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Codice Civile Di Napoleone Il Grande : Colle Variazioni Decretate Il 3 Settembre 1807, E Colle Citazioni Delle Leggi Romane
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CODICE CIVILE

TITOLO PRELIMINARE

DELLA PUBBLICAZIONE;} DEGLI! EFFETTI) E DELL APPLÎ- GAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE.

ARTICOLG I

L. leggi hanno esecazione in tutto il territorio lrancese 1n forza della promulgazione fatta dall In peratore è 1

Sono osservate in qualunque parte dell'Impero dal momento in cui può esserne conosciuta la promulga- zione.

La promulgazione fatta dallImperatoredovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà'il Go- verno trascorso un giorno dopo quello deila promul- gazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo Jo stesso termine; coll aggiunta di altrettanti giorni quante diecine di miriamaetri{ circa 60 miglia somuni), sarà distante il capo luogo di ciaschedun diparti- mento dalla città dove sarà stata fatta la promul- gazione.

Novell. 66, eap. 1.

2. La legge non dispone, che per lavvenire; essa non può aver effetto retroattivo

push s cod. de legibus. Novell. 115, oap, 1. Leg. 27, cod. de usuris.

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorane nel territorio. 62