Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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SEZIONE IV.

Del legato universale.

1003» I, legato universale è la disposizio= ne testamentaria, colla quale il testatore ad una o più persone l universalità de beni ch' egli sia per lasciare nella sua morte.

1004. Se morto il testatore vi sieno eredi, cui la lesge riserba una quota de beni di lui; costoro di pieno dritto prendono possesso di tutta l'eredità; ed il legatario universale è te- nuto di chieder loro la consegnazione de beni compresi nel testamento. è

1005» Tuttavia ne medesimi casi il legata- rio universale otterrà di godere i beni conte- nuti riel testamento dal giorno della morte, se ne abbia fatta la richiesta fra lanno da quell epoca. Altramente egli non% dritto di goder- ne che dal giorno dellazione istituita presso del giudice, o da quello in cui si sia consen» tito volontariamente alla consegriazione. 1

1006. Quando in morte del testatore non esistano eredi, cui la legge riserbi una quota

di beni di lui; il legatario universale di pieno