NAPOLEONE TL.
PEN LÀ' GRAZLA DI DIO B PER LE COSTITUZIONE
IMPERATORE pr FRANCESI E RE p'ITALIA
Visti gli articoli 55 e 56 del terzo Statuto Co- stitu zionale;
Vista la traduzione in lingua italiana e latina del CODICE NAPOLEONE:
Visto il rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia del Regno d’ltalia;
Decretiamo ed ordiniamo quanto segue
Art: 1. Le traduzioni del copice NAPOLEONE fatte dai giureconsulti nominati dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, sono approvate.
2. Îl coDICE NAPOLEONE sarà posto in attività a contare dal primo giorno del mese d° Aprile: la sola traduzione italiana potrà esser citata ed aver forza di legge nei tribunali.
3. A datare dal viorno in cuì il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regola- menti cesseranno di aver forza di legge generaleo par- ticolare nelle materie, che formano oggetto delle dispo» sizioni contenute nel CODICE NAPOLEONE.
1l Gran Giudice, Ministro della Giustiz a del no- stroregno d’Iralia, è incaricato della esecuzione del pre» sente decreto, che sarà stampato, pubblicato, e posto iu fronte al nuovo Codice.
Dato a© NAPOLEONE Monaco| Per ordine di S. M.1°Imperatore e Re.
li 16 Il gran Giudice Ministro della Giustizia, Gennajo LPOSI. 1g06. î Certificato conforme,
21 Consigliere Segretario dî Stato,
TU, V'ALGUOISE Ra


