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Art 2260 2261. La disposizione dell’ articolo 2260 è
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AGGIUNTE E VARIAZIONI AL CODICE NAPOLEONE
tm. DECRETATE
PAL CORPO, LEGISLATIVO IL 3. SETTEMERE 1807.
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Art. 17 Resta soppresso il$ 3 concepito in questa for- ma: 3. con l’affigliazione ad ogni corporazione estera i eh’ esiga distinzioni di nascita.
‘Art. 427. Al secondo, terzo, e quarto capo di questo articolo. che cominciano con le parole I Membri, e terminano Contabilità Nazionele, si sostituisca quan- to appresso* Le.persone indicate nei Llitoli II, V, VI, VIIL_ IX, X, e XI, dell’ atto delle Costituzioni del 18 Maggio 1803, i Giudici nella Cortei Cassazione, il Regio Prcurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Resia.—
Art. 896. Alla disposizione di questo Articolo si ag- aggiunga qua ab'appresso: Nondimeno ibeni liberi for- manti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Im- peratore avrà eretto in favore di un‘Principe o di un
* Capo di Famiglia, potranno esser transmessi per ere- dità, com’ è stato regolato con l’ Atto Imperiale del 30. Marzo /1806, e col Senatus-Consulto del dì 14. A- gosto, successivo. dicisa in due articoli. Il primo periodo formerà da
« qui innanzi esso solo l’articolo 2260: il secondo pe- riodo formerà l’ articolo 2261. La disposizione del E antice articolo 2261 è interamente soppressa.
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