CODICE CIVILE.
TITOLO PRELIMINARE.
Della Pubblicazione, degli Effetti è dell’ Applicazione delle leggi in generale.
aio ARTICOLO PRIMO.
i leggi harino esecuzione in titto il territorio italiano in forza della promnlgaziorie fatta. dal Res
Concord. L. 1;$. 2; LP de aedilit. edict. Li g Cod. de leg. Nov. 2, 32 et 48.)
Sono osservate in qualunque parte del Regno, dal monento in cui può esserne conosciuta la promuls gazione. Î
La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta hel dipartimento in cui risederà il go+ verno, un giorno dopo quello della promulgazio- ne; ed in ciascuno dal altti dipartimenti do= po lo stesso terinine; coll’ aggiùnta idi altrettanti giorni, quante decine di miriametri( circa sessanta miglia comuni) sarà distante il capoluogo di cia» schedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la protntilgazione.
Lo Novell. 66, cap: i. Nov 116, cup: 1.) (ODICE CIV, È
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p-canspuzione


