Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
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(316) do degli altri coeredi, quando anche il eredità fosse ipotecario, se I° obbligo non è indivisi» bile.

Rispetto agli altri condebitori 1° interpella« zione o riconoscenza suddetta non interrompe Ja prescrizione, se non per la sola parte cui tal erede è tenuto.

Ad interrompere la prescrizione per I inte. ro a rispetto degli altri condebitori, è necessa rio linterpellare tutti gli eredi del debitore de- funito, ovvero che tutti cotesti eredi ne faccia» no la riconoscenza.

2256. L'interpellazione fatta al debitore pri- mario, o Ja riconoscenza di lui; interrompe Ja prescrizione contra il mallevadore.

SE ZIONE TTI

Delle cause che sospendono il corso

della prescrizione

2051 LO prescrizione corre contra tutte

le persone, purchè elle non sieno eccettuate da qualche legge.

2252. La prescrizione non corre contra i mi-

nori e gl interdetti: salvo quanto è disposto