10 L. I. Delle Persone.
pero coll’ approvazione dell'Imperatore, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distinzione contraria alla Jegge francese.
19. Una Francese, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito
Se 1:mane vedova, ricupererà la qualità di France se, quando essa abiti nell'impero, o vi rientri coll? approvazione dell'Imperatore, e dichiari di voler fissa- re i domicilio nell'Impero.
0. Gl° individui, che riacquisteranno ne? casi con- templati dagli articoli 10, 18.e 19 la qualità di Fran- cese non potranno Vi lersene se nen dopo d’ avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l’ esercizio dei diritti che sì sono ve- rificatt in loro vantaggio dopo tale epoca.
21. ll Francese che, senza autorizzazione dell’ Im- peratore, entrasse al servigio militare di Potenza este- ra, o s'aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità, di Francese.
Non potrà rientrare nell’Impero senza la permis» sione dell’Imperaiore, e non riacquisterà la qualità di Francese, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadiuo, re- stando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro i francesi, i quali hanno portato o perteranno le armi contro la patria.
Argum. ex Leg. 19,$ 4, ff. de captivis et po- stliminio revyersis.
SEZIONE. I.
Della privazione de’ Diritti civili in conseguenza di condanne giudiciali.
22. Le condanne a pene, l’effetto delle quali è di privare il condannato da ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso; producono la morte cr- vile.
Leg.2, ff. de poenis; Ulpian. Fragm. tit. 10,$/3
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