( 314) da' conduttori, da° depositarj, e da ogni alira i che la possegga precariamente.
2240. Non si può prescrivere contra il suo titolo, in quanto niuno può cangiare a se mede. simo la causa, ed il principio del suo possesso,
2241, Si può prescrivere contra il suo tito'o, in quanto ciascuno può liberarsi da un obbli- go contratto»!
CAPITOLO I1v.!
Delle cause che interrompono, a che sospendono
il corso della prescrizione, SEZIONE I,
Delle cause che interrempono la prescrizione
2242. L,. prescrizione: può essere interrot- ta o naturalmente o civilmente.
2243. Vi è interruzione naturale allorchè il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa, sia dall'antico proprieta»
rio, sia anche da un terzo. 2244» Una citazione giudiziaria, un ordine, od un sequestro intimato a quello cui si vuole


