CODICE DI NAPOLEONE IL GRANDE , TRADUZIONE UFFICIATE GOLLE VARIAZIONI DECRETATEIL 3 SET- TEMBRE 1807, E COLLE CITAZIONI DELLE LEGGI ROMANE. NUOVA EDIZIONE FIRENZE TRESSO GUGLIELMO PIATTI MDCGCCIX, NAPOLEONE TL. PEN LÀ' GRAZLA DI DIO B PER LE COSTITUZIONE IMPERATORE pr FRANCESI E RE p'ITALIA Visti gli articoli 55 e 56 del terzo Statuto Co- stitu zionale; Vista la traduzione in lingua italiana e latina del CODICE NAPOLEONE: Visto il rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia del Regno d’ltalia; Decretiamo ed ordiniamo quanto segue Art: 1. Le traduzioni del copice NAPOLEONE fatte dai giureconsulti nominati dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, sono approvate. 2. Îl coDICE NAPOLEONE sarà posto in attività a contare dal primo giorno del mese d° Aprile: la sola traduzione italiana potrà esser citata ed aver forza di legge nei tribunali. 3. A datare dal viorno in cuì il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali o locali, gli statuti o regola- menti cesseranno di aver forza di legge generaleo par- ticolare nelle materie, che formano oggetto delle dispo» sizioni contenute nel CODICE NAPOLEONE. 1l Gran Giudice, Ministro della Giustiz a del no- stroregno d’Iralia, è incaricato della esecuzione del pre» sente decreto, che sarà stampato, pubblicato, e posto iu fronte al nuovo Codice. Dato a© NAPOLEONE Monaco| Per ordine di S. M.1°Imperatore e Re. li 16 Il gran Giudice Ministro della Giustizia, Gennajo LPOSI. 1g06. î Certificato conforme, 21 Consigliere Segretario dî Stato, TU, V'ALGUOISE Ra o A NOMI DEI REDATTORI DEL CODICE CIVILE. MM. TRONCHET, PORTALIS, BIGOT DE PREAMENEU, MALE- VILLE. Nomi di coloro che han discusso il Codice Civiie al Consiglio di Stato BONAPARTE Primo Console. CAMBACERES Secondo Console. Le BRUN Terzo Console. CONSIGLIERI DI STATO. Sezione di Legislazione. BERLIER, EMMERI, GALLI) MURAIRE, REAL, REGNIER$ THIBAUDEAU) TREILHARD. Sezione dell’ Interno. CRETET;, FOURCROY, FRANCOIS(de Nantes), MIOT, PELET, REGNAUD( de Saint-Jean-d'Angely) s SECURz SHEK. Sezione delle Finanze. BRRENGER, BOULAI) COLLIN; DAUCHY) DKEPERMON, DUCHATEL, JOLLIVET. Sezione della Guerra. BRUNE) DESSOLES} DUMAS, GAU; JOURDAN, LACUEE; PETIEN) SAINTE-SUZANNE. Sezione della Marina. BRUIX, DUPUY, FLEURIEU, FORFAIT, NAJAC, RE- DON, TRUGUET. Membri della Sezione dilegislazionedel Tribunato, ehe han concorso alla confezione del Codice Civile. ALBISSON; BERTRAND DE GREUILLE, BOUTTEVILLE; emazor(del’Allier), DUVEYRIER, FAURE, FAVARD, GARY, GILLET(de Seine et Oise), GOUPILPREFELN; 6GRENIKR) JAUBERT, MUGUET, LAilARY) LEGOUPIL-DU- eLos, LERoY(de l’Orne), resor(de la Seine), MALRERBE, MORIGAULT, PERRAU) SAVOYE-ROLLIN) SIMEON, TARRIBLE; VEZIN. CODICE CIVILE TITOLO PRELIMINARE DELLA PUBBLICAZIONE;} DEGLI! EFFETTI) E DELL’ APPLÎ- GAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE. ARTICOLG I L. leggi hanno esecazione in tutto il territorio l’rancese 1n forza della promulgazione fatta dall’ In peratore è 1 Sono osservate in qualunque parte dell'Impero dal momento in cui può esserne conosciuta la promulga- zione. La promulgazione fatta dall’Imperatoredovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà'il Go- verno trascorso un giorno dopo quello deila promul- gazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo Jo stesso termine; coll’ aggiunta di altrettanti giorni quante diecine di miriamaetri{ circa 60 miglia somuni), sarà distante il capo luogo di ciaschedun diparti- mento dalla città dove sarà stata fatta la promul- gazione. Novell. 66, eap. 1. 2. La legge non dispone, che per l’avvenire; essa non può aver effetto retroattivo push s cod. de legibus.— Novell. 115, oap, 1.— Leg. 27, cod. de usuris. 3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorane nel territorio. 62 I beni immobili, ancorchè posseduti da stranierî, soggiacciono alle leggi dell’ Impero. Francesi, tuttoch& residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi, che riguardano lo stato,€ la capacità delle persone. f. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pre- testo di silenzio, o oscurità 0 difetto della legge, si potrà agire contro di lui, come colpevole di negata giustizia. Argum. ex Novella 115, cap. 1. 5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione iduerale o di regolamento nelle cause di]Joro competenza. dreun.'ex leg. 14;$ 1, cod. de legibus. 1 6. si leggi, che interessano l'ordine pubblico od il buon eostume, mon possono essere derogate da articelari convenzioni. Leg. 38. in pr. leg. a de pactis leg. 20, in r. de religiosis et sumptibus funerum. leg. 1.$ 9. ff. de magistratibus conveniendis. leg. 15, S 1 ff. ad legem falcidiam. leg. 45,91, ff. de diversis regulis juris. LIBRO I. DELLE PERSONE TITOLO L Del Godimento, e della Privazione dei Diritti civili. CAPO I Del Godimento dei Diritti civili. 5. L esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista, nè si conserva, che in conformità della legge costitu- zionale. 8- Qualunque Francese gode dei diritti civili. Leg, 1), ff. de statu hominum. g. Qualunque individuo nato nell’ Impero da uno straniero potrà nell’ anno susseguente alla di lui m giore età reclamare la qualità di Francese; purchè, risedendo nell’ Impero, dichiari la intenzione di fis- sarvi il suo domicilio, ed a bitando in paese stra- niero, prometta formalmente di stabilire il domici- lio nell’Impero Francese, ed ivi lo stabilisca nel de- corso di un anno dall’ atto della suddetta promessa. 10. I figli nati da un Francese in paese straniere sono Franccsi. 1 figli naù in pae quale abbia perduta la se straniero da un Francese, il qualità di Francese, potranno + ke Papa n i te L. I. Delle Persone. sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le for- malità prescritte nell’ articolo g. Argum ex leg. 19: ff. de statu hominum. Et leg. 24. cod. 11. Lo straniero godrà nell’ Impero de’ medesimi di- ritti civili, ai quali sono o saranno ammessi i Fran- cesi, in vigore de’ trattati, dalla nazione a cui tale straniero appartiene. i (La facoltà di disporre e di ricever per mezzo di testamento è di diritto civile; a Roma perciò lo straniero n° era incapace Les 1, in pr. ff ad leg. Falcid. Leg 6,$ a..ff. de haeredib. inst. Leg. Ti cod. cod.— Ulpian., Fragment. tit. 22,$ 2. Gonvien osservare che l° Autentica. Ommres cod: comm de successionib., non ha derogato a questo diritto, come credono alcuni. Quest’ Aùtentica non è tratta dalle Novelle di Giustiniano, ma da uma costituzione di Federigo 11. De statur. et consuetu- dinib.& i0., che non fa parte del Corpo deì Di- ritto). 12. La straniera, che si mariterà coo un France- se, seguirà la condizione del marito. 13. Lo straniero, ammesso dall’Imperatore a stabilire il domicilio nell'Impero, godrà ivi di tutti i diritti civili. sino a che continuerà a risederyi. il. Lo straniero, anche non residente nell’Impero, potrà citarsi avanti i tribunali Francesi per la ese- cuzione delle obbligazioni da lui contratte con un Francese nell’ Impero Francese. Poirà parimente essere chiamato avanti i tribunali francesi per le obbligazioni da lui contratte in pacse straniero con un Francese. Questo articolo è contrario alla massima stabilita nella procedura civile. Y. Leg. sa. cod. de jurisdi- cltione omnium Judicium et de foro competenti Leg. 3, cod. ubi in reum actio ererceri debeat.).. 15. Un, Francese potrà essere citato avanti un tri- me da Ils pel I TAI T. I. Del Godimento, ec. 9 bunale dell’ Impero per le obbligazioni da esso con- tratte in paese straniero con uno straniero. 16. In qualunque materia, escluse quelle di com- mercio; lo straniero, che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo; quando non posseda nell’ Im- pero beni stabili d’ un valore sufficiente ad assicu- rarne il pagamento. Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodeni titulo, leg. 46,$ 2. ff. de procuratoribus.: Tote titulo, ff. judicatum solvi. CAPO. II Della Privasione dei Diritti civili. Sezion:eE I. Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità di Francese. 17. La qualità di Francese si perde, 1. per!a na- turalizzazione acquistata in paese straniero; 2. per l’accettazione non autorizzata dall’Imperatore di pub- blici impieghi conferiti da un'governo estero; 3. per l'aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera, che esiga distinzione di nascita, 4. finalmente, per qualunque stabilimento in paese straniero, con ani- me di non più ritornare. Gli stabilimenti di commercio non potranno giam- mai considerarsi come formati senz’ animo di ritor- nare. Argum. ex leg. 17 et 19$ Moi de captivis et posilinuinio reversis. 18. Il Francese cheabbia perduta lajqualità di Fran» cese, potrà sempre ricuperarla rientrando nell’Im- 10 L. I. Delle Persone. pero coll’ approvazione dell'Imperatore, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distinzione contraria alla Jegge francese. 19. Una Francese, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito Se 1:mane vedova, ricupererà la qualità di France se, quando essa abiti nell'impero, o vi rientri coll? approvazione dell'Imperatore, e dichiari di voler fissa- re i domicilio nell'Impero. 0. Gl° individui, che riacquisteranno ne? casi con- templati dagli articoli 10, 18.e 19 la qualità di Fran- cese non potranno Vi lersene se nen dopo d’ avere adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per l’ esercizio dei diritti che sì sono ve- rificatt in loro vantaggio dopo tale epoca. 21. ll Francese che, senza autorizzazione dell’ Im- peratore, entrasse al servigio militare di Potenza este- ra, o s'aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità, di Francese. Non potrà rientrare nell’Impero senza la permis» sione dell’Imperaiore, e non riacquisterà la qualità di Francese, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadiuo, re- stando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro i francesi, i quali hanno portato o perteranno le armi contro la patria. Argum. ex Leg. 19,$ 4, ff. de captivis et po- stliminio revyersis. SEZIONE. I. Della privazione de’ Diritti civili in conseguenza di condanne giudiciali. 22. Le condanne a pene, l’effetto delle quali è di privare il condannato da ogni partecipazione ai diritti civili specificati in appresso; producono la morte cr- vile. Leg.2, ff. de poenis; Ulpian. Fragm. tit. 10,$/3 mo (OT ter pr su do ue [ts oil’ n= fe di iu gle T. I. Del Godimento, ee. II 23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile 5 Leg. 29, ff. de poenis. al. Le altre pene afflittive perpetue non p rodu- cono la morte civile, se non quando Ja legge lo de- termina+. 25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: si apre la successione a pro de’ suoi eredi, ai quali si devol- vono i di lui beni, come se fosse morto natural- mente e senza testamento. Non può succedere, nè trasmettere a titolo di successione i beni che avesse di poi acquistati Non può disporre de’ suoi beni in tutto od im parte per donazione fra vivi, nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli y eccetto che per causa d' alimenti. Non può essere nomina!o tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela. Non può essere testimonio in un atto solenne ed jautentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio. Non può stare in giudizio, nè come attore, né come‘convenuto, fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal tribuna- le; avanti il quale è stata introdotta lazione. Egli è incapace di contrarre un matrimonio che ictus alcun effetto civile. Il matrimonio, ehe avesse precedentemente eon- tratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili. il conjuge edi suoi eredi potranno rispettiva- mente far uso delle ragioni e delle azioni, alle quali si farebbe luogo per la morte naturale. Leg. 10. cod de bonis proscriptornin.— Novell. 17, cap. 12. Novell. 134, cap. ultim.— Authen tte. bona damnatorum.“Cod. de bonis preoseri- piorum. Leg. 13, ff. de bonorum possessione. Leg. 1, E 19 L. I. Delle Persone cod. de haeredibus instituendis. Leg. 17, ff. de poenis: Les. 12. ff. de n or Leg. 15. Leg. 31, 64 ff de donationibus. L. 15, ff de interdictis et relegatis. Leg 8,S$1, 2,4, ff. qui testamenta facere possunt. Leg. 1.$°2; ff. de legatis 3.° Leg. 3. ff. de his quae pro non scriptis habentur. Leg. 16. ff. de interdictis et relegatis. Leg. 10. ff. de capite minutis. Leg. 8, ff. de annuis legatis. Leg. 22,$5 .fF. mandati.— drgum. ex Leg. 2, cod. de legit. furoribus. a, Leg. 3,$ 5, ff. de testibus.— Instit. de testa. mentis ordinandis.$ 6. Leg. 1, cod..de repudiis et judicio de moribus sublato. Leg: 5,61, ff. de bonis damnatorum-:— Argum. ex Leg. 22,$ 7, ff. soluto matrimonio.— L.+3$ 1, ff. de donationibus inter virum et u- xorem. 26. Le condanne proferite in contraddittorio non pelo la morte civile, se non dal giorno della ore esecuzione, tanto reale, che in effigie. ( Le leggi romane riguardavano il condannato ,; fi- no dal momento della condanna, come merto civil- mente. 7. Zeg. 10,$ 1. leg. 29 ff. de poenis Leg. 6,6 6, ff. de injusto, rupto et facto testa- mento). 27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi alla esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi. 28. Duranti i cinque anni, 1 con lannati in contu- macia saranno privi dell’ esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel decorso di questo termine arrestati. 1 loro beni saranno amministrati, e le lora ra- ioni promosse come quelle degli assenti.|— 29. Quando il condannato in centumacia st pre- senterà volontariamente nei cinque. anni; da con- toa ® T. I. Del Godimento, ec. 13 putarsi dal giorno dell’ esecuzione, 0 verrà in que- sto termine preso e carcerato, la sentenza sarà an- h nullata ipso jure; l’ accusato sarà restituito nel pos- sesso de’ suoi beni, e nuovamente giudicato; e_se fà colla nuova sentenza, egli è condannato alla mede- i t Pe sima pena; 0 ad una pena diversa che porti ugual- H R° i mente la morte civile, essa non avrà luogo che dal È î Ci giorno dell’esecuzione della seconda sentenza... 5 30. Allorquando il condannato in coniu:nacia, che i tà non sl Sor presentato o non sarà stato IMprigionato ì se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova Lul i sentenza assoluto, o condannato ad una pena, la e 4 quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti: i i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno, 4 e în cui sarà comparso in giudizio; ma la prima sen- 7 ig tenza conserverà gli effetti che aveva Diodo la î i morte civile nell’ intervallo decorso cere a scadenza i| dai cinque anni sino al giorno della dl lui compar-:' sa in giudizio. ì la Argum. ex Leg. 4. ff. de requirendis, vel ab sen- id È tibus, et Leg. 2, cod. de requirendis reis.( Le leggi I 6 romane proibivano di pronunziar pene capitali o af- i Ò flittive contro gli assenti. Leg. 1, ff. de requirend.: 3 vel absentibus. Leg. 15. ff. de poen.) È i 31. Se il condannato in contumacia muore nel ter- 1» di mine di cinque anni accordati senza@ssersi prensen- tato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà î0 considerato morto nell’ integrità de’suoi diritti; la; la sentenza contumaciale sàrà anuullata ipso jure; sen- 4 za pregiudizio però dell’ azione civile, la. quale non potrà essere inteptata contro gli eredi del condanna- Ue lo, se non in via civile. di Argum. ex Leg. 3. S. 1. ff. qui testamenta face- el. re possunt, et Leg. 13,64. ff. de requirendis vel absentibus reis. n° 32. La prescrizione della pena non ripristinerà mai ì: snudannato ne’ suoi diritti civili per tempo avve- ee nre| b L. I. Delle Persone. ( Nell” antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20 anni era pre- scritto.({mbert», 1.3, c- 10, n. g© 9.);€ ciò fondavasi sulle leggi Romane; leg. 13, cod: ad leg. Cornel. de falsis.) 53. 1 beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e dei quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale; apparterranno alla nazione per diritto di caduacità. Tuitavia P Imperatore potrà disporne a favore della vetlova, dei figii 0 parenti del condannato, in quel modo che} umanità sarà per suggerirgli. T'I-R/00100 E Degli Atti dello stato civile. CAP 0/ E Disposizioni generali. 3%.@% atti dello stato civile esprimeranno l’anno, il giorno e 1’ ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l’età, la professione ed il domicilio di tutiî coloro. che in essi saranno nominati, 35. Gli ufficiali dello stato civile non potranno in- i atti che riceveranno: sia per annotazioni, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che deve essere dichiarato dagli intervementi. 36. Le parti interessate nel caso in cui non saran- no tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona mumta di procura speciale ed autentica. 37. 1 testimonj presentati per gli atti dello stato civile von potranno essere che maschi in eià alme- no di ventun anno, parenti od altri, ec saranno scelti dalle persone iateressate. serire cosa alcuna negi re- ciò d4 og l'8a Ipo one lla uel T. II. Degli atti dello stato ervile: 15 38. L’ ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, ed ai loro procuratori, ed ai testimonj.‘ lu essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.) 39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ ufficiale dello stato civile dai comparenti e dai testimonj, ov- vero sì farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi 4o. Gli atti dello stato civile saranne inscritti in ciascun Comune sopra uno 0 più registri tenuti in duplo. reo. hi. 1 registri saranno numerati dal primo all’ ul- timo foglie, e ciascuno di questi sarà vidiruzto dal residente del tribunale di prima istanza; o dal giu- Bice, che ne farà le veci. 4a. Gli atti saranno inscritti ne registri senza in- terruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le can- cellature e le postille saranno approvate e sottiscritte nello stesso modo che il corpo Sell atto. Ncn vi sa- ranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna da- ta in cifre numeriche. 43. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'ufficiale dello stato civile,‘e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del Comune, e|” altro presso la cancellerìa del tri- bunale di prima istanza. 44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state vidimate dalla persona che le avrà prodotte e dall’ ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancellerìa del tribunale col doppio dei re- gistri, il cui deposito deve farsi in detta cancelleria- 45: Qualunque porsona potrà farsi rilasciare dai depositar) de’ registri dello stato civile gli estraîti de? medesimi. Questi estratti uniformi ai re legalizzati dal presidente del tribunale di prima istan- i 16 L. I. Delle Persone. 1 za; o dal giudice, che ne sostiene le veci, faranno fede, sino a che siano attaccati di falso. Areun. ex leg. k; et leg:-6,[f: de edendo. 46. Allorquando non si saranno tenuti i registri 4 © sì saranno smarriti, avrà luogo-la prova; col mez- zo tanto di documenti che di testimon]; ed in que- sto caso 1 matrimon), le nascite, e le morti, potran- no provarsi coi registri,€ colle carte de’ genitori de- funti, egualmente che per testimon). 47. Qualunque atto dello stato civile dei Francest e degli stranieri, formato in paese straniero; farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese. 48. Qualunque aito dello stato civile dei Prance- si, formato in paese straniero sarà valido, se è stato ricevuto secondo le leggi Francesi dagli agenti diplo- matici, o dai commissar) delle relazioui commerciali dell’ Impero. g. In tutti i casî, in cui dovrà farsi menzione dì un atto relativo allo stato civile in margine di un al- tro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall’ ufficiale dello stato civile nei registri correnti, od in quelli che saranno stati depositati negli archivj del Comune, e dal cancellie- re del tribunale di prima istanza sui registri depo- sitati nella cancelleria; pel quale effeito 1 ufficiale dello stato civile ne darà avwso entro tre giorni al Procuratore Imperiale presso i) tribunale, il quale invigilerà, accioc chè la menzione sia fatta in modo aniforme in due registri. È 90. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionar], sarà denunziata al tribunale di prima istanza,@ punita con una mul- ta che non potrà ecce dere i cento Franchi. 5r. Ogni depositario di registri sara responsabile civilmente delle alterazioni che 1 soprav verrauno 4 salvo a lui il ricorso contro gli autori delle medesime. La disposizione dì quest'articolo non è che un’ap- plicazione delle leggi sulle obbligazioni del deposita- 20= n0 1ce- Lato ; po- rale ji al nale 10d0 enti piata nol- bile jn0 y me: apr sila” T. II. Degli atti dello stato civile 17 rio. Y.argum. exleg. 1,$ 16. /f. deposit. vel contr. leg.(2, ff.ad leg. Aquil., leg. 18,$ 1, ff. com» modat.)) da Qualunque alterazione Io falsità negli atti dello stato civile; qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in altro modo che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all’ azione de’ \danvi ed interessi delle parti, restando però in vi- gore le pene stabilite dal Codice penale. 33.11 ProcuratoreImperiale presso il rribunale di pri- ma istanza sarà tenuto di verificare lo stato de’re- gistrisal tempo del loro deposito, presso la canccl- eria, formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le contravvenzioni 0 1 delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà le iscanze per la loro condanna alle multe. 54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza prouunzierà intorno agli atti relativi allo st4- to civile, le parli interessate potranno ricorrere coa- tro il grudicaro. CAPO II. Degli Atti di nascita. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto; all’ ufficiale dello state civile, cui si dovrà presentare il fanciullo. 56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal pa- dre, ed in mancanza di questo, dai dottori di mehci- na 0 di chirurgia; dalle Tevatrici, dagli ufficiali di sa- nità o da altre persone che abbiano assistito al parto: e qualora la aa ds avesse partorito fuori del suo domici- lio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata« L'atto di mascita sarà senza dilazione esteso; alla presenza di'due testimonj- i SC AIEGNIO 5n. S' indicheranno nell’ atto di nascita 11 giorno, l'era ed il luogo della medesima, il sesso del fanciul- E Pilfina. a 18 L. I. dellé Pardoiio: Îo. ed i nomi che gli saranno stati dati, inemi, e0- gnomi; la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli dei testimon]. 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all’ ufficiale del- lo stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostan- ze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato. Se ne estenderà un circostanziato processo y erbale, che enuncierà inoltre 1° età apparente del fanciullo, il sesso; il nome che gli sarà dato, P'autorità civile cut verrà consegnato.(uesto processo verbale sarà in- scritto nei registri. 59. Nascendo un fanciullo in tempo di un viaggio ’atto di nascita sarà formato entro le ven- per mare tiquattro ore ìn presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del ba- stimento; o in mancanza di questi, fra le persone dell’ equipaggio. Un tale atto sarà esteso, CIOÈ, sui stimenti dell’ Imperatore dall’ ufficiale dell’ammini- 1 b strazione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprie- tario o padrone della nave. L’ atto di nascita sarà in- scritto appiè del ruolo dell’ equipaggio.: 60. Nel primo porto, ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa; fuorchè quella del suo disarmamento,, gli uf ficiali dell’amministrazione della marina, capitano, proprietario 9 padrone, saranno tenuti a depositare duecopie au tentiche degli atu di nascita, che avranno formati; cioè, in un porto Francese, nell’ uffizio al preposto all’ inscrizione marittima) ed in uo poriò presso il commissario delle relazioni com- straniero, merciali. Lunadi qu fizio dell'iscrizione marittima) 0 nella cancel commissariato; 1 altra si trasmett‘rà al. Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certi 1cste copie resterà in deposito press® Vuf- ì leria del )= Ila ne all T. II Degli atti dello strato civile. 19 ficata di ciascuno di detti atti all’ ufficiale delle stato civile del domicilio del padre del fanciullo,«da quel- Jo della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta nel registri. 61. Arrivando il bastimento in un porto di wamento, il ruolo dell’ equipaggio sarà depc presso l'uffizio del preposto all’ inserizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell’atto di nascita da lui sottoscritta all'ufficiale dello stato civile del domi- cilio del padre, od essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo: questa copia sarà succes- sivamente inserita nel registri+ Ga. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà in- scritto sotto la sua data nei registri, e sc ne farà men- zione in margine dell'atto di nascita qualora esista. CAPO Il Degli Atti di Matrimonio d isar- itato 63. Prima delia celebrazione del matrimonio, Vuf- fciale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica, avanti la porta della casa del Comune, cell’'intervallo di otto giorni. Le pubbli- cazioni, e l'atto che ne-verrà esteso, TIP nat apno i uomi, cognomi, le professioni ted domicilj dei futurî sposi, la loro qualità di maggiori 0 Minori, ed i nomi, cognomi, le professioni è 1 domicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, ele ore in cui saranno state fatte le pubblica zioni, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e vidimato, come è detto all'articolo 41; e depositato in fine di ciascun anne nella cancelleria del tribunale del circondario. 64. Una copia dell’ atto di pubblicazione sarà e ri- marrà afissa alla porta della casa del Comune duran- tiggli otto giorni d’in ervallo dall'una all’ altra pub- blicazione. 31 matrimonio non potrà eelebrarsi prima ' » (ie e 20 y L. I. Delle Persone. del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pub- blicazione, non compreso il giorno della medesima. 65. Non effettuandosi il matrimonio entro Vanno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pub- blicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranuo-fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita. 66. Gli atti d’ opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull’originale e sulla copia dagli opponen ti, n da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno essere intimati colla copia della procara alla persona, od al domicilio delle par- xi, ed all’officiale dello stato civile, il quale appor- rà il visto sull’originale. 67. L'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommari a menzione dell’opposizioni sul registro delle pubblicazioni, ed in margine dell’ inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione dei giudi- cati, o degli atti di recesso; copia dei quali gli sarà stata rimessa. 68. Nel caso di opposizione, l’ufficiale dello stato eivile nen petrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato 1’ atto, col quale è siata tolta Ì op- posizione. sotto pena di trecento franchi di multa, e di tutti i danni e spese. 69. Non essendovi oppasizione, ne sarà fatta men- zione nell’ atto di matrimonio, e se le pubblicazio- ni sono state fatte in più Comuni, le parti produr- ranno un certificato rilaseiato dall’ nfficiale dello sta- t0 civile di ciascun comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna. 70. L'ufficiale dello stato civile si farà dare V’at- to di nascita di ciascuno dei futnri sposi. Quello sposo che si troverà nell’ impossibilità di procurar- selo, potrà supplirvi con presentare un atto di no- torietà rilasciato dal giudice di pace del Juogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio. ni. L'atto di notorietà conterrà la dichiaraziene di stro ione ndi- sarà fato che op- Ita, nelle T. II. Degli atti dello stato civile. 21 sette testimon] dell’uno o dell’ altro sesso, siano@® nò parenti, dei nomi, de’ cognomi, della professio- no e del domieilio del futaro sposo, e di quello dei genitori, se sono conosciuti, del luogo, e per quan to sarà possibile, dell’ epoca di sua naseita', e le cau- se perle quali non può produrre l'atto. 1 testimo- nj sottoscriveranno l’atto di notorietà unitamente al giudice di pace;€ nel caso che non potessero 0 non sapessero scrivere, se ne farà menzione. 72. L° atto di notorietà sarà presentato al iri' una'e di prima istanza del luogo, dove, si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Pro- curatore Imperiale darà o ricuserà la/ sua omologazio- ne a misura che troverà sufficienti, o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le qua- li non si possa produrre l° atto di nascita» 73. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle av ole, o im mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, cognomi, le professioni, ed i domicilj del futuro sposo,€ di tutti quelli che saranno concorsi all’ atto, come an- che il loro grado di parentela. 74. Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli snosi avrà il domicilio. Questo domicilio perciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabi- lito da sei mesi di abitazione continua nel comune. 5. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile nella casa del Comune, e in presenza di quattro testimonj]; siano 0 nò parenti, farà lettura alle parti dei documen- ti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle forma- lità del matrimonio; egualmente che del capo sesto del ritolo del Matrimonio, contenente i Diritti, ed i Do- veri rispettivi degli sposi. Riceve rà da ciascuna delle parti, l’uma dopo l’altra, la dichjarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e mo- lie, pronuncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e Re stenderà immediatamente l'atto» E 22 L. I. Delle Persone. 76. Nell’atto di matrimonio si esprimeranno, 1.°] nomi, cognomi, le professioni, l’età, il lue- go di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi. 2.° Se sono maggiori o minori: 3° 1 nomi, i cognomi, le professioni, e i domi- cil} dei padri e delle madri; 4.° Il consenso dei padri, e delle madri, degli avi e delle avole, e quello deila famiglia nei casi, in cui è richiesto; 5.° Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti; 6.0 Le pubblicazioni nei diversi domicil}; n.° Le opposizioni, se ve ne sono staté; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;:; 4 SD È $.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per sposi, e quella fatta dall’ ufficiale pubblico; della loro unione; g.° 1 nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicilj dei testimonj; e la lore dichiarazione se sono parenti, o affini delle parti, da quallaio ed in qual grado. CAPO IV. Degli Atti di moite. nn. Non si darà sepoltura, se non precede l’auto- rizzazione dell’ ufficiale dello stato civile da rilasciarsì su carta semplice, e senza spesa. L° ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo T trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima; a riserva de’ casì contemplati dai regolamenti di polizia. n8. Si estenderà Vatto di morte dall’ufficiale dello stato civile in seguito della dichiarazione di due testi- mon].Questi testimonj, se è possibile saranno due più prossimi parenti o due vicini; e quando la morte di chi I e vi ni o la si la T. II. Degli atti dello stato civile. 23 qualche persona accada fuori del di jei domicilio, si assumeranno in testimonj quello, nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente od altro testimonio. 79. L'atto di morte conterrà il nome, il coguomey l'età, la professione ed il domicilio del defunto, il no- me, e cognome del conjuge superstite, se la pro na defunta era congiunta in matrimonio, o vedova; inom1, i cognomi, V'età, le professioni ed i domi- cilj dei dichiaranti, ed il grado di lor parentela, se sono parenti. Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si po- tranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del’padre e della madre del defunto, e il luogo della sua nascita. 80. In caso di morte negli spedali militari, civi- li, od in altre case pubbliche, 1 superiori, diretto- ri, amministratori e sopraintendenti di queste sa- ranno tenuti di darne]’ avviso eutro ore ventiquat- tro all’ ufficiale dello stato civile, il quale vi s1_tra- sferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l’atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli sa- ranno state fatte, e delle informazioni che avrà pre- se in conformità del precedente articolo. Nei detti spedali, e nelle dette case sì terranno registri destinati ad inserivere queste dichiarazioni ed informazioni. L’ ufficiale dello stato civile trasmetterà 1° atto di morte all'ufficiale dell’ultima abitazione della; per- sona defunta, il quale lo inscriverà ne’ registri. 81. Risultando segni od indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospetiarla per altre circostan- ze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che 1° ufficiale dj polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo sta- to del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul no- me, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul Mogn di mascita, e sull’ abitazione del defunte. L. I. Delle Persone. 82. L’ ufficiale di polizia dovrà immantinente tra- smettere all’afficiale dello siato civile del luogo, do- ve sarà morta la persona, tutte le notizie enuncia- te nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte. L’ ufficiale dello stato civile me trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri. 83. I Cancellieri criminali saranno tenuti entro ventiquattro ore dall’ esecuzione d° una sentenza di morte, a trasmettere all’ ufficiale dello stato civile del luogo, ove il condannato avrà sofferta 1° esecu- zione, tutte le notizie enunciate nell’ articolo 79, in vista delle quali si estenderì l'atto di morte© 84 Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d’ arresto 0 di detenzione, ne sarà dato imme diatamente avviso dai carcerieri, 0 custodi ali’ufficiai dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dall’articolo 80. 85: In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case di arresto, 0 per esecuzione delle sentenze di morte, non'si farà nei registri ve- ruva menzione di tali circostanze,€ gli atti di mor- te saranno semplicemente estesi nella forma prescrit- ta dali articolo 79. 86. Succedendo Ja morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ore ventiquattro, alla presen- za di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimen- to, o in loro mancanza, fra gli uomini dell’ equipag- gio. Questo atto sarà esteso, cioè sopra un bastimento dello Stato, dall’ ufficiale di amministrazione della marina: e sopra un bastimento di spettanza ad un goziante o armatore, dal capitano, proprietario 0 sadrone del medesimo. L'atto di morte sarà inscrit- o appiè del ruolo dell’ equipaggio. 87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo. sia per qualunque altra can- sa, fuorchè quella del suo disarmamento; gli ufti- ) N mo gu SCI LUE T. II. Degli atti dello stato civile. 25 eiali della amministrazione della marina, capitano; proprietario o padrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell’ articolo 60, i All’arrivo del bastimento nel porto di disarmamen- to; il ruolo d’equipaggio si depositerà all’ ufficio del preposto all’inscrizione marittima; questi trasmetterà all’ ufficiale dello stato civile del domicilio del defun- to una copia dell’ atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà senza dilazione trascritta nei registri. CAPO Vi voli atti dello stato civile riguardanti i militari Cio SETA ve, Ò fuori del territorio dell’ Impero. 38. Gli atti dello’ stato civile fatti fuori dell'Impero, riguardanti militari o altre persone impiegate al se- guito delle armate, saranno estesi nelle forme pre- scritte dalle precedenti dispo: ioni, salve le eccet- tuazioni contenute ne? seguenti articoli, 89. Il quartier- mastro in ciascun corpo d’uno o più battaglioni 0 squadroni, ed il capitano coman- dante neghi altri corpi, faranno le funzioni d’ufficiale dello stato civile; queste stesse funzioni si eseguiran- no; riguardo agli ufficiali senza iruppa ed agli im- piegati dell’armata, dall’ispettore delle riviste addet- to all’ armata od al corpo dell’armata. go. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile relativi agl’ individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’ar- mata o di un corpo d’armata, per gli atti civili re- lativi agli ufficiali senza truppe ed agl’ impiegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei cor pi e stati maggiori, e saran- no depositati negli archivi della guerra, al reingresso dei corpi o dell’armate nel territorio dell” Impero. 91. 1 registri saranno numerati e vidimati, presse e 06 L. I. Delle Persone. eiascun corpo, dall’ ufficiale che lo comanda, e prese so lo stato maggiore; dal capo dello stato maggiore generale? g2. Le dichiarazioni di nascita all’ armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto. 93. L’ ufficiale incaricato del registro dello stato ci- vile dovrà, entro dieci giorni dopo l’inscrizione di un tto di nascita, trasmetterne un estratto all’ ufficiale dello stato civile dell’ ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madse, se il padre non è conosciuto, 94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degli impiegati al seguiio delie armate, saranno fatte nel luoso della loro ultima abitazione; ed inoltre, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, venticinque rione del matrimonio, sa- giorni prima della celebri: ranno messe all'ordine del giorno-del corpo; se poi si tratti d’ufficiali senza truppe o d impiegati, che for- saranno messe all'ordine del giorno dell’ armata medesiina, del corpo d’ armata. 95. Immediatamente dopo l’ inserizione deli’ atto di celebrazione del matrimomo, l'ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all’ ufficiale dello stato ci- vile dell’ ultima abitazione degli sposì. 96. Gli atti dì morte saranno estesi presso ciasche- dun corpo, dal quartier-mastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’ impiegati, dall’ ispetto- re delle riviste sulla deposizione di tre testimonj;€ V estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile dell’ ultima abi- tazione del defunto. 97. ln caso di morte negli spedali militari ambu- lanti o sedentarj, l'atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartier-mastro del cor- po; ed all’ inspettore delle riviste dell’ armata o cor- ho d’armata; di cui il defunto era parte: questi uf- ficiali ne trasmetteranno una copia all ufficiale dello stato civile dell’ ultima abitazione del defunto. 93. L'ufficiale dello staso civile del domicilio delle man parte dell’ armata Z10 U- di ) el pe ife lo le T. II. Degli atti dello staro civile. 27 parti, al quale sarà stata spedita dall’ armata copia d’un atto dello stato civile s sarà.tenuto ad-inscri+ verla successivamente nei registri. CAPO VI Della rettificazione degli atti dello stato civile. 99. Domandandosi la rettificazione d’un atto dello stato civile, si provvederà dal tribunale competen- te, previe le conclusioni del Procuratore Imperiale, e salva Wappellazione, Le parti interessate saranno chia maie se vi sarà luogo 100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate, le quali non l’a- Yessero domandata ,0 che non fossero state citate. 4rgum. ex. leg. 1, cod inter alios facta vel ju- dicata. Leg. 27. S- 4, ff. de pactis. È i 101. Le sentenze di reri:ficazione saranno inscritte nei registri dall ufficiale dello stato civile, subito che gh saranno state rimesse: ne sarà allo aunota» zione nel margine dell’ atto riformato. TITT:0 Lo0 JU Del Domicilio. 102.]] domicilio di qualunque Francese, per quan: to riguarda l’ èsercizio dei suoi diritti civili., è il luogo ove egh ha il suo principale stabilimento. Leg. 7. cod. de incolis. ( Secondo le Irggi romane la stessa persona poteva aver due domicil]. Leg. 31, leg. 27,$ 1. leg. 5, leg. Da, leg. 25,8. so leg. 23, ff. ad mu- nicipalem et de incolis 103 L'abitazione reale trasferita in un altro luo- $0 con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio, 28 L. I. Delle Persone. Leg. 4, et leg. 20, ff. ad muuicipalem et de in- colis. 104. La prova dell’ intenzione risulterà da una e- spressa dichiarazione fatta alla Municipalità del luo- go che si abbandonerà, ed a‘quella del Inogo, dove si sarà trasferito il domicilio. 105. In mancanza di dichiarazione espressa, la pro- va dell’ intenzione dipenderà dalle circostanze. Leg. 27, Sx, leg. 35, leg. 6,$.2, et leg. 2, Sa. ff ad municipalem et de incolis. 106. ll cittadino chiamato a pubblico impiego tem- porario o revocabile, conserverà il primiero suo do- micilio, qnando non abbia manifestata un’ intenzio- me contraria. Leg. 2, cod. de incolis. 107. L° accettazione d’impieghi conferiti a vita porterà l'immediata translazione del domicilio dell’ RREsto nel luogo, in cui deve esercitare l’impiego. lee: nas Nd sp cad municipalem et de inco- lis. Leg. 8, cod. de incolis. 108. La donna mariiata non ha altro domicilio; che quello del marito. 1l minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore; il mag- giore interdetto avrà il domicilio presso il curatere. Leg. 3g-,$ Seffiad municipalem et de incolis; leg. 37,82» cod,; leg. unic. cod. de mulicribus in quo loco; leg. 13, cod. de dignitatibus.| 109. I maggiori, che servono o lavorano abitual- mente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui sefvono, 0in casa delle quali lavorano, allorquando abiteranno con esse nella stessa casa» Ò Leg. 6,$ 3, et leg 22. in pr. ff. ad municipa- lem‘et de incolis. 110. ll domicilio del defunto determina il luogo dell’ aperta suocessione. Leg. unic. cod. ubi de haereditate agatur. i1s. Allorquando le parti o una di esse in un at- to, e per lesecazione del medesimo, avranno elet- squé pae | 090 T. 1II. Del Domicilio. 29 to il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande e i procedi- menti relativi a questo atto si potranno fare dl do- micilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo. V. Argum. ex. leg. 1, ff. de judiciis et ubi qui sque agere debet. leg. 29, cod. de pactis. TIT OLO NV. Degli Assenti. 5 CA PO. T. Della Presunzione d’ Assenza. 112. Ogni qualvolta sia necessario di provvedere all’amministrazione di iutti o di parte de’ beni la- sciati da una persona presunta assente, la quale non abbia. alcun legittimi procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti. 113. Il tribunale, snlla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare i pre- sunti assenti nella for.vazione degl’ inventar), de? conti, delle divisioni e liquidazioni, 1n cui saranne interessati. 11. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl’interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano. CASPIO 1 Dell® dichiarazione d’ assenza, 115. Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute nolizie, le 30 L. 1. Delle Personc parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata|’ assenza. 116. Per comprovare l'assenza, il tribunale, sull’ ap- poggio delle carte, e documenti prodotti serdinerà che si assumano informazioni in contradittorio dal Procu- ratore, Imperiale nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l’uno sia distinto dall’ altra. 117. Jl tribunale nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell’ assenza; ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che st abbia- ro notizie del presunto assente. 118.]l Procuratore Imperiale trasmetterà i giudica- ti sì preparator]; che definitivi, tosto che siano pro- feriti, al Gran Giudice Ministro della Giustizia, il quale li farà pubblicare, 119. Non si pronuncierà il giudicato di dichiara- zione d’assenza, se non trascorso un anno dopo che sì saranno ordinate le informazioni. G.A PO. III. Degli effelli dell’ Assenza. SEZIONE I. Degli effetti dell’ Assenza relativamente ai beni, che l’assente pessedeva al giorno del suo allon- tanamento» 120. Nel caso in cui l'assente non abbia lasciato verun procuratore per Pr amministrazione de’ propr] beni, i suoi eredi presunivi, al tesfpo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno im forza del giudicato definitivo, che avrà dichiarato} assenza; farsi immettere nel provvisio- nale possesso de? heni che spettavano all’ assente al cu ne me (178) on T'. IV. Degli Assenti. 3r empo della di lui partenza o delle ultime sue noti» zie, mediante cauzione, che garantisca la loro am> ministrazione., Ù 121. Se l’assente‘ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promovere l’ istanza per la dichiarazione d’ assenza; 0 per la provvisionale im- missione in possesso, se non‘dopo il decorso d’ anni dieci compiti dal giorno yin cui scomparve, da quel. lo delle ultime di lui notizie. 122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la Pro- cura, ed in tal caso si pros vederà all’amministrazio- ne de’ beni dell’assente, come è detto nel capo pri- mo del presente titolo. 125. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ot- tennta la provvisionale immissione nél possesso, se esiste un testamento dell’ assente;si aprirà a richie- sta delle parti interessate; o'del Procuratore Imperiale presso il tribunale, e ì legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano su beni dell’ assente diritti dipen- denti dalla condizione della sua morte, potranne esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione. Lag. 2,% 4h, ff. qiemadmodum testam. aperiant, Leg.1,6$ 5, ff. ad leg. Corneliam de falsis.. 124. ll conjuge, che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedi- re l'immissione provvisionale nel possesso,€ Vl eser- cizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell’ assente, e potrà a prete- renza prendere, o conservare l° amministrazione de’ beni dell’ assente: se il conjuge fa istanza, per lo scioglimento provvisionale della comumione, mieutre- rà nell’ esercizio de’ suoi diritti tanto legali che con- venzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione. La moglie eleggendo di continuar nella comunione, eonserverà il diritto di p\tervi in seguito rinunciare. 129. 1l possesso provvisionale non sarà che un de+ posito, il quale conferirà a quelli che l’ etterranuo, Za L. I. Delle Persone. l amministrazione dei beni dell’assente, rendendoli responsabili verso il medesimo nel caso in cui ricom- parisca, o sì abbino di lui notizie. 126. Coloro che avranno ottenuta l’immissione prov- visionale in possesso, od il conjuge che avrà eletto di continuate nella comunione, dovrauno far proce- dere all’inventario dei mobili e delle scritture dell’ assente, De el del Procutatore Imperiale presso il tribunale di prima istanza, o d’un giudice di pace richiesto dallo stesso Procuratore Imperiale. Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di‘tutti, o di parte dei mobili. Nel caso di vendi- ta se ne impiegherà il prezzo, mon che i proventi ‘scaduti. Quelli che avranno ottenuta la provvisionale im- missione in possesso; tg per loro cautela fare istanza, ché sì proceda da un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all'effetto di veri- ficarne lo stato. La relazione del perito-rerrà omo- logata in presenza del Procuratore Imperiale; e.le spese saranno dedotte dai beni dell’ assente. 127. Quelli che in forza della provvisionale immis- sione, 0 della legale amministrazione, avranno go- duti i beni dell’ assente, non saranno obbl gati a re- stituire che il quinto dei proventi se il medesimo ritorna prima dei quindici anni conipiti dopo il gior- no della sua assenza, ed il decimo; qualora ritorni dopo quindici anni. Trascorsi trent anni apparterrà loro la totalità dei prov ent. Argum. ex leg. 54‘ff de diversis regulis juris. 128. Non potrauuo ajlenare, nè ipoiecare 1 beni stabili dell’ assente. coloro i quali non li possederan- no che a titolo d’immissione provvisionale. 129. Se I assenza avrà continuato per lo spazio di trent’anui dopo la prov visionale immissione in pos- sesso, 0 dopo l'epoca in cui il conjuge in comunio= me avrà presa l’amminisirazione de’ beni dell’ assen= pare colo Fani d0q pos ess rat le. ano TL Degli Assenti. 33673 te, oppure quando siano trascorsi cent'anni compiti dalla nascita dell’ assente, le cauzioni resteranno di- sciolte: tutti coloro, che ne avranno il diritto, po- tranno domandare la divisione dei beni dell’ assente, e far pronunziare dal tribunale di. prima istanza la difinitiva immissione in possesso. Leg. g+ ff. de usufructu et usu et reditu legata. Leg. 56. ff. de ufsuructu et guemadmodum. Leg. 23, cod. de sacrosanctis ecclestis. 130. La successione dell’ assente, dal giorno della sua morte verificata, résterà aperta a vantaggio dei parenti che in quell” Apa saranno i più prossimi; coloro che avranno goduto i beni dell’ assente, sa- ranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell’ articolo 127. 131. Se pendente. la provvisionale immissione in possesso ricomparisce l’assente o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato decla- ratorio d’ assenza, salve; se vi sia luogo, le caute- le conservative prescritte per I’ amministrazione dei suoi beni nel capo primo del presente titolo. 132. Se anche dog la diffinitiva imiissione in pos sesso ricomparisce|’ assente, e resti provata Ja sua esistenza, ricupererà 1 suoi beni nello stato, in cur si troveranno, il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati. 133. I figli e discendenti in linea retta dell’ assen> îe potranno egualmente entro i\trent'anni, compu- tabili dal giorno della definitiva immissione in pos- sesso, domandare la restituzione dei suoì beni, c0- me è disposto nell’ articolo precedente E 134. bia il giudicato declaratoyio di assenza’, chiunque avrà ragioni esercibili cOntro 1 assente, non potrà esperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni;@ che ne avranno la legale amministrazione» i = 34 L. I. Delle Persone. SERTO NE 1 Degli effetti dell’ Assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all’ assente. 135, Chiunque reclamerà un diritto competente a pt di cui s’ignori I’ esistenza, dovrà provare che a medesima persona esisteva, quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Argum. ex leg. 2, ff. de probationibus et leg. 4. cod. de edendo 136. Aprendosi una successione, alla quale sia chia- mata una persona, di cui non consti|’ esistenza, sarà quella devoluta esclusivamente a quelli, coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, od a coloro, a cui sarebbe spettata in mancanza dell assente. 137. Le disposizioni dei du: precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio de]!’azione di peti- zione di eredità, e degli altri diritti spettanti all’ as- sente od a’ suoi rappresentanti ed aventi causa da esso; e’ non si estinguerauno, che trascorso il tein- po stabilito per la prescrizione. 138. Finchè l’ assente non si presenterà, o le azio- ni a lui competenti non saranno promosse in suo no- me; quelli che avranno avuta la successione lucre- ranno i frutti da essi percetti in buona fede. V. Leg. 25,$ it et 15; leg 23, ff. de haereditat, petit. SEZIONE IIl- Degli effetti dell’ Assenza riguardo al Matrimonio. 139. L’ assente, il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio; sarà egli solo ammesso ad impu- gnare questo matrimonio; o personalmente, o col me di hoc fig] Ma de] ls mo pd gli: can con T. IV. Degli Assenti. 35 mezzo di un suo procurat ore munito della prova della di lui esistenza. (Ved. Novell. 119, cap.4h,— Authentica quod- hodie’ cod. eondo il Gius romano, potevasi rimaritar la. donn che aveva assente il manto.) 1/0. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti in grado di succederglì, 1 altro conjuge potrà doman- dare 1 immissione provy sionale nel possesso dei beni. x "i. a-?;” fa Ta a digum. ex icg. unic., ff. unde vu et uzor. CA Pi0,5 IN Della cura de’ figli d’un padre resosi assente, constiluiti in età minore. 14r. Qualora il padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da up comune matrimonjo, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito relativamente all’ educazione, ed ammi- nistrazione de’ loro beni. Arg. ex leg.1, cod ubi pupilli educari debeant. 142. Sei mesi dopo 1° allontanamento del padre, se a quell’ epoca fosse morta la madre, o-venisst a morire prima che sia stata dichiarata 1’ assenza. del padre, la cura de’ figli verrà dal consiglio di fami- glia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mani canza di questi ad un tutore provvisionale. 153. Lo stesso sì osserverà nel. caso in cui uno dei DUIOE! resosi assente lascerà figli in età minore na- ti da un precedente matrimonio. de repudtîis, per osservare quando; se-: "e L. I. Delle Persone. TITOLO V. pe i, îr Bel Matrimonion Bis il | hu TAG dis CAPO I. A i q Delle qualità e condizioni necessarie| LL per contrarre Matrimonio.| LI 01 tos L’ uomo prima che abbia compiuti gli anni|, 144. I diciotto, la donna. prima degli anni quiudici pure| ,} eoimpiti; uon possono contrarre matrimonio. E lnstit. in pr. de nuptis. Leg. 3, cod quando iutores vel curatores esse desinant. Leg. 4, ff. de| ai vilu nuplearum. 3 i sch | 14%. 1° Imperatore nondimeno potrà accordare dii n spensa di età per gravi motivi. Ri 1/6. Non vi è matrimonio, ove non vi è consenso.| x 9 di" 1 È Î 1a Leg.2, leg.16,,$ 2, ff.de ritu nuptiaruî. Leg-|% 30, ff. de regulis juris. Leg. 116,:$ 2, eodem titulo.||; 147. Non si può contrarre nn secondo matrimonio; avanti lo scioglimento del primo." Leg. 1, in fine, ff. de his qui notantur infamia. po Leg.>». cod.‘de incestis et inutilibus nuptiis. Leg. 18, cod. ad legem Juliam de adulteriis. sd 1($. Il figlio, che non è giunto all’età di venti-| x, cinque anni compiti, la figlia che non' ha compiti] y; gli anni ventuno, mon' possono contrarre Matrimonio| senza il conseaso del padre e della madre, in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente. Nt . Leg. 2, leg. 34, Sf. de ritu nuptiarum. Leg. 23| leg. 5, cod. de nuptits. ba | 149. Se l'uno dei due genitori è morte, 0 se tro- riella impossibilità di manifestare la propria Vo-| di basta il consenso dell'altro.| i ;, cod. de nuplùs. T. V. Del Matrimonio. 37 150. Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro. luogo; se l avo o Vavola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell” avo. Se vi è disparere fra le due linee, ciò equivale al consenso. 15r. I figli di famiglia giunti alla maggiore età, determinata dall'articolo 148., sono tenuti prima di contrarre matrimonio a chiedere con nn atto rispet toso e formale il consiglio del padre, e della madre lo- ro, 0 quello dell’avolo e dell’ avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, 0 si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà, 152. Dopo la maggiore età determinata dall’ arti- colo 1/8 fino slVetà dei trent'anni compiti per i ma- schi, e degli anni venticinque compiti per le fem- mine, l° atto rispettoso prescritto dall’ articolo pre- cedente, se non sarà susseguito dal consenso per il matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di me- se im mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto y sì potrà procedere alla celebrazione del matrimonio. 153. Dopo l’età dei trent’ anni, mancandovi 1l consenso all’ atto rispettoso, si potrà, un mese do- po, passare alla celebrazione del matrimonio. 154. L’ atto rispettoso sarà notificato a quello, od a quelli fra gli ascendenti indicati nell’ articolo 151; col mezzo di due nota], o di un notajo con due te- stimon], e sarà fatta menzione della risposta nel pro- cesso verbale, che si deve formare. 155. In caso d'assenza dell’ascendente,‘a cui sareb= besì dovuto fare 1° atto rispettoso, si passerà alla cele- brazione del matrimonio; presentandosi il giudicato, che fosse stato pronunciato per dichiarare]’ assenza, od in mancanza di esso, quello con cui sì fossero decretate le informazioni: ovvero‘non essendovi an- cora verun giudiciale decreto, un atto di notorietà rilasciato dal giudige di pace del VERS in cui la» i Sè Cal KA Fateci, son 38 L. I. Delle Persone. scendente ebbe 1’ ultimo suo noto domicilio. Quest? atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati ex officio dal medesimo giudice di pace. Argum. ex leg. 9 è Gin, leg. 19, leg. 11,ff. de ritu nuptiarum;' leg. 12> Gif de caplivis et postliminio reversis. Leg. 29; cod. de nuptiis 150. Gli ufficiali dello stato civile; che hanno pro- alla celebrazione dei matrimonj contratu da i quali non a compita Verà di venti- cinque anni; ovvero da figlie che non abbiano com- pita quella dei ventuno. senza che il consenso dei padri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della fan iglia, nel caso in cui è prescritte sia stato enunciato né W atto del matrimonio, saran- no a richiesta delle parti interessate© el Procura- tore Imperiale presso il wribunale di prima istanza del luogo, in cui il matrimomoè stato celebrato, condan- pati nella multa prescritta dall'articolo 193, ed inol- tre nella pena del carcere per un terapo non minore di mesi sel Quando non vi saranno inter ceduto fish. biano venuti atti ri- 157 spettosi ne? casì im cui sono prescritti, I ufficiale del- Jo stato civile che avrà celebrato il matrimonio y sarì condannato nella stessa multa, ed inoltre nella pen? del carcere non minore di un mese. 158 Le dispositioni degli articoli 148 e/149» e le disposizioni degli articoli 151, 192, 153, 154;€ 1559, ispettoso da praticarsi xerso il pa- relative all’ atto rispe dre e la madre nei ca li sono applicabili anche ai riconosciuti. 159. 11 figlio naturale che to, o che riconosciuto abb madre, ovvero nel caso che questi nifestare la loro volontà, non potra degli anni ventuno compiti, se non av rà ottenuto il cor senso di un tutore da deputarglisi a quest’ oggetto» Leg. 29) cod. de nupiiis» si contemplati in non sia stato riconosciu- ia perduti il padre e la non possano ma- ) maritarsi prima dettì artico-| figli naturali legalmente| | to; de e pente )scIu* el ) ma yo pI uto+ T. V. Del Matrimonio. 39 160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avo- li nè avole, o se si trovino tutti nella impossi vilità di manifestare la lor volontà, i figli, o le figlie mi- nori di anni ventuno non possono contrarre matri- monio senza il consenso del consiglio di famiglia. (Secondo il gius romano, i minori non avean bi- sogno per maritarsi del consenso del lor curatore, nè di quello de’lor parenti. /. leg. 20 ff. de ritu nupt. leg. 8, cod. de nupt 161 Im linea retta il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti, e discendenti legittimi o natu- rali, e gli affini nella medesima linea Leg 09, ff de ritu nuptiarum.— Paul. sentent. lib.2, tit. 19,$ 10 et 11.— Instit. Lib. i, de nu- piùs. 162. In li nea trasversale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, e gli effini nel medesimo grado Insit. de nupt.— leg. 2, cod Theodos. de in- cest. nupt.— Leg. 5, cod. de incest nupt r63 ll matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote Instit. de nuptiis.— Leg. 31, ff de ritu nupt. Leg. 1, cod. Theodos. de incestis nuptiis.— Ul- pian. Fragment. tit. 5,$. 5. 164. L'Imperatore nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell’ articolo prece» dente. CAPO IL Delle Formalità relative alla celebrazione del Matrimonio. 165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell’ ufficiale civile del domicilio dell’ uno o dell’ altro dei contraenti. 166. Le due pubblicazioni ordinate dall'articolo 63 ho L.I Delle Persone. del titolo degli Atti dello stato civile, saranno fa t- te alla Municipalità del luogo, ove ciascuno dei con- traenti avrà il suo domicilio. 167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabi- lito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazio- ni avranno luogo anche alla municipalità dell’ ultimo domicilio. 168. Se le parti contraenti, od una di esse; sono relativamente al matrimonio sotto la podestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì alla municipa- lità del domicilio di quelli, sotto la cui podestà essi si trovano. 169. È in arbitrio dell’ Imperatore, 0 dei Ministri, che destinerà a quest’ effetto di dispensare per gravi cause dalla seconda denunzia. 170. Il matrimonio contratto in paese estero fra Francesi, e tra un individuo Francese ed uno stra- niero sarà valico, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese,€ purchè si siano fat- ie precedere al matrimonio le pubblicazioni prescrit-| ie dall’ articolo 63 degli Att: dello stato civile, e| che il Francese non abbia coniravvenuto alle disposi-| zioni mentovate nel capitolo precedente.| 171. Entro mesi tre dal rcingresso di un Francese| nel territorio dell'Impero, I’ atto della celebrazione| del matrimonio coutratto in paese estero sarà trascritto| sul registro pubblico de matrimonj del luogo del suo domicilio. | CAPO III Delle Opposizioni al Matrimonio. 192. Il diritto di fare supposizione alla celebrazio- me di un matrimonio, apparuene a pegnata in matrimonio con una delle due parti con- traenti. 173. Il padre, ed in mancanza del padre, la ma-| }la persona im-| pepe cane, fat- ON uno ono \pa- essi stri, SI IVI o fra stra= fo le ) fat- crite e rAcese gione 10 conio e] su "T. V. Del Matrimonio. fr dre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole, pussono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e descendenti, quand’ anclie questi avesse- ro compiti gli anni venticinque. 174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, lo zio, o la zia, il cugino o la cugin germani costituiti in erà maggiore non possono fare apposizione che ne’ due casì seguenti: 1.° Quando non si sia ottenuto il consenso del con- siglio di famiglia richiesto dall’ articolo 160. 2.° Quando P opposizione è fundata sullo ststo di demenza del futuro sposo: Questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente es- ser tolta, non sarà g mai ammessa, che a condi- zione per parte dell’ opponente, di provocare| in- terdizìone, e di farla ordinare nel termine, che sa- rà fissato giudizialmente. 175. Nei due casi contemplati nel precedente arti- colo, il tutore, o cutatere, durante la tutela 0 cu- ra, non potr࣠re opposizi e, se non sia auroriz= zato da un consiglio di famiglia che potrà convocare+ ione esprimerà la qualità 176. Ogni atto di oppo; che attribuisce all’opponen e il diritto di farlo; co terrà. elezione di domicilio nel luogo, dove il ma monio si avrà a celebrare: dovrà egualmente conte nere i motivi dell’opposizione a meno che non fosse fatta sull’ istanza d’un ascendente; il tutto sotto pena di nullità, e della interdiziane dell’ ufficiale miaisie- riale) che avesse sottoscritto Vaito de IV 0ponosizione> 177. 1l tribunale di prima istanza pronuncierà en- tro dieci giorni sulla dimanda per la revoca dell’ op- 178 Se vi è appellazione, sa ultimato il gia lio zio nei dieci giorni successivi alla citazione.—— 179- Gli opponenti, eccettuati gli as endenti; se l'opposizione è rigettata, poiranno essere condannatà al risarcimento dei danni ed interessì, da L. I. Delle Persone. Ka I CAPO IV. î È Delle Domande per. Nullità di Matrimonio. 180. Il matrimonio contratto senza il libero con-| n senso dei due sposi; o di uno di essi, non può es- E sere impugnato, che dagli sposi, o da quello fra essi, si il cui consenso non*è stato libero.| n Quando vi fu errore nella persona, il matrimonio| I non può essere impugnato; che dallo sposo indotto| 1 in errore.| I î 181. Nel caso del precedente articolo non è più am-| missibile la dada per nullità, se vi-sia stata f. coabitazione continua per sei mesi, dopo che lo spo-| so ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo| essere stato da lui riconosciuto 1° errore. | 182. 1} matrimonio contratto senza.il consenso del| 1 padre e della madre, degli ascendenti, 0 del consi=| glio di famiglia nei casi, in cui tale consenso cra I rescritto, non può essere inpugnato, fuorchè da co-| RE o, il:conenso dei quali era richiesto; ovvero da\ quello spose a cul era necessario il consenso mede- simo. Duc 183. L° azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti, il consenso dei quali era richiesto; ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente 0 tacitamente da quelli, il di cui consenso era necessario, 0 quando dopo la no- tizia del contratto matrimonio sia-trascorso un anno|| senza alcun loro reclamo. Parimente non può essere proposta dallo sposo, trascorso un anno senza suo reclamo, dopo che è giunto all’età competente per acconsentire da se stes- ; so al matrimonio. | Argum. ex. leg. 2 ct 5, cod. de nupt. 18/4. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144; 147> 161, 162, 163, può essere impugnato tanto dagli sposi; quanto da tutti ] eae* osta nali tato n0- inno 050, he è stes re al può tulbi T. V. Del Matrimonio. 63 quelli, che vi anno interesse, 0 dal ministero pub- blico. Leg. ll, ff. de ritu nuptiarum. 185. Tuttàvia il matrimonio contratto da spusi che non erano ancora pervenuti alla età prescritta, 0 da uno de’ medesimi che non era ancor giunto alla stes- sa età, non può più esse impugnato, 1.‘ quando s0- no traseorsi sei mesi dopo che lo sposo 0 gli sposi han- no compiuta 1’ età competente; 2.° quando la don- na; che non era giunta a questa età, avesse concée- pito prima della scadenza di mesi sei. 186. Il padrè, la madre, gli ascendenti, e la fa- miglia che hanno acconsentito al matrimonio contrat- to ne] caso dell'articolo precedente, non saranno am- messi a proporne la nullità. 187. In tutti i casì, nei quali secondo articolo 184, l azione di nullità può proporsi da tutti colo- ro. che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali, 0 dai figli nati da altro matri- monio, vivendo i due sposi, se non nel caso in cui vi abbiano un interesse preesistente ed attuale. 188. Il conjuge, a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello che era seco lui congiunto. 189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del pri- mo matrimonio, la validità o nullità di questo de- ve essere preventivamente giudicata. 190. 1l Procuratore Imperiale in tutti i casi, ai quali è applicabile Varticolo 184 di questo titolo, osser- vate le limitazioni espresse nell’ articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i dne sposi, ed instare perchè venga decretata la loro separazione. 191. Ogni matrimonio; che non sla stato contrat- to pubblicamente, nè celebrato avanti il competen- te ufficiale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascenden- $i, e da rutti quelli che vi hanno un interesse pree- “uso Ì 44 IL. I. Delle Persone: esistente ed attuale, come pure dal pubblico mint- stero. 192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle| Î due pubblicazioni prescritte, non siansi ottenute le| dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e ce- lebrazioni, il Procuratore Imperiale farà condannare l’ufficiale pubblico in una multa, che non potrà ecce- dere trecento franchi; ele parti contraentio quelli sotto la‘cui podestà le. medesime hanno agito, in una multa proporzionata alle loro sostanze.| ; 193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo per qualunque| contravvenzione al'e regole prescritte all’art. 165, an-| corclè le medesime contravvenzioni non fossero giu- dicaie sufficienti per fare pronunziare la nullità del matrimonio 194. Niuno può reclamare il titolo di conjugi e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l’atio della calebrazione inscritto nel registro dello stato ci- vile, eccettuato il caso preveduto dall’articolo 46, al titolo degli atti dello stato civile Contr. leg. gi, et leg. 13, cod. de nuptiis. 1g5. ll possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi, che respéttivamente lo allegheranno; dal presentare}’ atto della celebrazione del matrimo- nio avanti l’ ufficiale dello stato civile, Contr. leg. 9 et 13, cod. de nupttis. 196. Quando vi è possesso di siato,€ che è pre- sentato Patto di celebrazione del matrimonio avanti ufficiale dello stato civile, i conjugi non sono re- spettivamente ammessi a domandare la nullità di quest’ atto. 197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194€ 195, esistono figli di due persone, che hanno pab- blicamente‘vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà es- sere impuguata pel solo pretesto che manchi la pre- 2 [ ( ( T. V. Del Matrimonto. Jell’atto di celebrazione, qualora la stes sa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll’ atto di nascita, 198. Se la prova della legale celebrazione del ma- trimonio è fondata sul risultato d’ un processo cri- minale, 1° iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo matri- sentazione€ MODIO» 199: Se i conjugi, o uno di essi, siano morti sen- za avere scoperta la frode, lazione eriminale può essere pegmossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio; come pure dal Pro- curatore Imperiale Pi 200. Se l ufficiale publ cui si è scoperta la frode dal Procuratore Imperiale nella suoi eredi col concorso delle parti interessate, e die- tro loro denuncia. sor.]l matrimonio che è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto ri- suardo ai conjugi, quanto relaiivamente al figli, al- ora quando sia stato contratto in| uona fede. 209. Se non vi è la buona fede che per parte di il matrimonio non produce gli ef- del medesimo conjuge y lico è morto al tempo, in . V azione sarà promossa via civile contro i uno dei con)ug fetti civili se non in favore e dei figli nat dal matrimonio+ C A_PeO> V. che nascono dal Matrimonio. Belle Obbligazioni 263. I conjugi col solo fatto del matrimonio con- Pobbligazione di nutrire, man- ono unitamente r °e ed educare i loro figli. 204. Il figlio non ha azione.cunt tra ten ro il padre e la 46 L. I. Delle Persone» madre per obbligarli a fargli un assegno a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo. Contr. leg. 19, SF. de ritu nuptiarum; les.©, cod. de dotis promissione.( A Roma quei padri, che non volevano maritare i loro figli o dar la dote alle loro figlie, vi erano astretti dai Magistrati. leg. 19, ff. de ritu nuptiarum DD) 209. I figli sono tenuti a somministrare gli ali- menti ai loro genitori, e agli altri ascendenti, i quali ne siano bisognosi. Leg...9 13900, Vee. 57 Ca leg: 5, S4, ff. de agnoscendis et alendis liberis.— Leg. 2, cod. de alendis liberis ac parentibus.— Dicta leg: 5,613 Sf. de agnoscendis et alendis liberis. 206. 1 generi; e le nuore sono ugualmente, e nel- le medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa 1.° quando la suocera è passata alle seconde nozze; 2.° quando siano morti quello dei conjugi. dal qua- le derivava 1’ affinità, ed i figli nati dalla sua unio- ne coll’ altro conjuge. 207. Le obbligazioni risultanti da queste disposi- zioni sono reciproche. Tot. titul. ff. de agnoscendis et alendis liberis È et cod. de alendis liberis, ac parentibus. 208. Gli alimenti non sono assegnati che in pro- porzione del bisogno di chi li domanda, e delle so- stanze di chi li deve somministrare. Leg. 5,$ 10; ff. de agnoscendis et alendis li beris,— Leg. 2, cod. de alendis liberis ac pa- rentibus. 209. Quando quegli che somministra, 0 quegli che riceve alimenti sia ridotto ad uno stato tale, in cui 1’ uno non possa più somministrarli, o 1’ altro non ne abbisogni più in tutto o in parte, se ne può do- mandare la Live zione o la riduzione. Argum. ex leg. 5,6 so ff de agnoscend. et alend. kiberis, et leg. 2, cod. dé alend. liberis ac parent. fa T. V. Del Matrimonio. 47 sto. Se la persona, che deve somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria; il tribunale, con congnizione di causa, potrà ordinare che la detta persona riceverà nella propria casa nutrirà, e manterrà quello, al quale essà deve gli alimenti. 211.]l tribunale pronuncierà egualmente, se il pa- dre o la madre che offrirà di ricevere ymuirire e man- tenere in propria casa, il figlio a cui deve gli alimen- ti, debba essere dispensato dal pagamento della pen- sione alimentaria CAPO Vi. Dei Diritti e dei respettivi doveri dei Conjugi. 212. Jconjugi hanno il dovere di reciproca fedel- SOCCOrso, assistenza, 213. Il marito è in dovere di proteggere la mo- glie, la moglie di obbedire al marito.) 21/. La moglie è obbligata ad abitar col marito 4 ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di sta- bilire la sua residenza: il marito è obbligate a ri- ceverla presso di se, ed a sommini strarle tutte ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze e del suo stato. 215. La moglie non può stare in gì torizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunio- ne o fosse separata di beni. 216. L’ autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione cri- minale o di polizia. 217. La donna, ancorchè non sia in communione e sia separata di beni, non può donare, alienare, Ipotecare, acquistare 3a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito corcorra all’ atto, 0 presti 11 coa- senso in iscritte< izio senza l’au- ud 88 L.I. Delle Persone. 218: Se il marito ricusa d’ autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla. c 219. Se il marito ricusa d’ autcrizzare la moglie a a qualche atto, questa può far citare direttamente| ri il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può ae- cordare;, o negare la sua autorizazzione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chia- mato alla camera del consiglio. i 220. La moglie, esercitando pubblicamente la mer-| catura, può senza Il autorizzazione del marito), con- VR) trarre chbligazioni per ciò che concerne il suo ne- gozie. e nel detto caso; ella obbliga anche 11 ma-% rito, se vi è comunione tra essi, oi La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mer-| 3} canzie del traffico di suo marito, ma soltanto quan-|{ do ella esercita un traffico separato. lo 221. Allorchè il marito è condannato ad una pena| afflittiva o infamante, quantunque sia pronunciata in contumacia, la donna anche di età maggiore; non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti senza averne impetrata l’ autoriz- zazione dal giudice, il quale può in questo caso acccordarla, benchè il marito non sia stato senti= to o chiamato. 222. Se il marite è interdetto o assente, il giudice può in questo caso, con cognizione di causa, auto- rizzare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti. 223. Ogni autorizzazione data in genere, ancor-| chè stipulata: nel contratto di matrimonio, non può essere valida, se non relativamente all’ amministra- zione dei beni della moglie. 224. Se il marito è in età minore, l’autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per ista- re in giudizio, quanto per fare contratti.—.| 225. La mullivà appoggiata alla mancanza di autox||, 45 plte ente del )jica nere lane orl?* caso ente id ce aloe ul anto cor poso stra Tone Isla qui T. V. del Matrimonio. 49 rizzazione non può opporsi che dal marito; dalla moglie, o da loro eredi. 226. La moglie può far testamento senza 1’ auto- rizzazione del marito. CCAP0 VII. Dello scioglimento del Matrimonio. 227. Il matrimonio si discioglie, 1.0 Per la morte di uno de? conjugi; 2.° Pel diverzio legalmente pronunciato; 3.0 Per condanna definitiva d’ uno dei conjugi ad nna pena producente la morte civile. Ù i Leg 1, ff. de divort. et repud.— Nov. 21. cap. 13,— Leg. 5,6 1, ff. de bonis damnat. leg 13, G. 1, ff. de donat. înter virum et uxor. leg. 1, cod. de repud. CAPO VIII. Delle seconde Nozze. 228. La donna non può contrarre un nuovo matri- monio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scio- glimento dell’ antecedente. Leg. 8et 11 ff. de his qui notantur infamia; leg. 2, cod. de secundis nuptiis IGISRO LOI. Bel Divorzio. CAPO, Delle Cause del Divorzio. 229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa d’ adulterio della moglie. D) 5o L. V, Delle Persone. Leg. 8.53, cod. de rep. et judicîo de morib.|| subl— Nov. 22, cap. 19$ 2. Nov. 117, Sai n 230. Potrà la moglie domandare il divorzio per|, ni causa d’ adulterio del marito, allorchè egli avrà te-|| nuta la sua concubina nella casa comune. ni Les. 8,53, cod.de repud. et judicio de morib. subl.| in LO TABA — Novell. 22, cap.:5,S1. Novell 117, cap.9-$-5-| ni 231. l conjugi potranno domandare reciprocamente|, il divorzio pèr eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell’ loi uno verso dell’ altro. li I Leg.8.$3, cod. de repudiis et judicio de moribus|, sublato.— Novell. 22, cap.‘15,$.,| Vovell. 1:7.| Di cap. 8 et 9g.( La demenza 0 manìa dell’ uno dei conju:||, gi era per Valtro a Roma una crusa legittima di divor-| p, zio.V. leg. 2», 6788, ff. soluto matrimonio.)| în 232. La condanna di uno de’coniugi a pena infa-| mante sarà per l’ altro una causa di divorzio.| Li Lesg.3, 53, cod. de repud. do): de morib. sub.| n — Nov. 22, cap 15,$1— Nov. 117; cap. 8et9-|ur 233. Il consenso scambievole e perseverante de’ c0-|}, njugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge 1|, e sotto le condizioni e dopo gli esperimenti determi| jn mati da essa, proverà sufficientemente che la. vita| n, comune è loro insopportabile, e che esiste relativa-|), mente ai medesimi una causa perentoria di divorzio.|». iL CAPO IL i ; hi Del Divorzio per causa determinata.| | ve Di i chi SEZIONE 1. la ì Delle Forme di Divorzio per causa determinata.|" | CO | 234. Qualunque sia la natura de’ fatti o dei delit- ti, che daranno luogo a domandare il divorzio pet| È | I 10.) infa- sub ey e co” gie, [45 rnle vu tiva” rziQ T. VI. Del Divorzio. 53 causa determinata, questa domanda non potrà esse- re proposta che avanti al tribunale del circondario; in cui i conjugi avranno il loro domicilio. 235. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge attore, dì luogo ad una procedura criminale. per parte del ministero pubblico, l’azione per divorziò resterà so- spesa fino al giudicato del tribunale criminale: allo- rì essa può essere riassunta, senza che sia permes- so di dedurre dal giudicato criminale alcun motive d’inammissibilità od eccezione pregiudiciale contro Il conjuge attore. 236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti; e verrà presentata personalmen- te dal coniuge attore con i documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale od al giu- dice che ne farà le veci, eccetto che il detto conju- ge fosse impedito da malattia: nèl qual caso, a sua richiesta e dietro il certificato di due medici, o chi- rurghi, ovvero di due ufficiali di sanità, il magi- stato si trasferirà al domicilio dell’ attore per ivà ricevere la sua domanda. 237. Jl giudice sentito l'attore, e fatte al mede+ simo le osservazioni che crederà convenienti, vidi- meràì la domanda e.i documenti allegati, e stende= tì un processo verbale della consegna di tutto in sue mini. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal giudice e dall'attore, eccetto che questi non sappia onon possa sottoscriversi, nel qual caso sarà di ciò fitta menzione. 238. 11 giudice ordinerà appiè del suo processe verbale, che le parti compariranno personalmente avanti a lui nel giorno e nell’ ora che indicherà Le che a questo effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte, contro cui sl do- manda il divorzio. È 239 Nel giorno indicato, il giudice, fatte ai due conjugi, se compariscono, ovvero all’ attore, se s1 pesenta egli solo, quelle rimostranze che crederà va» "I — ro 52 T. I. Delle Persone. levoli a procurare una conciliazione, e non potende| riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà| che vengano comunicate la domanda e_ suoi allegati al| Procuratore Imperiale; ela relazione di tuttoal tribu-| nale. aho. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Procuratore Im-| eriale accorderà o sospenderà il permesso di citare.| La sospensione non potrà eccedere il termine di| giorni venti.| 241. L'attore in virtà del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a com- parire personalmente all’ udienza, a porte chiuse, entro il termine legale, ed unitamente alla citazio- ne farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio. olo. Alla scadenza. del termine, comparisca o no il convenuto, l’attore in persona assistito da un consulente, se lo giudica opportuno, esporrà o farà| esporre. i motivi della. domanda: presenterà i do-| cumenti che 1° appoggiano, e nominerà i testimonj;| che intende di far esaminare.| 253. Se il convenuto comparisce personalmente, 0| per mezzo di un legittimo procuratore, potrà pro-| porre 0 far le sue osservazioni tanto su 1 motivi della domanda, quanto sopra 1 ocumenti prodotti dall’ attore, e riguardo ai testimon] da esso] nominati. Il convenuto mominerà-per parte sua il testimonj che si propone di far esaminare, e riguar-| do ai quali l’attore farà reciprocamente le sue osser:| VvazionI. Î 244. Si estenderà processo verbale delle compar-| se, deduzioni ed osservazioni delle parti, come pure] re di quanto luna 0 V altra avrà ammesso. Sar) fatta lettura di questo processo verbale alle dette| varti, Je quali saranno richieste di sottcscriverlo;| sarà fatta espressa menzione della loro sotloscrizio-| | | nda eterà ti al ibu- sulla avrà - lare, v le di anale Com: use lazio» e dei om a ul 0 fari 1 de DOD]| T. VI. del Divorzio. ne, o della loro dichiarazione di non potere 0 di non volere sottoscriversi 245. 1l tribunale rimetterà le parti all’ udienza vabblica; di cui fisserà il giorno e lora; ordinerà Dì comunicazione degli atti al Procuratore Imperiale, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l’ attore, sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito 2/6. Nel giorno e nell’ ora indicati, sulla relazio- ne del giudice deputato, sentito il Procuratore]mpe riale, il tribnnale deciderà primieramente sopra ì motivi. di inammissibilità, se siano stati proposti È In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà ri- gettata la domanda di divorzio: ed in caso contra- rio, ovvero quando non siano stati proposti i moti vi d’inammissibilità, sarà ammessa la domanda di di- VOTZIO. 247. Subito dopo l’ammissione della domanda di di- vorzio, snlla relazione del giudice deputato, sen- tito il Procuratore Imperiale, il tribunale pronun- cierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diver samenie ammettera Vattore alla prova dei fatti relativi da lui allegati ed il convenuto a provare il contrario, 2458. ln qualunque atio delle causa s Je parti, do- To la relazione del giudice e prima che il Procuratore mpe riale intraprenda a parlare 3 potranno propor« re 0 far proporre le loro respettive rag!oni, prusa sopra ì motivi d’inammissibilità, e quindi sul me- rito; non sarà però ammesso glammal il consnlente dell’ attore, se questi non sia comparso personal- mente, 249. Pronunciato il decreto che prescrive gli esa- mi, il cancelliere del tribunale accorderà. senza dilazione fa lettura di que lla parte del processo ver- ba'e in cui sì contiene la nom: già fatta dei te- stmonj che le part intendono di. far esaminare è» e 2 54 L. I. Delle Persone. Fsse saranno avvertite dal presidente, che-è in lora facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non, saranno più ammesse a farlo. 250. Le parti proporranno in seguito Je respettive Joro eccezioni contro i testimonj che vorranno esclu- dere. 1l tribunale, sentito il Procaratore Impe- riale, pronuncierà sopra tali eccezioni. 251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli discendenti, non possono essere. ricusati a motivo di pareutela, non meno che i domestici dei conju- gi, a cagione di tale qualità; ma il tribunale avrà nel riguardo che sarà di ragione alle disposizioni de parenti e dei domestici. 252. Qualunque decreto che ammetterà una prova testimoniale, farà menzione dei testimonj che do- vranno essere esaminatì, e determinerà il giorno e l'ora in cui dovranno essere presentati dalle parti. 253. Le deposizioni dei testimonj saranno ricevute dal tribunale-sedente a porte chiuse, in presenza del Procuratore Imperiale, delle parti, e dei loro con- sulenti od amici fino al numero di tre per parte. 254. Le parti; o per se stesse 0 per mezzo dei lo- ro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle os- servazioni ed interpellazioni che troveranno oppor- tune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni. 255. Ciaseuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni, alle quali avrà dato luogo.]l. processo verbale delle in forma- zioni sarà letto ai testimonj ed alle parti: gli uni e le altre saranno richiesti di sottoscriverle, e si farà menzionedella loro sottoscrizione, o della loro dichia- razione di non aver potuto o voluto sottoscrivere. 256. Chiuse le informazioni d’ambedue le parti o quelle dell’attore, se il convenuto non ha presentati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all’ udienza pubblica, indieandone il giorno e l’ ora; ordinerà Îe comunicazioni degli atti al Procuratore Imperiale, e pr ser on T. VI. Del Divorzio.; deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto, ad istanza dell’ attore nel termine che‘ in esso verrà stabilito. 257. Nel giorno fissato per Ja senteuza definitiva, se si farà la relazione dal giudice deputato: le parti| in seguito o per se stesse 0 per mezzo de’loro con-! i sulenti, potranno far quelle‘osservazioni che crede- ranno utili alla loro causa; e quindi il Procuratore Imperiale farà le sue conclusioni. 258. La sentenza definitiva sarà pronunciata pub- blicamente: e quando questa ammetta il divorzio, sarà 1’ attore autorizzato a presentarsi avanti l’ uffi- ciale dello stato civile per farlo pronunciare. 259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi; sevizie od ingiurie gravi, ancor- chè appoggiata a giusto fondamento, 1 giudici po- tranno differire di ammettere il divorzio: ed in questo caso; prima di giudicare, autorizzeranno la i moglie a separarsi dalla coabitazione del marito; senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conveniente; e condanneranno il ma- i rito a pagarle una pensione alimentaria proporzio- nata alle di lui sostanze, quando la moglie non ab- bia redditi bastanti a provvedere ai propr] bisogni. 260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non sì sono riunite, il conjuge attore potrà far ci> tare} altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pro- nnnciarsi Ja sentenza definitiva che ammetterà il di- vorzio. 261. Quando si sarà proposto il divorzio perchè uno de’ conjugi è stato condannato a pena infaman- te, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, edun certificato del tribunale criminale, il quale provi che la medesima sentenza L: I. Delle Persone. non è più suscettibile di riforma per le’ vie le- gali. 262. In caso di appellazione dalla sentenza di am- missibilità o‘dalla‘sentenza definitiva pronunciata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il tribunale d'appello procederà e giudicherà, come| nelle cause d’ urgenza. 263: L’ appellazione non sarà ammissibile se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sen- tenza proferita in contraddittorio od in contumacia+ Il termine per ricorrere al tribunale di cauzione contro una sentenza in ultima istanza sarà parimen- te di tre mesi dal giorno della intimazione. I} ri-| corso per la cessazione sospenderà l’esccuzione della| sentenza 264. Pronunciata‘che sarà una sentenza in ultima 4| istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il conjuge che I avrà ottenuta, sa- rà in obbligo di presentarsi nel termine di due me- si, avanti|’ ufficiale dello stato civile per far pro- nunciare il divorzio; chiamata legalmente l’altra parte. 265. Questi due mesi non comincieranno a decor- rere per le sentenze di prima istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per 1’ appellazione: e r1- guardo alle sentenze proferite in contumacia in gra- do di appello, dopo trascorso il termine di potervisi cpporre; e quanto alle sentenze pronurciate in con- traddittorio ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione. 266. Il conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chia- mare l’altro conjuge avanu 1° ufficiale dello stato ci- vile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta,€ non potrà riproporre Dazione di di- vorzio se non per una muova causa; nel qual casa potrà anche far uso delle cause precedenti. ; dit co nat del va Ne - gii spe green palle pi gia ioUR all della tima he A CHE |,$a* me r0- altra ac0r- do] 0 erl- OTA: IT Jsl con enza DIGA crere PI. Del Divorzio. 57 SEZIONE Il» Delle misure provvisorie alle quali può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata. 267. La cura provvisionale de’ figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito attore 0 convenuto, a meno che non venga altrimenti ordi- nato dal tribunale sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Procuratore Imperiale per il vantaggio maggiore dei figli. 268. in pendenza della lite, la moglie attrice o con- wenuta in causa divorzio, potrà lasciare l’abi tazio- ne del marito, e domandare una pensione alimeu- taria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo} la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito. 269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua residenza nella casa che le fu destinata, ogni qual- volta ne sarà richiesta; mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la prov visione alimentaria, e se la moglie è attrice, otrà far dichiarare che non sono più ammissibili le Li lei domande. 270. La moglie in comunione di beni cel marito, tanto attrice, quanto convenuta, n qualunque sta- to sia la causa, potrà dal giorno del decreto mento- vato all’ articolo 238, chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposti sigilli sugli effetti mo- bili cadenti nella commpione. Questi sigilli non sa- ranno tolti. se non facendosi 1° inventario e la sti- ma, e coll’ obbligo al marito di restituire gli effettì inventariati, o di garantire il loro valore come de- positario giudiziale. 271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione; do- 58 L. I. Delle Persone. po il decreto‘ mentovato all’ articolo 238, sarà dichia- rata nulla, quando si provi fatta o contratta in fro- de dei diritti della moglie. SEZIONE. III. De’ Motivi d’ inammissibilità dell’ Azione di divorzio per causa, determinata. 272. Sarà estinta l’azione di' divorzio colla ricon- ciliazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatt che avrebbero potuto autorizzarla, quanto de- po la domanda del divorzio SLesso, a Argum. leg. 3, et leg. n, ff. de divortiis et repu- diis. 273. Nell’uno e nell'altro caso sarà dichiarata inammissibile Ja domanda dell’ attore: poirà questa nondimeno intentare una nuova azione per la eve- nienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per ap- poggiare la nuova sua domanda. i: 274. Se l'attore nega che siavi seguita riconcilia- zione, il convenuto potrà darne Ja prova col mezzo © di scritture, o di testimonj nella formà prescrit- îa nella prima sezione di quesio capo. CAPO. II Del Divorzio per reciproco consenso. 275. Il reciproco consenso de’ conjugi non sarà am- messo, se il marito è minore di venticinque an- ni, o sc la moglie è minore di anni ventuno. 276. Non sarà ammesso il reciproco consenso se non dopo due anni di matrimonio. 277. Parimente non si ammetterà il divorzio per reciproco consenso dopo vent'anni di matrimouio; - T. VI. Del Divorzio. 59 nè quando la moglie sarà nell’ età d’anni quaranta- cinque. 278. In nessun caso il reciproco consenso de’ co- p}ugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai Joro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a‘ norma delle regole prescritte dall’articolo 130 al titolo del Matrimonio 279. 1 conjugi, determinati ad effettuare il divor- zio per reciproco consenso, dovranno preventiva. mente far seguire l’ inventario e la stima di tutti i loro beni mobili cd immobili, e sistemare i loro respettivi diritti, su’ quali però sarà in loro facoltà di transigere. 280. Saranno parimente tenuti di fare constare con iscrittura la loro convenzione su ì tre seguenti pur u: 1.° A chi saraono affidati i figli nati dalla loro unione, tanto durante il tempo degli esperimenti, quanto dopo la dichiarazione del diverzio; È 2,° In qual casa debba la moglie ritirarsi, e dimorare durante il tempo, degli esperimenti; 3.0 Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie duraute il suddetto tempo, nel caso che ella non possieda reddim sufficienti per prevvedere ai di lei bisogni. 281. 1 conjugi si presenteranno in persona, ed nuitamente al presidente del tribunale civile del loro circondario, od vanti il giudice che ne farà Je veci, e dichiarerarnino le loro volontà in presenza di due notari, che avranno seco loro condotti. 282- Il giudice in presenza dei due nmotari farà ai conjugi, tanto unitamente che separatamente, quelle. rimostranze ed esortazioni,‘che giudicherà couvenienti: farà Joro Jettura del capo IV del pre- sente titolo, il quale regola gli effetti del Divor- zio, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere. 283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzi@; 60 L. I. Delle Persone. ne, il giudice rilascerà loro il certificato d’ aver da- mandato il divorzie, e di accensentirvi reciproca- mente: saranno inoltre essi tenuti di deporre senza dilazione nelle mani de’ notari, oltre gli/atti men- tevati agli articoli 279 e 280, 1.° Gli atti della loro nascita, e del loro matri- monio; 2,0 Gli atti di nascita, e di morte di tutti i figli mati dalla loro unione; 3.0 La dichiarazione autentica de’ respetiivi geni- tori, o degli altri ascendenti che sono in vita, por- tante che per motivi da essi noti autorizzano il tale o la tale; loro figlio 0 figlia, nipote maschio 0 fem- mina. maritato o maritata;, col tale o colla tale a| chiedere il divorzio e ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avoli, e le avole dei conjugi si presu-| meranno vivi. sino a tanto che verranno presenta-| ti gli atti giustificanti la loro morte. 284- J/notari stenderanno un circostanziato pro- cesso verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de? precedenti articoli: la minuta re- sterà presso il più vecchio dei due notari, come pu- re le carte prodotte, Je quali resteranno unite al processo verhale, in cui sarà fatta menzione dell’ av- Vertimento,‘che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattr ore nella casa convenuta fra essa ed il marito. ed ivi dimorare sino a che sia pro- munciato il divorzio. 285. La dichiarazione fatta in tal modo, sarà colle stesse formalità rinnovata ne’ primi quindici giorni successivi di ciascun mese quarto, settimo, e de- cimo. Le parti saranno tenute a riprodurre ogm volta la prova, mediante atto pubblico, della per- severanza de’ Joro genitori, 0 de’ loro ascendenti nella prima determiuazione: ma© esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto. 286. Fra quindici giorni da che sarà trascorso }' anno, da computarsi dal. giorno della prima di» olle rn de- gn ere opt no0 uo yrst T. VI. Del Divorzio. 6r chiarazione, i conjugi ciascuno assistito da due ami- ci i più ragguardevoli nel circondario, d’ età di anni cinquanta almeno, sì presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale, od al giu- dice che ne: fara le veci, ad esso rimetteranno le copie in debita forma de’quattro processi verbali con- tenenti il reciproeo loro consenso, e di tniti quegli atti che vi saranno. stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l'uno dell’ altro, e delle quattro ragguardevoli. persone, chie- deranno al magistrato 1° ammissione del divorzio. 287. Dopo che il giudico e gli assistenti avranno fatte ai conjugi le)oro osservazioni, perseverando questi, sarà rilasciato l’atto provante la loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che V° appog- giano. ll cancelliere del tribunale stenderà su di ciò il processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti( qualora“non dichiarino di non sapere o di non potere sottoserivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto dai quattro assistenti; dal giudicè, e dal Cancelliere. 283. ll giudice apporrà successivamente in fine di Questo processo verbaie il suo decreto esprimenie che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di gui cosa al tribunale nella camera del consiglie, gentito nelle sue conclusioni in iscritto il Procara- torc imperiale, cui per tale effetto saranno dal can- celliere comunicati glì atti. 289. Se il Procuratore imperiale riscontra negli atti essersi provato che allorquando i conjugi fecere a loro prima dichiarazione, il marito aveva ven- Ucinque anni, la moglie ventuno, che a quell’ epoca erano maritati già da due anni, che la durata del oro matrimonio non oltrepassava gli anni venti, che Ja moglie non era giunta agli anni quarantacinque, che il reciproco consenso è stato espresso quattre volte nel corso dell’anno, premesse le cose quì so- Pra erdinate, con tutte le solennità richiesie dal 6. È. I. Delle Persone. presente capo,€ singolarmente colla autorizzazione de” loro genitori, o degli altri loro ascendenti im vita, ove ì genitori siano premort, 1n allora il sud-| detto Procuratore Imperiale darà le sue conclusioni in questi termini, la legge permette> nel caso con- trario, le di lui conclusioni saranno) così concepi- te, la legge proibisce. 290. il?iribumale sulla relazione della causa non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che ri sulti avere le parti, soddisfatto alle condizioni, cd osservate le formahtà determinate dalla Legge, am- metterà il divorzio,€ rimetterà le parti avanti 1° uf- ficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunci: nel dichiarerà non esservi motivi della sua deci- caso conîrario, il tribunale luogo al divorzio; e darà i sione. agi. L’ appell azione dalla sentenza, che avrà di-| chiarato non farsi luogo al divorzio, non potrà ri-| ceversi che quando verrà interposta da entrambi 1 conjugi,€‘con atti separati, non prima di dieci giorni ,, nè dopo venti giorni dalla data della senten: za di prima istanza. 292. Gli atti di appellazione s° intimeranno reci- procamente tanto ai conjugi che al Procuratore Im- periale nel tribunale di prima istanza. È 293. Il Procuratore Imperiale nel Tribunale di prima istanza, fra i dieci giorni, da computar- sì dal giorno della fattagli comunicazione del secon- do atto d’ appellazione, trasmetterà al Procuratore Generale Imperiale nella corte d’ Appello, la copia) della sentenza, edi documenti su quali è stata fon-| data. Jl Procuratore Generale Imperiale nella Cor- te d'appello, fra dieci giorni dalla ricevuta delle carte, inoltrerà al suddetto tribunale le sue conelu- sioni in iscritto: il presidente, od il Giudice chì ‘. farà la sua relazione alla Corte di ne fa le veci, Corte appello nella camera del Consiglio, e fra dieci gior) | | Î | th, Ti VID Divorzio:- 63 ni dopo la trasmissione delle suddette conclusioni o il tribunale giudicherà definitivamente. 294. In forza del Decreto di ammissione del di- vorzio e fra venti giorni dalla di lei data 3 1 conjugi sì presenteranno in persona ed unitamente davanti all uificiale dello stato civile, affinchè pronunci il divorzio. Scorso il suddetto termine, il Degreto si sonsidererà come non pronunciato. GA PO: IV. Degli effetti del Divorzio, 299. I Conjngi che faranno divorzio per qualun- que causa, non, potranno più ricongiungersi. 296. In caso di divorzio pronunciato per causa determinata, Ja donna che avrà falto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronuncia- to il medesimo. Leg. 1, in pr. legnioi, lesi, S..1, ff de his qui noiantur infamia; leg. 2, cod dé secundis nuptis, 297. In caso di divorzio per iscambievole consen- so, nè uno nè V altro dei conjugi potrà(contrarre un nuovo matrimonio. se non che tre anni dopo la pronunciazione del divorzio. 298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per causa d’ adulterio; il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi co} complice del suo delitto. La donna adultera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico;‘alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, giore di due anni. Leg. 13. ff de his quae ut indignis auferuniur; ©6. 27; cod. ad legem Juliam de adulteriîs.— Nov. 117, cap. 8. 6. 2, Novell. 134, cap. to.— dutens inca, sed hodie, cod. ad legem Juliam de né mag- adulteriis» ov 64 L. I. Delle Persone. 299. Per qualanque causa abbia avuto luogo il di- votzie, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accor- dati; sia_ nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio, Argum. ex leg. 8,9 het 5, cod. de repudiis| et judicio de moribus sublato.—Novell. 117, cap.| Î | 8 et g- 500. Il conjuge che avrà ottenuto il divorzio, con- serverà gli utili accordatigli dall” altro conjuge, quan-| tunque ess! fossero stati stipulati reciprocamente,€ che la recîprocità non abbia più luogo. Urzim 2 leg. Bova N e), cod. de repudiis et -udicio de moribus sublato.— Novell. 117; cap.| $ et 9. 3o1, Se i conjngi non avesser o se questo non apparisse su 1a sussistenza del conjuge che zio, il tribunale potrà decretare beni dell’ altro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite ael miedesimo. Que- sta pensione sarà rivocabi il bisogno. 302. 1 figli sar tenuto il divorzio, qu domanda della famiglia, o stipulato alenn utile; fficiente ad assicurare| hà ottenuto il divor-| a di lui favore sui| le ueì caso in cui cessass® anno affidati al conjuge che ha ot- ando però il tribunale; sulla o del Procuratore A non ordini pel maggiore vantaggio de’ figli, che tut- ti od alcuno di essi s1ano affidati alle cure 0 dell’al- tro conjuge j' 0 di una terza persona- Leg. unic, cod. divortio facto apud. quem. — Auth. si pater, cod cod. Novell.117. cap.8;8 1. 303 Qualunque sia la persona a cui saranno i figli] affidati, 11 padre e la madre conserveranno rispetti-| vamente il diritto di vegliare sul mantenimento e su!la| educazione de’ medesimi,© saranno tenuti a contri-| buirvi in proporzione delle loro sostanze» Novell. 117. cap. 7 Yo (41 or- sui non )ue- 1688 ot nlla Jale tute etti sul] nil! T. VI. Del Divorzio. 65 304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di di- yorzio ammesso giudizialmente,;mon priverà i figli nati da questo matrimonio d’alcuno avvantaggio che lor venisse assicurato dalle leggi, o dalle convenzioni matrimoniali de’ loro genitori, ma non si farà luogo ai diritti de’ figli; se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il divorzio. Novell. 17. cap.'7. 305. In caso di divorzio pel reciproco consenso dei conjugi; i figli nati dal loro matrimonio, computando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteran- no‘pso jure la proprietà della metà de beni de’loro gemitori© questi però conserveranno ciò noudimeno l’usufrutto di questa metà sino alla maggior età dei loro figli, col carico di provvedere al nutrimento; educazione e mantenimento in proporzione delle loro sostanze e del loro stato; è ciò senza pregiudizio de- gli altri vantaggi che fossero stati assicurati ai mede- 6imi figli nei patti matrimoniali de’ loro genitori. CAPO V. Della Separazione personale. 306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di di- Yorzio per causa determinata, sarà ia arbitrio dei conjugi di domandare la separazione personale, 307. Sarà essa proposta, attitata, e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civ ile A faa $a non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de conjugi. 308. La moglie contro cui sarà pronunciata la se+ parazione personale a causa d’ adulterio; verrà.con- dannata colla medesima sentenza, e ad instanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore 01 mesi tre, nè maggiore di anni due. fa 65 L. I. Delle Persone. Novell. 117, cap. 8,$1.—-Authentie. se cod. ad Legem Juliam de adulteris. 309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere|” ef- fetto di questa condanna, quando acconsenta a ripi gliare da moglie. Novell. 154. cap. 10. 310. Allorchè la separazione personale pronuncia- ta per qualunque altra cawsa, eccetto che per quella d’ adulterio della moglie, avrà durato tre anni, lo ‘era convenuto potrà domanda- le lo ammetterà, nelle debite for- liatamente a far d hodie, sposo che in origine re il divorzio al tribunale, il qua se l’attore in° origine presente, 0 me chiamato; non acconsenta immec cessare la separazione. 311. La separazione per separazione de benì. sonale produrrà sempre la TITOLO VII. Della Peternità e della Figliazione. CAPO I Della Figliazione della prole legittima 0 nata durante il Matrimonio. 31». Il figlio concepito durante il matrimonio ha er padre il marito.; i Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere îl figlio, se proverà che«durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della: nascita del figlio, egli era, sia per causa d° allonta- mento, sia per effetto di qualche accidente, nella inipossibilità fisica di coabitar eolla moglie’. Leg 5 Vik de in jus vocando Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. deep: ff de statu homi= num. Leg. 4, cod. de posthumis haeredibus inshf. (il Jal Il a- Îla pui ni» T. VII. Della Pater. e della Figliaz. 65 313. Jl marito allegando la sua naturale impoten- za non potrà non riconoscere il figlio| enon petrà non ricenoscerlo ancora per causa d’adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual casa verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre. Leg. 6, ff. de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 11,$9-/f adlegem Juliam de adultertis.— Leg.29, $ 1; ff. de probationibus 31/4. 1l marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ettantesimo giorno del ma- trimonio nei casi segnenti: 1.0 quando avanti il ma- trimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.° quando avesse assistito all'atto di nascita, e quan- do questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o conte- nesse la sua. dichiarazione di non sapere scrivere; 3.0 quando il parte non fosse dichiarato vitale.© Leg. 12 3Jf. de statu hominum.— Novell. 39, cap. ultim:— Leg. 3,612, ff. de suis et legitimis haere- dibus.— Argum. ex leg. 1,$ 1, ff. de agnoscen- dis et alendis liberis. 315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere IMpugnata, Leg. I, cod de posthumis haeredibus instiv. leg:3, S1:, ff. de suis et-legitimis haeredibus. 316. Nei diyersi casi in cui il nsarito è autorizza- to a reclamare; dovrà farlo entro ,un mese, quande si trovi nel luogo ove è nato il fanciulle; Entro due mesi dopo il suo ritorno; quando a quella epoca fosse assente: | Entro due mesi dopo scoperta la frode quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo. 317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per far= lo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la le- giitimità del figlio, computabili. dall’ epoca in cui questi sarebbesi messo in possesso dei heni del ma» 68 T. VI. Delle Persone. rito, 0 dall’ epoca in cui gli eredi fossero turbati dal medesimo in questo possesso. 318. Qualunque atto stragiudiciale contenente il rifiuto per parte del marito, 0 de’ suoi eredi, di riconoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito nel termine di un mese da un azione in giudizio diretta contro nn tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre» CAPO.1I Delle prove di Figliazione della prole legittima. 319. La figliazione della prole legittima si prova con gli ati di nascita inseritti sul registro dello sta- to civile. Argum. ex leg. 2, cod. de testibus. Leg. 29, ff. de probationibus, et leg. 4, cod. cod. 320. In mancanza di questo titolo, basta il pos- sesso continuo nello stato di figlio legittimo. Argum. ex legibus 9 et 13, codice de nuphis. 321.]l possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti, i quali indîchino le re- lazioni di figliazione e di parentela fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere. I principali fra questi fatti sono, Che 1 individuo ha sempre portato il cognome del padre, cui pretende appartenere; Che il padre lo ha trattato come, suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione; al man- ienimento e allo stabilimento di lui; Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società; Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla fa- miglia. Ti Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono 1’ atto della sua pascita ed il possesso conforme ad esso j 7 ba) na re uo T. VII. Dellv Pater. della Figltaz: 69 F parimente nessuna potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso con- forme al titolo della sua nascita. 323. Mancando il titolo ed il possesso continuo, 0 quando il figlio fosse stato inscritto sòito falsi nemi, è come nato da genitori incerti, la prova di figlia- zione può farsi col inezzo di testimoni. f Ciò non ostante questa prova non può essere am- messa, che allorquando vi sia un principio di pro- va per iscritto, 0 quando le presunzioni od indizi risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbasianza gravi per determinare| ammis- sione. vArgum. ex leg. 2, cod. de testzhus. 324. Il principio di prova per iscritto risulta dagli atti di famiglia, dai registri; e dalle carte private del padre, o della madre, dagli atti pubblici e pri- vati provenienti da una delle parti impegnate nella centestazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita. Leg. 29, ff. de probationibus. i 325. La prova contraria potrà farsi con tutti i mezzi propr) a stabilire, che il reclamante nou sia il figlio della madre che preiende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fos- se provata la maternità. 326% 1 tribunali civili saranno i soli competenti per pronunciare su i reclami di stato. Leg. 32 S. 6 et n, ff. de receptis qui arbitrium. 327. L’ azione criminale contro il delitto di sop- pn di stato non potrà intraprendersi che dopo a sentenza definitiva sulla questione di stato. Leg. x, cod. de ordine cognitionum 328. L'azione per reclamare lo stato è imprescrit- tibile riguardo al figlio. 329. La detta azione non può essere intentata da- gli eredi del figlio, il quale now abbia reclamato, 70 L. I. Delle Persone. se non nel easo, in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo Ja sua maggior età. 330. Gli eredi possono proseguire questa azione, quando sia stata promossa dal figlio, purchè non abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall’ ultimo atto della lite senza proseguirla. GA POI. Dei Figli naturali. SEZIONE I. Della Legittimazione dei Figli naturali. 331. I figli nati fuori di matrimonio; eccettuati gl incestuosi,€ gli adulterini potranno esser legit- fimati medisnte il susseguente matrimonio de’ lo- ro padri,€ delle loro madri, quando questi gli a- vranno\ecalmente riconosciuti per figli prima del Joro matrimonio, 0 che li riconosceranno nell’ atto stesso della celebrazione Nevell. gr, cap. 15.— Leg. 5, leg. 10, leg. ri, cod. de naturalibus liber.— Novell® 118, cap. ultim. i 332. La legittimazione può aver luogo anche a favore dei figli premorti ua hanno lasciato discen- denti superstiti; ed in tal caso essa giova ai deu discendenti. Inst. de hareditatibus quae ab ìntest. deferuntur. 333: 1 figli legittimati col susseguente matrimonio aèranno diritti eguali, come se fossero nati dallo stesso matrimonio. ( Diritto Canonico, Cap. Tanta vis catra qui filiis snt legiimi.) lis T. VII. Della Pater. della Figliag. 71 SEZIONE tr, Del riconoscimento dei Figlî naturali« 334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando Jo stesso figlio nell’ atto di nascita‘non sia già‘stato riconosciuto. 335. Questo ricdnoscimento non potrà aver luogo a favore di figli natu da incesto o da adulterio. 336. Il riconoscimento del padre‘senza l’indica- gione e l'approvazione. della madre, non produce effetto che riguardo al padre, 337. Jl medesimo riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de? conjugi, a favore d’un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri; fuor- chè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nàti dal suo matrimonio. i Non ostante produrrà il sue effetto dopo lo scio- glimento del matrimonio, quando da questo non re- sti prole. 338. JI figlio naturale riconosciuto non potrà re- clamare i diritti di figlio legittimo. X diritti de’ fi- gli naturali saranno determinati nel titolo delle suc- Cessioni, 359. Ogni riconoscimento fatto per parte del pa- dre o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che Vi avranno interesse. Ù 340. Le indagini sulla paternità sono vietate. Nel caso di ratto, allorchè V epoea di esso coin- cìderà con quella del concepimento; il rapitore sul- la domanda delle parti interressate, potrà esser di- chiarato il padre. 341. Le indagini su la maternità sono ammesse. Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare che egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito» 72 L. I. Delle Persone: Non sarà ammesso a somminmistrarne la prova per testimonj, eccetto che vi concorra un principio dî prova per Iscritto. Argum. ex leg. 4, ff. de in jus vocando. 342. Il figlio non è giammai ammesso a fare in- dagini sulla paternità, e sulla maternità, mei casì ‘in cui, a termini dell’ articolo 335, non si fa luo- go al riconoscimento. TITOLO VII Dell’ Adozione e della Tuiela officiosa. EA PIO:;...I Dell’ Adozione. SEZIONE I» Dell’ Adozione e de’ suoi effetti. 3/3. L'adozione è soltanto permessa alle persone dell'uno o dell'altro sesso in età maggiore degli an- ni cinquanta, le quali al tempo del!’ adozione non abbiano figli,© discendenti legittimi, ed. abbiano almeno quindici anni di, più di coloro che si pro- pongono. di adottare. 5. Ga, leg: 16,17, 6.3; leg. 40, 6-15 11b.; leg. 5, cod. de T E LEeEr. 19, Sf de doption. et emancipalio? adoption 344. Nissuno può essere adottato da più perso- fuori che da due conjugi. Toltone ji} caso dell'articolo 366, miun conjuge può ridoitare 6cemua ll consenso del suo consorte. ne o DI e? di n° Q= T.VIII Dell’ Adoz. e della Tutela offic. 73 345. Non si potrà far uso della facoltà di adot- tare se non verso quegli, a cui. nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si siano som- ministrati sussidj j e per cùi si- siano avute non in- terrotte cure, ovvero verso colui che abbia sal- vata la vita all’ adottante, od in un combattimen- to, o col liberarlo dall’ incendio o dalle acque. In questo secondo caso basterà che 1° adortante sia maggiore, più avanzato in età dell’ adottato, senza figli e discendenti legittimi, e se è conju- gato, basterà che il consorte acconsenta all’ ado- ziove. ( Per esaminar quali fossero le cause per le quali st permetteva in Roma l'adozione, 7. eg. 17, ff: de adoptionibus et emancipationibus). 346. L’adozione in nessun caso potrà aver luogo prima dell'età maggiore dell’ adottato. Se questi, avendo, ancora il padre e la madre, od uno di essi, non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà ottener il consenso perl’ adozi ne o d’ entrambi È; o del suo superstite, e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio. (Le leggi romane permettevario l'adozione in- nanzi che l’ adottato fosse maggiore.— 7. Ulpian. 146: tit. 8,65— Argum. ex leg. 17, 18 et 19, Sf. de adoption: et emancipationibus.— Leg 2, cod. de adoptionibus.) 347. L'adozione conferisce il cognome dell’ adot- tante all’ adottato, che lo aggiunge al preprio. Argum. ex leg. 1, ff. de aptionibus et èman- cipationibus 548. L’ adottato rimarrà nella sua famiglia natu- rale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito; Tra l’adottante, l’adottato ed i suoi discen- denti; Tra i figli adottivi di una stessa persona$ E sh L. I. Delle Persone. Tra l’adottato ed i figli che potrebbero soprav- venire all’adottante; 7 Fra Vadottato ed il consorte dell’ adottante, e reciprocamente tra Padottante ed il consorte dell’ adottato. Leg. 23 et 44 ff. de adoptionibus et emanicipa- tionibus.— Instilut. de nuptiis. 349. L’ obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l’adottato ed i suoi genitori di som- mivistrarsi gli alimenti nei casì determinati dalla legge, sarà° considerata comune. all’ adottante ed all’ adottato;}’ uno verso l altro. Argum. ex tota leg. 5 ff. de agnoscendis‘et alend. liberis, et toto kt. cod. de alendis liberis: 350. L’ adottato non acquisterà verun diritto di successione sui beni deì parenti dell adottante, ma sulla successione dell’ adottante avrà gli stessi di- ritti che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio€ anche quando vi fossero altri figli legittimi, e naturali, nari dopo l'adozione. Leg. 25, Je de adoptionibus ei emancipat. 351. Se l’ adottato muore senza discendenti le- gittimi; le cose donate dall’adottante,© provenien- ti dalla di lui eredità; le quali esisteranno in na- rura al tempe della morte dell’ adottato, ritorne- ranno all’adozante od a’ suei discendenti, coll’ ob- bligo di contribuire al pagamento de’ debiti,€ senza pregiudizio dei terzi. Gli altrì beni dell’ adottato appartengono a’.suoi parenti, i quali anche per gl’ oggetti espressi in vesto articolo escluderanno sempre tutti gli eredi dell adottante, quando non siano di lui discen- denti. Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 4. eod de bonis quae liberis. 352. Se durante la vita dell’adottante, e dopo la morte dell’adottato, i figli 0 discendenti da questo, lasciati morissero essì pure senza prole, 1’ adottante re:5_son suol In redi T VIII. Dell’ Adoz. e della Tutela òffic. 95 succederà nelle cose da Ini donate, come è stabilito nell’ antecedente articolo; ma questo diritto sarà ine- rente alla persona dell’adottante, e non trasmissi- bile a’ suoi eredi, ancorchè discendenti. Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotiùm, et leg. 2, cod. de bonis quae liberis. SEZIONE 11. Delle Forme dell? Adozione. 353. La persona, ehe vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del,domicilio dell’adottante per passare all’ atto del loro rispertivo consenso. Leg. 11, cod. de adoptionibus. 354. Dalla parte, che avrà prevenuto, si conse- gnera entro i dieci giorni susseguenti, una copia di quest’ atto al Procuratore lmperiale nel tribu- nale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell adottante per l’omologazione del tri- bunale medesimo. 355, 1l Tribunale radunato rella camera del con- siglio dopo aver assunte le opportune informazioni, verificherà, 1. se siansi adampite tutte le condi. zioni della legge“ 2.° se colui, che si propone di adottare, goda buona fama. Tota lev. 17, ff. de adoptionibus et emancipat. 356. ll Tribunale, sentito il Procuratore Imperiale ed omessa ogni altra formalità di processo senza espri- mere i motivi, pronuncierà in questi termini: si fa luògo, ovvero ron si fa luogo all’ adozione. 357. Nel mese suecessivo alla sentenza del tribu- nale di prima istanza, sarà Ja detta sentenza. sot- toposta al tribunale d’ appello, ad istanza della parte, che aveva prevenuto, ed il tribunale d'appello pro- cedera nelle stesse forme praticate da quello di prima tstanza che pronuncerà senza allegarne i motivi: Za 56 L. I, Delle Persone. sentenza è confermata, 0 la sentenza è riformata: ed in conseguenza si fa luogo, 0 non st fa luogo all’ adozione. 358. Qualunque decreto della Corte d’ appello che ammetterà l'adozione, sara proferito all’udien- za, e verrà affisso in que’luoghi ed in quel numero di copie, che la Corte stimerà conveniente. 359. Neitre mesi successivi alla sentenza, all’ istan- za dell’una o dell'altra delle parti, 1° adozione sarà iscritta nei registri dello stato civile del luogo, ove V adottante avrà il suo domicilio. Questa iscrizione non avrà luogo che in vista della PIPA di una copià autentica della sentenza ella. Corte d’ appello,€ l'adozione resterà senza effetto se non sarà stata inscritta nel suddetto termine. 360. Se l'adottante morisse dopo che l’ atto com- provante la sua volontà di passare all atto dell’ ado-| zione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, ed inoltrato avanti ai Tribunali e questi non avessero pronuneiato definitivamente, sarà continuato il pro- cesso) e sarà se siavi luogo, ammessa l'adozione. Gli eredi dell’adottante potranno, qualora credo- no inammissibile V’adozione, presentare al\Procura- tore Imperiale qualunque memoria ed osservazione a quest’oggetto. CAPO II. Della Tutela officiosa. 361. Chiunque in età oltre i cinquanta anni, pri- vo di figli, e di legittimi discendenti; vorrà con un titolo legale unire a se una persona durante la di lei minore età, potrà divenire tutore officio- so di questa, qualora ottenpa il consenso di en- trabi i suoi genitori© del superstite fra essi,€ mancando sì l'uno che l’altro del consiglio di fami glia; o finalmente se detta persona non ha parenli T.VIlI. Dell’ Adoz. e della Tutela offic. 77 noti; qualora ottenga il consenso degli anmnninistra- tori dell’ospizio, in cui sarà stata ricoverata, o della municipalità del luogo della sna residenza. 362. Un conjuge non può divenire tutore offici 0- so senza il consenso dell'altro conjuge Nea 363. Il giudice di pace del domicilio del figlio sten- derà processo verbale delle domande e de’correlativi assensi della tutela officiosa. 364. Questa tutela non potrà aver luogo che in fa- vore de’ figli minori d’ anni quindici. La medesima, oltre'ciò che sarà stato particolar- mente coxvenuto, produrrà l’obbligo di alimentare, li allevare il pupillo, edi porlo in istato di procac- ciarsi il proprio sostentamento. 365. Se il pupillo ha qualche sostanza, e se egli era anteriormente sotto< lutela, 1° amministrazione de'swoi beni e la cura della persona passerà al tu- tore officioso il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell’ educazione 366. Se il tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l'assunta tutela; prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore; gli conferi- sce} adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida, purchè il tutore officioso non lasci figli legittimi. î 367. Nel caso che il tutore officioso. morisse 0 pri ma, o dopo 1 cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo, du- rante la di lui minore età, i mezzi di sussistenza, nella qualità e quantità da regolarsi, in mancanza di un anteriore e speciale convenzione, 0 amiche- volmente tra i respettivi rappresentanti 1] tutore ed il pupillo; 0 nella via giudiciaria 1n' caso di con- lestazione. 368. Se il tutore officioso vuole adottare il di lui Papillo giunto alla maggiore età, e questi vi accori- senta, si procederà all adozione; osservate. le forme preseritte nel precedente capo, e ghi effetti saranno in oguì loro parte i medesimi+ 98 L. I. delle Persone. 369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore età del pupillo, le di lui istauze fatte al tutore effi- cioso per essere adottato, non avranno avuto effet- to, e che il pupillo non si trovi capace di procac- ciarsi la sussistenza, il tutore officioso potrà essere condannato ad indennizzare il pupillo per la sovrac- cennata di lui incapacità. Questa indenninzazione si limiterà ai sussidj atti ad abilitarlo ad un mestiere; riteriuti però in vi- gore i patti che si fossero stipulati per l’ evenienza 1 questo caso, 330, Il tutore officioso; che avesse avuto l’ammi- nistrazione de’beni pupillari; sarà in ogni caso ob- bligato al rendimento de? conti. CAPO IX. Della Patria Podestà. 371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve ono- rare e rispettare I sno genitori. Leg. 6, ff. de in jus vocando.— Novell. 12, gap. 2., 372. È soggetto alla loro autorità sino a che. sia fatto maggiore, 0 sino alla sua emancipazione V. Instit: quibus modis jus patriae potestatis sol- pg; 3.— Ulp. Fragm. tit. 10; G..1.— Leg. 6, cod. de fetale iz A$ 373. Durante il matrimonio quest’autorità è eser- citata dal solo padre. 374, Il figlio non può abbandonare la casa pater- na senza il permesso del padre, fuorchè per»causa di volontario arrolamento dopo compiti gli anni di- cietto. 355. Il padre avendo gravi motivi di malcontento| per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione, 3,6. Se il figlio nen sarà ancor giunto al princi- mi- ob» sser= tere ansa T. IX. Della Patria Podestà. n9 pio dell’ anno sedicesimo di sua età, il padre po- trà farlo tenere in arresto per un tempo non mag- giore di un mese, ed a tale effetto il Presidente del tribunale del circondario, dovrà ad istanza del padre rilasciare il decreto d’ arresto. Argum. ex leg. 3, cod. de patria potestate. 377. Dall incominciamento dell’anno sedicesimo sino. alla maggiore età, od alla emancipazione, il padre potrà sultanto domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più: a quest’ effetto sì rivol- gerà al Presidente del detto tribunale, il quale dopo aver conferito col Procurgtore Imperiale, rilascora o recuserà 1 ordine dell’ Arresto, e potrà nel primo caso, abbreviare il tempo della detenzione di iiiao dal padre. 378 Nell’ nno e nell'altro easo, non avrà luogo weruna scrittura, o formalità giudiziale: il solo or- dine d’ arresto sarà ridotto in scriilo, senza espri- merne 1 motivi. Il padre sarà soltanto.tenuto a sottoscriversi ad un atto; con cui si obblighi di pagare tutte le spese; e di somministrare i congrui alimenti. i 379. È sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il figlio dopo essere stato posto 1 li- bertà ricade in nuovi traviamenti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo prescritto ne- gli antecedenti articoli 380. Se il padre è rimaritato; sarà‘obbligato, all’ oggetto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto; di conformarsi all’ artieolo 377; quand’ anche questi non fosse giunto all’ età d’anni sedici. 381. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà' fare arrestare un figlio, se nou coll’ assenso dei più prossimi pareati paterni, 0 mediante istan- za in conformità dell’ articolo 377. 382. Quando il figlio avrà beni ProPr]» od eser- uogo il di wilerdà una professione, non potrà aver So L. I. Delle Persone. lui arrestò, se non mediante un'istanza nella fot- ma prescritta nel citato articolo 377, quand’ anché il figlio non fesse ancor giunto all’età d’arui se- dici. al Procuratore Generale Imperiale nella corte d’ap- pello. Questi si farà render conto dal Procuratore lm periale del tribunale di prima istanza; e farà il suo rapporto al Presidente della corte d’ appello; il quale dopo di averne data notizia al padre, e dopo di avere raccolte tutte le informazioni, potrà rivocare o mo- dificare l'ordine rilasciato dal Presidente del trì- bunale di prima istanza. 383. Gli articoli 376, 377; 378. e 379 saranno co- muni al padre ed alla madre de? figli naturali legal- mente riconosciuti. 384. Il padre durante. il matrimonio, e dopo lb scioglimento di esso, il supersute fra i genitori avrà l’usufrutto dei. beni de’ suoi figli finchè essi sian giunti ai diciotto anni compiti, o sino all’ emanci- pazione, che potesse aver luogo prima dell’ età de? di- ciotto anni. Les. 1 et h, de bonis maternis; leg. 6, cod. de bonis quae liberis. 385. 1 pesi di questo usufrutto s ranno i seguenti, 1.0 1 pesi istessi ai quali sono tenuti gli usufrut- Ttuar]); 2.° Gli alimenti, il mantenimento e 1’ educazio- ne dei figli im proporzione delle loro sostanze; 3.0 Il pagamento dei frutti maturati 0 degli inie- ressi de’ capitali; 4:° Le spese funebri e quelle dell’ ultima malattia. 386. Questo usufrutto non avrà luogo a. favore di quello fra i genitori, contro di cnì sarà stato pro- nunziato il divorzio, e cesserà per la madre, che fosse passata alle seconde nozze. 387. Lo stesso usufrutto non sì estenderà ai beni, che ifigli potragno acquistare co proprie lavoro od un Il figlio arrestato potrà indirizzare una memorià| | sud tua Vere rul- e di pru= ny T. IX. Della Patria Podestà. 81 industria separata, nè a quelli, che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato eolla espressa con- dizione che il padre o la madre non ne abbiano a godere ì Leg. 6. cod. de bonis quae liberis.— Novell: 1193 cap. 1, în pr.— Leg. 7 et Ri, ff de pecu- lio; leg. 4.$ 1; leg. 3 et-7; leg. 18: 62,3, 4 et i,leg. 4 et rt» Sf de castrensi peculto. leg. È cod. cod. Leg. 5, cod. fam. erciscundae. TITO L0,3 Della Minore età, della Tutela, e della Emancipazione. CAPO I. Della Minore ctà. 388. Il minore è quella persona dell’ uno o dell’ altro sesso ld quale non è giunta ancora all’ età di anni ventnno compiti. Y. Instit. lib. 1. de curatoribus in prine. CALO IL Della Tutela. Sik 7. LA Nk I. Della Tutela del Padre e della Madre. 389. Il padre durante il matrimonio, è Vl ammi- nistratore de’ beni di propr tà de’suoi figli minori. Egli è tenuto a rendere couto della proprietà e î i : 82 L.I1 Delle Persone. delle rendite di que? beni, di cui egli nom ha Dust|a frutto, e della sola proprietà di quegli altri, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito. 390. Dopo Jo scioglimento. del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de? conjugi; la tute- la dei figli minori e non emancipali appartiene zps0 Jure al genitore superstite. Leg. 18, ff de tutelis. mulier tutelae officio. 391. Potrà novdimeno il padre destinare alla ma- dre sOpravvivenie e tutrice, un consulente speciale, senza 11 cui parere ella non possa fare dleun atto relativo alla tutela. Se il padre specifica gli atti, pei quali il consu- Jente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza]’ assistenza di.esso. 392. La nomina del consulente non potrà essere fatta che in una dellé seguenti maniere, 1.° Per un atto d’uliima volontà; 2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di pacò assistito dal suo cancelliere, oppure avanti notari. Ulp. Fragm. TRA FINA di}; Is.— Leg. 15309€04} Sf. de testamentaria tutela 393. Se alla morte dci marito la moglie trovasi in- cinta, verrà nominato un curatore al ventre dal consiglio di famiglia. Alla nascita del figlio, Ja madre ne diverrà tutri- ce, ed il curatore sarà ipso Jure il surrogato tutore. Leg. 8, Sf. de curatoribus furioso dandis. Leg. 20. ff. de tutoribus et curatoribus datis. Leg. 48, de administratione et periculo. 394. La madre non è obbligata ad accettare la tu. tela; nondimeno in caso che essa Ja rifiuti;° dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore. Legoa,,€: reti SF. qui petat tutores. Leg. 3 €l leg. 11, cod. eod. (Secondo.il diritto somano;, la madre, che not Leg. 2, cod. quando di nsu- )e Og Issere T- X. Della Minore età ec. 83 ivava fatti mominar dei tutori ai figli era esclusa dalla lor. successione, ab zntest. Leg. 2,$. 23, ad srmatusconsultum Tertullianum.)° g5. Se la madre tuirice vuole rimaritatsi, dovrà prima del matrimonio, convocare il consiglio di fa- miglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata. In mancanza di questa convocazione) essa perde- tà ipso jure la tutela: ed il suo nuovo marito sarà solidariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela, ch® essa avrà. indebitamente conservata, 2, cod. quando mulier tutelae officio. ler. 6, cod. in quibus causis pignus vel. hypo Ineca tacite contrah:tur. Novell. 32, cap. ho. No- vell. 94, cap. 2. Novell. 118, cap. 5. 396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per‘contutore il‘secondo marito, il quale diverrà solidariamente responsabile, unitamente alla moglie, dell’amministrazione posteriore al ma- Lriimomio. Leg 6, cod. in quibus causis pignus vel hypo- theca tacite contrahitur. s'Evali on E 1 Della Tutela conferita dal Padre 0 dalla Madre. 397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente, od anche estraneo, non appartiene che a quello de’ genitori, il quale morrà}' ultimo. Ulp. Fragm. tit.(11,$ 14.— Leg. 1, 3 et 4, testamentaria tutela. Leg. 4, cod eod. Leg: 2, ff de confirmandis tutoribùs. Leg. 1, cod. eod.— Leg. 4. cod. de testam. tutel. 398. Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all’ articolo 392; e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni. de 8) L. I. Delle Persone. Leg.1,3 et 9 ff. de testamentaria tutela,— In- stit. 5, gui testemento tutores dari possunt.«Si les. 3, ff. de confirmandis tutoribus. Leg. 2; cod, de confirm. tutor.| 399. La madre rimaritata e non conservata nella| tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può| assegnare 2 essi un tutore. Argum. ex leg. 2. cod. quando mulier tutelae officio fungi potest.| 400. Quando la madre rimaritata e conservata nel-| la tutela, avrà destinato un tutore ai figli del primo| suo matrimonio, tal. destinazione non sarà valida P qualora non sia confermata dal consiglio di famiglia. 401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d’altron-| de, nella classe di quelle persone, alle quali in man- canza di questa elezione speciale, può ii consiglio di famiglia addossarne il peso. Leg. 27» leg:28. 6.1, leg: 32,33, e136, ff. de eacusativnibus tutorum. leg 38, de testam. tutet. $sEZIO NE III Della Tutela degli Ascendemi. 402. Quando dall’ ultimo dei genitori defunti non sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno, in mancanza di queste all’ avo materno, e si terrà lo stesso ordine rimontando la linea ascendentale, in modo che l'ascendente paterno venga preferito costan- temente all’ascendente materno del grado medesimo. Leg. 12, tabularum, tabula 5. Leg. 1, 7,9 et 10; ff. de legittimis tutoribus. Leg. 2 cod. cod. 403. Mancando lavo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del ) alida, mglia x D( Jtron man- gliod ti no? inore, T: X. Della Minore età ec. 85 menorey la tutela passerà di diritto all’avo paterno del padre del minore. 404. Concorrendo dne bisavoli della linea materna la nomina sarà fatta dal consiglio di famigha, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti. MR: 7: O E IV Della Tuteta conferita dal Consiglio di famiglia. 4o5. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre; senza tutore da essi eli'tto, senza ascedenti masch]; come pure quando il lutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, sì trovasse o nei casi di esclusione, di cui sì parlerà in appresso, 0 legittimamente scusato, si procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione di un tutore. 406. Questo consiglio sarà‘convocato tanto a richic= stu.e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi creditori o di altre parti interessate, quanto neora ew officio e per ordine dcl giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il fat- to; che darà luogo alla deputazione di un tutore. Leg. 3, in pr.ct 63, ff. qui petant. tutores; L. 4, cod... eod. 407. Il consiglio di famiglia non compreso il giu- lice di pace, sarà composto di sei parenti od affi- Ri, metà del lato paterno, metà del materno, se- tondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, i [wali potranno prendersi tanto nel comune ove si trà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due nimametri. {l parente sarà preferito all’ affine nelle stesso gra- e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito { | più vecchio.; 108. 1fratelli germani del minore ed 1 mariti del- 7 DE Papini, 86 L.I. Delle Persone è Je sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limi- tazione del numero stabilito nel precedente articolo. Quando siano sei, 0 più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà com- posto unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero. Quando fossero in numero minore, saranno chia- matì gli altri parenti per completare il consiglio. 409. Quando i parenti od affini nell’una o nell’ al- tra Tinea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi e nella distanza indicata all’ articolo 407, il pre di pace chiamerà i parenti od affini domici- ati in distanza maggiore, oppure dei Cittadini del medesimo comune cogniti per aver avuto abitual- mente relazione di amicizia col padre o colla ma- dre del minore. 4io. Il giudice di pace, quand’ anche si trovasse ‘nel luogo un numero sufficiente di parenti od affini, otrì permettere che vengano citati, qualunque sia th distanza del domicilio, i parenti od affini di grado piossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti 0 affini presenti; in mamera però che ciò si effettui sottraendo aleuno di questi ultimi,€ senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti. 4xx. 1 termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in ma- niera però che vi passi. sempre, fra l’intimazione| della citazione ed il giorno fissato per la conveca- zione del Consiglio, un intervallo di tre giorni al- meno, quando tutte le Les citate risederanno nelle stesso comune; 0 alla distanza di due miriametri. Qualora fra le parti citate, se ne troverà alcuna domicialita al di là di tale distanza. sarà aceresciu-| to il termine di un giorno di più.]er ogni tre mi- riametri. 419. I parenti, affini, od amici, in tal modo chiamati saranno tenuti 2 presentarsi personalmen-| ne) del ual- ma- e SIA T. X. Della Minore età ec. 87 te, oppure a farsi rappresentare da un procuratore speciale. ll Procuratore non può rappresentare più d’ una persona. 413. Qualunque parente, affine, od amico, chia- mato,€ che, senza legittuma scusz, non comparisse incorrerà in una multa, che non potrà eccedere cin- quanta franchi, la quale sarà pronunciata inappella- bilmente dal giudice di pac< lv4. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e tro- vandosi conveniente, o di aspettare il membro as- sente, o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qua- lunque altro, in cui sembrasse esigerlo 1° interesse del minore. 1l giudice di pace notrà rimettere 1’ as- semblea ad altro giorno determinato 0 prorogarla. 415. Quest assemblea si terrà di diritto presso it giudice di pace; eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare..; e sg 416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudice di pace, il quale vi avrà voce deliberativa ,(e pre ponderante in caso di parità di opinione. 417: Quando il minore domiciliato nell’ Impero pos seclesse beni nelle colonie, 0 viceversa, LV ammini- strazione speciale di questi beni verrà affidata ad un protutore. In tal caso; il tutore ed il protutore saranno in- dipendenti, e non obbligati uno verso l’altro per la loro respettiva amministrazione à Leg. 4» ff. de administratione et periculo tuto- rum; leg. 1, cod. si ex pluribus tutoribus; leg. 2, cod. de periculo tutorum; leg 2, cod. de div'den- da tutela- 418. ll tutore, in tal qualità, ag stra, dal giorno della sua deputazione, se era pre- sente, diversamente, dal giorno in cui gli sarà sia- ta notificata. isce ed ammini- DE Pig, 88 L. I. Delle Persone. Leg.1, S1, ff. de administratione et periculo tutor. Leg. 5. È: ultim.> ff.eod leg 19. cod. eod. 419. La tutela è un peso personale, che non pas- sa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti sol- tanto per} amministrazione del loro autore, e quando siano in età maggiore, saranno tenuti a con- tinuarla; finchè sia deputato un muovo tutore. L. 16, S- 1, ff. de tut. L. 1, ff. de fidejuss. et nominato tutor. L. ult., ff de adminisirat. et peric. tut. SEZIONE UV. Del tutore surrogato. 420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia. Le sue funzioni consisteranno nell’ agire per gli interessi del minore, allorchè questi si trovino in opposizione con quelli del tutore. 421. Quando le funzioni di tutore saranno dévo- lute ad una persona avente alcuna. delle qualità e- spresse nelle superiori sezioni I, Ile JII del presen- te capo, questo tutore prima di entrare in funzio- ne dovrà br convocare un consiglio di famiglia, composto nelle forme indicate nella sezione IV, ac- ciocchè passi alla deputazione di un tutore surrogato. Qualora siasi immischiato nell’ amministrazione, prima di avere adempito a questa formalità; il con- siglio di famiglia convocato, ad istanza de’ parenti, creditori, od altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace ex officio, potrà quandò siavi dolo per parte del tutore rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore. 422. Nelle altre tutele la nomina del surragato tu- tore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore, 423. In nessun caso il tutore voterà per la nom:i- na del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quan- SUI stil con- T. X. Della Minore età ec. tits) do non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee a cui il tutore non appartiene. 424: Se la tutela diverrà vacante o sarà abbando- nata per assenza, il surrogato tutore, non sarà di diritto il tutore, ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore, sotto pena della rifusione dei dani ni ed interessi, che ne potranno derivare al minore. (25. Le incombenze del surrozato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela. | 426. Le disposizioni contenute nelle sezioni VI. e VII. di questo capitolo, sì applicheranno ai tutori surrogati. Nondimeno 1l tutore non potrà provoeare la de- stituzione del surrogato tutore, nè votare nel con» sigli di famiglia convocati a questo oggetto. S Riz O N Eu VI, Delle Cause, che dispensano dalla Tutela. 427. Sono dispensati dalla tutela,. Le persone indicate veduto JI... Vi VI, VIII, IX,.X, e XI, dell’ Atto delle Costituzioni del 18, Maggio 1803. I Giudici della Corte di Cassazione, il Procurator Generale Imperiale nella detta Corte e suoi sosutuli. 1 Commissarj della Contabilità Imperiale. I Prefetti: i. Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento, im cui deve conferirsi la tutela. Leg. 6,$ 16; Leg. 17,695, Sf. de ewcusation. tutorum. 428. Sono egualmente dispensati della tutela. I militari in attività di. servizio, e tutti coloro che hanno una missione dell’ imperatore fuori del‘T'er- ritorio dell’ Impero. Leg.1,et2, cod. si tutor vel curator reipublicae oausa aberit. Leg. 32, ct 36, leg. 38,$1;leg.10$2, » 90 L.}.:Delle Persone. leg. 3,leg.22,S11, ff. ex quibus causismajores leg. 4, cod. qui dare tutores vel curatares possunt. 429. Se la Inissione non è autentica, e sia impu- gnata, non sl ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua dichia- razione col inezzo del ministro da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa. (30. I Cittadini della qualità indicata ne?’ prece- denti articoli, che hanno accettato la. tutela poste- riormente alle funzioni., servigj; omissioni che li dispensano, non saranno più ammessi a chiedere di esserne liberati per.e stesse cause. Leg.17, Gioualfade exrcusationibus tutoruni. 131. Coloro per lo contrario, ai quali le mento- vaie funzioni; servig) 0 missioni saranno state con- ferite posteriormente all’ accettazione ed ammini strazione di una tutela, se non vogliono ritenerla, potranno entro un mese far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazza- mento. Cessate le.funzioni, servigj o missioni, se il nuo- vo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal consiglio. di famiglia. 432. Ogni cittadino non parente nè affine non può essere costretto ad accettare la tutela, fuorchè. nel caso, in cui nella distanza di quattro miriametri non esistessero parenti od affini in grado di ammi- nistrarla. Instit. de excusationibus tutorum,$ 10. 433. Qualunque persona in età di anni sessanta cinque compiti, può ricusare d’ essere tutore. Co- Jui che sarà stato nominato prima di tale età, po- trà ai settanta anni farsi liberare dalla tutela. Leg. 2, ff. de excusat. tutor. Leg. unic. cod. qui aetate se eaxcusant. 434. Qualunque persona attaccata da una grave n0 pI ari ] dll ta- Co- po- od T. X. Della Minore età ec. gr infermità e debitamente giustificata, è dispeusata dalla tutela. Potrà anche ottenere d’ essernè liberata, se la in- fermità è avvenuta dope la sua nomina. Leg. 10,68; leg. 11 et ho, ff. de excusat. tutor Leg. unic. cod. qui morbo se excusant. (35. Due tutele sono per chiunque un giusto mo- tivo di dispensa dall’accettarne una terza. Un conjugato, od un padre già incaricato d’ una iutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eecetto quella de’ suoi figli. Leg. 2,$9, leg- 3, ff: de excusation. tutor. log: 45645 leg: 3let 3r, in pr.S 2, leg. 4, ff eodem* 436. Coloro; che hanno cinque figli legittimi so- no dispensati da ogni tutela a riserva di quella de’ propr) figli. figli morti in attività di servizio nelle Imperiali armate, saranno sempre computati per far luogo alla dispe nsa. (Gli altri figli morti non faranno numero, se non in quanto che abbiano essi lasciati dei figli tuttora viventi, Inst. in pr. de excusationib. tutorum vel curat. legwra; 92; 4, 6,9% 48, ff. de excusationibus illtor. leg. I’ cod. qui numero liberorum se eTcu- sant. leg. 18; ff. de excusat. tut.— Leg. 2 67, ff: de excus. tut leg. a, cod.‘qui numero libe- ‘rorum se excusant.—Leg:.7, ff. de statu. hominuin leg. 231, ff. de verborum significatione, leg. 129, ff eod. “ 437. La sopravvenienza di figli durante la. tutela non potrà autorizzare ad abdicarla. Leg. DI pot 8; ff de excusationib. tuto- rum, 438. Se il tutore nominato si trova presente alla «teliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà.im- mediatamente e sotto pena d’inammissibilità d'ogni Polini, 92- L. I. Delle Persone. suo reclamo ulteriore, proporre i motivi che può' avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà. 439. Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convocare il consiglio di famiglia affinchè. deliberi sopra i suoi motivi di scusa. A questo effetto dovrà fare i relativi incombenti nel termiue di tre giorni, decorrenti dalla notifica- zione della di lui nomina, il qnal termine sarà ac- cresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di dstanza dal comune del suo domicilio a quello, do- ve si farà luogo alla tutela: trascorso questo termi- ne, non sarà LO ammissibile la domanda. Argum, ex leg. 1,6 1, ff. de administ. et perte. tut, fo. Se sono rigettati gli addotti motivi di scusa poirà ricorrere ai tribunali per farli ammettere, wa durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvi- sionalmente 44x. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, co- loro che hanno rigettato i motivi di scusa potranno essere condannati nelle spese del giudizio, e se s0c- combe vi sarà condannato egli stesso. SCSELZILOIN BO NI. Dell’ incapacità, e delle cause di esclusione e di remozione dalla 1'utela. 442 Non possono essere tutori, nè membri dei consigli di famiglia, i 1. i minori, eccettuati il padre o la madre; 2.° Gli interdetti; 3.0 Le donne, a riserva della madre e delle ascen- denti;; 4.° Tutti quelli, che essi stessi od il loro padre o madre hanno col miuore una lie, mella quale siu- T. X. Della Minore età ec. 93 no compromessi il suo stato, la sua sostanza od una parte considerevole de’ suoi beni. Leg: 5, cod. de legittimis tutor. leg. 11, leg. 13 È {io leer ff de tutelis; leg. 2; ff. de regulis juris; leg. 1, 2 et 3 cod. quando muler tutelae of ficio; leg. 10, 68; leg. Ii et 40, ff. de excusa- tiontb. tutor; leg. 26 in pr., leg. 27,S1, ff de ltestamentaria tutela.— Nov. 9» cap. 2, novell. 118, cap. 5.— Leg. 6.$ 18, les. 20 et 21, ff de ercusationib. tut.— Novell. na, cap. 2.et d.— Leg. 3,$ 12 ff. de suspectis tutorzb. (43. La condanna ad una pena afflittiva od infa- mante opera ipso jure l’esclusione della tùiela; ed egualmente produee la destituzione nel caso; in cui sì tratti d’ una tutela già conferita. 44/4. Sono parimente eselusi*dalla tutela ed anche rimovibili quando ne siano in esercizio, 1.° Le persone di notoria cattiva condotta; 2.° Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà. Leg, 3,65; ff: de suspectis tutor. Dicta leg. 3, S17: Leg.4,%9 4, ff. cod tit.; leg. 6, ff. ubi pu- pillus educari. 445. Qualunque individuo che sarà stato escluso© rimosso da una tutela non potrà esser membro di um consiglio di famiglia. 4,6. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore sarà questa decretata dal consiglio di fa- miglia convocato senza ritardo, ad istanza del sur- rugato tutore, od er of cio dal giudiee di pace. Questi non potrà dispénsarsi dall’ordinare tale con- vocaziones quando gli sarà formalmente richiesta da uno 0 più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani, od in altro de’gradi più prossimi. Argum. ex leg. ea Sa e OT de suspectis tu- tor. leg. 6,61, cod.‘eod; leg. 1$ 7: ff de of- ficio praefect. urb. i° 447. Qualunque» deliberazione del consiglio di fa- EE ara. 9 L. I. Delle Persone. miglia, che pronuncierà 1° esclusione 0 Ja destituzio- né del tutore sarà motivata, e nou potrà esser presa se non sentito 0 éitato il tutore. 448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni. Quando reclami, il surrogatovi tutore addomande- rà l'omologazione della deliberazione avant il tri- bunale di prima istanza, ìl quale pronunzierà salva l’appellazione. iù tutore escluso, destituto; 0 rimosso può egli stesso, in questi casì, chiamare in giudizio il, sur- rogato tutore per gtteriere la dichiarazione di essere mantenuto nella Latela. 449: I parenti od affini, che avranno domandato Ta convocazione potranno interv enire nella causa, che verrà istrutta e giudicata come affare d’ urgenza. SEZIONE VIII Dell’ Amministrazione del Tutore. {50.11 tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli alti civili. Amministrerà i‘di lui beni da buon padre di fa- miglia, e sarà responsabile d’ogni danno ed interes se; che potessero risultare da una cattiva ammini- strazione. Non potrà comprare 0 prendere in affitto i beni del minore, salvo che‘il consiglio di famiglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l affitto, nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione 0 dbatito contro il suo amministrato. Leg: SSL de administr. et periculo tut. 1. 33; 2.5, 67, L 10 ff. cod. tt. leg. n cod. arbi- trium tutelae; leg. 1, in pr. ff. de tutelae et ra- tionibus distrahendis; leg. 34,8 7; leg. Wvff de contraenda emptione— Novell. 72. Cap. d, cod.de contrahenda emptione. mul mei tute vel 1) vel dor ven fa Ver pil pro cez Sini T. X. Della Minore età ec. f5r. Nei dieci giorni successivi a quello della sua nomina ida esso debitamente conosciuta, farà istan- za acciocchè vengano tolti i sigilli nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente proce- dere all’ inventario de beni del minore, in presenza del surrogato tutore. Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne}a dichiarazione nell’ inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà sull’istanza che il pubblico ufficiale sarà te- nuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale. Leg. n, in pr. ff. de administration et periculo tutor.; leg. 22 et 34, cod. de administratione tut. vel curat.; leg. 27, cod de episcop. audientia; leg. 13,$ 1, cod. arbitr. tutelae.— Argum. ex no< vella 52, cap. 5.— Authentica minoris cod. qui dere tutores vel curatores. 452. Nel mese successivo al compimento dell’in- rentario, il tutore in presenza del surrogato tutore farà vendere, col mezzo di atti d’ incanto da rice- versi da un ufficiale pubblico, e prevj gli avvisi o pubblicazioni, delle quali se ne farà menzione mel processo verbale della vendita, tutti i mobili ad ec- cezione di quelli che dal cunsiglio di famiglia sarà slato autorizzato a poter conservare in natura. Leg. 22 et 24, cod. de administrat. tut. vel cu- rat.; leg. 5,69; leg:7,6 1, ff. de administratione et periculo tutor. leg. 3 cod. de periculo tutor.— V. les. 15, ff. de antinistr. et periculo tutor. leg. 2, cod arbitrium tutelae. 153. Il padre, e Ja madre sino a che hanno il preprio e legale usufrutto dei beni del minore sono dispensati dall’obbligo di vendere i mobili, se pre- sh div, di conservarli per poscia restituirgli in na- nra ln questo caso da un perito, che verrà nominato dal sutrogato tutore,€ presterà giuramento avanti G5 _ ar, 96 L. I. Delle Persone. il giudice di pace, essi faranno eseguire a loro spe. se una stizza a giusto valore. Restituiranno il va- lore delfa stima di quei mobili che non potranno rimettere in natura. 454: AI momento in cui s'incomincerà 1° esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella dei ge- nitori, il consiglio di famiglia stabilirà presuntiva- mente; e secondo l’importare de’ beni amministra- ti, la somma cui potrà ascendere la spesa annua per il minore, non che quella dell’ amministrazio- ne de’ suoi beni. Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà auto- rizzato a farsi coadjuvare nella sua agenzia da uno © più amministratori particolari stipendiati ed am- ministranti sotto la sua responsabilità. i Teg. 16151261513 612,34, 45; ff ubi pupillus morari vel educari debeat; L47900 ff. de udministr. et periculo tutor.— Argum. ex l. 13,$. 1, ff. de tutelis; l. 24, in pr. ff. de administ. et periculo tutorum. (55, li consiglio determinerà positivamente la som- ina da cui comincerà l obbligo nel tutore d’impie- game gli avanzi dei redditi; dedotte le spese. Questo Impiego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesì; passati i quali, senza che lo abbia effettuato, sa- ranno a carico del tutore gli interessi. Leg. 5; in pr.;1.7,$3 et; lix SIE S 1; L 15; 1.50, ff. de administr. et periculo tut. — V.leg7,$8;L. CRA 13$1, ff. de admi- nistret pericul. tut.; 1.3, cod. de usurts pupilla- ribus. (56. Se il tutore non ha fatto determinare dal con- siglio di famiglia la somma, da cui dovrà incomin- ciare l’ obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, agl’interes- si di qualanque somma non impiegata, comunque picciola essa sia. ME TIE pi Vas n con Li V. Leg. 13,etn,$ 11, ff. de administr. et peric- tutorum. 457. 11 tutore, quand’ anche sia il padre ola madre non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suor beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia. Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio. Nel primo caso, il Consiglio di famiglia non ac- cordera la sua autorizzazione se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore, sarà stata comprovata| iusufficienza dei danari, mobili e ren- dite del minore. ll consiglio di famiglia, in qualunque easo indi- cherà gli stabili che dovranno preferibilmente es- sere venduti, e tutte le condizionì che riputerà van- taggiose. Legi.r,$ n; leg. di, 95; leg. 5,64, 9, 10, ® 3 11 et 13, ff. de rebus eorum, qui sub tutel. leg. 4, X. Della Minore eiù ec. 97 12 et 18, cod. de praedizs et aliis rebus minorum. 458. Le deliberazioni del Consiglio di famiglia re- lative a quest’ oggetto, mon avranno esecuzione. se non dopo che il tutore ne avrà richiesta ed ottenu- ta l'omologazione avanti il'f'ribunale civile di pri- ma istanza, il quale pronuncierà nella camera del consiglio. sentito il Procuratore Imperiale.; Leg.1,$ 2; Leg. 11, ff de rebus eorum qui sub tutela vel'curat. Leg. 2, 12, et 18, cod. de praedtis et aliis rebus minorum. 459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all’ asta pubblica, i cui atti saranno rice- vuti da un membro del tribunale civile, o da un notaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiger- si ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive. Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sotto- seritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso. L Let Delle Persone. richieste dagli articoli{57 e minore, non sì 98% E. I. 460. Le formalità 458. per V alienazione dei beni de applicano al caso in cui una sentenza avesse ordi- nato l'incanto in conseguenza d’ uma provocazione di un comproprietario indiviso. Solamente ed in questo caso|’ incanto potrà farsi nella forma prescritta dall'articolo precedente: gli estraner VI saranno necessa rramente ammessi. Leg. 1,92, in fine, ff. de rebus corum qui sub. tut. leg. 17, cod de praediis et alics rebus mi- norum:— Y. leg 5, cod. comun. divid. Argum.ex lez. 21, cod. mandati- {61.11 tutore non potrà un’ eredità devoluta al minore, torizzazione del consiglio di famiglia. L’ accettazio- ne non avrà luogo che col benefizio dell’ inventario. $ acquirenda vel omit- Argum. ex leg.8, ff. de tenda haereditate. Leg. 8, ff: de vonorum possses- sione. L. 1,$.1/, ff de successorio edicto Leg. 7, cod. qui admilti ad bonorum posses. possunt. Leg. 9 $ 3, ff. de auctoritate et consensu tutor. 463. Nel caso in cui eredità ripadiata in nome del minore, non fosse stata accettata da altri, sa- ranno riammessi ad accettarla, tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova del iberazione del consiglio di famiglia, quanto il nello stato però in cui si troverà al tempo dell’ ac- ceitazione, e senza che si possano impugnare le ven- dite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cul era vacante. Argum. ex leg. 8,89; cod. de beris. 463. La donazione fatta al minore non potrà ac- accettare nè ripudiare se mon previa l’ au- bonis quae li- cetttarsi dal tutore, che coll’ autorizzazione del con- siglio di famiglia. Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso ef- fetio che produce riguardo al maggiore. Leg. 26, eod. de donationibus, minore divenuto maggiore‘,! ) ace cone ) e T. X. Della Minore età ec. 99 464. Nessun tutore aenzal autorizzazione del con. siglio di famiglia potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti del minore sopra beni stabili. nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti. Argum. CT leg. 9;$6 TR*«de administr et pe- ric. intor.; leg. 78,9 2. ff. de levatis 2.°; leg. 6, cod. de adminiitr. tutor.; leg. 55, ff. de evictionib. leg-n,$3 ff. pro emptore.— V. ler.6,$ 1, cod. und. vi. Leg. 6, cod. de administr. tut. leg. 15, cod, de judic. 465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per provocare ad una divisione: potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una doman- da di divisione diretta contro il minore. Leg. 1, Sa) in fine; leg. 7, in prietS1, SF de reb. eor. qui sub tut. vel curat leg. 17; cod. de praediis et alits rebus minorum. (66. Affinchè la divisione produca riguardo al mi- nore. gli stessi effetti che produrrebbe riguardo: ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo‘ove sarì aperta la succes» sione. __J periti, dopo aver prestato il giuramenso avanti ìl presidente del tribunale od avanti‘il giudice da lui delegato, di bene e fedelment adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione dei beni ereditar) ed alla formazione delle porzioni che Verranno estratte a sorte’ in presenza© di un mem- bro del tribunale, 0 di un motaro dal tribunale de- putato, il quale ne f rà la distribuzione. Qualunque altra divisione sarà considerata come prevvisionale. Leg. 20, Jr de aucteritate et consensu tutorum. 467. ll tutore non potrà itransigere in none del minore, sè prima non sia stato autorizzato dal con- siglio di famiglia e dal parere di tre giureconsul 100 L. I. Delle Persone. > TE dal Procuratore Imperiale nel tribunale ci- vile La transazione non sarà valida se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il Pro- curatore Imperiale. Leg. 46, 9 ultim., ff. de administ. et pericul. tut., leg. 239,$ 1.{f. de pactis. Eeg. 22, coil. eod.; leg. 7,63, ff. pro emptore. Leg. 56,$41 ff. de furtis. 468."Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue do- glianze al consiglio di famiglia,€, quando sia au- torizzato da questo potrà provocare la reclusione del minore in conformità del prescritto a questo propo- sito nel titolo della Patria Potestà. SEZIONE IX. Del rendimento de’ conti della Tutela. 169. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione, Leg. 1,$ 3, ff. de tutelis et rationibus distrahen- dis.— Novell. 72, cap. ultim.— Authentic. quod, nunc generale, cod. de cu atore furiosi vel prodigi.— Instit. de Atiliano tutore, 67,—V. leg. 1, cod. ub. de rattocin. tam public. guani privat.; î ‘0. Ad eccezione del padre e della madre, ogni iutore può essere obbligato, anche durante la tute- la, a rimettere al surrogato tutore gli stati dei con- ti di sua amministrazione alle epoche che il consi- glio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere€ dare più d’uno stato per anno.; Questi stati saranno estesi, e rimessi senza spée- sa, su carta non bollata e senza alcuna formalità di giudizio. cui Tic: o DO sam ogni tute= cone pnsi* are 4 uno vii bs Della Minore età éc. ist ln. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggio- re età od avrà ottenuta l’ emancipazione. Le spese si anticiperaano dal tutore. Si ammetteranno in favore del tntore tutte le spe- se bastantemente giustificate, il cui oggetto si rico- nosca vantaggioso. L. 1; in pr ff. de contraria tutela, et utili sctione. L a, în pr. etS1,2, et3, ff ubi pupil educari debeat. L 1,9 8 et 9, ff. de tutel. et rationib. distrahend. L. 3,$ 7 et 8, ff. cod.; L. 3 et 6, cod. de adnunistr. tut. a 472. Qualunque conv enzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da nn circostan- ziato rendimento dei conti, e dalla consegna dei do- cumenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell’incaricato all’esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione. 473. Se il conto dà luogo a contestazioni, saran- no queste promosse e giudicate come le altre in ma- teria. civile. 474. La somma a cui ammionterà il residuo debi- to del tutore produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto senza che occorra di farne Ja demanda. GI interessi della somma che dal minore fosse do- vuta al tutore, non decorréranno se non dal giorno della domanda giudiziale per il pagamento, fatto do- po l’ ultimazione del conto Argum. ex leg. 16,93, ff. de administr. et peric. tutor. leg: 7,$:5, leg. 23, G1,ff. cod.l.$1, ff de usuris. Leg. 24, ff de appellationibus, et relationibus 475. Qualunque azione del minore contro il tuto- re relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior ctà. Ì : : 10% L.I. Delle Persone. Leg.$, cod. arbitrium tutelue. Les. 5, cod. de praescriplione 30, vel jo. annorum, argun. CAPO III Dell’ Emancipazione. (56. Il minore è ipso jure emancipato col matri- monio4 477. Il minore, ancorchè non maritato, potrà es- sere emancipato dal padre, od in mancanza di que- sto, dalla madre, quando avrà compito l'età d'anni quindici i di 3 Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere, 478. 11 minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà es- sere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto. In questo caso l'emancipazione risulterà dall’ atto di dellberazione che la avrà autorirzata, e dalla di- chiarazione che il giudice di pacé nella. qualità di presidente del consiglio di famiglia avrà fatto nell* atto stesso; che il minore è emarncipato. 479. Allorquando il tutore non avrà fetta alcuna istanza per l’ emancipazione del minore, di cni si è parlato nel precedente articolo, e che uno 0 più pa- renti od affini di questo minore, ne? gradi di cugi- ni germani è più prossimi lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di pace la convacazione del consiglio di fa- BAG per deliberare su tale oggetto. 1 giudice di pace dovrà assecondare questa do- manda. {So 11 conto della tutela sarà reso al minore eman- cipato, assistito da um curatore che verrà nominato dal consiglio di famiglia. de cun | par el ug e di nan- pato T. X. Della Minore età ec. 193 {8r. 11 minore emancipato potrà affittare i suoi beni por unu tempo nou maggiore di anni nove; esigere i suo redditi, rilasciarne la liberazione, e fare tutti quegli atti, i quali non sono che di semplici ammi- nistrazione, senza che possa essere restituito in in- tiro, contro questi atti in tutti quei casi, me quali n:ppure il maggiore lo potrebbe essere. 62. Non potrà istituire un’azione sopra beni sta- bili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere ca- pitali, nè rilasciare la liberazione, senza 1’ assisten- 2a del suo curatore, il quale, in quest’ ultimo caso, invigilerà per l’impiego del Guivale ricevuto, 483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo; sotto veran pretesto, senza la deliberazione del consiglio di famiglia omologata dal tribunal ci- cile, e sentito il Procuratore Imperiale. Leg. 3, eod. de his qui vcniam aetat. impertrav. {g4. Non potrà parimente nè vendere nè distrarre in‘altro ok#7 suoi beni immobili., nè fare alcun atto senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli di pura ammi- sltazione, Le obbligazioni ch’ egli avesse contratte per effèt- to di compre, od altrimenti, saranno soggette a ri- duzione nel caso che siano eccedenti. Ì tribunali su quest’ oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del‘minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, l’ utilità 0 la inutilità‘delle spese. Leg. 3, cod. de his qui veniam aetat. impetrav. .485. Ogni minore emancipato, le cui obbligazio- ni saranno state ridotte in forza del precedente ar- licolo, potrà privarsi del beneficio dell’ emancipa- zione, fa quale verrà a lui tolta colle‘medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela. 86. Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita. * 104 L.I Delle Persone. 487. 11 minore emancipato che esercita un traffi- co, è considerato maggiore pei fatù relativi al traf= fico istesso. TITOLO XI. Della maggiore età, della Iuterdizione€ del Consulente giudiciario» in CAPO I Della Maggiore età, 483. La maggiore età è stabillta agli anni ventu- no compiti. Questa rende capace di tuti gli artt della vita civile, ritenuta‘ la restrinzione stabilita nel titolo del Matrimonio. CAPO II. Della Interdizione: kh39- Tl maggiore, il quale ritrovasi in uno stato abituale d’ imbecillità, e di demenza; 0 di furore deve essere interdetto, quand’ anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli, Institut. de curatoribus,$ 3; leg.:1; inipr. ib de curatoribus furioso et alîis. L. 1 ei 6, cod. de curatore furiosi. vel prodigi. 490. Ogni parente è ammesso a provocarne terdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per 1° uno dei conjugi riguardo all’ altro. Agi. In caso di furore, se l'interdizione nen è rovocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa deve esserlo dal Procuratore Imperiale, il quale potrà auche provocarla in caso d’imbecillità, 0 di demens Vine MILLI che pa | età ls ì ntdi- lita stato prore T. XI. Della Maggiore età ec. 105 ta, contro una persona che non avesse ne consorte; nè parente conosciuto. jg2. Ogni domanda d’interdizione sarà proposta vanti il tribunale di prima istanza. |93. I fatti d’imbecillità, di demenza o di furo- re, saranno dedottì ed articolati in iscritto. Quei che vorranno procedere nel giudizio d’ interdizione y presenteranno i testimoni ed i documenti. 194 ll tribunale ordinerà che il consiglio di fa- glia; composto secondo il modo determinato nella sezione quarta, eaposecondo, del ti tolo della Minore età, della Tutela e dell’ Emancipazione, esponga il sno parere intorno allo stato della persona, di cui è domandata]’ interdizione. 495. Chi avrà provocato la interdizione; nun po- trà far parte del consiglio di famiglia: tnttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona di cui fu provocata la interdizione, potranno esservi am- messi senza che abbiano voce deliberativa. (96. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio, se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de’ giudici a ciò deputato, coll’assistenza del cancelliere. In tutti i casi il Procuratore Imperiale sarà presente al''interrogatorio| Argum. ex leg. 6, ff. de curatoribus furioso et aliis. 97. Dopo il primo interrogatorio il tribunale de- puterà, se vi ha luogo un amministratore provyisio- nale, affichè prenda cura della persona e dei beni del convenuto. 498. La sentenza su una domanda d’ interdiz1o- ne, mon potrà essere pronunciata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti. 199. Rigettando la demanda d’interdizione, il tri- bunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esiga- bo, ordinare che in avvenire il convenuto sia ina» 206 L. I. Delle Persone. bilitato a stare in giudizio, transigere pigliare a| prestito, ricevere capitali, rilasciare liberazioni, alié- nare, od ipotecare i suoi beni'senza l'assistenza di un consulente, che«verrà nominato nella stessa sentenza. 500. In caso d’ appellazione da una sentenza di pri- ma istanza; Ja Corte d’ appello potrà se lo giudica necessario, interrogare di nuovo 0 far interrogare da un dele gato la persona, di cui e domandata la inter- dizione.' inierdizione, 0 la nomina di un consulente, sarà a sollecita istanza degli attori estratta dagli atti, no- tificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che devono‘essere affisse nella sala d’ udienza e negli ufficj de’ notari del circondario. 502 L’ interdizione 0 la nomina di un cousulen- te avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sa-| rà nullo per diritto qualunque atto fosse fatto po- esteriormente dall’ interdetto, o senza|’ assistenza del consulente» Pà 503. Gli attì anteriori all’ interdizione potranno essere annullati, se la causa d’ mt: rdizione esisteva notoriamente all’epoca in cui sono stati fatti. 504. Dopo la morte d’alcuno gl'atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demexn za, se non nei casì che s1 fosse pronunciata 0 pro- vocata l’ interdizione avanti‘la sua morte,© che la rova della sua demenza risultasse dall’ atto stesso| che viene impugnato. 505. Non’ essendosi proposta appellazione dalla sentenza d’ interdizione pronunciata mm prima istan- za,© quando venga confermata in appello, si pas- ) interdetto un tutore ed un sur- serà a deputare al rogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo della Minore età, della Tutela, e della Eman- cipazione+ L' amministratore provvisiopale cesserà 1. Ogni decreto o sentenza con cui si ordina la| Un \li ù ù let w T. XI. Della Maggiore età ce. 207 dalle sue funzioni, e renderà«conto al tutore quan do non lo fosse egli stesso. 506. 1] marito è, di diritto, il tutore della sua moglie interdetta Contrar. l. 1, cod. qui dare tutores vel curato= res possunt. L. 14, de curatoribus furioso et‘aliis. 307. La moglie potrà essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell’ amministra- zione. salvo alla moglie che ci credesse lesa dal de- creto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali. 9508. Nessuno, ad eccezione de’ conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di conti- nare nella tutela di un interdetto oltre dieci an- n. Alla scadenza di questo termine il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato. 5og. L’ interdetto è parificato al. minore|, per ciò che riguarda la sua persona ed. îi suoi beni. Le leg: gi sopra la tutela dei minori saranno applicabili al- li tutela degl’ interdetti- Leg. a, cod de curatoribus furiosis vel prodigis Les.> s ff. de curat. furioso et aliis. Sio. 1 redditi di un‘interdetto devono. essere es- senzialmente impiegati per addolcire la sua situa- zone, ed accelerarne Ja guarigione. Secondo i ca- ntteri della sua malattia e lo stato delle sue facol- ù, il consiglio di famiglia potrà determinare che Venga curato nella propria abitazione, o che sia po- ilo in una casa di sanità, ed ancora in uno spe- dale. Argam. et leg. 22,$ 8, soluto matrimon. Dil. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di nn interdetto s la dote o l’assegnamento a titolo di eredità, e le altre convenzioni nuziali saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omo- logato dal tribunale, in seguito alle conclusioni del Procuratore Imperiale- Leg. 25, cod. de nup. L. 48, cod. de episc, audient. L. I. Delle Persone. 513. L’ interdizione cessa col cessat delle cause er le quali fu determinata: la revoca però non sa- rà pronunciata se. non osservate le formalità: pre- scritte per decretarla, e 1 interdetto non potrà ri- prendere l'esercizio de’ suoi diritti, che dopo la sentenza di revoca. Leg. 1, Sf: de curat. furioso et aliis. Leg. 6, cod. de curat. furiosis el prodtgis. CAPO UL 108 Del Consulente giudiziario. 8,2. Può essere proibito ai prodighi di stare in giu- dizio, di transigere, di prendere damari a prestito, di riscuotere capitali e di rilasciarne la liberazione, di alienare, di aggravare i loro beni d’ ipoteca ,,sen- za l'assistanza di un consulente che loro e deputa- to dal tribunale. Leg. 1 et 15. ff. de curat. furioso et aliis. Leg.! cod. de curatoribus fariosis vel prodigis. 514. La proibizione d’agire senza l’intervepto di un cousulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l interdizione; la loro domanda. deve essere promossa e giudicata nello| stesso modo. Questa roibizione non potrà esser tolta, se non osservate È medesime formalita. 515. Nessuna sentenza, in materia d’ interdizio| ne, 0 di deputazione di consulente, potrà esseri pronuncieta, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del Ministero pubblico, 109 EURO, DEI BENI, E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETA”. TITO: E Della Distinzione dei Beni. 516. Tutti i beni sono mobili, o immobili. CALO I Dei Beni Immobili. 517. J beni sono immobili, o per la loro natura,© per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si rife- riscono 518. I terreni, e gli edifizj sono immobili per loro Datura. Instit. de rerum divisione$ 31. 519. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento 0 ad acqua, fissi su pilastri, e formanti par- te di edifizio. 52°. Sono parimente immobili le messi pendenti dalle loro radici, edi frutti degli alberi non per anco staecati.—_ Se una parte soltanto de’ frutti è raccolta, questa sola è mobile. Leg. 44, ff. de rei vindicat.; leg. 24 66, ff. quae ui fraudem creditorum; leg. 22, cod. de ret vindi- cattone;leg. 17, 1;{f.de acltonibus empti et venditi. 321] tagli ordinar) de’ boschi cedui, o d’ alto fu- sto, destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili che in proporzione, ed a misura ché gli al- eri ven ono abbattuti. È 110 L. II. Dei Beni ec. Argum. exleg. 44; ff. de rei vindicat. ev leg. 17, S1, ff. de action. empti et vend. 5,5 Gli animali che il proptictario del fondo con-| sega all’ affittuario, o al colono partziario per la coltivazione. siano 0 no estimati; si annoverano fra i beni immobili fino a ghe sono inservienti al fondo in vigore della convenzione. Quelli che il roprietario consegna a soccida ad altri, fuorchè all’ affittuario© colono parziario, sì ritengono fra i beni mobili. Contrar. leg 14,{. de suppellectile legata. Leg. ani È instructo vel instrumento legata, —V. leg. 14, ff. suppellect. legat. et leg. 2/58 SF. de instruct. vel instrument. legat. 523. I condot& che servono a tradurre le acque in una casa y od altra possessione, sono immobili,€ fanno parte del fondo cui sono annessi: Leg. 15, ff de acttonibus empti et venditi. 524 Sono beni immobili per destinazione, le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio, e la coltivazione del medesimo. Sono quindi beni immobili per destinazione, quan do sono stati assegnati dal proprietario per il ser- vizio e la coltivazione del fondo, Gli animali addetti alla cultura, Gli strumenti arator]; Le semente somministrate agli affittuarj 0 ai co- Joni parziarj; 1 piccioni delle colomba]e; I Conigli, delle cove, Gli alveari, I pesci delle peschiere. I pa, le caldaje, i lambicchi. le tina e botti: Gli utensili necessarj all’ uso delle fucine, cartiere ed alire fabbriche; La paglia e concime. Sono pure immobili per destinazione tutti gli ef- ‘e: sea a ci i JU T. I. Della Distinzione dei Beni. uti fetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll’intenzione che vi restino perpetuamente. Leg.17, et 18, ff. de actionibus empti et venditi —Leg.a,G1;leg-126 23: leg. 26, ff. de instructo vel instrumento legato. Leg. 21,$9, 10; BI Uli, /f. de legatis et fileicommissis 1°— Leg. 242,62 et 3 leg. 244, in‘pr. de verborum significat.— Leg. 15 et 16,#. de actionib. empti ei venditi; leg. 3 G. 14; ff. de acquirenda vel amittenda possessio- ne; leg. 14 ff. de suppellectile legata. 525. Si considerano annessi al foudo dal proprie- tario coll’intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce, 0 stucco, o quando non possano distaccarsi sanza rottura e deteriorazione, o senza rompere,€ guastare la parte del fondo cui sono attaccati. 7 Gli specchi di un appartamento si reputan» posti a perpetuità, quando 1 telari cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato. Lo stesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti. Riguardo alle statue, si ritengono immobili quando sono collocate in una nicchia formata per esse espres- samente, non ostante che possano levarsi senza frat- tura 0 deteriorazione. Leg. 17,93 et 7, ff. de actionibus empti et venditi; leg. 19;$23; leg. 31, /f. de instructo vel instrumento legato."wi de 526. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono, L’ usufrutto di cose immobili; Le servità prediali; Ù i Le azioni, che tendono a rivendicare un immobile. Argum. ex leg.(,{f. de usufructu et quemad- modum.— Y. Bartol, in leg. 93, f- de verborum significatione. Lib. II. Dei Beni ec. CAPO 11. Dei beni mobili. 5o7. 1 beni sono mobili o per loro natura, 0 per determinazione della legge. P, 528. Sono mobili per loro. natura i corpi che pos- sono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da se.stessi, come gli animali, o che non possono cangiare di. posto, se non per l’effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate. Leg. ff. de verborum significatione. 529. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni ele azioni, che hanno per oggetto som- me esigibili, o effetti mobili, le azioni, 0 interessi nelle società di finanza. di commercio, 0 d’ industria, quando anche appartengano a queste società beni inimobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azio- ni o interessi sono riputati mobili riguardo ai s0c), e pel solo tempo in cui dura la società._ Sono egualmente mobili per determinazione della legge, le rendite 0 vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari. V. Bartol. în leg. 95, ff. de verb. signif. 537. Qualunque rendita perpetua stabilita in cor- respettivo.del prezzo d’ uno stabile, 0 come condi- zione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratggito, è essenzialmente redimibile È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clansule e le condizioni del riscatto. 4 È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata; se non dopo un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trenta anni. Ogni stipulazione contraria è nulla. sad È 531. 1 battelli, chiatte, navi, molm e bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra pilastri, e non formante parte della casa; s0u® mos lo r- li- lo Dal sil ara 10 T. ì, Della Distinzione dei Beni- 113 bili. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tut- tavia, a motivo della loro importanza, essere sotto- posto a particolari prescrizioni, come verrà dichia- rato nel Codice della procedura civile. 532 1 materiali provenienti dalla demolizione d’ un edificio; o raccolti per costruirne ùn nuovo, sono mo- bili sino a cle siano iu\piègati dall’operajo in uria costruzione. Leg. 17.$ 10 et n. leg. 18,$ 1 ff. de actionib. empii et venditi. 933. La parola mobile, usata nelle disposizioni della legge 0 dell’uomo; senz’ altra aggiunta o desi- gnazione, non comprende per se sola il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gl’ iscrumenti delle scienze, arti, e mestieri, le-biancherie ad use delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l’og- getto di una negoziazione, V. Toto titulo; ff. de suppellectile legata. 934. La parola mobilia nor comprende«che i mo- bili destinati all’ uso o ornamento degli apparta- menti, come le tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri oggetti di que- sla matura. .1 quadri e le statue che fanno parte dei, mobili di un appartamento, vi sono anche compiese, ma non vi si comprendono le collezioni de’ quadri che possono essere nelle gailerie; e camere partieolari. Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle sola- mente che formano parte dalla decorazione di un ap- partamento, sono contenute nella denominazione di mobilia. 935. L’ espressione di beri mobili, quella di mò- biliare, quella d’ effetti mobili, comprende gene- Talmeate tutto ciò‘che viene riputato mobile} se- condo le regole superiormente stabilite. La vendita o la donazione d’una casa mobiliata non abbraccia che la mobilia. 1 2 a ni Lib. II. Dei Beni ec. 536. La vendita o la donazione di uma casa con tutto quello che vi‘si trova, non comprende il da-|(le naro, nè i crediti, ed altri diritti 1 cui documeuti ossano esistere nella casa medesima. Tutti gli altri de effetti mobili vi sono compresi. gu ff. de legatis et fideicommissis 3°| lg Leg. 79,$ 1 leg. du FF. Se 86, ff de legatis 2.° leg. 12,| S 45, ff. de instructo, et istrumento legato. CAPO Il.| m De’ beni relativamenie a coloro che li possedone. ) 537. 1 privati hanno la libera facoltà di disporre Li dei beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge. I beni che non appartengono ai privati sono ammi- npistrati, e non possono essere aliena i se non nelle forme e colle regole che loro sone proprie.| Leg. 20, cod mandati; leg. ts 11; ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae,— V. leg. 3, us| de praed. decurion. sine decret, non alienando. 538. Tutte le strade che sono a carico dello Sta-| to, i fiumi, e le rimere navigabili od inseraienti 2} n trasporto; le rive, i siti occupati e quindi abban- donati dal mare, i porti, i seni, le spiagge»© ge-| a neralmente tutte le parti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, son eonside-| rati come pertinenze del demanio pubblico Tot. ti:{f. de divisione rerum; de fluminibus; de ripa muntienda. 539. Tutti i beni vacanti e senza padroue,; quelli delle persone che muojono senza eredi, ole cm ere- dità sono abbandonate, appartengono allo Stato. Tot. tit. cod. de bonis vacantibus. 50. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze) fanno similmente parte de ‘demanio pubblico. la- nre onl mie elle T. II. Della Disposizione dei Beni. 115 Leg.8,$ 2; leg. 9,6 4, ff. de divisione rerum; leg. 3, ff. ne quid in loco sacro fiat. 541. Lo stesso è de’ terreni, delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze, che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato.; 542 I beni comunali sono quelli alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più co- muni hanno uu diritto acquisito. Leg. 6,$ 1, ff. de divisione rerum. 543. Si può.avere sopra i beni un diritto di pro- prietà, od il semplice diritto di usufrutto, o sola- mente quello di esercitar una qualche servitù. TITOLO II Della Proprietà. hu 544. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti. Leg. 21, cod. mandati; leg.1,$ 4 et 13, ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae 549. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e me- diante una giusta e preventiva indennizzazione. 546. La proprietà di una cosa sì mobile, che im- mobile, attribuisce diritto su tutto ciò ch’essa pro- duce, e che vi si unisce per accessione, tanto na- suralmente, quanto artificialmente. Questo diritto si chiama diritto di accessione. Leg. 6 ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 56 2, ff. de rei vindicatione. 116 L. N. Dei Beni ec. CAPO 1 Del Diritto di accessione su ciò che e prodotto dalla cosa. 547. I frutti naturali o industriali della terra, 1 frutti civili, 1 parti degli animali appartengono al proprietario per diritto di accessione. _ Leg 9» ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 5, 6 2 et 3; ff de rei vindicatione; leg. 6, ff. de adqui- ren. rer. dom. 548. Non spettano al proprietario i frutti rodotti dalla cosa, se non col carico di rimborsare È spese dei lavori. fatiche, e semente dovute a terze persone. Leg. 36,65, ff. de haereditatis petitione. 549: Il semplice possessore fa suoi i frutti, quan- do possegga in buona fede: in caso contrario, è te- nuto a restituire i prodotti colla cosa al proprieta- rio, che la rivendica. Leg. 48, în pr. ff. de Wig ir. rer. dom.; leg. 12. cod. de rei vindic. leg. 25,$.>, ff; de usuris et fructib.. 550. È possessore di buona fede colui che possie- de come proprietario, in virtà di un titole abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo. Cessa d’ esser possessore di buona fede dal momen- to, in cui tali vizj sono a lui noti. Leg. 109, ff. de verbor..significat.— V. leg. 23,$ a fede haeredit. pet.— Leg. 22; cod. de rei vind. CAPO Il. Del Diritto d’accessione sopra ciò che si unisce e si incorpora dlla cosa. 551. Tutto ciò che si unisce-e si incorpora alla | T. II. Della Proprietà. 117 sosa appartiene al proprietario di essa, secondo le regole qui appresso stabilite. SEZIONE I. Del Diritto d’ accessione relativamente alle cose immobili. 552. Chi ha la proprietà del suolo, ha pure la pro- prietà di ciò che esiste tanto superiormente, che in- feriormente. Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, sal- ve le eccezioni stabilite al titolo Delle servitù pre- diali. Può fare al disotto tutte le costruzioni, e scava- menti che crederà a proposito. e trarre da questi i prodotti di cui fossero suscettibili, salve le modifi- cazioni, resultanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi, e dai regolmenti di po- lizìa. Leg. 2h; ff. de servitut.; leg. 8 et 9, cod. de servi- tutet aqua; leg. 21,94; ff. guod vi aut clam.— V. 1.3, cod. de metallor. et procur. metall. 553. Qualunque costruzione, piantagione o ope- Ta sopra un terreno, o nell’interno di esso, si pre- sume fatta dal proprietario a sue spese e di sua ap- partenenza; finchè non costi. il contrario, senza pre- giudizio delia proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata, o potrebbe acquistare colla prescrizione, sia d’ un sotterraneo inferiore alla casa d’altri, sia di qualunque altra parte dell’edifizio. Argum. exleg. 7.$ 10, ff. de adquirendo rerum dominio. 554 11 proprietario del suolo cre Ha fatto costru- zioni, piavtagioni ed opere con materiali altrui; de- ve pagarne il valore; può anche essere condannato, DEI Duof; ove siavi luogo, alla rifusione di qualunque danne E SRI 118 L. Il. Dei Beni ec. e degli interessi; ma il proprietario de’ materiali non ha diritto di riprenderli. Leg. 23,$7» ff. de rei vindicatione; leg. 1 eta, ff. de tigno juncto. 555. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono‘state fatte da un terzo, e con suoi materiali, il propzietario del fondo ha diritto, o di ritenerle, o di obbligare colui, che Je ha fatte, a levarle. Se il propri etario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna in- dennizzazione a suo favore; potrà egli essere in ol- tre condannato, ove siavi luogo; al risarcimento dei danni e degl’ interessi, per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse‘aver sofferto. Se il proprietario preferisce di conservare le pian- tagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali, e del prezzo della mano d’ opera, non avuto riguardo al maggiore, o minore aumento di valore che il fondo-avesse potuto ricevere. Ciò nondimeno se Te piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che attesa Ja sua buona fede non sia stato condannato‘alla restituzione dei frutti, il proprieta- rio non potrà domandare che siano levate dette opere, Liga o, e costruzioni; ma porrà scegliere,© di rimborsare il valore de’ materiali e del prezzo della mano d'opera, ovvero di pagare una somma eguale a quella che ha aumentato il valore del fondo. Leg. 37 et:38, ff de rei vin dicat. leg.7:$10, n, et 12, ff: de adquir. rerum dom.; 556. Le unioni di terra ed incrementi che formansi successivamente, ed impercetti bilmente ne’ fondi posti lungo le rive de’ fiumi oriviere, chiamansi alluvioni. I° alluvione tede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti di un finme, come di una riviera atta, 0 no alla navigazione; o al trasporte, coli’ob- bligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sen» tiero, secondo i regolamenu. an- dei NoN di pla Lato eta» 1] 710 na do: 10) psi osti nl 0 la era ob” ear T. II. Della Proprietà. rig Leg.n,$ 1 sE de adquir. rer: dom. ha 557. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abban- donato dall’ acqua corrente, che insensibilmente si ritita da una delle sue rive portandosi sull’ altra. 11 proprietario della riva scoperta gode dell'alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa re- clamar il terreno perduto. Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti ab- bandonati dal mare. Leg. 7,$ 1, ff. de acquir. rer. dom. 558. Non ha juogo l’alluvione riguardo a? laghi o stagni, il proprietario der quali conserva sempre il terreno che l’acqua copre quand’ essa è ail’ altezza dello‘sbocco dello stagno; ancorchè il volume dell’ acqua venisse a scemare. Der la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra Je terre confinanti che la sua acqua va a coprire ne’ casi di traordina- rie escrescenze. Leg. 7,66, etleg.r:, inpr. ff.de adguir.rer.dom. 559. Se un fiume, o riviera, sia 0 no navigabile, per un’istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle una parte considerevole e riconosci- bile, e la trasporta verso un fondo inferiore; 0 verso l’opposta riva, il proprietario della parte staccata può teclamarne la proprietà, ma è tenuto di addoman- darla dentro l’anno; scorso questo termine la sua domanda non sarà più ammissibile, salvo che il pro- prietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso. Leg. 7$ 2, ff. de adquir. ret. dom. 560. Le isole, isolette ed unioni di terra; che sì formano ne’ letti de’ fiumi yo delle riviere navigabili, 0 inservienti a trasporto, appartengono allo Stato, sé pure non. esiste titolo, o prescrizione in con- trario, ra rg leg.7,$3; leg. 29î, 56 et 6562 et 83 e adquir. rer. dom. 120 L. II. Dei Beni ec. 561. Le isole ed unioni di terra‘che si forman® nelle riviere non navigabili e non inservienti a tra- sporto, appartengono ai oroprietarj confinanti da lato ove si sono formate. Se l'isola non siasi forma- ta da un solo lato, essa apparterrà ai proprietar)|| confinanti ai due lati, divisibile secondo la linea che| si suppone tirata nel mezzo della riviera. i Leg..2,3; leg. 29, 560 65, f ae 3, f.dead-| quir. rer. dom.{ 562. Se una riviera, od un fiume; formando una||; nuova diramazione, attraversa€ circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un'isola, questi conserva la proprietà del suo campo, sebbene l’isola|| siasi formata in un fiume o riviera ed|, inserviente a trasporto. Leg. n, 4. ff. de adguir. rer. dom. 563. Se un fiume o riviera navigabile inserviente a|| trasporto o no, sì apre un Nuovo corso abbandunando|| l'antico letto, i proprietarj dei fondi occupati si di-|| vidono a titolo d’indennizzazione.|’ antico letto ab-|, handonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto. Conir. leg.-.$ 5. ff. de adquir. rer. dom. 564. I colombi, conigli, pesci, che passano ad un? altra colombaja, conigliera, stagno, sì acquistano dal proprietario di questi oggetti 4 quando non vi siano stati attratti con arte 0 con frode. L.3,6$2;1. 5, ff. de adquir. rer. dom. SEZIONE II.| | Del Diritto d’ accessione relativamente alle cose mobili.| | | 563. Il diritto d° accessione quando ha per oggetto due cose mobili, appartenenti a due disunti padro- nì, soggiace interamente al princip) dell’ equità na- turale, lan Uta da ma- Lat] che una mpo Les T. II. Della Proprietà. 121 Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne’casi non preveduti, secondo le particolari circostanze 566. Quando due cose appartenenti a diversi pa- droni, le quali sono state unite in guisa da formarne un solo tutto, sono separabili, in modo che tutta- via possano entrambe sussistere l’una senza l’ altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all’ altro il valore della cosa statavi unita. Leg. 26.$ 1: ff. de adquir. rer. dom. 567. È considerata parte, principale quella cui’al- tra non è stata unita, che ad use, ornamento e com- pimento della prima. Leg. 26.) 1, ff. de adquir. rer. dom. 968 Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è sta ta »mpiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita affinchè gli sta restituita, quind’anche da tale separazione ne potesse pervenire deteriorazione alla cosa cui fu unita. Instit lb. a, de rerum divisione,$ 25, leg. 9. \ 2, ff. de adquir. rer. dom 969. Se di due cose unite per formare un sol tutto, una nou può esser riguardata come accessoria dell’ al- tra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per il valore, 0 per il volume, se il re- spettivo loro valore è a un dipresso eguale. Leg. 27,$ 2,f de adquir. rer. dom. 970. Se un artefice, o qualunque altra persona, ha Impiegata una materia che non gli apparieneva, per formare una cosa di nuova specie, questa materia Possa 0 non possa riprendere la sua propria forma, coiui che me era il padrone ha diritio di, pretendere li cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della mano d pera. 7.07, 1 26, in pr. etS3.jf. de adquir. rer.dom. 971. Quando però la mano d'opera fosse tanio pre- I i. 122 L. II. dei Beni ec. passasse d’assai il valore della mate- ria impiegata, in tal caso l'industria sarà conside- rata come parte principale, e Partefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprie- tario per il prezzo della materia. Leg. 9g,$ret 2, f. der adquir. rer. dom. 5792 Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l’uno nè l’altro dei due materiali sia intieramente distrutto, in ma- niera però, che non possano separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietar). in ragio- ne, riguardo all’uno della materia che gli apparte- neva, e quanto all altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua mano d’ opera. L 7,68 et9; 0. 12,8 1, f. de adguir. rer. dom. 573. Quando una cosa è stata formata con la mi- stura di diverse materie spettanti a differenti: pro- prietarj, ma delle quali nessuna può essere conside- rata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può doman- dogane la separazione; Se poi le materie non possano più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie a ciascuno spettanti. Leg. 12,$1,'# de adquir. rer. dom., Lo Diafio de rei vindicatione. 574. Se la mareria appartenente ad uno dei pro- prietarj fosse di molto superiore all’ altra per la quan- tità ed il prezzo, in questo caso il proprietariv della i ore potrà reclamare la cosa rimborsando‘all’ altro il va- gevole, che sor materia superiore in val DE dalla nifstura, ore della sua materia. Adrgum. ex 9, 575. Quando la cosa resta #. de adquir. rer. dom. in comune fra 1 pro- T II. Della Proprietà. t2% prietarj delle materie, con le quali è stata formata; deve essere esposta all’‘incanto a vantaggio comune L. 5. ff. de rei vindicat. 576. in tutti i casi ne’ quali il proprietario della matcria che è stata impiegata, senza sua saputa,& formare una cosa, di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di doman- dare la restituzione della sua materia nella mede- sima natura, quantità, peso, misura© bontà, ov- vero il suo valore. 577. Coloro che avranno impiegate materie spet- tanti ad altri, e senza seputa de’ proprietarj, po- tranno pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritte di procedere, quando occorra, in via straordinafia. TITOLO IL Dell’ Usufrutto, dell’ Uso e dell’ Abitazione. CAPOL Dell Usufrutto. 5,8. L’usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo slesso proprietario ne goderebbes ma col peso di con- servarne Ia sostanza. Leg. 1 et>, ff. de usufructu et quemadmodum quis utatur.— instit. lib. 2, tit. 4, in pr.— Leg. 25, ff. de verbor. signif.; L. 4., ff. de usufruciv et quemadmod. 579. L’usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla volontà dell’ uomo. Do3 tini pri‘eri 6,$ 1, ff. de usufructu et que- nad, quis utatur.— Paul. sentent. lib: 3, tit. 6,$ 17. 124 L. II. dei Beniec. 580. L’usufrntto può costituirsi o semplicemente; o per un tempo determinato, 0 sotto condizione. de L.|. ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur. qu toi] 581. Può ugwalmente costituirsi sopra qualunque Il specie di beni mobili od immobili. L.3,$ 1, et L. 7, ff. de usufructu et quemad. pe | quis utatur Ti $0 Sezione I. ch Dei Diritti dell’ usufruttuario.\ po i gr. 582. L’usufruttuario ha il diritto di godere di ogni$i specie di frutto naturale, industriale, o civile che til possa produrre la cosa di cui ha usufrutto. al biro epr Sg jilarguetoaxds: N16; Li 39,8 4 1, e:l. 68,61, ff de usufructu et quemadmod. iu quis utatur— Instit.«lib. 2 tit. y 657. 583. 1 frutti vaturali sono quelli che fa terra pro- Di duce da se stessa ll reddito ed il parto degli ani- il mali sono pure frutti naturali. i I frutti industriali di un fondo sono quelli che si ottengono mediante Ja coltura. ia 584. 1 frutti civili sono le pigioni delle case, gl’in- ù teressi di capitali csigibili, i frutti maturati delle Îr rendite. i 1 fitti dei fondi loeati si annoverano pure nella ù classe dei frutti civili, n 585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai rami, od uniti al suolo, nel momento in cui si fa b luogo all’ usufrutto; appartengono all’ usufruttuario.| I frutti che si trovano nello stesso stato al mo-| f mento in cui finisce l’ usufrutto, appartengono al t proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall|a altra; dei lavori e delle semente; ma però senza pre-|{ giudizio della porzione dei frutti che potessero spet- È tare al colono parziario, se vi fosse, al tempo iu cui î incominciò l’ usufrutto j© venne a cessare. È c) ni he T' II. dell’ Usufrutto ec. 125 Evan ipri; Lo 4806 rB. 58.4 13961 de usufructu et quemadmodum quis ut; l. 13, ff. quibus usufructus et ususus amittitur, RRSSAA 1. 42, ff. de usu et usufructu et redditu legato. 586. I frutti civili si ritengono acquistati. giorn® per giorno, ed appartengono all’usufruttuario in pro- porzione della durata del suo usufrutto. Questa re- gola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili. 587. Se l’ usufrutto comprende. cose, di cui non sì possa far uso senza consumarle, come il denaro, i grani, i liquori,} usufruttuario ha diritto o di ser- Virsene, ma coll’ obbligo di restituirli in eguale quan- tità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell’ usufrutto. L.7, ff. de usufruciu earumrer. guae usu con- sumuntur. 588. L’usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all’ usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le pensioni scadute, senza es- str tenulo a veruna restituzione. 589. Se l’usufrutto comprende cose che senza con- sumarsi immediatamente si deteriorano a poco a poco con l’uso, come la biancheria e la mobilia; 1’ usu- fruttuario ha diritto di servirsene per| uso a cui sono destinate, e non è obbligato a resutuirle in fine dell’usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa. L. 15,61, 2,3et|4,ff. de usufructu, et quemad. quis utatur. 1.9,$,3, ff. usufruet quemad. caveat. 5g0. Se l’usufrutto comprende boschi cedui, l’usu- fruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quan- tità dei tagliamenti giusta la distribuzione e la pra- tica dei proprietarj ,, senza indennizzazione però a favore dell’usufruttuario, o de’suoi eredi per i ta- gliamenti ordinarj delle piante cedue o di quelle ri- servate perchè crescano, o di quelle d’alto fusto, che non fossero state tagliate. 3 ta LE fà, sim 126 L. II. dei Beni ec. I piantoni., quando si possono estrarre da uv se- menza]o:senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell’ usufrutto, col peso all’ usufruttuario di confor- marsi agli usi de’ luoghi per Ja rimessa dei virgulti, E. 9,66 etn, ff. de usufructu, et quemad. quis utat..L. 40, 4, Sf de contrahenda emptione. Sor. L’usufruttuario, uniformandosi sempre alle epoche ed alla pratica degli antichi proprietarj, spe profitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, o questi sieguano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano dì una determinata quav- tità di alberi presi indistintamente su tutta la su- perficie del fondo. L. 986, et7, ff. de usufructu, et quemad. quis utatur. 592. In tutti gli altri casi non è lecito all’usufrut- tuario di valersi degli alberi d’ alto fusto. Può so- lamente adoperare per le riparazioni, emi egli è te- nuto, gli alberi svelti o atterrati per accidente: a questo oggetto può anche farne atterrare, se è ne- cessario; ma è tenuto di farne costare al proprie- tario la necessità. L. 11; etleg. 12. în pr., Sf. de usufructu et que- mad. quis utatur.; 593. L’ usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigoe, non che i prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l’uso del paese o la pratica dei proprietar]. L. 10. ff. de usufructu, et quemadm. quis utatur. 594. Gli alberi iruttiferi che muojono. come an- che quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all’usufruttuario, col peso di surrogar- ne altri. L. 1, in pr.; de usufructu et quemadm. quis utatur. 595. L’usufruttuario può godere egli stesso e dare in affitto ad altri o vendere, o cedere, Î' esecuzione ge de le chi jet la us ale oné T'.III Dell’ Usufrutto ec. 137 de’ suoi diritti, a titolo gratuito, Affittando, è te nuto ad uniformarsi per il tempo, in cui l° affitta- mento deve essere rinnovato; e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo del Contratto del matrimonio e dei Diritti respettivi dei conjugi. L. 12,62; l: 67, ff. de usufructu, et quemad. quis utat.; l 9,$ 1; ff. locati conducti. l.25,$4s ff. soluto matrimonio. 596. L’ usufruttuario gode dell'incremento prodotto per alluvione al fondo, di cui ha l’usufrutto. L.9,$ 4: f. de usufructu, et quemad. quis utatur. 597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio,€ generalmente di tutti quelli, di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario me- desimo. V. I. 12, ff. communia praediorum. l.20,$ 1, F. si servitus vindicetur. L. 25,{ de servitutibus praediorum rusticorum.l.2,ff si ususfructus petatur. 598. L’usufruituario gode delle miniere e delle cave di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all’ usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si tratta di escava- zione che non possa eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dall’ lm- peratore. Ù Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di ietre non ancora aperte, nè su quelle di torba non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l’ usufrutto. L.9,$20t3, 1 13,6 5et 6, ff. de usufructu, et quemad. quis ùtatur. . 5gg. Il proprietario non pu in qualunque siasi modo, nuocer fruttuario.; L’usufrattuario, dal suo canto, non può in fine dell’ usufrutto, ripetere alcuna indennizzazione per 1 miglioramenti che pretendesse d’ aver fatti, ancor- chè fosse aumentato il valore della cosa. d, col proprio fatto od e ai diritti dell’usu- Ties, siti 198 L. II. dei Beni ee. Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere glì specchi, i quadri ed altri ernati che vi avesse fatto collocare, coll’obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato, L.15,66et7; 1. 16. ff. de usufructu et quemadm. quis utat.; L. 12, ff. de usuetusufruct. et reditu legao. SEZ 1/0 NE II Delle Obbligazioni dell’ usufruttuario. 600. L’usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare, in presenza del proprie- tario, 0 dopo averlo formalmente citato, un iuven- tario dei mobili., e uno stato degl’ immobili soggetti all’usufrutto. L. 65.$ 1,{. de usufr. et quemad.; LL 12, ff. de usu et usufructu et reditu legato; l. 1, in pr. et $ 4, ff. usufructuarius papiri caveat.; l. 13, in pr. de usu'et fruct. quemad.; L 4,$ 1, cod. de usufructu et habitatione. 601. Egli presta cauzione di usufruire da buon pa- dre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l’ usufrutto; il padre però e la madre che hanno]’ usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore, o donatore con riserva di usu- frutto, non sono obbligati a dar cauzione. L.2,L7;L9,6$ 1, f. usufructuarius quemad. caveat.;; l. 1, cod de usufr et habitutione.; L 9. cod. ut in possessionem legatorum vel fideicomm.; l. 50,{f ad senatus consultum Trebell. L. 8.$4, in fin. cod. de bonis quas liberis. i 602. Se P usufruttuario non trova la eauzione, gl’im- mobili.sono dati in affitto o messi sotto sequestro; I danari compresi nell’usufrutto sono impiegati; le derrate sono vendute; ed il prezzo ricavato è parimente impiegato. Va T. 111. dell’ Usufrutto ec. 129 In questo caso appartengono all’usufruttuario gli interessi dei capitali ed i fitti. L. 5.01, ff. ut legatorum seu fideicomm. servan. 603. Non prestandosi dall’ usufruttuario la cauzio- ne, il proprietario può pretendere che i mobili, i quali deperiscono coll’ uso, siano venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate, ed in tal caso l'usufruttuario né percepisce gl’ interessi durante l’ usufrutto. Potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare, secondo Je circostan- ze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili neces- sar] pel proprio uso, mediante la sola cauzione giu- ratoria, e coll’obbligo di restituirli in fine dell’usu- frutto. L.5. f1,ff. utlegatorum seufideicomm. servan. 604. 1l ritardo nel dar cauzione non priva 1’ usu- fruttuario dei frutti su’ quali può aver ragione; questi li sono dovuti dal momento in cui si fa luogo all’ usu- Lone, Argum.ex1. 13.{f. de usufructu et quemadm.; L. 4,$$,#. de damno infecto. 605. L’ usufruttuario non è tenuto, se non alle riparazioni ordinarie. Le riparazioni straordinarie sono a carico del pro- prietario, a meno che non siand state cagionate dall’ imeseguimento delle riparazioni ordinarie, dopo che ha avuto luogo l’ usufrutto, nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario. L. 7.2. ff de usufr. et quemadm.; l. 3, cod. de servitutibus et aqua. l. 20, ff. de damno infecto. 31,0 5, f. de usu, et usufr. legato. 606. Sone riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delle travi e degli interì coperti dei tetti. Quello degli argini, e delle mura di sostegno, e i cinta, egualmente per intero. peer Tutte le altre riparazioni sono ordinarie. 6on. Nè il proprietario, nè l’usufruttuario, sone infarià,«mi aà t3o L. II. dei Beni ec. tennti a riedificare ciò che è ceduto per vetustà; 0 distrutto per caso fortuito L.6$1; 18,65,$1;4 46, Su; 49, Sa ff de usu ict et quemadm.; bk 20, ff«de TONI infecto. 608. Durante l usufrutto, 1° Usufruttuario è tenu- to a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni ed altri pesi che secondo la consuetu- dine cadono sui frutti. Lara 98 4; 1 52,ff. de usufr. et que- madmod.; l. 28, ff. de usu et usufructu legato. 609. L° usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de’ carichi che pos- sono essere imposti sulla proprietà durante l’usu- frutto. 1) proprietario è tenuto a pagarli, e usufruttuario gli deve corrispondere l’ interesse della somma pagata. Se dall’ usufruttuario se ne anticipi il pagamento, uesti ha il diritto alla ripetizione del capitale alla AL dell’usufrutto. 610.]l legato di una rendita vitalizia, o di una pensione alimentaria, fatto da un. testatore, si deve prestare intieramente dal legatario universale dell’ usufrutto, e dal legatario a titolo universale. in pro- porzione del suo godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione. Argum. ex l. 8,$ 4, cod. de bonis quae lib. 611° L’ usufruituario a titolo particolare non è te- nuto al pagamento dei debiti per î quali il fondo è ipotecato, se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all’ar- ticolo 1020 al titolo delle Donazioni tra’ vivi e dei lestamenti. Argum. ex leg. 13, ff. de usu, usufructu, et re- ditu legato. 612. L’ usufruttuario o universale, o a titolo uni- versile, deve contribuire col proprietario al paga- mento dei deviti nel modo che segue+ T. III: Dell’ Usufructo ec. 238 Si stima il valore del fondo soggetto all’ usufrut- to; si fissa in seguito il contributo al pagamento de’ debiti in ragione di questo valore. i Se lusufruttuario vuole anticipare la somma, per cui il fondo deve ce ntribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell’ usufrutto, senza alcun in- teresse. Se l’usufruttuario non vuol fare questa anticipa- zione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l’ usufruttuario gliene cor- risponde|’ interesse durante il tempo dell’ usufrutto, o di far vendere una porzione de’ beni soggetti all’ usufrutto sino alla concorrente somma dovuta. 6:13. L’usufruttuario non è tenuto che per le spese delle liti concernenti 1° usufrutto, e per le condan- ne, alle quali le stesse liti potrebbero far luogo. 614. Se durante|’ usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, o altrimeuti atten- lasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto a denunziargli tali fatti; e mancando a ciò, egli è responsabile di tutti i danni, che ne potreb- bero resultare al proprietario, come lo sarebbe per deterioramenti de fonda da lui medesimo cagionati. L. 15,67, ff. de usufructu, et quemad. L. 1, (7; 0. 2, ff. usufructuarius quaemad. caveat. 615. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un animale, il quale venga a perire senza colpa dell’ usuf:uttuario, non è questi tenuto a restutuirne un altro, nè a pagarne la stima. L. 79.$ 3, ff. de usufr, et quemad. 616. Se'il gregge, su cui si è stabilito l’usufrutto pe- Tisce interamente per caso, o per malattia, e senza colpa dell’usufruttuario, questi non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli o del valo- re di esse. Se il gregge non perisce interamente; Pusufrut- luario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità de’ natij. Pi dl ipina, sima AM 132 L. II. Dei Beni ec. L68,.Giat 60 08 ez; 34 prete. Beff de usufr et quemad.—1Instit. de rerum divisione$ 88. SEZIONE Uli Dei modi con cui finisce l’ usufrutto. 6179. L’usufrutto si estingue, Colla morte naturale o civile dell’ usufruttuario; Collo spirare del tempo per cui fu costituito; Colla consolidazione ossia riunione nella stessa persona delle due qualità di usufruttuario e di pro- prietario;| Col non usarne pel corso d’ anni trenta; Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito|’ usufrutto. Ti et 368 dl 23, ff. quibus modis ususfructus vel usus amittitur, L.24S1,#- de legatis 1.0— In- stitut. de usufructu, 63—l.3 12. et 16, cod. de usufructu et habitatione; 1.8, ff. de annuis lega- tis. I. 10 ff. de capite minuti: L 3. jf. de usu, et usufructu et reditu legato.— ly ypew of quibus modis ususfructus vel usus amittitur, Paul. sententet. as H0:6 8033,.L: 10 ff. dervi,elvi ar- mata:— l 12, cod. de servitutibus et aqua. L. 2, 7. si ususfructus petatur. 1, 2. cod. de praescriptione 60 vel 40 annorum. leg.$ 34, S=; leg. 36, ff. de usufructu€ quaemad.; ll 5,$2, Li 108 Sas ely Sa Fas modis ususfructus vel usus amittitur. 618. L’usufrutto può anche cessare per l’ abuso che facesse I asufruttuario del suo diritto, tanto col ca- gionare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di ordinarie riparazioni. 1 creditori dell’ usufruttuario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni; possono offrire le ripar zioni dei commessi deterio- ramenti, e garantirne per l'avvenire. 1 Giudici possono, secondo la gravezza delle cir- T. III. Dell’ Usufrutto ec. 133 . costanze, pronunziare l’estimzione assoluta dell’ usu- 8. frutto, ovvero ordinare l’im missione del proprieta- rio nel possesso della cosa sottoposta all’ usufrutto, col peso però di pagare annualmente all’ usufruttua- rio, ed agli aventi causa dal medesimo; una somma determinata sino al momento in cui l’usufrutto a- vrebbe dovuto cessare. 8] Instit. de usufr.$2.;1.38, ff. de rei vindicat. i io 619. L’usufrutto, che non è accordato a partico-* ‘lari, non dura oltre trent'anni. î Pssa V.1.56, de usufr. et quemad., LL 8, de usu et usu- ro. fructuet reditu legato. leg. 19. cod. de sacrosanctis| ecclesiis l. 68, ad 1. falcidiam. i VA} 62:. L’ usufrutto concesso sino a che una terza: fa giunta ad una determinata età, dura sino è a tale epoca, ancorchè la.detta persona sia morta‘ piu Prima dell’ età fissata. In: L. 12 cod. de usufr., et habitatione. i{ i “ide 621. La vendita della cosa soggetta all’ usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell’usufrut- tnario; egli continua nell’ usufrutto se mon vi ha i: @ formalmente renunziato. L. 19, ff quibus modis ususfr. vel usus amitt..; LA 17,)2, de usufructu et quemadm. Argum. ex leg. 34,{.de regulis juris.: 622. 1 creditori dell’ usufruttuario possono far di- le@hiarare nulla la regunzia all’ usufrutto; che questi avesse fatto a loro pregiudizio. L.1et 3,$1, ff quae in fraudem creditorum. 623. Se una sola parte della cosa soggetta all’usu- frutto perisce, l’ usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. Lisi, Sf oi l93 ffide usufroEgt quemad.\ 624 Se l' usufrutto non è costituito clie sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio 0 da@ltro accidente, ovvero rovini per vetustà, l’usu- fruttuario non avrà diritto, di godere nè l'Area nè i hi} materiali. ur che ali nirt nl, TO” ol nr i 134 L. II. Dei Beni ec. i Se Y usufrutto era costituito sopra una possessione, KI di cui l’edificio nou er che una parte, in tal caso Je V usufruttuario godrà del suolo e dei materiali. i L. 5,$2;1.9. 10. ff. quibus modis ususfr. vel | usus amittitur.— Instit. de usufr.$ 2. in fis. CAPO Il. i i Dell’ Uso, e dell’ Abitazione. 625. I diritti d’ uso e di abitazione sì E tne| d MI e si perdono nella stessa maniera che 1° usufrutto.| to L.1, ff. deusuet habitatione L 3,$3, ff. de *$ mmie! : usufructu et quemadmodum.; I. 10, ff. de capite » minuls.l. 11, ff de alimentis vel ciburiis legatis. i + 1.3, ff. de his quae pro non scriptis habentur. ca 626. Non si può godere di tal diritti senza che di À si sia data previamente cauzinne, e si formino gli ei stati e gl’ inventar), come nel caso dell’ usufrutto. L. 13.,in pr.; L 65$1 ff. de usufructu et que- madmod., I. 12, ff. de usufructu et reditu legato»|& li, inpr., G$1et 4, ff.‘usufructuarius quemad.|» caveat l. 4, cod de usufructu et habitutione. d 627 L’ usuario, e colui che ha diritto di abita- zione devono godere da buon padre di famiglia. Argum. ex L. 65,#. de usufruciu et quemad* | modum. a à | 628 I diritti di uso e di abitazione shn0 regolati dal titolo che gli stabilisce,© ficevono maggiore, 0| } minore estensione giusta le disposizioni in esso con- tenute. 629. Se il titolo non determina l'estensione di que- sti diritti, saranno regolati come segue+ 630. Colui che ha l'uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necessario per i suoi bisogni,e per quelli della sua famiglia.— Può perciperli che per i bisogni de’ figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell’ uso® L. 12, et 9. ff. de usuet habitatione. ne, aS0 vel ID) T. III. Dell’ Usufrutto ec. 135 631 L’ usuario non puo cedere nè affittare il sue diritto ad un altro. L. 2,8 et 11. ff. de usu et habitatione. 632. Quegli che ha il diritto d’abitazione in una casa, può ia con la sua famiglia, ancorchè non fosse maritato all’epoca in cui acquistò questo diritto, L.2,3,4,5,6,7et8,{. deusuet habitatione.. 633. 11 diritto di abitazione si limita a ciò che è ne- cessario, per}’ abitazione di colui al quale venne ac- cordato un tale diritto e della sua famiglia. L.,3,4,5,6,7 et8, f.deusuet habitatione, 634. Il diritto d’ abitazione non può essere nè ce- duto nè locato. L. 8, ff. de usuet habitat., Contrar., L. 13 cod: de usufructu et habitatione— Institut.,$5, de usw et habitatione. 635. Se|’ usuario consuma tutti i frutti del fondo, 0 se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della coltura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed il pagamento delle coutribuzioni, nell’egual mo» do che appartengono all’ usufruttuario. Se non percepisce che una parte dei frutti, 0 se non occupa che una parte della casa, contribuisce Im proporzione di ciò che gode. L. 18, ff. de usu et habitatione. 636. L’ uso dcì boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari. TITOLO 1IV. Delle Servitàù Prediali. 537. La serviti è un carico imposto sopra un fondo, per l’uso e utilità di un fondo appartenente ad altro Proprietario. 638. La servità non induce alcuna, preminenza dî un fondo sopra l’altro. 639 La medesima deriva dalla situazione naturale 1536 L. II. Dei Beni ec. ei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla leg- ge, e dalle convenzioni fra i proprietar]. L.2,in pr. ff. de aqua et aquae pluviae arcendae. GA P/OI: Delle servitù che derivano dalla situazione de’ luoghi. 640. 1 fondi inferiori sono soggetti riguardo a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque, che che da essi scolano naturalmente senza che vi sia concorsa|’ opera dell’ uomo. Il proprietario inferiore non può alzare alcun ri- paro che impedisca questo scolo. Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore. Like Dado 231. 2în pr. etfr; l.1, 1 n de aqua et aquae pluviae arcendae l. 1, 13; FF. dol nralo 0 iu glo. 600, titulo 641. Quegli, che h. una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo i) diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo o in forza di prescrizione. 13,6 12;:2. 21 66.26; ff. de aqua, et aquae pluviae arcendae. 642. La prescrizione in questo caso non può acqui- starsi che col possesso continuo d’ anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visi- bili, e destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo. L. 10, ff. st servitus vindicetur. servitutibus et aqua. 643. 11 proprietario de me il corso, quando la abitanti di un comune, villagg che è loro necessaria; ma se gli abitanti hon n l.1, cod. de lla sorgente non può deviar- medesima somministra agli io, 0 borgata I acqua e hanno T. IV. Delle Servith prediali. 139 acquistato o prescritto]’uso, il proprietario può pre- tendere una indennizzazione determinata dai periti. 644. Quegli il cui fondo bordeggia un’ acqua cor- rente, tranne quella che è dichiarata di ragfone del pubblico demanio coll’ articolo 538, al titolo della Dist'nzione dei beni, può servirsene, mentre tra- scorre, per l’irrigazione de’ suoi fondi. Quegli il cui fondo viene attraversato da quest’ acqua, può anche servirsene nell’ intervallo, in cui essa vi trascotre, ma coll’ obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell’ uscire dai suoi terreni. L. 3, in pr., de aqua et aquae pluviae arcendae'. 6/5. Insorgendo qualche controversia fra i pro- prietarj, cui tali acque possono essere utili, i tribu- nali decidendo, devono conciliare 1° interesse dell’ agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti par- ticolari e locali sul corso ed uso delle acque. 646. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle Joro contigue proprietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa a spese comuni. Argumn. ex l 5, cod. communi dividundo. l. 12 tabul. tabula 9 647. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva 1° eccezione prescritta nelì articolo 682,. Argum. ex leg. 21, cod. mandati. 648. Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell’ altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all’ uso comune. CAPO II. Delle servitù stabilite dalla legge. 649. Le servità stabilite dalla legge hanno per og- getto la pubblica o comunale utilità|© quella dei Privati, m 2 o 0] i 138 L. IH: Dei Beni ec. 650. Le servità stabilite per l'utilità pubblica 0 î comunale, riguardano i marciapiedilungo i fiumi na- vigabili ed atti a trasporto, la costruzione, o ripa> razione delle strade o altre opere pubbliche o co- munali. Tutto ciò che concerne questa specie di ser- vità, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari. 651: La legge assoggetta 1 proprietarj l’ uno verso|© | l'altro a differenti clbligazioni, indipendentemeute BA| da qualunque convenzione. i REMO| LA Sad l: 21n pr. ff. de aqua, et aque plu- ò wie arcendae. 652. Una parte di queste obbligazioni è regolata i L, dalle leggi sulla polizie rurale. 4 Le altre riguardano i murr€ le fosse comuni; î casi in cui sì faccia luogo alla ragione d’ appoggio; il prospetto nella proprietà del vicino, lo stillici- dio, ed il diritto di appoggio: SEZIONE L Del Muro, e delle Fosse comuni. 653. Nelle città e nelle campagne ogni muro ché fino alla sua sommità serve di divisione tra edifiz); } corti, giardini, ed anche ira recinti nei campi, si omune, se non Vi è titolo o segno in con- presume€ trario»+ t| 654. È segno che il muro non è comune, quando arte è diritta ed a piombo la sommità di esso da una p della sua fronte esteriore, piano inclinato. È Come pure quando noù vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto, 0 cornicioni e mensole di o della costruzione del muro» pietra appostivi al temp In questi casì si considera che il muro apparten- e dal’ altra presenta un T. ÎV. Delle Servitù prediali, 139 O ga esclusivamente al proprietario dalla cui parte sono 2° Îo stillicidio, cornicione, o le mensole di pietra. aa 655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro co- î{ o- imune sono a carico di tutti quelli che vi hanno di- fitto, ed in proporzione del diritto di ciascuno. É = Paul. Senteni., lib.5, tit. 10,$-2;1. 28.;$-1} ti 1. 9: f. de damno infecto.| 656. Ciò non ostanie qualunque com adròne di 50 un muro comune può esimersì dall’ vbblizo di con- ite correre alle spese delle riparazioni,€ ricostruzioni y tenunziando al diritto di comunione, purchè il muro e comune non sostenga un edifizio di sua appartenenza. 657. Ogni compadrone può far fabbricare appog- Ì ta giando ad un miro comune, ed Immettetvi travi& travicelli per tutta la grossezza del muro, ad esclu- sione di cinquantaquattro millimetri di esso( due pol- lici), senza pregiudizio del dititto che ha il vicino di far accorciare con l’ascè la trave fino alla metà ii(] del muro, nel caso in cni egli volesse collocare una È trave nello stesso sito 0 appoggiarvi ùn camminò. L. 21, ff. Cominuni dividund. f 658. Ogni compadrone può fare innalzare il muro j I comune; ma sono a di lui carico le spese dell’inal< zamento, le riparazioni pel mantenimento dell’ al- zata superiore alla cinta comune,€ inoltre 1’ in= she dennità pel rmaggiore peso in proporzione dell alza- Ì mentò, e Sade il suo valore. L. 1; cod. de aedificlis privatis. , 659. Se il murò comune non è atto a sostenere ì alzamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo ricostruire per intieto a sue spese s€ nel proprio no= Stolo quanto alla maggior grossezza. ui 660. 11 vicino che non ha contribuito all’ alzamen- i to. può acquistarne la comunione, Piro Ja metà ,u della spesa, ed il valore della métà del suolo occu- pato per la maggior gròssezza- i 661. Ogni. proprietario in' contiguità di un mùro;| fo. c PES ha pure la facoltà di renderlo comune ini tutto,@ sel © Laga, i 140 L. Il. Dei Beni ec. in parte, rimborsando al padrone la metà del totale valore) o la metà del valore della parte che vuol rendere comune, e la metà del Value del suolo sopra cui il muro è costrutto. Contr. argum, ex l. 11, cod. de contrahenda ‘emptione. 662». Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo d'un muro comune, nè applicarvi© Li giarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell’ al- tro, ovvero, in caso di rifiuto, senza avere fatto da periti determinare i mezzi necessar], onde 1° opera non riesca di danno alle ragiuni di quello. L. 11, ff. si servitus vindicetur. I. 28, ff comu- ni dividundo. 663. Ciascuno può costringere il suo vicino a con- correre nelle spese di costruzioni 0 di riparazioni dei recinti che dividono le loro case corti e giardini si- tuati nelle città e nei sobborghi; Valtezza di essi sarà determinata secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti, o non es- sendovi usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi© riedificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle città di cinquantamila anime o più; almeno di trentadue decimetri( dieci piedi) in altezza; com- preso il coperto, e nelle altre città, di ventisei de- metri(otto piedi). 3 L. 35, 36, 37, et 39, ff. de damno infecto. 664. Quando i differenti piani di una casa appar- tengono a più proprietar], se i titoli di proprietà non determinanò il modo delle riparazioni e ricostru- zioni, devono queste farsi nel modo che segue._. 1 muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti 1 proprietar]j, ciastuno in proporzione del valore del respettivo suo piano. i H proprietario di ciascun piano fa il pavimento su Cui cammina, Jl proprietario del primo piano forma la scala che da era nu- pare tetà {pu ui! del T. IV. Delle Servitù prediali. 14t vi conduce; quello del secondo continua la scala dal primo al secondo piano; e così di seguito. 665. Ricostruendosi un muro comune o una casa; si ritengono le servitù attive e passive anche riguar- do al nuovo muro v alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostru- zione siegua prima che sia acquistata la prescrizione: L. 14,$ 29, de usurpationibits et usucapionibus. 666.‘l’utte Je fosse tra due fondi si presumono co- muni, se non vi è titolo 0 segno in contrario. 667. È un segno, che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo o il getto della terra da una sola parte della medesima. 668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste i) getto della terra: 669. La fossa comune deve mantenersi a spese co- mMuni. 670. Ogni siepe dividente fondi è riputata comi- ne, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non vi abbia titolo, 0 pos- sesso sufficienae in contrario. 671. Non è permesso di piantar alberi di alto fu- sto se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle usanze del paese costanti e notorie; ed in mancanza degli uni © delle altre, alla distanza dì due metri dalla linea di separazione di due fondi per gli alberi d° alto fu- sto, e di un semimetro per gli altri alberi e sicpi Wve, L. 13, în fine ff. finium regundorum. _672. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore siano estirpate. Quello sul cui fondo s'inoltrano i rami del vicino può costringerlo a tagliarli. Se poi le radici s' inoltrano nel di lui foudo, può esso stesso tagliarle. 673. Gli alberi situati nella siepe comune, sono dî sé è LA Pf, sing 1/2 L, II. Dei Beni ec. ragione comune come la siepe, e ciascuno dei due proprietarj può cliiedere che siano abbattuti. L. 12 ff. finium regundourm. LL. 2, ff. de arboribus caests. SEZIONE II. Della Distanza e delle Opere intermedie richieste in alcune costruzioni. 674. Quegli che fa scavare un pozzo o una Jatrina presso un muro, sia, o non sia comune, Quegii che vuole costruirvi cammino 0 focolare, fucina, forno o fornello, O appoggiarvi pna scuderia, O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrosive, è ob- bligato lasciare la distanza prescritta dai regolamenti ed‘usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usì, affine di non apportar danno al vicino. L.23,$10, ad legem Aquiliam; L 19,$1,f. de servilutibus praediorum urbanorum; l. 17,$. 2. ff. si servitus vindicetur. SEZIONE NI. Del Prospetto nel fondo del vicino. 675. Uno de’ vicini non può, senza il consenso dell’ altro, formare nel muro comune alcuva finestra © apertura, in qual si sia maniera, anche con in- vetriata fissa. L. ho; ff. de servitutibus praediorum urbanorum; 1 38, 7. comune dividundo;1.8. cod. de servitutibus et aqua. 676.}l proprietario di un muro non comune con- tiguo al fondo altrui, può formare in questo muro de di pî tel de Cal pie Ta rel 0) Ùk Mo Ne due ibus ose rina Idih) 3J1C) 1118) bus T. IV. Delle Serviti prediali. 143 delle luci o finestre con inferriate e invetriate fisse, Queste finestre devono essere munite di una grata di ferro, le cui maglie avranno un decimetro( tre pollici e otto linee circa) di apertura al Biù, e di un telajo e invetriata fissa. L. 2,ff.de servitutibus praed. urbanorum;1. 26, ff. de damno infecto’; l. 12,1, cod. de aedificits privat. 677. Queste finestre o‘luci non si possono collo- care, che all'altezza di 26 decimetri(o sia di otto piedi) al disopra del pavimento o suolo della came. ra; che si vuole illuminare, se questa è a pian ter- reno, e di diciannove decimetri(0 sia sei piedi) al di sopra del pavimento, se questa è nei piani superiori. 678. Non sì possono avere vedute dirette o finestre a prospetto, nè logge o altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del suo vicino, se tra il fondo di questo, e il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di diciannove decimetri (sei piedi).; 679. Non si possono aver‘vedute laterali o oblique sul medesimo fondo, che alla distanza di sei deci- metri(due piedi). 680. La distanza di cui sì parla nei due prece. denti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro ove si fa l’ apertura, e se vi sono balconi o altri simili sporti, dalla linea esteriore sino alla li- nea di separazione delle due proprietà. SEZIONE IV. Dello Stillicidio. 681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo lerreno o sulla via pubblica; egli non puo farle ca- dere sul fondo del suo‘vicino. ot 144 L. HI. Der Beni ec. DER IONE: Va Del Diritto di passaggio. 682. 11 proprietario i cui fondi sono circondati per ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può addomandare un passaggio sul fondi dei suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una compensazione proporzio mata al danno che tale passaggio può cagienare. Arsum. ex l. 2, ff. de religiosis et sumptibus fu- nerun:l\,f2et3,{}.sì ususfucius petatur: È. 5,$ 4, }. an erlibendum 1.8, ff. de incendiis; L. 9; ff de danino infecto. 653. 11‘passaggio deve regolarmente uella parte, in cui il transito è più breve dal po- sero circondato alla via pubblica. Argun. ex L. 9g,{. de servitutibus. 684: Ciò nondimeno, il passaggio deve essere sta- bilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene accordato. Argum. ex lege 7, F. de servitut. 685. L’ azione per indennità nel caso preveduto all'articolo 68., è soggetta a prescrizione; e sussi: ste il‘diritto di continuare i) passaggio, quantunque \ azione per indennità non sia più ammissibile. CAPO III. Delle Servitù stabilite per fatto, dell’ uomo, prendersi in SEZIONB I. Delle diverse sorti di Serviti che possono stabilirsi ‘sui Beni. 686. È permesso ai proprietar] di stabilire sopra i loro fondi, 0, a beneficio di essi, quelle serviti che sem- | ul | si I per Via fondi lere, zio tesi i sla» no d eduto Susi Niue D Lirsi opra sen T. IV. Delle Servità prediali. 15 brasseto loro opportune; purchè le servità stabilite non siano imposte nè alla persona, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fordo e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in al- cum modo contrarie all’ordine pubblico. Jl titolo che costituisce le dette servitù ne regola l'esercizio e l’ esecuzione: mancando il titolo, han- no iuogo le seguenti disposizioni. L.1,$1;0 6et16, ff. communia praediorum So de{F. servitutibus; li 19, ff. de usufructu et quermnad, 687. Le servitù sono stabilite per l’uso o delle fab- briche o dei terreni. Le prime si denominano urbane, tanto se le fab- briche cui spettano siano situate in città, quanto in campagna. Le seconde si denominano rustiche. L. x et 2 ,ff. de servitutibus praedioruni rusticorum. 688. Le servitù sono continue o discontinue. Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio è 0 può essere continuato, senza che sia necessario un fitto attuale dell’uomo; tali sono gli acquedotti, gli itillicidj, i prospetti, ed alive di questa specie. Le servità discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell’ uomo per essere esercitate: Lali sono quelle di passare, di atlinger acqua, di con- durre le bestie al pascolo, ed altre simili. L. 14, ff. de servitutibus; L. 1,$ loquitur, jf. de Qua quotidiana et aestiva. 689. Le servità sono apparenti o non apparenti. Le servità apparenti sono quelle che sì manife- îlano con Opere esteriori, come una porta, una fine- Sira, un acquedotto, Le servitù non apparenti‘sono quelle che non han- Do segni visibili della loro esistenza, come, per csem- fio, fa proibizione di fibbricare sopra un determi- lito fondo, o di non fabbricare che ad uu’ altezza slabulita, na 20,{de servitutibus praediorum urbanorun. n 156 L. II. Dei Berti ec. SEZIONE Il. In qual inodo si costituiscono le Serviti. ed apparenti si acquistano 690. Le servitù continue possesso di trent’ in forza di un titolo, 0 mediante il 6or. Le servitù continue non apparenti, e le ser- siano o non siano apparenti, non che mediante un titolo. immemorabile non basta a sta- sì possano attualmente 1m- atuta acquistate di già tevano in‘tal modo vità discontinue, ossonn stabilirsi ll possesso benchè bilirle, senza che però pugnare Je servità di questa n col possesso in que’ paesi, ove po acquistarsi 5 692. La destinazione del p do alle servitù continue ed titolo. 603. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attual- mente divisi appartenevano allo stesso proprietario; e che erano da lui state poste le cose nello stato da uale resulta la servitù. 694. Se il proprietario di due fondi tra i quali esì- sla un segno apparente di servità, dispone di uuo di essi senza che il contratto contenga veruna con- venzione relativa alla servitù; questa coutinua ad esistere attivamente O p del fon- do alienato o sul fondo alienato. L.30, ff. de servitutibus praediorum urbanorumj l.7,communia raediorum tam urban. quan rustic. 695. Moncada il titolo costituente quelle servitù che nor possono 60 vistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire si col mezzo di uu titolo, quale contenga la recognizione,€ che sia emanato dal proprietario del fondo serviente. j 696. Costituendosi una servitù, S1 dato tuLto CIÒ che è necessario per usarne. adre di famiglia riguar- apparenti tiene Luogo di assivamente in favore ritiene accor- ta00 rent nodo vale co dì gli, inal- 10 dal i es i vu0 con” pa al ){one prustes psi orvili T. IV. Delle Servitiv prediali. 157 E perciò la servità di cavar acqua dalla fonte al- trui, porta necessariamente seco il diritti del pas saggio. L. 10, ff. de servitutibus; L 3,63 L 15,7 de servitulibus praedio: wm rusticorum;jl.a0,$ 1,4. de servitut. praediorum urbenorum. SEZI ONE 1. Dei Diritti del propriesario del fondo al quale è dovuta la Serviti. 697. Coluial quale è dovuta una servità, può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla. L.11,f1;f. communia praediorum; L. 15, ff de servitut praediorum rusticorum; L. 10,{f. de servi- tutibus; L. 4,$5, ff. si servétus vindicetur; 1.3,$ 11, 12,13, 14; 15,16, 2.4,$ 14. 5, jf. de itinere uctu- que privato. 698.‘l’ali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente, purchè il titolo 1 cosutuzione della servitù non stabilisca il contrario. 699. Quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante. 700. Se il fondo dominante viene. ad essere divi- so, la servità è dovuta a ciascuna orzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fon- de serviente. Osì se si tratti di un passaggio, tutti i compa- droni debbeno usarne nello stesso sito. L. 17, Y. de servitutibus. Ì 201. Il proprietario del fondo serviente non può «€ cosa alcuna che tenda a scemare l’uso della ser- rità, o a renderlo più incomodo.. Per couseguenza non può variare lo stato de’ luo- L. II. Dei Beni ec. li RI ghi, nè trasferire|° esercizio della servità in um sito de I di erso da quello dove fu originariamente stabilita. dii Fuitavia se questa primiliva destinazione è dive- Mo muta più onerosa al proprietario del fondo servien- te. o se lo impedisce del fare Je riparazioni vantag- otrà offerire al proprietario dell’ altro fondo | un sito egualmente comodo per V'esercizio de suol diritti,€ questi non potrà ricusarlo. L.9, ff. si servitus vindicetur, leg. 5 et 9, cod. dé ia, 9831, de servitut. i Il i è ©10Se glose s I| servitutibus et aqua 84 i I| praedior. urbanorum.; x i 02. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se nun secondo il suo titolo, vel fondo serviente, quanto nel a É senza che, tanto dominante, possa da più onerosa la cor Arvum. ex l. 24 et 29 Tinto column; 159 10:€L1047 de aqua qu innovare cosa alcuna, la quale ren dizione del primo. de servitut. praed. rusti- otid. et aesltva» sEzIio NE IV. In qual maniera si estinguono le servitù. cose sì trovano Le servitù cessano quando le ui non se ne possa più far uso. le cose suno ri- eccetto che sia a far presu- 703. in uno stato tale} per€ ‘ornano ad aver luogo, s€ in modo da poterne usare, di tempo bastante articolo 767. rittunturj TÀ 794; 4 stabilite trascorso uno spazio merc estinta la servitù, Lia;l go ein 1.34 1 elle ff de servilui yvraedior. rusticor: Io 13} 1 705. Qualunque servitù sì estingue riunendosi in una sola persona Ja proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente odis servit. amit.; Li 305214 come all’ servilutes an 706. La trenl anni. bre Je quibus ni pr Y- de servitut. pracd. urb. servitù è estinta col non uso pel corso di T. IV. Delle Servitù prediali. 149 L. 6. ff. de servitut. praed, urban.; l. 13, cod. de servitutibus et aqua; L 3,$ 29, ff. de usurpa- tionibus ei usucapionibus; l. 12, in fin. cod. de praescript. longi temporis. 707. trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui sì è cessato dall’usarne, se si tratti di servitù discon- tinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto con- trario alla\servitù, se trattisi di servitù continue. 708. Il modo della servità può prescriversi come la servità medesima, e nella stessa maniera. 709. Se il fondo dominante appartiene a più per- sone in comune, 1° uso della servitù fatto da alcuna di esse, impedisce la prescrizione riguardo a tutte. L.5,l.10,in pr. etl. 16, ff. quemad. servit: amiti.. n10. Se fra i comproprietar) v è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altrì. L. 10, in pr. ff., quemadmodum servit. amitt. | RL Papinà, sini i b'IBROCIINI. DEI DIFFERENTI MODI COI QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA? Disposizioni generali. qui. La proprietà de’ beni sì acquista e sì tra- smette per successione, per donazione fia vivi o te- stamentaria, e per effetto di obbligazioni. 712. La proprietà Sl acquista anche per accessione, © incorporazione, ed in forza della prescrizione. -13. I beni che non hanno padrone appariengono 4 allo Stato. Cod. titulo de bonis vacantibus m14. Vi sono delle cose che non appartengono ad P uso delle quali è comune a tutti. alcuno,€ terminano il modo di usarne. Le leggi di polizia de Lor, 4/etibofvde divisione rerum. può. La facoltà della caccia e della pesca è pari meénte determinata da leggi particolari, 716. La proprietà di un tesoro appartiene a che lo trova nel proprio fondo; se il tesoro è trova- to nel fondo altrui appartiene per metà a quelio che 1 ha scoperto,© per VP altra metà al proprietario del fondo Il tesoro è qualunque cosa della quale non v ha alcuno d’ esserne il padrone;€ che viene scoperl effetto del caso. L. unica, cod. de thesauris; l. 1,(10, g. de jure fisci; 1.331,61, ff. de acquirendo rerum domino..i| 717. 1 diritti sopra gli efferti gettati in mare; 9 sopra le cose che 11 mare rigetta, di qualunque na- tura siano, sopra le piante ed erbe che crescono lun- colui nascosta 0 sepolta, che possa giusuficare a per il solo T. I. Delle Successioni. 151 go Je rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari. Lo stesso ha luogo per le cose perdute di cui nor sì presenta il padrone. Toto titulo, ff. de lege Rhodia et de jactu.— Toto titulo, ff. pro derelicto. TIRO e ARCO E Delle successioni. GirARPrO:cI Dell’ Apertura delle Successioni, e dell’immediato passaggio di possesso negli Eredi. 718. Le successioni si aprono per la morte natu- rale e per la morte civile x 719. La successione per la morte civile è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in con- formità delle disposizioni della sezione seconda del capo secondo del titolo Del Godimento e della Per- dita dei Diritti civili. L. 10,61; L 29, f. de poenis; 6,6 6, f. de injusto rupto et irrito facto testamento. 720. Se più persone respeitivamente chiamate alla successione l’una dell’altra, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta,, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza; dalla robustezza dell’ età o del sesso. L. 32,$ 14, ff. de donationibus inter virum et urorem. _721. Se coloro che perirono insieme avevano meno d’annì quindici, si presume che sia sopravvissuto il Più avanzato in età. 32 L. III. Dei differenti Modi ec. Se erano tutti maggiori di sessant'anni, sì presti» merà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi. Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta sì presumerà che siano soprav- vissuti i primi. Argum. ex l. 9. S.1,et4h,f. de rebus dubiis; 1. 26. ff. de paetis dotalibus. 722. Se coloro che perirono pita V età, di anni quindici, quella dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, 0 quando la differenza non ecceda un anno, sì presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio. Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di luogo all’ apertura della suc- econdo l'ordine natura- sume sopravvissuto insieme avevano com- e non oltrepassavano sopravvivenza che dà cessione, deve ammettersì$ le; e quindi îl più giovane sì pre al più vecchio. Argum. ex I. 8. et 9) ff. de rebus dubiis. 723. La legge regola Pordine, di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano 7 beni ai figli naturali: quindi al conjuge supersti- re, ed in loro mancanza allo Stato. L. unic. ff. de unde vir et uzxor. L. unic., Dogi i ei da 004, de bonis vacantibus. 724. L° immediato possesso de’ beni, diritti, ed azioni del defunto passa 7950 jure negli eredi legit- timi, coll’ obbligo di soddisfare a tutti i pesi eredi- tarj; i figli navurali però; il coniuge superstite€ lo in possesso giudicial- erranno determinati» cod. Stato devono farsi immettere mente nei modi, che v CAPO Il Delle qualità richieste per succedere. dere, è ne essario di esistere 725. Per poter sucee apre la successione. nel momento in cui sì Sono deg incapaci di succedere, 1.° Colui che non è ancora concepito; Van mod $1$S0 coni; Qu Liri Vi $i di I ciso 2 n; Ì. Cini Mus li Va ilo T. I. Delle Successioni. 2.9 Il fanciullo che non è nato vitale; 3.° Quegli che è morto civilmente. L. 6 et 7,ff- de suis et legitimis haeredibus; ly et 26,{f. de statu hominum; l. 251., f de ver- borum significatione; L. 6,{f. de inofficioso testa- mento; l. 3, Y. si pars haereditutis petatur; L. 30. $. 1, f. de adquir. vel amittenda haereditate; L. 10 3 f. de ventre in. possessionem mittendo; l. 3, cod. de haeredibus et posthumis; L. 1, in pr. ad legens falcidiam; 1 6,$2,f. de haeredibus instituendis» — V.1.3,612 7 de suiset legitimis haeredibus. 726. Uno straniero non è ammesso a succedere nei beni che il suo parente straniero o italiano possede- va nel territorio dell’impero, se non nel caso e nel modo cou cui un Jtaliano succede al suo parente pos- sessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell’ articolo undecimo al titolo Del Godimento, e della Privazione dei Diritti civili. 727. Sono indegni di succedere, e come tali esclu- si dalle successioni 1 Coluì che fosse stato condannato per aver uc- ciso, o tentato di uccidere il defunto 2.° Colui che avesse promossa contro il defunto un’ accusa di delitto capitale, giudicata caluuniosa; 3.° 1° erede in età maggiore che, informato dell’ omicidio del defunto, non l'avrà denunziato alla giustizia. Argum exl. 9, ff de jure fisci;1 7,63, ff. de bonis damnatorum.— L.9,%$ 1 et 2, ff. de his quae ut indignis auferunt; L 3 ,$. 3, f. de a- dimend. vel transferendis legatis. Argum ex L. 14 8; 2 16,$3, 7 de bonis libertorum; ll. 17, J- de his quae ut indignis auferuntur. 728. La mancanza della denuuzia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell’ uceisore, DÈ a’suoì affini nello stesso grado, nè al suo conju- ge, nè a’suoi fratelli o sorelle, zii, zie, 0 nipoti, 154 L. III. Dei differenti Mbdi ee. Argum. ex L. 13, 17, cod. de his qui accusare non possunt l.6 et n, cod. de his gras ut indi gnis; L21, ff. de senaius-consulto$Silaniano. 729. L’erede escluso come indegno dalla successio- ne è obbligato a restituire tutti è frutti e proventi, dei quali avesse goduto dopo aperta la successione. Arsum. ex l. 27, ff. de usu et usufructu et re- ditu legato 230 1 figli dell’ indegno, succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della rappresentazione non sono esclusi per la colpa del loro padre, ma questi non potrà èn aleun caso pretendere nei beni cadenti nella successione, 1° usufrutto che‘la legge accorda ai genitori sui beni de’loro figl?. L. 27, in» pri,{. de jure patronalu* L'ON, f. de bonis damnatoruni. CAPO II Dei diversi Ordini di Successione. SEZIONE E Disposizioni generali. n31 Le successioni si deferiscono ai figli e discen- denti del defunto, a suoi ascendenti, ed a’suoi pa- renti collaterali, nell! ordine, ed a tenore delle re- gole determinate qui sotto. L. 7, in pr. jj. de bonis damnatorum; 732. La legge non considera nè la natura, nè l’ori- gine de’ beni per regolarne la successione. 33. Qualunque eredità devoluta agli ascendenti© af collaterali, si divide in due parti eguali, 1 una a favore de’ parenti della linea paterna, l altra a favore dei parenti della linea materna. {e no, cuo( IA pater \islon Casco su nt laso( appre 999 ll, T. 1 Delle Successioni. 155 Ì parenti uterini, 0 consavguinei non sono esclusi dai germani, ma non preudono parte che nella loro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato quì sotto all'articolo 752. I germani prendone parte nelle due linee. Non si fa alcun passaggio dall'una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente, nè al- cun collaterale di una delle due linee. L.1, cod. de legitimis haeredibus.— Nov. 84, c.1» 734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna e lit materna, non ha più luogo alcun’ altra di- visione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascana linea, appartiene all’erede, 6 eredi, che sì ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, coine sarà dichiarato in appresso. 739. La prossimità della parentela si stabilisce se- guendo il numero delle generazioni: ciascuna gene- razione sì chiama un grado. L. 10,$ 10,{.de gradibus et affinibus. 736: La serie dei gradi forma la linea: si chiama linea retta la serie dei gradi tra le persone che di- scendono luna dall’altra; linea trasversale, la serie dei gradi tra persone che non discendono le une dall’ altre, ma che discendono da uno stipite comune. Sì distingue la linea retta, in linea retta discen- dentale ed in linea retta ascendentale. La prima è quella che lega lo supite con quelli che discendono dal medesimo: la. séconda è quella che lega una persona a coloro dai quali essa disceude. L.1,}. de gradibus et affinibus. 734. Nella linea retta si computano akrettanti gra- ì quante sone fe generazioni: così il figlio è rispetto al padre nel primo grado, ìl nipote nel secondo; e leciprocamente il padre e l’avo rispetto al figlio ed al nipote. Z.10,00, f. de gradibu s et affinibus. 798. Nella limea trassersale ji gradi si computano il 186 L. III. Dei differenti Modi ec. | ill dalle generazioni, cominciando da uno de’parenti, No | e salendo sino allo stipite comune, cesso non com- Ae { preso, e disce ndendo da questo sino all’altro parente. 74° i Perciò due fratelli sono in secondo grado; lo zio; messe || e il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; pel SRI e così successivamente. per s IMUNINI L.t;$1,f. de gradibus et affinibus.— Institut. dai «I RI de gradibus cognaltonuni, Gy. Ù REI| 14 Ha sE ZIONE II solta Fail| s U ment MU Della Rappresentazione.| Udi UÈ 739. La rappresentazione è una finzione della leg- I ge, il cui effetto è di far entrare i rappresentanti mel luogo, nel grado, e ne’ diritti del rappresentato. i Novell. 18.‘cap. 4. 740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale. Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di un figho pre- Dell il morto. sia che essendo man ati di vita tutù i figli 3 4 Ti del defunto prima di lui, i discendenti di detti figli| ,74 bo)(UU sì ritrovino fra loro in gradi eguali od ineguali. Ure| Iristit. de hasreditatibus quae ab intestato defe-|} rurtur$ 6; 1.3, cod. de suis et legitimis haeredi-|® 9) bus.— Novell. 11, cap. 1. novell: 127. i ora o4:. La rappresentazione non ha luogo in favore Ls 4 degli aseendenti; il più prossimo, în ciascuna delle| Sx i due linee, esclude sempre il più remoto. I Novell. 1:8. cap- 2, authentica defuncto cod. ad|A: senatus consult. F'ert. È i 742. Nella linea trasversale!, la‘rappresentazione n è ammessa in favore dei figli e discendenti dai fra-|"4 telli‘o dalle sorelle del defunto, sia che cessi con- corrano alla successione coi loro zii o zie, sla che i essendo premorti tuti i frateili e le sorelle del de- $ funto. la suécessione ritrovisi devoluta al loro di- scendenti in gradi eguali o ineguali. T. I. Delle Successioni. 157 Novell. 118, cap. 4. Authentic. cessant. cod. de suzs et lesitimis haeredibus. 743. 1a tutti i casi in cui la rappresentazione è am- messa, Ja divisione si fa per stirpi.. Se uno stesso sti- pite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del me- desimo ramo la divisione si fa per capi. Novell. 118. cap. 1. 744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle ehe sono morte naturalmente o civil- mente. Si può rappresentare quello alla cui successione s1asi renunziato. Argum. exl. 7, ff. de his qui sunt sui vel alieni Jjuris; L 2,6 7,ff. de administratione et peric. tutor. — Novell. 118; cap. 1.—V. Bartol., ir 2. 94; ff. de acquirenda haereditate. SEZIONE II Delle Successioni che si de feriscono ai Discendenti. 745. 1 figli o i loro discendenti succedono al pa- dre ed alla madre, agli avi, ed alle avole od altri a- scendenti senza distinzione di sesso, nè di primoge- nitura, e ancorchè essi siano procreati da differenti matrimon]. Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quan- do sono tutti nel primo grado o chiamati per proprio diritto: succedono per slirpi quando vengono o tutti od alcuni di essi per rappresentazione. Novell. 118, cap. 1.— Authentic. in successivne, cod. de suis et legitimis liberis; l. 11, cod. fumiliae erciscundae. Il 158 L. III. Dei differenti Modi ec. SEZIONE IV. Delle Successioni che si deferiscono n| agli Ascendenti LI li elt.oi II 746 Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fra- UNI telli, nè sorelle; nè discendenti da essi, la succes- MI sione si divide per metà tra gli ascendenti della}i- OT| nea paterna e gli ascendenti della linea materna. pil L'ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, | conseguisce la metà asseguata alla sua linea, ad escelu- sione di tutti gli altri. Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi. I L. 15, ff. de inofficioso testamento. Novell. 118, BN cap. 2.— Authentie. defuneto cod. ad senatus-con- ' UMNOTTI sult Tert. re (Se i figli ricusassero la successione del padre,|;j sh potrebbero accettarla gli ascendenti. V. la, dci | 15, jf. ad senatus-consul. Tert. 1 747. Gli ascendenti succedono, ad esc usione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole; allorchè gli oggetti denati s& ritrovino in matura nella eredità. Se tali oggetti furono alienati, gli ascendenti riscuo- tuttora essere dovuto. Succe- È di ricupera che avesse potuto tono il prezzo che possa dono inoltre all azI1one Ì spettare al donatario. Avsum. ex L. 6, ff. de jure dotium; L. 2. cod. de| g) bonis quae liberisj l. 12; cod comiuniautrvusque;| dI, l. 4, cod. soluto matrimonio.; I 748 Quando il padre e la madre sono sopravYvIs- ibi dt suti alla persona morta senza prole, se questa ha la- d sciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità hi sì divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre e alla madre, che la divido- LI no tra loro egualmente: « T. I. Delle Success'oni ec. L'altra metà appartiene ai fratelli discendenti, come verrà Spiegalo ne del presente capo. Novell. 18, cap.=. novell. Ten. Cam. 1 "49. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o lero discendenti. se è premorto il padre, o la madre, la porzione che gli sarebbe stata devoluta in conformità del precedente atticolo, sì riunisce alla metà deferita ai fratelli sh: relle o Joro rappresentanti, come sarà spiegato nella seguente sezione. 159 s sorelle o loro lla sezione quinta SEZIONE v. Delle Successioni de’ collaterali. 750. In caso di premorienza del padre e della ma. dre d’ una persona che muoja senza prole, i suoi fra- telli, sorelle, o loro discendenti sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti e degli altri collaterali. Suceedono, o per proprio diritto, 0 per quello di Tappresentazione, come fu disposto nella sezione se- conda del presente capo No vell. 18, cap. 2; novell. 127, cap.1.— Au- thentic. cessante, cod. de legitimis haeredibus. g51. Se il padre e la madre della persona morta sen- Za prole sono sopravvissuti, i suo: fratelli, sorelle 0 loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell'eredità. Se è sopravvissuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne i tre quarti. 752. La divisione della metà o dei tre quarti devo- luti a’ fratelli o sorelle a norma dell’articolo preceden- te. sì eseguisce tra loro in eguali porzioni. quando trivano tutti dal medesimo matrimonio: se proven- omo da matrimoni] diversi, la divisione si fa per me- tà tra le due linee paterna e materna del defunto sl $emani, prendono parte nelle due linee, e gli uce- 160 7. III. Dei differenti Modi ee. rinei ciascuno soltanto nella propria sono fratelli o sorelle che da un Jato, P” à, ad esclusione di qualunque || rini ed i consangu [OI linea: se non vi | succedono nella totalit 0 altro parente dell'altra linea.| 753. In mancanza di fratello o sorella o discenden- pr | È:: 4 Il TU ti da essi, ed in mancanza di asceudenti nell’una o | i iN nell’altra linea, l'eredità è deferita per metà agli a- c scendenti superstiti) e per l’altra metà ai parenti più i di ee] Mi| prossimi dell’ altra linea. parenti collaterali nel mede- ni tI| Quando vi concorrono ha vii|| simo grado. la divisione sì fa per capi. 8 3"4 AI Novell. 118, cap.$_— Authentica post fratres DO È g i ratrumve, cod. de lecitimis haeredibus ù, ù| N pi ito) i 7 È nih. Ne o delì’ articolo precedente, Il padre o i ' Ja madre supersute ha V usufrutto della terza parte sci I i e Î cn, P lai| dei beni a cui non succede 1n proprietà. a r|| 755. Non ha luogo la successione dei parenti oltre| De | ter il duodecimo grado. In mancanza di parenti in grado successibile in una linea, i QuEnE dell'altra linea succederanno nell’ in- | tera eredità I Instit. de successione cognatoruni 365. \ÎÎÎ CAPO 1V.| Delle Successioni irregolari. à | SEZIONE I. dei loro ge- Dei Diritti dei Figli naturali sui beni ii l'igli natu nitori, e della successione di questi( rali morti senza prole.|| 56.1 figli maturali non sono eredi; Ja legge non ac- corda ad essi alcun diritto sopra i beni del loro pa- il dre 0 madre defunti, se non quando siano stati legal- ul mente ricoposciutt. Issa nov accorda al medesimi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre o della madre. ireo Jarte oltre una l'in net nall a a0% 0|a” psi padre "n TT. Delle Suecessioni ec. 161 V. Can. quid est, guaest. 7, causs. 35; Rebuffus în proem. constilut. regiar., gloss. 5, numer. 68, 69, È{e}; 70 et y51, etin tractaru de litter. naturalit., gloss. ci zur. 6.— Bugnon, de legib. abrogat.; lib. 1, cap. 18 — V. L2et8,j}. unde cognati— Nov. 89, cap. 12. 757. Il diritto del figlio naturale su i beni dei padre e della madre, defunti. è regolato nel seguente modo; Se il padre"o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi; il suo caritto è di un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo, e della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascenden- ti, o fratelli o sorelle; e di tre quarti quando il padre ola madre non a\essero lasciato nè discendenti nè a- scendenti, nè fratelli, nè sorelle. 758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità dei beni, quando il padre o la madre non lasciano pa- renti in grado successibile. L.1,$2,{f. ad senaius-consuli. Tert. et Orphit. 759. In. caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reciamare 1 diritti sta= biliti negli articoli precedenti. i È 760. Ni figlio vaturale ed i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione de’quali è aper- ta, e che sarebbe soggetto a collazione, secondo le regole stabilite alla sezione seconda del capo sesto del presente titolo. 761..E ad essi proibito qualunque reclamo, quan- do, durinte la vita del loro padre o madre, abbia: mo ricevuto la metà di quanto è ai medesimi figli assegnato negli articoli precedenti, coll’ espressa di- chiarazione per parte degli stessi genitori, che sia Joro intenzione di limitare la porzione del figlio na- turale a quella soltanto che gli hanno dato. Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà. di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, 02 162 L, III. Dei differenti Modi cc. INI questi non potrà reclamare che il supplemento ne- coi DI il cessario a compire questa metà. du I 562. Le disposizioni degli articoli 757, 758, non; || sono applicabili ai figli adalterini o incestuosi. N(I ia legge non accorda loro che i soli alimenti. IMEMGIUI| 763. Questi alimenti sono regolati a norma! della UA facoltà del padre o della madre, delgnumero e della LITI qualità degli eredi legittimi.#| UNdiSI(N 764. Quando il padre o la madre del figlio adul- lis il 4; Ill terino 0 incesluoso gli avranno fatto iDopAralE un’ar- 7 Ì te meccanica, o quando uno di essi gli avrà, men- der 4 Mar tre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non po- tor i 1 A trà proporre aleuna pretesa contro la loro eredità.| tar f Y À-65. L° eredità del figlio naturale morto senza pro- è j i le, è devoluta al padre 0 alia madre che l'avrà ri Da; conosciuto; ovvero per metà a Clasi uno di essì, quan- iti d i do sia stato riconosciuto df entrambi. ne i L.2,$1,7f ad senatus consult. Tert. et Orphit hh | La, 4et8, ff. unde cogn. Up 266. In caso di premorienza del padre o della ma-| n dre del figlio naturale, i beni che questi avesse ri- cevuto dar medesimi, passano ai fratelli o sorelle i legittime; quando sì trovano in natura nella di lui TT eredità: le azioni di ricupera, se ve ne sono, 0V=! | vero‘il prezzo dei detti beni alienati, se per anco| non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e so- relle legittime. Tutti gli altri beni passano ai fra» di î| telli o sorelle naturali, o ai loro discendenti.| Ii.) SUE ZIONE, I: Dei Diritti del Conjuge superstite, e dello Stato. Ì 767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da ess®@ per divorzio il quale gli sopravvive. i ni L. unica, ff. unde vir. et uxor.;j— L. unica cod. ella [ella dul- lare Dem po- ld» pro- Tia ma re Ile i lu oY- anco 0.50” Îra glo» T.1. Delle Successioni eé. 163 cod.-V Novell. 53, cap., 16. Novell, 117, cap.5.— Authentica praeterea, cod. unde vir et uror. 768. In mancanza di cenjuge superstite, l'eredità sì acquista dallo Stato. L.1,2,3,4, et 5, cod de bonis vacantibus. L. 96, S.2,/. de legatis1.o L.1,in princip. de success. edict. L. 1,0 2,{. de jure fisci. L. unica,$13, cod. de caducis tollendis. L.{, cod. de praeposi- dis sacri cubiculi. 769. 11 conjuge superstite e l’amministrazione del demanio che pretendono aver diritto all’eredìtà. de- vono fare apporre i sigilli, e fare stendere\° inven- tario nelle forme prescritte per 1’ accettazione dell’ eredità col beneficio dell’inventario. 770- Essi devono domandare al tribunale di prima istanza, nella cui giurisdizione si è aperta.la successio- ne,| ammissione in possesso della medesima. Il tri- bunale non può pronunziare sulla domanda che do- po tre pubblicazioni, ed affissioni nelle. solite for: me, e dopo sentito il Procuratore imperiale. 771. Ji consorte superstite è pure tenuto ad impie- gare gli effetti mobili, o a dare cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell’ intervallo di tre anni: Passato questo termine, la cauzione è sciolta. 772. Il conjuge superstite, 0 l’amministrazione del demanio che non avesse adempito alle formalità loro Pespettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento de’ danni, ed interessi verso gli ere- i, Gualora-se ne presentino.— 775. Le disposizioni degli articoli 769» 779-771 € 772, sono comuui ai figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti. L. III. Dei differenti Modi ec. CAPO V. Dell’ Accettazione e della Renunzia dell’ Eredità| | SEZIONE, 776. Le donne maritate non possono validamente accettare un’ eredità senza I’ autorizzazione del ma- rito, o del giudice, in conformità delle disposizioni del capo 6, titolo del Matrimonio. I Le eredità devolute ai minori, ed agli interdetti; pl non possono validamente accettarsi, se mon decondo |) il disposto dal titolo della Minor età, della Tute| la, e dell Emancipazione._ 777. L' effetto dell accettazione si retrotrae al| giorno in cuì si è aperta la successione. L. 54, f. de adquirenda vel omittenda': haere- toi ditate; L 138 et 139, ff.> de regulis juris. 278. L'accettazione può essere espressa ,,0 tacità: è espressa quando si assume il titolo, 0 la qualità di erede in un atto autentico v privato; è tacita; quando l erede fa un atto che suppone necessaria- | mente da. sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare, se nen nella qua- lità di erede, hi I L. 20. Lao, Ga; L 78; 1.866 2; 1. 88, f.de |“RIT Dell’ Accettazione. È ill I[NN 774. L’ eredità può essere accettata puramente e| dA semplicemente, 0 col benefizio dell’inventario.| uno 101,| L: 57, ff. de adquirenda vel omittenda haeredita-| i)| te; l. 22, cod. de jure deliberandi, l. 15, cod. cod.|"" i È| 77%. Nessuno è tenuto ad accettare un'eredità che|| s il gli sia devoluta. pi ‘ i L. 16 cod. de jure deliberandi. ch i 1ente ma Zion letti; condo Tute T. I. Delle Successioni. 165 adquir. vel omitteuda haered.; L. 2 et 10, cod. de ]ure deliberandi; L. 1 ,,2et 4, cod. de repudianda vel abstinenda haeredit.; L 14, f. de bonorune possessione. Ulp. Fragm. tit. 22 f/26.; 779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vigi- lanza, e di amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione d’ eredità, se con cessi non siasi assunto il titoîo, o la qualità di erede. L. 20,$, 1; ZL. 78, ff. de adquirenda vel omit- tenda haereditate. 780. La donazione, la vendita, o la cessione che uno de’ coeredì faccia de’ suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ov- vero ad alcuno di essi, inducono|’ accettazione dell eredità per sua parte. Lo stesso ha Inogo, 1.° per la renunzia fatta an- che gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno, 0 più de’ suoi coeredì; 2.° Per la renunzia fatta anche a profitto di tutto i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua renunzia. L. 24, f. de adquir. vel omitt. haeredit. I 6 F. de reg. juris; L. 2, ff. si quis omis.a causatesta- menti; l. i, cod. eod. 781. Quando colui a favore del quale si è aperta uma successione, è morto senza averla repudiata, e accettata espressamente, ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla, o re- pudiarla L. 3 et 19. cod. de jure deliberandi; l 86, fr. de adquir. vel omitt. haeredit.; L. 6:00, E FF. de bonis liber. 7 782. Se questi eredi non siano fra loro d’ accorde Per accettare, o repudiare l’ eredità, deve questa accettarsi col beneficio dell’ inventario. 783. 11 maggiore d’età non può impugnare l’ac- cetlazione espressa, o tacita da esso fatta d’unere- dità, salvo nel caso in cuì tale accettazione fosse 166 L. III. Der differenti Modi ec. stata Ja conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non pu addurre mai verun reclamo sotto pre- testo di lesione. toltone il caso in cui l'eredità si trovasse assorbita, 0 diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’ accettazione. L. 8; ff. de jure deliberandi; l. 4, cod. de re- pudianda vet abstinenda haereditate; I. 13,$ 1}*| L. 22 et 23, ff. de adquir. vel omitt, haereditate.| — Arg. ex 1.73,% de regul. juris; L. 4, cod de juris et fact ignorant. SEZIONE II. Della Renunzia all’ Eredità. n84. La renunzia ad una eredità non si presume. Essa non può farsi che presso la cancelleria del tri- buvale di prima istanza, nel cui distretto si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a quest’ effetto. ontrar. L. 95. ff. de adguir. vel omitt. haeredit. n$5. IL’ erede che renunzia, è considerato come se non fosse mai stato erede. 786. La parte di quello che renunzia si accresce ai suoi coeredì: se è solo si devolve al grado sus- seguente.. L.59,53;1.63 et 66, ff. de haeredibus insiituen- dis; l. unica,$:0, cod. de caducis tollendis. 787. Non si succede giammai rappresentando un eredé che ha fenunziato; se il renunzianie è 1l solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi renunzia- no, subentrano i figli per diritto proprio, e suece- dono per capi. n88. 1 creditori di colui che renunzia ad una cre- dità in pregiudizio de’ loro diritti, pessono farsi autorizzare giudicialmiente ad accettarla in nome y luogo e stato del loro debitore. luo pre. la s} per Veva d de ume, | tre pertà pula edit. come peste sus: uere Jo un ] solo n718” ucce ore farsl 13) T.?. Delle Successioni. In questo caso la renunzia è annullata non in fa- vore Dicci che vi ha renunziato>» Ma solamente a vantaggio de’ suoi creditori, e per la concorrente quantità de’ loro erediti. L. 6, de his quae în fraudem creditorum. 789. La facoltà di accettate o renunziare ad una eredità, si prescrive col decorso del tempo richie- sto per la più luuga prescrizione dei diritti su’ beni Inimobili. L. 4, cod. in quibus causis cessat longi tem- poris praescriptio; L. 3; cod. de praeseriptione 30 ve 40 annorum. 799. Sino a che il diritto di accettare un?’ eredità nom è prescritto contre gli eredi che vi hanno re- nunziato, possono quegli ancora accettarla, quando {ssa non sia già stata accettata da altri eredi$senza pregiudizio però delle ragioni acquistate da terze Rersone sopra i beni dell'eredità» tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di attì valida- lente fatti col curatore deputato all'eredità giacente. 1 cod. de repudianda vel abstinenda haere- ditate; 1. 10,03, de vulgari et pupillari substi- luttone. 791. Non si può nemmeno nel contratto di matri. nono rinunziare all’eredità d’un uomo vivente, nè alemare i diritti eventuali chessi potrebbero avere a tale successione, L.3, cod. de collationibus; 1.16, gilimis haeredibus L350$ 1, cod. de inofficioso fami zia e So, cod. de pactis. Ì. 4, cod. de inutilibus sttpulation| V. Cujac. cr. 26, f. de verborum obligationibus. i 79*. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti ti spettanti ad una ered tà 3 decadono dalla fa- oolua ! renunziarvi. Restano eredi puri; e semplici Tm ostante Ja loro renunzia, senza che possano N'etendere alcuna parte negli effetti sottratti, 0 na- stosti, 167 F. de suis et le- si| 168 L. III. Dei differenti Modi ec. E. on, N4b omittenda haereditate. \{. de adquirenda vel. SEZIONE II. inventario, de’ suoi effetti, Del Beneficio dell ede beneficiato. e delle obbligazioni dell’ er. 793. La dichiarazione.d’ un erede, il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell” inventario, deve essere fatta nella Cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel distretto in cul sì è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di renunzia» n9ha Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta, o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell’ eredità nelle forme regolate dalle leggi SOpra la proeedura civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso L'a2, VR cod. de jure deliberandi. 795. L'erede deve fare inventario entro tre mes computabili da i i aperta successione. Ha inoltre un termine di quaranta giorni per de- liberare sull” accettazione, 0 renunzia dell’ eredità, i quali incominciano ya decorrere dal giorno della mesi accordati per l inve niario, 0 fu compito l° inventario stesso, Mt caso che fosse ultimato prima di ire mesi. Do1,$2 8 3, cod. de jure deliberandi; 1. 1, Gi, i. 2, 3 et h, ff- de jure deliberandi. 796. Se però si trovano nella eredità degl oggetti suscettibili di deperimento, 0 la cui conservazione importi, grave dispendio, I erede nella sua qualità di suecessibile, può iarsi giudicialmente autorizzare a‘procedere alla vendita de’ medesimi, senza che da ciò sì possa imdurre ch’ egli abbia accettata 1° eredità. Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblico scadenza de’ tre dal giorno in cui pppitÒ T. I. Delle Successioni. 169 ufficiale, dopo gli avvisi, e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della procedura civile. L'3,$ 1; L 6, ff. de jure deliberandi; 1. 20, \2,f. de adquirenda vel omiîttenda haereditate, 797. Duranti i termini aceordati per fare l’ inven- tario, e per deliberare, l’erede non può essere co- stretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui Se renun- zia all’ eredità prima, o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell’ eredità. L: 22,$ 11, cod. de juré deliberandi. 798. Scorsi i suddetti termini|’ erede in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale gli verrà ancora accordato, o ne- gato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti cui pende la contestazione. L.3,f. de‘ure deliberandi. 799. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo, sono a carice dell’eredità, quando l° erede giustifichi, o che non era informato della morte, o che i term ni sono stati insufficienti, sia a cagione della situazione de’ beni, sia per causa di soprav- \ehute controversie: in mancanza di tali giustifica- uoni le spese restano‘a suo carico personale. 800. L’ erede, benchè siano scorsi i termini ac- cordati dall’articolo 795, e quelli concessi dal giu- dice in conformità dell'articolo 798, ha nondimeno li facoltà di fare 1’ inventario, e di qualificarsi ere- de beneficiato, quando non abbia esercitato d’altron- (è verun atto proprio di erede, o non vi sia con- tro di lui qualche sentenza passata in giudicato, Ja quale lo condanni nella qualità di erede puro, e simplice. drgun.ert. 10, ff. de jur:delib., et IL 19 cod. el.— Contrar. argum. ex L. 12,13 et 14, T. de tcept. ret judicatae. 901. L° erede chè colpevole di aver occultato; p =" 170 LL. III. Dei differenti Modi ec. di avere scientemente e con mala fede, omesso di descrivere nell'inventario alcuni effetti appartenenti all’ eredità, è decaduto dal beneficio dell’inveatario, L. 22, f 10 et 12, cod. de jure deliberandi.— Novell. 1, cap. 2$ 2. 802. L'effetto del beneficio dell'inventario consi- ste nel dare all’erede il vantaggio, 1.2 Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj, se non fino alla concorrente somma del valore de’ beni ad esso pervenuti, ed anche che pos- sa liLerarsi dal pagamento dei debiti coll’ abbando- nare tutti i beni dell’ eredità ai creditori ed ai le- gatar]. ».° Che non siano confusi i suoi beni propr] con quelli dell’ eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento dei suoi crediti. L.22,$4 et 9, de jure deliberandi; l. 48 ff. ad legem Falcidiam. 803. L’ erede beneficiato è incaricato di ammini- strare sua amministrazione ai creditori; ed ai legatar). Non, può essere cosiretto al pagamento co’ beni suoi propr), che dopo essere stato costituito in mo- ra a presentare il suo conto,€ quando non abbia ancora soddisfatto a questo dovere. Dopo la liquidazione del conto non può essere astreito al pagamento co’ suoi proprj beni, che so0- Jamente fino alla concorrenza di quelle somme, delle quali egli resulti debitore per residuo. V- Faber., in cod, lib.6, tit. 11, definit. 50, 804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi commesse nell’ amministrazione di cuì è inearicato. Arg. ex l 22,6 5, ff ad senatus consult. Tre bellian.; 1 24,65, ff. soluto matrimon. 803. Non può vendere i mobili dell’ eredità, che col mezzo di un pubblico ufficiale agl’incanu, e do- po le solite affissioni e pubblicazioni+ i beni ereditarj; e deve render conto della| del poss do- con niro de Pal qinl* delli beni mo bb gsert è so dell Tre cli T. I. Delle Successioni.(UL: Se li presenta 1n natura, non è obhligato che per la diminuzione del loro valore, o per la deteriora- zione cagionata dalla sua negligenza.{ 806. Non può vendere gl’ immobili, che nelle for- me prescritte dalle leggi sulla prada:‘ è tenuto «€ assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere. L.22,$4,7 et 5, cod. de jure deliberandi. Soy. È tenuto, se così vogliono 1 creditori o altre persone aventi interesse, di prestare idonea e suffi- ficiente cauzione per il valore de’ mobili compresi nell’ inventario, e per quella parte del prezzo degli Immobili che non fosse stata assegnata ai creditori 1potecar] n); po Mancando egli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed*il loro prezzo è depositato, come pare la parte non assegnata del prezzo degl’ ImmMO- lili, per essere il tutto imp egato a soddisfare i pesi ereditar].; 808. Se vi sono opposizioni per parte de’credito- ri, l’erede beneficiato non può pagare che secondo l ordine ed il modo determinato dal giudice. à Se non. vi sono creditori opponenti, egli paga î creditori ed i legatarj secondo che si presentano. L. 22,64, cod. de jure deliberand î 809. 1 creditori non opponenti, 3 non si pre- sentano che dopo la liquidazione de’ conti, ed il Pagamento della residua somma, non hanno azione che contro i legatar].: Nell uno e nell da caso, quest’ azione sì pre- senrive col lasso di tre anni, da computarsi dal gior- no-della liquidazione del conto, e del pagamento ella residua somma. L. 22,64, 5 et 6, cod. de jure deliberandi. Bios spese dei sigilli giudiciarj, se vennero àlposti, quelle dell’ inventario e del conto, sone a urico dell’ eredità, L. 22,6 9, cod. de jure deliberandi. L. 17. Dei differenti Modi ec.) SEZIONE IV. Delle Eredità giacenti. 811. Quando spirati i termini per fare 1° inventa- rio e per deliberare, nen si presenti alcuno che re- clami un'eredità, 0 che non sia note l’erede, 0 gli eredi certi vi abbiano renunziato, questa eredi- tà si reputa giacente. 812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circon- dario si è aperta la successione,«deputa un curatore sulla istanza delle persone interessate, 0 sulla ri- chiesta del Procuratore Imperiale. L. 1. 1. 2ff de curatoribus bonis dandis. 813. Il curatore di un’eredità giacente è tenuto, a di tutto, di farne constare fo stato per 1nezzo È esercita e promuove le ragio- ni; risponde allo istanze promosse contro la stessa; e V'amministra coll’ obbligo di versare il contante| che si trova nell’ eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobil o degli stabili venduti, nella cassa del ricevitore;dell’Amministrazione Imperiale,€ ciò per la conservazione de? diritti, e coll’ obbligo di reuderne conto a chi sarà di ragione. LS ode curatoribus bonis dandis. 814. Le disposizion della sezione terza del pre- sente capo sopra le forme dell’inventario; sui modi d’ amministrazione€ rendimento de’ conti per parte dell’ erede beneficiato, sono inoltre comuni al cura tor. delle eredità giacenti. C5AxP O. VI Delle Divisioni, e delle Collazioni: rim di un inventario; N SEZIONE I- Dell’ Azioni per la divisione e della sua forma, P 2 815. Nessuno può essere aslretto a rimanere 1Ù in {i fool alore a Il Uto, n8z20 pini gere T. I. Delle Successioni.‘173 comunione, e si può sempre domandare la divisio= ne, mon ostante qualunque proibizione e convenzio- me in contrario. iò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato, ed una tal con- venzione non può essere obbligatoria oltre i ciuque ann, ma può essere rinuovata. L: 5, cod. cumuni dividundo slk, K2,f. eod., I 1 et(3, ff. familiae erciscundae; l. 26,$4, f. de onditione indebiti; L. 0, ff. pro socio; L. 78, f. ad senatus-consult. Trebellianun; L. ultim,$$ 7. de legat is 2.°— Rartol. in L. nf de annuis legabtis. 816. Può domandarsi la divisione. quando ancora uno de’ coeredi avesse soduto separatamente parte dei beni ereditarj, se però non vi è stato un atto di divisione o‘un possesso bastante ad incorrere la prescrizione. L.21,cod. de pactis, 1.3"cod. conimuni dividundo 2; cod. familiae erciscundae; l. 2,6, et 8, cod. communza ulriusque judicii. Arg. ex l. 64, ff. pro socto. V. Bartol et gloss. în L. 4, cod. communi di- widundo.— L. 8, cod. de Jure deliber. et de adeun- da;1.3et|, cod.in quibus causis cessat longi tem- pioris praescript. .817. L'azione per la divisione, riguardo ai coere- ! nori o interdetti, può essere promossa dai loro imtori, a ciò specialmente autorizzati da un consi- glio di famiglia. iguardo ai coeredi assenti» l’azione spetta ai parenti che sono stati messi in possesso. L. 1, in pr.{f. de rebus eorum qui sub tutela vel cur. sunt. L. 17 cod. de praeditis et aliis rebus minor. 818. Il marito senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degli effetti mobili o immo- bili ad essa pervenuti, i quali cadono nella comu- nione dei beni; riguardo agli effetti che non cado- no nella indicata comunione, il marito non può domandare la divisione senza il concorso della dalia. pia rh LL III: Dei differenti Modi ec. Potrà soltanto, avendo il diritto di godere de’ sudi beni, domandare una divisiona provyisionale. Quelli che sono eredi unitamente alla moglie non possono domandare la divisione definitiva, se mon| pp chiamando in causa il marito e la meglie. V. 1.78, S4,f. de jure dotium; l. 2, cod. de fundo dotali. Lt 819. Se tutti gli eredi sono presenti, ed in età maggiore, non è necessaria|’ apposizione dei sigilli| p sopra ghi effetti ereditarj; e la divisione può farsi| in quella forma ed atto che le parti interessate cre- b deranno conveniente. Se tutti gli eredi non so00 presenti, se fra essì|| si trovano dei minori, 0 degli interdetti, dovrà es-| è sere apposto il sigillo nel più breve termine, sì a| d richiesta degli eredi, come ad istanza del Procura- tore Imperiale nel tribunale di prima istanza, ed| Gi anche ex officio dal giudice di pace, nel cui cir- condario si è aperta la successione. e potranno richiedere 1° appo- 820. 1 creditori pur sizione dei sigilli, in forza di un titolo esecutivo;|| © col permesso del giudice. 821. Quando si sene apposti ì sigilli, è permesso a qualunque creditore di insinuare 1 propr] diritti,|| ancorchè non abbia nè titelo esecutivo, nè permesso|| del giudice. Le formalità per lev 1° inventario, sono rego eivile. 822. L'azione per la divisi che insorgessero nel corso delle toposte al tribunale del luogo ov cessione. Davanti a questo tribunale sì procede agl’ incau- ti, e devono essere introdotte le domande concet- nenti la garanzia delle porzioni fra i condividenti;| come pure quelle dirette a rescindere la divisione. L. unica, cod. ubi de haereditate agatur,; TASTI $. 1,4. de obligationibus el aetionibus. are i sigilli, e per formare late dal codice di procedura|| one, e le controversi?|| operazioni sono sot- e sì è aperta la sute suol T. Î. Delle Successioni. î95 8»5. Se uno dei coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, 0 se insorgono controversie sul modo di intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribanale pronunzia come nelle cause sommarie, òvvero es- sendovi luogo, delega un giudice per le operazioni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la telazione del medesimo. 824. La stima degl’immobili si fa pet mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, 0 nominati di ufficio, quando essi si ricusino. Il processo verbale dei periti deve presentare fe basi della stima; deve indicare se l’effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e finalmente in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare ed il loro valore. 825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a giusto prezzo da persone intelligenti, e sen- za lasciar luogo ad acerescimento. 826. Ciascuno de’ coeredi può chiedere in natura la sua parte dei beni mobili ed immobili della ere= did: nondimeno, se vi fossero creditori che gli aves- sero sequestrati o si opponessero, 0 se la maggior parte dei coetedi ne giudicasse necessaria la vendita ver il pagamento dei debiti e pesi ereditar], i mo- Lil sono venduti pubbbiicamente nelle solite forme. Argum. ex L. 26, ff familiae erciscundae;!, 38; f. cod. 827. Se gli stabili non possono comodamente divi- dersi, se ne dovrà fare la vendita all’incanto da- vanti al tribunale. Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l’incanto segna davanti un notato eletto di comune accordo. Edict. perpet. lib 10, tut. 2; 1.22;$1;1.30€055 f. familiue erciscundae; 1,3, cod, comm. dividundo. $28. Dopo la stima e vendita dei mobili ed immo- bili il giudice delegato rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaro da esse eletto, o nominato ez officio, quando esse non si accerdino nella scelta- 196 IL. II. Dei differenti Modi ec. Avanti a questi si procede ai conti che i condi- videnti dovessero rendersi, ed alla formazione dello stato generale dei beni, a quella delle respettive por- zioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi a ciascuno de’ condividenti, $29. Ciascuno dei coeredi, a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato, e le somme di cui è debitore. 830. Se la collazione mon è fatta in natura, 1coe- redi ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria. Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si formane con oggetti della stessa natura, qualità e bontà di quelli che non sono stati conferiti in natura. 831. Dopo le dette prededuzioni, si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altret- tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. 832. Nella formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smem- brare i fondi e di recar danno colla divisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti della stessa natura e valoce. L. 55, familiae erciscundae; 1.7 et 21, ff. com muni dividundo; l. 11, cod. communia utriusque. 833. L'ineguaglianza in natura delle quote ere- ditarie si compensa con una retribuzione, o in ren dite o in danaro, L.55,$2;1,55, ff. famil. erciscundae.— Instil de officio judicis,$ 4. 34 Le«puote si formano da uno dei coeredì, st gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso con trario, si formano da un perito che sì nonuna dal giudice delegato. ni» dello por: sta e che Da ssa | Cul uoté, meme ; all lo ch 03) DA dell come que ere p rel [nstt T. I. Delle Successioni. Le quote vengono in seguito estratte a sorte. 835. Prima di procedere all’estrazione a sorte, cia- scun condividente è ammesso a proporre i suol re+ clami contro la formazione delle quote. 836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da repartirsi, si osservano egualmente nella suddivisione da farsi fra le stirpi condividenti, 837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo imsorgono contestazioni, il notajo stenderà processo werbale delle opposizioni e di quanto deducono re- ene le parti, quindi le rimetterà avanti il elegato per la divisione, e nel resto si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulla proce- dura civile. 838. Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra questi vi siano degl’ interdetti o de’ minori di età; amcorchè emancipati, la divisione deye farsi giudi- vialmente, in conformità delle norme prescritte negli articoli 819 e successivi, sino al precedente inclusi- vamente. Se vi sono più minori i quali abbiano imteressi opposti nella divisione, si deve dare loro un tutore speciale e particolare. 839. Se vi è luogo ad incanti, nel caso dell’an- iecedente articolo, non possono esser fatti che giu dicialmente colle formalità prescritte per V aliena+ zione dei beni de’ minori, Gli estranei vi sono sempre ammessi 8{o. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia dai tutori, coll’ autorizzazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati; assistiti dai loro curatori, sia in nome deglì assenti o non presenti, sono definitive: se non sono state osservate le regole sopra prescritte, le divisioni non ione che provvisionali. 84r. Qualunque persona ancorchè parente del de- fanto che non sia im istato nni ed a cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all’eredità, pruò essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredì Ù o da uu solo, rimborsandogli il prezzo della cessione« 198 L. III. Dei differenti Modi.ec. Argum.exl. 22 et 23, cod. mandati vel contra. V.1.89,94,/f. de legat. 2.°— Argum. exleg.1, cod. dol. Et l. 19, cod. familiae erciscundae. 842. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi agli effetti speciali che loro sono pervenuti. 1 documenti di una-proprietà divisa rimangono a uello ehe ne ha la maggior parte, coll’obbligo però i comunciarli a quelli fra i suoi cond:videnti che vi avranno interessi ogni qualvolta ne venga richiesto. 1 documenti comuni all'intiera eredità sì consegne- ranno a colui che tutti gh eredi hanno scelto per es serne, il depositario, coll’ obbligo di somministrarli ai condividenti, ad ogni loro domanda. Se vi è difficoltà sulla scelta; essa verrà determi- nata dal giudice. i L. 5, cod.communia utriusque; Ul. 4,$,3; 1.5 et 6. f. familiae ercise.; 1. ultim., jf. de fide instrumentor, SEZIONE Il Delle Collazioni. 843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, con- correndo ad un eredità, deve conferire a’ snoi coe- redi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per dona- zione tra vivi, sì direttamente che indirettamente i egli non può ritenersi le cose donate; nè reclamare seg a lui fatti dal defunto; eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed ol- tra Ja sua parte; 0 colla dispensa dalla cellazione, L.i,} de collatione bonorum; l: 17 et 20, cod. de collutionibus.— Novell 18, cap. 6, Authentie. ex testamento, cod. de collationibus, 1.39,$1,f. familiae ercise. j 1.5, cod. cod.; 1.4} de colla» tione dotis. fear: S44 Anche nel caso in cui le donaziom ed 1 le- gati siano stati fatti con dispensa dalla collazione; tra, 10) ttere agli no è pe n hey esto: ge: er€5 irach TInI* etò, not, , con co? dont ente amart giant Tono d Ita T. I. Delle Successioni. 179 od a titolo di prelegato, l'erede venendo alla divi- sionenon puòù ritenerli, che sinoallaconcorreaza della porzione dibnitile. il di più è soggetto a collazione. L. 20,62, cod. de collationibus. 845. L’erede che repudia}’eredità, può non ostante ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione di- sponibile L.17,1.20,$ 1, cod. de collationibus, 1. 25, cod. famil. ercise.— Novell. 9, cap.1.— Authentica si perens cod. de tnofficioso testamento. 846. 11 donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si trova in istato successibile allora quando s° apre la successione, deve egualmente conferire, quando il donatore non l'avesse dispensato. 847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di co- lui che è successibile’ al tempo in cui s’apre la suc- cessiene,‘sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione. padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli. 848. Similmente, il figlio succedendo per ragione Rropria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al dì lui padre, ancorchè avesse accettato l'eredità di questo; ma se il figlio succede per di- Nitto di rappresentazione, deve conferire quelle che fu donato al padre, anche nel caso in cui avesse Tepudiata la sua eredità. L. 19, cod. de collationibus. 49. Le donazioni ed i legati in favore del con- site di colui che fosse successibile, sono reputati tonue fatti colla dispensa dal conferirli. Ne le donazioni ed i legati sono fatti cougiunta- Memte a due con Jugi, di cui uno solamente. sia in litato di succedere; questi ne conferisse la met) à+ se ino fatti al consorte successibile, ha luogo la col- dA 10ne pi rl inlero, cai il i 180 L. HI. Dei differenti Modi ec. | 850. La collazione sì fa solamente nell’ eredità del | donante. | 851. È soggetto a coll OIAHIRI(o per formare uno stabilimento ad umo det ARI e per pagare i suoi debiti. URLO|| L. 20, cod. de collationibus. 852. Non si devono conferire le spese di alimen- mantenimento; a educazione, d istruzione, arie di vestiario, quelle per nozze e re- azione ciò che sità impiegato coeredì, } i| vu, di I"9| le spese ordin LI gali d'uso L.1 Set 16, ff. de collatione bonoruni; L: $9, ra familiae ercise. 4$53. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che Pere- i de ha potuto conseguire da convenzioni fatte col de- funto, purchè le dette convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte, alcun. indiretto | vantaggio. V. Argum. exl, 36 et 38; ff. de contrahenda em- ptione; Î 3, 1.9, cod. cod. DI 854. Non è pure dovuta€ | seguenza delle società contratte senza frode tra il defunto ed uno de’ suoi eredi, quando le condizioni i siano state regolate con un atto autentico. || 855. L'immobile che è perito per caso fortuito,? senza colpa del donatano non è soggetto a col lazione. ) L.2:$2» 22,i3,f. 4 "Ed 1, ff. de cond | 856.1 frutti 0 gl’ inte collazione, non sono dovuti gi è aperta la successione» L.5,S1,f., de dotis eollatione.j L. 29» cod. collatonibus; L. 9» cod familiae erciscundae. Leg ne haereditatis- cod. de petitto $57, La collamone non è dovuta che è dovuta a favore 20, ollazione alcuna in con f. de collatione bonorum.. Argam. exl. d senatus:consul. Trebellianum iL lo; litione indebiti; L. 58, ff. de legat.1° ressi delle cose soggette alla che dal giorno in eu dal coered al SUA cc erede; pon dei legata); pè dei creditori eredìtar]- EI a DE collationibus Vere esseri Lretl 1 ell 1 cone ira }1z100 pito, È î all I. I° Delle Succéssipne 181 358. La collazione si fa o col în natura dovuta. Argum.ex leg.5, cod. de collationibus RE. ide collatione bonorum& Novell. 97, cap. 6. 859. La collazione può eseguirsi in natura riguar: do agl’ immobili, ogni qualvolta l'immobile donato mon sia stato alienato dal donatario,.e non si ritrovano nell eredità degl’ immobili della stessa lore e bontà, zioni pressochè )resentare la cosa 3 0 coll’imputare il valore nella porzione È) nalura Va- co’ quali si possano formare delle por- i cguali a favore degli altri coeredì. 860. La collazione ha luogo per imputazione, quan- do il douatario ha alienato l'immobile prima dell’ Apertura della successione. Tale collazione si avuto riguardo al valore dell’ immobile, al tempo dell’ aperta successione. 861. In tutti i casi, tario delle spese colle awuto riflesso al maggi della divisione. Argum, ex LL. 14, ff. de conditione indebiti. 62. Devono egualmente computarsi‘a favore del donatario Je spese necessarie, che egli ha fatte per @ conservazione della cosa, ancorchè non|’ abbia migliorata. bon; ge f. de dotis collatione vr Zi ag l. 2,13 et 14 f. de impensis in rebus dotalibus fuctis; 2, 79 7. de verborum stgnificatione. 1863. Il donatario, dal suo canto, è tenuto per i guasti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa, f(Meghgenza, abbiano: diminuito il valore dell’ im- Mobile+ dal don dall” acco fa, devesi dare credito al dona- quali ha migliorata la cosa’ giore valore di essa al tempo I; Nel''caso’in cui l’immobile*sia stato alienato atario, i miglioramenti o deterioramenti fatti \ Acquirente devono essere computati in confor- Mità dei tre articoli precedenti R65. Quando la collazione si fa in i natura, i beni * Eluniscono alla massa dell eredità, liberi da qua- Gg Vi na 18m-L. TI, Dec differenti Modi ec. osto dal donatario; ma i creditori alla divisione, per Opr lunque peso Ip. LI. per farsi in frode dei ipotecar] possono intervenire orsi alla collazione che fosse Tio diritti. 866. Quande la donazione d’ un immobile fatta a ersona successibile colla dispensa dalla collazione; ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che eccede si fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi. Nel caso contrario, se V'eccedenza supera la metà del“ralore dell'immobile, il donatario deve confe- rirlo per intiero; salvo ad esso il diritto di prede- durre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile: se questa porzione eccede la, metà del valore dell’ immobile; 11 donatario può ritenerselo er intiero, imputando il di pi nella sua parte ereditaria,€ compensando in danaro® altrimenti| suoi Coeredì. Argum. ex leg. 31 ,5 40 de donationibw inter virum et uxcorent 867. 11 coerede che dev in matura, può ritenerne il tivo rimborso, delle somme one gli ispese 0 miglioramenti; ci 868. La collazione degli effetti mobili non sì fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che il medesimo aveva al tempo della donazione giusta l stima annessa all’atto della donazione stessa; 0 in mancanza di tale stima, 2 porma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo,© senza dar luo: Co) ad aumento. i 860. La collaz ro donato sì fa col rendere una minore quantità del danaro che s1 t® vi in éffetuvo nell'eredità. In caso che il danaro non basti, esimersi dal conferire altro danaro, cedendo sin0 alli uantità, Pequivalente in mobili, 0! a immobili ereditar). e conferire un immobile 0ssesso sino all effet sono dovute per ione del dana il donatario pil concorrente q mencanza di questi; 1 T.I. Delle Successioni. SEZIONE III. Del pagamento dei debiti. 870. I coeredi contribuiscono tra essi al pagamente dei debiti ed ai pesi dell’ eredità, ciascuno in pro- porzione di ciò che gli perviene. L. 2 et 7, cod. de haereditariis actionibus; 2.1 «t2, cod. si unus ex pluribus haeredibus; I. 1 7 cod. de eaceplionibus seu praeseriptionibus; I. 1, «cod. si certum petatur; l. 6, cod. fumiliae erci- scundae; L. 56, cod. de pactis È. i0, cod. de lure deliberandi; 2. 25,513, ff. famil. ercisc.; Moi de legatis 2.° l. 2, cod. de annonis et tributis. 871. 1) legatario a titolo universale contribuisce Unitamente agli eredi in proporzione della sua parte ereditaria: ma il legatario particolare non è tenuto a1 debiti e pesi., salva però l’ azione ipotecaria sul fiondo legato. . 13, cod. de‘haeredibus instituendis, I. 168, 1, ff. de regulis juris» i $72. Ciascun cocrede, quando i beni immobili di um eredità sono aggravati di prestazioni in virtù di Ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni sia- no” affrancate, e resi liberi i beni, prima che sì pro- ceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se 1 coeredi dividono l’eredità nello stato in cui essa Sì trova, il fondo gravato deve stimarsi colle mede- sime norme, con cui sì stimano gli altri beni immo- uli; si detrae dal prezzo totale il capitale corri- spondente alla prestazione; l’ erede nella cui quota Cate questo fondo, è caricato solo dall’ adempimento Cella prestazione medesima, ed egli è in dovere di è&ranlrne i coeredì 873. Gli eredi scuo tenuti ai debiti ed ai pesi ereditar) personalmente a misura della loro parte; $ è Leif, ciniradi 18/4 L. I?. Dei differenti Modi ec. virile, ed ipotecariamente per l'intero, o regresso, tanto coniro i coeredi, quan- to contro i legatar) universali, in proporzione della tangente per cui essi devono contribuire. L. 2607, cod. de haereditariis actionibus. Ar- gum. cal. 65 ff. de evictionibus l.. 8 er.2, ff. de pignoratitia actione; 1.6 et 16, cod. de distra- clione pignorum 874. Il legatario particolare che ha estinto un de- bito di cui era aggravato il fondo legato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e succes- sori a titolo universale. 57, ff. de legalis 1.° L. 23, in pr. ff. de pe- culio legato. 875, Il coerede, 0, successore a titolo universale, che, in forza d’ ipoteca, ha pagato un debito co- mune oltre la sua parte, mon ha regresso contro gli altri coeredi o successeri a titolo universale, fuori che per quella parte che ciascheduno di essi deve ersonalmente sostenere, quand’ anche il coerede che 1a pagato il debito, si fosse fatto surrogare vei di- ritti de’ creditori, senza pregiudizio però delle ra- gioni di un coerede il quale, in forza del benefi- zio dell'inventario, avesse conservata la facoltà di ripetere, come qualunque altro creditore, il paga mento del suo crediio personale i 8,6. In caso d° insolvibilità d’ un coerede, 0 sue cessore a titolo universale, la sua tangente neljde- bito ipotecario è repartita in proporzione sopra tutti porzione alvo il loro ré; le gli aluri+ ri I Argum. ex l. 2, cod. de duobus rets stipulandi et promittendi: Liv$ 9, cod. de jure deliberandi» 877. 1 titoli ésecutivi. contro il delunto sono paci mente esecutivi contro la del) erede; non potranno ciò nondimeno rocedere alla esecuzione se non otto giorn r fatta] inti- mazione di questi titoli alla persona, o al domici- lio dell’ erede. persona i creditori p i dopo ave (Or pu Cul piu T. I. Delle Successioni. Argum. ex 1.36, et 39.$f. de'fidejusscribus et mandatoribus; l. 11, cod. eod. sùtul An de solutionibus el liberationibus. 078. In qualunque caso, e contro qualunque cre- ditore, essi possono domandare la separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell’ erede. L. 1, St, fr de separationibus; l. è, cod. de bonis auctoritale judicis possidendis. V. /. 4, ff.de separationibus. 879. Questo diritto non è però più esercibile, quando vi è novazione del debito del defunto, coll’ aver accettato l’ erede per debitore. L. 1,6. 10 et 11° et 15 Î. de separatronibus; I. 2 cod. de bonis auctoritate judicis possidendis. 880. Si prescrive riguardo ai' mobili, col decorso di tre anni. Riguardo agl’ immobili, 1° azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell’ erede. L.1,$ 12et13f. de separationib us. 881. 1 creditori di un erede non sono ammessi a domandare Ja separazione dei patrimon] contro i creditori dell’ eredità. L. 1, 2 et5; f: de separationibus. 882. 1 creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de’ loro diritti, o opporsi perchè non vi si proceda se non cel oro intervento a loro spese: ma non possono im- pugnare una divisione cousumata, eccetto il caso ia cui si fosse eseguita senza il loro intervento in pre. giudizio di un'opposizione che essi avessero fatta; SEZIONE 1vV. Degli effetti della Divisione, e della garanzia delle respettive Quote, $83. Ogni coerede è reputsto solo ed immediata Wmecessore in tatti gli effetti componenti la sua que- 92 L. II. Dei differenti Modi ec. azione, e che non abi tà degli altri effettà 186 ta, o a lui pervenuti per licit bia giammai avutà la proprie ereditar]. IL. 1 cod. communia. utriusque; L20100 dp li 14S1> romiliae ercis, bi 77,3 9185 F. de legati 1.2. V. l 3,62, ff. qui potiores in pignore j 60,65 8,1: communi dividundo; 1.25, 8-65 I. 54, ff. famil. ercis.— V../.unica,cod. sì com- munis res pignori data sit...; 884. I coeredi rimangono vicendevolmente tra di loro garanti per le sole molestie ed evizioni proce- denti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo se la qualità dell’ evi- zione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare«d espressa dell’ atto di divisione;€ inoltre se il coerede soffre l evizione per propria colpa. L. 1h; cod. familiae ercisc.; 1. 20, 635 Lusi 205. 39/7 cod.— Argum. ex 2.14: 88 1.8, cod. de evictionibus; l. 77,| ssa 6 n & de edilitio‘edicto; 68, f. de legatis 2.° 885. Giascuu coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, d’ inden-| nizzate il di lui coerede della perdita cagionata dall| evizione. Se uno de’coeredì si trova insolvibile, Ja tangente cui egli è tenuto deve essere egualmente repartila tra la persona garantita, e tutt i corre di solvibili L. 1 et 2, cod, st unus ex pluribus haeredibus. 856..La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per i cinque anni successivi alla divisione. Non'vi è pù luogo a garanzia@ ritolo dell’ insolvibilità. del debitore lopo ultimata quando essa è sopravvenuta soltanto€ la divisione Argum. ex vendita DA 926 hf de héereditate vel actione -.}de evictionibus» T. I. Delle Successioni» SEZLONE v. Della Rescissione in materia di divisioni. 887. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo. Può altresì aver luogo la rescissione quando uno de’ coerediì prova di essere stato leso nelle divisioni oltre il quarto. La semplice omissione di un oggetto dell’ eredità mon fa luogo all’ azione di rescissione, ma soltanto ad un supplemento alla divisione. L.1, ff cod. metus causa; l.x., 61, f de dolo malo;°l. 1, cod. familiae ercis. j l. 20, RESET: eod.— Argum. e&l. hi, cod.comm.dividundo; 1.3, cod. communia, utriusque Judioti' zl.(22;(NERE, Mabilizacnerais ade. 10/3 Na dla LO ln, ff quod metus caus. 2. 184,{f de regul. jur.; ln, cod. de his quae vi metusve caus. l:-2., Bini, 2-8} I) Yiel' 1b;.} quod mietus' calls."208 ) geco end. cod: de“hs quae vi; .5, cod.‘eod.; 1. 4,$ 3, f. quod metus caus. — V. L1,$ 2, f. de dol. inal 888. L'azione di reseissione sarà ammessa contro qualungue atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredì, ancorchè fosse qualificato con titoli. di vendita, di permuta e di transazione, 0 di qualunque altra specie. Ma«dopo la divisione, o dopo l’atto fatto in luogo della medesima,]° azione‘di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatti sopra le dif- ficoltà reali che preseataya il primo atto, ancorchè non vi fosse siata sopra tale oggetto alcuna lite in- coala. L. 20, cod. de transactionibus 889. La detia azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode, ad (i 188 L. III Dei differenti Modiee. iN) uno de’ coeredì, a di lui rischio e pericolo, dagli Di; altri coeredi o da uno di essi- || Argum. ex l. 4, ff. de hagreditate vel actione[ MRI| vendita; I. 3, cod. communia utriusque judicii. di 890. Per riconoscere se vi sia stata lesione si fa l | eseguire la stima degli effetti, giusta il loro valore Ter HRR I all’ epoca della divisione. con Ì| Argum. ex 1.8, cod. de rescindenda venditione.| slit (AMBITI 891. Quegli che è convenuto colla azione di‘re- il corso(alla medesima ed| Na offrendo e rilasciando| P® A:| scissione, può troncare 64 ll| NI impedire da nuova divisione, ERIC all'attore ìl supplemento della sua porzione eredita| Ul 4 sii ria, o in danaro, 0 in matura+ ere $ i Argum. ex l. 2, cod. de rescindenda vendilione. dil i iù$92. 1l coerede che ha alienato la sua porzione in| 4 ìl dal tutto, 0 in parte, non è più ammesso a proporre$ MIO, 1° azione di rescissione per dolo 0 violenza; se 1 a-|@tl lienazione è seguita dopo che gli fu palese il doloo po. è cessata la violenza. ille | TITOLO IL DÌ i pers ii(Ill Delle Donazioni tra i vivi, e det Testamenti. Lu du L CAPO I R \ Disposizioni generali. sa (RUI 893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni, a‘titole|! | gratuito, se non per donazione tra’ vivi, o per Lesta- got mento; nelle forme stabilite in appresso. y SUI 894. La donazione tra i vivi è‘un atto col quale|‘! i il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente Pes î della cosa donata in favore del donatario' che 1} ac-|"S cetta. Dip ia e donationibus. No EI 895 Il testamento è un atto col quale il testatore 1) i dispone, per il tempo in cui avrà cessato di esist@-|© NL T. I. Delle Donazioni tra wivi ec. 189 re, di tutti, o di parte de’ suoi beni, e che ha la facoltà di revocarlo. L. 1, ff. qui testamenta facere possunt. 896. Le sostituzioni sono Vietate. Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede instituito o il Iegatario j sarà incaricato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all’ erede in- slituito o al legatario/ Nondimeno i beni liberi for- manti la dotazione di un titolo ereditario che VP}m- peratore avrà eretto in favore di un Principe o di un Capo di Famiglia, potranno esser trasmessi per eredità, come è stato regolato con 1’ Atto]mperiale del 30 Marzo 1806, e col Senatus-Consulto del dì 14 Agoso'successivo. 897. Sono‘eccettuate dai due primi paragrafi dell’ articolo. precedente Je disposizioni) permesse nel. ca- po VI di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle. 898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l'eredità, o il legato, nel caso in cui il donatario, l'erede o il legatario non la conseguissero. L.1” x; 2. 36 ff. de vulgari et pupillari substitut. 899- Lo stesso‘avrà Fuogo rispetto alla disposizio- ne tra’ vivi o d’ultima volontà per cui sarà dato ad uno l’usufrutto, ed ad altri Ja nuda proprietà. L. 26,01, ff. de usu et usufructu et reditu le- gato; l. 9,{{. de usufructu accrescendo EI 900. In qualunque disposizione tra 1 vivi o d’ ultima volontà, si avranno per non iscritte le condizioni im- possibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi. ua f L.3,20, 64, 72,65, /. de conditionibus et de- monstrationibus; ll 1, get 14, ff* de conditionibuas Institut.; L. 65,$ 139) ad senatus- consultum lre- bellianum; È. 7, et 26, 7. de verb. obbligat.; L. 104, \1,f.de legalis 1.° L. III. Dei differenti Modi ec. (ARI LU GAP UIL È | ti IR Della Capacità di disporre 0 di ricevere per Dona- le i zione tra’ vivi o per testamento. Mm ’ 9 TI gor. Per far donazione tra’vivi o per testamento, DI ill è necessario che il disponente sia di mente sana» Ugg (PRATI L.2et3;1.8,in pr. et Gultim L.get12;1. 13,$ i UN 2;1.18, f.qui testamenta facere possunt;[2,3 et,|M ; sMdt cod: eod. tit.— Ulpian. l'rugnt. tit. 20,$ 5,G1;—|8° x rent 902. Qualunque persona può disporre e ricevere per|< } Ì donazione tra vivi; o per testamento, eceettuate quelle PI i#04 Instit. dit non est permissum facere testament.| Inte! ; i che sono dalla legge dichiarate mcapaci. i Ipo ; È| 903: ll minore che non è giunto agli anni sedici, non potrà in verun modo disporre come sopra, a ri-+ il serva di quanto è determinato nel capo IX. di questo‘54 | titolo. a ! 904. 11 minore pervenuto all’età d'anni sedici non||" potrà disporre, eccetto che per testamento,€ fino di alla concorrenza solamente della metà de’ beni che la legge permette di disporre al maggiore. L, L.5 ff Qui testamenta facere possunt. y 905. La donna maritata gon powrà far donazioni trai vivi senza]’ assistenza 0 il consenso speciale del marito, ovvero senza|’ aulorizzazione ae se- DES condo i) prescritto dagli articoli 217)€ i del Matrimonio. Essa non abbisognerà del nè della giudiziale autorizzazione a fir sporre per testamento di ricevere per atto di do-||; i 906. Per essere capace nazione fra i vivi, basta che il donatario sia concepito| al tempo della donazione. i Per essere capace di ricevere per testamento basta i l'essere concepito al tempo della morte del testatore.|| Ciò nonostante non potranno avere effetto nè la Pa 219 del Litolo consenso del marito, ie di poter di- T. I. Delle Donazioni tra’ vivi ec. IQI donazione nè il testamento, se il faneiullo non sia nato vitale, L. 26,# de statu hominum, S8.— Institut. de beereditatibus quae ab intestato deferuntur.L.3;in fin., cod. de liberis et posthumis haeredibus 907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, avan. tiggio del suo tutore Jl minore; fatto maggiore d’età non potrà disporre per donazione tra’ vivi o per testamento, a vantag- gio di quello che fu suo tutore, se non è stato pre- ventivamente reso e liquidato il conto definitivo data tutela. Sono eccettuati, ne'due casì. sopra rifeiti, gli ascendenti de’ minori, che attualmente siano 0 che fureno loro tutori. L.20,$1;2. 28,610; 2.31,(2, de liberatione legata. i 908. I figli naturali non posseno ricevere cosa al- cuna, sì per donazione tra’ vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo delle Successioni. L.2;1 9,63, cod. de naturalibus liberis. 909. I medici, chirurghi, ufficiali di sanità e gli speziali che avranno curata una persona nel corso della malattia per cui sia morta, non potranno per- tepire verun vavtaggio dalle disposizioni tra’ vivì o testamentarie fatte in loro favore durante il tempo ella malattia. Sono eccettuate, 1.° le disposizioni remuneratorie fitte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà e] disponente ed ai servig] prestati; 2.° Le disposizioni universali nei casi di parentela fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in Jinea retta, OVvero co- hi a favore del quale venne fatta la disposizione, lm si trovi nel mumero di questi eredi. Le stesse regole si osserveranno rispetto ai mini- sin del‘culto rg2. L. II Dei differenti Modi ec. L.9, cod. de professoribus et medicis. L. 3,ff.de Jas extraordinariis cognilionibus. fic giro. Le piperno tra’ vivi 0 per testamento in mn vantaggio degli spedali, dei poveri d’una comune,|| o di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno co effetto se non in quanto che saranno autorizzate da un decreto Imperiale Tx, W45 14:53_Nag 1.122, ff. de legatis 1.0— 65 Ulpian. Fragment, lit. 22,64; L. 26, ff adsenatus-| ql consul. Trebell.;!. ret 13, cod. de haeredibus in:li- ni tuend.; 1.24} cod. de episcop. et clericis. gii. Qualunque. disposizione, a vantaggio. d’una persona incapace, sarà nalla. aucorchè venga celata m sotto la forma d’un contratto oneroso, 0 che venga fatta sotto nome d’interposte persone. i Saranno eonsiderate inlerposte persone, i padri, m le madri, i figli, e tali otra il consorte della in persona incapace.| Argum.exl.3; 25. Siagd.3a, 94, 25 et 26, ff. de de donation.'inler vir et uvorem. ge g12. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore I d'uno straniero, se non nel caso in cui questo stra- ne niero potesse disporre a Vantaggio di un italiano. qu [ CAPO II bì Della Porzione disponibile dei beni, e della Riduzione. les i| SEZIONE I. di Della Porzione disponibile dei beni. A | d 913. Le liberalità, tanto per atto trà i Vivi) che LE| per testamento, non potranno oltrepassare la meta LR dei beni del disponente, quando questi morendo non f lt- na ta che 00 T.IIt. Delle Donazioni tra? vivi ec. 193 Jasci che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figli; il quarto, se ne lascia tre. od un numero anaggiore. ù L. 6, cod. de inofficioso testamento. L.8,$15, ff. cod. Authent novissima,cod cod.— Nov. 18, cap. 2. 914. Suno compresi nell’ articolo precedente sotto nome dz figli, i discendenti in qualunque grado essi siano; ua non si contano però che per quel fi- glio che rapprésentano nella successione del dispo- nente. L. 220, ff. de verborum significatione. 915. Le liberalità, per atto ira i vivi o per testa- mento non potranno oltrepassare la metà dei beni, se in mancanza dei figli il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna, ed i tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea. 1 beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascen- denti, perverranno ad essi con l’ordine con cui la leg- ge li chiama a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, ia( ualunque caso che una divisio- ne im concorso di collaterali non desse loro quella quota parte di beni riservata. 916. In mancanza d’ascendenti e di discendenti 5 $1 potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti di liberalità fra’ vivi che per testamento. Novell. 115, cap. 4.—L.14 et 15, ff, de inofficioso testamento. V. 2. 27, cod. de inofficioso testamento. L.1, ff. eod. 917. Quando la disposizione per atti tra’ vivi o per testamento sia d’ un usufrutto o d’ una rendita vitali- zia, il cui valore ecceda Ja porzione disponibile, gli eredi a vantaggio dei quali la legge fa una riserva, potranno eleggere o di esc guire tale disposizione, o di dimettere Ja proprietà della porzione dispo- mibile. 9:8. Il valore della piena proprietà de’ beni alie- Nati ad una persona successibile in linea retta, tanto r = | | î | | I} 194 L. II. Dei differenti Modi cc. col peso di una rendita vitalizia, come a fondo per- duto, 0 con riserva di usufrutto; sarà imputato nella porzione disponibile ret eccedente, se ve n'è sarà conferito nella massa. Questa imputazione: e questa collazione non potranno essere domandate da coloro fra i successibili in linea retta che avessero prestato il'loro assenso alla alienazione, ed in verun caso, dai successori in linea trasversale. grg. La porzione disponibile potrà essere data in tutto od in parte, tanto per atto fra i vivi. come per testamento, ai figli o alle altre persone nigra E donante, senza cheil donatario o legatario venendo a succedere, sia obbligato a farne la col!azione, con che però la disposizione sia srata fatta espressamente a titolo di antiparteo prelegato. La dichiarazione che Ja donazione o il legato è è titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanio coll’ atto stesso che conticue la disposizione; quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra i vivi e testamentarie. SZ NE TI Della Riduzione delle Donazioni e de’ Legati. 920. Le disposizioni, tanto fra vivi, che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponi- bi e. saranno riducibili alla detta quota al tempo in cui si apre la successione. g21. La riduzione delle disposizioni fra? vivi non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio del quali la legge ba stabilito la riserva, dai loro eredì o aventi causa da‘essi: i donatar]; 1 legatarj, i cre- ditori del defunto, mon potranno domandare tale ri- dazione, nè approfittarne. y22. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del do- nante, o del testatore. Vi sì riuniscono per finzione fa NI n hi na IT II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 195 quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra? vivi secondo il loro stato all'epoca delle dona- zioni, ed il loro valore al tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, de- dotti i debiti, qual sia L porzione di cui ha‘po- tuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi. 9235. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra i vivi, che dopo avere esaurito il valo- re di tutti i beni cadenti nelle disposizioni testamen- rie; e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dalla ultima donazione; e così successivamente risalendo dalle ultime alle più autiche Argum. ex l, 24, ff. qui et a quibus man umiss liberi non fiunt. L:16 62, f. de jure patron atus. 924. Se la donazione fra’ vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questi ritenere sui beni donati il valore di quella porzio- ne, c e gli spetterebbe; nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano della medesima natura. 925. Quando il valore delle donazioni fra’ vivi ec- cederà, o eguaglierà la quota disponibile, tutte le disposizioni testamentarie saranno senza effetto. 926. Quando le disposizioni testamentarie eecede- ranno la quota disponibile, o la porzione di questa quota che resterebbé dopo\aver dedotto il valore delle donazioni fra i vivi, Ja riduzione si farà pro rata senza alcuna distinzione fra i legati universali, ed i legati particolari L. 73,65, ff. ad legem falcidiam. 927. Nondimeno, in tutti i‘casi, in cui il testa- tore avrà dichiarato espressamente essere sua inten- zione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo: ed il legato che ne sarà l'oggetto, non verrà ridotto, se non în quanto il valore degli altri legati non fosse suf- fiviente a compire la riserva legale. 196 L. III. Dei differenti Modi ec 928. Il donarario restituirà i frutti di ciò che ec- "RI la porzione disponibile; dal giorno della morte del donante, quando sia stata iaia la riduzione entro l’anno; altrimenti, dal giorno della domanda. LIDI$ 18; Z. 7,$ doo 16; USI: pA$ dh 29.5 L 30, 3I, 36; 39, 5o et 55, ff. de donationibus inter virum et uxorem. 929. Gi’ Immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, sarànno liberi da ogni debito, o ipoteca contratta dal donatario. g 930. L'azione per far la riduzione‘, o per la ri- vendicazione potrà promoversi dagli eredi contro i terzi detentorì degli immobili formanti parte delle donazioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera medesima, e collo stesso ordine, che si potrebbe proporre contro i donatarj medesimi, e previa l’ e- scussione dei loro beni. )uest azione dovrà promoversi secondo|’ ordine di data delle alienazioni cominciando dall’ ultima. L. 16,$2, f. de jure patronatus. CAPO.IV. Delle Donazioni tra’ vivi. SE ZIONE I. Della Forma delle Donazioni tra’ vivi 931. Tutti gli atti di donazione tra’ vivi saranno stipulati avanti nota]o, nella forma ordinaria dei con- tratti, e ne rimarrà presso di lui\’originale minu- ta, sotto pena di nullità. L. 13, 25 29 et 31, cod. de donationib. 932. La donazione tra’ vivi non obbligherà il do- nante, e non produrrà alcun effetto, se non dal de dI d( ul la la la T.II. Delle Donazioni tra vivi ec. 197 giorno in cui essa. sarà stata accettata in termini espressi s L' accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante, con-un atto posteriore ed autentico, di cui pure. rimarrà l originale minuta; ma in tal caso la donazione non avrà effetto. relativamente al donante, se nen dal giorno in cui gli sarà stato no- tificato 1 atto che comproverà‘la detta accettazione. L. 10) ff. de donattonibus. L. 6, cod. eod.— Argum.'ex 1.19,$2,} de donationibus.L 16, cod. de jure deliberandi. L. 69. ff. de regulisjuris. 933. Se il donatario è in età maggiore, l’accet- tazione deve essere fatta da lui, cin suo nome, da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o la facoltà generale di accettare le donazioni, che gli fossero, o potes- sero essergli fatte. Questa procura dovrà essere ricevuta da un no- tao, ed una copia della medesima verrà‘annessa alla minuta originale della donazione, o a quella dell’ accettazione che fosse fatta con atto separato. L.: 03, i de procuratoribus L10,€04. eod. 934. La donna mafata non potrà accettare una dovazione seuza il consenso del marito, e nel caso del di lui rifiuto, senza l’ autorizzazione giudiziale in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219; al titolo del Matrimonio 935. La donazione fatta ad un minore non emanci- pato o èd un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità. dell’articolo 63 del titolo della Minoretà, della Tutela, e della Emancipazione. 1] minor emanecipato potrà accettarla coll’ assisten- za del suo curatore. Ciò nom ostante il padre. e la madre del minore, sìa 0 non sia emabvcipato, 0 gli altri ascendenti, benchè nomsiano nè tutori, nè curatori, e benchè siano anco- ra in viti genitori del minore, potranno accettar- li per lui L. 26, cod. de donationibus. ra 998 L. III. Dei differenti Modi ee. 936. ll sordo,‘e muto che saprà scrivere, potrà accettare la donazione egli stesso ,' 0 col mezzo dî un procuratore. Se non sapesse scrivere, 1° accettazione dovrà es- sere fatta da un curatore nominato‘a tale effetto, secondo le regole stabilite nel tolo della Minor età, della Tutela, e della Emancipazione. 937. Le donazioni fatte a favore deg i spedali» dei poveri d'un comune, 0 degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministra- tori di queste comuni o. stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati, V. 2. 1, ff. quod cujuscumque universitatis i L. 50,‘de‘rebus dubiis. L. 2, cod. dé admints. rerum public. 938. La donazione accettata nelle forme sarà per- fetta mediante il solo consenso delle parti; e la pro- prietà degli effetti donati s'intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradizione. L. 4. cod. 1'heodos. de donationibus.— Paul. sent. lib. h., tit. 1,(N20) Won Dt Las 6. 5, cod. de donationibus.— Contr. Argum. ex I. 20, cod. de pactis. L. 2,$6; t. 35,6 1et d. f. de donationibus. L, 1; 2:38; 1.35, 6 5 cod eod. 939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d’ipoteche, la. trascrizione degli att contenenti la donazione, e 1’ accettazione, non che la notifica dell” accettazione che si fosse:atta.con atto separato. do- vrà eseguirsi negli officj delle ipoteche esistenti nel circondario, in cui sono situati i beni. Li 35, 274 9065192 Ck 36,$ 3, cod. de donatio= nibus. 940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istan- za del niarito, allorchè 1 beni saranno stati dcnati alla moghie; se il marito non adempie a tale forma- lità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizza- zione. Allorchè la donazione sarà fatta a persone d'età T. IT. Delle Donazioni tra’ vivi cc. 199 minore, o interdette, o a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, cura- tori, 0 amministratori. 941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interesse, eccettuati però coloro che hanno l obbligo di fare eseguire la trascrizione, 0 che hanno causa da questi, ed eceettuato pure il donatore. Argum. ex l. 1, f. de dolo malo. L. 14, cod. de rei vindicatione. 942.1 minori, gl’ interdetti, Je donne maritate, non saranno restituiti im intiero per mancanza di accettazione, o di trascrizione delle dopazioni, salvo ad essi il regresso contro i loro tutori, o mariti, se li compete, é senza che possa farsi luogo alla restitu- zione in intiero, quando anche i detti tutori, c ma- riti fossero insolwibili. L. 1, ff. de tutel. et rationibus distrahendis L.7, cod. arbitrìum tutelae». L. 5, cod. de periculo tutorum—V. l. 34 et uuthentic. item et privatus cod. de donation. L. 36,6 1et 2, cod. eod— Novell. 127 cap. 2, L..3r, cod. de Jjure detium. L. 38, cod. de episcopis et clericis. 945. La donazione tra’ vivi non potrà comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla rapporto a questi. Pdl 944- Sarà nulla qualunque donazione tra’ vivi fatta sotto condizioni, Ja cui esecuzione dipenda dalla sola volontà del donante: 945- Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto le condizioni di soddisfare ad altri debiti, o pesi fuori di quelli ch’ esistevano all’ epoca della dona- zione, o ehe fossero espressi, sia nell’ atto di dona- zione, sia nello stato che dovrà esservi annesso. 946. Nel caso in cur il donatore si sia riservata la libertà di disporre d’un effetto eompreso nella donazione, o di una determinata somma sui beni Snati, se egli muore senza‘averne disposio, uu SITI 200 L. 11I. Dei differenti Modi ec. tale effetto, o somma apparterrà agli eredi del do- nante, nen ostante qualunque clausola,€ stipula- zione in contrario 947. 1 quattro articoli precedenti non sì applica- no alle donazioni delle quali si è fatta menzione al capi VHI e IX del presente titolo. 948. Qualunque atto di donazione di effetti me- bili non sarà valido, se non per, quelli de’ quali una descrizione e stima sottoscritta dal donante, e. dal donatario, o dall accettante per lui; sarà stata unita alla minuta originale della done 949. E permesso al donante di riservare a.suo van- taggio, o di*disporre a favore di un altro, del godi- mento, o dell’usufrutto dei beni donati tanto mobili che immobili. L. 28 cod. de donationibus. gio. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare sarà tenuto il donatario a ricevere gli elfetti donati che si troveranno in natura nello stato in cul saranno; ed avrà azione contro il donante. 0 suol eredi, per gli effetti non più esistenti, sino alla con- correnza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione e stima. 951. Il /donante potrà stipulare la riversibilità degli. effetti donati tanto nel caso. della premorienza del donatario solo, quanto del donatario, e de’ suoi discendenti. Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante. L. 10, cod. de pactis. L. 9, cod. de donatio- nibus. L. 12, cod. communia utriusque judicit; 52. ll diritto di riversibilità produrrà\ effetto di sciogliere intte le alienazioni.dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell’ ipoteca della dote, e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, è mel caso sol- tanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo D e50 T. II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. stesso contratto matrimoniale, d diritti, ed ipoteche, Novell. 39. Authentic. res quae cod. communia de legatis. 207 a cui resultano tali BSEZIOONN E Ir Delle Eccezioni alla regola della irrevocabilità delle Donazioni tra’ vivi. 953. La donazione tra’ vivi non vocata che per inadempimento delle le quali sarà stata fatta, sopravvemienza di figli. L. 1; 8. 6. et 10, cod derevocandis donatiori- bus. L. 10, cod. de pactis. L. 31,61, ff. de do- nattonibus. institut. de donattonibus. 2 954. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni. i beni ritornerànno in potere del donan- te, liberi da qualunque peso ed Ipoteca imposta dal donatario, ed il donante avrà contro i terzi de- teniori degli immobili donati, tutti î diritti che avrebbe contro il medesimo donaiario. L.r, cod. de donationib. quae sub modo confi- ciuntur. potrà essere re- condizioni, sotto o per ingralitudine, o per 955. La donazione tra’ vivi non potrà essere revo- cata per ingratitudine che ne’ seguenti casi. 1‘° Se il donatario abbia attentato alla vita del donante. 2.° Se siasi reso colpevole verso di Jui di sevizie, delitti, o ingiurie gravi; 9.° Se neghi ad esso gli alimenti E. 9, et 10, cod. de revocandis donationibus E. 31 FAI I, ff.dedonationib. Arg.ex novell. 155, sap.3,%$ 3. 956. La revoca per inadempimanto delle condizio- Mi, 0 per ingratiludine, non‘avrà mai luogo zpso jure 202 L. III: Dei differenti Modi ec. VI Lig cod.de donationibus' L. 4; cod. de donalionibus quae sub modo vel condit. L. 3, cod. de contrahenda emplione. L. 65 10960 de rerum permutattone et praescriptis verbis. L. 2; 1. 3,1.8, cod. de conditione ob causam datorum. L. 36;1. 90,61; f- de legat. 2.° L. cod. de re- vocandis donationib. 957. La domanda di revoca a titolo d’ingratitu- dine, dovrà essere proposta entro l’anno, compu- tabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, 0 dal giorno in cui il donante avrà otuto averne notizia- Questa revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del domatario ,, nè dagli eredi del donante contro il denatario, fuori che se fosse stata in questo ultimo caso Pic posta l’azione dalio stesso donante; 0 fosse egli mancato di vita entro l’ anno dal commessi. delitto. Lig È 10; cod f. de regulis juris. L. 13,.ff. de inzuriis. gratitudine non pre- de revocandisdonat. L. 139, 958. La revoca a titolo.d’ in iadicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario; nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch’ egli abbia po- tuto imporre sugli stessì effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che sarà stata fatta della copia della domavda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nell'articolo 939.; Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto ri- guardo al tempo della domenda, ed i frutti da com-| putarsi dal'giorno della medesima.| fel 0 cod. de revecandis donationibus. Argum. ea D+ f ultim. L::73,) ultim. L. 16; 1.38,$ st decem L. 29,30, 31; L- 32,$ att. L. 36, 39 750, et55, ff° de donation. inter viruni et urorem. 959. Le donazion nio, non saranno I dine. i a contemplazione di matrimo- evocabili per titelo d° ingratitu- T, II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 203 L. tetro,{. de rovocandis donationib. Instit. de donationibus s$ sciendun est. drgum. ex l. 69, 06, de jure dotium L.»4, cod eod. 960. Tutte le donazioni fra’ vivi fatte da persone che non avevano figli, o discendenti viventi al tem po della donazione, di qualunque valore esse siano, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicen- devoli, o remuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qua- Junque altra persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, 0 dai«onjugi stessi‘)’ uno all’ altro, sono revocate vpso jure per la sopravvenienza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, 0 per la|e- gittimazione di un figlio naturale col susseguente Matrimonio, se però sia nato dopo la donazione. Argum: exl..,cod de revocandis donatiouibus. 96,1. Questa revoca avrà luogo. ancorchè il figlio del donante, o della donatrice, fosse già concepito al tempo della donazione. 962. La donazione sarà parimente revocata, anche nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l'avesse lasciato con- tinuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenien- za del figlio; senza che però il donatario sia tenuto a restituire i frutti pan di qualunque natura essi siano; se non dal giorno che gli sarà stata no- tificata con întimazione, o altro atto legale, la na- seita del figlio, o la sua legittimazione cu susseguen- te matrimonio; e ciò, quand’ anche la domanda per rientrare nel possesso de’ beni donati non fosse stata Proposta, che dopo tale notificazione. . 963, 1 beni compresi nella donazione revocata Ipso ure, ritorneranno nel patrimonio de] donante, li- eri da qualunque peso ed ipoteca imposta dal do- Qatario, e non potranno restare obbligati nemmeno sussidiariamente per la restituzione della dote della Moglie del donatario stesso. e per. gli altri\diritti dipendenti da recupera, o da convenzioni nuziali ; 204 L. III. Dei differenti Modi ec. eciò avrà luogo ancorchè la donazione: fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto; ed ancorchè il do-| ni nante si fosse obbligato come sicura, nella dona- zione; per l'esecuzione del contratto matrimoniale. i 964. due dévazioni in tal modo revocatezzBzaR.A tranno rivivere, ed aver di nuovo il loro effetto"nè i per la morte del figlio del donanie, nè per alcun|/ atto di conferma; e se il donante\vuole donare. gli| stessi beni allo stesso donatario, sia prima che dopo È la motte del figlio per la cui nascita è stata revocata È 1a donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione. 965. Qualunque clausula, 0 convenzione. cou cui il donante avesse renunziato al diritto di revocare la donazione per la sopravvenienza di figli, sarà repu- tata come nulla, e n n produrrà alcun effetto. 966. 11 donatario; i suoi eredi, gli aventi causi da esso ,, 0 altri, detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussi- stere la donazione. reyocata per la soprayvenienza de’ figli, se non dopo il. possesso di vrent anni, i quali non incominceranno a decorrere che dal giorno della nascita. dell’ ultimo fighio del donante, benchè po- stumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che ai| termini di ragione interrompono la prescrizione.| CAPO V. Delle Disposizioni Testamentarie+ ( SEZIONE I Delle re gole generali sulla forma dei Testamenti. à disporre per alal fi N x 967. Qualunque persona potr d’erede, quanto imento, tanto a titolo di istiuuzione ul sla agli T. Il. Delle Donazioni tra’ vivi éc. 205 a titolo di legato, 0 con qual si voglia altra deno- minazione atta a manifestare la sua volontà, ( Nel diritto Romano Y istituzione dell'erede era il fondamento, e la base di qualunque testamento. SSN. LI, prin., fr. de haeredibus rnstituern- dis L. 1, ff. de testamentis. L. 10 et 13, ff. de Jjure codicillorum. LE 181: id dé regulis RUE 968. Non si potrà fare un° testamento da due, 0 più persone nel medesimo atto, tanto a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca. 969. Un testamento può essere olografo, o fatto per atto pubblico, o in forma mistica. 970. ll testamento olografo non sarà valido, se non è scritto intieramente, dato e sotioséritto di propria mano dal testatore:; questo testamento non è soggetto ad alcun’ altra formalità. 971. 1l testamento per atto pubblico è quello che è ricevuto da dùe notari in presenza di due testi- mon], 0 da un notajo, in presenza di quattro té- sumon] 972. Se il testamento"è ricevuto da duc notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di quest motari, ne’ termini istessi n'e’ quali dettato. gli viene Se non vi è che un solo notàro, deve egualmente essere dettato dil testatore, o scritto da questo no- taro, Nell’ uno e nell’ altro caso se ne deve fare la let- tura al testatore in presenza dei testimonj]. di tutto si deve fire espre ssa menzione. 3. Queste testamento d@&Ne essere sottoscritto testatore; se egli dichiara di non sapere,© di mon potere serivere. si farà nell’ atto espressa men- zione della sua dichiarazione, nor che della causa che lo impedisce di soitoscrivere< 974. Il testamento deve essere sottoscritto dai te- $Umonj: tuttavia nelle campagne basterà che sia è 206.L. III. Dei differenti Modi ee. sottoscritto da uno dei due testimonj, se il testa- mento è ricevuto da due notarj, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimon], se è ricevuto da un notaro solo. 975 Nei testamenti per atto pubblico, non po- tranno ammettersi per testimon]), nè i legatar), qua- Junque sia illoro titolo, nè i loro parenti, o a‘fini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei notari dai quali saranno ricevuti Contrat. L. 20, in pr. ff. qui testamenta facere possunt. 976. Quando un testatore vorrà fare un testamen- to mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue di- sposizioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno estese queste disposizioni, 0 quella che servirà d’invoito, quando vi sia, sarà chiusa, e sigillata. Il testatore fa presenterà chiusa e sigillata al notaro,, ed a sei testimonj] almeno; ov- verò la farà chiudere e sigillare, in loro presenza; e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto; 0 scritto da uù altro, e da esso firmato: il notaro formerà l’atto di soprascrizione, che verrà esteso, sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d’involto; quest’ atto sarà sottoscritto dal testatore,€ dal no- taro unitamente ai testimonj: tutto ciò sarà fatto di seguito, e senza deviare ad altri atti; e nel-caso in cui il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sotto- scrivere l’ atto di sopgascrizione, si dovrà esprime- re la dichiarazione che egli ne avrà fatto ,. senza che sia mecessario in questo caso di accrescere il numero de’ testimon]- L. 21, cod. de testamentis. 977. Se il testatore non sa scrivere, o se non potuto fare la pro ria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto n ha T. II. Delle Donazioni tra’ vivi ee. 207 di soprascrizione un testimonio di più del numere prescritto dall’ articolo precedente, il quale sotto- scriverà l° atto cogli altri testimonj: e si esprimerà il motivo per cui si sarà richiesto questo testimonio. L. 21,$ quod si litteras, cod. de testamentis. 978. Coloro che non sanno, o non, possono leg- gere, non potranno fare veruna disposizione in for- ma di testamento mistico 979. Nel caso in cui il testatore non possa parla- re, ma possa scrivere, potra fare un testamento mi- stico, a condizione però che il testamento sia inte- ramente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano, e carattere; che egli lo presenti al notaro ed ai testimonj; che in fronte dell’ atto di soprascrizione scrivain loro presenza, che la carta che egli pre- senta è il suo testamento. ll notaro scriverà in se- guito l’atto di soprascrizione, nel quale esprimerà, che il testatore ha scritto le mdicate parole alla pre- senza del notaro, e de’ testimonj], e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell’ articolo 976. L. 10, cod. qu testamenta facere possunbt. 980. 1 testimon] richiesti ad esssere presenti al testamento, devono essere maschi, maggiori di erà, domiciliati. nell'Impero, e che godano dei diritti civili. BEZ:IO NEK Ik Delle Regole particolari sulla forma di alcuni Testamenti. 981. 1 testamenti de’ militari e delle persone ins- piegate presso le armate, potranno in qualunque siasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, da qualunque altro ufficiale di grado superiore, in presenza di due tesùimon]), 0 da due commissar) di guerra, o da un solo dì essi in pre» senza di due testimon]. so8. III. Dei differenti Modi‘ec L. 1; ff. de testamento militis.— V. L. 4a, ff. de testamento nulitis. L. unica, f 1 et2, ff. de bonoruni possessione ex testamento militis. L. 20, }}. de testamento mulitis. $:. Potranno ancora, se il testatere è ammalato o ferito, essere ricevuti dall’ ufficiale im capo di sa- nità,‘assistito dal comandante militare incaricato della polizia dello spedale,. 983. Le disposizioni de sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, 0 acquartierati, o in guar- migione fuorì del territorio dell’Impero, o prigio- niéri presso l’inimico; non potranno però approfit- tarne coloro che sono acquartierati, on ouarnizio- ne nell’ interno dell’ Impero, eccettuato RI caso che sì trovino in una piazza assediata,€ in una ciltta- della o altro lungo; le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra. Institut. de militari testamento,$ 3 et 4,— L. 17., cod. de testamento militis. 984. ll'testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nullo sei.mesì depo il ritorno del te- statore in un luogo ove possa fare testameuto colle forme ordinarie. L. 21, 26 et 38, f. de tetamento militis.L.7, F. de injusto rupto el irrito facto testamento. 685. i testamenti fatti im un luogo in cui saran- no interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste, o di altra malattia contagiosa, potranno es- sere fatti avanti il giudice di pace, o avanti uno degli ufficiali mupicipali della comune.in, presenza di due testimon].. L. 8. cod. de, testamentis. 986. Questa disposizione avrà luogo a favore tanto di pile che saranno attaccati di tali malattie, quan- to di colcro che si iroveranno ne'luoghi infetti, co- mungue non siano attualmente ammalati. 987. 1 testamenti mentovati ne’ due precedenti T. II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 209 articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comu- nicaziori saranno state riaperte nel lucgo in cui tro- veranno il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà trasferito iu un luogo in cui saranno inter- rotte. È 988 1 testamenti fatti sul mare, durante un Viag- g10 potranno essere ricevuti. A bordo dei vascelli; e d’ altri bastimenti dell’ Imperatore. dall'ufficiale comandante del‘bastimen- to, o in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell’ordine di servizio, l'uno,© l’altro unita- mente all’ ufficiale di amministrazione, 0‘a colui che ne adempie le funzioni; Ed* bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal Segretario della nave, o da chi ne fa le veci, V uno o l’altro unitamente. al capi- tano, proprietario, o pafrone;, ed in mancanza di questi, dai loro supplenti. In tutti i casi, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj. L unica,{f. de bonorum possessione ex testa- mento militis. 989. Sui bastimenti dell’ Imperatore; il testamento del capitano,@ quello dell’ ufficiale di amministra- zione, e sui basiumenti di commercio, iì testamento del c: pitano, del proprietario, opatrone, 0 quello dello scrivano} potranno essere ricevuti da quelli che loro succedono. in ordine di servizio, unifor- mandosi nel resto alle disposizioni del precedente ar- ticolo. 990. In tutti i casi, si faranno due originali dei testamenti indicati ne’ due precedenti articoli. ggr. Se il bastimento approda ad un porto stra- mero, in cui si trovi un Console di Francia, coloro che avranno ricevuto il testamento saranno tenuti a depositare l uno degli originali, chiuso e sigilla- to, nelle mani di questo Console, che lo farà per- venire al Ministro della marina, e questi lo farà s2 I ato, L..JIIh Det: differeni Modi ec. depositare alla Cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio. 992 Al ritorno del bastimento in Italia, sia nel porto dell’armamento,© in qualunque altro, 1 due originali del testamento chiusi,€ sigillati, o l’uno di essi, nel caso che D'altro sia stato depositato du- rante il viaggio, come nel precedente articolo, sa- ranno consegnati all’ ufficio del proposto all” iscri- zione marittima; quesli li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dalle stesso articolo. 993. Si poterì‘sul‘ruolo del bastimento, ed in margine al nome del testatore, la consegna che sarà stata fatta degli originali del testamento, o nelle mani d'un Console 0 all’ ufficio di un preposto alV iscrizione marituma. 994.}l testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viag- gio, se al tempo im cui fu fatto, la nave fosse ap- prodata ad una terra stramera, 0 dell’ Impero Fran- in cni vi fosse un pubblico ufficiale; nel qual se non quando sarì stato ste- prescritte in Francia, o con fese in cui‘sarà stato fatto. cese} coso non sarà valido, so secondo le forme quelle Draticate nel. p 995. Ri sopraddette disposizioni saranno comuni al testamento dei semplici passeggieri che non for- meranno parte dell equipaggio 996. Ìl testamento fatto sul dall'articolo 988; non sarà valido, se non o nei tre me- mare, nella forma prescritta quando il testatore si dopo che sarà disceso in terra, cui avrebbe potuto nuovamente. far forme ordinarie. 997. Il testamento fatto sul mare non potrà con- tenere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando uon siano parenu del testatore+ 998 1 testamenti contemplati negli antecedenti ar- ticoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal te- statore, e da coloro che gli avranno ricevali« morirà sul mare, e in un luogo in testamento nelle T. II Delle Donazioni tra’ vivi ec. 211 îe il testatore dichiara che non sa, o non può firmarsi, si farà menzione di questa sua dichiara- zione, come pure della causa che lo impedisce di farlo. Nel caso in cai si richieda la presenza di due te- stimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l’altro non avrà sottoscritto. 999. Un Italiano che si troverà im estero stato, potrà disporre con testamento olografo, come è pre- scritto nell’ articolo g70, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ri- cevuto. 1000. I testamenti fatti in estero state non potran- no mandarsi ad esecuzione riguardo ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all’ Uffi- cio ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all’ Uf- ficio della sua ultima nota abitazione nel Regno; è quando il testamento contenesse deile disposizioni relative a. beni immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all’ ufficio del luogo in cui si trovano que- sti immobili, senza che sì possa esigere una doppia tassa. 1001. Le formalità alle quali sono soggetti i di- versi testamenti in f. rza delle disposizioni dellà pre- sente, e della precedente sezione, devono essere 0s- servale sotto peva di mullità. S.RZIONE, I. Delle Istituzioni d’ erede, e dei Legati in generale 1002 Le disposizioni testamentarie sono, o uni- versali, o a titolo universale, o a utolo particolare Ciascheduma di queste disposizioni fatta, ,lan» 212 L. III. Dei differenti Modi ec. to sotto. la denominazione d’ istituzione d’ erede, quanto di legato; produrrà il suo effetto secondo le regole‘in appresso stabilite per i legati universa- li, per i legati a titolo universale, e per i legati par- ticolari. SEZIONE“IV. Del Legato in generale 4 1003. Il.}egato universale è la disposizione testa mentaria coù cui il testatore dona ad una, 0 a più persone l universalità dei beni ch' egli lascerà dopo la sua morte. x 1004. Quando alla morte del. testatore vi sins eredi ai quali è dalla legge riservata una quota parte dei suoi beni; questi eredi, per la di Thi morte, entrano ipso jure nelì’ immediato possesso di tuttii beni dell’ eredità, ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de’ beni compresi nel te- stamento. 1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legaia- rio universale avrà il godimento de’ beni@ompresi nel testamento‘dal giorno della morte, se la do- manda per il rilascio è stata fatta dentro l’ anno dopo. tale epoca; altrimenti questo godimento non incomincerà che dal giorno della domanda giudicia- le, 0 da quello in cui si sarà volontariamente ac- consentito al rilascio. 1006. Qnando alla morte del testaiore non-vi sa- ranno eredi, ai quali la legge riservi una quota parte dei suoi beni, il possesso dei medesimi, seguita la morte, passerà zpso' jure ed immediatamente nel legatario universale senza che sia tenuto a doman- darne il rilascio. 1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione’, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si È 0 0 T. II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 213 aperta la successione. Questo testamento sarà aper- to, se è sigiliato. JI presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell’ apertura e dello stato del testamento. di cui ordinerà il de so un notaro da lui deputaio. Se il testamento è nella forma mistica sla sua pre- sentazione, l'apertura”, la descrizione, e deposito saranno; fatti nella siessa maniera] ma’aperiura non potrà farsi, se nou in presenza di quei notari A e tesumon] che hanno segnato l'atto di soprascri- zione, 1 quali s1 troveranno nel luogo, o che vi saranno Mirimaiioai. 5.44 1; lL4, ff. testamenta quemadmoduni apertantur. D. 18, et 23, cod. de testamentis. L.(x, cod. de Episcopis et clericis. 10 8. Nel caso dell’articolo 1006, se il testamento olografo o mistico, il legatario universare sarà te- nuto di farsi immettere nel possesso, con un decre- to del presidente esteso appiè dell’istanza, cui sarà unito l’atto del deposito. 1009. ll legatario universale che concorrerà con un erede, cuì la legge riserva una quota parte dei beuì, sarà tenuto per i debiti, e pesi dell'eredità del testatore, personalmente per la sua quota, e porzione, e Ipotecariamente per il tutto 3.;e sarà tenuto di soddisfare tutti i legati, salvo il caso di tiduzione, come è stato dichiarato negli articoli 920 e 927. Arg. ex l.:128,$ 1, ff. de regulis juris, Argum. ex ll 6, I) vet. de legatis 2.— L. 13, éod.'‘de haeredibus insutuendis£ L. 43)#- de usu et usu- fructu et reditu legato. posito pres- » è SEZIONE v. Dei Jegatî a titolo universale. loro. 1l legato a titolo universale è quello con oh L. III. Dei differenti Modi ec. cui il testatore lega una quota parte dei. beni dei quali la Jegge gli permette di disporre, come sareb- be una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi immo- bili; o tutto il suo mobiliare; o una quota deter- minata di tutti i suoi immobili,© di tutto il suo mobiliare. Qualunque altro legato non forma che una dispo- sizione a titolo particolare. 1011. I legatar] a titolo u di domandare il rilascio agli eredi cui dalla legge una quota parte dei‘beni, ed mancanza, ai legatar) universali, e mancando que- sti, agli eredi chiamati secondo 1’ ordine stabilito al titolo delle successioni. 1912.]l legatario: titolo universale, egualmente che 1) legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti, ed a sostenere i pesi dell'eredità del te- statore, personalmente pet la sua quota e porzione,€ per il tutto ipotecariamente.: Argum. ext. 1283 6!. ff. de regulis juris, L. 76, 1, de legatisa."— Dip. Fragment. tit. 24 25. 1013. Quando il testatore non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta le disposizione a titolo universale, il legata- li eredi naturali a sod- legati particolazi+ niversale saranno. tenuti è riservata in loro rio sarà tenuto unitamente 2g disfare per la sua tangente al SEZIONE VI. Dei Legati particolari.| | ato puro€ semplice darà al $ la morte del testatore, Ul asmissibile ai snoi eredi; 1014. Qualunque le legatario. dal giorno de diritto sulla cosa legata tr o aventi causa dal anedesimo. Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mrettersì im possesso della cosa legata, mè preten- derne i frutti o interessi) che dal giorno aella sua T. II Delle donazioni tra’ vivi ec. 18 domanda di rilascio fatta secondo 1’ ordine stabilito nell'articolo 1011, o dal giorno in cui gli si fosse voloutariamente accordate il dette rilascio. L. 80, ff. de legatis 2. L_ 64, ff. de fartis. E, 3 et ar, ff. quando dies legati vel fideicommissi. L. 3; cod. tod.— L, 1 et 4, cod. de usuris et fructibus legatorum— L. 26, f. de legatis 3} L.8,(09,7f. de usuris. 1015.(àl interessi, o frutti‘della cosa legata de- corrono a, vantaggio del legatario, da} giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiciale do- manda: 1. Quando il testatore avrà interno a ciò dichia- rata Saprcssaniente la sua volontà nel testamento. 2.9 Quando sarà stata legata, a titolo di alimenti, una rendita vitalizia, o una pensione, 4> 3 f. de legatis 1.0 L.10, Va de188 Sw) SF. de alimentis vel cibariis legalis.— V. L. 46, $ 4 cod. de episcopis et clericis. Novell. 131, cap. 2,1. 3, cod. în quibus causis, in integruni restitutto. L. 87,(1,{f. de lesatis i Lage 1016 Le spese dell’ istanza per il rilascio saran- no a carico dell’ eredità, senza che però possa pro- venirne alcuna riduzione della riserva legale. Le tasse di registro saranno dovute dal legatario Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento. Ogni legato potrà essere registrato separatamente e tale registro non potrà giovare ad alcun altro fuor- chè al Jegatario, o aventi causa da esso 1017. Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfar- Ì ciascuno pro rata della porzione di cui partecipa nell’eredità. . Saranno tenuti per il tutto coll’azione Ipotecaria; fimo alla concorrenza del valore degl’imrsobili della eredità di cui saranno detentori Mor, tn fin. cod. conmunia de legatis et fidei= Moti PRZIERON HI) i SRI 1A IT Ti| LI i tl | il “è III Dei differenti Modi ec. Bonitrissis. Da 004» de legatis L. 117.; et 124 è 6; de legatis io 133: etag, ff de legatis2.° Dt $ 23 et 24. ff. de legatis 3.° L ultima, ff. de ser- vitute legata. 1018. La cosa legata sarà rilasciata con gli acces- sotj necessarj, nello stato in cui essa si troverà nel giorno della‘morte del donante. DEI fede dda,) ultim:; E. 100$ 3;L. 102, $ 3, ff. de legatis 307.2, ff. si servitus vindice- lur. L. 15,62, ff. de usufructu legato. L..h4l, 9 ulum. ff: de legatis1°l 10, ff de servitutibus urbanorum praediorum- L. 23,61; 0 19,613, 14.:5 et 16, ff. de auro e! argento legato..— V. 2 69,635 0 116,\&, ff. de legatis 1.°— NE L57, Y. de legatis 1 de 7 1, 003,ffa de depositis; 2.44,| de edilitio edicto; 1.6,$ 1, ff. de auro et ar- gento legato 1019. Quanc un immobile, steriori, questi, ancor che facciano parte del sposizione Si riterrà il cont ti, o ad un recinto di cui Jo colui che ha legato la preprietà di È ]° avesse accresciuta con acquisti p0- chè contigui, non sì stimerà legato, senza una Nuova di- rario riguardo agli abbellimen- il testatore avesse am- pliato il circuito B.- 16,0. 79/802; 2. 34, 1. 88, 3, de le- gatis 3.0 L. 21, I. 24,62 635; 1. 14:64; 1 69,| «2,7. de legutis 1.° Z 10,39, et 69, Y- de le-| catis 2.° I. 14, ff. de auro. et argento legato.| 1020. Se, prima, 0 dopo del testamento, la cosa legata si è ipotecata per un debito dell’ eredità, 0 anche per il debito di un terzo, 0. se è stata gravala d’ un usufrutto, quegli che deve soddisfare ìl legato pon è tenuto a renderla libera, quando non sia stalo incaricato dal testatore con un’ espressa disposizione, Paul. seutent. lib, dg 15(de legatis,$ 80:59, f de legatis. 1.01 85, ff. de legasis Coi DC de fidetcommiss. 1: 3, cod.de legatis. 1.13, ff. dj T° IT. Delle Donazioni tra’vivi ec. 217 doie praelegata; 1. 28{f. familiaè erciscundae— Institut., de legatis. 1021. Quando il testatore avrà legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia, o uo il testatore saputo che essa non gli apparteneva. Contr. Gaii Instit.,l.2,tit.5,$ 6; Z: 10, cod. de legatis; L 67,$ 8 /f."de legatis 2.0. 14$. 7. de legatis 3.0— V. L.5,$2;4. np ea de legalis I.° > DI 1022. Quando il legato sarà di una cosa indeter- minata, l’erede non sarà obbligato a darla della migliore qualità, ma neppure potrà darla della qua- fità peggiore. L. 18$ Do: 006 edilitio edicto; l. 37, in pr., de legatis, 1.° L. 3$ 1, cod. communia de 1 esa- lis; l. 2, et 20, ff. de optione legata L. 35$ i et », cod. de donat. 1023. Il legato fatto ad un creditore nou si riterrà come fatto in compenso del suo credito; nè il lega- to fatto ad un domestico in compenso de’suoi salarj. L. 85, ff.de legatis 2. 2. 123, F. de legatisi I. 6, cod. de haeredibus instituendis; l. unica,$ 3 cod. de rei uroriae actione. 1024. 1] legatario a titolo particolare non sarà tenu to per i debiti dell'eredità, eccettuati i easi della tiduzione del legato, come è stato sopra disposto, te] Ì L ed eccettuata l’ azione Ipotecaria dei creditori. 4. 7 7, cod. de haeredztariis actionib > US. SEZIONE VII. Degli Esecutori Testamentarj S 1025. I] testatore potrà nominare tutori testamentar]. L.18,$ i, cod. de episcopis; l.17, ff. de legatis 1.* 1626. Potrà loro accordare| Immediato possesso dì tutti, 0 di parte soltaniv dei suvi veni nobili; ma t uno o più ese- 918 L. HIT. Dei differenti Modi ec. passare unu anno ed ilo della sua morte. cordato, non le po- lan Lal possesso non potrà oltre uu giorno, da computarsi da qu: Quando non l'abbia loro ac tranno pretendere.; e ANI ad senatus consult Trebellianum; L 26, G1; i quando dies lega- ti cedab' lE legalis 2. L.9, ff. de ali- mentis et cibariis leguatis; L. 28 cod. de episcopis et clericis. 1027. Lì erede potrà far cessare il detto possesso, offrcadosi a consi guare agli esecutori Lestawentlar] una quantità di denaro bastante al pagamento dei legau dei mobili, 0 giustificando d’ averli soddisfatti. 1028. Quegli che von puo obbligarsi, non può es- sere esecutore U stamentario. 1029-La donna maritata non potr di esecutrice testamentaria, senza miarito. Se la medesima è separata za del contratto di matrimonio; potrà assumere il detto carico, rito, o.in caso di rifiuio cojl autorizza 2 ciale, in conformità di quanto è stato prescritti ne- gli ariicoli 217,€ 219 al titolo del Wawimonto. 1030. ll minore non potrà essere esecutore lesta- mentario neppure coll’ autorizzazione del suo tutore ® curatore. 1 31 Gli esecutori testamentar sigilli, quando vi aiano eredi Minori) assenti. Faranno stendere in presenz o formalinenie citato, Vl inven à accettare il carico il consenso del di beni, tanto in for- come per se tenza; coll assenso del ma- ione giudi- ) faranno apporre i interdetti 0 a dell'erede presunto, tario dei‘beni dell’ eredità. Non essendov legaù, faranuo istanza per da invigileranno ad. oggetto che eseguito. ed in caso di conuroversia sopra Ja euziOone potr uno inuiervenire 1a giudizio per soste nerne la validità. denaro bastante per soddisfare i vendita dei mobili. il testamento\euga sua Cose T.It. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 219 Spirato l’anno della morte del testatore, dovrau- Do no render conto della Joro amministrazione. 1032. Le facoltà dell’ esecutore testamentario nor il:| passeranno aì suoi eredi Argum. ex l 27,$ 3 ff. mandati vel contr. 1033. Essendovi più esecutori testamentarj che Î pis abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli a'tri; ma saranno responsabili solidariamen te jo, per il rendimento dei conti riguardo ai mobili loro ar affidati, purchè il testatore non abbia divise le lore dei funzioni, e che ciascuno di essi siasi ristretto a ti. quella che gli è stata attribuita. cs Arguni. ex lL*», cod. de dividenda tutela 103 4 Le spese fatte dall’ esecutore testamentario ico. per I apposizione dei sigilli, inventario, resa dei ll conti, come pure tutte lè altre relative alle sue funzioni, saranno a carico dell’ eredità. L i or Arg. ex leg. 20, zn pr. ff. mandati vel contre, d4 4 na- SEZIONE VIII. I ne- Della revoca dei Testamenti, e della loro (0 è caducità. È, oréè 1035. I testamenti non potranno essere revocati; ìn tutto. o in parte, che con un testamento po- rel Meriore, o con un atto avanti pòtaro, nel quale sia jo dichiarata la mutazione della volontà. Instit. quibus modis testamenta infirmenur;— to,(dla, 7. de ènjusto rupto et irrito fucto testamento, ll 4 31,$ 3. cod. de testamentis j l. 54, ff de hae- redib. instituend sei 1036. 1 testamenti posteriori che non rivocheran- \.®9espressaminte i precedenti, annulleranno in que- sti soltanto quelle disposizioni ivi contenute, che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fos- sero contrarie Contr. V. Anstt. quibus imodis testamenta in fir L. I. Dei differenti Modi ec. ment.— lor, cod. de testamentis; l. 1661; f. de vulgari et pupillari substituttone. 1037. La revoca fatta con testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto re- sti senza esecuzione per la incapacità dell'erede isti- tvito o del legatario, o per la renunzia dell’eredità, o\vero del legato. Argum. ex l. 12, ff. de his quae ut indignis au- feruni;— L. 24 Gynie. ff. de adimendis vel trans- ferendis legat.— Instit. quibus modis testamenta infirmentur,$2,— l. 16, ff. de inpusto, rupto, ei irrito facto testamento. 1038. Qualunque alienazione, quella pure me- diante vendita con facoltà di ricupera, 0 mediante permuta, che farà il testatore in tutto, o in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato ri- guardo a ciò che è stato alienato, ancorchè]’ alie- nazione posteriore sia nulla,€ che la cosa stessa sla ritorna in possesso del testatore. L. 28,$ 1; 2. 15 et 18, ff. de adimendis vel tranferendis, legatis;!. 11,912, ff. de legati 3.° 1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se quegli, in favore del quale è stata fatta, non sia sopravvissuto al testatore. L. unica,$ 9, cod. de caducis tollendis; 1. 1-5 babe; di de legatis 1.° Li 30); Nelo Ja de conditionibus e demonstrationibus; l. 1, cod. communia de legat. 1040. Ogni disposìzione testamentaria fatta sotto una condizione digg dle da un avvenimento In- certo,€ tale, che secondo‘la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui si sia, o no per succedere] avvenimento, sarà priva d’ effetto, quando l'erede istituito,© il legatario muoja prima che siasi verificata la con- dizione. ò L. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi ce-| dat; L 69, in pr. S102,f- d'e conditionibus ell i 220 | | i | | sotto )]IN* re la | nel pil T.1I. Delle Borazioni tra’ vivi ee. ant demonstrat. l 204, FF. de regulis juris; toto titulo N cod. quando dies legati vel fileicommissicedat. 1041. La condizione che secondo la mente del te- statore non fa che sospendere l’ adempimento della disposizione, non impedirà che Miredo Istituito, 0 il legatario, abbiano un diritto acquisito,€ trasmis- sibile ai propr) eredi L. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi veda" 1 Gi I. 49 et 79; ff. de conditionibus et demonstrationibus; l. 17{f. de regulis quris. 1042. ll legato sarà senza effetto, se la cosa le- gata è interamente perita durante la vita deltestatore. Sì riterrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell’erede, benchè questi sia stato costituito in mora per il rilascio, allor quando avrebbe dovuto egualmente perire presso del legatario. Ea 0600 L74y f ultim., f. de legats 1.0 L 22$ ultim. 2 88 G2 ff. de legatis. 3.° /. 21, ff. de liberatione legata: l''14y,$5f de rei vindicalione.— L 8,(=.{ff de legatis n° 1. 5a(12; L. 79, ff. delegatis 3.° 1.22,}. de le- J CON c r gatis 1.0— V. 0. 35,L41,f1:2.:53,$7;1.45, $. de legatis 1.° L 66,$ 4, ff. de legatis 2.0 1043. La disposizione testamentaria sarà senza cf- fetto, quando l’ erede istituite, o il legatario la ri- udierà, o si îroverà incapace a conseguirla. E. 38,) 1, f.delegatis rist'‘46,6 2, ff. de legatrs, e Vaud. 4, e 144 58,{{. de legatis x. 1. 38, f de legatis 1.° I. 22, ff. de fideicommissariis libertatibus—Paul sent. slib. 3, tit. de legat.,) 12€ 1044. Si farà luogo al diritto. di accrescimento a vantaggio dei legat rj, nel caso in cui il legato sarà fatto& più persone congiuntamente. Si reputerà fatto congiuntamente il legato, quan- do dipendarà da una sola e medesima disposizione p e qu indo il testatore non avrà assegnata la parte di clascau collegatario nella cosa legata, "Ap o22 L. III. Dei differenti Modi ec.‘ Ulpian fragmenta, tit.24,$12et 13; 1. 16, G27 f. de legatis. 1.0 L. 6 1a conditionibu$ et demonstrationibus.— Inst. de legatis$8.—L$9' f. de legatis 3.° 1.124, ff. de verborum significa- tone; l unica,$ 11, cod. de caducis tollendis: dg BDiffo de legatis. r.9 1045. Si reputerà anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è suscettibi- le d’ essere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stesso atto donata a più persone anche separ ratamente. L. 152, ff. de verborum significatione. I. 89{F. de legatis 8.0 1. 1, ff. de usufructu accreseendo: 2.2,$ 11, cod. de caducis tollendis. 10/6. Le medesime cause) che secondo articolo 954, e le due prime disposizioni dell’ articolo 955 Zutorizzano la domanda di revoca della donazione tra’ vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revoca delle disposiziovi testamentarie. "1047. Se questa domanda ha per fondamento un’ ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, essa deve essere promossa entro l anno, da computarsi dal giorno dell’ ingiuria. CAPO VI Delle Disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante o testatore, o de’ figli de’ suoi fra- telli, e sorelle. 1048. 1 beni de’ quali il padre e la madre hanno la facoltà di disporre, potranno essere da essi do- mati in tutto, o in parte, ad uno, 0 a più de’ lor figli, cou atti travivi o d° ultima volontà, coll’ ob- bligo di restituire questi beni ai figli vatr,€ da nascere, nel primo grado soltanto, da essi donatar]. 1049. In caso di morte senza figli, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atte tra’ vivi, 0 per fra! obl pm) 5 art 7°. II. Delle Donazioni tra’ vivi ce. 253 per testamento, a vantaggio d’ uno, o più de’ suoi fratelli© sorelle, di tutti o parte de’ beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituire questi stessi beni ai figli di primo grado soltanso nati, e da quelli da nascere, da essi fratelli o sorelle donatarie. 1050. Le disposizioni permesse ne’ due prceedenti articoli, non saranno valide, se non quando 1’ ob- bligo di restituzione, sarà a vantaggio di tutti 1 fi- i del gravato, nati, e da nascere, senza eccezio- ne o preferenza d’ età o di sesso. 1051. Se nel caso sopra espresso, il gravato di restituzione a favore de’ suoi figli, muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio pre morto, questi ultimi percepiranno, per diritto di rappresentazione, la porzione spettante al figlio pre- defunto. 1052. Se il figlio, fratello, o sorella a cui fossere stati donati beni, con atto tra’ vivi, sé nz’ obbligo di restituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto tra’ vivi@ per testamento, sotto condizio- né che i beni precedentemente donati rimarranne gravati di questa obbligazione, non è più loro per- messo di dividere le due disposizioni fatte a loro favore, di renunziare alla seconda perattenersi alla prima, quand’ anche essi offrissero la restituzione dei beni compresi nella seconda disposizione. 1053. 1 diritti de’ chiamati saranno esercibili al tempo in cui, per qualsivoglia causa, cesserà il go$ dimento de’ beni per parte del figlio, del tratello, o della sorella gravati di restituzione: 1’ abbandono anucipato del godimento de’ beni in favore dei chia- Mati, non potrà pregiudicare‘ai creditori del gra- vato anteriori all’ abbandono. L. 6, zn princ., 1. 19,{f. de his quae in frau- em creditorun.—V. l.(0 et 50, ff. ad Senatus- consultum Trebellianum. 1054. Le mogli de’ gravati non potranno avere, d, Li i i TTI NI Hi BEI HAI iii DI , 224 L. III. Dei differenti Modi ec. sui beni da restituirsi, alcuna azione sussidiaria; in caso d’insufficienza di beni liberi, che nel solo capitale del denaro portato in dote. e nel caso sol- tanto in cui il testatore lo avesse espressamente ore dinato. L.3, cod. communia de legatis ét fideicommiss. 1.22,$4, ff. ad senatus censult. Trebellianum; 1-6. cod. eod.— Novell. 39, cap. 2.— Authentic. res quae, cod. communia de legatis. 1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà collo stesso atto,© con un posterio re, in autentica forma, nominare un tutore incaricato dell’ esecuzione di tali disposizioni: questo iutore non potrà essere dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione sesta del capo secondo del titolo della Minor età, della Tutela e dell’ Emancipazione. 1056. In mancanza di questo tutore, ne sarà no- minato uno ad istanza del gravato, 0 s' egli è mi- nore, del suo tutore, nel termme di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante, 0 del testatore, o dal giorno in cui, dopo questa mor- îe. si avrà avuta notizia dell’ atto contenente la di- sposizione Ù i 1057. 1l gravato che non avrà adempito al pre- scritto dall’ articolo precedente, sarà decaduto dal beneficio della disposizione, ed in questo caso, il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de chia- mati ad istanza o di loro stessi se sono în maggio- re età, e se sono minori o interdetti, ad istanza dei loro tutori, o curatori, 0 di qualunque Di dei chiamati maggiori, minori, od interdetti,© anche ez officio, a richiesta del Procuratore Im- periale nel tribunile di prima istanza del luogo in cui la successione è aperta.\ 1058. Dopo morte di quello che avrà disposto coll’ obbligo della restituzione, si. procederà nelle forme ordinarie; all’inventario di tutti i beni ed efieità T. 1I. Delle Donazioni tra’ vivi ec.. 225 componenti 1’ eredità, eccettuato però il caso in cui nun si tratti che di un solo legato particolare. Que- sl’ inventario conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili ed effetti mobiliari. 1059. Sarà fatto I’ inventario ad istanza del gra- vato di restituzione, nel termine stabilito nel tito- lo delle Successioni, alla presenza del tutore no- minato per 1’ esecuzione. Le spese si dedurranne dai beni compresi nella disposizione. 1060. Se nel termine sopra espresso ad istanza del gravato nvn siasi eseguito l’inventario, si pro- cederà alla sua formazione nel miese seguente, ad istanza del tutore nominato per}’esecuzione, ed in presenza del gravato stesso o del suo tutore. 1001. Se non sì è soddisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inven- tario, sull’ istanza delle persone indicate nell’arti- colo 1057, chiamandovi il gravato. 0 il suo tutore; ed il tutore nominato per| esecuzione. 1062. ll gravato a restituire dovrà far procedere alla vendita, mediante affissi ed incanti di tutti î mobili ed effetti compresi nella disposizione, a ri- serva‘però di quelli di cui si fa menzione nei due articoli seguenti. 1063. La mobilia e gli altri effetti mobiliari che sì sono compresi nella disposizione, coll’ obbligo espresso di conservarli in natura, saranno rimessi nello stato in cu si troveranno al tempo della re- stituzione. 1064. 1 bestiami, e gli wienpsili inservienti alla coliara delle terre, s'intenderanno compresi nelle donazioni tra’ vivi, o testamentarie delle stesse ter- te; ed il gravato sarà tenuto solamente a farli sti- mare, e valutare per corrisponderne l’ eguale valore al tempo della restituzione. 1065 1] gravato dovrà impiegare, nel termine dì sei mesi, da computarsi dal giorno della ulUmazio» ne dell’ inventario, il contante che vi sì troverà, sim 226 L. III. Dei differenti Modi ec. quello proveniente dal prezzo dei mobili ed effetti stati venduti, e ciò che sl sarà ricevuto in conto de: crediti ereditar]. Questo termine, quando occorra) potrà proro- garsi.: 1066.}l gravato sara parimente tenuto ad impie- are il danaro che proverrà in seguito dall’ esazio- ne dei crediti, e dall’ affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l’esazione. 1067. Se il disponente avrà s Ccineito la qualità degli effetti nei quali deve farsi l’impiego, sarà ciò eseguito ai termini della swa disposizione: diversa- mente non potrà farsi l’impiego medesimo, che coll acquisto di beni immobili, 0 con privilegio sui be- ni immobili.: 1068. L° impiego prescritto nei precedenti artico- li, sarà fatto coll’ intervento, e ad istanza del tu- tore nominato per l’ esecuzione. 1069. Le disposizioni per atto tra’ vivi e per te- stamento, col peso di restituzione, dovranno ren- dersi pubbliche, ad istanza o del gravato, o del tutore deputato per l’esecuzione, cioè quanto aì be- ni immobili, mediante la trascrizione degli atti suì registri dell’ ufficio delle ipoteche del luogo dove sono situati, e quanto alle somme impiegate sui be- ni immobili, con privilegio, mediante|’ iscrizione sui beni affetti dal privilegio. 1070. La mancanza di trascrizione dell’ atto con- tenente la disposizione, potrà dai creditori, e dai terzi possessori, essere opposta, anche al minori, 0 interdetti, salvo il regresso contro il gravato ed il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori, 0 gl’ interdetti possano essere restituiti in intiero contro 1° oniessa trascrizione, quand’ anche il gravato, ed il tutore non fossero solvibili. 1071. La mancanza della traserizione non potrà essere SEPE o iscusata per-la notizia che in MUSE lunque altro modo i creditori.© i terzi possessori potessero avere avute della disposizione+ le 4. Il. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 298 1072. Non potranno in alcun caso i donatarj, le- gatar), o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e neppure 1 loro donatar], legatar] o eredi, epporre ai chiamati la mancanza di tra- scrizione o Iscrizione. 10,3. Il tutore nowinato per l'esecuzione sarà per- sonalmente responsabile, quando non, siasi piena- mente uniformato alle regole sopra stabilite per com- provare lo stato dei beni, per la vendita dei mobi- li, per l’impiego del danaro. per la trasc'izione, e l'iscrizione, e generalmente, se non ha praticato tutte le diligenze necessarie all’oggetto che bene, e fedelmente venga adempito l'obbligo della restitu- gione, 1074. Se il gravato è in età minore, non potrà, anche nel caso d’insolvibilità del suo tutore, esse- Te restituito in intiero contro l’inadempimi nto delle regole che gli sono prescritte negli articoli di que- sto capo. CAPO VII Delle Divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti, tra i loro discendenti. 1075. I*padri, e le madri, e gli altri ascendenti IeRaO dividere. e distribuire i loro beni, tra i oro fisli e discendenti È L. 8, cod. de inofficioso testamento.— Novell 18, cap. 7; novell. 107. _1070. Queste divisioni potranno farsi per atto tra’ Vivi o per testamente, colle stesse formalità, con- dizioni ne regole prescritte per le donazioni tra’ vi- Vl,© pe testamenti Le divisioni fatte tra’ vivi non potranno contem- plare che i beni presenti 1099. Se nella divisione non sono stati compresi mu i beni lasciati dall’ ascendente al tempo della di ur morte, 1 non COMPresi g saranno divisi n contormità della Legge. 228 L. III. Dei differenti Modi ec. Novell. 18, cap. 7: 2. 35,$ 1, ff.de haeredib. la tnstituend.; leg. 21, cod. famil. erciscund. (dI 1078. Sarà interamente nulla la divisione la quale til mon è stata fatta fra tutti i figli che esisteranno al tem- | po della morte, e fra i discendenti dei figli predefunti. ‘anto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra’ quali venne fattà la divisione, po- tranno provocarne una muova nelle forme legali. L. 32 et 36 cod. de inoffic. testam. 1079. La divisione fatta dall’ ascendente potrà im- pugnarsi per titolo di lesione, oltre il quarto: potrà iN|| egualmente essere impugnata nel caso in cui resul- { HU| tasse dalla divisione, e dalle disposizioni fatte per If{| antiparte, che uno di quelli fra i quali souo stati Il Milli divisi i beni avesse un vantaggio maggiore di quello Il il; che la legge permette. MI L. 8, cod. de inofficioso testamento.; 1080. Jl figlio che per alcuna delle cause espresse nell’ antecedente articolo impugni la divisione fatta dall’ ascendente, dovrà anticipare le spese della sti- | ma;e vi sarà definitivamente condannato, non che | in quelle della lite, se il reclamo non è fondato. CAPO VIIL IMIANI Delle Donazioni fatte per Contratto di matrimonio| È | agli Sposi, ed ai[igli nascituri dai medesimi.| 1081. Ogui donazione fra’ vivi de’ beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli Ì spusi, o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole MI generali prescritte per le donazioni fatte a questo MUTI titolo. s: | Essa nou potrà aver luogo a vantaggio dei figli na- | scituri, cecettuati i casi‘enunciati al capo VI di iN questo titolo. Sc |(082. 1 padri, e madri, gli altri ascendenti ,1 parenti collaterali degli sposi, ed anche gli vsirane1) T°. II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. 224 potranno per«ontratto di matrimonio disporre di tutto, 0 di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore de’ detti sposi; che de’ figli mascitnri dal loro matrimonio nel caso in. cui'il donante sopravvivesse allo donatario. l’ale donazione, quantunque fatta a vantaggio sol- tanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sem- pre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donan- te, fatta a favore de’ figli e discendenti nascituri dal matrimonio. 1083. La donazione fatta* secondo la forma pre- scritta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che 11 donante non disporre, a titolo gratuito, degli oggett vella donazione > sposo . potrà più 1 compresi » eccetto che per piccole somme a utolo di ricompensa o altrimenti. Contr. l 15, cod de pactis. 1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti, e futuri in tutto, o in parte, coll’ obbligo però di unire all'atto di donazione uno stato dei debiti, e pesi, del donante esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario, al tem- po della morte del dunante di ritenersi i beni pre- senti, renunziando al soprappiù dei beni del do- uanle, 1085. Se lo stato di cui si è parlato nel preceden- te articolo, non fu unito all’ atto di donazione beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di \ccettare o di renunziare intieramente la donazione. În caso di ac ettazione. uon potrà pretendere se non beni i quali si troveranno esistenti al tempo della iorte del donante, e sarà soggette al pagamento di utti 1 debiti, e pesi ereditar]. 1086. La donazione, per contratto di matrimonio in favore degli sposi, e dei figli nascituri dallo stes- 30 matrimonio, da qualunque persona provenga, p dei L. III. Dei differenti Modi ec. re fatta colla condizione di pagare tti i debiti e pesi dell'eredità del ltre condizioni, 1 esecuzio- ne delle quali fosse per dipendere dalla sua volon- tà< il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di renunziare alla donazione; e nel caso che il donante, pel contratto di matrimonio sì fosse riservata la facoltà di dispor- re di un effetto compreso nella donazione de’ suoi beni presenti- 0 di una determinata somma da ri- Mati: da' suddetti beni,} effetto 0 la somma; quando egli moriss® senza averne disposto, si riter- ranno compresi nella donazione, ed apparterranno al donatario o a’ suoi eredi. 1087. Le donazioni fatte per contratto di matri- monio non potranvo essere impugnate, nè dichia- rate nulle, sotto pretesto di mancanza d’accettazione, 1088. Qualunque donazione fatta a contemplazio- ne di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimo- nio non segue. L.o1, et2:; i. kr, in prince ff. de jure dotium; 230 potrà ancora esse 1udistintamente tu donante, ovvero sotto a lion, ff. de'paetes. 1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi nei modi qui sopra enunerati negli articoli 1082, 1084, pure senza effetto, se il donante e 1086 saranno poso donatario, ed alla sua discen- sopravvive allo s denza. 1090. Tutte le donazioni fatte agli sposi a contem- plazione del loro matrimonio, saranno, al tempo della apertura dalla successione del donante, riduciviti alla porzione di cul la legge gli permetteve di disporre. CA POSTE: ra conjugi, per Contratto 6 durante il Matrimonio. Delle Disposizioni di Matrimonio, 1ogr. Gli sposi potranno per contratto di matri T. II. Delle Donazioni tra? vivi ec. 231 monio farsi reciprocamente, 0 l'uno dei due all’ al- tro, quelle donazioni che giudicheranno a preposito s sotto le modificazioni in appresso indicate. L.27, ff. dedonationibus inter viruri et urorem.; bri$ 1, J- de donationibus 1092. Qualunque donazione fra’ vivi de’ beni pre- senti, fatta fra spos per contratto di matrimonio, non# intenderà fatta sotto la condizione della s0- pravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa, e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni V. leg. 9; cod. de donationibus inter virum et uroremi. 1093. La donazione de’ beni futuri. 0 de’ benì pre- senti e futuri, fatta fra gli sposi per contratto di matrimonio, 0 da uno solo di essi, 0 reci|:rc ca- mente, soggiacerà alle regole stabilite nel capo pre- cedente, rispetto a tali donazioni che loro vemsse- ro fatte da terze persone‘ eccetto che non sarà tra- smissibile ai figli mati dal matrimonio, 11 caso di premorienza del conjuge donatario al conjuge donante. 1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, © sia durante il matrimonio, potrà nel caso 10 cui non}asciasse nè figli nè discendenti da quesl, disporre in favore dell’ altro conjuge. della pre prietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo,€ potrà pure lasciare Vusufrutto della totalità di quella porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi. E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse fi- gli. 0 discendenti da essi, potrà donare all altro conjuge, o una quarta parte de’ suoi beni in pro- prietà, ed una quarta in usufrutto, 0 la metà di tutti i suoi beni soltanio in usufrutto. 1095. ll minore non poirà, per contratto di ma- trimonio. donare all’altro sposo, tanto per dona- zione semplice quanto pe: donazione reciproca i se nom coll’ approvazione ed assistenza di colot© i 32 L. III. Dei differenti Modi ee. cui assenso è prescritto per la validità del suo ma- trimonio; hediante tale consenso agli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di donare all’ altro conjuge. V. I. 1. cod. si adversus donattonem. L. 1, cod. st adversus dotem. L. 9g,$ 1,ff de minoribus. 1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, du- rante il matrimonio, quantunque qualificata per do- nazione fra’ vivi, potrà sempre revocarsi. La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito, 0 da] giudice. Queste donazioni non saranno revocate per la so- pravvenienza dei figli. L.1,1.32,6$ 2;/f. de donationibus inter virum el uxorem. 1097. 1 Conjugi, durante il matrimonio, non po- tranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsz alcuna donazione scambievole, e reciproca con un solo, e medesimo atto.* 1098. Il marito, o la moglie, che avendo figli di altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od ulte- riore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de?’ figli legittimi, senza che in verun caso que- ste donazioni possano eccedere il quarto de’ beni. L. 3 et 6, cod. dle secund. nuputis. 1099. 1 conjugi non potcanno indirettamente farsi alcuna donazione oltre ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni. Sarà nulla qualunque donazione, o simulata,© fatta ad interposta persona. L. 22, ff. de donat. inter virum etuzorem; leg. 35, 6. 3, Y. de donationibus mortis causa l. 3, $ ultimo, ff. pro socio. 1100. Saranno considerate come fatte ad interpo- sta persona, le donazioni d’uno de’ conjugi, o ai figli o ad uno dei figli dell'altro conjuge nati da un altro matrimonio, e quelle pure fatte dal donante Da pii co; le e VI la d le 235 ii parenti dei quali I’ altro conjuge fosse 1° erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest' ultimo non sia sopravvissuto al suo parente dona rio 13,13, S 4 et 5; CA pe$ nl) bo Vf. de donationib. inter. vir. et uror., l. 5, 62; jf.de bonis liberorum. T- II. Delle Donazioni tra’ vivi ec. TITO L'O IL Dei Contratti o delle Obbligazioni convenzionali un genere. GA'POT: Disposizioni preliminari. 1101.]l contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso una, o più persone, a dare, a fare, o a non fare qualche cosa. L. 3. in prince., ff. de obligation. et actionibu’; l.7n,$2,f. de pactis.- Instit. de obligationib. in princ. 1102. Il contratto è sinallagmatico© bilaterale quando 1 contraenti sl obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri. 1103. È uni/aterale, quando una 0 più persone, sì obbligano verso una 0 più persone; senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione, 1104, È commutativo, quando ciascuna parte sì obbliga a dare. o a fare una cosa che viene riguar- data come l’ equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò che si fa per essa. È contratto d’ azzardo; quando l'equivalente con- siste nell’avventurare, tanto da una parte che dall’ altra, il guadagao, o la perdita ad un avvenimen> lo incerto. v2 234 L. III Dei differenti Modi ee. 1105: ll contratto di beneficenza, è quello in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio mera- mente gratuito. 1106. Il contratto a titolo onereso è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qual- ehe cosa. 1107.] contratti sia che abbiano una propria de- nominazione, o che non ne abbiano, sono sottopo- sti a regole generali, le quali formano l’ oggetto del presente titolo. Le regole particolari per determinati contratti ven- gono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a cia- scuno di essi; e le regole particolari risguardanti contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio. CCAFPUOLIT Delle Condizioni esserziali per la validità delle Convenzioni. 1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d’ una convenzione: 11 consenso di colui che si obbliga; La capacità di contrattare; Un oggetto determinato che formi il soggetto della convenzione 3 Una causa lecita per obbligarsi. L. 1,62 et 3, f. de pactis; ff. de obligationi- bus et actionibus: l. 137,$ 1, ff. de verborum obligationibus; L. 1$ 12, et 13{}. de obligationi- bus et actionibus; Î. 6,4. 141,02, ff. de verbo- rum obligationibus; I. 94; 95; /. 118, în pr.; Y. de verborum obligationibus; 5, f. de eo quod certo loco; I. 19, 26, 27; L 33,(1,} de verborum obligationibus; L 27,$ 4, de pactis; /. 6, cod. eod.— L.1$ 9 et 11; L. 31> ff: de obli- d) 1 gationibus et actionibus; lL.7, l. 61; 35, 211 pr n = chi pe I PE PI T. XII.-Dei Contratti ec. 235 f. de verborum obligationibus; l. 6, cod. de pa- ctis; l. 185, ff. de regulis juris. dunz.iio ina"I. Del Consenso. 1109. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto per violevza; 0 surretto per dolo. L. 16, în pr. et fa, ff. de reg. juris; 1. 67, FF. de obligationibus et aciionibus; f. 1,1.21,65, F. quod metus causa; l 1 ff de dolo malo. 1110. L’ errore non produce la nullità della con- venzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto. Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s’ intende dì contrattare, ec- cetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione. i Lg; in pri et Sa; dl. 11. der Sa 2. 10, db iet l. 9,01 de contrahenda emptione; l- 22, ff. dé verborum obligationibus. lirt. La violenza usata contro colui che ha con- tratta l’ obbligazione, è causa di nullità,‘ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la conven- zione. È Egg;#14 3, F. quod metus cuura; L. 5 cod. de his quae vi metus. j 1112. ll consenso si considera estorto per violenza|, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, o da poter incuterle il timore di esporre la persona propria, o le sue facol- tà ad un male considerabile e presente. Si ha riguardo, in questa materia, alla età, al sesso ed alla condizione delle persone. L,2,/3,$1;4/ 61. 6;18,Steta;t.24 236 III. Dei differenti Modi ec. Y. quod. metus causa; l. 7, de his guae vi metusve causa; l. 184, f. de regulis juris. 1113. La violenza è causa di nullità di contratto, nen solamente quando è stata usata verso uno dei contraenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie o discendenti o ascendenti dello stesso con- traente. L.8$ 6, ff. quod metus causa. 1114. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti senza che vi sia con- corsa una violenza di fatto, non basta per annul- lare il contratto. Argum. ex l. 22, ff. de ritu nuptiarum, l. 26, Gil de pignoribus et hipothecis. l. 2, cod. qui et adversus quos in integrumn restiluuntur. 1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se cessata la medesima, sia slato approvato,(Ù) espressamente 3 0 tacitamente, O con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione in intiero. L. a et 4, cod. de his quae vi melusve causa. 1136. ll dolo è causa di nullità della convenzio- ne quando i raggiri praticati da uno de’ contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l altra parte non avrebbe contratto. 11 dolo non si presume, ma deve essere provato, L.7.$ 10,2 8, fY de dolo malo. Argum: er 1.3, cod. si ex fals. instrument.— V.l.1, 62, f. de dolo» malo.— L. 6, cod. de dolo malo. 1117 La convenzione contratta per errore, vio- lento, o dolo, non è nulla ipso jure, ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o rescissione, nei casi e modi espressi nella sezione settima del eapo quinto del presente titolo. Monac. in l 21, ff. guod metus causa- 11:8. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determi- male persone, come verrà dichiarato nella medesima $CAIOLE, T. III. Dei Contratti ee. 234 1119. Nessuno, in generale, può obbligarsi, 0 sti- pulare in suo nome che per se medesimo. Institut. de inutilibus,$ 18 et 20, 1. 38, in pr.,$1et 17; 2.83, inpriff. de verborum obli- gationibus; L 73,64, ff. de regulis juris; L93107 fini; cod. ne uror pro muartlo. 1120. Cid non ostante può alcuno obbligarsi verso un altro, promottendo il- fatto d’ una terza persona; salvo il regresso per 1’ indennità contro quello che si è fatto garante, o che ha promesso di far ratifi- care, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi all’ esecuzione dell’ obbligazione. L. 38,$2;/.81,/f. de verboràm obligaticnibus. 1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quaudo tale sia la condizione contenuta im una stipulazione, che si fa per se stesso, 0 In una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta que- sta stipulazione non può più revocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare. L.38, f$ 20, 21 et 25,{. de verborum obliga- lionibus; l. 10. ff. de pactis dotalibus. 1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, 0 ciò non resulti dalla matura della convenzione. L. 143, f. de regulisjuris; L. 56, 61, ff. de verborum obligationibus idro 1 ff de adquirenda vel‘omiitenda haereditate 5 L. 2. cod. si pignus pi- gnori datum sit; l. 17,6 5, ff. de pactis. SEZIONE Il. Della capacità delle parti contraenti. 1123. Qualunque persona può contrattare se nom è dichiarata incapace dalla legge. L. 21, cod. mandasi. 1124. incapaci a contrattare sono, 1 minori, i i 238 L. III. Dei differenxi Modi ee. V. L 101, f. de verbor. obligat.—V. tot. titul;,| Y. de minorib. et cod.de in integr.restitution. minor,|‘ Gl' interdetti, La Le donne maritate, nei casi espressi dalla legge,| js I V. tot. titul.,{f. ad senatus- consul. Vellejan. cod.| L. } eod.— Nov. 134, cap. 8; L 12, ff. ad minorib. Ii i E generalmente tutti quelli cui Ja legge proibisce| bili i certi determinati contratti. No I L. 1,6 12,13, 14et 15, f. de obligationibus et| n: actionib.; 2. 6, L 142,$2,}. de verborum obliga-| jul | tionib. LL 1, cod. de inutilibus stipulationibus; L. 7,| Uqi I cod. de contrahenda et committenda stipulatione. I { 1125. Il migore+}' interdetto, e la donna mari-|# tata non possono impugnare, per causa d’ incapa-| tiv | cità, le loro obbligazioni, che nei casi preveduti|}s, dalla legge. de cc | Le persone capaci d’obbligarsi non possone"ni | porre 1° incapacità del minore, dell’interdetto, della donna maritata, con cuì essa hanno contratto. institvut. lib. 1, tit.21, inpr—L13,$29 7 de actionibus empti et venditi. | SEZIONE II. mi iù) Dell’ oggetto e della materia dei Contratti. rod LI 11:6. Qualunque contratto ha per oggetto una lil eosa che uno de’ contraenti s’ obbliga di dare, ov-| mm (tdi vero si obbliga di fare, o non fare. Ur I | L.3,inpr.,{.de obligationibus et actionibus. I 1127. Jl semplice uso, ed il semplice possesso di Koi una cosa può essere oggetto di contratto, come la i iN] cosa medesima. HI Ì 1128. Le sole cose che sono in commercio possono È essere oggetto di convenzione. dali L. 182, f. de regulis juris; L. 34, 83,65; î ì| L. 103,{. de verborum obligationibus; L. 6, 4. 34» ii 8 1,4. de sontrahenda emptione. 107, ve, Cod. du op. ila i de una fe us Il Je Ja EXELI. Dei 1129. L’obbligazione deve avere per oggetto una rosa determinata, almeno riguardo alla sua specie. La qualita della cosa può essere incerta; purchè possa determinarsi. L. gi, et 99, f de verborum obligationib. 1130. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione. Nou s1 può renunziare però ad una successione non ancora aperta; nè fare alcuna stipulazione so- pra la medesima successione, neppure col consense di quello della cui eredità si tratta. L.8,{. de contrahenda emptione; L. 15, L. 19 edo, cod. de pactis.— L. 4, cod. de inutilibus stipulationibus; L. 61,{f. de verborum obligationi- bus,(Novett. 19 dell’imperator Leone). L. 3, cod. de collattonibus. Contratti ee. 239 SEZIONE Iv. Della Causa 1131 L’obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa o illecita, non può avere alcun effetto Lo,(04; 7 27-04, ff. de pactis; l. 6, cod cod. L. 121, ft, f. de verborum obligationib. l'ot. titul., ff. de conditione sine causa 1132. La convenzione non jascia di essere valida ancorbè la causa non sia espressa 1133. La causa è illecita quando è proibita dalla legge, quando è contraria ai buoni costumi, o all’ oruine puDblicO. \L:9, 97, i de-‘pactis; L 6, cod. eod. l. 19, 26, 27,01, 125 et 13). jf. de verborum oblsattonie L. III. Dei differenti Modi ec° CAPO HI i Degli Effetti delle Obbligazioni. È SEZIONE I. Disposizioni generali. I | 1134. Le convenzioni legalmente formate hanno I forza di legge per coloro che le hanno fatte. cit Non possono essere revocate che, o per mutuo mo P loro consenso, 0 per le cause autorizzate dalla leg-.|!u Hi Vi e. Esse devono essere eseguite di buona fede. bit IN| L. 23. ff.deregulis juris; L1,66,f.depositiveb| l il contra; L. 5, cod. de obligationibus et actionibus. i dare li 1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che| Mo ih vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze| 0 Li che 1 equità, 1 uso, o la legge attribuiscono all’ob-|!4 Î| bligazione secondo la di lei natura. i i L95663 de obligationibus et aciionibus:;| li i 1. 31,$ 20; ff. de aedilitio edicto. SEZIONE II. Delle Obbligazioni che consistono nel dare. di Wi il i(I 1136. L’obbligazione di dare include Aia di con- È segnare la cosa,€ di conservarla sino a via della i| sa consegna, sotto pena del risarcimento de’ danni|| (TU ed interessi verso il creditore. ji| Lar SCDALI de actionibus empti et venditi.. | 1137. L’ obbligo di vegliare alla conserv azione della ill cosa, tanto se la convenzione non abbia per oggetto FATA che)’ utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilita comune, sottopone colni.che T. III. Dei Contratti ec. 2/ ne È incaricato, ad impiegarvi. tutta la diligenza di un buon padre di famiglia. Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i di cui effetti a questo riguar- do sono spiegati nei respettivi titoli Argum. ex l. 35,$ 4: LL 36, ff. de contrahen- da emptione; li 11, f. eod.; 1. 17,, ff. de periculo, î et commodo rei venditae. 1138. L’ obbligazione di consegnare la cosa è per- fetta col solo consenso de’ contraenti, nno Tale obbligazione costituisce proprietario il ere- ditore, c fa che la cosa resti a di lui pericolo dal ino momento; in cui dovrebbe essere consegnata, quan- Mi,{ leg- tunque non sia seguita la tradizione, purchè i) de- bitore non sia in mora della consegna, nel qual caso ‘vell Ja cosa rimane a di lui rischio. Bab: Arsum. ex l.1, Î. 4; cod. de periculo etcom- ch modo rei venditae; 1.7, 1.8, 2.12, Li4etl. 17 ff.| iur eod. titul°, I. vr, f. de evictionibus; L. 10, ff de ob regulis juris.: 1139. ll debitore è costituito in mora tanto me-| diante intimazione o altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del ter- mine senza necessità di alcun atto. L. 23, ff. de verborum obligationib; L. 4, ff. de lege commissoria; L. 18, ff de usuris 5 l. 12) 3 ff- , de verborum obligationibus; 1.23, vers. de illo ff.de Ì obligationibus et actionib.; L. 1:, cod. de contrahen- da et committendastipulatione. Glos. in dict. leg.2. val 1xo. Gli effetti dell’obbligazione di dare o di con- H segnare un immobile sono regolati nel titolo della Vendita, edin quello dei Privilegi, e delle Ipoieche. 1x1. Se Ja cosa che taluno si obbligato di dare o di consegnare successivamente a«'ue persone è pura- mente mobile, quella fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, sarà all’altra prefetita, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia posieriore di al e/2 LL. III. Dei differenti Mod ce. data, purchè il possesso sia di buona fede V. 2. 15, cod. de rei vindicatione l. 20, eod de pactis. S'E Z.100.N È IM; Dell’ Obbligazione di fare o di non fare. 1152. Le obbligazioni di fare o di non fate, in casò d’ inadempimeuto per parte del debitore, si risol- wono nel risarcimefito dei danni ed interessi. L. 95,(7, ff de verborum obligationibus. 1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di do- mandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione all’obbligazione, e può farsi au- torizzare a distruggerla a spese del debitore senza pre- giudizio de’ danni ed interessi quando vi sia luogo. 1144. Nel easo d’inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l’ obbligazione a spese del debitore. 1145. Se l'obbligazione consiste nel non fare, quello che vi contravviene è tenuto ai danni ed in- teressi pel solo fatto della contravvenzione. Argum. ex l. 122.,$ 3 16,{. de oerborunt obligationibus; SEZIONE IV. Dei Danni ed Interessi per l’ inadempimento dell’ Vbbligazione. 11/16. I danni e gl’interessi sono dovuti, quando il debitore sia in mora ad eseguire la sua obbliga- zione, 0 quando la cosa che s1 è obbligato di dare o fare non poteva essere data, o fatta, se non in un determinato tempo, che lv stesso debitore lasciò tra- scorrere. L. 113, ff de verborumobligationib. L. 77 ff. eod. 0 T. 11}. Dei Contratti ec. 245 1. 12. cod. de contrahenda et committenda stipulat 1147.}] debitore è condannato| se vi è luogo, al pagamento dei danni, ed interessi, tanto per| ina- dempimento della obbligazione, quanto per il ritar- do della esecuzione, audi egli non provi che l’ina- dempimento. sla provenuto a una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede. L. 5, ff de rebus creditis 1148. Jl debitore non è tenuto a verun danno ed interessse, quando in conseguenza di una forza 1r- resistibile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò‘cui si era obbligato; o ha fatto cià che gli era vietato. L. 23, n fin.; ff. de regulis Juris. 1159.] danni ed interessi sono, 1n generale dovuti al ccedivore per la perdita sofferta, e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate. L. 13, ff. ratam rem haberi. 1150. ll debitore non è tenuto sé non ai danni ed interessi che sono stati preveduti, è che.si sono po- tuti, prevedere al tempo del contratto, quando l’ina- dempimento della obÌ[resine non derivi da suo dolo. L.unic.cod.desententiis quae pro eoquod interest. 1151. Nello stesso caso in cui l'inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni, ed interessi relativi, alla perdita soiferta, ed all’utile perduto dal creditore, non devono esten- dersi, se non a eiò che è una conseguenza immediata e diretta dell’ inadempimento della convenzione. Argum. ex l. 43, in fin. et L. 4h, f de a- clionibus empii et vendili. 1152. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo dei danni ed interessi, non può attribuirsi all’ altra parte una somma Sag giore o Minore, LINA L.]lI. Dei differenti Modi ee. Argum. ex È: 1,,in princ., ff‘de pactis’, 1.+3 f. de regulis juris; 2: 1, in princip., ff. de pe- cunia conslilut.. 1153. Nelle obbligazioni che sono ristrette al paga- mento di una somma determinata,‘i‘danni ed inte- ressi resultanti dal ritardo'di eseguirle, non consi- stono giammai, se non nella condanna a pagare gli interessi fissati dalla legge, cccettuate le regole par- ticolari al commercio ed alle assicurazioni. Questi danni ed interesi sono dovuti senza che il ereditore debba giustificare alcuna perdita. Non sono dovuti se non' dal giorno della dimanda; eccettuati‘i casi in cui la legge dichiara che deb- bano ipso jure decorrere Argum. ex l.$8,{. de regulisjuris.—L.127, FF. de verborun obligationibus.— L.13,$23 ff. de actionibus empt et venditi; l. 19, ff. de peri- culo et commodorei vindilae; L. 44, ff. de usuris. 1154. Gl’ interessi scaduti dei capitali possono pro- durre interessi, o in forza di-una‘dimanda fatta giudicialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè, o nella dimanda; o nella con- venzione si tratti d’ interessi dovuti almeno per un anno intiero. V.'L. 29 f de usur:; 1.28; cod. eod..; 1. 26, $ 1, fR de condict. indebit., L. 20, cod. ex qui- bus caus. infam irrogat. h 1155. Ciò nondimeno le rendite scadute, come 1 fitti, le pigioni, e i frutti maturati delle rendite perpetue, o vitalizie, producono interessi dal gior- no della dimanda, o della convenzione! La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore. si T. III. Dei Contratti ec. 3 SEZIONE V. ph Della interpretazione delle Convenzioni. 1156. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata Ja gomune intenzione delle parti coniraenti, anzi che attenersi al seuso letterale delle parole. f L. 219. ff de verborum significatione.— Argum. er.l.1, cod. plus valere quod agitur.— L. 168., a S1,,7. de regulis juris. 1157. Quando una chausula è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello, per cul può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello, con cul non ne potrebbe produrre alcuno. L. 80, ff. de verborum' obligationibus; l. 12, f. de rebus dubiis. g; 1158. Le parole suscettibili di due sensi devono es- sere intese nel senso più conveniente alla materia Ì pi del contratto. dea i ii L 67, f. de regulis juris. a)| l n 1159 Ciò che è ambiguo s' interpreta da ciò che,: ni sì prio nel paese dove si è stipulato il contratto: ii L. 31, ff. de diversis reguli: juris. 1160. Nei contratti si devono avere per apposte le elausole che sono di uso ancorchè non siano espresse. L. 31,$ 20, ff. de aedtlitio edicto. 161 Le clausole delle convenzioni s' interpretano le une per mezzo delle altre, dando a ciaseuna il senso che resulta dell’ atto intiero Le È ci È L. 24, f. de legibus; l. 126, f. de verborum significatione. x 1162.]Ìn dubbio, la convenzione s’interpreta con- tro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ba contratta l’ obbligazione. L, 39, ff de pactis; l.'a1, f. de contrahende emphione; l 99, în pr.j ESD:$ 18,{7. de verbo- rum obligationibus: l 26, ff. dc rebus dubiis; l 173, in pr.|. de regulis Juris L2 St 2h6 L. III. Dei differenti Modi eè. 2)... FI” 1163. Per quanto siano generali i termini con quali sl è espressa una convenzione, essa non com- prende che le cose sopra le quali apparìsce che le parli$1 siano proposte di contrattare. Argum. ex leg. 9,$1,— L. 5; fr. de transa- ctionib.; 1.3,$1; L 12, ff. cod. 1164. Quando in in un contratto si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un’obbligazione, non si presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi al quali a termine di ragione può estendersi I obbligazione istessa. L. 81, ff. de regulis juris; 1. 56, ff. mandati vel contra SEZIONE VI. Degli effetti delle Convenzioni riguardo ai Terzi. 1165. Le convenzioni non hanno effetto ehe fra le arti contraenti; esse non pregiudicano nè giovano terzi che nel caso prevednto nell’ articolo 1121. L. 7,$19;1 20,1. 2764, ff. de pactis; l. 1 cod. inter alios, acta vel judicata; 1.25, cod. de pactis. 1166. Non ostante i creditori possono esercitare turi i diritti, ed azioni del loro debitore, eccet- tuate quelle che sono esclusivamente porsonali. Argum. ex 2. 68, ff. de regulis juris.— 1167. Possono pure, in loro proprio nome, Impu- gnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle loro ragioni enunziate nel titolo delle Successtonz, e nel titolo del Contratto di matrimonio€ de’ Diritti respetti vi degli sposi conformarsi alle regole che ivi sono prescritte., V. Tot. uit. ff. quae in fraudem creditorum facta sunt. al dip len suc dal dit di Ver te ten tra i bil lbo dij «cl le It III. Dei Contratti ec. GAP O tV Delle diverse specie di Obbligazioni. SEZIONE I. Delle Obbligazioni Condizionali. 6.1 Della condizione in genere, e delle sue diverse specie. 1168, L’obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro, ed incerto, 0 ienendola in sospeso finchè|’ avvenimento accada, e risolvendola in caso che l'evento succeda, o non succeda. 1169. La condizione casuale è quella che dipende dall’ azzardo, e la quale non è in potere nè del cre- ditore nè del debitore. 1170. La condizione potestativa è quella che fa dipendere|’ esecuzione della convenzione da un av+ venimento che è in facoltà dell’ una’ o dell’ altra par+ le contraente di far succedere o d’impedire, 11791 La condizione mzsta è quella che dipende nel tempo stesso dalla»volontà di una delle parti con- traenti, e dalla volontà d’ un terzo. 1172. Qualunque condizione di una cosa impossi- bile o contraria ai buoni costumi; o proibita dalla legge è nulla, e rende‘nulla la convenzione da essa dipendente. L.1)6 grerrr04) 31 7 de obligationibus et actionib:; l. n, 2. 137,66, 2.8, 1.35, în pr. et $1, 2.123, ff. de verborum obligationibus; l. 188, 7. de diversis regulis uris. 1173. La eondizione di mom fare una cosa impoîr 248 T. IIl. Dei differenti Modi ee. sibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione. L.,1.137,66, ff. de verborum obligationibus nei. Ogni obbligazione è nulla, quindo è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si è obbligato. L.8, ff. de obligationibus et actionibus;!. 46, $ Zi ich W, 2. 109. 1, ff{- de verboruni obligation. 1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente vo- luto ed inteso che lo fosse. Argum. ex L. 68, ff. de solutionib. et liberationib. 1176, Quaudo un’ obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tempo determinato ,' una tale condizione sì ritiene mancata s6 il tempo sia spirato, senza che sia ac- caduto.| evento.. Se non vi è tempo determinato, la condiziene può sempre essere adempila. e non si ritiene mancata che quando siasi reso certo che PP evenio non accaderà. L. 10; 1. 27, G1; 499,61. F. de verborum obligationibus. 1177 Quando un’ obbligazione è contratta sotto la condizione“he 1 avvenimento non succederà in nn dato tempo, questa condizione rest verificata al- lorchè questo tempo è, spirato; senza che sia, suc- cesso l'avvenimento;; essa è verificata egualmente, se prima del termine sia certo che, non sarà per succedere l'avvenimento; e se non vi è tempo de- terminato-, essa non è verificata che quando sia cer- to, che l’ avvenimento non sarà per succedere. L..9 4-10 et /. 15,$1,f de verborum obli- gutionibus. ° 1158. La condizione si ritiene per adempita quan- do il debitore ohbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia in, pedito 1 inadempimento. L. 81,$ 1, ff. de conditionibus et demonstratio nibus jd: 85.0 7, ff. de verborun4 obligationi- bus; l. 24 ci_39,}. de regulis juris tivo A fil 0210n dro 0 honur 1100 cindiz CONSCI nr. sospen fumi inbeédl farti Nel te do Nel L. 3 izo nda, Ma cc Kitod lt che Co d de|: Wiitor de] dsrel A dl all! T. III. De’ Contratri cc. 249 1179. La'condizione adempita ha un effetto retroat- tivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la con- dizione, lè sue ragioni passano al suo erede. Argum.‘ez I. 26, ff: de condittonibus institu- honunti* 1180. Il creditore può prima’ che sia verificata la condizione esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi dir.tti, gr. Della condizione sospensiva. t181. L’obbligazione contratta' sotto la condizione sospensiva‘è’ quella, la quale dipende o da un av- venimentò futuro ed incerto, o da un avvenimento mecétdùto‘attualmente; ina non per anco noto alle parti. è Nel ptirnò caso riori può eseguirsi 1 obbligazione che‘dopo l’Avvenimento. Nel' secondo caso l'obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta. L. 37.2. 38‘et'39, ff. de rebus creditis: I. 100 l'120',,7. de verborum obligationibus 1182. Quando è stata coutraila l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa' che forma il sog- getto della convenzione fimane a’ rischio del debito- fe che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell’avvenimento della condizione. Se la cosa è inlieramente perita senza colpa del &ebitore; obbligazione è estinta’. Se la cosa è deteriorata se nza colpa del debitore, lereditore ha la scelta, o di sciogliere l’ obbligazio- Re, 0 di esigere la cosa‘nello stato in cui»si trova #iza diminuzione di prezzo. Ne la cosa è deltriorata per colpa del debitore, 5] 250 L. III. Dei differenti Modi ee.| j i). creditore ha diritto di sciogliere 1° obbliga-|&lla 1; zicne, 0 di esigere la cosa nello stato in cui si Lro-| prior i Va, unitamente ai danni, ed interessì..| Ì L.5, cod. de periculo et commodo rei vendi-| gio , tac; l. 8, in fin. f. de periculo et commodo rei? 186 I venditae;!. 3, et l. 10, in pr. ff. de periculo et\n no commodo rei venditae. nine: | attici 6. II, L.{ Della condizione resolutiva. ei), fi de 1183. La condizione resolutiva è quella che ceh i candosi, produce la. revoca dell’ obbligazione. elfrore rimette le cose nel medesimo stato come se 1’ obbli-lkiion I gozione non avesse mai avuto luogo.;\toualn Ì Questa condizione non sospende l’ esecuzione de'la|;, obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore d]}yyy | #oll restituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui al] no INtR| cada l’ evento pae con la condizione. verbo; ;| i Argcum. ex l. 1 et 4,{, de lege commissoria.| 1g} | î 1184. La condizione risolutiva è sempre sottinté-|t TRI sa ne contratti sinallagmalici pel caso in cui una l per SUI delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione+;|itia net|) Î In questo caso, il contratto nen è sciolto ipso Ch Jure. La parte verso cui non fu eseguita l’-obbliga: < i. zione, ha la scelta 0 di costringere V altra all’ adem- 134 TI pimento della convenzione quando ciò s1a possibile, Di o di domandarne lo scioglimento unitamente 21 dan LUI ni ed interessi. A) ti La risoluzione della convenzione deyé de mandassi]y;} TE giudicialmente ,. e può essere accordata al conveuu*lt},| i Ì to una dilazione a. norma delle circostanze, U 3 s E zo NE’. to. Delle Obbligazioni a tempo detèrminato» do 1189. Jl termine apposto alle obbligazioni è diverid GA o rea unto j Uni Dei ) dp DUR di bile ; det ndart vent )» T. III. Dei Contratti ec. 251 dalla condizione, in ciò, che non sospende l’obbli- gizione, ma ne ritarda soltanto|’ esecuzione W L. 41,61; 7.46, in pr. ff. de verborim obli- gationibus. i; 1186. Ciò che non si deve che a tempo determina- to non può esigersi prima della scadenza del ter- mne; ma non può ripetersi ciò che è stato pagato anticipatamente i L- 42 s ff. de verborum obligationibus j l9, in pr. ff. de rebus creditis; L i0 Ade i dr) 17 et Io, Big de condictione indebiti:(È 16,$ 1, ff. de compansazionibus. U P 1187. Il termine si presume sempre stipulato in fivore del debitore, quando non resulti dalla stipu- lazione , 0 dalle circostanze, che siasi convenuto tgualmente in favore del creditore. los hr,- Vit) în fin., l 122., in pr., ff. de ver- borum obligationibus; L. I7,/f. de reg. juris; ko, f. de solutronibus.— Vil. 12,6 1. ff. de verborum significalione. 1188. Il debitore non può più reclamare il benefi- cio del termine A quando sì è reso decotto,(0) quan. do per fatto proprio ha diminuto le cauzioni che iveva date pel contratto al suo creditore. SEZIONE II. Delle Obbligazioni alternative. tr89. Chi ha contratta un’ o bligazione alternati- Va s1 libera dalla stessa, mediante la consegna di una elle due cose comprese nell’ obbligazione. L. 34,6. 25» ff. de contrahenda emptione; HER N-35 SF. de eo quod certo loco i 1.27, ff. de beatis 2. È. 13»{f. de pecunia constituta'. go. La scelta appartiene al debitore, se non è Mala espressamente accordata al creditore. Li i0,Y) 6, un fir., jj. de Jure douum; l. 25. —a \ 454 L. DI. Dei differenti Modi ec. i ni; in pr. ff. de contrahenda emptione; Lar et l. 138,| 0 | 61, ff. de verborum obligationibus; L 2,5 3, QUledi de eù quod certo loco.| iachi liberarsi dalla obbligazione| più (O é nil 1rg1. Jl debitore può consegnando una delle due cose promesse, ma egli tringere il creditore a ricevere parte dell'|| non può as una, c parte. dell'altra.{I F. ie Lo. 20 4 in ph iihf de debit i i Ei: ff de legat Ì contrhaenda empttone; nibus empti et venditti. L 21,:$.6, ff. de actio-| jus Li li 1192. L° obbligazione diviene pura, e semplice, hide | quantunque contratta in modo alternativo, se una| tn di|" delle due cose promesse non poteva essere il soggetto] quali i N li dell’obbligazione. tione csi RI L. 92,-6 4; 1.95; in pr. ff. de solutionibus;| UR le 16, ff. de verborum obligationibus ro 5.(8 gi‘de duobus reis constituendis iti 1193. L’obbligazione alternativa diviene puta,€| Ulti semplice, se una delle due cose promesse perise sl i e non può più essere consegnata, quand’anche ciù) || accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa] D Dai cosa non può essere offerto in suo luogo..| i i Se ambedue le cose sono perite>, e che il debi-| ir TI tore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pa-|{tan ;| gare il prezzo di quella che fa l'ultima a perire. fue; loco; L 93] vu ‘DI Ea 08 3 de eo gesti certo IU in pr., et St; J/ de solutionibus; l. 105, 6 del iber merborum obligaltonibus; 1 34, Ga: de con-\ wr il trahenda empuione; 47 635 ff. de legatis 1°| aid i Bo SIE verborum obligationibus.| L. 1194 Quando; nei casì contemplati dal precedet| Ja scelta fu accordata nella convenzi®| ia il I te articolo, îl Î ne al creditore: i\ep O una soltanto delle cose è perita; ed allora'f(ij to senza colpa del debitore, il credi-| iv; i se ciò è accadu r UTI tore dee ricevere quella che resta 3 se il debitore) tè dii è in colpa, il creditore può chiedere la cosa r1m*|, L, sta, 0 il prezzo della cosa perita: Bia nd 190 y T. III. Dei Contratti ec. 253 O ambedue le cose sono perite, ed allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, 0 aache ad una sola, il creditore può domandare il prezzo dell’ una, 0 dell’ altra a sua elezione. L. 95, in pr.; et S1, ff. de solutionibus et li- berationibus. 1195. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore e prima che egli fosse in mora,| obbli- gazione è estinta in conformità del)’ articolo 1302 L. 34,6 6, f de contrahenda emptione; 1.33, l. 37 et 105, f de verb. oblisntionibus. 1196. Gli stessi princip) si applicano ai casì nei quali più di due cose sono comprese. nell’ obbliga- zione alternativa. Sezione Iv. Delle Obbligazioni solidaria. SL Dell’ Obbligazione solidaria fra i creditori. 1197: L'obbligazione è solidaria tra più creditor Apeto il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell’ inte- ro credito, e che il pagamento fatto ad uuo di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell” obbli- gazione si possa dividere e repartire tra i diversi creditori L. 2,} de duobus reis constituendis 1198. ll debitore ha la scelta di pagare o all’ uno o.all’altro de’ creditori solidar], quando non: sia sta- to. prevenuto da uno di essi con giudiciaie domanda. Ciò nondimeno la condizione la quale sia fatta da “uu solo de’ creditori solidarj, non libera il debito- re che per la porzione di questo creditore. L. a, et 10,}}. de duobus reis constituendis; L.9, ΰ de verborum vbligationibus. Je L. INI. Dei differenti Modi ec. 1194: Qualunque atto che interrompe la preseri- zione relativamente ad uno dei creditori solidar], giova egualmente agli altri creditori. L. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promit- tendi. g. HI. 254 a i debitori. Dell’ Obbligazione solidaria fr rao0. L’obbligazione è solidaria per parte dei de- ad una medesima bitori quando essi sono obbligati ì he:ciascheduno possa essere astret- to al pagamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un 5010 liberi gli aluri verso il creditore. Lia I 30 Aloe ff. de duobus reis eonstituendis,£. 3; cod. de duobus reis stipulandi et promti:tendi, r20i. L'obbligazione può essere solidaria, ancor= chè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dali” altro al| agamento della medesima. cosa; per esempio se l’ uno non è obbligato che condizional- mente, mentre I obbligazione dell’ altro è pura e semplice, ovvero se Puno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all’ altro- Log; 19,625 ff.de luobus reis constituendi; 1202. L’ obbligazione solidaria non sì presume$ ma deve essere stipulata espressamente- Questa regola non cessa fuorchè nici casi ne? quali V obbligazione solidaria ha luogo#ps0 jure; in virtù d’ una disposizione di\cyge. LG in prog LAST L'art, de duobus reis constituend?s.— Novell. 99, cap. L. T L.:% cod: de duobus reis stipulandi et promittendi Mili Authentic. hoc ita, todi‘“eod. tt Li 104 dI {. de appellationibus et relationibus.; 13,JP. de re judicuia ct de effectu sententiarum j LV.> et ea cod. st pluves una sententia conilemnati sunt. 1203. ll ereditore in virtù cosa, In manlera c di un obbligazione cen- tratte i 1deb ta ch uso 4,| 120 debiti move Di 120 Tante din par lenut T. III. Dei Contratti‘ec 255 tratta solidariamente può rivolgersi contro quello fra 1 debitori che il creditore stesso vaole scegliere, sen- za che il debitore possa opporgll il beneficio di di- Vis:ione. L03,61, ff. de duobus reis constituendis; È, 2 et 3,.cod. pe duohus reis stipulundi et promitten- di. suthentic. hoc ita., cod. eod. tit— Navel.. 99 Capi 1— Li 47; J- tocuti conducli. 1204. Le istanze giudiciali. fatte. contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritto di pro- moverne delle simili contro gli altri. L. 28, cod. de fidejussoribus et-mandatoribus. 1209. Se la coss dovuta è perita per colpa 0 du- rante la mora di uno, 0 più debitori solidar), gli altri condebitori non sono iiberati dall’ obbligo di pegare.il prezzo della stessa; ma questi non sone tenuti ai dannì, ed interessi ll creditore può ripetere soltanto i danni e gl’in teressi tanto dai. debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora. L. 18, yf. de duobus reis constituendis; l. 3a, (4, ff. de usuris et fruciibus; 1 173,$ 2, ff. de diversis regulis juris 1206. Le domande giudiciali fatte contro uno dei debitori solidarj inte rrompono la prescrizione riguar- do a tutti. L. 5, cod. de duobus reis stipulandi et prom ittendi 1207. La domanda degli interessi proposta contro wo dei debitori solidar) fa decorrere gl’ interessi rì- guardo atutti. vrgum. ex l. 5, cod. de duobus reis stipulandi el promittendi. 120d. 1 condebitore solid ario citato dal creditore può opporre tutte le eccezioni che resultano dalla tintura della obbligazione, e tutte quelle che gli itno personali, e quelle pure che egli ha comuni cop tutti gli altri condebitori Ou si possone Opperre le eceeziomi che sono pu- © iti! 256 L. IMI. Dei differenti Modi ec. | ramenie personali ad alcuno degli altri condebitori.| RI L. 10 et 19 ff. de duobus reis constituendis, 1209: Quando uno dei debitori divenga erede u- Ì mico del ereditore, 0 quando il creditore divenga Puvico erede d’ uno de’ debitori, la confusione non 10] estingue il credito solidario, che per la quota, e | porzione del debitore, 0 del creditore. pi L. 71, in pr. ff. de fidejussoribus et mandatori- Mi|) bus, vi: 95, G2, ff. de solulionibus et liberationibus.| RN 210. Il creditore che acconsente alla separazione 4 13° del debito a favore di uno dei condebitori, conser- LI LR va la sua azione solidaria contro gli altri, dedotta erò la porzione del debitore che egli ha liberato| P i dall'obbligazione solidaria. È 1211. Ìl creditore che riceve:separatamente la par- bus i te di uno dei debitori, senza fiservarsi nella quie- I pi tanza la solidarietà;(0 1 suoi dirittà in! generale, non renunzia all’obbligazione solidaria che riguardo|*! a questo debitore. ld(on si presume che il creditore abbia liberato il| Di i debitore dall’ obbligazione solidaria, quando ha ri- che | cevuto da questo‘una, somma eguale‘alla porte rie | per cui è obbligato ,'se la quietanza non dichiari che 1 «| la riceve per la sua parte. solì Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta| più i contro uno de? condebitori per la sua parte, se que- Ì sti non vi' ha aderito; 0 se mon è emanata una sen-| til tenza di condanna. sue | L: 18, cod. de pactis.— L. 8, G. 1,7 de le- | galis 1.°— Argum. ex 1.23, cod. de fidejussoribus| | et mandatoribu:. De "0 1212. ll creditore., che riceve i lio e RI: i senza riserva la porzione dei frutti decorsi ed:inte-| 1 7 cessi del debito da uno dei condebitori non perde| Ja solidarietà;' che per i frutti, 0 interessì scadu- | ti, non già per quelli a scadere, 0 per il capitale, eccetto che 11 pagamento separato stasi continuato | per dieci anni continui. Alciat, ad 2.8, f1 de legatis 1.° T. III Dei Contratti ec. 257 ori tar3. L’obbligazione contratta solidariamente ver- so il creditore si divide ipso jure fra i debitori, i ni quali non sono fra essi obbligati, che ciascuno per n la sua quota, e porzione. ina L.2, cod. dé duobusreis stipulandi et promittendi. Ra 1214. ll condebitore di un debito solidario che i lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli al- or. tri condebitori che la quota e porzione di ciascuno 1 essi. mE Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita sen@Agi@vata dalla sua insolvibilità si ripartisce per con- ul tribuire a tutti gli altri condebitori solvibili,€ so- bl Pra quello, che ha fatto il pagamento. L. 36 et 39, f. de fidejussoribus et mandatori- arl das; 2. 11, cod. eod. tit.; 2 ny» ff. de solution. 1215. Nel caso in cuì il creditore abl.ia renunzia- to all’azione solidaria verso uno dei debitori, se: uno o più degli altri condebitori divenissero insol- vikili, È porzione di questi sarà per contributo ri- Partita tra tutti i debitori, ed anche. fra quelli, che sono stati precedentemente liberati dalla solida- rietà per‘parte del creditore: 1216. Se l’affare, per cui fu contratto il debito solidariamente, non riguardava che uno de’ coobbli- fu gati solidarj, questo sarà obbligato per tutto il‘de- Hiro rispetto agli altri condebitori., i quali relati- sen Vamente ad esso non saranno considerati che come sue sicurtà SEZIONE. vY, Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili. inte 1217. L’obbligazione è divisibile o indivisibile perl secondo che essa ha per oggetto una cosa che nella h- Sua tradizione, 0 nn fatto che. nella esecuzione,& lè,® no suscettibile di divisione materiale; o intelletà i lb duale. L. 2,61, f. da verborum Relitto. ne@ 258 L. III. Dei differenti Modi ec. 1218. L’ obbligazione è indivisibile quantunque Ta cosa 0 il fatto che ne è l’ oggetto sia di sua natura divisibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell’ obbligazione mon lo renda suscettibile di ese- euzione parziale. L.go,in pri;1.85, in pr., et G2,f.de verborum obligationibus; 1.80,$1: f. ad legem Falcidiam+ (1219. La solidarietà stipulata non imprime all’ob- bigazione il carattere d’indivisibilità. I , Degli effetti dell’ obbligazione divisibile. 1220. L’obbligazione che è suscettibile di divisio» ne, deve eseguirsi fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità nou è applicabile, che riguardo ai loro eredì, i quali non possono ripetere il debito, nè sono tenuti di pagar- lo, che per le porzioni loro spettanti, 0 per quelle per cui sono obbligati come rappresentanti il credi- tore, o il debitore, L. 2, cod. de haereditarits actionibus; l: 33, ff. de legutis 2.° 1221.]l principio stabilito è soggetto ad eccezione rigu bitore. 1.0 Nel caso in cui il debitore sia ipotecario; 2.0 Quando sia dovuto un determinato corpo 5 3.0 Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore delle quali una è indivisibile; h-° Quando un solo degli eredi è in forza del ti- tolo. incaricato dell'adempimento dell’obbligazione; 5.0 Quando risulti, 0 dalla natura dell’obbliga- zione; o dalla cosa che ine forma l’ oggetto, 0 dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de’ contra tesse soddisfarsi partitamente. nel precedente articolo ardo agli eredi del de- ‘enti che il debito non po-| la Pa ilo T: III. Dei Contratti ec. Ne primi tre casì, l'erede che possiede la cosa do- vuta; 0 il fondo ipotecato per if a bito, può esse- re convenuto per il totale sulla cosa dovuta, o sui fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro È suoi coeredì. Nel quarto caso, 1° erede unicamente incaricato del debito, e mel quinto caso ciascum erede può egualmente essere convenuto per la t0- talità, salvo il suo regresso verso i coeredì.. L. 2, in fin.; cod. de haereditaras actionibus; 1.2, cod. si unus ex pluribus haeredibus credita- ris; L 55, ff de rei vindicatione.— L. 85,{- de verborum obligationibus; 1.80,$.1, ff. ad legem Falcidiam. 259 SIL Degli effeti dell’ Obbligazione indivisibile. 1222. Coloro, che hanno contratto congiuntamen- te un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascune per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente. Argum. ex b. 192, f. de regulis juris.—LD3, $1, 2 et 4, f. de verborum obligationibus. 1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredì di quello, che ha contratto una simile obbligazione. L. 192; in pr., ff. de regulis juris; L'80)-Gi f. ad legem Falcidiam; l: 2a, Y2, ff. de verbo rum obligationibus; 1;$ 25, ff. de legatîis 3.0 224. Ciascun erede del creditore può esigere l in- tiera esteuzione dell’obbligazione indivisibile. Non può egli solo fare Ja remissione della totali- tà del debito; nemmeno egli solo ricevere il valore irivece della cosa. Se un solo fra gli eredi ha fatte la remissione o ricevuto il valore della cosa, il coe- rede non può dimaudare la cosa indivisibile che ad- debitandosi la porzione del coerede, il quale ha fat- ta la remissione o ricevuto il valore. gr e ‘fo L. III. Dei differenti Modi ec. L. 25,(9, ff. familiae erciscundae; 1.2,€. 2, X. de verborum obligationibus; L 18,$1,f. de solutionibus et liberationibus; l. 13,$ 12, ff. de acceptattonibus. 1225. L'erede del debitore; convenuto per la to- talità dell’obbligazione., può dimandare un termi- ne per chiamare in. causa i suoi coeredì-, purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredì. L. 11,$.23; ff. de legatis 3° SEZIONE VI. Delle Obbligazioni con clausole penali. 1226. La clausola penale è quella con cui una per- sona; per. assicurare l'adempimento di una couven- zione, si obbliga a qualche cosa nel. caso d’inadem- pimento.(sali I. 71; L. 137,6 7,f. de verborum obli gatto- nibus; 2. 44,$ 6, f. de obligationibus, et acto- nibus; 1.13,$2, ff. de rebus dubiis.| 1227. La nullità dell’ obbligazione principale pro- duce la nullità‘della clausola penale. La nullità della clausola penale non porta quella dell’obbligazione principale. He *L. 129,$ 1; I. 135, ff. de regulis juris; l. 97, in pris do 12658, de verborum obligattonibus. 1028. ll creditore può agire per V esecuzione dell obbligazione principale in vece di domandare la pe- na stipulata contro il debitore che è in mora. L. 12x,$ 2, Y. de verborum obligationibus i 28,{: de actionibus empti; et'vena sti; l.2,et3, #. de lege commissoria; l. ho, cod. de transacito= nibus::— Argum, ex l. 6, cod. de legibus. 4 1299. La‘clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi chie soffre il creditore per I ina- or- en m- 10- 10- T. III. Dei Contratti ec. 261 dempimento della obbligazione principale. Non può egli dimandare nel. tempo medesimo la cosa, e la pena; quando non l'abbia stipulata per il semplice, ritardo. L. 4 et|», ff. pro socio;!. 28} ff. de actioni- bus empti et venditi;!. 16 et 17,{f. de transactio- nibus; l- 10, f 1, ff. de pactis> 1230. Tanto nel caso che l'obbligazione principa- le contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non s' incorre, se non quando è.in mora colui che si è obbligato 0 a dare, 0, a ricevere, o a fare. L. 23, ff. de obligationibus et actionibus;!. 113, ff. de verborum obligationibus. 1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè 1 obbligazione principale è stata eseguita in parte. L''95 ft ,ff. si quis cautio in judicio sistendi; 1. unica; eod. de sententiis quae pro eo. 1232. Quando 1’ obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivi- sibile, la pena s' imeorre per la contravvenzione da un solo degli eredi del debitore, e può domandarsi per intiero contro il contravventore, ovvero contro ciascuno dei coeredi per la loro quota e porzione; e coll’azione ipotecaria per‘il tutto, salvo il loro regresso contro colui pet il cui fatto sì è incorsa la pena. L.4,%1;1. 85,63, ff. de verborum obligation 1233. Quando 1° obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non s’ incorre la peua; che da quello degli eredì del debitore, che contrav- viene‘a tale obbligazione, e per la parte solamen- te della obbligazione principale, per cui egli era tenuto. senza che sì possa agire contro coloro che l’ hanno eseguita. Questa regola ammette eccezione allorchè essendo stata apposta la-elausola' penale ad oggetto che non 6. L. III. Dei differenti Modi ec. si potesse fare il pagamento parzialmente, un coe- rede ha impedito, che l*obbligazione venisse per intiero adempita’: in questo caso può esigersi da esso. la pena intiera, e dagli altri eredi la sola por- zione, salvo a questi il regresso. L.2,65, et6; 1 72, ff. de verborum obligat. GA POV Dei modi con cui si estinguono le Obbligazioni. 1234. Le obbligazioni sì estinguono, Col pagamento, Colla novazione, Colla remissione volontaria, Colla compensazione, Colla confusione; Colla perdita della cosa, Colla dichiarazione di nullità, 0 colla rescissione, Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo, E colla prescrizione, che formerà il soggetto d’un titolo particolare. L. 54, ff. de solutionibus et liberationibus; Li 47, ot 116, 7. de verborum significatione; l. 9, cod. de soluttonibus; L. 1, de‘novatto nibus et delega- tionibus; l.1.jf. de acceptationibus; L. 4, cod. de compensationibus; L. 95, ff de solutionibus et li- berationibus; L 95,6 2;]f: de solutionibus et li- berationibus; L. 33; et 67; ff. de verberum obliga- Konibus. SEZIONE I. Del Pagamento. GI Del Pagamento in generale. 1235. Qualunque pagamento suppone un debito #0 Os ben lion gesi Ls i) ua que T. ILI. Dei. Contratti ec. 265 603 ciò che fu pagato senza esser devoluto.@ ripetibile La ripetizioné non è ammessa riguardo‘alle ob blisazioni naturali che si sono volontariamente sod disfatte. Le tato, 19 tt, 19; 18, f. de condictione indebiti. V. 1. 19, ff. de legatis a. I. 3x2, 63, ff. de condictione indebiti 1236. Le obbligazioni possono estiuguersi col pa- gamento fatto da qualunque persona che vi abbia Interesse, come da un coobbligato; o. da‘nn fide- ]Ussore Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non gabbia interesse, se questo ter- #0 agisca in nome e per la liberazione del debitore, 0 se agendo in nome proprio, non lo faccia perjsa- bentrare nei diritti del creditore. L. 23, L 40, et 53, ff. de solutionibus et libe- rationibus,?. 39, ff. de negotiis gestis,l.1624, fi. de ewercitoria actione;'l. 8;$ 5.{f. de nova lonibus et delegationibus, L. 39, ff. de nogotiis gestis; L. 69, et 133,{. de diversis regulis Juris. L.5, cod de solutionibus et liberationibus+ 1237. L’obblizazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove questi abbia interesse che venga adempita dal de- bitore medesimo. L. 31, ff. de solutionibus et liberationibus. ì238. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della eosa data in pagamento, ed esse- re capace d’ alienarla.. ‘Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una sonma di denaro o di altra cosa che si consumi coll” uso contro il creditore che abbia consumata in buo- na fede, sebbene il pagamento sia state fatto da chi non èra il proprietario o non era, capace di alienarta. Argum. ex L. 14, ao Hi Z 95, ff. de solu- nonibus et liberàtronibu 30454 ,fF. de tevuli s Juris. 125). ll pagamenio dere essere fatto al eseditore ’ 264 L. INI. Dei differenti Modi cc. © a persona autorizzata a riceverlo dal creditore medesimo, 0 dal giudice, 0 dalla legge. E valido il pagamento fatto a colui che non era autorizzato a riceverlo pel creditore, qua ndo que- sti lo ratifichi, o ne ab ia approfittato. L. 12; în pr, et$ hi l: Too 1.83, ff. de solutionibus et liberationibus. l. 4 et 12, cod. eod. tit. 1.|, ff. de negottis gestis; L. 180, ff. de regulis jurisj 14,68 4:f de dolo malo,— Argum. ex I. 206, ff. de regul. Juris: L.i24, de negotits gestis. 12/0. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il:possessore ne abbia in appresso sofferta]’ evizione. Ars. en l: 19, ff. de tranSùctionibus. xa4i. Non è valido il pagamento fatto al credito- re, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il debitore provi la versione della cosa pagata in vantaggio del creditore. Lor pd ly), pr ei Si, f. de solutionibus et liberationibus. ,,l. 4,94, ff. de dolo malo. 1. 4, ff. de exceptionibus. 12/42. il pagamento fatto dal debitore al suo ere- ditore, in‘pregiudizio di un sequestro, 0 d’ un atto di opposizione; non è valido riguardo ai-creditori se- questranti od opponenli d questi possono costringer- Jo a pagare di muovo, per ciò che riguarda le loro ragioni, salvo în. questo ff. de solutionibus ec lib erationibus. — Argum. exl. 15, 63,7. de rei vindicattone, 12406. Se il debito è è di una cosa determinata soltanto dalla sua specie, il debitore‘per essere Ji- berato, non sarà tebuto a darla della mi lità, ma ron potrà darla neppure della peggiore L18515 luo© ge de diletto edicto., I. 37, n pr., ff. de lesi PANE A VW 1, cod. communia de legati vet fidzicommissis, 33, Già VOLE l n°295, y. de solutionibus et liberationibus. 1247. il pagamento deve effettuarsi nel luogo de- linato d.l a convenzione. Non essend.vi destina- ne di luogo, e trattandosi di così certa e deter- minata il Pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, ma l’osertto, " tele) Esclusi questi due casi. nel domicilio el debitore. nas 9 f deco quol certo loco.—. 2%, n pr., ff. de verborun obligation, 1. 21. ] te obi ELalonibus et actionibus 1218. Le sp:se del pagamenio sono a earico del tebitore gliore qua- $ st trovava la cosa che ne for- il pagamento deve farsi i 266= L. III. Dei differenti Modi ec. un I. Del pagamento con subingresso+ 12/9: Il.subingresso nei dirîtti del creditore a fa-|| vore di un'terzo che lo paga‘è convenzionale,€| ma legale, d|, 1250. Il subingresso è convenzionale, gen 1.9 Quando il creditore ricevendo il. suo paga:| to meato da una terza persona; la surroga nei suol) ‘ 1 di diritti, azioni, privilegi ed ipoteche contro il de- 10} bitore 3 questa surrogazione deve essege espressa, CU eh : fatta contemporanea mente al pagamento. fica 2.9 Quando il debitore preade ad imprestito una li pagare il-suo debito, e di sur- | somma ad oggetto lifitti del creditore. Per la uil rogare il mutvante nei é validità. di tale surrogazione è d’ uopo che la scrit- | tara d’ iniprestito e la quietanza si facciano avanti È notaro 5 che nella scrittura d’imprestito si dichiari y| n è i ehe la somma fu presa ad imprestito per fare il pa-| fi gamento,© che mella quietanza pale si‘dichiari che| Lp c i Ill il pagamento È stato fatto coni danari somministra=||; | ti a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surro=|‘nf ga sì opera senza il concorso della volontà del cre-4, “QUESTE, ditore. 0 1.24, 63, ff de rebus auctoritate judicis pos|| | sidendis. iI i251, Il subiogresso ha luogo épso jure [ 1.0 A vantaggio di colui che essendo egli stesso| ereditore piga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito! in ragione dei» suoi privilegi;% ipoteche F i ATA vautaggio dell’ acquirente d’ un immobile,| il quale impiega il, prezzo del suo acquisto nel. pa- gare i creditori a favore dei quali il fondo era ipo | Lecato 4 ; 3.9 À v ntaggio di co'ui che essendo obbligato conf| T. III. Deù Contratti ec. 267 altri o per altri al pagamento del debito, avesse iu teresse di soddisfarlo; 4.° A vantaggio dell’ erede beneficiario:che ha pa- gato con 1 propr] denari i debiti ereditar]. L. 1 er ò, cod. qui potiores in pignore habentur. 1.3, cod. de his qui-in priorum creditorum loco suecedunt. L. 22,) 9; cod. de juve deliberandi. 52 dl subingresso stabilito negli articoli prece- denti ha luogo tanto contro i fidejussori quanto con- tro-i debitori: esso può nuocere al creditore quan- do questi non fu pagato che in parte, in tale caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che glnè dovuto in preferenza a quello da cui non ha Icevuto che nn pagamento parziale. gs. Il. Dell’ imputazioni e de’ pagamenti. 1253- Il debitore che ha più debiti ha diritto dir dichiarare, quando paga; qual sia il debito che in- tende di soddisfare. L°1,f.de solutionibus et liberationibus; 1.1, cod. eod. 1254. 1) debitore persun debito che produce frut- li o interessi, non può senza il consenso del cre- ditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degl’interessi ciò che egli paga: ll pagamento fat- to in conto di capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'imputa prima negl interessi. L.3, 97:f. de solutionibus et liberationibus, 1259. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza, per cui ii creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l'imputazione sopra un debito differente, pur- chè non siavi intervenute dolo o SUrpresa per parte gel ereditore. 268 L. III. Dei differenti Modi ec. Argum. er l. 1, ff. de solutionibusjet liberatio- nibus. 1256. Quando la quietanza non esprima aleuna imputazione; il pagamento deve essere imputato nel debito che a quell’ epoca il debitore avesse maggio- re interesse di estinguere fra quelli che fossero pa- rimenti scaduti; altrimenti nel debito scaduto quan- tunque, meno oneroso di quelli non peranco scaduti. Se i debiti sono di eguale natura, Ì inmputazione si fa sopra il più antico, e si fa pro rata in parità| i | di cose. rta oo L. 8, et103, Y. de solutionibus, et liberationibus. g. IV.| Dell’ offerta di pagamento, e del deposito. 1257.(Quando il creditore ricausa di ricevere il ‘pagamento, il debitore può farne ad esso l'offerta reale, ed in caso di rifiuto di accettare per parte del creditore, può depositare la somma, 0 la così offerta. Le offerte réali susseguite da un deposito libora-| no il debitore; esse a suo' riguardo: tengono luogo| di pagamento,€ quando sono fatte validamente, la È cosa in tal modo depositata rimane a rischio del| ereditore. 1.9, cod. de solutiònibus et liberationibus., 1. 19, cod! de USQfie VI Argon za 8 ali de| solutionibus et liberationibus. 1258; Affinchè le offerte reali sieno valide, è ne- cessario. 1: Che siano‘fatte al creditore capace di esigere, ® a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo. 2.0 Che sieno fatteda persona capace di pagare; 3.0 Che siano’ fatte di tutta‘la somma esigibile, dei frutti, o interessi dovuti, delle spese liquide, i i 10ne rità T. IHI?. Pei Contratti ec. "una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qu\lunque supplimento; } {.° Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato stipulato a favore del creditore; ed 5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito; 6.° Che l'offerta sia fatta nel]Juogo convenuia per il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il)uogo di pagamento, sia fatta alla persona del ereditore, 0 al suo domicilio, ovvero a quello scel- to per l’ esecuzione del contratto. n.° Che V'offerta sia fatta per mezzo d’uu officia- Te pubblico autorizzato a questa sorta Ai atti. L.9, cod: de solutionibus et liberationibus. 1259. Non è necessari» per la validità del depo- sito che venga autorizzato dal giudice, ma basterà, 1.0 Che sia stato preceduto da un’ intimazione no- tificata al creditore, e contenente V indicazione del giorno, ora; e luogo in cui.la cosa offerta sarà de- postata;; 2. Che il debitore siasi sp‘ la gosa offerta, consegnandola unitamente aglinte- ressi decorsi sino al giorno del deposito nel luoge indicato dalla Jegge per ricevere queste consegne; 3.0 Che siasi csteso dall’ ufficiale pubblico un pro- cesso verbale indicante la natura delle specie oîfer- te, il rifivito di accettare fatto dal creditore 0 la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito; 4-0 Che nel caso in cui il creditore non sia cam- parso+ gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l’intimazione di ritirare la cosa de- positata$| 1260. Le spese per)° offerta reale, e per il depo- sito. qualora siano validi, sono a carico del creditore. 1261. Finchè il de posito non sia stato accettato dal ereditore, il debitore può riurarlo; e quando riti- ti. i suoi eondebitori,@ sieastà non restano libe- ram. iato dal possesso del- 290 E. II. Dei differenti Modi ee. 1262- Allorehè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudizio, la quale a4bia dichiarate buone e valide le sue offerte e il deposi- to, a lui non è più lecito, nemmeno col consenso del creditorè, di ritirare il deposito in pregiudizio de’ suoi condebitori o fidejussori. Argum. ex l: 62, ff. de pactis. 1263. ll creditore il que ha accensentito, che il debitore ritiri il suo deposito, dopo ch’ esso fu di- chiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può pel pagamento del proprio credito, più va- lersi dei privilegj, e delle ipoteche che vi erano an- messe; Li non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l’atto col quale acconsentì che fosse ritirato il deposito sarà stato rivestito delle forme prescritte a produrre un’ipoleca. Argum. ex. l. 6. ff. quibus modis pignus vel hy- potheca solvitur. 1264. Se ciò che è dovuto.\è‘un determinato cor- po il quale debba essere consegnato nel luogo in cui si trova; il debitore déye fare ingiungere al credi- tore di eseguire il trasporto, con atto notificato al- la sua persona, o al suo domicilio, 0 all’abitazione eletta per l’esecuzione della convenzione. Fatta que- sta intimazione, se il creditore non trasporta la co- sa ,e se il debitore abbisogni del luogo in cui è col- locata, questi potrà ottenere dalla giustizia il per- messo di depositarla in qualunque altro luogo. Argum. éx dl. 1,6. 3; ff. de periculo et com- Wusl:, modo rei venditae. NaV. Della cessione dei‘beni. 1265. La cessione de’ beni è un.atto col quale il debito: e dimette tutti i-suoi beni ai suoi creditori, quando non, si trova più in caso di pagare i propr]j debiti. q A T. III. Dei Contratti cc. 24: uta 1266. La cessione de’ beni è o volontaria 0 giudi- Dia Caria. 1267. La cessione de’ beni volontaria è quella che N) ereditori accettano volontariamente| e che non ha Izio altro effetto fuori che yuello che risulta dalle sti- pulazioni medesiure del contratto fatto tra essi, ed il debitore. eil 1268. La cessione giudiciaria è un boneficio che di- la legge accorda'al debitore di buona fede. e‘che to, ha soiferto disgrazie, cui per conservare la libertà va ei 3 è permesso di fare giudicialmente| ab- an andono‘di tutti è suoi beni ni suoi creditori+ NOt- ostante qualunque stipulazione in contrario. oil L. i: et h; cod. qui bonis cedere possunt. tea 1269. La cessione giudiciaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto hy- il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio, è p di percepirne i frutti sino alla vendita. or- L. 4, cod. qui bonis cedere possunt. cui 1270. 4 creditori non pussono ritusare la cessione edi giudiciaria;3 se non nei casi eccettuati dalla legge è al- Essa esime il debitore dall’arresto personale. one Essa non libera il debitore che sino alla\concor- sue renza del valore de’ beni ceduti‘; e nel caso in cui co non fossero sufficienti, se ne acquista dei nuovi, e- rol- gli è obbligato a eederli sino all’ intiero pagamento er L.2infin., cod. qui bonis cedere possunt. 1.7. ff. de cessione bonorum. SEZIONE II. Della Novazione. 1291, La novazione si fa in tre maniere. 1. Quandovil debitore contrae verso il suo cre- eil ditore un nuovo debito, il quale viene sostituito vi ell’antico che rimane estinto: 2.2 Quando un nuovo debitore è sostituito all’an- lico il quale viene liberato dal creditore; Si Sla Sirio ee nn 052. L. III: Dei differenti Modi ec. 3.0 Quando in forza d'una nuova obbligazione 7 un nuoto credilore viene sostituito all'antico, ver- so cui il debitore è liberato+ L..1. et11, ff, de novationibus et delegationi- bus: li nce 3hocod.' tod. ink# 1272. La novazione non può effettuarsi che tra perone capaci di contrattare.. LL pui Ddr 805 dik et de de- legattonib. FF. de novalionib. l. 4, cod. cod.,l. 27, Jf- de pactis. 1273. La novazione non si presume, conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà\di effetivarla. Ls 2; ff. de novationibus et delegarionibus.; l. ult., cod. cod. 1974. La nevazicne col sostituire un nuovo debi- tore, può effettuarsi senza i] consenso del primo, Lx, 4.05 cod-cod de novalionibus gi dele- gationibus ò: i| 1275. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un altro debitore il quale si obbliga ver- so il creditore; non produce novazione, se 1l ere- ditore espressamente non ha dichiarato la sua vo- lontà di liberare il debitore che ha fatta Ja delega- zione. L:15.fde novationibus et delegalionibus. 1976.«ii creditore che ha liberato il debitore da cui fu faita Ja delegazione, non ha regresso contro questo debitore; se il delegato diviene ipsolvibile; purchè 1° atto non conienga vna riserva cspressa, 0 che il delegato mon fosse di già apertamente fallito, o prossimo a fallire al momento délla delegazione. L: 3,.eod:‘de nevaliohibus el delegationibus. 1277. La semplice indicazione fatta dal debitore, di una persona che debba pagare im sua Yece non preduce novazione. lo stesso ha luego per Ja‘sm plice indicazione fatta dal creditore, d’ uma persona che debba per lui riccvere. T. III. Dei Contratti ee. 295 Argum. ex lag ct 6 cod. de novationibus et de- legationibus, b 2.40, 1.25 FF. cod. tit. 1278 1 priv e le ipoteche del credito anterio- re non passano in quello che gli‘è sostituito, quan- do il creditore non ne abbia fatta espressagriserva, L. 18 et leg. 29 ff. de novationibus el delèga- tiontbus. l. 12, 1 ff. qui pottores ir pignore vel hypotheca habentur.> 1279. Quando la novazione si effettua colla sosti- tuzione di un nuovo debitore, i privilegi,‘ed ipo- teche primitive del credito non posson ritenersi per trasferite sui. beni del nuovo debitore. L. 30, jf. de novationibus et delegationibus. 1250. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i privilegi, e le ipo- teche del credito anteriore non possono essere riser- Vate che sui beni di quelio che contrae‘il nuove debito. Argum. ex l. 18, ff. de novationibus et delega- lionibus. 1251. Mediante la novazione fatta tra il credito re ed uno dei debitori solidarj, i condebitori resta- no liberati. La vovazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori. Nondimeno se il ereditore, nel primo caso, esi- ga l'adesione dei condebitori, 0, se nel secondo, quella d@ fidejussori, e che essi ricusino di‘accede- re alla nuova convenzione, sussiste il credito ante riore. Argum. cx I. f. de duobus reis constituendis. = L. 44 cod. de fide;ussoribus et mandatoribus. S'E ZIO N E-1I. Della Rimissione del debito. 1282. La volontaria consegna della scrittura‘orì» ef L. DI. Dei differenti Modi ec. ginale dell obbligo sotto firma privata; fatta del cre ditore al debitore, costituisce la a della libera- zione- Argum. ex l. 2; ff. de pactis. 1283. La‘consegna volontaria. della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura d’ ob- bligo fa presumere la rimissione del debito o il pa- gamento, senza pregiudizio della prova in contrario. 1284. La consegna dello scritto originale d’ obbli- go sotto firma privatà, 0 della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj, produce respettivamente lo stesso effetto a vantargio de condebitori. Argum.exl.3,{. de duobus reis constituendis. 1255. La rimissione del deinto 0 la liberazione auluita a Vantaggio‘di uno de’condebitori solidar], ibera iutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente: riservato i suoì diritti contro questi ultimi. In questo caso; mon può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione. L. 34,$ 11, f. de solutionihus et liberationi- bus. I. 19°, ff. de duobus reis constituendis. 1.226. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito. L.3,}. de'pactis; l. 2, cod. de remissione pignoris.: î 1287. La rimissione e la liberazione convenziona- le accordata al debitore principale, libera i fidejus- sori. Quella accordata al. fidejussore nov libera il debitore principale. Quella accordata ad uno dei fidejussorà non libe- ra'glralbri. L' 60, /. 68,$ 2 de fidejussoribus et. mandato» ribus. L. 4, cod. tit.'— L. 155,$1, ff. de fde- jussoribus et mandatoribus. 1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un. f&i- j- T. 1II. De’ Contratii ec. 275 dejussoro per liberarlo dalla cauzione, deve impu- tarsi nel debito, e portarsi in iscarico dlel debitore principale e degli aliri firlejussori. L.(5,$ x de fidejussoribus et mandatoribus. SEZIONE lv. Della Compensazione. 1289. Quando due persone sono debitrici|’ una verso l’ altra, ha luogo tra esse una compensazione che estingue 1 due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso. Wi nloanet da de compensationibus. 1290. La compensazione. si fa ipso jure, per la sola operazione della legge, ed anche senz saputa del dabitore; nel momento stesso in cui i due de- bitì esistono contemporaneaniente, questi reciproca— mente si estinguono,.fino alla concorrenza delle lo- ro respettive quote. L.20;b. tu. etta,{f. dé compensationibus.; 4.4, T6, er 21, codveod.tit.; l.7:, cod. de solutin'ribus. 1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente: per oggetto una somma di danaro 0 una determinata quantità, di cus» fungibili della stessa specie, e che sono cgual- menie liquide ed esigibili- Le prestazioni non controverse di grani o di der- rate; il cui valore è regolato dal prezzo de’ pubbli- ci wercaii, possono compensarsi con somme fiquide 14,$ 1, cod. cod. de compensationibusi; t 32]. 0d. tit. 1292 Le diazioni, che si fossero accordate non sono di ostacilo alla compensazione. ear, Glg-#7 de conpensattonibus+- 1293. La comprasazione ha luogo, qualanque sia- d DR ri 276 L. HI. Dei differenti Modi ec. no le cause dell’uno‘o dell’ altro debito, eccettua- ti i seguenti Casì. r.° Della dimanda per la restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato. 2.° Della dimanda per la restituzione del deposito e dal commodato: 3.0 Di un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati moù soggetti a sequestro. Pil isenicat Tobia citi DONI dic cod. de compensationibus; L-5 ,,‘’eod.;)—L.hh, Sa, cod. de compensaitonibus.— Sebaste de medi- cis tract. de compens., p.I, 3. 4, cod. de 10; G1., ff. de compensationibus.— x pv ced. de conditione indebiti. SEZIONE vw, Della Confusione; 1300. Quando le qualità di creditore tore si riuniscono nella ste confusione di diritto ehe eredito. e di debi- ssa. persona; succede una estingue il debito ed il aa 278 L. INI. Dei differenti Modi cc. Argui ex l. 5, f. de solutionibus et libera- tionibus.— L. 50. ff de' filejussoribus. et imanda- toribus. l: 6, cod. de haereditarizs actionibus. 1301. Lam confusione che ha. luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori. Quella che succede nella persona del fidejussore; l'estinzione dell’obbligazione principale; Quella che ha luogo nella persona del creditere, mon giova a’ suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cuì era debitore. L38980, de fidejussoribus et mandatori- bus. 2.:34,68., ff: de solutionibus et liberatio ni- bus L'10990, fs de resilis juris, l 2 ff de pe- culio legato, l. 71; ff. de fidejussoribus et man- datoribus. son produce SEZIONE VI. Della Perdita della cosa dovuta. 1302. Quando una certa e determinata cosa‘che formava il soggetto dell’ obbligazione, viene a pe- rire, 0 è esposta fuori di commercio, 0 si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente la esisten- za, l’obbligazione si estingue‘se la cosa sia perita @ smarrita senza colpa, del debitore e prima che fosse in mora. Quando pure bia assunto in se stess si estingue| obbligazione, se la cos mente perita presso il creditore ove gi il debitore sia in mora, e non ab. o il pericolo dei casi fortuiti a sarebbe egual- ta rimessa. 1l debitore è tenuto a provare il ca allega. In qualunque modo sia perita; una‘cosa runata) da di lei perdita€ lui che l'ha sottratta, dalla restituzione Ei 53 pd et 51} legr, in pi$i J so fortuito che ò siasi smarrita 10n dispensa co del valore. 7. de ver. à gli fosse sta- Pas da ile; [2.4 la lle 112 pe une T. JTII. De’ Contratti ec. 279 borum obligationibus; l. 23;‘in fin., f. de regulis Juris.— L. 15,$33,#. de rei vindicatione silubg., (5, f- de legatis 1° 1.145,61, f- depositi; l. 12 3, f. adexhiberdumn; l-40, in pr. ff de hae- reditatis peltlione: l. 12, n pr., ff. de condictio- né furtiva; l. 19; ff. de vi et vi armata— Ar- gum. ex l. 1, cod. de probationibus; 1. 2+J. cod. tt.—Ll.4; cod de edendo.;l. 1 ff. de exceplio- mbus, praescriptionibus, et praejudiciis; l. 19, ff. de prohationibus.— l. 7}$ 2, j. de condiciione urtiva. 1303. Allorchè Ja cosa è perita, posta fuori di commercio ,v smarrita, senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i‘diritti e le azioni d’ indennità, se alcuna gliene competa ri» guardo alla medesima. SEZIONE VII, Delle Azioni di nullità, o di rescissione delle convenzioni 1304. L’ azione di nullità o di rescissione d’ una convenzione in tutti i casi dura per ì dieci annì, quando non sì stata ristretta ad«un‘minor tempo da una legge particolare. Nel caso di violenza. questo tempo non comincia 2 decorrere, che dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore, 0 di dolo, dal giorno in cui furone scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate farti senza autorizzazione, dal giorno dello sciogli- xiento del matrimonio. Relativamente agli atti fatti dagl’ interdetti, il tèmpo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione, e riguardo a quelli dei minori, che dal) giorno della loro maggior età. Edict. pevpet. lib. 4, tit. a; t..14, in pr. et 6 hh }1, jj. quod inelus causa gestum erit.—4.7, 64, 280 L. III. Dei differenti Modi ec. cod. de praescriptione triginta, vel quadraginta an- norum.j.30,\ omnis, cod. de jure dovium.—1: 7, eed. de temporibus in integrum. reslilutionis, 1305. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qua- lunque sorta di covvenzione; ed in favore del mi- nore emancipato, contro tutte le convenzioni ehe eltrepassano 1 limitì della sua capacità, come è de- terminato al titolo della Minor età, della 1ute- la, e della emancipazione. Lx,$145 27,9 1,.3,# 205; 005 ebay ° de minoribus. l. 2, cod si adversus rem ju- dicatam*; 1, lL. 2 et 3, cod. s. saepiusin inte- rum restitutio; l. 8, eod, de în iniegrum resti- îuttone minorum; l. 1, cod, si minor ab haere- ditate se abstineut. 1306]l minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione. quando questa unicamente pro- venga da un evento fortuito ed impreveduto. Lin, G3,4, ed. Loh,$ 1; 44, ff. de minoribus: l. 9, cod. de in integrum resttutione., 1 119.$ 1, ff. de regulis juris. 1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore di essere maggiore, non lo eselude dal beneficio della restituzione,. L. 1; l. 2, et l. 3, cod. si minor se majorem dixerit. 1308. ll minore che è negoziante, banchiere, 0 artigiano non può restilmirsi in intiero contro le ob- bligazioui contratte per ragione del suo commercio o della sua arte. 1309. Il minore nin può restituirsi im intiero con- iro le convenzioni stipulate nel suo contratto di ma- trimonio, quando queste furono fatte coll’ approva- zione ed assistenza di quelli il cui consenso è ne- cessario per la validità del matrimonio+. L.9,$1; 2.38,$ 2, de minoribus. I. unica cod. si adversus dotem re la mm T. IMI. Dei Contratti ee. 288 1310: Il minore non può restituirsi in intiero con- tro le obbligazioni nascenti dal suo delitto, 0 quasi delitto. L.9,$.2e03, 2. 37,61, f. de mirroribus. Z. 1 et 2.2, cod. si adversus delictuni. 1311, Non è più ammesso ad in:pugnare l° obbli: gazione assunta nella sua minore ctà, quando, di. v.nuto maggiore, l’ha ratificata, sia sche tale obbli- gazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione. L3,$1eca,/. 38. f. de minoribus.;l. ret 2, eod. st major factus ratuni haubuerit. 1312. Quando 1 minori, gl’ interdetti o le donne marilate sono‘ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia slato pagalo in conseguenza di queste obbligazioni nel tempo della mivor età, dell’interdizione 6 del matrimonio, eccelle: che Venga provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio. L. 1, cod. de reputationibus quae fiunl in judi- cio in integrum. restitulionis.}. ch N; Lan 00; i. de minoribus.; l 52,$4;#. de administra- tione et peritulo tutorum ili od de rebus eorum qui sub tutela vel‘cura sunt. 5 iL. 206. Î. de regulis juris, 1313. 4 maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione ,. se nen ne’ casi, e sotto le condi- zioni specialmente espresse in questo Codice. 13r4. Quando si sono osservate le formalità richie- sle riguardo aì minori, o agli interdetti, tanto nell” alienaziene degl’ immobili, che nelle divisioni dell’ eredità, scno 1 medesimi considerati, relativamente 2 questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior clà 0 prima dell’interdizione. } tot. lt., ff. ex quibus causis majores 25 an- mas in unlegi ui restiluuntur. . n89° LL. INI. Dei differenti Modi ec. GA'PIOCVI. Della prova delle obbligazioni, e di quella del Pagamento i 1315. Quegli che dimanda l'esecuzione d’una ob- bligazione, deve provarla. Ed all'incontro,‘colui che pretende di essere sta- 10 liberato, deve giustificare il' pagamento, 0 il fat- to che ha prodotto|’ estinzione pra sua obblì.a- zionè. L. 1, cod. de probationibus,; 1. 4; cod. de edendo 1316. Le regole che riguardano la prova per iserit- to, la prova testimoniale, le presunzioni, la con- fessione della parte, cd'il giuramento, sono spiegate nelle seguenti sqz.onì. SEZIONE N Della Prova per iscritto. 6. I. Del documento autentico- 1317. L’atto‘autentico è quello che è stato rices vuto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirtli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso,€ colle solennità richieste. 1318. L'atto non autentico per l' incompetenza© incapacità dell’ ufficiale, o per un difetto di forma; vale come privata scrittura, quando sia stato sotto- scritto‘dalle parti. 1319. L'atto autentico fa piena fede della conven- zione ché contiene fra le parti contraenti e loro credi o aventi causa di essi. Ciò not‘ostante, nel caso di quere la di falso prin- cipale V'esecuzione dell'atto impugnato per falso ver- DI T. HÌ. De’ Contratti eè. 283 rà sospesa colì’introduzione dell’ accusa di falsità,€ nel caso in cui questa accusa fosse promossa per incidente, i tribumali potranno; a norma delle cir- costanze, sospendere provvisionalmente 1’ esecuzio- ne dell’ atto. Contr.!. 2. cod. ad legem Corneliam de falsis. 1320.‘Tanto l’atto autentico, quanto la privata scrittura, fa prova fra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enun- ciativo, purchè l’enunciativa abbia un diretto rap- porto colla‘disposizione. L’ enunciarive estranee alla disposizione non possono servire che per un princi- pio di prova. 1321. Le contro dichiarazioni in iscritto non pos- sono avere effetto che fra le parti contraenti, non contro terze persone. 61r, Della privata scrittura. 1322.#La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui s1 produce, 0 legalmente considerata:co- me riconosciuta, ha la stessa fede dell’atto autenti- co fra quelli che 1° hannò sottoscritta, e fraloro éredi ed eventi causa. I 1323. Quegli contro cui si produce un atto pri- vato, è tenuto di formalmente riconoscere 0 negare la propria serittara; 0 la propria firma. 1 snoi eredi o aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura 0 la sotto- scrizione del loro autore. 1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma; e quando i suoi eredi, o aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la ve. rificazione giudiciale. 1325 Le scritture private le quali contengono con- venzioni sinallagmiatiche nun 6ono valide quando tr mr "} î dm o84°. L. 1IT. Dei differenti Modi ec. non siano state fatte in tanti originali, quante sona le parti che. vi hanno un interesse distinto. Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse. In ciascun originale deve farsi menzione del nu- mero degli originali che si sono fatti. Ciò non cstante Ja mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, ìn triplo ee., non può cssere opposta da colui che ha eseguiza per parte sua la convenzione contenuta nell’ atto|, VS2: 105 Lo h6, Gesel 3 AI 1 de verborum obligationibus 2. 8,7. de obligationi- bus et acltionibus. 1326. La polizza o promessa per serittura privata colla quale un solo si obbligava verso d'un'iltro a pagarli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, deve essere scritta per inuero di inano di colui che la sottoscrive, o per lo, meno è neces- sario che oltre la sua sottoscrizione abbia scritto di propria mano un duoro, ovvero un epprovalo in- dicante in Jeitere per esteso la son:ma, 0 la quant. tà della cosa.: Si cccettaa il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, arUgiani, layorato- ri, viguajoli, giornalieri,© servitori. 132. Quando la somma espressa nel corpo dell’ atto diversifichi da quella espressa nel buono; si presume che, È obbligazione sia per ta sowma mino- re, ancorchè l'atto, come pure il buono fossero scritti per inliero di mano di quello che si è ob- bligato, eccetto che non si provasse ove precisamen- te. sia incorso I° errore. drguniv ex I. 9, et 134 34 de regulis Juris. 1328. La data delle scritture private non è com- putabile rigua do ai terzi che dal giorno in cui ven- gono registrate, dal giorno della morte di colui, 0 di uno di quelli chele hanno sottoscritte; 0 dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture T. III. De? Contratti ec. na refti, comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici? come sarebbero in processi verbali di sigillamento?‘ he o d’inventario; 1329. l registri de’ marcanti non fanno prova delle l- somministrazioni che vi sono ellibrate; contro le per- sone che non sono mercanti, eccetto quanto sarà di- he chiarato in proposito del giuramento. f Î ; 1330. 1 libri de’ mercanti fanno prova contro di| SA essi; ma quegli che vuole trarne vantaggio; non può prescindere da ciò che contengono di contrarie le alla sua pretensione ti V. Doctor. ad I.|r, cod. de'‘transactionibus. 1331. 1 registri e carte domestiche non formano % rova a favore di colui che le ha scritte; fanno però ia ede contro di€SSO, I.° n tatti 1 casiin cui enun- sa| cod. de con- 'essis., i {i dalla lenza ta ‘| vel rova pato ji una sione volta sniale zione rocu” atta. ) essa pi ) cone T. III. De' Contratti ec. S'EZI 0 N E. Vi Del Giuramento. 1357. Il giuramento giudiciale è di due specie. 1.° Quello che una parte deferisce all’ altra per farne dipendere la decisione della causa, e chiamasi decisorio. 2.° Quello che vien deferito dal giudice er-officio all’ unazo all’ altra parte. V. Tit f. de jurejurando; tit. ff. de in litem jurando; et in tit. cod. de rebus creditis et de Jurejurando. SI; Del Giuramento decisorio. 1358. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia. L. 34, ff de jurejurando. 1359. Non si può deferire che sopra un fatto pro- prio di quello a cui viene deferito. Paul. seriteni. lub. 2, tit. 1,$4,—2. 34,61 et 3, fF. de jurejurando; 1. 11,62; ff. de aciia- ne rerum‘amotarum.— Argum. ex l. 42,{. de regulis juris. 1360. Può deferirsi in qualunque stato si trovi) Ja causa, ed ancora quando non esista alcun privcipio di prova della domanda o della eccezione sulla qua- le si provoca la parte a giurare. L. 34,$ 6; L 38, LL 31, ff.‘de jurejurando; l. 12, cod. de rebus creditis et de jurejurando. —V, Gloss. ad I. 3, cod. de rebus prole pe: et de Jurejurando.— Cujic. observat. 23 n.° 28. 1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora le ricusi 0 nom elegga di riferirlo al suo av- bb 2 cen ine 140 4 NI b Li | JI (f ==" 204 x. IIJ. Dei differenti Modt ec: Yersario,, 0 l'avversario al quale è stato riferite» lo ricusi, deve soccombere nella sua respettiva do- mianda 0 eccezione. L.34,$S3 e 9, 38, ff. de jurejurando; l:9, eod. de rebus creditis ct jurejurando. 1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l'oggetto non sia il fatto d’ ambe-le parti, ma sia semplieemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento. Paul. sentent. I. 2. ut.1, Shy L. 34,$1e0 3.,{7. de jurejurando; l. 11, Gastr desaclione rerum amotarum. 1363. Quando siasi prestato il giuramento deferi- to. o, riferito; non si ammette| avversario a pro- varne la falsità. Lo, 1.5;(2, Luigia ide jurejunandog; £. 1, cod. de rebus crediztis et jurejurando: l. 1, F. guarum rerum actio non datur. 1564. La parte clié ha deferito o riferito il giu- ramento ,.non può più ritrattarsi, se la parte con- traria ha dichiarato di‘essere pronta a giurare, L.6,Lo, 1,7. de jurejurando:(11°) Od, de rebus creditis et de jurejurando. 1365.!l giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro-di colui che 1 ha deferito, ed a vantaggio de’ suoi eredi, o aventi causa, o contro Giò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de’ creditori‘solidarj; non lo libera: che per la porzione dovuta a questo creditore; Jl giuramento deferito al debitore principale libera egualniente i fidejussori;: Quello che si è deferito ad uno dei debitori soli- darj giova ai condebitori;‘ Quello deferito al fidejussore giova al debitore principale. In questi ultimi due casi il giuramento del con- debitore soiidario,€ del fidejussore non giova agli del ne LITE e li d'. III. Déi Contratti ec. 295 altri condebitori, o al‘debitore principale, se nor quando fu deferito sul debito, e non quando fu de- ferito sul fatto della solidarietà o fidequssione. Argum. ea L 27;$4,}f. de paci; li.+, 1004 res inter alios acta: L. 3, ff. de jurejurando.— Contr. l. 28, L. 27, ff. de jurejurando.— L. 28; $1,$. de Jurejurando.— 28541, ff. de jure- JRrando. $. I Del Giuramento deferito ex-officio, 1366. 11 giudice peò deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisio- ne della causa ,. o soltanto per determinare| am- Woutare della condanna. L. 31,{. de jurejurando:‘l: 3, cod, de rebus credilis ei de jurejurando. 1367. Il giudice non può deferire exr-officio il giu- ramento, tanto sulla domanda’attore, quante suil’eccezione opposta, se rion quando vi concorra- no le seguenti due condizioni 4 1.° Che la dimanda ol’ eccezione‘non sia piena- mente provata; 2° Che le medesime non siano mancanti totalmen= te di prova. Esclusi questi due casi, il giudice deve ammet- lerc o rigellare puramente e sé mplicemente la di- manda. L. 31, ff. de jurejurando. i 1368. ll giuramento deferito dal Giudice ex- offi- cio ad una delle part, non può da questa riferirsi all’ altra parte. 1:69. li giudice non può deferire al) attore il giu- tamento sul valore della cosa dimandata, se nor quando sia impossibile di comprovarlo altrimenti. Deve pure im quesio caso, determinare ja somma 296 L. III. Dei differenti Modi ce. sino. alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all’ attore in conseguenza del suo giu» ravuento. 1,04, ff dejudicis. 1. 1, Uh, 9,2; 0-5-$1 ci 2,.jf. de in litem jurando. TIT OLO]: Delle Obbligazioni che si contraggono senza Convenzione. 1370. Alcune obbligazioni nascono senza precaden- te convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato. Le une resultano dalla sola autorità della legge; le altre nascono da mn fatto personale di colui che resta obbligato. Le prime sono le obbligazioni che si formano in- volontariamente; come quelle tra’ proprietarj vici- ni,, 0 quelle dei tutori o degli altri amminisirato- ri, i quali non possono ricusare le funzioni che lo- ro vengono attribuite. Le obbligazioni, che nascono da un fatto perso- nale di colui che resta obbligato, resultano o dai uasi-contratti; o dai delitti, o dai quasi-delitti. bat formano il soggetto di questo titolo. L. 5, ff. de obligalionibus 4 CAPO. 1. Dei Quasi- Contratti. 1371. I quasi-contratti sono i fatti puramente. vo- lontarj dell’uomo, dai quali resulta un’obbligazione qualunque verso un terzo,€ talvolta un’'obb:iga- zione reciproca delle dur parti. Instit. de obligationibus quae ea contractu na: seuntur. | de de Le T. IV. Delle Obbligazioni ee. 297 1372. Quegli che volontariamente intraprende um affare altrui, tanto se jl proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione ta- cita di continuare 1 amminisirazione che ha comin- ciato, e di condurla al termine sino a che il pro- prietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguen- ze del medesimo affare. Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che re- sulterebbero da un espresso mandato avuto dal pro- prietario. Instit.$ 1, de obligationibus quae ex delicto na- scunturj l. 11, f. de negotiis gestis; l. 20, cod. eod. tit..; l. 24. cod. de usuris. 1395. E tenuto a continuare l’amministrazione an- corchè il proprietario morisse prima che|? affare fos- se terminato, e fino a che 1’ erede abbia potuto in- traprenderne la direzione. L.,°3, in‘pr’,$: 6. L. 12, ultim. L.a,$02, F. de negortis gestis. 1354. E parimenti tenuto ad usare, nell’ ammini- strazione dell’affare tutte le cure di buon padre di famiglia. Il giudice però: è autòrizzato a moderare la valu- tazione dei danni e degli interessi che fossero de- rivati da colpa o da negligenza dell’ ammnistratore a norma delle circostanze chie lo hannvo indotto ad incaricarsi dell’ affare L. mn, ff: de negotiis gestis.— L.3,$9, ff. eod. tit. 1375. il proprietario il cui affare fu bene ammi- mistrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall’ amministratore in suo nome, deve tenerlo in- denne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte Je spese uuli, o necessarie da esso fatte. da 35: 10 pio;(era: L. 22, 0:37, et(4,}f: de negotits gestiv.— V. L.1.$1 et$ ult 298 L. III Dei differenti Modi ec. L. 2 et 3, ff. de impensis in res dotales fuctis. L. 79, ff. de verboruni significatione.— N. L. .- 1; 7. de verborum significatione. L. 5$ ultim. L. 6, l'14,$1,. de impensis in res iotales factis. 1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirle a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto. L.7,Î de condictione indebiti. 1377, Quando una persona che per errore si cre- deva debitrice, lia pagato un debito, essa ha vil di ritto della ripetizione contro il creditore. Tale diritto però cessa quando il creditore in con- seguenza del‘ pagamento si è privato del suo docù- mento relativo a) credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato; contro il vero de- bitore. L.1,6 1; 0. 10; 2. 17, ff. de condictione in- debiti; l:| cod. tod. tit. 1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire, tanto il eapitale che gli interessi o i frutti, dal giorno del paga- mento”. L. 65, 65, L 15, ff. de condictione indebiti. 1379. Se la cosa indebitamente ticevuta è un 1m- mobile o è un corpo mobile, quegli che 1 ha rice- vuta è obbligato a restituirla in natura, quando esista, 0 il suo valore, quando sia perita, 0 dete- riorata per di lui colpa.: è altresì responsabile della sua perdita per caso fortuito) se l’ha ricevuta in mala fede. à i L. 62, in pr., et$, 1, 1.-15,6$3,ff- derei vindicalione. 7 È 1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto ché a restituire il prezzo rica- vato, dalla vendita; if L.36,$12;2.65,68, ff. de condictione indebiti. 1381. Colui al quale è restituita la cOSì deve fine- BIOL | ene | A m, les CIÒ rlo Re ra le n= T. IV. Delle Obbligazioni ec. horsare, anche 1l possessore di 1 spese necessarie ed utili che son conservazione della stessa cosa. dii,$3,, fF. de negollis gestis; L. TS”$i si d. 14,{f. de condictione indebiti. 299 nala fede, tutte fe O state fatte per la CAPO Il Dei Delitti, e Quasi- Delitti. 1382. Qualunque fatto dell’uomo che arreca dan- no ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenato, a risarcire il dantio. 1383. Ognuno è responsabile del danno che ha ca- gionato non solamente per un fatto proprio 3 ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza. Argum. ex l 8, dial legem Aquilia m 5 1, 608518, L96308 4g lrn, Zan Ga 29.024; 2. 3o, I) Dove ba;$ 2, f. eod. 13%, ff. de reg. juris. 1334. Ciascuno parimenti è tenuto non, solo per il dino che cagiona col proprio fatto,‘ma ancora per quillo che viene arrecato‘col fatto delle persone delle. quali ognuno deve essere garante, o colle cose che ha in propria custodia Mle‘padre: e;/)a'‘madie dopo Ja morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figli mi- uri abitanti con essi. padroni, edi committenti, per i danni cagio- nati dai loro domestici,€ commessi nell’ esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi Impiegati. 1 precettori e gli artigiani; per i danni cagionati dai doro allievi ed apprendisti nel tempo in cuì so- ne sotto. la‘loro Vigilanza. La predetta responsabilità non h ne a luogo, alior- siè i geriitori, i precettori e. gli artigiani provano Il fatto pér cui she essi non hanno potuto impedire o dovato essere responsabili *\Tebber Zoo. III. Dei differenti Modi cc. L.5,63, ff. de his qui effunderint vel dejecerint. 1385. ll proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, pet il tempo in cui ne usa, è respon- sabile per il danno, cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarri- to o fuggito. Lit; 8 Gietigy li difesi quadrupes pauperiem fecisse dicatur. 1386. JI proprietario d’un'edifizio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando. sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazio- ne o per un vizio nella sua costruzione. [oo lio, a e 9 hg to, et 12; 0. 44, ff. de damno infecto. TICO LO V. Del Contratto di Matrimonio, e dei Diritte respettivi degli Sposi. Gra Prot Disposizioni generali. 1387. La legge non regola la società conjugale re- lativamente ai beni, se non, in mancanza di spe- ciali convenzioni, le quali gli sposi possono fare, come giudicano più conveniente, purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e siauo inoltre osservate le seguenti modificazioni. 4 DE 1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti resultanti dall*autorità materiale sulle persone della moglie e dei figli; 0 a quelli‘che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ar dimtti che vengono attribuiti al conpuge superstite dal titolo della patric Potestà, e da que della Tutela, e dell’ Einancipazione; n alle di- Illo della minor età,| di T.V.Del Contratto di Matrinvonio ec. 30; nt sposizioni proibitive contenute nel presente Codice. he Argum. ex l. 23 et 36, fT. de pactis;! 5, 7,\ n-|(7 de administratione et periculo tutorum i Iridret dl 6, de pactis dotalibus. ti- 1089: Non possono fare alcuna eonvenzione o re- nanzia il cui oggetto fosse tendente ad immutare bm Vordine legale delle. successioni; tanto riguardo ad i essi medesimi nella successione de’ loro figli o di- ri scendenti, quanto rapporto ai loro figli fra essi sia salve però Je donazioni fra’vivi, o per testamento io-| Je quali potranno aver luogo secondo le forme ne’ casi determinati nel presente Codice {;|...1890 Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verrà regolata da una delle consuetudini, leggi, o statuti locali che per lo addietro fossero state invi gore nelle diverse parti del territorio del Regno, e‘che dal ; presente Codice sono abrogate. 1391. Possono però dichiarare in modo g ehe è loro intenzione di maritarsi o colle leggi «omunione., 0 colle leggi dotali. Nel primo caso; i diritti degli sposi e de’]oro ere- Ì di saranno regolati dalle disposizioni del Capo Se- condo di questo titolo. Nel secondo caso i. Joro diritti saranno regolati dille disposizioni del Cupo Terzo. , ’ ,»€ enerico della re 1392. La semplice stipulazione con cui la moglie per s1 costituisce-o. le vengono costituiti d<:-beni in do- res le, non basta perchè sieno questi bèni sottomessi ino al regime dotale, se nel contratto.li ma rimonie ate non siasi falta sopra ciò un’ espressa ilichiarazione. Parimenti non resulta che gli spos: sieno sotto- ili Y messi al reziie dotale colla semplice. dichiarazione ell Gar essi fatia di mairitarsi senza coni unne, 0ssìa al i rimanere sparati di beni. i 1393. ln mavcanza di stipulazioni speciali che de- too| roghino al recime della comumione, o che lo modi- fichino, le regole scabilite nella prima parte del ca- re cià- Pa SE: > = a 30% IL, III. Dei differenti Modi ee. po secondo formeranno il diritto comune del Regne. 1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro. 1395. Esse‘non possono cangiarsi in verun modo dopo la celebrazione del matrimonio. Contr.! 72.$ 2, ff. de jure dovium. 1396. 1 cangiamenti fatti prima della celebrazione del matrimonio, devono essere comprovati da un atto del notaro stesso nella medesima forma del contratto di matrimonio. Inoltre; nessun cangiamento o controdichiarazio- ne in iscritto è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le per- sone che sono state parti nel contratio di matri- Monio. 1397. Ogni cangiamento‘e controdichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forine prescritte nel precedente articolo, sarà senza effetto riguardo ai terzi se non sarà stata estesi appiè della minuta del contratto di matrimonio; ed il notaro non po- trà sotto pena dei danni od interessi verso le par- ti, ed ove occorra; sotto pene più gravi, rilascia- re nè Je copie autentiche di prima edizione, nè le ulteriori del contratto di matrimonio, senza ripor- tare in fine di esse il cangiamento‘0 la contro-di- ehiarazione.. 1398. Jl minore capace a contrarre matrimonio è pure capace di prestare‘il consenso per tutte le con- venzioni delle quali è suscettibile questo contratio; e le convenzioni è donazioni che con\esso avesse fat- te, sono valide, purchè nel contratto sia stato assi- stito dalle persone, il cui consenso è necessario per la validità deli matrimonio+ Argum. ex l. 8, de pactis dotalibus; l. 73, 1.61, 6 1, de jure dotium. né ii] lel in le Jo ta I T.V. Del Contratto di Matrimonio ec. GWA-:P.0: IL Del Regime della Comunione. 1399. La comunione, tanto legale,‘che conven- zionale, incomincia dal gioruo del matrimonio con- tratto avanti 1° ufficiale dello stato civile.» Non. si può stipulare che essa incomincierà in un’altra epoca Argum. ex 2. 16,$ 3. de aliment. vel. eibar degal; L. 5», 6.24, ff. de donat. int. vir. PARTE I. Della Comunione legale. 1400. La comunione che si stabilisce colla sempli- se ilichiarazione di maritarsi sotto il regime della comunione, 0 che deriva dalla mancanza d’ogni contratto, soggiace alle regole spiegate nelle sei se- guenti sezioni, SEZIONE I. Di ciò, che forma la comuniene tanto attivamente che passivamente. Gi. Delle attività della Comunione, or. Lo, stato attivo della comunione è composto. 1.° Di tutti gli effetti mobiliari, che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del ma- trimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione 0 an- che di donazione, quando il donante non abbia di- Gluarate li vontrarie. Raga n N 304 L. III. Dei differenti Modi ec. (Di tutti i frutti, rendite, interessi ed annua- lità, qualunque sia la loro natura, scadute o per- cette durante il matrimonio, e provenienti da Uan che appartenevano ai conjugi al tempo del loro ma- trimonio; 0 dì quelli che loro sono devolati durante lo stesso, per qualsivoglia titolo;— 3.0 Di tutti gl’ immobili acquistati durante il ma- trimonio. 1402. Qualunque immobile sì ritiene come acqui- stato in commupione, se non è approvato che uno de’ conjugi ne aveva prima del matrimonio la pro- prietà 0 il legale possesso,‘ovvero ,che gli è per- venuto dappoi per titolo di successione, o di do- nazione. L.51, ff. de donationibus inter virum et uzorem. 1/03. tagli dei boschi ed i prodotti delle cave delle miniere cadono nella coniunione per tuito ciò che è considerato come usufrutto, secondo le rego- le spiegate al titolo dell? Usufrutto, dell’ Uso; e della Abitazione. Se durante Ja comunione; non sono stati fatti î tagliamenti de’ boschi che potevano essere fatti a norma delle suddette regole, ne sarà dovuta la com- pensazione al conjuge non proprietario del forido a a’ suoi eredi. Se le cave e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, i prodottimon cadono. nella comu- nione, salvo‘che colla compensazione o indennizza- zione a favore di quello fra i conjugi cui potrà es- sere dovuta. L.9,$7, ff. de usufruciu et quaemadmodumn; 1.30, ff. de usufruciu ei quaemadmodgum;l. 7,413, 4.6,{. soluto matrimonio; l. 18 ff. de fundo do- tali. 1/04. Non cadono in comunione gl’ immobili pos- seduti dai conjugi avanti la celebrazione del matri mono, 0 che loro pervengone’ darante il matrimo= mig, a titolo di suecessione, na- r= eni Ma nie T. V. Del Contratte di Matrimonio ec. 305 Nonostante; se dopo d’avere stipulato il contrat- to del matrimonio, col patto della comunione; e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avrà in questo intervallo acquistato un immobile, esso cadrà nella comunione; purchè|’ acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola mairi- moniale; nel qual caso esso sarà regolato ai termini della convenzione. L.9; L 73, ff. pro socio; L. 415,62, Y. de adquirenda vel omittenda haereditate. 103. Le donazioni d’ immobili che durante il ma- trimonio sono state fatte ad. uno soltanto de’ conju- gi. mon cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario,, purchè la donazione non con- tenga espressamente che la cosa donata deve spet- tare alla comunione. mea L° immobile rilasciato o ceduto dal padre, madre, od altro ascendente ad uno dei conjugi per soddisfarlo di quanto gli deve, o col peso di paga re ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione; salvo' il-diritto di compensazione o in- dennità. 1407. L'immobile acquistato durante il matrimo- nio, a titolo di permuta con un immobile spettan- te all’ altro dei conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; salvo il compenso iu caso d’ eccedenza L. 26 et 27,{f. de jure dotium.| 1408.«L'acquisto fatto durante il matrimonio; col mezzo di Veniragdiane” o altrimenti, della por- zione di un immobile di cui uno dei conjugi era proprietario per indiviso; nen sì considera come un acquisto fatto alla comunione, purchè questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato per tale oggetto. I Nel caso in cui il marito venisse egli, solo ed in nome proprio, ad essere acquirente 0 aggiudica tario di lutto, o parte d'un immobile speitante per CHIA =trepqe 306 L. LI. Dei differenti Modi co. indiviso alla moglie; questa all’ epoca della dissolu» zione della comunione, ha]a scelta o di rilasciare 1’ effetto alla comunione, Ja quale in tal caso resta debitrice verso Ja moglie della parte che ad essa appartiene del prezzo, 0 di prendere P immobile, rimborsando alla’ comunione il prezzo dell’ acquisto. L. 78,$ 4, f de jure dotium. Gu. Delle passività della Comunione’, e delle azioni che ne resultano contro di essa. 1409. La comunione si compone‘passivamente. 1.° Di tutti i debiti mobiliari da cui gli sposi. si trovavano gravati prima della celebrazione. del loro matrimonio) 0 da cuì si‘trovassero gravate le ere- dità ad essi pervenute durante il matrimonio; sal- va la compensazione per quelli relativi ragl’ immo- bili propr] dell'uno o delì’ altro dei conjugi. 2.° Dei debiti, tanto di capitali che di trutti ma- turatt’, o d’ interessi contratti dal marito durante la comunione, 0 della moglie con il consenso del marito; salva la compensazione, ove abbia luogo. 21Dei frutti maturati, e degl’ interòssi soltanto delle rendite costituite, o dei debiti che sono particolari a ciascuno dci conjugi. È: 4.° Delle riparazioni ordinarie degl’ immobili che mon cadono in comunione. 5.° Degli alimenti dei conjugi, dell’educazione e mavtenimento dei figli, e di tutti gli altri pesi del matrimonio. 1/40, La comunione‘non è; tenuta per i debiti mobiliari contratti. dalla: moglie prima del matri- monio, se non quando resùltino.da un atto auten- tico anteriore al medesimo, 0 che prima della stes- sa cpoca abbiano atquislaio una data Citta,<0 col registro, 0 per la morte di una 0 più pi tsoue sol- tescritle‘a vale atto. re sla 4. V. Del Contratto dî Matrimonio ec. 35 11 creditore‘della moglie ,, ia virtù d’un atto che mon abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire contro la medesima per il pagamen- to, che sulla nuda proprietà dei suoi immobili par- licolari. Il marito che pretendesse d’aver pagato per sua mo- glie un debito di tal natura, non può domandarne il rimborso alla moglie nè a’ di lei eredi. 14tr. I debiti delle eredità puramente szobzliari pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cado- no interamente a peso della comunione. 1412. 1 debiti d’un eredità puramente inimobi- liare pervenuta ad uno dei conjugi durante il ma- trimonio, non sono a carico della comunione salva ai creditori la ragione di agire per il pagamento, sopra gl’ immobili della predetta eredità. Nonostante, se I eredità è pervenuta al marito i i creditori verso la delta eredità possono pretende- re il loro pagamento tanto sopra 1 beni. proprj del marito, quante sopra quelli della comunione: salvo, nel secondo caso, il rimborso dovuto alla moglie,© ai suoi eredi. 1413. Se l'eredità puramente immobiliare sia per- venuta alla moglie, ed essa l'abbia accettata coll assenso del marito y i creditori dell’ eredità possono dimandare il loro pagamento sopra tutti i beni par- ticolari della moglie: vna se 1 eredità non è stata accettata dalla moglie, che mediante autorizzazione giudiciale per eausa del rifiuto del marito, leredi- tori, nel caso che gl’immobili ereditarj non sieno sufficienti, non possono agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie. 114. Quando l'eredità pervenuta ad uno degli Sposi consista parte in effetti mobzliari, e parte in immobiliari, i debiti da cui essa è gravata, non Sono-a carico della comunione che fino alla concor- renza di quella porzione degli effetti mobiliari, che deve tiogarsi per l'estinzione dei debiti, iu proper- 308 L. IH. Dei differenti Modi ec. zione del valore dei predetti‘effetti mobiliari con- frontato con quello degli immobili. Questa porzione erogabile‘si desume dall’ inven- tario cui il marito deve far procedere in proprio nome; se l’eredità lo risguarda particolarmente,© eome dirigente ed autorizzante! le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità ad essa per> venuta. 1415. In mancanza d’ inventario, ed in qualun- que(caso questa mancanza pregiudichi alla moglie, essa ed i suoi eredi possono, al tempo dello scio- .Jimento della comunione, domandare di essere in- i oigilagi ai termini di ragione; come pure cont- provare la preesistenza€ ralore degli effetti mobi- Ziari von inventariati, tanto‘con documenti e serit- ture priv ate, quanto con testimonj, ed occorrendo per pubblica fama. ll marito non è‘mai ammesso a fare questa prova. 1416. Le disposizioni contenute nell’ articolo 1414 non in'pediscono che i creditori d’ un'eredità in'par- te mobiliare ed in' parte immobiliare dimandino) loro pagamento sopra i beni‘della comunione, tan- to nel caso che l’ eredità sia devoluta al marito, co- me in quello che sia devoluta alla moglie; quando questa l’ abbia accettata coll? assenso del marito; il iutto però senza pregiudizio delle respettive- pensazioni. 1 Lo stesso ha luogo se l’ eredità fu accettata dalla moglie con)’ autorizzazione giudiciale,€ che ciò no- nosiante, gli effetti mobili siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi preceduto l'inventario. 1417. Se l'eredità fu accettata dalla moglie con P autorizzazione giudiciale atteso il rifiuto del mar rito, e se si è fatto l° inventario, i creditori n°D FERne domandare il loro pagamemio che sopra»ì eni tanto mobili che immobili di detta eredità; Me I0= 114 T. Y. Del Contratto di Matrimonio ec. 309 ed in caso d’ insufficienza, sopra Ja nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie. r418. Le regole stabilite noeli gli articoli r4r1 e suc- gessi vi devono osservarsi egualmente riguardo ai de- biti dipendenti da una donazione, come per quelli resultanti da un? eredità 119.] creditori possono dimandare il pagamen- to dei debiti contratti dalla moglie col consenso del marito; tanto?sopra tutti i beni della comunione i quanto sopra quelli-del marito‘o della moglie; sal- vo il compenso dovuto alla comunione 3 0 l’inden- nità dovuta al marito. 120. Qualunque debito contratto dalla moglie come procuratrice generale o speciale del. marito, è a carico della comunione, ed il creditore non può domandarne il Pagamento contro la moglie e sopra 1 suo beni particolari. Argum. ea È. 20, ff. mandati. SEZIONE II. Dell’ Amministrazione della Comunione, e dell’ effetto degli atte di uno de? Conjugi relativamen- te alla società corjugale-. 121. Il solo marito amministra i beni della comu- ni ne. Ei può vendere, alienare ed ipotecare senza l’in- tervento della moglie. 1422. Non può disporre per atto fra’ vivi a titolo gratuito deg! immobili della comunione;‘nè della totalità o di una quota: della sostanza mobiliare, ecpetto che per dare uno stabilimen to ai figli comuni, Non ostante può disporre a titolo gratuito, e par- ticolare, degli«ffetti mobili a vantaggio di qualun- que persona purchè non se ne riservi l usutrutto 1/23. La donazione fatta dal marito per atto di ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione, en 31° L. III. Dei differenti Modi ec. Se in questa forma ha donato una cosa della eo- munibne, il donatario non può pretenderla in na- tura; se non nel caso in cui per accidentalità della divisione, la cosa donata cada nella quota perve- nùta agli eredi del marito: se V effetto non cade ncll’indicata quota; il legatario riceve l equivalen- te dell’intiero valore dell'effetto donato, sulla par- te spettante agli eredi del marito nella comunione, e scpra i beni particolari di ques?’ ultimo. 1424. Le multe in cui è incorso i} marito a causa di delitto non producente la morte civile, possono éesigersi sopra i beni della comunione, salva Vin- deonizzazione dovuta alla meghe: quelle in cui è incorsa la moglie non possono esigersi che sulla nu- da proprietà dei suoi beni particolari, sin che dura la comunione. 1/25). Le condanne pronunziate contre uno de’ co-| mjugi a causa di delitto producente la morte civile, non percuotono che la sua parte della comunione ed i suoi beni particolari. Argum. ex l. 9, in pri, cod. de bonisproseri- piorum l. si fratres; f ultim.; f{. pro socio; sincimus, cod. de poenis. 1426. Gli atti che la moglie ha fatti senza il con senso del‘marito; anche coll’ autorizzazione giu: eìale, non obbligano i beni della comunione, fuor chè nel caso in cui essa contratti in: qualità di eser- cente pubblica; e per oggetti di suo commercio. 1407. La moghe non può, senza} autorizzazio- nc giudiciale, obbligare nè se stessa, nè i beni della comunione, vemmeno per liberare il marito dalla prigione, 0 pel collecamento de’ figli 1n caso di essenza del di Jei marito. L73941 205; ff de tgure dotium 1.21, 61,7. ad senaius-consultum V ellejanum— 1.21, Y. soluto matrimonto,( 1428. 1l, marito ha l'amministrazione di‘lutti i beni particolari della moglie. co na. della IVO» cade len- par- one; AUsA sono line ui è nu- dura e 06» vile, INQUilI serie 39; Muore VA bd bet i ari con 2 T.V.Del Contratto di Mattimonio ec. 3u Può esercitar solo tutte le azioni mobiliari e pos- smssorie Je quali appartengono alla moglie. Non pwò alienare gl’ immobili particolari della me- d-aima senza il di lei consenso. È responsabile di qualunque deperimento de” beni particolari della moglie, occasionato da. mancanza di atti conservatorj. L. 8, cod. de rei vindicatione; I 2, cod. de rebus alienis non alienandis.; L 58,{f. soluto ma- trdinonio; 1.6(2,{F. de jure deliberandi. 1429. Gli affitti de’ beni della moglie che, il marito da se solo, ha pattuito per un tempo‘ecce- dente il novennio ,-/non sono obbligatorje in caso:dì scioglimento della comunione, nè rispetto alla mo- glie, nè aidi lei.eredi fuori che per il tempo che rimane a decorrere, tanto dal primo periodo del novennio,.s' esso non fosse scaduto, quanto, del se- condo‘, e così successivameate, di maniera‘che 1 af- fittuario non abbia se non la ragione di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del perio- do del novennio che dura ancora. Adrgum. ex L 25,04, ff. soluto matrimonio; et l. 3: 16, f. de jure fisci. 130. Gli affitti de beni della moglie pet un novennio, 0a minor tempo che il solo marito ha Pittuiti, rinnovati, più di tre anni prima dello spi- rite della eorrente locazione, se: tali beni sono ru- stici, e più di due anni prima di detta epoca, se juesti consistono in case, nou haùno verun effatto, pixrchè la loro ésecuzione non abbia incominciato prima che sciogliesse Ja comuaione. 1:31. La moglie, che si obbliga solidariamente col marito per gli affari della comunione o-del marito; non si ritiene obbligata a riguardo di questi, che ln qualità di cauzion»: essa deve essere indenniz- tata per l'obbligazione ehe ha contratta.) 132. Îljmarito che si fa mallevadore solidariamen- od in altro modo della vendita fatta dalla moglie Aik A o 312 L. III. Dei differenti Modi ec. di un immobile a lei proprio, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa; tanto sulla di lei parte nella comumione; quanto sopra 1 di lei beni particolari, Argum. ex 1005 ours mandati. 1433. Se fu venduto un immobile appartenente ad uno de conjugi ,, ed egualmente se mediante sborso di danaro si è accordata la liberazione di servità prediali dovute ai fondi proprj di‘uno di essi, e che il prezzo sia stato versato nella comunione sen- za rinvestirlo, vi è Juogo a prededurre un tal prez- zo dalla comunione, a vantaggio‘del conjuge pro- prietario deli’ immobile venduto; o delle serviti re- dente. 1434. 11 rinvestimevto ssi, ritiene fatco, per parte del marito ogniqualvolta all’ occasione dum acqui- sto vegli ha. dichiarato ch? esso. è stato. fatto con denari provenienti dall alienazione d’un immobile suo proprio y e che il detto acquisto tien. luogo di rinvestimento. 1/35 Non basta Ja dichiarazione del marito che l'acquisto sia stato fatto eon danari provenienti da un immobile venduto dalla moglie per rinvestirli a suo vantaggio, se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie: non avendo acconsentito, allorchè la comumione si scioglie, essa ha semplicemente un di- ritto al: rimborso del prezzo dell’ immobile venduto. L. 12 codice de jure doltuni; i 1/36. La compensazione del prezzo dell’ immobile appartenente al inarito non ha efietto che sulla massa della comunione; quella del: prezzo dell’ immobile appartenente alla moglie, ha effetto ancora sui beni proprj del marito, quando siano insufficienti quelli della-comunione. In tutti i casi Ja compensazione non ha luogo che in relazione al prezzo della ven- dita, non ostanie qualunque cosa potesse allegarsi iviorne al valore dell’ immobile alienato. 1537. Ogni qual volta si prende dalla enmunione ont T.V. Del Contratto di Matrimonio ee.‘313 una somma tanto per soddisfare debiti od obblighi personali di uno dei conjugi, come sarebbe i] prez- zo 0 parte del prezzo d'un suo immobile v di ser- witù prediali redente, quanto per ricuperare, con- servare o migliorare i suoi beni propr], e general- mente ogni qualvolta uno dei conjuùgi ha ritratto un particolare vantaggio dai beni della comunione; egli è tenuto a compensarla. si 1438. Se il padre e la madre harino unitamente dotata una figlia comune senza denotar la porzione per cui intendevano di contribuire, si ritiene che ciascuno sia concorso a dotarla per una metà, tan- to se la dote è somministrata 0 promessa su i beni della comunione, quanto se fu costituita in beni proprj di‘un solo de’ conjugi. Nel secondo caso, il conjuge il cui immobile‘od effetto di sua privata ragione fu costituito in dote, ha sui beni dell'altro un’ azione d’iudennità perla metà di essa dote, avuto.riguardo al valore dell’ef- fetto assegnato al tempo della donazione. 1439. La Cote costituita dal solo marito, in effet- ti della comunione alla figlia comune, è a(carico della stessa comunione; e qualora. la. comunione è accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote; purchè il marito non abbia dichia- rato espressamente ch’ ei se ne assumeva il peso per Intiero 0 per una quantità maggiore della metà. 1440. All’ assicurazione della dote è obbligato chiunque l’ abbia costituita; e gl’ interessi decorro- no dal giorno del matrimonio; ancorehè sia conces- sa una dilazione al pagamento, quando non siavi su pulazione in contrario. L. 4, in prin.; 1. g4, ff. de jure dotium; 1.1, 1.31,$1} cod. eod. tit.; L. unic.$ 1, cod. de rei uroriae actione.— l.17.,in pr. et f 1, ff soluto matrimonio. V./.9,$1 s ff- de condict.caus. dat.; +5, ff. de dol. mal. 2 79,65, jf. de juredot. Vil. 12; 2. 35, cod. ad senat. cons. dd _ S:k Z. III. Dei differenti Modi ec. SEZIONE II. Dello Scioglimento dilla Comunione, e di alcune conseguenze di esso» x4/r. La comunione si scioglie, 1° per la morte 3.9 per divorzio; naturale; 2.° per le morte eivile; 3 4.° per Ja separazione personale; 50 per. la separa- zione dei beni. È 5g, 63, Gin haeredibus, ff. pro socio. r{jz. La mancanza. d’ inventario dopo la. morte naturale‘0 civile d'uno dei conjugi non dà luogo alla continuazione della comunione; salve le azioni delle parti interessate relativamente alla prova dell’ esistenza de’ beni ed effetti‘comuni, la qual prova potrà farsi tanto, per documento quanto per pubbli- ea fama. Se vi sono figli minori, la mancanza d’inventa- rio fa inoltre perdere‘al conjuge superstite il godi- mento delle lorosrendite, ed'il:suo surrogato, tuto- re‘che mon lo ha costretto a far l'inventario y È s0- lidariamente tenuto con lui a tutte le condanne; ehe potessero pronunziarsi a favore de’ minori. 1443, La sepàrazione de’ beni non può domandar- siudizio della moglie»,‘la quale si trovi di perilere la dote, e quando il disor- temere che si, che in iv pericolo dine degli offaci del marito dì luogo a: i di lui beni non siano sufticienti per soddisfare 1 dii HRazioni dr rionpara della moglie. Ogni separazione stragiudiciale è nulla.; Argum: ex li 24; 2:22.$ 8, ff: soluto matri- }unnio:«== Novelli gg jucap.6:—= L. 29; 1.50, cod. de jure dottum. 144. Li s-parazione de' beni ancorchè- ziata dal giuciice è nulla, se non è stata esegu ta solla reale soddisfazione dei diritti, e ragioni ci ri @upera eampeteati alla‘moglie; fatta per atto autenti- LI ra de T. V- Del Contratto di Matrimonio ee. 3:53 co, fino alla concorrenza de’ beni del marito, 0 17 meno con istanze introdotte entro quindici giorni successivi alla sentenza, e continuaie senza inter- ruzione. 1545. Ogni separazione de? beni deve, prima della sua esecuzione,‘rendersi pubblica mediante un af- fisso ad una tabella a ciò destinata; nella sala prin- cipale del tribunale di prima istsnza, ed inoltre, se il marito è mercante, banchiere, 0 commercian- te, in quella del tribunale di commercio del]uoge del suo domicilio, e ciò sotto pena di nullità della esecuzione. La sentenza che pronunci la separazione de’ beni ha effetto dal giorno della domanda 1446. 1 creditori partiviolari della moglie non pos- sono, senza il di lei consenso; dimandare Ja sepa- razione de’ beni. Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell’iam- montare de’ Joro crediti. 1447. 1 creditori del‘marito possono reclamare contro la separazione de’ beni pronunziata‘dal giu- dice, ed anche mandata ad esecuzione in frode dei loro diritti; possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimanda di separazione. lot. tit.(ff quae in fraudem creditorum.© 6 La moglie che ha ottenuto la. separazione dei beni deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese- che ed a quelle d’educazione della prole comune. Queste spese sono intieramenie a di lei carico, se niente rimane al marito. L. 29, cod. de jure dotium, 1449. La moglie separata, tanto di beni e di per- sona, quanto di beni solamente, ne. riassume la li- bera amministrazione. Essa può disporre de’ suoi beni mobili, ed alie- marlì. n a N n e ie 365 16 L. III. Dei differenti Modi ec. Non può alienare i suoi immobili senza 1° assen- so del marito, e sé ricusi di prestarlo, senza I au- torizzazione giudiciale. L. 29, cod. de jure dotiuni.— Mornae,, ad 7.21, cod. de procuratoribus. 1450.JI marito non è responsabile per la mancan- za d'impiego, o di rinvesumiento del prezzo dell’ immobile che la moglie separata ha alienato con é autorizzazione; eccetto. che: siategli con- ovdero resulti che il danaro sia giudice sorso nel contratto, stato ricevuto da lui, 0 conv erlito in suo vantaggio. E però responsabile della mancanza d' Impiego, o rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ina non è tenuto a garantire V utilità dell’ impiego. 1451. La comunione sciolta per la separazione di persona‘e beni, o dei beni solamente, può rista- bilirsi di consenso d’ ambedue le parti| Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un notaro, e con minuta, una copia della quale deve essere affissa in) conformità dell’ articolo 1445. In questo caso la comunione ristabilita riacqui- stai suoi effetti dal giorno del matrimonio; le cose sono reslitu te nel medesimo stato, come se non vi fosse stata sepirazione, senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell’ ar- ticolo 1149» E nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione soito condizioni di- verse da quelle che la reggevano anteriormente. 1452. Lo scioglimento della‘comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persone e beni; o dei boni solameute, noù fa luogo al diritti com- petenti alla moglie nel caso di sopravvivenza al mA- rito;‘essa conserva la facoltà di valersene dopo la di lui iorte tango navurale‘che civile. f T. V. Del Contratto di Matrimonio ee. 317 SIT ZIONE IV. Dell’ Aecettazione dell: Comunisne, e della Renunzia che vi si può fare, colle condizioni | che le sono relative. | 1453. Dopo lo scioglimento. della comunione,}a i n moglie o i suoi eredi, ed aventi causa hanno la fa-| ni coltà di accettarla, o di renunziarvi., Qualunque: ; convenzione in:contrario. è nulla. ; L. 2;{f. de jure dotium. o 1454. La moglie che ha presa ingerenza nei beni n della comunione; non può renunziarvi. 0 Gli att semplicemente amministrativi o conser- vatorj non inducono che abbia avuta ingerenza. lì Argum. ex l. 20, in pr. etf 1, ff. de acquiren- | da vel ammittenda haereditate.— L. x, cod. de| repudianda vel abstinenda haerediiate.— L. x;| la cod. de jure deliberandi. le 14595. La moghe in età maggiore che in un atto ii ha assunta la qualità dichiarativa della di lei comu- i none, non può più renunziarvi nè essere restituita Ì se in intiero contro questa‘qualità, non ostante che di essa l abbia assunta prima della confezione dell’in- ) Ventario; se pure non vi è stato dolo per parte de- o gli eredì del marito. Hi V. Argum. ex l.7,$3,ff.de minorib.; l.1 cod. si nin. ab haereditate se abstin.— L. 11,$3 f.de minor. l. 9g, cod. de in integr. restit. si 1/56. La moglie superstite che vuole conservare ia facoltà di renunziare alla comunione; deve; entro ‘o| tre mesi successivi alla morte del marito, far pro- cedere ad un fedele ed esatto inve»tario di tutti i beni della comunione in contradittorio degli eredi .|«del marito; o citandoli formalmente. la Compiuto' che sarà tale inventario deve essa col } proprio giuramento. dichiarare,‘avanti Vuffiziale pubblico che lo ba ricevuto, essere} inventario stes- so fede e e veritiero. dd a 2 > + Pr k fa i î I] | (| 318 L. III. Bei differenti Modi ec. 1457. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la mor- te del martto; ella deve fare la renunzia nella can- celleria del tribunale«di) prima istanza mel distretto del quale il marito aveva domicilio: quest’ atto de- ve inscriversi nel registro destinato a ricevere le ripudiazioni delle eredità. 1498. La vedova può, secondo le circostanze; di- mandare‘al tribunal civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per Ja sua renun- Zia; questa proroga) se vi è luogo, è pronuuziata in contradittorio degli eredi del marito, 0 essì for malmente citati. 1/99. La vedova che non ha fattarenunzia nel ter- non è privata della facoltà di miné sopra stabilito, ingerita ne beni, ed renunziare quando non stasi abbia fatto procedere all’inventario: può soltanto convenuta come vivente in comunione sino a essere are le spese fatte che vi abbia renunziato, e;deve pag contro di lei sino alla sua renunzia. Può egualmente essere convenuta dopo la scaden- za dei quaranta giorni successivi al compimento dell’ inventario’, qualora questo sla stalo conipito prima dei‘tre mesi. 1460. La vedova che ha distratto od occultato tro della comunione è dichiarata in.co- n ostante la sua renunzia, lo stesso, ha qualche effe munione; no luogo riguardo a° di lei eredì A i Adrgum. ex L91683, 4, e1.9> F- dé acqui- rendà vel amittenda haereditate.— L.6,}}. de his quae ut indignis auferunturi. 1461. Morendo la vedova prima della scadenza dei tre mesi senza che abbia fatto o compio V inventa rio, i suo eredi avranno’, per fare 0 per compite } inventario. medesimo ,, un. nuovo termine di tre dal giorno della morte della vedo- mesi decorribili esso, quello di- va, e dopo il compimento di per deliberare, ni qu rauta Sé la vedova nuore dopo compito l'inventario, 1 TV. Del Contratto di Matrimanio ec. 3:9 suoi eredi avrantio il nuovo termine di quaranta giorni dopo ia morie; per deliberare, Inoltre possono essi renùuziare alla comunione nelle forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458, e 1459. 1562, Le disposizioni degli arlicoti 14956, e se- guenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile. i Ù. 1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è sepa- ràia persunalmente, se non ha accettata la comu- nione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio o la separazione definitivamente pronunzia- la, si considera che vi abbia renunziato; purchè prima della scadenza del detto termine, von abbia ottenuto una proroga. dal. gindice in. contraditidrio del marito, 0 questo formalmente citato. 1164. 1 creditori della moglie possono impugnare la renunzia fatta da essa, 0 dal suoi eredi in frode de’ loro. crediti, ed accettare la comunione in nome proprio A?- Arg. ex tot. tit.; ff. quae in fraudern creditorum. 1465. La vedova, tanto accettando che.renuncian- do, ha-diritto, duranti i tre mesi e quaranta gior- ni, che le sono concessi per fare.l’ inventario e per deliberare, di percipere dalle provvisioni esistenti, gli alimenti per se e per i suoi domestici, ed'in mancanza di queste può supplirvi prendendo da- mato ad imprestito a conto della. massa comune, coll’obbligo però di farne un mso moderato. Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abi- tato, duranti questi termini, in una casa dipen. dente dalla comunione 0 spettante agli eredi del ma- rito; e se ja casa che abitavano® conjugi al tempo dello scioglimento della comunione; era‘da essi pos- seduta per titolo d’ affitto, la moglie non sarà ob- bligata a contribuire, pe adenti gli stessi. termini, Per il pagamento della. pigione; 11 quale sarà levato dalla masse. case x; A Imi TI 350 L. III. Dei differenti Modi ec. 1466 Nel caso di scioglimento della comunione per Ta morte della moglie, i suoi eredi possono renun- ziare alla cemunione nei termini, e.colle forme che la legge accorda alla moglie sl ndr gl Argum. ex l. 2h, ff. de verborum significationg. SEZIONE V. Della Divisione della Comunione dopo L; V accettazione- i 1567. Dopo che Ja moglie o i suoi eredi banno*| accettata la comunione, le'attività si dividono, e le passività si sopportano’ nel modo seguente. uzio \\ I. TMIOD: Jill Della divisione dell’ attivo. iu 1568. 1 conjugi o i loro eredi conferiscono nella.{no massa de' beni esistenti, tutto ciò che devono alla| 1 comunione per titolo di compenso© d’indennizza- zione, a norma delle regole superiormente prescritte nella sezione seconda della prima parte del presente capo. È 1469. Ciascun conjuge, 0. suo erede conferisce egual- mente le somme che si sono levate dalla comunio- ne, o il valore dei beni che il conjuge ha preso da essa per dotare una figlia d’ aliro letto, o per dotare a conto proprio Ja fi lia comune. Li 1/70. Ciascun conjuge od il suo erede, prededuce dalla massa dei beni. I 1.° 1 suoi proprj beni non conferiti nella comu-) nione, sé esistono in natura, 0 quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione; 1| 2.5. Il prezzo de’ suoi imwobili alienati durante| l la comunione, che non sia. stato rimvestilo:;* 3. Le indennizzazioni che gli sono dovute dalla| comunione, i I x4j71. Le prededuzioni spettanti alla moglie liauno luogo prima di quelle del marito. il T.V. Del Contratto di Matrimonio ec. 321 Li; Si fanno riguardo ai beni che più non esistono in î- matura, primieramente sul denaro, quindi sugli ef- he| fetti mobiliari, ed in sussidio sopra gli stabili della comunione: in questo ultimo caso la scelta. degl? 6| immobili spetta‘alla moglie ed a’suoi eredi. 14;2. Il marito non può prededurre ciò che gli è dovuto che dai beni della comunione.| La moglie ed i suoi eredi, in caso d’insufficien- i za dei beni comuni, prededucono ciò che loro è dovuto dai beni proprj del marito. no 1473. I rinvestumenti,‘e le compensazioni cui è le| tenuta la comunione verso gli sposi, e le compen- sazioni ed indennità che questi-devono alla comu- nione, producono ipso jure gl’ interessi da] giorno dello scioglimento della comunione stessa. 1494. Fatte da entrambi i conjugi tutte le prede- duzioni sulla massa, il rimanente si divide per metà ]la tea ciascuno di essi 0 fra quelli che li rappresentano.' lla 1475. Se gli eredi della moglie sono discordì, in i 11-| mi@do che 1° uno abbia accettata la comunione cui tte l’altro h. renunziato, quegli che l’ha accettata nou ne può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota virile ed ereditaria nella ale detta porzione< ide ll di più rimane al marito, il quale resta obbli- :0 gato verso l’erede renuuziante, per que’ diritti che por lì moglie, avrehbe potuto‘esperimentare in caso di renunzia; ma soltanto fino alla concorrenza della por- xo| zione virile ereditaria del renunziante. 1476. Inoltre; la divisione della comunione, per iu:| tutto ciò che risguarda le sue forme, per la licita- nno i zione degl? immobili allorchè ha luogo; per gli ef- fetti della divisione;, per l’ assicurazione che. ne re- nie\sulta; e per 1 conguagli delle eccedenze, soggiace a tute le regole stabilite nel titolo delle Successione li(per le divisioni fra i coeredì. 1477. Queili fra’conjugi che avrà distratto; 0 oc- in‘cultato qualche cifetto della comunione, sarà pri= Tato dalla sua porzione negli stessi effetti, 322 L. INI. Dei differenti Modi ec. 1478. Compita la divisione, se uno de? conjugîd| ereditore particolare dell’altro, come nel caso in cui il| prezzo d' una sua proprietà fosse stato conver- tito nel pagamento d’ un debito particolare dell’ al tro coniuge, 0 per tutt’ altra causa, egli agisce per tal credito sulla parte RI at a questo dalla co munione o sopra i suoi beni particolari. 179. J crediti particolari, che i conjugi possono proporre l'uno contro dell'altro, non producono in- ieresse che dal giorno della domanda giudiciale. Argum. ex l. 17,$ 3,7n fin.ff de usuris; L. 127, f. de verborum obligationibus; l: 88, f. dere gulis Juris. i 1480. Le donazioni che l’ uno de’ conjugi avesse fatte all’ altro, non si eseguiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione ,, e sopra ì suoi beni particolari. 1481. Le spese del lutto della moglie sono a cari-| eo degli eredi del defunto marito. Tali spese sono regolate secondo le facoltà del ma- rito. Sono dovute anehe alla moglie che enuncia alla eomunione. Argum. ex l. 22,69, cod. de jure deliberan- di. L.12,$3,ff. de religiosis et sumptibus fu- nerum“I 3) cod. eod, tit. L. 13), cod. de nego: tiis gestis.. 6. IL Delle passività della comunione, e della contribuzione al pagamento de’ debiti. 1482. J debiti della comunione sono a carico per $netà di ciascuno de’ conjugi, 0 dei loro eredi; le spese per] apposizione de sigilli, inventar), ven dita di effetti mobiliari. liquidazione, licita 21010 e divisione, fanno parte di questi debiti. ig ui Veri l'al pi I(0° JSON 0)M ron: s fue li (l'hd ‘ T.V.Del Contratte di Matrimonio ec. 323 1/83. La moglie non è tenuta per i debiti della @omunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai areditori, che sino alla concorrenza degli utili ad essa spettanti, purchè siavi stato un valido, e- dele inventario, e renda conto tanto di ciò che le è pervenuto dalla divisione. 1484. Il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comunione da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o suoi eredi per la metà dei debi- ti predetti 1/85. Non è tenuto che per la metà dei debiti particolari della moglie, e che fossero caduti a ca- rico della comunione. 1/86. La moglie può essere convenuta per ila, to- talità dei debitt contratti in: suo nome, ced entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito 0 suoi eredi per la metà dei predetti debiti. 187. La moglie ancorchè obbligata in proprio no- me per un debito della comunione, non può essere convenuta che per la metà di tale debito, purchè l'obbligazione non sia solidaria. 1488. La moglie che ha pagato un debito della co- munione oltre la sua metà, noa può ripstere il so- prappiù dal creditore, purchè Ja quietanza non esprima che ciò che ha pagato era per la sua meiù. Argumi en li 44; Lig, Gist, 60, 0.9, fde condictione indebiti. 14189. Quello dei due conjugi che viene molestate per la totalità d’ un debito della comunione in for- za dell’ ipoteca sopra l’immobile ad esso provenuto della divisione, ha dt diritto il regresso contro Pal tro conjuge o suoi eredi, per la metà di questo debito. 1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che in forza della divisione, sia addossaio all’ uno, 9 all’ altro de condividenti, il peso di pisare una pira dei debiti, lire Ja metà, ed anche di sod- afacli intierauwaente, Ognigualveita uno dei conlivideoti ha pagati de- 32h L. III. Dei differenti Modi ec. biti della comunione oltre la porzione per cui tenuto. ha il, regresso contro dell altro. i 1491. Tuttociò ch'è stato dichiarato superiormen- te riguardo al marito od alla moglie, ha luogo pu- re riguardo agli eredi dell'uno, 0. dell’ altra; e que: sti eredi esercitano gli stessi diritti, e sono soito-È| posti alle stesse azioni a cui erano soggetti i conju: È S! che rappresentano mi Argum. ex l: 24, ff. de verborum significatio; de acquirenda vel“amittenda ness de 11954 haereditat. era SE z1r 0 NB. IV. Te Della Renunzia alla Comunione;€ dei i suoi ejfetli- j 1492. La moglie che renunzia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, co me pure sopra gli effe mobiliari.che sono in essa x pervenuti per sua parte» TItanto la biancheria, e quanto È Essa ricupera s0 necessario per N suo ordinario abbigliamento. RI 1593. La moglie che renunzia, ha diritto di ric si al perare: DD 1: Gl’ immobili ad essa spettanti, se esistono In/ I patura, 0 l'immobile acquistato in suo luogo; 9.0 Il prezzo dei suoi immobili alienati, di cui] non è stato fatto ed accettato il rinvestimento comt| è stato dichiarato di sopra; D 3.0 Tutte le indennizzazioni che re dovute dalla comunione. 1494. La moglie renunziante è liberata da qualus que contribuzione per i debiti. della comun10n6; ranio a riguardo del marito, quanto dei creditori. Nondimeno essa è tenuta verso di essi, quando sla zi obbligata unitamente al marito, o quando i) de- bito caduto a€arice della comunione fosse in origl Lu} le possono esse: T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 335 me a lei particolare, e.tutto ciò salvo il regresso contro il marito o i di lui eredi, pre 195. Essa può valersi di tutte le azioni e dirit- ti di ricupera superiormente specificati, tanto so- ! pra i beni della comunione, che sopra i beni par. puo ticolari del marito. Lo stesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione i di ciò che concerne la previa ricupera della bian- cheria e di quanto è necessario all’ordiuario abbi- | gliamento della moglie, come pure di ciò che ri- || sguarda l’ abitazione e mantenimento durante ilter- mine accordato per fare l’ inventario e per delibera- re; î quali diritti sono meramente personali. alla moglie superstite. DISPOSIZIONE relativa alla comunione legale, quan- do uno de’ conjugi, od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio. 1496. Quanto è stato superiormente stabilito do i wrà osservarsi anche nel caso in cui uno de’ conjugi od ambedue avranno figli di precedente matrimonio, Se però la confusione del mobiliare e'Aei debiti producesse a favore d’uno dei conjugi, un vantag- IE È LI acque qui gio superiore a quello che resta autorizzato dall articolo 1098 al. titolo delle Donazioni tra’ vivi e dei testamenti, i figli del primo matrimonio déll’} altro conjuge potranno agire per la riduzione.$ i ct PARERE SIL Della comunione con venzionale, e dei patti che Pico Ò possono modificare od anco escludere la Comu-| dc nione legale”. 1/97. I conjugi possono modificare la comunione legale con qualunque sorta di patti non contrarj agli articoli 1887, 1388, 1389, e 1390. Le principali modificazioni souo quelle che hanne i duogo stipulando in una; od in altra delle seguenti maniere j cioè; ce "0 sirena - Sen Sanz pres È 326 L; INI. Dei differenti Modi ec. 1.° Che la comunione non si estenderà che ai so- li acquisti; 2°Che il mobiliare presente o futur. non en- trerà nella comunione, 0 che non v° entra che per una data parte; 3.0 Che vi si comprenderanno tutti, od in parte gl impie bili presenti, o futuri, con attribuire ad essi la qualità di beni mobili; 4.0 Che i conjugi pagheranno separatamente i lo- ro debiti anteriori al matrimonio; 5.0 Che in caso di renunzia, la moglie potrà ri- prendere ciò che ha portato, senza spesa od ag- gravio; 6:0 Che il conjuge superstite consegnerà un’ anti- parie;;) 7.2. Ghe i Conjugi avranno porzioni ineguali; $.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo uni- versale. sE 2. 1.0.N E Della Comunione limitata agli acquisti. 1498. Quando i conjugi stipulano che tra essi nom yi sarà che una comunione d’ acquisti, si riterrà che abbiano escluso dalla comunione i debiti di cia- scuno di essi, attuali€ futuri, ed il loro respetti- vo mobiliare presente e futuro. In questo caso, e dopo che ciascuno dei coniugi avrà prelevato ciò che ha conferito, con la debita giustificazione, la divisione si limita agli acquisti fatti dai conjugi unitamente 0 separatamente duran- te il matrimonio,€ provenienti tantò dall'industria comune, che dai risparmj sopra i frutti e rendite dei beni dei due conyugi. 199. Se il mobiliare esistente al tempo del ma- non sarà sti trimonio, o prevenuto posteriormente, ato col mezzo d’ inventario; 0 d'uno stato to compro. acquisto. in buona forma; sarà considerato come sr T.V.Del Contratto di Matrimonio:ec. 327 0 SI PIZ ION E DI:: en-| per| Dello Clausula che esclude dalla Comunione | il mobiliare in tutto, od in parie, arte o Roi 1500,] conjugi possono escludere dalla comunio- i ne tutto il loro mobiliare presente e futuro. ilo. Quando essi stipulino che ne metteranno reci- procamente in comunione fino alla concorrenza di ri.(una determipata somma, o valore, si riterrà per age uo solo motivo, che se ne siano riservato il 1 più. x:; È pti- 1501. Questa clausula costituisce il conjuge debi- tore verso la comunione, della somma che ha pro- messo di conferirvi, e l'obbliga a giustificare la collazione.| 1502. La collazione è bastantemente giustificata. riguardo al marito colla dichiarazione apposta nel| contratto di matrimonio che il suo mobzl/zare sia di un dato valore. E bastantemente giustificata riguardo alla moglie Mi no.(Olla quietanza che il marito rilascia ad essa, od a eoloro che|’ hanno dotata. 1503. Ciascuno de’ conjugi ha diritio’ al tempo iti dello scioglimento della comunione, di riprendere e la prelevare il valore di quanto gli effetti mobili; seco portati al tempo del matrimonio, o pervenutigli hia| posteriormente; oltrepassava la sua quota posta in gamuDione. gb: x x 7| 1504. Il mobiliare che previene a ciascheduno dei {rit(conjugi durante il matrimonio, deve risultare da lite un inventario. Mancandol’inventario del mobz/iare pervenuto al marito, od un documento proprio a giustificare la sua preesistenza e valore, detratti i debiti, il ma- rito non può agire all'oggetto di ripigiiare il mo- biliare predetto. nie pisti ran 328 L. III. Dei differenti Modi ce. Se la mancanza d’inveutario concerne il mobi; liare pervenuto alla moglie, questa od i suoi eredi sono ammessi a provare, tanto con documenti, quauto con testimonj, ed anehe col mezzo della pub- blica fama, il valore di questo mobiliare. SEZIONE: III. Della Clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili. 1505. Quando i conjugi od uno di essi fanno en- trare in comunione in tutto od in parte i loro im- mobili presenti, 0 futuri, questa dance si deno- mina mobilizzazione. 15.6. La mobilizzazione può essere determinata, o indeterminata. determinata quando il conjuge ha dichiarato dì mobilizzare, e di porre in comunione un dato im- mobile nella sua totalità, o sino alla concorrenza di una data somma. indeterminata quando il conjuge ha semplice- mente dichiarato di conferire nella comunione î suoi immobili sino alla concorrenza d’ una data somma, 1507. L’ effetto della madilizzazione determinaia è quello di rendere}P immobile”, o gl’ immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione; come? mobili stessi Quando} immobile o gl’immobili della‘moglie sono stati mobilizzati nella totalità, il marito ne può disporre come degli‘altri effet della comunio- ne, cd alienarli per intiero. Se l’immobile non è mobilizzato che per una data somma, il marito non può alienarlo che col conseso. della moglie: può però ipotecarlo senza il di Jeì consenso sino alla concorrenza soltanto della porzione mobilizzata. i 1508. La mobilizzazione indeterminata non rem bi» edi be en= im- n0= ata che der glie ne| xio-| una a il ella T.V. Del Contratto di Matrimonio ec. 329 de la comunione proprietaria degl immobili che vi sono stati assoggettati- il suo effetto si limita ad obbligare il con]uge che vi ha acconsentito a far entrare nella massa, allorchè la comunione si scio- glie, alcuni dei suoi immobili sino alla concorren- za della somma da lui promessa. Non può il marito, come all’ articolo precedente, senza il consenso della moglie‘alienare in tutto, od in parte gl’imwobili ,. sopra i quali è stabilita la La indeterminata, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale, mobilizzazione. 1509. ll conjuge che ba mobzlizzuto un fondo, ha la facoltà all’atto della divisione di ritenerlo s computandolo nella di lui porzione per il.valore at- tuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto. SEZIONE IV. Della Clausola di sepurazione de’ debiti. F 1510. La clausola coila quale i contugi stipulano di pagare separatamente i loro debìti particolati, gli obbliga all’atto dello scioglimento della comu- mone a darsi reciprocamente conto dei debiti, che si giustifichierà essere stati soddisfatti dalla comu- mone, a scarico di quello dei conjugi che n’ era de- bitore. Questa obbligazione è la stessa, vi sia, o non Vi sia stato inventario; ma se il mobiliare conferito dai conjugi in società, non risulta da inventario, o da stato autentice anteriore al matrimonio, i cre ditori dell’ uno, e dell’ altro coujuge possono senza avege riguardo ad alcuna distinzione che. si recla- masse, chiedere di essere soddisfatti tanto sul 710- biliare non inventariato, quanto sopra gli altri be- mi della comunione. lereditori hanno lo stesso diritto sul mobiliare pervenuto ai conjugi duramie la comunione, se que- cea 380 L. III. Dei differenti Modi ee. sto non risulta egualmente da inventario o da stato autentico. 15II. Quando i con]jugi mettono in comunione una data somma, 0 corpo, una tale collazione induce un tacito patto che essa non sia aggravata di debiti an- teriori al matrimonio, ed il consorte debitore deve dare conto all’altro di tutti quei debiti che di- minuirebbero la somma che ha promesso di conferire 1512. La clausola di separazione di debiti non impedisce che la comunione sia aggravata degl’ in- teressi e dei frutti decorsi. 1513. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno dei conjugi, dichiarato dal contratto libero e sciolto da qualunque debito anteriore al ma- trimonio, l’altro consorte ha diritto ad una inden- nizzazione che si prende tanto sulla parte della co- munione spettante al conjuge debitore, quanto su i beni particolari di esso; ed in caso d’ insufficienza questa indennizzazione può proporsi in giudizio con azione per garanzia contro il padre, la madre, l’ ascendente o il tutore che lo avessero dichiarato libero e sciolto. Quest’ azione per garanzia può essere proposta an- cora dal marito durante la comunione; se il debito proviene per parte della moglie; salvo, iu questo caso; il rimborso dovuto dalla moglie o da’ suoi ere- di a quelli che si ritengono per garanti dopo lo scio- glimento della comunione. SezioNnE v. Della facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi e senza pesi gli Effetti conferiti. 1514. La moglie può stipulare che in caso di re- nunzia alla comunione essa ripiglierà in tutto od in purte ciò che vi avrà conferito, tanto all’ atto del matrimonio, quanto dopo; ma tale stipulazione non ala ima un pei atto pol Y. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 331 può estendersi al di]à delle cose formalmente es DI esse e nemmeno a vantaggio di altre persone fuori che delle individuate. In conseguenza la facottà di ripigliare il mobilia re conferito dalla moglie all’atto del matrimonio mon s’ estende a quello che le fosse pervenuto du- rante il medesimo. Così pure la facoltà accordata alla moglie non sì estende ai figli, e quella accordata alla moglie ed ai figli non si estende agli eredi ascendenti, o ai collaterali In tatti i casì, non può essere ripicliato quante si conferì, che facendosi deduzione dei debiti parti colari della moglie, i | quali la comunione avesse soddisfatti. SEZIONE VI Della Prededuzione convenzionale. 1515. La clausola colla quale il conjuge superstite è autorizzato a prelevare prima di qualunque divi- sione una data somma o una data quantità d’effe ti mobiliari in natura, non dà diritto a tale prededu- zione in vantaggio della moglie sopravvivente, che quando essa accetti la comunione, purchè nel con- tratto di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto, anche in caso di renunzia. Fuori del caso di questa riserva, la prededuzione non si eseguisce, che sulla massa divisibile, e nut sui beni particolari del conjuge premorto. 1516. La prededuzione non si risguardà come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazicni, ma come una convenzione matrimoniale. 1517. Si fa luogo‘alla prededuzione per la morte naturale o civile. 1518. Quando lo scioglimento della comunione de- tiva dal divorzio o dalla separazione personale, non 332 L. III. Dei differenti Modi ec vi è luogo all'attuale rilascio della cosa da prededur- si;'ma il conjuge che ha ottenuto il divorzio o la separazione personale; conserva i suoi diritti alla prededuzione nel caso di Bopravvivenza. Se la mo- glie ha ottenuto il divorzio o la separazione, la som- ma o la cosa che costituisce la prededuzioue resta sempre provvisionalmente al marito coll’obbligo di dare cauzione. 1519. I creditori della comunione hanno sempre il diritto di far. vendere gli effetti compresi nella prodeduzione, salvo al conjuge il regresso in con formità dell’articolo 1515. SEZIONE VII. Delle Clausole, colle quali s’ assegnano a Ciu- scheduno de’ conjugi parti ineguali nella Co- munione« 1520. I conjugi possono derogare alla eguaglianza della divisione stabilita dalla Tegge, tato col’ non assegnare nella comunione al conjuge sopravvivente o a’ suoi eredi, che una porzione minore della me- tà, quanto col now assegnargli che una somma fissa per qualunque diritto nella comunione, e così pure collo stipulare, che la comunione intiera; in certi casi, apparterrà al conjuge sopravvivente 0 ad uno di essi solamente. 1521 Quando è stato stipulato che. il coniuge od i suoi eredi non avranno che una data porzione nel- la comunione, come sarebbe il terzo, 0 il quarto, il conjuge cui tale porzione è per tal modo limitata, od i suoi eredi, non sovo obbligati ai debiti della comunione che proporzionatamente alla parte delle attività che essi vi hanno. La convenzione è nulla se obbliga il conjuge li- mitato come sopra 0 i suoi eredi a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti, o se lo dispensa dal = T. V. Del Contratto idi Matrimonio ce. 358 carico d’ una parte di essi eguale a quella che hanA no nelle attività. 1522. Quando siasi stipulato che uno de’ conj ugi O ì suoi eredi non potranno prendere che una data somma per qualunque diritto di comunione. la clau- sola si risolve in un contratto eventuale che obbliga l’ altro conjuge© i suoi eredi a pagare Ja sonnna convenuta, sia che la comunione riesca utile 0 dan- nosa, sufficiente 0 insufficiente a soddisfare la det- ta somma. Argum. ex l. 10, f. de regulis Juris. 1523. Se la cliusola non contiene unital contratte the relativamente wgli eredi del conjuge, questo, in caso di sopravvivenza, ha diritto alla divisione legale per metà 1524 Il marito, o ì suoi eredi che in virtù della clausola enunziata nell'articolo 1520, ritengono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfare tutti i debiti di essa. l creditori, non hanno, iu questo caso, azione alcuna contro la moglie, o ìî suoi eredi. Se appartiene alla moglie superstite il diritto di ritenersi, mediante una convenuta somma, tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa ha la scelta o di pagar loro tal sonima, restando obbl:ga- ta per tutti i debiti, o di renunziare alla comuuio- ne, cedendone agli eredi del marito i beni ed i pesi. 1525. È lecito ai conjugi di stipulare che ta tota- lità della comunione apparterrà al conjuge supersti- te osoltanto ad uno di essi, salva agli eredi dell’ al- tro la ragione di ricuperare i beni ed ì capitali conferiti in comunione per parte del loro autore. Questa stipulazione non si ritiene come una li- beralità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguardo alla sostanza, che rapporto alla forma, ma sì considera specialmerte come una convenzione uu tiale è fra 50%]. 334 L. III, Dei differenti Modi ec. SEZIONE VII. Della comunione a titolo universale. 1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di xoatrimonio una comunione universale dei loro beni tanto mobili che immobili, presenti e futurì, o dei presenti solamente, 0 soltanto dei futuri. L.3,L1 7,6 1, ff. pro socio. pisposizioni comuni alle otto precedenti sezioni. 1527. Ciò che è stabilito nelle otto precedenti se zioni, non ristrivge le stipulazioni di cui è suscet- tibile là comunione convenzionale alle precise dispo* sizioni in esse contenute. ] conjugìi possono fare qualunque altra convenzio- ne. come all'articolo 4387, sotto le modificazioni enunziate negli articoli 1388, 1589 e 1390. Nel caso però in cuni vi fossero figli di un prece- dente matrimonio, qualunque convenzione cha nel suoi effetti tendesse a dare ad uno de’ conjugi una pei maggiore di quella stabilita nell’ artico» o 1098 del titolo delle Ponazioni tra’ vivi, e dei Testamenti, sarà senza effetto per tuito ciò che eccede questa porzione: ma i semplici proven- ti risultanti dai Javori comuni;© dai risparm] sulle rendite respettive, quantunque ineguali fra i due conjugi, non sono considerati come un vantaggio 10 pregiudizio dei figli di primo letto. 15:28. La comunione convenzionale soggrace regole della comunione legale, in tutti i cas in cut non vi si è derogato col contratto implicitamente od esplicitamente. alle SEZIONE IX. Delle Convenzioni esclusive della Comunione. chè gli sposi non sottomettendosi al re- gi sp dichiarano di maritarsi senza comunio parati di beni, gli efferu di que golati nel modo che segue, 1529, Allori gime dotale, ne,o di rimanere sf sta stipulazione sono re hi| dei| 1. V. Del Contratto di Matrimonio ee. 335 6.1, Della clausola che contiene la dichiarazione degli É sposi di muaritarsi senza comunione. 1530 La clausola contenente la dichiarazione de- gli sposi di maritarsi senza comunione, non attri- Buisce alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di percepirne i frutti- questi frutti si ritengono assegnati: al marito per sostenere i pesi del matrimonio. 1531. Il marito ritiene l’amministrazione dei beni mobili ed immobili della moglie", e per conseguen- za; il diritto di ricevere tutto il mobiliare che essa Porta in dote, o che Je pervien» durante il matri- monio, salva la restituzione ch’ egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso: o dopo Ja separazione dei beni pronunziata giudicialmente. 1532. Se nel mobiliare portato dalla moglie in do- te, o pervenuto ad essa durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll’uso> dovrà di que- $te unirsi al contratto matrimoniale.una descrizio- ne colla stima, ovvero formarsi inventario; alior- chè le stesse cose pervengono alla moglie, il ma- Tito sarì tenuto a restituire il prezzo della stima. L. 42, ff. de jure dotium. 1953. Il marito è obbligato a tutti pesi che sono a carico dell’usufruttuario. Mot, 2: 10; D 18, ff. de impensis in res do- lules factis.— L. 28 61 ff. de donhationibus in- ter virum et urorem. 1534. La elusola enunciata in questo paragrafo non impedisce che si possa pottuire che la moglie dEipe rà annualmente sopra semplice sua quietanza una determinata parte delle sue rendite per le sue llmute spese e pci bisogni della sua persona{ er se 336 L. III. Dei differenti Modi ce. i 1535. I beni immobili custituiti in dote, nel case di questo paragrafo, mon sono inalienabili. Non‘possono tuttavia alienarsi senza il consenso del marito. ed in caso di rifiuto, senza giudiciale autorizzazione.; si g. 11. ih Della clausola di separazione de’ beni. 1536. Allorquando gli sposi nel contratto del loro| matrimonio hanno stipulato che essi saranno sepa-|, rati di beni, la moglie conserva l’intera ammini-|" strazione de’ suoi beni mobili ed immobili; ed il libero godimento delle sue rendite. ind 1537. Ciascuno de’ conjugi concorre ai pesi del matrimonio, secondo le convenzioni contenute nel lore contratto; e non essendovi patto a tale riguar- do, la moglie contribuisce per 1 esi matrimoniali fino alla concorrenza del terzo delle sue rendite, 153%. In nessun caso, nè in forza di qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi im mobili senza speciale assenso del marito, ed in ca-| 10 so di rifiuto, senza autorizzazione giudiciale. i Qualsivoglia autorizzazione generale accordata alla| moglie di alienare i suoi beni immobili, tanto nel| contratto di matrimonio, che posteriormente, è nulla,4 fit 39. Se la moglie separata lascia che il maritoî L il godimento de’ di lei beni, questi non è te nuto, tanto sulla domanda che la moglie potesse fargli, quanto dopo lo scioglimento del matrimomo, se non alla consegna dei frutti esistenti,€ nont|n; obbligato per quelli che fino allora si fossero con sumati. L. 11, cod. de pactis conventis- 19. abbia ‘100 n$o lale T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. CAPO, III. Del Regime Dotale. 1540. La dote sotto questo regime come sotto quel- {lo del capo Il, consiste in quei beni che la moglie Jora par \inl- dil| i del i ad| ual-| niali| ite, Dque Mm D ca alla o nel alla ;aril dle otess onio non! c08 porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio 1541. l'uttociò che la donna si costituisce in dote o che le viene dato nel contratto del matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario. drgum. cx l. 23, ff. de jure dotium.—V. L. 16 x Cod. de jur. dot.; d. 44,61, 1 45 sy inpr. et$1, L 46,651; et l. 59, ff cod. tit. sl. 2, coli de ) fund. dot.—V.L.1.et l 3, cod. de dot. promiss.; 1.69) 643]. de jur. dot. SEZIONE T, Della Costituzione della Dote. 154. La costituzione della dote può comprende- re tutti i beni presenti e fuinri della donna, o sol- tanto tutti i suoi beni presenti, od una parte de’suoi beni presenti, e futuri, Oppure può avere per 0g- getto uma cosa speciale. La costituzione di dote concepita in termini ge- nerici di tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri. L. 4, et 2. 16, cod. dejure dotium.l. 60,1. 61, Imfpr. et Gia il: na, ff eod. tit.— Argum. ex l\ n° ff. de auro et argento. 1943: Durante il matrimonio, la dote non può es- sere costituita nè accresciuta. L. 1y în pr. ff. de pactis dotalibus; l. 19,1. 20, fl 1, cod. de donuticonibus ante nuptias.— Contr. Instit. de donationibus,$ 3.— Novell. 97, cap. 2. 338 L. II. Dei differenti Modi ee. 1544. Se il padre e la madre costituiscono unita- mente una dote, senza dstinguere la parte di cia- scuno, s'intenderà costituita n parti eguali. Se la dote è costituita dal solo padre per i dirit- ti paterni e materni, la madre quantunque presen. te al contratto non sarà obbligata, e la dote reste- rà per intiero a carico del padre. L. 7, cod. de dotis promissione» 1545. 8e il padre, ola madre superstite costitui sce una dote su i beni paterni e materni, senza spe cificarne le porzioni, la dote si prenderà primera mente sopra i diritti spettanti alla futura sposa. nei beni di quello fra 1 genitori che è predefonto, ed il rimanente sopra i beni di chi 1} ha‘costituita. Cujac. in 1.7, cod.de dotis promisstone.— Contr, d. de dotium promissione. Argum. ex l. 7, c0 I ghia dotata dal padre e È li 1546. Nonostante che la fi dalla madre abbia beni propr) di cui ad essì appar: tenga l’usufrutto, la dote si prenderà dai beni dei costituenti, se non vi è stipulazione in contrario Dm 600, de dolis promisstone. 1547. Quelli che costituiscono una dote sono tenu: effetti costituiti in Vote. L. 4, în pr.; F. de jure dotium, Let cOn eod.,l. unica; Y> cod. de rei uroriae ucitone. -— L. 84, ff. de jure dotiun L:; 19), 210.pe‘et. Sl) l. 32, ff. soluto matrimonio— V. L.9, Sf de ti a garantire gli A 1.5. fb, de dol. È condict. caus. dat. non secul; mal et met. except.; 1. 78. SI, ff. de jur. dot.— Li 12 et l. 25, cod. ad senatus-cosultum$ ellejan. 1548. Gl interessi della dote decorrono:pso Jure matrimonio, contro coloro che|’ han quando anche siasi pattuita una dila- se non vi è stipulazione in dal giorno del no promessa 4 zione al pagamanto, coulrario o n pra 1:63, S 36407» de yure dotium; 1. 20) /. 31,62, 004. cod. tit. in nb esen ‘este tituie spe nera: a Nel + ed a ont dre ppar i de Ano Leno «| qui hat dilo:E el! Lum T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. SEZIONE II. Dei Diritti del marito su i beni dotali, e dell inalienabilità del fondo dotale. 15/9. 1l solo marito ha 1° amministrazione dei beni dotali«durante il matrimonio. Egli solo ha diritto da agire contro i debitori, e detentori dei beni dotali, di perciperne i frutti e glinteressi,€ di esigerne.i capitali. Ciò non ostante può couvenirsi nel contratto di itatrimouio, che la moglie riceverà annualmente, dietro la semplice sua quietanza ,» una parte delle sue rendite, per le sue minute spese e per. i biso- gni della sua persona Li79, in pr. Linda ffrde jure dotium; l. ir, cod. eod. tit; l. 9g, cod. de rei vindicatione. 1550. Il marito non è tenuto a prestare cauzione per la dote ch'egli riceve, se non vi è stato obbli- gato col contratto di matrimonio. L. 1 et leg. a, cod. ne fidejussores vel manda- lores dotium. dentur. 1551. Se la dote o parte di essa consiste in effetti mobiliari stimati nel contratto di matrimonio, sen- a dichiarazione che la stima non ne produce la vendita, il marito ne diwieue il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro fis sato. L. 10, inpr.; 2.2, L 69,$ 8, ff. de Jure dotium; 1.5,!. 10, cod. eod. tit.; 1. 51; ff. soluto matrimonio. L i$ 1, ff. de aestimatoria uctiune. 1552. La stima dell’immobile costituito in dote nen ne trasferisce la proprietà al marito, senza una tspressa dichiarazione. Uontr. Z. 10, in pr. ei$ 1, ff. de jure dotium; l 5 et /. 10, cod. eod. tit 1553. L'immobile acquistato col danaro dotale non cliviene dotale, se non qualora nel contratto di matri- wonio sia stata stipulata la condizione dell'impiego Stan TS ® be Bo è» 34o L. III. Dei differenti Modi cc. Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile da- to per pagamento della dote costituita in danaro. L. 54, ff. de jure dotium; lf. 12, cod. eod. tit, 1554. Gl’immobili costituiti in dote non possono alienarsi, o ipotecarsi durante il. matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da cutrambi uni- tamente, salva le seguenti eccezioni. * Paul. sertent., lib.». tit. 2r, 62, Instit. in pr. l.2, tit.8,— L. unicas S 15, cod. de reî uxo- riae actione; l. 23, cod. de jure dotium; l.4,1.5,$ et l 6, f.de fundo dotuli; L.2, cod. eod. tit.— V.| Lr, Sa abate fundo dotali; È. 1, cod. cod. tit. 1555. La moglie può cell’assenso del marito, od in caso di rifiuto, coll’ autorizzazione giudicinle, dare i suoi beni dotali per il collocamento dei fivlì che ella avesse da anter ore matrimonio; ma se non è autorizzata che giudicialmente, deve riservare l’usufrutto al marito.| 1556. Può ancora, coll’ autorizzazione del marito, dare i di lei beni dotali pel collocamento de?’ figli comuni. 1557. L'immobile dotale può essere alienato(al- I lorchè col contratto del matrimonio ne è permessa| l’ alienazione. 1558. Si può parimente alienare 1’ immobile dotale coll’ antorizzazione giudiciale, ed all’ incanto, dopo tre pubblicazioni, Per liberare dal carcere il marito, o la moglie; Per somministrare gli alimenti alla famiglia eì casi preveduti negli LAPLOE 203, 205 e 206, alti- tolo del Matrimonio; Per pagare i debiti della moglie o'dirquelli cl hanno costituita la dote, allorchè questi debiti han- no una data certa anteriore al contratto di mairi- monio; Per fare suraordinariamente riparazioni indispen» sabili alla conservazione dell’ immobile dotale; T. V. Del Contratto di Matrimonio 341 Fiualmeute quando quest’ immobile è indiviso coi (; erzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione. tin In tutti questi casi I° avanzo lel prezzo ricavato 4 us dalla vendita, soddisfatti 1 bisogni comprovati, ri- A) 1° x “x Imarrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità Lr a vantaggio della moglie}, i. 2, cod. de fundo dotali. : 1559. L’ immobile dotale può col’ consenso della i moglie essere permutato con un altio immobile dell” istesso valore per quattro quinti almeno, purchè sì ? giustifichi P uwlità della permuta, s' ottenga Vau- de|(9rizzazione giudiciale, e preceda la stima pèr mez- zo di periti nominati er officio dal tribunale. in questo caso, V immobile ricevuto in permuta diverrà dotalè, come pure sarà dotale Va\anzo del prezzo, se ve ne ha e sarà impiegato come tale a wantaggio della moglie. L. 26, L.\:, cod. de jure dotium. i 1560. Se fuori delle eccezioni sopra indicate, la I i moglie o il marito, o entrambi unitamente alienano Ì %t;l fondo dotale, la moglie o i di lei eredi potranno 9. dopo lo scioglimento del matrimonio far revocare i Valienazione, senza che si possa loro opporre alcu- ì na prescrizione per il tempo decorso duraute il ma- trimonio: la moglie avrà Jo stesso diritto dopo la sepirazione de’ beni. i dei il marito potrà durante il matrimonio far revoca- si re| alienazione, restando però obbligato per i dan- gie: È DI ed interessi verso il compratore, nel caso che nel "1 gontratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa “| venduta era dotale. sh Li unic. N19, cod, de rei uroriae actione. 1561. Gl’immobili dotali che nel contratto di, ma- ni trimonio non si son dichiarati alienabili, non sog- "i" È giaciono a prescrizione durante il medesimo, pur- E ehè questa non abbia cominciato a decorrere prima del matrimonio. e] Diventane eiò non ostante soggetti a prescrizione r Y® 34a. III. Dei differenti Modi ec. dopo la separazione de’ beni, qualunque siasi l’epo- ca in cui la prescrizione è incominciata. L. 30,$ omnis cod. de jure dotium.— Argum,| ex l 28, ff. de verborum significatione. 1562. Il marit» riguardo ai beni dotali è astretto | da tutte le obbligazioni che sono a carico dell’ usu- fcuttuario ,— E responsabile per tutte le prescrizioni incorse e deterioramenti avvenuti per sua negligenza. L. 19, in pr., ff. de jure dotium; 0.5,{. dell li| fundo dotali.— L. 66, in pr. ff. soluto matrimo-%. di nio; l. 16, ff. de fundo dotali.— L.1, 62; 1.5 Ì 2 1601. 3,6157713 0 16, de impensis ra 4 res dotales factis,+ L.28, f1,7.de donationitb. inter' virum el urorem. 1563. Se la dote è in pericolo, la moglie può do-|| mandare la separazione dei beni come è detto agli i articoli 1/43., e seguenti,} ) L. 22,68, 4 24, în pr., ff. soluto matrimo- nio; l. 29, cod. de jure dotium. Novell. 97, cap. 6. } S(R#Z TO, E III. Della Restituzione della dute. TIE] 1564. Se la dote consiste in immobili, o in 1no- | bili non stimati nel contratto nuziale,© sur: (I bensì, ma con dichiarazione che la stima non iol- i Ut] ga alla moglie la proprietà, i il Il marito o i suoi eredi possono essere astreili Lt all’ istantanea restituzione della dote, sciolto che|| 04| sla il matrimonio. Do i' L. unic.,$7; cod. de rei uzoriae actione.—V.| I i 1. 12, l. 13, ff. solut. matrimon., l. unic, d9,| cod. de rei uzor. act. Vi 19. 2. 17 L d0, f. de| pi re julic.— V.1 68,1. 173.f. de regul. jur, j 1.25, fl (TÀ, F. de re jud. ; 1565. Sc la dote consiste in una somma di denaro. T.V. Del Contratto di Matrimoniò eè. 345 o in immobili stimati nel contratto senza che sissi; dichiarato che la stima non ne attribàisce la pro- prietà al marito., La restituzione non può domandarsi che un anno dopo Jo s' loglimento del matrimonio. Leu L. unica,(. 7 cod. de rei uroriae actione. 1566. Se gli effetti mobili la cui proprietà resta 3 alla n oglie., siansi consunti coll’ uso senza colpa r ,} del marito, egli non sarà tenuto a restituire, che : quelli che rimarranno, e nello stato in cui si tro- gUili Veranno. Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualunque so, riprendere la biancheria e ciò che serve all’or- dimatio. e necessario suo pia s salva la revia deduzione del Moro. v:;s quaudo la sua rica bi: ineheria e robe di uso saranno state primitiva- a mente date con stima. bigo.zn preet f.6; Lu, ff de]ure dotium..| g- Se la dote comprende‘obblighi O costitu- zioni di rendita 1 quali siano periti, od abbiano I sofferto riduzioni non imputabili a negligenza del| marito, questi non sarà responsabile, e sarà libe-| rato restituendo le scritture dei dat. L. 49, in pr. ff, soluto matrimonio; L 41,63, SY de Jure dotium. 1568. Se la dote siasi costituita in un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o suoi eredi non sono tenuti, che a restituire la rag gione di usu- frutto, non già i frutti scaduti durante il matri- Ì monio. i L. 66 et 1.78, in pr., ff. dejure dotium; 1.57; i Y. soluto matrimonio. 1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni do- po la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento È della dote, la moglie, o i suoi eredi potranno ri- peterla contro il marito dopo lo scia lano del tnalrimonio senza essere tenuti a provare che qui arO sti V’abbia ricevuta, quando non giustificasse di È 19 1). di tr ahh L: HI. Dei differenti Modi ec. avere usate inutilmente tutte le diligenze per pro- eurarsi il pagamento. Novel. 100, cap. 1.— Authentic. quod locum, eod. de dote cauta non numerata. 1570. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl interessi, ed i frutti della dote che deve restituirsi, decorrono ipso jure‘a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento. Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere. durante 1’ anno del lutto, gl’interessi della sua dote, o di farsi som- ministrare gli alimenti per îl tempo predetto, dall eredirà del marito; ma in ambedue i casì nel corso di detto anno deve l° eredità somministrare l’abi- tazione e gli abiti del lutto, Seuza dimimuzione de- gli interessi ad essa dovuti. L. unic.$.7, in fin., cod. de rei uzoriae actione. 15-1. Sciogliendosi il matrimonio; i fruiti degli imwobili dotali si dividono/tra il marito e la mo- glie o loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell’ ultimo anno. L’anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il*matrimonio. L. 7,6 1. fF. soluto matrimonio; l. unic.$ 9» eod. de rei uroriae aclione. 1572. La moglie e i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecar) anteriori alla medesima. L. 9, l 31, cod. de jure dotium; L. unie, Gi de rei uroriae actione.— Contr.Xl. 12. cod. qui potiores in pignore habentur. 19573. Se il marito era già insolvibile|* se non aveva nè arte, nè professione quando il padre co- stituì una dote a sua figlia, questa non sarà cenuta a conferire mell’eredità paterna che 1° azione essa spettante contro| eredità di sue marito pur eitemerne ii rimborse. my T. V. Del Contratto di|Matrimonto ee. 345 Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dopo il matrimomo, O se aveva un mestiere od una professione che gli tenesse luogo di beni, La perdita della dote cade unicamente a danne della moglie. Novell. 97, cap. 6 SEZIONE Jv. Dei beni parafernali. 1574. Sono parafernali tutti 1 beni della moglie che non sono stati costituiti in dote. L. 8, cod. de pactis conventis tam super dote, 15:5. Se tutti 1 beni della moglie sone parafer- nali, e se nel contratto non esiste alcuna conven- gione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce fine alla concorrenza del terzo delle sue rendite. 1576. La moglie ha l' amministrazione ed il go- dimento dei suoi beni parafernali. Ma essa non può alienarli nè comparire in giu- dizio per causa dei detti beni senza autorizzazione del marito, o in‘caso di rifiuto, senza permis- sione del giudice. L. 8, cod. de pactis conventis. I, 11, cod. de solutionib. et liberationib. l. 6, cod. de revocand. donationib 1577. Se la moglie costituisce suo marito pro- curatore ad amministrare i suoi beni parafernali; col peso di renderle conio dei frutti, questi sarà tenuto. verso la medesima come qualunque altro procuratore L. 21, cod. de procuratoribus; l, 95, ff. ad le- gem Falcidiam. 1578. Se il marito ha goduto i beni parafernah della moglie, senza procura, come pure senza op- 346 L. III. Dei differenti Modi ec. KI posizioni per parte di essa, questi noti è tenuto, sciogliendosi il matrimonio, od alla prima domanda della‘moglie, che a consegnare i frutti esistenti; senza essere risponsabile di quelli che sono stati fino allora consunti. L. 11. cod. de pactis conventis 1579. Se il marito nou ostante|’ opposizione com- provata della moglie ha goduto dei. beni parafer- nali, è tenuto a render conto alla medesima di tutti i frutti tanto esistenti, che consunti. L. 8, cod. de pactis conventis; L. 17, cod. de donationibus inter virum et urorem.— L. 1,918, Tie uaar fe ad legem Falcidiam. 1580. 11 marito il quale gode i beni parafernali, è tenv» a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario. Argun. ex l. 36,$5, ff. de haereditatis pe- intiorne è» pisposizione particolare. 1581. 1 conjugi sottomettendosi al regime dotale, possono non ostante stipulare una società per gli acquisti,€ gli effetti di tale società vengono reg@- qiti come è prescritto dagli articoli 1499; 1499: [iO LO VI Della Vendiia. CARO 1. Della natura e forma della Venilita. 158: La vendita è una convenzione per cu uno si obbliga a dare una cosa, e Paluro a pagarla. Può esser fatta tanto per alto«utentico come per iscritiura privata Uaisin parieb Gai de contrahenda ein piton@; 1° santi fade actionibus empti«I venditi, L. 2, ff. de obligutionibus, el actronibus- lì | il Cl. VI. Della Venilita. 3 17 1583. E perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di«liritto dal compratore riguardo al v ditore, al momento che siasi convenuto della cos del prezzo, en- ne quantuncue non sla seguita aocora la tradizione della cosa, nè pagato il prezzo. TREIA ff. de periculo et commodo rei vendit.— Institut: de emptione ét venditione.— L. 17, cod. de fide‘instrumentorum; I. 1. et Lily, cod. de periculo et commodo rei venditae pad nz Sf. de evictionibus; 1: n, ff. de periculo et‘com. modo rei venditae. I° 6 cod. cod. tit ils ff- de regulis juris; l. 54, SF. de actionib. empti ‘et venditi; I. 35»$ 4, L 56, ff. de contrahend. emptione.— L. 20. cod. de pact.; l. 10, cod. de rei vindicat.; l. 11, coil. de act. empt. et vend. l. 27, cod. derei vind/; 1.6, cod. de hacredit vel act. vend. 1584. La vendita può essere fatta puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva 0 ri- solutiva. Può altresì avere pe: oggetto due o più cose al- ternatrvamente In tutti gl’indicati casi, il di lei effetto è rego- lato dai principj gene rali del e convenzioni. L.8,61, ff. de periculo et commodo rei ven- ditae.— L. 5. cod.'eod. tit— L; Zip; 06, SiR de contrahenda emptione. 1589. Quando si tratti di mercanzie non vendute Im massa, ma a peso, numero e misura, la ven- dita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè esse nn sia- No pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna o i danni ed interes- sl, se vi è luogo, in caso d’ impedimento della obbligazione. ix Sd. L ,69 empiione; L. nes venditae. so,(fi de contrabenda 2; cod. de periculo et comuniedo re 348. L. III Dei differenti Modi ec. 1586. Se al contrario le mercanzie siano state vendute in massa, Ja vendita è perfetta, quantun- que le mercanzie mon siano per anche state pesate, mumerate o misurate. L. 35 Sbet.6,)0..62,;G2, ff.‘de contrahenda einpitone 1587. Riguardo al vino, all’olo, ed altre cose delle quali si costuma di fare V assaggio prima della compra$ nov vi è contratto di vendita finchè 1) con- pratore non le ha assaggiate ed approvate. E, Mage. pri€081, ff_de periculo et com- modo reî venditae; L. 34;$ 5 ff. de contrahen- da emptione. i 1588. La vendita col patto di preventivo assaggio Si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva Argum- ex l. hs ff de periculo et commodo rei venditae. 1589. La promessa di vendere equivale alla ven- dita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo. Mornac. ad /. 16, cod. de fide instrumentorum. 1590. Sc la promessa di vendere è stata fatta me- diante caparra, ciascuno dei contraenu è in arbi- trio di recedere dal contratto, Quegli che 1° ha data, perdendola; È quegli che 1 ha ricevuta, restituendo il doppio. Arsum. ex U 55, in pr. ff. de eontralienda emptio ne. 1591. 1) prezzo della vendita deve esser deter- minato e specificato dalle parti. Livo fp ibnga Sa ela 35, 615 Li 394 FF. de contrahenda emptiene; 1.15, cod. cod. tit. 1592. Può per altro rimettersi all’ arbitrio d° un terzo; se questi non vuole o non può fare la di- chiarazione del prezzo, Ja vendita è nulla. BISI de contrahenda empt.; l. ultim cod. eod. tit., I. 25; in pr. Jecati conduclt 1593. Le spese degli atu e le altre accessorie alla ve ita sono a carico del compratore, T. VI. Della Vendita. CAPO II. Ni Di quelli che possono comprare e vendere.‘ non è vietato dalla legge. L.1,02,ff de contrahenda emptione.— L. 26, ff. de contrahenda emptione.— L. 10 ff. de cura- toribusfurioso.— L. 6, ff. de verborum obligatio- | nibus.— L. 12 ff. de usurpattonibus et usuca- | pionibus. L 13;$- 29, ff. de actionibus empti et venditi.— L.3, cod. de in integrum resiitutione La minorum.— L. ult. cod. de vendendis rebus ci- - f#vitatis. 1505 Il contratto di vendita non può aver luoge tra 1 conjugi che nei tre casi seguenti: 1.° Quando uno dei conjugi, giudicialmente se- parato, cede all’altro dei beni in pagamento de’ suoi diritti. o- 2.° Quando la cessione che il marito fa alla mo- Ti} glie, anche non separata, è fondata sopra una cau- sa legittima, come sarebbe il rinvestimento dei di m lei immobili alienati, o del danaro a lei spettan- te, se questi immobili o danaro non cadoao in co- DI" w nione, 3.° Quando la moglie cede al marito beni in pa- gamento d’ una somma da lei promessagli în dote, quando siasi esclusa la comunione. Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti qualche van- ’| 1594. Possono comprare o vendere tutti quelli cui | | | 110 do —__ tt taggio indiretto. |‘ L.31,$. 4. ff. de donationib. inter virum et uxro- 71 rem tl 1596. Non possono essere aggiudicatarj sotto pena ui«di nullità, nè direttamente, bè per interposte per- dl sone. 1 tutori relativamente ai beni di quelli, di cui im hanno Ja tutela; I procuratori, per i beni che sono incaritati di al vendere; 2 g vd 10] 13) ni SA 350 L. III. Dei differenti Modi ec. Gli-amministratori, per i beni dei comuni, o de- gli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura; I pubblici officiali, per i beni del demanio, le vendite dei quali s° eseguiscono mediante il loro ministero. 1. 5,cod. de contrahenda emptione; 1. ultim., cod. de fide et jure hastae fiscalis.— L. SON I. 46 ff. de contrahenda emptrone. 1597.1 giudici, i loro supplenti, 1 magistrati che adempiono il pubblico minisiero., e loro sostituti, 1 e ahicMieri 3 gii uscieri, ì patrocinatori, i difensori officiosì ed i nota], mon possono essere cessionar) delle lit, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giurisdizione eser- citano le loro funziuni, sotto pena di nullità, dei danni, interessi e spese. CAPO III. Delle Cose che possono vendersi. 1598. Si può vendere tutto ciò che è in commer- cio, quando le leggi particolari non ne abbiano vietata|’ alienazione. E. 650 ddl 15, 6.15 7.29, L'a3Rt: dr (039, L 34.$ tera Sas È 55 Pat, ff. de contrahenda emptione. L. 8. g 2 ff: de pe- riculo et commoilo ret venditae; L. 39, C3, f, de evictionibus. i 1599. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo»al risarcimento dei danni ed inte- ressi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse di altrui. Li."t, LO cod. de rebus alienis non alienan- dis. 1.2, L 4, cod. eod. tit.— Contr. 129, 1 de contrahenda emplione. i 1600. Non si possono vendere sione d’ una persoua vivente, anc( rchè questa acconscnlisse i diritti di succes- vi Im irt| AT) di 16 T. VI. Della Vendita.‘351 , L. 15, /. 19., l 30, cod. de pactlis; l. 4, cod de inutilibus stipulationibus; l. I, ff de haeredi- tate vel actione vendita. 1601. La vendita è nulla, se al tempo del con- tratto era interamente perita la cosa venduta. Se ne fosse perita soltanto una parte, il eom- pratore avrà!a scelta o di recedere dal contratto, o di domandare Ja parte rimasta, faeendone de- terminare il prezzo mediante stima. L. 15. in pr.; 1. 57,1 58, f. de contrahenda @mptione. CAPO 1V, Delle Obbligazioni del Venditore s_ 0 RZ TONE 1: Disposizioni generali. 1602. Il venditore è obbligato a spiegare chiara- mente ciò a cui si obbliga. Ogni patto oscuro od ambiguo s’ interpreta con- tro il vendit L. 2x1, ff. de contrahenda emptione, Dis 39) ff: de pactis; 1 192, ff. de regulis juris. 1603. Egli ha due obbligazioni principali. quel- la d consegnare, e quella di garantire fa cosa che vende.+ L. 1, in pr. È. 11$. 2, ff. de actionibus empti et venciti; l. 66, ff. dè contrahenda emp ione; 37 5 et l. 6, cod. de evictionibus.— Va LL 35, 6.4, ffi de contr. empt. L. d,$. 2, commod. vel contr.; I. 17, ff. de peric. et conmodo rei vend.: l. 1, G. 1, ff. si mens fals.,!. 24, ff. mand. SEZIONE Il Della Tradizione della Cosa. 1604 La tradizione è la traslazione della€042 Yenduia în potere e possesso del compratore. 352 L.:II. Dei differenti Modi ec. 1605. Il venditore adempie l’ obbligazione di di- mettere gl inamobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattisi di un edifizio, ovyero i documenti della proprietà venduta. L. 1, cod. de donalionibus. 1606. La tradizione degli effetti mobiliari si compie, O colla lero consegna reale, O colla consegna delle chiavi degli edificj che li contengono, Od‘anche‘col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi al tempo della vendi- ta; oppure, se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d’ altro titolo. L. 794, ff. de contrahenda emptione: 0. 14, 1, ff. de periculo et commodo rei venditae: 2. 9g, .6 et 7, ff. de adquirendo rerum dominio: L. 3, Q 21. ff. de adquirenda vel ammittenda possessione © 1607. La tradizione dei diritti incorporali si ese- guisce o colla consegna dei documenti, o coli’ uso che ne fa il compratore di consenso del venditore. L. 1 et È.> cod. de donationibus: 0. 3, cod. de novationibus et delegationibus. 1608. Les pese della tradizione sono a carico del venditore ,.e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non VI è stata stipulazione im con- trario. 1609. La tradizione della cosa che formò il sog- getto della vendita deve farsi nel luogo dove quel- la esisteva al tempo della vendita stessa, quando pon siasi diversamente pattuito. 1610. Se il veuditore omette di fare la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compra- tore chiedere a sn» arbitrio ola risoluzione del cop- tràtto, 0 la immissione in possesso della cosa ven- duta, se il ritardo procede dal fatto del venditore. Div fade actionibus empti et venditi, 6,1. In tmiîti i casi il venditore deve esaere con lì T. VI. Della Vendita. 35% dannato al risarcimento del danni ed interessi qua- lora dalia tradizione non fatta nel«empo convenute ne risulti un pregiudizio al compratore. L. io. 15, cod. de aclionibus empti et ven- Mel 1, 34 N33) DI eod. tit. 16:2. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il preze z:, ed il venditore non gli abb a accordata dila- zione al Pagamento. L. 19, 1. 53, L. 78, S. 2, ff. de contrahenda em- penne 5 Liri. pala G. 8 ff de actionibus einpli et venditi. 1013. Neppure è tenut» alla cousrgna della cosa, ancorchè si fosse paituita una dilazione; al paga- mento, se dopo la vendi a il compratore sia faili.o, o prossimo al fallimento, in:guisa che il venditore sì trovi in pericolo imminente di perdere il prez- zo; salvo che il compratore presti cauzione di pa- gare nel termine pattuito. I: _16r4. La cosa deve consegnarsi nello siaio in cui s1 trova al tempo della vendita. Dal giorno delia stessa vendita, tutti 1 frutti $pettano, al compratore. L. n et l. 16, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 10, ff. de regulis jurtis 1615. L’ obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare 1 suoi Accessory, è tuito ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa. Bird, 08.; Lr aa, 675 La 8038 \W 3, ff de actionibus empti et verilit— Lena, (24, et 25. ff. de instructo vel istrumento lega- fol. 40; 6. 6% Ag 485 2. 49, 1.76, È n€ ff. de contrahenda emptlione, L. 2 2 et 4; ZA, i. de verborum significatione.— Vi. Paul. sen- bear. deb, aftit. pere—. 13,. 10. cod. de act. empt. et. vendit.— /. 13, G. 10, tr et 13; ff. de act. empt. et vendit.-- fl. 22, 6. 4. ff: de act. empt. ei vendit 2% o© 689 354 L: 1II. è differenti Modi ee. 1616. 1l venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta la quantità che si è stipulata nel con- tratto, sotto le modificazioni che seguono L.‘6 tnipr. et S- 4; LL. 22. IL. 34, fr. de actio- nibus empti et vendiîti.— Paul, senten. lib. 2, tit. 17,6.4— L. 51, ff. de contrahenda emptione; n,$ 1 f- de periculo et commodo rei vendi- tae.— li 13,$. 14, f. de actionibus empti et vendit. 1617. Se la vendita d’ unò stabile è stata fatta coll’ indicazione della quantità in ragione d’ un tan- to per ogni misura, il venditore è obbligato di con- segnare al compratore, se lo esige, la quantità in- dicata nel coutratto. E quando,ciò non sia possibile, o il compratore non lo esìiga» il venditore è obbliga» a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo. L. 40,$.=, ff de contrahenda emptione: L. 69, G. fin.,{ de evictionibus. L 4,$. 1 ff. de aciio- nibus empti et venditi. 1618. Se all’ opposto, nel caso dell’ articolo pre- cedente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, JE acquirente ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prez- zo, 0 di recedere dal contratto, se l eccedenza ol- trepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto. L. lo, f- 2 f. de contrahenda emptione. 1619. In tutti gli altri casi, Sia che la a venga fatta d’ un corpo certe e circoscritto, Sia che riguardi fondi distinti e separati, i Sia che incominci dalla misura, oppure dall’ in- dicazione del corpo venduto susseguita dalla mi» sura, DL’ espressione di questa misura non lascia luogo ad alcun supplemento di prezzo ia favore del ven- ditore per)° cccedenza della medesima, e nemmeno Ino men L {hd I iù D) | T. VI. Della Vendita. vi è]Juogo ad alcuna diminuzione di prezzo in fa- vore del compratore per la misura minore, salvo che la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima par- te iv più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando non vi sia sti- pulazione in contramo. L. 38, în pr.» Sf. de actionibus emptî et ven- diti,— Contr. È(5, jf. de evictionibus. 120. Nel caso in cui, secondo il precscdente ar- ticolo, vi è luogo all’accrescimento di prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scelta, o di recedere dal contratto; 0 di supplire il prezzo, e ciò con gl’ interessi se ha ritenuto lo-stabile. 1621. In tutti i casi, in cui il compratore ha di- ritto di recedere dal contratto, il venditore è tenute a restituirgli oltre il prezzo, se lo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo. 1622. L'azione pel supplemento del prora che compete al venditore, e quella per Ja diminuzione del prezzo 0 per il recesso dal contritto che com- pete al compratore, devono proporsi entro un an- no, da computarsi dal giorno del contratto, sotte pena della perdita delle loro ragioni. L. fo, ff. de contrahenda emptione. 1623. Se si sono venduti due fondi colia. stesse contratto, e per un solo medesimo presso coll’ in- dicazione della misura di ciascuno d’ essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell’uno e mag- giore nell? altre, serne fa la compensazione fino alla debita concorrenza, e l’aziohe tanto pel supplemen- to, che per la‘diminuzione del prezzo, non ha luogo sé non in conformità delle regole superior- mente. stabilite. L. 42.f. de actionibus empti el venditi; L. 69, ff. de contrahenda emptione. 1624. La questione per riconoscere a carico di «hi, fra il venditore ed ii compratore) debba ca- Prali Satie E e de NO tt] 356 L. III. Dei differenti Modi ee. dere la perdita o Ja deteriorazione della cosa ven- duta e non per anco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole prescritte al titolo deî Contratti, e delle Obbligazioni convenzionali in genere. L. 1 cod. de periculo et commodo rei wvendi- tae; l. 8,{}. de periculo et commodo rei vendi- tae-— l. 4, cod. de periculo et commodo rei ven- ditae; l. 11,{f. de evictionibus.— L..n, ff de pe- riculo et commodo ret venditae; l. 11, f de re- gulis juris.— L. 6, cod. de periculo et commodo rei venditae; L. 10,$ 2, ff. cod. tit; L. 54, ff. de aclionibus empti-et venditi; l. 35,$. 4; 1.36, . de contrahenda emptione;—£. 12, l. 13. /. 14, 17), ff. de periculo et commodo rei venditae; Siad 62, 4. 25 de contrahenda emptione, l. 1; l,‘5, f. de periculo et cominodo rei ven- diîvae—L.{,$. 02; 1. 17. ff. de periculo et com- modo rei venditae; L. 51, j}. de actionibus empti et venditi.— l. 35,$ 5 6 et 7, ff. de contrahenda emptione; l. 1,$.1; l. 5, ff. de pericul. et com- modo:rei vendit.;l. 2, cod. eod.-- 8, 5 quod ‘ si sub condilione.{f. de periculo et commodo rei venditae; li 5,icod. eod. tit.;;.l. 8,$1, ff cod. tit.-- ll 34,$ 6, ff. de contrahenda em ptione.-- L 1, 5 sed si venditor; L 1$. af. de periculo et commoedo rei venditae j 1.78,$- 3,{. de contrahenda emptione-- l. 2,(1; l.$; L. 10, Î. de periculo et comodo rei vendilaee sSEZI 0 NE HI. Della Garanzia. 165. La garanzia che il venditore deve al com- pratore, ha due oggetti; il' primo è il pacitico pos- sesso della cosa venduta; il secondo riguarda i di- ritii occulti di essa@ i vizj che danno luogo all’ az41e- ne redibileria. \d dh T. VI. Della Vendila. 357 L. 3, ff. de actionibus empti et venditi-- LL. rr, 02,4. 3, n pr., ff. de aclionibus empti et ven- alt-- L 1, G.1; 2 38,4. de aedilitio‘edieto. Pegi Della garanzia in caso d’ evizione. 1626. Quantunque nel: contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall’ evizione clie soffre di tutte o di parte delle cose vendute, o del pesi che si pretendono sopra le medesime.) e che non furono manifestati all’ atto della vendita. n/d. 19 7: Y. de evictionibus; IiGiit abJicodieod. tit«LA: de'actio- itibus empti et venditi, l. gr, de uaedilitio cdi mi Vi di 72, Gea, Fide evietzil(300. ted; l 1, cod de pericul. et cominodo rei ven- dit; L 36,$. 1; 1.65, 6. de: evict.{12,5 cod. cod. 1627. Le parti possono con patti particolari ac- crescere o diminuire l’effetto di questa ebbligazio- te di diritto; e possono p re convenire che il ven- ditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia. L. 11.$.1et 18, ff. de actionibus empti et ven- dii; 2. 23, ff. de regulisjuris: I. 14.$- 9. 1.31, f. de aedilitio edicto; l. 74, I 69, in pr.> ff. de | evicitonibus 1023. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sara soggetto ad alcuna garanzia y ciò nou ostan- resterà obbligato a quello che resulta da un fat- to suo proprio; qualunque convenzione In contra- no è nulla, L. 6.$9;2. 11,6. 18, ff. de actionibus emptir ee venditi 1029. Nello stesso caso di stipulata esclusione della garanzia, ii venditorè, accadendo|’ evizione 3 è tenuto alla restituzione del prezzo; > hi ie SL peo) fer 358 L. INI. Dei differenti Modi ee. Eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell’evizione aìl’ atto della vendita; 0 aves- sa comprato a suo'tischio e pericolo. Argum. ex I. 11.$ 18,{}. de actionibus emptì et venditi l 60, ff. de evictionibus; l. 21, cod. eod. tit. ll 14, cod. familiae erciscundae. 1630. Quando siasi promessa la garauzia, o nul. la siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ba sofferta. l’evizione, ha diritto di domandare dal venditore 3 1.° La restituzione del prezzo; 2.° Quella dei frutti, quando sia obbligato di gestituirli al proprietario de cui fu rivendicata la cosa; 3.0 Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale; 4°. Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il con- tratto. L. 8, l.gcòd. de evictionibus;— I. 3; IA 00 ff. de uctionibus empti et wenditi; L 60, t. 70, ff. de evictionibus.— l. 23 cod. eod tit.—1l.$,f. de evictionibus; 1. 15, l. 67,{7 de doli mali et metus exceplione. 1631. Quando all’epoca dell’evizione, la cosa data si trova diminuita di‘valore, o notabilmen- te deterioratà, tanto per negligenza del com- pratore, quanto per l’accidente di una forza irre- sistibile, 11 venditore è egualmente tenuto a resti: tuire l’intero prezzo. L. 66, 1. 70,jf. de evictionibus; 1. 45, ff. de activ nibus empti et venditi. 1652. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle dereriorazioni‘da esso fatte; il venditore, hi diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispoli dente all’utile predetto. Argum. ex l. 206, f. de regulis juris. 1605. Se la cosa venduca al tempo dell’evizione 1001 TY. PI. Della Vendita. 559 fosse aumentata di prezzo, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita. L.1,L. 45, L. 66, f. dé evictianibus t. 9, L. 16, cod. cod. tit.; L 45, 617. de actionibus empti et ven- ‘le. 1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il come pratore, od a farlo rimborsare da chi ha rivendi- (cato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramen- ù utili che vi avrà fatti. L.(5, f. de rei vindicatione; L. 45, 6 1 f. de ae- tionibus empti et venditi. 1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al com- pratore tutte le spese, anche voluttuose o di piace- Te, che questi avesse fatto sul fondo. L.45,$1f. de actionibus empti et venditi; 1.38, è de rei. vind'catione; L. 25, Î. de pignoribus et hypothecis i 1636. Se il compratore ha sofferta l’evizione per tna parte soltanto della cosa, e. che questa sia di tale entità relativamente al tutto, che l° acquirente mon l'avrebbe comprata senza la parte evitta, po- trà fare sciogliere il contratto di vendita. L.28, G ultim. ff. de aedilitio edicto; l 47,$ 1, F. de minoribus. 1637. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi sciolta la vendita, il valore della parte eviuta sarì dal vanditore rimborsato al tompratore a norma della stia all’ epoca dell’evi- Zone, e nonin proporzione del prezzo totale de Ha \endita, o la cosa venduta sia aumentata 0 sia di- | niinuita di valore. Wiz; 13, l.15,{F. de evictionibus. 1638. Se il fondo veuduto sì trova aggravato di tervità m n apparenti, senza che se ne sia fatta dichiarazione, e siano‘di tale importanza di far presumere che se il compratore ne fosse stato av- DI senta da de anta dir ii 360 L. III. Dei Differenti Modi ec. yertito nou lo avrebbe comprato, quesii pottì domandare lo scioglimento del contratto, quand non prescelga di contentarsi d’ un’iudennizzazione L. 61, ff dé aedilitio edicto; L1,f15 1 37, 1.3y, Jf. de actionibus empti et wenditî.— L. 66,4. 1,} de contrahenda emptione. 1639. Le altre quistioni che possono nascere per ]a rifusione del danui ed interessi dovuti al com- pratore per l’inesecuzione della vendita, cevon essere decise secondo le regole generali stabilite dl t-tolo dei Contratti e delle Obbligazioni convenzivi nali in genere. La.16,6Feti;l.12, 121,63: 2.23, 1. 31,74 actronibus empti et venditi: IL.|, cod. eod. hit. 1640. La garanzia per causa d’evizione cessi quando il compratore si è lasciato condannati con una sentenza pronunziata in ultima istanza; 0 di cui non è più ammissibile 1° appellazione, seni chiamare in giudizio il venditore, se questi prov che vi erano sufficienti motivi per far rigettare li domanda. L.53,;61,f. deeviclionibus: L. 8, cod. cod. ti. è 611. Della garanzia per i vizj della cosa venduta, 1641. 1l venditore è tenuto a. garantire la cos venduta dai viz} occulti che Ja rendono non all all'uso‘cui è destinaia, 0 che talmente lo dimidli nuiscono che se il compratore gli avesse conosenli o non l'avrebbe, comprata y o avrebbe sofferto ut| n\Inor prezzo. Argum. ext,x.,$ 1; jf. de actionibus empii@ venaiti. Ll' 1,$1, ff de aedilitio edicto. 1642.]l venditore non è tenuto per 1 viz] app renti; e che il compratore avrebbe potuto da il s105s$0 conoscere, T. DVI. Della Vendita. pt L 1-6 6: 2. 14,6 10, ff. de aedilitio edicto è I. tn 45, în pr. eti1,%. de contrahenda emptione. mi 643. E obbligato per i vizj occulti quand? anche |}| mon gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato È di non essere in questo caso isuuto ad alcuna garanzia. A os " L.1, Ga: 14,6-9, 163,7 de aedilitio cn edrceto. i; voi 1644. Il compratore nei casi contemplati negli articoli 1641 e 1643, ha la scelta di rendere la nil 9092 e farsi restituire il prezzo, o di ritenerla ,% di farsi rendere quella parte di prezzo, che sarà r{\ arbitrata.dai peritì i L.21, ff. de aedilitio edicto. enna: cel 3645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa una Senduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo a(Icevuto, a tutti 1 danni ed interessi verso il send COMpratore.| pro L. 45, ff. de contrahenda emptione: l 13, f. el GE actionibus empti et venditi: L. 1, cod. de aedi= Wtirs actionibus. ii. 1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, [non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, * a rimborsare l’ acquirente delle spese occasionate dalla vendita. L.:3, f. de actionibus empti et venditi: 1647. Se la cosa difettosa è perita in consaguenza n della sua cattiva qualità, Ia perdita stà a carico af del venditore, il quale sarà tenuto versò il com- dinPfatore alla restisuzione del prezzo, ed alle altre vif|Mdennizzazioni indicate nei due articoli prece- \denti. Sara però a carico del compratore la perdita {proveniente da caso fortuito. «i. 13, ff. de actionibus empti et venditi— l.11, .\fi de ewictionibus. 1648. L’ azione redibitoria proveniénte dai vizj Ha cosa deve proporsi dall’ acquirente entro uù L sl to iP IL) de 362 L. INI. Dei differenti Modi ec. breve termine secondo, la natura dci vizj produ centi la redibizione, e la consuetudine del luogo, dove è stata fatta Ja vendita. di L.>; cod de aedihiiis acttonibus. 1649. L’azioue redibitoria non ha‘Inogo nell vendite giudiziali. L.1,$3, ff. de aedilitio edicto. CAPO V. 5 Delle Obbligazioni del Compratore. 1650. L’obbligazione principale del compratoreò di pagare il prezzo vel giorno e. nel luogo deter: minati nél contratto di vendita. L.13, în pr.$ 20 et 21, ff. de actionibus empli et venditi. È; 19; ff. de periculo et commodo rei venditae. 1651. Quando al tempo della vendita nulla sissi stabilito în. proposito, il'compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tradi- zione. Argum. exl. l1,$ 1, f. de verborum obli gatio: nibus. 1652. Il compratore è tenuto all’interesse' del rezzo della vendita fino al giorno del pagamonto del capitale nei tre casì seguenti; Se‘ciò‘è stato convenuto al. tempo della ven dita; Se Ja cosa venduta e consegnata produce frutti ol altri proventi; Se gli è stata intimata la domanda del pag mento, In quest ultimo caso gl’ interess: non decorroni che ad giorno dell’ iptimazione. L.13,$ vo, ff de acisonibus empii et venditi- Dict. 1. 13,$ 21: 5, cod eod. lit. 1653. Se il‘compratore è molestato, o ha giusto i pron pie pill iL T. VI. Della Vendita. 363 motivo per temere di esserlo per un’ azione ipote- caria, o vendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto ces- sare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quando non siasi convenuto che il compratore pagherà; non ostante qualunque mor destia. L. 24, cod. de evictionibus. 1.58, 6.1,#F. de periculo et commodo rei venditae:. 0,$4* I. 17;6 2,7}. de doli mali et metus exceptione: 4.29, 4. 54,62, f. de evictionibus. 1694. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga di- sciolta. Contr. 1. 8, cod de contrahenda emptiòne: L. 141, cod. de rescindenda venditione. 1655. Lo scioglimento della vendita degl’immo- bili deve pronnuziarsi indilatamente, se il vendi- tore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.; pato Non sussistendo questo pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondole circostanze. trascorsa la dilazione senza che-il compratore abbia pagato, si prouncierà lo scioglimeuto della Wendita.. 1656. Quando al tewpo della vendita d’un’im- mobile siasi stipulato, che non pagandosi il prezzo bel termine stabilito, la vendita sia disciolta zpso fure, il compratore può non ostante pagare spirato il termine, finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domauda; ma dopo questa; il giudice non può accordatgli alcuna dilazione. Contr. 1. 4,64, ff. de lege commissoria; Î. 10, #. de rescindenda vendictione. 1657. Trattandosi di vendita di derrate ed effetti mobiliari lo scioglimento della vendita avrà luogo Îpso jure e scuza inlimazione a vantaggio del ven- Tr Sha soon © mme 364. III. Dei differenti Modî ec. ditore, spirato il termine stabilito per riceverne h consegna. CAPO VI Della Nullivà e dello scioglimento della Vendita, 1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e di quelle.che sono comuni a tucte. Je convenzioni, il contratte di vendita può essere sciolto mediante l’uso del diritto di recupera 0 per la modicità del prezzo. SEZIONE I. Del Retratto Convenzionale. 1659. Il retratto convenzionale, ossia recupera ,è un paito per cui il venditore si riserva di riprea- dere la' cosa venduta,“mediante la restituzione del prezzo capitale, ed al rimborso di cuì si tratù nell'articolo‘1679. L. e, ln, cod. de pactis inter emptorem et ven ditorem. l. 1, cod. quando decreto opus non est 1660 ll diritto di reiratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque. Quando fosse stipulato per un tempo maggiore; si riduce al termine predetto. L.a, cod. de pactis inter emptorem et vendi: torem: l. 3, eod: de praescriptione 30 vel| annorum. 166,. Il termine fissato è perentorio e non può essere prorogato, dal giudice, L. 31.$ 22. 7 de aedilitio edioto: 1.7, cod de pactis inter emptorem et venditorem; 166:. Non proponendo il venditore la sua azio. ne di retratto nel termine®prescritto, il compra tyre rimane proprietario irrevocabile. ra, Ì ron: ; di ratl ver ei ì pi 1016, ndi'| lf col gnib T. VI. Della Vendita. 365 L. 31,{f. de aediluio edicto: I. 7, cod. de puactis inter emptoren et venditorem. 1663 Il termine decorre contro qualunque per- sona, ancorchè minore di età, salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione. L. 38, f. de minoribus. 1664. 1ì venditore che ha pattuito il retratto; può promoverne l’azione contro un secondo a cqui- rente, quand’ anche nel secondo contratto non fosse stato manifestato il retratto convenuto. Argun. ex l. 56, ff. de contrahenda emptione,: l. 15,}}. de pignoratia actione. 1665. Il compratore col patto del:etratio»spr- gita tutte le ragioni del suo venditore; egli può ùsare della prescrizione tanto contro il vero pa- drone quanto contro coloro che pretendessc..} di aver ragioni od ipoteche sopra la cosa veadyia: Argum. ex l. 1,{f. de lege commissoria: 1.2, S.4 et 6, ff. pro emptore. ì 1666. l’uò opporre il beneficio dell’ escussione ai ereditori del suo venditore. 1€57. Se il compratore col patto di retratto di parte divisa d'un fondo è*divenuto aggiudicatario * del fondo intiero per la licitazione provocata contro di lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli voglia far uso dei patto. 1668. Se più persone hanno venduto unitamen- te, e mediante un s lo contratto, ,un fondo tra lessi comune, ciascuno può pròomovere l’azione di retratto sopra la parte soltanto che gli spettava. L. 1,$1;4. 12, LL 13, f. de in diem addice tione. 1669. Avrà luogo la stessa disposizione, quande «Quegli che solo ha venduto il fondo avesse lasciati più eredi. Giascuno di questi eredi può far uso della fa= età di retratto per quella parte soltanto della Quale eglifè crede. hha 366 L.III. Dei differenti Modi ec. 1670. ll compratore però nei casi espressi nti due precedenti articoli può esigere l’ intervento in causa di tutti i convenditori o di tutti i coeredì, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fon. do intiero; e, se non concordano; egli sarà a» soluto dalla domanda. L. 47, ff. de minoribus. 1671. Se da vendita d’un fondo spettante a più ersone non è stata fatta unitamente e dell’ intero fto. e che ccascuna abbia venduta Ta‘sola sia arle, esse possono separalangente promuc\ere l'a zione di ricupera sopra la porzione. chè loro ap parteneva. ll compratore uan può astringere quello che la promovesse in questa modo, a rediiere tutto il fondo. V. Argun. ex è. 11:$1; 0 12, 1.13, ff. dein diem addiclione 1672. Se il compratore ha lasciati più. eredi l'azione di retratto uon può promoversi contro cià- scuno di essi che. pur la sua parte, nel caso in @ni essa sia ancora indivisa, ed in quello altre) in cnì la cosa venduta sia stata tra essi divisa* Ma se? eredità fu divisa, e la cosa venduta sla compresa vela porzione di uno. degli eredi, 1° azio ne di retralto' può essere intentata contro di]u per da toialità. L. 2, cod. de haereditariis actionibus. 1673. i) venditore che fa uso del patto di reut: to; deve rimborsare non solo îl prezzo capitale, ma ancor» le spese e qualunque altro legittimo pagamenti» fatto per la vendita, per-le riparazio ni necessarie, e quelle aitresì cle hanno aumen 10 il valore del fondo sino all’impo»tare di ques aumento. Non può rientJare In possesso se nu dopo aver soddisfatto a tutte. queste obbligazioni. Quando il venditore rientra în possesso del fou- do 10 virui dgl patto di retratto, ly riprende esenk ta ill ante di Ju retti stale UU pani uel* quest col mod he esenti T. VI. Della Vendita. da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il comptatore lo avesse a gravato; è pero tenuto a mantenere le locazioni Fo dal compratore senza frode. V. Argum. ex l 7 et 2, cod. inter emptorem et venditorem: L. 31.ff. de pignoribus et hypo- thecis* SEZIONE I, Della Rescissione;della Vendita per causa di lesione. 1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duodeeimi nel prezzo d’ un imunobile, a il dirit- to di chiedere la rescissione della vendita, quand’ anche nel contratto avesse rimunciato espressamente alla facoltà di domandare una tale recissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore. L. 2, cod. de rescindenda venditione. 1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette duodecimi, si deve stimar l'immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita. 1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni, da computarsi dal giorno della vendita. Questa dilazione decorre contro le donne mari- tate, e contro gli assenti, gli interdetti, ed i mi- nori aventi causa da un veuditore di maggiore età. La stessa dilazione decorre e non si sospende du- rante il tempo stipulato per il retratto. 1677. La prova della lesione non potrà essere am- messa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cui. i fatti articolati fossero bastantemente vero= simili e gravi per far presumere la lesione. 11678. Questa prova non potrà che farsi col mezzo di relazione di tre periti ,-i quali saranno tenuti «li stendere un solo processo verbale comuue, e di mon formare che un solo'giudizio a pluralità di voti. 1679. Se vi sono dispareri, il processo verbale e conterrà i motivi, senza che sia permessodì fat 368 L. III. Dei differenti Modi ec. conoscere di qual sentimento sia stato ciascuD pe rito. 1680. 1 tre periti saranno nominati ex officio, quando le parti non abbiano convenuto nel nomi. narli tutti tre unitamente. 1681. Nel caso in cui l’azione di rescissione ven- ga ammessa, il compratore ha la scelta o dì resti- tuire ka cosa ritirano il prezzo che egli ha sborsa- 0.0 di ritenerla pagando il sup limento al giusto prezzo, colla deduzione di un decimo dal prezzo totale. Îl terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore. L. 2 et. 85. cod.. de rescinidenda venditione 1692: Se il compratore elegge di ritener Ja cos pagando il sypplimento a norma del precedente ar- ticolo, egli è tenuto all’interesse del supplimento medesimo, dal giorno della domanda di rescissione, Se preferisce di restituirla e di. ritirarme il. prez- zo, egli deve i frutti dal giorno della dritto L’ interesse del prezzo ch'egli ha pagato, è a ui parimente computato dal giorno della domanda. me: desima, o dal giorno del pagamento, se non ha per- cepito alcun frutto. 1693. La rescissione a titolo di lesione non ha luo. o in favore del compratore, 1684. Essa nemmeno ha luogo in tutte le vendite che, a termini della legge, nori possono farsi se pon coll’autorità giudiziale. V. 1.3, cod. de jure fisci. l2, de fide et jut hastae fiscalis. 1685. Le regole espresse nella sezione precedenti per il caso in cui più persone hanno venduto uni- tamente e separatamen e,€ per quello in cui ll wenditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere lazione di rescissione. n LC10 | 100)| ven: resti» orse| } usio] rezl voil| me Cos Le ale nenti ion ret hi int per i Ju pdile e poni i pu T. VI. Della Vendita. CAPO VII. Della Licitazione. 1686, Se una cèsa comune a più persone non puà dividersi comodamente senza discapito. Ovvero, se in una divisione di beni comuni, fatta adi reciproco consenso, se me ritrovano alcuni che messuno dei condividenti possa@ voglia prendere; Se ne fa la vendita all’ incanto, ed il prezzo viene diviso tra i comproprietar]. L. 55, ff. familiae ersciscundae; 2. 1, 1. 3; cod. communi dividunde. 1685. Ciascuno de’ comproprietar] è‘padrone di domandarne che gli estranei siono invitati alla li- Eltazione essi sono necessariamente invitati quando uno de’ compreprietaàrj è minore. 1688. Il modo e le formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate heltitolo delle Successioni e nel Codiee stadio CAPO. VIII. Della Cessione dei crediti e delle altre ragioni incorporali. 1689. La cessione ad un terzo d’un credito, d’un uiritto 0 di un’aziene sì eseguisce tra fl*cedente ed il eossionario mediante la consegna del docnmente the lo eomprova. 1690. Il cessionario nou ha diritto v@rso i ter- 21, che dopo la denuncia al debitore della seguita | sessione. Nulla ostante il cessionario può avere lo stesfo diritto, quando il debitore abbia accettaza la ces- sione con un atto autentico. Areum. ex l. 3, cod. de novationibus et dele» Pationibus. iG9:. Se prima che il cedente o il cessionario de- Runciasse al debitore la cessione, questi avesse pa pato al cedente, sarà esso validamente liberata, 370 L. 3II. Dei differenti Modi ec. Argum' ex 1. 3, cod. de novationibus et de legatronibus. 1602. La vendita o la cessione di un credito com prende gli aceessor) del credito stesso, come sareb iu be le cauzioni, i privileg) e le ipoteche. 1 L. 2,687 de haereditate vel actione ven dita: 1693. Quegli che vende un credito od altro di ul ritto incorporale, deve garantirne V'esistenza al cem po della cessione, quantunque questa si faccia sen- im za garanzia. Ise de haereditate vel actiont vendita: l. 94, ff. de evictionibus: L. 30, ff. dette pignoribus et hypotheeis: L 68 17 de evie tionibus$ l. 10, 2.11, ff. de haereditate vel a- ctione vendita.. 1694. Egl. non è responsabile della solvibilità del debitore ce quando si è azciò obbligato,© per la ct concorrenza soltanto del prezzo che ha riscosso dal credito venduto L. 4. et 5, ff. de haereditate vel actione vere Eri dita. 1695. Quaudo il cedente ha promessa la garanzia ghe della solvibilità del debitore, tale promessa nof up comprende che la solvibilità attuale, e non sì estenfi}lo| de al temo%avvenire, se ciò non fu espressament L, stipulato: ta 1696. Quegli che vende nua eredità senza specifi.&ili carne in@dittaglio gli oggetti, non è tenuto a già lo rantire, che la propria qualità di erede. iP L. 4, ff. de haereditate vel actione vendita} nie Ya, in pr. Li 14,613 1 15, f. cod. tit Li 15848 27,18, Lg y1. 16, ff. de haereditate vel ac tt tione vendita, Ì dtt Lita cod i 3, tit. V. ll 2, cod de haeredit. vel. uct. cénd vige l. 14 ,f. de transact. V. L 1, cod. de hueredl 4 L, vel agtion. vend.” 1697. S'egli aveva di già convertito a propri] T. VI. Della Vendita. 371 k| profitto è frutti di qualche fondo, o ricevuto l’im- portare di qualche credito appartenente% tale ere- on) dilà,, 0 senta alcuni effetti de la stessa, è tenuto rebf a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente. riservati nella vendita. È en La 61,3, 04: 20,$ 1, f. de haeredi- late vel actione vendita; I. 178,(1,7. de ver- borum significatione. l'14,$. 1,{. de haeredi- | tate vel actrone vendita; lg], f de verborum suol stgnificatione; L 2, 6.8, ff. de haereditate vel actione vendita.— f. 6, cod. eod. tit. ion)| 1698. Il compratore deveulal canto suo rimborsa- ‘| t® al venditore quanto questi ha pagato pei debiti ie pesi dell’ eredità, ed’ accreditargli quanto gli | Spettasse sulla medesima qualora non esista stipula- 2ione in contrario. id Zia, 69, 10, 16 17).18, 19 et 20, ff. de rif haeredztate‘vel actione vendita; l. 10, ff. de re-| dl geulis juris.| 1699. Quegli contro cui. fu da altri creduto un veri diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione colle ni Spese, e Jegittimim pagamenti, e cogl’interessi da ‘mputarsi dal giorno in cui il cessionario ha pa- ji Bàlo 1i prezzo della fartagli cessione. col 4. 22. et l. 23, cod. mandati. ,3700. La cosa si ritiene per litigosa quando vi ibi SIa lite.e contestazione sul merito di essa. ig 1701. La disposizione dell’ articolo 1699 cessa, 1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un Jin coerede o comproprietario del diritto ceduto; 4 se Quando: fu) fatta. ad'ùn creditore in paga- #|mento di quauto gli è dovuto; all 3.° Quando sia stata fatta al possessore del fondo i\soggetto al diritto litigose, pl 4 22, cod. mandati, = a mR ni 3na. III dei different Modi ea TITOLO YII. Della Permuta. 1702. Îa permuta è un contiatto con cui le parti| sì danno rispettivamente una cosa per averne ua altra. L.v, ff. de contraenda emptione; L1,ff.% rerum.pernrutatrone» 1703. La permuta si effettua mediante il solo cou- senso, come la vendita. Contr. l. 1,$ 2, ff- de rerum permutatione: L. 3, cod. eod. tit. 1704. Se uno de’ permutanti hà ricevuta la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che il suo da- tore non è propriotario della stesa, non può essere costretto a consegnare la cosa ch’ egli ha promesso in contraccambio, ma solamente a restituire la cosa mcevnta. V.1.1, 6.3, et 4, ff. de rerum permutatione. 1705. Il permutante al quale ha sofferta l’evizio- me della cosa ricevuta in permuta, può a suo ars bitrio dimandare la rifusione de? danni ed interes si; o ripetere la sua cosa.% V. lx,$.1,/f. de rerum petmutatione. 1706. La rescissione per causa di lesione non ha| luogo nel contratto di permuta. 1707., Tutte le altre regole stabilite per il con- tratto di vendita s° applicano anche alla permuta. TITOLO VIII. Del contratto di Locazione. GAPO L Disposizioni generali 3 1708. Vi sono due specie di contratti di loca: sione. sta I Nt serv; ICCLA lin fl T. VIII. Del Contratto di Locazione. Quella delle cose e Quella delle opore. rl£709. La locazione delle cose è un contratto col nale una delle parti contraenti s'obbliga di lascia= l'e all'altra il godimento d’ una cosa per un deter. qpinato tempo, e mediante nn determinato prezzo [le questa si obbliga di pagarle. Institut. de locato et conducto,$. a; La, F. licatî conducti. | 1710. La locazione delle opere è un contratro per Mini una delle parti: s’ obbliga, mediante la conve- Ruta mercede, di fare una cosa per l’altra parte. | L. 22. 6. 1, ff. locati conducti; LL 22, f. de “graescriptis verbis; 2. 25, in pr. ff. locati con- Miei. 1. 2,$- ri, 7. eod. tit.; L 20, 65, f. de *rtraenda emptione. "il(711. Queste‘due specie di locazioni si suddivi- ®mo ancora in altre più particolari. ‘i Si chiama dare a pigione o a nolo, la locazione 373 otel Ù lille case, e quelle dei mobili; i Ù( Colonia ovvero affittanza, quella dei fondi ru- DCS DI Prestazione d’ opere, la locazione del lavoro e f&il servizio.. foccida, quella dei bestiami il‘cui frutto si di- file tra il proprietario e quello al: quale furono da 3 9 affidati; ««| Ippalto, cottimo è prezzi. fatti, impresa. di \"opera mediante lo sborso d’ un determinato prez- ) quand’anche quelli per cui si eseguisce l’ope- i, souministri Ja materia. Queste tre ultime specie‘hanno-le loro regole Rrticolari. (712. Le affittanze de’ beni demaniali, de’ beni i comuni e dei pubbhci stabilimenti, sog;iaccio- ‘a regolamenti particolari. L.3, cod. de locatione praediorum civitatis. À L, III: Dei differenti Modi ec. CAPO Il. Della locazione delle cose. 1713. Si può Jocare qualunque sorta di beni mo bili od immobili. SEZIONE Il: Delle regole comuni alle locazioni delle Cas e de’ Beni rustici. 171. Le locazioni si pessono fare 0 per scrittura, o verbalmente. L. 1, ff. locati conducti.— l.24, cod. de li i eato et conducto.— L. 2, ff. de‘obligationibus è| actionibus, 1715. Se la locazione fatta senza scritture non hi ancora ayuta alcuna esecuzione, e che una dell parti la impugni, non può ammettersi la prova di essa col mezzo di testimonj, comunque sia temi il prezzo, e*quantunque venga allegato che siati#; intervenuta caparra. Può solamente deferirirsi il giuramento a colmi che| . nega la locazione. 1716. Quando vi sia contestazione sul proziy della locazione contratta verbalmente; la di cui es: cuzoine sia già commceiata, e se mon esista qui tanza, il locatore potrà provarlo col suo giutamit| to, eccetto che il conduttore non prescelga di doi mandare la stima per mezzo di periti; nel qui caso le spese della perizia rimangono a suo carioì se la stima eccede il prezzo ch’ egli ha dichiarato 1717. Jl conduttore ha diritto di sublocare, edi cedere il suo affitto ad un altro, quaudo tale facoll non gli sia stata interdetta. Glì potrà essere interdetta in tutto od ip parl Questa clausola è sempre di stretto diritto. È. 6, cod. de locato et conducto; I. 603in #. locati conducti. T. VIII. Del Contratto di Locazione. 375 | 1718. Gli articoli del titolo del Contratto di ma: wimonio, e dei Diritti rispettivi degli sposi, re- lativamente alle locazioni de’ beni delle doune ma- | ritate, sono applicabili alle locazioni de’beni de | munori. | 1719. Hl locatoze è tenuto per la natura del con- tratto, o senza bisoguo di alcuna speciale stipula= zione, Cal| x.° Di consegnare al conduttore la cosa locata: 2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter servire all’ uso per cui venne locata; unf(3.0 Di fare chie il conduttore ne abbia il pacifico {godimento per tutto il tempo della locazione. e mir; G- prio, nea 31 RAT A uil. 33,19, 6.2, ff. Locali conducti; l. 15, 6.85 l'9. f. cod. tit.; 2.7,1.8,1.24, 0-4, cod. mil hé:; /. 30, ff. cod. tit. dl 1720. Il locatore è tenuto a consegnare la cosa in rall buono stato di riparazioni d’ ogni specie, mà Deve farvi, durante la locazione, tutte gnelle sil riparazioni che possono eseere necessarie, eccetto- ‘hè je piccole riparazioni che per uso sono a carico id(del conduttore. L. 19,$ 2, f /ocati conducti; LL 15,$.& ff. ini eod ri6.; 2. 60, in pr. l:25, Gago, ILL Or. f. cod tit.; qui? 2721.}l conduttor deve essere garantito per tutti ‘que? wiz] e difetti della cosa locata. che ne impedi- i.ùtono 1 uso, quantunque nou fossero noti al loca= | qifitore al tempe della locazione. rid) Se da questi vizj v difetti ne proviene qualche riff uno al conduttore, il locatore è tenuto ad inden» eiMizzarlo. al Lo iy. Si 15 2: 60. 6. 7, ff locati conducti. t7:2. Se, durante la locazione, la cosa locata pit Nega totalmente distrutta per--caso fortuito; il “tratto è sciolto ipso jure: se non è disirutta che fn parte il conduttore può,.a norma delle circo- Wuaze, domandare la Santiago dl prezzo; a 356 L. III. Dei differenti Modi ec. del contratto. Iù entrambi i csi a vernna indennizzazione- | Een6. i Nb 30, G1; LD 15, 6. 2; 2. si |$. a; l. 27. inpr.; ff. locati conducti; l. 33, è . 34, ff. eod. ttt.; I. 28, cod. de locato; li, a 6-7; 1 23, in fin.; P:133 BR locati con)| ll ducti. l. 23,, f- de regulis Juris. 1723. Il locatore non può, durante la locazione;@e mutare la forma della cosa locata. drag 61 È 9 15, Si7,7. de uw fruciu et quem modunm. 1724. Se, durante la locazione; la cosa loci } Li abbisogna di ri arazioni ,urgenti e che non possa differirsi fino al termine del contratto; il condul| is a” n) tore deve soffrire l’incomodo che gli arrecano; in I qualunque sia, e quantunque nel tempo che si est:| 1 guiscono, resti privato di una parte della cosa le) x cata. Se però tali i lo scioglimento mon si fa luog® riparazioni continuano oltre quarani in giorni, verrà diminuito il prezzo della locazioni he proporizonatamante al tempo ed alla parte delli)|, ILA rosa locata di cui sarà restato privo. nin Se le riparazioni sono di tal natura che rendano}; inabitabile quella parte che è necessarta per Vallo; trà RI gio del conduttore€ della sua famiglia, questi poll|, are sciogliere il contratto. i A . 30, ff- locati conducli- dà (I tH| L 27. in pr.; L 1725. Il locatore non è{enuto a garantire il con).;; duttorr dalle molestie che le terze persone con TH 1 sno godimento, quando pi| di fatto arrecano a a loa î il i non pretendano qualche diritco sopra la, cos i | ta; riservata al conduttore la faco tà di agire 0"|, tro di esse in suo proprio nome-- Ei. Lr, cod. de locato et conducto; 1.d 9° i ff. locati conducti; l. 4> cod. de locato el 00, ducto. 1726. Se, al contrazio;. l'inquilino 0. sono stati molestati nel loro godimento iN o il colo ped: hi on! T. Y III, Del Contratto di Locazione. 377 denza di un'azione relativa alla proprietà del fon- do, essi hanno diritto ad una diminuzione propor- zionara sul prezzo della pigione o del fitto, pur- chè la molestia e 1° impedimento sieno stati denun- ciati al proprietario. L. 35, in pr.; l. 15.$. 8, ff. locati conduteti. 1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per gie di fatto; pretendono di aver qualche ragione Sopra la cosa locata, 0 se il conduttore è egli stesso citato im giudizio per essere condannato a rilascia- re la cosa in tutto© in parte, 0 a soffrire 1’ use di qualche servità, deve domandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e deve, se lo chiede, essere assoluto dall’ osservanza del giudizio, nomi- nando illocatore nel cui nome. possiede. 1728. ll conduttore ha due obbligazioni principali; 1:° Deve servirsi della cosa locata da’ buon pa dre di famiglia, e per l’uso determinato nel con- tratto, o iu mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle«circostanze 2.7 Deve pagare il prezzo della locazione nei ter- mini convenuti. L. 25;$. 3 f. locati conducti; l. 17, cod. de locato et conducto; Dl. 19,$- 4, ff. de usuris; 2. 11, f. 1, locati conducti. 1729. Se il conduttore impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui venne destinata, o da cui possa derivare danno al locatario, questi può secondo le circostanze, fare sciogliere il cotratto. L. 11,$. a, ff. locati conduchi._Argum. ex 2. 13,$. 2, et Z. 18,{7 commodati; L. 3, cod. de locato et conducto. Novell. 14 cap 7. 1730 Quando fra il locatario ed 1) conduttore siasi fatta una descrizione dello stato della cosa lo- cata, il conduttore deve restituiria nello stato me- desimo in cui l ha ricevuta, in conformità della fata descrizione, a riserva di ciò che fosse ao o deteriorato per vetustà o per forza irresistibile. VU "= 308 L III. De differenti Modi ec. L. 28,‘cod. de locato et conducto; 1 9;$.1, 303 SL If locati co nducti. 1731. Quondo non siasi proceduto alla descrizio- ne dello stato della cosa locata, si presume che.il conduttore l’ abbia ricevuta in buono stato auc he delle riparazioni locative, e deve restituirla nella stessa condizione, qualora non provi il contrario 1732. È risponsabile delle deteriorazioni o dep rimenti che succedono durante il suo godimento, quando non provi che siano avvenuti senza sul colpa. L. 28, 1.29> cod. de locato et conducto j— 1. 5,6. 2, 77. commodati;— 1. 23, ff. de regulis juris:— L. 2, ff. quibus causis pignus vel hypo- theca tacite centrahitur;— l. 11;$ 2» ff. locali conducti è 1733. E responsabile dell’ incendio, quando non rovi, Che sia avvenuto per caso fortuito 0 forza irre- sistibile, o per vizio di costruzione, O che il fuoco siasi comunicato da una casa vi° cina- L. 9,$. 3, ff; locati conducti;— 1:13.16 2,-S de officio praefecti vigilum j— 4. 11, ff. de in- cendio, ruina, naufragio ec. 1734. Essendovi più inquilini, tutti sono rispon- sabili solidariamente per l'incendio, Eccettochè provino che 1’ incendio sia incomincia to nell’ abitazione d’ uno di essi, nel qual caso questi soltanto ne deve rispondere, O«he alcuno di essi provi che l° incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual easo questi non è sisponsabile. 1735. Il conduttore è risponsabile per le deteriora- zioui e deperimenti cagionati per fatto delle per- sone della sna famiglia 0 dei suoi subaffittuarj. E 1 apr. i 30) 6. 4 2. 25:64. S- lo cati conducti. l 27,$. 9 et 11, ff. ad. legem Aquiliam. fm T. VIII. Del Contratto di Locazione. 379 i 1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittu- ra, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il congedo all’ altra se non che osservando i termini ell stabilivi della consuetudine de’ luoghi, ch| 1737. La locazione cessa ipso jure spirato il ter- ell) mine stabilito, qualora siasi fatta mendiante scrit- till tura, senza che sia necessario di dare il congedo ‘i| Z. 11, cod. de legato et conducto. Dio 1738. Spirato il termine stabilito nella* scrittura sul di locazione, se il conduttore rimane èd è lasciato în possesso, si ha per rinnovata la locazione, il i=| cui effetto è regolato dall’ articolo relativo alle lo- uit cazioni fatte senza scrittura. o L.13 6. 11; 8. 14, ff.. locati conducti. cali| 1739. Quando fu intimato il congedo;' il condut- tore, ancorchè abbia continuato nel suo godimen N 10, non può opporre la tacita ricondazione. _1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la Il sieurtà data per la pigione mon s’ estende all’ ob- bligazioni resultanti dalla prolungazione del ter- vl mine. 1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il .f. totale deperimento dalla cosa locata, o per la man uw canza respettiva del locatore e del conduttore in adempire alle loro obbligazioni. IEIORSCI(IRIS ADR AP EA) Aa. d Wi ba d6, I. 61,{. locati conducti;— l 3, È. 7. cod. de cir) locato et conducto. 742. Il contratto di locazidve non si risolve per la morte del locatore, nè per qudlla del conduttore. Jon mi L. 10, 2. 34, cod. de /ocato et conducto L. 60, qui]$, I; Z. 19, 9-8; Zi 10, 029, locati icone drcti. or: 1743. Se il locatore vende la cosa locata, il com- pi: Pratore non può espellere 1’ affittuario o 1’ inquilino il quale abbia una scrittura di locazione autenuca 0 di data carta, purchè il locatore stesso non siasi riservate un tale diritto nel contratto di locazione, 380 L. LUI. Dei differenti Modi ee. Contr. l. 9, cod. de locato etconducto:— L. 25, 6. 1, ff. locali condnceti. 1744. Se nel contratto di locazione si è conven to che in caso di vendita il compratore possa espel- lere l’inquilino o 1’ affittuario, e non siasi fatt stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare il conduttort nel modo seguente. 1745. Se si tratti di casa, appartamento o bot tega; il locatore paga) a titolo di danni ed inte ressi, al conduttore espulso, una somma eguale alla pigione, per il tempo che; secondo la consuetudi ne dei luoghi, viene accordato dall’ intimazione del termine della locazione all’ uscita 1746. Trattandosi di fondi rustici, l’ indennizz* zione che il locatore deve pag@tre al conduttore ,è il terzo del fitto di tutto il tempo per cui dovreb be continuare la locazione. 1747. L’indennizzazione sarà determinata dal giu dizio di periti, ove sì tratti di manifatture, fab briche Di altri stabilimenti che esigano consider voli anticipazioni. 1748. Il compratore che vuole far uso della fi- colta riservata nel contratto, di espellere 1° affiltua rio 0 l'inquilino in caso di vendita, è, inolue; tenuto a rendere anticipatamente avvertito il con duttore nel tempo fissato dalla consuetudine dil luogo per le denuncie di congedo. L’ affittuario de’ beni rustici deve essere avverll to, almeno un anno prima... È 1749. Gli affittuarj o gl’inquilini non si possoll espellere, se dal locatore‘0 10 sua mancanza, dl nnevo acquireute, non viene loro prima pagata Vine dennizzazione superiormente stabilita. 1750. Se la locazione non è fatta con atto aule: tico, o non ha data certa, 1’ acquirente non è le Duto a verun risarcimento di danni ed interesil 1751. Ìl compratore con patto di retratto non più T. VIII. Del Contratto di Locazione, 381 usate delle facoltà di espellere il couduttore, fino a che, collo pia del termine fissato pel retrat- to; egli non divenga irrevocabilmente proprietario. SUE ZIO NCETIIO Regole particolari per le locazioni delle Case 1752. L’inquilino che non fornisce la casa di mo= bili sufficienti, si può espel'ere da essa, eccetto (che dia cautele bastanti ad assicurare la pigione. 1753. 1l subaffittuario non è tenuto verso il pro- prievario, che sino alla concorrenza delle pigione convenuta nella sublocazione della quale può esse- re debitore al tempo del sequestro, senza che pos- Sa opporre pagamenti fatti anticipatamente. Non scno però considerati come fatti anticipata- mente i' pagamenti che si sono eseguiti dal subffit- lario, tanto in virtù d’ una stipul'zione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguen- za della consuetudine dei Tuoghi 7 L. 11,$. 5; ff- de pignoratitia aciione. 1754. Le riparazioni locative, ossia di piccola manutenzione che restano a carico dell’ inquilino, se non vi è patto in contrario; sono quelle che ven- gono peratali indicate dalla consuetudine de luo- ghi, e, fra le altre, sono le riparazioni da farsi, Ai focolari, frontoui, stipiti, ed’ architravi dei cammini; All’ incrostamento al basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all” altezza di un metro; A) pavimento e quadrelli delle camere, quando solamente in piccola parte essi siano rotti; Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla gran- dine, o per qualche altro accidente straordinario© di forza irresistibile, per cui 1’ inquilino non possa essere risponsabile. 382 L. III. Dei differenti modi ec. Inoltre le riparazioni da farsi all’ imposte degli usci, ar telaj delle finestre, alle tavole dei tramez- Ul zi, ed all’imposte delle botthghe, ai cardini; chia- vistelli e serrature. 1755. Nessuna delle predette riparazioni è a ca- rico dell’ inquilino; quando esse sono cagionate da vetustà o da forza irresistibile. Adrgam. ex L 28, cod. de locato et conducto;?% 1. 9, S. 5, f. locati conducii; L. 18, ff. commo- dati. l. 1, cod. de commodato. j 17::6: Lo Sprrzamenta dei pozzi e delle latrine so-© no a peso del locatore; se non vi è patto in con-| ft trario. Li 1 7579. L’affittuario dei mobili, somministrati per(ll! l’addobbo d’una casa intiera, di un appartamen- to, bottega, o di qualunque altro locale, si con:| sidera fatto per il tempo per cui secondo la. con-|ltr suetudine de’ luoghi sogliono ordinariamdnte du- rare la locazione. delle case, appartamenti; botte.|| ln PRES th i n| ghe ed altri locali.{mme MU 1758. La locazione d’appartamento mobiliato sì|*c p-1 ritiene faita ad anno, quando si è convenuta Ja pi-(fm ti gione ad un tanto per anno; ti Dal A mesi, se la pigione è a un tanto per mesi; di Ì i A giorno, quando fu pattuita ad ua tanto per{ll I giorno. o tai Non essendovi circostanza atta a provare che la| Wil {di locazione sia stata fatta ad anno, mese 0 a giorno,(|/at hi, sì deve ritenere fatta secondo l’uso dei luoghi. ti K 1759. Se un inquilino continua nel godimento ta i della casa, o dell’ appartamento, terminata la lo- | cazione fatta per iscritto, senza opposizione per‘tn si(i parte del locatore, s° intenderà che lo ritenga colle nn Ì stesse condizioni per il tempo determinato dalla il; consuetudine dei luoghi, e non potrà più dimetterlo ii | od esserne espulso fuori che dopo un congedo date|| nel tempo stiaailito dalla stessa consuetudine; L. 13,$. 11, 5 quodauten, ff. locati conducti. ez n Id MEL c di co; mo dle COL per DUO CO CON due Ittee od d pie pa il hi cn0, onto | 0 per Ì Il coll i] all (i T.}II. Del Contratto di Locazione. 383 1760. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa ig Lari girata questi è obbligato a pagare | la pigione pe tempo necessario ad una nuova lo- | cazione, ed a risarcire i dinvi ed interessi che fossero risultati dall’ abuso della cosa locata. 1761. ll locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè diglliari di volere abitare egli stesso la | casa locata, Quando non vi sia patto in contrario, || Contr.* WSE cod. de locato et conducto» e 1762. Essendosi pattuito nel contratto di locazio- ne che sia lecito al locatore di recarsi ad abit:re la | casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo |:ll’inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine dei lu ghi. | | | SEZIONE II | Regole particolari all’affittanze de’ fondi rustici. i | 1763. Quelli che coltiva un fondo col patto di dividere ì frutti’ col locatore, non può sublocare »è cedere il fondo locato. se non gliene fu espres- simente accordata la facoltà nel contratto di lo- cazione. Argum. ex l. 19, et l 20, ff. pro socio.— l. 4,$. ultimo SF de regulis Juris.:; 1:64. In caso di contravvenzione il proprietario | la itdiritto di riprendere il godimento della cosa locata, ed il conduttore è condannato alla rifusio- Pre dei dauni ef interessi risultanti dall’ inadempi- mento del contratto. 1765. Se in un contratto d’affittanza si da ai fondi | UDa maggiore o minore estensione di quella che real- mente hanno, nonsi fa luogo alla diminuzione ed all'aumento del fitto per il conduttore, che ne’ Casi e secondo le regole spiegate nel titolo dello i endita. 1766. Se il conduttore di un fondo rustico‘non la fornisce del bestiame e degl’ istrumenti necessar] Sii ii 384 E. III. Dei differenti modi ec. al agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non coltiva da buon padte di famiglia, se im- Piega la cosa locata ad altro uso, ehe a quello per Cui fu destinata; o generalmente, se non eseguisce A patti dell’ affittanza, e ne risulti danno al loca- tore, questi potrà, secondo le circostanze, far re- scindere} affittanza. s In caso di rescissione proveniente dal fotto dei conduttore; questi è tenuto alla rifusione dei danni ed interessi come è prescritto all’ articolo 1774 L. 25,$3 ,/ locati conductt. 1767. Ogni conduttore di fondi rustici è tenuto a riporre 1 raccolti nei luoghi a tal fine destinati nel contratte di locazione. Argum. ex RANE locati concdueti. 1768. Il conduttore d’un fondo rustico è tenuto sotto pena delle spese, e dei danni ed interessi a rendere inteso il proprietario delle usurpazioni, che si commettessero sui fondi. Questa notificazione deve darsi nello stesso ter- mine stabilito per le citazioni a comparire in giudi- zio, secondo la distanza dei luoghi. Argum. ex l. 11, 6.2, ff. locati condacti. 1769. Se Vaffittauza è fatta per più anut,€ che, durante la stessa, la totalità od almeno Ja metà della raccolta di un anno venga a perire per cas forttiti, il conduttore può domandare una riddlzio- ne del fitto, eccetto che sia indenigzato dalle pre- cedenti raccolte. Se non è indennizzato, non si fa luogo a deter- rhinare la riduzione che alla fine dell’affittanza, nel qual tempo si fa un congyaglio con i frutti perce- piti in tutti gli anni dellx medesima. Frattanto può ii giudice dispensare pro mente il conduttore dal pagamento d’ una parte del fitto in proporzione del danno sofferto. L. 15,$. 2, het 5, ff. locati conducti, cod. de locato et conducto,— L. 25$. 6» vvisional: ANO). # lo- T°. VIII: Del Contratto d. Locazione 385 e,\cité conducti.— I. 8, cod. de locato et con- im-|diacto. per} 1770. Se l’affittanza non è che per un anno, e see liu occorsa la perdita o della totalità, o almeno ca-[dellla metà dertratti s il conduttore sarà liberato re-(l'una parte proporzionata del fitto. Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la det[perdita& minore della metà. mil dA 19,$. 2, 4 et 5, f. locati conducti. ‘| 771. Il conduttore non può conseguire la ridu- gione, allorchè la. perdita dei frutti accade dopo utoehe sono separati dal suolo, eccetto che il contratto nati lssegui al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla | pet per la sua parte, purchè il conduttore nou uto(oise in mora per la consegna al locatore pella sua i a(porzione de’ frutti. chef L. 25, 6. 6. ff. locati conducti. ll conduttore non può parimente domandare una er: duzione, quando la causa del danno era esistente di. È mota al tempo in c.i fu st:pulata 1’ affittanza. t772. L’ affittuario può con. un espressa conven- lione assoggettarsi ai casi fortuiti. e Argnn: ex l. 23, ff. de regulis juris, et! 14, ei|| 10, Y#. de aedilitio edictoj l. 19, cod. de Yo- ssi|tafo. et conducto. io:|£773. Questa convenzione non s’ intende fatta che xe[Pe 1 casi fartuiti ordiparj, come la grandine il {nlmine, la gelata o brina. er. ssa non sì intende fatta per i casi fortuiti straor- nel|diwar}, come le devastazioni della guerra) 0 una re hondazione, cui non sia d’ordinario sottoposto il piese, eccetto che il conduttore siasi soggettato ai pl letti casi fortuiti, preveduti ed impreveduti. dl Argum. ex l. 9g, in Jin. ff. de transactionibns. 8974. L’ affittanza d’un fondo rustico senza serit- is, ra, si reputa fatta pel tempo che è necessario |»{t{linchè il conduttore raccolga tutti i frutti del foa- do: locato., i ero+ TT da 2 re i re 386 L.11I. Dei differenti modi ee. Quindi]° affittanza di un prato, di una vigna edì qualunque altro fondo i cui frutti sì raccolgono în- tiernmente nel decorso dell’anno, si reputa fatt per un anno L' affittanza di terre coltive, quando queste som divise in porzioni coltivabili alternativamente, gi reputa fatt. per tant'anni quante son. le porzioni, Argum ex Le13, G..11; LL 14, f. locati 4 conducti; l. 16, cod. de locato et conducto. 1775. L’affittanza de’ fond: rustici, quantunque fatta senza scrittura, cessa epsò jure collo spirare del tempo per cui s' intende fatta a norma del preceden- te articelo. 1776. Se, allo sptrare della locaziene di fondi ru: stici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato in possesso, ne risulta una:nuova affittan- za| di cui effetto è determinato dall’ art. 1774. L. 13,$. 11,,Z. 14, ff. locati conduciî Li cod. de locato. :779- Il condattore che cessa deve lasciare a quel. lo che gli succede nella coltivazione i locali oppor: tuni ed altri comodi occorrenti par i lavori dell’an- no susseguente, e reciprocamente il nuovo condul: tere deve lasciare a quello che cessa, gli opportu- ni Wocali e gli altri comodi occorrenti per il con sumo de’ foraggi, e per le raccolte che restano di fersi. Sì nell’ uno che nell’ altro caso, si devono osser: vare le consuetudini dei luoghi. 1778. Il conduttore che cessa, deve pure lasciati Ia paglia ed il concime dell’ annata, sggli ha ri cevatì all’ ingresso della locazione; e quando not gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerl secondo la stima.; CAPO III Della Locazione delle Opere, e dell’ Industria. ,1779. Vi sono tre principali specie di locazione d’ opere e d’industria. ae 10 ID fatt] 10) eil zioni alt{ I. qui Le de eden li ru | VERSI Ltand 1. quel ppore Ila nda Jorll: con no di psstrd scarl TI. ) notd aper IMA, T. VIII. Del Contratte di Locazione. 387 1.° La locazione delle persone che obbligauo la psopria opera all’ alirui servigio; 2°@Mella de vettura:i sì per terra che per acque, che s°incaricano del trasporto delle persone 0 delle cose; 3. Quella degli intraprenditori di opere ad ap» palto o cottimo. SEZIONE 1. Della Locazione delle opere de’ domestici e degli Operaj. 1780. Nessuno può obbligare i suoi servigj che a tempo, oper un: determinata impresa 1781. Si presia fede al padrone sopra la sua giu- Tata asserzione, Per la quantità delle mercedì; Per il pagamento del salario dell'annata scaduta; E perle somministrazioni fatte in conio dell’ an- no corrente. SR E1.0'NE I De’ Vetturali per terra e per acqua. 1782. I vetturali per terra e per acqua sono sot» toposti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli alber- Balori rapporto ai quali resta disposto nel urolo del Deposito è del Sequestro. Wi 2/tpro ct Ni1255 ely ,jf de naulge, Caupones, stabularii. 783, Sono risponsabili‘non solo di ciò che essi havno già ricevuto nel loro bastimento o vettura, ma eziandio di ciò che loro é stato consegnato sul pes o nel luogo di ricapito per essere riposto nel oro bastimento 0 vetiura- 388. ZL. 2II. Der differenti medi ee. L.1,$..851:5,( quidem ait ff. nautae, cu- pones, stabularii. 1984. Sono risponsabili per la perditale per lì avarie delle cose che sono state loro affidate, quan do n.n provino che siansi perduie e abbiano sof. ferta avarìa per un caso fortuito o per forza irieii stibile. L. 3, S. 1,{. nautae, caupones, stabularii; 2.13; 6. 2;£. 25, 7, ff. locati conducti. 1785. Gl’i..traprenditori di pubblici urasporti pit terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbl che devono Lcnere un registro del denaro, effetti ed in toiti di cui s’ incaricano,, î 1:85. Gli amur:prenditori, e direttori dei tra sporti e vetture puvlbichè, i padroni di barche navigii, scmo imoltre soggetti a regolamenti parti colari, che fanno legge fra essi e hi altri cittadini. L. 19, 6.7,}. tocati conducti; V ultim., hh pr.» fj. de lege Rhodia. SEZIONE II Degli Appalti e dei Cottmi. 1987. Quando si commette ad alcuno di fare wi lavoro, si può pattuire che somministrerà solttanl la sua opera@ Ja sua industria, ovvero che som), mimistetrà pnre la materia. 1738. Nel caso in'cui l’ artefice sommimsiri la, materia, se la cosa viene a perire iu qualsivoglia modo. prima di essere consegnata, la perdita rest, a danno dell’ artefice, purchè il padrone non fos in mora nel riceverla. L. 20, et$. 65, ff« de contralend emptione;| 2.2, 8.1, locati conducti. 1789. Nel caso in cui l”artefice impieghi sola: mente il suo lavoro o l'industria, se la cosa viene i LI aperire, l'artefice è tenuto soltanto per la sl colpa. fi T. VIII. Del Contratto di Locazione. 389 lE 36,1.39, L 59, 1 6:,f. /ocati conduct; 2. 58; fi..5,}. eod‘ ‘1790. Ne] caso dell’articolo precedente, se la cosa perisce, quantunque senza colpa per parte del? ar- lieficè, prima che l’opera sia stata consegnata, e senza-che il padrone sia in mora nel verificarla, l artefice non ha più diritto di pretendere la mer- cede, purchè ia cosa non sia perita per difetto per) Quali Ines lani *.| della materia. si i Ul(E 36,2 59,1. Ga, ff. locati conducti. LI 1791. Quando sì tratti d’un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi in par- lite diverse; e si presume fatta per tutte le partite mddisfatte, se il padrone paga|’ artefice in pro- porzione» del[Javoro fatto. 1792. Se l’edifizio costrutto a prezzo fatto, peri- sce in totalità o in parte per difetto di costruzio- ne, od anche per vizio del suolo, durante il corso Î di anni dieci, l’ architetto e l° intraprenditore ne re- stano risponsabili. L. 8. cod. de operibus publicis.) 1793. Quando un architetto od un intraprendi- lore s’è incaricato per appalto di costruire un edfi- zio, in conformità d’ un piano stabilito e concor- dato col proprietario del suolo, non può domanda- dare alcun aumento di prezzo, nè col pretesto che #*|sia aumentato il prezzo della mano d’opera o dei Materiali, nè col pretesto che siansi fatte al dette ‘piano variazioni od oggiunte, se queste mon sono ‘istàle approvate in iscritto e mon se ne sia con» Jenuto il prezzo col proprietario."i 1744. Il padrone può sciogliere, a sno arbitrio, l'accordo dell’appalto, quantunqne sia già comin- ol iciato il lavoro, indennizzando l’intraprenditore delle ipese, di tutti ìi suoi lavori, e di tutto ciò che sl la\rebbe potuto guadagnare in tale impresa. nf 1795. h contratto di tocazione d’ un’opera si scio N 2 NuiC, ‘chel parti adi L, sgo. LZ. III Dei differenti modi ee. glie colla morte dell’artefice, dell’ architetto od in traprenditore., 1796. Il proprietario però è tenuto a pagare ii di loro eredi, in. proporzione del prezzo fissato dall| convenzione; l’ 1mportare de: lavori fatti e dei m. teriali preparati, allora soltanto che tali lavorià|| I tali materiali possono essergli utili. ò ili 1797: L’intraprenditore è risponsabile delle op li Ì i razioni delle persone che ha impiegato. | 1798. I muratori; falegnami ed altri artefici dà SII sono stati impiegati alla costruzione d'un edifii i o di altra opera data în appalto, non hanno azik | ne contro quello a cui vantaggio sì sono fatti i ll vori; che fino alla concorrenza di quanto sì trofi la LIE in debito verso l’intraprenditore, nel tempo in cli 1| ui intentano la loro aziune., di "Î Ì 1794 1 muratori, falegnami, ferra), ed alt ua artefici che fanno direttamente dei contratti a più sto | ze fatto, sono tenuti ai regolamenti prescritti nel ile Ri! presente sezione, essi sono considerati como appli to, i tatori per la parte che eseguiscono. pa / \ CAPO IV. MI ih Della Locazione a Soccida. fi tor di #00; la i) SBZIONE I Î I I Disposizioni Generali.| hu il 1S00. La locazione a Soccida è un contratto fi he RIO cui una delle parti da all’ altra una qunatità dibe stiame perchè lo custodisca, le nutrisca e ne abbia q Ì cura, a norma delle condizioni fra esse conyeuniti t Ì L. 8, cod. de pactis.. di Sor. Vi sono più specie di Soccide; Dr La soccida semplice od ordinaria; li to ff L. IIN Del Contratto di Locazione. 3ygx La soccida a metà, La soccida coll’ affittuario o con il colono par- 2ziario. Evvi ancora una quarta specie di contratto chia- mato impropriamente socccida. 1802. Si può dare a soccida qualunque specie di bestiame e che sia suscettibile di accrescimento© di utilità all’ agricoltura 0 al commercio 1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali ventratti vengono regolati dai priucip] seguenti. SEZIONE I- Della Soecida semplice, 1804. La locazione a seccida semplice è un con- tratto per cui si danno ad altri dei bestiami per cu- stodire, nutrire ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell’ accrescimen- to, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita. L. 8; cod. de pactis. 1805. La stima data ai bestiami nel contratto di locazione non ne trasferisce la proprietà al condut- tore; non ha per oggetto che di determinare la per- dita o il guadagno che potrà risultarne texminata la locazione. Argnm. enl: 69.$. 7 f. de jure dotium.— d. 34, ff. familiae erciscundae 1806. Il conduttore deve usare la diligenza d’ua buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato in soccida* 1807. Non è risponsabile per casi fortuiti se non quando siavi preceduta quaìche colpa per sua par- te, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita. 1808. Nascendo controversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, e il locatore la colpa da lui imputata al conduttore., 392 L. Il. Dei differenti Modi ee. 1809. Il conduttore il qnale è liberato per moi. vo di caso fortuito. è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie. 1810. Se il bestiame perisce interamente senza col. pa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore. Se non ne perisce che una parte,la perdita re- sta a carico comune, ragguagliata a prezzo della stima in origine, ed'a quello della stima al ver- mine della locazione. 1811. Non si può stipulare, Che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita del bestiame, avvenuta anche per caso fortuito e senza sua colpa. O ch'egli avrà nella perdita una parte più grande che nel guadagno. O che il locatore prededurrà in fine della loca- zioue qualshe cosa oltre il bestiame dato a soccida, Ogni convenzione di tale matura è nulla, Il conduttore profitta egli solo del latte, del con- cime e del lavoro del bestiame daio a soocida. La lana e l’ accrescimento si dividono. 1812. 11 conduttore non può disporre di alcuya Bestia della inandra, tanto: appartenente al capitale della soccida, quanto all’ accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nemmeno può di- sporne se mon ha il consenso dei conduttore. :1213. Quando la locazione a soccida è contratta it ASCU n, Uta, Jr i tod Î; Moro Ill Ne€ Qu hi PASTE coll’ aifittuario altrui, deve esser notificata al pro- fl prietacio de’ beni di cui tiene l'affittanza; senza di che.il proprietario di detti beni‘può sequestraret far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto 1° affittuario ghi deve. tei 1814. Il conduttore non può tosare gli animali dati a soccida senza avvertirne preventivamente il locatore. 1815 Se nel contratto non si è stabilito 11 tempo per cui dovrà durare la soccida, si ritiene che essa abbia a durare per tre anni. IÙa È pp Dall T° VIII. Del Contratto di Locazione 393 1816. Il locatore pu6 domandarne anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a’ suoi 10 obalighi.: 1817. Al termine della locazione, ed al tempo li} dello scioglimento; si procede a nuova stima del bestiame dato a soceida. rej| 1 iocatore può estrarre bestie dalle mandre d? «ij Ogni specie sino alla. concorrenza della prima sti- ma: il di più si divide, Se non esistono bestiami sufficienti ad eguagliare la priwa stima, il locatore prende quelli che ri- iu) PAALgONO, e le part si compensano per la perdita. (NA nl SEZIONE sr ode Della Soccida a metà. uf 1818. La soccida a metà è una società nella quale | Siascuno de’ contraenti conferisce la metà de’ bestia- e mi, che restano comuni pel guadagno o per la per- dita. 1819. Il conduttore profitta. egli solo, come nella soccida semplice,‘del latte, del letame, e del la- voro degli animali. Il locatore non ha diritto che sopra la metà delle hine e dell’ accrescimento. Qualunque convenzione contraria è nulla 1 fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il conduttore è l’affittuario 0 il 1] ono parziario. Ri’ i sd) 1820. Tutte le altre regole della soccida semplice 8 applicano alla soccida per metà. uu til alla rel di SEZIONE 1Iy, Della Scccidadatadal preprietario al suo A fittuario o al Colono parziario. put ell 6. 1. Della Soccida data all” Affittuario. £82r. Questa soccida( chiamata ancora soccida Fate_£ ctu sp eg 394 T. PIII Dei differenti Modi ee' di ferro) è quella per cuì il propreetario d’umi ij possess one Ja concede in affitto. a condizione che() al terminare della locazione, l’affittuario loscierì n degli animalî di valore eguale al prezzo della stimà. fix di quelli che avea ricevuti.$ 182. La stima del bestiame consegnato’ all affit 4; tuario non produce la traslazione in Jui della pro. g prietà ma nulladimano io pone a suo rischio. dl L.3.1 54, f locati conducui. 1803. Tatti i guadagni appartengono all’ affittma rio durante la locazione) quando non vi sia patti in contrario, da;(| 1324 Nelle soccide contratte coll’ affittnario, il concime non cede a suo profitto particolare, ma ap: partiene alla possessione locata, nella cultura di cul ,g; deve unicamente impiegarsi No ci 1825. La perdita del bestiama, anche totale ed(Da avvenuta per caso fortrito, ricade intioramente A Ni danvo dell’ affittuario, se non si è diversamente atinito. 1826. AI termine della locazione, Pafkttuario non può ntenersi il bestiame compreso. nella socciaa agando il valore della stima primitiva, ma deve [oe bestiami d’ egual valore di quelli che ha rif cevuto I Se vi è mancanza, deve pagarla; e soltaato gli appartiene ogni eccedenza+ 6. IL. hi Della Soccida contratta con il colono parziantà, te senza c lpa del colono, la perdita è a dann‘a del locatore. Mera 1828. Si può stipulare che il colono rilascierà d(; Jocstore la sua parte della lana tosata a pre 30 MB. sore, del valore ordinano; 1827. Se il bestiame a soccida perisce intieramet||; led nie picali 0 DA eciui der 1a IA TuL mt APUL rid VIII‘T.. Del Contratto di Che il locatore avrà una Maggior porzione degl utili; Che gli spetterà Ja metà del latte, a non si può stipulare che il colono debba sbf- frire tutta Ja perdita, 1829. Questa soccida termina col fine della lo- cazione. 1830. Ne. rimanente è sottoposta a tutte le tegole della semplice soccida. Locazione. 399 SEZIONE w. Del Contratto Impropriamente chiamato di Soccida. 1831. very sì dà una o Di vacche perchè sia» no custodite ed alimentate> Il locatore ne conserva sro rietà; egli ha soltaato il guadagno de vi. telli che nascono da esse, TITOLO IX. Del Contratto di Società. CAPO I Disposizioni generali. 1832. La. società è un contr più persone convengono di me comunione, al fine di divider potrà risultare. L.5, f{. pro socio 1833. Qualunque società Idevè Una cosa lecita, e deve esse (esse comune delle parti. Ciascun socio deve confetirvi lo) beni, o la propria industria. atto col quale due o ttere qualche cosa iti e il guadagno-che ne avere per oggetto re contratt® per} inte- {danaro, od altri 896 L. III. Dei differenti Modi ec. L. 3,$. 3, ff. pro socio= Leo fer el nah è. 30, ff. cod. tit.; L 1,$. 14, ff. de tulelae et rationibus distrahendis.—L 35, G. 2, ff de con- trahenda emptione; l. 1, cod. pro socio j+. 5” II IC: o 3o, ff. cod. tit. 1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo di scrittura, quando l’ oggetto d’essa ecceda il valore di cento cinquanta lire. La prova testimoniale non è ammessa contro od oltre il contenuto nell’ atto di società, nè sopra cio che siasi asserito prima, al tenapo o dopo del me- desimo atto, ancorchè si tratti d’una somma 0 va- lor minore di cento cinquanta lit@. CAPO IL Delle diverse specie di sovietà. 1835. Le società sono universali;,0 particolari. L.5, in pr. ff. prò socto+ SEZIONE T. Delle Società Universali. 1836. Si distingnono due sorte di società univer: sali, la società di tutti i beni presenti,€ la società universale de’ guadagni. 1937. La società di tutti i beni presenti è quella per cui le parti pongono in comunione tutti i beni nobili ed immobili che esse possedono attualmente, o gli utili che potranno ricavarne. i Possno i; comprendere tutte, le altre speolt di utili; ma i beni dhe le parti potranno acquista: re per suecessione, donazione.0' legato, non el- lrano in questa società, se mon per goderli in co munione, ogni stipulazione che tenda a rendete comune la proprietà di questi beni, è vietata, fuor: Lor Lon da T.TX. Del Contratto di Società. 397 | chè tra i conjugi, e a norma di quanto è stato a ge) loro riguardo stabilito. m on: di: 8 G 1; f. pro socio.; )} 18 La società universale de’ guadagni com- prende tutto ciò che le parti saranno per acqui- ) dif stare colla lore industria, per qualsivoglia titolo 4 br durante il corso della società: sono pure compresi i mobili che ciascuno de’ soc] possiede al tempo del all contraito: ma i loro immobili particolari non fan- ich mo parte della società, salvo che per goderlì in co- me- munione. vi Ln. ff. pro socio. i 1839. Il semplice contratto di società nniversale, senz? altra dichiarazione, non induce che la società mniversale degh utili. L. 7, ff. pro socio. 5 1840. Non eg aver luogo veruna società univer- .| sale eccetto che fra persone capaci di dare o rice- i| vere scambievolmente V una dall’altra, ed alle «quali non sia vietato d’ avvantaggiarsi reciprocamente in pregiudizio dei diritti di altre persone. L..5, S$. 2, ff. pro. socia. E SE ZI GIRI EiII. Iter Della Società particolare. ciel 18/41. La società particolare è quella la quale non ili ha per oggetto se non certe determinate cose, 0 il lil loro uso, ovvero ì frutti che ne possono percepire. cn L 5 ,yhn pr: ff. pro socio. 1842. E parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano, o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere ò pp vrene- L. n:, S. 2, ff. pro socio. L. IU. Dei differenti Modi ec. CAPO II. 398 Delle Obbligazioni der Socj tra loro e relativa mente a’ Terzi, SEI NE Delle obbligazioni dei Socj fra loro. 18/3. La sociètà incomincia nell’ istante medesi- mo del contratto, se non ne è stabilita un’altr' e- poca. 1844. Non essendovi patto sulla durata della so- cietà, si presume contratta per tutta la vita dei soc], sotto le limitazioni prescritte al)’ art. 1869; se però si tratta d’ affare il quale non duri che per un determinato tempo, la società s'intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stesso af- fare. i Li 6030-10 14 Apr0SACUDA 1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo, di cuila società ne habbia sof. ferta l’evizione, il socio che ha conferito n°è responsabile verso la stessa società nell’ egual mo- do ch» il venditore è tenuto per l’evizione a favo- re del compratore. Argum. ex l. 3, in pr. ff. de actionib. empti et venditi. 1846. Il socio che doveva conferire alla società una semma, e non l’ ha conferita, resta 2pso Jure e senza bisogno d’istanza debitore degli interessi di tale somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento È Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl’interessi delle quali decortono dal giorno che le ha ritirate per sue particolare vantaggio. iva esi| T. IX. Del Contratto di Società. 399 Tutto ciò senza pregiudizio de’ maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo» Li, 60; ff-:pro: socio.—l. 1,,(#15L, 384879, f. de usuris 1847-/1 socj che si sono obbligati ad impiegare per la società la Joro industria, devono render conto alla stessa di tuiti i guadagni fatti con quella specie d’ industria che è 1’ cggetto della società. 1848. Quando uno de’soc] sia creditore per suo conto particolare di una somma«sigibile verso di una persona ch’ è parimenti debitrice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debitore sul credito della società e sul proprio ne:la proporzione de’ due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatta l’intiera imputazione sopra il suo credito particolare: ma se avrà dichiarato nella quietanza, che l’ imputazione sarà fatta intie- ramente sul credito della società, questa dichiara- zione sarà eseguita. Argun. ex L. 63, f. 5:, ff. pro socio. 1849. Quando uno de’ soc) abbia ricevuta l’ inte- ra sua porzione di un credito comune, ed il debi- tore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantun- ue avesse rilasciato la quietanza specialmente a sconto della sua porzione. L. 63,(5,7. pro socio.— Contr. L. 38, f fa- miliae erciscundae. 1850. Ciascuno de?soc] è obbligato verso la socie- tà, per i danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari. bi23, Grid; L26452, f 11,64.72) YF. pro socio» 185, Se le cose, il cui godimento soltanio è stato posto in società, consistono in cor i certi e deter minati, che non si consumano coll’ uso, restano a riachio del socio che ne è proprietario. "e Joo L. III. Dei differenti Modi ec. Se queste cose si consumano coll'uso, se conser. sali si deteriorano, se sono state destinate ad essere rivendute, 0 se furono poste in società previa stima resultanie da un inventario, és restino a rischio della società. Se la cosa è siata stimata, il socio non può ri. petere che l’ammontare della stima. L. 586. ff. pro socio. 1852. Un socio ha azione contro la società nou solo per la restituzione de’ capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le ob ligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i risch) iu separabili dalla sua amministrazione. L. 52, 6.4, 12 et 15; 2. 67,8. Let 2,1 6o, 1; I. 61, f. pro socio. 1853. Quando la scrittura di società non deter- mina la partie di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale.| Rapporto a quello che non ha conferito che la propria industria, Ja sua parte ne? guadagni o nelle perdite, sarà regolata come la paste di colui che nella società avrà conferita la somma, 0 porzione minore. L. 29, ff. pro socio. 1854. Se i soc] hanno convenuto di rimettersi all’arbitramento di uno di essi, 0 di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramenio non petrà in pugnarsi che nel caso in cnì sia evidente mente contrario all’equità. Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo quando son trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso. ha avuto no- tizia dell’arbitramento, 0 quando dal sao canto ha incominciato ad eseguirlo. L. 6..f. pro socio. 1855. È nulla la convenzione che attribuisce ad sno de’ socj la totalità dei guadagni. { to dei { iali (04) la I User: Le ad TeVi ho d Il etere nelle I 0 Ul eh nelli chi 1004 Less per nol Dit: T.}X. Del Contratto di Società. 4or Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui 1 capitali o effetti posti in società da uno o più soc] venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite. L. 29, ff. pro socio. 7 1856. Il socio incaricato dell’ amministrazione in forza di uma parte speciale del contratto di società può fare, non ostante]’ opposizione degli altri so- e], tutti gli atti che dipendono dalla sua ammini» strazione, purchè ciò segua senza frode. Questa facoltà non può essere revocata durante la socieetà senza una causa legittima: ma se è stata accordata con un atto posteriore al contratto di so, cietà, sarà revocabile come un semplice mandato. (857. Quando più soc] sono incaricati di ammini- strare senza che siano precisate le loro funzioni,@ senza che sia stato espiesso che l’ uno non potesse agire senza l’altro, ciascuno di cssì può fare sepa- Fatamente tutti gli atti di questa amuiinistrazione. Argum. ex È. 1,$. 13, et 14, ff. de exercitoria aclione 1838. Quando siasi pattuito che uno degli ammi- Nistratori non possa fare cosa alcuna senza del- l’altro, uno solo non potrà senza una nuova con- venzione agire in assenza dell’ altro, quantunque questi fosse nell’attuale impossibilità di concorrere agli atti dell’ amministrazione$ i 1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti re- gole. 1° Si presume che i soc] sianei dati reciproca mente la facoltà di amministrare l’u.o per l’aliro. L’operato di ciascuuo è valido anche per la parte dei consoc] gue ncorehè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all’operazione, prima che sia conclusa. 2.° Ciascun socio può servirsi delle per apparte. 2 L. III. Dei differenti Modi ce. |} il Lo2 RESO nenti alla società, purchè le impiegh:! secondo la | e non se De ser Joro destinazione fissata dall’ uso, età, o ln modo che va contro l’ interesse della s0 secondo il loro in'pedisca al suoi 50C] di servirsene MU):)| diritto. Î Ì i Ì 3. Ciascun Socio 50C) a concorrere con es la conservazione delle cose ba diritto di obbligare i con- so alle spese necessarie per delfa società. BALI li‘o Uno de’ soc} non può fare innovazioni sopta ii gl immobili dipendenti dalla società, ancorchè le ff, pretenda vantaggiose alla stessa, se gli alri so MILL io mon vi acconsentano ERITATERA L. 12,jf. communi dividundo.— l. 28, ff. com. | là ialini dividundo 5 l29/(/8:"te de servit utibus — L 11, st servitu IND | urbanorum praediorum. 4 À ni il 1862. Nelle società, escluse quelle di commercio; | î socj non sono obbligati solidariamente per 1 de- bii sociali, ed uno dei soc; non può obbligare gli TELI| altri, se questi non glie ne hanno accordata la fe I coltà. 1863. 1 socj sono obbligati verso il creditore con ||RRBRIOZI I vindicetur.. | 1860 Il socio che non è amministratore. non puù II alienare mè obbligare le cose benchè mobiliarz,| IU Ì quali dipendono dalla società. LBLRIRÌ L. 68. ff. pro socio. (I RIO 1861. È in facoltà di ciascuno dei soc] di associarsi 1| INEEISRI senza il consenso degli: altri una terza persona, I°: SUUII lativamente alla porzione che egli ha nella società.| MU Î Non può senza tale consenso ammetterla nella so 11|| cietà, ancorchè ne abbia Vamministrazione. ta|_L. 19; ff. pro socio; 1. 21, 1.22, la 47, S. ugiim PI i} Midi e regulis juris. 10 PISO SEZIONE I AIAR Delle Obbligazioni dei Socj verso i Terzi. U 00 D \ l T'. IX. Del Contratto di Società. ho gui hanno contratto ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porz one MInore, se il contratto non ha spe- cialmente ristretta l’obbligaz one di quesii in ragio- ne di quest’ ulima porzioni 1864. La stipulazione esprimente che l’ obbligazio» ue fu contratta per conto sociale. obbliga soltanto il socio che ha contratto e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la fscoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società. CAP.@5/ 1V. Delle diverse Maniere con cui finisce la Società 1865. La società finisce, 1.° Per lo spirare del tempo per ci fu contratta; 2.° Perl’éstinzione della cosa 0 per il compimen- to della negoziazion 3.0 Per la morte naturale di alcuno dei s0c]; 4.0. Per la morte civile, per l’interdiz one o per il fallimento di alcuno di essi; 5.0 Per la volontà espressa da uno o più sec] di non voler continuare la società. Lo AP3 Gu: 15 Ji APRO SQELO-— È"6409 10, 04, G. 1 et 10, cod. tit—l. 35, I 52,$ 9-1 4.50, l. 65, 6. 9; ff. pro socio ANO O 12, ff. pro socio.—L 65, S. 3,jf. pro socio. 1866. La prorogazione d’ una società contratta& tempo determinato non può essere provata che per mez o di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sc ale. 1867. Quando uno dei soc] ha promesso di met- tere 1n comunione la proprietà d’una cosa, se que- sta Viene a p‘ rire prim i ele s1a stata realmente con= ferita, ciò produce lo scioglimento delia società rl guardo a tutti i S0C]./ La società resta sciolta egualmente in qualunque ho4 L. III. Dei differenti Modi ee. caso per Ja perdita della cosa, quando il suo godi mento siasi posto in comunione,€ che la propriet® sia rimzsìa presso del socio. È Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società. 1868 Quando sia stipulato che in caso di morte di uno dei soc], la società debba continua e col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra i soc) superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi: nel‘secondo caso, l erede del defunto non ha dirit- to che alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nell’ ulteriori ragio- ni che in quafito siano una couseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio a cui succede. L339, I 52, 69) af 59 0° ff) pro! socro.; 1869 Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società, la cui durata sia senza limite, e sì) effettua median, te una renunzia notificata a tutti i soc]; purchè tale renunzia sia fatta in buona fede e non fuori di tempo. L. 63), 60%, 4, el'6, jf. proisocio è ._ 1870. La renunzia non è di buona fede, quando il socio renunzia per appropriarsi 1n particolare il guadagno, che i soc] sì erano proposto di ottenere in comune. Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e che 1’ interesse della società es ge, che ne venga differito lo scioglimento. Tot. 1.65; ff. pro socio. 1871, Non può esser domandato da uno dei soc] lo scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei socj mancasse ai suci impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri gasi eonsimili, la]egit- Ton Ila T. X. Dell’ Imprestîto, 405 mitàe gravità de’ quali sono lasciate all’ arbitrio dei giudici. Li 13°et, vaaijfii pro,socto«i>. i 188. Sono applicabili alle divisioni tra’soc] le re- ole concernenti la divisione delle eredità, la forma di tale divisione, e le obblig: zioni che ne resulta= no fra i coeredì. pisposizione relativa alla Secietà di Commercio. 1873. le disposizioni del presente titolo non sì applicano alle società dì cor. mercio che in que’ casi i quali non sono in verun modo contrarj alle leggi ed usi commerciali. Td TO T:00 Dell’ Imprestto. 1874. L’ imprestito è di due specie; Quello delle cose, di cui si può far uso senza consumarle;; E quello delle cose che si consumano con l’uso, La prima specie si chiama Zm:prestilo ad uso, ossia commodato. La seconda si chiama émprestito per consumo, o mutuo.| L. 2, ff. de rebus creditis. Goa PO? I Dell imprestito ad uso, ossia Commodato. SEZIONE.1. Della natura dell’ imprestito ad wso. 1875. L’imprestito ad uso, ossia commodato è ua eontratto, per cui una delle parti consegna all’ al- ita una cosa perchè se ne serva. coll’ obbligo a co» lui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito. 4o6 L. III: Dei differenti Modi ec. L. 1, 6. 1,1.3, 6.4, et LL 4, ff commedati. 1876.]l commodato è essenzialmente gratuito. ,j; Instit, lib: 3, tit. 15,6. 2, in fin.—1I. 5,630 ff. commodati.; o 1877. Jl commodante ritiene la proprietà della cos| imprestata. em L.a2, în pr., et$. 3, ff. de rebus creditis; L& sj et l. 9, ff. commodati. i[ 1878. Tutto ciò che è in commercio, e che non sì. pr consuma con l’uso può essere l’oggetio di questo coutratto gio, L. 3,6. 6, ff. commodati. Ita 1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza wp del commodato, passano negli eredi del comodante,| e del commodatario.} Se però l’imprestito è stato fatto a contemplazio.|{pg ne del commodatario, ed a lui solo personalmente;i}p suoi eredi non possono continuare a godere della; ,, cosa 1mprestata. de, L. 3. 6. 3, L. 17,$. 2, ff. commodati.L. 3, codi 7 de commodato. it fo SEZIONE II. i Î Delle Obbligazioni del Commodatario. am; d 1880. Il. commodatario è tenuto ad invigilare da. ,} buon padre di famiglia alla custodia e conservazio- pr ne della cosa imprestata: non può servirsene che tm per l’uso determinato dalla natura della cosa o dalla| convenzione, sotto pena della rif sione dei danni ed interessi, ove siavi luogo. î Institut. Lib. 3, tit. 15, 6.2; Lon: 64, fo de obligationibus et actionibus.— 1.5,$. 2'et 5,|} Î. commod. F Ù 1881. Se il commodatario impiega la cosa im un us diverso, 0 per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà responsabile della perdita accaduta, anche per caso fortuito. T. X. Dell’ Imprestito. 40 I L. 5,$.» et 8;l. 8, in Pr.{F. commodati.— ‘|0.16.4 et 14, f de obligitionibus et actionibus. Te DL 1852 Se la cosa imprestata perisce per un caso | fortuito, da cui il commodatario} avrebbe potuta ‘e’*| settrarre surrogando la propria, o se non potendo {salvare che‘una delle due ha preferita la propria, Li egli è responsabile per la perdita dell’ altra. | L.5.6. 4, f. commodati; L. 1, cod. de com- ns) modato. uil 1883. Se la cosa è stata stimata al tempo dell’impre- |stito, la perdita ancorchè succeda per caso fortuito \tacarico del commodatario, qualora non vi sia con- oi venzione in contrario. uti LZ. 1,6. 1. f. de aestimatoria actione; L. 5, |. 3, f. commodati. î218) 1884. Se la'cosa si deteriora a cagione unicamen-| tele dell’ uso, per cui fu data ad inffrestito, e sen- dellla colpa del commodatario, non è questi tenuto per ù il deterioramento. 0 L. 10, în pr, l 23, ff. commodati. 1885. Il commodatario non può ritenere la cosa im- Prestata in compensazione dì ciò che il commodante gli deve. L 4, cod. de commodato. V. 1. 18, 6.2, f. \commod.;!. 15,$.2, et L 59, ff. de furt.; 2.20, f de adquirend. vel amittenda possès. e di 1886. Se il commodatario ha fatto qualche spesa izie| ptt potersi servire della cosa commodata, non potrà cdi\Mpeterla dall Z. 18, G. 2, f. commodati. Jane 1887. Se più persone hanno unitamente presa ad Imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente f esponsabili al commodante die. 15,#. de tutela et rationibus distrahendis. 15,6. 15 ,l. 21,6. 1, f. conmodati. nu la (ULI {og L III. Dei differenti Modi ec: S E2:K ON. E IH. Li Delle Obbligazioni del Commodante. il 1898. Il commodante non può ripigliare la cosa data‘| A ad imprestito, se non trascorso il termine Conve! ko nza di convenzione, se nol 1} î muto, ovvero in manca I RU dopo che la cosa ha servito all’ uso per cul fu im| la] i prestata.| Î Lio) dI commo dati. ico 1889. Nondimeno, se durante il detto termine 0 | prima che abbia cessato il bisogno del commodatario,|$ IRA sopravviene al commodante un’ urgente imprev eduta yin necessità di valersi della cosa, può il giudice s@ wr condo le circostanze obbligare il commodatario a tl st stituirla. Î 1890. Se durante l’imprestito è stato obbligato il tin commedatario per conservare la cosa. ad incontrate np qualche spesa straordinaria, di necessità,€ Urgel- nil; PRURIO te in modo da non poterne prevenire il commodan-| || te, questi sarà tenuto a farne il rimborso. gio IE Ling, 2:90) commodati. Riti 1891 Quando la cosa commodata sia tanto difetto| sa che possa recar pregiudizio a colui che se ne se pp VAI ve, il commodante è tenuto per il danno, se c9200 pi}; | scendone i difetti non ha avvertito il commodatario, L: 18°, 8.8, et 4102) commodati. le ti| CAPO Il da Del?’ Imprestito di eonsumazione, ossia Muluo. I 154 UR| ni il li. SEZIONE I. IT Della Natura del Mutuo. i i i 1892. Il mutuo è un contratto per cui uno de' contraenti consegna all’ altro una data quantità di cose, le quali coll’uso si, consumano; coll’ obbligo a questo ultimo di restituirgli altrettanto della me desima specie e qualità T. X. Dell’ Imprestito. hot Z.2, fx 1 et.3) fF. de rebus creditis. 1893. In forza del mutuo, il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in { qualunque m do a perire perisce per di lui conto, dij|£. 2, SG. 2,-ff. de rebus Seditis; ZL W S-C4x° ont de obligationibus et actionibus. : na]| 1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, \ in) benchè della medesima specie, sono però diverse nell’individuo, come sono gli animali: in tal caso È| il contratto non è che commodato ine Z. 2,6 1, et 3 de rebus creditis. tari]| 1895. L’obbligazione resultante da un imprestito in edu) danari è sempre della medesima somma numerica e$| espressa nel contratto. a N Accadendo aumento, 0 diminuzione nelle monete n° che scada il termine del pagamento» il de- atoil bitore deve restituire la somma numerica prestata; triti e non è obbligato a restituire questa somma, che To nella specie in corso al tempo del pagamento Ù Mrgum. er l. 1, in pri,#, de contrahenda en bus et libe- plione; LD 94, G.1, ff. de solutioni P rationibus. ki hi 1896. La regola contenuta nel prece est non ha luogo, se l’imprestito fu fatto 1 ot) talliche. tandi f | fWi97: Se fur no prestate verghe m ate, qualunque sia Vl anmento; o; del loro prezzo; il debitore deve Mm ognì caso re- stituire la stessa qualità e quantità,€ nulla più. L.2,1.3,f. de rebus creditis. Jente articolo n verghe me- etalliche o der- la diminuzione KLHY: SEZIONE II Delle Obbligazioni del Mutuante. ti 1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla bb se à è stessa responsabilità stabilita eoll’ articolo 1891 per ìl commodato. fio L. VIR Dei differenti Modiec. Pi commodati. 1899. ll mutuante non può ridomandare le cos prestate prima del termine convenuto.— Argum. ex l. 17, 6.3, ff. commadati.; | 1900. Non essendosi fissato il termine alla resti. i tuzione, il giudice può accordare al mutuatario wa‘7 |/ dilazione secondo ie circostanze. A} 190.. Essendosi soltanto convenuto che il mutua‘. : tario paghi quando gi sarà possibile, o quando ne avrà 1 mezzi, il giudice gli prescriverà un termint al pagamento a norma delle circostanze, n SEZIONE INI. ji Delle Obbligazioni del Mutuatario. | 1902. Il mutuatario è obbligato di restituire Je i cose ad esso date in mutuo nella stessa quantità e | qualità, ed al tempo convenuto. i CI L. 3, ff. de rebus creditis. i °-RERIRIOO 1903. Se si trova nella impossibilità di soddisfat- URTO, i vi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo di| IVI al tempo, ed al luogo in cui doveva ai termini della 3 fi| convenzione farsi da restituzione della cosa. (ORTO Se non è stato determinato nè il tempo, nè il i Dil luogo, il pagamento si. fa secondo il valore corren- sat 1) te nel tempo e nel luogo in cui fu fatto l’impre- ‘AA| DI stto. È til L. 22, ff. de rebus creditis.\ iù,. 1904. Se il mutuatario non restituisce Je cos|, ti imprestate, 0 il loro: valore nel termine convenuto, 1 E deve corrispondere l'interesse dal giorno della do-: GIURO manda giudiciale, vi| CAPO HI, Del Mutuo ad Interesse. 1905. È permessa la stipulazione degli interessi CON Testi 0 uu T. X. Dell’ Imprestito. Gir vel semplice mutuo di danaro, di derrate, o di al- tre cose mobiliari. 1906.!1 mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul ca- pitale. L. 26, in pr.;ff. de condictione indebiti; l. 102; 8 lc. 1, f. de solutionib. et liberationib.— l. 18; utu lo n SOIL re tà( sfat asd delle vi Dè) rren pre: ut | de cod. de usur. 1907. L’ interesse è legale o convenzionale. L° in- teresse legale è fissato alla legge. L’ interesse con- venzionale può eccedere q ello fissato dalla legge ogni qualvolta la legge non lo proibisce. La misura dell’ interesse convenzionale deve es- sere determinata in iscritto. 1908. La quietanza| er i] capitale rilasciata senza riserva degl” interessi, ne fa presumere il pagamen= to, e produce la liberazione. 1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il mutuante si obbliga di ripetere. In questo caso il mutuo si denomina stabilimen= to di rendita.: 1910. Tale rendita può costituirsi in due manie- re, in perpetuo o in vita. igii. La rendita costituita in perpetuo è essen- zialmente redimibile. Possono soltanto le parti convenire che non sì re- dimerà la rendita prima d’ un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane anticipatamente avvertito il creditore nel ter- mine da esso determinato. 1912. ll debitore di una rendita costituita in pere petuo può essere costretto alla redenzione. 1.0 Se cessa dall’adempire i suoi obblighi pel cor- so di due anni; 2.0 Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto. 1913. È pure ripetibile il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento e di prossima decozione del debitore. 412 L. III. Dei different» Modi ee. 1914. Le regole concernenti le‘rendite vitali: sono determinate dal titolo deî Contratti di sorte, TITOLO XI Del Deposito e del Sequestro, CAPO L Del Deposito in genere e delle sue diverse specie. 1915 ll deposito in genere, è un atio per cui si riceve la cosa altrui coll’ obbligo di custudirla e di restituirla in natura. L.1,in pr. f. depositi. 1916. Vi sono due specie di deposito: il depos.w propriamente detto, ed il sequestro. CA PO 1L Del Deposito propriamente detto. S BZ LO N EI. Della natura e sostanza del Contratto di deposito, 1917. Jl deposito;ropriamente dette è n con- tratto essenzialmente gratuito. L. 1.6.8, depositi 1918. Non può avere per oggetto che cose r0bi- ieri. 1919. Non è perfetto che colla tradizione reale o finta della cosa che è depositata. La tradizione finta basta nel esso, in cui Ja cosa che si conviene di lasciare iu dc posito fosse già presso il depositario per qualche aliro titolo L. 1,$. dò, 7. de obligationibus et actonibus; 1 1,6. 14 f depositi—L. 8.{f. mandati.— I. 18, I.{f. de rebus ereditis. 1920. ll deposito è volontario, o necessario. STE.Z INOWNJE Ma Del Deposito volontario. 1921. ll contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve da cosa in deposito. T. XI. Del Deposito e del Sequestro. 413 tali L.1, 6.5, ff. depositi. sori 1922. Ji depesito volontario non può regolarmen- te farsi che dal proprietario della cosa depositata 3 ovvero col suo consenso espresso 0 tacito. 1923. Il deposito volontario deve esser provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimoniale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire. 2edl 1924. Quando il deposito eccedente cento cinquan- ta lire non è provato con scrittura, sì presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua di- chiarazione, tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose, che ne formano l'oggetto, e; per la loro restituzione. 1925. Il doposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare. Ciò non ostante, se una persona capace di con- trattare accetta il deposito fattole da una persona sil| incapace, è temuta a tutte le obbligazioni d’ un vero con depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o amministratore della persona che ha fatto il deposito 5 robi:| Institut, lib. 1., lt. av, in-pr. 1926. Se il deposito è stato fatto da una persona le 0 capace ad una incapace, quegli che ha fatto il de- osito non ha che lazione vindicatoria della cosa depositata; finchè la medesima esiste presso il de- restituzione sino alla eci, 708. xe cosa già positario, ovvero un'azione di concorrenza di quanto sl è convertito in Vantaggl® di quest ultimo. )US) ) Vi L09625 fade minoribus. SEZIONE III Degli Obblighi del Depositario. cl 1927. Il depositario deve usare nel custodire Îa va) 20sa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono. mm 2 Î 4h L. 11. Det differenti Modi ec.. L. 1,$. 5, ff. de obligationibus et actionibus; — L. 20, Z. 52; ff. depositi. 1928. Il disposto nel precedente articolo deve ape plicarsi con maggior rigore, 1.° quando il deposita- rio siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito; 2.9 quando abbia stipulato una rimunerazione per la cu- stodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto wnicamente per l’interesse del depositario; 4.° quan. do siasi convenuto espressamente che il depositario sarà responsabile per qualunque colpa. L.1,(.6,8,et35, ff. depositi; l. 23 in pr., ff. de regulis juris; l. 4 ,ff. de rebus creditis; 2. 5, Sai Î. commodati. 192. Jl depositario non è in veruu caso responsa- bile per gli accidenti prodotti da una forza irrésisti- bile. eccetto che sia costituito in mora per la re- stituzione della cosa depositata. L.20,]j}. depositi; L 1, cod. eod. tit.; 1.23, ff. de regulis juris.— Argum. ex L. 15, 8-8,.}fde rei vindicattone—L. 12, G. ultim.;l. 14, f.1. ff. depesiti; L. 7 ,$. 16, ff. de pactis; l. 29, ff. man- dati. 1930. Non può servirsi della cosa depositata senza l’espressu o presunto permesso del deponente. Irisiziut lib. 46.tb1,:(0 ad ad 29, f. deposzit; 1.3, cod. eod. tit.; L 76,{. de furtis. 1931. Non può fare yerun tentativo per iscoprire le cose che gli sono state depositate, quando gli ven- nero affidate in una cassa chiusa 0 in un involto sigil- lato. 1932. J] depositario deve restituire 1 identica cosa ehe ha ricevuio. in conseguenza, il deposito del danaro deve resti- tuirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore, Institut., L 3, tit. 13,$.3,—L.1,6.5,ff.de obligattonibus et actionib us; l.17,$. 1, j. depositi. sie (100) T. XI. Del Deposito e del Sequestro. 415 1933. 11 depositario non è tenuto a restituire la cosa depositata, che in quello stato in cui sì trova al teme po della resutuzione. Lé deteriorazioni avvenute senza sua colpa sono a carico del deponente. 1934.]l depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma 0 qualche altra cosa, deve re- stituire ciò che ha ricevuto in cambio. L.1, 21, ff. depositi. 1935. L’ erede del depositario; il quale ha venduto in Buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto 4 o a cedere la sua azione contro il compratore nel caso che non gli sia stato pagato. Li1,$ 47; 1.2, 2.3, 1. 4, ff. depositi. Se la cosa depositata ha prodotto frutti, 1 quali siano stati percetti dal depositario, è questi tenuto a restituirli. Non è debitore di alcun inte- resse del danaro depositato, se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione. L 1,$.23et24,0.25,$. 4; ff. depositi; 2.38, 6. 10, ff. de usuris.— L. 2, cod. depositi. 1937. Il depositario non deve restituire la cosa de- positata, che a quello che glie I ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito,© a quello che fu indicato per riceverlo. pat Sh 1. 11, f depositi. 1938 Non può pretendere che il ig ew provi essere egli il proprietario della cosa epositata. Ciò non ostante. se scopre che la cosa è stata ruba- ta, e chi ne è il vero padrone, deve denunziare a to il deposito a lui fatto con intimazione di re- 1938. ques‘€ clamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui tu fatta la denunzia, è negligente nel re- clamare il deposito; il depositario è validamente li- berato colla consegna del deposito a quello da cui V ha ricevuto. L. 31,$ 1, f. depositi. 416. III. Dei differenti Modi ec. 1939. In caso di morte naturale, o civile del de ponente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede. Se vi sono più eredi essa deve restituirsi a cia- scuno di essi per la loro porzione. Se la cosa non è divisibile, gli eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla. Lex, 901996; Brno 31) in pref depositi; £. ultim., cod. eod. tit. 190. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio se la donna che al tempo del fatto depo- sito era libera, siasi in seguito maritata, e sì tro-! vi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri simili casi, il deposito non può re- stituirsi che a quello che ha l’amministrazione delle ragioni, e dei beni del deponente. 1941. Se il deposito è stato fatto da un tutore’, da un marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappre- sentata da questo tutore, marito, od amministratore, se la loro agenzia od amministrazione sia finita. 1942. Sé nel contratto di deposito si è indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se‘occorro- no spese di trasporto; sono a carico del deponente. L. 12, f#. depositi. 1943. Se il contratto non indica il luogo della re- slituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito d L. 12, S- 1.7. depositi. 1944. 11 deposito deve restitnirsi al deponente ap- pena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fis- sato nel contratto un‘termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro od un atto di opposizione, acciò la cosa dee positata non venga restituita o traslocata. L.1,$. 45, ff. depositi, pehi IC gue stesi ind ino T XI. Del Deposito e del Sequestro. 417 1945 11 depositario infedele non è ammesso al be= nefizio della cessione. 1946. Qualunque obbligo del depositario s’estinà gue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata. SEZIONE IV. Degli Obblighi del Deponente. 1947. Il deponente è obbligato di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tutte le perdite che il deposito può avergli cccasionate. Di: Set. 1,23 ff- deposite+ 1948. Il depositario può ritenere il depcsito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso. SEZIONE V. Del Deposito necessario. 19/9. Il deposito necessario è quello che si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto. - r°)6. 1,002, ff: depositi. 1650. Ver il deposito necessario può essere ammes- sa la prova testimoniale, quando anche si trattasse d’una somma maggiore di cento cinquanta lire, 1951. Nel rimanente, il nio necessario è sot- toposto a tutte le regole prece entemente enunziate. 1952. Gli osti e gli albergatori sono responsabili, come depositar) per gli effetti introdotti nei loro al- berghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali effetti deve riguardarsi come un deposito ne cessario+ 418. L. INI. Dei differenti Modi ec. Li u;.inipro, fr etto. 13, 6 15205, nau tae;} caupones., stibularii. 19) 1993. Sono responsabili per il furto, o per il dan-. kl d no arrecato agli effetti del viandante. tanto nel caso pito che il furto sia stato commesso; o che il danno sia. 195 stato arrecato dai domestici o dalle persone prepo- nobil ste alla direzione degli alberghi, o da estranei che ii vanno e vengono in essi. quò e L.x,6.8;1. 2;2.3,0.3;1.5,6- 1,7 nautae Muove caupones, stabularii, etc.— L. 1, in pr. et G. 64 le pa Y. furti adversus nautas, caupones, stabular. iti 1954. Non sono responsabili per i furti commessi| L, a forza armata, o altra irresistibile. L.3,$. 1, ff. nautae, caupones, stabularii, ete. L. 23, în fin.; ff de regulis juris. ] CAPO 1IL 106 Del Sequestro. 1 posse: SEZIONE I. a) liber: Delle diverse specie di Sequestro. 1of Sata VI 1955. 1l sequestro è o convenzionale o giudiciario»_ vicer Jer} SEZIONE II. Îgen De Del Sequestro convenzionale i siran parte 1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di dite una cosa controversa fatto da una 0 più persone pres-' so un terzo, il quale sì obbliga a restituirla, ter- minata la controversia, a quello cui sarà dichiarato ig che debba appartenere. HE L. 6,0.‘n, ff. depositi; ll 110, f. de verbo-(mn rum significatione. ll T. XI. Del Deposito e del Sequestro. 419 W|- 1] sequestro può non essere gratuito 1998. Quando è gratuito è sottoposto alle regole in| del deposito propriamente detto, salve le differenze sì sotto enunziate, se 1959.}ì sequestro può avere per oggetto gli effetti ol mobiliari, come pure gli immobili he 1960. 11 depositario incaricato del sequestro non può essere liberato prima che sia terminata la con- e.\ troversia, se non che mediante il consenso di tutte 6j|le parti interessate, 0 per una causa giudicata le- piuma. sif L. 5, 6 2; ff. depositi. 1) SEZIONE III. Del Sequestro ossia Deposito giudiciario, 1961. 11 Giudice può ordinare il sequestro, 1.° Dei mobili pignorati al debitore; 2.° D'un immobile o d'una cosa mobiliare, il cui possesso 0 proprietà sia contesa fra due o più persone; 3.0. Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione. 1962. La destinazione di un depositario giudiciale produce fra‘il sequestrante, e il depositario stesso )| vicendevoli obbligazioni. il depositario deve usare | per la conservazione delle cose sequestrate, la di- fili di buon padre di famiglia Deve presentarle, tanto per soddisfare il seque- strante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni in caso {| di revoca del sequestro. L’obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabisito dalla legge. 1963. Il sequestro giudiciario viene affidato, 0 ad | uma pirsona su cui le parti interessate siano fra lore convenute, o ad una persona nominata ex officio dal giudice. &a0 L. IL. Dei differenti Modi ec. Nell’ uno, e nell’ altro caso, quegli a cui venne affidata Ja cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale. TITOLO XII. Dei contratti di Sorte. 1964. 11 contratto di sorte è una convenzione re- ciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti 1 contraenti, Q per uno 0 più di essi, dipendono da un avvenimento incerto, SEZIONE I Tali sono, Il contratto di assicurazione, L’imprestito a tutto rischio, Il giuoco e la scommessa, 1l contratto vitalizio. 1 due primi sono regolati dalle leggi marittime, GAPO I. Del Giuoco e della Scommessa. 1965. La legge nou accorda azione veruna per un debito di giuoeo o pel pagamento d’ una scom- messa. L.1, cod. de aleatoribus. 19 6. I giuochi propr] ad esercitare al maneggio dell’armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de carri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente dis posizione, 1ì tri. unale potrà però rigettare la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva. L. 2,$.1, ff. de aleatoribus; l. x et 1. 3, cod. cod. tit. af sul qu Ten ] più Dei ca nn cl T. XI. Del Deposito e del Sequestro.{21 1967. 11 perdente non potrà in verun caso ripe tere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soper- chieria e truffa.. Cont. l. 1, în pr. cod. de aleatoribus. CAPO 1L Del Contratto Vitalizio. Ss E ZIONE II. Delle Condizioni richieste per la validità del Cotratto Vitalizio. 1968. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso, madiante una spmma di danaro, mediante un effetto mobiliare valutabile, o un im- mobile. 1969. Può altresì essere costituita a titolo sem- plicemente gratu to, per donazioone tra’ vivi, per te- stamento: deve in tal caso essere rivestita delle for- me prescritte dalla legge. 1970.Nel caso dell’ articolo precedente, la rendi- ta vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quo- îa di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a favore di persona incapace ci ricevere, 1g71 La rendita vitalizia può costituirsi, tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quanto su il di un terzo che non ha diritto alla rendita. 1972. Essa può costituirsi sopra la vita d’una© più persone. 1973. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un aliro ne abb a somministrato il prezzo. In quest’ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere d’ una liberalità, non è però soggecta alle formalita richieste per le donaz oni; eccettuati i casi riduzione e di nullità espressi nell’articolo 1970 pod 422. III. Dei differenti Modi ec. 1974. Ogni contratto di rendita vitalizia, costituita sopra la vita d’una persona che al tempo del con tratto già fosse defunta nou produce alcuno effetto, 1975. Iso stesso ha luogo riguardo al contratto eon cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona attaccata da malattia per cui sia morta entro venti giorni dalla data del conratto. 1976. La rendita vitalizia può costituirsi in questa misura d'interesse che piacerà alle parti d stabilire. SEZ IO N'ESII. Degli effetti del Contratto Vitalizio fra le Parti contraenti. 1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chie- dere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministra le cautele stipulate per l’ ese- cuzione. 1978. La sola mancanza del pagame‘to delle pen- sioni maturate non autorizza quello in di cui favo- re è costituita la reudita vitalizia, a chiedere il rim- borso del capitale, oa rientrare in possesso del fon- do alienato; egli n n ha che il di itt. di far seque- strare e di far vendere i beni del suo debitore, e d’ instare perchè venga ordinato, aado il debitore non vi acconsenta; che col prodotto della vendita si faccia l’impiego d’una somina bastante per soddi- sfare le pensioni. 1979.}l costituente non può liberarsi dal paga- mento della rendita, con offrire il rimborso del ca- pitale, e con renunziare alla ripetizione dei frutti pagati: egli è tenuto a corrispondere la rendita du- rante tutta la vita della Persona o delle persone so pra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia Ja durata della vita di tali persone, e per quanto SUEEOEA abbia potuto divenire la prestazione della rendita.* 7. XI. Del Deposito e del Sequestro. 423 1980 La rendita vitalizia è dovuta al proprieta- rio in proporzione del numero.ei giorni che ha vissuLlo. Se però si è convenuto che fosse pagata anticipa- tamente; la rata anticipata s° acquista dal giorno 1n cui è scaduto il pagamento. 1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito. 1982. Non s'estingue la rendita vitalizia colla mor- te civile del proprietario deve continuarsene il pa gamento durant: tutta la sua 1983. ll proprietario d'una rendita vitalizia mon può chiedere le pensioni maturate, se non giusti- ficando l’ esistenza sua, o della sua persona sopra la cui vita è stata costituita. TITOLO XIII. vira naturale. Del Mandato C ASP:O7 L Della natura e della forma del Mandato 1:84. Il mandato o procura è un atto con cui una persona attribuisce ad un’ alura la facoltà di fare qualche cosa per essa Il contratto non è per del mandatario. L.1, in pr. ff. de procuratorib.; l.1; in pr. FF. mandati- 1985. Il mandato può farsi o per atto pubblico, © per scrittura privata. od anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo dez Contratti è dellé Obbligazioni convenzionali in sgenere. ed in suo nome. feto che colla accettazione pene gna 33 bah L. II! Dei differenti Modi ec. L’accettazione del mandato può essere tacita, 4 resultare dall’ esecuzione che ne ha data il manda= tario. L. 2. f. de obligationibus et actionibus; l 1. I, et 2.ff. mandatz. 1986. 1l mandato è gratuito, quando non vi sia patto in con!rario. L. 1,$. 4,1. 6, tn pr. ff. mandati.— Instit. $. 13, de mandato. 9Sg. Il mandato è o speciale e per un affare, o per certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli affari del mandante. L.t.f,1,f de procuratorib. 9988. il mandato concepito in termini generali non comprende che gli atti di amministrazione. Quando si tratti d’alienare, ipotecare o fare al- tri atti di dominio, il mandato deve essere espresso. L. 63,{} de procuratoribus; L. 60,{f. tit. cod.; 1. 16, cod. eod. 19$g. 1l mandatario non può fare cosa alcuna oltre ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere in altri. L.5.in pr.l ki, ff. mandati.— Instit.,$.8, de mandato. 1990. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatar], ma il mandante non ha azione contro il mandatario minore. se non giusta le regole generali relavive alle obbligazioni dei mi- nori, e contro la donna maritata che abbia accet- tato i) mandato senza l’ autorizzazione del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo Del Contratto di matrimonio, e dei Diritti respettivi de’ Conjugi L. 3,6 11, 2.4, 23, ff. de minoribus. T. XII. Del Mandato- CAPO I. Delle Obbligazioni del Mandatario. 1991. 11 mandatario è tenuto ad eseguire il man dato sino a che ne resta incaricato. ed è responsa- bile per i danni ed interessi resultanti dal suo ina- dempimento. È parimente tenuto 2 terminare l’ affare già inco- minciato al tempo della morte del mandante; se dal ritardo possa derivarne pericolo. Won 5 PA A lt IN p9:40)8 408. ra pla); 8: 2, ff. mandati, 2. 16, cod. eod. lit.— Insut. 8. il. de mandato. 1992. 11 mandatario è responsabile non solamente per il dolo, ma anche per le colpe commesse nell? esecuzione del mandato. Tale responsabilità però riguardo alle colpe è ap- plicata meno rigorosamente a quello, il di cui man- ì 1e non sia a colui che riceve una X dato è grat.110, cl mercede. TRADE ATENA méndati:-4:8,$. 10 ff. cod. ut. 1. 93, ff. de regulis juris; 1.12, 6 10) f- mandati. 1993. Qualunque del suo operato, e cor quello che ha ricevuto quand’ anche ciò che ha ricev al mandante. E. 20, im pr: L 10) 0 8 ff mandati. 1994. Jl mandatario è responsabile per colui che ha sostituito nella sua incombenza. LE Quando non gli fu accordata la facoltà di s9- stituire alcano. 2.° Quando una tale indicazione della persona, notoriamente incapace 0 1050 mandatario deve render conte rispondere al mandante tutto in forza della sua procora, uto non fosse dovuto facoltà gli fu concessa senza e quella che ha eletto era Ivibile. 7 426 L. III. Dei Differenti Modi ec. In tutti i casi, può it mandante direttamente a- gire contro la persona che venne sostituita dal man- datario. L. 21, 6.3, L 98, ff. de negotiis gestis;1. 4, cod. eod. tit,; 1.8, f. 3, ff. mandati. Sa 1999. Quando in un solo atto si sono costituiti iù procuratori o mandatarj, non vi ha solidarietà Fra essì che in quanto è stata espressa. L. 59,$. 3, ff. mandati.— Novell. 99, cap. 1. — Authentic. hoc ita, cod. de duobus reis stipu- fandi.— L 60,(0: SF mandati.) 1996. Il mandatario deve corrispondere gl’ interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data del fattone impiego, e di quelle di cui sia ri- masto in debito, dal giorno in cui fu eostituito in mora. L. 10, 6.3, ff. manduti. 1997. ll mandatario, che ha dato alla parte con cui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per quello che sì è operato oltre i limiti deli mandato, eccetto che si fosse per ciò personalmente obbligato, CAPO JI. Delle obbligazioni del Mandante. 1998. Il mandante è tenuto ad eseguire le obbli- gazioni contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli sono state accordate. Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito oltre tale facoltà, se non in quanto egli l’ab- bia espressamente o tacitamente ratificato 1999. Ji maudante deve rimborsare al mandatario le aniucipazioni, e le spese che questi ha fatte per l’esecuzione del mandato, e deve pagargli la mer- gede se è stata promessa. Quando non sia imputabile alcuna colpa al man» ne T. XIII. Del Mandato. 427 »| datario; non può il mandante dispensarsi dal cor- me rispondere il detto rimborso e pagamento, ancor- chè 1 affare non fosse riuscito, nè può far ridurre Nan 4, P ammontare delle spese ed anticipazioni; col pre- i | testo che avrebbero potuto essere minori. 1| E 10 Ga, 70.66 u, Ta G gi ana nf 4, 2. 56,9-4,/f mandati; l. 4, et l. 20, 6. unic. cod. mandati. i 2000. 11 mandante deve parimente indennizzare il mandatario delle perdite da questo soffente all’ occasione delle assunte incombenze, quando non gli si| sia imputabile colpa alcuna. D26,0, 6 mandati; l. 61,$. 5 ba de furti i ri| 2001. IÎ mandante. deve corrispondere al manda- in| tario gl’interessi delle somme da lui anticipate; dal giorno del comprovato pagamento delle medesime. | BIFZ. 19,00: de negotiis gestis; l. 18, cod. i în| eod. tit., L. 57; ff. de usurts. 1a 2002. Quando il mandatario è stato costituito da Fl er f più persone EX un affare comune, ciascuna di esse) >,| è tenuta solidariamente verso il mandatario per tutti , f gli effetti del mandato. L. 59,(VAGA È mandati: CAPO IV. Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato. È o Ì 2063. Il mandato si estingue, n Per la revoca della procura; n Per la renunzia del mandatario, i Per la morte naturale o civile, per 1° interdizio= me o per la prossima decozione, tanto del mandan= te, che del mandatario. L.12, 6-16; 1.22,$..11; 1.26 in pr. ff. man= dati; l. 25, cod. eod. lit. 200/. Il mandante può quando vwole revocare la e ae n 428 L. Iii. Dei differentt Modi ec. procnra; e. costring: re, ove siavi luogo, il manda tario a restituirgli Ja scrittura privata in cui È con- tenuta; 0 1’ originale della procura, se fu rilasciata in forma di breve, o la copia, se è stata conservata la minuta. L. 12,$. 16, ff. mandati. 2005. La revoca della procura notificata soltan. a] mandatario non può opporsi ai terzi, 1 quali igno- rando la revoca stessa hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario. L. 12,6. 6, ff. mandaw. 2006. La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal giorno in cui fu a questo notificata. L. 31, S. 2, ff. de procuratoribus. 2007. Il mandatario può renunziare al mandato, notificando al mandante Ja sua renunzia. Ciò non ostante; se tale renunzia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandata- rio, eccetto che questi sia nell’ impossibilità di con- tinuare nell’ esercizio del mandato senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio. L.22,,$. 11, 0-23, L 24, 1. 25. ff. mandati. 2008. È valido ciò che fa il mandatario nel tem- o che ignora la morte del mandante, o una deile altre cause per Je quali cessa il mandato. L. 29, in pr. SF. mandati. 2009. Ne? premessi casi le obbligazioni contratte dal riandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi ehe sono in buona fede. L.26,$1,ff.mandati;1. 77, 6.6, ff. de legatisa L. 19;$. 3, ff de donationibus; l. 58, în pr. Sf. mandati. A i zoro In caso di morte del mandatario, 1 suot eredi devono darne l'avviso al mandante, e prov- vedere frattanto a ciò che Îe circostanze richieggo- no per 1’ interesse di questo Argum. ex L. ho, /f. pro SOCLO« ‘Tal tan gno ali mo ato, 10 pali (9) { | T. XIII. Del Mandato. 429 TITOLO XIV. Della Fidejussione CAPO I Della Natura e dell’ estensione delle Fidejussioni+ zor1. Quegli che sì costituisce stcurtà per un’ ob- bligazione si sottopone verso il ereditore a soddisfa re Ja stessa obbligazione, qualora il debitore non l adempisca egli medesimo. Tiastit. lib. 13, lit 12200\pr.— L.1,$-8,f. de obligationibus et actionibus. 2012. La fidejussione non può sussistere che per un’obbligazione valida. Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un’ obbligazione la quale potesse essere annullata in forza d’ un'eccezione meramente personale all obbligato, come è il caso della minore età. L. 198> Sf de regulis juris.; 2 29, ff de fidejusso» ribus; l. 25, ff. eod. tit. SD. 13 dI pr. ff. de mino- ribus; l. 2, cod. de fidejussoribus minorum.. 2013. La fidejussione non può eccedere ciò che è Aovuto dal debitore, nè essere contratta s dizioni più gravi. Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose. La fidejussione ecc edente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi; non è nulla; ma essa è sol- tanto-riducibile alla misura dell’obbligazione prin cipale. I. 83$. 7,9, 910, GLI 20 de fidejussoribus et mandatoribus; L. 22, cod. eod. tit.;1.70,în pr. et eva 10, 0. 1,2,et5;L. 3h, et l. 38, ff. eod. tit. Insut., lib. 3, tit.22, 3 ao14. Può ciascuno otto con- rendersi fidejussore senza ou= eo did DL _ re e a 430 L. III. Dei differenti Modi es. dine, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga. Può anche costituirsi fidejussore non solo del de- bitore principale, ma anche del suo fidejussore. L.30, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.— L. 8, 6.12, ff. de fidejussoribus et mandatoribus 2015. La fidejussione von si presume; deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti nei quali fu contratta. L. 9, cod de fidejussoribus et mandatoribus.. 2016. i.a fidejussione indefinita per una obbliga- zione principale, si estende a tutti gli accessor] del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fatta al fi- deiussc Le cdi 1 98. ff: de fidejussoribus et manda- LN E 59 toribus-L. 2,$. 11. et 12. ff de administratione re- rum ad civitatem pertinénliun. 20.7. Le obbligazioni de’ fidejussori passano ai loro eredi 2d eccezione di quella relativa ail’ arresto per- sonale, se obbligazione era di tal natura per cui il fidejussore vi si fosse so toposto. Insit, lb. Sar, 0-2,—Z.4.6.1,7.5, de fidejussoribus et mandatoribus; l. 24, cod. eod. tit. 2018. Il debitore obbligato a dare sicurià deve presentare persona capace di contrattare, che pos- sieda beni sufficienti per cautelare l'oggetto dell’ obbligazione, e che sia domiciliata nella giurisdizio- ne del tribunale d° Appello in cui deve prestarsi la sicurtà. L. 3, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.—L. pi in pr. et f.1; 26,08. n, ff. gui satisdare cogantur. 2019. La solvibilità d’ un fidejussore non si mi- sura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto che nelle materie di commercio, 0 nel caso in cui il debito sia tenué. . Non si valutano per tale rapporto gl’ immobili litigiosi, nè quelli, sopra dei quali si renderebbe Ì T. XIII. Del Mandato. 431 Lroppo difficile qualunque atto ese utivo, attesa la distanza della loro situazione. 2020. Quando il fide]uss re accettato dal creditore, volontariamente© giudicia]mente, sia divenuto in appresso insol ibile, se ne deve dare un altro. Questa regola soggiace ad eceezione nel solo caso in cui il fide;ussore non sia stato dato che in forza d'una convenzione, colla quale il ereditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona. L.3,infin:, ff.» de fidejussoribus et marida- toribus; L'10,$. 1, ff. qui satisdare cogautur. G AGRO: IL Degli effetti della l'idejussione. SEZIONE IS. Dell’ effetto della Fidejussione tra il Creditore, ed il Fidejussore. 2021. Jl fidejussore non è tenuto a pagare il cre- ditore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra ì suoi beni, cccetto che il fidejussore abbia renun- ziato al beneficio dell’ escussione, o che siasi obbli- gato solidariamente col debitore; nel qua. caso i ef- tetto della sua obbligazione s1 regola cogli stessi principj stabiliti riguardo al debiti solidar). Novella|. cap. 1— Contr. iSggettk D, 004 de fidejussoribus et mandatoribus. 2022. il creditore non è tenuto ad escutere il de- bitore principale, che quando il fi le)ussore ne fac- la istanza ne’ primi atil della causa contro di lui promossa. 2023. Il fidejussore che fa istanza per l’escussione, ren SO k82 PL. IÎl Dei differenti Modi ce. deve indicare al creditore i beni del debitore prit. cipale, ed anticipare le spese occorrenti per l’ e soussione. Egli non deve indicare beni del debitore princi- pale situati fuori del circondario del tribunale di | Appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, PE a nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautelì del debito, 1 quali non siano più in potere del. debì. tore. Novell|, cap. 2. 2024. Qualora il fidejussore abbia fatta 1 indica» O zione dei beni in conformità dell’ articolo preceden- ie, ed abbia somministrate le spese oceorrenti per l'escussione, il creditore è responsabile verso il fi- dejussore fino alla concorrenza dei beni indicati, per l’insolvibilità del debitore principale, soprag- iunta a causa d’ aver egli differito di procedere | giudicialmente. 205. Quando più persone hanno fatta sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, cia- | scuna. di esse resta obbligata per l’intero debito. Î| L.3, ced. de fidejussoribus et mandatoribus; L 10,$/ a, ff de duobus reis constituendis. 2026. Non ostante 3 ciascuna di esse pò esigere i che il creditore divida preventivamente la sua azio- ne, e‘la riduca alla parte di ciascuno de? fidejusso- ri, qualora non abbia renunziato al beneficio della divisione. Quando nel tempo in cui uno dei fidejussori aves- se fatto pronunziare la competenza della divisione; ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è tenuio in proporzione per tale insolvibilità, mè non può essere più molestato per causa delle insol- i vibilità sopravvenute dopo la divisione, j|{ Instit. 1. 3, tit. 21, de fidejussoribus; l. 10, în pr» 1 26; È 5I 5) 45 Di 485: 5a, 6. Li de fidejussoribus; 1. 16, cod. cod. 20.7. Se il creditore ha divisa egli s Lesso volon- 4» T. XIV. Della Fidejusssione. 433 tariamente la propria azione. vou può recedere dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo, da cai vi ha in tal modo acconsentito, VI fossero del fidejussori insolvibili. SEZIONE II. Degli effetti della Sicurtà fra il Debitere ed il Fidejussore. 2028. Il fidejussore il quale ha pagato, ha regres- so contro il debitere principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore come senza di lui saputa Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che er gl interessi e spese: il fidejussore p: rò non ha per le spese da esso fatte dopo che ha regre CRIS) che i debitore principale le molestie che denunziato a ha sofferte. Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, per i danm ed interessi. L.10,$. ff. mandati.— L. 18, cod. mandati. 2029. ll fidejussore che ha pagato il debito, su- ‘bentra in tutte le ragioni che aveva il creditore con- tro il debitore- 2030 Quando vi sono più debitori prinsipal€ solidarj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti, ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pa- gato. 2051. 11 fidejussore che ha pagato una volta; non ha regresso contro il debitore principe e che abbia pagato egli, pure, qualora non| abbia avvertito del pagamento da esso fatto; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione. Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore princi- pale, non avrà alcun regresso contro di questo nel 00 Ò 434 L. 117. Dei differenti Modi ec. “aso in cui, al tempo del fatto pagamento, il de. bitore predetto avesse avuto dei mezzi per far di- chiarare estinto il debito; salva la sua azione con- tro il creditore per la ripetizione. L. 29, 6. 3, ff. mandati. 2032. Il fidejussore anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato, 1.° Quando è convenuto giudicialmente per il pa- gamento; 2.° Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossima decozione; 3.0 Quando il debitore siasi obbligato di liberar- lo dalla sicurtà in un tempo determinato; 4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento; 5.° Al termine di anni dieci, quando lobbliga- zione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura dà non potersi estioguere prima di un Lerro determinato, come accade riguardo alla tu- tela. SEZIONE Ir Dell’ effetto della Sicurtà fra î Confidejussori. 2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore, e per un medesimo debito, 11 fideJussore che ha pagato il debito ha il regresso contro gli altri mallevadori, per la loro respettiva porzione. Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casi cuun- ziati nell’ articole precedente, T. XIV. Della Fidejusstone. 435 CAPO II. Dell’ estinzione delle Sicurtà. 9034. L° obbligazione che resulta dalla sicurtà sî estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni. L.{, cod. de fidejussoribus et mandatoribus. 2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fidejusso- re, quando divengono eredi l'uno dell’ altro, non estingue 1’ azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore Bb. 93; Npiz:, er ultim., ff. de solutionibus et liberationibus; 1.38,$. ultim Bodini 55:50ff de fide)ussoribus et mandatoribus; l.a1, cod. eod. tit. 2036. Il fidejussore può oppor contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono/inerenti al debito; Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore. L. 32, ff. de fidejussoribus et mandatoribus;!. 7» 6.1, et 1. 19, ff. de exceptionibus et praescriptto- nibus; l. 11, cod. eod. lit.— Instit. s S.4, Lib. 4 tit. 1h, L.h2,$ LSA de jurejurando.— L. 13%) ff. de minoribus; È. cod. de fide ussoribus minorum;5 Da5, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 39» ©. de acquirenda vel amittenda hacereditate. 2039. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fi- dejussore medesimo 11 subingresso nelle ragioni; ipoteche e privilegi del creditore.; 2038. Quando” creditore accetta volontariamen- te un immobile, 0 qualunque altro effetto in paga- mento del debito dt atgafo il fideussore resta li- berato, quantunque il creditore ne soffra in seguito V’evizione. 436 L. TIT. Dei differenti Modi ea. Argum. ex l. 54, f. de solutionibus et libera. tionibus; l. 43, ff-'eod. tit.; ll 47, ff. de verbo- rum significatione. 2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore, il quale può, in questo caso, agire contro il debitore per costrinserlo al pagamento. V. Argum. ex l 12, 11,{. locati conducti; Z. 7, cod. eod.; 1. 62, f. de fidejuss. et mandat. CAGP.O..IV. Della Sicurtà Legale e della Sicurtà Giudiciaria, goho. Qualora una persona venga obbligata dalla legge, o dal giudice a dare una sicurtà, ol malleva- dore offerto deve adempire alle condizioni prescrit- te negli articoli 2018 e 2019. Trattandosi d’ una sicurtà giudiciaria. il malle- vadore deve inoltre essere tale da potersi personal- mente arrestare 2041. Quegli che non può trovare una sicurtà, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito. 042 Il mallevadore giudiciario non può doman- dare l’ escussione del debitore principale. 2013. Quegli che si è reso soltanto garante del f&i- dejussore giudiciario, non può domandare l’escue- sione del debitore principale e del fidejussore. TA DOTI Delle Transazioni. 2044. La transazione è un contratto con cui le parti pongono, fine ad una lite già incominciata, 0 prevengono una lite che sia per nascere, Questo contratto deve essere ridotto in iscritto- Li 004,| n si saZIOX IN l'inte del ti Énai nore w no ello I {rans L itul 20 prov L Der 437 cod. T. XV. Delle Transazioni. Biir:,.fi ide transackonibus;: ls‘123: 4:-383 eod. tit. 2045. Per transigere è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti cadenti nella tran- sazione. Il tutore non può transigere per il minore o per Vinterdetto se non in conformità dell’ artico]. 46 del titolo della Minore età, della Tutela e dell’ Emancipazione;€ nemmeno può transigere*col mi- nore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela y se non osservate le forme prescritte nell’ articolo 472 dello stesso titolo. I comuni ed i pubblici stabilimenti non possono transigere che coll’ autorizzazione dell’ Imperatore. L. 36, cod. de transactionibus; 1-9 18.3; ff. cod. titulo. 2046. Si può tran provenga da un delitto._. La transazione non È di ostacolo al procedimente per parte del pubblico ministero. L. 18; cod. de transactionibus. 20/7. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che manchi d’adempire alle medesime, L. 17, cod. de transactionibus. 2048. La transazione non si estende oltre quello che ne forma|’ oggetto: la renunzia fatta a tutte le ragioni, azioni,© retensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione. Bis 9a et 3, ff. de transactionibus 5 1. 5 et 31, cod. eod. lit. 2049. Le transazioni mon pongono fine che alle controversie, le quali sono state contemplate, s1a che le pari abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni speciali o generali, o che resulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso- L.9,S.1, ff. de transactionibus; L. 3,$. 1À e 2 sigere sopra un diritto civile che 438 L. IU. Dei differenti Modi ec. eod. tit— Argum. ex l j7,6. 1>. de pactis; — L. 12, ff. de transactionibus. 2050. Colui che ha transatto sopra una ragion sua propria, se acquista iu appresso una simile ra gione da altra persona, non resta obbligato dall transazione precedente per la ragione nuovamente acquistata 5 L. 9, In pr. ff. de transactionibus. 2051. La transazione fatta da uno degli interes. sati nen obbliga gli altri, e non può essere opposti da essi. L.3,S.a;L 9, ff. de transactionibus Bi cod. eod. tit. ll 1, cod. res inter alios acta palinA Ge; 5 100.19 nf de pactis; l. 26, cod. eod. tit, 205. Le transazioni hanno fra le parti l’ autorità di una sentenza inappellabile. Non possono impugnarsi per causa d'errore di di- ritto, 9 dì lesione. Li: 10:25 sil 6g Hi Io prdoddestransaczoi nibus; Lug, /. 33, F. eod. tit. 2033. Ciò non ostante può rescindersi una tran- sazione nel caso d’ errore sulla persona, o sopra l’ oggetto della controversia. Può rescindersi in tutti i casi, in cui siavi inter- venuto dolo o violenza. Lin95 Gunuffade transactionibus; l: 13, 2. 29, L2::3050..35, todi seodibtity—V Jr ni. jur. et fact. ignorant. l. 12, cod. eod. 2054. Vi e egualmente luogo a rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione d’ un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressa- mente trattato della nullità. Argum. ex L. 51, in pr.; ff. de pactis; ex I. 42, in fin., cod. eod. tit. 2059. La transazione fatta sopra documenti che sì sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla. L. 42, cod. de transactionibus fon era eni res. TOS Lage cal T. XV. Delle Transazioni. 439 2056. È parimenti nulla la transazione d’ una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non ne avessero no- tuzia Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse an- cora appellabile, Ja transazione sarà valida L.y, in pr.; l. r1, ff. de transactionibus, . 32, cod. eod. tit,;l. 23,-S..1) ff. de condictio- ne indebiti. Paul. sertent. lib. 1, tit.1.$. 5. 2057. Nel caso in cui Je parti abbiano transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero es- servi fra loro, i documenti àd esse sconosciuti, 0 sco- perti posteriormente non costituiscono un titolo per chiedere la rescissione, salvo che siano occultati per fatto d’ una delle parti medesime. Ma la transazione è nulla quando essa non riguar- di che un solo oggetto, e resti provato dai docu- menti nuovamente scoperti, che una delle parti non avesse alcuna ragione sopra lo stesso oggetto. L. 19; cod. de transactionib.—L. 51;.jf. de pactis. 58. Nelle transazioni si devono correggere gli errori di calcolo. L. unic. cod. de errore calculi.— V.tot.l. 8, f. de transactionib. TITO: 0° XVI Dell’ arresto Personale in Materia Civile. 2059. Nelle materie civili 1’ arresto personale ha luogo per causa di stellionato. Lo stellionato si commette col vendersi od ipote- carsì un immobile da quello che sa di non esserne il proprietario. Si commette ancora coll’ asserire come liberi i beni già ipotecati, 0 col dichiarare ipoteche minori di quelle delle quali sono aggravati gli stessi beni. L.3,$.1,ff.stellionatus;l.1,2 et 4, cod. de crimine stellionatus. ia eee Se se "at 44o L. Ill Dei differenti Modi ec. 2060. L'arresto personale ha similmente luogo, 1.° Per il deposito necessario; 2.0 Nel caso di reintegrazione.in possesso pel ri- lascio giudicialmente ordinato d’un fondo il cui proprietario fu spogliato con vie di fatto: per la re- stituzione dei frutti percetti durante l’indebito pos- sesso, e il pagamento dei danni ed interessi aggiu- dicati al propnetario; 3.0 Per la ripetizione del danaro consegnato a ersona pubblica a ciò destinata; 4.° Perla presentazione delle cose depositate presso i sequestrar], commissarj] ed altri custodi; 5° Contro i fidejussori giudiciarj e contro i fi- dejussori dei debitori che possono essere costretti al agamento coll’arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti; 6.: Contro tutti i pubblici officiali per la presen- tazione delle loro minute allorchè viene ordinata; 7.9 Contro i notaj, patrocinatori ed uscieri, pet la restituzione dei documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per i clienti, in conseguenza delle loro funzioni. 2061. Coloro che con una sentenza proferita in pe- titorio, e passata in giudicato, sono stati condan- nati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbe- dirvi, possono in forza di una seconda sentenza es- sere arrestati quindici giorni dopo 1’ intimnazione della prima sentenza fatta ad essi in persona, 0 al loro domicilio. Se il fondo, o la possessione è distante più di cinque miriametri dal domicilio della parte condan- mata, vi si aggiungerà al termine dei quindici gior- ni quello di un giorno per ogni cinque miriametri. 2062. L’ arresto personale non può ordinarsi con- tro i conduttori per il pagamento dei fitti dei beni rustici, se ciò non è stato espressamente stipulato nell’ atto di locazione. Può nondimeno decretarsi l’ arresto personale cone Ue T. XVI. Dell’ Arresto Personale. tro i detti conduttori ed i coloni parziar], se in fi- ne della locazione. non riconsegnino il bestiame dato n | Joro a soccida, le semente, e gli istromenti arator] che sono stati. a loro affidati, eccetto che provino | chela mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa, 2063. Fuori dei casi determinati dagli articoli pre- | cedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronun- ziare J° arresto personale, a tutti i nota] e eancel- lieri di ricevere atti mei q ali venisse ciò stipulato, ed a tutti gl Italiani di acconsentire a simmli atti, ancorchè fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi. 2064. Non sì può anche nei casi sopra espressi ordinare l'arresto personale contro i minori. 2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento lire., 2066. Non può ordinarsi contro i settuagenar), contro le Donne' nubili, e le maritate, che per il caso di stellionato. Basta che sia incominciato 1’ anno settantesimo, perchè i settuagenar] godano del beneficio loro ac- cordato. L’ arresto personale per causa’di siellionato nor ha luogo contro le mogli durante il matrimonio, che quando sono separate di beni, quando posseg- gono beni dei quali sì sono riservata la libera am- ministrazione, e rispetto soltanto alle obbligazioni, che riguardano tali beni Le mogli che, essendo in comunione, si saranno obbligate unitamente e solidariamente co’ loro ma- riti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di questi contratti.; i 2067. L’ arresto personale anche nei casì nei qua- lì è autorizzato dalla legge; non può aver luogo che in forza di una sentenza. 2068. L° appellazione non sospende l’ arresto per= PR —- sto Pe SE — cito —_rm pr ra sen gene Senar— cc 44a. III. Dei differenti Modi ec. sonale pronunziato con una sentenza provvisional. menté esecutoria prestandosi cauzione. 2069. La domanda dell’ arresto personale non to- glie, e.non sospende il procedimento nè gli atti e- secutivi su i beni. 2070. Non è con ciò derogato alle leggi partico- lari che autorizzano l’ arresto personale nelle mate- rie di commercio, nè alle leggi di polizia correzio- nale, nè a quelle concernenti l’amministrazione del danaro pubblico. TITOLO XVII Del Pegno in genere. 2071. Il pegno in genere è un contratto, con cui il debitore dà al suo creditore una cosa per sicu- rezza del debito. 2072. Quando sia dato una cosa mobile ritieme il nome di Pegno. È Quando sia data una cosa immobile, si chiama enticresi. L. 238.,$. a, f. de verborum significattone. — Instit. de actionibus,$. 7. L.5,9- 1, ff. de pignoribus et hypothecis j l. 9,62; ff de pigno- ratitia actione. CAPO I. Del Pegno. 2073. Il pegno conferisce al cre ditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori. L. 9, l. 14, cod. de distractione pignorum.— L. 18,$. a, ff. de pignoratitia actione. 2074. Questo privilegio non ha luogo che quin de vi è un atto pubblico,© scrittura privata de: ilo omo Ita da [c0- ate: 210» del cui Cu e il ama né. de no odi dì T. XV. Del Pegno in genere. 443 bitamente registrata, che contenga la dichiarazion. della somma dovuta, come pure della specie e na inra delle cose date in pegno, o che vi sia annesòo uno stato della loro qualità, peso, e misura. Tuttavia la riduzione dell’ atto in iscrittura, ela | sua registrazione non sono richieste, se non quan- do si tratti di un oggetto eccedente il valore di cen- tocinquanta lire. 20795.]l privilegio accennato nel precedente arti- colo non ha luogo sopra mobili incorporali, come sono i crediti mobiliari, che quando il pegno resul- ta da atto pubblico, o da scrittura privata regi- strata, e notificata al debitore del creditu dato in pegno. L. 3, cod.\de novationibus et delegutinnibus. 2076. In ogni caso il privilegio non sussisie sul pegno, se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, a di un terzo eletto dalle parti. L. 2,4. ly, cod. de remissione pignoris; L. 4, L 8,6. 11,}f. de pignoribus et hypothecis;!. 158, f. de regulis juris. 2077. Îì pegno può esser dato da un terzo per il debitore. L. 16,$ 1; Z. 20, f. de pignoratitia actione+. — L. 1, cod. si aliena res pignoris data sit. 2078. Il creditore non può disporre del pegno pel non effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudicialmente che il, pegno rimarrà presso di se in pagamento, e fino alla concorrenza del debito a norma della stima fatta per mezzo dei periti; oppure che sarà venduto all’ incanto. 1 È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ud appropriarsi il pegno, o a disporne sen- za le formalità superiormente prescritte. L. 4, 13, cod. de distractione pignorum; è. alt; fi 1:; cod. de jure domini impetrando.— « 1.£. ultim. cod. de pactis pignorum et de lege IAA L. III. Dei differenti Modi ec. commissoria; I. 16,$. ultim. de pignoribus, et hypothecis; L 8, ff. de contrahenda emptione 2079; Il debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore che come un deposito per cauzione del suo privilegio. L.35,$.1,#.depignoratitia actione stiaritfvz, ff. de pignoribus et hy pothecis: L. 9, cod. eod. tit. 2080. Il creditore è responsabile, secondo le regole stabilite nel titolo dei Contratti e delle Obbligazioni convenzionali in genere, della perdita o del dete- rioramento del pegno avvenuto per sua negligenza. l) debitore deve dal suo canto compensare al cre- ditore le spese utili e necessarie da questo fatte per la conservazione del pegno. E:1338. 1 lg de pignoratitia actione; 2. 19, cod. de pignoribus et hypothecis; l. 30, 2. 14. f. cod. tit.; 1.5, 16,1. 8,2.9,1 27, cod. eod. tit. 2081. Se si tratti d’ un credito dato in pegno,€ ch questo credito produca interessi, il tris de- ve imputare tali interessi in quelli che possono es- sergli dovuti. Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interes- sì, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito. TE fe ide pignoralilia aclione, 25, /Ga etb., fi de solutionibus et liberationibus. 2082. Eccetmato il caso che il detentore del pe- no ne abusi, il debitore non può pretenderne la re- Stituzione se non dopo di avere ibtieramente pagato il capitale, gl’intere ssi e le spese del debito, a cau- zione del quale è stato dato il pegno. Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tra- dizione del pegno, e fosse tale debito divenuto esi- pio che si facesse luogo al pagamento del gibile, ebito, il creditore non potrà costringersi@ primo(° rilasciare il pegno prima che venga inileramente s0d- e T. XVII. Del Pegno in genere. 445 disfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi sti- pulato di sottoporre il pegno al pagamento del se- condo debito | L.unica cod. etiam ob chirogaphariam pecuniam. 2083. 31 pegno è indivisibile, non ostante la di- lvisibilità del debito tra gli eredi del debitore,© \fra quelli del ereditore. l'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione del- la sua parte del pegno sino a che non sia intiera- mente soddisfatto il debito. Vicendevolmente, V erede del creditore che ha esat- to la sua parte del credito, non può. restilure il pegno in pregiudizio de’ di lui coeredi non ancora soddisfatti. dda; 9,63 Jara de pignoratilia actione; l.a, cod. debitorem venditionen pignoris. 2084. i.e precedenti disposizioni non sono appli- rabili nè alle materie commerciali, nè agli stabili- menti auiorizzati a far prestanze sopra pegni» ri- guardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti the sono ad essi particolari. GAP 0x1I Dell’ Anticresi. 2085. L° Anticresi non può stabilirsi che median- te scrittura. ll creditore in virtù di questo contratto non a- cquista, che la facolta di percipere i frutti dell’ im- mobile, sotto la condizione d’imputarli annualmen+ te a sconto degl’ interessi;, se gli sono dovuti,€ quindi del capitale del suo credito. L.x1;$. 1, ff. de pignoribus et hypothecis j L335 et.l. 39, f.«de pignoratitia actione- 2086. Jl creditore ,. quando non siasi convenuto le contribuzioni e PP diversamente, è tenuto a pagare 416 L. III. Dei differeuti Modi ec. gli aggrav) annui dell'immobile che tiene in anti: eresì. Deve pure sotto pena dei danni ed interessi prov- vedere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e necessarie dell’immobile, salva ad ess. la ragio- ne di prededurre sopra i frutti tutte le spese rela- tive a questi diversi oggetti ° Argum. ex L. 36,$. 3, f. de haereditatis peti- lione. 2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile che ha dato in pegno fruttifero ,‘pri- ma che abbia soddisfatto intieramente il debito. Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell’ articolo precedente, può sempre co- stringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diretto. V. argum. ex l.9, 6.3, ff. de gligratoriia a- clione.— Argum. ex l. 2, cod. debitoren vendi ttonem pignoris. 2088. Il creditore non diventa proprietario dell immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto; qualunque patto in contrario è nullo: in mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo debitore. L.1, cod. de pactis pignorum et de lege com- missoria. 2089. Quando le parti abbiano stipulato che i frut- ti si compenseranno cogl’ interessì, in tutto, 0 finò ad una determinata concorrenza, questa convenzio» nc viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi. Z. 17; cod. de usuris.$) î 2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2083 sono applicabili al pegno fruttifero egual- mente che al semplice pegno. 2091. Quanto è stato prescritte nel presente capo; È x Î vi, T. XVIII. Del Pegno in genere. 447 tal:| non porta verun pregiudizio alle ragioni che potes- sero spettarsi ai terzi sopra gl’immobili dati a titolo ron,. Cn d’anticrest. |. Se il creditore, munito di questo titolo, avesse 1510| er altra causa privilegio od ipoteche lesalmente di stabilite re conservate sopra lo stesso immobile, egli .| le esperimenta nel grado che gli compete, e come Pel:| qualunque altro creditore. TITOLO XVII. Dei Privilegi e delle ipoteche. CAPO I Da Disposizioni generali. agi 2092. Chiunque sizsi obbligato personalmente, è nd: tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto = la garanzia di tutti i suoi beni mobili, ed immobi- delli di, presenti, e futurì. el 2093. J beni del debitore sono la garanzia comune int. de suoi* creditori, ed il prezzo si comparte fra essi dare per contributo, quando non vi siano cause legitti- \stt. me di prelazione fra i creditori. L.6, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis. di prelazione sono 1 pri- one 2094. Le cause legittime vileg]j} e le ipoteche. rat i CAPO. II. Dei Privilegi. 2095. il privilegio è un diritto che la qualità del n credito attribuisce ad un creditore per essere pre- Di ferito agli altri creditori anche ipotecar]. 2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza po, viene regolata secondo le o Pte qualità de’ privilegi. 448 1. III. Dei differenti Modi ee. L 32, ff. de rebus auctoritate Judicis possidendis, 2097.} creditori privilegiati che sono nel mede- simo grado, sono pagati 1n proporzione eguale. 2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi; sono regolati dalle leggi che ola tali diritti. Ciò nou ostante il tesoro pubblico non può otte- nere alcun privilegio in pregiudizio dei diritti acqui» stati dai terzi anteriormente. 2099. I privilegi possono essere costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili. SEZIONE Lr. Dei Privilegi sopra i mobili. 2100. I privilegi sono o generali, o speciali sopra serti mobili. Sl. Dei Privilegi sopra i mobili. 2101. I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunziati in appresso, e si espe- rimentano con l’ ordine seguente: 1.° Le spese giudiciali; 2.° Le spese funerarie; 3.° Tutte le spese dell’ ultima infermità, in pro- porzione eguale fra quelli cui sono dovute; 4.° 1 salari delle persone di servizio per 1° anno scaduto e quelli dovuti per 1° anno corrente; 5° Le somministrazioni di sussistenza fatte al de- bitore ed‘alla sua famiglia: cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori a minuto, come i forna]; ma- cellari e simili; e per l ultimo anno, da coloro che tengono a dozzina e dai mercanti all’ ingrosso. , L_h5, L 14, S.1, ff. de religiosis et sumpti- bus funerum, l. 17, ff. de rebus auctoritate judi- eis possidendis. esori $0n otte» ‘quis opra oprà T. XVIII. Dei Privilegi, edellelpoteche. 449 Na Dei privilegi sopra determinati mobili, ‘2102. J crediti privilegiati sopra determinati mo- bili sono; 1.° Le pigioni ed i fitti degl” immobili, sopra i frutti raccolti nell’ anvo, e sopra il valore di tutto ciò che serve a mobiliare la casa appig:onata 0 il fondo affittato, di tutto ciò che serve alla coltiva- zione del medesimo, cioè per tutto ciò‘che è sca- duto, e per quanto deve scadere, se 1 contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero essendo per iscrittvra privata, abbiano una data certa; ed in questi casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa;© la possessione per il tempo che rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse dovuto; E per un’ annata comput l’anno corrente, quando non tico; o essendo questo per scrittur siavi data certa. Lo stesso privilegio locative. è per tutto ciò che del contratto. Ciò non ostante le somme dovute per l spese della raccolta dell’ annata, sono pa- srezzo della raccolta medesima,€ quelle gli utensili sopra il prezzo degli uten- sili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso 4 esse sono pagite in preferenza del proprietario. I proprietario può sequestrare 1 mobili inservien- ti alla sua casa, 0 al suo fondo affittato, quando siano stati traslocati senza il sno assenso, e conser- va sopra€ssì il suo privi gio) purchè abb a pro- posta l’ azione per rivendicarli nel termine di qua- p‘a abile dalla scadenza del- esista contratto auten- a privata non ha luogo per le riparazioni concerne l’ esecuzione e semente o per le gate sul} dovute per 450 L. III. Dei differenti Modi ec. Tanta giorni, quando si tratti del mobiliare di cui è fornita la possessione; e nel termine di giorni quindici, quando si tratti della mobilia di una casa; 2.° Il credito sopra il pegno di cai il creditore si qrova in possesso; 3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa; 4° Il prezzo degli effetti\mobili non pagati, se essi esistono tuttora in possesso del debitore, tanto che gli abbia comprati con dilazione al pagamento, o senza. Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pa- gamento, il venditore può ancora rivendicare que- sti effetti finchè si trovano in possesso del compra- tore, ed impedirne la rivendita, purchè la doman- da per rivendicarli venga proposta entro gli otto giorni.dal fattone-rilascio, e che gli effetti s1 tro- vino in quello stato medesimo in cui erano al tem- po della consegna. ll privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato che il proprietario fosse informato, che i mobili, e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato non erano di pertinenza del locatario. Non resta derogato alle leggi e consuetudini com- merciali concernenti la rivendicazione; 5.° Le somministrazioni d’un albergatore sopra gli effetti del viandante che' sono stati introdotti nel suo albergo; 6.° Le spese di condotta e quelle accessorie, sopra le cose condotte; 7° 1 crediti che resultano per abusi e prevarica- zioni commesse dai funzionar) pubblici nell’ eserci- zio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione, sopra gli interessi che ne fossero dovuti. L. 4, f. de pactis; LL 4, ff. ex quibus causis pignus tacite contrahitur; L.5, cod eod. tit; 1.5; sod. locati conducti; 1.5, ct /. 6, ff. qui potiores PT. XVIII. Dei Privilegi, e delle Ipoteche. 451 vel hypeteca habentur;— L.12, F de 26, cod. eod. tit. in pignore L ih pignoribus et ny-pothecis. PESPROI 4. °° Arcum. ex l, 19, ff: de contrahenda emptione. — Instit. de rerum divisione,$. 43.— L. 20; F. de precario. SEZIONE II. Dei Privilegi sopra gl’ immobili. 2103. 1 creditori privilegiati sopra gli immobili sono, 1.°]l venditore sopra l° immobile venduto, per il pagamento del prezzo; È Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o n parte, il primo ven- ditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente. 20 Quelli che hanno somministrato danaro per I acquisto d’ un immobile, purchè sia compro- vato autenticamente coll atto d’imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e con la rices vuta del venditore, che il pagamento del pre:z0 dell” stato fatto col danaro imprestato; opra gli immobili dell’ eredità per immobile sia 3.0 1 coeredì SC la garanzia dei beni tra essi divisi,© per le com- pensazioni od il« onguaglio delle porzioni ereditarie; 4.° Gli architetti, gl intra vrenditori, i muratori pregati nella fabbrica, ricostruzio= lì edifiz]. canali, o qualunque al- ad altri opera] 10 ne. o riparazi( ne(€ îra opera, purchè mediante perito deputato ex of ficio dal tribunale di prima istanza nella cui giu risdizione sono situati gli edifiz}, sia preventiva }‘ito di compro» vare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, rap- porto, ai qu li il proprietario avrà dichiarata} in- tenzione ché si dovessero fare, e che le opere siano state verificate da un perito egu Imente nominato ex officio, entro sei mesì al più dalla loro. ultima» ZONE; mente steso processo verbale ad c TO 4 re i PE n O i crei sat sp e —_ Si \ +. LI bd ì : 452 L. II. Dei differenti Modi ec. L’ ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo sta- bile al tene delì’ alienazione e che deriva dai la- vori fatti al medesimo. 5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pa- gare o rimborsare gli mag; godono dello stesso pri- vilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente coll’ atto d’imprestito 0 con la quie- tanza degli opera], come è stato prescritto superior- mento per coloro che hanno prestato danaro per l a- cquiste d’un immobile. L. n, cod. qui potiores în pignore habeantur,. — Argum. ex l. 7, cod. communia utriusque ju- diciî, l. 14, cod. familiae erciscundae; l. 66, de evictionibus.— L. 25» ff. de cessione bonorum; 124, 6.1, ff. de rebus auctoritate judicis pos- sidendis. SEZIONE It: De’ Privilegi che si estendono sopra î mobili e sopra gl’ immobili. 2104. I privilegi che si estendono sopra i mobili e gl’immobili sono quelli indicati nell’articolo aror. 2165. Quando per mancanza di mobiliare i pri- vilegiati enunziati nel precedente articolo sì presen- tano per essere soddisfatti sul prezzo d’un immobile in concorso de?’ creditori era e sopra lo stesso immobile, i pagamenti si eseguiscono coll’ordine se- guente È; 1.° Per le spese giudiciali ed altre indicate nell’ articolo 2101. 2.° Per i crediti specificati nell’ articolo 2103. SEZIONE 1V, Dei modi, coi quali si conservano i Pri vilegi. 2106. 1 privilegi sopra gl’immobili non hauno e& T. XVIMI. Dei Privilegi e delle Ipoteche 453 fetto fra i creditori se non iu quanto siano stati resi pubblici colla inscrizione su 1 registri del conserva- tore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, e dalla data di tale inserizione sotto le sole seguenti eccezioni 9 2107. Sono eccettuati dalla formalità dell’ inseri- zione i crediti specificati al’ articoio 2101. 2108. Il venditore privilegiato conserva 11 suo pri- vilegio mediante la trascrizione del titolo che. ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal quale titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutio,© in pari per rale effetto la tr: serizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d’inscrizione per il venditore, e per quello che avrà somministrato 1} to, e che in forza del medesimo con- tratto subentrerà nelle ragioni del venditore} ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà te- muio sotto pena di tutti i dauni ed interessi verso i terzi di fare ex officio 1 inscrizione nel suo regi- stro dei crediti resultanti dall’ atto d’alienazione, tante in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto dì vendita, ove non fosse stata fatta, alfine di acqui- stare l’inscrizione di quanto resta loro dovuto sul danaro pag prezzo. 2109. Il coerede e condividente conserva il suo privilegio su i beni di ciascuna porzione, e sopra Ù beni posti all’ incanto, p rrle compensazioni ed ì consuagli delle porzioni stesse ,, o pel prezzo della licitazione, mediante| inscrizione fatta a sua istan- iorni computabili dall’ atto della giudicazione col mezzo della lici- za entro sessanta g divisione o dell: tazione, durante il qu Ì tempo non ha luogo alca- na ipoteca su ì beni gras ati del conguaglio, od aggiu- dicati col mezzo della licitazion in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo, o del prezzo. 2zr10 Gli architetti, intraprenditori, muratori ed a—_ i. a a We Zia proci presa smi cà TTT renna 454 I. III. Dei differenti Modi ec. altri SAI impiegati per costruire, ricostruire, 0 riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia comprovata mediante la dop- pia iscrizione fatta, 1.° del processo verbale com- rovante lo stavo dei luoghi, 2.° del processo ver- Ro, di verificazione, conservano i loro privilegi dalla data dell’inscrizione del primo processo verbale. 2111. Ì creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in confor. mità dell’ articolo 878 del titolo delle Successioni, conservano riguardo ai creditori degli eredi o rap- presentanti del defanto, i loro privilegì sopra ì be- ni immobili dell’ eredità, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione. Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi, o rappresentanti il defunto; in pregiudizio dei creditori, o legatar). 2112.‘l’utti i cessionarj di queste diverse specie di erediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti, in loro luogo e stato 2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità dell’ inscrizione, per 1 quali non si sono osservate le condizioni superiormente prescritte af- fine di conservare il Sivdiealo. non lasciano tutta- via d'essere ipotecarj; ma l’\puteca relativamente ai prezzi si misura soltanto dall'epoca delle inserizio- ni, le quali dovranno farsi come in appresso+ CAPO IMI. Delle lpoteche. 2114. L’ipoteca è un diritto reale constituito s0- ra beni immobili vincolati per la soddisfazione di un’ obbligazione. E di sua natura indivisibile, e sussiste per in- tiero sopra tutti gl’ immobili che Si sono obbl igatl coni T. XV UI. Dei Privilegi e delle[poteche. 455 sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di essi. il Essa resta inerente ai beni presso chiunque passino. p- Argum. ex f. 2, cod. si unus ex pluribus hae- u-| redibus creditoris.— L. 12, l. 15, cod. de di- er-| stractione pignorum i egi 2115. L° ipoteca non ha luogo che nei casi e se- le,| condo la forme autorizzate dalla legge. la 2116. Essa è legale, o giudiciale, 0 convenzionale. or 2117. L’ ipoteca legale è quella che deriva dalla ni,| legge. L’ ipoteca giudiciale è quella che procede dalle sen- tenze o dagli atti giudiciali.! IL’ ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti sad 2118. Sono soltanto suscettibili d’ ipoteca, n 1.° I beni zmmobiliari che sono in commercio, (0,| ed i loro accessorj reputati come immobili. 2.° L’usufrutto degli stessi beni e dei loro acces- di| sorj durante]’ usafrutto. on L. 9$.1,f. de pignoribus et hypothecis;l. 11, 0. 2; 2. 13,$. 3, eod. tit.; L. 16,62. ff. de pi- ll| groratitia actione; l. 15, ff. qui potiores in pi- no| gnores habeantur. i 43 af 2119. L’ipoteca sopra i mobili non ha luogo. ta 2120. ll presente Codice non deroga in alcuna ai| parte alle disposizioni delle leggi marittime, con- ;-| dal e del $0n0 ana T. XVIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche 461 di parenti, gli amici, richiedere le dette inssri- zioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori. 2140. Quando nel contratto di matrimonio, i con- traenti d’ età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per 1° insccizione rimarranno libe- ri e sciolti dall’ipoteca per la dote della moglie, e per la rieupera delle cose sue proprie) e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire che non sì faccia alcuna inscrizione. 2141. Lo stesso avrà luogo per gl’ immobili del tutore; quando i parepu umti in consiglio di fa- miglia saranno stati di parere che non si faccia in- scrizione che su determinati immobili. 2142. Nel caso dei due articoli precedenti, il ma- rito; il tutore ed il surrogato tutore, non saranne tenuti a richiedere|’ inserizione che sugl’ immobili indicati. 2143. Quando l’ipoteca mon sarà stata limitata dall'atto di nomina del tutore; potrà questi, nel caso iu cui l’ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che ipoteca sia ristretta agl’ immobili sufficienti a pro- durre una piena garanzia a favore del minore. Sì farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad cessa dovrà precedere il parere del Consiglio di famiglia. 21/4. Potrà egualmente il marito col consenso della moglie,.e previo il parere di quattro più pros- simi parenti di questa, riuniti in consiglio di fa- miglia, domandare che(I ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per 1° assicurazione della dote, dei diritti di ricupera e dei patti matrimo- miali, venga ristretta sopra una quantità d’ immo- bili bastanti per l’ intera garanzia dei diritti deila moglie, qa 462 L. III. Dei differenti Modi ec. 2145. Non si pronunzierà sentenza sulle domanà dei mariti e dei tutori, che sentito il Procuratore i ed in contradittorio con esso. el caso in cui il tribunale pronunzi la riduzio-| ne dell’ipoteca a determinati immobili, saranno i cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri,| 0! dUtI CAPO IV. i Del Modo delle Inscrizioni dei Privilegi, tol dI e delle Ipoteehe. Ù ii ql i 2146. Le inscrizioni si fanno all’ ufficio della con- li | servazione delie ipoteche nel cui circondario‘sono i | i situati i beni sottoposti al privilegio o all’ ipoteca. 66) Esse non producono alcun effetto, quando siano ; eseguite entro quel tempo in cui gli atti fatti pri- he ii ma del fallimento sono dichiarati nulli. l MECCA Lo stesso ha luogo fra i creditori di un’ eredità, se l’inscrizione non siasi fatta da uno di essi che© IRA dopo aperta la successione, e nel caso in cui l’ere» co 10413 dità sia stata accettata col beneficio dell’inventario*| te | 2147. l'utti i creditori inscritti nello stesso giorno. 0 hanno fra di essi un’ipoteca dell’ istessa data, sen- | za distinzione fra l’inscrizione fatta nel mattino, fi (Na)| e quella fatta nella sera, quantunque queste diffe. è renze fossero state indicate dal conservatore. 0 2148. Per fare 1’ inscrizione, il creditore presenta, I© fa presentare, al conservatore delle ipoteche lori.© iL, ginale in forma di brev:, o uua copia autentica \ della sentenza, o dell'atto da cui nasce il privile- è ti 1| gio o l’ipoteca.; î Ù|| Egli vi unisce due note scritte sopra carta bol- \ Jata, una delle quali può anche estendersi a piedi|‘ della copia del documento; sse contengono, 1 1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione se ne ha, e l'elezione da esso nand ra tor luzio CADNI tri, l cOn- sOnO siano pri» dità, ll che "ere. ario Torno sen= tino, diffe: nta, 'ori= tica vile- bol- edi e) T. XVIII. De Privilegj e delle Ipoteche' 463 fatta di un demicilio in un luogo qualunque del circondario dell’ ufficio. 2.9. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione se ne ha una conosciuta, 0 un’indica- zione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distin- guere la persona debitrice dell’ipoteca. 3.0 La data e la matura del titolo; {-° L'importo dei crediti capitali espressi nel ti- tolo, 0 valutati dall’inscrivente, riguardo alle ren- dite ed alle prestazioni, o ai diritti eventuali, con- dizionali o indeterminati, nei casi in‘cui questa va- lutazione sia prescritta, come pure l’importo degli accessor] di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili; 5.° L'indicazione della qualità e situazione dei heni su i quali intende di conservare il suo privi- legio o ipoteca. Quest’ ultima disposizione non è necessaria nei casi d’ipoteche legali o giudiciali: in mancanza di convenzione, una sola iscrizione, per queste 1po- teche, assoggetta tutti gl’ immobili compresi netcir- condario dell’ufficio. 2149. Le inscrizioni da farsi sui beni d’ nn de- funto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al numero secondo del pre- cedente articolo. 2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente, tan- to il documento, o eopia dello stesso, quanto una delle note, a piedi della quale certifica d’aver ese- guita l’inscrizione. 2151.]l creditore inscritto per un capitale che pro- duce interessi. o annualità; ha diritto d’ essere, rapporto ad essi, classificato per due anni soltanto € per l’anno corrente nello stesso grado in cui è collocata 1° ipoteca del capitale, e senza pregiudizie ele inscrizioni particolari da farsi, portanti Ipo. 464 L. III. Dei differenti Modi ec. teea dal giorno della loro data per le altre annua. lità non conservate in vigore della prima iscrizione, 2152. È in facoltà di quello che ha ottenuto un iscrizione, come pure dei suoi rappresentanti 0 cess sionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, coll’ob- bligo di eleggere, e indicarne un altro nello stesso circondario. 2153. I diritti d’ ipoteca meramente legale, dello stato, dei comuni, e dei pubblici stabilimenti sopra i beni degli amministratori, quelli de’ minori 0 in- terdetti su i beni dei tutori, delle mogli su i beni dei mariti saranno inscritti in seguito alla presen- tazione di due note, contenenti soltanto, 1.° Jl nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario; 2:° ll nome, cognome, professione, domicilio, e precisa indicazione del debitore; 3.0 La matura dei diritti da conservarsi, l’impor- tare del loro valore quanto agli oggetti determinati senza obbligo di determinare quelli che sono con- dizionali, eventuali o indeterminati. 2154. Le inscrizioni conservano l’ipoteca ed il pri- \vilegio per il corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima della sca- denza di detto termine non si sono rinnovate. 2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario j l’ anticipazione di esse si fa dall’inscrivente, pur- chè non sì tratti d’ipoteche legali, per l’inscrizio- ne delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal ven- ditore, sono a carico del compratore. 2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse av auti il tribunale competente, con citazione loro fatta per- sonalmente, o all'ultimo loro domicilio indicato nel Ì T. XVIII Dei Pr ivilegj edelle ipoteche.. 465 Î 1 registro; e ciò si osserverà, mon ostante la morte tauto dei creditori, che di quelli presso de’ quali "i avranno eletto il domicilio. ro Ù N GIAP'O V. Ù Della Cancellazione e della riduzione lo delle Inscrizioni. Lal 4 2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso del-| ti Îe parti interessate ed a ciò capaci;,0 in vigore di ti una sentenza pronunziata in ultima istanza 0 pasr sata in giudicato. 2158. Nell’uno e nell’ altro caso 4 coloro che ne 0 Sa À pi;” eo N richiedono la cancellazione depongono al!’ufficio del conservatore copia dell’ atto autentico contenente il î consenso, 0 copia della sentenza 2159. La cancellazione non procedente da recipro- I co consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui ; giurisdizione si è fatta 1° inscrizione, eccetto‘che p tale inserizione sia stata fatta per garanzia d’ una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecu- ; zione o liquidazione della quale verta giudizio tra È il debitore ed il preteso creditore, o essi debbano ) essere giudicati in un altro tribunale, nel qual caso l’ istanza per la cancellazione deve proporsi o ri- ] mettersi a questo tribunale 1 Ciò non ostante sarà eseguita la convenzione fatta{ 1 fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso 1 di contesa, la domanda ad un tribunale da loro t indicato 2160. I tribunali devono ordinare la cancellazione,| ; quando l’inscrizione fu fatta senza essere appoggiata nè alla legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in dipendenza d’ un titolo, il quale sia 0 irregolare o estinto, 0 soddisfatto, o quando sono legalmente annullate le ragioni di privilegio e d’ ipoteca. 2161. Ogni qualvolta le inscrizioni prese da un {66 LL. III. Dei differenti Modi ec. ereditore il quale, ai termini della legge avrebbe di» ritto di far inscrivere l'obbligazione su i beni pre- senti o futuri del suo debitore senza limitazion con- venuta caderanno‘sopra più fondi, oltre il bisogno per la cautela de’ crediti, avrà il debitore azione per ottener la riduzione delle inscrizioni, osperchè vengano cancellate in quella parte che eccede* con- veniente proporzione. In tale proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell’ ar- ticolo 2159 La disposizione del presente articolo non è appli- eabile alle ipoteche convenzionali. 2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore di un so- lo o di alcuni di essi supera più d’un terzo in be- ni liberi l’importare dei credito in capitale ed in legittimi accessor]. 2163. possono altresì come eccessive ridursi le in- scrizioni fatte a seconda della valutazione data dal ereditore a crediti i quali, per quanto riguarda l’ipo- teca da stabilirsi per. la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati. 2164. L’eccesso in questo caso è rimesso all’arcbi- trio del giudice. il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità di evento, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare le ragioni verosimili de) credi- tore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; senza pregiudizio delle muove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data quando l’ evento av rà fatto ascendere il eredito indeterminato ad una somma maggiore. 2165. 1) valore degl’immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l'ammontare dei crediti accresciuto di più del terzo, si determina col moltiplicare quin- dici volte il valore della rendita risultante dalla ma- trice dei ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione su i ruoli, secondo la por- giot fra| mol ques Non glì s di lo che moti med noti: gori lune loro lor erre Ago TA ut y XVI. Dei Privilegi e delle Ipoteche 467 zione che esiste nei comuni ove sono situati i ben! fra questa matrice 0 quota;€ la rendita degl’ im- mobili non soggetti a deperimento,€ di dieci volte questo valore per gl’immobili che vi sono soggetti. Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora de- gli schiarimenti che possono desumersi da' contratti di locazione non sospetti; dai processi verbali di stima che fossero precedentemente stesi in epoche non re- mote, e da altri simili,€ valutare Ja rendita alla media proporzione dei resultati di queste diverse notizie. CAPO VI Dell’ Effetto de? Privilegj e dell’ Ipoteche contro è Terzi Possessori+ 2166. 1 creditori aventi privilegio od ipoteca in- scritta sopra un immobile, ancorchè passi in qua- luhque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pigati secondo l’ordine dei loro crediti o inscrizioni. L. 15, ff. de pignoribus et hypothecis.— Eizi 1. 15, cod. de distractione pignorum.— L. 14, cod. de obligationibus et actionibus. 2167. Se il terzo possessore non a malità che verranno stabilite in appresso, dere libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni ac- cordate al debitore originario. 2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, oa pagare tutti gli interessi e capitali esigibili, qua- lunque sia la somma cui possano ammontare, 0a rila- sciare, senza alcuna riserva l'immobile ipotecato. L.16, 63, ff.de pignoribus et hypothecis. 2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualun- dempie alle for- onde ren- 468 L. IN. Dei differenti Medi ee. que creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello immobile ipotecato, trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e dopo lintimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo. 2170. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato pe rsonalmente per il Job può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il-debito stesso, i quali siano posseduti dal prin- cicaleo principali obbligati, e può domandare la pre- cedente escussione, secondo le forme stabilite nel ti- tolo delle Fidejussèoni: durante tale escussione, si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato. 2171: L’ eccezione dell’ escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoteca speciale sopra 1’ immobile. Argum. ex novell. 112, cap. 1. 2172. Jl rilascio del fondo per soddisfare all’ ipo- teca, può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di aliemare. Argum. ex 2.16, 6.3, de pignoribus et hypothe- cis.— V. l.2, cod. de pignorib. et hypothecis, L.&; cod. si cert. petat; ligy ff. de pigriorat. actione. 2173. Può eseguirsi ancora dopo dhe il terzo pos- sessore avrà riconosciuta l'obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo, finchè non è seguita| aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando 1° intero debito e le spese. »17/. Jl rilascio del fondo per soddisfare all’ ipo- îeca si eseguisce alla cancelleria del tribunale del luogo ove souo situati i beni, il quale ne accorda il certificato. Sulla petizione di quello fra gl’ interessati che pre- viene, sì deputa un amministratore del fondo rila- sciato, ed in contradittorio del suddetto si procede Ar I INeet dI dovn fu.in la pi uo( della dr dom; Teva he| del f I; leca dgoni a cal T. XVIII. Dei Privilegj e delle Ipoteche. 469 alla vendita secondo le forme prescritte per le spro- priazioni 2179. Le deterior terzo possessore azioni cagionate dal fatto 0 dalla negligenza del in pregiu lizio del creditori ipotecar] 0 privilegi: ti, danno luogo ad ndennità; egli però non lioraimenti da lui fatti , che ne agire contro di esso per Vi può ripeieri le spese e mig che sino alla concorrenza del valor maggiore è resultato. Argum exl. 2 thecis 2176. I frutti dell’ immo! dovuti dal terzo poss»ssor® che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare© di rilasciare il fondo,€ se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spa- zio di tre anni. saranno doy uti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta. Argum. ex l. 46, cn pr. f. de acquirendo rerunt 9,$. 2, f- de pignoribus et hypo- »ile ipotecato non sono dominio. 2177. Le servitù ed i diritti reali, 1 quali compe- immobile prima tevavo al terzo possessore sopra che ne prendesse possesso; FIVIV no dopo il rilascio del fondo(o) dopo| aggiudicazione contro lui esegulta« 1 suoi creditori particol ari esercitano la loro ipo- teca secondo il loro grado sopra i fondi rila aggiudicati, dopo tatti quelli che si trovano inscritti a carico del precedenti proprietar] 6.130,&:dgiff: de exceptione ret Judicatae. 2178.} terzo possessore che ha pagato il debito "immobile 1potecato, 0 su- | predetto immobile, ha il come di ragione, con- ipotecario, o rilasciato l bita la spropriazion de regresso per esser® rilevato; tro il debitore princi pale. Argum. ex l. 1, ff de evietionibus- fi 2179. Il terzo possessore, il quale intende di ren- dere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo. deve osservare le formalità che saranno sta- bilite nel capo VIII del presente titolo. Tr: 470. III. Dei differenti Modi ec. CAPO. VIE Dell estinzione dei Privilegi e delle Ipoteche. 2180. I privilegi e le ipoteche si estinguono, 1. Con lo scioglimento dell’ obbligazione princi- pale; 2.0 Con Ja renunzia del creditore all’ipoteca. 3.0 Coll’adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essì acquistati, 4.0 Con la prescrizione. La prescrizione si aequista a vantaggio del debi- tore riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni ehe producono l’ipo- teca o il privilegio. La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo; si acquista da questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cuila prescrizione si appoggi ad un tito- lo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto su 1 registri del conservatore. Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non in- terrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o del ierzo possessore. Argum.ex L 129,$1, ff. de regulis juris; L. 3, cod. de luitione pignoris; l. 2, cod. de partu pignoris; 1.3, cod de pignoribus et hypothecis; L 11.$1, ff. de pignoratitia aclione; l. unic. cod. etiam ob chy- rographariam pecuniam; 1.13, ff. quibus modis pi- gnus vel hypotheca solvitur.— L.5,f. quibus mo- dis pigrus vel hypotheca solvitur.—L. 6,ff.eod. tit, 1. a, cod. si adversus creditorem praescriptio oppo- nitur; 1.3, 1.7; cod. de prescriptione triginta vel quadraginta annorum.— V.1.31, f. de pignorib. ni ni T. XVIII. Dei Privilesje delle Ipoteche. 471 et hypothee.; 1.31,ff-quib. mod. pign. vel hypothec. MZ Vir-— VB ff. quib mod. pign. vel liypothee solvit.; l. 8; ff. de pignoratit. action.; l'160.S2:f- de pignorib. et hypothec. CAPO VII Del Modo di render libere le Proprietà dai Privilegi e dalle Ipoteche. trasferiscono la proprietà de- immobiliari, che il dai privilegi e dalle intiero dal conserva- adario i beni si tro- 2181. I contratti che gl’ immobili o dei diritti reali terzo possessore vorra liberare ipoteche, saranno trascritti per tore delle ipoteche nelcui circo veranno+ Questa trascrizione si farà sopra un registro de- stinato a tale effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà. 2182. La semplice trascrizione dei titoli trasla- tivi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera 1’ immobile dai privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti, Il venditore trasferisce soltanto nell’ acquirente la proprietà e le ragioni che egli aveva sulla cosa ven- duta, cen 1 medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata- Argum.€2 l. 54, ff.de regulis juris— L.12, cod. de distractione pignorum.— L- 3, L. 10, cod. de re- missione pignoris.. 2183. Se il Nuovo proprietario vuole garantirsi da- gli effetti de’ procedimenti permessi nel capitolo VI el presente titolo, è tenuto prima che sia promossa l'istanza, o dentro un mese al più tardi, da com- putarsi dalla prima fattagli inumazione, di notificare ai creditori nel domicilio da essì eletto nelle loro iscrizioni, 1.0 L'estratto del su sol- o documento contenente i ». 1/40 I ia (A L.} p ® d Sil LÌ : sa 119 419 t| LI id LI 19 472 L III. Dei differenti modi ec. tanto la data e qualità deli’ atto, il nome e l indi caz one precisa del venditore o del donante, la na- tura, e la situazione della cosa venduta o donata;€ trattandosi di un corpo di beni. la sola denomina. zione generale della tenuta e dei distretti, in cui si trova situata, il prezzo ed i carichi forinanti parte dei prezzo della vendita, o la valutazione della cosa, se questa è stata donata; 2. L'estratto della vrascrizione dell’atto di vendita; 3. Una tabelìa in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle-ipoteche e quelia delle insori- zioni, la seconda il nome dei creditori, la terza I ammontare dei crediti inseritti. 2184. L’ acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto’, ch’ egli è pronto a soddisfare imme- diatamente ai debiti ed ail pes! Ipotecar; simo alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili, 2185. Quando il nuovo proprietario avrà fatta tale notificazione nel termine stabilito, qualunque eredi- tore di cui è inscritto il titolo, può chiedere che I immobile sia posto all’ incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; sotto condizione, 1. Che tale richiesta venga significata al nuovo roprietario ent'o quaranta giorni; al più tardi, dopo È notificazione fatta ad istanza di quest’ uitimo, ag- giungendovi due giorni gni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed 11 domicilio reale di ciaschedun creditore istante; ».° Che essa contenga]° oblazione dell’istante d’ac- crescere o di far accrescere i) prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, 0 Relitto dal nuovo proprietario. 3.0 Che la stessa notificazione verrà fatta nel me- desimo termine al precedente proprietario, vebitor principale; i,: i {-° Che l'originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, 0 dal suo procura- del dor me T. XVII. Dei Privilegj e delle Ipoteche. 473 tore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura; 5.0 Ch'egli si offra a dar cauzione fino alla con- correnza del prezzo e dei carichi. L’omissione di alcuna di queste condizioni pro- durrà nullità. 2186. Omettendo i creditori di domandare l’incan- to nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell’ imuaobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, 0 dichiarato dal nuo- vo propriet:rio, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d’ essere soddi- sfatti, o facendone deposito, resta liberato, in con- Seguenza, da ogni privilegio(o) ipoteca. 2187. In caso di nuova vendita all’incaato, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spro- priagioni forzate, ad istanza, o del creditore che l' avrà richiesta, 0 del nuovo proprietario. I] petente esprimnerà negli isa il prezzo stipnlato nel contratto, 0 dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò d’ accrescere o di fare ac- crescere. 2188. L’ aggiudicatario è tenuto, oltre al prezzo dell’ aggiudicazione, di restituire all’ acquirente è donatario; cui fu tolto il possesso, le spese e i paga- menti legittimi fatti a causa de] suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita. 2189. L’ acquirente o il donatario che si mantiene in possesso dell’immobile esposto all’ incanto, es- sendo il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto d’ aggiudicazione. argo. La desistenza del creditore che chiede l’in- canto, non può impedire la pubblica aggiudicazione quand’anche egli pagasse l’ importare della fatta ob- bligazione, a riserva che ciò non seguisse coll’ espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecar]. rr2 reati prat© è ‘ : | I i 4oh4 L. III. Dei differenti Modi ec. 2191. L'acquirente che sarà divenuto aggiudicata» rio, avrà il suo regresso a’ termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò ch’eccede il prezzo stipulsto nel di lui contratto, e per gl’ interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento. 2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprie tario comprendesse mobili, ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati. gli altri liberi, si- tuati nello stesso o in diversi circondar] degli offic), alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prez- zi distinti e separali, aggregati 3,0 non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettalo a particol ri e separate inscrizioni, sa- rà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprie- tario, mediante una stima, se siavi luogo, raggua- gliata sul prezzo totale espresso nel titolo. 1l creditore maggior offerente non potrà in verun caso, costringersi ad estendere la sua obbligazione, nè sopra il mobzliare, nè sopra altri immobili fuori di quelli, che sono ipoteca pel suo credito e «tuati nel medesimo distretto, salvo il regresso del nuovo proprietario contro i di lui autori per essere tenuto indenne del danno che sofirirebbe, tanto per Ja divisione degli oggetti contenuti nel di lui acqui- sto, quanto per quella delle coltivazioni. CiA:P40/,1X; Del Modo di rendere libere le Ipoteche, quando non esista Inscrizione sui beni dei Mariti e dei Îultort. 2193. Gli acquirenti d’immcbili appartenenti ai mariti, o aì tutori, quando non esistono INSseri- zioni sui detti inimobili a causa dell’amministra- zione de’ tutoti,.0 dei mariti rispetto alle doti, alla ricupera e convenzioni matrimoniali della mo- T. XVIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 45 glie, potranno togliere le ipoteche che esistessero beni di essa acquistati. “getto depositeranno copia del {el dominio debitamente colla- a del tribunale civile del luo- e notificheranno con atto al surrogato tutore, sopra 1 2194 A quest’ o contratto traslativo€ zionato alla cancelleri go ove sono situati i beni, intimato, tanto alla moglie o quanto al Procuratore Imperiale nel tribunale ci vile, V'eseguito deposito. L’ estratto di questo con- ‘nte-la data di esso; i nomI, cognomi, professioni, domicilj dei contraenti,}’ indicazione della qualità e della situazione dei benì, il prezzo e gli altri pesi della vendita) sarà e resterà affisso per due mesi nell’ aula d° udienza del tribunale: in detto tempo le mogli, 1 mariti, 1 tutori, i sur- rogati tutori, 1 MINOTI; gli interdetti, i parenti È o gli amici, ed il Procuratore Imperiale, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far ese- all’ officio del conservatore dell ipoteche le sull’ immobile alienato, le quali avran no il medesimo efletto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimomo,© nel gior- no in cui il tutorc ha assunta amministrazione; tutto ciò senza pregiudizio delle istanze che potes- luogo contro 1 mariti, ed 1 tutori, come a causa delle ipoteche da essi a aver loro dichiarato tratto esprime guire inscrizioni sero aver fu detto di sopra accordate a terze persone senz che. gl immobili erano di già gravati d’ipoteche; di matrimonio o di tutela. p r causa Se nel corso di due so\Vestratto del contratto, non è seguita 15Cr1Z10- ne per parte ed in nome delle mogli, minori. od ol immobili venduti, essi passano interdetti sopra g all'acquirente senza alcun peso, a causa delle doti, convenzioni matrim iniali della moglie, de] tutore, e salvo il regres- contro il marito e contro il 2199 mesi da che venne af- ricupere€ o dell'ammunistrazione so, ove slavi luogo; tutore» ve, ni Mita Sir # mio mme e 429 L. III. Dei differenti Modi cc. Se fu fatta inscrizione dette mogli, minori, o in ditori anteriori. tutto, o in parte, l’ acquirente è liberato col mento del prezzo o d fatto ai creditori col] scrizioni. in nome delle mogli saranno cancellate, o j correnza. Se le inscrizioni in nome delle mogli, interdetti sono le più antiche, trà fare alcun pagamento di prezzo a. pregiudizio delle dette inscrizicni s che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell’ assunta amministrazione del tu- tore; e in tal caso, saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado uule. gli, minori, o interdetti n tutto o sino alla debita con- CAPO Xx Della Pubblicità de Registri, e della Responsabilità de’ Conservatori. 2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro. che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne’ loro registri, e quella delle inscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna. 2197. Sono responsabili per i danni resultanti, 1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle tra- scrizioni degli atti di mutazione; e delle inscrizio- ni richieste‘al loro ufficio: 2:0 Della mancanza di menzione nei loro certificati d’una o più inserizioni esistenti, eccetto che, in quest ultimo caso, 1° errore provenga da indicazio- ni insufficienti, che non potessero essere loro im» Putabili. per parte ed in nome'dì terdetti, e se esistono cre- 1 quali‘assorbiscano il prezzo in aga- 1 porzion del medesimo da fui ocati in grado utile; e Je in- minori 0 l’ acquirente non po- " T. XVIII. Dei Privilegi edelle Ipoteche. 477 Lo stabile im ordine al quale il conserva- tore avesse OMesso ne’ suoi certificati di riferire uno pesi 1nsc ritti, rimane, salva la respons: bilità conservatore, libero da tali pesi nel nuovo pos- yurchè il nuovo possessore abbia richiesto 2198. © più del sessore,} il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; sen- iudizio però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo i) respettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato agato dal compratore, 0v- veto sino a che Ja graduazione fra i creditori non sia stata omole nta 1 conservatori non possono, in verun Caso, la trascrizione degli atti dì za preg 2199. ricusare, 0 ritardare mutazione,} inserizione dei diritù ipotecar]; o il dei certificavi che loro sono richiesti, sotto rilasc1o ed‘interessi delle pena del parti; p‘ Ra risarcimento dei danni, 1 quale effetto sulla istanza del richie- dente si stenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto 0 del ritardo da un giudice di pace 0 da di udienza del tribunale, 0 da un altro coll’ assistenza di due testimon] saranno ob- un usciere usciere o nota]}o, (iò nondimeno 1 conservatori un registro nel quale inscriveran- ordine numericc le 2200. bligati di tenere giorno per grorno e©: COF che loro verranno fatte degli att di mu- per essere traseritti, 0 le consegne delle n d ranno al richiedenti un pella quale si esprimierà cui ne sarà annotata la no+ consegne tazione note per essere Iinscritte riscontro 1n carta bollata, il numero del regisiro 10 e von potranno trascrivere gli atu di mu- inscrivere le note ner registri a ciò secondo l ordine delle consegna PA tazione, nè destinati. se non colla data€ che saranno ad essi fatte censegne dei conservatori devono es- ag201. Tutti i registri sere in carta bollat dal primo all’ ultimo foglio, da uno nella cui giur sdizione è pumerati e vidimati 1m c1a- scuna pagina dei giudei del tribunale stabilito I’ ufficio+ Questi registri saranno chiusi (II d° 1 È 9 È pri si Ù i È 478. L. III. Dei differenti Modi ec. firmati Ogni giorno come quelli degli atti. 2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell’ esercizio dell della registrazioni dugento fino a mille lire venzione, e della destituzione per la seconda; sen za pregiudizio dei damni, ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa. 2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri, successivamenl te, senza lasciare veruno spazio in bianco, 0d in- terlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarci- meuto dei danni ed interessi delle parti; pagabili pure in preferenza della multa. TITOLO XIX. Della Spropriazione forzata, e della Graduazione fra© Creditori. Della Spropriazione forzata. 22054. ll creditore può procedere alla spropriaz io- ne, 1.0 de’ beni immobili; e dei loro accessor] ripu- tati immobili appartenenti in proprietà al debito- re; 2.° dell’ usufrutto spettante al debitore sopra beni della stessa natura. V. LL 15,627 dere Judicat. 2209, Nondimeno, la parte indivisa di un eoere- de negl’immobili d’una eredità non può essere po- sta in vendita da’ suoi creditori particolari, prima della divisione,© della licitazione che questi pos- sono provocare, se lo credono opportuno, o alle quali anno diritto d’ intervenire in conformità dell’arti- colo 882 del ritolo delle Successioni. e loro incombenze, a tutte le di.l' bg di questo capo, sotto pena d’ una mults, 1 per la prima contrav-|. fl i 1206 pato anto per La: T. XIX. Della Spropriazione forzata ee. 179 | 2206. Gl immobili d’un mmore, ancorchè eman= ‘itipato, o d’un interdetto, nom possono essere po- ia li in vendita prima che sia seguita|’ escussione Sopra il mobiliare. e di iz. 5,$. 9, de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt. 12207 Non è necessario, che 1° escussione sopra il Stimebi/iare preceda la spropriazione degl’ immobili arl posseduti indivisamente tra un maggiore ed un mino- eo un interdetto, se il debito è comune fra essi. ose lelip istanze giudiciali si sono preventivamente roposte Melikontro un maggiore, ovvero prima Lidi: It 2208. La spropriazione degl’ immobili che fanno î + lilmrte della comunione, si propone contro il solo tci«fm rito debitore, quantunque la moglie sia obbliga- la per il debito, La spropriazione degli immobili della moglie che Bon sono stati posti in comunione, si propone con- ira il marito e la moglie, la quale, se il marito fensi d’ intervenire con' essa nel giudizio, o egli om minore| può essere autorizzata dal giudice. Nel caso in cuì il marito, e la moglie siano en- irambi d’età minore, o tale sia soltanto la moglie, ie il marito d’ età maggiore ricusa d’intervenire in tiusa, si deputa ad essa dal tribunale un tutore , ltontro cui si propone l’ istanza. 1 2209. 181 creditore non può instare per la vendita leg’ immobili che non sono ipotecati a suo favore, i fse non qualora i beni ipotecati pel suo credito fos- pri tero insufficienti. a2:0. La vendita forzata di beni situati in diffe- tenti distretti non può promoversi se non successi- Tè Nimente, eccetto che formino parte d’una sola e pè medesima tenuta. a Essa si promove avanti il tribunale, nella cuì giu- nisdizione esiste il luogo priacipale della tenuta,© i D mancanza di luogo principale, dove si trova la Parte dei beni che produce la maggior rendita, se- condo la matrice del ruolo. LA| nul tra e DI iL dii ha si di f) e A Soi PI hi i L) a'iÙ i] { i So. L. III. Dei differenti Modi ec. 2211. Se i beni ipotecati, ovvero i beni, situati in diversì distretti, formino parte di una sola e medesima tenuta si procede. alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiede; e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell’ aggiudicazione; quando slavi 1uogo 2212. Se il debitore prova con iscritture autenti- che di locazione, che il reddito netto e libero di un’ annata procedente da’ suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto, degl’ interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procevimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche op posizione o qualche ostacolo al pagamento. - 2213. Non può procedersi alla vendita forzata degli immobili che in virtù di un documento autentico ed esecutivo, per un debito certo, e liquido. Se il debito non è liquidato iu specie+ il procedimento è valido’; ma non si potrà devenire all’ aggiudica- zione se non seguita la liquidazione.— 2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può agire per|’ espropriazione se non che dopo avere notificata al debitore la cessione. 2215 ll procedimento alla spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o de- finitiva, la quale debba interinalmente eseguirsi, non ostante| appellazione; ma non può farsi Vag- giudice: zione che dopo una sentenza definitiva pro- nunziata in ultima istanza, ovvero passata 10 glu= dicato. Non può intentarsi il detto procedimento sull’ap- poggio di una sentenza contumaciale pendente il termine ad opporre. ITA: 2216. Il procedimento alla spropriazione non puo annullarsi sotto pretesto che al creditore le abbia intentato per una somma maggiore del suo credito. 2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione de- gl’immobili deve precedere l’intimazione di pagare, un T. XIX. Della Spropriazione forzata ec.{81 Ì fatta da un usciere., a richiesta ed istanza del cre= ditore, alla persona del debitore o al suo domicilio. Di Le formalità dell’intimazione e quelle degli atti Uli per la spropriazione, sono determinate dalle leggi ne i sulla procedura. i CAPO: IH. o di pe Della Graduazione e della distribuzione iii del Prezzo fra t Creditori. oré +"? 2218. La graduazione e la distribuzione del prez- Pizo degl immobili, ed il modo di procedere in gli- vu dizio per tali oggetti sono regolati dalle leggi sulla ‘‘b0f procedura civile Il mo al 7 ) CIRO TO I Della Prescrizione pu ALE. ail Ver CAPO 1 aver de. Disposizioni Generali. ri lag: 2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare Pf un diritto o per essere liberato da un obbligazione 5!“ mediante il decorso d’ un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge P k.I,f de'uù urpationibus et usucapionibus. sila 2220. Non si può renunziare preventivamente al diritto di prescrizione; sì può però renunziare alla prescrizione gia acquistata ( La preserizione è stata stabilita per prevenire \' incertezza delle proprietà. Z Kg. de usurpa- 1a 7 tronto. et usucapronibus. Solto questo aspetto essa è una legge d’ordine publico, alla quale non deve 55 © 1/46| 1! Pb (0 PA } | (RIT d.li 482 L. III. Dei differenti Modi cc. potersi derogare per mezzo di convenzioni lari. L. 38, f. de pact., 1.27; ff. de regulis jur.) partico= 2221. La renunzia alla prescrizione è espressa o tacita: la renunzia tacita risulta da un fatto il quale Ya supporre|’ abbandono d’ uni diritto acquistato. 2222. Quegli che non può alienàre, non può re- munziare alla pirsciagione acquistata, 2223. I giudici non possono supplire ex officio alla non opposta prescrizione. V. 2. unic. cod. ut quae res advocat. 2224. La prescrizione si può opporre in qualun- que stato della causa, ed anche avanti il tribunale d’ appello, eccetto che, attese le circostanze, si deb- ba presumere che la parte che non l’ ha opposta vi abbia renunziato. L. 6,0. 1, cod. de appellationibus et consul- tatronibus 2225. 1 creditori, 0 qualunque altra persona in- teressata a far valere la prescrizione, possono op- porla, non ostante che il debitore o il proprietario vi renunzi. 2226. Nen si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio. L.9,/.4ò, in pr. f. de usurpationibus et usu- capionibus. tan 2227. Il demanio, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.; L. 2, ff. de acquirenda vel amittenda possessio- ne.— Contr. L. 18, 24, S. 1, ff. de usurpat. et usucap.; L 2) cod commur. usucap. CAPO IL. Del Possesso. 2228. Il possesso è la detenzione di una cosa che sì trova in nostro potere; 0 il godimento d’ un di- sen usa et T°. XX. Della Spropriazione forzata ec. 483 ritto che esercitiamo noi stessi. o per mezzo d’ tro che nostro. L.1,inpr.et$.9. f. de acquirenda vel amit- tenda possessione, un al- ritiene la cosa, o esercita il diritto lu nome 2229. Per indurre la prescrizione, è necessarie un Pupannta continuo e nom interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di propmetà. L. 7, cod. de acquirenda et retinenda possessio- ne 6 in Pr de acquirenda vel amittenda pos- sessione; L. 4,$. 22 et 23, ff. de usurpationibus et de usucapienibus 5 2230, Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, eda titolo di proprietà, quando non si pro Vi che siasi incominciato a possedere in nome altrui. 2231. Quando siasi incominciato a possedere in n'o- me altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario, DL.$. 19} f. de acquirenda vel amittenda possessione 2232. Gli atti meramente facoltativi. e quelli di semplice tolleranza, non possono servire di fonda- mento nè per il possesso, nè per la prescrizione. L. 41, ff. de acquirenda vel amittenda posses- stone 2233. Gli atti di violenza non possono egualmen- te servire di fondamento ad un possesso per indur- re la prescrizione 1] possesso atto a produrre la prescrizione non in- comincia se non quando sia cessata la violenza. L.7,cod de acquirenda et retinenda possessione. 2234. 1] possessore attuale il quale provi di avere anteamente posseduto, si presume che abbia possedu- to nel tempo intermedio; salva la prova in contrario, 2235. Per compiere la prescrizione, può il pos- sessore unire al proprio possesso quello del suo au- tore, qualunque sia la ivaniera con cui vi è suc- ceduto, tanto a titolo universale o particolare i quanto © titolo luccativo‘od oneroso. | cl mR| I Ri E vo. È d A$ A VT] TAO di : VECI d LI #4 N $0(S1 (1 3 189) ili 484 L. III. Dei differenti Modi ee. Instit, Li 2$i as Aide ia0, L. 31) 9.5 et5, de usurpationibus et usucapionibus: 2, f. 16, et 17 2: 11, cod. de.praescriptione a 1 SPRR longi temporis CAPO IL Delle Cause che impediscono la Prescrizione. 2236 Quegli che possiedono in nome altrui, non possono mal prescrivere, per qualunque decorso di tempo. 1) conduttore, il depositario, 1° usufruttuario;€ tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa alirwi; non possono prescriverla. L.x, cod. communia de usucapionibus. 2237. Similmente non possono. preserivere gli ere- di di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza d'uno dei titoli enunciati nel precedente articolo, Kia3. Gite. 0 de acquirenda vel amittenda possessione 7 1 2238. Ciò non ostante le persone indicate negli 37 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa provenienti da un terzo, 0 In forza delle opposi- zioni fatte dalle medesime‘persone al diritto del proprietario| 2239. Quelli ai quali 1 condutto i a titolo precario hanno trasferita aslativo della proprietà, pos articoli 2236 e 2° depositarj ed altri possessori Ja cosa con un titolo tr sono presorivere la stessa cosa. 2240. Non sì fa luogo a prescrizione contro il olo all’ effetto di cangiare, riguardo a s , Ja causa ed il princ ipl del suo possesso. i amittenda proprio til medesimo Li:9:5 N 19% de acquirenda vel SOT: cod. tit j'V 33,$.1y 33.0. n HF de usurpationibu set usu Day D epr haerede vel pro possessione 9 È: 19 1. cod;! capionibus; T. XX. Della Prescrizione. 485 possessore j l. 5; cod. de acquirenda et retinenda possessLone. 22/41. Ha luogo la prese rizione contro il proprio titolo ad effetto d’ acquistare colla medesima la lì- berazione della contratta obbligazione. GA-LILO; IV; e.| Delle Cause che interrompono o che sospendono il corso della Prescrizione. S'RIZIIOONNOE(ll. Delle Cause che interrompono la prescrizione. 2242. La prescrizione può essere interrotta o na- turalmente o civilmente. 2243. È interrotta naturalmente, quando il pos sessore è privato;, pet più d’un anno, del godi- mente della cosa, 9 dal prece lente proprietario, 0 anche da un terzo- L.5,f de usurpationibus et usucapionibus; l ny cod de praescriptione 30 vel ho annorunt 22/4. È interrotta civilmente in virtà d’ una ci- tazione giudiciale, d’ un precetto; 0 d’un seque- stro intimato a quello, cui si vuole impedire il corso della prescrizione 19,$. 5, cod. de praescriptione 30 vel lo [ annorum; l. 3, cod. de annuali except. 22/5. La citazione avanti il giudice di paee per la conciliazione, interrompe la prescrizione, dal U giorno della di lei data, quando è susseguita da un decreto a comparire in giudizio, notificato nel ter- mini stabiliti dalla legge. 2246. La citazione giudiciale fatta anche avanti un giudice incompetente, interrompe la prescrizione. 2247. Si ha come non interrotta la prescrizione, se il decreto a comparire è nullo per difetto di forma; SS Ù 486 L. III. Dei differenti Modi ec. Se Vattore ha receduto dalla domanda;; pi Se lascia trascorrere il termine per proseguire | 1’ istanza; fi Se venga rigettata Ja sua domanda. 2248. La prescrizione è interrotta; quando il de- bitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cu) era, incomimelata. | L. 5, cod. de duobus reis constituendis. Ta 22/9. L’ interpellazione fatta a norma d%gli an- Li tecedenti articoli ad uno dei debitori solidar], o la i fi ricognizione del diritto fatta da uno di questi, in-| | terrompe la prescrizione contro gli altri, ed anch RINO contro i loro crediti. | L’ interpellazione fatta ad uno degli eredi d’ un id debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta Ì ) PI da questo erede, non interrompe la prescrizione ri- (hi. guardo agli altri coeredi, quand’ anche il credito ;{ fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile, Ì Questa interpellazione o ricognizione non Inter- % id rompe la preserizione, riguardo agli altri condebi- 4 it tori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso | erede; i Per interporre la prescrizione intieramente, ri- guardo agli altri condebitori, è necessaria 1’ inter- i pellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, i RIVTIRII ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi, i i L. 5, cod. de duobus reis stipulandi. E HI 2250. L’interpellazione fatta al debitore principa- + le, o la ricognizione da lui fatta del diritto, anter- w rompe la prescrizione contro il fidejussore. w} LI î SEZIONE II {’ Delle Cause che sospendono il corso | della Prescrizione. 2251. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, purchè questa non sia contemplata in qual- che eccezione stabilita da una legge. T; XX. Della Prescrizione. 487 nori e gl interdetti, salvo quanto è stailito all articolo 2297» ed ecceltuali gli altri cast derminati dalla geo L30004, quibus non obijcitur long temports 2252. La prescrizione non ha luogo coro i mi- pra scriplio. 225 Non ha luogo fra i conjugi. 54. La prescrizione corre contro la onna ma- non sia separata di eni in for- ritata quantunque licia- del contratto di matrimonio© di att giu riguardo ai beni amministrati dal rarito, T1- essa 1} regresso contro il aedesimo. 6 DN ervato pero a Ì I 30, ff. omntus; cod: de jure dotiun". Ciò non ostante, la prescrizione non corre matrimonio rigu: rdo all’ alimazione di a tenore de wr 2255. durante il un fondo assoggettato al regime dotale articolo 1561 del Titolo del Contratto del natrimo9 nio e dei Diritti respetltyi di gli Spost. 56. La prescrizione è parimenti sospes: duran- te il matrimonio. 1.9 Nel caso in cu l’azione competente alla mo- glie non potesse essere promossa che dopo la scelta da farsi per V accettazione o per la renunzia alla comunione° 2,9 Nel caso 1n cui il marito, avendo alienato i della moglie senza il di lei CORSCNSO, vendita, ed in tutti competente alla mo- beni propr] sì è cost:tulto garante della gli altri casi nel quali| azione‘ glie sì potesse rivolgere contro il marito 2257. La prescrizione non corre, dito dipendente da qualche con la condizione siasi verificata; del con- iguardo ad un cre dizione, sino a che Riguardi ad un’ azione pe! la garan zie tratto, sino a che abbia avuto luogo| evizione; Riguardo ad un credito a tempo determinato, sl- no a che sia scaduto tal tempo. L.-,$.4, cod. de praescripione 3o vel ho ciberyna.— Li30}]fx mmisà God. de jure dottum — Argum, ex l. 25, jF. de stipulatione ser orunr® LI @ la i Î | il 488‘. III. Dei differenti Modi ee. 2258. I prescrizione non ha luogo contro l'erede beneficattiguardo ai crediti che ha contro l'eredità. \ssa c@e contro un’ eredità giacente, quantun- que non|i sia deputato un curatore. 22,. 11, cod. de jure deliberandi. 2259. I prescrizione corre ancora durante i tre mesi per ire l’ inventario, ed i quaranta giorni per delibére. CASPLO: GV. Delempo necessario per prescrivere. SE zoI 0. N BI Disposizioni Generali. 2260. Ia prescrizione si calcola a g orni, e non ad ore Essa si acquista spirato che sia l’ultimo giorno del termine. L. 6, et l. 7, ff. de usùrpationibus et usucapio- nibus.—\L. 15, f. de diversis temporibus prae- SCriplion, 2261. Nelle prescrizioni le quali si eompiono in un dato numero di giorni, si computa qualunque giorno feriato. lu quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali tu'ti i mesi, quantunque composti di nume- ro diseguale di giorni. SEZIONE II. Della Prescrizione di trent’ anni. 2262. Tutte le azioni, tanto reali che personali, s! prescrivono col decorso di trent’ anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un io, è senza che gli si possa opporre l’ eccezione derivante da mala fede. L.3, cod. de praescriptione 30 vel jo annoruni, le T'. XX. Della Prescrizione. 489 2263. Il debitore d’ una rendita; uò essere astret- to a somministrare a proprie spese un nuovo docu- mesto al suo creditore 0 agli aventi causa da esso dopo vent’ otto anni dalla data dell’ ultimo docu- mento. 2264. Le regole della prescrizione sopra altri og- getti diversi da quelli indicati nel presente titolo, solo spiegati nei loro lu ghi particolari. SEZIONE II. Della Prescrizione di dieci e li venti anni 2265. Quegli che acquista in biona fede, e con giusto titolo, un immobile, ne priscrive Ja proprie- tà col dec rso di anni dieci anse] vero proprieta- rio abita n circondario giurisdéionale del tribu- nale d'appello nell’ estensione del quale s1a situato Vimmobile e col decorso di ani venti, se è do- miciliato fuori del suddetto circoldario du 12, cod. de praescripti’netongi temporis A — L.n cod quibus non objidtur longi tempo- ris praescriptio.— L.96, ff. detsurpationibus et usucapionibus— L. unic., infin., cod. usuca- pione transformanda.—V.L.%, ff. de usurpat. et usucap.; Vl 7.$. 5, ff. pro jnpt., f 279{f. de conli ahend empt hi I 9, cod dusucap. pro empt. Lu 2,) 15, jf. pro empt R-:14,,.d. eod. tit, 1. 5, ff. pro derelicto. 2266. Se 11 vero proprietario a tenuto in diver- sì tempi il suo circondario giusdizionale, e fuori g di esso, è necessario per coniere il corso della prescrizione aggiungere a quito manca ai dieci anni di presenza. un numeral’ anni d’ assenza, che sia il doppio di quello chenanca per compie- re i dieci anni di presenza 2267. Un titolo nullo per detto di forme non {90 L. III. Dei differenti Modi può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni. L. 27, ff..de usurpationibus et usucapionibus, 2268. La buona fede è sempre presunta, altera la-mala fede deve somministrarne le 2269. Basta che la buona fede sia esistita po ad ig; ò L. 10, 15,$. 35 F. de usurpationibus et usu- capionibus.— V. L. 15,$. 2, f. de usurpat. eb usucap.; l. 7,È: 4, ff. pro empt—V.1.3, 6. 15, pro empt.; l. 14, ff cod. L. 5, ff. pro derelicto. 2270: Dopo dieci anni, l'architetto e$l’intrapreu- ditori vengono liberati dalla garanzia delle opere in grande, che hanno fatte o dirette, 4. 8, cod. de operibus publicis. Ubs prove. al em- SEZIONE Iv. Di alcune particolari Prescrizioni. 2271. Si presrivono col decorso di mesi sei le azioni dei maesrì ed institutori di scienze ed altri per le lezioni ce danno mensualmente; Le azioni deg osti e dei trattori per l alloggio e cibaria che soiministrano; Degli opera] ,' dei giornalieri per il pagamento delle loro giorna, semministrazioni e salarj. 2272. Si preselivono col decorso d’un anno, Le aziom dei nedici, chirurgi, e speziali per le loro visite, operzioni, e medicinali; Degli uscieri jper la mercede degh atti che no- tificano, e delle ommissioni che eseguiscono; De’ mercanti pr le merci che vendono ai parti- colari non merciti Di quelli che tugono‘case di convitto per il prez- zo della peusionelei loro convittori, e degli altri maestri, per il pzzo, d’ istruzione; Dei domestici spendiati ad anno, per il pagamen= 20 del loro salari 1) ( hi mM- Li T. XX. Della Prescrizione. 49r a273. L'azione dei patrocivatori, per il pagamen= to delle loro spese ed onorar], si prescrive col de- corso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, 0 dalla revoca dei detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati essi non possono domandare di essere soddisfatti delle loro spese ed onorar) che fossero dovuti da tempo maggiore di cioque anni. 2274. La prescrizione ha luogo nei casì sopra enunziati, quantunque sinvi stata continuazione di somministrazioni, di consegne a credenza, di ser- rici e di lavori. a prescrizione cessa di d lecorrere quando siavi itato un conto approvato, una scrittura od obbli- gazione, 0 una citazione giudiciale non perenta 2975. Non ostante quelli cui fossero opposte tali resorizioni, possono deferire I) giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare sc la cosa siasi realmente pagata. I giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero al tutorì di questi ultimi, sc sono minori, affinchè dichiarino se sappiano, 0 no che la cosa sia dovuta. 2276, I giudici ed i patrocinatori sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime. ali uscieri, dopo due anni dall’ esecuzione della commissione, 0 dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal ren- derne conto. 2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni, Le annualità delle rendite perpetue, e Belle vita- lizie; Quelle delle pensioni alimentarie; Le pigioni delle case ed 1 fitti dei beni rurali; Gl interessi delle somme imprestate, e genera!- mente tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termi- ni periodici più brevi. 49. III. Dei differenti Modi ec. 7 2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori LA e gl’interdetti, salvo loro il regresso coniro i tutori. 2279. Riguardo ai mobili il possesso produce l’ef- { fetto stesso del titolo. } Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu ko derubate qualche cosa, può ripeterla per il corso di Mi tre annî, da computarsi dal giorno della perdita o D #3 del furto, da quello presso, cui si trovi, salvo a Di questo il regresso contro quello da cui l’ha ricevuta. 7 Argum. ex L, ff. de acquirenda vel amit- i tenda possessione.— L. unica ,$. cum autent’, cod. IRIGUTIO de usucapione transformanda. IRIIVICE 2280. Se 1 attuale possessore della cosa derubata, © perduta,} ha comprata in una fiera o mercato, Fi] ovvero all’ occasione di una vendita pubblica; 0 da Tr LEI un mercante venditore di simili cose, il proprieia- é/ rio originario non può farsela restituire se non che De Mii Ì rimborsando il possessore del prezzo che gli è costata. De ì dd 2281. Le prescrizioni incominciate all’ epoca delia î pubblicazione del presente Codice saranno regolate a Di || norma delle leggi anteriori. Ciò non ostarite le prescrizioni incomineiate pri- T, ma dell’epoca suddetta; e per cui secondo le leggi anteriori, si richiederebbero ancora più di trent'anni, D ù si perfezioneranno con il decorso di trent anni da D computarsi dalla stessa epoca. D Monaco li 16 Gennajo 1306. APPROVATO I NAPOLEONE ' Per ordine di S. M. VImperatore e Re, A Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, | LUOSI Certificato conforme; i* Jl1 Gran Giudice, Ministro della G il LUOSI INDICE DIL CODICE — I TITOLO PRELIMINARE. 0 Dana pubblicazione, degli effetti,© dell’ applica- i zione delle leggi in generale; pag. 2 LIBRO!. Delle Persone. ì Tiroro I. Del godimento, edella privazione dei ato dei dirittitt civili. 7 Diritti civif Del odimet 9 Della privazione dei diritti civili. Della privazione dei diritti cis ili derivata dalla P 10 1 p‘ rdita della qualità d° Italiano. ; Della privazione dei diritti civili in conseguenza di condanne giudiciali 10 : Tirroro JI. Degli atti dello stato civile. Di- Ì Sposlzioni genera 1. 14 U Degli atti di nascita. 17 ; Degli atti di matrimonio» 19 i Degli atti di morte. 22 Degli att dello stato civile riguardanti i mili- tari fuori del territorio del regno. 25 ile 039 Della rettificazione degli atti dello stato civ À L 14 ‘Trrtoro ll. Del domicilio- Della presunzione Tiroro IV. Legli assenti. d’ assenza- 29 Della dichiarazione d’ assenza- ib. BI) Degli effetti del) assenza- È Degli effetti dell’ assenza relativamente al beni Che| assente posst deva al giorno del suo al- 3 LO a t loutanamento. t 49h Degli effetti dell’ assenza rignardo alle ragioni eventuali che possono competere all’ assente. 3/ Degli effetti dell’ assenza riguardo al matrimonio. ib, Della cura de figli d’ un padre resosi assente; costituiti in età minore, 35 itoLo V. Del matrimonio. Delle qualità e con- dizioni, necessarie per contrarre matrimonio 36 Delle formalità relative alla celebrazione del Î matrimonio 39 Î elle opposizioni al matrimonio. ho T] elle domande per nullità di matrimonio. da i elle obbligazioni che nascono dal matrimonio. 45 Dei diritti. e dei respettivi doveri de* conjugi. 47 SIIT Dello scioglimento del matrimonio. 49 RD Delle seconde nozze. ib, p Trroo IX. Deldivorzio. Delle cause del divorzio. ib. : i ì Del divorzio per causa determinata. 50 l' Delle forme del divorzio per causa determinata. 6, , NU‘: Delle misure provvisorie alle quali può far luogo Mili i; la domanda del divorzio per causa determinata. 57 I IPC De’ motivi d’ inammissibilità dell’azione del di- 3| vorzio per causa determinata. 58 il| Del divorzio per reciproco consenso. ib. vi: Degli effetti da divorzio. 63 î Della separazione personale. 65 #1 j Tiroro VII. Della paternità, edella figliazione. 66 N Della tigliazione della prole legittimà o nata du-; i; rante il matrimonio. da ib. } Delle prove di figliazione della prole legittima. 68 i Dei figli naturali. 70 3 Della legittimazione dei figli naturali. ib. i Del riconoscimento de? figli naturali. I i I l'iroLo VII Dell’ adozione, e della tutela nil officiosa Dell’ adozione. 72 h Dell adozione, e de’ suoi effetti. ib. | Delle forme dell’ adozione. 75 ‘ D Ila tutela officiosa. | Trroro IX. Della patria potestà. 495 TiroLo X. Della minore età,€ della tutela, e della emancipazione- Della minore età. SI ib. Della tutela. Della tutela del padre e della madre. ib Della tutela conferita dal padre;© dalla madre. 83 Della tutela degli ascendenti. 84 Della tutela conferita dal consiglio di famiglia. 85 88 Del tutore surrogato- o dalla tutela. 89 Delle cause, che dispensan ‘tà, e delle cause di esclusione€ di Dell’ incapacità rimozione dalla tutela. 92 Dell’amministrazione del tutore. 94 Del rendimento de conti della tutela- 100 Dell’ emanc ipazione. 103 ‘Prroro XI. Della maggior età, della interdi- gione,€ del consulente siudiciario- Della maggior età. pe 104 Della interdizione. ib. Del consulente giudiciario. 108 LIBRO II Dei beni, e delle differenti modificazioni della propri‘ ti. ‘Trtoro I. Della distinzione dei Beni. Dei beni immobili. 109 Dei beni mobili. 112 Dei beni relativamente a coloro che li possedono. 114 115 Trroro Il. Della proprieta. Del diritto di accessione sl ciò che è prodotto dalla cosa 116 Del diritto di accessione sopra ciò che sì unisce, ib. s? incorpora alla cosa. relativamente alle cose s Del diritto d’ accessione immobili. Del diritto d'accessione relativamente alle cose 120 mobili Mia 0 aio= 496 Trroto III, Dell’usufrutto, dell’uso,e dell’ abi- tazione. Dell usùfrutto 123 Dei diritti dell’ usùfru‘\uario 124 Delle obb igazioni dell’usniruttu rio, 128 Dei modi con cui finisre l'usufruito. 135 Dell uso, e dell’abitazion 134 TrroLo IV. Delle servitù prediali. 351 Delle servità che derivano dalla situazione de’luoghi. 136 Delle servitù stabilite dalla legge. 137 Del muro e delle fosse comuni. 138 Della distanza,€ delle opere intermedie richie- ste in alcune costruzioni. 1/2 el prospetto nel fondo del vicino, ib Dello stillicidio, 13 Del diritto di Passaggio. 1/4 elle servicù stabilite per fatto dell’uomo. ib. elle diverse sorti di servitù che possono sta- bilirsi sui beni. ib. N qual modo si costituiscono Je servitù. 146 Dei‘diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servita. 147 In qual maniera si estinguono le servitù, 148 LIBRO III Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà. Disposizioni generali. T'iroLo I. Delle successioni. Dell’apertura delle successioni, e dell’immediato Passaggio dì pos- sesso negli eredi. 151 Delle qualità richieste per succedere, 152 Dei diversi ordini di successione. 154 Disposizioni generali. ib Della rappresentazione. 156 iv successioni che si deferiscono' ai discen- enti. 157 Delle successioni che si deferiscono agli ascen- denti A Delle successioni de’collaterali. Delle successioni irregolari. Dei diritti de’ figli naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai figli naturali morti senza prole. Dei diritti del conjuge superstite, e dello Stato. Dell’accettazione, e fiella renunzia dell’eredità. Dell’accettazione. Della renunzia all’ eredità. Del beneficio dell'inventario, de’ suoi effetti, e delle obbligazioni dell'erede beneficiato. Delle eredità giacenti. Delle divisioni e delle collazioni. Dell’azioni per la divisione, e della sua forma. Delle collazioni. Del pagamento dei debiti. Degli effetti della divisione, e della garanzia delle respettive quote. Della rescissione in materia di divisioni. Tiroro Il. Delle donazioni tra’ vivi; e dei te- stamenti. Disposizioni generali. Della capacità di disporre, o di ricevere per do- nazione tra’ vivi, o per testamento Della porzione disponibile dei beni, e della ri- duzione Della porzione disponibile deì beni. Della riduzione delle donazioni e de? legati. Delle donazioni tra’ vivi. Della forma delle donazioni tra’ vivi. Delle eccezioni alla regola della irrev ocabilità delle donazioni tra’ vivi. Delle disposizioni testamentarie. Delle regole generali sulla forma dei testamenti Delle rego.e particolari sulla forma di alcuni lestamentli. Delle istituzioni d’erede, e dei legati in generale. tt 2 497 158 159 160 ib. 162 ib. 175 193 185 187 188 498 Del legato in generale. Dei legati a titolo universale. Dei legati particolari. Degli esecutori testamentar]. Della revoca dei testamenti, e della loro cadu- cità, Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del donante v testatore, o dei figli de’ suoi fratelli e sorelle. Delle divisioni fatte dal padre; dalla madre o da altri ascendenti-, tra i.loro discendenti. Delle donazioni fatte per contratto di matrimo- nio agli sposi, ed ai figli nascituri dai mede- sImI. Delle disposizioni fra’ conjugi, per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio. Trroo III. Deù contratti e delle obbligazioni convenzionali in genere. Disposizioni preli- MInari. Delle condizioni essenziali per la validità delle convenzioni. Del consenso. Della capacità delle parti contraenti. Dell’oggetto, e della materia dei contratti. Della causa. Degli effetti delle obbligazioni. Disposizioni generali.. Delle obbligazioni che consistono nel dare. Delle obbligazioni di fare, o di non fare. Dei. danni ed interessi per l’inadempimento dell’ obbligazione. Della interpretazione delle convenzioni, Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi, Delle diverse specie di obbligazioni. Delle obbligazioni condizionali. Della condizione in genere, e delle sue diverse specie. Della condizione sospensiva. 214 217 219 Della condizione resolutiva. 250 Delle obbligazioni a tempo determinato. ib. Delle obbligazioni alternative. 251 Delle obbligazioni solidarie. 253 Dell’ obbligazione solidaria fra i creditori. ib. Dell’ obbligazione solidaria fra i debitori. 254 Delle obbligazioni divisibili, e delle indivisibili. 257 Degli effetti dell’obbligazione divisibile. 258 Degli effetti dell’ obbligazione indivisibile. 259 Delle obbligazioni con clausule penali. 200 Dei modi con cui sì estinguono le obbligazioni. 262 Del pagamento. ib. Del pagamento in generale; ib. Del pagamento con subingresso: 206 Dell’imputazione dei pagamenti 267 Dell’ offerta di pagamento,€ del deposito. 268 Della cessione del beni» 270 Della novazione. 271 Della rimissione del debito. 273 Della compensazione pi 275 Della confusione. 27m 275 Della perdita della cosa dovuta. Delle azioni di nullità, 0 di rescissione. delle convenzioni. 7 Della prova delle obbligazioni, e di quella del pagamento P 282 Della prova per iscritto. ib. Del documento autentico. ib. 233 Della privata scrittura. Delle tessere, Ossia tacche a riscontro. 285 Delle copie degl’ istrumenti. 286 Degli atti di ricognizione€ di conferma. 287 Della prova testimoniale. 288 Delle presunzioni. 200 Delle presunzioni stabilite dalla legge. ib. Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge. 293 Della confessione della parte. ib 500 Del giuramento. 203 Del giuramento decisorio. ib. Del giuramento deferito ex-officio. 295 Tiroro IV. Delle obblisazioni che si contrag- gono senza convenzione Dei quasi contratti. 296 Dei delitti, e dei quasi delitti. 209 Tiroro V. Del contratto di matrimonio, e dei* diritti respettivì degli sposi. Disposizioni ge- nerali. 300 Del regime della comunione. 303 PARISE PRIMA: Della comunione legale. ib. Di ciò che forima la comunione tanto attiva- mente che passivamente ib. Delle attività della comunione. ib. Delle passività della comunione, e delle azioni che ne resultano contro di essa. 306 Dell’ amministrazione della comunione, e dell effetto degli atti di uno de’ coujugi relativa- mente alla società conjugale. 3 Dello scioglimento della comunione, e di alcu- ne conseguenze di esso. 314 Dell accettazione della comunione, e della re- nunzia che vi sì può fare colle condizioni che le sono relative. 317 Della divisione della comunione dopo 1’ accet- tazione, 320 Della divisione dell'attivo, ib. Delle passività della comunione; e della con- tribuzione al pagamento de? debiti. 322 Della renunzia alla comunione, e dei, suoi ef- LELLA 324 Disposizioni relative alla comunione legale quan: do uno dei conjugi, od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio. 325 Del 5oI PART ESSE CON DA: J ; Della comunione convenzionale; e dei patti che Al possono modificare, od anche escludere la comunione legale ib. Della comunione limitata agli acquisti. 326 Della clausula che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto, od in parte. 327 Della clausula attribuente la qualità di mobili ai beni immobili 328 Della clausula di separazione de’ debiti. 324) Della facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi, e senza pesi gli effetti conferiti. 330 Della prededuzione convenzionale, 331 || Delle clausule, colle quali s’ assegnano a cia- scheduno de’ conjugi parti ineguali nella co- munione 332 Della comunione a titolo universale. 334 Disposizioni comuni alle otto prece denti s€ zioni. ib. Delle convenzioni esclusi della comunione. ib. Della clausula che contiene Îa dichiarazione de- gli sposi di maritarsi senza comunione. 335 Della clausula di separazione de’ beni. 336 Del regime dotale 33» Della costituzione della dote. Die) Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell’ inalienabilità del fondo dotale. 339 Della restituzione della dote. 342 Dei beni parafernali 345 Disposizione particolare. 346 Tiroro VI. Della vendita. Della natura e for- ma della vendita. ib Di quelli che possono comprare, o vendere. 349 Delle cose che possono vendersi. 350 Delle obbligazioni del venditore. 351 Disposizioni generali. ib. Della tradizione della cosa ib. Della garanzia 502 Della garanzia in caso dî evizione. 357 Della garanzia per i viz]j della cosa venduta. 360 Delle obbligazioni del compratore 362 Della nullità, e dello scioglimento della vendita. 364 De) retratto se ara tg i della vendita per causa dì le- Della rescissione sione. 367 Della licitazione. 369 Della cessione dei crediti, e delle altre ragioni incorporali o ib, Tiroro VJI. Della permuta. 372 TiroLo VIII. Del contratto di lecuzione. Di- sp‘ sizioni generali 3 Della locazione delle cose- 374 Delle regole comuni alle locazioni delle case,€ ib. dei beni rustici Regole particolari. per le locazioni delle case. 381 Regole particolari AL affittanze dei fondi rustici. 383 Della locazione delle opere,© dell’industria. 386 Della locazione delle opere de’ domestici, e degli operai. 387 De’ vetturali per terra, e, Per acqua» ib. Degli appalti; e dei cottimi» 38 Della locazione a soccida. 340 Disposizioni generali. ib. Della soccida semplice» 391 Della soccida a metà. 393 Della soccida data dal proprietario al suo affit- tuario 0 al colono parziario; ri ib, Della soccida daia all’ affitiuario. 7 Della soccida contratta con il colono parziario. 394 Del contratto impropriamente chiamato di s0C- cida. 39) Tiroro IX. Del contratto di società. Disposi-|. zioni generali. ib. Delle diverse specie di società. 396 Delle società universali. ib. 397 Della società particolare. Int Îì[i nu }} Ia b 35| 360| )02 64 Delle obbligazioni de’ socj tra loro, e relativa- mente a’ terzi. Delle obbligazioni de’ soc] fra lore. i,| Delle obbligazioni de’ soc] verso i terzi. Delle diverse maniere con cui finisce la società. fn| Disposizione relativa‘alle società di commercio. fa|Tiroro X. Dell’imprestito. ”| Dell’imprestito ad uso, ossia commodato. ih|} Della natnra dell’imprestito ad uso. | Delle obbligazioni del cc mmodatario. Delle obbligazioni del commodante. i},\Dell imprestito di consumazione, ossia mutuo. .}(Della matura del mutuo. |Delle obbligazioni dei mutuante. ib,{Delle obbligazioni del mutuatario. 8;[Del mutuo ad interesse. Tiroro XI. Del deposito, e del sequestro. Del 86 deposito in genere e delle sue diverse specie. De] deposito propria mente detto. Della natura e sostanza del contratto di deposito. \Del deposito volontario. Degli obblighi del depositario. Deolì obblighi del deponente. Del deposito necessario. Del sequestro. Delle diverse specie di sequestro. De) sequestro convenzionale. ft: Del sequestro ossia deposito giudiciario. |(Iiroro XII. Dei contratti di sorte. Del giuo- f co e della scommessa. Del contratto vitalizio. Delle condizioni richieste per la validità del _ contratto vitalizio. Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti. . Trroro XII. Del mandato. Della natura,€ ,\_ della forma del mandato. Delle obbligazioni del Mandatario. 505 422 t4 425 504. Delle obbligazioni del mandante,; Delle diverse maniere colle quali sì estingue il mandato. 427 ‘Titoro XIV Della fidejussione. Della natura; e dell’ estensione delle fide sioni. 129 Degli effetti della fidejussione. UE: Dell'effetto della fidejussione tra i creditore, ed il fide]ussore. ib. Degli effetti della sicurtà fra il debitore. 433 Dell effetto della sicurtà fra i confidejussori. 434 Dell’ estinzione delle sicurtà.. 435 Ta Della sicurtà legale e della sicurtà giudiciaria. 450 ib ‘priroto XV. Delle Tran sazioni. ‘Trroo XVI. Dell’ arresto rersonale in mate- È n ) ria civile. 159 Tiroro XVII. Del pegno in genere Del pegno.(fa Dell? anticresi. hi i 05 "Trroro Vill Der privilegi,€ delle ipote- che. Disposizioni generali» A] Dei privilegi. ib. Dei privile gi sopra i mobili. 4/8 Dei privilegi generali sopra 1 mobili. ib. Dei privilegi sopra determinati mobili. 149 Dei privilegi sopra gl’ immobili{dI Dei privilegi che si estendono sopra è mobili e sopra gl immobili. i 452 Dei modi coi quali si conservano I privilegi. ib, Delle ipoteche. 454 Dell’ ipoteca legale. 455 Dell’ ipoteca giudiciale. 456 Dell ipoteche convenzionali. 457 Dei gradi delle ipoteche fra loro. 459 De] modo delle inscrizioni dei privilegi, e delle ipoteche+;; ba Della cancellazione,€ della riduzione delle in- scrizioni» 105 Dell effetto de’ privile n,€ delle ipoteche con-| tro i terzi. posse 2| Dell’estinzione dei privilegi e delle ipoteche. | Del modo di render libere le proprietà dai pri- vilegi e dalle i Del modo di pet tutori Della pubblicità de’ registri, e della responsabi- lità de’ conservatori Trroro XIX. Della spropriazione forzata, e della graduazione fra i creditori. Della spro- Ca] priazione forzata. Della graduazione e della distribuzione del rezzo fra i creditori. Tiroro XX. Della prescrizione. Disposizioni generali Del possesso. Delle cause che impediscono la prescrizione. Delle cause che interrompono o che sospendo- no il corso della prescrizione, Delle cause che interrompono la prescrizione. Delle cause che sospendono il corso della pre- scrizione. Del tempo necessario per prescrivere. Disposizioni generali. Della prescrizione di trent’ anni. Della prescrizione di dieci e di venti anni. Di alcune particolari prescrizioni. ere libere le ipoteche, quando non esista iscrizione sui beni dei mariti e dei TAVOLA L'A ALFABETICA E RAGIONATA Ni DELLE MATERIE. el i degi k ino 1a DAR. Non è permesso farne sui registit. ne NI dello stato civile, articolo 42. Di i| Abitazione. Principj sull'esercizio del diritto d' ddiz abitazione, 625, et seg. qu i) Accessione. Definizione di questo diritto, 546.— dio UE Ciò che comprende relativamente alprodotto delle!* i IH“ cose, 547.— Esercizio di questo diritto sopra le de IPIRIOE cose immobili, 552.— Regola da osservarsi per, (I le cose mobili, 565, er seg.— L’accessione con- ddu IMPE? siderata come mezzo di acquistare la proprietà di #0) bol de’ beni, 712.(An Ì à pi Regi«Accettazione. Modi nei quali una successione può REA(BRL essere accettata, 774.— Autorizzazione del ma- di i) rito necessaria alla moglie per l'accettazione di Li n iN una successione, 776.— Formalità relative alle! successioni pervenute nei minori, o interdetti, 4 | t ibid.— Giorno al'quale si retrotrae l’effetto della 40 LILPRTRNLAI accettazione, 777.— Quali atti now sonno reputatif I | di accett»zione di eredità, 779.— Quelli che ine? d BILI" ducono I° accettazione, 780.— Caso nel quale un'£ là maggiore può reclamare contro 1’ accettazione di I ppi una successione, 783.— Prescrizione della facol. t LISI tà di accettare, 789.— Dilazione accordata per€ Tg deliberare, 795.— Accettazione di una donazione pi fra vivi, e suo effetto, 932.— Condizioni ricer- 4 | i cate per la validità dell’accettazione per un mag- } HER, giore, una donna maritata, un minore, un In i 1i8)) terdetto o un sordo-muto. 934, et seg.— Vedi SAT TII Comunione, Renunzia; Successione. | Accrescimento. Caso nel quale si fa luogo all’ ace:, 4 crescimento a profitto dei legatarj, 1044. IC Acque. I, canali cl reputati immobili, 523 alle servità prodotte dallo scolo delle acque, 640, et seg. Acquisti. Adizione. Adulierio. Causa per la qu Affitto. Differenti specie Affittua rio. 507 he servono a condur le acque sono — Disposizioni relative La donna maritata non può farne sen- za.\V’autorizzazione del suo marito, 217.— ome sì può escludere dalla divisione di una successio- ne uno che vi abbia acquistato diritto posterior- mente, 841. Significato di questo termine annesso a par di credità', 779. dozione. A chi è pi rimessa, 343.— la quale essa non può aver luogo, 346.— Effetti dell’ adozione} 347;€t S€9.— Sue forme; 353, et seg 343. Età avanti le il marito può diman- — Il conjuge colpevole non suo complice,€ la donna condannata alla reclusione; l’adulterio può autoriz- bid— NV fu0rt- dare il divorzio, 220. può maritarsi con il adultera muò essere 298.— Caso nel quale zare a non riconoscere un figho, cubinato, Separazione- di affitti, 1711.— Regole comuni agli affitu delle case, e dei beni rurali, 1714, et-s69.— Regole particolari alle locazioni delle case; 1751; et seg-— Durata presunta de- gli affitu dei mobili e appartamenti mobiliati, et seq.— esole particolari agli affitti delle terre, 1793. et seg ed agli affitti a soccida, 1804, et seg.— V. Soccida, Incendio, Indennità, Lo- catario< Locazione, Riparazioni Obbligazioni di un affittuario di beni ; seg.— In qual caso l’ esecuzio- re ordinata contro|’ affittua- 2062.— V. Affitto y In- rurali, 1763, e2 ne p‘ rsonale può esse rio, 0 colono parziale, dennità Agenti diplomat ci. "Dispensati dalle funzioni di tutore; 428. 8 Atti civili da essi ricey uti, 4 508 4sgsregazione. V. Corporazione. eri. Distanza da osservarsi per la loro pianta- zione relativamente alle possessioni vicine, 671.— Comunità di quelli piantati nelle siepi comu- mi, 673 Alienaarone. Vi. Omologazione, Tutela, Ven- dita. ta «Aimenti. Quelli che i figli e il padre e la madre si de. bono reciprocamente, 205, et seq.— V. Figli naturali. «Alluvione. Sua definizione, ed a chi profittevole, 556, et seg.— Essa non ha luogo riguardo ai laghi, e alli stagni, 558.— Termine durante il lf un proprietario può reclamare la porzione el suo campo svelta improvvisamente da un fiu- me o riviera, 559. Alterazione. V. Registro, Stato civile, Alveari. Sono reputati immobili, 524. Ambasciatori. V. Agenti diplomatici. «Amier. Loro assistenza in un divorzio, 286.— In un consiglio di famiglia, 409, e 412. dmnministrazione. Può essere nominato un am- minisiratore provvisionale al convenuto d’ inter- dizione, 497.— Metodo di amministrazione dei beni per un erede beneficiato, 803, et seg. dial” Quando sono reputati mobili,© immo- bili, 522.— Diritto di accessione sopra i parti degli animali, 547. Annullazione. Obbligo del locatario in caso di an- nullazione dell’ affitto per sua colpa; 1760. «Anticresi. Quale specie di sicurtà porta questo no- me, 2072.— L’an: cresi non si stabilisce che me diante scrittura; 2085.— Facoltà che il credito- re acquista per mezzo ci questo contratto, ibid.— Sue obbligazioni, 2086. Antiparte Come si fa la dichiarazione che un dono e un legato è a titolo di antiparte, 919. Antiparte convenzionale. Come si esercita, 151). {opa zio! rch li fv fr re CIV sto lar qu tel cu drre rel de PI ha NI su dsse P, 109 Appalto. Cosa 5° intende per questa sorte di loca- la zione, 1711.;; Architetto. Termine dopo il quale gli architetti e i lì appaltatori sono liberati dalla garanzia dei la- Li&vori fatti o diretti da essi, 2270. si| Arresto personale. Caso in cui ha lu ogo in materia civile, 2059, et seg.— Proibizione fuori di que- Ire sto caso di pronunziarlo in giudizio 30 di supu- V, larlo per atti, 2063.— Persone e s0 mme per le quali non può essere pronunziato, 2004.— Sen- le, tenza mecessaria perchè abbia luogo; 2007.— Ese- Pi cuzione del decreto d’ arresto, 2009. sì prescrivono gli ar- il Arretrati. Entro qual termine o sensioni alimentarie, retrati delle rendite, delle} delle locazioni, fitti, ed interessi delle somme prestate, 27» Ascendente. Come si nute negli ascendenti, successioni, 76, et seg- iena In| Assenza. Come vien provveduto all’amministrazio- ne dei beni delle persone presunte assenti, 112.— lla dichiarazione di as- dividono le successioni perve- 733.— Ordine di queste Processo, e giudicato su n° pe senza, 115.— Effetti dell’ assenza relativamente ei ai beni che l’assente possedeva al giorno del suo P; Sgt 20:— relativamente a’ diritti allontanamento, 1° oe eventuali che poss — relativamente al matrimonio, ’ ’Ìno competere all’ assente, 135; idr? Cura dei rlì figli minori di un padre resosi assenté; LIpri: Ne Atto. Enunciazioni che sole. si possono contenere negli atti dello stato civile, 34; 33-77 Da chi de debbono essere sottoscritti, 39.— Loro inserizio- ld» ne sopra ì registri, jo.— Qual cosa ne costitui- 0° sce|’autenticità, 1317.— Qual fede è dovuta > agli atti autentici, e alle scritture private, 1320. Ricognizione,© impugnazione della propria firma DÒ in unatto privato, 1323.— Necessità di più or1gi, nali perla validità delle scritture private, che con- tengono delle convenzioni sinaliagmatche, 1325. vv 510 Registro di questi atti, 1328.— Atti di ricogni- zione. o di conferma, 1337.— V. Morte, Divor- zio, Stato civile, Matrimonio, Nascita, Re- gistro. i Atto di notorietà. Formalità per supplire per mez. 20 di quest’atto a quello della nascita, in caso di matrimonio, 70, et seg. Atti rispettosi. Quelli che in mancanza del consen- so del padie e della madre debbono aver luogo avanti il matrimonio de’ maggiori, 151, et seg. Aumento. La stima dei mobili nella divisione di una successione deve esser fatta senza lasciar luo> go ad aumento, 825.— Ugualmente la stima rap- porto alla mobilia, 868. Azione. Obbligazioni per le quali il forestiero non residente nel regno può essere citato davanti i tribunali italiani, 14:— Lo stesso di un Italiano che ha contratte delle obbligazioni in paese stra- niero, 15.— Assistenza di un curatore necessaria al minore emancipato per istituire un’ azione so- Pi beni stabili, o per difendersi contro di essa, 82.— In qual caso le azioni sono reputate mo- bili; 559.— V. Tutela. Bagni, Quali sono reputati mobili, 531. Bastardo.V. Fislio naturale. Buattelli. Sono, reputati mobili, 531. Benefizio d’ inventario. Metodo di accettazione di una successione y'774.— Caso nel quale questo metodo deve essere impiegato 782.— Dichiarazio- ne da farsi.in conseguenza, 793.— Circostanze che danno luogo al decadimento del benefizio d’in- ventario, Sor.— Cauzione da darsi per il valore dei mobili, e per quella parte del prezzo degl’im- mobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj; 807. Beni. Loro distinzione in mobili e immobili, 516.— Quel che s'intende per 1° espresstone beni mobili, 535. In qual maniera i parvicolari dispongono de ch > co 511 de’ loro beni, 537.— Amministrazione dei beni che non appertengono a dei particolari, ibid.— A chi appartengono i beni vacanti, e senza pa- drone, 539, et seg.— Definizione dei beni comu- nalì, 542.— Diritti che possono aversi sopra 4 beni, 543.— Diversi modi di acquisto e di tra- smissione de’ benì, 711,€l SEG.— In qual ma- piera si può disprre dei propri beni a titolo gra- tuilo,$93.— Fino a quale età il padre e la ma- dre conservano il godimento dei beni de’ loro fi- gli, 384.— V. Cessione dei beni, Proprietà. Beni parafernali. Quali beni son così nominati; 1574.— Loro amministrazione, 1576. Boschi. Quando i tagli dei boschi debbano consi- derarsi mobili, 521.— Regole da osservarsi per I usufrutto dei boschi, 590. Buon costume. Non sì può derogare al buon co- stume con delle convenzioni contrarie alle leggi che l’'interessano, 6:— Tutte le disposizioni fra i vivi o testamentarie che li sono contrarie sono re- putate non scritte; 900. Caccia. V. Pesca. Canali. V. Acqua. Cancelleria. Funzioni dei cancellieri de’ tribunali di prima istloza relativamente al registri dello stato civile, 43, et seg— nei processi delle di mindedi diverzio 249,€287;— relativamente alle renunzie di successione,€ alle dichiaraziom di erede con benefizio d’ inventario, Funzioni de’ cancellieri dei tribunali criminali per gli attestati di morte dopo l’ esecuzione delle sen- tenze di morte, 83. est, Caparra. Condizioni sotto le quali può sciogliersi una promessa di vendita fatta con caparra, 1990. Casa. V. Mobili, Riparazioni. Casa comune- Si affigge alla sua porta un estratto delle pubblicazioni di matrimonio, 64.: Casa di correzione. La donna adultera vi è rim- chiusa, 298,€ 308. DTA Casa di sanità. Deliberazione del consiglio di fa- miglia, per riachiudervi un interdetto ,. 510. Casa paterna. Solo caso nel quale il figlio possa lascrarla, senza il consenso del padre, 374. Cattiva condotta. Modo di reprimere quella di un figlio di famiglia, 376, e 468.— La cattiva con- dotta notoria è un motivo di esclusione dalla tu- tela, 444. Cattivi trattamenti. I cattivi trattamenti, gli ec- cessi, sevizie, 0 ingiurie gravi possono dar luo- zo a una domanda di divorzio, 231.— Maniera f procedere nella domanda di divorzio per que- sta causa, 259. Caducità. Titolo con cui i beni acquistati da un condannato a una pena che porta la morte civile appartengono alla nazione, 33.— Quella dei te- stamenti; 1039, et seg.— Caducità delle dona- zioni in favore del matrimonio, 1088, et seg. Caso fortuito. L’ immobile dato, e che è perito per caso fortuito, non è soggetto a collazione, 855. Celebrazione. Pubblicità richiesta per quella del matrimonio, 165.— Trascrizione dopo il ritorno dell’ atto di celebrazione in paese estero, 170.— Presentazione dell’atto di celebrazione necessaria per reclamare il titolo di conjuge, 194.— Insori- zione su’ registri dello stato civile del processo che avrà legalmente provata la celebrazione di un matrimonio, 1098. Celibato. V. Adozione. Cessione. La cessione dei diritti ereditarj produce l’ accettazione della successione, 780.— Quella dei crediti, ed altri diritti incorporali, 168y. Cessione di beni. Caso nel quale ha luogo per par- te di un debitore, 1265.— Sua distinzione in volontaria e giudiciaria, 1266.— Effetto di que- ste due specie di cessione 1267, ec seg. V. Debito. Chiatte. Sono reputate mobili, 531. i Chirurghi. V. Medici, Ufficiali di Sanità. 513 Citazione. La prescrizione è interrotta da una ci- tazione in giudizio, 2246. Cittadino. Come-si acquista e si conserva questa qualità, 7.— V. Malara. Clausuld penale. lu che consiste, e suo effetto re- lativamente alle obbligazioni; 1226. Coeredi. V. Eredi. Collaterale. Come si dividono le successioni devo» lute ai collaterali, 933. Collazione. Quelli che son tenuti a fare i coeredì 829 ,843.—Doni è legati non soggetti a collazione, 847.— A chi sono dovute le collazioni, e come sì fanno,$57.— Deve darsi credito al donatario delle spese per miglioramenti, e conservazioni, 861;— è tenuto alle deterior azioni provenienti da sua colpa; 863.— Metodo di collazione rapporto ad un immobile eccedente la porzione disponi. bile. 866.— Come si fa la collazione dei mobi- li, 868. Colombaja. V. Piccioni. Colono parziale. V. Soccida. Commercio. Uno stabilimento di commercio in aese straniero non può far perdere la qualità di taliano} 17.— Caso nel quale la moglie è re- utata esercitar pubblicamente la mercatura, e in cui può obbligarsi senza l autorizzazione del ma- rito, 220.— Ìl minore‘emancipato ch’esercita un traffico è considerato maggiore per i fatti relati- vi ad esso, 487.— V. Interessi. Commodato. Denominazione dell’ imprestito a uso, 1895 Compensazione. Fra quali persone, e in qual ma- niera sì opera, 1289.— Fra quali debiti può aver luogo, i290.— Da ehi la compensazione può,@ non può essere opposta;.1294.— Non può pre- giudicare ai diritti di un terzo, 1298.— L’ine- guaglianza delle quote ereditarie in natura sì compensa© in rendite 0 in denaro, 833.— Stie 514 p pulazione di questo diritto a favore dél,donante, e suol effetti, g51. Me Comunione. Facoltà che essa dà a uno dei‘conju- gi relativamente ai beni dell'altro, in caso:di* assenza o di presunta morte, 124.— La moglie esercente pubblica mercatura obbliga il suo ma- rito relativamente al suo commercio, se vi è co- munione. fra essi, 220.— Quel che costituisce la comunione legale, 1400.— Di che si compone l’attivo della comunione, 14or— Passivo della comunione, ed azioni che ne risultano coniro di essa. 1409.— Amministrazione della comunione, ed effetto degli atti dell’ mio o dell’ altro conjuge relativamente alla socieià conjugale, 1421.— Dis- soluzione della comunione e alcune delle sue con- seguenze, 1441. Accettazione della comunione, e renunzia Vhs può esservi fatta; 1453.— Repar- to dell’ attivo della comunione, 1468.— Contri- buzione ai debiti della comunione, 1/82.— Re- nunzia alla comunione, e suoi effetti, 1492.— Disposizioni relative alla comunione legale, al- lorchè vi sono dei figli di un precedente matri» monio, 1496— Comunione convenzionale, e con- venzioni che possono modificare o anche esclude- re la comunione legale, 1497.— Comunione ri- dotta agli acquisti, 498.— Clausula che esclude dalla cormunione il mobiliare in tutto, 0 in parte, 1500.— Clausula di mobilizzazione, 1505.— Se- parazione dei debiti 1510.— Facoltà di riprende re liberi, e senza pesi gli effetti conferiti, 15:4.— Clausule con le quali si assegnano a ciascun degli sposi delle parti ineguali nella comunione, 1520.— Comunione a titolo universale, 1526,— CQlausu- la portante che gli sposi sì maritano senza comu- nione, 1430.— Clausula di separazione di beni, 1536.— V. Assenza, Benî.) Concezione Quella di una donna maritata prima di giungere all'età richiesta impedisce la nullità PaEnpo Sea— o© dr I) (Ge; — fe Qi mirra a C S Kr DI (Sr) dell'unione, 185.—Tl figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito, 312.—Chi non era concepito all’ istante dell’ apertura della ì successione non può succedere, 725.— Basta es- } sere concepito al momento della donazione per es- ser capace di ricevere per atto di donazione fra i vivi. 900. Concimi. Quando sieno reputati immobili, 524. Concubinato. Caso che può dar luogo alla moglie di dimandare il divorzio; 230. Condanna. Quali condanne producono la morte ci. vile, 22.— Èffetto delle condanne in contumacia, 27.— Maniera di provare la morte dei condan- nati a morte; 83.— Dissolazione del matrimo- nio per una condanna portante la morte civile, 227.— Quella di uno dei conjugi a una pena in- famante è per l’altro una causa di divorzio, 232.— Maniera di procedere in. un divorzio dimandato per questa causa, 2655;.— Condanne che rendono inabile alla tutela, 443.— V. Contumacia, Di- ritto, Morte civile. Condizioni. Quelle che sono impossibili, o contra- rie alle leggi e alla morale, repuiate come non scritte, 900,€ 1172.— Effetto delle condizioni che dipendono da un avvenimento incerto, 1040.— Quelle che sono ricercate per la validità delle convenzioni, 1108.— Clausule che rendono una obbligazione condizionale, 1 68.— Distinzione delle condizioni in causali, potestative, e miste, 1169, et seg.— Quando la condizione‘è reputa- ta compita, 1177.— Condizione sospensiva ,1181.— Condizione resolutoria 1183. V. Termine. Confinazione: Quella che sì fa fra i proprietar] con- finanti, 646. Confusione. Quando ba luogo la confusione dei di- ritti, e a chi essa giova. 1130, et seg. Congedo. Dilazione per il congedo iu caso di affit- ti fatti senza scrittura, 1736.— Non è necessario alla scadenza dell’ affitto per scrittura) 1737 516 Conigli. Quando quelli delle cove‘sono reputati immobili, 524.— A chi appartengono i conigli che passano in un’altra conigliera, 564. Conjuge. Niuno può reclamare il titolo di conju- ge, senza presentare l’atto di celebrazione del ma- trimonio;(194— Diritti e doveri respettivi dei co- njugi, 212, el se Consegna Effetto della consegna o deposito in se- guito dell’offerte reali, 1257.— Coudizione ne- cessaria per la sua validità, 1259. V. Arresto per- sonale, Offerte reali. Consenso. Sua necessità per il matrimonio per par- te dei contraenti, 146;— e di quello dei parenti fino alla maggiore età, 148.— Condizioni che rendono il consenso mutuo e perseverante dei co- njugi una causa perentoria di divorzio, 233.— Procedura per farlo pronunziare, 279.— ll con- senso delle parti rende perfetta una donazione accettata, 938.— È una condizione ricercata per la validità di una convenzione, 1108. Conservatore delle Ipoteche. Sue funzioni, 2150.— Sua responsabilità, e pubblicità de’suoì registri, 2196. Consiglio di famiglia. Sua convocazione per de- cidere se la tutela deve essere conservata a una madre che si rimarita, 395.— Deliberazioni che deve prendere per autorizzare gl’impieghi delle rendite, gl’ imprestiti, le vendite, le accettazio- ni delle suecessioni, donazioni ec., 454; et seg.— V. Surrogato tutore, Tutela. Consulente alla tutela. Metodo di sua nominazio- ne, 392.— V. Zutela. Consulente giudiciario. Quello che è nominato ai prodighi, 518.— V. Interdizione, Conto. Rendimento de’ conti della tutela, 469, e 480.— Quello che 1’ erede beneficiato è tenuto a rendere, 803,+ Simile obbligazione per un cu_ ratore ad una successione vacante) 813.— V. Di. vistone, Spese. 519 Contratti aleatorj. Loro definizione, e loro divi- sione, 1664.— V.Giuoco, Vitalizio. Contratto. Sua definizione, 1101— Divisione dei ) contratti in sinallagmatici, bilaterali, unilaterali; i| e commutativi, 1102, et seg.—- Contratto di be- neficenza, ed a titolo oneroso; 1015. et seg.— gen persone sono incapaci di contrattare, 1124.— ggetto, e materia dei contratti, 1126.— Loro cause; 1131.— V. Deposito, Locazione, Obbli- | gazione, Società, Transazione. Contratto di assicurazione. Specie di contratto alea- torio, che è regolato dalle leggi marittime, 1946. Contratto di matrimonio. Donazioni che possono farsi con questo contratto agli sposi, e ai figli da nascere, 1081.— Loro irrevocabilità, 1083._ Condizioni con le quali queste donazioni possono esser fatte, 1084.— Il difetto di accettazione non le rende nulle, 1087.— Loro caducità se il ma- trimonio non si effettua-, 1088.— Loro reduci- bilità, 1090.— Disposizioni permesse fra i conju- g! per contratto di matrimonio o durante il ma- èîrimonio, 1091.— Revocabilità delle donazioni fatte fra i conjugi, 1096.— Donazioni indirette non permesse, 1099.— Principj generali su le stipulazioni delle quali è suscettibile il contratto di matrimonio, 1587.— Facoltà della scelta fra il regime della comunione, e.il regime dotale, 1391.— Le convenzioni matrimoniali redatte avan= ti 11 matrimonio non possono ricevere alcun cam- biamento dopo la sua celebrazione, 1395.— V. Comunione. 40) Contrayvenzione. Pene per le contravvenzioni de- gli ufficiali dello stato civile, 5or.| Contro-dichiarazioni. Fra chi hanno il loro effet- to, 1321. Non si possono opporre al terzi quelle che hanno luogo per i contratti di matrimonio, e devono essere annesse alle copie. autentiche di prima edizione, e alle ulteriori, 1397. LR 518 Contumacia. Morte civile che s* incorre per una condanna in contumacia. 28;— effetto che pro- duce la presentazione volontaria dell’accusato nei cinque anni, 29: effetto del giudizio di assoluzio- ne, 30;— della morte del condannato in contu- tumacia, 31.— V. Prescrizione. Contutore. Il marito di una donna conservata tu- trice diviene contutore, 396. Convenzione. I particolari non possono fare con- venzioni contrarie all’ordive pubblico; 6.— Con- dizioni essenziali per la validità delle convenzio- ni, 1108.— Azione in rescissione alla quale danno luogo le convenzioni stipulate per errore, violen za 0 dolo, 1117.— Interpretazione delle conven- zioni, 1156.— Fffetto delle convenzioni riguardo ai terzi, 1765. V: Obbligazione. Copie. Fede che meritano quelle dei documenti, 1335, Corporazione. L° aggregazione a una corporazione straniera che esige distinzioni dì nascita fa perde- re la qualità d? Italiano, 17. Correzione. V. Patria potestà. Cose. Principj sul diritto di accessione relativamen- te alle cose immobili, 552.— Regole sopra le cose mobili considerate relativamente alla forma, all unione e all’impiego della materia, 565.— Quel. le delle quali l'uso è comune, 714.— Cose di cui mon sì presenta il padrone, 717. Costruzione. Distanza e opere intermedie richieste in alcune costruzioni, 764.— V. Piantazioni, Proprietà, Suolo. Creditori. Essi possono dimandare la riunione di un consiglio di famiglia per la uomina di un tu- tore a un figlio minore restato senza padre nè ma- dte, 406.— Possono farsi autorizzare in giudizio ad accettare una successione alla quale il joro de- bitore abbia renunziato, 788.— Sicurtà che han- no diritto di esigere dall’erede beneficiato che ab bia fatto vendere dei mobili, o immobili prox: sl QU 519 nienti dalla successione, 807:— Regola della di- stribuzione del prezzo delle vendite, 808.— Re- quisizione per l'apposizione dei sigilli, 819.— La collazione non è dovuta a favore del I Sodlicore di una successione, 857.— I creditori possono in- tervenire in una divisione, 882.— Quelli di un defunto non possono domandare. la riduzione dei doni, e legati, 921.— Ilegati fatti ad un credi- tore non sì considerano come compenso del suo eredito, 1023.— Cessione: e trasporto di credito, 1689, et seg. V. Ipoteche, Privilegi, Solidaric- tà, Trascrizione Cugino. Il matrimonio non è. proibito fra’ cugini germani, 162.— Essi sono al quarto grado della linea collaterale, 738. Curatore. Ne viene nominato uno speciale al con- dannato, morto civilmente, per procedere in giu- dizio, 25.— Un curatore non può formare oppo sizione al matrimonio del suo pupillo senza lau- torizzazione del consiglio di famiglia, 175.— As. sistenza di un cufatdre al rendimento di conto della tutela, 480.— Funzioni di un curatore a una successione vacante, 813.— Curatore speciale pr un sordo-muto che non sappia scrivere. 936.— curatori sono tenuti a far trascrivere le dona- Zion fatte a dei minori, 940. Cura:ore al' ventre. In qual caso deve ossere no- minato, 393 Cure. V. Soccorso Danni. V. Responsabilità. Danni ed inter Sono dovuti dalle persone col- pevoli di alterazione o di falsità nei registri del- lo stato civile, 52;— dall’ufficiale che celebri un matrimonio, senza che gli sia presentato Patto che toglie 1’ opposizione, 68;— da quelli che s1 oppongono a un matrimonio qualora venga riget tata la loro opposizione, 179;— dal surrogato. tutore quando manchi di provocare la nomina di Yn0 un tutore, 424;— da un tutore convinto di cat- tiva amministrazione, 450;— dal conjuge super | stite, o dall’ amministrazione del demanio che trascuri di adempire Je formalità prescritte per le successioni ad essi devolute, 772.— Danni e in- teressi che resultano dall’inadempimento di una obbligazione, 1147. Date. Non si devono mettere in cifre le date degli | atti dello stato civile, 42.— Necessità del regi ITA stro per dare validità contro i terzi agli atti sot- toscritti privatamente, 1328. Debiti. Maniera con la quale gli usufruttuarj partico. lari universali o a titolo universale devono contri- buire al pagamento de’ debiti, 612;— fino a qual concorrenza è tenuto un erede beneficiato,$02.— Proporzione nella quale i coeredì contribuiscono fra fa al pagamento dei debiti, e carichi della successione, 870.— Obbligazione personale perla lor parte virile, e ipolecariamente per l’intiero, 873.— Qual sorte di regresso ha diritto di eser- citare il coerede che ha pagato al di là della sua parte del debito comune, 875.— Kepartizione, in caso di insolvibilità di un coerede o suecessore a titolo universale, della sua tangente in un de- bito ipotecario; 876.— Diritto di dimandare la separazione del patrimonio del defunto, e dell’ erede, 878.— Cessazione e prescrizione di questo diritto ,—-879: In che forma un legatario universa- le è tenuto ai debiti e carichi della successione, 1009.— Cosa abbia luogo per i debiti a riguardo del legatario a titolo universale, 1012;— e del legatario a titolo particolare, 1024.— V. Com- pensazione, Comunione. Remissione. Debitori. V. Creditori, Debiti, Solidarietà. Delitti. Quelli che danno luogo alla revoca delle donazioni fra? vivi, 955,— Riparazioni alle quali danno luogo i delit, e quasi delitti, 1382.— Sao persone ne incorrano la responsabilità, 1904. 15) 52r Deinanio. Quali beni sieno considerati come dipen= denti dal demanio pubblico, 538, et seg. Demenza. Causa d’ opposizione al matrimonio; 1794.— V. Interdizione. Denaro ln qual maniera se ne fa la collazione in una successione, 869. Deposito. Regole sui depositi necessar] che hanne luogo nei casi d’incendio, rovina, tumulto o nau- fragio, 1348.— Sua definizione, e sua divisione in due specie, 1915, et seg.— Natura ed cs senza del contratto di deposito; 1917— Deposito volontario, 1921,— Obbligazioni del depositario 1937.— Obbligazioni del deponente, 1947 De posito necessario, 1949.— L'esecuzione persona- le ha luogo per quest’ ultimo deposito, 2060. Destituzione. V. Tutela. Detenuti. V. Morte Detenzione. Mezzo di correzione che il padre può esercitare sopra i suoi figli, 376.— Condizioni affinchè questo diritto possa essere esercitato dalla madre, 381.— Ricorso del figlio al tribunale, 382 Deterioramenti. Quelli ai quali il don tario è te- nuto relativamente alla collazione dell’ oggetto da- to.$63.— Il conduttore è responsabile di quelli che succedono durante la locazione, 1732. Devoluzione. Solo caso nel quale si fa una devolu- zione di successione da una linea all’ altra, 783. Dichiarazione. V. Assenza, Domicilio, Figli, Nascita Dimora. V. Dornicilio. Diritto. Godimento dei diritti civili 7, er seg.— privazione di essi per la perdita della qualità di Italiano, 17.— In conseguenza di condanne giu- diciali, 22.— I diritti eventuali non possono alle- narsi. 791. VW Italiano, Straniero, Successione« Discendenti. Ordine delle successioni ad essi defe- rite, 749 » 7 Dispense. Quelle che 11 g overno può accordare per E TR 2 522 Sonne matrimonio avanli l’ età stabilita, 143.— er una seconda pubblicazione, 169.— Funzioni pubbliche, e altre cause che dispensano dalla vu- tela, 427. Disponibilità. Per disporre de? proprj beni bisogna esser sano di mente, go1.— Ogni persona non dichiarata incapace dalla legge può dare e rice- vere, 902.— HI minore non può disporre avanti sedici anni, 903.— Disposizioni rimuneratorie eccettuate dalla proibizione di dare, o far legati durante la malattia ai medici ec., gog. Formali- tà per le disposizioni in favore degli ospizj e dei poveri, 910.— Nullità delle disposizioni in favo- re di un incapace, QIr.— Porzione di beni di- sponibile a titolo di liberalità, 913. Distinzioni di nascita V. Corporazione. Distribuzione. V. Ordine. Divisibilità Principj sulla divisibilità o indivisi- bilità delle obbligazioni, 1217.— Effetti dell’ob- bligazione indivisibile, 1220;— e dell’obbligazio- ne indivisibile, 1222. Divisione. Rappresentanza degli assenti nelle divi- sioni che gl’interessano, 113.— La divisione può essere sempre richiesta, 815.— L’azione di divi» siOne può essere esercitata dai tutori formalmen- te autorizzati a riguardo dei coeredi miuori, o interdetti, 817.— Domanda per parte di un ma- rito della divisione dei mobili, o immobili cadu- îi in comunione, 818.— Ciò che debbono fare i coeredi della moglie per pervenire alla divisione, ibid.— Davanti qual tribunale deve essere pro- mossa l’ azione di divisione, 822— Maniera dì de- cidere sulle contestazioni, 823.— Allorchè non vi è opposizione, ciascuno dei coeredi può do- mandare la sua parte in natura deì mobili e im- mobili, 826.— Vendita per incanto,$27.— Conto da rendersi dai condividenti, 828.— Col- lazione, 829.= Caso nel quale ia divisione deve 523 esser fatta giudicialmente, 838.— I creditori di un condividente hanno diritto d’ intervenire a lo- ro spese in una divisione non consumata, 822.— Effetti della divisione ,-e garanzia delle quote, 883.— In qual caso la rescissione ha luogo in materia di divisione; 887.— V. Collazione, Co- munione| Quote. Divorzio. Cause per le quali può essere dimauda- to, 220, et seg.— Forma di divorzio per cause determinate, 234.— Termine durante il quale il conjuge che ha ottenuto una sentenza autoriz- zante il divorzio, è tenuto di farla pubblicare dall ufficiale dello stato civile, 264.— Misure provvisorie alle quali può dar luogo la dimanda di divorzio per cause determinate, 267.— Motivi d'inammissibilità dell’azione di divorzio per cause determinate, 272.— Forma del divorzio per re- ciproco consenso, 175.— Vermine per farlo pub- blicare, dopo la sentenza che Vl ha autorizzato, 294.— Effetti del divorzio, 295.— Termine dopo il quale la separazione di corpo può essere con- vertita in divorzio, 310.— V. Separazione. Dolo. Quello che ha luogo per parte di un tutore può farle rimuovere dalia tutela, 421.—L’ accet- tazione di una successione per parte di un mag- giore può essere da lui impugnata quando 1’ ab- bia fatta in conseguenza di un dolo praticato ver- so di lui, 783.— Dà luogo alla rescissione in materia di divisione, 887.— In qual caso pro- duce la nullità di una convenzione; 1116. Domestici, Domicilio del domestici maggiori, 109. Non sono ricusabili in questa qualità come testi- monj sopra una dimanda in causa di divorzia, 251.— 1 legati che lor son fatti non sono in com- penso de? loro salarj, 1213.— Regole sopra la locazione delle opere dei domestici, 1780. Domicilio. Sua fissazione quanto all’ esercizio dei i diritti civili, 102,— Come si opera il cambiamen= 524 to di domicilio, 103.— Dichiarazione da farsi alla municipalità, 104.— Domicilio dei Cittadini nei pubblici impieghi temporarj o a vita; 106.— Domicilio della donna maritata 3 del minore non emancipato, e del maggiore interdetto 4 Moon de’ maggiori che servono o lavorano abitualmente a casa altrui, 109.— Elezione del domicilio per l’ esecuzione degli atti. V., Successione Donazione. Formalità da osservarsi dal tutore per ’ accettazione di una donazione fatta a un mino- re, 463.— Definizione della donazione fra’ vivi Î 894.— Non si può donare senza esser sano di mente, gor.— Autorizzazione necessaria alla don- na maritata per donare fra’ vivi, 905.— Il figlio concepito al momento della donazione fra’ vivi può riceverla, 906.— Di qual porzione di beni si può disporre per donazione, 013.— Riduziane delle donazioni, g20.— Forma delle donazioni fra’ vivi, 931.— Descrizione e stima necessaria per la validità di una donazione di effetti mobi- liari, 948.— Facoltà che ha il donante di di- sporre del godimento, o dell’ usufrutto de’ be- ni da esso donati, 949.— Stipulazione della riversibilità degli effetti dati. 951, caso di re- vocabilità delle donazioni fra’ vivi, 953, e£ seq.— Quali prescrizioni possono essere opposte alla revoca per sopravvenienza di figli, 566— Regole sopra le donazioni fatte per contratio dr matrimomo agli sposi, e ai figli da nascere, 108); e sopra le disposizioni fra? conjugi sia per con- tratto dî matrimonio, sia durante il matrimonio 1091..: Doni e Legati. I primi possono essere ritenuti se) gli altri reclamati dall’ erede renunziando ad una successione fino alla concorrenza della porzione disponibile, 845. V. Collazione. Donna. Un’ Traliana che sposa uno stranicro se- guita la condizione del marito, Ig.— V. Curt mercio, Divorzio, Testamento D muss 525 Dote. Quella della figlia di un interdetto è regola- ; ta dal consiglio di famiglia, 311,— Princip] so- $ pra la costituzione di dote. 1542.— Diritti del marito sul fondo dotale, 1549.— Inalienabilità del fondo dotale, 1554.— Restituzione della dote 1394.— V. Beni parafernali, Regime. Eccesso. V. Sevizie. Edifizj: Iu qual casa sono reputati mobili 39314 Educazione. In caso di assenza del marito, la mo- glie esercita i suoi diritti sopra i loro figli mi- nori, 141.— A_ chi debbano affidarsi i figli dei conjugi divisi per divorzio, 3 2.— Le cure per il mavtenimento e l'educazione di un figlio sono considerate come una delle prove del possesso di stato, 3.1.— Le spese di mantenimento, educa- zione;, abbigliamento non sono soggette a colla- * zione nelle successioni, 852 Effetti mobili. In qual caso siano reputali immo- bili, 524.— Significato particolare dell’ espres- sione effetti mobili, 535° V. Mobili. Effetto. La legge non ha effetto retroattivo, 2. Effigie. Efferto delle condanne eseguite in effigie, 27. FEiezione di domicilio: V. Domicilio. Emancipazione. Il minore è emancipato di pieno diritto col matrimonio, 476.— E alla quale il minore non maritato può essere emancipato, 477 er Intervenzione del consiglio di famiglia per l' eman- cipazione del minore restato senza padre nè ma- dre, 478.— Assistenza del medesimo consiglio all’ esanie del contv di tutela, 480.— Caso nel quale l'assistenza di un curatore è necessaria y 4982— Formalità per gl’ imprestiti e le vendite. 483.— Riduzione delle obbligazioni sottoscritte dal mi- nore emancipato, 484.— Caso in cui può privarsi del Lenefizio dell’ emancipazione; 485.— Rieutra allora sotto la tutela, 486.— Il minore emanci= peo che esercita un traffico è reputato maggiore, 487. 526 Entrate. Da chi si determina l’impiego di quelle di up minore, 454.—l minore emancipato può ricevere le sue, 481.— Impiego dell’ entrate di un interdetto, Sio. V. Assenza. Eredi. Quelli di un assente possono in virtù di una sentenza farsi immettere nel possesso provvi- sionale de’ suoi beni ,. 120.— Per qual lasso di tempo si estinguono le azioni di domanda di ere- dità relativamente ai beni di un assente, 137.— Gli eredi legitù mi sono autorizzati di-pieno di- ritto all’ immediato possesso della successione del defunto. 724.— I figli naturali non sono eredì, 356.— Facoltà di dichiararsi erede beneficiato, 793.— Effetti che ne resultano;$02.— Ammini- strazione dei beni della suceessione, 803.— V. Benefizio d’ in ventario; Debiti; Successione. Errore In qual caso produca la nullità di una convenzione, IIIO. Esclusione. V. Tutela Esecutori Testamentarj. 1] testatore può nominar- ne uno., 0 più, 1025.— Quali persone non pos- sono essere scelte. per quesio incarico, 128.— Consenso del marito 0 autorizzazione giudiciaria senza della quale una donva maritata non può accettare l’e secuzione testamentaria, 1029.— Ob- blighi degli esecutori testamentarj, 1031.— carico di chi sono le spese di esecuzione testa- mentaria, 1034. Esecuzione di sentenza. Documenti che i Cancel- lieri criminali. devon trasmettere dopo 1’ esecu- zione di una sentenza portante la pena di mor- te, 83. Esecuzione. V. Tutela. Esperimenti. Quelli che hanno luogo in materia di divorzio, 259. Esposti. Obbligazioni di ciascuna persona che ri- trovasse un figlio recentemente nato; 58.— For malità da osservarsi 70zd. Espulsione dennità Estratti. V. registri. Età. V. Adozione, Dispense, Stato civile, Ma- trimonto Evizione. V. Vendita. Falsità V. Registro, Stato civile. Famiglia. V. Adozione, Consiglio di famiglia, Filiazione. Paternità, Patrià potestà. Fideicommissi. V. Sostituzioni. Fidejussione. Sua matura, e suoi limiti, 2011.«= Effetto della fidejussione fra il creditore ed il fi- dejussore, 2021.— Fra il fidejussore e il debito- re, 2028.— Fra i confidejussori; 2033.— Sua estensione, 2034.— Sicurtà legale e sicurtà giu- diciaria, 2040. Figli. Atti che fanno prova della loro nascita, 57.— Obbligazioni reciproche dei figli, e dei ge- mitori, 203, ef seg.— A chi è affidata la cura dei figli durante} istanza di divorzio, 267; e dopo la sentenza, 30:.— Onore e rispetto che i figli devono ai loro genitori, 371. V. Adozione, Assenza, Beni, Detenzione, Filiazione, Ne- gazione, Paternità, Patria potestà; Stato, Tu- _tela, Tutela officiosa. Figli adulterini. Semplici alimenti accordati ai figli adulterini, ed incestuosi, 726. Figli naturali In qual maniera possono essere le- gittimati, 331.— Come abbia luogo il loro ricono- scimento, 334.— Per quali figli non sia permesso, 335.— lero diritti sa i beni de’loro genitori quando siano stati legalmente riconosciuti, 756.— Successione dei figli naturali morti senza poste- rità, 765.— I figli naturali non possono riceve- re cosa alcuna nè per donazione fra i vivi, nè per testamento, oltre quello che loro è accordato dalla legge, 908— V. Legittimazione. Î x Filiazione. Come sì prova la filiazione dei figli Ie. gittimi, 319. V-Figlinaturali, Paternità, Stato. 528 Finestre. Quelle che il proprietario di un muro non comune può aprire con inferriate o invetria- te fisse, 676. V. Luci Fiume V. Demanio pubblico. Fondi.Ifondi di terra sono immobili, 518 4 Gli oggetti assegnati per il servizio e coltivazione di essi lo sono egualmente per destinazione, 524.— Esecuzione personale per rifiuto di rilasciare un fondo, la restituzione del quale è stata ordinata per sentenza, 2061.— V Servitù. Fosse. Quelle tra due fondi sono reputate comu- nì, 666.— Quali sono i segni che le fosse non sono comuni, 667.— Mantenimento delle fosse comuni a spese comuni, 668. Fratello. Proibizione del matrimonio tra fratello e sorella, 102.— In qual caso essi possono reci- procamente formare opposizione al lor matrimo- nio, 174.— Qual grado essi formano, 738.— La rappresentazione è ammessa in favore dei figli, 0 discendenti de’ fratelli; 0 sorelle del defunto, 742.— In qual caso essi succedano per teste, o per surpi, 743.— Divisione dell’ eredità tra’ fra- differenti letti, 752.— In caso telli, e sorelle di di premorienza del padre, e madre di un figlio naturale, i beni che questo aveva ricevuti pas- sano ai fratelli, e sorelle legittime, 766.— Di- sposizioni permesse in favore dei figli dei fratel- li. o sorelle del testatore, 10/9. Fraude. V. Dolo. Frutti. Quando sono reputati mobili, o immobili, 520,— Diritto di accessione sopra 1 frutti delle terre, e i frutti civili, 547.— Rimborso delle spese di lavori ec. fatte dai terzi, 548.—(Caso nel quale il semplice possessore può appropriarsi 3 frutti, 549.— Definizione dei frutti naturali, industriali è civili, 593.— Regole sulle La er de’ diversi frutti, 585. 2_ Esercizio del diritto di so relativamente ai frutti, 630.— Da qual gior- laz fun 1ol luro fara | 529 no sono dovuti i frutti delle cose soggette alla col- lazione, 856 Funzionari pubblici. Fissazione del loro domicilio 105.— Quali siano dispensati dalla tutela, 427. Furore. V. Interdizione Garanzia. Quella delle quote nelle divisioni, 884.— Garanzia della solvibilità del debitore di una rendita avanti la divisione consumata) 886.— V. Rendita n Genealotia. Regole per stabilirla in materia d! successioni; 739, et seg. Generi. Essi devouo gli alimenti ai loro suoceri; e suocere, 206. Giuoco. La legge non aceorda alcuna azione per uu debito di giuoco, o per il pagamento di una scommessa, 1955.—- Eccezione in favore dei giuo- chi di destrezza; e di esercizio di corpo, 1906. Giornale. V. Operai. Giudici. È proibito ai giudici di prowunziare in via di disposizione generale, e di regolamento, 5. V. Negata giustizia È Giudice di pace. V. Consiglio di famiglia, E- mancipazione, Tutela, Sigillo | Giuramento. Effetto del giuramento decisorio; 1361.— In qual caso può deferirsi il giuramento ex officio, 1366.— A chi può essere deferito in caso di prescrizione; 2275. Grado. Ciascheduna generazione forma un grado, 735.— I parenti al di là del duodecimo grado non succedono, 755. Grani. Quando sono reputati mobili, 520. Gravidanza. Fissazione della sua più corta,€ della sua più lunga durata, 312.— L’ essere il marito stato consapevole della gravidanza prima del matrimonio, gli impedisce di non riconoscere il figlio, 314. Gregge- Obbligazione dell’ usufruttuario in cas® di perdita totale, 0 parziale del gregge; 616. ry 530 Imbecillità. V. Interdizione. Tinmobili. Tre maniere che costituiscono i ben immobili; 517.—Oggetti considerati come immo- bili per destinazione, 5.4.— Formalità che dere osservare l’ erede beneficiato nella vendita degli immobili di una suceessione, 805. V. Divisione, n Stima, Vendita Empiego. Quello delle rendite di un minore, 455. Impotenza L° impotenza naturale non può essere allegata da un marito per rigettare un figlio, 313, Imprestito Deliberazione da consiglio di famiglia necessaria per autorizzare un Imprestito per par- te di un minore, 457.— Divisione dell’ impre- stito in due specie, 1874.— Natura del presti- to a uso; 1875— Obbligazione del commodatario, 1880;—: del commodante, 1888,— Natura del prestito di consumazione; 1862.— Obbligazioni del mutuante, 1898.— Prestito‘a. interesse, 1905;— Prestito a tutto rischio, 1964.— aV. Rendita. Tinputazione, Per qual specie di pagamenti- sa può aver luogo, 125.— In che maniera P imputazione deve esser fatta allorchè la quie- tanza non ne esprime alcuna, 1266. inammissibilità. Éssa ha luogo contro la reclama- zione di un diritto devoluto ad una persona, l’esi- stenza della quale non è provata, 135;— Contro una domanda di nullità di matrimonio quando vi è stata coabitazione durante sei mesi, 18£.— Nou può opporsi a quello che chiede il divorzio, quando la sua azione È stata sospesa da una pro- cedura- criminale, 235.— Iu tutte Je azioni di divorzio il tribunale deciderà primierameate s0- pra i motivi d’inammissibilità, 246.— Inam- missibilità che può resultare dal difetto di recla- mazione del marito contro la legittimità dei figli nati durante il matrimonio, 318.— I moiivi di scusa di una tutela devono essere proposu nell 531 istante per essere ammessi, 438.— Caso nel qua- le ha luogo l’inammissibilita contro 1° azione di rescissione in materia di divisione, 888.— Ha luogo contro le pretese di chi reclama i diritti d’una persona di cui non provi l’esistenza, 135. Incanti. Sono prescritti per le vendite de’ mobili; e immobili di un minore, 308, e 110;— per uelle dei mobili di una suceessione beneficiata, 183.— V. Trascrizione. Incapacità. Cause che rendono incapace di sugoce- dere. 715. V. Contratto, Tutela. Incendio. Responsabilità dei locatori in caso d’in- cendi)) 1733. Incorporazione. Mezzo di acquistare la proprietà dei beni, 712. Indegnità. Quali persone sono indegne di succede- re 727. Indennità. Caso nel quale il pupillo può reclamarla dal suo tutore officioso, e 11 minore dal suo tu- tore: 369, e 421. Indennità dovnta in caso di espulsione dell’affittuario o locatario, 1744; et seg. Indivisibilità. Effetto dell’ obbligazione indivasibi- le, 1222. V. Divisibilità. Indivisione. Niuno può essere obbligate a restare nell’ indivisione, 815.— Ammissione dell’ azio- ne in rescissione contro ogni atto che ha per og- getto di fare cessare l’ indivisione fra i coere- di, 888. Industria. Il padre e madre non hanno il godimen- to dei prodotti dell’ industria dei figli minori, 387. Infedeltà Pena di quella del tutore, 444. Infermità. Quelle che dispensano dalla tutela 434. Informazione. V. Assenza, Divorzio, Interdi- ‘zione, Testimonj. Ingratitudine. Causa di revocabilità di una dona- zione fra vivi, 955;— non di quelle fatte in fa- vore del matrimonio, 659.— Causa egualmente di revocabilità per un testamento, 1040. 532 Ingiurie. Tempo durante il quale deve essere in- tentata la dimanda di revoca di un legato per in- giurie gravi alla memoria del testatore, 1047. V. Cattivi trattamenti. Inumazione. Formalità che Ja devono precedere, n7-.— Processo verbale da formarsi in caso d’ in- hi di morte violenta, 81.—- Trasmissione all ufficiale dello. stato civile dei documenti. 82. Inscrizione. Quella che nel caso di disposizione col peso di restituzione deve esser fatta sopra i beni soggetti a un privilegio. 1069.— Metodo dell’inscrizione dei privilegi, ed iporeche, 2146.— Diritto de’creditori inscritti, 2147.— Nota da presentarsi, 2148.— Tempo durante il quale le in- scrizioni conservano l’ipoteca e il privilegio, 2154. — A carico di chi sono le spese d’inscrizione, 2155.— Tribunale d’avanti al quale devono es- sere intentate le azioni alle quali possono dar luogo le inscrizioni, 2155.— Radiazione, e ri- duzione delle inscrizioni, 2157.— V. Conserva- tore delle ipoteche. Insolvibilità. Effeiti dell’insolvibilità di un coere- de, o di un successore a titolo universale, 86 e 885.— Nun vi è luogo a garanzia per l’insol- vibilità del debitore di una rendita quando questa insolvibilità è nata dopo consumata la divisione, 386.— Insolvibilità dei. gravati di restituzione e dei tutori, 1070. Inspettori alle riviste. Militari per i quali questi inspettori, il quartiermastro, 0 il capitano co- mandante fanno le fu nzioni di ufficiale dello stato civile, 89. È Instituzione di eredità, Titolo sotto il quale sì può disporre per testamento, 967.—V. Erede, Suc- cessione, Testamento. Anstitutori. Termine dopo il quale non possono più ripetere il pagamento delle loro lezioni, 2271. Insufficienza della legge V. Negata giustizia. Interesse. Le azioni o interessi delle compagnie di 533 finanza e di commercio reputate mobili in faccia degli associati, 529.— V. Zmprestito. Interdizione. Formalità prescritte per 1’ interdi- zione de’ maggiori in uno stato abituale d’imbe- cillità, di demenza e di furore, 489, et seg.— Nomina di un consulente, 4gg.— Caso nel quale possono essere annullati gli attì anteriori all’in- terdizione, 503.— Nomina di un tutore, e di un surrogato tutore dell’ interdetto, 505.— Ammi- nistrazione delle rendite dell’ interdetto, 510.— Formalità per la revoca dell’iuterdizione; 251. — V. Prodigo Intraprenditore. V. Architetto. Inventario. Quello al quale il tutore deve far pro- cedere, 451.— Termine accordato a farlo a con- tare dall'apertura della successione, 795.— V. Benefizio d’ inventario. Ipoteche. Trascrizione all uffizio del circondario degli atti contenenti donazioni, ed accettazione di beni suscetti ili di ipoteche, 939.— In che consiste questo diritto su gl’immobili, 214.— Tpoteca legale 3 2121.— Ipoteca giudiciaria, 2123. — Ipoteca convenzionale, 2124— Rango dell’ipo- teche fra loro, 2134.— Metodo di purgare l’ipo- teche quando non esiste inscrizione sopra i beni dei mariti, e de’tutori, 2193.— V. Conserwa- tore delle ipoteche, Inscrizioni, Privilegj. Irrevocabilità. V. Revoca. Isola. A chi appartengono le isole, o isolette, e l’unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi, e riviere navigabili, ed inservienti a trasporto, 560.— Caso nel quale per la formazione di una nuova diramazione una proprietà particolare di- viene un isola, 562. Istruzione. Le spese per tale oggetto non sono sot- toposte a collazione nelle successioni, è52.— Pre- scrizione contro i maestri per il prezzo conve- nuto con essi, 2272. YI.2 534 Italiano. Quando un individuo nato nel regno da|{ DI uno straniero può reclamare la qualità di Italia L i no, 9.— Il figlio nato da d° Italiano in paese straniero è Italiano, 10.— In qual maniera 1 fi- gli ,ildi cui padre ha perduta la qualità di Ita- iano, possono ricuperarla, ibid.— Circostanze che fanno perdere la qualità di Italiano, e condizioni da osservarsi dopo averla ricuperata, 17.— V. 7 Azione, Cittadino, Straniero. P. Lago. V. Alluvione. L Latrine. V. Costruzione. Legato. Come deve essere sodisfatto dall’usufrut- tuario quello di una rendita vitalizia o pensione alimentaria, 610.— In che consiste il legato uni- versale, 1003.— Il legatario universale è tenuto di domandare il rilascio de’ beni, 1004.— Caso] nel quale ne è in possesso di pieno diritto, 1006, — Sue obbligazioni relativamente ai debiti della successione, 1009.— Definizione del legato a ti- tolo universale o particolare, 1010.— Liberazione da domandarsi dagli eredi dal legatario a titolo I universale, e maniera con cui è tenuto per i de- biti, 1011.— Diritto che dò un legato puro e sem- L plice, 1014.— Dimanda di rilascio, ibid.— 1 debiti della successione considerati relativamente L al legatario a titolo particolare; 1024.— Caducità di un legato, 1042.— Accrescimento a profitto dei legatar) nel caso di un legato fatto congiun- tamente a più d’uno, 10/4. I Leggi- Quando le, leggi diventano esecutorie; 1.— ESe non hanno alcun effetto retroattivo, 2.— Estensione dell’impero delle leggi italiane seco ndo| L la loro natura, 3.— Leggi alle quali non sì può derogare per mezzo di convenzioni particolari, 6. — V. Giudice, Negata giustizia, Promulga» zione. Lecalizzazione. Gli estratti dei registri degli atti te) Gao È 3 SURI P.Ilo stato civile sono legalizzati da un giudice,45. to he ni Legittimazione. V. Figli naturali. Lesione. Essa non vizia la convenzione che in certi casi, e riguardo di certe persone, 1118.— Come si procede pet giudicare se essa ha luogo, 890.— Qual specie di lesione può fare attaccare una di- visione di beni fatta dall’ ascendente ai suoì di- scendenti, 1079.— V. Minore, Rescissione. Levata di Sigillo ,V. Sigillo. Levatrice. V. Ufficiali di Sanità. Liberalità. Su qual porziene di beni le disposi- zioni per atto tra’ vivi, e per testamento possono estendersi; g15.— Che possono fare gli eredi nel caso di un usufrutto; o di una rendita vitalizia, il valore della quale eccedesse la quota disponi- bile, gry. Liberazione. Il minore emancipato non ne potrà rilasciar alcuna senza 1’ assistenza del suo cura- tore, 482;— l’interdetto e il prodigo senza quel- la del suo consulente, 449, e 513.— V. Legato y Possessione, Vendita. Libri. Qual prova fauno quelli dei mercanti, 1330. Licitazione. Avanti a qual tribunale vi si proce- de, 822.—In qual caso essa ha luogo, 827€ 16868. Linea. Ordinediì successione secondole linee, 733. Ciò che si chiama linea diretta, e collaterale, 736. Distinzione della prima in discendentale; e ascendentale, ibid.— Supputazione dei gradi in linea diretta, e collaterale, 737., e 738. Liquidazione. Un notaro è destinato per quelle, che interessano gli assenti, 113. Locatario. Facoltà di sullocare, 1717.— Garanzia che è dovuta per i danni della cosa locata, 1721..— Obbligazioni principali del conduttore 1728—Caso nel quale sia o non sia stata fatta la descrizione dello stato della cosa locata, 1730,.e 1731.— V. Indennità+ Locazione. Questo contratto è di due specie, 1708.— Suddivisione della locazione delle cose} 536 e dell’opere, 1711.— Tutti i beni sono suscetti+ bili di locazione, 1713.— Regole sopra la loca- zione dell’ opere; e dell’industria, 1799; et s€g. V. Affitto. Luci. Regole conceruenti le loci da aprirsi su le roprietà del vicino, 675. aestri. V. Institutori. Maggior età. A qual anno fissata, 488. Muncanze. Quelle di cui è responsabile Il erede beneficiato, 804. Mandato. Sua navura, e sua forma, 1984.— Ob- bligazioni del mandatario, 1991.— Quelle del mandante, 1998.— Differenti maniere con cui finisce il mandato, 2003. Mantenimento. Quello che il padre o la madre su- perstite son tenuti di somministrare ai figli mi- nori sui beni dei quali godono, 385.— V.£ du- cazione. Mare. Diritto sopra gli effetti gettati in mare)© dal medesimo rigettali, 717. Massa. V. Collazione, Divisione, Successione. Materiali. Avanti di essere impiegati sono mobi- li, 532. Materie. Principj sopra il diritto di accessione re- lativamente alla natura, alla proprietà e ali’ im- a delle materie, 565 aternità. La ricerca della maternità è ammessa, 341. Matrimonio. Formalità che devono precedere. la sua‘celebrazione, 63.— Caso nel quale devono essere rinnovate, 65.— Atto di notorietà per sup- plire a quello di nascita, 70.— Consenso dei pa- renti, 33.— Luogo e giorno della celebrazione, e dichiarazioni delle parti, 74 e 75.— Enuncia- zioni da farsi negli atti di niatrimonio, 76.— Pub- blicazione e celebrazione del matrimonio dei mi- litari fuori del territorio del regno, 94.— Qua- lità e condizioni richieste per contrarre matrimo- bb bed e MI SRI SO e M M nio; 144.— Formalità relative ai£ 159.— Grad: di parentela che pori bizione del matrimonio, 161.— Fo tive alla celebrazione del matrimonio, 165— Op- posizione, 172.— Dimanda di nullità di matri- monio, 180,— Obbli zioni che na trimonio, 203.— Diritti e doveri conjugi, 212.— In che maniera il matrimonio si discioglie, 227 / monto, Donazione blicazione. Medici. Prescrizione delle loro azioni, dei chirurghi e spe 4\0M, e medicamenti, 2272.— sanità. Mercanti. In qual caso una donna vien re Ri contrarre un secondo ziali per le loro x 537 gli naturali, ano la prole rmalità rela- scono dal ma- respettivi dei 7.— Termine dopo il quale la donna matrimonio, 228.— Assenza, Celebrazione, Contratto dì matri- s Militari, Appos zione s Pub- e di quelle Visite, Oopera- Uffiziali di putata esercitare un traffico, 220.— V. Libri, Prescri- zione, Registri. Militari. Formalità per gli atti dello stato civile nei corpi di truppa fuori del territorio del regno, 88.— V. Spedali, Ministero pubblico. di lesione, Minute. Stato civile. V. Reg) Procuratori. Minor età. Suo termine, 388.— In qual caso il minore è o non è obbligato a restituzi one per causa 1806.— V. Emancipazione, Tutela. Deve, sotto pena di nullità, restar la mi- nuta degli atti di donazione tra’ vivi. 931. Mobili. li, 257 bili, 1mpiezata senza altra aggiunta che s° intende per dei termini deni mobili, mobiliare, Due modi che costituiscono i beni mobi- — Uggetti non coi presi nella parola mo- s 933.— Quel mobilia, 534.— Significato 4 ; effetti mo- bili, 535.— Ciò che comprende la vendita o la donazione di una casa mobiliata 0 con tutto quello che vi sì trova, 536. Mobiliare. Quel che s'intende con questa espres- 538 sione, 53 beneficiato per eessione, 803. Morte. Da chi devono essere distes te, e ciò che debbono contenere, 78— Avviso da darsi delle morti successe negli spedali, e re- gistri che vi si tengono,$0;— nelle prigioni 0 case di arresto, e di detenzione, 84;— durante un viaggio di mare, 86.— Apertura della suc- eessione per la morte naturale o civile, 718.— Come si stabilisce la presunzione di sopravvivenza iu caso di morte simultanea di due eredi respet- tivi, 720.— V.— Esecuzione, Inumazione, Militari. Morte civile. vile sa 5.— Formalità da osservarsi dall’ ered® la vendita dei mobili di una suc- _. V. Collazione, Stime. i gli atti di mor- Condanne che portano la morte ci- Suoi effetti sul condannato, 29.— Epoca a contare dalla quale le condanne in con- tradittorio e per contumacia portano la morte ci- vile, 26.— V Contumacia, Donazione, Te- stamento Mulini. Quando sono immobili, 519.— Si reputano mobili quelli costruiti sopra i battelli, 531. Muro divisorio- In qual caso un muro è conside- rato divisorio, 663.— Qual è il segno di non es- ser divisorio, 654— A carico di chi sonole ri- parazioni o la ricostruzione di un muro divisorio, 655— Lavori permessi n un-simil'muro; 657.— Suo inalzamento, 653.— In qual modo un: pro- prietario vicino può acquistare la comunione del muro, 660— V. Alberi, Fosse, Siept- Muto. N. Sordo-muto- Nascita. Termine, e luogo delle dichiarazi nascita i 9A Da chi devono esser fatte, 56.— Enunciazioni che devono contenere gli atti di na- scita, 57.— Formalità in caso di nascita di un figlio durante% g i; ta o ritar- n viaggio di mare, 5g.— Fissa- zione dell’ epoca per la nascita avanza data, 314)€ 315.— V. Esposti, Militari. oni di n) 589 Naturalizzazione. Quella che ha luogo in paese straniero fa perdere la qualità d’ Italiano, 17. Navi. Sono reputate mobili, 531. Negata giustizia. I giudici se ne rendono colpe- voli allorchè ricusano di giudicare setto pretesto di silenzio; oscurità, o insufficienza della legge, 4. Negazione. Prova da farsi dal marito in caso di non volere riconoscere un figlio, 312.— Azione |_in giudizio, 318 N. gligenza. V. Deteriorazione. egozio.: V. Commercio. Nipote. V. Matrimonio. Nomi. I momi e prenomi degl’ individ:i devono es- sere enunciati negli atti dello stato civile, 34, 57, 63, 71, et seg.— L'identità di nome con quello del padre è uno dei fatti che stabilisce il pos- sesso di stato, 321.— L'adozione fa aggiungere il nome dell’ adottante a quello dell’ adottato, 847. Notari. V. Conti, Divisione; Divorzio, Inventa- rio, Testamento. Novazione. Maniere differenti con le quali si ope- ra, 1271.— Fra quali persone può aver luogo, 1272.— Suoi effetti, 1281 Nozze. Termine dopo il quale la donna può pas- sare a seconde nozze, 228.— Le spese delle nozze _non sono soggette a collazione, 852. Nullità. V. Matrimonio, Rescissione, Vendita. Nuovo titolo. Dopo qual dilazione il debitore di una rendita può essere costretto di fornirne uno a sue spese, 2203. Obbedienza. Quella che la moglie deve al suo ma mio. At3 Obbligazioni. Riducibilità delle obbligazioni eon- tratte' da un minore emancipato. 484.— Quali obbligazioni sono reputate mobili, 529— Le ob- bligazioni considerate come mezzo di acquistare la proprietà de’ beni, 711.— Princip] generali so- pra le obbligazioni, 1134.— Obbligazionijdi da- 5fo re; 1136. Obbligazioni di fare o di non fare; 1142.— Danni ed interessi resultanti dall’ inese- cuzione dell’ obbligazioni, 11/6.— Obbligazioni condizionali, 1168.— Obbligazioni a termine, 1185.— Obbligazioni alternative, 1189.— Obbli- gazioni solidarie, 1197.— Obbligazioni divisibili © indivisili, 1217.— Obbligazioni con clausule enali ,1226.— Come si estinguono le obbligazio- ni, 1234.— Prove delle cbificanionis IBID! Obblighi. Quelli ai quali 1° usufruttuario è tenuto, 600.— Quelli che si contraggono senza conven= zione, 1370.— V. Debiti. Occultazione. Opera la decadenza dal benefizio di inventario; 801. Offerte reali. In qual caso esse operano la libera- zione del debitore, 1257.— Condizioni necessa- rie per la loro validità, 1258.— Formalità per far dichiarare valevoli le offerte non accettate, 1259. V. Consegna. Olografo. Formalità necessarie per la validità di nn téstamento olografo, 970. Omologazione. Quella della deliberazione di un consiglio di famiglia ché pronunzia esclusione, o la destituzione di un tutore, 448;— di una deliberazione contenente autorizzazione d’impre- stito. 0 di alienazione di beni di un minore; 458. Onore. V. Figli a Operai. Regole sulla locazione dell’opere degli operai, 1780.— Termine della prescrizione per 1 prezzo delle loro giornate e salari 792271602 Domicilio. nr pa Opposizione. Formalità per gli atti di opposizione ai matrimonj, 66— Essi sospendono la celebra- zione, 63.— A chi appartiene il diritto di op- porsi alla celebrazione di un matrimonio; Ere Porcino che deve contenere l’ atto. di opposizi0- ne; 176.— Giudizio, 177. V. Sigillo. 3 ‘* Ordine. Da qual legge è regolata la mamera di 541 procedere all’ ordine ed alla distribuzione del prez- zo deel’'immobili, R19, et seg. Oscurità delle leggi. NE Negata giustizia A Ospizio. Da chi sono accettate le donazioni fatte a profitto degli espizj, e dei poveri, 937.— V. Disponibilità. Osti. V. Trattori. Paesi stranieri. V.$tato civile. Pagamento Princip] generali sopra il pagamento, 1235.— Pagamento con surrogazione 1295. Of- ga ferte di pagamento e consegne, 1257,—Prove da farsi del pagamento per giustificare una libera- zione, 1315— V.{mputazione. Paglie. Quando sono reputate immobili, 524. Parentela Diritto che esercitano nella successione i parcuti germani. uterini o consanguinei, 733.— Come si stabilisce la prossimità di parentela, 735.— Richiamo dell'altra linea in mancanza di parenti in grado successibile, 750.— V. Grado, Matrimonio, Successione. Parte. Ciascuno dei coeredì può domandare la sua parte in natura di una successione, 826.— Gli eredi sono tenuti ai debiti e pesi di una succes- sione per la loro parte e porzione virile, 873. Parto Dic hiarazione da farsi dalle persone che a- vramno assistito ad un parto, 56. Pascolo. Il proprietario che chiude il proprio fon» do perde in proporzione il diritto di far pascere le proprie bestie nel fondo altrui. 648. Passaggio. In qual caso un proprietario di un fon- do può reclamare il p: aggio su quello del suo i 682.— Luogo dove questo passaggio deve vicino, esser preso, 683 Pastura. V. Pascolo. Paternità. Il marito è reputato padre del figlio concepito durante il matrimonio, 312.—La ricerca della paternità è vietata, 340.— V. Figlio, Im- potenza; Negazione; Stato. Z 2 542 Patria potestà Diritto che essa dà soprai figli ,371.—- Mezzi di correzione ,, 376.— Condizionircolle. quali il padre, e la madre conservano il godimento dei beni, 384, el seg. Patrimonio. 1 creditori possono domandare che il patrimonio del defunto sia separato da quello deli” erede, 878.— Prescrizione di questo, diritto per mezzo della novazione, 879. Pegno. In che consiste, 2072.— Qual diritto con- ferisce al creditore, 2073.— Caso nel quale ha luogo questo privilegio, 2074.— Indivisibilità del pesto; DI 83. Pena. V. Condanna. Penali. Quelle che hanno luogo per contravven- zione alle disposizioni prescritte relativamente gli att dello stato civile, 50:— contro i conser- vatori delle ipoteche 3 2202. Ct S€g. Pensione alimentaria. Quella che il marito è te- nuto di pagare alla moglie che dimanda il divor- zio, 259.— Obbligazioni reciproche el caso di un divorzio pronunziato, Sor. Perdita. Estinzione di un’ obbligazione- che resul- ta dalla perdita della cosa dovuta, 1302. Periti. Sino nominati per riconoscere lo stato dei beni di un assente, 125;— per stimare i beni di un minore; 453;— per dividerlì, 466:— per va- lutare i beni di una successione, 624, et seg. Permuta, Qualunque atto che ha per oggetto di far Nevi cessare la comunione fra i coeredì, benchè qua- REC lificato di permuta, ca luogo all*azione in reseis ag soy Il, i Wi sione. 888,— L’alienazione a titolo di permuta, div che fa il testatore di una cosa legata; induce la IU, revoca del legato, 1083.— Definizione del contrat- TU io di permuta; 1702.— Come si opera, 1703,— TRAI, V. Rescissione. il Pesca. La facoltà di cacciare, e di pescare è rer da Jeggi particolari che non fanno parle 5 da del codice civile, 7 (95) 54° Pesci. Quelli degli stagni reputati immobili, 52 be A chi apparte ngono quelli che da uno stagno pa sano all’ altro, 564 Piantazioni. V. Alberi, Proprietà. Piccioni. Quando sono reputati immobili, 524.— A chi appartengono quelli che passano in un’al- tra colombaja, 564. Piazze di guerra. Le loro porte, mura, fosse; e rampari pra parte del demanio pubblico, 540. Pietà filiale noi Pc stria potestà. Porto. V Deman: o publ blico. Posse sstone In qui il caso il se mplice possessore che percepesse il frutto è reputato di buona fede.550,— Def n na e della posse si cai, 2228.— Presunzio- ne resaltante dal titolo col qui ile s1 possiede, 2250, Caso nel quale la possessione non può operare la prescrizione, 2232.— V. Prescrizione. Possesso. Quello che il testatore può dare all’ese- cutore testamentario, 1026.— Su. durata, ibid. Come l’ erede può farlo cessare, 1027. Poveri dA: Ospizio. Pozzi. V. Costruzione. Prescrizione. Quella della pena non rintegra nei suoi diritti civili nn condannato m contumacia alla morte civile, 32.— La prescrizione è un mez- z0 di acquistare la oprietà dei beni, 712.— Principj gen cali Lu prescrizione, 2219.— Pos sesso necessario per prescrivere, 22 ause che Cause che im ediscono la prescrizione, 1550.— l’interrompono, 2242.— Cause che-la s08] endono il tempo as- niera con cul scrizioLe di 225,.— Disposizioni gene guato per prescrivere, Sl“conta la prescrizione, trent’ anni, 2262.— Prescrizione di dieci, e venti anvi, 2266.— Prescrizioni di sei mesi, 2271;— 2272“gli due e di cinque anni, di un anno 4, 2273.— Regolamento per le prescrizio li comincia= te avanti la pubb Ho azione del codice io-NM. DI Me; 644 Prestazioni d’ opera. In qual caso la prestazios t ne d’opera, mercato, 0 prezzo fatto per Vintra-— Pr | presa d’ un’ opera sieno cousiderati come una spe- e IMP cie di affitto, 1710.—Reyole su questa prestazione pr | d’ opera ,, 1787.( | I Presunzione. Definizione delle presunzioni in gene-} ta) i rale, 1349— Presunzioni stabilite dalla legge, 1350.— Altre che la legge non stabilisce, 1353.— V. Filiazione, Sopravvivenza. I Prigioni V. Morte.© Primogenitura. I figli succedono senza distinzione di primogenitura, 1745. D Privilegi În che consiste questo diritto di un cre- ditore, 2095.— Metodo di pagamento de’credi- torì privilegiati, 2097.— Privilegi sopra i mobi- p. li, 2100.— Privilegi su, gl’immobili, 2103.—|.” Privilegi che si‘estendono sopra i mobili, e su gl’ immobili, 2104.— Come sì conservano i pri-— p, vilegi, 2106.— Effelti dei privilegi, ed ipoteche contro i terzi detentori, 2106.— Loro estinzione, 2180.— Modo di purgare le proprietà da’ privi legi ed ipoteche., 2181.— V. Iuscrizioni, Ipo- teche. Procuratori. Dichiarazioni avanti gli ufficiali delle stato civile per Je quali sono ammessi, 36.—Essi possono ancora formare oppesizione al matrimo- nio. 66:— attaccare un matrimogio contratto da uno dei conjugi nell’ assenza dell’ altro ,,139;— difendere in causa di divorzio, 243;— rappre- sentare un membro“di un consiglio di famiglia, 412:— accettare una donazione, 933; Prodigo. Assistenza di un consulente giudiciario,( i 513.— Formalità per la sua nomina, 514.— V. RR Interdizione( ( Pea=| Î Professioni. Quelle delle parti, e. dei testimonj FMIPUITLI devono essere enunziate negli atti dello stato ci- PI}- vile; 5963.7173 Proibizione. V. Matrimonio. Promes Necessità di un doro o di un approva- to pé le promesse SOLLOS( ritte privalamente, I 3206. Promulgazione. Quella del Re per render le leggi esecuLorie T. Proprietà. Definizione di questo diritto, 544.— Condizioni della cessione di una proprictà per causa di utilità pubblica, 445.— Diritti accessorj alla proprietà; 546.— Princip) sulle costruzioni, scavamenti, e piantazioni, relativamente alla pro- prietà del suolo, 552.— Come si acquisi 5 trasmette la proprietà dei beni, 711.— V. Ac- cessione, Beni, Comunione Suolo. Protezione. Quella che 11 marito dà alla sua mo- glie ORI* Pro tutore. In qual caso è nominato, 417. Prove, Quelle dell’ obbligazioni, e del pagamen- to, 1315.— Prove per scrittura, 1317.— Prove testimoniali, 1341. Pubblicazione. Dove, e in qual giorno si fanno le pubhlicazioni de’ matrimon], 63.— Enuncia- zione dell’ atto e sue inscrizioni, 2bid.,— Affisso di un estratto, 54.— Certificati di pubblicazione nelle diverse comuni, 60.— Fissazione del doini- cilio per le due pubblicazioni, 100.— V. Dispen- sa, Marimonio, Vendita. Pupillo. V. Tutela, Tutela Officiosa. Qualità. I titolo e la qualità di erede presi in un atto autentico 0 privato, portano|)’ accetta zione di una successione, 778.— Dilazione durante la quale 1° erede non può esser forzato a prenderne la qualità, 797. Quadri. Quando sono reputati, immobili, 1525.— V. Mobili Quartier mastro. Sue funzioni relativamente allo stato civile, 89. Quasi- Contratti. Loro definizione, 1371.— Loro eifetto 1372. Quasi-delitti. V. Delitti. 546 uasi-paternità. V. Adozione. uote. Avauti qual tribunale deve essere Ja dimanda relativa alla garanzia della divisione fra i condividenti, 822.— Formazione delle quo- te quando Ie prelevazioni sulla massa sono state effettuate,$31.— Regole da osservarsi per la loro composizione, 832.— Estrazione a sorte, 834. Garanzia delle quote, 884.— In qual caso essa non ha luogo ibid.— Obbligazione proporzionata de’ coeredì in caso di evizione, 8393.-V. Garanzia. Raccolte. In qual caso suno reputate mobili, 0 immobili) 520. Rada. N. Demanio pubblico. Rappresentazione. In che consiste 739.— Come si eseguisce la divisione nei casi in cui sì ammette, 743.— Quali persone‘si posson rappresentare, 744. V. Renunzia Ratto. Caso nel quale il rapitore può essere. dichia= rato padre, 340.; Recinto. Diritto del proprietario a questo riguar do. 647. Reclamazione di siato. Imprescrittibilità di ques sta azione‘a riguardo del figlio, 328.— V. Figli naturali, Stato. Reclusione. Quella della donna adultera, e del mi- noce che dà dei gravi motivi di disgusto, 298, 468. Re gime. Stipulazioni proprie al regime della co- munione, 1399.— Regime dotale, 1540.— So- cietà di acquisti che i conjugi possono stipulare anche sotto il regime dotale, 1581. V. Comun- tà, Dete.. Regj Procuratori presso Conclusioni che danno so al divorzio per mutuo consenso, 292».; Regj Procuratori presso i tribunali di prima istan- za. Loro funzioni relativamente allo stato civi- le, 53. 72, gg:— relativamente agli assenti; 114, r nte al matrimonio, 184, el — all’ adozione tribunali di appello. pra le sentenze relative el seg;— relativame seg;—al divorzio, 235, etseg; li k 354;— alla detenzione dei figli, 382;— all’au torizzazione d’ imprestito per un tutore, o pet dei minori emancipati, 158, e 483;— al) inter- dizione, 491 sie vSegi i alle successioni vacanti 812:+ alle donazioni fra’ vivi o testamentarie, 1057. Registri Sottoscrizioni di quelli dello stato civile, 4r.— Formalità per la loro custodia, 42.— Ri ila- estratti, 45.— Prove‘da ricercarsi in mancanza de’ istri, 16.— Formalità per le men- zioni Rai ua jg.— Responsabilità dei depo- sitarj dei registri in caso di alterazione, di fal- à, 66 DI.— Verificazione de? registri, 53.— Contro chi i registri dei mercanti fanno prova di somministrazioni, 1329.— In che fanno fede i registti, e fogli domestici, 1331,—V. Militari Registro. A qual uffizio devono essere registrati i testamenti fatti in paese estero, 1000.— Da chi sono dovuti ì gi di registro di un legato, 1010: Regolamento. È proibito ai giùdici di sente nziare per vie pie e di regolamento, b. Regresso."Que llo dei successori a titolo universale contro gli altri coeredì, 875;—dei minori, degli interdetti, e delle donne‘maritate contro i loro tutori, o mariti, 942.— Regresso contro il gca- vato di restituzione, ed il tutore nominato por l’esecnzione, 1070 Reintegrazione Quella che è ordinata per giudi- zio dà luogo all'arresto personale; 2060. Re eliqguato. Quello di un conto di tutela porta in teresse d:"d giorno dell ultimazione s 474 Remissione. Come si opera la remissione di un de bito, e suoi effetti, 1282. Rendimento di conti. V. Tutela. Rendite. Esse sont mobili, 529.— Come si proce- de alla divisione di una ida nella quale vi sono degl imme È li aggravati di rendite per ipoteche speciali— Garanzia della solvibi scio degli R/ 2ità del debitore di una rendita‘avanti la consu- mazione della divisione; 886.— A qual sorte di prestito vien dato il nome di stabilimento di ren- dita, 1909.— Regola sopra le rendite costituite in perpetuo, igri.— Condizioni che si ricercano per la validità del contratto della rendita vitali- zia, 1968.— Effetti di questo contratto fra le par- ti contraenti, 1977.— V. Arretrati. Renunzia. Si può rappresentare la persona alla suc- cessione della quale siasi renunziato,744—Effetti che‘produce la renunzia fatta da‘un erede a profitto del suo coerede, o quella dalla quale siasi ricevuto il prezzo; 780.— Atto con il quale si prova la renunzia, 7864. A chi si accresce la parte del renunziante, 786.— I creditori sono ammessi ad accettare una successione alla quale il lor debitore ha renunziato in pregiudizio dei loro diritti, 788.— Prescrizione della facoltà di renunziare a una successione, 789.— Non si può renunziare alla successione di un uomo vivente, Ig A chi è interdetta la facoltà di renunzia- re, 792.— Dilazione accordata, per deliberare sulla revunzia, 795.—V. Accettazione, Comunio- ne; Successione. Repudio V. Renunzia. Resesisione. Davanti qual tribunale si portano le dimande in rescissione di divisione, 882.— Quali cause gli danno luogo, 887.—(Contro qual atto l’azione in rescissione è|, o non è ammessa; 888.— In qual maniera il convenuto nella di- manda in rescissione può arrestarne il corso ,891.— Circostanze che rendono il coerede non ammissi- bile nell’ azione di rescissione dopo la vendita della sua parte, 892.— Durata dell’ azione di nullità o di rescissione d’ una convenzione, 1304. La semplice lesione dà luogo alla rescissione iu favore del minore non emancipato 1305.— Quo- ta della lesione che dà luogo all’ apertura della H9 domanda in rescissione, 1674.— Dilazione dopo la quale questa dimanda non è più ammissibile 1576.— La rescissione per lesione non ha luogo in favore del compratore, 1683.— Essa non è amu: ssa nel contratto di permuta, 1706. Residenza V. Diritto, Donucilio. Resoluzione. In qual caso essa ha luogo relativa- mente alle vendite di mobili, o immobili ,1637.— Resoluzione dei contratti di locazione, 1741. Responsabilità. Quella de’ funzionarj dello stato ci- vile, 51;— Della madre‘tutrice che si rimarita) e del suo muovo marito) 395.— Responsabilità particolare del tutore, e protutore, 417.— De- gli eredi di un tutore, 419.— De’ tutori nomi- nati per l’ esecuzione delle disposizioni testamen- tarie, 1073.— V. Conservatore delle Ipoteche, Garanzia. Restituzione. Donazione per atto tra’ vivi o testa- mentario con obbligo di restituzione ai figli del primo grado, 1048.—Apertura dei diritti dei chia- mati, 1053.— Inventario dopo la morte di quel= lo che ha disposto con obbligo di restituzione, 1058.— Mobili ed effetti che devono essere resi in natura, 1063.— Impiego del prezzo della ven= dita, e di quello che è stato recuperato, 1050. Pubblicità da darsi alle disposizioni con obbligo di restituzione, 1069.— Conseguenze della mancan- za di trascrizione, o inscrizione, 1070.— V. 4s- sente. Re:ratto. In che cosa consiste la facoltà di retrat- to, 1659.— Tempo per la durata de] quale essa può essere stipulata, 1660.— Esercizio di questa facoltà, 1654. MITE Rettificazione. Forme da osservarsi in giudizio per la‘rettificazione degli atti dello stato civile, 99. Retroattività. La legge non ha effetto retroattivo, 2. Revoca. Cause che rendono revocabilela donazione fra vivi, 93.— Nullità di ogni clausula portante 550 renunzia alla revoca in caso di sopravvenienza di RUI Il figli, 965.— Revocabilità dei testamenti, 1035. È | Ricerché. V. Paternità. BIVIAI Ricognizione. Inserizione di un atto di ricognizio- k RIC ne di un figlio, 62.— Quella di un figlio natu- I } ii:| rale n 334.— V. Legittimazione, Paternità. pf: i Riconciliazione. Queila delli sposi estingue lazio» È i| i ne di divorzio, 372 Riduzione. Le obbiigaziom contratte dal minore RR emancipato sono riducibili in caso di eccesso, N 484.— 1 doni e legati e‘cedenti la quota dispo- i nibile possono essere ridotti, Q20.— Da chi può S di essere dimandata Ja riduzione delle disposizioni | LIPII!ORIE fra’ vivi, 921.— Come si determina questa ridu- RISSA zione, 926. MAT Riedificazione. In qual circostanza nè il proprie- tarlo, nè} usufruttuario sono tenuti, 607.— i Spese di riedificazione di un muro comune, 655.& fui Riforma. V.. Stato civile. Ò i| cli Rilascio. Come si fa il rilascio per causa d’ipoteca, IMI EIAGIINIT!‘1 2172. RAR LI Rimprovero. V. Testimon].; \ Riparazioni. Distinzione fra lé riparazioni straor- IU dinarie, e quelle di mantenimento; 606,— Quali IFAPLV sieno a carico del proprictario€ dell’usufruttuai rio, 607.— Principj sopra le riparazioni dei mur- i comuni, 663.— Sopra quelli di ma casa 1 diffe 1g CALI renti piani della quale appartengono a different.$ | proprieta], 664.— Riparazioni alle quali è tei IN nuto il locatore, 1720.— Quelle che è obbligato | di soffrire il conduttore in vista della loro ur- (ii genza, 1724. Riparazioni locative. 1754. pi | Riserva. La riduzione delle disposizioni fra’ vivi ty Ì non può essere dimandata che da quelli a po; En UTI fitto dei quali la legge fa la riserva, 921.© i) donatore può fare la riserva, 949: Le spese RL della dimanda di liberazione del legato sono a ca- IRIIdA rico della successione, senza che possa resultarne 1034. riduzione della riserva legale, 552 Rispetto. V. Figli È Riunione. Quella dei conjugi dopo promunziato il divorzio non può aver luogo; 295. Rive. V. Demanio pubblico. Itivendicazione. Da chi quest? azione può essere esercitata, 950. Riviera. A chi appartiene l'antico letto di una riviera che si apre un nuovo corso, 453.— V. De- _ manio pubblico. Salarj dei domestici. Non sì compensano con i legati fatti ad essi, 1023. V. Opere. Scrittura. Qual fede meriti un’ annota in margine, o a tergo di un titolo o scrittura 1382.— V. Atto. Scommessa. V. Giuoco. Seconde nozze. Dilazione avanti che sia spirata la quale la donna non può contrarle, 228. Semi. Quando sono reputati immobili lì zione posta 3 documento, , np O24. Separ Caso nel gu ile due conjugi possono domandare la separazione di corpo, 3 clusione della moglie contro la quale 6— Re- à pro- nunziata la separazione di corpo per causa di adulterio, 308.—La separazione de: corpi pfoduce la separazione dei beni, 3r1.— Separazione dei debiti dei conjugi, 1510,— Separazione dei beni z 1536.— V. Divorzio. Sepoltura:. V. Inumazione. Sequestro. Sì divide in convenzionale, e giudicia- rio, 1955.— Definizione ed oggetti del sequestro convenzionale, 1976.— Sopra quale oggetto può essere ordinato il sequestro giudiciario, 16068.— ; 5 93 19 V. Arresto personale. Servitù. Caso nel quale Je servitù prediali sono re- putate immobili, 526.— Definizione delie servitù imposte sopra un fondo, 637.— Regole su le servitù che derivano dalla situszione dei luo 640;— sopra quelle che sono stabilite dalla 552 686.— Distinzione delle ge, Gjg:— sopra i beni servitù in sei specie) 587— Come si stabilisco- nio le serviti; 090= Diritti del proprietario del fondo al quale è, dovuta la servità:,,697. 49 me si estinguono le servitù; 793 Serviti prediali. V. Servità. Servizio Militare. Perdita della qualità d’ Italia- no per servizio 0 affiliazione a una corporazione militare in paese estero> senza autorizzazi one del governo, 21. deve essere indica- Sesso. Quello di un fanciullo to nel suo atto di nascita, 57.— Presunzione di sopravvivenza 4’ individui di differenti sessi che sono periti in un avvenimento medesimo, 722.— I figli o loro discendenti succedono senza distin- zione di sesso; 749. Sicurezza. Le leggi di polizia e di sicurezza ob- bligano tutti quelli che abitano il territorio ita- liano, Sicurtà. restiero forman- 3. Quella che deve dare il fo do una domanda d’avanti un tribunale, 16. Quella che.si esige per essere immessoin possesso dei beni di un assente, 0A SI CUInta che deve dare l'usufruttuario, 6or.— Quella del conjuge per essere messo in possesso delia suc- 1 predefunto, 1771: titolo o possesso in contrario si lle che separano i fondi, si per la loro pian- superstite cessione de Sicpi. In difetto di presumono comuni que 670.— Distanza da osservar tazione, 671.— V. Alber». Sigillo. ln ual caso la moglie posizione el sigillo, in una ì 270.— Istanza di un tutore pe perstite ge«1AmmuniIsrazi or 451.1 conjuge suf ne del demanio che hanno diritto a una succes- sione sono tenuti di farlo apporre» 769.— À ca rico di chi sono le spese di apposizione di sigil- lo, d'inventario€ di cont, dre.— ln qual case uò richiedere l’ap- manda di divorzio r togliere 1 sigilli, I me sugli effetti di Alla richiesta di chi, gilli devono essere ap- $i può tralasciarne 1° appos una successione, 81Q.—/ fuori di questo caso, 1 si postì, ibid.— Tutti i creditori possono formare opposizione alla levata di sigillo, 821.—V. Spe: Significazioni. Esse possono essere fatte‘al domici- lio eletto, 111. Silenzio della legge. V. Giudice. Siti. Quelli abbandonati dal mare fanno parte del demanio pubblico, 538.— A chi appartengono quelli dei fiumi, e riviere, 557. Soccida. Quando gli animali dati a soccida siano reputati mobili, 552.— Denotazioni delle diffe- renti specie di soccida, 1800.— Regole particolari alla soccida semplice, 1804:— alla soccida a metà 1918— Soccida data all’ affittuario, 1821;— al colono parziale, 1827.— Contratto iImpropriamen- te chiamato soccida ,1831. Soccorso. Quello che i conjugi si devono recipro- camente, 212.-- Quali cure e soccorsi danno di- ritto di esercitare l'adozione, 345. Società. Principj generali su i contratti di società 1832.— Società universali, 1836.— Società par- ticolari, 1841.— Impegni degli associati a riguar- do de’ terzi, 1862.— Differenti maniere colle quali finiseg.la società, 1865.— Disposizioni! re- lative alle Società di commercio, 1873. V. Inte- ressi, Proprietà. Soldati. V. Militari. Solidarietà. Quella che ha luogo fra i creditor 1197.— Solidarietà per parte dei debitori, 1200,— La stipulazione della solidarietà non dà all’obbli- gazione il caraitere d’indivisibile, 1219. Sollicitazione. V. Spese. Solvibilità. Durante quanti anni dopo una divisio- ne può essere esercitata la garanzia della solvibi- lità del debitore di una rendita, 8686.— V. Zr- olvibilità- aaa Soppressione di Stato. V. Stato. Sopravvivenza. Come si determina la presunzione di sopravvivenza nel caso che più persone siano perite per un medesimo avvenimento, 720.— La condizione di sopravvivenza non è applicabile, senza essere formalmente espressa, alle donazio- ni fatte fra i conjugi per contratto di matrimo- nio, 1092. Sordo-muto. Accettazione dei doni, e legati ad esso‘fatti, 936. Sorella. V. Fratello. Sorgente. V. Acqua, Servitù. Sostituzioni. Esse sone proibite, 896.— V. Resti- tuzioni+ È Sottoscrizione. Quella di nn testamento mistico 0 segreto, 916. V. Atto. Svecchi. Quando sono reputati immobili, 525.— V. Mobil. Spedalt. Registri che vi si tengono, e maniera di provare Ja morte in essi avvenuta+ 30, e 97. Spedizione. V. Contratto di matrimonio, Minute. Spese. Il consiglio di famiglia regola le spese an- ‘nuali del minore, 454.— Ammissiene in favore del tutore di tutte le spese bastantemente giusli- ficate| 471.— Le spese di sigilli, dell’ inventa- rio e dei conti sono a carico dell'gredità, 810.— Deve essere tenuio conto di quellé che hanno mi- gliorata la cosa, 861. Speziale. V. Medici, Ufficiali di sanità. j Spropriazione forzata. All’ espropriazione di quali beni può far procedere il creditore, 2204.— Ma- niera di procedere alla vendita forzata degl’ im- mobili 2210. Sporto. Distanze da osservarsi rispetto alle pos- sessioni vicine, 678. Stabilimento. 11 figlio non ha azione contro il pa- dre, e la madre per uno stabilimeuto di matri- monio© altrimenti ,; 204.— Lo stabilimento dato ca îta I E, 55 al figlio è uno dei fatti che provano il ia di stato, Sr,—. soggetto a collazione ciò che sì è 1npiegato per lo stabilimento di uno dei coe- redi DITi Stabilimenti pubblici. Maniera di provare la mor- te delle persone in essi trapassate, 8..— Forma- lità per Ja validità delle donazioni che lor son fatte, 037, e 940. Stabilimento di commercio. In qual caso quelli fatti in paese estero fanno perdere la qualità di Traliano, 17 Stagno. V. Alluvione, Pesci. Stato Il possesso di stato non dispensa dal presen- tar l’atto di celebrazione del matrimonio, 105.— Come si stabilisce per provare la legittimità di un figlio, 321.— Azione criminale per soppres- sione di stato, 327.—Imprescrittibilità dell’azione per reclamar lo stato a riguardo del figlio, 328,— come viene intentata e proseguita 8 329 Stato civile. Indicazioni che devono contenersi ne- gli atti dello stato civile, 34.— Le parti interes- sate potranno in alcuni casì farsi rappresentare mediante procura, 36.— Att dello stato civile fatti in paese estero, 47;— in mare, 59— Attì concernenti i militari fuori del territorio del re- gno, 88— Formalità per la rettificazione degli atti, 99. V. Atto, Contravvenzione, Divorzio, Matrimonio. Nascita, Registro, Testimoni, Ufficiali dello stato civile.=“; Statue. Quando sono reputate immobili, 525.— V. Mobili. Stellionato. In che cosa consiste questo delitto, 2059— Esso dà luogo all’ esecuzione personale, ibid.— Solo caso in cui questa esecuzione possa aver luogo contro Ja donna maritata, 2066.. Stima. Da chi si procede alla stima degl immobili di una successione, 824.— Cosa debba contenere il processo verbale, ibid,— Metodo della stima aria 556 dei mobili, 825.— V. Interdizione, Divisione, Tutela; Stillicidio. Regole sulla costruzione de’ tetti per lo scolo delle acque pluviali, 681. Stipulazione. Caso nel quale si può stipulare a profitto di un terzo, II2I. Surpe. Suddivisione delle stirpi in caso di divisione d’ una successione per rappresentazione, 7643.— Divisione dei membri della stessa stirpe per teste, ibid. Strada. V. Demanio pubblico. $iraniero. Di quai diritti civili egli gode nel re- gno, Il.— La straniera che ha sposato un Ita- iano seguita la condizione del suo marito, 19.— Metodo delle successioni‘ad essi, devolute nel re- gno, 726;—€ delle disposizioni a vantaggio di uno straniero, gio.— V. Azione. Wubingresso, Ino ual caso è convenzionale, 1250.— Circostanze stelle quali esso ha luogo di pieno di- ritto, 1251.— Sua estensione tanto contro il fidejussore che contro i debitori, 1252. Successione. Quella di un condannato a delle pene portanti la morte civile è aperta a profitto de’ suoi eredi, 25.— 11 condannato alla morte civile non uò raccogliere una successione, ibid.— Il luogo ove si apre una successione è determinato dal do- micilio, 110.— Epoca dell’ apertura della succes- sione di un assente, 130.— Diritti ereditarj che può esercitare il figlio adottivo, 350.— Succes- sione di questo figlio morto senza posterità, 351. — Autorizzazione della quale un tutore ha biso. gno per accettare 0 ripudiare una successione de- voluta a un minore,(61.— La proprietà s'ac- e si irasmette per successi successione sì apre con la morte naturale, e con ja morte civile, 718.— In qual maniera essa sì 723.— Qualità necessarie per succedere} regola, 72 1 728.— Quali persone ne sono capaci 0 indegne 4 quista, one, 711.— La Ù N un Tn ev As 55 ibid.— Diversi ordini di successione, 731.— Successioni deferite ai descendenti. 745;— agli ascendenti, 746.— Successione collaterale; 750. — Grado a] di là del quale i parenti non succe- dono, 755.— Successione in mancanza di parenti in una linea, ibid.— Successione irregolare) 755. — In qual caso la suecessione ricade ai congiunti sopravviventi o al fisco, 767.— Formalità da os- servarsi dagli uni e dall’ altro, 769.— Accetta- zione e ripudiazione di successione, 774.— Pre- serizione della facoltà di accettare una successio- ne, 0 di renunziarvi, 789.— Metodo di ammi- nistrazione per l'erede benéficiato, 803.— Quan- do una successione è reputata vacante, 811.— Nomina di un curatore e sue funzioni, 812. V Accettazione, Assenza, Divisione, Figli natu- rali, Renunzia. Sullocazione Facoltà della quale gode quello che prende in affitto quando non gli sia stata inter- detta, 1717 Surrogato Tutore. 1l curatore al ventre diviene sur- rogato tutore del figlio subito dopo la sua nascì ta, 93— Sua nomina, e sue funzioni, 420. Sussistenza. V. Alimentì, Pensione alimentaria Suolo. La proprietà del suolo quali altre proprietà produca in conseguenza, Sar giro Costruzione e scavi che vi può fare il proprietario,«bid,&t%5 Tacche. In qual caso fanno fede per le sommini: strazioni, 1334. Taglio. V. Bosco. Termine. In che cosa differisce dalla condizione, Terreni. I terreni sono immobili, 618. Terzi detentori. Diritto che il donante può eser- citare contro di essi, 994.— Privilegio. Tesoro. Sua definizione, 716.— A chi ne appar- tiene la proprietà secondo il luogo ove è stato Lro- vato. /0id. aaa a Testamento. Definizione di quest’ atto, 89 555 Testa. Metodo di divisione dei figli, o dei Joro di- scendenti, 745;— degli ascendenti al medesimo grado, 746;— dei parenu collaterali se vi ha concorso, 753.— V. Serpe. I 5 4 Quelli che non è sano di mente non può testare, qor.— La donna maritaia può disporre per testa- mento senza autorizzazione, 905.— Îl figlio con- cepito all’ epoca della morte del testatore può ri- cevere per testamento, 906.— H minore anche in età di sedici anni non può testare in favore del suo tutore, 907.— Non lo può neppure divenuto maggiore senza avere appurato il con:o definitivo della tutela; ibid.— Eccezioni, ibid.— Porzione dei beni disponibili per liberalità, 913.— Titoli sotto i quali può disporsi per testamento, 967.— Un testamento non può esser fatto nel medesimo atto da due o più persone, 968— Condizioni ri- cercate per la Edna di un testamento olografo, 970;— per quella di un testamento per un atto pubblico, 971; e di un testamento mistico, 975. — Da chi possono essere ricevuti i testamenti dei militari ed impiegati all’ armate, g81.— Nullità di questi testamenti sei mesi dopo il ritorno dei militari, 984.— Caso nel quale un testamento può essere fatto d’ avanti‘un“giudice di pace, e uno degli ufficiali mumicipali della comune, 985. — Nullità di questi atti sei mesi dope il rista- bilimento delle comunicazioni che erano inter- rotte, 987.— Recezione dei testamenti fatti in mare o durante il corso di un viaggio, 985.— Deposito di questi atti al ritorno de’ bastimenti, ggi.— Obbligazione di ricominciare il testamento nelle forme ordinarie dopo l’arrivo dei vascelli, se il testatore esiste, 990.— Disposizioni testa- mentarie di un Italiano in paese estero, 999.— Registro di questi atti nel regno per la loro ese» enzione sopra i beni situati nel territorio italia 556 no, 1000.— Tre sori di disposizioni testamert tarie, e loro effetti, 1002.-— Presentazione,€ apertura di un testamento olografo 0 mistico, 1007. — Ordini per essere immesso in possesso, 1008. — Revocabilità dei testamenti, 1035.—_ Circo- stanze che inducono la revoca, 1038.— Disposi- zioni testamentarie incerte per l’effetto, 1040.— V. Sottoscrizione. Testimonj. Età e sesso di quelli che possono essere prodott per gli atti dello stato civile, 37.— Qualî persone possono essere prese per testmonj] nei te- stamenti; 975.— Qualità necessarie per esservi ammesso, 9S0. Tetto. V. Stillicidio. Titoli. Loro repartizione fra i coeredi dopo la di- visione, 842.— I titoli esecutorj contro il defunto Jo sono egualmente contro Verede, 887.— Qual cosa costituisce il titolo autentico, 1318.— In qual caso le copie dei titoli fanno fede, 1335.— Hse- cuzione personale contro 1 notar!, i procuratori, e gli uscieri per la restituzione dei titoli ad essi confidati, 2060.— Tradizione. Nonve n'è bisogno per rendere perfetta una donazione fra’ vivi debitamente accettata, 938. Transazione. Quelle che sono permesse ai conjugi che divorziano per consenso mutuo, 279.— Au- teorizzazione necessaria ad un tutore per transi- gere a nome di un minore, 467.— Redazione per scritto del contratto che contiene la transazione, 2044.— Da chi, come, e su quali oggetti può essere transatto, 206.— Effetti di differenti spe- cie di transazioni, 20149.— Caso nel quale una — Circo- che rendono nulla una transazione, 2055. transazione può essere rescissa, 2053 stanze — Transazione sopra una lite, 5056. Trascrizione. Qual prova può resultare dalla tra- scrizione di un atto sopra i registri pubblici, 1336, — Come si fa la trascrizione dei contratti tran- fad «slativi della proprietà degli immobili, 2181.& } Effetto di questa transcrizione, 2182.— Notifi- cazione da farsi ai creditori dal nuovo proprieta- rio, 2183.— Licitazione che può essere rictliesta BINid dai creditori; 2185.— Come il nuovo proprietario BILIE si mantiene in possesso, non essendo richiesto ROTA«l'incanto, 2185.— Essendo il maggior’ offerente N kete) non è obbligato a far trascrivere il decreto di ag- giudicazione; 2189. V. Conservatore delle Ipo- teche. Traslazione di domicilio. V. Domicilio. Trattori, Vermine dopo il quale non sono più am- messi a reclamare i loro pagameriti, 2277. Tribunale d’ appello. Decide sulle sentenze relative agli atti dello stato civile, al matrimonio, al di- vorzio, all’adozione, alla destituzione di tutela, f) all’ interdizione,( V. questi articoli). 1 presidenti i if di esso possono revocare, o- modificare. 1’ ordine (i UN] della detenzione di un figlio di famiglia, 382. id] DI Tribunale di Cassazione. 1l ricorso a questo tri- | n) bunale in materia di divorzio, sospende l’ esecu- I NBA IRAREO zione delle sentenze, 263. TRAP Tribunale di famiglia. V. Patria Potestà. Ni| Tribunale di primà istanza. Essi nominano ua : curatore speciale al condannato alla morte’ civi- Je, 25.— Il presidente di essi vidima e numera IAN i registri dello stato civile, e ne legalizza gli ‘ estratti, 41 e 45.— ll tribunale omologa gli (RR« atti di notorietà che* suppliscono quelli di na- LR| scita, 72:— Esso decide sulla-rettificazione degli RULE atti dello stato civile, 99.— Provvede all’ammi- i nistrazione dei beni di un‘assente, 112.— Per V’altre-attribuzioni Vedasi, Adozione, Divorzio, DI Imprestito, Prodigo, Stima, Successione, Tu- tela. SRCTAAATA] Truppe. V. Militari. Î| Tutela. A chi appartiene dopo la dissoluzione del MALI: matrimonio la tutela dei figli minorî,€ non li SOI emancipati, 390.— Consiglio di tutela per la madre tutrice, 391.— Convocazione del consiglio di famiglia per Îa conservazione della tutela in caso di secondo matrimonio; 393.— Nomina di un contutore, 396.— Formalità per la tutela deferita dal padre o dalla madre, 397;— per la tutela degli ascendenti; 020,— per la tutela de- ferita ad uu consiglio di famiglia, 406.— Nomina di un surrogato tutore, 420.— Cause che dispen- sano dalla tutela; 427:— Incapacità, esclusione e destituzione dalla tutela. 442.— Amministrazione del tutore, 450.— Conti della tutela, 469.— Può essere nominato un tutore per l'esecuzione delle 9 9 donazioni a carico di restituzione, 1055.— V. Emancipazione, Interdizione ,y Responsabilità. Tutela officiosa. A chi può‘essere deferita, 36r. — Età avanti la quale non può aver luogo, 364. — Suoi effetti, ibid Ufficiali dello stato civile. Loro funzioni negli atti dello staco civile, 38;— nelle pubblicazioni del matrimonio, 63;— negli affissi delle vendite dei beni dei minori, 459.— Pene che incorrono procedendo alla celebr azione di un matrimonio senza che gli sia stato presentato il consenso dei parenti o gli atti rispettosi, 156.— V. Stato ci- vile. Uffciali di Polizia. Loro funzioni nel ricavare i Segni o indizj di morte violenta, 8r. Ufficiali di Sanità. Dichiarazioni di nascita che sono tenuti a fare, 56.— Processo verbale di un cadavere trovato con indizj di morte violenta, 81. — Questi ufficiali non possono profittare delle disposizioni tra-vivi o testamentarie fatte in loro favore durante il corso di una malattia, 909— Eccezione. ibid.— Gli Ufficiali di sanità delle armate possono ricevere ì testamenti dei mili- tari, 982.— Ufficiali ministeriali. Pone che incorrono per ie 562 omissioni delle formalità prescritte dalla legge, 176. Ufficiali municipali. In qual caso possino ricevere un testamento, g95. Ufficiali pubblici. Arresto personale in caso di ri- fiuto di presentare le Joro minute, 2060. Uscieri. Prescrizione per ì loro salar], 2272.— V. Ufficiali ministeriali Uso: Princip] sull'esercizio di questo diritto, 625. Usufrutto. Quando quello delle cose immobili è reputato immobile ,526.—Definizione di questo di- ritto, 578.— Sopra di che e come può essere sta- bilito. 579.— Diritti dell’usufruttuario, 582.— Sue obbligazioni, 600.— Quando l'usufrutto ha fine, 617.— Renunzia dell’ usufrutto considerata relativamente ai ereditori, 622,— Il donante ha la facoltà di riservarsi l’ usufrutto dei beni mo- bili, ed immobili da esso donati o di disporne a profitto. di un altro, gjg.— V. Debiti. Utensili. Quelli che sono necessarj all’ uso delle fabbriche ec. sono reputati immobili, 524. Uterini. V. Parentela. Utilità pubblica. Indennizzazione dovuta per ra; gione di una proprietà della quale siasì esatta la cessione per motivi d’ utilità pubblica, 545. Vacanza di successione. V. Successione, Vacanza di Lutela. V. Tutela. Vendita. I iutori devono far fare la vendita dei mobili dei minori, 452.— Semplice stima che dee fare 11 padre e la madre che hanno il godimento proprio e legale dei beni dei minori, 453— For- ma per la vendita degl’ immobili di un minore an- corchè fosse emancipato, 484.— La vendita dei diritti ereditarj produce l’accettazione della suc- cessione. 780.— Natura e forma della vendita, 158..— Vendita col patto d’ assaggio, 1588.— Promessa di vendita, 1589.— Chi può comprare e vendere, 1594.— Cose che possono essere ven- dute, 1598.— Obbligazioni generali del venditore, Violenza. Come si caratterizza€ Louie:Zie Ve 1602.— Liberazione, 160].— Garanzia in caso di evizione, 1629.— Garanzia delle mancanze della cosa venduta h 1641.— Obbligazioni del compra- tore, 1650.— Nullità e resoluzione della vendita y 1658,— Vendita de’ crediti ed altri diritti incor- porali, 1689.— Come può essere provocata una vendita forzata di beni, 2910.— V Mobili, Li- berazione, Licitazione, Restituzione, Trascri- zione. Ventre. V. Curatore al ventre. Vetture. Responsabilità le’ vetturali per terra, e ga acqua. 1792— h golamenti particolari per ’appaltatore, e direttore delle vetture pubblic he 17‘ Viaggio per mare. Forme degli atti di nascita e di morte durante questi vi: gi, 59 e 86.— For- malità per il testamento, 985. Vigilanza. Gli atti eonservatori e di sem plice vi- È P gilanza non sono atti di adozione di odità, 779. diviene una cua s« di nullità di un contratto, It11, et sea. ) q Visto. Quello dei registri dello stato civile, qI. yitale. Il figlio nato avanti il cento oltantesimo giorno del matrimonio non può essere rigettato dal padre quandofosse dichiarato non vitale. 31 pu Il figlio che non è nato vitale non può succedere 725.— I testamenti o donazioni in favore di un figlio concepito non hanno effetto se non è nato vitale, 906 Vitalizio: V. Rendite. Fiz]. A quali è tenuto il venditore relativamente alle cose vendute, 1613— Vizj redibitorj, 1648. Folontà. Nullità delle donazionî tra? vivi, 1’ esecu- zione delle quali dipende dalla sola volonià del donante, 944 A Matrimonio \GGIUNTE E VARIAZIONI AL CODICE NAPOLEONE DOECGRSE LAS E DÀL CORPO LEGISLATIVO IL 3. SETTEMBRE 1807. x_______— Art. 17. Resta soppresso il 6. 3 concepito in questa‘& forma: 3. con l'affiliazione ad ogni corporazione% estera, che esiga distinzioni di nascita. Art. 427. Al secondo, terzo,€ quarto capo di que- sto articolo, che cominciano con le parole I Membri; e terminano Comabilità Nazionale, sz sostituisca Quanto appresso: Le persone indicate mei Titoli BI, N geVi, Vila IX, X,,e-X1, dell atto delle Costituzioni del 18 Maggio 1803, i Giu- dici nella Corte di Cassazione, il Regio Procura- tor Generale mella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissar] della Contabilità Regia.—: srt. 845. Alla disposizione di questa Articclo si aggiunga quant’ appresso* Nepdimeno i beni li- beri formanti la dotazione.di in titolo ereditario, che 2° Imperatore av rà eretto in favore di un Prin -cipe 0 di un Capo di famiglia, potranno esser trasmessi per eredita, com’ è stato regolato con I° atto Imperiale del 30 Marzo 1806; e coi Senatus- Consulto del 14. Agosto successivo. Art. 2260 e 22601. La disposizione dell’ articolo È 2060 é divisa in due articoli. IL primo periodo formerà da quì innansi esso solo l’ articolo 2260: il secondo periodo formerà l'articolo 2081. La disposizione dell’ antico articolo 2261. è miera- mente soppressa. tl }"e> $ fi j 4” Ì ”-‘ FOUR E L# 2MENGUEJ x ii 1 = nea endizone: Peccati cc 1) a I nta