Se. L. I. Delle Persone.
117. Itribunale nel provedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.
118. Il Regio Procuratore trasmetterà i giudicati sì preparatorj, che definitiyi, tosto che siano proferi- ti, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale
‘ li farà pubblicare.
119. Non si pronuncierà il giudicato di dichiarazio- ne d’assenza, se non trascorso un anno dopo che si sa- ranno ordinate le informazioni.
CARO. SII Deoli effetti dell’ Assenza.
SEZIONE I. Pegli effetti dell Assenza relativamente ai beni, che l’assente possedeva al giorno del suo allontanamento.
120. Nel caso in cui l’assente non abbia lasciato ve- run procuratore per l’amministrazione de proptj beni, i suoi eredi presuntivi, al tempo in cui cessò di farsi vedere o delie ultime notizie avute di lui, potranno in forza del giudicato definijivo che avrà dichiarato l'assenza, farsi immeitere nei provvisionale possesso de'beni che spettavano all’asseute al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzio= ne, che garantisca la loro amministrazione.
121. Se l’assente ha lasciato procura;i suoi eredi presuntivi non potranno promovere l'istanza per la dichiarazione d’assensa, o per la provvisionaleimmis- sione in possesso; se non dopo il decorso d’anni dieci compiti dal giorno, in cui scomparve o da quello del- le ultime di lui notizie. i
122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la pro cura, ed in. tale caso si provvederà all’amministrazio- ne de’ beni dell’assente, come è detto nel capo primo del presente titolo.
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