(26) vile. Questi subito si recherà in sul luogo, e vi distenderà l'atto di morte a termini dell articolo 80.
85. Eseguendosi una sentenza capitale, o av- venerido altrimenti una morte violenta. nelle
- arceri, o nelle case di custodia o di detenzio-
ne, non sarà menzionata su i registri qualun- que di tali circostanze; ma l'atto di morte verrà disteso semplicemente a norma dell’ ar- ticolo 79.
86. Moréndo qualche persona in un viaggio di maré, se ne farà l'atto fra le ventiquatti” ore in presenza di due testimonj presi fra gli uffiziali del bastimento j 0 in lor difetto fra gli uomini dell'equipaggio+ Questo atto verrà di- steso sù i bastimenti dello Stato dall’ uffiziale dell’amministrazione di marina, e su i bastimen- ti armatori 0 di negozianti; dal capitino, pro- prietario; o padrone della nave.L'atto di mor- te sarà inscritto appresso al ruolo dell’ equi= pàggio è
87. Nel primo porto dove approderà il ba- stimento, sia per dar fondo, sia per qualun- que altra causa, fuori quella di disarmarsi, gli uffiziali dell’ amministrazione di marina, capi- tano, proprietario, o padrone, che abbian for-= mato degli atti di morte, dovranno depositar*


