18£.. I. Delle Persone.
— 59. Nascendo un fanciullo in teinpo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ven- tiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi e di due testimonj presi fra gli ufficiali del ba- stimento, 0, in mancanza di questi, fra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà esteso,*cioè, sui bastimenti dello Stato, dall’ufficiale dell'’amminisira- zione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprieta- rio o patrone della nave. L'atto di nascita sarà in> scritto appiè del ruolo dell'equipaggio.
60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, fanto per prendere fondo, quanto per qualunque al- tra causa, fuorchè quella del suo disarimamento, gli ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano proprietario o patrone saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell’ uffizio del preposto all'iscrizione marittima, ed in un porto stra- miero, presso il commissario delle relazioni commer- ciali._ i «L'una di queste copie resterà in deposito presso l’uf- fizio dell’ iscrizione marittima o nelia cancelleria del commissariato; l’altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certi-
ficata di ciascuno di detti atti all'ufficiale dello stato
civile del domicilio del padre del fanciullo od a quel- lo della madre se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta nei registri.
61. Arrivando il bastimento in un porto di disar- mamento, illfuolo dell'equipaggio sarà depositato pres- so l’uffizio del preposto all'iscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell'atto di nascita da Ivi sottoscritta all’ ufficiale dello stato civile del domicilio clel padre, od essendo questi ignoto, a quello della ma-
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