‘1370 LIERO II,.TIT. x.
( V. la nota dell’ art. 1892.
1903. Sc si trova nella impossibilità di soddisfare vi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al Inogo in cuni doveva,a termini della convenzione, farsi la restituzione della, cosa.
Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corren- te nel tempo e nel luogo iu cui fu fatto, l impre- stito.
( Qualora il mutmatario non avesse potuto soddi- sfare alla sua obbligazione} di cni nella nota citata sotto l’ act. precedente, doveva pagare la stima che la cosa aveva nel tempo e nel luogo in cui per la convenzione doveva restituirla. Se nella convenzione non era stato determinato nè il tempo nè il luogo, doveva pagare la stima che la cosa aveva nel tem- po e nel luogo della contestazione della lite.;. 4. 22, ff. de reb. cred.; 1. ult. ff. de cond. tritic. V. la nota fatta all’ art. 1146.)
1904. Se il mutnatario non restituisce le cose im- prestate o il loro valore nel termine conyennto, de. ve corrispondere l’ interesse dal giorno della do- manda giadiziale.
(. V. ciò che si disse in fine della mota dell’ art. 11146‘congiuntamente alla nota dell’awt. 1139.)
CAPO. III, Del Mutuo ad interesse.
1905. È permessa la stipulazione degli interessi nel semplice mutno di danaro, di derrate, o di al- tre cose mobiliari.
( Perchè il mutuante avesse azione da. poter do= mandare le. usore era necessario che le avesse con-


