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T'. IV. Degli Assenti. 3r
empo della di lui partenza o delle ultime sue noti» zie, mediante cauzione, che garantisca la loro am> ministrazione., Ù
121. Se l’assente‘ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promovere l’ istanza per la dichiarazione d’ assenza; 0 per la provvisionale im- missione in possesso, se non‘dopo il decorso d’ anni dieci compiti dal giorno yin cui scomparve, da quel. lo delle ultime di lui notizie.
122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la Pro- cura, ed in tal caso si pros vederà all’amministrazio- ne de’ beni dell’assente, come è detto nel capo pri- mo del presente titolo.
125. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ot- tennta la provvisionale immissione nél possesso, se esiste un testamento dell’ assente;si aprirà a richie- sta delle parti interessate; o'del Procuratore Imperiale presso il tribunale, e ì legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano su beni dell’ assente diritti dipen- denti dalla condizione della sua morte, potranne esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione.
Lag. 2,% 4h, ff. qiemadmodum testam. aperiant, Leg.1,6$ 5, ff. ad leg. Corneliam de falsis..
124. ll conjuge, che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedi- re l'immissione provvisionale nel possesso,€ Vl eser- cizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell’ assente, e potrà a prete- renza prendere, o conservare l° amministrazione de’ beni dell’ assente: se il conjuge fa istanza, per lo scioglimento provvisionale della comumione, mieutre- rà nell’ esercizio de’ suoi diritti tanto legali che con- venzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.
La moglie eleggendo di continuar nella comunione, eonserverà il diritto di p\tervi in seguito rinunciare.
129. 1l possesso provvisionale non sarà che un de+ posito, il quale conferirà a quelli che l’ etterranuo,


