(19) Nel secondo l’obbliso è il suo effetto dal giorno in cui fu stipulato, 1182. La cosa, che dee consegnarsi per ob- bligo stipulato sotto a condizione sospensiva; rimane a pericolo del debitore.
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Della condizione resolutiva
1183. Li condizione è resolutiva quando essa col verificarsi fa revocare 1° obbligazione”, e mette le cose nello stato in cui erano in- nanzi che fosse contratta.
Prima di verificarsi, non sospende 1° esegui» mento dell’ obbligazione: verificata, produce che il creditore debba restituire quanto rice- vette in forza di quella.
1184. Ne’ contratti sinallagmatici Ja condizio» ne resolutiva è sempre sottintesa quando una delle parti non soddisfi alla sua promessa.
In. tal caso il contratto non è sciolto per la sola opera della legge. La parte, cui mon si è soddisfatto, è Ja scelta o di costringere V altra all’ adempimento della promessa, se ciò sia possibile ,, o di chiedere che il contratto


