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Codice Di Napoleone Il Grande
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CODICE CIVILE

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TITOLO PRELIMINARE

$rLra PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL'ÀAP- PLICAZIONE DELLE LEGGÌ IN GENERALE.

ARTICOLO I.

i ph leggi hanno esecuzione in tutto il territorio ita»

liano in forza della promulgazione fatta dal Re.

Sono osservate in qualunque parte del Regno dal momento in cui può esserne conosciuta la promulga- zione.

La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà il Go- verno, trascorso un giorno dopo quello della promul- gazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coliaggiunta di altrettanti giorni, quante diecine di miriametri( circa bomiglia comuni) sarà distante il capo luogo di ciaschedun dipartiinen- to, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.

Novell. 66,cap. 1. è

2. La legge non dispone, che per l'avvenire; essa, non può aver effetto retroattivo.|

Leg. 7, cod. de legibus. Novell. 115, cap.© Leg. 27, cod. de usuris.

3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tuiti quelli che dimorano nel territorio.