a: n == : a ev She. RR PIRRO ANI RD Ve ASI ci a ED Rit (0) (i) n É È . CODICE NAPOLEONE EDIZIONE ORIGINALE | TRADUZIONE FEDELE ED ESATTA \ DELL’ESEMPLARE DEPOSITATO OFFICIALMENTE | PRESSO IL MAGISTRATO SUPREMO. h FIRENZE MDCCCVIIL NELLA STAMPERIA IMPERIALE ul resms APERTI AE AIOAR IERIGGNI e BS — iaia CODICE @ \APOLEONE ID TIP>O5=L000PoR ET M PN ARE Della Pubblicazione, effetti. ed applicazione delle Leggi in generale. ( Decretato li 5. Marzo 1803., promulgato li 13. di detto mese.) i E© in—©—@ 4 ArntIcoro Primo. ‘E Lessi hanno esecuzione in tatto il Territo- rio Francesè in sequela della Promulgazione, che ne vien fatta dall’ Imprrarore. Esse saranno eseguite in ogni parte dell’Impero, dal momento in cui potrà esserne cognita la Promulgazione. La Promulgazione fatta dall’ IvpeRaTORE si considererà coguita nel Dipartimento della Residenza Imperiale, dopo il giorno della Promuleazio- ne, ed in ogni altro Dipartimento,‘dopo la scadenza del medesimo termine con l’ aggiunta d° altrettanti gior ni quante diecine di Miriametri(circa venti leghe an- tiche) sarà distante la Città in cui sarà stata fatta la Promulgazione, dal Gapo-Luogo d’ ogni Dipartimento. 2. La Legge non dispone se non che per il’ tratto successivo: Essa nun ha effetto retroattivo. 3. Le Lessi di Polizia. e di Sicurezza obbligano tutti quelli, che abitano nel Territorio.| i I Beni immobili, compresi quelli che si possedono dagl’ Esteri soggiacciono alle Leggi Francesi. De Leggi riguardanti lo stato, e la capacità delle Persone regolano i Francesi, ancorchè risiedano in Du- minio Estero. 4. Il Giudice che ricuserà di giudicare col pretesto del silenzio, oscurità, o difetto della Legge, potrà es- sere chiamato in giudizio, come Reo di denegata Giu- stizia. 5. E proibito a’ Giudici di dichiarare per via di Disposizione generale o di Regolamento nelle Cause che sono: di loro competenza. 6. Non può esser derogato per mezzo di convenzio- ni particolari alle Leggi, che interessano l’ordine pub- blicò, ed i buoni costumi. LIBRO PRIMO DELLE PERSONE. TITOLO PRIMO Del godimento, e della privazione dei Diri:ti Civili. ( Decretato li 8. Marzo 1803. promulgato li 18. di detto mese.) ® CAPITOLO PRIMO Del godimento dei Diritti Civili. o Pm. L esercizio dei Diritti Civili è indipendente dalla qualità di Cirtadino, la quale non# acquista, ne si conserva se non in conformità della Legge Costituzionale. __8. Ogni Francese goderà dei Diritti Civili. I)uierno 1. 290390300230 230 399399999 232292009 200000 290.299 39030 190.399 190/190 290090 0Ì0 2I03Ì9 3TIATA0 TA 2I9 3} ATI ATA RFI TATA IÌ9100393090 200ado ada 399 aGr 899 390090 aaa 290399 9. Qualunque persona nata‘in Francia da persona estera, potrà nell’ anno susseguente all’ epoca della sua maggiore età, reclamare la qualità di Frazcese, bene inteso che in caso che risieda in Francia dichiari esser sua intenzione di fissarvi il suo Domicilio, ed in caso che risieda in Estero Dominio, prometta di fissare il suo Domicilio in Francia, e difatto vi si stabilisca deutro l’anno da computarsi dall’Att» della sua promessa. 10. Ogni figlio di Francese nato in Dominio estero è Fraucese. Il figlio nato in Dominio estero da un Francese, il quale abbia perduto la qualità di Francese, potrà sem- pre ricaperarla adempiendo le solennità prescritte. dall’ Articol. 0. 11. L' Estero goderà iu Francia di quelli stessi Di ritti Civili che sono, o saranno accordati ai Fraucesi, dai Trattati colla Nazione, alla quale l'Estero apparterrà. 12. I Estera che si sarà maritata con un Francese seguirà la condizione del inarito. 13. L' Estero a cui sarà stato permesso per Rescritto dell'Imperatore di stabilire il suo Domicilio in Fran. cia vi coderà di tutti i Diritti Civili, fintantochè conti nuerà a dimorarvi. 14. L'Estero ancorchè non residente in Fraficia po- trà esser citato avanti i Tribunali Francesi per| adem- pimento delle obbligazioni da Esso contratte in Francia con un Francese: e potrà essere chiamato ai Tribunali di Francia per l’obbligazioni da Esso contratte con un Francese in estero Dominio. 15. Un Francese potrà esser citato ai Tribunali di Francia per l’obbligazioni da Esso contratte in Dominio estero con un Estero. a 16. In qualunque caso, funriche se si tratti di Com- mercio, l’ Ester» che sarà Attore dovrà dare Fideiussione per il paga mento delle spese, dauni, e interessi. della Lite, qualora non possieda in Francia immobili di va- lore sufficiente per assicurare il pagamento suddivisato, CAPITOLO SECONDO Della Privazione dei Diritti Civili. Sezione Parma. Della Privazione dei Diritti Civili per la perdita della qualità di Francese. Lr. La qualità di Francese si perderà 1. con la na- turalizzazione otteunta in Dominio estero; 2. Con 1 ac- cettazione senza il concorso del Rescritto Imperiale, di pubblici Impieghi conferiti da uu Governo estero. 3. Fi nalmente con qualinque stabilimento fatto iu Stat este» ‘ro con auimo di non più ritornare. ( Gli stabilimenti di commercio, non potranno esser mai considerati come fatti senza intenzione di ritornare. 18. Il Francese che avrà perduta ia qualità di Francese potrà ritornando in Francia, riacquistaria con Rescritto Imperiale, e dichiarando che vuole stabilirvisi, e che rinunzia ad ogni distinzione contraria alla Legge Francese. i 19. Una Francese sposando un Estero seguirà la condizione del Marito. Rimanendo vedova riacquiste- rà la qualità di Francese qualora risieda in Francia, o vi ritorni con il Rescritto dell’ ImpeRaTORE, e dichiari che vuole stabilirvisi 20. GI Individui che riacquisteranno la qualità di Francesi nei casi previsti dagli Articoli 10, 18, 19 non potranno prevalersene, se non dopo avere adempite le condizioni prescritte dai detti Articoli, e per l’ esercizio soltanto dei Diritti da Essi acquistati dopo quest'epoca. 21. Il Franeese, che senza permissione dell’ Impena- rofte si arrolerà nel servizio militare di Potenza estera, o si aggrecherà ad una Gorporazione militare estera perderà la qualita di Francese. Non potrà rientrare in Francia se non colla permissione dell’ ImpenatoRE, nè riacquistare la qualità di Francese, se non coll’ adem- pimento delle condizioni prescritte per gli Esteri all’ ef- fetto di diyentare Cittadini; ferme stanti per altro le pene comminate dalla Legge Criminale contro i Fran- cesi, che hanno portato, o porteranno le Armi contro la Patria. SEZIONE SECONDA. Della Privazione dei Diritti Civili in sequela di condanne giudiciuli. 22. La condanna a qualche pena il di cui effetto porta a privare il condannato d° ogni partecipazione dei Diritti Civili sottonotati, produce la morte civile. 23. La condanna alla morte naturale produrrà la morte civile. i 24. L' altre pene afflittive perpetue, non produrran- fio morte civile, se non in quanto che la Legge vi avrà annesso tale effetto, 25.-Gon la morte civile il Condannato perde la proprietà di tutti i Beni che possedeva: la Successione si apre a favore dei suoi Eredi ai quali si devolvono i di lui Beni, come se fosse morto naturalmente, e senza testamento. Non può raccogliere alcuna Eredità, nè trasmettere a titolo di Eredità i Beni, che avesse acquistati dopo la morte Givile. Non può disporre dei suoi Beni, ossia totalmente, ossia parzialmente, nè per donazione tra i vivi, nè per testamento, nè acquistare con detti titoli, eccetto che per causa d’ alimenti. Non può esser nominato Tutore, nè procedere agli atti relativi alla tutela. Non può esser Testimonio in un atto solenne, o autentico, nè esser ammesso in Giudizio a far testimo- riiauza. Non può adire il Tribunale, nè in qualità di Reo convenuto, nè come Attore, se non sotto il nome, e col ministero d° un Curatore speciale, che ad esso è deputato dal Tribunale nel quale viene intentata 1° azione. E incapace di contrarre Matrimonio, che produca alcuno effetto Civile, Il Matrimonio da esso contratto precedentemente è disciolto quanto a tutti gli effetti Civili. Il Coniuge, e gli Eredi possono respettivamente esercitare i diritti, ed intentare le azioni alle quali si farebbe luogo, in sequela della sua morte naturale. 26. Le Condanne proferite in contradittorio non pro- ducono la morte Civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto in persona, che in effigie. 27. Le Condanne contumaciali, non produrranno la morte Civile se non dopo cinque anni che susseguiranno 1’ esecuzione della Sentenza in effigie, duranti i quali il fiondannato può comparire. 28. I Condannati in contumacia durante il termine dei cinque anni saranno privati dell’ esercizio dei diritti civili fino a che compariscano in Giudizio, o siano arre- stati nel decorso di' detto termine. @ © 2) (O (e) @ © © Ca) 2) © 8 è è 8 E © © O O) 8 @ @ ® 9 è ® (3) ° @ @ (") è o) K°) @ ® (°] ind 9 nel [--d ® (el > le) ® © e o © ® © © ® (e) © S) e] © 8 © Lod {s) Cal © Cal D bd o) © > i d 5 (S) od (a IS) © 8 È 6 © (--/ (°) © > (S) ® © © Lal © © (] - S) e - © e Led © T loro Beni#àranno ammivistrati,€ i loro diritti esercitati, come quelli degli Assenti.“ 29. Allorchè il Condannato in contumacia comparirà wolontariamente, nel corso dei cinque anni, da compu- tarsi dal dì dell’ esecuzione, o allorchè sarà stato arre- stato, e carcerato in questo frattempo, la sentenza sarà annullata ipso jure, Vl accusato sarà rimesso in Possesso dei suoi Beni, e nuovamente giudicato; È se colla nuo- va Sentenza riman condannato alla stessa pena, o ad altra che produca egualmente la morte civile, questa non avrà effetto se non dal giorno in cui sarà eseguita la seconda Sentenza. 3o. Allorchè il Gordannato in contumacia, il quale sarà comparso; 0 sarà stato carcerato dopo cinque anni, rimarrà assoluto dalla nuova Sentenza, o non sarà stato condannato se non che ad una pena la quale non produca la morte civile, riacquisterà pienamente i suoi diritti civili per l’ avvenire, cominciando dal giorno, in cui sarà comparso in Giudizio: ma la prima Sentenza manterrà quanto al tempo passato gli effetti che la morte civile aveva prodotti nell’ intervallo decorso dalla scadenza dei cinque anni, al di della di lui comparsa in Giudizio. 31. Se il Condannato in contumacia muore nel ter- mine grazioso dei cinque anni senza esser comparso, 0 senza essere stato preso, ed arrestato, si considererà morto nell’ integrità dei suoi diritti. La sentenza contu-. maciale sarà annullata»/pso jure ferma stante per altro l’ azione della parte civile, la quale non potrà essere intentata contre gli Eredi del condannato, se: non in via civile.; 52. In niun caso la prescrizione della pena ripristi- nerà il Condannato nei diritti civili per il tempo av venire. 33. I Beni acquistati dal Condannato dopo la sua morte civile, e dei quali sarà in possesso nel giorno della sua morte naturale apparterranno allo Stato per diritto di caducità. Ciò non ostante è in arbitrio dell’ ImperatoRE di fare in favore della Vedova, dei. Figli, o Parenti del Condannato quelle disposizioni che gli saranno dettate dalla sua Clemenza, TITOLO SECONDO Degli Atti dello Stato Civile. ( Decretato nel di 11. Marzo 1303, promulgato nel di 21. detto) CAPITOLO PRIMO Disposizioni Generali, 34. Gli atti dello stato civile‘indicheranno 1° anno il giorno, lora in cui saranno ricevuti i nomi, cogno» mi, età, professione, e domicilio di tutti quelli, che saranno nominati nei medesimi, 35. Gli Officiali dello Stato Civile non potranno in- serire ossia per annotazione, ossia per qualunque indi> cazionen egli Atti che riceveranno, se non ciò che deve esser dichiarato dai Comparenti, 36. Nel caso in cui le parti interessate non siano in obbligo di comparire personalmente, potranno farsi rap- presentare da persona munita di mandato di Procura speciale, ed autentico. 37. I Testimoni prodotti negli atti dello stato civile dovranno essere maschi dell’ età almeno di 21 auno, po- tranno esser Parenti, o altri, e saranno scelti dalle per- sone interessate. 38. L° Officiale dello Stato Civile darà a leggere gli atti alle parti Comparenti, o al loro Procuratore, e ai loro Testimoni. In essi si farà menzione dell’ adempimento di que- sta solennità. 39. Tali atti saranno sottoscritti dall’ Officiale dello Stato Civile, dai Comparenti e dai testimoni, o sì farà menzione della causa, che impedirà ai comparenti, é testimoni il sottoscriversi. , Gli atti dello Stato Civile saranno trascritti in ciascuna Comunità in uno, o più Registri duplicati. “n PRA ‘ pro pro 41.1 Registri sarànno numerati dal primo all’ ulti- timo foglio, e firmati in ogni carta dal Presidente del Tribunale di prima istanza, o dal Giudice che ne farà le veci. 42. Gl’Atti saranno trascritti nei registri senza in- terruzione, e senza spazio in bianco. Le cancellature, e postille, saranno approvate, e sottoscritte nel modo istes- so che il corpo dell’ Atto. Non vi si scriverà cosa al- cuna con abbreviature, e le date non saranno indicate in cifre numériche. 45. I registri saranno chiusi e sottoscritti dall’ Uff ciale dello Stato Civile, alla fine d’ogui anno, e den- tro un mese uno dei duplicati sarà depositato nell’ Ar- chivio della Comunità, i’ altro nella Cancelleria del Tri- bunale di prima Istanza. i 44. I mandati di procura, ed altri documenti, che devono restare uniti agl’ Atti dello Stato Civile, doppo esser stati firmati da chi gli avrà prodotti, e dall’ Offi- ciale dello Stato Civile saranno depositati nella Cancel- leria del Tribunale, col duplicato dei registri dei quali deve esser fatto il deposito in detta Cancellerìa. 45. Chiunque potrà farsi dare dai Depositari dei registri dello Stato Civile, copia estratta dai medesimi. Tali copie concordauti con i registri, e legalizate dal Presidente di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci, faranno fede, fintantochè non siano querelate di falso. 46. Allorchè' non' vi saranno i registri o saranno perduti, sarà ammessa la prova per mezzo di Documen- ti, come pure per mezzo di Testimoni; ed in tal caso i Matrimoni, Nascite, e Morti potranno essere provate tanto con i registri; e carte dei genitori defunti, quan- to con i testimoni. 47. Qualunque Atto dello Stato civile dei France- si, e degli Esteri fatto in Stato‘estero, farà fede, se è stato disteso secondo le regole veglianti in detto Stato. 43. Qualunque Atto dello Stato civile dei Francesi fatto in Stato estero sarà valido se è stato fatto unifor- memente alle Lewgi Francesi, dagli Agenti Diplomati- ci, 0 dai Consoli. . 49. Nei casi nei quali occorrerà farsi menzione di un Atto relativo allo Stato Civile, in margine di altro Atto trascritto, tal menzione sarà fatta ad istanza delle parti interessate dall’ Ufficiale dello Stato Civile, sui re- gistri correnti, o in quelli che saranno stati depositati nell’ Archivio della Comunità, e dal Cancelliere del Tribunale di prima istanza nei registri depositati nella Cancellerìa: al quale effetto I Ufficiale dello Stato Ci- vile dentro tre giorni ne renderà inteso il Procuratore Imperiale nel detto Tribunale, il quale invigilerà che tal menzione sia fatta in ambedue i registri in una istessa maniera. 50. Ogni contravvenzione agli Articoli precedenti per parte degli Tmpiegati in essi nominati sarà denun- ziata al Tribunale di prima istanza; e punita con una Multa, la quale non potrà oltrepassare cento franchi. 51. Ogni Depositariò dei registri sarà responsabile civilmente delle alterazioni, che vi fossero fatte, salvo però il regresso a di lui favore, quando v° abbia luogo, contro gl’ autori di tali alterazioni. 52 Ogni alterazione, ogni falsità negl’ Atti dello Stato Civile, ogni trascrizione dei medesimi in foglio volante, o in altro modo fuori clie nei registri a ciò de- stinati, daranno alle parti l’azione per i danni, ed inte- ressi, ferme stanti le Pene comminate nel Codice Penale. 53. Il Procuratore Imperiale nel Tribunale di pri- ma istanza dovrà verificare lo stato dei registri nell’atto della consegna, che'ne sarà fatta alla Cancellerìa; sten- derà un Processo Verbale, e Sommario dell’ eseguita ve- rificazione, denunzierà le contravvenzioni,© i delitti commessi dagl’ Ufficiali dello Stato Civile, e farà istan- za contro di loro per la condanna alla Multa. 54. Nei casi nei quali un Tribunale di prima istan- za deciderà sugl’Atti relativi allo Stato Civile, le parti interessate potranno ricorrere contro la sentenza. 00 600299990 0000de ada ada sda ada adr 392000000000 0090 0000090 000009000. 000000 020 L LL 0dDL 000 000 L00CL000000£00£00000Lr 000000000000 000000 0000000090 000 000. 0d1 00L 000 00L-0dLr 000 0DL DL TTD 0PL0DE ODE OP CdL LO 0dL 0 000.0 0 LE ODEDPELPCOLE ODE OPCONC ALL OL N CAPITOLO SECONDO, Degl Atti di Nascita. 55. Neitre giorni consecutivi al parto si faranno le dichiarazioni di nascita all’ Officiale dello Stato Civile, a cui sarà presentato il Bambino. 56. La nascita di esso sarà dichiarata dal Padre, o in di lui mancanza dai Dottori di Medicina, dai Chirar- ghi, Levatrici, Officiali di Sanità, o altre persone che avranno assistito al Parto; e quando la Madre partori- rà fuori del sno Domicilio, dalla persona in casa della quale si sarà ssravata. L' Atto di nascita sarà steso nel momento alla presenza di due Testimoni. 57. L’ Atto di nascita indicherà il giorno, l'ora, il luogo della nascita, il sesso del Bambino, i nomi che gli saranno stati imposti, i nomi, cognomi, professione, e domicilio, dei Genitori, e dei Testimoni. 58. Chiunque troverà un neonato sarà in obbligo di consegnarlo all’ Officiale dello Stato Civile, colle ve- sti, ed altre cose trovate presso il Bambino, e dichiara- re le circostanze del tempo, e del luogo in cui sarà sta- to trovato. Ne sarà fatto un circostanziato Processo Ver- bale che di più indicherà l'età che mostrerà il Bambi- no, il di lui sesso, i nomi che gli saranno imposti, e l'Autorità Civile a cui sarà stato consegnato. Questo Processo Verbale sarà trascritto nei registri. 59. Nascendo un Bambino in un viaggio per Ma- re, l’Atto di nascita sarà fatto dentro venti-quattro ore, alla presenza del Padre, se viè, e di due Testimoni scelti tra gl’ Ufficiali del Bastimento, oin mancanza di questi tra le persone dell’ equipaggio. Nei Bastimenti dell Im- PeRATORE tale Atto sarà fatto dall’ Ufficiale dell’ Am- ministrazione della Marina, e nei Bastimenti apparte- nenti ad un Armatore, o Negoziante dal Capitano, Pro- prietario, o Padrone della Nave. L° Atto di nascita sa- rà scritto sotto al Ruolo dell’ equipaggio. 60. Nel primo Porto in cui approderà il Bastimen- to, o per prender fondo, o per qualunque altra causa fuorchè per quella del suo disarmo, l’Ufficiale dell'Am- ministrazione‘della Marina, Capitano, Proprietario, 0 Padrone dovranno consegnare due copie autentiche degli Atti di nascita, che avranno fatti, in Porto Francese all’ Uffizio del Preposto all’ Iscrizione Marittima, ed in un Porto estero, al Console. Una di tali copie resterà nell’ Uffizio dell’ Iscrizione Marittima, o nella Gancelle- rìa del Consolato, l'altra sarà trasmessa al Ministro della Marina, il quale farà rimettere una copia da Esso recognita d’ognuno dei detti Atti all’Officiale dello Sta- to Civile del Domicilio del Padre, del Fanciullo, o della Madre se è ignoto il Padre; questa copia sarà trascritta senza dilazione nei registri. 61. Approdato il Bastimento nel Porto di disarmo, il Ruolo dell’equipaggio sarà depositato nell’ Uftizio del Preposto all’ Iscrizione Maritima, il quale'spedirà una co- pia dell'Atto di nascita da Esso sottoscritta all Ofticiale dello Stato Civile del Domicilio del Padre del Bambino o della Madre se è ignoto il Padre. Questa Copia sarà trascritta senza dilazione nei registri. 62. L'Atto di recognizione d'un Bambino sarà tra- scritto nei registri sotto suo vero giorno, ed in margine si farà menzione dell’ Atto di nascita se vi è. CAPITOLO TERZO. Degl Atti di Matrimonio.. 63. Avanti la celebrazione del Matrimonio, 1 Off- ciale dello Stato Civile farà due denunzie con| inter- vallo di otto giorni, in dì di Domenica avanti la porta «del Palazzo Comunitativo. Tali denunzie, e 1’ Atto che ne sarà steso indicheranno i nomi, cognomi, professione domicilio dei sposi, la loro qualità di- maggiori, o mi- nori, i nomi, cognomi, professioni, e domicilio dei ge- nitori respettivi. Tale Atto inoltre indicherà i giorni, i luoghi, e l’ore nelle quali saranno state fatte le denun- zie; sarà trascritto in un registro solo, il quale sarà numerato, e sottoscritto nella. forma prescritta all* Arti- colo 41, e depositato alla fine d'ogni anno nella Can- celleria del Tribunale del Circondario. 64. Negli otto giorni di intervallo dall’ una all’ al- tra denunzia resterà affissa alla porta del Palazzo Go- munitativo una copia dell’ Atto di denunzia. Il Matri- monio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno dopo la seconda denunzia, non compresovi quello di essa. 65. Se il Matrimonio non si effettuerà dentro l’an- no da computarsi dalla scadenza del termine delle de- nunzie, nou potrà più essere celebrato se non dopo che saranno state fatte nuove denunzie secondo la regola di sopra prescritta. 66. Gli Atti. di opposizione al Matrimonio saran- no firmati nell’ originale, e nella copia dagli opposito- ri. o dalle persone muvite di un loro, mandato di pro- cura speciale, ed autentico; saranno notificati con la copia del mandato di procura, in persona, 0 al domici- lio delle parti, ed all’ Ufficiale dello Stato Civile il quale apporrà il Visto nell’ oricinale. 67. L' Ufficiale dello Stato&tivile farà senza ritardo menzione sommaria della. opposizione nel registro delle deunnzie, e farà altresì menzioue della trascrizione di dette opposizioni, delle Sentenze, o degli Atti di reces- so dei quali gli sarà stata trasmessa la copia. 63. In.caso di opposizione, l Ufficiale dello Stato Civile non potrà celebrare il Matrimonio avanti che gli sia stato trasmesso l° Atto di recesso, alla pena di tre- cento franchi di Multa, e della refezione dei danni, ed lnteressi, 69. Se non vi è opposizione se ne farà menzione nell'atto di Matrimonio,‘e se le denunzie sono state fatte in diverse Comunità, le parti trasmetteranno un certificato da rilasciarsi dall’ Ufficiale dello Stato Civile di ogni Comunità, provante che non vi è opposizione, 70. L' Ufficiale dello Stato Civile si farà dare I° At- to di nascita dei sposi. Ghi tra essi sarà, nell’ impossibi- lità di averlo, potrà supplire col presentare un’ Atto di Notorietà da rilasciarsi dal Giudice di Pace del luogo della nascita, o del domicilio.: 71. L’ Atto di Notorietà conterrà la dichiarazione di sette Testimoni dell’unoy o dell’ altro sesso, parenti, o. non parenti sul nome, cognome, professione e domi- cilio dello sposo, e dei suoi genitori se sono cogniti; sul luogo, e per quanto è possibile sull’ epoca della na- scita; e sulle cause che impediscono la produzione dell?. Atto, I Testimoni firimeranno 1 Atto di Notorietà con il Giudice di Pace, e se vi ha di quelli che non sappia- Do, è non possano scrivere, ne sarà fatta menzione. 72. L° Atto di Notorietà sarà esibito nel Tribunale di prina istanza del luogo in cui deve celebrarsi il Ma- trimonio. IH Tribunale dopo aver sentito il Procura- tore Imperiale darà, o negherà la sua omologazione se- cundo che troverà bastanti, o insufficienti le dichiara- zioni dei Testimoni, e le cause che impediscono la pro- duzioge dell’ Atto di nascita.| 75. L’Atto autentico del consenso del padre, e ma- dre, o avi, e ave, o in maucanza loro di quello della famiglia indicherà i nomi, cognomi, professione, e. do- micilio dello sposo, e di tutti quelli che avranno avuto: parte nell’ Atto, com'anche il loro grado di parentela. 74. Il Matrimonio sarà celebrato nella Comunità in cui uno degli sposi avrà il suo Domicilio. Questo, ri- spetto al Matrimonio, sarà fissato con sei mesi d° abita- zione continua nella Comunità. 79. Nel giorno destinato dalle parti, passato il ter- mine delle denunzie| Ufficiale dello Stato: Civile, nel Palazzo Comunitativo, alla presenza di quattro Testi- moni, parenti, o non pareoti farà la lettura alle parti de’ Documenti sopra indicati relativi al loro stato, e alle solennità del Matrimonio, e del capitolo sesto del titolo del Matrimonio su i diritti, e doveri respettivi de Coniugi; Riceverà da ognuna delle parti una dopo 1 altra la dichiarazione, che vogliono respettivamente prendersi. per marito, e. moglie, e proferirà in nome della Legge che sono nnite in Matrimonio, e nell’ istan- te ne distederà|’ Atto, 76.$° indicheranno nell’ Atto di Matrimonio 1. I nomi, cognomi, professioni età, luogo di nascita, e domicilio dei sposi. 2. Se sono maggiori, o minori. . 3. I nomi, cognomi, professioni, e domicilio dei genitori respettivi, è ® e ll © e ° ® ° © (=) (se) n > Lc > ° ° ld ° © - s 9 > ® ® © ® ° leed iu ® © ® ® (ue ® e © ® ® © ® ® © ici © Lor, © ® > ® ® led ® © © e) ° > (2) ® > ® 9 ie; (n) ® © © ® (ul ® 9 >) e it ® è) d © le) © > © (e) © foal (S) TS) ® s s (xd Un) =) © & © - ® 9 Cumo sa ® > (e) (el «a PI (e) fu; ° s lag) ® 9 Less) è i» Lor Da) o te) Co| e] lord ln) (e) Lod ° (Pd Lech © i») > ® o Lurd e ® lux ® © > ° ° ind ® (°) © ® © led ® ° © ® ® ©> e © © (=) 9 cd ° ° © Un) ° © ® © © 5 ° © © ® © © © © ° e ©> ® ° © © 9° © ®© © © ° ° i=d © ° ©> © ° °-° “ ° > hi ° > ® © © © ‘ 4: Il consenso;dei padri, e delle madri, avi. ed ave, e quello della famiglia nei casi nei quali è pre- seritto. 5. Gli Atti rispettosi se ne sono stati fatti: 6. Le denunzie nei diversi domicilii. 7. Le opposizioni se ne sono state fatte, la loro revoca, o la menzione che non vi sono state. 8. La dichiarazione dei contraenti di sposarsi, e quella dell’ Ufficiale pubblico della loro unione. 9. I nomi, cognomi, età, professione e domicilio dei Testimoni, e la loro dichiarazione se sono; parenti, o affini delle parti, dal qual lato, e in qual grado. CAPITOLO QUARTO Degli Atti di Mare. 227, Niuna inumazione sarà fatta senza la licenza da darsi in carta non bollata senza spesa dall’ Ufficiale. a 4 Yo. è CS L(EIA dello Stato Civile, il quale non potrà rilasciarla se non dopo essersi trasferito presso il defunto, per assicurarsi- della morte, e venti-quattro ore dopo la morte, fuori dei casi indicati dai regolamenti di polizia. i 78. L' Atto di morte sarà fatto dall’ Ufficiale dello Stato Civile in sequela della dichiarazione di due Te- stimoni. Questi per quanto è possibile saranno due. pa- renti prossinii, 0 due vicini, ovvero allorche alcuno sa- rà morto. fuori del suo domicilio, la persona in casa della quale avrà terminata la vita ed un parente, o al- tro soggetto.| 79. L'Atto di morte conterrà i nomi, cognomi, età, professione, e domicilio del defunto, i nomi, cognomi, del coniuge superstite, se il defunto erà coniugato, 0. vedovo, i nomi, cognomi, età, professione, e domicilio dei dichiaranti, e se sono parenti, il grado di parente- la, Lo stesso Atto conterrà inoltre per quanto si potrà. sapere i nomi, cognomi, professione, e domicilio dei ge- nitori del defanto. ed il luogo della sua nascita. 80. Nei casi di morte nei Spedali Militari, Civili, o altre case pubbliche, i Superiori, Direttori, Ammini- Casta de t1 pics RIE.- 3. stratori, e Soprintendeuti di queste case, saranno in ob- bligo di renderne inteso deutro le venti-quattro ore‘1 i Moti ge, È: TE eh Ufficiale dello Stato Civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne distenderà 1° Atto. unifor- memente all’ Articolo precedente in sequela. delle di- ciuiarazioni che gli saranno state fatte, e delle notizie, che avrà preso. Nei detti Spedali, e case saranno inol- tre tenuti dei registri per trascrivere queste dichiarazio- ni, e queste notizie. L° Ufficiale dello Stato Civile tra- smetterà l’ Atto di morte a quello. dell’ ultimo domicilio del defunto, il quale lo trascriverà nel registro. 81. Esistendo o segni, o indizi di morte violenta, o altre circostanze da farla sospettare non si potrà. fare l’inumazione, se non dopo che un Ministro di. Polizia colla assistenza d’ un Dottore di Medicina, o d'un Chi- rurgo avrà fatto un Processo Verbale sul cadavere, e circostanze che lo riguardano, come pure sulle notizie che avrà potuto raccogliere sul nome, cognome, età.;. professione, luogo di nascita, e domicilio del Defunto, 82. Il Ministro di Polizia sarà in obbligo di tra- smettere subito all’ Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui sarà morta la persona, tutte le notizie. indicate nel Processo Verbale in seguito delle quali sarà fatto ‘I’ Atto di morte. L’ Ufficiale dello Stato Civile ne tra- smetterà una copia a quello del domicilio del defunto, se è noto: questa copia sarà trascritta nei registri. 87. I Cancellieri Criminali dentro le venti-quattro ore dall’ esecuzione della sentenza di morte, dovranno rimettere all’ Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui il condannato avrà avuta I° esecuzione, tutte le no- tizie indicate. nel Articolo 69; in seguito delle quali si farà 1!’ Atto di morte,‘sin 84. Nei casi di morte. nelle prigioni, 0 case di reclusione, e di detensiorie i Carceriert, 10 Custodi, ne daranno 1’ avviso all’ Ufficiale dello Stato Civile, il qua-. le vi si trasferirà a forma di ciò che è prescritto nell’ Articolo 80, e stenderà I° Atto di morte. 85. In tutti i casi di morte violenta, o nelle pri- gioni, 0 case di reclusione, o di esecuzione di sentenze di morte nori si farà nei registri menzione di queste cir- msc TT n TT e cn all III Costanze, è el’ Atti di morte saranno semplicemente stesi secondo le forme prescritte dall’ Articolo 79 $6. Nei casi di morte in un viaggio per mare ne sarà fatto l' Atto dentro venti-quattro ore alla presenza di dne Testimoni scelti tra gl’ Ufficiali del Bastimento, e in mancanza loro tra eli nomini dell'equipaggio. Nei Bastimenti dell’ Imperarone quest Atto sarà fatto dall’ Ufficiale dell’ Amministrazioe di Marina, e nei Basti- menti appartenenti a un Nesoziante, o Armatore dal Capitano, Proprietario, o Padrone della Nave. L’ Atto di morte sarà trascritto sotto il ruolo dell’ equipaggio. 87. Nel primo Porto a cui approderà il Dastimen- to, o per pigliar fondo, o per qualunque‘altra causa fuori di quella del disarmo, VUfficiale dell’ Amministra- zione della Marina, Capitano, Proprietario, o Padrore, che avranno steso l’ Atto di morte saranno in obbligo di lasciare due copie ai termini dell’ Articolo 6o. All’arrivo del Bastimento nel Porto di disarmo il ruolo dell’equipaggio sarà depositato nell’ Uffizio del Preposto all’ Iscrizione marittima,: il quale trasmetterà uva copia dell’ Atto di morte da se firmata all’ Ufficia- le dello Stato Civile, del domicilio del defunto. Questa copia sarà trascritta senza dilazione nei registri. CAPITOLO QUINTO | Degl Atti dello Stato Civile riguardanti i Militari fuori del Territorio dell’ Impero. 88. Gli Atti dello Stato Civile fatti fuori del Ter- ritorio dell'Impero riguardanti i Militari, o altri indi- vidui impiegati nelle Armate, saranno stesi secondo le regole prescritte nelle precedenti disposizioni, salve I’ ec- cezioni contenute nei seguenti Articoli. 89. Il Quartier Mastro in ogni corpo di uno, 0 più Battaglioni o Squadroni, ed il Capitano Comandan- te negli altri corpi eseguiranno Yincumbenze di Ufficiali dello Stato Civile: tali incumbenze rispetto agl’ Ufficiali senza truppa; ed agli impiegati nell’ Armata saranno eseguite dall’ Ispettore delle Riviste addetto all’Armata, o al corpo d’ Armata, o. In ogni corpo di Truppe si terrà un registro per gli Atti dello Stato Civile relativi agli individui di det- to corpo, ed un'altro presso lo Stato Maggiore dell’ Ar- mata, o di un corpo d’ Armata per gli Atti Civili re- lativi agl’ Ufficiali senza Truppe, ed agli Impiegati. Detti registri saranno custoditi come gli altri registri dei corpi, e Sati-maggiori,‘e depositati negli Archivi della Guerra, al ritorno dei corpi, o armate nel Terri- torio dell’ Impero. 91. I registri saranno nnmerati, e firmati per ogni corpo dall’ Uffiziale che lo comanda: e per lo Stato-Mag- giore dal capo dello Stato-Maggior generale. 92. Le dichiarazioni di nascita all’armata saranno fatte dentro dieci giorni consecutivi al parto. 93. L' Uffiziale incaricato della custodia del regi- stro dello Stato Civile dentro dieci giorni consecutivi al- la trascrizione dell’ Atto di nascita in detto registro, do- vrà indirizzare una copia all’ Ufficiale dello Stato Civile dell’ ultimo domicilio del padre del bambino, o della di lui madre, se il padre è ignoto. 94. Le denunzie per i Matrimonii dei militari, ed impiegati nelle armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio. Esse inoltre venti-cinque giorni avanti la celebrazione del Matrimonio saranno messe all’ ordine del giorno dell’armata, o del corpo d’armata per. gli Uffiziali senza Truppa e per gli impiegati che ne fanno parte.: 95. Subito dopo la trascrizione dell’ Atto. di cele- brazione del Matrimonio nel registro, l Uffiziale incari- cato della di lui custodia, ne trasmetterà una copia all’ Uffiziale dello Stato Civile dell’ ultimo domicilio dei &posi.> 96. Gli Atti di morte saranno fatti, in ogni corpo dal Quartier-Mastro, e rispetto agli Uffiziali senza Truppa, ed agli impiegati dall’ Ispettore delle riviste dell’armata sul. deposto di tre Testimoni, e la copia. estratta da Questi registri sarà trasmessa dentro dieci, giorni all’ Uf- ficiale dello Stato Civile dell’ ultimo domicilio: del. de- funto. » 0990990039090 0da0Ga 9a age ad20009da ada aGa ada ada ago ageagaagaada ada ada ade ada ad»090 ada agasga ada ada age age ago eJosdeadeoga ade ada ada agdoaga ja ago ada adoaGeada eGo ado ada 0deada ago aGa ada aGaoGaadeadaadaedaada ago ego ade ode aga 0000d009a dada 0a odaaga ada ade 5 97. Nei casi di morte negli Spedali militari ambu- lanti, o permanenti, l'Atto sarà steso dal Direttore dei detti Spedali, e rimesso al Quartier-Mastro del corpo, o all’ Ispettore delle riviste dell’armata, o del corpo di armata a cui era addetto il defunto. Questi. Ufficiali ne faranno pervenire una copia all’ Ufficiale dello Stato Civile dell’ ultimo domicilio del defunto, 98. L’ Ufficiale dello Stato Civile del domicilio del- le parti, al quale sarà stata trasmessa dall’ Armata la copia d’ ur’ Atto dello Stato Civile dovrà trascriverla senza dilazione nei registri. CAPITOLO SESTO Della rettificazione degli Atti dello Stato Civile. 99. Allorchè sarà fatta istanza per la rettificazione d’un atto dello stato civile ne deciderà salvo l'appello il Tribunal competente in sequela del voto. del Procurato- re Imperiale. Le parti interessate saranno citate, se vi sarà luogo. i 100. La sentenza di rettificazione non potrà mai in verun tempo essere opposta alle parti interessate qualora non l'abbiano domandata, o non siano state citate. 101. Le sentenze di rettificazione saranuo trascritte rei Registri dell’ Ufficiale dello stato civile, tostochè gli saranno trasmesse, e ne sarà fatta menzione in mar- gine dell’atto da rettificarsi. TITOLO TERZO Del Domicilio. (Decretato li 14. Marzo 1803, Promulgato li 24. di detto mese) 102. Il luogo in cai un Francese è priucipalmente stabilito, è il di lui domicilio relativamente all’ eserci- zio dei suoi diritti. si 103. L'abitazione effettiva in altro luogo unita all’ intenzione di stabilirvisi permanentemente iudurrà di fatto la variazione del domicilio. i 10/. La prova dell’intenzione risulterà da un’ espres- sa, dichiarazione da farsi alla Municipalità del luog» che si abbandonerà, eda quella del luogo in cui sarà tras- erito il nuovo domicilio. 105. In mancanza di espressa dichiarazione, la pro- va dell’ intenzione si desumerà dalle circostanze. 106. Il Cittadino chiamato a cuoprire un pubblico impiego temporario, o revocabile, conserverà il domi- cili» che aveva, seppure non abbia manifestata contra- ria intenzione. 107. L'assunzione di impieghi che si conferiscono a vita, porterà seco la traslazione immediata del domicilio dell’ impiegato nel luogo in cui deve esercitare la sua carica. 108., La Moglie non ha‘altro domicilio se non quello del Marito. Il minore non emancipato avrà il suo do- micilio presso i Genitori, o presso il Tutore. L° inter- detto maggiore di età l’avrà presso il Curatore. 109. I maggiori di età, che servono, o lavorano ordinariamente in casa altrui, avranno lo stesso domici- lio della persona che servono, o in casa della quale la- vorano, allorchè abiteranno con essa nella medesima casa. ai» 110. Il luogo in cui si aprirà la, successione sarà determinato dal domicilio.| i 111. Allorchè un atto per volontà delle parti, o di una di esse conterrà| elezione del domicilio per l° esen- zione dell’ atto medesimo in un luogo diverso da quello del vero domicilio, le. citazioni, domande, ed istanze giudiciali relative all’ atto suddetto potranno esser fatte ‘nel domicilio convenuto, ed. avanti il Giudice del me- desimo. TITOLO QUARTO Degli MUisenta: ( Deeretato li 15: Marzo 1803, Promulgato li 25. di detto mese) CAPITOLO PRIMO Dell’ assenza presunta. 112. Se sarà necessario provvedere all’ Amministra- zione totale, o parziale dei beni lasciati da persona pre- sunta assente, e mancherà il di lui legitrimo procura- tore, il Tribunale di prima istanza farà le dichiarazioni opportune in sequela della domanda delle parti interessate. 115. Il Tribunale ad istanza della parte che avrà prevenuto, deputerà un Notaro per rappresentare il presunto assente nella confezione degli inventarii, nei conti, divisioni, e liquidazioni nelle quali avranno interesse. 114. Il Ministero pubblico è specialmente incaricato d’ invigilare sugl’ interessi delle persone presunte assenti; e sarà sentito sopra tutte le domande che potranno ri- guardarle. CAPITOLO SECONDO Della dichiarazione di assenza. 115. Quando una persona non si farà più vedere nel luogo del suo domicilio, o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne avranno avute nuove, le parti interessate potranno ricorrere al Tribunale di pri- ma istanza per l’effetto che sia dichiarata l assenza, 116. Per far costare dell’assenza il Tribunale in sequela delle carte, e documenti prodotti ordinerà che ne sia presa informazione in contradittorio con il Procu- ratore Imperiale nel circondario del domicilio> ed id quello della residenza, se sono diversi l'uno dall’ altro. 117. Il Tribunale nel fare le dichiarazioni sulla do- manda prenderà in considerazione le cause dell’assenza, e quelle che hanno potuto impedire che#' abbiano nuove della persona presunta assente. 118. Il Procuratore Imperiale tosto che saranno date le Sentenze‘preparatorie, e definitive, le rimetterà al Gran-Giudice Ministro della Giustizia, che le farà pub- blicare'. 119. La Sentenza declaratoria dell’assenza non sarà data se non un anno dopo la Sentenza, nella quale sa- ranno state ordinate l’ informazioni. CAPITOLO TERZO Degli effetti dell’ assenza. SezioneE Prima Degli effetti dell’ assenza relativamente ai Beni, che l’ assente possedeva nel giorno del suo allontamento. 120. Qualora l’ assente non abbia lasciato procura- tore per l Amministrazione dei suoi beni, gli Eredi pre- , sunti al'tempo della sua evasione 0 al tempo in cui per l’ultima volta s° ebbero le di lui nuove, potranno in forza d’una Sentenza‘definitiva di dichiarazione d°as- senza farsi immettere nel provvisionale possesso dei beni che appartenevano all’assente nel dì della sua partenza, o delle di lui ultime nuove a condizione pero di dare fide]ussione per sicurezza della loro amministrazione. 121. Se| assente ha lasciato Procuratore, gl’ Eredi presunti, non potraàimo fare istanza per la dichiarazione d’assenza, e per l’ immissione nel provvisionale posses- so, se non dopo che siano compiti dieci anni dalla sua evasione, o dalle di lui ultime nuove. 122. L'’istesso avrà luogo se termina la procura, e in tal caso si provvederà all’ amministrazione de? beni dell’assente a forma di quanto è prescritto nel Capitolo primo del presente Titolo. 125. Allorchè gl’ Eredi presunti avranno ottenuta 00000000. 009L 0000fr 0dLede 219012392092049999909209909209 949999999 092209 299 TI2I9 000 209209 ATIITI IO AULALLIPIATIAIIILI LIALLAPIILIIL III AIOP AIIIVI ALL APLIILAIILIIALLLPIIIAIE ALI ALLA IL AILEPLAPLAIA AIA ALIAII[IA[IILA[IIL ALLPIII0 OLII x l'immissione nel provvisionale possesso, se v’è testamento sarà aperto a richiesta delle parti interessate, o del Pri- curatore Imperiale nel Tribunale; ed i Legatari, i Do natari, come pure tutti quelli, che avevano contro o beni dell’assente qualche diritto dipendente dalla condi- zione della sua morte, potranno esercitarlo provvisio- nalmente, con obbligo però di dare fidejussione. 124. Il Coniuge che è in comunione dei beni, se si determina di continuarla potrà impedire 1° immissione provvisionale, e 1° esercizio provvisionale dei diritti di- pendenti dalla condizione della morte dell’ assente, e prendere, o ritenere a preferenza d’ ogni altro 1’ ammi- nistrazione dei heni dell’ assente. Se poi il Coniuge do- manda il provvisionale scioglimento della Comunione; eserciterà tutti i suoi diritti legali, e convenzionali, con obbligo però di dare fide}ussione per quelle cose, che possono esser soggetto alla restituzione. La moglie deter- minandosi per la continuazione della comunione, conser- verà il diritto di potervi rinunziare. 125. Il possesso provvisionale non sarà se non un deposito, il quale conferirà a chi l’avrà ottenuto Y am- ministrazione dei beni dell’ assente, ed il quale lo ren- derà responsabile verso l’ assente medesimo.‘nel caso che comparisca di nuovo, o sopraggiungano notizie di esso. 126. Chi avrà ottenuto 1° immissione provvisionale, o il Coniuge il quale si sarà determinato per la. conti- nuazione nella comunione, dovrà procedere all’ inventario dei mobili, e scritture dell’ assente, alla presenza del Procuratore Imperiale nel Tribunale di prima. istanza, o di un Giudice di Pace chiesto dal detto Procuratore. Il Tribunale ordinerà, quando vi abbia luogo, la vendita totale, o parziale dei mobili. In caso di vendita si im- piegherà il prezzo, come pure i frutti scaduti. hi avrà ottenuta l’immissione provvisionale, potrà domandare per sua cautela, che si proceda. per mezzo di un perito da nominarsi dal Tribunale alla visita dei stabili all’ effetto di verificarne lo stato. La sua rela- zione sarà approvata alla presenza del Procuratore Im- periale; e le spese poseranno sui beni dell’ assente. 127. Ghi avrà ritenuti i beni dell’ assente‘in forza dell’ immissione provvisionale, o della legale ammini- strazione, non sarà in obbligo di restituirgli se non il quinto delle entrate se torna avanti che’ siano compiti quindici anni dal dì della sua evasione ed il decimo se torna dopo i quindici anni. Dopo trenta anni di as- senza il totale dell’entrate apparterrà all’ immesso nel possesso provvisionale o all’ amministrator legale. 123. Chi riterrà i detti beni in forza dell’ immis- sione provvisiorale, non potrà alienare, ne ipotecare i stabili dell’ assente. 129. Se l’ assenza continua per trent'anni dopo lim- missione provvisionale, o dopo il tempo in cui il Coniu- ge In comunione avrà assunta l amministrazione dei beni dell’ assente, o se sono scorsi cent'anni dalla na- scita dell’assente, saranno disciolte le fideiussioni. Tutti quelli che vi hanno diritto potranno domandare la di- visione dei beni dell’assenite, e fare decretare per l’im- missione definitiva in possesso dal Tribunale di prima Istanza, 150. L' Eredità dell’ assente, dal giorno in cui sia verificata la sua morte sarà devoluta a favore dei parenti che in quell’ Epoca saranno più prossimi; e chi avrà ri- tenuti i beni dell’assente sarà tenuto a restituirli, riser- vatisi i frutti acquistati in vigore dell’ Articolo 127. 131. Tornando l’ assente, o verificandosi la di lui esistenza durante l'immissione provvisionale, verranno a cessare&li effetti della Sentenza che avrà dichiarata l'assenza, ferme stanti, qualora vi sia. luogo i provve- dimenti‘salutari prescritti nel Capitolo primo del pre- sente Titolo per l’amministrazione dei suoi beni. 132. Tornando l’assente, o verificandosi ancora la di iui esistenza dopo l'immissione definitiva, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo 1 quelli che’ fossero stati‘alienati o i beni derivanti dall’ impiego che fosse stato fatto del prezzo dei venduti. 133. I figli, e discendenti in linea retta dell’assente potranno egualmente dentro‘trent’ anni da computarsi dall’ immissione definitiva’, domandare la restituzione dei di lui beni, nella forma che vien prescritta nell’ Ar- ticolo precedente. ® a) de——___———t 134. Dopo la Sentenza di dichiarazione d’ assenza, chianque abbia dritti esercibili contro| assente, non potrà sperimentarli se non contro quelli i quali saranno stati immessi nel possesso dei beni, o ne avranno avuta; la legale amministrazione. Sezione SECONDA Degli Effetti dell’ assenza, relativamente ai diritti eventuali che possono competere all’ assente. 135. Chiunque reclamerà a suo favore un diritto competente‘a persona di cui non sia riconosciuta| esi- stenza, dovrà giustificare che tale persona esisteva al- lorche si è fatto luogo ad un tal diritto; e finchè non vi sia detta giustificazione, sarà dichiarata inammissibile la sua domanda. 136. Un Eredità alla quale venga chiamata perso- na di cui noù sia riconosciuta|’ esistenza, si devolverà esclusivamente a quelli con i quali avrebbe avuto drit- to di cogcorrere, o a quelli che l'avrebbero raccolta in sua mancanza.: 137. Le disposizioni dei due Articoli precedenti avranno luogo senza pregiudizio delle azioni petitorie d’ Eredità, o altri diritti, che potessero competere all’ assente, 0 a suol rappresentanti. 0 aveuti causa,€ non s’ estingueranno se non con il lasso del tempo stabilito per la prescrizione. 138. Fintautochè l’assente non comparirà, o l’azioni non saranno intentate in suo nome, quelli che avranno raccolta l’ eredità, lucrerannuo i frutti percetti da essi in buona fede. Sezione TERZA Degl’ Effetti dell’ assenza relativamente al Matrimonio, 159. Il Coniuge assente, di cui it consorte ha con- tratto altro Matrimonio potrà solo essere ammesso ad impugnarlo o personalmente, o dal sno legittimo Pro- curatore, munito della giustificazione della sua esistenza. 140. Se il Coniuge assente non ha lasciato parenti capaci di succederli, l’altro Coniuge, potrà dimandare l’immissione in possesso provisionale dei‘Beni. CAPITOLO QUARTO Della Cura dei Figli minori del Padre, che è evaso. 141. Se il padre è evaso avendo figli minori di età nati da comun Matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito, relativamente alla loro educazione, e amministrazione dei beni. 142. Sei mesi dopo l'evasione del Padre, se la Ma- dre era defunta all’epoca di detta evasione, o se muore avanti la dichiarazione d° assenza del Padre, la cura dei figli sarà conferita dal consiglio di famiglia agl’ ascen- denti più prossimi, e mancando questi ad un Tutore provvisionale, 145, L' istesso s° osserverà allorchè uno dei Coniugi che sarà evaso lascerà figli minori di età nati dal pre- cedente Matrimonio. TITOLO QUINTO Del Matrimonio. (Decretato nel 17. Marzo 1803., promulgato nel 27. di detto mese,) CAPITOLO PRIMO Delle Qualità, e Condizioni necessarie per contrarre Matrimonio. 144. L'uomo non può contrarre Matrimonio avanti che abbia compiti i diciotto anni, la donna avanti che n’abbia compiti quindici.- |_—‘145. Ciò non ostante è in afbitrio dell’ 1mprrAToRE l'accordare dispense d’ età per cause gravi. APPAPONILAILANLANIAITAIIIIIIIIAAIVAIIALIIIAIAIAIIIIIVIPATIAPIAI[IIAVITLIIILAIIIIIILIIVIIVLAIILINIIITIILLALAAIAAIVIIIVIAIVILIVILILEPILIIVLIILYLI[EILIVILILILIALIVLIILALLIDI VILLE ADI VLLTVO AALAILALIOLI AVO AILALE ALL LINEA ULIVO OL Le 7 240. Non v'è Matrimonio ove nom è. consenso. 147. Non può contrarsi il secondo Matrimonio avanti lo scioglimento del primo. 148. Il figlio che non ha compiti i venti-cinque avni, la figlia che non ha compiti i ventuno, non pos- son contrarre Matrimonio senza il consenso dei genitori: In caso di scissura basta il consenso del Padre. 149: Se uno de’ due genitori: è morto, o. se trovasi nell’impossibilità di manifestare la propria volontà, ba- sta il consenso dell’ altro. 150. Se ambi i Genitori son defunti, o si trovano nell’ impossibilità di manifestare la lor volontà, gl’ Avi e l’Ave subentrano in loro luogo: Se v'è scissura tra IP Avo, e l’Ava della medesima Linea basta il consenso dell’Avo: Se v'è scissura tra le due Linee ciò equiva- le al consenso. 151. I figli di famiglia giunti all’età maggiore che è fissata nell’ Articolo 148., debbono avanti di, contrar- re Matrimonio domandare per mezzo di un’atto rispet- toso, e solenne il cousiglio de ioro Genitori, o quello degl’ Avi, ed Ave, allorchè i Genitori son defunti, o nell’ impossibilità di mauifestare la loro volontà. ( Articoli 152. 153. 154. 155. 156. 157. Decre- tati il dì 135. Marzo 1804., promulgati il di detto mese. 152. Dalla età maggiore determinata nell’ Articolo 148. fino ai trent'anni compiti per i figli, e fino a ven- ticinque anni compiti per le fanciulle l’ atto rispettoso prescritto nel precedeute. Articolo, e. sul quale non si fonda il consenso per il matrimonio, sarà rinnovato due altre volte di mese in mese, ed un mese dopo il terzo atto si potrà procedere alla celebrazione del Matri-. monio. 155. Dopo l'età di anni trenta, mancando il con- senso all’ Atto rispettoso, potrà un mese dopo proceder- si alla celebrazione del Matrimonio. 154. L’ Atto rispettoso sarà notificato a, quello, o quelli degl’ Ascendenti, che sono indicati nell’ Articulo 1951. da due Notari, o da un Notaro, e due"Testimo- ni, e nel Processo Verbale, che deve. esserne. formato si farà menzione della risposta. 155. In caso d’assenza dell’ Ascendente a cui avreb- be dovuto esser diretto l’atto rispettoso, si. procederà alla celebrazione del Matrimonio esibendosi la sentenza, che sia stata data per dichiarar l'assenza, o in man- canza di questa, l’altra sentenza, che abbia ordinate l’informazioni, ovvero se non v'è alcuna Sentenza, un Atto di Notorietà rilasciato dal Giudice di Pace del Luogo, in cui 1 ascendente abbia avuto notoriamente il suo ultimo domicilio. Quest’ Atto conterrà la dichiara- zione di quattro Testimoni, chiamati ex officio dal me- desimo Giudice di Pace. 156. Gli Ufficiali dello Stato Civile che procederan-. no alla celebrazione dei Matrimoni contratti da figli che non avranno compito i 25. anni,‘0 da fanciulle che non han compiti i 21. anni senza che nell atto di Matrimonio, sia. stato enunciato il consenso de Genitori respettivi, quello degl’ Avi, ed Ave, e quell» della fa- miglia, ne casi in cui son prescritti tali consensi, sa- ranno ad istanza delle parti interessate, o del Procura- tore Imperiale nel Tribunale di prima Istanza del luo- go in cui sarà stato celebrato il Matrimonio, condan- nati alla multa, comminata all’ Articolo 192. ed in ol tre alla carcere che non potrà esser per un tempo mi- nore di sei mesi. 157 Quando non vi saranno stati gli Atti rispet tosi nei Casi nei quali son prescritti,| Ufficiale dello Stato Civile, che avrà celebrato il Matrimonio sarà condannato alla stessa multa, ed alla Carcere per un tempo non minore d’ un mese.* i 158. Le Disposizioni contenute negl’ Articoli 148., e 149., e le Disposizioni degl’ Articoli 151. 152. 153. 154. 155. relativi all’ atto rispettoso, che deve esser di- retto ai Genitori nei Casi previsti da tali Articoli ,, s° applicano, a figli naturali legalmente riconosciuti. 159. Il figlio naturale; che non è stato riconosciuto, e quello che dopo essere stato. riconosciuto ha perduto i genitori, o quello i di cui genitori non possono manife- stare la loro volontà, non potrà avanti d’ aver compiti 21. anni unirsi in matrimonio, se non dopo avere atte- 2,9, AT) to tra fratello, hi< o nuto it consenso! dio ine Tutore da deputarsegli è questo etvetto 165. Se mancando i genitori, e gli Avi. ed, Avon of vera sè sono nell’ innpossibilità di. manifestare la loro vilobta vi figli, o figlie minori di 21. anni non possono «uaitrarie matrimonio senza il conseuso del consiglio di famiglia» sn d»° by ta è n..;= 161 Nella: Linea, retta il Matrimonio è proibito tra intti odi ascendenti.» discendenti legittimi, e paturali,. cu affini nella medesima tinea.» 162. Nella linea trasversale il matrimonio è proibi- e sorella legittimi,€ naturali, e gli atti pi nel'imedesimo grado. 163. ancora proibito il matrimonio tra lo zio,€ la nipote, e tra la zia, ed il nipote» 164. Non ostante è iu arbitrio dell’ Imperatore. di togliere la proibizione indotta nell’ Articolo precedente concorrendovi gravi cause- CAPITOLO SECONDO. Delle solennità relative alla celebrazione del Matrimonio. 165. Il Matrimonio sarà celebrato pubblisamente a- vanti 1 Ufciale civile del domicilio di via delle parti. 166. Le due denunzie prescritte nell’ Articolo 63. nel titolo degli Aiti dello Stato Civile si faranuo nella Municipalità del Luogo in cui ognuna delle. parti. avrà il sio domicilio. 167. Nondimeno, se il domicilio attuale non è sta- hilito se tion in forza disei mesi di residenza, le denun- zie saranno, fatte ancora nella Municipalità dell’ ultimo 163. Se le parti, o una di esse rispetto al Matri- monin sono sotto| altrui potestà je denunzie si faranno avtcora nella Municipalità del domicilio di quelli sotto la. potestà dei quali si trovano le parti suddette.| 150. E in arbitrio dell’ Imprrarore, 0 degli Ufi- ciali che destinerà a quest’ effetto il dispensare per gra- vi cause dalla secoida denunzia. 170. Il Matrimonio. contralto tra Francesi in Stato estero, e tra Francese, e Straniero sarà valido. se sia stato celebrato second» le regole vogiianti in detto Sta- vd, purebè siano preventivamente state fatte. le denunzie prescritte nell” Articolo 63. nel titol» degli Atti Civili sd.il Fraucese non abbia contravvenuto alle disposizioni contente nel Capitolo precereste. 171. Deutro tre mesi dopo il ritorno del Francese nel Territorio deli Impero, l'atto di celebrazione del matrimonio contratto in Stato estero, sarà trascritto nel pubblico registro dei Matrimonj del luogo del suo dumicilio. CAPITOLO TERZO. Delle opposizioni al Matrimonio. 172. Il dritto di opporsi alla celebrazione del Ma- trimonio‘appartiene alla persona impegnata per matri- monio con una delle parti contraenti. i 173. Il Padre, in mancanza di esso la Madre, in mancanza dei genitori gli Avi. le Ave possono oppor- si al Matrimonio dei loro figli, e descendenti, benchè abbiano compiti 25. anni. 174. Se mancano gli ascerdenti. il fratello, o la sorella, l» zio, o la zia, il cugino, o la cugina germa- na maggiori d’ età non possono opporsi se nou nei due casi seguenti. 1. Quando il consenso del Consiglio di famiglia prescritto dall'Art. 150. non-è stato ottenuto. 2.{tiando la opposizione, e basata sullo Stato. di demenza dollo Sposo.'Fale opposizione, la quale potrà dal Tribunale puramente, e semplicemente esser rigetta- ta pon sarà mai ammessa se non a condizione, per par- te dell’ oppositore di domandare l'interdizione, e di far- vi provvedero nel termine che sarà fissato dalla Sen- tenza 173. Nei dae casi contemplati: nel. precedente arti- colo il tutore, 0 caratore son potrà durante la Tutela, 0099039939009 3 390090 a3o dr 000 2dA dA GA aj 00 ao odo jr ada ada ada ada ada ajaad» 7a 2392930399 290»99 399299 392 339 330 332290393 399 373.3Î9 333032390 2903d3339 232399399 339 372439399330 9d9 292993339 370939397339232212799 Hina. i} PIP21I3393)9 393.9 d30Ìa ago] 023 i)oa990Î303A sbr o Curatéla fare opposizione se non.vi sarà stato anto- rizzato da un consiglio di fainiglia che potrà convocare. 176. Ogni atto di opposizione indicherà la qualità per cui il Gontradittore ha il diritto d’avanzarle, con- terrà I elezione del domicilio nel luogo in cui il Matri- monio dovrà esser calebrato, è dovrà egualmente conte- nere le ragioni delle opposizioni, fuvri del caso in cui tal atto, non sia stato tatto ad istanza d’un ascendente sotto la pena di nullità, e dell’ interdizione.dell’ Offi- ciale Ministeriale, che avrà sottoscritto l’ atto della op- posizione. 177. Il Tribunale. di prima Istanza., farà dentro dieci giorni la sua dichiarazione sulla domanda di reie- zione della opposizione. 4: 178. Se e interposto l'appello sarà giudicato den- tro dieci giornì successivi alla Citazione. 79. Se la opposizione vien rigettata gli opponen- ti potranuo esser condantati ai danni, e iuteressi, ec- cettuati per altro gl’ ascendenti. CAPITOLO QUARTO Delle domande di Nullità di. Matrimonio. 180. IH Matrimonio contratto senza il libero con- senso de due Sposi, o d'uno di loro, non può essere impugnato se uon che dagli Sposi stessi, o da quello di Loro, per parte del quale nou è concorso il libero con- senso. Quando v'è occorso errore rispetto alla Persona il matrimonio non può esser impugnato se non da quel- lo dei Uoningi che è stato indotto in errore. 181. Nel caso indicato nell’ Articolo precedente la domanda di nullità non si potrà ammettere sempreche si verifichi la continua coabitazione per lo spazio di sei mesi dopo che il Coniuge ha acquistata la sua piena li- bertà, o da Esso è stato riconosciuto errore. 182. Nei casi, nei quali è prescritto il consenso dei Goeuitori, degl’ Ascendenti, o del Consiglio di fami- glia, il Matrimonio contratto senza tal consenso, non può esser impugnato, se non da quelli dei quali si ri- chiede il consenso, o dal Coniuge, che avea bisogno di riportare il consenso medesimo. 183. L'azione di nullità non può esser intentata, nè dai Coniugi, nè dai Parenti dei quali si richiede- va il consenso, ogniqualvolta il Matrimonio è stato approvato espréssamente, 0 tacitamente da coloro, il consenso dei quali era necessario, 0 quando senza recla- mo per parte loro, è scorso un anno da che ebbero no- tizia del Matrimonio. Non può nemmeno la detta azione essere intentata dal Coniuge quando senza alcun reclamo per parte sua è scorso un anno da che è giunta all’ età competente ,. per consentire da se stesso al. Matrimonio. 184. Qualunque Matrimonio contratto in. coutrav- venzione alle Disposizioni contenute negl’ articoli 144- 147. 161. 162. 163. può essere impugnato tanto dai Co- niugi medesimi, quanto da quelli, che c' hanno iuteres- se, come pure dal Ministero Pubblico. 185. Ciò non ostante il Matrimonio contratto da Persone, che non avevano ancora l° età prescritta, ov- vero uno di loro non era ancora giunto a detta età non può esser impugnato. 1. allorchè sono decorsi sei mesi do- po che il Coniuge, o i Coniugi sono arrivati all’ età competente; 2. Allorchè la donna che non aveva| età snddetta è rimasta incinta prima della scadenza di sei inesi 186. Il Padre, la Madre, gl’ Ascendenti, e la fa- miglia, che hanno prestato il consenso per il Matrimo- nio contratto nel caso indicato nell’ articolo precedente, non possono ammettersi@ domandarne la nullità. 187. In tuttii casi nei quali secondo| articolo 184. l’azione di nullità può esser inteutata da tutti quelli, che vi hanno interesse, nou può detta azione esser in- tentata dai Parenti collaterali, o dai figli nati da un altro matrimonio, vivendo i due Coniugi, se non quan- do vi hanno un interesse preesistente, ed attuale. 188. Il Coniuge in pregiudizio del quale è stato contratto un. secondo matrimonio, può intentarne la nullità, vivendo ancora il coniuge, che aveva contratto con Lui. 189. Se i nuovi Coningi oppongono la. nullità del primo Matrimonio, deve preventivamente esser giudica- to sulla validità, o nullità di detto Matrimonio. 190. Il Procuratore Imperiale in tutti i casi ai quali si applica il disposto dell’ Articolo 184., osservate le li- mitazioni di che nell’ Articolo 185. può, e deve doman- dare la nullità del Matrimonio, vivendo i due Coniu- gi, e far sì, che sia dichiarata la loro separazione. 191. Qualunque Matrimonio non contratto pubbli- camente, e non celebrato avanti 1 Ufficiale. pubblico competente. può esser impugnato dai medesimi oniu- gi, dai Genitori, dagl’ Ascendeuti, e da tutti quelli, che v' hanno interesse preesistente e attuale, come pure dal Pubblico Ministero. 192. Se al Matrimonio non hanno preceduto le due denunzie prescritte, o se non si sono ottenute le Di- spense permesse dalla Legge, o non sono stati tenuti fermi i termini stabiliti tra le denunzie, e celebrazio- ne. il Procuratore Imperiale farà sì, che I Ufficiale pubblico sia condannato ad una multa, la quale non potrà eccedere la somma di 300. Franchi, e le parti contraenti, o quelli sotto la potestà dei quali esse han- no agito ad una multa proporzionata alle loro sostanze. 195. Nelle Pene comminate all’ Articolo precedente incorreranno le Persone ivi indicate per qualunque con- travvenzione alle regole prescritte dall’ Articolo 165., quand’anche tali contravvenzioni, non si giudicassero bastanti per fare dichiarare la nullità del Matrimonio. 194. Niuno può reclamare a suo favore il titolo di Coniuge, e gl’ Effetti Civili del Matrimonio, se prima non esibisce un Atto di Celebrazione trascritto nel re- gistro dello stato civile, eccettuato il caso previsto dall’ Articolo 46. al titolo degl’ Atti dello Stato Civile. 195. Il Possesso dello Stato non potrà esentare gl° asserti Coniugi, che respettivamente lo allegheranno dall’ esibire all’ Ufficiale dello stato civile 1° atto della cele- brazione del Matrimonio. 196. Quando sussiste il Possesso dello stato, ed è sta- to esibito all’Ufficiale dello stato civile, l'atto di\Celebra- zione del Matrimonio ,i Coniugi non posson più respetti- vamente esser ammessi a domandare la nullità di tale Atto. 197. Se peraltro nei casi degl’ Articoli 194. 195. esistono figli nati da due Persone, che abbiano vissuto pubblicamente, come Marito, e Moglie, e queste sia- no defonte, non può esser controversa la legittimità dei figli sull’ unico fondamento. di non esser stato esibito l'atto di celebrazione, semprechè tale legittimità si previ. con il possesso dello Stato, e che non sia in con- tradizione coll’ atto di nascita. 198. Quando la prova della celebrazione legale del Matrimonio si fonda sulle resultanze d’un Processo Cri- minale., la trascrizione della Sentenza sui registri dello stato. civile, assicura al Matrimonio dal dì della sua celebrazione tutti gl effetti civili, tanto rispetto a’ Co- niugi, quanto relativamente ai Figli nati da detto Ma- trimonio. 199. Se i Coniugi, 0 uno di loro muore, senza aver scoperta la frode, l’azione criminale può essere intentata, da tutti quelli, che hanno interesse di far di- chiarare il Matrimonio valido, come pure dal Procu- ratore Imperiale. 200. Se il Pnbblico Officiale è morto‘allorchè si è scoperta la frode, I° azione, si. dirigerà in via civile contro i suoi Eredi, dal Procuratore. Imperiale con 1’ intervento delle Parti interessate, ed. in sequela della loro denunzia. i 201. Il Matrimonio benchè dichiarato nullo produce gli effetti civili. tanto rispetto a Coniugi, quanto per rap- porto a’ figli, quando sia stato contratto in buona fede, 202. 5e la buona fede non vi è è se non che per par- te d° uno dei Coniugi, il Matrimonio non produce gl’ .effetti civili, se non in favore del Coniuge suddetto, e dei figli nati dal Matrimonio. G: A-P4-T0:1L;0-Vi: i Delle obbligazioni che derivano del Matrimonio. 203. I Coniugi con il solo fatto del Matrimonio contraggono unitamente l’obbligo di alimentare, mantene- re, ed educare la loro Prole. ‘000091000080 000.000.0D0. 000 000 0DA CHA ODA INA AÙALA IAAD LA LL LIL DALIA LD VDA 00 IDA VPL0D0 LIA VIA DIVI PA CLAAHA LI AIA ALIITTADI LL ENT OUTPUT LL ALE ALTIERI[E ILILIIIA AI IILIITIIVAIILA[II IC IITAEEI LIE VILLA 0 00 204. Il figlio non ha azione contro i Genitori per un assegnamento per causa di Matrimonio» 0 per al- tro titolo. 205. I figli debbono somministrare ai Genitori, ed altri ascendenti gl’ alimenti quando ne hanno biscsno. 206. Il Genero, e la Nuora debbono parimente nelle stesse circostanze gl’ alimenti al Sascero, ed alla Suo cera; ma tale obbligazione cessa. 1. Allorchè la Suoce- ra passa alle seconde nozze. 2. Quando sono defonti quelli dei Coniugi per cui si contrae l'affinità, e i{- gli nati dal suo Matrimonio con 1 altro Coniuge. 207. Sono reciproche le obbligazioni derivanti da tali disposizioni. 208. Gl alimenti si somministrano proporzionata- mente al bisogno di chi gli domanda, ed alle sostanze di chi deve somministrarli. 209. Può esser domandato lo sgravio, o la riduzio- ne degli alimenti, quando chi gli somministra, è ridet- to ad uno stato tale. da non poter più somministrarli in tutto, o in parte, o chi li riceve da non ne aver bisogno.; 210. Se la Persona che deve somministrare gl’ ali- menti certifica di non potere pagare la prestazione ali- mentare, il Tribunale a causa cognita, potrà determi- nare, che detta Persona riceva nella casa propria, nu trisca, e mantenga l'individuo, a cui son dovuti gl’ alimeuti, . 211. Il Tribunale dichiarerà egualmente se..il. Pa- dre, o la Madre, che si esibirà di ricevere, nutrire, e mantenere nella propria casa il fielio a cùi deve ol’ali menti, debba in tal caso esser assoluto dal Pagamento della prestazione alimentare. CAPITOLO. VI. Dei diritti, e doveri respettivi dei Coniugi. 212. I Coniugi debbonsi vicendevolmente fedeltà soccorso, assistenza. 215. Il Marito deve proteggere la Moglie, questa deve obbedire al Marito.| i 214. La Moglie è obbligata ad abitare col Marito, e seguirlo ovunque stimi conveniente di stare. li Marito è in obbligo di riceverla presso di se, di somministrarli quelche è necessario per i bisogni della vita, a tenore delle sue sostanze, e del suo stato. 215. La Moglie non può comparire in Giudizio sen- za| autorità del Marito ancorchè pubblicamente eser- citi mercatura, o non sia in Comunione, o sia sepa- rata.di| DI beni. 216. L’ autorità del Marito però, non è necessaria quando la moglie sia sottoposta ad un inquisizione Uri- minale, ordinaria‘0 economica. 217. La Moglie ancorchè non sia in. comunione, vo sia separata di beni, non può donare, alienare, ipote- care, acquistare a titolo gratuito», ovvero oneroso, séi- za che il Marito concorra all’ atto, o senza il di lui consenso In scritto. 218. Se il Marito non vuole autorizzare la Moglie a comparire in. Giudizio, il Giudice può autorizzaria, a quest’ effetto. 219. Se il Marito nou vuole autorizzare la sua Mo- glie a procedere a qualche atto, questa può far citare il Marito direttamente al Tribunale di prima Istanza del Circondario: del Domicilio comune, il qual Tribunale può interporre la sua autorità, o denegarla, dopochè il Marito sarà stato sentito s e legalmente. citato alla Ca- mera del Consiglio: 220. Se la IMoglie esercita. pubblicamente mercatu- ra, può senza|’ autorità del Marito obbligarsi per- ciò. che riguarda il suo negozio; ed in‘ital caso\con- trae obbligazione anche per il Marito se sono iu Comu- nione. Non’ si considera che Essa eserciti pubblicamen- te mercatura, quando non fà che vendere a minutovi, Generi di Commercio del Marito, ma soltanto quando esercita un traffico separato.; 221. Quando il Marito è condannato a una pena afflit- tiva, 0 infamante, benchè la sentenza non sia stata pre- - ferita se non in contumacia, la Moglie, quantanque mag- giore d° età, non può durante la consumazione della pena 2 1 comparire in Giudizio nè far contratti, senza essersi fatta‘autorizzare dal Giudice il quale in questo caso pò interporre la sua autorità, senza che il Marito sia sentito, 0 citato. 222. Se il Marito è interdetto o assente, il Giudi- ce può a, causa cognita autorizzare la Moglie tanto a comparire in Giudizio quanto a far contratti. i 223. Qualunque autorizzazione generale, ancorchè stipulata nel Contratto di Matrimonio, non è valida, se non rispetto all’ Amministrazione dei Beni della Moglie. 22/4. Se il Marito è minore, è necessaria per la don- na l'autorità del Giudice, tanto per comparire in Giu- dizio quanto per far contratti. i 225. La nullità appoggiata alla mancanza d’ auto- rità non può esser dedotta. se non dalla Moglie, dal Marito, o dai loro Eredi. 226. La Moglie può far testamento, senza esser a quest’ effetto autorizzata dal Marito. GAPITOLO SETTIMO. Dello scioglimento del Matrimonio. 2927. Il Matrimonio si scioglie. 1. con la morte di uno dei Coniugi. 2. Gon il divorzio legalmente dichiarato. 3. Con la condanna definitiva d° uno dei Coniugi ad una Pena, che produca la morte civile. CAPITOLO OTTAVO. Delle seconde Nozze. 228. La Moglie non può contrarre un altro Matri- monio, se non dopo esser compiti dieci mesi dopo lo scio- glimento del Matrimonio precedente. TITOLO SESTO Del Divorzio. ( Decretato nel dì 21. Marzo 1803. promulgato nel 51. di detto mese.) CAPITOLO PRIMO Delle Cause del Divorzio. 229. Il Marito potrà dimandare il divorzio per l’ adul- terio della moglie. 2530. La moglie potrà domandare il. divorzio per l adulterio del Marito, quando Egli avrà tenuta la Con- cubina nella casa comune. 251. I Coniugi potranno reciprocamente domanda- rcil divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi recate dall’uno all’ altro. i 252. La Condanna d° uno dei Coniugi a pena infa- mante sarà per I’ altro causa di divorzio. 233. Il Consenso mntuo perseverante dei Coniugi dichiarato nella maniera prescritta dalla Legge, sotto le condizioni, e dopo gl’ esperimenti, ch° essa determi- na, proverà abbastanza che il vivere insieme per loro ‘è insopportabile, e che relativamente a loro esiste una causa perentoria per il Divorzio. CAPITOLO SECONDO? Del Divorzio per Causa determinata. Sezione Prima Delle forme del Divorzio per causa determinata, 234. Di qualunque natura siano i fatti, o i delitti peri‘quali si farà luogo a domandare il divorzio per causa determinata, I Istanza non potrà esser fatta, che al Tribunale del Circondario, nel quale i Coniugi, avran- no il doro domicilio. 235. Se qualche fatto allegato dal Coniuge Attorè, dà luogo ad un Processo Criminale‘per parte del Mini- stero. Pubblico, I azione di divorzio resterà sospesa fino a è 0200000 000.000 000 C00.000 0080200 000 0dA 000 CHL ATL ODA 000 000 000 ODA ANA 0A TNA ANA ADI VD LTT ALAN AVI LV 000 0A THA CHALLANT III AYALA APA OPA ODA 0 HA Ad 000000000 000 000000000000 000 00000 000000 ANA VPI 200000000000 000 0DL 000 0de alla Sentenza della Corte di Giustizia Criminale: Dipoi potrà esser riassuuta senza che sia permesso di dedurre dalla Sentenza contro il Coniuge Attore alcun motivo d’ rejezioni, o eccezione pregiudiciale. 236. Qualunque domanda di divorzio spiegherà mi- nutamente i fatti: Essa unitamente ai Documenti ciu- stificativi, sara presentata al Presidente del Tribunale o al Giudice, che ne farà le veci, dal Coniuge Attore personalmente, purchè non sia impedito da malattia, nel qual caso in sequela della sua richiesta, e del Cer- tificato di due Medici, o Chirurghi, o di due Officiali di sanità, il Magistrato si trasferirà al Domicilio dell’ Attore per ricevervi la sua domanda. 237. Il Giudice dopo aver sentito 1° Attore, e' dopo avergli fatte le avverteuze, che crederà opportune, fir- merà la domanda, ed i documenti annessi. e stenderà il processo verbale della consegna fattali delle carte. Il processo suddetto sarà sottoscritto dal Giudice, e dall’ Attore, fuoriche quando non sappia, o non possa sot> toscriversi, nel qual caso ne sarà fatta menzione. 2383. Il Giudice in calce del processo verbale- merà alle parti di comparire avanti a se nel giorno, ed ora,che destinerà, ed a quest’ effetto sarà dal mede- simo rimessa alla parte contro la quale si fà la doman da di divorzio la copia di tale intimazione. 239. Nel giorno destinato, il Giudice farà ai Co- niugi se compariscono, o all’Attore se è solo a comparire gli avvertimenti che giudicherà convenienti per la loro riconciliazione: e non riuscendogli ne stenderà processo verbale, ed ordinerà, che la domanda e i documenti siano comunicati al Procuratore Imperiale, e che di tutto sia fatta relazione al Tribunale. 240. Nei tre giorni consecutivi il Tribunale dietro la relazione del Presidente, o del Giudice, che ne avrà fatte le veci, e dietro il parere del Procuratore Impe- riale accorderà, o sospenderà la permissione per citare. La sospensione non potrà esser protratta oltre venti giorni. 2/41. Il Coniuge Attore, in vigore della permissio- ne del Tribunale farà citare il reo convenuto, nelle for- me solite, a comparire personalmente all’ udienza,& porte chiuse, nel termine legale; farà dare- in' testa. della citazione copia della domanda di diverzio', e dei Documenti giustificativi. 2/2. Alla scadenza del termine, comparisca, 0 non comparisca il reo convenuto, Y Attore in persona assi- stito dal suo Savio se lo stima conveniente, esporrà,© farà esporre i motivi della sua domanda, presenterà i documenti giustificativi, e nominerà i testimoni‘che vuo- le fare esaminare. a 243. Se il reo convenuto comparisce in‘persona, per mezzo di Procuratore potrà rimettere; o far rimet- tere le sue osservazioni relative: alla domanda; ed ai documenti prodotti dall’ Attore, ed ai testimoni da' que- sto indotti. Il reo convenuto nominerà per‘patte sua i- testimoni, che vuol fare esaminare, e rispetto‘ai quali reciprocamente 1’ Attore farà le sue osservazioni. 244. Si stenderà il processo‘verbale sulle comparse, ragioni, ed osservazioni delle parti, come pure di ciò, che tra l’una, e l'altra sarà stato concordato Si darà a leggere a dette parti il processo verbale, isaranimto‘in- timate a sottoscriverlo, e sarà fatta‘espressa«menzione della loro sottoscrizione, o della‘oro‘dichiarazione di non volere, o non potere sottoserivere. 245. Il Triburale rimetterà le parti‘all’Udienza pubblica, per la quale destinerà il giorno, e'l’ora; or- dinerà che siano comunicati gli atti‘al Proenratore Im- periale, e deputerà un Relatore. Nel caso in cui îl'reo convenuto non comparisca,| Attore dovrà farli notifi- care, il Deereto del Tribarale nel termine’ in esso stabilito. 246. Nel siorno, ed ora fissata dietro la‘relazione del Giudice a ciò deputato ,e‘sentito il‘Procuratore Im- periale, il Tribunale prima di tutto farà le sue dichia- razioni sui motivi‘di rejezione, se sono stati dedotti. Qualora vengano riconosciuti inconcludenti sarà riget- tataxla domanda di divorzio; nel caso opposto; 0 se non sono stati dedotti motivi di rejezione, la domanda di divorziò sarà(ammessa. i 247. Subito: dopo l'ammissione della‘domanda di divorzio dietro la Relazione del Giudice‘a‘ciò deputa- pr esita to, è sentito il Procuratore Imperiale, il Tribunale de- ciderà sul merito; rerderà ragione sulla domanda se ‘gli sembrerà in stato d° esser giudicata; altrimenti am-. metterà l Attore alla prova dei fatti relativi da lui al- legati, ed il reo convenuto alla prova in contrario. 248. In ogni atto della Causa le parti, potranno dopo la Relazione del Giudice, e prima che il Procu- ratore Imperiale incomiuci a parlare, dedurre, o far de- durre le ragioni respettive, primicramente sui motivi di rejezione, e poi sul merito; ma in verun caso non sarà ammesso il Savio dell’ Attore, se il reo convenuto, non è comparso personalmente. 249. Appena proferita la Sentenza, che ordinerà gl’ esami, il Cancelliere del Tribunale darà a leggere la parte del Processo Verbale, che contiene la nomina dei Testimoni, che le Parti vogliono fare esaminare. Queste saranno avvertite dal Presidente, che possono produrne anche altri, ma che dopo questo momento non saranno più ammesse a farlo, 250. Le Parti in seguito daranno l’ eccezioni, che crederanno ai testimoni, che vorranno far rigettare. Il Tribunale deciderà di dette eccezioni dopo aver sentito il Procuratore Imperiale. si 251. I Parenti delle parti fuori dei loro figli, e di- scendenti non sono sottoposti ad eccezione per il capo della parentela, come nemmeno la gente di servizio dei Coriugi. per questa qualità: ma il Tribunale farà quel capitale, che sarà di ragione dei deposti dei parenti, e gente di servizio. 252: Qualunqne Sentenza di ammissione della pro- va testimoniale conterrà i nomi dei testimoni, che sa- ranno esaminati, e determinerà il giorno, e l’ ora in cui le parti dovranno presentarli. 253.-I deposti dei testimoni saranno ricevuti dal Tribunale a porte chiuse, alla presenza del Procuratore Imperiale delle Parti, dei loro Savi, o amici, fino al numero di tre per parte. ‘294. Le parti, da per loro, o per mezzo dei loro Savi potranno fare ai testimoni quelle avvertenze, ed interpellazioni, che crederanno convenienti, senza per- altro poterli interrompere nel corso del loro deposto. 255. Ogni deposto sarà fatto in scritto, come pure le repliche ,.ed osservazioni alle quali avrà dato luogo. IL processo verbale dell’ esame sarà letto ai testimoni, ed alle parti. Gli uni, e l'altre saranno intimate a sotto- scriverlo, e sarà fatta menzione della sottoscrizione, o della loro dichiaraziowe, che non possono, 0 non voglio- no‘sottoscriverlo.| | 256 Dopo esser stati chiusi gli esami d’ ambe le parti,@ quelli dell’ Attore, se il reo convenuto non ha prodotti testimoni, il Tribunale rimetterà le parti all’ Udienza pubblica, per la quale fisserà il giorno, e 1° ora; ordinerà che sia comunicato il processo. al Procu- ratore Imperiale, e deputerà un Relatore. Questo De- creto sarà notificato al reo convenuto ad istanza dell’ Attore nel termine che nel medesimo sarà destinato. 257. Nel giorno fissato per la Sentenza definitiva, il Giudice relatore farà la posizione della causa: le parti potranno fare da se stesse, o per mezzo del loro Savio quelle osservazioni, che reputeranno utili alla loro causa, dopo dichè il Procuratore Imperiale darà il suo parere. 258. La Sentenza definitiva sarà data pubblicamen- te: quando ammetterà il divorzio, 1 Attore avrà facol- tà di presentarsi all’Ufficiale dello stato civile per far dichiarare il divorzio suddetto. 259: Allorchè sarà stata avanzata la domanda di divozio per eccessi, sevizie, 0 ingiurie gravi, per quan- to sia ben fondata, i Giudici rion potranno immediata- mente ammettere il divorzio. In questo caso avanti di render ragione autorizzeranno la Moglie a lasciare il Marito, senza esser tenuta a riceverlo, se Essa non lo crede conveniente, e condanneranno il Marito a pagar- gli una prestazione alimentare proporzionata alle sue so- stanze, se la Moglie non è provvista da se di Entrate sufficienti per provvedere ai propri bisogni. . 260. Dopo un anno d’ esperimento, se le parti non sì sono riunite, il Coniuge Attore potrà far citare l’al- tro Coniuge a comparire in‘giudizio nel termine legale per sentire proferire la Sentenza definitiva, la quale per allora ammetterà il divorzio. > 099 ada ada0do edo 290 agoda ada 0a ada ada ada ada adr ada ago a drago adr aga ago ago a»ada ada ada ada daga adraGaaGa ada aGeodr a9rada0daaga ada age ade ode ode ade adr 091090093090 je 9I0GGcdcadioGaedaaGeedacdaadaedeedeado ade ada age 0Ia ad: 0da ada ada ada ada agedda0dd i 11 251. Quando il divorzio sarà demandato per essere ano dei Coniugi stato condannato ad una pena iufaman- te,‘le solennità da osservarsi consisteranno nel presen- tare al Tribunale di prima Istanza la Copia in valida forma della Sentenza di Condanna con un attestato della Corte di Giustizia Criminale, che dichiari. non poter più questa Sentenza esser corretta con alcun mezzo legale. 262. Nel caso di appello dalla Sentenza d’ ammis- sione, o dalla Sentenza definitiva, data dal‘Tribunale di prima Istanza sul divorzio, la causa sarà istruita, e ciudicata come causa, che non ammette dilazione. 263. Non potrà ammettersi l'appello, se non sarà stato interposto dentro tre mesi, da computarsi dal dî della Notificazione della Sentenza dala in Contradittorio delle Parti, o in contumacia. Il termine per ricorrere alla Corte di cassazione contro una Sentenza data in ultima Istanza, sarà parimente di tre mesi, da compn- tarsi dal dì della Notificazione. Il ricorso sospenderà l’ esecuzione. 264. Dopo la Sentenza data in ultima Istanza, o che avrà ammesso il divorzio, o passata che sia in cosa giudicata. il Coniuge che l'avrà ottenuta, dovrà presentarsi nel termine di due mesi all’ Ufficiale dello Stato civile, per far dichiarare il divorzio, citata legal- mente l’ altra parte. 265. Rispetto alle Sentenze di prima istanza i due mesi: continueranno a decorrere. spirato il termine ad appellare, e per rapporto alle Sentenze date in contu- macia nelle cause d’ appello, scaduto il termine per po- tervisi opporre; e relativamente alle Sentenze date in ultima istanza in contradittorio delle parti, dopo la sca- denza del termine, per ricorrere alla Gorte di cassazione. 266. Il Goniuge che avrà lasciato scorrere il ter- mine di due mesi, come sopra determinato senza citar l'altro Coniuge, avanti 1’ Ufficiale dello Stato civile, de- caderà dal benefizio della Sentenza già ottenuta, e non potrà riassumere l’azione di divorzio, se non per nuova causa, nel qual caso per altro potrà far valere le ra- gioni antiche. Sezione SECONDA Dei provvedimenti provvisionali at quali può dar luogo la domanda di divorzio, per causa determinata. 267. La cura provvisionale dei figli rimarrà affi- data al marito Attore, o Reo convenuto, purchè non sia diversamente dichiarato dal Tribunale sull’ istanza della madre, o della famiglia, o del Procuratore Im- periale, per il iniglior vantaggio dei figli. 268. La moglie Attrice, o Rea convenuta potrà lasciare il domicilio del marito, nel corso della causa, e domandare una prestazione alimentare proporzionata alle sostanze del marito; il Tribunale indicherà la casa nella quale la moglie sarà obbligata a stare qualora sia di ragione, determinerà la prestazione alimentare che dovrà pagarli il marito. 269. La moglie sarà in obbligo di giustificare la sua residenza nella casa fissata, ogni volta che ne sarà ri- chiesta. In mancanza di ciò il marito potrà negare la prestazione, e se la moglie è attrice, far dichiarare di non potersi ammettere alla prosecuzione della causa. 270. La moglie in Comunione di beni, ossia Attri- ce, ossia Rea convenuta potrà in qualunque stato della causa dal dì del Decreto di cui si parla nell’ Articolo 228. fare istanza che per sicurezza dei suoi diritti siano apposti i sigilli sui mobili, che fanno parte della. Co- munione. I sigilli non saranno tolti, che per mezzo dun inventario, e stima eoll’ obbligo al marito di rimettere le cose inventariate, o di esser responsabile del loro va- lore, come Depositario Giudiciale. 271. Ogni obbligo contratto dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione fatta da esso dei beni immobili, che vi sono compresi dopo il Decreto di cui si parla nell’ Articolo 238. sarà dichiarata nulla, qualora si provi esser l'obbligo stato‘contratto, e fatta l'alienazione, in frode dei diritti della moglie. ik SeziOoNE TERZA i è 5 i è I)ci motivi di rejezione dell’ azione di divorzio per causa determinata. 9-9, Ilaziove di divorzio si e-tinguerà con la sd conciliazione dei Coniugi, avvenuta dopo 1 fatti che avrebbero potuto far nascere ques azione, 0 dopo la domanda di divorzio. 3 3-3. In ambi i casi sarà dichiarato non potersi am- mettere l’azione dell’'Attbre, il quale per altro potrà intentaria nuovamente per una causa sopraggiunta dopo la riconciliazione, e valersi allora delle ragioni antiche per convalidare la nuova domande. 274. L'Attore per il Divorzio che sostiene non es- servi stata riconciliazione, il Reo convenuto potrà pro- varla, o per scrittura, o per mezzo di testimoni secondo la forma, prescritta nella prima Sezione del presente Ua- pitolo i —m r CAPITOLO TERZO Del divorzio per mutuo consenso, ©£75. Il consenso mutuo dei coniugi non sità am- messo, se il marito non ha venticinque anni; è se la moglie è minore di ventuno. i; 576. Il consenso mutuo non sarà ammesso, se non dopo due anni di matrimonio. 39. Non potrà Lemmeno esser ammesso dopo ven- t'anni di Matrimonio, nè quando la moglie avrà 45. anni. 8-8. In nessun caso basterà il mutuo consenso dei Coniusi se non vi concorre l'autorità dei genitori 0 de- olì altri ascendenti viventi secondo le regole prescritte dall’ Articolo 150, nel titolo del Matrimonio. 279. I Coniugi determinatisi ad effettuare il divor- zio, per consenso mutuo, dovranno fare preventivamente l'inventario e stima di tutti i loro beni, mobili, e im- mobili, e sistemare i loro diritti respettivi, su quali per altro sarà in loro libertà il transigere. 280. Dovranno similmente stabilire convenzioni sopra i tre seguenti articoli. Li 1:° A chi duraute l esperimento, ovvero dichia- rato il divorzio, sarauno affidati i figli nati dal loro Matrimonio. n DS 2.° In quale casa la moglie sì dovrà ritirare e di- morare duraute il tempo dell’ esperimento» 3. Qual somma dovrà il marito passare alla mo- glie per il tempo suddetto, quando ssa non abbia en- trate sufficienti per provvedere ai propri Dbisognl.| 281. I Coniugi unitamente, e personalmente s1 pre- senteranno al Presidente del Tribunale del loro Circon- dario, o avanti il Giudice, che ne farà le veci, gli di- chiareranno la loro volontà in preseuza di due Notari condotti da loro.| 282. Il Giudice farà ai due Coniugi unitamente, e ad ognuno di Essi separatamente alla presenza di due Notari quelle avvertenze, ed esortazioni, cie reputerà convenienti; darà loro a leggere il Capitolo quarto del presente titolo che tratta degl’ effetti del divorzio, e farà loro conoscere tutte le conseguenze del loro procedere‘ 283. Se i coniugi perseverano nella loro risoluzione sarà loro rilasciato dal Giudice un Atto, sulla dimanda del divorzio e mutuo consenso; saranno obbligati a pio» durre, e deporre nel mometto in mano dei Notari, oltre gl Atti mentovati negl’ Articoli 279. 280. 1.° GI Atti della loro nascita, e quello del loro Matrimonio. 2.° GI Atti di nascita, e di morte dei figli nati dal loro Matrimonio. 3.° La dichiarazione autentica, dei genitori- spettivi, o altri ascendenti viventi, che per cause a loro note autorizzano il tale, o la tale loro figlio, o figlia, Ti in scritto le ‘nipote maschio, 0 nipote femmina, ammogliato, o ma- fitata colla tale, o col tale, a dimandare il divorzio, ed acconsentirvi. I padri, madri, avi, ed ave dei Coniusi si repute- ranno viventi, finchè non siano presentati gli Atti giu- stificanti Ja loro morte. 284. I Notari stenderanno un Processo-Verbale, Gircostanziato di tutto ciò clie sarà stato detto, o fatto * TLÉCNDODO LDI LDL LIL LIV ITLATIILLIPI ALLIETATO TAI LIE IVATO ETIETEAETOT EL ELE VIT VITALE LETTI IO LE OL NL OLLOLAI TE LVL LELLO[IE LTIIO[OELO[ OL T in esecuzione dei precedenti Articoli; la minuta rimarrà presso il più vecchio dei due Notari, con i Documenti prodotti, che resteranno uniti al Processo-Verbale, in cui sarà fatta menzione dell’ammonizione fatta alla moglie di ritirarsi dentro le 24. ore nella casa convenuta tra Essa, e il suo marito, e di dimorarvi finchè sia) dichiarato il divorzio+| 285. La dichiarazione fatta come sopra sarà rinno- vata, nei primi quindici giorni, del quarto, settimo, e decimo mese successivi, osservando le stesse.solennità. Le parti saranno obbligate a produrre ogni volta la pro- va, mediante un Atto pubblico, che 1 loro padri, e inmadri, ed altri ascendenti viventi persistono nella loro prima determinazione; ma non saranno obbligate a ri produrre alcun altro Atto. 236. Dentro i quindici giorni dal dì in coi sarà compito l’anno da computarsi dalla prima dichiarazio ne, i Uoninugi accompagnati ognuno di Loro da due amici scelti tra le Persone più riguardevoli del Circondario in età di 50. anni almeno, si presenteranno unitamente, ed. in persona al Presidente del Tribunale, o al Giudi- ce. che ne farà le veci. Gli rilascieranno le copie in va- lida forma, dei quattro Processi Verbali, contenenti il loro mutuo consenso, e di tatti gli atti, che vi sarau- no stati annessi, e domanderanno al Magistrato ciascuù di lro separatamente, in presenza però Iuno dell’al: tro, e delle quattro persorie sopra indicate; l'ammie sione del Divorzio. ‘287. Dopo che il Giudice, e gli assistenti avran- no fatte le loro avvertenze a? Coniugi, se persisto- no, sarà loro rilasciato un Atto provante la luro istar za, e la consegna fatta da essi dei Documenti giù stificativi, Il Cancelliere del Tribunale distenderà il Pro- cesso Verbale, che sarà firmato dalle‘parti( purchè non dichiarino di non sapere,‘0 di non potere firmare, nel qual caso ne sarà fatta menzione),‘e dai quattro Assistenti, dal Giadice, e dal Cancelliere. 288. Il Giudice apporrà successivamente. in calce del Processo Verbale il suo Decreto:che dentro tre givr: ni sarà da lui fatta la relazione di tutto ,; al Tribunale nella Camera del Consiglio, dietro il parere.in seritto del Procuratore Imperiale, al quale per tale‘effetto sa» ranno comunicati i documenti dal Cancelliere. 289. Se il Procuratore Imperiale trova nei docu- menti la prova, che i due Coniugi avevano Petà di 25. anni il marito, e di21. la moglie, quando fecero la prima dichiarazione, e clie in quel tempo erano coniugati da due anni, che il matrimonio non oltrepassava vent’ anni, che la moglie ne aveva meno di quarantacinque, che il consenso mutuo è stato espresso quattro. volte nel corso dell’anno, dopo le premesse di sopra preserit> te, e con tutte le solennità volute dal presente capito» lo, e specialmente con 1 autorità dei Genitoris dei Co- niugi, o con quelle degli altri loro ascendenti viventi in caso di premorienza dei Genitori, darà il suo parere in questi termini, La Legge permette, in caso contra» rio il suo parere sarà concepito, La Legge proibisce. 290. Il Tribunale sulla relazione della Causa non potrà fare altre verificazioni, se non quelle indicate nell’ Articolo precedente. Se il Tribunale è di parere che resulti aver le parti sodisfatto alle condizioni, ed os- servate le solennità determinate dalla Leswe, ammette- rà il divorzio, e rimetterà le parti all’ Ufficiale dello Stato Civile per farlo dichiarare: In caso contrario il Tribunale dichiarerà che uon v° è luogo all’ammissione del divorzio, ed esporrà i molivi della decisione. 291. L’ appello dalla Sentenza che avrà dichiara- to non potersi accordare il divorzio, non potrà essere ammesso, se non sarà interposto dalle due parti, coù atti separati per altro, deutro i dieci giorni al più pre- sto, e al più tardi dentro i venti giorni dalla data della Sentenza di prima Istanza. 292. Gl'Atti d'Appello saraniio reciprocamente no- tificati talito all’altro Coniuge, quanto al Procuratore Imperiale, nel Tribunale di prima Istanza. 293. Dentro i dieci giorni da eomputarsi dal dì della notificazione, che sarà stata fatta del secondo Atto d’ appello,‘il Procuratore Imperiale nel Tribu- nale di Prima Istanza, trasmetterà al. Procuratore Ge- nerale Imperiale nella Gorte d'Appello, la copia del- % REA I vorzio, dentro i venti, giorni dalla di Jui data no dei Goniugi potrà contrarre nuovo da Sentenza. c.i Documenti:.su i quali. è(fondata.. Il b) Procuratore, Generale Imperiale nella Corte.d° appello darà il suo. parere inscritto dentro dieci giorni conse- cutivi al ricevimento dei Documenti: IH. Presidente, e il Giudice, che ne farà le. veci, farà la..sua relazione al- la Corte d'appello nella, Camera del Consiglio,€ sarà giudicato Abe, dentro i dieci siorni snecessivi alla trasmissione. del parere del. Procuratore Generale Imperiale 204. In forza del Decreto, che(ammetterà il di- s le. par- ti si presenteranno unitamente 36 personalmente avan- ti l’officiale dello stato civile per fare dichiarare il divorzio. Spirato, questo.termine. la, Sentenza sarà co- me se non fosse stata data. CAPITOLO QUARTO Degli, effetti del Divorzio. 295. I. Goniugi che faranno divorzio per qualunque Causa ciò avvenga, mon potranno più riunirsi. 206, In caso di divorzio dichiarato per Causa de- terminata. ,..la donna che avrà. fatto divorzio non potrà rimaritarsi se non dieci mesi dupo la dichiarazio- ne del divorziò. 297. Nel caso di divorzio per mutuo consenso, niu- d m vallone 3 Se non tre anni dopo la dichiarazione del divorzio. 8. Nel caso di divorzio. ammesso in. Tribunale per causa d’adulterio, il. Coniuge colpevole. non. potrà e! iammai congiungersi cou il‘complice. La MI relie adul- tera sarà, condannata. dalla medesima sentenza,© ad i- stanza del Ministero Pubblico alla reclusione. in una ca- sa di correzione per un tempo. determinato, che non potrà esser minore di tre mesi, ne maggisre di due anni. 299. Per qualunque causa il divorzio abbia luogo, fuori del caso del mutuo consenso, il Coniuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tatti i. vanta g- gi stipulati dall’ altro Coniugè a sun favore. o nel con- tratto di Matrimonio, o dopo l’ effettuazione del me- desio. 500. Il Coniuge che avrà ottenuta la' dichiarazione del divorzio, profitterà dei. vantaggi a favor suo stipu- lati dall’ di coniuge, sincorghè. siemo:stabi stipulati reciprocamente, e le; reciprocità-non abbia luogo. 3o1. Se i Goniugi non avevano stipulato reciproca- mente alcun vantaggio, o se quelli stipulati non sem- brano bastanti per assicurare la sussistenza del Qoniues che ha ottenuta. la dichiarazione del divorzio, il Tribu- nale potrà accordargli sui beui. dell'altro Uk uge una prestazione alimantalne sla quale però non potrà ecce- dere il terzo delle entrate del. Coniuge suddetto, e ia quale potrà farsi cessare. subito che non sia necessaria. 3092. I figli saranno affidati al Coniuge che ha ot- tenuta la dichiarazione‘del divorzio, seppure il Tribu- nale dietro 1° istanze della famiglia,© del Procuratore Imperiale non ordini per miglior vantaggio del fieli me- desimi, che tutti 0. alcuni ci essi siano. affidati all’ al- tro Coniuge, oa terza persona. 303. Qualanque sia la persona a cui saranno affida- ti i detti fieli, i genitori conserveranno respettivamente il diritto di mena al(loro, mantenimento, ed edu- cazione, e saranno tenuti di coutribuirvi in proporzione delle Birù sostauze, 304. Lo scioglimento del Miola mio per divorzio ammesso in Tribunale, non priverà i figli nati dal det- to Matrimonio, d’alc uno dei vantaggi che a loro siano stati as ssicurati dalla Leg ge, 0 dai patti inatrimoniali convenuti tra i loro ge DE: ma nou si farà luogo all esercizio dei diritti dei figli se non nella stessa maniera e nelle stesse circostanze, nelle quali si sarebbe fatto luogo all’esercizio suddetto se non fosse avvenuto il di- VOTZIA. 305. Nel caso di divorzio per mutuo consenso la proprietà della metà dei Beni di ognuno dei Coniugi si acquisterà ipso jure dal dì della prima, dicliarazione, dai figli nati dal doro Matrimonio. I genitori. peraltro conserveranno il godimento di detta metà, fino alla mag- ©.... E giore età dei loro figli, con l’.obbligo di supplive ai.lo- L®DATD0 DD 200 0Ld 000 000000 000 0L0 022 00 CDL 000.0£0 20 IGI 100 N00 OLO 200200002. 000.000 001-0000020 TE NYLITT ALT VEL ALLIETATO III IIT ALT ILE LOLLI O LE LO 00L NL je OL Ode Ofropropr Obe Oper ope ode ott ode ode ODE Ode te ote 13 rò cnlimenti, mantenimento, ed edncazione in modo conforme alle loro.sostanze, ed al loro Stato; fermi stanti però i vantaggi che potessero essere assicurati ai detti figli dai patti matrimoniali dei loro genitori. CAPITOLO QUINTO Della separazione Personale. 306. Nel caso in cui potrà domandarsi il divorzio per causa determinata, sarà in libertà dei Coniugi di avanzare la domanda per la separazione pers: onale. 307. Essa sarà intentata, istruita e giudicata nel- lo stesso modo che ogni altra azione civile: Non potrà aver iuogo per il mutuo consenso dei Uoniugi. 208. La moglie contro la quale sarà decretata la separazione personale per causa d'adulterio, sarà con- dannata con la medesima seriteaza ad istanza del Mini stero pubblico, alla reciasione in una casa di correzio- ne per un tempo deter: ninato, che non potrà esser mi- nore di tre mesi, ne maggiore di dué anni. 309. Il marito potrà sospendere l’effetto di detta ssidnanai acconsentendo a riprendere la moglie. 310. Quando la separazione personale decretata per causa diversa dall’ adulterio della donna, avrà durato tre anni, il Couiuge che era in origine il reo convenu- to, potrà domandare il divorzio al Tr.bunale, il quale l'ammetterà se.l'attore originario presente, o legalmen- te citato non consente immediatamente a far cessare la separazione È 311. La separazione personale produrrà sempre la separazione dei beni. TITOLO SETTIMO Della paternità, e filiazione. ( Decretato li 23. Marzo 1803. promulgato li 2. Aprile succesivo.) CAPITOLO PRIMO Della filiazione della prole legittima, e nata durante il Matrimonio. 312. Il marito è padre della prole nata durante il matrimonio. Giò non ostante, il marito potrà non ricono- scere la prole. se giunge a provare che nel tempo decorso dal giorno trecentesimo fino al giorno cento-ottantesimo avauti la vascita della prole suddetta, egli si trovava nella fisica incapacità di coabitar con la moglie, o perchè si tosse rali dritta o per causa di qui alungi ue a ali accidente. 313. Il marito non potrà non riconoscere la. prole sul pretesto della sua impotenza fisica, e nemmeno potrà non ricrnoscerla per causa di adulterio, purchè la-na-, scita non gli sia stata tenuta celata, nel qual caso gli sarà dato campo di addurre tutti i fatti tendenti a porre in chiaro che egli non è il padre. 314. La prole nata avanti il giorno cento-ottantesimo di‘Matrimonio non potrà non essere riconosciuta dal ma- rito nei casi seguenti. 1. Se ha avuta notizia della gra- vidanza della moglie. 2. Se ha assistito all’ Atto di na- scita, e se è sottoscritto da Esso, o contiene la dichia- razione che non sa scrivere. 3. Se il figlio non è dichia- rato vitale. 315. Potrà esser controversa la. legittimità del fi- glio nato trecento giorni.dupo lo scioglimento del Ma- trimonio. 316. Nei diversi casi, nei quali il marito ha fa- colta di reclamare, dovrà farlo dentro nu mese se è nel luogo ove è nato i figlio; dentro dae mesi dopo il suo ritorno, se al.tempo sndebta era assente. e dentro due mesi do>o avere scoperta la frode, se eli era stata tee nuta ci la nascita del bambino. SIT. Se il marito muore avanti di avanzare il suo reclamo; benchè.fusse ancora nel:tesnine utile per farlo, gli Eredi per controv ertere la legittimi tà del fielio av cata no due. mesi di. tempo da computarsi dal dì. ili cui esso sia stato messo in possesso dei beni del defunto, è dal di.in-cui:gli Eredi siano turbati dal figlio nel Adoro possesso A 1; È è° 318. Qualunque Atto stragiudiciale contenente il ri- fiuto per parte del marito, o-degli Eredi, sarà come se non fosse stato fatto, se nel termine di un mese non è promossa l’azione in giudizio da intentarsi contro un tu- tore deputato al figlio a quest’ effetto, ed. in conrorso della madre. CAPITOLO SECONDO Delle prove della filiazione della prole legittima. 319. La filiazione della prole legittima si prova con gli Atti di'nascita trascritti nei registri dello Stato Civile. 320. In mancanza di questo documento, basta il possesso continuo dello stato di figlio legittimo, 321. Il possesso dello stato si costituisce da un cu- mulo bastante di fatti, i quali faccian conoscere la re- lazione di filiazione, e di parentela tra un individuo, e la famiglia, alla quale pretende di appartenere, I principali tra tali fatti sono| L’aver sempre l’individuo portato il cognome della persona della quale pretende esser figlio, 1 L’ essere stato sempre trattato come figlio dal Pa- dre, e l’ essere stato supplito da questi come padre alla di Lui educazione, mantenimento, stabilimento; L° essere stato riconosciuto costantemente: per tale presso il pubblico; L'essere stato parimente riconosciuto per tale dalla famiglia. 322. Niuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli da 1° Atto di nascita, ed il possesso uni- forme all’ Atto suddetto. È viceversa niuno può contro- vertere lo stato di chi ha il possesso conforme all’ Atto di nascita. 323. Se manca il titolo, ed il possesso continuo» op- pure se il figlio è stato registrato sotto cognome falso, o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazio- ne può farsi per mezzo di testimoni. Ciò non ostante, tal prova non può essere ammessa se non quando vi è un principio di prova per scrittnra, o quando le presunzioni, o indizzi derivanti da fatti fi- no a quel tempo continuati sono bastantemente gravi per l’effetto di fare ammettere la detta prova. 324. Il principio di prova per scrittura resulta dai documenti della famiglia, dai registri, e carte private del padre, o della madre, dagli atti pubblici, o pri- vati emanati da una parte, che sia impegnata nella controversia$ o che vi avrebbe un’ interesse se fosse in vita. 329. La prova contraria potrà essere fatta con tutti mezzi adattati a porre iu essere che il reclamante non figlio della madre, che pretende di avere, oppure pro- vata la maternità, che non è figlio del marito di sua madre. 320. I Tribunali Civili hanno la privativa cogni- zione delle cause di reclamo di Stato. 327. L'azione criminale contro il delitto di soppres- sione di Stato, non potrà essere iniziata, se non dopo ia sentenza delinitiva sulla questione dello stato. 253. Non si dà prescrizione rispetto al figlio contro l’azione per reclamare lo stato. 329. L'azione suddetta non può essere intentata da- gli Eredi di chi non ha reclamato se non nel caso in cui sia morto in età minore, o dentro cinque anni do- po esser giunto all’ età maggiore, 350, li Eredi possono proseguire l’azione, quan- stata inteutata dal figlio, purchè non vi abbia so- eunemente rinuuziato, o non abbia lasciato decorrere re anni senza procedere ulteriormente, da computarsi dall’ ultimo atto fatto in causa. CAPITOLO TERZO. ©/(7) i Ò $0€ 07 © © fera ‘Dei Figli Naturali. Sezione Prima. Della legittimazione dei Figli naturali. 351. I figli nati fuori del Matrimonio, ad eccezio- * II OR III e eee ITSIIIIIOIIIIIIIIII 209099 2IA ATALANTA LIVLIPL TAIL VIALI ALIA ALIA PA AEIATIIITL DIL OLII ne di quelli nati da incesto, 0 adulterio, potranno es- sere legittimati per il susseguente Matrimonio dei Loro Genitori, allorchè questi gli avranno legalmente ri- conosciuti avanti il Matrimonio ,0 li riconosceranno nell” atto istesso della celebrazione. o 352. La legittimazione può aver luogo anche a fa- vore dei figli morti, i quali abbiano lasciati discenden- ti, ed in tal caso la legittimazione va a benefizio dei descendenti. iù 3535. 1 figli legittimati per il susseguente Matrimo- nio avranno i medesimi diritti, che avrebbero se fosse- ro nati dal Matrimonio suddetto. Seziona SeconDAa. Della ricognizione dei figli naturali. 334. La ricognizione d’un figlio naturale si farà- per mezzo d'un atto autentico, quando non sia stata ‘fatta nell’ atto di nascita. 335, Tale ricognizione non avrà luogo relativamen- te ai figli nati da incesto, o adulterio. 3356. La ricognizione‘del Padre senza 1’ indicazio- ne, e l'approvazione della Madre, ion produce effetto se non che rapporto al Padre 357. La ricognizione fatta durante il Matrimonioda uno dei Goniugi a favore d'un figlio naturale procreato avanti il Matrimonio da altra persona fuori‘che dal suò Coniuge, non potrà pregiudicare nè a questo; nè ai figli nati dal Matrimonio. Ciò non ostante detta rico- gnizione produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del Matrimonio, quando non vi sianò figli. 358. Il figlio naturale riconosciuto, non potrà- clamare i diritti di figlio legittimo. I diritti dei figli naturali saranno determinati nel'titolo delle Successioni. 339. Qualunque ricognizione fatta dal Padre; e dalla Madre, come pure qualunque reclamo avanzato dal figlio, potrà esser controverso da tutti quelli, che vl avranno interesse. 340. Son vietate le indagini sulla Paternità. Nel caso di ratto quando il tempo del medesimo si combi- nerà con quello della concezione, il rapitore in sequela dell’ Istanza delle parti interessate, potrà essere dichia- rato Padre del Bambino. 341, Si ammettono le indagini sulla maternità. Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare, che egli è l'identica persona, che essa ha partorito.. Non sarà peròammesso a fare la prova per mezzodi testimoni, se non quando vi sarà un principio di prova per scrittura. 342. Il figlio non sarà ammesso a fare indagini sulla paternità, nè sulla maternità nei casi, néi quali secondo l’ articolo 335. non si accorda la ricognizione+- TITOLO OTTAVO Dell’ Adozione, e della Tutela officiosa. (Decretato li 23. Marzo 1804. promulgata li 2. Aprile successsivo.) CAPITOLO PRIMO Dell’ Adozione SEZIONE PRIMA Dell’ Adozione; e suoi effetti, 345. L° Adozione non è permessa farsi se nou dalle Persone dell’ uno, o dell’ altro sesso, maggiori di 50. anni, le quali al tempo dell’ adozione nou abbiano fioli, nè discendenti legittimi, e che abbiano almeno 15. an ni di più della persona, che vogliono adottare. 344. Niuno può esser adottato da più persone, fuo- ri che da due Coniugi. Kecettuato il caso di che nell’ Articolo 366. uno dei Coniugi non può adottare senza il consenso dell’ altro Coniuge. 345. Non potrà farsi uso della facoltà di adottare, se non& favore di persona a cui nell'età minore, e per il corso almeno di sei anni siano stati somministra- ti dei sussidj, e di cui si sia avuta«tria cura non in- terrotta, o a favore di chi abbia salvata la vita all’ a- dottante in un combattimento, o col liberarlo dall’ in- cendio, o dall’ acque. Basterà in questo secondo caso, che l’adottante. sia di età maggiore, abbia più anni dell’ adottato, sia senza figli descendenti legittimi, e se è coniugato, che il suo Coniuge presti il consenso dell’ adozione. 346. L’ adozione in niun caso potrà aver luogo pri- ma dell’ età maggiore dell’ adottato. Se questo avendo ancora i Genitori, o uno di loro non avrà terminati venticinque anni dovrà ottenere il consenso dei suoi Ge- nitori, o del Superstite, per l’adozione, e se ha più. di veuticingue anni, dovrà chiedere il loro consiglio. 347. L° adozione conferirà all’adottato il cogno- me dell’adottante, da aggiungersi al cognome proprio dell’ adottato. 348. L° adottato resterà nella sua famiglia natura- le, e vi conserverà tutti i suoi diritti: nondimeno è vietato il. Matrimonio. Tra ladottante, l’adottato, e suoi descendenti. Tra i figli adottivi della medesima persona. . Tra l’adottato, e i figli, che potrebbero nascere all’ adottante. Tra l’adottato, ed il consorte dell’ adottante, e vi- ceversa tra l’adottante, e il consorte dell’ adottato. 349. l’ obbligazione naturale, che continuerà a sus- sistere tra l’adottato e i suoi genitori, di sommini- strarsi gli alimenti, nei casi determinati dalla Legge, si considererà comune all’ adottante, e all’ adottato, 1° uno verso. dell’ altro. 350. L° adottato, non acquisterà verun diritto per succedere nei beni dei parenti dell’ adottante; ma sulla successione dell’ adottante avrà quelli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato dal Matrimonio ancora che vi fossero altri figli legittimi, e naturali, nati dopo l°' a- dozione. 351. Se l’ adottato muore senza descendenti legitti- mi, le cose date dall’ adottante, o provenienti dalla di lui eredità, ed esistenti im natura al di della morte dell’ adottato ritorneranno all’ adottante, o a suoi de- scendenti coll’ obbligo di pagare i debiti, e senza pre- giudizio dei diritti dei terzi. Il sopravanzo dei beni dell’ adottato apparterrà a suoi Parenti, e questi esclu- deranno sempre quanto agl’ oggetti mentovati nel pre- sente Articolo, gl Eredi dell’adottante fuori che i di lui descendenti. 352. Se vivente l’ adottante, dopo la morte dell’a- dottato, vengano a mancare senza prole i di lui figli, o descendenti, l’adottante succederà nelle cose da esso date, come si prescrive nell’ articolo precedente; ma tal dritto sarà inerente alla. persona dell’ adottante, e non trasmissibile ai suoi eredi ancorchè discendenti. Sezione SEeconDA. Delle forme dell’ Adozione. 353. La persona che vorrà adottare, e quella che e vorrà essere adottata si presenteranno al. Giudice di pace del domicilio dell’ adottante., per procedere all’ atto dei loro respettivi consensi. 354. Una copia di tale atto sarà consegnata nei dieci . giorni seguenti, dalla parte che avrà prevenuto, al Pro- curatore Imperiale nel Tribunale di prima istanza nel- la giurisdizione del quale sarà compreso il domicilio dell’ adottante, per l’effetto che detto Atto sia sotto- posto all’approvazione del Tribunale. 355. Il Tribunale adunato nella Camera del Con- siglio, dopo aver ottenute le convenienti notizie, veri- ficherà 1. Se sono state adempite le condizioni prescrit- te dalla Legge. 2. Se la persona che vuole adottare è di buona fama- 356. Dopo aver sentito il Procuratore Imperiale, e senza alcuna figura di giudizio, il Tribunale senza addurne i motivi dichiarerà come appresso vi è luogo, ovvero. zon vi è luogo all’ Adozione. 357. Dentro il mese successivo alla sentenza del Tribanale di prima istanza, essa sentenza, ad. istanza della parte che avrà prevenuto, sarà sottoposta alla re- lè ©00000.000.000£00000 200200200000 390.000.000 000 1090200002 1090000 0090 000000000 000000200000. 2903Ie 000.000.000 000000090000 39I 000 000 090.000.000 000 000 000.020.0D0 20000000 000 0da L02.0N2.2NLENLOLC 0£0 000 000.0)£r 000 000.000.000 090000 0De 000 0dL ode L20010 ODO PL 0000000 de 15 visione della Corte di appello la quale procederà nell’ istesso. modo del Tribunale di prima istanza, e senza addurne i motivi dichiarerà come appresso. La senten- za è confermata, oppure la sentenza è remocata: ed in conseguenza vi è luogo, ovvero non vi è luogo all’ A- dozione. 358. Qualunque Sentenza della Corte d° appello, che ammetterà un adozione, sarà proferita nell’ udienza, ed affissa in quei luoghi, ed iu quel numero di esemplari, che il tribunale stimerà conveniente. 359. Dentro i tre mesi successivi alla Sentenza, l'adozione sarà insinuata ad istauza dell’una, o dell’ al- tra delle parti nel registro dello stato civile nel luogo in cui ,l adottaute sarà domiciliato. Tale insinuazione non avrà luogo se non che veduta una copia in valida forma della Sentenza della corte d’ appello, e I’ adozione rimarrà senza effetto se nel termine supra indicato non sarà insinuata. 360. Se 1’ adottante muore dopo che 1° Atto che prova la volontà di fare il contratto d'Adozione, è stato ricevuto dal Giadice di Pace, ed esibito nei Tribunali, e muore avanti che questi abbiano definitivamente fatte le loro:dichiarazioni, sarà continuato il processo, ed ammessa l'adozione, se v'è luogo. GI Eredi dell’ adottante quan- do credano non doversi ammettere| aduzione potranno dare al Procuratore Imperiale le memorie, ed osserva- zioni relative a tale affare. CAPITOLO SECONDO. Della Tutela Officiosa. 361. Chiunque passata l’età di 50. anni senza aver ficli, ne descendenti legittimi, vorrà durante l'età mi- vore d° una persona anirla a se con titolo legale. potrà divenire suo Tutore Officioso, riportando il consenso dei genitori della medesima, o del superstite di essi, o del consiglio di famiglia, non essendovi i genitori, 0 finalmente se tal persona, non ha parenti noti, ripor- tando il consenso degl’ Amministratori del Luogo Pio in cui sarà stato raccattato, o della Municipalità del Luo- go della sua risidenza.. i 362. Un Coniuge non può divenire Tutore Cfficioso senza il consenso dell’ altro Goniuge.. 363. Il Giudice di Pace del domicilio del figlio farà Processo-Verbale dell’ istanze, e consensi relativi alla Tutela Officiosa. 364. Detta Tutela non potrà aver luogo che a fa- vor di figli minori di 15. anui.. Produrrà da se stessa salve le convenzioni particolari, 1 obbligo di alimentare il pupillo di educarlo, e di porlo in grado di guada- gnarsi da sua sussistenza. 365. Se il pupillo ha dei beni, e se era anterior- mente sotto la Tutela, I amministrazione dei suoi beni, come la Tutela della persona trapasserà nel Tutore Of ficioso il quale per altro non potrà imputare le spese dell'educazione sulle entrate del pupillo. 366. Se il Tutore Officioso scorsi i cinque anni dalla Tutela prevedendo la sua morte avanti l'età mage giore del pupillo lo adotta per via di Testamento, tal disposizione sara valida purchè il Tutore Officioso non lasci figli lesittimi. 367. Nel caso in cui il Tutore Officioso manchi di vita, avanti i cinque anni, 0 dopo senza aver adottato il pupillo, saranno somministrati a questo nella sua mi- nore età i mezzi per sussistere, da fissarsi rispetto alla qualità, e quantità all’ amichevole tra i rappresentanti respettivi del Tutore del pupillo, o giudicialmente in caso di controversia, qualora non sia anteriormente sta- to provveduto a ciò con una convenzione speciale. 368. Se divenuto di maggior d’ età il pupillo, il To- tore Officioso vuole adottarlo, e quello vi acconsente si procederà alla adozione nei modi prescritti nel Capitolo precedente, e gl’ effetti saranno i medesimi in tutte le parti. 369. Se entro tre mesi successivi all’età maggiore del pupillo rimarranno senza effetto le richieste da esso fatte al Tutore Officioso per Fadozione, ed il pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il Tu- tore Officioso potrà esser condannato ad indenmizzare il pu- ce> 4 pillo per l'incapacità, in cui potrà essere di provvedere al suo mantenimento. L°indennizzazione si limiterà ai sussidi atti ad abilitarlo ad un mestiere, senza pregiudizio per. altro delle convenzioni che possano essere state fatte, prevedendosi questo caso.: da: 370. Il Tutore Ufficioso che avrà tenuta lammini- strazione dei beni pupillari dovrà in qualunque caso renderne conto. TITOLO NONO‘ Della patria potestà. ( Decretato li 24. Marzo 1803. promulgato li 3. Aprile successivo.) 371. Il figlio in qualunque età deve onorare, e ri- spettare i genitori.‘ 72. Rimane sotto la loro potestà fino all'età mag- giore, o all’ emancipazione. 373. Il solo genitore esercita questa potestà duraute il Matrimonio. 374. Il figlio non può abbandonare la casa paterna senza la licenza del padre, purchè ciò non avvenga per causa del volontario arruolamento nella milizia, compiti eli anni diciotto. 375. Il Padre che avrà forti ragioni di esser mal- contento della condotta del figlio, avrà i seguenti com- pensi per correggerlo.} 376.*Se il figlio non sarà ancor entrato nei sedici anni, il padre potrà farlo racchindere per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto il Presiden- te del Tribunale del circondario dovrà ad istanza del padre rilasciare l’ ordine di arresto. 377. Kutrato che sia nei sedici anni fino all'età maggiore, o all’emancipazione, il padre potrà soltanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più. Si indirizzerà al Presidente di detto Tribunale, il quale dopo essersi combinato col Procnratore Imperiale, rila- scerà l’ ordine di arresto, o lo negherà s e potrà. nel primo caso diminuire il tempo della detenzione doman- data dal Padre., 378. Nou si farà nell uno, nè nell altro caso al- cuna scrittura, o formalità di giudizio, fuori dell’ ordi- ne d’ arresto nel quale non ne saranno esposti i moti- vi. Il Genitore sarà soltanto tennto a sottoscrivere l’ob- bliso di rifare le spese edi somministrare i couvenien- ti alimenti. 379. Il Padre è sempre in libertà di diminuire il tem- po della detenzione da esso ordinata, o domandata: se il fivlio dopo la sua liberazione commette nuovi errori, la deteuzione potrà essere nuovamente ordinata. nel modo prescritto negli articoli precedenti.; - Se il Padre è passato ad altre nozze, per l'ef- fetto di far racchiudere il figli» del primo letto s‘Sarà obbligato di uniformarsi al disposto nell’ articolo 377.» quaud anche il fielio non fesse entrato nei sedici auni 331. La madre superstite, e non rimaritata non potrà far rinchiudere il figlio senza il consenso di dne parenti più prossimi paterni, e per mezzo di istanza, in conformità dell’ articolo 377. 332. Quando il figlio avrà beni in proprio, o eser- citerà un mestiero, la sna detensione non potrà effet- tuarsi, ancorchè non fosse entrato nei sedici anni, se nou per mezzo di istanza, secondo il metodo prescritto nell’ articoli» 577. Il figlio detenuto potrà indirizzare una memoria al Procurator Generale Imperiale nella Corte di appello. Beli se ne farà render conto dal Procura- ratore Imperiale nel Tribunale di prima istanza,€ farà la sua relazione al Presidente della Corte di appello, la quale dopo averne reso iuteso il padre, e dopo aver raccolte tutte le notizie, potrà revocare, o limitare| ordine rilasciato dal Presidente del Tribunale di- ma istanza. 353. Gli articoli 376., 377.» 378., e 379. saranno applicabili ai genitori dei figli naturali legalmente ri- conosciuti.— 334. Il Padre durante il Matrimonio, e dopo lo scioglimento di esso il genitore superstite goderanno i beni dei loro figli fino che abbiano compiti 18. anni, 0 da N020D0100000 000000000000 1002000000100 0090000000000 000000 0000090. 00£ 000 0P0 000 000000 0de3go AILLPPEPLIPLALLALLAPLALIAPIALA ALIA AELRITTAIAAAILAII TIVI HLA DOLL Le: AL ALO ALA OLO VOTO L00000 Lv QIERERER ERE ETZOR EPS REP, fino a che sia fatta l’emancipazione, che può aver luo go avanti l’ età di diciottà anni. 385. Gli obblighi derivanti datal godimento saranno. 1. Quegli istessi ai quali sono tenuti gli usufruttuari. 2. Il nutrimento, il mantenimento, ed‘educazione dei figli a tenore delle loro sostanzew 3. Il pagamento degli arretrati, o frutti dei Ca- pitali. 4. Le spese funerarie, e quelle dell’ ultima malattia. 336. Tal godimento non potrà risentirsi da quello dei genitori contro il quale sarà stato dichiarato il di- vorzio, e cesserà rispetto alla madre in caso di suo pas- saggio ad altre nozze. 387. Non si estenderà sui beni, che i figli potran- no acquistare con il proprio lavoro, o industria, nè su quelli, che saranno loro donati, o lasciati per legato sotto la condizione, che i genitori non ne godano. TITOLO DECIMO Dell’ età minore, della tutela, e dell’ emancipazione. ( Decretato li 26. Marzo 1803. promnlgato li 5. Aprile successivo.) i CAPITOLO PRIMO Dell’ età minore. 388. Minore d’ età è ogni persona dell’ uno, o‘dell altro sesso, che non ha compiti ventuno’ anni. CAPITOLO SECONDO Della Tutela. SEZIONE PRIMA. Della Tutela dei Genitori. 389. Il Padre durante il Matrimonio è amministra» tore dei beni propri dei figli d’eta minore.0E/ tenuto& render conto della proprietà, e delle entrate dei bem dei quali non ha il godimento, e della proprietà soltan- to per quei beni, su i quali la Legge gli accorda? usufrutto. «590: Dopo lo scioglimento del Matrimonio avvenu- to per la morte civile, o naturale di uno dei Goniugi, la tutela dei figli di età minore non emancipati compe- te ipso jure al genitore superstite. 591. Potrà peraltro il padre deputare‘alla. madre superstite, e tutrice uu Savio.in specie, senza il parere del. quale Essa nen potrà fare alcun’atto relativo alla tutela. Se il Padre enuncierà gli atti per i quali sarà deputato il Savio ,la tutrice sarà abilitata a fare gli al- tri atti senza il di lui intervento. 392. La nomina del Savio non potrà esser fatta se non in uno dei seguenti modi. 1. Con un’atto di ultima volontà. 2. Con una dichiarazione fatta o avanti il giudi- ce di pace assistito dal suo Cancelliere; o avanti No- taro. 1 393. Se, alla morte del marito, la moglie sarà in- cinta, si deputerà il curatore al ventre‘pregnante dal Gousiglio di famiglia. Alia nascita della prole; la ma- dre ne sarà la tutrice; ed il curatore diverrà ipso 7ure il tutore surrogato. i 394. La madre non è tenuta ad accettare la» tutela: nondimeno anche nel caso che. la rifiati dovià adempir- ne l' incumbenze, fintantuchè non abbia fatto deputare un tutore. 395. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà avanti l’ atto di matrimonio intimare il. Consiglio di famiglia il quale deciderà se deve. esser mantenuta nel- la tutela. Ii mancanza di tale intimazione perderà da tutela ipso jure, e il nuovo marito sarà sulidamente te- nuto a tutte le conseguenze della tutela; in cui si sarà indebitamente mantenuta. 396. Quando il Consiglio di famiglia legalmente intimato manterrà la madre nella tutela, gl’ aggiun- —————————— e L gerà necessariamente il secondo marito per contutore, che resterà tenuto solidalmente con la sua moglie per la gestione posteriore al Matrimonio. SEZIONE fl Hella Tutela deferita dal Padre, o dalla Madre. 397. Il diritto personale di eleggere un tutore pa- rente, o straniere non appartiene se non a quello dei Genitori che muore l’ ultimo. i 598. Non può farsi uso di questo diritto, se non nei modi prescritti nell’ Articolo 392. e coll’ eccezioni, e limitazioni seguenti. 599. La madre che si è rimaritata e non è stata man- tenuta nella tutela dei figli nati dal. precedente- monio non può lore deputare un Tutore. 400. Allorchè la madre, che si è rimaritata ed è stata mantenuta nella tutela avrà eletto un tutore ai figli nati dal precedente Matrimonio, tale elezione non sarà valida qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia. i! 401. Il Tutore eletto dal Padre, o dalla. Madre, non è obbligato ad accettare la tutela se non è del ge- nere delle persone, alle quali in mancanza di detta e- lezione speciale, il consiglio di famiglia avrebbe potuto addossare l’incarico suddivisato. Sezione Traza. Della Tutela degli Ascendenti. 402. Quando non è stato eletto al minore un Tu- tore, da quello de suoi Genitori, che muore 1° ultimo, la tutela appartiene ipso jure al suo Avo Paterno, in mancanza di questo all’ Avo Materno, e così risalendo di modo che l’ ascendente Paterno sia sempre preferito all’ ascendente Materno nel medesimo grado. 403. Mancando 1 Avo Paterno, e 1 Avo Materno del minore, concorrendo due ascendenti del grado an- teriore compresi ambedue nella linea Paterna del.mi- nore, la Tutela passerà ipso jure all’ Avo Paterno del Padre del minore. i 404. Concorrendo ugualmente due Bisavi della Li- nea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di fami- glia, il quale non potrà elezsere se non che uno di questi due ascendenti, Sezione QuaRTA. Della Tutela deferita dal Consiglio di famiglia. 405. Allorchè un figlio minore d’ età, e non eman- cipato rimarrà senza Padre, e senza Madre, nè dai Genitori, ne ascendenti’ maschi sarà stato eletto il Tu- tore, come pure quando il Tutore avente una delle qualità sopra espresse sarà escluso a forma di quanto sarà detto più sotto, o sarà scusato validamente, il Consiglio di famiglia procederà all’ elezione d’un Tu- tore. 406, Detto Consiglio sarà intimato a richiesta, e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi cre- ditori, o altre parti interessate, ovvero ex officio, e per ordine del Giudice di pace del domicilio del mi- nore. Qualunque persona potrà far noto al Giudice di pace il fatto, che darà luogo all’ elezione d° un Tutore. 407. Il Consiglio di famiglia non compreso il Giu- dice di pace sarà composto di sei parenti, o affini scelti tanto nella’ Comunità in cui si aprirà la tutela, quanto nella distanza di due miriametri, metà dal la- to Paterno, metà dal lato Materno, e«secondo 1’ ordi- ne di prossimità in ciascuna Linea. Il parente sarà pre- ferito all’ affine nel medesimo grado, e tra i parenti del medesimo grado sarà preferito il più vecchio. 408. I Fratelli germani del minore, ed i mariti delle Sorelle germane sono i. soli eccettuati dalla limi- tazione del numero fissato nell’ articolo precedente. Se sono sei, o di più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che sarà composto da Essi soli con le ve- dove degli aseendenti, e gli ascendenti validamente scu- Duerno di è Ku 000200000 00000 800000000000 299.000 000.000 100.000(D0Ld0C00.0)0 0) 000000 0D0 00 000000 GI da 0 180000200002 002 299 OPA LLA LIO ALI ALL LIL LLAIILIIA VIE ALI LIVLILIAIIIIIVIIILILIAIV ALI ALL ALAIIVVLA AIA AULA IALIA DIE I VICE OL Gb sati se ve ne sono: Se sono in numero inferiore gli ie tri parenti saranno intimati per completare il Consiglio. 409. Quando i parenti, o affini dell’ una, e dell’ altra linea non saranno in. numero bastante nel luo- go, o nella distanza indicata dall’ articolo 4o7. il Giudice di pace intimerà o i parenti, ovvero affini do- miciliati in distanza maggiore, 0 nella medesima comu- nità i cittadini, chesi sappia avere avuto continuamen- te relazione d'amicizia col Padre o colla Madre del minore. 410. Il Giudice di pace potrà ancorchè vi fosse vel luogo un rumero bastante di parenti, o affini per- mettere che siano citati, qualunque sia la distanza del loro domicilio, i parenti, o affini più prossimi di gra- do, o del medesimo grado dei parenti, o affini presen- ti, in modo per altro che ciò si effettui sottraendo al- cuno di questi ultimi senza oltrepassare il numero sta- bilito nei precedenti articoli. 4i1. H termine a comparire sarà fissato dal Giu- dice di pace per un giorno determinato in modo per altro che tra la: notificazione della citazione, ed il gior- no fissato per la riunione del Consiglio vi corra un in- tervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risiederanno nella Gomunità, o alla distanza di due miriametri, Ogni volta che ra le parti citate ve ne sarà alcuna domiciliata al di là di detta distanza, il termine sarà aumentato di un giorno per ogni tre miriametriì. 412. 1 parenti, affini, o amici nel modo sopra in- dicato saranno obbligati di intervenire personalmente, o di farsi rappresentare da un Procuratore speciale. Il Procuratore non può rappresentare più d’ una persona. 413. Qualunque parente, affine, o amico intimato che senza scusa legittima non interverrà, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta franchi, e rà decretata senza appello del Giudice di pace. 414. Se vi è legittima scusa e conviene aspetta- re la persona assente, o di surrogargliene altra, in que- sto caso, come in qualunque altro in cui l’ interesse del minore sembrerà esigerlo, il Giudice di pace potrà ri- mettere l’ adunanza ad altro giorno, e prorogarla. 415. Detta adunanza si terrà ipso jure presso il Giudice di pace, purchè egli stesso non destini un al- tro luovo. Per 1’ effetto che essa deliberi sarà. necessa- rio l'intervento di tre quarti almeno delle persone in- timate.-. . 416. A1 Consiglio di famiglia presiederà il Giudi- ce di pace, il quale vi avrà voce deliberativa, e pre- ponderante in caso di scissura. i 417. Quando il minore domiciliato in Francia, pos- segga dei Beni nelle Colonie, o viceversa, l’ ammini- strazione speciale dei detti beni sarà affidata ad un Protutore. In questo caso il Tutore, ed il Protutore saranno indipendenti, e mon responsabili l’ uno verso dell’ altro per la respettiva gestione. ei 18. Il Tutore agirà, ed amministrerà come Tu- tore dal dì della sua elezione se sarà fatta in sua pre- senza, altrimenti dal giorno in cui gli sarà stata noti- ficata. 419. La' tutela è un onere personale, che non tra- passa agl’ eredi del tutore. Essi saranno soltanto. re- sponsabili della gestione del loro autore; e se sono, maeciori saran tenuti continuarla fintantochè sia depu- tato un nuovo Tutore. Sezione Quinta. Del Tutore surrogato. 420. In ogni tutela vi sarà un Tutore surrogato eletto dal Consiglio di famiglia. Le sue incumbenze sa- ranno quelle d° agire a favore del minore quando il di lui interesse starà in opposizione con quello del T'u- tore. 421. Quando le incombenze di Tutore saranno de- volute a persona rivestita di una delle qualità indicate nelle Sezioni prima, seconda, e terza, del presente Capitolo, questo Tutore dovrà avanti d’ agire fare in- timare per l’ielezione d’ un Tutore surrogato un consi- glio di famiglia, nella forma che vien prescritta nella ì RD RO I E quarta Sezione. Se si è mescolata nella gestione avanti “i avere adempita questa Sulennità, il Gonsiglio di pe miglia intimato ad istanza dei parenti ro(O) sa fre parti interessate, OVvero ex officio dal Giudice| i Pace, potrà se è intervenuto dolo per parte del Tutore 3 rimusverlo dalla tutela; senza pregiudizio del minore per l° indennizzazione, che può essergli dovuta. 422. Nelle altre tatele| elezione del Tutore SUrTO- gato si farà immediatamente dopo quella del l'utore. 423. In niun caso il Tutore darà voto per l elezio- ne del Tutore surrogato; il quale sarà scelto fuorche se si tratti di fratelli cermani da quella delle due Linee, nella quale non è compreso il T'utore. il 424. Il Tutore surrogato non diverrà Tutore per diritto, quando la tutela rimarrà vacante; o sarà de- fscria per assenza; ma dovrà In tal caso fare stanza per| elezione d’un nuovo Tutore, alla pena dei dan» ni, ed interessi, che potessero. esser dovuti al minore. 425. L' incambenze del Tutore surrogato termine- ranno cor la tutela. te 426. Le disposizioni contenute nelle Sezioni Sesta, é Settima, del presente Capitolo s applicaro ai Tutori surrogati; nondimeno il T'atore non potrà fare istanza per la remozione del Tutore surrogato, nè dar voto nei È?.. Pon: 10 LA° So DI®» Consigli di famiglia, che saranno intimati a quest ef-. fetto. Sezione SESTA. Delle Cause, che scusano dalla Tutela. 27. Sono scusate dalla- tutela le persone notate nei Titoli TIT. V. VI. VII. IX. X. e XI. dell'atto. cò- siituzionale del dì 18. Maggio 1804. T Giudici della Corte di cassazione, il Procuratore Gerierale Imperiale nella detta Corte, e suoi sostituti. I Commissarii della Conzabdilità Imperiale. T Prefetti. bip; Tutti i Cittadini che hanno un pubblico Impiego in un Dipartimento diverso da quello in cui ha luogo la tutela. 438. Sono egualmente scusati dalla tutela i milita- ti che servono attnalmente, e tatti gli altri Cittadim i quali alempiono qualche. commissione dell ImprnarorE, fuori del territorio dell’ Impero. 429. Se la commissione non è auteutica o contro- versa, non sarà dichiarato esservi luogo all’ escusazione se non dopo l’ esibita da farsi dal reclamante, di un’ attestato del Ministro del Dipartimento dal quale di- enderà la commissione addotta per scusa. i 450. Le persone sopraindicate, dopo avere accetta- ta la tutela posteriormente agl'impieghi, servizio, o commissioni che scusano non potraniio più farsi libera- re per le cause suddette. 431. Quelli all’ opposto ai quali sono stati conferi- ti i detti impieghi, servigi, o commissioni, posterior- mente all’ accettazione, e gestione d° una tutela, se non vogliono continuare potranno far convocare dentro un mese il consiglio di famiglia all’ effetto che sia pro- ceduto alla Loro surroga, Se al termine di detti rmpie- ghi, servizi o commissioni il nuovo Tutore domanda la sua liberazione, o l’ antico Tutore reclama di nuovo la tutela potrà essergli restituita dal consiglio di famiglia. 452. Chi non è parente, nè affine non può essere obbligato ad accettare la tutela, se non quando nella distanza di quattro miriametri, non esistano parenti, o affini in grado d’ amministrare la tutela. 453. Chiunque abbia: compiti sessantacinque anni può rifiutare la tutela; chi sarà stato nominato avanti quest’ età potrà farsi dimettere siunto che sia ai settanta anni. 454, Chi è incomodato da grave malattia, legal- mente verificata è esente dalla tutela. Potrà ancora far- si liberare se la malattia sopraggiunge dopo la sua ele- zione. 455. Due tutele sono per ogni persona una legittima #8cusa per non accettare la terza. Il Coniuge, o il pa- dre che già incaricato d° una tutela non potrà. esser ob- biisato ad accettarne un altra, ad eccezione di quella dei suoi figli.) 456. Quegli che hanno cinque figli legittimi sono esenti da ogni altra tutela, eccettuata quella dei detti 2002900gaadragaagaadaadaadaedaagacdaedaadaada ada adaadaagaagaadaagregaati0daega cda adaadecdeadeagaadeeG>iadaadeedoad30d0adeaGoedeed? 00309203009 10tcedr0dradosdo ada ada ade edo adrageoGradaadaada ada cada adead:0ga ago ade0da ada ade at20d10G1 ade adiage fiali. I figli morti in attual servizio nelle armate dell’ ImprraroRE saranno sempre contati per produrre la det- ta esenzione. Gl° altri figli morti non saranno contati se non avranno lasciati dei figli tuttora viventi. 437. La sopravvenienza dei figli durante la tutela non potrà dar facoltà di dimetterla.. . 438. Se il Tutore eletto è presente alla deliberazio- ne colla quale gli vien deferita la tutela, dovrà nel momento sotto pena di rejezione dell’ Istanze‘alteriori esporre le sue scuse, sulle quali delibererà il Consiglio di famiglia. 459. Se il Tutore eletto non era presente alla de- liberazione, che gli ha deferita la tutela potrà fare in- timare il Consiglio di famiglia per deliberare sulle sue scuse. Le sue pratiche a quest’ effetto dovranno aver luogo nel termine di tre giorni da decorrere dal dì in cui gli sarà stata notificata la sua elezione, qual ter- mine sarà aumentato d’ un giorno, per ogni tre miria- metri di distanza dal luogo del suo domicilio, a quello in eni è aperta la tutela. Scorso il detto termine la $ua istanza non sarà più ammessa. 440. Se le sue scuse sono rigettate potrà adire i Tribuuali per farle ammettere; ina pendente la lite dovrà amministrare provvisionalmente. 441. Se conseguisce I esenzione della tutela quelli che avranno rigettata la scusa, potranno esser condani= nati nelle spese del Giudizio, se poi soccombe. Esso sarà condannato. SEZIONE SETTIMA. Dell’ Incapacità, esclusione, e remozione della Tutela. 442. Non possono esser Tutori, ne membri di con® siglio di famiglia. 1. I minori ad eccezione del Padre, e della Madre. 2. GI Interdetti. 3..Le‘donne fuori che la Madre, e le ascendenti. 4. Tutti quelli che in proprio, 0 quelli il Padre, o la Madre dei quali banno lite col minore nella qua- le si prenda di mira lo stato del detto minore, le di lui sostanze, o una parte considerabile dei suoi beni. 445. La condanna ad una pena afflittiva, ovvero infamante porta ipso. jure all’ esclusione della tutela. Porta ancora alla remozione allorchè sia stata preceden* temente deferita la tutela. 444. Sono escluse dalla tutela, e debbono remover: si se l’ianno assunta 1. Le persone di notoria cattiva condotta, 2. Quelle la gestione dei quali assicura delle loro incapacità, o infedeltà. 445. Chiunque sarà stato escluso, o remosso non potrà essere membro d’ un Consiglio di famiglia. 446. Ogni volta che si dovrà procedere alla remo- zione d’ un Tutore sarà dichiarata da un Consiglio di famiglia, intimato ad istanza del Tutore surrogato; o ex officio dal Giudice di pace. Il medesimo non potrà esimersi da fare detta intimazione quando sata esprées: samente richiesta da uno, o più parenti, o affini del minore, cugini germani, o di grado più prossimo. 447. Ogni deliberazione del Consiglio di famiglia di esclusione, o destituzione del Tutore sarà motivata, e non potrà esser fatta se non dopo esser stato sentito, o citato il Tutore. 448. Se il Tatore aderisce alla deliberazione, se ne farà menzione, ed il nuovo Tutore assumerà sabita le sue incumbenze. Se vi è reclamo, il Tutore snutro- vato domanderà l'approvazione della deliberazione avan- ti il Tribunale di prima istanza;‘che deciderà, salvo l'appello. Il Tutore escluso, o remosso può in questo caso chiamare in giudizio il Tutore surrogato per farsi dichiarare mantenuto nella tutela. 449: I parenti, o affini che avranno fatto istanza per la detta intimazione potranno intervenire# causa la qua- le sarà trattata, e giudicata, come affare, che non ammets te dilazione. Sezione OrtAVA. Dell’ Amministrazione del Tutore. 450. Il Tutore avrà cura della persona del minore % © do rappresenterà în tutti el’ Atti Civili. Amministre- rà i suoi‘beni da Buon Padre di famiglia, e sarà te- nuto per i danni, ed interessi, che potranno derivare da una cattiva amministrazione. Non. potrà comprare i beni del minore, ne. prenderli in. affitto, qualora il Consiglio di famiglia non abbia autorizzato il Tutore surrogato a concederglieli a Livello, nè accettare la cessione d’ aleun diritto, 0 credito«contro il pupillo. 451. Dentro dieci giorni successivi alla sua elezio- ne legalmente da esso saputa, il Tutore domanderà la remozione dei, sigilli, che sono stati apposti, e pro- cederà immediatamente all’ inventario dei beni del mi- nore, in presenza del T'utore surrogato. Se il minore ha qualche debito con esso dovrà dichiararlo nell’ Inventa- rio, sotto pena di decadere dai suoi diritti, e ciò in se- quela dell’ istanza, che 1° Ufficiale pubblico dovrà far- _gli, e della quale sarà fatta menzione nel. processo verbale, 452. Dentro il mese suecessivo al dì dell’ ultimazio- ne dell’Inventario il Futore in presenza. del Tutore sur- rogato farà vendere all’ incanto da riceversi dall’ Ufficiale Pubblico dopo I editto, 0 notificazione di cvi si farà men- zione nel processo verbale di vendita, tutti i mobili, fnori di quelli, che il. consiglio di famiglia avrà auto- rizzatò a conservare in natura, 453. I Genitori finchè avranno il godimento proprio e legale dei beni del minore saranno esentati dal vendere mobili se preferiscono di ritenergli per restituirli in na- tura. In questo caso farauno fare a spese loro una sti- ma per il giusto valore da uu perito da nominarsi dal Tutore surrogato, il quale presterà giuramento avanti il Giudice di pace. Kssi pagheranno il valore secondo le stime di quei mobili, che non potranno restituire in natura.° 454. Nel principio d’ ogni tutela fuori di quella dei Genitori, il consiglio di famiglia regolerà per appros- simazione,€ secondo. l’ importanza dei beni amministra- ti la somma alla quale potrà ascendere la spesa annua» le per il minore, come pure quella dell’ amministrazio- ne dei suoi beni. Lo stesso atto indicherà se il Tutore avrà facoltà di farsi aiutare nella sua amministrazione da uno, o più amministratori sostituti salariati, e ge renti sotto la sua responsabilità. 455. Detto Consiglio determinerà positivamente la somma, oltre la quale il Tutore avrà l'obbligo di impie- gare l’ eccesso dell’ entrate detratte le spese: detto impie- go dovrà farsi dentro sei mesi, scaduti 1 quali il Tutore dovrà pagare i frutti in mancanza d’ impiego. 456. Se il Tutore non avrà fatto determinare dal Consiglio di famiglia la somma della quale deve comin- ciare l’impiego, dopo il termine indicato nell’ articolo precedente sarà, debitore déi frutti di qualunque somma non impiegata per quanto sia piccola. 457. Il Tutore senza escludere il Padre, o la Ma- dre non può prendere ad imprestito per il minore, nè alienare 0 ipotecare i suoi beni immobili senza esser sta- to autorizzato da. un Consiglio di famiglia. Detta auto- rizzazione non dovrà essere accordata, se non che per causa di necessità assoluta, o di un vantaggio eviden- te, Nel primo caso, il consiglio di famiglia non inter- porrà la sua autorità, se non dopo che sarà stato giu- stificato con un conto sommario presentato dal‘Tl'utore, she il contante, mobili, ed entrate del minore non sono bastanti. IL Consiglio di famiglia in ogni caso determi- nerà quali immobili dovranno esser venduti prelativamen- te.e tutte le condizioni, che giudicherà utili. 453. Le deliberazioni del Consiglio di famiglia re- lative a tale oggetto non avranno esecuzione, se non do- po che il Tutore ne avrà domandata, ed ottenuta l’ap- provazione dal tribunale di prima istanza, che vi farà le sue dichiarazioni nella camera del consiglio, dopo aver sentito il Procuratore Imperiale. 459. La vendita sarà fatta alla presenza del Tutore surrogato all’ asta pubblica; i di cuiatti saranno ricevuti da un membro del tribunale di prima istanza, 0 da un notaro deputato a quest’ effetto ,e dopo tre editti da af- figersi in tre domeniché conseentive ne luoghi soliti del Cantone; I detti editti saranno visti,€ recogniti dal Maire della Comunità in cui saranno affissi. 460. Le solennità prescritte dagl’ articoli 457. 458. % 093090 0daadaoda ada ada cdaadaegaagaaga eda ade agoda eda ode ogaagrageadeaga a; Gs» age aj 20090 0000090090 092000 090000 0D0£ 000000000 090000090000 000000000 00£09£ 0drDde vd€00 DO) D 200000 AL0TP0dN0000 00 TIA DIL AP I 0d0 VD 00 CH00d00Î0 0099000000 00000002080 090.0d0 di per‘l alienazione dei beni del. minore non, saranuo MR plicabili al caso sin cui una sentenza abbia ordinato Y’in- canto; in sequela dell’ istanza d’ un condomino indivi- so. Soltanto in questo caso l' incanto non potrà farsi, che nel modo prescritto dall’ articolo precedente; gl’ E- stranei vi saranno necessariamente ammessi. 461. Il Tutore non potrà accettare, nè ripudiare V eredità devoluta al minore, senza la preventiva auto- rità del Consiglio di famiglia. TL accettazione non si fa- rà se non col benefizio dell’ inventario. 462. Nel caso in cui 1 eredità repudiata in nome del minore non;sia stata accettata da un altre, potrà.es- sere accettata nuovamente dal Tutore autorizzato aque- st? effetto da una nuova deliberazione del Consiglio di famiglia,© dal: minore divenuto maggiore d' età; ma nello stato in cui sarà al tempo dell’ accettazione, sen- za potere impugnare le vendite, ed altri atti fatti nel tempo in cui era vacante- 463. La donazione fatta al minore non potrà esse- re accettata dal Tutore, senza 1° autorità del Cousiglio di famiglia; Questa rispetto al minore avrà il medesimo effetto, che rispetto al maggiore. 464. Niun Tutore potrà intentare in Giudizio una azione relativa ai diritti del minore sopra boni stabi li, nè aderire ad una domanda relativa agl’ stessi di- ritti senza I’ autorità del Consiglio di famiglia. 465. La medesima autorità sarà necessaria al T'uto- re per intentare una divisione. Esso per altro potrà senza tale autorità replicare ad una domanda di divisio- ne avanzata contro il minore. 466. ALU effetto di ottenere per rapporto al mino- re ogni buon effetto, che yi sarebbe tra i maggiori, la di- visione dovrà esser fatta per via di Tribunale, e dovrà precedere la stima da farsi dai periti da eleggersi dal Tribunal di prima istanza del luogo in cui si è aperta la Successione. I Periti presteranno avanti il Presiden- te del medesimo Tribunale, o altro Giudice da Esso de- putato il giuramento di bene e fedelmente adempire la loro commissione, e dipoi procederanno alla divisione dei fondi, e alla assegnazione delle parti, che saranno estrat- te a sorte in presenza d’ un membro del Tribunale, o d’un Notaro deputato dal medesimo, il quale farà la consegna delle parti suddette, Ogni altra divisione non sarà considerata, se non come provvisionale. 467. Il Tutore non. potrà transigere in nome del minore, se non coll’ autorità del Consiglio di famiglia, e con il parere di tre Giureconsulti destinati dal Pro- curatore Imperiale del Tribunale di prima istanza. La transazione sarà valida qualora sia stata approvata dal Tribunale di prima istanza, dopo essere stato interpel- lato il Procuratore Imperiale, 68. Il Tutore. che avrà forti motivi d’ esser mal- contento della condotta del minore, potrà avanzare le sue doglianze al Consiglio di famiglia ese è autorizza- to dal Consiglio medesimo domandare la reclusione del minore, uniformiandosi su questo punto a ciò che è sta- bilito nel titolo della Patria Potestà. Sezione IX, Del rendimento di conto della tutela. 469. Qualunque Tutore è fenuto a render conto del- la sua amministrazione al termine della medesima. 70. Qaulunque Tutore eccetto il Padre.e la Ma- dre può esser obbligato anche durante la tutela a far la dimostrazione al Tutore surrogato dello stato in cui si trova la sua amministrazione, in quei tempi, che il Consiglio di famiglia giudicherà@ proposito di fissare, senza che peraltro il Tutore possa esser astretto dare detta dimostrazione più d° una volta 1! anno. Lo stato suddetto sarà fatto, e dato senza spesa in carta nou bollata, e senza alcuna formalità giudiciale. 471. Sarà fatto definitivamente il rendimento di conti della tutela a spese del minore, allorchè il mede- simo sarà giunto all’ età maggiore, o sarà stato eman- cipato; il‘l'utore anticiperà il pagamento delle spese. In detto rendimento di conto saranno abbuonate al Ta- tore tutte le spese. che verranno giustificate. e l’ogget- to delle quali sarà stato utile. DIAMO EER AR+ 0 472. Qualanque eonvenzione tra il Tutore, ed il mi- nore ginuto all’età maggiore sarà nulla, se non è stato fatto precedentemente un rendimentodi conto circonstàan- Ziato,® non sorio stati esibiti i documenti giustificativi, è tutto comprovato.da uma ricevuta di chi è incaricato all'esame, dieci giorni almeno avauti che si faccia detta convenzione, E: 475. Se sul rendimento di conto naseerà controver- sia, sarà trattata, e giudicata come le altre controver- sie in materia civile. 474 La somma alla quale ammonterà il religuato del debito del Tutore sarà fruttifera dal dì in cui ter- mina il rendimento di conto, ne occorrerà farne la do- manda correlativa, I frutti di ciò, che sarà dovuto al Tutore dal mi- fore non decorreranno se non dal giorno in cui 1’ inti- mazione giudiciale per i loro pagamento sarà fatta do- po Y ultimazione del rendimento di conto. 475. Qualunque azione del minore contro il Tutore rispetto alla tutela si prescrive con il lasso di dieci an- ni da computarsi dal tempo dell’età maggiore, CAPITOLO TERZO, Dell E mancipazione, 46. Il minore resta emancipato 7pso jure col Ma- frimonio. 477: 11 minore, ancorchè non coniugato, potrà€s- sere emancipatp dal suo Padre, o in mancanza di esso dalla Madre quando sarà giunto all’età di quindici an- pi compiti. Per effettuare’ la detta emaricipazione baste- rà la dichiarazione del Padre, è della Madre da rice- versi dal Giudice di Pace assistito dal suo Cancelliere. 478. Il minore privo dei genitori, potrà esli anco- ra essere emanicipato se ilGonsiglio di famiglia lo ere- de capace di esserlo; ma soltanto dopo aver compiti di- ciotto anni. In tal caso l'emancipazione resulterà dalla deliberazione, che l’ avrà approvata, è‘dalla dichiara- zione da farsi nel medesimo atto dal Giudice di Pace come Presidente del consiglio di famislia.che il#2/1z0re è emancipato. È_ 479. Allorchè il Tutore non avrà avanzata alcuna istanza per l'emancipazione del minore di coi si parla nell’ articolo precedente, ed uno 0, più parenti, o affini di detto minore nei gradi di cugini germani, o nei sra- di più prossimi lo crederanno capace di essere emanci- pato, potranno domandare al Giudice di Pace che sia intimato il Qonsiglio di famiglia per deliberare su tal proposito. Il Giudice di Pace sarà in, obbligo di secon- dare la domanda suddetta, 480. Il rendimento di conto della tutela sarà fatto al minore emancipato con l'assistenza di un curatore da deputarsi dal Consiglio di famiglia. — 481. Il minore emancipato potrà dare in affitto i suoi beni per un tempo non maggiore di nove atmi: po- trà ritirare le sue rendite, farne la quietanza, è pro- cedere a tutti quezli atti che non sono se non di sem- plice amministrazione, senza che possa essere restituito in intiero per quegli atti per i quali non potrebbe es- serlo il maggiore di età. 482. Non potrà intentare alcuna azione relativa’ ai beni stabili, nè dare eccezioni, nè ritirare capitali, e far- ne quietanza senza 1° assistenza del curatore, il quale in quest ultimo caso invigilerà sull’ impiego del capita- le ritirato, e 485. Il minore emancipato non potrà prendere in imprestito sotto qualunque pretesto, senza una delibe- razione del Consiglio di famiglia da approvarsi dal T'ri- bunale di prima istanza, dopo che sarà stato sentito il Procuratore Imperiale. 434. Non potrà nemmeno vendere, o alienare i suoi beni immobili, nè fare altri atti fuori di quelli di sem- plice amministrazione senza che siano osservate le rego- le prescritte per il minore non emancipato. | Quanto alle obbligazioni contratte da esso per cau- sa di compre, o per altre cause potranno esse ridursi qualora siano eccessive 5 ed a tale effetto i Tribunali prenderanno in cousiderazione le sostanze del minore, la buona,© cattiva fede delle persone, le quali avran- 4» MA e i I I II I III I I III III SIIT GI TIFA IIS II AIA III III SII III III) no contratto con esso, l'utilità; o inutilità delle spese. 485. Qualunque minore emancipato, i‘di cui ob- blighi saranno ridotti a forma del precedente‘articolo, potrà essere privato del benefizio dell’ emancipazione, la quale sarà revocata, osservando le stesse regole, che avranno avuto luogo nell’ atto dell’ emancipazione sud- 486. Appena sarà stata revovata l'emancipazione, il minore ritornerà sotto la tutela, e vi rimarrà fino a che sia divenuto maggiore di età.| 487. Il ininore emaucipato, che esercita un com- mercio si considera come maggiore per rapporto a ciò, che riguarda il commercio medesimo. TITOLO UNDECIMO Dell’ età maggiore, dell’ Interdizione; e del Consultore Giudiciale. CAPITOLO PRIMO Dell’ età maggiore, x 488. L° età maggiore è fissata all’età di ventun’an- ui compiti. Dopo detta età ognuno è capace di prece. dere a tutti gli atti della vita civile, salva la limita- zione indotta nel titolo del Matrimonio. CAPITOLO SECONDO Dell Interdizione. 489. Il maggiore, che trovasi Im uno ètàto abituà- le di imbecillità, di demenza, o di maia, deve essere interdetto, ancorchè in tale stato abbia qualche lucido intervallo. 490. Qualanque parente si ammette a domaudarè l'interdizione del suò parente. e l''istesso ha luogo per un coniuge rispetto all’altro. 491. Nei casi di manîa, qualora 1’ interdizione non sia stata richiesta dal coniuge, nè dai parenti, deve és sere domandata dal Procuratore Imperiale, il quale nei casi di imbecillità, o di demenza può ancor domandar- la per nina persona, che non abbia marito, o moglie, nè parenti noti. 492. Qualunque domanda di interdizione sarà avan zata al Tribunale di prima istanza.. 495. I fatti d’imbecillità, di demenza, è di manîà saranno dedotti, ed articolati in Scritto. Quelli che in» sisteranno per|’ interdizione dovrànno addurre i testimo- ni,€ i documenti giustificativi. 494. Il Tribunale commetterà al Consiglio di fami- glia, formato a tenore delle regole prescritte nella se- zione IV. Cap. II del titolo déil età minore, della tu- tela ed emancipazione, di dire il suo parere sullo stato della persona di cui si domanda 1° interdizione. 495. Chi avrà fatto istanza per interdizione po- trà far parte del consiglio di famiolia: peraltro il ma- rito, o la moglie, o i figli della persona da. interdirsi potranno esservi ammessi senza che vi abbiano voto de- liberativo. 4960. Avuto il parere del Consiglio di famiglia, il Tribanale interrogherà il reo convenuto nella Cainéra del Consiglio: se non può comparire sarà interrogato nella propria abitazione da un Giudice a ciò deputato, con l’ assistenza di un Cancelliere In tutti i casi il Pro: curatore Imperiale‘sarà presente agli interrogatori, 897. Dopo i primi interrogatori, il Tribunale qua- lora faccia di bisogno incariclerà un’ amministratore provvisionale di aver cura della persona, e beni del rev convenuto. 498. Non potrà darsi la sentenza sull’ istanza di interdizione se non nella pubblica udienza, è dopo es- sere srate sentite, o citate le parti. 499. Aucorchè sia rigettata l’istanza di interdizio: nè, potrà nondimeno il Tribunale vidinare, se così esi- gono le circostanze, che il reo conventito non possa comparire in giudizio, transigere, prendere ad impre- stito, ritirare capitali, e farne quittanza, alienare, o sottoporre 1 propri beni ad ipoteca, senza 1] assistenza “III =— en re css rr» del Consiglio di famiglia, che sèrà nòminato nella detta sentenza. 500. In caso di appello dalla sentenza data in pri- ina istanza, la Corte d'appello potrà, giudicandolo ne- cessario, interrogar di nuovo, o fare’ interrogare da un Commissario la persona di cui si domanda| inter- dizione. 501. Qualunque decreto, o sentenza di interdizio- ne, 0 di nomina di un consaltore, sarà, in sequela dell’ istanza degli attori, estratta dagli atti, notificata alla parte, e trascritta dentrò dieci giorni, sulla tavolettà che deve rimanere affissa nella sala di udienza, e nei studi dei notari del circondario. 502. IL’ interdizione, o iomina del éonsultore, avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Tutti gli atti fatti posteriormente‘dall’interdetto, o senza 1’ assistenza del consultore saranno 7pso jure nulli. 503. Gli atti anteriori all’ interdizione‘potranno essere aunullati, se la cansa dell’ interdizione era noto- ria al tempo in cui furone fatti, 504. Dopo la morte di una persona, non potranno essere impugnati per il lato della demenza gli atti fatti da essa qualora fa interdizione mon sia stata decretata, o intentata avanti la sua morte, purchè la prova della demenza non resulti dall’ atto che si impugna, 305. Se non vi è appello dalla sentenza d’interdi- zione data in prima istanza, 06 è confermata iù secon- da istanza, si procederà all’elezione di un tutore, e di un tutore surrogatò, secondo le regole prescritte nel titolo dell’erà minore, della tutela, e dell emancipa- zione. Cesseranio le incambenze dell’ amministratore provvisionale, il quale farà 1 rendimento di conto al tutore qualora esso non sià stato eletto. 506. Il marito è di ragione il tatore della moglie interdetta. di: 507. La moglie potrà esser. nominata tutrice del marito, nel qual caso il Gonsiglio di famiglia fisserà la forma, e le condizioni dell’amministrazione: salvo il ricorso al Tribunale per la moglie che sî crederà le- sa dalla deliberazione del Consiglio di famiglia. 508. Ad eccezione dei coniugi, degli ascendenti, o discendenti iiuno sarà astretto a ritenere la tutela di un interdetto oltre dieci anni. Scaduto questo termi 232090 0GeeFr0drade ada ae 092 9d10310t209a ada ada PIAGA] IT ITAIAEIO[ITLO[O OPLODELPLALLANLOPL VIENE ARIA AIA 21 ne il Tutore potrà domandare, ed ottenere la surroga di un’ altro. x 509. L° Interdetto è parificato al minore rispetto alla persona, ed ai beni, Le leggi relative alla tutela dei minori si applicheranno alla tutela degli Interdetti, 510. Le rendite di un Interdetto debbono essenzial- mente essere impiegate in mitigare la sua condizione. ed accelerare la sua guarigione. Secondo i earatteri della malattia, e lo stato delle sue sostanze, il Consiglio di famiglia potrà determinare che sia curato in casa pro- pria, o che sia coliccato in nno Ospedale, o anche in un Ospizio, 511. Quando si tratterà di matrimonio di un’ In- terdetto, la dote, gli assegnamenti a titolo di eredità, e le altre convenzioni matrimoniali sàranno regolate dal parere del Consiglio di famiglia approvato dal Tribu- nale dietro il parere del Procuratore Imperiale. 512. L' interdizione‘cessa con le cause per le quali è stata ordinata; ciò nondimeno la revoca non sarà de- cretata se non osservate le solennità prescritte per in- terdire la persona, nè 1’ Interdetto potrà riprendere|” esercizio dei suoi diritti se non dopo la sentenza revo- catoria, CAPITOLO TERZO Del Consultore Gindiciùle. 513. Può esser proibito ai prodighi di comparire in giudizio, di tratisigere, di prendere ad imprestito, di ritirar capitali, e farne quietanza, di alienare,€ imporre sui propri beni vincoli di ipoteca senza 1° assi- stenza di un Consultore, che sarà ad essi deputato dal Tribunale. i 514 La proibizione di fare alcun atto senza las sistenza di un consultore può essere richiesta da quelli, i quali hanno dritto di domandare 1° interdizione: la lo+ ro domanda‘deve esserè istruita, è definita nella stessa maniera, La detta proibizione ton può essere revocata se non osservate ie stesse solennità. 515. Niuna sehtenzà di‘interdizione, o di nomina del corsultore potrà esser data in prima; ò in seconda istanza se non in sequela del parere del pubblico Mi nistero. na fe LIBRO SECONDO DEI BENI E DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETA, ti TITOLO PRIMO, Della distinzione dei Beni. ( Decretato li 25 Gennaio 1804. promulgato li 4: Febbraio successivo,) 510. Fon i beni si dividono in mobili, ed immobili, CAPITOLO PRIMO Dei Beni immobili, 517. I Beni immobili sono immobili o per natura, © per destinazione, o per l'oggetto a cui si referiscono. 518. I beni di suolo, e le fabbriche sono immobi- li per natura. i| - 519. I mulini a vento, o ad acqua piantati sui pi- lastri, e costituenti parte della fabbrica sorio egualmen- te immobili per natura. 520. Le raccolte pendenti sul suolo, ed i frutti degli alberi non per anche raccolti, souo parimente im- mobili. Tostochè le biade sono recise, e colti i frutti, benchè non trasportati sono mobili: se una parte della raccolta è recisa, essa sola è mobile. 521. I tagli ordinarii delle macchie cedue, e dei boschi d'alto fusto da tagliarsi a regola, d'arte non divengono mobili se non in proporzione dell’ abbatti- mento degli. alberi. 522. Il bestiame che il padrone del fondo consegna all’ affittuario, o al mezzajolo per la cultura, o siano stimati, o non lo siano, si considerano come immobili fintavtochè rimangono addetti al fondo per effetto della convenzione. Quello però che il Padrone da a soccida ad altri fuori‘che all’affittuario, o al mezzaiolo è mobile. 523. I condotti che servono a far passare 1° acqua in una casa, o in qualche fondo sono immobili, e fan- no parte del fondo in cui sino situati. 524. Tutto ciò che il padrone di un fondo vi ha collocato per servizio, e per la cultura del medesimo diviene immobile per destinazione. In conseguenza sono immobili per destinazione quan- do dal padrone sono stati collocati in un fondo per ser- vizio, e per la cultura del medesima I bestiami necessari a coltivarlo., Gl istrumenti aratorii, i semi dati all’affittuario, o al colono parziario, 1 piccioni nelle Colombaie, I Conigli nelle cove, Gli alveari, I pesci nei stagni, I strettoi, caldaie, lambicchi, i tini, e le botti, Gli istrumenti necessarii per le fucine, cartiere, ed altre fabbriche, È Le paglie, e conci. Sono ancora immobili per destinazione tutte le co- se mobili che il padrone del fondo vi ha annesso per- che vi stiano perpetuamente. 525. Si considera che il padrone abbia annesso ad un suo fondo le cose mobili perchè wi siano perpetua- mente, quando vi sono collocate con gesso; 0 calcina, o cemento, 90 quando non possono essere avulse senza rottura, o deterioramento, o senza che sia guasta, 0 deteriorata la parte del fondo in cui sono collocate. I specchi di un’ appartamento si considerano appo- sti perchè vi stiano perpetuamente, quando i telai nei quali sono inclusi fanno parte della muraglia, e 1 istes- se segue dei quadri, e di altri ornati. (Quanto alle statue, esse sono immobili allorchè * 200020000 000 0ÎP DDD.0D0 0d0 2D0 200 DDA 0dL VDL 000 Od 90 3I aa ara da aio ade ada ada ao ago eda edaoda ada siacdo ada aaaja ada 2a aGoaGe ada agaodoage edo 9a ada odo ada ada aaada ada ada aga eda adaeda sa 0a edoede fo eda edo ede odoedo ata ne smi> re e I ti , E) sono situate in nicchie fatte espressamente per collocar- vele ,, ancorche possano essere remosse senza rottura, 0 deterioramento.| gol: 526. Sono immobili per l'oggetto, a cu si refe- riscono. L’° usufrutto delle cose. immobili, Le servità prediali. Le azioni, che sono dirette a rivendicare uno sta- hule.,; . 527. I beni mobili sono mobili per loro natura,® per disposizione della Legge. tu i 523. Sono mobili per natura, i corpi i quali. pos- sono passare da un luogo all’ altro, ossia che si muo- vano, da se stessi, come gli animali, ossia che OTpOSo sano variar situazione, se non per L effetto di forza e- strinseca., come le cnse inanimate. 529. Sono mobili per disposizione della Legge» le obbligazioni, ed azioni, che riguardano somme esigibi- li, o cose mobili, le azioni, o interessi nelle società di finanze, di commercio, 0 di industria, benchè apr partengano alle società medesime. degli immobili deri- vanti dalle stesse intraprese. Tali azioni, 0 interessi sono considerati mobili, rispetto ad ogni associato sol. tanto finchè dura la società. Sono parimente mobili per disposizione della Leege le rendite perpetue, 0 vitali zie, tanto sullo Stato sche sopra i particolari, ( Art. 530. decretato li 21. Marzo 1804. promul- gato li 31. di detto mese.) 530. Qualunque rendita perpetua, fissata 10 Corre spettività del prezzo della vendita di uno stabile 90 C0r me condizione della cessione a titolo gratuito, ovvero onerosa di uno stabile è essenzialmente redimibile. Può peraltro il creditore stabilire le clansule, e le condizioni dell’ affrancazione. Può aucora stipulare che la rendita non possa es sere affrancata se non dopo un certo tempo, che per altro non può oltrepassare lo spazio di trent’ anni; quar lunque stipulazione in contrario. è nulla; ‘551. I battelli, chiatte, navicelli, mulini, e ba, gni sui battelli, e generalmente qualunque fabbrica che non è fondata sui pilastri, e non fa parte della casa, sono tutte cose mobili: Il sequestro per altro di dette cose può in vista dell’ importanza loro esser s0lx toposto a regole particolari, come sara dichiarato nel Codice di procedura civile.. 532. Ì materiali ricavati dalla demolizione d'una fabbrica, quelli messi insieme per costruirne una di nuovo sono mobili, fintantoche non siano stati Impiega- ti dall’ operante in una costruzione. 533. La parola mobili adoprata isolatamente nelle disposizioni della Legge, o di qualche persona senza altra aggiunta, ne desionazione, non comprende il o naro contante, e gemme, i crediti, i libri, le meda- glie, gl istrumenti delle arti, e mestieri, biancheria da dosso, cavalli, equipaggi, armi, grano, VINO> fie- no, ed altre grasce, come pure non comprende ciò che forma soggetto di commercio. 554: La parola mobilia non comprende se non che i mobili destinati per il servizio, e per adornare gl appartamenti, come sarebbero i parati, i letti, le se- die, gli specchi, gli orivoli a pendolo, tavole, porcel- lane; e altre cose di simil natura. Vi sono ancora com- presi i quadri, e le statue, che fanno parte di mobi- lia d’un appartamento, ma non già le collezioni dei quadri, che possono esser raccolte nelle gallerie, 0 nel le camere particolari. L’istesso ha lungo rispetto alle porcellane delle quali quelle soltanto, che fauno parte di abbellimento d’ un appartamento, sono comprese sot- to la denominazione di mobilia. 535. L' espressione deri mobili, V altra del mobi- de- liare, o Valtra effetti mobiliari comprende general- mente tuttociò che deve‘considerarsi mobile a forma delle regole sopra stabilite, La vendita, o la donazione d’ una casa fornita di mobili non comprende che la m20- bilia. 536. La vendita, o la donazione d° una casa; con quanto vi si trova non comprende denaro contante, nè i crediti, o altri diritti, i documenti relativi a’ quali, possono esser depositati in detta casa; ma vi restano compresi tutti gl’ altri mobili. CAPITOLO TERZO Dei beni considerati relativamente a quelli che gli posseggono. 537:-Ogni persona ha la libera disposizione dei be- ni che gli appartengono colle limitazioni però determi. nate dalle Leggi. I beni che non appartengono ai par- ticolari sono amministrati, e non possono alienarsi, se non che nelle forme, e a tenore delle regole, che sono proprie dei medesimi. 538. Lie strade, cammini, e vie a carico dello Sta- to, i fiumi, e fossi naviganti, o atti‘al trasporto; le rive, i siti occupati, e abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e generalmente tutte le porzioni del Territorio Francese, che non possono essere di pro- prietà privata, si considerano, come Dipendenze del pub- blico demanio. 539. I beni vacanti, e senza padrone, quelli. di chi muore senza eredi, o l’ eredità derelitte appartengo- no al pubblico demanio. 54o. Formano. altresì parte del pubblico demanio le porte, mura, fosse, terrapieni delle piazze da guer- ra, e fortezze. 541 IL’ istesso ha luogo per i terreni, fortificazio- ni, e terrapieni delle piazze, che non sono più piazze di guerra;. appartengono allo stato se nom sono stati validamente alienati, o se contro il medesimo non è stato prescritto il dominio. 542. I beni comiunali sono quelli al dominio, o al prodotto dei quali gli abitanti d'una, o più comunità hanno un diritto quesito. 543. Si può avere sopra i beni, o un diritto di proprietà, o un semplice diritto d° usufrutto, 0 solamen- te quello di una servitù, TITOLO SECONDO Della Proprietà; .{ Decretato li 27. Gennaio 1804. pubblicato li 6. Febbraio successive,) 544. Il dominio è il diritto di godere, e disporre delle cose nel modo il più libero, purchè non se ne faccia un uso proibito dalle leggi, o dai regolamenti. 545. Niuno può esser obbligato a cedere ciò che è ‘in sua proprietà, se non in veduta della pubblica uti. lità, ed ottenendo una giusta, e preventiva indenniz- zazione. i 546. Il dominio d’ una cosa mobile, o immobile dà un diritto soprà tutto ciò che produce, e sopra ciò che ‘vi si unisce per accessione, tanto naturalmente, quan- to artificialmente. Questo diritto si chiama diritto d'acs cessione, CAPITOLO PRIMO Del diritto d’ accessione su ciò che è prodotta dalla cosa. 547. I frutti naturali, o industriali della terra, I frutti civili. L’ aumento del bestiame appartengono al padrone per diritto d’accessione. i 548. I frutti provenienti. dalla cosa appartengono al proprietario coll obbligo di rifar le spese dei lavori, operazioni, e semente, dovute ai terzi, 549. Il semplice possessore non fa suoi i frutti, se (7 @ @ @ (c) () ® e) el ® o © ic) o (2) © ® (=) Ici (o) ) (6) |s) > © (S) (2 (ci © > (S) (= © © (Si © ® e > e © ©> © s led ®; ® (2) © (od > e se (i © ° > ° (e) > ° (<) (=) (c) (=l (= () ® CO) ci © (<) (] te) © ® (o) (e) ® © & (SI >) @ ® (n @ (SI © @ © © @ (e) @ ld © @ DL @ (DI © DEI (I ld ® @ @ e) te) @ @ ® (SI @ @ @ @ @ 2 >i d @ ®) (I (e) o) ® e) 3 D @ @ è ® @ @ @ (i > @ (o) e @ @ @ e © Ss ® © ® 9 > e ° Le ® % © e) e > ® e © e & ® ©> s ® > ® ® > s ® > ® E) è (sl © (-] @ il 3 [=J ©> ® © ©> ® $ $ $ 3 3 3 (=) e) s > ® @ @ a 25 non quando possiede in bona“fede; in caso contrario deve restituire i prodotti con la cosa al padrone, che la rivendica. i — 550. Il possessore è in buona fede, quando possie- de come padrone in virtà d'un titolo translativo di dominio, di eni ignora i vizi. Cessa d'esser di buona fede, dal momento in cui scuepre i detti vizi, GAPITOLO SECONDO Del' diritto d’ accessione relativamente a ciò che si unisce, e si incorpora alla cosa. 551, Tutto ciò che si unisce, e si incorpora alla cosa; appartiene al padrone, secondo: le regole, che in appresso sono determinate. SEZIONE PRIMA Del diritto di accessione: relativamerte alle cose immobili. 552. Il dominio: del suolo: porta suo il dominio di ciò clie vi esiste superiormente, 0’ inferiormente. Il pa- drone può fare nella superficie del suolo tutte le pian- tazioni, e costruzioni che crede opportune, ferme stan ti le eccezioni indieate nel titolo delle servitù prediali. Piiò:farvi al disotto tutte le. costruzioni, e scavi che reputa convenienti, e ritrarre dai detti scavi. tatti i prodotti che possono aversene, salve però le limitazio- ni prescritte dalle Leesi, e Regolamenti relativi alle miniere,‘e dalle Levsi, e Regolamenti di polizia. toni ele 553. Qualunque costruzione, piantazione, 0 opera nella superficie, o nell'interno di un terreno, si pre- same fatta dal padrone a. sue spese; ed appartiene: al medesimo; non essendovi prova in contrario, senza pregiudizio per altro del dominio che‘n terzo può a- vere acquistato, 0 potrebbe acquistare con la prescri zione di ui sotterraneo neila fabbrica altrui, ovvero di qualunijue altra parte di un edifizio. ‘554. Il padrone del suolo che fa costruzioni; pian tazioni, ed opere, con materiali altrui deve. pagarne il valore; può egualmente esser condannato per i‘dan ni, ed interessi se vi è luogo: ma il padrone dei ma-. teriali non ha il dritto di riprenderli. 555. Quando le piantazioni, costruzioni, ed opere sono state‘fatte da un‘terzo con materiali suoi, il pa- drone del fondo ha diritto di ritenerli, o di obbligare il terzo a riprenderli. Se il padrone del fondo vuole che siano tolte le piantaziori; 0 costruzioni, ciò verrà eseguito a spese di chi le ha fatte, senza che ne si& indennizzato, e può alicora esser tenuto ai danni} ed interessi, se vi.è luogo, per il pregiudizio che può averne risentito il padrone del suolo. Se questi vno- le piuttosto conservare dette piantazioni, e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali, ed il prezzo del lavoro, senza considerare il inaggiore, 0 minore aumento di valore che può avere il fondo, Ciò non o- stante se le piantazioni, costruzioni, ed opere sono sta- te fatte da un terzo che abbia sofferta l’ evizione, e che in vista. della briona fede: non sia stato condannato alla restituzione dei frutti, il padrone ron potrà pretendere che siano tolte le dette opere piantazioni, o costruzio- ni; ma sarà in sua elezione; 0 di pagare il valore dei materiali, e del lavoro, o di sborsare la. somma equi- valente all’ aumento di prezzo del fondo. i 556. Gli interramenti, ed accrestimenti, che si fans no successivamente y' ed impercettibilmente nei fundi si- tuati lungo le rive dei fiumi ,' 0 dei fossi, si chiamanò alluvioni. TL) alluvione va a favore: del possessore fronti sta, 0 si tratti, o non si tratti di un fiume, o di un fosso navigante, con il solo obbligo nel primo caso di lasciare il passo, o cammino in eonformità dei regolamenti. 557. L’ istesso ha‘luogo per il terreno abbandonato dall’ acqua. corrente, che si ritira inseisibilmente da una parte, e si fa strada dall altra. Il Padrone della, riva lasciata dall’acque gode dell’ alluvione; senza che il possessore frontista della parté opposta possa rivendi- care il suolo, che ha perduto. Tale: diritto peraltro non lia luogo rispetto al terreno abbandonato dal inare. nation ti i a anni e i Ì î $i DIA * 558. L° alluvione non ha luogo nei laghi, e stagni, il Padrone dei quali conserva sempre jl terreno, che è coperto dall’ acqua, allorchè è all’ altezza dello sbocco dello stagne, benchè il volume dell’ acqua venga a sce- mare. È viceversa il Padrone dello stagno non acquista alcun diritto sul terreno prossimo. alle rive, che nelle piene straordinarie rimane coperto dalie acque» 599. Se un fiume, o un fosso navigante, o non na- vigante, svelle per forza imprevista una porzione con- siderabile, e riconoscitiva di un campo prossimo alle ri- ve, e la trasporta verso un campo inferiore, o alla ri- va opposta, il padrone di detta porzione può rivendica- re la sua roba; ma è in obbligo di avanzare la sua do- manda dentro l’anno; passato il quale, non sarà ammes- sa, seppure il padrone del campo al quale è rimasta unita la porzione avulsa non abbia ancora preso posses- so della medesima. 550. Le isole ,: isolotti, ed interramenti, che si formano nel letto dei fiumi o fossi navigabili, o atti al trasporto appartengono allo Stato, se non costa di qualche titolo, o della prescrizione eontraria. 561, Le isole, ed interramenti, che nascono nei ‘ fiumi non navigabili, e non atti al trasporto appar- tengono ai possessori frontisti dalla riva in cui è na- ta l’isola. Se non è data da una sola parte appartie- ne ai possessori frontisti delle due rive, partendo dalla linea, che si suppone tirata in mezzo del fiume. 562. Se un fiume, o un fosso, prendendo nuova di- rezione, taglia, e circonda un campo di un posses sore frontista, e da ciò se ne forma un'isola, il detto possessore ritiene il dominio del suo campo, quantun- que l' isola sia stata formata in un fiume, o fosso na- vigante. ni 563. Se un fiume,o fosso sia, o non sia navigante, 0 atto al trasporto, si fa un nuovo letto abbandonando il vecchio, i padroni del fondo occupato dall’acque, si impossessano a titolo di indennizzazione, 1° antico letto lasciato dall’ acque; ed ognuno di essi la porzione cor- rispondente al terreno che ha perduto. 564. I piccioni, conigli, pesci, che passano in altre colombaie, cave, o stagni appartengono al Padrone di tali cose, purchè non abbia attirato detti animali con frode$ e con arte. Sezione SeconnAa, Del diritto di accessione relativamente alle case mobili. 565. Il dritto di accessione quando riguarda due cose mobili,che appartengono a due differenti padroni, dipende totalmente dai principi di equità naturale. Le regole seguenti serviranno di modello al Giudice per de- terminarsi nei casì non previsti secondo le circostanze particolari. 566. Allorchè due cose appartenenti a diverse per- sone sono state unite in modo di formare una sola co- s&; ma possono essere comodamente separate, cosichè una possa stare senza l’altra, il tutto appartiene al pa- drone della cosa che forma la parte principale con l’ob- bligo a questo di pagare all’ altro il prezzo della cosa che è stata unita. 567. Si considera come cosa principale quella alla quale è stata unita l’ altra per uso, ornamento, e per- fezione della prima, 568. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più pregevole della cosa principale, e quando ne è sta- to fatto uso senza saputa del suo padrone, questi può pretendere che la cosa unita sia distaccata dall’ altra perchè gli sia restituita s quand’ anche da ciò potesse derivare qualche deterioramento alla cosa a cpi è sta- ta unita, 569. Se di due cose unite per formarne una sola, una non può esser considerata come accessoria dell’ al- tra, si considera come principale quella che è di mag- gior prezzo, e di maggior volume, quando i prezzi sia- no eguali. 570. Se un’artefice, o una persona qualunque ha posto in opera una materia che non era sua per fare qualche cosa di nnova specie, possa, 0 non possa la ma- ‘008090002000 000 0000 L00002I0 I CHA VLALYOVIVVÎA TI AD 0A VLAD APT 0A AHE ALI AITALT VITI CGA LIDI TFZIPTAETIDIV AL I VIII(TILL LT VIE OLE IE DILODLOLOODT C LL ODE ELL ODCOLLLICONLODE LDL ODE ODE LVL OVE OLE DLL ONE ODE OD OVL OLE ODE OD OL Ie teria riprendere 1° antica sua forma, chi ne era il Pa- drone, può pretendere la cosa che ne è stata formata. pagando il costo del lavoro. 571. Se peraltro il lavoro è tanto di pregio, che sorpassi di lunga mano il prezzo della materia impiega- ta nell’ opera l’ industria si considera come parte princi. pale, e l'operatore ha il diritto di ritenere il suo lavo- ro, pagande al padrone della materia il prezzo che vale.. 572. Quando alcuno ha fatto uso in parte di mate- ( I ria, che era sua, ed in parte di materia che non era, sua per fare una cosa di nuova specie, senza che ne luna, nè l'altra materia siano intieramente confuse, ma in modo che non posano essere. separate senza inconve- niente, la. cosa è comune ai dne Padroni in ragione ri- spetto all’ uno della sua materia, e rispetto all’ altro della materia e del lavoro. i 575. Quando“una cosa è stata formata mescolando diverse materie di varii padroni, niuna delle quali però può esser considerata materia principale, se le materie possono essere separate, la persona senza saputa. della quale sono state mescolate può domandarne la separa- zione. Se poi le materie non possono essere separate senza inconveniente, ne acquistano in comune il domi nio in proporzione della quantità, della qualità, e del valore delle materie che appartengono ad ognuno di loro. 574. Se la materia di uno dei Padroni era molto superiore all’ altra per la quantità, e per il prezzo, in tal caso il padrone della materia superiore per il prezzo potrà pretendere la cosa derivante dalla mistura delle materie, pagando all’altro il prezzo della sua materia. 575. Allorchè la cosa rimane in comune tra i pa- droni delle materie con le quali è stata fatta, deve es- sere esposta. all’incanto a vantaggio di tutti. 576. In tutti i casi, nei quali il Padrone della ma- teria adoprata senza sua saputa, per formare una cosa di altra specie può pretendere il dominio di tal cosa, è in libertà di domandare la restituzione della sua mate- ria nella medesima natura, quantità, peso, misura,€ bontà, o il prezzo della medesima- 577. Quelli, che avranno fatto uso di materia ap- partenenti ad altri senza» saputa loro, potranno. nei congrui casi esser condaunati al rifacimento dei danni, ed interessi salvo il diritto di procedere per via straor» dinaria quando occorra. TITOLO TERZO Dell' usufrutto, uso, ed abitazione, { Decretato li 30. Gennaio 1804., promulgata li g. Febbraio successivo.) CAPITOLO PRIMO Dell’ usufrutto. 578. L° usufrutto è il diritto di godere le cose del- le quali un’ altro ha il dominio, come il padrone me- desimo con l obbligo però di mantenere la sostanza. 579. L’ usufrutto si stabilisce mediante la legge,@ la volontà dell’ Uomo.. 580. L'usufrutto può esser costituito puramente,© per un tempo determinato, o condizionatamente. 581. Può essere stabilito sopra qualunque sorta di beni mobili, o immobili.| SEZIONE PRIMA, Dei diritti dell’ usufruttuario. 582. L° usufruttuario ha diritto di godere di ogni sorte di frutti naturali, industriali, o civili che può produr- re la cosa della quale ha 1’ usufrutto. 583. Frutti naturali sono quelli, che produce spon- taneamente la terra. Il prodotto, e l'aumento dei he- stiami sono egualmente frutti naturali. Frutti industriali di un fondo sono quelli, che se ne ritraggono per mezzo della coltivazione. 584. Frutti civili. sono le pigioni delle case, gli in- teressi dei capitali esigibili, gli arretrati delle rendite. I canoni degli affitti‘si eonsideranoanch’ essi come» frut- bi civili. 585. I frutti naturali, o industriali, che pendono dagli alberio sono attaccati al suolo quando incomincia Y usufrutto, appartengono all’ usufruttuario, I frutti na- turali., gl industriali, che sono nel medesimo: stato quan do termina l’usufrutto appartengono al padrone senza rimborso pet una parte; nè per l’altra dei lavori, e ser mente: ma senza pregiudizio del colono parziario se vi era al principio,‘0 al termine dell’ usufrutto, rispetto alla porzione dei frutti, che può avere acquistata, 586. I frutti civili si considerano come acquisiti giorno per giorno, e coue di pertinenza dell’ usufrut- tuario in proporzione della durata dell’ usufrutto. La regola seddetta si applica ai canoni degli affitti, come pure alle pigioni delle case, e ad altri frutti civili.| 587. Se l’usufrutto riguarda cose delle quali non può farsi uso senza consumarle, come denaro, grano, liquori ec.!' usufruttnario ha dritto di servirsene, con l'obbligo di restituire la stessa» quantità; qualità, e va- lore ,)0 la loro stima al termine dell’ usufrutto. 5883. L’ usufrutto‘di una rendita vitalizia dà‘all’ u- sufruttuario il diritto durante 1° usufrutto di ritirar gli arretrati senza essere obbligato ad. alcuna restituzione. 589. Se l’usufrutto riguarda cose, che senza consumarsi di seguito, deteriorano a poco a poco con l’uso, come sarel- be biancheria, mobilia, l’asufruttuario ha diritto di ser- virsene per l’uso al quale sono destinate, e non è©b- blicat» a restituirle terminato 1° usufrutto se non nello stato in cui si trovano, purchè il deterioramento non sia avvenuto per suo dolo, 0 colpa. 590 Se 1 usufrutto riguarda macchie cedue, 1 usu- fruttuario è in obbligo di osservare l’ ordine, e la quan- tità dei tagli in conformità della distribuzione, e della pratica tenuta dal padrone; senza che peraltro 1° usu- fruttuario ,0 i suoi eredi possano avere alcuna indennizza- zione per i tagli delle macchie cedue, 0 di ijuelle di quercioli da crescere, o dei boschi di alto fusto non eseguiti in tempo dell’ usufrutto. I piantoni che possono cavarsi da un semenzaio senza deteriorarlo sono compresi nell’ usu- frutto, con obbligo peraltro all’ usufruttuario di unifor- marsi alla pratica dei luoghi per rimetterne altri. 591. L° usufruttnario tenendo fermo il tempo, e la pratica dei Padroni antichi, fa sue ancora le porzioni dei boschi d° alto fusto, che sono stati distribuiti a’ tagli regolari, ossia che si facciano periodicamente in una de- terminata estensione di bosco; ossia che si facciano di una data quantità di alberi presi indistintamente in tutta la superficie del bosco medesimo. 592. In tutti gli altri casi non è permesso all’ usu- fruttuario di valersi degli alberi di alto fasto: può sol- tanto servirsi degli alberi svelti, o spezzati per qualche caso, all’effetto di fare i risarcimenti ai quafi è tenn- to: può ancora per il motivo indicato farne abbattere qualora sia necessario, ma è in obblico di farne costa- re la necessità al Padrone. È 293. Può prendere dai boschi i pali per le viti, può ancora prendere dagli alberi i prodotti annuali, 0 pe- riodici» osservando in ciò la pratica del luoso, o la con- suetudine dei Padroni. si _ 594. Gli alberi da frutto che periscono» 0 che souo svelti> 0 spezzati per qualche caso appartengono all’usu- frattuario scon l'obbligo al medesimo di sostituirne altri. 595. L'usufruttuario può tenersi per se l’usufrutto, darlo in affitto ad altri, oppure alienare, o cedere il suo diritto a titolo gratuito. Se lo dà in affitto rispetto all Epoche s nelle quali devono esser rinnuovati gli affit- tl,€ rispetto alla toro durata, deve uniformarsi alle regole fissate per il marito relativamente ai beni della moglie nel titolo del Contratto di Matrimonio, e dei di- ritit respettivi dei Coniugi. 596. L’ usufrattuario gode|’ accrescimento soprav- venuto per l'alluvione al fondo di cui ha 1’ asafrutto. 597. Gode parimentè dei diritti di servità, del pas so, e generalmente di tntti i diritti dei quali può gode- re il Padrone del fondo, e ne gode nell’ istesso moda, che il Padrone medesimo. __. 598. Gode ancora siell’ istesso modo che il Padrone delle miniere, e cave di pietre che sono aperte al prin- Cipio cell’ asufratto: ma ciò non ostante se si tratterà di Luerno 4. 00010” 000200000 0de dada agiata EEE adradagregradrogragragiotcopragragrodi adi eg adiogiogiuiuojieiuedIod:ag10ogIoGIegoodI cITaGoeduoGecgIoGoageegoegeeieodo odo aduoGaedo tg e 29 ima’ scavazione che sion possa. farsi senza licenza, 1’ usu- frattuario non potrà goderne se non dopo averne otte- nuto il permesso dall'Imperatore. Non la alcun diritto sulle. miniere, e cave di pietre non ancora aperte, nè sul- le cave della Torba 1° escavazione delle quali non è an- cora incominciata, nè su qualche tesoro che potesse es- sere scoperto durante l’ usufrutto. 599. Il Padrone non può col fatto proprio, nè in qualunque‘altra maniera recar nocumento ai dritti dell’ usufruttuario. L' usufrattuario all’ incontro non può al termine dell’ usufrutto pretendere alcuna indennizzazio- ne per i miglioramenti asserti fatti, benchè sia aumen tato il valore della cosa. Può peraltro egli, o i suoi eredi, togliere 1 specchi, quadri, ed altri adornamenti, che vi avrà fatto apporre, con l'obbligo peraltro di rimettere il luogo nel suo antico stato, Sezione Sreconna. Delle obbligazioni dell’ U sufruttuario. Goo. L° usufruttuario prende le cose nello stato in eui si trovano: ma non può incominciare a goderne s® non dopo aver fatto-fare in presenza del Padrone, op- pure esso legalmente citato un’ Inventario dei mobili,€ la dimostrazione degli inumobili compresi nell’usufrutto., ‘601. Deve dare mallevadore di usarne da buon pa- dre di famiglia, se non ne è esentato nel contratto con cui vien costituito. VP usufratto. Il padre, o la madre peraltro, che‘hanno l’usufratto legale dei beni dei loro figli, il venditore, o il donante col riservo dell’usufrutto non sot obbiisati a dare mallevadore. 1602. Se 1 usufruttuario non trova mallevadore, gli immobili si danno in affitto, o si sequestrano, Si impiegano le somme comprese nell’usufrutto, Si vendono le srasce, ed egualmente si impiega il denaro che se ne ritrae: i I fratti. di dette somme, ed i canoni degli affitti appartengono in tali casi all’ usufruttuario. 603. Non dandosi mallevadore dall’ usufruttuario il padrone può esigere, che i‘mobili che periscono con l’uso siano vendati per| effetto che ne sia impiegato il prezzo come quello delle grasce: ed in questo caso, lu» sufruttoario percipe i frutti durante 1’ usufrutto© Perab tro esso usufrutiuario potrà domandare, ed i giudici pd- tranno dichiarare secondo le circostanze, che gli sia ri lasciata una porzione dei mobili necessaria per di lui servizio, previa la sola cautela del giuramento, e con l obbligo di restituirli al fine dell’ usufrutto. 604. Il ritardo nel dar imallevadore non priva 1’ u- sufruttuario dei frutti ai quali può aver dritto; ma gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all’ usufrutto. 605. L’ usufruttuario non è obbligato se non che ai risarcimenti che riguardano il mautenimento. I risarci+ menti straordinari sono a carico del Padrone, seppure ai medesimi non ha dato causa la mancanza dei risarci> menti che riguardano il matitenimento s dopo che è in cominciato|’ usufrutto, nel qual caso è tenuto fruttuario. i 606. I risarcimenti straordinari sono quelli dei mu» ri maestri, delle volte, il cambiamento delle travi, e le intere coperture dei tetti. Così lo sono per intiero quelli degl’ argini, e dei muri per sorreggere, e per chiudere. Tutti gli altri risarcimenti riguardano il mantenimento. 607. Il Padrone, e usufrattuario non sono obbliga» ti a ricostruire ciò che è rovinato per l° antichità,‘0 ciò che è stato disfatto da un caso fortuito. 608. L' usufruttuario durante usufrutto è sottopo- sto a tutte le gravezze annnali del fondo, come sareb- bero le contribuzioni, ed altre che secondo la consue- tudine si considerano, come oneri‘su i frutti. 6og. Rispetto ai pesi che pussono essere imposti sul fondo, durante 1 usufrutto, il padrone; e l' usufrut- tuario vî contribuiscono nel modo seguente. Il padrone è obbligato di pagarli, e l’usafrattuario gli deve abi buonare i frutti della somma pagata. Se 1 usufruttua- rio hà supplito ai pagamento dei pesi per il padrone, ripete il capitale ai termine dell’asafrutto. Gio. J legati fatti da un testatore d'una rendita e PR rali SAS r A cartine i Da pg Ste ca il — rn Triin SÒ vitalizia, o di una prestazione alimentare, deve esser pacato dal lesatario universale dell’ usufrutto nella sua totalità, e dal legatario a.titolo universale dell’ usafrut- to in proporzione dei godimento, senza che possano pre tendere alcuna réepetizione.; 611. L’usufruttario a titolo particolare non è.te- muto per i debiti ai quali è ipotecato il fondo, e se è costretto a pagarli hà il re&resso contro il proprietario, salvo ciò che si prescrive dall'articolo 1020. nel titolo delle Donazioni tra i vivi, e dei testamenti. i 612. L’usufruttaario, o universale, o a titolo unir versale deve contribuire con il proprietario al pagamen- to dei debiti nella maniera seguente, Si stima il valor del fondo, sottoposto all’ usufrutto, si fissa iu seguito il contributo per il pagamento dei debiti, in ragione di detto valore. Se 1 usufruttuario vuole‘anticipare la somma per la quale il fondo deve contribuire, il capi- tale gli viene restituito‘al termine dell’ usufrutto senza alcuno interesse. Se l° usufruttario non vuole fare delta anticipazione, il padrone è in libertà, o di pagare det- ta somma, ed in questo caso l’ usufruttuario deve ab- Buonare i frutti darante l’usufratto, o di far vender e fino alla concorrente quantità una porzione dei ben compresi nell’ usufrutto. 613. L’ usufruttuario non è sottoposto se mon alle spese delle liti che riguardano il godimento dell’ usufrut- to, e dell’altre condanne, alle quali in seguito della dite potrebbe farsi luogo. 614. Se durante 1’ usufrutto usurpa in qualchè parte l fondo, o commette in altra maniera un attentato contro i diritti del padrone, l’ usufruttuario è obbligato a dargliene avviso. Mancando a ciò è responsabile di tutto il danno che ne può avvenire al padrone, come lo sarebbe per i deterioramenti cagionati da esso nusu- fruttuario. 615. Se l’usufrutto è costituito sopra un animale, che venga a perire senza colpa dell’ usufruttuario, non è questi tenuto a renderne un altro, ne di pagarne la valuta. 616. Se il gregge su cui è costituito 1° usufrutto pe- risce totalmente per accidente, o per malattia, senza col- pa dell’ usufruttuario, questi non è tenuto presso il par drone, se non che a rendergli conto delle pelli,© del loro valore. Se il gregge non perisce totalmente 1’ usu- fruttuario è tenuto a surrogare i capi degl’ animali che son periti fino alla concorrente quantità dei nati» SEZIONE TERZA Come finisce l° usufrutto, 617. L' usufrutto finisce colla morte naturale, e .con la morte civile dell’ usufruttuario, con la scadenza del tempo per cui è stato costituito, colla consolidazio- ‘ne, 0 riunione nella medesima persona delle due quali- tà di usofruttuario, e di proprietario, col non fare uso del diritto per il corso di trent’ anni, col deperimento totale della cosa sulla quale è stato costituito| usu- frutto. 618. L° usufrutto può ancora cessare coll’ abuso, che faccia l’ usufruttuario del suo diritto tanto con de- teriorare il fond», quanto con lasciarlo perire per man- caoza di mantenimento. I creditori dell’ usufrottuario possono venire a cansa nelle liti per la conservazione dei loro diritti, possono esibire il restauro dei deterio- ramenti, e la mallevadoria per il tempo avvenire. I Giudici possono secondo che le circostanze saranno più meno gravi dichiarare| assoluta estinzione dell’ usu- frutto s 9 ordinare che il padrone sia riammesso al go- dimento della cosa che vi è sottoposta, coll’ obbligo per altro di pagare annualmente all’ usufruttuario, ovwero agli aventi causa da lui, una somma determinata fino al tempo, a cui avrebbe dovuto terminare 1 usufrutto. 619. L° usufrutto che non è costituito a favore di particolari, non dura se non che trent’ anni. 620. L'usufrutto accordato fino al tempo in cui un terzo, sia giunto ad un età determinata, dura fino a detto tempo, ancorchè la persona morta avanti J' età de- terminata, 0300do09o0do 209 209099 eda ada 0a ada ada ada ja edo do ada 399 aa ad7090 ada 397090 e) 109 aa ada agraria aaa avatar cdo0900d0093+3»309309raGeag1 ade 9a adaago sto stuodgaagrar ag ado ade agoda cedo eo ga ago je stag0e9gaigeoboed® 621. La vendita: della cosa sottoposta all’ usufrutto, non induce variazione al diritto dell’ usufruttario, e quale continua@ godere dell’ usufrutto, se non vi ha solennemente rimunziato. 622. I creditori dell’ usafruttuario possono fare an- nullare la renunzia se è fatta in loro pregiudizio. 623. Se perisce una. parte soltanto della, cosa sulla quale è costituito l’usufrutto, esso si mantiene in‘ciò che rimane. 624. Se l’usufrutto è costituito sopra una fabbrica, e questa perisce per incendio, o adtro accidente 00 Tor vina per antichità, l usufruttuario non ha il diritto di sodere, ne del suolo, ne dei materiali, se l usufrutto è costituito sopra una possessione di cui la fabbrica fa- ceva parte, allora l'usufruttuario goderà il suolo, ed i materiali. i ‘‘GAPITOLO SECONDO Dell’ uso, e dell’ abitazione. 625. I diritti dell’uso, e dell’abitazione si stabili scono. e si perdono nell’ istesso modo che l’ usufrutto. 626. Non può godersene, come nell’ usufrutto sen» za dare preventivamente malievadore, e senza fare le dimostrazioni, ed inventari!. 697. L'usuario, e quello che ha il diritto dell’ a- bitazione debbono goderne da buoni Padri di famiglia. 628. I diritti di uso, e di abitazione dipendono dal Gontratto con i quali sono stabiliti, e sono più o me- no estesi second.» le disposizioni che si contengono nel medesimo. tr 629. Se il contratto non indica l estensione di tali diritti, essi si regolano nel modo seguente. 630. Chi ha Vl uso dei frutti di un fondo, non può prenderne se non in quella quautità di cai ha biso» nn per se, e per la sua famiglia. Può inoltre pren- derne per il bisogno dei figli che possono essergli nati dopo la concessione dell’ uso. 631. L’usuario non può cedere ne locare il suo dis ritto ad altra persona. 632. Chi ha il diritto. di abitazione in una casa può dimorarvi con la sua famiglia, quand’ anche non fisse coniugato all’ epoca in cui gli fu concesso il detto diritto suddivisato. 633. Il diritto di abitazione si limita a quel che necessario per l'abitazione dalla persona, alla quale stato accordato detto diritto, ed alla sua famiglia. 634. Il diritto di abitazione non può essere ceduto, ne locato. 635. Se Vl usuario prende tutti i frutti di un fondo, o occupa intieramente una casa, rimane sottoposto alle ©© il mantenimento, ed al pagamento delle contribuzioni, come l'usufruttuario. Si prende una parte s.:ltauto dei frutti, o se occupa una sola porzione della casa, cons tribuisce secorido‘la rata di ciò che gode. 636. L'uso dei boschi, e macchie dipende da Leg» gi speciali, TITOLO O:U:ARTQ Delle servitù prediali, ( Decretato li 31. Gennaio 1804. promulgato li 10. Febbraio successivo.) 637. Una servitù è um’ onere imposto sopra un fon- do per servizio, ed utile di un fondo appartenente ad altro Padrone. 638. La servità non stabilisce alcuna preeminenza a favor di un fondo sopra un'altro. 639. Deriva dalla situazione naturale dei lnoghi, 0 dagli obblighi imposti dalla Legge, o dalle convenzioni tra i Padroni. CAPITOLO PRIMO Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, 640 Il fondo inferiore è sottoposto rispetto al su- spese delle coltivazioni, ai risarcimenti che riguardano. periore, a ricevere le acque che ne seolano nataralmen- te senza che vi abbia parte opera umana. Il Padrone del fondo inferiore non può costruire argini che impe discano lo scolo. Il Padrone del fondo superiore non può fare cosa che aggravi la servità posante sul fondo inferiore. 641. Chi ha una sorgente d’ aequa nel proprio fon- do. può farne quell’ uso che gli piace, salvi peraltro a favore del padrone del fondo inferiore i diritti che potrebbe avere acquistati per un titolo, o per la pre- scrizione. 642. La prescrizione in questo caso non si aequi- sta se non per mezzo di un godimento non interrotto per lo spazio di trent’ anni da computarsi dal dì, in cui il Padrone del fondo inferiore ha costruito, e condotto a fine opere esterne destinate a facilitare la caduta, ed il corso dell’ acqua nel suo fondo. 645. Il Padrone della sorgente dell’ acqua non può deviarne il corso, quatido somministra agli abitanti di una Comunità, Villaggio, o Borgata l’aequa che loro è necessaria; ma se detti abitanti non ne hanno acqui- stato, 0 prescritto l'uso, il Padrone può pretendere un’ indennizzazione da fissarsi per mezzo di peniti. 644. Quello il di cui fondo fronteggia acqua cor- rente.eccettuata quella che vien dichiarata esser.eom- presa nel Demanio pubblico all’ articolo 538, nel Tito- lo della distinzione dei Beni può servirsene nel suo cor- so per irrigare i proprii terreni. Quello il di cui fondo è attraversato da detta acqua può servirsene per lo spa- zio che percorre, cen l'obbligo peraltro di rimetterla nel suo lettò ordinario quando sbocca dai suoi terreni. 645. Naseendo controversia tra i Padroni, ai qua- li possono essere utili dette acque, i Tribunali nel de- finirla debbono combinare il bene dell’ Agricultura, con i riguardi dovuti alla proprietà, ed iu ogni caso deb- bono essere osservati i regolameuti pariicolari, e locali sul corso, e sull’ uso delle acque. 6406. Qualunque Padrone può obbligare il’ wicino ad apporre i termini di.confine tra i respettivi terreni limitrofi. La confinazione si fa a spese comuni. 647. Qualunque Padrone può riuchiudere il suo fondo, ferma stante l eccezione stabilita nell’ Artico lo 682.| 648. Il Padrone che vuol rinchiudere il fondo, per- de il diritto di mandare a pascolare i suoi bestiami do- ‘po la raccolta nel fondo altrui, in proporzione del ter- reno, che toglie dall’ uso comune. CAPITOLO SECONDO. Delle servitù stabilite dalla Legge. 649. Le servitù stabilite dalla legge riguardano l’u- tilità pubblica, o comunale, o l’ utilità dei particolari. 650. Quelle stabilite per l’ utilità pubblica, o co- munale hanno per oggetto i marciapiedi lungo i fiumi navigabili, o atti al trasporto, la costruzione, ed i ri- sarcimenti delle strade, ed altri lavori pubblici, o co- munitativi. Tutto ciò che concerne questa specie di ser- vità vien determinato da leggi,o regolamenti speciali. 651. La legge sottopone i proprietarj a diverse ob- bligazioni 1’ uno versol’ altro indipendentemente da qua- lunque convenzione. 652. Una parte di dette obbligazioni dipende dalle leggi di polizia rurale. Le altre sono relative ai muri e fossi comuni, ai casi nei quali si possa esercitare il dritto di appoggio, al prospetto sul fondo del vicino, allo stillicidio, e al dritto del passo. Sezione Prima Del Muro, e Fosso Comune. 6535. Nelle Città, e nella Campagna qualunque muro, che separa le fabbriche fino alla cima, 0 le cor- ti, e giardini, ed anche i recinti dei campi si presume che sia a comune,se non vi è documento, nè contrasse- gno contrario. 654. Uno dei contrassegni, che il muro non è co- mune, è quando la somunità del muro è diritta, ed a È 0200000000000 000 000£00 000000000 01V.000r 00.000.000 0 DL 000.000.000. 000. 0PA Cr N00 N00 NV UDO CIN PO LL PNILL]LAPN ND APDEPLLL0CN0.000 000 000. 0D0LH0.000.000 PO ENO VEL OY 00d000.000.0D0 0) ANA AD ANA ILA ALII IDA AIA LIITIVIIVAIV III 0000L00PA OLO 0N 0PO OLO NL OL Q7 piombo della sua frorite esteriore da una parte, e presenta dall’ altro‘un piano inclinato. Così quando da una sola parte vi è fo sporto del tetto, o cornicio- ni, o mensole di pietra, che vi siano poste nel fabbri- care il muro, si considera il muro, come appartenen- te esclusivamente al proprietario dalla parte dalla quale rimane lo stillicidio, il cornicione, o le mensole di pietra. 655. Il risarcimento, e nuova costruzione del muro comune, è a carico di chi wi ha dritto, e proporziona- tamente al dritto di ognuno di essi. 656. Per altro qualunque condemino di un muro a comune può esimersi dal contribuire ai risarcimenti, e nuove costruzioni, cel‘rinunziare al dritto di comu- nanza, ben’inteso peraltro che il muro comune non so> stenga una sua fabbrica. 657. Qualunque condomino pnò far fabbricare pren- dendo l'appoggio sul muro comune, e farvi collocare i travi, o travicelli per tetta la grossezza del muro ad eecezione di cinquantaquattro millimetri; fermo stante a favore del vicino il diritto di fare accorciare la trave fiuo alla metà del muro, qualora voglia collocare i tra- vi nel medesimo luogo, o appoggiarvi un camino. 658. Qualunque condomino può fav alzare il moro comune: ma deve egli solo pagare la spesa del rialza- mento, i risarcimeuti che riguardano il mantenimento della parte che rimane al di sopra dell’ altezza del re- cinto comune, ed in oltre deve abbuonare 1° indennizza- zione del maggiore peso in proporzione del rialzamen- to, e secorido il valore.| 659. Se il muro comune non è in grado di sostene- re il rialzamento, chi vuole rialzarlo deve farlo costruir di nuovo a spese sue, ed il suolo per la maggior gros- sezza deve esser preso dalla di lui parte. 660. Il vicino, che non ha contribuito al rialza- mento può acquistare il diritto di comunione pagando la metà della spesa occorsa nel rialzamento, e la metà «del valore del snolo dato per la maggior grossezza se’ vice. 661. Qualunque proprietario contiguo ad. un muro, ha la facoltà di renderlo comune in tutto, o in par- te, pagando al padrone del muro la metà del di lui valore della porzione di muro, che vuol rendere a co- mune, e metà del valere del suolo sul quale è fabbri- cato il muro. i . 662. Uno dei vicini non può fare nell’ interno del imuro a comune uno scavo, nè addossarvi, o appoggiar- vi alcun lavoro senza il consenso dell’ altro, o senza aver fatto fissare per mezzo di periti in caso di sua ne- gativa i compensi necessari, onde l’ opera di nuovo in- trapresa, non rechi pregiudizio ai diritti dell’ altro. 665. Ognuno può costringere il proprio vicino nel- le Città, e Sobborghi a contribuire alla costruzione, ed al risarcimento del muro che separa le respettive case. corti, e giardini situati in dette Città, e Sobborghi. L’ altezza del detto muro sarà determinata secondo i re- golamenti particolari; o le censuetndini costantemente ricevute; e non essendovi usi, o regolamenti qualunque muro divisorio dei vicini, che sarà costruito, 0 rifonda- to nel tempo futuro, deve avere almeno trentadue deci- metri( dieci piedi) di altezza compreso il cornicione nel- le Città di cinquantamila anime, e più; e ventisei de- cimetri,(otto piedi) nelle altre. 664. Quando i piani di una casa appartengono a di- versi padroni, se i documenti relativi alla proprietà suon contengono il metodo per i risarcimenti, 0 nuove costru- zioni, debbono essere fatte nel modo seguente. Il muro maestro, ed il tetto sono a carico di tutti i Padroni. e ciascuno è tenuto in proporzione del valore del suo pia- no. Il padrone di ogni piano costruisce il pavimento sul quale cammina. Il padrone del primo piano costruisce la scala che vi conduce. Il proprietario del secondo pia- no fa partendo dalia prima scala la scala che conduce al secondo piano, e così di mano in mano. 665. Quando si costruisce nuovamente un muro cou- mune, o'una casa, continuano le servitù attive, e pas- sive rispetto al nuovo muro, o nuova casa, senza che peraltro possano essere aumentate, e purche la nuova costruzione sia fatta avanti che sia acquisita la pre- serizione. 3 VI NIE ne> 26 666. I fossi tra due fondi si considerano come co- muni. se non vi è documento, o segno in contrario.| 667. Il contrassegno, che il fosso non è a comune è quando lo spurgo, o il getto della terra si trova da una parte solamente del fosso, 6538. IL fosso si considera come di pertinenza privata di quello, dalla parte del quale si trova lo spurgo. 669. IL fusso comune deve essere mantenuto a spese comuni. r 670. Qualunque siepe, che divide i fondi si consi- dera comuuve, quando non ci sia se non un fondo in grado di essere rinchiuso, o non vi sia documento,© possesso bastante in contrario. 671. Non possono piantarsi alberi di alto fusto, se non nella distanza prescritta dai regolamenti speciali at- tualmente veglianti, o indotta dalle consuetudini costan- temente osservate, e in mancanza di regolamenti, e con- suetudini non possono piantarsi se non nella distanza di due metri dalla linea, che divide i due fondi, gli alberi di alto fusto, e nella distanza di un mezzo metro gli altri alberi, e siepi. i 672. Il vicino può pretendere che gli alberi, e sie- pi piantati in minor distauza siano svelte, Colui, sul fondo del quale si estendono i rami de- gli alberi del vicino può costringer questo a. tagliare detti rami. Se le radici trapassano nel suo fondo ha dirt- to di tagliarle da'se stesso, | 675, Gli alberi situati nella siepe comune, sono comuni vvme la siepe, ed ognuno dei padroni ha dritto di domandare che siano tagliati. SeziONE SEecoNDA Della distanza, e delle opere intermedie, che si ricercano per alcune costruzioni. 674. Chi fa scavare un pozzo, o un luogo comodo presso un muro, o sia a comune, 0 nò, hi vuol costruirvi un camino yo focolare, una fu- cina, un forno, o un fornello; Appoggiarvi una scuderia, Appoggiare al detto muro un magazzino di sale, e cumulo di materie corrosive è obblisato a lasciare la distanza prescritta dai Regola- menti, e consuetudini relative a tali oggetti, o fare la- vori ordinati dai medesimi regolamenti, e consuetudini per non apportare pregiudizio al vicino. Sezione Tenza. Del prospetto sul fondo del vicino, 675. Un Vicino non può senza’ il consenso dell’ al- tro aprire nel muro comune una finestra, o farvi altra apertura, in qualunque maniera ancorchè vi apponesse ‘la vetrata fissa, 676. Il Padrone d’un muro non comune, contiguo al fondo altrui, può aprire in detto muro finestre, o farvi delle luci con inferrate, e con vetrate fisse. Det- te finestre devono esser munite con cancello di ferro i di cui pezzi avranno un decimetro( quasi tre pollici, e otto iinee) di larghezza al più, e di un telaio con vetrata fissa, 677. Dette finestre, o luci non possono. essere aper- te, se non a ventisei decimetri( otto piedi) d’ altezza dal pavimento, o suolo della camera in'cui si vuole in- trodurre il lume, se è a pian terreno, e a dicinove decimetri( sei piedi) d’ altezza dal pavimento nei pia- ni superiori. i 673. Non possono aversi vedute dirette, o finestre di prospetto, ne logge, o altri simili sportici verso il fondo chiuso, o not chiuso del vicino, se non vi è la distanza di diciannove decimetri( sei piedi) tra il mu- To in cui son fatte dette opere, e il foudo suddetto, 679. Non possono esservi prospetti obliqui, o latera- li sul medesimo fondo, se non alla distanza di sei de- cimetri( due piedi), 680. La distanza di cui si parla nei due preceden- ti articoli si misura dalla faccia esteriore del muro in cuì si fa l'apertura, e se vi sono logge, o altri sporti- PPLLLILILALLILAAILADAAIIILIAII ILA IILILI AIDA ALIAIIAILIVILIELL II LIVLILTAIIAENETITAIAA[EI AU LIL LI VIII AI VI TITLE IITPILTII LLI ALL II ULIIVLZALL[LI APIIILOVE III IV IILALITILEMIAIA LILLA LILIAN OLII ci dalla linea esteriore sino alla linea’ che divide i due possessi. Sezione Quarta.; Dello Stillicidio. 681. Qualunque padrone deve far costruire‘i tetti in modo tale che l’acque piovane sgorghino nel suo terreno, o nella via pubblica, ma non può farle cade- re sul fondo del vicino. SEZIONE QuintTA. Del diritto del passo. 682. Il Padrone d’un fondo circondato per ogni parte, e senza riuscita nella via pubblica per poterlo coltivare ,; può pretendere il passo sul fondo del vici- uo, coll’ebbligo per altro d° indennizzarlo in proporzio- ne del danno che gliene può derivare. 633. Il passo deve regolarmente esser preso dalla parte per la quale rimane più breve il transito dalla via pubblica al fondo circondato per ogni parte. 684. Ciò non ostante deve essere stabilito nel punto meno pregiudicevole a quello sul fondo del quale è accordato. 685. L'azione per l’indennizzazione nel caso con- templato nell’ articolo 682. può esser prescritta, È la servitù del passo deve continuare quantunque non pos- sa più ammettersi| azione per 1’ indennizzazione. CAPITOLO TERZO. Delle serviti, stabilite‘per il fatto dell’ Uomo. Sezione. Prima, Delle diverse specie di servitù, che possono essere Imposte su î beni. 686. E lecito a’ proprietarj di costituire su i loro possessi, o in favore dei loro possessi quelle servità che stimano convenienti a condizione per altro.che dette servità non siano imposte sulla persona, nè iu favore della persona, ma soltanto sopra un fondo, e per un fondo, eda condizione che le servità medesime non siano contrarie all’ ordine pubblico.. L'esercizio} e 1’ e stensione delle servitù come sopra stabilite dipendono dal contratto, con cui si costituiscono, in mancanza di questo dalle regole seguenti. 687. Le servitù si costituiscono, o per uso, delle fabbriche, o per uso dei terreni. Le prime si chiama- no urbane, tanto se le fabbriche sono situate in Città, quanto se sono situate in Campagna. Le seconde si di- cono rerali. 688. Le servitù sono continue, o non continue. Le servitù continue sono quelle, 1’ esercizio delle quali è, o può essere continuo, senza che vi sia bisogno del fat- to dell’uomo: Come sarebbero condotti d’acqua, gli stillicidj, i prospetti, ed altri simili. Le servità conti- nue sono quelle per l’ esercizio delle quali v° è bisogno del fatto dell’ uomo, come sarebbero il passo, l’ attin- gere acqua, il pascolo, ed altro. 689. Le servitù sono visibili, o non, visibili. Le vi- sibili son quelle che si manifestano per mezzo di lavori esteriori, come sarebbero una porta, una finestra, un acquedotto. Le servitù non visibili sono quelle, che non harno contrassegno esterno della loro esistenza, co- me la proibizione di fabbricare in un determinato ter- reno,© di non fabbricare se non ad una certa altezza. SEZIONE SECONDA. In qual modo si costituiscono le serviti. 690. Le servitù continue, e visibili si acquistano per mezzo d’un titolo, o con il possesso di trent’ anni. 691. Le servitù continue non visibili, e le servità non continue visibili, o non visibili nou possono costi- tuirsi se non che per mezzo d’ untitolo. Non basta nem ==" AZZ CE TIZIEZIErA REA cera core IRA dic patto meno il possesso immemorabile per costitnirle senza che peraltro possano adesso impugnarsi le servitù di tal na- tura già acquistate con il possesso nei paesi, nei quali potevano acquistarsi nella manera indicata.> 692. La disposizione del padre di famiglia rispetto alle servitù’ continue, o visibili equivale al titolo. 693. Non v° è disposizione del‘ padre di famiglia, se non quando riman provato, che due fondi divisi hanno per il passato appartenuto al medesimo padrone, e che da esso sono state poste le cose nello stato dal qua- le resulta la servitù. ici 694. Se il padrone dei fondi tra i quali esiste un segno visibile di servitù dispone di uno di essi, senza che il coutratto contenga alcuna convenzione relativa al- la servitù, continua questa attivamente o passivamente in favore, o sopra il fondo alienato. D- 695. All’atto con cui si costituisce la servitù, par- lando di quelle, che non possono acquistarsi colla pre- scrizione, non può esser supplito se non da un atto di ricognizione della servità emanato dal padrone del fondo serviente, Gar c 696. Quando si costituisce una servitù si considera come accordato quanto è necessario per usarne; così la servitù d' attinger l’acqua al pozzo d'altri porta seco necessariamente la servitù del passo. SeziOoNE Terza. Dei diritti del Padrone del fondo a cui è dovuta a a la servitù. 697. Quello a cui è dovuta una servitù ha dritto di fare tutti i lavori necessarii per valersene, e per con- servarla.. 698. Detti lavori sono a suo carico, e non del pa- drone del fondo serviente, purchè‘il contratto con cvi si costituisce la servità non stabilisca in contrario. 699. Nel caso ancora in cui il Padrone del fondo servieute è obbligato per contratto di fare a sue spe- se i lavori. necessari per l’uso, e conservazione della servitù, può sempre liberarsi da detto onere rilasciando il fondo serviente al padrone del fondo a cui è dovuta la servitù. 700. Se il fondo a favor del quale si costituisce la servitù si divide, la servitù continua ad esser dovuta per ogni porzione, senza che resti aggravata la condizione del fondo serviente. Così per esempio se sì tratti del 2903d0 39902392009 0d9 cda aaa ar artdir adr IFTAFA AIAR LITI VILILI[YILIL_L[IILVILIIIA[EIVLALUIDI[I IIE[ IE 9 pid diritto del passo ,'i condomini sono obbligati ad usarne nel medesima‘luogo. 701. Il Padrone del’ fondo serviente non può far sì, che resti diminuita, 0 si: renda più incomoda la servi tù. Così per esempio non può variare lo stato dei luo- ghi, nè trasportare 1° esercizio della servità in luogo di- ‘verso da quello sul quale è stata costituita in origine. Se peraltro tale costituzione è divenuta più onerosa gl padrone del fondo serviente, o se gli impedisce il fare 1 risarcimenti utili, può esibire al Padrone dell’ altro fondo un luogo egualmente adattato per l’ esercizio dei di lui diritti, e questi non può ricusarlo. 702. Dall’ altra parte chi ha a suo favore una se;- vità, non può prevalersene, se non a tenore dell’ atto, senza che possa fare nel fondo serviente, nè nel fondo dominante alcuna variazione, che tenda ad aggravare la condizione del primo, SEZIONE Quarta. In qual modo si estinguono le servitù. 703. Le servitù‘cessano allorchè le cose si trovano in uno stato tale da non poterne far uso. 704. Dette servitù rinascono se le cose si rimetto- no in stato da poterne far uso, purchè non sia scorso uno spazio di tempo bastante a far presumere l’estinzio- ne della servità, come si dice neil’ articolo MO7. 705. Qualunque servitù si estiugue, allorchè i due fondi serviente, e dominante si riuniscono in una mede- sima persona, 706. La servitù si estingue col non farne uso per il corso di trenta anni. 707. I trenta anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si‘ces- sa di farne uso, se si tratti di servità non continue Si dal giorno in cui è stato fatto un’ atto opposto alla ser- vitù quando«i tratti di servità continue. i 708. Il modo della servità può essere prescritto co- me la servità medesima, e nell’istessa maniera. 709. Se il fondo a favor del quale è costituita la servitù appartiene a diverse persone pro indiviso, il go dimento di uno toglie la prescrizione rispetto a tutti gli altri. 710. Se tra i condomini ve ne è alcuno, contro il quale non può decorrere la prescrizione, come un mi- nore, questi preserva in tutto il diritto degli altri, (iii 713. I Beui che non hanno padrone sono di perti- i P FIT piante, ed erbe che crescone sulla riva del mare dipen- i‘7 DEL A Le P REMO do o Si api eg© Vi 1 AE Gui Corp op LZ Aa Il| DEI DIFFERENTI MOPI DI ACQUISTARE, DISPOSIZIONI GENERALI. ( Decretate li 19. Aprile 1803. promulgate li 29, di detto mese, T11. La proprietà dei beni si acquista, e si trasmette per eredità, per donazione tra i vivi, o per testamen- to, o per effetto di obbligazione. 712. Si acquista ancora per accessione, 0 incorporo, o per la prescrizione.- nenza dello Stato. 714. Vi sono cose che non appartengnno ad alcu- nos l’uso delle quali è comune a tutti. Le Leggi di polizia determinano il modo di farne uso. 715. La caccia, e pesca dipendono egualmente da leggi speciali. 716. Il tesoro appartiene al padrone del fondo in cui è stato scoperto; se è trovato in un fondo altrni appartiene per metà allo scopritore, e per l’altra metà al padrone del fondo. Per tesoro si intende qualunque cosa nascosta, o sepalta, sulla quale niuno può provare il dominio, e che si scuopre casualmente, 717. I dritti sulle robe gettate in mare, su quelle i che rigetta il mare, di qualouque natura siano, sulle dono da leggi speciali. È l’istesso ha luogo rispetto alle cose perdute delle quali non comparisce il Padrone, Delle Successioni. { Decretato li 19. Aprile 1803. promulgato li 29, di dette mese.) Idi i CAPITOLO PRIMO | Dell apertura delle successioni, e del possessa IE degit Eredi. 718. La successione si apre per la morte naturale, © per la morte. civile. FAI 719. La successione si apre per la morte civile al n momento in cui si incorre nella medesima, in confor- mmità del disposto nella sezione 2, del Capitolo 11 del titolo del godimento, e privazione dei diritti civili. ; 720. Se diverse persone respettivamente chiamate (QUI alla successione l’ una dell’ altra mancano di vita in un? il istesso avvenimento, seuza che si possa scuoprire quali di di esse è mancata la prima, la presunzione della soprav- vivenza si fissa dalle circostanze di fatto, ed in mancanza di queste dall’ età, o dal sesso, i | È 721. Se quelli, che sono periti insieme avevano me- Hi po di quindici anni si presume che il più avanzato in età abbia sopravvissuto, Se tutti avevano passato sessan- ta anni, si presumerà, che il minore di età abbia so- pravvissuto, Se gli uni avevano meno di quindici anni, gli altri più di sessanta, si presume che i primi abbia- no sopravvissuto. 722. Se quelli, che sono mancati di vita insieme avevano compito quindici anni, ma ne avevano meno di sessanta, si presume,che il maschio abbia sopravvis- suto quando vi è eguaglianza nell’ età, 0 se la differen- . za nog è maggiore di un'anno. Se sono del medesimo sesso, deve essere ammessa secondo l ordine naturale la Cascone LA x iti . “A VETERE tura della successione,€ per conseguenza sj presume, che il più giovane abbia sopravvissuto al più avanzato in-età. 725. L° ordine della successione tra gli eredi dipen- n ne presunzione della sopravvivenza, che dà, luogo all’aper-. LIE r£0 200 000 0DL DDL 0DO ODO ODO 200 000 000 200.000.000 070 0)L 000 000 LIL Od 0D0 TDONPILLOLYLLYALYLALT OUITVE TILDA AAT TITIITILILL TILL AIIVLIILIL[I DT AIVEIAE LIA LIIGI 00 oDorto de dalle Leggi. In mancanza di questi i beni passano nei figli naturali; di poi al coninge superstite, e se non vi sono persone dei generi indicati allo Stato. 724. Gli eredi legittimi entrano ipso jure in pos sesso dei beni, diritti, ed azioni del defonto sotto l' obbligo di sopportare gli aggravi dell' eredità. I figli naturali, il coniuge superstite, e lo Stato debbono fare si immettere nel possesso per via di tribunale nei mo- di che saranno stabiliti in appresso. CAPITOLO SECONDO Delle qualità necessarie per succedere. 1725. Per succedere bisogna per necessità esistere al momento in cui si apre la successione, Per conseguenza non può succedere. 1. chi non è stato ancora concepi- to. 2. Il bambino non vitale. 3. Chi è morto civil- mente. s 726. Non si permette ad un Estero di succedere nei beni che il suo parente estero, 0 francese possedeva nel Territorio dell’ Impero, se non nei casi,€ secondo i modi con i quali un francese può succedere ad an suo parente che possegga dei Beni nello stato di cui è suddito l'Estero suddetto, in conformità del disposto nell articolo 11. al titolo del Godimento, e della privazio» ne dei Diritti civili.; 727. E° indegno di succedere, e come tale resta, escluso dalla successione 1. Ghi è condannato per aver data, o tentata la morte del defunto. 2. Chi ha mossa contro il defanto un’accusa capitale dichiarata calun- riosa, 3. L'erede maggiore di età, il quale notiziato dell’ uccisione del defunto, non l’ha denunziata alla Giustizia, 23. Non possono essere addebitati della mancariza della denunzia gli ascendenti, e discendenti dell’ ucciso- re, nè i suoi affini nei medesimi gradi, nè il marito,© la moglie, nè i fratelli, o sorelle, nè i zi1, o zie, né i nipoti dell’ uno, e dell’ altro sesso.| 729. L’ erede escluso dall’ eredità come indegno è obbligato a restituire tutti i frutti, ed entrate percette dal di dell’ aperta successione E 750. I figli dell’ Indegno succedendo per diritto pro- prio, senza essere rappresentati, nou rimangono esclusi per la colpa del padre: ma questi non può in dla caso pretendere sui beni dell’ eredità, I usufrutto che la Legge accorda ai genitori su i beni dei loro figli. CAPITOLO TERZO Dei diversi ordini di successione SEZIONE PRIMA Disposizioni general. 731. L'eredità si deferiscono ai figli del defunto, ai suoi ascendenti, ed. ai parenti collaterali secondo l’ordine, e le regole seguenti: 00 752. La Legge non riguarda ne la natura, ne l’ori- gine dei beni per regolarne la sugcessione. i 733. Qualanque eredità‘devoluta agli ascendenti, 9 ai collaterali si divide in due parti eguali; l'una delle. quali è per i parenti della linea paterna, l'altra per 1 pa- renti della linea materna, I parenti uterinii, o consangu!- nei non sono esclusi dai germani: ma non entrano a parlà ‘ se non nella lore linea salvo il disposto dell’ articolo 752. I Germani entrano a parte in ambe le linee. Non segne aleu- na:‘devoluzione dall’uma all'altra linea, se non quando non si trova‘alcun’ ascendente, ne collaterale in una del- le due linee.| 754. Fatta la prima divisione tra le linee paterna, e naterna, non si fa altra divisione tra i diversi rami: ma la metà dell'eredità: devoluta ad ognuna delle linee va all’erede, o eredi del grado più prossimo, salvo il caso della rappresentanza di cui si parlerà in seguito. 755. La prossimità della parentela vien determinata dal numero delle generazioni; ogni generazione si chiama Grado. È 756. La serie dei sradi forma la linea. Si chiama li- nea retta la serie dei sradi tra persone discendenti 1° una dall’ altra; linea collaterale, 0 trasversale la serie dei gradi tra persone che non discendono 1° una: dall’ altra, ma che discendono da uno stipite comune. La linea retta si divide in linea retta descendentale. ed in linea retta ascendentale. La prima e quella che unisce il capo a quelli che discendono da lui, la seconda è quella che unisce una persona a quelli, dai quali essa discende. Di 757. Nella. linea retta si contano tanti gradi quante sono le senerazioni: così il figlio è in primo grado rispet- to al padre, il nipote rispetto all’ avo in secondo, e recipro- camente il padre, e lavo rispetto al figlio, ed al nipote. 758. Nella linea trasversale i gradi gi contano per generazioni salendo da uno dei parenti fino allo stipite co- mune che rimane escluso, e scendendo da questo fino all’ al- tro parente. Così due fratelli sono parenti in secondo gra- do, zio, e nipotein terzo, i cugini germani in quarto, e così di seguito.- SEZIONE SECONDA, Della Rappresentanza, 759. La rappresentanza è una figzione della legge, H di cui effetto è quello di far subentrarè il rappresentante nel luogo, grado, e diritti del rappresentato. 740. La rappresentanza ha luogo tn infinito nella li- nea retta discendentale; ed in tutti i casi ossia che i figli del defunto concorrane coni descendentidi un suo figlio pre- morto, ossia che premancati i figli del defunto, i loro de- scendenti siano parenti tra loro nello stesso o in diverso grado. i 741. La rappresentazione non ha luogo a favore degli ascendenti: ma quello che è in grado più prossimo esclu- de quello che è in grado più remoto, 742. Nella linea trasversale la rappresentanza si am- mette tra i fioli, e descendenti dei fratelli, e sorelle del defunto, ossia che concorrano alla successione con i zii, e le zie, ossia che premancati i fratelli, e sorelle del de- funto l’ eredità sia devoluta ai loro descendenti nello stes- s0, 0 in diverso grado. 743. In tutti i casi, nei quali si ammette la rappre- sentanza, la divisione si fa per stirpi. Se una stirpe si è diramata la suddivisione si fa egualmente in stirpi in ogni ramo, e gli individui del medesimo ramo dividono tra loro per capi. i 744. Non si rappresentano le persone viventi, ma sol- tanto quelle che sono morte naturalmente, e civilmente. Si può rappresentare quello di cui si è rifiutata| eredità. Sezione Terza. Delle Eredità che si deferiscono ai descendenti. . 745.1 figli, e loro ascendenti succedono ai loro geni- tori, avi, ave, e altri ascendenti senza distinzione di ses- so, nè di primogenitura, ancorchè siano nati da diffe- renti matrimon]. Succedono per egual porzione în capita quando sono tutti in primo grado, e sono chiamati per diritto proprio. Succedono in stirpi quando tutti, o in parte vengono rappresentati, SEZIONE QuaRTA. Delle Eredità che si deferiscono agli ascendenti. 746. Se il defunto non ha lasciato prole, e non ha SISI SISSI III i0 020 a9e ago adr ada ada age dado 00000070 70 ato edo edo ada adoagaadaageoda eda ada po ada eda agoodeceieegaodaedeadaadesdoageadeodoagzada0do ago 15 Zi fratelli, nè sorelle, nè discendenti. da essi, 1° eredità si di- “vide© per”‘metà: tra.‘gli‘ascendenti della linea materna. L’ ascendente in-grado più prossimo conseguirà la metà assegnata alla sua linea escludendo:gli altri. Gli ascen- denti nel medesimo grado: succedono in capita. 747. Gli ascendenti conseguiscono prelativamente a tutti gli altri, le cose da loro donate ai loro figli, e de- scendenti premorti senza. lasciar. prole; quando le cose donate si trovino in natura nell’ eredità. Se sono state alienate gli ascendenti ne ritirano il prezzo che può es- serue dovuto. Suecedono ancora nelle azioni di revindi- cazione che potrebbe avere il. donatario. #48. Allorchè il padre, e la madre sopravvivono al loro figlio mancato di vita senza lasciar prole, se ave- va fratelli, o sorelle, o descendenti da loro, I° eredità si divide in due parti eguali, di cui la metà soltanto si deferisce al padre, ed alla madre, che la dividono tra loro egualmente. L° altra metà appartiene ai fratelli, sorelte ,.o loro descendenti, come sarà dichiarato nella Sezione 5. del presente Capitolo. 7459. Qualora la persona morta senza prole lasci fra- telli, o sorelle, o descendenti da loro, se il padre,€ la madre sono premancati di vita, la parte di eredità che sarebbe loro toccata in conformità del precedente articolo, si accresce alla metà devoluta ai fratelli, so- relle, o loro rappresentanti, come sarà dichiarato nella Sezione 5. del presente Capitolo, 3 SEZIONE Quinta. Della successione dei trasversali. 750. In caso di premorienza dei genitori di una persona morta senza prole, i suoi fratelli, sorelle, e descendenti. da loro sono chiamati alla successione, es- clusi gli ascendenti, e gli altri trasversali. Dette per- sone succedono, o per dritto proprio, o per rappresen- tanza, conforme è stato disposto nella sezione 2. del presente Capitolo.| 751. Se al defunto senza prole sopravvivono i geni- tori, allora i suoi fratelli, sorelle, 0 loro rappresentanti non sono chiamati se non alla metà dell’ eredità. Se so- pravvive o il padre, o la madre solamente, sono chia- mati ai tre quarti dell’ eredità. 752. La divisione della:metà, o dei tre quarti de- voluti ai fratelli, o sorelle ai termini dell’ articolo pre- cedente si eseguisce per egual porzione tra loro se sono tutti del medesimo letto: se sono di diverso. letto la di- visione si eseguisce per metà tra le linee paterna e ma- terna del defunto. I fratelli germani hanno parte nelle due linee, gli uterini, ed i consanguinei nella propria linea soltanto. Se non vi sono fratelli, o sorelle che da una parte, sucedono nel totale esclusi tutti gli altri pa- renti dell’ altra linea. 755. Non esistendo fratelli, o sorelle, o loro de- scendenti, e non esistendo ascendenti dell’ una, e dell altra linea, l’ eredità si deferisce per una metà agl’ as- cendenti superstiti, e per l’altra metà ai parenti più prossimi dell’ altra linea. Concorrendo parenti transver- sali nel medesimo grado, la divisione si fà#2 capita. 754. Nel caso. contemplato nell’ articolo precedente il padre, o la madre superstite ha I’ usufrutto della ter- za parte dei Beni nella quale non succede quanto alla pro- prietà. 755. I parenti oltre il dodicesimo grado non» succe- dono. Non esistendo parenti in grado successibile in una linea, i parenti dell’ altra linea succedono nell’ intiera eredità, i CAPITOLO QUARTO | Delle Successioni irregolari, Sezione Prima. Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro Genitori, e delle Successioni di questi ai figli naturali morti senza lasciar prole; 56. I figli vaturali non sono eredi; non accordan- do loro la legge alcun diritto sui beni dei loro genitori. ii x Sa defonti, se non quando sopo stati lesalmeute riconosciu- ti. La Legge non accorda loro‘alcun diritto sui beni dei parenti dei. loro gcuitori. vibra 757. Il diritto del figlio naturale sui beni dei geni- torl è come appresso: i. Se il padre, o la madre ha lasciati discendenti le- gittimi, il diritto suddivisato si riduce al conseguimeu- to di un terzo della porzione ereditaria, che il figlio na- turale avrebbe avuto se fosse stato lesittimo, al conse guimento della metà, quando il padre, o la madre non lasciano discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli, 0 sorelle; al conseguimento di tre quarti, quando il par dre, o la madre non lasciavo nè ascendenti, nè discen- denti, nè fratelli, nè sorelle. U 758. Il figlio naturale ha diritto al totale dei be- ni, quando ì suoi genitori non lasciano parenti Mm gra- do successibile. 759. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli, o descendenti possono reclamare a loro favo- re i diritti determinati negl’ articoli precedenti. 760. Il figlio natarale, o i suoi descendenti debbo- ho imputare su ciò che hanno diritto di pretendere quan- to hanno ricevato dal padre, o dalla madre. di cui è aperta la successione, e che sarebbe soggetto al reparto dietro le regole fissate nella sezione seconda del capite- lo sesto del presente titolo. 761.£' proibito ai figli naturali qualunque reclamo allorchè viventi i loro genitori hanno ottenuto la metà di ciò cle vieu iero assegnato neel’articoli precedenti; colia dichiarazione espressa dei senitori suddetti, che lo- ro volontà.è di iasciare al fielio naturale la porzione che gli hanno fissata. Nel caso che tale porzione sia in- feriore alla metà di quel che dovrebbe pervenire al fi- glio naturale, esso non potrà pretendere, se non.il sup- plimento necessario per firmare detta metà. 762. Le disposizioni degl’articoli 757. 758. non se- no applicabili ai figli nati d’ adulterio, o da incesto; non accordando loro la Legge se non gli alimenti. 763. Detti alimenti si tassano avuto riguardo alle sostanze del padre; e della madre, ed al numero, e qualità degl’ eredi legittimi. 764 Quando i genitori, ed il figlio nato da adul- terio, o da incesto gli avranno fatto imparare un me- stiere meccanico, 0 quando uno di loro mentre vive gli avrà assicurati gli alimenti, il figlio medesimo non po- trà avanzare alcuna pretensione contro la loro eredità. 765. L' eredità del figlio naturale morto senza la- sciar prole, è devoluta al padre, o alla madre, che I’ ha riconosciuto, 0 da ambedue metà per uno, seè stato riconosciuto dall’ uno, e dall’ altra. 766. Im caso di premorienza dei genitori del figlio naturale i beni, che egli ne aveva ricavato passano ai fratelli, e sorelle legittime, se esistono in natura nell’ bi eredità: l’azioni di rivendicazione se vi sono, 0 il prez- zo dei Beni alienati; se ancora è debito passano egual- mente nei fratelli, e sorelle legittime. Tutti eli altri beni vanno ai fratelli, e sorelle naturali, o ai loro de- scendenti.| SeziOonNE SecoNnDA. Dei diritti del coniuge superstite, e dello Stato, 767. Quando il defunto non lascia parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al coniuge superstite, che non ha fatto divorzio. 1; 763. Non esistendo il coniuge‘superstite 1’ eredità si devolve allo Stato. 769. Il coniuge superstite, e l’amministrazione del Demanio, che pretendono aver diritto all’ eredità debbo- no fare apporre i sigilli, e far l'inventario nelle forme prescritte, per acceitare 1° eredità col benefizio dell’ Inventario. 770. Debbono domandare l° immissione. in possesso al tribunale di prima istanza nella giurisdizione del qua- le si è aperta la successione. Il tribunale non può far dichiarazioni sulla istanza, se non dopo. tre notificazio- ni, o editti nelle forme solite, e dopo aver sentito il Procuratore Imperiade. 771. Al coniuge superstite deve fare impiegare gl’ » ®d0s02090 002000 stdddd Go ddI dado adr adr sd0 ada ida ago ada addii adagia sdraiato cdragiadradaigo sio ada dda oda:ga 193adaat23590 391 aGr0dà dtt 130390378 190 7Ì0 19070+00 290 290 sd00Gsddocdrodsija dio ade agGagoodordacte ago scale 39332 09e-eda effetti mobili, o dare una fidejussione bastante per as- sicurarne la restituzione, per il caso, che comparissero eredi del defanto dentro tre anni: Passato questo ter- mine rimane sciolta la fidejussione, 772. Il coniuge superstite, o 1’Amministrazione del Demanio non osservardo le solennità. respettivamente prescritte potranno esser condannati al rifacimento dei danui, ed interessi a favore degl’ eredi, se compariscono. 775. Le disposizioni degli articoli 769. 770. 771. 772. sono comuni ai figli naturali chiamati in mancan- za di parenti. CAPITOLO QUINTO Dell adizione, e della repudia dell’ eredità. Sezione PRIMA, Dell’ adizione. 774. Un Eredità può essereé adita puramente, e semplicemente, o col benefizio dell’ inventario. 779. Niuno è tenuto ad accettare un' eredità, che gli è devoluta. 776. Le mogli non possono validamente adire l’ e- redità senza l’autorità del Marito, o del Giudice in conformità del disposto del Capitolo VI. al titolo del Matrimonio. Le successioni devolate ai Minori, ed agli Interdetti, non potranno esser validamente adite, se non con uniformarsi al disposto nel titolo dell’ eta mi nore, della tutela, e dell’ emancipazione. 777. L'effetto dell’ adizione si retrotrae al tempo in cui fù aperta la successione. 778. L'adizione può essere espressa, o.tacita. E° espressa quando si assume il titolo, e la qualità di erede in un atto pubblico, o privato. E° tacita quando l'erede fa‘un atto, che fà supporre necessariamente la sua intenzione diadire e che non avrebbe diritto di fa- re,se non in qualità di erede. rg. Gl atti, che tendono puramente a conservare, ad invigilare, o ad amministrare provvisionalmente l'e- redità, non sono atti di adizione, se non’si è assunto il titolo, o la qualità d' erede. 780. La donazione, vendita ,0 cessione che uno dei coeredi fa dei suoi diritti ereditari ad un’ estraneo,© agl’altri coeredì, o ad alcuno di loro, indica per parte di esso l’adizions dell’ eredità. L° istesso segue.1. Per la rinunzia anche gratuita; che uno degl’ eredi fa in favore d’ uno, o più coeredì. 2. Per la rinunzia che fa indi. stintamente a tutti i coeredì, quando riceve il prezzo della sua renunzia. 781. Quando la persona a favore della quale è de- voluta un’ eredità, muore senza averla repudiata,© senza averla adita espressamente, o tacitamente, 1 suoi eredi possono adirla, o repudiarla per proprio diritto. 782. Se i detti eredi non sono d° accordo per adi. re, o per repudiare l’ eredità, deve essere adita colbe- nefizio dell’ Inventario. 783. Il maggiore di età non può impugnare l’ adizio» ne espressa, 0 tacita, che ha fatta di un’ eredità, se non nel caso in cui detta adizione sia stata la conseguenza del dolo posto in pratica verso di lui; non può giammai reclamare per il titolo della lesione, eccettuato il caso in cui l’ eredità si.trovi assorbita, o diminuita più della metà per causa di un testamento ignoto nel tempo dell’ adizione. I. SezioNE Della Repudia dell’ Eredità. #84. La repudia di un’ Eredità nonsi presume. Es- sa non può farsi se non nella Cancelleria del Tribuiua- le di prima istanza del circondario dentro il quale si è aperta la successione, sopra un registro specialmente tes nuto a questo effetto. 785. L° erede che repudia si considera come se non fosse stato mai erede. 786. La parte del repudiante accresce ai coeredì; se è solo l'eredità si deyolvo al grado seguente. 8. Non ha, luogo la suecessione per rappresentan- za«di un’ erede, che ha repudiato., se chi repudia è il solo erede nel suo grado, o se repudiano tutti i coere- di, i figli subentrano per dritto proprio, e succedono in capita. 788. I creditori di chi repudia in pregiudìzio dei loro diritti, possono farsi autorizzare dal Tribunale ad adire l'eredità come rivestiti dei diritti delloro debitore in suo luogo, e vece. In tal caso la repudia. non si annulla se non in favore dei creditori e fino alla concorrente quan- tità dei loro crediti; ma non si annalla in vantaggio» dell’ Frede. 789. La facoltà di adire, o di repudiare un’ eredi- tà riman prescritta dal lasso del tempo voluto per ef- fettuare la più lunga prescrizione dei diritti sui beui immobili. 790. Fintantochè non è stato prescritto il diritto di adire l'eredità contro gli eredi che hanuo repudiato, essi hanno la facoltà di adire 1° eredità, qualora non sia stata adita da altri eredi, senza pregiudizio nondi- meno dei dritti che possono avere acquistati i terzi sui beni dell’ eredità; o in forza della prescrizione, o per causa di atti validamente fatti con il curatore dell’ ere- dità giacente. 791. Non si può nemmeno per contratto- niale rénunziare alla successione nell’ eredità di persona vivente, nè alienare î diritti eventuali, che‘possono de- rivare da detta successione. 792. Gli eredi che sottraggono, o celano cose ap- partenenti all’ eredità, decadono dalla facoltà di repu- diarla: Rimangono puri, e semplici eredi, non ostante la loro repudia, senza poter pretendere alcuna parte delle cose sottratte, o celate. S.ez I0iN# IMI. Del Benefizio dell’ Inventario, dei suoi effetti, e delle obbligazioni dell’ Erede beneficiato. 795. La dichiarazsone di un’ Erede di volere assu mere detta qualità col benefizio dell’ Inventario deve es- ser fatta nella Gancelleria del Tribunal civile di prima istanza, dentro il circondario della quale è aperta la suc- cessione; edeve essere trascritta nel registro degli attidi repudia. 794. Detta dichiarazione non ha effetto se non quando precedentemeute, o posteriormente è stato com- pilato un preciso ed esatto Inventario dei beni dell’ e- redità secondo le forme stabilite dalle leggi di proce- dura, e dentro i termini che più sotto saranno de- terminati. 795. L° erede ha tre mesi di tempo per fare 1’ In- ventario, da computarsi detto tempo dal giorno in cui sì è aperta la successione. Ha inoltre per deliberare sull’adizione, o sulla repudia, un termine di quaranta giorni, che cominciano a decorrere dal giorno in cni scadono i tre mesi accordati per fare 1° Inventario, o dal giorno in cui resta compito, se la di lui confezione fi- . nisce avanti tre mesi. i 796. Se nell’ eredità vi sono robe che possono de- perire,o che portano un dispendio per conservarle xl’ e- rede può come abile a succedere farsi autorizzare dal Tribuuale a procedere alla vendita di tali robe, senza che ciò si denoti adizione per parte sua.. Detta vendi- ta deve esser fatta da un ufficiale pubblico in sequela degli Editti, e Notificazioni da farsi a norma delle leo- gi sulla procedura»$ 797- Durante il termine accordato per fare 1’ In- ventario, e per deliberare, 1° erede non può esser co- stretto ad assumere detta qualità, nè può esser sotto- posto ad. alcuna condanna. Se repudia, avanti, o‘dopo il termine suddetto, le spese fatte da esso legittima mente fino a quest’ Epoca sono a carico dell’ eredità. 798. Spirato il termine. che sopra, l’ erede nel caso che gli sia intentata qualche molestia, potrà domanda- re la proroga di detto termine, che il Tribunale in cui sì agiterà il giudizio potrà accordare, o negare secon- do le circostanze. _ 799. Le spese del. giudizio, nel caso previsto dall’ articolo precedente sono. a carico dell’ eredità, se l'ere- Duerno. V. 000000 000.001000 0022 000 ATALA VIAL VR 2000 LL API AYA ALIDA ALA YAADA AA ALA LV APL HOYA AHAHA DI ALATI AdA ATA Ad AA Gard ada aaa ad add ATA TIT A GATTARA TATA IALIA VIVAI AIA ALINA LITIO 35: de prova che non aveva avuta notizia della morte, o che il termine accordato non è stato bastante, per causa della situazione dei.beni, o per motivo dell’ in- trodotto giudizio. Se non prova i detti estremi le spese rimangeno a suo carico. Sco. L° erede per altro dopo la scadenza dei termi- ni fissati nell'articolo 793., e di quelli accordati dal Giudice in conformità dell’ articolo 798., ritiene la fa- coltà di fare I’ Inventario, e di agire come erede be- neficiato, se non ha fatto alcun atto come erede, o se non vi è contro di esso alcuna sentenza passata in cosa giudicata che lo condanni come puro,e semplice erede. 801. L’erede che si è fatto reo di trafugamento, o che scientemente, e con mala fede ha tralasciato di descrivere nell’ inventario robe ereditarie, decade dal benefizio dell’ Inventario. 802. Il Benefizio deli’ inventario porta ai seguenti vantaggiosi effetti per l'erede. 1. di non essere Egli tenuto a pagare i debiti dell’ eredità se non fino alla concorrente quantità dei beni consequi, ed anche di liberarsi da qualunque pagamento di debiti cedendo tutti i beni dell’ eredità ai creditori, e legatarj. 2. Di uon confondere i suoi beni propri con quelli dell’ ere- dità ,e di conservare contro di essa il diritto di doman- dare la soddisfazione dei propri crediti. 803. L° Erede beneficiato è in obbligo di ammini- strare 1 beni dell’ Eredità, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori, e lesatarj. Non può essere astretto a pagare con i beni propri, se non do- po essere stato costituito in mora a presentare il sno rendimento di conto, e quando non abbia soddisfatto a questo suo dovere. Dopo il rendimento di conto non può essere costretto a pagare con i beni proprj se non per la concorrente quantita delle somme delle quali per reliquato apparisca debitore. 804. Egli non è tenuto se non per le gravi man- canze commesse nell’ amministrazione di cui è incaricato- 805. Non può vendere i mobili dell’ Eredità se non che per mezzo di un Ufficiale pubblico all’ incan- to, e dopo gli Editti, e Notificazioni consuete. Se li restituisce in natura, non è tenuto se non per la dimi- nuzione di valore, o per il deterioramento avvenuto per sua negligenza. 806. Non può vendere i beni immobili se non che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura; ed è tenuto ad: assegnare il prezzo ai creditori ipotecarj, che si sono fatti avanti. 807. E° parimente tenuto, se i creditori, o altre persone interessate l’ esigono, a dare buono, e solven- te mallevadore per il valore dei mobili descritti nell’ inventario, e per la porzione del prezzo dei beni im- mobili non assegnato ai creditori ipotecarj. Non dando esso detto Mallevadore, saranno venduti i mobili, ed il prezzo che se ne ricaverà sarà depositato egualmente che la porzione del prezzo dei beni immobili non asse- enate ai creditori ipotecari, per 1’ effetto che sia impie- gato nella dimissione degli oneri dell’ eredità. 808. Se vi sono dei creditori che si oppongano, 1° erede beneficiato non può pagare se non secondo il gra- do, e il modo determinato dal Giudice. Se poi non vi sono creditori, che si oppongano‘pagherà i creditori ,. ed i legatarj a misura che si fanno avanti. 809. I creditori che non si oppongono» qualora non si presentino se non dopo: il rendimento di conte, ed il. pagamento del reliquato, non possono esperimentare il regresso se non contro i Jegatarj. Nell’uno, e nell’ al- tro caso il regresso si prescrive per il lasso di tre an- ni da computarsi dal dì dell’ ultimazione del rendimen- to di conto, e dal pagamento del reliquato.; 810. Le spese dei sigilli, se sono stati apposti, dell’, inventario, e del rendimento di conto sono a carico dell’ eredità. Ù SEZIONE Quanta. - Dell’ Eredità giacente. 811. Allorchè spirato il termiue per fare l’ inven- tario, e per deliberare, non comparisce alcuno a. do- mandare l’eredità., o non vi è erede noto, o gli eredi di noti hanno rèpudiatos detta eredità Yi chiama. giacente, : 812. Il Tribunale di prima istanza del circondario in cui si è aperta la successione nomina un Curatore in sequela dell’ istanza delle persone che vi hanno interes- se, e della domanda del Procuratore Imperiale. 815. Il Guratore dell’ eredità giacente deve prima d’ ogni altra cosa dimostrarne lo stato per mezzo di uu° inventario. Egli ne esercita, e rivendica i dritti, re- plica alle istanze avanzate contro la medesima, 1° am- ministra sotto l'obbligo di far colare il denaro, che si trova nell’ eredità, come pure il prezzo dei beni mobi- li, o immobili venduti, nella Cassa dell’ Esattore dell’ Amministrazione Imperiale, e ciò per la eonservazione dei dritti, e col peso di render conto a chi sarà di ragione. 814. Le disposizioni della Sezione 3. del presente Capitolo, sulle forme dell’ Inventario, snl modo di am- ministrare, e sul rendimento di conto per parte dell’ erede beneficiato, si applicano ancora ai Curatori delle Eredità giacenti, « GAPITOLO SESTO Delle divisioni, e delle collazioni. Sezione Prima. Dell’ azione per la divisione e sua forma. 815. Niuno può essere costretto a stare indiviso, e la divisiono può esser sempre intentata non ostante qua- lunque proibizione, o convenzione in contrario. Si può peraltro fare il patto che la divisione resti sospesa per un temp» limitato: tal patto però non può essere ob- blisatorio oltre cinque anni; ma può essere rinnuovato» 816. La divisione può essere intentata, quando an- «cora uno dei Coeredì abbia goduto separatamente di parte dei Beni dell’ eredità, se non vì è stato un’atto di divisione s OVvero un possesso bastante ad indurre la prescrizione. i 817. La divisione può essere relativamente ai coe- redi minori, o interdetti, sperimentata dai loro tutori, a quest’ effetto specialmente autorizzati dal Consiglio di Famiglia. Rispetto ai Coeredì assenti, 1’ azione spetta ai parenti immessi nel possesso. 318. Il Marito può senza il consenso della Moglie, intentare la divisione delle cose mobili, o beni immo- bili che gli sono toccate> e che entrano nella Comu- nione. Rispetto alle cose, che non entrano nella Co- munione, il Marito non può intentare la divisione sen- za il consenso della Moglie, può soltauto, avendo di ritto di godere di tali cose, intentase una divisione provvisionale. I Coeredì della Moglie non possono in- tentare la divisione definitiva, se non chiamando a cau- sa il Marito, e la Moglie. “ 2:©) 819. Se tutti gli eredi sono presenti, e maggiori di età, V apposizione dei sigilli nella cosa dell’ eredità non è necessaria, e la divisione può esser fatta nella for- ma, e con quell’ atto, ehe le parti interessate giudi- cheranno conveniente. Se non sono presenti tutti gli ere- di, o se vi è tra loro qualche minore, o interdetto, i sigilli devono essere apposti nel più breve termine, os- sia a richiesta del Procuratore Imperiale del Tribunale di prima istanza, ovvero ex. officio dal Giudice di pace nelcircondario del quale siè aperta la successione. . 820. I creditori possono parimeute fare istanza per l'apposizione dei sigilli in forza di un titolo esecutivo, o della permissione del‘Giudice,» 5321. Quando sono stati apposti i sigilli, tutti i creditori possono opporsi, benchè non abbiano titolo eseculive, nè permissione del Giudice, Le‘solennità per la remozione dei sigilli, e per la confezione dell’ Inventario dipendono. dalle Leggi di procedura. 822. Nel Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione deve conoscersi della divisione, e delle con- troversie che insorgono durante detta operazione. Avan- ti detto Tribunale si procede agli incanti, e devono es- sere al medesim» avanzate le domande relative rallla as- sicurazione delle porzioni da assegnarsi ai condividenti, e quelle relative alla rescissione«della divisione. 8090000000000 002 0DL 000.000 200 0PL0NL ADD 00 000. 0DANLL LIV HDI VLIA LIL TTIILIL III ADILIVIIL PI ALIAIALIIVLALILIIILAIILILL ALI IILILLILEVIALIVIIILIIVILILUYODAVIE ALIA LIA 00 000000000000 600000000€0000r 000000 000.000. 0DL 000. 0Dr CDL 0DLADL APT ADI TDL Od IA N00 ‘823. Se uno dei coeredi non vuole prestare il cou- senso per la divisione,© insorgono controversie sul mo- do di devenire a detta divisione, o sulla maniera di ef- fettuarla, il Tribunale farà sommariamente le dichiara- zioni opportune, o se vi è luogo per le operazioni re- lative alla divisione, deputerà un giudice, snlla relazio- ne del quale deciderà le controversie suddette. 824. La stima dei beni immobili si fa dai periti eletti dalle parti interessate, ovvero ex officio quando non vogliono fare detta elezione. Il processo verbale dei periti deve contenere le ba- si della stima; deve indicare se la cosa stimata può es- sere comodamente divisa, in qual maniera, e finalmen- te determinare nel caso di divisione tutte le parti che possono formarsi, ed il loro valore. 825. La stima dei mobili se non ne è stato fissato il prezzo nell’ inventario regolare, deve esser fatta da per- sone intelligenti per il giusto prezzo, senza che si ab- bia ad aumentarlo. 826. Ognuno dei coeredi può domandare la sua tan- gente in natura dei mobili, ed immobili dell’ eredità: nondimeno essendovi creditori che abbiano proceduto al sequestro ,0 si siano opposti, ovvero se la maggior par; te dei coeredi giudica necessaria la vendita per il paga» mento dei debiti, e dei pesi dell’ eredità, si venderanno all’ asta pubblica i mobili nelle forme consuete. 827. Se non possono comodamente dividersi i beni immobili si deve procedere alla vendita per mezzo di incanto avanti il Tribunale. Peraltro le parti, se sono tutte nell’ età maggiore possono acconsentire che l'in canto si faccia avauti un notaro eletto concordemente dalle parti. 828. Dopo la stima, e vendita dei mobili, e dei beni immobili, il Giudice deputato se occorre rimette le parti al notaro in cui tutte convengono, o nominato ex officio se le parti non si accordano fra loro nella scelta. Avanti questo Ufiziale si fanno i conti di dare, ed avere dei respettivi condividenti, si procede alla dimostrazione dello stato generale dei Beni, alla forma- zione delle tangenti, ed alle somministrazioni da farsi ad ognuno dei condividenti. 829. Ogni coerede mette in massa., a forma del re- golamento che sarà stabilito più sotto, ciò che gli è stato donato, e le somme delle quali è debitore. 850. Se la collazione non si fa in natura, i coe- redi ai quali è dovuta, prelevano un’ egual porzione dal totale dell’ eredita. Si prelevano per quanto è possibile cose di natura, qualità, e bontà eguale a quelle delle quali non è stata fatta la collazione in natura. 831. Dopo ciò si procede sul restante dell’ eredi» tà alla formazione di tante porzioni eguali, quanti so- no gli eredi condividenti, o quante sono le stirpi con- dividenti.: 832. Nella formazione, ed assestamento delle por- zioni si deve evitare per quanto è possibile, lo sminuz- zare i fondi, dividere le coltivazioni, ed ancora è bene mettere in ogni porzione se si può la medesima quanti» tà di mobili ,di beni immobili, di diritti, o crediti del- la medesima natura, e valore. 833. L’ineguaglianza delle porzioni viene pareg- giata con una prestazione in rendite, 0 in denaro. 834. Le porzioni si fanno da uno dei coeredì se tra loro si combinano sulla scelta, e se la persona che è stata nominata. accetta la commissione: in caso contra- rio le porzioni si fanno da un perito da eleggersi dal giudice delegato. Esse porzioni si estraggono a sorte, 835. Avanti che si proceda all’ estrazione delle por» zioni, ogni condividente può far vivi i suoi reclami con- tro la loro formazione. 836. Le regole fissate per la divisione delle quote da assegnarsi, si osservano egualmente nella suddivisio- ne da farsi tra le stirpi condividenti. 837. Se nelle operazioni, rispetto alle quali le par- te sono state rimesse ad un notaro, insorgono delle con- troversie, il notaro stenderà un processo verbale delle difficoltà, e delle ragioni delle respettive parti: le ri- manderà al Giudice delegato eletto per la divisione, e dipoi si procederà secondo le regole stabilite dalle Leg- gi sulla procedura, 838. Se totti i coeredi non sono presenti, 0 66 tra. loro vi è qualche o interdetto, o anche minore,© mi- nore emancipato, la divisione deve farsi avanti il Tri- bunale in conformità delle regole prescritte dagli arti- coli 819, e seguenti fino all’ articolo precedente inclusi- ve. Se vi sono più minori, i quali abbiano opposti in- teressi nelle divisioni, deve essere ad ognuno di loro as- segnato il Lutore speciale. 839. Se vi è luogo all’ incanto nel caso dell’ arti- colo precedente, non può esser fatto che nel Tribunale colle solennità prescritte per l’ alienazione dei beni dei minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi. 840. Lie divisioni fatte in conformità delle regole come‘sopra prescritte, o dai Tatori coll’ autorità di un Consiglio di fanpiglia, 0 dai minori emancipati assistiti dai loro curatori, 0 in nome degli assenti, o non presen ti, sono definitive: sono semplicemente provvisionali se non sono osservate. le regole come sopra stabilite, 841- Qualunque persona anche parente del defunto, a cui non può succedere, alla qual persona abbia un coerede ceduto il suo diritto all’ eredità, può essere esclu- sa dalla divisione, o dai coeredi, o da un solo di essi, col rimborso del prezzo della cessione. 842. Terminata la divisione dev’ essere fatta‘ad o- gnuno dei coudividenti la consegna dei documenti rela- tivi alle cose che gli saranno toccate. I documenti in-: teressanti un possesso diviso rimangono a chi ne ha la maggior parte, con l'obbligo di somministrarli a quei condividenti che vi avranno interesse, quando glie ne sarà fatta la richiesta. I documenti relativi a tutta l' eredità sono consegnati a quello, che gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll’ obbligo di sommi- nistrarli ai condividenti ad ogni loro richiesta. Se nà- scono delle difficolta sulla scelta, spetterà al Giudice il determinarla, Sezione SECONDA Delle collazioni. 843. Qualunque erede ancorchè beneficiato concor- rendo ad ima eredità‘deve conferire ai suoi coeredì tutto ciò, che ha ricevuto. dal defunto per donazione tra i vivi direttamente, e indirettamente. Non può ri- tener: per se le cose donate, nè pretendere i legati fat- til dal defouto, seppure tali donativi, 0 legati non gli siano stati fatti espressamente a titolo di legato, fuo- ri della sua tavgente; e con l'esenzione dalla collazione. 844. Quand’ anche i donativi, o legati siano. stati fatti a titolo di prelegato, o coll’ esenzione dalla. colla- zione, VP erede concorrendo alla divisione non può rite- nerli per se, se non fino la, concorrente quantità dispo- nibile; il di più è soggetto alla collazione. 845. L° erede che repudia 1° eredità può ritener per se le donazioni tra i vivi, o preteudere i legati fat- tili fino alla concorrente quantità della porzione di cui disporsi. 846. Il donafario, che non era erede presunto al tempo della donazione, ma che può succedere al giorno in cui si è aperta la successione, deve; egualmente con- ferire, se pure non ne è stato esentato dal donante. 847. Le donazioni, e legati fatti al figliuolo di quello, che può succedere al tempo a cui si è aperta la successione, si considerano sempre fatti con 1° esen- zione dalla collazione. Il padre succedendo al donante non è obbligato a conferire. 848. Similmente il figlio succedendo per diritto pro- prio al donante non è obbligato a conferire le cose do- nate al di lui padre, quand’ anche ne avesse adita|’ ere- dità; ma se il figlio succede per diritto di rappresen- tanza, deve conferire ciò che era stato donato al di lui padre, anche nel caso, che abbia repudiata la sua eredità. 849. Le donazioni di legati fatti al coniuge di per- sona, che può succedere; si considerano come fatti coll” esenzione dalla collazione. i Se le donazioni, o legati son. fatti congiuntamen- te ai due coniugi, dei quali uno soltanto può succedere, questo conferisce per la metà;,se poi son fatte al co- niuge che può suecedere.,, questo conferisce per l’ intero. 850. La collazione non si fa se non che sull’ eredità glel donante. 001000000 000 0DL ODA 0 NONNA ADAM ALL AIL ALA ALII LALA LL SOLO 000000000000 993 390091 2Ìa 000. 0PA ALLAN DADA COAT 0NAADA DIVA IIA ATA ATA 0A III AIA AA ALIA ADI ADI ALATI AIDA AIIA{ENITI LIU DAI OLO OLI 35 — 851. Deve farsi la collazione di ciò che è stato im- piegato per formare uno stabilimento di uno dei coere- di, o per pagare i suoi debiti. i 852. Non entra collazione nelle spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, nè nelle spese ordinarie di vestiario nè in quelle per le nozze, e regali di uso. 853. L’ istesso ha luogo rispetto agl’utili, che 1° e- rede ba potuto ricavare dalle convenzioni fatte col de- funto, qualora queste non presentavano alcun vantag- gio indiretto quando sono state fatte. ì 854. Similmente non è dovuta la collazione per le società fatte senza frode, tra il defonto, ed uno dei suoi eredi, allorchè le condizioni sono state stabilite, con un atto pubblico. 855. Non e soggetto alla collazione lo stabile, che è perito in un caso fortuito; e senza colpa del do- natario., 856. I frutti, e gli interessi delle cose soggette alla collazione, non sono dovuti se non. dal giorno in cui si è aperta la successione. i 857. La collazione non è dovuta se non dal coe- rede a favore dell’ altro coerede, ma non già a favore dei legatarit, e creditori dell’ eredità. 858. La collazione si fa in natura, o per impu- tazione.; Gal 859. Si può pretendere in natura rispetto agli im- mobili, ogni volta che un fondo stabile donato, non è stato alienato dal donatario,‘e non esistono nell’ eredità immobili di eguale natura, bontà, e valore con i quali possano formarsi delle quote quasi eguali per gli altri ‘eoeredìi. 860. La collazione ha luogo per imputazione, quando il donatario ha. alienato Lo stabile avanti che siasi aperta la successione, e deve farsi di quanto var leva il fondo all’ epoca dell’ aperta successione. 861. In ogni caso devono essere abbuonate al do- natario le' spese che hanno migliorato il fondo avuto ri- guardo all’ aumento del valore al tempo della divisione. 862. Debbono ancora essere abbuonate al donatario le spese necessarie che ha fatto per la manutenzione del fondo, benchè non V abbiano fatto migliorare. N 863. Il donatario poi è tenuto per i danni, e de- terioramenti che hanno diminuito il valore del fondo, e che sono avvenuti per fatto suo, 0 colpa, o..negli- genza. 864. Nel caso che il fondo sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti, 0 deterioramenti avvenuti per parte dell’ acquirente devono essere imputati in con- formità dei tre precedenti articoli. o 865. Quando la collazione ha luogo in natura, i beni si riuniscono alla massa dell’ eredità liberi da qualunque onere impostovi dal donatàrio: ma i credito- ri ipotecarii possono intervenire alla divisione, per op- porsi alla collazione che fosse per farsi in frode dei lo- ro diritti. 866. Allorchè la donazione di uno stabile fatta. a persona che può succedere, con l’ esenzione dalla colla- zione, eccede la‘parte di cui può esser disposto, la collazione dell’ eccesso si fa in natura, se la separazione dell’ eccesso può farsi comodamente. In caso contrario, se 1 eccesso importa più della metà del valore dello stabile, il donatario deve. confe- rire per l’intiero, prelevata però dalla massa eredita- ria il valore della quota di cui poteva esser disposto: se detta quota eccede la metà del valore dello stabile, il donatario può ritenerselo per l’intiero, fatta però| imputazione, e conguagliati i coeredi in denaro, o in altro modo. i 867. Il coerede che conferisce in natura uno sta- bile può ritenere il possesso fino a tanto che sia effetti- vamente rimborsato delle somme, che gli sono dovute per le spese, e miglioramenti.; 868. Lia collazione dei mobili si fa per imputa- zione. Si fa col. valutare i mobili al tempo della dona- zione sulla stima annessa all’ atto, ed in mancanza di detta stima, sulla stima dei periti per il giusto prezzo,€ senza dar luogo ad aumento. 869. La collazione del denaro si fa coll’ impu: tare il già percetto sul contante trovato nell’ eredità- Qualora non basti, il donatario può esimersi dal confe- & ind 30 50 rire il denaro, cedendo fino alla concorrente quantità parte dei mobili, ed in mancanza di questi parte dei stabili dell’ eredità. Sezrone Terza. Del pagamento dei debiti. 870. I coeredì contribuiscono al pagamento dei de- biti, e pesi‘ dell’ eredità, ognuno in proporzione di ciò che gli perviene. 871. Il lesatario a titolo universale contribuisce con gli eredi per la rata dell’emolumento: ma il sega- tario particolare non è tenuto per i debiti, e pesi salva però I’ azione ipotecaria sullo stabile lasciato per legato. 872. Quando i beni immobili di un’ eredità sono gravati di responsioni con l’ ipoteca speciale, ognuno dei coeredi può domandare che le responsioni siano affran- cate, e liberati i beni immobili prima che si proceda alla formazione delle parti. Se i coeredì dividono I’ e- redità nello stato in cui è, gt deve stimare lo stabile vin- colato con la stessa regola degli altri. immobili, si de- trae il capitale della rendita dal prezzo totale, 1° erede nella di cui taugente rimane compreso detto stabile re- sta esso solo aggravato del pagamento della responsio- ne, e ne deve garantire i suoi coeredì- 873. Gli eredi sono tenuti ai debiti, e pesi dell’ eredità sotto I obbligo della loro persona per la loro tangente, e quota virile; e sotto il vimcolo dell’ ipoteca per l’intiero, salvo il regresso contro i' coeredìi, o con- tro i legatarii universali in proporzione di quanto de- vono contribuire. 874. Il legatario particolare che ha pagato un de- bito di cui era gravato l’effetto legato, subentra nei diritti dei creditori, contro gli eredi, e successori a ti- tolo universale+ 875. Il coerede, o successore a titolo universale, che per causa dell’ipoteca ha pagato oltre la sua par- te del debito comune, non ha regresso contro gli altri coe- redi, e successori a titolo universale, se non. che per la parte che ognuno di Essi è tenuto sotto 1° obbligo personale a pagare anche nel caso in cui il coerede, che ha pagato il debito, sia subentrato nei diritti dei credi- tori; senza pregiudizio peraltro dei diritti di un coerede il quale in forza del benefizio dell’ inventario abbia con- servata la facoltà di domandare il pagamento di un credito personale, come qualunque‘altro creditore. 876. Qualora uno dei coeredi, o successori a titolo universale sia insolvente, la di lui quota del debito ipotecario si reparte in proporzione su tutti gli altri. 877. I documenti esecutivi contro il defunto, sono egualmente esecutivi contro la persona degli Eredi; ma ciò non ostante i creditori non potranno procedere all’ esecuzione se non otto giorni dopo la notificazione di tali documenti da farsi alla persona, e al domicilio dell’ Erede. o 878. Possono domandare in qualunque caso, e con- trò qualunque creditore, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell’ Erede. 879. Il diritto suddivisato però non è esercibile, quando si fa la novazione del credito contro il defunto accettandosi 1° erede per debitore. 880. Rimane prescritto quanto ai mobili col lasso di tre anni: quanto ai stabili, l’azione è esercibile fin- tanto che esistono in dominio dell’ Erede. 831. Non siammeéttono le istanze dei creditori dell’ erede, dirette a separare i patrimoni contro i creditori dell’ eredità. i 882. I creditori di un GCondividente per impedire ogni frode ai loro diritti possono opporsi che si proce- da alla divisione senza che siano presenti, ed hanno di- ritto di intervenirvi a loro spese; ma non possono in- pugnare una divisione già fatta, qualora non sia stata eseguita senza che fossero presenti, ò mon sia stata ywa- iutata la loro opposizione.| edoodoe I 2090 ada Do opr ad? IIceG=aGaagr ada L0 agrada age ada de ndo DeL dada 0000d00)0.0dr0dr 100 ada dd dd ad adr ago ago ada adeado ada ade ada obo odaedeedoagrodeagoedasdaedoada drago: sda0g20da0daaja ode ada aGe ada ada ada odo adaaga str 0]eada agaadoadosgo SEZIONE QuaRTA.: Degli effetti della Divisione, e della Assicurazione delle quote. i 883. Qualunque Coerede si presume esser succedu- to solo, ed immediatamente in tutti gli effetti o beni compresi nella sua quota, 0 toccatigli nell’ incanto, e di non avere avuta mai la proprietà di altri effetti, o beni dell? Eredità.| 884. I Coeredì restano respettivamente tenuti eli uni verso gli altri per le molestie ed evizioni soltanto, che dipendono da una causa anteriore alla divisione. Ces- sano però di esser tenuti, se la specie di evizione sof- ferta, è stata accettata particolarmente ,. ed. espressa- mente nel Contratto della Divisione, o se il creditore ha fofferta| evizione per colpa sua. 885. Qualunque coerede è personalmente obbligato ln proporzione della sua quota ereditaria., di indenniz- rare il suo coerede della perdita cagionatagli dall’ evi- zione. Se uno dei coeredi è insolvente, la tangente a cui è tenuto deve egualmente essere repartita tra la persona garantita, e tutti i Coeredì solventi. 886. L' assicurazione per la solvenza di un debitore ‘di una responsione, non può continuare se non nei cin- que anni successivi alla divisione. Non vi è luogo all’ assicurazione per l’insolvenza del debitore, quando questa è sopravvenuta dopo essere stata effettuata la divisione. SEZIONE Quinta. Della rescissione della Divisione. 887. Le divisioni possono essere rescisse per causa di violenza, o di dolo. Può anche farsi luogo alla re- scissione quando uno dei Coeredi prova di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La sola omissione di una cosa dell’ eredità non sumministra 1 azione re- scissoria, ma soltanto da luogo ad un supplemento all’ atto dl divisione. 888. L° azione rescissoria si ammette contro qualun- que atto, che tende a far cessare la communione tra i coeredi, ancora che gli fosse dato il carattere di ven- dita, di cambio, di transazione, 0 in ogni altra manie- ta. Ma dopo la divisione, o dopo l'atto chesta in sua vece, non si ammette più l’azione rescissoria contro una ‘transazione fatta sui dubbi reali, che nascevano dal pri- mo atto, ancorchè per tal dependenza non sia stato in- trapreso un giudizio. 889. Detta azione non si ammette nemmeno perla vendita dei diritti di successione fatta senza frode ad uno dei Coeredì a suo risico, e carico dagli altri coe- redi, o uno di loro. È 890. Per riconoscere se vi è stata lesione, si sti- mano gli effetti sul valore che avevano all’ epoca della divisione. ani 891. Il reo convenuto può troncare il corso della lite, ed impedire una nuova divisione con esibire, 0 con dare all’ attore il supplemento alla sua quota ereditaria, ossia in contante, ossia in natura. 892. Il Goerede che ha alienata in tutto o in par- te la sua quota, non può intentare l’azione rescissoria per causa di dolo, o violenza, se l'alienazione è se- guita dopo che è stato scoperto il dolo, e cessata la violenza. TITOLO SECONDO Delle Donazioni tra è vivi, e dei Testamenti. ( Decretato li 3. Maggio 1803. promulgato li 13. di detto mese.) CAPITOLO PRIMO Disposizioni generali. 893. Niuno potra disporre dei propri averi a titolo gratuito se non per donazione tra i vivi, o per testa- mento, secondo le forme che più sotto sono determinate. 894. La donazione tra i vivi è un atto col quale nr nrtorizeta= i iaia ee ini Il | _@——e——i111911tlr1ttt'’’ il donante si priva attualmente, ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che L'accetta. 895. Il testamento è un’atto con cui il testatore di- spone di tutti, o di parte idei suoi beni per il tempo in cui non esisterà più, e che può revocare. 896. Sono proibite le” sostituzioni.. Qualunque di- sposizione per mezzo della quale il. donatario, l’ erede istituito, 0 il legatario sara gravato.di conservare, e restituire a terza persona, sara nulla, anche rispetto all’ erede istituito, al donatario» e al legatario. Ciò non ostante i beni liberi che formano la dote di un titolo ereditario che l'Imperatore erigerà in favore di un Principe, o di un Capo di famiglia, potranno essere trasmessi a titolo di eredità., come viene deter- minato dall’ atto Imperiale del 30. Marzo 1806., e del Senatus-consulto del 14. Agosto successivo. 897. Sono eccettuate dalla censura dei due primi Paragrafi dell’ articolo precedente le disposizioni per- messe al Padre, alla Madre, ai Fratelli, e Sorelle nel Capitolo 6. del presente titolo. 898- La disposizionie con la quale terza persona vien Chiamata alla donazione, eredità, o legato, nel caso che non la consegnisca il donatario, l'erede, o il lega» tario non sarà considerata come sostituzione,@ sarà valida, 899. L’ istesso seguirà rispetto ad una. disposizione tra i vivi, o ad un testamento, per mezzo di cui sarà lasciato ad uno I° usufrutto je ad un altro la proprietà. 900. In qualunque disposizione tra i vivi, o testa- mento si avranno per non scritte le condizioni impos- sibili, e quelle che saranno contrarie alle leggi, e ai buoni costumi. CAPITOLO SECONDO Della capacità di disporre, o di conseguire per donazione tra i vivi, o per testamento. 901. Per fare una donazione tra i vivi, o un te- stamento bisogna esser sano di mente. 902, Qualunque persona pnò disporre, e conse- guire per donazione tra i vivi, o per testamento, ad eccezione di quelle che sono dichiarate incapaci dalla Esposti i 903. Il minore che non ha sedici anni di. età non potrà disporre in veruna maniera ad eccezione di ciò che è prescritto nel Capitolo 9. del titolo presente. 904. Il minore arrivato ai sedici anni non potrà disporre se non per testamento,‘e fino alla metà:sol- tanto dei Beni dei quali può a tenor delle Leggi di- sporre il maggiore. i — 905. La donna maritata non potrà. far donazione tra i vivi senza l’assistenza, 0 il consenso speciale del suo Marito, o senza l’antorità del Gindice, in confor- mità di quanto si prescrive negli articoli 217. e 219. nél titolo del Matrimonio. ssa non avrà bisogno nè del consenso del Marito, nè dell’ antorità del Giudice all’ effetto di disporre per testamento. 906. Per esser capace di conseguire per atti tra i vivi, basta esser concepito all’ epoca della Donazio- ne. Per esser capace a conseguire per testamento, ba- sta esser concepito all’epoca della morte del testatore. Ciò non ostante la donazione, o il testameuto non avranno effetto se il figlio non sarà vitale. 907. Il minore benchè giuuto all’ età di sedici an- ni non potrà, nemmeno per testamento, disposse in fa- vore del suo tutore. Il ininore divenuto maggiore di età, non potrà di- sporre, ossia per donazione tra i vivi, ossia per testa- mento in favore di quello che sarà stato suo tutore, se preventivamente non sarà stato fatto, e liquidato il rendimento di conto della tutela. Sono eccettuati dalle disposizioni sopra espresse gli ascendenti dei minori che sono, 0 sono stati loro tutori. 908. I fisli naturali non potranno nè per donazio- ne tra i vivi, nè per testamento conseguire di più di quel che loro viene accordato nel titolo delle successioni. gog. I Medici, Chirurghi, Ufficiali di Sanità, e i Speziali, che avranno curato una persona nell’ ultima ) sua malattia, non potranno risentire l’ effetto delle di- ajoaGoadeadaeGeaGragcadoadgaagasdaedaegaageade a20299 090 0Ga desta aGaaIraGragr0fnadrag20deado eda ago ado ada ada edo adeopordoeda ada ada ago ago aG0 09109109 dado adr ad9 192090 292290 ada ada 3I0 342390 290399090 390 ag sdo ago ada doge adr ada ada»9a ada ago ada =—==ce=— rr———————__m_t sazamatizzo 3 sposizione tra i vivi, o testamentarie che avrà fatte la Di sonamedesima in loro favore nel corso della malattia. Sono peraltro cecettuate 1. le disposizioni remuneratorie fat- te a titolo speciale, avuto rivuardo alle sostanze del disponente, ed ai servigi prestati. 2. le disposizioni universali, trattandosi di parenti fino al quarto grado inclusive, ben inteso peraltro che il defuuto non abbia eredi in linea retta, seppure la persona in favor della quale è stata fatta la disposizione non sia essa del nu- mero di detti eredi. La medesima regola si osserverà relativamente al Ministro del Culto. 910. Le disposizioni tra i vivi, o per testamento in favore degli Ospedali, dei poveri di una Comunità, o Stabilimenti di pubblica utilità non avranno effetto se non saranno state approvate da un Decreto Imperiale. 911. Qualunque disposizione a favore di persona incapace sarà nulla, o si nasconda setto la forma di contratto oneroso, o si faccia per mezzo di interposta Persona, Persone interposte si considerano il Padre, la Ma- dre#i Figli, descendenti, e il coniuge. della persona incapace. 912. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore di un’ Estero, se non nel caso che il medesimo possa disporre in benefizio di un Francese. CAPITOLO TERZO Della Porzione disponibile dei Beni, e della Riduzione. SEZIONE PRIMA Della porzione disponibile dei Beni, 913. I lasciti, o per atto tra i vivi, o di ultima volontà non potranno oltrepassare la metà dei Beni del disponente se alla sua morte lascia un figlio legitti» mo: il terzo se ne lascia due; il quarto se ne lascia tre, o più., 914. Sotto nome di figlî, sono compresi nell’ arti- colo precedente i descendenti di qualunque grado. Non» dimeno non sono computati, se non per il figlio, che rap- presentano nella successione del disponente, 915. I lasciti per atti tra i vivi, o di ultima. vo- lontà non potranno oltrepassare la metà. dei Beni, se in mancanza di figli, il defanto lascia uno, o più ascen- denti nelle linee. paterna, e materna.) ed i tre quarti se lascia ascendenti in una sola linea. I beni come sopra riservati. a favore degli ascen» denti, saranno da essi conseguiti secondo.| ordine con cui sono chiamati dalla Legge alla successione. Avran-. no essi soli il diritto a questo. riservo in tulti i casi nei quali una divisione in concosso con i. Collaterali non dasse loro la quantità dei beni assegnati. 916. In mancanza dì ascendenti,.o descendenti, i lasciti per atti tra i vivi, o di. ultima. volontà potran- no estendersi al totale dei Beni. A 917. Se la disposizione fatta per atto tra 1 vivi, 0 di ultima volontà riguarda!’ usutrutto, o una rendita vitalizia, il valore della quale oltrepassi la quantità di cui può esser disposto, gli eredi a favor dei quali la Lesge ammette un riservo avranno l’.ozione, o di ese- guire la disposizione ,10 di cedere Ja quantità di cai può esser disposto. 918. Il prezzo in piena proprietà dei beni alienati o col carico di una rendita vitalizia, o. a fondo perdu- to, o col riservo di usafrutto, ad una persona che può succedere in linea retta, sarà imputato. uella porzione di cui può disporsi, e il di più, se ve ne è, sarà posto in massa. Tale imputazione, e collazione non potrà essere domandata dagli altri della linea retta che pos- sono succedere, quando avranno acconsentito alle dette alie- nazioni, ed in nessun caso da quelli della linea trasver- sale che possotio succedere. 919. La quantità di cui può disporsi potrà esser donata in tutto, o in parte, o per atto tra i vivi, o di ultima volontà ai figli, o altre persone che possono suc- cedere al donante senza che il donatario o legatario ot- tenendo l’ eredità sia sottoposto alla. colazione. pur- 7 * MECERTA .= e- nie, ZI 38 chè per altro la disposizione sia stata fatta espressamen- te a titolo di prelevato 0 di antiparte. La dichiarazione che la donazione, o il legato è stato fatto a titolo di prelegato, o di antiparte potrà farsi nell'atto che contiene la disposizione, 0 posterior- mente nella forma delle disposizioni tra i vivi, o testa- mentarie. SeziONE SECONDA. Della riduzione delle donazioni e legati. 920. Le disposizioni tra i vivi, o per causa di mor- te, che oltrepasseranno la quantità di cui può disporsi dovranno ridursi fino a detta quantità allorchè si apre la successione. 921. Lia riduzione delle disposizioni tra i vivi non potrà essere domandata che da quelli in favor dei quali la Lesse fa il riservo, dei loro eredi, o aventi causa. I donatari, legatarj e creditori del defunto non potran- no doinandare detta riduzione, nè trarne vantaggio. 922. La riduzione si stabilisce formando una massa di tutti i Beni esistenti al tempo della morte del do- nante, o testatore, Vi si riuniscono per finzione quelli dei quali è stato disposto per atti tra 1 vivi, secondo il loro stato all’ epoca della donazione, ed il loro valo- re al tempo della morte del donante. Si fa il calcolo di tutti i Beni suddetti, dopo esserne stati detratti i debiti, quale è, avuto riguardo alla qualità degli Ere- di ehe lascia, la quantità di cni poteva disporre. 923. Non si potranno ridurre le donazioni tra i vi vi, se dopo essere stato esaurito il valore di tutti i beni compresi nella disposizione testamentaria, e quando si farà luogo a detta riduzione, si farà cominciando dall’ ultima donazione, e così di mario in mano risalendo dalle più moderne alle più antiche. 924. Se la donazione tra i vivi da ridursi è stata fatta a persona in grado successibile, potrà ritenere su i beni dovati il valore della quota, che. come erede gli apparterrebbe. dei beni dei quali non può disporli qua- lora siano della stessa natura, 925. Allorchè il valore delle donazioni tra i vivi eccederà, o eguaglierà la quota di cui può disporsi, tutte le disposizioni testamentarie saranno caducate, 926. Quando le disposizioni testamentarie eccede- ranno la quota di cui può disporsi, o la parte di detta, quota cie rimane detratto il valore delle donazioni tra i vivi, la riduzione si farà pro rata, senza fare alcuna distinzione tra i legati universali, e i legati particolari. 927. Giò non‘ostante in tutti i casi, nei quali il testatore avrà espressamente dichiarato di volere che il tale lesato sia soddisfatto prelativamente ad ogni altro, avrà‘luogo la prelazione, ed il legato medesimo sarà ridotto fino al punto in cui il valore degli altri legati conzuagli il riservo legale. 923. Il donatario restituirà i frutti dell’ eccesso del- la parte di cui può. disporsi, da computarsi dal dì del- la morte del donante se la istanza per la riduzione è stata fatta dentro l’anno, in caso diverso dal giorno in eui si farà| istanza saddetta. 29. I beni iminobili che dovranno rivendicarsi in forza della riduzione, saranno immuni dai debiti, 0 ipo- teche impostevi del donatario.| i 930. L'azione per‘la riduzione, o per la rivendi- cazione potrà essere intentata dagtì Eredi contro i terzi detentori dei beni immobili che fanno parte delle dona- zioni, alienati dai donatarii, nel modo istesso, e con 1° istesso ordine che potrebbe intentarsi contro i donatarii medesimi, previa per altro l’ escussione dei loro beni. Detta azione dovrà essere intentata secondo| ordine di tempo delle alienazioni, cominciando dalia più recente. CAPITOLO QUARTO Delle Donazioni tra î vivi, PRIMA. SEZIONE Della forma delle Donazioni tra î vivi, stipulato alla presenza di un notaro nella forma ordina» ria dei contratti, e ne resterà presso di lui la miuuta originale sotto pena di nullità. i i 932. La donazione tra i vivi non sarà obbligatoria. per il donante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui sarà stata aecettata espressamente. I accettazione potrà esser fatta vivente il.donan- ‘te con un’atto‘pubblico, e posteriore, di cui rimarrà la minuta; ma allora la donazione non: avrà effetto rispet- to al donante se non'dal giorno, in cui gli sarà stato notificato l'atto che prova 1’ accettazione suddetta. 933. Se il donatario è di età maggiore, l’accetta- zione deve esser fatta da lui, o in nome suo da perso- na munita di un mandato di procura fatto espressamen- te per accettare la donazione, o per accettare le dona- zioni che gli siano state, 0 siano per essergli fatte. Det- to mandato di procura dovrà esser fatto per mezzo di notaro, ed una copia dovrà essere annessa alla minuta della donazione; o alla. minuta dell'atto di accettazione fatta con un’atto separato. i 934. La moglie non potrà accettare la donazione senza il'consenso del marito, o qualora esso lo neghi, senza l’ autorità del Giudice, in conformità di ciò che è stato prescritto negli articoli 217. e 219. al titolo del Matrimonio. 935. La donazione fatta ad un minore di età non emancipato jo ad un’ Interdetto dovrà essere acceltata dal ‘ respettivo Tutore in conformità dell’ articolo 463. al titolo della minore età, della Tutela, e dell’ Emancipazione. Il minore di età emancipato‘potrà accettarla con l’assistenza di un Curatore. Ciò non ostante i Genitori del minore emancipato, o non emancipato» 0 gli altri ascendenti vivendo ancora i Genitori, benchè non siano ne Tutori, ne Uuratori del minore potranno accettare per esso. 936. Il sordo, e muto sapendo scrivere potrà. ac- cettare la donazione da se. stesso, 0 per mezzo. di Pro- curatore,- Se non sa scrivere, l’accettazione deve: essere fatta da un Curatore deputato‘a quest effetto, secondo le rer gole prescritte al titolo della Età minore, della Tutela, e dell’ Emancipazione. i 957: Le donazioni fatte in favore dei Spedali» dei poveri di una Communità, o di Stabilimenti di pabbli- ca utilità, saranno accettate dagli Amministratori di dette Comunità, e Stabilimenti, dopo essere stati nelle debite forme autorizzati a tale atto. pi 933. La donazione accettata nelle debite forme sa» rà perfezionata col solo consenso delle parti, e il do- minio delle cose donate sarà trasferito nel donatario, senza bisogno di tradizione. 939: Allorchè si farà la donazione di beni che pos- sono essere gravati d’ ipoteche, dovrà farsi. nell Ufizio delle Ipoteche nel circondario del quale sono situati 4 beni donati, la trascrizione degli atti di donazione,€ di accettazione, come pure dovrà farvisi la notificazio- ne dell’ accettazione posta in essere con atto separato» 940. Detta trascrizione si farà ad istanza del mari- to-quando i beni sararino donati alla moglie, e se il marito non osserva questa solennità la moglie potrà ese- guirla senza esservi autorizzata, Quando la donazione sarà fatta ai minori, agli In terdetti, o ai pubblici Stabilimenti, la trascrizione si farà ad istanza dei Tutori, Guratori, o Amministratori. 041. La omissione della trascrizione potrà essere obiettata da tutti quelli che. vi avranno interesse y ad eccezione di quelli che hanno L'obbligo di farla fare, o aventi causa da loro, e del donante. 942. 1 minori, gli interdetti, le donne maritate non avranno la restituzione in intiero per| omisssione dell’ accettazione,(0 trascrizione delle donazioni, riservato però loro il regresso contro i mariti, o tutori rispetti. vi qualora competa, nè la restituzione avrà luogo an- corche i mariti, o tutori siano insolventi. 945. La donazione tra i vivi non potrà comprende; re sg non i beni presenti del donante. Se riguarda be- ni futuri sarà nulla rispetto a questi, 944 Qualunque donazione tra i vivi fatta sotto condizione,| esecuzione delle quali dipende dalla vo- 00039:03a0da0fÎr 00009333009 20da age age od0 ada adi ada ada vd n000d0000009raGa ada ade 0d0 0d0.0 00 000 20 20AADE DD 0040 ad Ida ado ada dda adr ada ada 000 ada ago ada odo ada age da ada odo edo adaode VIII TTI I OTSSSSICOTISICIIIIIIIIIII TAI ‘931. Qualunque atto di donazione tra i vivi sarà© lontà del Donante sarà nulla. 945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta con la condizione di soddisfare altri debiti, o pesi fuori di quel- Il che esistevano al tempo della fatta donazione, o che fossero indicati nell’ atto di donazione, o nella dimostra- zione che doveva esservi unita. 946. Nel caso che il donaute si sia riservata la fa- coltà di disporre di un’ effetto compreso nella donazio- ne, o di una somma determinata sopra i beni donati, morendo senza averne disposto, l’ effetto, 0 la somma apparterrà agli eredi del Donante, non ostante tutte le clausule, e patti stipulati in contrario. 47. I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si tratta nei Capitoli VIII., e IX. del titolo‘presente. 948. Niun atto di donazione di mobili sarà valido se non quanto ai‘mobili, dei quali sarà stata unita alla minuta della donazione una stima sottoscritta dal donante, e dal donatario, o da quello che accetta per esso. 949. Può il donante fare il riservo a suo favore, o disporne a vantaggio altrui, del godimento, 0 dell’ u- sufrutto dei mobili, o beni immobili donati. 950. Allorchè la donazione di beni mobili sarà fat- ta col riservo dell’ usufrutto, il donatario al termine dell’ usufrutto dovrà prendere le cose donate che esi- steranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà Y azione contro il donante, 0 suoi Eredi rispetto alle cose che più non esistono per il valore, che sarà stato loro dato nella stima. 951. Il donante potrà stipulare il patto reversivo per le cose donate, tauto per il caso della premorien- za del donantario soltanto, quanto per il caso della premorienza del donatario, e suoi descendenti. Il patto reversivo non potrà essere stipulato se non in favore del donante. 952. L'effetto del patto sarà quello di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di far ritoruare al do- nante tutti i detti beni liberi, ed immuni da tutti i. pesi ed ipoteche, ad eccezione peraltro: dell’ ipoteca della dote, e delle convenzioni matrimoniali, se gli al- tri beni del coniuge donatario non bastano, è nel caso soltanto in cui la donazione gli sia stata fatta col ine- ‘desimo contratto di Matrimonio dal quale dipendono dette ipoteche. SeziIONE SECONDA. Delle eccezioni alla regola sulla irrevocabilità delle Donazioni tra i vivi. 953. Le donazioni tra i vivi non‘potranno essere revocate se non per causa di inadempimento dei patti con i quali saranno state fatte, per causa di ingratitu- dine, e per causa della sopravveuienza dei figli. 954. In caso di revoca per causa di inadempi- mento dei patti, i Beni ritorneranno al donante liberi da ogni peso, ed ipoteche impostevi dal donatario, ed il donante avrà coutro i terzi detentori dei beni immo- bili donati, tutti i diritti che avrebbe contro il dona- tario istesso. 955. La donazione tra i vivi non potrà essere re- vocata per causa di ingratitudine se non ne: seguen- ti casl. 1. Se il donatario ha attentato alla vita del donante. 2. Se siè fatto reo contro di esso per sevizie, de- Îitti, o ingiurie gravi.© S| 3. Se ricusa di somministrargli gli alimenti. 956. La revoca per causa di inadempimento delle condizioni, 0 per causa di ingratitudine non avrà luogo rpso Jure}, | 957. L’ istanza per la revoca per causa di ingrati- tudine dovrà esser fatta dentro l’anno da computarsi dal giorno del delitto imputato dal donante al donata- rio, o dal giorno in cui il donante avrà potuto aver notizia del delitto. Detta revoca non potrà esser domandata dal do- nante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante, contro il donatario, seppure in questo se- condo caso l’ azione non sia stata già intentata dal donan- ie, o non sia morto dentro l’ anno in cui è stato com- messo il delitto. sl 900390090290 0d0 290000 ada 019290049 ada ada 240 ada ada ada 090 aGa ada ar Ad 290 adA 000000000 2P0APA COLLA 00000 00 0A AD0IGI ATA AD 00000000) 000 ALAN OLI 000 ad ia a aaa aaa MITI TITIIIISIIIIIIIIIIIIIIO TO E 958. La revoca per. causa di ingratitàdine non pre- giudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche, o altri pesi reali, che avrà imposto sulla roba donata, purchè siano anteriori all’ inscrizione che sarà stata fatta della copia dell’ istanza per la revoca, in margine della trascrizione ordinata dall’articolo 939. Revocandosi la donazione ilflonatario sarà condan- nato alla restituzione del valore delle cose alienate avu- to riguardo al tempo della domanda, ed alla restitu- zione dei frutti da computarsi dal giorno‘di detta do- manda. 959. Le donazioni fatte in contemplazione di Ma- trimonio non potranno revocarsi per causa di ingra- titudine. 960. Tutte le donazioni tra i vivi fatte da persone che non avevano figli, nè discendenti vivi all’ epoca della donazione, qualunque possa essere il valore di dette donazioni, e qualunque sia il titolo, per cui so- no state fatte, ancorchè siano corréspettive, e remune- ratorie, comprese quelle clie sono fatte in contempla- zione del Matrimonio da altri, fuorichè dagli ascenden- ti ai coniugi, 0 dai coniugi l'uno, all’ altro, saranno ipso jure revocate per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, ancorchè postumo, o con la le- gittimazione di un figlio naturale per susseguente Ma- trimonio, se è nato dopo la donazione. 61. Detta revoca avrà luogo, ancorchè il figlio naturale, o della donatrice fosse concepito al tempo del- la donazione. 62. La donazione sarà egualmente revocata quand* anche il donatarie fosse entrato in possesso dei Beni do- nati, e vi fosse stato lasciato dal donante dopo la so- pravvenienza del figlio, senza che peraltro il donatario sia obbligato a restituire i frntti percetti di qualun- que natura siano, se non dal giorno in cui gli sarà notificata per mezzo di citazione, o di altro atto in valida forma la nascita del figlio, o la di lui legitti- mazione per susseguente Matrimonio, 6 ciò ancora, quando l’ istanza per ritornare al possesso dei Beni do- lati non sia statà fatta se non posteriormente alla det- ta notificazione. 963. I beni compresi nella donazione revocata#pso jure ritorneranno nel patrimonio del donante liberi, ed immuni da tutti i pesi, ed ipoteche imposte dal dona- tario, senza clie possano rimanere affetti, nemmeno in sussidio, alla restitozionie della dote della Moglie del donatario, 0 altre convenzioni matrimoniali, il che avrà luogo quand’ anclie la donazione sia stata fatta in con- templazione dél Matrimonio del donatario, ed inserità nel contratto, ed'il donante si sia obbligato con la donazione come mallevadore all’esecuzione del contrattò di matrimonio. 964. Le donazioni come sopra revocate non potran- no rivivere, o avere di nuovo il loro effetto, nè con la morte del figlio del donante, ne con alcun’ atto di conferma, e se il donante vuol donare i medesimi beni allo stesso donatario, o avanti, o dopo la morte del figlio, per la nascita del quale era stata revocata la donazione, non potrà farlo se non con una nuova di- sposizione. 965. Qualunque clausula, o convenzione con la quale il donante avrà rinunziato alla revoca della do- nazione per la sopravvenienza di un figlio sarà consi- derata come nulla, e non potrà produrre alcuno effetto. 966. Il donatario, i suoi eredi, o aventi causa, 0 altri detentori delle cose donate, non potranno oppor- re la prescrizione. ad oggetto di far sussistere la do. nazione revocata per la sopravvenienza di un figlio, se’ non dopo il possesso di trenta anni, i quali non po- tranno cominciare a decorrere se non dal dì della na- scita dell’ ultimo figlio del donante ancorchè postumo’ e ciò fermo stante quanto sia di ragione per l' interru- zione della prescrizione, rovi {0 $ CAPITOLO QUINTO Delle disposizioni testamentarie, Sezione Prima Regole generali sulla forma deî Testamenti, 967. Qualunque persona potrà disporre per testa» mento, 0 con l'istituzione dell'erede, o a titolo di le- gato, o con qualsivoglia denominazione capace di ma- nifestare la sua volontà. 968. Un testamento non potrà esser fatto nell’ atto medesimo da due, o più persone, ossia in favore di un terzo, ossia come disposizione vicendevole, e correspettiva. 9659. Un testamento potrà essere olografo, ovvero fatto per atto pubblico, o in forma mistica. 970. Il testamento olografo nou sarà valido se non è seritto per l’ intiero, con la data, e sottoscrizione di proprio pugno del testatore; non ha bisogno di altra solennità.* 971. Il testamento per atto pubblico è quello che gi riceve da due notari in presenza di due testimoni, o da un notaro in presenza di quattro testimoni, 972. Ricevendosi il testamento da due notari deve esser loro dsttato dal testatore, e deve essere scritto da uno dei notari come è dettato. Se vi e un notaro solo, deve egualmente esser det- tato dal testatore, e scritto dal notaro. Nell’ uno,€ nell'altro caso, deve esser dato a leggere al testatore in presenza dei testimoni, di tutto si deve fare espressa menzione. 973. Detto testamento deve esser sottoscritto dal testatore; se dichiara che non sa, o non pnò scrivere y si farà nell’atto espressa menzione della sua dichiara- zione, come pure della causa che gli osta a sotto- scriversi, 974. Il testamento devrà essere sottoscritto dai te- stimoni: ma, nelle campagne basterà che si sottoscriva uno dei testimoni, se il testamento si riceve da due no- tari, o che si sottoscrivano due testimonj, se il testa- merto si riceve da un notaro. 975. Non potranno far da testimoni nel testamento per atto pubblico, nè i legatarj per qualunque titolo, nè i loro parenti, e affini fino al quarto grado inclusi- ve, nè i praticanti dei notari dai quali sarà ricevuto T atto. 975. Quando il testatore vorrà fare un testamento mistico, 0 segreto, dovrà sottoscrivere la sua disposi- zione, o sia che l'abbia scritta da: se stesso, o fatta scrivere da altri. Il foelio che conterrà la sua disposi- zione, o il foglio che servirà di involucro quando vi sia, sarà. chiuso e sigillato. Il testatore lo presenterà, così chiuso, e sigillato al notaro, e sei testimoni almeno, o lo farà chiudere, e sigillare alla loro presenza, e dichia- rerà che il contennto in detto foglio è il suo testamento scritto, e sottoscritto da esso, oppure scritto da altri, e sot- toscritto da esse, Il notaro stenderà l’ atto di soprascrizione, chie sarà fatto sul detto foglio ,o.sul foglio che servirà di involucro, e quest’ atto sarà firmato tanto dal testato- re, cue dal notaro unitamente ai testimonj]. Tutto ciò si farà continuatamente, e senza passare ad altre co- se, ed in caso che il testatore per un’ impedimento so- praggiunto dopo la sottoscrizione: del testamenta non possa firmare l'atto di suprascrizione si farà menzione della dichiarazione che avrà fatto, senza che sia biso- gno n questo caso di aumentare il numero dei. te- stimon],; 1 977. Se il testatore non sa scrivere, o se non ha potut» sottoscriversi quando ha fatto scrivere le sue di- sposizioni, sarà chiamato all’ atto della soprascrizione un testimonio di più oltre il. numero prescritto nell’arti- colo precedente, il quale si firmerà nell” atto con gli al- tri testimonj, e si farà menzione della causa per cui è stato chiamato nun testimone di più. 973. Chi non sà, o non può leggere non potrà fa- re disposizioni per testamento wistico, 00 979. Nel caso che il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare il testamento mistico, a condizione però, che il testamento sia scritto intiera- 290393090 edo 000000242999 09209r 9a cda 0090340390 09aed2.+900d0 000 000000 39a da ade dad 00000 000 000000000 a90000 000 000000 000 000000 0d0 000 adr ade ada 139 0jo adr ada 100 AND 0000 000 0d0 000000000 000 000 000 000000 000 DD 000 000.0NNUDAVI0OÙ[= vt ce mente, con la data, e sottoscritto di.suo proprio pu» gno, che lo presenti al notaro, ed ai testimoni, e che in testa della soprascrizione, scriva alla loro presenza, che il foglio che presenta loro è il suo testamento: do- po di che il notaro stenderà 1’ atto della soprascrizione, nel quale si prenderà ricordo che il testatore ha scritte le parole indicate alla presenza del notaro, e dei testimonj e nel resto si osserverà quanto viene prescritto dall’ articolo 976. 980. I testimoni chiamati per esser presenti al te- stamento dovranno esser maschi, maggiori di età, sude diti dell’ Imperatore, e godere dei diritti ciyili. SEZIONE SECONDA. Regole particolari sulla forma di alcuni testamenti. 981. I testamenti dei militari, e delle persone im- piegate nelle armate, potranno in qualunque luogo sì sia, esser ricevuti da un capo di Battaglione, e di Squa- drone, o da qualunque alteo Uffiziale di srado supe- riore, alla presenza di due testimonj, o da due Com- missar] di guerra, o da uno di detti Commissarj alla presenza di due testimoni. 932. Potranno ancora, se il testatore è malato, o ferito, esser ricevuti dall’ Uffiziale in capo di Sanità, assistito dal Comandante militare incaricato della poli- zia dello Spedale, i| .‘983. Le disposizioni degli articoli suddivisati non avranno effetto se non in favore di quelli che saranno in una spedizione militare, o acquartierati, o in guar- nigione fuori del Territorio Francese, o prigionieri di guerra presso il nemico, senza che possano goderne quelli che sarauno acquartierati, o in guarnigione nell’ interno, seppure non si trovano in una piazza assediata, o in una fortezza, o altri luoghi dei quali siano chiuse le porte, ed interrotte le comunicazioni per causa della verra. 984. Il testamento fatto nella forma che sopra sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo in cui avrà il comodo di prevalersi delle forme orr dinarie, 985. I testamenti da farsi in un luogo con cui sarà intercetta ogni comunicazione per causa di peste, 0 al tra malattia contagiosa, potranno esser fatti avanti il Giudice di Pace, o avanti nno degli Ufficiali municipa- li della Comunità in presenza di due testimoni. 986. Tale disposizione si osserverà tanto rispetto& quelli che saranno attaccati dalle malattie sopradette, quanto rispetto a quelli che saranno nei luoghi infetti, benche non siano malati, 987. I testamenti indicati nei due precedenti arti coli diventeranno nulli sei mesi dopo che saranno ria- perte le comunicazioni col luogo in cui si trova il testa- tore, o sei mesi dopo che egli si sarà trasferito in un luogo col quale non siano interrotte, i 988. I testamenti da farsi durante un viaggio per mare, potranno, esser ricevuti come appresso. A bordo dei Vascelli, o altri Bastimenti dell’ Impr- rarore dal Capitano Comandante il Bastimento, o in sna mancanza dall’ Uffiziale che ne fa le veci nell’ ordi- ne di servizio; l'uno, o l’altro unitamente all’ uffiziale di amministrazione, o a chi ne adempie le ingerenze. A. bordo dei bastimenti mercantili dallo scrivano del bastimento, o da chi ne adempie le ingerenze, l’ uno, o l’altro unitamente al Capitano, o Padrone, 0 in loro mancanza a chi ne fa le veci. In tutti i detti casi, questi testamenti dovranno es- sere ricevuti in presenza di due testimon). 989. Nei bastimenti dell’ Imperatore, il testamen- to del Capitano, o quello dell’ Ufficiale di amministra» zione$ e nei bastimenti mercantili il testamento del Ca- pitaro, o Padrone, o dello Scrivano, potranno essere ricevuti da quelli che vengono dopo di loro nell’ ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni dell’ articolo precedente, 990. Iu ogni caso, sarà fatto un doppia originale dei testamenti indicati nei due precedenti articoli. 991. Se il bastimento approda ad un Porto estera nel quale risieda un Console di Francia, quelli che a- vanno ricevuto il testamento saranno obbligati a depo- sitare uno degli originali chiuso, e sigillato presso il Console, che lo rimetterà al Ministro. della Marina, e questi ne farà fare il deposito nella Cancelleria del Giu- dice di pace del luogo ove ha domicilio il testatore. 2. AI ritorno del Bastimento in Francia, nel Porto dell’armamento, o in altro Porto, i due originali del testamento egualmente chiusi, e sigillati, o uno di es- si se Valtro è stato depositato nel corso del viaggio in conformità dell’articolo precedente, saranno consegnati all’ Ufizio del Preposto all’ inscrizione marjttima. Que- sti li trasmetterà senza ritardo al Ministro della Marina, il quale ne ordinerà il deposito secondo che si è detto nell'articolo precedente. 993. Nei ruolo dell’ equipaggio sarà preso ricordo in.margine del nome del testatore della consegna fatta degli originali del testamento, al Console, o all’ Ufizio del Preposto all’ iscrizione marittima. 994: Il testamento non si considererà fatto per ma- re, benchè sia stato fatto durante il viaggio se nel tempo in cui è stato fatto, la nave aveva approdato ad una terra straniera, o del Dominio Francese ove rise- deva un Ufficiale pubblico Francese, nel qual caso non sarà valido, se non sarà stato fatto secondo le forme prescritte in Francia, 0 secondo quelle praticate nel luogo in cui sarà stato fatto. 995. Le disposizioni sopra indicate comprenderanno ancora i testamenti fatti dai semplici. passeggieri che non faranno parte dell’ equipaggio. 996. Hl testamento fatto per mare nella forma pre- scritta dall’ articolo 983. non sarà valido se non quan- do il testatore muorirà per mare, o dentro tre mesi da che sarà sceso a terra, ed in luogo in cui avrà potuto farlo nuovamente nelle forme ordinarie. 997. Il testamento fatto per mare non potrà conte- nere alcuna disposizione in favore degli Uffiziali del Vascello se sono parenti del testatore. 8. Il testamento dei quali si parla negli articoli suddivisati della presente Sezione, saranno sottoscritti dai testatori, o da quelli che gli avranno ricevuti. Se il testatore dichiara che non sa, o non può scrivere si prenderà ricordo della sua dichiarazione, co- me pure della causa che gli impedisce sottoscriversi. Nei casi nei quali si richiede la: presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto da uno di essi almeno, e sarà preso ricordo della causa per la quale l’ altro non si sarà sottoscritto. 999. Un Francese che si troverà in Dominio este- ro potrà fare la sua disposizione testamentaria con atto privato, nel modo prescritto dall’ articolo 970, o con atto pubblico nelle forme solite praticarsi nel luogo in cui sarà fatto l’ atto mentovato. 1000. I testamenti fatti in Dominio estero non po- tranno avere esecuzione rispetto ai Beni situati in Fran- cia se non dopo essere stati registrati nell’ Uffizio del Domicilio del testatore se lo ha mantenuto, ed in caso diverso nell’ Uffizio dell’ ultimo domicilio in Francia che sia noto: e qualora il testamento contenga disposizioni relative ai beni immobili ivi situati, dovrà inoltre es- sere registrata nell’ Uffizio del luogo in cui sono posti detti Beni, senza che possa esigersi doppia tassa. 1001. Devono essere osservate, sotto. pena di nulli- tà, le solennità volute per i diversi. testamenti a forma di quanto si prescrive nella presente, e nella preceden- te Sezione. i Sezione Terza. Dell’ istituzione dell’ Erede, e dei legati in generale. 1002. Le disposizioni testamentarie sono o univer- sali, o a titolo universale, o a titolo particolare. Cia- scuna di dette disposizioni, o sia stata fatta sotto il no- me di Istituzione di erede, o sia stata fatta sotto nome di legato, produrrà il suo effetto secondo le regole sta- bilite qui appresso per i legati universali, per i legati 2 titolo universale, e per i legati particolari. Duerno 6. Do Dd0n02 000 297399202 209 N00 100 D00 00 000 399 vo oÎo ndo cde 000000290 a9a 000 odor 00000 Aa age a gr agaaga aiar Agra da dad aa adr 240 Ja ada ada 000 ada ada ar 2a ar age ade sd ALOEIYI[EYL£ì{E{EIA aa de 41 Sezione Quante. Del Legato universale. 1003. Il legato universale è la disposizione. testa- mentaria cou la quale il testatore lascia ad una, o più persone 1° universalità dei beni che avrà al tempo della sua morte. 1004. Allorche alla morte‘del testatore vi sono gli eredi a favor dei quali è riservata una porzione dei di lui beni, essi. eredi prendono possesso ipso jure di tutti i beni dell’eredità, ed il legatario universale deve do- mandare loro il rilascio dei beni compresi. nel‘testa- mento. 1005. Ciò non ostante nel medesimo caso,.il lega- tario universale potrà godere dei beni compresi nel te- stamento cominciando dal dì della morte, se I° istanza per il rilascio è stata fatta dentro 1° anno dall’ epoca sud- detta; altrimenti non comincierà a goderne se non dal giorno dell’ istanza fatta in Tribunale, o dal giorno in cui sarà stato acconsentito alla domanda. 1006. Quando alla morte del testatore non vi sa- ranno eredi, ai quali sia riservata dalla Legge una quo- ta di beni, il lesatario universale prenderà ipso jure il possesso, senza alcun obbligo di domandare il rilascio. 1007. Qualunque testamento olografo avanti di es- ser mandato ad esecuzione sarà presentato al Presiden- te del Tribunale di prima istanza. del circondario nel quale è aperta la successione. Il testamento sarà aper- to se è sigillato. Il Presidente stenderà il processo ver- bale sulla presentazione, apertura, e contenuto del te- stamento, di cui ordinerà il Deposito presso un notaro da esso deputato. Se il testamento è fatto in forma mistica, la pre- sentazione, l'apertura, la descrizione, ed il. deposito saranno fatti nella stessa maniera: ma l'apertura non potra esser fatta se non in presenza dei notari, e testimoni che si sono firmati nell’atto di soprascrizione che si tro- veranno nel luogo, o che saranuo chiamati. 1008. Nel caso contemplato nell’ articolo 1006. se il testamento è olografo, o mistico, il legatario univer- sale sarà obbligato a fafsi immettere nel possesso con un Decreto, del Presidente steso in pie d’ un'istanza alla quale sarà unito I’ atto di deposito. 1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede a cui la Leege riserva una porzione di beni, sa- rà tenuto sotto l’ obbligo della sua persona a pagare i debiti, e carichi dell’eredità per la sua parte, e por zione, ed ipotecariamente per il totale: e dovrà seddi- sfare i legati. eccetto che se siano ridotti come vien dichiarato negli articoli 920. e 927. Sezione Quinta. Dei Legati a titolo universale. 1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una porzione di beni dei quali la Leg- ge gli permette disporre, come sarebbe la metà, il ter- zo, 0 tutti i suoi beni immobili, o tutti i suoi mobili, o una determinata quantità dei suoi beni immobili,© dei suoi mobili. Qualunque altro legato non forma se non una disposizione a titolo particolare. 1011. I legatarii a titolo universale dovranno. do- mandare il rilascio agli eredi, ai quali dalla Legge vien riservata una quantità di beni, in loro mancanza ai legatarj universali, e mancando ancor questi agli eredi chiamati nell’ ordine determinato nel titolo delle successioni. 1012. Il legatario a titolo universale sarà tenuto sotto l’ obbligo della sua persona egualmente che il le- gatario universale a pagare i debiti, e pesi dell'eredità per la sua parte, e porzione, ed ipotecariamente per il tutto. i 1013. Allorchè il testatore non avrà disposto se non in parte della porzione di cui poteva disporre, ed avrà disposto a titolo universale, il legatario sarà. tenuto al- la soddisfazione dei legati particolari per la sua tangen- te unitamente agli eredi naturali. -————orcssitsiGQuitticàc rr mor" "mr er hai è eli È Si 1 eni i Ei ER TE IR ASTE de AT PT E er ife } Sezione Besra. Dei legati particolari, ro14. Qualunque legato puro, e semplice, dara al legatario dal giorno della morte del testatore un dirit- to alla cosa legata, qual diritto sarà trasmissibile agli eredi, 6 aventi causa da loro. Ciò non ostante il lesatario particolare non potrà entrare al possesso della cosa legata, nè pretendere i fratti, o interessi, se non dal giorno della sua istanza per il rilascio da farsi a forma dell’ ordine fissato dall’ articolo 1011., 0 dal giorno nel quale siasi. volontaria- mente prestato il consenso al detto rilascio, 1015. Gli interessi, o frutti della cosa legata de- corrono in favore del lesatario dal giorno della morte, è senza che ne abbia fatta l'istanza al Tribunale, 1. Quando il testatore avrà espressameute dichia- rata la soa volontà su questo punto nel testamento, 2, Quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia, o una prestazione. 1016. Le spese per 1° istanza del rilascio saranno a carico dell’ eredità, senza che da ciò possa derivare al- cuna riduzione del riservo legale. La tassa per il registro sarà dovuta dal legatario. Tutto ciò avrà luogo se non è stato diversamente ordinato nél testamento. Ogni legato potrà essere registrato separatamente, senza che di detto registro possano trarne vantaggio altri che il legatario, 0 aventi causa da esso. 1017. Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato, saranno tenuti sotto 1° obbligo della loro persona a soddisfarlo, ciascuno in proporzione della por- zione di eredità, che conseguiscono. Saranno ipotecaria- mente tenuti per il tutto fino alla concorrente quantità del valore degli immobili dell’ eredità, dei quali sa- ranno detentori. i 1018. La cosa lesata, sarà consegnata con i ne- cessar]j accessor], e nello stato in cui si troverà all’ epoca della morte del donante. 1019. Se la persona che ha legata la proprietà di uno stabile,| ha in seguito aumentata con qualche ac- quisto, bencliè esso sia contiguo, non si considera far parte del legato. Diversamente segue rispetto agli abbellimenti, o nuove fabbriche erette sul fondo legato, o di un recin- to di cui abbia il testatore ampliato il circuito. 1020. Se avanti o dopo il testamento, la cosa le- gata è stata ipotecata per un debito dell’ eredità, ov- vero per un debito di un terzo, oseèassravata dall’ u- sufrutto, chi deve soddisfare il levato non è tenuto a liberarla, se non ne è stato incaricato a farlo con un espressa dichiarazione del testatore. 1021. Se il testatore‘legherà una cosa d° altri, il legato sarà nullo, abbia, o non abbia il testatore sa- puto, che la cosa medesima non era sua. 1022. Allorchè il legato riguarderà una cosa inde- terminata l'erede non sarà obbligato a darla della mi- glior qualità, e non potrà esibire la peggiore. 1023. Il lesato fatto al creditore non si considere- rà fatto in compensazione del suo credito, nè il legato fatto ad un servitore in compensazione del suo salario. _ 1024. Il legatario a titolo particolare non‘sarà ob- bligato a pagare i debiti dell’eredità a titolo dell’ eredità,. salva però la riduzione del legato come sopra è stato di- chiato, e salva l’azione ipotecaria dei‘creditori. SezioNnE SETTIMA, Degli Esecutori Testamentari. » La bs PES 1029. Il testatore potrà nominare uno, a più‘ese- eutori testamentar]. 1026. Potrà loro accordare il possesso dei suoi mo- bili In tutto, o im parte‘, ma non potrà durare oltre un'anno, ed nun’giorno da computarsi dal dì della sua morte,‘ «Se non gle 1’ ha accordato, non potranno pre- tenderlo. di 5 2 DS; e bd d 1027. L’ erede potrà fare cessare il possesso esi-< ove 3I00G0AG0 ATA OPLOPLAPLAPLOTTTAAIITITIETIIIEAITITI AIIP 0 200000000000 000 000090 000 AND AD 0D0 00 0N OVALI VIVCPA ADATTATI IT ATTI aiar edera a area ada agaagcagaagaegGa aa bendosi di consegnare agli esecutori testamentar] una somma bastante per il pagamento dei legati su mobi- li, o giustificando il pagamento suddetto se 1028. Chi non può obbligarsi non puo essere ese- cutore testamentario. i 1029. La moglie non potrà accettare un? esecutoria, testamentaria senza il consenso del marito. Se è separata per i beni, o sia per il contrat to del Matrimonio, o sia in vigore di sentenza, potrà esserlo col consenso del suo marito, 0 in caso di sua negativa coll’ autorità del giudice, in conformità di ciò che vien prescritta dagli articoli 219.,€ 219. al titolo del Ma. trimonio- 1030. Il minore non potrà essere esecutore testa- mentario, nemmeno con| autorità del suo tutore, o Curatore, i i 1031. Gli esecutori testamentarj faranno apporre? sigilli se vi sono eredi minori interdetti, o assenti. Fa- ranno fare alla presenza dell’ erede presunto, o esso nelle debite forme citato, 1 inventario dei beni dell’ eredità. Domanderanno che si proceda alla vendita dei mo- bili, mancando il contante necessario per soddisfare i legati. i mea i Invigileranno che sia eseguito il testamento, ed in caso di controversia sulla di lui esecuzione potranno ye- nire a causa per sostenerne la validità, Spirato un’ anno dalla morte del testatore dovran: no render conto della loro amministrazione. 1032. Le facoltà dell’ esecutore testamentario non trapasseranno ai suoi eredi, 1033. Se vi sono più esecutori testamentarjche ab: biano accettato, uno solo potrà agire mancando gli al- tri; saranno solidalmente responsabili peri mobili che sono stati loro affidati, purchè il testatore non abbia divise le loro incumbenze, e ciascuno di loro non si sia ri. stretto a quella che gli era stata assegnata. i 1034. Le spese fatte dall’ esecutore testamentario per l’ apposizione dei sigilli, 1’ inventario, il rendimen- to di conto ye le altre spese relative alle sue incumben- ze saranno a carico dell’ eredità. Sezione Ortava. Della revoca dei testamenti, e della loro caducità. 1035. I testamenti non potranno essere revocati to- talmente, o parzialmente, se non con un testamento posteriore, o con un’atto fatto alla presenza del: nota- ro in cui si dichiari la variazione di volontà. 1036. I testamenti che non revocheranno espressa- mente i precedenti, non annulleranno in essi se non quel- le disposizioni, che non saranno conciliabili con le nuo: ves, o che ne saranuo contrarie. 1037. La revoca fatta in ùn testamento posteriore sortirà il suo effetto, benchè il nuovo atto rimanga sen» Za esecuzione attesa l’ incapacità dell’ erede istituito, 0 del legatario, o la repudia dell’ eredità o rinunzia del legato. 1038. Qualunque alienazione, compresa anche quel- ‘la fatta per vendita con la facoltà del retratto o me- diante la permuta, che sarà fatta dal testatore di tutta o di parte della cosa legata, porterà seco la re- voca del legato per la parte alienata, quand’ anche xy alienazione posteriore sia nulla, e la cosa sia ritornata nelle mani del testatore. A ; 1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà ca- ducata, se la persona in favore della quale è stata fat- ta non ha sopravvissuto al testatore. 1040. Qualunque disposizione fatta con condizione ‘dipendente da un’avvenimento incerto,€ tale che se- condo: 1 intenzione del testatore detta disposizione non dovrà essere eseguita se non quando segua, o non segua detto avvenimento, sarà caducata, se| erede- tuito, 0 il legatario muore avanti che si purifichi la con- dizione 1041. La condizione) che secondo 1° intenzione del testatore non fa se non che sospendere 1 esecuzione del- la disposizione, non impedirà, che 1° erede istituito, 0 a ere br it tu } hi lesatario abbia un diritto quesito, e trasmissibile ai $uoi eredi. i ‘1042. Il legato sarà caducato se la cosa legata è perita totalmente vivendo il testatore. Così seguirà se è perita dopo la sua morte, senza il fatto, o colpa dell’ erede, benchè questi sia stato co- istituito in mora a farne la consegna, qualora fosse an> cora perita presso il legatario. 1043. La disposizione testamentaria sarà caducata quando erede istituito, o il legatario la repudierà, o sarà incapace di conseguirla. i 1044. Si farà luogo al gius acerescendi a vantaggio dei legatarj nel caso in cui il legato sia fatto congiun- tamente a più persone. Il legato si considera fatto congiuntamente, quan- do sia fatto in una sola, e medesima disposizione, ed il testatore non abbia assegnata la parte di ciascuno dei collegatar) nella cosa legata. 1045. Si considera come fatta congiuntamente, quando una cosa che non può esser divisa. senza dete- riorarsi sia lasciata nel medesimo atto a diverse persone anche separatamente.|: 1046. Le stesse cause, le quali secondo 1° articolo 954-, e le due prime disposizioni dell’ articolo 955. permettono la domanda di revoca della donazione tra i vivi varranno per la domanda di revoca delle disposi» zioni testamentarie, 1047. Se detta domanda si appoggia ad un’ ingiu- ria grave recata alla memoria del testatore, deve esse- re avanzata dentro l’anno da computarsi dal giorno dell’ ingiuria, CAPITOLO SESTO ‘Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del Donante, o del Testatore, o dei figli suoi fratelli, e sorelle, 10/8. I beni dei quali i genitori potranno dispor- re potranno es:er donati da loro in tutto, o-in parte ad uno, o più dei loro figli, per atto tra i vivi, o di ultima volontà, con obbligo di restituirli. ai figli nati, e nascituri dei detti donatarj fino al primo grado so- lamente. i 1049. In caso di morte senza figli sarà valida la disposizione che avrà fatto il defunto per atto tra i vi- vi, o di ultima volontà; in favore dei suoi fratelli, e sorelle di tutto, o di parte dei beni della sua eredità non riservati dalla legge, con l’ obbligo di restituirli ai figli nati, e da nascere dei detti fratelli, e sorelle do- natarj fino al primo grado solamente. I 1050. Le disposizioni permesse dai due precedenti articoli non saranno valide se non quando| obbligo della restituzione sarà imposto a favore di tutti i figli nati, e da nascere del gravato, senza eccezione, nè preferenza di età, o di sesso, 1051. Se nei casi sopraespressi la persona gravata della restituzione a favore dei suoi figli muore, e lascia figli nel primo grado, e descendenti da figlio premor- to, questi ultimi conseguiranno per diritto di rappre- seutanza la parte del figlio premorto. 1052. Se il figlio, il fratello, o la sorella ai quali furono donati. beni per atto tra i vivi senza obbligo di restituzione, accettano un'altro lascito fatto per atto tra î vivi, o di ultima volontà con la condizione che i be- ni precedentemente donati siano gravati di détta re- stituzioue, non potranno più distinguere le disposizioni fatte a loro favore attenendosi alla prima, e rinun- ziando la seconda, quand’ anche si esibissero di resti- tuire i beni compresi nella seconda disposizione. 1053. I diritti dei chiamati saranno esercibili all’epoca, in cui, per qualunque causa ciò avvenga, cesseranno di godere dei beni donati, il figlio, il fratello; o la sorel- la gravati della restituzione. La cessione preventiva dei beni a favore dei chiamati non potrà pregiudicare ai creditori del gravato anteriori alla cessione. 1054. Le mogli dei gravati non potranno avere su i beni da restituirsi azione sussidiaria in caso di insuf- ficienza dei beni liberi se non per il capitale del dena- ro dotale, e. nel solo caso in cui il testatore 1° abbia espressamente ordinato. dr 090000000009 000.000.000 00000000 000.000 000 000 000000000 0)0£ 000000 000 0dD0 000 000 0002. 000.000.000 CHO L01000 000 000 0000090 000000000 000 000 0D0'0d0 000000 0. 000.0)0DDIAIITLIDIA TITTI 0 00r0000p0 000000 000.000. 000 0DLr DDL 0d0 200 000 00r 000 000 odo vede 3 1055. Chi farà le disposizioni permesse dagli n coli precedenti potrà col medesimo atto, o‘con:‘vai atto posteriore in forma autentica., deputare un tu- tore da inearicarsi dell’ esecuzione di dette disposi- zioni. Il medesimo non potrà essere dispensato se non per una delle cause notate nella Sezione VI. del Capitolo II. del titolo della Età minore, della Tutela, e dell’ Emancipazione. ie 1056: In maneanza di detto tutore, ne sarà depue tato uno ad istanza del gravato, o del suo tutore se è minor di età ,nel termine di un mese da computarsi dal giorno della morte del donante, o dal testatore, o dal giorno in cui dopo la morte suddetta‘si sarà avuta la notizia dell’ atto che contiene la disposizione. 1057. Il gravato che non avrà osservato il disposto dell’ articolo precedente decaderà dal benefizio della di- sposizione, ed in questo caso potrà dichiararsi essersi de- voluto il diritto a favore dei chiamati, in sequela dell'i- stanze dei detti chiamati se sono maggiori di età, o dei loro tutori, o curatori, se sono minori, o interdetti, 0 dei parenti dei chiamati maggiori, 0 minori dietà, 0 iu- terdetti., ed anche ex officio a richiesta del Procuratore Imperiale nel Tribunale di prima istanza del luogo in cui si è aperta la successione. 1058. Dopo la morte di chi avrà fatta la sua di sposizione- col. gravame della restituzione si procederà, nelle solite forme alla confezione dell’ inventario di tut- ti i beni, ed effetti che comporranno la sua eredità, ec- cettuato il caso in cui non si trattasse che di un legato particolare. Detto inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili; ed effetti mobiliari. 1059. Detto inventario sarà fatto ad istanza del gravato della restituzione, e nel termine stabilito nel ti- tolo delle Successioni alla presenza del Tutore deputato per.l’esecuzione; le spese saranno a carico dei beni compresi nella disposizione. 1060. Se nel termine come sopra stabilito, non sarà fatto ad istauza del gravato l’ inventario, si procederà alla confezione del medesimo nel mese successivo ad i- stanza del Tutore deputato per|’ esecuzione, alla presen- za del gravato, 0 del suo Tutore.. 1061. Se non saranno osservati i due precedenti ar- ticoli, si procederà all’ inventario suddetto ad istanza delle persone indicate nell’ articolo 1057. citando il gra- vato, o:il.suo Tutore, ed il Tutore deputato per l’ ese- cUZIONE. 1062. La, persona gravata della restituzione dovrà far: seguire la vendita per mezzo di editti, e dell in- cauto di tutti i mobili, ed effetti compresi nella dispo- sizione, eccettuati quelli dei quali si parla nei due ar- ticoli seguenti,- 1063. La mobilia, ed altre cose mobili comprese nella disposizione, con espressa condizione di conservar- le in natura saranno restituite nello stato in cui si tro- veranno al tempo della restituzione. 1064. I bestiami, ed istrumenti che servono alla cultura delle rerre si considereranno comprese nella do- nazione di dette terre, fatta per attitra i vivi, o di ul- tima volontà, ed il gravato sarà soltanto tenuto a farle stimare, e valutare per corrispondere l' egual valore al tempo della restituzione, - 1065. Il gravato nel termine di sei. mesi da.com- putarsi dal giorno. dell’ ultimazione dell inventario rin- vestirà il denaro. coutante, quello derivante dal prezzo dei mobili, ed effetti venduti, e di ciò che avrà rice- vuto in conto dei crediti ereditarj. Detto termine quan- do occorra potrà essere prorogato, 1066. Dovrà egualmente il gravato rinvestire i de- nari ricavati dall’ esazione dei crediti. e dalle affranca- zioni delle rendite, dentro tre mesi al più tardi da che avrà ritirati detti denari. 1067. Detto impiego sarà fatto in conformità di ciò che sarà ordinato dal disponente se ha indicata la natura degli effetti nei quali.deve esser fatto il rinve- stimento: in caso diverso non potrà farsi se non in sta- bili, o con il privilegio dell’ipoteche sugli stabili. 1068. Il rinvestimento ordinato dagli articoli pre- cedenti sarà fatto alla presenza, e ad istanza del Tuto- re deputato per|’ eseuzione. i 1069. Le disposizioni. per atti tra i vivi o di ulti % lean a Sci He cdiatà con l obbligo della restituzione. saranno pub- blicate ad istanza del gravato, 6 del. Tutore nominato r l'esecuzione come appresso. Quanto ai beni immo- ili con la trascrizione degli atti su i registri dell’ Uffi- zio delle ipoteche del luogo ove sono situati i beni, e . quanto alle somme impiegate con. l'iputeca: sopra beni immobili eon l’ iscrizione su i beni affetti al privilegio. 1070. La omissione della trascrizione dell’ atto con- tenente la disposizione potrà essere opposta dai credito- ri, o terzi acquirenti. anche ai minori, o interdetti, salvo a favor di questi il regresso contro il gravato, e contro il Tutore deputato all’ esecuzione, e senza che i minori, o interdetti possano essere rimessi in buon gior- no per i omissione suddetta ancorchè il gravato, 0 suoi 'l'utori siano insolventi, to71. AI’ omissione della trascrizione non potrà es- ser supplito, ne potrà la medesima essere scusata dalla notizia che i creditori, 0 terzi acquirenti possano. avere avuta della disposizione con altri mezzi fuori che quelli della trascrizione. 1072. I donatarj, i legatarj; come pure gli eredi legittimi di chì avrà fatta la disposizione ed i loro do- natar], Jegatar], o eredi non potranno in niun caso op- porre ai chiamati|’ omissione della trascrizione, o iscri- zione, 10753. Il Tutore deputato per l’ esecuzione sarà sot- to l'obbligo della sna persona responsabile qualora non si sia in tutto uniformato alle regole di sopra prescrit- te, per la stima dei beni, per la vendita dei mobili, per il rinvestimento: del denaro, per la trascrizione, ed iscri- zione, ed in generale se non si è data tutta la premu- ra necessaria all’ effetto che l'obbligo della restituzione sia bene, e fedelmente adempito. 1074. Se il gravato è minore di età, non potrà .nemmeno quando il suo Tutore sia insolvente essere re- stituito in intiero contro 1° inosservanza delle regole che sono prescritte nel Capitolo presente, sh CAPITOLO SETTIMO, Delle divisioni fatte dai Genitori, o altri ascendenti, tra è loro descendenti. 10759. I genitori, ed altri ascendenti potranno fare la distribuzione, e la divisione dei loro beni tra i loro figli. 1076. Tali divise potranno esser fatte per atti tra i vivi, o di ultima volontà, con le solennità, condizio- ni, e regole prescritte per. le donazioni tra i vivi, ed. i testamenti. Le divise fatte per atto tra i vivi non potranno riguardare se non i beni presenti, 1077. Se nelle divise non saranno compresi tutti i beni che l'ascendente lascerà alla sua morte, rispetto a quelli che non vi saranno‘compresi, si procederà alle divise in conformità della Legge. s 1078. Se la divisione non sarà fatta tra i figli che esisteranno alla morte del defunto, e i descendenti di quelli che saranno premorti, sarà nulla in tutto. Potrà esserne domandata una di nuovo nelle forme legali, o dai figli, o descendenti che non yi avranno avuta alcu- na parte, o anche da quelli tra i quali sarà stata fat- ta la divisione, i 1079. La divisione fatta dall’ascendente potrà es- sere impugnata per causa della lesione maggiore di un quarto; potrà ancora esserlo nel caso in cui dalla divi» sione, e dalle disposizioni fatte per il prelegato deri- yi che uno dei condiyidenti sia di condizione migliore di quel che permette la Legge. 1080. Il figlio che per una delle cause notate nell? articolo precedente impugnerà la divisione fatta dall’ a- scendente, dovrà fare il deposito per le spese della sti- ma, e le sopporterà assolutamente, come pure resterà sottoposte a quello del giudizio, qualora la sua preten- sione non sia ben fondata.| AI I I I III ISIS AGGETTIVI ITA TIOI VISITI IIS IACIT O AC IIO ATA III III III III SITI III III TI III III III CAPITOLO: OTTANTO, sie{i Delle donazioni fatte col contratto di Matrimonio ai Coniugi, ed. ai figli nascituri del Matrimonio. 1081. Qualunque donazione tra i vivi dei beni pre- senti, benchè fatta con il contratto di Matrimonio ai coniugi, o ad uno di ioro, dipenderà dalle regole ge- nerali prescritte per le donazioni fatte per detto titolo. Non potrà avere effetto a favore dei figli nascituri se non nei casì indicati nel Capitolo VI. del presente titolo. 1082. I genitori, gli altri ascendenti, i parenti trasversali dei coniugi, ed anche gli estranei potrauno per contratto di Matrimonio disporre in tutto:, o in par- te dei beni che lasceranno al dì della loro morte, tanto in favore coniugi, quànto in favore dei figli. nascituri dal loro Matrimonio nel caso in cui il donante soprav- viva al coniuge donatario. 4 Simile donazione, benchè fatta solamente a favore dei coniugi, o di uno di loro sarà sempre nel caso di sopravvivenza del donante, considerata come fatta in favore dei figli, e' descendenti che nasceranno dal Ma- trimonio. i 1083. La donazione nella forma indicata nel. prece- dente articolo sarà irrevocabile, in qnesto senso sola- mente, cioè che il donante non potrà disp: wre a titolo gratuito delle cose comprese nella donazione, se non per piccole somme a titolo di remunerazione, o altrimenti. 1084. Per contratto di Matrimonio potrà farsi‘cu- mulativamenle donazione dei beni presenti, e futuri in tutto. 0 in parte a condizione che all’ atto resti annessa la dimostrazione dei debiti, e carichi del donante esi- stenti al giorno della donazione; nel qual caso sarà in libertà del donatario alla morte del donante di ritenersi ì beni presenti, rinunziando al di più dei beni del donante.| 1085. Se la dimostrazione di cui si parla nell’ arti- colo precedente non è annessa all’ atto che contiene la donazione dei beni presenti, e futuri, il donatario sarà obbligato ad accettare, o rifiutare in tutto la donazio- ne. Qualora accetti non potrà pretendere se non'i beni che esisteranno al giorno della worte del donante e sa- tà soggetto al pagamento dei debiti, e pesi dell’ eredità. 1086. Chiunque faccia donazione per contratto di Matrimonio in favore dei coniugi, o dei figli nascituri del Matrimonio, potrà detta donaziene farsi con la con- dizione, che siauo pagati indistintamente tutti i debiti, e pesi dell’ eredità del donante, ovvero con altre condi- zioni, l'esecuzione delle quali dipende dalla sna volon- tà. Il donatario sarà obbligato ad adempire dette con- dizioni, qualora non voglia piuttosto rinunziare la do- nazione, e nel caso che il donante siasi riservata per contratto di Matrimonio la facoltà di disporre di un’ef- fetto compreso nella donazione dei suoi beni presenti, 0 di una somma fissa da prendersi sui beni medesimi, l’ ef- fetto, o la somma, morendo senza averne disposto, sa- ranno considerate comprese nella donazione, ed appar- terranno al donatario, 0 suoi eredi. 1087, Le donazioni fatte per contratto di Matrimo- nio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nulle col pretesto della mancanza di accettazione. 1088. Qualunque donazione fatta in contemplazione del matrimonio sarà caducata, se non si effettua il Ma- trimonio medesimo.] 1089. Le donazioni fatte ad uno dei coniugi ai ter- mini degl’ articoli 1082,, 1084., e 1086. sopra indicati saranno caducate se il donante sopravvive al coniuge:do- natario, e alla sua posterità... 1090. Qualunque donazione fatta ai coningi per il contratto del loro Matrimonio, allorchè si apre la suc- cessione del donante, dovrauno ridursi alla quota di cui la legge li permetteva di disporre, CAPITOLO NONO Delle disposizioni fra i coniugi per contratto di Matrimonio, o durante il Matrimonio 1091. I coniugi potranno per contratto. di Matri- monio farsi reciprocamente ,0 un di loro all’ altro quel mc = mn— rt___—_——_——c È Aulei, à la donazione, che gindicheranno conveniente salve le li-: mitazioni seguenti. 1092.(Qualnnque donazione tra i vividei beni pre- senti fatta tra i coniugi per contratto di matrimenio non si considererà fatta con la condizione della soprav- vivenza del donatario, se questa condizione non è chia- ramente espressa, e sarà sottoposta a tutte le regole, e forme sopra descritte per questa sorte di donazione 1093. La donazione dei beni futuri, e dei beni pre- senti, e futuri, fatta tra i coniugi per contratto di Ma- trimonio, ossia semplice, o. sia correspettiva, sarà sot- toposta alle regole stabilite nel Capitolo precedente, rela- tivamente a simili donazioni, che loro verranno fatte da terza persona, eccetto che non potrà essere trasmessa ai figli nati dal Matrimonio in caso che il coniuge dona- tario muoja prima, del coniuge donante. 1094. Il coniuge potrà 0 per contratto di Matrimo- nio, o durante il Matrimonio, per il caso in cui non la- sci figli, nè descendenti disporre a favore dell’ altro co- niuge della proprietà di tutto ciò; che potrebbe lascia- re a favore d’ nn estraneo, ed oltre a ciò dell’ usufrut- to dell’intiera porzione di cui la legge proibisce che sia disposto in pregiudizio degl’ eredi. E per il caso che il coniuge donante lasci figli, o discendenti potrà donare all’ altro coniuge la proprietà .di un quarto,€ l’ usufrutto di un altro quarto, 0 l’ u- sufrutto solamente della metà di tutti i suoi beni. 1095. Il minore di età non potrà per contratto di Matrimonio donare all’ altro coniuge, o per semplice do- nazione, 0 per donazione correspettiva, se non col con «senso ,, e, 1 assistenza di quelli dei quali si ricerca il consenso per la validità del suo Matrimonio; ed otte- nuto detto consenso potrà donare tnttociò che la legge permette che. sia donato dal coniuge maggiore di età all’altro coniuge. 1096. Qualunque donazione fatta tra i coniugi du- «rante il Matrimonio benchè qualificata per: donazione tra i vivi potrà essere sempre revocata. La revoca potrà farsi dalla moglie senza esserne au- torizzata dal Marito, nè dal Tribonale. Tali donazioni non saranno revocate sopravvenendo figli.? 1097. I coniugi non potranno durante il Matrimo- nio farsi nè per atti tra i vivi, nè per atti di ultima volontà alcuna donazione mutua, e correspettiva con nn solo, e medesimo atto. 1098. Il marito, o la moglie, che avendo figli di un matrimonio, ne contrarrà un’ altro, o ulteriore.non potrà donare al nuovo coniuge se non la parte minore che sarebbe per pervenire ad uno dei figli legittimi, e senza che in nessun caso tali donazioni possano oltre- passare la quarta parte dei beni. 1099. I coniugi non potranno donarsi indirettamen- te oltre ciò che loro è permesso per Je disposizioni ‘precedenti,: Qualunque donazione o simulata, o fatta a perso- ne interposte sarà nulla. 1100. si considerano per fatte a persone interpo- ste le donazioni, di uno dei coniugi ai figli 0 a uno dei figli dell’ altro coniuge nati da un’ altro matrimonio, e quelle fatte dal donante, a. parenti dei quali l’ altro comuge sarà erede presunto nel giorno della donazione, ancorchè quest’ ultimo‘non. abbia sopravvissuto al pa- rente donatario- TITOLO TERZO Dei contratti; 0 obbligazioni convenzionali în generale. { Decretato li 7. Febbraio 1804. promulgato Laz. di detto mese.) CAPITOLO PRIMO Asiposizioni preliminari, 1101. Il contratto è una convenzione con la quale N, 0 più persone si obbligano verso una ,o più per- sone a dare, a fare, oa non fare qualche cosa. 1102. Il contratto è sinallammatico, 0 bilaterale, quan- 030090008 0003)0190 299.293 099 aja ago ada ago agaadaadoado ada ada ada ada ada aa aa LIZA TIA ATAAITAIIILVIDVAATY OLI ANTTINVLTAVLOÙV IGT IITTLAAIV APOLLO POI IT agd agri dae ada agoda ago agaoda ada ada adaedo ade ada eda ada ada ada ada 45 do i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni, ver- so gli altri. 1103. E° unilaterale quando una, o più persone si obbligano verso un altra, o più persone, senza che vi sia obbligazione per parte di queste. 1104. E° commutativo quando ciascuna parte si ob- blica a dare, o fare una cosa. che si considera come equivalente di ciò che si dà, o di ciò che si fa. Quando 1’ equivalente consiste nell’ avventurare ognu- na delle parti il guadagno, 0 la perdita ad un avve- nimento incerto, il contratto diventa aleatorio. 1105. Il contratto di dereficenza, o gratuito, è quello nel quale una delle parti fa conseguire all’altra gratuitamente un bene. 1106. Il. contratto a titolo oneroso è quello che sottopone le parti a fare, o a dare qualche cosa. 1107. I contratti, o abbiano una speciale denomi> nazione, 0 non l'abbiano, sono sottoposti a regole ge- nerali, le quali formano il soggetto del presente titolo. Le regole riguardanti specialmente certi contratti vengono determinate nei titoli relativi ad ognuno di es- si; e le regole riguardanti particolarmente gl’ affari di commercio sono fissate dalle leggi sul commercio. CAPITOLO SECONDO Della‘condizioni essenziali per la validità delle convenzioni. 1108. Le condizioni essenziali per la validità d’una convenzione, sono quattro. Il consenso. della, parte che si obbliga. La sua capacità per fare contratti, La certezza della cosa, che forma la materia dell’ obbligo. i La causa lecita per obbligarsi. SEZIONE PRIMA Del consenso. 1109. Il consenso non è valido se è stato prestato per errore, se è stato estorto dalla violenza, o ottenuto per dolo. 1110. L° errore è causa della nullità della conven- zione, quando si raggira sulla sostanza medesima della cosa, che ne è 1° oggetto. Non è causa della nallità quando l’ errore si raggira sulla persona con cui si ha intenzione di fare un contratto, eccetto, che se la con- siderazione di questa persona è la causa principale del- la convenzione. i 111. La violenza usata contro chi ha contratta un obbligazione è causa di nullità, benchè sia stata usata da persona diversa da quella, in favore del quale è sta- ta stipulata la convenzione. 1112, Si intende esservi la violenza quando è di natura tale da fare impressione in persona di buon sen- so, è da incutergli il timore di vedere. esposta la pro- pria persona, o le proprie sostanze ad un male consi- derabile, e presente. Su questo proposito si ha riflesso all’età, al sesso, ed alla condizigne delle persone. 1113, La violenza è causa di nullità del contratto non solo quando: e stata usata contro la parte contraene te, ma ancora quando è stata usata contro la sua mo- glie, o marito, o descendenti, 0 ascendenti. 1114. Il solo timore riverenziale verso il Padre, o la Madre, o altri ascendenti, senza che vi sia stata di mezzo alcuna sorte di violenza non basta per annullare il Contratto., 1115: Un contratto nom può essere impngnato per causa di violenza; se dopo esser cessata, il medesimo è stato approvato solennemente, o tacitamente, ovvere è stato lasciato decorrere il tempo determinato dalla Legge per la restituzione in intiero. ri 1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione quando i raggiri usati da una delle parti sono tali che evidentemente senza tali raggiri l’ altra parte non avrehe be contratta l’ obbligazione. Il dolo non si presume; ma deve esser provato. À 1117. La convenzione stipulata per errore, violenza, o dolo non si annulla ipse ju7e; ma soltanto rca stra l’azione di nullità, o per la rescissione mei casi, secondo il modo dichiarato nella Sezione VII. del Capi tolo V. del titolo presente. 1118. La Lesione non in certi contratti, o rispetto a certe persone, verrà dichiarato nella detta Sezione. 1119. In generale niuno può contrarre obbligo, nè stipulare in proprio nome, se non per se medesimo. 1120. Ciò non odo uno può obbligarsi. per un altro con l’espromissione del fatto aliettor salva ogni indermizzazione contro chi si è obbligato ed ha promesso per la terza persona, se iguosta non vuole adempie l° obbligazione. 1121. Si può egualmente stiptataire in‘favore di un terzo, quando sia tale la condizione di una stipulazione che si fa per se stesso,© di una donazione fatta ad altri. Chi ha proceduto a tale stipulazione non può più agi se il terzo dichiara di volersene prevalere. 1122. Si considera che ognuno stipuli per se, suoi eredi, ed aventi causa quando non sia dic nto in contrario; ovvero non porti così la natura della. con- venzione, vizia le convenzioni se. non conforme SEZIONE SECONDA, Della capacità dei Contraenti. 1123. Qualunque persona può ubblisaiti; se non iene dichiarata incapace dalla Lesse. 1124. Incapaci per obbligarsi sono i minori, gli in- terdetti, le donne maritate nei casi detopazietti” dalle Leggi,> generalmente tutti quelli ai quali la Legge ‘ha“interdetto il fare certi contratti. i 1125. Il minore, l’ interdetto, e la donna sisibitlta non possono impugnare per il lato dell’incapacità-le loro obbligazioni se /non nei casi previsti dalle Leggi. Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre i ‘incapacità del minore, dell’ interdetto, o della donna maritata con cui hanno stipulato il contratto. Sezione Terza.} Del soggetto, e della materia dei contratti, 1126. Qualunque contratto ha per soggetto una co- sa che una delle parti si obbliga a dare, o che si ob- blisa a fare, o non fare 1127. Il solo uso ,. 0 vil solo. possesso. di una cosa può, egualmente che la cosa istessa formar soggetto di contratto È 1128. Le sole cose che sorio in commercio possono formar soggetto di contratto.: 1129. Ly obbligazione deve avere per soggetto| una cosa determinata almeno quanto alla specie. La quan- ‘ tità può essere indeterminata, ben’ inteso che. possa es- sere determinata.: 1150. Le cosé future possono essere uil soggetto di un obbligazione. Non si può peraltro rinunziare ad una’ successione non ancora aperta, nè stipulare alcun patto relativo alla successione medesima, e nemmeno col consenso di quello, dell’ eredità del quale si tratta. Sezione Quarta, Della Causa, 1131. L' obbliazione senza causa, o per una falsa causa, o per una causa illecita non può avere effetto. 1132. E sempre valida la convenzione, benche non sia espressa la causa. 1133. La causa è illecita quando è proibita italle Legge, quando e contraria ai buoni costumi, o all’.@rdine pubblico. 20000020 0d90 000 0)0. 000. 0D0.0HL ADI TDI CDI TDI TITEL Garage do ria amnnn 0gr0d1eG00Ge ade egoedoadcagosde 200 ados ad0ag0 0d0e}oe9oedoodoodredoadoodoedasdeaga eda sondino 0)003o939-edoota CAPITOLO TERZO | Dell’ effetto delle obbligazioni Sezione Prima. Disposizioni generali: 1134. Le convenzioni stipulate nelle debite- forme ‘hanno vigore di Lesge per quelli che le hanno fatte Non possono essere‘Fevocate se non col loro mituo conv senso, o per cause che sono ammesse dalla Legse: de- vono essere adempite con buona fede. 1135. Le convenzioni obbligano non solo a tutto ciò che è pattuito nelle medesime, ma ancora alle cons seguenze che secondo l'equità, ja consuetudine, o le Leosi deri ivano dalla natura delle contendini me desime È SezioNnE SECONDA Dell’ obbligazione di dare. 1136. L° obbligazione di dare porta seco l° obbligo di consegnare la cosa, e di custodirla fino alla sua td. dizione, alla pena del: rifacimento dei danni, ed inte- ressi a favoré del creditore. 1137. L’obbligo di custodire la cosa, o la conven- zione riguardi la sola utilità di una delle parti; ovvero risuardi la utilità comune, sottopone la persona che ha tale obbligo di averne tutta la cura di un buon‘padre di famiglia. Il detto obbligo è più, o meno esteso relativamen- ‘te a-certi contratti, l’effetto dei quali su questo punto vien determinato nei titoli che riguardano 1 contratti ‘suddetti. 1158. L'obbligo di consegnar la cosa è perfeziona- to col solo consenso delle parti contraenti. Esso costi- tuisce Padrone il creditore, e pone a suo rischio la co- sa dal momento in cui Node essergli consegnata, ancor- chè non sia: seguita la tradizione’; purchè il debitore non sia in mora, restando allora hi cosa a rischio di questo. |‘1159. Il debitore è costituito in mora con l’ inti- mazione, o altr’ atto equivalente, o per effetto della convenzione, allorchè è stato pattuito che senza bisogno d’alcun’ atto, il debitore sia costituito in mora alla so- la scadenza del termine. 1140. Gli effetti dell’ bblifazioiie di dadel o con- segnare uno stabile sono determailiati nel titolo della ven- dita» e nel titolo dei privilegi p ed ipoteche. 1141. Se la cosa che uno si è obbligato di dare, o di consegnare successivamente a due persone è pura- meute mobile, chi ne è stato messo nel possesso reale rimane il Padrone; ancorchè il contratto sia posteriore, ben inteso però‘che sia in possesso di buona fede, Sezione Tenza Dell obbligazione di fare, o non fare, sa Qualunque obbligo di farò] o di non fare si risolve nel rifacimento dei diuni. ed interessi s nel caso di inadempimento per parte del debitore. 1143. Ciò non ostante il creditore ha dritto di do- mandare che resti sciolto ciò che sia stato fatto in con- travvenzione dell’ obbligo, e può farsi autorizzare a far- lo sciogliere a spese del debitore, fermo stante il rifa- cimento dei danni, ed interessi e possa preten- dersi. 1144. Il cneditoni può ancora in caso di inadempi- mento essere autorizzato a fare eseguire egli stesso l° ob- bligo a spese del debitore. 1149. Se l'obbligo consiste nel non fare, chi vi contravviene deve rifare i danni, ed interessi per il so- lo fatto della contravvenzione. === Srzront Quarta: Dei dannì, ed interessi per l’ inadempimento dell’ obbligazione. 1146. I danni, ed interessi non sono dovuti se non quando il debitore è moroso nell’ adempire al suo ob- bligo, ad eccezione però del caso in cui la cosa, che il debitore aveva promesso di dare, e di fare non poteva esser data, o fatta se non dentro un certo tempo» che ha lasciato decorrere'. 1147. Il debito ancorchè non vi sia mala fede îper parte sua è tenuto al rifacimento dei danni, ed in- teressi, quando abbia luogo, tanto per non avere adempito 1 obbligo, quanto per averne ritardato l’ a- dempimento, ogni volta che non prova, che 1 inadempi mento deriva da causa estranea la quale non può es? sergli imputata. 1148. Non sono dovuti i danni, o interessi quando per effetto di forza maggire, o di un caso fortuito, il debitore non ha potuto dare, o fare quello, che si era obbligato, o ha‘fatto quel che gli era vietato. 1149. I danni, ed interessi dovuti al creditore ri- guardano in genere la perdita che ha fatta, ed il gua- dagno di cui è rimaste privo salve l’ eccezioni, e limi- tazioni che appresso. 1150. Il debitore è tennto soltanto per i danni, ed interessi, che sono stati previsti, o che potevano pre- vedersi al tempo del contratto ,'quando l’ obbligazione è vimasta ineffettuata senza suo dolo. 1151. Nel caso ancora, in cui l inadempimento dell’ obbligazione dipenda dal dolo del debitore i danni, ed interessi non devono estendersi rispetto alla perdita che ha provato il creditore, o al guadagno di cui è ri- ‘masto privo, se nonaciò che è una conseguenza imme- diata, e diretta dell’ inesecuzione della convenzione. 1152. Quando la convenzione porta, che chi man cherà di eseguirla, debba pagare una somma determi- nata a titolo di danni, ed interessi, non può darsi all’ altra parte una somma più grossa, nè più piccola. 1153. Nelle obbligazioni che si ristringono al pa- gamento di una somma determinata, i danni, ed inte- ressi derivanti dal ritardato adempimento delle medesime, non consistono se non nella condanna alla refezione de- gli interessi determinati dalla legge, ferme stanti le re- gole speciali relative al commercio, ed alle assicura- zioni. Detti danni, ed interessi sono dovuti senza che il creditore sia tenuto a provare alcuna perdita. Non sono dovuti se non dal giorno della domanda, ad ecce- zione del case in cui la legge li ammette ipso jure. 1154. I fratti seaduti dei capitali possono produrre frutti, o per mezzo di una domanda giudiciale, o con una convenzione speciale, beninteso, che nella domau- da, o nella convenzione si tratti di frutti dovuti alme- no per un’ anno intiero, 1155. Ciò non ostante le responsioni scadute, come sarebbero gli affitti, le pigioni, arretrati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono i frutti dal giorno del- la domanda ,-0 della convenzione. La stessa regola si applica alla restituzione dei frutti, ed agli interessi pa» gati da un terzo al creditore per conto del debitore, Sezione Quinra. Dell’ interpretazione delle Convenzioni, 1156. Nelle Convenzioni si deve ricercare quale è stata la comune intenzione delle parti contraenti piutto- sto che fermarsi al senso litterale delle parole. +157: Allorchè una clausula può ricevere;due sensi gi deve prendere quello con cui può avere un’ effetto, piuttosto che l’altro con cui non ne produrrebbe alcuno. 1158. Le parole che possono avere due sensi devo- no esser presi nel senso che più conviene alla materia del contratto. 1159. Ciò che è ambiguo si interpreta con ciò che chè è di stile nel paese nel quale si fa il contratto. 1160. Si sottintendono nel contratto le clausule che sono di stile, benchè non vi siano inserite. 1161. Tutte le. clausule delle convenzioni si inter- COMI IMI OTISTIOOSNIOIODTII'ISISII:I() 00a2do eda ada ade ada adr adocdo odo ada de ada ada ago ada ada ago edo ego CL Ii i I i I I O IO ROEIDIIII SISI I SISI II I SI III IMI II IO III III 47 pretano l’ une con le altre, dando ad ognuno di essi il senso che resulta dal totale dell’ atto. 1162. In caso di dubbio la convenzione si interpre- ta contro chi ha stipulata, ed in favore di chi ha con- tratta l’ obbligazione. 1163. Per quanto effrenati possono essere i termini con i quali è concepita una convenzione, non compren: de se non le cose, che sembra essersi le parti proposte di far cadere nel contratto. 1164. Allorchè in un contratto è stata espressa una cosa per spiegare l’ obbligazione, non si presume essersi voluti escludere i casi non espressi, ai quali di ragione può estendersi 1° obbligazione. SezioNE SESTA . Degli effetti delle Convenzioni riguarda a terzi. 1165. Le convenzioni non hanno effetto se non tra le parti contraenti; esse non pregiudicano ai terzi,€ non recano loro vantaggio se non nel caso di cui si trat- ta nell’ articolo 1121. 1166. Ciò non ostante i creditori possono valersi di tutti i diritti, ed azioni dei loro debitori, ad eccezione di quelle che sono esclusivamento personali. 1167. Possono ancora in loro proprio nome impe- guare gli atti fatti dal loro debitore in frode dei lo- ro diritti. Ma peraltro debbono, rispetto ai diritti loro com- petenti che si trovano indicati nel titolo Delle succes» sioni, e nel titolo Del Contratto di Matrimonio, e dei diritti respettivi dei coniugi uniformarsi alle regole, le quali vi sono prescritte, CAPITOLO QUARTO Delle diverse specie di obbligazioni. Sezione Prima,( Delle Obbligazioni Condizionali. $. L Dello condizione in generale, e delle sue diverse specie. 11681 La obbligazione è condizionale, quando si fa dipendere da un’avvenimento futuro, ed incerto, o te- nendola sospesa finchè giunga l avvenimento, o scio- gliendola nel caso che segua, o non segua l'avvenimento. 1159. La condizione casuale è quella che dipende dal caso, e che non dipende, nè dal creditore, nè dal ‘debitore. 1170. La condizione potestative è quella che fa di- pendere 1’. esecuzione della convenzione che l'una, o 1° altra delle parti contraenti possono impedire, o far suc- cedere. 1171: La condizione miste è quella che dipende ad un tempo istesso dalla volontà di una delle parti con- .traenti, e dalla volontà di un terzo. 1172. Qualungne condizione riguardante una cosa impossibile, o contraria ai buoni costumi, o proibita dalle lessi, è nulla, e rende nulla la convenzioue che e cioe ne dipende ì 1173, La coridizione di non fare una, cosa- bile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto tale condizione|. 1174. E° nulla qualunque obbligazione contratta sot- to una condizione potestativa dalla parte di chi si obbliga. 1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera ,con la quale le parti verisimilmente han- no voluto, ed inteso che sia adempita, 1176. Allorchè si contrae un obbligazione a condi. zione che segua un’ avvenimento in tempo determinato, si considera come non purificata detta condizione quando.è spi- rato il tempo suddetto senza che sia seguito l’ avvenimento. Se non vi è tempo determinato, la conglizione può esser sempre adempita, e non si considera come non. purificata.9 seuno quando si è reso cosa certa, che l'avvenimento mon seguirà più. i Brini ARI n—= a dl xo x 8 i 1177. Allorchè si contrae un’ obbligazione a condi- zione che in un tempo determinato non segua un’ av- venimento, rimane purificata la condizione spirando det- to tempo senza che sia seguito l'avvenimento. Si è egual- mente purificata, se è certo, che avanti il tempo deter- minato non seguirà l’ avvenimento; e se non è stato de- terminato il tempo, detta condizione non rimane purifi- cata, se non quando è certo che non seguirà l’ avve- nimento. 1178. La condizione si considera come purificata, quando il debitore obbligatosi con detta condizione ne ha impedito l’ adempimento. 1179: La condizione purificata produce 1’ effetto re- troattivo al giorno in cui fu contratto| obbligo, se il creditore muore avanti che‘resti purificata la condizione i suoi diritti irapassano agli eredi. 1180. Il creditore può avanti che sia purificata la eondizione fare tutti gli atti che sono diretti a preser- vare i suoi diritti. $. II Della condizicne sospensiva. 1181. La obbligazione contratta con una condizio ne sospensiva è quella che dipende da un avvenimento futuro, ed incerto, o da un’ avvenimento già seguito, ma non peranche noto alle parti:- ì Nel primo caso 1 obbligazione non deve essere adem- pita se non dopo Vl avvenimento. Nel secondo caso l obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui fu con- tratta. 1182. Quando l° obbligazione è stata contratta©on una condizione sospensiva, la cosa che forma la materia della convenzione rimane a rischio del debitore che si è obbligato a consegnarla nel caso che siasi purificata la condizione, Se la cosa perisce senza colpa del debitore rimane estinta l’ obbligazione. Se la cosa deteriora senza colpa del debitore, il creditore può sciogliere 1° obbligazione, o pretendere la cosa nello stato in cui si trova senza diminuzione di prezzo. Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha diritto di sciogliere l’obbligazione ,0 di esi- gere la cosa nello stato in cui si trova unitamente al danui, ed interessi,| $. III Della condizione resolutiva. 1183. La condizione resolutiva è quella per cui quando si purifichi vien revocata l’ obbligazione e le co- se si rimettono nello stato primiero come non avesse mai esistito l’ obbligazione. Essa. non sospende. 1’ esecuzione dell’ obbligazione; ma astringe soltanto il creditore a restituire quanto ha ricevuto nel caso in cui segua l av- venimento previsto con la condizione. 1184. La condizione resolutiva si sottintende sem- pre nei Contratti sinallamatici per il caso che una delle parti non adempia ai suoi obblighi. i “In questo caso il contratto non si risolve ipso jure; ma la parte a favor della quale non è stata eseguita 1° obbligazione è in libertà di costringere l’altra all’ ese- cuzione della convenziene, quando“ciò può farsi, o di domandare la risoluzione del contratto con il rifacimen- to dei danni, ed interessi; La risoluzione del contratto deve essere domandata per via di Tribunale, il quale potrà accordare una di- lazione a tenore delle circostanze. i Sezione SEecoNnDA, Delle obbligazioni temporarie. 1185, Il termine apposto nelle obbligazioni differi- sce dalla condizione, non sosperidendo il medesimo. 1° ob- blisazione, ma ritardandone|’ esecuzione- 1186. Ciò che è dovuto a tempo non può esigersi ® ® en 6 ° @ =) © ® @ © 8 ® © @ © ° © ° © 6 © @ © © @ a © ® @® ® 3] ® d ® è ® 3 ® io) © ® ® 1] $ 9 @ © è © 8 © ® ee) ® ° @ ® 9 © © ® @ è ® © @ @ @ ® ® @ © ® © © © © @ © @ © ® (3) © © © © ® © © © (=) © @ =) © © © ® ® © ® ® @ © ® ® © © @ ® ® © 9 © (=) ® EI © È ® (=) S @ @ © è 3) @ ° © (Si ® ° è I @ n 5 9 Q (=) ® IS) © ® ) @ A © © 19) © 3 @ 9° ta) © È @ la) 3 @ 3] ® @ $ © @ (CS) © ® (=) ° (=) @ ® (= 3] © @ © e @ ® ® @ @ ® © ® © (=) (°) avanti la di lui scadenza; ma non può ripetersi quel che è stato pagato prima della scadenza. 1187. Si presume che il termine sia sempre stipu- lato in favore del debitore; qualora: dalla stipulazione, o dalle circostanze non resulti essere stato il termine suddetto convenuto per favorire il creditore. 1188. Il debitore non può reclamare il benefizio del tempo quando è decotto, o quando col fatto proprio ha diminuite le sicorezze che nel contratto aveva dato al creditore. i da Sezione TERza Delle obbligazioni alternative } } 1189. Ghi ha assunto un’obbligazione alternativa, riman libero con la. tradizione. di una delle due cose che erano incluse nell’ obbligazione. 1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore... 1191. Il debitore può liberarsi. dando una delle co- se promesse; ma non può costringere il creditore a ri» cevere una parte dell’ uma, ed. una parte dell’ altra. 1192. L’ obbligazione diventa pura, e semplice ben- chè contratta per modo di alternativa, se una delle co- se. promesse non poteva formar soggetto. dell’ obbli. gazione. 1193. L’ obbligazione‘alternativa diviene. pura,€ semplice, se una delle cose promesse perisce, e non può più esser consegnata, ancorchè ciò segua per colpa del debitore, Non può essere esibito il prezzo in. vece del- la cosa.||. Se ambedue sono perite, ed il debitore è in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quel- la che è perita|’ ultima. - 1194. Quando nei casi contemplati nell’ articolo pre- cedente, era stata per. convenzione rilasciata la scelta al creditore, O una delle cose soltanto è perita ,ed allora se ciò è seguito senza colpa. del debitore, il creditore deve aver re quella che è rimasta: se il debitore vi ha colpa, il creditore può domandare la cosa che rimane, o il prezzo di quella che è perita. O sono. perite ambedue le cose, ed allora se il debitore è in colpa o sia per ambedue, o sia per una di esse solamente, il creditore può doman- dare il prezzo dell'una, e dell’altra a sua elezione. 1195. Se ambedue le cose sono perite, senza colpa del debitore, ed avanti che sia costituito in mora, l ob- bligazione si estingue in conformità dell’ articolo 1302.. 1196. Le stesse massime si applicano al caso in cui più di due cose restano incluse nella obbligazione alter» nativa, Sezione QuaRTA Delle obbligazioni solidali, SI Della solidalità tra î creditori. 1197. L’ obbligazione è solidale tra più creditori, quando il. contratto‘attribuisce espressamente a ciascuno di loro il diritto di domandare il pagamento totale del credito, ed il pagamento fatto ad uno di loro libera il debitore, ancorchè il benefizio dell’ obbligazione si deb- ba dividere, e repartire tra i diversi creditori. 1198. E in facoltà del debitore di pagare ad uno, ‘o ad un'altro dei creditori solidali, subito che non è stato prevenuto dalle molestie di uno di loro. Ciò non ostante la condonazione quando non è fat- ta se non da uno dei creditori solidali non libera il de- bitore, se non per Ja tangente di esso. da 1199. Qualunque atto che interrompe la. prescrizio- ne rispetto ad, uno dei creditori solidali, giova egual mente agli altri. E Della solidalità dei debitori. 1200. I debitori sono debitori solidali quando si so» no obbligati ad una medesima cosa, in modo che ognu- no possa essere astretto per il‘totale, ed il pagamento fatto da uno di loro libera gli altri, i 1201: Può l'obbligazione essere solidale, benchè uno dei debitori sia obbligato al pagamento della stes- sa cosa in modo differente dagli altri, come per esem- pio se uno si è obbligato condizionatamente, quando 1° obbligo dell’altro è semplice, e puro, o se l’uno ha preso un tempo a soddisfare$ che non è stato accordato ell’ altro. 1202. La solidalità non si presume; bisogna che espressamente sia convenuta. Tale regola non ha vigo- re nei casi nei quali la solidalità sussiste ipso jure per disposizione della Legge. 1203. Il creditore può in virtà di obbligazione so- lidale rivolgersi contro il debitore che vuole scegliere, senza che questi possa‘opporre il benefizio della di- visione. 1204. Le molestie intentate contro uno dei debito- ri non impediscono il creditore di intentarne altre con- tro gli altri. 1209. Se la cosa debita è perita per colpa, o es- serido in mora uno, o più debitori solidali, gli altri non sono esenti dal pagare il prezzo della cosa: ma non so- no tenuti al rifacimento dei danni, ed interessi. Il creditore può solamente repetere il rifacimento dei danni, ed interessi, tanto contro i debitori per col- pa dei quali è perita la cosa, quanto contro quelli che erano costituiti in mora. 1206. Le molestie intentate contro uno dei debitori solidali interrompono la prescrizione relativamente agli altri. 1207. La domanda degli interessi avanzata contro uno dei debitori solidali fa si che questi decorrano re- lativamente a tutti. i 1208. Il correo solidale molestato dal creditore può opporre tutte Je eccezioni‘ che dipendono dalla natura dell’ obbligazione, e tutte le eccezioni personali, e quel- le che favoriscono tutti gli altri correi. 1209. Allorchè uno dei debitori diviene unico ere- de del creditore; o quando il creditore diviene unico erede di uno dei suoi debitori, la confusione non estin-. gue il debito solidale se non per la parte, e per la quo- ta del debitore, e del creditore. 1210. Il creditore che acconsente alla divisione del debito rispetto ad uno dei correi, conserva la sua azio- ne contro gli altri, detratta però la parte del debitore che ha sciolto dalla solidalità. 1211. Il creditore che riceve separatamente la par- te di uno dei debitori, senza riservarsi nella quietanza la solidalità, o i suoi diritti in generale, non viene a rinunziare alla solidalità se non rispetto a detto de- bitore. Non si presume che il creditore liberi il debitore dalla solidale obbligazione quando riceve da lui una somma eguale alla parte a cui è tenuto, se nella quie- tanza non viene dichiarato che riceve per sua parte. Così sègue rispetto alla semplice domanda avanza- ta contro un correo per la sua parte se questi non si è acquietato alla domanda, o se non è stata data la sen- tenza condannatoria. 1212. Il creditore che riceve separatamente, e sen- za alcuna riserva la quota dovuta da uno dei correi per gli arretrati o fratti del debito, non perde la solidalità se non rispetto agli arretrati, e frutti scaduti, e non per quelli che devono scadere, e nemmeno rispetto al capitale qualora siasi continnato per dieci anni consecu- tivi a pagare separatamente. 1215. L’ obbligazione solidale contratta a favore di un creditore si divide ipso jure tra i debitori, i quali sono tenuti tra loro ognnno per la respettiva: quota, e tangente.. 1214. Il correo di un debito contratto in solido, se l’ha pagato per il totale, non può ripetere contro gli altri se non la quota, e tangente di ognuno di loro. Se uno dei correi del debito è insolvente, la perdi- ta derivante dalla insolvenza di detto debitore si re- parte per contributo tra tuiti gli altri correi del debito, e quello che ha pagato. 1215. Qualora il creditore si sia spogliato in fa- ‘yore di uno dei debitori dell’ azione che averà in soli. Duerno 7: _ 7 902000000000 000 0000000009 dA ada ada ada dra dr aa Grada 0a G AF 29009» 9993IG0Y0 L80000 00r-00039909A ada da 00PP-L000PO 000000 ARA 0P0 000000 E 00000 td AFRAID 0000 AAT ada Gaara dada dada Agadir Ad SI dum, se uno, o più tra lorò diventano insolventi:, la tangente degli insolventi sarà repartita per contributo tra i debitori, ed anche tra quelli che precedentemen- te erano stati dal ereditore sgravati della solidalità. 1216. Se|’ affare per cui è stata contratta 1° obbli- gazione solidale riguarda soltanto una delle persone obbligate solidalmonte, essa è tenuta a pagare tutto il debito quanto ai correi, i quali si considerano come mallevadori della medesima. Sezione Quinta. Delle obbligazioni divisibili, e indivisibili. 1217. L° obbligazione è divisibile, o indivisibile se: condo che la cosa che ne forma il soggetto per la tra- dizione, oil fatto per l’ esecuzione può, 0 non può divi- dersi materialmente, o intellettualmente. 1218. L’ obbligazione è indivisibile, benchè la co- sa,® il fatto che ne forma il soggesto sia per natura divisibile, se il modo con cui è considerato nell’ obbli- gazione non la rende atta a essere eseguito parzialmente. 1219. La solidalità stipnlata non dà alla obbliga- zione il carattere di indivisibile. Sol Degli effetti dell’ obbligazione divisibile. 1220. L° obbligazione che può esser divisa, deve es- sere eseguita tra il creditore, ed:il debitore, come se fosse indivisibile. L° esser divisibile non riguarda se non gli eredi, iquali non possono ripetere il debito, o non so- no tenuti a pagare se non per la parte di cni hanno preso il possesso, o per quella che debbono.| 1221. La regola fissata nell’ articolo precedente ha la sua eccezione rispetto ai creditori del defunto 1. nel caso in cui il debito sia ipotecario, 2. Quando è d° un corpo determinato, 3. Quando si tratta di debito alternativo di cose che sono a scelta del creditore, una delle quali è indi- visibile, 4. Quando uno degl’ eredi ha il carico egli solo per contratto di eseguire l’ obbligazione, 5: Quando dalla natura dell’ obbligo, o dalla cosa che ne forma il soggetto, o dal fine proposto nel con tratto, resulta che Il’ intenzione dei contraenti è sta- ta quella, che il debito non sia- sodisfatto parzialmen- te. Nei tre primi casi l’ erede che possiede la cosa de- bita, o il fondo ipotecato per il debito può esser mole- stato per il totale sulla cosa debita, o sul fondo ipote- cato, salvo il regresso contro i coeredi. Nel quarto ca- so il solo erede aggravato del debito, e nel quinto ca- so ogni erede può esser molestato per il totale, salvo il regresso contro i coeredì, Gol Degl effetti dell’ obbligazione indivisibile. 1222. Tutti quelli che hanno contratto unitamente un debito indivisibile, sono tenuti per il totale, benchè l’ obbligazione non sia solidale. 1223. L°istesso segue rispetto agl’ eredi di quello che ha contratta una simile obbligazione. 1224. Qualunque erede del creditore può pretende- re il totale adempimento dell’ obbligazione indivisibile. Non può egli solo fare la condonazione per debito totale, non può ricever solo il prezzo in luogo della co- sa. Se uno degl’ eredi da se solo ha condonato il debi- to, o ricevuto il prezzo della cosa, il suo coerede non può pretendere la cosa indivisibile, se non imputando la porzione del coerede che ha. condonato, o ricevuto il prezzo. 1225. L° erede del debitore intimato per la sodi- sfazione totale dell’ obbligo può domandare, o chiedere una dilazione per chiamare a causa i suoi coeredì, fuo- ri del caso in cui il debito non sia di natura tale, da non potere esser sodisfatto, se non che dall’ erede in- timato, il quale può allora esser solo condannato al rime A Pi de ‘pagamento‘salvo il regresso, contro i coeredì indennizzazione da ottenersi da loro. per 1° Sezione SESTA. Delle obbligazioni ton le clausule penali. 1226. La clausula penale è quella colla quale una persona per assicurare l adempimento d’ una eonvenzio- ne si obbliga a qualche cosa per il caso dell’ inadem- pimento. i o 1227. La nullità dell’ obbligazione principale trae seco quella della clausula penale.‘La nullità di questa non porta quella dell’ obbligazione principale. 1228. Il creditore in vece di domandare la. penale stipulata contro il debitore che è in mora può intenta- re l'esecuzione dell’ obbligo principale. i 1229. La clausula penale è la compensazione dei danni, ed interessi, che il creditore soffre per| ina- dempimento dell’ obbligazione principale. Non può do- mandare nel tempo istesso 1° obbligazione privcipale, e la pena, quando non sia stata stipulata per il solo ri- tardo. i 1230. Contenga, o‘non contenga l’ obbligazione principale il termine in cui debba essere adempita, non incorre nella penale, se non quando chi sì è obbligato a consegnare, a prendere, o a fare, è costituito in mora. 1231. La penale può essere limitata dal Giudice quando l’ obbligazione principale in parte è stata adem- pita. 1232. Quando l’ obbligazione principale contratta con elausula penale riguarda una cosa indivisibile si incorre la penale per la contravvenzione di un solo degl’ eredi del debitore; può esser domandata Ja penale suddet- ta o per il totale, e contro chi ha contravvenuto, o con- tro ogni coerede per la respeltiva quota, e tangente, e col vincolo d’ipoteca per il totale, salvo il regresso contro quello per colpa del quale è stata incorsa la penale. 1253. Quando 1° obbligazione principale, contratta colla penale è divisibile, la pena non si incorre, se non da quello degl’ eredi del debitore, che contravvie- ne a questa obbligazione e per la parte solamente per cui era tenuto nell’obbligazione principale, senza che vi sia azione contro quelli che 1° hanno adempita. Questa regola hà la sua eccezione, quando la clau» sula penale essendo stata aggiunta coll’ intenzione che il pagamento non potesse farsi parzialmente, un coere- de ha impedito il totale adempimento dell’ obbligazione, in tal caso la penale può essere esatta contro di lui interamente, e contro gli altri coeredi per la loro re- spettiva porzione soltanto, salvo il regresso, CAPITOLO SESTO Dell’ estinzione delle obbligazioni, 1234. Le obbligazioni si’ estinguono col pagamen- jo, con la novazione, con la remissione volontaria, con la compensazione, con la confusione, con la perdita. della cosa, con la nullità, o rescissione, in virtù della condizione resolutiva, della quale è stato trattato nel Capitolo precedente, e con la prescrizione, che sarà il soggetto di un titolo a parte. Sezione Prima, Del pagamenta. $. I, Del pagamento in genere, 1235. Qualunque pagamento suppone il debito; ciò che è stato pagato senza esser dovuto può repetersi. La repetizione dell’indebito non si ammette rispet- to alle obbligazioni naturali che sono state volontaria- mente soddisfatte. 1236. Una obbligazione può essere soddisfatta da III ISIS sIo0]oodosdasdo190a9cageado ada agragaago 020090 000 0d0 DDL TIIVTYL VIVA AYA ADAY VILIIILVILEVYIYAYL LVII YALTA VIII 000000 0900000000pr 0Î0c00.0)0 090000 000000090 000000 000000000 0dL 000 0dL ade » chiunque vi abbia interesse, come sarebbe un‘correo A o un mallevadore, 5 Può ancora essere soddisfatta da un terzo che non vi abbia interesse, purchè agisca‘in nome del debitore, e per la sna esonerazione, o se agisce in nome propria. non subentri nelle ragioni del creditore. 12537, L' obbligazione di fare non può essere soddis» fatta da un terzo contro la volontà. del creditore, al. lorchè 1’ interesse di questo porta che sia soddisfatta dal- lo stesso debitore. 1238. Per pagare validamente è necessario esser padrone della cosa data in pagamento, ed esser capace di alienarla. i Ciò non ostante il pagamento di una somma di denaro, o di altra cosa che si consuma con. 1° uso, non può ripetersi contro il creditore che 1° ha consumata in ‘buona fede, benchè il pagamento sia stato fatto da chi non era il padrone, nè capace di alienarla. 1259. Il pagamento deve esser fatto al creditore al suo legittimo procuratore, 0 a persona. autorizzata dal Giudice, ò dalla: Legge a ritirar per essa. Il pagamento fatto a persona non deputata dal cre- ditore a ritirare è valido, se questi lo ratifica, ovvero se ne fa uso. 1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi è in possesso del credito è valido, benche in' seguito il pos- sesso resti evitto. 1241. Il pagamento fatto al creditore non è valido se era incapace a ritirare il credito, qualora il debito- re non provi che la cosa pagata ha récato vantaggio al creditore, 1242. Il pagamento fatto dal debitore‘al suo credi- tore, quando è stato fatto un sequestro, o vi è un’ op» posizione non è valido quanto ai creditori che hanno sequestrato, o si sono opposti. Questi possono, a teno- re dei respettivi diritti costringere il debitore a ritirare il pagamento, salvo il regresso in questo caso solamente contro il creditore.|‘ 1245. Il creditore non può essere costretto‘a rice- vere in pagamento una cosa diversa da quella che gli è dovuta, benchè il valore della cosa esibita sia egua le, ed anche maggiore. ._ 1244. Il debitore non può costringere il creditore a. ritirare in parte il pagamento di un debito quand’ an- che\fosse divisibile. Il Giudice può non ostante avuto riflesso alle cir- costanze del debitore, usando peraltro della sua facoltà con gran cautela, accordare una discreta dilazione per il pagamento, e sospendere le molestie, lasciate le co- se in statu quo, 1245. Il debitore di un corpo certo, e determinato si . libera con la tradizione della cosa nello stato in cui[è al tempo della detta tradizione, purchè i deterioramenti so-° pravvenuti non dependano dal fatto suo ,o da sua col- pa, nè da quella delle persone per le quali è tenuto, o) purchè non sia in mora avanti che sopravvengano detti deterioramenti. 1246. Se il debito è di una cosa determinata sol- tanto per la Specie, il debitore per esser liberato non avrà obbligo di darla della Inigliore specie; ma non potrà esibirla dell’ inferiore specie; 1247, Il pagamento deve esser fatto nel luogo fis- sato dalla convenzione. Se non è stato fissato y trattan- dosi di un corpo certo, e determinato deve il pagamen- to esser fatto nel luogo in cui era nel tempo dell’ ob» bligazione, la cosa che ne forma il soggetto. Fuori di questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore. via 1248. Le spese necessarie per fare il pagamento sono a carico del debitore, Del pagamento col subingressa, 1049. Il subingressa nelle ragioni del creditore in favore di un terzo che lo paga è convenzionale,© legale. i 1250; E° convenzionale 1. Quando il creditore riti- ando.il suo credito da terza persona gli fa la cessione delle sue ragioni, azioni, privilegi, ipoteche contro il debitore. Delta cessione deve essere espressa, e fatta nel tempo istesso del pagamento. 2. Quando il debitore prende ad imprestito una somma per dimettere il suo debito, e per far subentrare il datore del denaro nelle ragioni del creditore. All’ effetto che il subingresso sia valido è necessario che l’imprestito, e la quietanza sia- no fatte avanti un notaro, che nell’ imprestito si dichia- ri essere stata presa la somma per fare il pagamento, e che nella quietanza si dichiari che il pagamento è stato fatto con i denari somministrati a questo effetto dal nuovo creditore: Il subingresso in questa forma si effettua senza che vi concorra la volontà del creditore. 1251. Il subingresso legale ha luogo 1. a favore di chi essendo creditore, ne dimette un’ altro anterio- re, e poziorè. 2. A favore dell’ acquirente d° uno stabile, che impiega il prezzo dell’ acquisto nella dimissione dei creditori ai quali era ipotecato il fon- do suddetto. 3. A favore di chi essendo obbligato con altri, o per conto di altri al pagamento di un debi- to aveva interesse di dimetterlo. 4. A favore dell’ ere- de beneficiato, che ha dimesso del proprio idebiti dell’ Eredità. 1252. Il subingresso di cui si parla nell’ articolo precedente ha luogo tanto contro il mallevadore, quan- to contro il debitor principale; non può nuocere al cre- ditore quando è stato pagato in parte solamente, ed in questo caso può far valere lesue ragioni per il restante del credito prelativamente a quello ,da cui non ha riti- rato se nou in parte il pagamento. 7 $. III. Dell’ imputazione in pagamento. |’ 1253. Chi ha più, e diversi debiti può dichiarare quando paga, qual debito intende di dimettere. 1254. Ghi ha ur debito fruttifero non può senza il consenso del creditore imputare il pagamento sul capi- tale prelativamente ai fratti, ed interessi; il pagamen- to fatto sulla sorte, e frutti, quando non è per il tota- le, si imputa prima sui frutti. 1259. Quando chi ha diversi debiti ha accettato una quietanza con la quale il creditore ha imputato quanto ha ritirato sopra uno dei debiti in specie, il debitore non può più domandare l’ imputazione sn un altro debi- to diverso, purchè per parte del creditore non sia con- corso dolo, o frode. 1256. Quando la quietanza non contiene alcuna im- putazione, il pagamento deve essere imputato sul debi to che il debitore aveva maggiore interesse di estingue- re tra quelli che erano egualmente scaduti: in caso di- verso l'imputazione si fa sul debito scaduto; benchè sia meno oneroso di quelli che non sono scaduti. Se i debiti sono di natura eguale, l’ imputazione si fa sull’anteriore, ed a cose eguali l imputazione si fa pro rata.| SV, Dell’ obblazione di Pagamento, e del Deposito. 1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pa- gamento che gli è dovuto, il debitore può fargli l’obbla- zione reale, e sulla negativa del creditore di accettarla depositare la somma, o la cosa offerta.| L’obblazione reale accompagnata dal deposito liberano il debitore, e rispetto ad esso sta in Inogo di pagamen- to quando è fatta validamente, e la cosa depositata. va a rischio del creditore. 1258. Per l’effetto che 1’ obblazione reale sia valida èinecessario. 1. Che sia fatta al creditore capace di riti- rare, o alla persona che ha avuta da lui facoltà di ri- tirare; 2. Che sia fatta da persona capace a pagare, 3. Che sia del totale della somma da esigersi, degli ar- retrati, o fratti dovuti, delle spese liquide, e di una somma per le spese illiquide con il riservo per il supple- mento. 4. Che sia scaduto il termine se è stato stipu- lato in favore del creditore. 5. Che siasi purificata la condizione con la quale è stato contratto il debito. 6. 290992299099 290 0d0 ada ao ada ada da aaa da ada ada ara dra Gao dae dread ATRIA TTAGA EIA AAARIAGTATA ARAFAT RFI FATTA FATTA ATTRATTI TA TÌAAFTATIAI AA ALIAYVLVLYAALAIIL LIA AMARTI AILVAEUOLA PAD III OLIO AIA 51 Che 1° obblazione sia fatta nel luogo pattuito per il paga- mento, e che se non vi è convenzione speciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla persona istessa del creditore, o al suo domicilio, o al domicilio eletto per esecuzione della convenzione. 7. Che 1’ obblazione sia fatta da un Ufficiale ministeriale munito di facoltà per tale atto. 1259. Non è necessario per la validità del deposi- to,che sia stata autorizzata dal giudice; ma basta. 1. che sia stata fatta precedentemente un’ intimazione rila-. sciata al creditore contenente la notizia del giorno, ora, e luogo in cui sarà depositata la cosa offerta. 2. Che il debitore si sia spogliato della cosa offerta, depositando- la nel luogo prescritto dalla Legge per ricevere i depo- siti, con i frutti dovuti fino al giorno del deposito; 43. Che vi sia il processo verbale steso dall’ Ufficiale mini-. steriale della natura della cosa offerta, della negativa del creditore per ritirarla, o della sua contumacia a comparire, e finalmente del deposito. 4. Che in caso di contumacia per parte del creditore gli sia notificato il processo verbale del deposito, con l' intimazione di riti- rare la cosa depositata. 1260. Le spese per 1’ obblazione reale, e per il depo- sito sono a carico del creditore se è fatta validamente. 1261. Fintantochè non è stato accettato il deposito dal creditore, il debitore può ritirarlo“e se lo ritira i suoi correi, o mallevadori non restano liberati. 1262. Quando il debitore ha riportato egli medesi- mo una sentenza passata in cosa giudicata, con la qua- le vien dichiarato, che la sua obblazione, e deposito è buo- na, e valida, non può nemmeno col consenso del credi- tore ritirare il deposito in pregiudizio dei correi, e mal- levadori.| 1263. Il creditore, che ha prestato il consenso all’ effetto che il debitore ritiri il deposito, dopo che è stato dichiarato valido con una sentenza passata in cosa giu- dicata, non può più per il pagamento del suo credito far valere i privilegi, ed ipoteche annessevi; non avrà L ipoteca se non dal giorno in cui l’ atto, col quale avrà acconsentito al ritiro del deposito, sarà rivestito delle for- me prescritte per.l’ acquisto dell’ ipoteca. 1264. Se la cosa debita è un corpo certo da conse- gnarsi nel luogo in cui si trova, il debitore deve- mare il creditore a farla trasportare, con un’atto da no-. tificarsi in persona, o al domicilio, o al domicilio elet- to per la esecuzione della convenzione. Fatta che sia tale intimazione, qualora il creditore non faccia trasportare la cosa, ed il debitore abbia bisogno del luogo in cui è situata, potrà questi ottenere dal Tribunale la facoltà di metterla in deposito in qualche altro luogo. $. V. Della Cessione dei Beni, 1265. La cessione dei Beni è il rilascio che fa il de- debitore dei suoi beni ai suoi creditori, quando non è in grado di pagare i suoi debiti. 1266. La cessione dei beni è volontaria$ 0 giudiciale. 1267. La cessione volontaria è quella che i credi tori accettano spontaneamente, e che non porta ad al- tro effetto se non a quello che depende dalle stipulazio- ni passate tra loro, e il debitore. 1268. La cessione giudiciate è un benefizio che la legge accorda al debitore che ha sofferto un’ infortunio, di buona fede, al quale vien permesso, per avere la li- bertà della persona, di fare per via di Tribunale la cessione di tutti i suoi beni ai creditori non ostante qualunque patto in contrario. 1269. La cessione gindiciale non trasferisce nei cre- ditori il dominio, dando solo il diritto di far vende- re i beni per loro interesse, e di ritirarne le rendite fino alla vendita... 1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiciale fuori dei casi eccettuati dalle leggi. Essa por- ta alla liberazione del debitore dalla esecuzione perso- nale. Del resto non libera il debitore se non fino alla concorrente quantità dei beni ceduti, e quando non ba- stino; e ne pervengano ad Esso altri è in obbligo di ce- derli fino all’ intiero pagamento. ® “1 3 Sezione SECONDA Della novazione, 1271. La novazione si effettua in tre modi: 1. quan- do il debitore contrae col creditore un nuovo debito, che si surroga all’ anteriore il quale rimane esinto. 2. quando un nuovo debitore è sostituito all’altro che re- sta liberato: dal creditore. 3. Quando in sequela di un nuovo obbligo, un nuovo creditore rimane sostituito all’ altro, rispetto al quale è liberato il debitore. 1272. La novazione non può farsi se non tra per- sone capaci di far contratti. 1273. La novazione non si presume: è necessario, che dall’ atto resulti chiaramente la volontà di porla in essere. 1274. La novazione con cui si. sostituisce un nuo- vo debitore può effettuarsi senza il consenso del primo debitore. 1275. La delegazione con la quale un debitore as- secna al ereditore il nome di. un’ altro debitore che si obblica in favore di detto creditore, non produce nova- zione, se il creditore non dichiara espressamente, che intende di sgravare il debitore che ha fatto la dele- gazione. 1276. H creditore che ha liberato il debitore dal quale è stata fatta la delegazione non ha regresso con- tro il medesimo, se il delegato diviene insolvente, pur- chè l’atto non contenga un riservo espresso, o il dele- gato non fosse già decotto, o prossimo al fallimento al tempo della delegazione. 1277: La semplicc indicazione fatta dal debitore di una persona che deve pagare in sua vece non produce novazione. Così segne‘della semplice indicazione fatta dal creditore di una persona che deve ritirare per lui. 1278. I privilegi, ed ipoteche dell’ antico credito non trapassano in quello che è stato surrogato, se il creditore non ne ha fatto un’ espresso riservo. 1279. Quando la novazione si effettua con la sosti- tuzione di un nuovo debitore, i privilegi, ed ipoteche del credito precedente non possono esser trasportate sui beni del nuovo debitore, 1280. Quando la novazione si effettua tra. il credi- tore, ed uno dei debitori solidali, i privilegi; ed ipote- che dell’antico credito non possono esser riservati se non sui beni di chi ha contratto il nuovo debito. 1281. Cou la novazione fatta tra il creditore, ed uno dei debitori solidali, restano liberati i correi. La novazione posta in essere verso il debitore prin- cipale libera i mallevadori. Giò non ostante se nel primo caso il creditore ha, voluta l’ accessione dei correi, o nel secoudo quella dei mallevadori, sussiste l’antico credito, se i correi, o i mallevadori non vogliono devenire al nuovo accomo- damento. Sezione Terza Della Remissione del debito. 1282. La tradizione spontanea dell’ obbligo originale fatto per scritta privata, che si fa dal creditore al debi- tore è prova della liberazione. 1285. La tradizione spontanea della copia autentica del documento fa presumere la remissione del debi- to, e il pagamento, senza pregiudizio della prova in con- trario. 1284. La tradizione dell’ obbligo originale per scrit- ta privata, o della copia autentica del documento fatta ad uno dei debitori solidali produce 1’ istesso effetto ver- so i di Ini correi, 1285. La remissione, o liberazione convenzionale a favore di uno dei debitori solidali libera tutti gli al- tri, purchè il creditore non si sia espressamente: riser- vate le proprie ragioni contro quest’ ultimi. In questo ultimo caso non può ripetere il debito se non che fatta la detrazione della tangente di quello a Cui è stata fatta la remissione. 1286. La restituzione della cosa data in pegno non basta per far presumere la remissione del debito. 800 000090000000 600 000 000.000 000.000.000 000.000.000 000 000. 0dL 000.2DN.0PNOPL PLOT CITA ITT TTI FFTIFILILOPLALIAPI AIMAN POI AAA Ira ag aeaaa Grada agoda ed10d209a09o dead edoadoageogo 099000000 obo 000399 1287. La remissione;.0 liberazione condizionale accordata al debitore principale libera anche i malle- vadori. Quella accordata al mallevadore non libera il de- bitor principale. i Quella accordata ad uno dei mallevadori non libe- ra gli altri. i 1288. Quel che il creditore ha ritirato da un mal- levadore per liberarsi dalla mallevadoria., deve essere imputato sul debito, e voltato in esonerazione del de- bitore principale, e dei mallevadori. SEZIONE Quarta. Della Compensazione. 1289. Quando due persone sono debitrici 1° una dell’ altra, si effettua tra loro la compensazione, che estin- gue i due debiti nel modo, e secondo i casi qui sotto indicati. 1290. La compensazione si effettua ipso jure per s0- la disposizione della Legge, ed anche senza saputa dei Debitori; I due debiti si estinguono reciprocamente su- bito che esistono in un’ istesso tempo, fino alla concor- rente quantità delle somme respettive. 1291. La compensazione si fa per due debiti, il sog- getto dei quali è una somma di denaro liquida, ed esi- gibile, o una determinata quantità di cose fungibili della medesima specie. Le somministrazioni non controverse di grano, o grasce» il valore delle quali è determinato dai prezzi correnti possono essere compensate con somme liquide, ed esigibili. 1292. Le dilazioni a pagare non sono di ostacolo per la compensazione. 1295. La compensazione ha luogo, qualunque sia la causa dell’ uno, o dell’ altro debito, eccettuati i casi seguenti: 1. Quando si domanda la restituzione di una cosa della quale è stato ingiustamente spogliato il Pa- drone. 2. Quando si domanda la restituzione di un de- posito, o di cosa comodata. 3. Quando si tratti di un debito derivante dagli alimenti dichiarati non soggetti a sequestro. 1294. Il mallevadore pnò domandare la. compensa- zione per ciò che il creditore deve al debitor principale; Ma il debitore principale non può pretendere la compensazione, per ciò che il creditore deve al malle- vadore. Il debitore solidale non può egualmente pretendere la compensazione per ciò che il creditore deve al correo. 1299. Il. debitore dopo avere puramente, e sem- plicemente accettata la cessione che un creditore ha fat- to delle sue ragioni a terza persona, non può preten- dere dal cessionario la compensazione, che avanti.l’ ac- cettazione avrebbe potuto domandare al cedente. La cessione poi che non è stata accettata dal debi- tore, ma soltanto notificata al medesimo non serve di ostacolo se non alla compensazione dei crediti posterio- ri a detta notificazione. 1296. Quando i due debiti non sono da pagarsi nel medesimo luogo non si può pretendere la compensazio- ne se non che facendo buone le spese per la rimessa del denaro. 1297. Allorchè la stessa persona ha più debiti che possono esser compensati, si osservano rispetto alla com- pensàzione le regole stabilite per| imputazione all’ ar- ticolo 1256. 1298. La compensazione non ha luogo in pregiudi- zio dei diritti quesiti di un terzo. Per conseguenza chi essendo debitore è divenuto creditore dopo il sequestro fatto da un terzo nelle di lui mani, non può in pregiu- dizio del terzo domandare la compensazione. 1299. Chi ha pagato un debito che ai termini di. ragione era. estinto con la compensazione, non può vo- lendo ritirare il credito, per cui non ha domandata com- pensazione, prevalersi in pregiudizio dei terzi dei pri- vilegi, ed ipoteche che vi erano annessi, purchè non avesse una giusta causa per ignorare il credito con cui doveva esser comperisato il suo debito. » n iran an SE Vagone agere ini ig EIRO TECA um Sezione Quinta Della Confusione. 1300. Quando nella medesima persona si riunisco- zio le qualità di debitore, e di creditore, nasce la con- fusione di ragioni che estingue i due crediti. 1301. La confusione che si effettua nella persona del debitore principale giova ancora ai suoi‘malle- vadori.. Quella che si effettua nella persona del mallevado» ve non porta all’ estinzione dell’ obbligazione principale. Quella che ha luogo per la persona del creditore non giova ai correi solidali, se non per la porzione del. ia quale era debitore. Sezione SESTA. Della perdita della cosa debita. 1302. Quando il corpo certo, e determinato che formava il soggetto dell’ obbligazione perisce, è posto fuori di commercio, o si perde in modo da ignorarne as- solutamente 1° esistenza, si estingue l° obbligazione se la cosa è perita, o si è perduta senza colpa del debitore e avanti che fosse costituito in mora. Quand’ ancora il debitore sia in mora, se non ha as- sunto sopra di se i casi fortuiti, si estingue l’ obbliga- zione ,, qualora la cosa fosse perita presso il creditore dopo seguita la tradizione. Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito. In qualunque modo sia perita, o siasi perduta la cosa che è stata furata, la perdita non esime la per- sona, che l ha furata dalla restituzione del prezzo. 1303. Quando la cosa è perita, resta fuori di com- mercio; o perduta senza la colpa del debitore, se vi è qualche dritto, o azione per un° indennizzazione rispet- to alla detta cosa, egli è obbligato a cederla al creditore. 3 SeziOoNE SETTIMA. Dell’ azione per la nullità., o per la rescissione dei Contratti. 1304. In tutti i casi nei quali l’azione per la nul- lità, o per la rescissione di un Contratto non è ristret- ta ad un tempo minore da una legge speciale, detta azione continua per dieci anni. Nel caso di violenza. detto tempo non decorre se non dal giorno in cui ha cessato; nel caso di errore, o di dolo dal giorno in cui si è scoperto; e quanto agli atti fatti senza autorità dalle donne maritate dal giorno dello scioglimento del Matrimonio. Rispetto agli interdetti il tempo decorre dal giorno in cui sono liberati dall’ interdizione; e rispetto ai mi- nori dal giorno in cui divengono maggiori di età. 1305: La semplice lesione dà luogo a favore del minore non emancipato alla rescissione di qualunque sor- te di contratto, ed in favore del minore emancipato a quella-dei contratti che oltrepassano i limiti della sna capacità, secondo ciò che è stato determinato nel titolo dell’ Età maggiore, della Tutela, e della Emanci- pazione. 1306. Il minore non può essere restituito in intiero per causa della lesione, quando depende da un’ avveni- mento casuale, ed imprevisto. 1507. La: sola dichiarazione di età maggiore fatta dal minore non forma: ostacolo per la sua restituzione in intiero. 1308: Il minore che esercita il Commercio, che fa il Banchiere, o è Artista non può essere restituito in intiero per gli obblighi assunti per causa del suo Com- mercio ,. 0 della sua arte. 1309. Il: minore non può essere restituito in intie- ro rispetto ai‘patti convenuti nel contratto- matrimonia- le quando sotìo stati. fatti col consenso, e con 1° assisten- za di quelli, déi quali è necessario il consenso per la va- lidità del suo Matrimonio. 1310. Non può nemmeno esser restituito in intiero per le sue obbligazioni derivanti dal delitto, o. quasi delitto, 200000000000 0D0 0d0 0NA AIA ara Gr ada ada ada eda ada ada ada ada adr ada ada 3da adr ar ada de a9r0d0 DIA ADDA AYA DDA ADI ADDA ALIA LDL DIE I VD 000 0dP0000PA LANA OPA ODO 00000 IIAIT0N0:0 00 0dA APC ANA ODA 0A AHAHA AHI AIVTIVAIA ANA VAIAEITAEIII[IIA[[ 00 0 55 1311. Non può neppure essere restituito in intiero per recedere dall’ obbligo assunto nell’ età minore, quan- do è stato ratificato nell’ età maggiore, benchè tale ob- bligo fosse nullo nella forma, o potesse rispetto al ine- desimo ottenersi la restituzione. 1312. Quando i minori, gli interdetti; ola moglie sono, come tali, ammessi alla restituzione in intiero per gli obblighi assunti, non può ripetersi il rimborso di ciò chè è stato loro pagato in virtù di tali obblighi duran- te l età minore, l’ interdizione, o il matrimonio, se non si provi che quanto è stato pagato è andato in loro co- modo, e vantaggio. 13513. I maggiori di età non si restituiscono in in- tiero per causa di lesione, se non nei casi, e con le cons dizioni specialmente determinate nel presente Codice. 1514. Quando seno state osservate rispetto ai mitto- ri, o interdetti le solennità prescritte per| alienazione di uno stabile, o per la divisione di un' eredità, dette persone sono considerate, quanto a tali atti, come se li avessero fatti nell’ età maggiore, e avanti{ interdizione. CAPITOLO SESTO Della prova delle obbligazioni, e di quella del pagamento. 1315. Chi pretende che sia eseguito un’ obbligo de- ve provarlo; e viceversa chi sostiene di esser liberato deve provare il pagamento, o il fatto dal quale deri- va l’ estinzione del suo obbligo. 1316. Le regole che riguardano la prova letterale, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione del- la parte, ed il giuramento sono determinate nelle Se- zioni seguenti. Sezione Prima. Della prova letterale. Del Documento autentico. 1317. Il documento autentico è quello che è rice- vuto dal pubblico Ufficiale che ha il diritto di fare istru- menti nel luogo in cui è stato fatto il contratto, e con le solenriità prescritte. 1318. Il documento che non: può dirsi autentico at- tesa l’ incompetenza, o 1’ incapacità dell’ Ufficiale, o per vizio di forma, vale come scritta privata se è stato firmato dalle parti.... 1319. Il documento autentico fa piena prova delle convenzioni che contiene, tra le parti contraenti, loro eredi, o aventi causa. Nondimeno, in caso di querela di falso intentata ‘come domanda principale, rimarrà in sequela dell’ ac- cusa sospesa| esecuzione del contratto querelato di fal- so, e nella querela di falso intentata incidentemente, 1 Tribunali potranno secondo le circostanze sospendere rovvisionalmente 1° esecuzione del contratto. 1320. Il documento, 0 sia autentico, o sia seritta privata fa prova tra le parti ariche per ciò che non vi si trova espresso se non in termini. euunciativi, purchè l’enunciativa abbia una: relazione diretta con la dispo- sizione. Le enunciative estranee alla disposizione non possono servire se non di un primordio di prova. 1321. Le contro-dicliarazioni in scritto non possono avere effetto se non tra le parti contraenti; ma non hanno effetto contro i terzi. S. II: Della Scritta privata. 1322. La Scritta privata. quando è recognita da quello contro cui viene prodotta, o legalmente conside- rata come recognita, ha rispetto a quelli che Ll hanno firmata, ai loro eredi, o aventi causa la medesima fe- de che il documento è autentico. 1323. La persona contro la quale si produce una; f fi Pla A privata è in obbligo di riconoscere, o di negare formalmente il suo carattere, o la sua firma. Peri suoi eredi, o aventi causa può bastare che si diclhiarino di non conoscere il carattere, o la firma del loro autore. 1524. Qualora la parte neghi il:sno carattere, e la sua firma, o qualora i suoi eredi, o aventi causa di- chiarino di non conoscerla, se ne ordinerà la verifica- zione dal Tribunale. 1329. Le scritte private che contengono convenzio- ni sinallamatiche non sono valide quando non ne sono stati fatti tanti originali quante sono le parti che vi hanno un separato interesse. Basta un solo originale per le persone che vi han- no un medesimo interesse. Qualunque originale deve contenere la menzione del numero degli originali che ne sono stati fatti. Giò non ostante chi ha eseguita per la sua parte i patti stabiliti nell’atto, non può dar l'eccezione della mancanza di menzione che gli originali sono duplicati triplicati&c.| 1326. Il pagherò, o la scritta privata, colla quale una persona si obbliga a pagare ad un’altra una som- ma di denaro, o una cosa che può essere prezzata, de- ve essere scritto intieramente per mano di chi sottoscri- ve, o almeno bisogna che oltre la firma vi scriva di suo proprio pugno boro, 0@pprovo notando con le parole la somma, o la quantità della cosa; fuori che nel caso che l’ atto provenga da mercanti, artisti, la- voratori, vignaioli, giornalieri, o gente di servizio&c. 1327. Quando la somma indicata nel corpo dell’ atto è diversa da quella notata nel dono si presume che l'obbligo riguardi la somma, minore; ed anche quando ‘l’atto, ed il doro sono scritti intieramente di mano di quello che si è obbligato, seppure non si provi in qual luogo sta lo sbaglio. 1328. Gli atti per scritta privata non hanno vigo- re contro 1 terzi se non dal dì in cui sono stati regi- strati, 0 dal giorno della morte di quello, o di quelli che gli hanno firmati, o dal giorno in cui la loro sostanza è provata per mezzo di atti fatti da un pubblico Uffi- ciale, come sarebbe per mezzo di un processo verbale di apposizione di sigilli, o d'inventario. 1329. I libri dei mercanti non provano contro le persone non mercanti, le partite che; vi sono allibra- te, salvo quanto sarà prescritto relativamente al giu- ramento. 1350. I libri dei mercanti fanno prova contro lo- ro; ma chi se ne vuole prevalere non può scindere ciò che contengono di contrario alla sua pretensione. 1331. I registri, e carte private non formano un documento a favore di chi l’ha scritte: ma provano contro di esso 1. in tutti i casi nei quali dichiarano e- spressamente un pagamento fatto 2. quando coutengono un ricordo espresso che l’ antotazione è stata fatta per supplire alla mancanza del documento per quello a fa- vore del quale enunciano un obbligazione. 1332. Il ricordo posto dal creditore in calce, o in margine, 0 a tergo di un documento rimasto presso di lui fa prova, benchè non firmato ne datato da esso, quando è diretto a dimostrare la liberazione del de- bitore. L’ istesso segue del ricordo posto dal creditore a tergo; o in margine, o in calce di un duplicato di un documéttto, o di una quietanza, purchè detto duplicato sia presso il debitore. G. III Delle tacche a riscontro. 1333. Le tacche che corrispondono col riscontro fan- no prova tra le persone che sono solite di notare in que- sta maniera i generi che somministrano, o che ricevono a minuto. $. IV, Delle copie dei Documenti. 1334. Le copie, quando esiste il Documento ori- ginale non provano se non ciò che si contiene nel eeGeageaGz0G:0Gr0G509daego eI10G0ada ada aGradaaGa age ada aGaaga eda ada ada ade aGieda odo ade ada ada ade aguageotoorvagoadaedeagaagaata cdeadaagaegaedeadeedeagdaadaadaedaoda dead: 0d0adr0F30dca?:000 9900d0 ada cda ada adeada ada edo aGoaGa ada adoedoadaogasdeage agg Documento, di cui può essere sempre domandata la produzione. 1335. Quando il documento originale non sussiste più, le copie fanno prova, con le seguenti distinzioni. 1. Le prime copie fanno la medesima prova, che 1’ originale: così segue delle copie estratte con 1’ autorità del Giudice presenti, o citate le parti, e di quelle che sono state estratte in presenza delle parti, e di lo- ro reciproco consenso. 2. Le copie che senza 1° autorità del Giudice, senza il consenso delle parti, e dopo la consegna delle’ prime copie, saranno fatte sulla minuta dell’ atto dal notaro che l’ha ricevuto, o da uno dei suoi SUCCessori, o dagli Utficiali pubblici come depositar] delle minute, possono quando siasi smarrito 1’ originale far prova se so- no antiche. Si considerano come antiche, quando hanno più di trenta anni. Se hanno meno di trenta anni non possono servire se non che di primordio di prova in seritto. 3. Quando le copie estratte dalla minuta dell’ atto, non saranno estratte dal notaro che l’ ha ricevuto, o da uno dei suoi successori, o dagli Ufficiali pubblici come depositarii delle minute, non potranno servire se non che di primordio di prova in scritto qualunque sia la loro antichità. 4. Le copie delle copie potranno secondo le- stanze essere considerate come semplici indizi. 13530. La. trascrizione di un’atto sui registri pubbli- ci non potrà servire se non che di primordio di prova in scritto; e per oitener questo sarà necessario: 1. Che costi essersi perdute tutte le minute del no- taro dell’anno nel quale sembrerà essere stato fatto 1° atto, o che si provi essere avvenuta per un caso parti colare la perdita della minuta di detto atto. 2. Che esista un repertorio in regola del notaro, col quale si provi che l’atto è stato fatto nella medesi- ma data. i Quando concorrendo queste due circostanze sarà am- messa la prova testimoniale, sarà necessario che siano interrogati quelli che furono testimonii all’atto se esistono+ Degli Atti di Recognizione, e di Conferma, 1357. Gli atti di recognizione non esimono dalla produzione del documento autentico, seppure non è in esso inserito perextensum il tenore di detto Documento. Quanto contengono di più di quel che è stato scrit- to nel documento autentico, o quanto vi si legge di dif- ferente, non ha alcuno effetto. Ciò non ostante se vi sono diversi atti di recogni- zione conformi, avvalorati dal possesso, l'uno dei quali ha la data" anteriore a trenta anni, il creditore potrà esser esentato dal produrre il docamento autentico. 1338. L' atto con cui si conferma osi ratifica una obbligazione, contro la quale per legge si da 1° azione per la nullità, o per la rescissione non è valido se non quando vi si legge il tenore di detta obbligazione, le cause delle quali depende 1° azione per la rescissione,© l’ intenzione di correggere il vizio sul quale è fondata l’ azione, Non essendovi atto di conferma s e di ratifica ba- sta che l’obbligazione sia eseguita spontaneamente dopo |?®‘ l’epoca, nella quale essa poteva essere validamente con- fermata, o ratificata L modi % conferma, ratifica, o esecuzione volontaria nei determinati dalla legge importa la renunzia al- 0 ed alle eccezioni che potevano essere opposte dr alto 9 Senza pregiudizio delle ragioni competenti al terzi. i 1559. Il donante non può correggere con alcun at- to di conferma: i vizi di una denazione wa li#ivi nulla nelle forme, ma bisogna che sia nuovamente fatta nelle forme legali. ; 1340. La conferma, ratifica, o esecuzione volonta ria di una donazione, fatta dagli eredi, o aventi causa dal donante dopo la di lui morte, porta seco la renun- zia al dritto di opporre i vizi delle forme,© qualun- que altra eccezione, atte =, TA Sezione SECONDA, Della prova testimoniale; 1541. Per qualunque cosa che'ecceda la somma, 0 il valore di centocinquanta franchi, ed anche per il de- posito volontario deve esser fatto 1’ istrumento avanti il Notaro, o per scritta privata;$ nè si potrà ammettere alcuna prova per mezzo di testimonj contro, ed oltre c10 che si contiene in detti atti, nè rispetto a ciò che, si pretende essere stato detto avanti, contemporanea- mente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorche si tratti di una somma, 0 valore inferiore a centocinquan- ta franchi. fermo stante però quanto vien nelle lesei relative al Commercio. 1542. La regola sopra esposta si applica al caso in cui l'istanza contenga oltre la domanda della sorte, an» cora la domanda dei frutti che uniti alla sorte superi- no la somma di cento cinqnauta franchi. 1345. Chi ha fatto la domanda per una somma maggiore di cento cinquanta. franchi, non può altrimenti essere aminesso a fare la prova per mezzo di testimoni, ancorchè ristringa la prima domanda. 1344. La prova per mezzo di testimonj sopra la domanda di una somma minore di cento cinquanta fran- chi non può essere ammessa quando sia dichiarato esse- re detta somma il residuo, 0 parte di un credito più grosso di cui non si ha la prova in scritto. 1545. Se nella medesima istanza, la parte fa diver- se domande rispetto alle quali non esiste documento in scritto, e le quali unite insieme eccedono la somma di cento ciuquanta franchi, non può essere ammessa la poo- va per mezzo di testimonj, ancorchè l' istante alleghi a suo favore che tali crediti derivano da cause differenti, e che sono stati formati in diversi tempi, seppure i dritti dell’ istante non provengano da crediti, o da do- nazione, 0 da altro titolo da diverse persone. 1346. Tutte le domande qualunque ne sia il titolo; se non saranno pienamente provate per scrittura, saran» no fatte in una medesima istanza, dopo la quale non saranno ammesse altre domande delle quali non esisterà la prova per scrittura. | 1547. Le regole come sopra stabilite patiscono ec- cezione quando vi è un primordio di prova iu scritto. | Si chiama così ogni atto in scritto che proviene da quello contro il quale si fa la domanda, 0 da quello che Egli rappresenta, e che rende verisimile il fatto allegato. i 1548. Patiscono ancora eccezione, quando non è riuscito al creditore di ottenere la prova letterale dell’ obbligazione che è stata contratta con esso.| Questa seconda eccezione si applica: 1. Alle obbligazioni clie nascono dai quasi contrat: ti, o dai delitti, e quasi delitti. i 2. Ai depositi necessarj fatti in caso di incendio, ruina, tumulto, 0 naufragio, ed a quelli fatti dai vian- danti alloggiando in albergo pubblico, secondo la qua- lità delle persone, e le circostanze del fatto. Lai Alle iobbligazioni contratte nei casi di accidenti imprevisti nei quali non possono farsi atti in scritto. 4. AI caso in cui ilcreditore abbia perduto il do- cumento che gli serviva di prova litterale per un evento fortuito, imprevisto, e derivante da forza maggiore. Sezione Txanza, Delle Presunzioni. o 1349: Le Presunzioni sono induzioni che la Legge, e il Giudice da un fatto: noto applica ad un fatto ignoto. $i 1. Delle Presunzioni di Gius. 1350. Le Presunzioni di Gius son quelle che una Legge speciale desume da certi atti, o da certi fatti; tali sono. 1. Gli atti che per la loro qualità, la Legge di- 000000000000 0d9£ 000000 0900220da aFa ada ar ada ada ada adr ada drago ada adr ada agoda adrodr ode 2200090002.000000 00r.0D0 080 LL 000.0da 00 600 000 000 000. 0YVAP0 OPA ITA IFIAHAAPI THA ALAAPA AVOLA ALA ALA 000 0A 00000000000 0A LDL 55 chiara nulli, perchè si presumano fatti in frode delle sue disposizioni. 2. I casi nei quali la legge dichiara resultare da certe determinate circostanze il dominio, o la liberazione. 3. La forza che la Legge dà alla cosa giudicata. . La forza che annette la Lesge alla confessione della parte, o al suo giuramento. 1351. La forza della cosa giudicata non ha luogo, se non rapporto a eiò che forma il soggetto della. sen- tenza. E° necessario che la cosa domandata sia 1’ istessa che la domanda si fondi nella medesima causa, sia fat- ta tra le medesime parti, da loro, e contro di loro nel- la stessa qualità. 1352. Quello che ha a suo favore la presunzione di ‘gius è libero da ogni prova. Non si ammette alcuna prova contro la presunzione di gius, quando sul fondamento della medesima la leg- ge annulla certi atti, o nega l’azione in giudizio, pur- chè non abbia fatto il riservo per la prova in contra- rio, e fermo stante quel che ha prescritto relativamen- te al Giuramento, ed alla confessione giudiciale. NEgTE Delle presunzioni che non sono indotte dalla Legge. 1353. Le presunzioni non indotte dalla Legge si rilasciano alla dottrina, ed alla prudenza del Giudice, il quale non deve ammettere se non le presunzioni gra» vi, precise, e concordanti, e nei casi solamente nei qua» li la Lesge ammette la prova per mezzo di testimonii; aria l'atto non sia impugnato. per. causa di frode, o 1 dolo. Sezione Quarta. Della confessione della parte. 1354. La confessione da obiettarsi. alla parte deve essere giudiciale, o stragiudiciale. 1355. E° inutile allegare una confessione stragiudis ciale puramente verbale, ogni qualvolta si tratti di una domanda per la quale non si ammette la prova per mez- zo di testimoni. 1356. La confessione giudiciale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte, o il suo procuratore specia: le. Fa piena prova contro chi l’ha emessa. Non può scindersi contro il confitente, Non può essere ritrattata, se non quando si. provi intervenuto errore di fatto; ma non sotto pretesto di errore di gius. Sezione QuiNTA. Del giuramento. 1357. Il giuramento giudiciale è di due specie: 1. Quello che una delle parti deferisce all’ altra per farne dipendere la sentenza, e si chiama decisorio. 2, Quello che il Giudice ex officio deferisce all’ una, o all'altra parte. Del giuramento decisorio| 1358. Il giurameuto decisorio può essere deferito per qualunque specie di controversia. 1359. Non può deferirsi che sopra un fatto proprio della parte a cui viene deferito. 1560. Può esser deferito in qualunque stato si tro- vi la causa, ed ancorchè non vi sia un primordio di prova della domanda, o dell’ eccezione per la quale è proposto. | 1361. Chi ricusa di prestare il giuramento quando gli è deferito, o non consente di referirlo alla parte avversa, e chi sostenendo la parte avversa ricusa di prestarlo quando gli è referito deve restar soccombente nel giudizio. i 1562. Il giuramento non può essere referito quan- do il fatto sul quale si raggira non è comune alle par- ti, ma è proprio soltanto di quello a cui era stato de- ferito il giuramento. me, 1363. Quando è stato prestato il giuramento o sia deferito, o sia referito, la parte avversa non può pre- tendere di dimostrarne la falsità. 1364. La parte che ha deferito, o referito il giu» ramento non può più ritrattarsi, quando la parte ayver- sa ha dichiarato di esser pronta a giurare. 1365. Il giuramento non fa prova se non in favore di chi l’ha deferito, o contro di esso, ed in favore dei suoi eredi, o aventi causa da esso, o contro di loro. Ciò non ostante il giuramento deferito ìda uno dei creditori solidali al debitore, non libera questo se non per la quota di detto ereditore, Il giuramento deferito al debitore principale libera i mallevadori, Quello deferito ad uno dei debitori solidali giova ai correi, E quello deferito al mallevadore giova al debitor principale. In questi due ultimi casi, il giuramento. del correo solidale, o del mallevadore non giova agli altri correi; o al debitor principale se non quando è stato deferito per il debito, e non per il fatto della solidalità, o del- la mallevadoria. ignori, il gestore contrae tacitamente 1’ obblico di eontinuare la gestione che ha intrapreso, e di terminar- la fiutanto che-il principale non sia in grado di prov- vedervi da se stesso, e devono esualmente essere a suo carico le conseguenze dei detti negozi seriman sottoposto agli obblighi che sarebbero derivati dal mandato che espressamente avesse fatto il Principale in testa sna.. 1373. E° in obbligo di continuare la gestione an- corchè il Principale manchi di vita prima che sia ter- minato l’ affare, fintantochè l’ erede non ne‘assuma da se la direzione, 1374. E tenuto di usare nella gestione ogni diliven- za da buon padre di famiglia. Ù Ciò non ostante le circostanze, che lo hanno in- dotto a trattare i negozi altrui: possono muovere il Giudice a moderare l’importare dei danni, ed interessi re- sultanti dai sbagli, e dalla negligenza del gestore. 1375. Il principale i di cui negozi sono stati ben diretti, deve àdempire gli obblighi, che il gestore ha contratti in suo nome, renderlo indenne dagli oneri personali, che ha assunto, e rifarli le spese tutte, uti- li, e necessarie, che ha fatto. È 1376. Chi ritira per errore, o scientemente ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo alla perso- na, da cui l’ha indebitamente percetto. | 1377. Quando una persona la quale per errore si credeva debitrice, ha pagata una somma, ha il diritto di repeterla dal creditore. Questo diritto però cessa nel caso in cui il creditore in conseguenza del pagameuto sl è privato del documento, fermo stante il‘regresso a fa- vore di chi ha pagato contro il vero debitore, 1378. Se vi è concorsa mala fede in chi ha percet- to, egli è tenuto alla restituzione della sorte, e dei frut» ti dal giorno del pagamento. 1379. Se la cosa indebitamente percetta è uno stabi- le, o un corpo mobile, chi l'ha percetta è obblicato restituirla in natura, se esiste, o il prezzo, se è peri ta; o deteriorata per colpa sua. E° ancora tenuto per la perdita avvenuta per un caso fortuito, se l'ha per- cetta in mala fede. 1580. Se chi ha percetto di buona fede, ha ven- duta la cosa, deve restituire soltanto il prezzo ricavato dalla vendita, ‘1331. La persona a cui è stata restituita la cosa, deve menar buone anche al possessore di mala fede, le spese, necessarie, ed utili, che sono state fatte per la manutenzione della cosa. SG. IL Del giuramento deferito ex officio, 1366. Il Giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per farne dipendere la decisione della cansa, o solamente per determinare 1’ ammontare della condanna. 1567. Il Giudice non può deferire il. giuramento- ex officio tanto sulla domanda, quanto sulle eccezioni se non con le seguenti condizioni, 1. Che la domanda, o l'eccezione non sia pienamente provata. 2. Che non manchi affatto di prova. Fuori di questi due casi, il Giudice deve puramente, e semplicemente ammettere, o rigettare la domanda. 1368. Il giuramento deferito dal Giudice ex afft- zio, ad una delle parti non può essere da‘questa refe- rito all’ altra. 1369. Il giuramento per fissare il prezzo di una cosa non può essere deferito dal Giudice all’ attore. se non quando è impossibile in altro modo di provare il prezzo suddetto. Deve il Giudice in questo caso determinare la som- ma, fino alla concorrente quantità della quale si dovrà prestar fede al giuramento dell’ attore, CAPITOLO SEC| FITOLO OUARTO vert i 20 Dei delitti, e quasi delitti. Delle obbligazioni che nascono senza convenzione. i 1382. Un fatto qualunque dell’uomo, che è cagio» ne di danno‘altrui, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno. 1585. Ognuno è tenuto del danno, che ha cagio- nato non solo col fatto proprio, ma ancora colla sua ne- gligenza, o imprudenza. 1334. Ciascuno è tenuto non solo del danno cagio- nato col fatto proprio, ma ancora di quello. avvennto per il fatto delle persone delle quali deve rispondere, o delle cose delle quali ha la custodia. Il Padre, e dopo la morte del marito la madre so- no tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori, dimoranti con loro, I Padroni,@ i committenti del danno cagionato dai loro servi, e commessi, nell’esercizio delle inserenze che hanno loro affidate; I precettori, e gli artisti del danno cagionato dai loro allievi, ed apprendisti per il tempo in eni rimangono sotto la loro vigilanza. La responsabilità che sopra ha luogo, quando il padre, e la madre, precettori, e artisti non provino, che non hanno potuto impedire il fatto per cui erano re- sponsabili. 1385. Il padrone‘d’ ùn‘animale, o quello che se ne serve, nel tempo che n° ha l’uso è tenuto per il danno che l’animale ha cagionato, ossia che 1 animale fosse in sua custodia, o fosse smarrito, o fuggito. 1386. Il padrone d° una fabbrica è tenuto per il danno cagionato dalla rovina della medesima, avvenuta { Decretato li 9. Febbraio 1804. promulgato nel 19. di detto mese.) 1370. Vi sono alcune obbligazioni che nascano sen- za che abbiano convenuto tra loro la parte che rimane obbligata, e la parte a favor della quale nasce 1’ ob- bligazione. i Alcune derivano dalla sola autorità della Lesse; le altre dal fatto proprio di chi è obbligato. i Le prime sono gli obblighi che si contraggono in- volontariamente come i padroni confinanti, o i Tutori, ed altri Amministratori i quali non possono rifiutare gli Uffici che sono loro deferiti. y Ù Le obbligazioni che nascono dal fatto proprio di chi è obbligato derivano o dai quasi contratti, o dai delitti, o quasi delitti; esse. sono la materia del presen. te titolo, CAPITOLO PRIMO Dei quasi Contratti. 1371. Il quasi contratto è un fatto dell’ Uomo pu- ramente volontario, dal quale nasce un’ obbligo qualun- que verso di un:terzo, e qualche volta‘un’ ohbligo re- ciproco tra le due parti.| -.. 1372. Quando spontaneamente si fanno negozi al- trui, o sia che al pricipale sia nota la gestione, o 1 IE ISIS TITTI III AGI III IATA IIAZI GITA CASATO IDRICI III) 2949AF99FA MLD OPNLDIALA LIVIDI AIUOLA TL VIVA API 00000 od in conseguenza della negligenza in mantenerla, o per vizio di costruzione. TITOLO QUINTO Del Contratto del Matrimonio, e dei Diritti respettivi dei Coniugi. CAPITOLO PRIMO Disposizioni Generali. 1387. La Legge non regola la società coniugale re- lativamente ai beni,‘se‘non quando mancano conven- ‘zioni speciali, che i coniugi possono fare, come giudi- eano conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e salve le seguenti limitazioni. 1388. I coniugi non possono rinunziare ai diritti derivanti dalla‘potestà maritale sulla persona della mo- glie, e dei figli, o a quei diritti, che appartengono al marito, come capo di famiglia, nè ai diritti attribuiti al coniuge superstite dal titolo della Pazzia Potestà, e dal titolo dell’ Età minore della Tutela; e della Eman- cipazione, nò alle disposizioni proibitive«del presente Codico. 1389. Non possono fare alcuna convenzione, 0 ri- nunzia diretta a variare l’ ordine legale delle successio- ni, tanto per rapporto a loro stessi nella successione dei loro figli) o descendenti, quanto per‘rapporto ai loro figli tra di loro, ferme stanti le donazioni tra 1 vi- ‘yi 0 per testamento, che potranno esser fatte secon- do le forme Je nei casi determinati dal presente Codice. 1390. I coniugi non potranno più stipnlare in modo generico, che la loro società sarà regolata secondo al- cuna delle Consuetudini, Leggi, o Statuti locali, che reggevano per 1 addietro, le diverse parti del Territo- rio Francese, e che sono abrogate dal presente Codice. 1591. Possono peraltro dichiarare in modo generi- co, che intendono unirsi, o. sotto il regime della comu- nione, 6 sotto il regime dotale. Nel-priino caso i diritti dei coniugi, e dei loro eredi saranno fissati dalle dispo- sizioni del capitolo secondo del presente Codice. Nelsecondo i detti loro diritti saranno fissati dalle disposizioni del Capitolo terzo. 1392. La semplice stipulazione, che la moglie co- stituisce la sua dote, o gli vien costituita in beni, non basta per sottoporre detti beni al regime dotale, se nel ‘contratto di Matrimouio, non vi. è inserita‘una dichia- razione espressa a quest’ effetto. La sottoposizione al regime dotale non deriva nem- meno dalla semplice dichiarazione fatta dai coniugi, che si uniscono senza comunione, ovvero che saranno sepa- rati 1 beni. 1393. Non essendovi convenzioni speciali deroga- torie, o che limitino il regime della communione, le regole fissate nella prima parte del secondo capitolo, £ormeranno il gius-comune della Francia. “a 1394. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno ste- se prima che si effettui il matrimonio in un atto, da farsi avanti il Notaro. 1395. Non possono essere fatte alcune variazioni alle medesime, dopo la celebrazione del Matrimonio. 1396. Le variazioni che vi saranno fatte avanti la celebrazione del' matrimonio, devono essere fatte con un atto stipulato nella medesima forma ,che il contratto di matrimonio. Del resto nitina variazione, o contro-di- chiarazione è valida senza la presenza, ed il consenso simultaneo di tutte le persone, che sono intervenute co- mé parti al contratto di matrimonio. 1597. Tutte le variazioni e contro-dicliarazioni, consprese anche quelle fatte nelle forme prescritte nell’ articolo precedente, rimarranno senza effetto relativa- mente ai terzi, se non sono state estese in calce della mi- nuta del contratto di matrimonio; ed il Notaro non po- trà sotto la pena dei danni, ed interessi a favore delle parti, ed anche sotto pena più grave, se avrà luogo, rilasciare nè le copie autentiche, nè altre copie del con- tratto di matrimonio, senza trascrivervi in calce le’ va- riazioni, e le contro-dichiarazioni. i 1398. Il minore capace di contrarre matrimonio, è Duerno 8, GojoedoodreGe odo) so 09000 000800000 0D00L0 e)Pe:0d0 00 OPA DO DLP 0d0 00000000 000000 0N0 0 de SIL ONLANEALEANAAILEICALNLILAIIAILAITTITAIIIIAUIVAIIAITAELLAEI AIA ITA ATI ATI AI AITAEAIEALIIILAIIAI[EE AAIIAIIIVVIAITOIAITOPAIA AGIATA ONTATA AG+09 5 ancora capace a prestare il eonsenso per tutte Je«GI venzioni, che possono stipularsi in questo contratto, le convenzioni, e donazioni, che' ha fatte col medesimo sono valide, purchè sia stato assistito nel contratto dal- le persone delle quali è necessario il consenso per la validità del Matrimonio. CAPITOLO SECONDO Del Regime della Comunione. 1399. La Comunione ossia legale, ossia convenzio- nale comincia dal giorno in cui è stato contratto il Ma- trimonio‘avanti| Ufficiale dello stato civile può stipulare che incominci in altro tempo. ; non si PARTE PRIMA Dello Comunione legale. 1400, La comunione che si stabilisce con la sempli- ce dichiarazione di unirsi, sotto il regime della comu niones o che deriva dalla mancanza di ogni contratto, dipende dalle regole fissate nelle sei seguenti Sezioni. Sezione Prima. Di ciò che forma lo stato attivo, e passivo della Comunione, Sd Dello stato attivo della Comunione. 1401. Lo stato attivo della Comunione è composte 1. Di tutti i mobili, che i coniugi possedevano al dì della celebrazione del Matrimonio, unitamente a tutti 1 mobili in loro pervenuti durante il matrimonio@.ti- tolo di eredità, ed anche di donazione; se il donante non ha‘prescritto in contrario, i 2. Di tutti i frutti, entrate, interessi, ed annualità di qualunque natura siano, scaduti, o percetti, durante il matrimonio, e provenienti dai beni, che appartene- vano ai coniugi al dì della celebrazione del matrimo- nio, o da quelli che sono lero pervenuti per qualunque titolo durante il matrimonio. 3. Di tutti gl’ immobili acquistati durante il ma- trimonio. 1402. Qualunque mobile si riguarda come acquistato in comunione, se non si prova che uno dei coniugi ne ave- va il dominio, o il possesso legale anteriormente alma- trimonio, o che gli è pervenuto dopo a titolo dî eredi- tà, o di donazione. 1403. I tagli dei boschi, ed il fruttato delle cave, e delle miniere cadono nella comunione, qualora debba esser percetto a titolo di usufrutto secondo le regole stabilite nel titolo dell’ Usufrutto dell’ Uso e dell’ Abi- . tazione. à Se non sono stati eseguiti i tagli dei boschi, che secondo le regole suddette potevano esser fatti durante la Comunione, dovrà essere rinidennizate il coniuge non padrone del fondo, o i suoi eredi. Se le cave, o miniere si aprono durante il matri- monio, il fruttato non cade nella comunione, se. non con l’ indennizare quello dei coniugi al quale può esser dovuta l° indennizazione. i 1404. Non cadono nella comunione gli immobili, che i coniugi possiedono al giorno della celebrazione del matrimonio, o che in loro pervengono a titolo di ere- dità durante il matrimonio. i Ciò non ostante se uno dei coniugi acquista uno stabile nel tempo intermedio tra il contratto di matri- imonio contenente il patto della comunione, e la. cele- brazione di esso matrimonio y 1’ acquisto suddetto cade- rà nella comunione, purchè non sia stato fatto in adem- pimento di qualche condizione matrimoniale, nel qual caso si starà ai termini della convenzione. 1405. La donazione di immobili che è fatta duran- te il matrimonio ad uno soltanto dei coniugi non cade nella comunione, ma detti immobili appartengono al sos 58! lo donatario, purchè nella donazione non sia prescritto espressamente che la cosa donata sia in comunione. 1406. Gli immobili rilasciati; o ceduti dal padre, dalla madre, o altri ascendenti ad uno dei coniugi o per soddisfarlo di quanto gli è dovuto, o col peso di pa- gare ad estranei i debiti del donante, non cade. nella comunione, riservata però la reintegazione, 1407. Gli immobili acquistati durante il matrimonio mediaute la permuta di altri immobili di proprietà di uno dei coniugi non cadono nella comunione, ma resta- no surrogati in luogo, e vece di quelli che sono stati alienati, ferma stante la‘reintegrazione qualora-vi sia eccesso, 1408. L° acquisto fatto durante il matrimonio all’ incanto, o in altro modo di parte di un’ effetto di cui uno dei coniugi era padrone per indiviso con un’ estra- neo non cade in comunione» ferma stante la reintegra- zione a favore della comunione per la somma che a ca- rico di essa è stata sborsata, per fare l'acquisto medesimo. Qualora il marito diventa esso solo, ed in proprio nome acquirente, o gli è aggiudicata una parte, o il totale di uno stabile appartenente per indiviso alla mo- glie con uno estraneo, questa allo scioglimento della comunione ha la. scelta, o di cedere 1° effetto alla co- mnoione, la quale diviene debitrice della moglie per la porzione del prezzo che gli appartiene, o di prendere l° effetto medesimo rimborsando la comunione del prezzo dell’ acquisto, $. IL Dello Stato Passivo della comunione, e delle Azioni che ne derivano contro la medesima. 1409. Lo stato passivo della Comunione è composto. 1. Di tutti i debiti per i mobili dei quali erano aggravati i coniugi nel giorno della celebrazione del matrimonio,‘© dei quali si trovano aggravate l’ eredità he sono loro pervenute dorante il matrimonio, ferma stante la reintegrazione per i debiti posanti. sugli im- mobili di proprietà dell’ uno, e dell’ altro dei Coniugi. 2. Dei debiti, tanto perla sorte, quanto per i frutti non pagati contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie di consenso del marito, ferma stante la reintegrazione se vi ha luogo.- 3. Delle annualità, ed interessi per le responsioni, e debiti che sono proprj dei coniugi. 4. Dei risarcimenti ordinarj degli immobili i quali non cadono nella comunione. 5. Degli alimenti dei coniugi, dell’ educazione, e mantenimento dei figli, e di ogni altro peso del ma- trimonio. 1410. La comunione non è obbligata per i debiti con- tratti sui mobili dalla moglie avanti il matrimonio, se non quando resultano da un-atto autentico, che sia ante- riore al matrimonio, o da altro atto che abbia una data certa avanti la detta epoca, mediante il registro ,0 la morte di una, o più persone, che si sono firmate nell'atto. Uhi è creditore della moglie‘in forza di un atto, che non ha data certa avanti il matrimonio, non può molestarla per il pagamento, se non intentando l’ azio- ne sul puro dominio dei suoi propri beni stabili. Il marito che pretende di aver pagato per la mo- glie un debito di tal natura, non può domandare il rim- borso nè alla moglie, nè ai suoi eredi. 1411. I debiti dell’ eredità che consiste in soli mobili pervenuta ai coniugi durante il matrimonio sono in tutto a carico della comunione. 1412. I debiti di un’ eredità che consiste nei soli immobili pervenuta ad uno dei coniugi durante il ma- trimonio non sono a carico della comunione, ferme stan- ti le ragioni dei creditori per intentare le molestie per il loro pagamento contro gli immobili di detta eredità- Ciò non ostante se l’ eredità è pervenuta al mari- to, i creditori dell’ eredità possono intentare le molestie per il loro pagamento ,.,0 contro i beni propri del"ma- rito, o contro quelli della comunione yriservata in que- sto caso alla moglie, o ai suoi eredi la reintegrazione, ghe è dovuta, 7 i 1415. Se l’eredità consistente solo in immobili è 233090 a)00da9Gradeada da ada ada aa age ada eda ada ago ada aGoada drago ago ago 39o ada eda ode 000 000.002 000 800.000 000. 0dA ODA TNA 0000 000 ALA dd ATTO AIA TA VIIIYIYTYVA{E 000000000 0 0PLILL 20 0d0 00000 ODA TYP OL ORTI ML AVIII[ 0 000 00 pervenuta alla moglie, e questa l’ha adita di consenso del marito, i creditori dell’ eredità possono intentare le molestie per il loro pagamento contro i beni proprj della moglie: ma se l’ eredità è stata adita dalla mo- glie con l’autorità del Giudice, atteso il dissenso del marito, i creditori, qualora non bastino gli immobili dell’ eredità, non possono agire se non contro gli altri beni, che sono soltanto nel dominio della moglie. 1414. Quando l’ eredità pervenuta ad uno dei co- niugi consiste parte in mobili, e parte in stabili, i de- biti dei qnali è gravata non vanno a carico della co- munione, se non fino alla concorrente quantità della; porzione dei mobili da erogarsi in estinzione dei debiti, avuto riguardo al valore dei mobili suddetti, confron- tato con quello dei stabili. Li La porzione suddetta si determina per mezzo dell’ inventario alla di cui confezione deve far procedere il marito in proprio nome»se l° eredità è toccata ad esso, ovvero come persona che dirige, ed autorizza 1° ope- rato della moglie se si tratta di eredità devoluta alla medesima, uri 1415. Mancando l’Inventario, qualora tale man- canza rechi pregiudizio alla moglie, essa, o i suoi eredi‘possono allo scioglimento della comunione pre. tendere, l’ indennizzazione che di ragione, ed anche pro- vare per mezzo di documenti,‘e. carte private, o per mezzo di testimoni, e qualora faccia d’ uopo per mezzo della pubblica voce, e fama l’esistenza, e valore dei detti mobili, Al marito non è permesso di fare la prova suddivisata. Lei 1416. Le disposizioni contenute nell’ articolo 1414, non impediscono i creditori d’un eredità consistente par- te in mobili, e parte in immobili di. agire per esser pagati con i beni della comunione, tanto se 1° eredità sia devoluta al marito, quanto se sia devoluta alla mo- glie quando essa 1’ ha adita col consenso del marito, fer- me stanti le respettive reintegrazioni, Così segue se l’ eredità è stata adita dalla. moglie con l autorità del Giudice, e nondimeno i mobili sono stati confusi con, quelli della comunione senza il pre» ventivo inventario, , 1417. Se 1’ eredità è stata adita dalla moglie con l’ autorità del Giudice atteso il dissenso del marito, e se ne è stato fatto l'inventario, i creditori non possono agire per il loro pagameuto, se non contro i beni mo- bili, ed immobili dell’ eredità, e quando non bastino, contro i beni soltanto di dominio della moglie, 1418. Le regole stabilite negli articoli 1411. e se- guenti devono osservarsi rispetto ai debiti derivanti da una donazione, come pure per quelli che provengono da una eredità, 1419. I creditori possono agire per il pagamento dei debiti, che la moglie ha contratto col consenso del marito, tanto contro i beni della comunione, quanto contro i beni del marito, o della moglie, fermo stante il rimborso dovuto alla comunione, e la reintegrazione dovuta al marito, 1 1420. Qualunque debito contratto dalla moglie in forza di un mandato di procura generale, o specia» le del marito 9 Star a carico della comunioue, e il cre- ditore non può agire per esser pagato nè contro la mo- glie, nè contro i beni propr] di essa. o) SEZIONE Srconpa Dell’ Amministrazione della Comunione, e degli Effetti degli Atti dell’uno,e dell’ altro coniuge relativa» mente alla Sacietà coniugale, 1421. Il marito amministra solo i beni della comu- nione, può venderli, alienarli, ed ipotecarli senza il consenso della moglie. 1422. Non può disporre per atti tra i vivi a titolo gratuito dei beni immobili della comunione, nè dell’ universalità, o di una porzione di mobili, se non per dare un collocamento ai figli comuni. Può peraltro disporre dei mobili.a titolo gratuito» € particolare a favore di qualunque persona, purchè non se ne riservi l usufrutto.| 1423, Il marito nel fare una donazione per testa» Ie Ie mento, non può disporre di più della tangente che gli perviene nella comunione. Se ha donato nel modo sopraespresso una cosa della comunione, il donatario non può pretenderla in specie se non quando la cosa istessa per l° eventualità della divisione è compresa nella porzione spettante agli eredi del mari- to: se poi la cosa suddetta non resta compresa nella porzione spettante ai detti eredi, il legatario conseguisce il valore totale della cosa-donata da ricavarsi dalla par- te, che hanno gli eredi del marito nella comunione, o ‘dai Beni propr]‘del medesimo. 1424. Per le pene nelle quali è incorso il marito per un delitto che non produce la morte civile, possono ‘intentarsi le molestie contro i beni della comunione, fer- ma stante la reintegrazione dovuta alla moglie; per quel le nelle quali è stata condannata la moglie non può agir- si se non contro i suoi beni proprj fintantochè sussiste la comunione. 1425. La condanna proferita contro l'uno, o 1° al- tro dei coniugi per delitto, che produce la morte civile, non investe. se non la sua parte della comunione, e i suoi beni proprj. i 1426. Gli atti fatti dalla moglie senza il consenso del marito, ma con l'autorità del Giudice non obbliga» no i beni della comunione, se non quando la moglie suddetta contratta come negoziante pubblicamente, e per ragione del suo commercio. 1427. La moglie non può obbligare se stessa, nè i beni della comunione, nemmeno per abilitare il suo marito dalla carcere, o per‘dare uno stato ai suoi figli in caso di assensa cel marito, se non dopo essere inter- posta l’ autorità del Giudice. 1428. Il marito ha l amministrazione di tuttii beni propri della moglie. Può egli solo intentare tutte le azioni competenti alla moglie mobiliari, e possessorie. Non può alienare i beni propri della moglie senza il suo consenso. E° responsabile. di ogni deterioramento dei beni propr) della moglie, derivante dalla mancanza di ma- nutenzione. 1429. Gli affitti che il marito solo ha fatti dei be- ni della moglie per un tempo maggiore di nove anni, qualora si sciolga la comunione non obbligano nè la mo- glie, nè i suoi eredi se non per il tempo che manca a compire il primo termine dei nove anni se ancora non è scaduto ,0 del secondo,e così di seguito, talmentechè l’affittuario non ha se non il gius di terminare l’ affitto. che corre. r 1430.(Gli affitti dei beni della moglie per il tempo di nove anni,o per un tempo minore fatti, o. rinnuova- ti dal marito solo più di tre anni avanti il termine dell’ affitto che corre, se si tratta di fondi rustici, e più di due anni avanti lo stesso termine se si tratta di fondi urbani, rimangono senza effetto, qualora non abbiano principiato ad avere la loro esecuzione prima dello scio- glimento della comunione, 1451. La moglie che si obbliga solidalmente per ‘gli affari della comunione, o del marito, non si consi- dera rispetto a questo essersi obbligata se non come mallevadrice; e deve essere resa indenne delle obbliga- zioni che ha contratte. 1452. Il marito che siè fatto rilevatore solidale, o in altra maniera per la vendita, che la sua moglie ha fatto di qualche effetto immobile suo proprio ha similmente, qualora sia molestato, il regresso contro la medesima tan- to sulla sua parte di beni della comunione, quanto nei suoi beni propri. 1453. Se si vende un’ effetto immobile di pertinen- za di uno dei coniugi, come pure se si affranca a denaro contante qualche servità dovuta ad un fondo, proprio di undi loro, edil prezzo ne è stato versato nella comunione senza rinvestimento, si preleva detto prezzo dalla co- munione a favore del coniuge, che era padrone dell’ ef- fetto venduto, o del fordo.a. cui era dovuta la servitù affrancata. i 1454. Il rinvestimento per parte del marito, si con- sidera. per eseguito ogni volta che, nel caso di un acqui- sto dichiara essere stato fatto con i denari provenienti dall’. alienazione di uno stabile suo proprio, e che detto acquisto sta per lui in luogo di rinvestimento. { Geagaadr adagia agaadeadgrageadeeda eda ada eda ate ego 000100299 0da 090 agoda ada aa ag ato ada aGa0d0 ag? AGI Age ada ada age Gad ara ASTI] TIVLL ODE AI AGI AA IFT PIVA ADATTI VIALI TITTI ITAL PL EGIDIO IT I Dc 1455. La dichiarazione del marito che 1° Net A è stato fatto con i denari provenienti dall’ effetto venduto dalla moglie, per stare in luogo di rinvestimento non basta, se’tal rinvestimento non è solennemente accetta- to dalla moglie: se essa non| ha accettato, ha soltanto il dritto, allo scioglimento della comunione, di pretende- re il rimborso del prezzo del suo effetto venduto. 1436. Il rimborsò del prezzo dell’ effetto che appar- tiene al marito si fa dalla massa della comunione; quel- lo del prezzo dell’ effetto che appartiene alla moglie sui beni proprj del marito, qualora nou bastino i beni della comunione. In ogni caso il rimborso è basato sulla ven- dita, non ostante qualunque cosa si alleghi rispetto al valore dell’ effetto venduto. wq 1437. Ogni volta che dalla comunione: si prende una somma per pagare i debiti, o pesi proprj. di uno dei coniugi, come per pagare il prezzo, o parte di prezzo di un effetto suo proprio, per. affrancare la servitù fum- diaria, o per il retratto, o mantitenzione, o migliora- mento dei suoi beni proprj, e generalmente ogni volta che uno dei due coniugi ha risentito vantaggio persona» le dai beni della comunione deve reintegrarla. 1458. Se il padre, e la madre hanno unitamente dotata la comun figlia senza dichiarare la quota, che respettivameute intendevano di contribuire, si intende che ognuno abbia dotato per metà, tanto se la dote è stata sborsata, o costituita sui beni della comunione, quanto se è stata sborsata, o costituita sui beni propr] di uno dei detti coniugi. 1 Nel secondo caso, il coniuge sui beni proprj del quale è stata costituita la dote, ha contro i beni pro- pr] dell’ altro l’azione per il rimborso della metà della dote avnto riguardo al valore dell’ effetto assegnato al tempo della costituzione. 1459. La dote costituita dal marito solo alla comun figlia sui beni della comunione è a carico della medesi- ma, e qualora la comnnione venga accettata dalla mo- glie, questa deve pagare la metà della dote; purchè il marito non abbia espressamente dicbiarato che prende detto onere totalmente sopra di se, o per una porzione maggiore della metà. 1440. La rilevazione per la dote è dovuta da chiun- que l'abbia costituita, e se non vi è patto in contrario i frutti corrono dal giorno del matrimonio, benchè sia stato fissato un tempo per il pagamento. Sezione Tenza. ‘ Dello Scioglimento della Comunione, e di alcune conseguenze di esso. i 1441. La comunione si scioglie: 1. con la morte naturale; 2. Con la morte civile, 3. col divorzio, 4. Con la separazione delle persone, 5. Con la separazione dei ‘ beni. 1442. La mancanza di inventario dopo la morte na- turale, o civile di uno dei coniugi non dà luogo alla con. tinuazione della comunione, salve le azioni a favore del- le parti interessate relativamente all’ esistenza dei beni comuni, che può provarsi tanto con documenti,‘quan to con la pubblica voce, e fama. PG:9 Serva figli minori di età, la mancanza dell’ in- ventario fa inoltre perdere al coniuge superstite l’ usu- | frutto delle loro entrate, ed il tutore surrogato che non ha astretto il detto coniuge a fare I inventario è tenu- to solidalmente col medesimo per tutto ciò che sarà di- chiarato a favore dei minori. i 1445. La separazione dei beni non pnò essere inten- tata se non per via di Tribunale dalla moglie, quando la di lei dote è in pericolo ,e quaudo il dissesto economico del marito fa temere che i di lui beni non siano per bastare a star di fronte aidritti, ed alle aziolii compe- tenti alla moglie. Qualunque separazione volontaria e nulla. I 1444: La separazione dei beni quantunque decreta- ta dal Giudice, riman nulla se non costa essere stata sodisfatta la moglie per i dritti, e reintegrazioni a lei competenti col. pagamento reale da farsi con atto autentico sino alla concorrente quantità sui beni del ma- rito, o almeno: essere state intentate le molestie- X% in te a” RR paper ai ci za È. Li n a di — nora erareerre neo ali Î iI Dt Di si 60 tro quindici giorni dal dì della sentenza, e non essere stato deserto il giudizio. 1445. Qualunque separazione di beni avanti essere mandata ad esecuzione, deve essèr resa nota al pubbli- co per mezzo di notificazione da affigersi nella tavolet- ta a ciò destinata nella sala del Tribunale di prima istanza, ed inoltre se il marito è mercante, banchiore, o commerciante in quella del Tribunale di Commercio del luogo del di lui domicilio, e tutto sotto la pena di nullità dell’ esecuzione. La sentenza con eni viene dichiarata la separazio- ne dei beni, si retrotrae quanto agli effetti al giorno dell’ istanza. 1446. I creditori proprj della moglie non possono senza il di lei consenso domandare la separazione dei beni. Ciò non ostante in caso che il marito sia decotto, e prossimo al fallimento possomo valersi dei dritti della debitrice fino alla concorrente quantità dei lore crediti. 1447. I creditori del marito possono servirsi dei ri- medj di ragione contro la separazione dei beni decreta- ta, ed anche mandata ad esecuzione in frode delle loro ragioni; possono ancora intervenire in giudizio, quando sia fatta la domanda di separazione, ed opporvisi. 1448. La moglie ehe ha ottenuta la separazione dei beni deve contribuire in proporzione delle sue sostanze, e di quelle del marito alle spese della casa, ed a quel- le deli’ educazione dei figli comuni, e deve sostenerle per l’intiero sè non riman nulla al marito. 1449. La moglie separata quanto alla persona, è quanto ai beni, o quanto ai beni soltanto, ne riprende la libera amministrazione. Può disporre dei suoi mo- bili, ed alienarli. Non può peraltro alienare i suoi be- ni immobili senza il consenso del marita, o in caso di suo dissenso senza l'autorità del Giudice. 1450. Il marito non rimane rilevatore per 1 inef- fettuazione del rinvestimento del prezzo di uno stabile, che la moghe separata ha distratto con 1’ autorità del Giudice, purchè non abbia prestato il consenso al con- tratto, o non sì provi, che il denaro.è stato ritirato. da lui, o che è stato convertito in sua utilità. Riman rilevatore per|’ ineffettuazione del rinvesti- mento, ge la vendita è stata fatta alla sua presenza, e eol suo consense, ma non è rilevatore della sicurezza di tale rinvestimento. 1451. La comunione sciolta per la separazione del- le persone, e dei beni, ovvero dei beni solamente può essere riassunta col consenso delle due parti. Ma non può essere ristabilita se non per mezzodi atto fatto avan- ti il notaro, e con minuta, una copia della quale deve essere affissa secondo la forma prescritta nell’ articolo 1445. In questo caso la comunione oche è stata ristabilita si retrotrae quanto agli effetti al giorno del matrimonio: le cose sono riposte nello stato medesimo come se non vi fosse stata separazione, ferma stante però l° esecu- zione degli atti, che in questo intervallo, hanno potu- to esser fatti dalla moglie in oonformità dell’ artico- lo 1449. Qualunque convenzione con la quale i coniugi ri- stabiliranno la zomunione sotto condizioni diverse da quel- le con le quali era stata stabilita di prima, è nulla. 1452. Lo scioglimento della comunione derivante dal divorzio, o dalla separazione delle persone e dei heni, o dei beni soltanto non attribuisce alla moglie i dritti competenti al contuge superstite; ma essa ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti alla. morte naturale, o ci- yile del marito. SEZIONE Quarta; Dell’ Accettazione délla. Comunione s e della Rinunzia che può farsene, con le Condizioni relative. 1493. Dopo lo scioglimento della comunione là mo- glie, i suoi eredi, o aventi causa hanno la facoltà di accettarla, o di rinunziarvi; ogni convenzione contraria è nulla. 1454. La moglie che si è mescolata nei beni della comunione rom può rinunziarvi. i Gli atti di semplice amministrazione, o di copser- vazione non prevano che vi si sia mescolata. 219.992.999 DL LHLLHLALLALIAIIIIT ILVA LV GL00L0 000 200 000.0 LL NILO ALL ADI AIIA[ICL00AAAIIVIIA[IILHAH 0 0L00G00NL0D 0P0 0P0 AN 00000 ALL 0ILADL LL ALA AVA AAA ILA IA VITI IL AL LDL HALL AP OD 0D0.0D0 FA ATA ILA ALI 00 00 1455. La moglie maggiore di età che in un atto ha asserito di essere in comunione, non può più rinun? ziarvi, nè farsi restituire in iutiero, quand’ anche aves- se fatta detta asserzione avanti di aver fatto 1 inventa: rio, qualora non sia intervenuto dolo per parte degli eredi del marito. 1456. La moglie superstite che vuole ritenere la fa- coltà di rinunziare alla comunione deve dentro tre mesi dal giorno della morte del marito far fare un inventa- rio fedele, ed esatto di tutti i beni della comunione in Contradittorio degli eredi del marito, o essi nelle debite forme citati. Detto inventario deve essere nel suo compimento affermato da lei per sincero, e veridico avanti 1’ ufficia- le pubblico che 1° ha ricevuto. 1457. Dentro tre mesi, e quaranta giorni dopo la morte del marito deve fare la sua renunzia nella Can- celleria del Tribunale di prima istanza nel circondario del quale il marito aveva il suo domicilio. Detto atto deve essere trascritto nel registro destinato apposta per inserirvi le repudie delle eredità. 1458. La vedova può secondo le circostanze doman- dare al Tribunale di prima istanza una proroga del ter- mine prescritto come sopra per la sua renunzia. Detta proroga si accorda, qualora vi sia luogo, in contradit- torio con gli eredi del marito, o essi nelle debite for- me citati. 1459. La vedova che non fa la renunzia nel ter- mine come sopra prescritto, non decade dal privilegio se non si è mescolata nella comunione, e se ha fat- to fare l'inventario. Può soltanto esser molestata co- me se fosse in comunione fino a che non abbia renun- ziato, e deve pagare le spese fatte contro di essa fino alla renunzia. Può egualmente esser molestata dopo la scadenza dei quaranta giorni. dopo 1° ultimazione dell’ inventario, se è stato compito avanti che siano passati 1 tre mesi. 1460. La vedova che ha sottratto, o nascosto qual- che cosa della comunione, benchè abbia rinunziato ri- man sempre nella comunione, e 1’ istesso segue sispetto agli eredi. 1461. Se la vedova muore avanti la scadenza dei tre mesi senza aver fatto, 0 senza aver compito 1° inven- rio, agli eredi per fare, o per compire 1° inventario sa? ra accordato un nuovo termine di tre mesi da computarsi dal dì della morte, e di quaranta giorni per deliberare dopo la confezione dell’ inventario.; Se la vedova muore dopo aver compito 1° inventa rio, ai suoi eredi sarà dato per deliberare un nuovo termine di quaranta giorni da computarsi dal dì della sua morte, Del resto possono rinunziare alla comunione nelle forme di sopra determinate, ed a loro si applica il di- sposto degli articoli 1458., e 1459. | 1462. Le disposizioni dell’ articolo 1456.,e seguen- ti si applicano alle mogli degli individui morti civil- menti, dal momento in cui ha avuto effetto la morte civile. i 1463. La moglie che ha: fatto divorzio, o si è se- parata con la persona, che*non ha accettata la comu- nione dentro i tre mesi, e quaranta giorni dopo essere stato decretato definitivamente il divorzio; o la separa= zione, si intende‘avervi rinunziato 5 purchè avariti la scadenza di detto termine ne abbia‘ottenuta una proros ga dal Tribunale in contradittoriò del marito, o esso nelle debite forme citato, 1463. 1 creditori della moglie possono impugnare la renunzia fatta dalla medesima, o dai suoi eredi in frode dei loraerediti, ed'accettare in proprio nome la comunione. 1465. La vedova, o accetti, o rinanzi, ha il dirit: to, durante i tre mesi, e quaranta giorni fissati per fa re l'inventario, e deliberare, di essere alimentata, essa e la sente cdi suo servizio cor le provviste che esistono, e mancando queste prendendo ad imprestito‘per conto della. comunione, con obbligo di esser moderata nel suo tratta mento. Non deve pagar pigione per‘la dimora fatta nel termine suddetto in-una casa della comunione, 0 di per- tinenza degli eredi del marito; e se la casa nella quale abitavano 1 coniugi al tempo dello scioglimento della co- = I imunione era da loro tenuta a pigione, la moglie non contribuirà per il tempo suddetto alcuna cosa peril pa- gamento della pigione, alla quale sarà supplito dalla co- munione. 1466. Sciogliendosi la comunione con la morte del- la moglie, i suoi eredi possono rinunziare alla comunio- ne nel termine, e secondo le forme che la legge pre- scrive rispetto alla moglie superstite. SerionE QuinTA Della Divisione della Coniunione dopo l’ Accettazione. 1467. Dopo essere stata accettata la comunione dal- la moglie, o suoi eredi, lo stato attivo si divide, ed i pesi dello stato passivo si sopportano nella maniera se- guente. de i e? Della Divisione dello Stato Attivo. 1458. I coniugi, o loro eredi conferiscono alla mas- sa dei beni che esistono, quanto debbono alla comunio- ne a titolo di reintegrazione, secondo le regole prescrit- te di sopra nella Sezione seconda della prima parte del Capitolo presente. i 1469. Ogni coniuge 0 il suo erede conferisce egual- mente le somme che sono state cavate dalla comunione, o il valore dei beni, che il coniuge ha preso per dota- re una figlia di altro letto, o per dotare del proprio una comune, figlia. 1470. Dalla massa dei beni ogni coniuge, o il suo erede preleva| 1. I suoi beni proprj che non sono caduti nella co- mubione se esistono in specie, 0«quelli che sono stati acquistati in forza di un rinvestimento. 2. Il prezzo degli immobili di sua pertinenza alie- nati vigente la. comunione; e del quale non è stato fat- to il rinvestimento. 3. Le reintegrazioni che gli sono dovute a carico della comunione. 1471. La prelevazione a favore della moglie si fa avanti quella del marito. Per 1 beni che non esistono si fa primieramente sul denaro contante, di poi sui mo- bili, ed in sussidio sugli immobili della comunione. In questo ultimo caso la’ scelta degli immobili è rilasciata alla moglie, o suoi eredi. 1472. Il marito non può far valere i suoi diritti per la prelevazione se non sui beni della comunione. La moglie, ed i suoi eredi quando non basti la comunione si prevalgono dei loro. diritti per\la prelevazione sui beni proprii del marito. 1475. I rinvestimenti., e reintegrazioni dovute dalla comunione ai Coniugi,e le reiutegrazioni da es- si dovute alla comunione portano seco il pagamento dei frutti ipso jure dal giorno dello scioglimento della co- munione. 1474: Dopo che è stata fatta ogni prelevazione che doveva farsi dalla massa dei beni a favore det coniugi, il restante si divide per metà tra i coniugi medesimi, o le persone che li rappresentano. 1475: Se ghi eredi della moglie sono discordi in mo- do che uno abbia accettato la comunione, e altro vi abbia renanziato, chi ha accettato non può pretendere se nonvla sua quota virile; ed ereditaria dei beni che toc- cavano di parte alla moglie. Il restante spetta al marito, che è tenuto verso l’ erede che'ha rinunziato‘per le ragioni che avrebbe potuto sperimentare‘la moglie in caso di renunzia, ma fino all’ammontare della quota virile ereditaria del rinun- ziante. 1476. Del resto la divisione della comunione, rispet- to. a ciò che concerne le sue forme, I’ incanto degli im- mobili quando vi ha luogo, gli effetti della divisione, la rilevazione, che ne viene in conseguenza, ed il di più che rimane, dipende dalle regole che sono state determinate nel titolo delle Successioni per le divisioni tra 1 coeredì,| 1477: Il coniuge che ha sottratto, o nascosto par- te degli averi della Comunione resta privo: della sua por- zione dei detti averi. CN 00000029909099e 390 cN0 0deadr adr Grado ada ada ada aaa ag ada ag ajaegaagaada 3a ad22F2 292 0 00 DLNAHAAHAIIAITA AI AHAALLAIL ALIA AYA AI VIALI TPLALIALTAENIGAATAEL AI VIVPIELILITYL8Y0 IC VYTALI LA AYALA YA LVII AAA EMILIA EE{[EP 61 1478. Compita la divisione, se uno dei coniugi è crèditore in proprio dell’ altro, come quando il prezzo di una cosa sua è stato erogato nella dimissione di un debito proprio dall’ altro coniuge, o per qualunque al- tra causa, può far valere il suo credito contro i beni toccati di parte al coniuge debitore nella comunione, 0 contro i suoi beni proprii. 1479: Per i crediti propri, che i coniugi possono far valere uno contro l’altro, non sono dovuti i frutti se non dal giorno della domanda fatta in Tribunale. 1480. Le donazioni che uno dei coniugi ha potuto fare all’altro non hanno effetto se non sulla parte che ha il donante nella comunione, o sui suoi beni proprii. 1481. Le spese del lutto per la moglie vanno a ea- rico degli eredi del marito defunta il valore delle me- desime si regola a tenore delle sostanze del marito, e devono passarsi alla moglie ancorchè abbia renunziato alla comunione. GI: Dello Stato Passivo della Comunione, e della Contribw- zione al pagamento dei Debiti. 1482. I debiti della comunione sono a carico di oguu- no dei coniugi, o loro eredi per metà. Le spese per l apposizione dei sigilli, inventarii, vendita di mobili, liquidazioni, incanti, e divisione fanno parte di detti debiti. 1483. La moglie non è tenuta per i debiti della comunione tanto rispetto al marito, quanto rispetto ai creditori se non fino alla concorrente quantità del suo emolumento, purchè vi sia un fedele, ed esatto inven- tario, e rendendo conto di ciò che è descritto nel me- desimo, e di ciò che gli è pervenuto nella divisione. 1484. Il marito è tenuto per l’intiero per i debiti della comunione contratti da Esso, salvo il regresso con- tro la moglie; o contro i suoi eredi per la metà di detti debiti. 1485. Non è tenuto se non per la metà dei debiti proprii della moglie che vanno a carico della co- rMuritone. 1486. La moglie può esser molestata per il paga- mento totale dei debiti che sono contratti in suo nome, e sono portati a carico della comunione, fermo stante a suo favore il regresso contro il marito, 0 contro l’e- rede per la metà dei detti debiti. 1487. La moglie ancerchè obbligata in proprio no- me per un debito della comunione, non può essere mo- lestata se non per la metà di detto debito, purchè I obbligazione non sia solidale. 1488. La moglie che ha dimesso un debito della comunione oltre la. sia metà, non può repetere contro il creditore il soprapagato, purchè però nelia quietanza non si dica avere essa pagato per la sua metà. 1489. A. quello tra i coniugi, che per effetto dell’ azione ipotecaria intentata sul fondo pervenutogli nel- la divisione, è molestato per il totale di un debito della comunione; compete zpso yzre il regresso per la metà di detto debito contro l’altro coniuge, o i suoi eredi. 1490. Le precedenti disposizioni non ostano che nella divisione luna, 0 Valtra parte resti onerata del pagamento di una quantità di debiti superiore alla me- tà, o ancora del pagamento totale. Oni volta che una delle parti ha pagato i debiti della comuilione in somma superiore a quella per la quale era tenuto, vi ha luogo il regresso a suo favore contro l’altra parte. 1491. Quanto è stato di sopra prescritto relativa- mente al marito, o alla moglie ha egualmente luogo rispetto«agli eredi dell’ uno, o dell'altra; ed essi pos sono sperimentare le medesime ragioni, e soggiacciono alle stesse azioni che il coninge da loro rappresentato. Sezione Quarta. Della Renunzia della Comunione, e dei suoi Effetti. 1492. La moglie che rinunzla perde ogni diritto ret sani» conce ue re ail canondiduia ed anche ai mobili che per le ragio- ni di essa vi sono compresi yprendendo soltanto le bian- cherie, ed altre robe da dosso PEriBUÒ_ ISO si. 5 st 1493. La moglie che rinunzia ha diritto di Favaro, 1. Gli stabili che gli appartengono se sono gli stes- si, o gli stabili, che sono stati acquistati in forza del rinvestimento. SRL i 2. Il prezzo degli immobili alienati sil rinvestimento del quale non è stato fatto, ed accettato come sopra vie- ne stabilito. 3. Tutte le reintegrazioni ch vute dalla comnnione. sas 1494. La moglie, che rinunzia è esonerata da qua- lunque contribuzione per i debiti della comunione tanto rispetto al marito, quanto rispetto ai creditori. Resta peraltro tenuta verso di questi, quando si è obbligata unitamente al marito, o quando il debito che è passato a carico della comunione era stato creato in origine in nome della moglie, fermo stante però il regresso a suo favore coutro il marito ,.0 eredi. i 1495. Può sperimentare tutte le azioni, e diritti di retratto sopradescritti, tanto contro 1 beni della comu- nione, quanto contro i beni propr] del marito. L' istesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione di ciò che riguarda il conseguimento della biancheria x e roba da dosso, non meno che 1 abitazione, e gli alimenti da prestarsi curante il termine per fare l'inventario, e de- liberare; i quali diritti sono soltanto proprj della mo- glie superstite. possono essergli do- Disposizioni relativa alla Comunione Legale, quando i° e DI LIE È uno dei Coniugi,0 ambedue hanno Figli procreatt da precedente Matrimonio. 1495. Quanto sopra è stato prescritto sarà ancora osservato quando uno dei coniugi, 0 ambedue avranno figli procreati da precedente Matrimonio...*b Se peraltro la confusione dei mobili, e dei debiti procurerà ad uno dei coniugi un luero superiore a quel- lo che è permesso. dall’‘articolo 1098.. nel titolo delle Donazioni tra î vivi, e-dei Testamenti, ifigli del pri- mo letto dell’ altro coniuge avranuo l’azione per la ri duzione. PARTE SECONDA, Della Comunione Convenzionale, e dei Patti che possono escludere, e limitare la Comunione Legale. 1497: I Goniugi possono limitare la comunione le- gale con qualunque specie di patti, purché. non, siano contrar) agli articoli 1587., 1388.,1389., e 1390. Le principali limitazioni sono quelle che hanno luo- go quando si stipula in una, cin un’ altra delle seguenti maniere, cioè 1. Ghe la comunione non comprenda se non i. soli acquisti. 2. Che i mobili presenti, o futuri non cadono nel- la comunione, o non vi cadano se. non in parte. 3. Che vi sia compresa tutta, 0 parte dei beni im- mobili presenti, o futuri, da considerarsi come mobili. 4. Che i coniugi paghino separatamente i loro de- biti anteriori al matrimonio. i 2. Che in caso di renunzia per parte della. moglie possa riprendere quanto ha conferito senza spesa, ed aggravio. sal 6. Che il coniuge superstite abbia un’ antiparte. 7: Che ai coniugi siano assegnate quote inuguali, 8. Che tra loro si faccia comunione a titolo uni- versale.| Sezione Prima, si Della Comunione limitata agli Acquisti, 1498. Quando i coniugi stipulano che non vi sia tra ioro se non la comunione degli acquisti, si intende ne abbiano escluso dalla. medesima.i debiti già contrat- ,€ quelli che si contrarranno da ognuno di loro, ed respettivi mobili che hanno, e che avranno. T di. send e n questo caso dopo che ognuno. dei coniugi avrà prelevato quanto ha conferito, da giustificarsi nelle de- IIS OOO OA 0000do ego adaoporPo ada sde 09 ada a9aeda2d20da ada ada ada adr 0P0 000 090 80e dd TIC LIA TY 000 00 0A AIAR ALA ANA ALIA AE ALITALIA Cd bite forme, la divisione si limitera agli acquisti fatti dai coniugi unitamente, o, separatamente durante il matri- monio, e procurati tanto con l’ industria di ambedue, quanto col risparmio sui frutti, ed entrate dei beni dei coniugi. 1499. I mobili che esistevano al tempo del matri- monio, o che sono pervenuti posteriormente, se non ne è giustificato lo stato per mezzo d’ un inventario iu di una dimostrazione in buona forma si considerano come acquisti. i SEZIONE SECONDA, Del Patto che esclude dalla Comunione; o tutti; o parte dei mobili. 1500. I Coniugi possono escludere dalla comnnione o tutti, o parte dei mobili che hanno, 0 che avranno. Quando convengono di metterne reciprocamente in co- manione fino alla concorrente quantità di una somma è o di un valore determinato» si intende che siansi riser- vato l avanzo. 1501. Con detto patto il coniuge è costituito debi- tore della comunione per la. somma che ha promesso di conferire, e l’ obbliga a provare di aver fatta la col: lazione. 1502. La collazione è bastantemente provata. ri- spetto al marito, con la dichiarazione fatta nella scrit- ta matrimoniale che i suoi mobili hanno un determi- nato valore. i i E poi bastantemente provata rispetto alla moglie con la quietanza che il marito fa ad essa> 0 a chi V ha dotata.: 1503. Ognuno dei coniugi, sciolta che sia la comu- nione, ha il diritto di prelevare il valore dei mobili 5 che ha conferito all’ epoca del matrimonio s© che gliè pervenuto in seguito, per quella parte che è superiore alla somma conferita alla comunione. 1504. Deve costare per mezzo. d’ inventario dei mo- bili pervenuti ad ognuno dei coniugi durante il ma- trimonio.; Mancando l° inventario dei mobili pervenuti al ma- rito,.0 di un documento atto a dimostrare la loro esi- stenza, e valore fatta la. detrazione dei debiti, il ma- rito non può sperimentare il retratto. Se manca l’ inventario dei mobili pervenuti alla mo- glie, è lecito alla. medesima, 0 ai suoi eredi provare. per mezzo di documenti, o di testimoni, o della pub. blica voce, e fama.il valore di detti mobili.' Sezione Terza Del Patto con il quale si dà agli Immobili la qualità di Mobili. 1509. Allorchè..i coniugi, 0 uno di loro mettono in comunione tutti,.0, parte. dei loro. beni immobili pre- senti, e futuri, tale patto si chiama Mobilizazione. 1506. La. mobilizazione può essere determinata 9 0 indeterminaita.. t; è E° determinata quando il coniuge, dichiara di attri- buire la qualità di mobile ye. di, mettere in communio- ne un immobile determinato; per al totale- o fino ad una certa somma.' E° indeterminata quando.il conitige semplicemente si dichiara di. mettere. in comunione. i suoi beni immobili fino ad una certa somma. i 1507. La\ mobilizazione... dei«beni immobili porta alla conseguenza, che,.i beni.i quali..ne. formano il sog- mobili. Quando i beni immobili della moglie sono mobili. zatt. per|’ intiera il marito può disporne.: come degli altri beni della comunione ,. ed alienarli per. il, totale. Se i beni immobili si m20bilizerno per| una. somma 4 il marito non. può alienarli senza il consenso. della mo- glie; può peraltro ipotecarli senza il. consenso predet- to fino alla. concorrente quantità. mzobilizata 1908. La mobilizazione indeterminata non costitui- sce, la comunione padrona dei beni. immobili‘che sono stati conferiti; ma porta soltanto‘alla conseguenza di getto, divengano beni, della, comunione come. se fossero obblicare il coniuge, che‘vi ha prestato il consenso, a mettere in massa, allo scioglimento della comunione., par- te dei suoi beni immobili fino alla concorrente somma- Il marito non può, come nell’ articolo precedente, alienare senza il consenso della moglie nè in tutto, nè in parte i beni immobili nei quali è stata costituita la mobilizazione indeterminata; ma può ipotecarli fino alla concorrente somma’ per‘la quale è stata fatta la mobilizazione. 1509. Il coniuge, il quale ha mobilizato un fondo quando si fa la divisione, ha la facoltà di ritenerselo, imputandolo nella sua porzione per il prezzo. che vale allora. ed i suoi eredi hanno il medesimo diritto. Sezione Quarta. Della Separazione dei Debiti. 1510. Il patto che fauno i coniugi di pagare sepa- ratamente i debiti proprii gli obbliga, quando si scio- glie fa comunione, a farsi respettivamente ragione dei debiti che si provano dimessi dalla comunione per esonerarne il coniuge che era debitore. Tale obbligo sussiste tanto se vi è, quanto se’ manca l'inventario. Ma se nè per mezzo di inventario, nè per mezzo di altra dimostrazione autentica anteriore al matrimonio costa quali mobili siano stati posti in comunione dai coniugi, il creditore dell’ uno, o dell'altro possono, senza aver riguardo ad alcuna distinzione che possa obiettarsi, intentare le molestie per essere soddisfatti tanto contro i mobili non inventariati, quanto contro gli altri beni della comunione. è I creditori hanro lo stesso diritto contro i mobili per- venuti ai coniugi durante la comunione, se di essi non costa per mezzo di inventario, o di altra dimostrazione autentica. 1511. Quando i coniugi mettono in comunione una cosa, 0 una somma determinata, nasce da tal fatto il patto tacito che non sia gravata dai debiti anteriori al matrimonio, e dal coniuge debitore deve rendersi ra- gione all’ altro di tutti quei debiti che diminuiscono la somma che ha promesso di mettere in comunione. 1512. Il patto della separazione dei debiti non fa ostacolo che la comunione sia gravata dei frutti, ed an- nualità decorse dopo il matrimonio. 1513. Quando si intentano le molestie contro la, comunità a cagione dei debiti di uno dei coniugi, di- chiarato in forza di un contratto libero, ed esente da ogni debito anteriore al matrimonio, l’altro coniuge ha dritto alla reintegrazione che può ottenersi tanto sulla parte della comunione che spetta al coniuge de- bitore, quanto sui beni proprii del medesimo; e quan- do non bastino, la detta reintegrazione può esser do- mandata in linea di rilevazione dal padre, dalla ma- dre, dall’ ascendente, o dal Tutore che hanno dichia- rato detto Coniuge libero, ed esente, Tale rilevazione può ancora essere sperimentata dal marito durante la comunione, se la moglie in pro- prio nome ha contratto debito, fermo stante il rimbor- so dovuto dalla moglie, o suoi eredi ai rilevatori dopo Jo scioglimento della comunione,; Sezione Quinta. Della facoltà accordata alla moglie di riprendere quanto ha contribuito senza spesa, ed aggravio. 1514. La moglie può pattuire che rinunziando alla comunione riprenda in tutto, o in parte quanto avrà messo in comunione all’ epoca del Matrimonio, 0 dopo: ina tal patto non può ampliarsi oltre le cose che vi so- no chiaramente espresse, ne in favore di altre persone fuori di quelle che vi sono indicate, Per conseguenza la facoltà di riprendere i mobili che la moglie ha posto in comunione all’ epoca del Ma- trimonio, non si estende a quelli pervenuti durante il Matrimonio suddetto. i È Parimente detta facoltà accordata alla moglie non passa ai figli, e la facoltà medesima accordata alla mo- glie, ed ai figli non passa agli eredi ascendenti, o tra- sversali. ®900)0ajo0Gaajaado ada ada ada ada ada aga ade 09a 092040 0)saGa ago ao agaeda agarfo n£0 000 Naoto eda 2a adaagaaga ada ago aa ego ada ar edo ada aGaago ada ed709a eda ada ada ad. sadosdoadeada0da adeada ada ada odo od eda eta ada eda eda ada eda cda eda ada 090 ago ada 03»ada ada ada NR” RI A 1 63 In quapanque caso, non può riprendersi quanto è stato posto in comunione se non detratti i debiti proprii della moglie, e dimessi dalla comunione. Sezione Sesta. Dell Antiparte Convenzionale. 1515. Il patto con il quale al Coniuge supestite vien permesso di prelevare avanti qualunque divisione, una certa somma, o una certa quantità di mobili in specie; non da alla moglie superstite il diritto a que- sta prelevazione se non quando ha accettata la comu- nione, purchè il contratto non gli abbia riservato. un tal diritto, per il caso ancora che rinunzi alla co- munione, Fuori di tale riservo, la prelevazione si fa soltan- to sulla massa da dividersi, e non sui beni proprii del coniuge defunto. 1516. La detta antiparte non si riguarda come lu- cro soggetto alle solennità proprie delle donazioni, ma come patto nunziale. 1517. La morte naturale, o civile da. luogo al con- seguimento dell’ antiparte. "1518. Quando lo scioglimento della comunione av- viene per causa del divorzio, o della separazione delle persone, non si fa luogo alla attuale tradizione dell’ antiparte; ma il coniuge, che ha ottenuta la sentenza di divorzio, o di separazione della persona, conserva in- tatte le sue ragioni per l’antiparte in caso di sopravvi- venza. Se questo coniuge è la moglie, la somma, 0 la cosa che forma l’ antiparte, rimane sempre provvisio- nalmente presso il marito con l'obbligo di dare mal- levadore. 1519. I creditori della comunione hanno sempre il dritto di far vendere i beni compresi nell’ antiparte, fermo stante il regresso a favore del coniuge, in cone formità dell’ articolo 1515. SEZIONE SETTIMA, Dei Patti con i quali restano assegnate nella Comu- nione parti ineguali ai coniugi. 1520. I coniugi possono recedere dalla eguaglian- za della divisione stabilita dalla Legge, tanto con l’as- segnare al coniuge superstite o ai suoi eredi nella co- munione una porzione inferiore alla metà, quanto asse- gnando una somma determinata in conguaglio di qua- lunque dritto di comunione, come pure stipulando che tutti i beni della comunione in alcuni casi appartenga- uo al coniuge superstite, o ad uno di loro solamente. 1521. Quando è stato convenuto che il coninge, 0 i suoi eredi avranno soltanto una certa parte della co- munione come sarebbe il terzo, o il quarto, il coniuge suddetto, o i suoi eredi non soggiacciono ai debiti della comunione, se non in proporzione della quota che ri- traggono dallo Stato attivo. I Riman nulla la convenzione se obbliga il Coninge suddetto, o i suoi eredi a sostenere un’aggravio mag. giore di debiti, o se lo esime dal pagamento della par- te di debiti eguale a quella ottenuta nello Stato attivo. 1522. Quando è convenuto che nno dei Coniugi, 9 1 suoi eredi non possano pretendere se non una certa somma per conguaglio di qualunque dritto di comunio» ne, il patto diviene aleatorio, ed obbliga l’ altro Co- niuge, o suoi eredi a pagare la somma pattuita, o 61& lucrativa la comunione, o sia onerosa, ovvero basti, 0 non basti per pagare la detta somma. 1523. Se il patto nen stabilisce una certa. somma se non rispetto agli eredi del coniuge, questi in caso di sopravvivenza ha dritto alla divisione legale per la metà, 1524. Il marito, o i suoi eredi, che ritengono in visore del patto indicato nell’articolo 1520. il totale della comunione, sono obbligati a pagarne i debiti; 1 creditori in tal caso non hanno alcuna azione contro la moglie o i suoi eredi. i Se poi la moglie superstite ha il diritto di ritene- re tutti i beni della comunione contro gli eredi del ma- = s Mi ni RINERIE RO niet" 64 tiv ia una somma convenuta, è in ti lei facoltà di pagar loro detta somma restando tenuta per i de- biti, o di rinunziare: alla comunione, 0 di cedere agli eredi del marito i beni, con i pesi che vi sono. 1525. I Coniugi possono stipulare che il totale del- la comunione appartenga al superstite, o ad uno di lo- ro solamente, riservato agli eredi dell’altro il dritto di riavere i capitali, e quanto è stato portato nella co- munione in nome del loro autore. Tale convenzione non si riguarda come cuni lucro sottoposto alle regole interessanti le donazioni’ rispetto alla sostanza, ed alla forma, ma semplicemente una convenzione matrimoniale, e tra socii. SEZIONE OrtaAva. Della Comunione a Titolo Universale. 1526. I Coningi possono stabilire nel contratto ma- trimoniale la comunione universale dei loro beni sì mo- bili, che immobili presenti, e futuri, o dei loro beni presenti solamente, o dei beni futuri soltànto 3 Disposizioni comuni alle precedenti otto Sezioni. 1927. Quanto è stato stabilito nelle otto Sezioni di sopra non limita alle loro precise disposizioni. le stipu- lazioni che possono aver luogo nella comunione con- venzionale. I Coniugi possono fare ogni altra convenzione co- me è stato detto. nell’ articolo 1387. e salve le limita- zioni prescritte negli articoli 1788. 1389. e 1390. Ciò non ostante qualora esistano figli procreati da antecedente matrimonio, qualunque patto tendente far conseguire ad uno dei Coniugi una quota maggiore di quella che è indicata nell’ articolo 1098. nel titolo Delle Donazioni tra î vivi, e dei Testamenti, rimarrà senza effetto per il di più di detta quota; ma gli utili ricavati dai lavori comuni, o dal risparmio delle entra- te respettive benchè non eguali dei Coniugi, non si re- putano come emolumento in pregiudizio dei ficli del primo letto. 1528. La comunione convenzionale soggiace alle regole della comunione legale in tutti i casi nei quali non vi è stato derogato implicitamente, o esplicitamen- te dal contratto. Sezione Nona. Delle Convenzioni esclusive della Comunione. 1529. Allorchè i Coniugi, senza sottoporsi al regi- me dotale dichiarano che si. uniscono in matrimonio, fuori della comunione, o che rimarranno separati di beni, gli effetti di tale stipulazione si regolano nel mo- 6. I do seguente. Del Patto con cui il Matrimonio si contrae senza la Uomunione. j 1550. Il patto che stabilisce che i Coniugi si uni scono in matrimonio senza la comunione dei beni, non da alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di ritirarne i frutti, i quali si considerano assegnati al marito per sostenere i pesi del Matrimonio. 1551. Il marito ritiene l’amministrazione dei beni mobili, ed immobili della moglie, e per conseguenza ha il dritto di conseguire tutti i mobili che porta in dote, o che gli pervengono durante il Matrimonio, ferma stante la restituzione da farsene sciolto 11 Matrimo- nio, o dopo la separazione dei beni decretata dal Tri- bunale. i 1532. Se tra i mobili dati per déte dalla moglie, o pervenutigli durante il Matrimonio, vi è qualche co- sa di cui non possa farsi uso senza consumarla, deve essere annessa al contratto di Matrimonio una dimo. strazione cou la stima, o deve esserne fatto 1’ inventa- rio quando si conseguiscono detti mobili, ed il marito deve restituire il prezzo secondo la stima, 2J0aGoado edo adacdoadaodaogaagàeda dda eda edo ada Gaeta 0deadoadacdaadaadaale ate ods ndo cho ada cda agoda eda adaeda eda ade a000Gaedaada ada ada eda ada 0a ada 391 a9a 0P0 00000 AD0ALA OLA LALA 00 DODO 0000 TI 000000 ATTO GI0T9 1533. Il marito è tenuto per tatti i pesi dell’ usu- frutto.| 1934. Il patto indicato nel presente paragrafo non impedisce la convenzione che la moglie ritiri annual- mente colla sola sua ricevuta, una parte di dette en- trate per supplire ai propri bisogni, ed al proprio man- tenimento. 1535. Gli immobili costituiti per dote, nel caso del paragrafo presente, non sono inalienabili. Non possono peraltro essere alienati senza il consenso del marito, e quando non voglia prestarlo, senza l’ autorità del Giudice. Del Patto riguardante la separazione dei Beni. 1536. Allorchè i coniugi nella scritta- le han convenuto di essere separati di beni, la moglie ritiene l’ intiera amministrazione dei suoi* beni mobili, ed immobili, ed il libero godimento delle sue entrate. 1537. Ognuno dei coniugi sostiene i pesi del Ma- trimonio secondo le convenzioni stabilite nella scritta, e se non vi sono convenzioni su questo punto, la moglie sostiene i pesi suddetti fino all’ importare del terzo del- le sue rendite. 1538. In nessun caso, nè per mezzo di alcuna con- venzione, può la moglie alienare i suoi beni immobili senza lo speciale consenso del marito, o quando dissen» ta, senza l autorità del Giudice. Riman nulla qualunque‘facoltà di alienare i suoi beni immobili, accordata alla moglie tanto nella scrit- ta matrimoniale, quanto. dopq. 1539. Quando la moglie che si è separata ha la- sciato l usufrutto dei suoi beni al marito, esso s tanto se la moglie ne fa istanza, quanto se si scioglie il ma- trimonio, non è tenuto se non alla restituzione dei frutti estanti, ma non è obbligato. per i frutti. con- sunti. CAPITOLO TERZO Del Regime Dotale. 1540. La dote, in questo regime, egualmente che in quello di cui si tratta nel Capitolo II., è quanto la, donna dà al marito per sostenerei pesi del matrimonio, 1541. Tutto ciò che la donna si costuisce in dote, o che gli è assegnato nella scritta matrimoniale si cons sidera come dotale, se non vi è patto in contrario. Sezione Prima Della Costituzione della Dote. 1542. La costituzione della dote può cadere su tutti 1 beni. presenti, e futari della moglie, o su tutti i beni presenti solamente, o sopra una parte dei suoi beni presenti, e futuri, o ancora sopra una cosa in specie. Nella costituzione fatta in termini generali sopra tutti i beni della moglie non sono compresi i beni futuri. 1543. Non può costituirsi nè aumentarsi la dote due rante il matrimonio. 1544. Se il padre, e la madre costituiscono unita- mente una dote, senza distinguere la parte che assegna; ognun di loro, si intende esser costituita per egual por- zione. Se la dote è costituita dal padre solamente per i dritti paterni, e materni, la madre benchè presente al contratte non resterà obbligata, e la dote sarà total- mente. a carico del padre. 124). Se il genitore superstite costituisce la dote sui beni paterni, e materni senza dichiarare la quota, la dote si prenderà in primo luogo per i diritti spet- tanti allo sposo dai beni del genitore defunto, ed il ri- manente dai beni di chi ha costituita la dote. 1540. Quantunque la fancinlla dotata dai genitori abbia beni, in proprio dei quali godono 1’ usufrutto, la dote sarà presa dai beni di essi costituenti, se non viè patto in contrario.. 1547. Quelli. che costituiscono la dote sono tenuti per l’ evizione dei fondi sui quali è costituita, 1548. I frutti della dote sono dovuti ipso jure dal dì del matrimonio, da quelli che 1° hanno promessa, ancor- chè sia stato fissato un tempo per il pagamento, se non Vi è patto in contrario,; SezionE SEeconDAa. Dei Dritti del Marito sui beni dotali, e dell” inalienabilità del Fondo Dotale. 1549. Il marito ha solo 1’ amministrazione dei beni dotali durante il matrimonio. Ha egli solo il diritto di molestare i debitori, e i detentori, di esigere i frutti, e gli interessi, e di riti- Yàre 1 capitali. Può peraltro pattuirsi nella scritta matrimoniale, che la moglie ritiri annualmente, con la sola ricevu- ta, una parte delle sue entrate per supplire ai propri bisogni, e mantenimento. 1550. Il marito non è obbligato a dar mallevadore per la dote che riceve, se non è stato pattuito nella scritta matrimoniale. 1551. Se la dote, o parte della dote consiste in cose mobili stimate nella scritta, senza dichiarazione che la stima non è fatta per ia vendita, il marito di- vien padrone di dette cose, e non è debitore se non del prezzo dato ai mobili. 1552. La stima data ai beni immobili costituenti la dote non trasferisce il dominio di essi nel marito, se non vi è una dichiarazione espressa. 1553. Gli immobili acquistati con il denaro dotale, non’ divengono fondo dotale, se nella scritta matrimo- niale non è stata apposta la condizione che si acquista- no col denaro dotale. L' istesso segue rispetto ai beni immobili dati in pa- gamento della dote costituita in denaro. 1554. I beni immobili costituenti la dote non posso- no essere alienati, o ipotecati durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da ambedue unita- mente, ferme stanti le eccezioni seguenti. i 1555. La moglie può con 1° autorità del marito, o in caso di suo dissenso, con decreto del Giudice dare i suoi beni dotali per collocare i figli avuti da un ante- cedente matrimonio; se è autorizzata semplicemente dal Giudice deve riservare al marito 1’ usufrutto dei det- ti beni. GR 1556. Può ancora con l’ autorità del marito dare i suoi beni dotali per collocare i ficli comuni. i 1557. Il fondo dotale può alienarsi, quando 1’ alie- nazione è stata permessa nella scritta matrimoniale. 1558. Il fondo dotale può ancora essere alienato con decreto del Giudice all’ incanto dopo tre editti, Per abilitare dalla carcere il marito, o la moglie. Per somministrare gli alimenti alla famiglia nei ca- sì previsti dagli articoli 203., 205., e 206. al titolo del Matrimonio.$ Per pagare 1 debiti della moglie, o di quelli che hanno costituito la dote, quando detti debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio. Per fare i risarcimenti straordinar],€ necessarj per la manutenzione del fondo dotale. Finalmente quando il detto fondo è posseduto per ‘indiviso con altri, nè può dividersi. In tutti questi casi, supplito che sia con il prezzo della vendita alle spese delle quali è provato il bisogno l’avanzo rimane dotale, e sarà rinvestito come dotale a benefizio della moglie. 1559. Il fondo dotale può esser permutato, ma col consertso della moglie, con altro fondo del medesimo va- lore, per quattro quinti almeno, provata I° utilità della permuta, e previo il decreto del Giudice, e. con la sti- ma dei periti eletti ex officio dal Tribunale. In questi casi il fondo ricevuto in permuta rimar- rà dotale, e l’avanzo ancora del prezzo, se ve ne è, ri- marrà dotale, e si rinvestirà a benefizio della moglie. 1560. Se eccettuati i casi dei quali si è parlato di sopra la moglie, o il marito, o ambedue unitamente alienano il fondo dotale, la moglie, o i suoi eredi po- tranno fare annullare 1° alienazione dopo lo scioglimen- to del matrimonio, senza che possa loro essere obietta- Duerno 9g. IF OPLAILANTAILA[ITUILALITAIC LIAN ILLIMITATI ATI IA ATA TOHAFA AAT AGATA IMI III SITI LI III DIDO II II IIIIIIIIIIISSIIIIISIITIIIITIISIIIIIIIIIIII NE ENO rue ta alcuna prescrizione, e la moglie avrà l’istesso dirit-. to dopo la separazione dei beni. Il marito medesimo potrà fare annullare 1° aliena- zione durante il matrimonio, restando però sempre te- nuto per i danni, ed interessi dovuti al compratore, se nel contratto non ha dichiarato, che il fondo venduto era dotale. 1561. I beni immobili dotali che non sono stati di- chiarati alienabili nella scritta di matrimonio non so- no soggetti a prescrizione durante il matrimonio, pur- chè la prescrizione non abbia incominciato di prima. Possono però esser soggetti alla prescrizione dopo la separazione dei beni, qualunque sia il tempo in cui è incominciata la prescrizione. 1562. Il marito è sottoposto rispetto‘ai beni dotali a tutti gli obblighi che ha I’ usufruttuario, ed è tenuto per tutte le prescrizioni e danni avvenuti per la sua ne- gligenza. i 1563. Se la dote è in pericolo, la moglie può agi- re per la separazione dei beni, come è stato prescritto nell’ articolo 1443., e seguenti. Sezione Terza.: Della Restituzione della Dote. 1564. Se la dote consiste in immobili, o in mobili non stimati nella scritta matrimoniale, ovvero stimati con la dichiarazione che la stima non ne tolga la pro- prietà alla moglie, il marito, o i suoi eredi possono es- sere astretti alla restituzione dopo lo scioglimento del matrimonio. 1565. Se consiste in denaro, o in mobili stimati nella scritta matrimoniale, senza dichiarazione che la stima non ne costituisca padrone il marito non può pre- tendersi la restituzione se non un’anno dopo lo scio- glimento. 1566. Se i mobili il dominio dei quali rimane alla moglie, sono periti per l’uso, e senza colpa del mari- to, egli non sarà obbligato a restituire se non quelli, che saranno rimasti in essere, e nello stato in cui si troveranno, La moglie peraltro potrà in ogni caso prendere la biancheria, ed altre robe da dosso per suo uso, ferma stante l'imputazione del loro valore, quando tali cose siano state costituite per dote con la stima. 1567. Se la dote è costituita sopra obbligazioni, e prestazioni annuali che sono mancate, o sono sog- gette a riduzioni, senza che il marito possa essere ad- debitato di negligenza, egli non sarà tenuto ad alcuna cosa, esarà libero rendendo gli istrumenti degli obblighi, e prestazioni. i 1568. Se per dote è stato costituito 1° usufrutto, il marito, o i suoi eredi, sciolto il matrimonio, non sono obbligati se non a retrocedere il diritto dell’ usufrutto, e non i frutti scaduti durante il matrimonio. 1569. Se il matrimonio dura dieci anni dopo la sca- denza del tempo preso per pagare la dote, la moglie, o i suoi eredi potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza esser tenuto a pro- vare che l’ha ricevuta, qualora non faccia costare es- sere state infruttuose tutte le sue premure per ottenerne il pagamento. 1570. Se il matrimonio è sciolto per la morte del- la moglie, gli interessi, ed i frutti della dote da re- stituirsi sono dovuti ipso jure a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento del matrimonio. Se poi il matrimonio si scioglie per la morte del marito, la. moglie è in libertà di esigere i frutti dotali durante 1’ anno del lutto, o di farsi alimentare per il tempo suddetto a spese dell’ eredità del marito; ma nei due casi suddetti, l'abitazione nel corso di detto tems po, ed il vestiario per il lutto deve essergli sommini- strato a spese dell’ eredità, senza imputarle nei frutti che gli sono dovuti,; È 1571. Allo scioglimento del matrimonio, i frutti del fondo dotale si dividono tra il marito, e la moglie, o i loro eredi a rata del tempo che ha sussistito il ma- trimonio nell’ ultimo anno. L° anno si comincia a com- putare dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio. ilaicealezani CT,——— fina ara ir meta pre: - .dità del padre se non lazione che ha contro 1° eredità «nnicamente a danno della moglie. ‘fio, la moglie contribuisce fino al terzo delle sue entrate, . non ostante che resti provata la contradizione della mo- 66 1572. La moglie, o i suoi eredi non hanno privi, legio per la repetizione della dote contro i creditori ipo- tecari anteriori ad essa. 1573. Se il marito è insolvente, e non esercita alcun arte, o professione quando il padre costituisce la dote alla sua fiolia, essa non è obbligata a conferire all’ere- del marito per ottenere la restituzione della dote. Ma se il marito è divenuto insolvente dopo il ma- trimonio, o esercitava un’ arte, o una professione, che stava in luogo di patrimonio, la perdita della dote va Sezione QuaARTA. Dei Beni Parafernali, o Estradotali, 1574. Tutti i beni della moglie sui quali non è stata costituita la dote sono estradotali. 1575. Se tuttii beni della moglie sono estradotali, e se non vi è patto nella scritta matrimonlale per il quale debba sostenere una parte dei pesi del matrimo- 1576. La moglie ha la libera amministrazione ed usufrutto dei beni parafernali; ma non può alienarli, nè comparire in giudizio per ragione di detti beni senza l° autorità del marito, e in-caso di suo dissenso, senza il decreto del Giudice. 1577. Se la moglie costituisce il marito sno pro- curatore per l’ amministrazione dei beni parafernali, a condizione di rendergli conto dei frutti, egli rimane ob- bligato verso di lei come qualunque altro mandatario. 1578. Se il marito ha goduto dei beni parafernali senza mandato; ma senza che vi sia stata contradizio» ne per parte della moglie, non è tenuto quando si scioglie il matrimonio, o quando la moglie ne fa la do- manda, se non alla restituzione dei frutti estanti, e non è obbligato a restituire i frutti consunti fino a quel punto. 1579. Se poi il marito ha goduto dei beni parafernali glie, deve allora rendergli conto di tutti i frutti tanto estanti, quanto consunti. 1580. Il marito che gode i beni parafernali è sotto- posto alle medesime obbligazioni dell’ usufruttuario. Disposizione speciale. 1581. Quantunque i coniugi si sottomettano alle re- gole del regime dotale., possono nonostante fare una s0- cietà per gli acquisti futuri, e gli effetti della mede- sima dipondono dalle regole stabilite negli articoli 1498., e 1499. TITOLO SESTO Della Vendita. ( Decretato li 6. Marzo 1804., promulgato li 16. di detto mese.)| CAPITOLO PRIMO Della Natura, e della Forma della Vendita. 1582. La vendita è una convenzione per mezzo della quale uno si obbliga a dare una cosa, l’ altro a pagar- la. Può esser fatta per contratto pubblico, o per scrit- ta privata. 1583. Essa è perfezionata tra le parti, ed il com- pratore acquista di ragione il dominio rispetto al ven- ditore, tostochè hanno convenuto sulla cosa, e sul prez- zo, quantunque non sia intervenuta la tradizione della cosa, nè sia stato pagato il prezzo, 1584. La vendita può farsi puramente, e sempli- cemente, ovvero con una condizione sospensiva ,o reso- lutiva: Può ancora riguardare due, o più cose alterna» tive. In tutti questi casi gli effetti di essa dipendono dalle regole generali sulle convenzioni, 1585. Quando le merci non sono vendute in massa, ma, a peso, numero,€ misura, la vendita non si con- PIL OLEOLE OHLCELE OPOLE AEOITIVA[ETLIILY LITIO dA GaGa aida dARI TAGE Gr ara Gr GIF ITALIA AIILAIVLILIIVELLALAIILAILTII HIT ITTILLITAL ALDA VI ODE OPCOL ode ode sidera perfezionata in questo senso, cioè che le cose re- stano a rischio del venditore fintantochè non siano pe- sate, numerate, e misurate; ma il compratore può do- mandare la tradizione, o il rifacimento dei danni, ed interessi, se vi ha luogo, in caso di inadempimento dell’ obbligazione. 1586. Se all’ opposto le merci sono state vendute în massa, la vendita è perfezionata:, benchè le merci non siano state pesate, numerate 0 misurate. 1587 Rispetto al vino, olio, ed altri generi dei quali si suol fare il saggio, prima di comprarli, non esiste vendita prima che il compratore non ne abbia fatto il saggio, e non gli siano piaciuti. 1588. La vendita convenuta col patto di fare il sag- gio si intende sempre dipendere da una convenzione so- spensiva. 1589. La promessa di vendere equivale alla yendi- ta; quando vi è il reprico consenso delle parti sulla co sa, e sul prezzo. 1590. Se con la promessa di vendere è stata data la caparra, ognuna delle parti contraenti è in liberta di recedere, Quello che 1’ ha data perdendola, quello che 1° ba ricevuta pagando il doppio. 1591. Il prezzo della vendita deve essere determi. nato, e stabilito dalle parti. 1592. Si può peraltro rimettere all’arbitrio di un terzo; se questi non vuole, o non può assegnare il prez- zo non vi è vendita. 1593. Le spese degli atti, ed altri accessorj alla vendita sono a carico del compratore. CAPITOLO SECONDO Chi può vendere; o comprare. 1594. Tutti quelli, ai quali non è interdetto dalla Legge possono comprare, e vendere, 1595. Il contratto di vendita non può effettuarsi tra i coniugi se non nei tre seguenti casi. 1. Quando uno dei coniugi cede all’ altro separato» si per via di tribunale, i beni in soddisfazione dei suoi diritti» 2. Quando la cessione che il maritn fa alla moglie ancorchè non separata, è assistita da una ragione, legit- tima, come sarebbe il rinvestimento dei suoi beni im- mobili alienati, o del denaro appartenente alla medesi- ma, se detti beni immobili, o denaro non cadono nella comunione, 3. Quando la moglie cede i benital marito in paga: mento di una somma promessa in dote, e quando resta esclusa la comunione. Salvi però in tutti i tre casi che sopra i diritti dex. gli eredi delle parti contraenti, se vi è lucro indiretto, 1596. Non possono sotto la pena della nullità ag- giudicarsi da loro stessi, nè per mezzo di interposte persone. I tutori i beni di quelli dei quali hanno la tutela. I Procuratori, i beni per la vendita dei quali han- no il mandato. i Gli amministratori, i beni delle comunità, e dei pubblici. stabilimenti affidati alla loro direzione. Gli Ufficiali pubblici, i beni nazionali le vendite dei quali si fanno per loro mezzo. 1597. I Giudici, i loro vicegerenti, i magistrati che hanno pubblico ministero, i cancellieri, usceri, av- vocati, difensori officiosi, e notari, non possono essere cessionarj delle liti, diritti, ed azioni controverse, la cognizione delle quali è di competenza del Tribunale nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni sotto pena della nullità, spese, danni, ed interessi. CAPITOLO TERZO, Delle cose, che possono essere vendute. 1598. Tutte le cose che sono in commercio possono essere vendute quando qualche legge speciale non ne vieti l° alienazione. pisa se ge—_-—- na 1599. La vendita della roba altrui è proibita: può somministrare l’azione per i danni, ed interessi, quan- do il compratore ha ignorato che appartenesse ad altri , la cosa vendatagli. 1600. Non può vendersi 1° eredità di un vivente, ancorchè presti il consenso. 1601. Se al tempo della vendita la cosa venduta è perita totalmente, ii contratto è nullo. Se è perita sol- tanto in parte, il compratore è in libertà di recedere dalla vendita, o di domandare il restante, facendone determinare il prezzo per mezzo di periti. CAPITOLO PRIMO Delle Obbligazioni del Venditore. Sezione Prima. Disposizioni Generali. 1602. Il venditore deve manifestare. chiaramente a quanto intende di obbligarsi. Qualunque patto oscuro» o ambiguo si interpreta contro il venditore. 1603. Ha due obbligazioni principali; cioè quella di consegnare la cosa, e di esserne rilevatore. Sezione Secon DA. Della tradizione della cosa. 1604. Lia tradizione è‘la traslazione della cosa ven- duta nel dominio, e nel possesso del compratore. 1605, L° obbligo di fare la tradizione dei beni im- mobili è adempito per parte del venditore, quando ha consegnate le chiavi se si tratta di una fabbrica, 0 quando ha consegnati i documenti riguardanti la proprietà. 1606. La tradizione dei mobili si effettua, o con la reale tradizione, o con la consegna delle chiavi della casa in cui sono riposte, ovvero col solo consenso delle parti, se la traslazione non può farsi nel tempo istesso della vendita, o se il compratore gli ha presso di se per un altro titolo.| 1607. La tradizione dei diritti incorporati si effet- tua, o con la consegna dei documenti, o con l’ uso che ne fa il compratore di consenso del venditore. 1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, quelle della traslazione a carico del com- pratore, se mon vi è patto in contrario. 1609. La tradizione deve farsi nel luogo in cui era al tempo della vendita la cosa che ne è Il’ oggetto, se non è stato convenuto diversamente. 1610. Se il venditore è moroso nel fare la tradi- zione nel tempo fissato tra le parti, il compratore può a sua elezione, agire per la risoluzione delia vendita, o perl’ immissione in possesso se il ritardo dipende dal solo fatto del venditore. 1611. In ogni caso il venditore deve essere condan- nato al. rifacimento dei danni, ed interessi, se per la sua morosità‘nel fare la tradizione nel tempo fissato il compratore risente un pregiudizio- 1612. Il venditore non è obbligato a consegnare la cosa se il compratore non ne paga il prezzo, ed. il ven- ditore non gli ha accordato un tempo per pagarlo. 1613. Non è nemmeno obbligato a fare la tradi- zione quand’ anche abbia accordato un tempo al paga- mento, se dopo la‘vendita, il compratore è decotto, 0 ‘prossimo al fallimento, talmentechè il venditore sia in pericolo di perdere il prezzo, purchè il compratore non dia mallevadore di pagare nel tempo fissato. 1614. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava nel tempo della vendita; da detto giorno in poi i frutti che se ne possono ricavare appar- tengono al compratore. 1615. L'obbligo di fare la tradizione della cosa comprende i suoi accessorii, e tutto ciò. che è destinato per suo uso perpetuo. 1616..Il venditore è obbligato di consegnare la co- sa nella quantità che e stata convenuta nel contratto, salve le limitazioni seguenti. PA) 1617. Se la vendita di un fondo è stata fatta con 000.0 00000£000 000000000100 00000000000 0f0 000000000000 000000 090.000 080 000 000 0de 030290 ada 390 aga ago adaagasda ada cda): 0000£0000ada 000 ada chesta 000 000 0H0 0) 0) aF 00000 Ad AVV 0000 0000000003939: cr 000000020 0Geaja odo edo adaada ada eda 67 la dichiarazione della quantità, ad un tanto per misu- ra, il venditore è obbligato di consegnare al comprato- re, se l’esige, la quantità fissata nel contratto. Se ciò non può farsi. o se il compratore non l° esi- ge, il venditore deve soffrire. una congrua’ iminuzione di prezzo.» 1618. Se all’opposto, nel caso dell’ articolo- dente si trova una quantità maggiore di quella espres- sa nel contratto, il compratore è in libertà di pagare il supplemento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccesso supera di un ventesimo la quantità espres- sa nel contratto. 1619. In tutti gli altri casi, la vendita o riguardi un corpo certo e circoscritto, o riguardi fondi distinti, e separati, o cominci dalla misura, o dalla indicazione della cosa venduta, alla quale indicazione venga in se- guito la misura, la dichiarazione di detta misura non da luogo ad alcun supplemento di prezzo a favore del ven- ditore per l’ eccesso della medesima, nè in favore del compratore a diminuzione del. prezzo per il difetto del- la misura suddetta, purchè la differenza tra la vera misura, e quella espressa nel contratto sia di un ven- tesimo in più, o in meno, avuto riguardo al valore del totale della cosa venduta, se non vi è patto in con- trario: 1620. Nel caso in cui secondo l’ articolo preceden- te, vi è luogo all’aumento del prezzo per 1’ eccesso della misura, il compratore è in libertà di recedere dal contratto, o di pagare il supplemento del prezzo, con i fratti se ha avuto il possesso del fondo. 1621. In tutti i casi nei quali il compratore ha il diritto di recedere dal contratto; il venditore oltre la restituzione del prezzo se l’ ha ritirato, deve rifargli le spese del contratto. 1622. L’ azione per conseguire il supplemento del prezzo che compete al venditore, e quella per la ridu- zione del prezzo, o per recedere dal contratto che com- pete al compratore, debbono essere intentate dentro 1° anno da incominciare dal giorno del contratto, passato il quale perdono respettivamente le loro ragioni. 1623. Se col medesimo contratto sono stati vendu- ti due fondi per un solo, e medesimo prezzo, con la di- chiarazione della misura di ognuno dei detti fondi, tro- vandosi nell’ uno maggior quantità, e minore nell’ al- tro, si fa la compensazione fino alla concorrente quan- tità delte misure, e 1 azione per il supplemento, o ri- duzione del prezzo non ha luogo se non con le regole di sopra stabilite.- 1624. La questione se la perdita, o la deteriora- zione della cosa venduta avanti la tradizione debba an- dare a carico del venditore, o del compratore, si deci: de secondo le regole fissate nel titolo dei Contratti, e delle Obbligazioni convenzionali. Sezione Terza Della Rilevazione. 1625. La rilevazione che deve il venditore al com- pratore, ha due oggetti, il primo dei quali interessa il pacifico possesso della cosa venduta, il secondo i vi- zi nascosti della cosa istessa, o quelli che danno l’azio- ne redibitoria.: i g.L Della Rilevazione per il caso dell’ evizione. 1626. Benchè nella vendita non sia stata pattuita la rilevazione, il venditore non ostante è obbligato a rilevare indenne il compratore per 1’ evizione che soffre in tutta, o in parte della cosa venduta, o per gli ag- gravi che vi posano sopra, i quali non sono stati di- chiarati nella vendita. 1627: Le parti possono per mezzo di patti specia- li, aumentare, o diminuire 1’ effetto di tale obbligazio- ne, e possono ancora convenire che il venditore non sta obbligato ad alcuna rilevazione. i 1628. Benchè sia pattuito che il venditore non sia tenuto ad alcuna rilevazione ,.è non ostante tenuto per LS ie TANN 3 RM DL RE e ui: quella che dipende da un fatto. suo proprio, ed ogni convenzione in contrario è nulla. 1629. Nel medesimo caso in cui siasi. pattuito che il venditore non stia rilevatore, deve restituire il prez- zo in caso di evizione, purchè il compratore non abbia saputo nel tempo della vendita, il pericolo dell evizio- ne, o non abbia comprato a suo risico,@ Carico+ 1670. Quando è stata promessa la rilevazione, 0 non è stata stipulata alcuna convenzione su questo puu- to, se il compratore rimane evitto, ha il gius di repe- tere dal venditore, 1. La restituzione del pezzo, 2. Quella dei fratti se il compratore è obbligato a restituirli al proprietario della cosa evitta+ i 3, Le spese fatte dal, compratore per sperimentare la rilevazione, e quelle fatte dall’ attore originario, 4. Finalmente il rifacimento dei danni, ed interes si, come pure delle spese, e pagamenti legittimamente fatti per il contratto. doi 1651. Quando all’epoca dell’ evizione la cosa è di- minuita di valore; o considerabilmente deteriorata o per negligenza del compratore, o per effetto di forza maggiore, il venditore è egualmente obbligato a resti- tuire il prezzo. 1632. Ma se il compratore ha risentito un lucro dal deterioramento procurato da lui, il venditore ha diritto di ritenersi sul prezzo una somma corrisponden- te al lucro. Ì i 1633. Se la. cosa venduta si trova aumentata di prezzo al tempo dell’evizione, senza che vi sia concor- en il fatto del compratore, il venditore è obbligato di . rifargli quel che essa vale di più del prezzo della ven- dita. 1634. Il venditore è obbligato a rifare, o a pro- curare che siano rifatte. dalla, persona che ha evitta la cosa tutte le spese di risarcimenti, o miglioramenti fat- ti dal compratore nel fondo. 1635. Se il venditore vende di mala fede un fon- do altrai, è obbligato a rifare al compratore tutte le spese, anche voluttuose fatte. da questo nel fondo. 1636. Se la cosa comprata rimane evitta In parte, ma questa parte ha un pregio tale che il compratore non avrebbe acquistata la cosa senza la parte evitta, il compratore può fare risolvere la vendita. 1637. Se, restando evitta una parte del fondo ven- dato, non si risolve il contratto di vendita, il compra- tore deve essere rimborsato del valore della parte evit- ta a tenore della stima al tempo dell’ evizione, e non secondo il prezzo totale della vendita tanto se la cosa venduta è aumentata, quanto se è diminuita di prezzo. 1638. Se il fondo venduto si trova gravato di ser- vitù non apparenti, senza che ne sia stata fatta la di- chiarazione, e le dette servitù siano di importanza ta- le da far presumere, che il compratore non avrebbe fatto V acquisto se l'avesse saputo, egli può domanda- re la resoluzione del contratto, se non vuole piuttosto acquietarsi ad una indennizazione. 1639. Le altre questioni che possono nascere per la refezione dei danni, ed interessi a favore del com- pratore per causa dell’ inadempimento del contratto di vendita debbono essere decise secondo le regole genera- li prescritte nel titolo dei Contratti e delle Obbligazio- ni convenzionali in genere. 1640 La rilevazione per causa di evizione cessa, quando il compratore con sentenza proferita in ultima istanza, o dalla quale non si da appello, si è lasciato condannare senza avere citato il. venditore, se questi prova che aveva eccezioni bastanti per far rigettare la domanda. $..IL Della Rilevazione per i vizi della cosa venduta. 1641. Il venditore è obbligato a rilevare indenne il compratore per causa dei vizi nascosti della cosa ven- duta che la rendono incapace a servire all’uso al qua- le è destinata, o che ne diminuiscono tanto 1° uso, che il compratore non l’ avrebbe acquistata, o 1’ avrebbe pagata un prezzo minore se gli avesse saputi. 1642. Il venditore non è tenuto per i vizi manife- 0000000000090 000 8d0 000 000 Dde 000100 080090000000 000 0890000090 00000£ 000000299000 080 3da0go020aGragacta ago eda aGaaga ade ada 43o0Go0]oedoogreGoagragireioodacGea9oadcrsdo0f000r 0000090 0pr 000000 00£r 000 vdr 000000 0d0 000 000.0DèO L82000 r00.00r 0d9r. 090 2d0 000290008 sti. e per quelli che il compratore. può conoscere da se stesso. i 1643. E°. tenuto per i vizi nascosti quand’ anche non gli abbia saputi purchè non sia stato pattuito per questo caso che non sia sottoposto ad alcuna rileva- zione. 1644. Nei casi previsti negli articoli 1641. e 1643. il compratore è in libertà di rendere la cosa, facendo- si restituire il prezzo s o di ritenerla facendosi restitui- re una parte di prezzo secondo il giudizio dei periti. 1645. Se al venditore erano noti i vizi della cosa, oltre la restitazione del prezzo è obbligato a favore del compratore alla refezione dei danni, ed interessi è 1646. Se il venditore ignorava i vizi della cosa, non sarà tenuto se non alla restituzione del prezzo, ed a rifare al compratore le spese derivanti dalla vendita. 1647. Se la.cosa che aveva dei vizi è perita per essere di cattiva qualità, la. perdita va a danno del venditore, che è tenuto a restituire il prezzo al com- pratore, e indennizzarlo in conformità di quanto vien prescritto nei due‘articoli precedenti. Ma la perdita avvenuta per un caso fortuito sta a carico del com- pratore. 1648. L° azione redibitoria derivante dai vizi della cosa deve essere intentata dentro un breve tempo se- condo la qualità‘dei vizi, e la consuetudine del luogo in cui è stata fatta la vendita. 1649. Non si da la detta azione nelle vendite fat- te con decreto del Giudice. CAPITOLO QUINTO Delle obbligazioni del Compratore. 1650. L’ obbligo principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno, e nel luogo fissato nel con- tratto di vendita. i 1651. Se nulla è stato fissato su questo punto nell’ atto della vendita, il compratore deve pagare nel tem- po;:e nel luogo in cui si fa la tradizione. 1652. Il compratore deve pagare i frutti del prez- zo della vendita fino al pagamento del medesimo nei tre casi seguenti. Se così è stato convenuto nel contratto di vendita. Se dalla cosa. venduta si ricavano frutti, o altre rendite. i Se il compratore è stato intimato a pagare in que- st'ultimo caso, i frutti non sono dovuti se non dal gior- no dell’ intimazione. 1653. Se il compratore è molestato, o ragionevol- mente teme di esser molestato con un’ azione ipotecaria, o di revindicazione può sospendere il pagamento del prezzo fintantochè il venditore abbia fatto desistere le molestie; se non vuole piuttosto dare mallevadore, o se non è stato convenuto che il compratore paghi non o- stanti le molestie. 1654. Il venditore può agire per la risoluzione del- la vendita se il compratore non paga il prezzo. 1655. La risoluzione della vendita si decreta senza dilazione quando it venditore corra pericolo di perdere la cosa, ed il prezzo. Se non vi è questo pericolo il Giudice può acco» dare al compratore un tempo a pagare maggiore,© minore secondo le circostanze, scaduto il quale se il compratore non paga*si decreta la risoluzione della vendita. 1656. Se è stato convenuto nell’ atto della vendita di beni immobili che non essendo pagato il prezzo nel tempo fissato, sia risoluta la vendita ipso jure, il com- pratore può non ostante pagare dopo la scadenza del termine, fintantochè non è stato costituito in mora per mezzo di un’intimazione, depo la quale il Giudice non può accordare alcuna dilazione. 1657. Trattandosi di vendita di grasce, e cose mobili, la vendita si intende risoluta ipso jure, e sen- za intimazione a favore del venditore dopo la scadenza del tempo fissato per ritirare le cose vendute. E eZ ner CAPITOLO SESTO Della Nullità, e della Risoluzione della vendita. 1658. Oltre le cause di nullità e di risoluzione del- la vendita, delle quali è stato trattato nel titolo pre- sente, ed oltre quelle che sono comuni a tutte le con- venzioni, il contratto di vendita può essere risoluto per il&ius di retratto, o per la modicità del prezzo. SEZIONE PRIMA- Del Gius di retratto. 1659. Il gius di retratto, o di redenzione è un pat- to col quale il venditore si riserva la facoltà di ripren- dere la cosa veriduta, restituendo il prezzo che ne ha ricavato, e rifacendo.e.altre spese delle quali si è par- lato nell? articolo 1673. 1660. Il gius di retratto non può essere stipulato per un tempo maggiore di cinque anni, e se è stato stipulato per un’ tempo più lungo, si limita a detto spazio di cinque anni. 1661. Il termine come sopra. prescritto è perento- rio, nè può essere prorogato dal Giudice. 1662. Omettendo il venditore di sperimentare 1° a- zione di retratto, nel termine prescritto il compratore rimane padrone assoluto. 1663. Il termine corre contro qualanque persona, ed anche contro ii minore fermo stante a di lui favore, se vi ha luogo, il resresso contro chi di ragione. 1664. Chi ha venduto col riservo del gius di re- tratto può sperimentare l’azione che gli compete con- tro il secondo acquirente, anche quando il detto gius di retralto non sia stato riservato nel secondo contratto. 1665. Chi ha comprato col riservo del gius di re- tratto può sperimentare tutte le ragioni del venditore, egli può prescrivere tanto contro il vero padrone, quan- to contro quelli che pretendono di avere delle ragioni, o ipoteche sulla cosa venduta. 1666. Può pretendere contro i creditori del vendi- tore il benefizio dell’ escussione. 1667. Se al compratore di una parte indivisa di un fondo col riservo del retratto è stato- aggiudicato per l intiero il fondo suddetto in sequela dell’ incanto doman- dato contro di esso, può obbligare il venditore a redi- mere tutto il fondo, quando questi voglia prevalersi del patto. 1668. Se diversi condomini hanno venduto unita- mente, e con un solo contratto un fondo comune, ognu- no di essi può unicamente sperimentare l° azione. per il retratto sulla porzione di detto fondo che gli appartiene. 1669. L' istessa regola ha luogo se la persona che ha venduto un fondo lascia più eredi. Ognuno di essi può sperimentare soltanto le sue ra- gioni per il retratto sulla porzione dell’ eredità che gli sì perviene. 1670. Nei. casi contemplati nei due precedenti arti coli il compratore può pretendere, che tutti i vendito- ri; 0 tutti 1 coeredi siano chiamati a causa, affinchè convengano insieme sulla redenzione dell’ intiero fondo, e se non sono concordi il compratore. sarà assoluto dal- le cose domandate contro di esso. 1671. Se la vendita di un fondo che appartiene a diversi condomini non è stata fatta unitamente e per il totale del fondo, ma ognuno di essi ha venduto la quo- ta che gli spettava, possono sperimentare separatamen- te l’azione per il retratto sulla respettiva porzione; e il compratore non può astringere chi sperimenta detta, azione a redimere il fondo intiero. 1672. Se il compratore ha lasciato diversi todi; ligainie per il retratto non può sperimentarsi contro ognuno di loro se non per la quota respettiva, se l’ ere- dità è ancora indivisa, come pure se la cosa vendu- ta è stata divisa tra loro. Ma se è seguita la divisione dell’ eredità, e la co- sa venduta è toccata ad uno degli eredi l’azione per il retrattg può essere inventata contro di lui per il totale. 1673. Il venditore che si prevale del gius di re- LI © @ ici 1 © @ ci © (Ri @ (°) Q CS) © ® © @ © il CI ® (e) (SI ®© © (Co) © © ed @ I°) CS) ® e dad ® © a ® © (PS) DI] (°] ud ® ° ©- ®» © ei (c) Ci @ © © (>) a © @ ® ® © © ® ® [pe (c) e - ® (a) © iS) © @ © ® cd I ® @ (S) © (°) ® e @& © IS) @ © © d ® © ( s @ CS) @ ® @ © © @ ®© Ge @ © © @ @ ® @ (3) ® @ © I°) @ (i Q @ © $ e @ @ © @& ® ° @ ® ® @ La ® @ @ @ @ @ ® & ® @ @ @ ® (CSI © ® (2) © La @ © ® (3 ® © @ © © (I @ i @ © ® @ @ e @ @ © @ © @ @ @® @ @ @® ® (2 © e @ (a) ® @ © & @ @ ® @ © e @ @ ® Di @ © Dl ° ® @ ® SA l=d e & ol @- ° @ ® o (-d ® x 6 tratto deve rion solo restituire il prezzo;-ina, ea fare le spese, ed i pagamenti legittimamente fatti per il contratto di vendita, e le spese dei risarcimenti ne- cessari, e di quelli he hanno aumentato il valore del fondo au alla concorrente quantità di detto aumento. Eg rli non può ritornare al possesso del fondo se non dopo avere adempito tali obblighi. Allorchè il vendi- tore ritorna al possesso del fondo per il gius di retrat- o, lo riprende libero, ed esente da. tutti gli oneri, ed ipoteche Impostevi dal compratore; è tenuto a dare ese- cuzione ai contratti di affitto fatti senza frode dal compratore. Sr Sezione SEeconDA% Della Rescissione della vendita per causa della Lesione 3 1674. Se il venditore è stato leso più di sette nel dicesimi nel prezzo di un fondo, ha il diritto di doman- dare la rescissione della vendita, ancorchè abbia espres- samente rinunziato nel contratto alla rescissione, ed ab- bia dichiarato di donare quel che manca al giusto prezzo. 1675. Per sapere se vi è lesione di più di sette dodi- cesimi,. bisogna stimare il fondo secondo il suo stato attuale,€ quel che valeva al tempo della vendita- 1676. L’ istanza per la rescissione non si ammette dopo due anni da computarsi dal dì della vendita. IL detto termine decorre ancora contro le donne maritate, contro gli assenti, o gli interdetti, ed i minori aventi causa dal maggiore che ha venduto, e decorre egual- mente, nè è sospeso nello spazio di tempo stipulato per valersi del gius di retratto. 1677. La prova della lesione non sarà ammessa se non in virtà di sentenza, e nel caso soltanto in cui i fatti articolati siano perisiabili; e bastantemente gravi per fare presumere la lesione 1678. Questa prova dovrà farsi con la relazione di tre periti, 1 quali dovranno stendere un solo processo verbale commune, e dare un solo parere a pluralità di voci. 1679. Se sono di discorde parere il processo verba- le contarrà i motivi della scissura, ma non sarà per-: messo di far conoscere di qual parere è stato ognuno dei periti. 1680. I tre periti saranno eletti ex officio qualora le parti non gli abbiano concordati unanimemente. 1681. Provata l’azione rescissoria, è in libertà del compratore di retrocedere la cosa ritirandone il prezzo sborsato, o di ritenerla pagando il supplemento del giu- sto prezzo detratto il decimo dal prezzo totale. Il ter- zo‘possessore ha il medesimo diritto ferma stante la ri- levazione a suo favore contro chi gli ha venduto. 1682. Se il compratore vuol‘piuttosto ritenere la cosa pagando il supplemento che sopra, deve i frutti per il supplemento snddetto dal giorno della domanda per la rescissione. Se vuol piuttosto retrocedere la co- sa. e ritirarne il prezzo, paga allora i frutti dal di della domanda: gli è abbuonato egualmente il frutto del prezzo che ha pagato dal di della detta domanda, o dal giorno del pagamento, se ron ha percetto alcun frutto. 1683. Non si da azione per la lesione in favore di chi SAD 1684. Non si da nemmeno per le vendite, le quali a tenore dune Leggi devono essere fatte Lor Decreto del Giudice. 1685. Le regole stabilite nella Sezione precedente per il caso in cuni diverse persone vendano unitamente. o separatamente, e per il caso in cui il. venditore, o compratore lasci più eredi si applicano egualmente al caso in cui si faccia luogo all’ esperimento dell’ azione rescissoria. CAPITOLO SETTIMO. Della Licitazione. 1686. Se una cosa comune a diverse persone non de può comodamente, e senza danno essere divisa, o se in una divisione fatta unanimemente dei beni comuni, se ne trovano alcuni che i condomini non vogliono ,0 non possono prendere, allora la vendita si fa all’incanto, ed il prezzo si divide tra i condomini. 1687. Ognuno di essi può domandare che gli estra- “hei siano ammessi alla licitazione, ed i medesimi sono invitati necessariamente allorchè uno dei condomini è di età minore. 1688. Il modo, e le solennità da osservarsi nella licitazione sono determinate nel titolo delle Successioni, e nel Codice Giudiciario. CAPITOLO OTTAVO. Della Cessione dei crediti, ed altri diritti incorporali. 1689. La cessione di un credito, di un dritto, o di un azione esereibile contro un terzo si fa tra il ce- dente, ed il cessionario mediante la tradizione del do- cumento. 1690. Il cessionario non può sperimentare 1’ azione contro il terzo se non dopo la notificazione trasmessa al debitore. Ciò non ostante il cessionario può agire dopo che il debitore con atto autentico ha accettata la cessione. 1691. Se il debitore paga il cedente avanti che questi, o il cessionario notifichi la cessione, rimane validamente liberato dall’ obbligazione. 1692. La vendita, o cessione di un eredito com- prende gli accessorii del credito, come sarebbe la malle- vadoria, ii privilegio, e l’ ipoteca. 1693. Chi vende un credito, o altro diritto incor- porale è tenuto alla rilevazione per l’esistenza del me- desimo al tempo della cessione, benchè questa sia sta- ta fatta senza obbligo di rilevazione. 1694. Non è responsabile della solvenza del debi- tore se non quando l’ha promesso, e soltanto fino alla concorrenza del prezzo ritirato dalla cessione del credito. 1695. Quando si è obbligato a mantenere la sol- venza del debitore, la promessa si limita alla solvenza attuale, e non si estende al tempo futuro, se il ceden- te non l’ha espressamente pattuito. 1696. Chi vende un’ eredità senza indicarne minu- tamente le singole cose, deve soltanto mantenere la sua qualità di erede.: 1697- Se aveva percetti i frutti di qualche fondo o ritirato I importare di qualche credito appartenente all’ eredità, o venduti alcuni effetti di essa, è obbliga- to a rimborsarne il compratore, se non se gli è espres- samente riservati nel contratto di vendita. 1698. Il compratore deve dal canto suo rifare al venditore tutto ciò che questi ha pagato per dimettere i debiti, e soddisfare i pesi dell’ eredità, e menargli ‘ buono tutto ciò di cui va creditore, se non vi è pat- to in contrario. 1699. Quello contro cui è stato ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dalle molestie, pagando il prezzo reale della cessione, con le spese, e pagamenti legittimi per il contratto di cessione, e con gli interes- >gi da compatarsi dal giorno in cui il cessionario ha pa- gato il prezzo della cessione. “_—‘1700. Si intende per cosa litigiosa quella rispetto alla quale verte una controversia, ed è promosso il giudizio sulla sostanza del diritto. 1701. La disposizione della quale si parla nell’ ar- ticolo 1699. non ha luogo. 1. Nel caso che la gessione sia stata fatta a un coe- rede, o condomino del diritto ceduto, 2. Quando è stata fatta ad unu creditore in paga- mento di ciò che gli è dovuto, 3. Quando è stata fatta al possessore del fando li- tigioso ° IÎjo3320000)0 393090 0d3»0t0090 340000 032ada0da ada ada 0 Do 290 0DL ODE Ge 390 do ada sta 2000000 adr 290 0da 290000090000 000000000 00d 000 000 000 0d0 000 080000000000 0000000999909 000090 0900NP APL ODIA LIO LN 0YAEI[IYY[E DLE 0006 TITOLO SETTIMO Della Permuta. { Decretato li 7. Marzo 1804. promulgato li 17. di detto mese.) i 1702. La permuta è un contratto in forza del qua- le le parti si danno respettivamente una cosa per aver- ne un altra. 1705. La permuta si pone in essere col solo con- senso come la vendita. 1704. Se uno dei permutanti dopo aver conseguita la cosa datagli in permuta, prova iu seguito che|° al- tro contraente non era padrone di detta cosa, non può essere astretto a dare in permuta la cosa che ha pro- messo, ma solo a restituire quella: che ha conseguità. 1705. Il permutante che si trova evitta la cosa da- tagli in permuta, è in libertà di farsi rifare i danni, ed interessi, o di ripetere la sua cosa. 1706. La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta. 1707. Tutte le regole prescritte per il contratto di vendita si applicano alla permuta. TITOLO OTTAVO - Del Contratto di Locazione. { Decretato li 7. Marzo 1804. promulgato li 17. di detto mese.) CAPITOLO PRIMO Disposizioni Generali. 1708. Vi sono due sorte di contratto di locazione, quello delle cose, e quello d’ opera.| 1709. La locazione delle cose è un contratto con cui una delle parti si obbliga di lasciare all’altra il godi- mento di una cosa per un tempo determinato pagando la prestazione che questa si obbliga di sborsare. 1710. La locazione d’ opera è un contratto col qua- le nria delle parti si obbliga di fare qualche cosa per l’altra mediante lo sborso di una somma‘convenuta tra loro. 1711. Questi due generi di locazioni si suddividono in altre specie particolari. Si chiama pigione, o nolo la locazione delle case, e dei mobili. Affitto quello dei fondi rustici. Opera la locazione del lavoro, o del servizio. Soccida la locazione dei bestiami, 1 utile dei qaali si divide tra il padrone, e la persona alla quale sono stati dati, n° L° Appalto, Cottimo, o prezzo fatto, per l’ effetto d intraprendere un lavoro per un prezzo determinato, sono una locazione quando la materia è somministrata da quello per conto del quale si fa il lavoro. Questéè tre ultime specie di locazione hanno le loro regole a parte. 1712. Gli affitti dei beni nazionali, dei beni delle Comunità, e dei Stabilimenti‘pabblici, dipegdono da regolamenti a parte. di> CAPITOLO SECONDO Della Locazione delle Cose. li, o immobili, 1713. Si può locare qualunque sorte di beni mobi- Sezione Prima. Regole comuni alla Locazione delle Case, ‘e dei Fondi Rustici. 1714. Si può far la locazione in scritto, o ver- balmente.|| 1715. Se l'affitto fatto senza scritta non ha avuto esecuzione, ed una delle parti lo nega, la prova per mezzo di testimoni} non può essere ammessa per quan- to il prezzo sia tenue, e benchè si alleghi essere stata data la caparra; può soltanto essere deferito il giura- mento, a chi nega l'affitto. 1716. Quando insorgerà una controversia sul cano- ne dell’ affitto verbale, che è incominciato ad eseguirsi, e non vi sarà quietanza, il padrone potrà provarlo col suo giuramento, se il conduttore vuol piuttosto star- sene al giudizio dei periti, nel qual caso le spese della perizia vanno a suo carico, qualora eccedail prezzo che ha dichiarato. Il conduttore ha diritto di sullocare, ed anche di cedere il suo affitto ad altri, se non gli è stato espres- samente vietato. La proibizione suddetta può darsi per l’intiero, o in parte soltanto; ma questo patto è di stretto gius. 1718. Gli articoli del titolo del Contratto di Ma- trimonio, e dei doveri respettivi dei Coniugi relativi agli affitti dei beni delle donne maritate si applicano agli affitti dei beni dei minori. 1719. Il locatore è obbligato per natura del con- tratto, e senza che faccia d’uopo di alcuna speciale convenzione. 1. Di rilasciare al conduttore la cosa locata. 2. Di mantenere detta cosa in stato che possa ser- vire all’ uso per il quale è destinata. 3. Di assicurare il conduttore nel libero godimento della medesima, durante ia locazione. 1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in buono stato di risarcimenti di ogni specie ,a fare du- rante la locazione tutti i risarcimenti che possono esser necessar], fuori di quelle che per uso sono a carico del conduttore. 1721. Al conduttore è dovuta la rilevazione per i vizi, o difetti della cosalocata che ne impediscono 1’ uso quando ancora il locatore non gli avesse saputi all’ epo- ca della locazione. Se da detti vizi, o difetti deriva qualche pregiudizio al conduttore, deve essere indenniz- zato dal locatore. 1722. Se durante la locazione la cosa locata perisce totalmente per un caso fortuito, la locazione si scioglie ipso jure, se perisce in parte, il conduttore può secon- do le circostanze domandare la riduzione della respon- sione, 0 la/ rescissione del contratto;.ma tanto nell’ uno, che nell’ altro caso non è dovuta alcuna indennizzazione. 1723. Il locatore non può durante la locazione va- riare la forma della cosa locata. 1724. Se durante la locazione occorre fare nella co- sa locata dei risarcimenti di gravissima urgenza tal mentechè non possono essere differiti al termine della locazione, il conduttore deve tollerarli qualunque sia 1° incomodo che gli apportano, ed ancora che nel tempo che si fanno resti privo di parte della cosa locata. Se peraltro tali risarcimenti durano più di quaran- ta giorni, la responsione per la locazione sarà ridotta a tata del tempo, e della parte della cosa locata della quale.sarà rimasto privo. Se i risarcimenti sono di natura tale, che non pos- sa il conduttore occupare quanto è necessario per la sua abitazione, e della famiglia, potrà far rescindere il contratto. i - 1725. Il locatore non è tenuto a rilevare il con- duttore per li attentati, che i terzi commettono contro il libero godimento della cosa locata per le vie di fat- to, senza pretendere alcun diritto sulla cosa medesima; fermo stante il gius a favore del conduttore di agire contro di essi in proprio nome. 1726. Se- all’ opposto il conduttore, o 1° affittuario sono stati molestati nel libero godimento in conseguenza di un’ azione che riguarda il dominio del fondo ,-hanno diritto alla riduzione della pigione, o del canone, pur- chè le molestie, e l’ impedimento siano state notificate al padrone della cosa Llocata. 1727. Se quelli che sono andati per le vie di fatto pretendono di avere qualche diritto sulla cosa locata, o se il conduttore vien citato a comparire in giudizio per sentirsi condannare al rilascio di tutta, o di parte della cosa. locata, o a soffrire 1° esercizio di qualche servitù, deve intimare il locatore per la rilevazione, e deve es- sere assoluto dall’ esecuzione della sentenza, se lo vuo aGoegoaGaageageogaeGasdoad20daaga ago ata adaadaedaaGaadr0goagoeGao)o 2?2adgar9nadcaGoadeegeegaagaaga0d00d00draGaedacdoagoada ada ogeago eda ada ada aja093aGa ajaageadr0)oagaodgaagaaGoaaeGaadoadga edo ada ada eda ag20darPoodeada eda ada adaeda efovdoopo 1 le, nominando il locatore in nome del quale possiede. 1728. Il conduttore è sottoposto a due principali obbligazioni. 1. Di servirsi dalla cosa locata da buon padre di famiglia, e secondo la destinazione che è stata data alla cosa medesima nel contratto di locazione, o secondo quella che si presume dalle circostanze, se non vi è convenzione.; 2. Di pagare la responsione della locazione al tem- po fissato. 1729. Se il conduttore si serve della cosa locata per un uso diyerso da quello, a cui è stata destinata, o da cui può derivare un pregiudizio al locatore, questi può secondo le circostanze fare rescindere il contratto. 1750. Se tra il locatore, ed il conduttore è stato fatto lo stato della cosa locata., questi deve restituirla nel modo in cui gli è stata consegnata, ad eccezione di ciò che è perito, o deteriorato per vetustà, o per una forza maggiore. 1751. Se poi non è stato fatto lo stato di detta co- sa, si presume che il conduttore l'abbia ricevuta in buono stato, anche quanto ai risarcimenti che sono a ca- rico di esso conduttore, e deve restituirla in egual gra- do, ferma stante la prova che possa fare in contrario. 1732. E° tenuto per i deterioramenti, e danni che accadono durante la locazione, qualora non provi essere avvenuti senza sua colpa, 1733. E° tenuto per l’ incendio, qualora non provi che l’ incendio dipende da caso fortuito, da forza mag- giore, o da vizio di costruzione, o che il fuoco è stato comunicato da una casa vicina. . 1734. Se vi sono diversi conduttori, tutti son tenuti per} incendio, qualora non provino che l'incendio è incominciato nel quartiere di uno di essi, nel qual caso questo solo è tenuto, o alcuni non provino che l’ incen- dio non poteva derivare da loro, nel qual caso questi non sono più tenuti. 1735. Il conduttore è tenuto per i deterioramenti, e peri danni che sono derivati per il fatto delle persone di sua casa, o dei subconduttori. 1736. Se la locazione è stata fatta senza scritta, una delle parti non potrà mandare la disdetta all’ al- tra, se non osservando le regole stabilite dalla consue- tudine del luogo. i 1737. La locazione finisce ipso jure alla scadenza del tempo fissato per la sua durata quando è stata fat- ta per scritta, senza che sia necessaria la disdetta. 1738. Se alla scadenza della locazione fatta per scrit- ta il conduttore rimane, ed è lasciato in possesso, si incomincia una nuova locazione, 1’ effetto della quale di- pende dalle regole stabilite dall’ articolo che riguarda le locazioni verbali. 1759. Quando è stata notificata la disdetta, il con- duttore benchè abbia continuato‘nel possesso della cosa locata, non acquista il diritto alla tacita riconduzione. 1740. Nei casi dei due precedenti articoli, la fi- dejussione prestata nella locazione non riguarda le ob- bligazioni resultanti dalla proroga del termine. 1741. Il contratto di locazione si risolve con la per- dita della cosa locata, come pure mancando respettiva- mente il conduttore, o il locatore di adempire le pro- prie obbligazioni. 1742. Il contratto di locazione non riman risoluto per la morte del locatore, o per quella del conduttore. 1743. Se il locatore vende la cosa locata, 1’ acqui- rente- non può espellere 1’ affittuario, 0 il conduttore che ha un contratto pubblico, o di data certa, purchè tal facoltà non sia stata riservata nel contratto di locazione. 1744. Se nella locazione è stato convenuto che.in casc di vendita 1° acquirente possa espellere l° affittuario 4 o il conduttore, e non sia stata fatta alcuna convenzio?. ne, rispetto ai danni, ed interessi, il locatore deve in- dennizzare l’affittuario, o il conduttore nel modo seguente, 1745. Se si tratti di una casa, quartiere, 0 botte- ga, il locatore paga a titolo di danni$ ed interessi al. conduttore espulso una somma eguale alla per quel tempo che secondo la consuetudine del luogo è ac- cordato tra la disdetta, ed il termine della locazione. 1746. Se si tratta di fondi rustici l’ indennizzazio- ne che il locatore deve pagare al conduttore è il ter- \ ù neri i SIR air e- n= dna ei de Mia > dr ieri ae afgano ee 2, zo qella responsione che sarebbe dovuta per il tempo in cui dovrebbe continuare la locazione. 1747. L'indennizzazione sarà valutata dai periti se sì tratta di manifatture, fabbriche, ed altri stabilimen- ti che esigono grave spesa- SAR 1748. Il compratore che vuol prevalersi del diritto riservato nella locazione di espellere 1° affittuario, o il conduttore in caso di vendita, è tenuto di farne consape- vole il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per la disdetta. Deve inoltre disdire l’ affitto dei fondi rustici un’ anno avanti. 1749. Gli affittuari, o i conduttori non possono es- sere espulsi senza essere soddisfatti dal locatore, o in vece di esso dal compratore per i danni, ed interessi di sopra mentovati. 1750. Se la locazione non è fatta con atto autenti- co, o non ha data certa, l’ acquirente non è tenuto in alcuna maniera per i danni, ed interessi. 1751. Chi acquista col riservo del gius di retrat- to non può valersi del diritto di espellere il conduttore, ‘fino a che con la scadenza del tempo fissato per la re- trocessione non divenga padrone assoluto. SEZIONE SEecoONDA. Regole speciali per le Locazioni delle Case. 1752. Il pigionale che non fornisce la casa di suf- ficiente mobilia, può aver lo sfratto qualora non dia si- curtà bastante ad assicurare la pigione. 1753. Il subconduttore non è tenuto verso il padro- ne se non fino alla concorrente quantità della pigione di cui può esser debitore per la sullocazione al momen- to del sequestro, senza che possa far valere i pagamen- ti anticipati. dt i I pagamenti fatti dal subconduttore, o in forza di una convenzione stipulata nella locazione, o per ragio- ne della consuetudine del luogo non si considerano an- ticipati. 1754. I risarcimenti di piccolo oggetto, che deve fare il pigionale se non vi è patto in contrario sono quelli, che come tali vengono indicati dalla consuetadi- ne del luogo, e tra gli altri i risarcimenti da farsi Ai focolari, frontoni, stipiti, e architravi dei camini; All’ intonaco inferiore delle muraglie del quartiere ed altri luoghi d’abitazione all’ altezza di un metro, Al pavimento, e mattoni delle camere quando ve ne è qualcheduno rotto, Ai vetri quando non sono spezzati dalla srandine o altri casi, o forza‘maggiore, i tenuto il pigionale, Alle porte, telai da finestre, tramezzi, o imposte delle botteghe, cardini, chiavistelli, o serrature. 1755. I risarcimenti suddetti non sono a carico del bo) per la quale non è | conduttore quando devono esser fatti per causa della vetustà, o della forza maggiore. 1796. Lo spurgo dei pozzi, e delle fogne è a carico del locatore, se non vi è patto in contrario. 1757. Il nolo dei mobili somministrati per accomo- dare una casa, o un quartiere intieramente, una botte- ga, 0 altro luogo qualunque, si intende fatto per la durata ordinaria della locazione delle case, botteghe, quartieri, o altri luoghi secondo la consuetudine del Paese. 1758. La locazione di un quartiere mobiliato si in- tende fatta per un’ anno, quando è stata fatta a ra- gione di un tanto l’anno; per un mese quando è stata fatta a ragione di un tanto il mese; per giorni quando è stata fatta a ragione di un tanto il giorno. Se non vi è prova che la locazione sia stata fatta per un anno, per un mese, o per giorni, si intende fatta secondo la consuetudine del Paese. i 1759. Se il conduttore di una casa, o di un quar- tiere continua a starvi finita la locazione fatta per scritta, senza opposizione per parte del locatore, si intende che continui a tenerlo alle medesime condizioni per il tem- po fissato dalla consuetudine del Paese, e non potrà andar via, nè essere licenziato, se non dopo la disdet- LVL 200 000 000 000 390 139 290090 290200392 199030990 0da 00290 aga 290s9o00ada0Gr 00p000Ida 000 0)0 200100100 190000000 100 290.999 aa ada 390 o gaado 340390 390 390 390 ajo0jo ada ode 000 0d0 20.002. 020 ADE 000.00 ODA 000 80 APT ALLAH AAAIVLIVÌ 0000000 0.0 0A Nd ta data secondo il tempo stabilito dalla consuetudine. 1760. In caso di rescissione della locazione per col- pa del conduttore, egli è tenuto a pagare la pigione per il tempo necessario a fare la nuova locazione, fer- ma stante la refezione dei danni, ed interessi per l’ a- buso fatto della cosa locata. 1761. Il locatore non può rescindere la locazione,. ancorchè dichiari di voler per se la casa appigionata, se non vi è patto in contrario. 1762. Se è stato convenuto nella scritta di locazio- ne, che il locatore possa venire a stare nella casa ap- pigionata è in obbligo di mandare la disdetta nel tem- po determinato dalla consuetudine. Sezione Terza. Regole speciali per le Locazioni dei fondi rustici. 1763. Il colono, che coltiva un fondo a condizione di dividere i frutti col locatore non può sullocare., nè cedere il fondo, se nel contratto non gli è stata espres. samente data detta facoltà. ta 1764. In caso di contravvenzione, il Padrone ha diritto di riprendere il fondo locato, ed il conduttore è tenuto alla refezione dei danni, ed interessi per l° inadempimento della locazione. 1765. Se sulla locazione di un fondo rustico, si da al medesimo una quantità maggiore o minore di quel- la che ha realmente, non può essere aumentata, e di. minuita la responsione, se non nei casi, e secondo le regole stabilite nel titolo della Vendita. 1766. Se|’ affittuario di un fondo rustico, non vi. mette i bestiami; ed arnesi rusticali necessarii alla coltiva- zione, se abbandona la cultura, o non coltiva da buon padre di famiglia, o se impiega il fondo locato in uso diverso da quello per cui è destinato, o in generale se non adempie i patti dell’ affitto, e ne resulta da ciò un pregiudizio al locatore, può questi a tenore delle cir» costanze far rescindere l° affitto. i Qualora l’ affitto si rescinda per il fatto dell’ affit- tuario, egli è tenuto alla refezione dei danni, ed inte- ressi come è stato prescritto nell’ articolo 1764. 1767. Qualunque affittuario di fondi rustici è te- nuto di riporre la raccolta nei luoghi destinati a que- st° effetto nella locazione. 1768. L° affittuario di un fondo rustico è tenuto sotto pena di rifare le spese, danni, ed interessi, di notificare al padrone gli attentati commessi sul fondo. Tale notificazione deve esser fatta nel medesima tempo che è fissato per la citazione a comparire in giudizio secondo la distanza dei luoghi. 1769. Se l’ affitto è stato fatto per diversi anni, e durante il medesimo, tutta o la metà almeno della raccolta di un anno sia perita per caso fortuito,|’ af- fittuario può domandare una riduzione della responsio- ne, purchè non sia stato indennitato con il guadagno delle raccolte precedenti. i Se non è stato indennizzato, la riduzione si deter- mina al termine dell’ affitto, nel qual tempo si fa il conguaglio dei frutti percetti in tutti gli anti, nei quali è durato l’ affitto. Può peraltro il Giudice assolvere provvisionalmente l' affittuario dal pagamento di una parte della responsione, in ragione della perdita sofa ferta. 1770. Se l’ affitto non è se non per un’anno, e la perdita delle raccolte è per il totale, o almeno per la metà, l’ affittuario resterà esente dal pagamento di par- te della responsione in proporzione del danno sofferto Non potrà pretendere alcuna riduzione se il danno è minore della metà. 1771. L' affittuario non può pretendere alcuna con- donazione quando la perdita delle raccolte avviene do- po che sono state separate dal suolo, qualora 1 affitto non assegni al padrone una parte delle raccolte in na- tura, nel qual caso il padrone deve sopportare il dan- no per la sua parte purchè l’ affittuario non sia in mora per la consegna al padrone della sua parte del- la raccolta. i L’ affittuario non può egualmente domandare la ri- duzione, quando la causa del danno esisteva, ed era cognita al tempo in coi fu stipulato I affitto. 1772. I casi forniti possono con tn’ espressa- venzione essere portati a carico dell’ affittuario. 1773. Tale convenzione si intende solamente per i casi fortuiti ordinarii; come sarebbero la grandine, il fulmine, il gelo, 0 brinata. Non si intende per 1 casi fortaiti straordinarii come le devastazioni cagionate dal- la guerra, 0 da una inondazione, ai quali easi il Paese ion sia ordinariamente sottoposto, purchè però l’ affittua- rio non abbia preso a suo carico i casi fortuiti previ- sti, o imprevisti. 1774. L’ affitto fatto senza scritta di un fondo ru- stico si intende fatto pet il tempo necessario che 1° affit- tuario raccolga i frutti del fondo affittato. Per conseguenza l'affitto di un prato, di una vi gna, o di qualunque altro fondo, i frutti del quale sì raccolgono intieramente nel corso dell’ anno, si intende fatto per un’ anno- L’ affitto delle terre lavorative, quando sono divi- se în appezzamenti da eoltivarsi alternativamente, si intende fatto per tanti anni quanti sono gli appezza- menti. 1 si; 2 1775. L’ affitto dei fondi rastici, benchè senza scrit- ta cessa ipso jure alla scadenza del tempo, per cui si intende fatto secondo il disposto dell’ articolo precedente. 1776. Se alla scadenza degli affitti dei fondi rusti- ci fatti per scritta, l’affittuario rimane, ed è lasciato in possesso viene a rinnuovarsi L affitto;|’ effetto del quale dipende dal disposto nell’ articolo 1774. | 1777. L' affittuario che lascia affitto deve lasciare a chi gli succede nella coltivazione il locale convenien- te ed altri comodi per i lavori da farsi nell’anno fu- turo, e viceversa l’affittuario che prende l'affitto, de- ve procurare a quello che lascia il locale conveniente, ed altri comodi per il consumo dei foraggi, e delle rac- colte’ che restano a farsi. Nell’ uno;‘e nell’altro caso devono uniformarsi alla consuetudine dei luoghi. 1778. L’ affittuario che lascia deve egualmente la- sciare 1 strami, e sughi dell’ anno se gli ha ricevuti nel prendere 1° affitto, e quando ancora non gli abbia ricevuti potrà il padrone ritenerli per la stima. CAPITOLO TERZO Della locazione d’ opera, e d’ industria. 1779. Vi sono tre specie di locazione d° opera, e di industria. 1. La locazione che fanno le persone che obbliga- no la loro opera in altrui servigio. 2. Quella dei vettori per terra, o per acqua, che si incaricano del trasporto delle merci, e delle persone. 3. Quella degli impresarii ad appalto, o cottimo. Sezione Prima. Della Locazione dei lavoranti, e servitori. 1780. Non può obbligarsi il proprio servizio se non a tempo, e per un’ impresa determinata. 1781. AI principale si presta fede sulla sua asserti- va per il quantitativo dello stipendio, per il pagamento del salario dell’anno decorso; e per le somme date a conto dell’ anno corrente. i SezIONE SECONDA. Dei Vettori per terra, 0 per acqua, 1782. I vettori per terra, o per acqua sono sog- getti per la custodia, e conservazione delle cose che sono loro confidate, ai medesimi obblighi degli alber- gatori dei quali si parla nel titolo del Deposito, e del sequestro. 1783. Sono tenuti non solo per ciò che hanno rice- vuto nel bastimento, o nella vettura, ma ancora per ciò che è stato loro consegnato nel porto, o luogo di recapito per essere caricato fiel bastimento» 0 nella vettura.; Duerno 10. 30 00000000009»109009209a ago 0Ga0d0adoaga ago adr0GacdL0d0 000 0000) ada ago grad ada ad ada dd 490000990000 202 0)0ddL DN. OP 000.000.000 000.000 000600000 000000000 THD IGT NN ADAY 0A DALLA OLI OL VV 0500000000000 0D0 CDL Nd ODO dd ODO 0d0 AD 0? 0 1” 4. Sono tenuti per fa perdita, o avarìe delle cose che sono state loro consegnate, quando non provi- no che sonosi perdute, o hanno sofferta avarìa per un caso fortuito, o forza maggiore.‘ 1789. Gli impresarii dei trasporti pubblici per ter- ra, o per acqua, e quelli delle pubbliche vetture de- vono tener registro del denaro, delle robe, ed involti che prendono in consegna. 1786. Gli impresarii suddetti, i padroni di barche, e-navicelli sono inoltre soggetti ciali ee ol oggetti a speciali regolamenti, she formano legge tra loro, e le altre persone. Sezione Tenza. « Degli Appalti, e Cottimi.. i 1787: Quando una persona da a fare un lavoro ad un'altra, può pattuirsi che questa wi metta soltanto 1° opera, o l'industria, o che dia aricora la materia. 1788. Se, nel caso in cui l'artefice vi mette anco- ra la materia, la cosa avanti di esser consegnata peri sce, in qualunque maniera ciò segua, la perdita va in danno dell’ artefice, purchè la persona per cui è stato fatto il lavoro non sia in mora a riceverlo. 1789. Quando l'artefice vi mette solamente 1° ope- ra, o l’ industria, se 1’ opera perisce, 1’ artefice non è te- nuto se non per la colpa. 1790. Se, nel caso dell’ articolo precedente, la co- sa. perisce, benchè senza alcuna colpa dell’ artefice, avanti che il lavoro sia ricevuto, e senza che la perso- na per cui è stato fatto sia in' mora per approvarlo, 1° artefice non può pretendere la mercede, purchè la co- sa non sia perita per qualche vizio della materia. 1791. Se si tratta di lavoro di più parti, o a mi- sura, l'approvazione può farsene parte per parte; si ‘intende che sia fatta per tutte le parti pagate quando si paga l'artefice volta. per volta che vien fatto il lavoro. 1792. Se la fabbrica fatta a cottimo perisce in tut- to, 0 in parte per vizio di fondamenti ed anche per vizio di suolo,.l’ architetto, ed il cottimante sono te- nuti per lo spazio di dieci anni. 1793. Quando un’architetto, o un impresario ha preso a costruire una fabbrica a cottimo, secondo il di- segno fissato, e convenuto con il padrone del suolo, nom si può domandare aumento della somma, nè col prete- sto di essere cresciuto il prezzo della mano d’ opera, o dei materiali, nè col pretesto delle variazioni, ed. ac- crescimento fatto nel disegno, se dette variazioni, o accrescimenti non sono stati permessi in scritto, e non ne è stato convenuto il prezzo col padrone. 1794. Il padrone può stornare a proprio piacere il cottimo s benchè il lavoro sia incominciato, rifacendo all'impresario tuttéle spese, pagando ilavori,e tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare nell’ impresa. 1795. La locazione dell’opera rimane sciolta con la morte dell’ artefice, dell’ architetto, 0 dell’ impresario. 1796. Ma il Padrone è tenuto a pagare all’ eredi- tà in proporzione del prezzo fissato nella convenzione, il valore del lavoro fatto, e quello dei materiali pre- parati, quando il lavoro suddetto, ed i materiali pos-' sono essergli utili. 1797: L' impresario è tenuto per il fatto delle per- sone delle quali si serve, 1798. I muratori, legnaioli, ed altri artefici che sono stati Impiegati nella costruzione di una fabbrica o di altri lavori dati in cottimo, non hanno azione con- tro la persona per conto della quale è stata fatta la fabbrica, o altri lavori, se non per quanto la medesi- ma è debitrice dell’ impresario al tempo in cui è stata intentata l’ azione.| 1799. I muratori, legnaioli, magnani, ed altri ar- tefici che prendono direttamente a fare dei lavori a prezzo fatto, sono sottoposti alle regole prescritte nella Sezione presente, e si considerano come impresarii per 1 lavori che fanno. FL Pai ii SEI { i È vii I° si IC 18° 3: pH Ì GAPITOLO QUARTO Della Locazione a Soccida. SEZIONE PRIMA Disposizioni(Generali, 1800. La locazione‘a soccida è: un contratto col quale una delle parti somministra all’altra una quanti- tà di bestiami per&ustodirli, pascerli ed: averne cu- ra, con le condizioni tra loro convenute. 1801. Vi sono diverse specie. di soccida. La socci- da semplice, ed ordinaria, la soccida a metà, la socci- da con l’ affittuario, 0 colono parziario.. Vi è ancora la quarta specie di contratto detto impropriamente Soccida. 1802. Si può dare a soccida ogni specie di bestia- mi capace di aumento y e di dare utile all’ agricoltura; o al commercio. 1803: Now essendoci patto alcuno, tali contratti dipendono dalle seguenti: regole. Sezione. SECONDA Della Soccida semplice. 1804. La soccida semplice è un contratto con il quale si danno ad una persona hestiami per custodirli, pascerli, ed averne cura, a condizione che la‘persona che li prende guadagni la metà dell’ utile, e sopporti la metà dello scapito. ti 1805. La stima data ai bestiami nel contratto di soc- ‘ cida non mne trasferisce il dominio nel soccido; Essa ron serv® ad altro che a stabilire lo scapito} 0 1’ utile che si troverà al termine della soccida, 1806. Il soccido, deve‘aver cura’ da padre‘di fa- miglia per la conservazione dei bestiami'. 1307. Non è tenuto peri casi fortuiti se non quan- do vi è concorsa’ precedentemente la colpa per parte sua; senza la quale non sarebbe avvenuto lo scapito. 1808. In caso di controversia, il‘soccido deve pro- vare il caso fortuito, ed il padrone della soccida è‘te- nuto a provare la colpa che imputa al soccido. 1809. Il soccida che è liberato per conto‘dei casi fortuiti è sempre tenuto a render conto delle‘pelli’ dei bestia mi. 1810. Se i bestiami periscono totalmente senza la colpa del soccido, la perdita va a danno del padrone della soccido. Se ne muore una parte, soltanto, lo sca-. pito và in comune secondo il prezzo della’ stima primi- tiva, e quello della stima al termine della soccida. 1811. Non si può pattuire che il soccido soffra la perdita totale dei bestiami, benchè avvenuta per caso fortuito, e senza sua colpa, o che abbia nello scapito una parte maggiore che nell’ utile; o che il padrone della soccida prelevi al termine del contratto qualche capo di più, oltre i bestiami che ha dato. Qualunque patto di simil natura riman nullo; Il soccido guadagna solo il latte, i sughi, e il la- voro dei bestiami dati a soccida. La lana, e l’aumen- to si divide. 1812. Il, soccido non può disporre di alcun capo di bestia, o sia di quelle date per capitale, o di quelle aumentaté senza il consenso del padrone della soccida, che egnalmente non può disporre senza il consenso del soccido. 0 1813. Quando i bestiami sono dati‘all’ affittuario altrui, deve ciò esser notificato al Padrone da' cui di- pende I’ affittuario, senza di chè può impadronirsene, e farlo vendere per sconto di quanto gli deve I° affittuario 1814. Il soccido non può tosare senza renderne‘in- teso il Padrone della soccida. 1815. Se non è stato fissato il tempo per la durata della soccida si intende fatta per tre anni.- i 1816, Il padrone della soccida può domandare la risoluzione più presto, se il soccida non adempie le sue obbligazioni. 5 i 1817. Al termine della soccida, e quando si risol- ve si fa una nuova stima dei bestiami, Il padrone pnò prelevare i capi di bestie di ciascuna specie fino al con- è { 9909009 0G9agr09GIGrANLAIYLYI[EL[LIA VIVI I UU O I iI II I SOSIO I OI III I IIS IIS IIIOIIIIIIIIIIIIOIIIIIINIO guaglio della prima. stima, il'sopravarizo si divide. Se non vi sono capi di bestie a sufficienza per conguaglia- re la prima stima, il padrone, prende quelli che sono rimasti, e le parti si fanno ragione per la perdita, «Sezione TERZA Della Soccida a metà. 1818. La soccida a metà è un. contratto: col quale ognuno dei contraenti somministra la metà dei bestia» mi, che vanno in comune per loro utile e. per loro scapito. 1819. Il soccido guadagna solo il latte, i sughi, e 1 lavori dei bestiami come nella soccida semplice. ed or- dinaria. Il padrone della soccida non ha dritto. se non alla metà idelle lane, e dell’ aumento. Qualunque patto in contrario è nullo, purchè il padrone della soccida non sia padrone del terreno di cui il soccido è affittuario 30 colono parziario. 1320: Tntte le altre regole riguardenti la soccida semplice si applicano alla soccida a metà. SEZIONE Quanta. Della Soccida del Padrone dei Bestiami.; con Affittuario, 0 Colono parziario. GI Della. Soccida con l’ Affittuario- 1821. La detta specie di soecida(che si chiama.an- cora Soccida di ferro) è quella con cui il padrone di un terreno lo dà in affitto con l’obbligo all’ affittuario, che al termine dell’ affitto vi lasci i bestiami per 1’ istes- so valore dii quello che secondo la stima aveva ricevuti. 1822. La stima dei bestiami non ne trasferisce la proprietà nell’ affittuario ,. ma non ostante li pone a suo risico,, ‘ 11823. T'utto il guadagno è. dell’ affittuario gurante il contratto, se non vi è patto in. contrario. 1824. Nella soccida coll’ affittuario,i sughi non so- no un lucro proprio del soccida, ma appartengono al terreno per la coltivazione del quale debbono uuicamen- te essere impiegati. 1825. L° affittuario risente per l’intiero la perdita dei bestiami, ancorcliè sia totale; ed avvenga per caso fortuito, se non vi è patto in contrario.| 1326. AI termine della soccida l’affittuario non può ritenere i bestiami pagaridoli sulla prima stima; ma de- ve lasciarne di valore eguale.-a quelli che ha sicevato. Se ne manca deve pagarli; se, ve ne è di più sono suoi. GC... 1E Della Soccida col Colono parziario. 1827. Se i bestiami periscono totalmente senza col- pa del colono, la perdita va a scapito del padrone del- la soccida. i 1828. Si può pattuire che il colono rilasci al padro- ne della soccida la sua parte di lana ad un prezzo in- feriore dell’ ordinario, che il padrone suddetto abbia una porzione maggiore di utili, che abbia la metà del lat- te; ma non si può pattuire che il colono abbia a suo ca- rico tutta la perdita.- 1829. Detta soccida termina con la locazione de terreno. 1850. Dipende dalle regole della soccida semplice, SezioNnE-QuinTA. Del Contratto chiamato impropriamente Soccida. 1831. Quando si da una; o più vacche perchè sia- no custodite, e pascolate, il padrone ne ritiene la pro- prietà; Egli ritira soltanto il guadagno dei vitelli che nascono. i;| IC eee ee€ ill TITOLO NONO Dei Contratto di Società, CAPITOLO PRIMO Pispostsioi Generali, 1832. La società è un contratto col quale due, o più persone pattuiscono di mettere qualche cosa in co- mune, per dividersi l’ utile che potrà ricavarsene. 1833. Qualunque società deve avere un’ oggetto le- cito., e contrarsi per l’ interesse comune delle parti. Ogni socio deve conferire o denaro, o altri capitali, o V industria.- 1834. Tutti i contratti di società devono esser fatti per scritta quando riguardano una somma maggiore di cen- tocinquanta franchi. Non si ammette la prova per mez- zo di testimoni contro, ed oltre il. contenuto nell’ atto di società, nè per ciò che si alleghi essere stato pattui- to avanti, o dopo tale atto, ancorchè si tratti di una somma inferiore a centocinquanta franchi. CAPITOLO SECONDO Delle diverse specie di Società. 1835. Le società sono universali, o particolari. Sezione Prima Delle Società Universali. 1836. Si distiaguono due specie di società universali: La società di tutti beni presenti, e la società univer- sale del guadagno. 1837. La società di tutti i beni presenti è quella con la quale le parti mettono in comune tutti i beni mobili, o immobili, che possedono attualmente, ed i guadagni che ne potranno ricavare. Possono anco- ra di gcomprendervi qualunque altra specie di guada- gno; ma i beni che possono loro pervenire per eredità, donazione, o legato non fanno parte della società, se non per l’ usufrutto;. qualunque patto tendente a farvi eomprendere ancora la proprietà dei detti beni è proi- bito, fuorichè tra i coniugi, ed in conformità di ciò che è stato prescritto. rispetto ad essi. a | 1838. La società universale del guadagno compren- de tutto ciò che i socj lucreranno per mezzo della loro industria a titolo qualunque, durante la società; vi so- no compresi ancore i mobili, che ognuno dei soc] pos- siede al tempo del contratto; ma i loro beni immobili non vi entrano se non per l’ usufrutto. 1839. La semplice convenzione della. società univer- sale fatta senz’ altra dichiarazione non porta seco se non la società universale del guadagno. 1840. Niuna società universale può esser fatta, se non tra persone capaci respettivamente di ricevere, e donare l'una, all'altra, ed alte quali non è proibito di . lucrare su gli altri. SezionE SECONDA. Della Società particolare. 1841. La società particolare è quella che riguar- da soltanto certe cose determinate, o il loro uso, o i frutti di ricavarsene, 1842. Il contratto in forza del quale diverse per- sone formano società, o. per an’ impresa determinata, o per l’ esercizio di qualche mestiere, o professione è pa- rimerte una società particolare. foopoode d200dr 000 ddr 0d0 000 0dAA(LIALAATAIAAIAVEIYEIATAITIAFA IATA AGIATA ATIRFI AGATA AGATA RA AAA TATA CHIA AOETIAEIYI IAA IYYE[EV[L[LY L00100 c0000r 0000000000000 do do det dI ‘vanno a rischio del socio che ne è il padrone. DEL IRA siii vorrn SRONO N (Sa CAPITOLO TERZO Degli Obblighi che hanno i Socj tra loro, e verso î Terzi. Sezione Parma. Degli Obblighi dei Socj tra loro. 1843. La società comincia al momento del contrat- to se non è stata fissata altra epoca. 1844. Se non vi è alcun patto sulla durata della società, si intende contratta a vita dèi soc} con la li- mitazione della quale parla 1° articolo 1869., e se si tratta di un negozio di cui è determinata la durata, la società si intende contratta per il tempo che dura il ne- gozio suddetto. i 1845. Ogni socio è debitore della società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Quando la coltazio- ne consiste in una cosa certa, e la società soffre l’evi- zione, il socio è rilevatore della società, come il ven- ditore del compratore. 1846. Il socio che doveva contribuire una somma alla società, e non l’ha fatto, diviene ipso jure, e sen- za che ne sia fatta la domanda debitore dei frutti per detta somma dal giorno in cui doveva esser pagata alla società. L° istessa regola vale rispetto alle somme che ha preso dalla cassa della società, dal giorno in cui l’ ha estratte per suo vantaggio particolare, ferma stante la refezione più ampla dei danni, ed interessi se vi ha luogo. 1847. I Soc} che hanno pattuîto di mettere in so- cietà la loro industria, debbono render conto di tutti i guadagni che hanno fatto con quella specie di industria sulla quale è fondata la società 1848. Quando uno dei Socj è per suo proprio con-' to creditore di una somma da esigersi da persona che è. debitrice della società per una somma egualmente da esi- gersi, quanto ritira dal debitore deve essere imputata snl suo eredito, e su quello della società per la rata dell’ importare dei crediti respettivi, ancorchè nella ricevuta abbia totalmente imputato il percetto nel suo credito proprio; ma se nella‘ricevuta esprimerà che l’ imputa- zione sia fatta per l’intero sul credito della società, avrà effetto detta imputazione, 1849. Quando uno dei socj ha ritirato l’ intiera por- zione di un credito comune, ed il debitore è divenuto dipoi insolvente, detto socio deve mettere nella comune massa, quanto ha ritirato ancorchè specialmente abbia fatta la ricevuta per la sua porzione.. 1850. Ogni socio è tenuto verso la società per i danni avvenuti per colpa sua alla società, senza che possa compensare con i medesimi danni gli utili che la sua industria ha fatto avere alla società in altri affari. 1851. Se, le cose dell’ usufrutto delle quali sola- mente è stato posto in società, sono cose certe ,e deter- minate che non si consumano con 1° uso, le medesime Se poi tali cose si consumano, se deteriorano nel custodirle, se ‘sono destinate ad esser vendute, o se sono state messe nella soeietà per stima nell’inventario, stanno a rischio della. società. Se la cosa è stata stimata, il socio non repeterà se non l’importare della stima. 1852. Un socio ha l’ azione contro la società, non so- lo per le somme che ha sborsato per la medesima, ma ancora per le obbligazioni che ha eontratto di buona fede per gli affari della società, ed i rischi inseparabili della sna gestione. 1853. Quando 1° atto di società non stabilisce la parte che ogni socio deve avere negli utili, o nei sca- piti, la parte di ognuno è proporzionata al capitale, che ha posto nella società,‘. Rispetto a chi vi ha posto soltanto 1’ industria, la sua parte nell’ utile, o nello scapito è eguale alla parte di chi vi ha messo il minor capitale.. i 1854. Se i socj hanno convenuto. di stare ad uno di loro, o ad un terzo per assegnare le parti% non può es- sere impugnata la distribuzione se evidentemente non eomparisce contraria all’ equità. . Non si ammette nessuna istanza su questo proposito s * Hifi ran a) a «E 6 se sono scorsi tre mesi dopo che la parte, che pretende di essere rimasta lesa ha avuta notizia della distribuzio- ne, o se questa per conto suo hà incominciata ad ave- re effetto. 1855. E’ nullo il patto che rilascia ad uno dei soc] il totale degl’ utili; I° istesso avviene del patto con cui si esime il capitale che uno, o più soc] hanno messo in società dal eontribuive alla perdita. 1856. Il socio che ha Y incarico dell’ amministra- zione per un patto speciale della società, può non ostau- te che gli altri socj si oppongano fare tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè non vi sia. frode. Tale facoltà non pnò essere revocata senza legit- tima causa finchè dura la società, ma se è stata data con atto posteriore al contratto di società può revocarsi come un semplice mandato. 1857. Allorehè divessi soc} hanno il peso dell’am- ministrazione senza che siano determinate le loro incum- benze, o senza che sia stato espresso che uno non po- trà agire senza]° altro, può ognuno di loro fare sepa- ratamente gli atti di amministrazione. 1858. Se è stato pattuito che uno degli ammini- stratori non possa agire senza l’altro, uno solo non può senza’ una nuova convenzione agire nell’assenza dell’ al- tro quand’ anche| assente non possa concorrere agli atti di amministrazione. 1859. Non essendovi stipulazioni speciali sul siste- ma di amministrazione si osservano le regole seguenti. 1. Si intende che i socj siansi dati reciprocamente facoltà di amministrare l’uno per l’altro. Giò che fa ognun di loro è valido per rapporto agli altri soc} quand? anche non ne abbia ricercato il consenso; salvo a favo- re di questi o di uno di loro il diritto di opporsi alle operazioni prima che siano concluse. 2. Ogni socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè se ne serva per l’uso al quale sono destinate, e non se ne serva contro‘gli interessi della società, o in modo tale da impedire ai#ocj di servir- gene a tenore dei loro diritti. 3. Ogni socio ha il diritto di obbligare i suoi soc] a far con lui le spese che sono necessarie per la con- servazione delle cose spettanti alla società. 4: Uno dei soej non può. fare ininovazioni sugli im- mobili dipendenti dalla società, quando gli altri socj non acconsentono, ancorchè si pretendano vantaggiosi alla società. 1860. Il socio:che non è amministratore non può alienare, nè vincolare le cose della società, nemmeno mobili, 1861. Ogni socio può senza il consenso degli altri SOC}, mettere a parte una terza persona nel carato, che ha nella società; non può peraltro senza il loro consenso ammetterla alla società, quantunque sia l’am- ministratore, Sezione SeconDpA. Degli Obblighi dei Socj verso i Terzi, 1862. In tutte le società fuorichè in quelle di com- mercio, i socj non sono tenuti solidalmente per i debi- ti della società, nè uno dei soc} può obbligare gli al- tri, se questi non gne ne fanno il mandato, i 1863. I socj son tenuti verso il creditore con cui hanno contrattato ciascuno per una somma, e\parte eguale, quantungqae il carato di uno di loro sia più piccolo, se 1° atto non ha specialmente ristretto 1’ ob- bligo di questo sul piede del suo carato- 1864. L'obbligo contratto per conto della società da uno dei Socj vibcola esso solo, e nonegli altri, qua- lora non gne ne abbiano fatto il mandato, e l’ obbliga- zione non vada-a vantaggio della società. 7) CAPITOLO QUARTO Ì | Dei differenti modi con i quali finisce la società. 1865. La società finisce 1. con la scadenza del tem- po, per il quale è stata contratta; 2. con' la: estinzione della cosa,@ sompimento del negozio; 3. con la morte naturale di uno dei Socj, 4. con Ja morte civile;. l' in- sì» CONCUSSIONE NEI CO RENPEPE PLEIN ECO PEOEEP EEN ELDER II III III III III TITO SMSSSIIIIIISII: III) terdizione, o fallimento di un6 di loro, 5. con il dis- senso di uno, o più socj di continuare nella società. 1866. La proroga della società contratta per un tempo limitato non può provarsi se non per scritta aven- te le medesime forme del contratto di società. 1867. Quando uno dei socj ha promesso di metterè in comune la proprietà di una cosa, la perdita soprav- venuta avanti che sia stata posta in società fa sì che resti risoluto il contratto rispetto a tutti i soc]. La società rimane egualmente sciolta, in tuttii ca» si per la perdita della cosa, quando il solo usufrutto è stato posto in società,€ la proprietà è rimasta press il socio.. pra Ma la società non è sciolta con la perdita della co- sa, che già e stata conferita alla società. 1868. Se è stato pattuito, che iu caso di mérte di uno dei soc}, la società continui col di lui erede, o sol- tanto con i s0c] superstiti, avranno effetto tali conven- zioni; nel secondo caso 1 erede del:isocio non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo al di lei stato all’ epoca della morte del socio, e non. entra a. parte dei dritti ulteriori, se non sono wna conseguenza necessaria di ciò che è stato fatto avanti la morte del socio a cui succede. 1869. Lo scioglimento della società per volontà di uno dei soc} non, ha luogo se non nelle società la dura- ta delle quali è illimitata, e si effettua con la renuuzia da notificarsi ai soc}, purchè detta renunzia sia fatta jn buona fede, e non intempestivamente. 1870. La renunzia non è di buona fede quando il socio renunzia per-guadagnare egli solo gli utili che. i soc] avevano intenzione di ricavare in comune. E° in- tempestiva quando le cose non sono più intere, ed è d° interesse dei socj, che sia protratto‘lo scioglimento della società,. à 1871. Lo scioglimeuto delle società contratte per un tempo determinato non può essere domandato da uno dei soc} avanti che sia scaduto il tempo fissato, seppure non vi siano giusti motivi di farne la domanda, come quando uno dei soc} manca di adempire gli obblighi ,.@ una malattia cronica lo rende inabile ad accudire agli affari della società, o accadono altri casi simili della le- gittimità,-e gravità dei quali si rilascia la cognizione all’ arbitrio del Giudice. 1872. Le regole riguardanti le divisioni dell’ eredi- tà, la forma di tali divisioni, e le obbligazioni che ne derivano tra i coeredi, si applicano ancora alle divisio» ni delle società. i Disposizioni relative alle Società di Commercio. 1873. Le disposizioni del titolo presente non sone applicabili alle società di commercio, se non nelle par- ti che non sono contrarie alle Leggi, e consuetudini del commercio. TITOLO DECIMO Dell’ Imprestito. ( Decretato li 9. Marzo 1804. promulgato li 19. di detto mese.) 1874. Vi sono due sorte di imprestito: Quello del- le cose delle quali si può fare uso senza che si consu- mino, e quello delle cose che si consumano con uso. La prima sorte di imprestito si chiama Imprestito ad 450, ossia comodato, la seconda si appella JImprestito per consumo> ovvero semplicemente’ Imprestito, ossia Mutuo. CAPITOLO PRIMO Dell’ Imprestito ad uso, o sia Commodato, Sezione PRIMA Della natura del Comodato. 1875. L° Imprestito ad usò, o sia comodato è un contratto col puale una delle parti da una cosa all’ al -—_——— -—_——— Eee vee Dare e = n e i Sip rr ‘re altro che una delle due, ha dato la preferenza alla tra perchè«e ne serva, con obbligo di restituirla in spe- cie dopo di essersene servito. t 1876. Il comodato è di natura sua gratuito. 1877. Il comodante rimane. proprietario della cosa comodata. anti i; 1878. Tutto ciò che è in commercio,€ non si con- suma con P uso può formar soggetto di comodato. 1879. Gli obblighi che nascono dal comodato tra- passano agli eredi del comodante, ed agli eredi del co- modatario. Ma se la cosa è stata comodata in rifleso so- lo del comodatario, ed è stata comodata. unicamente ad. essa, allora i suoi eredi non possono ritenere la cosa suddetta è i SezIONE SECONDA Degli Obblighi del Comodatario, 1880. Il comodatario è obbligato ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia, e_ conservazione della cosa comodata. Non può servirsene se non per l uso determinato dalla sua qualita, o dal patto, alla pena della refezione dei danni, ed interessi se vi ha luogo. 1881. Se il comodatario si serve della cosa per un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello per cui avrehbe dovuto servirsene, resta tenuto per la de- perizione della cosa, quantunque segua per uh caso fortuito. di i ' 1882. Se la cosa comodata perisce per un caso fortuito dal quale il comodatario avrebbe potuto liberarla facen- do uso della cosa propria, o se non potendo conserva- cosa propria, rimane tenuto per la deperizione dell’ altra. 1883. Se la cosa è stata stimata nell’ atto di im- prestarla, la deperizione, ancorchè segua, per un caso fortuito va in danno del comodatario, se non vi è pat- to in contrario. i 1884. Se la cosa deteriora, soltanto. per causa dell uso per il quale è stata comodata, senza alcuna colpa del comodatario, questi non è tenuto per il deterio- rammento.; 1885. Il comodatario non può ritenere la cosa in conguaglio di ciò che gli è dovuto dal comodante. 1886. Se il comodatario-ha fatto qualche spesa per l’uso della cosa comodata non può repeterne la refezione.| 1887. Se diverse persone hanno unitamante presa in prestito la medesima cosa, sono tenuti solidalmente a favore del comodante. Sezione TEeRza Degli Obblighi del Comodante, 1888. Il comodante non può ritirare la cosa como- data se non dopo il tempo fissato, o non essendovi cone venzione, se non dopo che ha servito. all’uso per il quale era stata presa in imprestito. 1889. Non ostante, se in questo tempo, o avanti che il bisogno del comodatario sia cessato sopraggiunge al comodante una pressante, ed improvvisa necessità di servirsi della cosa comodata, il giudice può secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla. 1890. Se durante il contratto del comodato, il co- modatario è stato obbligato a fare per la conservazione della. cosa qualche. spesa straordinaria,€ necessaria, e tanto urgente, che non ha potuto preventivamente ren derne inteso il comodante, questi è tenuto a rimbor- sarlo. 1891..Quando la cosa comodata ha vizi tali da po- ter portare un pregindizio a chi se ne serve, il como» dante se conosceva i vizi, e non gli haresi noti al co- modatario deve renderlo indenne. 0009390920990 00 000 0DLADAADA CIAD ILA LITI IAT DI TITARAVE III TTT TIAFA ATA TA RAGA FA ATA AGRA Grada add 20£.0DdL DDL AGODA ON OHV OLO OITOPIONI ONT OLI TITO OLAF ade CAPITOLO SECONDO 9 Del Muto, o sia imprestito per consumazione. Sezione Prima. Della natura del Mutuo. 1892. Il mutuo è un contratto col quale una delle parti da all’altra una certa quantità di cose, che si consumano con l’uso, con l’ obbligo a questa di resti- tuire altrettanto nella medesima specie, e qualità. 1893. L° effetto di tale imprestito è che il mutua- tario diviene padrone della cosa mutuata, che perisce per conto suo in: qualunque modo ciò segua. _ 1894. Non possono darsi a mutuo le cose che quan- tunque nella specie siano le medesime differiscono però negli individui, come sono gli animali; ed in tal caso il contratto è un comodato. 1895. L° obbligo che deriva dall’ imprestito di denaro non riguarda se non la somma numerica enunciata nel contratto. Se la specie è aumentata, o diminuita avanti l’ epo- ca della restituzione, il debitore deve rendere la som- ma numerica imprestatagli, e non è obbligato a ren- derla se non nella specie che corre, quando si effettua il pagamento. 1896. La regola stabilita nell’ articolo precedente non ha luogo se l’ imprestito è stato fatto in verghe di metallo. 1897. Se sono state imprestate verghe di metallo, o grasce, qualunque sia l’aumento, o decremento del loro valore, il debitore deve rendere sempre la medesima qualità, e quantità, e nulla più. SezionE SEeconDA, Delle Obbligazioni del mutuante. 1898. Nel mutuo il mutuante ha I’ istessa. respon- sabilità prescritta nell’ articolo 1891. rispetto al como- dante, ci ». 1899. Il mutuante non può ripetere le cose mutua- te avanti il tempo fissato. Loi 1900. Se non è stato fissato il tempo, per la resti- tuzione, il Giudice può aecordare una dilazione al mu- tuatario secondo le circostanze. 1901. Se è stato solamente pattuito che il mutua- tario paghi quando potrà, o quando avrà comodo di farlo, il Giudice determinerà il tempo a tenore delle circostanze. i SezIONE.. TERZA: Degli Obblighi del mutuatario. 1902. Il mutuatario è in obbligo di restituite le cose mutuate nella medesima qualità, e quantita al tempo convenuto. 1 1905. Se non gli è possibile di. adempire tale ob- bligo, deve pagarne il valore avuto riguardo al tempo, ed al luogo in cui la cosa doveva essere restituita set condo le convenzioni. Se non era stato fissato nè il tem- po, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il prezzo del tempo, e del luogo in cui è stato fatto il mutuo. 1904 Se, il mutuatario non rende le cose mutuate, o il loro valore nel tempo, convenuto$ deve pagare i frutti dal giorno. della domanda fatta in Tribunale. CAPITOLO TERZO Dell’ imprestito frutiifero. 1905. Si può il pagamento dei frutti per il semplice imprestito o di denaro, o di grasce, ovvero di altre cose mobili. 1906. Il mutuatario che ha pagato i frutti che non erano pattuiti, non può ripeterli, nè imputarli sulla sorte. 1907. Il frutto è legale, o convenzionale. Il frutto legale è fissato dalla Legge, il frutto convenzionale a esta So tì| i Pain +8 può essere supeMore al legale, qualora la Legge uon lo proibisca. L' ammontare del frutto convenzionale de- ve essere fissato in seritto. i SE 1908. La ricevuta di saldo per il capitale fatta senza riservo per i frutti, ne fa presumere il pagamen- to, è produce la»liberazione del debitore. 1909. Si può stipulare il pagamento di un frutto annuo dando un capitale, che il datore si obbliga di non esigere,+ In questo caso l’imprestito ha il nome di costetz- sione dî rendita.( cioè censo, 0 vitalizio) 1910. Detta rendita si può costituire in due ma- niere in perpetuo, o a Vita, di 1911. La rendita costituita in perpetuo è di natu- ra sua redimibile. Le parti possono soltanto pattuire che la redenzione non abbia luogo se non dopo un tem- po prefisso, che non potrà oltrepassare dieci anni, 0 senza che sia fatta anticipatamente la disdetta al credi- tore nel tempo che esse parti fisseranno. I 1912. Il debitore della rendita costituita in perpe- tuo può essere obbligato a redimerla. 1. Se per due anni omette di eseguire gli obbli- ghi assunti, 2. Se tralascia di dare al datore del danaro le as- sicurazioni promesse nel contratto. | 1913. Il capitale della rendita costituita in perpe- tu6 può esigersi quando il debitore è decotto, o prossi. mo al fallimento. 1914. Le regole interessanti le rendite vitalizie so- no stabilite nel titolo dei Contratti aleatoriî. TITOLO UNDECIMO Del Deposito, e del Sequestro. ( Decretato li 14. Marzo 1804. promulgato Li 24. di detto mese,) CAPITOLO PRIMO Del Depasito in genere, e delle diverse specie del medesimo. 1915. Il deposito in genere è un atto col quale si riceve una cosa altrui, con l'obbligo di custodirla, e restituirla in specie.| 1916. Vi sono due specie di depositi, Il deposito propriamente detto, ed il sequestro. CAPITOLO SECONDO Del Deposito propriamente detta. Sezione Prima N. atura, ed essenza del Contratto di Deposito. 1917. Il deposito propriamente detto è un contrat- to essenzialmente gratuito.; 1918. Non può avere per oggetto se non cose mo- bili. 1919. Non si pone in essere, se non per mezzo del- la tradizione reale, o fittizia della cosa da depositarsi. La tradizione fittizia’ basta quando il depositario ha presso di se per un altro titolo la cosa che si accon- sente di lasciargli in deposito.| 1920. Il deposito è necessario, o volontario; Sezione SECONDA.* Del Deposito volontario. 1921. IL deposito volontario si. pone in essere col consenso.reeiproco della persona che fa il deposito,€ di quella che lo riceve. 1922. Il deposito volontario non è regolare se non è fatto dal Padrone della eosa dà depositarsi, o col suo consenso espresso, o tacito. 1923. Il deposito volontario deve esser provato per scrittura. La prova per mezzo di testimonii non si am- LILAFIOLLCELLAITOMINNTLIALPIAUIO III DE VNIAEAIIEIIYIIIEEVLIYI{EVAAEIT LEA A({{L0ADIE[0 Y01IITA LAI VAIIA[II{YTE ALTI ATTIVE AIIIYEOITALA TILT V[IIYìA{E AIOP 00 À mette quando si tratti di somma maggiore di centocin- ‘ quanta franchi. ‘ 1924. Quando il deposito per una somma maggiore di centocinquanta franchi non si prova per scrittura, a chi è molestato come depositario si presta intiera fede sulla sua dichiarazione, tanto per il fatto riguardante il deposito, quatto per la cosa che ne formava il S0g- getto, come pure per il fatto riguardante la resti- tuzione. 1925. Il deposito volontario non può farsi se non tra persone capaci di far Contratti. Ciò non ostante se una persona capace di far con- tratti accetta il deposito da una persona incapace, è sottoposta a tutti gli obblighi di un vero depositario, e ‘può esser molestata dal Tutore, o Amministratore del- la persona che ha fatto il Deposito. 1926. Se il Deposito è stato. fatto da persona ca- pace, a persona incapace, il depositante ha soltanto 1° azione per rivendicare la cosa depositata, esistendo pres- so il depositario, o per la restituzione di quanto si è convertito in vantaggio di questo. Sezione Terza. Degli Obblighi del Deposito. 1927. Il depositario nella custodia delle cose depo-. sitate deve avere l’istessa cura che ha nella custodia delle cose sue. 1928. La disposizione dell’ articolo precedente deve più rigorosamente essere osservata 1. Se il depositario si è esibito da se stesso per ricevere il deposito, 2. Se ha pattuita una mercede per la custodia del deposito, 3. Se il deposito è stato fatto wnicamente per interesse del depositario, 4. Se è stato espressamente convenuto che il depositario sia tenuto per ogni specie di colpa. 1929. Il depositario non è tenuto in alcun caso per. gli accidenti derivanti da forza maggiore, purchè non sia stato costituito in mora a restituire la cosa de- positata. 1950. Non può far uso della cosa depositata senza la permissione espressa, o presunta del depositante. 1931. Non deve curarsi di indagare la qualità del- le cose depositate, se gli sono state confidate in una cassetta chiusa» o con involucro sigillato. 8 1952. Il depositario deve rimettere identicamente la stessa cosa che ha ricevuto. i In conseguenza il deposito di denaro deve esser ri- messo nella medesima specie in cui è stato fatto, tanto se ne aumenti, quanto se ne diminuisca il valore. 1933. Il depositario non è tenuto a rimettere il de- posito se non nello stato in cui è nel tempo della. resti- tuzione. I deterioramenti che non sono avvenuti per fatto suo vanno a carico del depositante. . 1934. Il depositario a cui è stato tolto il deposito da forza maggiore, e che in vece ne ha-ricevuto il prezzo, o qualche altra cosa, deve restituire ciò che ha ricevuto. i 1935. L° erede del depositario che ha venduto di buona fede il deposito che ignorava$ non è obbligato se non a rendere il prezzo ricavatone, o di cedere le sue ragioni contro il compratore se non ha ritirato il prezzo. i 1936. Se il deposito ha prodotto dei frutti che so- no stati percetti dal depositario, è in obbligo di resti- tuirli. Non è tenuto a pagare frutto per il denaro de- positato, se non dal giorno in cui è stato costituito in mora per fare la restituzione: AAA 1937. Il depositario non deve rimettere il deposita se non a chi gle l’ha. confidato, o a quello, in nome del quale è stato fatto il deposito o a quello che è sta» to destinato a ritirarlo. 1958. Non può pretendere da chi fa il deposito la prova che è il padrone della cosa depositata. È Ciò non ostante, se scuopre-che la cosa è stata, rubata, e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a questi il deposito con intimazione di repeterlo dentro un congruo e determinato tempo. Se la persona a cui è stata fatta la denunzia, trascura di reclamare il de» posito, il depositario rimane validamente liberato' con la tradizione fatta a quello da cui l’ha ricevuto. i 1959. In caso di morte naturale, o civile di chi ha fatto‘il deposito j questo non può essere. rimesso se non all’ erede.1Se vi sono più eredi, deve essere rimes- so-ad ognuno per la respettiva tangente. Se il deposito non può dividersi, gli eredi devono‘convenire tra loro per riceverla. i 1940: Se la persona‘che ha fatto il deposito cam- bia stato; per esempio se la donna che era libera di se quando è stato fatto il deposito dipoi contrae matri- monio, e passa sotto la potestà del marito, se il mag- giore di età depositante rimane interdetto 3 in tutti que- sti casi, ed altri di simil natura, il deposito non può esser rimesso se non‘a'chi ha amministrazione dei he- ni, e delle ragioni del depositante. 1941. Se il Deposito è stato fatto dal Tutore, dal marito, o da un’amministratore, non può essere rimes- so se non alla persona che era rappresentata dal Tuto- re, dal marito, o dall’ amministratore:}vse la loro ge- stione, o amministrazionie è terminata. 1942. Sè il contratto di deposito indica il. luogo; in‘cui deve‘esser fattà la’ restituzione, il depositario è tenuto farvi trasportare il deposito.: Le spese‘che vi so no occorse. vanno a carico del depositante. 1943. Se il contratto‘non indica‘ il luogo per la restituzione:, deve[esser fatta nel luogo medesimo del deposito.$ ab dn 1944. Il deposito deve esser rimesso subito che si domarida) quarido: anché“il contratto‘abbia fissato un tempo per la restituzione, purchè al depositario noù sia stato’ notificato. an’ decreto di sequestro; 0 vi sia‘oppo- sizione! per la restituzione, 0 traslazione del deposito: 1945. Il depositario infedele non’ può‘godere del benefizio della cessione dei beni.| 1946. Tutte le obbligazioni del. Depositario cessa- no; se scuopre, e prova che egli è il Padrone‘del‘de- posito. i SeziONE Quarta: * Delle! Obbligazioni‘della Persona che fa el Deposito. 1947. La persona che fa il deposito è tenuta a ri- fare al depositario tutte le spese che ha subìto per la conservazione del deposito, e di indennizzario dei dan- ni che può aver sofferto per causa del'deposito- desimo. 1948. Il depositario può ritenere il deposito; fino a che sia stato‘intieramente saldato di ciò che gli è dovuto per causa del deposito. SezioneE QuinTA Del Deposito necessario, 1949. Il deposito necessario è quello che è stato fatto per causa di qualche accidente, come per causa di un’ incendio, di una rovina, saccheggio, naufragio, o altro avvenimento imprevisto. 1950. La prova per mezzo di testimoni si ammette nel caso di deposito necessario, anche quando si tratti di somma superiore a centocinquanta franchi. Il deposito necessario dipende dalle regole di sopra stabilite. i 1992. Gli albergatori, e locandieri sono obbligati in qualità di depositarj per le cose che portan seco i forestieri che alloggiano presso di loro. Il deposito di simil natura si considera conte deposito necessario. 1953. Sono tenuti per i furti, o altri danni recati alle cose dei forestieri, tanto se il furto è commesso, 0 il danno è recato dai servitori, e ministri dell’ alber- go, quanto dalle persone di fuora che vanno, e vengono. 1954. Non sono tenuti per i furti fatti dalla forza armata, 0 altra forza maggiore. 200000000000. 000.0d0 0) LDL ALIIDLTPLA LDL APA VADA CDA PA CHA ADALILIIITTYI DA IDA VII ADVIAIVDIVDY VLAN VD OLO vd£0900000)£ 000 0dr 000000000 000000 0DL0dd dA EPL Od VdI dd 0dd 000000000 dd DO 000000 0dDr 000 0 Dr 10900) 0d0 0090000 000r0p0eGeado e A e ee e score_PTttg1]tt’’= CAPITOLO TERZO da Del Sequestro. Sezione Pnrma, Delle diverse specie di Sequestro. 1925. Il sequestro è convenzionale ,. o giudiciale. SEZIONE SECOND A Del Sequestro Convenzionale. 1956..Il sequestro convenzionale è il deposito fatto da. una, 0 più persone; di una, cosa litigiosa. nelle mani disun terzo che.si obbliga di restituirla, terminata la lite, alla persona che verrà dichiarato, doverla avere: 11957: Il sequestro può: non lessere.gratuito. 1958. Quando-è gratùito,, dipende dalle regole ri- guardanti. il deposito propriamente detto, ad eccezione di quanto appresso, a | 11959. Il-sequestro può riguardare non solo cose mo- bili, sima ancora. beni immobili. 1960. Il. depositario, incaricato del sequestro non può;esser: liberato avanti che sia terminata!la lite, se non di consenso di tutte le parti interessate ,0 per una causa che venga dichiarata legittima, Sezione Terza. Del Sequestro; 0 Deposito Giudiciale. 1961. Il Giudice può ordinare il. sequestro. 1.' dei mobili staggiti contro il debitore, 2. di un fondo; o di un mobile il dominio; 0 il possesso del quale è litigioso tra due, o più persone. 3. delle cose che un debitore offre! per la‘sua’ liberazione: 1962. La destinazione di«un: sequestro giudiciale produce obbligazioni reciproche. tra il sequestrante, ed. il sequestre. Questi deve avere per la conservazione delle cose sequestrate-tutta la cura di un buon padre di fa- miglia. Deve rimetterle, tanto per soddisfare il seque- straute con la vendita, quanto alla parte contro la qua- questro© L° obbligazione del sequestraute consiste nel pagare al sequestre la mercede. fissata‘dalla. Legge. 1963, Il sequestro giudiciale si fa: o presso la per- sona che hanno concordato le parti interessate, ovvera presso la persona eletta ex officio dal Giudice. Nell’ uno, e nell’ altro caso quella persona, presso la quale è stato fatto il sequestro è sottoposta‘a tutte le obbligazioni che porta seco il sequestro convenzionale. TITOLO DUODECIMO Dei Contratti Aleatorj ( Decretato li 10. Marzo 1804. promulgato li 20. di detto mese.) | 1964. Il contratto aleatorio è una reciproca con- venzione i di cui effetti, quanto agli utili, o scapiti, ossia per tutte le Parti, ossia per una, o più di esse, dipendono da un avvenimento incerto. Tali sono i con- tratti di assicurazione, il cambio marittimo sil‘giuoco è e la scommessa, il contratto di rendita vitalizia. I due primi dipendono dalle leggi marittime. CAPITOLO PRIMO. Del Giuoco, e della Scommessa. 1965. La Legse non dà azione per il debito di giuoco, o per il pagamento di una scommessa. 1966. Sono eccettuati dalla disposizione precedente i giuochi adattati a tenere in esercizio per il maneggio dell’ armi, i palj a piedi, o a cavallo, le corse dei coe- chi, il giuoco della palla, ed altri simili, per i quali vi vuole destrezza, ed esercizio del corpo. Non ostante le è stata fatta:l’esecuzione, qualora: sia levato il se- 80 vo il Tribunale può rigetiare la domanda; qualora gli comparisca eccessiva la somma, 1967. In nessun caso può il perditore ripetere quan- to ha pagato volontariamente, se per parte del vincito- re non è concorso dolo, soperchieria, o truffa. CAPITOLO SECONDO. Del Contratto della Rendita Vitalizia. 1968. La rendita vitalizia può. costituirsi a titolo oneroso, con lo sborso di una somma di denaro, o so- pra una cosa mobile che può avere una stima, o sopra un'immobile. 1969. Pnò egualmente essere costituito a titolo pu- ramente gratuito per donazioue tra i vivi, o per testa- mento. Essa deve allora esser fatta nelle forme prescrit- te dalla Lesge. 1970. Nel‘caso dell’ articolo precedente la rendita vitalizia si può ridurre se eccede la. somma. di cui si può disporre; ed è nulla se è costituita in favore di una persona incapace di ricevere. î 1971. La' rendita vitalizia può essere costituita in | testa di chi ha somministrato il fondo; come pure in testa di un terzo che: non abbia alcun diritto di goderne. 1972. Può egualmente esser. costituita in testa di una y‘0 più personé. i i 1973. Può esser costituita in favore di terza perso- na, benchè il fondo sia stato somministrato da‘altra persona. In quest’ ultimo caso, quantunque abbia il caratte- re di liberalità. non si’‘ricercano le solennità prescritte per le donazioni, ferma stante la riduzione, e nullità, della: quale si tratta nell’ articolo 1970. 1974: Qualunque. contratto di rendita vitalizia fatto in testa di una persona che era morta. nel dì del con tratto non. produce alcun effetto. 1975. L'istesso avviene del contratto col quale la rendita è stata costituita in testa di‘una persona attac- cata da malattia percui. muore dentro verti giorni dal di del contratto. 1976. La vendita vitalizia può-essere costituita per il quantitativo che vogliono fissare le: parti contraenti, Sezione Secoxnna Degli Effetti del Contratto suddetto tra le parti contraenti. 1977. Quello a favore del quale è stata costituita la rendita vitalizia a titolo oneroso mediante: la tradi- zione di un capitale, può domandare la restituzione del contratto, se il costituente non gli da. le assicurazieni fiesate per la esecuzione del contratto medesimo. 1978. Il solo+ritardo del. pagamento delle anna- te non da diritto alla persona, in favor della quale è costituita la rendita vitalizia di domandare la restitu- zione del capitale, o di ritornare al possesso del fondo da esso distratto all’ effetto di cui si tratta. Nan ha al- tro diritto che quello di sequestrare, e far vendere i beni del suo debitore, e di fare ordinare, o acconsen- tire che del prodotto della vendita sia impiegata una somma sufficiente per il pàgamento dell’ annate arretrate. 1979. Il costituente non può liberarsi dal pagamen- to della rendita coll’ offrire il rimborso del capitale, e rinunziando alla repetizione delle annate anticipate; è te- nuto di pavare la rendita durante la vita della perso- na, 0 delle persone in testa delle quali è stata costitui- ta la rendita, per quanto. sia lunga la vita di tali persone, e per quanto sia oneroso il‘pagamento delle annate.: 1980. La rendita vitalizia è dovuta al padrone a rata dei giorni che ha vissuto. Non ostante se si pat- tuisce il pagamente dell’ annata anticipata, la rata an- ticipata si acquista dal giorno in cui scadeya il pa- gamento, 1981. Non può stipularsi che non si possa far se- questro sulla rendita vitalizia se non quando è stata co- stituita a titolo gratuito. fi 1982. La rendita vitalizia non si estingue. con la s910900d9ag0 adr Gv ada edradoadazto ata ata aa ogangdIada ada ada ada ada ada age adr ada ad 0A ZOOIAPIALAVE0 TAIL 000000000000 000.0 090000 000 00 CDI NT ALIA d dI ITA drago dd0000a9a 0$0s9a 090 0do 00 “n morte civile della persona a favor della. quale è costi- tuita; ma il pagamento deve esser continuato fino alla: sua morte naturale. 1983. Il padrone della rendita vitalizia non puo do: mandare l’ annata, se non provando la‘propria esisten- za. o della persona in testa della quale è stata costi- tuita detta rendita, TITOLO DECIMOTERZO Del Mandato, CAPITOLO PRIMO Delle Natura, e della forma del Mandato. 1984. Il mandato, 0 sia procura è un atto col qua-. le una persona dà: facoltà ad un’ altra di fare qualche cosa per il mandante, in nome suo.. Il contratto si po- ne in essere con-il solo consenso del mandatario. 1985. Il mandato può esser fatto. per atto- c0.,.9 per scritta privata, ed. anche per lettera. Può ancora esser, fatto verbalmente; ma la prova per. mez- zo di testimonj non si ammette se.non in conformità di ciò che è prescritto nel titolo Dei Contratti, ed Obbli- gazioni Convenzionali in Genere. Il consenso per detto contratto può esser tacito., e resultare dall’ esecuzione che gli è stata data dal man- datario+ i Fe 1986. Il mandato, è gratuito se non vi è patto in contrario. 1987. E° speciale, e per un’ affare, o certi affari soltanto, o generale, e per tutti gli affari del mandante. 1988. Il mandato concepito in termini generali non abbraccia se non gli atti di amministrazione. Trattan- dosi di alienare, o di ipotecare 30 di qualche altro atto relativo‘al dominio, il mandato deve essere speciale, 1989. Il mandatario non può oltrepassare i limiti del mandato: la, facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri. ‘1990. Le donne, ed i minori emancipati possono essere eletti per mandatarj; ma il mandante non ha azione contro il minore mandatario se non a tenore delle regole generali relative alle obbligazioni dei minori, contro la donna maritata«che ha accettato il mandato senza 3l’ autorità del marito se non a forma delle ré- gole fissate nel titolo del Contratto di matrimonio, e dei diritti respettivi dei Coniugi, CAPITOLO SECONDO Delle Obbligazioni del Mandatario. n. 1991. Il mandatario è in obbligo di eseguire‘il mandato fintantochè non è revocato, ed è tenuto per i danni che potrebbero derivare dall’ inadempimento. De- ve ancora terminare|’ affare incominciato alla morte del mandante, se la mora può apportar pregiudizio. 1992. Il mandatario è responsabile non solo per il dolo, ma anche par la colpa nella suna gestione. Non- dimeno la responsabilità relativa alla colpa è meno for- te in quello il di cui mandato è gratuito» che in quello il quale riceve una mercede. 1995. Ogni mandatario è tennto a render conto del- la sua gestione, e di passare al mandante tutto ciò che ha percetto in virtù della procura, quand’ anche ciò che ha percetto non sia doynto al mandante. 1994. Il mandatario è tenuto per la persona che ha sostituito a se stesso nella gestione: 1. quando non aveva la facoltà di sostituirsi. alcuno, 2. quando tal facoltà gli è stata data senza indicazione della persona, e quella che ha scelto è notoriamente incapace, o iu- solvente: In ogni caso il mandante può agire direttamente contro la persona che si è sostituita il mandatario. 1999. Quando vi sono diversi procuratori ,o manda- tar) costituiti col medesimo atto, non vi è tra loro ob- bligazione solidale fuori di quella che è stata dichiarata. 1996. Il mandatario deve pagare i frutti delle som- me che ha erogate in proprio uso dal dì dell’ erogazio- ae; è di quelle delle quali riman debitore per reliqua- to dal giorno, in cui è costituito in mora. 1997. Il mandatario che ha fatto bastantemente co- noscere‘alla parte con la quale contratta come manda- tario le sue facoltà, nora è tenuto ad alcuna rilevazione, per ciò che è stato fatto oltre dette facoltà, se non vi si è obbligato. CAPITOLO TERZO. Delle Obbligazioni del Mandante. 1998. Il mandante è tenuto ad adempire gli ob- blighi contratti dal mandatario, a tenore della facoltà che gli ha data. Non è tenuto per ciò che è stato fat- to‘oltre detta facoltà, se non quando l’ ha ratificato es- pressamente, o tacitamente. 1999. Il mandante deve fare al mandatario, i pa- amenti, e spese fatte per 1° esecuzione del mandato, e soddisfarlo della mercede pattuita» Se non vi è alcuna colpa che possa essere imputa- ta al mandatario, il mandante non può esoherarsi dal pagamento, e rimborso suddivisato, ancorchè 1° affare non sia andato bene; nè‘pretendere la riduzione delle spese, col pretesto, che potevano farsi in somma minore. ‘2000, Il mandante deve ancora reintegrare il man- datario delli scapiti, che ha sofferti per occasiorie della sua gestione, senza che possa- essere addebitato di im- prudenza.| 2001. Il mandante deve pagare al mandatario i frutti dei pagamenti fatti del proprio, dal dì in cui so- no provati detti pagamenti.| 2002. Quando è stato costituito un mandatario da diverse persone per un affare in comune, oguuna di lo- ro è tenuta solidalmente verso il mandatario per tutte le conseguenze del mandato.. CAPITOLO QUARTO Dei differenti modi con i quali finisce il Mandato. 2003. Il mandato finisce con la revoca del manda- tario, con la renunzia di questo al mandato, con la morte naturale, o civile, interdizione, o fallimento del mandante, o del mandatario. 2004. Il mandante può revocare la sua procura, quando vuole, ed obbligare, se vi è luogo, il manda- tario a restituirgli, o la scritta privata contenente. il mandato, 0 l’ originale della procura se'è stata fatta in minuta, o la copia se ne è stata conservata la minuta. 2009. La revoca notificata al solo mandatario, non può essere obiettata ai terzi, che hanno trattato con lui ignorando la revoca suddetta, riservato al mandante il regresso contro il mandatario. 2006. La costituzione di un nuovo procuratore per il medesimo affare serve a revocare il precedente, man- dato, computando dal giorno in cui gli è stata notificata. 2007. Il mandatario può rinunziare al mandato no- tificando al mandante la sua renunzia. Nondimeno se tale renunzia pregiudica al mandante, dovrà essere in- dennizzato dal mandatario, quando questi non si trovi nell’ impotenza di continuare nell’ esercizio del mandato senza restar sottoposto egli stesso ad un considerabile pre- giudizio.| 2008. Se il mandatario ignora la» morte del man- dante, o una delle altre cause, per le quali cessa il mandato, quanto ha fatto stando in‘tale ignoranza ha il suo effetto.| 2009. Nei casi sopraespressi si eseguiscono gli ob- blighi riguardanti i terzi che sono in buona fede. 2010. In caso di morte del mandatario, 1 suoi ere- di debbono. darne avviso al mandante, e provvedere frattanto a quanto esigono le circostanze per il di lui mteresse. Duerno 11. 00901323)0 309233 290090 392 099299292 0d2 200 DD0 Dd00)LIÌA 000.000 000 0D0 000 N00 0D0 000 Id0 000339 A]9 200000 IF IGA ARIA GA AT aa 000 TATA dI ARRAY PMI 20033» 2000)0 000 000000000000 000000000 ODA 0NL ALA 0A ALATO EVOALA OLO ee LARIO abaco o DOC TITOLO DECIMOQUARTO Della Fidejussione. CAPITOLO PRIMO Della Natura, ed effetti della Fidejussione: 2011. Chi si costituisce fidejussore di un’ obblica- zione deve sodisfare il creditore per detta obblisazione se non sodisfa il debitor princioale. n i 2012. La fidejussione non può esistere se non per obbligazione valida. Si può per altro prestar la fidejus- sione per un’ obbligazione che può esser annullata con l’ eccezione soltanto propria dell’ obbligato, come sareb- be nel caso di un minore. 2015. La fidejussione non pnò eccedere quel che è dovuto dal debitore, nè esser prestata a condizioni, .più dure. Può prestarsi per una porzione del debito soltanto, ed a condizioni meno dure. La fidejussione che eccede il debito, o è prestata a condizione più dure non è nulla, ma si riduce alla quantità della obbligazione principale, 2014. Si può prestare la fidejussione senza esserne stato pregato dal principale debitore, ed anche senza sua saputa. Si può di più essere non solo fidejussore del principal debitore, ma anche rilevatore del fidejussore. 2015. La fidejussione non si presume; deve essere espressa, nè può estendersi oltre i limiti del contratto con cui si è prestata. È 2016. La fidejussione indefinita di un obbligazione comprende tutti gli accessorj del debito, ed anche le spese della prima domanda, e tutte le altre che sono fatte dopo la intimazione fatta al mallevadore. 2017. Le obbligazioni dei mallevadori trapassano ai loro eredi, ad eccezione di quella per-la quale può farsi luogo all’ esecuzione personale, benchè 1’ obbligo fosse di natura tale che vi restasse sottoposto il mallevadore. 2018. Il debitore che deve dare mallevadore è in obbligo di nominare una persona che sia capace a far contratti, che abbia sostanze bastanti a cuoprire l'im- portare dell’ obbligazione, ed. il di cui domicilio sia nel- la giurisdizione del Tribunal di appello nel quale deve essere prestata la fidejussione. 2019. L° idoneità del mallevadore si valuta a teno- re dei suoi‘possessi territoriali, fuorichè quando si trat- ta di commercio, o quando il‘debito è piccolo. Non si considerano i beni stabili sottoposti a lite, o l’ escussione dei quali sarebbe troppo difficile per la distanza nella quale sono situati. ‘2020. Quando il mallevadore accettato dal credito» re spontaneamente, 0 giudicialmente è divenuto insol- vente si deve dare un nuovo mallevadore. Tale regola patisce eccezione nel caso solo.in cni il mallevadore è stato dato in forza diun patto col quale il creditore ha voluto per fidejussore una data persona. CAPITOLO SECONDO Degli effetti della Fidejussione; Souza«dba Porn a Degli effetti della‘Fidejussione tra il Creditore, i ed il Mallevadore. 2021. Il mallevadore è tenuto verso il creditore, quando non paga il debitore principale, che deve es- sere prima escusso, purchè il mallevadore non abbia ri- nunziato al benefizio dell’ escussione, o che non siasi obbli- gato principalmente+ ed in solidam col. debitore, nel qual caso si devono osservare le regole stabilite per i debiti solidali. 2022. Il creditore non è obbligato ad escutere il debitor principale, se non quando il mallevadore lo do- imanda in sequela delle molestie intentate contro di esso. 2023. Il mallevadore che domanda 1° escussione del debitore principale deve dimostrare al creditore i beni del debitore principale,.e fare le spese occorrenti per a"as=== PRO sare! dae ii 3} î ì Ì È bi È O) È 82 l’ escussioné. Non può dimostrare i beni del debitor prin- cipale posti fuori della giurisdizione della Corte d’ appello del luogo in eui deve esser fatto il pagamento, nè i beni litigiosi, nè quelli ipotecati per il debito, che non sono più in possesso del. debitore. Hi 2024. Osni volta che il mallevadore abbia dimo- strati i beni, come si prescrive nell’ articolo- te, ed abbia fatto le spese occorrenti per 1° escussione, il creditore è tenuto a rendere indenne. il mallevadore fino alla quantità dei beni dimostrati, per 1’ insolvenza del debitore, verificatasi dopo che il creditore è stato in- eurante nell intentare lie molestie, 2029. Quando diverse persone hanno prestata la fideiussione per un medesimo debitore, ognuna di esse è tenuto per l’intiero debito, 2026, Nou ostante ognuno può, qualora non abbia rinuvziato al benefizio della divisione, pretendere.che il creditore prima divida la sua azione, e la riduca alla quota di ogni mallevadore.| Quando, nel tempo che uno dei mallevadori ha fatto decretare la divisione, ve ne è alcuno inidoneo, esso è tenuto a supplire alla parte dell’inidoneo; ma non può essere tenuto, se l’inidoneo è divenyto tale dopo la divisione. i; 2027. Se il creditore ha diviso spontaneamente 1] azione, non può recedere dalla divisione quantunque prima della divisione vi fossero dei mallevadori- donei. SEZIONE SECONDA. Degli effetti della fideiussione tra il debitore, e il mallevadore. 2028. Il mallevadore che ha pagato ha il regresso contro il debitore principale, tanto se la fideiussione è stata prestata con la scienza del debitore, quanto senza sua saputa. Il regresso ha luogo per Ja sorte, come per i frutty, e spese; ma quanto alle spese, il mallevado- re ha il regresso per quelle fatte dopo di aver notifica» te al debitore principale le molestie intentate contro di se. Ha ancora il regresso per i danni, ed interessi ai termini di ragione. 2029. Il mallevadore che ha pagato il debito su- bentra in tutte le ragioni del creditore contro il de- bitore. Ta 2050. Quando vi sono più debitori principali soli- dali di un’ istesso debito, il mallevadore che ha presta- ta la fideiussione per tutti, ha contro ognuno di'essi il regresso per la repetizione di tutto ciò che ha pagato. 2051. Il mallevadore che ha pagato il primo; non ha regresso contro il debitor principale che ha pagato dopo, quando non gli ha notificato di avere estinto I’ ob- bligo, salve le sne ragioni contro il creditore. Se il mallevadore paga senza essere molestato., e senza notificarlo al debitor principale, non ha regresso contro di lui nel caso che al tempo del pagamento il debitore abbia eccezioni per far dichiarare insussistente il debito, salva l’ azione per repetere dal creditore quanto ha pagato. 2052. Il mallevadore avanti di pagare può agire contro il debitore per essere rilevato 1. Se è stato molestato giudicialmente perchè paghi, 2. Se il debitore è deeotto.,.0 prossimo alla de- cozione, 3. Se il debitore si è obbligato di. liberarlo. dentro un certo tempo, 4. Se il debito pnò essere esatto attesa la scadenza del. tempo, per il quale era stato. contratto 3 5. Dopo dieci anni s se l'obbligo nonè a tempo. de- terminato, purchè 1° obbligazione principale, come sa- rebbe una tutela, non. sia di natura tale da, potersi estin- guere dentro un tempo determinato. Sezione Tenza. Degli'effetti. della. fideiussione rispetta 4. più fideiussori,. 2033. Quando diverse persone hanno prestata fideius: sione al medesimo dehitore per l’istesso debito, quello, ® © e ® © © [el ; I) ° © 2 s =) e ® ° Lee] e ® [sul ° ° © è Si - 8 ® e C) S sel e ® © te] ul Led ° ° © ® 9 @ o) ® @ I I] @ © [=] © © e @ DS) e @ @ I°) @ ® © > DI] (°) CS) e ad © 8 Ss CS) © © (e) pi @ © s @ @ @ © è ® 3 3 î 3 @ @ @ @ 9 © 8 (e) @ @ ® ® È (=) ® © ® e (SÌ s (°) d (S) (e) @ (S) $ (<) (6) > ® 8 (#) Si d e (=) (=) 8 © @ (c] È (>) 9° © @ ci © ° e) © e È @® © [ul ® (I lag e & © e 8 (SI > (A & (A e. od w (S) i-J (n) (-} & (ui © > & È (i Ss > dò . ©. s $ @ K°) ad (°) è & @; (ee) (ci che ha pagato ha il regresso contro gli altri malleva- dori secondo la respettiva rata, e porzione: ma detto regresso non ha vigore se non quando il mallevadore ha pagato in uno dei casi espressi nell’ articolo- cedente. CAPITOLO TERZO. Dell’ estinzione della fideiussione. 2034. L’ obbligazione che nasce dalla fideiussione si estingue nei medesimi modiche 1° altre obbligazioni. 2035. La confusione che si effettua nella persona del.debitore principale, e del mallevadore, quando di- ventano eredi l’ uno dell’ altro, non estinsue|’ azione del creditore contro la rilevazione del fideiussore. 2036. Il mallevadore può opporre al creditore tut: te l’ eccezioni che competono al debitor principale, e che sono proprie del debito, ma non può opporre quel- le che sono solamente proprie del debitore.| 2037. Il mallevadore è liberato, quando per fatto del creditore non può avere il subingresso nelle sue ra- gioni, ipoteche, e privilegi. — 2038. Quando il creditore ha spontaneamente rice- vuto un fondo stabile, o altro capitale qualunque in e- stinzione del debito principale, il mallevadore riman libero, quantunque il creditore soffra 1’ evizione. 2059. La semplice proroga del termine a pagare accordata dal creditore al debitor. principale‘non libera il mallevadore, che in questo caso può molestare il debito> re acciò. estingua il debito, CAPITOLO QUARTO, Della fideiussione legale, e della fideiussione giudiciale. e 2040. Quando una persona è obbligata dalla Leg- ge,© per sentenza a dar.mallevadore, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli ar- ticoli 2018, e 2019.. Quando si tratta di una fideiussione giudiciale, il mallevadore inoltre deve esser tale da potersi far con- tro di lui l’ esecuzione personale. 2041. Chi non può trovar mallevadore, può in vece di esso dare un pegno bastante a cuoprire il debito. 2042. Il mallevadore giudiciale non può domanda» re l’ escussione del debitor principale. 2043. Chi ha promessa semplicemente la rilevazio» ne del fideiussore giudiciale non può domandare|’ escus- sione del debitor principale, e del fideiussore. TITOLO DECIMOQUINTO. Delle transazioni, ( Decretato li 20. Marzo 1804. promulgato li do. di detto mese.) 2044, La transazione è un contratto col quale le parti terminano una lite già contestata, o che è per contestarsi. Tale contratto deve esser fatto per scrittura. 2049, Per poter transigere bisogna avere la capa- cità di disporre delle cose che cadono nella transazione. Il Tutore non può transigere per il minore, o per l’ interdetto, se non in conformità dell’articolo 467. nel titolo dell’ Età minore, della Tutela, e dell’ emancipa- zione, e non può transigere col minore divenuto mag- giore di età sul rendimento di conto della Tutela, se non in conformità dell’ articolo 472. nel detto titolo. Le comunità, e stabilimenti pubblici non possono trau- sigere. senza. l’ annuenza espressa dell’ Imperatore. 2046. Si può transigere sull’ azione civile, che na- sce dal delitto; ma la transazione non impedisce| in- quisizione del Tribnnale Griminale. 2047° Si può inserire nella transazione una penale contro chi non adempirà i patti della transazione. 2048. Le transazioni si limitano al loro oggetto; la renunzia che vi si fa a tutte le ragioni, ed azioni, si intende ristretta a. ciò che ha relazione alla contra» versia sulla quale è stato transatto. — TT pi 2049.: Le transazioni pongono termine alle.contro- versie sulle, quali cadono, tanto;se le parti manifestano Ja loro' volontà in ,termini speciali, o generali, quanto ‘sc la detta. volontà si deduce per necessaria conseguen- za da ciò che è stato detto, 2050. Chi dopo aver.trausatto sopra un diritto pro- ‘prio, acquista dipoi un simile diritto per le ragioni di ‘altra persona, non, è vincolato dalla transazione quanto all’ esercizio del dritto nuovamente acquistato. 2051: La transazione fatta da uno degli interessati non affligge gli altri, i quali però non se ne possono pre- valere. 20592. Le transazioni hanno tra le parti la. istessa forza della cosa giudicata, dancui non si da appello. “Non possono essere impugnate per causa di lesio- ‘ne, nè di errore di gius. 2055. Può peraltro una transazione essere: rescissa,, «quando vi è intervenuto, l’ errore sulla persona; o sull” oggetto della controversia, 0; quando vi è concorso do- lo, o violenza. 2054. Si può egualmente. agire per la rescissione della transazione, quando è stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressa- mente. trattato della nullità; 2059. La transazione fondata su documenti che si riconoscono falsi'è- nulla. 2056. E° nulla parimente Ja transazione fatta sopra una lite già definita. con sentenza passata in cosa giudicata della, quale le parti, o una di loro non aveva. notizia. Se dalla sentenza che ignoravano le parti può.darsi| appello, in tal caso è valida la transazione. 2057. Quando le parti hanno transatto general: mente sopra tutti gli affari che potevano avere insieme, i documenti che non erano a loro notizia, e che sonosi trovati dopo, non sono causa bastante per rescindere la transazione, purchè non siano stati soppressi per fatto di una delle parti. Ma è nulla la transazione se riguar- da un: negozio solo, e dai documenti..trovati» apparisce manifestamente che ad. una delle parti non competeva alcuna ragione sul negozio suddetto. 2058 L'errore di calcolo in una transazione dev? essere..corretto.. x TITOLO DECIMOSESTO Della Cattura, o esecuzione personale, in materia civile, ( Decretato li 13. Febbraio 1804. promulgato li 23. di detto mese,) 2059. La cattura in materia civile ha luogo per lo stellionato. GCommette lo stellionato che vende, o ipote- ca un’immobile di cui sa non avere il dominio, o chi assegna, come liberi i beni ipotecati, o li dichiara vin colati. ad un’ ipoteca minore di quello che è. 2060. La cattura ha luogo egualmente, 1. Per il deposito necessario, 2. Nel caso di reintegrazione di possesso per la restituzione decretata con sentenza di un fondo, di cui il padrone è stato spogliato per le vie di fatto; per la restituzione dei frutti che sono stati per- cetti. per il tempo che si è posseduto indebitamente, e per la refezione dei danni, ed: interessi aggiudica- ti al padrone del fondo ,3. Per la repetizione dei de- nari consegnati ai ministri pubblici destinati a quest’ef- fetto.. 4. Per l’ esibizione delle cose depositate presso il sequestre, mandatario, ed altri depositarii, 5. Contro i mallevadori giudiciali, e contro il mallevadore: di chi può esser catturato, quando si. sono sottoposti alla cat- tura, 6. Contro tutti gli Ufficiali pubblici per 1’ esibi- zione delle loro minute quando sono richieste, 7. Con- tro i. notari, difensori, uscieri per. la. restituzione dei documenti loro fidati, e delle somine ricevute dai clien- ti per causa delle loro funzioni. 2061. Quelli che in virtà di una sentenza data nel petitorio, e passata in cosa giudicata sono stati condan- nati a rilasciare un fondo, se ricusano di eseguire la sentenza, possono con un’ altra sentenza. essere soggetti alla cattura, dopo quindici giorni da che è stata noti. ficata la prima sentenza in persona lore; o al loro*de- €930000d0aGaadaaga ada ada ada adasdaataada edo agaado ada ada ada adaadradaaga ada adeada ada 0000000 0PV ALA A PAD ADIVDIOPITPAADA DIAL VIA PIVAADIIAIDITY VP III AIIP VV VIOLI" DIVA TP AIA CLAIRE d 85 micilio. Se il fondo è distante più di cinque miriame- tri dal domicilio della parte condannata a rilasciarlo. si aggiunge ai quindici giorni, un giorno di più per ogni cinque miriametri 2062. La cattura non può essere decretata contro gli affittuarii per il pagamento dei canoni degli affit ti dei fondi rustici se nel contratto‘di’ affitto non: vi è il patto espresso. Gli affittuarii però ed i coloni par- Ziarii possono esser catturati quando non rendano al ter- mine dell'affitto, i capi di bestie, i semi, e gli arnesi rusticali loro consegvati, purchè non provino che la mancanza di tali cose non dipende dalla loro colpa: 2063. Fuor dei casi determinati come sopra, o di quelli che in appresso potranno esser determinati da una Legge speciale, resta proibito a tutti i Giudici di fare il decreto di cattura;‘a tutti i notari, e cancellieri di ricevere atti nei quali sia stipulata, ed a tutti i Fran- cesi di acconsentire a tali atti, ancorchè siansi portati in dominio estero, sotto la pena della nullità, spese, danni, ed interessi. 2064. Nei medesimi casi sopraespressi; non può farsi il decreto di cattura contro i minori. 2065. Non può esser decretata per una somma mi- nore di trecento franchi.; 2066. Non può esser decretata contro i settuagena- rit, contro le donne, maritate, o fanciulle se non per causa di stellionato. Basta che sia incominciato il settantesimo anno per godere del privilegio accordato ai settuagenarii. La cattura per causa di stellionato durante il Ma- trimoniò non si da contro le mogli se non sono separa- te di beni, o se. non hanno-beni dei quali si sono ri- servate la libera amministrazione, e per le obbligazio- ni soltanto che riguardano detti beni. La moglie che essendo in comunione si è obbligata anitamente, 0 solidalmente col marito non può essere considerata‘rea di stellionato per causa di tali obblighi. 2067. La cattura, anche nei casi nei quali è pre- scritta dalla Legge, non si può fare senza una sen- tenza. 2068: L'appello non sospende, dando mallevadore, la cattura decretata con sentenza provvisionalmente ese- cutiva. 2069. L° esecuzione personale non impedisce nè so- spende le molestie, e 1° esecuzione reale. 2070. Con tali disposizioni hoh vien derogato alle Leegi speciali che permettono“la cattura negli affari mercantili, nè alle Leggi che riguardano la Polizia Correzionale, nè a quelle che concernono 1’ amministra» zione del pubblico: tesoro. TITOLO DECIMO8ETTIMO Del pegno in genere. ( Decretato li 16. Marzo 1804. promulgato li 26. di detto mese.) 2071. Il pegno è un contratto col quale il debito- re da al creditore una cosa per sicurezza del suo credito. 2072. Il pegno di una cosa mobile si chiama pro- priamente Pegro. Quelle di un’ immobile, si appella Anticresi. CAPITOLO PRIMO Del Pegno. 2075. Il pegno da al creditore il diritto di’ farsi pagare sulla cosa data in pegno con privilegio, e pre- lativamente agli altri creditori.| 2074.‘Tale privilegio non ha luogo se non quando vi è un’ atto pubblico, o per scritta privata legalmen- te registrato, contenente la dichiarazione della somma debita, e della specie e natùra delle cose date in- gno, o una dimostrazione annessa della loro qualità, peso, e nîisura. i L’atto da farsi in scritto, ed il registro non si ri- chiede se non quando si tratti di somma maggiore di centocinquanta franchi. 2075. Il privilegio' suddetto peraltro non ha luogo »* MM VR 1 dini PR PR DA pira nelle cose incorporali, come sono i crediti che si consi- derano come mobili, se non quando vi è un atto pub- blico, o scritta privata, registrato, o notificato al de- bitore del credito dato in pegno. 1 2076. In ogni caso il privilegio sul pegno non esi- *ste se noli quando il pegno è stato cousegnato è ed è rimasto in possesso del creditore, o presso terza perso- na concordata tra le parti. 2077. Il peguo può esser dato da terza persona per il debitore, 2078. Il creditore non essendo soddisfatto non può disporre. del pegno;; può peraltro ottenere. il decreto che gli rimanga in pagamento fino alla concorrente quantità del suo credito, dietro la stima da farsi dai periti, o che sia venduto all’ incanto. Qualunque patto che dia facoltà al creditore di appropriarsi il peguo, o di disporne senza le. solennità sopraespresse, è nulla. i 2079. Fiutantochè il debitore non è spogliato con sentenza della proprietà del pegno, se vi è luogo, nè rimane padrone, ed il pegno resta presso il creditore soltanto come un deposito che gli assicura il suo pri- 2080. Il creditore è tenuto, secondo le regole fis sate nel titolo dei Contratti, o Obbligazioni Convenzio- nali in genere per la perdita ,e deterioramento del per gno avvenuto per sua negligenza. Dall° altra parte il debitore deve abbuonare al creditore tutte le spese uti- li, e necessarie fatte per la conservazione del pegno. 2081. Se è stato dato in pegno un credito fruttifero . il creditore deve imputare il frutto su quello che gli può esser dovuto. Se il debito per sicurezza del quale è sta- to dato in pegno il detto credito non è fruttifero, l’im- putazione si fa sulla sorte. 2082. Fuori del caso che il possessore del pegno ne abusi, il debitore non può domandarne la restituzione senza aver saldato intieramente il debito per la sorte, frutti, e spese, per sicurezza del quale era stato dato il pegno. i Se il debitore dopo aver dato il pegno per sicurez- za di un debito, ne contrae un’ altro con 1’ istesso cre- ditore da erigersi avanti il pagamento del primo debi- to, il creditore non potra essere obbligato a restituire il pegno prima di essere intieramente saldato dell’ uno, e dell’ altro debito, quand’ anche non esista alcun pat- to per ritenere il pegno per il secondo debito. 2083. Il pegno non può esser diviso, non ostante che possa dividersi il debito tra gli eredi del debitore, o quelli del creditore. L'erede del debitore che ha, pagato la sna rata di debito non può pretendere la restituzione della sua par- te di pegno, fintantochè il debito non è stato intiera- mente saldato. E viceversa l° erede del creditore che ha ritirata la sua quota di credito, non può restituire il pegno in pregiudizio dei coeredì che non sono stati pagati. 2084. Le disposizioni sopraespresse non hanno vigo- re negli affari mercantili, nè ai stabilimenti autorizzati a far prestanze sul pegno, rispetto ai quali si sta alle Leg- gi, e Regolamenti che li riguardano. CAPITOLO SECONDO Dell’ Anticresi. 2085. L° anticresi non si costituisce se non per mez- zo di scrittura. IL creditore con questo contratto acquista soltanto il diritto di ritirare i frutti del fondo con l’ obbligo di imputarli sul frutto annuo se gli è dovnto, e quindi sulla sorte.- 2086. Il creditore se non è stato pattuito diyersa- mente è obbligato a pagare le contribuzioni, ed i pesi annuali del fondo che ritiene in anticresi, Deye egualmente sotto la pena di rifare i danni, ed interessi pensare al mantenimento, ed ai risarcimen- ti utili, e necessarj del,fondo,riservato a lui il gius di prelevare dai frutti le spese fatte per tali cause, 2087. Il debitore non può prima di avere intiera- mente saldato il debito rivendicare il fondo dato in an- 200000.00N.0DA CDL DA THA LA 0HAINA AYA LITTA CDTI VIVEVA 00 AD LOL 200902000 09a0000000d0r 02000000 000000 000 000.000 CDL EPA DA 0dL 000000 0d00d0 000 Od CDL 00 000 IGT ODA degrada ada ar ada ada FA OPLODI AIOP VITI 0 ticesi. Ma il creditore che vuol liberarsi dai pesi men- tovati nell’ articolo precedente, può sempre s qualora non abbia rinunziato a tal diritto, costringere il debitore a riprendere il suo fondo. 2088. Il creditore non divien padrone del fondo per non essere stato pagato nel tempo convenuto; ogni patto in contrario è nullo. In tal caso può intenta- re lo spoglio del debitore per la via ordinaria del Tri- bunale. i 2089. Quando le parti hanno convenuto che i frutti siano compensati con gli interessi, o totalmente, o in parte, tal convenzione ha esecuzione come tutte 1° altre non proibite dalla Legge. 2090. Le disposizioni degli articoli 2077., e 2083. si osservano rispetto all’ anticresi come rispetto al pegno.; 2091. T'uttociò che è prescritto nel presente capitolo non percuote le ragioni che possono avere i terzi sul fon- do rilasciato a titolo di anticresi. Se il creditore oltre 1’ anticresi ha nel fondo ancora altri diritti, ed ipoteche nelle debite forme costituite; e mantenute potrà eserci» tarli nel suo grado comè qualunque altro creditore. TITOLO DECIMOTTAVO Dei Privilegi, ed Ipoteche. ( Decretato li 19. Marzo 1804. promulgato li 19. di detto mese.) CAPITOLO PRIMO Disposizioni Generali. 2092. Chiunque si è obbligato in proprio è tenuto a soddisfare l’ obbligazione con tutti i suoi beni mobili, ed immobili, presenti, e futuri. 2093. I beni del debitore sono la sicurezza comune dei creditori, ed il prezzo si reparte tra loro. per con- tributo, quando non esistono tra i creditori cause legit- time di prelazione. i 2094. Le cause legittime di prelazione sono i pri» vilegi, e le ipoteche. CAPITOLO SECONDO. Dei Privilegi. 2095. Il privilegio è un diritto conferito al eredi- tore dalla qualità del sno eredito,. per aver la prela- zione sugli altri creditori ancorchè siano ipotecarj. 2096. Tra i creditori privilegiati, la prelazione si stabilisce secondo le differenti qualità dei privileg). 2097. I creditori privilegiati che sono nel medesi- mo grado si pagano in proporzione eguale. 2098. Il privilegio derivante dai diritti del pubbli- co erario, e il modo con cui si sperimenta dipendono dalle leggi che li riguardano. Il pubblico erario però non può aver privilegio in pregiudizio delle ragioni acqui state anteriormente dai terzi. 2099. I privilegj possono competere sui beni mobi- li, 0 immobili. Sezione Prima Dei Privilegj sut mobili, 2100. Detti privilegj sono generali, o speciali per certi determinati mobili. NEI Dei Privilegj generali sui mobili. 2101. I crediti privilegiati che posano sui mobili in generale, sono i seguenti, e si sperimentano nell’ordine che appresso 1. Le spese del Tribunale, 2. Le spese funerarie, 3. Le spese, qualunque siano;, dell’ ultima malat- Ent ZI ne ie tia da pagarsi proporzionatamente a quelli ai quali so- no debite,‘ 4. I salari delle persone di servizio per 1° annata decorsa, e ciò che è dovuto per l’annata corrente. 5. I viveri somministrati al debitore, e sua fami- elia, cioè negli ultimi sei mesi dai venditori a minuto, come fornai, macellari, ed altri, e per l’ultimo anno dai padroni di locanda, e venditori all’ ingrosso. 6 IT Dei Privilegi sopra certi mobili. 2102. I crediti privilegiati sopra certi determinati mobili sono. 1. Le pigioni s e canoni degli affitti sui frutti del- la raccolta dell’ anno, e sul prezzo di tutto ciò che ser- ve ad ammobiliare la casa appigionata., ed il fondo da- to in affitto, e di tutto ciò che serve alla cultura del medesimo, cioè per la somma scaduta, e per quella che è per scadere se le locazioni son fatte per atto auten- tico, 0 per scritta privata che abbia una data certa, ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di allogare la casa, o di affittare il fondo per il tem- po che rimane della locazione, e di ritirare per loro le pigioni, o i canoni degli affitti, con l’ obbligo però di pagare al proprietario quanto gli è dovuto. Non essendovi 1 atto autentico, e essendo la loca- zione fatta per scritta privata non avente data. certa hanno icreditori la facoltà di allogare o affittare per un° anno da computarsi dal termine dell’ anno corrente. :Il medesimo privilegio compete rispetto ai risarci- menti che per consuetudine del luogo sono a carico del conduttore, e rispetto a tutto ciò che concerne l’ esecu- zione del contratto di locazione. Nondimeno le somme dovute per le semente, o per le spese fatte per la raccolta dell’ anno si pagano col prezzo della raccolta, e quelle dovute per gli arnesi col prezzo dei‘medesimi, a favore dei creditori nell’uno, e nell’ altro caso prelativamente al proprietario. Il proprietario può far sequestrare i mobili, che servono a fornire la sua casa, o il suo fondo, quando né sono stati cavati senza il suo consenso, e. conserva sui‘medesimi il suo privilegio, purchè abbia intentata l' azione di rivendicarli dentro quaranta giorni se sì trat- ta di mobili del fondo dato in affitto, e di quindici se si tratta di mobili di una casa. 2. Il credito sul pegno che è presso il creditore. 3. Le spese fatte per la conservazione della cosa. 4- Il prezzo di mobili non pagati, se il debitore. ne è al possesso, o gli abbia comprati per pagarli subito, o dentro un tempo. Se la vendita è fatta per pagarli subito, il vendito- re può revendicare i mobili quando ne è al possesso il com- pratore, ed impedire che siano vendnti di nuovo, pur- chè l’azione sua intentata dentro otto giorno dopo la tradizione, e i mobili si trovino nel medesimo stato in cui erano quando fu fatta la consegna. i Il privilegio peraltro del padrone della casa, o del fondo dato in affitto è poziore del privilegio del venditore, purchè non resti provato che il proprietario sapeva che i mobili ed altre cose delle quali è fornita la casa, o il fondo non appartenevano al conduttore. Non vien fatta alcuna innovazione rispetto alle leg- gi,ed usi del commercio sulla rivendicazione. 5. Il credito del locandiere per quello che ha som- ministrato, sulle cose del forestiere che sono state portate nel suo albergo. 6. Le spese di trasporto, e le spese accessorie, sulla, cosa trasportata, i I crediti derivanti dall’ abuso, o dalla prevari- cazione dei ministri pubblici nell’ esercizio dei loro im- pieghi, sui capitali dati per mallevadoria, e sui frutti se sono dovuti, SEZIONE SECONDA. Dei Privilegi sui Beni Immobili. 2103. I creditori privilegiati sugli immobili sono 1. Il venditore sull’ immobile venduto per il paga- mento del prezzo. Se si fanno più vendite successive, il ECCITANTI CIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIORIO 293000290000 000e9300£2 0008Ga Do 000.000 00£r 000 0Gr ade ade ada 000000000 00000029» 000 0UL edo 00000 00 aieaga 0.0 00 85 prezzo delle quali sia dovuto in tutto, o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così di seguito. 2. Quelli che hanno somministrate delle somme per l’ acquisto di un° immobile, purchè costi autenticamente dall’ atto di imprestito, che la somma era destinata a quest” effetto, e dal saldo fatto dal venditore che il detto pagamento è stato fatto con i denari imprestati. 3. Icoeredi sugli immobili dell’ eredità per la rileva- zione delle divise fatte tra loro, e per la compensazione, o conguaglio delle quote. 4. Gli architetti, impresarj, muratori, ed altri la- voranti impiegati nel riedificare, costruire, o risarcire fabbriche, canali, ed altre opere, purchè da un perito nominato ex officio dal Tribunale di prima istanza nella giurisdizione del quale sono situate le fabbriche sia sta- to preventivamente steso il processo verbale, ad oggetto di provare lo stato dei luoghi relativamente alle opere, che il proprietario dichiarerà di voler fare, ed i lavori siano stati approvati sei mesi al più dopo di esser termi- nati da un perito da nominarsi parimente ex officio. Ma l’importare del privilegio non può oltrepassare il valore che resulta dal secondo processo verbale, e si ‘riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell’ alienazione e che deriva dai lavori che vi sono sta- ti fatti. 5. Quelli che hanno prestato denari per pagare, o rimborsare gli artefici hanno il medesimo privilegio purchè tale imprestito sia autenticamente provato dall’ atto con cui è stato fatto, e con la ricevuta di saldo degli artefici, conte è stato detto per quelli che pre- stano denaro per l’ acquisto di un’ immobile. Sezione TERZA. Dei Privilegi che comprendono i Mobili, ed Immobili. 2104. I privilegi che comprendono i mobili ed im- mobili sono quelli indicati nell’ articolo 2101. 2105. Quando in mancanza di mobili i creditori pri- vilegiati indicati nell’ articolo precedente domandano di esser pagati col prezzo di uno stabile in concorso con i i creditori che hanno il privilegio sul medesimo i pa- gamenti si fanno con il segnente ordine, 1. Si pagano le spese di Tribunale, e le altre enume- rate nell’ articolo 2101. 2. I Croditi indicati nell’ artieolo 2102. SezIONE Quarta. Come si conservano i Privilegi. 2106. Tra i creditori, i privilegj) hanno effetto quanto ai beni immobili, quando sono resi pubblici, me- diante l’ inserizione da farsi nei registri del Conservatore delle ipoteche nel modo prescritto dalla Legge, e dal di della fatta inscrizione, salve le eccezioni seguenti. 2107. Sono eccettuati dalla solennità dell’ iscrizio» ne i crediti enunciati nell’ articolo 2101. 2108. Il venditore privilegiato conserva il suo pri- vilegio con la trascrizione del documento con cui si tra- sferisce la proprietà nell’ acquirente, e che prova esser- gli dovuto il totale, o parte del prezzo, al quale ef- fetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore equivarrà all’ inscrizione a favore del venditore ,e della persona che avrà somministrato il denaro, e che nel me- desimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore. ll Conservatore peraltro delle ipoteche dovrà alla pena della refezione dei danni, ed interessi a favore dei ter- zi fare ex officio V iscrizione sul suo registro dei cre- editi derivanti dall’ atto di traslazione di dominio tanto in favore del venditore, quanto in favore det datore del denaro, e questi potranno ancora far.fare la trascrizio- ne del contratto di vendita, se non è stata fatta, all’ effetto di acquistare 1° inscrizione per quanto è loro do- vuto sul prezzo della cosa venduta. 2109. Il coerede, o condivisore conserva il suo pri- vilegio sui beni di ciascuna porzione, o sui beni vendu- ti all’incànto per le compensazioni, e conguagli delle a Zie19 5 TABELLE ii ri 86 parti, o per il prezzo dell’ incanto, con Wiscrizione fat ta a sua istariza dentro sessanta giorni dalla divisione 0 aggiudicazione della cosa venduta per via d° incanto o nel qual tempo non può essere vincolato ad ipoteca il fun- do che è aggiudicato per via di incanto, 0 col quale deve farsi«il conguaglio, in pregiudizio di quello che deve avere il conguaglio, 0 il prezzo. 2110. Gli architetti, impresarjo muratori, ed altri Sezione SECONDA Dell’ Ipoteca Giudiciale. 2123. L' ipoteca giudiciale‘si acquista da chi ha ottenuta una, sentenza data in contradittorio, o in. con- tumacia, 0 definitiva, o un decreto interlocutorio; Si acquista per mezzo di ricognizioni, e. verificazioni giu- 30Ge0do09reGrageojooGasda diciali delle firme apposte in un’ atto di obbligazione lavoranti impiegati per edificare, costruir!di nuovo,€ Ì fatta per scritta privata. Si. può sperimentare contro i risarcire fabbriche, canali, ed altri edifizi, e quelli che - 9 nei 3:"28 STE e E ie ” "Aa sane genio pio A e ci editti per pagare dette persone hanno sborsato il denaro che sì prova erogato in detto uso, con la doppia iscrizione fatta 1. del prucesso verbale che prova lo stato dei luo- ghi, 2. del processo verbale di approvazione dei lavori, conservano il loro privilegio computando dalla data dell’ iscrizione del primo processo verbale. 2111. I creditori, e legatarj che domandano la se- parazione del patrimonio del defunto in. conformità del beni immobili presenti del debitore ,,e contro quelli che potrà acquistare con le limitazioni che si diranno in appresso. Le sentenze degli arbitri non fanno acquistare ipo- teca se non qnando sono munite del decreto. esecutivo del Tribunale. Si i.° L’ ipoteca non si acquista colle sentenze emanate in Stato estero, se non quando da un Tribunal France- se vien dichiarato dovere avere esecuzione, ferme stanti però le disposizioni in contrario che possono dipendere dalle leggi-politiche, o dai trattati. Soria FO na titolo Delle Successioni conservano rispetto ai creditori degli eredi, o rappresentanti il defunto i loro privileg) sui beni immobili della eredità con l'iscrizione fatta di ognuno di detti beni dentro sei mesi da.computarsi dall’ + ì n) E ii ORI t DE | apertura‘della successione. Avanti la scadenza del ter- mine; non possono detti beni esser. vincolati. ad alcuna ipoteca dagli eredi, o. rappresentanti in pregiudizio dei detti creditor!, o legatar]. 2112. I cessionarjdei diversi crediti privilegiati pos- sono sperimentare le medesime ragioni dei cedenti in loro luogo; e vece. 2113. Tutti i crediti privilegiati per i quali è ne- cessaria la solennità dell’ iscrizione, e rispetto ai quali non sono state adempite le condizioni prescritte di sopra per conservare i privilegj non cessano di essere ipoteca- r), ma l’ipoteca relativamente ai terzi comincia dall’ epoca delle iscrizioni che dovranno esser fatte, come sa- rà indicato in appresso, CAPITOLO TERZO Delle Ipoteche. 2114. L'ipoteca è un gius în rem sugli immobili vin- colati per l’ adempimento di una obbligazione. E° di natura sua indivisibile, e percuote intieramente tutti i beni vincolati, ciascuno di essi, ed ogni loro parte. Es- sa è inerente ai beni, in qualanque mano passino. 2115. L’ ipoteca non la luogo se non nei casi, e secondo le forme prescritte dalla Legge. 2116. E° legale, o giudiciale, o convenzionale. 2117. L'ipoteca legale è quella che deriva dalla Legse: la giudiciale è quella che deriva dalle‘senten- ze, o atti giudiciali. La convenzionale è quella, che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estriuseca de- gli atti, e dei contratti. 2118. Può l’ ipoteca essere impressa soltanto 1. Sui beni immobili, che sono in commercio, e loro ‘ accessor] considerati come immobili, 2. Sall’ usufratto dei medesimi beni, ed‘accessorj durante| usufrutto medesimo. 2119. L’ipoteca dei mobili non trapassa con essi a terza persona. 2120. Con le disposizioni del presente codice non si fa alcana innovazione alle Leggi del mare concernenti i bastimenti di mare.| Sezione Prima Delle Ipoteche Legali. 2121. Lé ragioni, e crediti ai quali è attribuita 1° ipoteca legale sono quelli della moglie sui. beni del ma- rito, quelli dei minori, ed interdetti sui beni‘del tuto- re, quelli dello Stato, delle Comunità ,.e. Stabilimenti pubblici sui beni degli esattori, ed amministratori te- nuti a render conto, 2122. Il creditore che ha l’ipoteca legale può spe- rimentare le sue ragioni»sopra tnttiibeni immobili, che appartengono al debitore, e su quelli che gli possono pervenire in futuro, con le limitazioni che saranno in- SEZIONE Terza Delle Ipoteca Convenzionale. 2124. L' ipoteca convenzionale non può essere im= posta, se non da quelli che possono alienare i beni sui quali impongono detta ipoteca. i 2125. Quelli che hanno su beni immobili un diritto, o dipendente da una condizione, o resolubile.in eetti Casi, ovvero sottoposto ad essere rescissa; non possono indurre s Se non un'ipoteca soggetta alle medesime con- dizioni, ed alla medesima rescissione. 2126. I beni dei minori, degli interdetti, e degli assenti, fintanto che il possesso è precario, non pos- sono essere ipotecati se non per le cause; e nelle for- me prescritte dalla Legge, o in visore di sentenza. 2127. L’ ipoteca convenzionale non può essere im- posta se non con un’ atto autentico ricevuto da due no- tari, o da un notaro con due testimoni. -. 2128. I contratti fatti in Stato estero non sono va- lidi per imporre l’ ipoteca sui beni situati in Francia, purchè non vi siano disposizioni contrarie a questa re- gola nelle Leggi politiche; e nei Trattati.. 2129. L' ipoteca convenzionale non è valida, se non quando, o nel documento autentico provante. il credito, o in un’atto autentico posteriore si«idichiara specialmente la natura, e la situazione di tutti i beni immobili di pertinenza del debitore che si sottopongono all’ipoteca. Tutti i suoi beni presenti possono essere in- dividualmente sottoposti all’ ipoteca. I beni futuri non possono essere ipotecati. . 2150. Nondimeno se i beni presenti liberi del. de, bitore non sono sufficienti per la sicurezza del credito, può notando tale insufficienza, sottoporre all’ ipoteca i beni che acquisterà in futuro servato 1’ ordine degli acquisti. i | 2151. Egualmente, nel caso che il fondo, o i be- ni immobili presenti sottoposti all’ipoteca siano periti, o abbiano sofferti deterioramenti di modo che siano di- venuti insufficienti per la sicurezza del creditore, que- st potrà agire per il pronto pagamento, 0 per conseguire il supplemento all’ ipoteca. 2132. L’ ipoteca convenzionale non è valida se non quando la somma per la quale è stata imposta compa- risce certa, e liquida nell’ atto. Se il credito dipenden- te dall’ obbligazione è condizionato rispetto. alla sua esi- stenza, ed è illiquido quanto all’ importare ,; il. credito- re non potrà domandare l’inserizione della quale si parlerà in’ appresso se non fino alla somma a cui di- chiarerà: egli stesso-espressamente ammontare il suo cre» dito, eche il debitore avrà diritto di far congruameute ridurre. - 2133. Acquistata l’ipoteca, si estende sopra i mi lioramenti fatti nel fondo ipotecato. nz=_= uffa a I IA 200292209999 39999.39920900992009099d2990 000910 d90d90dAAdAAG999A9TA GA ATA AGR T9AÌ3009299ATA0TA ATA AA0 3400 dA FA FGA FA GAAIA0RA9TIA TATA GATTA ARAATA ATA ATA TAGGIA PVI ÌII9I 0A AA ATA A TAAGIITATGAIGAÌITAAGA ATA ATTII dicate in segnito, ii CREDI IE ù Sezione Quarta. Del grado delle ipoteche; 213/. L’ipoteca o sia legale, o giudiciale, o con- venzionale, attribuisce il grado al ereditore dal giorno dell’ iscrizione fatta fare da esso nel registro. del con- servatore nella forma, e nella maniera prescritta dalla Legge, salve l’ eccezioni indicate nell’ articolo seguente. 2139. L’ ipoteca sussiste benchè non vi sia iscrizione, 1. a favore dei minori, ed interdetti sui beni im- mobili. che appartengono al loro Tutore, per causa della loro amministrazione dal dì che hanno accettata la tutela. 2. a favore della moglie per le sue doti, e patti nunziali sui beni immobili del marito dal giorno del Matrimonio. La moglie non ha ipoteca per le somme dotali provenienti da eredità pervenutegii, o da donazioni fattegli durante il matrimonio, se non dal giorno in cui si è aperta la successione, o dal giorno in eni ha avuto effetto la donazione, Non ha ipoteca per la rilevazione dei debiti che ha contratto col marito, e per il rinvestimento del prezzo dei suoi beni proprii alienati, se non dal giorno ell’obbligazione, o della vendita. r In niun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare ai diritti acquisiti dai terzi avanti la promulgazione del presente titolo- 2136. Il marito peraltro, ed il tutore sono obbli- gati a render note le ipoteche delle quali sono gravati i loro beni, ed a tale effetto debbono essi medesimi fa- re istanza senza dilazione, per l’iuserizione negli ufizi a ciò destinati degli immobili di loro pertinenza, e di quelli che in seguito potranno loro appartenere. Il marito, o il tutore che omettendo di chiedere, e far fare le iscrizioni prescritte nell’ articolo presente, avranno imposta, o permesso che sia imposta ipoteca, o privilegio sui loro beni immobili, senza dichiarare espressamente che detti beni immobili sono affetti all’ ipoteca legale competente alla moglie, 0 al pupillo, si considerano come rei di stellionato, e come tali sogget- ti alla cattura. Sari 2137. I Tutori surrogati sono tenuti, sotto l’ obbli- go della loro persona, ed alla pena dei danni, ed in- teressi, di invigilare che senza ritardo siano fatte ed anche di far fare le inscrizioni dei beni del T'utore per causa della loro amministrazione. 2138. Omettendo i mariti, tutori, tutori surrogati di far fare le inscrizioni prescritte negli articoli prece- denti, ne sarà fatta istanza dal Procuratore Imperiale nel Tribunale di prima istanza del domicilio del mari- to, o tutore, del luogo in cui sono situati i beni. 2139. Potranno i parenti del marito, o della mo- glie, ed i parenti del minore, o mancando questi, gli amici fare istanza per le dette inscrizioni le. quali po- tranno egualmente essere richieste dalla moglie, e dal pupillo. «2140. Quando nella seritta matrimoniale le parti maggiori di età avranno convenuto di far fare l’ inscri- zione soltanto di uno, o di alcuni beni immobili del marito, i beni che saranno eccettuati per|’ inscrizione rimarranno. liberi, ed immuni dal vineolo dell’ ipoteca per la dote della moglie, e per la restituzione delle sue cose e pèr i patti nunziali. Non potrà farsi il patto che si ometta l'iscrizione. i it 2141. L'istesso seguirà rispetto ai beni immobili del Tutore, quando i parenti, o il consiglio di fami- glia opiveranno con doversi fare l’ inscrizione se non di alcuni beni. 2142. Nei casi dei due precedenti articoli, il ma- rito, il tutore, ed il tutore surrogato non saranno in obbligo di fare istanza per l’inscrizione se non dei be- ni indicati. 2143. Quando 1’ ipoteca. non sarà stata limitata nell’ atto di nomina del tutore, questi nel caso che I° ipoteca generale sui beni immobili sia. notoriamente più che sufficiente per assicurare la sua amministrazione, sotrà domandare che l’ ipoteca sia ridotta ai beni im- mobili bastanti a porre in essere una plenaria assicura- zioue a favor del pupillo. EDI EP III III II III I RI I III II OSIO AIA III III 00009 ada aGoada ada adaedoadsadaaGa ada ada ada ada opoadaedaada ada agaada nto oto 00> 8» La domanda sarà avanzata contro il tutore di: gato, e dovrà precedere il parere del consiglio di fa- miglia. 2144. Il marito potrà egualmente col consenso del- la moglie, dopo aver sentito il parere di quattro tra i parenti più prossimi della medesima adunati in consi- glio di famiglia, domandare che l’ipoteca generale sù tutti i suoi beni immobili per ragione della dote della restituzione delle cose sue, e patti nunziali sia limitata al beni immobili bastanti a conservare illese intiera- mente le ragioni della moglie. 2145. I decreti sull’ istanza del marito, e del tu- tore saranno proferiti dopo essere stato sentito il Pro- curatore Imperiale, ed ini contradittorio con esso. Qualora il Tribunale dichiari doversi ridurre 1° ipo- teca a certi beni immobili, Je iscrizioni fatte degli al- tri saranno cancellate. CAPITOLO QUARTO Del modo del fare le Iscrizioni dell'Ipoteche e Privilegj. 2146. Le iscrizioni si fanno nell’ Uffizio del Con- servatore dell’ ipoteche nel circondario del quale. sono situati i beni soggetti al privilegio, o ipoteca. Non hanno effetto se si fanno nel tempo in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli. Così avvie- ne tra i creditori dell’ eredità se 1’ iscrizione è stata fatta da uno di loro dopo 1° apertura della successione, o nel caso che l'eredità sia stata adita col benefizio dell’ inventario.. nn 2147. Tutti i creditori inscritti nel medesimo gior- no hanno fra loro l’ipoteca dell’ istessa data, senza far conto se l’iscrizione sia stata fatta avanti, o dopo mez- zogiorno, quantunque ciò sia stato notato dal Conser- vatore. 2148. Per fare l'iscrizione, il creditore in persona, o chiunque altro per lui esibisce al Conservatore.l’ ori- ginale, o copia autentica della. sentenza, o dell’ atto da, cui nasce il privilegio, o l’ ipoteca. Vi unisce due no- te scritte in carta bollata, una delle quali può scriversi in piè della copia del documento, le quali contengono 1. Il nome, casato, domicilio del creditore, la sua professione se ne esercita alcuna, e 1° elezione del do- micilio. in qualunque luogo del circondario dell’ uffizio. 2. Il nome, casato, domicilio del debitore, la sua professione se‘ine esercita alcuna, o una individuale de- sisnazione del medesimo, talmentechè.il Conservatore, possa in ogni caso riconoscere, e distingere la persona gravata dall’ ipoteca. 3. La data, e natura del documento.| 4. L’ammontare del capitale del. credito espresso nel documento, o valutato da chi domanda|’ inserizio- ne rispetto alle rendite, o prestazioni, o dritti eventua- lis condizionati, o indeterminati quando. detta. valuta-. zione è prescritta, come pure l’ importare delle accessio- ni di detto capitale, e 1° epoca in cui. può essere esatto. 5. Quali siano in specie, e ove siano situati i beni sui quali intende di conservare il privilegio s o l’ipoteca.. Quest ultima disposizione non è necessario osservarsi nei casi di ipoteca legale, o giudiciale, giacchè non es- sendovi alcuna convenzione, una,sola iscrizione di queste ‘ipoteche percuote tutti i beni immobili situati nel cir- condario dell’ Uffizio.| 2149.-Le inscrizioni da farsi dei beni di. persona defonta, possono esigersi con la semplice designazione del defunto nel modo. prescritto al. num. 2 dell’ articolo precedente.;| 2150. Il conservatore riporta. nel suo registro il contenuto delle note, e restituisce all’ istante il docu- mento, 0 la copia di esso; con una delle note,in calce della quale attesta di aver fatta l’ iscrizione. 2151. Il creditore iscritto per un capitale che pro» duce frutti, o prestazioni annue»$ ha diritto di essere posto per due anni soltanto, e per l’anno corrente nel medesimo grado d’ ipoteca, che per il capitale, senza. pregiudizio delle iscrizioni speciali da farsi che portano ipoteca computando dalla loro data, per le annue re- sponsioni, diverse da quelle che sono conservate nelle prima iscrizione. ii n re pra È TE IE ras ERRE I I e E - coat SI SIAE I ssaa e uni di "O è I b ì ic 88 2152. E in libertà di chi ha fatto istanza per una iscrizione, o del suo rappresentante, o cessionario con atto autentico, di variare nel registro delle ipoteche il domicilio, che si è eletto, con l'obbligo di sceglierne, ed indicarne un’ altro nel medesimo circondario. 2155. I diritti di ipoteca meramente legale dello Stato, delle Comunità ,0 Stabilimenti pubblici contro i beni degli amministratori, quelli dei minori, o interdet- ti contro i beni dei tutori, quelli della moglie contro i beni del marito, saranno inscritti in sequela dell’ esi- bita di due note contenenti soltanto 1. Îl nome, casato, professione, e vero domicilio del creditore, ed il domicilio che sarà scelto da esso, o per esso nel circondario. 2: Il nome, casato, professione, domicilio, o de- signazione precisa del debitore. 3. La natura dei diritti da conservarsi, il loro im- portare rispetto a quelli che sono determinati, senza es- ser tenuto di dare una valutazione a quelli che sono con- dizionali, eventuali, o'indeterminati. 2154. Le iscrizioni conservano! ipoteca, ed il pri- vilegio per dieci anni da computarsi. dal giorno della loro data: non hanno più effetto se non sono state rin- nuovate avanti la scadenza di‘detto termine. i 2155. Le spese dell’ iscrizioni vanno a carico del debitore se non vi è patto in contrario; La persona, che fa inscrivere le mette fuori di suo, se non si trat- ta di ipoteche legali per l'iscrizione delle quali il con- servatore ha l’ azione contro il debitore. Le spese della trascrizione che può esser domandata dal wenditore sono a‘carico dell’ acquirente. 2196. Le azioni che possono competere contro i cre- ditori in forza delle inscrizioni saranno intentate avanti il. tribunal competente mediante la citazione da rilasciar- si in persona, 0 al domicilio eletto nel registro, è ciò non ostante la morte del creditore, o di quelli presso ì quali sarà stato eletto il domicilio. CAPITOLO QUINTO Della Cancellazione, o Riduzione delle Inscrizioni. 2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate, e capaci a ciò fare, o in forza‘di una sentenza inappellabile, o passata in cosa giudicata. 2158. Nell’uno, e nell’altro caso, quelli che do- mandano la cancellazione rilasciano al Conservatore la copia autentica dell’ atto di consenso, o. della sentenza. 2159. Non prestandosi il consenso per la cancellazio- ne, se ne fa l'istanza al Tribunale nella di cui‘giurisdi- zione è stata fatta 1° inscrizione; se poi questa è stata fatta per assicurare l° effetto di una condanna dipendente da un’ evento, o indeterminata, e sull’ esecuzione, o li- quidazione di essa tra il debitore, e l’ asserto credi- tore pende lite. o deve proferirsi la sentenza in un di- verso Tribunale, la domanda per la cancellazione deve farsi, o deve essere rimessa a questo Tribunale. Ciò non ostante avrà wigore il patto fatto tra il debitore, cd il creditore di adire in caso di controver- sia un Tribunale da essi eletto. ‘2160. I Tribunali devono ordinare la cancellazione quando l’ inscrizione è stata fatta senza esser fondata sulla legge, nè sopra un documento} 0 quando è stata fatta in forza di un titolo irregolare, estinto, o salda- to, 0 quando i privilegi, ed ipoteche sono state legal- mente annullate. 2161. Ogni volta che le iscrizioni fatte indistinta- mente da un creditore che ai termini della legge ha il diritto di farle dei beni presenti, o futuri del debitore 4 comprenderanno una quantità di effetti separati supe- riore a quella che è necessaria per assicnrare il‘credi- to, il debitore avrà l’ azione per far ridurre le inseri- zioni, o per far cassare la parte che eccede la con- grua quantità. Su questo proposito si seguitano le‘re- gole prescritte sulla competenza del foro nell’ artico- lo 2159. Harp 6 ci La disposizione de? presente articolo non riguarda, ‘ le ipoteclie convenzionali. 2162, Si intendono eccessive le insérizioni>» che percuotono più,€ diversi effetti, quando il libero va- 00000000 000992.0009990900490%0 ada ads ada ada ada eda 0d7 add aa 09709709290 da Grado ada agree £d0 200090090390 000000 edrade je ado 000 re 00 090ado ae adca3a09r0dI0adeago ada ada09c 0090sdo aa 0d10Ge age 0dradr edo aa 00 ada edeade0)0 0000dr0fv000.000 000 De 0 lore di un solo, o di alcuni oltrepassa più di un terzo l’importare del credito, ed i legittimi accessorj. 2163. Possono ancora essere ridotte come eccessive le inscrizioni fatte in sequela della valutazione data dal creditore al credito, il quale rispetto all’ ipoteca per la sua assicurazione, non comparisce liquido nella conven zione, e che di natura sua è condizionale, o eventua- le, o illiquido, i 2164. In questo caso è rimesso all’ arbitrio del giu- dice il decidere sull’ eccessività, a tenore delle circo- stanze, le probabilità, eventi, e presunzioni di fatto, in modo che restino conciliati i diritti probabili del cre- ditore, con i riguardi da avèrsi verso il debitore per conservarli libera una parte dei suoi beni; senza pre- giudizio delle iscrizioni da farsi con l’ipoteca dal dì della loro data quando il credito sarà ammontato ad una maggior somma per qualche evento. 2165. Il valore dei beni immobili con cui si deve cuoprire la quantità del credito, aumentato però di un terzo, si determina con moltiplicare quindici volte 1° en- trata annua rispetto ai beni non soggetti a deperimento; questa entrata si desume, o dal dazaiolo> delle imposi-. zioni territoriali, o dalla quantità delle imposizioni de- scritte sul dazaiolo secondo la propotzione adottata nelle Comunità ove sono situati i beni tra l’entrata, e il det- to dazaiolo, o detta quantità. Rispetto ai beni sogget- ti a deperimento il valore suddivisato si determina con moltiplicare dieci volte l’ annua entrata. Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora& quest’ effetto dei schiarimenti che possono avere dai con- tratti di affitto non sospetti, dai processi verbali di sti- me fatti precedentemente in tempi non remoti, e di al- tri atti consimili, e valutare l’entrata colla media pro- porzionale che può resultare da tutte le suddette notizie. CAPITOLO SESTO. Dell’ Effetto dei Privilegi, ed Ipoteche contro î Terzi Possessori. 2166. I creditori che hanno il privilegio, o 1° ipo- teca inscritta sopra un fondo, hanno sul medesimo un gius in qualunque mano passi per essere graduati 9 pa- gati secondo il grado dei loro crediti, o inscrizioni. 2167. Se il terzo possessore non osserva le solenni- tà che saranno prescritte più sotto per assicurarsi il do- minio, rimane in forza delle inscrizioni tenuto come pos- sessore per i-debiti ipotecar], e gode dei termini, e di- lazioni accordate al debitore primitivo. 2168. Il terzo possessore perciò è tenuto a pagare tutti i frutti, e sorte esigibili, qualunque sia il loro im- portare, o di dimettere il fondo ipotecato senza al- cuna riserva. 2169. Omettendo il terzo possessore di adempire pienamente ad una di tali obbligazioni qualunque credi- tore ipotecario ha diritto di far vendere per conto di esso possessore il fondo ipotecato trenta giorni dopo es- sere stato fatto comandamento al debitore primitivo, o l’intimazione al terzo possessore di pagare il debito esi- gibile, o:di dimettere il fondo. 2170. Nondimeno il terzo possessore che non è te nuto per il debito sotto 1° obbligo della persona può op- porsi alla vendita del fondo ipotecato che è stato tra- sferito in lui, se il principale, o principali debitori posseggono altri beni immobili ipotecati per il medesi- mo debito. e domandare la preventiva escussione di questi secondo i modi prescritti nel titolo della Fidejur- sione; pendente la quale escussione riman sospesa la vendita del fondo ipotecato. 2171. L° eccezione della escussione non può essere opposta al creditore privilegiato, o avente ipoteca spe- ciale sul fondo. di| 2172. La dimissione del fondo ipotecato può esser fatta dal terzo possessore che non è tenuto per il debi- to sotto l’ obbligo della sua persona, ed è capace di alienare.;0 Kerr ni 2175. Può ancora dimettere il fondo dopo che ha agni- ta l'obbligazione, o ha una sentenza condannatoria come terzo possessore; Lia dimissione non impedisce che. fino all’ aggiudicazione riprenda il fondo pagando il debito, e le spese.- Guia ay ora 2174. La dimissione del fondo ipotecato si fa alla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui sono situati 1 beni, e dal Tribnnale se ne accorda il certificato. A richiesta di quello fra gli interessati che previe- ne, si deputa al fondo dimesso un curatore, contro il quale si procede per la vendita secondo le. regole pre- scritte per 1’ esecuzione reale. 2175. I deterioramenti derivanti dal fatto o dalla neglisenza del terzo possessore in pregiudizio dei credi- tori privilegiati, o ipotecarj fanno nascere l’azione con- tro il terzo possessore per rilevarli indenni, ed egli non può ripetere le spese, e miglioramenti se non per l importare della stima maggiore del fondo dipendente; dai detti miglioramenti. 2176. Il terzo possessore non è debitore dei frutti provenienti dal fondo ipotecato, se non dal giorno in cui è stato intimato a pagare, o-dimettere, e se le mole- stie sono rimaste sospese per tre anni dal giorno in cai sarà fatta la nuoya intimazione. 2177. Le servitù, ed altre azioni reali competenti al terzo possessore inf fondo ipotecato avanti che ne fos- se al possesso, rinascono a suo favore dopo ia dimissio- ne, 0 dopo: la sentenza di aggiudicazione data contro di essa. I suoi creditori proprj sperimentano 1’ ipoteca se- condo il loro grado contro il fondo dimesso, 0 aggiudi- cato, dopo quelli che sono iscritti contro il padrosie an- tecedente. 2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecato, 0 dimesso il fondo ipotecato, o sofferto lo spoglio di esso fondo, ha il regresso contro il debitor principale per essere Filevato) 2179. Il terzo possessore che vuole assicurarsi il dominio del fondo ipotecato pagandone il prezzo, os- serverà le solennità prescritte nel Capitolo VIII. del ti- tolo presente, CAPITOLO SETTIMO Deile estinzione dei Privilegj, ed Ipoteche. 2180. I privilegj, ed ipoteche si estinguono 1. Con l'estinzione dell’ obbligazione principale, 2. Con la renunzia del‘creditore all’ ipoteca, 3. Con 1° adempimento delle solennità e condizioni prescritte ai terzi possessori per purgare i beni acqui» stati da loro 4. Con a prescrizione. Il debitore acquista la prescrizione rispetto ai oa che possiede, col lasso del tempo fissato per prescrivere le azioni, dalle quali nasce 1° ipoteca, o il privilegio. Rispetto ai beni posseduti da um terzo, esso acqui sta la prescrizione col lasso del tempo fissato per la pre- scrizione del dominio a suo favore. Quando la prescri- zione sì appog gia ad un titolo, comincia a decorrere dal giorno in cui è stato trascritto nei registri del con- date L’ iscrizione fatta dal creditore non interrompe il corso della prescrizione stabilita dalla’ Legge in favore del debitore, 0 del terzo possessore. CAPITOLO OTTAVO Del modo con‘il quale sivliberano î beni dai Privilegj, e dalle Ipoteche. 2181. Saranno trascritti per 1’ intiero dal Conserva- tore delle ipoteche del circondario, in cui sono situati 1 beni, i contratti con i quali si Lensfonila il dominio dei beni immobili, o azioni teali, che si considerano come beni immobili, che il terzo possessore vorrà pur- gare dai privileg], o ipoteche. Detta trascrizsone sarà fatta in registro destinato a questo effetto, ed il Conservatore deli rilasciare l° at- testato a chi lo richiederà 2182. La semplice trascrizione dei contratti i quali si trasferisce il dominio sul registro del Conservatore non . purga il fondo dai privileg],“ed ipoteche. Il venditore non trasmette all’ acquirente se non il duerno 12 009 tc CRITICA DST pig Se RITI 89 dominio»€ i diritti.ehe aveva sulla cosa venduta ,e ne fa la traslazione coll’ onere dei privilegj, ed ipoteche delle quali era gravata. 2183. Se il nuovo padrone vuole esimersi dalle mo- lestie delle quali si tratta nel capiolo VI. del presente titolo, deve avanti che siano intentate, o dentro un mese al più lungo, dalla prima intimazione, che gli è stata fatta VAT, al creditore al derieitio. da lui scel- to nell’ iscrizione. 1. Un sommario del contratto, dell’ atto, il nome, e la desig ai esatta del vendi- tore, 0 del dorato la natura, e la situazione della co- sa venduta, 0 donata> e se si‘tratta di diversi beni, che facciano corpo, la denominazione generale della te- nuta, e il circondario in cui è situata. il prezzo, e gli oneri che fanno parte del prezzo della vendita, o la stima della cosa se è stata donata. 2. Copia della trascriziene del contratto di Lr 5. Una dimostrazione divisa in tre colonne, la pri- ma delle quali conterrà la data delle ipoteche, e quella delle inscrizioni, la seconda, il nome dei creditori, la terza| importare dei crediti inscritti. 2184. Il cempratore, 0 donatario dichiarerà nell’ i- stesso atto di esser pronto. a dimettere subito i debiti, e pesi ipotecarj soltanto fino all’ ammontare del prezzo senza distinguere i crediti esigibili dai crediti inesigibili. 2185. Quando il nuovo Vadide avrò favta tale no- tificazione nel termine stabilito, ogni creditore di cui è stato inscritto il titolo, può fare istanza per l’effetto che il fondo sia posto all’ incanto, ed‘alla pubblica ag- giudicazione a condizione 1. Che tale istanza sia notificata al nuovo Padrone dentro quaramta giorni al più lungo dalla notificazione fatta a richiesta di questo, aggiungendo due giorni per contenente la data ‘ogni cinque miriametri di distanza dal domicilio scelto lm} al vero domicilio del creditore istante. . Che detta istanza contenga l'offerta fatta dall’ sala o fatta fare da esso dell’anmento dal dieci per cento sul prezzo che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo Padrone. 3. Ghe la medesima notificazione sia fatta nel me- desimo tempo, al primo padrone debitor principale. 4. Ghe l'originale, e copie di tali atti siano firma P dal creditore istante, o dal suo procuratore specia- e, il quale in tal caso sarà tenuto a dar copia del AVER di procura, 5. Che si esibisca di dar mallevadore fino alla con- corrente quantità del prezzo, e dei carichi. Il tutto sotto pena di nullità. 2186. Omettendo i creditori di fare istanza per l’ incanto nel tempo, e nella forma prescritta, il prezzo del fondo rimane definitivamente quello che era stato sti- pulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo Padrone che è libero da ogni privilegio, o ipoteca depositando il detto prezzo, o pagandolo ai creditori che saranno nel grado competente per ritirarlo. 2187. In caso di nuova vendita all’incanto, si fa- ra secondo le forme prescritte per lo spoglio, ad istan- za del creditore che l’avrà domandata; o del nuove padrone. L’ attore enuncierà negli Editti il prezzo stabilito nel contratto, o dichiarato dal Padrone, e l’ aumento offerto o fatto offrire dal creditore. 2188. L° aggiudicatario oltre lo sborso del prezzo resultante dall’ incanto è tenuto a rifare all’acquirente o-donatario spogliato i legittimi pagamenti, le spese. del contratto.e quelle della trascrizione nei registri del Con- servatore, quelle della notificazione,€ quelle fatte per la nuova vendita, 2189. L° acquirente, o donatario che ritiene il fon- ‘do messo all’ incanto per essere il maggiore, e migliore oblatore, non è tenuto a far trascrivere la sentenza di aggiudicazione. 2190. Il recesso del creditore che ha fatto istanza per l’ incanto, non può ancorchè paghi l’ importare dell aumento di prezzo impedire l’ aggiudicazione se non vi concorre il consenso espresso degli altri creditori. 2191. Li acquirente a cui sarà aggiudicato il fondo nell’incanto, avrà ai termiui di ragione il regresso contro il venditore per la restituzione della somma che avrà Po n e PER St nt Act dont ct II %" TR gp me 7 em ii meri vii i i- WE eee eni e a pe è ATRIA I d) ) area mei = ci Dr pere sie a seni ratio> a ne= o,== pet o pagato di più di quel che era stata stipulata nel con- tratto, e per i frutti della medesima dal dì di ogni pa- gamento.; 2192. Qualora il contratto del nuovo Padrone ri- guardi mobili, ed immobili, 0 diversi beni immobili al- cuni dei quali siano ipotecati, gli altri liberi 4 situati nell’ istesso, o ini diversi circondarj degli Uffizi, alie- nati per un solo, e medesimo prezzo,© prezzi separa- ti, e distinti, facienti parte, o non facienti parte della stessa tenuta, il prezzo di ogni fondo inscritto separa- tamente, e distintamente sarà dichiarato nella notifica- zione del nuovo padrone mediante‘il ragguaglio da farsi snl prezzo totale espresso nel contratto, Il creditore maggiore, o migliore oblatore, non po- trà in niun caso essere costretto ad estendere l'aumento del prezzo ai mobili, ed immobili fuorichè a quelli che sono ipotecati per il suo credito, e situati nel imedesi- mo circondario; fermo stante il regresso del nuovo pa- drone contro il suo autore per la rilevazione dei dauni che soffre per la divisione dell’ acquisto fatto da esso. 0 per quella della coltivazione. CAPITOLO NONO Del modo con cui si purgano le ipoteche, quando imanca l’iscrizione dei Beni appartenenti al Marito, 0 al FF utore. 2193. L’ acquirente«dei beni immobili appartenenti al marito, o al tatore, mancando l'iscrizione dei detti beni per causa dell’ amministrazione del tutore, 0 del la restituzione delle cose della moglie, e patti nuziali potrà purgarli dall’ ipoteca che esiste sui beni suddetti. 2194. A tale oggetto depositerà. copia nelle debite forme collazionata del contratto di traslazione del do- minio nella Cancelleria del luogo in cui sono situati i beni, e notificherà con atto da rilasciarsi tanto alla mo- glie, o al tutore surrogato, quanto al Procuratore Im- periale del Tribunale il deposito che avrà fatto. Per due mesi rimarrà affisso nella sala di udienza del Tri- bunale il sommario del contratto contenente la sua da- ta, i nomi, casati, professioni, e domicilio dei con- traenti, la natura, e situazione dei beni, il prezzo, e gli altri oneri della vendita. In questo intervallo di tempo la moglie, il marito, il tutore, il tutore surro- gato, il pupillo, l’interdetto, i parenti, o amici, ed il Procuratore Imperiale potranno fare istanza qualora abbia luogo, affinchè nell’Uffizio del Conservatore si fac- cia del fondo alienato, che porterà all’ istesso effetto, come se fosse stata fatta nel giorno del contratto matrimoniale, o nel giorno in cui incominciò l’amministrazione della tutela, senza pregiudizio delle ragioni che possono avere i terzi per intentare le. mole- stie contro il marito, o H tutore che ha permesso a fa- vore dei terzi che sia imposto il vincolo dell’ ipoteca, senza dichiarare che i suoi beni immobili erano già ipo- tecati per conto del matrimonio, o della tutela. | 2195. Se nel corso di due mesi non si fa| inscri- zione per parte, o in nome della moglie, del minore, ed interdetto dei beni venduti come sopra» trapassano nell’acquirente senza alcun’ aggravio riguardante le do- ti, la restituzione delle cose della moglie, e patti nuzia- li, o l’ amministrazione del tutore, fermo stante il re- gresso contro il marito, o il tutore. Se sono state fatte le inscrizioni per parte, o in nome della moglie del minore, o dell’ interdetto, e se esistono crediti anteriori che assorbiscono il prezzo in- tieramente, 0 in parte, l’ acquirente resta liberato per il prezzo totale, o per parte del prezzo pagandola ai cre- ditori poziori secondo il loro grado, e; le iscrizioni fatte per: parte ,-o in nome della moglie del tutore, o inter- detto saranno cancellate per|’ intiero, 0 fino alla con- corrente quantità. Se le inscrizioni fatte per parte 0 in nome della moglie, del minore, o dell’ interdetto sono anteriori, l' acquirente non potrà fare alcun pagamento del prezzo in pregiudizio delle iscrizioni che rimonteranno, come è detto di sopra, alla data del matrimonio, o della intra- presa amministrazione della tutela; ed. in. questo caso le inscrizioni degli altri creditori che non sono in gra- do utile saranno cancellate. 30tî5sjo0josgoogoad7091095eda age eda odo (exe#10) DISTA AIAR III AI AIIAIITI II IIIA PITTI III ZITTI III I I CAPITOLO DECIMO. Della pubblicità dei Regisiri, e degli obblighi dei Conservatori. 2196. I Conservatori delle ipoteche sono obbligati a rilasciare a tutti quelli che la domaudano, copia degli atti trascritti nei loro registri, e quella delle inscrizio- ni che vi sone, o l’ attestato che non ve ne esiste alcuna. 2197. Sono tenuti per il danno che può resultare. 1. Dall’ omissione nei registri della trascrizione dell’ atto di traslazione di dominio, e delle inscrizioni domandate, farsi nel loro uffizio. 9. Dall’ omissione della menzione da farsi: nei lo- ro attestati dell’ esistenza di una, o più‘inscrizioni, purchè in questo secondo caso 1° errore non dipen- da da difetto di indicazioni, che non possa esser loro imputato. 2198. Il fondo, rispetto al quale il Conservatore ometterà nei suoi attestati uno, o più gravami di ipo- teca inscritti, resta libero, ferma stante la responsabilità del Conservatore a favore del nuovo possessore, qualora abbia domandato 1° attestato dopo la trascrizione del suo contratto, senza pregiudizio delle ragioni dei creditori per farsi collocare secondo il grado che loro appartie- ne, finchè non sia stato pagato dall’ acquirente il prez- zo, 0 fintanto che non sia stato approvata la graduato- ria tra i creditori. pei 2199. În niun caso il Conservatore può ricusare»:0 ritardare la trascrizione degli atti di traslazione di do» minio, 1° iscrizione dei diritti ipotecarj, 0 il rilascio degli attestati richiesti alla pena della refezione dei dan- ni. ed interessi. Al quale effetto sarà sul momento steso ad istanza della parte il processo-verbale sul rifiu- to, o sul ritardo dal Giudice di pace, o dall’ Usciere dell’ udienza del Tribunale, oppure da un’ altro uscie- o notaro con due testimon}. 2200. Nondimeno i Conservatori dovranno tenere un registro nel quale noteranno giorno per giorno,€ per ordine numerico le portate degli atti della trasla- zione di dominio da trascriversi, o delle note da. iscri- versi; rilasceranno alla parte un riscontro in carta bol- re, lata in cui si noterà il numero del registro sotto al. quale sarà notata la portata, e non potranno trascri- vere gli atti della traslazione del dominio, nè iscri» vere le note nei registri a ciò destinati, se non con la data, e secondo l’ ordine delle portate che saranno sta- te fatte, 2201. Tatti i registri dei Conservatori saranno in car ta bollata, numerati, e contrassegnati in ciascuna pagi» na dal primo all’ ultimo foglio da uno dei giudici del tribunale nella di cui giurisdizione è situato l’ uffizio. I registri saranno chiusi, e firmati ogni giorno, come quelli nei quali si descrivono gli atti. 22092, Î Conservatori sono obbligati ad uniformarsi nell’ esercizio del loro impiego a tutte le disposizioni del presente capitolo sotto la pena di una multa da estendersi da dugento fino a mille franchi per la prima contravvenzione, e della remozione dell’impiego per la seconda, senza pregiudizio delle parti per la refezione dei danni, ed interessi; che avrà luogo prima della multa.; 2203. La menzione del deposito, le iscrizioni,.0 trascrizioni si devono fare. sui registri di seguito senza spazio in bianco, ed interlinee, sotto pena da incorrer- si dal conservatore di una multa, che si estenderà dai mille ai duemila franchi, e della refezione dei danni, ed interessi alle parti, che saranno pagate prelativa- mente alle multe. ® come immobili, che appartengono in proprio al debitore; ‘interdizione. ‘farsi se non dopo la liquidazione. una sentenza interlocutoria, o definitiva che può avere TITOLO. DECIMONONO Dell’ Esecuzione Reale, e della Graduatoria tra-i Creditori. (-Decretato li(19: Marzo. 1804.; promulgato. li 29. di detto mese, S CAPITOLO PRIMO Dell Esecuzione Reale. 2204Il‘creditore! può intentare l'esecuzione reale, 51. sui beni immobili, e. loro accessorj considerati 2. sull’ usufrutto che appartiene al debitore di beni della stessa natura. i 2205. Nondimeno la; parte indivisa di un coerede dei beni immobili di una eredità non può esser posta in vendita dai suoi creditori’, avanti la divisione,‘0 lici- tazione che possono domandare, ed. anche intervenirvi in‘conformità dell’ articolo 882. sulle. Successioni. 2206. I beni immobili di un° minore ancorchè eman- cipato:s o di un interdetto mom. possono, esser posti in vendita avanti che siaio escussi 1,mobili, : 9207. L' escussione‘dei.mobili. non;è necessaria avan- ti l’esecuzione sui beni immobili posseduti per. indiviso tra un maggiore di età ,0ed. un, minore,,0 interdetto, sesil debito: è a comune, nè qualora le molestie siano state intelitàte contro! il. maggiore di età,, o avanti da 2908. L' esecuzione. sui beni immobili. che. fanno. parte della comunione si intenta contro il marito idebi- tore‘solo, benchè la moglie, siasi obbligata per il debito. ji Quella sui beni immobili della moglieche non, sono caduti in comunione si intenta contro il. marito, e la mo- glie, la quale può essere autorizzata, dal giudice. a-com- parire-in giudizio, se il, marito ricusa di comparire com- parire con essa, o e di età minore. Qualora il marito, e da moglie..siano di. età mino- re s:0 la moglie soltanto sia, minore, se il marito. in età maggiore di ricusa comparir con essa si. deputa dal tribunale un tutore alla moglie, contro il quale si di- rigono le molestie. 2209. Il creditore non può agire per la vendita dei beni immobili. non, ipotecati a favor suo ,,se non, quan- do sono. insufficienti i.-beni ipotecati per il, suo eredito. 2210. La vendità giudiciale dei beni situati in di». verse giurisdizioni non può essere richiesta se non suc- cessivamente ad eccezione di quando, formano parte. di una stessa tenuta. Si fanno gli atti per la vendita nel tribunale, nella di cui giurisdizione è situata la fattoria della tenuta, o non essendovi fattoria ove è situata da parte dei beni, che da una maggior rendita a teuore del dazaiolo. 2211. Se i beni ipotecati al creditore, ed. i beni non iputecati, ovvero i beni situati 1n diverse giurisdi- zioni fauno parte di una stessa tenuta, si agisce per la vendita degli uni, e degli altri insieme se lo domanda il debitore, e si fà il ragguaglio sul prezzo per cui sono stati liberati quando vi sia luogo. 2212. Se il debitore prova, con contratti autentici di affitti, che I’ entrata netta, e libera di un’ anno ba- sta a pagare il debito per la sorte, e frutti, e ne offre la delegazione al creditore, si‘possono sospendere dai Giudici gli atti per la vendita, i quali potranno esser riassunti se nasce qualche opposizione, o ostacolo al pa- gamento, 2213. Non può agirsi per la vendita giudiciale dei beni immobili, se non quando si ha un documento au- tentico che abbia 1° esecuzione parata, e per un debito certo, e liquido. Se il debito è di generi non liquida- ti, le molestie sono valide, ma la liberazione non può 291/. Il cessionario di un documento, che ha l’ese- cuzione parata non può agire per lo spoglio, se non do- po che al debitore è stata notificata la cessione. 2215. Le molestie. possono intentarsi in virtù di €000803900d03da0da edo ada edo ago ada edo adr ada ageagoedaagaadaedaedoodaeeda ndo a72ada edo RICCI ICI CIC VAGA ISIISI ITS SIIT III III scada Adani 0D00daagaede ada ada eda odo ode DI esecuzione. non ostante l’appello: ma}° aggiudicazione non x n dep lie Fee$>. 4 IL. può farsi se non dopo la sentenza definitiva inappella- bile 0. passata in cosa giudicata. Le molestie non. possono intentarsi in vigor di sen- tenza data in. contumacia, durante il termine accordato per contradire. 2216. Non possono annullarsi. le molestie col pre- testo che il creditore le abbia intentate per una somma maggiore: di.quella che gli è dovuta. 2217. A_ qualunque istanza per procedere all’ ese- cuzione reale sui beni immobili deve precedere. il: pre- cettoa pagare, mandato, per. parte del creditore, da ri- lasciarsi in persona del debitore, 0‘al suo domicilio per mezzo di un usciere, Le forme del precetto, e quelle degli atti per l’ese- cuzione dipendono dalle leggi relative alla Procedura. CAPITOLO SECONDO. Dei Gradi, e del Reparto del prezzo tra. t Creditori. 1012218. I gradi, ed. il reparto| del. prezzo dei beni immobili. e il modo con cui si procede in tal materia, dipendono dalle leggi sulla procedura. TITOLO VENTESIMO Dalla. Proverbi. CAPITOLO.PRIMO Dispozizioni Generali. = 2219. La, prescrizione è.un, mezzo per acquistare il dominio, o per liberarsi dall’ obbligazione dopo un certo lasso di tempo, e con le condizioni determinate dalla, Legge.. 2220. Non può farsi la. rinunzia preventiva alla prescrizione ,, ,ma|può rinunziarsi alla prescrizione già acquistata. ù 2291. La renunzia alla prescrizione è espressa, o tacita; la rinunzia tacita parte da un fatto che fa sup- porre derelitto uu diritto quesito. 2292: Ghi non può alienare non può rinunziare alla prescrizione che ha acquistato. 2225, I giudici non..possono. supplire ex. officio, quando non è stata obiettata la prescrizione.— 22924. La prescrizione può essere obiettata in qua- lunque stato si trovi la, causa, anche nella corte di ap- pello, purchè la parte che non ha opposta la prescri- zione, non debba presumersi per le circostanze che vi abbia rinunziato. 2225. 1 creditori, ed ogni altra persona che abbia interesse che sia acquistata la prescrizione$ possono op- porla ancorchè il debitore, o il padroue vi rinunzi. 2226. Non può prescriversi il dominio delle cose, che non sono in commercio. 2227. Lo Stato, ii Stabilimenti pubblici, e le Co- munità sono soggette alle medesime prescrizioni dei par- ticolari, e possono egualmente obiettarle. CAPITOLO SECONDO: Del Possesso, 2298. Il possesso è la detenzione, o 1° uso di una cosa, 0 di un diritto. che noi abbiamo, o esercitiamo da noi stessi, o per mezzo di un'altro che l’ ha, o l° eser- cita in nostro nome. 2229. Per potere prescrivere è necessario un: pos- sesso continuo, e non interrotto, pacifico, notorio; non dnbbio, ed. a titolo di dominio. 2250. Si presume sempre che ognuno possegga per se a titolo di dominio, qualora non resti provato. che ha incominciato a possedere per un’ altro. 2251. Quando alcuno ha incominciato a possedere per un’ altro si presume che possegga col medesimo ti- tolo, quando non vi.è prova in contrario. 2232. Gli atti meramente facoltativi, e quelli di sem- e eo risi eni I eta tina è Fo acquiescenza. non possono essere di possesso s nè di prescrizione; 2233. Gli atti violeriti egualmente non' possono es- sere un fondamento di possesso capace a porre in essere la prescrizione. Il possesso utile incomincia. quando ha cessato la: violenza. 2234. Il possessore attuale che prova: di aver pos- seduto in antico; si presume, che abbia posseduto an-' lui agnizione. del debito. interrompe: la prescrizione per tutti gli altri, ed anche contro gli eredi, 1° intimazione fatta ad uno degli. eredi. del-debito- re solidale, o I’ agnizione. di questo erede non interrom- pe la prescrizione rispetto agli altri coeredi, quand’ anche: il‘credito’ sia ipotecario, se l'obbligazione) non è indivisibile.\| Detta intimazione, o agnazione di diritto non in- un fondamento fe e, Se VET Bent REA n re AMELIE PIRLA NE CD SA I TV cora nel tempo intermedio, se non vi è prova in cen- trario. 2235. Per porre in essere la. prescrizione, si può al proprio possesso unire quello dell’ autore, in qua- lunque: maniera siasi succeduto a lui., 0 a; titolo‘uni- versale, o particolare, o a titolo lucrativo,, ovvero eneroso terrompe la prescrizione rispetto agli altri correi, se non per la porzione per cui è tenuto detto erede. Per interrompere la prescrizione totalmente rispetto agli altri correi, è necessaria|’ intimazione a tutti gli eredi del debitore defonto, o la loro agnizione. 2250.:L'intimazione. al debitore principale ,. 0 la di. lui agnizione interrompe la prescrizione. contro: ib mallevadore:. È nati n igienico CAPITOLO TERZO Sezione SECONDA. Delle Cause che interrompono la Prescrizione, Ù 7 rp STIORA rie r | i | 2236. Chi possiede. per altri non prescrive giam- mai, qualunque sia il lasso del tempo. In conseguenza 1° affittnario, il depositario, 1° usu- fruttuario; e tutti quelli che riteugono precariamente la cosa di un’ altto, non' prescrivono. 2257. Non possono nemmeno prescrivere gli. eredi di quelli, che ritenevano una cosa altrui per qualcuno dei titoli indicati nell’ articolo precedente. 2238. Nondimetio le persone notate negli articoli 2236., 2237. possono prescivere, se è variato il titolo del loro possesso; o per il fatto di un terzo, o per- chè abbiano opposte eccezioni contro le ragioni del padrone. i i 2259. Possono prescrivere quelli, nei quali dagli affittuarj, depositarj, ed'altri possessori precarj è sta- ta trasferita una cosa con titolo importante traslazione di dominio. 2240. Non può alcuno prescrivere il titolo con cui possiede, in questo senso cioè che non‘può variare a se stesso la causa, ed il primordio del suo possesso. 2241. Ognuno può prescrivere contro il proprio‘ ti tolo, affinche.con la prescrizione della‘contratta obbli- gazione resti liberato. GA PIT.OLO!:00 ARTO Delle Cause, che interrompono;‘@ sospendono‘il corso delta Prescrizione. Sezione Prima. Delle cause che interrompono la Prescriziene. 2242. La prescrizione può essere interrotta natural- mente, o civilmente.‘ 2245. L' interrpzione naturale segue allorchè il pos- sessofe resta privo per più d' un anno dell’ uso della cosa, o dall’ antico padrone, o anche da un terza, 2244. La interruzione civile segue per mezzo di una citazione a comparire in giudizio, di un comandamento del Giudice, o di un sequestro notificato alla persona cui si vuole impedire la prescrizione, 2249. La citazione avanti il Giudice di pace per comporre una vertenza interrompe la prescrizione dal dì in cui è stata fatta ogni volta che ne nasce la moni. zioue a comparire in giudizio nel tempo prescritto dal- la Legge. 2246. La citazione a comparire in giudizio anche avanti un Giudice incompetente interrompe la. pre- scrizione. 2247. Si considera come non seguita‘la interruzio- ne della prescrizione quando la monizione a comparire e nulla per difetto di forma, quando 1 attore desiste dalla domanda, quando lascia perenta l’ istanza, 0 quan- do la sua domanda vien rigettata. 2243. Si interrompe la prescrizione quando dal de- bitore, 0 dal possessore, è agnito il diritto nella perso- na; contro la qaale prescriveva.. 2249, L’intimazione fatta uniformemente agli arti- coli sopradescritti ad uno dei debitori solidali, o Ja di O E IE IO III OMISSIS III II IAA AAA OPS AITINA III RISI IT Delle: Cause, che sospendono la: Prescrizione. 2251. La prescrizione corre chiunque non habbia a favor suo qualche eccezione determinata da una Legge. 2252, La prescrizione non corre contro i minori; e gli interdetti, fermo stante il: disposto dell’ artico- lo 2278., ed eccettuati gli altri casi determinati. dal- la Legge. 2255. Non corre nemmeno tra i coniugi, 2254. La prescrizione corre contro la moglie, an: corchè non sia separata di beni:in virtà della scritta matrimoniale, o di un decreto del Giudice, rispetto ai beni amministrati dal marito, salvo il regresso con- tro di esso. 2255. Noridimeno non corre durante il mattimo- nio rispetto all’ alienazione di un fondo sul quale è costituita la dote secondo il regime dotale in confor- mità dell’ articolo 1561. al titolo del Contratto di Matrimonio, e dei doveri respettivi dei Coniugi. 2256. La prescrizione rimane egualmente sospesa durante il matrimonio n 1. Quando|’ azione competente alla‘moglie non può«essere intentata se non dopo la scelta da farsi sull’ accettazione; o rinunzia alla comunione.> 2. Quando il marito avendo venduto i beni proprj della moglie senza il sno consenso resta rilevatore per la vendita‘ed in tutti i casi nei quali l’ azione com- petente. alla moglie può rivolgersi contro il marito.. ‘2257. La prescrizione non corre, rispetto ad un credito, che dipende da una condizione non peranche purificata, rispetto ad un’ azione per la rilevazione fintantochè non si verifica 1’ evizione, e rispetto adcun credito ad. un tempo determinato finchè non sia veun= to il giorno. 2258. La prescrizione non corre. contro 1° erede beneficiato rispetto ai crediti, che ha contro}’ eredi: tà. Corre peraltro contro 1° eredità jacente benchè non sia stato deputato il curatore alla medesima. 2259. Corre ancora nei tre mesi‘accordati per fa- re‘l’ inventario,€ nei quaranta giorni per deliberare, CAPITOLO QUINTO Del tempo necessario per prescrivere. SEZIONE PRIMA Di sposizioni Generall. 2260. Nella prescrizione si contano i giorni, e non le ore. 2261. Per acquistare la prescrizione bisogna che sia finito l’ ultimo giorno del tempo necessario per pre- scrivere. la 3 SEZIONE SecoNDA Della Prescrizione di trenta anni. 2262. Tntte le. azioni reali,€ personali si pre- scrivono con il lasso di trenta anni, senza che ha per- ce TE ES TI a in, Sme creo = sona che allega detta prescrizione sia in obbligo di mo- strare il titolo, o che possa obiettarsi l’ eccezione de- dotta dalla’ mala fede. 2263. Dopo ventiotto anni dal dì dell’ ultimo‘do- camento, un debitore di una rendita può essere astret- to a somministrare a spese sue con nuovo documento al suo creditore, o agliaventi causa da esso. 2264. Le regole riguardanti materie diverse da quelle che si enunciano nel titolo presente; sono’ spie- gate nei titoli che trattano specialmente delle materie suddette, Sezione Terza. n Della Prescrizione di dieci}/ 0 di venti anni. 2265. Chi acquista con buona fede, e con. giusto titolo nn fondo, prescrive il dominio col lasso di dieci anni, se il vero padrone dimora‘nella giurisdizione del- la corte di appello nella quale è situato il fondo; col lasso di venti anni se il vero padrone dimora fuori di detta giurisdizione. 2266. Se il vero Padrone ha avuto il domicilio in diversi tempi in detta giurisdizione, e fuori, per com- DS pire la prescrizione è necessario che sia aggiunto a quan- to manca per' arrivare ai dieci anni di presenza un nu- mero di anni di assenza che sia il doppio di quello che manca per compire i dieci anni di presenza. 2267. Un titolo nullo per difetto di forma non può porre in essere la prescrizione di dieci, o venti anni, 2268. Si presume sempre la buona, fede; quello che allega la mala fede è in obbligo di provarla. 2269. Basta che la buona fede concorra nel tem- po dell’ acquisto. 22/70. Dopo dieci anni 1’ architetto, e l’impresario restano esenti dalla rilevazione per le opere in grande, che hanno eseguite, o dirette. SEZIONE QuaRTA. Di alcune altre Prescrizioni Speciali. 2371. Col lasso di sei mesi si prescrivono le azioni dei precettori, ed istitutori nelle scienze, e nelle arti per le mercedi delle lezioni, che danno di mese in me- se, quella: dei locandieri, e trattori per l’ alloggio, e vitto che somministrano; quelle degli artefici e lavoran- ti per il pagamento delle loro giornate, somministrazio- ni, e salar]. 2272. Si. prescrivono col lasso di un’ anno 1’ azioni dei medici, chirurgi; speziali; per il pagamento delle loro visite, operazioni, e medicinali, quelle degli Uscie- ri per la mercede degli atti, che notificano, e delle commissioni che eseguiscono, quelle dei mercanti per le merci che esitano ai particolari. non mercanti, quelle di chi riceve a dozzina gli alunni per la retta da que- sti dovuta, e degli altri precettori per la mercede dell’ istruzione, quelle della sente di servizio che si stipen- dia anno per anno per il pagamento del salario. 30090 0t0 690.0000002 000 000 0d)L 000 0dL.000 0d0.0£0 000 0d0 000 0d0 000 000 0d0 6090000 0000) 000.090 0d00p0 000€d0.000.000 009000009£ 0000000090 00r 000000 c00.000 PL TP00d0 00r0dN.0NL.00L CP 000000 do OL 0 93 __ 2275. Le azioni dei procuratori per.il pagamento delle loro spese,.e' funzioni si prescrivono col lasso di due anni da computarsi dal dì della sentenza, 0 della, transazione delle parti, o dalla revoca della procura. Rispetto agli affari non terminati non posson domanda- re il saldo delle spese, e funzioni che siano dovuti da un tempo maggiore di cinque anni, 2274. Nei casi suddivisati la prescrizione ha luogo quantunque siasi continuato a fare le somministrazioni A le consegne, servigi, ed opere. La prescrizione si in- terrompe, quando vi è un conto approvato, chirografo, o obbligo, o intimazione a comparire in giudizio non. perenta. 2275. Nondimeno le persone, alle quali saranno obiettate tali prescrizioni possono deferire il giuramen- to a chi le obietta, perchè costi se la cosa è stata effet- tivamente pagata. Il giuramento potrà essere deferito alle‘vedove; agli eredi, o ai tutori di questi se sono minori, perchè si dichiarino se sanno se la cosa sia debita, o non debita. 2276. I giudici, e. procuratori sono liberati per con- to dei documenti loro. consegnati dopo cinque anni dal di della sentenza, gli uscieri sono egualmente liberati dopo due anni dal dì dell’ esecuzione della commissio- ne, o della, notificazione degli atti dei quali erano in- caricati. 2277. Col lasso di cinque anni'si prescrivono le an- nate arretrate delle‘rendite perpetue,‘o vitalizie, gli alimenti preteriti, le pigioni delle‘case, ed i canoni degli affitti dei fondi rustici; i frutti delle somme im- prestate, e generalmente tutto ciò che deve pagarsi an- no per anno, o in epoche più brevi. 2278. Le prescrizioni, delle quali si tratta negli articoli della presente Sezione, corrono contro i minori, e gli interdetti, ferino stante il regresso a favor loro contro'i tutori. 2279. Rispetto ai mobili il possesso equivale al titolo. Non ostante chi ha perduto una cosa ,o quello a cui è stata involata può rivendicarla dentro tre anni dal di in cui l’ ha perduta, o gli è stata rubata contro la persona che la ritiene, fermo stante a favore di que- sta il regresso contro la persona dalla quale l’ha avuta. 2280. Se il possessore di qualche cosa perduta, o involata, l’ ha comprata in una fiera, o in un merca- to, o in una vendita all’ incanto, o da un negoziante che vende cose consimili, il padrone non può preten- derla dal possessore; se nor rifacendogli il prezzo per cui l’ha pagata. 2281. Le prescrizioni incominciate nell? epoca della, pubblicazione del titolo presente saranno regolate in con- formità delle Leggi antiche. Non dimeno le prescrizioni allora cominciate, e per‘ le quali sarebbe necessario a tenore delle antiche legsii più di trenta anni da computarsi dal dì della detta epo- ca, saranno poste‘in essere col lasso del tempo suddetto di trenta anni. E C4:N Bi De SE diga EIGSRDE SM ALTARE LAI TITOLO PRELIMINARE. Da Pubblicazione, effetti, ed applicazione delle Leggi in generale. ETBR*O* I: D'E°L Le P'E’RIS‘0: NE. TIT. I. Del godimento, e della privazione dei Diritti Civili. Car. I. Del godimento dei Diritti Civili Cap. II. Della Privazione dei Diritti Civili, Sez. I, Della Privazione dei Diritti Civili per la per» dita della qualità di Francese. Sez. II. Della Privazione dei Diritti Civili in sequela di condanne giudiciali. TIT. II. Degli Arti dello Stato Civile. Car. I Disposizioni Generali, Cap. II. Degl’ Atti di Nascita. Cap. III. Desl’ Atti di Matrimonio. Car. IV. Degli Atri di Morte. Cap: V. Degl' Atti dello Stato Civile riguardanti i Mi- litari fuori del Territorio dell’ Impero. Cap. VI. Della rettificazione degli Atti dello Staro Civile. TIT. ill. Del Domicilio. TIT. IV. Degli Assenti. Car. I. Dell’ assenza presunta. Cap. II. Della dichiarazione di assenza. Cap. III Degli effetti dell’ assenza. Sez. I. Degli effetti dell’ assenza relativamente ai Re- ni, che l’ assente possedeva nel giorno del suo al» lontanamento, Sez. II. Degli effetti dell'assenza, relativamente ai di- ritti eventuali che possono competere all’ assente. Sez. III. Degli effetti dell'assenza relativamente al Matrimonio. Car. IV. Della Cura dei Figli minori del Padre, che è evaso. TIT. V. Del Matrimonio. Cap. i. Delle Qualita, e Condizioni necessarie per con- trarre Matrimonio Car. II. Delle solennità relative alla celebrazione’ del Matrimonio. Cap. HI. Delle opposizioni; al, Matrimonio. Cap. IV. Delie domande di Nullità di Matrimonio. Cap. V. Delle obbligazioni che derivano del Matri» monto, Cap. VI. Dei diritti, e doveri respettivi dei Co- niugi. Cap. VII. Dello scioglimento del Matrimonio. Car. VITI. Delle seconde Nozze. TIT. VI. Del Divorzio. Car. I. Delle Cause del Divorzio. Cap. II Del Divorzio per Causa determinata. $ez. I. Delle forme del Divorzio per Causa deter minata. Sez. II. Dei provvedimenti provvisionali ai quali può dar luogo la domanda di diyorzio, per causa de- terminata. Sez. Ill. Dei motivi di rejezione dell’ azione di divore zio per causa determinata. Cap. III Del divorzio per mutuo consenso, Cap. IV. Degli effetti del Divorzio. Car. V. Della Separazione Personale. TIT. VII. Della paternità, e filiazione. Cap. I. Delia filiazione della prole legittima, e nata durante il Matrimonio. Car. II. Delle prove della filiazione della prole legittima. Cap. III. Dei Figli Naturali. Sez. I. Della legittimazione dei Figli naturali. Sez. II Della ricognizione dei figli naturali, TIT. VII. Dell’ Adozione, e della Tutela officiosa. Cap. I. Dell’ Adozione, Sez. I. Dell’ Adozione, e suoi effetti. Sez. II. Delle forme dell’ Adozione. Pag. ivi LUI ivi ivi Ivi LUI ivi ivi vi vi LUI IVI ivi ivi vi ivi Ivi IUL ivi ivi IO Ivi vi ivi ivi ivi TI 12 ivi 13 Lvi Lui ivi 14 vi ivi ivi ivi ivi ivi 15 ope 0200000100000 0d90090000 0000D0 edo edo 000000000000000000 000 002000000 000€00 000 0d0 ode dd 000000 ada 0090000000 000000 00L ode 090000000000 00e 000000 090000000 000000 ope rdaed00000000G59de0de Go adaedeovfoedo 6090 090 DEL CODICE Car. II. Della Tutela Officiosa. TIT. IX. Della patria potestà. TIT. X. Dell’ età minore, della tutela, e dell’ eman» cipazione. Cap. I. Dell’età minore. Cap. II Della Tutela. Sez. I. Della Tutela dei Genitori. Sez, II. Della Tutela deferita vdal Padre, o dalla Madre. Sez III. Della Tutela degli Ascendenti.; Sez. IV. Della Tutela deferita dal Consiglio di fami- glia. Sez. V. Del Tutore surrogato. Sez. VI. Delle Cause, che scusano dalla Tutela. Sez. VII. Dell’ Incapacità, esclusione, e remozione dele la Tutela. Sez; VIII. Dell’ Amministrazione del Tutore. Sez. IX. Del rendimento di conto della tutela. Cap. III. Dell’ Emancipazione. TIT. XI. Dell’ eta maggiore, dell’ Interdizione, e del Consultore Giudiciale. Cap. I. Dell’ età maggiore. Cap. II. Dell Interdizione. Cap, III. Del Consultore Giudiciale. LIBRO IL 15 16 ivi ivi ivi ivi 17 ivi ivi ivi 18 ivi 19 20 ivi ivi ivi 21 DEI BENI E DELLE DIVERSE MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETA. TIT. I. Della distinzione dei Beni. Cap. I. Dei Beni immobili. Cap. III. Dei beni considerati relativamente a quelli che gli posseggono. TIT. II. Della Proprietà. Cap. I. Del diritto d’ accessione su ciò che è prodotto dalla cosa. Cap. II. Del diritto d’ accessione relativamente a. ciò . che si unisce, e si incorpora alla cosa. Sez..I. Del diritto di accessione relativamente alle co- se immobili. Sez. II. Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili. TIT. III. Dell’ usufrutto, uso, ed abitazione. Cap, I. Dell’ usufrutto. Sez. I. Del diritti dell’ usufruttuario. Sez. II. Delle obbligazioni dell’ Usufruttuario, Sez. III. Come finisce l’ usufrutto. Cap. II. Dell’ uso, e dell'abitazione. TIT. IV. Delle servitù prediali.:> Cap. I. Delle servità che derivano dalla situazione dei luoghi. Car. II. Delle servitù stabilite dalla Legge. Sez. I. Del Muro, e Fosso Comune. Sez. II. Della distanza, e delle opere intermedie, che si ricercano per alcune costruzioni._ Sez. III. Del prospetto sul fondo del vicino. Sez. IV. Dello Stillicidio. Sez. V. Del diritto del passo. Car. III. Delle servitù stabilite per il fatto dell’ Uomo. Sez. I. Delle diverse specie di servitù, che possono es- sere imposte su i beni. si Sez. II. In qual modo si costituiscono le servitù. Sez. III. Dei diritti del Padrone del fondo a cui è do- - vuta la servitù. Sez. IV. In qual modo si estinguono le servitù. LIBRO III. DEI DIFFERENTI MODI DI ACQUISTARE DISPOSIZIONI GENERALI. TIT. I. Delle Successioni. 3 Cap. I. Dell’ apertura delle successioni,£ del possesso degli Eredi. Car. II. Delle qualità necessarie per succedere, Cap. III, Dei diversi ordini di successione, Sez. I. Disposizioni generali. Sez. II. Della Rappresentanza. 22 IVI 23 lvl ivi ivi ivi 24 ivi. Ivi ivi 25 26 ivi ivi ivi 27 Ivi 28 tut ivi ivi Ivi Lui ivi 29 ivi ivi Luvi ivi ivi Sez. III. Delle Eredità che si deferisconò ai descene denti. “Sez. IV. Delle Eredità che si deferiscono agli ascene denti. Sez. V. Della successione dei main; Cap. IV, Delle Successioni irregolati. Sez. I Dei diritti dei figli naturali sui beni dei loro Genitori, e delle Successioni di questi ai figli na- turali morti senza lasciar prole. Sez. II. Dei diritti del Coniuge superstite, e dello Stato. Cap. V. Dell’ adizione, e della repudia dell’ eredità. Sez. I. Dell’ adizione. Sez. II. Della Repudia dell’ Eredità. Sez. III. Del Benefizio dell’ Inventario, dei suoi effetti e delle obbligazioni dell’ Erede beneficiato. Sez. IV. Dell’ Eredità giacente. Cap. VI. Delle divisioni, e delle collazioni.. Sez. I. Dell’azione per la divisione e sua forma. Sez, II. Delle collazioni. Sez. III. Del pagamento dei debiti. Sez. IV. Degli effetti della Divisione ,, e della. Assicu- razione delle quote,: . Sez. V. Della rescissione della Divisione, TIT. II. Delle Donazioni tra i vivi, e dei Testamenti. Car. I Disposizioni generali. Cap. II. Della capacità di disporre, o di conseguire per donazione tra i vivi, o per testamento. Car. III. Della Porzione disponibile dei Beni, e della Riduzione. Sez. I. Della porzione disponibile dei Beni. Sez. II. Della riduzione delle donazioni e legati. Cav. IV. Delle Donazioni tra i vivi. Sez. I. Della forma delle Donazioni tra i vivi. Sez. JI: Delle eccezioni alla regola sulla irrevocabilità delle Donazioni tra i viyi Cap. V. Delle disposizioni testamentarie. Sez. I Regole generali sulla forma dei Testamenti. Sez. II Regole particolari. sulla forma di alcuni testa- menti. Sez. III. Dell’ istituzione dell’ Erede, e dei legati in generale. Sez. IV. Del Legato universale. Sez. V. Dei Legati a titolo universale. Sez. VI. Dei legati particolari. Sez. VII. Degli Esecutori Testamentari. Sez. VIII. Della revoca dei testamenti, e della loro caducità. Cap. VI. Delle disposizioni permesse a favore dei ni- poti del Donante, o del Testatore, o dei figli suoi fratelli, e sorelle. Cap. VII. Delle divisioni fatte. dai Genitori, o altri ascendenti, tra i loro descendenti. Cap. VIII. Delle donazioni fatte col contratto di Ma- trimonio ai Coniugi, ed ai figli nascituri del Ma- trimonio. Cap. IX. Delle disposizioni fra i coniugi per contratto di Matrimonio, o durante il Matrimonio, TIT. III. Dei contratti, o obbligazioni convenzionali in generale. Cap. I. Disposizioni preliminari. Car. IH. Delle condizioni essenziali per la validità del- le convenzioni. Sez. I. Del consenso. Sez. II. Della capacità dei Contraenti. Sez. III. Del soggetto, e della materia dei contratti. Sez. IV. Della Causa* Cap. III. Dell’ effetto delle obbligazioni. Sez. I. Disposizioni generali. Sez. II. Dell’ obbligazione» di dare. Sez. III Dell’obbligazione di fare, o non fare. Sez. IV. Dei danni, ed interessi per l’ inadempimento dell’ obbligazione. Sez. V. Dell’interpretazione delle convenzioni, Sez. VI. Degli effetti delle Convenzioniriguardo a terzi. Cap. IV. Delle diverse specie di obbligazioni. Sez. I. Delle Obbligazioni Condizionali. $. I. Della condizione in generale, e delle sue diverse specie. 6. IT. Della condizione sospensiva. $. III. Della condizione resolutiva. Sez. II. Delle obbligazioni temporarie. Sez. III. Delle obbligazioni alternative. Srz. IV. Delle obbligazioni solidali. $. I. Della solidalità tra i creditori. $. II. Della solidalità dei debitori. Sez. V. Delle Obbligazioni divisibili, e indivisbili. $. I. Degli effetti dell’ obbligazione/ divisibile. SIE Degl” effetti dell’ obbligazione indivisibile. Sez. VI. Delle Obbligazioni con le clausule penali. Cap. VI. Dell’ estinzione dell’ Obbligazioni. Sez. I. Del pagamento. $. I Del Pagamento in genere. Pag. 3I zvi ivi ivi ivi 32 ivi ivi vi 33 LUL lo) (») Lvi 35 36 1vi ivi tvi ivi 37 ivi ivi 38 ivi ivi 39 40 ivi ivi 41 ivi Ivi 42 Ivi ivi 43 44 Ivi ivi 45 Luvi ivi ivi Lui ivi ivi ivi Ivi ivi 47 ivi ivi ivi ui ‘vi 48 ivi ivi Ivi ivi ivi ivi 49 vi ivi 50 ivi vi ivi 200 000000 000000.000000 002090000000 000000200092 THL0N0.000 9A CNN 000 VdL0PL ALAN OP TE DA 0PA 0A ADA Ad ODA AGP) adr agrarie ara ra gaage eda adaaga ada adaeGr ada adoageadacedaadradaada ada odo da ada ago adoadoedoogaedo adraga ada adaedosdoagde S. JI. Del Pagamento col subingresso. $. III. Dell’ imputazione in pagamento. $. IV. Dell’ obbligazione‘di Pagamento, e del Depo- sito. $ V. Della Cessione dei Beni. Sez. II. Della novazione. Sez. III. Della Remissione del debito. Sez, IV. Della Compensazione. Sez. V. Della Confusione. Sez.. VI. Della perdita della cosa debita. Sez. VII. Dell’ azione per la nullità, o per la rescis- sione dei Contratti. Cap. VI. Della prova delle obbligazioni, del pagamento. Sez. I. Della prova letterale. . I Del Documento autentico. 6. II. Della Scritta privata. S. III. Delle tacche a riscontro. $. IV. Delle copie dei Documenti. $. V. Degli Atti di Recognizione, è di Conferma. Sez. II. Della Prova Testimoniale. Sez. III. Delle Presunzioni. $. I. Delle Presunzioni di Gius. $. II. Delle Presunzioni che non sono indotte dalla Legge. Sez. IV. Della Confessione della Parte. Sez. V. Del Giuramento. $. I. Del Giuramento decisorio. $. IL. Del giuramento deferito ex officio. TIT. IV. Delle obbligazioni che nascono senza con- venzione. Cap. I. Dei quasi Contratti. Cap. II. Dei delitti, e quasi delitti. TIT. V. Del Contratto del Matrimonio, e dei Diritti respettivi dei Coniugi. Cap I. Disposizioni Generali. Car. II. Del Regime della Comunione. Parte Prima Della Comunione legale. Sez. I. Di ciò che forma lo stato attivo, e passivo della Comunione. I Dello stato attivo deila Comunione. 6. II. Dello Stato Passivo della comunione, e delle Azioni che ne derivano contro la medesima. Sez. II. Dell’ Amministrazione della Comunione, e e di quella degli effetti degli Atti dell’ uno, e dell’altro co- niuge relativamente alla Società coniugale. ‘Sez. III Dello Scioglimento della Comunione, e di alcune conseguenze di esso. Sez. IV. Dell’ Accettazione della Comunione, e della Rinunzia che può farsene, con le Condizioni re- lative. Sez. IV. Della Divisione della Comunione dopo Il’ Ac- cettazione. $.. I. Della Divisione dello Stato Attivo. $. II, Dello: Stato Passivo della Comunione, e della Contribuzione al pagamento dei Debiti. Sez. IV. Della Renunzia della Comunione, è dei suoi Effetti. Disposizioni relative alla Comunione Legale, quando uno dei Coniugi, o ambedue hanno Figli PIostegti da precedènte Matrimonio. Parte Seconpa Della Comunione Convenzionale, e dei Patri che possono escludere, e limitare la Comu- nione Legale. Sez. I. Della Comunione limitata agli Acquisti. Sez. II. Del Patto che esclude dalla Comunione, o tute ti, o parte dei mobili. Sez. III. Del Patto con il quale si dà agli Immobili la qualità di Mobili. Sez. IV. Della Separazione dei Debiti. Sez. V. Della facoltà accordata alla moglie di ripren- dere quanto ha contribuito senza spesa, ed'aggravio. Sez. VI. Dell’ Antiparte Convenzionale.. Sez. VII. Dei Patti con i quali restano assegnate nel. la Comunione parti ineguali ai coniugi. Sez. VIII, Della Comunione n Titolo Universale. Disposizioni comuni alle precedenti otto Sezioni. Sez. IX, Delle Convenzioni esclusive della Comunione. $. I. Del Patto con cui il Matrimonio sì contrae senza la Comunione. 6. II. Del Patto riguardante la separazione dei Beni. Car. III. Del Regime Dotale. Sez. I. Della Costituzione della Dote. Sez. II. Dei Diritti del Marito sui beni dotali, e dell’ inalienabilità del Fondo Dotale. Sez. III. Della Restituzione della Dote. Sez. IV. Dei Beni E o Estradotali. Disposizione speciale. TIT. VI. Della Vendita. Cap I. Della Natura, e della Forma della Vendita. Car. II. Chi può vendere, o comprare. Cap. III. Delle cose, che possono essere vendute. Cap. I. Delle Obbligazioni del Venditore. hl ii eri nnt ivi ivi 52 ivi vi 53 ivi ivi ivi ivi Ivi Ivi ivi vt 95 ivi ivi ivi Ivi ivi IVI Ivi Ivi ‘vi 57 ivi Lui ivi “Ivi ivi 88 59 ivi ivi 60 Gi IVI Ivi vi 62 ivi vi ivi ivi LUI Ivi Lui 64 LuL Ivi ici Ivi LUI ivi d ivi 66 ivi ivi ivi Li) ivi 67 RR RR AE pio IRE sE St 4 prog een LTT 7 Met 6 S:7 I. Disposizioni Generali. Pag. 67 Sez. II. Della tradizione della cosa. vi Sez. III. Della Rilevazione. ai SG. I. Della Rilevazione per il caso dell’ evizione. 1vl $ II. Della Rilevazione per i vizi della cosa venduta. 68 Cap. V. Delle obbligazioni del Compratore. Luz Cav. VI. Della Nullità, e della Risoluzione della yen» dita. 69 Sez. I. Del Gius di retratto ivi Sez. II. Della Rescissione della vendita per causa del- la Lesione. ivi Cap. VII. Della Licitazione.; aa Cap. VIII Della Cessione dei crediti, ed altri diritti incorporali. 19 TIT. VII. Della Permuta. tvi TIT. VIII. Del Contratto di Locazione. ivi Cap. I. Disposizioni Generali. LOL Cap, II. Della Locazione delle Cose. 1vI Sez. I. Rego]e comuni alla Locazione delle Case, e dei n Fondi Rustici. DUE Sez. II. Regole speciali per le Loeazioni delle Case. 72 Sez. NI. Regole speciali per le Locazioni dei fondi LS rustici. tai Cap. III. Della locazione d’ opera, e d’ industria. di Sez. I. Della locazione dei lavoranti, e servitori. Lui Sez. II. Dei Vettori per terra, o per acqua. ivi Sez III. Degli Appalti, e Cortimi. vl Cap. IV. Della locazione a Soccida. 74 Sez. I. Disposizioni Generali. vi Sez. II. Della Soccida semplice. pae Sez. III. Della Soccida a metà. aur Sez. IV. Della Soccida del Padrone dei Bestiami, con© l Affittuario, o Colono parziario. vi S. I. Della Soccida con 1’ Affittuario. AL $. IT. Della Soccida col Colono parziario. lvl Sez. V. Del Contratto chiamato impropriamente Soc» pi cida. IVI FIT. DX. Del Contratto di Sucietà, 25 Cap. I Disposizioni Generali. Ivi Cap. II Delle diverse specie di Società. ivi Sez. I. Delle Società Universali. ivi Sez. II. Lella Società particolare. ivi Gap. II. Degli Obblighi che hanno i Socj tra loro, e cat verso 1 Terzi, UL Sez. I. Degli Obblighi dei Socj tra loro. ivi Sez. Il. Degli Obblighi dei Socj verso i Terzi. 76 Cap. IV. Dei differenti modi con i quali fimisce la so-. cietà. UL Disposizioni relative alle Società d Commercio. ivi TIT. X. Dell” Imprestito. ui Cap. I. Dell’ Imprestito ad uso,.0 sia Commodata. ivi Sez. I. Della natura del Comodato. Ivi Sez. II. Degli Obblighi del Comodatario. 20 Sez. III Degli Obblighi del Comodante. vi Car. IT. Del Mutuo, o sia imprestito per consuma- zione. Ivi Sez. I. Della natura del Mutuo. ivi Sez. II. Delle Obbligazioni del mutuante, ivi Sez IMI. Degli Obblighi del mutuatario. Ivi Cap- III. Dell’ imprestito fruttifero. ivi TIT. XI. Del Deposito, e del Sequestro. 78 Car. I. Del Deposito in genere, e delle diverse specie del medesimo, ivi Cap. II. Dei Deposito propriamente detto. vi Sez. I. Natura, ed assenza dei Contratto di Deposito. ivi Sez. II. Del Deposito volontatio. ivi Sez, III. Degli Obblighi del Deposito. ivi Sez. IV. Delle Obbligazioni della Persona che Li gi gie Deposito. 79 a V. Del Deposito necessario. ivi Cap. III. Del Sequestro. ivi Sez. I. Delle diverse specie di Sequestro. ivi Sez. II. Del Sequestro Convenzionale, iv? Sez. III. Del Sequestro, o Deposito Giudiciale. ivi TIT, XII. Dei Contrafti Aleatorj. Cap. I. Del Giuoco,€ della Scommessa, LUI ivi ‘SIDIDELEELEEEEDLLOICOEROLTEATONPOENA TALL LONPNALE ETA TOINELALOCLO TA TOILOTI SOONLE EOLO CT 0A TOLETTA TENLVIPE TEA LeIteetectectoetestertcctestootestectcetteote Cap. IT. Del Contratto della Rendita Vitalizia. Sez. II. Degli effetti.del Contratto suddetto tra le parti contraenti. TIT. XIII. Del Mandato. Cap. I. Della Natura, e della forma del Mandato, Cap, II. Delle Obbligazioni del Mandactario. Cap. IIX. Delle Obbligazioni del Mandante. Cap, IV. Dei differenti modi con i quali finisce il Mandato. . TIT. XIV. Della Fidejussionc. Cap, I. Della Natura, ec effetti della Fidejussione. Car. II Degli effetti della Fidejussione. Sez. I Degli effetti della Fidejussione tra il Creditore, ed il Mallevadore. Sez. IH. Degli effetti della Fidejussione tra il debitore, e il mallevadore. Sez. III Degli effetti della Fidejussione rispetto a più. Fidejussori. Cap. III Dell’ estinzione della fideiussione. i Cap. IV. Della fideiussione legale, e della fideiussione - giudiciale. TIT. XV. Delle transazioni. TIT. XVI. Della Cattura, o esecuzione personale’, in materia civile. TIT. XVII. Del pegno in genere. Cap, I. Del Pegno. Cap. II. Dell’ Anticresi. TIT. XVIII. Dei Privilegi, ed Tpoteolte. Cap. I. Disposizioni Generali. Cap. II. Dei Privilegi. Sez. I. Dei Privilegi” sui mobili. Got. Dei Privilegi generali sui mobili. $. II. Dei Privilegi sopra certi mobili. Sez, II. Dei Privilegi sui Beni Immobili. Sez. INIL Dei Privilegi che comprendono i Mobili, ed Immobili. Sez. IV. Come si conservano i Privilegi. Cap. III. Delle Ipoteche. Sez. I. Delle Ipoteche Legali. Sez. II. Dell’ Ipoteca Giudiciale. Sez. INIL. Dell’ Ipoteca Convenzionale. Sez. IV. Del grado delle Ipoteche. Cap. IV. Del modo del fare le Iscrizioni dell’ Ipoteche e Privilegi. Cap. V. Della Cancellazione, o Riduzione delle Inscri- zioni. Cap. VI. Dell’ effetto dei Privilegi, ed Ipoteche contro i Terzi Possessori.| Cap. VII. Dell’ estinzione dei Privilegi, ed Ipoteche. Cap. VIII. Del modo con il quale si liberano i beni dai Privilegi, e dalle Ipoteche. Cap. IX. Del modo con cui si purgano le ipoteche, quando manca l’ iscrizione dei Beni appartenenti al Marito, o al Tutore. Cap. X. Della pubblicità dei Registti, e degli obblighi dei Conservatori, TIT. XIX. Dell’ Esecuzione Reale, e della Graduato- ria tra i Creditori. Cap. I. Dell’ Esecuzione Reale. Gap. II. Dei Gradi, e del Reparto del prezzo trai © Creditori. TIT. XX. Della Prescrizione. CAP. I. Disposizioni Generali. Cap, II. Del Possesso. Cap. III. Delle Cause che interrompono la- i zione Cap. IV. Delle Cause, che interrompono, o sospendo- no il corso della. Prescrizione. Sez. I. Delle Cause che interrompono la Prescrizione, Sez. II. Delle Cause, che sospendono la Prescrizione. Car. V. Del tempo necessario per Pe Sez. I. Disposizioni Generali. Sez. II Della Prescrizione di trenta anni. Sez. III. Della Prescrizione di dieci, o di venti anni. Sez. IV. Di alcune altre Prescrizioni$peciali. tifo) ivi Lvi ivi ivi BI NE|) VLI+ vi ivl vi Lvi ivi ivi ivi ivi 1vi ivi» 84 ivi vi ivi ivi ivi 85 ivi ivi ivi Ivi ivi vi ivi 88 Ivi vi 90 Lv 9I ut ivi vi ivi ivi 92 ivi vi Lui ivi ivi ivi TUE AV OVE Dai ao o RE 97 ALFABETICA, E RAGIONATA DE LLE MATERIE. I Numeri Arabi indicano Asa Non è permesso farne sui registri dello stato civile Art. 42.> Abitazione. Massime sull’ esercizio del diritto di abitazione 625. e seg, Accessione. Definizione di questo diritto 546.— In che con- siste questo dititto riguardo al prodotto delle cose 547. — Esercizio di questo diritto sui beni immobili 552.— Re- gole da osservarsi per le cose mobili 565.e seg.— Acces- sione considerata come mezzo d’ acquistare la proprietà dei beni 712. Accettazione. Di una donazione tra vivi, e suo effetto.932. Condizioni per la validità dell’ accettazione d’ un maggio- te, d'una donna maritata, d’ un minore, d’un interdetto, d’ ur sordo, e muto 934. e seg.— Come il maggiore de- ve accettare la donazione 933. Accusatore Calunnioso. Indegno di succedere all’ Eredità del defunto calunniato di delitto capitale 727. Acqua. I condotti che servono a condurre le acque, sono im- mobili 523.— Disposizioni relative alle servitù riguardan- ti l’acqua 640. e seg. Acquisto. La moglie non può farlo senza l’ autorità del ma- rito 217.— Come un acquirente dei diritti ereditarj può | essere escluso dalla divisione 841. Adizione. Modi con î quali può adirsi un eredità 774.— Au- torità del marito necessaria alla moglie per accettare un eredità 776.— Solennità relative alle eredità devolute ai minori, ed agli interdetti ivi— Giorno a cui si re- trottae l’ adizione 777.— Atti che non si reputano. adi- zione 779.— Significato di questo termine, e quando se ne verifichi 1’ atto 779.— Atti che l’ inducono 780. — Quando un maggiore può impugnarla 783.— trascri- zione della facoltà di adire 789. Adozione. A chi s° aècorda questa facoltà 343.— Età avanti la quale non è permessa 3946.— Effetti dell’adozione 347 | e seg.— Forme dell’ adozione 853. e seg. È Adulterio. Causa per cui il Marito può dimandare il divorzio 229.— Il conjuge colpevole non può maritarsi col com- plice: la donfia adultera può esser condannata alla reclusione 293.— Quando l’adultero può non riconoscere un figlio 313 Affitto. Differenti specie di affitti 1711.— Regole comuni agli affitti delle case, e dei beni rurali 1714. e seg. — Regole particolari alle locazioni delle case 1781. e seg. Regole particolari agli affitti delle terre 1763. e seg. — Ed agli affittì a soccida 1804. e seg. Affittuario. Obbligazioni d’ un affitruario di beni rustici 1763. e seg.— In qual caso l’esecuzione personale può essere ordinata contro l’ affittuario o colono parziale 2062. Agenti Diplomatici. Atti civili ricevuti da essi 48.— Dispen- sati dalle funzioni di tutore 428. Albergatori. Sono depositarj necessarj 1952.— quando sono tenuti perla perdita ,e danno delle robe dei forestieri 1953. Alberi. Distanza da‘osservarsi per la loro piantazione riguar do ai possessori confinanti 671.— Ragion comune sugli alberi piantati nelle siepi comuni 673. Alienazione. V. Omologazione, Tutela, Vendita. Alimenti. Alimenti dovuti reciprocamente dai Figli, e dai Genitori 208. e seg.— quelli che deve passare il marito alla moglie, che domanda il divorzio 259.— obbligazio- ni reciproche quando è decretato il divorzio ZI. Allusione. Sua definizione, e a favor di chi cade 556. e Seg. — Non ha luogo riguardo ai laghi o stagni 558.— Ter- mine dentro il quale il Padrone può prendere Îa porzione del suo campo staccata per una fotza istantanea 559. Alterazione. V. Registro, Stato civile. Alveari. Sono riputati immobili 524. Ambasciatori. V. Agenti Diplomatici. Amici. Loro assistenza per un divorzio 286.— În un consi» glio di famiglia 409. 412. Amministrazione. Può nominarsi un amministratore provvisio- nale al reo convenuto interdetto 497..— Modo di ammi- nistrare i beni dell’ Erede beneficiato 803. e seg. Duerno 13, 200090390092.090 39A.0d0 odo ada adeado ada ada ad10do ada ade adoadoadaadaadaadaadaedaoGo edo adanedaagdeadradeedoadaada0Gaadoadeadasdeetoadeadaodeadoadaada ada ada eda ada ago ada doadeadoadaadeaga sta gli Articoli del Codice. Animali. Quando sono mobili, o immobili 822.— Diritto d’ accessione sul prodotto degli animali 547, Annate. Termine col quale si prescrivono le annate e cano@ ni 2277. Annullazione. Obbligo del conduttore in caso d’ annullazione dell’ affitto per sua colpa 1760. Anticrest. Quale specie di sicurtà porta questo nome 2072. — L’ anticresi non si stabilisce se non mediante scrittura 2085.— Facoltà che il Creditore acquista per mezzo di questo contratto ivi.— Sue obbligazioni 2086. Antiparte. Dichiarazione di un donò o legato a titolo di ans tiparte 919. SR Antiparte convenzionale. Come si esercita 1815. Appalto. Cosa s° intenda per questa sorte di Locazione 17II. Approvazione. V. Omologazione. ooo Architetti. Termine, spirato il quale gli Architetti, e gli Appaltatori sono liberati dalla rilevazione per i lavori fatti e diretti da essi 2260. Arresto Personale. Modo di correzione, che può usare il Pa- dre su i propri figli 976.— Condizioni con le quali que» sto diritto possa esercitarsi dalla Madre 381.— Ricorso del figlio al Tribunale 382 Ascendente. Come si dividono le eredità devolute agli Ascene denti 733. Ordine di tali successioni 746. e seg.: Assenza. Provvedimenti sull’ amministrazione dei beni spet tanti alle persone presunte assenti 112.— Procedura,€ giudizio sulla dichiarazione d’ assenza relativamente ai beni posseduti dall’ assente fin dal giorno dell’ evasione 120.— Relativamente alle ragioni eventuali, che posson competere all’ ascendente 135.— Riguardo al matrimonio 139.— Cura dei Figli minori del Padre resosi assente 14f, Assicurazione. Specie di contratto aleatorio, che è regolato dalle leggi marittime 1964. sr Atto. Enunciazioni, che sole si possono contenere riegli atti dello stato civile 94 e 95.— Da chi debbono essere sot- toscritte 39.— Loro iscrizione sopra i registri 49.— Qual cosa ne costituisce l’ autenticità 1317.— Qual fede è do- vuta agli atti autentici, o alle scritture private 1320. — Ricognizione, o impugnazione della propria firma in un atto privato 1328.— Necessità di più originali per la validità delle scritture private, che contengono delle con- venzioni sinallegmatiche 1325.— Registro di questi atti 1328.— Atti di ricognizione, 0 di conferma 1337. Atto di notorietà. Formalità per supplir con quest’ atto a quel= lo di nascita nel caso di Matrimonio 70. e seg.. X Atti rispettosi. Quali si richiedono prima del Matrimonio dei maggiori, in difetto del consenso dei genitori IS1. e seg. Avo. V. Ascendente.+ Aumento. La stima de’ mobili nella divisione d’ un eredità, debbe esser fatta senza lasciar luogo àd aumento 825. — E parimente la stima rapporto alla mobilia 868. Azione. Obbligazioni per le quali il forestiere. non abitante nel Territorio dell’ Impero Francese può citarsi avanti 1 Tribunali Francesi 14.— Del$uddito dell’ Impero, che ha contratto obbligazione in Dominio estero 15.— Assi- stenza d’ un curatore necessaria al minore emancipato per intentare in azione sopra beni stabili, o difendersi 482. — Quando le azioni si reputan mobili 529. Di Quali si reputin mobili 531. Balcone. V. Sporte. Bastardi. V. Figli naturali. Battelli. Sì reputano mobili 53F. si Beneficio d‘ Inventario. Modo d’ accettare vin’ eredità 774. — Quando si dee impiegar questo modo 782.— Dichiara- zione da farsi in tal caso 793. Beni. Loro distinzione in mobili, ed immobili 816.— Quali cadono sotto la denominazione di beni immobili 535. — Come i particolari dispongano dei loro beni 537- — Amministrazione di beni non appartenenti a partico lari, ivi.— A chi appartengono ì beni vacanti, e sen- €. csrl Ente E ente mi ana RE TA TETI 9$ za padrone 5339. e seg.— Definizione dei beni‘tomurali 542.— Diritti che st.possono avere sni beni S43:— Di- versi modi d’acquistare, e di‘trasmettere l beni 711. e seg.— Come si può disporre dei propri beni.a titolo gra- tuito 893.— Fino a qual’ età i Genitori conservano l’usu- frutto deî beni deî loro Figli 384. Beni immobili, Soggiacciono calle Leggi dell’ Impero. Ben: parafernali, o estradotali. Quali siano. 1514.— Loro amministrazione 1579. Bisavo. V. Ascendente. Bosco. Quando i taglj dei boschi divengono mobili 521.— Re- gole per l’ usufrutto dei boschi 890. Buon costume. Non si può derosare al buon costume con delle convenzioni contrarie alle leggi, che l’interessano 6. — Tutte le. disposizioni fra’vivi, 0 testamentarie che gli sono contrarie, si hanno per non scritte 900. C pocia«Vi Pesca, Caducità. Titolo, per il quale i beni acquistati da un con- dannato alla morte civile appartengono alla nazione 33. Caducità dei testamenti 199. e seg.— Delle donazioni in fa- vor del matrimonio 188. e seg. Calunnia V. Accusator Calunnioso. Cammino V. Costruzione. Cancelleria. Funzioni dei cancellieri dei tribunali di prima istanza relativamenteai registri dello stato civile 43. e seg. — Nei processi delle dimande di divorzio. 249. e 287. — Relativamente alle repudie di eredità, e alle dichia- razioni d’ erede con benefizio d’inventario 784. e 793. — Funzioni dei cancellieri dei tribunali criminali per gli attestati di morte dopo l’ esecuzione delle sentenze di morte 83. Capacità V. Contratto. Capacità di disporre. Per disporre dei proprii beni bisogna es- ‘© ser sano di mente g0I.— Ogni persona non dichiarata incapace dalla Legge, può dare e ricevere 902.— Il mi- nore non può disporre prima dei sedici anni 90g+ Di- sposizioni renumeratorie eccettuate dalla proibizione di dare, o lasciare in Legato durante la malattia ai medi- ci ec. 909.— Formalità per le disposizioni in favore de- gli Spedali, e dei poveri gro.— Nullità delle disposizio- ni in favore d’ un incapace gII.— Porzione dei beni di- sponibile a titolo di liberalità. 913. Caparra. Condizioni sotto le quali si può recedere da una promessa mediante caparra 1590. Casa di Correzione. La donna adultera vi è rinchiusa 298. e 808.| Casa di Sunità. Deliberazione del consiglio di famiglia per rinchiudervi un interdetto 5I0. Casa paterna. Solo caso, nel quale il figlio possa’ lasciarla senza il consenso del padre 374. 1° Caso fortuito. L’‘immobile dato, e che perisce per caso’ for- tuito, non è soggetto a collazione 855. Cattive condotta. Modo di reprimer quella d’ un figlio di fa- miglia 376 e 468.— La cattiva condotta notoria‘è un motivo di esclusione dalla tutela 444.” Cattivi truttamenti. I cattivi trattamenti, gli eccessi‘, Sevi- zie, 0 ingiurie gravi possono dar luogo a una domanda di divorzio 231.— Maniera di procedere nélla domanda di divorzio per questa causa. 259. Cattura. Casi‘nei. quali ha luogo in materia” civile. 2059. — proibizioni fuori di questi casi di dedurla in patto, o di decreta:la 2063.— Persone, e somme per le quali è proibita 2064.— necessità della sentenza perchè abbia luogo 2067.— Esecuzione del decreto di cattura‘2069. Causa V. Azione. Cave V. Usufrutto. Celibato V. Adozione. Cessione. La Cessione dei diritti ereditarj produce. 1° adizione dell’ eredità 780.— Quella dei‘crediti, ed altri diritti incorporali 1689. Cessione di beni. Quando ha luogo per parte d’ un debitore 1263.— Sua divisione in involontaria, 0 giudicaria 1266. — Effetto di queste due specie di cessioni 1207. e seg. Chirurghi V. Medici, Ufficiali di Santità. Chiusa. Diritto del proprietario di chiudere il suo fondo 647. — Limitazione di tal facoltà 682.— Quali diritti perde chi chiude il suo fondo 648. Citazione. La prescrizione è interrotta da una citazione in giudizio 2240. 3 Cittadino.. Come si acquista, e si conserva questa qualità 7. Clausula penale... In che consista, e suo effetto relativamente alle obbligazioni 1226. Clausula.. Di dichiarazione degli Sposi, che si maritano senza comunione 1530. e seg. Coeredi V. Eredi. Collaterale. Come si dividono.le successioni fra i collaterali Collazione. Quella che soho tenuti a fare i coeredi 829. 843. — Doni e legati non soggetti a collazione 847— A chi sono dovute le collazioni.,, e come si fanno 857.— Dee darsi credito al donatario delle spese per miglioramenti, €20000000.000 0000000090 0090000 000.0002000000090000000.000.000.000200000.0900)2090000cN0 202 2LL 000.000.000 000 000 000 000 00£ 009000007 000 0000002999000 09093 ca02322300)o0gr2r0jrado0dia0dcr2900d70f039009oaG309o0dcedceagasdo agiegdaogiogd: adi ed agi edi edu edo e mantenimenti 861.— E tenuto per i deterioramenti pro» venienti da sua colpa 863.— Metodo di‘collazione rappor- to ad un immobile, eccedente la porzion disponibile 866. — Comevsì fa la collazione dei mobili 803. Collegatario V. Legato. Collocumento dei Figli. V. Stabilimento. Colombaja V.‘Piccioni. Colorio Parziarin Vi Soccida. Commercio: Uno stabilimento di commercio in un paese este. ro non fa perdere la qualità di Svddito Francese 17. — Quando la moglie sia reputata Mercantessa, e pos- sa obbligarsi senza la pesmissione del matito 220.-— Il minore emancipato si reputa maggiore in fatto di come mercio 487. Commodato. Denominazione del prestito a uso 1875. Compensazione Fra quali persone, e in qual maniera si ope- ra 1289.— Fra quali debiti può aver luogo 1290.— Da chi la compensazione può o non può essere opposta 1294, Non può pregiudicare ai diritti d’ un terzo 1248.— L’ine- guaglianza delle quote ereditarie‘in‘natura‘si compensa o in rendite, o in denaro 833.— Stipulazione di questo diritto a favor del donante, o suoi effetti oRI. Comunione. Facoltà data a‘un Conjuge‘relativamente‘ai be- nî dell’ altro Conjuge in‘caso d’assenza, o di morte presunta 124.— La‘moglie mercantessa’‘obbligà il suo marito riguardo al suo commercio, quando fra loro‘v'è la comunione 220.-— Ciò che. costituisce«la‘comunion le- ‘gale 1400.— Di chi‘è composto lo'stato‘attivo’ della co- munione I4i.— Il passivo della comunione, ed azioni che risultano contro la‘medesima‘1409!°— Amministra» zione della Comunione, ed effetto degli. atti dell’ uno e dell’ altro conjuge rapporto alla societa’‘conjugàle 1421. —- Scioglimeuto della comunione, e sue conseguenze 1441. — Accettazione della comunione etintinzia di essa 1453. —‘Divisione dello stato‘attivo’ della Comunione 1468. —Contribuzione ai debiti della comunione 1482.— Rie nunzia alla comunione, e suoi effetti 1492.— Di:posie zione relativa alla comunion legale, Quando vi son dei fisli nati da precedenti Matrimonj‘1496.— Comunione convenzionale, e parti che possono‘modificare, o arco ‘escludere la comunione legale 1497.— Comunione ridotta ai soli acquisti 1498.— Patto, che esclude dalla comu- nione la mobilia.o tutta‘o in parte 1500.— Della mobili» zazione 1505.— Separazione dei debiti 1510.— Facoltà ‘di riprender liberi je senza pesi gli effetti conferiti 1514. -——Patti per l'assegnazione di‘patti ineguali nella comu» nione a ciascuno dei conjugi 1520.— Comunione a titolo universale 1326.— Patto per i conjugi che con- traggono Matrimonio senza comunione— 1530 Patto di "separazion di beni 1536. sad Comunità. Alla‘porta della Casa della Comunità si affiggono le denunzie di sponsali 64. Concezione. D’ una donna maritata prima‘d’aver compita l° età prescritta impedisce la nullità deli’ uniorie i85.— II figlio concepito durante il matrimonio ha per Padre il Ma- rito 312.— Quegli, che non è concepito nel momento in cui si apre la successione, non può succedere 725. — Basta esser concepito nel momento della‘donazione per esser capace di ricever tra’ vivi 900. fa Concime'. Quando si consideri tra î beni immobili 524. Concubinato. Quando può dar luogo alla moglie di domanda» re il divorzio 250.” Condanna. Quali condarine portino la morte civile 22.— Ef- fetti delle condanne in contumacia 27 e seg.— Maniera di comprovare la morte del condanhati a“tal pena 33. — Scioglimento di Matrimonio per la condanna di morte civile 227.— Quella d'una pena infamante d’ uno dei "‘conjugi è pet l’altro causa di divorzio chiesto perquesta causa 261.— condanne che inabilitano alle funzioni di tutore 443. Condanna alla morte civile, Suoi effetti 25. Condizioni. Le impossibili, o contrarie alle leggi si reputano non scritte 900. e‘1172,— Effetto delle condizioni, che dipendono da un avvenimento‘incerto’ logo.-— Quelle che si richiedono per la validità delle convenzioni 1108. —‘Clausole che rendono 1° obbligazione condizionale 1168. — Distinzioni delle condizioni in causali, potestative,© miste 1109. e seg.— Quando la condizione.è reputata adeinpita 1177.— Condizione sospensiva 1181.— Condi- zione resolutoria 1183. Conduttore. Facoltà di sullocare' 1717.— Rilevazione dovuta per i danni sulla cosa Jocata. 1721— Obblighi del condut- tote 1728.— Regole per il caso che sia stata, 0 non sia stata fatta la dimostrazione dello stato della cosa locata Rai dici Conduttori di beni. Quando possa ordinarsi la cattura contro di essi 2002., Confessione della parte 1354.— Confessione stragiudiciale quando non fa prova 1355. Confessione giudiciale quando, e ceme faccia prova 1350. Confinazione. Dirittto. dei Proprietario d’ obbligare il vicino stabilire i termini di confine 646. — lità siii SS SOR Ni Confusione. Quando, ed a profitto di chi abbia luogo la con- fusione dei diritti Ig00. e seg. Conigli. Quando quelli delle cove sono riputati immobili 524. — A chi appartengono i conigli che passano in un’ altra conigliera 564. Conjuge. Niuno può reclamare il titolo di conjuge, senza presentare l’ atto di celebrazione del Matrimonio 194. -—— Diritti, e doveri rispettivi dei conjugi 212. e seg. Consegna. Effetto di quella che segue le oblazioni reali 1257. — Condizione per la sua validità 1259. Consenso. Sua necessità nel Matrimonio per parte dei con- traenti 146.— Di quello dei Parenti fino alla maggios età 148.— Condizioni, che rendono il consenso scambie- vole, e perseverante degli sposi una causa perentoria di divorzio 233.— Procedura per farlo pronunziare 279. — Il consenso delle parti rende perfetta una donazione accettata 938.— E condizione richiesta per la validità d’ una convenzione 1108, Conservatore dell’ ipoteche. Sue funzioni 2i50.— Sua res- sponsabilità e pubblicità dei loro registri 2196. Consiglio di famiglia. Sua convocazione per decidere se debba conservarsi la tutela ad una madre che si rimarita 395.— Deliberazioni da prendersi dal medesimo per au- torizzare gl’ impieghi delle rendite, gli imprestiti, le vendite, l'accettazione dell'eredità, le donazioni 454. e seg. Consultore giudiciario all’ Interdizione. Quello nominato pei prodighi 499.— V. Interdizione. Consultore alla tutela. Modo di nominarlo 992.— V. Tutela. Conto. Rendimento di conti della tutela 469. e. 480.— D°’ un. erede beneficiato 803.— D'un Curatore all’ eredità giacente 813.| Contratto. Sua definizione Ilot.— Divisione dei contratti in sinallagmatici, bilaterali, unilaterali, e commutativi 1102. e seg..— Contratti di beneficenza, e a titolo one- roso 1105. e seg.— Persone incapaci di fare contratti 1124.— Oggetto e materia dei contratti 1126.— Loro causa IIgil. Contratto Aleatoria. Sua definizione, e divisione 1964. Contratto d’ assicurazione 1964. i Contratto di Matrimonio. Donazioni. che possono farsi con questo contratto’ ai conjugi, ed a figli nascituri 1081. -— Loro irrevocabilità 1083.— Con quali condizioni pos- sono farsi 1094.— La mancanza d’accettazione non le ann.lla 1087. Loro caducità se il matrimonio non segue 1088.— Riducibilità delle medesime 1090.— Disposizio- ni permesse fra i conjugi per contratto di Matrimonie, o durante il Matrimonio 1ogr.— Revocabilità delle dona» zioni fatte tra i conjugi 1096— Donazioni indirette non permesse[og9-— Massime generali sulle stipulazioni di cui è suscettibile il contratto del Matrimonio 1397.— Fa- coltà di scegliere fra il regime di comunione, e quello dotale 1391.— Le convenzioni, matrimoniali stipulate avanti il matrimonio non possono dopo la sua celebrazione.1395. Contravvenzione. Pena per le contravvenzioni degli Uffiziali dello stato civile 530 Controdichiarazione. in iscritto. Tra quali persone hanno ef- fetto 1321... Non possono opporsi ai terzi quelle se non hanno luogo péi contratti di Matrimonio, e devono esse» re unite alle copie autentiche, e alle ulteriori 1397. Contumacia. Morte. civile incersa per condanna in contumacia 28.— Effetto che produce la presentazione volontaria dell’ accusato nei cinque anni 29— Effetti del giudizio d’ assoluzione 32.— Della morte del condannato in.con- tumacia 32. Contutore. Il marito di una donna conservata per tutrice di- venta contutore 396. Convenzione. I particolari non possono far convenzioni.con- . trarie all’ ordin pubblico 6-—— Condizioni essenziali per la validità delle convenzioni 1108.— Azione per la rescissione, cui si fa luogo per le‘convenzioni fatte per errore, violen- za, o dolo tI17.— Interpetrazione delle convenzioni | 1156.— Effetti delleconvenzioni a riguardo dei terzi 1156. Copie. Fede che meritano quelle dei documenti 133 Corporazione. L’ aggregazione a una corporazione straniera, che esige delle distinzioni di nascita, fa perdere le qua- lità di Francese 17 Corte di Appello. Decide sulle sentenze relative agli atti del- lo stato civile, al matrimonio, al divorzio, all’ adozione, alla‘destinazione della tutela, all’ interdizione. V. i respetti- vi articoli. I presidenti possono revocare, o modificare l'ordine di detenzione di figlio del famiglia 382. Corte di Cassazione. Il ricorso alla medesima in materia di divorzio sospende l’ esecuzione delle sentenze 263. Cose. Massime sul diritto d’accessione relativamente alle cose. immobili 552.— Regole sulle cose mobili considerate re- lativamente alle forme, all’ unione, e all’ impiego delle materie 565.— Quelle il di cui uso è comune 714.— Co- se, il di cui Padrone non si comparisse 717. Costruzioni.. Distanza; ed opere intermedie per alcune di es- se 674. d0000e$300C 000000 001000.000 0de 000.000 De 0) 0d0.0d0 000 0P0 0 dr 000000 0d00L0 edo cedo ode odo edo odo ed 220203993203 0dL.000.00r 000. 0DL 0) 0P00P0 OH OPE 0DV HAD OLLOLAI 2)400000r 000090 gGa agGaGo ode ago 0600da0d00GA ada 09ra da ada a grad LIO Creditori. Possono dimandare la riunione d’ un Consiglio di famiglia per la nomina‘d’ un tutore al figlio minore ri- masto senza genitori 496.— Posseno farsi autorizzare dal Tribunale ad adire un’ eredità ripudiata dal debitore 788. — fidejussione, che hanno diritto d’esigere dall’ erede beneficiato, che ha fatto vendere dei mobili, 0 immo- bili. provenienti dall’ eredità 807.— Ordine di distribue zione del prezzo delle vendite 808.— Richiesta d’ appo- sizione di sigilli 819.— La collazione non è dovuta ai Creditori d’ un eredità 857.— Questi possono intervenire in una divisione 882.— I Creditori del defunto non pose sono domandare la riduzione delle donazioni, o dei Le gati 921.— Il legato fatto al Credirore non va in com- pensazione del credito 1023.— Cessione e traslazione del credito 1689. e seg. 1 Cugino. Il matrimonio non è proibito fra i cugini germani 162.— Questi sono in quarto grado della linea collate- rale 738. Curatore. Se ne nomina uno speciale al Condannato morto ci vilmente per stare in giudizio 25.— Un Curatore non può opporsi al Matrimonio del\suo pupillo, che con Vau- torizzazione del consiglio di famiglia Ig.— Assistenza d’ un curatore al rendimento di conti della tutela 480. — Funzioni d’ un curatore ad un’ eredità giacente 813. — Curatore speciale per un sordo muto, che non sa scrie vere 936.— I Curatori son tenuti ci far trascrivere le donazioni fatte a minori 940. Curatore al Ventre pregnante. In quali casi vien nominato 393. ili: ed interessi. Sono dovuti dalle persone colpevoli di alterazione o di falsità nei registri dello stato civile 52. — Dall’ ufficiale che celebra un matrimonio, senza che gli sia presentato l’ atto, che toglie l’ opposizione 68. — Da quelli che si oppongono a un matrimonio qualora venga rigettata la loro opposizione 179.— Dal tutore surrogato quando manchi di domandare la nomina di un tutore 424.— Da un tutore convinto di cattiva amminie strazione 450. Dal conjuge superstite,.0 dall’ amministra tore del demanio che trascuri di adempire le formalità prescritte per le eredità ad essi devolute 772— Danni ed interessi che resultano dall’ inadempimento di una ob» bligazione 1147. Date. Non si devono mettere in cifre le date degli atti del- lo stato civile 42.— Necessità del registro per dare va lidità contro i terzi agli atti sottoscritti privatamente 1328, Debiti. Maniera con la quale gli usufruttuar) particolari, uni» versali, o a titolo universale devono contribuire al paga» mento de’ debiti 612.— Fino a qual. concorrenza è tee nuto un erede beneficiato 802.— Proparzione nella qua- le i coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei de biti, e pesi dell’ Eredità 870.— Obbligazione per- sonale per la loro parte virile, e ipotecariamente per|’ intero 873. Qual sorte di regresso ha diritto di eserci- tare il coerede che ha pagato al di là della sua parte del debito comune 875.-— Repartizione, in caso di insol- vibilità di un coerede 0 successore a titolo universale, della sua tangente in un debito ipotecario 876.— Diritto di dimandare la separazione del patrimonio del defunto, e dell’ erede 878.— Cessazione e prescrizione di questo diritto 879.— Come un legatario universale è te- nuto ai debiti e carichi della eredità 1009.— Cosa abe bia luogo per i debiti a riguardo del legarario a titolo universale 1012,— E del legatario a titolo particola- re 1024. Delitti. Quelli che danno luogo alla revoca della donazione fra’ vivi 955.— Riparazioni alle quali danno luogo i de» litti, e i quasi delitti 1932.— Quali persone ne incorra- no la responsabilità 1354. Demanio. Quali beni sieno considerati come dipendenti dal demanio pubblico 533. e seg. Demenza. Causa di opposizione al matrimonio 174. Denaro. In qual maniera se ne fa la collazione in una suc- cessione 869. Denunzie. Dove, e giorno in cui si fanno le denunzie di Matrimonj$3— loro inscrizione, ed enunciazione 7v7 — Affissione delle copie 64.— Certificati deller denun- zie in diversi luoghi 69.— Domicilio per le medesi- me I66. è Deposito. Regole sui depositi necessarj che hanno luogo nei casi di incendio, rovina, tumulto, o naufragio 1318. — Sua definizione, e sua divisione in due specie 19'5. e seg.— Natu:a, ed essenza del. contrarto di deposito 1917.— Deposito volontario 1921.— Obbligazioni del depositario 1937. Obbligazioni del deponente 1947.— De- posito necessario 1949.— L’ esecuzione personale ha luo- go per quest ultimo deposito 2060. Detenzione. Mezzo di correzione che il padre può esercitare sopra i suoi figli 376.— Condizioni affinchè questo di- ritto possa essere esercitato dalla madre S8I.— Ricorso del figlio al tribunale 382. 3 Deterioramenti. Quelli ai quali il donatario è tenuto relati- vamente alla collazione dell’ oggetto daro 863.— Îl cone * pr ar A sa de remi— e: Lear" Ma e i) mrgreen SIR TIRI WII EZRA 100 duttore è risponsabile di quelli che succedono durante la locazione 1732. Devolusione. Solo caso‘nel quale si. fa una devoluzione da una linea dell’ Eredità all’ altra 733. Diritto. Godimento dei diritti civili 7 e seg.— Privazione di essi per la perdita della qualità di suddito francese 17.— in conseguenza di condanne giudiciali 22.— I di- ritti eventuali non possono alienarsi 791.— Discendenti. Ordine delle successioni ad essi deferite. 745. Disdetta. Termine per disdire gli affitti senza scritta 1786.— Non necessaria per l’ affitto fatto per scritta 1732. i Dispense. Quelle che è in arbitrio dell’ Imperatore di accor- dare per contrarre matrimonio avanti l’età stabilita 143. Per una seconda denunzia 169.— Funzioni pubbli- che, e altre cause che dispensano dalla tutela 427. Disposizioni. Per disporre de’ poprj beni bisogna esser sano di mente 901.— Ogni persona non dichiarata incapace dalla legge può dare e ricevere 902.— Il minore non può disporre avanti sedici anni 903.— Disposizioni ri- muneratorie eccettuate dalla proibizione di dare o far le- gati durante la malattìa ai medici ec. 909.— Formalità per le disposizioni in favore degli ospedali e dei poveri gio.— Nullità delle disposioni in favore di un incapa- ce OI1.— Porzione di beni disponibile a titolo di libe- ralità 913. Divisibilità. Massime sulla divisibilità o indivisibilità delle obbligazioni 1217.— Effetti dell’ obbligazione divisibile 1220.— e dell’obbligazione indivisibile 1222. Divisione Rappresentanza degli assenti nelle divisioni che 1’ interessano 113.— La divisione può essere sempre rl- chiesta 815.— L’aziane di divisione può essere eserci- tata dai tutori formalmente autorizzati a riguardo: dei coeredi minori o interdetti 817.— Domanda per parte di un marito della divisione dei mobili, 0 immobili ca- duti in comunione 818.— Ciò che debbono fare i coe- redi della moglie per pervenire alla divisione. ivi— Da- vanti qual tribunale deve essere domandata l’ azione di divisione 822— Maniera di decidere sulle contestazio» ni 823.— Allorchè non vi è opposizione ,. ciascuno dei coeredi può domandare la sua parte in natura dei mo- bili e immobili 826.— Vendita per incanto$27.— Con- to da rendersi dai condividenti 828.— Collazione 829. Caso nel quale la divisione deve esser fatta giudicialmen- te 838.— I creditori di un condividente hanno diritto di intervenire a loro spese in una» divisione non consu- mata 822.— Effetti della divisione, e garanzia delle quote 883.— In qual caso la rescissione ha luogo in materia di divisione 887. Divorzio. Cause per le quali può essere dimandato 220. e seg. Forma di divorzio per cause determinate 294.— Termi- ne durante il quale il coniuge che ha ottenuto una sen- tenza che dichiara il divorzio, è tenuto di farla pubbli- care dall’ ufficiale dello stato civile 264.— Misure prov- visionali, alle quali può dar luogo la dimanda di divor- zio per cause determinate 267— Motivi di rejezio- ne dell’ azione di divorzio per cause determinate 272. Forma del divorzio per reciproco consenso 2,5.— Pare- re dei Procuratori Imperiali nella Corte di appello sul divorzio per mutuo consenso 292.— Termine per farlo pubblicare, dopo la sentenza che l’ha dichiarato 294. Effetti del divorzio 295.— Termine dopo il quale la se- parazione di corpo può essere convertita in divorzio 310. Documenti V. Titoli. Dolo. Quello che ha luogo per parte di un tutore può far- lo rimuovere dalla tutela 421.— L’accettazione di un E- redità per parte di un maggiore può essere da lui im- pugnata quando l abbia fatta in conseguenza di un do- lo praticato verso di lui 783.— Dà luogo alla rescissio- ne in materia di divisione 387.— In qual caso produce la nullità di una convenzione II16. Domicilio. Sua fissazione quanto all’ esercizio de’ diritti civi- li 102.— Come si opera il cambiamento di domicilio 103.— Dichiarazione da farsi alla’ municipalità 104. Domicilio dei cittadini nei pubblici impieghi temporario a vita 106.— Domicilio della donna maritata, del mino re non emancipato, e del maggiore non interdetto 108. De’ maggiori che servono o lavorano abitualmente in ca- sa altrui 109.— Elezione del domicilio per l’ esecuzione degli atti 111. 1 Donazione. Formalità da osservarsi dal tutore per l’ accetta- zione di una donazione fatta a un minore 463.— Defi- nizione della donazione fra vivi 894.— Non si può do- nare senza esser sano di mente 90.:.— Autorità neces- saria alla donna maritata per donare fra vivi 905.— Il figlio concepito al momento della donazione fra vivi può riceverla 906.— Di qual porzione di beni si può dispor- re per donazione 913.— Riduzione delle donazioni 920. Forma delle donazieni fra vivi 9gt.— Descrizione e stima necessaria per la validità di una donazione di ef- fetti mobiliari 948.— Facoltà che ha il donante di di- sporre del godimento, o dell’ usufrutto de’ beni da esso 2000000000090 L20000 0Î2 000 000 020 0H0 000 000 0d0 000 0090 092.090.000 00 0dL VLAD NYA CP DADA CHL LPA 0LL ALIA LTD OLD HAVE IGIOLI IT GIA 090090000090 000000000 0dd db0 ddr IG 0 0PL Odd DI TGA VD Od VD 000000 OLO donati 949.— Stipulazione della reversione degli effet» ti dati 05!.— Caso di revocabilità delle donazioni fra vivi 953. e seg.— Quali prescrizioni possono essere oppo- ste alla revoca per sopravvenienza di figli 866.— Re. gole sopra le donazioni fatte per contratto di matrimo- nio agli sposi, e ai figli da nascere 1082.— E sopra le disposizioni fra coniugi sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio 109I. i Doni e legati I primi possono essere ritenuti, e gli altri re- clamati dall’erede renunziando ad una successione fino alla concorrenza della porzione disponibile 845. Donna. Una suddita Francese che sposa uno straniero seguie ta la condizione del marito 19. Dote. Quella della figlia di un interdetto è regolata dal con- siglio di famiglia g11.— Massime sopra la costituzione di dote 1542.— Diritti del marito sul fondo dotale 1549. Inalienabilità del fondo dotale 15354.— Restituzione della dote 1564. E... V. Servizie. Edifîzj. In qual caso sono reputati mobili 591.— V. Immo- bili. Educazione. In caso di assenza del marito, ia moglie eser- cita i suoi diritti sopra i loro figli minori I4I.— A chi debbano affidarsi i figli dei coniugi divisi per divorzio 902.— Le cure per il mantenimento e l’ educazione di un figlio sono considerate come una delle prove del pos- sesso di stato 32I.— Le spese di mantenimento, edu- cazione, non sono soggette a collazione nelle successio= ni 852. I Effetti mobili. In qual caso siano reputati immobili 524.— Sie gnificato particolare dell’ espressione efferti mobili 535: Effetto. La legge non ha effetto retroattivo 2. o Ejfigie. Effetto delle condanne eseguite in effigie 27: Emancipazione. Il minore è emancipato col matrimonio 476. - Età alla quale il minore non coniugato può essere eman- cipato 477.— Intervento del consiglio di famiglia per l° emancipazione del minore restato senza padre e senza madre 478.— Assistenza del medesimo consiglio all’ esa- me del rendimento di conto della tutela 480.— Caso nel quale)’ assistenza di un curatore è necessaria 482.— For- malità per gl’ imprestiti e per le vendite 483. 484.— Ridu- zione delie obbligazioni sottoscritte dal minore emancipa= to 484.— Caso in cui può privarsi del benefizio dell’ e- mancipazione 485.— Rientra allora sotto la.tutela 486. Il minore emancipato che esercita un traffico è repurato maggiore 487. Entrate. Da chi si determina l’impiego di quelle di un mi- nore 454.— Il minore emancipato può ritirare le sue 481.— Impiego dell’ entrate di un interdetto gio. Eredi. Quelli di un assente possono in virtù di una sentenza farsi immettere nel possesso provvisionale de’ suoi beni 120.— Lasso di tempo dentro il quale si estinguono le azioni di domanda di eredità relativamente ai beni di un as- sente 137. Gli eredi legittimi sono autorizzati all’ imme- diato possesso della successione del defunto 724.— I fi- gli naturali non sono eredi 755.— Facoltà di dichiarare ‘si erede beneficiato 793.— Effetti che ne risultano$02. Amministrazione dei beni dell’ Eredità 803. Eredità. Tempo accordato per deliberare 795. V. Successione. Errore. In quai caso produca la nullità di una convenzione IlIo.— Errore di Calcolo 2088. Esecuzione reale. Su quali beni il creditore può fare l’ ese. cuzione reale 2204. Esecutori Testamentarj. Il testatore può nominarne uno o più 1208.— Quali persone non possono essere scelte per que sto incarico 1028.— Consenso del marito o autorizzazio= ne giudiciaria senza della quale una donna maritata non può accettare l’ esecuzione tesramentaria 1029.— Obbli- ghi degli esecutori restamentar) Logi.— A carico di chi sono le spese di esecuzione testamentaria Ic34. Esecuzione di sentenza. Documenti che i cancellieri crimina» li devon trasmettere dopo l’ esecuzione di una sentenza di pena di morte 83. Esperimenti. Quelli che hanno luogo in materia di divorzio 259. Esposti. Obbligazioni di ciascuna. persona che ritrovasse un figlio recentemente nato 58.— Formalità da‘osservar= sì, bid. Estero. Di quali diritti gede in Francia 11.— L’estera che ha sposato un Francese seguita la condizione del marito 19.— Metodo per l’ eredità devolute all’ estero‘in Fran- cia 726.— E delle disposizioni in favore di un estero 912. Età. A quale anno si fissa l’età maggiore 488.— V. Adozio= . ne, Dispense, Stato civile, Matrimonio. Evizione V. Vendita.: Frtsieà V. Registro, Stato civile. Famiglia V. Adozione, Consiglio di famiglia, Filiazione, Pa- ternità, Patria potestà. Fanciulli. Nati recentemente, trovati 58.— Formalità da eseguirsi in tal caso 59. — er ‘ Forestiero. Suoi diritti nel Territorio dell’ Impero 11. Fidejussione® Sua natura; e Suoi limiti, zo11.— Effetto del- la fidejussione fra il'cteditore ed'il'fidejussore 2021.— Fra il fidejussore‘e’ il‘debitore‘2028.— fra i confidejussori 2033:—'Sua' estinzione‘2034.— Sicurtà' legale e Ssicur- tà giudicaria 2040. È Figli. Atti che fanno prova della‘loro nascita 57.—©Obbli- “‘gazioni reciproche’ dei' figli:‘dei’ genitori 203! e seg. A chi è affidata la cura dei figli durante l'istanza’ di di- vorzio 267. e dopo la sentenza 302.— Onore e rispetto uni che i figli devono ai loro genitori 371. Figli adulserini.. Semplici‘alimenti accordati ai figli adulteri- ni, ed incestuosi 702. Figli naturali. In qual maniera possono essere legittimati 331. - Come, abbia luogo il loro riconoscimento 334.— Per qua- li figli non sia) permesso 335.— Loro diritti su i'beni de’ loro genitori‘quando sieno stati legalmente riconosciu- ti 766.— Successione dei figli‘naturali morti senza po- sterità 765.— I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna nè per donazione fra i vivi nè per testamento oltre quello che loro è accordato dalla lespe 903. Filiazione. Come. si‘prova la filiazione dei figli legittimi 319. Finestre. Quelle che il proprietario di un muro non comune può‘aprire“coninferriaté o inverriate fisse 670. Fiume V: Demanid pubblico.: Fondi'!I foridi'sono immobili 518.— Gli arnesi assegnati per il'servizio o coltivazione di essi sono egualmente immobili per destinazione 324— Esecuzione personale per rifiuto di rilasciate«n fofido} la‘restituzione del quale è stata or- dinata per sentenza 2001. Fosse. Quelle‘tra‘due fondi sono reputate comuni 666.— Qua- Jicsono i segni chele fosse nof sono comuni 667.—'Man- tenimento delle fosse comuni a‘spese comuni 664: Francese: Quando una persona nata nel Territorio dell’ Im- pero Francese da un’ estero può reclamare la qualità di suddita Francese 9.— Il figlio di suddito francese nato in dominio estero è suddito francese 10.— Quando uno ha perduta tal qualità come i di lui figli possono recu- ° perarla ib. come si perde in detta qualità, e come si riacquista I7. seg. Fratello. Proibizione del matrimonio tra fratello e sorella 162. In qual caso‘essi possono reciprocamente formare oppo- sizione lor matrimonio 174.— Qual grado essi forma- no 738.— La rappresentanza è ammessa in favore dei figli, o discendenti dei fratelli, o sorelle del defunto 742. In qual caso essi succedano‘pet teste, o per stirpi 743. Divisione dell’ eredità fra’ fratelli, e sorelle di differenti letti 752.— In caso di premorienza del padre, e-madre di un figlio naturale, i beni che questo aveva‘ricevuti passano‘ai fratelli;‘e sorelle legittime 766.—-Disposizio- ni permesse in favore dei figli dei fratelli, o sorelle del testarore 1049. Fraude V. Dolo.; Frutti. Quando sono riputati mobili; 0 immobili s20.— Di- ritto di accessione sopra i frutti delle terre, e i frutti civili 547: Rimborso delle‘spese di lavori ec fatte dai terzi 548..— Caso nel quale il semplice possessore può appropriarsi‘i frutti 549.— Definizione dei frutti natu- rali, industriali e civili 583.-— Regole sulle proprietà de’ diversi fritti 385.— Esercizio del diritto di uso re- lativamente ai frutti(690.— Da qual giorno sono dovu- ti i frutti delle cose soggette alla collazione 856. Girestagia Regole per stabilirla in materia di successioni 135. e seg.; Generi. Essi devono gli alimenti ai loro suoceri, e suoce- re 206. Gioco. La lesse non accorda alcuna azione per un debito di gioco,‘0 per'il pagamento‘div una scommessa 1965.— Ec- cezione in favore dei giochi di destrezza, e di esercizio di corpo. 1966: i Giudice. E’ proibito ai giudici di‘decidere per via di disposi- zione‘generale 0 di regolamento 5.0— V. Negata giusti- zia. i Giudice di pace Vi Consiglio di' famiglia; Emancipazione, Tutela, Sigillo. Giuramento Effetto‘del--giuramento*decisotio 1361. In qual caso può deferirsi il giuramento ex officio‘11366. A chi puòd essere deferito in‘caso di prescrizione 22175: Gius‘accrescendi.:‘Diritto‘del’ gius‘accrescendi a‘vantaggio dei legatatii 1044 Grado. Ciascheduna generazione. forma un grado 735/— I parenti al di là del duodecimo grado non succedono 755. Grani. Quando sono riputati mobili 520. Gravidanza. Fissazione della. sua più corta; e della sua più lunga durata 912.— L’essere il marito stato consapevo- le della gravidanza prima del matrimonio, gl’ impedisce di non riconoscere il figlio 314. Greyge‘ Obbligazioni dell’ usufiuttuarioin caso di perdita to- tale o parzial: del gregge 616. Lode Tre maniere che costituistono*i‘beni“immobili ©92000390a9a0d00da 990 ada dada ad20de ada ada ada ago adoadaadaodoagaad20daedaageodaaGaadradeadaeda ada ada ada oga eda ataaga29aadaaGaaGaaGaodaadaedeadaojesdaadaed23920)oadoegeageaedaadaadeagradoogacdiaedeadragoaadaadaadaadaadaedaagaagaedasgoadaodì 7 0 o EROI FT i i 101 517.— Oggetti considetati come‘immiobili per destina- zione 524.— Formalità che deve osservare l'erede be- neficiato nella vendità degli immobili di un Eredità 603: Impiego. Quello delle rendite di un minore 455. Impotenza. L’ impotenza naturale‘non può essere‘allegata da un marito per rigettare un figlio 313. Impresario. V. Architetto. Imprestito. Deliberazione del consiglio di famiglia’ necessa- ria per autorizzare un imprestito per parte di‘ùn minore 457.— Divisione dell’imprestito in due specie‘1874. Natura dell’ imprestito a uso 1875. Obbligazione del co- modatario 1380. e seg.— Natura dell’ imprestito di con- sumazione 1892.—©bbligazione del‘mutuante 1898. Imprestito fruttifero 1905.— Cambio Marittimo 1964. Imputazione. Per quali specie di’ pagamenti essa può‘aver luog@ 1254.— In che maniera l'imputazione deve esser fatta allorchè la quietanza hon ne esprime alcuna 1256. Incanti. Sono prescritti per le vendite de’ mobili, e immo- bili di un minore 108. e Ito.— Per quelle dei mobili di una‘eredità beneficiata 483. Incapacità. Cause che rendono incapace di succedere 715. Incenilio. Responsabilità dei pigionali in caso d’ incendio 1733. Incorporo. Mezzo di acquistare la proprietà dei beni 712. Indennizzazione. Caso nel quale il pupillo può reclamarla dal suo tutore officioso, e il minore dal suo-tutore 369. e 421— Indennizzazione dovuta in caso‘di. espulsione dell’ affittuario o locatario 1744. e seg. Indivisibilità. Effetto dell’ obbligazione indivisibile 1222.— V. Divisibilità. Indivisione. Niuno può essere obbligato a restare nell’ indi. visione 815.—- Ammissione dell’ azione per la rescissione contro ogni atto' che ha per oggetto di far cessare 1’ indi» visione fra i coeredi 868. Industria. Il padre e la madre non hanno il godimento dei prodotti dell’ industria dei figli minori 1387. Infedeltà. Pena di quella del tutore 444. Infermità. Quelle che dispensano dalla tutela 434 Ingratitudine. Causa di revocabilità di una donazione fra vi- vi 955.— Non di quelle fatte in favore del matrimonio 959.— Causa egualmente di revocabilità per un testa- mento 1046. Ingiurie. Tempo, durante il quale, deve essere‘intentata la dimanda di revoca‘di un legato per ingiurie gravi alla memoria del testatore 1047. Inumazione. Formalità chela. devono. precedere-7.— Pro- cesso verbale da formarsi in caso di indizio di morte vio- lenta 81.— Trasmissione all'ufficiale. dello stato civile dei documenti 82. Inscrizione. Quella che nel caso di disposizione col peso di restituzione deve esser fatta sopra i beni. soggetti a un privilegio 1069.— Metodo«dell’inscrizione‘de privilegi ed‘ipoteche 2146.— Diritto de’ creditori inscritti‘2147. Nota da presentarsi 2148.--— Tempo: durante-il quale le inscrizioni conservano l’ ipoteca e il privilegio:2154.— A carico' di chi sono le spese d’ inscrizione 2155..— Tribu- nale davanti al quale devono essere.‘intentare le azioni, alle quali possono dar luogo ile inscrizioni 2156.— Can- cellazioni e riduzione delle inscrizioni 2157: Insolvenza:. Effetti dell’ insolvenza di un coerede. o di un. suc- cessore a titolo universale 876.e 885. Non vi è luogo a ga- ranzia per l’insolvenza del debitore di una rendita, quando questa avviene dopo consumata la divisione 386.— In- solvenza dèi gravati di restituzione, e dei‘tutori 1070. Inspettori‘alle riviste. Militari per i quali.questi inspettori) il quartiermastro, o il. capitano. comandante» fanno.le funzioni di ufficiale dello stato civile 89. Instituzione di eredità«Titolo sotto il quale si-può disporre per testamento 967. Interesse. Le azioni o interessi delle compagnie di finanze, o di commercio reputate mobili in faccia: degli associati 529.— V. Imprestito. ic. Interdizione. Formalità prescritte per 1’ interdizione. de’ mag: giori in uno stato abituale+d’ imbecillità; di demenza e di furore 489. e seg.— Nomina. di‘un consulente 499. Caso‘nel quale possono essere annullati gli atti anteriori all’ interdizione 5cg..— Nomina di un tutore, e di un tutore surrogato dell’ interdetto: 305.— Amministrazione delle rendite dell’ interdetto 510.-Formalità» per. la.revo» ca dell’interdizione 512. i Inventario. Obbligo del tutore di far procedere! all’ Inventa rio 451.‘ Termine‘accordato a farlo. a contare dall’ apertura. della successione 795. c Ipotehe, Trascrizione all’ uffizio del cjrcondario»degli atti-con- tenenti donazioni, ed accettazione di beni. suscettibili di “ipoteche 939.— In che-consiste» questo diritto sugl’ im- mobili 2114.— Ipoteca‘legale 2121.—-Ipoteca giudi- ciaria 2129.— Ipoteca convenzionale‘2124:— Grado dell’ipoteche fra loro 2134.— Metodo di purgare l’.ipote- che quando-non‘esiste. inscrizione sopra» i beni dei‘marie ti; e de’ tutori 2193. 18 Isola. A chi appartengono le isole, 0 isolette;..e.le unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi; navigabilia ed Kr ’ sg rece reti ie ICONE pi a ei i i LO I : î : pi É | 1 A fai 102 inservienti‘a trasporto 560.— Caso nel quale pet la for- mazione di una nuova diramazione una proprietà parti» colare diviene un’ isola 562.- Istruzione. Le spese per tale oggetto non sono. sottoposte a collazione nelle successioni 8.52.— Prescrizione contro i maestri per il prezzo convenuto con essi 2272. Lisorenti. Regole sulla locazione dell’ opera dei lavoranti 17830.— Prescrizione del prezzo delle giornate, e mer-. ced: 2271. i Legato. Come deve essere sodisfatto dall usufruttuario quello di una rendita vitalizia o pensione alimentaria 610.— In che consiste il legato universale 1003.— Il legatario universale è tenuto di dimandare il rilascio de’ beni 1004. Caso nel quale ne è in possesso di pieno diritto 1006.— Sue obbligazioni relativamente al debiti dell Eredità 1009. — Definizione del legato a titolo universale o parti- colare, 1010.— Liberazione da domandassi» agli eredi dal legatario a titolo universale, e maniera con cui è tenuto per i debiti IoII1.— Diritto che da un legato pu- ro e semplice foI4.— Dimanda di rilascio ini— I de- biti della successione considerati relativamente al legata- rio a titolo particolare 1024.— Caducità di un legato 1042.— Accrescimento a profitto dei legatar) nel caso di un legato fatto con giuramento a più d’ uno. 1044. Leggi. Quando le leggi diventano esecutorie-= I, Esse non han- no alcuno effetto retroattivo 2.— Leggi alle quali non si può derogare per mezzo di convenzioni particolari 6. Legalizzazione. Gli estratti dei registri degli atti dello stato civile sono legalizzati da un giudice 45. Legittimazione V. Figli Naturali. tor i Lesione. Essa non vizia la convenzione che. in certi casi, e a riguardo di certe persone II18.— Come.si procede per giudicare se. essa ha. luogo 890.— Qual specie di lesione. può fare impugnar una divisione di beni fatta dall’ ascendente ai suoi discendenti 1079. Levatrice V. Ufficiali di sanità. i TIRA Liberalità. Su quale porzione di beni le disposizioni per atto tra vivi; o per testamento.possono estendersi 915,— Che possono fare gli eredi nel caso di un usufrutto, o di una rendita vitalizia il valore della quale eccedesse la quota disponibile 917. pra Liberazione. Il minore emancipato non ne potrà rilasciar al- cuna senza l’ assistenza del suo curatore 482.— L’ inter- detto e il prodigo, senza quella del suo consulente 499: e 513.| Libri. Qual prova fanno quelli dei mercanti 1330. Licitazione. Avanti a qual tribunale vi si procede 822.— In qual caso essa ha luogo 827. e 1686.. i Linea. Ordine di. successione secondo le linee 733.— Ciò che si‘chiama linea diretta, o collaterale 736.— Distin- zione della prima in discendente, e. ascendente. zvi. — Computazione dei gradi in linea diretta e collaterale 113:: 188: i* n Liquidazione. Un notaro è destinato per quelle che interes- sano gli assenti II3. Locandieri.:V. Albergatori. Locazione. Questo contratto è di due specie 1708.— Suddi- visione della locazi;ne. delle cose, e dell’ opere 1711. — Tutti.i beni sono suscettibili di locazione 1713.— Re- gole sopra. la locazione dell’ opere, e dell’ industria 1799. e.seg.— V. Affitto. Luci. Regole concernenti le luci da aprirsi su le proprietà del vicino 675. Maida. Quale deve dare 1’ Estero attore avanti un Tri- bunale 16.— Per l immissione in possesso nei beni di un assente I20,— Dovuta dall’ usufruttuario 601.— Del Coniuge superstite 771. ini Mancanze. Quelle di cui è responsabile 1° erede beneficiato 804. Mandato. Sua natura, e sua forma 1984.— Obbligazioni del mandatario 1991,— Quelle del mandante 1998.— Dif- ferenti maniere con cui finisce il mandato 2003. Manìa. V. Interdizione. Mantenimento. Quello che il padre o la madre superstite son tenuti di somministrare ai figli minori sui beni dei qua- li essi godono 385. V. Educazione. Mare. Diritto sopra gli effetti gettati in mare, o dal mede- simo rigettati 717. ng Materiali. Avanti di essere impiegati sono mobili 532. Materie. Massime sopra il diritto di agcessione relativamente alla natura, alla proprietà e all’ impiego delle materie 565. i Haec Maternità. La ricerca della maternità è ammessa g4I. Matrimonio. Formalità che devono precedere la sua celebra- zione 639.— Caso nel quale devono essere rinnovate 65. — Atto di notorietà per supplire a quello di nascita 70. — Consenso dei parenti 73.— Luogo e giorno della ce- lebrazione, e dichiarazione delle parti 74. e 75— Enun- ciazione da farsi negli atti di matrimonio 76.— Denun- z:e, e celebrazione del matrimonio dei militari fuori‘del territorio dell'Impero 94.— Qualità e condizioni richieste CUI II e I E MI I I I IO I I I O II II III IIC III IIICIITSIIIIITIIIIIIIOI edacdo 00009009:99:000090aGeagr aGragoaGeafoadaadoadeedoaGraGeadradoadoadoegaaGeegaad:09a odo sda ada per contrarre matrimonio 144.— Formalità. relative ai figli naturali 159.— Gradi di parentela che portano la proibizione del matrimonio 16I.-—— Formalità relative alla celebrazione del matrimonio 165.- Trascrizione do- po il ritorno dell’ atto di celebrazione in paese estero 170. Opposizioni 172.— Dimanda di nullità di matrimonio 180.— Presentazione dell’ atto di celebrazione necessaria per reclamare il titolo di coniuge 194.— Iscrizione nei registri dello stato civile del processo provante la. cele- brazione del Matrimonio 198.—, Obbligazioni che na- scono dal matrimonio 203.— Diritti e doveri respettivi dei coniugi 212.— In che maniera il matrimonio si di- scioglie 227.— Termine dopo il quale la donna può contrarre un secondo matrimonio 228. Medici. Prescrizione delle loro azioni, e di quelle dei chi rurghi e speziali per le loro visite, operazioni, e medi- camenti 2272.— V. Uffiziali di sanità. Mercanti. In qual caso una donna vien reputata esercitare un traffico 220. Miglioramenti. V. Spese. Militari. Formalità per gli atti dello stato civile nei corpi di truppa fuori del territorio del regno 88. Ministri pubblici. Loro domicilio 106. Dispensati dalla tute- la. 427. Minore. Quando divien maggiore di età 388.— In qual ca- so il minore è o non è obbligato a restituzione per cau- sa di lesione 1306. i Minute. Deve, sotto pena di nullità, restar la minuta degli atti di donazione tra vivi 9gI. Mobili.Due modi che costituiscono i beni mobili 827.== Ogget- ti non compresi nella parola mobili impiegata senza al- tra aggiunta 533. Quel che s° intende per mobilia 534. — Significato dei termini deri mobili, mobiliare, etietti mobili 535.— Ciò che comprende la vendita o la do- nazione di una casa mobiliara, o con tutto quello che vi si trova 530. Mobiliare. Quel che s’ intende con"questa espressione 83 — Formalità da osservarsi dall’ erede beneficiato per la vendita dei mobili di un’ Eredità 303. Morte. Da chi devono essere distesi gli atti di morte, e ciò che debbono contenere 78.— Avviso da darsi delle mor» ti successe nelli spedali, e registri che vi si tengono 80. — Nelle prigioni o case di arresto, e di detenzione 84. — Durante un viaggio di mare 86.— Apertura della successione per la morte naturale o civile 718.— Come si stabilisce la presunzione di sopravvivenza in caso di morte simultanea di due eredi rispettivi 720. Morte civile. Condanne che portano la morte civile 22,— Suoi effetti sul condannato 25.— Epoca a contare dalla quale le condanne in contradittorio, è per contumacia. porta» no la morte civile 26.—. V. Contumacia, Donazione, Testamento. Mulini. Quando‘sono immobili 519.— Si reputano mobili quelli costruiti sopra i battelli gi. Multe. Nel caso di contravvenzione alle disposizioni relative agli atti dello stato civile contro i Conservatori dell’ ipo teche 2202. e seg. Muro divisorio. In qual caso un muro è considerato divisorio 663.— Qual è il segno di non essere divisorio 654.— A carico di chi sono i risarcimenti, o la ricostruzione di un muro divisorio 655.— Lavori permessi in un simil mu- ro 657.— Suo inalzamento 658. In qual modo un. pro- prietario vicino può acquistare la comunione delmuro 660. Muto. V, Sordo muto. la pi Termine, e luogo delle dichiarazioni di nascita gg. — Da chi devono esser fatte 56.— Enunciazioni che de- vono contenere gli atti di nascità 57.— Formalità in ca» so di nascita di un figlio durante un viaggio di mare 59. — Fissazione dell’ epoca per la nascita avanzata o ritar- data 3I4.,€ 315. Naturaliszzazione. Quella che ha luogo in paese. straniero fa . perdere la qualita di suddito Francese 17. Navi. Sono riputate mobili 531. Negata giustizia. I giudici se ne rendono colpevoli allorchè ricusano di giudicare sotto pretesto, di silenzio oscurità, o infficienza della legge 4. Negazione. Prova da farsi dal marito in caso di non volere ri- conoscere un figlio 312.— Azione in giudizio 318. Nomi. I nomi e casati degl’ individui devono essere enuncia- ti negli arti dello stato civile g4., 57., 63., 7I., e seg. — L’ indentità di nome con quello del padre è uno dei fatti che stabilisce il possesso di stato 921.— L’ adozio- ne fa aggiungere il nome dell’ adottante a quello dell’ adottato 547. Notari V. Conti, Divisione, Divorzio; Inventario. Te- stamento. Notificazioni. Possono esser fatte al domicilio eletto 111. Novazione. Maniere differenti con le quali si opera 1271. — Fra quali persone può aver luogo. 1272.— Suoi ef- fetti 1981. Nozze. Termine dopo il quale la donna può passare a secon it tia ci I RT TT de nozze 223.— Le spese delle nozze non sono soggette a collazione 852. O,pedienza. Quella che la moglie deve al suo marito 213. Obblazioni reali. In qual caso. liberano il debitore 1257. — Condizioni‘per la loro validità 1259.— Come si fan- no dichiarare valide quando non sono accettate 1259. Obbligazioni. Le obbligazioni contratte da un minore eman- Cipato possono ridursi 484— Quali obbligazioni sono ri- putate mobili 529.—- Le obbligazioni considerate come mezzo di acquistare la proprietà de’ beni 711.— Massi- me generali sopra le obbligazioni 1134.—©Obbligazione di dare 1186.— Obbligazione di fare o di non fare} 142. — Danni ed interessi resultanti dall’ inesecuzione dell’ obbligazioni 1146.— Obbligazioni condizionali 1168. — Obbligazioni a termine 1185.— Obbligazioni alterna- tive 1189.— Obbligazioni solidali 1197.— Obbligazio- ni divisibili e indivisibili 1217.— Obbligazioni con clau- sole penali 1226.— Come. si estinguono le obbligazioni 1234.— Prove delle obbligazioni 135. Obblighi. Quelli ai quali l’usufrutto è tenuto 600.— Quelli che si contraggono senza convenzione 1370. Obbligazioni. Dell’ usufruttuario 600 Occultazione. Opera la decadenza dal benefizio d’ inventa- rio 501. Olografo. Formalità necessarie per la validità di un testamen- to olografo 970. Omologazione. Quella della deliberazione di un consiglio di famiglia che pronunzia l’eclusione, o la destituzione di un tutore 448.— Di una deliberazione contenente auto- rizzazione di imprestito, o di alienazione di beni di un minore 458. Opposizione. Formalità per gli atti di opposizione ai matri- mon] 66.— Essi sospendono la celebrazione 68.— A chi appartiene il diritto di opporsi alla celebrazione di un matrimonio 172.— Formalità che deve contenere l’ atto di opposizione 176.— Giudizio 177 Ordine. Da qual legge è regolata la maniera di procedere all’ ordine; ed alla distribuzione del prezzo degl’ immobi- li 819. e seg. P'isanra,» Massime generali sopra il pagamento 1235.— Pa- gamento con subingresso 1249— Oblazione di pagamen- to e consegne 1257.— Prove da farsi del pagamento per giustificare una liberazione 1315. i Pagherò. V. Promessa. Paglie. Quando sono reputate immobili 524. Parentela. Diritto che esercitano nella successione i parenti germani, uterini o consanguinei’739.— Come si stabi- lisce la prossimità di parentela 735.— Richiamo dell’ altra linea in mancanza di parenti al grado successiblle 750. Parte. Ciascuno dei coeredi può domandare la sua parte in natura di una successione 826.— Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi di una successione per la loro. parte, e porzione virile 873. Parto. Dichiarazione da farsi dalle persone che avranno as- sistito ad un parto 56. Pascolo. Il proprietario che chiude il proprio fondo perde in proporzione il diritto di far pascere le proprie bestie nel fondo altrui 648. Passo. In qual caso un proprietario di un fondo può reclama- re il passo su quello del suo vicino 682.— Luogo dove questo passo deve esser preso 683. Paternirà. Il marito è reputato padre del figlio concepito du- ranto il matrimonio 312.— La ricerca della paternità è vietata 940. Patria potestà. Diritto che essa dà sopra i figli 371.— Mez- zi di correzione 376.— Condizioni colle quali il padre e la madre conservano il godimento dei beni 384., e seg. Patrimonio. I creditori possono domandare che il patrimonio del defunto sia separato da quello dell’ erede 878.— Pre- scrizione di questo diritto per mezzo della novazione 879. Psszia. Causa d’ opposizione al Matrimonio. Pegno. In che consiste 2072.— Qual diritto conferisce al cre- ditore 2073.— Caso nel quale ha luogo questo privile- gio 2074.— Indivisibilità del pegno 2083. Penali. Quelle che hanno luogo per contravvenzione alle di- sposizioni prescritte relativamente agli atti dello stato civile 50.— Contro i conservatori delle ipoteche 2202. e SEg. Perdita. Estinzione di un’ obbligazione che resulta dalla per- dita della cosa dovuta 1302.; Peritt. Sono nominati per riconoscere lo stato de’ beni di un assente 126.— Per stimare i beni di un minore 483; — Per dividerli 466.— Per valutare i beni di un Ere- dità 824. e seg. Permuta. Qualunque atto che ha per oggetto di far cessare la comunione fra i coeredi, benchè qualificato di per- muta, dà luogo all’azione per la rescissione 888.— L' alienazione a titolo di permuta che fa il testatore di una cosa legata, induce la revoca del legato 1038.— Defi- 200099000000 10 LL0.0DL DA NPA ALL 00 AIA 500 IGAAIAAGT AAA daga gra age ada da ada a daga ada edIegeegacieagaadgeedr0d0a9r1 ada ago eda odo ago eda ada CISTI IIISIIIIIII @Go0)0 0d0 ad ago ada ade ada ada adasdaagaadaada ageadgaega ada ada ada ode ederndecedo 103 nizione del contratto di permuta 1702.— Come si ope- ra 1703. Pesca. La facoltà di cacciare, e di pescare è regolata da leggi particolari, che non fanno parte del codice ci- vile 715; Pesci. Quelli‘delli stagni reputati immobili 524.— A chi appartengono quelli, che da uno stagno passano all’ al- tro 564. Piccioni. Quando sono riputati immobili 524.— A chi ap- partengono quelli che passano in un’ altra colombaja 564. Piazze di guerra. Le loro porte; muri, fosse, e rampari fanno parte del demanio pubblico 540. Porto V. Demanio pubblico. Possessione. In qual caso il semplice possessore che percepi- sce il frutto è riputato di buona fede g50.— Definizio- ne‘della possessione 2228.— Presunzione resultante dal titolo col quale si possiede 2290—(Caso nel quale la possessione non può operare la prescrizione 2232. Possesso. Quello che il testatore può dare all’ esecutore testa- mentario 1026.— Sua durata, vi.— Come l’ erede può farlo cessare 1027. Poveri V. Spedale. i Precettori. Sono tenuti per i danni cagionati dai loro allie- vi 1388. Prescrizione. Quella della pena non rintegra nei suoi diritti civili un condannato in contumacia alla morte civile 92. La prescrizione è un mezzo di acquistare la proprietà dei beni 712.— Massime generali sulla prescrizione 2219. -— Possesso necessario per prescrivere 2229.— Cause che impediscono la prescrizione 23396.— Cause che| inter- rompono 2242.— Cause che la sospendono 2251.— Die sposizioni generali sopra il tempo assegnato per prescri» vere 2260.— Maniera con cui si conta la prescrizione 2261.— Prescrizione di trenta anni 2262.— Prescrizio- ne di dieci, e venti anni 2265.— Persone contro le quali ha luogo la prescrizione di sei mesi 2271.— Di un an no 2272.— Di due e di cinque anni 2273.— Regola- mento per le prescrizioni cominciate avanti la pubblica- zione del codice 2281.— V. Possessione, Servitù. Prestazioni d' opera. In qual caso la prestazione d’ opera, mercato o prezzo fatto per l’ intrapresa di un’ opera sieno considerati come una specie di affitto 1710,— Regole su questa prestazione d’ opera 1787. Presunzione. Definizione delle presunzioni in generale 1349. — Presunzioni stabilite dalla legge 1350.— Altre che la legge non stabilisce 1353. Primogenitura. I figli succedono senza distinzione di primo- genitura. 745: Privilegj. In che eonsiste questo diritto di un creditore 2098. —. Metodo di pagamento de’ creditori privilegiati 2097. — Privilegj sopra i mobili 2100.— Privilegj su gl’ im- mobili 2103.— Privileg) che si estendono sopra i mobi- li, e gl’immobili 2104.— Come si conservano i privi» legj 2106.— Effetti dei privilegj, ed ipoteche contro i terzi detentori 2166.— Loro estinzione 2180.— Modo di purgare le proprietà da’ privilegi, ed ipoteche 2181. Procuratori. Dichiarazioni avanti gli ufficiali dello stato ci- vile per le quali sono ammessi 36.— Essi possono anco- ra formare opposizione al matrimonio 66.— Impugna- re un matrimonio contratto da uno dei conjugi nell’ as- senza dell’ altro 139.— Difendere in causa di divorzio 243.— Rappresentare un membro di un consiglio di fa- miglia 412.— Accettare una donazione 933. Procuratori Imperiali nella Corte d’ Appello. Loro parere sul giudizio di divorzio per mutuo consenso 292. Procuratori Imperiali nel Tribunale di prima istanza. Loro funzioni riguardo allo stato civile 53. 72. 94.— riguardo agli assenti 114. Al Matrimonio 188. e seg.— Loro pa- rere sul divorzio per mutuo consenso 292.— Per 1’ ado- zione 354.— Per la detenzione dei figli 382.— Per l’im- prestito per un tutore, 0 minore emancipato 458. 483. — Per l'interdizione 491. e seg. Per|’ eredità giacente 812.— Per le donazioni tra i vivi, o per testamento 1057 Prodigo. Assistenza di un consulente giudiciariò 813.— For- malità per la sua nomina 514.— V. Interdizione. Professioni. Quelle delle parti, e dei testimonj devono esse» re enunziate negli atti dello stato civile 57., 63., 71., e TR: Promessa. Necessità di un boro o di un approvato per le pro» messe sottoscritte privatamente 1326. Promulgazione. Necessaria per|’ esecuzione delle leggi. 1. Quando si abbia per fatta nei dipartimenti, ivi. Proprietà. Definizione di questo diritto 544.— Condizioni della cessione di una proprietà per causa di utilità pub- blica 545.— Diritti accessorj alla proprietà 546.— Mas- sime sulle costruzioni, scavamenti, e piantazioni, rela» tivamente alla proprietà del suolo 552.— Come si ac- quista, e si trasmette la proprietà dei beni 711. Protezione. Quella che il marito deve alla sua moglie 218. Protuore. In qual caso è nominato 417 Prove. Quelle delle obbligazioni, e del pagamento 1815. EEE di e e aree erat Tree Lante a n TESTI eee e Rc eee et ee bps He #4 va w* r te RTRT Meme | î ì L È| "i (9 va n DE! 3 i ana fedi"ipraertarccto ce Si ter Micra — Prove per scrittura 1917.— Prove testimoniali. 1341. Pupillo. V. Tutela. Tutela Qfficrosa. Qualità. Il titolo;\e la qualità: di erede. presi in.un atto au- tentico‘o. privato, portano l’radizione, di. un? eredità 778. = Termine durante il quale-I’ erede non può. esser for- zato a prenderne la qualità 797. Quadri. Quando sono riputati immobili 525. Quartiermastro.. Sue funzioni relativamente allo stato. ci- vile 89. Quasi contratti. Loro definizione 1371.— Loro: effetto 1372. Quasi-delittiV. Delitti. Quote. Avanti qual tribunale deve esser portata la dimanda relativa alla rilevazione della divisione fra i condividenti 809.— Formazione della quote. quando le. prelevazioni sulla massa sono state effettuate 8g1.— Regole da osser- varsi per la loro composizione 832.— Estrazione a sorte 834: Rilevazione delle quote 884.— In qual caso essa non ha luogo; ivi.— Obbligazione proporzionata de’ coeredì in caso di evizione 885.: Bisi In qual caso sono reputate mobili o immobili 520 Rappresentanza In che consiste 789.— Come si eseguiscela divisione nei casi in cui si ammette 743.— Quali. perso- ne si posson rappresentare 744. Ratto. Caso nel quale il rapitore può essere dichiarato pa- dre::340.: Recinto. Diritto del proprietario a questo riguardo 647. Reclusione. Quella della donna adultera, e del minore che dà dei gravi motivi di disgusto 298., 468. Regime. Stipulazioni proprie del regime della comunione 1399. — Regime-dotale 1540.— Società di acquisti che i co- njugi possono stipulare anche sotto il regime dotale 1581. Registri. Sottoscrizioni di quelli dello stato civile 41.— For- malità per la loro custodia 42.— rilascio degli estrat- ti 45:— Prove da ricercarsi in mancanza de’, registri 46.-- Formalità per le menzioni marginali 49.— Re- sponsabilità dei depositarj dei registri in caso di‘altera- zione; di falsità ec. 31.— Verificazione de’ registri 53. — Contro chi i registri dei mercanti fanno prova di som- ministrazioni 1929.— In che fanno. fede i registri, e carte private 183I. Registro.-Aquale uffizio devono essere registrati i testamenti fatti in paese estero 1000.— Da chi sono dovuti.i diritti di registro di un legato 1016. ns Regolamento. E’ proibito ai giudici di sentenziare per vie ge- nerali e di regolamento 5. Regresso« Quello dei successori a..titolo universale. contro. gli altri. coeredìi 875.— Dei minori, degl’ interdetti, e del- le donne maritate contro i loro tutori o mariti-942.— Re- gresso contro il gravato di restituzione, ed il tutore no- minato per l’ esecuzione 1070: Rejezione.-Della-domanda di un. diritto devoluto a persona di cui non si prova.l’ esistenza..— 135. della domanda di nullità di Matrimonio 181.-. Non può obiettarsi quan- do l’ azione per il divorzie è stata sospesa per un. pro- cesso criminale 295.— il Tribunale decide se. deve es- sere rigetrata la domanda di divorzio 246.— dell’ istan- za del marito con la legittimità dei figli; 318.— dell’ azione rescissoria nelle divise 888. Reintegrazione. Quella che è ordinata. per giudizio dà luogo all’ arresto personale 2060. Reliquato. Quello di un conto di tutela porta i frutti dal gior- no dell’. ultimazione 474: Remissione. Come si opera la remissione di un debito, e suoi effetti 1282. Rendite. Esse sono mobili 529.— Come si procede alla di- visione di un’ eredità nella quale vi sono degl’ immobili aggravati di rendite per ipoteche speciali 872.— Rileva- zione della solvenza del debitore di una rendita avanti la consumazione della divisione 886.— A qual sorte di imprestito vien dato il nome. di stabilimento di rendita 1909.— Regola sopra le. rendite costituite in perpetuo 1911.— Condizioni che si ricercano‘per la validità del contratto della rendita vitalizia 1968.«= Effetti di questo contratto fra le parti contraenti 1977. Repudia. Si può rappresentare. la persona, l'eredità. della quale siasi repudiata 744.— Effetti che produce la re- pudia fatta da un erede a profitto del. suo coerede; o quella della quale siasi ricevuto il prezzo 7780.— Atto con il quale si prova la repudia 7384.— A chi si acere- sce la parte del repudiante. 786.— I creditori sono am- messi. ad accettare un’ eredità, che il lor debitore ha ri- pudiato in pregiudizio de’ loro diritti 738.— Prescrizio- ne della facoltà di ripudiare un’ Eredità 789.— Non si può repudiare l’ eredità di un uomo vivente 791.— A chi è interdetta la facoltà di repudiare 792.—Dilazione accor- data. per deliberare sulla repudia 795. Rescissione. Davanti quab tribuuale si. portano. le. dimande per la rescissione di divisione 882.— Per quali cause hanno luogo 887.— Contro qual atto l’azione per la re- scissione, è(o non. è ammessa 888..—.In:qual. maniera il è SIIT II I TI I MISSTSTIISSTS STI SSTISTTIISTISTIIIITSIITIITISIIISTIIIIII RI) CSO SOTIOIIISISIICINITIIIEI\) 3092099agd9 II II TI TIIISIIIIISIIIIIIIIIIIONI I III ODIITIIIIITIITIO reo convenuto nella dimanda pet la rescissione può arre- starne il corso 891.-— Circostanze che rendono il coere- de. non ammissibile nell’ azione di rescissione dopo la vetr- dita. della sua parte.892.— Durata dell’azione di nulli- tà o di rescissione d’ una convenzione 1904.—.La sem- plice lesione dà luogo.alla rescissione in favore del mi- nore non. emancipato 1305.— Quota della lesione che x... dà luogo all’ apertura della domanda in rescissione 1674. — Ditazione dopo la quale questa dimanda non è più am- missibile 1676.— La rescissione per lesione non ha luo» go in favore del compratore 1603.— Essa. non è ammes-' sa nel contratto di permuta. 1706. Resoluzione. In qual caso essa ha luogo relativamente alle vendite di mobili, o immobili 1657.— Resoluzione de’ contratti di locazione I74I. pa Responsabilità. Quella degli Uffiziali dello stato civile SI. — Della madre tutrice che si rimarita e del. suo nuovo marito 395.— Responsabilità particolare del tutore e protutore. 417.— Degli eredi di un tutore 419.— Deitutori, nominati per l’ esecuzione delle disposizioni testamenta-’ rie 1073. Restituzione. Donazione per atto tra‘vivi o testamentario con obbligo di restituzione ai figli del primo giado 1048. Apertura dei diritti dei chiamati 1053. Inventario do« po la morte di quello che. ha disposto. con obbligo di restituzione 1058.— Mobili ed effetti che devono essere resi in natura I063.— Impiegato del prezzo. della ven- dita, e di quello che è stato ricuperato 1066.— Pubbli- cità da darsi alle disposizioni con obbligo di restituzione, 1069.— Conseguenze della. mancanza di trascrizione, 0° inscrizione 1070. Retratto. In che cosa consiste la. facoltà di retratto 1659. —. Tempo per la durata del quale essa può essere sti- pulata 1660.— Esercizio di questa facoltà 1664. Rettificazione. Forme da osservarsi in giudizio per la rettifi- cazione degli atti dello stato civile 99. Retroattività. La legge non ha effetto reotrattivo. 2. Revoca. Cause che rendono revocabile la donazione fra vivi 953.— Nullità di ogni clausula portante. rinuncia alla revoca in caso di sopravvenienza di figli 965.— Revo- cabilità dei testamenti 1035. Ricognizione. Inscrizione di un atto di ricognizione di un fi- glio 62.— Quella di un figlio naturale 334. Riconciliazione, Quella degli spasi estingue l’ azione per il di- vorzio 272. Riduzione. Le obbligazioni contratte dal minore emancipato sono riducibili in caso di eccesso 484.—Le donazioni e legati eccedenti la quota disponibile possono essere ridotti 920. — Da chi può essere dimandata la riduzione delle di- sposizioni, fra vivi 921.— Come si determina questa ri- duzione 926. Riedificazione. In qual.circostanza nè il proprietario, nè 1° usufruttuario son tenuti 607.— Spese di riedificazione di un muro comune..655. Rifiuto. Prove da farsi dal marito nel caso di non riconosce- re un figlio 912.— Azione in giudizio 318. Rilascio. Come si fa il rilascio per causa d' ipoteca 2172. Rilevazione. Per le quote nelle divisioni 884. per 1° idoneità del debitore di una rendita avanti la divisione 886. Risarcimenti. Distinzioni fra i risarcimenti straordinari, e quelli di mantenimento 606.-— Quali sieno a carico del proprietario e dell'usufruttnario 607.— Massime sopra i risarcimenti dei muri comuni 663.— Sopra quelli di una casa i differenti piani della quale appartengono a differenti proprietari 664.— Risarcimenti ai quali è te- nuto il locatore 1720.— Quelli che è obbligato di sof- frire il conduttore in vista della loro urgenza 1724.— Ri- sarcimenti a carico del conduttore per consuetudine del luogo 1754. Riserva. La riduzione delle disposizioni fra vivi non può es- sere dimandata che da quelli a profitto dei quali la leg- ge fa la riserva 921.— Il donatore può fare la riserva 949.— Le spese della dimanda di liberazione del lega- to sono a carico dell’ Eredità senza che possa resultar- Re riduzione della riserva legale 1034. Riunione. Quella dei coniugi dopo pronunciato il divorzio Non può aver luogo 295. Rivendicazione. Da chi quest’ azione può essere esercitata 950. o Salari dei servitori. Non si compensano: con.i legati fatti ad essi 1023. È Scrittura. Qual fede meriti un’ annotazione posta in margi- ne, O a tergo di un titolo, documento o scrittura 1382. Scommessa. V. Gioco. Seconde nozze. Dilazione avanti che sia spirata la quale la donna non può contrarle 228. Semi. Quando sono riputati immobili 524. Sentenza criminale. V. Esevuzione. Separazione. Caso nel quale due coniugi possono domandare la separazione di corpo- 306.— Reclusione della moglie contro la quale‘sarà pronunziata la separazione dei corpi produce la separazione dei beni 3I1I.— Separazione dei »- Sepoltura: debiti dei coniugi IsIo.— Sepasazione dei beni 1536. V. Inumazione. PST Sequestro. Si divide in convenzionale, e giudiciario 1955: — Definizione ed oggetti del sequestro convenzionale 1956.— Sopra quale oggetto può essere ordinato il se- questero giudiciario 1961. Servitori. Loro domicilio 109.— Non si ricusano come te- stimoni in causa di divorzio 251.— I legati fatti a loro non compensano il salario 1213.— Regole sulla locazio- ne della loro opera 1780._ Servitàù. Caso nel quale le servitù prediali sono reputate im. mobili<26.— Definizione delle servitù imposte sopra un fondo 637.— Regole sulle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi 640.— Sopra quelle che sono sta- bilite dalla legge 649.— Sopra i beni 686.— Distin- zione delle servitù in sei specie 687.— Come si stabili- scono le servità 690.— Diritti del proprietario del fon- do al quale è dovuta la servitù 697.— Come si estin- guono le servitù 703.: Servizio militare. Perdita della qualità di suddito francese per servizio o affiliazione a una corporazione militare in paese estero, senza permissione del governo 2I. Sesso. Quello di un bambino deve essere indicato nel suo at- to di nascita 57.— Presunzione di sopravvivenza di in- dividui di differenti sessi che sono periti in un avveni- mento medesimo 722.— Figli o loro discendenti succe- dono senza distinzione di sesso 745. Sicurezza. Le leggi di polizia, e di sicurezza obbligano tut- ti quelli che abitano il territorio francese 3. Sicurtà. Quella che deve dare l’ estero facendo una doman- da davanti un tribunale 16.— Qualla che‘si esige per essere immesso in possesso dei beni di un assente 120. Sicurtà che deve dare l'usufruttuario 60I.— Quella del coniuge superstite per esser messo in possesso della suc- cessione del predefonto 1721._ Siepi. In difetto di titolo o possesso in contrario si presumo- no comuni quelle che separano i fondi 670.— Distanza da osservarsi per la loro piantazione 671.— V. Alberi. Sigillo. In.qual caso la moglie può richiedere 1’ apposizione del sigillo in una dimanda di divorzio 270.— Istanza di un tutore per togliere i sigilli 451.— Il coniuge su- perstite, e l’ amministrazione del demanio che hanno di- ritto a una successione sono tenuti di farlo apporre 769. — A carico di chi sono le spese di apposizione di sigil- lo, d’ inventario e di conti 810.— In qual caso si. può tralasciarne l’ apposizione sugli effetti.di un Eredità 819. — Alla richiesta di chi, fuori di questo caso, i sigilli devono essere apposti ivi.— Tutti i creditori possono formare opposizione alla levata di sigillo 821. Siti. Quelli abbandonati dal mare fanno parte del demanio pubblico 538,-— A chi appartengono quelli dei fiumi 557. Soccida. Quando gli animali dati a soccida siano riputati mo- bili 552.— Denotazione delle differenti specie di socci- da 1800.— Regole particolari alla soccida semplice 1804. -— Alla soccida a metà 1818.— Soccida dato all’ affit- tuario 1821.— AI colono. parziale 1827.— Contratto impropriamente chiamato soccida 1881. Soccorso. Quello che i coniugi si devono reciprocamente 212. Società. Massime generali su. i contratti di società 1832. —. Società universali 1836— Società particolari 1841. — Obblighi degli associati fra loro 1843.— Obblighi degli associati a. riguardo dei terzi 1862.— Differenti maniere colle quali finisce la. società 1863.— Disposi- zioni relative alle società di commercio 1873. Solidalità. Quella che ha luogo fra.i creditori 1197.— So- lidalità. per parte‘dei debitori 1200.— La. stipulazione della solidalità. non. dà all’ obbligazione il carattere di indivisibile 1219. Solvenza. Durante quanti anni dopo una divisione può esse- re farsi luogo alla rilevazione per la solvenza del debito- re di una rendita 886. Sopravvivenza. Come si determina la presunzione di soprav= vivenza nel caso che più persone siano perite per un medesimo avvenimento 720.— La condizione di soprav- vivenza non é applicabile; senza essere formalmente e- spressa, alle donazioni fatte fra i coniugi per-contratto di matrimonio 1992... i Sordo-muto. Accettazione dei doni e legati ad esso fatti 936. Sorella V. Fratello. Sorgente V. Acqua, Servitù. Sostituzioni. Esse sono proibite 896.—- Eccezione a questa regola(5. Sottoscrizione. Quella di un testamento mistico 0 segreto 916. V. Atto. Specchi. Quando sono reputati immobili 525. Spedali. Registri che vi si tengono, e maniera di provare la morte in essi avvenuta 80. e 97. Da chi sono accettate le —. donazioni fatte a profitto degli Spedali, e dei poveri 937. Spese. Il consiglio di famiglia regola le spese annuali del minore 454.— Ammissione in favore del tutore di tutte le spese bastantemente giustificate 471. Le spese di Sie gilli, dell’ inventario, e de’ conti sono a. carico dell’ ere- dità 810.— Deve essere tenuto conto di quelle che han- no migliorata la cosa 861. ®900000Gaada ada adoadaaGeaGoaGaadoada9deadaad20GaagoaGaadaadeaGaedaed»edoeadaadaagradoadeadeaGrageadaadaada ageedeafaedaaGoadragaaGaede odo adradaagacdeado ada a9200 2000 ada adoadragdaagaadaadeadeadrodeadragraGo ade agraga ada ada ada ade adr edooda adaads 105 Sporto. Distanze da osservarsi, rispetto alle:possessioni vici» ne 678. 1 Stabilimento. Il figlio non ha azione contro il padre e la ma- dre per uno stabilimento di matrimonio o altrimenti 204. — Lo stabilimento dato al figlio è uno dei fatti che pro- vano il possesso di stato 321.— E’ soggetto a colla- zione ciò che si è impiegato per lo stabilimento di uno dei coeredì 851. Stabilimenti pubblici. Maniera di provare la morte delle per- sone in essi trapassate 80.— Formalità per la validità delle donazioni che lor son fatte 937. e 940. Stabilimento di commercio. In qual caso quelli fatti in pae- se estero fanno perdere la qualità di Francese 17. Stato. Il possesso di stato non dispensa dal presentar l’atto di celebrazione del matrimonio 195.— Come si stabili» sce per provare la legittimità di un figlio 921.— Azio» ne criminale per soppressione di stato 327.— Imperscrit- tibilità dell’ azione‘per reclamar lo stato a riguardo del fislio 328.— Come viene intentata e proseguita 329. Stato civile. Indicazioni che devono contenersi negli atti dello stato civile g4.— Le parti interessate potranno in alcuni casi farsì rappresentare mediante procura 96.— At- ti dello stato civile fatti in paese estero 47.— In mare 59.— Atti concernenti i militari fuori del territorio del segno 88. Formalità per la rettificazione degli atti 99. Statue. Quando sono reputate immobili 525. Stellionato. In che cosa consiste questo delitto 2089.— Es- so dà luogo a cattura v:.— Solo caso in cui questa pose sa aver luogo contro la donna maritata 2066. Stima. Da chi si procede alla stima degl’ immobili di. una Eredità 824.— Cosa debba contenere il processo verbale ivi.— Metodo della stima dei mobili 825. Stillicidio, Regole sulla costruzione de’ tetti per lo scolo delle acque pluviali 681. ssi Stipulazione. Caso nel quale si può stipulare a profitto di un terzo II2I. Stirpe. Suddivisione delle stirpiincaso di divisione d’un ere dità per rappresentazione 743.— Divisione dei membri della stessa stirpe per teste zvi. Subingresso. In qual caso esso è convenzionale 1250.— Cir- costanze nelle quali esso ha luogo di pieno diritto 1251. — Sua estensione tanto contro il fidejussore che contro î debitori 1282. Successione. L’ Eredità di un condannato a pene portanti la morte civile và a(profitto dei suoi eredi 25.— Il con- dannato alla morte civile non può raccogliere un’ ere= dità ivi.— Il luogo ove si apre una successione è de- terminato dal domicilio Ilio.-— Epoca dell’ apertura del- la successione di un assente 190.— Diritti ereditari che può esercitare il figlio adottivo 950.— Successione di questo figlio morto senza posterità 951— Autorizzazione della quale un tutore ha bisogno per adire, o repudiare un’ eredità devoluta a un minore 461.— La proprietà, s’ acquista e si trasmette per successione 7iI.— La suc- cessione si. apre con la morte naturale, e con la mor- te civile 718.— In qual maniera essa si regola 723. — Qualità necessarie per succedere 725.— Quali persone ne sono capaci 0 indegne ivi.— Diversi ordini l’ ere- dità 7391.—. Eredità deferite ai discendenti 745.— Agli ascendenti 746.— Successione collaterale 750.— Grado al di là del quale i parenti non succedono 755. — Successione in mancanza di parenti in una linea zv. — Successione irregolare 756.—. In iqual caso. l’ ere- dità ricade ai congiunti sopravviventi o al fisco 767. For- malità da osservarsi dagli uni, e dall’ altro 769.— Adi- zione e ripudia di un’ Eredità 774— Prescrizione delle facolrà di adire, o reputata un’ eredità 789.— Meto- do di amministrazione per l’ erede beneficiato 803.— Quando una eredità è repetuta jacente. 8I1.— Nomina di un curatore e sue funzioni 812. V. Accettazione ,. As- senza, Divisione, Figli naturali, Renunzia. Sughi«uV. Concime. Sullocazione. Facoltà della quale gode quello che prende in affitto quando non gli sia stata interdetta 1717. Surrogato Tutore Il curatore al ventre diviene tutore surro- gato del figlio subito dopo la sua nascita g9gg.— sua noe mina, e sue funzioni 420. Sussidio. Qual sussidio dà diritto all’adezione 345. Sussistenza. V. Alimenti, Pensione alimentaria.: Suolo. La proprietà del suolo quali altre proprietà produca in conseguenza g52.— Costruzioni e scavi, che vi può fa- re il proprietario ivi. Last In qual caso fanno fede per le somministrazioni 1334: Taglio. V. Bosco. Termine. In che cosa differisce dalla condizione 1185. Terrerit. I terreni sono immobil i618. Terzi Possessori. Diritto;;che il donante può esercitare con- tro di essi 954.— V. Privileyio. Tesoro. Sua definizione 716.— A chi ne appartiene la pro» prietà secondo il luogo ove è stato trovato ivi. Testa. Metodo di divisione dei figli, o dei loro discenden- Tre anti pare Srna Ae p À i#8 | I | d (I id e ne (die e o ce e ao eo rina eni Pero Di Park 37 Agi rie LOTTI Sii è Dole e arene = QOGIRIA E St Ria sai EIA sar o LIRA III i 106 ti 748.— Degli ascendenti almedesime grado 746.— Dei parenti collaterali se vi ha concorso 753. Testamento. Definizione di quest’ atto 8y5.— Quello che non è sano di mente non può testare gol.— La donna ma- ritata può disporre per testamento senza autorizzazione 905.— Il figlio concepito all’ epoca della morte del te- statore può ricevere per testamento 906.— Il minore an- che in età di sedici anni non può testare in favore del suo tutore 907.— Non lo può neppure divenuto maggio- re senza avere appurato il conto definitivo della tutela ivi.— Eccezioni ivi— Porzioni dei beni disponibili per diberalità 913.— Titoli sotto i quali può disporsi per te- stamento 967.— Un testamento non può esser fatto nel medesimo atto da due o più persone 968.— Condizioni ricercate per la validità di un testamento olografo 979;; — Per quelle di un testamento per atto pubblico 971.; — e di un testamento mistico 975.— Da chi possono essere ricevuti i testamenti dei militari, ed impiegati all’ armate 981.— Nullità di questi testamenti sei mesi do- po il ritorno dei militari 984.— Caso nel quale un te- stamento può essere fatto d’ avanti un giudice di pace, o uno degli ufficiali municipali della comune 985.— Nul- lità di questi atri sei mesi dopo il ristabilimento delle co- municazioni che erano interrotte 987.— Recezione dei testamenti fatti in mare o durante il corso di un viaggio 988— Deposito di questi atti al ritorno de’ bastimen- ti 991.— Obbligo di ricominciare il testamento nelle forme ordinarie dopo l’arrivo dei vascelli, se il testato- re esiste 996.— Disposizioni testamentarie di un Fran- cese in paese estero 999.— Registro di questi atti per la loro esecuzione sopra i beni situati’ nel Territorio Francese Ioco.— Tre sorti di dispcsizioni testamenta- rie, e loro effetti 1002.— Presentazione, 0 apertura di un>esramento olografo, o mistico 1007.— Ordi- ne per essere immesso in posserso 1008.— Revocabili- tà dei testamenti 1ogr.— Circostanze che inducono la re- voca 1038.— Disposizioni testamentarie incerte per l' ef. fetto 1040. Testimonj. Età e sesso di quelli che possono essere prodotti per gli atti dello stato civile 37.— Quali persone posso- no esser ptese per testimonj nei testamenti 975.— Qua- lità necessarie per esservi ammesso 980. Titoli. Loro repartizione fra i coeredi dopo la divisione 842. — I titoli esecutorj contro il defunto lo sono egualmen- te contro l’ erede 887.— Qual cosa costituisce il titolo autentico IZI8.— In qual caso le copie dei titoli fanno prova 1335.— Esenzione personale contro i notari, i pro- curatori, e gli uscierì per la restituzione dei titoli ad essi confilati 2060 Tradizione. Non ve n’ è bisogno per render perfetta una do- nazione fra vivi debitamente accettata 995. Transazione. Quelle che sono permesse ai conjugi che divor- “ziano per consenso mutuo 279.— Autorizzazione neces» saria ad un tutore per transigere a nome di un minore 467— Redazione per scritto del contratto che contiene la transazione 2044.— Da chi, come, e su quali ogget- ti può essere transatto 2046.— Effetti di differenti spe- cie di transazione 2049.— Caso nel quale una transa- zione può essere re;cissa 2043— Circostanze che ren- dono nulla una transazione 2055.— Transazione sopra una lite 2056. Trascrizione. Qual prova può resultare dalla trascrizione di un atto sopra 1 registri pubblici 1936.— Come si fa la trascrizione dei contratti traslativi della proprietà degli immobili 2181.— Effetto di questa trascrizione 2182. — Notificazione da farsi ai creditori dal nuovo proprie- tario 2133.— Licitazione che può essere richiesta dai creditori 2185.— Come il nuovo proprietario si mantie- ne in possesso, non essendo richiesto 1’ incanto 2186. — Essendo il maggior offerente non è obbligato a far trascrivere il decreto di aggiudicazione 2189. Trattort. Termine dopo il quale non sono più ammessi a re- clamare i loro pagamenti 2271. Tribunali di prima istanza. Essi nominano un curatore spe- ciale al condannato alla morte civile 25.-— Il presiden- te di essi vede e numera i registri dello scato civile, e ne legalizza gli estratti 4r. e 45.— Il tribunale omolo- ga gli atti di notorietà che suppliscono quelli di nascita 72.— Esso decite sulla rettificazione degli atti dello sta- to civile 99.— Provvedono all’ amministrazione dei ben di un assente 112, Truppe V. Militari. Tutela. A chi appartiene dopo la dissoluzione del matrimo- nio la turela dei figli minori, e non emancipati 990. — Consiglio di tutela per la madre tatrice 991.— Con- vocazione del consiglio di famiglia per la conservazione della tutela in caso di secondo matrimonio 393.— No- mina di un contutore 396.— Formalità per la tutela de- ferita dal padre o dalla madre 397.— Per la tutela de- gli ascendenti 402.—' Per la tutela deferità da un con- siglio di famiglia 406.— Nomina di un tutore surroga- to 420.— Cause che dispensano dalla tutela 427.— In- 00Î00Ge0deadoodo2»9Goedo edo a)oedaagaedaegoeda I Il Il I I III SOS OIIITICTIUMISII TIIOSISIIIIIIÌO adoodeegeagoadoode:joaGeag00de092» 232092090 ago ego ade agaagaedeadeagaadosdrageoGeogiade droga o)o3F3109e odi ageopr ageagnagaegeote capacità, esclusione e destituzione dalla tutela 442.— Am- ministrazione del tutore 450.— Conti della tutela 469. — Può essere nominato un tutore per 1’ esecuzione delle donazioni a carico di restituzione 1055. Tutela officiosa. A chi può essere deferita 361.— Età avanti la quale non può aver luogo 364.— Suoi effetti ivi. Uprciali dello Stato civile. Loro funzioni negli atti dello stato civile 38.— Nelle denunzie matrimoniali 63.— Negli affissi delle‘vendite dei beni dei minori 459.— Pene che incorrono procedendo alla celebrazione di un ma- trimonio senza che sia stato loro presentato il consenso ‘dei parenti, o gli atti rispettosi 156. V. Stato civile. Ufficiali di Polizia. Loro funzioni nel ricevere i segni o ine dizj di morte violenta 82- Ufficiali di Sanità. Dichiarazioni di mascita che sono tenuti a fare 56.— Processo verbale di un cadavere trovato con indizj di morte violenta 8I.— Questi afficiali non pos- sono profittare delle disposizioni tra-vivi, O testamen= tarie fatte in loro favore durante il corso di una ma- lattia 909.— Eccezione ivi.— Gli ufficiali(di sanità delle armate, possono ricevere i testamenti dei milita- ri 982. Ufficiali Ministeriali. Pene che incorrono per le omissioni dele le formalità prescritte dalla legge 176. Ufficiali Municipali. In qual caso possano ricevere un testa- mento 985. Ufficiali pubblic. Arresto personale in caso di rifiuto di pre- sentare le loro minute 2060. Uscieri. Prescrizione per i loro salarj 2272.— V. Ufficiali Mi- nisteriali. Uso. Massime sull’ esercizio di questo diritto 625. Usofrutto. Quando quello delle cose immobili è reputato im- mobile 526.— Definione di questo diritto 578— Sopra di chi e come può essere stabilito 579.— Diritti dell’ usufruttuario 582.— Sue obbligazioni 600.— Quando l’ usufrutto ha fine 617.— Renunzia dell’ usufrutto cons siderata relativamente ai creditori 622.— Il donante ha la facoltà di riservarsi 1’ usufrutto dei beni mobili, e im mobili da esso donati o di disporne a proposito di un al- tro 949. Utensili. Quelli che sono necessarj all’ uso delle fabbriche ec. sono reputati immobili 524. Utilità Pubblica. Indennizzazione dovuta per ragione di una proprietà della quale siasi esatta la cessione per motivi d’ utilità pubblica 545. Kioritia: I tutori devono far fare la vendita dei mobili dei minori 452.— Semplice stima che dee fare il padre e la madre che hanno il godimento proprio e legale dei beni dei minori 453.— Forma per la vendita degl’ immobili di un minore ancorchè fosse emancipato 484.— La ven» dita dei diritti ereditarj produce 1’ accettazione della suc- cessione 780.— Natura e forma della vendita 1582. — Vendita col patto d’ assaggio 1588.— Promessa di vendita 1589..— Chi può comprare e vendere 1g94. — Cosa che possono essere vendute 1598.— Obbligazio» ni generali del venditore 1602.— Liberazione 1604, — Garanzia in caso di evizione 1629.— Garanzia delle mancanze della cosa venduta 1641.— Obbligazioni del compratore I650.— Nullità e risoluzione della vendita 1658.— Vendita dei crediti ed altri diritti incorporali 1689.— Come può essere richiesta una vendita coatta di beni 2210, Ventre. V. Curatore al ventre. Vettori. Sono soggetti alle regole stabilite per il deposito, per le cose loro consegnate per il trasporto 1782. Vetture. Responsabilità de’ vetturali per terra, e per acqua 17%2.— Regolamenti particolari per l’ appaltatore, e di- rettore delle verture pubbliche 1785. Vicino. V. Confinazione, Costruzione, Muro, Fosso. Viaggio per mare. Forme degli atti di nascita ,e di mor- te durante un viaggio 59. e 86.— Formalità per il testa» mento 988. Vigilanza. Gli atti conservatorj e di semplice vigilanza non sono atri di adizione di eredità 779. Violenza. Come si caratterizza e diviene una causa di nullità di un carattere III. e seg. Visto. Quello dei registri dello stato civile 41. Vitale. Il figlio nato avanti il cento ottantesimo giorno del matrimonio non può essere rigettato dal padre, quando fosse dichiarato non vitale 314.— Il figlio che non è nato vitale non può succedere 725.—I testamenti o do- nazioni:in favore di un figlio concepito non hanno effetto se non è nato vitale 906. Vitalizio V. Rendite. Vizj. A quali è tenuto il venditore relativamente alle cose vendute 1643:— Vizj redibitorj 1648. Volontà. Nullità delle donazioni tra vivi l’ esecuzioni delle quali dipende dalla sola volontà del donante 944. Lio, e Zia V. Matrimonio. PEN&. Ra pi. MESTRE, aa E du i£ i P. pre(A i ali er ME Ml e)° pe N. B. Essendosi riscontrato, che nella revisione della stampa sono sfuggiti due errori essenziali, non si omette di emendarli All’ Articolo 152. ove dice= sul quale non si fonda= dicasi= sal quale se nenaccede= AI Articolo 1242. ove dice= ritirare= dicasi reiterare= pia” par nei tea n ee LEI ET, in sorio SIAT n MD gli ®> ego] __E=ntlaeeto—_—>=; sitelcnal OZ: SIA MISANO LIU ER e e MULO* ESRI pid II: SS TEA_ III IMM e— pre"? 7= venne 5 a e ? Ra5 | | | >| | o Li / È| y{ -} |A 7} * i j Me RR» a pra sn sir A ci i ali ii di dii e mi iii ie vt tà Sir ire cc ti. ire... lo E la 5 lo 7 ls lo 10 TA[12 13 14 19 te 47 18 Centimetres Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color