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28) si eseguiranno dall’ispettote di rivista addetto alP armata, o al corpo d'armata,
90. Ogni corpo di truppe avrà un registro per gli atti dello stato civile relativi. agl’ indi- vidui suoi: un altro ne avrà lo stato maggiore dell’armate o d'un, corpo d'armata per gli atti civili relativi agli uffiziali senza truppe, ed agl’ impiegati. Tali registri. saranno con servati nella stessa guisa che gli altri de’ corpi e degli stati maggiori; e saranno depositati negli archivj della guerra al. ritorno de° corpi o delle armate nel territorio francese.
gi. I registri saranno numerati e cifrati in ogni corpo dall’ utfiziale che lo comanda, e nello stato maggiore dal capo dello stato maggior generale.
92. Le dichiarazioni di nascita nell'armata saranno fatte fra 1 dieci giorni che succedono al parto.
93» L° uffiziale incaricato di tenere il regi- stro dello stato civile, fra dieci giorni seguen- ti all’ iscrizione d’ ogni atto di nascita, dovrà trasmetterne una copia all’ utliziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del padre dell’ in- fante, o della madre se il padre sia ignoto.
94. Le pubblicazioni per matrimonio de' mi- litari,e degli altri adgetti all’armata, si faran-


