CODICE CIVILE
TITOLO PRELIMINARE
DELLA PUBBLICAZIONE;} DEGLI! EFFETTI) E DELL’ APPLÎ- GAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.
ARTICOLG I
L. leggi hanno esecazione in tutto il territorio l’rancese 1n forza della promulgazione fatta dall’ In peratore è 1
Sono osservate in qualunque parte dell'Impero dal momento in cui può esserne conosciuta la promulga- zione.
La promulgazione fatta dall’Imperatoredovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà'il Go- verno trascorso un giorno dopo quello deila promul- gazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo Jo stesso termine; coll’ aggiunta di altrettanti giorni quante diecine di miriamaetri{ circa 60 miglia somuni), sarà distante il capo luogo di ciaschedun diparti- mento dalla città dove sarà stata fatta la promul- gazione.
Novell. 66, eap. 1.
2. La legge non dispone, che per l’avvenire; essa non può aver effetto retroattivo
push s cod. de legibus.— Novell. 115, oap, 1.— Leg. 27, cod. de usuris.
3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorane nel territorio. 62


