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parenti 0 no, 1° uffiziale dello"stato‘civile leg» gerà alle parti non meno i documenti indica- ti di soprà, relativi al loro stato ed alle for- malità del matrimonio; che il cdpitolo Vi del titolo del matrimonio intorno‘a’ dritti ed agli obblighi rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti successivamente la dichià- rizione di volersi prendere per marito e mo- glie; pronunzierà in nome della legge di esse- re unité in matrimonio j é ne formerà l'atto senza indugio.
#6. Si esprimeranno nell’ atto del matrimonio i. I nomi, i cognomi ,; le professioni, l'età, i luoghi di nascità, e i domicilj degli sposi; 2: La loro età di maggiori o minori; 3. I nomi; i cognoini, le professioni e li do- iicilj de’ padri e delle madri; 4. Il consenso de’ padri e dellé madri, degli avi e delle avole; e quello della famiglia ne%ca- si dov è richiesto; 5. Gli atti rispettosi; quando sit bccorso di farli; 6. Le pubblicazioni ne' diversi domicilj; 7. Le opposizioni se ve ne furono, e l'atto d° essere state rimosse, ovvero quello di non essersene proposta alcuna; 8. La dichiarazione de’ contraenti di pren


