TN I
gli accessorj di cui necessita, e nello stato int cui trovasi nel giorno della morte del do- natore.
1019 Se chi lega la proprietà d' uno stabi- le, seguentemente l° accresca con degli acqui. sti; i medesimi, quantunque contigui, non fan- no parte del legato senza una nuova disposi- zione è
Sarà tutto altro degli abbellimenti, o delle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o d° uno spazio che il testatore abbia chiuso per accrescerne il ricinto«
1020. Se prima o dopo del testamento la tosa legata si sottoponga ad ipoteca per un debito del testatore; o anche per quello di un terzo; ovvero si gravi essi d'un usufrut- to; non deve rendersi libera da chi presta il legato: a meno che il testatore non lo abbia imposto espressamente«
1021. E° nullo il legato della cosa altrui; sia che il testatore la conosca per tale, sia che la reputi sua. © 1022: Quando si lesa una cosa indetermina= tas l'erede nion può astringersi a darla della miglior qualità; ma nè pure può offerirla della
peggiore.
1023. Il legato fatto al creditore rion com-


