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Codice Civile Di Napoleone Il Grande : Colle Variazioni Decretate Il 3 Settembre 1807, E Colle Citazioni Delle Leggi Romane
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L. I. Delle Persone.

sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le for- malità prescritte nell articolo g.

Argum ex leg. 19: ff. de statu hominum. Et leg. 24. cod.

11. Lo straniero godrà nell Impero de medesimi di- ritti civili, ai quali sono o saranno ammessi i Fran- cesi, in vigore de trattati, dalla nazione a cui tale straniero appartiene. i

(La facoltà di disporre e di ricever per mezzo di testamento è di diritto civile; a Roma perciò lo straniero n° era incapace Les 1, in pr. ff ad leg. Falcid. Leg 6,$ a..ff. de haeredib. inst. Leg. Ti cod. cod. Ulpian., Fragment. tit. 22,$ 2.

Gonvien osservare che l° Autentica. Ommres cod: comm de successionib., non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest Aùtentica non è tratta dalle Novelle di Giustiniano, ma da uma costituzione di Federigo 11. De statur. et consuetu- dinib.& i0., che non fa parte del Corpo deì Di- ritto).

12. La straniera, che si mariterà coo un France- se, seguirà la condizione del marito.

13. Lo straniero, ammesso dallImperatore a stabilire il domicilio nell'Impero, godrà ivi di tutti i diritti civili. sino a che continuerà a risederyi.

il. Lo straniero, anche non residente nellImpero, potrà citarsi avanti i tribunali Francesi per la ese- cuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Francese nell Impero Francese.

Poirà parimente essere chiamato avanti i tribunali francesi per le obbligazioni da lui contratte in pacse straniero con un Francese.

Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. Y. Leg. sa. cod. de jurisdi- cltione omnium Judicium et de foro competenti Leg. 3, cod. ubi in reum actio ererceri debeat.).. 15. Un, Francese potrà essere citato avanti un tri-

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