INTRODUZIONE. XXIX prima di esse pubblicate il giorno 31 novembre 533° $. uli. procem. instit.; ma non ebbero forza che contemporancamente alle medesime, locchè accadde il dì 30 dicembre dello stesso anno; Lia,#86, 295, cod. de vet. jur. enuclean. Era mente di Giusti- niano che le Instituzioni dovessero fontenere gli elementi di tutta Ja giurisprudenza, com’ egli me- desimo ci lasciò scritto nel 6. 4 proame. instit., ma coloro che le composero molto. si djscostarono dalla di lui intenzione, imperciocchè omisero di dare i principj sulla materia dei patti, delle tran- sazioni, delle restituzioni in intero, delle usure, dell’ editto edilizio, delle evizioni, delle prove, dei testimonj, degl instrumenti, delle confessio» ni, dei giudizj, degli arbitri, della sentenza, della cosa giudicata, dei possessi, del senato- consulto Vellejano, dell’ annunziazione di una nuova opera; del danno non arrecato ma temu- to, della collazione de’ beni, della dote, delle questioni, 0 sia delle inierrogazioni che si face- Vano ai rei sotto tormenti onde confessassero il delitto sli cui erano gravemente iniziati, delle pene, delle appellazioni» Era eziandio intenzione di Giustiniano che le. Anstituzioni non dovessero essere in opposizione colle Pandette, nè queste con quelle, pure varie antinomie vi si riseontra— vano, come tra il 6. 3 zrestil. de rer. divis. e la L 23, 6. 3, 1£. de rei vind. Per la qual cosa quan- do trovavasi uma qualche antinomia ua le Pandette e le Zastituzioni conveniva. fare osservazione se 1 compositori delle Instituzioni avessero inteso di derogare alle Pandette, 0 piuttosto sé fossero‘ca- duti in errore dando. alle, Pandette una ìntelligen» sa. quando un’ altià esse. ne dovevano ricevere; mientie del primo caso le Instituzioni pres aluvamo, Le tai
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