\GGIUNTE E VARIAZIONI AL CODICE NAPOLEONE
DOECGRSE LAS E
DÀL CORPO LEGISLATIVO IL 3. SETTEMBRE 1807.
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Art. 17. Resta soppresso il 6. 3 concepito in questa‘& forma: 3. con l'affiliazione ad ogni corporazione% estera, che esiga distinzioni di nascita.
Art. 427. Al secondo, terzo,€ quarto capo di que- sto articolo, che cominciano con le parole I Membri; e terminano Comabilità Nazionale, sz sostituisca Quanto appresso: Le persone indicate mei Titoli BI, N geVi, Vila IX, X,,e-X1, dell atto delle Costituzioni del 18 Maggio 1803, i Giu- dici nella Corte di Cassazione, il Regio Procura- tor Generale mella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissar] della Contabilità Regia.—:
srt. 845. Alla disposizione di questa Articclo si aggiunga quant’ appresso* Nepdimeno i beni li- beri formanti la dotazione.di in titolo ereditario, che 2° Imperatore av rà eretto in favore di un Prin -cipe 0 di un Capo di famiglia, potranno esser trasmessi per eredita, com’ è stato regolato con I° atto Imperiale del 30 Marzo 1806; e coi Senatus- Consulto del 14. Agosto successivo.
Art. 2260 e 22601. La disposizione dell’ articolo È 2060 é divisa in due articoli. IL primo periodo formerà da quì innansi esso solo l’ articolo 2260: il secondo periodo formerà l'articolo 2081. La disposizione dell’ antico articolo 2261. è miera-
mente soppressa.


