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Codice Civile Di Napoleone Il Grande : Colle Variazioni Decretate Il 3 Settembre 1807, E Colle Citazioni Delle Leggi Romane
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T. I. Del Godimento, ee. II

23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile 5

Leg. 29, ff. de poenis.

al. Le altre pene afflittive perpetue non p rodu- cono la morte civile, se non quando Ja legge lo de- termina+.

25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: si apre la successione a pro de suoi eredi, ai quali si devol- vono i di lui beni, come se fosse morto natural- mente e senza testamento.

Non può succedere, trasmettere a titolo di successione i beni che avesse di poi acquistati

Non può disporre de suoi beni in tutto od im parte per donazione fra vivi, per testamento, riceverne per gli stessi titoli y eccetto che per causa d' alimenti.

Non può essere nomina!o tutore, concorrere agli atti relativi alla tutela.

Non può essere testimonio in un atto solenne ed jautentico, essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, come attore, comeconvenuto, fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal tribuna- le; avanti il quale è stata introdotta lazione.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio che

ictus alcun effetto civile.

Il matrimonio, ehe avesse precedentemente eon- tratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili.

il conjuge edi suoi eredi potranno rispettiva- mente far uso delle ragioni e delle azioni, alle quali si farebbe luogo per la morte naturale.

Leg. 10. cod de bonis proscriptornin. Novell.

17, cap. 12. Novell. 134, cap. ultim. Authen tte. bona damnatorum.Cod. de bonis preoseri- piorum.

Leg. 13, ff. de bonorum possessione. Leg. 1,

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