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‘ bastimenti privati dal capitano, dal proprieta- rio., o dat padrone. L'atto di nascita sarà inscritto appresso al ruolo deli’ equipaggio.
60. Nel primo porto ove approderà il basti- mento, sia per dar fondo, sia per qualunque altra causa, fuori quella del disarmamento, gli uffiziali dell’ amministrazione di marina
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ed il capitano, proprietario, o padrone, do-
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vranno depositare due copie autentiche di quel-
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j'atto di nascita neil’uffizio del preposto all’ iscrizione marittima se il porto è francese, o in quello del commissario delle relazioni commerciali se il porto è straniero.
Una di esse copie resterà in deposito presso uno de’ detti uffizj, l'altra sarà inviata al ministro. di marina coll’ incarico d’estrarne altra copia, avvalorarla delia sua firma, e trasmetterla all'uffi- ziale dello stato civile del domicilio del padre’ dell’infante, o a quello della madre se il pa- dre non si conosca, Tal copia sarà subito in- serita ne’ registri.
6r. Arrivato il bastimento nel porto. dove dee disarmarsi, il ruolo dell'equipaggio verrà depositato presso l’uffizio del preposto all’ iscri- zione marittima. Questi soscriverà la copia dell'atto di’ nascita, e la trasmetterà all’ uffi-
ziale dello stato civile del domicilio del padre
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