Teil eines Werkes 
[Tomo III e. IV.] (1808)
Entstehung
Seite
22
Einzelbild herunterladen

(22)

1194. Se ne casi del precedente articolo la scelta sia stata accordata al creditore;

O una sola delle cose perisce$ ed allora il creditore dee ricevere quella che resta; se ciò avvenga senza colpa del debitore: può anche in vece di quella scegliere il prezzo della cosa pe- rita. se-il debitore fu in colpa.

O amendue le cose periscono j ed allora può scegliere il prezzo dell'una o dell'altra quan- do la perdita di amendue; o anche di. una so- la, sia avvenutà per colpa del debitorè,

1195: Se le due cose periscano senza colpa del debitore, eprima ch'egli sia in mora, «I obbligazione si estingue a norma dell artico» 1305.

1196. Le stesse regole si adattano quando più di due cose si racchiudono nell obbliga»

zione Alternativa.