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dersi in isposi, e quella dell’ uffiziale- blico d° esser già uniti;
g. I nomi; i cognomi, le professioni, e i domicilj de’ testimonj; colla lor dichiarazio- ne se sien parenti o affini alle parti, da qual lato; ed in che grado.
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Degli atti di morte.
Si. Noi si darà sepoltura senza permesso dell uffiziale dello stato civile, da scriversi in carta comiune gratuitamente. Questi nori accor- deràì il permesso prima che si assicuri della morte col recarsi dov'è il cadavere, nè pri- ma che sieno scorse le ventiquattr’ ore, fuori i casi previsti da regolamenti di polizia.
78. L'uffiziale dello stato civile formerà l' atto di morte sopra la dichiarazione di due testimonj; che saranno, se è possibile, i due più prossimi congiunti o vicini, ovvero la per- sona della casa nella quale sia morto, ed un parente, o alcun altro.
79. L'atto di morte conterrà i nomi, il co-
snome, l’età, la professione, ed il domicilio
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