COD}1 CE CIVILE » FAPOL ZONE TI GRANDE TRADOTTO NELLA LINGUA ITALIANA D'ORDINE , DI(i GIUSEPPE NAPOLEONE| til RE DELLE DUE SICILIE. NAPOLI 1808. i Dalle tipografie di Raimondi e Coda. CONnicE:CIMILE NAPOLEONE IL GRANDE- TRADOTTO NELLA LINGUA ITALIANA Vama A csi TOM 06 HI, Sal” I eo (1) EG ICI RILEVATI I Vira CONTINUAZIONE DELL'ACOUISTO DELLA PROPRIETA URINE S SSA AD aero CEFELOLO. I De' contratti e delle obbligazioni conven zionali in genere Cetatenzedi Le) GAPÎT 0150 iL Disposizioni preliminari ARTICOLO 1101. l contratto è una corventio= he, per la quale una 0 più persone si obbliga» 0 Verso una o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa. 1109, Il contratto è sinalligmatico o bilateras le quando i contraenti si obbligano‘ reciproca» mente gli uni verso gli altri. a; 1103 E° unilaterale quando una 6 più per- sone si obbligano verso una o più persone; & (2) senza che per parte di queste ultime si contrage gi alcun obbligo+ 1104. E° commutativo quando ciascuna delle parti si abblisa a dare o a fare una cosa, che sia viguardara come l' equivalente di ciò che le si di, o di ciò che si fa per lei. E° contratto di sorte quando 1° equivalente consiste nel rischio«comune all'una parte ed all'altra sul guadagno e su la perdita, che dipendano da avvenimento incerto. i 1105. Il contratto di beneficenza è quello; in cui una delle parti procura all'altra un van- taggio meramente gratuito. 1106. Il contratto a titolo oneroso è quello che assoggesta ciascuna delle parti a dare o a° fare qualche cosa. 1107. Le regole generali, che son I° oggetto di questo titolo, dirigono ogni contratto, sia che abbia, sia che non abbia una propria de- nominazione+ Le regole particolari per taluni contratti vans no stabilite. sotto i titoli relativi a ciascuno di essi. Quelle poi., che riguardano particolarmen- te gli oggetti commerciali, si conoscono per le leggi relative al commercio. €) CAPITOLO: Belle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni a 11C8. Ul condizioni sono essenziali per la validità di una’ convenzione: Il consenso di colui che si obbliga. La sua capacità di contrattare. La certezza della cosa che forma il sogget= to della. convenzione. Una causa lecita per obbligarsi. SEZIONE L Del consenso 1109.], consenso non è valido se è dato per errore, estorto per violenza, o: sorpreso per dolo. trio. L'errore non produce la nullità della convenzione, che quando‘cade’ su la sostanza stessa. della cosa. che: n'è il soggetto. Non produce nullità quando non cade ché'su la per= sona con cui. s'intende di«contrattare; purchè il riguardo della persona non sia la‘causa prin- gipale della convenzione. (4) 1111. La violenza usata su colui, che con- trasse 1° obbligazione, è causa di nullità, an» corchè usata da una terza persona che non trag- ga vantaggio dalla convenzione. s119. E' il caso della violenza tutte volte che. questa. sia tale da commuovere un uomo che ragioni, e da poter incutergli il timore di esporre la sua persona 0 le sue facoltà ad un male considerabile e presente» Si% riguardo in cotesta materia all'età, al sesso, ed alla condizione delle persone. 1113. La violenza è una causa di nullità di con- tratto non solamente nel caso che venne usata su la persona del contraente, ma pur quando il fu su Ja moglie, su’ marito, su i discendenti, o su gli ascendenti di quella. 1114. Îl solo timore riverenziale verso il padre, la madre, o altro ascendente, senza con- concorrervi violenza effettiva, non basta per annullare il contratto, 1115. Si estingue la facoltà d' impugnare un contratto per causa di violenza se al cessare di questa il contratto stesso sia stato approvato o espressamente, 0 tacitamente, Ovvero‘con. lasciarsi twascorrere il tempo prefisso dalla Jeg- ge per la restituzione.» 1116, Il dolo è una causa di nullità. della (5) convenzione quando gli artifizj praticati da uno de’ contraenti sien tali da rendere evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrat= tato. Il dolo non(si presum:; dee costare per pruove. 1117. La convenzione contratta per errore; violenza ,, o dolo, non è nulla per la nuda opes ra del dritto: dà luogo solamente all'azione di nullità o di rescissione ne' casi e ne’ modi esposti nella sezibne settima del capitolo quinto del presente titolo. 1118. La lesione non vizia le convenzioni, ché in taluni contratti, ovvero per lo riguardo di talune persone, siccome sarà spiegato nella se< zione suddetta. 1119. Per regola generale non può alcuno obbligarsi nè stipulare in suo proprio nome, che per se medesimo. 1120. Non pertanto è concesso di far malle- veria per un terzo con promettere il fatto di li o la sua ratificazione j salvo il regresso contro al mallevadore se il terzo rifiuti di adem- pire quella promessa. t121. Egualmente è concesso stipulare ad uti- lità di un terzo quando ciò costituisca la con- dizione di vna stipulazione che. si. faccia per OR) se stesso; o di una donaziotie che si faccia ad un altro. Colui, che è fatto una tale stipula- zione, non È più facoltà di rivocarla se il terzo È dichiarato di volerne profittare. 1152. Si presume che ciascuno abbia stipulas to per se e per gli suoi eredi e successori qua- lunque, quando non sia espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della converizione» SEZIONE li Della capacità delle parti contraenti ‘1123. Quito persona può contrattare; quando la legge non l'abbia dichiarata incspace« 1124; Incapaci di contrattare sono T minori, Gl° interdetti, Le donne miaritate, fie' casi espressi dalla legge, E generalmente tutti quelli coi la legge di- vieta talone specie di contratti. 1125. Il minore, l’ interdetto, e la dofina maritata non pessono impugnare le loro obbli- gazioni per causa d' incapacità, che ne’ casi preveduti dalle leggi. (7) le personé capaci di obbligarsi non possono &pporre l'incapacità del minore, dell’ interdet- to, o della maritata, con cui esse àn contrat- tato i k SEZIONE II. Dell’ oggetto é della materia de contratti i126. Veri contratto è per oggettò talu- ia cosa, che uno de' contraenti si obbliga di dire, o di fare, o di non fare. 112%. Il semplice uso, 0 il semplice possesso di una Cosa, può essere oggetto di contratto come la cosa medesima. 1138. Le sole cose; che sono in commercio; possono essere oggetto di convenzione. 1129. E° necessario clie I° obbligazione abbia per oggetto una cosa per lo meno determinata in riguardo della sua specie. 1130. Le cose future possono farsi un ogget- to di obbligazione. È' vietato non pertanto di rinunciate ad uni successinne rion ancora aperta, o di farè qua- Junque stipulazione su di essa, anche co'l cot- senso di colui al quale si tratta di succedere+ (8) SEZIONE IV; Della causa n a È obbligazione senza causa, o con causa illecita, o falsi, non può avere alcun effetto. 1ì33. La convenzione non lascia di essere \l valida, ancorchè la causa non sia espressa. 1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria a' buoni costu- mi, o all'ordine pubblico. GSATP.IT.0°L:0 HI: Degli effetti delle obbligazioni SUEIZOA CONTE+1 Disposizioni generali i 1134 Lu convenzioni legalmente formote prendono forza di legge per coloro che le for= mmaronò+ Non possono rivocarsi che per loro consenso scambievole, o per ie cause che la legge au= torizza+ Debbono esser eseguite di buona fede. ® D, ‘1135. Le convenzioni obbligano non solo a quello vi è stato. espresso, ma anche a tutte le conseguenze, che l'equità, l’uso, o la Jegge attribuiscono alla matura di ciascuna obbliga- zione+ SEZIONE. Il Delle obbligazioni di darè 1130.(uti à l obbligo di dare è tenutò hon solo di consegnare la cosa, ma anche di conservarla sino al tempo della consegna, sotto pena del risarcimento de’ danni e degl’interessi verso il creditore. 1137. Chiunque è contratto l'obbligo d’in- vigilare alla conservazione di una cosa, è tenuto di usare tutta la diligenza di buon pa- dre di famiglia: e èiò tanto se l'obbligo non giovi che ad una sola parte, quanto se giovi ad arendue. Questo doverè va esteso*; più© meno in taluni contratti, siccome sarà spiegato ne' tito- li che gli riguardano. 1138. L° obbligo di consegnare una cosa è perfetto per lo solo consenso de’ contraenti. Per esso il creditore ne diviene proprie o hu® tio, e fa sue il pericolo, dal momento ir cuì la cosa deve essere consegnata, anche prima della tradizione. Ma il pericolo è tutto del de-| bitore se egli sia nioroso riel consegnare. LIA a rensò è fiygiertito per intimazioné, od atto equi- dwalente; ed anche al solo arrivo di un‘termine 113 La mora si n se il debito- De. f Î se tale sia il patto espresso nella convenzione. 1140. Gli effetti dell’ obbligazione di da- A re o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della vendita, ed in quello de’ pri-“ vilegj e delle ipoteche.«3 1141. Se una cosa puramente mobile deb:| ba darsi o‘consegnarsi a dué persone in forza I di obblighi successivi; quella disse vien prefe-: rità come proprietaria, che ottenne il possesso reale, quantunque il suo titolo fosse posteriore di data; purchè il possesso sia di buona fede. SEZIONE IH. Delle obbligazioni di fare o di non fare 1142. bi. obbligo di fare, o di nor fare, si risolve in quello di danni ed intéressi se il debitore lasci di adempirlo. 1143. Nondimeno il creditore è dritto di chiedere che si distrugga quanto. siasi ope- rato in contravvenzione dell'obbligo«+ Può ans { dn.) che farsi autorizzare a distruggerlo egli stesso 4 spese del debitore; senza pregiudizio de’ danni, e degl'interessi quando vi sieno. 1144. Può similmente essere autorizzato-a far eseguire egli stesso a spese del debitore 1 obbligazione non ancora adempita.«ag© 1145. Se I° obbligo sia di non fare, i‘dan®” ni e gl’ interessi son dovuti per il solo fatto della contravvenzione. SEZIONE IV, De' danni e degl'interessi per l' inadempimen- to dell obbligo 1146. I danni e gl'interessi sino dovuti quando il debitore è moroso riell’adempire il suo obbligo. Son dovuti similmente quando egli lasci trascorrere quel certo tenipo, in cui solo poteva esser data o fatta la cosa, che si era obbligato di daré o di fare. 1147. Il debitore non soggiace al risarcia mento di tali danni ed. interessi tutte volte che dimostti non aver potuto adempire per causa straniera e non imputabile a lui. Non basterebbe il dimostrare semplicemente ch° ei non fu in inala fede. 1148. Non vi è luogo ad azione d' inte- ressi o di danni se in seguela di forza ia- vincibile, o di caso fortuito, il debitore fu im (16) pedito, o costretto, di dare o di faré contra Ja sua obbligazione. 1140. Generalmente i danni è gl’interess si. dovuti al‘creditore consistono nella per- dita ch'egli% sofferto,-e nel lucro che gli è mancato; salve le modificazioni ed eccezio- ni che si additeranno» 1150, Il debitore non è tenuto chie de’ dan- ni e degl’interessi, che. furono previsti,© che poteano prevedersi nel tempo del contrat- to; purchè l° inadempimento non derivi dal dolo. 1151, Nel éasò aticora, in cui l' inadem:= pimento provenga dal dolo, i danni e gt inte- ressi relativi alla perdita sofferta. ed al gua- dagno perduto, non debbono estendersi se non a ciò ch'è una conseguenza immediata e dis retta di tale inadempimento. 1152. Se sia convenuto che nel difetto dell’ adempimento debba pagarsi una somma cer ta per danni ed interessi, non può aver luogo a cotesto titolo. una somma maggiore 0 mi: nore 1153: Nelle obbligazioni, che si Iimitano al pagamento di una somma certa, î danni e gl interessi dovuti per la mora, non possono con sistere che ne’ soli interessi fissati dalla legge 7 (181) salve le regole particolari al commercio ed al- le assicurazioni.‘ Tali danni’ ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita. Non sono dovuti che dal giorno della doman- da, fuori de’ casi in cui è disposto che cor; rano per la sola opera del dritto, 1154. Gl’ interessi maturi de’ capitali pose sono produrre de’ nuovi‘interessi’ in forza o di una domanda giudiziaria, o di una particolar convenzione, purchè si tratti d'interessi dovu- ti almeno per un anno intero, 1155. Non pertanto le rendite mature in fitti, pigioni, annualità vitalizie o perpetue, ed in altre simili, producono l'interesse dal giorna della convenzione o della domanda. La stessa regola vale nelle restituzioni de frutti e degl'interessi pagati al creditore da un terzo a disgarico del debitore. irmncta ceo ae pr = ua === tras roc——r —— neri ene uc (14) sno 1 ONE: CI Dell' interpetrazione delle convenzioni 2156. Ma convenzioni è d’ uopo inda» gare quale sia stata I° intelligenza comune de contraenti, più tosta che attenersi al senso let- terale. 1157. Quando una clausola è capace di. due sensi, si debbe intendere in quello per cui essa può produrre qualche effetto; più tosto che in altro per cui non ne potrebbe produrre alcuno+. 1158. Le parole capaci di due sensi deb- bono essere intese in quello più conveniente alla materia del contratto. 1159. Il senso ambiguo s' interpetra dal- VP uso del paese, ove si è fatta la convenzio= ne. 1160. Ne' contratti si debbono supplire le glausole di uso, ancorchè non espresse. 1161. Tutte le clausole delle convenzioni s'interpetrano le une per. mezzo delle altre, dandosi a ciascuna il senso che risulta dall’ atto intero, 1162. Nel dubbio la convenzione s' in: (15) terpetra contra colui che ha stipulato;‘ed in favore di quello che ha contratta l'obbligazione. 1163. Per quanto sieno genérali i termi- ni, con i quali si è espressa una convenzio» ne; essa non comprende che le cose, sopra le quali apparisce che le parti si abbiano proposto di contrattare. 1164. Quando in uf contratto si È espres» so un caso ad oggetto di spiegare un’ obbliga- zione} non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi;a° quali può esten- dersi l obbligazione istessa per dritto. SEZIONE. VI Dell' effetto delle convenzioni a riguardo de terzi 1165. Tu convenzioni non ànno effetto che fra le parti contraenti: esse non pregiudicano nè giovano a° terzi, che nel caso pre vedute dall’ articolo 1121. 1166. Nondimeno i creditori possono eser- citare tutti i diritti e le azioni del loro debi« tore j eccettuate quelle che sono esclusivamen- te personali. ; 1167. Similmente nel proprio nome posso- slo impugnare qualunque atto de! debitore for» (16) mato in fraide de’ loro diritti: salvo quanto è disposto nel titolo delle successioni, ed in quel lo del contratto di matrimonio, e de' dritti ria spettivi degli sposi» CAPITOLO IV. Delle diverse specie di obbligazioni 8 E.Z 10 NE Kb Delle obbligazioni condizionali 6. L Della condiziorie e delle diverse sue specie 9 1168, L obbligazione è condizionale quarie do si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto$ sia ch'essa resti sospesa fino che giunga 1° avvenimento, sia che debba rescindersi nel caso che l avvenimento giunga o non giunga è 1169. La condizione è casuale quando ess sa dipende dalla fortuna, e non è per alcun modo in potere nè del creditore nè del debitore. 1170. La condizione è potestativa quan» do essa fa dipendere 1° esecuzione del contratto da un avvenimento, ch' è in potestà di qualun- que de’ contraenti di far verificare o d’ impedire, P tr fa 60 in (17) 15yr. La condizione è mista; se essa di pende insieme dalla volontà di uno de’ con- traenti e da quella di un terzo, 1172. E nulla ogni condizione di cosa im- possibile,© contraria a’ buoni costumi, o vie- tata dalla Legge. Nulla è in conseguenza ogni convenzione che ne dipende, 1173. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla 1° obbligazione. 1174. Se la condizione potestativa è-riposta nell’ arbitrio della persona obbligata, è nullo I obbligo che I accompagna. 1175. Ogni condizione dev’ essere adempita mel modo che le parti verisimilmente ènno voluto ed inteso. 1176. La condizione, che un avvenimento sia per verificarsi a prefisso tempo, si À ne» gli obblighi per estinta, quando scorso quel tempo l'avvenimento non sia verificato. Se‘non. vi à tempo prefisso, la condizione può sempre adempirsi: essa manca allora solamente quando si conosca l° avvenimento impossibile. 1177. La condizione, che un avvenimento non sia per giungere in un prefisso tempo, si à negli obblighi per adempita quando è scor- so quel tempo senza verificarsi l’ avvenimento, e anche prima quando sia sicuro. che l’avve- b » (18) nimento più non possa verificarsi+ Che se non vi è tempo prefisso, la condizione si ù per adempita allora solamente quando si conosca V'avvenimento impossibile. 1178. La condizione si reputa come ademe pita quando il debitore obbligato ne abbia im- pedito ei medesimo l° adempimento+ 1179, La condizione adempita ì un eflet= to retroattivo al giorno della contratta obbliga- zione. Se il creditore è morto prima dell’ a- dempimento della condizione, i suoi dritti si trasmettono all’ erede 1180, Anche prima che si verifichi la condi- zione; il creditore può esercitare ogni atto conducente alla conservazione de’ suoi dritti è $. I Della condizione sospensiva 1181. Tui condizione è sospensiva quando essa fa dipendere 1° obbligo o da un avvenimen- to futuro ed incerto, o da un avvenimento giù verificato, ma ancora non noto alle parti. Nel primo caso l' obbligo non può eseguir» si che dopo l'avvenimento» (19) Nel secondo l’obbliso è il suo effetto dal giorno in cui fu stipulato, 1182. La cosa, che dee consegnarsi per ob- bligo stipulato sotto a condizione sospensiva; rimane a pericolo del debitore. 6 4I, Della condizione resolutiva 1183. Li condizione è resolutiva quando essa col verificarsi fa revocare 1° obbligazione”, e mette le cose nello stato in cui erano in- nanzi che fosse contratta. Prima di verificarsi, non sospende 1° esegui» mento dell’ obbligazione: verificata, produce che il creditore debba restituire quanto rice- vette in forza di quella. 1184. Ne’ contratti sinallagmatici Ja condizio» ne resolutiva è sempre sottintesa quando una delle parti non soddisfi alla sua promessa. In. tal caso il contratto non è sciolto per la sola opera della legge. La parte, cui mon si è soddisfatto, è Ja scelta o di costringere V altra all’ adempimento della promessa, se ciò sia possibile ,, o di chiedere che il contratto » (20) si sciolea, e i danni e gl interessi sì risarci- scano» i La resoluzione del contratto si chiede per la via giudiziaria: ed all’ obbligato si può con- cedere una dilazione a norma delle circostanze+ SEZIONE Il Delle obbligazioni a termine see termine, è diverso dalla condizione; în quanto esso non oper la sospensione del» l'obbligo, ma solo ne ritarda!° eseguimento+ 1186. Quello, che si deve all’ arrivo di un termine, non può pretendersi prima. Ma non è permesso ripetere ciò che siasi pagato: con anticipazione+ 1187. Il termine si presume sempre in van: taggio del debitore purchè la stipulazione istes ga o le circostanze non mostrino che fu con- cesso egualmente in vantaggio del creditore. 1188. Al debitore non si permette di più reclamare il beneficio del termine nel caso di suo fallimento, o. quando per fatto di lui si sminuirono le cautele date al creditore per il gontratto sl rin Lol ma i na (21) SEZIONE" Delle obbligazioni alternative vieta} contratto un obbligazione al ternativa si libera quando consegna una delle due cose che si comprendono nell’ obbliga» zione è 1190. La scelta appartiene al debitore, ss espressamente nòon fu concessa al creditore. rto1. Il debitore può liberarsi consegnando und delle due cose promesse 4 Non può costringere il creditore a ricevere parte dell’ una e parte dell'altra+ 1192. L' obbligazione si è come pura e sem plice, benchè contratta nel modo alternativo, se una delle due cose..promesse non poteva ese sere il soggetto dell’ obbligazione. 1193. L° obbligazione alternativa diviene pu- ra e semplice quando 1° una delle‘cose pro: mésse sia perita, ancorchè per colpa del debi- tore. ll prezzo di tal cosa rion può essere of: ferto in sua vece. Se le cose son perite ameridue, ed il debi» tore sia in colpa a riguardo dell'una di esse; deve pagare il prezzo di quella che fu Y ul fima a perire. (22) 1194. Se ne casi del precedente articolo la scelta sia stata accordata al creditore; O una sola delle cose perisce$ ed allora il creditore dee ricevere quella che resta; se ciò avvenga senza colpa del debitore: può anche in vece di quella scegliere il prezzo della cosa pe- rita. se-il debitore fu in colpa. O amendue le cose periscono j ed allora può scegliere il prezzo dell'una o dell'altra quan- do la perdita di amendue; o anche di. una so- la, sia avvenutà per colpa del debitorè, 1195: Se le due cose periscano senza colpa del debitore, e‘prima ch'egli sia in mora, «I obbligazione si estingue a norma dell’ artico» lò 1305. 1196. Le stesse regole si adattano quando più di due cose si racchiudono nell’ obbliga» zione Alternativa. (23) SEZIONE IV. Delle obbligazioni solidali 6. Del solido fra i creditori Pai te% solido tra più creditori quando il titolo espressamente attribuisce. a ciascuno di loro il dritto di chiedere 1° intero credito« Allora il pagamento; che si faccia a ciascuno de medesimi, libera il debitore, non ostante te che il dritto solidale sia divisibile tra quelli. 1198. Il debitore è la scelta di pagare.4 qualunque de’ creditori solidali, se alcuno di essi non l' abbia prevenuto con richiesta giudie ziaria. Nondimeno la quitanza; che si faccia da un solo de'creditori solidali, non libera il de- bitore che per la porzione di. quel solo+ 1199. Qualunque atto, che interrompe la prescrizione in pro di uno de' creditori solida- li, giova agli altri che sono in quel solido+ x > TARA T i è il solido fra i debitori Del. solido fra i debitori quarido essi sono obbligati ad uria medesima cosa in maniera, che ciascuno si possa costringere per l intero, e ciascuno‘pagando al creditore pos- sa liberare tutti gli altri, 1261. L'obbligo può essere solidale benchè Y urio de’ debitori sia obbligato a pagare la me- desima esempio se uno mon debba che condizionatamen= te, é l'altro puramente e semplicemente; o se l'uno abbia avuto un termine che non sia cosa differentemente dall’ altro: per eoncesso all’ altro. 1202. La solidità non si presume: è d° uopo che sia espressamente stipulata è Tal regola inon cessa che nel caso in cui fa solidità è luogo per. se medesima in forza di utta disposizione di legge. 1203. Il creditore’ solidale può dirigersi con? tra quello de’ debitori che. gli piaccia di sce- gliere, senza che lo scelto possa opporre il beneficio della divisione. 1204. Le perseguizioni fatte contra i uno 4 (25) de’ debitori‘non impediscono al creditore di esercitarne delle simili contra gli altri. 1205: Se per colpa o durante la mora di uno o più debitori solidali perisca la cosa do- vuta, gli altri condebitori anno«1 obbligo di pagarne il valore, Per li danni e per gl’interessi‘non si co» stringono che i soli debitori incorsi nella col .pa o nella mora. 120 6. Chi persegue uno de’ debitori solidali interrompe Ja prescrizione per tutti. 1207.. La domanda degl’ interessi proposta contra l'uno de’ debitori solidali fa correre gl’in- teressi per tutti, 1208. Il condebitore solidale perseguito dal creditore può opporre tutte|’ eccezioni che ris sultano dalla. natura. dell’ obbligazione, e non men. quelle che sono a lui personali, che te altre comuni a tutti i condebitori. ‘ Neon può opporre l’ eccezioni che sono me: tamente personali ad alcuno degli altri. cond& bitori. 1209. Quando l'uno-de’ debitori divenga erede unico del creditore ,.o questi di quello; la confusione non estingue il credito solidale che per la porzione del debitore 0 del eredis tore, (.26) i01o. Il creditore; che consente alla divi: sione del debito in pro di uno de’ condebitori, conserva la sua. azione solidale contra gli al- tri, ma deducendo Ja porzione del debitore li- berato dal vincolo del solido. ict1. Il creditore, che riceve divisartiente la porzione dell'uno de’ debitori senza riser- bare nella quitanza la solidità o almeno gene- ralmente i suoi dritti, non rinunzia alla ra- gione del solido che per tal solo debitore. Non si presume che il creditore abbia ri-. messo la solidità al debitore col ricevere da lui una somina eguale alla sua porzione, se la quitanza non esprima ancora che si riceva cos me sua porzione+ Lo stesso avviene quando semplicemente unò de' condebitorisia chiamato in giudizio per la sua porzioné; se egli non vi consenta 0 non vi sia una condanna è 1212. Il creditore, che‘senza riserva riceve divisamente dall'uno de’ condebitori la porzio= ne de' frutti o degl’ interessi già scorsi, rioni perde la solidità che solo per essi, mon mal per quelli da scorrere, nè per il debito capi- tale, a meno che il pagamento così diviso non si continui per dieci anni» 1313. L'obbligo contratto nel solido verso + Ca) il creditore si divide di pieno dritto tra’ debi. tori, i quali non son tenuti fra loro che cia- scuno per la sua porzione. i2r4. ll condebitore di un solido; che pa- ghi l’intero debito, non può ripetere che le porzioni da ciascuno degli altri» Se uno.di essi si trovi inso/vibile, la per- .dita che. ne deriva si ripartisce per contri- buzione fra chi è fatto il prsampansa e gli altri condebitori so/vibili; 1215. Quando un creditore abbia rinunziato all’azione solidale verso uno de’ debitori, se accade che uno; o più; degli altri condebitori divengano inso/vibili, la perdita ne sarà ripar- tità per contribuzione a tutti i debitori, in maniera da comprendersi: pur quello liberato dalla solidità. 1216. Se il debito fu contratto nel solido per l'interesse di un solo, questo è tenuto verso i coobbligati per tutto il debito, doven- do i medesimi considerarsi non altramente che come suoi mallevadori. (48) SEZIONE V. Delle obbligazioni divisibili ed indivisibili 4 Sap obbligazione è divisibile o indi: visibile, secondo che È per oggetto-una cosa clie nel consegnarsi, o un fatto che nell’ ese- guirsi, è o non è capace di divisione materiale o intellettuale. 1218.‘Ancorchè l'oggetto per natura sia at- to a dividersi, l'obbligazione che lo riguar- da sarà indivisibile se il rapporto, sotto îl quale è considerato, reude il medesimo incapace di esecuzione parziale+ 1219. La solidità stipulata non attribuisce all’ obbligazione il carattere d' indivisibilità, 6, L Degli effetti dell obbligazione divisibile a ve obbligazione y ch'è atta a div idet= si, si deve eseguire fra il creditore ed il de bitore come se fosse indivisibile. La divisibili. tà non riguarda che i loro eredi, i quali non possono chiedere il debito, e non son tenuti di pagarlo che per le porzioni di lor pertinen: (29) sa‘0 dovete; come rappresentanti o il credi« tore o il debitore. 1921. Il precedente articolo riceve eccezione per gli eredi del debitore. -+ Quando il‘debito sia ipotecario e. Quando si debba un corpo determinato 3. Quando il debito sia alternativo di co: se a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile 4. Quando in forza del titolo un solo de- gli eredi è gravato di eseguire I° obbligazione. 5. Quando o dalla natura dell'obbliga, o dalla cosa che n'è l'oggetto, 0 dal fine pro- postosi nel contratto, risulti essere stata inten- zione delle parti che il debito non potesse soddisfarsi divisamente. L' erede del debitore in ciascuno de’ propo: sti casi può essere perseguito nell'intiero, sal: yo il suo regresso contra i coeredì, $. IL Degli effetti dell’ obbligazione indivisibile dali... di quelli, che contraggono congiuntamente un debito indivisibile, è tenu ( 30%) to per l’intiero, ancorchè l' obbligazione non sia stata contratta nel solido, 1003. La stessa regola va contra gli eredi di chi contrasse una simile obbligazione. 1224. Ciascuno erede del creditore può pre- tendere per l’ intiero l'eseguimento dell’ obbli- gazione indivisibile. Non è permesso a lui solo di rimettere il de» bito per intiero; nè a lui solo di ricevere il prezzo in vece della cosa. Se un solo fra gli eredi abbia rimesso il de bito, o ricevuto il prezzo, il coerede non può chiedere la cosa‘indivisibile che tenendo conto della porzione del coerede, che rimise il debito, 0 ne ricevette il suo prezzo. 1225. L’erede del debitore citato per 1° in- tiero dell’ obbligo, può chiedere un termine per chiamare in giudizio i suoi coeredi; a me- no che il.debito non sia tale da non poter soddisfarsi se non dall’ erede citato 4 Questi in tal caso può venir condannato egli solo, salvo il regresso d' indennità contra i suoi coeredì+ (99-) SEZIONE-NI, Delle obbligazioni con clausole penali SOG A: E clausola penale è quella, per cui; ad assicurare|’ eseguimento della convenzione, taluno si obbliga a qualche cosa nel caso che non esegua. 1227. La nullità dell'obbligo primario indu- ce che si annulli la clausola penale. La nullità di questa non‘induce che si an- nulli 1 obbligo primario, 1228. In veee della pena stipulata contra il debitore ch'è in mora, è permesso al credito- re di chiedere l'eseguimento dell’ obbligo pri mario, 1229. La clausola penale è il compenso de danni e degl’ interessi, che il creditore soffre per l' inadempimento dell’ obbligo primario. Non può chiedere al tempo stesso la cosa principale e Ja pena, se questa non sia stipu> lata per il puro ritardamento+ 1230. O che l'obbligazione primaria‘rac chiuda un termive, fra cui debba eseguirsi, è che nol racchiuda, chi è l'obbligo di conse- gnare, o di fare o di prendere, non incorre nella pena che quando è in mora, (32) tegr. La pena può modificarsi dal giudice se I obbligo primario sia stato eseguito in parte» i 1232. Se l'obbligo primario contratto con clausola penale abbia per oggetto una cosa in- divisibile, s' incorre nella pena per la con- travvenzione di qualunque degli eredi del debi- tore. Chi contravviene‘vi è costretto. nell’ intie» ro, e li coeredì nelle loro porzioni, ed an che nel tutto ipotecariamente, salvo il regres- so contra chi diede causa alla pena. 1233. Quando sia. divisibile 1° obbligo pri- mario contratto sotto una pena, non incorre in essa altro erede del debitore se non il solo che contravviene ,. e per la parte sola che il riguarda in‘quell’obbligo. Non vi è.azione contra gli altri che I eseguirono. Non è luogo la regala se oggetto della claus sola penale fu l'opporsi al pagamento per pare ti, ed un coerede abbia impedito nel tutto l° a- dempimento dell’ obbligazione. E° permesso allora di esigere contra costui l' intiero della pena, e contra gli altri le loro porzioni sola- mente, salvo il regresso in pro de' medesimi e Cda) CUA:PETO O"vy: Dell" estinzione delle obbligazioni Fid obbligazioni si estinguono Per il pagamento Per la. novazione sile Per la remissione volontaria Per la compensazione Per la confusione Per la perdita della cosa Per la nullità, o la rescissione Per l' effetto della condizione resolutiva spiegato nel capitolo precedente E per la prescrizione che farà il soggetta di un titolo particolare. D SEZIONE LE Del pagamento 6*L Del pagamento‘în generale 23,© ME pagamento suppone un debito; ciò, che fu pagato senza doversi, è soggetto 4 ripetizione, A iii E dii (84) Questa nen è concessa a riguardo delle ob- bligazioni naturali, che volontariamente si sic» no adempite+ 1236, Un’ obbligazione si può adempire da ogni persona che vi prende interesse, qual sarebbe un coobbligato, o un mallevadore Pud esser anche adempita col pagamento fat- to da un terzp.che mon vi è interessato, purchè egli operi in nome e per la quitan» za del debitore; o se operando nel nome pro- prio; non si surroghi al creditore ne' dritti 1237. L’obbligazione di fare, non può es- sere adempita da nn terzo contra il piacere del creditore ,. quando.sia dell’ interesse di quest ultimo che il debitore stesso l' adempia+ 1238. Per pagare validameate, è necessaria esser capace di aliemire, e proprietario della cosa data in pagamento» Ma il danaro, o tutt’ altro che si consumi con l'uso, non può ripetersi contra il credito» re, che il consumò in buona fede, quantun- que il pagamento si sia fatto da chi era o non proprietario o non gapace di alienare è 1239. Il pagamento dev*esser fatto al credi- tore, o a chi abbia potere da lui, o sia auto- rizzato per giustizia 0 per legge riceverlo in sua VECE è ves (.35) I] pagamento, fatto a chi non abbia facoltà di ricevere per il creditore, diviene valido se questi lo ratifichi, o ne profitti. 1240. E’ valido il pasamenta fatto di buona fede al possessore del credito, ancorchè questo di poi fosse stata evitto, x24r. Non si paga validamente al creditore se questi sia incapace di ricevere; a meno che non si provi la versione del pagamento ad uti- le di lui, 1242. Il pagamento del debitore al suo cre- .ditore in. pregiudizio di un sequestro o di un’ opposizione, non. è valido a riguardo de’ creditori che opposero, o sequestrarono+ Questi secondo il lor dritto possono astringer- lo a pagare di nuovo; salvo solamente in tal caso il regresso contra chi ottenne la soddis» fazione, 1243. Il creditore non può esser costretto a ricevere una cosa diversa dalla dovuta, benchè quella, che si offre, valesse egualmente, 0 an- che più. 1244. Il creditore. non è tenuto a ricevere in parte il pagamento di un debito ancorchè divisibile,| I Nondimeno i giudici considerando la posi- zione del debitore, ed usando di ogni riserba e (36) possono concedere delle dilazioni moderate per il pagamento, e sospendere il corso delle azio- ni, rimanendo intanto ogni cosa nel suo stato 1245. Chi'deve un corpo certo e detetmi- nato, se ne libera col consegnarlo nello stato in cui si ritrova; purchè i peggioramenti so- pravvenuti non derivino da suo fatto, o sua colpa, nè da quella delle persone per le qua- li è tenuto; e purchè prima de’ peggioramen- pi non sia nella mora. 1246. Se il debito sia di cosa determinata solamente per la sua specie, il debitore per li- berarsi,: non è obbligo’ di darla nella specie migliore, ma egualmente non gli è permesso nella peggiore. :1947. ll pagamento si deve eseguire‘ nel luogo indicato dalla convenzione. Sè i} luogo non vi fu espresso, il pagamento dee farsi dos ve' al tempo dell obbligo stava la cosa, che y è l'oggetto, purchè essa sia certa e deter- minata, Î Fuori questi due casi il pagamento dee fare si nel domicilio del debitore. 1048. Le spese del pagamento sono a carica del debitore+ @ 0 $. di Del pagamento con surfopazione 1249.[9% surrogazione ne’ dritti del crea ditore ad utile di un terzo che paga, è conven- zionale) o legale. 1250. La surrogazione è convenzionale ra Quando il creditore, ricevendo il pegà- mento da un terzo, lo surroga ne’ suoi dritti, azioni, privilegi, ed ipoteche contra il debitore. Questa surrogazione dev° essere espressa è contemporaneà al pagamento» è, Quando alcuno fa prestarsi una somma per estinguere il suo debito, e surroga il mu- tuante ne’ dritti del creditore» Perchè la sur- rogazione sia valida in tal caso, è necessità che gli atti del prestito e della quitanza si ésegua= no avanti un notajo: che nel primo di quelli si manifesti d'essersi il danaro prestato per fare il pagamento$.e che si dichiari nell'altro di farsi il pagamento co° danari avuti per quest’ oggetto dal nuovo creditore. Una tale surrogazione si opera senza il concorso della volontà del Credi. tore. 1251. La surrogazione À luogo di pieno dritto 1. In pro di colui, ch'essendo creditore egli », (350 stesso; paghi un altro creditore, che gli è pre» feribile per ragione di privilegi o ipoteche. 2, In pro di chi acquistando un immobile ne impiega il prezzo nel pagamento de’ credi- tori ipotecarj di tal fondo» 3. JI pro di colui, ch'essendo tenuto corì altri o per altri al pagamento del debito, ave: va interésse dî estinguerlo. 4. In pro dell'erede beneficiario; che paga di suo denaro i debiti della successione. 1252. La surrogazione ordinata negli articoli precedeniti è luogo così contra i mallevadori; che contra i debitori. Non può nuocere al treditore sé questi non fu pagato che in parte in tal caso pet lo resto dovutogli può egli esercitate i suoi dritti in preferenza di colui; da cui nofi ebbe the tn pagamento parziale«- Dell imputazione de pagamenti ssa à più debiti, è dritto di dichia» rare, quando paga, qual di essi intenda di estinguere. ME 1254. Chi è debitore di ciò, che produce frutti 6 interessi, non può senza il consenso ( 3 del creditore imputare il suo pagamento nel capitale a prefetenza de’ frutti e degl’ interes- si: Quando si paga in conto di capitale ed in- teressi, l imputazione va prima su gl inte- ressi+ toss. Se chi è più crediti sopra una stesst persona, specificamente imputi in uno di quelli la somma ricevuta, non può il debitore, che i accetta la quitanZa, più chiedere ché il pa- gamento s' inyputi a debito diverso; fuori il c&so del dolo, o della sorpresa tisatà dal éreditore« 1256. Se là quitanza non contenga alcuna imputazione, il pagamento deve imputarsi nel debito; che allora il debitore avea miggiore interesse di estinguere tra quelli, che fossero egualmente matufi+ Fiori ciò s' impuferà nel debito mattito; quanturique meno incomodo de’ non maturi. Se i debiti sieno di eguale natura, I° impu» tazione si fa ifel più antico: eda condizioni tutte pari; si fa propotzionalmente. | RIS pra i 4 SILEVAIT? IDRA 4 î fi ta af. ( 40) 6: TAL Dell’ offerta di pagamento; e della consegna % 200, il creditore non accetti il paga» mento, può il debitore fargli delle offerte rez- li; e nel caso di rifiuto depositare la somma o la cosa oflerta. : Le offerte reali, seguite dal deposito, liberano il debitote. Tengon luogo di pagamento per lui quando sien fatte validamente: e la cosa, depositata in tal modo, rimane a pericolo del creditore. 1258. Perchè l'offerta reale sia valida, è ne- cessario r. Che si faccia al creditore capace di ri- cevere, o a chi può ricevere per lui; e. Che si faccia da persona capace di pa- gare; 3. Che cotmprenda l' intiera sorte dovuta, i frutti, gl interessi, le spese liquidate e di più una somma per quelle da liquidarsi, salvo il supplemento; 4. Che il termine sia giunto, se esso fu stipulato in vantaggio del creditore; 5. Che la condizione apposta al debito si sia verificata; ” (41) 6. Che l'offerta sia. fatta nel luogo conve- nuto per il pagamento j o, quando non fu con- venuto, alla persona del creditore, o al suo domicilio, o al domicilio trascelto per’ ese- guirsi la convenzione; 7. Che l'offerta sia fatta per mezzo d'un uffiziale destinato per legge a tali atti. 1259. A render valido il deposito, non è necessario che sia autorizzato dal giudice. Ba- sta solo 1. Che sia preceduto da una intimazione, con la quale s° indichi al creditore il giorno, l'ora, ed il luogo, in cui la cosa offerta sarà depositata. 2. Che il debitore si dimetta dal possesso della cosa offerta, e la depositi nel luogo de- stinato dalla legge insieme con gl' interessi ma- turati fino a tal giorno. 3.Che l’uffiziale suddetto abbia disteso un processo verbale su la indole della cosa offerta, sul rifiuto del creditore, o su°l non esser questi cemparso, e finalmente su’1 deposito eseguitosi. 4. Che quando il creditore non sia compar- so, gli sia stato significato il processo verbale del deposito, coll’intimazione di doversi rice= vere la cosa depositata. 1260, Quando 1° offerta reale ed il deposito (42) sreno validi, le spese occorrenti sonò a carico del creditore. 1261. Il debitore può ripreridere il deposito fino a che nori sia stato accettato dal credito- re: e se lo riprende, i sudi condebitori o li suoi mallevadori non ne sono liberati. 1062. Se le offerte ed il deposito del des bitore si sieno dichiarati validi pet sentenza richiesta da lui medesimo, e passata în giudi- cato; non può egli riprendere il deposito în pregiudizio de’ suoi condebitori, é de' suoi mal- levadori, ancorchè+’ iritervenga il consenso del creditore« 1263. Se il creditore coriserità che il debi- tofe ripigli il deposito valido per sentenza passita in giudicato, rion è più facoltà di va- lersi de’ privilegi e delle ipoteche annesse al suo credito. Esse non ricominciano che dal giorno, in cui il suo consenso su" deposito sia rivestito delle forme richieste per tale 0g= getto, 1264. Se si debba un corpo ceto da conse gnarsi nel luogo dove si trova, il debitore-deve interpellare il creditore‘a ripigliarselo co’) far- ne notifica o alla sua persona, o al suo domici- lio y o al domicilio eletto per I° eseguimento della convenzione. Dopo ciò se il creditore (43) non tolsa la cosa, ed al debitore bisogni il Ivo» go ov'è posta, potrà questi ottenerè dal Giu- dice il permesso di. depositarla in altro lu:go e fi. Vi Della cessione de’ bent poni cessione de’ beni è 1° abbandono the il debitore fa di tutte le sue sostanze a'suoi èreditori, allorchè‘non può soddisfarli. 1266. La cessione de’ beni è volontatia 0 giu- diziaria. 1265. La volontaria è quella che i creditori atcettàno volontariamente. Essa non produce altro effetto fuori quello, che deriva dalle me- desime stipùlazioni del contratto fra il debito» re ed i creditori. 1068. La cessione giudiziaria è urì beneficio della legge, per cui‘al debitore infelice e di buona fede, si accorda di abbandonare. innanzi al Giudice tutti i suoi beni in pro de’ suvi créditori per ottenere la libertà personale; fon ostante qualunque stipulaziofie in cotitrario.+ 1269. La cessione giudiziaria. non conferisce îa proprietà a° creditori; dà- loro. solamente.i dritto di far vendere i beni a loro utile, e di (44) raccoglierne i frutti fino alla venditi; 1270. I creditori non possono rifiutare la cessione giudiziaria, se mon ne’ casi eccettuati dalla legge. Essa sottrae il debitore. dall esecuzione per- sonale. Ma non lo libera che sino alla coricor- renza del valore de' beni ceduti è e nel caso d° insufficienza di questi, 1° obbliga a cedere i muovi acquisti sino all’ intiero pagamento+ \ 8$8EZIONE II. Della novazione poco novazione si opera per tre mid: niere 1. Quando uno contrae col suo creditoré un nuovo debito, sostituendolo all'antico che si estingue; 2. Quando l'aritico debitore si libera, ed un altro si sostituisce in sua vece; 4. Quando un nuovo creditore sì sostituisce all’antico, Jiberandosi il debitore dall’ obbligo Verso costui. 1272. La novazione non si opera che trà persone capaci. di contrattare è (45) 1273. La novazione non si presume: è d'uos po che la volontà di operarla risulti chiara: mente dall’ atto. 1274. La novazione, che si fa sostituendo un nuovo debitore, è valida ancorchè non vi consenta l”° antico. 1275. Quando alcuno per soddisfare un suo ‘debito deleghi altra persona, e questa ne ac- cetti la delegazione, il primo contratto non s'intende novarsi se il creditore espressamente non dichiari la sua volontà di sciogliere dall’'ob- bligo il delegante. 1276. il creditore, ehe libera il debitore delegante, non è regresso contro di lui divenuto insolvibile; a meno che l'atto non contenga riserba espressa di ciò, o che il delegato non sia già in aperto o prossimo fallimento nell’epos ca della delegazione. 1277. Lo indicarsi semplicemente dal debi. tore la persona, che debba pagare in sua ve. ce, non è novazione, E° lo stesso quando il creditore indichi sempli» cemente una persona che debba ricevere per lui. 1278. I privilegi e le ipoteche dell’ antico eredito inon si trasferiscono nel nuovo, ché gli è sostituito; a meno che il creditore non ne faccia espressa riserba, (46) 1279. Quando la novazione si opera- tuendosi un muovo debitore, i privilegi e le iporeche primitive del credito non si trasferi» scono su’ beni di costui, 1280. Se la novazione si opera tra il credi- tore ed uno de’ debitori solidali, i privilegi e le ipoteche del credito. antico non possono riserbarsi, che. su’ beni di chi contrae il nuo» vo debito. 1281. Per la novazione fatta tra il creditore e l’ uno de’ debitori solidali, i condebitori son liberati. 1 La novazione, che si operi 2 riguardo del debitore primario, libera i mallevadori. Nondimeno sussiste il- credito antico se i condebitori nel.primo caso, 0 i mallevadori nel secondo, ricusino di accedere alla novazione» SEZIONE II. Della rimessione del debito dA i tradizione‘volontaria, che uno faccia al suo debitore: dell obbligo originale soscritto privatamente; fa pruova della libera» zione è (47) 1283. La tradizione wolontaria della primg copia autentica dell’ obbligo fa presumere la ri» messione del debito o il pagamento; purchè non si dimostri il contrario. 1284. La tradizione dell’ obbligo originale, 0 della prima copia autentica, quando si faccia all'uno de’ debitori solidali, giova egualmente ai suoi condebîitori. 1085. La rimessione 0 quitanza convenzionale a profitto dell’ uno de’ condebitori solidali, li- bera tutti gli altri; a meno che 1) creditore espressamente non si abbia riservato i suoi drit- ti contro di loro. Nel caso di tal eccezione ei non può ripe- tere il credito, che deducendo la quota del debitore liberato. 1286. La restituzione del pegno non basta a far presumere che il debito sia stato rimesso. 1287, La rimessione, o Ja quitanza conven- zionale concessa al debitore primario, libera il mallevadore. Se si conceda al mallevadore, non libera il debitore primerio. Concessa all’ uno de’ mallevadori non libera gli altri. 1288. Ciò, che il creditore riceve per sot- trarre taluno dalla data sicurtà, s'imputa nel (48) debito, e produce il discarico non meno del debitore primario, che degli altri mallevadori+ SE ZIONAENIVI Della compensazione od. due persone sien debitrici scambie= volmente, succede una compensazione fra loro, ch'estingue i due debiti, nella maniera, e ne’ casi, che appresso si esprimeranno. 1290. La compensazione succede per la sola opera della lesse, ed anche senza saperlo i de- bitori. I due debiti si estinguono reciproca= mente fino alla concorrenza delle rispettive lor quote su"l momento della lor simultanea esi- stenza. 1091. La compensazione non è luogo che tra due debiti, che ànno per oggetto somme di danari, o quantità determinate di cose con- sumabili della stessa specie, e, di più, liquide ed esigibili egualmente. Le prestazioni in grani, o in altre derrate, che si valutino co'l prezzo di mercati pubblici, se non sono soggette a disputa, possono com. pensarsi con delle somme liquide ed esigibili. (49) 1292. Le dilazioni concesse gratuitamente, non formano ostacolo alla compensazione. 1293. La compensazione è luogo senza ri- guardo all’ origine de’ debiti j fuori i casi se- guenti +. Quando si chieggala restituzione di una cosa, di cui il proprietario sia stato. spogliato indebitamente; 2. Quando si chiegga la restituzione di un deposito, o di un comodato; 3. Quanda si debbano alimenti. dichiarati incapaci di sequestro. 1294. Il mallevadore può.opporre la com- pensazione di ciò che il creditore. deve al de- bitore primario« Ma questi non ne à il diritto in ciò che il ereditore deve al mallevadore, Similmente inon è concesso al. debitore soli- dale. I’ opporre la compensazione di ciò che il ereditore deve al suo condebitore. 1295. Se un creditore ceda i suoi dritti ad un terzo, ed il debitore vi. consentisca- pura» mente e semplicemente j non è più lecito a costui di opporre la compensazione al cessiona- yio, come potea fare al cedente prima di quel consenso, La cessione non aecettata dal debitore, ma d (150) solo resa mota al medesimo, impedisce che si compensino i soli crediti posteriori alla noti» ficazione, 1296. Quando i due debiti non sono paga bili nel medesimo luogo, la compensazione non va opposta che ponendosi a conto le spese del trasporto, 1297. La compensazione, di cui sien capaci più debiti di uno stesso individuo, si conforma alle regole date nell’ articolo 1956 per la im- putazione. è 1298, La compensazione non À luogo a dam- no di un terzo, Così colui, ché da debitore di- viene creditore dopo 1’ ordine del sequestro if sue mani, non può opparre la com pensazione a chi ottenne quell’ ordine. 1299. Chi paghi un debito giù compensata per legge; non può quindi a danno di un terzo. walersi de’ privilegj e delle ipoteche del credi- to, che omise di opporre per la compensazione: Si eccetua ichi dimostri di aver ignorato il suo credito per causa giusta» (51) SEZIONE Vi; Della confusione PRON ge toi le qualità di creditore e di debitore si uniscono nellà stessa persona, si fa una confusione di dritti, chè estingue i due grediti, 1301, La confusione ,. che si opera nella per» sona del debitore primario, giova a' suoi mala levadori.; Quella, che si opera nella persona del mal levadore; non estingue 1 obbligo primario, Quella, che si opera nella persona del cre» ditore, non giova a’ suoi condebitori solidali, se non per la porzione di cui era debitore, SEZIONE VI, Della perdita della cosa dovute sini un corpo certo e determinato, ch° , erà l'oggetto dell'obbligo, perisca; 0 si sottrag- ga al commetcio, o si riduca in maniera da ipnorarsene l’esistenza; si‘estingue‘1° obbligo anch'esso; purchè la perdita accada senza col» d 32 -(152) pa del debitore, ed avanti che egli sia in mora+ Quando anche il debitore sia in mora, e non si abbia addossato‘1° casi-fortuiti, 1° obbli- gazione sì estingue se la cosa pur tra le mani idel creditore sarebbe perita. Il debitore; allegando il caso fortuito, è l° ob- ‘bligo di provarlo. i Comunque una cosa furtiva dispaia o.perisca, non è dispensato! chi la, sottrasse dal restituirne il valore’: è 1303. Quando la cosa perisca, si sottragga al commercio, 0 si perda senza colpa del debitore; questi. dee‘cedere al suo creditore‘ogni drittà che abbia per l'indennità»>> SE ZIO NSE' VII. Delle azioni dî nullità o di‘rescissione de’ contratti 9 ni à PACE 3 azione per annullare, o rescinde» re i contratti in ogni caso dura dieci anni, se il tempo non si restringa daruna legge particolare Nel caso di violenza il' tempo non corte che dal giorno in‘cui essa cessò; nel l caso di.er= rore 0 ii. dolo:, dal. giorno dello seovrimento dell’ uno-o deli’ altro je per gli atti: delle amo» (53°) gli ron autorizzate, dal giorno in‘cui il. ma- trimonio si sciolse+ In quanto agli atti delle persone interdette, il tempo non corre se non dal giorno della tolta interdizione; ed in quanto. a quelli de’ mi- nori, dal giorno in cui divengono maggiori. 1305. Se il minore non è emancipato, la les sione semplice opera ch° ei possa rescindere tut- te specie di convenzioni; e se egli è emancipato, quelle sole che superano la sua capacità, sicco- me è disposto nel titolo della minore età; della tutela, e della emancipazione. 1306. Il minore non è idoneo a restituirsi per causa di lesione quando essa non risulti che da un avvenimento casuale e non pre veduto. 1307. L° avere il minore semplicemente af- fermato ch° ei fosse maggiore, non fa ostacole alla sua restituzione. 13908. Il minore commerciante; banchiere; o artigiano, non è idoneo a restituirsi contra gli obblighi contratti per oggetti del suo com- mercio, o della sua‘arte. 1309. Il minore. non è idoneo a. restituirsi contra i patti nuziali, se si fecero col consen so ed intervento di quelli che doveano aure- rizzare il tmatrimonio» ( 54) 73ro. Il minore non è idoneo a restituirsi contra le obbligazioni, che derivino dal suo delitto 0 quasi delitto, 1g1r. Non È ammesso ad impugnare I° obbli: go soscritto nella sua mirioré età, se il ratifi- cò quando diveriné maggiore è sia che 1° obbli- go fosse rullo nella sua forma; sia che sogget- to alla sola restituzione; 1312. Quando i minori; gl’ interdetti, o le mogli son restituiti per tali caratteri contra i lor obblighi; non riconsegnano ciò che ft lord pagato nel tempo della miriore età, dell’ inter- dizione, o del matrimonio in conseguenza di quegli obblighi; che solo quando sì dimostri la versione de’ pigamienti in loro varitaggio. 1313. I maggiori non sono restituiti pet causa. di lesione, sé’nori ne'casi, e sotto le conidizio- ni specialmente espresse riel presente Codice.- 1314. Se d riguardo de' minori, o degl’ iriter- detti; sieno state serbate le formalità, che ri- chieggonsi sia nel distrarre gl immiobili, sia nel dividere je successioni; i lor obblighi si considetanò come Contratti nella maggiore età, 6 prima della iriterdizione, (55°) CAPELTOLO VI Della prova delle obbligazioni é del pagamento î915. fu reclama 1° esecuzione di ua ob- bligo, deve provarlo. Reciprocamente chi afferma di essere liberato, dee giustificare il pagamento, 0 il fatto che produsse la estinzione del suo obbligo- 1316. Le regole toncernenti alla prova scrit= ta o testimoniale, alle presunzioni, alla con» fessione della parte, ed al. giuramento, Sono spiegate nelle sezioni che seguono- SEZIONE I. Della prova per iscritto $. L Del titolo autentico 1317. Ax autentico vien detto quello ch'è ricevuto dagli affiziali pubblici forniti del dritto di ridurlo in istromento nel luogo dove si for- ma, e con le richieste solennità è danno de’ terzi, (56) 1318. L'atto non'autentico per l'incompeten- za, o incapacità dell’ uffiziale, o per un difetto di forma, vale come scrittura privata. se fu soscritto dalle parti, A 1319. Tra i contraenti, ed i loro eredi 7% successori qualunque, l’atto autentico fa piena fede della convenzione, che vi è racchiusa. Nondimeno se un atto si accagioni di falso per azione principale, ne sarà sospeso l’ esegui- mento appena che si decida esservi luogo all’ac- cusa. Che: se il falso sia iscritto per inciden- te, i Tribunali nella via provvisoria\potranno ordinarne fa sospensione a. norma: delle circo» stanze+ 1320. O l'atto sia autentico, o sia privato, vale fra le patti a mostrare pur le cose non espresse che in termini enunciativi; purchè questi abbiano un*rapporto diretto con la dis- posizione. Che se le sono stranieri, non vaglio- no che per un principio di prova. 1321. Le contrascritte non possono avere ef. fetto che fra le‘parti contraenti, non mai 2 eni tri Fr ni i { 57) 6“ati Delle scritture private mad| una scrittura privata si riconosca da quello contra cui si produce, o legalmente si tenga per riconosciuta, ottiene la medesima fede dell’ atto autentico fra coloro che la so- scrissero, e fra i loro eredi e successori qua- lunque. 1323. Quegli, contra cui si produce un atto privato, è obbligo di riconoscere o negare for- malmente la sua scrittura, o Ja sua soscrizione+ I svoi eredi, o successori qualunque, possono circoscriversi a dichiarare di non conoscere la scrittura, o Ja soscrizione del loro autore. 1324. Se la parte negasse la sua scrittura, o la sua soscrizione j ovvero se gli eredi, o suc- cessori qualunque, dichiarassero di non conoscer- la, i Tribunali dispongono che sia verificata. 1325. Gli atti privati, che contengono con- venzioni sinallasmatiche, non sono validi se non sieno composti in tanti originali, quante sono le parti che vi ànno interesse distinto. Easta un solo originale per quelli che vi-ab- biano l° interesse medesimo. ‘(58°) Ciascun originale dee menzionare quanti al- tri se ne son fatti. Nondimeno il difetto di tal menzione nor può esser opposto da colui, che eseguì dal suo lato la convenzione racchiusa nell’ atto. 1326. Se una sola parte. si obblighi verso V'altra per mezzo di carta privata a pagarle una sommi di dinaro, 0 cosa qualunque capace di prezzo; tal carta dev'essere scritta intiera- mente per mezzo di chi la soscrive; 0 è ne cessario che almeno il soscrittore aggiunga di suo carittere un buono, od un approvata, coll È À s È c si SAN ndicazione per intiero della somma o quantità della cosa. Son fuori di questa resola le carte private, che derivino da’ mercatanti, artigiani, Javorie» ri, vignajuoli, uonini di giornata o di servizio. 1327. Quando la sonama espressa nel corpo Lot dei l'atto sia diversa da quella espressa riel Suono, l'obbligazione è presunta per Ja somma minores ancorchè l’ atro egualmente che il Suono fossero seritti intieramente pet mano di chi si obbli- x ‘sò: salvo il caso di chi dimostri l' errore 18 2 CONtrario è 1328. Le scritte private non ènnio altre epo- che‘contra le terze persone che dal giorno del loro registro, da quello della morte di chiun- (59) que de' soscrittori, ovvero da quello in cui la sostanza della scrittura si comprovi per atti distesi dagli uffiziali pubblici, quali sarebbero i processi verbali di sigillamento, o d’inveritario. 1329: I libri de mercanti non vagliono a provare le somministrazioni registrate contra quelli che non sono mercanti: salvo quanto si dirà a riguardo del giufamento» 1330. I libài de’ mercanti fanno prova contro di loro: ina chi intende di trarne vantaggio, non può sciriderne quanto vi si esprime ir suo scapito. i33î. I registri e le carte domestiche non danno alcun titolo è chi le scrisse è Fanno pro- va contào di lui r. tutte volte ch° enunciano nelle forme legali in pagamento ricevuto, 2. quando contengono la menzione espressa d' esser- si scritte per supplire a vantaggio d’ alcuno il titolo che gli mancavà» 1332. Se in titolo rimanga di continuo pres so il creditore; le avvertenze; che vi è scrit- te sul fine, nel margine, o nel dorso, quan- tunque senza soscrizione o data, fanno pruova a vantaggio del debitore. Seguono le medesime regole le avvertenze scritte dal creditore nel dorso, nel margine, o sul fine del duplicato d' alcun titolo, o qui- tatiza, che si trovi fra le mani del debitore. WATT"== rear: 4.«TE Delle tessere. “% nt fe tacche di una. tessera si trovi- no correlative nel riscontro, vagliono di pruo- va tra le persone usate a far costare per tal maniera le somministrazioni, che si facciano,® si ricevano al minuto. 6. IV. Delle copie de' titoli Pos esiste il titolo originale, le copie non fanno fede che di quanto è racchiuso 15 quello: e può chiedersi in ogni tempo la sua esibizione« 1335. Se il titolo originale più non esist®, le copie fanno pruova con le distinzioni seguenti: 1, Si eguagliano all’ originale te Pari è la fede dell’estratte copie di prima spedizione. coll’ autorità de magistrati se le parti furon pre- senti‘o chiamate nelle debite forme. N° è simi- le il: valore se nell’ estrarsi, le parti presenti vi consentirono entrambe. Cn) 4i Sè non esista il titolo originale, nè lè‘co- pie di prima spedizione, possono valere le altre che si estrassero su 1 originale medesimo dal notajo del rogito, o da alcuno de’ suoi. succes= sori, o da pubblici uffiziali depositarj delle mi- nute; purchè tali. copie sieno antiche. Nè im- porta se esse difettino dell’ autorità. del. magie strato, e del consenso delle parti. Si riguardano come antiche quando. abbiano: più di trent'anni. Se ènno meno di trent" arini, non servono che di principio di pruova in iscritto. g: Quando chi estrae la copia‘dallà' minuta di un atto non sia il notajo del rogito, o uno de'suoi sucéessori, o un uffiziale pubblico: de- positario delle minute; Je copie non vagliona che per principio dî pruova in iscritto, qualun- que fosse la loro antichità. 4. Le copie delle copie potranno essere: con- siderate‘come semplici istruzioni a norma delle circostanze. 1336. Un atto inserito ne’ registri pubblici nòn vale che di principio di pruova in iscritto; ed‘anche è necessario a tal uopo 1. Che sia manifesta la perdita di‘tutte le minute’ del‘inotajo| composte‘ nell’anno. in cui tatto apparisce formato, j ovvero‘che‘costi« un (82) aGGidente particolare aver fatto perire: la mi- nuta dell’ atto medesimo; è, Che esista un repertorio regolare del no- tijo, e vi si additi d’ essersi I° atto formato nell’ epoca medesima è ‘ Se concorrendo tali due‘circostanze si accor= di la facoltà della pruova per testimonj; è nes cessario che si ascoltino quelli che intervenne» ro nell'atto, quando esistano tuttavia» 6 Vi Degli atti di ricognizione e di conferma riser Gi atti di ricognizione non dispene sano dall'esibire il documento primordiale; a meno che il suo tenore non vi sia riferito specialmente. Quanto contengono più del titolo primordiale, o diverso da esso; non è alcun effetto. Nondimeno se vi sieno più ricognizioni con- formi avvalorate dal possesso, ed una delle qua- li portasse l'epoca di anni trenta, dl creditore può essere dispensato dall’esibire il titolo pri» mordiale, i 1332. L'atto di conferma o ratifica di un obblig o-soggetto per. legge all'azione di nulli ( 63) tà 0 rescissione, non è valido che qualora espri- ma la sostanza- dell’ obbligo} i-vizj che danno motivo all'azione, ed il proposito di ripararli. Se I obbligo non si confermi, è ratifichi, basta ch' esso riceva esecuzione volontaria, scor- sa l'epoca. in cui si potea confermare; 0 vra- tificare validamente. La confermi, la rotificazione; e l’esegui. mento volontario, nelle. forme e nell’epoche determinate dalla legge; importano rinunzia a mezzi, ed all’ eccezioni, che potevano bpporsi contra l'obbligo. Ciò s'intende-senza prepiudi- zio de' terzi, i 1339. Il donante non può ripàrare èòn el- cun atto confermativo i vizj di una donazione tra vivi nulla per le forme; è necessità éhè sia rifatta Jegalmente, 1340. Se l'erede, o Ssuccessorè qualunque del donante, dopo la morte di Jùi confernii, ratitichi, 0 esegua volontariamente una donà- zioné j ciò importa una rinunzia al dritto di opporre i vizj delle forme; e‘ad ogni altra eccezione+ TIE LI Di | | f (64) SHE; 7 1.0. NE Della pruova. testimoniale ua i i oggetto, ch° ecceda il. valore di franchi cento cinquanta, quando anche riguardi un deposito volontario, richiede} atto da esten- dersi avanti un notajo, o per privata. serittu- ra. La pruova testimoniale non viene ammessa nè contra, nè oltra il contenuto dell'atto} nè su-ciò che si alleghi d' essersi dettò prima del medesimo, 0 contemporaneamenté ,,0 dappresso Non viene ammessa anche quando l'atto sia di un valore che non giunga a’ franchi cento cin quanta. Tal regola non pregiudica a quanto è dispo» sto per gli oggetti di commercio4 1342. La regola soprascritta comprende il ca- so, in cui domandandosi un capitale col suo in teresse, questo, e quello riuniti eccedano li fran chi cento cinquanta« 1343. Quegli, che è chiesto un valore ecce- dente i franchi cento cinquanta, non è più ammesso alla pruova testimoniale, pur se re- stringa la prima domanda. 1344. Se si chiegga una somma pur minore ( 65) di franchi cento cinquanta, non è ammessa la pruova per testimoni quando si sia dichiarato che tal somma faccia parte o residuo di un cre« dito maggiore non provato per iscritto. 1345. Se alcuno nel medesimo tibello fa più dimande, delle quali non abbia titolo in’ iscrit- to, ma che insieme congiunte eccedano il vas lore di franchi cento cinquanta; non è ammes= so alla pruova per testimoni, anche se alleghi sche i suoi crediti provengano da origini diffe- renti, e che sieno forinati in tempi diversi, Vanno fuori di questa regola i dritti, che a ti- tolo d' eredità, donazione, aconsimile, derivi. no da persone distinte, 1346. Qualunque sia la origine delle azioni; se esse non sieno interamente giustificate per iscritto, debbono esser proposte in un mede- simo libello: dopo il quale non è permésso ria cevere altre domande cui manchi la pruova della scrittura, 1347. Le regole esposte di sopra, non ànno luogo tutte volte ch’esista un principio di pruova per iscritto, Si nomina in tal guisa qualunque serittura, che rende verisimile il fatto allegato, e de» rivi o dal reo contra cui si produce, 0 da chi lo rappresenta. (66) 1348. Parimente non ùnno luogo tutte volte che al creditore non sia stato possibile di pro» curarsi una pruova scritta dell’ obbligo contratto verso lui. Tal seconda eccezione si applica 1. Alle obbligazioni, che nascono da' quasi contratti, o da’ delitti, 0 da' quasi delitti: o, A° depositi necessarj fatti in caso d'in- cendio ,’ rovina, tumulto; 0 mavfragio 5 ed a quelli fatti da’ viaggiatori alloggiando nelle oste- rie: tutto a norma delle qualità delle perso» ne, e delle circostanze del fatto: s. Alle obbligazioni contratte fra gli acci» denti non preveduti, che non rendeano possibi» Je-la cautela della scrittura: 4. Al caso fortuito non previsto ed irre- sistibile 5 per cagion del quale il creditore 20» bia perduto il titolo, che gli serviva di prova scritta e Cc (67) SEZIONE ql, Delle presunzioni Nana presunzioni son conseguenze; che da un fatto noto si traggono ad un ignoto per opera del magistrato, o della legge. 6. LL Delle presunzioni legali gcc presunzione è legale se Ja legge espressa la fa nascere da taluni atti od opera- zioni. Ciò avviene 1. Negli atti che la legge annulla, presu- mendoli composti in fraude delle sue disposizioni; 2. Ne' casi, ove la legge dichiara che la proprietà o la liberazione derivi da alcune circostanze determinate; 3. Nell' autorità che Ja legge attribuisce alla cosa giudicata: 4. Nella forza che la legge attribuisce alla confessione della parte, o al suo giuramento, 1351. L'autorità della cosa giudicata non% luogo che a riguardo solo di ciò» che fu l’og- C.:2 (68) Getto della sentenza. E"‘necessario che la cosa g richiesta sia la stessa} che: l'azione sia fondata disputa sia tra su la medesima causa; che la le medesime parti, e proposta da esse e com tra esse nella medesima qualità. 13952. Chi è per se il favore della presunzio- ne legale, è dispensato da ogni pruova. se in forza di taluna presunzione la legge.an o neghi| esercizio di un' azio- nulli alcun atto, in cons ne; non è ammessa qualunque pruova fuori i casi eccettuati per legge espres- quanto sì dirà su’ giuramento, e sa trario: sa; e salvo la confessione giudiziaria fi ik Delle presunzioni non prefisse dalla legge Lala presunzioni non prefisse dalla leg- ed alla prudenza del ge, sì confidano a lumi on ammetterle Egli avverte di n e concordi;.€ sol da la pruova testimonia» magistrato Pi se non gravi, precise, allorchè la legge conce le. Non si comprende in frode 0 di dolo» amente tal regola l'atto 1m= pugnato per motivo di (69) SEZIONE: IV. Della confessione della parte SOR confessione, che viene opposta ad una parte, è o giudiziale o stragiudiziale. 1355. Una confessione stragiudiziale in paro» Je è inutilmente allegata tutte volte che si trat= ti di domanda, in cui ja pruova per testimonj non sarebbe ammessa. 1356. La confessione giudiziale è quella, che fa in giudizio Ja parte,@e chi la rappresenta con ispeciale potere. Fa piena pruova a danno di chi la fece. Non può scindersi contro di lui. Non può rivocarsi, se non si dimostri deri» vata da un errore di fatto; non mai sotto il pretesto di un errore di dritto. (70) SEZIONE V. Del giuramento dual giuramento giudiziale è di due specie i 1. Il decisorio, cioè quello che una parte deferisce‘all'altra per farne dipendere la deci- sione della causa: o. Quello che vien deferito dal giudice per uffizio all'una o all’ altra delle parti $. L Del giuramento decisorto aci giuramento decisorio può essere de- ferito in qualunque specie di disputa. 1359. Non può esserlo che su di un fatto personale alla parte, cui si deferisce. 1360. Può deferirsi in ogni stato di causa 5 pur quando non esista aleun principio di pruo- va su la domanda o su l'eccezione, per cui vien provocato+ 1361. Chi rifiuti il giuramento che gli vien deferito, o non elegga di riferirlo all’ avversa- rio 5 dee soccombere nella sua domanda o ec- (21) sezione. Lo stesso avrà luogo contra l'avversario che non si presti al giuramento statogli riferito. 1362. Il giuramento non può riferirsi se la cosa, che ne forma l'oggetto, sia Î' opera non “comune delle parti, ma puramente individua- le della persona, cui era stato deferito. 1363. Se si presti il giuramento deferito,@ riferito, non si ammette di poi l' avversario a provarne la falsità. 1364. La parte, che è deferito 6 riferito il giuramento, non può più ritrattarsi se l’avver- sario abbia dichisrato di esset pronto a giurare. 1365». Il giuramento prestato non fa pruova che ad utile o danno di chi il defert, e de’ suoi eredi e successori qualunque. Nondimeno il debitore, cui si deferisca il giu- ramento da uno de’ creditori solidali, non vien liberato che per la sola quota pertinente a costui. I} giuramento deferito al debitore principale libera anche i mallevadori. Quello deferito all'uno de' condebitoti’ soli- dali libera gli altri. Quello deferito al mallevadore giova al de- bitore principale. Ne? due ultimi casi la regola non vale quando il giuramento sia stato deferito non su" debito; ma sul fatto della qualità solidale o della malleveria. $. Del giuramento deferito d' uffizio » nea" giudice può deferire il giuramento all'una delle. parti o per farne dipendere la decisione della causa ,0 solo per determinare la quantità della condanna. 1367. Il giudice non può d° ufficio deferire il giuramento nè su l’azione, nè su l'eccezione; se non concorra una delle condizioni seguenti r. Che l'azione o eccezione non. sia pie namente giustificata: e, Che l'una o l'altra non difetti intie» ramente di pruova,. Fuori questi due casi il giudice deve appro» vare o rigettare la domanda puramente e sem- plicemente. 1368. Il giuramento, deferito dal giudice d'uf. ‘ficio all'una delle parti, non può essere da que- sta riferito all'altra. 1369. Il giudice non può deferire all’ attore il giuramento su"! prezzo della cosa richiesta, se non quando sia impossibile che questo si provi per altro mezzo. tei cea Y (ra) Pur in tal caso il giudice® tenuto di cir- coscrivere la somma, fino alla quale l' attore ot- tenga credenza sopra il suo giuramento+ TITOLO bb Degli obblighi contratti senza convenzione Me sono degli obblighi che si con- traggono senza opera di qualunque. convenzione delle parti. Gli uni derivano dalla sola autorità della leg- ge; gli altri da un fatto personale a colui che vi rimane obbligato, I primi sono obblighi contratti senza voler- lo: come(ad esempio) quelli fra i proprietarj vicini; o quelli de’ tutori e degli altri ammi- nistratori, cui son conferite delle funzioni ne- cessarie+ Gli obblighi, che nascono da un fatto perso- nale a colui che vi rimane obbligato, proven- gono da’ quasi contratti, o da’ delitti, o da' qua- si delitti+ Essi. fanno la materia dì questo titolo» (26) CAPITOLO"£ De' quasi contratti 1371. È. contratti son le opere puramen= te volontarie, dalle quali deriva un obbligo qua- lunque verso alcuno; e talvolta 1° obbligo scam- bievole delle due parti. 1372. Se alcuno volontariamente si fa gesto= re dell'affare di un altro( sia che questi il sap- pia, sia che to ignori) contrae l° obbligo taci- to. di continuarne la cura fino è che il proprie- tario sia nello stato di provvedervi egli stesso. Contrae similmente il dovere d* incaricarsi.di tutie le coriseguenze dell’ affare intrapreso. Sî sottopone a tuttî gli obblighi, che derive- rebbero da un espresso mandato del proprietario. 1373. A' l'obbligo di continuare nell’ incari- co, ancorchè il proprietario muoia prima che affare sia condotto al termine; e ciò fino 2 che l'erede ne possa intraprendere la direzione. 1374. Nell'eseguimento dell’ incarico è tenu- to a tutte le avvertenze di buon padre di fa- miglia+ Yiondimeno le circostanze, che il condussero a quell’ incarico, autorizzano il giudice a mode- (75) rare î danni e gl interessi. derivati da colpa 0 da negligenza del gestore. 1375. Se l'affare fu ben governato, il proprie- tario deve adempire gli obblighi che il pestore è: contratti nel nome di lui} farlo indenne da quelli, cui si è sottoposto personalmente; e ri> sarcirlo di ogni spesa sofferta, sia utile sia ne- cessaria» 1376. Quello che non è dovuto, dee resti- tuirsi egualmente se chi il ricevette fu in iscien- zà, o in errofe. 1377. Chi pet errore credendo di avere un debito, ne faccia il pagamento, è il dritto del- la ripetizione» Ne cessa il dritto se il creditore abbia sop- presso il suo titolo in seguela del pagamento. Ma chi pagò l’indebito tien salvo il regresso contra il vero debitore. 1378. Se chi ricevette fu in mala fede, è V obbligo di restituire tanto il capitale che i frut- tì o gl'interessi, dal giorno dell'avuto pagamento. 1379. Chi riceve indebitamente un immobî- le o un mobile, lo restituisce nella sua specie quando esista. Ne restituisce il valore se la co- sa sia perita o peggiorata per colpa di lui; ed anche se per caso fortuito quando vi fu mala fede nel ricevimento. (2007) 1380. Chi vende una cosa ricevuta in buona fede, non deve restituire che il prezzo della vendita, 1381. Il possessore anche di mala fede, è ri. sarcito dal proprietario di tutte le spese sl ne- cessarie che utili fatte per la conservazione del- da cosa che gli restituisce. CoAsBifP,0:L:/0 Hy De delitti e de' quasi delitti 1382. fa per sua colpa reca danno ad un altro in qualunque modo, contrae 1° obbligo di risarcirlo. 1383. Ciascuno dee risarcire il danno egual» mente se il recò di proposito, che se per. sola negligenza o imprudenza. 1384. Ciascuno dee risarcire non: solo i dan» ni, che operi egli stesso, ma pur quelli che si cagionino dalle persone delle quali sia garante, o dalle cose che abbia”in custodia. Il padre è tenuto per gli danni che rechino i suoi figli minori abitanti. con esso. Eguale è l'obbligo nella madre dopo la morte del marito. I committenti e i padroni son tenuti per gli danni che rechino i lor commessi e domestici #05 nell'esercizio delle funzioni, in cui gl impie- garono: Gl'istitutori e gli artigiani per li danni che rechino i loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. La regola non ù luogo se i padri e le- dri, gl istitutori e gli artigiani dimostrino non aver potuto impedire il fatto, di cui erano ga- ranti+ 1385. F danni cagionati da un animale, che stia sotto custodia, o che sia fuggito o smar- rito, si risarciscono dal proprietario 0 da chi ne usa è 1386. I danni, che derivino dalla rovina di un edifizio, si risarciscono dal proprietario quando essa sia conseguenza di difetto di ristauramen- to, 0 di vizio di costruzione è (78) TITO Del contratto di matrimonio e de’ dritti yispet- tivi degli sposi, CAPITOLO I, Disposizioni generali pa legge non regola i beni della so» cietà conjugale che quando manchino le parti» colari convenzioni. Queste si formano dagli sposi a loro piacere$ purchè non sieno contra- rie a’ buoni costumi, nè alle seguenti modifi» cazioni. 1388. Gli sposi non possona derogare nè 3 dritti del marito su le persone della moglie e de’ figli; nè a quelli che appartengano a lui come capo della famiglia; o che sono conferiti al consorte sopravvivente dal titolo de//a patria potestà, e dall’ altro della minor età, della tu= tela, e dell'emancipazione; nè a’ divieti del pre- sente Codice, 1389, Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia diretta ad invertere l'ordine legale delle successioni, sia nel rapporto di loro medes gin gli zio avi mi ma ta loc ne ch ra ri so (Di UÌ te (79) simi co’ figli o discendenti, sia in quello de' fi- gli fra di loro. Ciò non pregiudica alle dona- zioni fra vivi o testamentarie, che possono aver luogo secondo le forme,€ ne’ casi deter- minati dal presente codice. 1390. I consorti non possono più stipulare in maniere generiche, che la lor società sia diret- ta da una delle consuetudini, statuti, o leggi locali, che per lo addietro sieno state in vigore nelle diverse parti del territorio francese,€ che sono abrogate dal presente codice» 1391. Nondimeno è permesso loro di dichia» rare in maniere generiche, che intendano ma- ritarsi o sotto la regola della comunione, 0 sotto la regola dotale. Nel primo caso i dritti de' consorti e degli eredi prendono norma dal capitolo secondo di questo titolo. Nell'ultimo caso la prendono dal capitolo rerzo» 1392. O che la douna costituisca i beni per dote‘a se stessa, o che altri lo faccia per lei; tale stipulazione non opera che quelli si sot- topongano alla regola dotale. E° necessario che nel contratto di matrimonio si sia ciò dichia» rato espressamente è Nè la regola dotale si contrae se gli sposi (89) dichiarino semplicemente di maritarsi senza cos munità, o con la separazione de’ beni. 1393. In difetto di stipulazione speciale che deroghi al governo della comunione, o che lo modifichi; la prima parte del capitolo seconda. formerà il dritto comune della Francia. 1394. Le convenzioni conjugali debbono ridur= sì in unatto avanti il notajo prima delle nozze. 1395. Non possono cangiarsi in alcun modo. dopo le fiozze. 1396. I cangiamenti, che ne precedono la ce- lebrazione, debbono costare da un atto della forma medesima che il conjugale. Di più alcun cangiamento o contrascritta non: vale se manchi ia presenza o il consenso si multaneo di tutte le persone che intervennero come parti nel contratto delle nozze. 1397. 1 cangiamenti e le contrascritte, quan tunque non manchino delle forme disposte nel precedente articolo, sono invalide contro a’ ter= zi quando non vengano rrascritte presso alla minuta del contratto matrimoniale. il notajo non può consegnarne qualunque copia senza che v° inserisca sul fine le cogtrascritte ed. i cangia- menti. Contravvenendo risarcirà alle parti i danni, e gl’ interessi j e sarà anche punito più gravemente se occorra: CR) 1398. Il minore capace per legge di diveni. re consorte, stipula validamente ogni conven- zione matrimoniale; purchè lo assistano le per- sone medesime, ch’ erano necessarie per render valide le sue nozze. ART ITOLO. IL Della regola della comunione ERO Si comunione, tanto legale che con- venzionale, ù luogo dal giorno del matrimo. nio contratto avanti l’ uffiziale dello stato civi- le. Non può stipularsi ch'essa incominci da ‘@poca diversa. BA:RTE:, PRIMA Della comunione legale dd 1 consorti dichiarino semplicemen- te di voler vivere sotto la regola della comu- nione, o se manchi su di ciò ogni contratto; sarà presa la norma dalle sezioni seguenti. f ( 82) SEZIONE I De componenti attivi€ passivi della comunione Soil Dei componenti attivi della comunione | componenti attivi della comunione sono: 1. Gli effetti mobili, che i consorti posseg= gono nell’ epoca delle nozze, e quelli che acqui- stano di poi, sia per successione sia per dona» zione: a meno che il donante non abbia espres- so il contrario: o. I frutti, le rendite,€ gl' interessi di o raccolti fra il tempo del da' beni appartenenti e, o di poi per- o qualunque: ogni specie, maturi matrimonio, e derivati agli sposi nel giorno delle nozz venuti a' medesimi per un tito] p. Lutti gl immobili acquistati nel cor- so della unione coniugale. Tatti gl immobili si tengono per 140%» rovi acquistati nella comunione; quando non si p che l'uno de'consorti ne abbia avuta la pro- prietà o il possesso legale prima del matrimo» (83) nîo 5 ovvero che appresso gli abbia ottenuti, sia per eredità sia per donazione. 1403. Il taglio de' boschi, e i prodotti delle cave e delle rniniere entrano in comunione per tutto ciò che può nominarsi usufrutto, dietro le regole espresse nel titolo terzo del libro secondo. Se fra il tempo della comunione si trascuri- no ne’ boschi que’ tagli, che potevano farsi giusta le medesime regolez il consorte. non proprietario del fondo o gli eredi suoi ànno dritto, al compenso. Se le cave e le miniere siensi aperte nel corso del matrimonio; i prodotti di esse non eùtrano in comunione, che ricompensandone il consorte cui ne appartiene il diritto. 1404. Sono esclusi dalla comunione gl' im- mobili, che i consorti posseggano nel giorno delle. nozze, o che acquistino seguentemente per successione+ Nondimeno l° acquisto verrà compreso nella comunione se uno de’ consorti ottenga l’ immo- bile dopo stipulato il contratto, e prima di ce- iebrarsi le nozze; purchè taluna. clausola con- iugale non regoli altrimenti l° acquisto. 1405. Gl' immobili, donati ad uno de’ con- sorti nel corso del matrimonio, non entrano in Ria (84) comunione; ma appartengono a lui solo; tutte volte che ia donazione non contenga espressa- mente il contrario. 1406. Non entrano in comunione gl’ immo- bili, che il padre, la madre, o altri ascenden ti abbaridonino o cedanio ad uno de’ corisorti, sia per adempire i lor obblighi verso di lui, sia per incaricarlo di pagare i lor debiti agli e.tranei: salvo il compenso 0 I° indennità.; 1457: Non entra nella comunione l' immo= bile che urio de' consorti acquisti dall’ altro du- rante il matrimonio a titolo di permuta. Esso prende il luogo dell’ altro immobile cui si è surrogato: salvo sempre il compenso se siavi eccesso è 1408. Se nel corso del matrimonio la por= zione di uni immobile, che sin di pertinenza indivisa dell'un consorte, si ottenga dall’ altro per via di offerta all’ incanto o per altro mo- do; l'acquisto non entra nella comunione. Sal- vo& solo il dritto d'indennità in favore di quésta per la somma fornita a tal uopo. Se il marito acquisti egli solo nel suo no- me, 0 si aggiudichi in tutto 0 in parte ua immobile, che appartenga alla moglie indivisa- mente con altri; può ella, al separarsi de’ be- ni, 0 lasciare nella comunione quell’ effetto, ri- (85) manendo creditrice per la parte che le tocca su"l prezzo; ovvero prendere l'immobile e fa- re indenne il consorte del valore dell'acquisto. Poobiitio De' componenti passivi della comunione da componenti| passivi della comunio» ne sono 1, I debiti moBilari, che nel giorno delie nozze aggravino gli sposi, o nel corso del ma- trimonio l'eredità cui essi succedono: salvo il compenso per quello è dovuto su gl’ immo» bili proprj di ciascuno di loro. 2. I debiti contratti nel tempo del matri- monio, sia dal marito, sia dalla moglie col consenso di lui; sia che consistano in capitali, sia che in interessi o in frutti maturi: salvo il compenso se occorra. 3. Gl’ interessi e i frutti maturi de’ cari» chi o debiti proprj di ciascuno de’ consorti. 4. I restauramenti ordinarj degl’ immobili esclusi dalla comunione. 5» Gli alimenti de’ consorti, le spese per (86) nutrire ed educare i figli, ed ogni altro cari co del matrimonio» 1410, I debiti mobilari contratti dalla mo:. glie avanti le nozze non gravano la comunione; che quando appariscano da un anteriore ad esse: 0 quando abbiano ricevuto avan- ta certa, sia per mMez- ti l'epoca stessa UNI da zo del registro, sia per la morte di uno o più individui che soscrissero I atto. Se taluno sia creditore della moglie in for- che non abbia la data certa ante* non à dritto di preten= proprietà atto autentico za di un atto, riore al matrimonio; derne il: pagamento che sù la nuda degl’ immobili proprj di lei. Chi alleghi di aver pagato per sua nioglie un debito di tal carattere, non può chiederne il compenso nè da essa nè dagli eredi» i4t1, I debiti delle successioni puramente devolute a’ consorti fra il tempo del sono tutti a carico della comunione« mobilari» matrimonio, 1412. I debiti delle successioni puramente immobilari, devolute ad uno degli sposi nel cor- so del matrimonio, non gravano la comunione» salvo è solo a° creditori il dititto di richieder» ne i pagamenti su i fondi di quelle successioni+ Nondimeno se la eredità pervenga al mari. to, i creditori possono chiederne la soddisfazione (87) ion meno su' beni proprj di lui che su quelli della comunione: salvo nel secondo caso il com- penso. dovuto alla donna, e agli eredi di lei. 14139. Se Ja donna con l' assenso del consor- te accetti una successione puramente immobi= lare; i creditori di questa possono chiedere il pagamento su tutti i beni della moglie. Ma se, discordando il marito, eila venga autoriz- zata in giudizio all’ accettazione; nel caso degl” immobili ereditarj che non bastino al pagamen- to, i debiti non saranno messi a carico che della nuda proprietà de’ beni di lei. t4r4 Quando un'eredità, pervenuta ad uno de’ consorti, consista. in. mobili ed in immo= bilis i debiti, che la gravano, non sono a ca- rico della comunione che fino alla concorrenza di ciò che il mobilare dee contribuirvi;, com- parandosi il valore de' mobili con quello degl immobili. Tal guota di contribuzione si calcola sopra l'in- ventario, che il marito farà compilare a. nel nome proprio se l’ eredità sia. di sua pertinan- za; 0 col carattere d’ incaricato a dirigere ed autorizzare le azioni della moglie, se questa sia chiamata a succedere. 1415. Ogni volta che il difetto dell’ inven- tario pregiudichi alla moglie; così ella che i (88) suoi eredi, al disciorsi della comunione, possono dimandarne la indennità; ed anche valersi di titoli e scritte domestiche, di testimonianze, e pur della pubblica fama quando bisogni, per far costare l’esistenza ed il prezzo de’ mobili non annotati. :Il marito non si ammette giammai per tal prova. 1416. I creditori di un’ eredità d' immobili e mobili non sono impediti per l’ articolo 1414. a chiedere il pagamento su’ beni comuni, non meno se la medesima pervenne al marito, che se fu accettata dalla moglie col consenso di lui: salvo solo il dritto per gli compensi ris- pettivi. Vale la stessa regola se la moglie autorizza» ta in giudizio accettò la eredità, e se ne con- fusero i mobili con quelli della comunione sen- za farsi precedere un inventario. 1417. Se, discordando il marito, la moglie autorizzata in giudizio accetti la successiore; e se ne faccia inventario; i creditori non pos- sono richiedere il pagamento che su gl’ immobi- li e mobili ereditarj; e, se essi non bastino, su la nuda proprietà degli altri beni speciali della donna. 1418. Quanto è disposto nell’ articolo 1411» ( 89) e negli altri seguenti, su i tlebiti d' un° eredità; regola del pari quelli che derivino da una do- nazione+ 1419. Se la donna abbia contratti de’ debiti con I° assenso del marito; i creditori possono chiederne il pagamento non meno su’ beni comuni, che su’ proprj dell’ uno o dell'altra: salva 1’ indennità che si deve alla comunione o al marito+. 1420. Ogni debito, che la moglie contragga qual procuratrice generale o speciale. di suo marito, grava la comunione. Non è permesso al creditore di domandarne il pagamento nè contro di lei, nè su i beni che le son proprja è. Biz(1:00 Meo Ik Dell' amministrazione de’ benî comuni 142 ehi solo marito amministra i beni del- la comunione. Egli Ji può vendere, distrarre, ed ipotecare, senza che v° intervenga la moglie. 1422. Non può disporre a titolo gratuito per atto fra vivi degl’ immobili della comunione, nè dell’ universalità o d’ una quota del modi/are, ov’ egli non si proponga con ciò uno stabili. mento per li figli comuni. ( 90) Nondimeno può tlisporre a titolo gratuito e particolare degli effetti mobili in pro di chiunque; purchè non se ne riserbi l’usufrutto. 1423.Il marito. non può donare per testamento più di ciò che gli appartiene nella comunione. Se doni in tal forma una cosa comune, il legatario non può. richiederla nella propria sua specie, se non quando la medesima per un. ac- cidente della divisione pervenga agli eredi del marito+ In caso diverso ei può domandarne l'equivalente su ciò che quegli acquistano dal- la comunione e su i beni, proprj del marito. 1424. Le multe, che debbonsi dal marito per delitto non meritevole di morte civile, si pos- sono pretendere su i beni comuni; salva l'iu- dennità della moglie. Che se v'incorra costei, le multe non possono eseguirsi che su la nuda pro- prietà de’ suoî beni, fino. che duri la comunione. 1455. Le condanne profferite contra l’ uno degli. sposi per delitto meritevole di morte civile, non offendono che i beni proprj di lui, e ciò che gli appartiene su la comunione. 1426. Gli atti della donna anche autorizzata in giudizio, su quali non consenta il marito;, non obbligano. i beni della comunione, se non quando riguardino oggetti di traffico ch' ella. face cia come pubblica mercantessa. (gt) 1427. La moglie, non autorizzata in ciudizio, non può obbligare nè i beni della comunione nè i suoi; quando anche si proponga di trarre il marito dal carcere, o collotare 1+gli in assenza di lui» x428. Il marito amministra i beni proprj della moglie è Può esercitare da se tutte le azioni mobilari e possessorie che appartengono a lei. Può distrarre gl’ immubili che le son pro- prj, purchè ella vi consenti» E' tenutò di ogni danno che avvenga su gli averi di lei pet difetto di conservazione. 1429. Se il marito stipuli da se solo degli affitti più lunghi di nove anni su i beni della moglie; al disciorsi della comunione, così ella che i suoi eredi ne rimangono solo obbligati per lo tempo che resta a compire il noven- nio corrente; sia esso del primo periodo, sia del secondo, o d'altro successivo+ Per tal modo il conduttore avrà il diritto solamen- te di ritenere il fondo per l'intero periodo de’ nove anni nel quale si trova. 1430. Tre anni prima di compiersi la loca- zione corrente ove i fondi proprj della moglie sien rustici, o due anni ove sieno urbani; il èuarito nullamente ne fa è rinnova da se solo di) l'affitto, sia per nove anni, sia per Un tempo minore: a meno che il contratto non abbia co- minciato ad eseguirsi innanzi Jo scioglimento della comunione. 1431. La donna si riguarda, in quanto al marito, come semplice mallevadrice, tutte vol- te che concorra con esso in un obbligo solidale per gl’ interessi di Jui, o per quelli della co- munione. Esli quindi la deve rendere indenne dall’ obbligo contratto 1432. Se il marito assicuri nel solfdo o in altro modo la vendita che la moglie faccia di un immobile proprio; nel caso di molestia egli il regresso egualmente su i beni proprj di lei, che su quanto le appartiene nella comu- nione+ 1433. Se siasi venduto un immobile perti- nente ad uno de’ consorti, o rimessa una servitù dovuta ad un fondo proprio di lui, e quindi il prezzo ritratto siasi posto in comunità. sen- za rinvestirsi in nuovi fondi; tal danaro nel- la divisione de’ beni si*deduce in pro del con- sorte che n'era il proprietario. 1434. Si presume che il marito rinvesta if danaro per suo conto, sempre che egli nell’ atto dell'acquisto dichiari di farlo col prezzo di un suo immobile alienato ad oggetto di nuovo impiego. (93) i435. Perchè il danaro si. rinvesta a conto della donna, non basta che il marito dichiari di acquistare un fondo col prezzo di un immobile venduto da lei, e di far ciò ad oggetto di nuo- vo impiego; ma è necessario ch’ ella vi con- senta formalmente. In difetto di ciò, al della comunione, ella esigerà solamente che le si restituisca il prezzo della sua vendita. 1436. Se l'immobile appartenga al marito, egli ottiene il compenso del, prezzo su la massa de’ beni comuni; se alla moglie, questa I’ ottiene anche su i beni proprj del marito, ove q uelli della tomunione nori bastino. Ia ogni caso il com pen- so prende norma dal prezzo della vendita, qua- lungue sia il valore effettivo dell' immobile alienato. 1437. Ciascuno de' consorti rintegra la co- inunione di qualunque somma, che prenda da essà pet soddisfare i proprj obblighi o carichi; qual è il caso del prezzo di un immobile ch' egli acquisti, o di una servitù reale che riscatti. La rintegra ancora delle sortmme prese per ricu- perare, conservare, o migliorare i beni proprj; e generalmente tutte volte ch'egli ritragga un vantaggio personale dagli effetti comuni. 1436. Se ameridue 1 genitori dotino insieme 74 una figlia senza esprimere qual parte l'uno e (94) l'altro vi contribuisca; si presume che ciascuno vi concorra per uma metà; sia che l’ assegna mento si faccia su’ beni comuni, sia che su° pro- prj di uno de’ dotanti. In tal ultimo caso il consorte, padrone . de fondi assegnati, è I° azione del compenso su gli averi dell’ altro fino alla metà del valore della dote, da calcolarsi qual era nel tempo del contratto nuziale. 1439. La dote, che il solo padre prometta alla figlia comune su le comuni sostanze, va a earico di queste. La moglie vi è sottoposta per Ja metà quando accetti la comunione: a meno che il marito non abbia dichiarato espressa mente d’assumerne l'obbligo in una quota mag- giore od anche nell’ intero. 14 40. Chiunque assegna la dote è I° obbligo di assicurarla. Gl' interessi cominciano dal gior- no delle nozze, quando anche vi sia un termi- ne per lo pagamento: ma è permesso di stipu- lare il contrario+ (95) SEZIONE III Dello scioglimento della comunione pifi comunione si scioglie 1. Per: la morte naturale+ 2, Per la morte civile. 3. Per lo divorzio. 4. Per la separazione personale. 5. Per la separazione de’ beni. 1442. Dopo la morte naturale© civile-di uno degli sposi, il difetto dell’ inventario non fa che si continui la comunione. Le parti inte- ressate potranno esercitare i lor dritti su’ beni comuni, provandone 1° esistenza, sia per documen- ti sia per pubblica fama. Se vi sieno de’ figli minori, il difetto dell’ in- ventario fa perdere al consorte sopravVivente l' usufrutto de'loro beni. Il tutore surrogato, che non lo costrinse a quell’atto, è 1° obbligo nel solido con lui per ogni condanna che si profferisca in pro di que’ figli. 1443. La moglie non può dimandare in giu- dizio la separazione de beni se non quando sia nel pericolo di perder la dote j o quando per lo disordine degli affari del marito abbia ragion di temere che le sostanze di lui non ciente ne (96) bastino a soddisfarla ne' suoi dritti e compensi, E' nulla ogni separazione fuori giudizio. 1444. La separazione pur giudiziale è nulla quando non sia stata eseguita col pagamento reale de’ dritti e compeisi dovuti alla donna su° beni del marito. Ciò deve effettuarsi o con atto autentico, 0 con perseguizioni incomincia- te fra quindici giorni posteriori alla sentenza e quindi non interrotti. 1445. La separazione de' beni prima d'eseguir- si si pubblica in un cartello affisso ad una ta- voletta destinata a questo uso nella sala- giore del tribunale di prima istanza. Si pubblica di più nella sala del tribunale di commercio del luogo deve abita il marito, quando egli sia mer- catante, banchiere, o addetto ad altra specie di traffico. Senza ciò l’eseguimento è nullo. La sentenza, che diffinisce la separazione de’be- ni, à effetto dal giorno della domanda. 1446. I creditori della moglie non possono chiedere la separazione de' beni se ella non vi consenta, Ma se il marito sia in fallimento, o prossimo a giungervi; possono valersi de’ dritti di lei sino all’intiera somma de? loro crediti. 1447. E° permesso a' creditori del marito d' op- persi in giudizio alla richiesta della separazione (97) de’ beni, o dolersene quando la sentenza ne sia pronunziata, o anche-posta ad esecuzione in fraude de’ loro dritti. 1448. La moglie, che ottenne la separazione de’ beni, dee contribuire alle spese del manteni. mento e dell'educazione de’ figli comuni, propor- zionandole alle sue facoltà ed a quelle del marito. Le spese vanno interamente a carico di lei se nulla rimanga al consorte 1449. La moglie separata di persona e di be- ni, o solo di questi, ne riprende la libera am- nuini strazione. Può disporre de" suoi mobili, ed anche distrarli. Non può alienare gl’immobili se non vi consenta il marito, o se il giudice non l'auto» rizzi nel dissenso di lui. 1450. Se dietro la separazione, una’ moglie, autorizzata in giudizio, venda un immobile, e non ne rinvesta il prezzo; il marito non rima- ne mallevadore di ciò: a meno che non sia egli intervenuto al contratto; o non si provi di averne ricevuto il valore, o trattone vantaggio. Se v° intervenne, o vi consenti; è tenuto della omissione del nuovo impiego, non della utilità del medesimo. 1451. I consorti, se il vogliono, possono ri» stabilire la comunione, non meno se fu essa die 14 (974 (98) sciolta con l'essersi separati di persona e di beni, che se di beni solamente» Nol possono che formandone l'atto avanti il notaio, ed affiggendone copia della minuta a nor» ma dell’ articolo 1445» La comunione ristabilita in tal modo ripren- de vigore dal giorno del matrimonio; il tutto. ritorna allo stato in cui era innanzi lo sciogli- mento; ma resta illesa l' esecuzione di quanto la donna è operato-in questo intervallo a nor- ma dell’ articolo 1449» Gli sposi non possono rinnovare la società de' beni sotto condizioni diverse da quelle che prima le regolavano. 1452. I dritti di sopravvivenza non si apro= no alla donna con lo sciogliersi della comunità per separazione di persona€ di beni, o anche di questi solamente. Ella non può esercitarli che all’ epoca della morte naturale@ civile del marito» (99) SEZIONE IV. Della facoltà d' accettare la comunione o di rinuncigrvi pnt 1 la comunità, così Ja donna, che i suoi eredi e successori qualunque, possono farne l'accettazione o la rinunzia. E° nullo ogni pats to in contrario» corvi 1454. La moglie, che s' ingerì ne beni della comunità, non può rinunziarvi. Non s' ingerisce chi puramente amministra e conserva. 145,5. Se in un atto, ancorchè anteriore all'in ventario, la donna di età maggiore prenda un carattere, ehe importi comunità di beni; non può quindi nè rinunziarvi, nè ottenerne la restituzione in intero; fuori il caso di dolo usatosi dagli eredi del marito. 1456. La donna sapravvivente conserva il dritto di rinunziare alla comunione; se, fra i tre mesi da che muore il marito, compili un esatto inventario de beni di quella, intesi o debitamen= te chiamati gli eredi del defunto, Nel chiudersi l'inventario, la donna dee di- 8_2 ( 100) chiararne la lealtà innanzi all uffiziale- co che lo riceve. 1457. Non prima de’ quaranta giorni da che muore il marito, e non dopo i tre mesi, la ve- dova dee fare la sua rinunzia presso al cancel. liere del tribunale di prima istanza nel circon- dario‘in cui il marito abitava. Quest'atta s' iscrive nel registro destinato a ricevere le ri- nuncie alle successioni. 1458. La vedova può chiedere una dilazione del termine stabilito nell'articolo antecedente. Il tribunale 1° accorda secondo le circostanze, in- tesi o debitamente chiamati gli eredi del marito» 1459. Compilato 1° inventario, la donna, che non s' ingerisca ne' beni, può fare la sua rinun- zia anche dopo il termine prefisso di sopra. Ma finchè non la faccia, vien perseguita come se fosse nella comunione; e risarcisce le spese alle pei dia causa. E° perseguita alera dopo quaranta gior- nì da che si compì l'inventario, se ciò avven- ne prima de’ tre mesi. 1460. Non ostante la rinunzia, la vedova si per soggetta alla comunione se celi o distrag- ga taluno effetto di questa. Vale la stessa re- gola per gli eredi di lei. 1461. Se la vedova, senza intraprendere 0 (101) compire l'inventario, muoia fra i tre mesi; ne son concessi altrettanti. agli eredi per incomin- ciare o dar fine a quell’atto, e quaranta giorni per deliberare dopo averlo compito. Questo nuovo termine incomincia da che la donna tra passa. Che se. ella muoia dopo chiuso l'inventario; ì suoi eredi avranno altro spazio di quaranta giorni a‘deliberare, che similmente incomincia dalla‘morte d. lei. Possono‘rinunziare alla comunione nelle for- me stabilite. di sopra; e son compresi nel dis: posto degli articoli..1458. e 1459. 1462. Gli articoli. 1456. e seguenti si esten- dono. ancora alla moglie di chi soggiaccia alla morte civile; ed ànno effetto dall’epoca di questa. 1463. Se fra i tre mesi e quaranta giorni dopo la.sentenza del. divorzio o della separa- zione personale, la moglie non accetti la co- munità de’ benij si presume che v° abbia ri- nunziato: a meno che nel termine suddetto non ottenga dal giudice una proroga, inteso o citato il consorte nelle debite forme. 1464. Se la moglie o i suoi eredi facciano la rinunzia in fraude de’ dritti de’ creditori; questi possono dolersene, ed accettare la comunità ia nome proprio. ( 102) 1465. Ne' tre mesi e quaranta giorni cor cessi a far l'inventario e deliberare; ld vedo- va( accetti o rinurizii.) può prendere: i suoi alimenti e quelli de' domestici su le provvisio» ni ch' esistano+ In mancanza di esse è dritto di chiedere a prestito del danaro in conto della massi comune sotto lu legge di usarne modera- tamente» Nel termine suddetto fa vedova può: abitare in qualunque casa pertinente alla comunità o al retaggio del marito, senza carico di pigione« Che se nell'epoca dello scioglimento i'‘cotisorti abitavano una casa tenuta‘a’fitto$ la-pigione per lo stesso intervallo dovrà’ pagarsi da"beni comuni senza che la' donna Wi‘contribuisca+ 1466. Quando la‘morte’ della moglie Operi lo scioglimento della comutiione$‘i suoi etedi ‘possono‘rintinziarvi ne' tempi e ne' modi‘ ché la legge prescrive alla dorina sopravvivente (: 103.) SEZIONE. Del partimento della écomuriione accettata cid che la moglie o i suoi ere- di inv9 accettata la comunione; i componenti attivi di questa si dividono, ed i passivi gra- vano nel modo che appresso è disposto. pregi Della divisione de' componenti attivi ico consorti, 0 gli eredi di loro, conferi- sconò nella massa de'beni esistenti tutto ciò che debbono compensare alla comunità secorido le tegole stabilite nella sezione seconda della pri- ina parte di questo capitolo. 1469. Ciascuno de consorti conferisce del pa- ri nella comunione le somme che mne abbia tolte, 0 il valore de' beni chè ne abbia de- tratti per dotare la figliuola di nozze diverse, o anche la comune se il fece per conto proprio. L'erede del consorte conferisce similmente.|’ 1440. Ciascuno de'corisorti, o l'erede di Ii, detrae innanzi la divisione dalla massa de’ beni pra SI ( 104) r. Gli effetti proprj non messi in co: muniti se esistano in ispecie, o gli acquistati col prezzo di quelli. 2. Il prezzo non rinvestito degl’ immo= bili, che si venderono nel corso della co- munione. 3.I compensi che questa gli debba. 1471. La moglie esercita il dritto di tali de- trazioni prima del marito. Quando i beni più non esistono nella loro spe- cie, ella ne prende il valore primieramente dal danaro della comunità, di poi dagli effetti mobili, ed in sussidio dagl’ immobili. La scelta di que- sti in tale ultimo caso appartiene non meno a lei che agli eredi. 1472. Il marito non può detrarre che su' be- ni della comunione. La moglie, e l'erede il possono ancora su i proprj del marito, quando i comuni non bastirio. 1473. Dal giorno, in cui. si scioglie la co- munione, corrono di pieno dritto gl’ interessi de’ compensi, che’ quella deve a' consorti, 0 che dritto di conseguire da loro. 1474. Dopo che ciascuno de’ consorti è de- tratto ciò che gli apparteneva dalla massa co- mune; il rimanente si divide a parti eguali ‘ fra essi, o fra coloro che li rappresentano. (108) 1475. Se discordando gli eredi della moglie; i" uno accetti la comunione, e I° altro vi rinun- zii; il primo non prende che la sua guota vi» rile ed ereditaria su' beni della porzione do- vuta alla donna. ‘Il di più rimane al marito. L° erede che ri- nunziò esercita contra di Jui per la sua quo- ta virile ed ereditaria que' diritti medesimi, che si sarebbero aperti alla donna quando ella avesse rifiutata la comunione. 1476. Quanto si è stabilito nel titolo 1.° del libro terzo intorno alla divisione fra i coe- redi, regola pur quella della comunità in ciò che ne riguarda le forme, gli effetti, gl’ incan- ti degl’ immobili quando abbian luogo, l evi- zioni che ne derivano, ed i compensi. 1477. Quel consorte, che celi o distragga al- cuno degli effetti della comunità, perde la sua porzione su di essi. 1478. Divisi 1 beni, se uno de'consorti ab- bia pagato col prezzo di qualche suo fondo i debiti dell’ altro, o sia divenuto suo creditore per qualunque altra. causa; può esercitarne il diritto su i beni pervenuti dalla comunità al de« bitore, o su quelli proprj di lui, 1479. I crediti, che ciascuno de’ consorti% contro dell'altro, non producono interessi che dal ( 106) giorno in cui si richieggono in giudizio; 1480. La donazione, proinessa a taluno daf proprio consorte, può coriseguirsi e su la par- te. dovuta a costui riella comunità, e su i.beni particolari del medesimo. 1481. Gli eredi del marito soggiacciono alle . spese del lutto della vedova. Esse prendonò norma dalle facoltà del de- funto+. Son dovute anche«alla dotina che riniunzii alla comunità. FE Della contribuzione ne’ componenti passivi son corisorti, nori meno che iloro eredi, dividono a parti eguali fra loro i debiti della comunità Fra questi si compreridono le spese per sigilli; inventario, liquidazioni, vendita di mobili, incafiti, e partizione de’ beni. 1483. Se la doninia abbia compilato un tegola te inventario,€ reso conto' di quello che vi è descritto; egualmente che della pprzione toccata- Je; non è teriuta‘de' debiti della comunità sl a riguardo del marito che de’ creditori, se non sino alla quantità‘dell’ utile che ne abbia ritratto. (107) 1484. Il marito, che conttagga de debiti per ja comuriità, è l'obbligo di soddisfarli egli solo 3 salvo il sio regresso perla metà conira la don= na, o gli eredi di lei, | 1485. Noti soggiace se mon alla metà de' de- biti proprj della donna, che si sien conferiti& carico della comunione. 1486. Là dorina è teriuta per l’intero de’de. biti contratti in nome di lei, ed entrati in co- imunione è salvo il regresso per la metà de’ me- desimi contra il marito’ è gli eredi. 1484. La dorìna, ariche obbligata petsonalmen- te per un debito della comunione; non dee pa- garne che la metà; quando non lo abbia cons tratto nel solido» 1488. La inoglie, che paghi‘più della metà di nn debito comune; non può ripeterne l' eccesso dal creditore$. purchè la quitanza non dichiari ch’ ella intese di. soddisfarne Ja metà solamente. 1489. Se taluno de’ consorti vien. perseguito per l’intero di un debito. comune, in virtù d’ ipoteca inerente ad immobili, che gli sien pervenuti dalla. divisione:} vien: egli. reso in- deniîe mella metà dall'altro consorte:;\e dall erede. 1490. Gli articoli precedenti fon impedisco= fio che qualunque de’ consorti nella divisione ( 102.) assuma il carico di pagare più che Ja metà o anche l’intero del debito comune. Dopo la divisione ciascuno de’ consorti. è il. regresso contro dell’ altro quando abbia pagato una quantità maggiore della sua parte nel debi- to comune. 1491. I dritti e gli obblighi espressi di so- - pra sì.a riguardo del marito che della. moglie si estendono agli eredi dell’ uno e dell’ altro. SEZIONE: VI Della rinunzia alla comunione Mn dre moglie, che rinunzia, perde ogni dritto su i beni della comunione, e su i mo= bili stessi di sua pertinenza, che vi conferì. Ella non ne riprende che i pannilini e gli or-* namenti di suo uso ordinario. 1493. A° dritto di riprendere 1. Gl immobili proprj quando. esistano in ispecie, o gli acquistati in lor vece+ 2. Il valore di quegl’ immobili, che non fu rinvestito col consenso di lei secondo è dis- posto di sopra. 3. I compensi che la comunione poss | doverle. ca tr ob sit te T d ( 109) ‘r494. La moglie con la rinunzia si libera dal carico di contribuire per gli debiti comuni: a meno che ella in origine non gli abbia con- tratti nel proprio suo nome; ovvero non siasi obbligata verso i creditori di unione col ma- rito. Questi e gli eredi in tal ultimo caso son tenuti di compensarla. 1495. Esercita su i beni comuni e su i pro- prj del marito ogni azione che le appartiene per gli articoli precedenti. Gli eredi di jei inno i medesimi dritti, fuori quelli che son personali della donna so- pravvivente. In conseguenza non ritraggono 1 pannilini e gli ornamenti di uso ordinario della donna, nè godono dell abitazione e del vi:to nel corso del termine concesso a far l' inventa- rio e deliberare» Della comunione legale: nel caso che vi sien figli di altre nozze 1496. Tutte le regole precedenti ùnno viso. re anche quando 1° uno degli sposi o entrambi tengano figli di altre nozze. Nondimeno se la confusione de’ mobili e de’ debiti produca all’uno de' consorti un van- taggio superiore a quello che viene autorizzato (310) dall’ articolo 1098, i figli delle. prime nozze avranno dritto a domandarne la riduzione» PARTE SECONDA Della convenzione che modifica o esclude la comunità legale SA| consorti. modificano a lor grado la comunione legale con ogni sorta di patti, che non tontravvengano agli articoli 1387, 1388, 1389, e 1390» Le principali modificazioni son le seguenti 1. Che la comunione si debba restringe» re a' soli acquisti, o. Che non debba comprendere i mobi li presenti o futuri, sia in tutto, sia in parte+ 3. Che si debba estendere a' beni anche immobili presenti o futuri, sia in tutto, sia in parte, considerandoli a guisa di mobili. 4. Che gli sposi abbiano a pagare divisa- mente i lor debiti anteriori alle nozze. 5. Che in caso di rinunzia la donna possa. riprendere senz’ alcun. carico ciò che Vi, porta. 6. Che il consorte sopravvivente abbia un antiparte$ in C0I ESS cia sor zi sti vis spa sor da No) 0): ( JIN 7. Che gli sposi abbiano delle parti ineguali. 8. Che contraggano una comunità uni» versale+ SEZIONE I. Della comunione circoscritta agli acquisti SA O gli sposi contraggono una comunione di acquisti, rimangono esclusi da essa non meno i mobili, che i debiti proprj di ciascuno di loro, sien presenti o futuri. In tal caso tutto ciò, che ognuno de’ con- sorti dimostri di‘aver, portato, si ritoglie innan- zi la divisione: e questa si limita agli acqui. sti, che gli sposi abbian fatti o insieme o di- visamente nel corso del matrimonio; ovvero che derivino dall'industria comune, o da’ ri- sparmj de’ frutti e delle rendite loro, 1499. Ancorchè il mobile sia d’ alcuno de’ cone sorti nel momento delle nozze, o gli pervenga da poi; si novera fra gli acquisti quando essa non apparisca da un inventario, o da una stato regolare, (112) SEZIONE IL De mobili esclusi dalla comunità in una» parte o nel tutto 1500. Gi sposi possono escludere dalla comunità i mobili presenti e futuri. Se pattuiscano di conferirveli fino ad un valore determinato; si presume che se ne ri. serbino il rimanente. 1501. Un tal patto opera che il consorte sia debitore verso la comunità della somma, che % promesso di conferirvi; e l'obbliga a provar- ne l'adempimento. 1502. Per tutta pruova di ciò basta al mari- to che nel contratto nuziale sia espresso il valore de’ suoi mobili. Basta alla moglie la quitanza‘che le faccia il consorte o chi 1°% dotata. 1502. Se qualunque de’ consorti abbia portato nelle nozze, o acquistato da poi, wna quantità di mobili maggiore di quella che si È stipulata nella comunione; è egli il dritto di riprender- ne l'eccesso innanzi parte nel tempo della se- parazione de’ beni. 1504. I mobili pervenuti a ciascuno de’ con; vi n (189%) sorti nel corso del matrimonio debbono costare per mezzo di un inventario, o per un titolo proprio a dimostrarne. la verità ed il valore scevero d’ ogni debito. In difetto di tal pruova il marito non À dritto di riprenderli, ‘Se manchi l' inventario de’ mobili pervenuti alla moglie; può ella o il suo erede surrogarvi la prova co' documenti, co’ testimoni, e fino con la pubblica fama. SEZIONE HI. Della comunione estesa a' beni anche immobili se Re uno de' consorti o entrambi. con- vengano di porre in comunione l’intero o una parte degl' immobili presenti o futuri; tal patto si dirà mobilitamento. 1506. Può esser questo determinato o inde- terminato. E° della prima specie se il consorte dichiari di render mobile e comune un qualche immo- bile nel tutto, o fino ad un determinato valore. E° della seconda se quegli esprima semplice» mente di conferire nella comunità i suoi imma: bili fino ad un valore determinato. h + (114) 1507. Il mobilitamento determinato dello sta- bile opera che questo rimanga soggetto alla co- munità del pari che i mobili. Quando uno o più stabili della moglie si mobilitino interamente, il marito ne può dis- porre come degli altri beni comuni,€ distrarli mel tutto. Se lo stabile sì mobiliti fino ad un certo valore; il marito non può alienarlo senza la vo- lontà della donna. Può bene imporvi delle ipo- teche fino al valore della parte mobilitata. 1508, Il indeterminato degli stabili non trasferisce la proprietà di essi alla comunione. Il consorte, che Jo promise; al separarsi de' beni non è tenuto che a confe- rire nella massa una porzione de' suoi immobili corrispondente alla quantità modilitata+ Del pari che nell’ articolo precedente non può il marito distrarre l'ititero. o una parte degli stabili compresi nel mobilitamento indeter- minato; ma può ipotecarli sino alla quantità che vi fu sottoposta. 1509. Il consorte, che mobiliti un fondo, al dividersi de° beni può ritenerlo nella sua parte per lo valore di questo tempo. Tramanda agli eredi il medesimo dritto+ (115) SEZIONE IN Della separazione de' debiti ossa| consorti, che stipulano di soddisfare separatamente ogni lor creditore, contraggono l' obbligò di rendersi. conto e compenso vicen- devole nella divisione de' beni per tutto quello che la comunità abbia pagato in estinguére i debiti di ciascuno di loro, Una tale obbligazione è valida ancorchè non vi sia l'inventario.. Ma tutte volte che nè da questo, nè da' uno stato autentico anteriore alle nozze, appariscano i mobili conferiti nella comunione; i creditori di qualunque degli sposi, senza riguardo a distinzione che si reclami, possono esercitare i lor dritti non meno su’ be- ni non annotati che su tutti gli altri comuni. Anno la stessa facoltà su di ogni mobile pervenuto agli sposi dopo le nozze, quando esso non apparisca similmente da un inventario ,0 da uno stato autentico, I5Ii. Quando si mettano in comunione delle somme certe o de’ fondi determinati; s° induce 1] tacito patto che debbano essere esenti da ogni debito anteriore alle nozze. il consorte che vi b-'2 (116) è sottoposto, darà compenso all'altro di qua- lunque carico che sminuisca quanto ei promise di conferire. 1512. Il patto di separazione de’ debiti non esenta la comunità dal carico degl’ interessi e degli arretrati posteriori alle nozze. ‘1513. Se la comunità è perseguita. per un debito di chi nel contratto nuziale dichiarò non averne alcuno; il consorte di lui avrà dritto alla indennità non meno su’ beni proprj del me- desimo, che su la quota di sua pertinenza negli effetti comuni. Che se questi sì trovino insutfi- cienti, potrà egli esercitare un tal dritto a tito- lo di malleveria contra il padre, o la madre del debitore, i suoi ascendenti, o chi Jo aveva in tutela. Il marito l’eserciterà per il debito della moglie anche nel tempo della comunione: salvo in tal caso, allo sciogliersi di questa, il risarci» mento dovuto ai mallevadori dalla donna o da- gli eredi di lei. nz) > RZ de NE NI Della facoltà di riprendere franchi e liberi i beni conferiti L) rasi concesso alla donna di stipulare che in caso di rinunzia alla comunione ella ri- prenda l’intero, o una parte di ciò che. abbia conferito nel tempo delle nozze, o di poi. Ma un tal patto nè può comprendere le cose non espresse formalmente, nè giovare ad altre per- sone che alle designate. Quindi la facoltà, concessa alla moglie di riprendere i mobili conferiti nell'epoca delle nozze, non si estende a quelli che di poi le pervengano+ AI modo stesso la facoltà accordata alla donna non’ giova a’ figli: estesa ad essi, non comprende gli eredi, gli ascendenti,‘o i col laterali. In ogni caso un tal dritto non può eserci= tarsi che deducendosi prima le somme pugate dalla comunità per li debiti della moglie. (118) SEZIONE 2VE Dell antiparté DEE DI si accordi al consorte sopravvivente di togliere innanzi la divisione una certa quan- tità di danaro o di mobili in ispecie; rion può la vedova esercitare uri tal dritto se non quan- do accetti la comunione: a fieno che esso nòfi Je sia stato risetbato iiel coritratto nuziale an- che nell’avvenimento di sua rinunzia. Fuori il caso di tal riserba, l'antiparte si esige su Ja massa divisibile de’ beni; non su gli effetti dellò sposo premorto. 1516. Per ciò che riguarda le forme. 1° ariti- parte non si consideta come una donaziotie, ma come un patto nuziale< 1517. Il dritto di conseguirlo si apre nel caso egualmente della morte naturale che della civile. 1518. Se la comunità si sciolga dietro senteri- zà di separamento personale o divorzio pronun- ziatasi a richiesta del miarito; questi non può nel momento esigere l’antiparte; ma solo ne serba il dritto in caso ch'ei sopravviva. Se la moglie fu attrice in quel giudizio, l’ antiparte, cagatat (119) rimane provvisoriamente presso al marito col carico di darne malleveria. 1519. I creditori della comunione ànno sem- pre il dritto di far. vendere i beni dell’ anti- parte j ma resta salvo il regresso al consorte giusta Î articolo 1515» SEZIONE VI. Delle porzioni ineguali ché si assegnano agli spost o 1520. li sposi possono derogare all’ egua- glianza della divisione stabilita dalla legge; sia col promettere a' chi sopravviva una parte mi- nore della metà su gli effetti comuni; sia con assegnargli per ogni dritto su questi una som- ma determinata; sia finalmente con istipulare che la massa comune apparterrà per intero in certi casi a quello de’ consorti che resti vedo vo, o all’uno di loro solamente. 1521. Quando si stipuli che uno de’ consorti o gli eredi suoi non abbiano nella comunità che una certa porzione, come il terzo, o il quarto$ essi del pari non soggiacciono ad altri debiti della comunione che proporzionatamente a tal quota. Non può stipularsi che tal consorte o il suo erede soggiaccia ad una quantità di debiti ( 129) ‘maggiore o minore di quella che corrisponde a tal quota. i 1522. Quando si stipuli che una de’ consorti o l'erede debba esser contento di una somma determinata per ogni dritto su gli averi comu- ni; ciò si considera come un contratto di sor- te, che induce il dritto di esigere quanto è pro- messo, senza riguardo alla massa de beni che sia o no sufficiente, nè all'evento del danno: o dell’ utile che Ja comunione ne possa ricevere. 1523. Se il contratto menzionato si circoscri» va a’ soli eredi del consorte; costui sopravviven- do può chiedere la divisione a parti eguali. 1524. Se in forza della clausola enunciata nell’ articolo 1520, il marito o l'erede ritenga l’intero della comunione» deve ancora addos- sarsene ogni debito. In tal caso i creditori non&nno alcun drit- to contra la moglie o l'erede. Se la donna sopravvivente abbia Ja facoltà di ritenere tutti i beni comuni pagando una som- îma convenuta; può, secondo le aggrada, o sod- disfare quel prezzo agli eredi del marito ed ad- dossarsi ogni debito, o rinunzifire alla comunità e ceder loro tutti i beni ed i carichi. 1525. Può stipularsi che tutta Ja massa degli effetti comuni appartenga a quello de' consorti » (ict) che sopravviva; ovvero ad uno di essi nomina- tamente. E' salvo agli eredi dell'altro il dritto di riprendere i beni ed i capitali sopraggiunti alla comunità dalla parte del loro autore. La stipulazione di un tal lucro, sì riguardo alla sostanza che alle forme, non si considera come donazione, ma qual semplice patto di noz- ze e di società. SEZIONE VIIL Della comunità& titolo universale x seal el contratto delle nozze è concesso agli sposi stabilire una comunità universale de' loro beni di qualunque natura presenti e futuri, © di questi soli, ovvero solo di quelli. Regole comuni alle otto sezioni saperiori” 1527. La comunità è capace di altri patti. non compresi in quanto è disposto nelle otto sezioni superiori. E' permesso agli sposi giusta l’ articolo 1387. di fare ogni patto che non contravvenga agli articoli 1388, 1389, e 1390. di Ma esistendo figli di nozze precedenti, se (122 si stipuli una clausola che tenda a donare a qua? Iunque de’ consorti più di quanto è permesso nell’ articolo 1098; il patto non sarà valido per l'eccesso. Ma l' ineguaglianza delle parti su i guadagni, che risultano da lavori comuni e da’ ri- svarmj su le rendite rispettive de' consorti, non si è per gravosa a'figli di quelle nozze. 1528. La comunità convenuta è sottoposta al- le regole della comunione legale$ a meno che non vi si deroghi con patti impliciti o espressi» SEZIONE IX. Della convenzione ch' esclude la comunità "spia gli sposi, lungi di sottoporsi alla regola dotale, dichiarino di voler vivere fuo- ri comunione, o separati di beni; prenderanno norma da quanto segue« 6. Lo Della clausola di vivere fuorî comunione ‘1530.* Go clausola di vivere fuori comunio? ne non attribuisce alla moglie il dritto di am- ministrare le suc facoltà, nè di raccoglierne i (1 183)) frutti: questi si reputano concessi al marito in sostegno de’ carichi del matrimonio. 1531. Il marito, come amministratore de’ beni della donna, dee ricevere tutti i mobili ch'ella rechi per dote; o che ottenga nel corso del sua- trimonio. E° tenuto solo di restituirli al discior- si di questo, od al separarsi de’ beni in segue- la di sentenza. 1532. I mobili dotali, che si consumano con l’uso; debbono£ssere inseriti nel contratto del- le nozze con l'avvertenza de loro prezzi. Gli al tri di simil natàra, che la donna consegue nel corso del. matrimonio, si descrivono in inventa» rio al momento nel quale pervengano» Il marito è l'obbligo di restituirne fil va- lore secondo la stima. 1533. Egli è tenuto ad ogni carico dell’ usy- frutto. 1534. La clausola mentovata in questo para- srafo non impedisce di pattuire che la donna esiga in ciascùn anno con sua semplice quitan- za una parte delle rendite proprie per le spese minute e bisogni personali di lei. 1535. Nel caso di questo paragrafo gl' immo- bili possono distrarsi.— Ma è necessario a tal nono il consenso del Îmorito; e se questi il rieusi, l'autorità del giudice. (124) $. IL Della clausola di vivere separati di beni i A gli sposi convengano nelle nozze di vivere separati di beni, la donna con- serva l'intera amministrazione de’ suoi mobili ed immobili, egualmente che il libero uso delle sue rendite. i 1537. Ciascuno de’ consorti dee contribuire ad gui carico del matrimoniò, secondo i patti nuziali: in difetto di questi la donna vi è te- nuta fino al terzo delle sue rendite. 1538. In qualunque caso e per qualunque patto la donna non può distrarre gl’ immobili se il marito non vi consenta in modo speciale, o nel dissenso di lui il giudice non l'autorizzi. E* nulla ogni autorità di alienare gl’ im- mobili conceduta alla donna in termini generici, sia nell'epoca delle nozze, sia dopo. 1539. Se la donna separata lasci il godimen-= to de’ suoi beni al marito, non può ella nè in tempo del matrimonio, nè al disciorsi di esso, chiedere conto de’ frutti consumati, ma solo costringerlo ad esibire gli esistenti. h ( 125) CAPITOLO. III Della regola dotale si questa regola, egualmente che sotto quella del capitolo secondo, la dote consiste: negli averi che la moglie porta: al marito in sostegno de’ carichi del matrimonio. 1541. Tutto ciò chela donna costituisca a se stessa, o che altri le doni nel contratto del- le nozze, è dotale> a‘meno che non vi sieno de’ patti contrarj E ION Eh Della costituzione della dote i bon costituzione della dote può com- prendere tutti i beni presenti: e futuri delia donna, o tutti i primi solamente, o una parte de primi e de' secondi, o anche un oggetto sin- golare. Quando si assegnano in dote alla donna per termini generici tutti i suoi beni, non vi sono compresi i futuri. (126) 1543. La dote non può costituirsi nè accre« scersi nel corso del matrimonio, i 1544. Se due genitori assegnando insieme la dote, non distinguano la parte di ciascuno; sì presume che vi contribuiscano egualmente. si Se il padre solo assegni la dote per li suoi dritti e per quelli della moglie; costei, ancorchè presente al contratto, non vi rimane obbligata; dovendo il carico non gravare che lui.. 1545. Se chi sopravviva de’ due. genitori co- stituisca una dote per beni paterni e materni, senza distinguerne le porzioni j la medesima sarà presa avanti altro su i dritti che apparten- gono alla sposa futura ne’ beni del genitore premorto, ed il resto su quelli del dotante. 1546. Benchè la sposa abbia de’ proprj effetti, che si godano da’ suoi genitori; pur la dote, che questi le assegnano, sarà presa su i loro be- ni, quando non vi è patto in contrario, 1547: Chi assegna una dote è tenuta di evi- zione per gli oggetti che la compongono, 1548. Gl° interessi della dote corrono per opera sola del dritto dal giorno delle nozze con- tra quelli che la promisero, quando anche vi sia un termine per il pagamento; purchè non vi ésista un patto in contrario+ (127) SEZIONE IK Del dritto del marito su i beni dotali e dell inter- detta o‘permessa alienazione de’ medesimi casi el corso del matrimonio il solo marito amministra i beni dotali. Egli solo è dritto di perseguirne chi li ritiene, o n'è debitore, raccoglierne i frutti e gl interessi, e riceverne i capitali. Nondimeno può stipularsi fra i patti nu- ziali che la donna esigerì in ciascun anno su la sua semplice quitanza una parte delle rendite proprie per le sue spese minute e li personali bisogni, 1550. Il marito non è obbligo di dare mal leveria per Ja dote che riceve, quando nol deb- ba per li patti nuziali. 1551. Se la dote, o parte di essa, consista in oggetti mobili stimati nel contratto; il ma- rito ne diviene proprietario, e non è debitore che solo del prezzo. Ciò non vale quarido espressamente si convenga che la stima non formi vendita. 1552. La stima data all’ immobile dotale non ( 128.) me trasferisce la proprietà al marito, se ciò espressamente mon si dichiari. 1553. Non sono dotali gl’ immobili acquistati con denaro dotale, se Ja condizione di rinvestira lo non fu stipulata nel contratto del matri- monio. La stessa regola vale per l'immobile che si dî in pagamento di dote promaessa in danaro, 1554. Nè uno de' consorti nè entrambi pos. sono distrarre od ipotecare gli effetti dotali nel corso del matrimonio: salve l° eccezioni che seguono. 1555. La donna può usare de beni della sua dote per il collocamento de’ figli di altre nozze; purchè vi sia autorizzata dal marito, o pure dal giudice ove quegli dissenta. In tal ultimo caso ella dee riserbarne 1° usufrutto al m@rito. 1556. In simil guisa ella può usare de’ suoi beni dotali per il collocamento-de’ figli comuni se il marito vi presti il consenso. 1557. L'immobile dotale può distrarsi quan- do se ne accoftdi,. la facoltà nel contratto delle. nozze. 1558. L'immobile dotale può anche alienarsi col permesso del giudice, ed all’incanto dopo tre pubblicazioni in iscritto Per trarre dalla prigione urto de’ consorti+ ( 129.) Per alimentare la famiglia. ne‘ casi degli articoli 203, 205, e 206;.. Per pagare 1 dehiti della moglie o’ del suo dotante nel caso che abbiano un epoca certa anteriore alle nozze; Per conservare un immobile dotale, eni bisognino de’ grandi ristauramenti: Finalmente per consesuire la quota. dello stesso immobile', che si possegga indiviso:con altri e non ammetta partimento» In tutti questi casi, soddisfatti i bisogni riconosciuti, I’ eccesso del prezzo rimane dotale; e dee quindi rinvestirsi con tal carattere ad utile della moglie,; 1559. E' permessa la permuta di un immobile dotale con altro equivalente, o che giunga per lo meno alle quattro quinte, quando la moglie vi convenga, si provi l'utile del contratto, e se ne ottenga l’autorità giudiziaria dietro una sti- ma di esperti nominati d° uffizio dal tribunale. In tal caso l'immobile conseguito in iscam» bio diviene dotale, egualmente che la parte la qual possa avanzare nel prezzo. Questa dovrà rin- vestirsi con tal carattere a vantaggio della donna. 1560. Se, fuori il caso dell’ eccezioni spiesate di sopra, uno de’ consorti o amendue distragga- no un fondo dotale; può la donna o l'erede i 130) farne rivocare il contratto dopo sciolto il ma- trimonio; senza che dalla durata di questo ri» ceva ostacolo d' alcuna prescrizione, Il può egualmente al separarsi de’ beni. Il marito può esercitare lo stesso dritto nel corso del inatrimonio: ma soggiace a' danni ed agl* interessi del compratore, se non dichia- rò Lo contratto che l'immobile venduto era dotale. 1561. Gl immobili dotali; non dichiarati alie» pabili fra le clausole del matrimonio, vanno esenti nel corso d' esso da qualunque prescri» zione; fuori quella che abbia cominciato antes xiormente è. Nondimeno divengono prescrittibili dopo il separamento de’ beni; qualunque sia l' epoca in cui la E ebbe principio. 1562. Riguardo a° beni dotali il marito sogs jace a tutti gli obblighi dell’ usufruttuario è E° tenuto delle prescrizioni, e de’ peggio= ramenti, cui diè causa la sua negligenza. 1563. Se la dote sia posta in pericolo, la donna può domandare in giudizio la separa» zione de’ beni secondo gli articoli 1443,© S©s guenti° 14 (131) SEZIONE IL Della restituzione della dote SA la dote consista in immobili; ov- vero in mobili, de’ quali o non si fece la sti= ma nel contratto nuziale, o si fece dichiaran- dosi che ciò non toglieva alla donna la. sua proprietà; Iì marito o l'erede può esser costretto al- la restituzione appena che il matrimonio si sciolga. 1565. Se fi dote consista in denaro, ovvero in mobili messi a prezzo nel contratto nuziale senza dichiararsi che la stima rion. né renda proprietario il maritoz Non può domandarsene la restituzione che. scorso un anno dallo scioglimento del matri. monio+ 1566. Se i mobili di proprietà della donna $i sieno consumati coll’ uso, e senza colpa del marito; questi non è obbligo di restituirne che i rimanenti, e nello stato in cui si ritrovino. Nondimeno in ogni caso la donna può ri prendere i suoi pannilini, e gli ornamenti di (+ TRE) ordinario suo uso: salvo il dritto di porne@ calcolo innanzi parte il valore se essi ebbero stima nell’ assegnarsi per dote. 1568. Assegnandosi un usufrutto per dote$ il marito 0 gli eredi restituiscono il dritto di quello nel disciorsi del matrimonio, e ritengono i frutti maturi 1569. Se il matrimonio sia durato dieci ari- ni dopo i termini concessi 4 soddisfare la dote} la donria o gli eredi potranno ripeterla contra al marito nello sciogliersi di quel legame, sen- za Lobbliso di provare ch'ei l'abbia ricevuta: purchè costui non dimostri di avere usata in va- no ogni diligenza per otterierne il pagametito. 1570. Sé il matrimonio si sciolga per la mor- te della dorina; gl’interessi, ed i frutti della do- te da restituirsi, corrono di pieno drittò iti pro degli eredi dal giorno di tale avvenimento+ Che se trapissi il marito; la vedova nell’anno del lutto è l'arbitrio di esigere o gl interessi della sua dote, o gli alimenti da prendersi sti l'eredità del defunto. Ma riceve da questa nell’ un caso e nell'altro, per tutto il tempo indica- to, non meno l'abitazione che gli abiti lugubri; senza che ciò s'imputi negl'interessi che le si debborio. ‘1571. I consorti o gli eredi dividono fra loro (133) 1 frutti degl'immobili dotali nel.disciorsi del matrimonio a proporzione della durata di que- sto nell'ultimo atino». Gli anni cominciano a contarsi dal giorno della celebrazione delle nozze. 1572. La moglie o l'erede nel' ripetere la dote non è privilegio alcuno su i creditori che la precedono nell’ipoteca. 1573. Se al motnento in cui taluno doti la figlia, lo sposo non abbia nè beni, nè arte, nè professione; non è ella tenuta di conferire nel retaggio del padre se non l'azione che le appartiene contro al patrimonio del marito, a fine di farsene rimborsare. Ma‘se questi non divenne privo di averi che dopo le nozze} ‘ Ovverò se esercitava una professione od un* arte, che gli tenea luogo di«beni; La dote non perisce che a danno della mos glie 6 (rig) SEZIONE: IV, De beni parafernali bn[e i beni della moglie; che nori si costituiscano in dote, sono parafernali. 1575. Se tutti i beni della donna sieno pari» fernali, e non esista convenzione che la costrin- ga a sostenere una parte de’ carichi del matri- monio; dovrà ella contribuirvi fino ad un ter- zo delle sue rendite+ 1576. La donna è l'amministrazione e l'uso de suoi beni parafernali. Ma ella non può nè distrarli, nè stare in giudizio per essi; quando rion venga autorizzata dal marito, o dal giudice se quegli dissenta. 1577. Se la donna elegge procuratore il ma- rito perchè amministri i suoi beni parafernali col carico di renderle conto de’ frutti 5 avrà werso lui le ragioni che competono ad ogni mandante. 1578. Se la donna tolleri che il consorte go da de’ suoi beni parafernali, anche senza d’ alcuni mandato; non può quegli al disciorsi del matrie mmonio, o alla prima domanda di lei, costringersi ( 135) i i frutti consumati finoa quel tempo, ma solo gli esistenti. 1579. Se il marito goda de’ beni parafernali contro alla certa opposizione della donna; è sog= “ getto a dar conto non meno de’ frutti consuma» ti, che degli esistenti. 1580. Il marito, che gode de’ beni paraferna: li, soggiace a tutti gli obblighi di un usufruta tuario, Disposizione particolare 1581. Gli sposi nel sottoporsi alla regola do: tale possono pur contrarre una società di acqui» sti. In tal caso gli efl:tti di questa avranno la norma dagli articoli 1498, e 1499» Fine del Tomo terzo; CAPDTCESRCINVIE E ) DI j NATOLFONETL GRANDE i TRADOTTO NELLA LINGUA ITALIANA D'ORDINE DI MI GIUSEPLE NAPOLEONE 4 QI) RE DELLE DUE SICILIE, NA PROTT 1808. Dalle vipografie di Raimondi e Coda. CODICE CIVILE DI NAPOLEONE IL GRANDE TRADOTTO NELLA LINGUA ITALIANA = TOMO IV, Cra) GANDINI AZILO:N.E Des- E-I-BReb i, ? ÎDELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETA faenza AN sa ili L O VIE Della vendita scio| cn CiA.Rel T.0.L,0: L Della natura e della forma della vendita ARTICOLO ge vendita è una convenziot ne, per cui l'uno si obblisa a consegnare una cosa, e l’altro a pagarne il prezzo, Può farsi non meno per atto autentico, che per privata‘scrittura. 1583. E'‘perfetta fra le parti appena che si convenga su la cosa e sul prezzo; comechè non ancora si sia consegnata l'una, nè l’altro paga» to. Quindi da tal momento il dominio si trasfe- k ( 138) risce nel compratore per sola opera-di dritto, in I quanto concerne alla persona di chi vende. 1584. La vendita può farsi puramente, e Bo. semplicemente; o sotto condizione, sia sospensi» ! va, sia risolutiva. | Può anche avere in oggetto due, o più co- se alternative. In-tutti cotesti casi il suo efletto è rego- | I x. LU | lato dalle tcorìe generali delle convenzioni. il. È 1585. Allor che si vendono delle merci non in massa, ma a peso, numero, e misura; esse stanno a pericolo del venditore finchè non sie- ih} no pesate, numerate, 0 misurate; ed in questo Il riguardo la vendita non è perfetta, Ma il com- pratore può chiederne la consegnazione, o li danni e gl° interessi se vi È luogo, nel caso che la promessa non si adempisca, 1586. Per contrario è perfetta la vendita in massa, ancorchè le merci non ancora sieno state pesate, numerate, o misurate. 1587. A rispetto del vino, dell olio, e delle Itre cose, le quali per usanza si assaggiano pri= ma della compra; non vi è contratto finchè il compratore non le prelibi, e trovi gradevoli» Il 1588. La vendita fatta. call’ assaggio è pre» sunta sempre sotto una condizione sospensiva» 589. La promessa di vendere vale quanto ( 139) la vendita, allor che ambe le parti consentano su la cosa e sul prezzo. 1590. Se la promessa di vendere siasi fatta con delle caparre; ciascuno de’ contraenti è fa- coltà di recederne; Quegli che le diede, perdendole} E quegli che le ricevette, restituendone il doppio. 1591. Il prezzo della vendita dev essere der terminato e disegnato dalle parti. 1592. Esso nondimeno può rimettersi al giu= dizio di un terzo. i La vendita è nulla se questi non voglia, o non possa dichiararne il valore. 1593. Le spese degli attî, e le altre accesso» gie alla vendita, sono a carico del compratore. a / ì il NINNI | i HI H il (40) È Î | (N (II | il I ITHT | L || | | iN II {CNIT tl t) | K ni) Î| tif( il INI il bite {il | { n | i [4 MUTI INIIRTI III il} | | Î | Î ==> ( 140) CAPITO 0/ar Delle persone capaci di comprare o di vendere "> 1594‘@ 9‘può comprare a vendere quando la-legge non gliele interdice» 1505. La vendita non può aver luogo tra consorti, che ne’tre casi seguenti; 1. Quando, trovandosi separati giudizia» riamente, l'uno di essi ceda all’ altro de’ beni in soddisfazione de’ suoi diritti: e. Quando Jo sposo, benehè non sepa- rato, faccia la cessione alla moglie per qualche causa legittima; quale sarebbe il nuovo impiego degl'’immobili distratti, 0 de’ danari di Jet y che le appartengano fuori di comunione: 3. Quando la moglie ceda de beni e] ma- rito in pagamento d'una somma promessagli in dote ed esclusa dalla comunione. Salve in cotesti tre casi le ragioni degli eredi de’ contraenti, se ne derivi alcun utile indiretto. 1596. Non possono rendersi aggiudicatarj nè per se medesimi, nè per interposte persone ,sot- to pera di nullità, iI tutori, de' beni de' loro pupilli; (141) I mandatarj, del beni che ànno incarico di vendere; Gli amministratori, di quelli de° comuni, o degli stabilimenti pubblici« affidati alle lo- ro cure; Gli uffiziali pubblici, de' beni nazionali, che si vendono col lor ministero. 1597. I giudici, i loro supplenti, i commis» sirj del Governo, i lor sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patrocinatori, i difensori ufficiosi; ed i notai, non possono divenire cessionarj del- le cause, diritti, ed azioni litigiose della com- petenza del tribunale, presso cui esercitano le loro funzioni; a pena di nullità, e di spese, danni ed interessi. (142) G'ACP.IT.1- O: LAO./ III Dellè® cose che possono vendersi sd vendersi tutto ciò ch'è in com- mercio; se leggi particolari non né abbiano in- terdetta li distrazione: 1599: È' nulla la vendita della cosà altrui. Se il compratore non ne sappia tale qualità, può chiedeté il ristrcimento de' danni e degl’ in- teressi. 1600; Noti si può vendere la successione d'una persona viva, ancorchè questa vi consenta. 160rn, E° nulla la vendita d'una cosa che nel mo:nento del coritratto era perita interamente. Se una parte sola ne fosse perita; è a scelta del cortipratore o di rescindere il contratto; o di chiedere la parte rimasa, facendone determi- nare il prezzo per mezzo di stimi. E 833 Ca Riga Lr. Delle obbligazioni del venditore SEZIONE Disposizioni generali A venditore deve spiegare chiaramente gli obblighi che contrae. Ogni patto oscuro od ambiguo s° interpetra contro di lui, 1603. Egli è due obblighi principali} l'uno di consegnare, e l’altro di assicurare la cosa che vende. SEZIONE II Della consegnazione della cosa Land consegna la cosa venduta quando essa si trasferisce in potere c possesso del com- pratore. 1605. L'obbligo di consegnare gl' immobili è adempito dal venditore quando egli ne abbia rimesso i titoli, ovvero le chiavi se trattisi di un edifizio. ( 144) 1606. La consegnazione de’ mobili si opera O col trasferirli realmente; O col rimettere le chiavi degli edifizj, in cui soho racchiusi; i O anche col solo consenso, delle parti, se non potessero trasferirsi nell'atto stesso della vendita; ovvero, se il compratore giù gli aves- se in sue mani per altro titolo. 1607. I dritti si trasferiscono 0. colla.conse- gnazione de’ titoli, o coll’ uso che ne faccia il compratore per consenso del distraente. 1608. Il venditore sofire il carico delle spese della-consegnazione; ed il compratore lo assu= me per quelle del trasporto: quando non siasi stipulato il contrario+ 1609. La consegnazione deve farsi sul luogo dove la cosa si ritrovava nell'atto che fu ven- duta: a meno che non siasi stipulato il cou- trario. 1610. Se il venditore manchi di consegnare nel tempo convenuto; può il compratore a suo arbitrio richiedere o che la vendita sia rescissa, o ch'egli sia posto nel possesso della cosa ven- duta; purchè il ritardamento non provenga che dal fatto del venditore. 16r1..In ogni caso il venditore dev’ essere condannato a’ danni ed agl’interessi, se il com (145) pratore riceva alcun pregiudizio, dal difetto del- la consegnazione nel termine convenuto. 1612. Il venditore non à obbligo di consegna» re la cosa, se il compratore non ne paghi il prez- zo, o non ottenga da lui una dilazione a pagarlo. “1613. Nè Àl° obbligo di consegnare, anche nel caso della dilazione accordata, se dopo la ven- dita il compratore sia in fallimento, 0 prossi- mo ad esservi con pericolo imminente della perdita del prezzo: a meno che il compratore non gli dia sicurtà di pagare nel termine. 1614. La cosa dev essere consegnata quele si trova nel momento della vendita. Dopo tal giorno i frutti appartengono al compratore interamente. 1615» L'obbligo di consegnare la cosa. com- ‘ prende tutte le sue accessioni, e qualsiasi og- getto destinato ad uso perpetuo di essa. 1616. Il venditore è l'obbliso di consegnare la cosa in tutta la cofitinenza stipulatasi. nel contratto: salve le modificazioni che si esprimo no qui appresso. 1617. Se nel vendersi un immobile fu indi cata la sua continenza col rapporto di un tanto per misura; il venditore è 1 obblig> di consegnarne la quantità indicata nel contratto se il compratere.lo esiga, (146) Quando ciò non sia possibile j o il com pratore nofi Jo esiga; il venditore soggiace ad una diminuzione propofzionale del prezzo. 1618. Se per contrario riel caso dell'articolo precederite la continenza si trovi più estesa di quella espressa‘nel contratto; il compratore è | la scelta o di aggiungere quel che manca‘del prezzo; o di recedere dal contratto se l' ecces: Il so sia d’un ventesimo, | 1619. In tutti gli altri casì, il Sia che la vendita riguardi un corpo cer- to e limitato i Sia che abbia per oggetto fondi distinti È. divisi$ Sia che cominci dalla misura, ovvero que» sta conseguiti la designazione del corpo venduto; L' espressione della misura non dà al ven ditote alcun dritto per chiedere supplimento di prezzo nel caso di eccesso; nè al comiprato- re per conseguirne la diminuzione nel caso di difetto; se non quando Ja differenza tra la mi- sura reale e quella espressa nel contratto giùn- ga ad un ventesimo di più o di meno; avuto riguardo a tutto il valore delle così vendute. Ma è concesso di stipulare il contrario. 1620. Quando a termini dell’ articolo prece- dente vi è luogo ad accrescere il prezzo per (_3k9 èccesso di misura; il compratore è la scelta© di recedere dal contratto, o di pagare quant, manca del valsente; ed anche gl’ interessi se abbia posseduto 1° immobile. 1621. In ogni caso, in cui il compratore può recedere dal contratto} il venditore deve restituirgli le spese occorse per questo; oltre il prezzo ricevuto 1622. L'azione per lo supplimento del prez- zo concessa à chi vende; e quella per diminuit- lo, o recedere dal contratto, concessa a chi compra; fon possono proporsi che dentro un anno a cominciare dal giotno della veridita. 1623. Se collo stesso contratto si sieri ven duti due fondi per un solo è medesimo prezzo go!la designazione della misura di ciascuno; e si trovi che la continenza sia di mero nell’ uno, ed eccedà nell’ altro; si fa‘allota la competi= saZione sino al dovuto contorso? e l’azione così ad accrescere il prezzo, che a diminuirlo, non a luogo se nori colle resole stabilite di sopra. 1624. Nascendo dispiità qual de’ due con- traenti debba sravarsi del danno quando Ja co- sà venduta peggioti o perisca prima di conse- gnarsi j varrà di norma quanto è disposto nel ii de” contratti e delle obbligazioni convenzio» nali in genere, ( 148) SEZIONE UL Della sicurezza ci vende. deve al compratore la sicurezza, della quale gli oggetti son due. I} primo è il possesso pacifico della cosa venduta; il secondo i difetti nascosti della medesima, o quali dien luogo alla redibitoria, 6. Ta Della sicurezza in caso di evizione uigp= i nel. contratto il venditore non abbia. promesso la sicurezza; egli la deve di pieno dritto per l'evizione, che il compratore soffra di tutto, 0. di parte della cosa acquistata 3 o per li carichi che sien pretesi su questa,€ non dichiarati nell'atto della vendita. 1627. I contraenti possono acerescere 0 dimî- nuire le conseguenze di quest obbligo di dritto per patti particolari; e possono pur convenire che il venditore non sia sottoposto ad assicura» re la cosa in alcun modo é { 149) 1628. Anche quando si convenge che il vene ditore non sia soggetto a far qualunque- rezza; egli vi rimane obbligato per tutto quel- lo risulti da un fatto proprio di lui. E' nulla ogni convenzione in contrario+ 1629. Anche quando si stipuli di non pre- starsi sicurezza, il venditore restituisce il prezzo nel caso di evizione. E° fuori di questa regola il compratore, che nell'atto delia vendita abbia conosciuto il peri. colo dell’evizione, o che espressamente. ne ab- bia fatto l’acquisto a suo rischio, 1630. Quando Ja sicurezza sia stata promes- sa, ovvero non siavi stipulazione su tale 0g- getto; il compratore, che soffrì I evizione; è dritto di chiedere 1. La restituzione del prezzo 5 2. Quella de' frutti, quando sia costretto: di renderli a colui che lo evinca;| 3. Le spese occorse per. la domanda di- sicurezza, e quelle sofferte dali” attore principale; 4. Finalmente i danni, e gl'interessi, ed anche le spese legittime occorse per lo contratto; 1631. ll venditore sarà tenuto egualmen- te del prezzo intero, se avvenga che nell’ epoca dell’ evizione la cosa venduta si sminui- sca ci pregio, o peggiori notabilmente j sia ciò ( 150) per negligenza del compratore, sia per acciden- te di forza invincibile. 1632. Ma se il compratore si giovò per al» cun modo di tali peggiorameati; il vendito- re à dritto di ritenere sul prezzo una sommg eguaie a quell’ utile. 1633. Se nell’ epoca dell’ evizione la cosa venduta fosse cresciuta di pregio, ancorchè sen» za opera di chi ne fece l'acquisto; il vendito- re è l'obbligo di pagarne l° eccesso a castui,. 1634. Il compratore È dritto su di ogni. ri- paro e miglioramento utile, che abbia fatto nel fondo: il venditore ne lo rimborsa; o il fa rim» borsare da colui che l’evince. 1635. Chi vende con mala fede il fondo non suo, risarcisce il compratore di tutte le spese, anche di delizia o di voluttà, che questi avesse fatto sul fonda.; 1636. Ancorchè il compratore sia evinto, non di tutta la cosa, ma d'una sua parte;.se que- sta nondîmeno sia di tal conseguenza a riguardo. del tutto, ch' egli non avrebbe acquistato senza della medesima; può esigere che la vendita sia disciolta, 1637. Se la vendita non si sciolga per 1’ evi- zione d'una parte del fondo; il valore di que- sja si paga al compratore seconde la stima core ( 151) rispondente all’ epoca, nella quale si evince; sen» za riguardo al prezzo intero di vendita, sia esso cresciuto o sminuito» 1638. Se il forido si rinvenga soggetto 2 servitù non dichiarate nella vendita, nè appa- renti; e di più sien queste di tale importanza, da far presumere che il compratore istrutto non avrebbe acquistato; può egli richiedere lo scioglimento del contratto, quando non sia contento più tosto d’ un indennità. 1639. Ogni altra quistione di danni ed in» teressi recati al:compratore per non essersi adempita la vendita, sarà decisa secondo le re- gole generali stabilite nel. titolo de' contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere, 1640. La sicurezza per causa di evizione cessa nel caso che il compratore si lasci con- dannare in ultima istanza, o per modo inap- pellabile, senza chiamarvi il venditore; se co- stui dimostri l'esistenza di motivi sufficienti a \ \ far rigettare la domanda. 6. IT Della sicurezza contra i difetti della cosa venduta sare da venditore è 1° obbligo d’ assicurare ia cosa venduta contra i vizj nascosti, che la PR rendono impropria per l’uso a cui si destina. Ciò vale ancora se essi la diminuiscono in modo, che il compratore conoscendoli o non avrebbe fatto| P'acquisto, o lo avrebbe per un prezzo minore. 1642. Il compratore non è azione per li vizj nua apparenti, ch'egli stesso poteva conoscere. 1643. Il venditore è tenuto per li vizj oc- culti pur quando non li conosca: eccetto se sti- puli dì non essere obbligato in tal caso ad al cuna sICUrezza« 1644. Ne' casî degli articoli 1641 e 1643 il compratore À la scelta di restituire la cosa ripl- glisndone il prezzo, o di ritenerla con farsi rendere una parte di questo a giudizio de’ periti. 1645. Chi conosce i vizj della cosa che ven- de; È tettuto atutti danni ed interessi verso il compratore, oltre alla restituzione del prez- zo ricevuto, 1646. Se il venditore ignorava i vizj della ene ( 153) cosa} non dovrà che la restituzione del prezzo, ed il risarcimento delle spese originate dalla vendita. 1647. Se Ja cosa perisca in seguela de’ suoi vizj; il venditore restituisce il prezzo, e sog- giace a' compensi espressi ne’ due articoli- cedlenti+ Ma la perdita per avvenimento fortuito va a carico del compratore. 1648. L’ azione redibitoria deve istituirsi fra un breve tempo; pigliandosi norìna dalla natura de° vizj su’ quali è fondata, e dall'uso del luo» go dove fu conchiusa la vendita, 1649. L'azione redibitoria non è luogo nelle vendite fatte per autorità del giudice. CAPLbpAadk:0 Degli obblighi del compratore TA Lul obbligo primario del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo che furono regolati«alla vendita. 1651. Se niuna regola fu data a questo riguar- do; il compratore pagherà nel luogo e nel gempo, in cui deve farsi la tonsegnazione. «! ( 154) 1652. Fino a che non si paghi il prezzo, il compratore ne deve l’interesse ne’ tre casi se» guenti; se ciò fu convenuto nella vendita; Se la cosa giù consegnata produca frutti@ altre rendite; i Se il compratore fu interpellato a pagare. In tal ultimo caso gl’ interessi non corrono che dopo l’ intimazione è 1653. Se il compratore è turbato, 0 tema giustamente di poter esserlo, per azione ipote- caria, 0 vendicatoria; può sospendere la soddi- sfazione del prezzo fino a che il venditore gliene abbia fatto cessare i motivi; a meno che costui non prescelga di dar sicurtà, 0 nom abbia stipulato che qualunque molestia non face cia ostacolo al pagamento, 1654. Se il compratore non paga il prezzo; il venditore può chiedere che la vendita sia disciolta+ 1655. Lo scioglimento della vendita degl’ im- mobili si pronunzia speditamente, se il vendi- tore è in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo, Se tal pericolo non esiste, il giudice può concedere al compratore un termine più o me: no lungo a norma delle circostanze, Scorso il termine, senza che il compratore 0 d SWEET ( 165) abbia pagato; si pronunzia lo scioglimento del- la vendita, 1656, Ancorchè nella vendita d' un immobi- le si stipuli ch’ essa sia disciolta di pieno drit- to quando il prezzo nonsi paghi fra certo termi- ne j pur questo spirato, il compratore paga vali- damente finchè non sia costituito in mora per intimazione. Dopo ciò il giudice non può con- cedergli alcuna proroga, 1657. Nelle vendite di derrate ed effetti mo- bili lo scioglimento avrà luogo di pieno dritto a vantaggio del venditore, appena che spiri it termine convenuto per la consegnazione. CABETO LVL Della nullità e dello scioglimento della vendita seine dalle cause di nul- lità o di scioglimento già spiegate in questo titolo, e da quelle che son comuni a tutte le convenzioni; il contratto di vendita può essere sciolto per l'esercizio della facoltà di ricom- pera, e per la viltà del prezzo. la ( 1567) S.EZ.I0 NEED Della ricompera convenzionale cessi facoltà di ricompera o di riscat= to sorge quando si pattuisca, che il venditore possa riprendere la cosa venduta colla restitu- zione del prezzo, e col risarcimento espresso nell’ articolo 1673. 1660. La facoltà di ricompera non può es- sere stipulata oltre il termine di anni cinque. Si riduce a questo termine ogni stipulazione che lo sorpassi.: 1661. Il termine prefisso si serba rigidamen- te; ed il giudice non può prorogarlo. 1662. Se il venditore non eserciti la sua azione di riscattare nel termine prefisso; il compratore rimane proprietario irrevocabile. 1663. Il termine corre contra chiunque, ancor-, chè minore d'età: salvo il regresso contra chi vi è tenuto per dritto. 1664. Il venditore, che pattuisce la ricompe- ra, può esercitarne il dritto contro d'un terzo; quando anche nell’ acquisto fatto da costui non si sia dichiarata una tale facoltà. 1665. Chi acquista con patto di ricompera; (157) esercita ogni dritto del suo venditore. Può egli prescrivere egualmente contra il vero padrone, che contra chiunque pretenda de' dritti o delle ipo- teche su la cosa venduta. 1666, Può opporre il beneficio della discus- “ sjone a’ creditori del suo venditore. 1667. Chi con patto di ricompera ottengi la parte indivisa d'un fondo, se appresso divenga aggiudicatario dell’ intero di questo per I° incan- to provocato contro di lui; può costringere il venditore alla ricompera di tutto V acquisto al- lorchè si voglia far uso del patto. 1668. Se molti unitamente, ed in un solo con- tratto, venderono un fondo comune; niuno di es- si può esercitare l' azione di ricompera che per la sola parte di sua pertinenza. 1669. Vale la stessa regola, se chi fu solo nel vendere il fondo; abbia lasciati più eredi. Ciascuno di questi non esercità la ricom» pera se non per la parte ch'egli prende nella successione» 1670. Ma nel caso de’ due articoli preceden= ti il compratore può esigere, che tutti i cons venditori o tutti i coeredì sieno chiamati. nella causa, a fine di conciliarsi fra loro su la ricoma pera del fondo intero€ d'esser egli assolute quando-sieno discordi. ( 158) 1671. Se un fondo di pit proprietarj non siasi venduto da tutti insieme, ma da ciascuno singolarmente per la propria quota; sarà permes- so a ciascuno di esercitare divisamente l’azione di ricompera sopra quanto gli apparteneva, Il compratore non può costringere chi Ja esercita per tal modo; a ricomperare l' intero fondo. 1679. Se il compratore abbia lasciati più e- redi; l’azione di ricompera si esercita contra ciascuno per la sua parte quando l' asse sia tut- tora indiviso., 0 quando gli eredi abbian diviso fra loro il fondo comperato. Ma se l'eredità fu divisa, ed il fondo comperato pervenne intero nella porzione di uno degli eredi; l' azione di ricompera può istituirsi per tutto contra costui. 1673. Il venditore, che usa del patto di ri- compera, rimborsa nòn solo il prezzo principa- le, ma anche le spese e i dritti legittimi della vendita, i ripari necessarj, e quanto occorse per le migliorazioni del fondo, ma non oltra il pres gio effettivo di queste. Non può entrare ini pos- sesso che dopo aver soddisfatto a tutti questi obblighi. Quando il venditore rientra nel fondo per virtù del patto di ricompera, lo ripiglia esente ( 159) da tutti i carichi ed ipoteche, di cui il compra tore Jo abbia gravato: ma è È obbligo di stare agli affitti di costui, che sieno sceveri di frode. SEZIONE IL | Della vendita soggetta a rescindersi per causa di lesione ig it venditore fu leso nel prezzo di un immobile oltre i sette dodicesimi; può chie- dere la rescissione della vendita, quando anche abbia in essa’ rinunziato espressamente® tal dritto, e dichiarato di fare, un dono del resto del valore è De.) 1675. A conoscere se vi è lesione oltre 1 sette dodicesimi, l' immobile deve stimarsi se- condo il valore‘che Aveva nel momento della vendita+ 1676. La domanda fioîù si riceve scorsi i due arini dal giorno della vendita. Questo termine corre contra Je donne mari- tate, gli assenti, gl interdetti, edi minori suc- ceduti al maggiore che fece Ja vendita. Il termine‘stesso non è sospeso nel corso del tempo stipulatosi per la ricompera. 1677. La prova della lesione non viene am- { 160) messa che per sentenza, e solo quando le cose dedotte fossero assai verisimili e gravi per far« la presumere. 1678. Cotesta prova non si ottiene altramenti te che per mezzo di relazione di tre periti estesa in un solo processo verbale comune, e che rechi un solo sentimento a pluralità di voti, 1679. Se vi sieno dispareri, il processo ver- bale ne presenta i motivi. Non è permesso di far conoscere qual fu il sentimento di ciascuno perito. 1680. Quando le parti non si accordino nel nominare tutti e tre]i periti; essi saranno scel- ti d' ufficio+ 1681. Rescindendosi il contratto, il compra» tore è la scelta o di restituire la cosa ripiglian- dosi il prezzo, o di ritenerla pagando il sup- plimento della giusta valuta colla deduzione di un decimo di questa. Il terzo possessore è lo stesso diritto: salvo il regresso per l’evizione contra il suo ven- ditore> 1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando a termini. del precedente arti- colo} egli deve anche I’ interesse del supplimen= to del prezzo dal giorno della: domanda di re scissione+ (161) Se preferisca di restituire la cosa ripiglians dosi il prezzo j rende i frutti. dal giorno della domanda. Ma del pari esige ancor egli sul prezzo . pagato I° interesse dal giorno della domanda suddetta, o anche da quello del pagamento. se non raccolse alcun frutto. 1683. Il compratore non è dritto di rescin- dere per titolo di lesione. 1684. Nè si concede di rescindere alcuna di quelle vendite, che per legge non possono farsi se non coll autorità del giudice. 1685. Quando si esercita l’azione rescissoria nel caso di molti che vendano uniti o divisi; o in quello di più eredi lasciati dal compratore o dal venditore; si osservano le regole esposte siella sezione precedente. (0={KE ( 162) CAPITOLO VIL Dell incanto è 9A ura così comune a molti non può esser partita comodamente e senza scapito; Ovvero se nel partirsi' d'accordo beni co- muni, se ne rinvengano tali, che niuno de? condi- videnti possa o voglia accettare; | La vendita ne vién fatta all’incanto, ed il prezzo è diviso tra i compadroni 168: Ciascuno de' compadroni È dritto di chiedere che gli stranieri si chiamino per l’incanto, Vi son questi» necessariamente chiamati quando 1° uno de' comipadroni sia minore. 1688. Il modo e le forme da serbarsi nell’ in- canto sono spiegate dal titolo delle successioni@ dal codice giudiziario+ ( 163} CAPITOLO VIII. Della cessione di creditî e di altri diritte SR cede un credito; un dritto, 0 un’ azione sopra uf terzo, trasferisce il dominio nel cessionario per mezzo della consegnazione del titolo» i6go. Il dritto del cessionario nori comincia a riguardo de’ terzi che quando la cessione si notifica al debitore è Ovvero anche quando il debitore accetta la cessione per atto autentico+ 1691. Il debitore è liberato sé paghi al ce- dente prima che questi 0 il cessionario gli de- nunzii la cessione» 1690. La vendita o la cessione di vin credi- to comprende gli accessorj di questo} quali so- no sicurtà, privilegj, ed ipoteche. 1693. Chi vende un credito 0 altro diritto; deve assicurarne I° esistenza nell'epoca del con- trattoì ancorchè ciò non si sia stipulato. 1694. Non è tenuto della solvibilità. del.de- bitore che quando l’ abbia promessa; è solo fi- no al prezzo che ritrasse dallà vendita del credito. (164) 1695. Se egli assicuri la solvibilità del debia tore; s' intefide aver promessa unicamente l' at- tuale. Quella del tempo avvenire non vi è com- presa che quando espressamente si stipuli, 1696. Quegli, che vende un'eredità senza dia stinguerne gli oggetti per minuto, non deve as- sicurare che la sua qualità di erede. 1697. Se egliaveva raccolto de’ frutti di qual. che fondo, o ritratto il valore di qualche cre- dito pertinente a tal’ eredità, o venduti degli effetti della medesima; è 1° obbligo di rimborsar- ne il compratore, se espressamente non se ghi abbia riservati nella vendita. 1692. Dall'altra parte chi acquista deve rime borsare il venditore di quanto costui abbia pa- gato per li debiti e carichi dell'eredità, e ren- dergli ragione delle sue pertinenze su la mede- sima; purchè non siasi stipulato il contrario+ 1699. Quando siasi ceduto un dritto- so; il debitore può farsi liberare dal cessioni= rio, rimborsandolo del prezzo reale della ces sione cogl’ interessi dal giorno del pagamento di questo, e di più colle spese e dritti legittimi, 1700. Il dritto si reputa litigioso quando vi è disputa giudiziaria sul merito di esso. 1701, Il disposto dell’ articolo 1699 non ù luogo ( 165) r. Quando la cessione si faccia ad un coerede 0 compadrone del deitto ceduto; e. Quando si faccia ad un creditore per soddisfarlo di quanto se gli deve; 9. Quando si faccia al possessore del fondo sotteposto al dritto litigioso. DT OLO VII Della permuta sla permuta è un contratto per cui le parti si danno vicendevolmente una cosa per un’ altra. 1703. La permuta si opera per il solo con- senso come la vendita. 1704. Ancorchè l'uno de’ permutanti abbia giù consegnata la cosa promessa; se si provi ch'egli non era il proprietario di quella, non può costringere I° altro a dargli il possesso del contraccambio; ma solo a restituirgli la cosa ri: cevuta. 1705. Il permutante, che soggiaccia all’ evi- zione della cosa ricevuta, à la scelta di chiedere il risarcimento de’ daani e degl' interessi, o la restituzione della sua cosa. ( 166) 1706, Il contratto di permuta non si rescine de per motivo di l@sione, 1707. Le altre regole disposte per lo contrat- to di vendita si applicano tutte anche a quello di permuta» TATE VIIT Del contratto di locazione CAPUT OLO, Disposizioni generali r708. i sono due sorti di locazioni; L’una delle cose, E l'altra delle opere. 709. La locazione delle cose è un contrat- to, per cui l'una delle parti si obbliga di con- cedere il godimento di qualche cose per un cer- to tempo, e l’altra in iscambio di pagarne il prezzo determinato, ti La locazione delle opere è un contrat- , per cui l'una delle parti si obbliga di fare per I° altra qualche cosa, mediante un prezzo che si conviene, ( 167) 1711. Questi due generi di locazioni si sud- dividono ancora in molte specie particolari. Si chiama appigionamento la locazione del- le case, e noleggio quella de' mobili; Colon)a quella de' fondi rustici; Opera a salario la locazione del lavoro e del servigio j Soccio quella de’ bestiami che si danno in custodia ad un altro per dividersene il frutto tra esso ed il proprietario} Appalto, cottimo,@ prezzo fermo quella d’ un' opera che s' imprenda a mercede determinata, quando colui che la esegue riceva la materia dal commettente. Queste tre ultime specie inno delle regole particolari. 1712. I fitti de beni nazionali, de’ comuna- li, e di quelli de° pubblici stabilimenti, si sot-, topongono a regole specifiche. (168) CA PIET30:L QI Della locazione delle‘eose ira darsi ad affitto i mobili e gl immobili di ogni sorta. SEZIONE. Delle regole comuni alle locazioni delle case. è de' fondi rustici mo 1 locazioni possono farsi o per icrits tura o in parole. 1715. Se la locazione in parole non ancora sia stata eseguita, ed una delle parti la neghi; non è concesso di farne la prova per testimo» ni, comunque ne sia picciolo il prezzo; anche quando si alleghi di essersi date le caparre. Può solamente deferirsi il giuramento a chi nega la locazione. 1716. Allor quando si disputi su la quantità della mercede d'un fitto in parole, che sia incon minciato ad eseguirsi senza che n'esista quitanza; si crederà al propietario sul suo giuramento. Ma è ( 169) goncesso al conduttore di chiedere in preferenza la stima per esperti: in qual caso le spese di questa vanno a carico di lui se ecceda il prezzo ch' ei dichierò. 1717. Il conluttore può sublocare, ed anche cedere il suo affitto ad un altro, se ciò nongli sia stato interdetto. Può essergli interdetto nel tutto o nella parte. Questa clausola è osservata costantemente a rigore. 1718. Quanto è disposto nel titolo del con: tratto di matrimonio e de’ dritti rispettivi degli sposi intorno agli affitti de’ beni delle donne ma- ritate si osserva per allogare i beni de’ minori. 1719. Il locatore è I° obbligo per la natura del contratto, e senza uopo di alcuna speciale stipulazione, 1. Di consegnare al conduttore la cosa Jocata: e. Di mantenerla in istato da poter ser- vire all'uso per cui fu locata: 3. Di farne godere pacificamente il con- duttore per tutto il corso dell’ affitto. 1720. Il locatore è tenuto di consegnare la gosa in buono stato di riparazioni d° ogni specie. Nel corso dell atfitto è l'obbligo di farvi 1 (199.3 tutte quelle, che possano divenir necessarie; allo in fuori delle /ocative. 1721. Si deve al conduttore la sicurezza per tutti i vizj o difetti della cosa locarta che ne impediscono l' uso; quando anche nel tempo del contratto il locatore non li conoscesse» Questi anche lo fa indenne da ogni perdi» ta che possa derivargli da tali vizj o difetti, 1722. Se nel corso dell'affitto la cosa locata perisca interamente per caso fortuito; il con- tratto si scioglie di pieno dritto. Se la cosa non perisca che in parte;il conduttore può secondo le circostanze richiedere una diminuzione di prezzo, o ancora che il contratto si sciolga. In eotrambi i casi non vi è luogo ad alcuna ins denpità. 1723. Tra il corso dell'affitto il locatore non può cangiare la forma della cosa locata, 1724. Se la cosa locata abbia necessità di ri- pari urgenti, che non possano differirsi fino a che sia compito l'affitto; il conduttore è l’ ob. bligo di soffrirli, qualunque sia l'incomodo che gli cagionino, e quantunque lo privino d’ una parte della cosa locata nel tempo del loro ese= guimento+ Ma se tali ripari durino più di quaranta giorni; il prezzo dell'affitto sarà diminuito@ (191°) proporzione del tempo e della parte della cosa locata della quale fu privo. Se i ripari sien di tale natura, che renda- no inabitabile ciò che sia necessario per l'allos- “ gio del conduttore e della sua famiglia; questi può far disciogliere I° affitto. 1725. ll locatore non à l'obbligo di dar si- curezza al conduttore per le molestie che li terzi per vie di fatto cagionino al suo godimen- to; purchè non pretendano de’ dritti su la cosa locata. E° salva al conduttore la facolià di per- seguirli nel proprio suo nome. 1726. Se per contrario il conduttore sia sta< to turbato nel suo godimento in seguela di azio- ne concernente alla proprietà del fondo; egli% dritto ad una minoranza proporzionata su la mercede del fitto; purchè abbia denunziato al proprietario le molestie e l’impedimento. 1727. Se gli autori di tali molestie preten- dano di avere qualche dritto sopra la cosa lo- sata; o se il conduttore egli stesso sia citato in giudizio per dover condannarsi a rilasciare la gosa nel tutto o nella parte, o a sofferire l’ eser- cizio di qualche servitù; deve chiedere al loca- tore di venire a difenderlo: e è dritto, se il chiegga, d'esser posto fuori di lite, nominando il proprietario per lo quale ei possiede. m 2 I (172) 1708. Gli obblighi primarj del conduttore son due: r. Di valersi della cosa locata da buon padre di famiglia, secondo la destinazione che le fu data nel contratto; o in difetto di que. sto, a norma di quanto possa presumersi per le circostanze: o. Di pagare la mercede della locazione ne’ termini convenuti, 1729. Se il conduttore impiega la cosa loca- ta in altro uso che in quello della sua destina- zione, o in modo da poter derivarne un danno al proprietario; questi può far il contratto a norma delle circostanze+ 1730. Se tra i due contraenti fu descritto lo stato della cosa locata, il conduttore dee resti- tuirla quale la ricevette in quella descrizione+ Non si comprende tutto quello perisca o peg- iori per la vecchiezza o per forza invincibile. e 1731. Se non vi fu la descrizione suddetta, sì presume che il conduttore abbia ricevuta la cosa in buono.stato di’ ripari /ocativi; e dee perciò restituirla in tal forma: salva la prova in contrario. 32. Il condu È delle desrada- 1732 concuttore“e tenuto de e degra a zioni e delle perdite che succedono nel corso Il del sno sodimento: a meno che non dimostri (use) (ua) d' essere quelli avvenuti senza sua colpa» 1733. E tenuto dell’ incendio se non dimostri Che questo avvenne per caso fortuito, 0 per forza invincibile, o per vizio di costruzione, O che il fuoco venne comunicato da una "easa vicina. 1734. Se i conduttori sien molti, son tutti tenuti nel solido per l’ incendio. Si eccettua quando dimostrino che 1° incen- dio sia incominciato nell’ abitazione d' uno di loro; in qual caso non vi è obbligato che cos stui solamente: O quando alcuno di loro dimostri che l'in cendio non potè cominciare presso di s@s.in qual caso costui vien sottratto dall’ obbligazione+ 1735» 11 conduttore è tenuto de’ peggiora- menti e delle perdite che succedono per fatti delle persone di sua famiglia o de suoi subaffit- guarj è 1736. Se la locazione si faccia senza serittu< ra; niuno de’ contraenti può congedare 1° altro senza osservare i termini prefissi. dall’ uso dei luoghi. 1737. La locazione, che si fece per iscrittus ra, cessa di pieno dritto allo spirare del= mine prefisso 3 senza che sia necessario di dar- si il congedo. (194) 1738. Se allo spirare del termine della scrit= tura, il conduttore rimane, ed è lasciato in pos- sesso j si opera una nuova locazione, 1° effetto della quale è regolato dall” articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura. 1739. Se il congedo venne intimato, il con- duttore non può invocare la riconduzione taci» ta; ancorchè abbia continu:to nel suo godi» mento è 1740. Nel caso de’ due articoli precedenti la sicurtà data pet l’ affitto nori si estende alle obs bligazioni che derivano dal prolungamento del termine. 1741. La lotazione si scioglie quarido la cosa locata perisce,‘o quando il conduttore ed il proprietario non adempiano rispettivamente i lot obblighi. 1742. La locazione non si scioglie per la morte del proprietario, nè per quella del cons duttore. 1743. Se il proprietario vende la cosa Jocas ta, il nuovo padrone non può espellere il con. duttore che abbia una scrittara di fitto autenti= ca, o di data certa; purchè tal facoltà non sia riserbata nel contratto di locazione. 1744. Se si convenne che in caso di vendita il nuovo padrone possa espellere il conduttore; (175) ma senza stipularsi alcun patto intorno 2° danni ed agl’ interessi j il locatore presta la iudennit à sul modo seguente: 1745. Se si tratta-di una casa, appartame n° to, o bottega; il proprietario a titolo di danni ed interessi paga al conduttore evinto una some ma eguale alla pigione, per quel tempo che ,' se» condo l'uso de’ luoghi, si accorda tra il congedo e l° uscita: 1746. Se si tratti di fondi rustici, il pros prietario paga al conduttore a titolo d° indenni- tà il terzo del fitto di tutto il tempo residuo della locazione» 1747. Gli esperti regoleranno Î' indennità quando si tratti di manifatture, fabbriche, o al- tri stabilimenti, ch'esigano delle grandi antici- pazioni» 1748. Il compratore, che in forza della fas coltà riservata nell’ affitto dall’ antico proprietà- rio, voglia espellere il conduttore, è l' obbligo di prevenirnelo al tempo usato nel luogo per il congedo» Se si tratti di beni rostici, una tale antici= pazione è d° un anno per lo meno. 1749. Non è concesso d'espellere i condut: tori se eglino prima non sien soddisfatti dal locatore; 0 in suo difetto dal nuovo proprietario, (176) de’ danni e degl’ interessi spiegati di sopra, 1750. Se 1 atto di locazione non sia autenti« co, o se manchi di data certa; il nuovo pro prietario non è tenuto a verun danno o inte resse. 1751. Chi acquista con patto di ricompera; non può espellere il conduttore fino a ch° egli non divenga proprietario irrevocabile collo spi- rare del termine prefisso per J' uso di tal fa coltà. I SEZIONE Delle regole particolari per le losazioni delle case a 2, dh inquilino, che non guernisce la ca- sa di mobili sufficienti, può essere espulso: a meno che non assicuri la pigione per cautelé valevoli. 1753. Il subaffittuario non è tenutò verso il proprietario che sino alla concorrenza della pia gione stipulata nel suo contratto, la quale egli debba nel momento del sequestro. Non gli è permesso d’ opporre de’ pagamenti che» abbia fatto con anticipazione. Non si riguardano come tali i pagamenti ch’ egli abbia fatti in virtù d'una stipulazione (iI) ( 1729 espressa nel suo contratto, ovvero in conseguena za dell'uso de luoghi. 1754. Le riparazioni locative, o sia di minus to mantenimento, vanno a carico dell’ inquilino, se non vi è patto in contrario. Esse son dise- bnate per tali dali° usanza de’ luoghi; e fra le altre son quelle da farsi A° focolari, frontoni, stipiti, ed architravi de’ cammini: All’ incrostamento nel basso delle mura dee gli appartamenti ed altri luoghi di abitazione sino all'altezza d’ un metro: A pavimenti e quadrelli delle camere quaris do solamente alcuni d’essi sien rotti: A’ vetri, quando essi non sien rotti dalla grandine o da altro nccidente straordinario e di forza maggiore: AID imposte degli usci, a*telai delle fine- stre, alle tavole de’ tramezzi o delle chiusure delle botteghe, a° cardini, a’ chiavistelli, e alle toppe» 1755. Niuna delle riparazioni locative è a cas rico dell’ inquilino, quando esse sien cagionate da vecchiezza o da forza invincibile. 1756. Lo spurgamento de’ pozzi, e delle las terine, è a carico del locatore, se non vi è patto in contrario, === È P200) 1757. L' affitto de’ mobili forniti per guefni= re una casa intera, un corpo intero d° albergo, una bottega, o qualsiasi appartamento, si reputa fatto per il tempo ordinario degli affitti di cas se, alberghi, botteghe, ed appartamenti, secon do l’uso de’ luoghi. 1758. La locazione di un appartamento mobi- gliato si reputa fatta‘ad anno, quando il fu ad un tanto per anno; A mese, se il fu ad un tanto per mese; A giorno, quando il fu ad un tanto per giorno+ Se non vi à mezzo da dimostrare che la locazione fu convenuta ad anno, a mese; 0 4 giorno$ sì reputa fatta secondo Î uso de’ luoghi. 1759. Se spirata la locazione per iscritto, un inquilino continui a godere della casa o dell’ ap= partamento senza che il locatore se gli oppone ga; si reputerà di averne rinnovato il contrat. to colle medesime condizioni per il tempo pre- fisso dall’ uso de’ luoghi. Allora egli non potrà più nè uscirne nè esserne espulso, che dopo un congedo intimatogli nel termine prefisso dall’ uso suddetto. 1760. Sciogliendosi il fitto per colpa dell’ in- quilino; questi è tenuto di pagarne la merce« de per il tempo necessario ad una nuova loca- ( 179.) zione: senza pregiudizio de’ danni e degl’ intes ressi che derivassero dall’ abuso. 1761. Il locatore non può sciogliere il fitto; ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata; quando non si convenne il con tfario» 1762. Se nel contratto si convenne una tal facoltà a vantaggio del locatore; egli à l'obblia go d° intimarne il congedo all inquilino antici- patamente nell’epoche determinate dall’ uso de' luoghi» SEZIONE III Delle regole particolari per le locazioni de' fondi rastici salini coltiva per dividerne i frutti col locatore, non può sublocare, nè cedere il fone do locato, se nel contratto non gliene fu con- cessa la facoltà espressamente. 1764. In caso di contravvenzione, il propriè= tario è dritto di togliere al conduttore il pos- sesso del fondo, e di costringerlo 1a° danni ed agl' interessi che. risultino dalla violazione del contratto. 4765."Sè hell affitto d'un fondo rustico, si ( 180)) dia a questo una contenenza maggiore o minore della reale; non si fa luogo a sminuire, 0 ad accrescere la mercede, che ne’ casi e secondo le regole espresse nel titolo della vendita. 1766. Se il conduttore d'un fondo rustico non lo fornisce di bestiami ed arnesi necessarj; se ne abbandona la coltivazione, se non lo col- tiva da buon padre di famiglia, se lo adopera ad uso diverso da quello per cui fu destinato; o, generalmente, sé ei non esegue i patti della locazione, e ne risulti alcun danno al locatore$ questi può secondo le circostanze far discioglie- te il contratto. Disciogliendosi il medesimo per fatto del conduttore; questi soggiace. a° danni, ed agl’in- teressi a norma dell’ articolo 1764 1767. Ogni conduttore di fondi rustici deve riporre la ricolta ne’ luoghi destinati a tal uso nella locazione+ 1768. Il conduttore di fondi rustici è tenuto di avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettessero in quelli, sotto pena di tutti i danni, spese, ed interessi. Una tile avvertenza dee farsi nello stesso termine prefisso a chi è citato per comparire in giudizio, secondo la distanza de’ luoghi. { x8r) 1769. Se tra il corso di una locazione stipu: lata per più anni, perisca in uno di questi la in- tera raccolta, o per lo meno la sua metà, per casi fortuiti; il contuttore può chiedere una ri- duzione della marced e; a‘meno. che egli non sia compensato dalle raccolte precedenti. Quando non lo sia, la stima della ri- duzione non è luogo che alla fine dell’ atfitto# nel qual tempo sì fa un compenso di tutti gli anni del godimento. Non. pertanto può il giudice dispensare provvisoriamente il colono dal pagamento d° una parte del fitto in ragione della perdita sofferta+ 1770. Se la locazione non sia che d'un an- no, e sia occorso di perdersi o tutta la raccol- ta, o la metà per lo meno; il colono sarà rina francato da una parte proporzionale della= cede. Non potrà pretendere alcuna riduzione se la perdita sia minore della metà. 1771. Îl colono non consegue la riduzio= ne se la perdita de frutci avvengà dopo che essi sien già separati dal suolo. Ma se il con- tratto assegni al proprietario una quota de’ frut» ti nelie loro specie, ei dev’ essere a parte della perdita, tutte volte che questa non fosse avves (1a) nuta per la mora del colono nel consegnare al proprietario le specie dovutegli. Egualmente il colono non può richiedere una riduzione quando la causa del danno esi- steva e si conosceva nell’ epoca della stipulazio- ne dell’ affitto, 1772. Il colono può sottoporsi a’ casi fortuiti per espressa stipulazione. 1773. Una tale stipulazione non comprende che li casi fortuiti ordinarj; quali sono la grana dine, il fulmine, il gelo, o la brina. Essa non si estende a’ casi fortuiti straordi» narj;- quali sono i guasti della guerra, o l' inon- dazione, che sieno insoliti nel paese: a menò che il conduttore non si sia sottoposto a tuttii casi fortuiti preveduti ed impreveduti. 1774. L' affitto d’ un fondo rustico senza scrit- tura si reputa fatto per il tempo ch'è necessa» rio affinchè il conduttore raccolga ogni frutta del fondo locato. Quindi Ja locazione di un prato, d’ una vis gna, e di ogni altro fondo, li cui frutti si rac» colgono interamente nel corso dell’anno, si tree puta contratta per un anno. La locazione delle terre divise in porzioni; che sien coltivabili in anni alternativi, si ren puta fatta per tanti anni quante sono le porzioni, (123) 1795. La locazione di fondi rustici, benchè fatta senza scrittura, cessa di pieno dritto collo spirare del tempo fino al quale si reputa conve» nuta-secondo l'articolo precedente. -1776. Se allo spirare della locazione scritta di fondi rustici il conduttore rimanga, e sia la:ciato in possesso; si opera una rinnovazione di contratto, il valore del quale si regola dal'ar= ticolo 1774. 1777. Il colono, che vien fuori, des lasciare a chi gli succede le stanze convenevoli e le al» tre agevolezze per li lavori dell’anno che se= gue. Vicendevolmente il conduttore nuovo pros cura a chi lo precede i simili comodi per it consumo delle vettovaglie, e per le raccolte che rimangono a farsi+ Sì nell’ uno che nell'altro caso è necessario uniformarsi agli usi de’ luoghi. 1978, Il colono, che vien fuori, deve las sciare eziandio la paglia ed il concime dell’an- mata, se gli ricevè entrando nel podere locato. In difetto anche di tal condizione, il proprietario potrà ritenerseli secondo la stima. ( 184) CAPITOLO IL Della locazione d' opera e d' industria di, sono le specie principali della tocazione d’ opera e d'industria: 1. Quella degli operaj che si obbligano all’ altrui servigio. | 2. Quella de’ vetturali st per terra che per acqua, i quali assumono il carico del tras porto delle persone o delle merci. 3. Quella degl imprenditori d'opera per cottimo o appalto» SEZIONE\L Della locazione de' domestici e degli operaj condi È proprj servigi non possono obbli< garsi che a tempo, o per una impresa determi: pata. 1781. Si crede al padrone sopra la sua parola Per la quantità delle mercedi, Per il pagamento del salario dell'anno finito, ( 185) E per le somministrazioni in conto dels I’ anno che va, SEZIONE IL De vetturali per terra e per acqua ‘1782. Pi quanto riguarda la custodia e con: servazione delle cose che si affidano a° vetturali per terra e per acqua, son questi soggetti a° do« veri medesimi degli albergatori, di cui si è par= lato nel titolo del deposito e del sequestra, 1783. Sono tenuti non solo di ciò ch'essi già ricevettero nel loro bastimento o vettura 5 ina eziandio di quello, che fu consegnato loro sul porto, o nel luogo di conserva per esser riposto) nel loro bastimento o vettura. 1784. Sono tenuti della perdita e dell’avaria delle cose che lor sono affidate, se non dimo» strino che luna o l'altra fosse avvenuta per caso fortuito o per forza invincibile. 1785. Gl' imprenditori delle vetture pubbli» che per terra e per acqua, e quelli de’ pubbli- ci trasporti debbono tenere un registro del das naro, degli effetti, e degl’ involti, di cui assuè mono l’incarico, n 1786. ( 186) 1786. Gl'imprenditori, e i direttori di trass pubbliche, i padroni di barche di più a de’ regolamenti legge fra loro e porti e vetture e navigli sono soggetti specifici, che costituiscono una gli altri cittadini+ SEZIONE III, Depli appalti e de' cortimi 1787. Li lai darsi ad alcuno l'incarico d' unt lavoro, può convenirsi ch° egli appresti solamen= te la sua opera, o la sua industria, ovvero an- che la materia. 1728. Quando ΰ operaio appresta se la cosa venga a perire in qualunque modo ata; il danno è dell’ ope= rone non fosse in mo- ja materia; prima di essere consegn rajo: a meno che il pad ra nel riceverla+ 1789. Quando l'operaio appresta solamente la fatica o la industria, se la cosa venga 2 per o che per la sua colpa. re, egli non è tenut I articolo precedente la 1790. Se nel caso del ancorchè senza colpa dell’ ope- cosa perìsca, sen raio, prima che za che il padrone sia ILS x 5A i questi non è più tenuto a pagarne l' opera si sia ricevuta,€ moroso nel verificarla$ il salario: (187) a meno che la cosa non sia perita per vizio della materia. 1791. Trattandosi d' un opera di diversi pezzi, o a misura; può essa verificarsi in par tite. Si presume verificata per tutte quelle che sien soddisfatte, se il padrone paga l’ operaio in proporzione del lavoro giù fatto, 1792. Se l’edifizio costrutto a prezzo fermo perisca in intero, o in alcuna sua parte per vizio di costruzione, od anche di suolo; l’ar- chitetto e l' imprenditore ne son tenuti tra il corso di dieci anni, 1793. Allorchè un architetto o un imprendi. tore abbia assunto l'appalto d'un edifizio in seguela di piano prefisso e accordato col pro prietario del suolo; non può richiedere che il prezzo si accresca, nè sotto al pretesto che fos= se alzato il valore della mano d'opera o de’ ma- teriali, nè sotto quello de* cangiamenti e delle giunte, che siensi fatte nel piano, se queste non furono autorizzate in iscritto, e non se ne con» venne il prezzo col piòprietario, 1794. 11 padrone per sua unica volontà può recedere dall’ appalto, ancorchè I° opera sia giù cominciata, col trarre indenne l’imprenditore di tutte spese e fatiche, e del guadagno possibile a provenirgli da tale imprésa. n. 9 1795: TZ— == (188) ‘1795. Morendo| artefice, l'architetto; d l'imprenditore; la locazione d'opera è sciolta. 1796. Ma il proprietario è L'obbligo di pa- gare agli eredi loro, in proporzione del prez- zo convenuto, il valsente delle opere fatte,€ li materiali preparati, allora solamente che que- sti o quelle sieno per essergli vantaggiose. 1797. L'imprenditore è tenuto al fatto delle persone che impiega. 1798. E muratori, 1 filegnami, e gli artes fici tutti, impiegati alla costruzione d' un edifi- zio o d'altre opere d'appalto, non ànno dritto contro at proprietario per le loro fatiche che fino alla quanti:à, della quale ei si trovi în debito verso} imprenditore neì momento dell’ azione promossa+ 1799. E muratori, i magnani, i legnamari; e gli altri artefici, che direttamente contrattano a prezzo fermo, sono tenuti a’ regolamenti disse posti nella presente sezione. Si riguardano essi come imprenditori nella parte che trattano« raga.rnre ro tone een] tara so,— sind sei S N (189) Bino| POT IV Della locazione a soccia SEZIONE IL Disposizioni generalé 1800. Lo locazione a soecio è un tontràttà per cui una delle parti dù all altra una quan gità di bestiame perchè il custodisca, lo nutri« chi, e lo abbia in cura sotto alle condizioni che si convengano+ 1801. Vi sono più specie di socci: Il soccio ordinario, 0 sempl Ice 3 Sell a metà, "altro col fittaiuolo è col mezzaiuolò; È può aggiungersi una quarta specie, >he anche chiamasi soccio, sebbene innpropria- mente+ 1802. Si può dare a soccio ogni specié di be- stiame capace di accrescimento, o che sia di van- raggio all’agricoltura o al comi mercio+ 1803. Se manchino le conve nzioni particola- fi, il soccio prende regola da’seguenti principj. ( 190) SEZIONE Il. Del soccio semplice 1804. ba locazione A soccio semplice è qualora si danno ad altri de’ bestiami per custo= dirli, mutrirli; e curarli, a condizione che il conduttore vi guadagni la metà nell’ accrescimens to, e soggiaccia del pari alla metà della perdita 1805: La stima data a° bestiami in tale con- tratto non ne trasferisce la propietà al condut- tore. Essa è per unico oggetto di prefiggere la perdita o il guadagno possibile a risultarne nel- lo spirare della locazione. 4 1806. Il conduttore è tenuto alla diligenza di un buon padre di famiglia per la conserva- zione del bestiame avuto a soccio.© 1807. Non soggiace al caso fortuito se non quando vi precedette qualche colpa di lui, sen= za la quale la perdita non sarebbe avvenuta. 1808. Sorgendo disputa:; il coriduttore dee provare il caso fortuito, ed il proprietario la colpa che imputa al conduttore: 1809. Il conduttore, sottratto dall’ obbligo per il caso fortuito, deve sempre render conto delle pelli delle bestie tecane ana i (191) 1810. Se il bestiame perisca interamente sen- za colpa del conduttore è il danno è del locatore. Se non ne perisce ché uni parte; la perdita si soffre ia comune, sul calcolo combinato del prezzo della stima d'origine e di quello della stima allo spiraàre della locazione» 1811, Non può stipularsi Clie il conduttore soffra egli solo la perdita inteta del bestiame, ancorchè avvenga per caso fortuito e senza sua colpa: O ch'egli avrà nella perdita una parte mag- giore che nel guadagnò: O che il locatore in fine del contratto torri innanzi parte qualche cosa oltre il bestiame da- fo a soccio. Ogni convenzione di simil genere è nulla. Il latte, il concime, e il lavoro del bestiame dato a soccio appartengono al solo conduttore è La lara e l'accrescimento si dividono. 1212. Nè il solo conduttore, nè il solo los catore può disporre d' alcuna bestia del soccio, sia essa della sorte, sia dell’accrescimento. Cia- scuno di loro il può col consenso dell’ altro. 1819. Il soccio, che si contragga col colono d'un altro proprietario, dev essere notificato 4 costui, Senza ciò il proprietario medesimo è (192) dritto di se questrare e far vendere il bestiame per quanto il colono gli debba. 1214. Il conluttore non può tosare il bestia< e‘e prima non ns istruisca il locatore. 1215. Se non si convenga per qual tempo il soccio debba durare; si reputa prefisso a tre anni. 1816, Il incatofe può chiederne lo sciogli» mento anche prima, se il conduttore non adem« pia i suoi obblighi. 1817. Quando il soccio finisce, o quando si scioglie, il bestiame è nuovamente stimato. Innanzi altro il locatore può togliere del bee stiame di ogni specie» sino alla concorrenza del. la stima primiera:il resto si divide. Se non esistano bestiami., che giungano a compiere la stima primiera; il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si fanno ra gione su la perdita. GE ZIONE. Del soccio a metà. 1818. 1° soccio a metà È qualora ciascuno de’ contraenti conferisce la metà de’ bestiami; che divengono comuni per il guadagno e per la perdita, (193) 1819. Il conduttore profitta egli solo del latte, del concime, e del lavoro degli anis mali, c:me nel soccio semplice. il locatore non è dritto che alla metà delle Jane e dell’ accrescimento. E° nulla ogni convenzione in. contrario: a meno che il lovatore non abbia la proprietà del= la possessione, di cui il conduttore è fittaiuolo. © mezzaiuolo. 1220. Le altre regole tutte del soccio sem plice si applicano al soccio a metà. SEZIONE iV Del soccio dato dal proprietario al suo fittaiu olo o mezzaiuolo GL Del socciòo dato al fittaiuolo (ADIC Aia tal soccio, il qual chiamasi an: che soccio di ferro, è quando il proprietario dà la sua possessione in affitto con legge che allo spirare di questo il conduttore vi lasci de bestiami di valore eguale alla stima de’ già ricevuti, (194) 1822. La stimà del bestiame dato al coriduts tore non gliene trasferisce, la proprietà} ma nondimeno lo pone a suo rischio, 1823. Nel corso della locazione ogni lucro appartiene al fitiaiuolo, se non fu convenuto il contrariò. 1824. Ne'socci contratti col fittaiuolo il cons cime non va tra i suoi lucri; ma appartiene alla possessione, e deve unicamente impiegarsi per la coltura della medesima. i 1825. Il fittaiuolo foffre egli solo la perdità auche totale. e per caso fortuito, se non fu attuito il contrario è 1826. Allo spirare della locazione; il fittaiuo- lo non può ritenersi il bestiame del soccio con pagarne la stima d'origine: egli è tenuto di la- sciarne uno ch° eguagli il valore ricevuto da lui. Se vi è difetto, deve pagarlo; ed è solo l'eccesso ch'è di sua pertinenza; RAI Del soccio contratto col mezzaiuolo I 1827. Se il bestiame dato a soccio peri sca interametite senza colpa del colono$ il dane no è del locatore, 195) 4828. Si può stipulare che il colono rilasci la sua parte della lana tosata in vantaggio del locatore a prezzo più dolce dell'ordinario: Che il locatore abbia una maggior parte ne' lucri: . Che consegua la metà del latte; Ma non si può stipulare che il colono sia tenuto di tutta la perdità. 1829. Un tal soccio finisce insieme coll’ af fitto della possessione. 1830. Nel rimanente si sottopone a tutte ie regole del soccio semplice. SEZIO ME. V. Del contratto impropriamente chiamato soccio 1831. ia. una o più vacche sien date per custodirsi e nutrirsi} il locatore ne cò nser- va lagproprietà: e non ritrae che I° utile solo de’ vitelli che ne nascono, ( 196) TRI ST.0 Luo: Del contratto di società CE APITORONIL Disposizioni generali 1832. pr società è un contratto; col quale due o più persone convengono di porre qualche cosa in comune a fine di dividerne I° utile che possa derivarne. 1833. Ogni societ è tenuta d° avere un og: setto lecito; e dev’ essere contratta per l’ inte: resse comune delle parti. Ciascuno de socj vi dee conferire o da haro, o altri beni, o l'industria sua. 1834. Ogni società si deve contrarre per mez: #o della scfittura quando l'oggetto di queblasor: pissi il valore di franchi centocinquanta. Non è ammessa la prova testimoniale nè cons tra nè oltri.di quello che è racchiuso nell'atto di società;‘nè su ciò che si alleghi d'essere sta= to detto da prima, nell'atto medesimo, o dopoj ancorchè si tratti di una somma o valore che pon giunga ai franchi cento cinquanta« Delle diverse specie di società Rn835. Le società sono universali o particolari 4 leo distinguono due sorti di società uni< versali; quella di tutti i beni presenti, Vl altra di tutti i guadagni. 1837. La società di tutti i beni presenti è quando le parti pongono in comune tutti i be- ni mobili e stabili che posseggono attualmente, ed i lucri che ne potranno ritrarre+ Possono ancora comprendervi ogni altra spe- cie di guadagno: ma i beni che acquistino per successione, donazione, o legato, non entrano in tal società che per il solo godimento, E° in- terdetta ogni stipulazione che tenda a compren- dervi la proprietà di questi beni; salvo che fra gli sposi, ed in conformità delle regole che gli riguardano. CAPIPO L:0 Sb ZIONE SIC Delle società universali 1838. La società universale de’ guadagni cone (198) tiene tutto ciò che le parti sieno per acquistas re colla loro industria nel corso della società, per guelunque titolo. Vi si contengono ancora i mobili che ciascuno de’ socj possegga nel tem- po del contratto: non vi entrano i loro immo» bili che per il solo godimento. 1839. La semplice convenzione di società uni- versale senza altro dichiaramento non importa che la società universale de’ guadagni. 1840. Niuna società universale può aver luo- go che fra individui capaci di fare, o di ri- cevere donazioni, ed alle quali non sia inter- detto il guadagno per lo danno che ne derivi ad altrui. SEZIONE: IL Della società particolare 1841. La società particolare è quella che non riguarda se non talune determinate co- se, od il loro uso, ovvero i frutti da raceos glierne. 1842. E° altresì una società particolare quan- do più persone si associano, sia per una intra- presa disegnata, sia per 1° esercizio di qualche mestiere 0 professione, { 199) CAPITOLO, II Delle obbligazioni de’ socj tra loro e a riguardo de? terzi SEZIONE I Delle obbligazioni de socj fra loro 1843» Ea società incomincia su l' istante medesimo del contratto, quando in esso nonsi disegni un’ epoca diversa. 1844, Se non vi è convenzione su la durata della società, essa si reputa contratta per tutta la vita de’socj, sotto la modificazione espressa nell’ articolo 1869. Ma ove si tratti d’affare che abbia de’ limiti nella sua durata, la socieià si stima contratta fino a chel’affare stèsso si ter- mini+ 1845. Ciascun socio deve alla società tutto ciò che promise di conferirvi. Se tal promessa consista in un corpo certo, di cui la società venga evinta; il socio allora deve a questa la sicurezza, egualmente che il venditore al suo compratore. 1849. Se un socio tralascia di eonferire nella . ( 200) società una somma dovuta; ei di pieno diritto; e senza richiesta, diviene debitore degl'interes- si di tal somma dal giorno in cui la medesima doveva esser pagata e La regola è la stessa per lo danaro del- la' cassa sociale fin dal giorno. che il socio ne ritira le somme a suo particolare profitto. Tutto senza pregiudizio de danni e degl’ ins teressi più ampj, se vi è luogo. 1847. I socj, che promisero di conferire la loro industria, debbono il canto alla società di tuiti i guadagni ottenuti per la specie dell” in- dustria promessa. 1349. Allorchè taluno de' socj rappresenti un particolare suo credito di somma esigibile ver- so qualche persona, la quale pur essa sia debi- trice alla società d' una somma egualmente esi- gibile j ciò, ch'ei riceve dal debitore, deve imputarsi sul credito sociale e sul proprio con proporzionarsi la rata a ciascuno de' medesimi; anche quando ci gli avesse imputati interamen- te sopra il suo credito particolare. Ma se nella quitanza egli esprima che l'imputazione si fac- cia in intero sul credito della società, non si recede da questo dichiaramento. 1849. Se un debitore della società divenga. insolvibile dopo che 1° uno de’ socj abbia già ri: ( cor) cevuto su quel credito l’intera sua parte} que: sta dovrà conferirsi nella massa comune, ancor- chè il socio avesse dato quitanza speciale a sal do della sua porzione. 1850. Ciascuno de’ socj deve allasocier®i dans ni che le abbia cagionati colla sua colpa, sens za poter compensarli cogli utili che la sua in= dustria le abbia procurato in altri affari. 1851. Se nella società si conferisca il solo go dimento delle co se, ed esse consistano in cor= pi certi e determinati, che non si consumano coll’uso; il rischio delle medesime è del socio proprietirio. Se queste cose si consumino, se degradino cow: servandosi, se sieno destinate per vendersi, 0588 sieno messe in società su. di stima assicurata per un inventario j esse rimangono a rischio della società. Se Ja cosa È stimata, il socio non può ripe: tere che il valore della stima. 1852. Un socio è azione contra la società a rispetto non solamente delle somme sborsate per essa, ma ancora degli obblighi contratti di buo- na fede. per gli Bn sociali, e de’ rischi inse- parabili dalla sua amministrazione. 1853. Allorchè I° atto di società non deter= mina la parte di ciascun socio ne' beneficj o nela 9 ( 208) le perdite; sarà tal parte proporzionata a quan to ciascuno conferì nel fondo sociale. Se alcuno vi recò /solamente la propria indus stria; sì ne beneficj che nelle perdite ei pren- de una parte eguale a quelia del socio che vi è conferito il meno. 1854. Se i socj convengano, che uno di loro, od un terzo dia la regola delle porzionij que- sta non potrà essere impugnata che solo quan- do evidentemente sia contraria all'equità. Verun reclamo non è concesso a tal uopo se sieno scorsi più di tre mesi da che il socio, 11 qual pretende esser leso, ebbe notizia della re- gola pronunziata, o se questa ricevette dal can- to di lui un principio d° esecuzione. 1855. E° nulla la convenzione che desse all' uno de’ socj tutti i guadagni. E lo stesso, se si convenga che le somme 0 gli effetti posti in società da uno o più socj sie- no esentati da ogni contribuzione nelle perdite 1856. Se un socio amministra in forza di clau- sola speciale del contratto di società; può fare ogni atto che dipende dalla sua amministrazio= ne, anche quando gli altri socj si oppongano: purchè il faccia senza fraude. Tal potere non è rivocabile senza una caus sa legittima finchè duri la societ. Ma se esso mai bla €. 208.) son fu accordato che con atto posteriore alla convenzione sociale}, può rivocarsi come ogni semplice mandato. 1857. Se l’incarico d’ amministrare sia fidato a più socj, senza determinarsi le loro funzioni, o senza esprimersi che l'uno non abbia facol- tà d° operare senza dell'altro j ciascuno di loro potrà fare divisamente qualunque atto di tale amministrazione+ 1858. Se fu stipulato che uno degli ammini. stratori non possa far nulla senza dell’ altro 7 uno solo senza nuova convenzione non può agi= re nell’assenza dell’ altro, anche quando costui si trovasse nell’ attuale impossibilità di concor rere agli atti dell’ amministrazione. 1859. Ove su‘1 modo di amministrare man chino le stipula zioni speciali j si osservano le regole seguenti: 1. E' presunto che i socj si abbiano dato il potere scambievole d° amministrare l'uno per l’altro. Il fatto di ciascuno è valido, anche per la parte de’ socj, di cui non fu pre- so il consenso: salvo il dritto che ànno questi ultimi, o anche uno di loro, d'opporsi ali’ ope- razione innanzi che sia conchiusa. 2, Ciascun socio può servirsi delle cose perti- menti alla società, purchè le impieghi alla loro o 2 i(204) destinazione prefissa dall’ uso”, e non se ne val. O T interesse tSosiale, 0 in maniera che ga contr. pedi‘d’ usarne seconda agli altri socj_ venga im il loto diritto. 3. Ciascuno de’ socj t » il dritto d'obbligare gli altri a fare con esso le spese che sien necessarie per la conservazione del A L'uno der socj, se non con n può fare delle innovazioni sopr pil dipendenti dalla società; anche dolo s0- stenga ch'esse sien vantaggiose» 1860. Il socio, che non è amministratore, non può distrarre, nè obbligare le cose, anche mobili, che dipendano dalla società+ senza che gli altri erza perso na res le cose sociali» sentano gli altri, a gl immos 1861, Ciascuno de° socj, può associarsi una È consentano;. egli% nella società. lativamente”alla parte ch Ma non può 2 ammetterlo in questa sen e allora che ne abbia l'amministras za tale cons senso, anch zione è}: e + i» fra TTNet il potere+ 1863. Quando i socj contraggono un debito; ( 205%) SEZIÒON Delle obbligazioni de' socj a, riguardo de' terzi ti È LD, Li N Elle sociei à mercio, i socj non son tenuti nel solido per li debiti sociali. Nè alcuno di loro può obbligare gli' altri, se essi non gliene abbiano conferito ciascuno di essi è tenuto verso il creditore per à, che non sien di com» porzione eguale 5 anche quando nella società fosse minore la quota d’alcuno d'es- si: a meno che l’atto non réstringa specialmen» te l’obbliso di costui in corrispondenza di tal 1864. Quando elcuno de’ socj contragga un ob- blicazione nel nome sociale} egli non obbli« = Lab i=. se. medesimo: a meno che non ne abbia il potere..da’\sogj»,‘0 che la cosa non siasi convertita in utile della società» ( 206) CAPITOLONn. Delle differenti maniere per cui finisce la società ‘1265. La società finisce 1. Per lo spirare del tempo prefisso al cons tratto: 2. Pet l'estinzione della cosa, o per il com pimento del traffico: 3. Per la morte naturale di taluno de’ socj: 4. Per‘la morte civile, per l'interdizione, 0 per il fallimento d’ alcuno di loro. 5. Per la volontà che uri solo o più socj espri» mano di rion essere più in società. 1860. Se una società si stipuli per un tempo determinato$ non è concesso di provarne la pro- rogazione che per mezzo di scrittura rivestità delle medesime forme del contratto di società» 1867. Allorchè l'uno de'socj è promesso di met- tere in comune la proprietà d'una cosa; la per- dita di questa, prima che sia stata realmente conferita, produce che la società sia disciolta per tutti i socj. Del pari la società è sempre disciolta per la perdita della cosa, allorchè il godimento sole siasi messo in comune, rimanendo la proprietà in potere del socio. Ta ( 207) Ma se la proprietà della cosa fu gif conferi. ta in comune, la sua perdita. non discioglie la società» 1868. Può stipularsi validamente; che se muo- ia L'uno de’socj, il contratto continui coll’ ere- de di lui, ovvero co’soli consncj che sopravvi- vano. In questo setondo caso l'erede del defunto non È dritto che alla divisione della società, avuto riguardo allo stato iu cui essa si trovi nel tempo di tal morte; e non partecipa de* dritti ulteriori, che in quanto sien essi una cone seguenza necessaria delle cose operate vivente il socio a cui si succede. 1869. Per nudo volere dell'una delle parti la società non si scioglie, che solo quando la sua durata sia senza limite. A tal opera è sufficien- te una rinunzia, che si notifichi a tutti i socj: purchè questa si faccia in buona fede, e non in- tempestivamente. 1870, Il socio non è in buona fede se rinune cia per appropriarsi egli solo il lucro che i con- socj si avean proposto di ottenera in comune+ La rinuncia è intempestiva allorchè le cose non sien più intere, ed importi alla socieià che ne sia differito lo scioglimento. 1871. Nelle società, che si contraggono a ter- mine, lo scioglimento non può domandarsi in- ( 208) nanzi che quel termiae arrivi; se non quando vi conhtorra un motivo giusto. E tale, ad esente pio, il caso d'un socio che manchi a° suoi ob: blishi, o quello d'uno renduto inabile agli af« fari sociali per abitual malattia. La legittimità, e la gravezza de’ casi simili si lasciano all’ arbi- trio de’ giudici. 1872. Le regole date per dividere l'eredità; per le forme di tal divisione, e per gli obbli» ghi che ne risultano fra i coeredì, si applicano alle divisioni fra’ socj. Disposizione relativa‘alle società di commercio 1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società commerciali s° che ne' soli casi, ne' quali non contraddicono inverni modo alle leggi‘ed agli usi del commercio. «-__—- ( 269) ID I TL dat Del prestito. î8-4. Y I sono due sorti di prestito; Quello delle cose, di cui si può fer uso senza tonsumarle; E quello delle cose, èhe si consumano per - 4 usa: La prima specie si chiama prestito ad uso; o comodato, La seconda si chiama prestito di consumo,© prestito semplicemente. OdTtTLOLo.t Del prestito ad uso, 0 sia comodato SgbSTO NE bb Della natura del prestito ad uso 875. L prestito. ad Uso; o sia comodato, è ùun contratto, per cui‘uni idelle parti consegiia all'altra una cosa affinchè se ne valga, coll'ob- bligo di restituirla dopo essersene valuto, ( 210) #26. Il comodato essenzialmente è gratuito; 1255. Il comodante rimane proprietario della Cosa prestata. i 1878. Tutto ciò ch'è in commercio, e non si consuma coll’uso, può essere l' oggetto di questa convenzione è» 1879. Gli obblighi, che derivano dal comoda» to, si trasmettono agli eredi del comodante, e del comodatario. Ma se Ja prestanza non ebbe riguardo che alla” sola persona del comodatario; gli eredi di lui mon possono continuare il godimento della co- sa prestata SEZIONE: II Delle obbligazioni del comodatario 1880. L combdatario è tenuto d'invigilare da buon padre di famiglia alla custodia ed alla conservazione della cosa prestata. Non può va- lersene che pet l’uso determinato dall’ indole di quella, o dalla convenzione; sotto pena de’ dan- ni e degl'interessi se vi è luogo» 1881. Se il comodatario impiega la cosa in altro uso, o a maggior tempo che non dovreb- (-etrì) be; sarà tenuto della perdita, anche quando av- venisse pèr caso fortuito. 1882, Se la cosa perisca per un caso fortuito, dal quale il comodatario potéva difenderla sur- rogando la propria sua; o se, non potendo con- servare che una delle due, abbia preferito la propria; ei soggiace alla perdita dell’ altia. 1883. Se la cosa fu stimata nel tempo del pre- stito; la perdita è del comodatario, ancerchè avvenga per caso fortuito: a meno che non sia- si convenuto altramente. 1884. Se la cosa degradi di pregio in forza del solo effetto dell’ uso per cui fu prestata, e sen- za colpa qualunque del comodatario; non è que- sti tenuto del peggioramento. 1885. Il comodatario non può ritenere la cosa in compenso di ciò che il comodante gli deve. 1886. Se, per valersi della cosa prestata, if tomodatario faccia taluna spesa; non gli è con- cesso di ripeterla. 1884, Se molti congiuntamente abbiano avuto a prestito la medesima cosa$ vi sono essi te- nuti verso il comodante nel solido, ( 212) SEZIONESMI Delle obblipazioni del comodante É di et"i e tb+ Li’ A t 1888.£L comodante non può riprendere la cosa data in prestanza, che dopo il termine espres- so nella convenzione; o, in difetto di questa, dopo che la cosa abbia servito ell' oggetto per cui fu prestata. 1889. Non pertanto se tra il corso di quel termine, o innanzi che cessi il bisogno del co- modatario, sopravvenga al comodante un biso» gno urgente ed impreveduto della sua cosa; può il giudice, secondole circostanze, costringere il comodatario a restituirgliela. 1R90» Se:tra il corso del prestito il comoda tario per. conservare.la; cosa s' indusse a fare ta- luna:spesa straordinaria; necessaria,“e sl urgen= te, ch'ei non abbia potuto prevenirne il: como- dante; questi. avràtl* obbligo? di: rimborsarglie!a. 1891. Quando'lx cosaprestata‘abbia tali difetti, da poter danneggiare: colui: che ne‘usa; il como- dante deve l'indennità se, conoscendoli, non ne abbia avvertito i] comodatario, (218) C A+PPIRO:L:0 IL; Del prestito di consumazione?» o prestito semplice SEZIONESGEL Della natura del prestito di consumazione 1892. le prestito di consumazione e uncon- tratto per cui I° una delle parti consegna una quantià di cose, le quali usandone si consumano; e l'altra, che le riceve, si obbliga di resi ituira gliene altrettante nella medesima specie e qualità» | 1893. Per l'effetto di tal prestito, il mu- zuario acquista la proprietà della cosa im pronta= ta. Ei ne soffre la perdita in qualunque manie= ra che questa avvenga. 1804. Non è permesso dare come prestito di consumazione le cose che, quantungue della mes desima specie, differiscono nell’individuo; quali sono gii animali. Allora il contratto è um prestis to d’ uso. 1895. L° parli gu inni, che risulti da un pre- x stito in danari, è sempre della medesima somma | numerica enunciata nel contratto. Se vi sia accrescimento o diminuzione di spe- ( 214) cie prima dell’ epoca del.pagamento; il debitos re deve restituire la somma numerica prestata j e non dee restituirla che nelle specie, le qua- li sono in corso al tempo del pagamento, 1896. Il precedente asticola non è luogo se vennero prestate delle verghe metalliche. 1897. Se il prestito fu di verghe metalliche o di derrate; per quanto esse crescano, o degradina di prezzo, il debitore deve sempre restituirne la stessa qualità e quantità; e niente altro che ciù. SEZIONE Delle obbligazioni di chi presta ap fa il prestito di consumazione deve la sicurezza stabilita dall’ articolo 1891 per lo prestito d'uso. 1899. Chi prestò alcuna cosa, non può richie» derla se non giunga il termine convenuto. F900. Se non fu prefisso alcun termine per restituire, il giudice può concedere al mutuario una dilazione secondo le circostanze. Igor. Se fu convenuto semplicemente che il mutuario paghi in quel tempo che gli sia pose ( e15) sibife, o quando ne abbia i mezzi; il giudice prefiggerà un termine per il pagamento secon» do le circostanze, SEZIONE III. Delle obbligazioni dî chi riceve a prestanza 1902. Cà impronta è obbligato di restitui. ge le cose prestate nella medesima quantità e qualità, ed al termine convenuto. 1903. Quando gli riesca impossibile di soddis= farvi;ne paga il valore col riguardo del tempo e del luogo; in cui la cosa dovea restituirsi se- condo la convenzione. ‘Se alcuna regola non fu data sul tempo e sul luogo; il pagamento si fa al prezzo del tem- po e del luogo, in cui il prestito fu contratto, 1904. Se nel termine convenuto il mutuario non restituisce le cose, o il valore; ne deve l'interesse dal giorno della domanda in giudizio, (216) CAPITOLO H5IL Del prestito ad interesse LI] 1905. E permesso di stipulare gl' interessi per il semplice prestito, sia di danaro, sia di der- rate, o d'altre cose mobili. 1906. Il mutuario, che paghi interessi non convenuti, non può ripeterli nè imputarli sul capitale. 1907. L' interesse è legale o convenzionale« L’ interesse legale è prefisso(dalla legge. Il con venzionale può eccedere quello della legge tut- te volte che questa non lo divieti. La quantità dell interesse convenzionale deve stabilirsi in iscritto. 1998. La quitanza sul capitale fatta senza ri: serba degl'interessi, ne fi presumere il paga» mento, e ne opera la liberazione. 1909. Può stipularsi un interesse col mezzo di capitale che il prestatore non debba esigere. In tal caso il prestito prende il nome di co- stituzione. di rendita. 1910. Può tal rendita costituirsi per due ma» niere; in perpetuo ,04 Vita è ( 217) ‘ig1f, La rendita costituita in perpetuo è es: senzialmente redimibile. vE Le parti possono solamente convenire che la ricompra non sarà fatta prima’ dì un certo tempo, il quale non potrà eccedere li dieci an- ni; ovvero senza che il creditore ne sia di- nanzi avvertito in yn termine che le parti sta: biliscano. iù 1912, Il debitore d'una rendita costituita in perpetuo può esser costretto alla ricompra 1, Se cessa di adempire i suoi obblighi per due anni: 2. Se non dia al creditore le sicurezze pros messe nl contratto+. 1913. Il capitale della rendita costituita in perpetuo può esigersi anche nel caso che il dex bitore sia fallito, o prossimo a divenirlo. 1914. Le regole concernenti alle rendite vi< talizie sono stabilite nel titolo de'contratti di sorte; Sy (218) TITOLO XLI Del deposito e del sequestro CARLIORO T Del deposito în generale, e delle sue specie diverse 1915. E generale il deposito è un atto per cui si riceye la cosa altrui coll’ obbligo di cu- stodirla, e di restituirla nella'sua specie medesima, 1016. Vi sono due sorti di deposito: il de- posito propriamente detto, ed il sequestro» Cal eE:01L 24 Del deposito propriamente detto SEZIONEGE Della natura e dell’ essenza del contratto di deposito 1917. Dei che chiamasi propriamente des osito, è un contratto per essenza gratuito+ ? 5 (219) ‘1918. Nòn può avere per oggetto che-delle cose mobilari.) 1919. Non è perfetto che colla gonsegnazio< ne reale o ideale della cosa depositata. Basta la consegnazione ideale quando si con< viene che alcuno ritenga come depositario una cosa che gi possedeva per altro titolo. 1920. ll deposito è volontario, o necessario, SEZIONE II, Del devosito volontario 1921. 1 deposito volontario si costituisce col consenso vicendevole di chi fa il deposito e di chi lo riceve. 1922. Il deposito volontario regolarmente non si può fare che dal padrone della cosa deposita- ta; ovvero col suo consenso, sia espresso, sia tacito. 1923, Il deposito volontario dev’ esser provas to per iscrittura. La pruova testimoniale si am- mette solamente se il valore non ecceda li fran- chi centocinquanta. 1924. Allorchè il deposito eccede li franchi centocinquanta, e mon si provi per iscrittura; ud Hi =" ee We f 220) chi È convenuto come depositario è dritto che si creda a quanto egli dichiari, sia sopra il fatto ‘medesimo del deposito, sia su la cosa che ne faceva l'oggetto, sia su la disputa della sua re- stituzione.; 1925. Il deposito volontario non può aver ‘luogo che fra persone capaci di contrattare. ° Nondimeno se una persona capace di contrat= tare accetta il deposito, che le faccia un'altra incapace; contrae tutte le obbligazioni d’ un vero depositario. Quindi può essere perseguita in giudizio dal tutore o dall’ amministratore di chi fece il deposito. 1926. Se il deposito fu fatto da una persona capice' ad altra incapace; la prima d'esse non è che l'azione di revindica dell' oggetto deposi- tato“finchè il medesimo esiste nelle mani del depositario, ovvero un' azione di restituzione’ fino alia concorrenza di quanto si è convertita in utilità di quest ultimo. 7 (201%) SEZIONE IlL Degli obblighi del depositario 1027. I depositario deve usaré nella custe- dia della cosa depositata la diligenza medesima he pratica per custodire le cose proprie. 1928. Il precedente articolo deve applicarsi con più di rigore 1. se il depositario siasi of- ferto egli medesimo a ricevere la cosa: 2. sé abbia stipulato un salario per custodirla: 3» se il deposito siasi fatto per il solo vantaggio del depositario: 4. se siasi convenuto espressamens te che costui presterebb: ogni spécie di colpa. _ 1999. Il depositario non è tenuto in alcun caso per gli accidenti prodotti da forza maggio= re: a meno che non sia stato posto in mora per la restituzione della cosa depositata. 1930. Non può valersi della cosa depositata senza la permissioné espressa o presunta del de ponente. 1931. Non dee cercare di conoscere quali sie- no le cose che gli furono depositate, se esse (922) gli si affidarono in un forziere chiuso, o in urì involto sigillato. 1932. Il depositario deve restituire identi. camente la cosa che ricevette. Così il deposito delle quantità monetate deve restituirsi nelle medesime specie che si conse- gnarono j o che se ne aumenti,© che se ne scemi il valore. 1933. Il depositario non è tenuto a restitui» re la cosi depositata che quale si ritrova nel tempo della restituzione. Li peggiorameriti non avvenuti per fatto di lui sono a carico di chi fece il deposito. 1934. Il depositario, cui si tolga la cosa da una forza miaggiore, e che in vece di quella riceva un prezzo, o qualunque altro oggetto$ dee restituire tale scambio ottentito. 1935. Se l'erede del depositario, ignorando che la cosa fosse in deposito, ne faccia la ven= dita in buona fede; non è obbligo che di resti- tuire il so'o prezzo ricevuto, 0 di cedere la sua azione contra il compratore se il prezzo non gli venne pagato. 1036. Se la cosa depositata produsse de’ frut. ti, ed essi sieno stati raccolti dal depositario$ questi è tenuto di restituirli. Non deve alcuno interesse sul danaro depositato se non dal gior= ( 203) no in cui fu posto nella mora per farne la re: stituzione è | 1937. ll depositario non deve restituire la cosa depositata se non a colui che gliel’ affidò, 0a colui in nome del quale il deposito fu fatto, 6 a chi verne indicato per riceverlo» 1938. Non può chiedete che il deponente di- mostri d'esser’ egli il proprietario della cosa de- positata» Nondimeno se scuopra che la cosa venne rus batà, e conosca chi siane il vero padrone 5 è l'obbligo di denunziare a costui quel deposi= to, intimandogli di reclamarlo frà ua termine certo, che basti. Se il denunciato sia negligen= te nel reclamare, il depositario è buon dritto si libera consegnando il deposito a chi gliele diede. 1939. In caso dì morte naturale o civile di chi fece il deposito; la cosà non può restituir- sì che all'etede di lui. Se vi sonò più eredi; dee restituirsi a ciascus po di essi la sua porzione» S= la cosa noù è divisibile; gli eredi devono accordarsi fra loro sul modo di riceverli. 1940. Se il deponente cangi di stato: pet esempio, se la donna, libera in tempo del con- tratto, siasi da poi marituta.,€ ritrovisi sotto I i i } (204) l'autorità del marito; se il maggiore dopo fats to il deposito sia stato interdetto: in tutti cos testi casi, edin altri della stessa. natura, la cosa non può restituirsi che all’ amministratore de. dritti e de’ beni del deponente. 1941. Facendosi da alcuno un deposito nella qualità di tutore, di marito;} o d’amministrato= re: la cosa non può restituirsi che‘alla persona rappresentata dal deponente se l’incarico 0 lam. ministrazione di lui si trovasse finita. 1942. Se il contratto di deposito disegna il luogo, in cui Ja restituzione si debba fare; il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa de» positata. Se occorrano spese per lo trasporto vanno a carico del deponente. 1943» Se il contratto non rechi una tale di segnazione; la cosa dovrà restituirsi nel luogo medesimo del deposito.. i 1944. Il deposito dee restituirsi al deponenta appena che lo richiegga; anche quando il con tratto prefiggesse un termine per la. restituzio- ne: a meno che tra le mani del depositario non, esista un ordine di sequestro, o un atto che si opponga a potersi il deposito restituire o tras« latare. 1945. Il depositario infedele non è ammesse al beneficio della cessione+ CI ( 225) 1946. Tutte le obbligazioni del depositaria cessano se. egli venga a scuoprire ed a dimoi strare d’ esser egli medesimo il proprietario» della cosa depositata. SEZIONE 1V, Degli obblighi del deponente © 1947. IL deponente è l'obbligo di rimbor: sare il depositario delle spese fatte: per conser@ vare la cosa depositata; e di trarlo indenne di tutte le perdite, che il deposito possa avergli cagionato» 1948. Il depositario può ritenere il deposito sino a che sia soddisfatto interamente di quello se gli deve per ragione del deposito stesso. SEZIONE V. Del deposito netessatio 1949. L deposito nécessario è quello ch° è forzato da qualche accidente, come. incendio; rovina, saccheggio, naufragio, o altro avveni. mento non preveduto ( 226) ‘1950. Può ricevetsi la prova testimoniale pet lo deposito necessario; quando anche si tratti d'un valorech'ecceda li franchi centocinquanta» 1951. In ognialtra il deposito necessario sog- giace alle regole tutte emunciate di sopra. 1952. Gli albergatori e gli osti sono tenuti éome depositarj delle cose introdotte presso lo- ro dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tal sorta d' effetti si dee riguardare coè un deposito necessario. 19 53. Son tenuti per tali effetti non meno se 1l furto fu commesso; o il dannò recato da' domestici, e da' preposti agli alberghi, che se dagli stranieri li quali ne vanrio e ne verigono. 1954. Non sono tenuti per li furti commess si per forza armata od altra maggiore» CaPrIiToLro‘tt Del sequestrò $SEZIONE.L Delle diverse specie di sequestro To5g. L sequestro è o convenzionale© giudiziale. ( 227) SEZIONE îf Del sequestro. convenzionale 1956. I sequestro è convenzionale quando ùna o più persone, quistionando su d’ una cosa, la pongono a. deposito presso un terzo j il qua- Je si obbliga di renderla, finita la disputa, a chi sarà giudicato di dovere ottenerla’. 1957. Il sequestro può non essere gratuito "19 58. Allerchè esso è gratuito, Vien sottopo- sto alle regole del deposito propriamente detto; salve le differenze, che si enunciano quì appresso. \ 1959. Il sequestro può avere per oggetto non solo gli effetti mobili, ma anche gl’ immobili. 1960. Il depositario; che assume 1° incarico del sequestro, non può esserne liberato prima che sia finita la disputa, se non pet consenso di tutte le parti interessate; o per ùna causa giudicata legittima. ( 22830 SEZIONE II Del sequestro, 0 deposito giudiziale 1967. DL giudice può ordinare il sequestro - 1. De mobili presi sopra un debitore 1: o. Di un mobile o d'un immobile, la pros prietà, o il possesso del quale sia. litigioso fra due, persune. 0 più: 3. Delle cose che un debitore offre perla sua liberazione. 1962. Lo stabilimento d'rin custode giudizia- le produce delle obbligazioni scambievoli fra costui ed il sequestrante. Il custode deve spie- gare la diligenza di un buon padre di famiglia per la. conservazione delle cose sequestrate. Deve esibirle così per soddisfarsi al sequestran- te quando si abbiano a vendere, che per resti- tuirsi a chi ne soffri l'esecuzione nel caso che il sequestro sia revocato«, L'obbligo del sequestrante consiste, nel paga» re al custode il salario prefisso dalla legg=. 1963. Il sequestro giudiziario si affida o ad mna persona su cui le parti interessate conven. gano, o ad altra nominata d° ufficio dal giudice. Nell'uno e nell altro caso, quegli, cui la A( a0p:) cosa si affida, è sottoposto a tutti gli obblighi che derivano da un sequestro convenzionale è WI TOLÙO:;X1h- De contratti di sorte RETRO Ci contratto di sorte è una convenzio- ne bilaterale, che fa dipendere da avvenimento incerto gli effetti de’ vantaggi e delle perdite, sia per tutti i contraenti, sia per molti,@ per un solo di loro. Tali sono| | L'assicurazione j— Il prestito a tutto rischio; Il giuoco, e la scommessa; La rendita vitalizia. I due primi sono regolati dalle leggi ma: sittime. CoA PIT-0O:L:0;:1ì |© Del giuoco, e della scommessa 1965. i legge non accorda alcun’ azione per un debito di giuoco, o per. lo pagamento d’° una scommessa è ( 230) 1066. Sono fuori di questa regola i giuochi proprj ad esercitare nel maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, le corse de’ carri, il giuoco della palla, e gli altri di simil natu- ra, che giovano alla destrezza ed all’ esercizio del corpo+ Nondimeno il tribunale può rigettarne la do- manda quando la somma gli sembri eccessiva. 1967. Il perditore non può ripetere in ve- run caso quanto pagò volontariamente: a meno che per parte del vincitore non siavi stato do- lo, soperchieria, o scrocco. Ca PEPDO LO: Della rendita vitalizia SEZIONE IT Delle condizioni richieste per la validità del contratto mei rendita vitalizia può essere co- stituita a titolo oneroso per mezzo d° una som- ma di danaro, o d'un immobile, o d'una co- sa mobile capace di prezzo. 1969. Può costituirsi altresì a titolo pura FTT (ag3x) mente gratuito, per donazione tra vivi o per testamento. Allora si dee rivestire nelle forme richieste dalla legge. 1970. Nel caso dell'articolo precedente la rendita vitalizia è soggetta a ridursi, se eccede la quota, di cui è permesso disporre. E° nulla se sia ad utilità di persona incapace di ricevere. 1971. La rendita vitalizia può costituirsi egualmente su la vita di chi ne somministra il danaro, che su quella d'un terzo che non è dritto di goderne. 1972. Essa può costituirsi sopra una o più persone 1973-° Pad e:sere costituita a profitto di un terzo, quando anche il prezzo se ne paghi da un’ altro» In tal ultimo caso, benchè essa presenti i caratteri d° una liberalità, non è soggetta alle ‘forme richieste per le donazioni: salvi i casi di riduzione e di nullità enunciati nell’artico= lo 1970. 1974. Ogni rendita vitalizia, la quale si co- stituisca su la vita di persona già morta nel giorno del contratto, non à alcun valore. 1975. Si serba la stessa regola se la rendita si costituisca sn la vita di persona attaccata da ma- (230) Jattla; per cuî‘verga a morirne frai venti giorà ni dalla: data del contratto. i 1976. La rendita vitalizia può essere costi» tuita in quella ragione che piaccia a’ contracne ti di prefiggere». Lc SEZIONE IL Degli effetti di tale contratto \ 1077. Cri stipulò una‘rendita vitalizia per mezzo di prezzo, può chiedere lo sciogli mento del contratto se il costituente non gli dia la sicurtà convenuta per la sua esecuzione< 1978. Il solo difetto del pagamento delle pensioni non autorizza il creditore della rendi- ts vitalizia a chiedere che il capitale se gli rimborsi, o ch'ei rientri nel fondo. A° dritto solamente di far sequestrare e vendere i beni del suo debitore, e di ottenere o per ordine di giudice, o per' consenso, che col prodotto del- la vendita s° impieghi una somma sufficiente peg il servizio delle annue pensioni. 1979.:Il debitore non può liberarsi dal pa- samento della rendita. se offra di rimborsare i} gapitale, e rinunzii alla ripetizione de' frutti pa- (233) pati. Ei ne deve la prestazione interamente fin: chè viva chiungve di coloro, sula vita de’ quali venne promessa; qualunque ne sia la durata, e comunque il carico abbia potuto divenirne gravoso+ 1980. La rendita vitalizia non si acquista dal proprietario che in proporzione del numero de’ giorni in cui vive. Nondimeno se si convenne di pagarsene la rata con anticipazione, si acquista dal giorno in cui il pagamento dovea esserne fatto, 1981. Non può stipularsi che una rendita vi- talizia non sia soggetta a sequestro, se non quan: do si costituisca a titolo gratuito. 1982. La rendita vitalizia nonsi estingue col la morte civile del proprietario: il pagamento dev’ esserne continuato per tutto il corso di sua Vita naturale», 1983. Il proprietario d? una rendita vitalizia non può chiederne gli arretrati che giustifican- do l'esistenza sua, o della persona, sopra la vis fa di Zui essa fu costituita, ( 234) FIT OLE” Del mandato CAPITOLO I, Della natura e delle forme del mandate ii\ 984. E mandato o procura, quando tas Juno concede a persona la facolià di fare qual- che cosa per lui e nelstio nome. Il contratto non si forma che coll’ accetta» zione del mandatario.‘ 1985. Il mandato può darsi 0 per atto pub» blico, o per iscrittura privata, ed anche per Jet- tera. Può esser dato altresì verbalmente j ma la prova testimoniale non si riceve, che in con- formità del titolo de’ contratti o delle obbligazio» ni convenzionali in genere+ L’ accettazione del mandato può non esser che tacita, e risultare dall’ esecuzione che ad esso fu data dal mandatario. 1986, Il mandato è gratuito quando non si convenne il contrario. 1987. E° desso o speciale, e per uno o per WECEEzIcE=5a sero eta VEREZZI ct‘ ( 235) gerti affari solamente; ovvero generale, e per tutti gli affari del mandante. ni 1938. Il mandato concepito in termini gene- rali non sì estende che agli atti d° amministra- zione Se si tratti di distrazioni, ipoteché, o d° altro atto qualunque di proprietà; il mandato dev’ esser. espresso. 1989. Il mandatario non può fare alcuna co- «sa oltre a quanto se gli attribuisce nel manda- to. La facoltà di transigere non comprende quella di compromettere+, 1990. E° permesso di scegliere per mandatarj i minori emancipati, e le donne, Ma il man: dante non è azione contra il mandatario mino» re che in conformità delle regole generali re- lative agli obblighi de* minori; nè azione con- tra la donna maritata, che accetti I° incarico senza l'autorità del marito, se non colle rego- Je scritte nel titolo del contratto del matrimonio e de' dritti rispettivi de' consorti. ( 236) CAPITO LOC Delle obbligazioni del mandatario. 1091. ie mandatario deve compiere il mani dato sino a che ne duri l’incarico j e soggiace ai danni el agl’ interessi che risultassero dal non averlo eseguito è su Deve al'resi terminare la cosa già inca» minciata nella merte del mandante, se, nel ritara do vi sia del pericolo. 1992. Il mandatario È tenuto non solamente del dolo, ma anche delle colpe che commette nella sua amministrazione. Nondimeno un tal obbligo a rispetto delle colpe si applica men rigidamente@ chi esegue un mandato gratuito, che non a colui che ri- seve un salario. 1993. Ogni mandataria è tenuto di render, conto della sua amministrazione, e di far ra- gione al mandante di tutto quello che ricevet= te in forza della sua procura j pur quando le cose ricevute non si dovessero al mandante. 1994. Il mandatario è mallevadore di colui ch'egli sostituisca nella sua amministrazione (da?) r. Quando egli non ebbe facoltà di sosti= tuite; i 2. Quando tale facoltà gli fu data sen za disegnarsi alcuna persona, ed Legli trascelse quella che notoriamente era incapace o insol- vibile. In ogni caso il mandante può perseguire direttamente la persona sostituita dal mandatario. 1995. Se in un atto medesimo si eleggano più mandatatj, o procuratori; noù vi è fra es- si‘solidità se non in quanto fu espressa+ 1996. Il mandatario deve gl’ interessi. delle somme, che impiegò ad uso proprio; dalla da- tà di tale impiego; e di quelle del residuo; dal di che fu posto in mora. 1997. Il mandatario, che contratta in tal quas lità con alcuno, dandogli una conoscenza baste« vole delle facoltà ricevute, non gli deve qua= lunque malleveria per quanto si opera oltre i limiti di quelle: purchè a ciò non si fosse sotto: posto personalmente è ( 238) CAPITO Loi Delle obbligazioni del mandante 1998. J; mandante deve eseguire gli obblis ghi contratti dal mandatario in conformità del potere dato a costui. Non deve quello che si è fatto al di 115 se non in quanto egli l'abbia ratificato espres= samente o tacitamente. 1999. Il mardante dee rimborsare al mari- datario le anticipazioni e le spese che questi abbia fatte per eseguire il mandato, e pagargli i salar) quando gli sieno stati promessi. Se non vi è alcuna colpà imputabile al tnandatario; il mandante non può dispensarsi da tali rimborsazioni, e pagamenti, anche quari- do 1° affire non fosse riuscito. Nè gli è per- messo di far ridurre la somma delle anticipa» zioni e delle spese col pretesto che poteano es- sere minori. 2000. Il mandante deve altresì rendere in- denne il mandatario dalle perdite, che questi è sofferte in occasiorie dell’incarico assunto, quanta do alcuna imprudenza non possa imputarsegli« ( 239) door. Il mandante deve al mandatario l' inte- resse su le anticipazioni, fin dal giorno nel qua- le apparisca che costui le abbia fatte. 2608. Quando il mandatario fu costituito da più persone per un affir: comune; ciascuna di esse è tenuta nel solido verso lui per tutti gli effetti del mandato. G6API OLO IV. Delle differenti maniere colle quali finisce il mandato 2003: Li mandato finisce Pet la revocazione che il imandante ne faccia j Per ti rinunzia del maridatario 5 Per la morte naturale o civile; per l'in- terdizione, 0 per lo fallimento; sia del imandan- te, sia del mandatàrio è 2004. Il mandante può revocare la sua procu- fà in ogni tempo che gli piaccia; e costringere il mandatario; se vi è luogo, a restituirgli la scrittura privatà che la contiene; o Î' originale della procura se fu spedita in brevetto, 0 la copia sè ne fu estratta serbandosi la minuta. a005. La revocazione che si notifichi al solo ( 2409) mandatario, non può essere opposta a° terzi; i quali ànno iraitato ignorandola. E° salvo al man» dante il regresso contro del mandatario. 2006; La scelta di un nuovo mandetario per lo medesimo affare importa revocazione del pri» mo, fin dal giorno nel quale se gli notifichi..»| 2007. ll mandatario può rinunziare al manda, to, notificando al mandante la sua rinunzia. Nondimeno il mandante; ehe. soffra pre=| giudizio per tale rinunzia, è dritto all’ inden- nità. contro al mandatario: eccetto se+a questo| riesca impossibile di continuare 1’ incarico senza| risentirne ei medesimo un pregiudizio conside. I rabile. ds i “ 2008. E° valido quanto fa il mandatario men- tre ignora la morte del mandante, o l’ una dellè altre cause, che fanno cessare il mandato. 2009. Ne" casi eriunciati di sopra, le obbliga- zioni contratte dal mandatario info effetto a ri W guardo de’ terzi, che somo in buona fede.°| zoro. In caso di morte del mandatario, gli ete- i| di di Jui debboto avvisarne il mandante, e prov| vedere intanto a ciò che le circostanze esigono per l’ interesse di costui«| ( 241) Mii T.0.0. XIV. Della malleveria WA P.LT OLO. 1 Della natura e dell’ estensione della malleveria 2011. Ci. promette la sicurtà per un ob- bligo, si assoggetta a soddisfarne il creditore, se il debitore non lo' soddisfi egli stesso. 2012. La malleveria non può sostenersi che sopra un obbligo valido» Nondimeno essa si presta validamente per ‘un obbligo, che potesse annullarsi in virtù d° ec- cezione puramente personale all’ obbligato; pet esempio mel caso della minor’ età. 2013. La malleveria non può ectedere ciù ch'è dovuto dal debitore, nè esser contratta sot= to a condizioni più dure» . Può esser contratta per una parte sola del debito, ed a condizioni. men dure. La malleveria, che sorpassi il debito; o che sì contragga sotto condizioni più dure, non è nulla; ma solo riducibile‘alla misura dell’ obbli= go principale è (‘2486) or4. Si può dare milleveria senza che lor. dini quegli per cui si cà; ed anche senza che il sappia. Può anche esser data non solo. per lo debitor principale, ma anche per lo mallevadore di lui. 2015. La malleveria non si presum=; dev' es- sere espressa: e non può estendersi oltre i limi» ti fra quali è contratta. 2916. La malleveria indefiniti d' un obbligo privicipule comprende tutti gli accessorj del de. bito; porte spese della prima domanda, e tutte quelle posteriori alla denuncia che al malleva» dore se n'è fatta. So17: Le obbligazioni del mallevadore passi= no all’erede; fuori quella che produce l'arresto della persona, se la malleveria eri tals da po- terlo produrre+ 2018. L'obbligo di dare una sicurtì si ade pie col presentare chi sia capace di far contrat» ti, che possesgade’ beni sufficieati per I oggetto dell'obbligo, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione del tribunale di appello nella qua- le la sicurtà deve darsi. 2019. La solvibilità d'un mallevadore non si calcola che guardandosi alle sue proprietà fondiarie: purchè mon si tratti di materie di commercio, o d'usi debito picciolo 4 road erica % né in cu se ql DI — nn (243) Non si È ragione degl immobili litigiosi; nè di quelli difficili a discutersi per la distanza in cui sono situati+ s020. Ancorchè il creditorè accegti una sis curtà, sia spontaneamente, sia per decreto di giudice; è egli il dritto d° esiverne una nuova se il mallevadore seguentemente divenga insol= vibilè è Questa regola riceve eccezione solamente quando diasi per sicurtà nna determinata perso- na, che il creditore medesimo abbia richiesta per patto» CAPITOLO ÎL Degli effetti della malleveria SEZIONE Dell effetto della malleveria tra il creditore ed il mallevadore 2021. Ciù fece la malleveria, non è obbligo di pagare il creditore che in difetto del debi- tore primario; i beni del quale debbono essere discussi anticipatamente è Questo s'intende se il mallevadote non rinurncii al beneficio della discussione$ o non si obblighi nel solido col de- (044) bitore$ poichè in tal caso si serbario i principj stabiliti per li debiti solidali. 2022. I] creditore non è obbligo di discutere. il debitore primario che quando il mallevadore il richiegga all’ aprirsi della lite contro di lui 2023: Il mallevadore che richiede la discus sione, deve indicare al creditore i beni del de+ bitore primario, ed anticipare le spese delle somme che bastino per farsi la discussione. Egli non deve indicare nè beni del debitore principale, che giacciano fuori il circondario del tribunale d’ appello del luogo, in cui il pa-. gamento dee farsi, nè beni litigiosi, nè quelli ipotecati per“il‘debito i quali più non esista= no presso del debitore. 2024. Tutte volte che il imallevadore abbia fatta l’indicazione de beni a norma dell’ arti= colo precedente, ed abbia somministrato il das naro opportuno per. la discussione 3 il credi tore dee serbarlo indennz fino alla concor= renza de' beni indicati, se il debitore primario seguentemente divenga insolvibile per essersi ri- tardato di perseguirlo in giudizio. 2025. Allorchè più persone mallevano per uno stesso debitore,.e per un debito medesimo; ciascuna di esse contrae l° obbligo nel solido. L LO co ri nu ch (245) 2026, Nondimeno ciascuna d’ esse può esige: re che il creditore divida innanzi altro la sug azione, e la riduca‘alla parte del debito che corrisponde singularmente fra loro. Questa re- gola cessa per chi abbia rinunziato al beneficio della divisione. Chi provoca la divisione, è I° obbligo di contribuir: proporzionalmente per li mal'evado- xi, che si trovino însolvibili quando se ne pro- nunzia il beneficio. Non è tenuto per quelli; che divengano tali dopo la divisione. 2027. Se il creditore volontariamente egli stesso è diviso la propria azione, non gli è più concesso d’'e-ercitaria nel solido j pur quando, prima di dividerla, vi fossera mallevadori non idonei al pagamento, SEZIONE IL Degli effetti della malleveria fra il debitore ed il mallevadore 2028. Li mallevadore che è pagato, è il re» gresso contra il debitore primario, egualmente se la sicurtà siasi data sapendolo costui, che ignorandolo. Tal regresso compete per la sorte; e per gl'interessi, ed anche per quelle spese che il mallevadcre venga a sofferire da che‘denunzia al debitore primario la lite promossa contro di se. Compete altresi per li danni, e per gl'in- teressi, se vi è luogo. 2029. ll mallevadore pagando il debito, è surrogato in ogni dritto che il creditore aveva contra il debitore. 2030. Allorchè vi sono più debitori primarj solidali in un medesimo debito; il mal'evadore, che fece la sicurià per tutti, à il regresso con- tra ciascuno per ripetere tutto quello che pagò, 2031. Il mallevadore, che fu primo a paga» re, non è regresso contra il debitore primario che seguentemente paghi ancor egli, se colui non l'abbia avvertito di quel primo pagamen» to: salvo il suo dritto di ripetere contro al creditore Allorchè il mallevadore mon molestato pas ghi senz’ avvertirne il debitore primario, non à alcun regresso contro di lui, se nel tempo del pagamento questi aveva de’ mezzi per far di- chiarare il debito estinto: salva Ja sua azione di ripetere contra il creditore. 2032. Il mallevadore, anche prima d'aver pagato, può. costringere il debitore a renderlo indenne ( 247) r. Allorchè egli è perseguito in giudizio per il pagamento; 2. Allorchè il debitore sia fallito, 0 prose simo a' divenirlo, 3. Allorchè il debitore abbia promesso di liberarlo dalla sicurià in un certo tempo: 4. Allorchè il debito sia divenuto esigi- bile collo scorrere del termine prefisso al paga- mento; i 5. Allorchè sia scorso un decennio ne casi, ove il giorno non fu prefisso per l' adem- pimento dell’ obbligazione primaria: purchè que- sta non sia di tale natura da non. ammettere estinzione che a tempo determinato; qual’ è i” caso della tutela è SEZIONE ML Dell effetto della malleveria fra gli stessi mallevadori 8033. Dix più persone abbiano mallevato Uno stesso debitore, e per un debito stesso j que- gli fra loro, che ne faccia il pagamento, è il re- gresso contra gli altri, perchè ciascuno ne lo risarcisca alla rata, Ciò s'intende solo allora che il mallevado- ( 248) re paghi in uno de’ casi enunciati dall articola precedente è CGAP4TO LO I. Dell’ estinzione della malleveria sl sic obbligazione, che nasce dalla mat leveria, si estingue, come tutte le altre, per le medesime cause. 2035. Quando in una stessa persona si con» fondono il debitore primario ed il suo malle- vadore, perchè l'uno d'essi diviene erede dell altro 5 il creditore conserva|’ azione contra co» lui che diede sicurtà della sicurtà. 2036. Il mallevadore può opporre contra if creditore tutte l’ eccezioni, che appartengono. al debitore primario,© che sono inerenti al debito.“do Ma non può opporre quelle che sono pus ramente personali al debitore. 2097. I mallevadore è liberato quando‘ egli non può surrogarsi ne’ dritti, nelle ipoteche,‘e ne privilesj del creditore per fatto di costui. 2038. Se il creditore accetti spontaneamente, un immobile, o qualunque altro efletta in pas ( 249) gamento del debito primario; il mallevadore è liberato, ancorchè il@reditore seguentemente ne venga evinto. 2039. Se il creditore semplicemente proroghi il termine al debitore primario, non libera il mallevadore. Ma in tal caso costui può esigere in giudizio che un tal debitore sia costretto al pagamento, GAPETO.LO. IV, Della malleveria legale, e della giudiziaria 2040,“Loto volte che una persona sia ob< bligata dalla legge o dal giudice a dare un mal. levadore; questi dev” esser tale che soddisfi alle condizioni espresse negli articoli 2018, e 2org. Ove si tratti di sicurtà giudiziaria, il. mal- levadore deve di più‘esser tale, da potersi sot- toporre all’ arresto della persona.| co4r. Chi non rinviene‘un mallevadore, può dare in sua vece un pegno, che eguagli il valo- re del debito. 2042. Il mallevadore giudiziario non può chiedere la discussione del principal debitore. 2043. Chi diede la semplice sicurtà per il & ( 250) mallevadore giudiziario, non può chiedere 13 discussione di costui; nè quella del debitor principale+ T.LI Loi Delle transazioni 2044. Ton transazione è un contratto, per cui le parti diffiniscono una lite già surta, O prevengono quella che possa sorgere. Tal contratto dee ridursi per iscrittura, 2045. Per transigere è d'uopo aver la capa» cità di disporre degli oggetti compresi nella transazione+ Il tutore non può transigere per il mino- re o per l’interdetto se non in conformità del- l'articolo 467. Nè sul conto della tutela può transizere col minore divenuto maggiore se non in conformità dell’ articolo 4793- xa I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che quando espressamente il Governo ve gli autorizzi+ 2046. Si può trausigere su I interesse civile che risulti da un delitto» La transazione non| pubblico il dritto di perseguire+ 2047. Nelle transazioni si può stipulare una oglie al ministero (251) pena contra colui che mancherà di eseguirle; 2048. Le transazioni si circoscrivono nel lor oggetto: la rinunzia, che vi è fatta ad ogni dritto, azione, e pretensione, non s° intende se non di quanto è relativo alle dispute che dan» no luogo a transigere. 2049. Le transazioni regolano solamente le dispute, le quali vi si trovano comprese; sia che l'intenzione delle parti si manifesti per maniere speciali o generali, sia che si conosca per una conseguenza necessaria di ciò che fu espresso, 2050. Se alcuno transiga su d'un proprio diritto, ed appresso ne ottenga uno simile da altra persona; egli, in quanto al novello acquisto, non è obbligato dalla transazione pre= cedente, 2051. La transazione fatta da uno degl' inte- ressati non obbliga gli altri, nè può essere op- posta da loro. 2052. Le transazioni ànno fra le parti l'auto« rità d'un giudicato inappellabile. Non possono impugnarsi per causa d° erro. re di dritto, nè per quella di lesione. 2053. Nondimeno una transazione si può re- scindere allorchè vi è errore nella persona, o nell’ oggetto della disputa, Td 19 enon n (252) Si può ancora in tutti i casi, in cui VI È dolo o violenza. 2054. Vi è luogo ugualmente a rescindere la transazione, che siasi fatta in eseguimento d'un titolo nullo: a meno che le parti non abbiano espressamente trattato su la nullità. 0055. La transazione fatta sopra documenti; che appresso si riconoscano falsi, è nulla inte ramente. 2056. E° nulla la transazione su d' una dispu= ta già diffinita per sentenza, che passò in giu- dicato, e la quale le parti, o una di esse., non co: NOSCevano è Se la sentenza ignorata dalle pasti è anco» ra soggetta ad appello, la transazione è valida. Allorchè le parti abbiano transatto ge- 2057. ora tutti gli affari, che potessero, neralmente s0] avere insieme; i titoli ignotiva quel tempo,€ che si scuoprano appresso, non danno causa di rescissione: a meno ch° essi non sieno rimasi occulti per fatto dell’ una delle parti. Ma la transazione sarebbe, nulla se non ri- guardasse che un oggetto, sul quale 1 titoli; sco- perti di poi, manifestino che una delle parti non aveva alcun dritto. 2058, Nelle transazioni ogni errore di calco: lo dev’ essere corretto è ( 253) VI 10650 XVL Dell’ arresto personale in materia civile. 0659. Note materie civili l'arresto della persona è luogo per lo stellionato» Vi è stellionato Allorchè uno verde 0 ipoteca un immobi» le mentre sa di non esserne il proprietario. Allorchè uno esibisce come liberi de’ beni giù ipotecati, o che dichiari delle ipoteche mi- mori di quelle che gravano tali beni. "2060. L'arresto personale è luogo parimente 1. Per deposito necessario: e, Quando il padrone per decreto di giu dice debba rintegrarsi nel possesso d'un fondo, di cui fosse stato spogliato per vie di fatto j o ripetere i frutti raccolti dal possessore ingiusto; o conseguire il pagamento de’ danni e degl’ in-- teressi: 3. Quando si anno a ripetere danari po- sti tra le mani di persona pubblica destinata per tal effetto: i 4. Per esibirsi le cose depositate presso ai commissarj, ai seguestrarj; e ad altri custodi. ( 254) 5. Contra il mallevadore giudiziario, e contra chi fece Ja sicurtà per debitori capaci d° arresto personale, se egli si sottomise a tal legge: 6: Contra tutti gli uffiziali pubblici per la esibizione delle loro minute, quando essa è ordinata è 7. Contra i nota), i patfocinatori, e gli uscieri per la restituzione delle scritture state loro affidate, e del danaro lor consegnato da qualunque cliente ini conseguenza delle loro fun. zioni» 2061. Se per sentenzà, che si pronuncii nel petitorio, e passi poi in giudîcato; taluno si condanni all’ abbandono d'un fondo; e ricusi d’ ubbidirvi; può lo stesso in forza di una sea conda sentenza esseré arrestàto quindici giorni dopo che la prima gli fu iritimata personalmen- te o nel domicilio è ° Se il fondo sia distànte più di cinque mis riametri dal domicilio della parte condannata è ‘il termine de’ giorni quindici sarà prolungato di un giorno per ogni cirique mitiametri. 2062. I coloni non soggiacciono all’ arresto personale per il pagattiento de' fitti de beni ru- stici, se ciò non fu stipulato espressamente nel contratto. Non pertanto eglino‘egualmente che i mezzaiuoli, possono costringersi con tale arre» ( 255) sto se in fine della locazione non esibiscano il bestianie dato loro a soccio, le semenze,€ gli strumenti aratorj che lor furono affidati: ad eccezione del caso, in Cui essi dimostrino che la màncanza di tali oggetti non proceda dal fatto proprio è i 2063. Fuori de' casi determinati dagli artico- ji precedenti; 0 che in avvenire potrebbero es- serlo da rina legge formale; è vietato a tutti i giudici di pronunciare l'arresto della persona; a tutti i notai e caricellieri di ricevere atti, he’ quali sia ciò stipulato; ed a tutti i francesi di consentire a simili atti, quantunque compo= sti in paese straniero i il tutto a pena di nulli- iù, spese; danni; ed interessi» 2064. Ne casi medesimi annoverati di sopra, J arrésto personale non si pronunzia contra i ininori ò 6065» Non si pronunzia pet una somma mi- nore di franchi trecento. 2066. Nor si pronunzia contra 1 settuagena- t;; contrà le donne, sien maritate o sien nu- bili; che nel caso di stellionata è Perchè i settuagenarj.. godano di tal bene- ficio; basta che l’anno settantesimo sia incomin» giato è i L° arresto personale per causa di stelliona- { 256) to non è luogo contra le mogli nel corso del matrimonio, che quando esse sieno separate di beni, o quando ne posseggano alcuni che ri- serbarono alla libera loto amministrazione; ed a rispetto solamente degli obblighi che concer= nano a tali beni, Le donne, che vivono in comunità, non possono accagionarsi di stellionato. nelle obbliga= zioni contratte d° unione coloro mariti, o nel solido con essi; 2067. Ne' casi medesimi, in cui la legge autorizza l'arresto personale, esso non pud or- dinarsi che in virtù d° una sentenza. 2068. L'appellazione non sospefide 1° arresto personale pronunciato per sentenza provvisoria» mente esecutiva, prestandosi la sicurtà. 2069. L'esercizio dell'arresto personale noti impedisce, e non sospende il procedimento e l'esecuzione su” beni. . 2070. Non è derogato alle leggi particolari, che autorizzano l’ arresto della persona nelle ma. terie, di commercio, nè alle leggi di‘polizia cor- rezionale, nè a quelle che riguardano I° ammi: nistrazione del danaro pubblico« FETTE ——@ (252) 2 TO VI Del pegno 2071. Ii pegno è un contratto, per cui ta- luno consegna al suo creditore una cosa& sicurezza del credito. 2072. Chiamasi pegno mobilare quando la cosa che si consegna sia mobile. Quando tal cosa sia immobile, il pegno E anticretico. Ciwp PD OLO. L Del: pegno mobilare* 2073» IT, pegno mobilare conferisce al cre: ditore il dritto d° esser pagato su la cosa che, n'è l'oggetto con privilegio e preferenza agli altri creditori- 2074. Questo privilegio non è luogo che quando siavi una pubblita o privata scrittura debitamente iscritta. ne’ registri, che dichiari la somma dovuta, egualmente che la specie e ja natura delle cose datesi in pegno} 0 n° espri= ma la qualità, il peso, e la misura in une stato annessovi (258) Ma la scrittura. ed il suo registto nor si tichiesgono che in materia eccedente il valore di franchi cento cinquanta, 2075: li privilegio enunciato nell’ articolo precedente nori si stabilisce sopra i mobili incor- poret; quali sorio 1 crediti mobilari; se non per atto pubblico o privato, il quale si registri e noufichi al debitore del credito dato in pegno. 2076: ln tutti i casi il privilegio non sussi» ste sul pegno se non quando la cosa medesima sia stata postà e rimasa in mano del creditore, 6 di un térzn nominato dalle parti è 2077. 1l pegno può esser dato da vir terzo per il debitore. 2078. In difetto di pagamiento il creditore non può disporre del pegno. Gli è salvo il drit- to di conseguire in giudizio che tal pegno' sia venduto all’incanto, ovvero gli rimanga in sod- disfazione, e fino alla conéorreriza del debito dopo una stima da farsi da esperti. E nulla ogni clausola, che autorizzi il cre- ditorè ad appropriarsi il pegno, o a disporné seri= za le formatià sopraddetie, 2079. Fino alla espropriaziorie del debitore, se vi è luogo, ei rimane proprietario del pegno. Quei sto nelle mani del creditore non è che una specie di deposito per la sicurezza del privilegio di lui« I t ( 259) 8080. A seconda delle regole disposte nel ti- tolo de' contratti o delle obbligazioni convenziona- li in genere, il creditore è tenuto della perdità o del peggiofamento del pegno, che sopravven- ga per sua negligenza» Il debitore dal suo canto deve al creditore le spese utili e necessarie, che questi abbia fat= te per la conservazione del pegno. 2087. Se il pegno consistà in un credito, che produca interessi; questi s' imputano negl’ inte= ressi, che possano doversi al creditore+ Se un cfedito fu dato in pegno per assicu= rare un debito che non produca interessi; l'im= putazione si fa sopra la sorte del debito. s082. Eccèttuato il caso del possessore che abusi del pegno; non è concesso al debitore di reclamarne la restituzione se non dopo d° aver soddisfatto interamente la sorte, gl’ interessi,€ le spese del debito, ad assicurare il quale fu il pegno costituità è Se dopo consegnato il pegno, il medesimo debitore contragga colcreditore istesso un secon do debito, e questo divenga esigibile innanzi di farsi luogo al pagamento del primo; il credito- re non è obbligo di restituire un tal pegno, se non dopo ch'ei sia soddisfatto interamente dell’ un credito e dell'altro; miente importando il ( 260) difetto d'ogni stipulazione, che sottopongi il pe- gno medesimo alla cautela del secondo contratto; 2083. Il pegho è indivisibile non ostante la di= visibilità del debito tra gli eredi del debitore; o fra quelli del creditore. L' erede del debitore, clie pagò la sua par= te del debito, non può chiedere la restituzione della sua parte nel pegno sino a che il debito non.si soddisfi interamente. Vicendevolmente 1° erede del creditore, che ricevette Ja sua parte del credito, non può re- stituire il pegno in pregiudizio de’ coeredi di lui non ancora soddisfatti. 2084. Le disposizioni precedenti non sono ap: plicabili né alle materie del commercio; né al- le case autorizzate alle prestanze sopra pegni} serbandosi per esse le legoi e i regolamenti; che particolarmente le riguardano. CAPITOLO Dell anticresi 2085. if anticresi non si stabilisce che pet mezzo della scrittura. Il creditore per tal contratto mon acquista che la facoltà di raccogliere i frutti dell im di la Cod1.Y mobile, col carico d° imputarli annualmente su gl' interessi quando gli sieno dovuti:, e seguen temente su la sorte del suo credito. 0086. 11 creditore dee pagare le contribuzio- ni e i carichi annui dell'immobile che tiene in anticresi: a meno che non siasi convenuto al. tramente+ Deve altresì provvedere al mantenimento ed alle riparazioni utili e necessarie dell'’immo-. bile, sotto pena de’ danni e degl’ interessi: salvo it dcitto di dedurre sopra i frutti prima d* ogni altro tutte spese relative a tali oggetti diversi. 2087. Il debitore non pud reclamare il godi- mento dell’ immobile dato inanticresi, se prima non soddisfi il debito interamente» Ma il creditore, che soglia liberarsi dagli obblighi espressi pell'articélo precedente, può in ogni tempo costringere il debitore a, ripren- dere il godimento del suo immobile: purchè non abbia rinunziato a tal dritta. 2082. Per lo solo difetto del pagamento nel termine convenuto, il creditore: non diviene pro- prietario dell’ immobile; ancorchè visi opponga qualunque clausola. Può egli solo pretendere V' espropriazione del suo debitore co° mezzi legali. 2089. Quando si stipuli che i frutti si com- penseranno‘cogl’ interessi nel tuito, o sino ad ( 262) una certa concorrenza; questa convenzione si esegue come ogni altra non interdetta dalle 1 leggi. 4 2090. Le dis posizioni degli antecedenti arti- K coli 2077 e 2083 si applicano al pegno anti» cretico, egualmente che al mobi/are. cogr. Quanto è stabilito nel presente capi- tolo non pregiudica a’ dritti, che i terzi possano avere sopra gl'im mobili dati in anticresi. Se il creditore, che goda dell’ anticresi, ab- bia altronde su l'immobile privilegj o ipoteche stabilite, e conservate legalmente; egli le eser- cita nell'ordine loro, e come ogni altro credi» tore» € IT0.L 0«XVII De privilesj e delle ipoteche C# PI TOO: LIO: K Disposizioni generali sio ai contragga personalmente degli obblighi, deve adempirli sopra tutti i suoi beni mobili, ed immobili Ù presenti,€ futuri. ( 263) 2093: I beni del debitore sono il pegno co- mune de’ creditori suoi; ed il prezzo se ne di- stribuisce fra essi per rata: a meno che non vi sieno delle cause legittime da preferirne taluni. 2094. Le cause legittime di preferenza sono 3 privilegj e le ipoteche+ «> CAPETO LO TL De’ privilegj 2095: T privilegio è un dritto, che la qua- fith del credito attribuisce ad uno de’ creditori per essere preferito agli altri, anche ipotecarj. 2096, Fra i creditori privilegiati la prefe:en- za si regola dalle differenti qualità de’ privilegi. 2097. I creditori privilegiati d' un ordine stes- $o son pagati per concorrenza. 2098. Il privilegio, che nasca da' dritti del tesoro pubblico, e l'ordine nel quale si eserciti, sono regolati dalle leggi che li riguardano. Non pertanto il tesoro pubblico non può ottenere de’ privilegj in pregiudizio de’ dritti acquistati prima da’terzi. 2099. I pr.vilegj 0 sono su’ mobili, o su gl' immobili+ (264) SEZIONE I De’ privilegj sopra i mobili 2100. I privilesj sono o generali, o particas lari Suffiéerti mobili. ti, De’ privilegj generali sopra de mobili 2101. I crediti privilegiati sopra la generali» tà” de’ nobili sono i seguenti, che si allogana secondo l’ ordine, in cui debbono esercitarsi: I. Le spese giudiziali: o. Le spese funerali: s. Le spese qualunque dell’ ultima infer- mità, col concorso ad eguale dritto fra” creditori delle medesime: 4. I salarj delle persone di servizio per l'annata scorsa, e per la corrente: 5. Le somministrazioni di sussistenza fat- te al debitore ed alla sua famiglia; cioè per U sei ultimi mesi da” venditori a minuto, quali sano i fornaj, i macellaj, e somiglianti j e per l'ultimo anno da’ locatori a pensione, e da' mer- ganti in grosso, 6 tI De privilegj su certî mobili 2102, I crediti privilegiati su certi mobilà sono 1. Le pigioni ed i fitti de' beni stabili sopra i frutti della raccolta dell’anno, e sopra il valore di tutto ciò, che guernisce la casa o la possessione allogata, e su quanto serve alla coltivazione di questa; cioè per tutte le merce- di scorse, e quelle anche da scorrere, se le loca- zioni sieno autentiche, o abbiano almeno una data certa, quantunque scritte privatamente:(In qua- li due casi gli altri creditori ànno il dritto di allogare nuovamente lo stabile per il tempo che rimane a compirsi l' affitto; e di appropriarsene le mercedìi, col carico nondimeno di pagare‘al proprietario tutto quello gli fosse ancora dovuto): E per la sola mercede d* un anno, prenden= do il calcolo dalla fine di quello che corre, se non esista contratto autentico, o se manchi esso di data certa mentre la scrittura è privata. Lo stesso privilegio è luogo per le ripara» $ ( 266) zioni locative, e per tutto ciò che concerne| eseguimento del contratto+ “ Nondimeno le somme dovute per le semen» ti, o perle spese della raccolta dell’anno, si pa- gano sul prezzo di questa;€ quelle dovute per gli utensili, sopra il prezzo de’ medesimi; preferendosi al proprietario nell’ un caso e nell altro+ L I} proprietario può sequestrare i mobili; egualmente se guerniscono la sua possessione che se la sua casa, tutte volte che ne sieno rimos- si senza ch'egli vi consenta. Ei conserva di più su de’ primi il suo privilegio, se chiegga di re- vindicarli fra lo spazio di giorni quaranta;€ lo conserva su i secondi, se ne istituisca l° azione fra giorni quindici. ‘9, Il credito sopra il pegno che sta in "9 mano del creditore+ 3. Le spese fatte per la conservazione della cosa, 4. Il prezzo di mobili non pagati, se si posseggano ancora dal debitore; tanto sei gli ab- bia comperati con dilazione al pagamento, che senza+ Se non vi fu dilazione, il venditore può anche revindicare tali effetti finchè si possegga no dal compratore ,. ed impedir ne la rivendita j ( dar): purchè l’azione se ne istituisca fra gli otto giorni da che vennero consegnati, e di più gli effetti si trovino nello stato medesimo del tem. po della consegunazione, Tuttavia il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del proprietario del= la possessione o della casa: purchè non si pro vi che questi avea conoscenza di non appartene= re que mobili al suo‘conduttore» Nulla s' innova intorno alle legsi ed alle consuetudini del commercio su la revindicazione. 5. Le somministrazioni d'un albergatore sopra gli effetti del viandante introdotti nel sua albergo, | 6. Le spese di vettura, e le altre accese sorie, sopra le cose che vi si trasportano» 7» I crediti che risultano da abusi e pre= varicazioni commesse da° funzionarj pubblici nell” esercizio delle loro funzioni, su i fondi dati in sicurià, e su gl'interessi che possano doversene» ( 268) SEZIONE IL De’ privileg] sopra gl'immobili 2103. I creditori privilegiati sopra gl’ immon bili sono i 1. E venditore sopra l'immobile vendu: to, per il pagamento del prezzo. Se vi sieno più vendite successive, il prez= zo delle quali sia dovuto in tutto c. in parte j il primo venditore è preferito al secondo, il se- condo al terzo; c così seguitando. 2. Quelli che somministrarono danari per 1° acquisto d° un immobile; purchè si dimostri autenticamente per l' atto del prestito che la somma era destinata ad un tale impiego, e per la quitanza del venditore che il pagamento siasi fatto con quel danaro, prestato. 9. I coeredi sopra gl° immobili ereditarj; quando occorra di doverne assicurare le porzio= ni fatte fra loro, o eguagliarle, 0 compensarle« 4. Gli architetti, gl° imprenditori, i mus ratori, e gli altri operaj impiegati nella fabbri- ca, rifacimento, o riparazione d° edifizj, canali, o d'altro lavoro qualunque: a condizione però ( 269) che un esperto eletto d'ufficio da! tribunale di prima istanza; nella cui giurisdizione- le opere giacciono, preliminarmente abbia esteso un processo verbale ad oggetto di provassi lo stato de’ luoghi riguardo a’ lavori che il pio- prietàrio manifesti di voler fare: e a condi- zione ancora che altro esperto, scelto d'’ rifficio per egual modo, ne verifichi l’ eseguimento fra sei mesi al più tardi dal giorno che le opere furon perfette Ma la somma pretesa pér tal privilegio non può eccedere il prezzo provato col secondo pro= cesso verbale; e si riduce a quel tanto che lo stabile vale‘di più nell'epoca di sua alienazione in grazia de'lavoti che si fecero in esso. 5. Quelli, che ànno prestato il danaro pet pagare o rimborsare gli operaj, godono del privilegio medesimo; purchè un tale impiego si dimostri autenticamente coll’atto del. prestito, e colla quitanza degli operajj come va imposto di sopra a coloro’che prestano per acquistare un immobile è ( 270) SEZIONE. IIL De' privilegj che si estendono su è mobili e gl’ immobili 2104. I privilegj, ché si estendono sopra i inobili e gl'immobili, son quelli enunciati nell' articolo ici.> 2105. Allorchè per difetto di mobili i privi» legiati del precedente articolo si presentano per. essete soddisfatti su la valuta d'un immobile in concorso de’ creditori privilegiati sù questo$ i pagamenti si fanno nell’ ordine che segue: ‘ì Per]- spese giudiziali; e pet l'altre enunciate nell’ articolo 2101. 2, Per li crediti espressi nell'articolo 2103. SEZIONE IV. Come sì conservano è privilegi 2106. B Ra' creditori i privilegj nori pro: ducono effetto su gl'immobili, se nori in quarito si rendano pubblici collo iscriversi$u° tegistri reo (cogri) del conservatore delle ipoteche nel modo deter= minato dalla leggej e l'effetto comincia dalla data di tale iscrizione: fuofi i soli casi che seguono. aî04. I crediti iridicati riell' articolo 2IOr. fon sono soggetti alle forme dell’ iscrizione. èi08: Il venditore conserva il suo privilegio pe mezzo della trascrizione del titolo, se da questo apparisca di doversegli ancora nella par- te o nel tutto il prezzo della distratta pro» prietid. Quindi se il compratore ne trascriva la vendita; ciò valé come iscrizione a vantaggio del venditore, e di chiùnque si surroghi ne’ suoi diritti in forza del contrattò medesimo pet ave- re somministrato il danaro che si pagò. Non- dimeno il conservatote delle ipoteche deve d' uf- ficio nel sio registro far l’isctizione de' crediti risultanti dall’ atto del tràsferito dominio, ad uti- le non meno di chi ne fece la vendita, che di chi ne abbia sommiristrato il danaro; sotto pena di ogni danno ed interesse che i terzi possano soffritne+ E° concesso altresi al veriditore, e a' prestatori suddetti di fat il contrat» to di vendità( se ciò fu pretermesso); a fine di acquistare l' iscrizione di quanto loro è dovu- to sul prezzo. 3 2109. Se il coerede o condividente usi fa di- ligenza di far iscrivere la divisione o 1’ aggiudi- —=__—stT- ———6 (072) cazione per incanto fra i sessanta giorni da che ut l'atto ne venne formato; egli conserva il suo privilegio su’ beni di ciascuna porzione, o su quela i li distratti all’incanto, a fine di conseguire il À prezzo ritrattosi da questo, o i compensi, e fin a le rettificazioni. Tra il corso di quei giorni i beni gravati‘de’ compensi, o aggiudicati col mez zo dell'incanto, non possono soggettarsi ad al- cuna ipoteca in pregiudizio del creditore del Hi compenso o del prezzo.| erio. Gli architetti, gl’ imprenditori si mu| ratori, e gli altri operaj impiegati per costruire, rifare, o riparare edifi:j, canali, od altre ope- re; e quelli che per pagarli, e rimborsarli, ab- bian prestato danaro, la versione del quale sia certa; conservano 1 lor privilegj col fare iscria vere doppiamente i due processi verbali enun- ciati nell'articolo 2103 al num. 4. I privilegj àn valore dalla data dell'iscrizione del primo di tali processi» 21rr, I creditori ed i legatarj, che chieggo@ no la separazione del patrimonio del defunto in tonformità dell’ articolo 878, conservano i lor privilegj sopra gl° immobili dell’ éredità a ris- petto de'creditori degli eredi, o d'altri succes. sori del defunto, per virtù“delle iscrizioni fats 1(273) te sopra ciascuno di tali beni dentro sei mesi dal giorno dell’ aperta successione è Prima che questo termine scorra, non si concede agli eredi o ad altri successori d° im= porre validamente alcuna ipoteca sopra i beni suddetti in pregiudizio de’ creditori o legatarj» 2112. I cessionarj di cotesti diversi crediti privilegiati esercitano tuiti le medesime ragioni de’ cedenti, e ne prendono il luogo ed il grado» 2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell'iscrizione non cessano di esse- re ipotecarj, anche quando su de° medesimi non sieno state adempite le condizioni disposte di so- pra per conservare il privilegio, Ma l' ipoteca non comincia a riguardo de’ terzi che dall’ epo- ca delle iscrizioni, le quali sieno per farsi ne? modi spiegati quì appresso» CA PISO LUI Delle ipoteche A , Oî14 Di ipoteca è un dritto reale costituito su l'immobile per far soddisfare un’ obbligazione. E' indivisibile per sua indole; e sussiste in intero soprà tutti gl’ immobili obbligati, su ciascuno, e sy d'ogni parte de’ medesimi. (0 Èssa gli accompagna nea; tutte le mani in cui passino° 1115. L’ipoteci noti è luogo che ne' casi,€ secondo le forme autorizzate dalla legge. 2116. Essà è o legale, o giudiziale, o con: venzionale. 2117. L’ipoteca è legale quarido risulta dalla legge. i E° giudiziale se proviené dallé sentenze o dagli atti del giudizio. E' convenzionale se deriva dallé corivèrizio= ni, e‘dalla forma esterna delle medesime: 2112. I soli capaci d’ipoteca sono i. Gl’immobili che sono in commets cio, ed i loro accessorj che si tengono per im- mobili i 2. L'usufrutto de' medesimi beni accesso» rj nel tempo della sua durata. 2119: I mobili non si soggettanò ad iporecai 2120. Nienté s' iniova per il presente codice alle disposizioni delle leggi marittime concernens ti alle navi, ed a basti o ( 275) SEZIONE» Dell’ ipoteca legale "0121. I dritti e li crediti, cui si attribuisce i' ipoteca legale, sono Quelli delle donnè, su beni de' loro mariti: Quelli de’ minori, e degl* interdetti, sopra i beni del proprio tutore: Quelli della nazione, le comuni, e degli stabilimenti pubblici; sopra i beni de’ ricevito- ri ed‘amministratori soggetti a dar conto» 2192. Il creditore; che è un’ ipoteca legale; può eserèitarè il suo dritto sopra tutti gl im- mobili del suo debitore; e sopra quelli che po- tranno appartenergli pell’ avvenire; serbandosi le modificazioni dichiarate quì appresso» SEZIONE(IL Dell’ ipoteca giudiziale Li 2123. Ii ipoteca giudiziale risulta dalle sen- tenze diffinitive o provvisorie profferite in fa- vore d'alcuno; sia contraddicendo le parti; sia iù contumacia» Deriva altresì dagli sperimenti; (276) per li quali si riconoscono, e si verificano nel giudizio le sottoscrizioni apposte ad un atto d'obbligo disteso in iscrittura privata. Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore, e sopra quelli ch'ei possa acquistaré; salve le modifieazioni, che si esprimono quì ap- pressa. Le decisioni degli arbitri non attfibuiscono ipoteca che quando un decreto del giudice dis- ponga di doversi eseguire. L'ipoteca non può risultare similmente dal= lè sentenze profferite in paese straniero, che in quanto un tribunale francese le abbia dichiarata eseguibili. Ciò non pregiudica alle disposizioni contrarie, che possano esistere nelle leggi polis tiche o nei trattati, SEZIONE llh, Del)” ipoteca convenzionale Steg, Pa sottoporre gl'immobili all’ ipo< teca convenzionale solamente colui che è la cas pacità di distrarli. 2125. Chi non è su l'immobile che un dris to sospeso da condizione, o soggetto a risolversi 0.a reseindersi in certi casij non può contrare perenne- citi Gi ic I 3 re Carr) re che un’ ipoteca sottoposta alle condizioni o soggezioni medesime. 0126. I beni de minori, degl’interdetti, e quelli degli assenti fino a che si posseggano per modo provvisorio, non possono ipotecarsi se non per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, o in virtù di sentenze. 2127. L' ipoteca convenzionale non. può esse- re stipulata che per atto autentico«innanzi 2 due notaj, o innanzi ad un notaio e due testi» moni. i 2128. I contratti stipulati in paese straniero non producono ipoteca su’ beni di Francia, se non vi sieno delle disposizioni contrarie nelle leggi politiche o ne' trattati. 2129. Non vi è ipoteca convenzionale che vaglia, se non quella la quale o nel titolo au» tentico costitutivo del credito, 0 in un atta autentico posteriore, dichiari specialmente la natura ed il sito di ciascuno degl’. immobili d'attuale pertinenza del debitore, sopra' quali ei consenta che l' ipoteca si costituisca. Ciascuno di tutti i suoi beni presenti può es sere sottoposto all’ ipoteca nominatamente. { beni avvenire non possono ipotecarsi. 2130. Nondimeno se i beni presenti e liberi. del debitore non bastino per la sicurezza del # (78) credito; può egli, esponendo una tale insuffi- cienza, consentire che*ciascuno de’ suoi beni futuri si soggetti all’ ipoteca, secondo ch°ei ne faccia gli acquisti, i 2121. Del pari, nel caso che l'immobile o gl immobili presenti soggerti ail’ ipoteca peris- sero, o degradassero in modo da divenire in- sufficienti per la sicurerza del creditore; avrà questi il diritto o d’esigere fin da allora che il suo credito si soddisfi, o d' ottenere un supplis mento d’ipoteca. 2132. L’ipoteca convenzionale non è valida’ se la sonma, per cui essa si stipula, non sia certa e determinata per l'atto stesso. Se il cre= dito, che risulta dall’ obbligo, sia condizionale per la sua esistenza ,. 0 indeterminato nella sua quantità; il creditore non può chiedere I° iscri- zione, di cui si pala qui appresso; che sino alla concorrenza d'una stima da dichiararsi e» spressamente da lui medesimo; e la quale il de» bitore avrà dritto di far ridurre se vi è luogo è 2133. L’ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti che sopravvengano all immobi- le ipotecato» SIRIA prin cea cre (279) SEZIONME"N: Dell ordine delle ipoteche fra loro ga creditori l' ipoteca, sia legale; giudiziaria, 0 convenzionale, non prende alcun ordine se non dal giorno, in cui il credito vene ga iscritto su i registri del conservatore nella forma e nelle maniere disposte dalla. legge: salve]° eccezioni dichiarate nell’ articolo seguente. 2135. L'ipoteca esiste independentemente da ogni iscrizione i 1, Ad utilità de’ minori e degl’ interdetti, su gl immobili pertinenti al loro tutore, per causa dell’amministrazione di lui, dal giorno in cui accettò la tutela;- o, Ad utilità delle donne per causa di loro doti e convenzioni matrimoniali, su gl'im- mobili de’ mariti, dal giorno del matrimonio 4 La moglie non è ipoteca per le somme do- tali che derivino da eredità pervenutele, o da donazioni a Jei fatte tra il corso del matrimo- nio, se non del giorno in cui le successioni si aprirono, o i doni ottennero, il loro effetto. Non È ipoteca per l'indennità de’ debiti che abbia contratti d’ unione col marito, nè per ( 280) lo rirvestimento de beni proprj venduti,se non dal giorno dell'obbliso o della vendita. Il disposto del presente articolo in tutti i casi mai non pregiudica a° dritti acquistati da terzi prima della sua pubblicazione. 2136, Non pertanto i mariti e i tutori ànno l'obbligo di rendere pubbliche le ipoteche di cui i beni sono gravati, e di chiedere essi me- desimi senza indugio per tal’ effetto all’ ufficio. incaricato di ciò, le iscrizioni su gl immobili di lor proprietà, e su quelli altresì che lor pos= sano appartenere seguentemente. I mariti ed i tutori, che avendo omesso di richiedere, e di far° eseguire le iscrizioni ordinate da questo articolo, consentano 0 permettano di costituirsi privilegj o ipoteche su i loro immobi- li, senza dichiarare espressamente che questi erano soggetti all ipoteca legale della moglie e de' minori, saranno reputati stellionatarj, e come tali sottoposti ad essere arrestati personalmente. 2137. I tutori surrogati ànno l'obbligo d' in- vigilare affinchè le iscrizioni sien prese senzg indugio sopra i beni del tutore per causa della sua amministrazione, e l° obbligo anche di at- tendere. essi medesimi per tale adempimento; sotto al loro personale pericolo, ed alla pena d' ogni danno ed interesse. (1:33) or38. Se i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori tralascino di far® eseguire le iscrizioni or dinate da’ precedenti articoli, esse saranno ri- chieste dal commissario del Governo presso il tribunale civile del domicitio de’ mariti e tuto ri, o del luogo dove giacciono i beni. 0139. Le iscrizioni si potranno richiedere da parenti del marito, o cella moglie, o da quelli del minore j ed in difetto di parenti, pur, dagli amici. Potranno esser chieste altresi dalla moglie, e da* minori. 2140. Allorchè nel contratto nuziale le parti d'età maggiore convengano di non farsi iscri= zione se non su d’ uno, o di certi immobili del marito; gli altri tutti, che non vi sieno indica- ti, rimarranno liberi e franchi dall’ ipoteca per la dote della moglie, e per le sue antiparti, e convenzioni matrimoniali. Non è permesso di pattuire che non si faccia iscrizione alcuna. or41. La stessa regola vale per gl’ immobili del tutore, allorchè i parenti in consiglio di fa- miglia sieno stati d' avviso di non farsi iscrizio= ne che sopra di certi immobili. 0142. Nel caso de’ due articoli precedenti, il marito, il tutore, ed il tutor surrogato ànno L'obbligo di richiedere 1° iscrizione solamente so- pra gl'immobili che si disegnarono+ È ( 082) 2143: Allorchè l'ipoteca nonavesse de’ limiti per l’ atto di nomina del tutore} e l’ipoteca ge- nerale su gl’ immobili di costui eccedesse noto riamente le sicurezze bastevoli per la sua am- ministrazione 3 potrà egli richiedere che l'ipo- teca si circoscriva agl’ immobili che bastino ad assicurare pienamente il minore. La domanda sarà promossa contro il tutore surrogato. Un parere del consiglio di famiglia dovrà precederla. 2144. Del pari il marito col consenso della moglie, e precedente il parere di quattro più prossimi congiunti di costei, riuniti in consi» glio di famiglia, potrì richiedere che 1° ipoteca generale sopra tutti i suoi beni, immobili per causa di dote, antiparti, e convenzioni matri- moniali, si restringa agl immobili bastanti per conservare l’ interezza de’ dritti della moglie. 2145. Su le domande de’ mariti o de’ tutori non si pronunzia sentenza, che presente ed ascol- tato il commissario del Governo. Se il tribunale pronunzii che l’ipoteca sia ridotta ad immobili certi; le iscrizioni prese sopra tutti gli altri saranno cancellate. = (293) CAPITOLO IV. Del modo da inscrivere i priv ilegì e le ipoteche ar46. dita iscrizioni si fanno all’ ufficio della conservazione delle ipoteche, nel circon- dario del quale giacciono i beni sottoposti all’ ipoteca o al privilegio. Esse non producono alcun effetto quando si prendano tra quello spazio di tempo, in cui gli atti formati prima del fallimento si dichia- rino nulli. La stessa regola vale fra i creditori d’ un* eredità, se l'iscrizione non siasi fatta dall’ una di loro che dopo essersi aperto il dritto a suc- cedere, e nel caso d' eredità non agcettata che col beneficio dell’ inventario. 2147. Tutti i creditori inscritti nel medesimo giorno esercitano in concorso un’ ipoteca della medesima data, senza distinguersi fra 1° iscrizio- ne del mattino, e quella della sera j quantun= que tal differenza sia stata avvertita dal con- servatore. a 2148. Per dare opera all’ iscrizione, il cre- t (9) 2A (224) ditore egli stesso; o altri a nome di lui; pre- senta al conservatore delle ipoteche|° origina. le in brevetto, o una copia autentica della sen- tenza, 0 dell atto che fa nascere i} privile- gio o l’ipoteca. Vi unisce due memorie scritte su di cars ta bollata, Y una delle quali può anche disten- dersi sopra la copia del titolo+ Esse contengono,: ‘1, Il nome, il cognome, ed il domici- lio del creditore, la sua professione. se ne ab- bia, e la scelta ch'ei faccia d'un domicilio iù un iuoga qualunque del ciscondario dell ufficio: o. Il nome, il cognome, ed il domici. lio del‘debitore} la sua professione se sia co- nosciuta, 0 una disegnazione. individuale e spes cifica fatta in modo che il conservatore possa ri- conoscere. e distinguere. in tutti i casi la persos na gravata dell'ipoteca: 3. La data e la natura del titolo: 4. La quantità del capitale de” crediti espressi nel titolo, 0 valutati dall’ inscrivente. per le rendite, e prestazioni, o per li dritti evens tuali, condizionali, 0 indeterminati, quando è disposto che si valutino; come altresì la somma degli accessdrj di questi capitali, e l'epoca dell! esigibilità: i (0855) 5. L'indicazione della specie e della si- iuazione de beni, su’ quali intende di conservare il suo privilegio o la sua ipoteca. Quest iiltirna disposizione non è necessaria ne' casi delle ipoteche legali o giudiziali: poichè a rispetto di queste, in inancanza di oghi pat- to, una sola iscrizione colpisce tutti gl’ immo- bili compresi nel circondario dell’ uffizio. 0149. Le inscrizioni su’ beni d' rn trapassato potranno farsi sotto Ja setnplice disegnazione del- la persona di lui, siccome sta espresso nel nu- mero secondo dell’ articolo precedente è 9150. Il conservatore fa menzione sul suo re- pistro del contenuto celle memorie j e fimette al chiedente così il titolo o Jà copia del titolo, che 1° una delle memorie: a piè della quale ei tertifica d° aver fatta 1° iscrizione è oi51. Inscrivendosi un credito, che produce interessi o rendite; nasce al creditore rispetto a queste il diritto di farsi allogare nell’ ordine stesso dell’ ipoteca del capitale per due sole an- nàte oltre quella che corrè. Lo che non pre- giudica alle iscrizioni particolari, che possano prendersi a fine di prodursi l’ipoteca dal gior. no delle lor epoche per le altre annualità non con- servate colla prima iscrizione. i è152, E'in facoltà di chi è chiesta un'iscri (286) zione jin egual modo che de'suoi rappresentanti © cessionarj per atto autentico, il cambiare sul registro delle ipoteche il domicilio scelto da lui, col carico di sceglierne ed indicarne un altro nel circondario medesimo. 2153. Nello iscriversi i dritti d' ipoteca pura» mente legale della nazione, de’ comuni, e de' pubblici stabilimenti, sopra i beni degli ammini- stratori; i dritti simili de’ minori o interdetti; sopra le sostanze de’ lor tutori; o quelle delle mogli su i beni de' mariti 5 si esibiscono due me- morié, le quali contengano solamente i. Il nome, il cognome, la professione, ed il domicilio reale del creditore; oltre al dos micilio che da lui, o per lui sarà eletto nel éircondario: 2, Il nome, il cognome, la professione, il domicilio, o la disegnazione precisa del debi- tore: 3. La natura de dritti da corservarsi, e la somma del loro valore in quanto agli ogget- ti determinati; senza obbligo di prefiggerla per quelli, che sieno condizionali, eventuali, o ina determinati, 2154. Le inscrizioni conservano 1’ ipoteca ed il privilegio per lo spazio di dieci anni dal gior= no della loro data;e ne cessa l'effetto se le mes (987) desime nor si rinnovino prima che il decennio trascofra. 2155. Le spese delle inscrizioni song a cari- co del debitore, se non vi è stipulazione con- traria. L'inscrivente le anticipa: a meno che non si tratti d'ipoteche legali, per l’ inscrizio» ne delle quali il conservatore à il suo dritto contra il debitore. Le spese della trascrizione, che può esser richiesta dal venditore, sono a carico di chi acquista. 2156. Le azioni, alle quali le iscrizioni pos» sono dar luogo contra i creditori, s' istituiscono innanzi al tribunale competente, con citarsi co- storo o nelle proprie persone o nell ultimo lor domicilio eletto sul registro: e ciò quando an- che sieno morti i creditori medesimi, o quelli presso a’ quali eglino scelsero il domicilio. ABETI du Della cancellazione e della riduzione delle iscrizioni 2159. La iscrizioni si cancellano o per consenso delle parti interessate, che sieno abili a tal’effetto; ovvero per virtù di sentenza inap- pellabile, o che abbia forza di giudicato. ( 088) 2158. Nell’ uno e nell’altro caso chi ne chie a de la cancellazione presenta nell’ ufficio dél conà servatore la copia auteritica deli atto del consen= so o della sentenza. 2159. La cancellazione, che notì si opera pet consenso, vien chiesta al tribunale nel cui cir: condario l'iscrizione fu fatta. Ma se questa eb be luogo per sicurtà d'una condanna eventuale o indeterminata, su l° eseguimento 0 liquidazio- ne di cui il debitore ed il creditore preteso steno in litigio, o debbano esserè giùdicati in altro tribanale; Ja domanda di cancellazione doè vià proporsi innanzi di questo; o venirgli rimessa: Nondimeno se si convenga fra il creditore ed il debitore che in caso di disputa Ja doman- da sarà proposta ad un Tribunale ch'essi disea gnino.; il patto sarà valido fra lbro. 2160. I tribunali disporranno che Il’ iscrizione sia cancellata tutte volte ch' essa fu fatta senza fondarsi nè su Ja legge, nè su dun titolo} 0 quando il fu su di titolo irrevolare, 0 estinto; o saldato; ovvero allorchè i dritti di privilegio O ipoteca sien già stati cassati per le vie le- gali. 2161. Tutte volte che un creditore, per drit- to che gli accordì la legge di far inscrivere gli obblighi su' beni presenti o futuri del suo debi» (289) tore senza limitazion convenuta; prenda le fondi differenti oltre quello sia a de’crediti; è aperta al ere che le medesime isérizioni soprà fiscessario alla sicutezz debitore l'azione per otten o ridotte, o cancellate in qu si serbano le regole sien anto etcedano la toporzione convenevole+ lite nell’ articolo 2159. di competenza stabi presente articolo non si La disposizione del applica alle ipoteche convenzionali+ 0169, Le iscrizioni, che soggettano più fon- dì, si reputano eccessive, allorchè il valore d'uri d'essi ecceda per più d'un ter- solo, 0 d'alcubi ommia de’ crediti tra capità- zo in beni liberi là s ti ed accessorj legali» Possono similmente r prese dopo che i idursi come ecces- 2103» 1 creditore cb- sive le iscrizioni bè dato valore 2° efediti, se questi, oteca da stabilirsi pet la lor sicu= avuto regola dalla conv enzio= condizionali, eventuali; in quantò concerne all’ ip rezza, non abbiano né, e sieno per natura ‘o indeterminati> 0164. L' eccesso in tal caso si diffinisce dall’ arbitrio de’ giudici a norma delle circostanze, delle probabilità degli avveniméati, e delle pre- sunzioni di fatto; in maniera da conciliare i drit- ti verosimili del creditore colla conservazione di ana quota ragionevole in vantaggio del debitore. ( 290) I Ciò non pregiudica alle nuove iscrizioni da prens ere con ipoteca dal giorno della epoca loro guando l'evento aceresca la somma de’ crediti. determinati. > inte 2165. Quando il valore degl' immobili si dea comparare con que il terzo della lor quantità; la determinazione Vien fatta col moltiplicarne l'a dici volte, se gl immobil perire; e dieci volte qua rendita si ritrae o dalla contribuzione fondiaria, tribuzione sul ruolo; dove giacciono i bevi la matrice 0 quota, e giudici potranno anche a raccogliersi Ilo de crediti accresciuti oltre nnua rendita quin- i non sieno soggetti a ndo lo sieno. Una tal matrice del ruolo della o dalla quota di cons secondo che ne’ comuni Ù » D' esiste il rapporto fra la rendita. Nondimeno i valersi de'lami possibili dalle locazioni non sospette, da’ processi verbali di stime che stesi in epoche récenti, mili sl troVin o già di. e. da altri atti consia ;efra i risultati diversi prefigserne il va. lore nella proporzione di MEZZO« (291) Dir'PITO LO VI Dell' effetto de privilegj e delle ipoteche contra i terzi possessori; ua creditori, che ànno privilegio o ipo- teca inscritta su d'un immobile, il seguono in qualunque mano ch° ei passi, per essere collo- cati e pagati secondo l'ordine de’ loro crediti o inscrizioni. 2164, Se il terzo possessore non adempie le forme stabilite quì appresso per render libera la sua proprietà;egli, per solo effetto delle iscri- ioni, rimane obbligato qual possessore tutti debiti ipotecarj 3€ gode de’ termini e delle proroghe accordate al debitore originario. 2168. Nel caso medesimo il terzo possessore à L'obbligo o di pagare tutti gl’ interessi e i. capitali esigibili( qualunque sia la somma, cui ossano ascendere), 0 di rilasciaré senza alcu- na riserba l'immobile ipotecato« 2169. Se il terzo possessore non soddisfi pie: namente all’ uno di tali. due obblighi;- que creditore ipotecario è dritto di far vende= re a danno di lui V' immobile ipotecato, trenta giorni dopo l° ordine datosi al debitore origina. £ 1 ( Sgh) rio; e dopo intimatosi il terzo possessore pef= chè o paghi il debito giù esigibile, 6) rilasci l'immobile. 2170, Nondimeno se presso ai debitori pri- marj rimangano. degli altri immobili ipotecati ancor essi al debito medesimo;$ è concesso al terzo, che non sia obbligato personalmente; d° oppotsi alla vendita del RIE statogli trasmesso coll’ipoteca, e richiedere che preliminarmente ..si discutano i beni secondo le regole espresse nel titolo della malleveria. Mentre dura tal dis4 cussione, la vendita del fondo è sospesa. 6171. L' eccezione della discussione non può essere opposta al creditore privilegiato, o che abbia ipoteca speciale sopra l'immobile. 2172. Il terzo possessore, che not sia obbliga» to al debito personalmente, e che abbia la cav pacità di distrarre, può fare il rilascio del fon= do in virtù dell’ipoteca. 6173. Il terzo possessore può farne il rila: scio anche dopo che fu condannato in tal qualità solamente, o dopo che riconobbe 1° obbligazio=. ne». A lui non s'impedisce di riprendere l'im mobile dopo averlo rilasciato, finchè mon né segua l’ aggiudicazione, se paghi l'intero debito; e le spese. 2174. Il rilascio per ipoteca si fa presso alla ( 293) gancelleria del tribunale dove giacciono i beni; e questo ne dà fuori il certificato. su la domanda del più diligente fra gl'in- teressati si destina all’ immobile rilasciatosi un curatore; in contraddizione del quale si proce« de alla vendipa segondo le forme disposte per 1 espropriazioni. 9175. I peggioramenti, che procedono dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio de’ creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo contra lui ad un' azione d° indenni- tà. Ma egli non può ripetere le sue spese e mi- glioramenti, che sino alla pluvisvalenza che- ne risulti. i 2176. Il terzo possessore deve i frutti dell’ immobile ipotecato dal giorno in cui se gl ine timi di pagare o di rilasciare. Li deve dal gior- no della nuova intimazione se il giudizio intra» preso si sia abbandonato per tre anni. 2177. Le servitù edi dritti reali,che il ter- Zo possessore avea su l'immobile prima di pos sederlo, rinascono dopo il rilascio 0 dopo l’ ag« giudicazione di quello. i I suoi creditori particolari, dopo tutti quelli che sono iscritti contra i precedenti proprietari], esercitano la ipoteca secondo il lor ordine sopra i fondi gilasciati o aggiudicati« ( 294) 2178. Il terzo possessore, che& pagato il des bito ipotecario, o rilasciato l’immobile ipotecas ta, o sofferto la espropriazione di questo, d il re- gresso per l° indennità contra il debitore prima= rio a termini di dritto, 2179. Il terzo possessore, che voglia rendere libera la sua proprietà con pagarne il prezzo, dee serbare le forme stabilite nel capitolo VIII, di questo titolo, GcA-:PITPI0 LO VIE Dell estinzione de° privilegj e delle ipoteche sd privilegj e le ipoteche si estinguono 1. Per l° estinzione dell’ obbligo principale: 2. Per la rinunzia del creditore all’ ipoteca; 3. Per I° adempimento delle forme e delle condizioni imposte a’ terzi possessori a fine di render liberi i beni acquistati: 4. Per la prescrizione, In guanto a' beni che sonoin mani del de- bitore, la prescrizione si acquista in suo pro col tempo concesso a prescrivere le azioni, che dans no l'ipoteca o i] privilegio è- ( 295.) Si acquista; a rispetto de’ beni posseduti da un terzo, collo scorrere del tempo che bisogna a ciascuno per prescrivere la proprietà in suo vantaggio. Che se la prescrizione supponga un titolo; essa non comincia a correre che dal giorno, in cui il titolo fu trascritto su’ registri del conservatore. Le iscrizioni prese dal creditore non inter- rompono il corso della prescrizione stabilita dal- Ja legge a profitto del debitore@ del terzo pos» sessore+ E APITOLO. VII Del modo di esimere.le proprietà da’ privi= Prep} legj e dalle ipoteche 2181.; fn traslativi della proprietà degl’ immobili o de’ dritti reali immobilari, che il terzo possessore voglia esimere da’ privilegj, e dalle ipoteche, saranno trascritti interamente dal conservatore di queste, nel circondario do- ve 1 beni son posti. La trascrizione si farà sopra un registro prefisso a tal uopo; ed il conservatore avrà y obbligo di darne il certificato a chi Jo domanda. (096) 2182. La semplice trascrizione de' titoli tras: lativi di proprietà sul registro del conservatore non toglie le ipoteche ed i privilegj stabiliti su l'immobile. Il venditore non trasferisce nel= re che la proprietà, e li diritti, che aveva egli stesso su la cosa venduta: e li trasferisce col carico de’ medesimi privilegj ed ipoteche, a quali era soggetto. 2183. Se il nuovo proprietario voglia premu- nirsi contra gli effetti delle auto« rizzate nel capitolo VI. del presente titolo; ei deve, sia prima d° istituirsene I’ azione, sia fra un mese al più-tardi dal giorno in cui egli ne venga intimato la prima volta, notificane at cre-" ditori nel domicilio eletto da essi su le loro, iscrizioni 1, Un sommario del suo. titolo; in. cui si espongano solamente la data e la qualità del- l'atto, il nome e la disegnazione precisa del venditore o donatore, la specie e la situazio- ne della cosa venduta o donata 3 e trattando- si d'un corpo di beni, il soto nome generico del- Ja tenuta, e de’ circondarj ov° è posto; di più il prezzo della vendita co carichi che me formino parte, o il valsente della cosa, se ques sta venne donata: Ceo#) o. La copia della trascrizione dell’ atto della vendita. g. Un indice in tre colonne; la prima delle quali contenga la data delle ipoteche,€ quella delle iscrizioni; la seconda il nome de’ cre= ditori; la terza la somma de’ crediti iscritti. 2184. Il compratore o il donatario dichiare- rà per l’atto medesimo, ch'egli sia pronto a sod- disfare senza il menomo indugio i debiti.e 1 carichi ipotecarj sino alla sola concorrenza del rezzo, senza distinguersi se i debiti sieno esix p i, E gibili, o no. 2185. Allorchè il nuovo proprietario abbia fatta una tale notificazione nel termine prefis- so; ogni creditore, il cui titolo è iscritto, può chiedere che 1° immobile sia: posto agl’ incanti ed alle aggiudicazioni pubbliche, col carico 1. Che tale domanda si partecipi al nuo» vo proprietario fra quaranta giorni, al più tar- di, dopo Ja notificazione fattasi a, richiesta di quest’ ultimo; con aggiungervi due giorni per ogni cinque miriametri di distanza tra il do- micilio eletto, ed il domicilio reale di ciascun creditore richiedente: 2. Che la domanda medesima contenga esibizione di accrescere, o far accrescere il prez- zo in un decimo sopra di quello stipulatosi dal nuovo proprietario; ( 298) 3. Che fa partecipazione medesima si fag: cia nel medesimo termine al precedente praprie- tario, debitor principale: 4. Che l'originale e Je copie di tali at- ti si sottoscrivano dal creditore reguirente, o da chi ne abbia da lui sopra ciò la prochea ssprese sa; la quale in tal caso dev'esser' esibita:; 5. Ch'egli ofiera di dar sicurtà sino al- da concorrenza del prezzo e de° carichi. Il tutto a pena di nullità, 2186. Mancando i creditori di chiedere Vins canto nel termine e nelle forme suddette; il valore dell’ immobile rimane diffinitivamente pre- fisso al prezzo stipulato nel contratta, 0 dichia- rato dal nuovo proprietario. Questi in conse- guenza si libera da ogni privilegio ed ipoteca facendo deposito del prezzo medesimo, o pagan- dolo a’ creditori che sieno in ordine di riceverlo, 2187. In caso di rivendita all’incanto, essa avrà luogo secondo le forme disposte per l' es- propriazioni forzate, a diligenza 0 del creditore che l'abbia richiesta, 0 del nuovo proprietario. Il richiedente sii negli affissi il prez- zo stipulato nel contratto, 0 dichiarato dal nuo» vo proprietario, e la soma fino a cui il cre- ditore abbia offerto d'accrescerlo, 0 farlo accrese GErE+ ( 299) 2188. Il compratore o il donatario, cui vien tolto il possesso, ripete le spese legitti me: 0C- corse pel suo contratta, i pagamenti della tras- crizione su’ registri del conservatore, quelli del la notificazione, e gli altri tutti ch ei fece pet giungere alla rivendita. L*aggiudicatario nel risarcisce oltre il prezzo ch’ ei deve per l' ag- giudicazione, 2189. Il compratore o il donatario, che cone serva il possesso dell’ immobile esposto all in: canto col rendersi ultimo offerente, non è te- nuto di far trascrivere la sentenza di aggiudica» zione+ cigo, La desistenza del creditore, che avea richiesto l'incanto, non impedisce la pubblica aggiudicazione, quando egli anche pagasse ine teramente la somma offerta; se ciò non sia per consenso espresso di tutti gli altri creditori ipo- tecarj. 2191. Il compratore divenuto aggiudicatario avrà il regresso a termini di dritto contra. il venditore per ripetere quanto eccede il prezzo stipulato nel suo titolo, e gl’ interessi di tal’ ec- cedenza dal giorno di ciascun pagamento. 2192. Tutte volte che il titolo del nuovo proprietario comprenda degl'immobili, e de’ mo- bili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri no, situati nel medesimo o in diversi u 2 ( 300) circondarj degli ufficj, distratti per un‘solo e medesimo prezzo, 0 per prezzi separati e distinti, compresi o no nella stessa tenuta; il prezzo di ciascun immobile soggetto ad iscrizioni particoleri e diverse sarà dichiarato nella notificazione del nuovo. proprietario 5 stimandosi ,. se vi è luogo, in ragione del prezzo intero espresso nel titolo, Il creditore, che nell’incanto oflri maggior prezzo, non potrà in alcun caso esser- to ad estendere la sua offerta nè. sul 7robilare; nè su gl’ immobili non ipotecati per il suo credito, e non situati nel medesimo circondario. E° salvo il regresso del nuovo padrone contra i suoi autori per lo risarcimento de’ danni che venga s soffrire, sia dalla divisione degli oggetti del tuo acquisto, sia da quella delle. coltivazioni» CAPI T0, WOL Del modo di esimere le ipoteche, guando non esista iscrizione su° benî de’ mariti e de’ tutori. 2193. S. gl'immobili, peytinenti a’ tutori o a mariti, non furono iscritti per l’amministra- zione della tutela, o per le doti, antiparti, e. convenzioni matrimoniali delle mogli; chi. ne fa l'acquisto, li potrà rendere liberi dalle ipo- teche, cui fossero soggette. ( 301) 2194. A tal effetto chi fa I° acquisto de- posita un’ esatta ed autentica copia del contratto traslativo della proprietà. nella cancelleria del tribunale civile del luogo dove i beni soa po- sti;€ per atto intimato istruisce di-tal deposi- to così la moglie o il surrogato tutore, che il éommissario del. Governo presso. il tribunale. Di più nella sala d' udienza del tribunale medoe- simo sarà affisso un sommario di tal contratto, che contenga la sua data, i nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj de’ contraenti, la disesnazione della natura e del sito de’ beni, il prezzo e gli altri carichi della vendita: e cotesto sommario rimarrà affisso in tal modo per lo spa- zio di due mesi. In tale bimestre le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, 1° interdetti, i parenti o gli amici, ed il com- missario‘del Governo, saranno ammessi a chie- dere, se vi è luogo, le iscrizioni su l° immobi- le distratto;€d a farle prendere nell’ ufficio del conservatore dell’ ipoteche. In qual caso avran- no esse valore come se fossero state prese nel giorno del contratto nuziale, o in quello dell’ in- cominciata tutela. Ciò non pregiudica alle azio- ni, che potessero aver luogo contra i mariti ed i tutori, come sta detto di sopra, per le ipote- che da essi‘contratte in favore de’terzi senza aver loro dichiarato‘che gl’ immobili erano di STE li — rr== ( 302) gi sottoposti alle ipoteche per cagione del max trimonio o della tutela. 2195. Se nel'corso di due mesi da che fu esposto il contritto, non siasi fatta iscrizione in nome delle mogli, de’ minori, o degl’ intere detti, sopra gl’ immobili venduti; questi passa» no al compratore senz’ alcun carico per ragioni di dote, antiparti; e converizioni nuziali della moglie, o per causa dell''ammioistrazione della tutela: salvo il regresso, se vi è luogo, corìtra il marito ed il tutore. Se le iscrizioni si sieno prese in nome delle mogli, de' minori, o degl’interdetti} e se esi» stano. de’ creditori anteriori ,.i quali. assorbisca» no il prezzo nel tetto o. nella parte fil compra. tore è liberato dal prezzo o dalla porzione del prezzo che pagò a'creditori collocati in ordine utile; e Je iscrizioni in nome delle mogli, de' minori o degl’ interdetti, saranno caricellate nel tutto, o sirio alla dovuta concorrenza. Se le iscrizioni in nome delle mogli; de’ minori, o degl’ interdetti sono le più antiche; il compratore non potrà fate alcun pagamento del prezzo in pregiudizio delle dette iscrizioni; le quali avranno sempre Ja. data del contratto del matrimonio, o del comiaciamerito dell'amministra» zione della tutela, siccome sta detto di sopra+ In tal caso le iscrizioni degli altri creditori, che ( 303) non si trovino in ordine utile, saranno cancel late è CARLTOLO ds Della pubblicità de’ registri e de’ doveri de' conservatori è 2196. 1 conservatori delle ipoteche debbono tilascia re a chiunque il richiegga là. copia degli arti trascritti ne' loro registri, e quella delle i- setizioni sussistenti} 0 il certificato di non esi» sterne alcuna è 2197. Sono tetti del pregitidizio che risulti i Sé omettànò di trascrivere sopra il o- to régistri gli atti de’ càrigiameénti, 0 le iscrizio= ni richieste ne' loto ufficj: o. Se ne loto certificati omettano di inenzionafe ùnà o più îscrizioni esistenti: a me- no che in tal ultimo caso l'errore non proven- sa da insufficienza di disegnazioni è la quale où sia loro imputabile. a198, Se il conservatore olnettesse. ne’ suoi certificati: di riferire taluno© più carichi iscrit- ti sopra lì immobile 5 questo rimane libero tra le mani del nuovo possessore- purchè egli ab- bia richiesto il certificato dopo che il suo ti- tolo fu trascritto. E° salva V azione d' indennità ( 304) contfo al conservatore; egualmente che illeso il dritto de’ creditori di farsi collocare secondo l'ordine che loro appartiene, fino a che il prez- zo della compra debba ancora pagarsi, o fino a che la gradazione de’ crediti non sia statà omo= logata. 2199. In verun caso i conservatori non posa sono ricusare nè ritardare Ja trascrizione degli atti di cangiamento, l° iscrizione de’ dritti ipoa tecarj, o il rilascio de’ certificati richiesti; sot- to pena del risarcimento de’ danni e degl’ inte- ressi delle parti. Per d effetto di ciò su l’istan= za del chiedente sarà disteso senza menomo in- dugio un processo verbale del rifiuto o ritardas mento, siada un giudice di pace, sia da un usciere d° udienza del tribunale, sia da altro usciere, o da un nbtajo, cui assistano due te- stimonj. 2200. Nondimeno i conservatori saranrio te: nuti d'avere un registro, sul quale iscrivano giorno per giorno, e con ordine numerico, le consegnazioni, che loro si facciano degli atti cli cangiamenfi per essere trascritti, 0 delle me- morie per essere iscritte. Daranno eglino a’ ris chiedenti un riscontro in carta bollata, dove si rapporti il numero del registro dell’ iscritta con: segnazione j e si asterranno di trascrivere gli at- ti di cangiamento, o d’ iscrivere le memorie ne' pm sig (1305) registri destinati a tal uopo, se non colla data e bendiata V ordine delle conségnazioni che lo- ro sien fatte. g901 Tutti i registri de’ conservatori saranno in carta bollata, numerati, e cifrati in ciasc una carta, dalla prima all’ ultima, per uno de’ giu- dici del tribunale; nella cui giurisdizione 1° uf ficio sia stabilito. I registri avranno la lor prov videnza ogni giorno come quelli della registra- zione degli atti» 2002. I conservatori nell’ esercizio delle loro funzioni ànno Vl obbligo di conformarsi a tutte le regole di questo capitolo j sotto pena d’ una multa di franchi dugento. sino a mille per la prima contravvenzione, e d'essere destituiti per la seconda: senza pregiudizio de’ danni e degl interessì delle parti da pagarsi in preferenza del- ia multa. 2209» Le menzioni di deposito, le iscrizioni, e le trascrizioni si fanno su' registri di seguito senza spazio in bianco od interlinea». Il conser- vatore, che contravviene, soggiace alla multa di franchi mille fino a due mila, ed a° danni ed interessi delle. parti da pagarsi in preferenza della multa» ( 306) TITOLO XIX. Dell espropriazione forzata è dell’ ordine fra i creditorì CA P.i.LT0LO L Dell’ espropriazione forzata d204: I, éreditore è drittò alla esproprida zione 1. de’ beni immobili del debitore e de' loro accessorj chie si terigorio per immobili: dell visufrutto pertinente al debitore sopra i be ni della stessa matura. 2205. Nondimeno la parte indivisa d' ur cose rede negl'immiobilî d'una successione nom può esporsi alla vendita da’ suoi creditori pefsonali; prima: della divisione e dello incanto, che loro è concesso di provocare se lo stimino conve@ nevole, o: ne'quali essi àrino il dritto: d' interve= nre conformemente all’ Articolo 889. 2206. Gl'immobili d'un minore, comiechè eriiancipato; o d'un interdetto, tion possorid esporsi alla vendita prima della discussione del mobilare, 2207. Non è richiesto che il mobilare sia (307) discusso prima. dell’ espropriazione degl' immo- bili posseduti indivisamente tra un maggiore ed tn minore o interdetto, se il debito sia loto comune i nè se il giudizio si trovi già in- cominciato contra in maggiore;© prima dell’ interdizione» 2208. Per la espropriazione degl immobili, che fanno pitte della comunità, si persegue ill solo marito debitore; ancorchè la moglie sia obbli« gata pet il debito. La espropriazione degl’ immobili della mo- glie, che non sono entrati in comunità, si agita contro di let, e del marito. Se questi sì minore, o ricusi di procedere colla mede si- ima; il giudice può autorizzarvelà. Nel caso della minor’ età del marito e del- la moglie} 0, quando esserido miriore. solamente costei, il marito maggiore ricusi di procedere ton essa; il tribunale romina alla donna un tutore, contra il quale I° azioné si esercita. 9009: Il creditore non è dritto di far vene dere gl’ immobili non ipotecati in suo\pro, se non quando gl’ipotecati si trovassero insuffi- cienti è s210: Quando i beni sien posti in diversi circondarj, non è permesso di provocarne la vendita forzata, se non successivamente: a me- e ( 398.) no ch' essi non facciano parte d'una. sola é medesima tenuta»> L’azione si istituisce avanti il tribunale nella cui giurisdizione esiste il luogo primario della tenuta;.0, in difetto di questo; dove si trova la parte de'beni che produce la rendita maggiore, standosi alla matrice del ruolo, 2211. Se i beni ipotecati, o no, al credito« rè, ovvero quelli giacenti in diversi circons darj, formino part? d'una sola e medesima tenuta; sì gli uni che gli altri si espongono insieme alla vendita se il debitore lo chiegga Il prezzo intero dell’ aggiulicazione dà norma allora alla stima di ciascuno de’ fondi se vi è luogo. 2212: Se il debitore dimostri con locazioni autentiche, che gl immobili suoi nel corso d'un anno abbiano rendita liquida e libera, che ba- sti al pagamento. del debito in capitale, inte ressi,, e spese; e se egli ne offerisca la dele» gazione al‘ereditore j gli atti di vendita po- tranno esser sospesi da’ giudici: salvo il dritto di proseguirli se la rendita non venga pagaca per opposizione o impedimento che sopraggiunga. 2213. La vendita forzata degl’ immobili non può richiedersi che in viriù di titolo‘autentico ed esecutivo per un debito liquido e certo« Se il debito sia in ispecie non liquidate, il ‘de 309) alido: ma l'aggiudicazione procedimento è va non può esser fatta se non dopo dhe ne sia li- quida la quantità. 2214. Il cessionario d'un titolo esecutivo non può richiedere che i beni si tolgano al debitore; se prima non notifichi a costui la cessione è e215. Può andarsi innanzi al giudizio in se- guela di. sentenza‘provvisoria, o di diifinitiva eseguibile come provvisoria mentre pende l’ap- pello. Ma l'aggiudicazione non si fa che dopo una sentenza diffinitiva in ultima istanza, o tale che abbia valore di cosa giudicata. In virtù di sentenza contumaciale|’ azione non si esercita tra il corso del termine conces- so ad opporre. 2216. Il procedimento non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia inco- minciato per una quantità maggiore della do- cia 3 2217. Il creditore, prima di chiedere in giu: silk i i espropriazione d' un immobile, dee sem- pre col mezzo d'un usciere intimare 1° ordine del pisamento alla persona del debitore o al suo domicilio. Le forme dell’ ordine da intimare, e quelle degli atti su. la espropriazione, son regolate dalle leggi di procedura. ( gio) CARLI Gib gd Dell' ordine e della distribuzione del prezzo fra i creditori ri, 2018. L Ordine e la distribuzione del prez- zo degl’ immobili, e Ja maniera di procedervi, son regolate dalle leggi di procedura. TI.T OLO... XX, Della prescrizione CAPITOLO‘L Disposizioni generali svi Bai prescrizione è un mezzo d'acqui= stare o«di liberarsi per un certo scorrere di tempo, e sotto le condizioni determinate dalla legge. 2220, Non si può rinunciare alla. prescrizio» ne avanti che si acquisti: si può dopo averla acquistata, 2001. La rinuncia alla prescrizione€ es- pressa, 0 tacita; la tacita risulta da un fat- (311) to, il quale suppone l° abbandono del. dritto acquistato, 2222, Chi non può distrarre, non può rinun- ciare alla prescrizione acquistata, 2223. I giudici non possono supplire d'uffi- cio il mezzo risultante dalla prescrizione. 2224. La prescrizione può essere opposta in ogni stato della causa, anche innanzi.al tribunale d' appello: purchè Je circostanze non facciano presumere d’ essersi rinunciato a tal mezzo dalla parte che non l’oppose.. 20095. La prescrizione può essere opposta da ogni creditore, e da altri qualunque che abbia interesse di sostenerne l'acquisto; ancorchè il debitore o il proprietario vi rinuncii. 2226, Il dominio delle cose, che son fuori di commercio, non è soggetto a prescriversi, 2227. La nazione, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni soggiacciono come i particolari alle prescrizioni medesime, e possono opporle egual» mente+ CAPI I OLO TL Del possesso coe8. IL possessa è la ritenzione, 0 il godi- mento d'una cosa, o di un dritto, che noi te- niamo od esercitiamo per noi medesimi o per (sa:) mezzo d'un altro che la tiene, o l'esercita in nostro nome. 2229. Per poter prescrivere, è richiesto un posse sso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non'equivoco, ed a titolo di pro- prietario, 2230. Si presume sempre che ciascuno pos» sesga per se, eda titolo di proprietario, se non si dimostri che abbia cominciato a possedere per un altro. 2231. Quando si è cominciato a possedere a nome d’altri, si presume sempre che si pos. segga per lo medesimo titolo; se non vi è pro» wa în contrario. 2232. Gli atti di pura' facoltà, e quelli di semplice tolleranza, non possono fondare nè pos- sesso nè prescrizione» 2233. Gli atti di violenza egualmente non possono fondare un possesso capace di produrre la prescrizione. Il possesso utile non incomincia che quan= «do la violenza è cessata. 2234. Chi, avendo. il possesso attuale d'una cosa, dimostri averne avuto il antico, si presu- me possessore nel tempo intermedio: salvo la prova contraria. 2235. Per compiere la prescrizione, si può congiungere al proprio possesso quello del-suo ( 313) autore; in qualunque maniera che si succedette al medesimo, sia a titolo universale o partico» hre, sia a titolo lucrativo od oneroso- CAPITOLO II Delle cause che impediscono la prescrizione+ 2236. Quei, che posseggono per altri; non prescrivono mai; qualunque sia il tempo che ne scorra» Così il conduttore, il depositario, 1° usu- fruttuario, e tutti gli altri che ritengono pre= cariamente 1° altrui proprietà, non possono pre- scriverla. 2237. La prescrizione è del pari impedita agli eredi di coloro, che possedevano per qua- lunque de' titoli espressi nell’ articolo precedente. 2238. Nondimeno le persone enunciate negli articoli 22396 e 2237 possono prescrivere se il titolo del loro possesso si trovi cangiato, sia er causa che derivi da un terzo, sia per l'ec- cezioni ch° elle abbiano opposto al dritto del proprietario+ 2239. E' concesso di prescrivere 2 colui, che gon titolo trasferente il dominio acquista la cosa x ( 314) da' conduttori, da° depositarj, e da ogni alira i che la possegga precariamente. 2240. Non si può prescrivere contra il suo titolo, in quanto niuno può cangiare a se mede. simo la causa, ed il principio del suo possesso, 2241, Si può prescrivere contra il suo tito'o, in quanto ciascuno può liberarsi da un obbli- go contratto»! CAPITOLO I1v.! Delle cause che interrompono, a che sospendono il corso della prescrizione, SEZIONE I, Delle cause che interrempono la prescrizione 2242. L,. prescrizione: può essere interrot- ta o naturalmente o civilmente. 2243. Vi è interruzione naturale allorchè il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa, sia dall'antico proprieta» rio, sia anche da un terzo. 2244» Una citazione giudiziaria, un ordine, od un sequestro intimato a quello cui si vuole ( 315) °. 2 di SI° P È 9%‘ imipediré di presorivere, formano l’ Interruzione 0645: Li citazione avanti l'uffizio di pace ad oggetto di conciliarsi, interrompe la prescri- zione dal giotno della sua data; quando la se- quiti un ordine pet comparire in giudizio fra i termini di dritto è 6046. La citazione giudiziaria; ariche avanti un pivdice incompetente; iriterromipe la presctizione. 0047: L'interruzione si figuarda come non avventtà sé 1° ordine 4 comparire sid nullo pet difetto di fonia; Se l'attore recela dalla sua dominda: Sé lasci. perimerè|’ istanza; O se lì sua domanda sià figettata. bc48 La prescrizione è intertiotta sé il debi- tore o il possessore riconosca il dritto di quello cortrà cui prescrivea è. 2249: SE I conformità degli articoli prece- deriti l'uno de' debitori solidali sid interpellato, o sé l'uno d' essi riconosci P altrui diritto; la prescriziorie s' interrompe toritra gli altri, e pur contra gli eredi. 1° interpellazione fattà all'uno degli eredi d' un debitofe solidale, 0 la riconoscenza di tal erede; non interrompe la prescrizione a riguare #% (316) do degli altri coeredi, quando anche il eredità fosse ipotecario, se I° obbligo non è indivisi» bile. Rispetto agli altri condebitori 1° interpella« zione o riconoscenza suddetta non interrompe Ja prescrizione, se non per la sola parte cui tal erede è tenuto. Ad interrompere la prescrizione per I inte. ro a rispetto degli altri condebitori, è necessa rio l’interpellare tutti gli eredi del debitore de- funito, ovvero che tutti cotesti eredi ne faccia» no la riconoscenza. 2256. L'interpellazione fatta al debitore pri- mario, o Ja riconoscenza di lui; interrompe Ja prescrizione contra il mallevadore. SE ZIONE TTI Delle cause che sospendono il corso della prescrizione 2051 LO prescrizione corre contra tutte le persone, purchè elle non sieno eccettuate da qualche legge. 2252. La prescrizione non corre contra i mi- nori e gl’ interdetti: salvo quanto è disposto (pae)) nell'articolo 2278; ed eccettuati'i altri così previsti dalla legge è 225%. Essa non corre fra i consorti. acg4. La prescrizione corre contra la donna maritata, ancorchè ella mon sia divisa di beni per contratto nuziale, o per decreto di giudice, E' salvo il suo regresso contra il marito che am- ministra.» c055. Nondimeno la prescrizione non corre durante il matrimonio a riguardo della- zione d'un fondo costituito secondo la regola do» tale in conformirà dell’articolo 1561» 0856. Del pari la prescrizione è sospesa du- rante il matrimonio 1. Nel caso in cui l azione della donna non potesse sperimentarsi che dopo una scelta da fare su l'accettazione o su la rinunzia alla comunità: 2. Nel caso in cui il marito, avendo di- stratto il bene proprio della donna senza ch° el- ‘Ja vi consentisse, sia tenuto della sicurezza; ed in tutti gli altri casi, in cui]° 4zione della mo- glie venisse a rivolgersi contra il marito. 2257. La prescrizione non corre A riguardo d'un credito, che dipenda da ta- juna condizione, sino a che non sia questa av- venuta: 93 cs Tr nwn="=== —— 358) A riguardo d'un’ azione di sicurezza, sino a che l’evizione abbia luogo: A riguardo dun credito a giorno prefisso, sino a che tal giorno non giunga. 2258. La prescrizione non corre contra l’ere- de beneficisto a riguardo de’ crediti ch’ egli contra la successione. Corre contro ad una successione vacante, an» corchè non provveduta di curatore. sa 259. Corre ancora ne'tre mesi concessi per far l'inventario, e ne’ quaranta giorni in cui si delibera.| | | CAPITO LOW;| Del tempo richiesto a prescrivere SEZIONE I Disposizioni generali 2260. lf prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore. Si acquista allorchè l’ultimo gior-! no del termine sia compito. 2261. Nelle prescrizioni, le quali si compio- ( 319) no in un certo numero di giorni ,i giorni com: ; plimentarj sono contati. di fruttidoro comprende i giorni complimentarj. De SEZIONE II. Della prescrizione di trent" annî 0062. 6 le azioni st reali che perso» nali si prescrivono per treat° anni. Chi allega tal prescrizione, non è obbligo di produrre alcun titolo, nè riceve ostacolo per eccezione che si deduca dalla mala fede. 2263. Dopo ventotto anni dalla data dell’ ultimo titolo, il debitore d'una rendita può es- ser costretto a somministrare a sue spese un ti- tolo nuovo al suo creditore, o a quelli che ab- bian causa da lui. 2264. Le regole della prescrizione sopra di oggetti non menzionati nel presente titolo si ese pongono ne’ luoghi che loro son proprj» Nelle altre, che si compiono a mesi, quello. siriani ili apo) SEZIONE SHE Della prescrizione di dieci e di venti anni 2265» Cui acquista di buona fede e con giusto titolo un immobile, ne prescrive la pros prietà per dieci anni se il vero padrone abiti nel circondario della corte d’appello; entro al quale giaccia l'immobile; e per anni vehti: se abbia il domicilio. al di fuori. 2266. Se il vero padrone ebbe il suo domi. cilio in diversi teimpi nel circondario, e, al di fuori; per ottenere la prescrizione è d’uopo ag- giungere agli anni di presenza un numero di anni d° assenza, che sia il doppio di quello che manca per compiere i dieci anni. 2267. Il titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di an- ni dieci, e di venti. 3268. La buona fede È sempre presunta. La maia deve provarsi da chi l'allega. 2269. Basta che la buona fede si trovi esi- stente nel tempo dell’ acquisto» 2270. Dopo dieci anni gli architetti e gl' imprenditori son liberati dal dovere di sicurez- (mer) a per le opere in grande, che diressero; 0 fas CETO è SEZIONE IV. Di alcune prescrizioni particolari » 0271, È, azione de’ maestri ed. istitutori di scienze e d'arti, per le lezioni che danno a mese 5 Quella degli osti e de erastori, per I° al- loggio ed i cibi che somministrano j Quella degli operaj e de’ giornalieri, per lo pagamento delle loro giornate, somministra= zioni, e salarj; Si prescrivono per sel mesi. 2272. L'azione de’ medici, de’ cerusici, e de- gli spezia!1, pet le loro visite, operazioni, e mee dicamenti; Quella degli uscieri, per lo salario degli at- ti che notificano, e delle commissioni ch° ese- guono; Quella de’ mercatanti, per le merci che ven- dono a° particolari non mercatanti; Quella degli albergatori a convitto ,. per Ja pensione de lor convittori; e quella d'altri pa- droni per il prezzo della scuola; ( 398) Quella de domestici condotti ad anno, per il pigamento del loro salario j Si prescrivono collo scorrere d° un anno: d2753. L'azione de' patrocinatori per lo paga inento delle loro spese ed onorarj si prescrive collo scorrere di due auni dal di della decisione della lite, o da quello della conciliazione delle parti, ovvero da che si revochi il mandato del Bo. Rispetto agli alri affari non tefmi- pati, è interdetto loro di chiedere soddisfazione di spese ed onorarj dovmi al di là de cinque anni. 2574. Ne' casi espressì di sopra, la presérizios ne 3 luogo anche quando le somministrazioni; le opere, ed i lavori si fossero continuati La prescrizione non cessa di correre se nori quindo siavi stato un coato aggiustato, una ce. dela; uri obbligo, od una citazione giudiziale non pig s 275: Quel lì nondimeno, cui tali prescrizioni sì oppongono; potranno deferire il giuramento agli oppositori su la quistione di sipere se la cosa realmente sia stata ai Il giuramento potrà essere deferito alle ve- dove; ed agli eredi, ovvero a' tutori di questi ultimi se sieno minori, perchè dichiirin9 s€ non sappiano che la cosa sia dovuta« ( 323) 2296. I giudici ed i patrocinatori non ren. dono‘più ragione de’ documenti dopo cinque anni da che le liti furono decise,. Gli uscieri ne sone liberi similmente do- po due anni da che eseguirono la commissione 4 o notificarono gli atti di cui erano incaricati, 2077. Gli arretrati delle rendite perpetue, e delle vitalizie; Quelli delle pensioni alimentarie; Le pigioni delle case, ed i fitti de' beni rustici; Gl’ interessi delle somme prestate} e gene. ralmente tutto ciò ch'è pagabile ad anno, 0 a termini periodici più brevi; Si prescrivono per anni cinque. o ariicoli della sezione presente®, corrono contra 1 minori, e gl’iuterdetti: salvo loro il regres. so contra itutori. 2279: In fatto di cose mobili il possesso vale per titolo. Nondimeno chi soffera la perdita o il furto Ci qualche cosa, può farne la revindica contra colui, nelle mani del quale ei la trova tra il corso di tre anni dal giorno di quel furto, di quella perdita. E° salvo al spossessore il re. gresso contra l’ individuo, da cui la ottenne. (0) 2278. Le prescrizioni, di cui si tratta negli (324) oc8o. Se il possessore attuale. delta cosa ru- bata, o perduta, ne abbia fatta la compera in una fiera, o mercato, o în una ventita pub- o da un mercante venditore di cose si- la re- lica, mili; il padrone originario non può farse stituire, che rimborsando al possessore il prez- zo che gliè costata. 2281. Le prescrizioni incominciate all’ epoca della pubblicazione del presente titolo, si con- formano alle leggi antiche. se esse nondimeno per quelle leggi sero tuttavia uno spazio maggiore di trent’ an- rent anni esiges- ni, si compiranno collo scorrere di t dall'epoca suddetta. IL FINE: (1) dv vi SO SUL CODICE NAPOLEONE l TRADOTTO A Ncorchè Giovani di merito esimio; e cultissi» mi nelle due lingue, si sieno gentilmente occupati nel correggere le stampe della presente traduzione} pure non è stato possibile lo evitare diversi falli tipografici, che l’ arida noja di simili incarichi suole produrre; specialmente tra le angustie del tempo» e l’imperizia degli Amanuensi, e de’ Tipogra» fi. Va quindi ad essere necessario un indice, che distingua quei falli in ciascuno de tre volumi pub- blicati finora, e ne proponga dî rimpetto l° emenda- zioni. Va ad essere similmente necessario un-indice de’ pochi articoli, che 0 esigono d' esser rettificati, o son atti a ricevere de miglioramenti. I valentuomini illustri nella scienza del dritto, periti nelle due lingue, e avvezzi a sentire i nobili stimoli della gloria italiana, Vo pregati di concor» rere co loro lumi ad avvicinare quest’ opera verso la “% (2) sua perfezione; osservandone minutamente i difetti, che forse nasconde tuttavia; e comunicandoli al Tra- duttore; perchè egli possa prevalersene nella nuova edizione, e rendere il suo lavoro più degno di pre- sentarsi al Principe, e più onorevole alla Patria, per la quale è composto» asi SVISTE TIPOGRAFICHE Discorse nel tomo primo di questa traduzione. Si legge Art. 16. verfo 3. delle fpe= fe, e de’ tati Art. 21, v.5. permeffo Art, 25. v. 9. in alcuna guifa, v. 15. atto solenne ed autentico Art. 38. v. 4. fi farà men- zione megli atti Art. 57. v. 1. il giorno, ed il luogo Art, 67, v.4. de’ giudica. ti,€ degli arti v. 5. che gli saranno si- messi+ Art. 72. v. 6. fufficienti Arti#0, ud 9©. V. i cognomi, le profeffioni Art. 94.%. 7. in quello dell’ armata Art. 97. v. I, militari© fedentar) Prima dell’ Art, 120. epi- grafe della fezione 1. De’ beni dell’ affente. Art. 123.©. 3. commifsa. rio del Governo. SI deve leggere delle fpefe, de danni, e desl’ intereffì permiffione in alcuna parte; atto solenne, od autentico negli atti fi farà menzio= ne il giorno, l’ ora, ed il luogo de’ giudicati, o degli atti che gli faranno ftati ri. meffi. sufficienti o insufficienti i cognomi, l’età, le pro- feffioni in quello dell’armata, o del corpo d’ armata militari ambulanti o se dentarj De’ beni dell’ affente nel giorno di fua difpa- renza commifsario del Governo prefso del tribunale+ u 2 Art. 129. v. 1. per trent anni dopo il comin- ciamento Art. 137. v. 3. e gli altri dritti Art. 139.% 2. il conforte Art. 143. 5 periica Arti 156. V. 12. Imposta nell’ articolo 197; Art. 160. v. 5. senza il configlio di famiglia Art.168. v. 3. fottò la lor poteftà+ Art. 174. v. 2. il zio e la zia, il cugino e la cugina Art. 183. v. I. non può iftituirG da’ parenti Art. 184. v 5. prenda intereffe. Art. 217. v. 4. del mari- to, ed il fuo con- fenso Art, 235. v. 2. proceflo verbale Art 247. v. 6. e dà luogo Ari. 248. Vv» 3. renda Art, 267, v 5. della ma- dre, o del commis- fario del Governo. Arti 283. v. 6. negli ar- ticoli 179, e 260; urta 286. v. 1. scorso I° anno dalla dichiara- zione (4) per trent’ anni dopo otte- nuto il pofiefo prov= viforio, o dopo il co- minciamento e agli alcri dritti folo il conforte sparifca impolta nell'articolo 19; che vi confenta il configlio di famiglia fotto la lor poteltà relati- vamente al matrimo- nio. il zio; o la zia, il cugi no, o la cugina fenza non può iftituirG nè da- gli fpof, nè da’ pa- renri abbia intereffe. LU del marito, od il suo con- senfo proceflo criminale o dà luogo pese della madre, o della fa- miglia, o del com- milfario del Governo. negli articoli 279°, e 2805 fcorfo l’anno dalla prima dichiarazione Art. 289, v. 19. de' geni” tori, o degli altri afcendenti; Art, 310. v. 6. cliiamato ne’ modi legittimi, Art: 312% 4. Nondi- meno il padre Arte 350. Ve 2. 351. Ve 10, e 354. V. 3. adot= tivo Art. 392. num, 2. Ve Ze innanzi al notaio Art, 398. v. 2 articolo 393; Art. 449. v. 4. giudicato come urgente° Art, 450. v. 8. alcun dritto, o credito di lui Art. 454, v. 9. ftipendiare delle perfone, Art. 462. 4. dal com- figlio di famiglia. Art. 464. V. 2, promovere Art. 466, v, 12, sorroghi Art. 498. v. 1. deve agis tarsi (s) de genitori, 0, fè quefti non vivano, degli altri ascendenti; prefente, o chiamato ne’ modi legittimi, Nondimeno il marito adottante innanzi motai articolo 392 4 diffinito come urgente; alcun dritto, o credito cont- tro di lui ftipendiare una o più pere fone; da una nuova deliberazio= ne del configlio di fa- miglia. promuovere surroghi deve pronunziark 16] SVISTE TIPOGRAFICHE Discorse nel tomo secondo di questa traduzione. Si legge Art. 523. v. 3. attaccati. Art. 530. v. 7 la clau- fola Art. 526. v. 1. fi vende Art, 548. v, 4. delle fe- menze. vArt. 549. v. 4. rivendi- CA, Art. 563, v. 2. le zat- tere, Art 567: v. 3 e perfe- zione Art. 584. v. 3. gli ape palti Art 592%, Vo S$. Può an- cora Ì Art. 595. v, 3. venderlo a titolo gratuito vArt. 600. v. 3.| inven- tario de’ mobili Art 602, v. 2, i mobili faranno Ate. 641. Va. 2% inferiore Art. 642. v. 3. proprieta= rio inferiore Art, 662, v.$. due efperti padrone Si deve leggere attaccati; e fanno parte di quello, le claufole fi venda delle femenze, fatte da’ terzi. revindica. le zattere, o no, o perfezione le mercedi degli appalti Può nondimeno venderlo o cederlo è tito= lo gratuito l'inventario de’ mobili ed uno ftato degl’immo= bili gl’ immobili faranno padrone del fondo” inferio- re proprietario del fondo in- feriore gli efperti Art. 663. v, 11. venticin- que decimetri Art, 696. v. 7. delle fer- vitù Art. 688» v. 5. acquedotti, Art. 689. v. 5. acquedotto. Art. 696. v. 2. acceflorio per ufarne, Art. 701. v.11, Offrire virt. 745.0 1, i figli e lor _ Art. 750. v. 3. le forelle, e i difcendenti rt.?751., v. 3. le*forel- le, ed i lor difcendenti Art. 760. v 5. capitolo 1 Arto 775. Vo 4. fra i due annl. Ari. 813. v. 6. della re= gia amminiftrazione «Art. 815.% 4. convenuto il contrario, ) ri ventifei decimetri della fervità acquidotti, acquidorto+ neceflario per ufarne, offerire i figli o i lor le sorelle o i difcendenti le forelle o i lor difcene denti capitolo VI. fra i tre anni, della nazionale ammini» strazione convenuto o proibito il contrario. SVISTE TIPOGRAFICHE Discorse nel tomo terzo di questa traduzione Si legge Art, 1109.. E' caduto di mano dello Stampato- re il contrafcritto pa» regrafetto y che deve soggiungerfi î al presen- re articolo, Si deve lesgere La quantità della cosa può effere incerta, purchè polla determinarfi, Art, 1136. vi 3. e prima dell’ articolo 1257.% 1, confegna Art. 1148. v. penult. fare contra Ast. 1182. Son caduti di mano al trasturatis- fimo Stampatore li cone trafcritti paragrafi; che fi debbono aggiun- gere d quefto articolo. Art. 1183. Il paragrafo s ch è sopra di tale ar- zicolo, erroneamente è secondo; ficcome il precedente per errore è primo. Arte 1003. v. 1, Il credi. tore solidale può di- rigersi contra quello de’ debitori che 1276. Vv.® Contro Att, (8) consegnazione fare, contra Se la cosa perisce intera- mente senza colpa del debitore, 1’ obbliga» zione fi eftingue. Se la cosa degradi senza colpa del debitore; il creditore à la scelta o di sciogliere l’ ob- bligo, o d' efigere la cosa quale fi trova senza diminuzione di prezzo. Se la cosa degradi per col- pa del debitore; il creditore è il dritto o di sciogliere l’ ob» bligo, o d’ efigere la cosa quale si trova, e di più li danni e gl’ interelli L'uno dev' esser terzo; l’altro secondo. Il creditore può dirigerfi contra quello de’ dea bitori solidali che contro di lui, se il dele di lui divenuto inso/- vibile; Art. 1281.©. ult. ricu- fino d° accedere alla novazione» Art. 1298. d ult. a chi ottenne quell’ordine. Art. 1326. v. 5. per mez= zo di chi Art, 1361. v, 3. soccombere «Art. 13798. v 2. ftipula validamente ogni Ari, 1408. v. ulî. fare in- denne il consorte Art.1452.v.2. comunità per separazione di persa- na Art. 1489..v. 4. reso in- denne v. 5. consorte, e dall’ erede «rt, 1496. v, 7. ì figli delle prime nozze Set, 15004# 34, fino ad un valore dr 130%©. 4.0che le faccia il conforte o chi là LA. wfrt, 1513. 0.9. D chi l’ aveva in tutela. Art. 1567. Manca inte- ramente quefto artico= lo, che anch esso è perito tra le mani del trascuratifimo Tipo erafo è (9) gato divenga insolvi- bile; richieti dal creditore ri. cufino d’ accedere al- la novazione. al terzo che ottenne quel- I ordine. per mano di chi succumbere fipula e dona validamen- te in ogni fare indenne la comunio- ne comunità per divorzio, d per separazione di per. sona tratto indenne consorte, 0 dall’ erede i figli delle prime nozze dell’ altro consorte fino ad una quantità o ad un valore che il marito faccia a lei o a chil'à dotata. o chi l'aveva in tutela, se elli ne lo afferma- rono libero e franco. Se la dote comprende degli obblighi, o dritti di rendite, che fieno pe- riti, o che abbian sofferto delle diminu- zioni da non poterli imputare alla negli- enza del marito 5 quelti sarà libero da ogni dovere ove refti- tuisca le scritture de’ contratti. Articoli migliorati dal Traduttore Si legge Art, 96.©. 2. non deb- bano comparire Art. 50. v. 4. fino a du- cati venti, Art, 67. v. ult. che gli saranno rimellt. Att. 195. v. I. un dritto di persona d’ ignota efitenza, Art, 187. v. 3. essendo vivi î due spolì, Art,'188. v. gu vivente ancora il consorte del primo legame. Arti 102996. che gli avevano in pote- fiere Art, 230. d. 2. se egli ritenga Art. 285. v. penult. Le altre pruove non deb- bono riprodurli. Art. 407. v. 8. In ogni grado Si legga non inno|’ obbligo di comparire fino a franchi cento+ la copia de’ quali gli fia ftata rimessa» gn dritto pervenuto a per- sona d’ignota efilten- da finchè vivano i due spofi, finchè fia vivo ancora il consorte ch’ era con- giunto con lui.—. sotto la poreltà de quali effi abbiano contrat» tato. se egli avrà ritenuto Non vi è neceffità di ri- produrre le altre pruo- Vee Nel medefimo grado (11) Art. 410. v. 6. dev’ esclu= derne tanti che fia conservato il numero Art. 4190 Vv. 1. Quando un incarico non au- tentico fia contrad. detto 3° esenzione non viene ammefla, Art. 439.©. 9g- della tu- tela da imprenderfi+ Art, 756. è. 1. Egli non à dritto all’ eredità del padre o della madre che quando Art. 1138» v. 6. della tra- dizione è Arto 1263. v. 7. su"l dee pofito fia riveftito del= le forme richiefte per tale oggetto, Art. 1404. v. 7. dopo fti- pulato il contratto, e prima di celebrarfi le nozze+ Fogl. 54, tom. 1, epigrafe del capitolo V. Delle obbligazioni coniugali dev” escluderne alcuni per maniera che fia con- servato il numero L’ esenzione.non viene ammessa quando un incarico fòn aurenti- co fia contraddetto, dell” aprimento: della tu tela. Egli è dritto all'eredità del padre o della mas dre solo quando che il fia è su’Iripreso depolito fia ri= veltito de’ solenni ri chiefti per coftituirle. dopo ftipulate le nozze, col patto della comu- nione, e prima di ce- lebrarle» Delle obbligazioni che nafcono dal ma- trimonio Articoli rettificati dal Traduttore SI legge Art. 120. v, 2. gli eredi presuntivi, dichiarata prima l’ affenza per giudizio diffinitivo, Sî dovra leggere coloro, che{i presumono eredi nel giorno in cui egli disparve, o in quello di sue ul- w ww esiti (12) votranno o nel gior- no cin cu'disoirze4 o in. quei x.(G1 sue ultime nuo ei, fa:lì time nuove, potran- no in forza del. giu- dicaro d:ffinitivo- Paflenza farfi Ate 2620004 la senten- Ia Sentenza, che pronunziò Za diffinitiva profferi. tac inop'ana iftanza sul divorzio, sul divorzio con' am- metterne, 0 con diffi- nirne l’azione in pri= ma iltanza, Arti 433.©. 3. quando quando perviene agli. au- perviene a compirla. Arte 1921, xi. Les Ne rede dii debitore in ciascuno de' propolti cali può effere. perse- guito nell’ intero} salvo il suo regrello contra!.coeredì. Art. 1457. vt. Non pria Ne ma de’ queranta g!or- ni da che muore il marito; e non dopo i tre meli ll fine., ni settanta, tre primi calî|’ erede del debitore; che pos- siede la cosa dovuta, o il fondo ipotecato, fi può perseguire pet il tutto su l una o su l’altro. Nel quar= to caso il solo erede gravato del debito; e nel: quinto, ciascuno erede&ì può coftrin- pere per l'intero. E* salvo il regreffo con- tra i coeredì ne’ cafi primo; secondo, ter- 70, e quinto. tre meli e quaranta giorni dopo la morte del marito bid VIA o” 1961. ea n) BARI O prin Bat ise rr Li er. TRL IR, as MIX n: “>07- NN a E L# OENQUEH