CODICE. DI NAPOLEONE IL GRANDE TRADUZIONE UFFICIALE. COLLE CITAZIONI DELLE LEGGI ROMANE si 0% ° FIRENZE 0° PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP. si 1810. ao% Pub UE. Vita Zone # Za= Vakt colui © Voli 1 Giuiaé Ì; Deer Amul daigint stroldi( sla E de comi tradi “ dileo di“| sario coni maine . pi i. Eicolta | posti k- i; i Ila !. ì Strolk i presti bal NAPOLEONE LI PER LA GRAZIA DI D'O E PERLE COSTITUZIONI IMPERATORE pe FRANCESI£ RE D'ITALIA- Visti gli articoli 55 e 56 del terzo Statuto Costitu= zionale;; Visia la traduzione in lingua italiana e latina del CODICE NAPOLEONE. Visto il rapporto del G Grai Giudice Ministro della Giustizia del Regno d liala Decretiamo ed ordimiamo naso segue: Art.1.La traduzioni del co picE NAPOLEONE fatte dai ginreconsrliu nominazi dal Gran Giudice; Mini- ue dela Giustizia, sono approvale. Tl conice NAPOLEONE sarà posto in aitività a Sion dal primo giorno deì mese d'Aprile: la sola traduzione italiana potrà essere citata ed aver forza di legge nei iribunal. “3. A datafe dal giorno in cui il CODICE NAPOLEONE sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinauze; consuetudini generali e locali, gli siatuti e regola- menti cesseranno di aver forza di legge generate o par | ticolare neile materie che formano oggetto delle dis- posizioni contenute nel CODICE NAPOLEONE. U Gran Giudice, Mimstro delia Giustizia del No- stro Reguo d'Italia, è incaricato della esecuzione del presente decreio che, sarà stampato, pubbiicato e po- sto in froute ai muovo Codice. cna- f Per ordine di S. M. 1 Imperatorè e Re. co li 16> 4/ Gran Giudice, Ministro della Giustizia: Genn. LUOSI. 1806.} Certificato conforme; 4i Consigliere Segretario di Stato; : See oca ai » NOMI DEI REDATTORI DEL CODICE CIVILE. MU. PRONCHET, PORTALIS, BIGOT DE PREAMENEU, MA- LEVILLE. Nomi di coloro, che hanno discusso il Codice Civile al Cons iglio di Stato. BONAPARIE Primo Console. CAMBACERES Secondo Console. LE BRUN Terzo Console. CONSIGLIERI Di STATO. Sezione di Legislazione. BERLIER, EMMERI, GALLI, MURAIRE, RÉAL, RE- GNIER, THIBAUDEAU, TREILARD. Sezione dell’ interno. CRETET, FOURCROY, FRANGOIS! de Nautes), MIOT, PELET, REGNAUD|( de Saim-Jean-d' Angely), SEGUR, SHÉE. : Sezione delle Finanze. BERENGER, BOULAI, COLLIN, DAUCHY, DEFER= MON, DUCHATEL, JOLLIVET. Sezione della Guerra. BRUNÈ, DESSOLES, DUMAS, GAU, JOURDAN, LA= CUÉE, PETLET, SAINTE-SUZANNE. Sezione della Marina. BRUIX, DUPUY, FLEURIEU, FORFAIT, NAJAC, REDON, TRUGUET È Membre della Sezione di legislazion del Tribunato, che han concorso atta confezione del Codice Civile. ‘ ALBISSON, BERTRAND DE GRUELLE, BOUTTEVIL- LE, cHABOT( de l’Allier) DUVEYRIER, FAURE, FA- VARD, GARY, GILLET( de Seine ec Oise), GOUPIL- PRÉFELN, GRENIER, JAUBERT, HUGUET, LAHARY, LEGOUPIL-DUCLOS, LEROY(de l’Orne), LEROY)de le Seine), MALHERBE, MOURICAULT, PERRAU, SA- VOYE-ROLLIN,$IMÉON, TARRIBLE, VEZIN. CODICE CIVILE x TITOLO PRELIMINARE $rLra PUBBLICAZIONE, DEGLI EFFETTI, E DELL'ÀAP- PLICAZIONE DELLE LEGGÌ IN GENERALE. ARTICOLO I. i ph leggi hanno esecuzione in tutto il territorio ita» liano in forza della promulgazione fatta dal Re. Sono osservate in qualunque parte del Regno dal momento in cui può esserne conosciuta la promulga- zione. La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta nel dipartimento, in cui risederà il Go- verno, trascorso un giorno dopo quello della promul- gazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine, coli’aggiunta di altrettanti giorni, quante diecine di miriametri( circa bomiglia comuni) sarà distante il capo luogo di ciaschedun dipartiinen- to, dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione. Novell. 66,cap. 1. è 2. La legge non dispone, che per l'avvenire; essa, non può aver effetto retroattivo.| Leg. 7, cod. de legibus.— Novell. 115, cap.© — Leg. 27, cod. de usuris. 3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tuiti quelli che dimorano nel territorio. sfizi rio 6 I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi del Regno.: GI Italiani, tuttochè residenti in passe straniero, sono soggetti alle feggi, che risguardano lo stato, e la capacità delle persone. 4,Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di iui come colpevole di negata giustizia. Argum.ex novella 115, cap. 1. 5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza. Argum. ex leg. 12,$ 1, cod. de legibus. 6. Le leggi, che interessano l’ordiue pubblico od il buon costume, non possono essere derogate da par- ticolari convenzioni. Leg. 28, in pr. leg. 58,(f. de pactis. leg. 20, in pr. de religiosis et sumplibus funerum. leg. 1,$ 9, ff. de | magistratibus conveniendis, leg. 15,$ 1, F ad le- gem falculiam: leg. 45,$ 1, É. de diversis regulis Jjuris: di to rà li li LIBRO LI. PELLE PERSONE TFLOLOo.t:.. Del Godimento, e della Privazione dei Diritti civili+ CAPO TT. Del Godimento dei Diritti civili. n. L'esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di ci/fadizo, la quale non si acquista, nè si conserva, che in conformità della legge costituzionale. 8. Qualunque Italiano gode dei diritti civili. Leg. 17,(F. de statu hominum. 9- Qualunque individuo nato nel Regno da uno straniero potrà nell’anno susseguente alla di lui mag- giore età reclamare la qualità d’ /taliazo; purchè, risiedendo nel Regno, dichiari la intenzione di fissar- vi il suo domicilio, ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nello Stato Italiano, ed ivi lo stabilisca nel decorso di un anno dall’atto della suddetta promessa. 1 10. 1 figli nati da un Italiano in paese straniero sono Îialiani. I figli nati in paese straniero da un Italiano, il ‘quale abbia perduto la qualità d’Italiano, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le for- malità prescritte nell'articolo 9. Argum. ex teg. 19, ff. de statu hominum. Ei leg. 24, eod. ci 1 11. Lo straniero godrà nel Regno de’ medesimi di- ritti civili, ai quali sono o saranno ammessi gl Italia ni, in vigore dei trattati, dalla nazione a cuì tale straniero appartiene» i ( La facoltà di disporre e di ricevere per mezzo di tes- tamento è di dritto civila; a Roma perciò lo straniere ; derigo II, L. I. Delle Persone. ‘n'era incapace. Leg. 1, in pr.. ff. ad leg. falcid. Leg: 6. 6 a ff. de haered. Inst. Leg.1, cod. eod.— Ul- pian, fragment. tit. 24. Ga. Convien osservareche l'Autentica 0mzescod.comm. de successionib., mon ha derogato a questo diritto, co- me credomo alcuni. Quest'Autentica none tratta dalle Novelle dì Giustiniano, ma da una costituzione di Fe- De statut. et consuetudinid.$. 10., che non fa parte del Corpo del Diriito.) 19. La straniera, che si mariterà con un Italiano, seguirà la condizione del marito.| 13. Lo stransero, ammesso dal Governo a stabilire ;l domicilio nel Regno, godrà ivi di tutti i diritti ci- vili, sino a che continuerà a risiedervi. 14. Lo straniero, anche non residente nel Regno, potrà citarsi avanti i tribunali italiani per la esecu- zione delle obbligazioni da lui coniratte con un Ita- Jiano nello Stato italiano, Potrà parimente essere chiamato avanti i tribunali ‘italiani perle obbligazioni da lui.contratte in paese straniero con un italiano. ( Questo articolo è contrario alla massima stabilita vella procedura civile. 7°. Leg. a,cod. de jurisdictione omnium judicum et de foro competenti. Leg.3, cod. ubi in rem actio eserceri debeat.) 15. Un Italianio potrà essere citato avanti un tri- bunale del Regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero con uno straniero. 16. In qualunque materia, escluse quelle di com- mercio, lo straniero, che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel‘pagamento delle spese e dei danni risultanti dal processo, quando non posseda mel Re- gno beni-stabili d'un valore sufficiente ad assicurar- ‘ne il pagamento. Instit. de satisdationibus. Leg. unic. cod. eodem (i ILA 4 il cche o da N dl Log UL Mi (06 dallo | Fe che mo, ilire cl o» Ita= pali 1ese lita one od, tri© tie me di ini Lee UA .T. T Del Godimento ee. 4 titulo. leg. 46,62, ff: de procuratoribus. Toto tu» tulo, f. judicatum solvi. CAPO II. Della privazione dei diritti civili. i SEZIONE I Della privazion dei diritti civili derivata dalla perdita della qualità d' Italiano 3 17. La qualità d*Italiano si perde, 1.° per 5 na- turalizzazione acquistata in paese straniero; 2.° per l'accettazione, non autorizzata dal Governo, di pub- blici impieghi conferiti da un governo estero; 3.° per V'aggregazione a qualsivoglia corporazione straniera’ che esiga distinzione di nascita; 4.° finalmente, per qualunque stabilimento in paese straniero, con animo di non più ritornare. Gli stabilimenti di commercio non potranno giam- mai considerarsi come formati senz’animo diritornare. Argom. ex leg. 17, et 19,64, D. de captivis et postl:minio reversis. 18. L’Italiano, che abbia perduta la qualità d’ Ita- liano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll’ approvazione del Governo, e dichiarando di vo= Jervisi stabilire, e di rinunciare a qualunque distin- zione contraria alla legge italiana. 19. Un’ Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito. Se rimane vedova, ricupererà la qualità d’Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll” appro= vazione del Governo, e dichiari di voler fissare il do-; micilio nel Regno. 20. Gl’individui, che riacquisteranno ne’ casi con- templati dagli articoli 10, 18 e 1gla qualità d'Italia ni, uon potranno valersene se non dopo d'aver adem- piie le condizioni prescritie da questi articoli, e sola» 10 L. I. Delle Persone. mente per l’ esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale epoca. 21. L'Italiano che, senza autorizzazione del Gover- no, enirasse al servigio militare di Polenza estera, o si aggregasse ad una corporazione muliiare straniera perderà la qualità d’ L'aliano. Non potrà rientrare ne! Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la quaiità d'italiano, se nou dopo aver adempite le condizioni prescrilte allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro gl Haliani, iquali hanno portato o porleranno le ar- mi contro la patria.. Argum. ex Leg. 19,$4,(7. de caplivis et postlimi= nio reversis+ pi SEZIONE J1. Della Privazione de’ Diritti civili în conseguenza di condanne giudiciali. 29. Le condanne a pene, l’efletto delle quali è di privare il coudannato da ogni partecipazione ai dirilti civili specificati in appresso, producono la mortecivile. Leg. 2, /f. de paenis. Ulpian. Fragm tit. 10,95. 23. La condanna alla morie naturale produce la morte civile. ca L. 29, ff. de paenis.. 24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se nou quando la legge io deterinina. 25. Per la morte civile, il condannato perde la pro- prietà di tutti i beni che possedeva; si apre la succes- sione a pro de’suoi eredi, ai quali si deyolvono i di lui beni, come se fosse morio naturalmente e senza Lesia- mento. Non può succedere, nè trasmettere a titolo di succes= sione i beni che avesse di poi acquistati. ‘Non può disporre de’ suoi beni in tutto od in parte per donazione fra vivi, nè per testamento, nè ricever- rificati ù) 0Vere Ta, 0 aniera salone lano; serilte er in onto Jato (limi cono IDA: pro- r088” i Jut siae pese te gie T.1. Del Godimento ec. sl ne per gli stessi titoli, eccetto che per causa d’alimenti. Non può esser nominato tutore nè concorrere agli atti relativi alla tutela. Non può essere testimonio in un atto solenne ed au: tentico, nè essere ammesso a far testimonianza ia giudizio. i Nou può stare in giudizio, nè come attore, nè come convenuto, fuori che in nome e col ministero di un curatore specialmente nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l’azione. Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile. I] matrimonio che avesse precedentemente contrat=- to, è disciolto per tutti i suoi effetti civili. 11 conjuge ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si fareb= be luogo per la morte naturale. Leg. 10, cod. de bonis proscriptorum.— Novell. 17, cap. 12. Novell. 134, cap. ultim.— Authentic, bona damnatoruni.— Cod. de bonis proscriptiorum. Leg. 13,(F. de bonorum possessione. J.eg. 1, cod. de hacredibus instituendis. Leg.»7, ff. de pacnis. Leg. 19, ff. de jure fisci. Leg. 1%, Leg. b1,3 4, I° de donatienibus. L.15,/f de interdictis el relegatis. Leg:8, 61,2, 4/7. qui testamento facere pos- sunt. Leg, V, 6 2, ff: de legatis 3° Leg, 5 ff. de his quae pro non scriptis habentu», Leg. 16, ff. de in- terdictis et relegatis| T.eg. 10,(F. de capite iminutis Leg. 8,{f. de annuis legatis. Leg. 22;$5,/ man- dati.— Argum, ew Lege 2, cod, de legit. tutoribus. Leg. 5, f.$:5, de testibus.— institui. de testa- mentis ordinandis:,,66. Leg. t, cod. de repudiis et judicio de moribus su= blato. reg. 6561, de bonis damnatorum.— Ar gument. ex lege 22, jr,/ soluto matrimomo.— L. 13,6 1, de donationibus inter virum ei uvorem oi 12 L. I. Delle Persone. 26. Le coudanne proferite in contradittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della lo- ro esecuzione, tanto reale, che in effigie. ( Le leggi romane riguardavano il condannato, fino dal momento della condanna, come morto civilmen= te. 77. leg. 10,01, les. 29, ff. depaenis. reg.6,$6, P?° de injusto rupto et irrito facto testamento.) 27.Lecondannein contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi all’esecu- zione della sentenza, in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi. 28. Duranti i cinque anni, i condannati in contu- macia saranno privi dell’ esercizio dei diritti civili, sino a che si presentino in giudizio o vengano nel de- corso di questo termine arrestati. { loro beni saranno amministrati, e lé loro ragioni promosse come quelle degli assenti. 20. Quando il condannato in contumacia si presen- terà volontariamente nei cinque anni, da computarsi dal giorno dell’esecuzione, o verrà in questo termine preso e cercerato, la sentenza sarà annullata ipso jure: l’ accusato sarà restituito nel possesso de’ suoi beni, e nuovamente giudicato: e se colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena di- versa che porti ugualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell’esecuzione della secon- da sentenza. 50. Allorquando il condannato in contumacia, che non si sarà presentato o non sarà stato imprigionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sen- tenza assolto, o condannato ad una pena la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire dal giorno in cui sarà com- parso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà gli affetti che aveva prodotti la morte civile nell’inter= | uo hi è Ù) Non alla Jo» 0, fino ilmen= 6,$6, ino la 'esecue i quali contit= civili, rel de- agioni l'eseli= utarsi rmine )jure: ni,€ a, egli na di- a non ecol- , che nato sen- > non initti ome verà tere. T. I. Del Godimento ec.— dd vallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio. Argum. ex Leg. 4, f. de requirendis vel absenti- bus, et Leg. 2, cod. de requirendis reis.{ Le leggi romane proibivano di pronunziar pene capitali o af- flittive contro gli assenti. Leg. 1, /. de requirend. vel absentibus. Leg. 15 fF. de paen.) 51. Se il condannato in contumacia muore nel ter- mine dei cinque anni accordati senza essersi presenta» to, 0 senza essere stato preso ed arrestato, sarà con- siderato morto nell’ integrità de’ suoi diritti; la sen- tenza contumaciale sarà annullata ipso /ure: senza pregiudizio però dell’azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato, se nou in via civile. Argum. ex Leg. 13,$. 1, ff qui testamenta facere possunt, et Leg. 15,$ 4, ff. de requirendis vel ab- sentibus reis. i 52. La prescrizione della pena non ripristinerà mai il condannato ne’ suoi diritti civili pel tempo av= venire. i (Neli’antica Giurisprudenza francese, il delitto non perseguitato per lo spazio di 20 anni era prescritto; { imbert, LL 3, c. 10. n. 8eg) e kiò fondavasi sulle leggi Romane /eg. 15 cod. de leg. Cornel. de fal- SÙS 55.I beni acquistati dal condadnato dopo incorsa la morte civile, e de quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno alla nazione per diritto di caducità. i Lu Tuttavia il Governo potrà disporne a favore della vedova, dei figli o parenti del condannato, in quel modo che l'umanità sarà per suggerirgli. L. I. Delle Persone. TITOLO I: Degli Atti dello stato civile. CATO. i Disposizioni generali. 34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l’anno, il giorno e l’ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i co- guomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati. 55. Gli ufficiali dello stato civile non potranno in-, serire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oitre quello che deve essere dichiarato dagli intervenienti. 36. Le parti interessate nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica. 57, I testimonj presentati per gli atti dello stato ci- vile non potranno essere che maschi in età almeno di ventun anno, parenti od altri, e saranno scelti dalle persone interesssate. 38. L'ufficiale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti, od ai loro procuratori, ed ai testimonj. lu essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.. 39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ ufficiale dello stato civile, dai comparentie dai testimonj]: ov- vero si farà menzione dalla causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi. 4o. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun Comune sopra uno o più registri tenuti in duplo. 41. I registri saranno numerati dal primo all’ulti- mo foglio, e ciascuno di questi sarà vidimato dal pre- Si Li) o l'anno, mi, ico ) di tull anno ile , sla pet me venienli, | saraino ino: fara | speciali stato cis Imeno di ti dalle ra degli tori, ed pento di ufficiale )nj: 0Y- edito at ocitti in puti 10 Jl'ulti= Jal pres T.II. Degli Atti dello stato civile. 15. sidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci. 42. Gli atti saranno inscritti ne registri senza inter= ruzione, e senza alcuno spazio in biauco. Le caucel- lature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saran- no abbreviature, e non potrà mettersi veruna data iu LU numeriche. 45.1n fine di ogni anno i registri saranno chiusi e fir* maii dall'ufficiale dello stato‘civile, e dentro un mese uno dei registri sarà depositato negli archivj del Co- mune,€ l’altro presso la chincellaffa del tribunale di prima istanza. 44. Le procure ele altre carte che debbono restare unite agliatti dello siato civile, dopo che saranno sta- te vidimate dalla persona che le avea prodotte, e dal- l’utficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio dei registri, il cui REA‘deve farsi in detta cancelleria. 45. Qualunque persona poirà farsi rilasciare dai de- positarj de registri dello stato c'vile gli estratti de'me- desimi. Questi estratti, uniformi ai registri, e legaiiz- zati dal presidente del tribunale di prima istanza, 0° dal giudice che ne sostiene le voci, faranno fede sino a da siano attaccati di falso. Argum. ex leg. 4, et leg. 6, ff de edendo. 46. Al lorquando non sì saranno tenuti i registri o si saraluo smarriti, avrà luogo fa pruova, col mez= zo tanto di documenti che d: testimonj, ed in questo caso i matrimonj, le ascite, e le morti potranno pro» varsi coi registri, e colle carte de’ genitori defunti, egualmente che per testimonj]. 47. Qualunque atto dello stato ciyile degl’Ttaliani, e deglistranieri, formato in paese straniero, farà fede, e sarà esteso secondo le forme usate in quel paese. 48. Qualunque atto dello stato civile degl’ Italiani, L.1. Delle Persone. formato in paese straniero, sarà valido se è stato ri- cevuto secondo le leggi italiane dagli agenti diplo- matici o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno. i 49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di uu al- tro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall’ ufficiale dello stato civile nei registri correnti, od in quelli che saramio stati depositati negli archivj del Comune e dal cancellie= re del tribunaie di prima istanza sui registri deposi- tati nella cancelleria, pel qual effetto 1° ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale, ibquale iuvigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme in due registri. 5o. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una mul- ta che non potrà eccedere lè cento lire. 51. Ogni depositario di registri sarà responsabile eivilmenie delle alterazioni che vi sopravverrann», salvo a Iniil ricorso contro gli autori delle medesime. ( La disposizione di quest'articolo non è che un ap- plicazione delle leggi sulle obbligazioni del depositar:0 P.argum.ex leg. 1.6 16./f: Deposit. vel contr. leg. 42, SD: ad leg. Aquil.; leg. 18,61,(f. commodat.) 52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque iscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in alro modo che sui regi stri a ciò destinati, daranno luogo all’azione de dan- ni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale. 53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di pri- ma istanza sarà tenuto di verificare lo stato de' regi- stri al tempo del loro deposito presso la cancelleria stato ti» li diplo» nmerciali izione di di utt al- richiesta ato civile nuo stati ancellie= i deposi» iale dello al Regio vigilerà, forme i recedenti nunziata na mul. onsalile LTanNo, deste, g IM ape positano leg. 43, ti dello tti fatta ui regie le' dan=. igore le dipri- e regi» elleria T. II. Degli Atti dello stato civile. 17 formerà un processo verbale sommario della seguità verificazione, denunzierà le contravvenzioni o i de- litti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà le istanze per la loro condanna alle multe. 54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo sta- to civile, le parti interessate potranno ricorrere con tro il giudicato.: CAPO 1 Degli Atti di nascita- 55, Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al pario, ail’ ufficiale delio stato civile, cui si dovrà preseutare il fanciullo. 56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal pa- dre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medi- cina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sa- nità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo doinici- lio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravala, L'atto di nascita sarà senza dilazione esteso, alla presenza di due testimonj.. 57. S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della medesima, il sesso del fanciul- lo, edi nomi che gli saranno stati dati, inomi, cogno- mi, la professione ed ibdomicilio del padre e della ma- dre, e quelli dei testimonj.‘ 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo recentemen- te nato, sarà tenuto a farne la consegna all’ ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritro- vati presso il medesimo, ed a dichiarare, tntte le cir- costanze del tempo e luogo in cui sarà stito ritrovato ù Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, che annuncierà inoltre l'età apparente del fanciullo il sesso, il mome che gli sarà dato, l'autorità civile cui serrì consegnato. Questo processo verbale sarà in-- scritto neiregistri.+ 2. ì 18£.. I. Delle Persone. — 59. Nascendo un fanciullo in teinpo di un viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ven- tiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi e di due testimonj presi fra gli ufficiali del ba- stimento, 0, in mancanza di questi, fra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà esteso,*cioè, sui bastimenti dello Stato, dall’ufficiale dell'’amminisira- zione della marina, e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprieta- rio o patrone della nave. L'atto di nascita sarà in> scritto appiè del ruolo dell'equipaggio. 60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, fanto per prendere fondo, quanto per qualunque al- tra causa, fuorchè quella del suo disarimamento, gli ufficiali dell'amministrazione della marina, capitano proprietario o patrone saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell’ uffizio del preposto all'iscrizione marittima, ed in un porto stra- miero, presso il commissario delle relazioni commer- ciali._ i «L'una di queste copie resterà in deposito presso l’uf- fizio dell’ iscrizione marittima o nelia cancelleria del commissariato; l’altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certi- ficata di ciascuno di detti atti all'ufficiale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo od a quel- lo della madre se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta nei registri. 61. Arrivando il bastimento in un porto di disar- mamento, illfuolo dell'equipaggio sarà depositato pres- so l’uffizio del preposto all'iscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell'atto di nascita da Ivi sottoscritta all’ ufficiale dello stato civile del domicilio clel padre, od essendo questi ignoto, a quello della ma- * È[puoi fede (i) gelo gione I E fee mid lu foche! qu, mqu kn AU) {ran solo {glo | pod tribu ki Tarta iglio dio 9 ino; Mme, DI di con Miti ‘[lura ra di, til Ì, gd VIaestO e ven» ivi si lel ba- ersone è, sui n istra= nti ad rieta= rà ite lento, ne al- 0, gli dilano silare ranno to del ) stra» Mer l'ufe ia del della Jerli= stato uel- Testa sar- rese il dui ilio pa- T. II. Degli Atti dello stato civile. 19 dre del fanciullo: questa copia sarà successivamerte inscritta nei registri.. 62. L'atto di ricognizione di un fanciullo sarà in- scritto sotto la sua data nei registi, e se ne farà men- zione in margine dell'atto di nascita, qualosa esista- CAPO SH, Degli Atti di Matrimonio. 65. Prima della celebrazione del matrimonio, l’uf- ficiale dello stato civile farà due pubblicazioni in gior= no di domenica avanti la porta della casa del Comune coll’intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l’at- to che ne verrà esteso, esprimerauno i nomi, cogno- mi, le professioni, e i domicilj dei futuri sposi, la lo- ro qualità di maggiori o minori, edi-nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei loro genitori. Questo at- to conterrà inoltre i giorni, i luoghi e le ore in cui sa= rauno state fatte le pubblicazioni e sarà iscritto in um. solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni fo-. glio, e vidimato, come è detto all’ articolo 41, e de- positato in fine di ciascun anno nella cancelleria del tribunale del circondario. 64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà eri= marrà affissa alla porta della casa del Comune duran- ti gli otto giorni d’intervallo dall’una all'altra pubbli cazione. ll matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno da che sarà seguita la seconda pubbiica- zione, non compreso il giorno della medesima. 65. Non effettuandosi il matrimonio entro l’anno, da computarsi dalla scaderìza del termine delle pub- blicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nellà forma di sopra stabilita. pas 66. Gli atti d'opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull’originale e sulla copia dagli oppoven- ti, 9 da persone munite di loro procura speciale edi ‘20 L.I. Delle Persone. ‘autentica; essi dovranno essere initimati colla copià della procura alla persona, od al domicilio delle parti, ed all'ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il visto sull’originale. 67. L'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione dell’opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell’ iscrizione di dette opposizioni farà aliresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata ri- messa. LT; 68. Nel caso di opposizione, 1’ ufficiale dello stato eivile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l'atto, col quale è stata tolta l’opposizio- ne, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni e le spese. 69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta men- zione nell’atto di matrimonio, e sele pubblicazioni so- no state fatte in più Comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall’ ufficiale dello stato civile di ciascun Comune, comprovante che non esiste oppu- sizione alcuna. 70: L'ufficiale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell’impossibilità di procurarselo, potrà sup- plirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quel- lo del suo domicilio. n1. L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di selte testimonj dell’ uno o dell’ altro sesso, siano o no rarenti, dei nomi, de’ cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de’ genito- ri, se sono conosciuti; del luogo, e per quanto sarà. possibile, dell’epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l’atto. I testimonj sottoscrive- ranno l atto di notorietà unitamente al giudice di pa-- (A quelli + voro, diri trimo! qual vice mai gjr adr di qu — pale Ju fl n um ip {lio dell (XA dino (O) id tolo tir pali, qui dI mM copià ‘parti, orti il ritardo egistro one di dicati, alari» o stato chegli Josizio= tuttii a men: ioni so rranno o civile e Oppo: ‘altodì oso che ri supe ato dal a quel» one di 0 ono gione è renito: o sarà per le scrive- di pae T. Il. Degli Atti dello stato civile... 24 ce; enel caso che non potessero o non sapessero scri- sere, se ne farà menzione. r2. L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dovesi deve celebrare il ma- trimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Regio Pro- curatore, darà o ricuserà la sua omologazione a misu» ra che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiara- zioni dei testimonj, ele cause per le quali non si pos- sa produrre l’atto di nascita. i 35. L'atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrài nomi, cognomi, ie professioni, ed i domicilj del futuro sposo, e di tuttii quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il lo- ro grado di parentela. 74, Il matrimonio sarà celebrato nel Comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabi- lito da sei mesi di abitazione continua nel Comune. n5. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l’ ufficiale dello stato civile, nel'a casa del Comune, e in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documen- ti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle forma- lità del matrimonio, egualmente che dal capo sesto del titolo del Matrimonio, contenente i Diritti, edi Po- veri rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delie parti, l'una dopo l’altra, la dichiarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e mo- glie, proruncierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente atto. 76. Nell’atto di matrimonio si esprimeranno, ro.Inomi, i cognomi, le professioni, l'età, il Imoge di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi; 2.° Se sone maggiori o minori; x 42 I. 1. Delle Persone| 3.° I nomi, i cognomi, le professioni, e i domicilj&|# dei padri e delle madri; da 4.9 Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e pai delle avole, e quela della famiglia nei casi in cuièri-{A chiesto; d 5.° Gli atti senetosii ove sene siano fatti; du 6.° Le pubblicazioni nei diversi domicilj; È 7.9 Le opposizioui, se vene sono state; la loro tese| n sazione, ovvero la menzione che non vi è stata oppo- na sizione; o" 8.° La dichiarazione dei contraenti di prendersi per* isposi, e quella fatta dall'ufficiale pubblico, deila loro" unione; 1‘Ri 9.9 I nomi, icognomi, l'età, le professioni, ed i do- du di micilj dei testimonj e la loro dichiarazione sesonopa-| hi Ù renti o affini delle parti, da quallato ed in qual grado. na 13 CAPO IV. pai Degli Atti dî morte.. pi 77. Non si darà sepoltura, se non precede l’autoriz- po zazione dell'ufficiale dello stato civile da rilasciarsi su| kn carta semplice, e senza spesa. L'ufficiale dello stato ci- i/ vilenon potrà accordarla«se non dopo che si sarà tra-||"! sferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e i dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte me- Li desima:‘a riserva de'casi contemplati dai regolamen- da ti di polizia. Du 78. Si estenderà l’atto di morte dall’ufficiale dello» stato civile in seguito della dichiarazione di due testi- na monj. Questi testimonj, sè è possibile, saranno due più tt À prossimi parenti o due vicini,e quando la morte di qual ca che persona accada fuori del di lei domicilio, si assu- di meranno in testimonj quello nella di cui casa sarà es- ap sa defunta, ed un parente od altro testimonio.. FO 790E° atto di morte conierrà il nome, il cognome, m l'età, la professione ed il domicilio del delta il no- Rui me, e cognome del conjuge superstite, se la persona omic} lavie ulbri» TO Ces: ‘ope: SÌ per la loro Ono pae grado utoriza arsi sil tato cile rà tra: orle, e ‘fe me» amen e dello e testi» ine più li quale i asse ar es" Ione, sino. ersona T. 11. Degli Atti dello stato civile 25 defunta era congiunta in matrimonio, 0 vedova; i no- mi,i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilj dei dichiaranti; ed il grado di lor parentela ,. se sono pa- renti. i Lo stesso atto conterrà inoltre, per quanto si potran- no sapere; i nomi, icognomi, la professione e il do- micilio del padre e della madre del defunto, e il luo- go della sna nascita. 80. In caso di morte negli spedali militari, civili, od in altre case pubbliche, i superiori, direttori, am- ministratori e sopraintendenti di queste saranno tenu- ti di darne l’ avviso entro ore ventiquattro all’ ufficiale dello stato civile yil quale vi si trasferirà per assicurar- si della morte e ne stenderà l’atto in conseguenza ‘ delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese in conformità del prece- dente articolo. Nei detti spedali e nelle dette case si terranno regi- stri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed in formazioni.. L'ufficiale dello stato civile trasmetterà l’atto di mor- te all'ufficiale dell’ultima abitazione della persona de- funta, il quale lo iscriverà ne' registri. 81. Risultando segni od indizj di morte violenta, ed essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, nonsi potrà seppellire il cadavere, se non dopo chel’uf- ficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, ab+ bia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sull’abita= zione del defunto., 82. L'ufficiale di polizia dovrà immantinente tra= smettere all’ utficiale del stato civile del luogo dove sa- rà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel sue L. 1. Delle Persone. processo verbele, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte. i* L’ ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una co- pia a quella del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri,© 83 I cancellieri criminali saranno tenuti entro ven- tiquattro ore dall’ esecuzione d’una sentenza di morte, a trasmettere all’ ufficiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta| esecuzione, tutte[e notizie enunciate nell'articolo 79 in vista delle quali si estenderà l'atto di morie. 84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d'arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamen- te avviso dai carcerieri o custodi all’ ufficiale dello sia- to civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l'atto di morte nelle forme prescritte dall’articolo 80. 85: In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d'arresto, o perla esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna men- zione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi neila forma prescritta dall’arti- colo 79. EA 24 86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se. ne formerà l’atto entro ore ventiquattro, alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o in loro mancanza, fra gli uomini dell’equipagggio. Questo atto sarà esteso, cioè, sopra un bastimento del- lo stato, dall’ufficiale di amministrazione della mari- na; e sopra un bastimento di spettanza ad un nego- ziante o armatore, dal capitano, proprietario o patro- ne del medesimo. L’atto di morte sarà inscritto ap- piè del ruolo dell'equipaggio.© 87. Al primo porto a cur approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra cansa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali del- la amministrazione della marina, capitano, proprieta- mo iran grlit AI i por all quae Jesar cn | sal TÀ l'atto * Una cq° Ma stò ero ven: I morte, lel luog , tutte È Ile quali rette cas latamel- ello sia rà L'ally 0. i OCCONN one delle ima mel sarauio lall'arti mare,& presenza imento, pagggio. nto del. la mari n nero” o palio itto ap: imento, L cansa, jali del oprieio T. Il. Degli atti dello stato civile. 25 rio o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a’ termini dell’ articolo Go. All’arrivo del bastimento nel porto di disarmamen- to, il ruolo d’ equipaggio si depositerà all’ ufficiò del proposto all'iscrizione marittima: questi trasmetterà ail' ufficiale dello stato civile del domicilio del defonto una copia dell’ atto di morte da lui sottoscritto, la qua- le sarà senza dilazione trascritta nei registri. CAPO V. Degli atti dello stato civile riguardanti i militari fuori del territorio del Regno. 88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, riguardanti militari o altre persone impiegate al seguito dellearmate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve leeccettuazioni contenu- te ne seguenti articoli. i 84. Il quartier-mastro in ciascun corpo d'uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante megli altri corpi, faranno le funzioni d’ ufficiale dello siato civile; queste stesse funzioni si eseguirano, riguar- do agli ufficiali senza truppa ed agli impiegati dell’ar- mata, dall’ispettore delle riviste addetto all’armata od ii corpo dell’armata. 90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro” per gli atti dello stato civile relativi agi’ individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’armata o di un corpo d’armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agl'impiegati: questi registri saranuo conservati nello stesso modo che gli altri regi- stri dei corpi e stati maggiori, esaranno depositati ne- gli archivj della guegra, al reingresso dei corpi o del- Je armate nel territorio del Regno. 91. I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall'ufficiale che lo comanda: e presso . D) sé L.t. Delle Persone. lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore ge- nerale.; g2. Le dichiarazioni di nascita all’ armata saranno. fatte nei dieci giorni successivi al parto. 93. L'ufficiale incaricato del registro dello stato ci- vile dovrà, entro dieci giorni dopo l'iscrizione di un atto dinascila, trasmetterne un estratto all’ ufficiale dello siato civile dell’ultima abitazione del padre del fanciullo, o della madre, seil padre non è conosciuto. 94.Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e de- gli impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo della loro ultima abitazione; ed inoltre, se si tratti d’individui addeiti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del mairimonio, sa- ranno messe all'ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d’ufficialisenza truppe o d’impiegati che forman parte dell’armata, saranno messe all'ordine del giorno deli-armata medesima, o del corpo d’armata. 95. Immediatamente dopo l’inserizione dell'atto di celebrazione del matrimonio, I ufficiale incaricato del registro rie spedirà copia all’ ufficiaie dello stato civile dell’ ultima abitazione degli sposi. | 96.Gliatti di morte saranno estesi presso ciaschedun corpo, dal quartier mastro e per riguardo agli ufficia@ lisenza truppa ed agl’impiegati, dali’ispettore delle ri- viste sulla deposizione di tre testimonj: e l’estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all’uf- ficiale dello stato civile dell’ ultima abitazione del de- funto. A 97. In caso di morte negli spedali militari ambulan- ti o sedentarj, l'atto sarà esteso{lal direttore di detti spedali, e trasmesso al sarta del corpo, ed all’ ispettoredelleriviste dell’arniata o corpo d’armata, di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmet- teranno una copia all’ ufficialedello stato civile dell’ul- tima abitazione del defunto, dui Succ] Ore gas al'anno, ato ci- di uu fficiale tre del sciuto, uri ede uLte nel ses cinque 0, st e polsi Ormal giorno 'attoddi ato del o civil shedun ufficiaf elleti» atto di all'uf- del dee bulan- di detti pd; el rmata, asmet: dell’ul- CI T.II. Degli Atti dello stato civila. 29 98. L’ ufficiale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall’armata copia d’un atto dello stato civile, sarà tenuto ad iscriverla successivamente ne’ registri. CAPO VI. Della rettificazione degli atti dello stato civile. 99.Domandandosi la rettificazione d'un atto dello stato civile, si provvederà dal tribunale competente; previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l’appellazione. Le parti in eressate saranno chiamate, se vi sarà luogo. 100. La sentenza di rettificazione non potrà mai es= sere opposta alle parti interessate le quali non l’aves- sero domandata, o che non fossero state citate. Argom. ex. leg. 1, cod. inter alios facta vel judicata. Leg. 27.64. 7° de pactis. 101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall'ufficiale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatto i nel margine dell'atto riformato. TETO LO: HH. Del Domicilio. 102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quans to riguarda l’esercizio dei suoi diritti civ ili, è è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento. Leg. 7, cod. de incolis. {Secondo leleggi romanela stessa persona poteva aver due domicilj. Leg. Si-lep.: 27;$1, deg 5, leg: 6,62, leg. 27,$ 2, leg. 23.{ff ad municipalem et de incolis.) 103. L’ abitazione reale trasferita in un altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabili» mento, produrrà cangiamento di domicilio. ap 4, et leg. 20 f?.‘ad municipalem et de incolis. 104. La prova dell’intenzionerisulterà da una esprese sa dichiarazione fatta alla PARO del tttog 30 ché w s@ 98 L. I. Delle Persone. si abbandonerà, eda quella del luogo dove si sarà tfa= sferito il domicilio. 105. In mancanza di dichiarazione espressa, la pro- va dell’intenzione dipeuderà dalle circostanze. Leg. 27,$ 1. leg. 35, leg. 6,$2,e8 leg. 2,$2,fad municipale et de incolis.» 106. Il cittadino chiamato a pilfbtico impiego tem- porario o rivocabile, conserverà il primiero suo domi- cilio, quando non LO binate un’intenzione contraria. 16g. 2, cod. de incolis. gi 107: L'accettazione d’impieghi conferitia vita, por- terà l'immediata translazione del domicilio dell’impie- gato nel luogo in cui deve esercitare l’impiego. Leg. 22,$ 6, /. ad municipalem et de incolis. Leg. 8, cod. de incolis. ‘108. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato-avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore: il mag- giore interdetto avrà il domicilio presso il curatore. keg.38,$.3, ff. ad municipalem et de incolis. leg. 37,$ 2, ed. leg. unie. cod de mulieribus in quo loco, | leg. 13. cod. de dignitatibus. 109. I maggiori, che servono o lavorano abitual- mente in casa altrui, avraunolo stesso domicilio; delle persone a cui servono, od in casa delle quali lavora 0, allorquando abiteranno con esse nella stessa casa. reg. 6.$ 3, et leg. 22, in pr. ff. ad municipalem et de incolis.. 110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell’aperta successione. veg. unic. cod. ubi de haereditate agatur. 111. Allor quando le parti o una di esse in un atto, e per l'esecuzione del medesimo avranno eletto il do- micilio in unluogo diverso da quello del loro domiciiio reale, le citazioni, domande e i procedimenti relativi RN TSE FETI IONE SORA? MF 3 È TARE: RETI aqui eda qui dla da glo il arà las da pio ),[f. ad so teme ) domi- euzione: la por- "impie i8, Leg, lio, che avril il mage tore. is. deg. o loco, bitual- o delle oran0, sa. lem el Juogo matto, il do- picitio glativi T.III. Del Domicllie. 2$ è questo atto si potranno fare al domicilio convenuto; ed avanti il giudice del medesimo.; V. Argum. ex leg. 1, ff. dejudiciis et ubi quisque agere debet. Leg. 29 cod. de pactis. TITOLO IV. Degli Assenti. «CAPO I Della Presunzione d’ Assenza» 112. Ogniqualvolta sia necessario di provvedere all’amministrazione di tutti o di parte de’ beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza a richiesta delle parti interessate, darà i re= lativi provvedinienti» 113. ll tribunale; sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare pre- sunti assenti nella formazione degl’inventarj, de'con- ti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno inte ressati. 114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl’interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimaride che le risguardano. CAPO IT Della Dichiarazione d’ assenza. 115: Quando una persona si sarà resa assente dal luogo dei suo domicilio o della sua residenza, e dopo | quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, le parti interessate potranno ricorrereal tribunale dì pri- ma istanza, affinchè sia dichiarata l'assenza- 116. Per comprovare l'assenza, il tribunale sull’ap- poggio delle carte, e documenti prodotti ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio dal Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quel- lo della residenza, se l'uno sia distinto dall'altro. Se. L. I. Delle Persone. 117. Itribunale nel provedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell'assenza, ed alle cause, le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente. 118. Il Regio Procuratore trasmetterà i giudicati sì preparatorj, che definitiyi, tosto che siano proferi- ti, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, il quale ‘ li farà pubblicare. 119. Non si pronuncierà il giudicato di dichiarazio- ne d’assenza, se non trascorso un anno dopo che si sa- ranno ordinate le informazioni. CARO. SII Deoli effetti dell’ Assenza. SEZIONE I. Pegli effetti dell Assenza relativamente ai beni, che l’assente possedeva al giorno del suo allontanamento. 120. Nel caso in cui l’assente non abbia lasciato ve- run procuratore per l’amministrazione de proptj beni, i suoi eredi presuntivi, al tempo in cui cessò di farsi vedere o delie ultime notizie avute di lui, potranno in forza del giudicato definijivo che avrà dichiarato l'assenza, farsi immeitere nei provvisionale possesso de'beni che spettavano all’asseute al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzio= ne, che garantisca la loro amministrazione. 121. Se l’assente ha lasciato procura;i suoi eredi presuntivi non potranno promovere l'istanza per la dichiarazione d’assensa, o per la provvisionaleimmis- sione in possesso; se non dopo il decorso d’anni dieci compiti dal giorno, in cui scomparve o da quello del- le ultime di lui notizie. i 122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la pro cura, ed in. tale caso si provvederà all’amministrazio- ne de’ beni dell’assente, come è detto nel capo primo del presente titolo. ip fiuta] gle ul delle i) mò bha indi tion up tl (pi) edi ivi fior ln tour si na dir dn avrà Cane, Lotizie dicati oferi= quale 'azio» $i$a= ; oe ono, ove farsi uno rato esso ini zi0= red la Lise (ect lel- L0= no T.1F. Degli Assenti. 31 123. Allorquando gli eredi presuntivi avranno otte” «fiuta la provvisionale immissione nel possesso, se esi- ste un testamento dell’assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del Regio Procuratore presso il tribunale; e i legatari, donatarj, e tutti coloro che abbiano su’beni dell’assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli prov= visionalmente, mediante cauzione.; reo. 3,$ 4, f. quemadmodum testam. aperiant. Leg.1,$5,f. ad leg. Corneliam de falsis.. 124. 1l conjuge, ch'è in comunione di beni, se eleg- ge di continuare nella meilesima, potrà impedire l'im- missione provvisionale nel possesso, e l'esercizio prov- visionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell’assente, e potrà a preferenza prendere, o conservare l’amministrazione de beni dell’assente: se il conjuge fa istanza per lo scioglimento provvisio- nale della comunione, rientrerà nell’esercizio de’ suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cau- zione per le cose soggette a restituzione. La moglie, eleggendo di continuare nella comunio- ne, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunciare. ‘125. Il possesso provvisionale non sarà che un depo- sito, il quale conferirà a quelli che l’otterranno, l’am- sinistrazione dei beni dell’assente, rendendoli re- sponsabili verso il m'edesimo nel caso in cui ricompa- risca, 0 si abbiano di lui notizie. 126. Colero,-che avranno ottenuta l'immissione provvisionale in possesso, od il conjuge che avra elet- to di continuare nella comunione, dovranno far pro» cedereall’inventario dei mobili edellescritture deli as- sente, in presenza del Regio Procuratore presso il tri- bunale di prima istanza, o d’un giudice di pace ri- chiesto dallo stesso Regio Procnratore. Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di } tutti, o di parte dei mobili. Nel caso di vendita se. ‘a. L. IT. Delle Persone. ne impiegherà il prezzo, non che i proventi scaduti; Quelli che avranno ottenuta la provvisionale im=. missione iu possesso., potranno per loro cautela fare istanza, che si proceda da un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all’ effetto di veri- ficarne lo stato. La relazione del perito verrà omolo- gata in presenza del Regio Procuratore, e le spese sa- ranno dedotte dai beni dell’assente., 127. Quelli che in forza della provvisionale immis- sione, o de!la legale amministrazione, avranno godu- ti i beni dell’assente non saranno obbligati a restitui- re che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo, qualora ritorni dopo quin- dici anni, Trascorsi trent'anni apparterrà loro la totalità dei proventi. Argum. ex leg 54,[F. de diversis regulis juris. 128. Non potrannoalienare, nè ipotecare i beni sta- bili dell’assente coloro, i quali non li possederanno— che a titolo d’immissione provvisionale. 129. Se l'assenza avrà continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisionale immissione in posses- so, 0 dopo l’epoca in cui il conjuge in comunione avrà presa l’amministrazione debeni dell’assente, oppure quando siano trascorsi cent'anni compiti dalla nasci- ta dell’assente, le cauzoni resteratno disciolte; tutti coloro, che ne avranno il diritto, potrauno domanda+ re la divisione dei beni dell’assente e far pronunziare dal tribunale di prima istanza la difinitiva imimissio- mein possesso. i Leg. 8,.(f: de usufruciu et usu et reditu legato. Leg. 56./f. de usi fructu et quemadmodum. Leg. 25, cod. da sacrosanctis'ecclestis.) 150: La successione dell’ assente, dal giorno della sua morte verificata, resterà aperta a vantaggio dei date duti; Cime a fare o dal Veris molo» 0Se st mimi godn- glitub Itorna ) della quin ità del È nil sta: oranno agio dî posse cavià oppure i nasci 3 tutt panda: rirziare missio ì, La 5, col ro delle 910 dei T. IV. Degli Assenti. 33 patenti cheiu quell’epoca saranno i più prossimi i 0 c0- loro che avranno goduto i beni dell assente, saranno tenuti a restituirli; eccettuati i frutti da essi acquistati iu forza dell'articolo 127. i 131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce| assente, o resta provata la sua esistenza, cosseranno gli effeti del.giud.cato declara- torio di‘assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele con- servative prescritte per l’ amministrazione de suoi beni nel capo primo del presente titolo. 132. Se anche dopo la diffinitiva immissione in pos- sesso ricomparisce|’ assente, o resta provata la sva esistenza, ricupererà suoi beni nello stato in cui si ‘troveranno, il prezzo di quelli alienati, ovvero 1 be ni col prezzo medesimo acquistati.|“... 133.1 figli e discendenti in linea retta dell’assente potranno egualmente entro ji trent'anni, computabili dal giorno della diffinitiva immissione iu possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è dispo= sto nell'articolo precedente.— 134. Dopo il giudicato declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni esercibili contro l’assente; non potrà esprimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni, 0 che ne avranno la le= \ gale amministrazione» SEZIONE IL. Degli effetti dell’ Assenza riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente. 135: Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di gui s' ignori l’esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva, quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Argum. ex leg.®, ff. de probationibus, et leg. 3, cod. de edendo. ha- 136. Aprendosi una successione, alla quale sia chia 34 L. 1. Delle Persone. mata una persona, di cui non consti l’esistenza; sarà quella devoluta esclusivamente a quelli, coi qua- lì essa avrebbe avuto il diritto di concorrere od a colo= To a cui sarebbe spettata in mancanza dell’ assente. 157. Le disposizioni dei due precedenti articoli ‘avranno luogo senza pregiudizio dell’azione di peti- zione di eredità, e degli altri diritti spettanti all’as- sente, od a’suoi rappresentanti ed aventi causa da es- so, e non si estingueranno, che trascorso il tempo sta- bilito per la prescrizione. 138. Finche l’assente uon si presenterà, ole azioni a lui competenti non saranno. promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la suecessione, lucrerannoi frutti da essi percetti in buona fede. petit. SEZIONE III. Degli effetti dell'assenza riguardo al Matrimonio. 129. L’assente, il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impu- gnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della.prova della di lui esistenza. (Ved. Nowell. 117, cap.4-— Authentica quod ho die, cod. de repudiis, per osservare quando, secondo il Gins romano, potevasi rimaritarla donna, che ave va assente il marito.): 140. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti | in grado di succedergli, l’ altro conjuge potrà diman- dare l'immissione provvisionale nel possesso dei beni. Argum. ex leg. unici,(f. unde viret uxor. GAP: Vai: Della Cura de figli d’ un padre resosi assente, costi- tuiti in età minore. 141. Qualora il padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la V. Leg..25,°$ 11 et 15 leg. 25;$ de horeditat. a badie patilo zione ti: 10, a quel ti pra Jaca gli net mig gii il, (0/1 mau tuplia iti ele 18, ha fida Lo) toi Leg È, cal i hg IC? LE + TIP. Degli Assenti tal 5° lenza; madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del qui marito relativamente all'educazione, edamministra- ac: zione de loro beni. ute, Argum. ex leg. 1, cod. ubi pupilli educari debeant. tico; 142. Sei mesi dopo l’allonianamento del padre, se I pel: a quell'epoca fosse morta la madre, o venisse a mori- all's re prima che sia stata dichiarata 1 assenza del padre, dis. la cara deffigli verrà dal consiglio di famiglia conferi- Posta= ta agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di i questi ad un tutore provvisionale. d azioni 14». Lo siesso si osserverà nel caso in cui uno dei nom, conjugi resosi assente lascerà figli im età minore nati anni da un precedente matrimonio. n 4 RETTO L0= N ta di Del Matrimonio. CAPO. LIL: i nio. Delle qualità e condizioni necessarie tto mm per contrarre Matrimonio."I mp» 144, L'uomo prima che abbia compiuti gli anni di- o col ciotto, la donna prima degli anni quindici pure com- i della piti, non possono contrarre matrimonio. Instit. in p. de nuptiis. Leg. 3, cod. quando tuto- lho res vel curatores esse desinant. Leg. 4, ff. de ritu condo nuptiarum. i e ave 145. ll Governo nondimeno potrà accordare dispen- se di età per gravi molivi. 6 arenti 146. Non vi è matrimonio, ove non vi è consenso+ mae Li. 2, leg.16.$ 2, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 50, beni, B.de regulis juris, leg. 116,{6 2. eodenì titulo. 147. Non.si può contrarre un secondo matrimonio, avanti lo scioglimento del primo. costi» Leg.1 in fine de his ff. qui notantur infamia. I eg. 2, cod. de incestis et inulilibus nuptiis Leg. 18, cod. ando ad legem Juliam de adulteriis. jo la 142. ll figlio, che non è giunto all’ età di venticia- CLI. Delle Persone. que anni compiti, la figlia che non ha compiti gli an ni ventuno, non possono contrarre mairimonio sen- za‘il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente. Meg. 2, leg. 34, f. de ritu nuptiarum. Leg. 2. leg. | 5, c0d. de nuptiis. 149 Se l'uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell’aitro. | neg. 25 cod de nuptiis: 150. Se il padre e la madre fossero morti, o se sì, trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro luogo: se l’avo e l’avola della medesima linea sono discordi basta il consenso dell’avo..; Se vi è disparere fra le due linee, ciò equivale al consenso. 1531. I figli di famiglia giunti alla maggiore età, de- ierminata dall’articolo 148, sono tenuti prima di con- trarre matrimomio, a chiedere con un atto rispettoso e formale ii consiglio del padre e della madre loro, 0 quello dell’avolo e dell'avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà. 152. Dopo la maggiore età determinata dall’artico- la 148 fino all’età dei trent'anni compiti per i maschi, e degli anni venticiuque compiti per le femmine, l’at- to rispettoso preseritto dall’articolo precedente, senon sarà susseguito dal consenso per il matrimonio, dovrà. rinnovarsi altre due vole di mese in mese, esscaduto fin mese dopo il terza atto, si potrà procedere alla ce- lebrazione del matrimonio. 153. Dopo l'età dei trent'anni, mancandovi il cone senso all’atto rispettoso si potrà, un mese dopo, pas- sare alla celebrazione del matrimonio. 154. L'atto rispeltoso sarà notificato a quello, oda " pelli mezzo li pj, es i > portale” pi. 1 È|beidon Li fer: — note he los qlmme quale) pene! palo plel nike dr npli Li ti ‘pdl fl gi (4005 “quela delle dell tune da de puo netti peo faro i) dini io tere gliane IO Sens a80 che le, 2g trovasi olonti, 0 sei la lon luogo: liscondi ivaleal tà, de dlicon: pettoso loro, 0 Ire elì o nella artico. naschi, e, l'at senon dov caduto Ja ce il cone ), pas , ola T.V. Del Matrimenio. 5 quelli fra gli ascendenti indicati nell'articolo 151, col mezzo di due nota), o di un notajo con due testimo- nj, e sarà fatta merizione della risposta nel processo verbale che si deve formare. 155. In caso d’assenza dell’escendente a cui sareb- desi dovuto fare l'atto rispettoso, si passerà alla cele- brazione del matrimonio, presentandosi il giudicato, che fosse siato pronunciato per dichiarare l’assenza, od in mancanza di esso, quello con cui si fossero de- eretate le informazioni: ovvero non essendovi ancora verun giudiciale decreto, un atto di notorietà rilascia- to dal giudice di pace del luogo, in cui lkscendente ebbe l’ultimo suo noto domicilio. Questo alto conter- rà la dichiarazione di quattro testimonj} chiamati ex officio dal medesimo giudice di pace. Argum. ex leg. 9, Sy L leg. 10, leg. 11, JF. de ritu nuptiarum. leg. 12,$5, f}. de captivis el postliminio reversis. Leg. 25, cod. de nuptiis-: 156. Gli ufficiali dello stato civile, che hanno pro- ceduto alla celebrazione dei matrimoni) contratti da figli, i quali non abbiano compita l'età di venticinque anni, ovvero da figlie, che non abbiano compita quella dei ventano, senza che il consenso dei padri.e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia nel caso in cui è prescritto, sta stato enunciato nell’atto del matrimonio, saranno a richie- sta delle parti interessate€ del Regio Procuratoro presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati nella multa prescritta dall’articolo 192, ed inoltre nella pena del carcere per un tempo non-minore di mesi sei. 157. Quando non visaranno intervenuti atti rispet- tosi ne’casi in cui sono prescritii, Vufficiale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarè condan= nato nella stessa multa, ed inoltre nella pena del car- cere non: minore di un mese. el 38‘L. I. Delle Persone. 158. Le disposizioni degli articoli 148 e 149, e le disposizioni degli articoli 151, 122, 153, 154, e 355, relative all'atto rispettoso da praticarsì verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli sono ap- plicabili anche ai figli naturali legalmente ricomosciuti. 159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciu- to, o che riconosciuto, abbia perduti il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano ma- nifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima flegli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il cousenso di un tutore da deputarglisi a quest’oggetto. seg. 25, cod. de nuptiis.) 160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avoli nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di ma- “nifestare la Lor volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. ( Secondo il gins romano, i mimori nonvavean bi- sogno per maritarsi del consenso del lor curatore, nè di quello de lor parenti. 77. leg, 20, /° de ritu nupt. les 8, cod. de nupt.) i è ‘161. Im linea retta il matrimonio è proibito tra niti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea.© Leg. 55. ff. de ritu nuptiarum.— Paul. sente;t. lib. 2, tit. 19,$ ro et t1.— Instit. lib. 1, de nuptiis. 162. In linea trasversale il matrimonio è vietato tra fe sorelle ed i fratelli legittimi e naturali, e gli affini nel medesimo grado.: 2 instit. de nupt.— leg. 2, cod. Theodos. de incest. rupi. leg. 5.— Cod. de incest. nupt.* 163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, e la zia ed il nipote. instit. de nuptiis.— leg. 39,{f. de ritu nupt. Leg. 1, cod. Theddos. de incestis nupiis.— Ulpian. 77a- gment. tit.5.$ 6. i 00) 0, ir pod it CI hi na iDa ola 149, el ,() 10, I padre: 30n09p mosciili DNOsCit» dre el an0 Mas il primi enuto|| ‘oggetto, nè avol d di ma: i di ami senza Il vean bi- tore, uè fl Mupk tra tnlli li, egli sente; nupuis. lato lia li affini ‘incest zioeli t, La , Fr T.V. Del Matrimonio. i 59 164, I Governo nondimeno per cause gravi potrà to” gliere le proibizioni prescritte nell'articolo precedente. CAPO Il Delle Formalità relative alla celebrazione del Matrimonio.. 165. Il matrimonio sarà celebrato pabblicamente alla presenza dell’ufficiale civile del domicilio dell’u- no o dell’altro dei contraenti. 166. Le due pubblicazioni ordinate dall'articolo 63. del titolo degli Asti dello stato civile, saranno fatte alla Municipalità del luogo; ove ciasgiino dei con- traenti avrà il suo domicilio. i 167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi; le pubblicazioni avran- noluogoancliealla Municipalità dell'ultimo domicilios. 168: Se le parti contraenti; ed rina di esse, sono relativamente al matrimonio sotto la podestà altrui; le pubblicazioni saranno fatte altresì alla Municipali- tà del domicilio di quelli; sotto la cui podestà esse si trovano: Dl 169. Il Governo; o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno per gravi cause dispensare dalla se- conda pubblicazione. ni 170. il matrimonio contratto mM paese estero tra Italiagi, e tra un individuo Italiano ed.uno straniero sarà valido, parchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese; e purchè si sieno fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte dall’articolo 63 degli Azzi dello stato civile, è che l'Italiano non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.| 171: Entro mesì tre dal reingresso di un Italiano mel territorio del Regno, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero sarà trascritta sul registro pubblico de’ matrimonj del luogo del suo domicilio. è ko L. I. Delle Persone; i; CAPO III. Delle opposizioni al Matrimonio. 172. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti. 193. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole, possono fare opposizione al matrimonio dei loro figli e discendenti, quand’ anche questi avessero compiti gli anni venticinque. 174. Nonid@sendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella; o zio o la zia, il cugino o la cugina germa- ni costituiti in età maggiore, non possono fare 0ppo- sizione che ne’ due casi seguenti; 1.° Quando non sia ottenute il consenso del con- siglio di famiglia richiesto dall’articolo 160. 2.° Quando l'opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione, che dal tr:bunale potrà puramente e semplicemente esser tolia, non sarà giammai ammessa, che a condizione, per parte dell’opponente, di provocare l’interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato giudi= zialmente. di 175. Nei due casi contemplati nel precedente arti= colo, il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare. (76. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farlo: conter- rà l'elezione di domicilio nei luogo, dove il matrimo- mio si avrà a celebrare: dovrà egualmente contenere i moiivi dell’ opposizione, a meno che non fosse fatta sull’istanza d’un ascendente; il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufficiale ministeria- le che avesse sottoscritto l’ atto dell’opposizione. 177» li tribunale di prima istanza pronuncierà en- ar'azion pegnal enti, mad, , oro fil compii ‘alello o i germi è oppo- lel cone tato di ne, che le esser izione, izione, giudi» te arti» ) cura, zato da qualità conter» {rimo- onere Ì e fatta ena di teria- a SEO 4 T.V. Del Matrimento. 4i io dieci giorni sulla dimanda per la revoca dell’op- posizione.* i 178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione. . 179. Gli opponenti; eccettuati gli ascendenti, se l opposizione è rigeitata, potranno esser condannati al risarcimento dei danni e delle spese. dii RRAPO TV. — Delle Domande per Nullità di Matrimonio. i80. 11 matrimonio contratto senza il libero con- senso de due sposi; 0 di uno di essi; mon può essere impugnato, che dagli sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero. Quando vi fu errore nella persona; il matrimonio fio può esset impugnato, che dallo sposo indotto in errore,» 181. Nel caso del precedente articolo non è più am- inissibile la domanda per nullità, se vi sia stata coa- bitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l'errore. 182. ll matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia nei casi in cui tale consenso era prescritto, non pùò essere impugnato, fuorchè da coloro il con- senso dei quali era richiesto; ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo. 2 183. L'azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti, il consenso de'quali era ri- chiesto, ogni volta che il matrimonio è stato appro vato espressamente o tacitamente da quelli, il di cai consenso era necessario, 0 quando dopo la notizia del contratto matrimonio sia trascorso un anno senza al- cun loro reclamo. Parimente non può esser proposta dallo sposo, L. I. Delle Persone. trascorso un anno senza suo reclamo, dopo che è giunto all’età competente per acconsentire da se stes> so al matriinonio. Argum. ex leg. 2 et 5, cod. de nupt. 184. Ogui matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162,165, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli; che vi hanno interesse; o dal ministero pub- blico.._ ù Leg. 4&, ff de ritu nuptiarum. 185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora pervenuti alla età prescritta, o da nno de medesimi che non era ancora giunto alla stes- sa età, non può più essere impugnato, 1.°quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi lianno compiuta l’ età competente; 2.° quando la donna che mon era ginnta a questa età, avesse concepito prima della scadenza di mesi sei. 186. Il padre, la madre, gli ascendenti, ela famiglia che harino acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell’ articolo precedente, non saranno ammessi& proporne la nullità. 187. In tutti i casi nei quali, secondo l'articolo 184, l’azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti col- laterali, o dai figli nati da aliro matrimonio, vivendo i due sposi, se non nel caso in cui vi abbiano un in> îeresse preesistente ed attuale. 188. ll conjuge, a pregiudizio del quale è stato con- tratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello che era seco lui congiunto. 189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del pri- mo matrimonio, la validità o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata. 190. ll Regio Procuratore in tutti i casi, ai quali è applicabile l'articolo 184, di questo titolo, osservate* til ilo 0 chel SE glepe zionerl 63, può da til [0 pub Jos! cl a, Oda la stese do sono lianuò tua cli prima miglia tto nel nessi à lo 184, cheri ti cole vendi n ine ) coli» are Ja nto, ] pre deve vali vale Li T.F. Del Matrimonio. 45 le limitazioni espresse nell'articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perchè venga decretata la loto sepa= razione. i 191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente uffi- ciale pubblico, può essere impugnato dagli sposi me- desimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero. 192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, non siansi ottenute le di- spense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e cele- brazioni, il Regio Procuratore farà condannare l’ufli- ciale pubblico in una multa che non potrà eccedere trecento lire; e le parti contraenti o quelli sotto la cni podestà le medesime hanno agito, in una multa pro= porzionata alle loro sostanze. 193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo per qua:unque contravvenzione alle regole prescritte all'articolo 155, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per fare pronunziarela nultità del matrimonio. 3 194. Niuno può reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l’ atto della celebrazione inscritto nel registro dello siato ci- vile, eccettuato il caso preveduto all'articolo 46, al titolo degli Atti dello stato civile. Contr. leg. 9, et leg. 13, cod. de nuptits. 195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pre- tesi sposi, che respettivamente lo allegheranno, dal presentare l’ atto della celebrazione del matrimonio avanti l'ufficiale dello stato civile. Contr. leg. 9 et 13, cod. de nupttis. 4a L.1. Delle Persone. 196. Quando vi è possesso di stato, e che è presens tato l’atto di celebrazione del matrimonio avanti l’uf- ficiale dello stato civile, i conjugi non sono. rispetti— vamente ammessi a domaridarelanullità di quest’atto. 197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194 e 195, esistono figli di due persone che hanno pubbli- camente vissuto come marito é moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impu= gnata pel solo pretesto che manchi la presentazione dell'atto di celebrazione; qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in op posizione coll’àttò di nascita. 198: Se la prova della legale cèlebrazione del ma- trimonio è fondata sul risultato d’ un processo crimi+ nale; l’iniscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civtli, tanto riguar- do ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo ma- trimonio. 199. Se i conjugi, o uno diessi, sietio morti senza avere scoperta la frode, l’azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichia- rate valido il matrimonio, come pure dal Regio Pro- curatore. ui 200. Se l'ufficiale pubblico è morto al tempo in cui sì è scoperta la frode, l’azione sarà promossa dal Re-, gio Procuratore nella via civile contro i suoi eredi col concorso delle parti interessate, e dietro loro denuncia. 201. Il matrimonio che è stato dichiarato nullo, produce ciò nou ostante gli effetti civili, tanto riguare' do ai conjngi, quanto relativamente ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede. 202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei conjugi, il matrimonio non produce gli effetti ci- vili se non in favore del medesimo conjuge, e dei figli nati dal matrimonio. Dlesen: ati lit ispett. est'atto li 1944 pubbli. 0 morli e impis tazione ittimit inop lel ma» ccrimi: o dell 10 della riguar 10 Mae i senza ) essere lioia- oPro- in cul al Re- edi col Uci nullo; ignare allora di uno tti cle i figli T. F. Del Matrimonio. 45 UARO.V. Delle Obbligazioni che nascono dal Matrimonio. 203. I conjugi col solo fatto del matrimonio cou- traggono unitamente l’ obbligazione di mutrire, mau= tenere ed educare i loro figli- 204. Il figlio non haazione contro ilpadre ela ma- due per obbligarli a fargli un assegno a causa di ma- trimonio, o per qualunque altro titolo. Cont r. leg. 19, ff. de ritu nupitarum. leg. 7, cod. de dotis promissione.(A Roma quei padri che non volevano maritare i loro figli, o dar la dote alle loro figlie, vi erano astretti dai Magistrati. Leg. 19,4. de rilu nuple) 205. I figlisono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori, e agli altri ascendenti i quali ne sia-, no bisognosi. | Leg.5,96, leg. 5.62, leg. 5, 6 4, ff. de agnoscen= dis et alendis liberis.— Leg. 2, cod. de alendis liberis ac parentibus.— Dicta leg. 5,$ 153. ff. de agnoscen- dis et alendis liberis. 206. È generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il lo- ro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa 1.° quando la suocera è passata alle seconde nozze 4 2.° quando siano morti quello de' conjugi dal quale derivava l'affinità, edi figli nati dalla sua unione coll’ altro conjuge- 207. Leobbligazioni risultanti da queste disposizio- ni sono reciproche. Tor. titul. ff. de agnoscendis et alendis liberis, et cod. de alendis liberis, ac parenibus. 208. Gli alimenti non sono assegnati che in pro- porzione del bisogno di chi li domanda; e delle so- stanze di chi li deve somministrare. Leg. 5,$ 10, ff: de aguescendis et alendis liberis. — Leg. 2, cod. de alendis lberis ac parentbus 46 L.I. Delle Persone. 209. Quando quegli che somministra, 0 quegli che riceve alimenti sia ridotto ad uno stato tale in cui l’uno non possa più somministrarli, o l’altro non ne abbisogni più in tutto od in parte, se ne può doman- dare la liberazione o la riduzione Argum. ex leg.5,$10;/ de agnoscend. et alend. liberis et leg. 2, cod. de alend. liberis ac parent.+ 210. Se la persona, che deve somministrare gli ali- menti, giustifica di non poter pagare la pensione ali- mentaria, il tribunale; con cognizione di causa, po- trà ordinare che la detta persona riceverà nella pro- pria casa, nutrirà, e manterrà quello al quale essa deve gli alimenti. 211. Il tribunale pronivncierà egualmente, se il pa- dra o la madre che offrirà di ricevere, nutrire e man tenere in proporia casa il figlio a eni deve gli alimenti, debba essere dispensato dal pagamento della pensione alimentaria. CAPO VI, Dei Diritti e dei rispettwi Loveri dei conjugi. 212 I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza+ 213. Il marito è.in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito. 214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opporiuuo di stabilire la sua-residenza;il marito è obbligato a riceverla pres- so di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione della sue sostanze e del suo stato. 215. La moglie non può stare in giudizio senza l’au- torizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunio: he, o fosse separata di beni. 216. L'autorizazione del marito non è necessaria; Juegli dh le in QI ‘0 nonn ò doma el aleni ent| Te gliali sione ali Usa,| ella pre nale eu sel pa Gemine limenl, pensione Jug, fedeltà moglie, rito, el tabilié la pres vessario astanzi a l'at: citasei punio' atta; T. V. Del Matrimonio. 47 allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione cri= minale o di polizia. 217. La donna, ancorchè non sia in comunione 0 sia separata di beni, non pnò donare, alienare, ipote- care, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consen- so in scritto. 218. Se il marito ricusa d’ autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla. 219. Se il marito ricusa d’autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del cir- condario del domicilio comune, il quale può accor= dare, o negare la sua autorizzazione dopo che il ma- rito sarà stato sentito ovvero legalmente chiamato alla. camera del consiglio. 220. La moglie, esercitando pubblicamente la mer. catura, può senza l'autorizzazione del marito, con- trarre obbligazioni per ciò che concerne il suo nego- zio; e nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi. La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mer- canzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato. 221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva e infamante, quantuuque sia pronunciata in contumacia, Ja donna, anche di età magg iore, non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l'autorizzazione dal giudice, il quale‘ può in questo caso accordarla, ben- chè il marito non sia siato sentito o chiamato. 229. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può in questo caso, con cognizione di causa, dei) zare la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a far contratti. 48 Der Delle‘Persone. 223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può esse- re valida, se non relativamente all’ amministrazio= ne dei beni della moglie. i 924. Se il marito è in'età minore, l’ autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti. 295. La vullità appoggiata alla mancanza di auto- rizzazione non può opporsi che dal marito, dalla mo- glie, o da loro eredi. 326. La moglie può far testamento senza l’autoriz= zazione del marito. i CAPO VI. Dello Scioglimento del Matrimonio. 2,97. Il matrimonio si discioghie, 1°° Per la morte di uno de’ conjugi; 2.° Pel divorzio legalmente pronunciato; 3. Per condanna definitiva d’uno dei conjugi ad una pena producente la morte civile. Leg. 1, ff. de divort. et repud.— Nov. 22. cap. 15, — Leg. 5,61, de bonis damnat. leg. 15,$ 1, dh | de donat. inter virum et uxor. leg. 1, cod. de repud. CAPO VII Delle seconde Nozze. 229. La donna non può contrarre un nuovo ma- trimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell’antecedente. Leg. 8et 11, f: de his qui notantur infamia. leg. 2. cod. de secundis nuptis. TIT.O:LO-VI. Del Divorzio. CAPO I. Delle Cause del Divorzio. 239- Potrà il marito domandare il divorzio per cau» sa d'adulterio della moglie. = imcorek uÒ gsx: Istrazio ZTaZION el Istar di au» lla mo: autori jugi al ap. lì, )1,f repud 0 mt opo a. lg 1 Gal Del\Divorzio.- 49 | Leg. 8,63, cod. de rep. et judicio de morib. subl. — Nov. 22, cap. 15,62. Nod. 117, cap.8,$ 2. 230. Potrà la moglie domafidareil divorzio per cau- sa d'adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. Leg. 8,6 3, cod. de repud. et judicio de morib. subl. — Novell. 22, cap. 15,$ 1. Novell. 117, cap. 9,$ 5. 231. I conjugi potranno domandare reciprocamen- te il divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell’uno verso dell’ altro. sa Leg. 8,$ 5, cod. de repudiis et judicio de moribus sublato.— Novell. 22, cap. 15,$ 1. Novell. 117, cap, 8 et 9.(La demenza o manìa dell'uno dei conjugi era per l’altro a Roma una causa legittima di divor- zio. Z. leg. 22,07 et 8,/f. soluto matrimonio.) 232. La condanna di uno de’ conjugi a pena infa- mante sarà per l’altro una causa di divorzio. Leg, 8,63, cod. de repud. et judic. de morib. sub. — Nov, 22, cap. 15,61.— Now. 117, cap. 8 et 9. 2533, Il consenso scambievole e perseverante de’ co- njugi, espresso nella maniera prescritta dalla legge, e sotto le condizioni e dopo gli esperimenti determi- nati da essa, proverà sufficientemente che la vita co- mune è loro insopportabile, e ch’esiste relativamente ai medesimi una causa perentoria di divorzio. CAPI Delle Divorzio per causa determinata- SEZIONE I. Delle Forme di Divorzio per causa determinata. 234. Qualunque sia la natura de’ fatti o dei delitti, che daranno luogo a domaudare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà essere pro- posta che avanti al tribunale del circondario in cui i conjugi avranno il loro domicilio. | 9 50| L. 1. Delle Persone. 935. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge attore, dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico, l’azione per divorzio resterà so- spesa fino al giudicato del tribunale criminale, allora essa può essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre dal giudicato criminale alcun motivo d’inam- missibilità od eccezione pregiudiciale contro il co- njuge attore. ‘236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti; e verrà presentata personalmen- te dal conjuge attore con documenti giustificativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale od al giudice che ne farà le veci, eccetto che il detto conjuge fosse Ùi impedito da malattia; nel qual caso, a sua richiesta e||M dietro il certificato di due medici o chirurghi, ovvero ì di due ufficiali di san'tà, il magistrato si trasferirà al d domicilio dell'attore per ivi ricevere la sua domanda.{ 257. lì giudice, sentito l’attore, e fatte al medesimo le osservazioni che crederà convenienti, vidimerà la domanda e i documenti allegati, e sienderà un pro- cesso verbale della consegna di tuito in sue mani. Questo processo verbale sarà sottoscritto dal giudice e dall’attore, eccelto Che questi non sappia o non possa sottoscriversi, nel qual caso sarà di ciò fatta menzione. 238. Il giudice ordinerà appiè del suo processo ver- bale, che ie parti compariranno personalmente avanti\ a lui nel giorno e nell'ora, che indicherà, e che a que-| sto effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del stro decreto alla parte, contro cui si domanda il divorzio. 259. Nel giorno indicato, il giudice, fatta ai due conjugi, se compariscono, Ovvero all'attore, se si presenta egli solo, quelle rimosiranze che crederà vpì- levoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicate la domanda e suoi allegati al Regio Procuratore, e la relazione di tutto al tribunale. Lia attore, inte di y allor €880 dì d’inam DIRO [eolerà almer: tvi, si giudio: e fose nesta È OVVer) riràal randa, lesimo Jerd hi ) pro mani. idice e | possi zione o yer: avanti| que: el suo orzit i due se si "i tendo reletà afial nale T. VI. Del Divorzio. DI 249. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale sulla re- lazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Rogio Procuratore, accor- derà o sospenderà il permesso di citare. La sospensio= ne non potrà eccedere il termine di giorni venti. ‘941.L’attore in virtù del permesso del tribunale farà citare il convenuto nella formia ordiriaria a com- parire personalmente all’udieuza, a porte chiuse, en- tro‘il termine legale, ed unitamente alla citazione farà dar copia della domanda di divorzio e dei docu- menti prodotti in suo appoggio. 249. Alla scadenza del termine, comparisca 0 uo il convenuto, l'attore in persona assistito da un consu- lente, se lo giudica opporiuno, esporrà 0 farà esporre i motivi della sua. domauda; presenterà i documenti che l’appoggiano; e nominerà i testimonj), che inten= de di far esaminare. 243. Se il converiuto comparisce personalmente, 0. per mezzo di vin legittimo procuratore; potrà propore reo far proporre le sue osservazioni tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i doctimenti prodotti dail’ attore e rigriardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sna i testimonj] che si propone di far esaminare, e riguardo ai quali l'at- tore farà reciprocamente le sue osservazioni. 244. Si stenderà processo verbale delle comparse; deduzioni ed osservazioni delle parti; come pure di quanto l’una ol’altra avrà ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, ie quali saranno richieste di sottoscriverlo; e sarà fatta espres- sa menzione della loro sottoscrizione; e della!oro di- chiarazione dì non potere o di non voleresottoscriversi. 245. 1 tribunale rimetterà le parti all’udievza pub- blica, di cui fisserà il giorno e l'ora; ordinerà la co- municazione degli atti al Regio Procuratore, e depu- terà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non Ba: L. I. Pelle Persone. fosse comparso, l’attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito. 246. Nel giorno e nell’ora indicati, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi di inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la do- manda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quan- do non siano stati proposti i motivi d’inammissibili= tà, sarà ammessa la domanda di divorzio. 247. Subito dopo l'ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale pronuncierà in me- rito. Ammetterà Ja domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diversamente animetterà l’attore alla prova dei fatti relativi da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario. 248. In qualunque atto della causa, le parti, dopo la relazione del giudice, e prima che il Regio Precu- ratore intraprenda a parlare, potranno proporre o far proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i mo- tivi d'innammissibilità, e quindi sul merito; non sa- rà però ammesso giammai il consulente dell’attore, se questi non sia comparso personalmente. 249. Pronunciato il decreto che prescrive gli esami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione la lettura di quella parte del processo verbale in cui si contiene la nomina già fatia dei testimonj che le parti intendono di far esaminare. Esse saranno avvertite dal presidente, che è in loro facoltà di nominarne al- tri ancora, ma che dopo ciò non saranno più ammese a farlo. 250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro i testimonj che vorranno esclu- dere. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, pro= muncierà sopra tali eccezioni. di, i Pi ii pal Il i bificare abilita, ‘azione ore, il ivi di 150 cl la do- quan: sibili» nda di sentito imme: bri in metterà qui, ed ; dopo Proc: gola dimo DO st Ore, st sani, aziona coisi o parti rertite ne al pine ettive gchi- pio: T. VI. Del Divorzio. 55 a51. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli€ discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi,& cagione di tale qualità; ma il tribunale avrà quel ri- guardo che sarà di ragione alle deposizioni de’ parenti e de’ domestici.‘ 252. Qualunque decreto che ammetterà uma prova testimoniale, farà menzione dei testimonj che dovran- no essere esaminati, e determinerà il giorno e l’ora i ‘cui dovranno essere presentati dalle parti. 253. Le deposizioni dei testimon} saranno ricevute dal tribunale sedente a porte chiuse, in presenza del ‘ Regio Procuratore, delle parti, e dei loro consulenti od amici fino al numero di tre per parte. 254. Le parti, o per se stesse 0 per mezzo dei loro consulenti, potranno fare ai testimonj quelle osserva- zioni ed interpellazioni che troveranno opportune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni. si 955. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che idetti e le osservazioni, alle quali avrà dato luogo, Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj ed alleparti: gli uni e gli altri saran- no richiesti di sottoscriverle, e si farà menzione della loro sottoscrizione, 0 della loro dichiarazione di non aver potuto o voluto sottoscrivere. 256. Chiuse le informazioni d' ambedue le parti o quelle dell’attore, se il convenuto nou ha presentati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all’ udienza pubblica, indicandoneil giorno e lora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e depu' terà un relatore. Questo decreto sarà notificato al con- venuto, ad istanza dell'attore nel termine che in esso ‘verrà stabilito.. 4 257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, sì 54_L. I. Delle Persone. farà la relazione dal giudice deputato: le parti in se- guito o per se stesse o per mezzo de’ loro. consulenti, potrauno fare quelle osservazioni che crederanno utili alia loro causa; e quindi il Regio Procuratore farà le sue conclusioni. 258. La sentenza definitiva sarà pronunciata pub- blicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sa- rà l'attore autorizzato a presentarsi avanti l’ ufficiale. dello stato civile per farlo nuovamente pronunciare. 259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie od ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio; ed in questo caso’, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a sepa- rarsi dalla coabitazione del merito, senza che sia tenu- ta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conve- niente; e condanneranno il marito a pagarle una pen- sione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze, quando la moglie non abbia redditi bastanti a prov- vedere ai proprj bisogni. 260. Dopo un anno di esprimento, se le parti non si sono riunite, il conjugeattore potrà far citare l’altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunciarsi la sen- tenza definitiva che ammetterrà il divorzio. 261. Quando si sarà proposto il divorzio perchè uno de’ conjugi è state condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presen- tare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del tribunale crimina= le, il quale provi che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali. 262. In caso di appellazione dalla sentenza di am- missibilità o dalla sentenza definitiva pronunciata dal- tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il: I se ulenti, 10 utili farà] i pub» 10, 64 fficiale Ciare, alta a corchè Tanno Caso, Sepi- tenn- onve- I pene anZe, DIOY- i Ion ‘altro ‘mini $el- no ile $en= enza T.VI. Del Divorzio.| 55 tribunale d’appello procederà e giudicherà, come nel- le cause d’ urgenza. i 2653. L’appellazione non sarà ammissibile se non sa- rà stata interposta nel iermine di tre mesi, da compu- tarsi dal giorno della intimazione della sentenza pro- ferita in contraddittorio od in contumacia. Il termine per ricorrere al tribunale di cassazione contro una sen= tenza in ultima istanza sarà parimente di tre mesi dal ‘giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l’ esecuzione della sentenza.+ 264. Pronunciata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in gindicato, il conjuge che lavrà ottenuta, sarà in'obbligo di presentarsi, nel termme di due mesi, avanti l'ufficiale dello stato civile per far pronunciare il divorzio, chiamata legalmente l’altra parte. 265. Questi due mesi non cominceranno a decorre- re per le sentenze di prima istanza, se non dopo sca- duto il termine stabilito per l’appellazione, e riguar- do alle sentenze proferite in contumacia in grado‘di appello, dopo trascorso il termine di potervisi opporre: e quanto alle sentenze pronunciate in contraddittorio. ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione. 266. Il conjuge attore che avrà lasciato trascorrere il termine dei due mesi sopra stabilito, senza chiamare l’altro conjuge avanti ufficiale dello stato civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, enon potrà riproporre l’azione di divorzio se non per &na nuova causa; nel qual caso potrà anche far uso delle cause precedenti. SEZIONE 1I. Delle misure provvisorie alle quali può far luogo la domanda del Divorzio per cavusa determinato. è, 367. La cura provvisionale de figli, peadente la li- te del divorzio, rimarrà presso il marito aitore o col= 56 L. 1. Delle Persone. venuto, a meno che non venga altrimenti ordinate, dal tribunale sulla istanza o della madre, o della fa- miglia, o del Regio Procuratore, per il vantaggio mag- giore dei figli. 268. In pendenza della lite, la moglie attrice e con- venuta in causa divorzio, potrà lasciare l'abitazione del marito, e domandare una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tribunale desti» nerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo., la provvisione alimentaria da pagarsi| dal marito. 269. La moglie sarà tenuta di giustificare la sua re- sidenza nella casa che le fu destinata, ogni qualvolta ne sarà richiesta: mancando di giustificarla, il marito potrà ricusarle la provvisione alimentaria, e se la mo- glie è attrice, potrà far dichiarare che non sono più ammissibili le di lei domande. i 270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta, in qualunque stato sia la eausa, potrà dal giorno del decreto mentovato:|" all’ articolo 238, chiedere percautela delle di lei ragio» ni, che.siano apposti i sigilli sugli effetti mobili caden- ti nella comunione. Questi sigilli non saranno tolti, se non facendosi l’inventario e la stima, e coll’obbligo al marito di restituire gli effetti inventariati, o di garan- tire il loro valore come depositario giudiziale. 271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunion e, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione, dopo il decreto mentovato all’ articolo 238, sarà dichiarata nulla, quando si provi fatta o contratta in frode dei diritti della moglie. SEZIONE III. De’ Motivi d’ inammissibilità dell’ Azione di divorzio per causa determinata. #72. Sarà estinta l’azione di divorzio colla rico. pie dim ellafi 10 ma e e 00m lazio Venta 6 dest Fer, parani sua tt nalvolt | mani e la mo ono pi marito, ue stal torali i agio i cadere tolti bligod | gara maritoà ne dali dopo chiarele rode di voraio I ico. c T.Y1. Del Divorzio. liazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzatla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso« Arg. ex leg. 3, et leg. 7,[f. de divortiis et repudiis. 273. Nell’uno e nell’altro caso sarà dichiarata inam» missibile la domanda dell'attore: potià questi nondi- meno intentare una nuova azione per la evenienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda. Gi led 274. Se l’attore nega che siavi seguita riconciliazio= ne, il convenuto potrà darne la prova col mezzo 0 di scritture, o di testimonj nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo. dj CAPO HI. Del Divorzio per reciproco consenso. 275. Il reciproce consenso de' conjugi non sarà am- messo, se il marito è minore di venticiaque anni, o se la moglie è minore d’arini ventuno. 176. Non sarà ammesso il reciproco consenso se not dopo due anni di matrimonio. 277.Parimente non si ammetterà il divorzio per re- eiproco consenso dopo vent anni di matrimonio, nè quando la moglie sarà nell’età d'anni quarantacinque. 278. In nessun caso il reciproco consenso de’conjugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti vi- venti, a norma delle regole preseritte dall’articolo 150 al titolo del Matrimonio. 279. I conjugi, determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l'inventario e la stima di tutti i loro beni mo- bili ed immobili, e sistemare i loro rispettivi diritù, su’quali però sarà in loro facoltà di transigere. 280. Saranno parimente tenuti di fare constare con iscrittura la loro convenzione su i tre seguenti punti: 58 L. 1. Delle Persone. 1.° A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unio-| me, tanto durante il tempo degli esperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio; 2.9 In qual casa debba la moglie ritirarsi, e dimo=| rare durante il tempo degli esperimenti; 3.° Qual somma dovrà il marite sborsare alla mo- glie durante il suddetto tempo, nel caso ch’ella non possieda redditi sufficienti per provvedere a’ di lei bi- sogni. 281. I conjugi si presenteranno in persona, ed uni- tamente al presidente del tribunale civile del loro cir=. condario, od avanti il giudice che ne farà le veci, e dichiarerannole loro volontà in presenza di due notari, che avranno seco loro condolti. 282. Il giudice in presenza dei due notari farà ai co- mjugi, tanto unitamente che separatamente, quelle ri- mostranze ed esortazioni, che giudicherà convenienti: farà loro lettura del capo IV del presente titolo, il qua- le regola gli effetti del Divorzio, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere. 283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzione, il giudice rilascierà loro il certificato d'aver domanda» to il divorzio, e di acconsentirvi reciprocamente; sa- ranno inoltre essi tenuti di deporre senza dilazione nelle mani de’notari, oltre gli atti mentovati agli ar= ticoli 279 e 280, 1.° Gli atti della lora nascita, e del loro matri* monio: 2.° Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione; 3.° La dichiarazione autentica de’ rispettivi genito» ri, o degli altri ascendenti che sono in vita, portante che per motivi ad essi noti autorizzano iltale o la tale, loro figlio o figlia nipote maschio o femmina, marita- to o maritata, col tale o colla tale a chiedere il divorzio ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avi, e leavole Oui quan dine Ila Mo lla mo i let ed ue [Oro dl veci, i nola, CE lelleri emienli: silque ad ad uzion, mande nie; ilazion agli ate matri gli nil genilt Jortantt rlatel mariti livorno Learok T. 1. Del Divorzio 59 dei conjugi si presumeranno vivi, sino a tanto che verranno presentati gli atti giustificanti la loro morte. 284.1 notari.stenderanno un circostanziato proces- so verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in ese- cuzione de’precedenti.articoli: la minuta resterà pres- so il più vecchio dei due notari, come pure le carte prodotte, le quali resteranno unite al processo verba- le, in cui sarà fatta menzione dell avvertimento, che verrà dato alla,moglie di ritirarsi dentro ventiquattro ore nella casa convenuta fra essa ed il marito, e di ivi dimorare sino a che sia pronunci to il divorzio. 985. La dichiarazione fatta in tal modo, sarà colle. stesse formalità rinovata ne'primi quindici giorni suc- cessivi di ciascun mese quarto, settimo, e decimo. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la prova, medianteatto pubblico, della perseveranza de’loro ge- nitori, o de’ loro ascendenti nella prima determinazio- ne; ma esse non sarauno tenute a ripetere la produzio- ne di alcun altro atto. | 286. Fra quindici giorni da che sarà trascorso l'an- no, da computarsi dal giorno della prima dichiarazio= ne, i conjugi, ciascuno assistito da due amici i più rag- guardevoli nel circondario, d'età d’ anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale, od al giudice che ne farà le veci, ad esso rimetteranno le copie in debita forma de’ quattro processi verbali contenenti il reciproco lo- ro consenso; e di tutti quegli atti che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre pe- rò in presenza l'uno dell'altro, e delle quattro rag nardevoli persone, chiederanno al magistrato l' am- missione del divorzio. 987. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte ai conjugj le loro osservazioni, perseverando que- sti, sarà rilasciato l'atto provantesla loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che l’appoggiano- Il sg| L.I. Delle Persone. cancclliere del tribunale stenderà su di ciò il processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti ( qualora non dichiarino di non sapere 0 dinon pote- re sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto dai quattro assistenti, dal gindice e dal can celliere. 288. Il giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente che, fra tre giorni, sarà da esso fatia relazione di ogni co- sa al tribunalè nella camera del consiglio, sentito nel- Je sue conclusioni in iscritto il Regio Procuratore, cui per tale effetto saranno dal cancelliere comunicati gli atti. 4 ‘ 289. Se il Regio Procuratore riscontra negli atti es- sersi provato che allorquando i conjugi fecero la lo- ro prinia dichiarazione, il marito aveva venticinque auni, la moglie ventuno, che a quell'epoca erano ma- ritati già da due anni, che la durata del loro matri- monio non oltrepassava agli anni venti, che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque, che il reci- proco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell’anno, premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le solennità richieste dal presente capo, e singo- larmente coll’autorizzazione de’ loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano pre- morti, in allora il suddetto Regio Procuratore darà le sue conclusioni in questi termini, /a legge permette: nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così eoncepite, /a legge proibisce. 290. Il tribunale sulle relazione della causa non po- trà fare altre verificazioni che quelle indicate nel pre- cedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere lefparti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le for= malità determinata dalla legge, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti&vanti l'ufficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunci: nel caso contrario, il tribuna= POCA è pari i poll One), l cane fnedì teche, SUC ‘0 nel re, cu cati gl alli es lalo- cinque 10 Ma matti» mogli | red» } corso ), Cl singo- o degl 0 pre: lard melle: 10 co on pi ] pre- | avere le fore r0r2i0, civil, bunae TP. Del Dicorzie 61 le dichiarerà non esservi luogo al divorzio, e darà i motivi della sna decisione. 291 L'appellazione dalla sentenza, che avrà dichia» xato non farsi Inogo al divorzio, non potrà riceversi che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.‘ 292. Gli atti d’appellazione s'intimeranno recipro- camiente tanto ai conjugi che al Regio Procuratore pres- so il tribunale di prima istanza. i 295. Il Regio Procuratore presso il tribunale di pri- ma istanza frai dieci giorni, da computarsi dal giorno dlella fattagli comunicazione del secondo atto d’appel- lazione, trasmetterà al Regio Procuratore presso il tri- bunale d'appello, la copia della sentenza, ed i docu+ inenti su’ quali è stata fondata. Il Regio Procuratore presso il tribunale d’appello, fra dieci giorni dalla ri- cevuta delle carte, inoltirerà al suddetto tribunale le sue conclusioni in iscritto:‘il presidente, od il giudice che ne fa le veci, farà la sua relazione al tribunale d'ap- ‘pello nella camera del consiglio, e fra dieci giorni do- po la trasmissione delle suddette conclusioni, il tribu- ‘nale giudicherà definitivamente. x 294. In forza della sentenza diammissione del di- vorzio, e fra venti giorni della dilei data, iconjugi si presenteranno in petsona ed unitamente davanti all'uf ficiale dello stato civile, affinchè pronunci il divorzio. Scorso il snddetto termine, la senteuza si considererà come non pronunciata.: i i CA PO IV: Degli effetti del Divorzio. 295. I conjigi che faranno divorzio per qualunque, causa, non potranno più ricongiungersi.‘ 296. In caso di divorzio pronunciato per causa de- terminata, la donna che avrà fatto divorzio, nou po- % 62 L. I. Delle Persone. tra rimaritarsi se non dieci mesi dopo pronunciato il|{i medesimo. i| Leg. 1, in pr. leg. 9g, leg. 1,61, fl. de his qui no- tantur infamia; leg, 4, cod. de secundis nuptiis. 297. lu caso di divorzio per iscambievole consenso, nèl’uno nèl’altro dei conjugi potrà contrarre un nuo-| jm vo matrimonio, se non che tre anni dopo la pronun- di ciazione del divorzio. puo 298. In caso di divorzio ammesso in giustizia per n, causa d'adulterio, il conjuge colpevole nou potrà mai I maritarsi col complice del suo delitto. La donna adul- DI tera sarà condannata nella stessa sentenza, e ad istan= pi za del ministero pubblico, alla reclusione in una casa Ri di correzione per un tempo determinato, che non po- ni trà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.| n Leg. 13,{}. de his quae ut indignis auferuntur, les. n 27,cod. ad legem Juliam de adulteriis.— Novell.117,/ 1) cap.8,$ 2. Novell. 134, cap. 10— Authentica, sed ho- to: die, cod. ad legem Taliom de adulteriis. vo 299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divor- dl zio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge con- Ha tro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti tr gli utili che il consorte gli aveva accordati, sia nel con- fi tratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio. dl Argum. ex leg.8, 64 et 5, cod. de repudiis et judicio bi de moribus sublato.— Novell. 1 17, cap. 8 et g. i D 300. Ii conjuge che avrà ottenuto il divorzio, con= I serverà gli utili accor atigli dall’altro conjuge, quan- in tunque essi fossero stati stipulati reciprocamente pi. ll che la reciprocità non abbia più luogo. N Argum.ex leg.8,G4 et 5, cod. de repudiis et judicio A de moribus sublato.— Novell. 117, cap. 8 et 9. n 501. Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, Î o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare la È; sussistenza del conjuge che ha ottenuto il divorzio, il hc tribunale potrà decretarea dilui favore suibeni dell’ al ciato] quime Wa LSEn8, un Mute DIONU Li tizia pe oLrà mai na adi (d istat» una cas non por ue ant, tu, lg vell.117 ,sed ho il divor juge con rà tutli nel col I. o fut 1g 10, 01 e, qual nente,€ fut an utile, rare lì zio i i dell'a * . V1. Del Divorzio 65 tro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sa- rà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno. 302. I figli saranno affidati al conjuge che ha otte- nuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla do- manda della famiglia, o del Regio Procuratore, non ordini pel maggiore vautaggio de’ figli, che tutti od alcuno di essi siano affidati alle cure o dell'altro con- juge, o di una terza persona. Leg. unic. cod. divortio facto apud quem.— Auik. si pater cod. eod.— Novell. 117, cap. 8,61 303. Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati, il padre è la madre conserveranno rispeltiva— mente il diritto di vegliare sul mantenimento e sulla educezione de’ medesimi, e saranno tenuti a contri- buirvi in proporzione delle loro sostanze. Novell. 117, cap. 7.* 304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di di- vorzio ammesso giudizialmente, non priverà i figli na+ ti da questo matrimonio d'alcuno avvantaggio che lor venisse assicurato dalle leggi, o dalle convenzioni ma- irimoniali de’ loro genitori; ma non si farà luogo ai diritti dei figli, se non nella medesima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo, se non fosse avvenuto il divorzio. sh Novell. 117, cap. 7. 305. In caso di divorzio pel reciproco consenso dei conjugi, i figli nati dal loro matrimonio, compuiando dal giorno della prima loro dichiarazione, acquisteran- no ipso jure la proprietà della metà de’beni de’loro ge- nitori:questi però conserveramno ciò nondimeno l’usu- frutto di questa metà sino alla maggior età dei loro fi- gli, col carico di provvedere al nutrimento, educazio- ne e mantenimento in proporzione delle loro sostan- ze e del loro stato; e ciò senza pregiudizio degli altri 64 L. I. Delle Persone. var.taggi che fossero stati assicurati ai medesimi figli nei patti matrimoniali de' loro genitori. CAPO V. Della separazione personale. Li 306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divor- zio per causa determinata, sarà in arbitrio dei conyugi di domandare la separazione personale. 507. Sarà essa proposta, attitata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo per solo consenso reciproco dei conjugi- 508. La moglie centro cui sarà“proniunidiata la sepa- razione personale a causa d’ adulterio, verrà condan- nata colla medesima sentenza, e ad istanza del mini- stero pubblico, alla reclusione in una casa di correzio— ne per un tempo determinato, mon minore di mesi tre, nè maggiore di anni due. Novell. 117, cap. 8,G,1,— Authentic. sed hodie," cod: ad legem J ultram de adulteriis. 509. Sarà in arbitrio del marito di sospendere Vef- fetto di questa condanna, quando acconsenta a ripi- gliare la moglie. Novell. 154. cap. 10. 310. Allorchè la separazione personale pronunciata per qualunque altra causa, ecceito che per quella d'a- dulterio della moglie, avrà durato tre anui, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il di- vorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se|’ atto- re iu origine presente, o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la se- pafazione. 51). La separazione personale produrrà sempre la separazione de’ beni, tte MT=i imi hi lt div: i cOnjid Ita nelk vile: es roco di la sep condane el mini: OTTeziO= Ll ! od, ere lil atipe umclala Ila die O sposo pe il di l'atlo- amato, ; Ja se npre Î T. V1I. Della Patern. e della Figliaz. 65 TITOLO VII. i Della Paternità e della Figliazione. : CAPO I. Della Figliazione della prole legittima o nate Matrimonio. 519. Il figlio concepito durante il matrimonio ha ‘per padre il marilo. Nulla ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se, proverà che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della na- scita del figlio, egli era, sia per causa d’ allontiana= mento; sia per effetto di qualche accidente, nella im- possibilità fisica di coabitat colla moglie. Leg: 5, ff de in jus vocando» Leg. 6, Î de his qui sunt suivelalieni juris. Leg. 12; ff: de statu hominum. Leg. 4) cod.» de posthumis haeredibus instit. 515. Il marito allegando la sua naturale impotenza non potrà non riconoscereil figlio; e non potrà non riconoscerlo ancora per causa d’adulterio; purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificar non esserne egli il padre. | Leg. 6. ff de his qui sunt sui vel alieni juris. Leg. 11,609, ad legem Juliam de adulteriis.— Leg. 29: $ 1,4 de probationibus. i 314. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento oitantesimo giorno delma- irimonio nei casi seguonti: 1.° qaarido avanti il ma- trimonio fosse stato consapevole delia gravidanza: 2.° quando avesse assistito all’ atto di nascita,€ quando questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; 3.° quan= do il parto non fosse dichiarato vitale. i Leg. 13,ff de statu hominum.— Novell. 39, cap. 66 L. 1. Delle Persone. uttim.— leg.5,612, I de suis et legitimis haeredi-||M bus— Arguin. e% kr: Iyj1j fl de agnoscendis et sa alendis liberis. L 515. La legittimità del figli io nato trecento giorni pon dopo lo scioglimento del matrimonio, potrà essere im- pi pugnata. ip Leg. 4, cod. de posthumis haeredibus instit. leg. 3, Ch 5131, ff: de suis el legitimis haeredibus. fra ; 516. Nei diversi casi in cui il marito è autorizzato a Ch reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si tro-“| fim vi nel luogo ove è nato il fanciullo; ni Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quel- Ch la epoca fosse assente; ila Entro due mesi dopo scoperta la frode quando gli Ù si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo. È - 317. Se il marito fosse morto prima di reclama- Vi re, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall’ epoca in cui questi sarebbesi messo in possesso dei beni del marito, o dall’epoca in cui gli eredi fossero turbati dal mede- simo in questo possesso. 318. Qualunque atto stragiudiziale contenente il ri- fiuto per parte del marito, o de’ suoi eredi, di rico+ noscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non N è sussegnito nel termine di un mese da un’azione in giudizio diretta contro un tutore speciale dato al figlio, ed in concorso di sua madre. CAPO: H: Delle Prove di P igliazione della prole legittima. 319. La figliazione della prole legittima si prova con gli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile. Argum. ex leg.2, cod. de testibus, Leg. 29, f}- de HI probationiibus; el leg. 4, cod. eod. p 320. ln mancanza di questo titolo, basta il possesso Ù sontinuo nello stato di figlio legi ato i nere dis d ) gioni ere im: leg.i, Izzaloa ) si tto a quel nido di clame- tile per narela im cui narilo, mede- teiltt Lrito8 e nol one Lfiglo, ima. va ton civile )59es50 T. V11. Della Patern, e della Figliaz. 67 Argament. ex legibus 9g, et 13, codice de nupliis. 521. Il possesso di stato si comprova inediante una sufficiente riunione di fatti i quali indichino le rela- zioni di figliazione e di patermità fra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere. 1 principali fra questi fatti sono: Che l’individuo ha sempre portato il nome del pa- dre cui pretende appartenere; Che il padre lo ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, alman- ienimento e allo stabilimento di lui; Che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società; Che è stato riconosciuto in questa qualità dalla fa- miglia. 322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto della sua nascita ed il possesso conforme ad esso;” E parimente nessuno potrà muovere controversia sopra:lo stato di colui il quale ha un possesso confor- me al titolo della sua nascita. 3923. Mancando il titolo ed il possesso continuo, 0 quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, 0 come nato da genitori incerti, la prova di figliazione può farsi col mezzo di testimon]- i Ciòrnon ostante questa prova non può essere ammes= sa, che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, 0 quando le presunzioni od indizj risultanti da fatti fino a quel tempo costanti,, si trovino abba= stanza gravi per determinare l'ammissione. sg Argum.ex leg. 2, cod. de testibus. 324, Il principio di prova per iscritto risulta dagli atti di famiglia, dai registri, e dalle carte priyate del padre, o-della madre, dagli atti pubblici e privati pro= venienti da una delle parti impegnate nella cone Sa 68° L. 1. Delle Persone. testazione, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita. a Leg. 29,.{f. de probationibus. 325. La prova centraria potrà farsi con tutti i mez=— zi proprj a stabilire, che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità.: 3926. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunciare sui reclami di stato. Leg. 52,66 et 7, ff. de receptis qui arbitrium. 527. L'azione criminale contro il delitto di soppres= sione di stato non potrà intraprendersi che dopo la‘ sentenza definitiva sulla questione di stato. Leg. 1, cod. de ordine cognittonum.— 528. L'azione per reclamare lo stato è imprescritti= bile riguardo al figlio.| i 329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio, il qnale non abbia reclamato, se non nel caso, in cni fosse morto iu età minore, o nei cin- que anni dopo le sua maggior età. 330. Gli eredi possowo proseguire questa azione, quando sia stata promossa dal figlio, purchè non ab- bia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltre- passare tre anni computabili dall’ultimo atto della li- te senza proseguirla. ri CAPO II. Dei Figli naturali. SEZIONE IL Della Legittimazione dei Figli naturali. 1331. figli nati, fuori di matrimonio, eccettnati gl’ incestuosi, e gli adulterini, potranno essere legit- timati mediante il susseguente matrimonio de’ loro * padri ,.e delle loro madri, quando questi gli avranno legalmente riconosciuti per figli prima del loro matri» Ù Oss } met il fila hem provi pete ì. oppret dopo scritti ta degl , sent nei cite azione, non ab: 0 oltre lella le li cettuali re lege de' loto vranni i matti T. VII. Della Pater e della Figliaz. 69 monio, o che li riconoscerauno nell'atto stesso della celebrazione. Novell. 91, cap. 15.— Leg. 5, leg. 10. leg. 11, cod. de naturalibus liber.— Nocell. 118, cap. ult. 334. La legittimazione può aver luego anche a fa- vore del figli premorti;; che hanno lasciato discen> denti superstiti; ed in tal caso essa giova ai detti di sceudenti. sù, Inst. de hacreditatibus quae ab intest. defereruntur. 335. I figli legittimati col susseguente matriinonio avranno diritti eguali, come se fossero nati dallo sies- so matrimonio. #( Dritto Canonico. Cop. Tanta vis ewvtra qui filii sint legitimi.) sà SEZIONE II. Del riconoscimento dei Figli naturali.- 354. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà cori un atto autentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia già stato riconosciuto. 535. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore di figli nati da incesto o da adulterio. i 336. Il riconoscimento del padre, senza Vindic zione e l'approvazione della madre, non produce ef fetto che riguardo al padre. 357. Il medesimo riconoscimento fatto durante il matrimonio, da uno de' conjugi, a favore d'un figlio ‘naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuor- chè dal proprio consorte, non può muocefe nè a que= sto, nè ai figli nati dal suo matrimonio.. Non ostaute produrrà il suo effetto dopo lo sciog!t- mento del matrimonio, quando da questo nom res i role. 338. Il figlio naturale riconosciuto non potrà recla— mare i diritti di figlio legittimo.| diritti de'figlimatu- rali saranno determinati nel titolo delle Successioni. 359. Ogui riconoscimento faito per parte del padre PTT ie L.1. Delle Persone. 70 o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno inîeresse. 340. Le indagini sulla paternità sono vietate. Nel caso di ratto, allorchè l’ epoca di esso coincide- rà con quella del concepimento, il rapitore, sulla do- manda delle parti interessate, potrà essere dichiarate il padre.. 341. Le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare ch’ egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito, Non sarà ammesso a somministrare la prova per testimonj, eccetto che Vi coucorra un principio di pro- va per iscritto.,» Argum. ex leg. 4, ff. de in jus voeando. 349. Il figlio non è giammai ammesso a fare inda= gini sulla paternità e sulla maternità; nei casi in cui, e a termini dell’ articolo 335, non si fa luogo al ricono scimento. e e FFT.O LO VIN. Dell Adozione e della Tutela officiose-. a i CAPOTL. Dell Adozione. + SEZIONE:T. Dell Adozione e de’ suoi effetti. 343. L'adozione è soltanto permessa alle persone dell'uno, o dell’aliro sesso in età maggiore degli anni ‘cinquanta, le quali al tempo dell’azione non abbia- no figli, o discendenti legittimi, ed abbiamo aimeno darte anni di più di coloro che si propongono di a‘vitare. fia Leg. 25,6 2; Zeg. 16, 17,$ 3; eg. 4o,G1/f.de adoplion. et emancipationib.; leg. 5, codde adoption. mi are I - o spe div del fi lavi tale, colti sulle dichiara messe, QUOLI e esak JTOVa Ki io di are Ind: si in lì I ricome persi gli anti p abbia» almeno gono di 1fù opliot 0 T.VIII Dell’ Adoz. e della Tutela offi. ri 344, Nissuno può essere adottato da più persone, fuori che da due conjugi. - Toltone il caso dell'articolo 366, niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte. 345. Non si potrà far uso della facoltà di adottare senon verso quegli, a cui nella sua minore età, alme- no pel corse di sei anni, si siano somministrati sussidj e per cui si siano avute non interrotte cure, ovvero verso colui che abbia salvata la vita all’ adottante, od in un combattimento, o col diherarto dall’ incendio o dalle acque. In questo secondo caso hrastoft che|’ adottante sia maggiore, più avanzato in età dell’adottato, senza fi- gli e discendenti legittimi, e se è conjugato, basterà che il consorte acconsenta all’ adozione. (Per esaminar quali fossero le cause per le quali si permetteva a Roma l'adozione, 7 leg. 17./f. de ado- piionibus et emancipationibus.) 546. L’ adozione in nessun caso potrà aver lndgo prima dell’ età maggiore dell’ adottato. Se questi, avendo ancora il padre e la madre, od uno di essi, . non ha compiuti gli anni venticinque, dovrà ottener il consenso per l'adozione o.d’ entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio. (Le leggi romane permettevano l'adozione innanzi che l’adottato fosse maggiore.— 7 Ulpian. Trag:tit. 8,65.— Argum.ex leg 17, 18, et 19, f}. de adoption. et emancipationibus.— Leg. 2, cod. de adoptionibus. 347. L'adozione conferisce il cognome dell’adotta x te all’adottato che lo aggiunge al proprio. Argum. ex leg. 1, ff ue adoptionibus et emancip fionibus. 548. L’adottato rimarrà nella sna famiglia natu= rale, e vi conserverà tutti i suoi diriiti: tuttavia il ma= trimonio è preibito. 32« L. I. Delle Persone. Tra l’adottante, l’adottato ed i suoi discendenti;; Trai figli adottivi di una stessa persona; Tral adottato ed i figli che Sri sopravveni= re all’ adoitante. + Tra l’adottato ed il consorte dell’adottante, e re- ciprocamente tra v adottante ed il consorte dell’adot-. tato: 75 Leg. 23 et 44, ff. de adoptionibus et nce nibus.— Institut. de miplis 549. L'obbligazione naturale, che continuerà a sus: sistere tra l'adottato edi suol genitori di somniinistrar- si gli alimenti nei casi determinati dalla legge sarà considerata comune all‘adottante ed all’adottato, L uno verso l’altro. Argum. ex tota leg. 5, ff. de agnoscendis et alend. liberis, et toto til. cod. de alendis liberis. 550. L’adottato non acquisterà verun diritto di suc- cessione sui beni dei parenti dell’adottante, ma sulla èuccessione dell’adottante avrà gli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli leginpi; e naturali nati dopo l’ ado- zione. Leg. 25,/F. de adoptionibus ed emancipat. 351. Sel’adottato muore senza discendenti legittimi, Je cose date dall’adottante, 0 provenùte dalla di lui ie è dita, le quali esisteranno in natura al tempo della mor- te dell’adottato; ritorneranno all’adottante od a’suoi discendenti;; coll’ obbligo di contribuire al pagamenio de’ debiti, e senza pregiudizio de’ terzi. «Gi altri beni dell’adottato apparteranno a'suoi pa- renti, i quali anche per gli oggetti espressi în questo articolo escluderanno‘sempre tutti gli eredi dell’adot- tante quando non siano di lui discendenti. .| UArgum. ex leg. 6,(}. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quae liberis.‘ % d cen na; O Spam Hante, e He dell’ Oman imterdag MA Mini; ottat dista rittodis e, Maul tit, cha che qual dopolià io | lei adele della mor TIFO agata Suoi pe în que ell’adob 3,0" | T. VIII. Della Adoz. e della Tutela off. 73 552. Se durantela vita dell’adottante, e dopo la mor- te dell’adottato; i figli o discendenti da questo lasciati morissero essi pure senza prole, l’adottante succederà nelle cose da lui date, come è stabilito nell’antecedente articolo; ma questo diritto sarà inerente alla persona ‘dell’adottante, e non transmissibile a’ suoi eredi, an- ‘che discendenti. Argum. ex leg. 6, ff. de jure dotium, et leg. 2, cod. de bonis quae liberis. SEZIONE TI. Delle Forme dell’ Adozione. i 363. La persona che vorrà adottare, e quella che. vor- rà essere adottata, si preseyteranno al giudice di pace del domicilio dell'adottante per passare all’atie dei lo- ro respeitivo consenso. Leg 11, cod. de adoptionidus. 554. Dalla parte, che avrà prevenuto, si consegnerà, entro i dieci giorni susseguenti, una copia di queslat- to al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell' adottante perla omologazione del tr. bunale medesimo. 555.1 tribunale radunato nella camera del consiglio dopoaverassuntele opportuueiuformazioni, verifiche- rà, 1.°se siansiadempite tutte le condizioni della legge, 2:°se colui,che si proponedi adottare, goda brona fama. Tora leg. an, ff. de adoptionibus et emancipat. (356. Il tribunale sentité il Regio Procuratore, ed omessa ogni aftra formalità d: processo, senza esprime- re i motivi, pronuncierà‘in questi termini: si./u /v0* g0, ovvero non si fa luugo all'adozione. 357. Nel mese successivo alla senteiza del tribunale di prima istanza, sarà la detta sentenza sottoposta al tribunale d'appello, ad istanza della. parte che avrà prevenuto, ed il tribunale d’ appello procederà nelle stesse forme praticate da quello di prima islanza, e vi 74 Se il padre specifica gli atti pei quali il consulente è 80 i L.I. Delle Persone. nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altré atto senza l’assisienza di esso. 392. La nomina del consulente non potrà essere fat= ta che in una delle seguenti maniere: i 1.° Per un atto di ultima volontà;— 2.° Con una dichiarazione fatta al giudice di pace dato dal suo cancelliere, o pure avanti notari. Ulp. Fragm. tit. 11,$ 14— Leg i.5 et4,ff. det te- sfamentaria tutela. 363. Se alla morte del marito la moglie trovasi in= cinta, verrà riominato un curatore al ventre dal con= siglio di famiglia. "Alla nascita del figlio la madre ne diverrà tutrice; ed il curatore sarà ipso jure il surrogato tutore. Leg. 8, ff. de curatoribus furioso dondili 1; 20; ff. de iutoribus el curatoribus datis. leg. 48, de administra- tione et periculo. 394.La madre non è obbligata ad accettare la tutela: nondimeno in caso che essa la rifiuti, dovrà adempir- ne i‘doveri sino a che abbia fatto norninare un tutore. Leg. 2,61 et>, ff. qui petant tutores. leg. 5 et leg. 1), cod. eod. ( Secondo il diritto romano, la madre, che non ave- va fatti nominar dei tuteri ai figli, era esclusa dalia lor successione, ad iniest. L:2,$23, ad senatus-consulium Tertullranum.) 394. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà, prima del matrimonio, convocare il consiglio di fa- miglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata, In mancanza di questa convocazione, essa perderà ipso jure la tutela; ed il suo nuovo marito sarà soli- dariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela ch'essa avrà indebitamente conservata. Leg. 2. cod. quando mulier tutelae officio. Leg. 6. sod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contra» jr.) 19,00 fol. pcalo ape ferràs ld U te(0 Ogni alt essere ce dì pia Notari. fi del TOvogi it e dal cons à tolrie, ore» .20, fi Imunisira: a tutela adempit n tutore, ,3 ella monare dallalor Insulium ; dovrà, io di la- I esserle perder irà soli ze dell 1eg.È, conii T X. Della Minore età ec., 8&i hitur. Novell. 22, cap. 40; Novell. 94, cap. 2; Novell. 118, cap. 5. 396. Quandoil consiglio di famiglialegalmente cou- vocato conserverà la tufela alla madre,le darà necessa- riameute per contutore il secondo marito, il quale di- verrà solidariamente risponsabile unitamente alla ino- glie, dell'’amministrazione posteriore al matrimonio. Leg. 6, cod.in quibus causis pignus vel hypotheca ta= cite contrahuur” SEZIONE II. ibber Tutela conferita dal Padre o dalla Madre. 397. Il diritto personale di assegnare un tutore pa> rente, od anche esiraneo, non appartiene che a quello de’ genitori, il quale morrà l’ ultimo. Ulp. 7ragm. tit. 11,) 14.— leg. 1,5 et 4, de testa- mentaria tutela. leg. 4, cod.eod leg. 2, Va de confis“mati= dis tutoribus. leg.1, cod. cod.— leg.&, cod. de testane. tutel. 398. Questo diritto non potrà esser esercitato che nelle forme prescritte all'articolo 392, e sotto le se- guenti eccezioni e modificazioni. Lég. 1,5 et 9g ff. de testamentaria tutela.— Instit.6 5, qui testamento tutores dari possunt.— leg. 3, ff. de confirmandis tutoribus. leg. 2, cod. de confirm. tutor. 599. La madre rimaritata eno» conservata nella tu- tela dei figli del primo sno matrimonio, non può as- segnare ad essi un tutore. SI ex leg. 2, cod. quando mulier tutela officio #00 Quando la madre rimaritata e conservata nella intela, avrà destinato un tutore ai figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qua- lora non sia‘confermata dal consiglio di famiglia. 401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre, non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d’ altronde nella classe dì quelle persone alle quali in mancanza 82 L. I. Delle Persone. di questa-elezione speciale, può il consiglio di fami- glia addossarne il peso. Leg. at, leg. 28,$ 1: leg. 32, 33 et 36; ff. de excusa-. tionibus tutorum.— leg. 28, de testam. tutel. SEZIONE UT. Della Tuiela degli Ascendenti. 402. Quando dall'ultimo de: genitori defunti non sia stato assegnato un intore al figlio im età minore, la tu- tela spetta aldiritto al suo avo palerno; in mancanza di questo, ail'avo materno, e si terrà io stesso ordine rimoutando la linea ascendentale,in modo che Ì asceu- dente paterno venga preferito costantemente all’ascen- «deute materno del grado medesimo.. Leg. 12 tabularum, tabuia 5. reg. 1, 7,9 et 10 5h de legitimis tutoribus. leg. 2, cod. eod. 409. Maucando lavo paterno ed il materno del mi- more, e concorrendo due ascendenti di un grado supe- riore appa:tenenti entrambi aila linea paterna del m i nore; la tutela passerà di diriito all’ avo paterno del padre del minore. tue p1 404. Concorrendo due bisavoli della liriea materna, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascen- denil. i SEZIONE 1V.. Della Tutela conferita\dal Consiglio di famiglia. 405. Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto; senza ascendenii masehj, come pufe quando il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse, sì trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà in appresso, 0 legitumamente scusato, sì procederà dal consiglio di famiglia alla deputazione.di un tutore. 405 Questo consiglio sarà convocato tanio a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, dei suoi ereditori o di alire partì interessate, quanto ancora Î K È Di al iodifa + de et tel, utinoni more, ka I Manci e350 ori ehe ass Le all'asta gelo] no del n rado supe na del Jalerno è a Malemi, ia, il quat due quer omiolo. ara ncipao ossi eletto o 1} tuto ji Erovas ppress! nsiglio di richiesto del sio o anooii T. X. Della Minore età ec. 85 ex officio, per ordine del giudice di pace del domicilio del mmore. Sarà in facoltà di qualunque persona il Genunziare a questo giudice di pace il fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore. L. 9, in pr.et 63. ff.qui petant tutores. 14, cod.e04. 407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giu- dice di pace, sarà composto di sei parenti od affini, metà del lato paterno, metà del materuo, secondo l’or- dine di prossimità in ciascuna linea, i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tute» la, quanto nella disianza di due miriametri. Il parente sarà preferito all’affine dello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà preferito il più: vecchio.; i i 408. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limitazio» ne del numero stabilito nel precedente articolo- i @uando sieno sei 0 più, saranno rutti membri del consiglie di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente alle vedgve degli ascendenti ed agli ascen- denti legittimamente seusati, se ve ne fossero. Quando fossero in numero minore, saranno chia- mati gli altri parenti per completare il consiglio. 409. Quando i parenti od affini nell’ una o nell’al- tra linea non si troveranno in numero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata all’articole 407, il giu- dice di pace chiamerà i parenti od affini domiciliati im distanza maggiore, come pure i cittadini di quel co- mune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore. 410, Il giudice di pace, quand’anche si trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti od affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque siala disian- za del domicilio, i parenti od aflini di grado prossi- miore, come pure di grado eguale a quello dei parenti p affini preseuti; in maniera però che ciò si effettui sot 84 T.. I. Delle Persone. traendo alcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti.; 411. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudi- ce di pace per un giorno determinato, in maniera perà «he vi passi sempre, fra l’intimazione della citazione ed il giorno fissaio per la convocazione del consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le «partì citate risiederanno nello stesso comune, 0 alla di- stanza di due miriametri.| i Qualora fra le parti citate, sene troverà alcuna do- miciliata al di là di tale distanza, sarà accrescruio il termine di un giorno di più per ogni tre miriametri. ‘412.1 parenti, affini od amici, in tal modo chiama- ti, saranno tenuti a presentarsi personalmente; oppu- re a farsi rappresentare da un procuratore speciate. Il procuratore non può rappresentare più d'una per- sona.; 415. Qualunque parente, affine od amico, chiama- to, e che, senza legittima scusa} non comparisse, in- correrà in una multa che non potràeccedere cinquanta lire, la quale sarà pronunciata inappeliabilmente dal giudice di pace. 414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e tro- vandosi conveniente, o di aspettare il membro assente,o di rimpiazzarlo, in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l’interesse del minore, il giu- dice di pace potrà rimettere l'assemblea ad altro gior- no determinato o prorogarla. vi. 410. Quest'assemblea si terrà di diritto presso il giu- dice di pace, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale.$i richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare. 416. Al consiglio di famiglia presiederà il giudicedi pace, il quale vi avrà voce deliberativa;, e preponde» rante in caso di parità di opinione, ch i e passare) dal in Qerà pr i Citazioni Consigla, 10 tulle ; Oallade alenna do resciuio liametti. O chiam: ite opp peciate, l'una pet » Chiama: risse, ine iMquan mele dal , e dro assente, 0 que altro 6, il gi o gio so ili indicato Jo meno chè. ess udicedì sponde» T. X. Della Minore età ec. 85. 417. Quando il minore domiciliato nel Regno, pos- sedesse beni nelle colonie, o viceversa, l ammini- strazione speciale dei suoi beni verrà affidata ad un pretutore. In tal caso, il tutore ed il protutore saranno indi- pendenti, e non obbligati uno verso l’altro per la loro respettiva amministrazione. Leg. 4,{f de administratione et periculo tutorum. leg. 2, cod. si ex pluribus tutoribus. leg.2, cod. de peri- eulo tutorum. leg. 2, cod. de dividenda tutela. 48. Il tutore, in tal qualità, agisce ed amministra, dal giorno della sua deputazione, se era preseate: di- versamente, dal giorno in cui gli sarà stata notifi- cata. reg. 1,61, de administratione et periculo tutor. Leg. 5,$ ultim., ff. cod. leg. 19. cod. eod. 419. Ja tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l’amministrazione del loro autore, e quando siano iu età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia deputato un nuovo tutore. r.16,5$ 1, de tut. x. 1, ff. de fidejuss. et nominat. tutor. L. ult. ff. de administrat. et peric. tut. i SEZIONE V. Del Tutore surrogato. 420. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia. Le sue funzioni consisteranno nell’agire per gl'inte- ressi del minore, allorchè questi si trovino in opposi- zione con quelli del tutore. S 421. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona avente alcuna delle qualità espresse nelle superiori sezioni 1, JI e II del presente capo, questo tutoré prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un consiglio di famiglia, composto nelle for- 86° a L. 1. Delle Persone. me'indicate nella sezione IV, acciocchè passi alla de- putazione di un tuiore surrogato. Qualorasiasiimmischiato nell’am ministrazione pri ma di avere adempito a questa formalità, il consiglio di famiglia convocato, ad istanza dei parenti, credito- ri od altre persone interessate, ovvero dal giudice di pace ex officio, potrà, quando siavi dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela,senza pregiudizio delle indenpità dovute al minore.- 429. Nelle altre tutele, la nomina del surrogato tuto- re avràluogo immediatamente dopo quella del tutore. 423. In nessun caso il tutore voterà per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sianvi fratelli germani, in quella delle due linee a cui ‘al tutore non appartiene. 424. Sela tutela diverrà vacante o sarà abbandona- ta per assenza, il surrogato tutore, non sarà didiritto il tutore, ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore; sotto pena della rifusione dei danni ed interessi che ne potranno derivare al minore. 425. Le incombenze del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela. 426. Le disposizioni contenute nellesezioni VIe VIE di questo capitolo, si applicheranno ai tutori surro- gati.; Nondimeno il tutore non potrà provocare la destitu- zione del surrogato tutore, nè votare nei consigli di famiglia convocati a questo oggetto. SEZIONE VI. ° Delle Cause che dispensano dalla Tutela. 427. Sono dispensati dalia tutela I membri delle autorità stabilite nel titolo IT del secondo statuto costituzionale, e nel titolo IV del terzo statuto; 2 I giudici del tribunale di cassazione, i Reg] Procu- rarori generali e sostituti presso il medesimo. Lalla de Tonepli consigli Credito indice dì parte del Izio dell ato tuto: ] tutore nomini Delo non meg a on andova» di diritto n nuovo interessi cessano VIeViE | surto- desti psigli di NICE IV del Prooe- T. X. Della Minore età ec. 87 I commissarj Regj presso la contabilità nazionale; I prefetti;, l Tutti i cittadini esercenti un pubblico impiego fuo- ri del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela. Leg.6,$ 16; 4. 17,6 5, ff. de excusation, tutorum. 498. Sono ugualmente dispensati dalla tutela. 1 militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Governo fuori del Regno. Leg.16t2, cod.si tutor vel curator reipublicae cau- sa aberit. Leg. 32, et 56; leg. 58,6 1; leg. 10,$ 2; leg, 3; leg 22,6 11, ex quibus causis majores. leg.4,c0d. qui dare tutores vel curatores possunt 429. Sela missione nonè autentica, e sia impugna- ta, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua dichiarazione col mezze del ministro da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa. o 430, I cittadini della qualità indicata ne’preced enti articeli, che hanno accettato la tutela posteriormente alle funzioni, servigj o missioni che li dispensanto, non saranno più ammessi a chiedere d’ esserne libe- rati per le stesse cause. Leg. 17,65, ff de excusationibus tutorum. 0 431. Coloro per lo contrario, ai qualile meutovate funzioni, servigj o missioni saranno state conferite po- steriormente all'accettazione ed amministrazione di una tutela, se non vogliono ritenerla, potraimmo en- tro un mese far convocare un consiglio di famiglia, affinchè si proceda.al loro rimpiazzamento. Cessate le furizioni, servigj o missioni, se il nunovo tutore reclama la sua liberazione, oppure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamen= te conferita dal consiglio di famiglia. 452. Ogni cittadino non parente nè affine non può essere costretto ad accettare la tutela, fuorchè nel caso in cui nella distanza di quattro miriametri non esi= 88 L. I. Delle Persone. | stessero parenti od affini in grado di amministrarla: Instit. de excusationibus tutorum,$ 10. 453. Qualunque persona in età\d'anni sessantacin» que compiti, può ricusare d’ essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà ai settant' anni farsi liberare dalla tuiela. | Leg. 2, Sf de excusat. tutor. Leg. unica cod. qui aeta- le se escusant. 454. Qualunque persona attaccata da una grave in- fermità e debitamente ginstificata, è dispensata dalla tutela. Potrà anche ottenere d’esserne liberata, se la infer- mità è avvenuta dopo la sua nomina. Leg. 10,) 9; leg. 11 et 40, ff. de excusat. tutor. leg. unica cod. qui morbo se excusant. 455. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall’acceitarne una terza. Un conjugato, od un padre già incaricato d’ una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda A eccetto quella de’ suoi figli. | zeg. 2,69; leg. 5, ide excusation. tutor. leg.4,$ 15 leg.5, et 31. inpr.$ 2, leg. 4,[cod 436. Coloro che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela a riserva di quella de’ proprj figli. I figli morti in attività di servizio nelle Regie ar- maie., saranno sempre computati per far luogo alla dispensa. Gli altri figli morti non faranno numero, senon in quanto che abbiano essi lasciati dei figli tuttora viventi. Instit. in pr. de excusationib. tutorum vel curat. leg. 2,02. 4,6, 7,608, ff. de excusationibus tutor. leg.1, cod. qui numero liberorum se exvcusant. leg. 18, ff. de excusat. tut.— leg. 2,07, /f: de excus. tut.leg. 2, cod. qui numero liberorum se ewcusani.— leg:7, pi de statu nistratk, santacit. Colui al Settani ‘quia grave ln sata dall e la inf futor. li Lo motiyo to d'una secondi, CANTI ni, s0t0 e propy egiò ate 10g0 alla enon viventi url, eg r. keg.1, 3, J g d i T. X. Della Minore età ee. sg hominum. leg. 231, ff. de verborum significatione. leg. 129, /7: eod. si(za se 437. La sopravvenienza di figli durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla. Leg. 2,6 4, 6 et 8, ff de esxcusationib. tutorum. 438. Se il tutore nominato si trova presente alla de. liberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immedia- tamente, e sotto pena d’inammissibilità d'ogni suo re- clamo‘ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà. 459. Se il tutore nominato non ha assistito alla deli berazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convo- care il consiglio di famiglia affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa. A questo effetto dovrà farei relativi incombenti nel termine di tre giorni, decorrendi dalla notificazione della dilni nomina, il qual.termine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri di distanza dal co- mune del suo domicilio a quello dove si farà luogo alla iutela: trascorso questo termine, non sarà più ammis- sibile la domanda. Argum. ex leg. 1,61, ff. de administ. et peric. tut. 440. Se sonorigettati gli addotti motivi di scusa, po- trà ricorrere ai tribunali per farli ammettere, ma du- rante la lite sarà tenuto ad amministrare provvisio- malmente. 441. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, co- loro:che hanno rigettato'i motivi di scusa potranno es- sere condannati nelle spese del giudizio, e se soccom- be, vi sarà condannato egli stesso. SEZIONE VII Dell incapacità, edelle cause di Esclusione e di Rimozione dalla Tutela. 442. Non possono essere tutori, nè membri dei con- sigli di famiglia. $. so L.1. Delle Persone. - 1.91 minori, eccettuati il padre o la madre; “ 2.° Gli interdetti;: 5.° Le donne, a riserva della madre e delle ascen- denti;. 4.° Tutti quelli, che essi stessi od il loro padre e madre hanno col minore una lite, nella quale siano compromessi il suo stato, Ja sua.sostanza od una parte considerevole de’ suoi beni. i L. 5, cod. de legitimis tutor. leg. 11, leg. 13,$1; leg. 7, ff. de tutelis; leg. 2,(F. de regulis juris; leg. 4, 2 et 3, cod. quando mulier tutelae officio; leg. 10,$ 8; leg. 11 et 40, ff. de esecusationib. tutor.; leg. 26, ir pr.; leg.a7,$ 0,7: de testamentaria tutela.— Novell. 94, cap. 2; novell. 118, cap. 5.— Leg. 6,6 18; leg. 20 et 21, ff de excusationib. tut. Novell. 72, cap. 2 et 5. — Leg.3,$ 12. /. de suspectis tutorib. L 443. La condanna ad una pena alllittiva ed infa- mante opera /pse jure} esclusione dalla tutela; ed egualmente produce la destituzione nel caso in cui si iratii di una tutela già conferita. 444, Sono parimente esclusi dalla tutela, ed anche rimovibili, quando ne siano in esercizio, 1.° Le persone di notoria cattiva condotta;) 2.° Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà. Leg. 5, 6 5, /. de suspectis tutor. Dicta leg. 3,$17; leg. 4,64,[. eod. tit.; leg.6,{F. ubi pupillus educari. 445. Qualunque individuo che sarà stato escluso 0 rimosso da una tutela non potrà essere membro di un consiglio di famiglia. _ 446. Ogni qualvolta si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo, ad istanza del surrogato tu- iore, od ex officio dal giudice di pace. Questi non potrà dispensarsi dall’ordinare tale con- vocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da mod pi quit Apa PI ha DI| fi mb i iu, n Kino Musa dt Kam iene Qua dal ku Il 8, ul ni Hd DI) tar dre; elle as: TO padres puale siam Ì utva pati I 13}| I 8; leg 26; în ph Vovell.oi, "dog. o00 op.aeli i od infe tutela; cl in cuis ed anche ; se Ja Jom .9, ln ducati gcluso0 rodi ul ione del amigla gato tl lecone esta da T. X. Della Minore età ec. g' uno o più parenti od affini del minore, nel grado di cugini germani od in altro de’ gradi più prossimi. Argum. ew leg. 1,$ 9 et 4, ff. de suspectis tutor. leg. 6,6 1, cod., eod.; leg. 1,67, fj. de officio prae- % fect. urb. 467.Qualunque deliberazione del consiglio di fami+ glia, che pronuncierà l'esclusione o la destituzione | del tutore sarà motivata, e non potrà esser presa se mon sentito e citato il tutore. 448. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà imman- tinente le sue funzioni. è Quando reclami, il surrogatovi tutore addoman- derà l'omologazione della deliberazione avanti il tri- bunale di prima isianza, salva l’appellazione. Il tutore escluso, destituito o rimosso può egli stes- se, in questi casi, chiamare in giudizio il surrogato tutore per ottenere la dichiarazione di essere mante- nuto nella tuteta. 449.} parenti od affini che avranno domandato la convocazione potranno intervenire nella causa, che verrà istrutta e giudicata come affare d'urgenza. SEZIONE VIII. n° Dell’ Amministrazione del Tutore. 450. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili. i Amministrerà i di lui beni da buon padre di fami- glia, e sarà risponsabile d’ogni danno ed interesse, che potessero risultare da vna cattiva amministrazione. Non potrà comprare o prendere in affitto i beni del minore, salvo che il consiglio di famiglia abbia autorizzato il surrogato tutore a fargliene l'affitto, nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contro il suo amministrato. Leo. 12,63, deadministr. et periculo tut. 1. 53, leg. d,$7; leg. 10, /. eod. tit. leg. 7, cod. arbitrium f -— 4 L. 1. Delle Persene. tutelae. Leg. 1, in pr. ff: de tutelae et rationibus dis= trakendis. Leg. 54,$ 7; leg. 46, ff. de contrahenda empuone.— Novell. 72, cap. 5; leg. 5, cod. de con- traleada emptione. 451. Nei dieci@giorni successivi a quello della sua nomina da esso debitamente conosciuta, farà istanza. acciocchè vengano tolti i sigilli nel caso in cni fossero stati.apposti, e farà immediatamente procedere all’in- ventario dei beni del minore, in presenza del surro+ gato tutore. sr: Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell'inventario sotto pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichiarazione si farà sull’istanza che il pubblico ufficiale sarà tenuto di fa- re allo stesso tutere, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale. ati Leg. 7., in pr. fl: de administratione et periculo tu- tor. leg. 22 et 24, cod. de administratione tut. vel curat. leg. 27, cod. de episcop. audientia. Leg.13,$1, cod. arbitr. tutelae— Argum. ex novella 72, cap. 5. — Authentica minoris cod. qui dare tutores vel cura- tores. 452. Nel mese successivo al compimento dell’in- ventario, il tutore in presenza del surrogato tutore farà vendere, col mezzo di atti d'incanto‘da riceversi da un ufficiale pubblico, e prevj gli avvisi o pubbli- cazioni, delle quali se ne farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili ad eccezione di quelli che dal consiglio di famiglia sarà stato autoriz- “#at0 a poler conservare im natura. Leg. 22 et 24, cod. dè administrat. tut. vel curat, leg. 56 9; leg.7,6$1, ff. de aministratione et periculo tutor. leg. 5, cod. de periculo tutor.— V. leg. 15, ff. de administr. et periculo tutor. leg, 2, cod. arbitrium tutelae. 453. Il padre ela medre sino a che hi ono il pre- pot pis i puodit inpe » glam quid VILLE quad Hu Eqala Ito {ioni dip degi la tina tn) sila Ì, pila Ul dela Ion Hi, è nl glam fadin iquli tdk {bla hg Wind, ul, li Honibu CONitrahei cod, dea Ilo della farà iam D cati fossa rederealla a del sum note, dorì 0 pena deli zicne i fa lenuto dif: enzione ni Dericulo ti ne lul. n .60.13,f1, ‘73,00. s vel citt to dell'in palo tuti la ricereta i pubbl» ] protess cezione o'antorit vel curi | peri og. 15, f arbitri gil pre. T. X. Della Minore età ec. 95 prio e legale nsufrutto dei beni del minore sono di+ spensati dall'obbligo di vendere i mobili, se prescel- gono di conservarli per poscia restituirli im natura. in questo caso da un perito, che verrà nominato dal snrrogato tutore e presierà giuramento avanti il giudice di pace, essi faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il valore delia stima di quei mobili che uon potranno rimetiere in natura.. +54. AI momento in cui s' incomiucierà l'esercizio di qualuuque tutela ad eccezione di quella dei geuito- ri, il consiglio di famiglia stabilirà presuntivamentie, e secondo l’importare de beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa anna per il minore, rion che quella dell’amministrazione de’ suoi beni. Lo stesso atto specificherà se il tutore sarà autoriz- zato a farsi coadjuvare nella sua agenzia da uno o più amininistratori particolari stipendiati ed ammini- stranti sotto la sua responsabilità. L.1,$1; 4.3, 61;2.3,61,2,5, 425,7. ubì pu- pillus morari vel educari debeat. l. 47,$1, ff. de ad- , munistr. et periculo tutor.— Argum.ex leg. 15,$1,{}- de tutelis. Leg. 24, in pr. ff. de administ. et pericuto ‘utorum. 455. HI consiglio determinerà positivamente la som- ima da cui comincerà l'obbligo nel tutore d'impiegare gli avanzi de redditi, dedotte le spese. Questo impie- g0 dovrà essere fatio nello spazio di seì mesi, passati i quali, senza che lo abbia effettuato, saranno a cari- co del tutore gli interessi. ì Leg. 5, in pr.; leg.7,65et 1; leg. 12.$ 4; leg. 13, $ 1; leg. a 8; leg. 50,{f. de administ». et periculo tut. . Deg.7,$ 35; lee. 12, 64; leg.13,01, ff de admi- nistrat. et pericul. tut. leg. 5, cod. de usuris pupiila- ribus. 406. Se il tutore non ha fatto determinare dal con- 94 L. 1. Delle Persone. # è siglio di famiglia la somma, da cui dovrà incomincia- re l'obbligo dell’impiego, sarà tenuto, scorso il ter- mine espresso nel precedente articolo, agl’interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia. . Leg. 13, e07,$ 11, /. de administ. et peric. tut. 457. ll tutore, quand’anche sia il padre e la ma- dre, non può prendere danaro a prestito per il mino-, re, nè alienare od ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un consiglio di famiglia. Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente van- taggio. ‘Nel primo caso, il consiglio di famiglia non accor= derà la sua autorizzazione se non dopo che da un cone to sommario presentato dal tutore, sarà stata com- provata l'insufficienza dei danari, mobili e rendite del minore. Il consiglio di famiglia in qualunque caso, indiche- rà gli stabili che dovranno preferibilmente essere ven- duti, e tutte le condizioni che riputerà vantaggiose. Leg.1,$2; leg.3,$ 5} leg. 5,64, 9, 10, 11 el 19, FF de rebus eorum qui sub tutel. leg. 4, 12 et 18, cod. de praediis et aliis rebus minorum. 458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia rela» | tive a quest’oggelto, non avranno eseeuzione se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l’omo- logazione avanti il Tribunale civile di prima istanza, il quale pronuncierà nella camera del consiglio, sen- tito il Regio Procuratore. Leg. 1,$ 2; leg. 11, /F. de rebus eorum qui sub tu- tela vel cura. leg. 2, 12 et 18, cod. de praediis et aliis rebus minorum. 459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da ùn membro del tribunale civile, e da un notaro a va” cade iti Ciani guilod il pi Tale quodle qualit ppt hm aldo gti teli rome anti hi der if mila audi da) mn Tanz lodi i Ù, qi pun tia d dice Fani iu fl i Incomin scorso il l'iuteresi Nique pic el peri. fi dre o lam per il mi ni immobi famiglia, Te accorti Videntera i Mom act eda uno I stala cole lì e rendi iso, indi o ESGErE utaggi 0, 1108 et 18,0 miglia n pe sel uta Poni Na Istall, glio, pui subi dis et al surrogi! o ricertli a polari T.X. Della Minere età ee. 95 ciò deputato; e dopo tre avvisi da affiggersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive. Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sotto scritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso. 450. Le formalità richieste dagli articoli 457 e 458, per l'alienazione dei beni del minore, non si appli- cauo al caso in cui una sentenza avesse ordinato l’in- canto in conseguenza d'una provocazione di un com- proprietario indiviso. Solamente ed in questo caso l incanto potrà farsi nella forma preseritta dall’ articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi. i Leg. 1,6 1, in fine,(F. de rebus eorum qui sub tut. leg. 17, cod. de praediis et aliis rebus minorum.— V. leg. 5, cod. comm. divid. Argum. ex leg. 21, cod. mandali. i 461.I1 tutore non potrà accettare nè ripudiare un’e- redità devoluta al minore, se non previa l’autorizza— zione del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo che col beneficio dell'inventario. Argum. ex leg. 8, ff. de acquirenda vel omittentla haereditate. reg. 8, ff. de bonerum possessione. Leg. 1,61,# de successorio edicto. Leg. 1, cod. qui ad- mitti ad bonorum possess. possunt. Leg. 9,$ 5, ff. de auctoritate et consensu tutor. 462..Nel caso in cui l'eredità ripudiata in nome del minore, non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla, tanto il tutore a'ciò autoriz- zato da una nuova deliberazione del consiglio di fami- glia, quanto il minore divenuto maggiore, nello stato però in cni si troverà al tempo dell’ aecettazione,€ senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacanle. Argum: ex leg.8.6 9, cod. de bonis quae liberis. 463. La donazione fatta al minore non potrà accet» 95 L. IT. Delle Persone. tarsi dal tutore, che coll’ autorizzazione del consiglio di fainiglia. ‘ Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce, riguardo al maggiore. Leg. 26, cod. de donationibus. 464. Nessun tutore senza Ì autorizzazione del con- siglio di famiglia potrà intentare in giudizio un’azione relaliva ai diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai medesimi diritti. -. Argum. ex leg. 9, 66, ff. de administrat. et perio. tutor. leg. 78,$ 2,[}. de legatis, 2.° leg. 6, cod. de i- ministr. tutor. leg.55, ff} de evictionib: dep. 1, 604 ff pro emptore— V. leg. 6,1, cod. und. vi. Leg. 6, cod. de administr. tut. leg. 15, cod. de judic. 465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al iu- tore per provocare ad una divisione; potrà però, senza tale autorizzazione, rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore. Leg. 1,62, in fine; leg. 7; in pr. et$1, ff. de rebus eor. qui sub tut. vel curat. leg. 17. cod. de praediis et altis rebus minorum. i à 466. Affinchè la divisione produca riguardo al mi- nore gli stessi efl'etti che produrrebbe riguardo ai mag- giori, la divisione dovrà essere giudiziale,‘e preceduia da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del Inogo ove sarà aperta la successione., | periti, dopo aver prestato il giuramento avanti il presidente del tribunale od avanti il giudice da lui de- legato, di benee fedelmente adempire alla loro coni- missione, procederanno alla divisione de’ beni eredi- tarj ed alla formazione deile porzioni, che verranno estratte a sorte in presenza o di un membro del tribu- nale, o di un notaro dal tribunale deputato il quale ne farà la distribuzione. Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale,: Lo È fil pine, gudi I quat Fear li Li I pa dh, alto nil mod note ICI i Mm Ì DI) gut fil TN Mm tt Ù Tin inni dla ipa Wi ali l cons Lesso ell ne del con. un'azione Stabili,n mi diri, i, ef da aria alte Derà, sen anda di . de eli praeise ‘doalo; lo armi: precetti tribuna 6, avanti la Juide: Dr coli: pi erell verrano eltribi- il qual ta comi T.X. Delle Minore età ec. 97 Leg. 20, ff. de auctoritate et consensi: tutorum. 467. ll tutore non potrà transigere iu nome del Minore, se prima non sia stato autorizzato dal con- siglio di famiglia e dal parere ditre giureconsulti indi- cati dal Regio procuratore presso il tribunale civile. La tranisazione non sarà valida se non quaudo sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il Regio Procuratore. Leg.46, 4 ultim., ff de administ..et pericul. tut. leg. 28; 6.1, de pactis. Leg. 22, cod. é0d. leg. 7, 63, f pro emptore. Leg. 50,64, VA de furtis. 468. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condoita del minore, potrà esporre le sue doglian- ze al consiglio di famighia, e, quando sia autoriz- zato da questo, potrà provocare la reclusione del mi- nore in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo della Patria P gita:. SEZIONE IX. Del rendimento de' Conti della Pafelà. 469. Qualunque tutore, finita Ja tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione. Leg. 1,63, ff. de tutelis et rationibus distrahendis, = Novell. 72, cap. ultim.— Authentic. quod nunc generale. Cod. de curatore furiosi vel prodigi.— În- Stit. de Atiliano tutore,$ 7.— V leg. 1, cod. ub. de ratiocin. tam public. quam privat.. 470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni ta- ore uuò essere obbligato, anche durante la tutela, a rimeîtere al surrogato tutore gli stati dei conti di sua amministrazione alle epoche che il consiglio di fami- glia avrà stimato opporiuno di fissare, senza però che sì possa costringere a dare più d’uuo stato per anno. Questi stati saranno estesi e rimessi senzà spesa, su carta non bollata,e senza alcuna formalità di giudizio. — 471.Îì contodefinitivo della tutela si renderà a spese 9 se 98 L. I. Delle Persone. del minore, allerchè sàrà giunto alla maggior età od avrà ottenuta l'emancipazione. Le spese si dea ranno dal tutore,* Si ammettevanno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto si riconosca, vantaggioso. Leg. 1, in pr. ff. de aa serata, et utili actione. £. 2,in pr. et$1, 283, ff ubi pupil. educari debeat. Leg. 1,6 8 et'9,/F. de tutel. et rationib. distrahend. x. 8,$7e18,/f eod: leg. 3 et 6. cod. de administr. tut. “472. Quala nuque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, senon sarà stata preceduta da un circostanziato rendi- mento de’ conti, e dalla consegna dei documenti giu stificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell’i inte caricato all esame del conto, dieci giorni almeno pri» ma della convenzione. 475. Se il conto dà Inogo a contestazioni, saranno queste promosse e giudicate come le altre i in materia civile. 474. La somma a cui ammonterà à il sieidii debita del tutore, produrrà interessi dal giorno della ultima- zione del conto senza:che occorra di farne la domanda. Gi’ interessi della somma che dal minore fosse do- vuta al tutore, non decorreranno se non dal giorne della domanda giudiziale per il pagamento, fatta do- po l’ ultimazione del conto. Argum.ex leg. 46,63, ff de administr et peric. tutor. Leg. 7)$ 15; leg. 28,61, cod. leg. hr, ff. de usuris. Leg. 24, ff: de appellationibus, et relationi- bus. 475. Qualunque azione del minore contro il tutore relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni compu= tabili dal tempo della maggior età. Leg. 8, cod. arbitrium tutelae. reg, 3, cod. de prae- scriptione 30, vel 40 annorum, argum. REI PRETE TRZEE TI ul pi tal {em ì Tm ggior ela si alp Ue lega i FIConguy ili Qeliop ari dela vahend,; Lnistr. Seguurefa trà all atorend Lenti gt a dell'in Meno pr Ata) | naterio 0 debile ‘vltint manda, rase di gior atta do peri MOI tutore mpie (og T. X. Della minore età ee. sa (> CAPOSIM, Dell’ Emancipazione. 476. Il minore è ipso jure emancipato col mairi+ monio. da 477. Il minore ancorchè non maritato, potrà es- sere emancipato dal padre, od in mancanza di que- sto, dalla madre, quando avrà compito l’ età d'anni quindici.‘ Questa emancipazione.si effettuerà mediante la sola dichiarazioue del padre o deila madre, ricevuta dal giudice di pace assistito dal di lui cancelliere. * 478. Il minore rimasto senza padre e madre, se il consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto,\: In questo caso l'emancipazione risulterà dall’ atto di deliberazione che la avrà avtorizzata, e dalla di- chiarazione che il giudice di pace nella qualità di pré- sidente del consiglio di famiglia avrà fatto nell'atto stesso, c46 il minore'è emancipato. 479. Allorquando il tutore non avrà fatta alcuna istanza per I emancipazione del minore di cui sì è parlato nel precedente articolo; e che uno o più pa- reuti od affini di questo minore, ne’ gradi di cugini germani o più prossimi lo stimeranno capace di esse- re emancipato, potranno questi domandare al giudi- ce di pace la convocazione del consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto. ll giudice di pace dovrà assecondare questa do- manda. i 480. Il conto della tutela sarà reso al minore eman- cipato, assistito da un curatore che verrà nominato dal consiglio di famiglia. 481. Il minore emancipato potrà affittare i suoi he- ni per un tempo non maggiore di anni nove; esigere i suoi redditi, rilasciarne la liberazione; e fare tutt DET app oi pori A ri n me TTI ZZZ wi L. I. Delle Persone. ‘quegli atti i quali non soto che di semplice ammini» strazione, senza che possa essere restituito in intiero coniro questi atti in tutti quei casi ne' quali neppure il maggiore lo potrebbe essere. 482. Non potrà istituire un'azione sopra beni stabi- li, nè difendersi contro di essa, nè ricevere capitali; nè rilasciarne la liberazione, senza l’assisteniza del suo curatore, il quale, im quest ultimo caso, invigilerà per l'impiego dei capitale ricevuto. 483. Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo solito verin pretesto, senza la deliberazione . dei consiglio di famiglia omologata dal tribunale civie le, e sentito il Regio Procuraiore. Leg. 5, cod. de his qui veniam aetat. impetrav. 484. Non potrà parimente nè vendere nè distrarre in altro modo ì suoi beni immobili, nè farealonn atto sen=. za osservare le forme prescritte al minore non eman- cipato, a riserva di quelli di pura amministrazione, Le obbligazioni ch'egli avesse contratte per effeito di compre, od altrimenti, saranno soggette a riduzio» ne nel caso che sieno eccedenti. Luribunali su quest'og- geito prenderanno in considerazione la sostanza del minore, la buona 0 mala fede deile persone che avran- no seco lui contrattato, l'utilità o ia inutilità delle spese. 168-9, cod. de his qui veniam aetat. impetrav. 489, Ogni.minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente artico- lo, potrà privarsi del benefic:o dell’emanci; azione, la quale verrà a lur tolta colle medesime forme che avran= no avuto luogo per conferirgliela. 486. Dal giorno della rivocata emancipazione il mi- nore rientrerà soiio tutela, evi rimarrà sino alla mag- gior età compita. 487. Il minore emancipato che esercita un traffico, è comsiderato maggiore pei fatti relativi al trafiico istesso. - tal tt ti Li (MO h fn hi {i tm til tit MRUTTA Leppun Ni stabi pill, i dels mdlere Ta 10% ale civ ra, rarrelt {to sen ema azione, e ellto idizio nestie nz dl ‘AVta ì dell A zio arti» ue la rale ilmi- mi fico, ess P, XI. Della Maggiore età ee. 101 TITOLO“XI. Della Maggior età, della Interdizione e del Consiglio giudiciario: CAPO. | Della Maggior età. 488. La maggior età è stabilita agli anni ventune sompiti. Quesia rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la restrizione stabilita nel titole del Matrimonio. ì CAPO TI. Della Interdizione. 489. pui maggiore, il quale ritrovasi in uno state abituale d’imbecillità, di demenza o di furore, deve essere interdetto, quand anche un tale stato offerisse dei lucidi intervalli. Institut. de curatoribus,$ 3; leg. 1, in pr. ff. de cu- ratoribus furioso et aliis. Leg. 1 et 6, cod. de curatore furiosi vel prodigi. 490. Ogni paretfte è ammesso a provocare l’inter- dizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l’ uno de’ conjugi riguardo all’altro. 491. In caso di furore, se l'interdizione non è pro- vocata nè dal conjuge nè dai parenti, essa deve es- serlo dal Regio Procuratore, il quale potrà anche pro- vocarla in caso d’ imbecillità, o di demenza, contro una persona che non avesse nè consorte, nè‘parente conosciuto. 492. Ogui domanda d’ interdizione sarà proposta avanti il tribunale di prima istanza. 495. 1 fatti d’imbecillità, di demenza o di furore, saranno dedotti ed artivolati in iscritto. Quelli Ché vorranno procedere nel giudizio d’interdizione, pre- senteranno i testimonj ed i docnmenti. 494. I tribunale ordinerà che il consiglio di fangi* 9. 103 L. 1. Delle Persone: glia, composto secondo il modo determinato nella sé+ zione quarta, capo secondo, titolo della Minor'età, del- la{ re intorno alio stato della persona, di cui è domanda- ta l'interdizione. 495. Chi avrà provocata la interdizione, non potrà. far parte del consiglio di famiglia: tuttavia il marito ©-la moglie, ed i figli della persona di cui fu provocata la inierdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa. 496. Ricevuto il parere del consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli non vi si può presentare, sarà inter- rogato nella sua abitazione da uno de’giudici a ciò de- putato, coll’ assistenza del cancelliere. Im tutti i ca- si il Regio Procuratore sarà presente all’interrogatorio. | Argum. ex leg. 6, ff. de curatoribus furioso et aliis. 497. Dopo il primo interrogatorio il tribunale depu- terà, se vi ha luogo, un amministratore provvisio- nale, affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto. 498. La sentenza su una domanda d’interdizione, non potrà essere pronunciata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti. Spi 499. Rigettando la domanda d’interdizione, il tri- bunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, pigliare a prestito, ri- cevere capitali, rilasciare liberazioni, alienare, od ipotecare i suoi beni senza l’assistenza di un consuleu- te che verrà nominato nella stessa sentenza. 500. In caso d'appellazione da una sentenza di pri- ma istanza, il tribunale d'appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo o far interrogare da un delegato la persona di cui è domandata la iuter- dizione. utela e dell'Emancipazione, esponga il suo pare. tal qsta qa it alp lede gela sal ara ipo din ii gal Aran ii my gl til cea ) tn qui pil su del ia) nu Ila ila d; del Patt land i potr mati Vocal 20 dhe ia, era di inter» 0 dee ia alora alia depu- /VISIO= 1 ben pone, [enza il trte gano, itato pf ol let pri udict red aler= T. XI. Della Maggiore età ec. 105 01. Qualunque sentenza con cui si ordina la inter- dizione, o la nomina diun consulenee, sarà a solieci» ta istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le ta- belle che devono essere affisse nella sala di udienza, e negli uffic) de’ notar) del circondario..' if 502. L’iuterdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effeito dal giorno della sentenza. Sarà nul- lo per diritto qualunqueaito fosse falio posteriormente. dall’ interdetto, o senza|’ assistenza del consulente gn 503. Gli att anteriori all’interdizione potranno h sere annullati, se la causa d’interdizione esisteva n9- toriamente all’epoca in cui sono stati fatti. 504. Dopo la morie d’aicuno, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunciata o provocata l'un- terdizione avanti la sua morte, o che la prova della sua demenza risultasse dall'atto stesso che vieneimpugnato. 505. Non essendosi proposta appellazione dalla sen- tenza d’ interdizione pronunciata in prima istanza, 0 quando venga confermata in appello, si passerà a de- putare all’interdeito un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo della minore età, della Tutela, e della Emancipazione. L’amministra- tore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e rende- rà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso. 506. Il marito è, di diritto, il tutore della sua mo- glie interdetta. Contrar. leg. 2, cod. qui dare tutores.vel curatores possunt. Leg. 14, de curatoribus furioso et aliis. 507. La moglie potrà essere deputata tutrice del ma- rito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regoferà il modo e le condizioni dell’ amministrazione, salvo alla moglie che si credesse lesa dal decreto dello stesso consiglio, il ricorso ai tribunali. 108. Nessuno, ad eccezione de’ conjugi, degli ascen=+ 106© L.I. Delle Persone. denti e dei discendenti, sarà tenuto di continuare nel- la tutela di uninterdetto oltre dieci anni. Alla scadené© za di questo termine, il tutore potrà domandare, 6 sarà in diritto di essere rimpiazzato. ve bog. L’interdetto è parificato al minore, per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degl’interdetti.: Leg. 2, cod. de curatoribus furiosis' vel prodisis i Reg. 7, d.- de curat. furioso et aliis. © 510. I redditi di un interdetto devono essere essen- zialmente impiegati per addolcire la sua situazione, ed accellerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sa- nità, ed ancora in uno spedale. Argum. ex leg. 23,$ 8,{. soluto matrimon. 511. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un iuterdelto, la dote o l’assegnamento a titolo dî eredità, e lealtre convenzioni nuziali, saranno rego- late dal parere del consiglio di famiglia, omologato dal tribunale in seguito alle conclusioni del Regio Pro- euratore. Leg. 25, cod. de nup. L. 28, cod. de episc. audient. 512. L' interdizione cessa col cessar delle cause per le quali fu determinata; la revoca però non sarà pro- nunciata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l’interdetto non potrà riprendere l’eser- cizio de’ suoi diritti che dopo sentenza di revoca. Leg. 1, ff. de curat. furioso et aliis. leg. 6; cod. de curat. furiosis el prodigis. CAPO III. Del Consulente giudiziario. __,515. Può esser proibito ai prodigi di stare in giudi- “zie, di transigere, di prendere denari a prestito, di ri- | queto meli sani pale: n dra ta qui {nio IS es vole hi, adi tali, ec nare ascada Uda Ir CIO LI La tut prodi, Le est: nazione teri dell consigli alo nell sa dig: , el fil titolod Do regi rologi giobie nudi, use pe tà pr tte per Ts: vOcà, cod, di giudi dirt | T. XI. Della Maggiore età ec. 105 scuotere capitali è di rilasciarne la liberazione, di alie- nare, di aggravare i loro beni d'ipoieca, senza I assi- stenza di un consulente, che loro e deputato dal tribu- nale. Sa Leg.\ et. 85, ff. de curat. furioso et aliis. reg. 1 cod. de curatoribus furiosis vel prodig:s. 514, La proibizione d'agire senza l'intervento di un consulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l'interdizione; la loro domanda deve essere promossa e giudicata nello stesso modo. Questa proibizione won potrà essere tolta se non 0s- servate le medesime formalità. 515. Nessuna sentenza; in materia d’interdizione, o di deputazione di consulente, potrà essere pronun= ciata, nè in prima istanza, nè in appello, se non dopo le conclusioni del Regio Procuratore. ci LIBRO IL DEI BENI, E DELLE DIFFERENTI | MODIFICAZIONI DELLA A LI PROPRIETA. TI PIT POSE Della Distinzione dei Beni. 516. Tutti i beni sono mobili od immobili+ CAPO LI i Dei beni Immobili. 517. I beni sono immobili o per la loro natura, 0 per la loro destinazione, o per l’oggetto cui s1 riferisconò. >° 518. 1 terreni e gli edifizj sono immobili per lore ì matura. i Instit. de rerum divisione$ 31. 519. Sono pure immobili per loro natura i molinî a vento cad acqua, fissi su pilastri e formanti parte di edifizio. i 520. Sono parimente immobili, le messi pendenti delle loro radici, ed i frutti degli alberi non per anco ‘ staccati. Quando le biade sono tagliate ed i frutti colti, quan- tunque non trasportati, divengono beni mobili. Se una parte soltanto de’frutti è raccolta, questa s0- la è mobile. È Leg. 44, ff de rei vindicat. leg. 24.$ 6, ff. quae in Fraudem creditorum. Leg. 223, cod. de rei vindicatio= ne. Leg.17,$1, f de actianibus empti et venditi. | pla at seogoo mul go, dal | gd {nun ai iui fel fard fb Om bu uf ‘sell i di “ma pi di h del ine "fm dn tici Gi ja ATI ta, op risco, perio i mola i par endeali att ao I quene La osa de une ioalio* endili» © L. 11. Dei Beni ec. Tit. I. ne 107 521: tagli ordinarj de boschi cedui, o di alto fu- sto, destinati a regolari tagliamenti, non divengono mobili che in proporzione ed a misura che gli alberi vengono abbattuti.:> DO Argum. ess leg. 44, ff. de rei vindicat. et leg.17, 61, £. de action. empti et vend. 522. Gli animali che il proprietario del fondo con- segna all’affittuario, od al colono parziario per la col- tivazione, siamo o no estimati, si annoverano fra i beni immobili fino a che sono inservienti al fondo in vigore della convenzione. i Quelli che il proprietario consegna a soccida ad altri, fuorchè all’affittuario 0 colono parziario, si ritengono fra i beni mobili. Contrar. leg.14, ff de suppellectile legata. big. è, 6. 1,./7. de instructo val instrumento legato.—. leg. 14, ff. de suppellect. legat. et leg. 2,61,/ de instruct. vel instrument. legat. 3: 523, I condotti che servono a tradurre le acque in una casa od altra possessione, sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi. Leg. 15, ff. de actionibus empti et venditi. 524. Sono beni immobili per destinazione ,. le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servi- zio e la coltivazione del medesimo. Sono quindi beni immobili per destinazione, quan- do sono stati assegnati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo; Gli animali addetti alla coltura Gli strumenti arator]; i Le sementi somministrate agli affittuarj od ai coloni parziar);; s I piccioni delle colombaje. Iconigli delle cove; Gli alveari; 1 pesci delle peschiere. Sg gi 108. IH Dei Bente. Ttorchi, le caldaje, i lambicchi, le tina e botti; Gli utensili necessarj all’ nso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche; La paglia e concime. 9 i Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo coll’inten- zione che vi restino perpetuamente.#à | Leg. 17, et 18, fP. de actionibus empti et venditi. "— Leg. 2,$1;leg. 12,$ 23; /eg. 26, ff de.insiructo vel instrumento legato. Leg. 41,6 9, 10, Il e/ 12 fa g de legatis' et fideicommissis 1.0— Leg. 242,62 et 3, leg. 244, in pr. de verborum significat.— Leg. 15 ef 16, /: de uctionib. empti et venditi; leg. 3,4 14, de xequirenda vel amittenda possessione; leg. 14,(f. de suppellectile legata.; a ‘529. Si considerano annessi al fondo dal proprie- tario coll’intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi siano uniti con gesso, calce o stutco, o quando non possano distaccarsi senza rot- tura e deteriorazione, 0 senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati. so Gli specchi d’vin appariamento'si reputano posti a perpeinità, quando i ielari coi sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.|© si | Lo siesso ha luogo per i quadri ed altri ornamenti. Riguardo alle statue, si ritengono immobili quando sono coliocate in una nicchia formata per esse espres- samentie, non ostante che possano levarsi senza fral- “tura o deteriorazione. i Les. 17,05 et 7, ff. de actionibus empti et venditi; leg. 12, 629; dég. 2a, /° de instructo vel instrumento fegala® cc vostre los og i 526. Sono immobili per l'oggetto, cui si riferiscono, L’ usufrutto di cose immobiii; Le servitù prediali; Lu Le azioni, che tendono a rivendicare un immobile, PRESE RIE | dine Ago pn nat ui i I) dla nt din i clin ; pu Tn na ch Ne; carla Iligliok colli el vendi de ins letta 2,(adi “Lig ; fd I propre mente i 650, cl semua ti Mastarel 10 podi. forms ramenl, | quand e Bepi ica lia: venti PitmMenio 1s00n, nobil T.1. Della Distinzione dei Beni.© 109 Argum. esc leg.&, ff: de usufructu et quemadmo- dum.— V. Bartol. in leg. 93, f/. de verborum signifi- catione. CAPO II. Dei beni mobili. 527. beni sono mobili o per loro natura o per de- terminazione della legge. 528. Sono mobili per loro natura i corpi che posso no trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muo- “vono da se stessi, come gli animali, o che non posso- no cangiare di posto se non per l’effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate. Leg. 93, ff. de verborum significatione. 529. Sono mobili per determinazione della legge, le obbligazioni e le azioni, che hanno per oggetto somme esigibili od effetti mobili, le azioni od interessi nelle società di finanza, di commercio, d’industria, quan- do anche appartengano a queste società beni immobili dipendenti dalle stesse imprese. Tali azioni od inte- ressi sono riputati mobili riguardo ai socj, e pel solo tempo in cui dura la società. Sono egualmente mobili per determinazione della legge, le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari.. V. Bartol. in legvota/f de verb. signif. 530. Qualunque rendita perpetua stabilita im corre- spettivo del prezzo d’uno stabile, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile.; È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni del riscatto. È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non li possa essere rimborsata, se non do- po un certo tempo, il quale non potrà mai eccedere trenta anni. Ogni stipulazione contraria è nulla. 190 a10<< L. I Dei Beniec. 551,1 battelli, chiatte, navi, molini e bagni su hat- telli, e generalmente ogni.edifizio non fisso sopra pila» stri, e non formante parte della casa, sono mobili. II sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a par- ticolari prescrizioni, come verrà dichiarato nel Codi= ce della procedura civile.> ‘532.I materiali provenienti dalla demolizione d’un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, son mo- bili sino a che siano impiegati dall’operajo in una co- struzione. L.17,$ 1068 11: leg. 18,6, ff.{de actionib. empti ei venditi. 535. La parola mobili, usata nelle disposizioni della| legge o dell’uomo senz’ altra aggiunta 0 designazione, nou comprende per se sola il danaro, le gemme, icre- diti, i libri, Je medaglie, gl’ istromenti delle scienze, arti e Mestieri, le brancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni, ed altre derrate, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione. V. Toto titolo,{}. de suppellectile legata. 554. La parola mobiglia non comprende che i mo- bili destinati all’ uso ed ornamento degli appartamen- ti, come le tappezzerie, lgiti, sedie, specchi, pen- duli, tavole, porcellane, ed altri oggetii di questa na tura. i I quadri e le statue che fanno parte dei mobili d'un appartamento, vi sono anche comprese, ma non vi si comprendono!e collezioni de’ quadri che possono es- sere nelle galierie, o camere particolari. Lo, stesso ha luogo per le porcellane. Quelle sola= mente che formano parte della decorazione d’un apr partamento, sono contenute nella denominazione di mobiglia. 535. L'espressione di deri mobili, quella di zzobiglia pnl ul(I dl fia Quid MAL Î ql pid, gine firisono lm, al vd timbro Di Be hl When qll Th tinta fomee lg dana pad #1 8 Gol lm pid tdk po # di rio mì {#1 blkp luna gnimbi Sopra pl ì mobi] Uttayia, Osto a pi ) mln zionedk , SON Una 0» zioni dl guaine me, te e SCIen, ers0nE, perl all 0 di ui he i mo irlame li, pet: esta Di ili di Lon vid ono fi e solte nn apr one di T.I. Della Disposizione dei Beni. 111 re, quella d’ effetti mobili, comprende generalmente tutio ciò che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite.. La vendita o la donazione d’ una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia. 536. La vendità o la donazione di una casa con tut- to quello che vi si trova, non comprende il danaro, nè i crediti, ed altri diritti i cui documenti possano esistere nella casa medesimna.‘Tutti gli altri effeiti mo- bili vi sono compresi. Leg. 79, 6 1, ff. de legatis et fideicommissis.5.° reg. 92, ff. cod.: leg. 86, JY. de legatis 2.° zeg. 12,$ 45, /f de insiructo, et instrumento‘degato. CAPO II; De Beni relativamente a coloro che li possedons. 537. I privati hanno la libera. facoltà di disporre de’ beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge- I beni che non appartengono ai privati sono ammi= nistrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono prodi: d u. Leg. 21. cod. mandati; leg.1,$ 11, ff. de diqua, et aquae pluviae arcendae.— V. leg. 5, cod. de raed. decurion. sine decret. non alienand. 538, Tutte le strade che sono a carico dello Stato, î fiumi, le riviere navigabili od inservienti a trasporto, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie,€ generalmente tutte le, parti del territorio dello Stato non suscettibili di pri vata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.: Tot. tit. ff: de divisione rerum; de fuminibus; de ripa munienda. 539. Tutti i beni vacanti e senza padrone, quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredi- tà sono abbandonate, appartengono allo Stato. Tot. tit. cod: de bonis vacantibus. 540. Le porte, muri, fosse, bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parie del de- manmio pubblico. Lég.8,$ 2; leg. 9, 64, ff. de divisione rerum; leg.3, Àf. ne quid in loco sacro fiat, 541, Lo stesso è de’ terreni, delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guer- ra: essi appartengono allo Stato, se non furono legità timamente alienati, o non ne fu prescritta la proprie» tà contro lo Stato. 542. l beni comunali sono quelli alla proprietà od al prodotto dei quali gli abitanti di uno 0 più co-, muni hanno un diritto acquisito. Leg. 9.(1, ff. de divisione rerum. 545. Si può avere sopra i beni, un diritto di pro- prietà, od il semplice diritto di usufrutto, 0 solamen- te quello di esercitar una qualche servitù. ETTOLO:TE Della Proprietà. 544. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalleleggi o dai regolamenti. Leg. 21, cod. mandagi; leg. 1,$4 et 13, ff de aqua, et aquae pluviae arcendae. 545. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, eme- diante una giusta e preventiva indennizzazione. 546. La proprietà di una cosa sì mobile, che im- mobile, attribuisce diritto su tutto ciò ch’ essa pifi ce, 0 che vi si unisce per accessione, tanto natural mente, quanto artificialmente. Questo diritto si chiama diritto di accessione» Leg. 6, ff. de adquirendo rerum dominio; leg. 5, $9,/f. de rei Findicatione. hl Di Ml ir qui] e piaz; ne dda im; kai ioni e Je di gue oo leg a propre ) più er odipr Solamer: dispor le none lamenti e aqui, una sua em le, he me più turale lg.3, T. 11. Della Proprietà. 113 CAPO IT. ‘Del Diritto di accessione s& ciò che è prodotto > dalla cosa. 547. 1 frutti naturali od industriali della terra, Ifrotticivili,> 1 parti degli ahimali appartengono al proprietario er diritto di accessione. ° Leg. 9, Jf. de adquirendo rerum dominio; leg.5, 62 et 3, ff. de rei vindicatione; leg. 6, ff. de adquiren. rer. dom. 548. Non ispettano al proprietario i frutii prodotti dalla cosa, se non col carico di rimborsare le spese dei lavori, fatiche, e sementi dovute a terze persone. Leg. 56,$ 5, JF. de haereditatis petitione. 549. Il semplice possessore fa suoi i frutti, quando possegga in buona fede: in caso contrario, è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario che la rivendica.: Leg. 48, in pr. Sf. de adquir. rer. dom.; leg. 12, cod. de rei vindic.— leg. 25,92, ff: de usuris et fructib. 550. È possessore di buona fede colui che possiede. come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasfe- rire il dominio, ignorando i viz]) dello stesso titolo. Cessa d’esser possessore di buona fede dal momen- to in cui tali vizj sono a lui noti. Leg. 109. ff. de verbor. significat.— Vileg.25,$92, {f. de haeredìt. petit.— Leg. 22, cod. de rei vind. CAPO Il Del Diritto d’ accessione sopra ciò che si unisce e si incorpora Qlla cosa. 551. Tutto ciò che si unisce e si incorpora alla cosa appartiene al proprietario di essa, secondo le regole qui appresso stabilite. LA‘106 ll$.< ZL. II. Dei Beni ec. SEZIONE 1. Del Diritto d’ accessione relativamente alle cose immobili. 552. Chi ha la proprietà del suolo ha pure la pro-. prietà di ciò che esiste lanto superiormente, che in- feriormente. Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito, sal- ve le eccezioni stabilite al titolo LDe//e serviti pre=. diali. Può fare al disotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi i prodotti di cui fossero suscettibili» Salve le modificazioni risul-’ tanti dalle leggi e regolamenti relativi alle miniere, ed alle leggi, e ai regolamenti di polizia. Leg. 24, ff. de servitut.; leg. 8 et 9, cod. de servitut. et aqua; leg. 21,64, ff. quod vi aut clam.— Veli; cod. de metallor. ei metalt. et procur. metal}. 553. Qualunque costruzione, piantagione od opera sopra un terreno o nell'interno di esso, si presume fat- ta dal proprietario a sue spese e di sua appartenenza; finchè non costi il contrario; senza pregiudizio delia proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata o po- trebbe acquistare colla prescrizione, sia di un sotter- raneo inferiore alla casa d’altri, sia di qualunque al-. tra parte dell’ edifizio.. 4rgum. ex leg. 1,$ 10, SF. de adquirendo rerum dominio. 554. Il proprietario del suolo che ha fatto costru- zioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condannato, ove’ siavi luogo, alla rifusione di qualunque danno e de- gli interessi; ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli. 2 £eg. 2,67, ff. de rei vindicatione; leg. 1 ei 2, ff. de tigno juncto. alle tri tela Pi e, che Il To tut] NIC LIT avameni I prodot Oni riu Inire Sergili V.45 d op mme i en, 0 dell dopo sotter- lea POTUM stri dere sor de- 1 ha of- T.11. Della Proprietà. 115 555. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un tefzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto, o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario del fondo demanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennizzazione a suo favore: potrà egli essere in oltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de danni e degl’inte- ressi, per quel pregiudizio che il proprietario del fon- do potesse aver sofferto. Se il proprietario preferisce di conservare le pianta- gioni e costruzioni, deve rimborsare il valore dei,ma- teriali e del prezzo della mano d'opera, non avuto ri- guardo al maggiore, o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere. Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da vn terzo che abbia sofferta evizione, eche attesa la sua bucmna fede, non sia stato condannato alla restituzione dei fruiti, il proprietario non potrà domandare che siano levate detie opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere, o di rimborsare il valore de'materiali e del prezzo della mano d’opera, ovvero di pagare urna somma eguale a quella che ha aumentato il valore del fondo. Leg. 57 et 38, ff. de rei vindicat.; leg.7,$ 10,11 60 12, /f: de adquir.rerum dom. 556. Le nmioni di terra ed incrementi che formansi successivamenie ed im percettibilmente ne fondi posti lungo‘le rive de’/fiumi 0 riviere, chiamansi a//lurioni. L'alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che si tratti di un fiume, come di una rivie- ra, atta, o no alla navigazione od al trasporto, coll’ob- bligo nel primo caso di lasciare.il marciapiede o sen- tiero, secondo i regolamenti. Leg. 1,$ 1,7). de adquir. rer. dom. 116| XL. II. Del Beni ec: 557. Lo stesso ha luogo riguardo al terréno. abbare donato dall'acqua corrente che insensibilmente si riti- ra da una delle sue rive portandosi sull’altra. Il pro- prietario della riva scoperta gode dell’alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto... Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti abban= donati dal mare. Leg. 7,$ 1,ff de adquir. rer. dom. 558. Non ba luogo l’aliuvione riguardo ai laghi e stagni, il proprietario de'quali conserva sempre il ter- reno che l’ acqua copre quand’ essa è all'altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell’ acqua venisse a scemare Per la stessa ragione; il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti; che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordina- rie crescenze. Leg. 7,66, et leg. 19, in pr.ff. de adquir. rer. dam: 559. Se un fiume, o riviera, sia o no navigabile, pet un’istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle uaa parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l’opposta riva, il proprietario della parte staccata può reclamar- ne la proprietà, ma è tenuto di addomandarla dentro l’anno: scorso questo termine la sua domanda non sarà più ammissibile, salvo che il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita non ne abbia ancora preso il possesso. Leg: 1,6 2,./F de adquir. rer. dom. ‘560. Le isole, isolette ed unioni di terra, che si for- mano ne letti de finmi, o delle riviere navigabili, od inservientia trasporto, appartengono alla nazione, se pure non esiste titolo, o prescrizione in contrario. Contr. leg. 7,63; leg. 29, 56 et 65,02 e0 5, ff de adquir. rer. dom. iaia Ì } È. sa Il Il È pipe afpate pofo jd | mel 0 abba Meute sit; N, T0n6, se eclamani sitiabba al bob Dpre lt tezza dil lell'apa Ilo dip nfinaul ordine ref, di bile, fi alla riv ile, el oppor clamat denti da 10 rio dl N01 Di stor li,od 16% io fil 1 T. 1}. Della Proprietà- 117 561. Le isole ed unioni di terra che si formano nelle riviere non navigabili e non inservienti a trasporto, appartengono ai proprietar] coufinanti dal lato ove si sono formate. Se l’ isola non siasi formata da un solo lato, essa apparterrà ai proprietarj confinanti ai due lati, divisibile secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera. Leg. 7,$ 3; leg. 29,56 e165,6 2 ef 3,7}. de adquir. rer. dom. 1 562. Se un torrente, od un fiume formando una nuova diramazione attraversa e circonda il campo del proprietario confinante, e se ne fa un’ isola, questi con- serva la proprietà del suo campo, sebbene l’ isola siasi formata in un fiume o torrente navigabile od inser- viente a trasporto. i Leg. 7,$ 4,.ff de adquir. rer. dom. 563. Se un fiume o torrente navigabile, inserviente a trasporto 0 no, sì apre un Nuovo corso abbandonan- do l'antico letto, i proprietarj dei fondi occupati si di- vidonoa titolo d’indennizzazione l'antico letto abban- donato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto. Contr. leg. n,$ 3, ff. de adquir. rer. dom. 564. T colombi, conigli, pesci che passano ad un altra colombaja 5 conigliera, stagno, si acquistano dal proprietario di questi oggetti, quando non vi siano slta- ti attratti con arte o con irode. L. 3,6 2;.5,$5 /£ de adquir. rer. dom. SEZIONE TI. Del Diritto d’accessione relativamente alle cose mobili. 565. Il diritto d’ accessione quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace intierameute ai principj dell'equità naturale. Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne'casi non preveduti, secondo le particolari circostanze. 118 L.11. Dei Beni ec. 566. Quando due cose appartenenti a diversi padro- ni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili, in modo che tuttavia possa- no entrambe sussistere l’una senza l’altra, questo tut- to appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale col peso di pagare all’altro il valore della cosa statavi unita. 3 | Leg. 26,$ 1; ff: de adquir. rer. dom. 567. È considerata parte principale quella cui 1° al- tra non è stata unita, che ad uso, ornamento e com- pimento della prima.; 5 Leg: 26,$ 1,7: de adquir. rer. dom. 568. Ciò non ostante quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa priucipale, e quando è stata im- piegata senza saputa del proprietario, può questi chie- dere la separazione della cosa unita affinchè le sia resti- tuita, quand’ anche da tale separazione ne potesse pervenire deteriorazione alla cosa cui fu unita. Instit. lib. 2, de rerum divisione,$ 25; leg. 9,62, L. de adquir. rer. dom. 569. Se di due cose unite per formare un sol tutto, l’ uma non può esser riguardata come accessoria dell’ altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per il valore, o per il volume, se il ri- spettivo loro valore è a un dipresso eguale. L.27,$92, 4 de adquir. rer. dom. 570. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegata una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nova specie, questa materia possa o non possa riprendere la sua prima forma, coluì che ne era il padroue ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della mano d’ o- pera. ue L.7,$7; 1.26, in pr. et 63, de adquir. rer. dom. 571. Quando però la mano d'opera fosse tanto pre- gevole, che sorpassasse d’assai il valore della materia ci il ti pil Mamme Via pis questoli è formi JI acuta tO Cuor a end o slata ta (sli ch ola ra è pole la, pah tuto, ria dl vasi pi sell Dna hi a, pr | pisa ut che xi che do: don. pre: Lera T. 11. Della Proprietà. 119 impiegata in tal caso l’ industria sarà considerata co- me parte principale,€ l'artefice avrà diritto di ritene- re la cosa lavorata, rimborsando il proprietario per il prezzo della materia. Leg. 9,$.1 e12, f.de adquir. rer. dom. 572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l’altro dei due materiali sia intieramente distrutto, in maniera però, che non possono-separarsi senza guasto, la cosa resta comune ai due proprietarj, in ragione, riguardo all’ puo della materia che gli apparteneva, e quanto all’al- tro, in ragione ad un tempo della materia che gli ap parteneva, e del prezzo della sua mano d'opera. L. 7.68 et 954.12,$1, 7: de adquir. rer. dom. 575. Quando una cosa è stata. formata conla mistu= ra di diverse materie spettanti a differenti proprietar], ma delle quali nessuna può essere considerata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli, senza saputa del quale le mate- rie sono state mischiate, può domandarne la separa- zione. Se poi le materie non possono più separarsi senza pregindizio, ne acquistano in comune la proprietà iù proporzione della quantità, qualità e valore delle ma- terie a ciascuno spettanti. Li. 12,61, J. de adquir. rer. dom.; 1.5 sf}. de rei gindicatione. 574. Se la materia appartenente ad uno dei proprie- tarj fosse di molto superiore all’altra per la quantità ed il prezzo, it questio caso il proprietario della materia * superiore in valore potrà reclamare la cosa prodotlia dalla mistura, rimborsando all’ altro il valore della spa malterea. i Argum. ex Lon, 62, de adquir. rer. dom. 575. Quando la cosa resta in comune ira i proprie= 120 L. II. Dei Beni ec.. tar) delle materie, con le quali è stata formata, deve essere esposta all’incanto a vaniaggio comune. L. 3, /}. de rei vindicat. di: 576. In tutti i casi ne'quali il proprietario della ma- teria che è stata impiegata senza sua saputa, a forma-. re una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di domandare la resti- tuzione della sua materia nella medesima natura; quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo va= lore. 577. Coloro che avranno impiegate materie spet- tanti adaltri, e senza saputa de’ proprietarj, potrau- no pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di procede» re, quando occorra, in via straordinaria. TIFO LO: 10... Dell Usufrutto, dell Uso e dell’ Abitazione. CAPO: E> Pell’ Usufruttò. 578. L’ usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, mel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservar- ne la sostanza. I Leg. 1 et 2 ,{F. de usufructu et quema&modum quis uiatur.— Instit. lib.2, tit. 4, in pr.— Leg. 25, ff. de verbor. signif.; 0.4, ff. deusufructu et quemadmod. 979. L' usufrutto è stabilito dalla legge, o dalla vo- lontà dell’uomo. L.3,inpr. etjl.6,$1,{ de usufruetu et que- mad. quis utatur.— Paul. sentent. lb. 5, cit.6,617. 580. L’ usufrutto può costituirsi o semplicemente,‘ © per un tempo determinato, o sotto condizione. L. 4,ff. de usufructu et quemadmod. quis utatur. 981. Può ugualmente costituirsi sopra qualunque specie di beni mobili ed immobili. ufglu Mala) k lune, 0 della N i,a fr è Pip dle la rai Da nali il Sion rie ge ) pt dei dai | pt Jzione, Ilecoed e lasts OMAR: dum gi matin lallate lie soft amen, one, ali, Luopr T.11I. Dell’ Usufrutto ec. 108 r.3,61, 641.7, ff. de usufructu et quemad. quis ulatur. SEZIONE PRIMA Dei Diritti dell’usufruttuario. 582. L’usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale, o civile che possa produrre la cosa di cui ha l’ usufrutto, Dersili 7, impri$ 1; 4 get 15,663 LL 59, Gt, ef 2. 68, 6 1, f.de usufructuet quemadmod. quis utatu r. — Instit. lib. 2, tit. 2,657. 583. I frutti naturali son quelli che la terra produ- ce da sè stessa. Il reddito ed il parto degli animali sono pure frutti naturali. I frutti industriali di un fondo sono quelli che sì ottengono mediante la coltura. 584. I frutti civili sono fe pigioni delle case, gl’in- teressi di capitali esigibili, le rendite arretrate. I fitti dei fondi locati siannoverano pure nella clas- se dei frutti civili. 585. I frutti naturali ed industriali pendenti dai ra- mi od uniti al suolo, nel momento in cui si fa luogo all’ usufratio, appartengono all’ usufruttuario. I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l’usufrutto, appartengono al proprietario senza compenso, nè da una parte nè dall’ altra dei la- vori e delle sementi; ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse, al tempo in cui incominciò l’usufrutto, o venne a cessare. 1.27, in pr; 1.458,91; 1.58,în pr.;1.59,61,/f- de usufructu et quemadmodum quis ut.; L 13,(F. qui- bus ususfructus et usus amittitur; l.52 ,$7; 142, ff de usu et usufructa et reditu legato. 586. I frutti civili si ritengono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usuftuituario in propor= 11 122. L. 1I. Dei Beniec. zione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti dei fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case, ed agli altri frutti civili. 587. Se l’ usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il denaro, i gta» ni, i liquori, l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll’obbligo di restituirgli in eguale quantità, qua- lità e valore, o di pagarne la loro stima al termine dell’ usufrutto. L.7,{. de usufructu earum rér. quae usù consu muntur. 588. L’usufrutto di una rendita vitalizia attribuisce pure all’ usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza esser tenuto a veruna restituzione. 589. Se l’ usufrutto comprende cose che senza con- sumarsi si deteriorano a poco a poco con l’ uso, come la biancheria e la mobiglia; 1 usufruttuario ha dirit- to di servirsene per l’uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell’ usufrutto, se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa. L. 15,61, 2,3, et 4, f. deusufructu, et quemad. quis utatur, 1. 9,64, f_. usufruct. quemad. caveal. 590. Se l’usufrutto comprende boschi tedui, l’usu- fruttuario è tetiuto ad osservare l'ordine e la quantità dei tagliamenti giusta la distribuzione e la pratica dei proprietatj, senza indenizzazione però a favore del- J usufruttuario, o dei suoi.eredi per i tagliamenti or- dinar) dei boschi cedui, o di quelli riservati perchè crescono, o dei boschi d’alto fusto, che non fossero sîati tagliati pendente l’ usufrutto+ 1 piantoni quando si possono estrarre da un semefi- 2ajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell’ usufrutto; coi peso all’ usufruttnario di coufor- marsi agli usi dei luoghi per la rimessa dei virgulti,. NE] ti le che il, i cai tam, ip atti pi allen i UA to: attribute uftatto i Senza tar JnZa de usò, ti 0 ha dir le, eu 0, 8 6 peli guenti ave i, Li quant. tia di ore de pl ore perte sto nel part bfir= | Il Ù T. 11I. Dell’ Usufrutto ec. 125 L.9,$ 6 et 7. ff. de usufructu, et quemad. quis utat.; l. 40,$ 4, ff. de contrahenda emptione+ 541. L’usufrutiuario, uniformandosi sempre alle epoche ed alla pratica degli anuchi proprietarj, ap- profitta ancora delle parti di bosco di alto fusto, che sono state distribuite in regolari tagliamenti, 0 que- sti sieguano periodicamente sopra una certa estensio= ne di terreno, o si facciano di una determinata quan- rità di alberi presi indistintamente su tutta la super- ficie del fondo. L.9, 696 et 7, f. de usufruciu, et quemad. quis ulalur. - 592. la tutti gli altri casi non è lecito all’usufruttua- rio di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare per le riparazioni, cui egli è tenuto, gli al- beri svelti o atterrati per accidente: a questo oggetto può anche farne atterrare, se è necessario, ma è tenu= to di farne constare al proprietario la necessità- L. 11, et leg. 12, in pr., J. de usufructu et quemad . quis utatur. 595. L’ usufrttwario può prendere pali.nei boschi per le vigne, non chei prodotti annuali e periodici degli alberi, osservando sempre l’ uso del paese o la pratica dei proprietarj. L. 10. ff. de usufructu, et quemad. quis utatur. 594. Gli alberi fruttiferi che muojono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, ap= partengono all’usufruttuario, col peso di surrogarne altri.(00. L. 13, in pr., de usufructu et quemad. quis utatur+ 505. L’usufruttuario può godere egli stesso© dare in affitto ad altri, o vendere, o cedere l'esercizio de'suoi diritti a titolo gratuito. A ffittando, è tenuto ad unifor- marsi per il tempo in cui l’ affittamento deve essere rinnovato, e per la sua durata alle regole stabilite pel marito riguardo ai beni della moglie nel titolo des 124 L. 1I. Dei Beni ec. Contratto del matrimonio e dei Diritti rispettivi dei Conjugi. L.12,$ 2; 4. 67, ff: de usufructu, et quemad. quis utat.; d. 9g,$ 1, ff. locati conducti. l. 25,$ 4(f. soluto matrimonio. 596. L'usufruttuario gode dell'incremento prodoito per alluvione al fondo, di cui ha l usufrutto. L.: 9,6 4,/f. de usufructu, et quemad. quis utatur. 597. Gode dei diritti di servitù, di passaggio, e ge- neralmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario, e ne gode come il proprietario mede- simo. V.tL. 12, communia praediorum. LL 20, f1, fsi servitus vindicelur.L. 25,(f.de servitutrbus praediorum rusticorum. l. 2, ff. sì ususfructus petatur. 598. L’usufruttuario gode delle miniere e deile ca- ve di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all’usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si traita di esca vaz 0- ne che non possa eseguirsi senza licenza, egli non po- trà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo. Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di#orda uon incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse es- sere scoperto durante l’ usufrutio. L.9,$ 2 et 5; 115,65 et 6,//- de usufructu, et que- mad. quis utatur. 599. Il proprietario non può, col proprio fatto od in qualunque siasi modo, nuocere ai diritti dell’usufrut- tuario. L'usufruttuario, dal suo canto, non può in fine dell’ usufrutto, ripetere alcuna indennizzazione per i miglioramenti che pretendesse d’ aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa. . Può egli bensì, non che i suoi eredi, togliere gli spec» chi, i quadri ed altri ornati che vi avesse fatto colloca- pal qndo dopo chi Spellui QUA ff sol lo, 18 tal 1) 100 qui 10 moli aedionan delle» empon Oche Cara mod pe OVEnO: cardi* (du esse hi piu podi pitt pine pri rohé pet pe T. 1IÌ. Dell Usufrutto ec. 195 re, coll’ obbligo però di restituire ogni cosa nel suo primiero stato+ L. 15,66 e0 7; 1. 16, ff. de usufructu et quemadue. quis utat.; l. 12, f.de usu et usufruct. et reditu legato. SEZIONE II. 1 Delle Obbligazioni dell usufruttuario 600. L’ usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare, in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario dei mobili, e uno stato degl’immobili soggetti all’ usu- frutto. L.63. 6 1,/F. de usufr. et quemad.; L. 12. ff. de usw et usufructu et reditu legato.; La, in pr.et 6 4, fusus= fructuarius quemad.caveat.; 1.13,in pr.de us et fruct. qguemad.; 1.4,$ 1, cod. de usufructu et habitatione. 601. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l’ usufrutto; il padre però e la madre che hanno\’ usufrutto legale dei beni dei loro figli, il venditore, il donatore che si è riservato l' usufrutto, non sono obbligati a dar cauzione. L.9,4.7; 1.991» frusufructuarius quemad.caveat.; 1. 1. cod. de usufr. et habitarione.; l. n. cod. utin pose sessionem legatorum vel fideicomm.; 1.50, ff. ad sena- tus-consultum Trebell.; l. 8.$&, in fin. cod. de bonis uae liberis 602. Se l'usufruttuario non trova la cauzione, gl’im» mobili sono dati in affitto 0 messi sotto sequestro: { denari compresi nell’ usufrutto sono impiegati; Le derrate sono vendute, ed il prezzo ricavato è parimenti impiegato; peo i eg In questo caso, appartengono all’ usufruttuario gli interessi dei capitali edi fitti. L.5,61, J ut legatorum seu fideicomm. servand, dr 126. L. 11. Dei Beni ec. 603. Non prestandosi dall’usufruttuario la cauzio= ve, il proprietario può pretendere che i mobili i quali deperiscono coll’uso siano venduti e ne venga impie- gato il prezzo, ccme quello delle derrate; ed in tal ca- so l'usufruttuario ne percepisce Ì’ interesse durante l’usufrutto. Potrà nondimeno domandare, edi giudi- ci potranno ordinare, seccndo le circostanze, che gli sia rilasciata una parte dei mobili necessarj pel pro- prio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll’ obbligo di restituirli in fine dell’ usufrutto. L.5,01,/. ul legatorum sev fideicomm. sercand. 604. Il ritardo ne] dar cauzione non priva l’usu- fruttvario dei frutti su‘quali può aver ragione: questi gli sono dovuti dal momento in cui si fa luogo al- l’usufrutto. i è Argum. ex l 13,{). de usufrucio et quemadm.; 4.4, $8./ de damno infecio. 605. L° usufrutivario nen è tenuto, se non.alleri-. parazioni ordinarie. | Le riparazioni straordinarie sono 3 carico del pro- prietario, a meno che non siano state cagionate.dal= l’ ineseguimento delle riparazicni ordinarie, dopo che ha avuto luogo| usufrutto, Del qual caso vi è tenuto l'usufruttuario. L.7,02,4 de usufr. et quemadm.; ln, cod.de sersi- tutibus ei aqua. I, 20,7. de damno infecio. 2. 52;$5; FT. de usu, et usufr. legato. 606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento del- le travi e degli interi coperti dei tetti: . Quello degli argini, e delle mura di sosiegno, e di cinta, egualmente per intiero.; Tutte le altre riparazioni sono ordinarie. ‘c7. Nè il proprietario nè l'usufruttuario sono te- nuti a riedificare ciò che è codulo per vetustà;ro di- strutto per caso fertuito. È lacams a Ip indie se dirt edigiuk e, che ) pepe talora, utto, Servoid, Va ins DE: qui logos aller del paledth 6, dip am ni destyi lo dell to del o, edi T. 11}. Dell’ Usufrutto ec. 127 L. 6;61;4. 8,65,61; 446,6 1; 4 47, 49,617. de usufructu et quemadm.; l. 20,{f. de damno infecto. 608. Durante l’usufrutto, l'nsufruttiuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le con- tribuzioni ed altri pesi che secondo la consuetudine cadono sui frutti, L.7,62; 127,64; I. 52,/). de usufr. et quemad mod.; l. 28,,ff. de usu et usufruciu legato. 609. L’usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguenteal pagamento de'carichi che posso- no essere imposti sulla proprietà durante l’usufrutto: Il proprietario è tenuto pagarli, e l’ usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata. Se dall’ usufruttuario se ne anticipi il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell’ usufrutto- 610. Il fegaio di una rendita vitalizia o di una pensione alimentaria fatto da un testatore, si deve prestare intieramente dal legatario universale del- l’usufruito, e dal legaterio a titolo universale in pro- porzione del loro godimento, senza che abbiano ve- run diritto di ripetizione. Argum. ex l. 8,64, cod. de bonis quae lib. 611. L’usufruttuario a titolo particolare non è tenu- to al pagamento dei debiti per i quali il fondo è ipole— cato: se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all’ articolo 1020 al titolo delle Donazioni tra i vivi e dei l'estamenti. Argum. ex L. 43, ff. de usu et usufructu et reditu le= gelo. 619. L’usufrattuario o universale, o a titolo uni- versale, deve contribuire col proprietario al paga- mento dei debiti, nel modo che segue: Si stima il valore del fondo soggetto all’ usufrutto; si fissa in seguito il contributo al pagamento de'debiti in ragione di questo valore. 128 L. II. Dei Beni ec. Se l'usufruttuario vuole anticipare la somma per. sui il fondo deve contribuire, gli viene restituito il ca pitale al termine dell’usufrutto, senza alcun interesse. Se l'usufruttuario non vuol fare questa anticipazio» ne, il proprietario può, scegliere, o di pagare tal somma- ed in questo caso l’usufruttnario gliene corrisponde Y interesse durante il tempo dell’ usufrutto, o di far vendere nna porzione de’ beni soggetti all usufruito sino alla concorrente somma dovuta. 615. L’usufruttuario non è tenuto che per le spesa delle liti concernenti Ì’ usufrutto, e per le III alle quali le stesse liti potrebbero far luogo. 614. Se durante l’ usufrutto, un terzo RO qualche usurpazione sul fondo,‘od alirimenti attentas- se alle ragioni del proprietario, v usufruttuario è è te nuto a denunciarli tali fatti; e mancando a ciò s egli è responsabile di tutii i danni,‘che ne potr ebbbero risul. tare al proprietario, come lo sarebbe per i deteriora. menti del fondo da lui medesimo cagionati. L. 15,$ n, /f. de usufruetu et quemad. L.1,67;1.2, If ususfructuarius quemad. caveat. 615. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un ani male, il quale Venga a perire senza colpa dell’usu- fruttuario, non è questi tenuto a restibuizae ùn altro, nè a pagarne la stima. L. 70,$ 3,77. de usufr. et quemad. 1 616. Seil gregge su cui è stabilito V usufrutto pe- risce interamente per caso 0 per malattia e senza colpa dell’ usufruttuario, questi non è obbligato che a reu- der conto al proprietario delle pelli o del loro valore. Se il gregge non perisce interamente, l’usufruttua- rio è tenuto a surregare i capi degli animali che sono ia ili, sino alla concorrente quantità de nati. »- EB, 62; 4. C9,70,61, 2,8, 4/6, db de usufr. ei dun— 1nst. de rerum divisione 638.# CI Soma litultoila imintera talia Tal some; COM lo, odik L'uslm perla | conda Dì conmettea VECIO Imario de a di gl bero na deter Ì, 1,$nh4 psopra a delli uo, fnllope nc heart: 0 polo tute che sii I, dea T. 111. Dell’ Usufrutto ec. 129 SEZIONE II. Dei modi con cui finisce l’ usufrutto. 617. L'usufrutto si estingue, Colla morte naturale o civile dell’ usufruttuario; Coilo spirare del tempo per cui fu cosutuito; Colla consolidazione ossia rinnione nella stessa per- sona delle due qualità di usufrutiuario e di proprie- tario; Col non usarne pel corso d’anni trenta; Col totale deperimento della cosa sulla quale fu costituito l’usufrutto. L. 1 et 5,$ 3; I. 25, ff. quibus modis ususfructis velusus amittitur; l.2+$ 1, ffi.de legatis, 1.°— Institut. de usufructu,$3.— 1.3,12, 14 et 16, cod de usufru- cru et habitatione; I. 8,/}.de annuis legatis.l.10, ff.de capite minutis; l. 5, ff. de usu, et usufructu et reditu legato.— L. 17 et 27 ff. quibus modis ususfrucius vel usus amittitur. Paul sentent. 1.3, tit. 6,$ 53,£. 10, ff. de viet vi armata.— 1.13, cod.de servitutibus et aqua; 4. 5, ff. si ususfructus petatur.l.5.cod.de praescriptio- ne So, vel 40 annorum. L. 2,54,$ 2; L. 56, ff. de usu- fructu et quemad; 1.5,$ 2; L. 10.6 1 et 7, ff quibus modis ususfructus vel usus amittitur. 618. L’ usufrutto può anche cessare per l’abuso che facesse Vusufruttuario del suo diritto, tanto col cagio- nare deterioramenti ai fondi, quanto col lasciarli de- perire per mancanza di riparazioni.; I creditori dell’ usufruttnario possono intervenire alle liti ad oggetto di conservare le loro ragioni: pos- sono offrire la riparazione dei commessi deteriora- menti, e garantirne per l'avvenire. i giudici possono, secondo la gravezza delle circo- stanze, pronunciare l'estinzione assoluta dell’usufrut- to, ovvero ordinare l’immissione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all’ usufruito, col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, od agli 150 L. Il. Dei Beni ec. aventi causa dal medesimo, una somma determinata sino al memento in cui l' usufrutto avrebbe dovuto cessare. Inst. de usufr.$3.; 1. 38, ff. de rei vindicat. 619. L'usufrutto, che non è accordato a particola= ri, non dura oltre trent anni. V.1.56,/f.de usufr.et quemad.; 1.8, de usu, et usu= fructu et reditu legato. I. 19, eod. de sacrosanctis ec- clesiis. 620. L'usufrutto concesso sino a che una terza pere sona sia giunia ad una deierminata età, dura sino a tale epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell’età fissata. a L. 12. cod. de usufr. et habitatione. 621, La vendita delia cosa soggetta all’usufrutto non porta verun cangramento al diritto dell'usutruttuario; egli continua nell’usufrutto se non vi ha formalmen- te rinunciato. L. 19, ff. quibus modis ususfr.velusus amitt.; 1.17, $2,/f de usufruciu et quemad. Argum. ca lege 34, Sf. de regulis juris- 622. l‘creditori dell’ usufruttuario possono far di- chiarare nulla la rinuncia all’usufrutto che questi avesse fatta a loro pregiudizio. L.1,t5,61, ff. quae in fraudem creditorum. ‘625. Se una sola parte della cosa soggetta all’usu- frutto perisce, l usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. L. 34,ff.6 251.33,{f. de usufr.et quemad. , 624. Se l’ usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da accidente, ovvero rovini per vetustà, l'usufruttuario non avrà diritto di godere nè l’area nè i materiali. Se l’usufrutto era costituito sopra una possessione di cui l’ edificio non era che una parte, in tal caso l'usufruttuario godrà del suolo‘e de’ materiali. determi be dor ita, i partial INTRA DSGnCI A a ma duras DOtta pr pfruttone lruttuatx olmalie miti; tr led, mor che quali ON: nali ta cochi dl, sopra i sir ruttuatio riali. ssgsin tal caso I T. III. Dell’ Usufrutto ec. 131 n. 5,92; 1.9. 10, ff. quibus modis ususfr. vel usus emittitur.— Inst. de usufr.$ 3. in fin CAPO IL. Dell’ Uso e dell’ Abitazione. 655. I diritti d'uso e di abitazione si acquistano e si perdono nella stessa maniera che l' usufrutto. x. 1, ff. de usu et habitatione. 13,63, ff. de usu- fructu et quemnadmodum.; l.10, fF. de capite minutis. ‘1.11, ff de alimentis vel cibariis legatis.l. 3, ff. de his quae pro non scriptis habentur. 626. Non si può godere di tali diritti senza che si sia data previamente cauzione; e sì formino gli stati e gl’inventarj, come nel caso dell’ usufrutto. 1. 13,inpr.; L.65,61:ff.de usufructu el quemad- mod.; L. 13. ff. de usufruetu et reditu legato. I 1, in pr.,$1et 4, ff ususfructugrius quemad. caveari|, 4, cod. de usufructu et habitatione. 627.L’usuario, e colui che ha diritto di abitazio= ne, devono godere da buon padre di famiglia. Argum. ex l. 65, ff. de usufructu et quemadmodurne. 628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo‘che li stabilisce, e ricevono maggior o minore. estensione giusta le disposizioni in esso contenute. 629. Se il\itolo non determina l’ estensione di que- sti diritti, saranno regolati come siegue- 650. Colui che ha l’ uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necesSaAlio per i suoi bisogni e per quelli della sua famiglia- ì Può percepirli anche peri bisogni de’ figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell’ uso- £.12, et 1), ff de usu et habitatione. 631. L'usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro. x. 2,8 et i1,ff. de usu et habitatione. 632. Quegli che ha il diritto d’abitazionein una ca- ga, può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè non 132 L. II. Dei Beni ec. fosse maritato all’epoca in cui acquistò questo diritto, ‘L.2,3,4,5,6,7 et 8, f}. deusu et habitatione. 653. Il idiritto di abitazione sì limita a ciò che è ne- cessario per l'abitazione di colui al quale venne accor- dato un tale diriito, e della sua famiglia. L. 9, 3:4,5, 0,7 et 8, /f. de usu et habitatione R 654. Il diritto d’abitazione non può essere nè cedute nè Jocato. L.8, ff. de usu et habitat., Contrar., l. 13 cod. de usufructu et habitatione.— Institut.$.5, de usu et ha- bitatione. 635. Se l’ usuario consuma tutti i frutti del fondo, o.se occupa tutta la casa, spettano ad esso Je spese del- la coltura, le spese delle riparazioni ordinarie, ed il pagamento’ delle contribuzioni; nell’ egual modo che appartengono all’ usufruttuario. Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa che una parte della casa, contribuisce i in pro- porzione di ciò che gode. L. 18, ff. de usu et habitatione. 656. L uso dei boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari. I FPOTLO" TV. Delle Servità prediali. 637. La servitù è un carico imposto sopra un fonde per l’uso e utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario; 658. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l’altro. 659. La medesima deriva dalla situazione naturaie dei luoghi,, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalla convenzione fra i proprietarj. £. 9, in pr.,(}: de aqua et aquae pluviae arcendae. ) bito dn Valin, No cheta Engage latine, lenbceli leusvetl: le spiedo mat, I modoti Î MINI N08 i pl regoli 10 lol Le adallo rinenzi o palati La leg, prcendi T. IV. Delle Servità prediali. 133 CAPO PRIMO Delle Servità che derivano dalla situazione deluoghi. 640. 1 fondi inferiori sono soggetti riguardo a quelli che si trovano più elevati a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l’opera dell’uomo. ì Il proprietario inferiore non può alzare alcun ripa» ro che impedisca questo scolo. Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore. 11,013, 25; 4. 2. in pr.et 61; L. 1,617 de aqua et aquae pluviae arcendae. L. 1,$ 13, ff cod. titulo. l.1, $ 10, eod. titulo- i: 641. Quegli, che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qua- lunque titolo od in forza di prescrizione- r. 6,6125421 e1 26, ff. de aqua el aquae pluviae arcendae. 642. La prescrizione in questo caso non può acqui starsi che col possesso continuo d'anni trenta, da com- putarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili, e de- stinati a facilitare il declivio ed il.corso delle acque nel proprio fondo.+. L. 10, fF. si servitus vindicetur. 4: 1, cod. de servitu- tibus et aqua+ 645. 11 proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio, 0 borgata Vacqua che è loro pecessaria: ma se gli=bitanti non ne hanno acquistalo o prescritto 1° nso, il proprietario può preteudere una indennizzazione determinata dai periti. 644. Quegli il cui fondo bordeggia un'acqua corren- îe, tranne quella che è dichiarata di ragione del pub= 12 Fai Ls II Dei Boht'ec. ‘ blico demanio coll’articolo 548 al titolo della Distin: sione de’ beni, può servirsene» mentre trascorre, per l’ irrigazione de’ snoi fondi. Quegli il cui fondo viene attraversato da quest’ ac- qua, può anche servirsene nell’intervallo, in'cui es- sa vi trascorre, ma coll’obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell’ uscire dai suoi terreni. L. 3, in pr., de aqua et aquae pluvi e arcendae. 645. Insorgendo qualche controversia fra i proprie- tar) cui tali acque possono essere utili, i tribunali dé+ cidendo, devono conciliare l’ interesse dell’ agricoltu- xa coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i ca- si devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.. s dii 646. Ogni proprietario può obbligare.il suo vicino a stabilire i termini diconfine delle loro contigue pro- prietà. Lo stabilimento dei termini di confine si fa a spese comuni.,* Argum.ex 1.5, cod. communi dividundo. I. 19 ta- bul., tabula. 1.; LI 647. Ogni proprietario può chividere il suo fondo; salva l'eccezione prescritta nell’ articolo 682. Argum. ex leg. 21, cod. mandati. 648. Il proprietario che vuol fare uma cintà al sue fondo, perde il diritto di mandare a. pascolare le sue. bestie nell’ altrui fondo dopo la raccolta delle messi 4 in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso co- mune.; APO ILL Delle Servità stabilite dalla leoge. 649. Le servitù stabilite dalla legse hanno per og- getto la pubblica o comunale utilità,‘0 quella dei privati. i 650. Le servitù stabilite per l'utilità pubblica 0.co- munale, risguardano i marciapiedi lungo i fiumi na- Vigabili od attia trasporto, la costruzione, o riparazie» Mt) da qual dita th ili ni. arcenda, tipi limi l'agri tutt NI partial I 800 id atigue m rinesi lb suo ia, 3): iutaalsn lare llenea, ll'uoti pet nell a 000. pmi nt paria T.IV. Delle Servitù prediali. 135 ne delle strade od altre opere pubbliche o comunali. ‘Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, vie- ne determinato da leggi o da regolamenti particolari. 651. La legge assoggetta i proprietarj l'uno verso V’altro a differenti obbligazioni, indipendentemente da qualunque convenzione. L.1,$ 23; l. 2, in pr. ff de aqua et aquae pluviae arcendae. 652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dal- le leggi sulla polizia rurale. X Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d'appoggio, il pro- spetto nella proprietà del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio.: SEZIONE 1. Del Muro e delle Fosse comuni. 653. Nelle ciità e nelle campagne ogni muro che fi- no alla sua sommità serve di divisione tra edifizj, cor= ri, giardini, ed anche tra recinti ne’ campi, sì presu- me commne, se non vi è titolo o' segno iu contrario. 654. È segno che il muro non è comune, quande la sommità di esso da una parte è diretta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un pia- no inclinato; Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto del tetto o cornicioni e mensole di pie tra appostivi al tempo della costruzione del muro. In questi casi si considera che il muro appartenga esclusivamente al proprietario dalla cui parte sono lo stillicidio, cornicione, o le mensole di pietra. 655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro co- mune sono a carico di tuiti quelli che vi hanno dirit= to, ed in proporzione del diritto di ciascuno.: Paul. sentent., Lib.5, tit: 10,$2.; leg:28.,$1; 1.39, P. de damno infecto.. 656. Ciò non ostante qualunque compadrone di un TT 156 L. II. Dei Beni ec. muro comune può esimersi dall’obbligo di coucorreré alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunciane do al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edilizio di sua speitanza.. 657. Ogni compadrone può far fabbricare appog- giando ad un muro comune, ed immettervi travi c travicelli per tutta la grossezza del muro ad esclusione d: cinquantaquattro millimetri di essa( due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far ac- corciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare uma trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino. L.12(fl conmuni dividund. i 658. Ogni compadrone può fare innalzare il muro ceomuve; ma sono a di lui carico le spese dell’innal- zemento, le riparazioni pel mantenimento dell’'alzata superiore alla ciuta comune, ed inoltre l'indennità pe: maggior peso in proporzione dell’alzamento, e se- condo il suo valore... 1. t, cod. de aedificiis privatis. rin 659. Se il muro comune non è atto a sostenere l’al- zamento, quegli che vuole alzare è tenuto a farlo rico- struire per intiero a sue spese, e nel proprio suola quanto alla maggior grossezza. 660. Il vicino che non ha contribuito all’alzamen- to, può acquistarne la comunione pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza. Li 661.Ogni proprietario in contiguità di un muro, ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto od in par- te, rimborsando al padrone la metà del totale valore, o la metà del valore della parte che vuol rendere co- mune, e la metà del valore del suolo sopra cui il mu To è costrutto. Contr. arguma ex l. 11, cod. de conirahaenda em- piione. di tm, I litanga, duo tun hi itare im UFV tra di sel e poll loda s Melato ‘Slesso sit are il Mu dell'in dell'ala ‘indenni Elo, ese enere il farlo io 0 suol lzamete la me D0Gt pali ro, la in par valo, ble(0 lm (A T. IV. Delle Servitù prediali. 137 662. Uno dei vicini non può fare alcun incavo nel corpo d’un muro comune, nè applicarvi od appog= giarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell’ al- îro, ovvero, in caso di rifiuto, senza avere fatto da periti determinare i mezzi necessarj onde l’ opera non riesca di danno alle ragioni di quello. L. 11, ff. si servitus vindicetur. l. 28, Sf commuui dividundo. i 663. Ciascuno può costringere il Suo vicino a con correre nelle spese di costruzioni o di riparazioni dei muri che dividono le loro case, corti e giardini situati nelle città e nei sobborghi: l'altezza di essi sarà deter- minata secondo i regolamenti particolari, o' secondo gli usi costantemente ricevuti, e nen essendovi usi 0 regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o rie dificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle città di cin- quantamila anime o più, almeno di trentadue deci- metri( dieci piedi) in altezza, compreso il cornicione,e nelle altre città, di ventisei decimetri( oito piedi). L. 35, 36, 37, et 50, ff. de damno infecto. 664. Quando i differenti piani di una casa appar- tengono a più proprietar}, ed i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, devono queste farsi nel modo che segue. I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i pro- prietarj, ciascuno in proporzione deì valore del ri= spettivo suo piano.; 11 proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina; Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce; quello del secondo continua la scala dal primo al secondo piano; e così di seguito. 665. Ricostruendosi un muro comune od una casa, si ritengono le servitù attive e passive anche riguarde al nuovo muro od alla nuova casa, senza che possane 12. 158 L. IL. Det Beni ec. rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione siegua De che sia acquistata la prescrizione. L.146 29, 7 de usurpativnibus et usucapionibus.| 666. Tuite le fosse tra due tondi si presumono co- muni se non viè titolo o segno in contrario. 667: È un segno, che la Fossa mon è comune, se si trovi lo spurgo od il getto della terra da una sola par- te della medesima. 668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra. 669. La fossa comune deve mantenersi a spese co- muni. 670. Ogni siepe dividente fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse în istato’ di essere cinto, o non visi cong titolo, o possesso suf- ficiente in contrario. 671. Non è permesso di piantar alberi di alto fuso se non alla distanza prescritta dai regolamenti parti- colari attualmente vegliantis o dalle usanze del paese costanti e notorie; ed in mancanza degli uni è altre, alla distanza di due metri dalla linea di separa- zione di due fondi per gli alberi d’alto fusto, e di un semimetro per gli altri alberi e siepi vive. L1o, mn fine, Pb. finium regundorum. 672. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore siano estirpate. Quello sul cui fondo s’inoltrano i rami del vicino; può costringerlo a tagliarli. Se poi le radici s' inoltrano nel di tui fondo, può esso stesso tagliarle. 675. Gli alberi situati srelt siepe comune, sono di ragione comune come le siepi, e ciascuno de’ due pro- prietarj può chiedere che siano abbattuti. L. 12. ff. finium regundorum. l. 2, f de arboribus caesis. T. IV. Delle Servità prediali. 139 "tti SEZIONE II. ui Della Distanza e delle Opere intermedie richieste in Pon alcune costruzioni. Nitono 674. Quegli che fa scavare un pozzo od una latrina x presso un muro, sia, o non sia comune, LI negli che vuole costruirvi cammino o focolare ? aslig=—dfucina, forno o fornello, O appoggiarvi una scuderia; 2 esclugn O formare al dorso di questo muro un magazzito Verra, di sale, od un ammasso di materie corrosive, è ob- ispay—’bligato lasciare la distanza prescritta dai regoladrenti sed usi particolari intorno a-tali oggetti, e di fare le a 00m, opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi, at- ii=fine di non apportar danno al vicino. i bes0 gl L.27,$ 10, ad legem Aquiliam; L. 10, 6a li de servitutibus praediorum urbanorum; Lan,$2/ si alto fs«servitus vindicetur. nti pri» SEZIONE III. del pi Del Prospetto nel fondo del vicino. del 675. Uno de’ vicini non può, senza il consenso dei- separi.Valtro, formare nel muro comune alcuna finestra od e dinì apertura, in-qual si sia maniera, anche con invetria- ta fissa. r. 40, fF de servitutibus pracdiorum urbanorum; e siepi 1.28,(E commune dividundo} I. 8, cod. de servituti- CA bus et aqua. vicino, 676.11 proprietario di un moro non comune con- tiguo al fondo altrui, può formare in questo muro 0, più delle luci‘o finestre con inferriate e invetriate fisse.— Queste finestre devono esser munite di cancelli di ono di: ferro, lecui maglie avranno un decimetro( tre polli- lepro ci e otto linee) di apertura al più, ed un telajo e in- vetriata fissa. oribus 1.-2,ff. de servitutibus praed. urbanorum; L. 26, ff. de damno infecto} 1.12, è 1; cod. de aedificiis priva. 667. Queste finestre o luci non si possona collocare, 150 L. 11. Dei Beniec. che all'altezza di 26 decimetri, o sia di otto piedi al di sopra del pavimento o suolo della camera, che si vuo- le illuminare, se questa è a pian terreno, e di diciane nove decimetri, o sia sei piedi al di sopra del pavi- mento, se questa.è nei piani superiori. 678.Non si possono avere vedute dirette o finestrea| prospetto, nè logge o altri simili sporti verso il fondo chiuso o non chiuso del suo vicino, se tra il muro di questo, e il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di diciannove decimetri(sei piedi). 679. Non si possono aver vedute laterali od oblique «sul medesimo fondo, che alla distanza di sei decimetri { due piedi). 680. La distanza di cui si parla nei due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro si- «no all'apertura che si fa, e se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla linea esteriore sino alla linea di separazione delle due proprietà. SEZIONE IV. Dello Stillicidio. 081. Qualunque proprietario deve far costruire ì tetti in maniera che le acque piovaue scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle ca- dere sul fondo del suo. vicino. i SEZIONE.V. Del Diritto di passaggio. | 682. Il proprietario i cui,fondi sono circondati pet ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pub- blica, può addomandare un passaggio sui fondi dei suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assu- mendo il, peso di una, compensazione. proporzionata al danno;che tale passaggio può. cagionare. Argum. ex L. 12, ff. de religiosis et sumptibus fune= «rum; l. 1,62 et 3, ff-.si ususfructus petatur; 1.564, d: ad exhibendum; 1.8,{f. de incendiis; l. 9, f de «damno.infecte. |ICRRESE SIE TIEE 0 poi ì che NI mM e didina la del pi 0 fine 150 1 Lil mumi dette Opi 1(si pit ol oli I decime preceda ol muroi ni od ali a line: di struirei sul 500 le ca» li pet apub di dei asse nati fune» fido T.1V. Delle Servità predinli. 14ì 683. Il passaggio deve regolarmente preudersi in quella parte, in cui il transito è più breve dal podere circondato alla via pubblica. Argum. ex lg, f de servitutibus. 684. Ciò nondimeno il passaggio deve essere siabi- lito in quella parte ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene accordato. Argum. ex lege 7, ff. de servitut. 685. L'azione per indenuità nel edso preveduto dall'articolo 682, è soggetta a prescrizione; e sussiste il diritto di continuare il passaggio, quantunque l’a- zione per indennità non sia più ammissibile. CAPO IU: Delle Servitù stabilite per fatto dell’uomo. SEZIONE I. Delle diverse sorti di Servità che possono stabilirsi sui i Ì Beni. 686. È‘permesso ai proprietarj di stabilire sopra i loro fondi od a beneficio di essi quelle servitù che sem- brassero loro opportune, purche le servitù stabilite non siano imposte nè alla persona, nè a beneficio del- la persona, ma solamen te ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in alcun mode contrarie all'ordine pubblico. {1 titolo che costituisce le deite servitù ne regola l’e- sercizio e l'estensione: mancando il titolo; hanno luo- go le seguenti disposizioni. 5.1,$ 1; 4. 6 et 16, /f. communia praediorum;|. 5, /. de servitutibus; L. 19, ff. de usufructu et quemacd. 687. Le serviti sono stabilite per l’uso 0 delle fab» briche o dei terreni. Le prime si denominano urbane, tanto se le fab- briche cui spettano siano situate in città, quanto in campagna. Le seconde si denominano rustiche. 142‘ L. II. Dei Beni ee. L.1 et 2,fF de servitutibus praediorum rusticorum 688. Le servitù sono continue o discontinue. Le servità continue sono quelle il cui esercizio è 0 può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidj, i prospetti, ed altre di questa specie. Le servitù discontinue sono quelle che richiedono. un fatio attuale dell’uomo per essere esercitate: tali sone quelle di passare, di attinger acqua, di condur- re le bestie al pascolo, ed altre simili. L. 14, ff. de servitutibus; l. 1,$ loquitur, ff. de aqua quotidiana et aestive. i 689. Le servitù sono apparenti o non apparenti. Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto. | Le serviuì non apparenti sono quelle che non han- no segni visibili della loro esistenza, come, per esem- pio la proibizione di fabbricare sopra un determinato fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza stabilita. L. 20, f{. de servitutibus praediorum urbanorum. SEZIONE II. In qual modo si costituiscono le Servitù. 690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo,o mediante il possesso di trent'anni. 691. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, mon pos- sono stabilirsi che mediante un titolo. . Il possesso benchè immemorabile non basta a stabi- lirle, senza che però si possano attualmente impugnare le servitù di questa natura acquistate di già col possesso in que paesi, ove potevano in tale modo acquistarsi. 592. La destinazione del padre di famiglia riguardo , alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo. 993. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente vien ul L 5 a;=» di (O) den jet L tall po sn VI m Lusia Utinue, esercizio) Uecessatio cquerott Specie, e richieda Seriale:| i, di cond { ® quitur, fi apparenti, manilata | imesta a he nona: i, per Gitto determina 1a stabili aPOrum, iù. oguistamo ent'anni. e serviti non pose aa stabi p pugnart | posse puistara ì riguardo di titolo. miglia,* palmenle sù T.IV. Delle Serviti prediali. 143 divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù. 694. Se il proprietario di due fondi tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù; questa continua ad esistere atti- vamente o passivamente in favore del fondo alienate o sul fondo alienato. L.50,{. de servitutibus praediorum urbanorum; ì.7, comnmunia praediorum, tam urban. quam rustic. 695. Mancando il titolo costituente quelle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, nou vi si può supplire che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricognizione delia servitù faitane dal pro- prietario del fondo serviente.|. 696. Costituendosi una servitù, si ritiene accordate tutto ciò che è necessario per usarne. E perciò la servitù di cavar acqua dalla fomtealtrui, porta necessariamente seco il diritto del passaggio. Èxo; ff de servitùtibus;| 5.955 10, ff. de seroitutibus praediorum rusticorum, l. 20,61, ff de servitut. praediorum urbanorum. i SEZIONE III. Dei Diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la Servitù. 697. Colui-al quale è dovuta uma servitù, può fare inite le opere necessarie per usarne e conservarla. L. 11,$1, f. communia praediorum; 1.15, ff. de servitut. praediorum rusticorum; l 10, ff. de servitu- tibus; 1.4, 65, ff. si seroitus vindicetur; 1.3, 631,12, 13, 14,15, 16; 4 4,$1; 45, /. de itinere actuque privato. 1 698. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fonde serviente; purchè il.ti'olo di gostituzione della servitù non istabilisca il contrario. 146 L. II. Dei Beni ec. . Quando il proprietario del fondo serviente. N in forza del titolo alle spese necessarie per l’uso e per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al gr prietario del fondo dominante. 700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù'è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si reuda più gravosa la condizione del fondo serviente. 1 Così se si tratti di un passaggio tutti i compadroni | debbono usarne nello stesso sito. -17, ff. de servitutibus. 701. ll proprietario del fondo serviente non pud. fare cosa alcuna che tenda a scemare l’uso della ser- vità, od a renderlo più incomodo. Per conseguenza non può variare lo stato de luo- ghi, nè trasferire l’ esercizio della servitù in un sito iliverso da quello dove fu originariamente stabilita; Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenu- ta più onerosa al proprietario del fondo serviente, 0 se lo impedisce dal fare le riparazioni vantag giose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un a egualmente comodo per l'esercizio gie suoi diritti, questi non potrà ricusarlo.© L.9,ff. st servitus vindicelur, leg. 5 et 9, sa de ser- vitutibus et aqua; 1.20,$ 5; 1. 51,f?. de servitui. prae- dior. urbanorum. 704. Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne, se non secondo il suo titolo, sen» za che, tanto nel fondo servente, quanto nel domi- mante, possa innovare cosa alcuna la quale: renda più ouerosa la condizione del primo. Argum. ex l. 34 et 29, ff. de servitut. praed. rusti= * porum; L1,6 15 et 16, /f. de aqua quotid. el aestiva. i SEZIONE IV. In qual maniera si estinguono le Servitù. 705. Le seryitù cessano quando le cose si trovano in ST Ne perl oli Lui Utealpi ere diva a pero Serri) mpadhe è Nol pi della to del in unsk i atabili è divett rienle,i ntagoloe, o unit diritti: I, de.ser {. prae- Lon può lo, sen: | dom nda pù |, ruoli estiva, Ù, vano ia T. IP. Delle Servitù prediali. 145 ‘uno stato tale, per cui non se ne possa più far uso. 704. Tornano ad aver luogo, se le cose sono rista- bilite in modo da poterne usare, eccetto che sia tra- scorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, come all'articolo 707. L. 14, ff. quemadmodum servitutes amittuntur; È. 34,61 et 1.35, /7. de servitut praedior.rusticor. 705. Qualunque servitù si estingue riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente. L.1, ff. quibus modis servit. amil.; 1 30, in pr. fl: de servitut. praed. urb. » 906. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent anni. dr L. 6; ff. de servitut. pracd. urban.; I. 13, cod. de servitutibus et aqua; 1.4,$ 29, JT. de usurpaltionibus et usucapionibus; i. 12, in fin. cod. de praescript. lon- gi temporis. 707.| trent’anvi cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall’usarne se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla ser- vitù, se trattisi di servitù continue- ù 708. Il modo della servilù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera. rog. Se il fondo dominante appartiene a più perso- ne in comuue, l’uso fattone da alcuna di esse, impe- disce la prescrizione riguardo a tutte. L.5, L.10, in pr. et I. 16, ff. quemad. servit. amitt. 710. Se fra i comproprietarj v'è alcuno coniro cni non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri. L. vo, in pr., f..quema, dmodum servit. amitt. 15. © LIBRO HI. DEI DIFFERENTI MODI C01 QUALI SI ACQUISTA L'A PROPRIETÀ Disposizioni. generali. Ò 11. La proprietà de’ beni si acquista e sì trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamenta- ria, e per effetto di obbligazioni.> t2. La proprietà si acquista anche per accessione, od incorporazione, ed in forza della prescrizione. 213. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato. i Cod. titulo de bonis vacantibus, 214. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno e l’uso delle quali è comune a tutti. Le leggi di polizia determinano il modo di usarne. L 1,4 et 5 ff. de divisione rerum. x 215. La facoltà della caccia e della pesca è. pari=| 4 mente determinata‘da leggi particolari. 716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui appartiene per metà a quello che | l’ha scoperto, e per l’altra metà al proprietario del “fondo. x 3 Il tesoro è qualunque cosa nascosta 0 sepolta, della quale non v'ha alcuno che possa giustificare d’ esser- se il padrone, e che viene scoperta per il solo efletta el caso. er— i T; I: Delle Successioni. 147 © I. unica;‘cod. de thesauris; Lia,$10, Pde jure OUALI fisci; L. 51,$ 1, ff de acquirendo rerum dominio. q1g.I dirittt sopra gli effetti gettati in mare o sopra le coseche il marerrigetta; di qualunque natura sia- no, sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive. del mare, sorio pure regolati da leggi particolari, Lo stesso ha luogo per le cose perdute di cui non sh. presenta il padrone. i Toto titulo;{F: de lege Rhodia etde jactu.— Toto. 4 titulo; ff. pro derelicto. i DI i T:O.L0 Li di Delle Successioni. estar CAPO LI ts Dell’apertura delle Successioni; e.dell'immediato Taio passaggio di possesso negli Eredi. arene 718. Le successioni si aprono per la morte naturale e per la morte civile. 719. La successione per. la morte civile è aperta dal mgono i momento in. cui questa viene inflitta, in conformità. delle disposizioni della. sezione seconda.del capo se- j usare condo del titolo Del Godimento e.della Peraita dei Diritti civili. è pari L. 10,$15 4. 29, f de poenis; 1.6., 6.6; fede in-. justo rupto et îrrito facto testamento. acli.. 720. Se più: persone rispettivamente chiamate.alia. trovato successione d'una dell'altra, periscono per. uno stesso lip dhe infortunio senza.che.sì possa scoprire quale fra di es- ario del se è premorta, la presuuzione. della sopravvivenza è,. determinata dalle circostanze di fatto, ed.in loro.manr. a dell canza, dalla robustezza delli età o del sesso; l'eser x. 32,614, de donasionibus, inter virum et uxo= ef rem- 721..Se coloro, che perirono insieme, avevano me-. wo d'anni quindici, si presume, che,sia sopravvissuto ij più avanzato. in età. i 148 L.I11: Dei differenti Modi ee. Se erano tutti maggiori di sessant'anni, si presu-o merà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli al- tri più di sessanta, si presumerà che siano sopravvis- sutr1 priml. Argum. ex l. 9.$1, et 4,ff. de rebus dubiis; I. 96, 2 £. de pactis dotalibus. 742. Se coloro che perirono insieme avevano com- pita.l' età di anni quindici e non oltrepassavano quel- la dei sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o. quando la differenza non ecceda un anno, si presu- merà sempre che sia soppravvissuto il maschio. Se essi erano dello stesso sesso, Ja presunzione di. sopravvivenza che dà luogo all'apertura della succes» sione, deve ammettersi secondo l'ordine naturale, e quindi il più giovane si presume sopravvissuto al più vecchio. Argum. ex l. 8 eto, ff. de rebus dubiis. 725. La legge regola l'ordine di successione fra gli eredi legittimi: in mancanza di questi, passano i beni ai figli naturali; quindi al conjuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato. z.unic., f{. unde vir et uxor. I. unic., cod. eod., La. 4. 4, cod. de Bonis vacantibus. 724. L’immediato possesso de’ beni, diritti ed azio- ni del defunto; passa /pso jure negli eredi legittimi, coll’ obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditarj: i fi- gli naturali però, il conjuge superstite, e lo Stato devo- no farsi immettere in possesso giudizialmente nei mo- di, che yerranno determinati. CAPO IL Delle Qualità richieste per succedere. 725. Per poter succedere, è necessario di esistere nel momento in cni si apre la successione. Sono quindi incapaei di succedere. 1.° Colui che non è ancora concepito;. di[LLC Ta cui QUE Î8; La allo con ano Qui di blù N) SI pre: Ù, Izione A SUCOA» turale, lo al pi Lich 0. beni sedi Jstere T: I. Delle Successioni. 149 2° Il fanciullo che non è nato vitale; 3.° Quegli che è morto civilmente. L.6 et 7, ff. de suis et legitimis haeredibus; L 7 et 96, F. destatu hominum; l.251, ff, de verborum signi’ ficatione;£. 6, ff. de inofficioso testamento; 1. 5, If si pars hacreditatis petatur; l. 50,$ 1, /f de adqur. vel omittenda haereditate; L. 10, ff. de ventre in pos sessionem mittendo; 1.3, cod. de kaeredibus et posthu- mis; l.1, in pr: ad, legem Falcidiam, 3.-6;6 2, frde haeredibus instituendis.— V. L. 3,$ 12,/7. de suis et legitimis haeredibis+ Spa e i 34 726. Uno straniero non è ammesso a succedere nei beni che il suo parente straniero 0 italiano possedeva, nel territorio del Regno, se non nel caso e nel modo con cui un Italiano succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità delle disposizioni dell’ arficolo unîdecimo‘al titolo Del Godimento, e della Privàzione de’ Diritti civili. 727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni. ee 1.° Colui che fosse stato condannato per aver ucci- 80,0 tentato di uccidere il defunto; 5° Colui che avesse promossa contro il defunto un’ accusa di delitto capitale, giudicata calunniosa; bo 2.5 L'erede in età niaggiore che, informato dell'omi- cidio del defunto, non l’avrà denunciato alla giustizia. Argum. ex L. 9,{f. de jure fisci; 1,739 5, SY. de bo- nis damnatorum.'— Lg,$ let 3, ff. de his quae ut indignis auferunt.; 1.31,$ 2 f° de adimend. vel trans+ ferendis legatis. Argum. ex l: 149 85/216, 65, fede bonis libertoritm; l'17, ff. de his quae ut indignis au+ feruniur.|\0iL RiRD smotma 90 DIowsi 728. La mancanza della denuncia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell’ uccisore, nè a'suoi affiùi riello stesso grado, uè al suo'conjuge, FI nè a’ suoi fraielli è sorélle; zii, zie 0 nipoti.:< 13. 150 L.11I. Dei differenti Modi ec. Argum. ex l. 13, 17, cod. de his qui accusare non possunt; l. 6 et 7, cod. de his quae ut indignis; l. 21, I de senatus-consulto Silaniano. }4729. L’ erede escluso come indegno dalla successio» ne, è obbligato a restituire tutti i frutti e proventi dei quali avesse goduto dopo aperta la successione. Argum. ex l. 27, ff. de usu et usufruciu et reditu le- gato. 750. I figli dell’indegno, succedendo per ragione propria, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma que- si non potrà in alcun caso pretendere nei beni caden- ti nella successione, l’usufrutto che la legge accorda ai genitori sui beni de’ loro figli.: ..L.27,in pr,, ff: de jure patronatus; l. 7,$4; P. de bonis damnatorum. CAPO III Dei diversi Ordini di Successione. _ SEZIONE I. Disposizioni generali. n31. Le successioni si deferiscono ai figli e discen= denti del defunto, a' suoi ascendenti ed a’ suoi parenti collaterali, nell'ordine, ed a tenore delle regole de- terminate qui sotto. x. 7, in pr. ff. de bonis damnatoruti. «752. La legge non considera nè la natura nè l’ ori- gine de’ beni.per regolarne la successione. 733. Qualunque eredità devoluia agli ascendenti od ai collaterali, si divide in due parti eguali, l'una a favore de’ parenti della linea paterna, l’altra a favo- re dei parenti della linea materna. I parenti uterini o consanguinei non sono esclusi dai germani, ma non prendono parte che nella loro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato qui sotto all’ ULI canto ni LL cinsi cant Usare Mo; SUCtEs) Oventi ome 'redtuk agio tilazion 5; Ila qui ni cade e accorti LI discent Jareni le de- l'ori- ptiod una è favo: scliti loro toall' T, I. Delle Successioni+| 151 articolo»52.]germani prendono parte nelle due linee. Non si fa alcun passaggio dall’ una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente nè al- cun collaterale in una delle due linee. L.1, cod. de legitimis haeredibus.- Novell. 84, c. 1. 754. Eseguila questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, non ha più Iuogo alcun altra divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascuna linea, appartiene all’erede, 0 eredi, che si ri- irovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso. 135. La prossimità della parentela si stabilisce se- guendo il numero delle generazioni: ciascuna genera- zione si chiama un grado. z.10,$ 10, //- de gradibus et affinibus. 736. La serie dei gradi forma la linea: si chiama linea ressa la serie dei gradi tra le persone che discen- dono 1 una‘dall'altra; linea trasversale, la serie dei gradi tra persone che non discendono le une dalle al- ire, ma che discendono da uno stipite comune» i Si distingue la linea retta, in linea retta discei- dentale ed in linea retta ascendentale. La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo; Ja seconda è quella che le- ga una persona a coloro dai quali essa discende. r.1,ff. de gradibus et affinibus. 37. Nella linea retta si computano altrettanti gra- di quante sono le generazioni: così il figlio è rispetto| al padre nel primo grado, il nipote nel secondo;€ re- ciprocamente il padre e l’avo rispetto al figlio ed al nipote. 1.10,$ 9; de gradibus et offinibus. 158. Nella linea trasversale, i gradi si computano ‘dalle generazioni, cominciando da uno de parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non COMpreso, e discendendo da questo sino all’altro parente. 159. T- III. Pei differenti modi ec. Pereiò due fratelli sono in secondo grado; lo zio,@ il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così, successivamente. £.1.$1,/..da gradibus et affinibus.— dastitut. da gina cognationum, j 7. SEZIONE. II. Della Rappresentazione. ‘739. La rappresentazione è una finzione della leg- ge, il cui effetto è difar entrare.i rappresentanti nel luogo, nel grado,‘e nei diritti del rappresentato. Novell. 118, cap. 4. 40. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale. 5 Essa ha luogo in tutti i casi, sia chei figli del de- funto concorrano coi discendenti di uu figlio premor- to, sia che essendo mancati di vita tutti i figli del de- funto prima di lui, i discendenti di detti figli si ri- trovino fra loro in gradi eguali od ineguali. . de haereditatibus quae ab intestato deferun= tur$6; 1.3, cod. de suis et degitimis.haeredibus.— No- vell. 118, cap.1. novell. 127. 741. La rappresentazione mon ha luogo in favore degli ascendenti; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude; sempre il, più rimoto. Nobili cap.2, Auikentica defuneto cod. ad se- natus consult. Tert. 742. Nella linea trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore dei figli e discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defuuto, sia che essi concorrano alla successione.coî loro zii.o.zie, sia che essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai Joro discendenti i in gradi eguali ‘o ineguali. Novell. 118,.cap.&. Authentic. cessant. cod. de suis et legitimis hacredibus. 743:Imotubtidcasi.in cui la rappresentazione è am- rr mm d;lta alto; 4 gti dell h Manti Malo, nilo li del d ) premor i del gli site deferine sele favore a delle adse- ione è itellio 10 alla morti s8/0118 eguali Te au \ } alle T.1.‘Delle Successioni- 153 messa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stesso sti-. pite ha prodotto più rami, la suddivisione si fa anche per stirpi in ciascun ramo, e fra i membri del mede- simo ramo la divisione si fa per capi. Novell. 118. cap. 1. n44. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civil» mente.\: Si pnò rappresentare quello alla cui successione sia sì rinunciato. 4rgum. ex 1.7, f. de his qui sunt sui ve! alieni ju- ris;. 2,$ 7,{f. de administratione et perie. tutor. — Novell. 118, cap.1.Y. Bartol., in /. 94, ff. de ae- quirend. haereditate. SEZIONE III. Delle Successioni che si deferiscono ai Discendent®, 745. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi, ed alle avole od altri ascenden- ti senza distinzione di sesso, nè di primogenitura, e: ancorchè essi siano procreati da differenti matrimonj. Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quan- do sono tutti nel primo grado o chiamati per proprio diritto: succedono per stirpi, quando vengono o tutti od alcuni di essi per rappresentazione. Novell. 118, cap.1.— Auihentic. in successione, od. de suis et legitimis liberis; I. 11, cod. familiae erciscundae. SEZIONE IV. Delle Successioni che si deferiscono agli Ascendenti. 446. Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fra- telli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successio= ne si divide per metà tra gli ascendenti della linea pa= terna e gli ascendenti della linea materna. 1 ascendente che si ritrova nel grado più prossi- mo, conseguisce la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tuili gli altri. 154= I. 1II. Dei differenti Modi ec. Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi. 1.15, ff de inofficioso testamento. Novell. 118, | cap.-2.—«Authentio. defunoto cod. ad senatus-con- sult Tert. ( Se i figli ricusassero la successione del padre, po- irebbero accettarla gli ascendenti. 77. /: 2,$/8‘ef 14, FÉ. ar senatus-consul. Tert.)- 747. Gli ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè gli oggetti do- nati si ritrovino in natura nella eredità. Setali oggetti furono alienati, gli ascendenti ri- W scuotono.il prezzo che possa tuttora essere dovuto. Suc- cedone inoltre all’azione di ricupera che avesse potu= to Spettare al donatario.. Argum. ex l. 6, ff. de jure dotium; l. 2, cod. de bo- nis quae hberis; I. 13, cod. communia utriusque; L. 4, cod. soluto matrimonio. 748. Quando il padre e la madre sono sopravvis- suti alla persona morta senza prole, se questa ha la- sciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre e alla madre, che la divido- no tra loro egualmeate; (© L’altra metà appartiene ai fratelli, sorelle.o loro discendenti, come verrà spiegato nelia sezione quinta del presente capo. Novell. 118, cap. 2, novell. 127, cap. 1. 749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto il padre, o la madre, la porzione che gli sarebbe stata devoluta in conformità de! precedente) articolo, si riunisce alla metà deferita ai fratelli, s0- relle o.loro rappresentanti, come sarà spiegato nella seguente sezione.)‘ i Icedon Novell enalissa padre, 2, Bd loro fg, N oggtià endenti loratodo cod. del: Jigue; Li opravri gta ha ste fanto una a divido leo loro equina a pr nti e li, y nella T.1. Del'e Successioni. 155 SERIONE V. Delle Suceessioni de’ collaterali. 150. In caso di premorienza del padre e della ma- dre d’una persona che muoja senza prole, i suoi fra- telli, sorelle, o loro discendenti sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti e degli al- tri collaterali. Succedono, o per proprio diritto, o per quello di rappreseniazione, come fu disposto nella sezione se- conda del presente capo. Novell. 118, cap. 2; novell. 127, cap. 1.— Authen- tic. cessant. cod. de legitimis haeredibus. 751. Se il padre e la madre della persona morta sen- za prole sono sopravvissuti, i suoi fratelli, sorelle© loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell'eredità. Se è sopravvissuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne i tre quarti. 752.La divisione della metà o dei tre quarti devo- luti a' fratelli o sorelle a norma dell'articolo preceden- te, si eseguisce‘tra loro in eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio: se proven- gono da matrimou) diversi, la divisione si fa per me- tà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee ,;e gli uterimi d i consanguinei ciascuno soltanto nella propria li- nea: se nou vi sono fratelli o sorelle che da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea. 253, la mancanza di fratello o sorella o discenden- ti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell’una o nell’ altra linea, l'eredità è deferita per metà agli ascendenti supelstiti; e per l’altra metà al parenti più prossimi dell'alira linea Quando yi concorrono parenti collaterali nel me- desimo grado, la divisione si fa per capi. 156 Z.IIL Dei diffe Novel. 118, cap. 3.— Authentica post fratres fra. erumve, cod. de legitimis haered> dibus. 754. Nel caso dell’articolo precedente, il padre o la madre superstite ha l’ usufrutto della terza parte dei beni a cui non succede in proprietà. 755. Non ha luogo la successione dei parenti oltre il duodecimo grado. la mancanza di parenti in grado successibile in una linea, i parenti dell’altra linea succederanno nell’in- tera eredità. Instit. de successione cognatorum, 6 5. CAPO IV. Delle Successioni irregolari. ’ SEZIONE I, Dei Diritti deì Figli naturali sui beni dei loro geni» tori, e della successione di questi ai l'igli naturali morti senza prole. 756. I figli naturali non sono eredi; la legge non ac- corda ad essi un tal diritto sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Essa non accorda ai medesi- mi alcun diritto sopra i beni dei parenti del loro padre o della madre. V. Can. quid est, quaest. 7, causs. 35: Rebuffus in proem. constit. regiar., gloss. 5, numer. 58, 69, 70 et 71,etintractatu de litter. naturalit. s gloss. 1, num. 6.— Bagnon, de /egib. abrogat., lib. 1, cap. 18— V. I. 2.et 8, F. unde cognati.— Novell. 89, cap. 12. 797. Il diritto del figlio naturale sui beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo. Se il padre o la madre ha lasciato dei discendenti legittimi, il suo diritto è di un terzo della porzione ereditaria che egli avrebbe conseguito se fosse stato le- gittimo: e della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato disceudenti, ma bensi ascendenti ,a vw” y D) fut | padre i À part Area dh bilia no nell i lor wi i natu de nona: del ho ano si “medi ro pal uff 69,1 1, nun 8-I DI l pad i modo, endeati orione tato: fe 001 onli, a T.I. Delle Successioni- 157 fratelli o sorelle; e di tre quarti quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti nè ascen- denti, nè fratelli nè sorelle. ‘ 758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità dei beni, quando il padre o la madre non lasciano paren- ti in grado successibile. L.1,$. 2. ff. ad senatus-consult. Tert et Orphit. 759. In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare 1 diritti sta- biliti negli articoli precedenti. 760. Il figlio naturale ed i suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione cui hanno diritto di pretendere; tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione de’ quali è aperta, è che sarebbe soggetto a collazione, secoudo le regole stabi- lite alla sezione seconda del capo sesto del presente titolo., 761. È ad essi proibito qualunque reclamo, quan- do, durante la vita del loro padre o madre, abbiano ricevuto la metà di quanto è ai medesimi figli assegna- to negli articoli precedenti, coll’ espressa dichiarazio- ne per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzio- ne di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato. Nel caso in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare che il supplemento neces- sario a compire questa metà. 762. Le disposizioni degli articoli 757, 758, non sono applicabili ai figli adulterini od iucestuosi. La legge non accorda loro che i soli alimenti. 763. Questi alimenti sono regolati a norma della fa- coltà del padre o della madre, del numero e della qua- lità degli eredi legittimi. 7164. Quando il padre o la madre del figlio pate. 14 158 L.1II. Dei differenti modi ec. mo, od incestuoso gli avranno fatto i Imparare un'arte meccanica, o quando uno di essi gli avrà, mentre vi- veva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà pro- porre aleuna pretesa coutro la loro eredità. 765. L'er edità del figlio naturale morto senza pro- le, è devoluta al padre od alla madre che l'avrà sa) conosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, qua; do sia stato riconosciuto da entrambi. L. 2,61, ad senatus consult Tert. et Orphit;|. o, bet 8>}. unde cogn. 766. In caso di premorienza del padre e della ma- dre del figlio naturale, i beni che questi avesse ricevu- to dai medesimi, passano ai fratelli o sorelle legiiti- me, quando si trovano in natura nella di lui eredità: le azioni di ricupera, se ve ne sono, ovvero il prezuo dei detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e sorelle legittime. ‘Tutti gli altri beni passano ai fratelli e sorelle natu- rali, od ai loro discendenti. SEZIONE II. Dei Diritti del Conjuge superstite, e del Fisco. 767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al consorte non separato da es- so per divorzio il quale g gli sopravvive. L. unica,{{.unde vir., et uxor;— t. unica dr eod. V. Novell. 55, cop. i Nosell: 17, cap. d.— d- thentica praeterea, cod. unde vir et uxor. - 768. lm mancanza di conjuge superstite, Y eredità Ji acquista dal Fisco.» L,1,2,9,4e15 È“ti de bonis varantibus. Lr. 96, La de‘legatis 1.° Z. 1, in princip. de success. edict. »$2./f de jure Rod r. unica,$15, cod. de O tollendis+ 4.4, cod. de praepositis‘sacri cu- biculi. 760. L conjuge superstite e amministrazione del tutto Denlna oli i Oa pi ‘asti ÙI, qua: bi; ella ma e Ticesi e leg eredi Il pre pagato, ottime, e nato» 1300. ni in Ja sua la es- T. 1. Delle Successioni 159 demanio che pretendono aver diritto all'eredità, de- vono fare apporre i sigilli, e fare stendere l'inventario nelle forme prescritte per l’accettazione deli’ eredità eo! beneficio dell’ inventario.- i 770. Essi devono domandare al tribunale di prima istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successio— ne, l'immissione in possesso della medesima. ll tribu» nale non può pronunziare sulla domanda che dopo ire pubblicazioni, ed affissioni nelle solite forme,€ dopo sentito il Regio Procuratore. 771. Il consorte superstite è pure tenuto a far impie- sare gli effetti mobili, o a dare cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentino nell'intervallo di tre anni: passa= to questo termine, la cauzione è sciolta. 772. Vl conjuge superstite e l’amministrazione del dernanio che nou avesse adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino. 773. Le disposizioni degli articoli 769, 770, 771€ 772, sono comuni ai figli naturali chiamati alla suc cessione in mancanza di pareuti. CAPO V. Dell’ Accettazione è della Rinuncia dell’ Eredità. SEZIONE I. Dell’ Accettazione. 774. L' eredità può essere accettata puramente e semplicemente, 0 col benefizio dell'inventario+ L.27.ff de adquirenda vel omittenda haereditate; 1. 22,cod de jure deliberandi, l. 15, cod. eod. 775. Nessuno è tenuto ad accettare un’ eredità che ‘gli.sia devoluta. L.16, cod. de jure deliberandi. i 776. Le donne maritate uon possono validamente w 160 L. 111. Dei differenti Modbee. accettare un’eredità senza l’antorizzazione del marite, o del giudice, in conformità delle disposizioni del ca- po 6, titolo del Matrimonio. Le eredità devolute ai minori, ed agli interdetti; non possono validamente aecettarsi, se non secondo il disposto dal titolo della Minor età, della Tutela 36 dell’ Emancipazione.: 777. L’ effetto dell’accettazione si retrotrae al gior- no in cui si è aperta la successione. i L. 54, ff. de adquirenda vel omittenda haereditate 2. 138 et 139 ff. de regulis juris. 778. L'’ accettazione può essere espressa, o tacita: è espressa quando si assnme il titolo o la qualità di ere- de in un atto autentico o privato; è tacita; quando l'erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare}’ eredità, e che non avrel.be egli diritto di fare, se non nella qualità di erede, L. 20,1 42,92; 2. 78;4.86,6 2,4 88,7. de ad- guir. vel omittenda haeredìt.; I. 2 et 10, cod. de jure deliberandi; ll 1,9 et 4, cod. de repudianda vel ab- stinenda haeredit,; 1. 14, ff. de bonvrum possessione, Ulp. Fragm. tit. 22 6 26. 779. Gli atti semplicemente conservator}, di vigi- lanza e d’amministrazione provvisionale, non seno atti di adizione d’eredità, se con essi non siasi assun= to il titolo o la qualità di erede. L. 20,$1; 478, ff de adquirenda vel omittenda haereditate. 780. La donazione, la vendita o la cessione che uno de'coeredì faccia de’suoi diritti di successione, sia ad un estraneo, sia a tutti i snoi coeredì, ovvero ad alcuno di essi, inducono} accettazione dell'eredità per sua parte. Lo stesso ha luogo, 1.° per la rinuncia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno, 0 più de’ suoi coeredì, D a agi (i) con pò iscn bit im le pu L dis if( nel n qu Î mat Oni del Dterdi I Seconi Tullo, gal giu eda; Dacia tà diete ; quand Die la st el bee Pi deal ; defi velohe essioni rig, D sono Ss De tenda Je che n, road edità inch uo, T.1. Delle Successioni 161 12.2 Per la rinuncia fatta anche a profitto di.tniti i suoi coeredì indistintamente, quando riceva il prez- zo della sua rinuncia.‘ L.24;ff. de adquir. vel omitt. haeredit.; 1. 6, jj- de reg. juris; 2, ff. siquis omissa causa testamenti; Ha, cod. eod. i 781. Quando:colui a favore del quale.si è aperta una successione,‘è morto senza averla ripudiata od accet- tata espressamente ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla 0 ripudiarla. r.3,-et 19, cod. de jure deliberandj; L. 86, ff. de adquir. vel. omit. haeredit.; È. 6,.9:15:4.42;63(È de bonis liber.% 782. Se questi eredi non siano fra loro d'accordo per accettare 0 ripudiare l’ eredità, deve questa ac- cettarsi col beneficio dell’ inventario. 83.11 maggiore d’.età non può. impugnare l'accet- ‘.tazione.espressa© tacita da esso fatta d’ un'eredità, salvo:nel'caso in cui itale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun.reclamo sotto pretesto di le- sione, toltone il caso in cui l'eredità si.trovasse:assor- bita o diminuita più:della metà, per essersi scoperto un testamento del quale.non:si aveva motlizia al tem- po dell’accettazione. L8; ff de jure deliberandi; 1.4, cod-de repudian- da cebabstinenda hacreditate.; 1.13,$ 154.22. et 23, ff de adquir. vel omitt. haereditate.— Arg ex Veg, (ff. de regul.juris; L.A, cod. de jurisset facti ignorant. SEZIONE II. Della Rinuncia sall’Enedità. 784. La:rinuncia ad una eredità non ssi-presume. Essa non può farsi che presso la cancelleria del tribu- naledi:prima istanza, mel cui distretto si è aperta la successione, sopra un regisivo» particolare tenuto. a quest’ effetto. sh. v* co 162 L. 111. Dei differenti Modi ec. Contr, I, 95,{7 de adquir. vel omiti. haeredit. 785. L’erede che rinuncia, è considerato come se mon fosse mai stato erede. 786. La parte di quello che rinuncia si accresce ai svoi coeredì: seè solo si devolve al grado susseguente. ._ L.59,6 3; 4. 63, et 66, f. de haeredibus.instituen- | dis; 1. unica,$ 10. cod. de caducis tollendis.| . 787. Non si succede giammai rappresentando un erede che ba rinunciato: se il rinunciante èil solo ere- de nel suo grado, o se tuttii coeredi rinunciano, sub- entrano i figli per diritto proprio e succedono per capi. 788. I creditori di colui che rinuncia ad una eredità in pregiudizio de’loro diritti, possono farsi autorizza- re giudizia]mente ad accettarla in nome, luogo, stato del loro debitore. In questo caso Ja renuncia è annullata non in favore dell'erede che vi ha rinunciato, ma solamente a van- #aggio de’ suoi creditori, e per la concorrente quanti- tà de’ loro crediti. L. 6,4 de his quae in fraudem creditorum. 789. La facoltà di accettare o rinunciare ad una eredità, si prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione dei diritti su’ beni im- mobili. L. 4, cod. in quibus causis cessati longi temporis praescriptio; l. 3, od. de praeseriptione 30 vel 40 an- norum. è. i 750. Sino a che il diritto di accettare un'eredità non è prescritto contro gli eredi che vi banno rinunciato, possono quegli aucora accettarla, quando essa non sia già slata accettata da altri eredi, senza pregiudizio pe- rò: delle ragioni acquistate da terze perscne sopré i beni dell'eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore. deputato all'eredità giacente. dated LO come ACCretti J5eD0e stili is, piano n Il soloete lano, tl edono pi na erell nutoriaz go, sia infaron lea var o quenli ad uni chiesto ti me nponts 40 0 ti non Icisto; TEL io pe opre iore, lore bi FP T. 1. Delle Successioni. 163 Lr. 6, cod. de repudianda vel abstinenda haeredita= te; l. 10,6 3, de vulgari et pupillari substitutione. 791. Non si può nemmeno nel contraito di matri» -monio rinunciare all’ eredità d’ un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale successione. L.5, cod. de collationibus; 1. 16, 7. de suis et legi= timis haeredibus; l. 35,$1,c0d. de inoffieioso testam.; 1. 15,21 e 304 cod. de pactis. I. 4, cod. de inutilibus stipulation. V. Cujac. in 4. 26,[de verborum obli- gauonib. 792. Gli eredi che avessero sottratti, o nascosti effeiti spettanti ad un’ erediià, decadono dalla facoltà di rinunciarvi. Restano eredi puri e semplici non ostante la loro rinuncia, senza che possano preten- dere alcuna parte negli effetti sottratti o nascosti. 1:71,6 4,/ de adquirenda vel omittenda haeredi- fate. i È SEZIONE III. Del Beneficio dell’ inventario, de’ suoi effetti, e delle . obbligazioni dell’ erede beneficiato. 793. La dichiarazione d'un erede il quale non vuole assumere questa qualità che col beneficio dell'inventa- rio, Ceve essere fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel distretto in cuì si è aperta la successione, e deve essere inscritta nel registro de- stinato a ricevere gli aiti di rinuncia. 794. Questa dichiarazione non produce effetto che quando è preceduta o susseguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità. nelle forme regolate dalle leggi sopra la procedara civile, e nei termini che verranno stabiliti in appresso. L:22,$2, cod. de jure deliberandi. 705. L’ erede deve fare l'inventario entro tre mesi computabili dall’ aperta suecessione. Ha inoltre dn termine di quaranta giorni per deli- SE 164 L.11I Dei differenti Modi ec. berare sull’accettazione orinuncia dell'eredità, i qua- li inceminciano a decorrere dal.giorno della scadenza de’ ire mesi accordati:per l’anventario, o dal giorno in cui fu compito 1 inventariostesso, nel caso che fosse ultimato prima‘di tre-mesi. it L. 22,6 2er3, cod. de jure deliberondi; l-:1,61,1. - 2,5 er4,ff.dejuredeliberandi. 796.‘Se però si trevano nella eredità degli oggetti suscettibili: di-deperimento, ola cui copservazioneim- porti grave dispendio, l'erede nella sua qualità disuc- cessibile, può farsi giudicialmente anterizzare a proce dere alla vendita‘de’medisimi, senza che da ciò si possa indurre ch'egli«bbia accettata l'eredità. Questa vendita;deve farsi col mezzo dì pubblico ufficiale,“dopo gli avvisi e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della procedura civile. r.3,61;4.6,//. dejure deliberandi; 1..20,6 2, ff. de adquirenda vel cmittenda haereditate. 797. Durante i termini accordati per fare l’inventa- rio e per deliberare, l'erede nen può essere costretto ad assumernela qualità; e non può-essere ottenuta al-| cuna condanna contro di lui. Se-rinuncia-all’eredità ‘prima o.dopospirati i termini, le spese da lui fatte le gittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell’e- ‘redità. L. 22,11, cod.de juredeliberandi. 798. Scorsi i suddetti termini, l'erede in caso che ‘venga Chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine, il quale.glì verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale avauti cni.pende ‘da contestazione. | 1.3, ff. de juredeliberandi. 769. Le spere della tite, nel caso:del precedente ar-| ‘ticolo, scno‘a carico. dell'eredità, quando Verede giu- stifichi, o che nen era informato della:morte;o che i termini scne/statisinsuff centi, sia a Cegicne delle si CEE e pini” {naqone troviate restano glo, I daiidal colon tì dif cielo, 0! ap qu the qojdani È toe erfopl di, aspres DO dita, [la scade al gioni: 10 thee l 1 li si) oi vazione alità dim Te ap he decidi Jia. 1 pabble i gga 20h) L'inveole > Costrl enna dl Ieredi fatele I dell'è casole p puoi nega, pi pente enleate edegite ;0 che Jellest [EE Delle Successioni| 165 inazione de’ beni, sia per causa di sopravvenute cou- troversie: in mancanza di tali giustificazioni le Lg restano a suo carico personale. 800. L’ erede, benchè siano scorsi i termini accor- dati dall'articolo 795, e quelli concessi dal giudice in conformità dell’articolo 798, ha nondimeno la facol- tà di fare l'inventario, e di qualificarsi erede benefi- ciato, quando non abbia esercitato d'altronde verun atto proprio di erede, o se non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice. Argum. ex L. 10,[f de jure delib., et 1. 19, cod. eod.— Contrar. argum. ex l 12,13 et 14, ff. de except. rei i judicatae. 801. L’erede ch'è colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede, omesso di deseri» vere nell'inventario alcuni effetti appartenenti all’ere- dità, è decaduto dal beneficio dell’inventario. L. 22, 10 e? 12, cod. de jure deliberandi.— No- vell. 1, cap. 2; Gia. 802. L'effetto del beneficio dell’ inventario consiste sei dare all’erede il vantaggio, .9 Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ere- dimmi se non fino alla concorrente somma del valoré .de’'beni ad esso pervenuti, ed anche che possa Îiberar= si dal pagamento dei debiti coll’ abbandonare tutti i har dell’ eredità ai creditori ed ai legafarj; .® Che non siano confusi i suoi beni propri con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de’ suoi ‘crediti, L. 2,04 et g,de jure deliberandi; L. 48[f. ad le- gem Falcidiam. 803. L’erede beneficiato è incaricato di ammini- strare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatarj. 166 L. 111. Dei differenti Mod ec. Non può essere costretto al pagamento co'beni suoi ‘proprj, che dopo essere stato costituito in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia ancora soddisfatto a questo dovere. di Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto al pagamento co’ suoi propr} beni, che sola- mente fino allia concorrenza di quelle somme, delle quali egli risulti debitere per residuo. V.Fabr., in cod., lid.'6, tit.11, definit. 30. 804. Egli non è tenuto che per mancanze gravi com messe nell'amminisirazione di cui è incaricato. Argum. ex|. 22,65, ff. ad senatus consult. Trebel- lian., l: 24,6 5, ff. soluto matrimon. 805. Non può vendere i mobili dell’eredità, che col mezzo di un pubblico ufficiale agl’incanti, e dopole solite affissioni e pulblicazioni. Se li presenta in natura, non è obbligato che perla diminuzione del loro valore, o per la deteriorazione cagionata dalla sua negligenza. 806. Non può vendere gl’immobili, che nelle forme prescritte dalle leggi sulla procedura: è tenuto ad as- segnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si scno fatti riconoscere. L.®, 64,5 216, cod. de jure deliberandi. 807. È tenuto, se così vogliono i creditori od altre persone aventi interesse, di prestare idonea e sufficien-| te cauzione per il valore de mobili compresi nell’in- ventario,'e per quella parte del prezzo degl’immobili che non fosse stata assegnata ai creditori ipotecarj- Mancandoegli di dare questa cauzione, i mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato, come purela parte non assegnata del prezzo degl'immobili, pet essere il tutto impiegato a soddisfare i pesi ereditarj. 808.Se vi sono opposizioni per parte de' creditori, l’ erede beneficiato non può pagare che secondo l’ordi- ne ed il modo determinato dal giudice. bi Il moi Da ava può te s Chedi im de d, grano Italo, dere It, cheat , e dop chepei fiOrazion gle fun ICLOS gi so odlaltr ifficien nell'ine mobili 6car] ili sono pureli Ji, e dita, ditor, Jordi * T. 1. Delle Suecessioni. 167 Se non vi sono creditori opponenti, egli paga i creditori ed i legatarj secondo che si presentano. L. 22,$ 4, cod. de jure del:berandi.; 809. I creditori non opponenti i quali non st pre- sentano clre dopo la liquidazione de’ conti, ed il pa- gamento della residua somma, nou hanno azione che contro i legatarj,.: Nell’uno e nell’altro caso, quest’azione si prescrive col lasso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conto, e dal pagamento della residua somma+. £.:22,$ 4, 5 et 6, cod. de jure deliberandi. 810. Le spese dessigilli gimdiziarj, se vennero appo- sti, quelle dell'inventario o del conto, sono& carico dell’eredità. i 1. 22,69, cod. de jure deltberandi. SEZIONE IV. Delle Eredità giacenti. 811. Quando spirati i termini per fare l'inventario e per deliberare, non si preseuti alcuno che reclami un'eredità, o che non sia noto l'erede, o che gli ere- di certi vi abbiano rinunziato, questa eredità si re- puta giacente. 812. Il tribunale di prima istanza, nel cui circon- dario si è aperta la successione, deputa un curatore sulla istanza delle persone interessate, 0 sulla richie- sta del Regio Procurarore. L. 1,1 2,ff. de curatoribus bonis dandis. 813. Il curatore di un’eredità giacente è tenuto, pri- ma di tutto, di farne constare lo stato per mezzo di< un inventario: ne esercita e promuove le ragioni: ri- sponde alle istanze promosse contro la stessa; e l'am- ministra coll’obbiigo di versare il contante che si trova nell’eredità, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili o degli stabili venduti, nella cassa del ricevito- re della Regia amministrazione, e ciò per la conserva= ‘ to precedente di divisioue, o mon siavi um possesso 168 L.1II. Dei differenti Modi ec. zione de' diritti, e coll’ obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione.. L. 2,6 1,/7 de curatoribus bonis dandis- 814. Le disposizioni della sezione terza del presen- te capo, sopra le forme dell’inventario, sui modi d’am- ministrazione e rendimento de’conti per parte deil’ere- de beneficiato sono inoltre comuni ai curatori delle eredità giacenti.© eo CWPO NL| Delle Divisioni e delle Collazioni» ; SEZIONE IL. do Dell’'Azioni per la divisione, e della sua forma. 815. Nessuno può essere astrelto à rimanere in co- munione: e si può sempre domandare la divisione, pon ostante qualunque proibizione e convenzione in contrario. Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato: ed una tal cou- venzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anni: ma puo essere rinnovata. r. 5, cod. comuni dividundo j I. 14,$ 2, f.e0d., Lr et 43, ff: familiae erciscundae; l. 26, 9/4 sfide conditione indebiti; 1. 70, ff: pro socio; L. 78, ff ad senatus-consult. Vrebellianum; l ultim. 68,6. de legatis 2.9— Bartol. in 4. 7,/}- de annuis legatis. 8:16. Può domandare la divisione, quando anco.i uno de’ coeredi avesse goduto separatamente parle dei beni ereditarj, nel caso che non siavi stato un ai bastante ad indurre la prescrizione. L. 21, cod. de pacus; l. 3, cod. communi dividun- do;. 12, cod. familiae erciscundae; L. 2, 6, es 8, cod. communia utriusque judicii. Argum. ex l. 64,{F. pro socio. V. Bartol. e/ gloss. in l. 4, cod. communi diwi- dundo.— 1.8,cvd. de jure deliber. et de adeunda;| Lidl i y peer) È br n nori{ tori, è difanig salice Van cl san t0, dinani Lal ai dei }{indk jd : Di beni ( pis chi Le con; ll pr: nodi das Te dellla alori dl form. Jere nto diviso Mione ndere italo I cinp* fue, $. AUD È pitt und passes ida n T.I. Delle Successioni. 16g E 3ett, cod. in quibus causis cessat longi temporis praescript. 817. L'azione per la divisione, riguardo ai coeredì minori od interdetti, può essere promossa dai loro tutori, a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia.: Riguardo ai coeredì assenti, l’aziofte spetta ai pa- renti che sono stati messi in possesso. L. 1, in pr. ff. de rebus corum qui sub tutela vet cur. sunt. Î. 17, cod. de praediis et aliis rebus m:inor. 818. Il marito senza il concorso della moglie, può domandare la divisione degli effetti mobili od immo- bili ad essa pervenuti, i quali cadono nella comunio- ne dei beni; riguardo agli effeiti che non cadono nel- «Ja indicata comunione il marito non può domandare la divisione senza il concorso della moglie. Potrà soltanto, avendo il diritto di godere de’ suoi beni, domandare una divisione provvisionale. Quelli che sono eredi unitamente alla moglie mon possono domandare la divisione definitiva, se non chiamando in causa il marito e la moglie. V.1.78,6 4, ff. de jure dotium; l. 2, eod. de fundo dotali. 819. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età mag- giore, non è necessaria l’ apposizione dei sigilli sopra gli effetti ereditarj, e la divisione può farsi iu quella forma ed atto che le parti interessate crederanuo con- venieute. Se tutti gli eredì non sono presenti, se fra essi si trovano de’ minori o degli inierdetti, dovrà essere ap- posto il sigillo nel più breve termine, sì a richiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, ed anche ea 0/- Jicio dal giudice di pace, nel cui circondario si è aper- ta la successione. e 15 e 170 L. 111, Dei differenti Modi ec. 820. I creditori pure potranno richiedere l’apposi« zione dei sigilli, in forza di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice. 821. Quando si sono apposti i sigilli, è permesso a qualunque creditore di opporsi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo, nè permesso del giudice. ‘Le formalitàsper levare i sigilli, e per formare l’in- ventario, sono regolate dal metodo di procedura ci- vile, 812. L'azione per la divisione, e le controversie che insorgessero nel corso delle operazioni sono sattoposte al tribunale del luogo ove si è aperta la successione. Davanti a questo tribunale si procede agl’incanti, e devono essere introdotte le domande concernenti la garanzia delle porzioni fra i condividenti, come pure quelle dirette a rescindere la divisione. L. unica cod. ubi de haereditate agatur; l. 57, $ 1,/f. de obligationibus et actionibus. 825. Se uno dei coeredì ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d’in- iraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribunale pro- nunzia come nelle cause sommarie, ovvero, essendovi luoga, delega un giudice per le operazioni della divi- sione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo. 824. La stima degl’immobili si fa per mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, o nominati d’ uffi« cio, quando essi si ricusino, Il processo verbale dei periti deve presentare. le basi della stima, deve indicare se l’ effetto stimato possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e final- mente in caso di divisione, fissare ciascuna delle parti che si possono fare, ed il loro valore. 825. La stima dei mobili, quando non se ne sia fis- sato il prezzo in ua inventario regolare, deve farsì a tl dpi IICATÀ Delmei, non ali L. mare li Veduta versie ch S0ltopoi: CENONE, l'incant ernenti h Come pr alitelk do d'n- lale pro sendor la divi lazione 10 dei l'afia le basi posa final- delle a fis Arsa T.1. Delle Successioni ini giusto prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad accrescimento. 826. Ciascuno de’coeredì può chiedere in natura la | sua parte dei bena mobili ed immobili della eredità: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero se- questrati o si opponessero, o se la maggior parte dei coeredì ne giudicasse necessaria la vendita per il paga- mento dei debiti e pesi ereditarj, i mobili sono venduti pubblicamente nelle solite forme. i Argum. ex 1. 36, ff. familiae erciscundae; 1 38, /f. 80d. i 827. Se gli stabili non possono comodamente divi- dersi, se ne dovrà fare la vendita all’incanto davanti al tribunale. Quando però le parti siano tutte in età maggiore, possono consentire che l'incanto‘segua da- vanti nn notaro eletto di'comune accordo. Edict. perpet. lib. 10, tit. 2; 22,61; 1.30 et 55, J/.familiae erciscundae; l. 3, cod. comm. dividundo. 828. Dopo la stima e vendita dei mobili ed immo- bili il dirdive delegato rimette, se occorre, le parti avanti‘ad un notaro da esse eletto, o nominato ew officio, quando esse non si accordino nella scelta. Avanti a questi si procede ai conti chei condivi- denti dovessero rendersi, ed alla formazione dello sta- to generale dei beni, a quella delle respettive porzioni ereditarie, ed alle somministrazioni da farsi‘a ciasceu- no dei condividenti. 829. Ciascuno dei coeredi a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa tutto ciò che gli è stato donato,‘e le somme*di cui'è debitore.* 830. Se la collazione non è fatta immatura, icoe- redi ai quali è dovuta, prededucono una porzione eguale sulla massa ereditaria. Queste prededuzioni; per quanto è possibile; si for- ‘mano’ con oggetti della stessa-matura, qualità:e‘bontà “ 172 L. III, Dei differenti Modi ec. di quelli che non sono stati conferiti in natura. 851. Dopo le dette prededuzioni ,si procede sopra ciò che rimane in massa, alla formazione di altret- tante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. 852. Nelia formazione e composizione delle quote, si deve evitare, per quanto sia possibile, di smem- brare i fondi e di recar danno colla divisione alla qua» lità delle coltivazioni, e devesi fare in modo che en- tri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, immobili, diritti, o crediti del- la stesssa natura e valore. L. 55, /. familiae erciscundae; l. 7 et 21, ff. com- muni dividundo; l. 11, cod. communia utriusque. 855. L'ineguaglianza in natura delle quote eredi- tarie si compensa con una retribuzione, o in rendite © in denàro. L. 55,$ 2; 1.55, ff. famil, erciscundae.— Institut. de officio judicis,$ 4. 1 | 854. Le quote si formano da uno dei coeredì, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione; in caso contra- rio, si formano da un perito che si nomina dal giu- dice delegato.- Le quote vengono in seguito estratte a sorte. 855. Prima di procedere all’estrazione a sorte, cia- scun condividente è ammesso a proporre i suoi recla- mi contro la formazione delle quote. 856. Le norme prescritte per}a divisione delle mas» se da farsi tra le stirpi condividenti, si osservano egualmente nella suddivisione. 837. Se nelle operazioni commesse ad un notajo, insorgono contestazioni, il notajo stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispet- tivamente le parti, quindi le rimetterà avanti il de- legato per la divisione, e innoltre si procederà seconde pl q t)) Uta, dl“n di ali le din le quo, i snea: alla Que O Cheat medesima editi di Fun que, le eredi I rendi Inshlu, i se li che contra. al gli Ole recla» Mas [Vano tajo, cesso spele | dee onda T. I. Delle Successioni. 175 le forme prescritte dalle leggi sulla procedura civile. 838. Se tutti i coeredi non sono presenii, o se.fra questi vi siano degl’ interdetti o de' minori di età, an- corchè emancipati, la divisione deve farsi giudizial- mente, in conformità delle'norme prescriite negli arti- coli 818 e successivi, sino al precedente inclusiva= mente. Se vi sono più minori i qualivabbiano'inte- ressi opposti nella divisione, sì deve dar loro un tutore speciale e particolare.. ° 839. Se vi è luogo ad'incanti, nel caso dell’antece- dente articolo, non possono esserMfatti che giudizia!- mente colle formalità prescritte per l'alienazione dei beni de minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi. 840. Le divisioni fatte in conformità del e regole sopra stabilite, sia dai tutori, coll’ autorizzazione del consiglio di famiglia, sia dai minori emancipati, assi- stiti dai loro curatori, sia in nome degli assenti o non presenti, sono definitive: se non sono stale osservale le regole sopra prescritte, le divisioni non scno che provvisioaali. x 841. Qualunque persona ancorchè parente del'de- funto‘che non sia in istato suscessibile, eda cui un coerede abbia ceduto i suoi diritti all’eredità; prò es- sere esclusa dalla divisione da tutti i coeredì o da un solo, rimborsandogli il prezzo della cessione. Argum. ex l. 22 et 23, cod. manda vel contra IV. 2. 89,64, 27. de legat. 9:°— Argum. ex leg. 1, cod. dol. Et 1. 19, cod. jamiliae erciscundae. 842. Compita Ja divisione, si devranno rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi agli effetti speciali che loro sono pervenuti. I documenti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne ha la maggior parte, coll” obbligo però di comunicarli a quelli tra i suoi condividenti chewi avranno interesse, ogni qualvolta ne venga richiesto. I documenti comuni all’intiera eredità si consegne- ARE EA si 174 L. 111. Dei differenti Modi ec. ranno a colui che tutti gli eredi hanno scelto per ese serne il depositario, coll’obbligo di somministrarli at condividenti, ad ogni loro domanda. Se viè difficoltà sulla scelta, essa verrà determi- nata dal giudice. L+3, cod. de communia utriusque; 1.4,63,1.5 et 6, ercise.; L. ultim.,{}. de fide instrumentor: SEZIONE II. Della Collazione. 843. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, con< correndo ad un'eredità, deve conferire a’ suoi coeredì| ‘tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente che indirettamente: egli non può ritenersi le cose donate, nè reclamare i legati a Ivi fatti dal defunto; eccetto che gli siano stati fatti espressamente a titolo di prelegato, ed oltre la sua parte, o colla dispensa daila collazione. L.1,/}. de collatione bonorum; L. 17, et 20, cod. de collationibus— Novell. 18, cap. 6. Authentic. et testamento, cod.de collationibus, Î. 59,$ 1,fP.familiae ercisc.; l. 25, cod. eod.; 1.4 ff. de collatione dotis- 844. Anche nel caso in cuì le donazioni ed i legati siano stati fatti con dispensa dalla collazione, od a ti- tolo di prelegato, l'erede venendo alla divisione non può ritenerlì, che sino alla concorrenza della porzio» ne disponibile: il di più è soggetto a collazione. L. 20,$, 2, cod. de collationibus.- 845. L'erede che ripudia l'eredità, può non ostan- te ritenersi le donazioni tra vivi, o reclamare i lega- ti a lui fatti, fino alla concorrenza della porzione di- sponibile. L. 17; l. 20,$ 1, cod. de collationibus; l. 25, cod. famil. ercisc.— Novell.92, cap. 2.— Authentica si parens cod. de inofficioso testamento. 846. Il donatario, che non era erede presuntivo al tempo della donazieue, ma che si trova im istato suc- è IRA E ct “og el pita IUstra] è deli 3, La Irimenti, lato 30 nol cor donazita e: oli e) legata stati a ire Ja su 10, cod. di hentio. ei fari dois. Ti lati oda lie nie nori porzio” 6, n ostan i Jegae fone di 5, cod pla tiro al losuoe T. 1. Delle Successioni 175 tesei' ile allora quando s'apre la successione, deve ‘egualmente conferire, quando il donatore non l’aves-- se dispensato. 847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che è successibile al tempo in cui s’apre la successio- ne, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione. - JI padre succedendo al donante non è tenuto a con- ferirli. i 848. Similmente; il figlio succedendo per ragione propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accettato l’e- redità di questo; ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cui avesse ripudiata la sua ‘eredità.; L. 19, cod. de collationibus. 849. Le donazioni ed i legati in favore del consorte di colui che fosse successibile, sono riputati com fatti colla dispensa dal conferirli. o Se le donazioni ed i legati sono fatti congiuntamen- te a due conjugt; di cui uno solamente sia in istato di succedere, questi ne conferisce la metà: se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collazione per in- tiero. 850. La collazione si fa solamente nell'eredità del donante+ 851. È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno dei coeredì, e per pagare i suoi debiti. L. 20, cod. de collationibus. 852. Non si devono conferire le spese di alimenti, di mantenimento, d’educazione, d'istruzione, le spe- se ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e re- gali d'uso- I i * 176 L. III. Dei differenti Modi ce. Z. 1,6 16 et 16,/7. de collatione bonorum; 1.20$6, 2. 50, ff. familiae ercisc. * 883. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l’ere- de ha potuto conseguire da convenzioni fatte col de- funto, purchè le deite convenzioni non contenessero al momento in cui vennero fatte, alcun indiretto van» taggio. i V. Argum. ex 1.36 et 38,7. de contrahenda emptio» ne; l. 3, l.9, cod. eod.+ 854. Non è pure dovuta collazione alcuna in con- ‘seguenza delle società contratte senza frode tra il de- funto ed uno de’ suoi eredi, quando Je condizioni siano state regolate con un atto autentico. — 855. L'immobile che è perito per caso fortuito e'sen- za colpa del donatario, non è soggetto a collazione. L. 2,$ 2, 77. de collatione bonorum. Argùm. ex|. 22,$ 5, /. ad senatus-consul. Trebellianum; l do; $ 1,4. de conditione indebiti; I. 58, ff. de legat. 1.° 556. I frutti o gl’interessi delle cose soggeite alla collazione, non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione ha\ L.5,6$ 1,4 de dotis collatione; Ì. 20, cod. de col- lationibus; l.g, cod. familiac erciscundae. Leg. cod.ile. petitione haereditatis. 857. La collazione non è dovuta che dal coerede al suo coerede: nou è dovuta a favore dei legatarj, nè .dei creditori ereditarj. L. 1,6 1, de collationibus. 858. La collazione si fa o col prestare la cosa in matura, o coll’imputare il valore della porzione do- vuta. Argum. ew leg. 5, cod. de collationibns; 1. 1,618, ff. de collatione bonorum.— Novell. gn, cap. 6. 859. La collazione può esigersi in natura riguardo agl’ immobili, ogni quavolta l'immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nell’ IM; Luk Nichel alle alè Ontentig, Tetto a nda tn Ia 1 ts letta ld conditi: Ito era lait. Fo. cr ni lo; gal otte all ‘inni - de cub 7, Od, erede a CFL cosa N né do T. I. Delle Successioni 177 eredità degl’ immobili della stessa natura, valore e bontà, co' quali si possano formare delle porzioni pressochè uguali a favore degli altri coeredì. 860. La collazione ha luogo pet imputazione, quan- do il donatario ha alienato l'immobile prima dell'a per- tura della successione. Tale collazione si fa, avuto riguardo al valore dell’ immobile al tempo dell’ aper- ta successione. o 861: In tuttii casi, devesi dare credito al donatario delle spese colle quali ha migliorata la cosa, avuto riflesso al maggior valore di essa al tenipo della di- visione. dArgum. ex l, 14, ff. de conditione indebiti. 862. Devono egualmente computarsi a favore del donatario)le spese neeessarie, che egli ha fatte per la conservazibne della cosa, ancorchè non l’abbia mi- gliorata. sa L.1,$5,/F. de dotis collatione: L 1,601; 1.2,3 et 14,{E de impensis*n rebus dotalibus factis; l 79, ff de verborum significatione. i 865. Il donatario, dal suo canto, è tenuto peri gua» sti e deterioramenti, che per suo fatto, colpa, e negli= genza., abbiano diminuito il valore dell'immobile. 864. Nel caso in cui l'immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall’acquirente, devono essere computati in confor= mità dei tre articoli precedenti. 865. Quando la collazione si fa in natura, i beni si riuniscono alla massa dell’eredità, liberi da qualun- que peso imposte dal donatario; ma i creditori ipo- tecarj possono intervenire alla divisione, per opporsi alla collazione che fosse per farsi in frode de' loro di= ritti. 866. Quando la donazione d'un immobile fatta a persona in istato di succedere colla dispeusa dalla col- lazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione 178 L.III. Dei differenti modi ec. di ciò che eccedesi fa in natura, se la separazione può comodamente eseguirsi.; È Nel caso conirario, se l’eccedenza supera la metà del valore dell'immobile, il donatario deve conferirlo per intiero, salvo ad esso il diritto di prededurre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile: sequesta porzione eccede la metà del valore dell’immo- bile, il donatario può ritenerselo per intiero, impu- ‘tando il di più nella sua parte ereditaria, e compen- sando in denaro od altrimenti i suoi coeredì. Argum. ex leg. 51,094, /f. de donationibus inter virum et urorem. 867. ll coerede che deve conferire un immobile in matura, può ritenerne il possesso sino all’ effettivo rimborso delie somme che gli sono dovute per ispese ‘© miglioramenti. 858. La collazione degli effetti mobili non si fa che per imputazione. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione giusta la stima annessa all’atto della donazione stessa, ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che ver- rà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento. 869. La collazionedel danaro‘donato si fa col pren- dere una minor quantità del danaro che si trovi in effettivo nell’eredità. In caso che il denaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro denaro, cedendo sino alla concorrente quantità, l'equivalente in mobili, odin ‘ mancanza di questi, in immobili ereditarj. SEZIONE III. i Del pagamento der debiti. god, cpl pnib pelo ui! pool; Ì fon|, ae mona fornai vidon do gr enisi presa ne;le 870. I coeredì contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti ed ai pesi dell'eredità, ciascuno in propor= zione di ciò che gli perviene. L. 2,et 7,cod.de haereditariis actionibus; I. 1 et 9, i, ari Ipera lan eYe cong) dedurre disponi redell'im Leroy I,€ con; red.; donibu i immobiki all'efii; Te per ha Jon sila | prezani ione gut slessa, la che FIuogoti col pren: trovi n ato può sino alli li, odia pamento propore h149, T. I: Delle Successioni 179 eod. si unus ex pluribus haeredibus; l. 1, cod. de ex- ceptionibus seu praescriptionibus; l. 1, cod. si certum petatur; L. 6, cod. familiae erciscundae; I. 26, cod.de pactis; l. 10, cod. de jure deliberandi; l. 25,$ 13, f£. tamil. ercisc.; L. 33,{F. de legatis 2.° /. 2, cod. dean= nonis et tributis 871. Ii legatario a titolo universale contribuisce uni» tamente agli eredi in proporzione della sua parte ere- ditaria: ma il legatario particolare non è tenuto al debiti e pesi, salva però l'azione ipotecaria sul fondo legato.;, L. 13, cod. de haredibus instituendis; 2 168,$1, f. de regulis juris.. 1 872. Ciascun coerede, quando i beni immobili d’un' eredità sono aggravati di prestazioni in virtù d’ipote? ca speciale, può esigere che tali prestazioni siano af- francate e resi liberi i beni, prima che si proceda alla formazione delle porzioni ereditarie. Se i coeredì di- vidono L'eredità nello stato in cui essa si trova, il fon- do gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si stimano gli altri beni immobili; si detrae dal prezzo totale il ca pitale corrispondente alla prestazio- ne; l'erede nella cui quota cade questo fondo, è cari- cato solo dell’adempimento della prestazione medesi- ma, ed egli è in dovere di garantirne i coeredì. 873. Gli eredi sono tenuti ai debiti ed ai pesi eredi tar) personalmente a misura della loro parte e porzio- ne virile, ed ipotecariamenoe per l’intero; salvo il lo- ro regresso, tanto contro i coeredi, quanto contro i legatarj universali, in proporzione. della tangente perc cui essi devono contribuire. de L.2et 7, cod. de haereditariis actionibus. Arsum. ex leg. 65,7. de evictionibus; 1. 8 et> sE de pigno- ratitia actione; l. 6 et 16, cod. de distractione pigro rum. (874 Illegatario particola re che ha estinto un debi- 180 L.IIl. Dei differenti Modi ec. o di cui era aggravato il fondo legato, entra nelle ra- gioni del creditore contro gli eredi e successori a titolo universale. L.b7, Sf de legatis 1.° L. 33, in pr. F de peculio legato. 875. Il coerede o successore a titolo universale, che, in forza d’ipoteca, hà pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredì o successori a titolo universale 3 fuori” che per quella parte che ciascheduno di essi deve personalmente soste: nere, quand’ anche il coerede che ha pagato il debito, sì fosse fatto surrogare nei diritti de creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coerede il quale, in forza del beaeficio dell'inventario, avesse conserva- ia le facoltà di ripetere, come qualunque altro credi- tore, il pagamento del suo credito personale. 876. In caso d’insolvibilità d’un coerede o successe- re a titolo universale, la sua tangente nel debito ipo- tecario è ripartita in proporzione sopra tutti gli altri. Argum. ex l. 2, cod. de duobus reis stipulandi et promittendì; 1. 22,$ g, cod. de jure deliberandi. * 870. I titoli esecutivi contro il defunto sono parimen- te esecuti vi contro la persona dell’erede; non potrau- no ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione se non otto giorni dopo aver fatta l’intimazione di questi titoli alla persena© al domicilio dell’ erede. Argum.* I. 36, et 39,/- de fidejussoribus el man-, datoribus; l. 11, cod. eod. titul.; 1.76, b de solu- onibus et liberationibus. 878. In qualunque caso, e contro qualunque credi- tore, essi possono domandare la separazione del patri» monio del defunto dal patrimonio dell’ erede. £. 1,61, de separationibus; l. 2, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis. L'AVAZI Vi de separa- sonibus. 879. Questo diritto non è però più esercibile, quad- Wa nelbn, SUIT dep Versale une o ti cop per qui Mentesi O ld lor; sa de il qui Se contr: altro ct ale, DIC debito till, ipalande rodi, o primer od poltate OSECUIZIONE| ine gel., sel mate de soli tecreli del pat |. “de doni e spa* e, quat T.1 Delle Successioni 181 do vi è novazione del debito del defunto, coll’ aver * accettato l’ erede per debitore. ZL. 3 910,.11 88 10, fi de separationibus; l. 2, cod: de bonis auctoritate judicis possidendis. 880. Si prescrive riguardo ai mobili, col decorso di tre anni. Riguardo agl’ immobili, 1’ azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell’erede. r.1,$ 12 et 13 ff. de separationibus. 881. I creditori di un erede non sono ammessi a domandare la separazione dei patrimonj contro i cre- ditori dell'eredità. z.1,$2et 5,(f. de separationibus. 882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de’ loro diritti, pos- sono opporsi perchè nou vi si proceda se non col loro intervento a loro spese: ma mon possono impugnare una divisione consumata, eccetto il caso in cui si fos- se eseguita senza. il loro intervento in pregiudizio di un’opposiziane ch’ essi avessero fatta. SEZIONE IV. Degli effetti della Iivisione, e della garanzia delle rispettive Quote. 883. Ogni erede è riputato solo ed immediato suc- cessore in tutti gli effetti com ponenti la sua quota, a lui pervenuti come maggiore offerente, e che non abbia giammai avuta la proprietà degli altrì effetti ereditari]. i. x, cod. communia utriusque; È. 10, W3; L44601, F familiae ercis.; L 77, 618, ff. de legatis 2.° V. 1. 3, $2, LF qui potiores in pignore; I. 6,98 ,Îf. commu- Mm dividundo; L. 25,66; 1. 54, ff. famil, ercisc.— V. I. unica, cod. si communis res pignori dala su. 884.1 coeredi rimangono vicendevolmente ira dilo- ro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo se la qualità dell’evizione È 16 182 L. 111. Dei differenti Modi ee. sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell’atto di divisione, cessa inoltre se il coerede soffre l’azione per propria colpa.; ZL. 14, cod. familice ercisc.;£. 20, 6.3; l. 25, 6 21, 1. 55, ff. cod.— Argum. ex I 14,$8, F de edilitio edicto; l. 8, cod. de evictionibus; 1. 17,68, ff. de le- gatis 4,° 885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, d’indenizza- re il di lui coerede della perdita cagionata dall’evi- zione. i - Se uno de’ coeredì si trova insolvibile, la tangente cui egli è tenuto deve essere egualmente ripartita tra la persona garantita, e tutti i coeredì solvibili. ‘L.1 et 2,cod.siunus ex pluribus haeredibus. 886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che per i cinque anni sue- cessivi alla divisione. Non vi è più luogo a-garanzia a titolo dell’insolvibilità del debitore quando essa è s0- prayvyenuta soltanto dopo ultimata la divisione. Argum. ex L. 4; ff. de haereditate vel actione vendi- ta; I. 74.65, ff. de evictionibus. i i. SEZIONE V. Della Rescissione in materia di divisioni. $87. Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza o di dolo. Può altresì aver luogo la rescissione quando uno dei coéredì prova di essere stato leso nelle divisioni olire il quarto. La semplice omissiene di un oggetto del-— } eredità non fa luogo all’ azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento alla divisione. L. 1, ff cod. metus causa; L1,$ 1, ff. de dolo ma- fo; l. 1, cod. famitiae ercise.; 1. 20,$4,ff. eod.— dr vum. ex Ì. 4, cod. comm. dividundo; l. 1, cod. com- 6..®. go 2.. munia utriusque judicii; l. 22,64, ff. familiae ercis- to te} 9 Ù| Ùl € edili (0 Tigalt dente» dall'en tangenti atlita te ili, ut, edi ma UD Sit Ilamziaa ssa è ale ve, e Vendi usa di no dei li oltre to dele 6, MA lo ma- — dr: , come eroi T. I. Delle Successioni. 183 .La1,h3,61, 1.5,1.6,/ 7,7) quod metus caus. È. 184, ff. de-regui. Jura, cod. de his quae vi me- tusve caus.; li 22,1.&, 18,61 e02;[f. quod metus caus.; 1.8 65; 4: 9, ff€0d.; 1.4, cod. de his quae vi; ls 5, cod. eod.; l. 14, 95, /f quod melus CAUS.— Veblk 6 2, ff. de dol. mal. 888. L'azione‘di’ rescissione sarà ammessa contro qualunque alto il quale abbia per oggetto di far ces- sare la comunione tra i-coeredì, ancorchè fosse qua- lificato con titoli di vendita, di permuta e di transa- zione, o di qualunque altra specie.; Ma dopo la divisione, 0 dopo l’ atte fatto in luogo della medesima; l'azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le diffi- colià reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incoata. L. 20, cod. de transaclionibus. 889. La detta‘azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza frode, ad uno dei coeredi; a di lui rischio e pericolo, dagli altri coeredi o. da uno di essi. Argum. ex L 4, ff: de haeieditate vel actione vendi- tà; l. 3, cod. communia utriusque judicii. 890. Per riconescere se wi sia stata lesione si fa ese- guire la stima degli effetti giusta il loro valore all’epo- ca della divisione. Aigum. ex L.$&, cod. de rescindenda venditione- 8g1. Quegli che è convenuto colla azione di rescis- sione, può troncare il corso alla medesima ed impe- dire una nuova divisione, offrendo e rilasciando al- l'attore il supplemento della sua porzione ereditaria, o in danaro, 0 in natura». Argum. ex l. 2, cod de rescindenda venditione. 892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto od.iri parte, non è più ammesso a proporre l’azio- ne di rescissione per dolo è violenza, se l'alienazio= 184 Z.I11. Dei differenti Modiec. ne è seguita dopo che gli fu palese il dolo, 0 è cessata la violenza. TEPFOL:0.IH, È Delle Donazioni tra i vivi, e dei Testamenti. CAPO I. Disposizioni generali. 893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni, a titolo graluito, se non per donazione tra vivi o per testa- mento nelle forme stabilite in appresso. 894. La donazione tra i vivi è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta. L. 1, in pr., ff. de donationibus. 895. Il testamento è un atto col quale il testatore dispone, per il tempo in cui avrà cessato di esistere, di tutii o di parte de' suoi beni, e che ha la facoltà di rivocarlo. £., 1, J- qui testamenta facere possunt. 896. Le sostituzioni sono vietate. Qua:unque disposizione colla quale il donaiario, l’ erede instituito od il legaiario sarà incaricato di conservare e'restituire ad una Lerza persona, sarà nul- la, anche riguardo al denatario, all’erede instituito od al legatario. 897. Sono eccettuate dall’articolo precedente le dis- posizioni permesse nel capo VI di questo titolo, ai genitori, ai fratelli ed alie sorelle. 898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà— valida la disposizione colla quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l'eredità od il legato, nel caso in cui il donatario, l'erede od il le- gatario non la conseguissero. L. 1,$.1; 2. 36, /- de vulgari et pupillari substitut. 899. Lo stesso avrà luogo rispetto allla disposizione i O tig menti DI sa lità per te: ol qui cabilma e l'acce I} testate i esiste, facoli nafario, icato di rà pul- stituito le dis- lo, ai e sarà Jersona dità od dille still izione T. 17. Delle Donazioni tra vivi ec. 185 îra vivi o d’ultima volontà per cui sarà dato ad uno I usufrutto, e ad altri la vuda proprietà. £.20,61, de usu et usufructu el reditu legato 5 2. 9, ff. de usufructu accrescendo. i i g00. In qualunque disposizione tra vivi o d’ultima volontà, si avranno per non iscritte le condizioni im- possibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, od ai costumi. L.3,20, 64; 72,,95, F. de conditionibus et de- monstrationibus; I. 1, 9 ef 14, ff. de conditionibus in- stitut. 1. 65,81,#. ad senatus-consultum Trebellia- num; l. 7, et 26,4 de verb. obbligat; L. 1904,$ if de legatis 1. -TOXPO 1. Della Capacità di disporre© di ricevere per Donazione tra vivi 0 per iestamento+ 901. Per far donazione tra vivi o per testamento, è necessario che il disponente sia di mente sana. L.2et5; 1.8, in pr. ciQultim. 1.. 9g 66123 2.13,$ a; 1. 18, f qui testamenta facere possunt;(br DASCD cod. eod. tit.— Ulpian. Fragm. sit. 20,$15,$15 — Instit. quibus non est permissum facere testament. 902. Qualunque persona può disporre€ ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccetinale quel- le che sono dalla legge dichiarate incapaci. 903. Il minore che non è giunto agli anvi sedici, non potrà in verun modo disporre come sopra,@ riserva di quanto è determinato nel capo TX di questo titolo. 04. Il minore pervenuto all’età d’anni sedici non potrà disporre, eccetto che per testamento,€ fino alla concorrenza solamente della metà de’ beni che la leg- ge permette di disporre al maggiore. L.5. ff. qui testamenta facere possunt. 905. La donna maritata non potrà far donazioni tra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del mari- 10. 186 L. 111. Dei differenti Modi ec. to, ovvero senza l’ autorizzazione giudiziale, secondo il prescritto dagli articoli 217 e 219 del titolo del Matrimonio. Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione a fine di poter dispor= re per tesiamento. 906. Per essere capace di ricevere per atto di dona- zione fra vivi, basia che il donatario sia concepito al tempo della donazione. Per esser capace di ricevere per testamento, basta l’ essere concepito al tempo della morte del testatore. Ciò nonostante” non potranno avere effetto nè Ja donazione nè il testamento, se il fanciulio non sia nato vitale. r. 26, /. de statu hominum,$ 8.— Institut. de kaereditatibus quae ab intestato deferuntur. L. 3, in fin., cod. de liberis et posthumis haeredibus. 907. Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, neppure per testamento, a van- aggio del suo tutore. Il minore, fatto maggiore d'età, non potrà dispor- re per donazione tra vivi o per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preven- tivamente reso e e macero il conto definitivo della tu- tela. Sono eccettuati, ne'due cagi sopra riferiti, gli ascen- denti de minori, che attualmente siano 0 che furono loro tutori., £. 20;$1;,1.:98,60105 431-093 of de liberatione legata. 908. I figli nalbialinon possono ricevere cosa alcu- na;'sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo delle Suc- cessioni. L. 2; 1.9, 95; cod. de naturalibus liberis. 909. I medici, chirurghi, ufficiali di sanità e gli spe- P7 A T.Il. Delle Donazioni tra vivi eo. 187 180) ziali che avranno curata una persona nel corso della Uto di malattia per cui sia morta, non potranno percepire i verùn vantaggio dalle disposizioni tra vivi o testamen- tt tarie fatte in lor favore durante il tempo della stessa Td malattia. Sono eccettuate, 1.° le disposizioni rimuneratorie did fatte‘a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà Deep del disponente ed ai servig] prestati. 2.° Le disposizioni universali nei casi di parentela o,k@ fino al quarto grado inclusivamen!e, purchè però il testato, defunto non abbia eredi in linea retta, ovvero colui a flo nh favore del quale venne fatta la disposizione, non sì Dona trovi nel numero di questi eredi. Le stesse regole si osserveranno rispetto ai ministri Siluh del culto. Li L. 9, cod. de professoribus et medicis. L. 3, ff. de i| extraordinariis cognitionibus. i sel, gio. Le disposizioni tra vivi o per testamento in pa va vantaggio degli spedali, dei poveri d'una comune,® di stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effet- dispor to se ion in quanto che saranno autorizzate da un baggio decreto del Governo. feven- 4.52,62; 1.735,61; 1.122, Îf. de legatis 1.° Ul- Ila tu= pian. Fragment. tit.22,64; 1.26, fad senatus-consuti. }‘t'rebell., 4. 1 et 13., cod. de haeredibus instituend.; L. scene 24, cod. de episcop. et clericis. furono gii. Qualunque disposiziene a vantaggio d’ una i‘persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga celata lione sotto la forma d’un contratto oneroso, 0 che venga fatta sotto nome d’interposte persone. al Sarano considerate interposte persone, i padri, le ento,| madri, i figli, e discendenti, ed il consorte della per- DIA sona incapace. Argum. ex 0.5; 1.5, 62; 1.32, 624, 25 et 26, /f: de donation.inter vir. et UXOTEM è lie‘ g1z. Non potrà farsi alcuna disposizione a favore 188. L. IM. Dei differenti Modi ee. d’ uno straniero, se nou nel caso in cui questo stràs niero potesse disporre a vantaggio di un Italiano. CAPO IL. Della Porzione disponibile dei beni; è della Riduzione. SEZIONE l. Della Porzione disponibile dei beni. 913. Le liberalità, tanto per attò tra vivi, che pef testamento, non potranno oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi morendo nov la- sci che un figlio legittimo; il terzo, sé lascia due figli; il quarto, se ne lascia tre od un numero maggiore. L. 6, cod. de inofficioso testamento: L. 8,9 15, ff eod. duthent. novissima, cod. eod.— Nov.18, cap.2. 914. Sono compresi nell’ articolo precedente sotto nome di figli, i discendenti, in qualunque grado essì siano; ma non si contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente. L. 220, 7. de verborum significatione. 915. Le liberalità, per atto tra vivi o pér testamen-, to uon potranno oltrepassare la metà dei beni), se in mancanza dei figli il defunto lascia superstiti uno 0 più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna, ed 1 tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea.# i 1beni per tal modo riservatia vantaggio degli ascen- denti, perverranno ad essi con l’ordine con cni la leg- ge li chiama a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, in qualunque caso che una divisione in concorso di collaterali non desse joro quella quota parte di beni riservata.: 916. In mancanza d’ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità dei beni tanto per atti fra vivi che per testamento. Novell. 115, cap. 4.— L. 14 et 15, ff: de inofficioso e: al: {o testilil ? gia(ol! di avan no dr peer gI ta| al V di corn uefa pela a RSLO ta tuo, : a chepi meli onore duefgl aggio. 16, capa. le sl rado ts figlio ch le. sfamete } sem Imo 0 {erna, Duna, \ascel: LlaJer iritoa visione A quola nli,a> alti a flor T.11. Delle Donazioni tra vivi ec. 189 testamento. V. L- 27, cod. de inofficioso testamento. E, /). 04. for 917. Quando la disposizione per atti tra vivi 0 per testamento sia d'un usufrutto o d’ una rendita vitali- zia il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli ere- di a vantaggio de'quali la legge fa una tiserva, potrau- no eleggere o di eseguire tale disposizione, 0 di di- mettere la proprietà della porzione disponibile. g18. Il valore della piena proprietà de’ beni alienati ad una persona successibile in linea retta, tanto col peso di una rendita vitalizia, come fondo perduto, 0 con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzio- ne disponibile, e l’eccedente, se ve n'è, sarà conferito piella massa. Questa imputazione@ questa col!azione non potranno essere domandate da coloro fra i succes- sori in linea retta che avessero prestato il loro assenso alla alienazione, ed in verun caso, dai successori in linea transversale. 919. La porzione disponibile potrà essere data in tutie, od in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, ai figli od altri suecessori del donante, senza che il donatario o legatario venendo a succede- re, sia obbligato a farne la collazione, con che però la disposizione sia stata fatta espressamente ai titolo di antiparte o prelegato.; La dichiarazione che la donazione o il legato è a ti- tolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tanto col- l'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie.; è SEZIONE II. Della Riduzione delle Donazioni e de’ L'egati. g20. Le disposizioni, tanto fra vivi che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponi- bile, saranno riducibili alla detta quota altempo in cui si apre la successione., 199 L. III. Dei differenti Modi ec. g21, La riduzione delle disposizioni{ra Vivi non potrà essere domandata che da quelli a vantaggio de’ quali la legge ha stabilito la riserva, dat loro ere- di o aventi causa da essi: i donatarj, i legatarj, i creditori del defunto, non potranno domandare tale riduzione, nè approfittarne. g24. Si determina la riduzione formando una mas. sa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi secondo il loro stato all epoca delle donazioni e del loro valo» real tempo della morte del donante, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi. 923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle do- nazioni fra vivi, che dopo avere esaurito il valore di tutti i beni*cadenti nelle disposizioni testamentarie; e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà comineiando dalla ultima donazione, e così successi= vamente risalendo dalle ultime alle più antiche. Arguin, ex Î.24,ff. qui et a quibus manunmiss. liberi non fiunt. L. 16,0 2,/- de jure patronatus. 924. Se la donazione fra vivi riducibile è stata fatta a favore di uno dei successibili, potrà questi ritenere sui beni donati il valore di quella porzione, che gli spetterebbe, nella qualità erede sui beni non dispo- nibili, quando siano della medesima natura. 925. Quando il valore delle dovazioni fra vivi ecce- derà od eguaglierà la quota dispon bile, tutte le dispo- sizioni testamentarie saranno senza effetto. 926. Quando le disposizioni testamentarie eccede+ ranno la quota disponibile, o la»porzione di questa quota che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle douazioni fra vivi, la riduzione si farà pro rasa senza eutol A Hit chit v colle (ea : cani cele sa colli lo 1° Dl tiri lla van uil dalle 1 lega mandare do una gs donanteo i quelli di a VIVI sei del loro i calcola Spi ia la pori ola qul one delled 0 Il valore amen; ; 0862 sl ini 08 SUOLA nliohe. die, Abe slala falt | ritenere i, chegli on dispo fd: Vivi ene e ledip e eccele di que fore le gia 8ua T. II. Delle Donazioni tra vivi ec. 191 alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari. i L. 75,6 5,/F. ad legem Falcidiam. 927. Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l'oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il va- lore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale. 928. Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccede- rà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata dimandata la riduzione entro l’anno; altrimente dal giorno della domanda, L.:5,918,47,605;4. 16; 4 28,65; /. 29; 4. 30, 51,36, 39, boe:55,/ de donatronibus inter virum et uvorem. È 929. Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito ed ipo- reca contratta dal donatario. 1 30. L’ azione per la riduzione, 0 per fa rivendi- cazione potrà promoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili formanti parte delle dona- zioni, ed alienati dai donatarj, nella maniera mede» sima, e collo stesso ordine, che sì potrebbe proporre contro i donatar] medesimi, e previa l’ escussione dei loro beni. Quest azione dovrà promoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni cominciando dall’ ultima.- “ 2.16,62,/ de jure patronatus. . CAPRO.A4Y, Pelle Donazioni tra vivi. SEZIONE IT. i Della Forma delle Donazioni tra vivi, 931. Tutti gli atti di donazione tra vivi saranno sti- 192 L. IMI. Dei differenti Modi ec. pulati avanti notajo nella forma ordinaria dei con- tratti, ene rimarrà presso di lui l'originale minuta, sotto pena di nullità. wu L. 13, 25, 29 et 31, cod. de donationib. 932. La donazione tra vivi non obbligherà il donan- te, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno in cui essa sarà stata accettata in termini espressi. L'accettazione potrà essere fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà l'originale minuta, ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante, se nou dal giorno in cui gli sarà stato notificato l’at- to che comproverà la detta accettazione. L.10, ff. de donationibus. L.6, cod. eod.— Argum. ex l. 19,$ 2, ff. de donationibus. L. 16, cod. de jure deliberandi. L. 69, ff. de regulis juris. Wo 935. Se il donatario è in età maggiore, l’accetta» zione deve essere fatta da lui, od in suo nome, da persona munita di procura esprimente la facoltà di accettare la fattagli donazione, o ia facoltà generale© di accettare le donazioni, che gli fossero o potessero essergli fatte. Questa procura dovrà essere ricevuta da un notajo; ed una copia della medesima verrà annessa alla mi- nuta eriginale della donazione, od a quella dell’ac- cettazione che fosse fatta con alto separato. r. 65. ff de procuratoribus. L. 10, cod. eod. 954. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, e, nel casa del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 217 e 219, al titolo del Matrimonio. 935. La donazione fatta ad un minore non emanci- paio o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal sno, tutore, in conformità dell’ articolo 465. del titole della Mineretà, della Tutela e della Emancipazione Tdi ale mia, eil al gono; Dei lela vid ico/ di N tlal cani al done Licatol = dipa cad, dij sata I Home i facol td genenl O potest 10 molo alla me dell'ac- 1 are ul nel cas diziale, coli 317 erat dalsio titola giant T. II. Delle Donazioni tra vivi ec. 193 Il minor emancipato potrà actettarla coll’assisten= za del suo curatore. Ciò non ostanie il padre e la madre del minore, sia o non sia emancipato, 0 gli altri ascendenti, benchè non siano nè tutori, nè curatori, e benchè siano au- cora in vita i genitori del minore, potranno accettat= la per lui. 1. 26, cod. de donationibus.* 936. Il sordo e muto che saprà scrivere, potrà ac- cettare la donazione egli stesso, 0 col mezzo di un procuratore.; ui i . Se non sapesse scrivere, l'accettazione dovrà essere fatta da un curatore nominato a tale effetto, seconilo le regole stabilite nel titolo della Minor.età, della Tu- tela e della Emancipazione. 937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, dei overi d'un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori di questi comuni 0 stabilimenti, dopo che ne saranno stati debitamente autorizzati- V.4,1,/F.quod cujuscumq ue universitatis. L.20,{F. de rebus dubiis. L. 2, cod. de administ. rerum public. 938. La donazione accettata nelle forme sarà perfet- ta mediante il solo consenso delle parti; e la proprietà. degli effetti donati s’intenderà trasferita nel donata- rio, senza la necessità di formale tradizione. L.4&, cod. Theodos. de donationibus.— Paul, sent. Lib.&,tit.1,615.— 2.1; L. 28; 1.35,6 5, cod. de donationibus.— Contr. Argum. ex l. 20, cod. de pa- ctis. 12,66; 1.35, G1e02,/F de donationibus. L.1; I. 28; 1.35,$ 5, cod. eod. 939. Quando si farà donazione di beni suscettibili d’ipoteche, la trascrizione degli arti contenenti la do- nazione e l'accettazione, non che la notifica dell’ ac- cettazione che si fosse fatta cori atto separato, dovrà 17 194 L. ITI. Dei differenti Modi ec. eseguirsi negli ufficj delle ipoteche esistenti nel cireon- dario, in cui sono situatii beni. cU L. 95, 27, 50, 32 et 36,$ 3, cod. de donationibus. glo. Questa traseriziorie dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie; se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione. Allorchè la donazione sarà fatta a persone d’età mi- nore od interdette, od a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza dei tutori, curato- ri od amministratori. ‘ g41. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da tniti gli aventi interesse, eccettuati però coloro chie hanno l’ obbligo di far eseguire la trascrizione, 0 che hanno causa da questi, ed eccettuato pure il do- natore. Argum. ex L. 1, ff. de dolo malo. L. 14, cod. de rei vindicatione. 942. T minori, gli interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti in intiero per mancanza d’ accet- tazione o di trascrizione delle donazioni, salvo ad es- si il regresso contro i loro tutori o mariti, se compe- ie, e senza che possa farsi luogo alla restituzione iù intiero, quando anche i detti tutori e mariti fossero insolvibili. o L.1,ff. de tutel. et rationibus distrahendis. L.7, cod. arbitrium tulelae. L.5, cod. de periculo tutorum. — V.1.34 et authentìc. Item et privatus cod. de dona- tion. L. 56,6 1 et 2, cod. cod.— Novell. 127, cap. 2. L.31, cod. de jure dotium. x. 38, cod. de episcopis et Clericis. è 943. La donazione tra vivi non potrà comprendere ché i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, sarà nulla rapporto a questi.. i 944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta tl ttt otra IHELIOT li dotata fmilia; Dazio, One d'eta; ti cat orione 1 colo srizione,+ : sod. deri itato n a d'oca Iroadé& e compe: izione in i fossero $ DA T fulorum, de dont 00): seopis rende de ba ri ftt T. 11. Delle Donazioni tra vivi ec. 195 sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante. 945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto le condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi luori di quelli ch' esistevano all’ epoca della donazione, o che fossero espressi, tanto nell'atto di donazione, come nello stato che dovrà esservi annesso.| 946. Nel caso in cui il donatore si sia riservata la li+ bertà di disporre d’un effetto compreso nella donazio- ne, o di una determinata somma sui beni donati, se egli muore senza averne disposto, un tale effetto o somma appatterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola e stipulazione in contrario. g47.| quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai capi VIL e IX del presente titolo. 948. Qualunque atto di donazione di effetti mobili non sarà valido, se non per quelli de’quali una descri- zione 0 stima sottoscritta dal donante s dal danatario, o dall'accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione. 949. È permesso al donante di riservare a suo vane taggio, 0 disporre a vantaggio di un altro, del godi- mento o dell’ usufrutto dei beni donati tanto mobili che immobili. L. 28 cod. de donationibus. g50. Quando la donazione di effetti mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessa- re sarà tenuto il donatario a ricevere gli effeiti donati chesitroveranno in natura nello stato in cui saranno, ed avrà azione contro il donante o suoi eredi per gii effetti non più esistenti, sino alla concorrenza del va- lore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione, e stima.| g51. Ul donaute potrà stipulare la riversibilità degli effetti donati tanto nel caso della premorienza dei do 196 L. III. Dei differenti Modi ee. natario solo, quanto del donatario e de’ suoi discen- denti.. i Questo diritto non potrà stipularsi che a beneficio del solo donante. L. 10, cod. de pactis. L.9, cod. de donationibus. 1. 12, cod. communia utriusque judiciî. gb2. Il diritto di riversibilità produrrà V effetto di sciogliere tutte le alienazioni dei beni donati, e di farli ritornare al donante, liberi da ogni peso ed ipote- ca, a riserva però dell'ipoteca della dote e delle con- venzioni matrimoniali, quando gli altri beni del con- juge dona tario non bastino, e nel caso soltanto in cui la donazione gli fosse stata faita collo stesso contratto matrimoniale, da cui resultano tali diritti ed ipo- teche.; Novell. 39. Authentic. res quae cod. communia de legatis. È i W SEZIONE II. Delle Eccezioni alla regola della irrevocabilità delle Donazioni tra vivi. 955. La donazione tra vivi non potrà essere rivoca= ta che per inadempimento delle condizioni, sotto le quali sarà stata fatta, o per ingratitudine,© per so- pravvenienza di figli. L.1,8,get10, cod. de revocandis donationibus. L. 10, cod. de pactis, L.51,61, 7. de donationibus. Institut. de donationibus,$ 2.; 954. In caso di revoca per inadempimento delle con dizioni, i beni ritorneranno in potere del donante, li beri da qualunque peso ed ipoteca imposta dal dona- tario, ed il donante avrà contro i terzi detentori degli immobili donati, tutti i diritti che avrebbe contre il medesimo donatario. L.1, cod.de donationib.quae sub modo conficiuntur. 955. La donazione tra vivi non potrà essere rivo= cata per ingratitudine che ne’ seguenti casi:_ g, su ùn he a dead: Mafonibu nà l'efeti donati sti psn ed ip; 8 delleon liantoina 450 conii riti ed ommunioà oblio ili ere rivotte I, soltok o perse fionidus, fionibus, lellecon nante le [al done ori el e coni clumiit re ivo: T. 11. Delle Donazioni tra viviec. 197 1.9 Se il domatario abbia attentato alla vita del do- nante; i 2.° Se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, delitti ed ingiurie gravi; i 3.° Se neghi ad esso gli alimenti. L.9 et 10, cod. de revocandis donationibus.. L. 351, 61, 7. de donationib. Arg. ex novell. 155, cap.5,$3.. 956. La revoca per inadempimento delle condizio- mi,© per ingratitudine, non avrà mai luogo /pso gure. È i V. L. 9, l. 22, cod. de donationib. L. 4, cod. de do- nationibus quae sub modo vel condit. L.$, cod. de contrahenda emptione. L. 6, I. 8, cod. de rerum per- mutatione et praescriptis verbis. L.:2,01.3, 18, cod. de condictione ob causam datorum. L. 365;£. 70,61, 7. de legat. 2.9 L. cod. de revocandis donationib. 957. La domanda di revoca a titolo d’ingratitudine dovrà essere proposta entro l'anno, computabile dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto avefne no-> tizia.. @uesta revoca non potrà domandarsi dal donante contro gli eredi del donatario, nè dagli eredi del do nante contro il donatario;, fuori che se fosse stata in questo ultimo caso proposta l'azione dallo stesso do- nante, 0 fosse egli mancato di vita entro l’anno dal commesso delitto. i L. 7; 1.10; cod. de revocandis donaf. L. 189; ff. de regulis juris. L. 13, f-.de injuriis.. 958. La revoca a titolo d’ingratitudine non pregiu- dicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch’egliabbia potuto impor- re sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia ante- riore alla inscrizione che sarà stata fatta della copia della domanda di revoca in margine alla trascrizione ordinata nel.’ articelo 959. 17. n 198 L. 111. Dei differenti Modi ee. Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto riguar= do al tempo della domanda, ed i frutti, da computar- si dal giorno della medesima. i L. 1, L 7, cod. de revocandis donationibus. Argum. ex 1.5, Sultim. L.7n,6$ ultim. L. 16; 1.28, Gsi de- cem. L. 29,30, 31; 1.32,$ art. L. 56, 39, So ez 95, ff de donation. inter virum et uxorem. 959. Le donazioni a contemplazione di matrimo- nio, non'saranno rivocabili per titolo d’ingratitu- dine. L.1et10,ff. de revocandis donationib. Instit. de do nationibus,$ sciendum est. Argum.ex I. 69,6 6,/f. de jure dotium. L. 24, cod. eod. 960. Tutte le donazioni fra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse siano, e per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevolio rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fattea contemplazione di matrimonio da qualunque altra. persona fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, o: dai con)ugi stessi l'uno all’altro, sono rivocate ipso jure per la sopravvenienza di un figlio legittimo del do- vante benchè postumo, o per Ja legittimazione di un iglio naturale col susseguente matrimonio, se però sia nato dopo la donazione. Argum. ex l. 8, cod. de revocandis donationibus. 961. Questa revoca avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice, fosse già concepito al tempo della donazione.: 962. La donazione sarà parimente rivocata, anche nel caso in cui ildonatariofosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvenienza del fi- glie, senza che però il donatario sia temuto a restitui- gei fu gione Tesi qual deli lena qui tà i ttdim, atua Tha sd Cnipa Ult, dp hg ad 9, d0ef s} edi natia Mib, Tui. la personas al tempode sano, tp vicenderd late fat unque alt Jugi, o-di le gpsojun 10 del do- ione di un ), separò onibus. he il glo nespilo ta and ossesodi cnlipie pra dl a elle T. II. Delle Donazioni tra vivl ec. 199 rei frutti percetti, di qualunque natura essi siamo, se “non dal giorno che gli sarà stata notificata con intima- zione od altro atto legale, la nascita del figlio o la sua legittimazione col susseguente matrimonio; e ciò, quand’anche la domanda per rientrare nel possesso de beni donati non fosse stata proposia, che dopo ta- le notificazione. 965. 1 beni compresi nella donazione rivocata ipso jure, ritorneranno nel patrimonio del donante, libe- ri da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donata- rio, e non potranno restare obbligati nemmeno sussi- diariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e pergli altri diritti dipendenti da recupera, o da convenzioni nuziali: e ciò avrà luogo ancorchè la donazione fosse stata fatta a contemplazio- ne del matrimonio del donatario, si fosse inserita nel contratto, ed ancorchè il donante si fosse obbliga- to come sicurtà, nella donazione, per l'esecuzione del contratto matrimoniale. À 964. Le donazioni in tal modo rivocate non potran: no rivivere ed aver di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè peralcun atto di con- ferma; e se il donante vuol donare gli stessi beni al- lo stesso donatario, sia prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione. 965. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la do- nazione per la sopravvivenza di figli, sarà riputata come mila, e non produrrà alcun effetto. 966. Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, od altri detentori delle cose donate, non potran- no opporre la prescrizione per far sussistere la dona- zione rivocata per la sopravvenienza de' figli, se non dopo il possesso di trent'anui;i quali non incomin- cerannoa decorrere che dal giorno della nascita dell’ul- 200 L. Ill. Dei differenti Modiec. timo figlio del donante, benchè postumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che a termini di ragione inter rompono la prescrizione.. CAPO X. Delle Disposizioni testamentarie. . SEZIONE I. Delle Regole generali sulla Forma dei Testamenti. 967. Qualunque persona potrà disporre per testa- mento, tanto a titolo di istituzione d’'erede, quanto a titolo di legato, o con qual si voglia altra denomina- zione atta a manifestare la sua volontà. ( Nel diritto Romano l’instituzione dell’erede era il fondamento e la base di qualunque testamento.— V. Z.1, in prin., ff. de haeredibus instituendis, Lr. 14, ff. de testamentis. 1.10 et 13,{{. de jure codicillorum. L. 181. ff. de regulis juris). 968. Non si potrà fare un testamento da due più persene nel medesimo atto, tanto a vantaggio di un terzo, quanto per disposizione reciproca. 969. Un testamento può essere olografo, o fatto per atto pubblico, od in forma mistica. 970. Il testamento olografo non sarà valido, se non è scritto intieramente, datato e sottoseritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcun’altra formalità. 971. Il testamento per atto pubblico è quello che è ricevuto da due notari in presenza di duetestimon},0 da un notajo, in presenza di quatiro testimonj. 972. Se il testamento è ricevuto da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di que sti notari, me’ termini istessi ne’ quali gli viene det- tato. Se non vi è che un solo notaro, deve egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da‘questo no- tare. Ne j altes DI fest tere gi rice da slo 10 qui tal la DO: chi; iginen ri, i Testoni OTT per n Ted, qui Ua denomi: . ell'erede ga? lamento. nd, 1,4} ‘coglione da den aggio di o, o fall lido, se nn i propri nè soggelli uello che. testimoni mon) ALLO unodigie | vienede egulpe quel Vl T. 1. Delle Donazioni tra vivi ec. 201 Nell’uno e nell’altro caso se ne deve fare la lettura . al testatore in presenza dei testimon]. Di tutto si deve fare espressa menzione. 975. Questo testamento deve essere sottoscritto dal testatore: se egli dicliiara di non sapere o di non po= tere scrivere, si farà nell'attto espressa menzione del- la sua dichiarazione, non che della causa che lo im- pedisce di sottoscrivere. 974. Il testamento deve essere sottoscritto dai testi- moni; tuttavia nelle campagne basterà che sia sotto— scritto da uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due notari, e che sia sottoscritto da due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un notaro solo., 975. Nei testamenti per atto pubblico, non potran= no ammettersi per testimonj nè i legatarj, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti od affini sino al quarto grado inclusivamente, nè i praticanti dei no- tari dai quali saranno ricevuti. Contrar. L. 20, in pr.ff. qui testamenta facere poss. 976. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico, o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposi* zioni, tanto se siano state scritte da lui stesso, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta, in cui saranno estese queste disposizioni, o quella che servi- rà d’involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata+ Il testatore la presenterà chiusa e sigillata al noiaro, ed a sei testimonj almeno; ovvero la farà chindere e sigillare, in loro presenza; e dichiarerà che il conienu- to in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da esso firmato: il notaro formerà l’ atto di soprascrizione, che verrà esteso, sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d’involto; quest’ atto sarà sottoscritto dal testa- tore, e dal notaro unitamente ai testimonj: tutto ciò sarà faito nel medesimo contesto, senza deviare ad al- 262 L. 111. Dei differenti modi ec. tri atti; e nel caso in cui il testatore per un impedi- mento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sottoscrivere l’ atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli nè farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj. i L. 91, cod. de testamentis. 977. Se il testatore non sa scrivere, e se non ha potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l’atto di soprascrizione un testimonio di più del numero pre- scritto dall’ articolo precedente, il quale sottoscriverà l’atto cogli altri testimonj, e si esprimerà il motivo per cui sì sarà richiesto questo testimonio. L. 21,$ quod si litteras, cod. de tesiamentis. 978. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico. 979. Nel caso in cui il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico,a condizione però che il testamnento sia interamente scritto, dotato e sottoscritto di sua propria mano e ca- rattere, che egli lo presenti al notajo ed ai testimonj, che in fronte dell’atto di soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta è il suo testa- mento. ll notaro scriverà in seguito l’ atto di sopra- | scrizione, nel quale esprimerà, che il testatore ha scrit- to le indicate parole alla presenza del uotaro, e de'te- stimonj, e si osserverà nel resto tutto ciò che è pre scritto nell’artciolo g76. ì L. 10, cod. qui testamenta facere possunt. g$0. 1 testimonj richiesti ad essere presenti al testa mento, devono essere maschi, maggiori di età, di» moranti ng1 Regno, e che godano dei diritti civili. ga aqui pe) msi doge Jesi ting la acri, line Gi LOGICI è se non quando la peri umero pr ltoserne; CONTI enti, mo ge, n formed sa peter D Misto erano Jao ed estimot, FINO, no testa: i sopre» hagori ,edelt bed pre altalte età se cinli T. 11. Delle Donazioni tra vivi ec. 205 ; SEZIONE II. Delle Regole particolari sulla forma di alcuni Testamenti. 981. I testamenti de’ militari e delle persone impie- gate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufficiale di grado su- periore, in presenza di due testimonj, o da due com- missarj di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimon]. x.1,(F. de testamento militis.—V. L. 42 s ff. de testamento militis. r. unica,$ 1 et 2, ff de bonorum possessione ex testamento militis. L. 20, L. de testa- mento militis.© î 982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall’ ufficiale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della po- lizia dello spedale. i 983. Le disposizioni dei sopraddetti articoli non avranuo luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, od acquartierati, o in guarnigio» ne fuori del territorio del Regno, o prigionieri presso l’inimico; non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell’ interno del Regno, eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, odin una cittadella o altro luogo, le cui porte siano chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagione della guerra. Institut. de militari testamento,$5 et&.— Li 17, cod. de testamento militis.: 984. Il testamento fatto secondo la forma sopra sta- bilita, sarà nullo sei mesi dopo il ritorno del testatore in un ludgo ove possa fare testamento colle forme or- dinarie. i x. 21, 26 et 38,/F. de testamento militis. L. n, fl. de injusto, rupto; et irrito facto testamento- 204 L. III. Dei differenti Modi ec. 985. I testamenti fatti in un luogo in cui sarazino interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere fatti. avanti il giudice di pace, od avanti uno degli ufficia- li municipali della comune in presenza di due testi» mou]. L. 8, cod. de testamentis. 986. Questa disposizione avrà luogo a favore tanto di quelli che saranno attaccati di tali malaitie, quan- to di coloro che si troveranno ne’ luoghi infetti, co- munque non siano attualmente ammalati. 987. I testamenti mentovati ne’ due precedenti arti- colà diverranno nulli sei mesi dopo che le comunica- zioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà tras ferito in un luogo in cni non saranno interrotte. 988. L testamenti fatti sul mare, durante un viag- gio potranno essere ricevuti "A bordo dei vascelli e d'altri bastimenti dello Stato dall’ulficiale comandante del bastimento, o in di Jui mancanza, da quello che ne fa le veei nell’ ordine di servizio, l'uno o l’altro unitamente all'ufficiale di amministrazione od a colui che ne adempie le fun- zioni; i Ed a bordo dei bastimenti di commercio potranno essere ricevuti dal segretario della nave o da chi ne fa le veci, l’uno o l’altro unitamente al capitano, pro- prieiario, 0 pairone, ed in mancanza di questi, dai loro supplenti. lu tutti i casi, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj. 4. unica, ff: de bonorum possessione ex testamento mibitis.+ 989. Sui bastimenti dello Stato, il testamento del capitano o quello dell'ufficiale di amministrazione, e, sui bastimenti di commercio, il tesiamento del capi- {ano vali cedo alle sla ind cal I, gti qu peo poi oi ì Ata dla Wi 88018 ha il utt due Kg ore lan È, Quan eiti No) enltat Mini lora STENTO "otte, UT lo Sh n dim ‘duedi ef ‘anno neh) pro ji de Toti men odi| DL, up TV. IT. Delle Donazioni tra vivi ec. 205 tano, del proprietario o pazrone, 0 quelio dello seri- vano, potranno essere ricevuti da quelli che loro suc- cedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo. 990. In tutti casi, si faranno due origiuali dei te- stamenti indicati ne due precedenti articoli.. 991. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trovi un commissario delle relazioni commer- ciali di Italia, coloro che avranno ricevuto il testa- mento saranno tenuti a depositare l'uno degli origina- li, chiuso e suggellato, nelle mani di questo commis» sario, che lo farà pervenire al Ministro della marinia,e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo ove il testatore ha domicilio. 992. Al ritorno del bastimento in Italia, sia nel porto dell’armamento,.0 in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi, e suggellati, o l’urio di essi, nel caso che l’ altro sia stato depositato durante il viaggio, come nel precedente articolo, saranno con- segnati all'ufficio del proposto all’iscrizione maritti- ina; questi li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ne ordinerà il deposito, come è prescritto dallo stesso articolo. 995. Si noterà sul ruolo del bastimento, ed in mar- gine al nome del testatore, la consegna che sarà stata fatta degli originali del testamento, tanto nelle mani d’ un commissario delle relazioni commerciali, come all’ufficio di un preposto all'iscrizione marittima. 994. ll testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viaggio, se al tempo in cui fu fatto la nave fosse approdata ad una terra straniera o dello stato Iraliano, in cni vi fosse un pubblico ufficiale; nel qual caso nou sarà va- lido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte in ltalia, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto,- 18° 206 L, III. Dei differenti Modi ec. 995. Le sopraddette disposizioni saranno comuvi al testamento dei semplici passeggieri che non for meranno parte dell'equipaggio. 996. Il tesiamento fatto sul mare, nella forma pre- scritta dall’ articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore morirà sul mare, o nei tre mesi dopo che sarà disceso in terra, e in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamente nelle for- me ordinarie. 997. Il testamento fatto sul mare non potrà conte- nere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testatore. 998. Ir testamenti contemplati negli antecedenti are ticoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testa- tore e da coloro che gli avranno ricevuti. Se il testatore dichiara che non sa o non può fir- marsi, si farà menzione di questa sua dichiarazione, come pure della causa che lo impedisce di farlo. Nel caso in cui si richieda la presenza di due testi- mouj., il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l’altro non avrà sottoscritto, 999. Un Italiano che si troverà in estero stato, po irà disporre con testamento olografo, come è prescrit- to nell’articolo 970, 0 con atto autentico nelle for- me praticate nel paese in cui questo atto sarà rice= vuto,- 1000. I testamenti fatti in estero stato non potraa- no mandarsi ad esecuzione riguardo. ai beni situati nel Regno, che dopo essere stati registrati all’ ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quando questi ne ab- bia conservato alcuno, ovvero all’ufficio della sua ul- tima nota abitazione nel Regno; equando il testamen- to contenesse delle disposizioni relative a beni immo- bili i ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all’ ufficio del sol IQUIO tig chi mi Il bmp lido; si U O Del en topo ne te nell | POL o [i ulieli testato. atecedeati it dal Li non pù ichiarazn li farlo, di duel meno dis e cul ll 0 sal, pi De è preti 0 nelle 0 sarà i pa pù i situati 'uficioor sti ne de lla sua | testa op Inn ufiandi T. II. Delle Donazionitra viviec. 207 luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere una doppia tassa. 1 1001. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione devono essere osservate sotto pena di nullità. aa SEZIONE III. Delle Istituzioni d’ erede, e dei Legati in generale. 1002. Le disposizioni testamentarie sono o univer- sali, o a titolo universale, o a titolo particolare. Ciascheduna di queste disposizioni fatta, tanto sot- to la denominazione d’istituzione d’ erede, quanto di legato, produrrà il suo effetto secondo le régole in ap- presso stabilite per i legati mmiversali, per i legati a titolo universele, e peri legati particolari+ SEZIONE IV. Del Legato in generale. 1003. Il legato universale è la disposizione testa- mentaria con cui il testatore dona ad una o a più per= sone l’ universalità dei beni ch' egli lascierà dopo la sua morte, i 1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi ai quali è dalla legge riservata una quota parte de'suoi beni, questi eredi, per la di lui morte, entrano ipso jure nell'immediato possesso di tutti i beni deil' ere- diià, ed il legatario universale deve da essi ripetere il rilascio de beni compresi nel testamento. 1005. Ciò non ostante nello stesso caso il legatario universale avrà il godimento de'beni compresi nel te- stameuto dal giorno della morte, se la domanda per il rilascio è stata fatta dentro l’anno dopo tale epuca; altrimenti questo godimento non incomincierà che dal giorno della domanda giudiziale, o da quello in cui si sarà volontariamente acconsentito al rilascio- 1006. Quando alla morte del testatome non vi saran 208 L. III. Dei differenti Modi ee. no eredi ai quali la legge riservî una quota parte dei suoi beni, il possesso dei medesimi, segnita la morte, | passerà /pso jure ed immediatamente nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandarne il ri- lascio. 1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tri- bunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se e sigillato. Il presidente stenderà processo, verbale della presentazione, dell’ apertura e dello stato del tesia- mento, di cui erdinerà il deposito presso un notaro da lui deputato.: Se il testamento è nella forma mistica, la sua pre- sentazione, l'apertura, la descrizione e deposito sa- sanno fatti nella stessa maniera;- ma l aperiura non potrà farsi, se non in presenza di quei uotiari e lesti- mon} che hanno segnato l’atto di soprascrizione,i auaii si troveranno nel luogo, o che vi saranno chiamati. L. 1,61; 4. 4, ff. testamenta quemadmodum ape riantur. L. 18 et 23, cod. de testamentis. L. 41, cod. de episcopis et clericis. 1008. Nel caso deli’articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà te- nuto di farsi immettere nel possesso, con un decreto del presidente esteso appiè dell'istanza, cui sarà uni- to l’atto del deposito. 1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede, cui la legge riserva una quota parte dei beni, sarà tenuto perì debiti e pesi dell’ eredità del iestato- re, personalmente per la sua quota e porzione, e ipo- tecariamente per il tutto; e sarà tenuto di soddisfare tutti i legati, salvo il caso di ridazione, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927... + Argum. ex l. 128,6 1, ff. de regulis juris. Argum. ex l 76,6 1,0. de legatis 2.°— L..15, cod. de hacre= diusin dl | | au tela ren Papere RR ae TI ] 0 pate Male dl lg darli is primati dente dl Mista aperto| l| Verbaledi ato del; 80 NI td slip deposine Apertura 1 lotari el ion, ) chiamati modum e Lim | testine Jale sarti in dear pi sard ul ferà con e dei bei, lel tell one, tip» soddilie pue del dedatre ©. 11. Delle Donazionitravivi ec. 209 dibus instituendis. L. 45, ff. de usu et usufruciu et re- ditu legato. SEZIONE V. Dei legati a titolo universale. 1010. Il legato a titolo universale è quello con cui il testatore lega una quota parte dei beni de quali la leg- ge gli permette di disporre, come sarebbe una metà, un terzo, ovvero tuttii suoi immobili, o tutti i suoi mobili, od una quantità determinata o degli uni o degli altri. i& Qualunque altro legato non forma che una dispc= zione a titolo particolare. 1011. I legatarj a titolo universale saranno tenuti di domandare il rilascio agli eredi cui è riservata dalla legge una quota patte dei beni; ed in loro mancanza, ai legatarj universali, e mancando questi, agli eredi, chiamati secondo l'ordine stabilito al titolo delle Sue cessioni.# 1019. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, sarà tenuto a soddisfare i debiti ed a sostenere i pesi dell’ eredità del testatore, personalmente per la sua quota e porzione; e per il tutto ipotecariamente. Aigum. ex. l. 128,$ 1, ff. de regulis juris. L.96, $ 1,./7. de legatis 2.°— Ulp. Fragment. tit. 24695.> 1013. Quando il testatore non avrà disposto'che di suna quota della porzione disponibile, è che avrà fatta tale disposizione a titolo universale, il legatario sarà tenuto unitamente agli eredi naturali a soddisfare per la sua tangente ai legati particolari. SEZIONE VI. Dei legati particolari. 1014. Qualunque legato puro e semplice darà al le- gatario, dal giorno della morte del testatore, un di- ritto sulla cosa legata trasmissibile ai suoi eredi, od ‘ aventi causa dal medesimo. 18. 210 L. 111. Dei differenti Modi ec. ‘Ciò non ostante il legatario particolare mon potrà * mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti od interessi, che dal giorno della sua doman- da di rilascio fatta secondo l’ordine stabilito nell’arti= colo 1011, 0 dal giorno in cui gli si fosse volontaria- mente accordato il detto rilascio. L- 80, /f: de legatis 2.°£. 64, fF. de furtis. L. 3 et 91,/f quando dies legati vel fideicommissi: L. 5, cod, eod.— L.1 et 4, cod. de usuris et fructibus legatorun -- L. 26,/£ de legatis 3.° L.8$ 9, /f. de usuris. 1015. Gl’interessi o- frutti della cosa legata decor- rono a vantaggio del legatario, dal giorno della mor- te, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda: 1.° Quando il testatore avrà intorno a ciò dichiara- ta espressamente la sua volontà nel testamento. 2.° Quando sarà stata legata, a titolo di alimenti, nna rendita vitalizia od una pensione.» L. 4n, ff. de legatis1.° L. 1061; 1. 18,61, 7 de alimentis vel cibariis legatis.-- V.L. 46,64, cod. de episcopis et clericis.— Novell. 131, cap. 2, 1. 3, cod. in quibus causis; in integrum restitutio: L.87,$ 1, VA de legatis 2.° ‘1016. Le spese dell’ istanza per il rilascio saranno a carico dell’ eredità, senza che però possa provenirne alcuna riduzione della riserva legale. Le tasse di registro saranno dovute dal legatatio. Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti or- dinato col testamento. i Ogni legato potrà essere registrato separatamente;@ tale registro non potrà giovare ad alcun altro fuorchè al legatario, od aventi causa de esso. 1017. Gli eredi del tesiatore, od altri debitori di uu legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo cia- scuno proraza della porzione di cui partecipa nell’ere- dità. i i Saranno tenuti per il tutto coll’ azione ipotecaria, rà è bit p Ù eee la ata dim bito pala We Volouki far ni is lag le unurs, a egaati eno delli tale domst a ci) dii amento, 0 dialuei s18,fufi 46, ga tti a; Da :Lbyhj scio rai sa provi al lg altrimeoti aratament alito al ibitori dl dicano te cia nile i ila T. 11. Delle Donazioni tra vivi ec. 211 finv alla concorrenza del valore degl’ immobili della. eredità di cui saranno deteniori. L. 1, in fin. cod. communia de legatis et fideicom- missis. L. 2, cod. de legatis. L. 117; el 124, ff: de le- gaus 1.9 L. 33 et 49, /f. de legatis 3.° n. 11,6 23 00 24, ff. de legatis 5.° L. ultima, ff. de servitute legata.. 1018. La cosa legata sarà rilasciata con gli accesso- rj necessarj, e nelio stato in cui essa si troverà nel . giorno della morte del donante. L. 35, 6 3; /. 52, 6 ultim.; l. 100,93; L. 102,63, /f. de legatis 3.° 1. 2, ff. si servitus vindicetur. L. 15,$ 2. SF. de usufructu legato. L. 44, G ultim. ff. de legatis 1.9 z.10,/f de servitutibus urbanorum praediorum. L. 23,61; 4 19,613, 14,15, et 16, ff. de auro et ar- genio legato— V. 1. 69;$ 9; L11060,$ 4. ff. de legatis 1.0=- V. 1. 57, ff. de legatis 1.°— Veb1,5 5.0 depositis; l. 44, Jf. de edilitio edicto; 1.6,$ 1, /j: de auro et argento legato. 1019. Quando colni che ha legato la proprietà d'um immobile, l'avesse accresciuta con acquisti posteriori, questi, ancorehè contigui, non si riterrà che facciano parte del legato, senza una nuova disposizione. Si riterrà. il contrario riguardo agli abbellimenti, od alle nuove fabbriche fatte nel fondo legato, osad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito. L. 16,4 79,6 2, 2.54, L. 88,$ 5,/f. de legatis A 91,(24,6 2et 5; 1. 4a,$ 4; 4. 65,62, ff. de legatis 1.°£ 10, 59, e/ 65,/7. de legatis 2. L. 14, ff. de auro el argento legato. 1020. Se, prima o dopo del testamento, la cosa le- gala si è ipotecata per un debito dell'eredità, od anche per il debito di un terzo, 0 se è siata gravata d'un usu- frutto; quegli che deve soddisfare 11 legato non è te- nuto a reuderla libera, quando non sia stato incarica» to dal testatore con un’ espressa disposizione- i via L.IIl1. Dei differenti Modi ee. Paul. sereni. lib. 5, tit. de legatis,$ 8, L. 57, ff de lesatis 1.° /. 85, ff. de legatis 2.° 1. 6, cod. de fidercom- missis. 1.3, cod. de legatis.l. 33, SF. de dote praelega» ta;|. 28, ff familiae erciscundae— Institut.,$ 12, de legatis. 1021, Quando il testatore avrà legato una cosa al- trui, illegato sarà nullo, abbia, o no il testatore sa- puto che essa non gli apparteneva. i Conir. Gaii institut., lib. 2, tit.5,66; 4 10, cod. de legatis; 1. 67,6 8,/f. de legatis 2.° 114,6 2, ff. de legatis 3.°— V.1:5,$2;/. 71,66, ff. de legatis1.® 1022. Quando il legato sarà di una cosa indetermi- mata, l'erede non sarà obbligato a darla della miglio- re qualità, ma neppure potrà darla della qualità peg- giore.- j L.18,61; /f de edilitio edicto; l. 37, in pr., de legatis, 1.° 1.3,$ 1, cod. communia de legatis; l. 2,et _20,ff. de optione legata; l. 55,61 et 2, cod. de donat. | 1023. Il legato fatto ad un creditore non si riterrà come fatto in compenso del suo credito; nè il lega- = fatto ad un domestico in compenso de' suoi sa- arj. L. 85, ff. de legatis 2° 1.123, ff. de legatis 1.° 1.6, cod. de haeredibus instituendis; l.unica,$3, cod. de rei uroriae actione. 1024. Il legatario a titolo particolare non sarà tenu- to peri debiti dell'eredità, eccettuati i casi della ridu- zione del legato, come è stato sopra disposto, ed ec- cettuata l’azione ipotecaria dei creditori. L. 7, cod. de haereditariis actionibus. SEZIONE VII. Degli Esecutori testamentarj. 1025. Il testatore potrà nominare uno o più esecu- tori testamentari]. 1. 28,6 2, cod. de episcopis; l. 17, ff. de legatis 1.° 1026. Potrà loro accordare l’ immediato possesso di È ndi pod tal Ì È siordo, i Qua no pel VI/ belli Lil liga, î.g farelto qui Il dei ho iN serdes 1Ù: smi ma de dell tn adli Î 27 Oci sig ass Iii,){ Î UT lista FIN I a Inte dell iù aqui ) L) pi dl liga; nd, ded 10m si rit ito desunte git1'/6, {addi MICECO] i della nd oto, el pù e lg possud ". tI. Delle Donazioni tia vivi ec. 213 tutti o di parte soltanto dei suoi beni mobili; ma un tal possesso non potrà oltrepassare un anno ed un giorno, da computarsi da quello della sua morte. Quando non l'abbia loro accordato, nen le potran- no pretendere, V. Argum. ex 1.78,$ 1, ff. ad senatus consulti. Tre- bellianum; l. 26,$ 1. ff: quando dies legati cedat. 1: 17,7 de legatis 2.° LL 9,ff. de alimentis et cibariis legatis; l. 28 cod. de episcopis el olericis. 1027. L’erede potrà far cessare il detto possesso, of ferendosi a consegnare agli esecutori testamentarj una quantità di denaro bastante.al pagamento dei legati dei mobili,© giustificando d’averli soddisfatti. 1028. Quegli che non può obbligarsi, non può es- sere esecutore testamentario. 1029. La donna maritata non potrà accettare il ca- rico di esecutrice testamentaria, senza il cousenso del marito. Se la medesima è separata di‘beni, tanto in forza del contratto di matrimonio, come per sentenza, pu trà assumere il detto carico, coll’ assenso del marito, od in caso di rifiuto’ coll’ autorizzazione giudiziale, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 217, 2 219 al titolo del Matrimonio. 1050. ll minore non potrà essere esecutore testa— mentario neppure coll’ autorizzazione del suo tutore o curatore. i 1051. Gli esecutori testamentarj faranno apporre i sigilli, quando vi siano eredi minori, interdetti od assenti.. Faranno stendere in presenza dell’ erede presunto, o formalmente citato, l'inventario dei beni dell’ ere- dità. Non essendovi denaro bastante per soddisfare i le- gati, faranno istanza per la vendita dei mobili. Invigileranno ad oggetto che il testamento venga LI 214 L.I1I. Dei differenti Modi ec. eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua ese- cuziene potrauno intervenire in giudizie per sosie- nerne la validità. Spirato l’anno dalla morte del testatore, dovranno render. conto della loro amministrazione. 1039. Le facoltà dell’esecutore testamentario non passeranno ai suoi eredi.: i«Argum. ex l. 27,6 3, ff. mandati vel contr. ! 1093. Essendovi più esecutori testamentarj che ab- biano accettato, un solo potrà agire in mancanza de- gli altri: ma saranno risponsabili solidariamente per il rendimento dei conti riguardo ai mobili loro affida» ti, purchè il testatore on abbia divise le loro funzio» ni, e che ciascuno di essi siasi ristretto a quella che gli è stata attribuita.‘ Argum. ex l. 2; cod. de dividenda tutela. 1054. Le spese fatte dall’ esecutore testamentario per l'apposizione dei sigilli, inventario, resa dei conti, come pure tnite le alire relative alle sue funzioni,$a- ranno a carico dell’ eredità. Argum. ex leg. 20, in pr. J}. mandati vel contra. SEZIONE VIII. Della Revoca dei Testamenti, e della loro caducità. 1035. 1 testamenti non potranno essere rivocati, in tutto od in parte, che con un testamento posteriore, © con unatto avanti notaro, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà. Instit. quibus modis testamenta infirmenture— ha, £F. de injusto'rupto et irrito facto testamento; 131,65, cod. de testamentis; l. 54, ff. de haeredib. instituen. 1036.| testamenti posteriori che non revocheranno espressamente i precedeuti, annulleranno in questi soltanto quelle disposizioni ivi gontenute, che si tro- vassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie. Contr.N Instit. quibus modis testamenia infirmunt. di / LTT dizi pu aot, doma Dione, eslamenlar Vel cone, mentari TU mancati lideriamass nobili lrn; e le Ito ello a qui tute, Pe testamale 0, lesa dei sue lonpui ali veli, (a loro colt ssere ii ento psi Lé gia di irmenlur=! mento; i ib nf preso anno be ule, che cher onla fn T. II. Delle Donazioni tra vivi ee. 215 — 1.27, cod. de testamentis; L. 1636 1, de vulgari et pupillari substitutione. 1037. La revoca fatta con testamento posteriore avrà pieno effetto, ancor@hiè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la incapacità dell’erede istituito, o del legatario, o per la renunzia dell’ eredità, ovve- ro del legato. i Argum. ex 12, de his quae ut indignis auferunt.; — 1.24,$ unic.[f.de adimendis vel transferendis legat. — Institut. quibus modis testamenta infirmuntur,$ 2, — 1.16, fi-deinjusto, rupto, et irrito facto testamento. 1038. Qualunque alienazione, quella pure me- diante vendita con facoltà di ricupera,o mediante per- muta, che farà il testatore in tutto od in parte della cosa legata, indurrà la revoca del legato riguardo a ciò che è stato. alienato, ancorchè l’ alienazione po- steriore sia nulla, e che la cosa stessa sia ritornata in possesso del testatore Sd x. 28,61; 4.15 et 18,7. de adimendis vel transfe- rendis legatis; 1. 11,6 12,/F. de legatis 3.° 1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto; se quegli, in favore del quale è siata fatta, non sia sopravvissute al testatore. L. unica,$ 9, cod. de caducis tollendis; l.1,$ 3%, 1.77, 615, ff de legatis1.° 1. 36, 1,{f. de conditio= nibus.et demonstrationibus; l. 1, cod. communia de legat. i 1040. Ogni disposizione testamentaria fatta sopra una condizione dipendente da un avvenimento incer- to, e tale, che secondo la mente del testatore la detta disposizione non debba eseguirsi, se non nel caso in cui sia, o no per succedere l’ avwenimento, sarà pri- va d’ effetto, quando l’ erede istituito od il legatario uoja prima che siasi verificata la condizione. L. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat 1.69,in pr.$ 1 et 2, f. de conditionibus el demonstrat. 216 L.IUI. Dei differenti Modi ec. 1. 209, ff. de regulis juris; toto titulo, cod, quando dies legati vel fideicommissi. i 1041. La condizione che sacondola mente del testa- tore mon fa che sospendere l adempimento della dis- posizione», non impedirà che l’ erede istituito, od il legatario, abbiano un diritto acquisito e trasmissibile ai proprj eredi. L. 5, ff. quando dies legati vel fideicommissi cedat: 1. 1.01, /. 49 et 79/7. de conditiontbus el demonsira- tionibus, l, 17, J. de regulis juris. 1042. Il legato sarà senza eiletto, se la cosa legata è interamente perita duraute la vita del testatore. Si riterrà lo stesso, se è perita dopo la di lui morie senza fatto e colpa dell’ erede, benchè questi sia stalo costituito in mora per il rilascio, allorquando avreb- be dovuto egualmente perire presso del legatario. L. 26,69 1:4.36, 6 3:4.47,$ ultim. sÎf. de legatis 1.° 1. 22,6 ultim. 1.88,$ 2, f. de tegatis 3,° 1. 21, ff. de liberatione legata, i. 14,$ 5, I. de rei vincicatione. — L. 8,62, /F. de legatis 2.01. 52$ 12; 1. 79, /f. de legatis 5.° 1. 22, f/. de legatis 1.°— Vi 1. 00,46 $ 4; 2 55,6 7; 4. 45,/f- de legatis 1.9 4. 66,6 4,/f- de legatis 2.°} (045. La disposizione testamentaria sarà senza ef- feto, quando l'erede istituito od il legatario la ripu- dierà, o si troverà incapace a conseguirla, 1-38,$ 1,ff:de legatis 1.° 1.45,$ 9, ff. de legatis 9.* — V. 2. 4,1.5,61;1. 58, ff de legatis 2.°{. 58, Sf. de legatis 1.° 1.29, /f. de fideicommissariis liberalitatibus. — Paul. senzent., lib. 3, tit. de legat.,$ 12. 1044. Si farà luogo al diritto di accrescimento a vantaggio dei legaiar], nel case in cui il legato sarà fatto a più persone congiuntamente+ Si riputerà fatio congiuntamente il legato, quando dipenderà da una soia e medesima disposizione,€ qua dh quasi Up de ife stri leg cu, pol I al, a’ suol Di Prato dl de LI SUO 6 tisi licommigi bus I deri » SE loake ‘del ts po la dii è queste orquandoar del gain SEMI ei indet 13;lnj V.4,56,k: 166,fif ì sarà sani datario op ila, f, del Liberali (1, Crescimet il legal gu, po posizione T.I1. Delle Donazioni tra vivi ee. 217 quando il testatore uon avrà assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.; Ulpian. fragmenta, tit.24,$ 12 et 13, 1. 16,62, de legatis. 1.° 1. 26,$ 1, ff. de conditionibus et demon- strationibus.— Instit. de legatis,$ 8.— L. 89,.ff. de legatis 3.° 1. 194, ff.de verborum significatione; l'uni- ca,$ 11°, cod. de caducis tollendis; i. 35 ,.ff. de le- gatis 1.°- 1045. Si riputerà anche fatto congiuntamente il le- gato, quando‘una cosa la quale non è suscettibile d'es- sere divisa senza deterioramento, sarà stata collo stes- so aîto donata a più persone anche separatamente. L. 42, ff. de verborum significatione. L. 89 ff. de legatis 3.° 4.1, ff. de usufruetu acerescendo; l. 1,$ 11, cod. de caducis tollendis. 1046. Le medesime canse che secondo l’articolo 954, e le due prime disposizioni dell'articolo 955 autoriz- zano la domanda di revoca della donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la revoca+ delle disposizioni testamentarie. 1047. Se questa domanda ha per fondamento un’in- giuria grave fatta alla memoria del testatore, essa de- ve essere promossa entro l’anno, da computarsi dal giorno dell’iugiuria. a CAPO VI. Delle Disposizioni permesse a favore dei nipoti del do- nante o testatore, 0 de’ figli de’ suoi fratelli e so relle. 1048. I beni de’ quali.il padre e la madre hanno la facoltà di disporre potranno essere da essi donati in tutto o in parte, ad uno o a più de’ lor figli, con atti tra vivi o d'ultima volontà, coll’ obbligo di restituire questi beni ai figli nati, e da nascere, nel primo gra- do soltanto., di essi donatarj.* 1049. Im caso di morte senza figli, sarà valida la disposizione fatta dal defunto con‘atto tra. givi.o per "i 218 L.111. Dei differenti Modi ec. testamento, a vantaggio d'uno o più de'suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de’ beni che non sono riservati ‘dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restitui- re questi stessi bem ai figli di primo grado soltanto mati, ed a quelli da nascere, da essi fratelli o sorelle ‘donatarie.© 1050. Le disposizioni permesse ne' due precedenti articoli, non saranno valide, se non quando l’obbli- godi restituzione, sarà a vantaggio di tutti i figli del gravato, natt o da nascere, senza eccezione 0 prefe- renza d’età o di sesso.. 1051. Se nel caso sopra espresso, il gravato di resti- tuzione a favore de suoi figli, muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi percepiranno, per diritto di rappresen- tazione, la porzione spettante al figlio predefunto. 1052. Se il figlio, fratello o sorella a cui fossero stati donati beni con atto tra vivi, senz'obbligo di re- stituzione, accettano una nuova liberalità fatta con atto fra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimarranno gravati di questa obbligazione, non è più loro permesso di divi- dere le due disposizioni fatte a loro favore, e di rinune ciare alla seconda per attenersi alla prima, quand’an- che essi offrissero la restituzione de'beni compresi nel- la seconda dispesizione. 10553.] diritti de’chiamati saranno esercibili al tem- po in cui, per qualsivoglia causa, cesserà il godimen- io de beni per parte del figlio, del fratello, o della so- \rella gravati di restituzione: l’abbandone anticipato del godimento de'beni in favore dei chiamati, non po- {rà pregiudicare ai creditori del gravalo anteriori al | z.6,in princ.; l. 19, ff de his quaein fraudem cre- | guorum..— V. 1. 10 et 50, ff: ad senatus-consultum su LIT 00 quali LIT tan rado Ole lau figo n iltodi Wa Lo pra Folla ani 212 obbii beralià bb condi: Pao fr permea ore, bn nima, gu Di consi eserubi rà pl ell, od doop at agli i 1 sa Juri T. II. Delle Donazioni tra vivi ee. 219 1054. Le mogli de’ gravati non poiranno avere, sui beni da restitnirsi, alcuna azione sussidiaria, in caso d’insufficierza di beni liberi, che pei solo capitale del. denaro portato in dote, e nel caso soltanto in cui il testatore lo avesse espressamente ordinato. L.3,cod. communia de legatis et fideicommissis; TÀ 22,59 4,/}. ad senatus-consult. Trebellianum; 16,c0d. eod.— Novell. 39; cap. 2.— Aulthentic. res quae, cod. communia de legatis. 1055. Colui che farà le disposizioni autorizzate dai precedenti articoli, potrà, collo stesso atto, o con un posteriore, in antentiea forma, nominare un tutore incaricato dell’ esecuzione di tali disposizioni: questo: tutore non potrà essere dispensato se non per una del- le cause espresse riella sezione sesta del capo secondo del titolo della Minor età, della Futeta e dell'Eman- cipazione. 1056. In manicanza di questo tutore, ne sarà nomi nato uno ad istanza del gravato, 0 s'egli è mimoro, dell suo tutore, nel termine di un mese, da computarsi dal giorno della morte del donante o del testatore, 0 dal gioruo in cui, dopo questa morte, si avrà avuta no= tizia dell’ atto contenente la disposizione. 1057. ll gravato che non avrà adempito al prescrit-= to dall'articolo precedente, sarà decaduto dal benefi- cio della disposizione, ed in questo caso, il diritto po- trà dichiararsi devoluto a favore de'chiamati ad istan- za 0 dilorostessi,se sono in maggiore età, e se sono mis nori o interdetti, ad istanza dei loro tutori o curato- ri, o di qualunque parente dei chiamati maggiori, mi< nori od interdetti, o anche er officio, a richiesta del R. Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo inì cui la successione è aperta. 1058. Dopo morte di quello che avrà disposto col= l’obbiigo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie, all’inventario di tuttii beni ed effetti compo "220 L. 111. Dei differenti Modi ee. nenti l’ eredità, eccettuato però il caso in cui nen si tratt che di un solo legato particolare. Quest'inventa- rio conterrà la stima a giusto prezzo dei mobili ed ef- fetti mobiliari. 1059. Sarà fatto l'inventario ad istanza del grava- to di restituzione, nel termine stabilito nel titolo del le Successioni, alla presenza del tuiore nominato per 1 esecuzione. Le spese si dedurranno dai beni com- presi nella disposizione. i 1060. Se nel termine sopra espresso ad istanza del © gravato non siasi eseguito l'inventario, si procederà alla sua formazione nel mese seguente, ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione, ed in presenza del gravato stesso o del suc tutore. 1061. Se non si è soddisfatto al prescritto nei due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario, sull’ istanza delle persone indicate nell’ articolo 1057, chiamandovi il gravato od il suo tutore, ed il tutore “mominato per l’ esecuzione. 106. ll gravato a restituire dovrà far procedere al- la vendita, mediante affissi ed incanti di tuttii mo- ‘ bili ed effetti compresi nella disposizione, a riserva pe- rò di quelli di cui si fa menzione nei due articoli se- guenti. 1063. La mobiglia e gli altri effetti 7z0diliari che si sono compresi nella disposizione, coll'obbligo espres-, so di conservarli in natura, saranno rimessi nello sta- to in cui si troveranno al tempo della restituzione. 1064, I bestiami e gli utensili inservienti alla coltu- r» delle terre, s' interideranno compresi nelle dona- z oni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a farli stimare e_valu- tare per corrisponderne l’eguale valore al tempo della restituzione.\ 1065.. Li gravato dovrà impiegare, nel termine di sei mesi, da computarsi dal giorno della ultimazione RAI© TERREI n ARNO LI NE MI e; N) in ti Vitta ita di R One; D) Tonin ‘ad ing > prog al Nazi D pit rito ne 0 lavi artioli pre: di uti: art e alice biloriti blog ssi nel litio pala nelkte lame; aretit: (ni! Lipu T. Il. Delle Donazioni tra vivi ee. 291 dell'inventario, il contante che vi si troverà, quello proveniente dal prezzo dei mobili ed effetti stati ven- duti, e ciò che si sarà ricevuto in conto dei crediti ere- ditar]. i Questo termine, quando occorra, potrà proro- garsi. Ùi 1066. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiega- re il danaro che proverrà in seguito dall’esazione de crediti e dall’ affrancazione delle rendite, entro tre mesi al più tardi dopo seguita l’ esazione. 1067. Se il disponente avrà specificata la qualità degli effetti nei quali deve farsi l’impiego, sarà ciò eseguito a termini della sua disposizione; diversamen- te non potrà farsi l’impiego medesimo, che coll’ac- quisto di beni immobili, e con poziorità d’ipoteea svi beni immobili. 1068. L'impiego prescritto nei precedenti articoli, sarà fatto coll’ intervento e ad istanza del tutore no-. minato per Î' esecuzione. i 1069. Le disposizioni per atto tra vivi o per testa— mento, col peso di restituzione, dovranno rendersi pubbliche, ad istanza o del gravato, o del tutore deputato per l'esecuzione, cioè quanto ai beni immo- bili, mediante la trascrizione degli atti sui registri dell’ ufficio delle ipoteche del luogo dove seno situa ti; e quanto ulle somme impiegate sui beni immobi- li, con poziorità d’ipoteca, mediante l'iscrizione sui beni medesimi. 1070. La mancanza di trascrizione dell’atto conle- nente la disposizione, potrà dai creditori e dai terzi possessori, essere opposta, anche ai minori, od inter- detti, salvo il regresso contro il gravato ed il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gli interdetti possano essere restituiti in intiero contro omessa trascrizione, quand’anche il gravato ed il iutore non fossero solvibili. 19. 292 Z. VII. Dei differenti Modi ec. 1071. La mancanza della trascrizione non potrà ese sere supplita od iscusata per la notizia che in qualun- que altro modo icreditori od i terzi possessori potesse- To avere avuto della disposizione.. dt, 1072. Non potranno in alcun caso i donatarj, lega- tar) agli eredi legittimi di colui che avrà fatto la dis- posizione, e neppure i loro donatarj, legatarj od ere- di, opporre ai chiamati la mancanza di trascrizione od iscrizione. i 1075. Il tutore nominato per l'esecuzione sarà per- sonalmente risponsabile, quando non siasi pienamen- te uniformato alle regole sopra stabilite per compro- vare lo stato dei beni, per la vendita dei mobili, per l’impiego del danaro, per la trascrizione e l’ iscrizio- nie, e generalmente, se non'ha praticato tutte le dili- genze necessarie all'oggetto che bene e fedelmente ven- | ga adempito l'obbligo della restituzione. 1074. Se il gravato è in età minore, non potra, an- che nel caso d’insolvibilità del suo tutore, essere resti- tuito in intiero contro l'inadempimento delle regole che gli sono prescritte negli articoli di questo capo. CAPO VII. Delle Divisioni fatte dal padre, dalla madre 0 da atri - ascendenti, tra i loro discendenti. 1075. l padri e le madri e gli altri ascendenti po- tranno dividere e distribuire i loro beni, tra i loro fi- gli e discendenti. Z.. 8, cod. de inofficioso testamento.— Novell. 18, cap. 7; novell. 107. i 1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi© per testamento, colle stesse formalità, condi- zioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe’ testamenti. i Le divisioni fatte tra vivi non potranno contem- plare che i beni presenti, MU qui lui mo ipa pui dall 0, Lu he DI (SI i ul iltoki seat da Cini near N pra per tap e l'ntn tutteledì mentine D pot CASOre Tit delle re so tp, rodi , ndenis ili Vovel or alloli i, co pagine contate T. Il. Delle Dorazioni tra vivi ec. 223 1077. Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni lasciati dall’ ascendente al tempo della di lui morte, i non compresi saranno divisi in confor- mità della legge Novell: 18, cap. 7; 1. 35,61, /f. de haeredib. in- stituend.; leg. 21, cod. famil. erciscund. 1078. Sarà interamente uulla la divisione la quale non è stata fatta fra tutti i figli che esisteranno al tem- po della morte, e fra i discendenti dei figli predefunti. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra’ quali venne fatta la divisione, po- iranno provocarne una nuova nelle forme legali. r. 32 et 36, cod. de inoffic. testam. i 1079. La divisione fatta dall’ ascendente potrà im» pugnarsi per titolo di lesione oltre il quarto: potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risultas- se dalla divisione e dalle disposizioni fatte per anti- parte, che uno de’ condividenti abbia un vantaggie. maggiore di quello che la legge permette. x. 8, cod. de inofficioso testamento. 1080. Il figiio che per alcuna delle canse espresse nell'antecedente articolo, impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà definitivamente condannato non che in quel» le della lite, se il reclamo non è fondato. CAPO VIII. Delle Donazioni fatte per Contratto di matrimonio agli Sposi, ed ai Figli nascituri dai medesime. 1081. Ogni donazione fra vivi de beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli spo- si; o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole genera- li prescritte per le donazioni faite a questo titolo.| Essa non potrà aver luogo a vantaggio dei figli na- scituri, eccettuati i casi enunciati al capo VÌ. di que-. sto titolo. È 1082. I padri e madri, gli altri ascendenti, i paren- 924 L. III. Deî differenti Modi ee. ti collaterali degli sposi, ed anche gli siranieri, potrane no per contratto di matrimonio disporre di tuil o di parte dei beni che fossero per lasciare al tempo della loro morte, tanto in favore de detti sposi, che de'figli nascituri dal loro matrimonio, nel caso in cui il do- nante sopravvivesse allo sposo donatario.————* Tale donazione, quaniunque fatta a vantaggio sol- tanto deglisposi o di uno di essi, s: presumera sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fat- ta a favore de figli e discendenti nascituri dal matri» monio. 1083. La donazione fatta secondo la forma prescrit- ta nel precedente articolo, sarà irrevocabile in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre, a titolo gratuito, degli oggetti compresi nella dona- zione, eccetto che per picciole somme a titolo di ri= compensa od altrimenti. Contr. l. 15, cod. de pactis. 1084. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e futuri in tutto o in parte, coll’ obbligo però di unire all'at- to di donazione uno stato dei debiti e pesi del donan- te esistenti al giorno della donazione, nel qual caso sarà in facoltà del donatario, al tempo della morte del'donante, di ritenersi i beni presenti, rinuncian- do al soprappiù dei beni del donante.. 1085. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, mon fu unito all’atto di donazione de' bevi presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accetta- re o di rinunciare intieramente la donazione. In caso di accettazione, nou potrà pretendere se non i beni i quali si troveranno esistenti al tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i de- biti e pesi ereditarj. 1086. La donazione, per contratto di matrimonio in favore degli sposi e dei figli mascituri dallo stesso patri all i) I) I 10, TEOR media al lip pOù chit Stu It, è agi UA 1 dame {uri dit ì form LL Cable in rd pù de esi nl 2a lab di mat esiti di uni pesi cl nel ua o del li, Tina pel pr zione lodi an ione. bo e poni la mu dit TL pdl T. Il. Delle Donazioni tra vivi. 225 matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà ancora essere fatta colla condizione di pagare indistin- tamente tutti i debiti e pesi dell'eredità del donate, ovvero sotto altre condizioni, l'esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà: il donatario sa- rà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunciare alla: donazione, e nel caso che. il donante, pel contratto di matrimonie, si fosse ri- servata ia facoltà di disporre di un effetto compreso pella donazione de'suoi beni presenti, o di una deter- minata somma da ricavarsi da’ suddetti beni, l’effetio ola soma, quando egli morisse senza averne dispo. sto, sì riterranno compresi nella donazione, ed ap- parterranno al donatario od a’ suoi eredi. 1087. Le donazioni fatte per contratto di matrimo- nio non potranno essere impugnate, nè dichiarate nville, sotto pretesto di mancanza d’accettazione. 1088. Qualunque donazione fatta a contemplazio- ne di matrimonio sarà senza effetto, se il matrimonie non segue., Ls 91 et 22; L-41, in prince. ff. de jure dotium; I. 4,62, /7- de pactis.) 1089. Le donazioni fatte ad uno degli sposi ne'mo- di qui sopra enunciati negli articoli 1082, 1084,e 1086 saranno pure senza effetto, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla sua discendenza. 10g0. Tutte le donazioni fatte agli sposi a contem- plazione del ioro matrimonio, saranno al tempo delia apertura dalla successione del donante, riducibili alla porzione di cui la legge gli permetieva di disporre. CAPO IX. Delle Disposizioni fra conjugi, per contratto di Matrimonio, o durante il Matrimonio. 1091. Gli sposi potranno per contratto di matrimo- nio fursi reciprocamente,© l'uno dei due all'alire, è 596. L.III. Dei differenti Modi ee. quelle donazioni che giudicheranno a proposito, sot- to le modificazioni in appresso indicate. L. 27, Î: de donationibus inter virum et uxorem,; 2. 1,6 1,/F de donationibus. 1092. Qualunque donazione fra vivi de’ beni pre- senti, fatta fra sposi per contratto di matrimonio, non s'intenderà fatta sotto la condizione della sopravvi- venza del donatario, se questa condizione non è for- malmente espressa, e sarà sottoposta a iutte le regole: e forme prescritte di sopra per tali donazioni. V. leg. 9, cod. de donationibus inter virum el uxo- rem. 1093. La donazione de'beni futuri o de' beùi pre- senti e futuri, fatta fra gli sposi per contratto di ma- trimonio, o da un solo di essi, o reciprocamente, soggiacerà alle regole stabilite nel capo precedente, rie spetto a tali donazioni che loro venissero faite da ter- ze persone, eccetto che non sarà(rasmissibile ai figli nati dal matrimonio, in caso di premorienza del con» juge donatario al conjuge donante. 1094. Lo sposo, sia nel contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, poirà nel caso 1h cui non lasciasse nè figli nè discendenti da questi, disporre in favore dell’aliro conjuge, della proprietà di iutto ciò di cui potrebbe disporre in favore di un estraneo, è potrà pure lasciare l’usufrutto della totalità di queila porzione di cui la legge proibisce disporre in pregiu- zio degli eredi. E nel caso in cui il conjuge donante lasciasse figli o discendenti da essi, potrà donare all’ altro conjuge; o una Quarta parte de’ suoi beni in proprietà, ed una quarta in usufrutto, 0 la metà di tntiti i suoi beni sol- tanto in usufrutto.» 1095. Il minore non potrà, per contratto di matri. ‘monio, donare all’altro sposo, tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non ia Rd bai, att dell LI Jane aj RUSSO io, Viund i 0 de li utratodig proce prece o dale sula lenza dla matri 13 ib ce I, dip di dilro esi lidi Rupe odi done EL, rta T. II. Delle Donazioni tra vivi ec. 227 coll’approvazione ed assistenza di coloro il cui assen= so è prescritto per la validità del suo matrimonio; mediante tale consenso egli potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in età maggiore di dona re all'altro conjuge. V. 4. 1. cod. si adversus donationem; L. 1, cod. si adversus dotem. L. 9,$1, ff. de minoribus. 1096. Qualunque donazione fatta fra conjugi, du- rante il matrimonio, quaniunque qualificata per do- nazione fra vivi, poirà sempre rivocarsi. La revoca potrà farsi dalla moglie, senza esservi au- torizzata dal marito o dal giudice. Queste donazioni non saranno rivocabili per la s0- pravvenienza dei figli- i c.1, 0. 32,$ 2; fj: de donationibus inter virum et uxorem.“ohass| 1097. I conjugi, durante il matrimonio, non po- tranno, nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto. n 1098. Il marito ola moglie, cheavendo figli di altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte eguale alla minore che sia per pervenire ad uno de’figli legit timi, senza che in verun caso queste donazioni pos- sano eccedere il quarto de’ beni. L.5 et 6, cod. de secund. nuptiis. 1099. I conjugi non potranno indirettamente farsi alcuna donazione oltre ciò che loro è permesso dalle precedenti disposizioni. sl Sarà nulla gualunque donazione o simulata, 0 fatta ad inierposta persona. L. 22 ff. de donat. inter virum et uxorem; leg. 55,6 3, ff. de donationibus mortis causa, L. 3, Q ultimo, ff pro socio.- 1100. Saranno considerate come fatte ad interposte 928 L.1II. Dei differenti Modi ec. persona, le donazioni di uno de’conjugi, o ai figli cad uno dei figli dell’ aliro conjuge nati da un altro matri: monio, e quelle pure fatte dal donante ai parenti dei quali L'altro conjuge fosse 1’ erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest ultimo non sia so- pravvissuto.al suo parente donatario.. L.35,$4et5,1.5,$ 2; 4. 60, 7: de donationib.in=. ter. vir. er umor.; 1.5,6 2, ff. de bonis liberorum. TITOLO II i i Dei Contratti o delie Obbligazioni convenzionali în genere. CAPOL Disposizioni preliminari. 1101. Il contratto è una convenzione mediante la quale una o più persone si obbligano verso uva 0 più persone, a dare, a fare, o a nou fare qualche cosa.| L. 5 in princ., ff: de obligation. et actionibus; 1.9, $ 2, f: de pactis.— Instit. de obligationib. in princ. 1102. Il contratto è siza//lagmatico o bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uDi verso gli altri. 1105. E zriloterale, quando una o più persone si obbligano verso una e più persone, senza che per par- te di queste ultime siavi alcuna obbligazione. - 1104. È commutativo, quando ciascuna parte si ob- bliga a dare o a fare una cosa che viene riguardata co- me l'equivalente di ciò che gli si dà, o di ciò chesi fa per essa. È contratto d'azzardo, quando l'equivalente con- siste nell'avventurare, tanto da una parte che dall’al- tra il guadagno o la perdita ad un avvenimento in- certo. 1105. Il contratto di beneficenza, è quello in cui una delle parti procura all’ altra un vantaggio meramente gratuito. pet Malo ti pra Uitolh DO ong, ont berona, venia) b meli eroi altera fopiku: n. ia pa rocimali iù pa ache ot, ptt pUarthi* Ico di valeoke? echebli pinto pina merinai T.1II. Dei Contratti ec. 229 1106. Il contratto a titolo oneroso è quello che as- soggetta ciascuna delle parti a dare 0 a fare qualche cosa. 1107-I contratti, sia che abbiano una propria de- nominazione, o che non ne abbiano, sono sottoposti a regole generali, le quali formano l’ oggetto del pre- “ sente titolo. Le regole particolari per determinati contratti ven- gono stabilite in appresso sotto i titoli relativi a cia- scuno di essi; e le regole particolari risguardanti og= getti commerciali vengono stabilite dalle leggi sul eommercio., CAPO II Delle Condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni. 1108. Quattro condizioni sono essenziali per la va- lidità d’una convenzione:. i Il consenso di colui che si obbliga; La capacità di contrattare; T,a certezza della cosa che forma il soggetto della convenzione; i Una causa lecita per obbligarsi. z.1,62 et 3,/7. de pactis; 1. 2. ff. de obligationi- bus et actionibus; l. 237,6 1; ff. de verborum obliga- tionibus; l:1,6 12, et 13 ff. de obligationibus et actio- nibus; 4.6, 141,62, ff: de verborum obligationi- bus; I. 94, 9h; l. 115, in pr. ff. de verborum obliga- tionibus; L. 3,65, /F. de eo quod certo loco; 19,26, am; 1.33,$ 1,7. de verborum obligationibus; l. 27, 6 4, de pactis; 1. 6, cod. eod.— x. 1,09e011; 2. 51, VP. de obligationibus et actionibus; l. 7, 1.61; 1.35, in pr JE de verbormm obligationibus; L. 6, cod. de pa- etis; l. 185, J. de regulis juris. SEZIONE T. ‘ Del Consenso. 1100, 11 consenso non è valido, se è stato dato per 29 230 L. 111. Dei differenti Modi ee. errore, se fu estorto per violenza o surretto per dolo, L. 116, un prietfj2,f dereg. juris; I. 67,(de — obligationibus et actionibus; L. 1 ,l. 21,65, Lf: quod metus causa; l:1(f. de dolo malo. 1110. L'errore non produce la nullità della conven= zione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto. Non prodice nullità quando non cade che sulla persona con la quale s'intende di contrattare, eccetto che la considerazione di questa persona sia la causa principale della convenzione. | L.9,inpr.et$2;l.11,l.41,;$61;L10,.14;0t 2. 9,$ 1,7. de contrahenda emptione; 1. 22, I. de ver= borum obligationibus. 1111. La violenza usata contro colui che ha contrat- ta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia sta= ta usata da una terza persona diversa da quella a van- taggio della quale s’ è fatta la convenzione. L.9,$ 15 4. 14,6 5, ff. quod metus causa; l.5, cod. de his quae vi metus. 1112, Il consenso si considera estorto per violenza, quando questa è di tale natura da fare impressione sopra una persona sensata, e da poter incuterle il tie more di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerabile e presente. Si ha riguardo in questa materia, alla età, al ses- so ed alla condizione delle persone. L.2,0g.3,61;45,456;1.8,61et9;1.99,f. quod metus causa; l. 1,.de his quae vi metusve ausa; 4. 184,/ de regulis juris.. 1115, La violenza è causa di nillità di contratto, non solamente quando è stata usata verso uno de’con- traenti, ma ancora quando lo fu verso il marito, la moglie, o discendenti od ascendenti dello stesso con- traente.; L.8 65,/ quod metus causa. ® conttà quos per ci x iù N h;bh} Dik dl LTT alati Na sal toh Lf chela nori ql le, aus; ht opera Te ip “init suc Ja de gta;ba) elsa dicon puote Imac en . T. 101. Dei Contratti ec. 231 1114, Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre, od altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il ‘© contratto. Argum. ex l. 29, ff. de ritu nuptiarum; 1. 26, G1,/. de pignoribus et hypothecis;£. 2, cod. qui et adversus | quos in integrum restutuuntur. 1115. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se cessata la medesima, sia stato approvato, od espressamente, 0 tacitamente, 0 con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla legge per la restituzione. È L.2et4, cod. de his quae vi metusve causa. 1116. Il dolo è causa di nullità della convenzione quando i raggiri praticati da uno de’ contraenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l'altra parte non avrebbe centrattato. Il dolo non si presume, ma deve essere provato. L.7,$10, 48; 7 de dole malo.— Argum. ex Ì. 5, cod. si ex fals. instrument.— V. L;1.$ 2, /f.de dolo malo.— Leg. 6, cod. de dolo mato. 1117. Laiconvenzione contratta per errore, vielen- za, 0 dolo, non è nulla ipso jure; ma essa dà luogo soltanto ad agire per la nullità o rescissione, nei casì e modi espressi nella sezione settima del capo quinto del presente titolo. Monac. in£. 21 ff. quod meius causa-; 1118. La lesione vizia le convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti, o riguardo a determina= te persone, come Verrà dichiarato nella medesima se- zione. i 1119. Nessuno; in generale, può obbligarsi o sti- ‘pulare in suo proprio nome che per se medesimo. Institut. de inutilibus stipulationibus,$ 18 e/ 20, 1 38 ,in pr.,Qlett7;i.85, in pr.Sf. de verborum 252 L. 111. Dei differenti Modiec. obligetionibus; l. 73,6 4, ff. de regulis juris; L3,ino fin, cod. ne uxor pro marito 4 1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi verso unaltro promettendo il fatto d' una terza persona; salvo, contro il promettente, il regresso a quello a fa. vor di cui si è obbligato, nel caso che la detta terza persona ricusi di prestarsi ail’ esecuzione dell’obbliga- zione. Z. 38,$ 2; 4. 81, /F. de verborum obligationibus. 1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio d’an terzo, quando tale sia la condizione contenuta in una stipulazione, che si fa per sè stesso, od in una dona- zione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa sti- pulazione non può più rivocaria, se il terzo ha di- chiarato di volerne approfittare. NA L. 58,620, 21 et 25, /f. de verborum obligationi- Bus; 1. 10, ff. de pactis dotalibus. 11292. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non ri- sulti dalla natura della convenzione. L. 143, ff. de regulis juris; 1. 56, 6 1,7. de verbo- rum obligationibus; L. 57, f. de adquirenda vel omit- tenda huereditate;.2, cod. si pignus pignori datum Sit; l 17,6 5, ff de pactis. i SEZIONE II. . Della capacità delle Partì contraenti. 1123. Qualun que persona può contrattare se non è dichiarata incapace dalla legge. L. 21, cod. mandati. 1124, Incapaci a contrattare sono ,. 1 minori, 3 V. 1. 101, /. de verbor. obligat.— Vi. tot. titul., ff: de minogib. et cod. de in integr. restitulion. minor. Gl'interdetti, Le donne maritate, nei casi espressi dalla legge» È dia clip Da trgi N 4200), deli Lone d Hu a Vl conta cdinavà lip e il tir rum ol bia dip quando Cd $1,fidei Dip fra rallasteni tt. a, ni ubi £ PIE. Dei Contratti ec. 255 V. tot. titul.,{f. ad senatus-consul. Felleian., cod. eod.— Novell. 134, cap. 8; l. 12,/}: de minorib. E generalmente tutti quelli cui la legge proibisce eerti determinati contratti. La,$12,13, 14 et 15, ff.de obligationibus et actio- nibus;. 6,1. 142,92, /f- de verborum obligationib. 2. 1, cod. de inutilibus stipulationibus; L. 7, cod. de contrahenda et commitrenda stipulatione 1125. ll minore, l’interdetto e la donna maritata non possono impugnare, per causa d’incapacità, le loro obbligazioni, che nei casi preveduti dalla legge. Le persone capaci d’obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto, 0 della donna, maritata, con cui esse hanno contrattato. Institut. lib. x, tit. 91, in pr. L-15,$29 s.É- de actionibus empti et venditi. SEZIONE III. Dell’ oggetto e della materia dei Contratti.| 1126. Qualunque contratto ha per oggetto ma co- sa che uno de’ contraenti s' obbliga di dare, ovvero si obbliga di fare, o non fare. x.$, in pr., ff. de obligationibus et actionibns. 1127. Il semplice nso od il semplice possesso d'una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima. i 1198. Le sole cose clie sono in commercio possono essere oggetto di convenzione. L. 182, ff de regulis juris; 1. 54, i. 83,65;/. 103, £ de verborum obligationibus; l. 6, 1. 54,61,/ de contrahenda emptione. 1129. L’ obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie- La quantità della cosa*può essere incerta, purchè possa determin@rsi. &. 94, et 95,{}- de verborum obligationibus. 20. 254 L. III. Dei differenti Modi es. 1150. Le cose future possono essere oggetto di una.| ebbligazione. Non si può rinunciare però ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione sopra la medesima successione, neppure col consenso di quel- lo della cui eredità si tratta.. i L. 8,}. de contrahenda emptione; 1. 15, È 19 et 30, cod. de pactis.— L. 4, cod. de inutilibus stipula». tionibus; L. 61,{j. de verborum obligationibus.( No- vel. 19 dell’imperator Leone)..Z. 3, cod. de colla- tionibus. i SEZIONE IV... ‘Della Causa. 1131. L' obbligazione senza causa, 0 fondata sopra una causa falsa od illecita, non può aver alcun ef- feito. L.7,694; 1. 27,64, de pactis; 1. 6, cod. eod.|. 121,61, de verborum obligationib. Tot. titul., lf de conditione sine causa. 1132. La convenzione non lascia di essere valida ancorchè la causa non sia espressa. 1133. La causa è illecita quando è proibita dall legge, quando è contraria ai buoni costumi od all’or- dine pubblico. i i L.7,$7,ff.de pactis; 1. 6, cod. eod. I. 19, 26,27, 61,123 e# 134, /}. de verborum obligationibus. CAPO III. Degli Effetti delle Obbligazioni. SEZIONE iI. è; Disposizioni generali. 1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte. Non possono essere rivocate che, o per mutuo loro consenso, o per le cause autorizzate daila legge. Esse devono essere eseguite di buona fede. la, otti; Ulti, lait, LI l U, I Il Uil Vear ) Atria DICI To. 1 ester prob uniolde male bt bi muluolo T, 111. Dei Contratti ec. 935 | x. 83, de regulis juris; Lr, 66 ,.f depositi vel, contra; l. 5, cod. de obligationibus et actionibus. 1155. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma anche a tutte le conseguenze che l'equità,| uso., o la legge attribuiscono all’ obbliga- zione secondo la di lei natura. vai 1.2,653,/7. de obligationibus et actionibus; 1.31, 6 20, /7. de aedilitio edicto. i SEZIONE Il Delle Obbligazioni che consistono nel dare. 1136. L’ obbligazione di dare include quella di con- ‘segnare la cosa,€ di conservarla sino al tempo della ‘sua consegna, sotto pena. del risarcimento de’ danni ed interessi verso il creditore. L, 11561 062, de activnibus empti et venditi. 1137. L'obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione non abbia per oggetto che l'utilità di una delle parti, quanto se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopone colui che ne è incaricato, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia. Quest obbligo è più o meno esteso relativamente ad- alcuni contratti, i di cui, effetti a questo riguardo sone spiegati ne’ rispettivi titoli. | Argum. ex L. 35,64; L. 56».F de contrahenda em- prione; l.11, ff. eod.; 1.17 sf de periculo et com- modo rei venditae. aj i 1158. L’ obbligazione di consegnare la cosa è perfel- ta col solo consenso de’ contraelli+ Tale obbligazione costituisce proprietario il cre- ditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento, in cui dovrebbe essere consegnata, quan- tunque non sia seguita la tradizione, purchè il debi- tore mon sia in mora della consegna, nel qual caso la cosa. rimane a di lui rischio. crgum. el. 1,1 4, cod. de periculo el commaodo 236 L. 111. Dei differenti Modi ec. rei venditae; l. 7, 1.8,l12,L14etlh sl dd. titul., Li 1r, ff. de evictionibus; I 10, f7. de regulis Juiis+ n° 1159. 1l debitore è costituitoin mora tanto median- te intimazione od altro atto equivalente, quanto in vigore della convenzione, allorchè essa stabilisce che ìl debitore sarà in mora alla scadenza del termine senza necessità di alcun atto. x. 23, ff. de verborum obligationibus; 1.4, ff. de lege commissoria; l. 18, ff. de usuris; l. 197, ff. de verborum obligationibus; L. 23, vers. de illo, f.. de obligationibus et actionib.; 1.12, cod. de contrahenda e! committenda stipulatione. Glos. in diet. leg.9. 1140, Gli effetti dell’obbligazione di dare o di con- segnare un immobile sono regolati nel titolo della Vendita, ed a quello dei Privilegi, e delle Jpoteche. 1141. Se Ja cosa che taluno si è obbligato di dareo di consegnare successivamente a due persone è pura- mente mobile, quella fra di esse, cui ne fu dato il possesso reale, sarà all’ altra preferita, e resterà pro prietaria, ancorchè il suo titolo sia posteriore di da- ta, purchè sia il possesso di buona fede. V. 4.15, cod. de rei vindicatione, I. 20, cod: de pactis. ui. SEZIONE ill. Dell’ Obbligazioni di fare 0 di non fare. 1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in ca- so d’ inadempimento per parte del debitore, sirisol- vono nel risacimento dei danni ed interessi. L.75, 67, ff.de verborum obligationibus. 1143. Ciò non ostante il creditore ha diritto di do= mandare che sia distrutto ciò che fosse stato fatto in contravvenzione all’obbligazione, e può farsiauto-, rizzare a distruggerla a spese del debitore senza pre- giudizio de’ danni ed interessi quando, vi sia luogo. 1144. Nel caso d’ inadempimento può egwalmente il Tank it I qua ear delta iba;k{ i| In; d erat skin 1 adi 08 fi nn br tt, da di ge tb pl sa) file vigile \- T. III. Dei Contratti ee.«| 257 essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l obbligazione a spese del debitore. i, 1145. Se l’ obbligazione consiste nel non fare, quel- lo che vi contravviene è tenuto a’ danni ed interessi. pel solo fatto della contravvenzione. cirgum. ex l. 122,65 et 6,/7 de verborum obliga- tionibus. Li Ss EZIONE TIVI 0 Dei Danni ed Interessi per l’ inadempimento dell’ Obbligazione. 1146. I danni e gli interessi sono dovuti, quando il debitore sia in mora ad eseguire la sua obbligazione,© quando la cosa che si è obbligato di dare o fare now possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che lo stesso debitore lasciò trascorrere. . L. 113, /. de verborum obligationib.; L. 77, ff. eod. 1.12, cod.de contrahenda et committenda stipulatione.. 1147. ll debitore è condamnato, se vi è luogo, al pagamento dei danni ed interessi, tanto per l’imadem- pimento della obbligazione, quanto per il ritardo. della esecuzione, qualora egli non provi che l’inadem- pimento sia provenuto da una causa estranea ad esso non imputabile, ancorchè non siavi per sua parte in- iervenuta mala fede... L. 5, ff. de rebus creditis. 1148, ll debitore non è tenuto a verun danno ed in: teresse, quando in conseguenza di una forza irresisti- bile o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fa- re ciò cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.| i L. 25, in fin., ff de regulis juris. i 1149. 1 danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadaguo di cui fu privato, salve le modificazioni ed eccezioni in appresso spiegate.; ai L. 15, ratam rem haberi. atta; 258 L. Il 1.Dei differenti Modi ec. 1350. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando l'inadem- pimento della obbligazione non derivi da suo dolo, L. unic. cod. de sententits quae pro eo quod interest. 1151. Nello stesso caso in cui l’imadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni ed interessi relativi alla perdita sofferta, ed al- - l'utile perduto dal creditore, non devono estendersi, se non a ciò che è una consegueriza immediata e di- retta dell’ inadempimento della convenzione. Argum. ex l. 43, in fin., et 1 44, fjj. de acrionilus empti et venditi. 1152. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una de- terminata somma a titolo dei danni ed interessi, non. può attribuirsi all’ altra parie con somma maggiore o minore. Arg. ex l.1, in princip., fl. de pactis; 2. 23, ff. de regulis juris; lL 1, in princip., ff. de pecunia constitut. 1155. Nelle obbligazioni che sono ristrette al paga» mento di una somma determinata, i danni ed inte ressi risultanti del ritardo di eseguirle, non consisto- no giammai, se non nella condanna a pagare gl’inte- ressi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio ed alle assicurazioni. Questi dauni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita. Non sono dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi in cui la legge dichiara che debbano ipso jure decorrere. Argum. ex l. 88, ff. de regulis juris.— 1. 127,ff de verborum obligationibus.— L15699, ff de actionibus empti et venditi; ll 19, ff. de periculo et commodo rei venditae; l. 44, ff. de usuris. 1154. Gl’interessìi scaduti dei capitali possono pro= dune gialmbale purchè It) gione sì! e j dai top Fnada, 'o dol, intimo pinta; lore, i) ed il onde, Itaedi î {onlus le coli fua de UNU Daggi 13, fd Psi bl pg 1 ini Igloo»| l'nte= colari (cell randa; ebbi mf fa cube ope|} T.I1II. Dei Contratti ec.-239 durre interessi o in forza di una dimanda fatta giudi- zialmente, o in vigore di una convenzione speciale, purchè tanto nella dimanda, quanto nella conven- zione si tratti d'interessi dovuti almeno per un anno intiero.“pa V. 2:29, ff. de usur.; 1.28, cod. eod., 1. 26,$.1, /f. de condict. indebit., I. 20, cod. ex quib. caus. i nfam. irrogat. 1155. Ciò nondimeno le rendite scadute, come i’ fitti, le pigioni, ei proventi arretrati delle rendite perpetue, 0 vitalizie, producono interessi dal giorno della dimanda o della eonvenzione. La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore a scarico del debitore. SEZIONE V. | Della interpretazione delle Convenzioni. 1156. Nelle convenzioni si deve indagare qual sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, an- zi che attenersi al senso letterale delle parole. L. 219, ff de verborum significatione.-— Argum. ex l. 1, cod. plus valere quod agitur.—- D.:168, 6 1, ff. de regulis juris. È 1157. Quando una clausula è suscettibile di due sensi, si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello, con cui non ne potrebbe produrre alcuno. 1. 80, ff. de verborum obligationibus; l 12, Sf de rebus dubiis. i 1158. Le parole suscettibili di due sensi devono es- sere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto. x. 67 ff. de regulis juris. 1159. Ciò che è ambiguo s’ interpreta da ciò che sì pratica nel paese dove si è stipulato il contratto.. L:54, ff. de diversis regulis juris.: } 240 L. Il}. Dei differenti Modiec.{|_». 1160, Nei contratti si devono avere per apposte le elausole che seno di uso ancorchè non siano espresse. L. 31,6 20,ff. de aedilitio edieto. 1161. Le clausole delle convenzioni s' interpretano. le une pet mezzo delle altre, dando a ciascuna il sen- so che risulta dall’ atte intiero. i L. 24,f. de legibus; t. 126, f. de verborum signifi- cazione. 1162. In dubbio, la convenzione s’ interpreta con- tro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l obbligazione. 1. 39, f. de pactis; l. 21 sf. de contrahenda em- ptione; L. 99, in pr.; L. 58,$ 18,7. de verborum obli- gationibus; L. 26,/ de rebus dubiis; dl. 175, in pr. ff. de regulis juris. 1163. Per quanto siano generalii termini coni quali si è espressa una convenzione, essa non comprenile che le cose sopra le quali apparisce che le parti sì sia- no proposte di coniraitare.: Argum. ex leg. 9,$ 1.— L.5, ff. de transactionib; 1.3,61;/. 12, f. cod. 1164. Quando in un contratto sì è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un’obbligazione, non si presù- meche siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi, ai quali a termine di ragione può estendersi l’obbliga-| zione isiessa. 1 x. 81, /F de regulis juris; 1, 56, ff. mandati vel con- tra.. i SEZIONE VI. Degli effetti delle Convenzioni riguardo ai Terzi. 1165. Le convenzioni non hanno effetto che ira fe parli contraenti; esse non pregiudicano nè giovano ai erzi che nei caso preveduto nell’ articolo 1121. L.7,$ 19; 4. 20, 4.297,64, /. de pactis; L. 1, cod. inter alios acta vel judicata;£. 25, cod. de pactis» 1166. Non ostante i creditori pessone esereitartò vi 3 con. Ock) 'P. 111. Dei Contratti ec.. 241 tutti i dirtti, ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali. Argum. ex L. 68, ff: de regulis juris.. 1167. Possono pure, in loro proprio nome, impu- gnare gli atti fatti dal loro debitore in frode delle loro ragioni. Devono nondimeno riguardo alle loro ra- gioni enunziate nel titolo delle Successioni, e nel titolo del Contratto di matrimonio e de’ Diritti ripettivi «egli sposi conformarsi alle regole che ivi sono pre- scritte. V. Tot.tit.-quae in fraudem creditorum facta sunt. CAPO IV. Delle diverse specie di Obbligazioni- SEZIONE TIT. Delle Obbligazioni condizionali. so Della condizione in genere e delle sue. ; diverse specie. 1168. L’obbligazione è condizionale quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto;© tenendola in sospeso finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in taso che l'evento succeda, o non succeda. 1169 La condizione casuale è quella che dipende dall’azzardo, e la quale non è in potere nè del credi- tore nè del debitore. 1170. La condizione potestativa è quella che fa di- penderò l’esecuzione della convenzione da un avveni- meuto che è in facoltà dell’una o dell’alira parte con- iraente di far succedere o d’impedire. 1171. La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti con iraenti e dalla volontà d’un terzo. 1172. Qualunque condizione di una cosa im possi» 21 «942.. L. IN. Dei differenti Modiec. bile o contraria ai buoni costumi o proibita dalla leg- ge è nnlla, e rende nulla la convenzione da essa di. pendente.- L.1,$9et 11, 1.31, f de obligationibus et actio- nib.;-1.7,L..134,,6:6;-4.8, l 35: in-preet6t, Li LF. de verborum obligationibus; L. 185,{f. de diversis regulis juris.; 1175. La condizione di non fare una cosa impossi- bile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto la detta condizione. S L.7, 8.137,66 ,/7. de verborum obligationibus. 1174. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parle di colui che si è obbligato. Hi L.8,.F. de obligationibus et actionibus; 1. 46,62 et 5; L. 108,6 1, /f. de verborum obligationibus. 1175. Qualunque condizione deve essere adempita nella maniera che le parti hanno verosimilmente vo- luto ed inteso che lo fosse. Argum. ex l. 68, ff. de solutionibus et liberationib. 1176. Quando un'obbligazione è contratta sotto la condizione che un avvenimento succederà in un tem- po determinato, una tale condizione si ritiene manca- ta se il tempo sia spirato, senza che sia accaduto l’e- vento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre essere adempiuta, e non si ritiene manca- ta che quando siasi reso certo che l’ evento non acca- derà. L.10,427,61;4.99-$ 1,7 de verborum oblige- tionibus.: 1177. Quando un’obbligazione è contratta sotto la condizione che l’avvenimento non succederà in un da: to tempo, questa eondizione resta verificata allorchè questo tempo è spirato, senza che sia successo l’avve- mimento; essa è verificata ugualmente, se prima del T. 111. Dei Contratti ec. 245 termine sia certo che, non sarà per succedere l’avveni- mento; e senon vi è tempo determinato, essa non è verificata che quando sia certo, che l’ avvenimento noù sarà per succedere. L.9, L. 10, et£. 115,$ 1,7 de verborum obligatio» nibus. i 1178. La condizione si ritiene per adempita quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l’ adempimento. “— z.81,61,/7. de conditionibus et demonstrationi- bus; 185,97, ff. de verborum obligationibus, L. 24 et 39, /}. de regutis juris.: 1179. La condizione adempita ha un effetto retroat- tivo al giorno in-cui fu contratta obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, Je sue ragioni passano al suo erede. Argum. è© 1.206, ff. de conditionibus institutionum. 1:80. ll creditore può prima che sia verificata la condizione esercitare tutti gli atti che tendono a con- servare i suoi diritti. ti 68. IL | Della condizione sospensiva. 1181. L’obbligazione contratta sotto la condizione sospensiva è quella, la quale dipende o da un avveni- ‘ mento futuro ed incerto, o da un avvenimento succe- duto attualmente, ma non peranco noto alle parti. Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione che dopo l'avvenimento. n Nel secondo caso l’ obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta. L. 37, 1.58 et 39, ff: de rebus creditis: I 100, 1.120, Î. de verborum obligationibus. 1182. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il sogget- to della convenzione rimane a rischio del debitore che ARRE 944 L.1IL: Dei differenti Modi ee.©- non si è obbligato di consegnarla se non nel caso della evenienza della condizione. Se la cosa è intieramente perita senza ci del de bitore, 1° obbligazione è estinta. Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta, o di sciogliere|’ obbligazione,@ di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza di- minuzione di prezzo. Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, it creditore ha il diritto di sciogliere l’obbligaziene, è di esigere la cosa nello stato in cui sì trova, unitamente al danni ed interessi.. L. 5, cod. de periculo et commodo rei venditae; 1.8, in fin. ff. de periculo et commodo rei venditae; L. 3;et Z. 10, un pr.{F de periculo et commodo rei venditae. GILL è Della condizione resolutiva 1183. La condizione resolutiva è quella che verifi candosi produce la revoca dell’obbligazione, e rimet- te le cose nel medesimo stato come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo. Quessta condizione non sospende l'esecuzione della obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a resti- tuire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l’even- to preveduto con la vomdisiona Si Argum. ex l. 1, et 4,. de lege commissoria. 1184. La condizione risolutiv aè sempre sottintesa ne contratti siza//agmatici pel caso in cui una delle parti uon soddisfaccia alla sua obbligazione. In questo caso, il contratto mon è sciolto /pso ju- re. La parte verso cui non fu eseguita 1’ obbligazio- ne, ha la scelta o di costringere l’ altra all’ n ati menio della convenzione quando ciò sia possibile, di domandarne lo scioglimento unitamente ai dini ed interessi. La risoluzione della convenzione deve ii tan ol IT i Boi Tot b3c| tl Lesle pelle tea| Joe T. INI. Dei Contratii ec. 245 giudicialmente, e può essere accordata al convenute una dilazione a norma delle circostanze. e ex l. 2 et 5,.ff. de lege commissoria. SEZIONE II. Delle Obbligazioni a tempo determinato. 1185. Il termine apposto alle obbligazioni è diverso dalla condizione, in ciò che non sospende l’ obbliga= zione, ma ne ritarda soltanto l’ esecuzione. L. 41,$1;/46,in pr..{. de verborum obligatio= nibus. 1186. Ciò che non si‘deva che a tempo determinato non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che è stato‘pagato auticipa— tamente. L. 42, f. de verborum obligationibus;; Lg, in pr. 7. de rebus creditis: 1.10; L. 16,$\h5%. 19 et18, /f. de condictione indebiti; I. 16,$ 1, SF de compensa- tionibus. 1187. Il termine si presume sempre stipulato in fa- vore del debitore, quando non risulti dalla siipula- zione, o dalle circostanze, che siasi convenuto egual- mente in favore del creditore. Di, fi, e 3 4.122, in pr., ff. de verbotum obligationibus; Ì. 17, ff. de reg. juris; l. 70, ff. dé so- lutionibus— V.l. 12,64, ff. de verborum significa- ione. 1188. Il debitore non può più reclamare il henefi- eio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cauzioni che aveva date pel contratto sa suo creditore. ZIONE III. Delle Obbligazioni alternative. 1189. Chi ha contratta un’obbligazione alternati> va si libera dalla stessa, mediante la consegna di una delle due cose comprese nell’obbligazione. n. 34,$ 6, 4. 25, ff: de conirahenda emptione; l. 2, 246 6.3, 7. de eo quod certo loco; 1, 27, ff. de legatis 2.° l, 25, de pecunia constituta. i 1190. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamento accordata al creditore. ° z.10,$6,in fin., f de jure dotium; L 25 in pr., fF. de contrahenda emptione; l. 112 et L. 133,$1,ff de verborumjobligationibus; l. 2,$ 5, de eo quod certe doco. 1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione eonsegnando una delle due cese promesse, ma egli non può astringere il creditore a ricevere parte del- luna, e parte dell'altra.; r.8,62./f.delegatis 11° 2. 25, in pr-, ff. de con- trahenda emptione; l. 21,$ 6, ff. de actionibus empti et venditi. 1192. L’obbligazione diviene pura e semplice quan- tunque contratta in modo alternativo, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell’obbli- gazione. L.n2,:$4; 1.95, in pr. ff. de solutignibus;. 16, {7. de verborum obligationibus, 1. 15, ff. de duobus reis constituendis. 1393. L’obbligazione alternativa diviene pura e sem plice, se una delle due cose promesse perisce 0 nou può più essere consegnata, quand anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa nom può essere offerto in suo luogo. Se ambedue le cose sono perite, e che il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prez- zo di quella che fu} ultima a perire. L.2,93,//. de eo quod certo loco; L 95, in pr., et 6 1, ff. de solutionibus; l. 105, ff. de verborum obli- gationibus; 1. 54,$ 6, ff. de conirahenda emptione; 4. 47, 65,/7. de legatis 1°— 1-82, 6 1,ff. de verbo- rum obligationibus. IL. 111. Dei differenti Modi es. sa T. 111: Dei Contretti éc. 247 1t94: Quando, nel caso contemplato dal preceden- te articolo, la scelta fu accordata nella convenzione al creditore: i O una soltanto delle cose è perita; ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore deve‘ ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta; o il prezzo del- la cosa perita i O ambedue le cose sono perite; ed allora, se il de- bitore è in colpa relativamente ad ambedue, od anche ad una sola; il creditore può domandare il prezzo dell'una o dell’ altra a sua elezione. ‘L. gb, in pr., et$ 1,{f. de solutronibus et liberatio- nibus. i 1195. Se le due cose sono perite senza colpa del de- bitore e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell’articolo 1502. L. 34,6 6,7. de contrahenda emptione; L. 535, L, 57 et 105, ff. de verb. obligationibus. È= 1196. Gli stessi principj si applicano ai casi ne qua- li più di due cose sono comprese nell’ obbligazione al-. ternativa. SEZIONE IV. Delle Obbligazioni solidarie. ar” Dell Obbligazione solidazia fra i creditori. 1197. L’obbligazione è solidaria tra più creditori quando il.titolo espressamente attribuiscea ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intero cre- dito, e che il pagamento fatto ad nno di essi libera il debitore, ancorchè il beneficio dell’obbiigazione sì pos- sa dividere e ripartire tra i diversi creditori. L. 2,/F. de duobus reis constituendis. 1198. Il debitore ha la scelta di pagare o all’uno o all’ altro de’ creditori solidarj, quando non sia stato prevenuto da nno di essi con giudiciale domanda. , 248 L. 1I1. Dei differenti Modi ec. Ciò nondimeno la condonazione la quale sià fatta da un solo de’ creditori solidarj, non libera il debito= re che per la porzione di questo creditore. L.2et 16, ff. de duobus reis constituendis; l. 9; ff. de verborum oblisationibus. 1199. Qualunque atto che interrompe la prescrizio- ne relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori. x-5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.| Gib ‘Dell’ Obbligazione solidaria fra i debitori. 12c0. L'obbligazione è solidaria per parte dei debi- tori quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, iu maniera che ciascheduno possa essere astretto al pa- gamento per la totalità, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore. L. 3,1.3,61,4.11,61,// de duobus reis consti- îuendis, 1.3, cod. de duobus reis stipulandi et pro- mittendi. 1901. E obbligazione può essere solidaria ancorchè uno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall’al- tro al pagamento della medesima cosa; per esempio se l’uno non è obbligato che condizionaimente, men- tre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice, ovve- ro se l uno abbia preso un termine a pagare che non è accordato all’ altro. 1.7, L. 9,6 2, ff. de duobus reis constituendis. 1202. L’ébbligazione solidaria non si presume; ma deve essere stipulata espressamente.» Questa regola non cessa fuorchè nei casi ne’ quali Y obbligazione solidaria ha luogo ipso jure, in virtà d’una disposizione di legge- r. 6,in pri; 8; L11,$ 9, ff. de duobus reis con- stituendis.— Novell. 99, cap. 1.— x. 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.— Authentie. nibustird feti xnle Jen lio con 10.1 trattasol ; debilor chele Lbi got, ded then - n DI. bitorkn neddle Lib 1ob0 to debil Tezl î dd reni hoc ita, cod. eod. tit.—£. 10,95, f. de appellatio- T. ill. Dei Contrattiec. È© 249 nibus et relationibus; 1.45,{F. de re judicatà et de ef- jeclu sententiarum; L. 1 et I. 2; cod. si plures una sen-. sentia condemnati sunt. 1205. ll creditore in virtù di un"obbliggzione ton- tratta solidariamente può fivolgersi contro quello fra i debitori che il creditore stesso vuole scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio di divisione. L.3,$1,/F. de duobus reis constituendis; l. 2 et 3, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi.— Au- ihentic. hoc ita, cod. eod. tit.— Novell. 99, cap. 1, — L.47,f locati conducti. 1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei de- bitori non tolgono al creditore il diritto di Late over- ne delle simili contro gli altri. L.. 28, cod. de fidejussoribus et tito Abu. 1205. Sela cosa dov uta è perita per colpa o duran- te la mora di uno o più debitori solidarj, gli altri con- debitori non sono liberati dall'obbligo di pagare il prezzo della stessa, ma questi non sono tenuti ai dan- ‘ ni ed interessi. Il creditore può ripetere soltanto i danni€ gl’ inte- ressi tanto dai debitori, per colpa dei quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora. ‘n. 18, /. de duobus reis constituendis; È. 52, De D. de usuris et fruetibus; LL 173,62, de diversis regulis juris. ‘1206. Le domande giudiciali fatte contro uno dei debitori solidatj VARE AAA la prescrizione riguar- do a tutti. L. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendi. 1207. La domanda degli interessi proposta"contro uno dei debitori solidarj fa decorrere gl’ interessi ri- guardo a tutti. Argum. ev l. 5, cod. de duobus reis stipulandi et promittendì. 1268. ll condebitore solidario citato dal creditore CHI L. IMI. Dei differenti Modi ee. può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla na- tura dell’ obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure eh’ egli ha comuni con tutti. gli altri condebitori.> Non si possono opporre le eccezioni che sono pura- mente perso nali ad alcuno degli altri condebitori. L. 10 et 19. ff. de duobus reis constituendis. 1209. Quando uno dei debitori divenga erede unico. Jel creditore, o quando il creditore divenga l' unico erede d’ uno dei debitori, Ia confusione non estingue. :1 credito solidario che per la quota e porzione del de- bitore 0 del creditore. i L. 71; in pr. ff. de fidejussoribus et mandatoribus, 1.95,$ 2,/7- de solutionibus et liberationibus. 1210. Jl creditore che acconsente alla separazione el debito a favore di uno dei condebitori, conserva ia sua azione solidaria contro gli altri, dedotta però ‘a porzione del debitore che egli ha liberato dall’ ob- bl:gazione solidaria. 1211. Il creditore che riceve separatamente la par- te di uno de’ debitori, senza riservarsi nella quitanza la solidarietà, 0 è suoi diritti in generale, non rinun- cia all’ obbligazione solidaria che-*riguardo a questo debitore. Non si presume che il creditore abbia liberato il de- bitore dall’obbligazione solidaria, quando ha ricevu-, to da questo una somma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quitanza non dichiari che la riceve per la sua parte. Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro ino de’ condebitori per la sua parte, se questi non vi ha aderito, o senon è emanata una sentenza di condanna. L.18, cod. de pactis.— L-8,$1; ff. de legatis 1° = ex L, 23, cod. de fidejussoribus et mandato» rebus Duk un Sun k lupa| | | ! ©. T°.111. Dei Contiatti ec. 251 1212. Il creditore, che riceve separatamente, e ser» za riserva la porzione dei frutti decorsi ed interessi del debito da uno dei condebitori non perde la so/i- darietà, che per i frutti od interessi scaduti, non già per quelli a scadere, o per il capitale, eccetto che il pagamento separato siasi continuato per dieci anni continui. Alciat. ad /. 8,$ 1 de legatis 1.° 1213. L'obbligazione contratta solidariamente ver- so il creditore si divide ipso jure fra i debitori, i quali mon sono fra essi obbligati, che ciascuno per la sua quota e porzione.= L. 2, cod. de duobus reis stipulandi ef promittendi. 1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero, non può ripetere dagli altri con- debitori che la quota e porzione di ciascuno di essi. Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita ca- gionata dalla sua insolvibilità si ripartisce per contri- buto sopra tutti gli altri condebitori solvibili, e sopra quello, che ha fatto il pagamento. L. 36 et 39, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; 1. 11, cod. eod. tit.; l. 79, ff. de solutionibus. 1215: Nel caso in cui il creditore abbia rinunziato all’ aziorie solidaria verso uno dei debitori, se uno o più degli altrijcondebitori divenissero insolvibili, la porzione di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli, che sono stati precedentemente liberati dalla solidarietà per parte del creditore. 3 1216. Se l'affare per cui fu contratto il debito co- lidariamente, non riguardava che uno de'coobligatii solidarj, questo sarà obbligato per tutto il debito ri- spetto agli altri condebitori, i quali relativamenie ad esso Ron saranno considerati che come sue sicurtà o5e L. 111. Dei differenti Modi ec. SEZIONE V. i Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili, 1217. L’obbligazione è divisibile 0 indivisibile see condo che essa ha per oggetto una cosa che nella sua tradizione, od un fatto che nella esecuzione, è o né suscettibile di divisione materiale od intellettuale. 1.2,$1, ff. de verborum obligationibus. 1218. L'obbligazione è indivisibile quaniunque'a cosa o il fatto che ne è l’ oggetto sia di sua natura di- visibile, se il rapporto sotto cui è considerato nell’ob- bligazione non lo renda suscettibile di esecuzione par- ziale. i L. 72, in pr.; 1.85 in pr. ,et$2,Jf de verborum obligationibus; L. 80,$ 1, ff ad legem Palcidiam. 1219. La solidarietà stipulata non imprime all'ob- biigazione il carattere d'indivisibiltà; | Degli affetti dell’ Obbligazione divisibile- 1220. L'obbligazione che è suscettibile di divisio= ne, deve eseguirsi fra il creditore, ed il debitore come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile, che riguardo ai Iéro eredì, i quali non possono ripe- tere il debito, nè sono tenuti di pagarlo, che per le porzioni loro spettanti, o per quetie per cui sono ob- bligati come rappresentanti il creditore od il debitore. i.. 2, cod. de haereditariis actionibus; l. 55, Di de legatis 2.°; 1221. Il principio stabilito vel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del debi- tore; i; ‘1.9 Nel caso in cui il debito sia ipotecario; 2.° Quando sia dovuto un deierminato corpo; ‘3.9 Quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una è indivisibile; 4.9 Quando fin solo degli eredi è in forza del tito- Jo inear cato dell’ adempimento dell’ obbligazione; I LL ne, tall gieavulo ne dei perti m vota, Dl renntb fecalo)& Nelqua Tito, fn esser verso]. hi, cod.gi fideti — gal| 19) um dé 4 total slala 4 —_ rio NEO T.1I1. Dei Contratti ec. 255 5.9 Quando risulti, o dalla natura dell’obbligazio- ne, o dalla cosa che ne formà l'oggetto, o dal fine che sì è avuto di-mira nel contratto, essere stata intenzio- ne de contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente. Ne' primi tre casi, l'erede che possiede la cosa do- vuta, 0 il fondo ipotecato per il debito, può essere con- venuto per il totale sulla cosa dovuta o sul fondo ipo- îecato, salvo ad esso il regresso contro i snoi coeredì. Nel quarto caso, l'erede unicamente incaricato del de- bito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la totalità, salvo il suo regresso verso i coeredì. i L. 2, in fin, cod. de haereditariis actionibus; 1. 2, cod. siunus ex pluribus haeredibus creditoris; I. 55, FÉ de rei vindicatione.— L. 85, /F. de verborum vbli- gationibus; I. 80,$ 1, ff. ad legem Falcidiam. Degli effetti dell’ Obbligazione indivisibile. 122. Coloro, che hanno contratto congiuntameme un debito indivisibile, vi sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidariamente. Argum. ex l. 192, ff. de regulis juris.— L. 2,61, 2 et 4, ff. de verberum obligationibus. 1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quel- lo, che ha contratto una simile obbligazione. L. 102. in pr., ff. de regulis juris; I. 80,6 1,.f. ad legem Falcidiam; l. 2,6 2, ff. de verborum obligatio- ribus; l. 11,625, ff. de legatis 3.° 1224; Ciascun erede del creditore può esigere l’ in- tiera esecuzione dell’ obbligazione indivisibile. Nou può egli solo. fare Ja remissione della totalità del debito; nemmeno egli solo ricevere. il valore invece delia cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remis- sione o ricevuto il valore della cosa, il coerede non | 29 s54&! L. III Deidifferenti Modi ec. può domandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede, il quale ha fatto la remissio- ne o ricevuto il valore. VELI L. 23,609, fi familiae erciscundae; 1.2,$2,J de verborum obligationibus; L, 18,$ 1, D. de solutionibus et'liberationibus; l 15,$ 12, I. de acceptationi- bus+ i 1225, L'erede del debitore, convemuto per la totali- tà dell’ obbligazione, può dimandare un termine per chiamare in causa i suoi coeredi, purchè it-debito non sia di tai natura che nou possa essere egli solo con dannato; salvo il regresso per la.sua indennità contro i coeredi.; L. 11,$ 23,4 de legatis 3.° SEZIONE VI... Delle Obbligazioni con clausole penali. 1226. La:clausola pemale è quella con cui una pere sona, per assicurare l’adempimento di una conven= zione, si obbliga a qualche cosa nel caso d’ inadem-. Ò pimento+, ù si i n Pi* è “bi kr, 90 i de verborum obligationibus; I. 44, 96, /- de obligationibus, et actionibus; l. 15,$ 2, f}. de rebus dubtis+ i i 1327. La nullità dell’obbligazione principale pro» duce ia nullità della‘clausola penale. i La nullità della clausola penale non porta quella dell’ obbligazione principale;; doi 1.129, 9 15 i 155,$ de regulis juris; 1.97, in pri; 1. 126,63, /f: de verburum obligationibus. ipa 1228. li creditore può agire per l'esecuzione dell'ob- bligazione principale in vece di domandare la pena stipulata contro il debitore che è ih mora- ba 1.132,$2 ,/f: de verborum obligationibus; 228, f: de qetionibus empti et venditi; L. 2,€ 5, f. de lege commisseria; ì. 40, cod. de transactionibus.— ra gum. 6% 1 6, cod. de legibus+ I. ITI. Dei Contratti eè. 1255 1229. La clausola penale è la compensazione dei danni ed interessi che soffre il creditore per l’ina dem- pimento della obbligazione priticipale, Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa e la pena, quando non l’abbia stipulata per il semplice ritardo. i A. 4&ret 42, ff. pro socio} 1. 28, /7. de actionibus empti et venditi; I. 16 et 19, /f. de transactionibus; î 10,61, ff de pactis. 1250» Tanto nel caso che l’obbligazione principale coutenga un termine nel quale debba eseguirsi, quan- to nel caso che non lo conieiga, la pena non$incor- se, se non quando è in mora colui che si è obbligato oa dare, o a ricevere, o a fare. r. 23,ff. de obligationibus et actionibus; È 1 15, /f. de verborum obligationibus. 1251. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè l’ obbligazione principale è stata eseguita in parte. 4 ai; L. 9,$1,//7. si quis cautio in judicio sistendi; l.uni= ca, cod. de sententiis quae pro eo+ 1232. Quando l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisi= bile, la pena si incorre per la contravvenzione di un solo degli eredi de! debitore; e può domandarsi per intiero contro il contravventore, ovvero contro cia- scuno dei coeredi per la loro quota e porzione; può anche domandarsi coll’ azione ipotecaria per il tutto, salvo il loro regresso contro colui per il cui fatio si è incorsa la pena. i L.4,$1; 1.83, 65, fede verborum obligationibus. 1255. Quando 1’ obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, nori s'incorre la pena, che da quello degli eredi del.debitore, che contravviene a tale obbligazione, e per la partesolamente della obbli- i DI Sat 256.£.IIl Deidifferenti Modiee. gazione principale, per cui era egli tenuto, senza che © si possa agire contro coloro che l'hanno eseguita. Questa regola ammette eccezione allorchè essendo I stata apposta la clausola penale ad oggetto che nou si potesse fare il pagamento parzialmente, un coerede ha.; impedito, che l'obbligazione venisse per intiero adem- pita: in questo caso può esigersi da esso la pena in- ù tiera, e dagli altri eredi la sola porzione; saivo a questi il regresso. 1.2, 65 et6; 4. 72,(7. de verborum obligat. CAPO De’ modi con cui si estinguono le Obbligazioni. 1234. Le obbligazioni si estinguono. Col pagamento, Colla novazione, Colla remissione volontaria, Colla compensazione, Colla confusione, Colla perdita della cosa, È Colla dichiarazione di nullità, o colla rescissione, Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo, E colla prescrizione, che formerà il soggetto d'un titolo particolare. L.34,[f de solutionibus et liberationibus; 1. 47, et| 216, /. de verborum significatione; L. 9, cod. de solu lionibus; La, ffide novationibus et delegationibus; li L de accepiationibus; L.&, cod. de compensationibus; 1.75, f}. de solutionibus et liberationibus: L. 95,6», & de solutionibus et liberationibus; L. 35, et 67;,f. de verborum obligationibus. 3 SEZIONE I. Del Pagamento. 1. Del Pagamento in generale. 12554 Qualunque pagamento suppone un debi- Po ale 3 degal stadi th (o desi dribus; E 07 È un di lion_ T. III. Dei Contrattiec. 25 to; ciò che fu pagato senza.esser dovuto, è ripetibile. La ripetizione non è ammessa riguardo alle obbliga» zioni naturali che si sono volontariamente soddisfatte. L. 1,,5.10, 2.13, 4.14, 2:16, 17, 1.18,, /. decondi- ctione indebiti. V. l. 19, /F de legatis 2.9; 1. 52,63, Î de condictione indebiti. 1256. Le obbligazioni,possono estinguersi.col paga» mento fatto da qualunque persona che vi abbia inte= resse, come.da un obbligato.o da un fidejussore. Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che:non abbia interesse, se questo terzo agi- sca in nome e per la liberazione del debitore., o se agendo in nome proprio, non lo faccia per subentra= re nei diritti del creditore. L. 23, 2. 4o et 35, ff. dessolutionibus et liberationi- bus, l 39, ff: de negotiis gestis, 4. 1,624, ff. de exercitoria.actione, 4. 8,$ 5, /f. de novationibus et delegationibus, l. 59,{f: de negotiis gestis;[. 69 et 133, ff. de diversis rogulis juris, l. 5, cod. de solutio- nibus et liberationibus. 1237. L’ obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la. volontà del creditore, ove questi ab- bia interesse chevengaadempitadaldebitoremedesimo. L. 31,.f}. de solutionibus et lberationibus- 1238. Per pagare validamente è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed essere capace d' alienare.° 1.. Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di denaro o di altra cosa che si consumi coll’n- so, contro.il creditore che l’abbia consumata in buo- na fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non era il proprietario, o non era capace di alienare. Argum. ex l 14,68, 4. 15, 2.94,/f. de solutionibus et liberationibus., l. 54, ff. de regulis juris. 1239. Il pagamento deve essere fatto al creditore;od 22. 258 L. III. Dei differenti Modi ee. a‘persona autorizzata a riceverlo dal creditore ufo» simo, o dal giudice o dalla legge. È valido il pagamento fatto a colui che riou era au- A torizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato. L.12,in pr.,etj4,}- 15,1. 49 1.83, ff. de solu- zionibus et liberationibus. L&, et 12, cod. eod. tit. 1.4, FF. de negotiis gestis; l. 180, T de regulis Juris; 1.4, 64, ff. de dolo malo.— Argum. ex l. 206, ff. de re- gul. juris: ll 24, /f. de negotiis gestis. 1240. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trò- va nel possesso del credito, è valido, ancorchè il pos- sessore ne abbia in appresso sofferta 7 evizione. Argum. ex l. 17, ff. de transactionibus. dà 1241. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo, eccetto che il de- bitore provi la versione della cosa‘pagata in vautag- gio tel creditore. L. 15,4. 47, in pr.,etf1,f}. de solutionibus et li berationibus, 1.4,$9%4,{F. de dolo malo. 1.4, ff. de exceptionibus è 3 1242. ll pagamento fatto dal debitore al suo credi- tore, in pregiudizio di un sequestro o d’ un atto di opposizione, non è valido riguardo ai creditori seque- stranti ed opponenti: questi possono costringerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda le loro ra- gioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore."a 1245. Il creditore non può essere costretto a ricere- re una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quan» tunque il valore della cosa offerta-fosse eguale‘ed an- che maggiore. 1244. Il debitore non può forzare il creditore a ri- cevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile. peri D inp net di mi tra do n tia hi Ore nik Meta ! Quel WI Metin Brig; |{dr fi dt bhtilpe me, Dereditoe 4 Id Ri val TUTI 4 fa iu ont Du alti igor | lora regna | | miete s qu T. III. Dei Contratti ec. 259 Non ostante i giudici, avuto riguardo alia situazio= ne del debitore, ed usando con molia riserva delie lo- ro facoltà, possono accordare dilazioni moderate al pagamento, e sospendere l’ esecuzione giudiziale, re- stando il tutto nello stato medesimo. r. 21, ff. de rebus creditis, ll 41,61,{F. de usuris et fructibus. 1245. Il debitore d'una cosa certa e determinata vie» ne liberato con rimetterla nello stato in cui si trova al tempo della consegna, purchè i deterioramenti soprag- giunti non provengano dal suo fatto o colpa, nè dalle persone di cri deve rispondere, 0 che non fosse in mo- ra prima delle seguite deteriorazioni. L.23,35,57 et 51, /f. deverborum obligationibus, 2. 33,(f. de sotutionibus et liberationibus,— Argum. ex 2. 15,63, /j: de rei vindicatione. 1246. Se il debito è di una cosa determinata soltan» to dalla sug, specie, il debitore per essere liberato, non‘ sarà tenuto'a darla della migliore qualità, ma non potrà darla neppure della peggiore. i L.18,$1;4. 19,64, /)- de edilitio edicto, 1.57, in pr., ff: de legatis 1.°; 1..3,6 1, cod. communia de legatis et fideicommissis, 1 53,6 1, in fin.; 72,65; fl. de solutionibus et liberationibus. 1247. Il pagamento deve effettuarsi nel luogo desti- nato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi dì cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del con- traito, si trovava la cosa che ne forma l’ oggetto. Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domicilio del debitore. L.2,$2; 29, ff}. de eo quod certo loco— l. 22, in pr., ff. de verborum obligation., l. 21, f}.de obliga- tionibus et actionibus. 1248. Le spese del pagamento sono a carico del de- bitore. a60 1.111. Dei differenti Modi ec. 65M. Del pagamento con subingresso. 1240. Il subingresso.nei diritti del ereditore a favore. di un terzo che lo paga, è convenzionale, ollegale, 1250, N subingresso è convenzionale, 1.° Quando il creditore ricevendo il sno pagamento da una terza persona ,.la surroga nei suoi diritti, azio- ni, privilegi ed ipoteche contro il debitore: questa| surrogazione deve essere. espressa,€ fatta contempo- raneamente al pagamento. 2.° Quando il:debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il sno debito, e di surro- gare il mutuante nei.diritti del creditore Per la vali dità di tale surrogazione è d’ wopo che(la-scrittura di prestito e la quietanza si facciano avanti notaro; che nella scrittura di prestito si dichiari-che la somma fu presa ad imprestito per fare.il pagamento, e che nella quietanza pure sì dichiari che il pagamento è stato fat- to coni dedari somministrati;a tale effetto dal nuovo creditore. Questa surroga si opera senza il concorso. della volontà del creditore. 1.24,6 3,[7. de rebus auctoritate judicis possidendis. 1251. Il subingresso ha luogo ipso jure, 1.9 A vantaggio di colui che essendo egli stesso'cre» ditore paga un altro creditore-che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche; 2.° À vantaggio dell'acquirente d'un immobile, il quale impiega il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore dei quali il fondo era ipotecato; 3.° A vautaggio di colui che essendo obbligato con oltri o per altri al pagamanto del debito, avesse inte- resse di soddisfarlo;< eo 4.° A vantaggio dell’erede beneficiario che ha paga to con i proprj denari i debiti ereditari). L.x et 5, cod. qui potiores in pignore habentur.|, si site to inf un pig - Cai ai lor sE | bito NC afin bal va) i a ln: sitema diam hr tit 210; ommal chenti lato al nun "OILON8 ‘land quote (Sn gle; pod l pig {esa liga vene chip belt T. 111. Dei Contratti ec. 961 3,cod.de his qui in priorum creditorum loco succedunt. L. 22.60, eod. de jure deliberandi. 1252. Il subingresso stabilito negli articoli preceden- ti ha Inogo tanto contro i fidejussori quanto contro ì debitori: esso non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che iu parte; in tale caso egli può far valere le sue ragioni per il restante che gli è dovu- to in preferenza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento parziale. tr Dell'imputazione e dei pagamenti. 1253. 1 debitore che ha più debiti ha diritto di di- chiarare, quando paga, quel sia il debito che intende di soddisfare. L. 1, ff. de solutionibus et liberationibus; i. 1, cod. eod. 1254. Il debitore per un debito che produce frutti od interessi, non può senza il consenso del creditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degli interessi ciò ch'egli papa. Il pagamento fatto in conte dì capitale ed interessi, ma che non è integrale, s'im- puta prima negli interessi. 4 L. 5, 1. g7, ff. de solutionibus et liberationibus. 1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza, per cni il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più l’im- putazione sopra un debito differente, purchè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore. Argum. ex L. 1, ff: de solutionibus et liberationi- bus. 1256. Quando la quietanza non esprima alcuna im- putazione, il pagamento deve essere imputato nel de- bito che a quell’ epoca il debitore avesse maggior in- teresse di estinguere fra quelli che fossero parimente 262 L. UIL. Dei differenti Modi ec. scaduti, altrimenti nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non peranco scaduti. Se i debiti sono di eguale natura, l'imputazione si fa sopra il più antico, esi fa pro zafa in parità di cose. L. 1,l:a, db 3,di Al. dip le8 ab rod ,F.deso| lutionibus, et liberationibus. 7$ IV. Dell’ offerta di pagamento, e del deposito. 1257. Quando il creditore ricusa di ricevere îi pa- gamento, 11 debitore può farne ad esso lofferta reale, e in caso di rifiuto di accettare per parte del credito- re, può depositare la somma o Ja cosa offerta. Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguatdo tengono luogo di paga- mento, e quando sono fatte validamente, la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore. L.9, cod. de solutionibus et liberationibus, L. 19, cod. de usuris. V. 4rgum.ex l. 72,$ 2,[F.de solutio- nibuùs et liberationibus. , sario, 1.° Che siano fatte al creditore capace di esigere, 0 a quello che ha facoltà di ricevere per il medesimo; ‘2.9 Che sieno fatte da persona capace di pagare;— 3.9 Che sieno fatte di tutta Ja somma esigibile, dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide, e d'una somma per le spese non liquidate, colla riserva per qualunque supplemento; 4.9 Che il termine sia scaduto, nel caso che sia stato. stipulato a favore del creditore;.; 5.° Che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito; s 6.° Che l’ offerta sia fatta nel luogo convenuto pei il pagamento, e non essendovi convenzione speciale per il luogo di pagamento, sia fatta alla persona del 1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è neces»| qrelitole Lao pu LR ,0 pubbl Ly; 190 che vo fiala 10,01 sel (080) decor dalla nd di ISS pilu ma 4 $0,; sito Il qua 10 ciel iso I una chi hu |{or ! del del Db ali T. 111. Dei Contratti ec. 963 creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto. tì, 7.° Che l’ offerta sia fatta per mezzo d’un officiale pubblico autorizzato a questa sorta di atti. 4. 9, cod. de solutionibus et liberationibus. 1259. Non è necessario per la validità del deposito che venga autorizzato dal giudice, ma basterà 1.° Chesia stato preceduto da um'iniimazione noti- ficata al creditore, e contenente l'indicazione del gior- no, ora e luogo in cui la cosa offerta sarà depesitata; 2.° Che il debitore-siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola unitamente agl’ interessi decorsi simo al giorno del deposito, nel luogo indicato dalia legge per ricevere queste consegne; 3.° Che siasi esteso dall’ufficiale pubblico un pro- cesso verbale indicante la natura delle specie offerie, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancane za a comparire, e finalmente il deposito; 4.° Che nel caso in cui il creditore non sia compar- so, gli sia stato notificato il processo verbale di depo» sito con l’intimazione di ritirare la cosa depositata. 1260. Le spese per l'offerta reale e per il deposito, qualora siano legittime, sono a carico del creditore. 1261. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e quando lo ritiri, i suoi condebitori o siguriàè non restano liberati.* 1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudizio, la quale abbia di- chiarate buone e valide le sue offerte e il deposito, a . Jui non è più lecito nemmeno col consenso del credi- tore, di ritirare il deposito in pregiudizio de’snoi con- debitori o fidejussori. Argum. ex L. 62. ff. de pactis. sE 1205. Îl creditore il quale ha acconsentito, che il debitore ritiri ilsuo deposito dopo ch’esso fn dichiara- to valido con sentenza passata in giudicato, uon può, td L. III. Dei differenti Modi ee. pel pagamento del proprio credito, più valersi dei pri- vilegj e delle ipoteche che vi erano ainesse; egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto col quale| più 1p 5 9g acconsenti che fosse ritirato il deposito sarà stato ri- vestito delle forme prescritte a produrre un’ ipoteca. Argum.ex l.6,f. quibus modis pignus vel hypothe- \ca solvitur. 1264. Se ciò che è dovuta è una cosa certa la quale debba essere consegnata nel luogo iu cui si trova il de- bitore, deve questi far ingiungere al creditore di ese- guire il trasporto, con alto notificato alla sua persona, o al suo domicilio, od all'abitazione eletta per i esecu- zione della convenzione. Fatta questa intimazione, se il creditore nou trasporta la cosa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi potrà ottenere dalla giustizia il permesso di depositarla im qualunque altro luogo. ui Argum. ex l.1,9 3, /. de periculo et commodo rei venditae. Ap — Della cessione dei beni. 1265. La cessione de’ beni è un atto col quale il de- bitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori, quan- do non si trova più in caso di pagare i proprj debiti. 11266. La cessione de' beni è 0 volontaria o giudi- ziaria.{ 1267. La cessione de’ beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha al- tro effetto fuori che quello che risuita dalle stipulazio- ni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore, ‘1268. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede ed insolvibile per causa d’un infortunio, cui per conservare la li- bertà personale, è permesso di fare giudicialmente l'abbandono di tutti i suoi beni ai suoi creditori, nonostante qualunque stipulazione in contrario. dazi “debita di più Llarla a Î Modo ellde quale chili. indi= a chei hag tdi bito chel Inibl; men! Ilot, T.III. Dei Contratti ec. 265, L.1et 4, cod. qui bonis cedere possunt. 1269. La cessione giudiziaria non conferisce la pro- prietà ai creditori, ma loro attribuisce soltanto il di- ritto di far vendere i beni a loro vantaggio, e di per- cepirne i frutti sino alla vendita. L. 4, c0d. qui bonis tedere possunt. 1270. l creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne” casi eccettuati dalla legge. Essa esime il debitore dall’arresto personale. Essa non libera il debitore che sino alla concorrenza del valore de' beni ceduti; e nel caso in cui now fosse= ro sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbli- gato a cederli sino all’intiero pagamento. 1. 2 in fin., cod. qui bonis cedere possunt, l. 7,[}- de cessione bonorum. SEZIONE II. Della Novazione. 1271. La novazione si fa in tre maniere. 1.° Quando il debitore contrae verso il suo credito- re un nuovo debito, il quale viene sostituito all’anti- co che rimane estinto; ai 2.° Quando un nuovo debitore è sostituito all’ an- tico, quale viene liberato dal creditore; 3.° Quando in forza d’una nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all’ antico, verso cui 11 debitore è liberato. L. 1,011, ff. de novationibus et delegationibus, 1. i et 3, cod. eud. tit. 1272. La novazione non può effettuarsi che tra per- sone capaci di contrattare. L.3,4.10,4.20,$1,4.31,6 1, et de novationib. et de delegationibd. I. 4, cod. eod., È. 27, ff. de pactis. 1273. La novazione non si presume; conviene che risulti chiaramente dell’atto la volontà di effeituarla. L. 2,/- de novationibus et delegationibus; È. ult. cod. evd. 25 266 L. 111. Dèi differenti Modi ec. 1274. La novazione col sostituire un nuovo debito- se, può effettuarsi senza il consenso del primo. L. 1,£ 6, cod. eod: de novationibus et delegationi+ bus. di. 1275. La delegazione per eui un debitore assegna al’| n creditore un altro debitore il quale si obbliga verso Ud 04 dl creditore, non produce novazione, se il'creditore.| wil espressamente non ha dichiarato la sua volontà di li-:“N berare il debitore che ha fatta la delegazione.||“(| dis L. 11, /. de novationibus et delegationibus.| 1 1276. li creditore che ha liberato il debitore da cui| mo fu faita la delegazione, nov ha regresso contro questo| si debitore, se il delegato diviene insolvibile, purche. L l'atto non contenga uma riserva espressa, 0 che 1l de-| pri legato non fosse di già apertamente fallito, 0 prossì- I mo a fallire al momento della delegazione.||.* Tad L. 3, cod. de novationibus et delegationibus». te 1277. La semplice jiadicazione fatta dal d'ebitore, di"a una persona che debba pagare in sua vece, non produ- ce novazione. Lo stesso ha luogo per la semplice indigazione fatta dal creditore, d’ una persona che debba per lui rice- vere. i Argum.ex 1 et È, cod: de novationibus et delega- tionibus, L 101: 20, l: 28, ff cod. tit. 1278. I privilegi e le ipoteche dell’antico credito| non passano in quello che gli è sostituito; quando il creditore non ne abbia fatta espressa riserva 1. 18-et leg. 29, ff de novationibus et delegationi- bus. 1.12,$ 1fF. qui potiores in pignore vel hy pot ca habentur. Srna i 1279. Quando la novazione si effettua colla sostit zione di un nuovo debitore, i privilegi ed ipoteche priv. Li i i) pui Jo pn i n W a sa pro .C0 gua DO curi del 0 credi nandi ali ppi sosti chepî STILI. Dei:Contratti ec. 267 mitive del credito non posson ritenersi per trasferite sui beni del nuovo debitore. L. 50, ff. de novationibus et delegationibus. 1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed uno de’ debitori solidarj,,,i privilegi e le ipoteche dell’antico credito non possono essere riservate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito. drgum. ex L. 18, ff. de novationibus et delegationi= bus. 1281. Mediantela novazione fatta tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, i condebitori restano libe- Tati. La novazione eseguita relativamente al debitore principale libera i fidejussori. Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l'adesione dei condebitori, o ,'se nel secondo, queila de’fidejussori, e che essi ricusino di accedere alla nuo- va convenzione, sussiste l’ antico credito. Ù Argum. cx l, ff. de duobus reis constituendis.— L. 44, cod. de fidejussoribus et mandatoribus. SEZIONE III. Della Rimissione del debito... ‘1282. La volontaria consegna della scrittura origi- nale dell’obbligo sotto firma privata, fatta dal credito» re al dcbitore, costituisce la prova della liberazione. Argum. ex L. 2,.ff: de pactis. 1283. La consegna volontaria della prima copia au- tentica in forma esecutoria della scrittura d’obbligo fa presumere la remissione del debito od il pagamento, senza pregiudizio della prova in contrario. 1284. La consegna dello scritto originale d'obbligo sotto firma privata, o della copia anzidetta ad uno dei debitori solidarj., produce rispettivamente lo stesso effetto a vantaggio de’ condebitori. Argum. ex 1.3,{f. de duobus reis constituendis. 01286. La rimissione del debito.o la liberazione pat- , 268 L. 111. Dei differenti Modi ec. tnita a vantaggio di uno de' condebitori solidar), libe ra tutti gli altri, purche il creditore non siasi espres- samente riservato i suoi diritti contro questi ultimi, In questo caso, non può ripetere il credito, se non| fatta deduzione della parte di colui al quale ba fatt la remissione.; L. 34,611, f. de solutionibus et liberationibus. “19, f. de duobus reis constituendis. 1286. La restituzione del pegno non basta per far— presumere la remissione del debito. L.3,/F. de pactis; L. 2, cod. de remissione pignoris.| 1287. La remissione e la liberazione convenzionale accordata al debitore principale, libera i fidejussori; Quella accordata al fidejussore non libera il debitore principale. la Queila accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri.; L.60, 1.68,$ 2 f-de fidejussoribus et mandatoribus.. r. 4, cod. eod. tit.-- L. 153,$ 1, ff. de fidejussoribus et mahdatoribus. 1238. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fidejus- sore per liberario dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitore principale e degli altri fidejussori. L. 15,$ 1,5 de fidejussoribus et mandatoribus. :'IV. Della Compensazione. è 1289. Quando due persone sono debitrici l’una ver- so l’ altra, ha luogo tra esse una compensazione che estingue i due debiti nel modo e nei casi da esprimer- si in appresso.. L. 1, i. 2 et 5, ff: de compensationibus. 1290. La compensazione si fa ipso jure per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa del de- bitore; nel momento stesso iu cui i due debiti esistono contemporansamente, questi reciprocamente sl esun= pal bonl È Malonk Pusvdi im fil ulard orbi nare ione pre dle La T. III. Dei Contratti ec. guono, fino alla concorrenza delle loro.rispettive qiian- tità. L. 20, 4. 11 et 12, ff. de compensationibus; L, 4, 1. 5 et 21, cod..eod..tit.; l. 7, cod. de solutiomibus. 1291. Non ha luogo la compensazione se non tra 26g ‘due debiti.che hanno ugualmenteper oggetto\una som- ma di denaro, od una deierminata quantità di cose fungibili della stessa.specie, e che sono egualmante li quide ed esigibili. Le prestazioni non-controverse di grani o di derra- îte, il cui valore è regolato dal prezzo de’ pubblici mer- cati possono compensarsi con somme liquide.ed. esi- gibili. L.14,$1, cod. eod. de compensationibus; dm. et 22, {.eod, tit. 1292. Le dilazioni,. che si.fossero accordate,non so- no di. ostacolo alla compensazione. « L. 15,61, /f de compensationibus. 1293. La compensazione ha luogo, qualunque sia- no le cause dell’ uno o dell’ altro debito, eccettuati i seguenti. casi. 1.° Della dimanda per.la restituzione della cosa di cui il,proprietario fu. ingiustamente spogliato; 2.° Della dimanda per restituzione del deposito o dal commodato; I 3.°. Di un.debito.il cui titolo derivi.da alimenti di- chiarati non soggetti a sequestro. 0A Paul. seztent. lib. 2, tit.5., 6:3,; 4.8:et11, cod. de compensationibus; 15 ,{f. eod.;;— L.14&, 62, cod. de. compensationibus.— Sebast. de Medicis‘trac. de ., p.1.,$:3— I. 4; cod. de.commbodato.— L. 25, G1; 2. 29,6 1,7 deposit.— I. 5, cod. de compen- sationibus— Vl. 1.et 3, cod. decompensationib. L. 17, /..20 et-24,{f-eod., leg. 46,615, f-dejure fisci. 1294. Il:fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale. . $ 270‘L. 11I. Dei differenti Modi ec- Ma il debitore principale non può opporre Ta com- pensazione di quelio che il creditore deve al fidejussore.| Il debitore solidario non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo come O debitore.. L. 4. 1,5, /F. decompensationibus— sog ex 9, cod.. de compensationibus, etl, 18.,61,freod. sd 10; f.de duobus reis eonstituendis.— 1.23,{f:de com- pensationibus: ‘ 1295. 1] debitore che puramente e semplicemente acconsente alla cessione chel creditore fa delle suera-| gioni ad un terzo, non può più opporre al cessionario— la compeusazione che avrebbe potuto epporre al ce- dente prima dell’accettazione. La cessione però alla quale il debitore non ha ade- rito, ma che fu al medesimo notificata, non impedi- sce la compensazione Ieesshp dei crediti Des alla notificazione. Argum.ex l. 16, ff. ad senatus ALERIIO Macedo- nianum. 1296. Quando i due debiti non siano pagabili allo stesso luogo, non si può opporre la compensazione, se mon compulate le spese di trasporto nel Fubgn del pa- gamento. L: 15; //. de compensationibus. 1297. Quando la medesima persona abbia più db ti compensabili, si osservano, per la compensazione, le stesse regole che si sono stabilite per l’ imputazione nell’articolo 1256. V. l.1, cod. de solutionibus et liberationibus; L 1, ® 4h, 1 boros, SI; od A gi$/in.; d. 108, 4.1, 7, 0.4, eod. tit. 1208. La compensazione non ha luogo a pregiudi- zio de diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestre ordm oppo! 11 6g È didi nend gio del p quat rare debi cond il diri sio DI deb noi no] po PESI pasta te= se T. ITT. Dei Contratti ec.‘’ 2It i ordinato presso di se a favore di un terzo, nen può Lite, opporre la compensazione a pregiudizio di chi ottenne gp il sequestro. Pa; 1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era | didirittoestinto in forza della compensazione, propo- Uli nendo il credito per cui non ha opposta la compensa- ha zione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi ban dei privilegi e delle ipoteche annesse al suo credito, quando però non abbia avuto un giusto motivo d’igno- rare il credito che avrebbe dovuto compensare il suo debito> L. 10, 6 1,7: de compensationibus.— 1.1, cod. de Veda condictione indebiti. . SEZIONE. V. Lg» Deila Confusione. oi 1300. Quando le qualità di creditore e di debitore Bui si riuniscono nella stessa persona, succede una confu= | sione di diritto, che estingue il debito ed il credito. Ve Argum. ex l. 75,{f. de solutionibus et liberationibus — L. 50, f. de fidejussoribus et mandatoribus I. 6, eine cod. de haereditariis actionibus. Rote 1501. La confusiene che ha luogo nella persona del lp debitore principale, giova ai suoi fidejussori; Quella che succede nella persona del fidejussore, non produce l'estinzione dell’obbligazione principale; Ito) Quella che ha luogo nella persona del creditore, aio non giova a’ suoi condebitori solidarj se non per la dazi porzione di cui viene ad essere debitore. 4. 38,6 1,4 de fidejussoribus et mandatoribus. I. sil 34,68, /. de solutionibus et liberationibus.— L1 29, Li,$ 1,77 de regulis juris, L. 2,.f. de peculio legato, 1.71, UM. de fidejussoribus et mandatoribus. gi SEZIONE VI. cat Della Perdita della cosa dovuta. pa 1302. Quando ua certa e determinata cosa che for ‘mava il soggetto della obbligazione, vieuca perire, od 272 L. III. Dei differenti Modi ee. è posta fuori di commercio, o si smarrisce in modo che se ne ignori assolutamente la esistenza, l'obbligazione s’ estingue se la cosa sia perita o smarrita senza colpa| del debitore e prima che fosse in mora. PO Quando pure il debitore sia in mora, e non abbia assunto in se stesso il pericolo dei casi fortuiti, si estin- gue l'obbligazione, se.la cosa sarebbe egualmente pero rita presso il creditore ove già gli fosse stata rimessa, 11 debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega. ì cda In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una° cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che| l’ha sottratta dalla restituzione del valore. L. 33,1 37 et 51,£. 91; in pr.$+, ff. de verborum obligationibus; l. 25, in fin., ff. de regulis juris.— l. 15,63, /. de rei vindicatione; l.4n,$ 6, ff: de lega- tis 1°; 1. 14,61, /f. depositi; 11263, f-ad exhiben- dum; I. 40, in pr.{. de haereditatis petitione; 1.12, in pr., ff. de condictione furtiva; l. 19, ff. de viei vi armata.— Argum. ex l. 1, cod. de probationibus; 1. 2,Î. eod. tit.— l. 4, cod. de edendo; 1, 1 ff. de exceptionibus, praescriptionibus, et praejudiciis; 1.19, f. de probationibus.— lL.7,$.2, ff de condictione| furtiva. 1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di com- mercio o smarrita, senza colpa del debitore; è questi te- nuto a cedere al suo creditore i diritti eleazioni d’inden- nità, se alcuna gliene competa riguardo alla medesima. SEZIONE VII. Delle Azioni di nullità, o di rescissione delle. convenzioni. 1304..L’ azione di nullità o di rescissione d’ una convenzione in tutti i casi dura per i dieci anni, quan- do non sia stata ristretta ad un minor tempo da una legge particolare. Ne decori orco guard qazion Rel po 10] terdiz gior ti ll figo prues î0, f' i priò I favor sorta ato limi dell tI nor! sia più rest tale 1 can dar 1 Lg dei esse 18 diari i Toneki 107) bl neri Wal; i if fade quasi alidnde Jjueltin ge dell ;ue dh ani, qui godi» ge T. III. Dei Contraiti ec. 275 Nel caso di violenza, questo tempo non comincia a decorrere, che dal giorno in cui è cessata; nel caso di er- rore o di dolo, dal giorno in cui furono scoperti; e ri- guardo agli atti del donne maritate fatti senza autoriz- zazione, dal giorno dello scioglimento dal matrimonio, Relativameute agli atti fatti dagl’ interdetti, il tem- po non decorre se non dal gioruo in cui è tolta l’in- terdizione, e riguardo a quelli dei minori, che dal giorno della loro maggior età. #idict. perpet. lib. 4, fitta; 1.14, inpr.,et6$11, J. quod metus causa gestum erit— L. 7,64, cod. de praescriptione triginta vel quadragintu annorum; L. 50, f omnis, cod. de jure dotium— i. 7, cod. de tem- poribus în integrum restilutionis. 1505. La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato, contro qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minoreemanci» pato, contro tutte le convenzioni che oltrepassatio i. limiti della sua capacità, come è determinato al titolo della Minoretà, della Tutela e delta Emancipazione. .1,$2;/.7,61,3,4et5;/.23 ef 29,ff. de mi- noribus; I. 2, cod. si adversus solutionem. L. 2, cod. si adversus rem judicatam; l'1, 1. 2 et 3, cod. si sae- pius in integrum restitutio; 1. 8, cod. de in iniegrum restitutione minorum; È. 1, cod. si minor ab haeredi- tate se abstineat. 1506 Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provenga da un evento fortuito ed impreveduto. L. 11,63, 4e05,2.24,6 1; 1.44. ff. de minoribus. I. 9, cod. de in integrum restilutione; l. 119,61, ff: de regulis juris. 1507. La semplice dichiarazione fatta dal minore dì essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione+ L.1, 4.2, et I. 5, cod. si minor se majorem dixerit 2074© L. II. Dei differenti Modi ec. . o di sf i cs;| 1308. Il minore che è negoziante, banchiere odarti dI giano, non può restituirsi in intiero contro le obbli- IE gazioni contratte per ragione del suo commercio del- un . sta if la sua arte.» 1309. Il minore non può restituirsi in intiero contro Je convenzioni stipulate nel suo contratto di matrim- nio, quando queste furouo fatte coll’approvazione ed assistenza di quelli il cui consenso è necessario per li. validità del matrimonio. si L. 9,91; 438,62, de minoribus; l. unica, cod.| si adversus dotem. i So 7 1310. Il minore non può restituirsi in intiero cone| tro le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi de-| litto..;:; L.9,62 685; L 37,6 1/f de minoribus;l. vet lo, Ja cod. si adversus delictum. j 47 2a 1311. Non è più ammesso ad impugnare l’ obbliga»| ìb zione assunta nella sua minore età, quando, divenn-| N n to maggiore, l’ha ratificata, sia che tale obbligazione| so fosse nulla nella sna forma, sia che fosse soltanto sog-| n getta a restituzione.“0 1 i z.3, 61 et 2; 1. 58, /7. de minoribus; L 1et2, 04. il si major facius ratum habuerit.; sc (312. Quando i minori, gl’interdetti o le donne ma=| ritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restitui= Ì ti in intiero contro le loro obbligazioni, mon si paò| pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pugato in conseguenza di queste obbligazioni nel temyo della. minor età, dell’interdizione o del matrimonio, eccet- to che venga provato che quanto fu pagato venne coll- î. vertito in loro vantaggio. S quel L. 1, cod. de reputationibus quae fiunt in judicioin d integrum restitutionis; l. 34, 615 L. 27,6 1,ff.demi-| pi noribus; 1.352,$ 4, f}- de administratione et pericuio Pi tutorum; ln,$ 55£. 13,{f. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt; l. 206, ff. de regulisjuris.| LP. III. Dei Contratti ec. 275 1515. I maggiori non sono restituiti in intiero per causa di lesione, se non ne’casi, e sotto le condizioni specialmente espresse in questo Codice. 1514. Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo ai minori od agl’interdetti, tanto nell’aliena- zione degl'immobili, che nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell’ interdiztone, V. sot. tit., ff.ex quibus causis majores 25 annis in integrum restituuntur'. CAPO VI. Della Prova delle Obbligazioni, e di quella «del Pagamento. 1315. Quegli che dimanda l’esecuzione d’una ob- bligazione, deve provarla. Fd all'incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento, od il fatto che ha prodotto l’ estinzione della sua obbligazione. L. 1, cod. de probationibus; l.4, cod. de edendo. 1516. Le regole cheriguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte, ed il giuramento; sono spiegate nelle se- guenti sezioni. SEZIONE I. Della Prova per iscritto. (298 Del documento autentico, 1317. L'atto autentico è quello che è stato ricevuto da’ pubblici utfciali autorizzati ad attribuirli la pub- blica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solennità richieste. i 1518. L'atto non autentico per 1’ incompetenza od incapacità dell’ ufficiale, o per un difetto di forma 3 vale come privata scrittura» quando sia stato sotto- scritto dalle parti. ) 976 L. 11. Dei differenti Modi ec. 1519. L'atto autentico fa piena fede della conyen-© zione che contiene fra le parti contraenti e loro eredi od aventi causa da essi.. Ciò non ostante nel caso di querela di falso pro- mossa in via di domanda principale, l’esecuzione dell’ atto impugnato per falso verrà sospesa coll’introduzio-| ne dell'accusa d: falsità, e nel caso in cui questa accu- sa fosse promossa per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisional- ‘+ mente l’ esecuzione dell’ atto. Contr. l. 2, cod. ad legem Corneliam de falsis. 1520; Tanto l'atto avtentico, quanto la. privata scrittura, fa prova fra le parti anche di quelle cose le quali non sono state espresse che in modo enunciativo, purche l'evunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. Le ennunciative estranee alia disposizione non possono servire che per un privcipio di prova. 1321. Le contro dichiarazioni in iscritto non pos- «sono avere effetto che fra la parti contraenti, non contro terze persone. G. IL do Della privata scrittura. 1329. La scrittura privata riconosciuta da quello contro cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la siessa fede dell’ atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed a- venti causa. 4 1323. Quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto di formalmente riconoscere o negare la pro- pria serittura, o la propria firma. I suoi eredi od aventi causa possono anche soltanto dichiarare che non conoscono la scrittura o la sotte- scrizione del loro autore. i: 1324. Quando la parte neghi la propria scrittura 0 firma, e quando i suoi eredi od aventi causa da essi di- ie SO TAN n LITIO î chia: gio ; vel gia ti {SPE de ao VERE vi sli! Lage di | | I | NI T. IM. Dei Contratti ec. 277 chiarino di non conoscerla, se ne ordina la verifica» zione giudiziale. o 1325, Le scritture private le quali contengono con- venzioni sina/lagmatiche von sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quaute sono le par- ti che vi hanno uu interesse distinto*; Basta un solo originale per tutte le persone che han- no uno stesso interesse. lu ciascun originale deve farsi menzione del nume- ro degli originali che si sono fatti. Ciò non ostante la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, in triplo ec., non può essere opposta da colui che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell'atto. V.2. 17, 2. 46,$ 283;(101,61, ff de verborum obligationibus; i t. 8,#.de obligationibis et actionibus. 1526. La polizza o promessa per scritturà Prata colla quale un solo si obbliga verso d'un altro a pagarii una somma di danaro 0a dargli altra cosa valutabile, deve essere scritta per intiero di mano di colui che la sottoscrive, o per lo meno è necessario che oltre la sua settoscrizione abbia scritto di propria mano un dzozo ovvero un approvato indicante in lettere per esteso la somma, 0 la quantità della cosa. Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa sud- detta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, vi- guajoli, giornalieri o servitori, 1527. Quando la somma espressa nel corpo dell’atto diversifiehi da quella espressa nel d4070, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l’atto, come pure il 6400 fossero scritti per intrero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisameule sia incorso l’ errore. si Argum. cx 4. 0, et 1.34,{F de regulis juris. 1328. La data delie scritture private‘ non è compu- 24 278 L. III. Dei differenti Modi ee. tabile riguardo ai terzi che dal giorno in cui vengono registrate, dal giorno della morte di colui, o di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cuila sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarebbero in pro- cessi verbali di sigillamento o d’ inventario. 1329. l registri dei mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le per- sone che non sono mercanti, eccetto quanto sarà di- chiarato in proposito del giuramento. 1350. 1 libri de’ mercanti fanno prova contro di es- si: ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può prescinderesda ciò che contengono di contrario alla sua pretensione. V. Doctor. ad L. 42, cod. de transactionibas. 1351. I registri e carte domestiche non formano pre- va a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro di esso, 1-°iîn tuiti i casi in cui enunciano formalmente la ricevuta d’ un pagamento, 2.° quan- do contengono una espressa menzione che una anno tazione fosse stata scritta per supplire un difetto di documento a favore di quello, a vantaggio del quale esprimono una obbligazione. r.5,1.6,4.7, cod. de probationibus.— l. 31, ff. eod. tit. 13552. Qualunque annotazione posta dal creditore appiedi, in margine od a tergo d’ un documento che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quan- tunque non firmata, nè datata da esso, quando ten- da a dimostrare la liberazione del debitore. Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione po- sta dal creditore a tergo, in margine od appiè d'un originale in duplo di una scrittura o di una quietan= za che si trovi presso il debitore. tei T.III. Dei Contratti ec. 279 III. Delle Tessere, i tacche a riscontro.> 1503. Le tacche d’ un riscontro corrispondenti a quelle del riscontro compagno fanno fede fra le perso- ne,le quali costumano di comprovare con tal mezzo le som ministrazioni che fanuo, e ricevono al minuto. *. Delle copie degl’ istrumenti. 1554. Lecopie, quando esista l’ istrumento origi- nale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell’ istrumento, di cui può chiedersi sempre l’esibizione. 1555. Quando non esiste più l’istrumento origina» le, le copie fanno fede in conformità delle seguenti distinzioni. 1.° Le copie autentiche di prima edizione fanno la stessa fede che l’originale. Lo stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de magistrati, presenti le parti o debitamente citate, quanto per quel- Ie che sono state fatte in presenza delle parti e di loro reciproco consenso. 2.° Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e posteriormente al rila- scio delle copie autentiche di prima edizione, saran= no state trascritte dalla matrice dell’ atto dal notaro che lo ha ricevuto, 0 da uno dei suoi successori, 0 da ufficiali pubblici aventi la qualità di depositarj delle matrici notarili, possono, qualora fosse perduto l'ori- ginale, far fede, purchè siano antiche. Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent anni. Quando abbiano meno di anni trenta non possono servire che di principio di prova per mezzo di scrit- ture.; 5.° Quando le copie fatte sulla matrice d’un atto non fossero state scritte dal notaro che l’ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufficiali pubblici 280 L. 111. Dei differenti Modi ec. aventi la qualità di depositar] delle matrici notarili, non potranno servire che per un principio di prova ìn iscritto qualunque sia la loro antichità. 4.9 La copie delle copie potranno, secondo le circo- stanze, essere considerate come semplici in@izj..:© 1336. La trascrizione d’ un atto ne'registri pubbli- ci non potrà servire che di principio di prova in Îîcrit- to: anche per ciò sarà necessario. i ‘1.2 Che sia indubitato essersi perdute tutte le ma- trici del notaro, di quell’ auno in cui l'atto apparisce essere siato fatto, ovvero che si provi essersi perduta la matrice di quest'atto per un accidente particolare; 2.° Che esista un repertorio in regola notarile, dal quale risulti che l'atto è stato fatto sotto la medesima data. Quando mediante il concorso di queste due circo- stanze verrà ammessa la prova per mezzo di testimo= nj, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimonj all’atio, se tuttora esistono. Degli atti di ricognizione e di conferma. 1357. Gliatti di ricognizione non dispensano dall’e- sibire il documento primordia!e, qualora il tenore di esso non vi si trovi specificamente riportato. ‘Tutto ciò che coutenessero di più del documento primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto. Ciò nonostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall’esibire il documento primordiale. 1358. L'atto di conferma o ratifica d'un’ obbligazio- ne contro la quale la legge ammette l'azione di nullità odi rescissione, non è valido che qualora vi si trovino Ja sostanza dell'obblicazione, il motivo espresso del- ) lo) 2 notai T pini dtd dd Giri: forare medi fue i li tl Lcolma do, pfornié i daqe Bpiries forli Mbit di dini si{rr regio di T. II. Dei Contratti ec. 281 l’azione di rescissione, e la dichiarazione di corregge» re il vizio su cui tale azione è fondata. In mancanza d'atto di conferma o ratifica, basta che l'obbligazione venga eseguita volontariameute do- po l'epoca in cui I’ obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata. La conferma, ratifica od esecuzione volontaria se-, condo le forme e le epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed alle eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dèi terzi. L. 2,1.1,cod. si majorfactus ratum habuerit.— r. 30,.5,$1et2,/f. de minoribus vigintiquing. annis. 1339. Il donante non può sanare con verun atto confermativo i vizj d’uva donazione fra vivi nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali. 1540. La conferma, ratifica, od esecuzione volonta» ria d’ una donazione per parte degli eredi od aventi causa dal donante dopo la sua morte, inducono la lo- ro rinuncia ad opporrei viz] delle forme e qualunque altra eccezione. SEZIONE I1I. Della Prova testimoniale. 1541. Deve essere fatto isttomento avanti notato o scrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma od il:valore di cento cinquanta lire, come anche per i depositi volontarj, e mon è ammessa veru- na prova per mezzo di testimonj tanto contro che in aggiunta al contenuto negli alti, nè sopra ciò che si allegasse essere slato detio avanti, contemporanea» mente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minori di cento cinquanta lire. Resta però in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio. sh. è 282 L. 181. Dei differenti Modi ec. 1542. La regola precedente s’ applica al caso in cu Pazione, olgre ja domanda del capitale contenga quel- la degl’inferessi, i quali riuniti al capitale, oitrepas- sino Ja somma di cento cinquanta lire. 1343. Quegli, che ha fatto vna domanda per una somuia eccedente le cento cinquanta lire, non può es- sere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restriugesse la sua prima doinanda. 1344. Non può essere ammessa la prova testimonia- le sopra la domanda di nua somma anche minore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tale somma e un residuo o parte di un credito mag- giore il quale non è provato per iscritto. V.l19,$ 1, /. de jurisdictione. 1545. Se uelia medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiunte insieme, eccedono la somma di lire cento cinquania, la prova per testimonj} non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da‘differenti cause, e che fu- rono formati in differenti tempi, purchè simili ra-| gioni non derivassero da diverse persone, per titolo di successione, donazione ed altrimenti. ‘ L.11,f dejurisdictione.— L. 10, ff: de appella- fionibus. i 1546. Tutte le domande, da qualunque causa pro- cedano, che non saranno intieramente giustificate m iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quaie non potranno rice= versi altre domande delle quali non esista le prova ill ‘iscritto. i 1347. Le regole superiormente stabilite soggiaccio= no ad eccezione quando esiste un principio di prova per iscritto,*#. ta È principio di prova per iscritto qualunque atto Tir dotto in iscrittura proveniente da quello contro cul sl Sea ; is eocezii tratt IC rovic quo qualt Ù: impi 4{ doo col veni )l ode 8) tot| guidi T.IIl Dei Contratti ee. 285 propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che lo rende verosimile il fatto allegato. 1348. Le predette regole soggiacciono purtanche ad eccezione, ogni qualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell’obbliga-© zione che è stata contratta verso di lui. 4 Questa seconda eccezione si applica, 1.9 Alle obbligazioni che nascono dai quasi- con- tratti, dai delitti e quasi-delitti. DD 2.° Ai depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto o naufragio, ed a quelli fatti dai viag- giatori nelle osterie dove alloggiano, e ciò secondo la qualità deile persone e le circostanze del fatto. 5.2 Alle obbligazioni contratte in caso d’ aceidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto;; 4.2 Nel caso in cuì il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, impreveduto, o pro- veniente da una forza irresistibile. i Mornac ad leg. 5, cod. de fide istrumentorum- SEZIONE III. 3 Delle presunzioni. 1349. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge 0 il magistrato deduce da un fatto noto per un fatto ignoto. Cujac. in paratitl. ad tit., cod. de pFobat. i Delle Presunzioni stabilite dalla legge» 1350. La presunzione legale è quella che una leg- ge speciale attribuisce a certi atti od a certi fatti; tali sono:; 1.9 Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivameniefatti in frode delle sue disposizioni+ Oa 2.91 casi ne quali la legge dichiara chela proprietà 284 L. III. Dei differenti Modi ec. e la liberazione risulti da circostanze.cerie e determi- nate: 3.° L'autorità che la legge attribuisce alla cosa giu- dicata;; 1 4.° La forza chela legge dà alla confessione ed al giuramento della parie. Menoch., iraesat. de praesumptionibus, lib. 1, quaest. 5.— L. 2,$ 1; I. 24, fj: de pactis; 1.3, cod. de apochis publicis.— L. 25,Jf de statu homnum; 2, 207, ff. de regulis juris.. È 1351. L'autorità della cosa giudicata non ha luogo. se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. E necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che la domanda si appoggi alla mede- sima causa; che l’azione sia tra le medesime parti,.e proposta da esse o contro di esse neila medesima qua- lità. L. 13, et l. 14,[F de exceptione rei judicatae. 1352. La presunzione legale dispensa da qualunque prova colui a favore del quale essa ha luogo. Non è ammessa prova veruna contro la presunzio- ne della legge, quando sul fondamento di questa pre- sunzione, essa annulla certi atti, o nega l’azione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata la prova in contrario, e salvo ciò che è prescritto riguar- do al giuramento ed alla confessione giudiziale. Menoch., tract. de praesumptionib., lib.1, quaest.3. Delle Presunzioni che non sono stabilite dalla legge- 1553. Le presunzioni che non sono stabilite.dalla legge sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale non deve ammettere che presun- zioni gravi, precise e concordanti, e nel caso umica- mente in cuila legge ammetterà la prova testimonia» e, quando però l'atto non sia impuguato per causa i frode o di dolo.‘ ? eden sone, 102 Shake hi sogg Vomanti è nei toe pai, PslMa gn (le, \paloug ì, I fesungio Uta pre i zione irrala la I riguar: Ti i uoesti lake iltedalk lenga Je presi iso it line per cani T. 111. Dei Contiatti ec. 285 SEZIONE 1V. Della Confessione della parte. 1354. La confessione che si oppone contro una par- te, è stragiudiciale o giudiciale. 1555. È inutile l’allegazione d’una confessione stra- giudiciale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti d'una domanda la cui prova testimoniale non sia ammissibile.. 1356. La confessione giudiciale è la dichiarazion che fa in giudizio la parte od il suo speciale procura- tore.> Essa fa piena prova contro colui che l' ha fatta. Non può essere divisa in di lui pregiudizio. Non può rivocarsi, quando non si*provi ch'essa fu a conseguenza di un errore di fatto. Non può rittai- “tarsi sotto pretesto d’ un errore di diritto. L.1,f. de confessis.-—- L. unic., cod.de confessis. SEZIONE Viti Del Giuramento. 1357. Il giuramento giudiciale è di due specie. 1.° Quello che una parte deferisce all’ altra per far- ne dipendere la decisione della causa, e chiamasi de- cisorio. i 2.° Quello che vien deferito dal giudice e-o/ficio all'una 6 all’altra parte. e V. tit. ff. de jurejurando; tit. ff. de litem jurando; ei tit. cod. de rebus ereditis et de jurejurando. Del Giuramento decisorio. 1358. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualsivoglia specie di controversia. L.54,f}. de jurejurando. 1359. Non si può deferire che sopra un fatto pro- prio di quello a cui viene deferito.. À Paul. sezzent., lib. a, tit.1,94.-- 2.34,61e55, H. de jurejurando; LD 11,$2, ff. de actione rerum a LI 286. L. III. Deidifferenti Modiee.| amotarum.— Argum. ex. 42, ff. de regulis juris. 1360. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di prova della domanda o della eccezione, sulla quale si provoca la parte a giurare. i i L.34,66; 4. 58,(. 31,7. de jurejurando; L 12, sa cod. de rebus creditis et jurejurando.— V. Gloss. ad 2. 3, cod. de rebus creditis et de jurejurando.— Cu- jac. observat. 23 n.° 28. 1361. Quegli cui viene deferito il giuramento, qua- lora lo ricusìi o non elegga di riferirlo al suo avversa=— rio, o l'avversario al quale è stato piferito, lo ricusi, deve soccombere nella sua rispettiva domanda od ec- cezione. o$ o —_ 1.54,63 et7; 1. 38, ff. de jurejurando; 1. 9, cod. de rebus creditis et jurejurando. 1362. Il giuramento non può riferirsi quando il fatto che ne è l’oggetto non sia il fatto d’ambe le par- ti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento. Paul. sezzeni. lib. 2, tit.1,$4.—r.34,61e15, de jurejurando; I 11,$ 2, /f. de actione rerum amotarum. 1363. Quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarmnela falsità. L. 3,01.5,62;/9,61, 4 de jurejurando; l. 1, cod. de rebus creditis et jurejurando: l. 1, ff. quarum rerum actio non datur. - 1364, La parte che ha deferito o riferito il giura- mento, non può più ritrattarsi; se la parte contraria ha dichiarato di esser pronta a giurare. i L. 6,4 9,61,/ de jurejurando; l. 11, cod. de rebus ereditis et de jurejurando. i 1365. Il giuramento prestato non fa pruova che in vantaggio o contro di colui che l'ha deferito, ed a van- ini ba iti tto i R ì HAT ls x, î, qu Nera ) Ton, loda L g,00 Pan i } lp Jude 105 Team Lefrilo ‘mela (3 Li, "Kana |; gle trai bp i chel pa val T. 111. Dei Contratti ec. 287 taggio de’suoi eredi od aventi causa, 0 contro di essi.' Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de’ creditori solidarj, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore. 1l giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fidejussori/. Quello che si è deferito ad uno dei debitori solidarj giova ai condebitori. Quello deferito al fidejussore giova al debitore prin- cipale.* In questi ultimi due casi il giuramento del conde- bitore solidario e del fidejussore non giova‘agli altri condebitori od al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non quando fu deferito sul fatto della solidarietà o fidejussione, Argum. ex 1.27,$4,[} de pactis; l. 1, cod.res inter alios acta: L. 3, ff. de jurejurando.— Contr. I. 28, 1. 27,(f. de jurejurando:— L. 28, 61, /f. de jureju- rando+— L.98,$ 1}(. 42,41, ff. de jurejurando. ll Del giuramento deferito ex officio. 1366. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per fare da esso dipendere la decisione deila causa, o soltanto per determinare l'ammontare della condanna. Dr L. 51,./F de jurejurando: 1. 3, cod. de rebus credi- tis et de jurejurando. 1367. Il giudice non può deferire ex officio il giura- mento, tanto sulla domanda dell’ attore, quanto sul- I eccezione opposta, sé non quando vi concorrano le seguenti due condizioni, 1.° Che la dimanda o l'eccezione non sia piena- mente provata;> 2.° Che le medesime non siano mancanti totalmeu- te di prova. Pa 988 L, 111. Dei differenti Modi ec. o rigettare puramente e semplicemente la dimanda, L. 51,7: de jurejurando. 1368. ll giuramento deferito dal giudice ew a/fcio aduna delle parti, non può da questa riferirsi all'altra parte. 1369. Il giudice non può deferire all'attore il giura. mento sul valore della cosa dimandata, se non quan: do sia impossibile di comprovarlo altrimenti. Deve pure, in questo caso, determinare la somma sino alla concorrente quantità della quale si potrà pre- siar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento. L. 64, ff. de judiciis; I, l.4,62;4.5,61€12, ff. de in litem jurando. i TITOLO IV. Delle Obbligazioni che si contraggono î senza Convenzione. 1370. Alcune obbligazioni nascono senza preceden- te convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quelle verso cui si è obbligato. ‘ Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato. Le prime sono le obbligazioni che si formano invo- lontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, 0 quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali| non possono ricusare le funzioni che loro vengono at- tribuite. Le obhlisazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi con- tratti, o dai delitti, o dai quasi delitti. Esse formano il soggetto di questo titolo; 4. 5,[f. de obligationibus,. PARI Dei Quasi-Contra!tì. i 1371. I quasi contratti sono Î fatti puramente vo- Ins 19) affat quat coni dico juta cati xebb rio. solu il; MI ter pre Neg stra nig 210 col de de sir mi nau voi all là n qu sona Irap ti) dj I 11) cel np gel: Tesi I 1,0 quali, dale one Til mali T. IV. Pelle Obbligazioni ee. 289 lontarj dell’uomo, dai quali risalta un’ obbligazione qualunque verso nn terzo, talvolta un’ obbligazione reciproca delle due parti. Instit.de obligationibus quae ex contractu nascuntur. 1572. Quegli che volontariamente intraprende vn affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l’ amministrazione che ha incominciato,© di condurla al termine sino a che it proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egnalmenle in- caricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare. Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulte- rebbero da un espresso mandato avuto dal proprieta- rio. instit.$1, de obligationibus quae ex delicto na- scuntur; l. 11, ff. de negotiîs gestis;£. 20, cod. eod. tt; l. 24. cod. de usuris.: 1373. È tenuto a continuare l’amminisirazione an- corche il2proprietario morisse prima che l'affare fosse terminato, e fino a che l'erede abbia potuto intra- prenderne la direzione. L.©, în pr.,86.L. 12,6 ultim. L.2, 6.2, ff. de negottis gestis. 1574. E parimenti tenuto ad usare nell’ ammini- strazione dell'affare tutte le cure di buon padre di fa- miglia. Il gindicé però è autorizzato a moderare la valuta- zione dei danni e degli interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell’amministratore a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell’affare. ‘£. 11, ff: de negotiis gestis.— r.3,6 9 ff. eod. tit. 1379. Il proprietario il cui affare fu bene ammini- strato,deveadempirele obbligazioni contratte dall’am- ministratore in suo nome, deve tenerlo indenne da 20 290 L. 111. Dei differenti Modi ec. quelle che ha personalmente assuute, e rimborsarlo di tutte le spese utili e necessarie da esso fatte. L.2e15;lL10,inpr.,et$2,L. 22; lar, 6044, Jf de negotiis gestis— V. Loy,$1 et 6 ullim. 1. 2 at 5;{f. de impensis în res dotales factis, Li 79, ff. de verborum significatione«> V. L+ 79;$ 1, ff. de ver- borum significatione. L, 5; Qultim. 1.6, 0. 14,$1, # deimpensis in res datales factis x 1576. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indeb.tamente ricevuto. 5: 1, Jf. de condictione indebiti 1377. Quando una persona che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore+. Tale diritto però cessa quando il creditore in conse iguenza del pagamento si è privato del suo documento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato, contro il vero debitore. L,1,$1;4 10; 4.17, ff. de condietione indebiti, 1. 1, cod. eod. tit. via, 1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, che gli interessi o i frutti, dal giorno del pagamento, Li. 65,65, 4. 15, ff. de condictione indebitt. 1379. Sela cosa indebitamente ricevuta è un inamo- x bile od è un corpo mobile, quegli che l'ha ricevuta è— obbligato a restituirla io matura, quando esista, od u suo valore, quando sia perita 0 deteriorata per di lu colpa: è altresì risponsabile della sua perdita per caso Sortuito, se J ha ricevuta in mala fede- i x. 6a, in pr., e1G1,0 15,$ 3,/f. de rei vindica- tione.«Bui. 1580. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fe- de, mon è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita» qui in ten dg tarlo pet, lm. hi / + des H,fil e cid qui | Lereden tto dll [1.00n8 come 0gr di deli, 0, e pile, peulo, imme, ceva! a oli prdile pel ci gindi ponal* pica T. IV. Delle Obbligazioni ee. 291 L. 26,612; 265,68, de condictione indebiti. 1381. Colui al quale è restituita Ja cosa, deve rima borsare, amche al possessore di mala fede, tutte le spe- se necessarie ed utili che sono state fatte per la conser= vazione della stessa cosa. r. 6, 65,7 de negotiis gestis; l. 15,61;1. 14, Fide condictione indebiti. CAPO II.. Dei Delitti, e de’ Quasi- Delitti. 1382. Qualunque fatto dell’uomo che arreca danne ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenu- to, a risarcire sil danno. 1385. Ognuno è risponsabile del danno che ha ca- gionato non solamente per un fatto proprio, ma an» cora per sua negligenza o per sua imprudenza.| por ex l.8,$2,/f ad legem Aquiliam, 1.7,$ 8; 2.8#4/0,99el 3A$ 47-L 99), Get; I. 50 ES L. 52,$2, fl. eod. tit.; L. 1532, ff}. de reg. juris. 1584. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto del ile persone delle quali ognuno deve essere garante, 0 colle cose che ha in propria custodia. Il padre, e la madre dopo la morte del marito, son0 tenuti per i danni cagionati dai loro figli minori abi» tanti con essi. I padroni ed i committenti, per i deus cagionati dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle fun- zioni nelle quali vennero da essi impiegati. I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo iu cui sono sotto la loro vigilanza. La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i ‘genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi di 9 292 L. 111. Dei differenti Modi ec. non hanno potuto impedire il fatto cd cui avrebbero dovuto essere risponsabili. L. 5,53, /. de his qui effuderint vel dejecerint. 1585. Il proprietarie di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è.«Tespousabile per il danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, pn che siasi smarrito 0 fuggito. LG 7} bb Ae pauperiem fe- cisse dicatur- 1386. ll proprietario d'un edificio è tenuto peri danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia av- venuta in conseguenza di mancauza“di ripa o per un vizio della sua costruzione L-6,4:1,6:2:56 Bs dig 5-24; 68,954, 10, el 19; L 44, ff. de damno infecto. TITOLO V. Del Contratto di Matrimonio, e dei Diritti respettivi degli Sposi è x i CAPO I Disposizioni generali. 1387. La legge non regola la società conjugale rela= tivamente ai beni, se non in mancanza‘di speciali convenzioni, le quali gli sposi possono fare, come giu- dicano più conveniente; purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e siano, inoltre, osservate le se- guenti modificazioni. 1588. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall’autorità maritale sulle persone della moglie e dei figli, o a quelli che appartengono alma: rito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengo» no attribuiti al conjuge superstite dal titolo della pa- tria Potestà, e da quello della Jiinor età, della Tu- tela, e dell Emancipazione,, nè alle disposizioni proi= bitive contenute nel presente Codice. Argum. ex 98 et 38, ff. de pactis; 1.5, 6 7,Jf-de pual dine he Name Aver prese mi gola cali vel te | elba int,| ul, enim uto Ri 0 Sita [azioni O, eli resp paletto I apt Done} Cont atel8 ai dii ne de DEL ven lello p lella ani pi | T. P. Del Contratto di Matrimonio ec. 295 administratione et periculo tutorum, 1.5 et 6ff«de pe ctis dotalibus. 1389. Non possono farne alcuna convenzione o ri- nuncia il cui oggetto fosse tendente ad immntarel’or- dine legale delle successioni, ianto riguardo ad essi medesimi nella successione de'loro figli o discendenti, ‘ quanto rapporto ai loro figli fra essi; salve però le do- mazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo le forme:e ne’ casi determinati nel presente Codice. 1390. Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che.la doro associazione verrà re- golata da una delle consuetudini, leggi, o statuti lo- cali.che per lo addietro fossero state in vigore nelle di+ verse parti del territorio del Regno, e che dal presen- te Codice sono abrogate. 1591. Possono‘però dichiarare in modo generico che è loro intenzione di maritarsi‘0 colle leggi della comunione, o.colle deggi dotali. 3 Nel primo caso, i diritti degli sposi e de’loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capo secondo di questo titolo. Nel‘secondo:caso i loro diritti.saranno regolati dalle disposizioni‘del capo terzo. 1392. La semplice stipulazione con cui.la moglie si costituisce.o le vengono costituiti dei beni in dote, non basta perchè sieno questi beni sottomessi al regimze do- tale, semel contratto idi matrimonio non siasi fatta sopra di ciò umn’'espressa dichiarazione. Parimenti mon risulta che gli sposi:sieno sottomessi al. regime dotale colla semplice dichiarazione da essi fatta di maritarsi senza comunione, ossia di rimanere .separati di beni. 1393. In maneanza di stipulazioni speciali che de=- roghino al regine della comunione o ehe lo modifichi» È 28. 29% L. 111. Dei differenti Modi ec. no, le regole stabilite nella prima parte del capo se- condo formeranno il diritto comune del Regno.|» 1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro. 1595. Esse non possono cangiarsi in verun mod dopo la celebrazione del matrinionio. I° Contr. 1.72,$ 2,7. de jure dotium. 1396. 1 cangiamenti fatti prima della celebrazione del matrimonio, devono essere comprovati da un at- to del notaro steso nella medesima fornia del contrat- to di matrimonio. Inoltre. nessun cangiamento o contro-dichiarazio- ne in iscritto è valida, quando sia fatta senza la pre- senza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio. 1397. Ogni cangiamento e contro-dichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo}-sarà senza effetto riguardo ai terzi, se non sarà stata estesa appiè della minuta del contratto di matrimonio; ed ilnotaro non potrà sotto pena dei danvi od interessi verso le parti, ed ove oc- corra, sotto pene più gravi, rilasciare nè le copie au- tentiche di prima edizione, nè le ulteriori del con- tratto di matrimonio, senza riportare in fine di esse il cangiamento o la contro-dichiarazione.' 1308. Il minore capace a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le con- venzioni delle quali è suscettibile questo contratto,€ le convenzioni e donazioni che con esso avesse faîte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone, il cui consenso è necessario per la va- lidità del matrimonio. i. Argum. ex 1.8, ff. de pactis dotalibus; 1. 75, L. 61; 61, de jure dottum. | Cino pro, Ino stay, otaro, Un mol ebrazi da uni i COL Miarazio ala pe ‘persa n, zione esere vario: tuta di rà sol TEL Je at ‘001° 1 esse lÎ î onioi 6(OR: Itto,1 fatt, sisi lane kb T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 295 C'AFPPOSTE Del Regime della Comunicne. A” 1399. La comunione, tanto legale,«he convenzio— nale, incomincia dal giorno dei maitiaonio contrat= to avanti l'ufficiale dello stato civile. Nou si può sti= pulare che essa incomincierà in un’altra epoca. Argum.ex l 16, 65,ff. de aliment.vel cibar. legat. I. 32) 6.24, /f. de donat. int. vir. PARTE L Della Comunione legale. 1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto il regime delia comu- nione, o che deriva dalla mancanza d'ogni contratto; soggiace alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni. SEZIONE I. Di ciò, che forma la comunione tanto attivamente | che passivamente. Delle attività della Comunione. 1401. Lo stato attivo della comunione è composto, 1.° Dituti gli effetti m2obiliari, che i conjugi pos- sedevano nel giorno della celebrazione del matrimo- nio, come pure di quelli che loro pervengono duran- te il mairimonio a titolo di successione od anche di donazione, quando il donante non abbia dichiarato il contrario; 2.° Di tutti i frutti, rendite, interessi ed annualità, qualunque sia la loro natura, scadute 0 percette du- raute il matrimonio, e provenienti da beni, che ap- partenevano ai conjugi al tempo del loro matrimo- nio, 0 di que!li che loro sono devoluti durante lo stesso per qualsivoglia titolo; 3-° Di tutti gl’immobili acquistati durante il ma- trimonio. 1402. Qualunque immobile si ritiene come acqui- stato in comunione, se non è provato che uno de’con- ogé—L. III. Dei differenti Modi es. \jugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà od il legale possesso, ovvero che gli è pervenuto dappoi per titolo di successione o di donazione. L. 1, ff de donationibus inter virum et uxorem. 1403.| tagli de boschi ed i prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate al titolo dell’ Usufrutto, dell’ Uso e della Abitazione. Se durante la comunione, non sono stati fatti i ta- gliamenti de' boschi che potevano essere fatti a norma delle suddette regole, ne sarà dovuta la compensazio- ne al conjuge mon proprietario del fondo od a'suoi eredi. Se le cave e le miniere sono state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, salvo che colla compensazione od indennizzazione a favore di quello fra i conjugi cui potrà essere dovuta. L.9,6$7 47. de usufructu et quemadmodum; L. So, Î. de verborum significatione; 4. 96 2 et 3, ff. de us fructu et quemadmodum, l. 7,$ 13, 4.8, ff. soluto matrimonio; Ì. 18,.f.@de fundo dotali. 1404. Non cadono in comunione gli immobili pos- seduti dai conjugi avanti la celebrazione del matrimo- - mio, o che loro pervengono durante il matrimonio a ° titolo di successione. Non ostante, se dopo d’aver stipulato il contratto del matrimonio, col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno.degli sposi avrà in questo intervallo acquistato vu immobile, esso cadrà mella comunione, purchè l'acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola matrimoniale;nel qual caso esso sarà regolato a termini della conv enzione. L. 95 1. 75, ff. pro socio, 1. 45,$ 2, ff. de adquiren= da vel omittenda haeredisa:e. 1405. Le donazioni d'immobili che durante il ma- timo non lodo same pion il deo sfarle net salve 1 nio, all'a SUIT Oprieta Uto da utoren, lle cam ‘tultog 0 le tig 50 e di fatti La nora pensar adam latante manion, TAglonea o dovuk, nil, , dem ? solu li pos alrimo» Nonio a iutrallo è pri I quell rà nell fto nel già zioni quin > P. Del Contratto di Matrimonio ec. 207 trimonio sono siate fatte ad une soltanto de’ conjugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al so- lo donatario, purchè la donazione non contenga espres: samente che la cosa donata deve spettare alla comu- nione. 1406. L'immobile rilasciato o ceduto dal padre, ma- dre od altro ascendente ad uno dei conjugi per soddi- sfarlo di quanto gli deve, o col peso di pagare ad estra- nei i debiti del donante, non cade nella comunione salvo il diritto di compensazione od indennità. 1407. L'immobile acquistato durante il matrimo= nio, a titolo di permuta con un immobile spettante all'altro dei conjugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; salvo il com- penso in caso d’eccedenza., L. 26 et 27, ff. ce jure dotium. 1408. L'acquis'o fatto durante il matrimonio, col mezzo di lictazione, od altrimenti, della porzione di un immobile di cui uno dei conjugi era proprietario per indiviso, non si considera come un acquisto fatto alla comunione, purchè questa venga indennizzata della somma che avrà somministrato per tale oggetto. ' Nel caso in cui il marito venisse egli solo ed in no- me proprio, ad essere acquirente od aggiudicatario di, tutto, o parte d’un immobile spettante per indiviso alla moglie, questa all’epoca della dissoluzione de'la comunione, ha la scelta o di rilasciare V' effetto alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene del prez- zo, 0 di prendere l'immobile, rimborsando alla co- munione il prezzo dell’ acquisto. L. 78,64 /: de jure dotium. G. II. Delle passività della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa. a 1409. La comunione si compone passivamente. 2 ag8= ZL. III. Dei differenti Modi ec. 1.2 Di tutti i debiti mobiliari da cui gli sposi si trò« vavano gravati prima della celebrazione del loro ma- ai trimonio, 0 da cui si trovassero gravate le eredità ad| essi pervenute durante tl matrimonio; salva la com- pensazione per quelli relativi agl' immobili proprj dell'uno o dell’altro dei conjugi. 2.° Dei debiti, tanto in capitali quanto in annuali. tà od interessi, contratti dal marito durante la comu- nione, 0 dalla moglie con il consenso del marito; sal- va la compensazione, ove abbia luogo. 3. Delle anuvalità ed interessi soltanto delle reu- dite passive o dei debiti che sono particolari a cia- scuno dei conjugi. 4.° Delle riparazioni ordinarie degli immobili che non cadonofin comunione;= 5.° Degli alimenti dei conjugi, dell’ educazione e| mantenimento dei figli, e di tutti gli altri pesi del maltrimomio.. 1410. La comunione non è tenuta per i debiti mobi Liari coniratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da umatto autentico anteriore al medesimo, 0 che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa, 0 col regisiro, 0 perla mor- te di una 0 più persone sottoscritte a tale atto. Il creditore della moglie, in virtù d'un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire contro la medesima per il pagamento, che sulla nuda proprietà dei suoi immobili particolari. Il marito che pretendesse d’ aver pagato per sua moghe un debito di tal natura, non può domandarne il rimborso alla moglie nè a’ di lei eredi. 1411. 1 debiti delle eredità puramente mobiliari pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cadono interamente a peso della comunione, 1412. 1 debiti d’ un'eredità puramente immobiliari pervenuta ad uno dei conjugi durante il matrimonio, TIT ord edita lau L pi ambi A 00M tito; elle rt tia Jobil cationi | pal biti mob monia, Netiored i abb erlami 0, lo chest Maui chest i. pl fl manda mobi dl mob Lrimoni ©. P°. Del Contratto di Matrimonio ec. 299 mon sono a carico della comunione; salva ai creditori la ragione di agiré per il pagamento, sopra gl'immo» bil: della predetta eredità. Nonostante, se l’ eredità è pervenuta al marito, i creditori verso la detta eredità possono pretendere il loro pagamento lanto sopra i beni proprj del marito, quanto sopra quelli della comunione: salvo, nel se- condo caso, il rimborso dovuto alla moglie od ai suoi eredi. 1415, Se l'eredità puramente immobiliare sia pero venuta alla moglie, ed essa l'abbia accettata coll’assen» so del marito, 1 creditori dell'eredità possono diman- dare il loro pagamento sopra tutti î beni particolari della moglie: ma se l'eredità non è stata accettata della moglie, che mediaute autorizzazione giudiziale per causa del rifiuto del marito, i creditori, nel caso che gl’immobili ereditarj non sieno sufficienti, non pos- sono agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.- 1414, Quando l'eredità pervennta ad uno degli spo- si consista parte in effetti zz0bz//ari e parte in immobi» liari, i debiti da cui essa è gravata, non sono a carico della comunione che fino alla concorrenza di quella porzione degli effetti mobiliari, che deve erogarsi per } estinzione dei debiti, in proporzioue del valore dei predetti effetti rzodiliari confrontato con quello degli immobili, Questa porzione erogabile si desume dall’inventario cui il marito deye far procedere in proprio nome, se l'eredità lo risguarda particolarmente, o come dirigen- te ed autorizzante le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità ad essa pervenuta. 1415. In mancanza d' inventario, ed in qualunque caso questa maucanza pregiudichi alla moglie, essa ed i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati a L. 111. Dei differenti Modi ee. termini di ragione; come pure comprovare la preesi- stenza e valore degli effetinzzzo dzliari non inventariati, tanto con dovuinenti e scritiire private, quanto con testimonj, ed occorrendo, per pubblica fama. Il mariio non è mai ammesso a fare quesia prova. 1416. Le disposizioni contenute nell’ articolo 1414 non impediscono che i creditori d'un’ eredità in parte mobiliare ed in parte immobiliare dimandino ii loro pagamento sopra i beni della comunione, tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito, come in quel. lo che sia devoluta alla moglie, quando questa l'ab- bia accettata coll’ assenso del marito; ii tutto però senza pregiudizio delle rispet! ive compensazioni. 300 Lo stesso ha luogo se ì eredità fu accettata dalla mo-© glie con l’auiori ziazione giudiciale, e che ciò nono» stante gii effetti mobili siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi preceduto l’inven- DE:+ 417. Se l'eredità fu qui dalla moglie con l’au- oi giudiciale atteso il rifiuto del marito, e se si è fatto l'inventario, i creditori non possono doman dare illoro pagamento che sopra i beni tanto mobili che immobili di detta eredità, ed iu caso d’ insuffi- cienza, sopra la nuda proprietà degli altri beni par- ticolari della moglie. ; 1418. Le regole stabilite negli articoli 1411 e succes sivi devono osservarsi egualmente riguardo ai debitt dipendenti da una donazione, come per quelli risul- tanti da un'eredità. 1419.| creditori possono dimandare il pagamento dei debiti contratti dalla moglie col consenso del ma- rito, tanto sopra tutti i beni della comunione, Guanto sopra quelli del marito 0 della moglie; salvo il com- penso dovuto alla comunione, o l'indennità dovuta al marito. 1420. Qualunque debito contratto dalla moglie co- gia nl ch la Diem ettari) Nanlo ma, la pron) colo 1h lantoyi de ing esta là atto pi zioni, dallan CIÒ: 10% 50m qui line conii ilo, ta o doma: ) mobi ‘msn i par: egucte ai deli Ii risk game i del Me , quat oi cat à done egli, T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 501 me procuratrice generale o speciale del marito, è a earico della comunione; ed il creditore non può do- mandarne il pagamento contro la moglie e sopra i suoi beni particolari. Argumn. ex l, 20,{f. mandati. SEZIONE II. Dell'Amministrazione della Comunione, e dell’effet- to degli atti di uno dei conjugi relativamente alla società conjugale. 1421, Il solo marito amministra i beni della comu- nione. £i può vendere, alienare ed ipotecare senza l’inter- vento della moglie, 1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl’ immobili della comunione, nè della to- talità o di una quota della sostanza mobiliare, eccetto che per dare uno stabilimento ai figli comuni. Non ostante può disporre a titolo gratuito e partico» lare, degli effetti mobili a vantaggio di qualunque persona, purchè non se ne riservi i usufrutto. 1425. La donazione fatta dal marito per atto d’ulti- ma volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione. Se in questa forma ha donato una cosa della comu- nione, il donatario non può pretenderla in natura, se non nel caso in cui per accidentalità della divisio- ne, la cosa donata cada nella quota pervenuta agli eredi del marito: se l’ effetto non cade nell’ indicata quota, il legatario riceve l’ equivalente dell’ intie- ro valore dell’ effetto donato, sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione, e sopra i beni particolari di quest ultimo.; i 1424. Le multe in cui è incorso il marito a causa di delitto non producente la morte civile, possono esigersi sepra i beni della comunione, salva l’indennizzazie- 26 7 302 L. 114. Dei differenti Modi ee. ne dovuta alla moglie: quelle m cui è incorsa la mo» glie non possono esigersi che sulla nuda proprietà dei| suoi beni particolari, sin che dura Ja comunione.| 1425. Le condanne pronunciate contro uno de'con- jugi a causa di delitto producentela morte civile, non percuotono che la sua parte della comunione ed i suoi beni particolari. + Argum. ex l. g,în pr., cod.de bonis proscriptorum. 1. si fratres,$ ultim., ff. pro socio; L. sancimus cod. de poenis. i 1426. Gliaiti chela moglie ha fattosenza il consenso del marito, anche coll' autorizzazione giudiciale, non obbligano i beni della comunione, fuorchè nel caso in cui essa contratti in qualità di esercente pubblica mer- calura, e per oggetti di suo commercio.. 1427. La moglie non può, senza l'autorizzazione giudiciale, obbligare nè se stessa, nè i beni della co- munione, nemmeno per liberare il marito dalla pri- gione, o pel collocamento de figli in caso di assenza del di lei marito. L. 75,61; 4, 20 ,ff. de jure dotium— 1.21,$1 sf ad senatus-consultum Felleianum—.21, ff. solute matrimonio+ 1428. Il marito ha l'amministrazione di tutti i beni particolari della moglie. Può esercitar solo tutte le azioni mobiliari e posses=, sorie le quali appartengono alla moglie. Non può alienare gl'immobiti particolari della me- desima senza il di lei consenso.‘ i È risponsabile di qualanque deperimento de' beni particolari della moglie occasionato da mancanza di di atti conservator;). su L. 3, cod. de rci vindicatione; l. 2; cod. de rebus alienis non alienandis;!. 58,$ soluto matrimomo; 4.6, 6 2, /f. de jure deliberandi. a 1429. Le affittanze de' beni della moglie che il ma- tel I d ( ì lame eta ime, deo il, Un dim iplom Voti cong: Tale, tx el gni lica me agi dell lalla pi li anne 16h, Fasoli ttiile 1 eps? dellar: lo dee can! } den rimani chele | TT. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 303 rito da se solo ha pattuito per un tempo eccedente il novennio; non sono obbligatorie in case di scioglimen- ro della comunione, nè rispetto alla moglie, nè a’ di lei eredi fuori che per il tempo che rimane a decorre- re, tanto del primo periodo del novennio, s' esso non fosse scaduto, quanto del secondo, e così successiva— mrente, di maniera che l’affittuario non abbia se non la ragione di godere del fondo locato soltanto sino al com- pimento del periodo del novennio che dura ancora. Argum. ex L. 25,64, ff. soluto matrimonio; et l,3, $ 16, f. de jure fiser. 1450. Le affittanze de’ beni della moglie per un no- vennio o a minor tempo che il solo marito ha pattui- te, rinnovaté per più di tre anni prima dello spirare della corrente locazione, se tali beni sono rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se questi consistono in case, non hanno verun effetto, purchè la loro ese» cuzione non abbia incominciato prima che si scioglies= se la comunione. 1431. La moglie, che si obbliga solidariamente col marito pergli affari della comunione o del marito,non si ritiene obbligata a riguardo di questi, che in qualità di cauzione: essa deve essere indennizzata per l'ob- bligazione che ha contratta. 1452. Il marito che si fa mallevadore solidariamen- te od in altro modo della vendita fatta dalla moglie di un immobile a Jei proprio, venendo molestato, ha si- ‘milmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra idi lei beni pate ticolari, Argum.€x L. 10,$ 11, ff. mandati. 1453. Se fu venduto un immobile appartenente ad uno de’ conjugi, ed egualmente se mediante sborso di danaro si è accordata la liberazione di servitù prediali dovute a fondi proprj di uno di essi, e che il prezzo sia state versato mella vomunione senza rinvestirlo, vi è 304 L.111. Dei differenti Modi ec. luogo a dedurre un tal prezzo dalia comunione, a var- taggio del conjuge proprietario dell'immobile vendu= to, o delle servitù redente. 1434. Il rinvestimento si ritiene fatto per parte del marito ogni qual volta all’ occasione d'un acquisto egli ha dichiarate ch’esso è stato fatto con danari pro- venienti dall'alienazione di un immobile suo proprio, e che il detto acquisto tien luogo di rinvestimento. 1435. Non basta la dichiarazione del marite che l'acquisto sia stato fatto con denari provenieati da un: immobile venduto dalla moglie per rinvestirli a suo vantaggio, se ciò non sia formalmente accettato dalla moglie: non avendo acconsentito, allorchè la comu- nione si scioglie, essa ha semplicemente un diritto al rimborso del prezzo dell’immobile venduto. L. 12, cod. de jure dotium. 1436. La compensazione del prezzo dell’ immobile appartenente al marito non ha effetto che sulla massa della comunione; quella del prezzo dell'immobile ap- partenente alla moglie, ha effeito ancora sui beni pro- prj del marito, quando siano insufficienti quelli della comunione. in tuiti i casi la compensazione non ha luogo che in relazione al prezzo della vendita, non ostante qualunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell'immobile alienato. 1457. Ogni qual volta si prende dalla comunione una somma tanto per soddisfare debiti od obblighi personali di uno dei conjugi, come sarebbe il prezzo. o parte del prezzo d’un suo immobile o di servilù prediali redente, quanto per ricuperare, conservare o migliorare i suoi beni proprj, e generalmente ogni qualvolta uno dei conjugi ha ritratto un particolare vantaggio dai beni della comunione, egli è tenuto a compensarla. 1438. Seil padre e la madre hanno unitamente do- tata una figlia comune senza dinotar la porzione per ani bi) al dote pui uns N fallo nil di e Me,ata Îe ven park D acqui QUA O prop ilment, Daria tali stirlta ettalo di è la com: n dirti 0. limo nulla ma mobile i beni pe quelli ne non» dita, intormi comune cd obble e il pr di sn conser mente parti è ten mente zione” ”. V. Del Contratte di Mamimonio ec. 305 cui intendevano di contribuire, si ritiene che ciascu- no sia concorso a dotarla per una metà, tanto se la dote è somministrata o promessa su i beni della co- munione, quanto se fu costituita in beni propr] di un solo de’ conjugi.- S Nel secondo caso, il conjuge il cui immobile od ef- feto di sua privata ragione fu costituito in dote, ha sui beni dell’altro un’ azione d’ indennità per la metà di essa dote, avuto rginardo al valore dell’ effetto as- segnato al tempo della donazione. 1439. La dote costituita dal sulo marito, in effetti della comunione alla figlia comune, è a carico della stessa comunione; e qualora la comunione è accettata dalla moglie, questa deve concorrere nella metà della dote, purchè il marito mon abbia dichiarato espressa- mente ch’ ei se me assumeva il peso per Imtiero o per vua quantità maggiore della metà. 1440. All’assicurazione della doteè obbligato chiun- que l’abbia costituita; e gl’ interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia concessa una di- lazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario. L.4r, in pr.; 1.84, ff. de jure dotium;l. 1, 1.51. 6 1, cod. eod. tit.; L unic. 81, cod. de rei unoriae. actione— liy,inpr., et 61, f}. soluto matrimonio. V. 19,61, /. de condiet. caus. dat::1.5.,65,/f. de dot. mal.; d79, 65, ff de jure dot.V. t. 12, 1.59, cod. ed senal, cons. SEZIONE III. Dello Scioglimento della Comunione, e di alcune conseguenze di esso. 1441. La comunione si scioglie, 1.° perla morte na- turale; 2° peria morte civile; 3.“ pel divorzio; 4.9 perla separazione personale; 5.° per la separazione dei beni. L, 59,163,$ in haeredibus, ff. pro socto- 26. bu È 306 L. 111. Dei differenti Modi ec. 1442. La mancanza d'inventario dopo la morte na- urale o civile d’uno dei conjugi, non dà luogo alia continuaziene della comunione; salve le azioni delle.© Li parti interessate relativamente alla prova dell esi- ha e stenza de’ beni ed effetti comuni, la quale prova po- Ù trà farsi tanto per documento quanto per pubblica 10, fama. pedi Se vi sono figli minori, la mancanza d'inventario N fa inoltre perdere al conjuge superstite il godimento deco delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo della ha cosiretto a far l'inventario, è solidiariamente tenu- tare to con lui a tutte le condanne, che potessero pronuo-| ziarsi a favore de’ minori.: 1443. La separazione de beni non può domandarsi, che in giudizio dalla moglie la quale si trovi in peri- colo di perdere la dote, e quando il disordine degliaf-| all fari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non| siano sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni di| ricupera della moglie. Ogni separazione stragiudizia- bai le è nulla. ei . ex l. 94; 1. 22,68,/7. soluto matrimonio. qu — Novell. 97, cap. 6.— L. 29, /. 50, cod. de jure( dotium. ni 1444, La separazione de beni ancorchè pronuncia- ta dal giudice è nulla, se non è stata eseguita colla rea- le soddisfazione dei diritti e ragioni di ricupera com- petenti alla moglie, fatta per atto autentico, fino alla concorrenza de beni del marito, od almeno con istan- ze introdotte entro quindici giorui successivi alla sen- tenza, e coutinuale senza interruzione. 1445. Ogni separazione de’ beni deve, prima della sua esecuzione, rendersi pubblica mediante un affisso. ad una tabella a ciò desunata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, edinoltre, se il marito è mercante, banchiére, o commerciante, in quella de! 20! Cl li Mark, ioni d “pubbl rent odia he non ente tane prote» Manta e degli beni azioni i giulia Irimonh* » de fn omai: colla ne era(06 fino On ist allega ma deli mafie incipt | mari ella d Li T.YF. Pel Contratto di Matrimonio ec. 507 tribunale di commerci o del luogo del suo domicilio, ciò sotto pena di nullità della esecuzione. La sentenza che pronunci la separazione de’ beni ha effetto dal giorno della domanda. 1446. Lereditori particolari della moglie non posso- no, senza il di lei consenso, dimandare la separazio- ne de’ beni. Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice fino alla concorrenza dell’ammon- tare de’ loro crediti. 1447. creditori del marito possono reclamare con- iro la separazione de’beni pronunciata dal giudice, ed anche manda!a ad esecuzione in frode de’ loro diritti: possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla dimangda di separazione. dot. tit. ff. quae in fraudem creditorum. 1443, La moglie che ha ottenuta la separazione dei- beni-deve contribuire in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle d'educazione della prole comune. Queste spese sono intieramente a di lei carico, se - nieute rimane al marito. i.. 29; cod. de jure dotium. 1449. La moglie saparata, tanto di beni e di perso- na jiquanto di beni solamente, ne riassume la libera ammiuistrazione. Lssa può disporre de’ suoi beni mobili, ed alie- narli. Non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, e se ricusi di prestario, senza l’autoriz- zazione giudiziale. L. 29, cod. de jure dotium.— Monac, ad/. 21, cod. de procuratoribus. 1450. Il marito non è risponsabile per la mancanza d’impiego o di rinvestimento del prezzo dell'imme- 4" I 308 L.II1. Dei differenti Modi ec. bile che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, eccetto chessia egli concorso nel con- tratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio. È però risponsabile della mancanza d'impiego,© rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta im sua presenza e colisuo consenso; ma non è tenuto a garantire l'utilità dell’ impiego- sii 1451. La comunione sciolta per la separazione di persona e beni, o dei beni solamente, può ristabilirsi di consenso d’ambedne te parti. Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un notaro con minuta, una copia della quale deve esse- re affissa in conformità dell’ articolo 1445. In questo caso, la comunione ristabilita riacquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio; le cose sono restituite nel medesimo stato, come se mon vi fosse sta- ta separazione, senza pregindizio però della esecuzio- ne degli atti che nel tem po intermedio si fossero potu- ti fare dalla moglie a tenore dell'articolo 1440. È nulla qualunque convenzione per cui i conjugi ristabilissero la loro comunione solto condizioni di- verse da quelle che la reggevano anteriormente. 1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio o dalla separazione di persona è beni ,0 dei beni solamente, non fa Inogo ai diritti competenti alla moglie nel caso di soppravvivenza al'matrito; essa conserva la facoltà di valersene dopo la di dui morte tanto naturale, che civile. ui dt Dell Accettazione della Comunione, e della Rinuncda che vi si può fare, colle condizioni che le sono re o. SEZIONE IY. ù lative. 1455. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie ed i suoi eredì, ed aventi causa banno la faco- n pda yen LA LO. della ti GIÙ {or} of Ai omtti vel(I tibera ul gsm ne; intel E) mo, deli V mu nol Il fico mesi adi com oo ( pro pul so| 1 - del del "Indini| Enel mi) i iceny] piego o fatta ten "azione FISAbIA ulodeni uere se agri fit.) ri fase a estate seropli i tag dizione ente. e prot è den comp rit; lume {Una e$0n0î T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 309 tà di accettarla, o di rinunciarvi. Qualunque con- venzione in contrario è nulla. £. 2, ff de jure dotium. 1454. La moglie che ha presa ingerenza nei beni della comunione, nou può rinunciarvi. Gliatti semplicemente amministrativi o conserva- torj non inducono che abbia avuta ingerenza. Argum.ex l. 20, în pr. et$ 1, ff. de acquirenda vel omittenda haereditate.— L. 1, cod. de repudianda vel abstinenda haereditate.— L. 9, cod. de jure de- liberandi. 1455. La moglie in età maggiore che in un atto ha assunta la qualità dichiarativa della di lei comunio- me, non può più rinunciarvi nè essere restituita in intiero contro questa qualità, non ostante che essa l'abbia assunta prima della confezione dell’ inventa- rio, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito. V.Argum.exl 7,6 5,/f. de minorib.; 1. 1, cod. st min. ab haereditate se abstin:-- L.1 1,695 SÉ de mi- nor.; l. 9g, cod. de inintegr. restit. 1456. La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, deve, entro tre mesi successivi alla morte del marito» far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comuuione in coniradiitorio degli eredi det marito, o citandoli formalmente. Compiuto che sarà tale inventario deve essa. col proprio giuramento dichiarare, avanti|’ nfficiale pubblico che lo ha ricevuto, essere l’ inventario stes= so fedele e veritiero. 1487. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la morte - del marito, ella deve fare la rinuncia nella cancelleria del tribunale di prima istanza nel distretto del quale il marito aveva domicilio: quest’atto deve inscriversi nel L.II1. Dei differenti Modi es. registro destinato a ricevere le ripudiazioni delle ere- Tull dità. sig] bom 1458. La vedova può, secondo le circostanze, di- guiay maudare al tribunal civile una proroga del termine 10) prescritto col precedente articole per la sua rimuncia;-| ti, questa proroga, se vi è luogo, è pronunziata incon:| cirlu tradittorio degli eredi del marito, 0d.essi formalmen:| dui. te citati.«dd ww 1459. La vedova che uoù ha fatta riuuncia nelter=| i) mine sopra stabilito, non è privata della facoltà di ne eni rinunziare quando non siasi ingerita ne' beni, ed| ol abbia fatto procedere all’inventario; può soltanto es:| sdert sere convenuta come Vivente in comumione sino a scade che vi abbia rimunziato, e deve pagare le spese fatte pioro contro di lei sino alla sua rinuncia. i qual Può egualmente essere convenuta dopo la scadenza ti dei quaranta giorni successivi al compimento dell'in:| ri veniario, qualorasquesio sia stato compito prima dei me tre mesì.:. pro 1460. La vedova che ha distratto od occultato qual- d che effetto della comunione è dichiarata in comunio=)| 1 ne, non ostante la sua rinunzia: Jo stesso ha luogo do, riguardo a’ dilei eredi. ult al Argum. ex L71463, 4et9 sd. de acquirenda vel| di omittenda haereditate.— L. 6, ff: de his quae ul per indignis auferuntur. i x ste 1461. Morendo la vedova prima della scadenza dei| tre mesi senza che abbia fatto o-compito l’inventario, un I i suoi eredi avranno, per fare‘o per compire l’imvene tario medesimo, un nuovo termine di tre mesi decor= ribili dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare. sa me Se la vedova muore dopo compito l’ inventario; i fol suoi eredi avranno il nuovo termine di quarauta dui de giorni dopo la di lei morte, per deliberare. Tanza è El term Tini ata ma penali Dia nl 1 facolti beni |oltauhe ate su spese La sad tto della D prime tato get ): comu HAIL ‘irendo 108 quer fadenz& im venta ge Tinta reni det pe dipi saranta fi enter, quan 7 T, P°. Del Contratto di Matrimonio es. 511 Inoltre possone essi rinunciare alla comunione nel- le forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili: gli articoli 1458, e 1459. 1402. Le disposizioni degli articoli 1456, e seguen- ti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile. 1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è sepa- rata personalmente, se non ha accettata la comunio- ne eniro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio o la separazione definitivamente pronunciata, si con- sidera che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine, non abbia ottenuto una proroga dal giudice in contradittorio del marito, o questo formalmente citato. i 1464. Iereditori detta moglie possono impugnarela rinuncia fatta da essa, o dai suoi eredi im frode de’ lo- ro crediti, ed accettare la comunione in nome pro- prio. Argum. ex tot. tit., ff. quae in fraudem creditorum. 1465. La vedova, tanto: accettando che:rinunzian- do, ha diritto, duranti i tre mesi equaranta giorni che le sone concessi per fare l’mvwentario e per deliberate, di percepire dalle provvisioni esistenti, gli alimenti Lipidi n SRO” per se e per i suoi domestici, ed in mancanza di que- | ste, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll’obbligo però di farne un uso moderato. Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abita- to, duranti questi termini; in una casa dipendente dalla comunione o spettanteagli eredi del marito; e se la casa che abitavano i conpugi al tempo dello sciogli- mento della comunione, era da essi posseduta per ti- olo d'affitto, la moglie non sarà obbligata a contri- buire, pendenti gli stessi termini, per il pagamento della pigione;, il quale sarà Jevato dalla massa. 312 L. 111. Dei differenti Modi ec.‘ 1:16, Nel caso di scioglimento della comunione per la morte della moglie, i suoi eredi possono rinunciare ‘alla comunione nei termini e colle forme che la legge accorda alla moglie superstite. Argum. ex l. 24, ff. de verborum significatione. SEZIONE V. Della Divisione della Comunione dopo l'accettazione. 1467. Dopo che la inoglie od i suoi eredi hanno ac- eettata la comunione, le attività si dividono, e le passività si sopportano nel modo seguente.; Delle divisione dell'attivo. 1468. I conjugi od i loro eredi conferiscono nella massa de' beni esistenti, tuito ciò che devono alla co- munione por titolo di conspenso 0 d'indennizzazione, a uorma delle regole superiormente prescritte neita s:zione seconda della prima parte del presente capo. 1469. Ciascun conjuge, o suo erede conferisce egnai- miente le somme che si sono levate dalla comunione, od il valore dei beni che il conjuge ha preso da esta per dotare una figlia d’altro letto, o per dotare a con- to proprio la figlia comune. 1470. Ciascun conjuge od il suo erede, prededuco dalla massa dei beni. 1.° I suoi proprj beui non conferiti nella comunio» ne, se esistono in natura, o quelli che sono stati av quistati in loro surrogazione; Wii 9.° Il prezzo de’ suoi immobili alienati durante la Al comunione, che non sia stato rinvestito; pitch. 5.° Le indennizzazioni che gli sono dovute dalla° comanione. i. 1471. Le prededuzioni spettanti alla moglie hanno) luogo prima di quelle del marito. i. Si fanno riguardo ai beni che più non esistono motu natura, primieramente sul denaro, quindi sugli effetti e iI pone Ei pel al dovatd 6 La ho dei dedi da bet 167 i “dala el inden ducondi mentdd 167 zioni su ciascu i do che Da tin (ere a la sua I verso] glie tia; Di vitilele I tuttok vid congu siabili Îtai tdi Cnltali dalla mobiliari, ed in sussidio sopra gli stabili della comu- ' Iunione (| T ) Finuut: chela le hcation Icceltazia (i haute dono, e, scono x ‘ono alli nuizzazi ascrillà esente) risotti comuna reso dia olareat , probl Ila come ono suli i dura ; dovute oglie ba 1 esisto i sugli é della di I. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 315 nione: in questo ultimo caso la scelta degl’ immobili spetta alla moglie ed a’ suoi eredi. :472. Il marito nou può prededurre ciò che gli è dovuto che dai beni defla comunione. La moglie ed i suoi eredi, in caso d’ insufficienza dei beni comuni, prededucono ciò che loro è dovuto da: beni proprj del marito. 1475, l rinvestimenti e le compensazioni cui è tenu- ta la comunione verso gli sposi, e le compensazioni ed indennità che questi devono alla comunione, pro- ducono ipso jure gl’ interessi dal giorno dello sciogli» mento della comunione stessa. 1474 Fatte da entrambi i conjugi tutte le prededu= zioni sulla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno d' essi o fra quelli che li rappresentano. 1475. Se gli eredi deila moglie sono discordi, in mo- do che l'uno abbia accettata la comunione cui altro ba rinunciato, quegli che l’ha accettata non può preù- dere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota virile ed ere:litaria nella detta porzione. ll di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l’ erede rinunciante, per que' diritti che la mo- glie avrebbe potuto esperimentare in caso di rinun- cia; ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinuncianie. 1476, Inolire, la divisione della comunione, per îutto ciò che risguarda le sue forme, per la licitazione cesl' immobili aliorchè ha luogo, per gli effeiti della eivisione, per l'assicurazione che ne risulta, e per i conguagli delle eccedenze, soggiace a tutte le regole siabilite nel titolo delle Successioni per le divisioni ira i coeredì. seg 1477. Quegli fra’ conjugi che avrà distratto, od 0c- cultato qualche effeito della comunione, sarà privato dalla sua porzione negli stessi effetti, 27 514= L. NT. Pei differenti Modi ee. 1478. Compita la divisione, se uno de’ conjugi è ereditore particolare dell’altro, come uel caso in eni il prezzo d’una sua proprietà fosse stato convertito nel pagamento d’ un debito particolare dell'altro con- juge, o per tutt'altra causa’, egli agisce per tal cre- dito sulla parte pervenuta a questo della comunione o sopra i suoi beni particolari. 1479: I crediti particolari, che i conjugi possono proporre l'uno contro dell’ altro, non producono ia- teresse che dal giorno della domanda giudiziale. Argum. ex dl. 17,63, infin. f. de uswris; È 197, Lf. de verborum obligationibus; I: 88, ff. de regulis juris. 1486. Le donazioni che l’uno de’conjugi avesse fat- te all’altro, mon si eseguiscono che sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i suoi beni par- ticolari. i 1481. Le spese del lutto della moglie sono a' carico degli eredi del defunto marito. Tali spese somo' regolate secondo le facoltà del ma- rito..: Sono dovute anche alla moglie chie rinuncia’ alla comumione:. Argum. ex l. 23,$9, cod: de jure deliberandi. — L. 12,63, /. de religiosis er sumptibus funerumn; ZL. 3, cod. cadi tîr. b. 13, cod. de negollis gestis. Delle passività della comunione; e della contribuzione al pagamento de’ debiti. i I 1482. I debiti della comunione sono a carico per metà di ciascuno de'conjugi, o dei loro eredi; le spese per l'apposizione de’sigilli, inventarj, vendita di ef fetti mobiliari, liquidazione, licitazione e divisione, fanno parte di questi debiti. 1485. La moglie non è tenuta peri debiti della co- munione, sia riguardo al marite, sia riguardo ai cre- j Con Caso My conven diltoo et tale Paminin Ri pia ducomo ale, tf | dental I avesse arte che d bed pe tod arri tà dele Tunck UU alibertai p fanert 6. vtributa carito di; leg idita dé division, i delle rdo aio T.V. Del Contratto di Matrimonio ec. 5:5 ditori, che sino alla concorrenza degli utili ad essa spettanti, purchè siavi stato un valido e fedele. inven= tario, e si renda conto tanto di ciò che è compreso nell’ inventario stesso, quanto di ciò che le-è perve- nuto dalla divisione. 1484. Il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comuniane da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o suoi.eredi per la metà dei debiti predetti.; 1485. Non è tenuto che per la metà dei debiti par- ticolari della moglie, e che fossero caduti a carico della comunione. 1486. La moglie può essere convenuta per la tota- lità dei debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contro il marito 0 suoi eredi per la metà dei predetti debiti.£ 1487. La moglie, ancorchè obbligata in proprio no- me per un debito della comunione, non può essere convenuta che per la metà di tale debito, purchè l’ob- bligazione non sia solidaria. 1488. La moglie che ha pagato un debito della co- munione olire la sua metà, non può ripetere il soprap- più dal creditore, purchè la quietanza non esprima che ciò che ha pagato era per la sua metà. Argum. ex l. 44; L19,$1;4. 65,49, /. de cone dictione indebitt. 1489. Quello dei due conjugi che viene molestato per la toialità d’ un debito della comunione in forza dell’ ipoteca sopra l'immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regresso contro l’altro con- juge o suoi eredi, per la metà di questo debito. 1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che in forza della divisione, sia addossato all’uno, 0 all’altro il peso di pagare una quota dei debiti oltre la metà, ed anche di soddisfarli intieramente. Ogniqualvolta uno dei condividenti ha pagati debi- 316 L. III. Dei differenti Modi ec.: ti.della comunione oltre la porzione per cui era tenti- to, ha il regresso contro dell'aliro. 1491. Tuttociò ch’ è stato dichiarato superiormen- te riguardo al marito od alla moglie, ha iuogo purè riguardo agli eredi dell’ uno o dell'altra; e questi ere- di esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti a'le stesse azioni a cui erano soggeitì i conjugi che rappre- sentano, 5 Aigum ex l. 24,[f. deverborum significatione. — L. 119, dé acquirenda vel amittenda haereditat. : SEZIONE IV. Della Rinuncia alla Comunione, e dei suot effetti. 1492. La moglie che rinuncia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, come pure sopra gli effetti mobiliari che sono in essa perve- nuti per sua parte. i: Essa ricupera soltanto la biancheria e quanto è necessario per il suo ordinario abbigliamento. 1495. La moglie che rinuncia, ha diritto di ricu- perare; 1.° Gl’immobili ad essa spettanti; se esistono ia natura, 0 l'immobile acquistato in suo luogo; 2.° il prezzo dei suoi immobili alienati, di cui non è stato fatto ed accettato il rivestimento come è siate dichiarato di sopra; 5.9 Tutte le indenizzationi che le possono essere dovute dalla comunione. 1494. La moglie rinunciante è liberata da qualuu- que contribuzione per i debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto dei creditori. Nondi- meno essa è tenuta verso di essi, quando siasi obbli- gata unitamente al marito, o quando il debito cad:to a carico della comunione fosse in origine a lei parti- colare, e tutto ciò salvo il regresso contro il marito 0_ di[ni eredi. i 1495. Essa può valersi di tutte le azioni e diritti di perionyi a io gli de iv ttolky Ley; h0g0s) Ure; i eta lp Deriorma logo IL ‘questte ‘opostia) ihe Tappi i naenedi pod fel ‘qualung One,(8 ressa per | quanti Io, to di rit 2618004 dr eni ame dl ‘ono est la quali one, ta fasi obi ito cale Lei por | manto! diri T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 515 ricupera superiormente specificati, tanto sopra i beni della comunione, che sopra i beni particolari del marito.‘ : Lo stesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione di ciò che concerne la previa ricupera della biancheria e di quanio è necessario all’ ordinario abbigliamento della moglie, come pure di ciò che risguarda l’abita» zione e mantenimento durante il termine accordato ‘per fare l'inventario e per deliberare; i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite. DISPOSIZIONE relativa alla comunione legale, quan- do uno de' conjugi od ambidue abbiano figli di pre- cedente matrimonio. 1496. Quanto è stato superiormente stabilito dovrà osservarsi anche nel caso in cui uno de’conjugi od am- bedue avranno figli di precedente matrimonio. Se però la confusione de/ mobiliare e dei debiti pro- ducesse, a favore d’uno dei conjugi, un vantaggio su- periore a quello che resta autorizzato dall’articolo 1098 al titolo delle Donazioni tra vivi e dei testamenti, i figli del primo matrimonio dell’altro conjuge potran- no agire per la riduzione. PARTE IL Della comunione convenzionale, e dei Patti che pos- sono modificare od anco escludere la Comunione legale. 1497. I conjugi possono modificare la comunione legale con qualunque sorta di patti non contrarj agli articoli 1387, 1388, 1589, e 1390. Le principali modificazioni sono quelle che hanno luogo stipulando in una od in altra delle seguenti ma- niere; cioè, 1.° Che la comunione non si estenderà che ai soli acquisti; 2.° Che il msobiliere presente e futuro non entrerà } 27° 318 L. VII. Dei differenti Modi ec. nella comunione, o che non v’ entra che per nea data parte; 5.° Che vi si comprenderanno tutti od in parte gli immobili presenti o futuri, con attribuire ad essi la qualità di beni mobili; i 4.9 Chei conjugi pagheranno separatamente i lero debiti anteriori al matrimonio; I 5.° Che in caso di rinuncia, la moglie potrà ri» rendere ciò che ha portato, senza spesa od aggravio; 6.° Che il conjuge superstite conseguirà un’ anti- parte;;; 7.° Che i conjugi avranno porzioni ineguali; 8.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo univer- sale. SEZIONE I. Delta Comunione limitata agli acquisti. 1498. Quando i conjugi stipulano che tra essi now vi sarà che una comunione d’acquisti, si riterrà che abbiano escluso dalla comunione i debiti di ciascune di essi, attuali e futuri, ed il loro rispettivo w2062- Îiare presenie e futuro. In questo caso, e dopo che ciascuno dei conjugi avrà prelevato ciò che ha conferito, con la debita giustifi- cazione, la divisione si limita agli acquisti fatti dai conjngi unitamente o separatamente durante il matri- monio, e provenienti tanto dall’industria comune ,. 3 che dai risparmj sopra i frutti e redditi dei beni dei due conjugi. 1499. Se il 720biliare esistente al tempo del matri monio, 0 provenuto posteriormente, non sarà sta- to comprovato col mezzo d’ inventario o d'uno stato in buona forma, sarà considerato come acquisto. Lin è tali! ji cola qu luo dle È per nm Ù partty ad tu) ante il porti 'Aggrari è un'all nali; lo unit Ish, ra ent it riterrà 1 clan Livo moli njugiari ta ius i falliti eil matte comu, i beni È ll matt gard sli uno sh pista» T. V. Del Contratto di Matrimonio ee. 319 SEZIONE II. Della Clausula che esciude dalla Comunione il mobiliare in tutto od in parte.; 1500. I conjugi possono escludere dalla comunione tutto il loro mzobz/iare presente e futuro. Quando essi stipulino che ne metteranno recipro- camente in comunione fino alla concorrenza d’ una determinata somma o valore; si riterrà per questo solo motivo, che se ne siano riservato il di più. 1501. Questa clausula costituisce il conjuge debito- re verso la comunione, della somma che ha promesso ‘di conferirvi, e l’obbliga a giustificarne la collazione. 1502. La collazione è bastantemente giustificata ri- guardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che il suo mobiliare sia di un dato valore. È bastantemente giustificata riguardo alla moglie, colla quietanza che il marito rilascia ad essa, odaco- loro che 1’ hanno dotata. 1503. Ciascuno dei conjugi ha diritto al tempo dello scioglimento della comunione, di riprendere e prelevare il valore di quanto gli effetti mobili, seco portati al tempo del matrimonio, 0 pervenutigli por steriormente, oltrepassava la sua quota posta in co- munione. 1504. Il mobiliare che perviene a ciascheduno dei conjugi durante il matrimonio, deve risultare da un inventario. Mancando l'inventario del rzodiliare pervenuto al marito, od nn documento proprio a giustificare la sua preesistenza e valore, detratti i debiti, il marito non può agire all’oggetto di ripigliare il mobiliare pres etio. Se la mancanza d’inventario concerne il mobi/fare pervennto,alla: moglie, questa od i suol eredi sono amuressi a provare; tanto con documenti, quanto com i 320© L.I11. Dei differenti Modiec. testimonj, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di tali effetti. SEZIONE II. ba Della Clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili. 150f. Quando i conjugi od uno di essi fanno entra. Ye in comunione in tutto od in parte i loro immobili ‘ presenti o futuri, questa clausola si denomina mobi- lizzazione. 1506. La mobilizzazione può essere determinata o indeterminata. E determinata quando il conjuge ha dichiarato sem» plicemeute di zz0bz/izzare, e di porre in comunio- ne un dato immobile nella sua totalità,© sino alla concorrenza di una data somma. È indeterminata quando il conjuge ha semplice- mente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza d’una data som- ma. 1507. 1. effetto della mobilizzazione determinata è quello di rendere l'immobile o gl'immobili-che vi so- no assoggettati, beni della comunione, come i mo- bili stessi- 4 Quando l'immobile o gl’immobili della moglie so- no stati modiliszati nella totalità, il marito ne può disporre come degli altri effetti della comunione, od alienarli per intiero. Se l'immobile non è modilizzato che per una data somma, il marito non può alienarlo che col consenso della moglie: può però ipotecarlo senza il di lei con- senso sino alla concorrenza soltante della porzione mobilizzata. 1508. La mobilizzazione indeterminata non rende Ja comunione proprietaria degl'immobili che vi sono stati assoggettati: il suo efletto si limita ad obbligare ìl conjuge che vi ha acconsentito a far entrare nella Pare cei il all piloni pilegl L pe cofcorrenist hoy 11 a fol n adi di]iered Dell ho. comuniti 1 gilt la bpati Uma 0 iti La ul tit laalosto | COMU O sino d i genpla: own data sn elermima pelevie me i ne i + glie one pi one ‘ma di Ì cone di le a po none chest | chbig rare a T.V. Del Contrattto di Mairimonio ec. 521 massa allorchè la comunione si scioglie, alcuni dei suoiimmobili sino alla concorrenza della somma da lui promessa. é Non può il marito come all’articolo precedente sen- za il consenso della moglie alienare in tutto, od in parte gl’ immobili, sopra i quali è stabilita la 7î0d:- lizzazione indeterminata, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale ,0di//z3azione. 3 1509. Ll conjuge che ha modelizzazo un fondo, ha la facoltà all’atto della divisione di ritenerlo corpu-. tandolo nella di lui porzione par il valore attuale; e i di lui eredi hanno lo stesso diritto. ; SEZIONE IV. | Della Clausula di separazione de’ debiti. 1510. La clausula colla quale i conjugi stipulano di pagare separatamente i loro debiti particolari, gli ob- bliga all’ atto dello scioglimento delia comunione a comunicarsi reciprocamente il conto dei debiti, che sl giustificherà essere siati soddisfatti dalla comuiione, a scarico di quello dei conjugi che n’ era debitore. Questa obbligazione è la stessa, vi sia, 0 non VI sia inventario; ma se il mobiliare conferito dai conjugi in società, non risulta da inventario, 0 da stato anten- tico anteriore al matrimonio, i creditori dell'uno e dell'altro conjuge possono senza avere riguardo ad al- ouna distinzione che si reclamasse, chiedere di essere soddisfatti tanto sul yz0di/iare nou inventariato, quan- to sopra gli altri beni della comunione. I creditori hanno lo stesso diritto sul mobiliare per- venuto ai conjugi durante la comunione, se questo fon risulta egualmente da inventario o da stato au- tentico. 1511. Quandoi conjugi mettono in comunione una data somma, o corpo, un tale collazione induce un tacito patto ch’essa non sia aggravata di debiti anterio- si al matrimonie, ed.il consorie debitore deve dare 352 L.III. Dei differenti Modi ec. eonto all’altro di tutti quei debiti che diminuirebbero la somma che ha promesso di conferire. sii, 1512. La clausola di separazione di debiti non impe- disce che la comunione non possa essere aggravata d'interessi ed annualità decorse dopo il matrimonio. 1513. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno dei conjugi, dichiarato dal contratto li- bero e sciolto da qualunque debito anteriore al matri- monio, l’altro consorte ha diritto ad una indenizza- zione che si prende tanto sulla parte della comunione spettante al conjuge debitore, quanto sui beni partico- lari di esso; ed in caso di insufficienza, questa inden- nizzazione può proporsi in giudizio contro il padre, îa madre, l’ascendenie od il tutore che lo avessero dichiarato libero e sciolto, come se fossero malleya- dori. Quest'azione per garanzia può essere proposta anco». ‘ ra dal marito durante la cemunione, se il debito pro- viene per parte della moglie; salvo, in questo caso, il rimborso dovuto dalla moglie o da'suoi eredi a quelli che si ritengono per garanti dopo lo scioglimento del- la comunione, SEZIONE V. Della Facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi e senza pesì gli Effetti conferiti. 1514. La moglie può stipulare che in caso di rinun- cia alla comunione essa ripîglierà in tutto od in parte eiò che vi avrà conferito, tanto all'atto del matrimo- nio, quanto dopo; ma tale stipulazione non può esten- dersi al di là delle cose formalmeute espresse, enem= meno a vantaggio di altre persone fuori che delle in- dividuate.? ù In conseguenza la facoltà di ripigliare il mobiliare conferito dalla moglie all'atto del matrimonio, non s' estende a quello che le fosse perveruio durante il medesimo. ino 8 igim i Tn tt i tf, ch 1 fnaog ny accetti i tinon] ande ind Fiori] 10) di el sten pd no La vallggios] — Coleungo bf ! Nafialeo | Vi gluog i UA ail Sepfrazion dei ione oltemito d0xd che Proprio: Caudione, Lg Piton IUS al ttal ui idr; Toti EL pt stà al Tp lo une to mal: punta dela n sto ca diaprl Meno rende , diri din pi nati può e e, 410 o dl molla nio, durati T.P. Del Contratto di Matrimonio ee. 33% ‘Così pure la facoltà accordata alla moglie non si astende ai figli, e quella accordata alla tnoglie ed ai figli non si estende agli eredi, ascendetiti ,. 0 collate- In tutti i casi non può essere ripigliato quanto si eonferì, che facendosi prededuzione dei debiti parti= colari della moglie, i quali la comunione avesse sod- disfatti. SEZIONE VI. Della Prededwzione convenzionale. 1515. La clausola colla quale il conjuge' siperstite è'antorizzato a' prelevare prima di qualunque divisio- ue uma data somma e una data quantità d’ effetti 70- biliari in natura, non dà diritto a tale prededuzione' in vantaggio della moglie sopravvivente, chie quando essa accetti la comunione, purchè nel contratto di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto, anche in caso dî rinuncia,: dun Fuori del caso di questa riserva, la prededuzione non si eseguisce, che sulla massa divisibile, e non sti beni particolari del conjuge premorto.| 1516. La prededuzione non si risguarda come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma "come una convenzione matrimoniale. 1517. Si fa luogo alla prededuzione per la morte naturale. o civile. 1518. Quando'lo scioglimento della comunione de- riva dal divorzio o dalla separazione personale, non vi è luogo all’attuale rilascio della cosa da prededur- si, ma il conjuge che ha ottenuta o il divorzio o la separazione personale, conserva î suoi diritti alla'pre- seduzione nel caso‘di sopravvivenza. Se la moglie ha | ottenuto il divorzio o la separazione, la somma ola cosa che costituisce la prededuzione resta sempre provvisionalmente al marito coll’ obbligo di dare cauzione. » $04= L.III. Deidifferenti Modice. 519. I creditori della comunione hanno sempre il dino di far vendere gli effetti compresi nella prede- "duzione; salvo al conjuge il regresso, in conformità dell'articolo 1515. SEZIONE VII. Delle Clausole, colle quali si assegnano a ciaseheduno. de’ con jugi parti ineguali nella Comunione- 1520. L conjugi possono derogare alla eguaglianza ‘ della divisione stabilita dalla legge, tanto col non asse- gnare nella comunione ai conjuge sopravvivente 0 gieuci eredi, che una porzione minore della metà, quanto col non assegnarli che una somma fissa per IVIGIANE diritto nelia comunione, e così pure collo stipulare, che la comunione intiera, in certi casi, apparterrà al coniuge sopravvivente o ad uno di essi solamente. 1521, Quando è‘stato stipulato che il conjuge od i suoi eredi non avranno che une data porzione nella. comunione, come sarebbe il terzo o il quarto, il con- juge cui tale porzione è per tal modo limitata od i i snoi eredi non sono obbligati ai debiti della comunione che proporzionatamente alla parte delle attività che essi vi hanno, La convenzione è nulla se obbliga il conjnge limi-| tato como sopra 0 i suoi eredi a soggiacere“ad una quantità maggiore di debiti, o se lo dispensa dal ca- rico d’una parte di essi eguale a quella che hanno nelle attività, 1529. Quando siasi PA che uno de conjugi 0 i suoi eredi nou potranno prendere che una data som- ma per qualunque diritto di comunione, la clausola sì 1 FISOIVE 1 in,un Onu atto ev entriale che obbliga l’altro oujuge 0 i suoi eredi a pagare la somma convenuta, sia che la comunione riesca utile o dannosa, suffie gieute o insufficiente a soddisfare la detta somma Arg gum. ex l. 10, ff. de regulis jurms. net L La ? eu È 1 dll di dini credi di cod Soltanto ragione mus {Qua Iistneg i dale Meta Lteft (a) È ]; 108, Npilrino Lato mo Djfienti. 13,1 ISPog; 1997| Lul hp ali, oh im. Vasta Iata Vivete; ini i lug pure ti celti modi uoged nen o,ilm TT pione I che peli ad ui dala è han vj dela. chit I hl pren, gl po T. PW. Del Contratto di Matrimonio e. 32% 1523. Se la clausola non contigne un tal centratte che relativamente agli eredi del conjuge, questo; in caso di sopravvivenza, ha diritto alla divisione legale per metà. 1524. Il marito o i suoi eredi che in virtù della clau- sola enunziata nell’ articolo 1620, ritengono le totali- tà della comunione, sono tenuti a du tutti i debiti di essa. 1 creditori non hanno, in n questo caso, azione alcu- na contro la moglie o i suoi eredi. Se appartiene alla moglie superstite il diritto di ri- tenersi, mediante una convenuta somma, tutta la co- munione contro gli eredi del marito, essa ha fa scelta 0 di pagare\loro“tal somma, restando obbligata per tutti i debiti, o di rinunciare alla comunione, ce- dendone agli eredi del marito i beni ed i pesi. 1525. È lecito ai conjugi di stipulare che la totalità della comunione apparterrà al conjuge superstite o soltanto ad uno di essi, salva agli eredi dell’ altro la ragione di ricuperare i beni ed i capitali conferiti in ‘ somuuione per parte del loro autore. Questa stipulazione non si ritiene come una libera- | Jità soggetta alle regole delle donazioni, tanto riguar- do alla. sostanza, che rapporto alla forma, ma si eonsidera specialmente come. una convenzione nù- ziale e fra socj. VIII. Della Comunione a titolo universale. 1526% Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione universale dei loro beni tanto mobili che immobili, presenti e futuri, o dei presenti solamente, o soltanto dei futuri. 2.3, 0.7,6.4,Jf. pro,socio. BISPOSTZIONI comuni alle otto precedenti sezioni. 1527. Ciò che è stabilito nelle otto precedenti sezie- 28 556= L. III. Dei differenti Modiec. ni; non ristringe letstipulazioni di cui è suscettibile Ja comunione convenzionale alle precise disposizioni in esse contenute.,% . Iconjugi possono fare qualunque altra convenzio- ne, come all'articolo 1567, sotto le modificazioni enunziate negli articolî 1388, 1389 e 1390. i Nel caso però in cui vi fossero figli di un precedente matrimonio, qualunque convenzione che ne suoi effetti tendesse a dare ad uno de’ conjugi una porzio- ne maggiore di quella stabilita nell'articolo 1098 del titolo delle Vonazioni ira vivi, e del Testamenti, sarà senza effetto per tutto ciò che eccede questa porzione: ma i semplici proventi risultanti dai lavori comuni e dai risparmj sulle rendite rispettive, quantunque ine- quali fra i due conjugi, non sono considerati come un vantaggio in pregiudizio dei figli di primo letto. 1528. La comunione convenzionale soggiace alle regole della comunione legale, in tutti i casi in cui non vi si è deragato col contratto implicitamente od esplicitamente. gii SEZIONE IX. ‘Delle Convenzioni esclusive della Comunione. 1529. Allorchè gli sposi non sottometiendosi al re- gime dotale, dichiarano di maritarsi senza comunie- pe, o di rimanere separati di beni, gli effetti di que- sta stipulazione sono regolati nel modo che segue. i Della elausola che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione; 1550. La clausola contenente la dichiarazione degli sposi di maritarsi, senza comunione, non attribuisce alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè gi percepirnei frutti; questi frutti si ritengono assegna-. ti al marito per sostenere i pesi del matrimonio. 1551.]l marito ritiene l'amministrazione dei beni paobili ed immobili della moglie, e per conseguenza, I {digit inldole valat nienlo calo 159 Hib, Salmi Ùlven icon è Ubs la Pl agli nenti porte Comuni: quei ali con noli pare gi ma mente ione, psi ale DM Lula di qu gue:> ire Ma Delia assi no. T.P.DelContratto di Matrimonio ec. 327 il diritto di ricevere tutto il z20d7/7are che essa porta in dote, o che le perviene duranteiì matrimonio, sal- va la restituzione ch’ egli ne dovrà fare dopo lo sciogli» mento di esso, o dopo la separazione dei beni pronun- ciata giudizialmente. 1552. Se niel mobiliare portato dalla moglie in do- te, o pervenuto ad essa durante il matrimonio, vi sia- no cose che si consumino coll’ uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale vna descrizione colla stima, ovvero formarsi inventario allorchè le stesse cose perverigono alla moglie, il marito sarà tenuto a restituire il prezzo della stima. L. 42, /f. dejure dotium. 1555. Il marito è obbligato a tutti pesi clie sono a carico dell’usufrittuartio.—. x. 15,4. 16, 4. 13, /f. de impensis în res dotales factis.— L. 28,$1, ff de‘donationibus inter virum eturorenm.; 1534. La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce chasi possa pattuire che la moglie per- cepirà annualmente sopra semplice sua quitanza una determinata parte de’ suoi redditi pel suo manteni- mento e pei bisogni della sia persona. 1535. I beni immobili costituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili. i Non possono tuttavia alienatsi senza il consenso del marito, ed in caso di rifiuto, seriza giudiziale autoriz zazione. Gi IT. i Della clausola di separazione de’ beni. 1536. Allorquando gli sposi nel contratto del loro matrimonio hanno stipulato cheessi saranno separati di beni, la moglie conserva l’iuteta amministrazione de’ suoi benimobilied immobili, ed il libero godimen- «to delle sue rendite. 1537. Ciascuno de’ conjugi concotre ai pesi del ma- 328 L.1II. Dei differenti Modi èv. ttimonio, secondo le convenzioni contenute nel loro eontratto; e non essendovi patio a tale riguardo, la moglie contribuisce per 1 pesi matrimoniali lino alla concorrenza del terzo delle sué rendiie. «15538. In nessun caso, nè in forza di qualunque sti» pulazione, la moglie può alienare i suoi immobili sen- ‘za speciale assenso del marito, ed in caso di rifiuio, senza autorizzazione giudiziale. 3 Qualsivoglia autorizzazione generale accordata alla moglie di alienare i suoi beni im mobili, tanto nel con- tratto di matrimonio ,. che posteriormente, è nulla. 1539. Se la moglie separata lascia che il marito ab- bia il godimento de’ di lei beni, questi non è tenuto, tanto sulla domanda che la moglie potesse fargii, quanto dopo lo scioglimento del matrimonio, se non alla consegna dei frutti esistenti, e non è obbligato per quelli che fino allora si fossero consumati. L. 11, cod. de pactis conventis. CAPO III. Del Regime Dotale. 1540. La dote sotto questo regime come sotto quello del capo II, consiste in quei beni che la moglie porta al nsarito per sostenere i pesi del matrimonio. 1541. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote 0 ehe le viene dato nel contratto di matrimonio, è do- tale, se non vi è stipulazione in contrario. Argum. es l. 25, ff. de jure dotium.— V. L. 16, eod. de jur. dot.; L. 44 ,G1;4 s6,inpretfj1r;1.48, $i, et l. 57, ff. cod. tit.; 1. 2, cod. de fund. dot. — V.z.1et È. 3, cod. de dot. promiss.: L 69,$4,/f de jur. dot. i SEZIONE I Della Costituzione della Dote. 1542. La costituzione della dote può comprendere ‘ tuttii beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, ed una parte de’ suoi beni 1 quei î, | ps Lai Tae i giu Li, ave! pi {fe 00! LI, at, bdo 104 tbale be {era coni jer he dele pi Le Inte th Ip; al lay) lp Odi tordi Ilona On bt lee Bi Mo, i| bb i I; solligàà Dogi pià. nio, ce ind nio, DL -{.L 1fu;, pra quit) cani* Tm. Y. Del Contratto di Matrimonio ec. 329 presenti, e futuri, oppure può avere per oggetto una cosa speciale. La costituzione di dote concepita in terminigenerici, dituttiibeni della donna, not comprende ibenifuturi. L.&, et l, 16, cod. de jure dotium; 00,4 61; un pr et$ 13 1. 72, Jf. eod. tit.— Argum. cx l. 7,ff. de auro et argento legato.. 1543. Durante il matrimonio, la dote non può es= xere costituita nè accresciuta.- r. 1, în pr., ff. dé pactis dotalibus; L. 19, 1. 20,$ 1, cod. de donationibus ante nuptias.—' Contr.Anstil. de donationibus ,65.— Novell. g1, cap. 2. 1544, Se il padre e la madre costituiscono unita- inente una dote, senza distinguere la parte di ciascu- no, s' intenderà costituita in parti eguali. Sela dote è costituita dal solo padre per i diritti pa- terni e materni, la madre quantunque presente al contratto non sarà obbligata, e la dote‘resterà per in- tiero a carico del padre. L. 7, cod. de dotis promisstone. 1545. Se il padre o la madre superstite costituisce tina dote sui beni paterni e materni, senze specilicar- ne le porzioni, la dote si prenderà primieramente s0- pra i diritti spettanti alla futura sposa nei beni di quello fra i genitori che è predefonto, ed ilrimanente sopra i beni di chi Vha costituita. Cujac.iz /. 7. cod. de dotis promissione.— Contr. Argum. ex l. 7. c0d. de dotium promissione. 1546 Nonostant® che la figita dotata dal padre e dalla madre abbia beni propri] di cui ad essi appar» tenga l’usufratto, la dote si prenderà dai beni dei co-, stituenti, ge non vi è stipulazione in contrario. z. 7, cod. de dotîs promissione. 1547. Quelli che costituiscono una dote sono tenu- ti a garantire gli efietti costituiti in dote. 28. / 350 L.1II. Dei differenti Modi ee L.41, in pr., ff de jure dotium, lr, cod. cod.; 2. unica,$ 1, cod. de rei uxoriae actione.— L.84,ff. de jure dotium; ll i7,inpret61;/.33» f. soluto. matrimonio.—V.4. 9,61, ff de condici. caus. dat. non secut.; I. 5,$ 5, de dol. mal. et met. except; 1. 78. $5,/. de jur. dot.— L. 12 et 1. 25, cod. ad senatus= consultum Felleian. di 1548. Gl interessi della dote decorrono ipso jure dal giorno.del matrimonio, contro coloro che l'hanno promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi è stipulazione in contrario, L.7,in pr.; È. 65,65, ff. de jure dotium; I. 20, È. 31,$ 2, cod. eud. tir. 2. SEZIONE II. Det Diritti del marito sui beni dotali, e dell’inalienabilità del Fondo dotale. 1549. Il solo marito ha l'amministrazione dei beni dotali curante il matrimonio. Egli solo ha diritto di agire contro i debitori, e deteutori dei beni dotali, di percepirne i fruiti e gl’in- teressi, e di esigerne i capitali. Ciò non ostante può convenirsi mel contratto di matrimonio, che la moglie riceverà annualmente, coutro la semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite, per il mantenimento e per i bisogni della sua persona. Dr. L.7,tn pr., l.75,/f. de jure dotium; Lr, cod. cod. tit.;. 9g, cod. de rei vindicaltone. 1550. H marito non è tenuto a prestare la cauzione per la dote ch’ egli riceve, se non vi è stato obbligato cel contratto di matrimonio._ Li L. 1 el leg. 2, cod. ne fidejussores vel mandatores dottum dentur.; 1451. Se la dote o parte di essa consiste in effetti mobiliari stimati nel contratto di matrimonio, quan= :“ ]>& T. V. Del Contratto di Matrimonio ec. 351 =Lal do anche non vi sia la dichiarazione che tale stima sia” NN fatta per indurre la vendita, 11 marito ne diviene il ‘un posati., enon è debitore che del prezzo loro fis» sato. i L.lo,inpr.; 1.2, 1.69,68,/f. de jure dotium 3 2. 5, l. 10, cod. cod. tit.; l.51,ff. soluto matrimonio. Wing Ba DE SF. de aestimatoria actrone: i îha 1652: La siima dell'immobile costituito in dote noR Ta ne trasferisce la proprietà al marito, senza un’ espres= » sa dichiarazione. a dan Contr. /. 10, in pr. et$ 1, ff. de jure dotium; I. 5 ct 1h2,/ 2. 10, cod. eod. tit. 1505. L'immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non qualora nel coniratto di matri= he monio sia stata stipulata‘la condizione dell'impiego. i Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile dato tdi per pagamento della dote costituita in danaro.* Do L. 54,//. de jure dotium; I. 12. cod. eod. tit. bit 1554. Gl’immobili costituiti in dote non possone Uegi alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio ne dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi uniiamen= ato di te, salve le seguenti eccezioni. Int, Paul. sezient., lib. 2, tit. 31,62.— Institut.in pr., lle sue«lib. è, tit. 8,— 1. unica,$15, cod. de rei uvoriae lim» eBezione; L. 23, cod. de jure dotium; 1.4, 1.5 et L. 6, ù‘de fundo dotali; I. 2, cod. eod. it. V.1.3,61; Lal,+9, 92; de 11,513 ,61;414,$1,/7 de fundo do- tali; l. 1, cod. eod. tit:: Ai 1555. La moglie può coll'assenso del marito, od in bla caso di rifiuto; coll’ antorizzazione giudiziale dare i . suoi beui dotali per il collocamento dei figli che ella dol avesse da anteriore matrimonio; ma se non è auteriz- zata che giudiziaimente, deve riservare l’usufrutto al et marito.; Li qui» 1356. Può ancora, cell’ autorizzazione del marite Li -339 L.II1. Dei differenti Modi ée.# dare i di lei beni dotali pel collocamento de’ figli cò muni. DA 1557. L'immobile dotale può essere alienato allor- chè col contratto del matrimonio ne è permessa l'alie- nazione.‘ 1558. Si può parimenti alienare l'immobile dotale coll’autorizzazione giudiziale, ed all’incanto, dopo tre pubblicazioni;: Per liberare dal carcere il marito 0 la moglie; Per somministrare gli alimenti alla famiglia ne'casi preveduti negli articoli 205; 205 e 206; al titolo del Matrimonio;” Per pagare i debiti della moglie o di quelli che han- no costituita la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratio di matrimonio; Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell’ immobile dotale;. Finalmente quando quest’ immobile è indiviso coî terzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione. In tutti questi casi, l'avanzo del prezzo ricavato dalla vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, ti- marrà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie.\ x: 2, cod. de fundo dotali.. i 1559. L'immobile dotale può col consenso del moglie essere permutato per quattro quinti almet con un altro immobile dello stesso valore, purche st giustifichi l'utilità della permuta, s' ottenga l’autoriz= zazione giudiziale, e preceda la stima per mezzo dl periti nominati ex officio dal tribunale. i In questo caso, Vimmobile ricevuto in permuta di- verrà dotale, come pure sarà dotale l'avanzo del prez= zo;se ve ne ha, e sarà impiegato come tale a vantag- gio della moglie. L. 26, 4. 27, cod. de jure dotium. 1560, Se fuori delle eccezioni sopra i ndisate, la mo- lidia Daloalk: le[i lied o, voi; a rt I tituh è li chela Lamone OL; isa diro n lisi o Tian ati, ih quali no del alm pui Tutte” ‘noi roniat de pr telo “ | DÈ. P. Del Contratto di Matrimonio ee. 353 glie o il marito,@ entrambi unitamente alienato il fondo dotale, la moglie o i di lei ered: potranno dopo | loscioglimento del matrimonio far rivocare l'aliena+ zione, senza che si possa lore opporre alcuna prescri- zione per il tempo decorso durante 11 matrimonio: la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de' beni. toa sai Il marito potrà durante il matrimonio far rivocare l'alienazione, restando però obbligato per i dauni ed interessi verso il compratore, nel caso che nel con- tratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dota!e. L.unic.,6 19, cod. de rei uxoriae actione. 1561. Gl immobili dotali che nei contratto di ma- trimonio non si son dichiarati alienabili, non sog- giacciono a prescrizione durante il medesimo, purchè questa uon abbia cominciato a decorrere prima del matrimonio. Diventano ciò nen ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de' beni, qualunque siasi l'epoca in cui la prescrizione€ incominciata. L. 30,$ omznîs cod. de jure dotium.— Argum. e& 2. 28, ff. de verborum significativne. 1562. Il marito riguardo ai beni dotali è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico deli' usufrut- tuario. È risponsabile per tutte le prescrizioni incorse e der teriormenti avvenuti per sua negligenza. L: 17, în pri,{F de jure dotium; 1.5, ff. de fundo dotali.— L. 66, în pr., ff. soluto matrimonto; i 16, ΰ de fundo dotalt.— L.+, dazi d 5, 2.160,45, 61; L. 13, 1. 15,7. de impensis în res dotales factis.— 1+ 28,61,/7. de donattonib. inter virum et uxorem. 1565. Se la dote è in pericolo, la moglie può do- mandare la separazione dei beni, come è detto agli articoli 1440@ seguenti. 33% DL. III. Dei differenti Modi ec. L.22,68;/. 24, in pr.,ff. soluto matrimonio;| 29, cod. de jure dotium. Novell, 97, cap. 6: a SEZIONE ITI.* Della Restituzione della dote.| È 1564. Se la dote consiste in immobili o in mobili fi non stimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma i Li, con dichiarazione che la stima non tolga alla moglié|* j la prepriotà, sp! Il marito o i snoi eredi possono essere astretti all’ i- Ul stantanea restituzione della dote, sciolto che sia il ma= i trimonio. dop - L.unic.$7,cod de rei uxoriae actione.— Vi. 1.| Pi 12,£ 13, ff. solut. matrimon.; l unic.,$ 9, cod. de hi La(4) rei uxor, ati; L'ig.d17, 1. 20, ff de re judir. i —. V 468, 2.193. /f. de regul. jur.; 1. a5,ff.dere| jud.> Mi 1565. Se la dote eonsiste in una somma di denaro,(Uta O ini mobili stimati riel contratto senza che siasi di- teli chiarato che la stima non neattribuisce la proprietà I i at al marito, La restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrimonio; Ùi L. unica,$7, cod. de rei uxoriàe acitone. i, 1566. Se gli effetti mobili la cui proprietà resta alla di i moglie, siansi consunti coll’uso e senza colpa del ma- rito, egli non sarà tenuto a restituire, che quelli che rimartauno, e nello stato in cui si troveranno- Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualunque caso, riprendere la biancheria e ciò chesserve all’ordi- ‘mario e necessatio suo abbigliamento, salva la previa deduzione del loro valore, quando la sua biancheria e robe di uso saranno state primitivameme date con stima. i L.t0, în pret4 6; 1.11, ff. de jure dotium. i 1567. Se la dote comprende crediti, o dirittì di rent- dita i quali siano periti od abbiano sofferto riduzioni ini hinla lt mgi ttt i dn ori Dpr LIE ta all el mas eliche luogot, lordi piera> ncbeti- Ile diret [ici T.?. Del Contratto di Matrimonio ec. 335 non imputabili a negligenza del marito, questi non ne sarà risponsabile, e sarà liberato restituendo le scritture dei contratti. L. 4g, in pr. ff. soluto matrimonio; L41,$ 3, ff de jure dottum. 1568. Sela dote siasi costituita in un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o suoi eredi non sono tenuti, che a restituire lu apice di usufrutto, non già i frutti scaduti durante il matrimonio. L. 66 et I. 78, in pr. ff: de jure dotium; LL 57,}f: soluto matrimonio. 1569. Se il matrimonio ha durato dieci anni dopo la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie, o i suoi eredi potranno ripeterla con- tro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio senza essere tenuti a provare che questi l'abbia ricevu- ta, quando non giustificasse di avere usale inutilmen- te tutte le diligenze per procurarsene il pagamento. Novel. 100, cap 1.— A uthentic quod locum, cod. de dote cauta non numerata. (570. Se il matrimonio è sciolto per la morte della moglie, gl’'interesssi, ed i frutti della dote che deve re- stituirsi, decorrono ipso jure a favore dei suoi eredi dal giorno dello scioglimento.. Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante l’anno del lutto, gl’in- teressi della sua dote, o di farsi somministrare gli ali- menti per il tempo predetto, dall’eredità del marito; ma in ambidue i casi nel corso di detto anno deve l’e- redità somministrarle l'abitazione e gli abiti del lutto, senza diminuzione degli interessi ad essa dovuti. Lr. unic.,$ 7, in fin., de reè uxoriae actione. 1571. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti degl'im- mobili dotali si dividono tra il marito e la moglie a loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato 11 matrimonio nell'ultimo anno. 536. L.III Deidifferenti Modi ee. L'anno principia a decorrere dal giorno in cui fa celebrato il matrimonio. L.7,61, ff. solu; matrimonio; L. unie.,$ 9, cod. de rei uxoriae actione. 1572. La moglie e i suoi eredi uon godono di alcun privilegio‘per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecarj anteriori alla medesima.; L. 9, L. 34, cod. de jure dotium; l. unic.$ 1, de rei uxoriae actione.— Contr. l. 12, cod. qui penso in pignore habertur. i 1575. Se il marito era già însolvibile, e non aveva ‘nè arte, nè professione quando il padre costituì una dote a La figlia, questa non sarà tenuta a conferire nell’eredità paterna che l’azione ad essa spettante con- tro l’erediià di suo marito per ottenerne il rimborso. Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dope il matrimonio, O se aveva un mestiere od una profession che gli tenesse luogo di beni, La perdita della dote cade unicamente a danno del- la moglie. ._ Novell. 97, cap. 6. de dd n° SEZIONE IV.| Dei Beni parafernali. 1574. Sono parafernali tutti i beni della moglie che non sono siati costituiti in dote. L. 8; cod. de pactis conventis tam super dote.| 1876. Se tutti i beni della moglie sono parafernali, e se nel contratto non esiste alcuna convenzione per cui debba soggiacere ad una parte dei pesi del matri- monio, la moglie vi contribuisce fino alla concorren- zii del terzo de' suoi redditi. 1576. La moglie. ha l’amministrazione ed il godi- mento dei suoi beni parafernali; Ma essa non può alienarli, nè comparire in giudizio. per causa dei detti beni senza autorizzazione del ma- T. V. Del Centratto di Matrimonio ec. 357 OMO Ing% 2 ad legem VR, Falcidiam.;* i ali 1578. Se il marito ha goduto i beni parafernali della|. ila; moglie, senza procura, come pure senza opposizione ipa per parte di essa, questi non€ tenuto, sciogliendosi il lia matrimonio, od alla prima domanda della moglie; Mi bi che a consegnare l frutti esistenti; senza essere rispon- Milk—=—=—sabiledi quelli che sono stati fino allora consunti. Li La1, cod. de pactis conventis.‘ bin 1579. Se il marito non ostante l'opposizione com- ; provata della moglie ha goduto dei beni parafernali, ta dm è tenuto a render conto alla medesima di tutti i frut- ti tanto esistenti, che consunti.. vt. L. 8, cod. de pactis conventis; l. 17, cod. de dona- tionibus inter virum eturorem.— L.1,$ 18; 4. 95,72 fina pr., ff. ad legem Palcidiam.;;"IU Mana 1580. 11 marito il quale gode i beni parafernali,© teriuto a tutte le obbligazioni deli” usufrutinario. perdi. Argum. ex L. 36,99, ff. de haereditatis petitione- o par DISPOSIZIONE particolare. i reni 1581. I conjugi sottometiendosi al regime dotale, pi ci mt. possono non ostante stipulare una società per gli La onore acquisti ,, e gli effetti di tale società vengono regolati ila come è prescritto agli articeli 1498, 1499. meedlpe 29 rin gl o i gione ls: 3538=£.III DeidifferentiModiec. TYCOLOo ML Della Vendita. CAPO T. i| Della natura e forma della VP endita. 1582. La vendita è una convenzione per cui uno si ‘obbliga a dare una cosa, e l’altro a pagarla. Può esser fatta tanto per atto autentico come per iscrittura privata, du. 1, in. pret$2,}f.-de contrahenda da pepe 2.50,$ 1, ff. de actionibus empti et venditi, 1. 2, ff. de obligationibus, et actionibus. 1585. È perfetta fra le parti, e la proprietà si acqui- sta di diritto dal compratore riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa nè pagato il prezzo. L. 8.$ st id., f}: de periculo et commodo rei Velli. en InSITIUL., de emptione et venditione«= L. 16, 604. de fide instrumentorum; l. 1.et 1. 4, cod.de periculo et commodo rei venditae; L. 11, ff. de evicrionibus; L. 7, f}. de periculo et commodo rel venditae; l. 6, cod. eod..iît.; 10, ff.-de regulis juris; I, 54, ff. de actio- nib.'empti et venditi; L. 36,6 4; 1. 36, ff, de contra- henda emptione.«= L. 20, cod. de pect.; L. 10, cod. de rei vindicat.; l. 11, cod. de act. empt. et vértà.; l. 27, cod. de rei vind..; l. 6, cod. de haeredit. vel act. vend. 1584. La vendita puòessere fatta puramente e seim- plicemente, o otto condizione sospensiva o risolu- tiva. Può altresì agere per oggetto due o più cose alterna- iivamente. In totti gl’‘indicati casi, fliiei effetto è regolato dai priucipj generali delle convenzioni. il " L.8,$ 1, ff. de periculv el tommado rei(il. > Ia, Tui la. UU let, hl, ha età at vendor del pre dizione dd: 4 o rd va L Ibi i e perth ona, sh ba Fa UCG de cani: glachiel Kale esi, a 0 Tali T. VI. Della Vendita. 359 — 1.5, cod. cod. tit.-- L. 34,$ 6,/f. de contrahenda emptione. 15 85. Quando si tratti di mercanzie non vendute in massa, ma a peso, numero e misura, la vendita non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a ri- schio del venditore, finchè esse non siano pesate, nu- merate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna o i danni ed interessi, se vi è luogo, in caso d’inadempimento della obbligazione,> L, 35,65; 1. 62,6 2,/f de contrahenda emptione; 1 2, cod. de periculo et com modo ret venditae. 1586. Se al contrario le mercanzie siano state ven- dute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non siano per anche state pesate, numera= te o misurate. r. 55,$ bet 6; 1. 62,$ 2,/f de contrahenda em- pitone. 1587. Riguardo al vino, all’olio; ed alle altre cose delle quali si costuma di fare l’ assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il com- pratore non le ha assaggiate ed approvate. L. 4, in pr. et$ 1 ff. de periculo et commodo ret venditae; l. 34,$ 8, ff. de contrahenda emptione. 1585. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sosperisiva. Argum. ex l. 4, ff. de periculo et commodo reiven- ditae. 1589. La promessa di vendere equivale alla vendi- ta, quando esisteil consensoreciptoco dalle parti sulla cosa e sul prezzo. i Mornac, ad /. 16, cod. de fide instrumentorum. 1590. Se la promessa di vendere è stata fatta me+ diante caparra, ciascuno dei contraenti è in arbitrio di recedere dal contratto,| Quegli che l’ha data, perdendola;— E quegli che l’ ha ricevuta, sostituendo il doppio. 340° LL, 1I1. Dei differenti Modi ec. Argum. ex 1.35, in pr.{f. de contrahenda emptione, 1591. ll prezzo della vendita deve esser determinato e specificato dalle parti. L.2,$61;k7,$1e12; 1.355,61; 2 37, ff: de'con- trahenda emptione; l. 15, cod. cod; tit. 1592. Può per altro rimettersi all’ arbitramente d’un terzo; se questi non vuole o non può fare la di- chiarazione del prezzo, la vendita è nulla. :. 2.35,6 1, ff de contrahenda empt.; È. ultim., cod. eod. tit., I. 25, în pr. locati conducti. 1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla Vendita sono a carico del compratore. CAPO II Di quelli che possono comprare o vendere. 1594. Possono comprare 0 vendere tutti quelli cui mon è vietato dalla legge. L.1,$2,/ de contrahenda emptione..—- L. 26, ff. de contrahenda emptione.— L. 10,{F de curatoribus . furioso.— x. 6.ff. de verborum obligationibus.— L.. 12,(). de usurpationibus et usucapionibus. L. 13,$ 29, /}. de actionibus empti et venditi.-- 1.3, cod. de in integrum restitutione minorum.— L. ultim., cod. de vendendis rebus civitatis. 1595. Il centratto di vendita non può aver luogo Li i conjugi che nei tre casi seguenti: .° Quando uno dei conjugi, giudizialmente se- mai cede all’ altro dei beni in pagamento de’ suoi TORI 3 > Quando la cessione che il marito fa alla moglie, dl non separata, è fondata sopra una causa fegit- tima, come sarebbe il rinvestimento dei di lei immo- bili alienati,© del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadono in comunione; de Quando la moglie cede al marito beni in paga- mento d'una somma da lei dio in dote, quan- do siasi esclusa la comunione è UL Uniti id lama ted im. ol tore bre, quelli ran UL Loti ; eo. m,, o tr lo leale te den Li mg ia fl io (o mi 6 qual a È. Vl. Della Vendita: 541 Salve, in questi tre casi, le ragion i degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto. i L.3:,$4, ff de donationib. inter virum et uxorem. 1596. Non possono essere aggiudicatarj sotto pena di nullità, nè clirebta ee nè per interposte persone; I tutori felativamente ai beni di quelli, di cui han-, no la tutela; I i‘ i I procuratori, per i beni che sono incaricati di ven- dere; Gli amministratori, peri beni dei comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla Joro cura; 1 pubblici officiali, per i beni del demanio, le ven- dite dei quali s'eseguiscono mediante il loro ministero. L.5, cod. de contralenda empiione; l. ultim., cod: de fide et jure hastae fisealis,+- L 54,87; 4.40, tf de contrahenda emptione, 1597. l giudici, i loro supplenti, i Reg] Procurato- ri, eloro sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patro- cinatori, i diferisori officiosi ed inotaj, non possono essere cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale nella cui giuris- dizione.esercitano le loro funzioni, sotto pena di nul- Hià, dei danni, interessi e spese. CAPO HI, Delle Cose che possono vendersi. 1598. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando le leggi particolari non ne abbiano vietata l’a- lienazione.:) bb le BL ha 10 1 1.23, 1. 23,4. 24; 33, i. 34,61 e02; 4.52, 66, L. 69,$ 1,/7 de contra henda emptione; 1.8,$ 2, f7. de perieulo et commodo rei venditac; 4. 59,63, ff. de evictionibus. 15g4. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può darlùogo al risarcimento dei danni edinteressi, quando 29» 342 È. III. Dei differenti Modi ec. compratore abbia diguorato che la cosa fosse d altri. 41,4 6, cod. de rebus altenîs non alienandis. La, 1.4, cod. eod. til.—- Contr. i. 28, /f} de cone trahenda empiione- 1600. Non si possono vendere i diritti di successio— - ne d’una persona vivente, prorchè questa vi actou- sentisse. L. 15,£. 19, Z. 50, cod. de pactis; l. 4, cod de inu- tilibus stipulationibus; 4. 1,{f. de haereditate vel aclione vendita. 1601. La vendita è nulla, se al ape del contratte era interamente perita la cosa venduta. Se ne fosse perita soltanto una parte, il comprato- re avrà la scelta o di recedere dal coniratto, o di do- mandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante suma. L.15,î1 pr.; 4. 57,458, HF de contrakende eum= piione. CAPO IV. Delle Obbligazioni del Vendigore SEZIONE T. | Disposizioni generali. 1602. Il venditore è obbligato a spiegare chiaramen- te ciò a cui si obbliga. Ogni patto oscuro od ambiguo s' interpreta contre il venditore; L. 21, ff. de contralhenda emptione, 1. 39, ff. de paetts; l. 172, /f. de reguiis jurts.. 1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare»€ quella di garantire la cosa che vende. bii,inprol.i1$2, o SF. de activnibus empii et venditi;(. 66, ff. de contrahenda emptione; l. è et e 6. cod. de evictionibus.— V. 1.35,; 4 3 ff: de contr. empi. 4.5,$«, corimod. vel al. 17,/7. de perte. tI È crtono fi i = ce di, Lena È di Sutccegi ti ito DÀ. de Ùt edllat al Toni Compro pod Tmmeeri ade; lame fa cont * gift qui e Vele, emp' ti TELAI Je conti dep 5” } T. PI. Della Vendita. 345 er tommodo reivend.:l. 1,$1,ff: simens fals., 0.29; £ mana. di SEZIONE TI, Della Tradizione della Cosa. 1604. La tradizione è la traslazione della cosa ven= duta in potere e possesso del compratore. 1605. LI venditore adempie l'obbligazione di dimet- tere gl’immobili, quando ha rimesso le chiavi; se trattisi di un edifizio, ovvero i documenti della pro- prietà venduta. Li. 1, cod. de donationibus. 1606. La tradizione degli effetti mobiliari si compie, O colla loro consegna reale, O colla consegna delle chiavi degli edificj che li contengono. x Od anche col solo consenso delle parti, se la trasia- zione non può eseguirsi al tempo della vendita; op+ pure, se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d’ altro titolo. L.74, ff. decontrahenda emptione: 1. 14,41 sf de periculo et commodo rei venditae: L. 9, 96 er 7, /Î: de adquirendo rerum dominio: l: 1,621, de ad-‘ quirenda vel amittenda possessione. i 1607. La tradizione dci diritti incorporali si ese- guisce o colla consegna dei documenti, 0 coll’ uso che ne fa il compratore di consenso del venditore+ L. 1 et 6.2, cod. de donasionibus:£. 3, cod. de no- vattonibus et delegattonibus: 1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al com- pratore, se non Vi è stata stipulazione in contrario. 1609. La tradizione della cosa che formò il soggetto della vendita deve farsi nel luogo dove quella esisteva al tempo della vendita stessa, quando non siasi di- versamente pattuito.: 1610. Se il venditore omette di fare la tradizione Na 344. L. DI, Dei differenti Modi ec. mel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere a suo arbitrio o la risoluzione del contratto. ‘o la immissione in possesso della cosa venduta, se il ritardo procede dal fatto del venditore. L 5,93, de actonibus empti et venditi. 1617. In tutti i casi ilvenditore deve essere condan- fiato‘al risarcimento de’ danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne ri- suiti un pregiudizio al compratore. L. 10, 2.15, cod. de ectionibus empti et venditi: li 5,63,2.31,65,/ eod. tir. 1612. Il venditore non è tenuto a consegnare la co- sà, quando il compratore non ne paghi ili prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al paga- mento. L. 19,1. 53, 2.78,62, 7 de contrahenda emptione; 2. 11,61, 4. 13,68, /. de actionibus empti et vendi. 1613. Neppureè è tenute alla consegna della cosa, an- corchè si fosse pattuita una dilazione al pa gamento, se dopo la vendita il compratoresia fallito, 0 prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si travi î perico- lo imminente di perdere il prezzo; salvo che il com- pratore presti cauzione di pagare nel termine pattuito, 1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui si trova al tempo della vendita, Dal giorno della stessa vendita, tutti i frutti s spet tano al compratore. L.n et l. 16, cod. de periculo et commodo rei vendi- tae; l. 10, ff. de regulis juris.‘ 1615. L' obbligo di consegnare la,cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa. 15-64;(rg a5, e 16,46 40 ,L.3865, FP. de aclionibus emptii et venditi--. 2.19, 624, e£25, *ff.de instrueto vel istrumento legato: l 40,66: 147, b. 48,4. 49, d 76, 4 78 fl. de contrafienda empiione sd% Îq nov und i Jilee vedi | delle, e" { dito ‘ dere i Îl COP | cont du sel it, Te conda. Di, que Iuloner sedi] nteh o prezzo d Mealpr Denpli el vendi lacoga: ameno prod aper De le 6 pl ita Mugi: | 4 fi LU TUDO“ 1 np ciochel LL) dt, | Di hi il T. FI. Della Vendita.»| 546 23493 ,6 2et 4; I. 245; ff. de verborum significatione. _ P. Paul. sensent., lib. 2, tit. 117.— L.13, 1.16, cod. de act. empr.et vendit.;-- 1.15,$ 10, 11, él 13;/7/. de act. empt. et vendit.-- I. 22, L. 34. ff. de act. empt. et vendit. 1616. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosain tutta la quantità che si è stipulata nel con- trat, sotto le modificazioni che seguono. tr L. 6, in pr., et$ 4; 1-22, 1.34, ff de actionibus em- pri"et venditi.-—- Paul. sentent. lib. 2, titM7,$4, -- 1.51, ff. de contrahenda emptione; l. 7,61, ff. de periculo et commodo rei venditae.-- L. 15, 6 14,/f. de actionibus empti et venditi. i 1617. Se la vendita di uno stabile è stata fatta col- l'indicazione della quantità in ragione d’un tanto per ognii misura, il venditore è obbligato di consegua- re‘al compratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto. a; E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo. L.40,$-2, 7: de contrahenda emptione: 1. 69,$.fir., / deevictionibus. L4,$ 1, ff. de actionibus empti et venditi. i 1618. Se all'opposto, nel caso dell’ articolo prece= dente, la quantità si trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto, l’aequirente ha la scelta© di corrispondere il supplemento del prezzo, 0 di rece- dere dal contratto y se l'eccedenza oltrepassa la vigesi- ma parte della quantità dichiarata nel contratto.| L-h0:6 2,ff. de contrahenda emptione. 1619- In tutti gli altri casi, Sia che la vendita venga fatta d'un corpo certo e circoscritto; È Sia che riguardi fondi distinti e separati, Sia che incominci dalla misura, oppure dall’ indi». . È 346 L.1II. Dei differenti Modiee.- cazione del corpo venduto susseguita dalla misura, L’ espressione di questa misnra non lascia luogo dd alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l’eccedenza della medesima; e nemmeno vi è luo- go ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore per la misura minore, salvo che la diffe- renza della misura reale in confronto di quella indica- ta nel contratto ecceda la vigesima parte in più@in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle co- se vendute, quando non vi sia stipulazione in contra- rio. ne L. 38, în pr.,'{f. de actionibus empti et venditi, -- Contr., l. 45, ff de evicrionibus. 1520. Nel caso in'cui, secondo il precedente artico- lo, vi è luogo all’accrescimento'di prezzo per ecceden- za di misura, il compratore ha la scelta, 0 di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogl’inte- ressi se ha ritenuto lo stabile. 1621. In tutti i casi, in cui il compratore ha di-. ritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli oltre il prezzo, selo ha ricevuto, le spese del contratto medesimo. 3 1622.-L’azione pel supplimento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto che compete al compratore, devono proporsi entro un anno, da com- putarsi dal giorno del contratto, sotto pena della per- dita delle loro ragioni. L. 40, ff: de contrahenda emptioue. 1624. Se si sono venduti due fondi collo stesso con- tratto, e per un solo médesimo prezzo coll’ indicazio» ne della misura di ciascuno d’essi, quando si trovi che la quantità sia minore nell’ uno e maggiore nell’altro, sene fa la compensazione fino alla debita concorrenza; e l’azione tanto pel supplimento, che per la diminuzio- a lr preglest” n;- ris li fail vedi | conitobnd | | acri | hendotr culo el dle comin comodi el cimm ct odiii pole; dita, depfia 13 emplioi ‘ culole lenda «| et cdm tela ha dl tal IEnovitk D fame chel i nel tin pi alito e lie pt dentata ) pere o dita io ala Fatoreh 0 è li No, bg pre, è Duzhor compe n0, di a del ) send l'indiaa giri nel;| corra dinine , T. VI. Della Vendita. SL, ne del prezzo, non ha luogo se non in conformità del- le regole superiormente stabilite. L. 42, ff: de actionibus empti etvenditi; l. 69,Sf de contrahenda emptione. 1624. La questione per riconoscere a carico di chi, fra il venditore ed il compratore, debba cadere la per- dita o la deteriorazione della cosa venduta e non pe- canco consegnata, sarà giudicata a norma delle regole preseritte al[titolo dei Contratti, e delle Obbli gazioni convenzionali în genere. L. 1, cod. de periculo et commodo rei venditae; v 8, SF. de periculo et commodo,rei venditae.-- L 4, cod. de periculo et commodo rei venditae; l. 11 Sf de evictio= nibus-- l. 7, ff de periculo et commodo rei venditae; L. 11, ff. de regulis juris.-- l. 6, cod. de pertculo etcom-- modo rei venditac; I. 10,$2, f eod. tit.; 1.54,f: de actionibusemptiet venditi; 135;$4, L 36,/ de contra- henda emptione;-— L 12; l. 15, 1.14, 1. 17, ff de peri- culo et commodo' ret venditae; 1.55, 6 5; l. 62,62, de contrahenda emptione, L. i, I. 15,(f. de periculo et commodo rei venditae-- LL. 4,$ 2; l 17,JF de periculo et commodo réi venditae; L. 51 9) de actionibus emptiì et venditi—- 1. 35,65, 6, et 7, ff. de contrahenda ein- plione; LAST L. Si Và de pericul. et comm. ret ven- dit.; 1.2, cod. e0d.-- L. 8,$ quod si sub conditione.{F. de perse et commod@irei venditae; 1. 5, cod. eod. tit.; 8,61, /r'eod. tit.-- LL 34.6 6, U de contrahenda pi,-- 1.1,$sed sì venditor, L. 19 2, ff. de peri- culo et commodo rei venditae;!. te$3,/f de contra- henda emptione-— l. 2,61; 1.5; L. 10, ff: de periculo. et commodo ret venditae. SEZIONE TII." Della Garanzia. 1625. La garanzia che il venditore deve al'compra- tore, ha due oggetti; il primo è il pacifico possesso del- è 48 L,I1I, Dei differenti Modi ec. cosa venduta; il secondo riguarda i difetti occulti li essa 0 i VIZ] che danno luogo all’ azione redibitoria, L. 5, ff}. de actiodibus empti et venditi— l. 11, 6 9; . 5, un pr., ff. de actionibus empili et venditi Li 1,$ Li 58,4/- de aedilitto edicto. GI- Della garanzia in caso di evizione. 1626. Quantunque nel contratto di vendita non sia- si stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di dirit- to a garantire il compratore dall’evizione che soffre di tutte o di parie delle cose vendute, o dei pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono ma- SA‘all'atto si vendita. «dietro, ff ussicla ha‘l'6,1.95, i eod.tit.— lb 1,/fde actionibus empti et vendili,, P) 91,77. de aedilitio edicto. V. L 72 ,62./f. de evici., 4. 3, cod:edd. lr; cod. de pericul. et commod. rei ven- etit; 1.56,6 154.63,61,/f de evict.; 1. 12, cod. eod. 1627. Le parti possono con patti particolari accre- scere o diminuire l’effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire ché il venditore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia. Gill,$,1:00.3;, ff de actionibus empti et venditi.. 2.25 Sf. de regulis juris; La4 5695 4 51 ff de aedi- fitio edicto; l. 74, /.69, m pr. st de eviclionibus. 1028. Quantunque siasi pattuito che il venditore mon sarà. soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta.da un fatto suo | proprio:«qualunque couvenzione in contrario è nulla. r.6,$9; 4. 11,018, //. de actionibus empti et ven- diti, 1659. Neflo stesso caso di stipul ata esclusione della garanzia, il venditore, accadendo|’ evizione, è te- nuto alla restituzione del prezzo; Ecceito che il compratore fosse consa pevole del peri. TÀ I: af] | | | foaler 1) dalle polo ti) Jp dillo DIO) id! | palin E 0 Qu | glia cr adore, sie e L$, de aut clionò His; fi dilasi {dorate tqperli Tfeggu L,0) Ten tibia called ritod lati dr 105; staum Iilod Delta il; li De, dita euttodi ki 008 ee du latate bu; li pi dist Mmod, tg [13,06 Utolatigo Din e il ale pl iO mod n lb: Irnoent emi ratti T.V1. Della Vendita.—549 colo dell’'evizione all’atto della vendita, o avesse com- prato a suo rischio e pericolo.; Arguut. exd. 11,6 18,1 de actionibus empit etven- diti; 1. 60, ff. de evictionibus; l. 21, cod. eod. sit.; l 14, cod. familiae erciscundae.* 1630. Quando siasi promessa la garanzia, 0 nulla | siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sol- ferta l’evizione, ha diritto di domandare dal vendi- Lore, ì‘ 1.° La restituzione del prezzo; 2° Quella dei frutti, quando sia obbligato di resti- tuirli al proprietario da cui fu rivendicata la cosa; 3.9 Le spese fatte per la denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall’ attore principale; i 4° Finalmente i danni ed interessi, come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il coniratio. L.8, 4.9, cod. de evictionibus;—. Li. de de actionibus empti et venditi.; L. 60, L. 70 3Î..de evi- ctrionibus— l. 23, cod. eod. tit.— 1. 8, /Fde evictioni- bus; L. 15, 4. 67, /f. dé doli mali et metus exceptione. 1651. Quando all’epoca dell’evizione, la cosa ven- duta si trova diminuita di valore, o notabilmente de- \eriorata, tanto per negligenza del compratore, quan= to per l’accidente di una forza irresistibile, il vendito- “re è egualmente tenuto a restitnire l’intero prezzo. | L. 66, 4. 70,7. de evictionibus; L, 45,ff.de actioni- bus empii et venditi. uù 1632. Se però il compratore ha ricavato un utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha di- ritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente all utile predetto.: Argum. ex È. 206, ff, de regulis juris. i 1633. Sela cosa venduta al tempo dell’evizione fos- se aumentata di prezzo, ache indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargi1 ciò che supera il prezzo della vendila. 50 . x 350 L.III. Dei differenti Modi ee. L.1,1.45, 1 66,/f. de evictionibus; 1.9, 1.16, cod, cod. tit.; l 45,$ 1, /f. de actionibus empti et vendtiti. 1654. Il venditore è tenuto a rimborsare il compra- tore, od a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il. fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi avrà fatti. L. 65, ff. de rei vindicatione; L. 45,61 ff. deactioni- bus empti et venditi. 1635. Se il venditore ha venduto in mala fede il fon- do altrui, sarà tenuto a rimborsare al compratore tut- . te le spese, anche voluttuarie o di piacere, che questi avesse fatto sul fondo. L. 45;$1,f. de actionibus empti et venditi; l, 38, FP de rei vindicatione; l 25, ff. de pignoribus et hy- pothecis. a 1656. Se il compratore ha sofferta l’evizione peruna parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale enti- tà relativamente al tutto che l’acquirente non l’avreb- be comprata senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita._ r. 28,6 ultim., ff. de aedilitio edicto; L 47,61, Sf de minoribus.. 1657. Se nel caso di evizione d'una parte del fondo venduto non siasi sciolta la‘vendita di valère della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compra-. tore a norma della stima all’epoca dell’evizione, e non in proporzione del prezzo totale della vendita, o la, cosa venduta sia anmentata o sia diminuita di valore. Li 1; 0. 13, L. 15, fa de evictionibus. i 1658. Se il fondo venduto si trova aggravato di ser- vitù non apparenti, senza che se ne sia fatta dichiara- zione, e siano di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito non lo avreb- be comperato, questi potrà domandare lo scioglimen- lo del contratto, quando non prescelga di contentax- si d’un' indennizzazione.; i AL Îl fear doalrle lo A yifuone | hi echell | sele, Ù | preti | 66 ! Nofigli | nokes il, o ela rel Uta Vendi Fatta lalelei, Mpraorek E, chega end; hi onb e zione pra di ue ino lan cl dle vallte dl alta ok e nda, bk ta dive aloe la dica ester onlbanr scoglio: Lconlegte T. VI. Della Vendita. 551 z Gi, F.deadilitio edicto; L 1,$ 1; 1. 35, 7. de actionibus empti et venditi:—— L. 66,$ 1 ontrahenda emptione. è ‘1639. Le altre quistioni che possono nascere per la rifusione de’ danni ed interessi dovuti al compratore per l’inesecuzione della vendita, devono essere decise secondo le regole generali stabilite al titolo det Con- tratti esdelle Obbligazioni convenzionali în genere. Livali6;93:et 63 L-10, Lor, 6% L 2556 91, ff. de actionibus empti et venditi: 4. 4. cod. eod. tit. 1640. La garanzia per causa d’evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sen- tenza pronunciata in ultima istanza, o di cui non è piùammissibilel'appellazione, senza chiamare in giu- dizio il venditore, se questi provi che vi erano sufli- cienti motivi per far rigettare Ja domanda. L. 53,$ 1,7. de evictionibus: 1.8, cod. eod. tit. GIL È Della garanzia peri vizj della cosa venduta. 1641. LL venditore è tenuio e garantire Ja cosa vene duta dai vizj occulti che la reudono non atta all’ uso cui è destinata, o che talmente lo diminuiscono che se il compratore gli avesse conosciuti o non l’avrebbe comprata, o avrebbe offerto un minor prezzo. Argum. ex l.1,$ 1, ff. de actionibus empti et venditi, I. 1,6 1,//?. de aedilitio edicto. 1642. Il venditore non è tenuto per i vizj apparenti, ‘e che il compratore avrebbe potuto da se stesso cono- scere. ‘2.1,$6:1.14/4 10, /7. de aedilitio edicto; l 45, in pr. et 6 1,,ff: de contrbaenda empitone. 1645. È obbligato per i vizj occulti quand’anche non gli fossero noti, eccettochè se avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna garanzia+ z: 1,6 215: 14,69; 4. 63, ff. de aedilitio edicto. 352 L. III. Dei differenti Modi ee. 1644. Il compratore nei casi contemplati negli ar- ticoli 1641 e 1645, ha la scelta,di rendere la cosa e far- si restituire il prezzo, o di ritenerla, e di farsi revidere quella parte di prezzo, che sarà arbitrata dai periti.- L. 21,/}. de aedilitio edicto. 1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa von duta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ri- cev uto, atutti i danni ed interessi verso il compra-|. tore. L. 45, ffde contrahenda emptione: L 15, f.le delio» i nibus empii et venditi: l. 1, cod. de aedilitits actioni- bus+ 1646. Se il venditore ignorava i vie) della cosa, non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo,€ a ‘rimborsare|’ acquiren te. delle spese occasionate dalla vendita. £. 13, /T° de actionibus empti et venditi. 1647. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza: della sua cattiva qualità, la perdita stà a carico del ven- ditore, il quale sarà tenuto verso il compratore alla re- stituzione del prezzo, ed alle altre indennizzazioni indi cale nei due articoli precedenti. Sarà però a carico del compratore la perdita prove= niente da caso fortuito. L. 15, ff: de actionibus empti et venditi— L. iv, ff. de'evictionibus. 1648. L'azione vedtbitoria proveniente dai vizj del- la cosa, deve aaa dall’ acquirente entro un breve termine secondo la natura dei vizj producenti la 7e- dibizione, ela consuetudine del luogo, dove è stata fatta la vendita.: L: 2, cod. de aedilitiis atonttia; 1649. L'azione redibitoria non ha luogo nelle ven= dite giudiziali. o 1,693, de aedilztio edicte.. L, latital homii | sro a dé pù lelacoari ll pr 18, folta Hills di 2} della el premi ‘asionale ik li, I consen patito delie atorealki denmizzai perda pr fi=Lit} edi nie piro und fucenti lr dove è il N) pulett T. VI. Della Vendita. 353 CAPO VW. Delle Obbligazioni del Compratore. 1650. L’ obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita, L. 15, in pr.,$ 20 et 21, ff: de actionibus empti et venditi. l. 19, ff: de periculo et commodo rel venditae. 1651. Quando al tempo della vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo irì cui deve farsi la tradizione. Argum.éx Lb1,$1.ff. deverborum obligationibus. 1652. Il compratore è tenuto all'interesse del prez* zo della vendita fino al giorno del pagamento del ca- pitale nei tre casi seguenti; 3 Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita; Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi; i Se gli è stata intimata la domanda del pagamento, In quest'ultimo caso gl’interessi non decorrono che dal giorno dell’intimazione L.13,6 20, f. de actionibus emptit et vevditi—Dict. 1.13,$21:/.5, cod. eod. tit. 1653. Se il compratore è molestato, o ha giusto mo- tivo per temere di esserlo per un'azione ipotecaria, 0 vendicatoria, può sospendere il pagamento del prezzo fino a clie il venditore abbia fatto cessare le molestie, quando questi non prescelga di dar cauzione, o quan- do non siasi convenuto che il compratore pagherà; non ostante qualunque molestia. L. 24, cod.de evictionibus. I. 18,$ 1; /}. de pericu- lo et commodo rei venditae: 1. 5,64: 1. 17, 62, de doli mali et metus exceptione:L. 29, l.74,62,/). de evictionibus. 3 1654. Se il compratore non paga il prezzo, il ven- ditore può domandare che la vendita venga disciolta. do. 364 L.II1. Dei differenti Modi ec. Conîn..i 8, cod. de contrahenda empiione;}. 16, eod. de rescindenda venatnone. 1655. Lo scioglimento della vendita dupl'irariohii deve. pronunziarsi indilatamente; se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo. Non sussistendo questo pericolo, il giudice può ac- eordare al compratore una dilazione più o meno lun ga secondo le circostanze. Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronuncierà lo scioglimento della vendita.’ 1656. Quando al tempo della vendita d’un immo- bile siasi stipulato, che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la vendita sia disciolta zpso jure, il compratore può non osiante pagare spirato il termine, finchè non è stato costituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa; il giudice non può accordargli alcuna dilazione. Contr. l. 4,6%,{}. de lege commissoria; L 10,f}.de rescindenda venditione. 1657. Trattandosi di vendita di derrate ed effetti 720- biliari lo seioglimento:della vendita avrà luogo ipso jure e senza intimazione a vantaggio del venditore; spirato il termine stabilito per riceverne la QRISAGHA> CAPO VI, Della Nullità e dello scioglimento della Vendita. 1658. Indipendentemente dalie cause di nullità 0 di scioglimento sopra espresse in questo. titolo, e di quel- le che sono comuni a tutte le convenzioni, il contraito di vendita può essere sciolto mediante l’uso del diriito di ricupera o per la modicità del prezzo. SEZIONE I. Del Retratto convenzionale. 1659. Il retratto convenzionale, ossia recupera, eun patto per cui il venditoresi riserva di ripreudere la co- sa venduta, mediante la FESSRGERIRE del prezzo eapi- ug di hl rid io. ten (Quad ) propre Lil intera 1065 antord luogo ti 04, poor quid madila dp È di) k Tutlel Lu dies | Soulro til landi uditi Ia. Meno lu lore ab a vendi, UD inno prezzo 1 sojur,i Ùetm, Timazion è Dop sto,fà elia» Logo Jp eaditt, DIGITA endile, hi odi e diga comitati el diri era, a rela moti T. PI. Della Vendità. 355. 4ale, ed il rimborso di cui si tratta nell'articolo 1673. L. 3, l. 7, cod. de pactis inter emptorem et vendito= rem; 1.1, 60d. quando decreto opus non est. 1660. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni ciuguie È Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto.; L: 2, cod. de pactis inter emptorem et venditoren: £. 3, c0d. de praescriptione 50 vel 4o annorum. 1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice. L:51,6022,/ de aedilitio edicto: l 1, cod. de pactis inter emptorem et venditorem. 1662. Non proponendo il venditore fa sua azione di retratto nel termine prescritto; il compratore rimane proprietario irrovocabile. © 2.31,$22,/f de aedilitio edicto: L. 7, cod. de pactis inter emptorem et«enditorem. 1663. Il termine decorre contro qualunque persona, ancorchè minore di età, salvo il regresso; se vi sia luogo contro chi di ragione. 1 L. 38, ff. de minortbus. 1664, ll venditore che ha pattuito il retratto, pué promoverne l’azione contro un secondo acquirente, quand’ anche nel secondo contratto non fosse slato manifestato il retratto convenuto. Argum. ex l. 56, ff.de conirahenda emptione: 1,13, £/. de pignoratitia actione- 1665. Il compratore col patto del retratto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare del- la prescrizione tanto contro il vero padrone quanio contro coloro che pretendessero di avere ragion® od ipoteche sopra la cosa venduta. Argum, es l 1,ff de lege commissoria: ll 2, j het 5, ff. pro emptore. © 356 I. 111. Dei differenti Modi eò. 1666. Può opporre il beneficio della escussiorie ai creditori del 8uo venditore. 1667. Se il compratore di parte divisa d'un fondo eol patto di retratto è divenuto aggiudicatario del fonè do intiero per la licitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tutto il fondo quan- do egli egli voglia far uso del patto. 1668. Se più persone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra essicomune, ciascuno può promuovere l’azione di retratto sopra la parte soltanto che gli spettava. L.11,$1:4. 12, /. 13, //. dein diem addictione. 1669. Avrà luogo la stessa disposizione, quarido que» gli che solo ha vendnto il fondo avesse lasciati più eredi. Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella partesoltanto della quale egli è erede. 1670. Il compretore però nei casi espressi nei due | precedenti articoli può esigere l'intervento in causa di inttiiconvenditori o di tutti i coeredi, affinehè si con- cordino tra essi pel retratto del fondo intiero; e, sè mon concordano, egli sarà assoluto dalla domanda. L.47,ff. de minoribus, i 1671. Se la vendita d’un fondo spettante a più per- sone non è stata fatta unitamente e dell’intero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua patte, esse possono separatamente promovere l’azione di ricupe- ra sopra la porzione che loro apparteneva. Il compratore non può astringere quello che la pro- movesse in questo modo, a redimere tutto il fondo. V. Argum. ex l. 13.61; 4.12, 4.13, ff. dein diem' addictione.; di 1672. Se il compratore ha lasciati più eredi, l’azio- ne di rettatto non può promoversi contro ciascuno di essi che perla sua parte, nel caso in cui essa sia anco- ra indivisa, ed in quello altresì in cui la cosa venduia sia stato tra essì divisa,: Î Mal | retratlo i | pri nol ch 7 o) 4 dererimlî L spes <3_(sare, i quell i ndo st | Rnorienta tulle qu Quand | finti dell pesi ed ravalo al com) V. Ai Vilorem. Delle Re 1074, ini el tre la 1 dattatto did: Hiarato La, 1076, beimi, o eval 106, ' Rneant Quest tl, SCI: SUTITI lario dik, alto hi, I fondo mi Dtm> i esicome: rato ope adbetione, is quatlo lati più lella fa leeglitei essi i to mm tana Pinghts Nero; 6,1 | domandi, lea pp iolero ld a patt, ne die a. oche: toi fd fi dela de 4 eredi li ciau ga dial posa vi T.VI. Della Vendita- 359. Ma se l’eredità fu divisa, e la cosa venduta sia.com- presa nella porzione di tino degli eredi, V azione di retratto può essere intentata contro di lui per la tota- lità.; x. 2, cod. de haereditariis actionibus. 1673. Il venditore che fa uso del patto di retratto, deve rimborsare non solo il prezzo capitale, ma anco= ra le spese fatte per la vendita, per le riparazioni ne- cessarie, e per qualunque altro legittimo pagamento, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino all’importare di questo aumento- Non può rietitrare in possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni. Quando il venditore rientra in possesso del fondo in virtù del patto di retratto, lo riprende esente da.tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse ag- gravato‘ è però tenuto a mantenere te locazioni fatte «dal compratore senza frode. v., Argum. ex l. 7 et2, cod. inter emptorem et Vven= ditorem> 4. 31{f de pignoribus et hiypothecis, SEZIONE TI. Della Rescissione della Vendita per causa di lesione. + 1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duode» cimi nel prezzo d'un immobile, ha il diritte di chie- dere la rescissione della vendita, quand’ anche nel contratto avesse riuumciato espressamente alla taco!- tà di domandare una tale rescissione, ed avesse di- chiurato di donare il di più del valore. L. 3, cod. de rescindenda venditione. 1675. Fer conoscere se vi è lesione oltre i sette duo- decimi, si deve stimar l’immobile secondo il suo sta- to e valore al tempo della vendita. i 1676. La domanda non è più ammissibile spirati due anni, da computarsi dal giorno della vendita. Questa dilazione decorre contro le donne maritate, 358. 11II. Dei differenti Modiec. ‘econtrò gli assenti, gli interdetti, ed i minori aventi causa da un venditore di maggiore età. La stessa dilazione decorre e non si sospende duran- te il tempo stipulato per il retratto. 1677. La prova della lesione non potrà essere am- massa che mediante sentenza, ed in caso soltanto in cuii fatti articolati fossero bastantemente verosimili e gravi per far presumere la lesione.— 1678. Questa prova non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti; 1 quali saranno tenuti di. stendere un solo processo verbale comune, e di non formare che an solo giudizio a pluralità di voti. 1679. Se vi sono disparerì, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far cono- scere di qual sentimento sia stato ciascun perito. 1680. 1 tre periti saranno nominati ev officio, quan- do le parti non abbiano convenuto nel nominarli tut- ii tre unitamente. 1681. Nel caso in cui l’azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire îa cosa ritirando il prezzo che egli ha sborsato; o di rite- nerla pagando il supplimento al giusto prezzo, colla deduzione di un decimod al prezzo totale. Il terzo possessore lia lo stesso diritto, salvo il re- gresso contro il suo venditore. L. 2 el L. 8, cod. de rescindenda venditione. 1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente arti- colo, egli è tenuto all’ interesse del supplimento me+ desimo, dal giorno della domanda di rescissione. Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo; egli deve i frutti dal giorno della domanda. 1 interesse del prezzo ch’‘egli ba pagato, è a lui parimente computato dal giorno della demanda me= desima, o dal giorno del pagamento, se non ha por \cepito alcun frutto, Î IA) din ky | 1084, dhe 210 coll'ano P.ki, icoli, 1006. I i filo | fpeese all con uerva i 1080.| ividersi (ver | ecip no de Sere ito Uni di 1687, andere dl sono Fopie 1088. {azion el Co De iii iii i|08g Milo Moti dtd, Etta, sollanay: Verosial è col 0 temi sedim tot, di atom: perito, fio qu minati one rea edili 0; Oditi: en20, ali salroilne né i 6 la ce deate at nenlo ue sol. il pre; ga anda ne pu dipl 7) T'VI. Della Vendita. 559 1683. La rescissione& titolo di lesione non ha Ino» go in favore del compratore. i 1684. Essa nemmeno ha luogo in tutte le vendite che, a termini della legge, non possono farsi se non coll’ aviorità giudiziale.* V. 4.3, c0d. de jure fisci. l. 2, de fide et jure hastae- fiscalis. 1685. Le regole espresse nella sezione precedente per il caso in cui più persoue hanno venduto unita- mente e separatamente, e per quello in cui il vendito- re o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmen- te osservate per promuovere l’azione di rescissione. CAPO VIE Della Licitazione.; 1686. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza discapito,— Ovvero, se in una divisione di beni comuni, fatta di reciproco consenso, se ne ritrovano alcuni che nes- suno dei condividenti possa o voglia prendere. Se ne fa la vendita all’incanto, ed il prezzo viene diviso fra i comproprietarj.> L. 55, f familiae erciscundae; L 1, 1.3, cod. com- muni dividundo. 1687. Ciascuno de’comproprietar) è padrone di do- mandare che gli estranei siano invitati alla licitazione: essi sono necessariamente invitati quan do uno de'com- proprieterj è minore.: 1688. Il modo e le fotmalità da osservarsi nella li- citazione sono spiegate nel titolo delle Successioni e nel Codice giudiziario. APO. VIII.. Della Cessione dei crediti e delle altre ragioni. incorporali.“ai 1689. La cessione ad. un terzo d’un.credito, d' um. dizitto 0 di un'azione si eseguiscetra il cedente ed il ces 560| L. 11I. Dei differenti Modi ec. sionario mediante la consegna del documento che le comprova. 5 ‘1690. Il cessionario non ha. diritto verso i terzi, che” dopo la denuncia‘al debitore della seguita cessione. x Nulla ostante il cessionario può avere lo stesso dirit- to, quando il debitore abbia accettata la cessione, con un alto autentico. Argum.ex 1.3,cod.de novationibus'et delegationibus., 1691. Se prima che il cedente o il cessionario de- punciasse al debitore la cessione, questi avesse paga- to al cedente, sarà esso validamente liberato. Argum. ex l. 3, cod. de novationibus et delegatio- nibus. 1592. La vendita o la cessione di un credito com- rende gli accessorj del credito stesso, come sarebbe le cauzioni, i privilegj e le ipoteche. L.2, 6 8,./. de haerediiate vel actione vendita. 1693. Quegli che vende un credito od altro diritté incorporale, deve garantirne l’esistenza al tempo del- la cessione, quantunque questa si faccia senza garan- zia.: i | z.4,1.5,1.7,ff.de haereditate vel actione vendita: 2.74, de evictionibus: l 5@, ff. de pignoribus et lyporhecis: 1.68,$ 1,f}. de evictionibus;£. 10, 4. 113, Xf de haereditate vel actione vendita. 1694. Egli non è risponsabile della:solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato, e per la con- |“correnza soltanto del prezzo che ha riscosso dal cre- dito venduto. L. 4 et 5, ff. de haereditate vel actione vendita. 1695. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del debitore, tale promessa non com- prende che la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se ciò non fu espressamente slipu- Jato S i 1696. Quegli che vende una eredità senza specifi: è ,0 errati Altagli alinein di | ii, dele nh DD) INCA ih, fide big;hil i giond. fil. vel ifgr. È ‘ fitoifm i qualch talco compie 1.9, Tione 9 tone; deredi 1698, | vendi gil'ered Dedesim bh}, f i velacl 1g( Îigio, ogli ii pa {orno L.89 1500, Îl 0 co] 1, hi Uenka i, a Ces i Slegot: | ssi gain- sangro È I avegi M eralo, e del crediioua come gti vendi. L altro di al up SelDa pit ione send piani plighi, olriblià 4, eprhte peso dali vendilo. o Ja gara sa DODO gi att mente spe i) pei T. VI. Della Pendita. 361 carne in dettaglio gli oggetti, non è tenuto a garanti- re, che la propria qualità di erede. ‘|. x.&, ff. de haereditate vel actione vendita; l. 2, in pr l. 14,61; L 15. ff. eod. tit. L 1 ln 16, ff. de haereditate vel actione vendita, l. 10, l. 11, 4.12, L: 13, ff. eod. tit. V. 1.2, cod. de haeredit. vel act. vend.; L14,ff de transact.V. L. 1, od. de hae- rerlit. vel action. vend. 1697. S' egli aveva di già convertito a proprio pro- fitto i fentti di qualche fondo, 0 ricevuto l’importare di qualche credito appartenente a tale eredità, o ven- duti alcuni effetti della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita. Li'2,61,3 et; 30,61; de haereditate vel actione vendita; 1.178,68 1,/}. de verborum significa- rione; l.14,%1, ff.de hacreditate vel actione vendita; 197, ff de verborum significatione; 1.2, 68,/f. de haereditate vel actione vendita.— L. 6, cod. eod, tit. 1698. Il compratore deve dal canto suo rimborsare al venditore quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità, ed accreditargli quanto gli spettésse sulla medesima,qualora non esista stipulazione in contrario. L.2,$9, 10, 16,17, 18, 19, 62 20, ff. de haeredita- re vel actione vendita; 1.10, ff. de regulis jurts. 1699. Quegli contro cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsan- dogli il prezzo reale della cessione colle spese,© legitw timi pagamenti, e cogl’interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della fattagli cessione. L.2, et 1. 23, cod. mandati.. | 1700. La cosa si ritiene per litigiosa quando vi sia lite o contestazione sul merito di essa. 1701. La disposizione dell'articolo 1689 w n I e ì COCO RO SON 562 L. IMI. Dei differenti Hodi ec. 1.° Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coe- | rede o comproprietario del diritto ceduto; 2.° Quando fu fatta ad un creditore in pagameuto di quanto gli è dovuto; ua 3.° Quando sia stata fatta al possessore del fonde|. soggetto al diritto litigioso,: pp,| L. 22, cod. mandati. Quel 2;(ul TITOLO. VII. i 1gL i ud Della Permuta... aflaltra) topo, e 1702. La permuta è un contratto con cui le parti si olblig danno rispettivamente una cosa per averne un'altra. lnotila L+1,ff de contrahenda emptione; l. 1, ff. de rerum nduoti permutatione.: i fimo! 1705. La permuta si effettua mediante il solo con-| iadil senso, come la vendita. cede, di Contr. l 1,6 2, /f. de rerum permutatione: l. 5,c0d, La god. tit. plisve 1704. Se uno de permutanti ha ricevuta la cosa da-' Jheod, tagli in cambio; e provi in seguito che il suo datore Ifiù non è proprietario della stessa, non può essere costret-.| dii toa consegnarela cosa ch'egli ha promesso in contrac- Si chi cambio; ma solamente a restituire la cosa ricevuia. Ifowe, W.l. 1,65, et 4, f}. de rerum permutatione. Cal 1705.]l permutante il quale. ha sofferta l’evizione*| TP della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio. sirio dimandare la rifusione de’ danni ed interessi, 0 ripe- Sort tere la sua cosa.- Itprope V. 4.1,$1,/f. de rerum permutatione,|[App 1706. La rescissione per causa di lesione non ha rimedi luogo nel contratto di permuta.* 1707. Tutte le altre regole stabilite per il contratto stilo di vendita s'appligano anche alla permuta.(us - edbolari cui le pu me uni sAPdetita Illo mesi a lang ser Cn ) inetalra: a tieni, (one. a L'esio suo attità si 01 nt n i] conte a 563 T.EIT.OLO:NII,.:: Del Contratto di Locazione- ae Cao. È Disposizioni generali. 1708. Vi sono due specie di contratti di locazione, Quella delle cosee Quella delle opere. 1709. La locazione delle cose è un contratto col qua» le una delle parti contraenti s' obbliga di lasciare all’ altra il godimento d’ una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga di pagarle, A Institut. de locato et conducto ,$ 2; 1. 2; ff. locati sonducii, 7) 1710. La locazione delle opere è un contratto per eu una delle parti s'obbliga, mediante la convenuta mer-. cede, dì fare una cosa per Valtra parte. i 1.22,$ 1, ff locaticonducti; l. 22, ff} de praescri= ptis verbis; d. 35; in pr.{fi locati conducti. l. 2,$ 1, If eod. tit.; l. 20, 1. 55, ff. de contrahenda emptione. 1711. Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in altre più particolari. CE Si chiama dere a pigione o a nolo, la locazione del- le case; e quella dei mobili; ji Célonìa ovvero affittanza; quella dei fondi rurali; Prestazione d’ opere; la locazione del lavoro e del servizio. i Soccida, quella dei bestiami il cui frutto si divide tra il proprietario equello al quale furono da esso affidati; Appalto, cottimo 0 prezzi fatti, impresa di un'ope- ra mediante lo sborso d'un determinato prezzo, quante d’anche quelli per cui si eseguisce l’opera, sommini- stri la materia. Queste tre ultime specie hanno le Loro regole par- sticolari. sisi 564 L. 151. Dei differenti Modi ee. 1712. Le allittanze de’ beni demaniali, de beni dei comuni e de pubblici stabilmenti, soggiacciono a re- golamenti particolari. £. 3, cod. de locatione praediorum civitatis. CAPO. H Della Locazione delle cose. 1713. Si può locare qualunque sorta di beni mobili ed immobili. SEZIONE I Delle Regole comuni alle Locazioni delle Case e de’ Beni rustici 1714, Le locazioni si possono fare o per scrittura,® verbalmente. i 2. 1,,ff. locati conducti— 1. 24, cod. de locato ét conducto— 1. 2, ff} de obligationibus et actionibus. 1715. Se la locazione fatta senza scritture non ha ancora avuta alcuna esecuzione, e che una delle par- ti Ja impugni, non può ammettersi la prova di es- sa col mezzo di testimonj, comunque sia tenne il prezzo, e quantunque venga allegato che siavi inter- venula caparra. Può solamente deferirsi il giuramento a colui che mega la locazione. 1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo della locazione contratia verbalmente, la di cui esecuzione sia già cominciata, e se non esista quietanza, il loca- tore potrà provar col suo giuramento, eccetto che il conduttore non prescelga di domandare la stima per mezzo di periti, nel qual caso le spese della perizia rimangono a sno carico, se la stima eccede il prezzo ch’ egli ha dichiarato. 1717. ll conduitore ha diritto di sublocare, e di ce- dere il suo affitto ad un aliro, quando tale facoltà noa gli sia stata interdetta.» | Gli potrà essere interdetta in tutto od in parte. SILLA n LI (nesta Lò, cl gti cond ‘1716.(@ mont, e spalle lol i plicabl pig. Îl de senza! Dic reall'asi i DL imento pl Lub,l 9, fi lol Lg, l.o { 1720.| Ruono sta Derela zioni ch Iole rip {{ore, 1.19;$ Bo, it pi ua,] que Ti) Tio, qi Ibcazione deda | sac ! afcondut 119; 1709; È lotalm Olio ins { ceco tto villa, ì dibeni ui i dll Cap er sii, I, de li I aglioniba. Pitture na una del ‘prova die e gia lee) Le slavi ie: 0 a coli Ì prezzo i esecuzia ana lla gccelto chi la slim pi della pen ede ll pra care, ei [e facolta i m pare T. VIIT. Del Contratto di Locazione. 565 Questa clausola è sempre di stretto diritto. L. 6, cod. de locato et conducto; È. 60; in pr. ff do- vatl conducti. ‘ 1718. Gli articoli del titolo del Contratto di matri- monio, e dei Diritti rispettivt degli sposi, relativamen- te alle locazioni de’ beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de beni dei minori. 1719. Il locatore è tenuto per la natura del contrat= to, e senza bisogno di alcuna speciale stipulazione, 1.° Di consegnare al conduttore la cosa locata; 2.° Di mantenere questa cosa in istato di poter ser= wire all’ tso per cui venne locata; dr 3.2 Di fare che il conduttore ne abbia il pacifico go- dimento per tutto il tempo della locazione. L. 15,61; /..25,6 1e2 2,4. 60,61; i, 50,499, 4.49 6.2, locati conducti; l. 15, 6.8: /. 9,7. cod. tit.; 1.1, 4. 8, 1.24; 64,f}. eod. tit.;£. 50, ff. cod. tit. 1720. Il locatore è tenuio a‘consegnare la cosa in buono stato di riparazioni d’ ogni specie. È Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle ripa- razioni che possono essere ecessarie, eccettochè le piccole riparazioni che toro sono a carico del con- duttore. a. L..19,$2, 7 loca conducti;.1,15,$.1,ff eod.tilz 2. 60; in pr.; l. 25,6 2;(55,61; 4 61 /f. eod. tit. 1721. ll conduttore deve essere garantito per tutti que’ vizj e difetti della cosa locata che ne impediscono l'uso; quantunque non fossero noti al tempo della locazione. ba Se da questi vizj o difetti ne proviene qualchè danno alconduttore, il locatore è tenuto ad indennizzarlo. L19558, Lyle ol locati conducti. 1722: Se, duraute la locazione, la cosa locata ven- ga totalmente distrùita per caso fortuito, il contratto è sciolto ipso jure: senon è distrutta cha in-parte, ll con- dl: 7 366 L.AII. Dei differenti Modi ee. duttore può, a norma delle circostanze, domandare la diminuzione del prezzo, o lo scioglimento del con- tratto. În entrambi i casi non si fa luogo a veruna in- dennizzazione. L16616}-4-Bo;$ 1;1: 159, 6254-25; 63; Lanvin pr.,ft- locati conducti; 1:33, 1. 34&,ff-eod. tit.; L 38, cod. de locato; 1.15,$7; 1. 23, infin; L 55,1. 55,f locati condueti. L. 25, Y° de regulis juris. fg 1725. ll locatore non può, durante la locazione, mutare ia forma della cosa locata. Argum. ex l. 7,$ 1,0. 15,67, Y. de usufructuet quemadmodum. 1 1724. Se durante la locazione, la cosa locata abbi- sogna di riparazioni urgenti e che non possano diffe- rirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve soffrire 1 intomodo che gli arrecano, qualunque sia, e quantunque nel tempo che si eseguiscono resti pri- vato di una parte della cosa locata. Se però tali riparazioni continuano oltre quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo della locazione pro- porzionatamente al tempio ed alla parte delia cosa lo» ‘ cata di cui sarà restalo privo. Se le riparazioni sono di tal natura che rendano. inabitabile quella parie che è necessaria per l'alloggio del conduitore e della sua famiglia, questi potrà fare sciogliere il contratto. L. 27, în pr.; 4. 30, ff: locati conducti. 725. ll locatore non è tenuto a garantire il condut- tore dalle molestie che le terze persone con viedi fatto arrecano al suo godimento, quando però non pretei- dano qualche diritto sopra Ja cosa locata; riservata al conduttore la facoltà divagire contro di esse in suo proprio nome. 1.1, 6 12, cod. de locato et conducto.; 1.55, ff. lo- cati conducti; l&, cod. de locato et conducio. cn nr ing. SÉ sati nol p'azione cipitoad dell pio . dipentosi 7.00, Mi inn, Si yfdifatto | pukose (dn ginò pain tot i già, di dille mol dill'osse trio nel ‘nad, “°D famiglia Miancane ndersi a 1° De Ti con Lai, cmndicio Wilucti ing diverso derivare Ciicosta] Lai d1.38, Novell sfistft Il ondu ) dina Mo dd d Veli LISI d.tit.13 tibi di hi |a lot ug Toeata ik: ossano dé dultore do alunquesi, mo tell pi re qua CAZIMIEN: delia co) che read per L'aloi oli por eil cont n viediil ) mol pr ARIUCILO j esse a r. P.III. Del Contratto di Locazione. 367 1726. Se, al contrario, l'inquilino© il colono sono stati molestati nel loro godimento ini dipendenza di un'azione relativa alla proprietà del fondo, essi bauno diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto, purche la molestia e l'impe- dimento sieno stati denunciati al proprietario. 1.55, in pr.; 1.15, 68. b. locati conducii. 1727. Se quelli che hanno cagionate molestie per vie di fatto, pretendono di avere qualche ragione so- pra la cose locata, 0 se il conduttore è egli stesso cita- îo in giudizio per essere condannato a rilasciare la cosa in tutto o in parte, 0 a soffrire I uso di qualche servitù, deve domandare al locatore di essere rilevato dalle molestie, e deve, selo chiede, essere assoluio dall osservanza del giudizio, nominando il proprie- tario nel cui nome possiede. 1728. Il conduttore ha due obbligazioni principali, 1.9 Deve servirsi della cosa locaia da buon padre di famiglia ,, e per l’uso determinato nel contratto, 0 in mancanza di convenzione, per quello che può presu- iersi a norma delle circostanze; 2.° Deve pagare il prezzo della locazione nei ter- mini convenuti. L. 33,$ 5, ff. locati conducti; 1. 1n cod. de locato et conducto; l. 17,94,{f: de usuris; Lair, 61,4 locati tonucti. 1729. Se il conduttere impiega fa cosa locata in uso diverso da quello cui venne, destinata, 0 da cui possa derivare danno al proprietario, questi può secondo le circostanze, fare sciogliere il contratto. L. 13,$ 4,/f° locati condueti.«ligum. ex T 13,62, et 1. 138, ff. commodati; 4.3, cod. de locato et eonducio. Novell. 14, 60p. 7. e 1730. Quando fra il proprietario ed il conduttore siasi fatta una descrizione dello stato delia cosa locata, il conduttore deve restituirla nello state medesimo in ia è 368 L. III. Dei differenti Modiec. cui l'ha ricevuta, in conformità della fatta descrizione; a riserva di ciò che fosse perito 0 deleriorato per vetu- stà o per forza irresistibile. ce 28, cod. de locato et conducto; h 9,94; 4.50; 5, ff. locati conducti._ sa 1. Quando non siasi proceduto alla descrizione | dello stato della cosa locata, si presume che il condut= tore l’ abbia ricevuta in buono stato anche delle ripa- razioni locative, e deve restituirla nella stessa condi> zione, qualora non provi il contrario. 1732. E risponsabile delle deteriorazioni o deperi- menti che succedono durante il suo godimento, quan- do non provi che siano avvenuti senza sua colpa. L. 28,£. 29, cod. de locato et conducto;—£. 5,$2; d.commodati;— 1, 23, ff de regulisjuris:— 1.2, ff: quibus causis pignus vel hypotheca tacite conirahitur; — d. 11 99, I locati conducti. 1735. È rispousabile dell’ incendio, quando non provi, Che” sia avvenuto per caso fortuito o forza irresisti= bile, o per vizio di costruzione, O che il fuoco' siasi comunicato da una casa vicina. L.9,$93,/) locaticonducti— 1.3,61,{}: de offi> cio praefecti vigilum; ib. 11,/f.de incendio ,ruina; naufragio etc. 1754, Essendovi più inquilini, tutti sono rispon* sabili solidariamente per l'incendio; Eccettochè provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione d’ uno di essi, nel qual caso questi sol- ianto ne deve rispondere; O ché alcuno di essi provi che|’ incendio non ha potuto cominciare nella sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile. i 1755. li conduttore è risponsabile per le deteriora- zioni e deperimenti cagionati per. fatto delle persone cella sua famiglia 0 der suoi subaffittuarj.- - | eft.b21, i È la n 1 + Qpale abb LI i) La hi nm pot| do al alte © dalleconsi pin. La abito, q cllesia nece 111,00 1ps8.$) Jeazione; i ppiso, five reg tdienza se L03, xii TÈ, AULO non pi tinto.) | dda pi risultanti 1941, Îl dine pria pelli de alloro 0 La;,\ dueti so 1789,| Morte de Lio, Hig,68; 1745,$ i T] dei, slo pp, diri, belin De dele» Did dpi mnento, qua ta colpa. ;=lih gl 4; conlrakie quando mu fa ine Do ip Icomce puella dio o l quali delete i Vv. VIII. Del Contratto di Locazione. 369 L.11, in pr.; 1.30, 64,1.25,64 sff. locati condu= ceti. 1. 27,99, et 11,//- ad legem Aquiliam. 1736. Se la locazione è stata fatta senza scrittura, non potrà alcuna delle parti contraenti dare il conge- do ail’ altra se non che osservando i termini stabiliti dalla consuetudine de’ luoghi.$ 1737. La locazione cessa îpso jure spirato il termine stabilito, qualora siasi faita mediante scritiura, senza che sia necessario di dare il congedo.| L.11,C0d. de locato et conducto. 1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, sì ha per rinnovata la locazione, il cni ef- fetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fat te senza scrittura.> L. 13, l-11; 2.14, ff. locati condueti+ 1759. Quando fu intimato il congedo, il condutto- re, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione. 1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la sigur- tà data per la pigione non s' estende all’ obbligazioni resultanti dalla prolungazione del termine. 1741, Il contratto di locazione resta sciolto per il deperimento della cosa locata, o per la maucanza ri- spettiva del locatore e del conduitore, in adempire alle loro obbligazioni. 3 L.25,$ 2; 19,9 14.54,$ 13..56, 1.61,/f.locati con- ducti;=={, 5,l. 7, cod. de locato ei eonducio. | 1742. lì contratto di locazione nou sì risolve per la morte del locatore, nè per quella del conduttore. L. 10, i. 34, cod. de locato et conducto; È. 60,615; 4.19, 6.8; 4. 10, 4. 29, /f. locati conducti. 1745. Se il proprietario vende la cosa locata, il com- pratore non può espellere l'aflittuario 0 l’inquilivo, il quale abbia una scrittura di locazione autentica o di 370 L. 111. Dei differenti Modi ee. data certa, purchè il proprietario stesso non siasi fi- servato un tale diritto nel coritratto di locazione. Contr. l.9, cod. de locato et conducto:-- 1.25, 61. F locati conducti. 1744. Se nel contratto di locaziene si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere l'inquilino o l’affittuario, e non siasi fatta stipula- zione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locato= re è tenuto ad indenizzare il conduttore nel modo se- guenle.- 1745. Se si tratti di casa, appartamento o bottega, il locatore paga; a titolo di danni ed interessi, al con- duttore espulso, uma somma eguale alla pigione, pet il tempo che, secondo la consuetudine dei luoghi, vie- ne accordato dall’intimazione del termine della loca- zione all'uscita. 1746. Trattandosi di fondi rustici, l indenizzazio- ne che il locatore deve pagare al conduttore, è il ter= zo del fitto di tutto il tempo per cui dovrebbe conti- muare la locazione. 1747. L’indenizzazione sarà determinafa dal giudi- zio di periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche od altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipa— zioni. 1748. 11 compratore che vuole far uso della facoltà riservata nel contratto, di espellere 1° affittuario 0 l'inquilino in caso di vendita, è, inoltre, tenuto a rendere anticipatamente avvertito il conduttore nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo per le de- nuncie di congedo. L’affittuario de beni rustici deve essere avvertito, almeno un anno prima. 1749. Gli affittuarj o gl’ inquilini non si possono espellere, se dal locatore, 0, in sua mancanza, dal nuovo acquirente, non viene loro prima pagata l’ins dennizzazione superiormente stabilita. I) li ra n ) 18 if dito MS tito di s snsuetad TT fonkadi suicimeD will * pare dell clk, colo! i Il n diveog Togo 1 pilisufice doautele pros. Al | tifio, che pila nella dl tem gament Nonso paga L11,f 1704, L {enzion i ndiy altre, s0 Allo chmmini All'im Piiamer diza du dl pa A ment pi vel fi TV: Del Contratto di Locazione. 371 Dot ii 1750. Se la locazione non è fatta con alto autentica, tate, o non ha data certa, l'acquirente non è tenuto a verun SEZIONE I. Delle Società universali. 1836."Sì distinguono due sorta di società universa= li, la società di tuttii beni presenti, e la società uni- versale de guadagni.; 1837. La società di tutti i beni presenti è quella per cui le parti pongono in comunione tutti i beni mo- bili ed immobili che esse possedono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne. Possono altresì comprendere tutte le altre specie. dì utili; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in que- sta società, se non per goderli in comunione: ogni stipulazione che tenda a rendere comune la proprietà di questi beni, è vietata, fuorchè tra i conjugi., e 2 norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito. L.5,0 1, pro socio. - 1838. La società universale de’guadagni comprende. tulto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: sono pure compresi i mobili che ciascu= no de’ socj possiede al tempo del contratto: ma i loro. immobili particolari non fanno. parte della società., salvo che per goderliin comunione. L.7,/}: pro socio. 1859. Il semplice contratto di società universale ,. senz’ altra dichiarazione, non induce che la società universale degli utili. L. 7,{f. pro socio. S 1840. Non può aver luogo veruna società universa- le eccetto che fra persone capaci di dare o di ricevere * ì ‘| i 1 cap sia viel dizio de Didi jin] pporge up, 01 Sh dI. i coloni demi pesi 1) | ell ai rt pas TORA: Del Contratto di Società.. 387| scambievolmeute luna dall’ altra, ed alle quali nou sia vietato d’avvantaggiarsi recipr pcamente in abi dizio dei diritti d'altre persone. Li 99 2, ff. pro socio. SEZIONE II. Della Società particolare 4 1841. La società particolare è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, 0 il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono pare. L. 5, in pr. ff. pro socio. 1842. È parimente società particolare il contratto con cui più persone si associano, o per una im presa determinata, o per l’ esercizio di qualche mestiere ti) professione. LL pro socio. CAPO III. Delle Obbligazioni de’ Socj ce loro e relativamente: a Terzi. i SEZIONE I. | Delle Obbligazioni de’ Socj fra loro» 1843. La società incomincia nell’ istante medesi- mo del contratto, se non ne è stabilita un’altr' epoca. 1844. Non essendovi patto sulla durata della socie- tà, si presume contratta per tutta la vita de’ s0€), sotto le limitazioni prescritte all’ articolo 1869; se però sl tratta d’affare il quale non duri che per un determi- nato tempo, la società s intenderà contratta per tutto il tempo in cui deve durare Io stesso affare. L. 65,$ 10, ff. pro socio. 1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. Coniane. ME si deve conferire consiste in un determinato c l evizione, il socio che l'ha conferito n'è risponsabile verso la stessa società; nell’egual modo che il ven- o di cui la società ne abbia sofferto cme 588— L.1II. Dei differenti Modi ec. ditore è tenuto per l’evizione a favore del compra tore. iu Argum. ex 1.3, in pr.ff. de actionib. empti et vendit. 1846. Il socio che doveva conferire alla sucietà una somma, e non l’ha conlerita, resta /pso jure e senza bisogno d’istanza debitore degl’ interessi di tal som- ma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento. Lo stesso ha inogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl’ interessi delle quali de- corrono dal giorno che le ha ritirate per suo pariico- lare vantaggio. Tutto ciò senza pregiudizio de’ maggiori danni ed interessi, quando vi sia luogo. L. 60, /. pro socio— L:1,6$1,4 58,$9,//- de USUTÌS.: 1847. 1 socj che si sono obbligati soltanto ad impie- gare per la società la loro industria, devono render conto alla stessa di tutti i guadagni faiti con quel!a specie d’ industria che è l'oggetto della società. 1848. Quando uno de'’soc] sia creditore per suo con- to particolare di una somma esigibile verso di una per- sona che è parimenti debitrice alla società di una som- ma esigibile, deve imputarsi ciò che riceve dal debi- tore sul credito delia società e Sul proprio nella pro- porzione de’ due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatta l'intiera imputazione sopra il suo crediio particolare: ma se avrà dichiarato neila quietanza, ch l'impuiazione sarà fatta intieramente sul credito delia società, questa dichiarazione sarà eseguita. Argum. ex L. 63,6 5, ff: pro socio. 1849. Quando uno de’socj abbia ricevuto l’intiera sua porzione di un credito comune, ed il debitore di- venti dopo insolvibile, questo nu conferire nella massa ciò che ha ricevuto, quantunque avesse rilasciato la quietanza specialmente a scorso della sue porzione. limp el oe Scià di talpe. afamen, è Che ata lè qui no pai ri dini Dalinps F0np tal 1 002 q HI cità, persa ) dina di una sone ve dal delie pala pro a queliuta lauoegalio lata, i oredio dla t. uto Linti debitored rà coniera— Nque quest fa dellevi T.1X. Del Contratto di Società. 389 L. 63,65, ff. pro socio.— Contr. L. 58, f fami- liae erciscundae. 1850. Ciascuno de’ socj è obbligato verso la società, per i danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri affari. L. 23,61; 2.25, 1. 26, 1.52,$ 11; 4.72, ff. pro socio+ 1851. Se le cose il cui godimento soltanto è stato posto in società consistono in corpi certi e determina= . ti, chenon si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che ne è proprietario. Se queste cose si consumano coll’uso, se conservan= dole si deteriorano, se sono state destinate ad essere vendute, o se furono poste in società previa stima ri- sultante da un inventario, esse restano& rischio della società. Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere che l'ammontare della stima. L. 58, ff. pro socio. 1802. Un socio ha azione contro le società, non solo- per la restituzione de’ capitali sborsati a di lei conto, ma aucora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischj inseparabili dalla sua amministrazione. L.52,$4,12, 6015; 1.67,61e22, 260,6 1,4. 6, £. pro socio. 1853. Guardo la scrittura di società non determina la parte di ciascuii socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà 1 proporzione di quanto ha ognuno conferito per il fondo sociale. Rapporto a quello che non ha conferito che la propria industria, la sua parte ne’ guadagni o neile perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società avrà conferito la somma minore. i L. 29, ff. pro socio.._35. * 360 L.III. Deidifferenti Modi ec. 1854. Se i socj hanno convenuto di rimettersi all’ar-. bitramento di uno di essi 0 di un terzo per determi» nare le porzioni, questo arbitramento non potrà im- pugnarsi che#1 caso in cul sia evidentemente con- irario all'equità. Non è ammesso alcun reclamo a questo riguardo, quando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio il quale si pretende leso ha avuto notizia dell’arbitramento, o quando dal suo canto ha inco- minciato ad eseguirlo, Lr. 6,/}. pro socio, 1855. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno: de’ s0cj la totalità dei guadagni. Lo stesso ha luogo per quella convenzione per cui i capilali o elletti postiin società da umo o più socj ve- nissero esentati da Qua TIALE contributo nelle per- dite. L. 29,$2; 4.30, Jf. pro socio. 1856. il socio incaricato dell’amministrazione iu forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante| opposizione degli altri socj, tuttà gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purchè ciò segua senza frode. Questa facoltà non può essere rivocata durante la società senza una causa legittima; ma se è slata ac- cordata con un atto posteriore al coniratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato. 1857. Quando più socj sono incaricati di ammini= strare senza che siano precisate le loro funzioni, 0 senza che sia stato espresso che|’ uno non potesse agi= re senza l'aliro, ciascuno di essi può fare separata mente tuiti gli atti di questa amministrazione. Argum.ex l.1,6$15, ef 14,. de ewercitoria actione. 1858. Quando siasi patiuito che uno degli aminini. stratori non possa fare cosa alcuna senza dell'a:tro, | ) i | i | uil sl asite ell'at DI 10 suol "0 conto va gl, | pp vl lr] î dela; | Polti, MERE ti È 0 rigur I gioni UO noti (0 ba lisce dim ONE pit ci Plùsajie ) nel pe strazione societ pù 10, istazon, i duri è dial tie } ), di ammi anzioni, pottsseagie 8 separali one. ria act i apaniti dell'a, T. IX. Del Contratto di Società.—3g9t sno solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell'altro, quantunque questi fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti del- l amministrazione. i 1859. ln mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le segueuti re- gole. 1.° Si presume che i socj siansi dati reciprocamen- te la facoltà di amministrare T uno per l'altro. L'o- perato di ciascuno è valido anche per parie dei con= socj, ancorchè non abbia riportato il loro consenso, salvo a questi ultimi, o ad uno di essi, il diritto di opporsi all'operazione, prima che sia conclusa. 2.° Ciascun socio può servirsi delle cose a pparte- nenti alla società, purchè le impieghi secondo la Joro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contra T inieresse della società, o in modo che impedisca al suoi socj di servirsene secondo il foro diritto. 3.9 Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conser- vazione delle cose della società. 4.9 Uno dei socj non può fare innovazioni sopra gl’ immobili dipendenti dalla società, aticorche la pretenda vantaggiose alla stessa, se gli altri socj non vi acconsentano.° L.12, /. communi dividundo.— L. 28, ff. com- muni dividundo; 127,61, ff de servitutibus ur- banorum praediorum.— L.11,ff si servitus vindi- ceiur. E 1860. Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose benchè zzodiliaz? le quali dipendono dalla società. L. 68,4F pro soeto. 1861. È in facoltà di ciascuno dei soc] di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relati vamente alla porzione che egli ha nella socicvià.. Non 392°L. III Dei differenti Modi ee... può senza tale consenso ammetterli nella società, an corchè ne abbia l’amministrazione. L.19;/7. pro socio; l. 21, 1.22, 1. 47,$ultim., ff de regulis juris. SEZIONE II. Delle Obbligazioni de’ Socj verso î Terzi. 1862. Nelle società, escluse quelle di commercio, i socj non sono obbligati solidariamente peri debiti so- ciali, ed uno-dei socj non poò obbligare gli altri, se questi non gliene hanno accordata la facoltà. 1863. I socj sono obbligati verso il creditore con cui hanno contrattato, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una por- zione minore, se il contratto non ha specialmenteg stretta l’ obbligazione di questi in ragione di quest'ul- tima porzione. 1864. La stipulazione esprimente che 1‘obiet anne fu contratta per conto sociaie, obbliga soltanto il so- cio che ha contratto e non gli altri, eccetto che que- sti gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della società. CAPO IV. . Delle diverse Maniere con cui finisce la Società. 0 La società finisce, + Pet Jo spirare del tempo per cui fu contratta; ° Per l'estinzione della cosa o per il ioiapiniaio della negoziazione; 3.° Perla morte naturale di so dei soc]; 4.° Per la morte civile, perl interdizione o per il talianio di alcuno di essi; 5.° Perla volontà espressa da uno o più socj di non voler continuare la società. z. 4,61, prosocio— L. e n 65, G1et 10, eod. tit.— L. 55., 1. 52,69;/ 59,4. 65 1698, TT pro socio.— L. 63,$10;4. 65,6 12 be pro socio. —— L.65,$.3,//. pro socio, tempo mezzo| rallo s in gomi DIR pe i ciqpro è tudils NE | Hppe tota | mf (dal i k DÒ i| diluni erede i super sefon alla d zidue sio, quant tallon socia la Tori; ol, lotta Dna ep età up lalmeaag di qui obbliaa ltanioile Io che f la consi cm: compia 18]; ono pei 0g; dii 1,66,(té 66,60, prosa T.1X. Del Contratto di Società. 395 1866. La prorogazione d’una società contratta a| tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del con- tratto sociale. ‘1867, Quando uno dei socj ha promesso di mettere in comunionela proprietà d'una cosa, se questa vie- ne a perire prima che sia stata realmente conferita, ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti 180c].*| La società resta sciolta egualmente in qualunque saso per al perdita della cosa, quando il sno godimen- to siasi poste in comunione, e che la proprietà sia rie masta presso del socio. Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società. 1868. Quando sia stipulato che in caso di morte di uno dei socj, la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra 1 soc] superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi; nel secondo caso, 1’ erede del defunto non ha diritto che alla divisione della società, avuto riguardo alla situa- zione in cui essa si trovasse al tempo della morte del socio, e non partecipa nell’ ulteriori ragioni, che in quanto siano una conseguenza necessaria delle ope- razioni fatte prima della morte del socio a cui suc- cede. L- 55,4. 52, 6 9; 2. 59,7 pro socio. 1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cni durata sia senza limite, e si effetina mediante una rinanzia notificata a tuttii soc), purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori ditempo. Lr. 63,63, 4, et 6, ff. pro socio. 1870. La rinuncia non è di buona fede, quando il socio rinuncia per appropriarsi in particolare 1) guaca- gno, che i secj si erano proposte di ottenere in comune. 594 L.111. Dei differenti Modi ec. Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non so- no\più nella loro integrità, e che l’interesse della so- cietà esige, che ne venga differito lo scioglimento, Tot. I. 65,{}. pro socio. i 1871, Non può esser domandato da uno dei soc] lo, scioglimento della società a tempo determinato prima che sia spirato il termine stabilito; se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei socj mancasse ai snoi impegni, oche una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali; o in altri casi consimili; la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all’arbitrio de’ giudici., L. 15, et 15, ff. pro socio. 1872. Sono applicabili alle divisioni tra’ socj le re- gole concernenti la divisione delle eredità, la forma di-tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredì. i; pIsPOsIZIONE relativa alle Società di Commercio. 1873. Le disposizioni del presente titolo nou si ap- plicano alle società di commercio che in que casi, È quali non sono in verun modo contrar) alle leggi ed usi commerciali. TITOLO X. Dell’ Imprestito. 1874. L’imprestito è di due specie; Quello delle cose, di cui si' può far uso senza con= sumarle, E quello delle cose che si consumano con l’ uso- La prima specie si chiama dprestilo ad uso, ossia commodato. x La seconda si chiama zmprestito per consumo, 0 mutuo. i L.2,F. de rebus creditis. fra (08 ] sl Je tai x i) del È linea, LIT asogjlkn defi Je risulta mme QUE que cui lle gi Sena ii plus. ‘Uso pps T. X. Dell’ Imprestito. 395 CARO Dell’ Imprestito ad uso, ossia Comadato. SEZIONE T. Della natura dell’ Imprestito ad uso. 1875. L'imprestito ad uso, ossia comodato, è un con- tratto, percui una delle parti consegna all'altra una cosa, perchè se ne serva, coll’ obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sarà servito. L.1,615 4. 3;6 4, et 4. 4,[F commotdati. 1876. Il comodato è essenzialmente gratuito, Institut. lib.5, tit. 15,62, in fin.— L-5,$2 to; commodati. - 1877. Jì comodante ritiene la proprietà della cosa imprestala. 5. o, in pr. et 6 3. ff de rebus creditis; 1L.8et 09, É.commodati. 3 1878. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma con l’uso può essere l'oggetto di questo con- tratto.\ r. 3,6 6,/F commodati. 1879. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano negli eredi del comodante, e del comodatario. Se però l’imprestito è stato fatto. a contemplazio- ne del comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi nou possono continuare a godere della. co- sa imprestata. L-5,93;417,$2,/f-commodati; 13, cod. de commodato. i SEZIONE II Delle Obbligazioni del Comodatario. 1880. Il comodatarie è tenuto ad invigilare da buon. padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata: non può servirsene che per l’uso de- terminato. dalla natura della cosa o dalla conveuzio= ti I 596 L. III. Dei differenti Modi ee. me, sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi luogo. Ansutut. Lib. 3, tit.15, 62; L.1,6 4, ff. de oblisa- tionibus et actionibus.— L.5,$2 et 5, ff. commod. 1881. Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso, 0 per uu tempo più lungo di quello che do-. vrebbe, sarà r:sponsabile della perdita accaduta, an- che: per case fortuito. L.5,$7, et 8; 1. 18, in pr., ff. commodati.— x. I, S4er Ik, /f. de obligationibus et actionibus. | 1882. Se la cosa imprestata perisce per un caso for- tulto, a cal il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogaudo la propria, o se non potendo salvare che ua deile due ha preferita la propria, egli è risponsa- Lile per la perdita dell’ altra. £.:5,$4,/f commodati; L1, cod. de commodato. 1885. Se là cosa è stata stimata al tempo del presti- to, la perdita ancorche succeda per caso fortuito è a carico del comodatario, qualora non vi sia conven- zione in contrario. di. 1,$ 1 ,ff de aestimatoria actione; L 5,63, f. gommodati. 1 1 1884. Se la cosa sì deteriora a cagione unicamente dell'uso, per cui fu data ad iniprestito, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto per Il deterio- ramenio. L. 10, in pr., 1.23, ff. commodati. 1885. Il comodatario non può ritenere la eosa im- prestata in compensazione di ciò che il comodante gli deve. Ri L. 4, cod. de commodato.— V. 1.18,$2,/f com- mod.; 1.15, 62, et l. 59, ff. de furt.; L 26 sf de guquirend. vel amittenda posses. Asi 1856. Se il comodatario ha fatto qualche spesa per otersi servire della cosa comodata,non potrà ripeteria. L. 13,$2,ff: commodati T te, lility> fi deck f.co Osa D ut: Uello ch Ictadil a. dali,“l bus, Lt talk o salvato li è rip cCommadi po de pa so torti Ia culi |] dei $ ola mai modanii L20;[d De spp La ripe .T°. X. Dell’ Imprestito. 597 1887. Se più persone hanno nnitamente presa ad imprestito la stessa cosa, ne sono solidariamente ris- ponsabili al comodante.. i L. 15, f. de tutelae et rationibus distrahendis; 1.5, $ 15, /. 21,61,/. commodati.. SEZIONE IIL; Delle Obbligazioni del comodante. 1888. Il comodante non può ripigliare la cosa data ad imprestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che Ja cosa ha servito all’ uso per cui fu imprestata. L.17,65,/f. comodati. 1889. Nondimeno, se duranie il detto termine o prima che abbia cessato il bisogno del comodatario, s0- pravviene al comodante un’ urgente impreveduta ue- cessità di valersi della cosa, può il giudice secondo le circostanze obbligare il comodatario a restituirla. 1890. Se durante l’imprestito è stato ebbligato il comodatario per conservare la cosa, ad incontrare qualche spesa straordinaria, di necessità, e urgente in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso...* L. 18,62,/7. commodati. 1891. Quando la cosa comodata sia tanto difettosa che possa recar pregiudizie a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per il danno, se conoscendone 1 difetti non ne ha avvertito il comodatario. L. 18,$ 5, et 1.22,(ff. commodati. CAPO II. Dell’ Imprestito di consumazione, ossia Mutuo. SEZIONE I. Della Natura del Mutuo. 1892. Il mutuo è un contratto pencui uno de’ con- ‘traenti consegna all’altro una data quantità di cose, le quali coll’uso si consumano, coll'obbligo a questo ; ZA Sk 398 L. 111. Dei differenti Modi ee. ultimo di restituirgli altrettanto della medesima spe- cie e qualità. L. 3,61 e22,/f de rebus oreatili. 1893. Ìm forza del mutuo, il mutuatario diviene pa- drone della cosa mutuata, la quale venendo in qua- lunque modo das perisce per di Ini conto. L. 2,9 2,7. de rebus creditis; 1L.1,64 5 de obli- ‘gationibus et actionibus 1894. Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono però diverse nel: l'individuo, come sono gli animali: in tal caso il con- tratto non è che comodato. L.3,616t3,/f. derebuscreditis.— è 1895. L obbligazione risultante da un prestito in danari è sempré della medesima somma numerica espressa nel contratto. Accadendo aumento, 0 diminuzione nelle monete prima che‘scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento. Argum. ex l1, in pr,,(}. de contrahenda emptio- ne; l. 94,$ 1,ff. de solutionibus et liberationibus. 1896. La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo; se il prestito f fu fatto in verghe metal- liche. 1897. Se furono prestate verghe metalliche o derra- te, qualunque sia l'aumento, o la diminuzione del loro prezzo, il debitore deve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, euulla più. L. 2,4,$ Lt de rebus creditis SEZIONE II. Delle Obbligazioni del Mutuante. 1898. Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa Lione ilpk | semi sale cori tiudi dim Ù divine endo in R U conto, 4 fidi 088 le qui 0 diveregi al canili presi Da Mum nelle mo to, il deb lata, enni e nel sp end np ratiomba. dente rt verghe mele Liohe o dere imuzioned ) resti le, toallastà T. X. Dell’ Imprestito. 399 responsabilità stabilita coll’articolo 1891 per il como= dato...(i 1.18,$ 3; ff. commodati. i 1899. Il mutuante ion può ridomiandare le cose prestate prima del termine convenuto. Argumi ex L. 17; 3; commodati. 1900, Non esseridosi fissato il termitie alla restitu- zione, il giudice può accordare al mutuatario una di- lazione secondo le circostanze. a 1901. Essendosi soltanto convenuto clie il imutua- tario paghi quando gli sarà possibile; o quando ne avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà um iermine al pagamento a norma delle circostanze; SEZIONE Ill: Delle Obbligazioni del Mutiiaiario.| î902: Il mutuatario è obbligato di restituire le cosé ad esso date in mutuo, nella quantità e qualità; ed a tempo coniveriuto, og L. 5,.{f. de rebus creditis.- 3 1903: Se si trova nella impossibilità di soddisfarvi; è obbligato a pagarne il valore; avuto riguardo al tem- po, ed al luogo in cui doveva a termini della corven- zione farsi Ja restituzione della cosa. Se non è stato detetminato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corrette nel tem- po e nel luogo in cui fu fatto l'imprestito. 1: 22,/f. de rebus creditis. i 1904. Se il mutuatario iton restituisce le cose impre state o il loro valore nel termine convenuto; devé corrispondere 1’ interesse dal giorno della domanda giudiziale.; n, CAPO-II: Del Mutuo ad Interesse. 1905. È permessa la stipulazione degl’ interessi nel semplice mutuo di danaro; di derrate 6 di altre co* se mobiliari. -k09 L. 111. Dei differenti Modi ee. ! 1906. Il mutnatario che ha pagato interessi now. convenuti, mon può ripeterli, nè imputarli sul ca- pitale.; DL. 26, în pr.,[f. de condictione indebiti; 1.102,61, Î}. de solutionib. et liberationib.— L. 18, cod. de usur. 1907. L’ interesse è legale 0 convenzionale. L’inte- resse legale è fissato dalla legge. L’ interesse conven- zionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qualvolta la legge non Io proibisce. di La misura dell'interesse convenzionale deve essere determinata in iscritto. 1908. La quietanza per il capitale rilasciata senza riserva degl’interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione. Y. è 1909. Si può stipulare un interesse mediante un ca- pitale che il mutuante si obbliga di non ripetere. In questo caso il mutuo si denomina s/abiliento di rendita. 1910. Tale rendita può costituirsi in due maniere, in perpetuo o in vita. 1911. La rendita costituita in perpetuo è essenzial- mente redimibile. Possono soltanto le parti. convenire che non si redi- merà la rendita prima d’un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che siane an- ticipatamente avvertito il creditore nel termine da es- so determinato. i 1912. 11 debitore di una rendita costituita in perpe- ino può essere costretto alla redenzione, i 1.° Se cessa dall’ adempire i suoi obblighi pel corso di due anni; 2.° Setralascia di dare al creditore le cauzioni pro- messe nel contratto.: 1015. È pure ripetibile il capitale di una rendita costituita in perpetuo nel caso di fallimento o di pros" sima decozione del debitore. Agi gig dear 4 DI Da | flerela gita) hai; tg. Î opran Dell \1qim {0 esse i| A L 1918, |lgig la de Mali chest J dep [Ld, ce) sor 192 io: N LLCHA Uta sul HAOTI COd.den lle. i 2868. CONVE: lhi. è dere eso Aiata n Pepe, ente Ipelere, sSabilinai Le mani, è taz not sf | ale non le die miete» nin pete i pel gioni i pa rel odi pr T.X. Dell Imprestito« boi e reudiie vitalizio 80 {g14. Le regole concernen o determinate fel titolo dei Contrazzi di sotte. Del Deposito e del Sequestro. CAPO: cs Del Deposito în genere è delle sue diverse specie. 1915. ll deposito ii genere, è uri atto pet cui si ticeve la cosa alitui coll’obbligo di cnstodirla è di re- stituirla ili natura» 4 L. 1, in pro; ff depositi:©» se 1916. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente deito, ed il sequestro: CAPO Il| Del Deposito propriamente detto»> -° SEZIONE IL Della natura e sostanza del Contratto di deposito+ 1917. Il deposito propriamente detto è wn contrate fo essenzialmente gratuito; "£.1,68,/ deposita me, 3 iu igi8. Non può ave‘è per upgetto chie tose mobiliari | Igig. Non è perfetto Sch colla tradizione reale 9 finta della cosa che è dèpositata. 004 La tradizione firita basta nel caso, in cui la'cosa che si conviene di lasciare in deposito fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.. di L.1;6 5;ff. de obligationibus et activinbus; 1.1; 6/14, ff. depositi.— 1. è, ff. mandati— L: 16561; dere dustfobia:.— de 1950. Il deposito è volontatio, o necessario+ SEZIONE TI. Del Deposito voloniario è i i921. Il contralto di deposito volontario si fa col Sie 402 L. III. Dei differenti Modi ec. consenso reciproco di chi deposita€ di chi riceve là cosa in deposito. L.1,6$5,/F. depositi. 1922. Il deposito volontario non può regolarmente farsi che dal proprietario della cosa depositata, ovve- ro col suo consenso espresso 0 tacito. 1924. Il deposito volontario deve essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova testimo- niaie se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire. È‘1924. Quando il deposito eccedente cento cinquanta lire non è provato con iscriitura, si presta fede a colui che è conveuto come depositario sulla sua dichiara- zione, tanto per lo stesso fatio del deposito 3 quanto per le cose che ne formano l’oggetto, e per la loro re- stituzione, i 1925. Il deposito volontario non può aver luoge | che fra persone capaci di contrattare. Ciò non ostante, se una persona‘capace di contrat- tare accetta il deposito fattole da una persona incapa- ce, è tennta a tutte le obbligazioni d'un vero depo- sitario.. Essa, può essere>nvenuja in giudizio dal tu- tore.o amministratore del a. persona che ha fatto il de- institut. lib. 1, tit. 21, în pr. 1926. Se il deposito è stato fatto da una persona ca- pace ad una incapace, quegli che ha fatto il deposito non, ha che l’azione vindicatoria della cosa deposita- ta, finchè la medesima esiste presso il depositario, ov- vero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo. V.£. 9,62,7. de minoribus. SEZIONE III. Degli Obblighi del Depositario. 1027. Îl depositario deve usare nel custodire la cosa I. ‘leppollat | difeleco LIS 1008.| j 1929: | bile per i lej ea i zione di Lu 1gulis | canone, ! l'ape It 1gîì: cose ch atlidate 952, chiha Uco tifi Casd di i vil tt) Solatma, ala, ome DiOvalo n) Va testine 'Clqua cinguan [de a col dichia O, quark lalorom aver lug ‘ É Di corta|* ba Miti| tod odia h alb ldee ela con I NONA te / depon depoat lato, tf correnti Lollo T. XI. Del Deposito e del Sequestro. 403 depositata la stessa diligenza che impiega per custo- dire le cose che gli appartengono. L.1,$5,/fde obligntionibus et actionibus.— L.20, 2. 32, ff. depositi. 1928. Il disposto nel precedente articolo deve ap- plicarsi con maggior rigore, 1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito; 2.° quande abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito; 3.° quando il deposito siasi fatto unicamen= te per l’iuteresse del depositario; 4.° quando siasi con- venuto espressamente che il depositario sarà rispon= sabile per qualunque colpa. L.1,66, 8, et 55, //. depositi; 1:25, puri s Sf: de regulis juris; lL 4&,ff de rebus creditis; 1.5, 92, ff. commodati. 1929. Il depositario non è in verun caso risponsa= bile per gli eccidenti prodotti da una forza irresistibi- le, eccetto che sia costituito in mora per la restitu- zione della cosa depositata. L. 20, HF depositi; l. 1, cod. eod. tit.; 1.25, ff. de regulis juris.— Argum ex 1. 15,63,/f. de retvindi- catione.— L:1%$ Ulti; bt 14,911; ff: depositi; D9,; $ 15,/7 de pactis; l 29, ff: mandati. 1950. Non può servirsi della cosa depositata senza. l espresso o presunto permesso del ui È Institut. lib. 4, tit:1,$6. ie 25; L 29,ff depositi; 1.3, cod. eod. tit.; 1. 76, ff.# finotisa 1951. Non può fare verun tentativo per scoprire le cose che gli sono state depositate, DISROSE gli vennero affidate in una cassa chiusa 0 in un involto sigillato. 1952. Il depositario deve restituire l’identica cosa. che ha ricevuto. In conseguenza, il deposito del danaro deve resti- ivirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento!, che in quello di diminuzione del loro valore. ho L.1II. Dei differenti Modi ec. Institut., lib. 3, tit. 15,65.— L-1, 5,(F. de obli= ationibus et actionibus; L. 17,$ 1, /- depositi. 1933. ll depositario non è tenuto a restituire la cosa ‘ depositata, che in quello stato in cui si trova al tem- o della restituzione. Le deteriorazioni avvenute sen- za sua colpa sono a carico del deponente. . 1954. Il depositario a cui fu tolta la cosa depositata da una forza irresistibile, e che ha ricevuto in luogo di quella una somma© qualche altra cosa, deve re- stituire ciò che ha ricevuto in cambia. L.1,6$21; ff. depositi.“ul i è» 1935. L’ erede del depositario il quale ha vendute in buona fede la cosa che ignorava essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, 0 a cedere la sualazione contro il compratore; nel caso che mon gli sia stato pagato« L.1,9 47302, 5,1. 4, ff. depositi.— 1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percetti dal depositario; è questi tenuto a} restituirli. Non è debitore di alcun interesse del da- naro depositato, se non dal giorno in cui fu costituite in mora per la nou fatta restituzione... -L:1;6253 124,125,$1,S° depositi; 1.38,$ 10; £. de usuris:— L. 2; cod. depositt. 1937. Il depositario non deve restituire la cosa de- positata, che a quello che gliel'ha affidata, o a colui in nome del quale fu fatto il deposito, 0& quello che fu indicato per riceverlo. L.1,644, 1. 11, ff. depositi.. 1938. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata. Ciò non ostante, se scopre che la cosa è stata ruba- ta, e chi neè il vero padrone, deve denunciare a que- ‘sto il-deposito a lui fatto con intimazione di reclamat= lo in un determinato e congruo termine. Se quegli eni fu fatta la denuncia, è negligente nel riclamare il i che ha. | seblata 1I deposito) : mill cas dépona Ugil ui ma ‘ quilià, sella lo qui ‘ Jugon tenuto nOspe Ul 1949 stiluzi d posl f. deg il, Lite lay Va alta Venue ste | depose lo 10 lu v 1; deren: ha vendo depositi, cernlo,o: el casocà rutti iqui sti teuloi sse del di u costi Lipu la ouali ; 0a oli quello ii ele pr ala: fata rl area ge reclami olamatt I DN T. XI. Det Deposito e del Sequestro. 405 deposito, il depositario è validamente liberato colla. egnsegnia del deposito a quello da cui l'ha ricevuto. “£L.51,$1,/7. depositi. 1959. In caso di morte naturale© civile del depo- mente, la cosa depositata non può restituirsi che al suo erede. Se visono più eredi, essa deve restituirsi a ciascuno. di essi per la loro porzione. Sela cosa non è divisibile; gli eredi devono fra essi accordarsi sul modo di riceverla. L.1,936,4.14,/.31,in pr f depositi; l. ultim., cod. eod. tit. DS 1940. Se il deponente ha cangiato di stato; per esempio, se la donna che al tempo del fatto deposito era libera, siasi in seguito maritata e si trovi sotto la podestà del marito; se il maggiore che ha fatto il de- posito sia stato interdetto; in tutti questi ed altri si mili casi, il deposito non può restituirsi che a quello. che ha l’amministrazione delle ragioni e dei beni del deponente. 1g41. Se il deposito è stato fatto da un tutore, da wn marito o da un amministratore, in una di queste qualità, non pmò restituirsi che alla persona rappre- seutata da questo tutore, marito od amministratore, se la loro agenzia od amministrazione sia finita. 1942. Se nel contratto di deposito si è indicato il Juogo in cui deve farsi la restituzione, il depositario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorro- no spese di trasporto, sono a carico del deponente. L.12,/}. depositi. i i 1943. Se il contratto non indica il luogo della re- stituzione, deve questa farsi nello stesso luogo del deposito. L.12,$1, ff depositi. 1944. Il deposito deve restituirsi al deponente ap- pena lo avrà domandato, quando ancora si fosse fis 406 L. III. Dei differenti Modi ec. stato nel contratto un termine per la restituzione; pur= chè non esista presso il depositario un decreto di se= questro od un atto di opposizione, acciò la cosa de- positata non venga restituita o traslocata. L. 1,645,/ depositi. 1945. Il depositario infedele non è ammesso al be- nefizio della cessione. 1946. Qualunque obbligo del depositario s’ estin- gue, quando venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata. SEZIONE IV. Degli Obblighi del Deponente. 1947. Il deponente è obbligato di rimborsare il de» positario delle spese fatte per conservare la cosa depo- sitata, e di‘indennizzarlo di tutte le perdite che il dee posito può avergli occasionato. L. 8 et. 235, ff. depositi. 1948. 1l depositario può ritenere il deposito sino al» l’intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso. SEZIONE V. $ Del Deposito necessario. 1949: Il deposito necessario è quello che si rese indi» spensabile per qualche accidente, come per un incen- dio, una rovina, un saccheggio, un naufragio od altro avvenimento non preveduto. L.1,6 1, et 2, ff. depositi.“e ba 1950. Per il deposito necessario può essere ammes- sa la prova testimoniale, quando anche si trattass@ d’ una somma maggiore di cento cinquanta lire. 1951. Nel rimanente il deposito necessario è sotto= posto a tutte le regole precedentemente enunziate. 1952. Gli osti e gli albergatori sono risponsabili, come depositarj per gli effetti introdotti nei loro alber- ghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali effetti deve risguardarsi come un deposito necessario» hi li colpone 1068. artecalo jb furto si artecalo difezione velgono!ì sn) pure sal adpersas te TRS Sa = fol ile ila cos “ tolinke ‘ nalala i debba grifica Igi li id | enknzi di Li) one; mi Telo dì d 0082 de Ss0 ak 10 Selle ‘essere gi sare ld, c0sa dei e cheildo ito sinoal ovulo pi i eseladi ‘il ice: tg ol e ammes È Lraltast lire. 0 è ll palate. onsabil, ordallt todidi DCesali T. XI. Del Deposito e del Sequestro. 407 3 L:1;iînpr.,$1et%, 3,91; 4. 5, ff. nautae, caupones, stabularii.|- 1955. Sono risponsabili per ii furto o per il danno arrecato agli effetti del viandante‘tanto nel caso che il furto sia stato commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, o da estranei che vanno e vengono in essi.; L.1,$8; 2..0;/.3,63;}:5,61,f.-nautae, cau- pones, stabularii, etc.— L. 1, in pr. et$ 6, ff. furti adversus nautas, caupones, stabularii. 1954. Non sono risponsabili per i furti commessi a forza armata o altra irresistibile. 1.353,61, nautae, caupones, stabularii, ete.— L. 25, in fin., fl de regulis juris. CAPO II. Del Sequestro+ SEZIONE I. Delle diverse specie di Sequestro. 1955. Il sequestro è o convenzionale o giudiziario. uu SEZIONE II. Del Sequestro convenzionale. 1956. Il sequestro convenzionale è il deposito di una cosa controversa fatto da una, 0 più persone pres- so un terzo, il quale si obbliga a restituirla, termi- natala controversia, a quello cui sarà dichiarato che debba appartenere. n i 654 19 gnificatione. 1957. Il sequestro può non esser gratuito. 1958. Quando è gratuito è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salve le differenze sotto enunziate. 1959. Hsequestro può avere per oggetto gli effetti mobiliari, come pure"gli immobili. depositi; 1. 110, ff. de verborum: si- 408 L.1II. Dei differenti Modi ee. 1960. Il depositario incaricato del sequestro nono può essere liberato pria che sia terminata la contro» versia, se non che mediante il consenso di tutte le parti interessate e per una causa giudicata legiitima. L.5,$2,/ depositi. i ì SEZIONE TI. | Del Sequestro ossia Deposito giudiziario. 1961. ll Giudice può ordinare il sequestro, 1.° Dei mobili piguorati al debitore; 2.° D'un immobile o d’una cosa mobiliare il cui possesso o proprietà sia contesa fra due 0 più persone; 5.° Delle cose che un debitore offre per la sua libe- razione. 1962. La destinazione di un deposito giudiziale produce fra il sequestrante e il depositario stesso vi» cendevoli obbligazioni. Il depositario deve usare per la conservazione delle cose sequestrate, la diligenza di buon padre di famiglia.: Deve presentarle, tanto per soddisfare il seque- strante con la vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui sono state fatte le esecuzioni in case di revoca del sequestro. i L’ obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge- 1963. Il sequestro giudiziario viene affidato, o ad una persona su cui le parti interessate siano fra loro convenute, o ad una persona nominata ex g/ficio dal giudice. Nell’ uno e nell’ altro caso, quegli a cui venne affi- data la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che pro- "duce il sequestro convenzionale. TITOLO: XII. Dei Contratti di Sorte. 1964. Il contratto di sorte è una convenzione reci- proca i cui effetti relativamente al guadagno ed alla i IÙ i ita 0 logi, dip Tali s ‘Jo sono It Lora la U2 1967 qianto din Coni igl diknt Ig QUEstto pa e la con di tute) a lgitim ciano,| sito, vlire la DÙ persi la sua 0 giudià 10 stesso re Ve Nsare i la dilbee re il tg tituinle d ioni Inca 3 pagar idato, n mo tal vaffa vemedì hi che zione ft puo edall T. XII. Dei Contratti di Sorle. 409 perdita, 0 per tutti i contraenti, 0 per uno o più di ‘essi, dipendono da un avvenimento incerto. Tali sono, Il coniratio di assicurazione. Il pgestito a tutto rischio. Il gioco e la scommessa. 11 contratto vitalizio. JI due primi sono regolati dalle leggi marittime. CAPO I Del Giuoco e della Scommessa. 1965. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco o pel pagamento d’una scommessa. L.1;cod. de aleatoribus. 1966. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio dell’armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de'car- ri, il giuoco della palla, ed altri di tale natura che contribuiscono alla destrezza ed esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione. Il tribunale potrà però rigettare la domanda, qua- lora la somma gli sembri eccessiva. L.2,$1, 7. de aleatoribus; L.Vet l. 3, cod. eod. tit. 1967. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quantoavesse volontariamente pagato,purchè per parte del vincitore non siavi siato dolo, soperchieria o truffa. Contr. l. 1, în pr. cod. de aleatoribus. CAPO ll. Del Contratto Vitalizio. SEZIONE I. de Delle Condizioni richieste per la validità del Contratto Vitalizio. 1968. La rendita vitalizia può essere costituita a ti» tolo oneroso mediante una somma di danaro, me- diante un effetto mobiliare valutabile, o un immobile. 1969. Può altresì essere costituita a titolo sempli= 410 L. 111. Dei differenti Modi ec. eemente gratuito» per donazioni tra vivi o per testa-. mento: deve in tal caso essere rivestita delle forme prescritte dalla legge. 1970. Nel caso dell'articolo sviene, la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se eccede la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se è fatta a seri di persona incapace di ricevere. 1971. La rendita vitalizia può costituirsi,‘tanto sulla vita di quello che somministra il danaro, quan- to su quella di wn-terzo che non ha diritto alla renditi 1972. Essa può costituirsi sopra la vita d’ una o più persone. 1975. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, ben- chè un altro ne abbia somministrato il prezzo. , In quest'ultimo caso, quantunque essa abbia il ca- rattere d’ una liberalità, non è però soggetta alle for- malità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nell articolo 1790. 1974. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una per sona che al tempo del contrat- to già fosse defunta, non produce alcun effetto. 1975. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto con cui la rendita vitalizia fosse statà stabilita sulla vita di persona inferma, la quale muoia entro venti giorni dalla data del contratto. 1976. La rendita vitalizia può costitnirsi in quella misura d'interesse che piacerà alle parti di stabilire. SEZIONE Il; Degli effetti del Contratto vitefizio fra le Part contraenti. 1977. Quegli, a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia mediante un prezzo, può chie- dere lo scioglimento del contratto, se il costituente mon gli somministra le cautele stipulate per l''esecu-- zione è è cost * dlapie Db; g UE cod () te tip game li pò e Slehz colt O Per della fim r let la gui Alta ala tr| i Usi ta DO, qu allarmi d'uopi terzo, la tm, abbia la tt alle ati) casi 01790, ia costi del coat leto, utratlo e ol ita li gira in quel slabilite.|. le Parli i costitui piddlie- cogtitnent ot l'asta T.X11. Dei Contratti di Sorte. 418 1978. La sola mancanza del pagamento delle an- nualità decorse non autorizza quello in di cui favore è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso * del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alie- nato; egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare per- chè venga ordiriato, quanto il debitore non vi accon- senta, che col prodotto della vendita si faccia l’ im= piego d’una somma bastante per soddisfare le annua= lità arretrate, 1979. ll costituente non può liberarsi dal paga- mento della rendita, con offrire il rimborso del capi- tale, e con rinunciare alla ripetizione delle annualità pagate: egli è tenuto a corrispondere la rendita du- rante tutta la vita della persona o delle persone sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la du- rata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita. 1980. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto+ Se perd*si è convenuto che fosse pagata anticipata- mente, la rata anticipata 9’ acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento. 1981. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando essa è costituita a titolo gratuito, si 1982. Non e’ estingue la rendita vitalizia colla mor- te civile del proprietario; deve continuarsene il pa- gamento durante tutta la sua vita vaturale. 1983. Il proprietario d’ una reudita vitalizia non può chiedere le annualità se non giustificando l’esi- stenza sua, 0 della persona sopra la cui vita è statà costituita. 412 L.11I. Dei differenti Modi ee. Taro LO Del Mandato. nente cidchee CAPO. pisa Della Natura e della Forma del Mandate.; hi 1984. HM mandato o procura è un atto con cui una, lo persona attribuisce ad un'altra Ja facoltà di fare qual- ib so chè cosa per essa ed in suo nome.‘antico Tl contratto non è perfetto che colla accettazione. na del mandatario. colto! L. 1, in pr.ff. de proeuratorib.;.1, în pr. ff. man- dabwn dati. node 1985..Il mandato può farsi o per atto pubblico, 0 prin per scrittura privata, od anche per lettera. Può ezian-|; dio farsi verbalmente; ima non. è ammessa la prova testimoniale che in conformità del titolo dei Consralti si ® delle Obbligazioni convenzionali in genere. i mi L’ accettazione del mandato può essere tacita, o ri- dald sultare dall’ esecuzione che ne ha data il mandatario. pet r.2; ff. de obligationibus et acsionibus;@h 1,94 nt 2, /f. mandati. n” 1986. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario. i L.1,$4,1.6, in pr.ff. mandati.— instit.$15, de mandato. dl 1987. Il mandato è o speciale e per un affare, o per‘È certi affari solamente, ovvero è generale per tutti gli mici riutd sia sti affari del mandante.; li) £.1,$1,f/ de procuratoribus. 4, î. 3.. è{ 1988. il mandato concepito in termini generali nor vl a comprende che gii atti di amministrazione. Quaudo si tratti d'alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il mandato deve essere espresso. x. 65, ff. de procuratoribus, I. 60, ff.tit. cod.; 1.16, i . cod. e0d. i T. XIIT. Del Mandato. 415 1989. Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre. ciò che è nei limiti del suo mandato: la facoltà di tran- sigerenon comprende quella di compromettere in altri. rdata, fi, i, in pe tt, mandati.— Instit.68, de DON cui n° MARIAE” suli Li i reg 1990. Le donne ed i minori emancipati possono es- sere scelti per mandatarj, ma il mandante non ha acli azione contro il mandatario minore, se not giusta le n) regole generali relative alle obbligazioni dei minori, e prfito coutro fa donna maritata che abbia accettato il man- dato senza l'autorizzazione del marito, se non a te- nore delle regole stabilite nel titolo Del Contratto di con matrimonio, e dei Diritti rispettivi de' conjugi. da te L.3, 611,04, 1. 33, /F. de minoribus. non sata\- CADIOW: s ha® Delle Obbligazioni del Mandatario. di 1ggr. U mandatario è tenuto ad eseguire il man- ia dato sino a che ne resta incaricato, ed è risponsabile nai per i danni ed interessi risultanti dal suo inadempi- dll‘mento. A‘È parimente tenuto a terminare l'affare già inco- Mina minciato al tempo della morte del mandante, se dal Losi ritardo possa derivarne pericolo. V-f10,1£.22,$11,/4,61,4.8,$10, 2-27,62, ff. man- dati; 1.16, cod; eod. tit:— Unstit.$ 11, de mandato. Bir op 1992. Il mandatario è risponsabile non solamente wi|=perildolo, ma'atiche per le colpe commesse nell’ese- cuzione del mandato. Di‘Tale risponsabilità però riguardo alle colpe è appli- menta cata meno rigorosamente a quello il di cui mandato è da gratuito, che non sia a colui che riceve una mercede. fare do L. 11, 2.15, cod. mandati: 1. 8,$ 10,ff cod. tit.; pen: L 95, ff. de resulis juris; 2.12;$ 10,1. mandati. ct;li 1995. Qualunque mandatario deve render conto del suo operato, e corrispondere al gine ea &ié LL.(I. Deidifferenti Modi ee. quello che ha ricevuto in forza della sua proenura, quand’anche ciò che ha ricevuto non fosse dovuto al mandante. £.20,in pr.:L 10,68, mandati. 1994. Il mandatario è risponsabile per colui che ha sostituito nella sua incombenza.© 1.° Quando non gli fu accordata la facoltà di sosti- tuire alcuno; i 2.° Quando una tale facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e quella che ha eletto era notoriamente incapace o insolvibile. In tutti i casi, può il mandante direttamente agire contro la persona che venne sostituita dal mandatario. L.21,$5,/.28., //. de negottis gestis:;£. 4, cod. eod. Itt.; 1.8,$5, ff. mandati. dota 1995. Quando in un solo atto sì sono costituiti più procuratori e mandatarj, mon vi ha solidarietà fr sesi che in quanto è stata espressa. £L.59, 093,#. mandati.— Novell: 99, cap. 1, -—— Authentic. hoc ita, cod. de duobus rets stipulandi. \— L.60,$2,//. mandati. 1996. Il mandatario deve corrispondere gl’interessì. delle somme che ha impiegate a proprio uso, della dara del fattone impiego, e di quelle di cui sia rimasto in debito, dal giorno imcui fu costituito in mora. £.10,63,/f mandati.| 1997. Il mandatario, che ha dato alla parte con eui contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a garantire per que!lo che si è operato oltre i limiti del manidato, eccetto che si fosse perciò personalmente obbligato. CAPO lIL Delle Obbligazioni del Mandante. 1998. LI mandante è. tenuto ad eseguire l’obblisa- zioni contratte dal mandatario a norma delle facoltà che gli sono state accordate._ UL dlitetal * sattente 1900 Jegulic mind sione. impui ui 00 si Li ndol gigno Ì do “\ PIÙ lenul glitel L, È N Protm 88 dbini coluichek Ot di D0E8a tm ha ela en mente i) mandata id4,0l ostitnii inn 9, 0h. Slipulti ol intra Uso, dell sa rime n mora,| rie coni lizia dell perqueh gocello ch l'obblie He facoll T. XIII. Del Mandato. 415 Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agile oltre tale facoltà, se non iu quanto egli l'abbia espres- samente o tacitamente ratificato. 1999. Il mandante deve rimborsare al mandatarie le anticipazieni e le spese che questi ha fatte per l’ese- cuzione del mandato, e deve pagargli la mercede se è. stata promessa. Quando non sia imputabile alcuna colpa al man- datario, mon può il mandante dispensarsi dal corri- spondere il detto rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito, nè può far ridurre l’am- montare delle spese ed anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto essere minori.; £.10,$9, 10 e/11,/. 12,99,/.27,64; L. 58,94; £. mandati; 1.4, et L. 20,$ unic., cod. mandati. 2000. Il mandante deve parimente indennizzare il mendatario delle perdite da questo sofferte all’ occa- sione delle assunte incombenze; quando non gli sia imputabile colpa alcuna. L. 26,6 6,7. mandati; l. 61,65,$. de furtis. 5001. Il mandante deve corrispondere al mandata- rio gl’ interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del comprovato pagamenio delle medesime. £L.19,$4; 4 de negotiis gestis; l. 18, cod. eod. tit., £. 57;$ de usurts.. 2002. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidariamenie verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato. L. 59,93, 4 mandati. CAPO IV. Delle Diverse maniere colle quali si estingue ; il Mandato. 2005. Il mandato si estingue, Per la revoca della procura, Perla rinuncia del mandatario, % ea 416 L. 111. Dei differenti Modi ec. Per la morte naturale o civile, per interdizione. © per la prossima decozione, tanto del mandante, che del mandatario. r.13,$16;/. 22,611; /. 26 in pr. ff. mandati: 1. 15, cod. eod. til. 2004. Il mandante può quando vuole rivocare la procura, e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a restitùirgli la scrittura privata in cui è contenuta, o l’ originale della procura, se fu spedita in minuta, o la copia, se è stata conservata la minuta. r.12,$16, /. mandati. 2005. La revoca della procura notificata‘soltanto al mandatario non può opporsi ai terzi, i quali igno- rando la revoca stessa hanno agito con esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario. 1.12,$6,/ mandati. 2006. La costituzione d’ un nuovo procuratore per lo stesso affare, produce la revoca del primo, dal gior- no in cui fu a questo notificata. x. 31, 62, ff. de procuratoribus. 2007. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinuucia. Ciò non ostante,\se tale rinuncia pregiudica il mandante, dovrà essere indennizzato dal mandata- rio, eccetto che questi sia nell’ impossibilità di con- tinuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio. L.22, 011,2 23, 4. 24, /. 25, /}. mandati. 2008. E valido ciò che fa il mandatario nel tempo che ignora Ja morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato. £. 29. în pr. ff. mandati. 2009. Ne’ premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno‘esecuzione riguardo ai terzi che sono in buona fede.. z. 26,91, mandati; 1. 77,96, Y7. de legatis 2 j EI i j I, l'intrtina I Manda fi monti le rioni Ì mandità è conleti a n min pla, ta'soltanii i quali 530, salti lo, curatore mo, delgi al man, repiuda al mare Jità dio soffia. Ii, 0 nel en a delledia ontratedi ni tergi e lp T. XIII. Del Mandato. 437 r. 19,63, de donationibus; l 58, in pri, ff man- dati. 2019. In caso di morte del mandatario, i suoi ere- di devono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a eiò che le circostanze richieggono per l'in- teresse di questo. i wa Argum. ex bl. 40, ff. pro socio. TITOLO XIV. Mella Fidejussione » na] CAPO LI: Della Natura e dell’ estensione delle Pidejussioni. 2011. Quegli che si costituisce sicurtà per un’ obbli- azione si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non la adem= pisca egli medesimo. Instit. lib.15, tit:22, in pr.— L.:1,68;/F de obli= ganonibus e! actionibus. 2012. La fidejussione non può sussistere che per un’obbligazione valida. Può ciò non ostante prestarsi la fidejussione per un’ obbligazione la quale potesse essere annullata in forza d’ un'eccezione meramente personale all’ obbli- gato, come è il caso della minor età. L. 178, ff. de regulis juris; l. 29, ff. de fidejussori- bus; 1.25, ff eod.tit.; 1. 13,in pr., ff.de minoribus; 4.2 cod. de fidejussoribus minorum. 2015. La fidejussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condi» zioni più gravi. Può prestarsi per una parte soltanto del debito, e a condizioni meno onerose.- La fidejussione eccedente il debito, o prestata sotto condizioni più gravi, nou è nulla; ma essa è soltanto riducibile alla misura dell’obbligazione principale. L.8,67,8,9, 10, 6011,//.de fidejussoribus et i saggi 418. L. 111. Dei differenti Modi ec. mandatoribus; 1.22, cod. eod. tit.; l. 70, în pr. et 6 1; /.16,61,2,€55; 4. 34 et L. 58,7 cod.tit.— instit.; lib. 3, tit.22,05. 2014, Può eiascuno rendersi fidejussore senza ordi- ne, ed anche senza saputa di quello per cui si obbliga,- Può anche costituirsi fidejussore non solo del debi- tore principale, ma anche del suo fidejussore. L.50,/). de fidejussoribus et mandatoribus.— 1.8, $ 12, /f. de fidejussoribus et mandatoribus. 2015. La fidejussione non si presume; deve essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne quali fu contratta, L. 9; cod. de fidejussoribus et mandatoribus. 2016, La fidejussione indefinita per una obbligazio- ne principale, si estende a tutti gli accessorj del debi= to, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denuncia fatta al fidejussore. 1.52, 62, /. 58,//. de fidejussoribus et mandatori= ribus; l. 2;$I1 et 12, /} de administralione rerum ad civitatem pertinentium. 2017. Le obbligazioni de'fidejussori passano ai loro eredi ad eccezione di quella relativa all'arresto perso= nale, se l’obbligazione era di tal natura per cu il fi» dejussore vi si fosse sottoposto. La instit., 1.3, tit.a1,692:— L.4,91; 4. 5,//- de fiden jussoribus et mandaioribus; l. 24, cod. eod. tit. 2018. Il debitore obbligato a dare sicurtà deve pre- sentare persona capace di contrattare, che possieda be- ni sufficienti per cautelare l’ oggetto dell’ obbligazio- ne, e che sia domiciliata nella giurisdizione del tribu= nale d’appello in cui deve prestarsi la sicurtà. L.3,/): de fidejussoribus et mandatoribus.— L. 2; in pr.,et$1; 1.6, /. 7, qui satisdare cogantur. c 2019. La solvibilità d' un fidejussore non si misura che in rapporto alle sue proprietà fondiarie, eccetto | che! nell debito! tort, ] i) ap li= ll Sena o Lai olbia lo del Ole,<| DI.=} a dere an it ne qui fibus. obbliga 1} del de pedale gjussor, mandala done nera amo ail est pe er culi (def lib dere pre ossida be bblgazo del tra lù, el , gi MII o, Gel T. XIV. Della Fidejussione‘ 419 che nelle materie di commercio, o nel caso in cui il debito sia tenue. Non si valutano per tale rapporto gl’immobili liti- giosi, nè quelli, sopra dei quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo, attesa la distanza della loro situazione. 2020. Quando il fidejussore accettato dal creditore, volontariamente o giudizialmente, sia divenuto in ap- presso insolvibile, se ne deve dare un altro. Questa regola soggiace ad eccezione nel solo caso in cui il fidejussore non sia’ stàto dato che in forza d'una convenzione colla quale il creditore ha voluto per fidejussore quella tale determinata persona. 1.3, in fin.,{F. de fidejussoribus et mandatoribus; 2.10, 6-1,./7. qui satisdare cogantur. 1 CAPO 1L. Degli Effetti della Fidejussione. SEZIONE I., Dell ejfetto della Fidejussione tra il Creditore, ed il Fidejussore. 2021. Il fidejussore non è tenuto a pagare il credi- tore che in mancanza del debitore principale, il quale deve preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, eccetto che il fidejussore abbia rinunciato. al beneficio dell’ escussione, o che siasì obbligato solidariamente col debitore; nel qual caso l’ effetto della sua obbliga- zione si regola cogli stessi princip] stabiliti riguardo ai debiti solidar]. a Novell. 4, cap. 1.— Contr 1.3 et 1. 5, cod. de fi- dejussoribus et mandatoribus. 3022. LI creditore non è tenuto ad escutere il debi- tore principale, che quando il fidejussore ne faccia istanza ne” primi atti della causa contro di lui pro= mossa-: 2023. Li fidejussore che fa istanza per l'escussione, 420 L. 11I. Dei differenti Modi ec. deve indicare al creditore i beni del debitore principa- le, ed anticipare le spese occorrenti per l escussione, Egli non deve indicare beni del debitore principale situati fuori del circondario del tribunale d'appello del luogo in cui deve farsi il pagamento, nè beni liti. giosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore. Novell. 4, cap. 2. 2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l’indicazio- ne dei beni in conformità dell’ articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l’ esecu- zione; il creditore è risponsabile verso il fidejussore fino alla concorreuza dei beni indicati per l’insolvibi- lità del debitore principale, sopraggiunta a causa d'a- ver egli differito di procedere giudizialmente. 2025. Quando più persone hanno fatta sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascu- na di esse resta obbligata per l’intero debito. L. 3, cod. de fidejussoribus et mandatoribus; 1.11, $ 2, /. de duobus reis constituendis. 2626. Non ostante, ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione;€ lu riduca alla parte di ciascuno de fidejussori, qualo- ra non abbia rinunciato al beneficio della divisione. Quando nel tempo iu cui uno dei fidejussori avesse faito pronunciare la competenza della divisione, vè ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è te- nuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa delie insolvibilità sopravvenute dopo la divisione._ Instit. lib. 3,(î1. 21, do fidejussoribus; L. 19, în pr 1.06:(51,64; 4.48, 2.52, 6 1,£ de fidejussoribus, li ty 00d cod. 2027.$e.il creditore ha divisa egli stesso e volonta- riaivente la propria azione, non può receder dalla à fatia divisione, quando ancora prima del tempo; 1% | qivili del NI i, OT pi Scu TE prog ale da i) el de Ni al'indici recedeae, per l'an il files er l'insoli Ia causa di eule, a sioni chio, cn Dito, ribus;li O esigere 1a azione, vor qua divisione usori ave istone jussore el tà, mami imsoltibi [, t9,Up uso e volo oreder dl tempo; T. XIV. Della Fidejussione. 421 cui vi ha in tal modo acconsentito; Vi fossero dei fi- dejussori insolvibili. SEZIONE II Degli effetti della Sicurtà fra il Debitore ed il Fidejussore. i ‘2028. Il fidejussore il quale ha pagato, ha il regresso eontro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore come senza di lui saputa. i Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl’interessi e spese: il fidejussore pérò non ha re- gresso che per le spese da esso fatte dopo che ha de- nunziato al debitore principale le molestie che ha sof- ferte. i Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, per i danni ‘ed interessi. £.-10,$ 11,7. mandati.— L. 18, cod. mandati. 2029. LI fidejussore che ha pagato il debito, suben- tra in tutte la ragioni che aveva il creditore contro il debitore. 2050. Quando vi sono più debitori priucipalì e soli- darj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per lutti, ha contro ciascuno di essi il regresso pes ripetere il totale di ciò che ha pagato. ° 2051. li fidejussore che ha pagato una volta, non la regresso coniro il debitore principale che abbia pa- gato egli pure, qualora non l'abbia avvertito del pa— gamento da esso fatto; salva la sua azione contro il ereditore per la ripetizione. Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pul- sato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo uel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predet- io avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.} 00 429 L. III. Dei differenti Modi ec. x. 29,63, ff. mandati. 2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato,. può agire centro il debitore per essere da lui rilevato, 1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pa- gamento;. 2.° Quando il debitore è fallito, 0 si trovi in istato di prossima decozione; 3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato; 4,° Quando il debito sia divenuto esigibile per esser re scaduto.il termine che era stato convenuto pel pa- gamento;| 5.° AI termòne di anni dieci, quando l’obbligazie» ne principale non abbia un termine fisso per la sca- denza, purchè Vl obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tem po determinato, come accade riguardo alla tutela» | SEZIONE II. Dell’ effetto della Sicurtà fra i Confidejussori. 2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fide- jussore che ha pagato il debito, ha il regresso contro gli altri mallevadori, per la loro rispettiva porzione. Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casì enunziati nell'articolo precedente. i CAPO II Della estinzione delle Sicurtà. 2034. L’obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le al- tre obbligazioni. L. 4, cod. de fidejussoribus et mandatoribus. 2055. La confusione che viene ad‘effettuarsi nella persona del-debitore principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l’uno dell’altro, non estin= Ver Pal Tuirilma le parily TOY nigi di liber ble pra nuto pl R l'obbliva perla o non fase a diuni Ia tute. ejussori, a sicurtà lito, ili Tesso colt A Porzio e quando ì ema Ì i slcurti nonolk nhus parsi nel deus non All T. X1V. Della Fidejussione. 425 gue l’azione del creditore contro colui che ha fatto si curtà per il fidejussore.\ L.93,$ 2, et ultim., ff. de soluttonibus et liberatio= nibus; I. 38, è ultim. eod. tit.; L. 5, ff de fidejussori= bus et mandatoribus; l. 24, cod. eod. tit. 2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore prin- cipale, e che sono inerenti al debito; Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore. L. 32, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 7, $ 1,0{.19, ff. de exceptionibus et praescriptionibus; L11, cod. eod. tit.-- Instit.,$ 4 0. 4, til. 14. -- L. 42,61, /f de jurejurando.—- 1. 13, ff. de mi- noribus; l. cod. de fidejussoribus minorum; l. 25, }f.de fidejussoribus et mandatoribus; l. 39, de adquirenda vel omittenda haereditate. 2057. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejusso- re medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore. 2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l’evizione. Argum. ex l. 54, ff. de solutionibus et liberationi= bus; 1: 45, ff. eod. tit.; 1. 47, ff. de verborum signifi catione+ 2059. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fi- dejussore, il quale può, in questo caso, agire contro il debitore per eostringerlo al pagamento. V. Argum. ex 112,11, ff. locati conducti; l. 7, cod. od.; I. 62, ff: Ve fidejuss. et mandatorib. sk L.JII. Dei differenti Modi cc. S CAPO 1V. Della Sicurtà Legale e della Sicurtà Giudiziaria. 2040. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli articoli 2018 e 2019:— Trattandosi d’una sicurtà giudiziaria, il malleva- dore deve inoltre essere tale da potersi personalmente arrestare. 2041, Quegli che non può trovare una sicurtà, vie- ne ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad as- sicurare il credito.| 2042. Il mallevadore giudiziario non può doman- dare l’ escussione del debitore principale. 2043. Quegli che si è reso soltanto garaute del fide- jussore giudiziario, non può domandare l’ escussione del debitore principale del fidejussore. TITOLO XV. Delle Transazioni. 2044, La transazione è un contratto con cui le par- ti pongono fine ad una lite già incominciata, o pre” vengono una lite che sia per nascere, Questo contratto deve essere ridotto in iscritto. Z.1,/. de transactionibus; l. 2, 1. 38, cod. cod. fit. 2045. Pes transigere è necessario che si abbia la ca- pacità di disporre degli oggetti cadenti nella transa- zione. ll tutore non può transigere per il minore o per l'interdetto se non in conformità dell’ articola 467 del titolo della Minore età, della Tutela e deil' Emanci- pazione, e uemmeuo può transigere col minore di- . venuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte n@il’ articolo 472 delle stesso tiiolo. icomuni ed i pubblici stabilimenti mon possone tran- cip Lil noÎî prove Lal ligata dl Dalleradun scritte o] Sonalmers Jcurt, si lenteadas nò doman: te del ide " Bscussione pui le pate a, o pre critto. (cod. I, bbia la ca la transte, nuore 0 pi olo ind | Emana: pinore di a, seno 473 del ssono{rai PX Delle Transazioni. 495 sigere che coll’autorizzazione espressa del Governo \°L.36, cod. de transactionibus&"!. 9,$ 3, /f. eod. tit. 2046. Si può transigere sopra un diritto civile che provenga da un delitto. La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero.* L. 18, cod. de transactionibus+ 2047. Alle transazioni si può aggiungere una pena contro colui che manchi di adempire alle medesime. L. 17, ced. de transactionibus. . 9048. La transazione non si estende oltre quello che ne forma l’oggetto: la rinuncia fatta a tutte le ragioni, azioni e pretensioni comprende soltanto ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione. i L. 5; L. 9,61 ei 3,/f de transacttonibus; 15 er 31, cod. eod. tit. C.. 2049: Le transazioni non pougono fine che alle con- troversie, le quali sono state conternplate; sia che le parti abbiano manifestata la loro intenzione con es- pressioni speciali o geuerali, o che risulti tale inten- zione per una necessaria conseguenza di ciò che è sta- io espressò. À:. L. 9;$1, ff de transactionibus;..3,$ìî,eod.tit. -- Argum. ex l.47,$ 1,ff. de pactis.-- L. 12, /f. de transactionibus. 2050. Colui che ha transatto sopra una ragione sua propria, se acquista in appresso una simile ragione da altra persona; non resta obbligato dalla transazione precedente per la ragione nuovamente acquistata.| L. 9, în pr., ff. de transactionibus. 9051. La transazione fatta da uno degli interessati nou obbliga gli altri, e not può essere opposta da essi. L.3,62;1.9,/f. de transactionibus; LI, cod. eod. 36. } 426 L. 111. Dei differenti Modi ec. tir. I. 1,cod. res inter alios acta; 1.27,$94;l. 10, I, 17, ff. de pactis; tagli cod. eod tit. i) 2052. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile. Non possono impugnarsi per causa d'errore di di- ritto, o di lesione. L.10,4 20,416 ,.1.39; cod. de transactionibus; 2.19, 4. 55, ff. edd. tit. 2055. Ciò non ostante può rescindersi una transa- zione nel caso d’ errore sulla persona, 0 sopra l’ogget- to della controversia. - Può rescindersi in tutti i casi in cui siavi interve= tanto dolo 0 violenza. L. 9,92,ff. de transactionibus; 1. 13, l. 22, L. 50y 1.55, cod. eod.tit.-- V.lL.1,19, ff. dejur. et fact. ignorant.; l. 12, cod. eod. 2054. Vi è egualmente luogo a rescindere una tran- sazione che sia stata fatta in esecuzione d'un titole nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità. Argum. ex l.51,in pr., ff. de pactis; ea L. 42, in Jin.; cod. eod. tit. 2055. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è intieramente nulla. L. 42; cod. de transactionibus. 5056. È parimente nulla la transazione d'una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato della quale le parti o una di esse non avessero notizia. “ Quando ia sentenza ignorata dalle parti fosse anco-— ra appellabile, la transazione sarà xalida... L. 7, in pr; L11,ff. de transactionibus, I. 52; cod: cod. tit.; L: 23,61, ff. de condictione indebiti. Paul. sentent. lib.1, tit. 1,95./ 2057. Nel caso in cui le parti abbiano transatto ge- neralmente sopra tuiti gli affari che potessero esservi T, XFI. Delle Transazioni. 4927 Mil) fra loro, i documenti ad esse sconosciuti o scoperti ; posteriormente non costituiscono un titolo per chie- Lato dere la rescissione, salvo ché siano occuliati per fatto.- d’ ina delle parti medesime+ errore di Ma la trarisazione è nulla quando essa non riguardi | che un solo oggetto, è resti provato dai documeuti Monk,-—iuovamente scoperti, che una delle parti non avesse ‘alcuna ragione sopra lo stesso oggetto. Una tran L. 19, cod. dé transactionib:— I. 51, ff de pactis. 0pra lg 4058. Nelle transazioni si devono correggere gli er- rori di calcolò.— Ù (Avila L. unic. cod. de errore‘calculi.— V. tot. 1.8,/ de transactionib.|— i HAI TITOLO XVI. Lula Dell’ arresto Personale în Materia Civile. Te una tn 2059. Nelle materie civili l' arresto personale ha d'un toh luogo per causa di stellionato. i pressa Lo stellionato si commette col vendersi od ipotecar- sì un inamobile da quello che sa di non esserne il pro- riq,ù prietario. Si commettè ancorà coll’ asserire come liberi i beni nenti che già ipotecati, o col dichiarare îpoteche minori di quel- gitenulia ie delle quali sono aggravati gli stessi beni. L.3,61,/ stellionatus; 1,284) cod. de cri- d'onaliti. mine stellionatus+. sw| fui.| 2060. L'arresto personale ha similmente luogo, 3.° Per il deposito niecessario; Ouza+ i fobie ante 9.° Nel caso di reintegrazione iti possesso pel rile- !| scio gindizialmente ordinato d'un fondo il cui propt e- sig,od tario fu spogliato con vie di fatto: per la restituzione obiti Pal dei frutti percepiti durante|’ indebito possesso,€ il | pagamento dei dani ed interessi aggiudicati at pro- qusallo e prietario;.— ero ser 3.° Per la ripetizione del danaro consegnato a per- sona pubbliea a ciò destinata; vega 498 L. III. Deidifferenti Modi ee. 4.° Perla presentazione delle cose depositate pressa i sequestrar]j, commissar) ed altri custodi; 5.° Contro i fidejussori giudiziarj,e contro i fidejus= sori dei debitori che possono essere costretti al paga- mento coll’ arresto personale ,. quando però tali fi- dejussori siansi a ciò sottoposti; 6.° Contro tutti i pubblici officiali per la presenta- zione delle loro minute.allotchè viene ordinata;© 7.° Contro i notaj; patrocinatori ed uscieri, per la restituzione dei documenti ad essi affidati, e del da- naro ricevuto dai clienti; in consegueriza delle loro funzioni. 2061. Coloro che corì una senteriza proferita in pe- titorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo; e che ricusano di obbedirvi, pos- sono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l’intimazione della prima sen- tenza fatta ad essi in persona; o al loro domicilio. Se il fondo o la possessione è distante più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà al termine di quindici giorni quello di un giorno per ogni cinque mirianmietri. 2062. L'arresto personale non può ordinarsi contro ì conduttori per il pagamento dei fitti dei beni rusti- ci, se ciò non è stato espressamente stipulato 1 nell'atto di locazione. Può nondimeno decretarsi l'arresto persoriale con- tro i detti conduttori ed i coloni parziarj; se; in fine della locazione, nori rassegnino il besiiame dato loro a soccida, le sementi, e gli istromenti aratorj che sono stati a loro affidati s eccetto che provino che la man- canza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa. 2063. Fuori dei casi determinati degli articoli pre- cedenti, o che potrebbero esserlo ip avvenire da nna legge formale, è vietato a tuttii giuttici di pronunciare l'arresto personale, a tuttii nota] e cancellieri di riceve- pa delli i feriti Fonda dint are am prim [mik uditi tilnal, Li qué Î farsi tone 0) Dial se; o dali Jil eltoi Jedi ici ed nuo diri T.VIN. Dell’arresto Personale. 429 re aiti nel quali venisse ciò stipulato; ed a cutti gl’Ita- lian1 di acconsentire a simili atti, aticorchè, fatti in paese estero; il tutio soito pena di nullità, spese, danni ed interessi. i 2064. Non si può parimenti ne’ casi sopra espressi erdinare l’ arresto personale contro i minori 2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento lire.- 2066. Non può ordinarsi contro i settuagenarj, con- tro le fanciulle e le donne; che pet il caso di stellio- nato. i Basta che sia incominciato l’anno settintesimo, perchè i settuagenarj godano del beneficio loro accor- dato. D I arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contro le mogli durante il matrimonio; che quando sono separate di beni, quando possiedono beni dei quali si sono.riservata la libera amministra- zione, e rispetto soltanto alle obbligazioni che riguar- dano talibeni.. i.e mogli che essendo in comunione si saranne obbligate unitamente e solidariamente co'loro mariti, Don potranno essere imputate di stellionato per causa di questi coniratii. 2067. L'arresto personale anche nei casì nei quali è antorizzato dalla legge, non può aver luogo che in forza di una senténza.\ 2008: L'appellazione non sospende l’arresto perso- nale pronunciato con sentenza provvisionalmente ese= cuioria prestandosi cauzione.; 2089. L'esecuzione del decreto d’ arresto personale non toglie, e non sospende il procedimento nè gli atti esecutivi sui beni. 2070, Non è con ciò derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale relle materie di ‘cemmercie, nè alle leggi di polizia correzionale, uè a, i- 450= L.II Dei differenti Modi ce. ‘quelle concernenti l’amministrazione del danaro pub- blico, Da TITOLO XVII. Del Pegno in genere. 2071. Il pegno in genere è un contratto, con cui if debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito. 2072. Quando sia data una cosa mobile ritiene il nome di pegno.: Quando sia data una cosa immobile, si chiama an- ficresì. L. 238,62, //. de verborum significatione.— In-. stit. de actionibiîs ,677.-- L.5,$1,ff. de pignoribus et hypothecis; L. 9,$ 2. ff. de pignoratitia actione. CAPOL. Del Pegno. 2075. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pignorata, con privilegio€ prelazione agli altri creditori.; L. 9,4. 14, cod. de distractione pignorum. L. 18, $ 2, /f. de pignoratitia actione. 2074. Questo privilegio non ha luogo che quando vi è un atto pubblico, o scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natùra delle cose date in pegno, e vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso, e misura. Tuttavia la riduzione dell’atto in iscrittura, é ta sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti di nn oggetto eccedente il valore di centocin- quanta lire.; 2078. Il privilegio accennato nel precedente articolo non ha luego sopra mobili incorporali, come sono i crediti y0dz/iari; che quando il pegno risulta da atto ille f 7 qll, od dii pi cod. ii. la 8 pi ton i ph, esia * fidelto cp Ade pig Kit, dine. LISI - Miali af. Ico Mefkluat inlnare li a.10r1 fue che tmlqui ntadaggi Rat sur MUTTAO ht. de j de poet bin] irazion, (0, il Wi vinta] Figtonbu no.lla; Fllendl tto; a er sicu obiet i si chi Ilione, dep a acli e ildi i primi rum. che deli delle lo del TCA, | qui! atea È mes, T. XVI Dell Arresto Personale. 4%» pubblico; o da scrittura privata registrata, e notifica ta al debitore della cosa data in pegno. L.5, cod. de novationibus et delegationibus. 2076. In ogni caso il privilegio nom sussiste sul pe- gno, se non in quanto lo stesso pegno sia stato conse- .gnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti. L.2, I. 4, cod.«de remissione pignoris; 1.4, L. 8,$ 11,//. de pignoribus et hypothecis; 1.158,/f de regu= lis juris.; dici 2077. Il pegno può essere dato da un terzo per il debitore.|. £.16,$1;/.20,/f. de pignoratitia actione.-- x. 1, cod. si aliena res pignori data sit. 2078. Il creditore non può disporre del pegno pel mon effettuato pagamento; gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno rimarrà pres= ,s0 di se in pagamento, e fino alla concorrenza del de- «bito, a-morma della stima fatta per mezzo de' periti; oppure che sarà venduto all’incanto. E nullo qualunque patto, il quale autorizzi il cre- ditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità superiormente prescritte.© L. 4, l. 13, cod. de distractione pignorum; L. ult.; $ I, cod. de jure domini impetrando.-- L.1, Lultim. cod, de pactis pignorum et de lege commissoria; 1.16 $ ultim. de pignoribus et hypothecis; L. 81, ff. de con- trahenda emptione. I 2079. 11 debitore fino a che non abbia sofferta la spropriazione, ove siavi luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore che _ come un deposito per cauzione del suo privilegio. L. 55,6 1,/7- de pignoratitia activne; 1,21,6 2,ff. de pignoribus et hypothecis; l. 9, cod. eod. tit. 2080. Il creditore è risponsabile, secondo le regole ; Slabilite nel titolo dei Contratti e delle Obbligazioni 452 L.111. Dei differenti Modi ec. convenzionali in genere, della perdita e del deteriora- mento del pegno avvenuto per sua negligenza. Il debitore deve dal suo canto compensare al credi» tore le spese utili e necessarie da questo fatte per la conservazione del pegno L. 15,$1; 4.7, 1. 25,7. de pignoratitia actione; L 19, cod. de pignoribus et hypothecis; L. 30, 0. 14, ff. eod. tit.; 1.6, 3. 8, l. 27, cod. cod. tit. 2081. Se si tratti d’un credito dato in pegno, e che uesto credito produca interessi, il creditore deve im- putare tali interessi in quelli che possono essergli do-. vuti. ‘Se il debito, per la cui cauzione si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi,| im- putazione si fa sopra il capitale del debito. ° L.1,1.2,1.3,f. dé pignoratitia actione.5,$2 et 5, ff. de solutionibus et kberattonibus. 2082. Eccettuato il caso che il creditore pignoratario abusi del pegno, il debitore non può pretenderne ia restituzione se mon dopo di aver intieramente pagato il capitale, gl’interessi e le spese del debito, a cauzio= ne dei quale è stato dato il pegno. Se 11 medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alia tradi- zione del pegno, e fosse tale debito divenuto esigibile, prima che si facesse luogo al pagamento del priino de- bito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno, prima che venga intieramente soddisfatto per ambii crediti, ancorchè nou siasi stipulato di sotto- porre il pegno al pagamento del secondo debito. i. unica cod. eliam ob chirogaphariam pecuniam. 2085. ll pegno è indivisibiie, non ostante la divi- sibilità del debito tra gli ered: del debitore, o fra quel- li del creditore. L'erede del debitore che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua P dl pegl sito i) di {icendev.d La parte ipegindizi altra+ lwedito| debe la ti dol cone RLLCSÌ moon um,fn vamente; i) ana irepury ttalla mo Pie del, Ate sop Lt ogge dipum. è Lul dl'nmot (I abbia$ Dig, oredi 0 sg lato} er o.| ong, T. XVII, Del Pegno in genere. 453 parte del pegno sino a che non sia intieramente sod- disfatto il debito. Vicendevolmente, l'erede del creditore che ha esatto la sua parte del credito, non può restituire il pegno in pregiudizio de’di lui coeredì non ancora soddisfatti. L.8,$2:1.9,63, 411, ff. de pignoratitia actione; l. 3, cod. debitorem venditionem pigneris. 2084. Le precedenti disposizioni non sono applica- bili nè alle materie commerciali, nè agli stabilimenti autorizzati a far prestanze sopra pegni, riguardo ai quali si osservano le leggi e regolamenti che sono ad essi particolari. i CAPO IL Dell’ Anticresi. 2085. L'anticresi non può stabilirsi che mediante scrittura. Il creditore in virtù di questo contratto non acqui- sta, che la tacoltà di percepire i frutti dell'immobile, sotto la condizione d’ imputarli annualmente a sconto degl’interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capita- le del suo credito. 2. 11,61, de pignoribus et hypothecis; 1. 33, et 2. 39, ff: de pignoratitia activne. 2086. Il creditore, quando non siasi convenuto di- versamente, è tenuto a pagare le contribuzioni e gli aggrav) annui dell’ immobile che tiene in anticresi,. Deve pure sotto pena dei danni ed interessi provye= dere alla manutenzione, ed alle riparazioni utili e ne- cessarie dell'immobile, salva ad esso la ragione di pre- dedurre sopra i frutti tutte le spese relative a questi diversi oggetti.} Argum. ex l. 36,6 3, /F. de haereditatis petitione. 2087. Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile che ha dato in pegno fruttifero, prima che abbia soddisfatto interamente il debito. 37 454 L. 111. Dei differenti Modiec. Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunziati nell’ articolo precedente, può sempre co- stringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile, purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto. V.argum.ex l.9,$ 3, f}-de pignoratitia actione. — Argum. ex l. 2, cod. debitorem venditorem pi- noris. 2088. Il creditore non diventa proprietario dell'im-. mobile per la sola mancanza del pagamento ne! ter- mine convenuto; qualunque patto in contrario è nul- lo: in maucanza di pagamento può domandare con mezzi legali che ne sia tolta la proprietà al suo de- bitore. i 6, L. 1, cod. de pactis pignorum et de lege commisso- ma. ca 2089. Quando leparti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl’'interassi, in tutto, 0 fino ad una determinata concofrenza, questa convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vie- tata dalle leggi. L. 17, cod. de usuris+ 2090. Le disposizioni degli antecedenti articoli 2077 e 2085 sono applicabili al pegno fruttifero egualmente che al-semplice pegno. 2091. Quanto è stato prescritto nel presente capo, mon porta verun pregiudizio alle ragioni che potesse- rò speitarsi ai terzi sopra gl’immobili dati a titolo d’anticresi.> Se il creditoremunito di questo titolo, avesse per altra causa privilegi od ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, egli le esperi- menta nel grado che gli‘compete e come qualunque altro creditore. [ Î ; : i i ip Ch amad al “. quuzia di glie ut i. L bl noi cred, aibuto; tazione f k5, cod ib. Le eli 0 Pra n Lu, fi ind, Il Pe dalle hh Ton Hm n Alzi My.| tb i | dI orli ‘lorem È KO nell 'rlo tmp i ndate ta la) be Mprem di Piola( Tonebk î È TITOLO-XVII. Dei Privilegi e delle[poreche. CAPO I. Disposizioni generali i 2092. Chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili ed immobili, pre- senti e futuri. 2095. I beni del debitore sono la garanzia comune de’ suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando mon vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori. L. 6, cod de bonis auctoritate judicis possidendis. 2094. Le cause legittime di prelazione sono i pri» vilegi e le ipoteche. CAPO IT.; Dei privilegi. x 2095. Il privilegio è un diritto chela qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj. 2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza vie= ne regolata secondo le diverse qualità tà de privilegi. r.52,/. de rebus quetoritate judicis possidendis si 2097. l creditori privilegiati che sono nel medesi- mo grado;, sono pagati in proporzione eguale. 2098, Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, sono re golati dalle leggi che riguardano tali diritti. Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottene> re alcuu privilegio.i in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente. 2099.| privilegi possono essere costituiti sopra be=. ni mobili, o sopra beni immobili. 456 L. IM. Dei differents Modi es: SEZIONE I. Dei Privilegi sopra i mobili. 2100. I privilegi sono o generali, 0 speciali sopra certi mobili. GI Dei Privilegi generali sopra i mobili. 9101. I crediti privilegiati sopra la generalità det mobili sono quelli enunziati in appresso,€ si esperi= mentano con l'ordine seguente: 1.° Le spese giudiziali; 2.° Le spese funerarie; 3.0 Tutte le spese detl’ ultima infermità, in propor- zione eguale fra quelli cui sono dovute; 4.9 I salarj delle persone di servizio per l’anno sca- duto e quelli dovuti per l’anno corrente; 5.° Le somministrazioni di sussistenza fatte al de- ‘bitore ed alla sua famiglia: cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, ma- cellari e simili; e per l’ultimo anno, dai padroni di locanda e mercanti all'ingrosso. vi L. 45,1. 14°,$ 1, ff. de religiosis et sumptibus fune- rum, l. 17,.ff. d erebus auctoritate judicis possidendis. GUI. Dei privilegi sopra determinati mobili. 9102. I crediti privilegiati sopra determinati mo- bili sono; i 1.° Le pigioni edi fitti degl’immobili, sopra i frut- ti raccolti nell’anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a mobiliare la casa appigionata, 0 Vaffittanza, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi affitta- ti, cioè, per quanto è scaduto ed è per iscadere, se i contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero essendo per iscrittura privata, abbiano una data cer- ita; ed in questi due casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa 0 la possessione peril tempo che rimane al termine del contratto,€ di — find — Rltati - Rendy - Ramohi 13) qurertire aprodi \xoruto Ta etpeo | LO BLESS se, e] Minlto. È spes di “Ie In [lp MIO att tipe lav LA i fn Kali T.XPIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 437 convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col pe- so però di pagare al proprietario tuito ciò the gli fos- se dovuto; 1 È per nu’ annata computabile dalla scadenza del» l’anno correte, quando non esista contratto anten- tico; o essendo questo per scrittura privata, non siavi data certa. Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni /o- cative, e per tutto ciò che concerne l’ esecuzione del contratto. Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o ‘per le spese della raccolta dell'annata, sono pagate sul prezzo della raccolta medesima, e quelle dovute per gli utensili sopra il prezzo degli utensili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso, esse sono pa- gatein preferenza al proprietario. È Îl proprietario della casa, o del fondo affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l’azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni quan- do si tratti del mobiliare di cui è fornita la possessio- ne, e nel termine di giorni quindici, quando si traiti della mobiglia di una casa; 2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si ‘ trova in possesso; 5.° Le spese faite per la conservazione della cosa; 4.° Il prezzo degli effetti mobili non pagati, se esi- stono tuttora in possesso del debitore, tanto che gli ab» bia comperati con dilazione al pagamento, o senza. Se la vendita è stata fatta senza dilazione al paga mento, il venditore può ancora rivendicare questi ef- fetti finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per riven- dicarli venga proposta entro gli otto giorni dal fatto+ 97. | ii bi 438 L. III. Dei differenti Modi ec. nè rilascio, e che gli effetti si trovino in quello stato medesimo in cui erano al tempo della consegna. Il privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fon- do, quando non sia provato che il proprietario fosse informato, che i mobili e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato nom erano di pertinenza del locatario. Non resta derogato alle leggi e consuetudini com- merciali concernenti la rivendicazione; 5.2 Le somministrazioni d’ un albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti nel suo albergo;; 6.° Le spese di condotta e quelle accessorie, sopra le cose condotte; n.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazio- ni commesse dai funzionarj pubblici nell’ essreizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cau- zione, e sopra gli interessi che ne fossero dovuti. L. 4, ff. de paetis; 2 4, ff ex quibus causis pignus tacite contrakitur; 5, cod. eod. tit.; l. 5, cod. locati conducti 1.5, et 1.6, ff qui potiores in pignore vel hypotheca habentur;— L. 12,/f. de pignoribus et hy- pothecis.-- 1.26, cod. eod. tut.-- Argum. ex l. 19.ff de contrahenda emptione.-- Institut. de rerum divi- sione ,$ 45.-- L. 20, ff. de precario. SEZIONE II. o Dei Privilegi sopra gl'immobili. 2103. Ì creditori privilegiati sopra gli immobili sono, 1.° Il venditore sopra l'immobile venduto, per il pagamento del prezzo; Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parie, il primo vendi- 1\ L.A. peè pref suesgira 3° Que Taguisto ‘alcamen adetina cre, che - libflto 1i|coe tazione. diodi “Gita - dilrrop ‘atazio Ra, pur - Virana > Radda “ano - Bulim Linn tere tal, e È) letariok je insenii» I perlix jonale|| T. XFIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 459 tore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente; 2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto d’un immobile, purchè sia comprovato au- tenticamente con l’atto d’imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e con la ricevuta del ven- ditore, che il pagamento del prezzo dell'immobile sia . stato fatto col danaro imprestato; 5.° 1 coeredì sopra gl’immobili dell’eredità pel caso d’evizione dei beni tra essi divisi, e per le compensa» zioni od il conguaglio delle porzioni ereditarie; 4.° Gli architetti, gl’ intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nelia fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali, o qualunque alira opera, purchè mediante perito deputato er o/ficio dal tribunale di prima istanza nel cui distretio sono si- tuati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo> verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei Imoghi relaiivamente ai lavori rapportoai quali il proprietario avrà dichiarata l’infenzione che si dovessero fare, e che le opere siano stati approvate da uu perito‘egual.< mente nominato ex officio, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione. L'ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovaio col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell’alienazione e che deriva da’'lavorì fatii al inedesimo. 5.° Quelli chehanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj, godono dello stesso privile- gio, purchè un tale impiego venga comprovato anten- ticamente coll’atto d’imprestito e con la quitanza degli operaj, come è stalo prescritto saperiormente per co- loro che hanno presiato danaro per l'acquisto d'un immobile. À L. q-cod. qui poliores in pignore habeantur.-- Are 440 L.111I. Dei differenti Modiec. um. ex l. 7, cod. communia utriusque judiciî; 1. 14, | cod. familiae erciscundae; l. 66,(f. de evictionibus, — L.25, ff. de rebus creditis; L 1,{}. de cessione bo- norum; l. 24,61, ff. de rebus auctoritate judicis pos- sidendis.% SEZIONE III. De' Privilegi che si estendono sopra i mobili e sopra _'immobili. 2104: Y privilegi che si estendono sopra i mobili e gl'immobili sono quelliiudicati nell’ articolo 2101. 2105. Quando per mancanza di mobiliare i privi+ legiati enunziati nel precedente articolo si presentano per essere soddisfatti sul prezzo d'un immobile iu con- corso de’ creditori privilegiati sopra lo stesso immo- bile; i pagamenti si eseguiscono coll’ordine seguente: 1.9 Per le spese giudiziali ed altre indicate nell’ar- ticolo 2101; 2.° Peri crediti specificati nell'articolo 2103. SEZIONE IV. Dei modi, coi quali si conservano i Privilegi. 2106. I privilegi sopra gl’ immobili non hanno ef- fetto fra i creditori se mon in quanto sono stati resi pubblici colla inscrizione sui registri del conservatore della ipoteche nel modo determinato dalla legge,€ dalla data di tale inscrizione sotto le sole seguenti ec- cezioni. 2107. Sono eccettuati dalla formalità dell’inscrizio» ne i crediti specificati nell'articolo 2101. 2108. ll venditore privilegiato conserva il suo pri- ‘vilegio mediante la trascrizione del titolo che ha tras- ferito la proprietà nel compratore, e dal qual titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte; per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d’inscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il danaro paga- te, e che in forza del medesimo contratto subentrerà 1.1) “pleragio cure dell iggiedii done 1 aliena? colore plraome sd vend qplare iper. sog.1) (00 wi Wiall'in sorzi late] sa gior FL AgGIU( — Bllqu - Maggia fanto, ieri tale LT th li i tte {ilme( Il lione Matto Piu Hel Hlend Cestio È Judy] bile pra ini rhtolon lar bi i] preset obilet lesso ii ne seg cate ne )210Ì rive, x anne n0 sli;> ‘omnsern; Ila lag! Jeguenli A Li Lilo cheat qualbe pipe o falbbi* Leali| T. XVII1. Dei Privilegie delle Ipoteche. 441 nelle ragioni del venditore; ciò non ostante il conser= vatore delle ipoteche sarà tenuto sotto pena di tutti È danni ed interessi verso i terzi, di fare ew officio l'in- scrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall’at- to d'alienazione, tanto in favore del venditore, quan» to di coloro da cui si è somministrato il denaro, i qua= li potranno pure far seguire la trascrizione del contrat- to di vendita, ove non fosse stata fatta, alfine di acquistare l’ inscrizione di quanto resta loro dovuto . sul prezzo. «2109. Il coerede e condividente conserva il suo pri- vilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all’incanto, per le compensazioni ed i congnagli delle porzioni stesse, o pel prezzo della /icziazione, mediante l’ inscrizione fatta a sua istanza entro sese santa giorni computabili dall’atto della divisione@ dell’ aggiudicazione col mezzo della licitazione, du- rante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni aggiudicati o gravati del conguaglio col mezzo d'incanto, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo. 2110. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire o ripa= rare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pa- garli e rimborsarli hanno prestato danaro la versione del quale sia comprovata mediante la doppia iscrizio» ne fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo sia- to dei luoghi, 2.° del processo verbale di accettazio— ne, conservano i loro privilegi dalla data dell’ in- scrizione del primo processo verbale. 2111. lereditori ed i legatarj che dimandano la se-’ parazione del patrimonio del defunto, in conformità dell'articolo 878 del titolo delle Successioni, conserva no riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti del defunto, i loro privilegi sopra i beni inamobili dell’ eredità, mediante le.iscrizioni fatte sopra ciascu= #49 L. III. Dei differenti Modi ee. no di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione. Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i detti beni dagli eredi o rappresentanti il defunto, in pre- giudizio dei creditori o legatarj.\ 2112. Tutti i cessionar] di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni dei cedenti, in loro luogo e stato. 2113. Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla for- malità dell’inscrizione, ver i quali non si sono osser- vate le condizioni superiormente prescritte affine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavia d’essere ipotecarj; ma l’ipoteca relativamente ai terzi si misu- ra soltanto dall’ epoca delle inscrizioni le quali de- vranno farsi come in appresso, CAPO II Delle ipoteche. 2114. L''ipoteca è un diritto reale costituito sopra beni immobili vincolati per la soddisfazione d'un’ ob= bligazione. di sua natura indivisibile, e sussiste per intiero sopra tutti gl immobill che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili, e sopra ogni parte di esst. Essa resta inerente ai beni presso chiunque pas- sino. Arguin. ex l. 2, cod. siunus ew plunidbus haeredibus ereditoris‘— L.12, d. 15, cod. de distractione pigno- rum. 2135. L’ipoteca non ha luogo che ne’ casì e secon- do le forme autorizzate dalla legge. 2216. Essa è legale, o giudiziale, o convenzionale. 2117. L'ipoteca legale è quella che deriva dalla legge.: L’ipoteca giudiziale'è quella che procede dalle sen- tenze o dagli atti giudiziali.. LIV Tipotc gienzio grill. mb de v[her sa0Kes i['us “latel ig usano i nah | MURI Hm tell de “litri IN ip QUO Luni Kip Jil, liny GUI) le cani 20; tr; "Be gp i O gii € raggi gttalhb | 500048 Ile al Sariadie lerzigi e qu Bitto ine dui È periti (gati, darte die banque È Aoerel one pl Li i È Os e gi \eriva d| } dll | T. XVIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 443 L'ipoteca convenzionale è quella che dipende dalle convenzioni e dalla forma estrinseca degli atti e dei contratti. 2118. Sono soltanto suscettibili d’ipoteca 1.° I beni immobiliari che sono in commercio, ed. 1 loro aceessor} riputati come immobili. 2.° L’usufruito degli stessi beni e dei loro accessorj durante l' usufrutto. 1; ‘ L.9,$1,4 de pignoribns et hypothecis; Lit,$ 2;0.13,65, eod. tit.;1.16,$2,/7 de pignoratitia actione; l. 15,(f. qui potiores in pignore habeantur. 2119. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo quan- do passano in un terzo.. 2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte. alle disposizioni delle leggi marittime, concerenti le navi ed i bastimenti di mare, SEZIONE I. | Dell Ipoteca legale, 2121. I diritti ed i crediti cui è attribuita l’ipoteca legale, sono, i Quelli delle donne maritate, sopra i beni dei lore mariti; i Quelli dei minori e degli interdetti sopra i beni dei loro tutori; Quelli della nazione, de’ comuni e degli stabili» menti pubblici, sopra i beni degli esattori ed ammi- nistratori obbligati a render conto. z. unica,$1, cod. de rei uxoriae actione; 12, eod. qui potiores in pignore habeaniar.-- Novell117. cap. 2.-- L. 90, cod. de administratione tutorum.. »- Novell. 118, cap.5.-- L.6, cod. in quibus cau- sis pignus vel hypotheca tagite contrahitur-- r.28, 1. 46,63, /7. de jure fisc; 1.2, cod. in quibus causîs pignus vel hypotheca tacite coatrahitur; 1. 19,$1;2. 20, /. 21, 4. 22, ff. de rebus auctoritate judicis pos- sidendis. , "464 L. III. Dei differenti Modi ecs 2122.]1 creditore cui compete l’ipoteca legale, può esercitare la sua ragione sopra tutti gl’ immobili spet- tanti al debitore e sopra quelli che potranno appare tenergli in avvenire, colle modificazioni in appresso spiegate. SEZIONE II. Dell’ Ipoteca giudiziale. 2123. L' ipoteca giudiziale deriva da sentenze defis nitive o provvisorie, proferite, tanto in contradditto- rio che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva, parimente dalle ricognizioni 0 verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad ua atto di obbligo esteso in iscrittura privata. Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debi- tore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determiuate. Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d’ esecuzione. Non può similmente derivare I ipoteca dalle sen= tenze pronunciate in paese straniero, salvo che sia- no state dichiarate eseguibili da un tribunale del Re- gno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati. SEZIONE III. Delle Ipoteche convenzionali. 2:24. Non possono coutrarre ipoteche convenzio- nali se non coloro che hanno la capacità di alienare gli immobili che vi assoggettano. z.1,)1,f.quae res pignori vel hypothecae datae; l.ultim., cod.de rebus alieris Ron alienandis; l. 2,c0d. si aliena res pignori data sit;).ult., cod. de pignvribus et hypothecis; l. unic.,cod.si communis res pignori da- ta sit. 2125. Quelli che non hanno sull'immobile che una uo “Res ianugle nr pine sp sfolala Il gno stipi ; fecondi fpum. 6 gori sel yp pal 1 b pai fino | 1 pos iaforme ‘Hama, 19610 mani. sti aalost p,0aran dal Ì fore ha teql rbelere AUT ‘im( More tab) tb(> sn uttadbei Molli] trib poste. 8} ul Lo i) gu | dalle N chie aleddi i cai Ùi ni È contenti 1 ala uedil ogni| pani Ù (LI 7. XV11. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 445 ragione sospesa da una condizione, e soggetta ad esse= re risoluta nei casi determinati, od annullata, non possono stipulare che una ipoteca sottopesta alle me- desime condizioni, o alla stessa rescissione. Argum. ex l. 54, ff. de regulis jurîs.— L-31; de pignoribus et hypothecis; L. 3, ff. quibus modis pi- gnus vel hypotheca solvitur. ‘9126. I beni dei minori, degli interdetti, e degli assenti, finchè il loro possesso è soltanto provvisiona- le, non possono essere ipotecati, che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenza. 1-5, 10; 2.15, /7.de rebus corum qui sub tutela vel cura sunt. 2127. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due no- taj, o avanti ad un notajo e due testimonj. Contr. 1.4, 134,61,[}. de pignoribus et hypothe- cis.-- L. 12, cod. eod. tit.; l. 11, cod. qui potiores în pignore habentur. 2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel regno, quando però non vi siano disposizioni conirarie.a questa mas= sima nelle leggi politiche o nei trattati. 2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuor- chè quella la quale tanto nell’ atto autentico costituti- vo del credito, quanto in un atto autentico posterio— re, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascun degli immobili. attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all’ipoteca per il cre— dito. Ciascuna de’ suoi beni presenti può essere no= minatamente sottomesso all’ipoteca, I beni futuri non possono essere ipotecati+ Contr. l. 1, 1.15, ff. de pignoribus et hy pothecis; 1.9, infin. cod. quae res pignori obligari possunt» o 446 L. III. Dei differenti Modi ee. “2130. Nondimeno, se i beni presenti e fiberi del de- bitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire; resti ipotecato a misura de’ suoi acquisti. 2131. Parimentenel caso in cui l'immobile o gl'im- mobili presenti, assoggettati all’ipoteca, perissero, a si deteriorassero, in modo che fossero divenuti iusuf- ficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà© chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un. supplimento all’ipoteca. 2152. Nonè valida l’ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall'atto: se il credito risultante dall’ ob. bligazione è condizionale relativa mentealla sua esisten- za, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l’ inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza d'un valore giu- sta la stima ch’egli espressamente dichiarerà, e che ii debitore avrà ragione di ridurre, se vi sarà luogo. 2133. L’ipoteca acquistata si estende a tutti i mi- glioramenti sopravvenuti nell’ immobile ipotecato. L. 13, în pr.; L.16, în pr SJ. de pignoribus et hypo- thecis; 1.18, 6 1, ff. de pignoratitia actione. SEZIONE IV. Dei gradi delle Ipoteche fra loro. 2134. L’ipoteca tanto legale, che giudiziaria 0 con- venzionale, non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell'iscrizione fatta eseguire dal cre- ditore sui registri del conservatore, nella forma enel modo prescritti dalla legge, salve le eccezioni spiegate nel seguente articolo. è 2155. Esiste l’ipoteca indipendentenente da qua- dunque inscrizione, 1.° In vantaggio de’ minori e degli interdetti, sugli LI) poli sadila giala4 Avi ste 001 roma ‘ Jamio» li nogl ml da e ttt faprt oazio hai fiiunit so de veni ti pre ue p |‘um, hb, 00 Retro i dec Ml, f Li) It, S tubbki rl Muzio Pg ul Tui ln o, ad LT di Osentie. tito deo LD i "Peri; luni Sali più Volla Tnalbgu ) da eni Pale dall- Di sua! sita i pat Valore dra se d i luo| ;tutttie Moletik ULI, , aria o Î teli rediloi pri| I 6pgi! Î È urna T. XVIII Dei Privilegi e dellelpoteche.&47 immobili spettanti al loro tutore per la risponsabilità della di'lui amministrazione dal giorno in cui ha ac+ cettata Ja tutela;. 2° A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl’ immobili de’'loro mariti, da computarsi dal giorno del loro ma= trimonio.. La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali prove» nienti da eredità ad essa pervenute, o da donazioni a lei faite durante il matrimonio, se non dal giorno dell'apertura delle successioni; 0 dal giorno in chi ie donazioni hanno conseguito il loro effetto. Non ha ipoteca per l'indennità de'debiti da lei con tratti unitamente al marito, e pel rinvestimento dei proprj beni alienati, se non dal giorno dell'obbliga= zione o della vendita. In verun caso la disposizione del presente titolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione della presente “legge. drgum. ex l. 20, cod. de administratione tutorum. — 2.6, cod. în quibus causîs pignus vel hypotheca ta* cite contrahitur.— Novell. 118, cap.5.— L.13,$ 1, cod. de curatoribus furioso dandis.— Argum. ex lunic.,$ 1, cod. de rei uroride actione.— L.12, cod. qui potiores in pignore habeantur. È. 2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a render re pubbliche le ipoteche delle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senza alcun ritardo all’officio a ciò destinato; le inscri- zioni sugl’ immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro poiranno appartenere in séguito+ ‘I mariti ed i tntori che, avendo omesso di chiedere e di fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente. articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegi o ipoteche suiloro immobili; senza dichiarare espres= ‘| 648 L. 111. Dei differenti Modi ec. samente che detti immobili erano soggetti all’ipoteca legale delle mogli e dei minorì, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all’arresto personale.: 2137. l tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro risponsabilità personale, sotto pena di iuiti i danni ed interessi, d’imvigilare ad oggetto che le inscrizioni siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi me- desimi eseguire. *138. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai prece- ‘ denti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Pro- curatore presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, 0 del luogo ove sono situati i beni. 2139. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, o quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori. 2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i con- traenti d’ età maggiore avranno convenuio che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra deter- minati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l'iuscrizione rimarranno liberi e sciolti dall’ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nunziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione. 2141. Lo stesso avrà luogo per gl’immobili del tu- tore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia saranno stati di parere che non si faccia inscrizione che su determinati immobili. 2142, Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l’inscrizione che sugl’ immobili indicati. 3143. Quando l’ipoteca non sarà staia limitata dal-. è LIV dino pl'iote friamet pania pia agli gni (bri la lo iubl. Pe Wa nogli tipi - i doma aut t te dir MgTAIT ipel'int soi pedine lun idipolee tb, dazion sube fen QUID| LIT Lie lidi ia] dla a i Sollokk dlult ih e ingn, Finto, Elis Medi lalRegst Onmivl Duri be! (ario, i inserite noglei nio, it ) chemmi pra dé DET bilidi i Ji fine il mr _T. XVIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 4&hg, l'atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso im cui: l’ipoteca generale su i suoi immobili’ eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti* per cantelare la \sia amministrazione, domandare che l’ipoteca sia ri= stretta agl’immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore- i * Si farà la domanda contro il surrogato tutore, e ad essa dovrà precedere il parere del consiglio di famiglia. 2144. Potrà egualmente il marito, col consenso. della moglie, e previo il parere di quattro più prossi- mi parenti di questa, riuniti în consiglio di fami glia, domandare che Ì’ ipoteca generale costituita s0- pra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della do- te, dei diritti di ricupera e dei patti matrimoniali, venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastan- ti per l'intiel'a garanzia dei diritti della moglie. 2145. Now si pronuncierà sentenza sulle domande dei mariti e dei tutori che sentito il Regio Procurato= re, ed in contradittorio con esso. Nel caso in cui il tribunale pronunci la riduzione dell’ipoteca'a determinati immobili, saranno cancel- late le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri. CAPO IV. Del Modo dell’ Inscrizioni dei Privilegi, e delle Ipoteche. 2146. Le inscrizioni si fanno all’ ufficio della con- servazione delle ipoteche nel cui circondario sono si- inati i beni sottoposti al privilegio o all'ipoteca. Esse non producono alcun effetto, quando siano eseguite eutro quel tempo in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli. Lo stesso ha luogo fra i creditori di un'eredità, se l'iscrizione mon siasi fatta da uno di essi che dopo aperta la successione, e nel caso in cui l'eredità sia stata accettata gol beneficio dell'inventario. 68. ® 450, L. III. Dei differenti Modi ec. 2147. Tutti i creditori- inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un’ipoteca dell’istessa daia, senza distinzioue fra l’inscrizione fatta nel mattino, e quella fatta nella sera, quantunque queste differenze fossero state indicate dal conservatore. da 2148. Per fare l’iuscrizione, il creditore presenta, o fa presentare, al conservatore delle ipoteche l’ori ginale in minutas o una copia autentica della senten> za o dell'atto da cui nasce il privilegio o l’ipoteca. gli vi unisce due note scrilie sopra carta bollata+ b ape una delle quali può anche estendersi a’ piedi della co- fine. pia del documento. tLL Esse contengono; 1.° Il nome, cognome, domicilio del-creditore da LEGA sua professione se ue ha, e l'elezione da esso fatta di fate un domici'io in un luogo qualunque del circondario LI dell’ ufficio, Rari 2.° ll nome, cognome, domicilio del debitore sla‘furto professione se ne ha una conosciuta, o un’'indicazio- tore de ve individuale e speciale, fatta in modo che il conser- Niba vatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la î Cine persona debitrice dell’ ipoteca; tout 3.° La data e la natura del titolo;»idmi 4.° L'importo dei crediti capitali espressi nel titolo, Reeindi o valutati dall’iscrivente, riguardo alle rendite ed alle Id prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o inde- th, del terminati, nei casi in cui questa valutazione sia pre- nidi scritta, come pure l'importo degli accessorj di questi Hi ni capitali, ed il tempo in cui sono esigibili: Rd 5.° L'indicazione della qualità e situazione dei beni dente sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipo-‘Ino teca. 7 aluredi Quest’ ultima disposizione non è necessaria nei tto casi d’ipoteche legali e giudiziali: in mancanza di con- MINT Veuzione, una sola Iscrizione, per queste ipoteche, as- Mind lan % dim ALT Ni U equli PU losgy 1 luna "the l'i Lasa alta, Mi doll Idle {UT Sividi tratta "tore, tdi i I cong i guerel Qlith, ‘glall biviude ta pie gli qua Î le beni puoi» ila nel g dico he, a; | TT.XPIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 451 soggetta tutti gli immobili compresi nel circondario dell’ ufficio. 2149. Le iscrizioni da farsi sui beni d'un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al numero secoudo del precedente ar- ticolo. a 2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente, tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piedi della quale certifica d'aver eseguita l'in scrizione. 2151. Il creditore inscritto per un capitale che pro— duce interessi o annualità, ha diritto d’essere, rappor- to ad essi, classificato per due auni soltanto, e per l'an- no corrente, nello stesso grado in cui è collocate l’ipo- teca del capitale, seuza pregiudizio delle inscrizioni pariicolari da farsi, portanti ipoteca per gli arretrati: dal giorno della loro data, esclusi quelli conservati in vigore della prima iscrizione. 2159. È in facoltà di queilo che ha ottenuto un’iscri- zione, come pure dei suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipote- che il domicilio da ini prescelto, coll’obbligo di eleg- gerne e indicarne un altro nello stesso circondario. 2153. I diritti d’ipoteca meramente legale, del de- manio, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, sopra ‘i beni degli amministratori, quelli de’ minori o in- terdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note contenenti soltanto; Sali 1.9 Il nome, cognome, professione e domicilio rea» le del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario; 2.° Il nome, e cognome, professione, domicilio, e preeisa indicazione del debitore; ‘.3.9La natura dei diritti da conservarsi, l'importare Î 452. L.1II. Deidifferenti Modiec. del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condiziouali; eventuali o indeterininati. 2154. Le inscrizioni conservano l’ ipoteca ed il pri: vilegio per il corso di dieci anni dal gioruo della loro data: cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate. 2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del de bitore, se non vi è stipulazione in contrario; l’antici- azione di esse si fa dall’inscrivente urchè non si’ Ù’ ‘tratti d’ ipoteche legali, per l’iuscrizion delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore, sono a carico del compratore. 2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente, con citazione loro fatta per- sonalmente, o all’ ultimo loro domicilio indicato nel registro; e ciò si osserverà, von ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso de’ quali avranno eletto il domicilio. CAPO V. Della Cancellazione e della Riduzione Kar delle Inscrizioni. 2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci”, e in vigore d’una sentenza pronunciata im ultima istanza o passata in giudicato. 2158. Nell’ uno e nell’ aliro caso, colero che ne ri chiedono la cancellazione depongouo all’ ufficio del conservatore copia dell’ atto autentico contenente il consenso, o copia dela sentenza. 2159. La cancellazione non procedente da recipro- co consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui giu risdizione si è fatta l’inscrizione, eccetto che tale inscri- zione sia stata fatta per garanzia d'una condanna ever- 1) bol la qu pote inale dre Cono dtred "a ilo. bol dle valenza tall ligol rione i ann laipr fap hdd e “one ba que nl Jimpele Lthpo talkip LOI bia"p did linpo .) NED Toi LIT alibi pos tan)| | hp pda eli di ti onda cheer (ica de tra Ti caga piase P.XVILI. Dei Privilegi e delle Ipoteche: 455 tuale o indeterminata, sulla esecuzione e liquidazione della quale verta giudizio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi siano per essere giudicati in un altro tribunale, nel qual caso l’istanza per la cancellazio# ue deve proporsi-o rimettersi a questo tribunale. Ciò non ostante sarà eseguita la convenzione fatta fra il creditore ed il debitore, di proporre, in caso di contesa, la domanda ad un tribunale da loro indi- cato.| 2160. I tribunali devono erdinare la cancellazione, quando l’inserizione fu fatta senza esser appoggiata nè alia legge, nè ad un titolo, o quando fu fatta in. dipendenza d’un titolo il quale sia o irregolare o estin- to o soddisfatto, o quando sono legalmente aunulla-. te le ragioni di privilegio e d’ipoteca..— 2161. Ogni qualvolta le iscrizioni riportate senza limitazione da un creditore il quale, a termini della legge, avrebbe diritto di far inscrivere l’ obbligazione sui beni presenti o futuri del suo debitore, cadranno sopra più fondi separati, oltre il bisoguo per la cau- tela de crediti, avrà il debitore azione per ottener la riduzione delle inscrizioni, o perchè veugano cancel- late in quella parte che eccede la conveniente propor- zione. In tale proposito si devono osservare le regole di competenza stabilite nell'articolo 219g. La disposizione del presente articolo non è applica» bile alle ipoteche convenzionali, 2162. Sono considerate eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore d’un solo 0 di alcuni di essi che sieno liberi, supera più d'un ter- zo l’importare del credito in capitale ed in legittimi accessor] i 1 2163. Possono altresì come eccessive ridursi le in- scrizioni fatte a seconda della valutazione data dal cre- ditore a crediti i quali, per quanio riguarda l’ipoteca da stabilirsi ver la loro sicurezza, non sono stati do- 454 L. 111. Da differenti Modi ec. terminati da alcuna convenzione, e sono di loro na- tura condizionali, eventuali o indeterminati.. 2164. L’eccesso in questo caso è rimesso all’arbitrio ‘del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità di evento e delle presunzioni di fatto,pro- cura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una so- stanza proporzionata; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data quando l’ evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore. 2165. Il valore degl’ immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l'ammontare dei crediti accresciuto di-più del terzo, si determina col moltiplicare quindi- ci volte il valore della rendita risultante dalla matrice dei ruoli deila contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sui ruoli,secondo là proporzione che esi. ste nei comuni ove sono. situati i beni fra quesia matrice 0 quota, e la rendita degl’immobili non soggetti a de- perimento, e di dieci volte questo valore per gl’immo- bili che vi sono soggetti. Non ostante potranno i giu- dici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi da’ contratti di locazione non sospetti, dai processi verbali di stima che fossero precedentemen- te stesi in epoche non remote, e da altri simili, e valutare la rendita alla media proporzioue dei resul- tati di queste diverse notizie. CAPO VI. Dell’ Effetto de Privilegi e dell’ Ipoteche contro z Terzi Possessori. i 2166. I creditori aventi privilegio od ipoteca inscrit= ta sopra un immobile, ancorche passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ra- gioni, per essere collocati e pagati secoudo l’ordine dei loro crediti o inscrizioni. L.17,/f. de pignoribus et hypothecis.— L. 12, L I Tot glo nere nl 8 mIDe it], fame peer tadi sa tnazio Spies ti, Ci tilgato Aradit tikbi dopri Files ih R utede Mal Friofra lt, Ml ubi i T. XVIII. Dei Privilegi e-delle Ipoteehe. 455 15, cod. de distractione pignorum.— L. 14, cod. de obligationibus et actionibus. 9167. Se il terzo possessore non adempie alle forma- lità che verranuo stabilite in appresso, onde rendere libera la sua proprietà, resta, 11 vigore della sola in- serizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario. 2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, 0 a pagare tutti gli interessi e capitali esigibili, qualun- que sia la somma cui possano ammontare, 0 a rila= sciare, senza alcuna riserva l'immobile ipotecato+ L.16,63, ff. de pignoribus et hypothecis. 2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfa- re pienamente ad una di queste obbligazioni, qua- lunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l'immobile ipotecato, trenta giorni dopo l’ ordine ingiunto al debitore originario, e dopo Pintimazione fatta al terzo possessore di pagare il de- bito già esigibile o di rilasciare il fondo. 2170. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso î quali siano posseduti dal prin- cipale o principali obbligati, e può domandare la pre- cedente escussione, secondo le forme stabilite nel tito=. lo delle Fidejussioni: durante tale esenssione, sì 50- prassiede dalla vendita del fondo ipotecato. 2171. I eccezione dell’ escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoleca spe- ciale sopra l'immobile. Argum. ex novell. 112, cap. 1. i 2172. Il rilascio del fondo per soddisfare all’ ipote- ca, paò eseguirsida qualunque terzo possessore il qua-. * ' 456. L. III Deidifferenti Modi cc. le non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare. Argum. ex 1 16,63,{}. de pignoribus et hypothecis. — V.£. 2, cod. de pignorib. et hypothec., L. 8, cod. sì eert. petat; l.9, ff. de pignorat. action. 9173. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo pos- sessore avrà riconosciuta l’obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fon- ‘do, finchè non è seguita l'aggiudicazione, non impe- disce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagan- do l’intero debito e le spese. 2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all’ipoteca sì eseguisce alla cancelleria del tribunale del distretto ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certifi- cato, Sulla petizione di quello fra gl’interessati che pre- viene, si depuia un amministratore del fondo rila- sciato, ed in contradittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le forme: prescritte per ie spro- priazioni. 2175. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei cre- ditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l'indennità: egli però non può ripe- tere le spese e miglioramenti da lui fatti che sino alla concorrenza del valor maggiore, che ne è risultato. Argum. ex l. 29,$ 2,(f. de pignoribus et hypo- thecis. 2:76. 1 frutti dell’immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu iulimato di pagare o di rilasciare il fondo, e se la pro- posta istanza sia stata abbandonata per Jo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno dalla nuova intimazione che sarà fatta. ‘ Argum. ex L. 46, tn pr., ff. de acquirendo rerum dominio.; è f. IM pnl pen I [uo| IO iltati [ade “o, mò, peg ipa Ipres iuepr dum tp. Rata AJ Dil Im dla (o ul Naga TE Un Pudp - Killne Ùo, ENEAIO P. XP111. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 453 :‘9177. Le servitù ed i diritti reali i quali com pete- vano al terzo possessore sopra l'immobile prima che ne preudesse possesso, rivivono dopo il rilascio del. fondo o dopo l'aggiudicazione contro Îui eseguita. I suoi creditori particolari esercitano la loro ipote- ca secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o ag- giudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietarj. L. 50, 61, ff. de exceptione rei judicatae. 2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, 0 rilasciato l'immobile ipotecato, o subita la spropriazione del predetio immobile, ha il regres- so per essere rilevato, come di ragione, contro il de- bitore principale. Argum. ex l. 1, ff. de evictionibus. 2179. Il terzo posse»sore il quale intende di rendere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo, ‘deve osservare le formalità che saranno stabilite nel capo VII del presente titolo. CAPO: VI Dell’ estinzione dei Privilegi e delle Ipoteche. 2180. I privilegi e le ipoteche si estinguono, 1.°Con lo scioglimento dell’obbligazione principale, 2.° Con la rinuncia del creditore all’ipoteca, 5.0 Coil’adempimento delle formalità e condizioni prescritte a’ terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistali, 4.° Cou la prescrizione. La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascor= so quel periodo di tempo che è determinato per la pre- scrizione delle azioni che producono l’ipoteca o il pri- vilegio. La prescrizione rignardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo sta- 59 458 L. III. Dei differenti Modi ee. bilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel case. in cui la prescrizione si appoggi ad untitolo, essa co- mincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del conservatore. | Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non inter- rompono il corso della prescrizione stabilita dalla leg- «ge a favore del debitore o del terzo possessore. Argum. ex l. 129, 61,4 de regulis juris; 1 3, cod. de luitione pignoris. l. 2, cod. de partu pignoris; 1.20, cod. de pignoribus et hypothecis; L11,$1,/ de pi- gnoratitta actione; l. unic., cod. etiam ob chyrogra- phariam pecuniam; L. 13, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.— 1.5, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.— L.6,ff. eod. tit.; I. 2, cod. sì adversus creditorem praescriptio opponitur; l. 3, 4.7, cod. de praescriptione triginta vel quadraginta annorum.— V. 1.51, ff. de pignorib. et hy pothee.; 2.51, ff quib. mod. pign. vel hypothec. solvit.;— Vi. 1. 8, /F. quib. mod. pign. vel hypothec. solvit.; 1. 8, fF de pignoratit. action.; L 16,62, /f. de pignorib. et hypothec. A CAPO VII|; Del Modo di render libere le Proprietà dai Privilegi ‘ edalle Ipoteche.©’ 2181. I contratti che trasferiscono la proprietà de- gl’ immobili o dei diritti reali immobiliari, che il ter- zo possessore vorrà liberare dai privilegi e dalle ipo- teche, saranno trascritti per intiero dal conservatore delle ipoieche nel cui circondario i beni si troveranno. Questa trascrizione si farà sopra un registro desti- nato a, tale effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà. 2182. La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, non li- 1. nl fl: Tren ret I naala+ dala panne, Th ifati pelle ha; 0 sapri irinel MIT Mld REpIeo — Ruluaz Rd al del Rail Hivend ta dona ila i Una Uni Hare d nhL timo “limen « Bluzaa | sii ut( Iituai T. XVIII. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 459 bera l'immobile dai privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti. Il venditore trasferisce soltanto nell’acquirente la proprietà e le ragioni che egliaveya sulla cosa vendu= ta, coni medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata. Argum. ex I. 54, ff. de regulis ar Lora cod. de distractione pignorum.— L. 3, l. 10; cod. de re» missione pignoris. 2183. Se il nuovo proprietario, vuole garantirsi da- gli effetti de' procedimenti permessi nel capitolo VI del presente titolo; è tenuto prima. che sia promossa l’ i- stanza, 0 dentro un mese al più tardi, da computarsi dalla prima fattagli intimazione, di notificare ai cre ei nel domicilio da essi eletto‘nelle loro iscrizioni; ° L'estratto del suo documento contenente sol= i la data e qualità dell’atto, il nome e l’indica» zione precisa del venditore o del donante, la natura, . ela situazione della cosa venduta o donata; e trattane dosi di un corpo dibeni, la sola denominazione ger nerale della tenuta e dei distretti, in cui si trova si- tuata, il prezzo dei carichi formanti parte del prezzo della vendita, ola valutazione della cosa, se questa è stata” donata; SL estratto della trascrizione dell'atto di vendita; 5.° Una tabella in tre colonne, la prima delle. quali conterrà la data delle ipoteche e quella delle inscrizio= il mi, la seconda il nome deicreditori; la terza l’am- Trani It, Tui sh d montare dei crediti inscritti... 2184. L acquirente o il donatario dichiarerà, col medesimo atto, ch'egli è pronto a soddisfare imme- diatamente ai debiti ed ai pesi ipotecar], sino alla cone correnza soltanto del prezzo, senza distinzione di de- biti esigibili o non esigibili. 2185. Quando. il nuovo proprietario avrà fatta tale motificazione nel termine stabilito, qualunque credi= x 460 L. IIT. Dei differenti Modi ec. tore di cuni è inscritto il titolo, può chiedere che l'im- mobile sia posto all’ incanto ed alle pubbliche aggiu- dicazioni; sotto condizione, 1.° Che tale richiesta venga significata al nuovo proprietario entro quaranta giorni, al più tardi, do- po la notificazione fatta ad istanza di quest'ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedum creditore istante;* 2..° Che essa conieuga l'oblazione dell'istante d’ac- crescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contrat- io, o dichiarato dal nnovo proprietario; 3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel mede- simo termineal precedente proprietario, debitor prin- cipale; aa 4,9 Che l'originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procura- tore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia delia sua procura; 5.° Ch'egli si offra a dar cauzione fino alla concor» renza del prezzo e dei carichi. L'omissione di alcuna di queste condizioni produr- rà nullità. 2186. Omettendo i creditori di domandare l’iucan- to nel termine e nelle forme prescritte, il valore del- l'immobile resta definitivamente siabilito nel prezzo stipulato nel contraito, o dichiarato dal nuovo pro- prietario, il quale o pagando il detto prezzo ai credi- tori che saranno nel grado d'esser soddisfatti, 0 fa- cendone deposito, resta liberato, in conseguenza, da ogni privilegio e ipoteca. 2187. lu caso di nuova vendita all’incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spropria- zioni forzate, ad istanza, o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo proprietario. VICE | Ip inel kilc li 186 urea pu Ippa ad pid apre slm Îlg0. RO, lano LI rallo LI ted ion “| lg — Mttom ul colli? tamen lione stante L dei nel CRE a lea chine} cati lespog cheli T. XP 111. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 464 Il petente esprimerà negli affissi il. prezzo stipula» to nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò d’ accrescere o di fare accre- #SCere. 9188. L’aggiudicatario è tenuto a restituire all’a- cquirente o donatario cui fu tolto il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese ei pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita. 2189. L'acquirente o il:donatario che si mantiene in possesso dell'immobile esposto all’ incanto, essen- do il maggiore offerente, non è in obbligo di far tra- scrivere il decreto d’ aggiudicazione. 2190. La desistenza del creditore che chiede l'in- canto, non può impedire la pubblica aggiudicazione quand’ anche egli pagasse l’ importare della fatta ob- bligazione, a riserva che ciò non seguisse coll’ espres- so consenso di tutti gli altri creditori ipotecar). 21g1- L’ acquirente che sarà divenuto aggiudicata— rio, avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò ch'eccede il prezzo sti- pulato nel di lui contratto, e per gl’interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pa- gamento. 2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprieta- rio comprendesse mobili ed immobili, ovvero più im- mobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli offic], alienati, per un solo e medesimo prezzo; o per prezzi distinti e soparati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particola- ri e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notifica» zione dal nuovo proprigtatio, mediante una stima, se 4 dg: 4fia L. III. Dei differenti Modi ec. siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo. ll creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, costringersi ad estendere la sua obbligazione, nè sopra il mobiliare, nè sopra altri immobili fuori di. quelli, che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo distretto, salvo il regresso dei nuovo pru- prietario contro i di lui autori per essere tenuto in- denne dei danni che soffrirebbe, tauto per la divisio- ne degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quante per quella delle coltivazioni. C:A-B::0 DE Del Modo di rendere libere le ipoteche, quande non esista inscrizione sui beni dei Mariti edet Tutorì. 2193. Gli acquirenti d’immobili appartenenti ai “mariti o a’ tutori, quando non esistono inscrizioni sui detti immobili a causa deli'amministrazioni de tutori, o dei mariti rispetto alle doti, alle ricupere e conven- zioni matrimoniali della moglie, potranno togliere le ipoteche, che esistessero sopra i beni da essi acquistati. 2194. À quest’oggetto depositeranno copia del con- îratto traslativo del dominio debitamente collazionato alia cancelleria del tribunal civile dei luogo ove sono situati ibeni, e notificheranno con atto intimato, tan- to alla moglie o al surrogato tutore, quanto al Regio Procuratore presso i! tribunale civile, l’eseguito depo-. sito. L'estratto di questo contratto esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, professioni, domicilj dei contraenti, l'indicazione della qualità e della situa- zione de’ beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due.mesi nell'aula d’ udienza del tribunale: in detio tempo le mogli, i mariti, i tu- tori, i surrogati tutori, i minori, gli interdetti, i pa> renti o gli amici, ed il Regio Procuratore, saranno ammessi a chiedere, se vi è inogo, ed.a far eseguire "dle ist TIPI isnta la Meli td ipieche hm dché Cipotech ji Sene ‘tto c@ \meed id zuimne ded N onto ba fatta i TL quo di lacquii Mporzio ingr “, ninor) Bisno al È «Etlentemi alll'as Fl ce aqui ade ag | ) oi pal alla node Neli mid | gi le clik tip] È quo T.XP III. Dei Privilegie delle Ipoteche. 463 all’officio deì conservatore delle ipoteche le inscrizio- | ni sull'immobile alienato, Je quali avranno il mede- simo effetto come se fossero state fatte nel giorno del | contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore ha assunta l’amministrazione; tutto ciò senza pregiu- dizio delle istanze che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone senza aver loro dichiarato che gl’immobili erano di già gra- vati d’ipoteche, per causa di matrimonio o di tutela, 2195. Senel corso di due mesi da che venne affis- so l'estratto del contratto, non è seguita iscrizione per parte ed in nome delle mogli, minori ed interdetti sopra gl’immobili venduti, essi passano all’acquiren- te senza alcun peso, a causa delle doti, ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, o dell’ammi- nistrazione del tutore, e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito e contro il tutore.; Se fu fatta inscrizione per parte ed in nome di dei- te mogli, minori o interdetti, e se esistono creditori ‘anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto o in parte, l'acquirente è liberato col pagamento del prez- zo odi porzion del medesimo da lui fatto ai creditori | collocati in grado utile, e le inscrizioni in nome delle mogli, minori, o interdetti saranno cancellate, o in tutto o sino alia debita coneorrenza. Se le iscrizioni in nome delle mogli, minori o in- terdetti, sono le più antiche, l'acquirente non potrà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle | dette inscrizioni, che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimo- nio, o dell’assunta amministrazione del tutore; ein “tal caso, saranno cavcellate le iscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile. 464 L.III Deidifferenti Modi ec. i CAPO X. di Della Pubblicità de Registri, e della Responsabilità i de’ Conservatori. 2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a ri- lasciare a tutti coloro, che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne’ loro registri, e quella delle inscri- zioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna. 2197. Sono responsabili per i danni risultanti, 1.° Dalla omissione sopra 1 loro registri delle tra= scrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste al loro ufficio; 2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati. d’una o più inscrizioni esistenti, eccetto che, in que» st' ultimo caso,| errore provenga da.indicazioni in- sufficienti, che non potessero essere loro imputabili; 2198. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avesse omesso ne’ suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane libero da tali pesi nel nuovo pos sessore, salva la responsabilità del conservatore, pur- chè il nuovo possessore abbia richiesto il certificato però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata. 2199. I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di muta- zione, l’inscrizione dei diritti ipotecarj, 0 il rilascio dei certificati che loro sono richiesti, sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi delle parti; per il| quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ri- tardo da un giudice di pace o da un usciere di udien- za del tribunale, o da un altro usciere o notajo, col- l’ assistenza di due testimonj. NIDIdiE dopo la trascrizione del suo titolo: senza pregiudizio Amelie “(rca| i spp, Gi6 1 pdi tnerel pi per gie sqeloro A apre Irasd site dard Gunella mine sarà gvre gl pitri a di ladine dedi si, Tottti tt bollat pl prime thuuale, a oi rel des tm I con IAOIZIO€ Ridi ques bia mi dedesitu — ili soj -|lxcre Ft, col Hitedi ml -Pasdile Un ci i dicazie T. XP III. Dei Privilegi e delle Ipoteche. 46% 2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbli- | gati di tenere un registro nel quale iuscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le conse- gne che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o Je consegne delle note per essere inseritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata nella quale si esprimerà il numero del registro in cui ne sarà annotata la consegna, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, uè inscrivere le note nei registri a ciò destinati, se non colla data e secon- do l'ordine delle consegne che saranno ad essi fatte. 2201. Tutti i registri dei conservatori devono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pa- gina dal primo all’ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale, nel cui distretto è stabilito l’ufficio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti. 2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell'esercizio delle loro incombenze, a tutte le dispo— sizioni di questo capo, sotto pena d'una multa di due- cento fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda; senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa. 2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri, successivamente, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili pure in. preferenza della multa. i 466 L. III. Dei differenti Modi se. TATOO XIX. di ‘| Della Spropriazione forzata, e della Graduazione. fra i Credivori. 2. rt ono gati dano e la fircenire laere aut Moso in lt minor! todi età 1 pula ad esl melita i CAPO IT. Della Spropriazione furzata. \ 2904. ll creditore può procedere alla spropriazio ne, 1.° de' beni immobili e dei loro accessorj riputati immobili appartenenti in proprietà al debitore; 2.° del- l'usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stes- 1! sa natura, n Li V. 4. 15,62,/ de re judicat. lati 2205. Nondimeno, la parte indivisa di un coerede pali negl'immobili d’ una eredità non può esser posta in vendita da' suoi creditori particolari, prima della di-. le visione, o della licitazione che questi possono provo- la care se lo credono opportuno, o alle quali hanno di. SMI ritto d’intervenire, in conformità dell'articolo 882|. del titolo delle Successioni. Don 2206. Gl’ immobili d'un minore, ancorchè eman-. ci cipato, o d'un interdetto, non possono essere posti. Min in vendita prima che sia seguita la escussione sopra il pd mobiliare. Mio L. 5,6 9,7. de rebus eorum qui sub tutela velcura. Ni sunt. ulcati 2207. Non è necessario, che l’escussione sopra il|"! mobiliare preceda la spropriazione degl’immobili pos-[HM seduti indivisamente tra un maggiore ed un minore[!!",d o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o sele|"! istanze giudiciali si sono preventivamente proposte l'io! contro un maggiore, ovvero prima dell’interdizione,{!*\ila 2208. La spropriazione degl’ immobili che fanno|®%,c parte della comunione si propone contro il solo ma- Plate rito debitore, quantunque la moglie sia obbligata per|'Wlti ‘il debito. pid La spropriazione degli immobili della moglie che[Mai Y T. XIX. Della Spropriazione forzata ec. 467 non sono stati posti in comunione, si propone contro il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi | d'intervenire con essa nel giudizio, o egli sia minore, | può essere autorizzata dal giudice. di Nel caso in cui il marito e la moglie siano entram- opa bi d'età minore; O tale sia soltanto la moglie, se il st marito di età maggiore ricusa d'intervenire in causa, inn si deputa ad essa dal tribunale un tutore, contro cui si nik propone l'istanza. I 2209. Il creditore non può instare per la vendita | degl'immobili che non sono ipotecati in suo favore, imvil Se non.qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero wr pa insufficienti. cn di hai mil 2210. La vendita forzata di beni situati in differeati cupi] distretti non può promoversi se non successivamente, im] eccetto che formino parte d’ una sola o medesima te= puta. Essa si.promove avanti il tribuuale, nel cui distret- to esiste il luogo principale della tenuta, o in man> canza di luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la ma- trice del ruolo. 2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distret- ti, formino parte d'un solo e medesimo corpo di pos- sessione, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiede; esi fa una sti- ma ragguagliata sul prezzo dell’a»giudicazione, quan= altiobi] 4! do siavi luogo. ‘ 2212. Seil debitore prova con iscritture autentiche rl| dilocazione, che il reddito netto e libero d’ un’anna- Ù| ta procedente da’ suoi immobili, basta pel pagamen- to del capitale dovuto, degl’interessi e delle spese, ene offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi ‘468| L. 111. Deì differenti Modi ec.> ‘se sopraggiunga qualche opposizione o quali he osta- colo al pagamento. i; 2513, Non può procedersi alla vendita forzata de- gl’immobili che in virtù di un documento autentico ed esecutivo, per un debito certo e liquido. Se il de-| bito non è liquidato, il procedimento è valido; ma nou si potrà devenire all’aggiudicazione se non segui- ta la liquidazione. 9214. ll cessionario di un titolo esecntivo non può agire per la spropriazione se non che dopo avere no- tificata al debitore la cessione. 215. Il procedimento alla spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o defini- tiva, la quale debba interinalmente eseguirsi, non x ostante l'appellazione; ma non puo farsi l’aggiudica- zione che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima istanza, ovvero passata in giudicato. Non può intentarsi il detto procedimento sull’ap= poggio di una sentenza contumaciale pendente il ter- mine ad opporre. è 2216, Il procedimento alla spropriazione non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia im tentato per una somma maggiore del suo credito. 2917. Adogni dimanda perla spropriazione degl’im- mobili deve precedere l’intimazione di pagare, farla da un usciere, a richiesta ed istanza del creditore alla. persona dei debitere o al sno domicilio. Le formalità dell’intimazione e quelle degli atti per. la spropriazione, sono determinate dalle leggi sulla procedura. fra i Creditori. Li _ 2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo. degl'immobili, ed il modo di procedere in giudizio ‘CAPÒ N. di Della Graduazione e della distribuzione del Prezzo pItÀ uliogget sale» EL so Î no Lap! ino per gel ecc biioni st hi f. dei tno.Non È b di presa pone già (la preser Van delle lpionidu Pine pub hw mez: Ml lari lari Brela tm, Que Mare all lg “RE Ohposta pila “| ume, ala lla c N 10, eocelt Lereche] "Mito, L,f1, mi la pen T. XIX. Della Spropriazione forzata et. 469 pi| per tali oggetti, sono regolati dalle leggi sulla proce- dura civile. lr Ì TITO L026% | al Della Prescrizione. ul è i n Disposizioni Generali. 2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un imwi diritto o per essere liberato da un’ obbligazione, me- pan diante il decorso d’ un determinato tempo, e sotto le, condizioni stabilite dalla legge. kb, ff. de usurpattonibus el usucapionibus. ni 2220. Non si può rinunciare preventivamente al di- segui ritto di prescrizione: si può però rinunciare alla pre- il| Scrizione gia aCquistata.=» a Lp]( La prescrizione è stata stabilita per prevenire l’in- din COTtOZZA delle proprietà. L. 1, /. de usurpationib. et anos) usucapionibus. Sotto questo aspetto essa è una legge voti d’ordine pubblico, alla quale non deve potersi dero- gare per mezzo di convenzioni particolari.£. 38,7. de pact., l. 27,{f. de regul. jur.) 2221. La rinuncia alla prescrizione è espressa o ta- cita. La rinuncia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l’ abbandono di un diritto acquistato. 2222, Quegli che non può alienare, non può ri- munciare alla prescrizione acquistata. 2225. I giudici non possono supplire ex affoa alla mon opposta prescrizione. V.£. unic. cod. ut quae des advocat. 2224. La prèscrizione si può opporrre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il tribunale d’ap- pello, eccetto che, attese le circostanze, si debba pre- sumere che la parte che non l'ha opposta, vi abbia ri- munciato.. L. 6,61, cod. de appellationibus el consultationibd. 2225. I creditori o qualunque altra persona interes- 470© L.III Dei differenti Modiec. sata a far valere la prescrizione, possono opporla 5 non ostante che il debitore o il proprietario vi ri- nanci. 2236. Nen si può prescrivere il dominio delle cose che non sono-in commercio. L.9,4.45, in pr. ff. de usurpationibus et usuca- pionibus. 2227. Il demanio, gli stabilimenti pubblici ed i co-. muni sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle. x. 2, f de acquirenda vel amittenda possessione. -- Contr. L. 18, L24,61,/f de usurpat. et usucap.; 1. 2, cod. commun. usucap. CAPO I. De? Possesso. 228. Il possesso è la detenzione di una cosa che si irova in nostro potere, o il godimento d'un dritto che ésercitiamo moi stessi, o per mezzo di un altro che «ritiene la cosa o esercita il diritto in nome nostro. z.1, in pr.et6 9g; ff. de adquirenda vel amittenda possessione. 2229. Per indurre la prescrizione, è necessario un possesso continuo è non interrotto, pacifico, pubbli- so, non equivoco, ed a titolo di proprietà. L. 7, cod. de adquirenda et retinenda possessione. 3.6, in pr. de adquirenda vel amitienda possessione j 14,622 e123,/f. de usurparivnibus et de usucapio- nibus.; 2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si pro- vi che siasi incominciato a possedere in nome altrui. 2231. Quando siasi incominciato a possedere in no- me altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrarie, PESO Ti ila i, fig fi ‘i. Gli af ie olerau! pril possi afidi Gli in di fo vigione. ‘08880| riva se DI tod. 1 Il por anente}l — td emp cihPero — puiteal - Fnquesia illo uni ‘mod one Mit lb. ©[lwrpate Li)} to, de| -|MleC (ueo mo mai Da l'indatto Filth “pissono Li, tod, tt. Sim Palrod tal eum T.XX. Della Prescrizione. 471 i it=—=£.5,$10,7deadquirendavelamittenda possessiane. nl ‘9932. Gli atti meramente facoltativi e quelli di sem- ll plice tolleranza, non° possono servire di fondamento ci Mall nè per il possesso nè per la prescrizione. Ù Ri I Di 61, F de adquirenda vel amittenda possessione. i " 2233. Gli atti di violenza non possono egualmente di mul servire di fondamento ad un possesso per indurre la| bel Prescrizione. aes I ci[1 possesso atto a produrre la' prescrizione non in- sini comincia se non quando sia cessata la violenza. i Di tl{..7, cod. de adquirenda et retinenda possessione.| sbia 2234. Il possessore attuale il quale provi di avere|(Oh | anticamente posseduto, si presume che abbia posse-| È duto nel tempo intermedio; salva la prova in contra- | rio. li | ,2295. Per compiere la prescrizione, può il posses-| È. DAR unire al proprio possesso quello del suo autore, i tai qualunque sia la mamiera con cui vi è succeduto, tan-. I . ul to a titolo universale o particolare, quanto a titolo lu: NT e crativo od oneroso.|| n Instit., lib. 2, tit.6, 612; 2-14, 2.20, 0.31, 65 et 6, ‘US deusurpationibus et usucapionibus; l. 2,616 et 17; i —_| 411, cod. de praescriptione longi temporis. diga CAPO III.| lalla Delle Cause che impediscono la Prescrizione.(I pi 2236. Quegli che possiedono in nome altrui, now di Wi possono mai prescrivere, per qualunque decorso di‘ ili Weil tempo.. Hut—"Il conduttore, il depositario, l'usufruttuario e tutti utt gli altri che ritengono precariamente la cosa altrui, i non possono prescriverla.©| dep i. L.1, cod. communia de usucapionibus. i galli pun 2257. Similmente non possono prescrivere gli ere- deli di di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza d'une sei" dei titoli enunciati nel precedente articolo. MILOlO 50 i iti 472 L. 111. Dei differenti Modi ec. L.13, 6 1, ff. de adquirenda vel amittenda posses- sione i:| 2258. Ciò non ostante le persone indicate negli ar- ticoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa pro- veniente da un terzo, 0 in forza delle opposizioni fat- te dalle medesime persone al diritto del proprietario. | 2939. Quelli ai quali i conduttori, depositarj ced altri possessori a titolo, precario, hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa. i 2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il pro- prio titolo, all'effetto di cangiare, riguardo a se me- desimo, la causa ed il principio del suo possesso. | 1.3,619, ff. de adquirenda vel amittenda posses- sione; l. 19,$1, fx eod. tit.; 1-33,$ 1, //-e0d.; 1. 35, 1, ff de usurpationibus et usucapionibus; È 2,$ 1, I pro haerede vel pro possessore; l. 5, cod. de adqui- renda et retinenda possessione. - 2941, Ha luogola prescrizione contro il proprio ti- tolo ad effetto d’acquistare colla medesima la libera= zione dalla contratta obbligazione. Delle Cause che interrompono 0 che sospendone a il eorso della Prescrizione. i 1 SEZIONE I. Delle Cause che interrompono la Prescrizione. 2242. La preserizione può essere interrotta o natu» ralmente.o civilmente, 2243. È interrotta naturalmente, quando il possés- sore è privato; per più d’ un anno, del godimento b un terzo. L. 5, ff. de usurpationibus et usucapionibus; L7, 6 5, cod. de praescriptione 50 vel 4o annorum. ui della cosà, o dal precedente proprietario, o anche da f ik E i gici una queli gizione tdi lei da dptire ino Mattore Viola sla; -Ietenga ||ALap til puse Tinto LA tod. Lin Matticol "imone d Mela pr Mreredì Lutrpe ‘todi QUEGIE Lilneo Mie Vista i Une]a) DI je per ltngt; i ica È Osti| Tone È ipo Lao là, conini tdoar Pop lenga, fi ‘sospa DA resort srrotli pioni 3 nOrUm| dep| | i ma= T. XX. Della Prescrizione. 473 2944. È interrotta civilmente in virtù d’ una cita- zione giudiciale, d’un precetto 0 d’un sequestro in» timato a quello a cui si vuole impedire il corso della prescrizione. L.7,$5, cod. de piaescriptione s0vel4io annorum; I. 3, cod. de annali except. i 2245. La citazione avanti il giudice di paee per la conciliazione, imterrompe la prescrizione; dal giorno della di lei data, quando è susseguita da un decreto a comparire in giudizio; notificato ne termini stabiliti dalla legge. 2946. La citazione giudiziale fatta anche avantiun. giudice incompetente, interrompe la prescrizione. 2247. Si ha come non interrotta la prescrizione; e il decreto a comparire è nullo per difetto di forma, Se Vattore ha receduto dalla domanda, Se lascia trascorrere il termine per proseguire l’ i- stanza;“ai Se venga rigeitata la sua domanda; 2248. La prescrizione è interrotta, quando il debi- tore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata. L. 5; cod. de duobus reis constitueridis. 2249. L’interpellazione fatta a norma dégli antece- denti articoli, ad uno dei debitori solidarj; o la-ri- cognizione del diritto fatta da uno di questi, inter- rompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi. | L'’interpellazione fatta ad uno degli eredi d’un de- bitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri eoeredi, quand’anche il credito fosse ipote- cario; se l’obblisazione non è indivisibile.; Questa interpellazione o ricognizione non inter- tompe la prescrizione; riguardo agli altri condebito— sti, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede. dal boy ha L.111. Dei differenti Modi ec. € Perinterrompere la prescrizione intieramente, ri- guardo agli altri condebitori, è necessaria l’interpel- lazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi. L. 5, cod. de duobus reis stipulandi. 2250. L’interpellazione fatta al debitore principa- le, o la ricognizione da lui fatta del diritto, inter- rompe la prescrizione contro il fidejussore. SEZIONE II Delle Cause che sospendono il corso della Prescrizione. 2251. La prescrizione ha luogo contro qualunque | persona, purchè questa non sia coutemplata in qual- che eccezione stabilita da una legge. 2252, La prescrizione non ha luogo contro i minori e gl’ interdetti, salvo quanto è stabilito all’ articolo 2287. ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge. ‘£. 3, cod. quibus non obijcitur longi temporis prae- scriplio. 2255. Non ha luogo fra i conjugi. 2254. La prescrizione corre contro la donna mari- tata, quantunque non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio o di atto giudiziale, ri- guardo ai beni amministrati dal marito, riservato per, rò ad essa il regresso contro il medesimo. L.50, 9 omnis, cod. de jure dotium. 2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre durante il matrimonio riguardo all’alienazione d'un fondo assoggettato al regime dotale a tenore dell’arti- colo 1561. del Titolo del Contratto del matrimonio è dei Diritti rispettivi degli sposi. 2256. La prescrizione è parimenti sospesa durante ìl matrimonio,| 1.° Nel caso in cui l’azione competente alla moglie mon potesse essere promossa che dopo la scelta da farsi Faocetta RE Nelcas n) della ire col un La j Tardo: ba sul Rauardo sino ch Iguardo desia scdo 19,64, e 50, 5.0 il, ff 18. La 1 adcato ri sa totre CUITTI La,\n ‘[aly Leg Ba per far denaro, Del no, Le| Nt Lisa sg ib) Ph li, h dei: lat| Alt, tnt 7 eli E | | Te pipi È Cito, al È, oa| 0 qui lata ti atioiaf Valla} ti dall tmp i ; j Tone: veni sl divi ISrr me nt Jazionei ore dl aalrimai pesa dii ) alla 375 T.XX. Deila Prescrizione. 475 per l'accettazione o per la rinurizia alla comunione 2.° Nel caso in cui it marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, si è costi- inito garante della vendita, ed in intti ghi altri casi nei quali l’azione competente alla moglie si potesse rivolgere contro il marito. 2257. La prescrizione non corre, Riguardo ad un credito dipendente da qualche con- dizione, sino a che la condizione siasi verificata; Riguardo ad un'azione per la gatanzia del contrat» to, sino a che abbia avuto luogo l’evizione; Riguardo ad un credito a tempo determinato, sine ache sia scaduto tal tempo. i L.7,$4, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum, — 1.30, S omnis, cod. de jure dotium.— Argum. ex 1. 25, ff: de stipulatione servorum. 2258. La prescrizione noi ha luogo contro l'erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contro l'eredità. Essa corre contro un’ eredità giacente, quantunque, non gli sia deputato un curatore. L. 22,$ 11, cod. de jure deliberandi.. 2259. Le prescrizione corre ancora durante i tre mesi per fare l’ inventario; ed i quaranta giorni per deliberare. ù CAPO V. Del Tempo necessario per prescrivere. SEZIONE I. Disposizioni generali. 2250. La prescrizione si calcola a giorni, enon ad ore. Essa si acquista spirato che sia l'ultimo gioruo del termine. i 1..6.06-4,7, ff; de usurpationibus et usucapionibus. — L.15, fi. de diversis temporibus praescriplionum. ho; n 476 L. 111. Dei differenti Modi ec. 2261. Nelle prescrizioni le quali si compiono in un dato numero di giorni, si computa qualunque gior- no ferjato.; In quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali «tutti i mesi, quantunque composti di numero dise» guale di giorni. SEZIONE II. Della Prescrizione di trent'anni. 2262. Tutte le azioni, tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che que- gli che aliega questa prescrizione sia tenuto ad esibir- ne un titolo, e senza che gli si possa opporre l'ecce- zione derivante da mala fede. + L. 3. cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum. È 2265. Il debitore d’una rendita può essere astrelto a somministrare a proprie spese un nuovo documen= to al suo creditore o agli aventi causa da esso, dopo ventotto anni dalla data dell’ ultimo documento. 2264. Le regole della prescrizione sopra altri og- getti diversi da quelli indicati nel presente titolo, so- no spiegate nei loro luoghi particolari. SEZIONE 1tIl. Della Prescrizione di dieci e di venti anni. 2265. Quegli che acquista in buona fede, e con giu- sto titolo, un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero proprietario abita nel circondario giurisdizionale del tribunale d’ appel- lo nell’estensione del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se è domiciliato fuori del suddetto circondario. i L. 12, cod. de praescriptione longi temporis.--&. 7, cod. quibus nou objicitur longi temporis praescri- prio.-- L. 58, /f. de ùsurpationibus et usucapionibus. “- Li unic., in fin., cod. de usucapione transforman- da.-- V.L.x9, ff. de usurpat. et usucap.; l:7, 65; /f pro empi.; È. 27, ff. de contrahend. empt.; 1. 9, 604. î 1 diutop.p tod. il, 3 6, Sei pino sfiori di i presen di rese Tdoppio did prese Mpa ie di da Lab mala fe i Basta queto, 0,£15 i-V. pro i Dop î renga) ila, che| Hi, 00d,( Di I) pi Ttime Ratche di Feaoni BS T. XX. Della Prescrizione. ho LI de usucap. pro empî.—L. 2,615, ff. pro empt.; 14, do ff. eod. tit.; 1.5, fj. pro derelicto. ‘2266. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi i nai È tempi il suo domicilio nel circondario giurisdiziona- i ‘f Je, e fuori di esso, è necessario per compiere i! corso i If deila prescrizione agginngere a quanto manca ai dieci i .|| annidi presenza, un numero d'anni d'assenza, che| 4 I sia il doppio di quello che manca per compiere: dieci GI IS{anni di presenza. il Uta 2267. Un titolo nallo per difetto di forme non può tale| servire di base alla prescrizione di dieci e di veriti DOTT Ia È anni. Ù | L.27,f. dé usurpationibus et usucapioribus.” Innona 2268. La buona fede è sempre presunta, e chi alle- poca Siti ga la mala fede deve somministrarne le prove. 0 dina 9289. Basta che la buona fede sia esistita al tempo.- DD dell'acquisto. LI L.10, 2.15, 63, ff. de usurpationibus et usucapio- i .—V.1.15,$2, ff de usurpat. et usucap.; L. 7, I eitùf 64, ff proempt.—V.1.3,6$15, ff. pro empt.; L14,. i ||| //. cod. L.5,f/. pro derelicto.. i E 5 2270. Dopo dieci anni, l'architetto e gl’intrapren- dl lia f ditori vengono liberaii dalla garanzia delle opere in Dt e, ef graude, che hanno fatte o dirette. pope© 4.8, cod. de operibus pubticis. ita SEZIONE IV. il pale d'a Di alcune particolari prescrizioni. pmole 2271. Si prescrivono col decorso di mesi sei le azio- nioiid mi dei maestri ed institutori di scienze ed altri per le | lezioni che danno mensualmente; poor-T-—Le azioni degli osti e dei trattori per l’allogio e ci- DI ss put. baria che somministrano; DOT scopi.—Degli operaj'e dei giornalieri per il pagamento delle it usi loro giornate; somministrazioni e salar].(I \Lif— 2272. Si prescrivono‘col decorso di un anno, Iii 488 L. 111. Dei differenti Modi ec. Le azioni dei medici, chirurgi, e speziali per le lore Visite, operazioni e medicinali; Degli uscieri, per la mercede degli atti che notifica- no, e delle commissioni che eseguiscono; De mercanti per le merci che vendono ai particola- ri non niercauti; Di quelli che tengono case di convitto per il prezzo della pensione dei loro convittori; e degli altri mae- stri, per il prezzo dell’ istruzione; Dei domestici stipendiati ad anrio; per il pagamen- to del loro salario. 2275. L'azione dei patrocinatori, per il pagamento delle loro spese ed onorarj; si prescrive col decorso di due anni, da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla revoca dei deiti patrocinatori. Riguardo agli affari non termina- ti, essi non possorio domandare di essere soddisfatti delle loro spese ed oriorarj che fossero dovuti da lean po maggiore di cinque anni.‘ 2274. La prescrizione ha luogo riei casi sopra enun» ziati, quantunque siavi stata continuazione di som- ministrazioui, di consegne a credenza, di servigi e di ‘ lavori. La prescrizione cessa di decorrere quando siavi sta- to uni conto approvato, una scrittura od obbligazio- ne, 0 una citazione giudiziale non perenta. 2275. Non ostante; quelli cui fossero opposte tali prescrizioni; possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata. Il giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori, aflinchè dichiarino; se sappiano o no che la cosa sia dovuta, 2276. I giudici ed i patrocinatori sono liberati dal 4 Ai È reconte pla devi O} scleri emissione tp ncaric pe conlo. up Si pr St annuali n dell spgioni di Dleress tl ciò ch di brevi i tt Le pi È presente abrdett, ag Rigua tato del SO Kiqulche. Lacompu pilo pres Paro quel dpum, et Masone,— Mo Sel'a ta, l'ha llocas: IWale veni KO non p ipa bi Le I zio It dele| I pela cen É pal; Lf JR di y | tipa one di dle rmif | Done pando si pal Lo opp po j ale gii ll vlt po ome j T Lbe T. XX. Della Prescrizione. 479 rendere conto delie carte relative alle liti cioe anni dopo la decisione delle medesime. Gli uscieri, dopo due anni dall’ esecuzione della commissione, 0 dalia notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal ren- derne conto. 2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni, Le annualità delle rendite perpetue, e delle vita» lizie; Quelle delle pensioni alimentarie; Le pigiom delle case ed i fitti dei beni rurali; Gli interessi delie somme imprestate, e cen eralmen- te tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini perio- dici più brevi. 2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gl’ interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori. 2279. Riguardo ai mobili il possesso produce l’'ef- feto stesso del titolo. Ciò non ostante colui cheha perduto oa cui fu deru» bata qualche cosa, può ripeterla per il corso di tre ax- ni, da computarsi dal giorno della perdita e del furto, da quello presso cui sì trovi: salvo a questo il regres- so contro quello da cui l’ha ricevuta. Argum. ex l. 47,[f. de adquirenda vel amittenda posses sione.— L. urica,$ cum autem, cod, de usuca= pione transformanda- 2280. Se l'attuale possessore della cosa derubata, o perduia, l’ha comprata in una fiera 0 mercato, ov- vero all’occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, ii proprietario ori ginario non può farsela restituire, se non che riibor- sando il possessore del prezzo che gli e costata. 2281. Le prescrizioni incominciaie all’epoca della pubblicazione del presente Codice saranno regolale a nerma delle leggi anteriori. 480 L. III. Dei differenti Modi et. Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell’epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi ante- riori, si richiederebbero ancora più di treut'anni, si perfezioneranno con il corso di trent'anni da com- putarsi dalla stessa epoca. Monaco li 16. Gennajo 1806.$ APPROVATO NAPOLEONE Per ordine di S.M. l’Imperatore e Re, 1} Gran Giudice, Ministro della Giustizia, L03534 Certificato conforme; Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia, LO ( “si [een ” NÉ ifantità rat della pubblic vPkbipo Sa Santi tape tree( Hi Sua sannito TPteside stila Re desc ‘zioni È dol, Tquali di time Altanlo nil Som Lasa frident sn TAI n SUA SANTITÀ PIO VII. i i È'LA| i| REPUBB. ITALIANA tel iI Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, ed il Prese 3 Cia sidente della Repubblica Italiama, Primo Console del- i ;|}a Repubblica Francese, hanno respettivamente per/ loro Plenipotenziarj nominato: Sua Santità Y Eminentissimo sig. Don Giovan Ba-(i tista Caprara della S, R. Chiesa del Titolo di S. Ono-| frio Prete Cardimale Arcivescovo di Milano, e-della| Santità Sua, e della S. Sede Legato a Latete in Fran-|(\° cia, munito di facoltà in buona, e dovuta forma: de ll Presidente della Repubblica Italiana Primo Con- sole della Repubblica Francese, il Cittadino Ferdinan- dl do Marescalchi Consultore di Stato, e Ministro delle| Relazioni Estere presso Lui Residente, munito di pie-| I ne facoltà. Di |{ quali dopo di essersi scambievolmente consegnati"i | gl’ Istromenti della respeitiva Plenipotenza hanno bi | convenuto delle cose chie siegnono. LI | CONCORDATO HU ||| rail Somm. Pontef. PioVuI, e ta Repubb. Italiana, ni ProrMIO La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, e il (| Presidente della Repubblica Italiama Primo Console delia Repubblica Franeese, animati da egual deside- 483 CONCORDATO Pa rio, che in detta Repubblica sia fissato uno stabile Regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiasti- che, e volendo che la Religione Cattolica Apostolica Romana sia conservata intatta nei suoi dogmi, sono convenuti nei seguenti articoli. A ARTICOLO I La Religion Cattolica Apostolica Romana continna ad essere ia Religione della Repubblica Italiana. ARTICOLO IL Sua Sanità nelle debite forme assoggetterà alla Giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcivesco- vili di Milano, di Bologna, di Ravenna e di Ferrara le infrascritte Chiese Vescovili; cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di No- vara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all’ Arci- vescovato di Milano, di cui saranno Suffraganee; Le Chiese di Modena, di Reggio, d'Imola, e di Carpi saranno Suffraganee dell’ Arcivescovato di Bo- logna; Quelle di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimini, e di Cervia saranno Suffraganee dell’ Arcivescovato:. di Ravenna. — Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della Repubblica Haliana, saran- no Suffraganee dell’ Arcivescovato di Ferrara- ARTICOLO III. Il S. Padre alle istanze del Presidente della Repub- blica Italiana condiscende alla soppressione delle due Chiese Vescovili di Sarsina, e di Bertinoro, e delle due Abbazzìe Nu//ius di Asola, e di Nonantola;‘a condi- zione, che le rispettive Diocesi sieno riunite di comu- ne concerto ad altre Diocesi vicine, e gli attuali Ve- scovi, ed Abbati, qualora non fossero trasferiti ad al- tre Sedi, ricevano un adequato compenso alla cessio- ne della Giurisdizione, e Congrua, delle quali gode- vano, ottenute nelle convenienti forme le rinuncia i v Ve pi edi iledi con {neonside ito rido. sue, Sua dla Jtal lacorati >[lculesias sdbti vo lannica Di Arci hl di fe tia se tpomet ta Go dale pi tmon tipar tela lita leche OT Ù node iter fede tris it,60 Hunt Uno gi Tala A pal vu, ANA raki È Vl pieni deri È ‘edila led veni di î soli ge toh È Dovandk È i Ali pat| | Tara. la, and oto dust alti peferiidit valle; ECCLESIASTICO— 485 dei detti Vescovi, ed Abbati. 1 beni, colle rendite delle suddetie Chiese, ed Abbazie, situati nella Re- pubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti, ed incorporati ad altre Fondazioni Ecciesia- stiche di concerto col Governo. ARTICOLO IV. In considerazione dell’utilità, che dal presente Con- cordato ridonda agli interessi della Chiesa, e della Re- ligione, Sua Santità accorda al Presidente della Re- pubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima; ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai Sacri Canoni, Sua Santità darà la Canonica Istituzione secondo le forme stabilite. ARTICOLO V. Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il Giura- mento di fedeltà nella mani del Presidente della Re- pubblica secondo la infrascritta formola. ,, lo giurò, ,, e prometto su i Santi Evangelj ubbidienza, e fedel- ,; tà al Governo della Repubblica Italiana. Simil- ,; mente prometto, che non terrò alcuna intelligen- », za, non interverrò in alcun consiglio, e non pren- ,3 derò parte in alcuna unione sospetta 0 dentro o fuo» » ri della Repubblica, che sia pregiudicevole alla » pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ,» ciò che io sappia trattarsi o nella mia Piocesi, 0 » altrove in pregiudizio dello Stato. ,,... ARTICOLO Vi. Il medesimo Giuramento presterannò i Parrochi alla presenza delle Autorità Civili costituite dal Pre- sidente della Repubblica. ; ARTICOLO, VII. Sarà sempre libero a qualunque Vescovo di comu- nicare, senza verun ostacolo, colla S. Sede sopra tut- te le materie Spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici. 41 484 CONCORDATO ARTICOLO VIII. i Parimenti sarà libero ai Vescovi 1’ ascrivere tra i Chierici, e promuovere agli Ordini a titolo di benefi- cio, di Capellania, di Legato Pio, di Patrimonio, 0 di altra legittima assegnazione tutti quelli, che giudi- cheranno essere necessarj, ed utili alle rispettive Chiese, e Diocesi. ARTICOLO IX. Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropoli. tane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegia- te, almeno più insigni, e tali‘Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni. Similmente go- deranno di una couveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, i Seminar}, le fab- briche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate, almeno più insigni, e le Parrocchie. ‘Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto tra'la$. Sede, e il Presi- dente della Repubblica. ARTICOLO X. L'insegnamento, la disciplina, educazione, ed am- ministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggette all’ Autorità de’ Vescovi respettivi secondo le forme Canoniche.: i 3 i ARTICOLO XI. I Conservatorj, gli Ospedali, fe fondazioni di Ca- rità, ed altri consimili Luoghi Pii, in addietro g0- vernati da sole Persone Ecclesiastiche, saranno per l’avveuire amministrati in ciascuna Diocesi da una Congregazione di Persone per metà Ecclesiastiche, è per l’altra metà Secolari, Il Presidente della Repub- blica sceglierà le Persone Secolari come|’ Ecclestasti- che, che dal Vescovo gli verranno proposte. Alle Congregazioni presiederà sempre t1 Vescovo, cui altresi sarà libero di visitare quei Inoghi, che le- gittimamente sono amministrati dai Laici. STI glParroco |, Premeo lizione,| iangiudi id Giusg! iurso, di sno Éecles: provai de ele di G; likentato tl perc puo, 61 Î Vescovi ne li È cine de Nan; Sacra ila qua Insila Festiche llaator Hinele ittich Mati {meg Jota Ra ch las ù è, om pat i ich(È pngdill È Ia te, 1{ao ECCLESIASTICO 485 i; ARTICOLO XII. Sua Santità accorda ai Vescovi il diritto di conferi- re le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tem- po. Premesso il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti, che eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie per di Giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l’istituzione a quelli, che il Pa- trono Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli Esaminatori. Finalmente nelle Par- rocchie di Giuspadronato Laico il Vescovo instituirà il Presentato, purchè nell’ esame sia rinvenuto idoneo. In tutti però i sopraddetti casi i Vescovi non seeglie+ ranno, se non Persone accette al Governo. i ARTICOLO XIII. na Il Vescovo, oltre le altre pene Camoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiu- cerli nei Seminar}, e nelle Case dei Regolari. ARTICOLO XIV.> Nessun Parroco potrà essere astretto ad amministra- re il Sacramento del Matrimonio a chiunque sia le- gato da qualcheduno degl’impedimenti Canonici. ARTICOLO XV. Non si farà alcuna soppressione di Fondazioni Ec- clesiastiche, qualunque esse. siano, senza intervento dell'autorità‘della Sede Apostolica. ARTICOLO XVI. i Attese le siraordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista della utilità, che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l’oggeito di provvedere alla tranquillità pubblica, S. 5. di- chiara, che quelli, i quali hanno acquistato dei beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da Se, nè dai Romani Pontefici suoi Successori; ed in conseguenza la proprietà degli stessi Beni, le CI 486 CONCORDATO ve, rendite, ed i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi,€ quelli che hanno causa da loro. > ARTICOLO XVII. Pesta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole, o col fatto, o in scritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo delia Religione Cattoli- ca, e de’ suoi Ministri. ARTICOLO XVIII. I] Clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare. ARTICOLO XIX. S. Santità riconosce nel Presidente della Repubbli- ca Italiana gli stessi diritti, e privilegj, che riconosceva ‘nella Maestà dell'Imperatore come Duca di Milano. ARTICOLO Xx. Quanto agli altri oggetti Ecclesiastici, dei quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti Articoli, le cose rimarranno, e saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa; e sopravvenendo «qualche difficoltà, il S. Padre, e il Presidente della Kepubblica si riservano di concertarsi fra di loro. ARTICOLO XXI. Il presente Concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati fin ora dalla Repub- ‘blica sopra materie di Religione.. ARTICOLO XXII. Ambedue le Parti contraenti promettono, che tane to esse, quanto i loro Successori osserveranno religio= samente tutte le cose, delle quali si è convenuto pet Y una parte, e per l’altra nei presenti Articoli. Il Cambio delle Ratifiche sarà fatto in Parigi den tro lo spazio di due mesi. Fatto in Parigi il giorno sedici di Settembre dell’an no mille ottocento tre. Li.+ S. G. B. Card. Caprara Legato. L.+ S. Ferdinondo Marescalchi. N 1 il pubb] blelggi i nol De di cv, Li pirazio i pivzio dh qualit i pivazio fe gii n IL D teli, Nati di Nati di n atidir Dati del el trritor Ltgtilica II,| Ma IV, ata, dichia Lo Vieni. lie posso ict h}Osson eli, — INDICE DEL CODICE fo i TITOLO PRELIMINARE IE Dora pubblicazione, degli effetti, e dell’ applicazione a i delle leggi in generale. pag. 5 to LIBRO È Li Delle Persone. Titina ri si Ti Tiroto I. Del godimento, e della privazione dei Di bh ritti civili. Del godimento dei diritti civili, bind Della privazione dei diritti civili. 9 il Della privazione dei diritti civili derivata dalla perdita Le della qualità d’Italiano.© ib. Della privazione dei diritti civili in conseguenza di con+ danne giudiziali. 7 ASL i 10 Tiroto Il. Degli atti dello stato civile. Disposizioni Idle generali, ui 14 »| Degli atti di nascita, 37 kh| Degli atti di matrimonio. 19 lily} Degli atti di morte. LL, 22 | Degli atti dello stato civile riguardanti i militari fuori del territorio del regno. 28 s gu) Della rettificazione degli atti dello stato civile. 27 | Tiroto III. Del domicilio. ib. Tiroto IV. Degli assenti. Della presunzione d’ as- senza. fA29 Della dichiarazione d’ assenza. ib. Degli effetti dell’ assenza. ST) Degli effetti dell’ assenza relativamente ai beni che l'as- | sente possedeva al giorno del suo allontanamento. ib. || Degli effetti dell’ assenza riguardo alle ragioni eventuali ali||. che possono competere all’ assente.:; 33 i|} Pegli effetti dell’ assenza riguardo al matrimonio. 54 kl, Della cura de’ figli d’ un padre'resosi assente, costituiti in età minore. 346 ‘Trroro V. Del matrimonio. Delle qualità e condizioni| necessarie per contrarre matrimonio. 35° Delle formalità relative alla cglebraziong del matrimo- nio. 39 Delle opposizioni al matrimonio. 40 Delle domande per nullità di matrimonio. 41 Delle ol bligazioni che nascono dal matrimonio. 43 Dei diritti, e dei rispettivi doveri de’ conjugi. 46 Dello scioglimento del matrimonio. 0 Delle seconde nozze. ib. Tiroro IV. Del divorzio. Delle cause del divorzio. ib, Del divorzio per causa determinata. 49 Delle forme del divorzio per causa determinata. ib, Delle misure provvisorie alle quali può far luogo la do- ‘ manda del divorzio per causa determinata. 55 De’ motivi d’ inammissibilità dell’azione del divorzio per * causa determinata. 56 Del divorzio per reciproco consenso. 57 Degli effetti del divorzio. 61 Della separazione personale. 64 Tiroto VII. Della paternità, e della figliazione. Dolla figliazione della prole legittima o nata durante il matri- monio. 65 Delle prove di figliazione della prole legittima. 66 | Dei figli naturali, 68 Della legittimazione dei figli naturali, ib, Del riconoscimento de’ figli naturali.€9 Tiroro VII. Dell’adozione, e della tutela officiosa. Dell’ adozione. i 19 Dell’ adozione, e de’ suoi effetti,| tb, Delle forme dell’adozione. 73 Della tutela cfficiosa. 74 Tiroto IX. Della patria podestà. 76 Titoro X. Della maggiore età, della tutela, e della emancipazione. Della minore età. 79 Della tutela, ib, Della tutela del padre e della madre. iD. î tutela sa ratela Mi ttela bi ilore$ hl cause Mi incapa zione dal ll'ammit * Binndime Ml bl'emano +[moXL di consu Rik intere ;lonnsule Dei he ito,| diritto trpora. ldinito ii. DI diri lì, limo te. Del i dirti LODI di‘nol i Ila i #89 Della tutela conferita dal padre, o dalla madre. 814 Della tutela degli ascendenti. 82 Della tutela conferita dal consiglio di famiglia. ib, Del tutore surrogato. 86 Delle cause che dispensano dalla tutela. 86 Dell’ incapacità, e delle cause di esclusione,€ di rimo- zione dalla tutela. 89 Dell’ amministrazione del tutore. 91 Del rendimento de’ conti della tutela. 97 Dell’ emancipazione. 99 Tiroro XI. Della maggiore età, della interdizione, e del consulente giudiciario. Della maggiore età.— 101 Della interdizione. ib. Del consulente giudiciari. 104 TB RO. DI Dei beni, e delle differenti modificazioni della proprietà. TiroLo 1. Della distinzione dei beniî. Dei beni immo- bili. 106 Dei beni mobili. 109 Dei beni relativamente a coloro che li possedonò. 111 Tiroro IL Della proprietà. Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa. 113 Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce, e s'in- corpora alla cosa. ib. Del diritto‘d’’atcessione relativamente alle cose immo- bili. È 11% Del diritto d’ accessiore relativamente alle cose mo- Tiroro II. Dell usufrutto, dell’ uso, é dell’ abitazio- ne. Dell’ usufrutto. 120 Dei diritti dell’ usufruttuario. Leg Delle obbligazioni dell’ usufruttuario, 125 Dei modi con cni finisce|’ usufrutto. 129 Dell’ uso, e dell'abitazione. 131 ‘tiroro IV. Delle servitù prediali. Delle servitù che 490 o- : derivano dalla situazione de’ luoghi. 133 Delle servitù stabilite dalla legge. 134 Del muro e delle fosse comuni. 135 Della distanza, e delle opere intermedie richieste in al- cune costruzioni. 139 Del prospetto nel fondo del vicino. ib. Dello stillicidio. i 140 Del diritto di passaggio. ib. Delle servitù stabilite per fatto dell’ uomo. 14r Delle diverse sorti di servitù che possono stabilirsi suî beni, tb. In qual modo si costituiscono le servitù. 142 Dei diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù.; In qual maniera si estinguono le servitù. i. LIBRO III. Dei differenti modi coi quali si acquista la proprietà. Disposizioni generali. 146 Tiroro I. Delle successioni. Dell’apertura delle succes- sioni, e dell’ immediato passaggio di possesso negli eredi.; 147 Delle qualità richieste per succedere. 148 Dei diversi ordini di successione. 150 Disposizioni generali. tb. Della rappresentazione. 152 Delle successioni che si deferiscono ai discendenti. 153 Delle suecessioni che si deferiscono agli ascendenti.:5, Delle successioni de’ collaterali, 155 Delle successioni irregolari. 156 Dei diritti de’ figli naturali sui beni dei loro genitori, e della successione di questi ai figli naturali morti senza prole. 10, Dei diritti del conjuge superstite, e del fisco. 158 Dell’accettazione, e della rinunzia dell’ erediti. 159 Dell accettazione. ib Hi rinune Hheneficio Heazioni: ° ai Jr eredità lì divisto L'azione| le colezie Îrescissi © mol D Vigsizior a tpact mn 0 per È porzio Ph riduzio E dona (a forma. "a eccerie mitra 7 È disposi Ù rigole li Tegole Mi, ditta fato Ù gati pe Al escent Ma reror e do Uto tl, Ne dins Utendan quilt otti fa 491 Della rinuncia all eredità. 64 Del beneficio dell'inventario, de’ suoi effetti, e delle oh- bligazioni dell’ erede beneficiato. 163 Delle eredità giacenti.; 167 Delle divisioni e delle collazioni. 163 Dell’ azione per la divisione, e della sua forma. tb. Delle collazioni. 174 | Del pagamento dei debiti. Degli effetti della divisione, e della garanzia delle rispet- tive quote. 181 Della rescissione in materia di divisioni. 183 Trroto II. Delle donazioni tra i vivi, e dei testamenti. Disposizioni generali, 184 Della capacità di disporre, o di ricevere per donazione tra vivi, O per testamento. 185 Della porzione disponibile dei beni, e della riduzio- ne;: 18.8 Della porzione disponibile dei beni, ib. Della riduzione delle donazioni e de’ legati. 189 Delle donazioni tra vivi. 101 Della forma delle donazioni tra vivi. 16, Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle dona- zioni tra vivi. 196 Delle disposizioni testamentarie. 200 Delle regole generali sulla forma dei testamenti. ib. Delle regole particolari sulla forma di alcuni testa menti. 203 Delle istituzioni d'erede, e dei legati in generale. 207 Del legato universale. uo Dei legati a titolo universale. 209 De’ legati particolari. ib. Degli esecutori testamentarj. 212 Della revoca dei testamenti, e della loro caducità. 214 Delle disposizioni permesse a favore dei nipoti del do- nante o testatore, o dei figli de’ suoi fratelli e so- relle. 217 Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre o da altri ascendenti, tra i loro discendenti.‘ada f Delle donazioni fatte per contratto di matrimenio agli sposi, ed ai figli nascituri dai medesimi, 223 Delle disposizioni fra conjugi, per contratto di matrimo- mio, o durante il matrimonio. 225 Trroto INI. Dei contratti e delle obbligazioni conven= zionali in genere. Disposizioni preliminari. 228 Delle condizioni essenziali per la validità delle conven- zioni. 229 Del consenso. ib. Della capacità delle parti contraenti.. 232 Dell’ oggetto, e della materia dei contratti. 233 Della causa. 234 Degli effetti delle obbligazioni.; ib. Disposizioni generali.‘ ib. Delle obbligazioni che consistono nel dare. 235 Delle obbligazioni di fare, o di non fare, 236 Dei danni ed interessi per l’ inadempimento dell’ obbliga= Zion... dd Della interpretazione delle convenzioni. 239. Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi. 240 Delle diverse specie di obbligazioni. 241 Delle obbligazioni condizionali. ib. Della condizione in genere, e delle sue diverse specie. id, Della condizione sospensiva. 243 Della condizione resolutiva. 244, Delle obbligazioni a tempo determinato, 245 Delle obbligazioni alternative. ib. Delle obbligazioni solidarie. 247 Dell’obbligazione solidaria fra i creditori. ib. Dell’ obbligazione solidaria fra i debitori.. 248 Delle obbligazioni divisibili, e delle indivisibili. 252 Degli effetti dell’ obbligazione divisibile. ib, Degli effetti dell’obbligazione indivisibile. 253 Delle obbligazioni con clausule penali. 254 Dei modi con cui si estinguono le obbligazioni. 256 Del pagamento. ib. Del pagamento in generale. ad Del pagamento con subingresso. 260 Dell’imputazione dei pagamenti, 261 fa - tipora p dif di dh cessione li novazio! ‘_buinisio li compen Ri confasio Li perdita anioni kl, Î prova Kdtcoment — Rlprivata tessere, - Rbupied Riti di Fiprona ht presum de presum He presun Fa confes E suram rame Esirame mo IV, ts conve Alliti, Tuo V, Tell Ingime Ba om bd ch asta Metti dl pass lam RI) lam Dell’offerta di pagamento, e del deposito.| 262 AI Della cessione de’ beni.- 264 Della novazione.& 265 Della rimissione del debito. n 267 || Della compensazione. 1 268 lt) Della confusione. 271 |‘|| Della perdita della cosa dovuta. ib. | Delle azioni di nullità, o di rescissione delle conven i. zioni, 292 :||‘Della prova delle obbligazioni, e di quella del paga- mento» J 279 || Della prova per iscritto. 16. fi Del documento autentico.; ib, Della privata scrittura. 276 fi Delle tessere, ossia tacche a riscontro. 279 Delle copie degl’ istrumenti. ib. Degli atti di ricognizione e di conferma. 280 Della prova testimoniale. 281 i Delle presunzioni. s 285. 1 Delle presunzioni stabilite dalla Tegge. ib. Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge. 234 Della confessione della parte. 285 dt Del giuramento. ib. i Del giuramento decisorio, ib. i Del giuramento deferito ex officio. 287 Mi TiroLo IV. Delle obbligazioni che si contraggono sen- ti za convenzione. Dei quasi contratti.| 288 Dei delitti, e dei quasi deiitti. 291 Tiroto V. Del contratto di matrimonio, e dei diritti.: rispettivi degli sposi. Disposizioni generali...* 292| Del regime della comunione. ca 295 ii PARTE PREMA: 0 il Della comunione legale, È ib. Di ciò che forma la comunione tanto attivamente che| passivamente, ib.| | Delle attività della comunione. ib. i ! Delle passività della comunione, e delle azioni che ne re- i| SE sultano contro di essa. 297 Îf’amministrazione della comunione,© dell’ effetto 494 degli atti di due conjugi relativamente alla società conjugale. 301 Dello scioglimento d lla comunione, e di alcune conse- guenze di esso.© 305 Deil’accettazione della comunione, e della rinunzia che vi si può fare, colle condizioni che le sono relative. 308 Della divisione della comunione dopo l’ accettazione. 312 Della divisione dell’ attivo. LO. Delle passività della comunione, e della contribuzione al pagamento de’ debiti. d14 Della rinuncia alla comunione, e de’ suoi effetti. 316 Disposizioni relative alla comunione legale quando uno de conjugi, od ambidue abbiano figli di precedenie ma- trimonio,- 3ù7 PARTE SECONDA. Della comunione convenzionale, e dèi patti che, posso- no modificare, od anche escludere la comunione le- gule. ib. Della comunione limitata agli acquisti. 318 Della clausula che esclude dalla comunione il aa re in tutto© in parte, d Della clausula attribuente la qualità di mobili ai D, immobili. 32 Della elausula di separazione de debiti. 32 Della facoltà accordata alla moglie di riprendere Liber i, senza pesi gli effetti conferiti. 3a Della perdeduzione convenzionale. 32 Delle clausule colle quali s° assegnano a ciascheduno de? conjugi parti ineguali nella CRURARIORE: 324 Della comunione a titolo universa!e. 325 Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni. ib. Delle convenzioni esclusive della comunione. 326 Della clausula che contiene la dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione. ib Della clausula di separazione de’ beni.| 327 Del regime dotale. o 328 Della costituzione della dote. ib. Dei diritti del marito sui beni dotali, e dell’ inglienabilità del fondo dotale. 3 3530 Ù; sastito {ni pr ‘poizione sno pia. pl ch vas bl hs igioni Ja vii i Dar‘al È Ha pren? La prane Ralblig li nullita * Ritratto © parsciss ba licitaz Ha cessioni ci ia VII, puo VII puenlì, Ha loeazi Fl regoli Ln ile pnt Kale pui Ù| a[oca Ka Joe N tetta tia pl LI lita ‘grizion Ù torti la soc il tore Te nb i | 4 m cut) Prdaim] È Pza i| Pi quali È | ile| 495 Della restituzione della dote. 334 Dei beni parafernali. 336 Disposizione particolare. 339 Titoro VI. Della vendita. Della natura, e forma della vendita. i 338 Di quelli che possono comprare, o vendere. 349 Delle cose che possono vendersi. 341 Delle obbligazioni del venditore, 342 Disposizioni generali, ib. Della tradizione della cosa. 343 Della garanzia. 347 Della garanzia in caso di evizione. 348 Della garanzia per i vizj della cosa venduta, 351 Delle obbligazioni del compratore. 353 Pella nullità, e dello scioglimento della vendita, 354 Del retratto convenzionale. 3 ib. Della rescissione della vendita per causa di lesione.. 357 Della licitazione. 359 Della cessione dei crediti, e delle altre ragioni incorpo- rali. ib. Tiroro VII. Della permuta. 362 "iroLo VIII. Del contratto di locazione. Disposizioni generali. 365 Della locazione delle cose. 364 Delle regole comuni alle locazioni delle case, e dei beni rustici, ib. Regole particolari per le locazioni delle case. gi Regole particolari alle affittanze dei fondi rustici. 373 Della locazione delle opere, e dell’ industria. 376 Della locazione dell’ opere de’ domestici, e degli ope- ra): i 377 De vetturali per terra, e per acqua, ib. Pegli appalti, e cottimi, i 378 Della locazione a soccida. 380 Disposizioni generali, ih. Della soccida semplice. i 381 Della soccida a metà. 385 Della soccida data dal proprietario al suo affittuario@ ; 49 red L,colonio parziario. 383 Del a soccida data all’ affittuarié.— ib. Della soccida contratta con il colono parziario. 384 Del contratto impropriamente chiamato di soccida.. 385 Tiroro IX. Del contratto di società. Disposizioni gene- rali, i ib. Delle diverse specie di società. 386 Delle società universali. nb: Della società particolare. 387 Delle obbligazioni de’ socj tra loro, e relativamente a’ terzi. ib. Delle obbligazioni de’ socj fra loro. ib. Delle obbligazioni de’ socj verso i terzi. 392 Delle diverse maniere, con cui finisce la società. ib, Disposizione relativa ue società di commercio. 1 394 Trroro X. Dell’ imprestito.'* Dell’ imprestito ad uso, ossia comodato. 395 Della natura dell’ imprestito ad uso. ib. Delle obbligazioni del.comodatario. Sb; Delle obbligazioni del comodante. 2.397 Dell’ imprestito di consumazione) ossia mutuo. Wi Della natura del mutuo, tb,#4 Delle: obbligazioni del mutuante. 398 Delle obbligazioni del mutuatario. 399 Del mutuo ad interesse. ib. Trroo XI. Del deposito, e del sequestro. Del deposito in genere, e delle sue diverse specie. 401 Del deposito propriamente detto. ib. Della natura, e sostanza del contratto di deposito.. ib. Del deposito vaflirimzio i ib. Degli obblighi del depositario.. 402 Degli obblighi del deponente. 406. Del deposito necessario.— ib. Del sequestro. FI 407 Delle diverse specie di sequestro. sui ib. Del sequestro convenzionale. ib. Del sequestro ossia deposito giudiziario. 408 Tiroto XI. Dei contratti di sorte.. 16 Del giueco e della scommessa. 409 Jrontratt de condi Mino» } ftt so XI Hi manda babblig bi le divers CUR o XIV l'stension Liefett Heato Rune pi elet i. elet Hi sitartà ino XV ‘mo, Paniere MoXV] Ri ge Lilo il Lu Ùl iprile K Api ig i pr pino inoli e lino Il ipo Del contratto vitalizio. Li:;. Delle condizioni richieste per la validità del contratto vi- ib. talizio. ib, Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contra- enti. 410 Tiroro XIII. Del mandato Della natura, e della forma del mandato. 6, 412 Delle obbligazioni del mandatario.; 413 Delle obbligazioni del mandante. 414 Delle diverse maniere colle quali si estingue il man- dato.: 415 Tiroro XIV. Della fidejussione. Della natura, e del- l’estensione delle fidejussioni. o, Degli effetti della fidejussione.: 419 Dell’ effetto della fidejussione tra il creditore, ed il fide< jussore i(340. Degli effetti della sicurtà tra il debitore, ed il fidejus- sore. 421 Dell’ effetto della sicurtà fra i confidejussori. 422 Dell’ estinzione delle sicurtà.> id. Della sicurtà legale, e della sicurtà giudiziaria. 424 . Tiroro XV. Delle transazioni, ib. Tiroro XVI.. Dell’ arresto personale in materia ci- vile.- 427 Tiroro XVII. Del pegno in genere. 430 Del pegno. ib. Dellanticresi. 433 Trroro XVII. Dei privilegi, e delle ipoteche. Dispo- sizioni generali. 435 Dei privilegi.: ib. Doi privilegi sopra i mobili. 436 Dei privilegi generali sopra i mobili. I Dei privilegi sopra determinati mobili. vige abi Dei privilegi sopra gl’ immobili. 438 Dei privilegi che si estendono sopra i mobili, è sopra gl’immobili.—»—. 440 Dei modi coi quali sì conservano i privilegi. sed Delle ipoteche. i 442 Dell’ ipoteca legale. A 443 498 Dell’ ipoteca giudiziale. 444 Bell’ipoteche convenzionali. De ib, Dei gradi delle ipoteche fra loro, 445 Del modo dell’inscrizione dei privilegi e delle ipoteche. 449 Della cancellazione, e della riduzione delle inscrizioni 452 Dell’efferto de’ privilegi, e delle ola contro i terzi possessori.? i 454 Dell’ estinzione dei privilegi, e dell’ ipoteche, 457 Del modo di render libere le proprietà dai privilegi, e dalle ipoteche. 458 Del modo di rendere libere le ipoteche quando non ssi. sta iscriziorie sui beni del marito e dei tritori. 462 Della pubblicità de’ registri, e della responsabilità de’ con- servatori. 464 Tiroto XIX. Della spropriazione forzate, e della gra- duazione fra i creditori. Della spropriazione for- zata. 466 Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori. 468 Tiroro XX. Della prescrizione. Disposizioni gene- rali. 459 Del possesso.’ 470 Delle cause che impediscono la prescrizione.—— 47 Delle cause che eroina o che sospendono il corso della prescrizione. 472° Delle cause che interr ompono la prescrizione. ib. Delle causc che sospendono il corso della prescrizio- ne, 474 Del tempo necessario per prescrivere. 475 Disposizioni generali. D ib. Della prescrizione di trent anni. 476 Della prescrizione di dieci anni, e di vent’ anni. ib. Bi alcune particolari prescrizioni. 477 Concordato fra Sua Santità Pio VII, e la Repubblica Italiana. 481 Krviaa D gato€ finzione ione,( tasione {e comp E ti, 5 Hi 565 teo di letazion Here a irtesaria tisane, Tiperren dqale. alati m=( bal q dllizion el ie ì per d lino. fi Titcate cre, too x, Ra (tese Xinent Oo Tutti TAVOLA ALFABETICA E RAGIONATA DELLE MATERIE. Aeirerianioni. Non è permesso farne sui registri del» lo stato civile, articolo 42. Abitazione. Principj sull’ esercizio del diritto di abi- tazione, 625, e£ seg. Accessione. Definizione di questo diritto, 546.— Ciò che comprende relativamente al prodotto delle cose, 547.— Esercizio di questo diritto sopra le cose im- mobili, 552.— Regola da osservarsi per le cose mo- bili, 565, ef seg.— L’accessione considerata comé mezzo di acquistare la proprietà de’ beni, 712. «ccettazione. Modi nei quali una successione può essere accettata, 774.— Autorizzazione del marito nccessarià alla moglie per l'accettazione di una suc- cessione, 776.«= Formalità relative allé successio- ni pervenute nei minori; o interdetti, ibid.— Giorno al quale si retrotrae 1’ effetto dell’ accettazione, 777.— Quali atti non sono riputati di accettazione di eredità, 779: Quelli che inducono l’accettazione, 780.— Ca- so nel quale un maggiore può reclamare contro 1’ ac- cettazione di una successione; 783.— Prescrizione della facoltà di accettare, 789.— Dilazione accorda- ta per deliberare, 795.— Accettazione di una doma- zione. fra-vivi, e suo effetto, 932..— Condizioni ri- cercate per la validità dell’ accettazione per un mag- giore, una donna maritata, un minore, un inter- detto o un sordo-muto, 934, et seg.— V. Comunio= ne, Renunzia, Successione, «Accrescimento. Caso nel quale si fa luogo all’ accre- scimento a profitto dei legatarj, 1044. Acque.:I canali che servono a condur le acque sone riputati immobili, 523.— Disposizioni relative alle 42. ca 500 servità prodotte dallo scolo delle acque, 640,.e£ seg. Acquisti. La donna maritata non può farne genza l’aue torizzazione del suo marito, 217.— Come si può escludere dalla divis'one di una successione uno che vi abbia acquistato dritto posteriormente, 841. ‘Adizione. Significato di questo termine annesso a quel- lo di eredità, 779. ‘Adozione. A chi è permessa, 343.— Età avanti la qua- le essa non può aver luogo, 346.— Effetti dell’ ado- _ zione, 347. et seq.— Sue forme, 353. et seq. ‘Adulterio, Causa per la quale il marito può dimanda- re il divorzio, 229.— Il conjuge colpevole not può maritarsi con il suo complice, e la donna adultera può esser condannata alla reclusione, 293.— Caso nel quale l’adulterio può autorizzare a non riconosce» re un figlio, 313.— V. Concubinato, Separazione. Affitto. Differenti specie di affitti, 1711.— Regole co- muni agli affitti delle case, e dei beni rurali, 1714. et seq.— Regole particolari alle locazioni delle ca- se, 1751. et seq.— Durata presunta degli affitti dei mobili e appartamenti mobiliati, 1757, et seg.— Re» gole particolari agli aflitti delle terre, 1763, ef seg. ed agli affitti a soccida, 1804. e£ seg.== V. Soccida, Congedo, Incendio y Indennità y Locatario, Loca- zione, Riparazioni. Affittuario. Obbligazioni di un affittuario di beni ru- rali, 1763. et seg.— In qual caso fl esecuzione per- sonale può essere ordinata contro l’ affittuario, 0 co- lono parziale, 2062.-—— V. Affitto, Indennità, Agenti diplomatici. Atti civili da essi ricevuti 48.— Dispensati dalle funzioni di tatore} 428. Gaprsazione. V. Corporaziore. «Alberi. Distanza da osservarsi per la loro piantazione relativamente alle possessioni vicine, 671.— Comu: nità di quelli piantati nelle siepi comuni, 673. «flienazione. V. Omologazione, Tutela, Vendita. Alimenti. Quelli che i figli, e il padre. e la madre sì debbono reciprocamente, 205, el segi== V. Figli nas turale. i? - iiyione. 1: S Ri stagni retaio volta im razione nari, Si pbarciat bic. Lo tnselio Ristr bre ror Mitndo viciato finali, Me bali, 54 mulizi zione. bia xritore frmo toi, bor ui bipor plto W)} Vette ‘pl adin Ito ha fon Nt) tra di Tu 5010 Alluvione. Sua definizione, ed a chi profittevole, 556 et seg.— Essa non ha luogo rignardo ai laghi, e alli stagni, 558.— Termine durante il quale un pro- prietario può reclamare la porzione del suo canipo svelta improvisaméntè da un fiume o riviera, 559. Alterazione. V. Registri, Stato civile, Alveari. Sono riputati immobili, 524. Ambasciatori. V. Agenti diplomatici,— Amici. Loro assistenza in un divorzio, 286,— In an consiglio di famiglia, 409, e 412. Amministrazione. Può esser nominato un amministira- tore provvisionale al convenuto d’ interdizione, 497. Metodo di amministrazione de’ beni per na erede be- neficiato, 803, e£ seg. i; Animali. Quando sono reputati mobili, o immobili, 522.— Diritto di accessione sopra i parti degli ani- mali, 549.} Aunultazione. Obbligo del locatario in caso di annal- lazione deli’ affitto per sua colpa, 1760. Anticresi. Quale specie di sicurtà porta questo nome, 2072,—- L’anticresi non si stabilisce che mediante scrittura, 2085.— Facoltà che il creditore acquista per mezzo di questo contratto, ibi.— Sue obbliga- zioni, 2086,’ n: Antiparte. Come si fa la dichiarazione chè un dono è | un legato è a titolo di antiparte, 919. Antiparte convenzionale, Come si esercita, 1515. Appalto. Cosa s' intende per questa sorte di locazio- ne, i711: Architetto. Termine dopo il quale gli architetti e gli appaltatori sono liberati dalla garanzia dei lavori fatti © diretti da essi; 2270. i Arresto persenale. Caso in cui ha luogo in materia civi- le, 2059, et seg.— Proibizione fuori di questo caso di pronunziarlo in giudizio, o di stipularlo per atti, 2063.— Persone e somme per le quali non può: es> sere pronunziato, 2064.— Sentenza necessarie per- chè abbia luogo, 2067:— Esecuzione del decreto d’ar- Testo, 2069. 502: Arretrati. Entro qual termine si prescrivono gli‘arre» trati delle rendite, delle pensioni alimentarie, delle locazioni, fitti, ed interessi delle somme prestate, 2337. «Ascendente. Come si dividono le successioni pervenute negli ascendenti, 733.— Ordine di queste successio- ni, 746,.eL seq.#; Assenza. Come vien provveduto all’ amministrazione dei beni delle persone presunte assenti, 112.— Pro- cesso, e giudicato sulla dichiarazione di assenza, 115.— Effetti dell’ assenza relativamente ai beni che l’assente possedeva al giorno del suo allontanamento,. 120;— relativamente a’ diritti eventuali che possono competere all’ assente, 135;— relativamente al ma- trimonio, 139.-— Cura dei figli minori di un padre resosi assente, 141.. «tto. Enunciazioni che sole si possono contenere negli atti dello stato civile, 34, e 35.— Da chi debbona essere sottoscritti, 39.— Loro inscrizione sopra‘i re- gistri, 40.— Qual cosa ne costituisce 1’ autenticità, 1317.— Qual fede è dovuta agli atti antentici; o . alle scrittore private, 1320.— Ricognizione, o im- pugnazione della propria firma in un atto privato, 1323.— Necessità di più originali per la validità del- . Je scritture private, che contengano delle convenzio- ni sinallagmatiche, 1325.— Registro di questi atti, 1328.— Atti di ricognizione, o di conferma, 1337.«ms V. Morte, Divorzio, Stato civile, Matrimonio, Nascita, Registro. “Atto di notorietà. Formalità per supplire per mezzo di quest’ atto a quelo della nascita, in caso di ma- trimonio, 70. et seg. «Atti rispettosi. Quelli che in mancanza del consenso del padre e della madre debbono aver luogo avanti , Il matrimonio dei maggiori; 151. et seg. Aumento. La stima de’ mobili nella divisione di una « successione deve esser fatta senza lasciar luogo ad an- - mento, 828.— Ugualmente. la stima rapporto alla mos bilia, 868.- pu. O lente ne Gjtliani. sato del \iustenza duo pe dr difen Dion bn. Qui ad, pigli Sì ufo d its Lre esse tin con pal dec Cuzione put del tgnata bi Lor Rel ch IS) then Vite Pasino Mi Mt che oli di din 0 060 i t todo Ba} | Azione. Obbligazioni per le quali il forestiero non re- sidente nel regno può essere citàto davanti i tribuna- li italiani, 14.— Lo stesso di un Italiano che ha con- tratto delle obbligazioni in poese straniero; 15— Assistenza di un curatore necessaria al minore eman- eipato' per istituire un’ azione ,sopra beni stabili, o per difendersi contro di essa, 482.— In qual caso le azioni sono riputate mobili; 529.— V. Z'utela. Bagni. Quali sono reputati mobili, 531. Bastardo. V. Figlio naturale. Battelli Sono riputati mobili, 331. Benefizio d' inventario. Metodo di accettazione di una successione, 774.— Caso nel quale questo metodo deve essere impiegato, 782.— Dichiarazione da far- si in conseguenza, 793.— Circostanze che danno luo. | go al decadimento dal bernefizio d’ inventario, 301.—« |. Cauzione da darsi per il valore dei mobili e per quella parte del prezzo degl’ immobili che notì fosse stata guogoali l assegnata ai creditori ipotecarj, 807. |. Beni. Loro distinzione in mobili e immobili, 516.— Quel che s° intende per l’espressione benz mobili, 535.— In qual maniera i particolari dispongano de’ lo ro beni, 537— Amministrazione dei beni che nòn appartevogono a dei particolari, ibid.— A chi appar seq.— Definizione dei beni comunali, 542.+ Di. ritti che possono aversi sopra i beni, 543.— Diversi modi di acquisto e di trasmissione de’ beni. 711, e£ seg.— In qual maniera si può disporre dei prorrj beni a titolo gratuito, 893.— Fino a qual erà il padre, e la madre conservano il godimento dei beni de’ loro figli, 384.-—- V. Cessione di beni, Proprietà. Beni parafernali. Quali beni sono così nominati, 1574. Loro amministrazione, 1576.: a Boschi. Quando i tagli dei boschi debbono considerarsi mobili, 521.— Regole da osservarsi per l’ usufrutro de’ boschi, 590. 4a . Buon costume. Non sî può derogare al buon costuine tengono i beni vacanti, o senza padrone, 539 ef 504 con delle convenzioni contrarie alle leggi che l’inte. ressano, 6.— Tutte le disposizioni fra-vivi 0 testa- mentarie che li sono contrarie sono riputate non scrit- , te, 900. Caccia. V. Pesca. Canali. V. Acque. i Cancelleria; Funzioni dei cancellieri de’ tribunali di pri- ma istanza relativamente ai registri dello stato civile, 43, et seq.;— nei processi delle dimande di divorzio 249,€ 287.5— relativamente alle renunzie di SUCCESe - sione, e alle dichiarazioni di erede con benefizio di inventario, 784, e 793.— Funzioni de’ cancellieri dei tribunali criminali per gli attestati di morte dopo l’ese- cuzione delle sentenze di morte, 83. Caparra. Condizioni sotto le quali può sciogliersi una © promessa di vendita fatta con caparra, 1590. Casa. V. Mobili, Riparazioni» Casa comune. Si affigge alla sua porta un estratto delle pubblicazioni di matrimonio, 64. Casa di correzione. La donna adultera vi è rinchiusa, 298, e 308, vi Casa di sanità. Deliberazione del consiglio di famiglia per rinchiudervi un interdetto, 510. Casa paterna. Solo caso nel quale il figlio possa lasciar- la senza il consenso del padre, 374. Li Cattiva condotta. Modo di reprimere quella di un fi- glio di famiglia, 376, e 468.— La cattiva condotta notoria è un motivo di esclusione dalla tutela, 444. Cattivi trattamenti. I cattivi trattamenti, gli eccessi, sevizie, o ingiurie gravi possono dar luego a una do- manda di divorzio, 231.— Maniera di procedere nella domanda di divorzio per questa causa, 259. Caducità. Titolo con cui i beni acquistati da un con- dannato a una pena che porta la morte civile appar- tengono alla mazione, 33.— Quella dei testamenti; 1039, et seg.— Caducità delle donazioni in favore del matrimonio, 1088, et seg. . Caso fortuito. L’ immobile dato, e che è perito per «caso fortuito, non è soggetto a collazione, 855. Ì phrazion ponio, 1 di cel Kero, 17 bt NEC8SS b- ferie heart] tmonio, filato. duone; È tazione i dali fine dî indebito falda [asvone, ile, So gh indone. “ Rigiali tudno, LI ne Tamente indi, A alerale Lcollae Ursione I chi$ i W mig] le dere >[leoto telnte Lalla lado lo p Tinre Tele h May Uinmy] 1 ‘Colono parziale. V. Soccida. 505 Celebrazione. Pubblicità richiesta per quella del matri. monio, 165.— Transcrizione dopo il ritorno dell’at- to di celebrazione di un matrimonio contratto in paese estero, 170.-— Presentazione dell’ atto di celebrazio- ne necessaria per reclamare il titolo di conjuge, 194. — Inscrizione su’ registri dello stato civile del processo che avrà legalmente provata la celebrazione d’ un ma- trimonio, 198. i Celibato. V. Adozione. Cessione. La cessione dei diritti ereditarj produce 1’ ac-- cettazione della successione, 780.-— Quella dei credi- ti, ed altri diritti incorporali, 1689. Cessione di beni. Caso nel quale ha luogo per parte di un debitore, 1265.+— Sua distinzione in volontaria e giudiciaria, 1266.— Fffetto di questo due specie di cessione, 1267, et seq. V. Debito. Chiatte. Sono riputate mobili, 531. Chirurghi. V. Medici, Ufficiali di sanità. Citazione. La prescrizione è interrotta da una citazione _ in giudizio, 2249. Cittadino. Came sì acquista e si conserva questa qua. lità, 7.—.V. Italiano. Clausula penale. In che consiste, e suo effetto relati- vamente alle obbligazioni, 1226. Coeredì. N. Eredi,© vi Ù Collaterale. Come si dividono le successioni devolute ai collaterali, 733. Collazione. Quella che sono tenuti a fare i coeredì, 829, 845.—— Doni.e legati non soggetti a collazione, 847.— A chi sono dovute le collazioni,;e come si fanno, 857.—. Deve darsi credito al donatario delle spese per miglioramenti e conservazioni, 861.— è tenuto alle deteriorazioni provenienti da sua colpa. 863.— Metodo di collazione rapporto ad un immobile, ec- cedente la porzione disponibile, 866.-- Come si fa la collazione dei mobili, 868.: Îi Colombaja. V. Piccioni, Commercio, Uno stabilimento di commercio in paese 506 straniero(non può far perdere la qualità d' Italiano, ius 150 19,— Caso nél‘quale la moglie è reputata esercitar patio pubblicamente la mercatura, e in cui può obbligarsi iui e 00 senza l'autorizzazione del marito, 220.— Il minore nl 000/ ‘emancipato ch’ esercità un traffico è considerato mag-|M megi giore. per i fatti relativi ad esso, 487.— V. Iute- stilo ul sressti. qusi si m Comodato, Denominazione dell’ imprestito a uso, 1875.: al di sep fnezione. Compensazione. Fra quali persone, e in qual maniera sì opera, 1289.— Fra quali debiti può aver luogo, goeal ti 1290,— Da chi la compensazione può, 0 non può 3,185, essere opposta, 1294.— Non può pregiudicare ai di. h pr pa ritti di un terzo, 1293.— L’ ineguagl'anza delle quote nall'ista ereditarie in matura sì compensa 0 in rendite o in arcedere, denaro, 833.— Stipulazione di questa diritto a fa- ndela di vore del donante, e suoi effetti, 951,—[irdonazio Comunione. Facotà che essa dà a uno dei conjugi re- poni. Q Jativamente ai beni dell’ altro, in: caso di assenza o fimbmute di presunta morte, 124.— La moglie esercente pub- damudare blica mercatura obbliga il suo marito relativamente—{ilma. al suo commercio, se vi è comunione fra essi, 220.[= Quel che costituisce la comunione legale, 1400.—. Mitra( Di che si compone l’altivo della comunione, m4or,—[li-Di Fassivo della comunione; ed azioni che ne risultano[prat] g contro di essa, 1409.— Amministrazione della co-|nhgia munione, ed effetto degli atti dell'uno o dell’ altro|lditora conjuge relativamente alla socierà conjugale, 1421.——|mubdi Dissotuzicne delia comunione e alcune delle sue con- de rend seguenze, 1441.— Accettazione dalla comunione, e ta, Dir renunzia che può esservi fatta, 1493.— Reparto dizioni dell’‘attivo’ della comunione, 1468.— Contribuzione’|agiea ai debiti della comnnione, 1482.— Renunzia alla co-[tm munione, e suoi effetti, 1492.— Disposizioni rela-. Jam ‘tive alla comunione legale, allorchè yi sono dei figli tino di un precedente matrimonio, 1496.— Comunione| Casale « sonvenzionale, e convenzioni che possono modificare,|... _ o anche escludere la comunione legale, 1437.—-C0-[tut munione ridotta agli acquisti, 1493.— Clhuusula che lim n. esclude dalla comunione il mobilitare in tutto, 0 ino cc la| parte, 1500.— Clausula di mobilizzazione, 1505,— ALLE Separazione dei debiti, 1510.— Facoltà di riprendere Wi f=. liberi e senza pesi gli effetti conferiti, 1514.— Clau+ “la. sule con le quali si assegna a ciascun degli sposi delle uo fi, parti ineguali mella comunione, 1520.— Comunione “l|‘a titolo universale, 1526.— Clausula portante che gli sposi si maritano senza comunione, 1430.— Clau- Seung sula di separazione di beni, 1536.— V. Assenza, Beni. + Quae) Concezione. Quella di una donna maritata prima di giun- gere all’ età richiesta impedisce la nullità dell’ unio- ne, 185.— Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito, 312.— Chi non era concepi- to all’ istante dell’ apertura della successione non‘può succedere, 725.— Basta essere concepito al momen- to della donazione per esser capace di ricevere per atto di donazione fra-vivi, 906, Concimi. Quando sieno riputati immobili, 524, Concubinato. Caso che può dar luogo alla moglie di dimandare il divorzio, 250. Condanna. Quali condanne producono la morte civile, 22.— Effetto delle condanne in contumacia, 27.— Maniera di provare la morte dei condannati a morte, £3.— Dissoluzione del matrimonio per una condanna portante. la morte civile, 227.«— Quella di uno dei conjugi a una pena infamante è per l’altro una causa di divorzio, 232.+ Maniera di procedere in un di- vorzio dimandato per questa causa, 261.— Condanne che rendono inabile alla tutela, 443.— V. Contuma= cia, Diritto, Morte civile. x Condizioni. Quelle che sono impossibili, o contrarie alle leggi. e alla morale, riputate come non scritte, 900, e 1172.— Effetto delle condizioni che dipendono da un avvenimento incerto, 1040.— Quelle che si ri- cercano per la validità delle convenzioni, 1108.— Ciausule che rendono un’ obbligazione condizionale, 1168,-— Distinzione delle condizioni in casuali, po+ testative, e miste, 1269, e& seg.— Quando la con- dizione è reputata compita ,, 1177.-- Condizione sea 43 508 spensiva, 1181.— Condizione resolutoria 1183.V. Ter- mine. Confinazione. Quella che si fa fra i proprietarj confi- nanti, 646.;| Confusione. Quando ha luogo la confusione dei diritti, e a chi essa giova, 1300; e£ seq. Congedo. Dilazione per il congedo in caso di affitti fatti senza scrittura, 1736.-- Non è necessario alla scadenza dell’affitto per scrittura, 1737. Conigli, Quando quelli delle cove sono riputati immo- bili, 524.— A chi appartengono i conigli che passano in un’ altra conigliera, 564. dai; Conjuge. Niuno può reclamare il titolo di conjuge, senza presentare l’atto di celebrazione del matrimonio, 194.— Diritti e doveri rispettivi dei conjugi, 212, el seg. Consegna. Effetto della consegna o deposito in seguito dell’offerte reali, 1257.-- Condizione necessaria per la sua validità, 1259.-- V. Arresto personale, Offerte reali, 2 Dei; Consenso, Sua necessità per il matrimonio per parte dei contraenti, 346;— e di quello dei parenti fino alla maggior età, 140. Condizioni che rendono il consenso mutuo e perseverante dei conjugi una causa perentoria di divorzio, 233.— Procedura per farlo pronunzia- re, 279,— Il consenso delle parti rende perfetta una donazione accettata, 938.-- È una condizione ricer= cata per la validità di una convenzione, 1108. Conservatore delle ipoteche. Sue funzioni, 2150.— Sua respansabilità, e pubblicità de’ suoi registri, 2196. Consiglio di famiglia. Sua convocazione per decidere se la tutela deve essere conservata a una madre che si rimarita, 395.-— Deliberazione che deve prendere per autorizzare gl impieghi delle rendite, gl’imprestiti, le vendite, le accettazioni delle successioni, donazioni ec, 454, et seg.— V. Surrogato tutore, Tutela. Consulente alla tutela. Metodo di sua nominazione, 392. e V. Tutela. di i Consulente giudiziario. Quello che è nominato ai pro dighi, 518.-— V. Interdizione. > fi Red Qello chi di qusessione stalli ale gif patto+ S put in sin matri,| ga titolo uno Inca pa ir dei ce Dyosito, filone sotto di ta, che è ito di x pesto ili== La qul ques dato di Lo cadu Lit reduc tigi pe limonio, Ronja % 1099, quli 6 gu * Facoltà Weil; timoniali Ùrete LA 1355 Rlravven Hai de Mro.dic II= kmo | 509 BY Conto. Rendimento de’ conti della tutela, 469, e 480.-- n ai Quello che|’ erede beneficiato è tenuto a rendere; o i 803.— Simile obbligazione per un curatore ad una i successione vacante, 813.— V. Divisione, Spese. ‘neh Contratti aleatorj. Loro definizione, e loro divisione, 1964.—- V. Gioco, Vitalizio. > tato di Contratto. Sua definizione, 1101.«= Divisione dei con- Wet tratti in sinallagmatici, bilaterali, unilaterali, e com- pei mutativi, 1102, et seg.— Contratto di beneficenza, ULI ed a titolo oneroso, 1015, e£ seg.— Quali persore Slide sono incapaci di contrattare, 1124.-- Oggetto, e ma- Î| teria dei contgatti, 112€.— Loro cause, 1131,—— V. Det Deposito, Locazione, Obbligazione, Società, Iran- Tonini, sazione.; (on| Contratto di assicurazione. Specie di contratto aleato-. cine; rio, che è regolato dalle leggi marittime, 1946. il tesa j Contratto di Matrimonio, Donazioni che possono farsi i UNI con questo contratto agli sposi, e ai figli da nascere, i id 1081,—- Loro irrevocabilità, 1083,— Condizioni con le i mmin er quali queste donazioni possono esser fatte, 1084.— Il i caremi be difetto di accettazione non le rende nulle, 1087.-- lonoleaf: Loro caducità se il matrimonio non si effettua, 1088,—- ns pel! Loro reducibilità, 1090.— Disposizioni permesse fra îclo pref! conjugi per contratto di matrimonio o durante il ma-& Li pi trimonio, 1091.— Revocabilità delle donazioni fatte i dizioni fra i conjugi, 1096.-- Donazioni indirette non permess‘i Sr, im{1 se, 1099.- Principj generali su le stipulazioni delle ni it quali è suscettibile il contratto di matrimonio, 1587.(REL Sai— Facoltà della scelta fra il regime della comunio-(TT i pr ne, e il regime dotale, 1391.— Le convenzioni ma- Lit) muli trimoniali redaite avanti il matrimonio non. possono a pre ricevere alcun combiamento dopo la sua celebrazio-| Srinpi e, 1395.— V. Comunione. Fo i Cui. Pene per le contravvenzioni degli uf- i lui Siciali dello stato. civile, 501.(2A|: Ze cnin Contro-dichiarazioni. Fra chi hanno il loro effetto, di 1 i 1321.-- Non si. possono opporre ai terzi quelle che{i fu: hanno luogo per i eontraiti di matrimonio, e devono| L\ essere annesse alle copie autentiche di prima edizio- ne, e alle ulteriori. 1397. cb Contumacia. Morte civile che s' incorre per uua con- da: nia in contumacia, 28.— Effetto che produce la presentazione volontaria dell’accusato nei cinque an- ni, 29.— Effetto del giudizio di assoluzione, 30;— della morte del. condannato in contumacia, 31.— V. ‘ Prescrizione. Contutore. Il marito di una donna conservata tutrice diviene contutore, 396. Convenzione. I particolari non possono fare convenzioni contrarie all’ ordine pubblico, 6.— Gondizioni essen- ziali per la validità delle convenzioni, 1:08.— Azione ‘in rescissione alla quale danno luogo le convenzioni. stipulate per errore, violenza o dolo, 1217.— In- trerpretazione delle convenzioni, 1156.— Effetto delle convenzioni riguardo ai terzi, 1765— V. Obbliga- zione. Copie. Fede che meritano quelle dei documenti, 1335. Corporazione. L’ aggregazione a una corporazione stra- miera che esige distinzioni di nascita fa perdere la qualità d’ Italiano, 17. Correzione. V. Patria potestà. Cose. Principj sul diritto di accessione relativamente alle cose immobili, 552.— Regole sopra le cose mobili considerate relativamente aHa forma, all’umione e all’im- piego della materia, 565.— Quelle delle quali l’uso è comune, 714.— Cose di cui non sì presenta il padro- ne, 717» ù Costruzione. Distanze e opere intermedie richieste in al- cune costruzioni, 674.— V. Piantazioni, Proprietà, Suolo. i Creditori. Essi possono dimandare la riunione di un con- siglio di famiglia per la nomina di un tutore a‘un fi- glio minore restato senza padre nè madre, 106.— Pos- sono farsi autorizzare in giudizio a accettare una suc= sessione alla quale il loro debitore abbia rinuuziato, 788.—- Sicurtà che hanno diritto di esigere dall’ erede beneficiato che abbia fatto vendere dei mobili o im ! i (ubi pro! illa dist {guisizio i ilacone quccessioni: qua divisié go domtanà Tgat fal Cmpenso| pro di cr Sdidariet kn, Il mai, 162 tllterale valore, N i morto. Tn curato: ab del sur dfamigli dimento di timore a feciale pi ji-I toni la taltre al ARAN Dini, V. Dinni ed; di altera tie, 52 tenza ch mt, 6; ninio 19}- | tare Cntint jus Ttasou | DÈ pDI Ù P pimg mobili provenimenti dalla successione, 807.— Regola i | della distribuzione del prezzo delle vendite, 808.-+ Iptm Requisizione per l’ apposizione dei sigilli, 819.— La n di, ti collazione non è dovuta a favore del creditore di uva(19 Dati ny, i successione, 837.— I creditori possono intervenire in} Qt,}; una divisione, 888.— Quelli di un defunto non posso- Data. no domandare la riduzione dei doni, e legati, 921.— È I legati fatti a un creditore ron si considerano come tem, compenso del suo credito, 1023.— Cessione e tras. porto di credito, 1689, eé seq. V. Ipoteche, Privilegj, Ott tm| Solidarietà s Trascrizione. en, Cugino. Il matrimonio non è proibito fra’ cugini ger- 108 mani, 162.— Essi sono al quarto grado della linea De ne collaterale, 738. i cit,© Curatore. Ne viene nominato uno speciale al condanna- 1-Iy to, morto civilmente, per procedere in giudizio, 25.— kE Un curatore rion può formare, opposizione al matrimo- DI nio del suo pupillo senza l'autorizzazione del consiglio Sino|, di famiglia, 175.— Assistenza di un curatore al ren» brorzio: È dimento di conto della tutela, 480.— Funzioni di un a pù curatore a una successione vacante, 813.— Curatore speciale per un sordo-muto che non sappia scrivere, 935.— I curatori sono tenuti a far trascrivere le do- ; nazioni fatte a dei minori, 940. Curatore al ventre.In qual caso deve essere nominato, 393. î Cure, V. Soccorso. Danni, V. Responsabilità. Danni ed interessi. Sono dovuti dalle persone colpevoli di alterazione o di falsità nei registri dello stato ci- Lui vile, 52;— dall'ufficiale che celebri un matrimonio, i id senza che gli sia presentato l’atto che toglie l’ opposizio- i SUE ne, 68;— da quelli che si oppongono a un matri- i . monio qualora venga rigettata la loro opposizione, 179;— dal surrogato, tutore qnando manchi di pro- i vocare la nomina di un tutore, 424;— da un tutore Î convinto di cattiva amministrazione, 450;—-dal con- juge superstite, o dall’ amministrazione del demanio che su trascuri di adempire le formalità prescritte per Ja suc- il Menli| cessioni ad essi devolute, 772.— Danni e interessi che * resultano dall’ inadempimento di una obbligazione se. 1147. Prg si devono mettere in cifre le date degli atti dello stato civile, 42.— Necessità del registro per dare validità contro i terzi agli atti sottoscritti privatamen- te, 1328. o Debiti. Maniera con la quale gli usnfruttuarj partico= \ lari, universali o a titolo universale devono contri- buire al pagamento de’ debiti, 612.— Fino a qual concorrenza è tenuto un erede beneficiato, 802— Proporzione nella quale i coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti, e carichi della successio- ne, 870.— Obbligazione personale per la lor parte virile, e ipotecariamente per l’intero, 873.— Qual sorte di gregresso ha diritto di esercitare il coerede che ha pagato al di là della sua parte del debito comu- ne. 875.— Repartizione, in caso di insolvibilità di un coerede o successore a titolo universale, della sua tangente in un debito ipotecario, 876.— Diritto di dimandare la separazione del patrimonio del defunto, e dell’erede, 878.— Cessazione e prescrizione di que- sto diritto, 879.— In che forma un legatario uni- versale è tenuto ai debiti e carichi della successione, 1009.— Cosa abbia luogo per i debiti a riguardo del legatario a titolo universale, 1012,— e del legatario. a titolo particolare, 1024.— V. Compensazione, Co- munione, Remissione. i Debitori, V. Creditori, Debiti, Solidarietà. Delitti. Quelli che danno luogo alla revoca delle de- nazioni fra vivi, 955.— Riparazioni alle quali dan- no luogo i delitti, e quasi delitti, 1382.— Quali per- sone ne incorrano la responsabilià, 1384. Demanio. Quali beni sieno considerati come dipendenti dal demanio pubblico, 538 jet seg. Demenza. Causa di‘opposizione al matrimonio, 174.— V. Interdizione. i Denaro. In qual maniera se ne fa la collazione iu una sucsessione, 869. fit. 1915, i depost di succes ibiarazi sila, LA bla, G Tana( Med liti lidia Benda diÉ, Spa, lame 1 Wet te e, pai Ato| tap Tir Leni di Ng| Path, Pia; Aron usi| Tung| JN bia lun 515 Deposito. Regole sui depositi necessarj che hannno luo- go nei casi di incendio, rovina, tumnlto 0 naufragio, 1348.— Sua definizione, e sua divisione in due spe- cie. 1915, e£ seg.— Natura ed essenza del contratto di deposito, 1917.— Deposito volontario, 1921.— Ob. bligazioni del depositario, 1937.— Obbligazioni del deponente, 1947.— Deposito necessario ,. 1949.— L'esecuzione personale ha luogo per quest'ultimo de- posito, 2060. Destituzione, V. Tutela. Detenuti, V. Morte. Detenzione. Mezzo di correzione che il padre può eser- citare sopra i suoi figli, 366.— Condizioni affinchè/ questo diritto possa essere esercitato dalla madre, 331. — Ricorso del figlio al tribunale, 382. Deterioramenti. Quelli ai quali il donatario è tenuto relativamente alla collazione dell'oggetto dato, 863.— Il conduttore è risponsabile di quelli che succedono durante la locazione, 1732. Devoluzione. Solo caso nel quale si fa una devoluzione di successione da una linea all’ altra, 783. Dichiarazione, V. Assenza, Domicilio, Figli, Na- scita. ‘Dimora, V. Domicilio. Diritto. Godimento dei diritti civili, 7, et seg.— Pri- vazione di essi per la perdita della qualità d’Italiano, 173— in conseguenza di condanne giudiciali, 22.— I diritti eventuali non possono alienarsi, 791.— V. Italiano s Straniero, Successione. i Discendenti. Ordine delle successioni ad essi deferite, 745. Dispense. Quelle che il governo può accordare per con- trarre matrimonio avanti l’età stabilita, 143.— per una seconda pubblicezione, 169.— Funzioni pubbli- che, e altre cause che dispensano dalla tutela, 427. Disponibilità. Per disporre de’ proprj beni bisogna esser sano di mente, 901°— Ogni persona non dichiarata incapace dalla legge può dare e ricevere, 902.— Il minore non può disporre avanti sedici anni, 903.— 314; Disposizioni rimuneratorie eccettuate dalla proibizion di dare o far legati durante la malata ai medici ec. gog:— Forinalità per le disposizioni iu favore degli ospizj e dei poveri, 910.— Nullità delle disposizioni in favore di un incapace, g11.— Porzione di beni disponibile a titolo di liberalità, 913. Distinzioni di nascita, V. Corporazione. Distribuzione, V. Ordine. Divisibilità. Principj sulla divisibilità o indivisibilità delle obbligazioni, 1217.—. Effetti dell’obbligazione divisibile, 1220;— e dell’ obbligazione indivisibile, 1222. Divisione. Rappresentanza degli assenti nelle divisioni che gl’ interessano, 113.— La divisione può essere sempre richiesta, 815.-— L’ azione di divisione può essere esercitata dai tutori formalmente autorizzati a riguardo dei coeredi minori o interdetti, 817.-- Domanda per parte di un marito della divisione dei mobili, o immobili caduti in comunione, 818,-— Ciò che debbono fare i coeredì della moglie per pervenire alla divisio- ne, ibid..— Davanti qual tribunale deve essere pro- mossa l’azioné di divisione, 822.— Maniera di deci dere sulle contestazioni, 823.— Allorchè non vi è opposizione, ciascuno dei coeredi può domandare la sua parte in natura dei mobili e immobili, 826.— Ven- dita per incanto; 827.— Conto da rendersi dai condi- videnti; 823.— Collazione, 829.— Caso nel qualela divisione deve esser fatta giudizialmente, 838.— I creditori di un condividente hanno diritto di interve- nire a loro spese in una divisione non consumata, 722.— Effetti della divisione e garanzia delle quote, 883.— In qual caso la rescissione ha luogo in materia di divisione, 887.—V. Collazione, Comunione; Quote. Divorzio. Cause per le quali può essere dimandato, 230. et seq.,+ Forma del divorzio per cause determinate, 234.— Termine durante il quale il conjuge che ha ot». tenuto una sentenza autorizzadte il divorzio, è tenuto di farla pubblicare dall’ ufficiale dello stato civile; 264.— Misure proyisorie alle quali può dar luogo la fondi di. * fi d'inem iterminate (menso, 2 | senten jrorzio, 2 sto Pi pparazio! i. Quell lrlo rimue ipa SUOCeS da lui imp dun dolo telksione lio produ mala, I Don sono pot ana piiche lo t,13, basici, palio. crt, 102 tn, 103 ID lmporar} Mita del tnletto, Hitalme dlo per iuzione tettizion Difinizio dano se Tentees W,=1 Furini dipud donati i dim tipa IU lume I pia Fata n «han idonee] nb ridiof di.| dite] pu comi STILI fpie) rione ggrnanli] 5 det: ped! SL fi gind usi - 515 dimanda di divorzio per cause determinate, 267.— Mo- tivi d’inammissibilità dell’azione di divorzio percanse determinate, 272.— Forma del divorzio per reciproco consenso, 275.— Termine per farlo pubblicare, dopo la sentenza che}V ha autorizzato, 294.— Effetti del divorzio, 295.— Termine dopo il quale la separazione di corpo può essere convertita in divorzio, 310.— Y. Separazione. i Dolo. Quello che ha luogo per parte di un tutore può farlo rimuovere dalla tutela, 421.— L’ accettazione di una successione, per parte di un maggiore può essere da lui impugnata quando|’ abbia fatta in conseguenz: di un dolo particolare verso di lui, 783.— Da luogo alla rescissione in materia di divisione, 887.— In qual caso produce la nullità di una convenzione, 1116. Domestici. Domicilio dei domestici maggiori, 109— Non sono ricusabili in questa qualità come testimonj sopra una dimanda in causa di divorzio, 251.— Lle> gati che lor son fatti non sono in compenso de’ loro sa- lar}, 1213,— Regole sopra la locazione delle opere dei domestici, 1780. Domicilio. Sua fissazione quanto all’esercizio de’ diritti civili, 102,— Come si opera il cambiamento di domi-. cilio, 103.— Dichiarazione da farsi alla municipalità, 104.— Domicilio dei cittadini nei pubblici impieghi, temporarj o a vita, 106:— Domicilio della donna ma- vitata, del minoye non emancipato, e del maggiore in- terdetto, 180;— de’ maggiori che servono o lavorano abitualmente a casa altrui, 109.— Elezione del domi- cilio per l'esecuzione degli atti, V. Successione. Donazione. Formalità da osservarsi dal tutore per l’ac- cettazione di una donazione fatta a un minore, 463.— Definizione della donazione tra vivi, 894.— Non si può donare senza esser sano di mente, go1.— Autorizzazio- ne necessaria alla donna maritata per donare fra vivi, 905.— Il figlio concepito al momento della donazione fra vivi può riceverla, 906.— Di qual porzione di benî si può disporre per donazione, 913..— Riduzione delle donazioni, 920.+— Forma delle donazioni fra-vivi, 516 931.— Descrizione e stima necessaria per la validità di una donazione di effetti mobiliari, 945.-- Facoltà che ha il donante di disporre del godimento, o dell’ usu- frutto de’ beni da esso donati, 949.-— Stipulazione della riversibilità degli effetti dati, 951.— Caso di revocabilità delle donazioni fra-vivi, 953, ef seg.— Quali prescrizioni possono essere opposte alla revoca ) per sopravvenienza di figli, 866.— Regole sopra le do- nazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, e ai figli da nascere, 1082;— e Sopra le disposizioni fra conjugi sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio, 1091. Doni e legati. I primi possono essere ritenuti, e gli altri reclamati. dall’ erede rinunziarido ad una successione fino alla concortenza della porzione disponibile, 845. V. Collazione.; Donna. Una Italiana che sposa uno straniero seguita la condizione del marito, 19.— V. Commercio, Divor- zio, Testamento.; Dote. Quella della figlia di un interdetto è regolata dal consiglio di famiglia, 311.— Principj sopra la costi- tuzione di dote, 1542.— Diritti del marito sul fon- do dotale, 1549.— Inalienabilità del fondo doiaie, 1545.— Restituzione della dote, 1564.— V. Beni parafernali, Regime.” ccesso. Causa per domandare il divorzio, 231. Edifizj. In qual caso sono reputati mobili, 631. Edrcazione. In caso di‘assenza del marito, la moglie esercita i di lui diritti sopra i loro figli minori; 141.— A chi debbano affidarsi i figli dei conjugi divisi per divorzio, 302.— Le cure per il mantenimento e Veda- cazione di un figlio sono considerate come una delle prove del possesso di stato, 321.— Le spese di man- tenimento, educazione, abbigliamento non sono sog” gette a collazione nelle successioni, 852, Effetti mobili. In qual caso siano reputati immobili, 524.— Significato particolare dell’ espressione. effeiti mobili, 535. V. Mobili, È ffetto. La legge non ha effetto retroattivo,» sane di di uipazio ito col mat are non MO pierrenzior zione deli pì,— Assi bi conto di casa di pn br ol'impre bligazioni x01n cui] fe, KB5, la) Ntoft ema maggiore, irale, Da a minore, Re le sue Mato, 10 Wi, Quelli filza fa soi ben Simona ttartosi Raltmo| Kessione , Success Ue. in Erone, lione, Cuori UU) più Ere scel bl mariti dti, til fi io figione di )ì Sip | Efigie. EMetto delle condanne eseguite in effigie, 27. Elezione di domicilio. V. Domicilio fmancipazione. Il minore è emancipato di pieno di- ritto col matrimonio, 476.— Età alla quale il mi- nore non maritato può essere emancipato, 477.— Intervenzione del consiglio di famiglia per Vemanci- pazione del minore.restato senza padre nè madre, 478.— Assistenza del medesimo consiglio all’ esame del conto di tutela, 480,— Caso nel quale 1’ assi- stenza di un curatore è necessaria, 482,— Formalità per gl’imprestiti e le vendite, 483.— Riduzione delle obbligazioni sottoscritte dal minore emancipato, 484.— Caso in cui può privarsi del beneficio dell’emancipazio- ne, 485.— Rientra allora sotto la tutela, 486.— Il minore emancipato che esercita. un trafico è reputa» to maggiore, 437. Entrate. Da chi si determina l’impiego di quelle di un minore, 454.— Il minore emancipato può rice- vere le sue, 481.-- Impiego dell’entrate di un in- terdetto, 510.— V. Assenza, Eredi. Quelli di un assente possono in virtù di una sentenza farsi immettere nel possesso provisionale de’ suoi beni, 120.— Per qual lasso di tempo si estinguono le azioni di domanda di eredità relativa- menté ai beni di un assente, 137.— Gli eredi le- gittimi sono autorizzati di pieno diritto all’ imme- diato possesso della successione del defunto, 724.— I figli naturali non sono eredi, 756.— Facoltà di dichiararsi erede beneficiato, 793,— Effetti che ne risultano, 802.— Amministrazione dei beni della successione, 803.— V. Benefizio d’inventario, Debi- ti, Successione. Errore. in qual caso produca la nullità di una cons venzione, 1110. Esclusione, V. Tutela,(4 Esecutori Testamentarj, Il testaiore può nominarne uno 0 più, 1025.— Quali persone non possono es- sere scelte per questo incarico, 1028.— Consenso del marito o autorizzazione giudiciaria senza della quae 618 le una donna maritata non può accettare l’ esecuzione testamentaria, 1029.— Obblighi degli esecutori te- stàmentarj, 1031.— A carico di chi sono le spese di esecuzione testamentaria) 1034. sl ‘Esecuzione di sentenza. Documenti che i cancellieri criminali devon trasmettere dopo l esecuzione di una sentenza portante la pena di morte, 83. Esecuzione, V. Tutela, i Esperimenti, Quelli che hanno luogo in materia di di- vorzio, 259. i; Esposti. Obbligazioni di ciascuna persona che ritro- vasse un figlio recentemente nato, Sè.— Formalità da osservarsi, ibid., i Espulsione, V. Indennità. Estratti, V, Registri, Età, V. Adozione, Dispense, Stato civile, Matri. MONLO+ Evizione s V. Vendita. è Falsità ,,V. Registro» Stato civile. i | Famiglia, V. Adozione, Consiglio di famiglia, fi. liazione, Paternità, Patria potestà. Fideicommissi, V. Sostituzioni. Fidejussione. Sua natura, e suoi limiti, 2011.— EF ‘—. fetto della fidejussione Fra il creditore ed il fidejussore, 2021,— Fra il fidejussore e il debitore, 2028.— Fra. i confidejussori, 2033.— Sua estensione, 2034.— Sicurtà legale e sicurtà giudiciaria, 2040. Figli. Atti che fanno prova della loro nascita, 57. Obbligazioni reciproche dei figli, e dei genitori 203, et seg.— A chi è affidata la cura dei figli durante . l’ istanza di divorzio, 267;— e dopo la sentenza, 302.— Onore e rispetto che i figli devono ai loro genitori, 371: V. Adozione, Assenza, Beni, Detenzione,. Filiazione, Negazione, Paternità, Patria pote. stà, Stato, Tutela, Tutela officiosa. Figli adulterini. Semplici alimenti accordati ai figli adul- terini, ed incestuosi, 726. Figli natural®. In qual maniera possono essere legit timati, 331.— Come abbia luogo il loro riconosci- ino, 33 85= Lo gino sì — Casione de iii natu i donazi( che loro et asseg sm eg1 fine pers ltuzione Rene form ul tradi E tam Seti]. My Landi| LOTTA 1 LE | una veleni i 519 merto, 334.— Per quali figli non sia permesso', 335.— Loro diritti su i beni de’ loro genitori quan. do sieno stati legalmente riconosciuti, 756.— Suc- cessione dei figli naturali morti senza posterità, 765.— I figli naturali non possono ricevere cosa‘alcuna né per donazione fra i vivi nè per testamento oltre quel- lo che loro è accordato dalla legge, 908.— V. Le- gittimazione. Filiazione. Come si prova la filiazione dei figli legitti- mi, 319.— V. Figli naturali, Paternità, Stato. Finestre. Quelle che il proprietario di un muro' non comune po aprire con inferriate o invetriate fisse, 676. V. Lucì. Fiume, V. Demanio pubblico. Fondi. 1 fondi di terra sono immobili, 518.— Gli 0g- getti assegnati per il servizio’ e coltivazione di essi lo sono egualmente per destinazione, 524.— Esecu- zione personale per rifiuto di rilasciare uni fondo, la restituzione del quale è stata ordinata per sentenza, 2061.— V. Servitù. Fosse. Quelle tra due fondi sono reputate comuni, 666.— Quali sono i segni che le fosse non sono co- muni, 667.— Mantenimento delle fosse comuni a spese comuni, 669. Fratello. Proibizione del matrimonio tra fratello e so- sella, 162.— In qual caso essi possono reciproca- mente formare apposizione al lor matrimonio, 174.— Qual grado essi formano, 738.— La rappresentazio- ne è ammessa in favore dei figli, o discendenti de’fra- telli, o sorelle del defunto, 742,— In qual caso essi succedano per teste, o. per stirpi, 743.— Divisione dell'eredità fra’ fratelli, e sorelle di differenti letti, 752.— In caso di premorienza del padre, e madre di un figlio naturale, i beni che questo aveva rice- vuti passano ai‘fratelli, e sorelle legittime, 766.= Disposizioni permesse in favore dei figli dei fratelli, o sorelle del testatore, 1049. Fraude, V. Dole. 44 -—re—— 520 Frutti. Quando sono riputati mobili, o immobili, 520,— Diritto di accessione sopra i frutti delle ter- re, e i frutti civili, 447.— Rimborso delle spese di lavori ec. fatte dai terzi, 548— Caso nel quale il semplice possessore può appropriarsi i frutti, 549.—- Definizione dei frutti naturali, industriali e civili, 583.— Regole sulla proprietà de’ diversi frutti, 585,-- Esercizio del diritto di uso relativamente ai frutti, 630.— Da qual giorno sono dovuti i frutti delle cose soggette alla collazione, 856. i Funzionarj pubblici. Fissazione del loro domicilio 106,— Quali siano dispensati dalla tutela, 427. Furore, V. Interdizione. P Garanzia. Quella delle quote. nella divisione, 884.-- Garanzia della solvibilità del debitore di una rendita avanti la divisione consumata, 886.— V. Rendita. Genealogia. Regole per stabilirla in materia di suc- cessioni, 735, e£ seg.* Generi. Essi devono gli alimenti ai loro suoceri, e suocere, 206. ‘Gioco. La legge non accorda alcuna azione per un de- bito di gioco, 0 per il pagamento. di una scommos., sa, 1975.— Eccezione in favore dei giochi di de strezza, e di esercizio di corpo, 1906. Giornate, V. Operai. Giudici. È proibito ai giudici di pronunziare in via di. disposizione generale o di regolamento, 5.— V. Negata Giustizia, Giudice di pace, V. Consiglio di famiglia, Emanci- pazione, Tutela, Sigillo. Giuramento. Effetto del giurameuto decisorio; 1361.-- In qual caso può deferirsi il giuramento: ex officio, 1366.— A: chi può essere deferito in caso di pre scrizione, 2275. Grado. Ciascheduna generazione forma un grado, 735.— I parenti al di là del duodecimo grado non succedono, 755. n, Grani. Quando sono riputati mobili, 520 Gravidanza. Fissazione della sua più corta, e della Hfecillità obi. li d17 finezione Le benefi sione, Hyigo. Q Lipokinza, stili or Libretto: tiri pi LOI ILUTRE Miu nale; 18 bp Lili Tres I. fendi Lipu Ver li fre so lm lipmiss Lad i qu manda Mbit ini À I Une| 86] ident Mi, Hi D° di ti hl lait,: ting | hi in sione, tV QUELLI SULL pun b pioli junzinti| pento, de corto; pito got). Bn CIS) Son sua più lunga durata, 312.— L’essere il marito sta: to consapevole della gravidanza prima del matrimo- nio, gli impedisce di non riconoscere il figlio, 314. Gregge. Obbligazioni dell’ usufruttuatio in caso di per dita totale o parziale del gregge, 616, Imbecillità.V. Interdizione. o Immobili. Tre maniere che costituiscono i beni immo- bili, 517.— Oggetti considerati come immobili per de stinazione, 524.— Formalità che deve osservare l’ere. de beneficiato nella vendita degli immobili di una suc cessione, 805-- V. Divisione, Stima, Vendita. Inipiego. Quello delle rendite di un minore; 455. Impotenza. L’impotenza naturale nen può essere alle gata da un marito per rigettare un figlio, 313. ‘ Amprestito| Deliberazione del consiglio di famiglia ne- cessaria pe? autorizzare un imprestito per parte di un minore, 457,+ Divisione dell’imprestito in due specie; 1874.— Natura del prestito a uso, 1875.— Obbligazioni del comodatario, 1880;-- del como- dante; 1888,— Natura del prestito di consumazione 1892.— Obbligazioni del mutuante, 1898.— Prestito a interesse, 1905.— Prestito a tutto rischio, 1964.— V. Rendita. Imputazione. Per qual specie di pagamenti essa può aver luogo, 1254.— In che maniera l'imputazione deve esser fatta allorché la quietanza non ne esprime alcuna, 1256, i Inammissibilità. Essa ha luogo contro la reclamazione di un‘diritto devoluto ad una persona l’esistenza della quale non è provata, 135;-—— contro una domanda di nullità di matrimonio quando vi è stata coabitazione durante sei mesi, 181.— Non può op- porsi a quello che chiede il divorzio, quando la di lui ‘azione è stata sospesa da una procedura criminale, 235.— In tutte le-azioni di divorzio il tribunale de- ciderà primieramente sopra i motivi di inammissibi- lità, 246.— Inammissibilità che può resultare dal di- fetto di reclamazione del marito contro la legittimità dei figli nati durante il matrimonio, 318,-- I mo- dea tivi di scusa di una tutela devono» esser proposti nell’ istante per essere ammessi, 433.— Caso nel quale ha luogo| inammissibilità contro l’azione di rescissione in materia di divisione, 888.— Ha luogo contro le pre- tese di chi reclama i diritti d’ una persona di cui non provi l’ esistenza, 1 35. Incanti. Sono prescritti per le vendite de’ mobili, e im- alii li di i iminore, 108,© 11037 per quelle dei mobili di una successione beneficiata, 483.— V. Tra-. scrizione. Incapacità. Cause che rendono incapace di succedere, 715. V. Contralto, Tutela. Incendio. Responsabilità dei locatori in caso d'incendio, 1733. ‘Incorporazione. Mezzo di acquistare la proprietà dei beni, 712. Indegnità. Quali persone sono indegne di succedere, 727: Indennità. Caso nel quale il pupillo può reclamarla dal suo tutore officioso, e il mi nore dal suo tutore, 369, e 421.— Indennità dovuta in caso di espulsio- ne dell’affittuario o locatario, 17 Indivisibilità. Effetto dell’ obbl 1022.— V. Divisibilità. Indivisione. Niuno può essere obb divisione, 815.— Ammissione sione contro ogni atto che ha sare l’indivisione fra i coeredì, 44, el seq. igazione indivisibile, ligato a restare nell'in- dell’azione in rescis- per oggetto di far cese 888. Industria. Il padre e madre non hanno il godimento dei prodotti dell’ industria dei figli minori, 387. Infedeltà. Pena di quella del tuto res 444. Infermità. Quelle che dispensano dalla tutela, 434. Informazione, V. Assenza; Divorzio s Interdizione, Testimon]. Ingratitudine. Causa di revocabilità di una donazione fra-vivi, 955;--- non di quelle fatte in favore del matrimonio, 659.-- Causa egualmente di revocabili- tà per un testamento, 1046. Ingiurie. Tempo durante il quale deve essere. intentata la dimanda di revoca di un 1 egato per ingiurie gra È salle mi fimenti lamazione: Frocesso Vi \rolenta, civile dei Rerizione. q di rest quia un zine de de credit Uli— vrrno| di chi so mled'av nale qu uu do Rd Mrettori mal mì i th tom Isitnt pere tif i lrn Tata RAIN i ‘oliva "qui ita pi sà| in hm gr Tapi tlinia| boy pela| SUL dea de| gin li 535 vi alla memoria del testatore, 1047. V. Cattivi trat= tamenti, Anumazione. Formalità che la devono precedere, 77.-- Processo verbale da formarsi in caso di indizio di morte violenta, 81.-- Trasmissione all’ ufficiale dello stato civile dei documenti, 82. n Inscrizione. Quella che nel caso di disposizione col pe- so di restituziono deve esser fatta sopra i beni sog- getti a un privilegio, 1069.— Metodo dell’ inscri- zione de’ privilegi, ed ipoteche, 2146.— Diritto de’ creditori inscritti, 2147.— Nota da presentarsi ni 2143.— Tempo durante il quale le iscrizioni con- servano l’ ipoteca e il privilegio, 2:54.-— A carico di chi sono le spese d’inscrizione, 2155.— Tribu- nale d’ avanti al quale devono essere intentate le azio- ni alle quali possono dar luogo le inscrizioni, 2156.— Radiazione, e riduzione delle inscrizioni, 2157.— V. Conservatore delle ipoteche. Insolvibilità. Effetti dell’ insolvibilità di un coerede, o di un successore a titolo\universale, 876 e 885.— Non vi è luogo a garanzia pet l’insolvibilità del de- bitore di una rendita, quando questa insolvibilità è nata dopo consumata la divisione, 886.— Insolvi- bilità dei gravati di restituzione e dei tutori, 1070. Iuspettoriî alle riviste. Militari per i quali questi inspet- tori, il quartiermastro, o il capitano comandante fan- no le funzioni di ufficiale dello stato civile, 89. Instituzione di eredità. Titolo sotto il quale si può ilisporre per testamento‘, 907.— V. Erede, Successio- nes Testamento. i Institutori. Termine dopo il quale non possono più ri- petere il pagamento delle loro lezioni, 2271. Insufficienza della legge, V. Negata giustizia. interesse. Le azioni o interessi delle compagnie di fi-. nanza o di commercio reputate mobili in faccia degli associati ,4529.— V. Imprestito. ì Interdizione. Formalità prescritte per l’ interdizione de’ maggiori in uno stato abituale d’imbecillità, di 44» dog a É demenza e di furore, 489, e£ seg. Nomina di u pi ap consulente, 499.— Caso nel quale possono essere an- gt nullati gli atti anteriori all’ interdizione, 503.— No- ig$ mina di un tutore, e d’un surrogato tutore dell’in- im Co terdetto, 505.— Amministrazione delle rendite dell’in- ip de terdetto, 510,— Formalità per la revoca dell’ interdi- podiuna re zione, 512.— V. Prodigo. i fil ce Intraprenditore, V. Architetto. Liguri un Inventario. Quello al quale il tutore deve far procedere,= H&M, 451.— Termine accordato a farlo a contare dal- nodi io di l’ apertura della successione, 795.— V. Beneficio di dimene i deb inventario. ie dl Jepat Ipoteche. Trascrizione all’ uffizio del circondario degli at- Gib Liber ti contenenti donazione, ed accettazione di beni su- priva italo scettibili di ipoteche, 939.— In che consiste quesio| Fibbii 0 diritto su gl’immobili, 2113.— Ipoteca legale, 2121. Miky. Ipoteca giudiciaria, 2124.— Ipoteca convenzionale, Rida succes 2124.— Rango dell’ ipoteche fra loro, 2134.— Me- todo di purgare l’ipoteche quando non esiste inscri- Wim= zione sopra i beni de’ mariti, e de’ tutori, 2193.—— tawdiun V. Conservatore delleipoteche, Inscrizione, Privilegi. lino Arrevocabilità, V. Revoca.- 8, Quando le ‘sola. A chi appartengono le isole o isolette, e l’unio-—*lmoalcur ni di terra che si formano nei letti dei fiumi, e ri- viere navigabili, ed inservienti a trasporto, 560.—©‘-lagiall Caso nel quale-per la formazione di una nuova di-‘mzimi) ramazione una proprietà particolare diviene un'isola, filo, Pron 562. i vldazione,( Istruzione, Le spese per tale oggetto non sono? sotto- sm poste a collazione nelle successioni, 852.— Prescri-, zione contro i rinaestri per il prezzo convenuto cor} m essi, 2272... i; i di ta riguar Italiano. Quando un individuo nato nel regno da une ip per straniero può reclamare la qualità di Italiano, 9.— ble di Jl figlio nato da un lialiano in paese straniero è Itu- td dani fatta liano, 10.— In qual maniera i figli il di cui pa- my Ni dre ha perduta la qualità di Italiano icon: ricu- We Sell perarla, ibid.— Circostanze che fanno perdere la| 9 qualita di Italiano, e condizioni da osservarsi dopo solite V Ti "SA, SU qua É SO averla rieuperata, 17:— V. Azione, Cittadiuo, Straniero.' fago, V. Allucione. Latrine. V. Costruzione. Legato, Come deve essere solisfatto dall’ usufruttuatie quello di una rendita vitalizia o pensione alimentaria, 610.— In che consiste il legato universale, 1003.— Il legatario universale è tenuto di domandare il rila» scio de’ beni, 1004.— Caso nel quale ne è in pos- sesso di pieno diritto, 1006.— Sue obbligazioni rela- ‘tivamente ai debiti della successione, 1009.— Defini. zione del legato a titolo universale o particolare, 1010,--- Liberazione da domandarsi dagli eredi dal le- gatario a titolo universale, e maniera con cui è tenuto peri debiti, 1011.— Diritto che dà un legato puro e semplice 1014.— Dimanda di rilascio, ibid.— I de- biti della successione considerati relativamente al le- gatario a titolo particolare, 1024.---Caducità di un legato, 1042.— Accrescimento a profitto dei legatarj nel caso di un legato fatto congiuntamente a più d’ uno, 1044. Leggi. Quando le leggi diventano esecutorie, 1.— Esse non hanno alcun effetto retroattivo, 2.— Estensione» dell’ impero delle leggi italiane secondo la loro natura, 3.— Leggi alle quali non si può derogare per mezzo di convenzioni particolari, 6.— V. Giudice; Negata giustizia, Promulgazione. Legalizzazione. Gli estratti dei registri degli atti dello stato civile sono legalizzati da un giudice 340 Legittimazione. V. Figli naturali. Lesione. Essa non vizia la convenzione che in certi casi, e a riguardo di certe persone, 1118.— Come > G Qual specie di lesione può far attaccare una divisio+ ne di beni fatta dall’ascendente ai suoi discendenti, 1079,— V. Minore, Rescissione. E° i Levata di Sigillo, V. Sigillo. 3 Levatrice, V. Ufficiali di sanità.: Liberalità. Su quale porzione di beni le disposizioni per si procede per giudicare se essa ha luogo, 890.— 526 \ atto tra-vivi, e pet testamento possono estendersi 915.—- Che possono fare gli eredi nel caso di un usu» frutto, o di una rendita vitalizia il valore della quale eccedesse la quota disponibile, 917, Liberazione. Il minore emancipato non non ne potrà rila- sciar alcuna senza l’assistenza del suo curat ore 482; l’interdetto e él prodigo, senza quella del“ suo consulentè, 499, e 513.— V. Legato, Possessione, Vendita.) Libri. Qual prova fanno quelli dei mercanti, 1330. Licitazione. Avanti a qual tribunale vi si procede, 822.— In qual caso essa ha luogo, 827, e 1676, Linea. Ordine di successione secondo le linee, DIR Ciò che si si chiama linea diretta, e collaterale, 736.— Distinzione della prima in discendentale, e ascendenta- le, ibid.—-- Supputazione dei gradi in linea diretta e col- laterale; 737, e 738. Liquidazione. Un notaro è destinato per quelle che in. teressano gli assenti, 113. di Locatario. Facoltà di sullocare, 1717.— Garanzia che è dovuta per i danni della cosa locata, 1721.— Ob. bligazioni principali del conduttore, 1728.— Caso nel quale sia o non sia stata fatta la descrizione dello stato della cosa locata, 1730, e 1731/74 V. Indennità. vcazione. Questo contratto è di due specie, 1703.— Suddivisione della locazione delle cose, e dell’opere, 1711.— Tutti i beni sono suscettibili di locazione, 1713.— Regole sopra la locazione dell’ opere, e dell'industria, 1799, et seg.'V. Affitto. Luci. Regole concernenti le luci da aprirsi su le pro- prietà del vicino, 675.; Maestri, V. Institutori. i aggior età. A qual anno fissata, 428. ancanze. Quelle di cui è responsabile l'erede héne- ficiato, 804.} Mandato. Sua natura, e sua forma, 1984.— Obbliga- zioni del mandatario, 1991.— Quelle del mandan- te, 1998.— Differonti maniere con cui finisce il man- dato, 1203, Ureniment si tenuti bi qulies dir, Diritti nedesimo È ing; Y.( Hoeriali, A Jitrie, Pri nente alla le materie — Voterità. litrimonio librazione vate, 65. mucita; 7 no della gi—In ti Pu militari{ condizior Formalit sentela 161,—| monio,| ta di mat matrimon ig, 212, gle, 227, tirre un (elebrazi Militari, dll; Pre chirurghi. medicamen Hroanti. 1 cure un t Logi, x plel ne| piniseli Mantenimento. Quello che il padre o la madre superstite son tenuti di somministrare ai figli minori sui beni dei quali essi godono 385— V. Educazione. Mare. Diritto sopra gli effetti gettati in mare, o dal medesimo rigettati, 717. Massa. V. Collazione s Divisione, Successione. Materiali, Avanti di essere impiegati sono inobili, 523. Materie. Principj sopra il diritto di accessione relativa- mente alla matura, alla proprietà e all'impiego del- le materie, 565. Maternità. La ricerca della maternità è ammessa, 341. Matrimonio. Formalità che devono precedere la sua ce- lebrazione, 63,— Caso nel quale devono essere rinno- vate, 65.— Atto di notorietà per supplire a quello di nascita, 70.— Consenso dei parenti, 73. Luogo e giore no della celebrazione, e dichiarazione delle parti, 74 e 75.— Enunciazioni da farsi negli atti di matrimonio, 36.-— Pubblicazione e celebrazione del matrimonio dei militari fuori del territorio del regno, 94.— Qualità e condizioni richieste per contrarre matrimonio, 244— formalità relative ai figli naturali, 159. Gradi di pa- rentela che portano la proibizione del matrimonio, 161.— Formalità relative alla celebrazione del matri- monio, 165.— Opposizione, 172.— Dimanda di nuolli. tà di matrimonio, 180.— Obbligazioni che nascono dal matrimonio, 203.— Diritti e doveri respettivi dei con- jugi, 2:12. In che maniera il matrimonio si discio- glie, 227.— Termine dopo il quale la donna può con- trarre un secondo matrimonio, 228.— V. Assenza, | Celebrazione, Contratto di matrimonio, Donazione; Militari; Opposizione, Pubblicazione. Medici. Prescrizione delle loro azioni, e di quella dei chirurghi e. speziali per le loro visite, operazioni, e medicamenti, 1272.— V. Ufiziali di sanità. Mercanti. In qual caso una donna vien reputata eser- citare un traffico, 220.— V. Libri, Prescrizione, Registri. Militari. Formalità per gli atti dello stato civile nei corpi 528; di truppe fuori del territorio del regno, 88.-- V. Spe- dali, Stato civile.; i Ministero pubblico. V. Regj Procuratori. Minor età. Suo termine, 388.-- In qual caso il minore è o non è obbligato a restituzione per causa di lesione, 1306.-- V. Emancipazione, Tutela. Minute. Deve, sotto pena. di nullità, restar la minuta degli atti di donazione tra vivi, 931. Mobili. Due modi che costituiscono i beni mobili, 527,--« Oggetti nen compresi nella parola mobili impiegata senza altra aggiunta, 533.-- Quel che s'intende per mobiglia, 534.-- Sigainnte dei termini beni mobili, « mobiliare, effetti mobili, 535.-- Ciò che comprende la vendita o la donazione di una cosa mobiliata o con tutto quello che vi si trova, 536, i Mobiliare. Quel che s'intende con questa. espressione, 535.-- Formalità da osservarsi dall’erede beneficiato pex la vendita dei mobili di una successione, 803.-— V. Collazione, Stime. Morte. Da chi devono essere distesi gli atti di morte, e ‘.«ciò che debbono contenere, 78.-- Avviso da darsi delle morti successe negli spedali, e registri che vi si tengo- no, 80;-- nelle prigioni o‘case di arresto s e di detene zione, 84;-- durante un viaggio di mare, 86,-- Apertura della successione pér la morte naturale 0 ci- vile, 718.-- Come si stabilisce la presunzione di so- pravvivenza in caso di morte simultanea di due eredi rispettivi, 720.=- V.«- Esecuzione, Inumazione, Militari..\ Morte civile.Condanne che portano la morte civile, 22.«= Suoi effetti sul condannato, 25.-- Epoca a contare dalla quale le condanne in contradittorio e per contu- macia portano la morte eivile, 26.--- V. Contumacia, Donazione, Testumento. Mulini. Quando sono immobili,$17.«-- Si reputano mobili quelli costruiti sopra i battelli, 531. Muro divisorio. In qual caso un muro è considerato di- visorio, 653.--- Qual è il segno di non esser divisorio, 654.«-= A carico di chi sono le riparazioni o la ricostru» x gipo di un jan simil qu mod comunione de bio, Y, Sor Jucita, Tera 56=D tini che è Formalità ì Tago di mita ara sosti, Mi Noturalizza to fa perdi Navi, Sono Negata Gi iorchè ric Oscurità,| Negazione. voler rico dizio, Bi Vegligenza Negozio, 1 Nipote, 4, Nomi.Imo Eaunciati n Y=l'i de fatti ch L'adozione quelo dell Mar, Lal latomento Alsione, N li,— Fra Nniefei, tw, Ti Monde noz2 Migettez ca LO lega, i hu i ml, al| SÈ Sin ie(LI Pnobliy i È sine, i Ridim Vdidni liberista n ka i 1 E 529 zione di un muro divisorio, 655.— Lavori permessi in un simil muro; 657.— Suo inalzamento, 658.— In qual modo un proprietario vicino può acquistare la comunione del muro, 660.— V. Alberi, Fosse; Siepi. Muto, V. Sordo-muto. La vg Nascita, Termine, e luogo delle dichiarazioni di nasci- ta, 55— Da chi devano esser fatte, 56.— Enuncia- zioni che devono contenere gli attì di nascita, 57.— Formalità in caso di nascita di un figlio durante un viaggio di mare, 59.— Fissazione dell’ epoca per la nascita avanzata o ritardata, 314, e 315.— V. Es sposti, Militari. Naturalizzazione. Quella che ha luogo in paese stranie- ro fa perdere la qualità d’ Italiano, 17. Navi. Sono riputate mobili, 531. Negata Giustizia, 1 giudici se ne rendono colpevoli al- lorchè ricusano di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o insufficienza della legge, 4. Negazione. Prova da farsi dal marito in caso di non voler riconoscere un figlio, 312.+ Azione in giu- dizio, 318. Negligenza, V. Deterioramenti. Negozio, V. Commercio. INipote, N. Matrimonio, Nomi. I nomi e pronomi degl’individui devono essere enunciati negli atti dello stato civile, 34, 57, 63, 71, et seq.— L'identità di nome con quello del padre è uno dei fatti che stabilisce il possesso di stato, 321.— L’adozione fa aggiungere il nome dell’adottante a quello dell’ adottato, 347. Notari. V. Contiy Divisione s Divorzio, Inventario, Testamento. Novazione. Maniere differenti con le quali si opera; 1271:— Fra quali persone può aver luogo, 1272.— Suoi effetti, 12831. i Nozze. Termine dopo il quale la donna può passare a seconde nozze, 228.— Le spese delle nozze non sona soggette a collazione, 852.; Nullità. V. Matrimonio, Rescissione, Vendita, 530 Nuovo titolo. Dope qual dilazione il debitore di una rendita può esser costretto di fornirne uno a sue spe- se, 22363. Obbedienza. Quella che la moglie deve al suo ene, 13. Qbbligazioni. Riducibilità delle obbligazioni contratte da un minore emancipato, 484.— Quali obbligazioni sono riputate mobili, 529.— Le obbligazioni consi- derate come mezzo di acquistare la proprietà de’ beni, 7:1.—Principj generali sopra.le obbligazioni, 1134,— Obbligazioni di dare; 1136.— Obbligazioni di fare o di non fare, 1142.— Danni ed interessi resultanti dal- linesecuzione dell’obbligazioni, 1 148._ Obbligazio- ni condizionali, 1168.— Obbligazioni a termine, 1185.— Obbligazioni alternative, 1189.— Obbliga- zioni solidariey 1197.— Obbligazioni divisibili e in- divisibili, 1217.— Obbligazioni con clausule penali, 1226,— Come si estinguono le obbligazioni, 1234.+ Prove delle obbligazioni, 1318. Coblighi. Quelli aiquali l'usufruttuario è tenuto, 600.— Quelli che si contraggono senza convenzione, 1370.— V. Debiti. Occultazione. Opera la decadenza dal benefizio di inven- rio, 801. Offerte reali. In qual.icaso esse operano la Hbardsione del debitore, 1257.— Condizioni necessarie per la loro validità, 1258.— Formalità per far dichiarare vale- voli le offerte non accettate, 1259.— V. Consegna. Llografo. Formalità necessarie per la validità di un te- stamento olografo, 970. Omologazione. Quella della deliberazione di un consi- glio di famiglia che pronunzia l'esclusione, o la de- Milegziéne di un tutore, 448;— di uma delliverezionio contenente autorizzazione di imprestito, o di aliena- zione di beni di un minore, 458, Onore V. Figli. Operai. Regole sulla locazione dell’ opere degli operai, 1780.— Termine della prescrizione per il prezzo Unlle, Joro giornate e salarj, 2273.— YV. Domicilio. Guoisione rimor, chi pr di un matri pere l'atto \Sigilo. fine, Da q direall'ondi mobili, 819 Acurità dell lpizio. Da fitto dagli o lità, Uti.Y. Ti Paesi strani Pagamento 1253,— forte di| - fasi del iù= Puglie, Qi Parentela.. renti gel si stabili chiamo d do succes Acceso Mile, Gia pite io n di sono te Uli lato, Dichi I assistito ‘solo, perle i in pr pio bestie “aggio, 1 n po reclami pu MIRA Poi p dii Opposizione, Formalità per gli atti di opposizione ai ma- trimonj, 66.— Essi sospendono la celebrazione, 68.— A chi appartiene il diritto di opporsi alla celebrazione di un matrimonio, 172.— Formalità che deve conte- nere l’ atto di opposizione, 176.— Giudizio, 177.— V. Sigillo. i Ordine. Da qual legge è regolata la maniera di proce- dere all'ordine ed alla distribuzione del prezzo degl’iny- mobili, 819, et seg.: Oscurità della legge. V. Negata giustizia. Ospizio. Da chi sono accettate le donazioni fatte‘a pro- fitto degli ospizj, e dei poveri, 937.— V. Disponi- Osti. V. Trattori.’ Paesi stranieri, V. Stato civile. Pagamento. Principj generali. sopra il pagamento, . 1233,— Pagamento con surrogazione, 1149.— Of- ferte di pagamento e consegne, 1257— Prove da farsi del pagamento per giustificare una liberazione, 1313.— V. Imputazione. |. Paglie. Quando sono riputate immobili, 524. Parentela. Diritto che esercitano nella successione i pa- renti germani, uterini o consanguinei, 733.— Come si stabilisce la prossimità di parentela, 735.— Ri- chiamo dell’ altra linea in mancanza di parenti in gra- do successibile, 750.— V. Grado, Matrimonio 4 Successione. Parte. Ciascuno dei coeredi può domandare la sua parte in natura di una successione, 326.— Gli ere- di sono tenuti ai debiti e pesi di una successione per la loro parte e porzione virile, 873. Parto. Dichiarazione da farsi dalle persone che avran- no assistito ad un parto, 56. ° Pascolo. It proprietario che chiude il proprio fondo perde in proporzione‘il diritto di far pascere le pro- prie bestie nel fondo altrui, 648. 3 Pussaggio. In qual caso un proprietario di un fondo \ può reclamare il passaggio su quello del 2 vicine, 53 ì 682.— Luogo dove questo passaggio deve esser pre- so, 683. Pastura, V. Pascolo. Paternità. Il marito è riputato padre del figlio concepito durante il matrimonio, 312.— La ricerca della pater- nità è vietata, 340.— V. Figlio, Impotenza, Nega- zione, Stato. Patria potestà. Diritto che essa dà sopra i figli, 371.— Mezzi di correzione, 376.— Condizioni colle quali il padre e la madre conservano il godimento dei beniy 384, el seq. spal Patrimonio. 1 coeredì possono: domandare che il pa- trimonio del defunto sia separato da quello dell’ ere- de, 878.— Prescrizione di questo diritt per mezze della novazione, 879. Pegno. In che consiste, 2072.— Qual diritto conferisce al creditore, 2073.— Caso nel quale ha luogo questo privilegio, 2074.— Indivisibilità del pegno, 2083. Pena. V. Condanna. Penali. Quelle che hanno luogo per contravvenzione alle disposizioni prescritte relativamente agli atti dello stato civile, 50;— contro i conservatori delle ipote- che, 2202, et seg. 1 Pensione alimentaria. Queila che il marito è tenuto di pagare alla moglie che dimanda il divorzio, 259.—- Obbligazioni reciproche nel caso di un divorzio pro- nunziato, 301, Perdita. Estinzione di un’obbligazione che resulta dal- la perdita della cosa dovuta, 1302. ce Periti. Sono nominati per riconoscere lo stato de’ be- ni di un assente, 126;— per stimare i beni di un minore, 453;— per dividerli, 466;— per valutare ì beni di una successione, 824 y e£ seg. Permuta. Qualunque atto che ha per oggetto di far cessare la eomunione fra i coeredi, benchè qualifi- cato di permuta, dà luogo all’azione‘in rescissione, 888.— L'alienazione a titolo di permuta che fa il testatore di una'cosa legata induce la revoca del le- gato, 1083.— Definizione del contratto di permuta, tai li ho, La fo a lgi p cre 15. A di app lamo, 5£ Fauoziont Frooni, Qu di parte: kbajas 5 luce di gu pri fono p Io, Vi. De liusrone. pergpisce Deinizione tiulante d Cao ne qu sizione; 2 fto, Que ttistimente lele può, he, X 0; "tl Vi Co Terizione,, dritti civili tile, 39,- tre la po) ala preser Wcrivere, Milone, 25 Cus che ni sopra il Huniera con Tsrizione tti,€ vent 811}= di m" til tema de i lia i end din tali rap 30; il 1 Qutina Daga did; E io 4) songo BY divi] ie petti p sun A 533 1702.— Came si opera, 1703.— V. Rescissione. Pesca. La facoltà di cacciare, e di pescare è regolata da leggi particolari che non fanno parte del codice civile, 715. i Pesci. Quelli degli stagni reputati immobili, 524.— A chi appartengono quelli che da uno stagno passano all’ altro, 564. Piantazioni. V. Alberi, Proprietà, Piccioni. Quando sono riputati immobili, 524,— A chi appartengono quelli che passano in un’ altra co- lombaja, 564. Piazze di guerra. Le loro porte, muri, fosse, e raqa- pari fanno parte del demanio pubblico, 540. Pietà filiale| N. Patria potestà. Porto, V. Demanio pubblico. Possessione. In qual caso il semplice possessore che percepisce il frutto è riputato di buona fede, 550. Definizione della possessione, 2228.— Presunzione risultante dal titolo col quale si possiede, 2230, Caso ne quale la possessione non può operare la pre- scrizione; 2233.— V. Prescrizione. Possesso. Quello che il testatore può dare all’esecuto» re testamentario, 1026.— Sua durata, ibid.— Come l'erede può farlo cessare, 1027.. i Poveri, V. Ospizio; Pozzi, V. Costruzione. da Prescrizione. Quella della pena nen rintegra nei suoi ‘ diritti civili un condannato in contumacia alla morte civile, 32.— La prescrizione è un mezzo di acqui- stare la proprietà de’ beni 712.— Principj generali sulla prescrizione; 1219.— Possesso necessario per prescrivere, 2229.— Cause che impediscono la pre- scrizione, 2236.— Cause che l’imterrompono, 2242.— Cause che la sospendono, 2251.— Disposizioni gene- «rali sopra il tempo assegnato per prescrivere, 2260.— Maniera con cui si conta la prescrizione, 2261.— Prescrizione di trenta anni, 2262.— Prescrizione di dieci, e venti anni, 2265.— Prescrizioni di sei mesi, 2271;— di un anno, 2272;— di due e di cinque ® % 534 anni, 2273.— Regolamento‘per le prescrizioni comin- ciate avanti la pubblicazione del codice, 2281.— V, Possessione, Servitù.- ba Prestazioni d’opera. In qual caso la prestazione d’ope- ra, mercato o prezzo fatto per l’intrapresa di un’o- pera sieno considerati come una specie di affitto, 1710.— Regole su questa prestazione d'opera, 1757. Presunzione. Definizione delle presunzioni in generale, 1349.—— Presunzioni stabilite dalla legge yc19501 dd Altre che la legge nom stabilisce, 1353,—V. Filia- zione, Sopravvivenza. Prigioni, V. Morte. Primogenitura. I figli succedono senza distinzione di primogenitura, 745. i Privilegi. In che consiste questo diritto di un. credi- tore, 2095.— Metodo di pagamento de’ creditori pri- vilegiati, 2097.— Privilegi sopra i mobili, 2100.— Privilegi su gl’ immobili, 2103.— Privilegi che si estendono sopra i mobili, e su gl’immobili, 2104.— Come si conservano i privilegi, 2106.— Effetti dei privilegi, ed ipoteche contro i terzi detentori, 2166.— Loro estinzione, 2180.— Modo di purgare le pro- prietà da’ privilegi ed ipoteche, 2181.— V. /serizio- ni, Ipoteche. Procuratori. Dichiarazioni avanti gli ufficiali dello stato civile per le quali sono ammessi, 36.— Essi possono ancora formare opposizione al matrimonio, 66;— at- taccare un matrimonio contratto da uno dei coajugi nell’ assenza dell'altro, 139;— difendere in causa di divorzio, 248;-- rappresentare un membro di un con- siglio di famiglia, 412;— accettare una donazione, 933: i Prodizo. Assistenza di un consulente giudiciario, 513.— Formalità per per la sua nomina, 514.— V. /nterdi- zione. Professioni. Quelle delle parti, e dei testimonj devono essere enunziate negli atti dello stato civile, 57, 96, 73,@ 73; roibizionme, V. Matrimonio. Pimmessa. e promes Promalgasi cutorie; Proprietà. dizioni di utilità pi ty 546, piantazio Ka,—| dei beni Suolo. Protezion DER Protutor Prove, 1315,» niali,| Pubblica: blicazi to è su Ok sla muni, blicazi dita, Pipilo,* Qualità, autentici Slccessie de non Quadri.| Mobili, Martin cirile; Ù UnasinCon it, 137 Onas.dli Slap * 535 Promessa. Necessità di un bono o di un approvato per le promesse sottoscritte privatamente, 1326. Promulgazione. Quella del Re per rendere le leggi ese- cutorie, I. Proprietà. Definizione di questo diritto, 544.— Con- dizioni della cessione di una proprietà per causa di utilità pubblica, 545— Diritti accessor] alla proprie- tà, 546.— Principj sulle costrazioni, scavamenti, e piantazioni, relativamente alla proprietà del suolo, 552.— Come si acquista, e si trasmette la proprietà dei beni, 711,— V. Accessione, Beni, Comunione, Suolo. Protezione. Quella che il marito deve alla sua moglie, d15..* x Protutore. In qual caso è nominato, 417 Prove. Quelle dell’ obbligazioni, e del pagamento, 1315,— Prove per scrittura, 1317.— Prove testimo» niali, 1341. Pubblicazione. Dove, e in qual giorno si fanno le pub- blicazioni de’ matrimonj, 63.— Enunciazione dell’ at- to e sue inscrizioni, ibid.— Affisso di un estratto, 64.— Certificati di pubblicazione nelle diverse co- muni, 69.— Fissazione del domicilio per le due pub- blicazioni, 166.— V. Dispensa, Matrimonio, Ven- dita. Pupillo. V. Tutela, Tutela Officiosa. Qualità. 11 titolo e la qualità di erede presi in un atto autentico 0 privato, portano l'accettazione di una successione, 778.— Dilazione durante la quale 1’ ere- de non può esser forzato a prenderne la qualità, 797. Quadri. Quando sono riputati immobili, 525,— V. Mobili.: Quartier-mastro. Sue funzioni relativamente allo stato civile, 89..; i( Quasi--Contratti. Loro definizione., 1371.— Loro ef fetto, 1372. Quasi-delitti, V. Delitti. Quasi-paternità, V. Adozione, 45. 336, Quote. Avanti qual tribunale deve essere pottate iL . dimanda relativa alla garanzia della divisione fra i eondividenti, 822.— Formazibne delle quote quan- do le prelevazioni sulla massa sono state effettuate, 831.— Regole da osservarsi per la loro composizio= ne, 832.— Estrazione a sorte, 834.— Garanzia delle quote, 884.— In qual caso essa non ha luogo ibid.— Obbligazione proporzionata de’ coetedi in case di evizione, 835.—. V. Garanzia. Raccolte. In qual caso sono reputate mobili o immo- ‘bili, 520. Rada, V. Demanio pubblico. Mappresentazione+ Tn ehe consiste, 739.— Come si eseguisce la divisione nei casi in cui si ammette, 743.— Quali persone si possono rappresentare, 744.— V. Renunzia. Ratto. Caso nel quale il rapitore può essere dichiarate padre, 340. Recinto. Diritto del proprietario a questo riguardo, 647. Reclimazione di stato. Imperserittibilità di questa azio- ne a riguardo del figlio, 328.— V. Figli naturali, Stato. 7 Reclusione. Quella della donna adultera, e del minore; che dà dei gravi motivi di disgusto; 298; 468. Regime. Stipulazioni proprie al regime della comunio- ne, 1399.— Regime dotale; 1540.— Società di ac- quisti che i conjugi possono stipulare anche sotto il regimie dotale, 1581.— V. Comunità, Dote. Resgj Procuratori presso i tribunali di appello. Conclu- sioni che danno sopra le sentenze relative al divorzio per mutuo consenso, 292. Regj Procuratori presso i tribunali di prima istanza. Loro funzioni relativamente allo stato civile, 53, 7%, 99;— relativamente agli assenti, 114, e£ seq.— re- lativamente al matrimonio, 184 et seg;— al divor- zio, 235; et seg;— all’ adozione, 354;— alla de- tenzione dei figli, 382;— all’autorizzazione d’ im- prestito per un tutore O per dei minori emancipati, 458, 6483;— all’interdizione, 491, eh seg.;;— alle succes- bf vack mentare fis, hi= È vio degl tanza de margità gini in tifcazio mercan che fan VM Registro Stamen dovuti Regola rie ge Regresso tro gli e delle gii il tuto Reintogi luogo| Religual dal gio Remission è suoi el Reudimen Lendite 1 divisione gl'imol da, SY Teidita a A quia nento di Costituito cam per] rio kh (LI Tepità,| Di Hit; cd Cin i ‘557 ibni vacanti, 812;— alle donazioni Fra vivi o testa” mentarie, 1057. Registri. Sottoscrizione di quelli dello stato civile, 41.— Formalità per la loro custodia, 43:— Rila- scio degli estratti, 45.— Prove da ricetosisi in man- canza del registri j 46.— Formalità per le menzioni marginali, 49.— Responsabilità dei depositarj dei re- gistri in caso di alterazione, di falsità,.ec, 51.— Ve- rificazione de’ registri, 53. Contro chi i registri dei. mercanti fanno provà di somministrazioni, 1329,— In che fanno fede i registri, e fogli domestici, 1331.-— V. Militari.. Registro. A Qual uffizio devono essere tej stamenti Fatti in paese esteroz 1000.—- dovuti i diritti di registro di un legato; 1016, Regolamento. È proibito ai giudici di sentenziare per vie generali e di regolamento, 5. 4 Regresso. Quello de’ successori a titolo universale con- tro gli altri coeredì, 875;— dei minori, degl'intérdetti, e delle donne maritate contro i loro tutori o mariti, 943.— Regrèsso contro il gravato di restituzione, ed il tutorè nominato pér l’ esecuzione, 1070. Reintegrazione. Quella che è ordinata per giudizio di luogo all'arresto personale, 2060. 1 Reliquato. Quello di un conto di tutela potta interesse dal giorno dell’ ultimazione; 474. Remissione. Come si opera la remissione di un debito, è suoi effetti, 1382.* Rendimento di conti, V. Tutela. Rendite. Esse sono mobili, 529.— Come si procede alla divisione di una successione nella quale vi sono de- gl’immobili aggravati di rendite per ipoteche speciali. 872.— Garanzia della sòlvibilità del debitore di una rendita avanti la consumazione della divisione, 886.— A qual sorte di prestito vien dato il nome di stabili- mento di rendita, 1909.— Regola sopra le rendite costituite in perpetuo, I9I1.— Condizioni che si ricer- cano per la validità del contratto della rendita vitalizia » 538:-: 1968.— Effetti di questo contratto fra le parti. cone moto traenti, 1977.— V. Arretrati. tore è Renunzia. Si può rappresentare la persona alla succes» hp=D sione della quale siasi rinunziato, 744.— Effetti che posizioni produce la renunzia fatta da un erede a profitto dal suo celle ipo coerede, o quella della quale siasi ricevuto il prezzo,= Îiluo 780.— Atto con il quale si prova la renunzia, 784.— no con f chi si accresce la parte del rinunziantey 786.— I sod,= creditori sono ammessi ad accettare una successione Tarenta i alla quale;il lor debitore ha rinunziato in pregiudizio con ohi de’ loro diritti. 788.— Prescrizione della facoltà di the de rinunziaf@ a una successione, 739.— Non si può ri- del pre nunziare alla successione di un uomo vivente, 791.— cupera A chi è interdetta la facoltà di rinunziare, 792.— con 0 Bilazione accordata per. deliberare sulla renunzia, delle 795.— V. Accettazione, Comunione, Successione. VA Repudio, V. Renuuzia. Retratt Rescissione. Davanti qual tribunale si portano le diman- 1069. de in rescissione di divisione, 882.— Quali cause gli stipul danno luogo; 887.— Contro qual atto}' azione in re- Rettific scissione è o non è ammessa, 888.— In qual maniera rettifi il convenuto nella dimanda in rescissione può arrestar- Retroat ne il corso, 891.— Circostanze che rendono il coeredè Revoca Ron ammissibile nell’azione di rescissione dopo la ven- fraevi dita della sua parte, 892.— Durata dell’ azione di nil- nunci lità o di rescissione d’ una convenzione, 1304.— La 968,— semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del Ricerche ‘minore non emancipato 1305.— Quota della lesione Ricogni: che dà luogo all'apertura della domanda-in rescissio- un ili ne, 1674.— Dilazione dopo la quale questa dimanda Vi Leg non è più ammissibile, 1676.— La rescissione per le- limi sione non ha luogo in favore del compratore, 1683,— divoni Essa non è ammessa nel contratto di permuta; 1706. Riduzior Residenza. V. Diritto, Domicilio.‘ Cipato Resoluzione. In qual caso essa ha luogo relativamente doni è alle vendite di mobili, o immobili 3 1657.— Resolu- essere zione de’ contratti di locazione, 1741. la ridu sponsabilità. Quella de’ funzionarj dello stato civile, sì dete 5a;— della madre tutrice che si rimarita e del sue Riedifica » NO vee 53g zuovo marito, 395.— Responsabilità particolare del tutore e protutore, 417:— Degli eredi di un tutore, 419.— De’ tutori nominati per l’ esecuzione delle di+ sposizioni testamentarie, 1073.— V. Conservatore delle ipoteche, Garanzia. Restituzione. Donazione per atto tra-vivi o testamenta= rio con obbligo di restituzione ai figli del primo grado 1048.-— Apertura dei diritti dei chiamati; 1053.— Inventario dopo la morte di quello che ha disposto con obbligo di restituzione, 1058:— Mobili ed effetti ehe devono essere resi in natura; 1063.— Impiego‘ del prezzo della vendita, e di quello che è stato ri- cuperato, 1066.— Pubblicità da datsi alle disposizioni con obbligo di restituzione, 1069.— Conseguenze della mancanza di trascrizione o inscrizione 4 1070:— V. Assente. Retratto. In che cosa consiste la facoltà di retratto, 1659,— Tempo perla durata del quale essa può essere stipulata; 1660.— lisercizio di questa facoltà, 1654. Rettificazione. Forme da osservarsi in giudizio per la rettificazione de.li atti dello stato civile, 99. si Retroattività. La lesge non ha effetto retroattivo, 2. Revoca. Cause che rendono revocabile la dotazione fra-vivi, 953.— Nullità di ogni clausula portante rie nuncia alla revoca in caso di sopravvenienza di figli, 965.— Revocabilità dei testamenti. 1035, Ricerche, V. Paternità. Ricognizione. Inscrizione di un atto di ricognizione di un figlio; 62.— Quella di un figlio naturale, 334.— V. Legittimazione, Paternità. i Riconciliazioue. Quella degli sposi estingue l’ azione di divorzio, 272. Riduzione. Le obbligazioni contratte dal miriore eman- cipato sono riducibili in caso di eccesso, 484.— E doni e legati eccedenti la quota disponibile possono essere ridotti, 920.— Da chi può essere dimandata la riduzione delle disposizioni fra-vivi, g21.— Come si determina questa riduzione, 920.: Riedificazione. In qual circostanza mè il proprietario 4 540 nè l’usufruttuario vi sono tenuti, 607,— Spese di rie- dificazione di an muro comune, 655. Riforma, V. Stato civile» Rilascio. Come si fa il rilascio per causa d' ipoteca, 1172. di 3 Rimpovero, V. Testimonj. Riparazioni. Distinzione' fra le riparazioni straordina- rie, e quelle di mantenimento, 606.— Quali sieno a carico del proprietario e dell’ usufruttuario, 607.— Principj sopra le riparazioni dei muri comuni, 663.— Sopra quelli di una casa i differenti piani della quale appartengono a differenti proprietarj, 664.— Ripara- zioni alle quali è tenuto il locatore, 1720,— Quelle che è obbligato di soffrire il conduttore in vista della loro urgenza, 1724.— Riparazioni locative, 1754. Riserva. La riduzione delle disposizioni fra-vivi non | può essere dimandata che da quelli a profitto dei quali la legge fa la riserva, 921.— Il donatore può fare la riserva, 949.— Le spese della dimanda di libera- zione del legato sono a carico della successione senza che possa resultarne riduzione della riserva legale, 10 1034 Rispetto, V. Figli.‘ i lunione. Quella dei conjugi dopo pronunciato il di- vorzio non può aver luogo, 295. Rive, V. Demanio pubblico. i, Rivendicazione. Da chi quest azione può essere eser- citata, 950, vi;; iviera. A chi appartiene l'antico letto di una riviera, che si apre un nuovo corso, 563.— V. Demanio pub» blico.; Salarj dei domestici. Non si compensano con i legati fatti ad essi, 1023. Vi Operaj. Scrittura. Qual fede meriti un’ annotazione posta in margine, o a tergo di un titolo, documento o scrittura 1352.— V. Atto. Scommessa, V. Giuoco. i Seconde nozze. Dilazione avanti che sia spirata la quale la donna non può contrarle, 228. È Seni, Quar Sipnozion dare la sì moglie co di corpo ve dei cor pinzzione di beni, dpoltura. Mquestro, 1988] me, 194 Servili, Ca immobili, pre un fon dall situa sono stabil Distinzione subilscone del fondo “tizio Viti pred; Sen dl “mito 0 “pe ester 0, Quel Motto di 1 tdi indivi ITniment tti succed Staz, Li Filo tutti gn tà, Quel ta domand Ae pere Utente, 120 fi Que ll Possesso dl 541 Semi. Quando sono riputati immobili, 524. Separazione. Caso nel quale due conjugi possono doman- dare la separazione di corpo, 306.— Reclusione della “lim moglie contro la quale sarà pronunziata Ja separazione di corpo per causa di adulterio, 308— La separazio- Pn| ne dei corpi prod uce la separazione dei beni 311.— Se- Qui parazione dei debiti dei conjugi, 1510.+— Separazione hi ha dei beni, 1536.— V. Divorzio. Ven) Sepoltura. V. Inumazione,> di i i Sequestro. Si divide in convenzionale, e giudiciario 3 pone 1955.— Definizione ed oggetti del sequestro convenzio- Wi nale, 1956.— Sopra qual oggetto può essere ordinato— da, il sequestro giudiciario, 1961. V, Arresto personale. Puri Serviti. Caso nel quale le servitù prediali sono reputate Mi immobili, 526,— Definizione delle servitù imposte so- pria pra un fondo, 637.— Regole su le servitù che derivano Palin dalla situazione dei luoghi, 640}— sopra quelle che Prep: sono stabilite dalla legge, 649.— soprai beni, 686.-- UL Distinzione, delle servitù in sei specie, 687.-- Come si Bime stabiliscono le servitù, 690.— Diritti del proprietario Sme| del fondo al quale è dovuta la servitù, 697.— Come _ si estinguono le servitù, 703. ph Servitù prediali, V. Servitù, ì i i viali Servitù Militare. Perdita della qualità d° Italiano per È Ì servizio o affiliazione a una corporazione militare in i paese estero, senza autorizzazione del governo, 21. N. Bitti Sesso. Quello di un fanciullo deve essere indicato nel i suo atto di nascita, 57.— Presunzione di sopravviven- Mon) za di individui di‘differenti sessi che sono periti in un fi-mti avvenimento medesimo j- 722.— I figli o loro discen. i denti succedono senza distinziene di sesso, 745. Ìl i cnitì Sicurezza. Le leggi di polizia, e di sicurezza obbliz i gano tutti quelli che abitano il territorio italiano, 3. i new Sicurtà. Quella che deve dare il forestiero formando i gip osi una domanda d’avanti un tribunale, 16,— Quella che 1 i he i si esige per essere immesso in possesso dei beni di un ni i assente, 120.— Sicurtà che deve dare l’ usufruttuario, di arl 601,— Quella del conjuge superstite per esser messo. È in possesso della successione del predefonto, 1771. T42 Stept. In difetto di titolo o possesso in contrario si pre Galdo sumono comuni quelle che separano i fondi, 670.— Solidar Distanza da osservarsi per la loro piantazione, bau zione d V. Alberi.: tere dì Sigillo. In qua! caso la moglie può richiedere l’apposi--.. dillela zione del sigillo, in una dimanda di divorzio, 270,— Solvbili Istanza di un tutore per togliere i sigilli, 451. Il sere canjuge superstite, e 1’ amministrazione del demanio tore dì che hanno diritto a una successione sorio tenuti di Sopprs farlo apporre, 769.— A garico di chi sono le spese di Soprom è apposizione di sigillo, d'inventario e di conti, 810.— puri «—_—’—’n qual caso si può tralasciarne l'apposizione sugli ef-“tom Fetti di una successione, 819.— Alla richiesta di chi, sopra fnori di questo caso, i sigilli devono essere apposti, ment ibid,— Tutti i creditori possono formare opposizione conti alla rimozione del sigillo, 821.— V. Spese‘ Sordo. Stgnificazioni, Esse possono essere fatte al domicilie-tis9 eletto, 141, di Sorella Silenzio della legge, V. Giudici i, i Sorga Siti. Quelli abbandonati dal mare fanno parte del de. Sostitu manio pubblico, 538.— A chi appartengono quelli Soltos dei fiumi e riviere, 552...{|_* 7, 10,9 Soccida. Quando gli animali dati a soccida siano ripu- Speech tati mobili, 452.— Denotazione delle differenti specie Hobi i seccida, 1800,— Regole particolari alla soccida sem- Spedali Plice, 1804;— alla soccida a metà, 1818,— Soccida rela; «data all’affittuario, 1821}— al colono parziale, 1827. A Spedizi Contratto impropriamente chiamato soccida ETà Spore, Soccorso, Quello che i conjugi si devono reciprocamente, demi 212,— Quali cure e soccorsi danno diritto di eserci- di tute tare l’ adozione, 345. prec dì Società, Principj generali sni contratti di sogietà, 1832,— nico del Società universali, 1836— Società partigolari, 1841.— quelle c Impegni degli associati tra loro, 1843.— Impegni de Seri, gli associati a riguardo de! terzi, 1862.'— Differenti Spropiazi maniere colle quali finisce la società, 1865.— Dispo- pò lr p sizioni relative alle società di commercio, 1973. V. fw» Prceere teressi, Proprietà, i oto, Dis Soldati, V, Militari,"Tn, 7 Solidarietà. Quella che ha luogo fra i creditori, 1197.+ Solidarietà per parte dei debitori, 1200.— La stipula—>” zione della solidarietà non dà all'obbligazione il carat- tere di indivisibile, 1219. Sollecitazione V. Spese. Solvibilità. Durante quanti anni dopo una divisione può essere esercitata la garanzia della solvibilità del debi- tore di una rendita, 886.— Insolvibilità. Soppressione di Stato V. Stato. Sopravvivenza. Come si determina la presunzione di so- pravvivenza nel caso che più persone siano perite per un medesimo avvenimento, 720.— La condizione di sopravvivenza non è applicabile, senza essere formal mente espressa, alle donazioni, fatte fra ì conjugi per contratto di matrimonio, 1092. Sordo-muto. Accettazione dei doni e legati ad esso fat- : ti, 936. Sorella N. Fratello. Sorgente V. Acqua, servitù.° Sostituzioni. Esse sono proibite, 396.—V. Restituzioni. Sottoscrizione. Quella di un testamento mistico o segre- to, 916. V. Atto. è Specchi. Quando sono reputati immobili, 525.— YV. Mobili. i Spedali. Registri che vi si tengono, e maniera di prova- re la morte in essi avvenuta, 80 e 97. Spedizione V. Contratto di matrimonio, Minute. Spese. Il consiglio di famiglia regola le spese annwali del minore, 454.— Ammissione in favore del tutore di tutte, le spese bastantemente giustificate, 471.— Le spese di sigilli, dell'inventario, e de’ conti sono a ca» rico dell'eredità, 810.— Deve essere tenuto conto di quelle che hanno migliorata la.cosa, 861. Speziale. V. Medici, Uffiziali di sanità. Spropriazione forzata. All’ espropriazione di quai beni può far procedere il ereditore, 2204.— Maniera di procedere alla vendita forzata degl” immobili 2210. Sporto. Distanze da osservarsi, rispetto alle possessioti Vicine, 678. 46 Bik È Stabilimento. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per uno stabilimento di matrimonio o altri- menti, 204.— Lo stabilimento dato al figlio è uno dei fatti che provano il possesso di stato, 321.— È s0g- getto a collazione ciò che si è impiégato per lo sta- bilimento di uno dei coeredi, 851. Stabilimenti pubblici. Maniera di provare la morte del- le persone in essi trapassate; 50,— Formalità per la validità delle donazioni che lor son fatte, 937, e 940, Stabilimento di commercio. Tn qual caso quelli fatti in paese estero fanno perdere la qualità d’italiano, 17. Stagno. V. Alluvione; Pesci. Stato. Il possesso di stato non dispensa dal presentar Vatto di celebrazione del matrimonio, 195.— Come sì stabilisce per provare la legittimità di‘un figlio, 321. — Azione criminale per soppressione di stato, 327; — Imperserittibilità dell’ azione per reclamar lo stato a riguardo del figlio, 328.— Come viene intentata e proseguita, 329» Stato civile. Indicazioni che devono contenersi negli atti dello stato civile, 34.— Le parti interessate potranno in alcuni casi farsi rappresentare mediante procura, 36.— Atti dello stato civile fatti in paese: estero, 47. —— in mare, 59.— Atti concernenti i militari fuori del territorio del regno, 88.— Formalità per la ret— tificazione degli atti, 99— V. Atto, Contravvenzio- ne, Divorzio, Matrimonio, Nascita, Registro, Te- stimonj, Ufficiale dello stato civile. Statue. Quando sono reputate immobili, 525.— V. Stellionato. In che cosa consiste questo delitto. 2059. — Esso dà luogo all’esecuzione personale, ibid.— Solo caso in cui questa esecuzione possa aver luogo contro la donna maritata, 2066. Stima. Da chi si procade alla stima degl’immobili di una successione, 824.— Cosa debba contenere il pro- cesso verbale, ibid.— Metedo della stima dei mobi- li, 825.— V. Intervenzione, Divisione, Tutela. Siibadio dll'gi Stpilai di unte Stipe. Su suocessi dei me Strada.\ Straniero RENE condizi cessior posizi zione Subing Circo to} i chec Slicces tanti 25,- glien Una Ep 130, adott ma pm tore sione quist cessi teci i dis denti later ‘sSoce a Toni gi multe par hab Dein). Dein Date pt ue prati le est finan! fperb: Qulraver Resisto, ì 545 Stillicidio Regole sulla costruzione de’ tetti per lo scolo dell’ acque pluviali, 681. Stipulazione. Caso nel quale si può stipulare a profitto di un terzo, 1121. xi Stirpe. Suddivisione delle stirpi in caso di divisione d’una successione per rappresentazione ,; 743.— Divisione dei membri della stessa stirpe per teste, ibid. Strada. V. Demanio pubblico. Straniero. Di quai diritti, civili egli gode nel regno, 1r. — Ta straniera che ha sposato un Italiano seguita la condizione del suo marito, 19.— Metodo delle suc- cessioni ad cssi devolute nel regno, 726;— e delle dis- posizioni a vantaggio di uno straniero, 912.— V. A- zione.> Subingresso. In qual caso è convenzionale, 1250.— Circostanze nelle quali esso ha luogo di pieno dirit- to, 1251.— Sua estensione tanto contro il fidejussore che contro i debitori, 1252. Successione. Quella di un condannato a delle pene por- tanti la morte civile è aperta a profitto de’ suoi eredi, 25: Il condannato alla morte civile non può racco- gliere una successione, /bid.— Il luogo ove si apre una successione è determinato dal domicilio, 110.— Epoca dell’ apertura della successione di un assente, 130.— Diritti ereditar) che può esercitare il figlio adottivo, 350— Suecessione di questo figlio morto sen- za posterità, 351.-— Autorizzazione della quale un tu- tore ha bisogno per accettare o repudiare una suoces- sione devoluta a un minore, 461.— La proprietà 5° ac- quista, e si trasmette per successione, 711.—La snuc- cessione si apre con la morte naturale, e con la mor- te civile, 718— In qual maniera essa si regola, 723. — Qualità necessarie per succedere, 725.— Quali per- sone ne sono capaci o indegne, ibid.— Diversi ordini di successione, 731.— Successioni deferite ai descen- denti, 745;— agli ascendenti, 746,— Suceessione col- laterale 750— Grado al di là del quale i parenti non ‘ succedono, 755%— Successione in mancanza di parenti $46 în una linea, ibid.— Successione irregolare, 350, e In qual caso la successione ricade ai congiunti soprav— ‘ viventi o al.fisco, 767.— Formalità da osservarsi da- gli uni e dall’ altro, 769.— Accettazione e ripudia- Zione di successione, 774.— Prescrizione della facoì- tà di accettare una successione, o di renunziarvi, 789. — Metodo di amministrazione per l’ erede beneficia- to, 803.— Quando una successione è reputata vacante - 811,— Nomina di un curatore e sue funzioni, 812. V. Accettazione> Assenza, Divisione, Figli naturali; Renunzia. Sullocaziome. Facoltà della quale gode quello che pren= de in affitto quando non gli sia stata interdetta, 1717. Surrogato Tutore. Il curatore al ventre diviene surto- gato tutore del figlio subito dopo la sua nascita, 893 — sua nomina, e sue funzioni, 420._ Sussistenza.V. Alimenti, Pensione alimentaria.. Suolo. La proprietà del suolo:quali altre proprietà pro- duca in conseguenza, 552.— Costruzioni e scavi che | vi può fare il proprietario, ibid. Tacce. In qual caso fanno fede per le somministrazio— si 35 Taglio. V. Bosco. Ter:nine. In che cosa differisce dalla condizione, 1183. *Perreni. I terreni sono immobili, 618. Terzi detentori. Diritto che il donante può esercitare contro di essi, 954.— V. Privilegio. Tesoro. Sua definizione, 716.— A chi ne appartiene la proprietà secondo il luogo ove è stato trovato. ibid.— ‘Festa. Metodo di divisione dei figli, 0 dei loro discendenti, 7455 degli ascendenti al medesimo grado, 746;— dei parenti collaterali se vi ha concorso 753.— V. Stirpe. Testamento. Definizione di quest atto, 895.— Quello che non è sano di mente non può testare, 901.== La donna matitata può disporre per testamento senzàal- torizzazione, 905.— Il figlio concepito all’ epoca della morte del testatore può ricevere per testamento, 906. Himinore anche in erà di sedici ana non può iestare v du tal 1002 olog n P 1038, Dis -V Lettino dotti ione] ti,— Tell Lit, 20, U 347 in favore del suo tutore, 903.— Non lo può neppure divenuto maggiore senza avere appurato il cònto defi- nitivo della tutela, ibid.— Eccezioni, ibid.— Por- zione dei beni disponibili per liberalità, 913.— Titoli sotto i quali può disporsi per testamento, 967.— Un due 0 più persone, 968.— Condizioni ricercate per la validità di un testamento olografo, 970;— per quella di un testamento per un atto pubblico, 971;— e di un testamento mistico, 975.— Da chi possono essere ri- cevuti'i testamenti dei militari ed impiegati all’arma- te, 981.— Nullità di questi testamenti sei mesi dopo il ritorno de’ militari, 984.— Caso nel quale un te- stamento può essere fatto d’ avanti un giudice di pace o uno degli ufficiali mumicipali della comune, 985.— Nullità di questi atti sei mesi dopo il ristabilimento delle comunicazioni che erano interrotte, 987.— Rece+ zioni dei testamenti fatti in mare o durante il corso di uh viaggio, 985.— Deposito di questi atti al ritor- no de bastimenti, 99:.— Obbligazione di ricomin- ciare il testamento nelle forme ordinarie dopo Y arrivo dei vascelli, se il testatore esiste, 996.— Disposizioni testamentarie di un Italiano in paese estero, 999.— Registro di questi atti nel Regno per la loro esecuzio- ne sopra i beni situati nel territorio italiano, 1000.— Tre sorti di disposizioni testamentarie, e loro effetti, 1002,— Presentazioni, e apertura di un testamento olografo o mistico, 1007.— Ordini per essere immesso in possesso, 1008.— Revocabilità dei testamenti, ‘ 1035.— Cirsostanze che inducono la revoca, 1038.— Disposizioni restamentarie incerte per l’effetto, 1040, — V. Sottoscrizione. i Testimonj. Età e sesso di quelli che possono essere pro- dotti per gli atti dello stato civile, 37.— Quali per- sone possono essere prese per testimonj nei testamenti, 975.— Qualità necessarie per esservi ammesso, 980, Tetto. V. Stillicidio. Titoli. Loro repartizioni fra i coeredi dopo la diviso- ne, 842,— I titoli osecutorj conio il defunto lo sono testamento non può esser fatto nel imedesimo atto da 548- alii 7 iii egualmente contro l’ erede, 887.— Qual cosa costitui- sce il titolo autentico, 1313*— In qual caso le copie dei titoli fanno fede, 1335.— Esecuzione personale. contro i notari, i procuratori, e gli uscieri per la re- stituzione dei titoli ad essi confidati;.2060.—| Tradizione. Non ve n’ è bisogno per rendere pefetta una donazione fra-vivi debitamente accetrata, 938.- Transazione. Quelle che sono permesse ai conjngi che divorziano per consenso mutuo, 279.— Autovizzazio- ne necessaria ad un tutore per transisere a nome di un minore, 467.— Redazione per scritto del contratto che contiene la transazione, 2044.— Da chi, come, e su quali oggetti può essere transatto, 2046.— Effetti di differenti specie di transazioni, 2049— Caso nel qua- le una transazione può essere rescissa, 2053.— Cir- costanze che rendono nulla una transazione, 2055— 'Transazione sopra una lite, 2056. Trascrizioni. Qual prova può resultare dalla traserizio- ne di un atto sopra i registri pubblici, 1336.— Co- me si fa la trascrizione dei contratti translativi del- la proprietà degli immobili, 2181.— Effetto di queste transcrizione, 2182.— Notificazione da Farsi ai credi- tori dal nuovo proprietario, 2183.— Licitazione che può essere richiesta dai creditori, 2185.— Come il nuovo proprietario si mantiene in possesso, rion essen- do richiesto l incanto, 2185.— Essendo il maggior of- ferente non è obbligato a far transerivere il decreto. di aggiudicazione,— 2189. V. Conservator delle Ipoteche. Traslazione di domicilio V. Domicilio. Trattori. Termine dopo il quale non sono più ammessi a reclamare i loro pagamenti 2271. i Tribunale d'appello. Decide sulle sentenze relative agli atti dello stato civile, al matrimonio, al divorzio, al- l'adozione, alla destituzione di tutela, all’ interdizione, ( V. questi articoli). I presidenti di esso possono re- vocare, o modificare l'ordine della detenzione di un fi- lio di famiglia, 382. pa i> ri Tribunale di Cassazione. Il ricorso a questo tribunale. Dt sr 519 in materia di divorzio, sospende l’ esecuzione delle sen- tenze, 263. Tribunale di famiglia. V. Patria Potestà. Tribunali di prima Istanza. Essi nominano un curatore speciale al condannato alla morte civile, 25.— Il pre- sidente di essi vidima e numera i registri dello stato ci- vile, e ne legalizza gli estratti, 41 e 45.— Il tribuna- le omologa gli atti di notorietà elre suppliscono gnelli di nascita, 72.— Esso decide sulla rettificazion, de- gli atti dello stato civile, 99.— Provvede all’ ammi- nistrazione dei beni di un asssente, 112.— Per l'altre attribuzioni vedasi, Adozione, Divorzio, Impresti= to, Prodigo, Stima, Successione, Tutela. 3 Truppe. V. Militari. i Tutela. A chi appartiene dopo là dissoluzione del matri+ monio la tutela dei figli minori, e non emancipati, 390. — Consiglio di tutela per la madre tutrice, 3g1.— Convocazione del consiglio di famiglia per la conser- vazione della tutela in caso di secondo matrimonio, 393. — Nomina di un eontutore, 396.— Formalità per la tutela deferita dal padre o dalla madre, 396;— per la tutela degli ascendenti; 4020,— per la tutela deferita ad. un eonsiglio di famiglia, 406.— Nomina di un surroga to tutore,420.— Cause che-dispensano dalla tutela, 427.— Incapacità, esclusione e destituzione dalla tutela, 442.— Amministrazione: del tutore, 450.— Conti della tute- la, 469. Può essere nominato un tutore per l’esecu— zione delle donazioni a carico di restituzione, 1055.— V. Emancipazione, Interdizione» Responsabilità. Tutela officiosa. A chi può essere deferita, 361.— Etdavane ti la quale non può aver luogo, 364.— Suoi effetti, bid, Ufficiali dello stato civile. Loro£anzioni degli atti dello stato civile, 38;;— nelle pubblicazioni pel matrimonio, 63;— negli affissi delle vendite dei beni dei minori, 459.— Pene che incorrono procedendo alla celebrazio- ne di un matrimonio senza che sia stato loro presentato» il consenso dei parenti o gli atti rispettosi, 156,— V. Stato civile. Ufficiali di Polizia. Loro funzioni nel ricavare i segni $50 o indizj di morte violenta,$1. Ufficiali di Sanità. Dichiarazioni di mascita che sono te- nuti a fare, 56.— Processo verbale di un cadavere tro- vato con indizj di morte violenta, 81.— Questi ufliciali non possono profittare delle disposizioni tra-vivi o te- stamentarie fatte in loro favore durante il corso di una malattia, 909.— Eccezione, ibid.— Gli Ufficiali di sa- nità delle armate possono ricevere i testamenti dei mi- litari, 982.— i Ufficiali ministeriali. Pene che incorrono per le omissio- .__ni delle formalità prescritte dalla legge, 166. Ufficiati municipali. In qual caso possono ricevere un testamento, 955. Ufficiali pubblici. Arresto personale in caso di rifiuto di presentare le loro minute, 2060, Uscieri. Prescrizione per i loro salarj, 2272— V. Uf- ficiali ministeriali: Uso. Princip) sull'esercizio di questo diritto, 625. Usufrutto. Quando quello delle cose immobili è repu- tato immobile, 526.— Definizione di questo diritto, $78— Sopra di che e come può essere stabilito. 579. — Diritto ull’usufruttario, 582— Sue obbligazioni, 600.— Quando l’usufrutto ha fine, 617.— Renunzia dell’ usufrutto considerata relativamente ai creditori, 622.— ll donante ha la facoltà di riservarsi 1’ usufrut- to dei beni mobili, ed immobili da esso donati o di di- sporre“a profitto di un altro, 949.— V. Debiti. Utensili. Quelli che sono necessarj all’ uso delle Fabbri che ec. sono reputati immobili, 524. -Uterini V. Parentela. Utilità pubblica. Indennizzazione dovuta per ragione di una proprietà della quale siasi esatta la cessione per‘ ‘ motivi d’ ulilità pubblica, 545.- Pucanza di successione. V. Successione, _ Vacanza di tutela. V. Tutela. 3 Fendita.1 tutori devono far fare la vendita dei mobili dei minori, 452.— Semplice-stima che dee fare il padre e la madre che hanno il godimento proprio e legale dei beni dei minori, 453,==» Forma per la vendita degl’im- i th Hi TI il un to Etta Imi Miti 1) On y ali DIC! kit seni al Alpi = ini pi arl iu ubiodi pur cib cip La dl] Db. ie] # i 581 mobili di un minore ancorchè fosse emancipato, 484. —La vendita dei diritti ereditarj produce l’accettazio= ne della successione, 780.— Natura e forma della ven- dita, 1582— Vendita col patto d’ assaggio, 1588.— Promessa di vendita, 1589.— Chi può comprarè e vendere, 1594.— Cose che possono essere vendute, 1598.— Obbligazioni generali del venditore, 1602.— Liberazione, 1604.— Garanzia in caso di evizione, 1629.— Garanzia delle mancanze della cosa venduta, 1641.— Obbligazioni del compratore, 1650.— Nulli- tà e resoluzione della vendita, 1658.— Vendita de’cre- Gi ed altri diritti incorporali. 1689.— Come può es- sere provocata una vendita forzata di beni, 2210.— V. Mobili, Liberazione, Licitazione,‘Restituzione, Trascrizione., Ventre. V. Curatore al ventre. Vetture. Responsabilità de’ vetturali per terra e per acqua, 1782.— Regolamenti particolari per 1’ appal- tatore, e direttore delle vetture pubbliche, 1785. Viaggio per mare. Forme degli atti di nascita e di mor- te durante questi viaggi, 59 e 86.— Formalità per it testamento: 988. Vigilanza. Gli atti conservatorj é di semplice vigilan- za non sono atti di adizione di eredità, 779. Violenza. Come si caratterizza e diviene una causa di nullità di un contratto; 1111, e£ seq. te Visto. Quello dei registri dello stato civile, 41, Vitale Il figlio nato avanti il cento ottantesimo giorno del matrimonio non può essere rigettato dal padre quando fosse dichiarato non vitale, 314.— Il figlio che non è nato vitale non può succedere, 725.— I testa. menti 0 donazioni in favore di un figlio concepito non hammo effetto se non è nato vitale, 906. Vitalizio. V. Rendite. e * Vizj..A quali è tenuto il venditore relativamente alle cose vendute, 1643.— Vizj redibitorj, 1648. Folontà. Nullità delle donazioni tra-vivi,} esecuzione delle quali dipende dalla sola volonià del donante, 94 4. Zio, e Zie,V: Mattimonio:+ CAO. d » Art 2260 2261. La disposizione dell’ articolo 2260 è i& AGGIUNTE E VARIAZIONI AL CODICE NAPOLEONE tm. DECRETATE PAL CORPO, LEGISLATIVO IL 3. SETTEMERE 1807. a: Se Ko Art. 17 Resta soppresso il$ 3 concepito in questa for- ma: 3. con l’affigliazione ad ogni corporazione estera i eh’ esiga distinzioni di nascita. ‘Art. 427. Al secondo, terzo, e quarto capo di questo articolo. che cominciano con le parole I Membri, e terminano Contabilità Nazionele, si sostituisca quan- to appresso* Le.persone indicate nei Llitoli II, V, VI, VIIL_ IX, X, e XI, dell’ atto delle Costituzioni del 18 Maggio 1803, i Giudici nella Cortei Cassazione, il Regio Prcurator Generale nella detta Corte, e suoi sostituti, i Commissarj della Contabilità Resia.— Art. 896. Alla disposizione di questo Articolo si ag- aggiunga qua ab'appresso: Nondimeno ibeni liberi for- manti la dotazione di un titolo ereditario, che l’Im- peratore avrà eretto in favore di un‘Principe o di un * Capo di Famiglia, potranno esser transmessi per ere- dità, com’ è stato regolato con l’ Atto Imperiale del 30. Marzo /1806, e col Senatus-Consulto del dì 14. A- gosto, successivo. dicisa in due articoli. Il primo periodo formerà da « qui innanzi esso solo l’articolo 2260: il secondo pe- riodo formerà l’ articolo 2261. La disposizione del E antice articolo 2261 è interamente soppressa. re n ci in "Va,| rino bll liileiliti LECROTET(UTTA[UITAIVTV{IVL]LIVA{VMCO{votafuotifVtETKEDHCOtpKEot{(Ht{tMa{Ito{ott Ocm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Green Yellow