Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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dersi in isposi, e quella dell uffiziale- blico d° esser già uniti;

g. I nomi; i cognomi, le professioni, e i domicilj de testimonj; colla lor dichiarazio- ne se sien parenti o affini alle parti, da qual lato; ed in che grado.

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Degli atti di morte.

Si. Noi si darà sepoltura senza permesso dell uffiziale dello stato civile, da scriversi in carta comiune gratuitamente. Questi nori accor- deràì il permesso prima che si assicuri della morte col recarsi dov'è il cadavere, pri- ma che sieno scorse le ventiquattr ore, fuori i casi previsti da regolamenti di polizia.

78. L'uffiziale dello stato civile formerà l' atto di morte sopra la dichiarazione di due testimonj; che saranno, se è possibile, i due più prossimi congiunti o vicini, ovvero la per- sona della casa nella quale sia morto, ed un parente, o alcun altro.

79. L'atto di morte conterrà i nomi, il co-

snome, letà, la professione, ed il domicilio

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