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Codice Di Napoleone Il Grande
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T.III. Del Domicllie. 2$ è questo atto si potranno fare al domicilio convenuto; ed avanti il giudice del medesimo.;

V. Argum. ex leg. 1, ff. dejudiciis et ubi quisque agere debet. Leg. 29 cod. de pactis.

TITOLO IV. Degli Assenti. «CAPO I Della Presunzione d Assenza»

112. Ogniqualvolta sia necessario di provvedere allamministrazione di tutti o di parte de beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza a richiesta delle parti interessate, darà i re= lativi provvedinienti»

113. ll tribunale; sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare pre- sunti assenti nella formazione deglinventarj, de'con- ti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno inte ressati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare aglinteressi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimaride che le risguardano. CAPO IT

Della Dichiarazione d assenza.

115: Quando una persona si sarà resa assente dal

luogo dei suo domicilio o della sua residenza, e dopo

| quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le

parti interessate potranno ricorrereal tribunale pri- ma istanza, affinchè sia dichiarata l'assenza-

116. Per comprovare l'assenza, il tribunale sullap- poggio delle carte, e documenti prodotti ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio dal Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quel- lo della residenza, se l'uno sia distinto dall'altro.