(15) terpetra contra colui che ha stipulato;‘ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione.
1163. Per quanto sieno genérali i termi- ni, con i quali si è espressa una convenzio» ne; essa non comprende che le cose, sopra le quali apparisce che le parti si abbiano proposto di contrattare.
1164. Quando in uf contratto si È espres» so un caso ad oggetto di spiegare un’ obbliga- zione} non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi;a° quali può esten- dersi l obbligazione istessa per dritto.
SEZIONE. VI
Dell' effetto delle convenzioni a riguardo de terzi
1165. Tu convenzioni non ànno effetto che fra le parti contraenti: esse non pregiudicano nè giovano a° terzi, che nel caso pre vedute dall’ articolo 1121.
1166. Nondimeno i creditori possono eser- citare tutti i diritti e le azioni del loro debi« tore j eccettuate quelle che sono esclusivamen- te personali.
; 1167. Similmente nel proprio nome posso- slo impugnare qualunque atto de! debitore for»


