Ung"RSS o —— pen E oi i e reo e more see) ta. 1808. CODICE CIVILE DI NAPOLEONE TL GRANDE TRADOTTO NELLA LINGUA]TALIANA D ORDINE DI RE DELLE DUE SICILIE. NPA P.9 L I Dalle tipografie di Raimondi e Coda. (1) SODICE CIVILE TITOLO PRELIMINARE Della pubblicazione, degli effetti, e dell applicazione delle leggi in generale. ÀRTICOLO Te L. leggi preridono vigore in tut to il territorio francese dalla. promulgazione che n'è fatta dal primo Console Saranno eseguite in qualunque parte della Repubblica dal niomento, in cui la promulga. zione ne sia conosciuta. Nella provincia, dove il Governo è la se- de, una tal conoscenza è presunta il giorno seguente a quello della promulgazione. In ogni altra provincia saranno aggiunti a questo fer- mine altrettanti giorni, quante decine di mi- tiametri( circa sessanta miglia) si contino fra la sede del Governo e la capitale di ogni provincia. 2g, La legge non dispone che per l° avveni- re: essa non% effetto retroattivo. 3. Le leggi di polizia e di Sicurezza ohbl gano tutti coloro che dimorano nel territorio» | VI 1 x== è ate AI ERBE n Lai x | Let 200) agi 0°. il.) I beni immobili, ancorchè posseduti nieri, son soggetti alle leggi francesi. Le leggi, che regolano lo stato€ la cità delle persone, obbligano i francesi, ancor= chè abitanti fuori della Francia. 4. Il giudice, che ricusi di giudicare sot to pretesto di silenzio, oscurità, 0{nsuikicien- za della legge, potrà essere persegnito come colpevole di negata giustizia. 5. E' vietato a’ giudici di dare alle lor sen- tenze la forma di disposizioni 0«i regole ge- nerali. 6. Le convenzioni particolari non possono derogare alle leggi che interessano 1’ ordine pubblico ed i buori costumi (3) dpi Roero iE i DELLE PERSONE, T.E*O L'Osk Del godimento e della privazione de’ dritti civili, ea è e FA GAPITOLO PRIMO Del godimento de’ dritti civili ; n. Tua de dritti civili è inde- pendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista nè si conserva che in confor- mità della legge costituzionale. 8. Ogni francese godrà de’ dritti civili. 9. Ogni persona nata in Francia da uno stra- niero, potrà reclamare la qualità di francese nell’anno immediato. all'epoca della sua mag- gior età, se risedendo in Francia dichiari intenzione di fissarvi il suo domicilio, o se dimorando in paese straniero ricorra espo- nendo di voler fissare in Francia il suo do- 4.2 = C4) micilio, e vi si stabilisca fra I’ anno che segue un tal atto, 10. Il figlio nato da francese in paese stra- niero è francese. H figlio, nato in paese straniero, potrà sem- pre racquistare la qualità di francese perduta dal padre, coll’ adempire le formalità richieste nell’ art. 9. 11, Lo straniero godrà in Francia i mede- simi dritti civili‘che i trattati concedono a’ francesi presso la nazione, cui lo straniero ap- partiene. 12. La straniera maritata ad un francese se- guirà la condizione del marito. 13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilire il suo domicilio in Francia, vi go- drà di tutti i dritti civili fino a che continui 4 risedervia 14. Lo straniero, anche non residente in Francia, potrà esser citato avanti i tribunali francesi per l’ esecuzione degli obblighi che abbia contratti‘com‘un.cittadino francese‘in qualunque territorio+ 15. Un francese potrà esser convenuto in- nanzi ad un tribunale di Francia per obblighi da lui contratti in paesi stranieri anche con ‘mino straniero» (5) 16. In qualsivoglia materia, fuori quel- la di commercio, lo straniero che sia attore, è tenuto di dar cauzione per lo pagamento del- le spese e de' danni che risultassero dal pro- cesso; purchè egli non possegga in Francia tan- ti beni stabili da bastare ad assicurarne il pa- gamento. CAPITOLO SECONDO Della privazione de’ dritti civili SCR Z EN. E I Della privazione de' dritti civili per la perdita della qualità di francese, 1%. X 4a qualità di francese si perde 1. per la cittadinanza‘acquistata in. paese stra- niero. e, per I° accettazione di pubblici im- pieghi conferiti da un Governo straniero sen- za il permesso del proprio. 3. per l’aggrega- zione a qualsivoglia corpo. straniero ch’ esiga distinzione di natali. 4. finalmente per qua- lunque stabilimento in paese straniero con.ani- mo di non ritornare. Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come fatti senz’ animo di ritornare. Î | (<6.) che avrà perduto la qua quistarla rientran- del Governo, e rinunzian- 18. Il francese, lità di cittadino, potrà rac do in Francia col. permesso dichiarando di volervisi stabilire, istinzione contraria alla legge do a qualunque d di Francia. 1g. Una francese, eguirà la condizione di suo marito. à la qualità di maritandosi ad uno stra- niero, S Divenendo vedova, racquister francese quando abiti in Francia, 0 vi rien- tri con l° approvazione del Governo e con di- chiarare di volervi fissare il domicilio. 0. Gl' individui che abbiano racquistato la qualità di francesi ne’ casi degli articoli 10, i.(e to, non porrano valersene, se non adempite prima le coridizioni imposte ne’ me- desimi articoli, e solo per l'esercizio de drit- vantaggio dopo quell’ epoca. se che senza esserne autoriz= si arrolli alla milizia di Po- aggreghi ad un corpo mi- alità di cittadino.» ti aperti a loro or. Il france zato dal Governo, tenza straniera, o SÌ litare straniero, perde la qu Non può rientrare in Francia se del Governo, nè racquistare la qualità di cit- tadino, se non dopo adempite le per divenire cittadino. nza permesso condizioni imposte allo straniero (hab) Restano ferme le pene pronunziate dal Codice penale contra i francesi che portassero le ar- mi in offesa della patria. SEZ. Della privazione de dritti civili in conseguenza di condanne giudiziali. 20. Ì 4e condanne alle pene; che priva- no il colpevole di ogni partecipazione de’ dritti civili, producono la morte civile. Tali dritti siranno appresso indicati. 23. La condanna alla morte naturale pro- duce ancora la morte civile. 24. Le altre pene afflittive’» perpetue non producono la morte civile, se non’quando la lesse lo determini. 25. Per la morte civile il condannato per- de la proprietà di tutti i beni: la successio- ne si apre a vantaggio de’ suoi eredi come se egli fosse morto naturalmente e senza testa- mento, Non può acquistare per successione, nè tras- mettere a questo titolo i beni che appresso gli fossero pervenuti. CRE) Non può disporre de° beni ivi, sia per testamento; in alcuna guisa, sia pér donazione fra v nè può riceverne per Aste ato enne che.per causa di alimenti» Non può essere nominato tutore nè concor- tive alla tutela. rere. alle operazioni rela o in un atto solen- Non può essere testimoni ne ed auterltico, nè essére ammesso a fare te- stimonianza in giudizio. Non può stare iu giudizio nè per do r difendersi, fuori che in nome e i uri curatore nominato special- dove 1° azione è intto- manda- re, nè. pe enl ministero d mente dal tribunale; dotta. E° incapace di confrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile+ Quello, che abbia contratto precedentemen- te, è disciolto in quanto ad ogni effetto ci- vile. Il consorte ed i suoi eredi potranno rispet= tivamente far uso delle ragioni e delle azioni, alle quali si farebbe luogo per la sua morte naturale. 26. Le condanne proferite in còntradditto- rio non producono la morte civile, se rion dal giorno della loro esecuzione, tanto reale che in effigie. PR RICE è Side Tg Rn (9) 37. Le condanne in contumacia non produ- cono la morte civile, che dopo cinque anni successivi all’ esecuzione della sentenza in effi- gie; nel corso de’ quali il condannato può pre- séntarsi. i 28. I cordarinati in contumacia saranno privi dell esercizio de’ dritti civili. durante il quinquennio, o fino a che sì presentino if giudizio, o sieno arrestati in tale spazio di tèmpo. I loro beni safanno amministrati, e i loro dritti promossi come quelli degli assenti. 2g. Quando il condannato in contumacia si presenti spontanéamente fra i cinque an- ni, o quindo egli sia arrestato fra tale spa- zio, ja sentenza si avrà per nulla di pieno dritto, l° accusato riprenderà il possesso de! suoi beni, e sarà giudicato di nuovo. Che se in tal secondo giudizio sarà condannato alla stessa pena, o a pena diversa che porti simil: mente la morte civile, questa non avrà luogo che dal giorno dell’ esecuzione della seconda sentenza. 30. Il cofidannato in contumacia, che rin si sia presentato, o non sia stato arresta- to che dopo i cinque anni, quando con nuova sentenza venga assoluto o condannato a peni (10) che non produca la morte civile, rientra pie- namente nel possesso de suoi dritti civili per I avvenire, cominciando dal giorno della sua comparsa in giudizio. Ma la prima sentenza conserverà gli effetti operati dalla morte civi- le nell’ intervallo scorso dopo il termine de’ cinque anni fino al giorno della detta com- parsa. 31. Se il condannato in contumacia muo- re fra il quinquennio di grazia senza esser- si presentato, O senza essere stato arrestato, si considera morto con l’ integrità de’ suoi drit- ti. Il giudizio di contumacia s' intende annul- lato di pieno dritto; senza pregiudizio però dell’azione della parte civile, la quale. non potrà essere istituita contra gli eredi del con- dannato se non civilmente. 3: La prescrizione della pena non varrà moi a restituire il condannato ne’ suoi dritti civili, nè pure per! avvenire. 33. I beni, che pervengano al condannato dopo incorsa la morte civile, e de’ quali sia egli in possesso nel tempo di sua morte naturale, appartengono allo Stato per dritto di, caducità. Tuttavia il Governo può disporne a favore della vedova, de’ figli, o de’ parenti del con- dannato, in quel modo che 1° umaniti gli sug- gerisca» Pan (tr) CLITOL O. IH Degli atti dello stato civile. CAPITOLO: k Disposizioni generali. 34. Negli atti dello stato civile saranno espressi i nomi, i cognomi, l’ età, la professio- ne, ed il domicilio di tutti coloro che vi sieno annunziati. Vi saranno espressi‘del pa- ri l’anno il giorno e l'ora del ricevimento degli atti medesimi. 35. Gli uffiziali dello stato civile non. po- tranno inserire ne' loro atti, sia per annota- zione, sia per indicazione qualunque, che le sole cose dichiarate da’ comparenti. 36 Ne'‘casî,, in cul le part interessate non debbano comparire personalmente, potran- no farsi rappresentare da altri per procura speciale ed autentica. 37. I testimonj prodotti presso gli atti del- lo stato civile non potranno essere che ma- schi, in età almeno di ventun anni, parenti o altri. Le persone interessate 3nno dritto di sceglierli. (12) 38. L'uffiziale dello stato civile leggerà gli atti alle parti intervenute, 0 a’ loro procutato- ri, ed a’ testimonj» si farà menzione negli atti dell’ adempimen- I to di questa formalità. 39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ uffi- i ziale dello stato civile, da comparenti, e da’ te- stimonj; ovvero sì farà menzione della cau- , sa che è impedito a medesimi di sottoseri- versi. 40, Gli atti dello stato civile saranno in- scritti presso ciascun comune sopra uno© più registri tenuti in doppio.| ar. I registri saranno numerati dal primo all’ ultimo foglio, ciascuno de' quali sarà ci- À frato dal presidente del tribunale di prima i istanza, o dal giudice che ne faccia le veci.| o. Gli atti saranno inscritti ne registri| senza interruzione e SEnZa alcuno spazio in ;| bianco. Le cancellature e le postille saranno 1/9 approvate e sottoscritte nello stesso modo che i il corpo dell’ atto. Non vi saranno abbreviatu- | re, e non potrà mettersi veruna data in cifre Bd numeriche. 43. Nella fine di ciascun arno i registri saranno chiusi e provvisti dall’ uffiziale dello stato civile 5 e dentro un mese l° uno de’ du- bea) plicati sarè messo a deposito nell’ archivio del comune, l’altro nella cancelleria del tribuna- le di prima istanza. 44, Le procure e gli altri documentî, che debbono restare inseriti negli atti dello stato civile, sono prima cifrati dalla persona che li produce, e dall’uffiziale dello stato civile, e quindi depositati in doppio presso la cancelleria del tribunale per esservi registrati.; 45. I depositarj de’ registri dello stato civile non negheranno le copie de’ medesimi a chicche- sia, Queste, autenticate dal presidente del tri- bunale di prima istanza, o dal giudice che ne sostenga le veci, faranno fede fino a che non sieno sottoposte ad un giudizio di falsità. 46. In difetto di registri, pur nel caso che si sieno smarriti, i matrimonj, le nascite, e le morti si dimostrano per documenti e testi- monj. E ammessa la pruova per carte e regi- stri, che provengono da’ genitori defunti. 47. Qualunque atto dello stato civile. di francesi o stranieri, formato in paese stranie- ro, farà fede, se abbia le forme usate in quel paese. 48. E° valido ogni atto dello stato civile de’ francesi, che in paese straniero si sia rice- vuto dagli agenti diplomatici, o commerciali * rase SIT b x: ha oa SS AK dx (14) della Repubblica a norma delle sue leggi. 49. Se le parti interessate richieggano che nel margine di un atto di stato civile si faccia menzione di altro atto del medesimo genere, ciò debbe eseguirsi dall’ uffiziale dello stato civi- le o su i registri correnti, 0 su quelli, che si trovano depositati negli archivj del comune. L'uffiziale stesso fra giorni tre ne dà l'avviso al commissario del Governo residente presso il tri- bunale di prima istanza, il quale invigila perchè quella menzione sia inscritta uniformemente sul margine de’ registri depositati presso alla cancel- leria del medesimo tribunale. go. Il funzionario, che contravvenga a qua- lunque de’ precedenti articoli, è perseguito in- nanzi al tribunale di prima istanza, e punito con multa, che può giungere sino 2 ducati venti» 51. Qualunque depositario de’ registri è te- nuto‘civilmente delle Alterazioni, che vi so- pravvengano, salvo a lui il ricorso contra gli autori di quelle. 52. Ogni falsità od alterazione negli at- ti dello stato civile, ogni iscrizione di tali atti su di carta volante, o altrove che su i registri legittimi, dà luogo al risarcimento de’ dunni e degl’ interessi, oltre alle pene ordina te nel Codice penale, (15) 53. Il commissario del Governo presso il tribu- nale di prima istanza verificherà lo stato de’ re gistri nell’ epoca del loro deposito in can- celleria; formerà processo verbale sommario di tale verificazione j denunzierà gli utfiziali dello stato civile delinquenti, o contravventori; e domanderà contro d° essi la condanna alle multe. Ù 54. In tutti i casi, ne’ quali il tribunale di prima istanza giudichi su gli atti relativi allo stato civile, è concesso alle parti interessate di gravarsi della sentenza. CAPITOLO IL Degli atti di nascita. 55 La nascita si dichiara innanzi all’ uffi- ziale dello stato civile del luogo ne’ tre gior- ni che la conseguono+ In tale atfo l° infante vien presentato. 56. La nascita dell’ infante sarà dichiarata dal padre, ed in difetto di lui, da’ medici, da’ cerusici, dalle levattici, dagli uffiziali di sanità, ed anche da altre persone, che. abbiano assistito al parto o apprestato il luogo per essp. ai L’ atto di nascita sarà scritto immediatamen- te nella presenza di due testimonj. 57. Nell’ atto di nascita. saranno espressi il giorno ed il luogo di quella, il sesso dell’in- fante, i nomi che se gl’impongono., ed anche i nomi, i cognomi, la professione, ed il do- inicilio del padrè; della madre; e de' testi- monj» 58. Chiunque trovi un infante nato di bre- ve tempo, è l'obbligo di farne la consegna all’uffiziale dello stato civile, colle vesti e co> gli altri effetti rinvenuti con esso, ed a di- chiarare le circostanze del tempo e del luo» to di tale avvenimento. Se ne formerà un distinto processo verbale, descrivendosi anche I° età visibile dell’ infante, il sesso; i nomi che se gl'imporigono, e l' au- torità civile cui sia consegnato. Questo pro- cesso verbale sarà inscritto ne? registri+ 59. Se nasce un infante a tempo d'un Viag- gio per mare, l'atto di nascita sarà formato tra le ventiquattr ore in presenza del padre quando vi sia xe di due testimonj da prender- si fra gli uffiziali del bastimento, 0 in mancan= za di essi fra le persone dell equipaggio» Un ta atto su i bastimenti dello Stato sarà disteso dall’ uffiziale dell’amministrazione di marina ,€ su È iper) ‘ bastimenti privati dal capitano, dal proprieta- rio., o dat padrone. L'atto di nascita sarà inscritto appresso al ruolo deli’ equipaggio. 60. Nel primo porto ove approderà il basti- mento, sia per dar fondo, sia per qualunque altra causa, fuori quella del disarmamento, gli uffiziali dell’ amministrazione di marina A n ACI ed il capitano, proprietario, o padrone, do- Ù Te vranno depositare due copie autentiche di quel- 4 è j'atto di nascita neil’uffizio del preposto all’ iscrizione marittima se il porto è francese, o in quello del commissario delle relazioni commerciali se il porto è straniero. Una di esse copie resterà in deposito presso uno de’ detti uffizj, l'altra sarà inviata al ministro. di marina coll’ incarico d’estrarne altra copia, avvalorarla delia sua firma, e trasmetterla all'uffi- ziale dello stato civile del domicilio del padre’ dell’infante, o a quello della madre se il pa- dre non si conosca, Tal copia sarà subito in- serita ne’ registri. 6r. Arrivato il bastimento nel porto. dove dee disarmarsi, il ruolo dell'equipaggio verrà depositato presso l’uffizio del preposto all’ iscri- zione marittima. Questi soscriverà la copia dell'atto di’ nascita, e la trasmetterà all’ uffi- ziale dello stato civile del domicilio del padre b dell'infante 0 della madre se il padre sia igno- to. Tal copia sarà subito inserita ne” registri. 62. L'atto di ricognizione di un infante sa- rà inscritto ne’ registri sotto la sua data; e ne sarà fatta menzione sul margine dell’ atto di nascita, se alcuno n' esista. CAPITOLO IIL Degli atti dî matrimonio 63. Pia di celebrarsi il matrimonio} 1° utfiziale dello stato civile farà due pubblicazio= ni ad otto giorni d’ intervallo; di domenica, avanti la porta della casa del comune. In ta- li pubblicazioni, e nell’ atto da formarsene, saranno espressi i nomi, il cognome, la pro- fessione, ed il domicilio de’ futuri sposi, la lor qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni, e li domicilj de’ lor genitori. L° atto esprimerà di più i giorni, 1 luoghi, e le ore delle pubblicazioni: sarà in- scritto in un solo registro j(e questo sarà numerato e cifrato ad ogni foglio, a nor- ma dell'articolo 41 ,. e depositato alla fi- (;t9-) ne di ogni anno nella cancelleria del tribuna- le del circondario. 64, Una copia dell'atto della pubblicazione sarà affissa su la porta della casa del comune, e vi rimarrà per gli otto giorni dell’ interval- lo, Il matrimonio non si potrà celebrare che scorsi tre giorni dopo quello della seconda pubblicazione. 65. Se il matrimonio non siasi celebrato en- tro l’anno, da contarsi dopo il termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi senza che quelle si rinnovino nella forma ordinata di sopra. 66. Gli atti di opposizione al matrimonio saranno sottoscritti così nell’ originale che nel- le copie dagli oppositori, o da chi gli rap- presenta per mandato speciale ed autentico. Sa- ranno notificati insieme colla copia del manda- to o alla persona, o al domicilio delle parti, ed ali” uffiziale dello stato civile, che apporrà su l'originale il suo visto. 67. L° uffiziaie medesimo immediatamente farà menzione sommaria di quegli atti sul re- gistro delle pubblicazioni. Indi nel margine farà pari menzione de’ giudicati, e degli at- ti del tolto impedimento, che gli saranno ri- messi. b 2 » 7 TESE ES X * La Na AS (20) 62. Quando vi sia stata opposizione, 1° uffiziale dello stato civile non può celebrare il matrimonio prima che gli venga rimesso l' atto del cessato impedimento. Contravvenendo, risarcirà tut- ti i danni e gl'interessi, e pagherà trecento franchi di multa. 69. Quando niuno venga ad opporsi, ne sa- rà fatta menzione nell’ atto del‘ matrimonio. Occorrendo che le pubblicazioni debbano farsi in più comuni, le- parti dimostreranno l' inesi- stenza dell’ opposizione per certificato dell’ ufli: ziale dello stato civile di ciascun comune. zo. L’ uffiziale dallo stato civile farà conse- snarsi l atto di nascita di ciascuno de’ futu- ri sposi. Se alcuno di loro fosse nell’ impossi- bilità di procurarselo, potrà supplirlo con atto di notorio, che farà compilare dal giudi- ce di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio, v1. L'atto del notorio conterrà l'esame di sette testimonj( dell'uno o dell’ altro sesso, parenti o no), i quali dichiareranno i nomi, i cognomi, la professione, ed il domicilio del futuro sposo, ed anche de’ genitori quando si sappiano; il luogo, l'epoca della nascita, per quanto è possibile, e le cause che‘impedisco- cia Lu. n (21) nò la produzione dell'atto di nascita. I testi» monj soscriveranno l'atto. del notorio unita- mente al giudice di pace; e se non possano 0 e x à C non sappiano scrivere, nè sarà fatta menzione. 2. L'atto: del notorio sarà presentato al tri- bunale di prima istanza del luogo dove il ma- trimonio dovrà celebrarsi.. 11 tribunale dopo sentito il commissario del Governo, darà o ri- cuserà la sua omologazione, secondo che tro- verà sufficienti le dichiarazioni de’ testimonj, e le cause che impediscono di produrre l'atto di nascita. 73: L'atto autentico del consenso de’ padri e delle madri, o degli avi e delle avole, o, in difetto di loro; di quello della famiglia, conterrà i nomi, icognomi, le professioni, e i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che siem concorsi alla formazione dell'atto, egualmente che il loro grado di parentela. 74. Il matrimonio sarà celebrato nel comu- ne, dove sia il domicilio d° uno degli sposi. L° aver abitato in un comune per sei mesi continui, costituisce il, domicilio in quanto riguarda il matrimonio, 75. Scorsi i termini delle pubblicazioni, nel giorno disegnato dalle parti, nella casa del co- mune, e nella presenza di quattro testimonj N ì : he UAN là 4 (22) parenti 0 no, 1° uffiziale dello"stato‘civile leg» gerà alle parti non meno i documenti indica- ti di soprà, relativi al loro stato ed alle for- malità del matrimonio; che il cdpitolo Vi del titolo del matrimonio intorno‘a’ dritti ed agli obblighi rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti successivamente la dichià- rizione di volersi prendere per marito e mo- glie; pronunzierà in nome della legge di esse- re unité in matrimonio j é ne formerà l'atto senza indugio. #6. Si esprimeranno nell’ atto del matrimonio i. I nomi, i cognomi ,; le professioni, l'età, i luoghi di nascità, e i domicilj degli sposi; 2: La loro età di maggiori o minori; 3. I nomi; i cognoini, le professioni e li do- iicilj de’ padri e delle madri; 4. Il consenso de’ padri e dellé madri, degli avi e delle avole; e quello della famiglia ne%ca- si dov è richiesto; 5. Gli atti rispettosi; quando sit bccorso di farli; 6. Le pubblicazioni ne' diversi domicilj; 7. Le opposizioni se ve ne furono, e l'atto d° essere state rimosse, ovvero quello di non essersene proposta alcuna; 8. La dichiarazione de’ contraenti di pren LÌ (23) dersi in isposi, e quella dell’ uffiziale- blico d° esser già uniti; g. I nomi; i cognomi, le professioni, e i domicilj de’ testimonj; colla lor dichiarazio- ne se sien parenti o affini alle parti, da qual lato; ed in che grado. CA GPENT:O:L O AN Degli atti di morte. Si. Noi si darà sepoltura senza permesso dell uffiziale dello stato civile, da scriversi in carta comiune gratuitamente. Questi nori accor- deràì il permesso prima che si assicuri della morte col recarsi dov'è il cadavere, nè pri- ma che sieno scorse le ventiquattr’ ore, fuori i casi previsti da regolamenti di polizia. 78. L'uffiziale dello stato civile formerà l' atto di morte sopra la dichiarazione di due testimonj; che saranno, se è possibile, i due più prossimi congiunti o vicini, ovvero la per- sona della casa nella quale sia morto, ed un parente, o alcun altro. 79. L'atto di morte conterrà i nomi, il co- snome, l’età, la professione, ed il domicilio = de La Na AT ra TS “Ma PX ( î4) èel defunfo, i nomi ed il cognome det con- sorte se il defunto'era m@aritato 0 vedovo; ‘i nomi, i cognomi, l'età, la professione, ed il - domicilio de' testimonj; e se essi sien parenti, ed in qual srado'? Conterrà ancora’, pér quanto è possibile di sapersi, i nomi, i cognomi, la professione, ed il domicilio de’ genitori del defunto, ed il fuogo della sua nascita. go. In caso. di morte negli ospedali milita- ti o civili,e negli altri pubblici stabilimenti, i superiori, 1 direttori, gli amministratori,€ i padroni di essi, ne daranno. avviso fra, le ventiquattr’ ore all’ uffiziale dello: stato civile. Questi vi si recherà per assicurarsi della mor- te, e ne distenderà l'atto a norma dell” artico- lo precedente su le dichiarazioni che gli venga- no fatte, e su le nozioni ch'egli possa acqui- starne aliramente» i Tali nozioni e dichiarazioni s' iscriveranno ne registri ,che gli ospedali e stabilimenti deb- bono tenere a quest’ uso. L' uffiziale dello stato civile ,. che distese. l’ atto di morte, lo trasmetterà a quello dell’ul timo domicilio, che deve iscriverlo su i re- gistrt. 81, Esistendo de’ segni, indizj, 0 sospetti di (05) morte violenta; È vietato di dar sepoltura pri- ma che un utfiziale di polizia assistito da un medico. o da un cerusico, abbia disteso proces- so verbale su-lo stato del cadavere e su d° o- gni sua circostanza y egualmente che su. quello sia riuscito di raccogliersi intorno i nomi.,-i cognomi, l'età, la professione, il. luogo di nascita, ed il domicilio del defunto. go. L° uffiziale di polizia trasmetterà pronta- mente all’ utfiziale dello stato civile del luogo ove accadde lì morte; tutte le nozioni racchiu- se nel suo processo verbale, colla norma delle quali l'atto di morte sarà disteso. L° uffiziale dello stato civile ne manderà una copia a quello dell’ abitazione del defunto se sia conosciuta; e tal copia verrà inserità ns registri, 83. Eseguita una sentenza di morte, i can- cellieri criminali fra le ventiquattr’ ore trasmet- teranno all’uffiziale dello stato civile del luo- go dell’ esecuzione tutte le notizie enunciate nell'articolo 79; a norma delle quali 1° atto di morte sarà disteso+ 84. Nel caso di morte, che avvenga nelle carceri. o. nelle case‘@j custodia o di deten- zione; i carcerieri o ciistodi immediatamente ne«daranzio. l'avviso‘all’'ulfiziale dello stàto ci (26) vile. Questi subito si recherà in sul luogo, e vi distenderà l'atto di morte a termini dell articolo 80. 85. Eseguendosi una sentenza capitale, o av- venerido altrimenti una morte violenta. nelle - arceri, o nelle case di custodia o di detenzio- ne, non sarà menzionata su i registri qualun- que di tali circostanze; ma l'atto di morte verrà disteso semplicemente a norma dell’ ar- ticolo 79. 86. Moréndo qualche persona in un viaggio di maré, se ne farà l'atto fra le ventiquatti” ore in presenza di due testimonj presi fra gli uffiziali del bastimento j 0 in lor difetto fra gli uomini dell'equipaggio+ Questo atto verrà di- steso sù i bastimenti dello Stato dall’ uffiziale dell’amministrazione di marina, e su i bastimen- ti armatori 0 di negozianti; dal capitino, pro- prietario; o padrone della nave.L'atto di mor- te sarà inscritto appresso al ruolo dell’ equi= pàggio è 87. Nel primo porto dove approderà il ba- stimento, sia per dar fondo, sia per qualun- que altra causa, fuori quella di disarmarsi, gli uffiziali dell’ amministrazione di marina, capi- tano, proprietario, o padrone, che abbian for-= mato degli atti di morte, dovranno depositar* (1295) he due copie ne' modi ordinati dall'articolo 60. Giungendo il bastimento nel porto dove ab- bia a disarmarsi; il ruolo dell'equipaggio sarì depositato nell’ utfizio del preposto all’ iscrizio- ne marittima. Questi mariderà una copia dell atto di morte; firmata da lui; all uffiziale dello stato civile del domicilio del defunto. Tal copia immediatamente sarà inserita ne° re- Bistri. ©":At D''A POLO\E Degli atti dello stato civile, che riguardano è militari fuorî del territorio francese+ 38.(Gi atti dello stato civile, che riguar- dano militàri, o altre persone addette alle ar- mate fuori della Francia$ verranno distesi in conformità degli articoli precedenti; salve l’ec- cezioni che seguiranno è 89. Le funzioni d'uffiziale dello stato civi- le saranno eseguite dal quartiermastro in ogni corpo d'uno o più battaglioni o squadroni, e dal capitan comandante, negli altri corpi. In quanto riguarda gli uffiziali senza truppe e ol'impiegni nell’armata, le funzioni medesime na > 28) si eseguiranno dall’ispettote di rivista addetto alP armata, o al corpo d'armata, 90. Ogni corpo di truppe avrà un registro per gli atti dello stato civile relativi. agl’ indi- vidui suoi: un altro ne avrà lo stato maggiore dell’armate o d'un, corpo d'armata per gli atti civili relativi agli uffiziali senza truppe, ed agl’ impiegati. Tali registri. saranno con servati nella stessa guisa che gli altri de’ corpi e degli stati maggiori; e saranno depositati negli archivj della guerra al. ritorno de° corpi o delle armate nel territorio francese. gi. I registri saranno numerati e cifrati in ogni corpo dall’ utfiziale che lo comanda, e nello stato maggiore dal capo dello stato maggior generale. 92. Le dichiarazioni di nascita nell'armata saranno fatte fra 1 dieci giorni che succedono al parto. 93» L° uffiziale incaricato di tenere il regi- stro dello stato civile, fra dieci giorni seguen- ti all’ iscrizione d’ ogni atto di nascita, dovrà trasmetterne una copia all’ utliziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del padre dell’ in- fante, o della madre se il padre sia ignoto. 94. Le pubblicazioni per matrimonio de' mi- litari,e degli altri adgetti all’armata, si faran- (29) no nel luogo dell'ultimo lor domicilio; e ven- ticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio si porranno nell’ ordine del giorno di quel corpo a cui il militare appartiene, 0 if quello dell’ armata quando si tratti d’ im- piegati che ne facciano parte, o d° utfiziali senza truppa. g5. Seguita l'iscrizione dell'atto del matri- monio, l’ ulfiziale conservatore del registro im- mediatamente ne manderà una copia all’ utfizia- le dello stato civile del domicilio ultimo degli sposi. 96. Su le deposizioni di tre testimonj il quartiermastro distenderà gli atti di morte per sl’individui del suo corpo,€ l ispettore alle riviste dell’armata per gli addetti al servizio di essa, e per gli uffiziali senza truppe. Den- tro dieci giorni sarà rimessa copia di questi atti registrati all’ uffiziale dello stato civile del. I ultimo domicilio del morto. 97. Quando taluno muoja negli ospedali mi- litari o sedentarj, l'atto sarà disteso dal diret- tote di quelli, e spedito al quartiermastro del corpo, o all’ispettore di rivista dell’ arma- ta, o del corpo d’armata cui il defunto ap- parteneva. Questi uffiziali ne trasmetteranno una (39) copia all'uffiziale dello stato civile dell’ ultimo domicilio del defynto. 93, Se un atto di stato civile sia trasmesso dall’armata all’utfiziale dello stato civile de domicilio delle parti, questi à l'obbligo d’ in- scriverlo prontamente ne’ registri. C: AuPildl Oki. VL Della rettificazione degli atti dello stato civile, 09»(dito si chiegga la rettificazione un atto dello stato civile, il tribunale compe- tente provvede su la domanda, premesse le conclusioni del commissario del Governo, e salvo l'appello, Vi si citano le parti interes- sate se v'è luogo.| roo. La sentenza di rettificazione non potrà in alcun tempo essere opposta alle parti inte- ressate, che non l'avessero domandata, o non fossero state citate. 101. L’uffiziale dello stato civile inscriverì su i registri le sentenze di rettificazione appe- na che le riceva, e nel margine farà menzio- ne dell’ atto riformato. su si di di Ve pi St (ud PIRO LoL Del domicilio. 102. Pe l'esercizio de’ dritti civili il do- micilio del francese è nel luogo dove è il suo principale stabilimento, 103. Il domicilio s' intende cangiato quanda si va ad abitare in altro luogo con intenzione di fissarvi il suo principale stabilimento, 104. La pruova dell’intenzione risulta da un dichiaramento espresso, da farsi nelle municipa- lità del luogo che si lascia, e di quello do- ve si va ad abitare. 105. In difetto di dichiarazione espressa, la pruova dell’ intenzione dipende dalle- stanze. 106, Il cittadino chiamato a funzione pub- blica temporanea o rivocabile, conserverà il suo primo domicilio, sé non abbia manifesta- to intenzione contraria. 107. L'accettazione di un impiego a vita opera traslazione immediata del domicilio nel luogo dell'impiego. 108. La donna maritata non À altro domi- cilio che quello di suo marito. Il minore non Sei 3 ha 24 è (695) emancipito lo È presso il padre e la madre, o presso il tutore: il maggiore interdetto lo è presso il suo curatore+ 109. Quelli d° età maggiore, che albergano in casa altrui col servire o lavorare abitualmen- te, ùnno lo stesso domicilio di coloro cui ser- vono o presso@° quali lavorano» iro. La successione verrì aperta agli eredi nel luogo del domicilio del defunto. tir. Quando si convenga che un atto si e- segua in luogo diverso dal domicilio reale 0, dauna 0 da entrambe le parti, le citazioni, le domande, le perseguizioni, potranno eseguir- si nel luogo convenuto, ed innanzi il giudice d’ esso+ Crea Degli assenti+ WET I ella presunzione d' assenza 112. Cei che si debbano ammini= strare, sia in tutto ,sia in parte, i beni d'un assente presunto, sfornito di procuratore legitti» ba 98) mo; il tfibunale di prima istanza vi provve- derà a richiesta delle parti interessate. 113. Il tribunale a richiesta della parte più diligente commetterà ad un notajo di rappre- sentare i presunti assenti negl’ inventarj, ne’ con- ti, nelle divisioni, e nelle liquidazioni, in cui sieno interessati. 114. Ii ministero pubblico è specialmente incaricato d’ invigilare agl'interessi de’ presunti assenti; e sarà ascoltato in tutte le domande che gli riguardano. CORPEPRO8 OT Della dichiarazione d' assenza Is. Bo alcuno lasci di comparire nel luo- go del suo domicilio o della sua residenza, scorsi quattro anni senza aversene muove, le parti interessate potranno chiedere al tribuna- le di prima istanza che se ne dichiari 1’ assenza, 116. Per far constare l’ assenza, il tribuna- le a vista delle carte e de° documenti prodotti ordinerà che un informo sia preso in contraddi- zione del commissario del Governo nel circon- f RE "È STANTE Ù CERRI x "a i Cat il{lario del domicilio jed in quello della residenza se l° uno fosse diverso dall’ altro. sta avrà riguardo alle cause dell'assenza, ed a quelle. che abbiano potuto impedire d'aversi motizia del presunto assente» 118. Appena sien pronunziate le sentenze, tanto preparatorie che diilinitive, il commissa- rio delGoverno le trasmetterà al gran giudice ministro della giustizia, che le farà pubblicare. 119. Il giudicato, che dichiara l'assenza, non sì pronunzierà se non dopo ùn anno da che fu ordinata l’ informazione CRPILTO LO a Degli effetti dell' assenza SEZIONE| De’ beni dell’ assente, 120, N 1° assente non abbia lasciato procu- ratore per l° amministrazione de’ beni, gli eredi presuntivi, dichiarata prima l' assenza 117. Il tribunale provvedendo. su ila richie-_ (85) per giudizio ditfinitivo, potranno o nel giorno in cui disparve,o im quello di sue ultime nuo- ve, farsi mettere provvisoriamente nel possesso de’ beni stati di sua pertinenza nel giorno so- praddetto; coll’'obbligo di dare malleveria per la sicurezza della’loro amministrazione. 121. Quando l’assente è lasciato una procu- ra,isuoi eredi presuntivi non potranno richiede- re la dichiarazione d’ assenza, nè il possesso provvisorio, prima che scorra un decennio dal giorno della disparenza, o delle sue ultime nuove+ 122. Addiviene lo stesso se la procura ven- ga a cessare: nel qual caso si provvede all’am- ministrazione de’ beni dell’ assente, com’è dis- posto nel capitolo primo di questo titolo. 123. Ottenuto il possesso provvisorio, il te- stamento, av'esista, sarà aperto a richiesta delle parti interessate o del commissario del Governo. Allora i legatarj, i donatarj, e tutti coloro, che aveano su'beni dell’assente de dritti subordinati alla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisoriamente, purchè dieno cauzione 124. 1l consorte, che è i beni comuni, se elegge di continuare nella comunione, può impe- dire il possesso provvisorio, e l° esercizio prov- te si LI i RI ra PES x (136); sisorio di tatti i dritti subordinati alla condi- zione della morte dell’'assénte, ed essere preferi- to nel prendere e conservare I° amministrazio- ne di quelli beni. Se il_consorte domandi lo scioglimento provvisorio della comunione, rien- tra nell’ esercizio di tutti i suoi dritti legali e convenzionali, purchè presti malleveria per le cose capaci di restituzione. La moglie, eleggendo di continuare nella co- munione, conserva il dritto di rinunciarvi se- guentemente. 125. Il possesso provvisorio non è che un deposito, per lo quale a coloro che l’ottengono è concessa l’ amministrazione de’ beni dell’ assen- te, rendendoli tenuti verso di lui nel caso che riapparisca,© si abbiano le sue nuove. 126. Quelli che avranno ottenuto il possesso provvisorio,© il consorte che avrà scelto di continuare nella comunione, faranno procede- re all’inventario de’ mobili e delle scritture dell’ assente, in presenza del commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza, o d’ un giudice di pace surrogato da tal com- missario cel Goverao. Il tribunale ordinerà, se bisogni, la vendi- ta di tutto, o di part: de’ mobili. In caso di €87) vendita me sarà impiegato il prezzo esualmen te che le rendite mature. Coloro, che avranno ottenuto il possesso prov- visorio, potranno chiedere per loro cautela che un esperto nominato dal tribunale proceda al- la visita de' beni immobili per verificarne lo stato. La relazione del.perito verrà omologata in presenza*del commissario del Governo. Le spese andranno a carico de' beni dell’ assente. 127. Quelli, che godono de’ beni dell’ assen- te in seguela del possesso provvisorio o dell’ amministrazione legale, non dovranno restituire che il quinto delle rendite quando egli ritorni prima dî compiersi gli anni quindici dal gior- no della sua disparenza, ed il decimo quando ritorni dopo gli anni quindici. Dopo l'assenza di trent’ anni la rendita sarà intieramente di loro dritto. 128. Chiunque ottenne di goderne im virtù del possesso provvisorio, non può nè alienare, nè ipotecare i beni stabili dell’ assente. 129: Se l'assenza continui per trent' anni do= po il cominciamento dell’amministrazione de’ beni dell’ assente presa. dal consorte, ch'è in comunione, o quando sieno scorsi cento anni dalla nascita dell’ assente., le cautele si estinguo- po; tutti quelli, che v' abbiano dritto, possono (38) domandare la divisione de' beni dell’ assente; ed ottenere dal tribunale di prima istanza il pos- sesso diffinitivo« 130: Nel giorno, in cui si dimostri la mor- te dell’ assente, sarà aperta la successione a favo- re degli eredi, che sieno allora i più prossimi. Chi$ goduto de’ beni dell’ assente dovrà re- stituirli, riserbando i frutti acquistati in virtù dell’ articolo 127: i31. Se durante if possesso provvisorio 1° as- sente riapparisce, 0 l'esistenza se ne dimostri; cesserannò gli efletti della dichiarazione d’ as- senza: salve solo( se occorrano) le misure conservatrici ordinate nel capitolo primo di questo titolo. 132. Se anche dopo il possesso diffinitivo I° as- sente riapparisca, 0 la esistenza se ne dimostri, ricupera i beni nello stato in cui st ritrova- no, il prezzo de’ già venduti, o gli acquisti fat- è ti con tal prezzo. 133. Fra gli anni trenta dalla sentenza del possesso diffinitivo, i figli dell’assente, e i di- scendenti per retta linea, possono chiedere la res stituzione de’ suoi beni, come si è detto nell’ ar- ticolò precedente. 134. Pronunziata la dichiarazione d’ assenza, chi è de dritti contra’ Passente, non- può (39) esercitarli se non contra chi ottenne il posses= so de’ beni} o ne abbia l’amministrazione le- gittima. SEZIONE IL De dritti eventuali che competono all ASSENTE è 135 Chie: reclami un dritto di perso- na d'ignota esistenza, dee dimostrare che quel- la esisteva quando il dritto fu aperto. Senza ciò la domanda non è accolta. 136. La successione, aperta in pro di taluno di sconosciuta esistenza, si devolve- mente a coloro che per dritto concorrerebbero ton tale individuo; o a chi vi sarebbe chia» mato in difetto di lui. 137. Le disposizioni de’ due articoli prece- denti non pregiudicano alle azioni di chiedere l'eredità, e gli altri dritti che appartengono all’ assente, o alle persone che il rappresentano, o ne traggono causa. Tali azioni non si estinguo- no altramente che collo scorrere del tempo pre- fisso per la prescrizione, 138, Finchè 1° assente non riapparisca, o le (40) azibni non sierio esercitate in suo none; chi ottenne la successione ne lucrerà i. frutti per- cepiti in buona fede. SEZ PON EHE Degli effetti dell’ assenza relativi al matrimonio è 139.( ssiirendini da alcuno dn nuovo inatrimonio, il consorte assente sarà ammesso ad impugnarlo da se‘rttedesimo, o per mezzo di un procuratore munito della prova di sua esistenza. assente rion lascia nella parentela persone capaci di succedergli, il- consorte di lui può chiedere il possesso provvisorio de’ beni, 140:‘Se0h CAPITO LUI. Della cura de’ figli miriori d' un assente, 141: Quando un padre disparisce lasciana do figli minori pati da un matrimonio comune, (41) fa crirà si devolve alla madre. Ella im quanto alla loro educazione, ed all’ amministrazione de' beni, vi esercita ogni dritto del marito. 142. Sei mesi dopo la disparenza del padre se nel tempo di quella la madre. fosse giù morta 3 0 quando ella premuoia alla di- chiarazione dell’ assenza del padre; la cura de’ figli sarà deferita dal consiglio di famiglia agli ascendenti più prossimi, ed in lor difetto ad un tutore provvisorio+ 143. Si pratica lo stesso quando uno de’ con- sorti perisca lasciando figli minori d'un ma- trimonio precedente. CIBO LO Del matrimonio GiaP.I'Ti0 (709) Sep 10 NB I Delle misure provvisorie nel giudizio di divorzio per causa determinata d67e Îi marito, sia attore sia reo nella causa di divorzio, seguiterà provvisoriamente ad avere la cura de’ figliuoli; purchè il maggior— esti non guidi il tribunale ad al- utile di qu sulla richiesta della madre, tre provvidenze o del commissario del Governo. 268. Pendente il giudizio di divorzio: la mo» glie, sia attrice sia rea, potrà abbandonare il domicilio del marito, e chiedere gli alimenti ’ 8 proporzionati alle sostanze di lui. Il tribuna- le indicherà la casa dove la moglie sia tenu- ta d' abitare; e fisserà gli alimenti che il marito debba prestarle se sia d’ uopo, 269. La moglie è tenuta di giustificare la sua residenza nella casa inditatale, ogni volta che ne sia richiesta. Quando manchi a tale dovere, il marito può negarle gli alimenti, e se ella sia attrice per il divorzio, farla anche dichiarare decaduta dalla sua azione. 270. In qualunque stato si trovi la causa del divorzio, la moglie ch'è in comunione di |(Rm) beni, sia attrice sia rea, può dal giorno del l'ordine menzionato nell’ articolo 238 richie dere per la conservazione de’ suoi dritti che si sigillino i beni mobili comunì. I sigilli nori si toglieranno che quando si faccia|’ inventa= rio e l’apprezzo; e s imponga al iarito| ob- bligazione d’ esibire que' miobili;€ d' assicurare né il valore come custode giudiziario. 237. E' nullo 6gni atto del rfiafito, che con frode ed in danno della moglie sottoponga# beni comuni à qualunque carico; 6 ne di- stragga gli stabili dopo l’otdine esposto nell Articolo 238: ARAN Lao Re Lo SLI Ba (72) SRiZ:IOPNFESSHE De motivi da escludere l° azione di diverzio per causa determinata. s 27%. sa aziorie di divorzio si estingue se dopo i fatti che potevano. autorizzarlo, 0° in pendenza dello stesso giurlizio i consorti sì sieno riconciliati. 273. Nell’uno e nell’altro caso sarà dichia- rato che l'attore non debba ascoltarsi..Potrà egli nondimeno intentarne un nuovo giudizio per causa sopravvenuta alla riconciliazione: ed allora potrà far uso degli antichi motivi per sostenere la nuova domanda. o74. Se l'attore neghi che vi sia stata ri- conciliazione, il reo può farne la prova o pet mezzo di scrittura o per testimonj, secondo è disposto nella prima sezione di questo capi» tolo. [1] (78) G:AÈI:T LOI. Del divorzio per consenso scambievole, 275. È consenso scambievole de' consorti non sarà ammesso se il marito abbia meno di venticinque anni, e la moglie meno di ven- tuno, 276. Il consenso scambievole non sarà ams fnesso se mon dopo due anni di matrimonio. 277. Non potrà esserlo. più dopo venti anni di matrimonio, nè quando la donna abbia qua- rantacinque anni. 278. Il consenso scambievole de’ consor- ti non è sufficiente quando non sia autoriz- zato da’ padri e dalle madri, o da altri loro ascendenti a termini dell’ articolo 150. 279. I consorti, risoluti al divorzio per con- senso scambievole, dovranno far precedere 1° in. ventario e l’apprezzo di tutt’ i loro beni sì mobili che stabili, e determinare i rispettivi lor dritti, che possono anche transigere. 280. Dovranno parimenti far constare per iscritto la loro convenzione su.i tre seguenti articoli; I. A chi si confidino i figli comuni sì nel (74) tempo delle prove; che quando siasi pronun« ziato il divorzio; II. Ifi qual casa la moglie debba far per- manenza nel tempo delle pruove; III. Qual sommi il marito debba sommini- strate alla moglie, durante lo stesso: tempo, sel ella noti abbia reridite sufficiénti ai suoi bisogni. 281. I donsorti si presenteranno irisiéme essi inedesimi innanzi al presidente del tribunale civile del circondario, 6 intiinzi al giudice che ne faccia le funizioni$ e gli dichiareraniniò là loro volontà in presenza di due riotai cor- dotti da lord: 282, Il giudice în presenza de’ due nétai fa: rù le osservazioni é gli avvertimenti, ché sien convenevoli, ad ambi i consorti, éd 4 ciascu- rio di loro divisaménte. Fat lettura a’ mede- simi del capitolo quarto di questo titolo, che regola gli effetti del divorzio; é fari discer- mere ad essi tutte lé conseguenze di quanto stanno operando. 283. Se i consorti persistano ifì tal proposi= to; il giudice darà loro documento d' avét essi domandato il divorzio, e consefititovi seambievolmente. allora depositerannò all’ istante nelle mani de’ notai; oltte gli atti menziofiati negli articoli 179, é 280; ji ra (75) Î. Gli atti della lor nascita e quello del lor matrimonio; II. Gli attî di nascita e di niorte di tutti i figli comuni; IIT. La dichiarazione autentica de' padti é delle madri o di altri loro ascendenti, nella quale sia detto che pet motivi lor noti au- torizziio il tale o la tale, lot figlio o figlia, lor nipote d’ un sesso o dell'altro, maritato o maritata col tale o colla tale, a chiedere il diè vorzio ed a consentirvi. I padri e le madri, gli avoli e le avole de’ consorti, si presume- ratino viventi finchè non si esibiscano gli attî della lot mofte. 224. I due notai esptimeranno distintamente nel processo verbale quanto si sarà detto e fattb per esecuzione degli articoli precedenti. Il più anziano di loro ne consetverà la minu- ta co” documenti annessi. Vi sarà fatta men- zione dell'avvertenza che siasi data alla mo- glie di ritirarsi fra le ventiquattr’ore nell’ abi- tazione di cui ella convenne con suo marito, e di rimanervi fino. a che si pronunzii il di- vorzio» 085. La dichiarazione fatta in tal guisa sarà rinnovata colle medesime forme ne’ primi quin- dici giorni del quarto, settimo, e decimo viel (76) mese, ché le succedono. Le parti‘inno 1 ab- bligo di riprodurre ogni volta per atto pub- blico la pruova che i padri, le madri, e gli altri loro ascendenti persistano nella prima determinazione. Le altre pruove non debbo- no riprodursi» 266. Scorso l’anno dalla dichiarazione, fra quindici giorni, i consorti assistiti ciascuno da due amici, persone onorevoli del lor circon- dario e dell’ età d’ anni cinquanta per lo me- no, si presenteranno essi medesimi innanzi al presidente del tribunale, o al giudice che ne faccia le funzioni. A lui esibiranno te copie in forma legittima di quattro processi verbali, che contengano il consenso scambievole ed ogni atto che vi fu annesso» Indi ciascuno separatamente, ma sempre l uno in presenza dell’ altro e delle quattro persone onorevoli; chiederà al magistrato che si ammetta il di- VOrzio< 287: Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatto a’ consorti le loro osservazioni, ove questi perseverino, il giudice darà loro un certificato così delle domande che de’ docu- menti.prodotti per sostenerle‘ Il cancelliere del tribunale ne formerà processo, il quale; verrà soscritto non meno, da lui che. da’ quat= * 0) tro assistenti, dal giudice, e dalle parti; Che se queste dichiarino di non sasere, o non po- tere sottoscrivere, ne verrà fatta menzione. 288. Quindi il giudice su la fine del pro- cesso verbale ordina che egli nel corso di tre giorni sia per proporre ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio sulle conclusioni scritte dal commissario del Governo. A tal* effetto Je carte saranno comunicate a costui dal cancelliere. 289. Se quindi apparisca dagli atti essersi provato che nel tempo della prima dichiarg- zione il marito era giunto a venticinque an- ni e la moglie a ventuno; che in quell’ epoca era scorso il biennio sul lor matrimonio 3 che gli anni venti non n'erano scorsi; che la moglie avea meno di quarantacinque anni; che il consenso scambievole fu espresso quat» tro volte nel corso dell’anno; che si sieno adempiti i preliminari disposti di sopra, e le forme tutte richieste dal presente capitolo, spe» cialmente quella dell’approvazione de’ genito- ri, o degli altri ascendenti; il commissario del Governo darà le sue conclusioni ne’ termini: la legge permette. Nel caso contrario le darà in questi altri: /a legge divieta. SA È fù n 1 pe, (78) 290. Nel riferirsi la causa non si dà luogo che alle sole verificazioni indicate nell’ arti- colo precedente. Trovandosi che le forme sieno state serbate, e adempite le condizioni a termini della legge; il tribunale ammet= te il divorzio, e rimanda le parti all’ uffiziale dello stato civile perchè lo pronunzii. In caso contrario dichiara che non v'è luogo ad ammetterlo, e ne manifesta i motivi» og1. Contro alla sentenza che non ammet= te il divorzio, l'appello si riceve solamente quando viene interposto da ambe le parti con atti separati, e non prima di dieci gior- ni, nè più tardi di venti dalla data della sentenza» 292. L° atto d' appello di ciascuna delle parti sarà notificato all’ altra, ed al commise sario del Governo presso il tribunale di prima Istanza» i 293. Costui, fra dieci giorni da che gli giunge l avviso del secondo di tali atti, Spe- disce la copia della sentenza co’ documenti che la sostennero» Il commissario del Go- verno presso il tribunale d’ appello dà fuori la sua conclusione in iscritto fra dieci gior- ni da che quelle carte gli vengon trasmesse La causa è quindi proposta nella camera del consiglio a relazione del presidente, o del giudice che ne faccia le veci; ed è diffini- ta fra dieci giorni dall'epoca della conclu- sione suddetta 3 294. In forza della sentenza che ammet- te il divorzio,€ fra venti giorni dalla sua data, le parti esse medesime ed unite si pre- senteranno all’ uffiziale dello stato civile per far pronunziare il diverzio, Scorso il qual termine il giudizio si avrà per nullo. ( 80 9 EAPITOLO IM ©© Degli effesti del divorzio 295. l'celi che abbian fatto divorzio per qualunque causa, più non potranno riu- nirsi. 296. Se il divorzio si ammette per causa determinata; non è permesso. alla donna di rimaritarsi, se non dieci mesi dopo che quel- lo fu pronunziato. 297. Pronunziandosi il divorzio per con- senso scambievole, niuno de’ consorti puà contrarre un nuovo matrimonio, se non, tre anni dopo che fu pronunziato+ 298. In caso di divorzio ammesso per causa d'adulterio, il consorte colpevole non potrà ma- ritarsi giammai coi suo complice. La moglie adultera sarà condannata colla stessa sentenza, ed a richiesta del ministero pubblico, ad esse- re rinchiusa in una casa di correzione per un tempo non minore di. tre mesi,€ che non ecceda li due anni. 299. Sia qualunque la causa, che abbia dato luogo al divorzio, eccetto quella del consenso scambievole, il consorte che soc- = (1825) combe nel giudizio, perde tutti i vantassi che l’altro gli avea concessi, sì nel contratto con- jugale che dopo. 300. Chi ottenne il divorzio, ritiene i van- taggi concessigli dall'altro consorte; ancorchè essi sieno stipulati come vicendevoli; e tal carattere non abbia più luogo. gor. Se i consorti non si abbiano stipulato alcun, vantaggio, o pur questo sia tale da non provvedere. bastevolmente alla sussistenza del consorte che ottenne il divorzio; il tribu- nale può concedergli una pensione su i beni dell’ altro, da non eccedere il terzo delle rendite di chi deve prestarla. Sarà essa riva- cabile tutte le volte che non sia’ più neces- satia,a 302. I figli saranno affidati a chi ottenne il divorzio; a meno che su la richiesta della famiglia o del commissario del Governo’uti- le maggiore de’ figli medesimi, o d° alcuno di loro, non consigli al tribunale di prefe- rire nella cura l'altro consorte od una terza persona. 303. Qualunque sia la persona, cui i figli sieno affidati; il padre e la madre conserve- ranno ciascuno il suo dritto d’ invigilare alla loro educazione e mantenimento; e dovran- i (82), no contribuirvi in ragione delle lor facoltà. 304. I figli nati dal matrimonio, che si® sciolto per divorzio nella via giudiziale, non si privano d° alcuno di quegli utili assicurati loro dalla legge, e dalle convenzioni nuziali de’ lor genitori. Di più sono ammessi a° dritti che si aprono in lor vantaggio nel modo stes- sa e nelle medesime circostanze, in cui lo sa- rebbero se non vi fosse stato il divorzio. 305. Nel divorzio per consenso vicende vole ia metà de’ beni di ciascuno de’ due consor- ti, fin dal giorno di lor prima dichiarazione, si acquista di pieno dritto da’ figli comuni. Nondimeno, finchè questi divengano maggiori, il padre e la madre ne conservano I usufrut- to; ed a norma del proprio stato e fortuna provveggono agli alimenti, all’ educazione, e ad ogni bisogno de medesimi. Ciò s° intende senza pregiudizio di ogni altro vantaggio, che a° figli sia assicurato per li patti nuziali de’ genitori. (193) PAPITOLO V, Della separazione personale 306. nando vi è luogo alla domanda di divorzio per causa determinata, è in liber- tà de’ consorti il richiedere la separazione personale, 307. Sarà essa proposta, compilata, e giudi- cata nello stesso modo che ogni altra azione civile. Non potrà aver luogo per consenso vicendevole de’ consorti. 308. Pronunziandosi la separazione per cau- sa di adulterio, la donna colpevole sarà con- dannata colla stessa sentenza, ed a richiesta del ministero pubblico, ad essere chiusa in una casa di correzione per un tempo non minore di tre mesi, e non eccedente i due anni. 309. E’ in arbitrio del marito I° impedire l’effetto di questa condanna se sia contento di riprendere la moglie. 310. Scorsi tre anni da che la separazione personale fu, pronunziata, qualunque ne sia stata la causa, fuori quella dell’ adulterio; il consorte,che da prima era reò convenuto, può f 2 (84) chiedere il divorzio» Il tribunale l’ammette se chi da prima era attore, chiamato ne’ modi legittimi, mon consenta subito a far cessare Va separazione. 311. La separazione personale produce sem pre quella de’ beni, TI WDObLOL Della filiazione+ CAPITOLO I. Della prole legittima o nata nel matrimonto, 312. Î ja legge in ogni marito riconosce il sadre di chiunque è concetto nel tempo del P q suo matrimonio. Nondimeno il padre può rifiutarne la filia- zione se provi ch*ei fu nella fisica impossi- bilità di abitare colla moglie fra il tempo scorso dal treceritesimo giorno fino al centot- tantésimo prima della. nascita di quel figlio; sia‘ciò per causa di lontananza, sia per qua: lunque‘altro accidente. (85) 813. Il figlio mon potrà rifutarsi: dal mari- to, che alleghi la propria naturale impoten=: za. La stessa causa-di adulterio. non Il’ auto- rizza, se non quafido la nascita del figlio gli sia stata nascosta; Allora viene: egli ammesso a proporre‘ogni fatto opportuno. a» giustificare di non esserne il padre. 314. Il figlio nato prima del giotno centots taritesimo del matrimonio non potrà rifiutar= si dal marito ne’ casi seguenti: r, Se egli conobbe la‘gravidanza prima del matrimonio: 2. Se intervenne all’ atto. di nascita, e di più vi appose la firma o dichiarò che non sa: pesse soscrivere: 3. Quando il parto sia dichiarato incapace di vivere. 315. Se il figlio nasce trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, può impugnar= sene il carattere di legittimo. 316. Tutte le volte che al marito è cons cesso di querelarsi, dee farlo fra il mese quan= do si trovi nel luogo dove nasce l° infante; fra due mesi dopo il suo ritorno se era assente in quell’ epoca; fra due mesi dopo svelata la frode se la nascita dell’ infante gli si fosse nascosta s (86) 317. Se il marito sia morto prima di que- relarsi, ma tra il corso del termine utile per lazione; gli eredi fra due mesi potranno impugnare nel fanciullo il carattere. di legit- timo. Questo termine incomincia dall’ epoca nella quale o costui sia entrato nel possesso de’ beni del defunto,‘o gli eredi possessori ne sierio turbati a nome del fanciullo. 318. Se il marito o gli eredi di lui espri» mano il rifiuto in un atto stragiudiziale; si terrà questo come inesistente, se fra un me- se nori lo consegua un’ azione giudiziaria di- retta contra un tutore da darsi al fanciullo specialmente; ed in presenza della madre+ sE Li al 9°) CAPITOLO IL Delle prove della filiazione legittima, 319. Ka filiazione legittima si prova éoll° atto di nascita inscritto nel registro dello sta to civile. 320. In difetto di questo titolo basta il poss sesso continuo dello stato di figlio legittimo. 321. Il possesso di tale stato si fonda in una congerie di fatti; che basti ad indicare il rapporto di filiazione e di parentela fra un individuo e la famiglia; cui si pretende di appartenere. I principali di questi fatti sorio Che l'individuo abbia portato sempre il co- sriome del pidre; cui pretende di apparteriere$ Che il padre abbia trattato lui come figlio; é presa cura in tal qualità d' educarlo mar- terierlo e situarlo$ Che il figlio costantemente sia stato ricond- sciuto per tale nella società; Che per tale sia stato riconosciuto dalla fa. imiglia: $23; Niuro può reclamare-iino stato Cons (88) trario al titolo della nascita, ove questo sia conforme al possesso. Vicendevolmente niuno può contendere lo stato di colui, che è un possesso conforme al suo titolo di nascita. 323. In difetto di titolo e di possesso co- stante, la prova di filiazione si può fare per testimonj. E° lo stesso. quando. l’infante fu inscritto sotto nomi non veri, o come nato da padre e da madre incerti. Nondimeno i testimonj mon sono ammessi che quando siavi un principio di prova scrit- ta; o quando i fatti, costanti a quel tempo, producano indizj o presunzioni di.tanta ur- genza da determinare ad ammetterli. 324. Il principio di prova scritta risulta da° titoli di famiglia; da* registri, e dalle car- te domestiche del padre e della madre; dagli atti pubblici; ed anche da’ privati che deri vino da una parte interessata nella quistione, o che sarebbe tale se fosse vivente. 325. La pruova contraria può farsi con tut ti i mezzi idonei ad assicurare. che l' attore non sia figlio della madre pretesa, o. nol sia del marito di lei. 326. I tribunali civili, e non altri, decis. dono le quistioni di stato. ( 89} 327. L'azione criminale contro ad una sop» pressione di stato. non può cominciarsi, che dopo la sentenza diifinitiva su la quistione di stato. 328. L'azione del figlio per reclamare lo sta- to non è prescrittibile« 329. Gli eredi non possono istituire l’ azio- ne dello stato, che il figlio mon reclamd; pur- chè egli non fosse morto nella minore età, o fra 1 cinque anni da che divenne maggiore. 330. Gli eredi ne possono proseguire l'a- zione quando fu promossa dal figlio; purchè egli di poi non avesse deviato formalmente dalla medesima; ovverò avesse lasciato di pros seguirla per tre anni, a contare dall’ ultimo at4 to della lite. te (90) CAPITOLO TI. Dè figli naturali. SEZIONE I. Della legittimazione de figli naturali. 331. I figli, che nascano fuori di matri- monio,.possono legittimarsi colle nozze sus- seguenti de’ lor genitori se questi legalmente gli riconoscano o prima,o nell'atto stesso del- la celebrazione di quelle: Ne sono esclusi i nati da commercio incestuoso, 0 adulferino. 332. La legittimazione può aver luogo an- che in favore de’ figli morti; cui soptavvivano de’ discendentià. Questi in tal caso ne pro- fittano, 333. I figli legittimati col matrimonio sus- seguente ànno gli stessi dritti che se fossero fatt da esso, (sari SEZIONE:IL Del riconoscimento de' figli naturali. 334 Ti figlio naturale si può riconoscere per atto autentico, quando nol fu per quello del- la sua nascita. 385. I figli nati da commercio incestuoso, o adulterino, non possono ricoro$cersi in tal guisa. 336. Il riconoscimento, che si noi dal pa- dre, non vale sé non a riguardo di lui, quando la madre non vi è indicata, e non ne conven- ga ancor essa. 337. Chi abbia un figliuol naturale conce» pito prima delle nozze con altrt, se nel cor- so del matrimonio dichiari di riconoscerlo; non può nuocere nè al consorte; nè a’ figli comuni.— Nondimeno sciolto il matrimonio senza ri- manernè figliuoli y il riconoscimento produce il suo effetto. 338. Il figlio naturale riconosciuto non può feclamare i dritti di figlio legittimo. Il tito: (92) lo delle successioni regola i dritti de' figli na- turali. 339. Ogni riconoscimento che facciano il padre o la madre, del pari che ogni reglamo del figlio, potrà essere conteso da chiunque vi abbia interesse. 340. L° investisamento della paternità è in- terdetto. In caso di ratto, quando l'epoca sua cor- risponde a quella del concepimento; il rapi- tore può essere dichiarato padre del fanciullo, a richiesta delle parti interessate. 341. L° investigamento della maternità È pefmesso. Chi reclama la madre, è tenuto provare ch'ei sia quel medesimo ch° ella partorì. Non sarà ammesso a provare per testimonj, se non Vi concorra un principio di prova scritta, 342. Quando a termini dell’ articolo 335 è interdetto il riconoscimento del figlio, non è permesso.a costui d’investigare la paternità o la maternità« (93) Ti L'7.0:%L.0 VIIL | Dell’adozione e della tutela officiosa. GACPIET OCL'OTTE Dell’ adozione. SEZIONE È Degli effetti dell” adozione, | 9 3943» na adozione non è permessa che agli uomini o alle donne maggiori di cinquant’ an- ni, che in quell’atto non abbiano nè figli nè discendenti legittimi, e che sorpassino al- meno d’ anni quindici coloro che debbono adottarsi. j44. Niuno può essere adottato da più per- sone, eccetto se il fosse da due consorti. Fuori il caso dell’ articolo 366, niuno può adottare se il consorte non vi assentisca. 345. La facoltà di adottare non può eserci- tarsi che verso l'individuo, cui nell'età mi- (94) nore, almeno per sei anni ,si sieno dati soccorsi, ed usate cure non interrotte; o verso colui che abbia salvata la vita all’ adottante, sia bat- tendasi per esso, sia liberandolo dall’ incendio o dall’ acque. Basta in tale ultimo caso che I° adottante sia maggiore d'età, superi l'adottato negli anni, non abbia nè figli nè discendenti legittimi, e che il consorte di lui( quando esista) con- senta all’ adozione» 346, Non può essere adottato chi prima non divenga maggiore. Se egli mon abbia compiti venticinque anni, è 1° obbligo di pro- curarsi il consenso de’ genitori esistenti. Com- pito l’anno venticinquesimo dovrà chiedere il loro consiglio. 347. L'adottato aggiunge al cognome pro- prio quello dell’ adottante. 348. L'adottato rimane nella sua famiglia naturale, e vi conserva‘ogni dritto. Nondi- meno le nozze sono interdette Fra l’adottante, l’adottato ed i suoi di- scendenti; Tra i figli adottivi del medesimo individuo; Fra l’adottato, ed i figli che sopravvenisse= ro all’ adottante; Fra l adottato, ed il consorte dell’ adottan- (95) te; e vicendevolmente fra l'adottante ed il consorte dell’ adottato. 349. Fra l’adortato ed i suoi genitori con- tinuerà*ad esistere l’obbligo naturale di ali- mentarsi scambievolmente ne* casi determinati dalla legge. Lo stesso dovere sarà comune al- l’adottante ed all’adottato, 350. L'adottato non acquista alcun dritto per succedere a° congiunti del padre adottivo. Succede nondimeno all'eredità di costui egual- mente che ogni altro figlio legittimo e natu- rale; e vi concorre a pari dritto. con quelli che fossero nati dal matrimonio dopo 1° ado= zione. 351. Se al tempo che l’adottato muoia sen- za discendenti legittimi, esistano nella propria specie le cose pervenutegli dall’ adottante, o dalla sua eredità; le medesime ritornano a costui ed a’ suoi discendenti, col carico di contribuire a' debiti, e senza pregiudizio de’ dritti del terzo.: Il resto de’ beni dell’ adottato apparterr suoi parenti, Questi escluderanno sempre gli eredi che non sien discendenti del padre a- dottivo, anche per gli oggetti espressi nella prima parte di questo articolo. 352. Se il padre sopravviva ed al figlio adotti» ba (96) vo; eda’ figli e discendenti di lui, pur suc- cede in tal caso ne° beni indicati colla prima parte del precedente articolo. Un tal. dritto appartiene‘alla sola"persona dell’adottante, non a’ suoi eredi, ancorchè di- scendenti, S/EiZI ONUE“IN Delle forme dell’ adozione 353. Chi vuol fare l’ adozione, si presenta al giudice di pace del suo domicilio insieme con chi vuol essere adottato, per distendervi l'atto del consenso scambievole. 354. Quest’ atto dee sottoporsi all’ omologa- zione del tribunale di prima istanza del pa- dre adottivo, A tal uopo la parte più dili- gente, fra i dieci giorni che snccedono al- l'atto, n’esibisce la copia al commissario. del Governo, che siede presso a quel tribunale. 355».Il tribunale adunato nella camera del consiglio, prese prima le‘opportune. istruzio- ni, verifica 1. se le condizioni della legge si sien tutte adempite, 2. se l'adottante. goda buona opinione (907) 356. Infeso il commissario del Governo, e senza alcuna formalità di processo, il tribu- nale pronunzia in questi termini: V° è luogo, o non v'è luogo all'adozione. Non enuncia i motivi di tal sentenza. 357. Nel mese successivo alla medesimi,® richiesta della parte più diligente, il giudizio sarà sottoposto al tribunale d’ appello. Questo procederà colle stesse forme di quello di pri- ma istanza; e pronunzierà senza darne ragio- ne: la sentenza è confermata, o è riformata s in N (4 DAN DN conseguenza v' è luogo, o non v' è luogo all’ ado- zione, 353. Ogni sentenza del tribunale d° appello, che ammetta un’ adozione, è pronunziata nel- l'udienza; ed affissa in que’ luoghi ed in quel numero di esemplari, che il tribunale giudi. chi convenevole. i 359. Fra i tre mesi che seguono 1a sen- tenza, a richiesta dell'’unr o dell'altra parte, Y adozione sarà inscritta nel registro dello sta- to civile del luogo dove l’ adottante è il suo domicilio. Una tale inscrizione non si:esegue che a vi- sta di una copia della sentenza del tribunale di appello. L'adozione non è valore se non s' inscriva fra i tre mesi suddetti. 8 (98) se l'atto dell'adozione Si sia ricevuto dal giudice di pace,€ prodotto ancora innane zi de' tribunali; e quindi muoia l' adottante prima di- pronuziarsene la sentenza diffinitiva 5 e l'adozione am- 360. il processo sarà continuato, messa se v'è luogo. Gli eredi‘dell’ adottante presentano al com- ‘issario del Governo ogni avvertenza€ me- noria per opporsi all'adozione, quando la cre- dano illegittima, CAPITOLO I Della tutela ufficiosa è 361.(a individuo maggiore di cin- e non abbia nè figli nè discen- se intenda contrarre legame tuto= quant’'anni, ch denti legittimi, di lesse con un pupillo, può divenirne quando ottenga il consenso d’en- re utficioso o del» trambi i genitori di lul, vente fra essi. In lor difetto potrà ottenerlo dal consiglio di famiglia;© dagli amministra» tori dell’ ospizio dove il fanciulle fu accolto; a dalla municipalità del luogo della sua residen= . pa (.99) za se lo stesso non abbia parenti che si co. noscano è 362. Niuno diviene tutore sufficioso se il consorte non vi assentisca. 363. Il giudice di pace del domicilio del fanciullo formerà il processo verbale delle rir chieste e degli assensi relativi alla tutela uffi- closa» 364. Questa tutela è luogo solamente in pro de’ fanciulli, che abbiano meno di quindici anni. Produce l’obbliso di nutrire il pupillo, di allevarlo, e di porlo in istato da vivere; sen- za pregiudizio di tutte le stipulazioni parti» colari. 365» Se il pupillo è delle sostanze sese.sta- va da prima sotto tutela... I° amministrazione de' suoi beni egualmente che la cura della persona saranno trasferite al tutore ufficioso. Ma costui non potrà imputare su le rendite del pupillo le spese dell'educazione. 366. Se cinque anni dopo che alcuno abbia assunto la tutela ufficiosa, prevessa poter mo- rire avanti la maggior età del pupillo, può adottare costui per atto testamentario. Tal dis- posto non è più valido quando il tutore lasci figli legittimi. e 2 lo, ! convenzioni particolari, (100) 36y. Se il tutore ufficioso morisse o prima del quinquennio, 0 dopo, senza aver adottato il pupil- i mezzi di sussistenza saranno assicurati 4 costui nel corso della minor'età. In difetto di la quantità e specie di tali mezzi sarà regolata o amichevolmente fra quelli che rappresentano il tutore ed il pupil- lo, o per via del giudizio in caso di dis- puta. 368. Se il tutore ufficioso voglia adottare il pupillo divenuto maggiore, e questi vi consenti» sca, si procederà all’ adozione nelle forme del capitolo precedente;© gli effetti ne saran no i medesimi per ogni riguardo. 369. Il tutore ufficioso può essere costretto a provvedere alla sussistenza del pupillo se costui manchi di mezzi,€ fra i tre mesi se- guénti alla maggior età abbia chiesto I’ adozio- ne al suo tutore uificioso inutilmente. Una tal provvidenza si ridarrà a procurare al pupillo un mestiere: salve le convenzioni stipulate prevedendosi un tal caso. 370. Sempre il tutore ufficioso è l'obbligo di dar conto dell’ amministrazione de’ beni pu- pillari 1 *( tor) TITOLO IX, Della patria potestà. 371. Ti figlio in ogni età deve onore e risi petto a suo padre e sua madre. 372. Finchè divenga maggiore, o sia eman- cipato, rimane sottoposto alla loro autorità. 373. Il solo padre esercita questa autorità nel corso del matrimonio. 374. Il figlio non può abbandonare la casa del padre senza il permesso di lui; se pur non«sia per‘arrolarsi spontaneamente dopo compiti gli anni diciotto. 375. Il padre, che abbia motivi gravissimi di disgusto su la condotta dun tiglio, potrà correggerlo co’ seguenti mezzi: 376. Se il figlio non ancora sia entrato nell’anno sedicesimo, il padre può sottoporlo alla detenzione per un tempo da non eccede- re un mese. A tal uopo il presidente del tri- bunale del circondario dà l'ordine per l'arre- sto quando il padre lo richiegga. 377. Dal principio del sedicesimo anno fi- no all’età maggiore, o all’ emancipazione, il pa- ( 102) dre può chiedere che il figlio sia detenuto per sei mesi al più. Ricorrerà per tal uopo al presidente di detto tribunale; che dopo aver- ne conferito col commissario del Governo, da- rà o nesherà gli ordini di arresto. Nel pri- mo caso potrà abbreviare il tempo della de- tenzione chiesta dal padre. 373. Nell’ uno e nell’ altro caso non si use- rì scrittura, o qualunque formalità giudizia- ria; Sarà scritto il solo ordine di arresto, in cui i motivi mon saranno enunciati. Il padre È. obbligherì solamente di pagare ogmi spesa, È di somministrare gli alimenti con- venevoli. 379. E' sempre in arbitrio del padre l* ab- breviare la durata della detenzione che egli è richiesta. Se il figlio posto in libertà cadesse in novelli. srascorsi, la detenzione potrà esse- re di nuovo ordinata secondo È disposto negli articoli precedenti. 380. It padre rimaritato prende norma dall'articolo 377, quando chiegga la deten- zione del figlio di prime nozze; pur se que- sti non sia giunto all'anno sedicesimo. 381. La madre sopravvivente e vedova non può far detenere il figlio, se manchi l'as- senso di due congiunti paterni più prossimi, ( 103) ese di più mon ricorra nelle forme dell’ arti- colo 377» 389. Quando‘un figlio abbia proprie sostan- ze; o eserciti un mestiere, la sua detenzione non può aver luogo che a norma dell’ articolo 377; anche se. egli non sia giunto all’ anno. sedicesimo+ Il commissario del Governo presso del tri- bunale d'appello ascolta le doglianze del figlio detenuto; si fa. rendere conto:da quello di prima: îstanzw 5: indi fa sua relazione al presi- dente del proprio.tribunale: e questi intima» tonè il padre y;e prese tutte le dilucidazioni, può rivocare, o modificare l' ordine dato dal presidente del tribunale di prima istanza. 383. Gli articoli 376, 377.373;€ 3795 sono comuni a° padri e alle madri de’ figli naturali legalmente riconosciuti» 384. Il padre avrà'-1° usufrutto de beni de’ figlì non emancipati fino a che essi compi- cano i diciotto anni. La madre lo avrà si+ milmente quando sopravviva al marito. 385. I carichi di tale usufrutto saranno 1. Gli stessi cui son tenuti gli usufrut- tuarj; 2. Il sostegno e l'educazione de’ figli a se- conda delle loro facoltà; ( 104) 3. La soddisfazione degl’ interessi dovuti su 1 capitali; i 4. Le spese funerali, e quelle dell ultima malattia. 386. Questo usufrutto‘non è dovuto. alla madre in seconde nozze; nè a quello de’ ge- nitori, contro del quale si sia pronunziato il divorzio. ‘387. In tale usufrutto non si comprendono i beni, che i figli acquistino separatamente colla lor. fatica ed industria;' nè quelli che loro pervengano in dono o legato sotto espres- sa condizione che i padri‘ele‘madri non deb- bano goderne. 1 oe ( 105) ola, Della minore età, della tutela; e dell’ emancipazione. CGrAiBodivE 194 db Della minore età. 388. Chi ancora non 3 compito l'anno ventupesimo, vien detto minore; sia egli del- l'un sesso, o dell’ altro. CARLI(i, 0..IL Della tutela. SEZIONE Della tutela del padre e della madre; 389.[DA il matrimonio il padre è amministratore de’ beni proprj de’ suoi figli minori< ( 106) A’ l'obbligo di dar conto della sola proprie- tà. di que beni\su“cui la degge ali accorda Vusufrutto, e della proprieià e delle rendite di tutte gli altri. 390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per morte naturale o civile dell’ uno de’ con- sorti, la tutela de’ figli minori e non emanci- pati appartiene di pieno dritto a quello de’ ge- nitori, che sopravvive; 1 391. Nondimeno il padre può aggiungere uno special consultore alla madre tutrice che sopravviva; senza il parere del quale rion va» glia alcun atto relativo alla tutela. Se il padre specifichi gli atti pér ti quali nomina il consultore, la tutrice avrà facoltà di far tutti gli altri senza 1 opera”di costui. 392. La nomina del consultore non può es- ser fatta che in una delle maniere seguenti: î. Per atto di ultima volontà; 2. Per dichiarazione innanzi al giudice di pace ed al suo cancelliere; 0 innanzi. ul notaio+ 393. Se in tempo della morte del marito la donna sia gravida, il consiglio di famiglia destina ui curatore.al ventre pregnante ,-_ “Alla..nascita. del figlio- la madre di pieno dritto ne diviene tutrice, ed il curatore tutor surrogato+ fia (109) 394. La madre che rifiuti d' assumere la tu- tela, non vi è costretta se non fino a che ab- bia. fatto. destinare un tutore. 395. Se la madre tutrice aspiri alle se- conde nozze, prima di contrarle è tenuta di convocare il consiglio di famiglia; e que- sto decide se la tutela debba esserle conser- vata. i In: difetto di tale convocazione, ella perde la tutela per sola opera di dritto; ed il nuo- vo sposo è tenuto nel solido di tutte le. con- seguenze della tutela indebitamente conservata da lei. 396. Quando il consiglio di famiglia, convo- cato ne' debiti modi, conservi la tutela alla madre, le aggiunge necessariamente il secondo marito per contutore. Questi egualmente che la moglie. è tenuto, nel solido per l ammini. strazione posteriore alle nozze. (108%) bob TO NE IL Della tutela conferita dal padre o dalla madre. 397. Quetio de’ due genitori che muoia ultimo, è il solo che abbia il dritto di sce- gliere un tutore, sia parente sia estraneo. 398. Questo dritto non può esercitarsi che nelle forme disposte dall’ articolo 393, e colle seguenti eccezioni e modificazioni; 399. La madre rimaritata non è dricto di scegliere un tutore a’ figli delle prime nozze quando non ritenne la tutela de’ medesimi. 400. Se la ritenne, può scegliere a quei fi- gli il tutore, purchè il consiglio di famiglia lo confermi. 401. Niuno è obbligato‘d’ accettar la tutela, che un padre o wvna' madre gli conferisca:' a meno che non sia egli di tal carattere da aver potuto il consiglio di famiglia addossargliene il carico anche senza di quella nomina. ( 109) SEZIONE IL Della sutela degli ascendenti, 402 Se l'ultimo che muoia de’ due geni- tori non provegga alla tutela del figlio mi- nore; essa vien conferita di pieno dritto al- ‘ pavolo paterno, ed in suo difetto al materno. Con qual ordine si va risalendo, preferendosi sempre l° ascendente paterno al materno nel grado eguale. 403. Se‘in difetto dell’ avo paterno© del materno, concorrano due ascendenti d'un gra- do superiore, amendue della linea paterna$ la tutela sarà trasferita per dritto all’avo pa- terno del padre del minore. 404. In simil concorso fra due bisavoli del- la linea materna, il consiglio di famiglia deci- de qual de’ due debba essere preferito+ ( 110) SEZIONE IV. Della tutela conferita dal consiglio di famiglia. 405» Ta tutela sarà conferita a nomina del consiglio di famiglia tutte le volte che un figlio minore e non emancipato rimanga sen- za padre e madre, senza tutore scelto da lo- ‘ro,€ senza ascendenti maschi; e tutte volte ancora ch'egli abbia un tutore fornito delle qualità necessarie, ma escluso per legge, o abi- litato a scusarsi, 406. Tal consiglio sarà convocato così a ri_ chiesta de’ congiunti del pupillo di maggior diligenza, o de' suoi creditori, o d° altri inte- ressati; come anche d'ufficio dal giudice di pace dove il minore è il suo domicilio. E° da- ta facoltà a chicchessia di far presente a tal giudice il fatto, che dì luogo alla nomina del tutore. 407. Il consiglio di famiglia sarà composto dal giudice di pace, e da sei congiunti o affi- ni, metà dal lato paterno, e metà dal mater- 80; gli uni e gli altri de’ più prossimi in cia- (mr) seufia linea. Essi potranno prendersi egualmen> te‘nel comune dove sia aperta la tutela, che nella distanza‘di due miriametri. In ogni grado il congiunto sarà preferito al- l’affine; è fra i congiunti di grado eguale verrà preferito il maggiore in età. 408. I fratelli germani del minore ed i ma- riti delle sorelle sermane sono.i soli eccettua- ti dalla limitazione del numero prefisso nel l'articolo precedente. Quando sieno sei o più, tutti divengono membri del consiglio di famiglias€ soli lo compongono d’unione colle vedove desli ascen- denti, e cogli ascendenti medesimi scusati per dritto dalla tutela, se n’ esistano. Se il loro numero sia inferiore, gli altri con- ‘giunti vi saranno chiamati a compirlo. 409. Quando i congiunti o gli affini dell’ una o dell'altra linea non si rinverigano in nume- ro sufficiente su'luoghi,o tra la distanza espres- ‘sa nell'articolo 407; il giudice di pace chia- ma i congiunti o gli affini di più lontano do- inicilio; ovvero anche que’ cittadini dello stes- so comune vissuti in consuetudine d’ amicizia col padre e colla madre del minore. 410, Pur quando sul luogo si trovi un nu- mero di congiunti o d'aifini che basti; il giu- ( 112) dice di pace può permettere di citarsene caltri che sien più prossimi de’ presenti 0 di. gra- do anche eguale, quantunque più remoti di demicilio. Ma da’ primi deve escluderne tanti che sia conservato il numero prefisso dagli ar+ ticoli precedenti. gir. Il giudice di pace disporrà che si adu- ni il consiglio in. un giorno certoj ma per ma- niera che vi corra. un intervallo almeno di tre giorni dalla notifica delia citazione se le parti dimorino tutte. nello stesso comune, 0 nella distanza di due miriametri. Ogni volta che fra le parti da citarsi se ne trevi taluna che alberghi al di lù di tale di. stanza, il termine sarà prolungato, d' un gior- no per ogni distanza idi tre. 412. I congiunti, gli affini, 0 gli amici co- sì interpellati, ènno l' obbligo d° intervenire personalmente, 0 per mezzo d'un procuratore speciale. Il procuratore mon può rappresentare più d'una persona. 413. Il congiunto, l’affine, o l’amico cita- to, che ometta di comparire senza averne una scusa legittima, incorre in una multa da poter- si estendere a franchi cinquanta. Essa sarà pro- nunziata-inappellabilmente dal giudice di pace. È Fig) 414. Quando la scusa sia legittima, e venga o d’attendere l’assente, o di sostit: STE II altri al suo posto; il giudice di pace potr) mettere l'adunanza ad altro giorno, 0 pro- garla, Lo stesso s° intende in ogni altro nel quale gli sembri che 1’ interesse del n, re lo esiga. 4'5. Una tale adunanza si terrà di pi.; diritto nella casa del giudice di pace, se go Se medesimo non destini altro luogo. Non essa deliberare senza l'intervento almeno ni tre quarti de’ membri citati, 416. Presederà al consiglio di famiolia giudice di pace} e vi avrà voto deliberi::;, e preponderante in caso di parità, 417. Se un minore possegga li beni colonie mentre abita in Francia, 0 vic:: volmente; la speciale amministrazione di li sarà confidata ad un protutore, In tal caso il tutore ed il protutore s:: no independenti, e non tenuti l'uno verso l’altro in quanto all’amministrazione. 418. Il tutore presente incomincia ad am ministrare dal giorno di sua elezione s luagizh.1 da che quella gli viene notificata. 419. La tutela è un carico personal:, ton passa agli eredi di chi la sostiene. 0a h pù’ (24) l'obbligo di dar conto. del- solamente ànno ed anche Y amministrazione del loro autore; di continuarla, se‘sieno‘maggiori, fino 2 che altri s' incarichi della tutela. SUE ZU UO TNU“E Me Del tutore surrogato. '‘q20. 1 ogni tutela vi è un tutore surro= gato, che si elegge dal consiglio di famiglia. Le sue funzioni consistono nel dirigere gl'in- teressi del minore quando essi si oppongano di chi ne sostiene la tutela. Se in virtù delle (116) SEZIONE VI Delle cause che esentano dalla tutela+ ‘427.«Îon esenti dalla tutela I inembri delle autorità stabilite' titoli e, 3, e 4 dell'atto costituzionale. I giudici della corte di cassazione, il com- missario, ed i suoi sostituti. presso della me- desima; I commissarj della contabilità nazionale; I prefetti; Qualunque cittadino, che eserciti una fun> zione pubblica in un dipartimento diverso da quella dove la tutela si conferisce. 428. Del pari sono esenti dalla tutela I militari in attività di servizio, ed ogni altro cittadino che esegua un’ incarico del Ga- yerno fuori il territorio della Repubblica. 429. Quando un incarico non autentico sia contraddetto, l'esenzione non viene ammes- 84).(SE prima il Governo non ne assicuri la veracità per mezzo del ministro, che si allega aver dato l'ordine prodotto in iscusa.. 439 Non è più dritto alla scusa chi accet= (037>) tà la tutela dopo intrapresi gl’ incarichi; ch? eran validi ad esentarlo giusta gli articoli pre- cedenti. 431. Se gl incarichi stessi si conferiscano 4 chi aveva già intrapresa la tutela, può egli esentarsenne con far convocare fra un mese il consiglio. di famiglia per la scelta del nuovo. tutore. Al cessare de’ medesimi incarichi il cone siglio di famiiglia restituisce la tutela all’ an- tico tutore se questi la ridomiandi, o se il nuos vo ne reclami l'esenzione. 432: L' estraneo può esser costretto ad acs cettare la tutela allora solamente che non esi- stano congiunti od affini capaci d’ incaricarse: ne tra la distanza di quattro miriametri. 433. Chi è compiti i sessanitacinque afini può ricusate la tutela. Chi l imprese prima di quell'età, può liberarsene quando perviene a compirla. 434. Chi soffre una grave mialattia non ù obbligo d’ accettar la tutela Se ne può dimettere Micia dopo averla accettata. 435: Due tutele danno giusto motivo‘4 chiunque per esentarsi dalla terza. Chi è padre, o consorte; se abbia il cas Pane 3 rico di una tutela, non può essér costretto ad ac- cettarne un'altra, fuori quella de’ proprj figlinoli. 436. Ogni padre à la tutela de’ proprj fi- glivoli. Se ne abbia cinque legittimi, vavesente da ogni altra. I figli niorti in attività di servizio nel- l'afmiate della Repubblica entrano in numero per tal'eserizione. Gli aleri figli defunti non vi si compren- déno, che solo quando esista attualmente la prole ch' essi abbian lasciato. 437. I figli; che sopravvengono nel corso della tutéla, non autorizzano a liberarsefe. 438. Non può séusarsìi dalla’ tutela chi è pre- sehte alla deliberazione che glie. la conferi- sce; a meno che in quell’ atto medesimo non ne produca il reclimo. Il consiglio di glia delibera sul merito delle scuse che allora fami- sieno proposte» 439. Chi non fu presente alla deliberazione che gli conferi la tutela, può far convocare il consiglio di famiglia, pefchè deliberi su le scuse di lui. A tal’oggetto gli son concessi tre giorni da che egli è la scienza della sua nomina+ Si aggiunge altro giorno per ogni tre miria- metri di distanzà dal luogo del suo doinicilio ( 119) a quello della tutela da imprendersi. Scorso cotesto termine la domanda non è più am» messa+ 440, Se le scuse sor rigettate, può chiedere a tribunali che vengario ammesse. Nondime- no nel corso del giudizio è tenuto d’ ammini strare la tutela provvisoriamente. 441. Se gli riesca di farsi esentare dalla tus tela; coloro, che rion ammisero le scuse, po- trannio essere condannati alie spese della lite, Vi satà coridannato egli medesimo quans do soccoinba. $ BZ IO NE Vil: Della incapacità, delle esclusioni; e delle rémozioni de’ tutori. die[Vba potranno essere tutori nè merti- bri di consigli di famiglia 1. I minori; fuori il padre e la madre; a. Gl' interdetti; 3. Le donne, fuori la madre e le ascen= denti; 4, Chiunque litighi col minore, o sia fis glio di chi abbia una. quistione con lui, quans ( iî0.) do in quella. sian compromessi lo stato, il patri- inonio,o una parte notabile de’ beni del minore. 443. La condanna a pena afflittiva, o infa- mante, opera di pieno dritto 1° esclusione dalla tela, e rimuove da quella conferita preceden- temente, 444. Del pari sono esclusi dalla tutela, ed anche se ne rimuovono quando sieno nell’ eser- cizio 1. Le persone d'una coridotta notoriamens te cattiva 3 P 2. Coloro che manifestassero nell'esercizio cella tutela incapacità o infedeltà; 445+ Chiunque fu escluso, o rimosso da una ‘ea, non può esser membro d'un consiglio eli famiglia+ 446. Ogni rimozione di tutore si dichiarerà cl consiglio di famiglia, che si convochi a premura del surrogato, o d’uffizio, dal giudice di pace. Questi non può rifiutarsi di farne la con- +ocazione quando essà formalmente si sia richie< sta da uno© più congiuriti, o affini del minore if grado di cugino germano, 0 più prossimo+ 447. Il consiglio di famiglia non esclude o rimuove un tutore, senza che lo ascolti o lo citi; nè senza che ne alleghi i motivi. 1 ( rer) 448. Se 1' escluso o rimosso aderisca; ne vien fatta menzione# ed il nuovo eletto assu ine subito l'esercizio della tutela. In ogni caso di reclamo il surrogato do- manda che la deliberazione si omologhi nel tri- bunale di piima istanza+. Questo ne decide; salvo 1° appello. Allora il tutore escluso 6 rimosso può egli stesso citare in giudizio il surrogato, per” ottenere la manutenzione nella tutela. 449. I congiùnti, o gli affini, che richie sero la convocazione; potranno intervenire nel giudizio. Questo sarà compilato, e giudicato come urgente« SEZIONE VIII: Dell’ amministrazione del tutore. I 450. Ti tutore prenderà cura della persona del pupillo, e lo rappresenterà negli atti civili. Ammirtistrerà 1 beni di loi da buon pa- dre di famiglia, e sarà tenuto di tutti i danni ed interessi, che risultassero da un’ amministiras zione cattiva, L( ros) Non può nè comperare i beni del mino- ré; ri accettare alcun dritto, o credito di lui. Gli È anche vietato di prendere a fitto {suoi beni; a' riteno che espressamente il con- siglio di famiglia non: autorizzi: a' tal uopo il tutore surrogato. 451 Fra i' dieci giorni di che' il' tutore de bitamente conosca la sua nomina, farà istanza di togliersi è suggelli; che fossero stati apposti 5 & far procedere immediatamente all inventa- rio de beni del minore in presenza del surro- gato» Quandò abbia de’ crediti sul minore, è tenuto di dichiararli nell'inventario, sotto pena di perderli.. L'uffiziale pubblico è l° obbligo d’ interpellarlo su di ciò, e farne menzione rel processo verbale. 452. Nel mese che succede alla finé dell’ in- ventario, il tutore in presenza del surrogato; ed innanzi d'un uffiziale pubblico farà vendere all’ incanto. tutti i mobili; fuori quelli che il consiglio! di famiglia deliberi. di dover conser- varsi. tiella loro specie. Vi. precederaniio le pubblicazioni;. ed un procésso verbale farà menzione di tutto ciò. 453. Finchè il padre e la madre godono l' 133 RIE ia (#33) ù usufrutto legale de beni del minore, possono astenersi dal’ vendere i mobili, se scelgano’ di serbarli presso di se per restituirli a suo tem» po nelia loro specie« In tal caso un esperto, da scegliersi dal tutore surrogato, dorà prima giuramento avan- ti il giudice di pace;€ quindi procederà ajla stima de’ nitobili a split del padre e della ma- dré. Il valore che ne risulta farà le veci a suo tempo delle specie, che non possano resti tuirsi. 454. Prima d’imprendersi V esercizio di qua- lunque tutela, esclusa quella de’ genitori 5 il consiglio di famiglia, a seconda dell’ importan- za de’ beni, determina col calcolo di prossi- mità quanto si debba spendere per l' ammini strazione de medesimi, e per il mantenimento del minore. Nello stesso atto aùtorizza il tutore poter eleggere, e stipendiare delle persone; che amministrino sotto la sua malleveria. 453. Il consiglio stesso determina precisa- mente a qual somma debbano giungere ffi avanzi delle rendite, perchè il tutore abbia l'obbliso di cominciare ad investirli. Scorsi séi mesi senza ch' egli lo adempia, soggiace al pagamento degl’ interessi« ( 124) 436. Se@il tutore nel semestre non abbia fatto decidere dal consiglio di famiglia fa som- ma orde cominci l'obbligo per l’impiego, sog= giace agl’ interessi di qualunque avanzo di rent- dita non investita. 457. Il tutore, ancorchè sia il padre o la madre, tion può prendere danaro a prestito per il pupillo, nè distrarre, o ipotecare i suoi beni stabili, senza esservi autorizzato dal con- siglio di famiglia: Questo non autorizza, che per una ne- cessità assoluta, o per un utile evidente. Vi è necessità assoluta, se il tutore di= mostri al consiglio di famiglia per un conto sommario, che i danari, gli effetti mobili, e le reridite del minore non sieno sufficienti. Qualunque sia il caso, che dia luogo al- la vendita de' beni stabili, il consiglio di fa- miglia indica quelli, che sieno da preferirsi a tal uopo, ed ariche ogni condizione che gli sembri vantaggiosa per il minore, 458. Ciò che il consiglio delibera su quest’ oggetto, non può eseguirsi se prima il tutore non chiegga ed ottenga che sia omologato in- nanzi al tribunale civile di prima istanza. Questo pronunzia nella camera del consiglio; inteso il tommissario del Governo, er— eg (195) 459. La vendita sarà fatta all’incînto, ed in pubbliche forme, coll’ intervento del tutore sus rogato, innanzi un membro del tribunale ci- vile; o un notaio da destinarsi a quell’atto; e dopo tre avvisi affissi ne luoghi soliti del can- tone in tre domeniche successive. Ciascuno di questi avvisi si verifica e si ci- fra dal sindaco del comune, in cui vennero affissi. 460. Le formalità richieste dagli articoli 457 e 458 per la distrazione de’ beni del minore, non si applicano al caso, in cui una sentenza ordinasse gl’ incanti a domanda d'un compadra» ne di fondo indiviso. Ma gli atti d'incanto, pure in tal caso, deb- bono farsi nelle forme disposte dal precedente articolo. Gli estranei vi si ammettono necessa riamente. 461. Il tutore non può accettare, nè rifiu- tare una eredità che si devolva al pupillo, senza che prima ne sia autorizzato dal consi- glio di famiglia. L’ accettazione non può aver luogo se non col beneticio dell'inventario. 462, Se una eredità si rifiuti a nome del pupillo senza che altri l’ ottenga, può il tuto- re seguentemente pretenderla, quando ne sia au- torizzato dal consiglio di famiglia, 11 pupillo ( 120 5) ancor esso può;domandarla quando diviene mag- giore. Ma sì l’uno che l'altro la deve rice- were nello stato in cui trovasi al momento dell’ accettarla, e non contraddire alle vendi- te, e.agli atti legali del tempo dell’ eredità giacente. 463. La donazione.fatta al pupillo non può essere‘accettata dal tutore senza l’ autorità del consiglio di famiglia. Vale in pro del pupillo egualmente che se egli fosse maggiore. 464. Non è permesso ad alcun tutore di promovere in giudizio un'azione relativa a’ be- ni stabili del pupillo, nè inerire ad una do- manda che concerne a’. medesimi,senza l° auto- rità del consiglio di famiglia. 465. Per chiedere una divisione in giudizio, è necessaria al tutore la medesima autorità: ma seriza di questa può egli rispondere a chi domandi che‘alcuna cosa.si divida contro al minore» 466, Perchè la divisione vaglia a riguardo de’ minori, come fra. quelli di maggior età, deve esser fatta giuridicamente, e sopra la stima de” periti scelti dal tribunale civile del luogo do- ve si.;è aperta la successione» Eglino prima recandosi innanzi al presidente, o ad altro giudice delegato da lui, giurano di bene e fedelmente adempirne l° incarico,€ quindi procedono a dividere l'eredità, ed a formarne le porzioni, Queste vi si traggono& sorte, per distribuirsi in. presenza d'uno de'giu- dici, o di un notaio ch'ei vi sorroghi. Qualunque altra divisione si considera co- me provvisoria. 467. 1l tutore non può transigere in nome del pupillo senza l'autorità del consiglio di fa» miglia, ed il.parere«di tre giureconsulti nomi- nati dal commissario«del tribunale civile. La transazione.non ,è valida se non viene omologata dal.tribunale suddetto, inteso il com- missario del Governo. 468. Il tutore, che abbia igravi motivi di disgusto su la condotta del pupillo, può esporne le doglianze‘al consiglio di famiglia j e_se questi ne lo autorizzi,.può chiedere la detenzione di lui a termini del titolo della patria. potestà. se ma .@ un bilancio. ( 128) SEZIONE IX. De conti della tutela, 469. Ori tutore è obbligato a dar con- to della sua amministrazione quando essa fini- sce. 470. Ogni tutore, fuori il padre e la madre, pur nel corso della tutela può costringersi a rimettere al tutore surrogato i bilanci della sua amministrazione, nell’ epoca che il consi- glio di famiglia abbia stimato di prefiggere. Ma egli non à obbligo di dare nell’anno più Questo si forma e trasmette in segni vol- ta gratuitamente in carta non bollata, e senza formalità giudiziaria. 471. Nell’emanciparsi il pupillo, o nel giun- gere alla maggior età, gli si rende il conto dif- finitivo della tutela a sue spese. Il tutore ne anticipa il pagamento, Si ammettono al tutore tutte le spese d’uti- le oggetto, quando egli le giustifichi a suffi- cienza. 472 Se non iscorrano dieci giorni almeno (129) da che il tutore abbia dato il suo conto con minutezza, e consegnatone i documenti giusti ficativi; è nullo ogni contratto ch'ei faccia col pupillo divenuto maggiore. L'adempimento di tal condizione si mostra col certificato del ra- gioniere, che esamina il conto. fo. 473» Le quistioni, che nascono sul conto; son trattate in giudizio come tutte le altre civili. 474. Il tutore, pur quando non sia interpel- | lito, paga l'interesse sul resto del debito dal giorno in cui il conto fu chiuso, | Gl° interessi. dovuti al tutore non corrono | | i | che dal giorno in cui i pupillo fatto maggio- ‘re‘ne sia stato avvertito legilmente, e dopo | chiuso il conto. ° 475. Scorsi dieci anni da che il pupillo per- venne alla\maggior' età, si prescrive ogni azione di lui contra‘il‘proprio tutore per li fatti cho ne riguardano l’utfizio. (130) CAPITOLO. II, Dell emancipazione è 476. I, minore si emancipa di pieno drit- to col matrimonio, i 477. Il minore, che compì gli anni quindi. ci, può essere emancipato dal padre, ed an- che dalla madre se costui non esista. L'emancipazione s'intende operata appena che il padre o la madre la dichiari. avanti al giudice di pace coll’ assistenza del suo cancel- liere. i 478, Il minore privo di: padre e di madre può anch’ essere emancipato. dopo gli anni di- ciotto, quando il consiglio di famiglia ne lo dichiari capace. Il giudice di pace qual presidente del consi- glio di famiglia ne manifesta la dichiarazione. 479» Il tutore può chiedere che il minore sì cmancipi a termini dell’ articolo precedente. Se non ne sia sollecito, può farsene la doman- da da’ cugini germani, o da altri congiunti o affini di grado eguale, o più prossimi, quandò essi o alcuni di loro lo stimino degno di eman- ——=_ art e (131) cipazione. In qual caso si dirigono al giudice di pace per far convocare il consiglio di fa- riniglia su tale oggetto. Il giudice di pace richiesto è l'obbligo di. farne la convocazione+ 480. Il consiglio di famiglia nomina un cu: ritore per assistere all’emancipato nel conto detla tutela; che dev’ essergli renduto. 49r. Il minore emancipato‘può fare gli afs" fitti de’ suoi beni non oltra i nove anni; può” raccogliere le sue rendite, farne le quiranze ‘e formare qualunque degli atti di‘pura ammi= nistrazione. Non è mai restituito’ contro di questi tutte le volte che non lo» sarebbe il» maggiore. 482. Non può istituire un’ azione per beni stabili, nè difendersi contro d° essa, nè riceve- re o dar quitanza per capitali, senza che ib curatore lo: assista. In tal ultimo caso è obbli- go’ di costui lo invigilare al nuovo impiego‘ della sorte ricevuta. 483. Il minore emancipato non può prende- re a prestito per qualunque motivo senza la deliberazione del consiglio di famiglia, la quale si omologhi dal tribunale civile, inteso il com missario del Governo. 484, Non può vendere i beni. stabili, o di: z 2 } (1132) strarli: per altra guisa, quando non osservi le forme disposte per il minore non emanci- pato. Soggiace alla stessa regola un atto qua» lynque, che non sia di pura ansministrazione. Se egli contragga degli obblighi per compe- ra, od altro titolo, è dritto di farli moderare in. caso di eccesso+ Allora i tribunali prendono tiguardo delle sostanze del minore, della bua- na o mala fede di chi stipulò col medesimo, e.della utilità© inutilità delle spese. 485. Se gli obblighi di tal minore siero sta- ti ridotti a norma del precedente articolo, egli può essere privato dell''emantipazione; serban- dosi in ciò le medesime forme com cui essa gli fu conferita. ‘486. Il. minore ritorna sotto la tutela nel giorno stesso in cui la emarfcipazione si rivo-. caje vi rimane soggetto fino all’ età maggiore, 487. II minore emarcipato si reputa maggio- re ne'fatti, che riguardino trailichi esercitati da lui. (#57) Tia Della maggior età, dell’ interdizione; e del consultore giudiziario. GARE 0 LO Della maggiore età è 4 482. È età maggiore è prefissa negli anni ventuno compiti. Allora la persona si rende capace di ogni atto della vita civile: salye le restrizioni disposte nel titolo del matrimonio è GAD FO: Bi Dell interdizione i i 489. I maggiore, che ritrovisi in uno sta: io abituale d'imbecillità, di demenza, o di |, furore, dev'essere interdetto, pur quando ab- bia de’ lucidi intervalli. 490. E' ammesso chiunque a chiedere in giu: dizio l'interdizione del proprio consorte; o di | qualunque congiunto+ (134) 4gr. Ne' casi di furore il commissario del Governo ne provoca l'interdizione, se il con- sorte e i parenti abbian omesso di farlo, Ne" casi d’ imbecillità o di demenza s la provoca pu- re contra chi mon abbia nè consorte, nè parenti conosciuti. 492. Ogni interdizione vien chiesta nel tri- bunale di prima istanza. 493. I fatti: d'imbecillità, di demenza, o di furore si allegano per iscritto in articoli. L'attore gli assicura con testimonj, e con do- cumenti. 494. Il tribunale ordina che il consiglio di famiglia si aduni a termini‘della sezione 4 del capo 2 nel titolo della minore età, della tutela, e dell’ emancipazione j; e che dia il suo parere su lo stato dell'individuo, di cui si provoca l' in- terdetto'. 495. Chi ne promosse l’azione, non può in- tervenire nel consiglio di famiglia. Vi si am- mettono solamente il consorte, e i figliuoli di chi è sottoposto al giudizio; ma senza voto deliberativo. 496. Ricevutosi il parere delconsiglio di fa- miglia, il tribunale nella camera del consiglio interroga il reo convenuto: e se questi mon pos- sa presentarsi, il fa interrogare nel suo domi- (135) cilio da un giudice destinato a questo atto, col- I intervento. del cancelliere. 1l commissario del Governo è sempre presente nelle interroga- -zioni» 497. Dopo le prime interrogazioni, il tribu- nale, se il bisogno lo richiegga, nomina un am- ministratore provvisorio per aver cura della persona, e. de’ beni del convenuto. 498. Il giudizio d’ interdizione deve agitarsi nella pubblica udienza, intese, 0 citate le parti, 499. Ancorchè il tribunale rigetti la doman- da‘dell’interdizione, può mondimeno, se le circostanze l’ esigano, vietàre al reo convenur to di più contendere nel giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere capitali, far qui- tanze, distrarre o ipotecare i suoi beni, selva il vota d'un consultore da destinarsi colla stes» sa sentenza. zoo. Che se la causa sia trasferita nel tribu» nale di‘appello, può questo, tutte volte che lo stimi necessario, interrogare nuovamente il reo convenuto, o farlo interrogare da un com. missario. got, Gli attori saranno solleciti di far estrar= re la sentenza-d’ interdizione,.notificarla alla parte, ed inscriverla fra dieci giorni.sp le liste ( 196) che si affiggono nella sale dell'udienza; è nel- le curie de’ notai del circondario. Userannio la stessa dilisenza nella nomina del consultoré. 502. L' interdizione È il suo effetto dal gior- no della sentenza, egualmente che l'% ogrii no- mina di consultore. Qualunque atto formato dopo l’ interdizione, o seriza che il consultore vi assista, è nullo di pieno dritto. 503. Gli atti anteriori alla sentenza potran- no essere dichiarati nulli, se la causa dell’in- terdizione esisteva notoriamente prima che quel- li fossero formati; 504. Se innanzi la morte di taluno non sia- si ottenuta, o almeno richiesta, la sua interdizio- ne; non è quindi permesso d’ impugnarei suoi atti per causa di demenza: a meno che questi da se medesimi non la diniostrino; 505. Se la interdizione si sia confermata in srado di appello; o se questo non sia stato prodotto; sarà disposto che la persona interdet- ta abbia un tutore, ed un surrogato; a norma del titolo della minore età, della tutela, e del- l’ emancipazione. L° amministratore provvisorio cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, se non lo fosse egli stesso. 506. Appartiene al marito la tutela della moglie interdetta, ((1883) 507. La moglie può essere nominata tutrice del marito. In qual caso il consiglio di fami- glia le addita le condizioni, e le forme con cui debba amministrare. Ma è concesso 2 co- stei di ricorrere 2° tribunali, se'si creda offe- sa dalla deliberazione del consiglio. ‘508. Chi sostiene per un decerimio. la tutela di una persona interdetta, non è tenuto di continuarla più oltra$ quando non fosse un consorte, un ascendente, o un discendente di quella. Perlocchè se allora domandi di libe- rarsene, l’incarico è addossato ad altri. 509. L° interdetto si eguaglia al minore nel- la persona e ne' beni. Le leggi per la tutela de’ minori si applicheranno” a quella degl’ in- terdetti. zg1o. Le rendite di una persona interdetta debbono essenzialmente impiegarsi per addolci- re il suo stato, ed accelerare la sua guarigio- ne. Secondo i caratteti della malattia, e la quantità degli averi, il consiglio di famiglia determina se ella debba curarsi nel proprio do- micilio, in una casadi sanità; od anche in ta- juno ospizio. gtt. Trattandosi il matrimonio del figlio di un interdetto, la donazione, o la dote, e gli altri patti nuziali saranno diretti col parere ( 138) del consiglio di famiglia, che il‘tribunale omo. loghi su le conclusioni del commissario del Governo. 512. Cessa ogni interdizione al cessare delle cause che la produssero. Ma è necessario che una sentenza la rivochi, onde possa Ja perso- na riprendere l'esercizio: de suoi. dritti. Le forme stesse,‘richieste per giungere ad interdi- re, debbono essere serbate per pronunziarsene:' la rivocazione. ( 139) CAPITOLO II Del consultore giudiziarie» t) 513. A prodighi può vietarsi di litigare, transigere, prendere a prestito, riscuotere. ca- pitali e farne quitanze, distrarre, 0 ipoteca= re i lor beni, senza il voto d'un consultore che il tribunale destini, 5i4. Un tal divieto può esser richiesto in giudizio da coloro, che àn dritto di provoca- re l'interdizione. L'azione ne dovrà essere istrutta, e giudicata nell’ istessa maniera+ La sentenza di tal divieto non può rivocar- si senza che si osservino le medesime forma- lità. sir. In materia d' interdetti, 0 di nomine di consultori, non si pronunzia alcuna sentenza così in primo che in secondo giudizio, se non precedano le conclusioni del commissario del Governo, Fine del libro primo, e del tono primo. (f N TRADOTTO NELLA LINCUA ITALIANA ad bons] fra > i, DJ o, di ©, | NAPOLEONE TL GRA - best#4 (Remme“© Sa Reds i ( 141) ANDE E Pepi IL DELLA MODIFICAZIONE DELLA FROPRIETA' AA pr Pi OT Della distinzione de’ beni al n È nn __5io I utti i beni sono mobili o immos Mi CAVIPFEUPLO De beni immobili; ST”. I beni sono immobili o per loro nas tura, o per la loro destinazione, o per le co- se a cui si rapportano, K (14°) g18. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura. 519. Lo sono parimen poggiati sopra pilastri che facciano te i molini a vento 0 ad acqua parte dell’ edifizio» g20.' Per natura sono immobili del pari le messi tuttora esistenti su le radici, ed i frut- ti che pendono dagli alberi. Le messi appena recise; cati, quantunque non rimossi ed i frutti stac- di luogo, son be- ni mobili. Se una parte sola della messe è recisa, essa sola è mobile+ ser, Le selve di alto fusto, o tutte altre destinate a tagli regolari, non divengono mo- bili che quando gli alberi sono abbattuti. 522. Sono anche nel ruolo d° immobili que eli animali, che il poprietario di un fondo la coltura, finchè vi consegna al colono. per irtù della convenzione. rimangono addetti in vi Niente importa se il lor valore fu espresso© no. Ma vanno tra i mobili quelli che il pa- drone dì a soccio, s€ chi li riceve non sia il.mezzaiuolo. 0 il fittainolo» 523. Immobili sono ancora i canali addetti a condurre le acque in.una casa)‘0 in altro podere a cui signo attaccati» (143) 524. Sono immobili per destinazione gli og- getti che il padrone alloga nel fondo per ser- vigio e governo del medesimo. Quindi, allogati da esso in tal modo, di: vengono immobili Gli animali addetti alla coltura; Gli strumenti aratorj; Le semenze date a’ fittaiuoli o mezzaiuoli; I piccioni delle colombaie; I conigli delle cove; Gli alveari delle api; 1 pesci delle peschiere 5 I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini, je botti; La suppellettile‘necessaria all'esercizio del- le fucine, delle cartiere, e simili fabbriche 5 La paglia ed il concime. Sono immobili ancora per destinazione tut- ti i mobili attaccati dal padrone ad un fon- do perchè vi rimangano in perpetuo. 525. Si presume che il proprietario abbia destinato al suo fondo gli effetti mobili in per- petuo, quando ve gli attaccò con gesso, o cal- ce, o con dello stucco; ovvero gli allogò per maniera da non potersi più distaccare senza rompersi o peggiorarsi, o senza danno della ‘parte del fondo alla quale si congiungono. k2 —_——_—=— n—_—= (144) Gli speccht d'un appartamento si presus mono destinati in perpetuo quando i telai, che gli cingono, fanno un corpo col tavolato. Lo stesso avviene de’ quadri, e degli altri ornamenti. Le statue son pure immobili quando si al- loshino in una nicchia incavata espressamente per esse, ancorchè si possano togliere senza rom- persi 0 peggiorarsi. 526. Divengono immobili, per la cosa a cui sì rappottano, L’ usufrutto degi° immobili} Le servitù reali; Le azioni dirette a rivendicare un immos bile C APIT'O.:L O‘IL De beni mobili 527. Si mobili i beni o per loro natura, o per disposto di legge. 528. Per loro natura son mobili i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro; sia che si movano da se medesimi,come gli ani- mali bruti; sia che non possano cangiare di ( 145) sito se non per effetto d' una. forza straniera; quali sono le cose inanimate 529. Per disposto di legge son mobili le ob- bligazioni e le azioni, che èànno per oggetto qualche somma da esigersi, 0 etfetti mobili. E son tali egualmente quelle delle compagnie di finanze, di commercio, o d’ industria, an- che per gli stabili che ne dipendono. Ma la lor qualità modilare si serba solamente fra socj, e fin che dura la società, Sono mobili altresi per disposto di legge le rendite perpetue o vitalizie, egualmente su la Repubblica che sopra i particolari. 530. Essenzialmente può redimersi qualun= que rendita perpetua convenuta come prezzo di vendita d'un immobile, o come condizione nel cedersi di questo, sia per titolo onergso, sia per gratuito. Nondimeno è permesso al creditore di re- golare la clausola e le condizioni della ri- compra. Gli è parimente permesso di stipulare che la rendita mon possa ricomprarsi se. non dopo d'un tempo certo, ma tale da non ecceder= mai gli anni trenta. E° nulla ogni stipulazio- ne in contrario, 531. Son mobili le chiatte ,1 navigli, i ma- —= 4 NPA EA RL I, DE (12002)- lini, i battelli, ed i bagni sopra di questi; e generalmente qualunque macchina che non pog- gi sopra pilastri, nè faccia parte d'un edifi- zio. Non pertanto il sequestro d' alcuno di questi oggetti per la importanza sua può es- sere sottoposto a delle particolari forme, come sarà spiegato nel codice della procedura ci- wile-:) 532. I rottami di un edifizio, o i materiali raccolti per costruirne un nuovo, son mobili finchè l'artefice non gli adoperi in taluna cos struzione+ 533. La parola mobili adoperata sola ne' di- sposti della legge, o Aell’uomo, non comprende il danaro, le gioie, i crediti, i libri, le me- daglie, gli strumenti delle scienze, delle ar- ti e de’ mestieri, i pannilini d° uso della persona, i cavalli, gli arredi, le armi, i gra- ni, i vini, i fieni, e le altre derrate; nè pure le cose che formano l'oggetto d' un com- mercio. 534. La parola suppellettile( volgarmente mobiglia) non comprende che i mobili desti- nati all’ uso ed all’ornamento delle abitazioni; quali sono i parati, i letti, le sedie, gli spec- chi, gli oriuoli, le tavole, la porcellana, e gli altri oggetti di simil natyra. \ lo ( 147) I quadri e le statue, che fanno parte del mobile d’ un appartamento, vi son pure com- presi; ma non le collezioni de’ quadri, che si trovino nelle gallerie‘0 in talune camere particolari. Lo stesso vale per le porcellane: esse non sì comprendono sotto al nome di suppelletti- le, che quando costituiscono. una parte del- Y'ornamento dell’ abitazione. 535» L'espressione di beni mobili, quella di mobilare o d' effetti mobilari, contiene general- mente tutto quello che si nomina mobile giu- sta le regole stabilite di sopra. La vendita o il dono di una casa mobigliata non contiene che la suppellettile, o sia la mo- biglia. 536. Se una casa si vende:o si doni con quanto vi si trova; non vi è compreso il da- naro, nom li crediti, nè gli altri dritti assi- curati da titoli che si rinvengono in quella. Gli altri mobili tutti non ne sono esclusi. ( 148) CAPITO L'O:IH.: "Del rapporto de’ benî colle persone che li posseggono. 337. I privati possono liberamente dispota re de’ beni che loro appartengono, serbando le limitazioni stabilite dalla legge. I beni mon appatteneriti a’ privati si am= ministrano$ e non possono distrarsi chie nelle forme e colle regole, che loro son proprie. 538. Si riguardano come dipendenze del des manio pubblico le vie, le contrade, le ru» ghe, che sono a carico dello stato, i fiumi e le riviere navigabili, o che sostengono delle zattere a galla, le rive, i siti abbandonati dal mare, i porti, le cale, le rade; e general- mente ogni parte del territorio nazionale, che non È capace di privata proprietà. 539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli di chi muore senza eredi, o le succes= sioni de’ quali sono abbandonate, fanno parte egualmente del demanio pubblico. 540. Le porte, i muri, i fossati, e i bas luardi delle piazze di guerra e delle fortezze, ( 149) fanno parte ancor essi del demanio pubblicò; 541. S' intende lo stesso de’ terreni, delle fortificazioni, e de baluardi delle piazze che più non sono di guerra. Essi appartengono al- la nazione se non furono validamente alienati, o la proprietà non ne fu prescritta contro di lei. 542. Î beni si chiamano comunali quando gli abitanti d'uno o più comuni ne gedano la proprietà, 0 li prodotti. 543. Si può avere su i beni o un dritto di proprietà, o un semplice usufrutto, 0 il-solo esercizio di qualche servitù. Td r@(ne Della proprietà» 544.\# proprietà è il dritto di godere e di disporre delle cose nella maniera la più as- soluta; purchè solo non se ne usi contra le leggi o i regolamenti. 545. Niuno può essere astretto 2 cedere la sua proprietì;. se ciò non sia per cagione. di pubblico vantaggio, ed egli non ne ottenga prima un' esatta indennità. 546. La proprietà d'una cosa mobile o îmz VBA TA= ha dà to oca NR VEDE ( 150) mobile dì dritto a quanto essa produce, ed a quanto se le accresce dalla natura, o dell’arte. Un tal dritto si chiama accessione. © EPPIT OE ONE Del dritto d' accessione sul prodotto della cosa» 547» Puccio al proprietario per drit-, tod’ accessione I frutti naturali o industriali della terra 5 I frutti civili; I parti degli animali bruti. 548. Le produzioni delle cose non appartens gono al proprietario se non col carico di ri» sarcire le spese delle opere, delle fatiche,© delle semenze. 549. Il semplice possessore. fa suoi i frutti nel solo caso che sia in buona fede. Altra» mente è il dovere di restituirli al proprietario insieme colla cosa; che questi rivendica. 550. E' in buona fede chiunque possegga cos me padrone in forza d'un titolo idoneo a tras: ferire la proprietà,‘e del quale egli ignori 4 difetti. ( 151) Appena ch’ ei giunga a conoscerli, la sua buona fede finisce. C'A'P'*T Ob GIL Del dritto d' accessione su ciò che sì unisce e s° incorpora alla cosa. 551. utto ciò, che si unisce e s' incorpora alla cosa, appartiene al proprietario, giusta le regole seguenti. S.ESZI ONSEC TL Del dritto d' accessione rispetto agl' immobili. 55% Lao proprietà del suolo comprende egualmente la sua superficie, che la parte sot- toposta. Il proprietario può fare su la superficie tutte le piantagioni, e costruzioni, che gli piac- ciono: sàlvo quanto è disposto nel titolo delle servità reali, Egli può nella parte sottoposta far tutti gli scavi e le costruzioni che voglia j e pren- ( 152) dere qualunque prodotto che ne derivi: sal- vo quanto si modifica dalle leggi e da’ regola» menti relativi alle miniere o alla polizia. 553. Si presume che piantagione; costruzione, ed opera esistente nelia superficie, o nella parte sottoposta del suolo, siasi fatta 4 spese del proprietario; e perciò appartener- segli; quando non si provi il contrario. Ciò non pregiudica alla proprietà, che si acquisti da un terzo colla prescrizione, s!2 d' alcun sotterraneo, sia di qualunque altra par= te dell'edifizio altrui. 554. Il proprietario del suolo, che fa cé- struzioni, piantagioni, ed opere con ma- teriali non suoi, deve pagarne il valore; ed anche risarcirne i danni e gl interessi se sia il caso. Ma il padrone de’ materiali non è più dritto di ripigliarseli.- 555. Se alcuno faccia delle piantagioni, costru- zioni, ed opere con suoi materiali nel’ fondo altrui; il padrone di questo à dritto di ritener4 sele, o di costringere l'autore d° esse a por- tarle via. Se il proprietario si determini pér tal ul timo dritto; l’eseguimento dee farsi a spese dell'autore suddetto, che non può esserne ri; sarcito, Anzi egli soggiace‘a’ danni ed agl’ in: (#53) teressi, che il fondo possa avere sofferto. Se il proprietario preferisca di ritenere quelle opere jei rimborsa il prezzo de' materiali e del lavoro, senza riguardo all’ accrescimento di pre- gio, che il fondo abbia potuto riceverne. Il dritto di far sopprimere le innova- zioni si perde quando esse vennero fatte da un terzo evinto, che possedeva con tal buona fede da non poter essere condannato a restituire i frutti raccolti. Allora il proprie tario può scegliere di rimborsare o il prezzo de’ materiali e del lavoro, o Y equivalente di quanto il fondo è cresciuto di pregio. 556. E alluvione un aggregato di terra, che di tratto in tratto ed insensibilmente accresca i poderi che giacciono su le rive de* fiumi o delle riviere. L’alluvione cede a profitto del proprieta- rio del fondo che sta su la ripa; sia quiesta d'un fiume, o.di riviera qualunque. A’ egli l'obbligo non d'altro, che di lasciarvi una strada o un sentiero in conformità de’ regola- menti, quando le acque son navigabili o capa» ci di zattere. 557.FLa regola è la medesima per quel ter- reno che si abbandoni dall'acqua corrente, mentre questa per maniere insensibili si ritt- ( 154) ra da una ripa portandosi su l'altra. Allora il proprietario della prima profitta dell’ allu- vione, senza che il confinante della seconda possa reclamare il terreno perduto. Questo dritto non è luogo per li siti che il mare abbandona. 558. L’alluvione non è luogo per li stagni ed i laghi. Il proprietario di questi conserva sempre il terreno che si cuopriva dalle acque quando erano all’ altezza dello sbocco, non ostante che il volume di quelle si diminuisse. A vicenda, il proprietario dello stagno non acquista veran dritto su le terre confinanti al- la ripa, che la sua acqua ricuopra nell’ escre- scenze straordinarie, 559. Se un fiume od una riviera qualunque per improvvisa violenza svella da un podere con- finante una sua parte considerabile, che possa riconoscersi, e la traghetti verso un fondo in- feriore, o nella riva contrapposta; il-proprie- tario danneggiato può reclamare il suo dritto tra) periodo dell’anno: scorso il quale la domanda va ammessa nell'unico caso che il possesso della parte svelta non fosse stato 0c- cupato dal padrone del fondo, cui essa si ag- giunse, 560. Le isole d'ogni grandezza, e gli age ( 155) gregati di terra, che si formino ne? letti de’ fiami o delle riviere navigabili, o che sosten- gano delle zattere, appartengono allo Stato; quando non vi sia titolo o prescrizione in contrario. 561. Se în una riviera non navigabile, nè capace di zattere, sorgano delle isole.o delle alluvioni; esse si dividono fra’ proprietarj del- le opposte due ripe secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera. Se giacciano tra la linea suddetta ed una delle due ripe; appartengono 2° proprietarj di que» sta sola interamente. 562. Se una riviera, od un fiume anche navigabile, o capace di zattere, con ramo. no- vello traversi è circondi un podere confinante formandone un’ isola; il padrone ne conserva la sua proprietà. 563. Se un fiume, od una riviera navigabile, o che sostenga le zattere, s' apra un nuovo sentiero; i padroni de’ fondi recentemente in- vasi s'appropriano a titolo d’ indennità il let- to abbandonato; ciascuno a proporzione del terreno che gli fu tolto. 564. I colombi, i conigli, ed i pesci, che passino in altra colombaia, conigliera, o pe- schiera, appartengono al padrone di queste; ( 156) se non vi sieno stati adescati con artifizio e con frode. SEZIONE/IL Del dritto d' accessione rispetto alle cose mobili, 565» I dritto d' accessione, quando è per oggetto due cose mobili pertinenti a due pa- droni diversi, è in tutto subordinato 2° prin cipj dell equità naturale. Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per risolvere i casi non preveduti nel- le particolari circostanze+ 566. Se due cose di diversi padroni, cons giunte insieme in un tutto, si possano separa re in maniera che l’ una sussista senza dell’ al= tra; la pertinenza d'entrambe sarà di chi è padrone della principale delle medesime, col carico di pagare all' altro il valore della co- sa che vi fu aggiunta. 567. Si reputa come parte principale quella; cui l'altra non venne aggiunta che per uso, ornamento, e perfezione della prima. 568. Non pertanto se la cosa aggiunta sia ‘di molto più pregevole della principale,€ se TE (157) fu adoperata isnorandolo il suo proprietarios questi. può chiedere che si separi, e se gli re- stituisca. Egli ne è il dritto pur quando la cosa principale dovesse peggiorarne. 569. Se niana delle due cose unite si possa riguardare come accessoria dell’ altra; si repute- rà principale quella. che vale di più; eda pregio eguale ad un di presso, quella che è maggiore il volume, 570. Se taluno componga una cosa di nunva specie impiegandovi materia non sua; il pro- .prietario di questa è il dritto. di pretendere la cosa formata pagando il prezzo del lavoro: e ciò quando anche la materia potesse ripren- dere la sua forma primiera. 571. Se nondimeno la materia impiegata fosse vinta di molto dal pregio del lavoro; questo in tal caso formerebbe la parte princi- pale; e l'artefice avrebbe dritto di ritenere la cosa pagando al proprietario il prezzo della materia. 572. Se a comporre una cosa di nuova spe- cie taluno adoperi in parte la materia propria ed in perte l'altrui; e le congiunga per gui- sa, che sebbene si distinguano ancora, non pos- sano però separarsi senza nocumento j la co- sa diviene comune de’ due proprietarj. Ma L (158); Duno vi rappresenta solo la sua materia,€ l'altro anche il prezzo del suo lavoro. 573. Quando una cosa si è formata colla mescolanza di più materie pertinenti a diversi padroni, ma di cui piuna abbia carattere di principale; colui; che ne ignorò la mistura, può chiederne la divisione, purchè i compo- nenti sieno separabili+ Che sè questi non possano dividersi senza scapito j i proprietarj acquistano la cosa in co- mune a norma della quantità, della qualità, e del valore della materia appartenente@ ciascue no di loro. i 574. Se una delle materie fosse superiore all'altra di molto per la quantità e per lo prez- 70; il suo proprietario potrebbe reclamare la cosa derivata dalla mistura, col pagare il vas lore della materia non sua. 55. Quando la cosa formata di diverse ma= terie rimanga comune fra 1 proprietarj di esse; sarà posta all'incanto a comune uti» lità+ i 576. Tutte volte che il padrone pùò recla» mare la sua proprietà, impiegata, senza ch'egli il sapesse, a formare una cosa d’ altra specie; à ‘ Ja scelta di chiedere o il valore della sua ma teria, o la restituzione della medesima nel» (159) la stessa indole, quantità, peso; misura; e bontà. 77. Chi adoperò la materia altrui ignoran- dolo il proprietario, potrà condannarsi al risar- cimento de’ danni e degl’ interessi, se v' è luogo;. oltre il poter esser perseguito per via straordinaria, se il caso il richiegga. TUIF-T:0°L: O IH, Dell usufrutto, dell'uso, e dell abitazione. CAPUTELO LOI ‘ Dell' usufrutto; È’ - grd. L usufrutto è la facoltà di godere co- me padrone le cose, di cui altri è la pro- prietà; col carico solo di serbarne la sostanza. ‘579. L’ usyfrutto si stabilisce dalla legge,© dall’ uomo. 580. L° usufrutto può stabilirsi puramente, e fino ad un giorno: certo, 0 sotto di condi- zione. 581. Può stabilirsi egualmente sopra ogni specie di beni, sieno stubili o mobili. lo { 1009 &P.ZII ONE De dritti dell’ usufruttuario+ 580 Cri è usufruttuario d'un oggetto; gode su d' esso ogni specie di frutti naturali, industriali, 0 civili, che se ne producono. 583. Frutti naturali son quelli che la terra produce spontaneamente*. Di tal classe song ancora il parto degli animali, e tutt’ altro che si genera da essi. Frutti industriali d'un fondo son quelli che si ottengono colla coltura. 584. Frutti civili sono le pigioni delle ca- se, gl interessi delle somme esigibili, gli ar retrati delle rendite, gli appalti delle- sessioni« i i 585. I frutti naturali ed industriali, non dis velti da' rami o dalle radici, appartengono al- l'usufruttuario sin dal momento in cui si apre il suo dritto. Essi appartengono al. proprietario al cessa- re dell’ usufrutto, senza dritto a compensi d° una. parte o d'altra per le sementi o i lavori. Cià s intende senza pregiudizio di quanto possa (161 doversi al mezzgiuolo; se questi vi sia net principio 0 nel fine dell’ usufrutto. 586. I frutti civili s' acquistano giorno per giorno; ed appartengono all’ usufruttuario in proporzione del tempo in cui dura il suo drit4 to. Questa regola si applica 2° fitti de’ campi, non meno che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili. 587. Se I’ usufrutto contiene delle cose che si consurmino coll’ usarne, quali sono i dana- ri, i grani, i liquori; l'usufruttuario a’ drit= 0 ui valersene;3 ma col carico di restituirli nella consimile quantità; qualità je valore ,g nella loro stima, al cessare dell’ usufrutto. 588. L° usufruttario d’ una rendita vitalizia; mentre ne gode, è il dritto di percepirne Y arretrato, senza obbligo d° alcuna restitus zione i 589. Se nell’ usufrutto vi sieno cose; ché senza consumarsi in un tratto, degradino dî pregio a poco a poco coll’ uso, come i panni. Jinite le suppellettili; 1° usufruttoario È il drits to di valersene per l’ oggetto 4 cui sori desti- ‘nate. Al cessare dell’ usufrutto non à obbligo di restituirle che quali si trovano, ma nor | degradate per dolo o colpa di lui, 594. ana è l'osufrutto di selve fedue, è ù l'obbligo d'osservare l'ordine e le quote de' tagli, secondo il sistema o la pratica costante de’ proprietarj. Ma nè egli, nè gli eredi suoi Nino dritto a compensi se nel corso dell’ usu- frutto pretermettano di fare i tagli ordinatj sia nelle selve suddette, sia negli alberi d' al- to fusto, o ne° querciuoli riservati. L’ asufruttuario gode ancora delle piante che posson cavarsi da un vivaio senza degra- darlo; purchè vi surroghi i virgulti a norma delle usanze de’ luoghi. ggr. L' usufruttuario; conformandosi sem: pre all’ epoche ed agli usi degli antichi padro- ni, profitta ancora de’ tagli regolari degli al- beri di alto fusto distribuiti in porzioni; sia periodicamente su di certa superficie del bo- sto, sia indistintamente sopra‘un‘certo. nu» mero d’ alberi presi da tutta la estensione di quello. 592. In ogni altro caso T' usufruttuario non può recidere gli alberi di alto fusto, nè pure all'oggetto d° usarne, nelle riparazioni di suo carico; poichè deve per esse valersi di quelli schiantati o spezzati per accidente; Può an cora farne abbattere per l’uso indicato, quan; do prima ne dimostri la necessità al+ tario, ua elena i ( 163) #03. Può prendere ne’. boschi de' pali ad viso delle vigne,€ raccogliere dagli alberi 4 prodotti arinui© periodici; osservata sempre ia pratica del lungo; ed il costume. de’ pro- prietarj. 594. Gli alberi fruttiferi che seccano; quel. li ancora che sono svelti o spezzati per acci= dente, appartengono all’ vsufruttuario; col ca- rico di sostituirvene degli altri. 595. L’ usufruttuario può godere del suo dritto per se medesimo; od affittarlo ad un al- tro, o anche veriderlo a titolo gratuito+ Ma ‘nel rinnovare gli affitti, in quanto né riguarda l'epoca del cominciamiento, e la durata; è I’ ob- blico di uniformarsi alle medesime regole espresse per il marito su’ beni della moglie nel titolo quinto del libro terzo. 596. Gode dell’ accrescimento sopravvenuta per alluvione alli così di cui è l' usufrutto. 597. Gode de' deitti di servitù,.di passag- gio;€ generalmente di tutti quelli"di. cu può godere il proprietario,€ nel modo stesso di costui» 592. Gode altresi come il proprietario*del- le miniere, e delle cave di pietra, che sono in taglio all'aprirsi dell usufrutto$: Ma non ne usa che dopo ottenuta la liceriza del Go- ( 164) verno, tutte volte che si debba richiedere Mon À dritto veruno alte miniere, o alle cave di pietra o di bitume, non aperte anco» ra; nè al tesoro ritrovato nel tempo dell’ usu- frutto+ 599. Chi è la nuda proprietà d'una cosa; non può coll’ opera sua, nè altramente, nuo» cere ai dritti dell’ usufruttuario.‘ Questi da altra parte al cessare dell’ usu- frutto non può richiedere alcun compenso per le migliorazioni che abbia fatte; ancorchè il prezzo della cosa ne fosse accresciuto. Ben può egli o l'erede toglierne i quadri, gli specchi, ed ogni altro ornamento di sua pertinenza; col carico di ridurre le cose alla stato di prima. SEZIONE Il Delle obbligazioni dell’ usufruttuario. ‘609. L, usufruttuario prende Je cose nella condizione in cui le rinviene: ma non può entrare a goderle; se innanzi non formi l’ in: ventario de’ mobili sotoposti all’ usufrutto, nella (165) presenza del proprietario, 0 dopo averlo citas to ne’ debiti modi. 601. Dà egli malleveria di godere da buon padre di famiglia; quando non siane esentato dall’ atto costitutivo dell’ usufrutto. Non soggiacciono a tal carico il padre e la ma- dre, che nno’ usufrutto legale de’? be- ni de’ loro figli; nè il venditore, od il do- natore, che se lo riserbano nelle loro stipula- zioni. 602. Se l'usufruttuario non trovi chi gli dia sicurtà; i mobili saranno dati in affitto, o po- sti in sequestro’. Le somme comprese nell’ usufrutto saranno impiegate. Le derrate dovranno vendersi, ed il ritrat= to sarà impiegato ancor esso. Gl' interessi: delle somme, ed il fitto de? fondi, in tal caso appartengono all’ usufrut- tuario. 603. Se l'usufruttuario non pri dare si- curtà; il proprietario può esigere che sien ven- duti que’ mobili li quali degradano coll’ uso,@ fine d’ impiegarsene il prezzo come quello delle derrate. In tal caso gl’interessi appartengono all’ usufruttuario. Ma egli può conseguire se@ gondo le circostanze una parte de’ mobili nes ( 166) éessarj per suo uso, de obbligo d° esibirla fia fito l’usufrutto; e sotto la semplice sua cau- zione giuratoria. God. La tardanza nel dare la cauzione non priva I° usufruttuario de’ frutti che possano ap- partenergli,‘Gli son essi dovuti fin dal- miento in cui l’ usufrutto si è aperto è 605. L' usufruttario è tenuto de’ soli restau- ramenti dî coriservazione. Gli altri maggiori sono a carico del proprietario. L’usufruttuario è tenuto anche di questi, quani- do sieni cagionati dalla mancanza de’ ripari di €onservazione dopo cominciato l' visufrutto. 606. I restauramenti miaggiori son quelli de muri principali e delle volte, il rinnovamento delle travi e delle coperture intere. Son quelli ancora degli argini, e de' murt di sostegno o di ricinto; da costruirsi per in- tero» Ogni altra riparazione è di mantenimento è 607. Nè l'usufruttuario, nè il proprietario è tenuto a rifare ciò che cade per vecchiezza; o per caso fortuito. 608. Chi gode dell’ usufrutto d'un fondo, ne soffre i carichi annui; quali sono le contribu zioni, ed altri Lied che per uso gravano sopra de' frutti.-) (167) ‘609. Riguardo poi a° pagamenti de’ cari+ chi, che vengono imposti su la proprietà nel, corso dell’usufrutto,‘si‘contribuirà a questo modo: “. Il proprietario è l'obbligo di pagarli, e l usufruttuario di tener conto degl’ interes> si in favore di lui. Se l'usufruttuario ne anticipi il pagamento 5 a dritto di ripetere il capitale nella fine dell’ u- sufrutto» 610. Se un testatore ordini il legato di una rendita vitalizia, o d’ una prestazione d’ alimen=, ti; il legatario universale dell’ usufrutto. lo adempie per intero, ed il Jegatario a titolo. universale dell’ usufrutto lo adempie in. pro: porzione’ del suo godimento. Sì l’uno che l'altro non inno dritto di ripetizione. : 6rr. L' usufruttuario a titolo particolare non è tenuto a debiti, a quali il fondo è ipoteca- to. Se viene costretto a pagarli, à il regresso contra il proprietario: salvo-quanto è disposto nell’articolò 1020, 612. L’ usufruttuario universale, o a titolo umiversale, dee contribuire col proprietario al pagamento de’ debiti; come segue: «Si appregia prima il valore del fondo. sot toposto all’ usufrutto; ed. appresso: si determis (‘168) nà la contribuzione de’ debiti‘in ragione»di quel valore. Quindi 1 usufruttuario può, se gli piace, anticipare la sorte del debito cui il fondo è sbggetto, per restituirsegli in fine dell’ usus frutto senza interessi. Quando ciò non gli piaccia, il proprietas cio la scelta o di pagare egli stesso la sorte dovuta, o di far vendere una parte del fondo ‘quanto basti a pagarla. Nel primo caso egli ritrae dall’ usufruttuario gl' interessi della sor= te soddisfatta. a 613. Nelle liti l'usufruttuario paga le spe= se sél quando si disputi del suo godimento, o vi siero condanne conseguenti a tali liti. 614. Se nel corso dell’ usufrutto un terzo commetta qualche usurpazione sul fondo, od în altrà guisa attenti a° dritti di chi tiene la proprietà} l' usufruttuario è in obbligo di avà vertirrielo. Ove manchi, lo risarcisce di tutti i danni che potessero derivargliene; come fa- rebbe se egli medesimo fosse l’autore della desradazione del fondo. Gis. Se un animale bruto sottoposto ad usus frutto perisca senza colpa dell’ visufruttuario 3 questi non è tenuto nè di renderne un altro; nè di pagarne il valore, 3 Ud { 169) 616. Se il gregge, sul quale l'usufrutto è concesso, perisce tutto per accidente o per malattie, senza colpa dell’usufruttuario 3 questi | non è tenuto ad altro che a dar conto al pro- prietario delle cuoia o del loro valore. Se il gregge non perisca interamente; l’usu» fruttuario è tenuto di surrogare agli animali estinti quelli che nascono fino alla quanti» tà concorrente» SEZIONE IIL Dell’ estinzione dell’ usufrutto è 617. L usufrutto si estingue Colla morte naturale o civile dell’ usufent= tuario; Collo spirare del tempo fino a cui fu con= cesso; Col consolidarsi 1' usufrutto e la proprietà nella medesima persona; ' Col non usare de’ dritti per anni trenta} Coll’ intera perdita della cosa su cui sta I° usufrutto+ 6:8. L' usufrutto può estinguersi ancora per L'abuso che ne faccia I° usufruttuario, sia peg giorandone i fondi, sia lasciandoli perire per mancanza di conservazione» I creditori dell’usufruttuario sono ammessi, in giudizio per conservare i lor dritti, se of- frano di riparare le degradazioni giù fatte,.e dieno sicurtà per il tempo avvenire» A norma della gravezza delle circostanze e i giudici possono pronunciare o in maniere ass solute, che 1° usufrutto sia estinto; o che il pax drone della proprietà non vi entri a godere che col carico di pagare all’ usufruttuario, 0 a chi è causa da lui, una certa somma in ogni ‘anno, fino a che l’usufrutto avrebbe dovuto cessare» 619. L' usufrutto, concesso a chiunque non sia fra* particolari, non dura al di là di trent’ anni, "620. L’ usufrutto accordato fino a che un terzo pervensa a prefissa età, dura fino a quell'epoca; anche se quegli trapassi prima di i pervenirvi. 621. La vendita della cosa sottoposta all’ u- sufrutto non altera il dritto dell’ usufruttua». rio. Egli continua a goderne; a meno che* formalmente non vi abbia rinunziato, 622. I creditori dell’ usufruttuario àn dritto di far annullare la rinunzia ch’ei facesse. in lor pregiudizio. (171) 623. Se perisca una sola parte del fondo sottoposto all’ usufrutto, questo si conserva su quanto vi rimane» 624. Se un edifizio sottoposto ad usufrutto perisca per incendio, o per altro accidente, o ruini per vecchiezza; l'usufruttuario non è dritto nè sopra il suolo nè sopra i mate- riali,: Lo avrebbe su l'uno e su gli altri se l’usufrutto fosse costituito sopra una possessio» ne della quale l' edifizio era parte» fi AT: O.L O. Il Dell’ uso e dell’ abitazione» 625. I dritti di uso e d’abitazione si at- quistano e si perdono nella stessa guisa chie l’ usufrutto. 626. Non può entrarsi nel godimento di ta- li dritti, egualmente che nel caso dell’ usufrutto, senza dar prima cauzione, e senza formare gli stati e gl’ inventarj» 627. L’usuario, e colui che è dritto di abi- razione, debbono goderne come buoni padri di famiglia, (172) 828. I dritti di uso e d’abitazione si resola- no dal titolo che gli fonda; e ricevono mag- giore o minore estensione da quanto in esso è disposto» 6.9. Se il titolo non si spiega sull’ estensio- ne di questi dritti, essi prendono regola da quello che segue. 630, Chi è l'uso de’ frutti d’ un fondo, non può raccoglierne che il solo bisognevole per se e per la sua famiglia, Un tal dritto si estende a’ bisogni de’ figli, che gli sopravvengano dopo la concessione dell’ uso. 631. L’ usuario non può cedere nè affittare îl suo dritto ad'altri. 632. Chi gode dell’ abitazione d'una casa, può dimorarvi colla sua famiglia; anche se questa gli sopravvenga dopo l'acquisto di quel dritto. 633. Tal dritto si limita a quanto bisogna per l’ abitazione del concessionario e della sua famiglia, 634. Il dritto d° abitazione non può cedersi, nè affittarsi. 635. Se coll’ uso si assorbisca ogni frutto del fondo, o si occupi tutta la casa; il concessso- nario è tenuto alle spese di coltura, al man- tenimento, ed alle contribuzioni, nella stes- (173) sa maniera che vi è obbligato l’ usufruttuario; Chi consuma una parte sola de’frutti, o ne occupi una sola della casa, contribuisce a pro- porzione di quel suo godimento. i Ù 636. L° uso de’ boschi e delle foreste è le sue leggi particolari, PITOLO MD Delle servità reali. 637. La servitù reale è un carico impo: } sto su qualche fondo per uso ed utile d'un al- tro pertinente 2 diverso proprietario, 638. La servitù non induce alcuna premi» nenza d'un fondo sopra un altro. 639. Deriva o dalla natural posizione de’ luo- ghi, o dagli obblighi imposti dalla legge, o dal le convenzioni fra i proprietarj i (174) CORTI LOI Delle servità originate dalla posizione de' luoghi. 640. I fondi inferiori, a riguardo de’ più elevati, sono soggetti a ricevere delle acque, che senza opera di uomo ne scorrono natural- mente. Il padrone inferiore non può far argini per impedirne lo scorrimento. Il padrone superiore non può far nulla che aggravi la servitù del fondo inferiore. 641. Chi è una sorgente nel proprio fondo, può usarne a piacere: salvo il dritto che il pa- drone inferiore possa averne acquistato per tie tola, o prescrizione+ 642. La prescrizione in tal caso non può acquistarsi che col possesso non interrotto di trent'anni. Questi si contano da che il proprie= tario inferiore è costrutto interamente delle ope- re visibili destinate a facilitare la caduta ed il corso dell’acqua nel proprio fondo. 643. Il padrone della sorgente non può can- giarne ilcorso quando essa somministri l'acqua (175) necessaria agli abitanti d'un comune, villag- gio, o borghetto. Può solo reclamarne il com- penso da prefiggersi per mezzo di esperti, se l’uso non ne fu acquistato, o prescritto, 644. Ciascuno può irrigare il suo fondo colle acque che scorrono lungo il medesimo; purchè esse non sieno di pertinenza del pubblico de- manio a termini dell’ articolo 538. Che se l’acqua si attraversi in un fondo; il proprietario di questo può egualmente ser- virsene nel suo passaggio, ma coll’ obbligo di restituirla al corso ordinario nell'uscire da’ suol terreni. 645. Se insorgano delle quistioni fra i pro» prietarj, cui tali acque sien utili; i tribunali conciliano l'interesse dell’ agricoltura col ris- petto dovuto alle proprietà, In. ogni caso le regole particolari e locali sul corso e su l’uso delle acque debbono essere osservate, 646. Ciascuno può esigere. che il suo. fon- do si distingua da quello del vicino per mezzo di termini, Questi si allogano@ spese comuni de’ proprietarj confinanti. 647. Ogni proprietario può chiudere il proprio fondo: salvo l'eccezione disposta nell’articolo 682. 648. Chi chiude il fondo proprio, perde nell” altrui il dritto di farvi pascere i suoi animali m 2 ="ce ha No, DAL POS (176) dopo la raccolta delle messi, a proporzione‘del suolo che ne è sottratto, CA PA PO 045 Delle servirà introdotte dalla legge< a 649. LL, utile pubblico, il comunale,@ il privato, è l'oggetto delle(servitù che la leg» ge introduce.| 650. Quelle stabilite per utilità pubblica o comunale riguardano le vie lungo le riviere navigabili o capaci di foderi, la costruzione o i ripari delle strade, ed altre opere di simil carattere. Quanto appartiene a questa specie di servi» tù è scritto nelle leggi e ne'regolamenti parti» colari. i 651. Independentemente da qualunque con» venzione, la legge assoggetta i proprietarj l'uno verso dell'altro«ad obblighi differenti. 652. Una parte di questi obblighi è regola» ta dalle leggi sulla polizia rurale. Gli altri si riferiscono a'muri, ed alle fos- se divisorie, a muri di rinforzo, al prospetto (#79) sul fondo del vicino, allo stillicidio, ed al dritto di passaggio+ SEZIONE LL De' muti è delle fosse divisorie» 653. Nette città e nelle campagne ogni mus to, che fino alla cima serve di divisione tra gli edifizj, o fra’ cortili e giardini, o ancora fra i ricinti de’ terreni, si presume comune; - se non vi sia titolo o segno che indichi l' op- posto» 654. F'indizio di muro non divisorio quan= do dalla sua cima al suolo la faccia esteriore sta a perpendicolo, e l'interna presenta un piano inclinato. Lo è similmente se da unico lato vi sieno lo sporto del tetto, o le creste, 0 i beccatel- li di pietra appostivi a tempo che il muro DI costruì. Si presume în questi casi che il muro aps partenga esclusivamente a quel padrone, dal cui lato si trovano la grondaia, le creste, ed i beccatelli di pietra+ (178) ‘653: Se il miuro divisorio si debba ripa rare o costruire di nuovo; l’ obbligazione è di quanti vi àn dritto, ed a proporzione di que- sto. 656: Nori pertanto ogni comipadrorie d’ uri muro divisorio può esimersi dal cohtribuire a' ripari ed alle fabbriche nuove; quando ab- bandoni il suo dritto: a meno che il muro non sostenga edifizio di sua pertinenza. 657. Ogni compadrone può edificare presso al muro divisorio; ed introrfiettervi travi ed arcali ini tutta la grossezza di quello; quando n’ escluda cinquanta quattro millimetri( polli- ci due). Salvo solo è il dritto al vicino di far‘accorciare la trave fino alla metà del mu- to; se ami ancor egli d° iitrometterne alcuna nel medesimo‘posto, o di addossarvi un‘cam: mino. 658. Ogni compadrone può far‘innalzare il muro divisorio a sée spese. Allora egli solo. avrà l'obbligo di tutti î ripari che occorrano sopra l' altezza comune. Oltre a ciò dovrà ren: dere indenne il vicino di quel peso; a pro- porzione dell’ innalzamento e del valore. 659. Se il muro divisorio rioni regga a quel peso; colui, che ne imprerde l*alzatà, deve costruirlo tutto di nuovo a sue spese, con situa- mu+] LI (#99 1) te dai suo lato l'accrescimento della grossezza, quando vi occorra. 660: Il vicino, che non contribui all innal- zamento; può acquistarne la comunanza col pa- gare la metà della spesa, ed il valore della me- tà del suolo che abbia potuto somministrarsi per I° accrescimento della grossezza. 661: Ciascuno è il dritto di render comune nella parte o nel tutto un muro contiguo alla sua proprietà j purchè pighi al padrone la me- tà del prezzo di quel tutto o di quella parte, è lì metà del valore del suolo su cui il muro si appoggia 662, Chi vuol fare rin incavo nella grossez- za del muro divisorio; od applicarvi o poggiar= vi qualche opera, deve chiederne al compadro- ne il tonseriso+ In caso di rifiuto rion procede à quella nuova opera se prima due esperti non ditigano i mezzi necessarj ond’essà non diveri- ga nociva a'dritti dell’ altro. 663. Ognuno può costringere il vicino a con= | tribuire alla costruzione ed a°ripari de muri di- visorj delle case, de’ cortili;€ de’giardini posti nella città e ne borghi; uniformandosi per l'al tezza alle speciali regole, o agli usi costanti e ricevuti. In difetto di questi e di quelle, ogni muro divisorio, che tra vicini si edifichi, o.sì ( 180} ristauri, per l'avvenire avrà per lo meno trens tadue decimetri( dieci piedi) d° altezza, com- presa la cresti, nelle Città di cinquanta mila anime o più; e venticinque decimetri( otto pie di) nelle altre. 664. Quando i diversi piani d'una casa ap- partengono a varj padroni; se netitoli di pro- prietà non si trovi determinato come* debbano farsi i ripari e le nuove fabbriche, sarà tenu- ta la forma seguente: I muri maestri ed il tetto sono 4 carico di tufti i proprietarj in proporzione del valore del piano pertinente a ciascuno. Il padrone di ogni piano costruisce il pa- vimento sul quale cammina. Il padrone del primo piano fa la scala che vi conduce; colui del secondo la coritinua dal, primo fino al suo; é così proseguono gli altri, 665. Se un muro divisorio od una casa si costruisce di nuovo; le servitù attive e passive continuano rispetto all'uno ed all'altra; ma senza potersi aggravare. La regola non è luo- go quando si fabbrichi dopo che le servitù son prescritte. 666. Tutte le fosse in mezzo a due fondi si reputano comuni se non vi è titolo od indi zio in contrario. WERE è ( 181) 667. E indizio che la fossa non€ comune quando l’ argine o i germogli del terreno si trovino da un lato solo di quella. 668. La fossa si presirmne di appartenere esclusivamente a colui, dal cui lato stanno i germogli. 669. La fossa divisoria dev’ essere mantenuta a spese comuni. 676: Ogni siepe divisoria de’ fondi si presti me comune: eccetto se uti solo di quelli fos- se capace d'esser chiuso j ovvero esistesse in contrario un titolo, od un possesso che bas, 651. Chi pianta degli alberi, dee serbare la distanza stabilita da’ tegolamenti particolari ch’esistano in atto, o dalle consuetudini costane ti e ricevute» In difetto di queste e di quel- li, la distanza sarà di due metri dallà linea se- parativa de due fondi per gli alberi di alto fu- sto; è sarà di un semiMmetro per gli alberi di altre specie, e per le siepi vive. 672. Il vicino può esigere che gli alberi, e le siepi piantate in minor distanza, sieno svelte. Se gli alberi sterdario i rami soprà Ìl fon: do del vicinoj questi può esigere che sieno ta- gliati. i Se le radici s'° introducano sul. suo t e ( 183) ritorio; è dritto di tagliarle ei medesimo. 673. Gli alberi esistenti tra la siepe diviso? ria son comuni al pari di questa; ed ognuno de’ padroni è dritto di chiedere che sieno- ab- battuti. SER O ZU MINPEDIE .Della distanza, e delle opere intermedie richiesté per alcune costruzioni+ di . 64. Chi fa scavare vini pozzo od una la- terina presso di un muro, che sia o no divi. sorio; ataliadi Chi vuol costruirvi cammini; focolari; fu cine, forni, o fornelli; Poggiarvi una stalla; O costruirvi un magazzino di sale, od una massa di materie corrosive; A’ l'obbligo di lasciarvi la distanza ordi- nata da regolamenti e dagli usi particolari; o a norma de medesimi costruirvi le opere che impediscano ogni danno al vicino ( 183) SEZIONE III Del prospetto nel fondo vicino: 675. Ui vicino senza il conseriso dell'al- tro non può formare nel muro divisorio fine- stra od apertura qualunque; pur se la chiuda sori delle vetrate immobili. 676. Se presso ad un fondo altrui vi sia un muro non comune; il proprietario di questo, può aprirvi de limi e delle finestre; purchè le ingraticoli di ferro; e le chiuda ancora con vetrate immobili; Le maglie della graticcia avranno d' aper- tura un decimetro al più, o sia tre pollici ed otto linee. 677. Non è permesso d’aprire tali lumi o finestre se non ventisei decimetri( otto piedi) al di sopra del pavimento 6 suolo della came- rà che si vuole illumiriare, se questa sia a pian îerreno} o di dicianfiove decimetri(sci piedi) al di sopra del pavimento, se sia ne' piani su- periori. 638. Non si possono aprire vedute dirette o finestre di aspetto, nè balconi, od altri simili (184) sporti sul fondo chiuso o non chiuso del vi: cino, sé non vi sieno dicianriove decimetrî ( sei piedi) di distanza tra il fondo ed il muro dove si fanno le dette aperture. 679. Non possono aprirsi vedute laterali od oblique sul medesimo fondo, senza che v° inter- ceda la distanza di sei decimetri( piedi due). 680. La distanza indicata ne’ due precedenti articoli si misura dalla linea di separazione de° due fondi sino alla faccia esterna del mu- ro in cui si fa l’aprimento, o fino alla li- nea esteriore de’ balconi o di altri sporti simi« Ji, quando si trafti di questi. SEZIONE IV. Dello stillicidio è 681. O xii proprietario dee costruire i tet- ti in tal guisa, che le' acque piovane scorrano sul suo terreno; o nella strada pubblica j nom sul fondo del vicino, ( 185) SEZIONE Y, Del dritto di passaggio. 682. S. un fondo sia così chiuso da ogni parte, che non abbia alcuna uscita su la stra- da pubblica; il proprietario può chiedere un passaggio su’ fondi de’ vicini per la coltiva» zione de’ suoi poderi, col compenso del danno che possa cagionarvisi. 683. Il passaggio dev’ essere aperto rego- larmente verso quel sito, dove il tragitto È più corto dalla strada pubblica al fondo chiu- so in quel modo, 684. Nondimeno deve prefiggersi nella parte meno nociva al fondo di chi l' accorda. 685. Nel caso preveduto dall’ articolo 682» Y azione d'indennità è prescrittibile. Dopo esser prescritta, anche il passaggio continua. ( 186) CAPITOLO: III Delle servità stabilite dal fatto dell’ uoino; SEZIONE L Delle diverse specie di servitù che st possone stabilire sopra î beni, 686. E permesso a ciascuno di convenire ogni servitù che gli piaccia su i proprj fondi, sia a carico,.sia a favore; purchè non offenda per. nulla l'ordine pubblico. Ma è vietato l’imporne alcuna in vantaggio della persona, 0 che gravi su d° essa. Così l'uso, che l'estensione delle servitù; prende regola dal titolo che la stabilisce. In di- fetto di questo, anno luogo le norme seguenti, 637. Le servitù sono stabilite per uso o del- le fabbriche.6 RE terreni. Quelle della prima specie si appellano urb4- né; senza riguardo se sieno in campagna od in città gli edifizj a' quali appartengono. Quelle della seconda specie si chiamano rue stiche è war (189) 688. Le servitù sono o continue, o discon= tinue. Le continue son quelle che possono usarsi incessantemente senza opera attuale dell’ uomo; come gli acquedotti, gli stillicidj, i prospet- ti, e simiglianti. i Sono poi discontinue quando esse ùn biso- gno dell’opera attuale. dell’uomo per essere esercitate. Tali sono i dritti di passaggio, di attisnimento, di pascolo, ed altri simili. 689. Le servitù sono apparenti, o non gp- parenti. ì Le apparenti si distinguono per le opere esterne; come una porta, una finestra, un acquedotto, i Le non apparenti son quelle che mon si manifestano per segni esteriori; quali sono il divieto di fabbricare sopra un.fondo, o di mon alzare le fabbriche oltre ua segno deter, minato, (188) de zion E I Del modo da stabilire le servitù è 690. Ta servitù continue ed apparenti s° acquistano per un titolo, 0 per lo possesso di trent Ymni. 691. Le continue non appirenti, e le dis continue apparenti o no ,s' acquistano solo per mezzo di titoli. Ji possesso ancorchè immemorabile, non ba- sta per acquistarle. Ad ogni modo non si ac» corda d’impugnare oggi coteste servitù già ac- quistate col possesso ne luoghi che usavano di tale diritto.. 692. La destinazione del padre di famiglia vale per titolo nelle servitù continue ed ap» parenti, | 693. Non vi è destinazione del padre di fa- miglia se non quando è provato ch'egli mede- simo fu il proprietario de’ due fondi attnal- mente divisi; e ch'egli, e non altri, abbia po- ste le cose nello stato onde risulta la servitù+ 694. Se uno stesso padrone possegga due fondi, fra’ quali apparisca taluna servitù; e dispo» { 189.) nendo d'un solo d° essi, non patteggi in alcun modo su la medesima; essa continua ad esi- stere attivamente o passivamente nel fondo alienato. 695. Quando una servitù, non atta a potersi acquistare colla prescrizione, difetti del titolo eriginario; è permesso surrogare a questo il riconoscitivo, che provenga dal proprietario del fondo servente. 696. Quando si costituisce una servitù, si presume accordato tutto quello sia accessorio per usarne. Cost, la servitù dell’attignimento nella fon- tuna altrui, inchiude di necessità sl dritto di passagrio, SEZMMONE UL De dritti del proprietario del fondo cui si deve la servità. 697. 1 proprietario, cui si deve la servi- tù, à dritto di fare tutte le opere necessarie per usarne, e per conservarla. 698. Queste opere debbono farsi a spese di lui, non del proprietario del fondo soggetto; n ( 196) quando non sia disposto diversamente nel titos lo costitutivo della servitù, 699. Quando anche il proprietario del fonde soggetto per virtù del titolo sia tenuto d° ese- guire a sue spese le opere necessarie per I° uso e per la conservazione della servitù; può, sem» pre che voglia, liberarsi dal carico coll’ abe bandonare il fondo soggetto al proprietario del dominante» n0o, Se il fondo dominante venga ad esser diviso 5 la servitù è dovuta a ciascuna porzio» ne, senza che però divenga più grave la cons dizione del fondo soggetto, Così, trattandosi d* una servitù di pasa saggio, tutti i compadroni son tenuti d' eserci» tarla per lo stesso sentiero» z0t, Il padrone del fondo soggetto non può fat cosa che tenda a scemarne l° uso, 04 renderlo più incomodo, Quindi non può egli cangiare lo stato de luoghi, nè trasferire l' esercizio della sere vità in parte diversa da quella che le fu asse- gnata in origine» Nondimeno$ se tal primo assegnamento fosse divenuto più gravoso al padrone del fon» do soggetto, o se gli fosse d’ostacolo a farvi delle utili riparazioni} potrebbe otfrire al pa- Pei ( 191) drone dell'altro un sito. egualmente‘comodo all'esercizio de’ suoi dritti$ e questi non po- trebbe ricusarlo, 702. Dal canto suo colui; che è un dritto di servitù, deve usarne giusta il suo titolo; senza che possa nel proprio podere nè sul sog- getto, far cangiamenti, che rendano più gravosa Ja condizione di quest’ ultimo. 5:ExZ LO:N:E. IV Dell’ estinzione delle servità. 703. Li servitù si estinguono se le cose si riducano a tale stato che più non sia possi- bile d° usarne. 704. Si ravvivano quando le cose sieno re- stituite per modo da potersene usare j purchè non sia già scorso uno spazio di tempo ba- stante a far presumere l’ estinzione della ser- vitù, com'è detto nell'articolo 707. 705. Ogni servitù si estingue se il fondo a cui devesi, e l’altro che la deve, si riuni- scano nella stessa persona. 706. La servitù si estingue col non usarne per trent'anni. ( f9x%) no. T trent'anni cominciano a scorrere© dal giorno in cui si cessa d'usarne, se si trat- ti di servitù discontinue$ o dal giorno nel quale si fece talun atto contrario alla servitù» se questa sia delle continue. y08. Il modo della servitù può essere prescritto egualmente che questa. rog. Se il fondo dominante si possegga in- diviso fra più persone, alle quali appartiene;* ] una d'esse col goderne impedisce la pre- scrizione per tutti. . di ro. Se fra i compadroni siavi taluno, con ’ tra il quale la prescrizione non abbia potuto aver luogo, come sarebbe un minore j il riguardo di costui conserva il dritto degli altri, Fine del libro seconda, ( 1193.) SLIVICERRIVRTIVEIYIVIZAZILIIZAZIZIZIA TILT be LIL DELL’ ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ ——_ ten Disposizioni generali; ®. 71 iù proprietà de’ beni si acquista 6 si trasmette con la successione, con le dona- zioni testamentarie o fra vivi, e coll’ effetto degli obblighi. 412. Si acquista del pari per accessione o incorporamento, e per virtù della prescri» zione» #13. I beni senza proprietario appartengo no alla Nazione. 714. Talune cose sono comuni a tutti per l’ uso, senza appartenere a persona. Le leggi di polizia ne regolano il godi. mento. 415. La facoltà di cacciare o pescare sogs giace egualmente a delle leggi specifiche. 716. Chi rinviene nel fondo‘proprio un tes ( 194) soro, lo fa suo interamente: chi lo rinviene nell’ altrui, lo divide per metà col proprie- tario. E’ tesoro ogni cosa sotterrata, o nascosta altramente, che si discuopra per caso, e di cui niuno possa dimostrare di essere il proprietario, 17. Leggi specifiche dirigono i dritti del- le cose gittate nel mare; di quelle che il medesimo ributta, qualunque sieno j e‘ delle piante e dell’erbe, che nascono nel suo lido. Dirigono similmente gli oggetti perduti, se” il padrone d’essi non apparisca+ (195) FRI SostEso8 T, Delle successioni. CORRI Oo, O Dell' aprimento delle successioni e del posa sesso degli eredi. 918. La successioni si aprono per la mior= te si naturale che civile. 719. Si aprono per la morte civile dal mos mento che s'incorre nella medesima, a termini ‘del disposto nella sezione c. del capitolo 23 sotto al titolo del godimento e della privazione dè dritti civili+ 20, Se più individui; de' quali l'uno è chia: mato alla successione dell'altro, periscano in in medesimo avvenimento, nè possa conoscer- si chi di loro sia morto il primo; la presun- zione se ne determina dalle circostanze del fatto; ed in difetto di queste dal vigore del l'età e del sesso+ 231. Se coloro, che perirono insieme, aveana meno di quindici anni; la sopravvivenza è pres sunta nella persona più avanzata in età. si i unità e oi i Po - ( 196) Se eglino erano al di sopra di sessant'anni j la soppravvivenza si presume nel meno at- tempato. Se gli uni avean meno di quindici anni; e gli altri più di sessanta; si presume che i primi sien morti dopo de’ secondi. 712. Se quelli, che perirono insieme, aveano più di quindici anni, e meno di sessanta; si presume che il maschio sia sopravvissuto alla femmina, quando ne sia eguale l'età, o la dif= ferenza non ecceda d'un anno. Se i morti erano del medesimo sesso; la so- pravvivenza, che. apra la successione, dee presu- mersi secondo l'ordine della natura. Per tal guisa il più attempato si reputa premorto al più giovine. 723. La legge regola l'ordine di succedere fra gli eredi legittimi: in lor difetto i beni si trasmettono a° figli naturali; indi al consorte sopravvivente; ed in ultimo alla Repubblica. 724. Gli eredi legittimi entrano di piena dritto nel possesso de’ beni, azioni e ragioni del defunto, coll'obbligo di soddisfarne i cari» chi, I figli naturali, il consorte, e la Repub» blica non vi entrano che autorizzati dal giu» dice, e nelle forme che saranno disposte. (197) CAPITOLO IL Delle qualità richieste per succedere+ 9 725. E d' uopo esistere nel momento, in cui si apre la successione, per poter conseguire la. Sono quindi incapaci di succedere x. Chi non è ancora concepito, 2. Chi non nasce vitale, 3. Chi è morto civilmente. 226. Moreado taluno, quantunque non citta- dino, che possegga de' beni nel territorio della Repubblica; lo straniero congiunto di lui non è ammesso a succedere, che conformemente al disposto dell’ articolo 11;€ perciò ne’ casi e ne modi, con cui un francese succede al pro- prio congiunto, che possegga degli effetti nel paese di quello straniero. 727. Come indegni sono esclusi dal succe= dere 1. Chi vien condannato perchè uccise il de- funto, o ne tentò la morte; 2. Chi promosse contro di lui un’ accusa cas pitale, giudicata calunnia; 8. Chi essendo in età maggiore, istrutt@ Li( 198) "della uccisione del defunto; non l'abbia denun= ziato alla giustizia. 728. Gli ascendenti ed i discendenti dell’ omi- cida, gli affini del medesimo grado, il mari- to, la moglie, i fratelli, le sorelle, gli zii, e i nipoti d’ ambi 1 sessi, non ricevono ostaco- lo dall’ omissione della menzionata denuncia. 729. Chi vien escluso dalla successione co- me indegno, è tenuto di restituire interamente i frutti e le rendite che ne abbia raccolto. 230. Se i figli dell'indegno succedono per dritto proprio, e nom per quello di rappresen- tazione$ essi nofi vengono esclusi per il fallo del padre. Ma questi non può mai pretendere su tale eredità l’ usufrutto, che la legge 4ccor- da a' padri e alle madri su è beni de’ lora figli. e. ( 199) CAPLT OLO, I. Dell” ordine delle successioni« SEZIONE. Disposizioni generali è 731, Li successioni si deferiscono a' figli e discendenti del defunto, a suoi ascendenti, e a’ congiunti collaterali, nell’ ordine che sarà re- golato qui appresso e I 732. Nè la natura de’ beni nè l'origine d° essi influisce per alcun modo su 1° ordine delle suc» gessioni è 733. Ogni successione, che si apra agli ascen» denti o a'collaterali, si divide in due parti ad egualità; I una per gli congiunti della linea paterna, l° altra per quelli della materna. I congiunti germani non escludono gli ute- rini, o i consanguinei» Ma i primi prendono parte nelle due linee, gli altri solamente nel- la propria: salvo quanto È disposto nell arti- colo 752. Non vi è luogo a qualsiasi devoluzione ( 200) dall'una linea all’altra, che in mancanza di ogni ascendente e collaterale d' alcuna d’ esse. 534. Operatasi la prima divisione fra le due linee paterna e materna, non se ne ammette altra fra i diversi rami j ma gli eredi più prossimi in grado prendono la metà devoluta a ciascuna linea: salvo il caso della rappre- sentazione, secondo verrà disposto quì appresso. 235. La prossimità di parentela si calcola dal numero delle generazioni: ciascuna di queste si chiama grado. »36. La serie de’ gradi comipone la linea, Questa chiamasi retta se gl’ individui discen- dano gli uni dagli altri: prende nome di col- laterale se non gii uni dagli altri, ma tutti discendano da un autore comune La linea retta si divide in discendente ed ascendente. La prima va dallo stipite a glielti che ne discendono: la seconda da ciascuno di questi agli stipiti. »37. Nella linea retta son tanti i gradi quante lè generazioni, Per tal guisa riguardo al padre il: figliuolo è nel primo grado, il mipote nel ses condo: e vicendevolmerite il padre e l’avo ri: guardo al figliuolo ed al nipote. "738. Nella linea collaterale i gradi si cons ( zor) tano dalle generazioni, salendo dall’ uno de congiunti fino all’ autore comune senza com- prendere costui, e poi discendendone fino al- % l’altro congiunto. Così due fratelli sono in secondo grado; il zio ed il nipote in terzo; i cugini germani în quarto; e per tal modo seguentemente, SEZIONE IL Della rappresentazione- 739. La rappresentazione è un trovato di legge, per effetto del quale una persona entra nel luogo, nel grado, e ne dricti di un'altra. 740. La rappresentazione procede all’ infini- to nella linea retta discendente.| E° ammessa in tutti i casi; sia che i figli del defunto concorrano co* discendenti d’ un: fra- tello premorto; sia che, rinvenendosi tutti già morti prima del padre, i lor discendenti si trovino in gradi eguali o ineguali. 741. La rappresentazione non è ammessa in pro degli ascendenti: fra questi il più prossi- mo in ciascuna delle due lince esclude sempre il più remoto. ( 202) #42. Nella linea collaterale la rappresenta= zione è ammessa in pro de’ figli e discendenti di fratelli o sorelle del defunto: e ciò non meno se eglino concorrano con. de’ zii e delle zie; ma anche se queste e quelli essendo pre- morti, la successione si trovi devoluta a' loro discendenti in gradi eguali o ineguali. 743. Tutte volte che la rappresentazione ab. bia luogo, l'asse sì divide per le stirpi: si sud- divide nella stessa guisa in ciascun ramo della medesima stirpe: si partisce per capi fra gl in- dividui del medesimo ramo. 744. Non si rappresentano le persone vive; ma quelle sole che più non esistono, sia natu- ralmente, sia civilmente+ Si può rappresentare colui, alla successione del quale siasi fatta rinunzia» © IE ( 203) SEZIONE lIIL Della successione deferita a' discendenti,| 745» I figli e i lor discendenti, ancorchè concepiti in diverse nozze, succedono a° pa- dri ed alle madri, agli avi, alle ave, ed agli altri ascendenti, senza distinzione di sesso o di primogenitura» Se son tutti del primo grado, e chiamati per la propria persona; succedono a parti eguali, e per capi: succedono per le stirpi, se alcu- ni di loro o tutti concorrano per rappresen= tazione» SEZIONE MV Della successione deferita agli ascendenti, 746» Ki il defunto non lasci nè posteri, nè fratelli, nè sorelle, nè lor discendenti; la successione sì divide per metà fra gli ascen- denti della linea paterna, e quelli delia ma- terna»- (208) L° ascendente più prossimo in, grado ottiene fa metà destinata alla sua linea, escludendone ogni altro. Gli ascendenti del medesimo grado sacce- dono per capi. »47. Gli ascendenti in preferenza di ogni altro succedono alle cose, che abbiano donate a tor' figli o discendenti morti senza posterità; purchè le medesime esistano nella loro spe- cie. Se furono alienate, gli ascendenti raccolgo» nò il prezzo che può esserne dovuto. Succe- dono pirimente all’ azione di racquistò, la quile apparteneva al donatario. »48. Se taluno, morendo senza posterità, la- sci il padre e la madre, ed insieme fratelli>» sorelle, o lor discendenti; la sua successione si divide in due parti eguali, di cui l'una si deferisce a’ due genitori per dividerseli fra lo- ro egualmente: L'altra si prende da fratelli, sorelle, o di- scendenti di loro, secondo che si spiegherà nel- la sezione quinta di questo capitolo. 749. Se chi trapassa senza posterità lasci de’ fratelli, delle sorelle, o de’ lor discendenti; e si trovi premorto solo uno de’ suoi genitori; la porzione, che sarebbe devoluta a costui in con. ( 205) fermità del precedente articolo, si aggiunge alla metà deferita a° fratelli, alle sorelle, e a coloro che gli rappresentano; secondo che sarà spiegato nella sezione seguente. SEZ O.NEDV. Delle successioni collaterali. 750. Nu caso di trovarsi premorti il pa- dre e la madre di chi trapassa senza posteri- tà; i fratelli suoi, le sorelle, e i discendenti degli uni e delle altre, son chiamati a sacce- dergii, ad esclusione degli ascendenti, e degli altri collaterali. Succedono per proprio dritto, o per quello di rappresentanza, giusta le norme della se- zione seconda di questo capitolo. 751. Se i genitori sopravvivano a chi tra- passa senza posterità; i fratelli di lui, le so- relle, ed i lor discendenti non ottengono che la metà della successione. Se resti in vita so- lo il padre o la madre j coloro vi soa chia- mati per li tre quarti. 752. Qualunque sia la quota, che si devol- ve a’ fratelli, 0 alle sorelle, giusta l'articolo prs- D) ( 206) cedente; la medesima si divide fra loro in eguas li porzioni se eglino sieno del medesimo let- to: altramente una metà si deferisce alla li- ‘ nea paterna del defunto; e l'altra alla mater- na» I germani prendono parte in ambe le li- nee; gli uterini ed i consanguinei solamente nella propria. Se non esistano fratelli o so- relle, che da unico lato; essi succedono nel- l intero a preferenza di tutti i congiunti del- l'altra linea. i +53. Se non esistano fratelli, nè sorelle, nè lor discendenti, nè ascendenti d'una delle due linee; i congiunti più prossimi di questa prendono luna metà dell'asse; e gli ascen- denti della linea che rimane ne ottengono altra» 4 I parenti collaterali del medesimo grado dividono per capi. 154. Nel caso dell’ articolo precedente il pa- dre o la madre, che sopravviva,à l usufrutto del terzo di quei beni, 2 quali non succede nella proprietà» 755: I congiunti oltre il grado dodicesima non son chiamati a succedere. Se manchino congiunti nel grado capace di succedere in una linea; quelli dell altra prendono tutto il retaggio» ( 207) CAPITOLO_.IV. Delle successioni irregolari. i SEZIONE: Dei dritti de’ figli naturali; ‘e de’ lor genitori. 756. I figlio naturale non è erede. Egli 8 non è dritto all'eredità del padre o della ma- | dre che quando ne sia legalmente ricono- sciuto. Non ne è giammai su’ beni dei con- giunti dell’ uno o dell’ altra. 757. Un tal dritto si regola a questo mo- do: Se il padre o la madre lasci de’ posteri le- gittimi; il figlio naturale prende un terzo della porzione ereditaria, che raccoglierebbe se fosse legittimo.: ne prende una metà se al padre. o alla madre non rimangano di scen- denti, ma soli ascendenti,© fratelli, o sorel- le: ne prende i tre quarti, se al padre o al- la madre non sopravvivano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle, 0 2 ( 208.) #58. Il figlio naturale è dritto su l'asse in» tero, se il padre o la madre non lascine congiunti in grado da poter succedere, 259. Se il figlio naturale si trovi premorto; quelli che né discendono possono reclamare i dritti prefissi negli articoli precedenti. »60. Il figlio naturale@ i suoi discendenti, aprendosi il dritto a succedere, imputano in esso le cose ricevute dal padre o dalla ma= dre, e soggette a collazione dentro le regole stabilite nella sezione II. del capitolo IV. di questo titolo, »61, Ìl figlio naturale 0 qualunque suo di» scendente non è dritto a reclamo se il padre o ìa madre în lor vita gli trasferiscano la metà di quanto gli va attribuito per gli arti» colì precedenti; ed inoltre esprimano con chia- rezza d'intendere che sia egli circoscritto a quella porzione. Che se quanto gli diedero sia minore del- la suddetta metà; ei non può reclamare che il supplimento della medesima+ 762. Il disposto degli articoli 757 e"58 hon comprende i figliuoli adulterini o ince« stuosi, Eglino non ànno altro diritto che agli ali» menti. i( 209) 563. Gli alimenti prendono regola dagli ave- ri del padre o della madre, dal numero, e dalla qualità degli eredi legittimi, 64. ll figlio incestuoso 0 adulterino, cui il padre o la madre abbiano fatto apprendere un'arte meccanica, o assicurato gli alimenti per altro modo mientre viveano, non è più dritto a reclamo contra la lor successione. »65. Se il figlio naturale muoia. senza po» sterità; la successione si devolve al padre e al- la madre. N'è escluso qualunque di loro che non l'abbia riconosciuto, 766. Se i due genitori sì trovifo premorti; tutti i beni che il figlio naturale ne avea ri. cevuto, quando esistano nelle loro specie, ri tornano a’ fratelli e alle sorelle legittime, egual» mente che le azioni di racquisto se n’ esista- no, o il prezzo de’ medesimi effetti alienati che debba ancora soddisfarsi. Tutto il resto si devolve@° fratelli. ed alle sorelle naturali, ed a° lor discendenti» i(4 210.) SEZIONE.IL De dritti del consorte sopravvivente e della Repubblica è 167. S. il defunto nor lasci nè parenti in grado da poter succedere, nè figli naturali; la sua eredità si deferisce al consorte che so- pravvive,e che non sia disgiunto per divorzio. »68. Se tal consorte nor sopravviva; la suc- cessione si deferisce alla Repubblica. 769. Il consorte sopravvivente e l° ammini- strazione del demonio; che pretendano dritto su i beni del defunto, ènno lobbligo di far apporre i sigilli, e formar l’ inventario ne modi ordinati quando i retaggi si accettano con tal beneficio» 770. Debbono chiedere il possesso de’ beni al tribunale di prima istanza, nel territorio del quale la successione si è aperta. Questo non può decidere su la richiesta, se non do- po tre pubblicazioni e cartelli affissi nelle so- lite forme; ed inteso il commissario del Gos Verno+ 771. Il consorte che sopravvive è ancora ob- bligato d’ impiegare i mobili, o di dare sicurtà r TIRO(E *” % (211) che basti ad assicurarne la restituzione agli ere- di del defunto se qugsti si presentino fra i due anni. Scorso un tale intervallo; la cauzione si éstingue. 252. Se il cénsorte sopravvivente o l'am- ininistrazione del demanio non adempiano le formalità; secondo che loro s impongono di $opra; possono venir condannati a’ danni ed asÙ interessi verso gli eredi; che si presens 3 o fino» 373. Il disposto degli. articoli 769; 779; 51 e 772 è comune a figli naturali chiama= ti i mancanza de’ congiunti+ S ( 212) CAPIT,O,LO V. Dell’ accettazione e della rinunzia dell'eredità. S.E ZI OON'TETT Dell’ accettazione. 74.(gf successione può accettarsi pw ramente e semplicemente, o sotto al benefizio dell’ inventario. 775. Niuno è l'obbligo d' accettare una suc= cessione che gli venga aperta. 776. Le donne maritate non possono valida- mente accettare una successione senza l’'auto- rità del marito o del giudice a termini del capitolo VI sotto al titolo del matrimonio. L’ eredità devolute a' minori ed agl' inter- detti non possono accettarsi validamente che a termini del titolo della minore età, della tu- sela, e dell’ emancipazione, 777. L’ effetto dell’ accettazione è retroatti= vo al giorno in cui si apre la facoltà di suc- cedere. 778. L' accettazione può esser’ espressa o ta: cita. Espressa è quando si assume il titolo Q (erp) la qualità ereditaria in un atto autentico 0 privato: è tacita se l'atto faccia supporre ne- cessariamente la intenzione d' accettare; e se non da altri possa formusi con dritto che dall’erede. 479. Gli atti puramente conservativi, e quel. li di vigilanza e d’amministrazione provvisoria, non inducono che l'eredità si fosse accettata, se con essi non fu assunta il titolo ed il ca- rattere d’ erede. 780. Si accetta tacitamente la successione col venderne i dritti, cederli,o darli ad alcu- ni, oatutti icoeredi, ovvero ad un estraneo. Avviene lo stesso 1. se alcuno rinuncii in pro di uno o di molti de’ suoi coeredì, ancor- chè gratuitamente+ 2, Se rinuncii a pro di tutti i coeredì in- distintamente, ricavandone il prezzo+ 78. Se alcuno trapassi senza aver ripudiata o accettata nè espressamente nè tacitamente una successione che se gli era aperta; gli ere- di di lui potranno accettarla o ripudiarla nel proprio rome. 78». Se gli eredi non si accordino per ac- cettare o per ripudiare la successione; questa dovrà essere accettata col benefizio dell’ invem ario, sil asi 583. Se alcuno maggiore accetti una sticcession ne, sia espressàmente sia tacitamente jnon è fa- coltà d’ impugnare questo atto, che nell’ tinico caso in cui lo stesso sia conseguenza di un dolo sofferto. NÈ è facoltà di dolersi per cau- sa di lesione sche quando 1° asse ereditario si trovi assorbito, o scemato oltre alla metà per la scovertà d'un testamento rioni cognito nek l’ epoca dell’ accettazione. SEZIONE Il. Della rinuncia alle successioni« 84. Li rinuncia ad uria eredità non si presume. Non può farsi che nella cancelleria del tribunale di prima istanza del circondario dove la successione fu aperta, e sopra un re- gistro particolare destinato per quest’ oggetto« 5è5. Chi rinuncia alla successione, si reput& che miai non fu erede, 86. La quota del rinunciante si accresce a' suoi coeredì: se egli è solo, si devolve al gra: do seguente, 787. Non si succede giammai col rappresentaré l'erede che rinuncia. Se questi è solo nel sug iii (215) grado, o se tutti i coeredi rinunciano; i figli Vengono a succedere per dritto proprio s e per capi 788. I creditori di chi rinunzia in pregia- dizio de’ loro dritti possono autorizzarsi dal giudice ad accettare l'eredità a nome, luogo, e parte del lor debitore. In tal caso la rinuncia si annulla a solo vantaggio de’ creditori, e fino alla concorrente quantità de’ loro crediti j non mai per giova- re all’ erede che rinunziò. 1 789. La facoltà d’accettare o di ripudiare wn retaggio si estingue collo scorrere del tempo: richiesto per la prescrizione più lunga de’ drit- ti su gl’'immobili. 790, Ancorchè taluno rinuncii alla succes- sione, conserva nondimeno il dritto d° accet- tarla finchè questo non si prescriva: a meno che altri eredi non sieno succeduti in sua vece. Ciò non pregiudica alle ragioni, che i terzi possano avere o prescrivendo, o agitan- do ne’ modi legittimi col curatore dato’ all’ ere= dità vacante. 791. Nè pure nel contratto di matrimonio è permesso rinunziare all’ eredità di un uomo vivente$ nè distrarre i dritti eventuali, che possano conseguirsi su quella. (2164) 292. L'erede, che celi, o sottragga degli effetti d'un’ eredità, decade dal dritto di farne la‘rinunzia, Egli anche dopo questa rimane ere de puro e semplice 3 nè può pretendere alcu= na parte su quante fu celaio o sottratta, SEZIONE Ill Del beneficio dell’ inventario. 793. Chi vuol assumere qualità d'erede col beneficio dell’ inventario, deve manifestar- lo presso alla cancelleria del tribunale civile di prima istanza, nel cui circondario la suc- cessione si è aperta+. Un tal dichiaramento s' inscrive sul registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia. 794. Il dichiaramento medesiniio non è va- tore che quando sia preceduto o seguito da un inventario esatto e fedele de’ beni ereditarj nelle forme determinate dalle leggi su la pro- cedura, e ne' termini che saranno disposti qui appresso. 795. Per far| inventario si concedono al- l'erede tre mesi dal giorno dell’ apertura dela la successione, w {2179 Di più, perchè egli deliberi su 1° accetta» zione 0 rinunzia, se gli concede il termine di quaranta giorni. Questo incomincia allo spira- re de’ tre mesi suddetti, o da che l'inventario vien chiuso, quando ciò avvenga prima di scorrere il trimestre. 795. Se nondimeno nell’eredità esistano del. le cose soggette a perire, o dispendiose a con- servarsi; l'erede nel suo carattere di abile 2 succedere può farsi autorizzare dal giudice al. la vendita di quelle. Ciò non induce d' aver' egli accettata la successione, Una tal vendita dev’ esser fatta dall’ uffi- ziale pubblico dopo i cartelli aifissii, e le pubblicazioni regolate dalle leggi di proce» dura, 797. Mentre durano i termini per far\° ine ventarin, e per deliberare, non può l° erede costringersi a prendere qualità; nè può ottener- si contra lui qualunque condanna». Quando egli rinuncii su lo spirare de’ termini o pri» ma; le sue spese legittime fino a quell'epoca vanno a carico dell'eredità, 798. Spirati i termini suddetti, l erede pere seguito ne può chiedere un nunvo; ed il tri» bunale, che procede nella quistione, glie lo (018) accorda o nega secondo le circostanze. 799: Nel caso dell’ articolo precedente le spese della lite sono a carico della successione, se l'erede giustifica o ch'egli non ebbe noti- zia della morte, o che i termini non furono sufficienti, sia per riguardo del.sito de be- ni, sia per quistioni sopraggiunte. Che se poi nol giustifichi, le spese rimangono a suo carico» 800. Anche dopo scorsi i termini disposti dall'articolo 795. e quelli concessi dal giudice in conformità dell’ articolo 798, l erede con serva il dritto di far l'inventario, e di avere il carattere di beneficiato; se altronde ei non fece alcun atto di puro e semplice erede, nè esista contro di lui una cosa giudicata che to condanni come tale, 8or. Decade dal beneficio dell’ inventario 1° erede, che in esso scientemente e con mala fe- de tralasci di comprendere degli effetti della successione, o che rendasi colpevole d’ averli occultati per altra guisa. 802. L'etfetto del beneficio dell’ inventario consiste nel dare all'erede il vantaggio 1. Di non esser‘tenuto al pagamento de? de- biti ereditarj oltre il valore de’ beni che ne raccoglie j ed anche di potersi sottrarre da ogni ( 219) carico di essi coll’ abbandonare a’ creditori e ai legatarj tutta la successione+» 2. Di non confondere i beni proprj con quelli dell eredità, e di conservare il drit- to di ripetere dalla medesima il pagamento de' suoi crediti»; 803. L’erede beneficiato è il carico d'am- ministrare i beni della successione, e di ren» derne conto a° creditori ed a' legatarj. Non può esser costretto su’ beni proprj se non dopo che sia richiesto ad esibire il suo conto, e sia incorso nella mora non soddisfa cendo a tal'obbligo. Dopo la liquidaziote del conto non può esser costretto ne beni proprj che per le som» me rimase in sue mani. 804. Nella sua amministrazione non è tenu- to che delle colpe gravi. 805. Non può vendere i mobili della suc- cessione che col ministero d'un uffiziale pub- blico; all’ incanto, e dopo i soliti cartelli af- fissi, e le pubblicazioni, Se gli esibisce in ispecie, non soggiace che alla diminuzione del prezzo, ed al peggiora- mento derivato dalla sua negligenza. 806. Non può vendere gli stabili che nelle forme disposte dalle leggi di procedura. E° te- "( a20) mato di delegarne il prezzo a’creditori ipote= carj che si son fatti riconoscere, 807. Quando i creditori o altri interessati lo esigano, ei deve dare un idonea sicurtà del valore de' mobili contenuti nell'inventario, e di quella parte di prezzo degli stabili non de- legata a' creditori ipotecarj. Se tal sicurtà non è data; si procede a vendere i mobili, depositandosi il prezzo d' essi egualmente che quelin degl immobiti' non delegato, per impiegarsi alla’ soddisfazione de' carichi@reditarj. i 803. Se-vi sieno de’ creditori opponenti; 1! erede beneficiato non può pagare che secon- de i ordine ed il modo che il giudice re- gola. Se non vi sono opposizioni, egli paga i cre- ditori ed i legatarj a misura che si presentano. 809. I creditori che ion si oppongono, nè Si presentano se non dopo la liquidazione del conto ed il pazamento del residuo, non ànno azione che contro de’ legatarj. È Nell’uno= nell’ aliro caso l'azione si pre- serive dopo scorso un“triennio dal giorno della Jiquidazione del conto e del pagamento del residuo. Bio. Le srese de'sugsellamonti’, dell'inven- per (-c2%) tario, e del conto vanno a carico della suc- cessione» SEZIO:NE:01Vi Delle Successioni vacanti.. 5 gri. e; chiama vacante una successione quando dopo scorsi i termini a far. 1° inventa- rio, e a deliberare, niuno si presenti per re- clamarla; e gli eredi o non si conoscano, o vi abbiano rinunziato. 8;a. Il tribunale di prima istanza nel cir condario dell'aperta successione, a richiesta de- gl'interessati o del commissario del Governo, wi destina un curatore. ‘813. Il curatore d'una successione vacante, prima di ogni altro, dee farne apparire lo sta- to per mezzo dell’ inventario j m'esercita e promuove i dritti; replica alle richieste che sì facciano contro d'essa; versa nella cassa del ricevitore della regia‘amministrazione così il numerario trovato nell’eredità, che quello ri- tratto dalla vendita de' mobili o degli stabili; ed amministra per conservare i dritti, e coll’ obbligo di darne conto a chi spetta. P ( a20) 814. Nel resto i curatori delle successioni vacanti; per le forme dell’ inventario, per il modo d’amministrare, e per li conti da rene dere, prendono norma da quanto è disposto nel- la sezione III del presente capitolo a rispetto dell’ erede beneficiato.| CAPETO LOC TL Delle divisioni e delle tollazioni+ SEZIONE IL Dell' azione per dividere, Biz: Nino può essere astrettò a rimanere in comunità« La divisione può esserne provocata in ogni téimpo; pur quando espressamente si 513 convenuto il contrario,| Può nondimeno pattuirsi che la divisione sì sospenda per un tempo circoscritto, che non sorpassi 1 cinque anni, È si permette di rin novarsene il patto, 816. Si può chiedere che i beni si dividg= no anche quando l'uno de’ coeredì avesse go "Li AL { cos) duto separatamente d'ana parte di quelli: pur- chè non vi sia stato un atto di divisione, o un possesso bastante ad aver prescritto. 8+7. I tutori, autorizzati in modo speciale da un consiglio di famiglia, possono chiedere ja di- visione per li minori e, per gl’ interdetti. I congiunti già posti in possesso Ànno fa- coltà di chiederla per li coeredì assenti. 818. Senza che la moglie concorra, può il marito provocare la divisione de’ mobili o im- mobili, che pervengano ad èssa, ed entrino in comuniane. Nol può senza il concorso di lèi per gli effetti non comuni: a meno che non abbia su di questi un dritto di godimento; è si circoscriva a chiedere che sien divisi prov= visoriamente. I coeredì della moglie non possono provo= care la divisione diffinitiva se non col chiama» re in giudizio non men lei che il marito, 819. Se tutti gli eredi son presenti, e mag- gioriz l’ apposizione de' sigilli su gli efferti dell'eredità non è necessaria; e la divisione può farsi per quella forma; e con quell’atto, ehe meglio piaccia alle parti interessate. Nel caso degli eredi non tutti presen- ti; se fra loro vi sieno minoti o interdetti 7 suggello dev'essere apposto nel più breve terè P 2 (asa) mine,'sia a fichiesta degli eredi,‘sia per‘dili. genza del commessarin del Governo presso il tribunale di prima istanza, sia d’uffizio dal giudice di pace nel circondaria deli aperta suc- cessione. A20. I creditori ancor eglino possono chie- dere l’ apposizione de’ sigilli in virtù d'un ti. tolo esecutivo, o d'un permesso di giudice, 821. Dopo il suggellamento tutti i credito» ri in drit:o d’opporsi; ancorchè non abbia- no nè titolo esecutivo, nè permesso di giu- dice, leto Le formalità per togliere i sigilli e compi» lare l'inventario son regolate dalle‘leggi di procedura civile, 822. L'azione per dividere, e le controver» sie che mascone nell’ esercitarla, son sog» geite al tribunale del luogo dove la successio- ne sì è aperta. Innanzi ad esso si formano gli atti d’incan- to, e s introducono le domande relative alla sicurezza delle porzioni tra i condividenti, e i libelli per rescindere la divisione. 823. Se l'uno de'coeredi non consenta alla divisione; o se insorgano dispute sul modo di procedere in essa e di terminarla; il tribu- nale pronunzia come negli oggetti. sommarjj dellopera di dividere; 225) e, quando sia d'unpo, incarica taluno de'giudici troversie su la relazione di lui. lore.* la, stima menti. cessione° 827. Se immobili, si o d'uilizio dal giudice se queste ricusino. #ione ereditaria nelle bili e mobili. Nondimeno questi ultimi sarane forme ocdina- per ultimo. nel caso di ciascuna delle parti da farsene, ed il loro va- sì determinato in un dovrà farsen no venduti pubblicamente nelle gli stabili non possano comodamen- scelgono dalle inventario regolare e da persone e quindi decide le con- 824. Gli esperti, che debbono apprezzare gl? parti interessate, Il processo verbale degli esperti esibisce le basi della stima, indica se l’oggetto valutato possa partirsi comodamente, ed in qual maniera; e. divisione determina Reg. Quando il prezzo de’ mobili non sia- »” istrui, te, a. giusto prezzo, e senza permettersi au- 826. Ogni coerede può chiedere la sua por- medesime specie di sta- rie se vi sien creditori che gli abbiano seque- strati o che si opponessero; 0 se la maggior 10 parte de’ coeredì reputi necessaria la.vendita per soddisfarsi i debiti e i carichi della suc= _- RR IO (206) te dividersi, se ne fa la vendita all’ incanto innanzi al tribunale. Non pertanto se le partì sien tutte nella maggior elù; possono consentire che gl incanti si facciano innanzi ad un notaio, su la cui scelta concordino. 828. Dopo che i mobili e sl immobili si sieno stimati e venduti, il giudice commessa» fio, quando occorra, invia le parti avanti ad un notaio eletto da esse, o nominato d' ulffi- zio se le medesime non convengano su la scelta. D° innanzi a questo uffiziale i coeredì si danno i conti a vicenda; si forma la massa di tutto; si compongono le porzioni j} e si som- ministra quanto è dovuto a ciascuno.de* con- dividenti. 829. A seconda delle resole che si daranno quì appresso, ogni coerede conferisce nella mas- sa ciò che gli venne donato, ed ogni somma che deve. 830. Se la collazione non è fatta nelle spe- eie; i coeredi, a'quali è dovuta, prendono in- nanzi parte un valore eguale dalla massa ere» ditaria, Queste deduzioni anticipate si fanno per quanto è possibile in oggetti dell’ istessa:indo. TTARIO E (007) le; qualità; e bontà di quelli non conferità fielle loro specie+ 231. Dopo tali deduzioni il resto della mas 64 sì divide in tante parti eguali; quanti sono gli eredi o le stirpi corìdividenti, 932. Nel comporre e formare coteste parti, sarà schivato per quanto è possibile' di smem- brare i fondi; 0 di dividerne le coltivazioni. Di più se si possa; sarà convenevole far entrare in ciascuna parte le medesimie quantità dî mos bili; d'immiobili; di dritti, o di crediti del- la medesima indole e valore 833, L' ineguagliariza delle porzioni nelle specie si compensa con una giunta in rens dita o Im danaro.» 834. Uno de’ coeredì forma le porzioni» sé gli altri lo scelgano per tale incarico, ed egli lo accetti. In caso contrario le miedesime si fanno da un perito che il giudice commissario destina. In seguita esse varino estratte per sorte. 835. Prima che tali! porzioni si estraggano, 6gni condividerite è amimiesso' ad’ opporre che fion siero formate corì esattezza. 296. Le resole scritte pet dividere le mas- se’, si serbano del. pari neb suddividerle in cià: scuna: Stirpe« ( 0983) 837. Se insorgano contreversie nelle opera= zioni commesse al notaio; questi compila un processo verbale delle difficoltà, e de’ detti seambievoli delle parti; e le manda al com. missario nominato per la divisione. Nel resto si serbano le forme disposte dalle leggi di pro- cedura civile. 838. Se i coeredi non sieno tutti presenti, o se fra essi vi sieno degl’interdetti, o de* minori ancorchè emancipati; la divisione dee farsi giudiziariamente colle regole stabilite di sopra dall'articolo 819‘fin a tutto I° 837. Se vi sieno più minori, che abbiano degl interessi opposti nella divisione; sarà dato@ ciascuno d° essi un tutore speciale e partico» lare. 839. Se nel caso del precedente articolo vi è luogo ad incanti; questi debbono farsi giu- diziariamente colle formalità disposte per le distrazioni de’ beni de’ minori. Sempre gli estranei vi sono ammessi. 840. Sono diffinitive le divisioni conformi a quanto è stabilito di sopra j sia ch’esse sî facciano da’ tutori coll’autorità d’' un consi- glio di famiglia, sia da' minori. emancipati col- l'assistenza de” loro curatori, sia in nome des gli assenti o non presenti, Se tali‘regole ven: SU enrer (S] (20 gano violate, le divisioni non sono che prov visorie+ 841. Chi non avendo dritto di succedere; l'ottenga per cessione da uno de coeredì; nel dividersi l'asse può essere escluso da tutti gli altri, ed anche da un solo di loro, co rimbor- so del prezzo dell'acquisto. La regola vale anche quando il cessionario sia parente di ia lo a cui deve succedersi. 842. Dopo la divistone dovranno consegnar-' si a ciascuno de’ condividenti i titoli- lari agli oggetti che gli sono toccati in sorte. I titoli d'un fondo diviso rimangono pres- so colui che ne ottenne la parte maggiore, col» carico di comunicarli agli altri condividerti che vi prendono interesse, tutte volte che ne’ venga richiesto. I titoli comuni all’ intera successione st dantto‘a conservare a colui, che sia' scelto da tutti gli eredi per esserne il depositario col carico di comunicarli a° condividenti ad ogni richiesta. Se nasca difficoltà nella‘scelta, sarà diffini:: ta dal giudice. ( 230) SEZIONE II: Delle collazioni. . 843% Ct concorra 2 succedere; ari« corchè fosse beneficiato, dee conferire nell’ asse agli altri coeredì tutto quello che ricevè dal defunto per donazione tra vivi direttamente o indirettamente, Non può: ritenere i doni, nè reclamare î legati; se non quando gli sién fat ti espressamente a titolo di antiparte è con dispensa della collazione, 844. Atiche nel caso che le donazioni ed legati sieno a titolo di antipatte, 0° cow dispeni- sa di conferire; Î' erede nel dividersi dell’ asse Hon può ritenerli se non fino alla concorten. za della quota disponibile. L’ eccesso dee mete tersi in collazione. . 845, L' erede, che rinunzia la successione; può ritenere i doni tra vivi e reclamare i le4 gati scrifti in suo pro fino alla’ concorrenza della porzione disponibile+ 846. Chi non era presunto erede quando eb- be il dono, ma lo diviene allo aprirsi della successione, deve conferire nella medesima gule (231°) sas purchè il donante non ne l'abbia dis. pensato. 847. La dispensa dal conferite è presunta ne' levati e ne’ doni futti al figlio di coluî che all’aprirsi della successione si trova capa- ce d'ottenerla. II padre, che succede al donante, nort è ob- bligo di conferire. 848. Del pari se il figlio succeda al donan- té per proprio dritto, non conferisce. il dono fatto a suo padre, arche quando egli avesse accettato la eredità dî costui. Ma se' vi succe- dé per rappresentazione, dee conferire que’ do- ni, anche nel caso.che avesse ripudiata l'eredità, ‘ 8g. Le donazioni ed'i legati, fatti al con- sorte di chî sia in istato dî succedere, sì pre sumono dispensati dalla collazione. Se lè donazioni ed'i legati sien fatti. con- giuntamente a' due consorti, de’ quali l'uno solo sia atto a succedere 5 questi ne conferisce fa sua metà. Ne conferisce l’intero quando sieno fatti a lui solo+ 850. Non si conferisce che alla sola eredità del donatore» 851. Si conferisce ciò che fu speso per lo stabilimento d' uno de’ coeredì, o per soddisfa: re i suoi debiti, ( 539.) 8g2. Non si conferiscono le spese alimenta, rie, o quelle fatte per mantenere, educare, istruire;. nè l° ordinarie di corredo; nè quelle delle“ug, nè i donativi d'uso. 853. Nè.si conferisconni vantaggi, che Pere- de abbia potuto raccogliere nel contrattare col defunto: a meno che non apparisca dalle con- venzioni medesime che quelli erano lucri indi« retti. 854. Similmente non si conferiscono 1 lucri delle società che senza frode sono state con-. tratte tra il defunto ed uno degli eredi, allora chè le condizioni sien regolate con atto au: tentico. 855: Non soggiace alla collazione l° imgiibi= le che sia perito per caso fortuito e senza cole pa del donatario i 256. Quando le cose si conferiscono; pr ti e gl’interessi delle medesime non si debbo, no che dal giorno dell’ aperta successione. 857. I coeredi non debbono, la collazione che 1° uno all’ altro. Niuno la deve a° legatarj nè a' creditori dell'eredità. 858. La collazione si fa 0 coll’ Csi la, cosa..nella. stessa sua specie, o col prendere tanto di meno. 859: La colazione può esigersi nella sua nni (238) specie per l'immobile quante volte non sia‘es: so stato alienato dal donatario, e nell’ eredità non esistano fondi della stessa natura, valore, e bontà da poter formarsene porzioni' presso ‘che esuali in pro degli altri coeredì. 860. Si conferisce col prender tanto di me- ‘no quando il donatario abbia distratto l' immo- ‘bile prima dell’’aprimento della successione.» Non si riguarda che l'epoca di questo‘ nel pre- fisgere il valore di tal fondo. 861. In ogni caso si debbono al donatario le spese che migliorano la cosa, secondo l’aumen- to del suo prezzo in tempo della divisione+ 862. Si dee parimente far ragione al dona- ‘tario delle spese necessarie per conservare la ‘cosa,‘ancorchè non l'abbia migliorata. 863. Da altra parte il donatario“è tenùto agli scapiti e peggioramenti ehe sminuirono il valore del fondo per fatto, colpa,© negli- ‘genza sua. 864. Se il fondo si trovi alienato dal dona- tario; le migliorazioni e gli scapiti fatti dal nuovo padrone‘prendono regola da’ tre‘articali precedenti. 865. Quando la collazione si fa nelle mède- sime specie; i beni si riuniscono alla«massa dell' eredità franchi e liberi da tuttii carichi (234%) imposti dal donatario., Ma i creditori ipoteca: t) possono intervenire nel:dividersi. dell’ asse, per opporsi alle collazioni che fraudino i loro dritti.} 866. Se nel donarsi nn immobile con dis- pensa di collazione a chi trovasi capace di suc- cedere, si sorpassi la parte disponibile; un tal ec- cesso si conferisce nella sua medesima spe- cie; purchè questa. possa smembrarsi- damente. In caso contrario l'immobile si conferisce interamente se l'eccedenza olirepassi. da metà della valuta del medesimo; salvo al domatario il dritto di togliere prima dalla massa il prez- zo della porzione disponibile, Che se questa sus peri la suddetta metà; il donatario può rite- nere per se tutto;il fondo, imputando il di più su la sua porzione,€ compensandone 1 coeredì in danaro od in altra guisa, 867. Il coerede, che conferisce un immobi- le nella sua specie, può ritenerne il possesso fi- «no al rimborso effettivo delle somine: dovute- gli‘per ispese o miglioramenti, 862. La‘collazione de’ mobili si fa col pren- der tanto di meno. In tal calcolo si tiene per norma il valore del mobile. nel. tempo della donazione, secondo l'atto di stima che allo- Ar { 235) ra vi fu inserito; ed in difetto di questo, se- condo l’apprezzo d'un esperto, a giusto valore, e senza accrescimento» 869. La collazione del danaro donato si fa col prender tanto di meno dal numerario dell’ eredità. In caso d' insufficienza il donatario può nella collazione surrogare al denaro tanti mo» bili ereditarj; ed in difetto di essi egual valo- re d'immobili.| SEZIONE lILh Del pagamento de debiti. Bro. I coeredì contribuiscono fra loro al pagamento de’ debiti e carichi dell'eredità, cia- scuno in proporzione di quel che vi prende. 871, Il legatario a titolo universale contri» buisce cogli eredi a proporzione del suo emo- lumento. Il legatario particolare non è tenutò a debiti o carichi; salva l’azione ipotecaria sul fondo legato». 872. Quando pl immobili d’ un eredità son gravati per‘ipoteca speciale} ognuno de’ coeredì può esigere che essi sien fran» ( 036) "cati dal'carico prima che se rie formino le ‘porzioni. Che sé i coeredi dividono l'ere- dità nello stato in cui essa si trova, quel fon- ‘do prima si apprezza egualmente che tutti gli altri; quindi dal prezzo intero si sottrae il ca- pitale dell’ indicata gravezza. L erede, che ot- ‘tenne il fondo nella sua quota, è il solo ad as- ‘sumere l'obbligo della prestazione; e ne fa ‘sicurezza 2 coeredì. 873. Ogni erede è tenuto a°debiti‘e carichi della successione personalmente per la sua quo- ta virile, ed ipotecariamente per il tutto; sal- vo il regresso di lui sì contra i coeredì, che contra i lesatarj universali în proporzione di quanto essi debbono contribuire. | Q74. Se il legatario particolare soddisfa un debito che graviti sull'immobile legato; ei su- bentra ne’ dritti del creditore contra gli eredi ‘e successori a titolo universale. 875. Chi per effetto dell’ ipoteca soddisfi un ‘debito comune oltre. quello ch' ei deve per la sua quota, non è regresso contra gli altri coe- redi o successori 2 titolo‘universale che per l’unica rata, cui ciascuno di‘loro soggiace personàlmente; anche quando il coerede pa- gando il debito siasi fatto surrogare ne’ drit- ti del creditore. Ciò s'intende senz° alcun pre- iudizio de’ crediti proprj di lui, quando. e- li per effetto del benefizio dell’ inventario. bbia conservata la facoltà di reclamarne il pa- go D a gamento come ogni altro creditore. 276. Quando uno de’ coeredì o successori 2 titolo universale fosse incapace di pagare 5 la sua rata per il debito ipotecario si ripartisce sopra tutti gli altri proporzionatamente+ 87. I titoli, ch erano esecutivi contra il defunto, conservano lo stesso carattere con= tra l'erede. Ma i creditori non potranno ot= tenerne l’ esecuzione se non otto giorni do po che i titoli stessi vennero notificati all’ere- de personalmente, o nel suo domicilio. 878. In ogni caso è loro concesso di chiede- re contra qualunque altro creditore la separa- zione del patrimonio del defunto da quello dell’ erede. 879. Nondimeno un tal dritto' si perde quando si fa novazione nel credito con- tra il defunto, accettandosi l'erede per de- bitore, 880. Vien prescritto 2 riguardo de mobili quando sieno scorsi tre anni, In quanto agli stabili l’azione può eserci- tarsi finchè i medesimi rimangano presso all’ erede, g (238) 881. Icreditori dell'erede non possono chie-. dere la separazione de’ patrimonj contra i cre- ditori della eredità. 682. I creditori d'un condividente, ad evi» tarsi ogni frode contra i proprj diritti, pos- sono esigere che l° eredità non si partisca senza il loro intervento, da accordarsegli a pro- prie spese, Ma non Qnno facoltà d' impugna- re una divisione già consumata: a meno che non si sia proceduto. senza‘di loro in pre- giudizio d’un'opposizione che ne avessero pro- posta» SEZIONE IV. Degli effetti della divisione e della sicurezza delle quote. 883. S; presume che ogni coerede sia suc- ceduto solo ed immediatamente in tutto quel- lo è compreso nella sua porzione, o che gli è pervenuto per atti d° incanto. Si presume egualmente che non mai sia stato ei proprie- tario degli altri effetti dell’ eredità. ‘884. Sono i coeredi mallevadori scambievoli fra loro per 1° evizione, e per le molestie ( 239) solamente quando esse derivino da causa che pre- cede alla divisione. La sicurezza non è luogo quando si soffera taluna evizione, la specie della quale nell’ at- to di dividersi i beni sia stata eccettuata con clausola espressa e particolare. Cessa ancora se il coerede fu evinto per propria colpa. 885. Ciascuno a proporzione della sua parte ereditaria è obbligato personalmente di risarci- re il coerede delia perdita cagionatagli dall’ evizione, i Se tra’ coeredi vi sia taluno non idoneo a pagare; la rata di suo carico sì ripartisce egual. mente fra l’ assicurato e tutti gli altri. 886. Se il debitore di una rendita non sia capace di pagare; il dritto di sicurezza non può esercitarsi quando sia scorso il quinquen- nio dall’ atto di divisione. Egualmente nan si può, se l'incapacità del debitore sopravvenga alla divisione già consumata. SEZIONE.V. Delle divisioni da rescindersi. 887. a divisione si può rescirdere per causa di violenza o di dolo. Si: può ancora quando uno de’ coeredì di- mostri‘che in essa fu leso oltre il quarto. La semplice omissione, d'un oggetto ereditario non di dritto a rescindere, ma solo ad ottenere un supplimento. €88. L'azione rescissoria viene ammessa con- tra ogni atto che tenda a far cessare la conîu- nione fra 1 coeredij; ancorchè fosse qualificato per vendita, permuta,transazione, 0 per qua- lunque altro titolo. Ma se dopo la divisione, o dopo l'atto che ne prenda le veci, sieno state transatte le diffi: coltà reali, che si presentavano; l’azione re= scissoria non è più ammessa, anche quando su tale oggetto non si fosse ancora intentata la lite. 889. L° azione rescissoria non È ammessa contra la vendita de’ dritti di successione, che (241) senza fraude si sia fatta al coerede col patto di suo rischio e pericolo. 890. Per giudicare se v'è lesione, si stima- no le cose secondo valevano quando furon divise. 891. Il convenuto può arrestare il corso dell’ azione rescissoria, ed impedire una nuova di- visione, offerendo, e consegnando all'attore if supplimento della sua quota ereditaria, sia in contanti, sia nella propria specie+ 892. Se dopo scoverto il dolo, o cessata la violenza, il-.coerede distragga la sua quota nel tutto o nella parte; non è più ammesso 4 promuovere l’ aziorie rescissoria che si fondi su Tuna o su l'altra di tali cause, ( 042) TITO.DO.: Hg Delle donazioni tra vivi e de testamenti CAUPI TI OSE Disposizioni generali 293. Niuno può disporre de’ suoi beni a titolo gratuito se non per donazione’ tra vivi o per testamento, nelle forme che qui appresso si stabiliscono. 894. La donazione tra vivi è un atto, per cui taluno si spoglia sul momento in modo irrevocabile di una cosa, per trasferirla ad. un altro che l’° accetta.| 895. Il testamento è un atto rivocabile, con cui taluno dispone di tutto o di parte de’ proprj beni per il tempo seguente alla sua morte. 896. Le sostituzioni sono interdette. Se l’ erede istituito, ilblegatario, o il donatario sia sottoposto comunque al carico di conservare, ( 243) e di restituire ad un terzo; la disposizione è nulla anche a riguardo delle persone gra- vate. 857. Nell’ articolo precedente non si com- prendono le disposizioni permesse a’genitori, a° fratelli, ed alle sorelle nel capo sesto di questo titolo. B98. Se una terza persona sia chiamata è raccogliere il dono, il legato, 0 l eredità nel caso in cui il donatario, il legatario, o l’ere- de non possano raccoglierla; il. disposto sarà valido, e non riguardato come sostituzione. 299. La regola è uniforme nelle disposizie» ni tra vivi o di ultima volontà quando 1° usu- frutto sia dato ad uno e la proprietà nuda ad un altro. goo. In qualunque disposizione tra vivi 0 di ultittta volontà si terrarino per mon iscrit- te le condizioni impossibili, e quelle che sieno contrarie alle leggi ed a costumi« e 4 ( 044.) BORA PI TAO TL Della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi 0 per testamento a} 901: Chi fa un testamento, o una donazio- me tra vivi, dev esser sano di mente. i 902. Osnuno può. disporre e ricevere per donazione tra vivi o per testamento; fuori quel«” Ii che la legse ne dichiara incapaci. i 903. Il minore è incapace di disporre prima che giunga all'anno sedicesimo: salvo quanto è ordinato nel capitolo nono di questo titolo.’ 904. Il minore pervenuto all’età di anni sedici non può disporre che per testamento, e solo fino alla metà de beni di cui per Îeg- ge il maggiore ne è dritto;‘| 905. La donna maritata non può donare tra vivi senza che il marito l'assista, e vi‘consenta specialmente; ovvero senza che il giudice l'auto» rizzi secondo è disposto negli articoli 217 e 219. Non è bisogno nè del consenso del mari to, nè dell'autorità giudiziaria per disporre con testamento. 996. Ad essere capace di ricevere fra vivi; TORRE won ( 245) basta l'esser concepito nel momento della do- nazione. Ad essere capace di ricevere per testamen- to, basta l’ esser concepito nell'epoca della morte del testatore. Nondimeno il dono, del pari che il testa- mento, non nno effetto se il fanciullo non sia nato abile a vivere. 907. Il minore, anche giunto all'anno sedi-. cesimo, non può disporre ad utilità del tutore proprio nè pure per testamento. Pervenuto alla maggiore età non può dis- porre nè per donazione tra vivi, nè per testa- mento a vantaggio di chi sostenne la sua tu- tela, se prima il conto di questa non siasi già dato e liquidatd diffinitivamente. o Ne' due casi proposti il divieto non com- prende gli ascendenti de’ minori nè per moti- vo di loro attuale tutela, nè per quella che ne sostennero prima. 908. I figli naturali nom possono. ricevere cosa alcuna sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro È concesso nel titolo delle successioni. 909. I medici, i cerusici, gli uffiziali di sanità, e gli speziali, che abbiano assistito a taluno per malattia, della quale sia morto, non potranno ( 2467) raccogliere qualunque vantaggio dalle- zioni tra vivi o testamentarie di lui, che fos- sero fatte nel corso di quel morbo. Sono fuori di questa regola 1. le rimuneta- zioni a titolo particolarej avuto riguardo alle facoltà del disponente, ed a’ servigj ch'egli ne ottenne» 2. Le disposizioni universali nel caso di parentela che non ecceda il quarto grado; pur- chè il defunto non abbia eredi inlinea retta. Si dispone validamente in pro di chiunque si tro- vi tra il numero di questi eredi. Le stesse regole vanno osservate a riguar do de’ funzionarj del culto. gio. Le disposizioni tra viyi o per testa- inento in vantaggio di ospedali, di poveri d'un comune, o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non vengano au- torizzate da un decreto del Governo. gir. E° nulla ogni disposizione a vantaggio di un individuo incapace j sia che venga simula- ta sotto la forma di un contratto oneroso, sia che si presenti sotto nome di persone inter- poste. Si reputano persone interposte i padri, le madri ji figli,i discendenti, ed it consorte del« Ja persona incapace.| (247) g12, Non può disporsi a vantaggio d'uno straniero ché quando egli possa fare il medesi» mo in pro d'un fraricése. GA PITO LL O’ HE Della porzione disponibile de' beni e della riduzione« SEZIONE l Della porzione disponibile de' beni 913. Si. per atto tra‘vivi, sia per testa- mento, le liberalità non possono eccedere la metà de’ beni del disponente se egli morendo lasci unico figlio legittimo; il terzo, se ne lasci due; il quarto, se gliene rimangano tre o un numero maggiore. g14. Nell’ articolo precedente sotto al nome di figli si comprendono i discendenti di qua- lunque grado: ma vi sono numerati unicamente per quel figlio che rappresentano in tale success sione+ Bi gig. Le liberalità per atto tra vivi o per te- stamento non possono eccedere la metà de bee ( 948) ni; se in difetto de’ figli sopravvivano al. de- funto uno o più ascendenti in ciascuna delle li- nee paterna, e materna j ed i tre quarti, se ‘hon gli rimangano ascendenti che in una di esse, Una tal quota; che si riserba. a» vantaggio degli ascendenti, si trasferisce a° medesimi nel- l'ordine, con cui la legge li chiama a succe- dere. Essi avranno soli il diritto a cotesta ri- serba, tutte volte che una divisione in concorso co° collaterali non' desse loro ne* beni la quota pretfissa. 916. In' difetto di.ascendenti è di discen- denti, le liberalità per atti testamentarj o fra vivi potranno estendersi a tutti i beni” 917. Se per atti tra vivi o per testamen- to si doni un usufrutto o una rendita vi- talizia, la qual sorpassi il valore della quo- ta disponibile} gli eredi, chiamati per drit- to al vantaggio di una riserva, avranno la scel- ta o di adempiere una tale donazione, o di abbandonare la proprietà della quota suddetta. 918. Se alcuno de’ chiamati a succedere in linea retta ottenga preventivamente dominio di beni col carieo di rendita vitalizia, o con riserva di usufrutto, ovvero anche a fondo perduto; deve imputarne la piena proprietà nella‘ quota disponibile, e conferirne nella mas- SESORRE 249) sa l'eccedenza se questa vi sia. Ma non ln drit- to d’esigere l’ adempimento di tale regola co- loro della. medesima linea, che avessero con- sentito a quelle distrazioni; nè mai in ogni ca- so i chiamati a succedere nella linea collaterale. g19..È' permesso a ciascuno, sì per atto tra vivi che per testamento, il donare la quota disponibile de’ suoi beni non meno in tutto che in parte a’ proprj, figlioli, ed agli altri chiamati a succedergli. 1l donatario ed il le- gatario non ànno obbligo di conferirla quan- do succedono; purchè.la disposizione espres- samente si concepisca a titolo di prelegato o di antiparte, Può essa concepirsi in tal modo sì coll’ atto medesimo. che la racchiude, che con al- tro posteriore, che abbia le forme delle dispo- sizioni fra vivi o delle testamentarie, ( 250) SEZIONE IL Della riduzione de dont e de' legati; g20. Ne aprirsi la facoltà di succe- dere, le disposizioni fra vivi o per causa di sorte son soggette a ridursi alla quantità disponibile quando l'abbiano sorpassata. 9.1, I soli chiamati alla riserba, o i loro eredi e successori qualunque possono chiedere che si riducano le disposizioni fra vivi. I do- natarj, 1 Jegatarj, ed i creditori del defunto non si ammettono a chiederla, nè a profit- tarne. 922. La riduzione si determina formando una massa di tutti i beni, ch’ esistono nella morte del donante o testatore. Fittivamente vi si aggiun- gono quelli, di cui egli dispose, quali si ritro- vavano nell'epoca delle donazioni, e secondo la loro valuta nel tempo della morte del dis- ponente. Da tutti questi beni prima si sot- traggono i debiti; e quindi si calcola la quo- ta disponibile col riguardo dovuto: alla qualità degli eredi che si lasciano, 933. Non v'è luoso giammai a ridurre i (251) doni fra vivi se non dopo d'aver esaurito il valore di tutti i beni compresi nelle disposi- zioni testamentarie. E quando sia il caso del ridurre, dovrà cominciarsi dall’ ultima dona- zione, e successivamente risalire alle più an- tiche. 924. Se la donazione tra vivi,soggetta a ri dursi, sia stata fatta ad alcuno de’ chiamati a suc- cedere; potrà questi ritenere su’ beni donati il valore della quota, che come ad erede gli ap- parterrebbe ne' beni non disponibili; purchè sieno della stessa natura. 925. Se il valore delle donazioni tra vivi eguagli o sorpassi la quota disponibile; qualun- que.testamento diviene caduco. 926. Quando ile disposizioni testamentarie sorpassino la quota permessa,o ciò che rimane» ga dalla medesima, dedotto il valore de’ doni tra' vivi; la riduzione si farà per rata, senza distinguersi i legati universali da’ particolari. 027. Nondimeno se.il testatore dichiari spe- cificamente di piacergli che alcun legato sia soddisfatto a preferenza degli altri; sarà in ogni caso eseguita la sua volontà. Allora il le- gato, che n'è l’ oggetto, non soffrirà riduzio- ne se non in quanto il valore degli altri non compia la riserba legale. (252) 928. Su l'eccesso della porzione disponibile il donatario deve i frutti dal giorno della morte del donatore, se la riduzione fu chie- sta fra f’anno; altramente dal giorno della do- manda, 929. Gl immobili da ricuperarsi in forza della riduzione, saranno esenti da’ debiti o dal- le ipoteche contratte dii donatario, 930. Se gi immobili compresi nelle dona- zioni sieno stati alienati da’ donatarj; l’azio- ne per ridurre o revindicare potrà esercitarsi dagli eredi contra i terzi possessori, nella stes- sa maniera e coll’ordine stesso che si terrebbe contra i donatarj medesimi, e con precedere la discussione de’'beni di costoro. Tale azione sarà esercitata secondo l° ordine dell’epoche delle di- strazioni, cominciando dalla più recente. ( 253) CAPETDO 0-1, Delle donazioni tra vivi. SEIZERO)N BK Della forma delle donazioni tra vivi. 931. Ovri atto di donazione tra vivi vere rà stipulato innanzi un notaio nella forma so- lita de contratti; e se ne conserverà la mi- nuta; sotto pena di nullità. 932. La donazione tra vivi non obbliga il donatore, nè produce qualunque effetto se non dal giorno che siasi accettata per termini. es- pressi. Mentre il donante ancor vive, 1’ accetta» zione può farsi con atto posteriore ed autenti- co, di cui rimanga minuta. Ma in tal caso il dono( in quanto riguarda chi’l fece) non à valore se non dal giorno, nel quale appari. sca notificata al medesimo una tale accetta- zione, 933. Se il donatario è maggiore d'età, deve accettare egli medesimo, o chi sia specialmente Pr (254) autorizzato a farlo per lui, o anche chi ab» bia una facoltà generale per accogliere le libe- ralità che sien fatte o che potessero far- si. Tal procura sarà formata innanzi un no- taio: ed una copia dovrà unirsene alla mi- v) nuta del dono, o a quella dell’accettazione che fosse composta per atto separato. 934. La donna muritata mon può accettare una donazione se il marito non vi consenta; o se nel dissenso di lui il giudice non l' auto- rizzi in conformità degli articoli 217€ 219. 935. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore in conformità del- Y articolo 463. Il minore emancipato potrà accettare col. V assistenza del suo curatore. Nondimeno, sia o no emancipato il mino- re, validamente accettano per lui il padre è la madre, o gli altri ascendenti, benchè non abbiano la tutela o la cura, e benchè i geni» tori di lui fossero vivi tuttavia. 936. Il sordo e muto, che sappia scrivere; può accettare egli stesso, 0 per mezzo d’ un procuratore. Se nol sappia, l' accettazione deve farsi da e (255) un curatore specialmente nominato secondo le regole espresse nel titolo della minor’ età, del- la tutela, e dell’ emancipazione, 937. Se le donazioni si facciano a° poveri de’ comuni, agli ospedali, o ad altri stabili- menti di pubblica utilità; la facoltà d’accetta- re.è de’ rispettivi amministratori che ne sieno autorizzati ne debiti modi. 938. La donazione debitamente accettata di- vien perfetta col solo consenso delle parti; é la. proprietà degli oggetti donati si trasferisce al donatario senza uopo della reale conse zione, nas © I 939. Quando i beni sieno capaci d° ipoteca; Patto in cui furon donati, quelli dell’ ac- cettazione, e della notifica di questa che avesse avuto luogo separatamente, dovranno trascri- versi nell'uffizio delle ipoteche ch’esiste nel circondario dove i beni sien posti. 940. Quando i beni si sien donati alla mo- glie, il marito sarà diligente a farli trascrive- re come sopra: e se egli non adempia una tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza esserne autorizzata, Se i beni si donino a minori, ad inter- detti, o a pubblici stabilimenti; la diligen- za di farli trascrivere appartiene 2° tutori, LAO ( 256) a° curatori; ed agli amministratori. 941. Chiunque vi abbia interesse. può op- porre il difetto di trascrizione; fuori che il donante, e coloro che ànno l'obbligo di farla eseguire, 0 1 lor successori qualsivogliano. 942. I minori, gl interdetti, e_ le donne maritate non sì restituiscono a potersi valere di donazioni, che non sieno accettate o tra- sctitte. Anno salvo solamente il regresso contra i tutori, e i mariti, quando appartenga. La regola vale anche nel caso che gli uni o gli altri non fossero idoneival pagamento. i ‘ 943. La donazione tra vivi non può com- prendere che i beni presenti del donatore. Se si estenda anche a quelli avvenire, sarà nulla “per questa parte. 944. E nulla ogni donazione tra vivi sotto- posta a tali condizioni, che l'eseguirle dipenda dal solo volere del donante. 945. Sarà nulla similmente se venga sotto- posta alla condizione di soddisfarsi altri debiti o carichi, fuori di quelli ch’esistevano quando fu scritta,0 che fossero enunciati, sia nell’atto del- la medesima sia nello stato che vi fu annesso. 946. Se il donatore si riserbi la facoltà di disporre d'uno degli effetti donati o d'un somma certa su di essi, e quindi muoia senza { 257.) averne disposto; quell’ effetto o quella somma apparterrà agli eredi del donatore, non ostante tutte le clausole e. in contrario. 947. I quattro precedenti articoli non si applicano alle donazioni, delle quali si tratta ne’ capitoli VIII. e IX. del presente titolo. 948. Donandosi beni mobili; l'atto sarà va- lido solamente per quelli indicati in una. sti- ma,che sia annessa alla minuta della donazio- ne,e soscritta dal donante, e dal donatario, 0. da quelli, che accettino per lui. 949. E' permesso al donante di riserbare ad utile proprio, o d’ altrui, il godimento o V usufrutto de’ beni mobili o immobili do- nati. 950. Donandosi effetti mobili colla riserba fell’ usufrutto; al cessare di questo il do- natario deve riceverli quali esistono nelle loro specie. Ma per le cose che manchino, avrà egli l’azione contra il donante o i suoi eredi fino al valore che ne fu determinato. nella stima. 951. Il donante può stipulare il dritto di ri- torno delle cose donate nel caso, in cui pres muoia o il solo donatario,‘0 con esso anche i suoi discendenti. ( 258) Non può stipularlo che solamente per. sua utilità. È 952 Il dritto di ritorno scioglie i beni do» nati da ogni specie di distrazione, e gli re- stituisce al donatore franchi e liberi da tutti carichi ed ipoteche. Queste nondimeno rimango= no salve per la dote e per ogni patto nuziale, quando gli altri beni dello sposo donatario non bastino, e di più la donazione sia racchiusa nello stesso contratto di matrimonio donde ta- li ipoteche e tali dritti derivano. s SE! L'ON Ed Delle cause da revocare le donazione tra vivi, 953» i fe donazione tra' vivi non può es- sere rivocata che per una delle tre cause. So- no esse lo inadempimento delle sue condizio- ni, l’ingratitudine, e la sopravvegnenza de' figli. 954. Rivocandosi il dono per l° înadempimen- ro delle condizioni; il donatore riprende i be- ni donati liberi da ogni carico.ed ipoteca im- posta dal donatario; ed esercita contra i terzi ( 259) possessori degl'immobili ogni dritto, che avreb- be contra il donatario medesimo. 955. La donazione tra vivi. non può essere rivocata per causa d'ingratitudine, fuori che ne'casi seguenti: 1. Se il donatario abbia attentato alla vita del donatore; i a. Se siasi renduto colpevole di sevizie, de- litti, o ingiurie gravi verso di lui; 3. Se gli neghi gli alimenti. 050. La sola opera del dritto non produce mai che la donazione.si revochi, sia per cau- sa d'ingratitudine, sia per lo inadempimento delle condizioni. 957. La rivocazione per causa d'ingratitudi- ne dovrà dimandarsi fra l’anno dal giorno del delitto imputato al donatario, o dal giorno im cui il donante abbia potuto averne conoscenza, Una tale azione non è concessa agli eredi del donante, nè può esercitarsi contra quelli del donatario: a memo che nel primo caso L azione non si fosse proposta dal donante me- desimo, ovvero egli non fosse morto fra Van- no del delitto. 058. La revocazione per causa d° ingratitu- dine non fa pregiudizio nè alle distrazioni fat« ( 260) te dal donatario, nè alle ipoteche ed agli al- tri carichi reali ch° egli abbia imposto su le cose donate: purchè tutto questo si adoperi prima che la copia del libello su l' ingratitu- dine venga registrata nel margine della trascri- zione disposta dall'articolo 939. Nel caso di revocazione,il donatario dovrà restitnire il valore de’ beni alienati, ed i frut- ti raccolti dal giorno. della domanda. Pur 1° epoca di questa si riguarda nel calcolo di quel valore. 959. Le donazioni in favore del matrimonio non possono revocarsi per, causa d° ingratitu- dine. 960. Tutte le donazioni tra vivi di chi nell’ epoca d° esse non abbia figliuoli o di- scendenti, di qualunque valore sieno, e fatte a qualsivoglia titolo; rimangono revocate di pie- no dritto colla sopravvegnenza d’un figlio le- gittimo del donatore, anche postumo; o colla le- gittimazione d’ un figlio naturale. per mezzo di susseguente matrimonio, quando egli nasca do- po la donazione. Questa regola comprende le stesse donazioni stambievoli, e rimuneratrici; ed anche le scritte a favore del matrimonio da altri che dagli ascendenti in pro degli spo: sio,o dall'uno di questi all’altro. (261) 961. Questa revocazione avrà luogo pur quando il figlio del donatore© della donatri- xe fosse concepito in tempo della donazio» ne. 962. La donazione resterà similmente re- vocata anche quando il donatario avesse pre- so il possesso de' beni, ed il donante glie lo avesse lasciato dopo la sopravvegnenza de’ fi- gli. Ma il donatario non restituisce i frutti raccolti, di qualunque natura sieno, se non dal giorno che Ja nascita del figlio, o il matrimo- nio susseguente, che lo legittima, gli sia stato notificato per denuncia, o altro atto legale. La regola è valida anche quando la domanda per rientrare in'possesso non si proponga che dopo tale notificazione. È 063. Revocandosi la donazione; di pieno dritto i beni trasferiti per essa, ritornano nel patrimonio del donante liberi da ogni carico ed ipoteca contratta dal donatario; nè si sog= gettano alla restituzione della dote della- glie di costui, o a’regressi, o agli altri patti matrimoniali, nè pure a titolo di sussidio. La regola è serbata pur quando la dona- zione fosse fatta in favore del matrimonio del donatario, ed inserita nel contratto; e pur quando il donante sì fosse obbligato co» (162) me mallevadore, per quel dono, all'eseguimen- to del contratto nuziale. . 964. La donazioni così revocate non po- tranno rivivere o aver nuova forza nè per atti che le confermino, nè per la morte del figlio del donatore. Che se questi voglia donare i medesimi beni allo stesso. donatario o prima o dopo la morte di quel figlio, per la cui na- scita la donazione fu revocata; è necessario che il faccia per mezzo di una nuova dispo- sizione. 965. E' nulla ogni clausola, con cui il do- nante rinunzii alla facoltà di revocare la do- nazione per sopravvegnenza di figli. 966. Se la donazione sia revocata per soprav- vegnenza di figli; il donatario, i suoi eredi, o sucéessori qualunque, o altri possessori delle co- se donate non potranno opporre d'aver pre- scritto, se non dopo un possesso di trent’ an- ni dal di della nascita dell’ ultimo figlio del donatore, quantunque postumo: e ciò senza pregiudizio delle interruzioni, che competano per dritto. s ( 263) " CAPITOLO V. Delle disposizioni testamentarie+ SEZIONE L Delle regole generali su la forma de testamenti+ 967. Oki persona può disporre per te- stamento, sia con titolo d° istituzione d° erede, sia con quello di legato, sia con altra qualun- que denominazione idonea a manifestare la sua volontà. | 968. Due o più persone non possono testa- re in un medesimo atto, nè per dono scam- bievole, nè per vantaggio d'un terzo. 969. Un testamento può essere olografo,© in atto pubblico, o in forma mistica+ 970. Il testamento olografo è valido quando in esso la scrittura, la data, e la sottoscri- zione sien tutte di propria mano del dispo- nente. Non è soggetto a qualunque altra forma. ( 264) 971. Il testamento per atto pubblico è quel- l Il| lo ricevuto da due notai in presenza’ di It due testimoni, o da un notaio in presenza di quattro testimoni, I 972 Se il testamento si riceva da due no- ì tai; il testatore lo detta ai medesimi, e 1° uno di essi lo deve scrivere ne’ termini dettati. Se non vi è che un notaio; questi è il dovere di scriverlo, ed il testatore di dettar- i glielo. Nell’ uno e nell’ altro caso deve. farsene lettura al testatore in presenza de’ testimoni. Di tutto si fa menzione espretsa. 973. Il testatore deve soscrivere un tal te- stamento. Se ei dichiari che nol sappia, o nol possa$ nell’ atto si fa espressa menzione di ciò, e della causa che ne lo impedisce. 974. Il testamento dev’ essere soscritto da’ testimoni. Nondimeno nelle campagne se ven- ga ricevuto da un solo notaio, basta che il soscrivano due de’ quattro testimoni; ed un solo di questi quando sia ricevuto da due no- tai. 975. Nel testamento per atto pubblico. non si ammettono ad essere testimoni nè i legatarj di qualunque titolo, aè i loro affini,o parenti che cacammetAnS È ( 265) non sorpassino il quarto grado; nè i pratici de notai, da cui gli atti son ricevuti. 976. Quando alcuno voglia fare un testa- mento mistico o segreto; è l'obbligo di soscri- vere le. sue disposizioni, sia che l'abbia scritte egli stesso, sia che per mezzo d° unaltro. La carta che le contiene, o quella che le serve d'involto, se ve n’abbia, dev’esser chiusa e suggellata. Il testatore la presenta in questa forma al notaio, eda sei testimoni per lo me- no; ovvero la fa chiudere e sigillare nella loro presenza; e dichiara che il contenuto di quella sia il suo testamento scritto e sottoscritto da lui, o scritto da un altro e da lui sottoscrit- to. Il notaio ne forma la soprascrizione su la carta medesima, o su quella che la ri. cuopre; e questo atto è firmato sl dal testato- re, che dal notaio e da’ testimoni. Tutto ciò si farà di seguito, e senza divagamento ad atti diversi. Che se dopo soscrittosi il testamento, sopraggiunga un ostacolo, per cui il testatore non possa apporre la sua firma a quella. so- prascritta; si farà menzione di quanto egli di- chiari, senza bisogno in tal caso di accrescere il numero de’ testimonj. 977. Se il testatore non sappia scrivere, o non l abbia potuto quando fece scrivere le ( 266.) sue disposizioni; un testimonio sarà chiamato oltre al numero disposto nel precedente arti- colo per apporre la sua firma di unita cogli altri nell’ atto di soprascrizione, Sarà. menzio- nata la causa per la quale un tal altro testi» monio si sia adoperato. 978. Ogni disposizione in forma di testamen» to mistico è interdetta a coloro che non san- no o. non possono leggere. 979. Può fare un testamento mistico chi è in grado di scrivere, quantunque. non possa parlare; purchè egli di propria mano lo scri- va interamente, vi apponga la data, e lo so- scriva; quindi lo presenti al notaio, ed a° te- stimoni; ed in fronte dell’atto di‘soprascri- zione scriva in loro presenza che la carta ch’ esibisce sia il suo testamento. Dopo cià il notaio nel formare quell’ atto fa menzione che, presente lui e i testimoni, il testatore ab- bia scritto le allegate parole. Sul resto si os=- serva quanto è disposto nell'articolo 976. 980. I testimoni, di cui chiedesi la presen- za ne’ testamenti, debbono essere maschi, mag- giori, repubblicoli, e che godano de’ drittà civili. (267) SEZIONE 1 Delle regole particolari su la forma di certi testamenti 981. I testamenti de militari, e degl’'im- piegati negli eserciti, potranno in qualunque paese esser ricevuti da un capo di battaglione o,di squadrone, o da ogni altro uffiziale d'un grado superiore, in presenza di due testimo- ni; o da due commissarj di guerra; o da uno di loro in presenza di due testimoni. 982. Potranno ancora, se il testatore sia in- fermo o ferito, riceversi dall’ uiliziale- rio di sanità coll’assistenza del comandante militare incaricato della polizia dell'ospedale. 983. Le disposizioni degli articoli preceden- ti non vagliono che per coloro i quali sieno in espedizion militare, o in quartiere; o, in guarnigione fuori del territorio della repub- blica, o prigionieri presso dell’ inimico, Quel li, che sono in quartiere o in guarnigione nel- l’ interno, possono: giovarsene solamente quando si trovino in una piazza assediata, o in una gittadella, od in altri luoghi., le cui porte sien ( 268) chiuse, e la comunicazione interrotta per caus sa della guerra. 984. Il testamento, composto nella forma ordinata di sopra, sarà nullo sei mesi dopo che il testatore sia giunto in luogo dove abbia la libertà di far uso delle forme ordinarie, 985. Ne luoghi, con cui ogni comunicazio- ne sia interrotta a causa della peste 0 di altra malattia contagiosa, i testamenti potranno far> si avanti del giudice di pace o: d° un uffiziale mu nicipale del comune presenti due testimoni. 936. Questa disposizione avrà luogo tanto, per quelli accagionati di tali malattie, quanto per ogni altro che si trovasse ne luoghi infet- ti, benchè non fosse infermo in quell’ atto, 987. i testamenti menzionati ne’ due prece- denti articoli divengono nulli sei mesi dopo riaperte le comunicazioni col luogo, dove si trova il testatore j o sei mesi dopo ch° egli siasi trasferito dove quelle non sieno state in- terrotte. 938. I testamenti in un viaggio per mare possono riceversi; A bordo del vascello o di altro bastimento dello stato dali’ uffiziale che lo comanda, o in difetto di iui da chi ne faccia le veci nel- l'ordine del servizio, Sia l'uno, sia V° altro; ia I ( 269) interviene sempre unito coll’ uffiziale d'ammi- nistrazione, 0 di chi ne faccia le veci: A bordo di un bastimento di commercio dallo scrivano di esso, o da chi ne faccia le funzioni, Sia l'uno, sia 1° altro, interviene sem. pre unito col capitano, proprietario, o padro- ne; ed in lor difetto con chi vi è surrogato+ In ogni caso i testamenti suddetti debbono essere ricevuti in presenza di due testimoni. 989. Su° bastimenti dello stato, il testamen- to del capitano, o quello dell’uifiziale d'ammi- nistrazione, e su’ bastimenti di commercio, quel- lo del capitano, proprietario, o padrone, ov- vero dello scrivano, potranno riceversi da co- loro che succedono ad essi nell'ordine del ser- viziog: conformandosi per tutt altro alle dis- posizioni dell’ articolo precedente. 990. In qualunque caso sarà duplicato l° ori- aginale de’ testamenti espressi ne’ due articoli di sopra. 991. Se il bastimento approdi in nn porto straniero, nel quale si trovi un coinmissario delle relazioni commerciali di Francia; coloro, che ricevettero il testamento, ànno obbligo di epositare uno degli originali chiuso e sigilla- to in mano di tal commissario. Egli lo spe- dirà al ministro della marina j\ e questi lo. fa- s ( 270) *à depositare presso la cancelleria del giudice di pace nel luogo del domicilio del testatore. 992. Al ritorno del bastimento in Francia, sia nel porto dov’ esso fu armato, sia in altro qualunque; 1 due originali del testamento, chiusi entrambi e sigillati, si consegneranno all’uffizio del preposto della iscrizione maritti- ma. Lo stesso s' intende dell'originale, che ri- manga, quando l’altro si fosse depositato nel corso del viaggio a norma dell'articolo pre- cedente. Il preposto suddetto subito ne farà trasmissione al ministro della marina j e que- sti ne disporrà il deposito, come ya detto nel medesimo articolo» 993. Nel margine del ruolo del bastimen- to sarà fatta menzione del nome del testato- re, e di essersi spediti gli originali suddetti o al commissario delle relazioni commerciali, o all’uffizio del preposto dell'iscrizione marit- tima» 994. Il testamento non si riguarderà come fatto sul mare, quantunque lo fosse stato nel corso del viaggio, se in quell'epoca la nave fosse approdata in una terra, sia straniera, sia del do;ninio francese, dove vi fosse un utfizia- le della Repubblica. Allora il testamento non yale, che quando sia nelle forme delle leggi (271) di Francia, o in quelle usate ne’paesi dove fu composto. 995. Quanto è disposto di sopra, sarà comu- ne a’ testamenti fatti da’ semplici passeggieri che non formino parte dell'equipaggio. 996. Il testamento fatto per mare nelle forme disposte dall'articolo 988 non sarà va- lido, che quando il testatore muoia sul mare, o fra’ tre mesi dopo ch’ei scenda nella terra, ed in luogo dove possa rifarlo nelle forme or= dinarie, 997. Il testa mento fatto sul mare non può contenere alcuna disposizione a vantaggio de- gli uffiziali del yascello se non sieno parenti del testatore, 998. I testamenti compresi negli articoli superiori della presente sezione saranno sotto- scritti da’testatori, e da coloro che gli avranno ricevuti. Se. il testatore dichiari, che non sappia o non possa soscrivere; sarà fatta menzione di ciò, egualmente che della causa. che ne lo impedisce, Ne casi, dov’è richiesta la presenza di due testimoni, il testamento sarà sottoscritto alme- no dall’uno di essi; e sarà fatta menzione della causa per cui l’altro non soscriva. #2 (er20) 999. Trovandosi un francese în terra stras niera, può fare le sue disposizioni testamenta- rie con atto privato, siccome è disposto nell’ articolo 970, 0 co atto autentico giusta le forme che si costumino in quella terra, 1000. I testamenti fatti in paese straniero mon potranno aver’ esecuzione su’ beni situati in Francia se non dopo che sieno stati regi» strati nell’ uffizio del domicilio del testatore, quando egli ne abbia conservato alcuno; al- trimenti nell’ uffizio del suo ultimo domicilio co- nosciuto in Francia. Che se il testamento dispon- ga d immobili situati nel territorio francese; do- vrà essere di più registrato nell’uffizio del luo- go della situazione di quelli, senza potersene esigere un doppio dritto, 1001. Le forme, cui si soggettano 1 diversi testamenti per le disposizioni di questa e del- la precedente sezione, debbono esser serbate a pena di nullità ( 273) SEZIONE III Della istituzione dell’ erede e de' legati. În generale. 1002. Li disposizioni testamentarie sorio © universali; o a titolo universale, o a titolo particolare, Ciascuna delle medesime col nome d' isti tuzione d’erede, egualmente che con quello di legato, produce il suo effetto secondo le rego le, che quì appresso si. stabiliscono per li les gati universali, per li legati a titolo univers sale, e per li legati particolari 74( SEZIONE IV. Del legato universale. 1003» I, legato universale è la disposizio= ne testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o più persone l’ universalità de’ beni ch' egli sia per lasciare nella sua morte. 1004. Se morto il testatore vi sieno eredi, cui la lesge riserba una quota de beni di lui; costoro di pieno dritto prendono possesso di tutta l'eredità; ed il legatario universale è te- nuto di chieder loro la consegnazione de’ beni compresi nel testamento. è 1005» Tuttavia ne’ medesimi casi il legata- rio universale otterrà di godere i beni conte- nuti riel testamento dal giorno della morte, se ne abbia fatta la richiesta fra l’anno da quell’ epoca. Altramente egli non% dritto di goder- ne che dal giorno dell’azione istituita presso del giudice, o da quello in cui si sia consen» tito volontariamente alla consegriazione. 1 1006. Quando in morte del testatore non esistano eredi, cui la legge riserbi una quota di beni di lui; il legatario universale di pieno ( 2a dritto occupa il possesso de’ beni senza i obs bligo di domandarlo. 1007. Prima di darsi esecuzioné a qualuns que testamento olografo, sarà esso esibito al presidente del tribunale di prima istanza del circondario dove la successione si è aperta, Verrà schiuso quando fosse sigillato. Il presi- dente compilerà il processo verbale dell’ esibi= zione, dell’ apertura, e dello stato del testa= mento; ed ordinerà che questo si depositi pres= so un notaio scelto da lui. Se il testamento sia in forma mistica; la sua esibizione, 1° apertura, la descrizione, ed il deposito si faranno nella medesima guisa© L’aperturg di più nom potrà aver luogo che colla presenza di que’ notai e testimioni, i quali apposero i loro nomi nella soprascrittày e sies no su i luoghi, o che per lo meno vi furoni chiamati. 1008. Nel caso dell'articolo 1006 se il tes stamento è olografo o mistico; il legitario universale è tenuto di farsi mettere in posses- so cori ordine del presidente, scritto in piedi dir un libello; al quale sarà unito l'atto del deposito. 1009. Se il legatario universale coricorra con un erede, cui la legge riserbi una quo= ( 276) ta di beni; va egli sottoposto a° debiti e cari» chi del testatore personalmente per la sua par- te ed ipotecariamente per il tutto; ed è l’ob- bligo di soddisfare ogni legato: salvo il caso della riduzione espressa negli articoli 926, e 927. SEZIONE V. Del legato a titolo universale. (e LL) 1010. È legato a titolo universale, se il testatore dispone d° una parte de’ suoi beni, qual sarebbe del terzo, della metà, o degli stabili tutti; o di tutti i mobili, o d’ una quota certa di quelli, o di questi, per cui la legge gliene accordi il diritto. Ogni altro legato non è che una dispozio» ne a titolo particolare. 1oi1. I legatarj a titolo universale son te nuti di chiedere il possesso dagli eredi, cui la legge riserba una quota di beni; ed in lor di- fetto da*legatarj universali; ed in mancanza di questi dagli eredi chiamati coll’ ordine prefisso nel titolo delle successioni. { de) 1orz. II legatario a titolo universale si eguaglia al legatario universale nell'essere sot toposto 2° debiti e carichi ereditarj personal- mente per la sua parte, ed ipotecariamente per il tutto. 1013. Quando il testatore non leghi che una rata della porzione disponibile ed il fac- cia a titolo universale; un, tal legatario e gli eredi legittimi concorreranno insieme a sod- disfare i legati particolari, ciascuno contri» buendovi a proporzione della sua parte. SEZIONE VI De legati particolari. 1014: Fi dal giorno della morte del te- statore ogni legato puro e semplice dà al Te- gatario un diritto su la cosa Îegata; il quale si trasferisce a° suoi eredi e successori qua- lunque. Ma il possesso della cosa legata, egualmen- te che i frutti o gl’interessi di quella, non si accordano che dal giorno in cui se ne chieg- ga la consegnazione a termini dell articolo 1011, 0 dall’ epoca del possesso volontaria iente conceduto. È ( 378) 1615. Gl'interessi o i frutti della cosa le fata corrono a beneficio del legatario senza ri- chiesta giuridica dal di della morte del testa- tore: t: Quando costui ir maniera espressa ne dichiari nel testamento la sui volontà; d: Quando vina rendita vitalizia od una pensione sia legata a titolo di alimenti. t016s Le spese per chiedere la consegna» zione sorio a carico dell’ eredità$ ma senza che la riserba legale ne soffra qualsisia ridu- zione+ 1 dritti di registro si pagano dal legata-. ros Vale tutto ciò se nel testamento non si trovi ordinato l° opposto. Il registro d'ogni legato può eseguirsi se= paratimente$ ma per giovare non ad altri che al legatario, o a chi abbia causa da lui. 1017. Gli eredi testamertarj; o altri de+ bitori d' un legato, inno 1° obbligo di sod- disfarlo personalmente, ciascuno in ragione della. parte che consegua nella successione, Son tenuti ipotecariamente per tutto, fino alla concorrenza del valore degl’ immobili ere- ditarj, di cui sien possessori. 1018. La cosa legata dee consegnarsi co- TN I gli accessorj di cui necessita, e nello stato int cui trovasi nel giorno della morte del do- natore. 1019 Se chi lega la proprietà d' uno stabi- le, seguentemente l° accresca con degli acqui. sti; i medesimi, quantunque contigui, non fan- no parte del legato senza una nuova disposi- zione è Sarà tutto altro degli abbellimenti, o delle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o d° uno spazio che il testatore abbia chiuso per accrescerne il ricinto« 1020. Se prima o dopo del testamento la tosa legata si sottoponga ad ipoteca per un debito del testatore; o anche per quello di un terzo; ovvero si gravi essi d'un usufrut- to; non deve rendersi libera da chi presta il legato: a meno che il testatore non lo abbia imposto espressamente« 1021. E° nullo il legato della cosa altrui; sia che il testatore la conosca per tale, sia che la reputi sua. © 1022: Quando si lesa una cosa indetermina= tas l'erede nion può astringersi a darla della miglior qualità; ma nè pure può offerirla della peggiore. 1023. Il legato fatto al creditore rion com- ‘ pewsa il suo credito: quello fatto al domestico ( 380) non compensa il salario. 1024. Il legatario a titolo particolare non è tenuto a° debiti dell'eredità: salva 1° azione ipotecaria de’ creditori, e la riduzione del le- gato espressa di sopra. SEZIONE VIl. Degli esecutori testamentarj i 1025. Ii testatore può scegliere uno 0 più esecutori testamentarj. è 1026. Può concedere loro.il possesso di tutto, o solo di una parte de’ suoi beni mobili: ma questo non può durare oltre un anno ed un giorno da contarsi dalla sua morte. Senza tale concessione non potranno pre- tenderlo.| 1027. L’erede può far cessare quel possesso; se offera agli esecutori testamentarj la conse- gnazione d'una somma bastante a pagare i le- gati de° mobilij o se dimostri d° averli già AI soddisfatti.| 1028. Chi non può obbligarsi, non può ess| sere esecutore testamentario» da si ro29. La donna maritata non può accettare l'esecuzione testamentaria, se il marito non vi consenta. Il può anche nel dissenso di lui coll’ auto- rità dei giudice, quando sia separata di beni per contratto nuziale o per sentenza; in con- formità di quanto è disposto negli articoli 217 e_.219, 1030. Il minore non può essere esecutore te- stamentario anche coll’ autorità del suo tutore o curatore. 1031. Gli esecutori testamentarj faranno ap- porre i suggeili, quando fra gli eredi vi sieno minori, interdetti, o assenti, Procureranno che l'inventario de’ beni ere- ditarj si faccia in presenza dell'erede presun- tivo, o dopo averlo citato ne’ debiti modi. Provocheranno la vendita de’ mobili, se il danaro non basti a soddisfare i legati. Invigileranno, affinchè il testamento abbia la sua esecuzione: e quando sorga disputa su di questo, potranno intervenire per sostenerne la validità. Finito l’ anno dal dì della morte del testa- tore, renderanno conto della loro amministra- zione. 1032» Le facoltà dell’ esecutore testamentas ( 282) rio non si trasmettono all’ erede di lui. 1033: Quando vi sieno più esecutori testa- mentarj che accettino; è concesso ad un solo d’amministrare in difetto degli altri. Ma tut- ti son tenuti nel solido per li mobili che lo- ro si affidino: a meno che il testatore non abbia diviso le lor funzioni, e ciascuno di essi non si sia circoscritto alla sola che gli venne attribuita. 1034. Vanno a carico dell'eredità le spese che occorrono all’esecutore testamentario per li suggellamenti, per li conti, per l'inventario, e per qualunque altr’ oggetto telativo alle sue funzioni» (283%) SEZIONE VIIL Della revocazione de’ testamenti; e della loro caducità, 1035» Ti testamento non può revocarsi, sig in tutto, sia in parte, che per altro posterio- re, o per un atto avanti a notai, nel quale si manifesti il cambiamento della yolontà. 1036. Il testamento posteriore, che non re- vochi in maniera espressa l’ antecedente, non annulla in questo che le sole disposizioni con- trarie alle nuove, od incompatibili con esse. 1037. La revocazione à pienissimo effetto anche quando sia fatta per testamento poste- riore, che appresso rimanga inutile per l’ inca- pacità dell'erede istituito, 0 del lesatario, ov- vero perchè questi ricusino di succedere, 1038. Quando il testatore distragsa in qua- lunque modo la cosa legata, anche vendendo- la con facoltà di ricompera, o cambiandola nell'intero, o nella parte; si presume ch’ei revochi il legato per tutto quello che ne di- strasse; ancorchè l’ atto posteriore sia nullo, e la cosa ritorni appresso tra le mani del testatore. (284) 1039. Ogni disposizione testamentaria divie- ne caduca se colui, che n' è favorito, non se- pravviva al testatore. 1040. Quando una disposizione testamenta- ria sia condizionata a dipendere da avvenimen- to incerto, e tale ch'essa debba’ eseguirsi per 1’ idea del testatore nel caso solo chel’ avve- mimento sia, o no, per verificarsi; diviene ca- duca se il chiamato per essì muoia prima che la condizione si adempia. 104t. La condizione, che solo è diretta a sospendere 1° adempimento degli ordini del te- statore, non impedisce all’ erede istituito o al legatario d’ acquistarne il diritto, e trasmet- terlo agli eredi, ‘1042. Il legato divien caduco se la cosa lega- ta perisca interamente in vita del testatore. Avviene lo stesso quando perisca dopo la morte di lui senza opera 0 colpa‘dell'erede, anche se eostui interpellato ne ritardi la conse- gnazione; purchè del pari la cosa avesse do- vuta perire tra le mani del legatario.. 1043. La disposizione testamentaria sarà caduca quando l’ erede istituito o il legata- rio la ripudii, o si trovi incapace di racco= glierla, 1044. Il dritto d’ accrescere avrà luogo fra (235) i legatarj in caso che il legato sia fatto a più persone congiuntamente. Si avrà esso per fatto corigiuntamente quan- do il sia per una sola e medesima disposizio- ne, ed il testatore non ne abbia assegnato a ciascuno de’ collegatarj la sua parte”. 1045. Si avrà anche per fatto congiuntamen- te quando una cosa, che non è divisibile senza peggiorarsi, si sia levata collo stesso atto a co persone, ancorchè separatamente. 1046. Le medesime cause, che autorizzano a revocare la donazione tra vivi secondo l’ar- ticolo 954, e li due primi numeri dell’arti- colo 955, daranno dritto a richiedere che sien revocate le disposizioni testamentarie. 1047. Se tale domanda è fondata su d'una grave ingiuria fatta alla memoria del testato- re; dev’ essere proposta fra l' anno dal giorno del delitto, o ( 286) C'A PI T'‘O”*L'0 VE © Delle disposizioni permesse in pro dè nipoti del donante 9 testatore, 1048. I beni, de’ quali i padri e le madri ùnno facoltà di disporre 3 possono.denarsi da loro nella parte o nel tutto. ad uno o a più de’ loro figliuoli, per atti tra vivi o testa- mentarj, col carico di restituirli a’ figli nati e da nascere nel primo grado solamente de’ detti donatarj. 1049. Nel caso di morte senza figliuoli, sa- rà valida la disposizione del defunto per atto tra Vivi o testamentario. in pro d'uno o di più de! suoi fratelli o sorelle, nella parte 0 nel tutto de’ beni ereditarj di lui non sogget- ti alla riserba legale, col carico di farne la restituzione a° figli nati e da nascere, solamen- te nel primo grado, de’ donatarj suddetti. 1050. Le disposizioni permesse ne’ preceden- ti articoli non saranno valide, se non quando il carico della restituzione torni@ vantaggio di tutti i figli nati e da nascere dal gravato, senza eccezione@ preferenza d' età o di Sesso. (.082.) ros1. Ne' casì espressi di sopra; se il gra- vato muoia con lasciare figliuoli nel primo grado, e discendenti d'un figlio premortto; que- sti ultimi succederanno nella parte del padre rappresentandolo. 1052. Se il figlio, il fratello, o la sorella, a” qpali si fossero donati de’ beni con atto tra vivi senza carico di restituzione, accetti- no una nuova liberalità per atto simile, o te- stamentario, con legge che il dono precedente rimanga soggetto a quel carico; non ànno egli- no più facoltà di dividere le due disposizioni; ed attenendosi alla prima, rinunziare alla se- conda; pur quando offerissero di‘restituire i beni compresi in questa ultima, 1053» I dritti de’ chiamati saranno aperti nell’ epoca, in cui per qualsivoglia causa il fi- glio, il fratello, o la sorella gravata della re- stituzione cesserà di possedere. Se alcuno di questi anticipi l'abbandono de’ beni in pro de’ chiamati, non pregiudica a° creditori di lui precedenti a quella restituzione. 1054. In caso d' insufficienza di beni liberi, la moglie del gravato non avrà alcun dritto sussidiario su gli averi da restituirsi, se non per la sorte del danaro dotalej e solo quando i] testatore espressamente il comandi, t 2 N 4 E, ee e"n IUS PACA ( 288) 1055. Chi dispone a termini de’ precedenti ‘articoli, può coll attv medesimo, o con altro ‘posteridre ed altentico, scegliere un tutore che esegua fa sua volontà. Questi non può scusarsi che per una delle cause espresse nel» la sezione VI. del capitolo II. sotto il titolo della minor età, delia tutela, e dell’ emancipa» ZIONE è 1056. Ove manchi il tutote scelto in tal guisa; se nè nomina un-altro fra un mese a richiestà del gravato, 0 del tutofe di costui se mai si trovasse mella minor’ età. Questo termine comintia dal giorno dellà morte del testatore è doitanite; ovvero dal dì in cui, se- guita la medesima, si abbia conoscenza del» i atto di sua disposizione. 105%. Se il sravato non soddisfi all'articolo precedente, decade dal beneficio della disphsie zione» In tal caso il dritto potrà dichia- tarsi aperto in pro de’ chiamati a richiesta è di loro medesimi se sieno maggiori; v del loro tutore o curatore se sieno minori o in- terdetti} ovvero di ogni patente de'chiamati mag- giori, minoti, o interdettiz 0 anche d° uffizio a richiesta del commissatio del Governo presso al tribunale di prima istanza nel luogo dell’ aperta successione» i (289) t058. Dopo ta fhort® di chi dispose col cas fico di restituire, si procede nelle solite forme all’inventario di tutti i beni che compongono la sua eredità; fuori il caso in cui non si tratti che d'un legato particolare. In tale in- ventario sarà compresa la stima di tutti i mas bili a giusta prezzo, 1059. Esso sarà fatto a richiesta del gravas to e fra il termine prefisso nel titolo delle sucs cessioni in presenza del tutore eletto per l’ ese= guimento. Le spese si prendono da’ beni cons tenuti nella disposizione. 1060. Se nel termine- prefisso di sopra il gravato non curi di chiedere la formazione dell’ inventario; questo nel mese seguente sas rà fatto in sua presenza, 0 del suo tutore,& richesta del tutore nominato per eseguirlo 1061. Quando non si è soddisfatto 2° due articoli presedenti, si procederà all’ inventario medesimo su la richiesta delle persone dises gnate nell'articolo 1057; chiamandovi il gras vato o il tutore di lui, ed i} tutore eletto per V eseguimento; 1062. Il gravato della restituzione% l’obs bligo. di far vendere per cartelli affissi, ed ins canti, tutti i mobili ed effetti compresi nell disposizione j fuori quelli menzionati ne due erticoli che seguono ( 290) 1063. La suppellettile, e gli altri mobili contenuti nella disposizione con legge espres- sa di conservarsi nelle loro specie, si resti-| tuiscono al tempo prefisso, quali allora si tro- vino+ 1064. Donandosi fra vivi o per testamento delle terre; vi si comprendono i bestiami, e gli utensili addetti alla coltura di quelle. Il gravato% l'obbligo solamente di fare che sie- no appregiati per renderne il prezzo eguale riel tempo della restituzione. 1065: Tra sei mesi: dalla chiusura dell’ im- ventario, il gravato investirà i denari contan- ti, il prezzo ritratto da mobili e da altri ef- fetti venduti, e tutto quello che abbia raccol to di crediti ereditarj. Questo termine può essere prorogato quan- do vi è luogo. 1065. Il gravato parimente avrà l'obbligo d' investire il danaro, che sarà per raccogliersi dall’esazione de’ crediti, e dalla restituzione de’ capitali; e questo al più tardi fra tre mesi da che gliene pervengano le somme. 1067. Se il disponente disegni la natura de' beni, in cui l’impiego debba esser fatto; sarà serbata la sua volontà. Altramente non potrà ®% er gr Dal dra“igm mm ITA x n a SITI ISIS VOICE (291) farsi che în immobili, o con privilegio su d’ immobili. 1068. L’ impiego ordinato dagli articoli pre Cedenti si farà in presenza ed a richiesta del tutore eletto per 1 esesuimento. 1069. Le disposizioni per atti tra vivi o tes stamentarj col carico di restituire debbono rendersì pubbliche per diligenza o del gravato o del tutore eletto per l° esesuimiento. Ciò si adempie in quanto agli stabili con farne tras scrivere gli atti su i registri dell'uffizio del. l’ ipoteche del luogo dove i fondi son posti; éd in quanto alle somme investite‘con pris vilegio su d' immobili, facendole iscrivere sù de’ beni sottoposti al privilegio. 1070. Omettendosi di trascrivere l' atto del= la disposizione j i creditori, ed i terzi che acquistano, potrarino opporne la mancanza ans che a' minori ed agl’interdetti; salvo il res gresso contra il gravato, e contra il tutore eletto per l’eseguimento. I minori e gl’ inter- detti medesimi non si restituiscono contro al difetto anche quando il gravato ed il tutore fion fossero idonei al pagamento. 1071. Se anche i creditori, o i terzi ché acquistano; avessero motizia dell’ atto per altre l'a. i te ee tetti A i LIRA în RA TITA Fe ce O: da N 3 È BEI ((092.) vie, fuori quella della trascrizione 3 il difeta to di questa non si supplisce, nè viene scu- il sato. 1092.Non mai in alcun caso il difetto. di trascrizione o iscrizione potrà essere opposto da’ donatarj; 0 da’ legatarj, ovvero. dagli ere-| di Jegittimi di colui che dispose, nè parimen-! te da lor donatarj, eredi, o legatarj. i :1073. Il tutore eletto per eseguire, sarà te- nuto personalmente; se tralasci di uniformarsi con. esattezza alle regole. stabilite di sopra, per l'inventario de’ beni, per la‘vendita de' mobili, per l’impiego del danaro, per la tra- scrizione, e l’inscrizione j ed in generale se egli non usi tutte le diligenze necessarie, affin- chè il carico di restituire sia bene e. fedel- mente adempito. 1074. Se il tutore non serbi le regole im. postegli, dal presente capitolo; ancorchè apprese, so divenga insolvibile, contra il fallo di lui il mix nore gravato non si restituisce in intero» TIGEE AD re Le veg xa SII ROSI I ( 293.) GAP ET OLO VIL Delle divisioni fatte da’ genitori, 0 da altri ascendenti fra i loro discendenti, 16° Bh padie, e la madre, e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire E) tor beni tra i proprj figli,e tra quelli che nè discendono. 1076. Queste divisioni potranno’ farsi’ pet atti tra vivi o testamentarj, serbandosi: fe for= me, le condizioni, e le regole disposte per le donazioni tra vivi e per li testamenti. Le divisioni per atti tra vivi non possono riguardare che i beni presenti. 1077. Se 1° ascendente morendo lasci talu- ni de' beni, ch' ei non comprese nella divi sione 5 saranno essì distribuiti a norma della legge. 1078. Sarà nulla interamente la divisione; se non comprenda tutti i figli ch’ esistono nell” epoca della morte, e li discendenti di quelli che premorirono. I compresi in tale divisione, Pa e all ut CLES] Di è TRA e US a Là RS a La S| eso ( 294) egualmente che gli esclusi; potrantio provocarne ùni nuova, 1079. E° concesso d° impugnare la divisione dell’ ascendente se leda oltre il quarto; ed'an- che quando per effetto della medesima, o per titolo di antiparte addivenga che uno de’condi= videnti consegua maggior vantaggio del per- ttiesso dalla legge. 1080. Se il figlio impugni una tale divisione per urna delle cause espresse nel precedente ar- ticolo; è V obbligo d'anticipare le spese dell’ apprezzo: e vi soggiace diffinitivamerite, del pari che alle spese della lite, se il reclamo sia ingiusto, ©, È I i { 295) CAPITOLO VIII. Delle donazioni che si fanno per contratto nuziale agli sposi ed a figli da nascere. 1081. Cui dona tra vivi i suoi beni pre- senti agli sposi o ad uno di loro, ancorchè il faccia nel contratto delle nozze, soggiace alle regole generali ordinate per tale classe di dona- zioni. Non giova a° figli da nascere se non sia ne' casi indicati dal capitolo VI. del presente titolo. 1082. I padri, e Ie madri degli sposi, gli al- tri loro ascendenti, i collaterali, ed’ anche gli estranei, possono disporre nel contratto nu- ziale di tutto o dî parte de’ beni che sieno per lasciare morendo, a favore non meno de detti sposi, che de’ figli da nascere» dal loro mas trimonio, in caso che il donante sopravvives= se allo sposo donatario, In questo caso medesimo una tale dona- zione, benche fatta a solo utile degli sposi o d'uno di loro, dovrà presumersi estesa a bene- fizio de’ figli e discendenti da nascere da quel matrimonio 4>» a Pa all nda oe A te x + AS è Pro 4a dei ® è < ( 296) 1083. La donazione ordinata nelle forme tlel precedente articolo è irrevocabile nell’uni- co senso, che il donante più non possa dispor- re gratuitamente degli oggetti donati, se non per picciole somme a titolo di ricompensa 0 per altra guisa. 1084. Nel contratto di‘matrimonio è per- messo di donare; cumulando beni presenti e futuri, in tutto o in parte; coll’ unirvi uno stato de’debiti e carichi del donatore esistenti in quell’ epoca. In tal caso, quando muore: costui; è in libertà del donatario» d’ atte- nersi a° soli beni presenti, e ripudiare il di più. n 1085. Che se a quell’atto‘non si unisca lo stato richiesto dal precedente articolo; il dona= tario avrà l’obbligo d’ accettare o di ripudiare la donazione nel tutto. Se accetti; non potrà reclamare se non i beni esistenti nel giorno della morte del donatore; e sarà sottoposto al paga: mento di tutti i debiti e carichi della success sione.' 1086. Nel contratto nuziale. può domarsi da chiunque agli sposi;‘ed’ a? figli da nascere dal loro matrimonio, sotto a‘condizione ch'essi-pa- k| ghino‘indistintamente ogni debito e carico ere- Ì ditario del donante s 0 sotto altra qualunque y I sa sen (297) che nell'eseguirsi dipenda dalla di lui volone ti. Essi èmio 1 obbligo di farne| adempimen- to, quando non piaccia loro più tosto di rinun- ziare alla donazione. Che se in quel contrat- to il donatore si» riserbi su de beni presen- ti la facoltà di disporre d'un fondo o d'una somma certa; così questa, che quello( moren- ‘do egli senza averne disposto) st reputeranna compresi“riella donazione s e pertinenti al do- natario, o agli eredi di lui, 1087. Le donazioni per contratto di ma» trimonio non possono impugnarsi o. annul- larsi sotto pretesto che manchi l' accettazio- ne» 1088. Ogni donazione fatta in favore del matrimonio diviene caduca se. questo non se gua. 1089. Le donazioni fatte.all’uno degli. spo- si ne’ termini degli articoli 1022, 1024,€ 1086 diventeranno caduche se. il donatore so» pravviva allo sposo donatario, ed alla posteri» tà di lui. 1ogo. Ogni donazione fatta agli sposi per il lor contratto nuziale, all aprirsi della successio» ne del donante, può esser ridotta alla. quota, di cui la legge gli permetteva disporre, gt È Pod dA a Li bd o n» ko > Pal ae ( 298) CAPITOLO T4 Delle disposizioni fra gli Sposi è 1091. Nu contratto nuziale ciascuno de- gli sposi può donare all’ altro, ed ambi il pos- sono fra loro a vicenda come credano il me glio, sotto le modificazioni-che seguono. 1092. Ogni donazione tra vivi de beni pre= senti fatta fra gli sposi nel contratto nuziale, soggiace a tutte le regole e forme ordinate di sopra. La condizione della sopravvivenza del donatario non si presume, se non sia formal- mente espressa, 1093. Gli sposi, nel donarsi fra loro de’ be- ni futuri, o de’ futuri e presenti per contratto di matrimonio, serberanno le regole stabilite nell'articolo precedente per le donazioni si- mili che si fanno loro da un terzo. Ma se lo sposo donante sopravviva al donatario; non si trasmette alcuna ragione a° figli nati dal ma- trimonio, 1094. Nel contratto del matrimonio, egual-. mente che nel corso di questo, prevedendosi IT IT> PRESEPE LO ( 299.) il. caso che non si lascino fisliuoli nè di. scendenti} lun consorte può donare all’ altro in proprietà tutto quello, che potrebbe in pro di uno estraneo; e di più l' usufrutto dell* in- tera porzione, della quale la legge vieta di potersi disporre in pregiudizio degli eredi. E per il caso di morirsi lo sposo con fi- gliuoli o discendenti, può egli donare al. con- sorte proprio o due quarti, l'uno in proprietà e l'altro in usufrutto; o la metà de’ suoi heni in usufrutto solamente+ 1095. Se nel contratto di matrimonio le sposo minore faccia all'altro donazione; que- sta non è valida( sia semplice sia scambievo- le) se non quando vi assistano e l’approvino quelli, di cui è richiesto l’ assenso per. render valide le sue nozze. A tal condizione ei può dare all’ altro sposo tutto ciò, che la legge gli permetterebbe se fosse maggiore. 1096. Ogni donazione fra” consorti nel cors so del matrimonio è sempre rivocabile, ancore chè si qualifichi come atto tra vivi, La moglie può revocarla senza l' autorità del marito o del giudice. Queste donazioni non sirevocano per la sopravvegnenza de' figli, 1097. Nel corso del matrimonio i consorti paese ea "| Me ULI VD (889) nè per atto tra vivi, nè per testamentatio, po- tranno farsi qualunque donazione séambievole (Lei in un solo e medesimo atto. 1098. L'uomo o la donna,che contrasga un secondo od ulterior matrimonio mentre abbia figli del precedente, non può donare al novel- fo sposo più d'una quota eguale alla meno- ‘ma che appartenga ad uno de' figli legittimi e senza che mai in alcun caso possa eccedere i quarto de’ beni. 1099. Gli sposi non potranno donarsi più di quello sia loro petresso dalle superiori dis- posizioni, nè*anche per maniere indirette. Sarà nulla ogni donazione simulata, o fatta ‘a persone interposte+ 1100. In tali atti si reputano. persone in» terposte i donatarj che sien figli dell’ altro- ‘sposo nati da nozze diverse;o i parenti, di cui 1’ altro sposo‘sia erede presuntivo nel giorno della donazione; quantunque egli non soprava viva al parente donataria. Fine del tomo secondo, Sat= ER Li Tao € 1L# OUENGAEH