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Codice Di Napoleone Il Grande
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30
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Se. L. I. Delle Persone.

117. Itribunale nel provedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118. Il Regio Procuratore trasmetterà i giudicati preparatorj, che definitiyi, tosto che siano proferi- ti, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale

li farà pubblicare.

119. Non si pronuncierà il giudicato di dichiarazio- ne dassenza, se non trascorso un anno dopo che si sa- ranno ordinate le informazioni.

CARO. SII Deoli effetti dell Assenza.

SEZIONE I. Pegli effetti dell Assenza relativamente ai beni, che lassente possedeva al giorno del suo allontanamento.

120. Nel caso in cui lassente non abbia lasciato ve- run procuratore per lamministrazione de proptj beni, i suoi eredi presuntivi, al tempo in cui cessò di farsi vedere o delie ultime notizie avute di lui, potranno in forza del giudicato definijivo che avrà dichiarato l'assenza, farsi immeitere nei provvisionale possesso de'beni che spettavano allasseute al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzio= ne, che garantisca la loro amministrazione.

121. Se lassente ha lasciato procura;i suoi eredi presuntivi non potranno promovere l'istanza per la dichiarazione dassensa, o per la provvisionaleimmis- sione in possesso; se non dopo il decorso danni dieci compiti dal giorno, in cui scomparve o da quello del- le ultime di lui notizie. i

122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la pro cura, ed in. tale caso si provvederà allamministrazio- ne de beni dellassente, come è detto nel capo primo del presente titolo.

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