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T.III. Del Domicllie. 2$ è questo atto si potranno fare al domicilio convenuto; ed avanti il giudice del medesimo.;
V. Argum. ex leg. 1, ff. dejudiciis et ubi quisque agere debet. Leg. 29 cod. de pactis.
TITOLO IV. Degli Assenti. «CAPO I Della Presunzione d’ Assenza»
112. Ogniqualvolta sia necessario di provvedere all’amministrazione di tutti o di parte de’ beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza a richiesta delle parti interessate, darà i re= lativi provvedinienti»
113. ll tribunale; sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare pre- sunti assenti nella formazione degl’inventarj, de'con- ti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno inte ressati.
114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl’interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimaride che le risguardano. CAPO IT
Della Dichiarazione d’ assenza.
115: Quando una persona si sarà resa assente dal
luogo dei suo domicilio o della sua residenza, e dopo
| quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le
parti interessate potranno ricorrereal tribunale dì pri- ma istanza, affinchè sia dichiarata l'assenza-
116. Per comprovare l'assenza, il tribunale sull’ap- poggio delle carte, e documenti prodotti ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio dal Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quel- lo della residenza, se l'uno sia distinto dall'altro.


