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morte violenta; È vietato di dar sepoltura pri- ma che un utfiziale di polizia assistito da un medico. o da un cerusico, abbia disteso proces- so verbale su-lo stato del cadavere e su d° o- gni sua circostanza y egualmente che su. quello sia riuscito di raccogliersi intorno i nomi.,-i cognomi, l'età, la professione, il. luogo di nascita, ed il domicilio del defunto.
go. L° uffiziale di polizia trasmetterà pronta- mente all’ utfiziale dello stato civile del luogo ove accadde lì morte; tutte le nozioni racchiu- se nel suo processo verbale, colla norma delle quali l'atto di morte sarà disteso.
L° uffiziale dello stato civile ne manderà una copia a quello dell’ abitazione del defunto se sia conosciuta; e tal copia verrà inserità ns registri,
83. Eseguita una sentenza di morte, i can- cellieri criminali fra le ventiquattr’ ore trasmet- teranno all’uffiziale dello stato civile del luo- go dell’ esecuzione tutte le notizie enunciate nell'articolo 79; a norma delle quali 1° atto di morte sarà disteso+
84. Nel caso di morte, che avvenga nelle carceri. o. nelle case‘@j custodia o di deten- zione; i carcerieri o ciistodi immediatamente ne«daranzio. l'avviso‘all’'ulfiziale dello stàto ci


