(316) do degli altri coeredi, quando anche il eredità fosse ipotecario, se I° obbligo non è indivisi» bile.
Rispetto agli altri condebitori 1° interpella« zione o riconoscenza suddetta non interrompe Ja prescrizione, se non per la sola parte cui tal erede è tenuto.
Ad interrompere la prescrizione per I inte. ro a rispetto degli altri condebitori, è necessa rio l’interpellare tutti gli eredi del debitore de- funito, ovvero che tutti cotesti eredi ne faccia» no la riconoscenza.
2256. L'interpellazione fatta al debitore pri- mario, o Ja riconoscenza di lui; interrompe Ja prescrizione contra il mallevadore.
SE ZIONE TTI
Delle cause che sospendono il corso
della prescrizione
2051 LO prescrizione corre contra tutte
le persone, purchè elle non sieno eccettuate da qualche legge.
2252. La prescrizione non corre contra i mi-
nori e gl’ interdetti: salvo quanto è disposto


