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L. I. Delle Persone.
sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le for- malità prescritte nell’ articolo g.
Argum ex leg. 19: ff. de statu hominum. Et leg. 24. cod.
11. Lo straniero godrà nell’ Impero de’ medesimi di- ritti civili, ai quali sono o saranno ammessi i Fran- cesi, in vigore de’ trattati, dalla nazione a cui tale straniero appartiene. i
(La facoltà di disporre e di ricever per mezzo di testamento è di diritto civile; a Roma perciò lo straniero n° era incapace Les 1, in pr. ff ad leg. Falcid. Leg 6,$ a..ff. de haeredib. inst. Leg. Ti cod. cod.— Ulpian., Fragment. tit. 22,$ 2.
Gonvien osservare che l° Autentica. Ommres cod: comm de successionib., non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest’ Aùtentica non è tratta dalle Novelle di Giustiniano, ma da uma costituzione di Federigo 11. De statur. et consuetu- dinib.& i0., che non fa parte del Corpo deì Di- ritto).
12. La straniera, che si mariterà coo un France- se, seguirà la condizione del marito.
13. Lo straniero, ammesso dall’Imperatore a stabilire il domicilio nell'Impero, godrà ivi di tutti i diritti civili. sino a che continuerà a risederyi.
il. Lo straniero, anche non residente nell’Impero, potrà citarsi avanti i tribunali Francesi per la ese- cuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Francese nell’ Impero Francese.
Poirà parimente essere chiamato avanti i tribunali francesi per le obbligazioni da lui contratte in pacse straniero con un Francese.
Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. Y. Leg. sa. cod. de jurisdi- cltione omnium Judicium et de foro competenti Leg. 3, cod. ubi in reum actio ererceri debeat.).. 15. Un, Francese potrà essere citato avanti un tri-
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