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DELL IMPRESTITO. 1369. perchè il mutante non era esente da colpa se sa? pendo i vizj non apparenti della cosa, li avesse ta- ciuti.)
1899, Il mutuante non può ridomandare le ense prestate, prima del termine convenuto.
( V. la nota dell’ art. 1186.
ig00. Non essendosi fissato il termine alla resti= tuzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze.
( Sebbene sia vero che in ogni obbligazione quan- do non'si era fissate un tempo al pagamento, do— veva esso eseguirsi entro al giorno presente, Z 14, ff. de reg. jur.; l. 41, 6. 1, ff. de verb. oblig.; non= dimeno nen era tolto al giudice di concedere al mu- tuatario un congruo termine secondo le circostanze, per ia restituziome della cosa ricevuta a mutuo; arg. 4. 17, 6. 3, ff. commodat. V. la seconda nota fat- ta all’art. 1244, e si poteva qui ripetere quel detto di Paulo haec aequitas suggerit, etsi jure defi- ciamur; L. 2, 6. 5; ff. de ag. et aq; pluv. arcen.)
1901. Essendosi soltanto convenuto che il mua- tario paghi quando gli sarà possibile, o quando ine avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento, a norma delle circostanze.
{ Conforme alla disposizione di quest’ articolo era la comune opinione dei giureconsulti in pratica ri= cevuta, come ne attestano il Menochio ed altri.)
Sezione III, Delle Obbligazioni del mutuatario, 1992. Il mutuatario è obbligato di restituire fe cose ad esso date-in mntno, nella stessa quantità e
nalità, ed-al tempo COnventito; Gopics civ. II, 39


