(sa:) mezzo d'un altro che la tiene, o l'esercita in nostro nome.
2229. Per poter prescrivere, è richiesto un posse sso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non'equivoco, ed a titolo di pro- prietario,
2230. Si presume sempre che ciascuno pos» sesga per se, eda titolo di proprietario, se non si dimostri che abbia cominciato a possedere per un altro.
2231. Quando si è cominciato a possedere a nome d’altri, si presume sempre che si pos. segga per lo medesimo titolo; se non vi è pro» wa în contrario.
2232. Gli atti di pura' facoltà, e quelli di semplice tolleranza, non possono fondare nè pos- sesso nè prescrizione»
2233. Gli atti di violenza egualmente non possono fondare un possesso capace di produrre la prescrizione.
Il possesso utile non incomincia che quan= «do la violenza è cessata.
2234. Chi, avendo. il possesso attuale d'una cosa, dimostri averne avuto il antico, si presu- me possessore nel tempo intermedio: salvo la prova contraria.
2235. Per compiere la prescrizione, si può congiungere al proprio possesso quello del-suo


