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SEZIONE IV.
Del legato universale.
1003» I, legato universale è la disposizio= ne testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o più persone l’ universalità de’ beni ch' egli sia per lasciare nella sua morte.
1004. Se morto il testatore vi sieno eredi, cui la lesge riserba una quota de beni di lui; costoro di pieno dritto prendono possesso di tutta l'eredità; ed il legatario universale è te- nuto di chieder loro la consegnazione de’ beni compresi nel testamento. è
1005» Tuttavia ne’ medesimi casi il legata- rio universale otterrà di godere i beni conte- nuti riel testamento dal giorno della morte, se ne abbia fatta la richiesta fra l’anno da quell’ epoca. Altramente egli non% dritto di goder- ne che dal giorno dell’azione istituita presso del giudice, o da quello in cui si sia consen» tito volontariamente alla consegriazione. 1
1006. Quando in morte del testatore non esistano eredi, cui la legge riserbi una quota
di beni di lui; il legatario universale di pieno


