(hab)
Restano ferme le pene pronunziate dal Codice penale contra i francesi che portassero le ar- mi in offesa della patria.
SEZ.
Della privazione de dritti civili in conseguenza di condanne giudiziali.
20. Ì 4e condanne alle pene; che priva- no il colpevole di ogni partecipazione de’
dritti civili, producono la morte civile. Tali dritti siranno appresso indicati.
23. La condanna alla morte naturale pro- duce ancora la morte civile.
24. Le altre pene afflittive’» perpetue non producono la morte civile, se non’quando la lesse lo determini.
25. Per la morte civile il condannato per- de la proprietà di tutti i beni: la successio- ne si apre a vantaggio de’ suoi eredi come se egli fosse morto naturalmente e senza testa- mento,
Non può acquistare per successione, nè tras- mettere a questo titolo i beni che appresso gli fossero pervenuti.


