Teil eines Werkes 
[Tomo I. e II.] (1808)
Entstehung
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98) mo; il tfibunale di prima istanza vi provve- derà a richiesta delle parti interessate.

113. Il tribunale a richiesta della parte più diligente commetterà ad un notajo di rappre- sentare i presunti assenti negl inventarj, ne con- ti, nelle divisioni, e nelle liquidazioni, in cui sieno interessati.

114. Ii ministero pubblico è specialmente incaricato d invigilare agl'interessi de presunti assenti; e sarà ascoltato in tutte le domande che gli riguardano.

CORPEPRO8 OT

Della dichiarazione d' assenza

Is. Bo alcuno lasci di comparire nel luo- go del suo domicilio o della sua residenza, scorsi quattro anni senza aversene muove, le parti interessate potranno chiedere al tribuna- le di prima istanza che se ne dichiari 1 assenza,

116. Per far constare l assenza, il tribuna- le a vista delle carte e de° documenti prodotti ordinerà che un informo sia preso in contraddi- zione del commissario del Governo nel circon-

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