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1194. Se ne casi del precedente articolo la scelta sia stata accordata al creditore;
O una sola delle cose perisce$ ed allora il creditore dee ricevere quella che resta; se ciò avvenga senza colpa del debitore: può anche in vece di quella scegliere il prezzo della cosa pe- rita. se-il debitore fu in colpa.
O amendue le cose periscono j ed allora può scegliere il prezzo dell'una o dell'altra quan- do la perdita di amendue; o anche di. una so- la, sia avvenutà per colpa del debitorè,
1195: Se le due cose periscano senza colpa del debitore, e‘prima ch'egli sia in mora, «I obbligazione si estingue a norma dell’ artico» lò 1305.
1196. Le stesse regole si adattano quando più di due cose si racchiudono nell’ obbliga»
zione Alternativa.


