CODICE CIVILE NAPOLEONE IL GRANDE COL CONFRONTO DELLE LEGGI ROMANE, Ove si espongono i principj delle stesse leggi, si trattano le quistioni più im- portanti sull’ interpretazione delle mede- sime, e si accennano le comuni teoriche dei giureconsulti ricevute nel foro; coll’ad- dizione di due indici delle materie, l'uno del Codice, l’altro del diritto romano. Approvato dalla DIREZIONE GENERALE LI-PUBBLICA Istruzione, e da S.UE. il Sig, Covre G. G. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA L AD US® DELLE UnIveERSITA E DEI Licar peL REGNO D’ ITALIA ILS PPIPPPPP PPP POD Tomo I. DLSSTO DSL POS PP_DA MILANO 1809; Dalla Tipografia di Francesco Sonzocno di Gio, BOT; Corsia, de’ Serri XY. 596. — arreca Le PE Pr PRE RIINA A SUA ECCELLENZA GIUSEPPE.-LUOSI Gran Grupice Ministro DELLA Giusrizia; Core per REGNO, DIGNITARIO DELL'ORDINE DALLA CORONA DI FERRO, GRANDE AQUILA DELLA LEGIONE DI ONORE, ec. ec. ECCELLENZA. A ssunsi l’ impegno di supplire alle mancanze e correggere gli. er- rori. che si trovavano nella cita- zione delle leggi romane fatta in A A iii] ITA FICA IZ si na“E ri; SOT E VOTATA TO DE n varie edizioni del Codice Civile di [NAPoreoNEVil grande; ma poco dopo ch' ebbi»dato mano all'opera conobbi, che sebbene l avessi con- dotta a termine più felicemente che‘ad‘altri era riuscito, nondi- meno essa’ sarebbe stata poco utile»per coloro che delle leggi rornane avevano cognizione, ed inutile affatto per quelli che tale cognizione non possedevano, i quali avrebbero dovuto ad altri fonti ricorrere per acquistarla. D' altra parte io aveva intenzione di travagliare principalmente per questi ultimi; per lo che mi diedi ad esporre i principj delle stesse romane leggi seguendo l'ordine del la convenienza e disconvenienza.che passava tra quelle e questo ,fos- sero in istato di studiare con pro- fitto l'attuale nostra civile legisla- sione. E sebbene questo mio-lavòro non corrisponderà forse» al fine per cui lo feci, per non aver. po- tuto nell’eseguirlo impiegarvi tutto il tempo che si richiedeva y tutta- volta oso di offrirlo all E. V. al solo fine che in me riconosca il viro desiderio che ho di giovare alla pubblica istruzione, mentre a miglior agio metterò in opera tutte le mie forze, ed userò tutta la di- ligenza che mi sarà possibile onde recarle realmente. giovamento col DI * n) SR suddetto Codice y oride, conosciutà va tv pubblicare le Fastituzioni del nuovo Codice civile, s: pure mi sarà eoucesso dalle mie circostanze. Frattanto pieno di quella profonda venerazione che conviene alle esem- plari- virtù, alla singolare sapienza e'sublime dignità che all’ E. V. hannò dato chiarissima fama, mi dò l'onore di protestarmi Di V. Eccellenza &miliss. devotiss. ed osseguiosiss. serrd Onorrio Tagrroni, dg bt AL LETTORE. * ?| s% aaa a O) x «di A ui bi cda i popoli dell’ Europa si sono lungamente affaticati per formarsi vata legislazione propria; ma alla fine la. mag- gior parte di essi hanno conosciuto‘con= venir loro quella dei Romani e l’‘hiamo quindi abbracciata. Sebbene poi la suc- cessiva variazione delle circostanze e dei tempi, in cui ciascun popolo si è imbat- tuto, gli abbia fatto sentire la necessità di dovervi fare qualche cambiamento, niuna variazione però di circostanze o di tempi gli ha mai dimostrato il bisogno di alterarne i princip). Basta questo solo argomento per provare ch’ essa è la mi- gliore di tutie le altre. Difatti non può non essere tale, perchè essa è il cumulo della sapienza di due popoli i più savj(*) che abbiano mai veduto le età del moudo. (*) 1 Greci ed i Romani, mera vI C:ò nondimeno vi sono di coloro i quali vorrebbero condannarla ali’ obblio per non essere, dicono essi, più adattata ai nostri tempi, ai vostri costumi. Prendendo in esame questa legislazione, trovo in essa pochi privcipj di alcuue leg- gi date ad un popolo nascente, le quali hanuo il loro appoggio ne” eieli. Conosco che questi principj all’ età mostra non conveugoeno, ma bon pero ci sono inu- tili, ci danno anzi una grande lezione mentre ci dimostrano il salutare iiganno usato da un saggio legislatore per vincere la ferocia di un popolo e sottoporlo al soave giogo delle leggi. Proseguo nell’ e- same e vedo che si conunua a fir uso dell’ inganno non più per la salate del popolo, ma per ispogliarlo de’ suoi di- ritti; osservo quindi nella legislazione alcuni‘avanzi di misteriose formalità le quali assicuravano 2 pochi furbi sopra ) intera massa del popo‘:o uo domimo dispotico, cui si dava il nome di prote- zione: vedo che questo popolo dopo di essere stato in lunga lotta co’ suoi sed'— centi protettori, che egli per altro rico- nosceva pe’ suoi tiranni, ha trioufatò alla fine de’ medesimi, ha vendicato la vir sua libertà, e ha dato a. se stesso le leggi che in ultimo somo giunte. ad obbligare tutti i cittadini; e noi da tutto ciò rice viamo un’altra lezione, a quale mentré ci dimosira l’arte insidiosa con cui‘un popolo potrebbe essere messo in ischiavitù, ci fa conoscere eziandio il mezzo che questo popolo avrebbe per difendersi.|.(|. M° innoltro neil’esame e trovo che il legislatore, per dare opinione alle sueleggi, convalida le une di misteriosi motivi, che non hanno altra base che|’ autorità, ed in progresso di tempo fonda le alire so+ pra la ragione, Sebbene mi sembri a pri- mo aspetto che le prime leggi non po tessero convenire che ad un popolo rozzo qual era anticamente il Romano, il qua- “Te, come ogni altro popolo costituito in tate stato, rispettava più l’ autorità che la ragione, ciò non di meno vedo lo stesso popolo incivilirsi e dilatare i confini del- le umaae cognizioni, cambiar circostan= ze e mutar governo costrettovi dalle so- verchie sue ricchezze acquistate colla for= za, e non ostante le sue leggi essergli sempre adattate. Mi pongo a meditara come possa esser questo, ed arrivo a co- noscere che le leggi motivate sopra mi= VILU steri possono sostenersi colla ragione in- vece dei misteri; mi crisovvengo che molti popoli fra di loro lontani per luoghi e per costumi le hanno già da molti secoli adot- tale, ele conservano tuttavia sebbene ab- biano cambiato tempi, mutato religione, variato goverao, e cewchiudo ch’ elleno sovo un fedele comentario della legge na- turale la quale è sempre la stessa in tutti j tempi, n tutti i luoghi. Da queste brevi riflessioni si rende ma- pifesto che coloro i quali alzano la voce contro la legislazione romana, fanno ciò per ignoranza; imperciocchè se osservas- sero ch’ essa è la legislazione di un po- polo dalla sua nascita alla sua decaden- za; se sapessero distinguere due età, una ( che è pur troppo la più luuga) nella quale il legislatore è costretto di persua— dere le leggi al popolo coll’ autorità del mistero, comunque d'altronde siano ra- gionevolissime(*); l’altra in cui il le- (*) Motivo per cui molti sovrani protetti dalla mono divina sonosi saviamente eretti capi della re- ligione dominante ne’loro respettivi stati orde. poter comandare al. cuore de’ loro sudditi, unico mezzo per regnare Con sicurezza€ per consurvare un trons PRO, gislatore è obbligato.di, persuadere, le leggi al popolo colla ragione, se costoro, io ripeto, sapessero,[distinguere queste due età, non farebbero\sempre capitale dei motivi che si leggono neile»Jeggi To= mane, ma per giudicare sanamente della bontà assoluta delle medesime, richiame- rebbero atvribumale della ragione la doro nuda disposizione, e vedrebbero: così es- .> DA ser etleno la espressione dell’ equo£ del giusto. Pari che questa verità sia stata conosciuta-eziandig dagli autori del nuo- vo Codice civile mentre osservo, che esso per la più parte è conforme a‘quelle leggi romane, che i superficiali lettori delle me- desime vorrebbero annientare; anzi il più delle volte suppone necessariamente la.co- gnizione dei princip] di esse, senza di che non s’intenderebbe a dovere. Per la qual cosa saviamente è stato ordinato con vice» per molti secoli: altrimenti se il capo della reli- gione ed il sovrano sono due persone diverse, nasce ben tosto tra di loro una gara di potere, nella quale è sempre superiore il capo della religione, per- chè il suo comando è dolce e diretto al cuore; lad- dove quello del sovrano non può essere în ques caso che violento, e quindi di poca durata. Tai.) -_Q mr Fate ar x reale decreto del 15 navembre. 1808 che sì debba insegnare il nominato Codice sonfrontandolo colle leggi romane; ed io perciò, hd teniato di agevolare questo stu- dio tenendo dietro all’ ordine del Codice, bea'‘comprendendo peraltro che}° ordine e la maniera con cui le materie stanno esposte in un codice, non possono, se- condo anche. il sentimento del’ celebre sig. Romagnbsi(*), costituire l'ordine e la maniera d’ istruire nella giurispruden- za: Che se non sono riuscito$ spero pe- rò che mon.-ayrò meritato-il disprezzo dei miei lettori, ma piuttosto il loro compa- timento, specialmente perchè la diligeuza che sogliono» usare coloro che mancano d” ingegno, a me, che più di tutti ne abbisognava, non è stato dato di poterla praticare, avendo dovuto fare questo la- voro in poco più di tre mesi. Vivi felice. (*) Saggio filosofico politico sull’ istruzione pub» blica legale, cap. 16 e 10, sr INTRODUZIONE.** MRr rt a0n Roma ne' suoi primi tempi fu governata-daî ez Tacit. Ann. lib. 1. Il primo di questi fu Romolo, il quale a suo arbitrio e senza alcuna legge certa regolò il Popolo Remano, Pompon. 2.&, 8. 1, ff. de orig. jur.; Tacit. Ann. ILI, cap: 36;- Dionis, Halicarnass. Zib. 10, cup. 1, siccome in tal. guisa si reggeva in allora la maggior parte delle nazioni;‘ secondo quello che ci viene raccontato da Giustino| lib. x prin. e da Dewastera in natis ad Rosinuns lib. 9g prin. Accresciuta di poi la citt‘di. Roma, dicesi che Romolo la dividess in trenta parti, cui diede il nome di Curie; e pubblicasse alcune leggi ghe furono perciò dette curiazae; Pompon. 4. 2,$. a, ff. de orig. jur. ln seguito gli altri re suoì sue- cessori accrebbero le leggi, d. /. 2, 6. 25 imper= ciocché Numa alcune ne pubblicò dirette special» meute a dare una religione al Popolo; altre Tullo, ed Anco, e molte Servio Tullio; Tacit. Ann. ILL, cap. 26. C. Papisio, o Papirio che vogliam dir= To(*), fece una raccolta di tutte queste leggi, la (4) Anticamente fu detto Papisto finchè Appio R, locchè accadde circa nell’ anno di Romg 405 dopo del qual tempo cu= minciò a chiamarsi Papirio» nel modo stesso che în vece di Fusio, Valesio si cominciò a dire Fu rio, Valerio; Cicer. epist. ad famil. IX 21, È 24 6.36,(£, de orig. jur. Byokershoek ir praetermissis» Claudio ritrovò la letter UD XH INTRODUZIONE. quale fu chiamata jus civile papirianuni, Pompon. 42,16. 2, ff. de orig. jur., di cui varj frommenti furono raccolti da Giovanni Forstero in gJuris romani lib, I, eap.-VI, da Fulvio Ursini, Antonio Agostini e Giusto Lipsio de legibus regiis et. decemvir. Discacciati i re da Roma con una legge proposta da Giunio Bruto Tribuno dei Celeri, c dal popolo ap- provata, le leggi che essi avevano pubblicate per- dettero: la forza di leggi, e furono osservate soltan- to come costumi patrj;£. 2,6. 3, ff. de orig. jur. Dionys. Halicar. Antig. Roman. X, p. 627. Tale fu la‘regola che ebbe il popolo quasi per lo spazio di venti anni, Z. 2,$. 3, tf. e0d,; ma iu fine le discordie nate trà i patrizj e la plebe fecero sentire Ja necessità di avere leggi certe; Tit. Liv. 40. 4, dec. I: Furono quindi spediti in Grecia tre Legati onde esaminassero le leggi e le costumanze, colle guali quei popoli si governavano,€ riportassero in Roma quelle che loro fossero sembrate piu adattate al popolo romano; Liv. did. 3,31. Halicar. 40. 1a, in fin. Adempita dai Legati la commissione, fa creata una deputazione di dieci personaggi, i quali furono perciò detti Decemwiri, affinchè fra mtie le leggi, scegliesse quelle ehe al popolo romano più convenivano. Compilarono i Deceniviri prima dicci, di poi dodici tavole di leggi prese parte dagli an- tichi costumi romani, Cujac. observat. LIL, 40; Halicar. Antig. Rom. dI, p. 97 et X, p. 181, e parte dalle leggi e costumi di tutta la Grecia; Liv. ALI, 3:, Gell. Noct. Attico XX, 1, Serv. ad Virgil. AEneid. VII, v. 695, le quali presentate al popolo remano furono dal medesimo approvate, e si chiamarono per accidente leggi delle dodici toria » savole; Pompon, 2, 2,$. 4, ff, de orig. jur. Liv INTRODUZIONE. AR ID, 31, 34, 37, 57. Halivaro. Antij. Romi! A'p. 676. Flor. lid. 1, cap. 24. Queste tavole, tta°cui masque tutto il diritto pubblico e privato, Liv:©Z/Z 34. Tacito. Ann. lib. 3, sono quelle che Cicerone giudicò dover ottenere la preferenza nelle librerie di tutti i filosofi, de Orat. I, 44, sebbene intsé- guito i giureronsolti di chiara fama abbiano tentato di diwostrare l’ iniquità di alcune leggi che 1a esse si ritrovavano, tra 1 quali Thomas. de maevis Jurisprud., Obsero. IV, p. 167. Bynkershoek Observat. lb. I, cap. 1. Queste dodici tavole, secondo quello‘che ci riferisce Pomponio, furono prima fatte di avorie(*), Ant. 1.2,$. 4, ff. de orig: jur:; di poi, come rac- conta Dionigi Alicarnasseo, furono rifatte in bronzo, Rom. X, p. 681, e collocate‘mei rostri a' perpettia memoria, come narra Tito Livio 224, 57. Ciò non di meno perirono nell’ anno di Roma-368 quando i Galli incendiarono quella eittà, e furono poscia a poco a poco racconciate coi varj frammenti da ogni parte raccolti| Liv. Y4, 1, e rifatte nuova- mente in bronzo, Cyprian. epist. SL, 2; e per al- lontanare il pericolo. di perderle, si facevano impa- rare a memoria ai fauciulli; Cicer. de /egib. II, 4 et 21. Ma non perciò si poteruno conservare, avve- guacchè perissero dopo il secolo VI, Heinec. Antig, fiom. sec. ord. inst. Progm. 6.4. Molti in seguito (*) Pomponio dice che le leggi furono scritte ir tabulas eboreas ,° alti hanno voluto leggere in ta- bulas roboreas perchè è sembrato loro più conve- miente alla povertà degli antichi romagi; Zid. Hei- mecc, Antiq. Rom, Proam;$. 4 h. FIGI x1V INTRODUZIONE. ne raccolsero# frammenti ,. 6 fra questi Otomanno, Reyardo, Sigonio, Gravina, Eineccio, Terrasso-, nio e meglio di tutti Gottofredo. Erano le leggi delle 12 tavole così poche e breviy che produssero tantosto la necessità di esten- degle coll’ interpretazione, e colla decisione delle controversie che nascevano nel foro; Gell. lid. 20, Cic: de leg. Questa necessità fu procurata a bello studio dui Decemviri onde tenere soggetta la plebe ai patrizj, imperciocchè a questi fu riservata la fu- coltà d’interpretare le leggi€ decidere le contro veesie(del foro, Thomas. de naev. Jurisprud. an tejustinian. 7, d° onde l° interpretazione dei pru- denti e la disputa del foro, colla quele di bel nuovo si rese:incerto lo stato del diritto, e sì su- scitarono continue discordie tra la plebe ed i pa- trizj. Questa interpretazione e questa disputa fecero parte del diritto e vennero sotto il nome talora di diritto civile, 6. unic. instit. de legit. patron. ut. l. 2,$. 5, ff. de orig. Jjur., talora di media giurisprudenza, 6. 3, versie. media instit. de legit. agnat. success. Per tenere poi sempreppiù soggetta la plebe inventarono i patrizj certe solenni formole di parole, affinchè essa non potesse a suo piacimento instituire una dimanda in giudizîo, ma dovesse di pendere dai patrizj stessi, e queste formole dice- vansi azioni di legge» legis actiones». L’ inter- pretazione delle leggi, la decisione delle contro- versie, e le azioni delle leggi era tutto ciò nella podestà principalmente de’ Pontefici, i quali veni» vano scelti dall’ ordine patrizio, e formava un sol diritto colle leggi delle 12 tavole, perchè alle me- desime era quasi coetaneo Pompon,, 12,6. 6, fl. do orig. jur., Liv. lib. 10, cap. 6. Inceste, varianti ed incognite al popolo erano IntRODUZIONE. Vale- le azioni di legge. Trovavasi in esse una massima sottigliezza ed imiquità. Tmpercioechè se i litiganti; colla scorta dei giureconsulti, nel pronunciare le formole di parole, colle quali erano concepite le azioni di legge, sbagliayano di nna sola sillaba, perdevano la cansa; Heinecc. Artig. Romi. secunà. ord. instit. proem. 6. 6. Si aggiugnevano“a’ ciò i giorni in cui era lecito di litigare, i quali» dicel vansi fasti, quelli in cui era ciò proibito, i quali chiamavansi nefasti, e quelli finalmente in parte de’ quali era permesso di litigare j ed in parte era vietato, i quali venivano detti irtercisi; e di tuuò ciò si faceva al popolo un mistero, onde fosse ob= bligato sempre a. dipendere dall'ordine patrizio,€ principalmente dai Pontefici, cui soltanto apparte= neva la notizia di queste cose; Cic. de Orat.'£, 41 et pro Muraena AZ. Quinctil. instit. Orati HE, 8. Ciò nondimeno il popolo fu messo a parte’ di tali misteri. Tmpercioechè trovandosi*ilelibro delle delle azioni, e dei giorni fasti, nefasti ed intercisi presso di Appio Claudio, riuscì a. Gneo Flavio di lui scriba di portarglielo via nascosta— mente, e di consegnarlo al popolo, il quale per ‘mostrare la sua gratitudine a Flavio, lo creò tribu- no della plebe, senatore ed edile curule, e diede a quel libro il nome di diritto civile Flaviano, sebbene Flavio nulla del suo vi avesse aggiunto; Pom- pon. Z. 2,$. 7, ff. de orig. jur.; Cicer. de Orat. {T:; Liv. LX, 46; Plin. Mist. Nat. XXXIII, 1; Gel. oct. att. Y, 0. Quanto ciò fu grato al popolo, altrettanto dis- piacque ai patrizj, î-quali non tardarono ad inveu- tare altre formole, deserivendole con cifre al po- polo ignote, onde se fossero capitate in di lui 3ani, pon le avesse intese; Cicer, pro Muraerà forinole xvI‘INTRODUZIONE. sap. XI. Ma Sesto Elio in un libro che chiamossi diritto Eliano spiegò tali formole, e lo consegnò hi al popolo; Pompom 2.2;$. 7» ff. de orig. jur. Sebbene la sorte‘ci abbia privati tanto del li- | bro di Flavio quanto di quello di Elio, ciò non ostante Barnabà Brissonio ha con grande studio ed industria raccolte le formole che nell’ uno e nell’al- i tro. si contenevano, e le ha a noi rese note col suo libre intitolato de formulis et solemnibus po- puli Romani verbis. i Per le dissensioni che passavano tra i patrizj e } la plebe, accadde alcune volte che la plebe si ar- rogò la facoltà legislativa. Ciò avvenne per la prima volta quando si ritirò nel monte Sacro, oye otten> nei Zribuni della Plebe; Liv. lib: 2, cap. 33, Tutto ciò che questi Tribuni proponevano alla Ple- be, e che essa approvava, aveva forza di obbligare i Plebei, e chiamavasi plebiscito} Cocc ej. in Not. Var. ad 2,68, ff. de orig. fur. La seconda volta accadde quando sì ritirò nel monte Aven- tino, ove vttenne che i plebisciti obbligassero non solo i plebei, mo tutto il popolo, Liv. Lib. 3, cap. 33; e sebbene i patriz] dicessero di non essere come presi sotto nome di popolo, si vollero tuttavia compresi, e si fece una legge colla quale si dichia- rò che i plebisciti obbligavano wii i Quiriti; Liv il lib. 8, cap. 12. Eberlin. de orig. jur. p. x4., Fu derogato a questa legge, e la plebe quiudi sì ritirò i tosto nel Montorio altro eolle della città, motivo i per cui fu di bel nuovo rinnovata colla legge Or- tensia, ed avvenne così che i plebisciti avessero la stessa forza delle leggi, comunque un’ origine rico- noscessero diversa da quella delle Feggi, Pompon. 2. 2, 6. 8; ff. de orig. jur. Plin. Lib. AVI Hist. Nat. cap. 10; imperciocchè le leggi erano ciò che INTRODUZIONE. xVII # popolo romano ordiuava sopra proposta che gli veniva fatta da un magistrato senatorio, come dal Console, ed i pliebisciti erano ciò che la plebe or- dinava sopra proposta che gli veniva fatta da un. magistrato plebco, come da un Tribuno; 6. 4; d2> stit. de jur. nat. gent, et civil. Mentre seguitavano le discordie tra la plebe ed i patrizi, un pretore fu creato ad oggetto di oppri- mere la plebe stessa; impercioechè esso fu scelto dall’ ordine patrizio; gli fu data‘la potestà di sen- tenziare nelle cause e d’ interpretare le antiche leg- gi, e col pretesto di questa interpretazione ordine patrizio trasse a se il potere legislativo. Per! la! qual cosa fu tantosto sollecita la plebe a creare dal suo seno un pretore in luogo di quello dei patrizj: di poi due pretori, ed in progresso più ancora ne.furono creati, ai quali fu concesso non solo di pubblicare editti, d'onde il diritto pretorio cd onorario che vogliam dirlo, ma ben anche di supplire e correg- gere il diritto civile; locchè tutto portò grande confusione nella legislazione, atteso che lun pre- tore cambiava ciò che aveva fatto un altro; Pomp. 2. 2, 6. 10, ff. deorig. jur. Liv. lib. 6, cap. ult. et lib. 8, cap. ult. Hofmann. de histor. praet. p. 76 seqq. Thomas de naev. juris. lib. 1, cap.7, n. 16. Nel tempo stesso in cui fu creato il primo pre- tore per ingannare la plebe, allo stesso fine fu pure instituita la magistratura degli A dilé Curuli, la di cui prima inspezione fu sui pubblici giuochi, Liv. lib. 6 in fin.; di poi fu estesa alle pubbliche vie, alle case, all’annona, e ad altre simili cose, e fu lovo dato di potere intorao a questi oggetti pub blicare editti, 1 quali avevano forza di legge‘al pari di quelli del pretore, comuoque non sempre ten- dessere alla pubblica utilità, ma piuttosto ad in- XII INTRODUZIONE. volgere la plebe in inole, liu; Hofmann. p. 104© 105. Spanhem tom. 2, diss. 10. All’ ampliazione che ricevettero le leggi«delle dodici tavole soglionsi riferire comunemente i Senato- consulti, specialmente perchè erano noti anche ai primi tempi di Roma; Cicer. Topic. c, 5, Suet. in Vespasian. cap. 8 in fin. Ciò non di meno è da credersi che il Senato Romano non avesse la facoltà legislativa per tutto il teiupo che Roma vis- sc in libertà; Thomas. Delin. hist. 6. 24. Ond' è che in questo Inogo dobbiamo piuttosto memorare, che dopo le leggi delle 12 tavole il Popolo Romano fece varie leggi forse per supplire alla mancanza che si scorgeva in quelle delle 12 tavole, oppure per le dissensioni che passavano tra la plebe ed i patrizj, o per altro motivo; Thomas. Delin. histor. 6. 25. Il modo poi col quale il Popolo Romano faceva Je leggi ci viene descritto da Hofmann, p. 17,€ da Heincece. Antig. Rom. secund. ord. instit. tit. 2. Si accrebbero intanto le leggi, i plebisciti e gli editti, cosicchè per l’ immenso lor numero,€ per la contrarietà di opinioni nei giureconsulti una grande confusione ed incertezza nacque nel diritto, Liv. 3, cap. 34. Eunap. in vit. Edes. p. 92- La qual cosa mosse il pensiero primieramente a Cice- rone, come riferisce Gellio Zid. I, cap. 22, di por a Pompeo, come narra Isidoro lib. 5, orig. cap. Iy indi a Giulio Cesare, secondo che abbiamo da Sue- tonio, Jul. cap. 44, di ridurre il diritto a sistema, ma il loro divisamento non ebbe un felice suc- cesso. In fine dopo le varie fazioni di Cinna, di Silla, di Mario, e dopo i due triunvirati, uno di Crasso, Pompco e Cesare, e 1° altro di Augusto, Lepido ed Antonio, avendo il Popolo Romano col. la legge regia accordato ad Augusto, sottg il noe INTRODUZIONE. pisbo. me d’ imperatore quel potere che prima aveva nés7 gato a Cesare sotto il nome di re, si cambio ta!” stato politico della Repubblica, e con esso si mutò la faccia delle leggi e della giurisprudenza. Iniper- éiocchè si fectro, è vero, dopo quesi” epoca alcine leggi nei senerali comizj, come le leggi Giulie, Elia Senzia, Papia, Poppea, sotto impero di Augusto; la legge Giuzia Norbuna sotto quello di Tiberio, cd alcuna ne fu fatta sotto impero di Clau- dio, e perfino di Galba; Yacit. Ann. ALL, 26 et Hist. I, 15. Heinecc. Antig. Rom. lib. 1, tit. 2,$- 44, ta non è men vero che questo era un simulacro dell’ antica libertà, avvegnachè Tiberio per usur= parsi(*) i dritti di sovranità, che al popolo sol- tanto appartenevano, transferisse i comizj dal Came po Marzio nella Curia, e togliesse con ciò al po- polo la podesà di far leggi, e di conferire gli onori, dandolà ai senatori a lui soggetti; Tacit, Annal. I, 5. Sueton. Fiber. XXX. Cajo Caligola reintegrò il. popolo ne’ suoi primieri dirità., ma non Iu questo che uo bene passaggero, mentre poco dopo lo spogliò de’ medesimi, Dion. Cass. LIX, p. 647, 685, e da quel tempo in poi comin» clarono a comparire alla Lr. più di frequente è (*) Errarono dunque Pomponio, 2. 2, 8-9, f£. de orig. jur., e Triboniano, 6. 5 instit. de]ur. nat. gent. el cìv., quando asserirono che i comizj furono trasferiti dal campo marzio nella curia, per- chè era difficile il radunare tanta moltitudine di popolo, mestre una tale difficoltà non s' incontrava sotto il governo repubblicano quando tutta| Italia concorreva ai comizjj; Cicer. Orat. ad Quirit. post red. Heinecc, Antig. Htom. lib. I, tit. 2, 6. 45 Ye DA INTRODUZIONE. senato-consulti, i quali erauo decreti aventi forza di legge, fatti dal senato dietro orazione per lo più del principe, colla quale faceva credere di esortare il senato a ricevere la legge che esso proponeva, ma la sua esortazione equivaleva ad un comando, perchè il senato da lui scelto non osava di contrad- dirgli; Brisson. Antig. Rom. I. 19, p. 19. V. Rofman. p. 167 et segg. Bockelen de Orat. prin cip. Ond’ è che spesse volte dicevasi arazione prin- cipis cautum ciò the si stabiliva can nn senato» consulto; 2. pen., ff. ad S. C. Trebell.; 1.8 prin.s ft. de transact.; I. 52,$. 10, ff. pro socio; L. 66 prin., ff. de ritu nupt.; l 32 prin. et 6- 1 et seqg-, ff. de donat, inier vir. et uxor.; ba eod. de praed. min. non alien. Facevansi anche ai tempi della libertà di Roma dei seaato-consulti, ma non avevano i medesimi forza di legge, perchè il senato non ebbe mai il potere legislativo, come già si accennò di sopra, ma soltanto la facoltà concessagli dal popolo di far decreti intorno ad al- cuni affari, come circa I’ erario pubblico, circa le controversie che nascevano in Italia, e le legazioni che si facevano per intimare la guerra, o per in- traprendere qualche altro grave negozio, cirra la convocazione del popolo, e simili; Polyb. Mistor. VI, 12, segq. Zamose. de Senat. Rom. II, p.174 et segg. Ciò non di meno quando la pubblica sal- vezza era in pericolo, il senato aveva la potestà su- prema, e soleva fare quel tristo senato-consulto: DARENT OPERAM CONSULES, NE QUID RESPUBLICA DETRIMENTI CAPERÈT, col quale veniva transferito nei consoli un sommo impero, onde potessero alle- stire eserciti. fare la guerra, punire anche senza il comando del popolo; perciò questo senato-consulto chiamavasi eztremuni er ultimum; Liv. AI, 4e INTRODUZIONE. XXI SGaliust. r. Catil. XALA. Cic. Catrl. I, 2 et ro Milon: XAVI. Caesar de bell. civil. dt; Gi En Brisson. de form. II, p. 212. IU modo poi col quale si facevano i senato-consulti viene- scritto dall’ Eineccio Antig. Rom. lib. I, til. 2, 6. 47 et segg. x Abbiamo già detto di sopra che il diritto ci- vile andavasì acerescenda coi responsi dei prudenti; ora dobbiamo avvertire che questi responsi non ave- vano forza di legge se non quando per la celebrità de’ loro autori erano ricevuti nel foro, Gravin. de ortu et progr. jur. civ. 6. 43; per Ìa qual cosa venivano spesse volte ribattuti dagli oratori, Cic. pro Mur. XIII, e qualche volta ancora sì giudi- cava contro di essi; idem pro Caecin. XXIV. Fu soltanto sotto Ì’ impero di Augusto che i responsi dei giureconsulti ricevettero forza di legge, imper- eiocchè volendo questo principe fare una nuova le- gislazione, la quale convenisse col nuovo stato po- litico della repubblica, e vedendo mal sicuro il far ciò di propria antorità, ricorse a quella dei giure— consulti, la quale era sempre stata dal popolo ve- merata. Scelse pertanto fra i giureconsulu quelli che credette a lui più servili, e diede. lero 1° autorità di fare responsi, i quali avessero forza di legge, ed arrivò con questo mezzo al sno scopo, sebbene con grave danno della giurisprudenza; 6. 8 instt. dle Jur. mal. gent. et civil.; L 2, 6. ult., ff. de sorig. jur-; Heinece. Ant. Rom. lib. 1, til. 2, 6. 38 et 3) x. Difatti esistevano al tempo di Augusto due sommi ginreconsulti, cioè Antistio Labeone e Ateio Capitone,, i quali sebbene fossero detti me- ritamente da Tacito duo pacis decora, Ann. LIL, 25, tuttavia essendosi essi fatti capi di due diverse sette di gierecousulii, povtareno una grande confu- XXIII tenacissimo osservatore del diritto. Labeone ebbe per discepolo Nerva, questi Sempronio Proculo, il quale fu maestro di Pegaso, onde i Proculejani ed i Pegasiani: Capitone ebbe Massurio Sabino, e questi C. Cassio Longino, onde i Sadiniani cd i Cassiani} L 2, 6. ult., ff. de orig. Jur. Angu. sto cercò prima di guadagnarsi l'animo di Labtone offrendogli il consolato; ma Labeone, che amava Ja libertà di Roma e non ambiva gli onori, ere- dette indegno di se) accettare 1 offerta. Allora Angusto procurò di cattivarsi Capitone, creandelo console, e vi riuse) anche di troppo, mentre lo ebbe sempre per suo adulatore; 4. 2, 6. ult.. ff. de orig. jur. Tacit. Annal. LII, 70 et 75. Suetoh. de illustr. Gramm. AXII. Fu questo instivuto di Augusto conservate con diligenza dai suoi successori almeno sino ad Adtia- no, Pompon. 2. 2, 6. ult., ff. de orig. jur., sed eccettui Caligola, il quale minacciava ai abolirlà 4 Sueton. Calig. XXXIV. Da Adriano ad Alessan— dro Severo fu tolto, Henric. Dodvell. Prael. Camb- den. IX;‘11, p. 355, di poi fu ripristinato, ceme sì ricava da Eunapio in vira Chrysanthi p. 286, ed in fine fu del tutto abolito da‘Valentiniano ui e da Teodosio il giovane, i quali comandarono che fossero in giudizio osservati solamente i responsi di Papiniano, Paulo, Cajo, Ulpiano e Modestino; 3. un., cod, 1heod. de Respons. Prud, Thom. INTRODUZIONE, XXNT de naev. Jurisp. aniejustin. II, 7, pag. 112 seq 4 i Fu puré ai tempi di Adriano tolta 1’ incertezza del diritto, la quale era nata dai diversi editti dei pretori; perciocchè questo imperatore fece racco—- gliere da Salvio Giuliano tuiti gli editti dei pretori e ne fece formare uno solo, il quale fu chiamato editto perpetuo; l 2,$. 18, cod. de vet. jur. enucl.; l. 10, cod. de cond. indebit. Aggiunse in esso Giuliano alcune cose del suo,. 3, ff. de conf. cum eman. lib., alcune ne‘tolse, Gell. XX, 18, ed altre ne corresse a suo piacere; 4. 1, 6. 1, ff. com- mod., l. 1. ff. quod met. caus. Sebbene Giuliano riscuotesse somme lodi per quesi' opera, 7. 5, cod. de bon. quae lib.; L 15, cod. de usuf., nov. 74, nondimeno non mancarono giureconsulti di chiara fama, che pretesero di riscontrarvi dei difetti, 7. Joan. Bertrand. de Jurisperit. I, 1, p. 31. Guil. Grot, de vit. jurecons. II, 6, p. 127. Jacob Go- thofred. Iantal. jur. II, 14, 15. Thomas. delirn. histor. 6. 38. Perì l opera di Giuliano con grande incomodo della giurisprudenza, e non ci sono ri- masti che dei frammenti sparsi qua e là nei Digesti, i quali sono stati messi in ordine da Jacob Gotho- fred. series libror. edicti perpet. inter quatuor fontes juris civilis I romani imperatori conservarono l’ uso dei senato-consulti ,, previa’ una loro orazione, finchè credettero necessario di far credere al popolo che rispettavano la sua libertà, e l’ autorità del senato; ma quando sembrò loro che il popolo si fosse già assuefatto alla servitù, cominciarono a poco a poco a fare delle costituzioni generali, quali erano i re- scritti, i decreti e gli editti; o delle speciali, |- 26 iù, pr XxXIv INTRODUZIONE. quali erano i privilegi; 6. 6 instit. de Juri nas. vent. él civ. fd. 1,$. 1, ff. de' consi. princip. Hceinece. Antig. Romi lib. I, tit. 2, 6. 56. Chia- mavansi adnotationes oppure subnotationes quei rescritti che gl’ imperatori facevano alle petizioni dei privati: epistolae quelli che facevano in rispo— sta alle consulte dei magistrati: pras- maticae quelli che facevano in risposta alle doman- de che loro venivano fatte dalle tiniversità, come dalle città, dalle provincie, dalle scuole, dalle cu- rie e simili; /. 1, cod. de precib. imper. offer.; l. 6 et 9, cod. de div. prin. rescript., l. 12, cod de vectigal. Facevano decreti gi’ imperatorì allor- chè, assunta cognizione di una qualche causa ver tente tra privati, la decidevano formalmente, op- pure senza strepito€ figura di giudizio; /, VERE SEO ff. de const. princip.; È. ult. prin., cod. de legib. Gli editti erano quelle constituzioni che gl’ impe- ratori pubblicavano motu proprio ad utilità di tutti certa dum; Ze tr, Ga 1h‘de. Consi prine. I privilegi erano quelle constituzioni, colle qna- li gl’ imperatori concedevano una qualche cosa ad alcuno per avere ben meritato s Oppure im- ponevano ad un qualche cittadino una pena straor- dinaria; ben intesi però che queste constituzioni non si estendevano. a casì simili a quelli in esse contemplati; 6. 6 sustit. de jur. nat. genti et‘ci. Il primo imperatore che oso di far constitàzioni apparisce che fosse Vespasiano, 2 4, 8. ult., tf. de tegationib.; ma tanto esso quanto i suoi successori non si arrogarono questo potere che rare volte: fu soltanto sotto l’ impero di Adriano che comincia- rono ad essere frequenti le constituzioni, perchè esso ed in segaito i suoi successoti fecero uso della facoltà legislativa lore attribuita colla legge ren INTRODUZIONE: axe- gia(*).; ma nén per questo audarono tosto in di-- suso i senato-consniti, mentre sotto 1° istesso Adria- no fu fatto il senato-consulto Giuliano, Aproniano, Tertulliano; sotto. M. Antonino il senato-consulto Orficiano. Si fa menzione eziandio di un’ orazione di Antonino e Commodo nella 4 16, ff. de rita nupt., di varie orazioni di. Severo e Commodo; L. 20, ff. de jur. dot.; l. 23 et l. 32, ff. de do- nat. inter vir. et uror.; È. 1 prin, ff. de reb. eor. qui sub tut.,& di un’ orazione di Antonino Cara- calla nella Z. 3, ff. de donat. inier vir. et uxor.; (*) Sebbene più volte nelle romane. leggi si fac- dia menzione di quesin legge regia, 6 6 instit. de jur. nat. gent. et civ.; l. 2, 6. 11, ff. de orig. Jur.; 1 3, cod.«le testam.; I. unic. 6. 14, cod. de cad. toll., non: imeno su di essa sono nate non poche controversie; impercioechè Otomanno ha pre- teso che questa sia quella medesima che fu pubbli- cata intorno al regno di Romolo, la quale pure chiamavasi regia, Liv. AAAZV, 6. Mart. Schook in diatrib. de lege regia Triboniani ha sospettato che fosse la medesima una invenzione di Tribonia- no, per non saper comprendere come i romani, nel tenpo medesimo in cui avevano dimostrato coll’ e- sempio di Cesare, di conservare ancora l’ antico odio contro il nome dei re, e di amare la libertà, sì sottomettessero volontariamente. ad una vergo- gnosa schiavitù. Di questo sentimento sono anche Connano Comm. 4, 16, 3, e Vultejo ad 6. 6 instit. de jur. nat. gen. et civ., contro de quali, disputa l Lineccio Antig. lhom, lib. 1, tit.a, 6. 64 et $Cqqj. XXVI INTRODUZIONE. dopo della quale non trovandosi nel dititto alcuna Senato- consulto, si è preteso che la medesima fosse l’ ultimo senato-consulto. Furono: gl* imperatori romani parte parte ctistiadi. Le constituzioni dei ger:ili furona raccolte da due privati cittadini, uno chiamato Gregorio, quindi la sua raccolta fu detta codice gregoriano; l’altro Ermogene, d’ onde la sna rac- colta assunse il nome di codice ermogeniaro; cons stit. II, 6. 1‘de justin. cod. confirm. Perirono questi due codici, e non ci rimangono di essi che var} frammenti raccolti prima da Jucopo Sichardo e pubblicati in Basilea l’anno 1528; indi da Gre gorio Tolosano e dati in luce in Lione nel 1556; in seguito da Cujacio, e stampati in Parigi nell’an- no 1586; in fine da Antonio Scultingio nella sua opera de jurisprudentia vetere ante justinianea p. 683 et segg. pubblicata in Leyden nel 1717. Le constituzioni degl’ imperatori cristiani furono unite circa nell’anno 438 da Teodosio juniore in un codice, il quale fu detto Codice Teodosiano, Isidor. Orig. V, 1, p. 925. Jacob. Gothofred. Prolegom. cap. 1, n. 11. Esiste ancora questo co- dice, ed è stato illustrato di un ricco comento da Jacopo Gotofredo, il quale ne ha ad un tempo di- mostrato i difetti; Pro/eg. IL, p. 187. Trovansi unite al medesimo codice eziandio le constituzioni degl’ imperatori posteriori a Teodosio fino a' Giu- stiniano sotto il titolo di /egum rnovellarum. Era la giurisprudenza in grandissima confusione specialmente per i cambiamenti ché aveva sofferti dopo lo stabilimento della cristiana teligione, al- lorchè all’ impero di Oriente successe Giustiniano, il quale intraprese di darle un sistema, e non ebbe infelice sugcesso. Per la qual cosa egli è degno di INTRODUZIONE. XXVII lode perchè riuscì in ciò che jaltrì e per ingegno€ per dottrina a lui di gran lunga superiori tentarono inutilmente; e meglio ancora vi sarebbe riuscito se meno avesse ascoltato i consigli del Clero e di Teo- dova sua moglie, donna viziosissima ,. Procop. in AnedoetiseSs Hi BRE dissertatio de Justin. favor. erga foennas. Hyer. Bruckneri prograsa an Justin. Imp. fuerit uvor.,€ SE si fosse- valsu più che non fece di migliori giurcconsulti; egli per direttore dell’ opera scelse ingegno molzo in- va, ma eziandio imperciocchè 'Yriboniano, vomo non solo d’ feriore a quello che si richiede ta, avarissimo e di niuna fede; Ho- pieno di vani et 12. Heinecc. tomann. in Antitribun. cap, 11 dissert, de Sect. Tribuniano-Mastiy-, che che con peca verità abbiano tentato di accumulace in di lui difesa Jo. Chiffer. de, utriusg. jur- architectis., Vin. Gravin. de orlu et progr. jur. civ. 137, 2. 159 et seg: ed altri. Sotto dunque.‘la direzione di Triboniano fu fatto‘nn codice. da» dieci giureconsalti, il quale comparve, alla luce il giorno 13 febbrajo 528, e fu chiamato Codice. Giustinianea. Di quanto pregio esso fosse. si può rilevare da ciò, che poco dopo la sua pubblicazione, fu abolito, conie in se- guito; Constit. Hac quae fin. de nov. Cod. fa- cien> Frattanto: Giustiniano rivolse. le sue cure all’ antica giuvisprudenza, della quale esistevano due mila volumi, e commise a diciassette giureconsulti di darle un sistema, raccogliendo soltanto ciò che jet che vi si ris era in uso, omettendo le contrarie contravano, e conformando il wutto al nuovo dirit- to, ritenuto però il nome del giureconsulto da cui avessero desunta la legge; 4. 2, 6. 1, ff. de vet puro enucl, Thomas. delin. histor. 6, 46. Essi, db a XXVIII INTRODUZIONE, retti sempre da Tribotiano, si acciasero all'opera, e servendosi degli scritti dei giureconsulti celebri che vissero principalmente dai tempi di Adriano in poi, come di Prisco Giavoleno, Nerazio Prisco, Salvio Giuliano, Gajo, Pomponio, Marcello, Papi- niano, Ulpiano, Paulo, Modestino e di altri ine dussero l'antica giurisprudenza in cinquanta libri, ew fu dato il nome di Digesti 0 Pandette 3 Vok lendo con ciò indicare che quei libri contenevano le dispute, le decisioni, e tutta la scienza del di ritto, /. 2 prin, et 6.1,ff. de vet. Jur. enucleand. Bertrand. Jurisp. A, 1, e queste Pandette furono pubblicate il giorno 16 decembre 533; 2 D lg 1 de vet, jur. enucl, Quanto poca diligenza usas- sero i compilatori delle medesime, ben si com- prende non solo dalla brevità del tempo che impie- garono( condussero eglino a termine una così grande opera in un triennio); ma eziandio da ciò che scrissero sopra di esse Guid, Pancirol. în Zhes. var. sect, Pandulphus Pratejus' de Jurisprud. med, Petr. Murellus de studio juris et Jac. Wissenba- chius Zibell. Emblem. Triboniani. Furono le Pan- dette divise da Griustiniano in sette parti descritte nella 7. 2, 6. 2 et seqg., cod. de vet. Jur. enucl., e dai Glossografi furono divise in Digesto vecchio, Inforziato e Nuovo. Prima che si pubblicassero le Pandette, Giu- stiniano commise a Triboniano, Teofilo e Dorotea di comporre gli elementi della Giurisprudenza, i quaki furono da costoro divisi in quattro libri, cui fn dato il nome d’ Znstituzioni, e furono con- fermati unitamente alle Pundette; Vid. Van-de Watter post suas instit. de histor: instit. et Lud- wigius in Vit. Justinian. Queste Instituzioni schbene composte dopo le Pandette, furono però INTRODUZIONE. XXIX prima di esse pubblicate il giorno 31 novembre 533° $. uli. procem. instit.; ma non ebbero forza che contemporancamente alle medesime, locchè accadde il dì 30 dicembre dello stesso anno; Lia,#86, 295, cod. de vet. jur. enuclean. Era mente di Giusti- niano che le Instituzioni dovessero fontenere gli elementi di tutta Ja giurisprudenza, com’ egli me- desimo ci lasciò scritto nel 6. 4 proame. instit., ma coloro che le composero molto. si djscostarono dalla di lui intenzione, imperciocchè omisero di dare i principj sulla materia dei patti, delle tran- sazioni, delle restituzioni in intero, delle usure, dell’ editto edilizio, delle evizioni, delle prove, dei testimonj, degl instrumenti, delle confessio» ni, dei giudizj, degli arbitri, della sentenza, della cosa giudicata, dei possessi, del senato- consulto Vellejano, dell’ annunziazione di una nuova opera; del danno non arrecato ma temu- to, della collazione de’ beni, della dote, delle questioni, 0 sia delle inierrogazioni che si face- Vano ai rei sotto tormenti onde confessassero il delitto sli cui erano gravemente iniziati, delle pene, delle appellazioni» Era eziandio intenzione di Giustiniano che le. Anstituzioni non dovessero essere in opposizione colle Pandette, nè queste con quelle, pure varie antinomie vi si riseontra— vano, come tra il 6. 3 zrestil. de rer. divis. e la L 23, 6. 3, 1£. de rei vind. Per la qual cosa quan- do trovavasi uma qualche antinomia ua le Pandette e le Zastituzioni conveniva. fare osservazione se 1 compositori delle Instituzioni avessero inteso di derogare alle Pandette, 0 piuttosto sé fossero‘ca- duti in errore dando. alle, Pandette una ìntelligen» sa. quando un’ altià esse. ne dovevano ricevere; mientie del primo caso le Instituzioni pres aluvamo, Le tai XXX INTRODUZIONE, alle Pandelte, nel secondo queste a quelle erano prvierite.‘Putto ciò dimostra quanto tenue fosse la capacità di Triboniano, Teofilo e Doroteo; e sem- pre più tenue apparisce considerando che per fare quelle Instituzioni ebbero bisogno di prendere per esemplare le /nstttuzioni di Gaja; locchè dimostra che essi erano ancora di poco gindizio, mentre po- tevano scegliere le Instituzioni di un qualche giu reconsulto di più acuto ingegno, e di più vasta erudizione e dottrina, come le /nstituzioni di Pa= piniano, di Ulpiano, di Paulo e simili. Pubblicate le(nstituzioni, ne fu fatta da Teo- filo(*) una parafrasi in greco, la quale nou fu da quello molto dissimile. Dopo la pubblicazione delle Pandette si rav visarono in esse molte antinomie col Codice Giu- stinianeo, il quale d’ altronde andava soggetto a non pochi difetti; sicchè fu necessario di ricom- porre un nuovo Codice, specialmente ancora perchè non si credesse che le Pandeite derogassero al Codice Giustinianeo, siccome a quello posteriori; mentre anzi all’ opposto molte constinzioni in esso contenevansi, colle quali gl’ imperatori avevano in- teso di derogare a gran parte dell’ antica ginrispru- denza, molte reliquie della quale furono lasciate nelle Pandette per negligenza di Triboniano e dei suoi colleghi. Fu dunque da Triboniano e da altri quattro giureconsulti ricomposto per ordine di' Giu (*) Contende Fabrotti che questo Teofilo fosse quel medesimo che ebbe mano nelle Instituzioni, ma appena si può dubitarne; id. Heinecc. prae- fat, ad Vinn. comment. in Institut. INTRODUZIONE.» XXXI stiniano un nuovo Codice; cui si diè il titolo di i Codex repetitae praelectionis, ed, abolito il Giu- stinianeo, fa pubblicato il giorno 17 novembre | 534; constitut. cordi nobis, 6. 3. et‘ seqg, de emend. Cod. Justin. Furogo inserite in questo Co- dice cinquanta decisioni di Giustiniano, colle quali aveva già anteriormente decisi var} articoli di dirit- to resi ambigui per le contrarie che su di essi avevano spiegato le diverse sette dei giurecon- sulti. Le quali decisioni sono state illustrate di ric- chi comenti da Merilii e da Strauchio. Voleva Giustiniano che fossero rinchiuse în questo Codice soltanto quelle leggi che erano in uso, ma nondimeno vi si riscontrano spesse volte anche quelle che furono da altre abrogate, delle quali, trattò Wissembach ad Cod. p. 5. Come adun- I Codice le posteriori derogavano alle anteriori quante volte eravi tra di loro antino- i mia, così quando tra le leggi del Codice e quelle delle Pandette rrovavasi qualche contrarietà, quelle purchè posteriori erano preferite a queste perchè anteriori:! Vi sono stati degli autori i quali hanno opinato, che quando un responso delle Pandette era in contraddizione con una legge del Codice, dovevasi preferire il responso quante volte il giure— | consulto che lo aveva dato fosse, stato posteriore | all’ imperatore che aveva fatta la legge; e così vi- ceversa: ma la loro opinione è erronea, mentre il Codice essendo stato pubblicato dopo le Pandetie; * come già vedemmo di sopra, non v ha dubbio alcano che alle medesime non derogasse per la re- gola che le leggi posteriori derogana alle anteriori; ! i. ult., ff. de consul. princip. I difetti che aveva quest ultimo Codice non meno delle Paudetie e delle Instituzioni, e Vine que fra le leggi de XXXII INTRODUZIONE. clinazione che aveva Giustiniano a far cambiamenti fecero sì che egli pubblicasse molte constituzioni, «he furono eliimane Novelle, colle quali tolse e imutò molte parti della giurispendenza. Non tutte però le Novelle erano di Giustiniano,; alcune se ne riscontrano di Tiberio, come la Nov: nba, 164, ed altre di Giustino, come la Nov. 117, 140, 144, 148, 149. Non wolto dopo di Giustiniano,€ prima di Gregorio M. Papa furono le Mvvelle rac- colte da un uomo semi-barbaro, il quale le tra- dusse rozzamente dal greco in latino(*), e le di- vise in nove collezioni, 0, com’ egli rusticameate disse, collationes; Cujac. 4b. 8, observat. cap. 4. In segnito furono tradotte assn: meglio da Giu- liano patrizio È) professore di diritto in Costantino— poli circa l’ auno 570, ma una tal traduzione, sic- come non fu ricevuta da Irnerio giureconsulto di chiarissima fama, così fu sempre posposta alla pri- ima, sebbene assai rozza, la quale fu l’ nnica rice- vuta nelle scuole e nei tribunali, a preferenza ezian- dio del testo greco dato in luce da Gregorio Aloan- dro, Enrico Scrimgero Scoto, Lodovico Russardo, Eurico Agileo e da altri; Guid. Pancirol. de clar. Les. Rel lib. 2, cap. 13. Dalle Movelle e da alcune constituzioni dei Friderici imperatori di Germania furono da Irnerio estratte le Autertiche, lc quali nient’ altro sono che i sommarj delle /Vovelle ,, e furono collocate {*) Non tuite però le[Vovelle furono scritte in greco, mentre sl vede chiaramente che le MNove/le 9, DE i dp 33, 35, 41,62, 65, 114; 138, 143, r59 facodo"di Giustiniano pubblicate in latino; INTRODUZIONE, FXXLUI mel Codiee sbtto quelle leggi cui derogavano; Byn- kersh. de quer. Auth. cap. 3, p.14 et seqq. Que ste efutentiche però, sitcome fatte da un cittadino privato, così non erano attese nel foro se non in quanto che convenivano colle Novelle da cui erano state tolte; Rittersch. Promwuds. error. Arner. Wis- senb.$y/2. err. Ivner. Alla meta circa del secolo XU Gerardo Negri, e Oberto dall’ Orto cousoli di Milano compilarono alcuni libri sul diritto feudale(*), i quali furono da Ugolino da Porta Ravennate giureconsulto Bo- lognese, aggiunti alle /Vovelle sotto il titolo di decima collezione, Gnid. Panciro]. de clar. leg. interpr. lib. 2, cap. 16, p. 130. Schilter. în praef. ad Minucc. 6. 4. Questi libri furono ricevuti in foro al pari del diritto romano, salve le costuman- ge dei diversi paesi in materia feudale. Dopo i tempi di‘Giustiniano e fino a che i Turchi s' impadronivono di Costantinopoli e posero fine all’ impero de’ greci, seguitò in oriente ad essere in vigore il diritto romano, di cui si andò facendo qualche nuova compilazione; imperciocchè ordinò Foca che se ne facesse una graduzione in {*) Glì scrittori variamente opinaronò intorno all’ origine del diritto feudale. Senza sottoporre ad esame le loro rispettive opinioni, locchè molto non converrebbe alla brevità che ci siamo prefissi, ci contenteremo di osservare che la più, comune è che il diritto feudale fosse introdotto dai Longobardi e dai popoli settentrionali, che si stabilirono nelle romane provincie nel corso del seSto e settimo se= zolo; Selden. tit. honor. cap. 1, 2, Spe FIASCO vicLati SERIE ii » #0 KAXIV INTRODUZIONE. puro al qual travaglio dovette portare giovamento a parafrasi delle, Irsiituzioni di Tcotilo, la era scritta in greco, Difatti osserva Fabrotti è pruef. ad Theophil. che tale parafrasi venne lo= dita da Taleleo cui, unitamente a Teodoro!rmo- polita, ad Anatolio e ad Isidoro fu commessa la traduzione delle Pandette e del Codice; Vince. Gravin. cap. 138. Poscia Basilio Macedone diede mano ad una nuova collezione del diritto giustinia- neo, onde ridurlo più breve e più ordinato; ma non ebbe tempo di fare che un epitome, perchè venne tasto a morire. Il di lui figlio Leone tentà di condurre a termine 1’ opera sotto 1’ impero del padre intrapresa, ma non ebbe quel felice successo che in seguito ottenne il di lui fratello Costantino} Heinecc. Antig. Îiom. prooem. instit.$$. 36, 37, 38. Dali' Italia all’ opposto e dall’ Occidente, ove sì stesero le armi de' Longobardi, fu bandito il dirivio romano, il quale non trovò asilo che nell'E- sarcato di Ravenna finchè quella cità non potendo iu sesistere alla, forza de’ Longobardi, fu vinta, focohe accadde circa nell’ anno 752. Così 1’ Italia soggiogata e spogliata delle suc leggi, fu costretta a ricevere cuelle dei barbari, ed il diritto romano per la mancanza di esemplari e per Ja lunga obli- vione de? popoli restò nelle tenebre fino quasi alla metà del duodecima secolo, Vin, Grav, de ortu et progr. jur. cap. 139; impercioccliè essendo state in tal tempo ritrovate a caso le Pandezie(*) in (*) Queste Pandette furono da Lotario concesse gi Pisani in premio dell’opera che avevano prestata Calici ice INTRODUZIONE: KXKV Amalfi città sittiata vicino a Salerno, è non in Pre glia come alcuni hanno detto, i quali hanno con» fuso Amalfi con Melfi, el essendosi eziandio in que’ tempi ritrovato nella città di Raverina il Co dice e gli alui libri del diritto romano, Îrverio, momo in allora di somma atttorità e fama, persuase Lotario di adottare lo stesso diritto e di farlo in- segnare. La prima pertanto e la più celebre scuola di diritto civile fu aperta in Bologna, ove fu ezian dio constituita Ja sele delle scienze e delle arti@ da Teodosio minore, come vogliono i Bolognesi 4 o da Lotario medesimo, come pensano alcuni altri. 1l primo che insegnò in Bologna la giurisprudenza romana fu Irnerio, il quale prima insegnava le arti liberali in Ravenna, Dopo{Irnerio venne Mar= tino, indi Bulgaro, e così in seguito fino ai giornì nostri successero in quella scuola i più profondi e sapienti giureconsulti, fra i quali sì annoverano avvocato Escipio Nicotr, ii barone GiusePPE Gamgari e l’ avvocato Antovio Berraccini, le lezioni de’ quali io ascoltava due anni sono. al pontefice Innocenzo II da esso lui soccorso nella guerra contro Pietro falso Pontefice chiamato Ana cleto ST dalla fazione sua. Da Pisa furono traspore tate in Firenze nella biblioteca Medicca, oyc al pres sente si Mirorano, (N. B.) Per ora non si correggono che è tre sottonotati errori occorsi nella statipa, siccome sonosi riconosciuti più sgravi de eli incontrano in questo primo tomo s e de g' vali st darà un’ esalta correzione in fine del secon. do tomo che chiude l opera. ERRORI ì pag. 202 lin.1r non fece fece pag: 511 lin, 2 Antonio Agostini«S. Agostino. ivi lin,vo causa 19,quaest. 4. cap. ult. causa 19 cum ult. quaest, 4. L, Alle leggi citate sotto l'art. 136 si Aggitraga ancora la 2, 7;$. 3, cod. da curat. fufios. altri che si = CODICE CIVILE. TITOLO PRELIMINARE. Della Pubblicazione, degli Effetti è dell’ Applicazione delle leggi in generale. aio ARTICOLO PRIMO. i leggi harino esecuzione in titto il territorio italiano in forza della promnlgaziorie fatta. dal Res Concord. L. 1;$. 2; LP de aedilit. edict. Li g Cod. de leg. Nov. 2, 32 et 48.) Sono osservate in qualunque parte del Regno, dal monento in cui può esserne conosciuta la promuls gazione. Î La promulgazione fatta dal Re dovrà ritenersi conosciuta hel dipartimento in cui risederà il go+ verno, un giorno dopo quello della promulgazio- ne; ed in ciascuno dal altti dipartimenti do= po lo stesso terinine; coll’ aggiùnta idi altrettanti giorni, quante decine di miriametri( circa sessanta miglia comuni) sarà distante il capoluogo di cia» schedun dipartimento, dalla città dove sarà stata fatta la protntilgazione. Lo Novell. 66, cap: i. Nov 116, cup: 1.) (ODICE CIV, È PET p-canspuzione TITOLO PRELIMINARE. 2. La legge non dispone che per 1’ avvenire; essa nen può avere effetto retroattivo. ( Cone. L. 7 cod. de leg.; L. 29 in fin. cod. test.; 1. ult. cod. de suis et legit. Nov. 73, cap. 4 in fin. Nov. 115, cap. 1,. purchè però il Legisla- tore non abbia considerato anche le cause pendenti o passate, come ne somministrano esempi le LL. n; cod. de legib.; unic. 6. final. cod. de contract. Jud. ultint. cod. de pese pign.) 3. Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio. Sa L. 7.6. 10 in fin. ff. de interd. et releg.) beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, soggiacciono alle leggi tlel Regno. ‘Conc. Arg. L 4,$. st vero, ff. de cens.) xl’ Italiani, tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che risguardano lo stato e la capacità delle persone. 4. Se un giudice rieuserà di giudicare sotto pre- testo di silenzio, oscurità o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia. ( Cone. L. 2, cod. de leg. Novell. 115, cap. 1.) 5. È proibito ai giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza. (Conc. arg. L. 2 et 4, cod. quib. res jud. non noc.) 6. Le leggi che interessano l’ ordine pubblico o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni. î T Cone. L.8, 6. si paciscar; L 39, 43, ff. de pactis; l. 20, prine. ff. de relig. et sumpt. fun. 4 1, 6. 0, ff. de mag. conv.; Ul, 15, 6-1, Sf. ad leg. falcid.) LIBRO PRIMO. DELLE PERSONE. TITOLO PRIMO. DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DEI DIRITTI CIVILI. AI GaAyPuO BR I6M4 0. ‘Del godimento dei Diritti civili. =. L'esercizio dei diritti civili è indipendente dal. la qualità di cittadino, la quale non si acquista nè si conserva che in conformità della; legge costitu- zionale. ( Contrar. arg. Z. 56, /f. sol. mat. arg. È. 6, 6. 2, /f. de haered. instit.; arg. l. 21, Îf. de tesam. tut.; arg. l. 1. cod. de haered. inst.; arg. 1. 8. 6. 1 fl de testam., alla quale mon è stato derogato dall’ autentica qmnes peregrini, cod. comm. de success. perchè la medesima non appartiene al di= Tilto giustinianeo.) 8. Qualunque Italiano gode dei diritti civilij ( Gapca Lu 17. Sfi de statu hom.) 4 LIBRO I, Tir. 1. 9. Qualunque individuo nato nel Regno da une Straniero, potrà, nell’anno sussegrente alla di lui maggiore età, reclamare la qualità d' Ztaliarno; pur chè, risedendo nel regno, dichiari Ia intenzione di fissarvi il suo domicilio, ed abitando in paese stra- niero, promettà formalmente di stabilite il domici+ lio nello stato italiano, ed ivi lo stabilisca nel de- corso di uî anno, dall'atto della suddetta pro messa. 10, I figli nati da un Ttaliano in paese straniero, sono italiani. (Cone. L. 1. 6. ult., ff. ad municip.; L 19; ff» de statu homin.} l. 3. cod. dé municip.). I figli nati, in paese straniero, da un Îtaliano il quale abbia perduta la qualità d’Italiano potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le for- malità prescritte nell’ articolo 9g. 11. Lo straniero godrà nel regno dei medesimi diritti civili ai quali sono 0 saranno ammessi gl’Ita- Jiani, in vigore dei trattati della nazione a cui tale straniero appartiene. ( Secondo Ja Legislazione romana devesì corchin= dere al contrario, come si deduce dalle leggi cita- te all’art. 7) 12. La straniera che si mariterà con uit Italiano, seguirà la condizione del marito. ( Cone. L. 22, 6..1,/f ad municip.; l. ultim.$. 3, ff. eod.; L ultim. cod. de incolis et ubi ete 2 i cod. de mulier. et in quo loco éte.) 13. Lo straniero ammesso dal Governo a stabilite il domicilio nel Regzo, godrà ivi di tatti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi. 14. Lo straniero, anche non residente nel Regno, potrà citarsì avanti i tribunali italiani per la esecu- cuzione delle obbligazioni da lui contratte con i "s DREI DIRITTI‘CIVILI, 5 Italiano nello Stato italiano: potrà parimente. essere chiamato avanti i tribunali italianî, per le'obbligazio- ni da lui contratte in paese straniero cm un Italiano. (V. 1. 19, 6. 2, ff. de judiciis et ubi quis ete., non dovendosi aver riguardo“alla Z. 2, cod. de ju- risd. perchè parla della competenza del foro deri vante dal domicilio del reo, nè alla /. 3, cod. ubi in rem actio erer. deb. perchè tratta della compe- tenza del foro procedente dal luogo in cuì è situata la cosa in contrasto, e non parla punto del luogo del contratto, che forma il soggetto dell’ articolo.) 15. Un italiano potrà essere citato avanti un tri bunale del Regno, per le obbligazioni da cesso con= tratte in paese straniero, anche con uno straniero. 16. In qualunque materia, escluse quelle di com- mercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quande non possieda nel Regno beni stabili d’un valore suffi= ciente ad assicvrarne il pagamento. ( Le leggi romane esigevano che chiunque fosse attore in lite, dasse cauzione di proseguirla sotto pena del decimo di ciò che aveva domandato nel suo hbello, senza distinguere se esso possedesse a. nò beni stabili ov. g6, cap. 1} Nov. 112, cap. 2. Sebbene per altro siasi ricevuta in foro la mas. sima che i possessori di beni immobili non sono tenuti a dar cauzione, per una mal intelligenza dd li 2 15, prin. ff. qui satisd. cog.) LIBRO I, TIT. I. CAPO II. Della privazione dei Diritti civili, Medion SEZIONE PRIMA. Della privazione dei Diritti civili derivata dalla perdita della qualità d' Italiano. 17. La qualità d’Italiano si perde, 1mo. per la na- turalizzazione acquistata in paese straniero; 2do. per l’accettazione, mon autorizzata dal Governo, di pubblici impieghi conferiti da un governo estero; 3z0. per l’ aggregazione a qualsivoglia. corporazione straniera ch’ esiga distinzione di nascita; 4to. final- mente, per. qualunque stabilimento eretto in paese straniero, con animo di non più ritornare. ( Cone. L. 19, 8-9: Arg. L.20, ff. de capt. et postlim.;.l. 19, cod. de postlim. revers.) Gli stabilimenti di commercio non potranno giam- mai considerarsi come, formati senz’ animo di ritor- nare. 18. L’Ttaliano, che abbia perduta la qualità d’Ita- liano, potrà sempre ricuperarla rientrando nel Regno coll’ approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunziare a qualunque di- stinzione contraria alla legge italiana. 19. Un’ Italiana, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito. ( V. le leggi cit, all'art. 12.) Se rimane vedova, ricupererà la qualità d’ Italiana, quando essa abiti nel Regno, o vi rientri coll’appro- DEI DIRITTI CIVILI. 7 vazione del Governo, e dichiari di valer fissare il domicilio nel Regno. 50. Gl' individui che riacquisteranno, nei casi contemplati dagli articoli 10, 18 e 19, la qualità d’Italiani, mon potranno valersene se non dopo d’ avere adempite le condizioni. prescritte da questi articoli, e solamente per l'esercizio dei diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tale€ poca.} 21. L’Italiano che, senza autorizzazione del Go- verno, entrasse al servigio militare di Potenza este- ra, o si aggregasse ad una corporazione militare stra niera, perderà la qualità d’ Italiano. Non potrà rientrare nel Regno senza la permissione del Governo, e non riacquisterà la qualità d’Italiano, se non dopo avere adempite le condizioni prescritto allo straniero per divenire cittadino, restando però in vigore le pene stabilite datle leggi criminali con tro gl’ Italiani i quali hanno portato o porteranno le armi contro la patria. .(Conc. arg. Z. 17 et 19, 6.. 4. ff. de capt. et postl.) Sezione IL ‘Della privazione de Diritti civili în conseguenza di condanne giudiziali. 20. Le condanne a pene l' effetto delle quali è di privare il condannato d’ ogni partecipazione ai divitti civili specilicati in appresso, producono la morte civile. 23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile. ( Conc.£. 29; ff. de poenis.) i 24. Le altre pene afflittive perpetue non produca» 8 LIBRO 1, TIT. I. ho la morte civile, se non quando la legge la de termina, (#. I. 209, Sf. de reg. jur.; 6,1 instit. quib, mod. jus pat. pot. solv. j{. 5 prin, ff. 6. 2 instit. de capit, deminut.; L. 2,.$. 1, ff de poenis.) 25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a vantaggio de’suoi eredi, ai quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto na= 3uralmente e senza testamento. ( Contrari 8 1, Zia,{. 3 2, cod. de bonis damnat., le quali per altro furono prima moderate da Teodosio che concesse la metà de’ beni ai fieli «lel condannato;£. 10, cod. eod., indi abolite da Giustiniano, il quelle chiamò all’ eredità i discen- denti, gli ascendeuti e i collaterali del condanna@ to fino al terzo grado in preferenza del fisco. No- well. 134, cap. ult.) Non può succedere nè trasmettere, a titolo di successione, i beni che avesse di poi acquistati. Conc.(LZ. 13, ff. de bon. poss.; L 17 de poenis 7 d. 1. cod. de haered. instit.; L. 7, 6. 5, f. de bon, damn.; l 9. cod. de bonis proscript.) Non può disporre de’suoi beni in tutto o in parte, per donazione fra vivi, nè per testamento, nè ri» ceverne per: gli stessi titoli, eccetto che per causa d’alimenti. Cone.( ZL. 15, 2. 31, 6.4, ff. de donat. E 15./f. de interd. et rcleg.; l.“pen. et ult. cod. ad leg. Jul. maj.; 2. 8,6. 1, 0. 13, 6. ult. Hf. qui test, fac, poss.; l 1, 6. 2,]f. de leg. 3:10. 6, 6.6, {. de injust. rupt. È. LT, ff: pr aliment.; l. 24; if. de reg. jur.; L 3 princ. ff. de his quae pro non script. hab.; l. 10, ff. de cap. minut. Non può essere nominato tutore,[n$ concorrere agli atti relativi alla tutela, DEI DIRITTI CIVILI. i 9 Cone.( L. 5 in fin. ff. de legit. iut.; I. 2, cod. de lezit. tutela.) Non può essere testimonio in un atto solenne ed autentico, nè essere animesso a fare testimonianza în giudizio. Conc.( L. 3, 6.5; 2: 18. Z. 20. /f. de testibus; 6. 6 instit. de testament. ordin.) Non può stare in giudizio, nè come‘attore, nè «ome reo convenuto, fuori che in nome e col mi- nistero di un curatore specialmente nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l’azione. Contr.( Z. 1, 6. 8, ff de postuland.) Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile. Conc.( Prin. instit. de nuptis.) Il matrimonio che avesse precedentemente con- tratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili. ( Contr. Z. 13, 6.1, /f: de donat. inter vir. et uxor. &. 24, cod. eodi; L 5, 6. n de bon. damnat.; 2. 1. cod. de repudiis etc. Nov. 22, cap. 13.) Il conjuge ed i suoi eredi potranno rispettiva- mente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali sì farebbe luogo per la sua morte naturale, 26. Le condanne proferite in giudizio contrad= dittorio non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione, taùto reale che in effigie. ( Le leggi romane riguardavano il condannate fino dal momento della sentenza, come morto ci- vilmente; 4. 10, 6. 1, 2. 12, 2. 29, ff: de poenisz 2. 6, 6. 6, ff. de injust. rupt.) 27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile che dopo cinque anni successivi al Jeseenzione della sentenza in effigie, nel decorso dei quali può il condannato presentarsi. 2 to 10 LIBRO.1, TIT. I ( 1 romani non soffrirono giammai che si con- dannasse un cittadino in contumacia, Z. 1. pria. 6. 1, ff. de requir. vel absent dam.; I. 5, ff. de ogenis; L. 6, cod. de accusat.; a meno che il de- fe non fosse leggiero, d. 1. 5, ff. de poenis; L. 21, eod. eod.; 0 essendo anche. gravissimo, non fosse stato contestato all’ inquisito, 2. 10, ff. de pub: jud.; l. 13, cod. ad leg. Jul. de adult.) 28. Duranti i cinque anni, 1 condannati in con- tumacia suranno privi dell’ esercizio dei diritti ci- vili, sino a che sì presentino in giudizio, o ven- gano nel decorso di questo termine arrestati. I loro beni saranno amministrati e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti. ( Jl fisco amministra i beni de’ contumaci; 4, 2, I. de requir. vel absent. damn., qualora peraltro non si trovi alcuno degli eredi presuntivi chiamati da Giustiniano nella novell. 134, cap. ultim. per- chè trovandosene qualcuno, siccome non può ordi— neriamente aver luogo la confisca de’ beni, così sembra non dover competere ul fisco 1’ amministta— zione de’ medesimi, ma bensì all’ crede presvntivo.) 29. Quando il condannato in contumacia si pre- senterà volontariamente nei cinque anni, da com- putarsi dal giorno dell'esecuzione, 0 verrà in que- sto termine preso e carcerato, la sentenza sarà an- mullata ipso jure; l’ accusato sarà restituito nel possesso de’ suoi beni, e nuovamente giudicato; ,e se, colla nuova sentenza, egli è condannato alla medesima pena o ad una pena diversa che porti egualmente la morte civile, questa non avrà, luogo che dal giorno dell'esecuzione della seconda sentenza. ( Se il contumace si presentava entro ad un anno gal giorno che il fisco erasi impossessato de’ di lui beni, qualora si fosse purgato dall’ accusa, DEI DIRITTI CIVILI. Ur, gli sì restituivano; se poi tardava più di min anno a sentarsi, li riteneva il fisco; É 5, ff. de re qui». vel absent. damn.) 30. Allorguando il condannato in contumacia; che..non si sarà presentato o non sarà stato. inipri- gionato se non dopo i cinque anni, fosse con una nuova sentenza assolto; o condannato ad.una pena la quale non prodnca la morte civile, rientrerà in tutti ì suoi diritti civili, pel tempo avvenire, dal giorno în cui sarà comparse in giudizio;‘ma la prima sentenza conserverà, pel passato, gli effetti che aveva prodotti la morte civile. nell’ intervallo decorso dopo la scadenza dei cinque anni sino al giorno di‘a di lui comparsa in giudizio. 31. Se il condannato in contumacia muore nel termine dei cinque anni della concessa dilazione senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed ar- restato, sarà considerato morto nell’integrità de’ suoi diritti; la sentenza contumaciale sarà annullata ipso jure, senza pregiudizio però dell’ azione civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato se non in via civile. ( Il contumace rimaneva sempre nell’ integrità dei suoi diritti fino alla di lui mo:te, salvo quanto si è detto nell’ annotazione all’ art. 29. L. 1, ff: de requir. vel absent. damn.; arg. L. qet 13 in fin. Y. qui test. fac. poss.) 32. La prescrizione della pena non reintegrerà mai il condannato ne’ suoi diritti civili pel tempa avvenire. ( Secondo‘le leggi romane si prescrivevano Je criminali accuse de’ pubblici delitti ordinariamente collo spazio di venti anni; 2. 12, cod. ad leg. Corn de fals., ed il reo non perdeva giammai l' esercizi© de' suoi diritti,) x ni rr calate Pm de I} na LIBRO I, TIT. I ! RAHO 33. I beni gcquistati dal condannato, dopo incorsa i a morte civile, e de’ quali fosse în possesso al tem- po della sua morte naturale, apparterranno allo Stata per diritto di caducità. ( Concord. 2. 15, ff. de interd et releg.; lL7j 6. 2; 2.9,{f. de bonis damnat.; I. 2, cod. de bon, proscript.) Tuttavia il Governo potrà disporne a favore della vedova, dei figli o parenti del condannato, in quel mado che l'umanità sarà per sugserirgli, di x TITOLO II DECLI ATTI DELLO STATO CIVILE, IR Al CAPO PRIMO, Disposizioni generali. 34. Gli atti dello stato civile esprimeranno Fanno, îl giorno e l’ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l’età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno denominati. 35. Gli nfficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alenna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debb’ essere dichiarato dai compa- Yenu, 36. Le parti interessate, nei casi in cui non san Fanno tenute a comparire[ersonalmenie, rormana DEI DIRITTI CIVILI. 13. farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.® 37. 1 testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi, in età al- meno di ventun anno, parenti o altri, e saranno scelti dalle persone interessate. 38. L'ufficiale dello stato civile darà lettuva degli atti alle parti comparenti, o a'loro procuratori ed al testimonj In essi atti sarà fatta menzione dell’adempimenta di questa formalità. 39. Questi atti saranno sottoscritti” dall’ ufficiale dello stato civile, dai comparenti e dai testimonj; ovvero si‘farà menzione della causa: che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi. 4o. Gli atti dello stato civile saranno inscritti, in ciascun comune, sopra uno o più registi tenuti in duplo. 4x. I registri saranno numerati dal primo all’ul- timo foglio, e ciascuno di questi fogli sarà vidimato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci. x 42. Gli atti saranno inscritti ne’ registri senza in- terruzione, e senza alcuno spazio in bianco.‘Le can- cellature e le postille saranno approvate è sottoscrit- te nello stesso modo che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche. 43. Infine di ogni anno, i registri saranno chiusì e firmati dall'ufficiale dello stato civile, e dentro un mese, uno dei registri sarà depositato negli ar- chivj del comune, e l'altro presso la cancelleria del tribunale di prima istanza. 44. Le procure e le altre carte che debbono re- Stare unite agli atti dello stato civile, dopo che 14 LIBRO I, TIT. II. saranno state segnate dalla persona che le avrà pro- dotte; e dall’ ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale ,, col duplicato dei registri il cui deposito deve farsi in detta cancelleria. 45. Qualunque persona potrà farsi rilasciare dai depositarj de’ registri dello stato civile, gli estratti dei medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima i- stanza, 0 dal giudice supplente, faranno fede sino a che siano attaccati di falso. 46. Allorquando non si saranno tenuti i registri, o si saranno smarriti, avrà luogo la prova, col mezzo tanto di documenti che di testimonj, ed in questo caso, i matrimon), le nascite e le morti potranno provarsi coi registri e colle scritture provenienti dai genitori defunti, egualmente che per mezzo di tesumon). bn. Qualunque atto dello stato civile degl’Ttaliani e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in. quel paese. 43. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto, secondo le leggi italiane, dagli agenti di- plomatici, o dai commissarj delle relazioni commer- ciali del Regno. 49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richie- sta delle parti interessate, dall’ ufficiale dello stato civile, nel registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj dél comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza, sui regi- stri depositati nella cancelleria; pel qual effetto ATTI DELLO STATO CIVILE. 15 l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale pre- detto, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme ne’ due registri. 50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire, 51. Ognì depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso contro gli autori delle me- desime. 52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato. civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante ed in altro modo che sui registri a ciò destinati, daranno luogo all’ azione de’ danni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice pe nale. 53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de’ registri al tempo del loro deposito presso la can celleria; formerà un processo verbale sommario del-- la seguita verificazione, demunzierà, le contravven- zioni o î delitti commessi dagli ufficiali dello stato. civile, e farà istanza per la loro condanna alle muulte. 54. In tutti î casì in cni un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno ricorrere contro la sentenza. LIBRO î; Ty. fi GALDO Degli Atti di nascita. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi nei tre giorni consecutivi al parto, all’ ufficiale dello stato civile, cui st dovrà presentare il neonato, 56. La nascita del'infante sarà dichiarata dal padre, ed in mancenza di questo, dai dottori dî medicina o chiruigia, dallè Jevatrici, dagli ufficiali di sanità o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora Ja madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui sì sarà sgravata. L’ atto di nascita sarà successivamente csteso alla presenza di due testimonj. 57. S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno) l’ora ed il luogo della medesima, il sesso dell’in! fante, e i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quello dei testimonj. 58. Chiunque avrà trovato un infante recentemen= te nato, sarà tenuto a farne-la consegna all’ufficiale dello stato civile, colle vesti€ cogli altri effetti ri- trovati presso il medesimo,(ed a dieliiarare‘tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato Yitrovato,* Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, ch’ enuncierà inoltre‘V erà apparente cell’ infante, il sesso, il nome che gli sarà dato, Fautorità ci- vile cui verrà consegrato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri, 5g. Nascendo un infante in tempo di un viaggio Per mare, l'atto di nascita sarà fora:ato entro le ATTI DELLO STATO CIVILE. 17 ventiquattro are in presenza del padre, qualora ivi sì trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimepto, 0, in mancanza di questi, fra le persone dell’(equipaggio. Un tale atto sarà esteso, cioè, sui bastimenti dello Stato, dall’ ufficiale dell’ amministrazione della marina; e sui bastiment: ap- parienenti ad un armatore o negoziante, dal cepita- no, comito o patrone della nave. L'atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio. 60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell’ amministrazione della marina, ca- Pitano, comito o pafrone, saranno tenuti a depo- sitare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in ùn porto italiano; nell” tffizio del preposto all’inscrizione marittima, ed în un porto straniero, presso) il commissario. delle relazioui commerciali. Una di queste copie resterà in deposito pressa l’uffizio dell’inscrizione marittima, o nella cancel- leria del commissariata; 1’ altra si trasmetterà al ministro della marina, il quale farà pervenire una copia, da lui certificata, di ciascuno di detti atti all’ ufficiale dello stato civile del domicilio del padre dell’infante, o a quello della madre, se il padre mon è conosciuto: questa copia sarà in seguito ind scritta nei registri.\ 61. Arrivando il bastimento in un porto di disar- mamento, if ruolo dell’ equipaggio sarà depositata presso 1’ uflizio del preposto all’ inserizione waritti> ma, il quale trasmetterà una copia dell’ atto di na- scita da lui sottoscritta, all'ufficiale dello stato ci- vile del domicilio del padre, o essendo questi ignoto, a quello della madre dell’infante: questa copia sarà successivamente inscritta nei registri, i 18 LIBRO I, TIT. I. 62. L'atto di ricognizione di un infante sarà in- scritto sotto la sna data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell’ atto di nascita, qualora esista. CAB O, JIL Degli Atti di matrimonio,(*) 63. Prima della celebrazione del matrimonio, 1’ uf- ficiale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica, avanti la porta della casa del *) I Romani distinguevano i sponsali dalle noz— ze. I sponsali consistevano in una promessa di fu- ture nozze; Z. 1, ff. de sponsal., la quale non ri- cercava nè scrittura, nè alcun’ altra solennità, ma il solo consenso, Z. 7, prin. //. cod. Onde si po- teva fare per mezzo di stipulazione, o di un nudo patto, Z. 4, 2. 11, ff. cod. per nunzio e per lettera, d. I. 4, 6. 1, l. 5, I. ult. ff. eod., senza che perà producesse alcun’ azione ancorchè fosse stata firmata con stipulazione, o sotto una qualche pena, 4 1, cod. eod; L. 2,$. 1,:2, ff. de divor. et repud; di, 2, cod. de inut. stipul., quindi si poteva sciogliere colla rinunzia dell’ una, o dell’ altra parte, 7. 1, cod. de spons.j l. 2, dl et 2, ff. de divor. et rep.; l. 2, cod. de repud. Le nozze al contrario si contraeva- no allorquando le parti acconsentivano attualmen— te alla loro unione, e alla guisa dei sponsali, al- tro non ricercavano che il puro consenso, 2.30, ff. de reg. jur., il quale poteva apparire anche so- lo dalla coabitazione, 2. 24, ff de ritu mupt.; L 3, prin. ff. de concubin. Nè devesi eredere che osi a ciò la 2. 24, cod. de nuptiis, la quale nelle nozze ricerca la solennità; mentre sotto questo no me la medesima non intende altro che il nudo consenso, come spiega la /. 22, cod. cad. ATTI DELLO STATO CIVILE. 19 comune, coll’intervallo di otto giorni. Le pubblica- zioni, e l’atto che ne verrà esteso, esprimeranno i nomi, 1 cognomi, le professioni e i domicilj dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni e î doniicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre ì giorni, i luoghi e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazini, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e vidi mato, come è detto all'articolo gr,€ depositato, in fine di ciascun anno, nella cancelleria del tri- bunale del circondario. 64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e vimarrà affissa alla porta della casa del comune, duranti gli otto giorni d’ intervallo dall’una all’ al- tra pubblicazione. 11 matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la- conda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima, —_ 65. Non effettuandosi il matrimonio entro l’anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pub- blicazioni,, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita. 66. Gli atti d’ opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull’originale e sulla copia dagli. oppo— nenti o da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno‘essere intimati colla co- pia della procura, alla persona o al domicilio delle parti, ed all’ ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il vista sull’ originale, 67. L'ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell’inscrizione di dette opposizioni, furà altresì menzione dei giu= 20 LIBRO I, TT. Il. dicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata rimessa. 68. Nel caso di opposizione, l'ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio, prima che gli sia presentato l’atto col quale è stata tolta }’ opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni ed interessi, 69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta men- zione nell’atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall’ufficiale dello stato ci- vile di ciascun comune, comprovante che non esi» ste opposizione alcuna. 70. L' officiale dello stato civile si farà dare l’ atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell’impossibilità. di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio. 71. L’atto di notorietà conterrà Ja dichiarazione di sette testimonj dell'uno o dell’ altro sesso, siano © no parenti, dei nomi, dei cognomi, della pro- fessione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de' genitori, se sono conosciuti, del luogo, e, per quanto sarà possibile, dell’epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l'atto. K testimonj sottoscriveranno l’ atto di notorietà unita- mente al giudice di pace, e nel caso che non potes- Sero, o non sapessero scrivere, se ne farà menzione. ...72» L’atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il Re- gio Procuratore, darà o ricuserà la sua omologa= zione, a misura che troverà sufficienti o non suffi- cienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per e quali non si possa produrre l'atto di nascita, ATTI DELLO STATO CIVÎLE. Di 3. L'atto autentico del consenso dei padri, delle. madri, degli avi, delle avole, 0; in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all'atto, come anche il loro grado di parentela. 74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo do- micìilio, per eiò che risguarda il mattimonio, sì avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nello stesso comune. 5. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i ter mini delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile, nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimoti, siano 0 no pareriti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati, relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo VI del titolo dél Matrimonio; contenente i diritti ed i doveri rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, l’una dopo l’altra, la di- chiarazione ch’ elleno si vogliono prendere rispetti vamente per marito e moglie; pronunzierà in nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l’ atto. 56. Nell’atto di matrimonio sì esprimeranno, imo. I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno de- gli sposi} 2do. Se sono maggiori o minori; 320. I nomi; ì cognomi, le professioni e î domi- cil) dei padri e delle madri; 4to: Il consenso dei padri e delle madti, degli avi e delle avole, e quello della famiglia, mei casì in cui è richiesto; © 5to. Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti; 6to, Le pubblicazioni nei diversi domicilj; ‘ 2 LIBRO'I, TIT. Il gno. Le opposizioni, se ve ne sono. state la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi) è stata opposizione;, $vo. La dichiarazione dei contraenti di pren- dersi per isposi, e quella fatta dell’ ufficiale pub- blico, della loro unione; gno. T nomi, i cognomi, l'età, Je professioni ed i domicilj dei testimonj, c la loro dichiarazione se sono parenti od affini delle parti, da qual lata ed in qual grado. CAPO IV, Degli Ati di morte. 57. Non si darà sepoltura, se non precede l’ au- torizzazione dell’ ufficiale dello stato civile, da rila- sciarsi su carta non bollata e senza spesa. L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che sì sarà trasferito presso il defunta per assicu- rarsi della morte, c dopo il trascorso di ore ven- tiquattro dalla morte medesima, a riserva. de’casi contemplati dai regolamenti di polizia. n8. Si estenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato‘civile, in seguito della dichiarazione di due; testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o due vicini, 05 mando la morte di qualche persona accada fuori di di lei domicilio, sì assumeranno in testimotj, quello nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente 0 altro testimonio. 79. L’ atto di morte conterrà, il nome‘il co- nome, l'età, la professione ed il domicilio del efunto; il riome e cognome del conjuge superstite, se la persona defupta era congiunta in matrimonio, ATTI DELLO STATO CIVILE. 33 o del predefunto conjuge, se era vedova; 1 nomi $ cognomi, l'età, le professioni è î domicilj der dichiaranti; ed il grade di loro parentela, se sono parenti. Lo stesso atto conterrà inoltre per quanto si po— tranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita. 80. In caso di morte negli spedali militari, ci- vili o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e soprintendenti di queste, saranno tenuti di darne l'avviso, entro ore ventiquattro, all'ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasfe- rirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l’atto in conseguenza delle dichiarazioni.che gli saranno state fatte, e delle informazioni: che avrà prese, in confo:mità del precedente articolo. Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registrì destinati ad inscrivere queste. dichiarazioni ed informazioni. L'ufficiale dello stato civile trasmetterà 1’ atto di morte all’ ufficiale dell’ ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne’ registri. 81. Risultando segni o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostan= ze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo stato del cadavere, e delle circostanze relative, come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull’età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto. 82. L'ufficiale di polizia dovià iammantinente trasmettere all’ ufficigle dello stato civile del luogo «dove sarà morta la persona, tutte le notizie enun- 34 Lisro tr, Tir. rt. tiate nel suo processo verbale, in vista delle quati sì stenderà l’atto di morte. L'ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una topia a quello del domicilio della petsona defunta y se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri. 83. I cancellieri criminali saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall’ esecuzione d’ rina sentenza di morte, a trasmettere all’ ufficiale dello stato civilè del luogo ove il condannato avrà sofferta 1’ esecu- zione, tutte le notizie enunciate nell’ articolo 79, in vista delle quali si stenderà l’ atto di morte. 84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d'arresto 0 di detenzione, ne sarà dato imme- diatamente avviso dal carcerieri o custodi all’ uffi- ciale dello stato. civile, 1l quale vi si trasferirà, ed estenderà l’ atto di morte nelle forme prescritte dall’articolo 80. 85. In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case d’ arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non sl farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma pre- scritta dall'articolo 79.; 86. Succedendo la morte in tin viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ote veritiquattro, alla resenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del RI I o; in loro mancanza, fra gli uomini dell’ équipaggio. Quest’ atto sarà esteso, cioè, sopra un bastimento dello Stato, dall’ ufficiale di ammi- nistrazione della marina; e sopra ta bastimento appartenente ad un negoziante od armatore, dal capitano, comito o patrone del medesimo. L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell’ equi— paggio. 7. Al primo porto a cui approderà il bastimento, ATTI DELLO Stato civici. 95 già pet pigliar fondo, sia per qualunque altra causa3 fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell’amministrazione della marina, capitano, comitò o patrone, i quali avranno formati atti di morte y saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell’ articolo 60. All'arrivo del bastimento nel porto di disarma= mento, il ruolo d' equipaggio si depositetà all’ uf ficio del prio all’ inscrizione marittima; questi trasmetterò all'ufficiale dello stato civile del domi- cilio del defonto una copia dell’ atto di morte da lui sottoscritte, la quale sarà successivamente tra= scritta nei registri. CAO Vi Degli atti dello stato civile risguardanti i militarè fuori del territorio del Regno. 88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regnò, risguardanti militari od altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno estesi nelle. forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve 1’ ec cezioni contenute nei seguenti articoli. 89. Il quartiermasiro in ciasenn corpo d’uno@ più battaglioni o squadroni, ed il capitano coman- dante negli alte) corpi, faranno le funzioni d’uffi— ciale, dello stato civile: qmeste stesse funzioti-sì eseguiranno, tiguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’impicgati dell’armata, dall’ispettore delle riviste addetto all’ armata 10 al. corpo dell’armata. go. Si terrà in ciascun corpo di truppa un regi stro per gli atti dello stato civile, relativi agl' indi- vidui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’armata o di un corpo d'atmata., per gli atti 1%% SLEZE ie x = ira 98 tIiBRO 1, Tit. ir. civili relativi agli ufficiali senza triippé ed agli im piegati: questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati mag= giori, e saranrio depositati negli archivj della guerta, al reingresso dei corpi o delle ariuate nel tettitotio del Regno. 41. l registri saraino numerati e vidunati, presso ciascun corpo, dall’ ufficiale che lo comanda; è presso lo stato maggiore, dal capo dello stato mag- giore generale. 92. Le dichiarazioni di nascita all’armata saranno atte nei dieci giorni successivi al parto. 93. L’ ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo 1? inscrizione di un atto di nascita, îrasmetterne un estratto‘all’ uf ficiale dello stato civile dell’ ultimo domicilio del padre dell’ infante, o della madre se il padre hon è conosciuto. 94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degl’ impiegati al seguito delle armatè, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio; ed inoltre, se si tratti d’individui addetti ad un corpo, venti- cinque giorni prima della celebrazione del matrimo- nio, saranno messe all’ ordine del giorno del corpo; se poi sì tratti d' ufficiali senza truppe o d' impie- gati che forman patte deli’ armata, saranno messe all’ ordine del giorno dell’ armata medesima o del corpò d’armata. 95. Immediatamente dopo l'iriserizione dell’ atto di celebrazione del matrimonio, l’ ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all'ufficiale dello stato civile dell’ ultimo domicilio degli sposi. 96. Gli atti di morte saranno estesi, presso cia= schedun corpo, dal quartier mastro; e par riguardo agli ufficiali senza truppa cd agl'impiegati, dall'i- ATTI DELLO STAY CIVILE: 27 spettore delle riviste, sulla deposizione di tre testi mon); e l'estratto di questi registri sarà trasmesso, entro dicci giorai, all’ ufficiale dello stato civile dell’ ultimo domicilio del defunto. 97. In caso di morte negli spedali militari am- bulanti o sedentarj, l'atto sarà esteso dal direttare di detti spedali, e trasmesso al quartiermastito del corpo, od all’ispettore delle riviste dell’ armata o del corpo d’ armata di cui il defunto era parte: ie ufficiali ne trasmetteranno una copia all’ uf- iciale dello stato civile dell’ ultimo domicilio del defunto. 98. L’ ufficiale dello stato. civile del domicilio delle parti al quale sarà stata spedita dall’ armata copia d'un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla successivamente ne’ registri, CAPO VI Della Rettificazione degli atti dello stato civile. gg. Domandandosi la rettificazione d’ un atto dello stato’ civile, vi si provvederà dal- tribunale competente, preyie le conclusioni del Regio Procu- ratore, e salva 1’ appellazione, Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo. 100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l avessero domandata, o che non fossero state citate. 101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall’ ufficiale dello stato civile, subita che gli saranno state rimesse, e re sarà fatta apno» ‘tazione nel margine dell’ atto riformato, TIT.OLO=HE DEL DOMICILIO, 102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quanto risguarda l’ esercizio de’ suoi diritti civili, è al luogo ove egli ha il suo principale stabilimento. ( Cone. 2. 27, 6.1, /f. ad munic,; L. 203, ff. de werbor. sig.; l.7, cod. de incol. Secondo i Roma- mi il domicilio altro era comune, altro era proprio. Il comune di tutti i cittadini romani era Roma; 4. 6, 6.11, ff. de excusat.; I, 33, tf. ad municip.; d. ultim. ff. de interd. et releg. ll proprio si di- wideva in volontario e necessario, Il volontario era quel luogo nel quale alcupo aveva i suoi lari, e le sue fortune; quindi poteva avere in due© più luoghi il suo domicilio, se le sue fortune erano divise; 2. 6, 6 2, 4. 27, 6.2, 2.5, /f. ad mu- aicip. Peraltro non bastava per contrarre domici- dio il possedimento disgiunto dall’ animo, nè l’ ani- ano senza possedimento; 4. 17,$. 13, Z. 20, ZL 27, 6. 2. ff. ad municip. Il necessario era quello che alcuno si costitituiva per una qualche necessità; co- me per il relegato il luogo della relegazione; /. 27. 6. ult, I 22, 6, 3, ff. ad municip, per la moglie al domicilio del marito; 4. 5, ff. de ritu nupt.; ultim. 6,3, ff. ad municip.; l. unic. cod. de mulier. in quo loco etc. I. 65 fin. ff. de judiciis.) 103, L’ abitazione reale trasferita in un altro Juogo con intenzione di fissare in questo il princi- pale stabilimento, produrrà cangiamento di do- micilio. { Concord. 2. 20 et 2. 27 6. 1, ff:«d municipi) DEL DOMICILIO» sg 104. La prova dell’ intenzione risulterà da' ana espressa dichiarazione fatta alla municipalità«del luogo che si abbandonerà, e da quella del‘luogo dove si sarà trasferito il domicilio. ( Concord: arg. 4. 20,. ff: ad municip. et l. 5g cod de municip. 105. ln mancanza. di dichiarazione espressa., la prova dell’intenzione dipenderà. dalle circostanze. ( Concord. 4 6, 6.2, ZL: 27, 6. 1, 2. 35, If. ad municip. LL 339,$. 2, ff. de verb. sig:; l 3g cod. de incolis.) Pa 106. Il cittadino chiamato.‘a‘pubblico. impiego temporario o rivocabile, conserverà il primiero, sua, domicilio, quando non abbia manifestata un' inteng zione contraria, ( Concord. arg. 2.23 in fin. ff. ad municip. et I. 2, cod. de incolis.) 107. L’ accettazione d’ impieghi conferiti a vita,, porterà l'immediata traslazione del domicilio. dell’im- piegato uel luogo. in cui debbe esercitare l’impiego. ( Presso. ai romani gl’ impieglii a vita facevano: bensì acquistare all’ impiegato il domicilio nel luo go in cui esercitava l' impiego, ma non gli faceva— no perdere il suo primiero domicilio; l. 22,$: 6, #. ad municip.; È. 8, cod. de incolis; l: penult. ff. de senator.; l. 2, cod. ubì senator. vel cla= riss.) 108, La donna maritata non ha altro domicilio. che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della. madre o del wtore: il maggiore interdetto. avrà it domicilio resso il curatore. (Concord. 2. ult. 6. 3,.ff. ad municip.; l. unic: cod» de mulier. et in quo loco; ll. 19» cod. dè digny.; l. 15 ff. ad qunicip.i, L. 3, cod, da mu» pe 3e LIBRO I, TIT. I. nicip. et originar. Il pupillo però nov aveva il sue domicilio presso al tutore; Z. 1, cod! ubi petant. tut. vel curat.) 10g. I maggiori d'età che servono o lavorano abitualmente in casa altrui. avranno lo stesso domi= cilio delle persone a cui servono‘o in casa delle quali lavorano, allorquando‘abiteranno con esse nella stessa casa, ( Concor. arg., 2. 6, 6.3, Z. 99 prén. 3 IL 27, prin. ff: ad. municip.; I 3, 6..8, Sf. de muneribus; È. unic. cod. ad leg. Visell.; 1. 2, cod. de munie. Y iro. ll domicilio del defunta determina il luogo dell’ aperta successione. ( Il luogo dell’ aperta successione, secondo la le- gislazione romana, è vano in cui sono situati i beni; È. unic, cod. ubi de haered. agatur, vel ubi.) 111. Allorquando le parti 6 una di esse in ua atto, e per l’ esecuzione del medesimo s avranna eletto il domicilio in un luogo diverso da quella del loro domicilio reale y le citazioni, domande e j procedimenti relativi a questo atto, si potranna fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo: ( Concord. 2. 19;$. 2, /f. de jud.; 1 29: cod, de pactis.) TIT OIV, DEGLI ASSENTI. OI CAPO PRIMO, Della Presunzione d’ assenza. fo. Ogni qual volta sia necessario di provvedere all amministrazione di tutti.o di parte de’ beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti. ( Secondo le leggi romane ai.beni degli assenti davasi un curatore a richiesta delle parti, o an- che d’ ufficio; /. 22,(6. 1, ff. de reb. auctor. jud. possid.; l. 6, 6. 2, LL 8, ff. quib. ex caus. in poss. cat.; È. 6 in fin. ff. de telis; LL 15, ff. quib, ex caus. major.; l. 5, cod. de postl.) 113. I tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare i presunti assenti. nella formazione, degl’ inventarj, de° conti, delle divisioni e liquidazioni in cui sa» ranno interessati, 114. 1l ministero pubblico è specialmente incari— tato di vegliare agPinteressi delle persone presunte ‘assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le Tisguardano. LIBRO Ti TIT. ÈVo C-A P.0.«IL Della Dichiarazione d’ assenza, 115. Quando una persona si sarà resa assente dal Juogo del suo domicilio o. della sua residenza, e slopo quattro anni non se ne saranno, ricevute noti— zie, le parti interessate potranno rieorrere al tri- i bunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata STRANI ì’ assenza, 116. Per comprovare l’ assenza, il tribunale, | sull’ appoggio delle carte e dei documenti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contrad- dittorio del Regio Procuratore, nel circondario del n domicilio, ed in quello della residenza, se l’ uno I sia distinto dall’ altra. 117, Il tribunale, nel provvedere sulla domanda, Hi avrà inoltre riguardo ai motivi dell’ assenza, ed alle di cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano (HU motizie del presunto assente, i 118. Il Regio Procuratore trasmetterà le sentenze Sì preparatorie che definitive, tosto che siano pro- ferite, al Gran Giudice, Ministro della giustizia, | il quale le farà pubblicare. Nba 119. Non si pronunzierà il giudicato di dichiara: zione d’ assenza, se non trascorso un anno dopa She si saranno ordinate le informaziagi, DEGLI ASSENTI, 3% CAPO!"IL Degli effetti dell' assenza SezIONE PRIMA. Degli effetti dell’ assenza relativamente ai benî che l assente possedeva al giorno del suo ale lontanamento. 120. Nel caso in cui l' assente mon abbia lasciato verun procuratore per l’ amministrazione de’ proprj beni, ì suoì eredi presuntivi al tempo in cui cessò di‘farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza del giudicato definitivo ché avrà dichiarato 1’ assenza, farsi immettere nel provvisiò- nale possesso de’ beni che spettavano all’assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue no- tizie, mediante cauzione che garantisca la loro ani- Ministrazione. Finchè era incerta]’ esistenza di un cittadino, le leggi romane proibivano che alcuno si mettesse in fee de’ di lui beni nelle qualità di erede; /. 19, . 3a prin. ff. de atquîr. vel omiit. haered.; 1. 45 cod. de postl. revers:, ed intanto ordinarono che si dasse un curatore a' suoi beni, il quale era 1’ erede presuntivo qualora avesse prestata idonea cauzione; £. 3, cod. de postl. revers. 121. Se l’ assente ha lasciato procura, i suoi eredi presuntivi non potranno promuovere l’ istanza per là dichiarazione d’ assenza, 0 per la provvisio= nale immissione in possesso, se non dopo il decorso 34 LIBRO 1, TIT, Iv. d’ anni dicci compiti dal giorno in cui scomparve a da quello delle ultime di Jui notizie. 122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso si provvederà all’ ammini— strazione de' beni dell’ assente, come è detto nel capo primo del presente titolo. 123. Allorquando. gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisionale immissione” nel possesso 4 se esiste un testamento dell’ assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del Regio P’roon- ratore piesso il tribnnale; ed i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano sui beni dell’assente diritti dipendenti«lalla condizione della sua morte, potran- no esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione. ( Quando si poteva dubitare che alcano vivesse, Je leggi romane praibivano l’ apertura del di lui testa- mento; Z. 2, 6. 4, ff. testam. quemad., aper.; l. 1, 6. 5. ff. ad leg. Corn. de fals.; l 38, 6. 75.4 de poenis. 24. 11 conjuge ch’ è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l'immissione provvisionale nel possesso e 1’ esercizio provvisionale di tutti i dirittidiperdentì dalla condizione di morte dell’ assente, e potrà a preferenza prendere o conservare l’ amministrazione de’ beni dell’ assente, Se il conjuge fa istanza per lo scioglimento prov- visio nale della comunione, conseguirà i sugi beni personali, e rientrerà. nell’ esercizio de’ suoi diritti tanto legali. che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione, La moglie, eleggendo di continuare nella comu nione, conserverà il diritto di potervi in scguito rinunziare, 125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale confcrirà a quelli che 1° otter= DEGLI ASSENTI.. 35 tarino, l’ amministrazione dei beni dell' assente, rendendoli risponsabili verso il medesimo, nel caso in cui ricomparisca o si abbiario di lui no- tizie. 1926. Coloro che avranno ottenuta l’ immissione provvisionale in possesso, o il coujuge che avrà eletto di continuate nella“omunione,‘dovrarino far procedere all’ inventario dei mobili e delle scritture dell’ assente, in presenza del Regio Procuratore presso‘il tribunale di prima istanza, o d’un giu dice di pace richiesto' dallo stésso Regio. Procu- ratore. Il tribunale otdinerà, se vi è luogo, la vendita di witto o di parte del mobiliare. Nel caso. di vea- dita, se ne impiegherà il prezzo; rion che 1 proventi scaduti. Quelli che avranno ottenuta la provvisionale im+ missione in possesso, potranno, per loro cautela, fa- te istanza che sì proceda da un pito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all'effetto di verificarne‘lo. stato. La. relazione del perito verrà omologata in presenza del Regio Procuratore, e le spese saranno dedotte da' beni dell’ assente. ( Siccome il curatore dato ai beni dell’ assente ffon differiva sostanzialmente da quello dei minori, così a di lui esempio doveva fare|’ inventario; drg. Ul 7, prin.; 1.24, ff. de admin. et peric. tuti; ult. 6. 1, cod. arbit. tut. 127. Quelli che, în forza della provvisionale im- missione, 0 della legale amministrazione, avranno goduti i beni dell’ assente, non saranno obbligati a testituite che il quinto dei proventi, se il mede- simo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza; ed i decimo, qualora ritotni dopo quindici anni, 36 LIBRO I, TIT. Iv. ‘Trascorsi trent’ anni, apparterrà loro ja totalità dei proventi. ( Siccome îl curatore dato ai beni dell’ assente sapeva di non essere erede, per non essere certa lu morte dell’ assente medesimo: così non poteva per— tepire alcun fratto;£ 20, 6. 6, 2. 05, 6. 2, ff. de haered. petit. Se per altro sì supponga che esso possedesse i beni dell’ assente nella qualità di erede, come vuole quest’ articolo, allora resrituiva i frutti esistenti, e quelli fra i consnmati che non lo ave- vano reso più ricco; /. 22, 4. 25, Gig TT Oi 36, 6. A 4o, 6. 1, Îf- eod.) 128. Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell’ assente, coloro i quali non li possede- ranno che a titolo d’ immissione provvisionale. ( Nemmeno il curatore dei beni dell’ assente poteva alienare o ipotecare gl’ immobili; arg. 2. 3, 6. 4 et 5, ff. de rebus eorum qui sub tut. vel cur. E seb- bene potesse alienare i fondì urbani per argomento tratto dalla 4. 1, ff. de minor., ciò però fu muta- to per una costituzione di Costantino; /. 22€06 ele admin. tut.) 129. Se l'assenza avrà continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisionale immissione in pos- sesso, 0 dopo l’ epoca in cui il CORIUEE in comu- Mione avrà presa l' amministrazione de’ benì dell’ as- sente, oppure quando siano trascorsi cent’ anni compiti dalla nascita dell’ assente, le cauzioni re- steranno disciolte: tutti coloro che ne avranno il diritto, potranno domandare la divisione dei beni dell’ assente, e far pronuuziare dal tribuaale di prima istanza la definitiva immissione in possesso. ._,( Concord. /. 8,{f. de usu et usufruct.; I. 56, If. de usufruct.; i, 23, cod. de SS. Lecl.) 4 1904 DEGLI ASSENTÙ 3 130. La successione dell'assente, dal giorno della sma morte verifie, Testerà aperta, a vantaggio dei parenti che ia quell’ epoca saranno i più, pros- simi: e coloro che avranno godnto i beni dell'as- seni, saranno tenuti a restiluirli,, 1 frotti. da essi acquistati, in. forza dell’ articolo 127. ( Concord. Mov. 118.) 131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce|’ assente,© resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per I amministrazione dei suoi beni nel capo primo. del presente titolo. 139. Se anche‘dopo la definitiva immissione in possesso ricomparisce|’ assente, o resta provata la sua esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui sì troveranno, il prezzo di quelli alienati, ov vero i beni col prezzo medesimo a: quistati. (Ii curatore de beni dell’assente alla gnisa degli alti curatori dei minori; dei furiosi, dei prodighi ec. era te- nuto a rendere conto della sna ammimsirazione all’as- sente, qualora fosse ricomparso; 4g. I. 3, cod. ar- bit. cut.; I. 16,6. 1, ZL. 20, ff. de tut. et rat. di- straher. Che se‘erano trascorsi cent anni dalla na- scita dell’assente, talechè avesse avuto luogo I azione di petizione di eredità conformemente alle leggi ci. tate all’ articolo 129, nou ostante l’assente, ricom- parendo,, aveva diritto di rivendicare î suoi beni, perchè le leggi non riconoscevano eredità di perso- na vivente; Z. 19, 2. 27, 4. 32, ff. de acquir. vel omitt: haered.) ‘133. I. figli e discendenti in linea retta dell’ as- sente pouranno egualmente, entro i trent anni., ‘ compuiabili dal giorno della definitiva immissione ODICE: CIVa ta ty: E: CIV 2 35 LIBHO 1, TIT) IV. in possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è disposto nell’ articolo precedente. ( Concord. Z. 8, cod. de jure deliber.) 134. Dopo il giudicato declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni esercibili contro I° assente, non potrà esperimentarle che contro coloro i quali saranno stati messi in possesso dei beni, o che ne avranno la legale amministrazione, ( Concord. arg. Lg,$-. 1, 2. 12, 6. 2,/f: de ad- minist. et pericul. tut.) SEZIONE II Degli Effetti dell’ assenza, riguardo alle Ragioni eventuali che possono competere all’ assente. 135. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s’ ignori l’ esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile. ( Concord. arg. L. 2, L. ele, ti 12 tneftra.5) 218, 8-1, L51123 de prob.; l. 2, cod. eod. 136. Aprendosi una successione alla quale sia chia- mata una persona di cui non consti l’ esistenza, sarà devoluta esclusivamente a quelli coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza. ( Contrar. arg. 29, 6.3, ff. de auct. et consens. tut. et curat.; l. ult., ff. de adm. et peric. sul:0520} 6. 3, ff. de jur. cod.; L. 124 in fin. s ff. de reg. jur.) 137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell’ azione di pe tizioue di eredità e degli altri divitti spettanti all’ as- sente, 0 a’suoi rappresentanti. od aventi causa da DEGLI ASSENTI. 3g esso e non sì estingueranno che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione. ( Se il curatore dei beni dell' assente no. avesse raccolto l’ eredità devolutagli, poteva l’ assente do+ mandarla entro trent anni dal giorno dell’ aperta successione; Z. 8, cod. de jur. delib.) 138. Finchè l’ assente mon si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la succes— sione, lucreranno i frutti da essi percetti in buona fede. ( Secondo le leggi romane, colui che aveva adita una credità competente all’ assente, ma non dimandata dal curatote de’ di lwi benì, poteva essere costretto dall’ assente ricomparso, a restituirgli i frutti esi- stenti ed il valore dei consumati in buona fede, qualora però lo avessero reso più ricco; /. 22, 2. 25, 9 rivet 15}:2.1 235 2.36, GU li 40g06: 13 ff de raered. petit.) Sezione IL uardo Degli Effetti dell’ assenza al Matrimonio. rio le) 139. L' assente il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, 6 personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della prova della di lui esistenza. (V.1. 6, ff. de divort., novell. 22, cap. 7; novell. 117, cap. 11.) 140. Se il conjuge assente non avrà lasciati pa- renti capaci di succedergli. l’ altyo conjuge potrà fe AE s* gr Sa gir) ho LIBRO I, TIT. IV. domandare l'immissione provvisionale nel possesso dei beni. { In mancanza di parenti successibili, poteva la moglie dimandare|’ eredità del marito assente; &. unic. prin.$. 1 ff. unde vir et uxror, a! inst. de bonor. possess. qualora però si fosse aper- ta la successione in conformità delle leggi citate all” art. 129.) CHA PI'O%HIV: Della Cura de’ figli d'un padre resosi assente costituiti in età minore. 14r. Qualora il padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimio— nio, la madre ne. avrà la cura, ed tutti i diritti del ranrito, relativamente all’ educa— zione ed amministrazione de’ loro beni. ( Concord. arg. L 1, cod. ubi pup. educari deb.; novell. 22, cap. 38.) 142. Sei mesi dopo l’ allontanamento del padre, se a quell’ epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l’ assenza del padre, la cura de’ figli verrà dal consiglio di fami- glia conferita agli ascendenti più prossimi, e, ia rnavcanza di questi, ad un tutore provvisionale. ( Concord. arg., LL 1, 6-2, ff. 1.2, cod. ubi pup. educ. debet.) i 143. Lo stesso sì osserverà nel caso im cui nno de’ conjugi resosì assente, lascerà figli in età mi- nore nati da un precedente matrimonio. Secondo le leggi romane poteva il magistrato affidare l’ edncazione dei figli a quello fra ì parea- ti del medesimo‘che avesse stimato più capace, W. è, 1, 4 5, ff. 1 1, cod. ubi pup. ed. deb.) TITOLO V. DEL MATRIMONIO. CARO PREMO Delle Qualità e Condizioni necessarie per contrarre Matrimonio. 144. L'uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiuti, non possono contrarre matrimo- nio. ( Secondo il diritto romano ricercavasi che i con- traenti fossero giunti alla pubertà, cioè‘agli anni dodici compiti la femina, ed il maschio ai quattor- dici pure compiti; dnst. prin. de nupi. L.5, ff. qui test. fac. poss.; Il 2, ff. de vulg. et pupill.; L 4. Sf. de rit. nupt.; 1.3, cod. quando iut. vel curat.; movel?. 119. Anzi nell’età prossima alla pubertà po- tevausì contrarre sponsali i quali divenivano un ve- ro matrimonio se i contraenti persistevano nella spiegata volontà fino alla pubertà; L. 9. ff. de spon- sal; l. 4, ff. de ritu nuptiar.) 145-.IY Governo nondimeno potrà accordare di- ense di età, per gravi motivi. ( Contr. arg. 4. 8, ff. de capit. dimin.; 1.8 de reg. jur.$. fin. instit. de legit., agnat. tul.) 146. Non vì è inatrimonio ove nan vi è con= senso, 42 LIERO/I; TIT: Ve ( Concord. 2. 2, 2. 16, 6. 2,{fi de ritu nupt.; dl: 30, ff. de reg. jur.) 147. Non si può contrarre un secondo matrimonio avanti lo scioglimento del primo. ( Concord. Z. 1 în fin., ff. de his qui not. inf. 5 1. 2, cod. de incest.; l. 18, cod. ad Leg. Jul. de adulter., novell. 18, cap. 5.) 148. Il figlio che non è giunto all’età di venti cinque anni compiti, la figlia che non ha compità gli anni ventuno, non possono contrarre matrimo- nio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente. ( Secondo il diritto romano, qualurgue età aves- sero i figli di famiglia, ricercavasi il consenso di tutti gli ascendenti che li tenevano sotto la loro podestà; 2. 2, 2. 16, 6. 1, 2. 34, /f. de ritu nupt. 2. 2, I. 5, cod. de nupt. Per conseguenza non era necessario nè il consenso della madre, nè quello degli altri ascendenti materni per mancanza in essi di pa- tria podestà;$. fin. instit. de pat. pot., l. 20, cod. de nupt. Ma se i figli erano emancipati, po- tevano contrarre nozze indipendentemente dal con- senso degli ascendenti paterni;£. 25, /f. de ritu nupt. Le femine peraltro comunque emancipate non pote. vano, attesa la fragilità del sesso, contrarre nozze senza il consenso paterno prima di essere giunte all’ età di venticinque anni; Z. 18, 2.20, cod. de nupt., dopo la qual età potevansi maritare senza il consenso del padre; ov. 115, cap. di aBu rr. Non potevano peraltro gli ascendenti paterni nega- re il loro consenso al matrimonio de’ loro discen— denti senza addurre ragionevoli motivi, altrimenti il magistrato poteva autorizzare un tale matrimonio e costringere gli ascendenti a dare la dote alle fe- mine; 4. 19, /Y. de ritu nupt, DEL MATRIMONICs 43 1/9. Se uno dei genitori è morto, ose trovasi nell’impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell’ altro. (_V. la Z. 9, ff. de ritu nupt. e la nota dell’ar- ticolo precedente.) 150. Se il padre e la madre fossero morti, 0 se sì trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in lora luogo: se l’avo e l’avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell’avo. Se vi è disparere tra le due lince, ciò equivale al consenso. V. la nota dell’ articolo 148.) 151. I figli di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall’ articolo 148, sono tenuti, prima di contrarre matrimonio, a chiedere, con un atto rispettoso e formale, il consiglio del padre e della madre loro, e quello dell’ avo e dell’avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la pro- pria volontà, ( Le leggi romane obbligavano soltanto le femi4 ne minori di venticinque‘anni, ancorchè fossero emancipate a domandare consiglio alla madr: sulle nozze che intendevano di contvarre; 4. 1, 2 14, 2. 20, cod. de nupt.) 1592. Dopo la maggiore età determinata dall’ art. 148, fino all’ età dei trent anni compiti pei mashi, e degli anni venticinque compiti per le femmine; l’atto rispettoso prescritto dall’ articolo pre cedente, se non sarà susseguito dal consenso pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopa il terzo atto, si potrà pas- sare alla celebrazione del matrimonio. EI 2 IRE 44 LIBRO 1, TIT. N. 153. Dopo l'età di trent’ anni, inancando il con- senso ad un atto rispettoso, si potrà yi Nn« mese dopo, passare alla cele-BoAzione del matrimonio. 154. I° atto rispettoso sarà notif a quelli fra gli ascendenti indi cato È quello o ci nell’ articolo 151, col mezzo di due not: aj, 0 di nn notajo con due testimonj, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare. 155. In caso d’ assenza dell’ ascendente a cui sa- rebbesi dovuto fare 1’ atto rispettoso, sì passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sen- tenza che fosse stata pronunzia per dicbiaràr I’ assenza, o in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretare le informazioni, ovvero non essendovi ancora veruna sentenza, Un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo in cui Torna drv ebbe l’ultimo suo noto domicilio. Questo atto conierrà Ja dichiarazione (li quattro testimonj chiamati ex officio dal me- desimo giudice di pace. ( VE-latd 9 6. nino, Dirt DIE de ritu nupt. 4. 19,:6-.9, it de capit. et post.j l. 25, cod. de nupt, 156 6. Gli ufficiali dello stato civile che avranno ’duto 1 celebrazione dei matrimonj contratti 1 quali non abbiano compita| età di venticinque anni, ovvero da figlie che non ab- biano compita quella dei ventimo, senza che‘il consenso dei padri e delle madrî, quello degli a, nel avi e cQelle avole, e quello della famig , sia stato enunciato nell'atto del matrimonio, saranro, a richiesta delle parti interessate e del Regio Procrratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cni il matuimonio è Stato celebrato, condanuati nella multa prescritta Caso in cui è prescritt ? DEL MATRIMONIO. 45 dall'articolo 192, ed inoltre, nella pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei. ( Secondo le leggi romane il consenso bastava che fosse anche tacito 5£. 7, 6. 1,{f- de spons.; L. 5 jun- cta; l. 22, cod. de nupt., purchè per-ltro prece desse il contratto di nozze; princ. inst. de nupt. arg. L 11, ff. de statu hom.; L. 65,$. 1, /f- de ritu nuptiar., l. 6, cod. de nupt.; e I 6. 6 in fin. ff. ad leg. Jul. de adult. Nè può ostare la 4. ult., cod. ad senat. cons. maced., ove Giustiniano dispone che ogni ratiavizione,€ special- mente quella del padre si retrotrae al principio del negozio; imperciocchè dall’ una parte essen:to una tal legge anteriore più di un triennio alla conferwa delle instituzioni, come si vede confrontando il giorno e il console dell’ una e delle altre, ed aven:0 per V altra parte Giustiniano lasciato sussistere nelle me— desime istituzioni le eccezioni che‘i’ antica giuris- prudenza portava alla stessa legge, come per esem- pio quella dell’ adizione di un’ eredità devoluta al figlio; Z. 25, 6. 4, ff. de acq. vel omitt. haered.; Valtra dell’ autorità dei tutori da interporsi nell’at- to stesso del negozio, è da credersi che abba vo- luto che sussistesse eziandio quella del consenso par terno precedente, 0 concomitante le nozze, siccome trovasi unita colle altre; princip. inst. dé nuptiîs.) 157. Quando nou vi saranno intervenuti atti ri spettosi, ne’ casì in cui sono prescritti, l ufficiale dello stato civile che avrà celebrato il patrimonio, sarà condannato nella stessa multa, ed inoltre, nella pena del carcere non minore di un mese. 158. Le disposizioni degli articoli 148€ 149,€ le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154 e 155, relative all’ atto rispettoso da praticarsi verso i padre e la madre nei casì contemplati in detti 2 46 LIBRO I, TIT, Ve articoli, sono applicabili anche. ai figli naturali legalmente riconosciuti; ( Contrar. arg. 2. 2. 2. 18. ff. l: 12. cod. de nupt.) 159. Il figlio naturale che non sia stato rico— nosciuto, o che riconosciuto, abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà otteruto il consenso di un tutore da depu- targlisi a quest’ oggetto. ( Coutrar. 4. 20, ff. 2. 8, cod. de nuptiis.) 160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avi nè avole, o se si trovino tutti nella impossi— bilità di manifestare la loro volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono con= ‘arre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia. V. Le leggi citate nell’ articolo precedente.) 161. In linea retta, il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti e discendenti legitiimi o naturali, egli affini nella medesima linea. ( Concord. 4. 14. 6. 2, 454. 53. 2. ultim. ff. de ritu hupt.$. 1. instit. de nupt. I. 54. ff. cod. L 17. cod. de nupt.) 162. In linea trasversale, il matrimonio è vie- tato tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, e gli affini nel medesimo grado. ( Concord. 2. 17. cod. 6. 2. inst. de nuptiis; 1. 54. If. de ritu nupt. LL 14. 6.4. ff. 6. 1 inst. de nupt.; £. pen. et ult. cod. de incest. nuptiis.) 163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia‘ed il nipote. ( Concord. 6. 3,5. instit.' de nupt.; LL 39. prin. J. de ritu nuptiarum.) 164. Il Governo nondimeno per cause gravi potrà DEL MATRIMONIO. 47 togliere le proibizioni prescritte nell’ articolo pre- cedente. ( Concord. arg. î 3. cod. de criîm. sacril.; l. 5. cod. de divers. rescript.; l. pen. cod. de interd. mat.;l. 31 ff. de ritu nupt.; LL 10. ff. de his qui not. înfam Grace. IL Delle Formalità relative alla celebrazione del Matrimonio. 165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell’ ufficiale civile del domicilio dell’uno e dell'altro dei contraeuti. 166. Le due pubblicazioni ordinate dall’ articolo 63 del titolo degli Atti dello stato civile, sa- ranno fatte alla municipalità del luogo ove ciascuno dei contraenti avrà il suo domicilio. 167. Nondimeno, se il domicilio attuale è sta- bilito colla sola residenza di sei mesi, le pubbli- cazioni avranno luogo Anche alla municipalità dell’ ultimo domicilio. 168. Se le partì contraenti, od una di esse, sono, relativamente al matrimonio, sotto la po- destùà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì alla municipalità del domicilio di quelli sotto la cui podestà esse sì trovano. 169. It Governo.,‘o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranvo, per gravi cause, dispen= sare dalla seconda pubblicazione. 170.]l matrimonio contratto ia paese estero tra Italiani, e tra un individuo italiano ed uno straniero, sarà valido, purchè sia celebrato secondo‘le forme stabilite în quel paese, purchè sì siano fatte- prece- PSI O i ® 48 LIBRO 1, TIT. V. dere al matrimonio le pubblicazioni prescritte d:1- l'articolo 63, al titolo degli Atti dello stato civile, e che l’ Italiano non abbia contravvenuto alle di- sposizioni mentovate nel capitolo precedente. (I forastieri non contraevino nozze, secondo le leggi romane, ma solamente i cittadini romani, princip. instit. de nupt.) 171. Entro i tre mesi del reingresso di un Ita- liano nel territorio del Regno, l’ atto della celebra- zione del matrimonio contratto in paese estero, sarà trascritto sul registro pubblico dei matrinion) del luogo del suo domicilio. GIA PIO SIIT Delle opposizioni al Matrimonio. 172. ll diritto di fare opposizione alla celebra- zione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti, ( Concord. arg. 2. 60.$. 1. et Z. 61. 2. 62. ff. de donat. inter vir. et utor.; 1. 8. cod. de divort. et repud,; nov, 22. cap. 15.; novell. 117. cap. 8. el 9. 173. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole, possono fare opposizione al matrimonio dei lora figli e discendenti, quand’ anche questi avessero compiti gli anni venticinque. (7. 2. 5. 1.18. et 20. cod. de nuptils.) 174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello © la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani, costituiti in età maggiore, non possone fare opposizione che ne’ due casi seguenti: DEL MATRIMONIO. 49 imo. Quando non sì sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia, richiesto dall’ articolo 160; ado. Quando l’ opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo: questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa che a con- dizione, per parte del opponente, di provocare Ì’in- terdizione, e di farla ordinare nel terimine che sarà fissato giudizialmente. 175. Nei due casi contemplati nel precedente ar- ticolo, il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare. 176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qua- lità che attribuisce all’ opponente il diritto di farlo: conterrà l'elezione di domicilio nel luogo dove il matrimonio si avrà a celebrare: dovrà egualmente contenere i motivi dell'opposizione, a meno che nona fosse fatta sull’ istanza d’ un ascendente; il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell’ uf- ficiale ministeriale che avesse sottoscritto l'atto del- È opposizione. 177. ll tribunale di prima istanza pronunzierà entro dieei giorni sulla domanda per ja revoca del- l'opposizione. 178. Se vi e appellazione, sarà ultimato il giudi- zio nei dieci giorni successivi alla citazione. 179. Gli opponenti, eccettuati gli ascencenti, se l'opposizione è rigettata, potranno essere.cone daunati al risarcimento dei danni ed interessi. LIBRO 1, TIT. V. GAP PVI Delle Domande per Nullità di Matrimonio. 180. Il matrimonio contratto senza il libero con- seuso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello fra essi il cui consenso non è stato hbero. (Vor. 04. de nupti;‘devoti 128. ff. de ritu nupt.; 7) 134. ff. de verb. obblig.) Quando vi fu errore nella persona, iîl matrimo- nio non può essere‘impugnato che dallo sposo indotto in errore. (AR 15, Sf: de Jurisdict., I. cum testamen— tum, cod. de jar. et fact. ignor.) 181. Nel caso del precedente articolo, non è più ammissibile la domanda per nullità; ae vi è sta- ta coabitazione continua per sci mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo che è stato da lui conosciuto 1’ errore. ( Concord, arg. Z 2, cod. de his quae vi met. causa.) 182. El matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto ,, ovvero da quello sposo a cui era necessario il consenso medesimo. (FP. 2, LL 16, 6. 1; 2. 34, ff. de ritu nupt.; 2. 2, 2. 5, cod. de nupt. 183. L'azione di nullità non può essere pro- posta nè dagli sposi, nè dai parenti il consenso de’ quali era richiesto, ogni volta che il matrimo- DEL MATRIMONIO. 5I nio è stato approvato espressamente© tacitamente da quelli il di cui consenso era necessario, o quan— do, dopo la notizia del contratto matrimonio, sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo. Pari- mente non può essere proposta dallo sposo, tra- scorso nn anno senza alcun suo reclamo, dopo che è giunto all’età competente per acconsentire da sè stesso al matrimonio. V. la nota fatta all’ art. 156. Conc. arg. Z. 4, Sf. de ritu nuptiar.) 184. Ogni matrimonio‘contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 16:, 102 e 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli che vi hanno interesse, o dal minir stero pubblico. ( Concord. arg. 2. 5, Jf. qui test. fac. poss.; 2. 3, cod. quanto wt. vel curat.; l. 2; cod. de incest. nupt.; l. 18, cod. ad L. J. de adulterits; 2 14, 6.2, 4, 2. 17, cod. de nùpt.; L: 54, ff. de ritu nupt.; l. pen. et ult., cod. de incest. nupt. 6. 3 et 5, instit. de nuptiis; L 3g prin:, Sf. cod.) 185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora pervenuti all’età prescritta, o da uno de medesimi che non era ancora giumto alla stessa età, non può più essere impugnato, 1mo. quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta età competente; 2do. quando la donna che non era giunta a questa età, avesse concepito prima della scadenza de’ scì mesi. (DV. LL 4, ff. de ritu nupt.; 1.13, 6. 8, ff. ad L. J. de adulteriis.) +86. I padre, la madre, gli ascendenti e la fa- miglia che hanno acconsentito al matrimonio con- tratto nel caso dell’ articolo precedente, non. saran= po ammessi a proporne la nullità, Ba LIBRO: L3EKF. Ve scs Tp EA ni ni esca)onsichi 187. An o tntti 3 e.sì bel quali, secando I articolo 184, l’azione di nullità può proporsi da iti co- loro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali,© dai figli nati da altro matri- monio, e vivendo i due sposi, se non nel caso in vi.abbiano un interesse precsistente ed at- cui, que tuale. 188. 11 conjuge a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello ch'era seco}ui congiunto, ( Concord. arg. l. 2, cod. de incest., l. 18, cod. ad L. J. de adulieriis; novel. 18, cap. 5. 189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità o nullità di questo debb’ essscre preventivamente giudicata. ( Concord. arg. l. 16, 4. 18, /f. de except. prac- scripl. el praejud.) 190. Il Regio Procuratore, in tutti i casi ai quali è applicabile l'articolo 184, osservate le limitazioni espresse nell’ articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perchè venga decretata Ja loro separazione. Igr. Ogni matrimonio, che non sia stato cnr tratto publ vente, nè celebrato avanti il com- petente ufficiale pubblico, può essere impugnato da- gli sposi, medesimi, dal padre e dalla madre, da» gli ascendenti. e da tuttti quelli che yi hanno ua interesse preesistente ed attuale, come pure dal pub blico ministero.. 192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, o mon siansìi otienute le dispense permesse dalla legge, avvero non siano stati‘osservati i termini stabiliti per le pubblica= zioni e celebrazioni..ii Regio Procuratore farà cons dannare. 1 ufficiale pubblico in una multa che nop DEL MATRIMONIO, 53 potrù eccedere trecento lire; e le parti contraenti, lì sotto la cui podestà le 1aedesime hanno una multa|roporzionata alla loro SO- ì, Le persone Saprannominate incorreranno nelle resse nel precedente articolo, per qualun— gue contravvenzione alle regole prescritte all’ articolo 65, umcorchè‘le medesime contravvenzioni mor udicate suffreienti per fare pronunziare la cel matrimonio. nuilit 194. Niuno può reelunare il titolo di conjuge e eli cifetti c lì del matrimonio, se non presentà l* aîto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuati i casi preveduti dall’ articolo 46, al titolo degli Jftti dello stato civile. ( Contrar. 4: 9, 4.11, cod. de nupt.; L 13, cod. de repudiis; l 24, ff. de ritu nupi.; li 3, ff. de concrbin.) 195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposì che rispettivamente lo allegheranro, dal presentare? utto della celebrazione del matri> monio avanti l’ uificiale dello stato civile. ( Contrar. V. le leggi citate nell’ articolo- dente.) 196. Quando vi è possesso di stato,€ che è rresentato l'atto di celebrazione del matrimonio avanti l’ ufficiale dello stato civile, i conjugi non sono rispettivamente ammessi a domandare la nullità di quesîo atto. ( V. lg, cod. de nupitis. 197. Nuliadin:ero, se nel caso degli articoli 194 e 195, esistono figli di due persone che hanno pubbiicamen te vissnto teme marito e noglie, e siano miorte ambedue, la Jegittimità dei fieli non petrà Gssere iu;pugnata pel solo. pretesto cl'e manchi| RTRT gu Sat go 54 LIBRO I, TIT. V. presentazione dell’ atto di celebrazione, qualora: la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione coll’ atto di nascita. ( Concord. 2. 9, cod. de nupt.) 198. Se la prova, della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d’ un processo criminale, l’ inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal mede- simo matrimonio. 199. Sei conjugi, o uno di essi, sieno morti senz’ avere scoperta la frode, l’azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di. far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal Regio Procuratore, 200. Se l’ufficiale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l’azione sarà promossa dal Regio Procuratore nella via civile contro gli eredi di quello, in concorso delle parti interessate, e dietro loro denunzia. 201. Il matrimonio ehe è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto ri- guardo ai conjugi, quanto relativamente ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede. ( Concord. 2. 57, 6. 1, ff. de ritu nuptîarum; l 4, cod. de incestis et repud.) 202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei conjugi, il matrimonio non produce gli effetti civili se non in favore del medesimo con- juge, e dei figli nati dal matrimonio. ( V. le leggi citate all’articolo precedente.) DEL MATRIMONIO. CoAs-b 0. N. Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio. 203. I conjugi col solo fatto del matrimonio con- traggono unitamente l’ obbligazione di nutrire, man- tenere ed educare i loro figli. ( Concord. 7. 1, cod. udi pup. educ. deb.; nov. 22, cap. 38 et 40; 2.5, 6.10 et 15, ff. de agnosc. et alend. lib.; L. 3, L 4, cod. de alend. lib. 204. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un assegno a causa di matrimonio o per qualunque altro titolo. ( Contr. 2. 19, ff. de ritu nupt.; È. ult. cod. de dotis promiss.) 205. I figli sono tenuti a somministrare gli ali menti ai loro genitori, e agli altri ascendenti i quali ne siano bisognosi. ( Concord. 2. 5, 6. 1, 2,45, 13 et 15; 2. 2, cod. de alend. lib.j LL 5, cod. ds pat. pot.) 206. I generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa, 1mo. quando la suocera è passata alle seconde nozze; 2do. quando siano morti quello de’ conjugi dal quale derivava l’affinità, ed i figli nati dalla smna unione coll’ altro conjuge. 207. Le obbligazioni risultanti da queste disposi— zioni sono reciproche. ( Concord. tot. tit. ff. de agnos. et alend. lib. et cod. de alendis liberis.) 208. Gli alimenti non sono» assegnati che in proporzione del bisogno di chi li doman- 56. LIBRO 1, 11T. V. da, e delle sostanze di chi li deve sommini- strarce. Concord. 2. 5, 6. 7 et 10, ff. de agnos. et alend. lib.; 2. ult. cod. de alend. lib.; è. 4, ff ubi pupill. educ. debeat.) 209. Quando quegli che somministra 0 quegli che riceve alimenti, sia ridotto ad uno stato tale, in cui l’uno non possa più somministrarli, 0 i altro non ne abbisogni. più in tutto o in parte, se ne può domandare la liberazione© la riduzione. ( Concord. ang. 4 5, 6. 7 et 10 ff. de agnose. et elblib.; Lo ult., cod. de alend. lib,) 210. la persona che deve somuzinistrare gli alimenti giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale, con cognizione di causa, potrà ordinare che la detta. persona riceverà nella propria casa, nutrirà e manterrà quello al quale essa deve gli alimenti. ( Concord. arg. ZL. 5, prin. et$. 7, ff. de agn. et alend. lib. otr. 5 vwibunale pronunzierà egualmente se il pa- dre 0 la madre che offrirà di ricevere, nutrire e mantenere in propria casa il figlio a cui deve gli ; debba essere dispensato dal. pagamento i. pensione alimentaria. V. le leesi citate al precedente articolo. DÒ CAPO VI Dei diritti e dei rispettivi doveri dei conjugi. 212. I coniugi hanno il dovere di reciproca- delià Los meCOrSO; assistenza. Concord, 2, 22, 6. 7, 8, SF sogimat, sz bi Wp / DEL MATRIMONIO. 53 cod: de jur. dot., LL 1, Jf. de actione rer. amot. tit., ff. et cod. ad Les. Jul. de adwit.) ar. Tl marito è in dovere di proteggere la mo- glie, la moglie di obbedire al manto. ( Concard. /. 16; Giglio 7 SF sol. mat.; 2 unic. 6. 7, cod. de rei uxor. act.; l 2, ff. de înjur.; nov.\i7, cap. 1) 214. La moglie è ob!iligata ad abitar col marito, ed a segnitarlo ovunque egli erede opporimo di t; sna residenza; il marito è obbligato a riceverla presso di sè ed a somministrarle tutto ciò ch'è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato. ( Concord. 2 1,$ 15; ff. ad S. GC. Silan:;:d 5, ff. de riu nupt.j L 8; ff. de nsu et habitat. arg., È. 15, 6. fer. ff. de ann. legat.) 215. La maglie non può stare in giudizio senza Pavtorizzazione del marito, quand’ anche ella citasse pubblicamente la mercatura, o non fosse comunione, o fosse separata di beni. { Contrer. tir. cod. ne urxor pro marito, vel mar. pro uxror.) 216. L'autorizzazione del marito non è nece allorchè la moghe è assoggettata ad inqui criminale o di polizia. 917. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto,© presti il sno consenso in iscritto. ( Contr.&t. cod. ne uxor pro mar. vel marito pro uxore. 218. Se il marito ricusa d’autorizzare la moglie a stare în giudizio, può il giudice antorizzarla. arg. Se il marito ricusa d’ autorizzare la moglie saria iz one IE FA gt " LE ati 58 LIBRO I, TIT. Vi a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribonale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può ac- cordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito ovvero legalmente chia—- mato alla camera del consiglio. 220. La moglie, esercitando pubblicamente la mer- catura, può, senza l’ autorizzazione del marito, con- trarre obbligazioni per ciò che concerne il suo ne- gozio; e, nel detto caso, ella obbliga anche il ma- rito; SC vi è comunione tra essi. La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mer- canzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato. ( Siccome secondo la legislazione romana pote- vano i conjngi contrarre fra di loro società univer- sale di beni; 4. 16, 6. ult. ff. de alim. et cib. leg., così deve dirsi che quando il marito avesse destinata la moglie institrice, ella potesse col suo fatto solo obbligare anche il marito indipendentemente dal di lui consenso nella stessa guisa che ogni socio insti- tore poteva obbligare l’ altro senza il di lui consen- so, dl 281, 2:52;16: 5; 1.63, 6. 3, Z. 67, 9-1, Jf pro socio.) 221. Allorchè il marito è condannato ad vna pena afflittiva o infamante, quantunque sia pronun- ziata in contumacia, la donna, anche di età. mag— giore, non può, mentre dura la pena, stare in giu- dizio, nè fare contratti, senza averne«mpetrata P autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sen- tito o chiamato. [ V. le leggi citate sotto l'articolo 215.] 2229, Se il marito è interdetio o assente, il giu Mist- ce: DEL MATRIMONIO. 59 dice può in questo caso, con cognizione di causa, autorizzare la moglie, tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti. 223. Ogni autorizzazione data in genere, ancor- chè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida, se non relativamente all’ amministra= zione dei beni della moglie. 224. Se il marito è in età minore, l’ autorizza- zione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti. V. le leggi citate sotto Part. 215.] 225. La nullità appoggiata alla mancanza di au= torizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da' loro eredi. 226. La moglie può far testamento senza l’an- torizzazione del marito. ( Concord. 2. 32, ff. de haered. instit.) GAP O VII Dello scioglimento del Matrimonio, 227. Il matrimonio si discioglie, imo. Per la morte di uno de’ conjugi; ( Concord. 2. 1, ff. de divor. et repud.; novell. 22, cap. 20 prin.) 2do. Pel divorzio legalmente pronunziato; Concord. d. 2. 1, ff. de divor. et repud.) 3z0. Per condanna definitiva di uno dei conjugi, ad una pena producente la morte civile. ( Siccome le nozze non si contraevano che dai cittadini romani; prin. instit. de nupt.; così sì scioglievano quando o l’uno, o l’ uno e l'altro dei conjogi cadeva in ischiavitù; /, 1, ff. de div. et rep. I. 56, ff. solut, matr.j& 12, 6.4,{fi de capt 60 LIBRO.:1, TIT. V. et pastl. rev.; perchè un cittadino divenendo schia= vo perdeva colla libertà anche la cittadinanza; 6. prim. stit. de cavît. den silu ult. ff. eod quindi seioglieransi le nozzè quando aleuno di jugi veniva condannato ad una pena capitale, pi chè allora diveniva schiavo della pena;$. 1 de e demin. Ma sebbene si sciogliessero le noz- ze, sussisteva però il matrimonio come si ha dalla 2:5, 6.1, JF. de bon. damn.z 1.13, 6.1, ff de dom int. vir. et ux.} l-24, cod. eod.; L.1 cod. de rep., 7 Dea è il manatiga io o sia la congiunzione del ma- :‘hio colla femina non era di diritto civile, 4. 13, 6. 1, ff 1A LJul de adult., wa Ai diritio di na- t rent. et civ. perchè ve reciproco de’ cone tura; prin. inst. de jur. nat. ford: ito semplicemente sull’ jugi; Z. 1, cod. de reca Tn seguito però Giustiniano avendo tolta la schiia- vità della pena colla nov. 22, cap. 8, la quale era l’unico motivo per cui le lessì civili scioglievano le nozze contratte da nn con lannato a pena capita- le, doveva ancora, per essere coerente ai principj della legislazione, ordinare che sussistessero tali noz- ze, locchè diffatti fece nel capo 13 della stessa No- vella,) CAP 0. VI Delle seconde nozze. 228. La donna non pò contrarre un nuovo ma- trimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo sciosl'imento dell’'antecedonte, f Second 1 E secondo le leggi romane no passare a seconi le nozze che csse chiamavano di lutto, dalla morte del vedove non poteva» prima che spirasse un FL MAFRIMONIO. GI marito; ma se però entro ad un tal armo elieno fossero convolate ad altre nozze e queste non erano nulle. bensì le vedove ei loro se ondi mariti andavano soggetti a varie pene stabilite nella È 4 Sec 11, Sf. de his qui not. inf.; I. 1 et 2, cod. de secund. nuptîis, novell. 22, cap. 22.} TITOLO. VI. DEL DIVORZIO. e eaaniani Ca p'ovp RI MO. Delle cause del Divorzio. ). Potri il marito domandare il divorzio per causi d’adulterio della moglie. ( Concord. novell. 22, cap. 15,$. 2; r0o. 117) cap. 8, Sr‘ 230. Potrà la moglie domandare il€ causa d’adulterio del marito, allorchè egli avià tenuta la sua concubina nella casa commne. ( Concord. Z. 8, 6. 2, cod. de repud.; novell. 22, cap. 15,$. 1} nov. 117, Cap. 9; 6-5: 231. I conyugi potranno domandare reciproca- mente îl‘divorzio per eccessi, sevizie o‘ingiurie gravi dell’ uno verso dell’ altro. ( Concard. /. 8, 6. 2, cod. de repud.; nov. 22, cap. 15, 6.13 nov. 117,©QP. 8 et g. Sebbene per altro fosse concesso al marito di castigare modera= tamente la moglie; d. 20%, 117, cop. 14.) pr orzio per 6 LIBRO 1; TIT: vi. 232. Ln condanna di uno de’ conjugi a pena ìnfamante sarà per l’altro una cansa di divorzio, [ V. la nota fatta sotto il 6. 3 dell’ art. 297. Anticamente i Romani permettevano il divor- zio per qualunque causa anche leggiera, come si vede dalla 2. 60, 6. 1, e dalla Z. Gr Îf. de donat. inter vîr. et uxor, Poscia Teodosio e Valentiniano definirono le cause per le quali poteva un conjuge domandare il divorzio anche contro volontà dell’al- tro, come si vede nella 2. 8, 6. 1 et 2, cod. de rep le quali cause furono: confermate da Anastasio nella 4. 9, cod. eod. In fine Giustiniano fissò le cause del divorzio, togliendone delle antiche e aggiugnendone delle nuove, come si può vedere nella Z. 10; 4 173 6. 2, cod. eod.; novell. 22, cap. 6 e segg., novell, 117, cap 8, get 10; nov. 140, capi 4) 235. Il consenso scambievole e perseverante de conjugi, espresso nella maniera prespsita dalla legge, e sotto le condizioni, dopo gli esperimenti deter- minati da essa, proverà sufficientemente che la vita comune è loro insopportabile, e ch’ esiste, relati— vamente ai medesimi, una causa perentoria di’ di- vorzio. ( Gli antichi romani permettevano il divo:zio per mutuo consenso dei conjugi, e lo chiamavano di vortium bona gratia; L 6, ff. de divor. et rep.; È. 32, 6. 10, Z. 60, ff. de donat. inter vir. et uxor. Giustiniano non proibì mai in modo assoluto un tal divorzio, ma impose delle pene a coloro che lo fa- rebbero, come sì riscontra nella row. 117, cap. 13; nov. 127, cap. 4; nov. 114, cap. 11. Poscia tolse tali pene permettendo liberamente il divorzio a nor- ma delle antiche leggi. Nov. 40, cap. 1.) Ì DEL LIVORZI CAP Ou Del Divorzio per causa determinata, nor Sezione PRIMA. Delle forme di divorzio per causa determinata.[*| 234. Qualunque sia la natura de’ fatti o dei delitti ehe daratno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non p‘ trà essere proposta che avanti al tribunale del circondario’ in cui ì conjugi‘avranno il loro domicilio. 235. Se alcuno dei fatti allegati dal conjuge at- tore, dà luogo ad una procedura criminale per parte del ministero pubblico,} azione per divorzio resterà sospesa sin dopo il giudicato del tribunale crimi- nale; allora essa potrà essere riassunta, senza che sia permesso‘di dedurre dal giudicato criminale al- [*] Qualunque divorzio presso ai Romani si fa- ceva alla presenza di sette testimonj, maggiori di 14 anni e cittadini romani, e coll’ intervento di un liberto di quegli che faceva il divorzio, il qual liberto pronunciava le seguenti soleuni parole: Zuas res tibi habeto: ovvero: Tuas res libi agito: do, 6. 1, 2 9, ff. de divort. et repud. Se accadeva che un conjuge fosse assente, gli si mandava un libello che chiamavasi libello di divorzio. L. 3, 6. ult.j LL 7, ff. cod, 64 LIBRO I, TIT. VI. cun motivo d’ inammissibilità 0 eccezione pregiu- diziale contro il conjuge attore. 236. Qualunque domanda per divorzio spiegherà minutamente i fatti, e‘verrà preseptata. personal wente dal conjuge attore, coni docamenti giusti— ficativi, se ve ne sono, al presidente del tribunale o al giudice che ne farà le veci, eccetto che il detto conjuge fosse impedito da malattia, nel qual caso, a sua richiesta e dietro il certificato di due medici o. chirurghi, ovvero di due officiali di sa- nità, il magistrato si trasferirà al domicilio dell’ attore per ivi ricevere la sua domanda. 237.{l giudice, sentito l’attore, e fatte al me- desimo le osservazioni che: crederà. convenienti, vidimerà la domanda e i documenti allegati, e stenderà un processo verbale della consegna di tutto neile sue mani, Questo processo verbale sarà sot- toscritto dal giudice e dall’ attore, eccetto che questi non sappia o non possa sottoscriversi; nel qual caso sarà di ciò fatta menzione. 238. 11 giudice ordinerà appiè del suo processo verbale, che le parti compariranno personalmente avanti di lui, nel giorno e nell'ora che indiclie- rà, e che, a questo effetto, sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte contro cui si domanda il divorzio. 239. Nel.giorno indicato, il giudice farà ai due conjùugi, se compariscono, ovvero all’ attore, se: si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non po- tendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che. vengano comunicati lJa domanda e i suoi allegati al Regio Procuratore, e che si faccia la relazione di tutto al tribunale. 260. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale, I DIVORZIO. sulla relazione del presidente© del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni. del Regi Procuratore, accorderà 0 sospenderà la permissio- ‘nsione non. potrà. eccedere 10 ne di citare. La sos il termine di giorni venti. a/r. L'attore, in virtu della permissione del tribunale, farà citare il convenuto nella forma or- dinaria,- a comparire personalmente ali’ udienza, a porte chiuse, entro il termine legale; ed uni+ tamente alla citazione, farà dar copia della doman da di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio. i 242. Alla scadenza del termine, comparisca o no il convenuto,| attore în persona, assistito da un consalente se io giudica opportuno, esporrà 0 domanda, presen— farà esporre i motivi della sua terà i documenti che° appoggiano, e nominerà i testimonj che intende di far esaminare. 2/3. Se il. convenuto compari personalmente O per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre 0 far proporre le sue osservazioni, tanto sui motivi della domanda, quanto sopra 1 docu menti prodotti dall'attore e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nonunerà per pute sua i testimonj che sì propone di e riguardo«ai quali 1’ attore farà reciprocani sue osservazioni. 244. Sì sienderà processo verbale delle compar- sc. deduzioni ed osservazioni delle parti, come pu- re di quanto Tuna o l’aitra avrà ammesso. Sari fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, le quali saranno richieste di sottoscriverio, e sarà fatta espressa menzione dla loro sotto= hiarazione di, non po: far esaminare, ente le sc-izione, o della loro€ tere o di nea volere soitoscriversi. avre €6 LIBRO I, TIT. VI. 265. Il tribunale rimetterà Je parti all’udienza p'bblica, di cui fisserà il.giorno e l'ora: ordi nerà Ja comunicazione degli atti al Regio Procu= ratore, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non;fosse comparso, l’attore sarà tenuta di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine in esso stabilito. 246. Nel giorno e nell’ora indicati, sulla re- luzione del giudice deputato, sentito il. Regio Pro- curatore, il*reibunate deciderà primicramente sopra i motivi d'inammissibilità, s+ siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti. concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso con- trario, Ovvero quando non siamo stati proposti i motivi d’inanmissibilità, sayà ammessa la doman» da di divorzio, 247. Subito dopo 1 ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice deputato, sentivo il Regio Procuratore, il tribunale pronun— zierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata;. diversa— mente, ammetterà|’ attore alla prova dei fatti relativi da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario. 218, In qualunque atto della causa, le parti dopo Ja relazione del giudice, e prima che i i Regio Pro curatore intraprenda a parl ire, potranno proporre o far proporre le loro rispettive ragioni, prima sopra i motivi d’inammissibilità, e quindi sul. merito; non sarà però ammesso giammai il consulente dell’ sora se questi non sia comparso personalmente. 249. Pronunzia» il decreto de prescrive gli csami, il cancelliere del tribunale accorderà senza dilazione Ja Jettura di quella parte del procesto verbale, in cul si contiene la nomina già fatta dei testim: onj ’ DEL DIVORZIO« 67 che le parti intendono di far esaminare. Esse saran= uo avvertite dal presideute, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non saranno più ammesse a farlo. 250. Le parti proporranno in seguito le rispettive loro eccezioni contro ì testimonj che vorranno esclu- dere. Il tribunale, sentito il Regio Procuratore, pronunzierà sopra tali eccezioni. 251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli e discendenti, mon possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici dei conjugi, a cagione di tale qualità, ma il tribunale avrà quel riguardo che sarà di ragione alle deposizioni de’ parenti e de’ domestici. n 252. Qualunque decreto che ammetterà una prova testimoniale, farà menzione dei testimon] che do- vranno essere esaminati, e determinerà il giorno e l'ora in cui dovranno essere presentati dalle parti. 253. Le deposizioni dei testimonj} saranno ricevu- te dal tribunale sedente a porte chiuse, in presen- za del Regio Procuratore, delle parti e dei loro consulenti od amici fino al numero di tre per parti. 254. Le parti, o per-sè stesse o per mezzo dei loro consuleuti, potranno fare ai testimon] quelle osservazioni ed interpellazioni che troveranno op- portune, senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni, 255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni alle quali avrà dato luogo. 11 processo verbale delle informa- zioni sarà letto ai testimonj| ed alle parti: gli uni e le aìwe saranno richiesti di sottoscriverlo; e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della lo+ ro dichiarazione di non avere potuto a voluto sot toscr:vere, 68 LIBRO I, TIT. VI. 256. Chiuse le informazioni d’ambedue le parti o quelle dell’ attore, se il convenuto mon ha pre- septati testimonj, il tribunale rimetterà le parti all'udienza pubblica, indicandone il giorno e l'ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Pro-. curatore, e deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto ad.istanza dell'attore, nel termine che in esso verrà stabilito. 257. Nel giorno fissato per Ja sentenza definitiva, si farà la relazione dal. giudice deputato: le parti în seguito, 0 per sè stesse o per mezzo de’ loro consulenti, potranno fare quelle osservazioni che crederanno utili alla loro causa; e quindi il Regio Procuratore farà le sue conclusioni. 258. La sentenza definitiva sarà proferita pubbli- camente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l'attore autorizzato a presentarsi avanti|’ ufficiale dello stato civile per farlo pronunziare. 259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie od ingiurie gravi, an+ corchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio, ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a scpararsi dalla‘coabitazione del marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di sè, ove ella non lo creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentacia pro zionata alle di lui sostanze, quando la moglie nori abbia redditi bastanti a provvedere ai fropr) biso- gni. 260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non sì sono riunite, il conjuge attore potrà far ci+ tare l’ altro conjuge a comparire avanti il tribuna le nei termini stabiliti dalla legge, per ivi‘udire pronunziarsi‘la sentenza detinitiva che allora am= metterà il divorzio. por DEL DIVORZIO. 26r. Quando si sarà doinandato il divorzio per= chè uno de'conjugi è stato condannato a pena in- famante, le sole formalità da osservarsi consisteran- no nel presentare al iribunale civile una copia Je- gale detla sentenza di condanna, ed un cerlificato del tribunale criminale, il quale provi che Ia me- desima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali. 262. In caso di appellazione dalla sentenza di pronun- ammissibilità o dalla sentenza definitiva, ziata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il tribnnale d’ appello procederà e giudi— c cherà, come nelle cause d’ urgenza. 263. L'appellazione non sarà ammissibile se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi da computarsi dal giorno della intimazione della sen> tenza proferita in contraddittorio od in contumacia. Il termine per ricorrere al tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza, Sura par mente di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l’eseeuzione del. la sentenza. 264. Pronunziata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale antorizzi il divorzio, 0 passata clre sia in giudicato, il conjuge che l’avrà soîtenLuita, sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi avanti l'ufficiale dello stato civile per fur pro- nunziare il divorzio, chiamata legalmente I alua parte.: 265. Questi due mesi non cominceranno a decor- rere, per le sentenze di prima istanza, se non dopo scaduto il termine stabilito per|’ appellazione;€, rignardo alle sentenze proferite in contumacia in grado di appello, dopo trascorso il termine per po- bervisi opporre;€ quanto alle sentenze 70 LIBRO 1, TIT Vle in contraddittorio ed in ultima istanza, dopo la scadenza del termine per ricorrere al tribunale di cassazione. 2066. 11 conjuge attore che avrà lasciato trascorre- fe il termine dei due mesi. sopra stabilito, senza chiamare l'altro conjuge avanti l'ufficiale dello stata civile, sarà decaduto dal beneficio della sentenza da lui ottenuta, e non potrà riproporre l'azione di di- vorzio, sé non per una nuova causa; nel qual casa potrà anclie far uso delle cause precedenti, SezionE Il. Delle Misure provvisionali alle quali può far luogo la Domanda del divorzio per causa de= terminata. 267. La cura provvisionale de’ figli, pendente la lite del divorzio, rimarrà presso il marito at- tore o convenuto, a meno che non venga altri- menti ordinato dal tribunale, sulla istanza o della madre, o della famiglia, o del Regio Procuratore, per vantaggio maggiore dei figli. ( V. le leggi cittate qui sotto all’ art. 302.) 268. In penlenza della lite, la moglie attrice© convenuta in causa di divotzio, potrà lasciare l'abi- tazione del marito e domandare ùna pensione ali» mentaria proporzionata alle di lui sostanze. Il tri- bunale destinerà la casa in cui la moglie dovrà abitare, e fisserà, se vi è luogo, la provvisione alimentaria da pagarsi dal marito. 260. La moglie sarà tenuta di giustif residenza nella casa che le fu destinata, ogni qual volta ne sarà richiesta: mancando di giusuficarla, il marito potrà ricusarle Ja provvisione alimentava, are la sua DEL DIVORZIO. SI è se, moglie è attrice, potrà far dichiarare che hon sono più ammissibili le di lei domande. 270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta per divorzio, in qualunque stato sia la causa, potrà, dal giorno del decreto mentovato all’ articolo 238, chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposù i sigilli sugli effetti mobiliari cadenti nella comua nione. Questi sigilli non saranno tolti ,. se non facendosi l'inventario e la stima, e coll’ obbligo al marito di restituire gli effetti‘ inventariati, o di garantite il loro valore come depositario giu- diziale. 271. Qualunque obbligazione contratta dal ma- tito a carico della comunione, qualunque aliena zione da lui fatta di stabili dipendenti dalla co- munione, dopo il decreto mentovato all’ articolo 238, sarà dichiarata nvila., quando si provi fatta © contratta in frode dci diritti della moglie. Sezione. III. De’ Motivi d’ inammissibilità dell'Azione di divorzio per causa determinata. 272. Sarà estinta l’azione di divorzio colla ri+ conciliazione dei due conjugi; avvenuta tanto dopo ì fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso. Concord. 2.2, 6. 3; 24, 6. a er 4, /. 15; 6 5, ff. ad L.Jul. de adult.; LG, 6. 3j ff. de his ne not. infam.i alle quali leggi non ostano le eggi 11 6. ult. e 25, ff. ad L. Jul. de adult., ove si dice che il mavito non può ritenere la moglie da lui sorpresa in adulterio, o condannata per tale 99 LIBRO 1, TIT. VI. delitto, impercioechè tali leggi sono state derogate dalla Nov. 134, cap. 10.) 273. Nell’ uno€ nell’ altro caso sarà dichiaraî inammissibile la domanda dell’ attore: potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la cve- pienza di altra cansa dopo la riconciliazione, cd allora potrà far uso delle cause precedenti. per appoggiare la nuova sua domanda. 274. Se 1 attore nega che siavi seguita ricon— il‘convenuto potrà darne la prova, col ciliazione, mezzé o di scritture, 0 di testinionj, nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo. (È Concord. Z. 9, cod. de except.} a GAD 0{IL Del Divorzio‘per reciproco consenso 275. Il reciproro consenso de’ conjugi non aminesso, se il marito è minore di venticinque anni,.0. se la moglie è 276. Non sarà ammesso il reciproco consenso non dépo due anni di matrimomo. 275: Parimente non sl ammetterà il î per reciproco consenso dopo venti anni di matri- nè quando la moglie sarà nell’ età d’anui minore d'anni ventuno. si divorzio monio, qu irantacinque. Le leggi romane nou€ ostò ne’‘tre precedenti articoli. V. ‘di sopra all'art. 233.) 278. Tn nessun caso il reciproco consenso de’ con- jugi sarà sufficiente, quando non sia autorizzato dai loro padri e dalle loro madri, o da altri loro ascendenti viventi, a norma delle regole pre- scritte vano quanto è dis- lé leggi citate né MEL DIVORZIO. P° ..-. d seritte dall’ articolo 150,“al titolò del Mattia monito, ( Concord. 7. 5, cod. de repnd.: nov. 22; cap. 10) 279. I cenjugi determi iti ad effettuare il dio vortzio per reciproco consenso, dovrannò preventi> vamente far seguire Vinventatio e la stima di tutti ì loro beni mobili ed immobili, e sistemare i loro rispettivi divitti, su’ quali però sarà in loro facoltà dì uransigere, 280. Saranno parimerte tennti di far. constare con iscrittura la Joro convenzione sni tre seghenti punti: 1.100 A chi saranno affîdati i figli nati dalla loro‘unione, tanto. durante il tempo degli esperi» ment, quanto dopo la dichiarazione del divorziò; 2.do In qnal casa debba la moglie ritirarsi è dimorare durante il tempo degli esperimenti 4 - S.z0 Qual somma dovrà il marito sborsare alla moglie durante il suddetto tempo, nel caso ch’ ella non possieda redditi sufficienti per provvedere ai suoi bisogni. 281.© conjugi sì presenteranno in persona, ed unitamente, al presidente del tribunale civile del loro circondario, 0 avanti il giudice che ne farà le veci, e dichiazeranno le loro velontà in presenza di due notari che avranno seco loro condotti. 282. ll giudice; in presenza dei due notari, farà ai conjugi, tanto mmitamente ché scparata- mente, quelle rimostranze ed esortazioni che giu dicherà convenienti; farà loro lettnra del capo IV del presente titolo, il quale regola gli effezti del Dirorzio, e: svilupperà ad essi tutte le con= seguenze del loro procedere. ‘283. Perseverando i conjngi nella loro risolti= zione, il giudice rilascerà loro 1’ atto comprovante d’ aver domandato il divorzio, e di acconsentirti Copice gix,© 3 7 LIBRO 1, TIT. VI. reciprocamente: saranno inoltre essi tenuti di pro= durre e deporre senza dilazione, nelle mani dei nota ri, olue gli atti meptovati agli articoli 279 e 280. 1.mo Gli atti della loro nascita€ del loro matrimonio; o.do Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione; 3.0 La dichiarazione autentica dei rispettivi genitori, o degli altri ascendenti che sono in vita, portante che, per motivi ad essi noti, autorizzano il tale o la tale, loro figlio o figlia, nipote ma- schio o femmina, maritato o matritata, col tale o colla tale, a chiedere divorzio e ad acconsentirvi. 1 padri, le madri, gli avi e le avole de’ conjugi, si presumeranno vivi sino a tanto che verranno pre- sentati gli atti giustificanti la loro morte. 284. Î notari stenderanno un circostanziato P70- cesso verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de’ precedenti articoli: la minv,ta re- sterà presso il più secchio dei due notar,, come pure le carte prodotte, le quali resteranno, unite al processo verbale, in cni sarà fatta menzione dell’av- vertimento che verrà dato alla moglie di ritirarsi, dentro ventiquattro ore, nella casa convenuta fra essa ed il marito,€ d’ivi dimorare sino a che sia pronunziato il divorzio. 05. La dichiarazione fatta in tol modo sarà colle stesse formalità rinnovata nei primi quindici giorni di ciascun mese susseguente, Quarto, settimo e decimo. Le parti saranno tenute a riprodurre egni volta la prova, mediante atto pubblico, della perseveranza dei loro genitori, 0 de’ loro ascendenti in vita, nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro alto. DEL DIVORZIO. 75 86. Entro.i quindici giorni da che sarà trascorso l'anno, da computzrsi dal giorno della prima di- chiarazione, ì conjugi, ciascuno assistito da due amici i, più ragguardevoli nel circondario, d’ età d’anni cinquanta almeno, si presenteranno unita— mente ed in persona al presidente del tribunale@ al giudice che ne farà le veci; ad esso rimetteranno le copic in debita forma, de’ quattro processi ver- bali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegli atti che vi saranno stati uniti, e cia- scuno di essi separatamente, sempre però in pre— senza l'uno dell'altro e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al magistrato l’ ammissione del divorzio. 287. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte ai conjugi le loro osservazioni, quando questi perseverino nella loro determinazione, sarà rilasciato l’atto provante la loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che l’ appoggiano. 11 cancel- liere del tribunale stenderà su di ciò processo ver- bale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti ( qualora non dichiarino di nen sapere o di non potere saitoscrivere, nel qual caso se ne farà men- zione), quanto dai quattro assistenti, dal giudice e del cancelliere. i 238. 11 giudice apporrà successivamente in fine di uesto processo, verbale il suo decreto esprimente De, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio, sentito nelle sue corclusioni in iscritto il Regio Pro- curatore, cui, per tale effetto, saranno dal cancel- liere comunicati gli atti. 289. Se il Regio Procuratore riscontra negli atti essersi provato che allorquando i conjugi fecero Ja loro prima dichiarazione, il marito aveva venticia— 76 LIBRO I, TIT. VI. que anni la moclie ventuno; che a quell'epoca erano maritati già da due anni; che la durata del loro matrimonio mon‘oltrepassava gli anni venti; che la moglie non era giunta agli anni quaranta— cinque; che il reciproco consenso‘è stato espresso quattro volte‘nel corso dell’anno: premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le solennità richieste dal presente capo,€ singolarmente coll’ autorizza zione de’ loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano premorti, in allora il suddetto Regio Procnratore darà le sue conclusioni in questi termini, La legge permetto: nel. caso contrario, le di lui conclusioni savanno così con- cepite, La legge proibisce. 290. Il tribunale,“sulla relazione della causa, non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, cd osservate le formalità determinate dalla legge, am- metterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti Vaf ficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunzj: nel caso contrario, il tribunale dichiarerà non essere lnoso al divorzio,€ darà i motivi della sna dec“ 291. L’ appellazione alla sentenza che avrà di chiarato non farsi luogo al divorzio, non porrà riceversi che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sen tenza di prima istanza. 292. Gli atti d’ appellazione. saranno notificati reciprocamente tanto ai conjngi, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza. 293. 1l Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, entro i dieci giorni da computarsi flal giorno della futtagli comunicazione del secondo DEL DIVORZIO. 77 atto d’ appellazione, trasmetterà al Regio Procura- tore presso il tribunale d’ appello la copia della sentenza, eil i documenti sui quali è stata fondata. I Regio Procuratore presso il tribunale d’ appello, entro dieci giorni dalla ricevuta delle carte, inol- trerà al suddetto tribunale le sue conclusioni in iscritto: îl presidente o il giudice che ne fa le veci, farà la sua relazione al tribunale d’ appello nella camera del consiglio, e dentro dieci giorni dopo Ja trasmissione delle suddette conclusioni, il tribu- nale giudicherà definitivamente. 29/. In forza della sentenza di ammissione del divorzio, e dentro venti giorui dalla di lei data, î conjugìi si presenteranno in persona ed unitamente davanti all’ ufficiale dello stato civile, affinchè pro- munz} il divorzio. Scorso il suddetto’ termine, la sentenza si considererà come non proferita. Gori; PhOssEv! Degli effetti del Divorzio. 295. I conjugi chè faranno diverzio per qualune que causa, non potranno più meongiungersi. (Conte. 2. 18, ff de ritu nupt.; 2 7, cod. de nupt.) 296. In caso di divorzio‘pronunziato per causa determinata, la donna che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non diecì mesi dopo pronuns ziato il medesimo. ( Concord. V. le leggî citate all’ art. 228.) 297. In caso di divorzio per iscambievole con= senso, nè l'uno nè l'altro dei conjugi potrà con- trarre un nuovo matrimonio, se' non che tre anni dopo la promunziazione del divorzio. ( La donna non poteva rimaritusi dopo il divor- zio fatto di comune consenso, se nou passato‘ua 78 LIBRO. I, TIT. VI. anno; Z. 9, cod. de repud. Su di che è da osser- varsi, che sebbene Giustiniano proibisse colla 720%. 117, cap. 10 un tal divorzio sotto pene di non po- ca gravezza, lo permise però colla posteriore 20%; 10, come altrove si osservò, per lo che ricominciò ad essere in vigore la citata Z. 9, cod. de repud.) 298. In caso di divorzio ammesso in giudizio per causa d’ adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarsi col suo complice. La donna adultera sarà condannata con la stessa sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo determinato, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. ( Concord. 2. 26, ff. de rilu nupt.; nov. 117, cap. 8, 6. 2; nov. 134, cap. 12; 0. 13, ff. de his quid. ut indig.) 299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il conjuge contro cui sarà stato ammessa il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva ac- cordati o. nel contratto matrimoniale; o dopo il matrimonio. ( Concord. rovell. 117, cap. 8 et g. In quanto poi al divorzio fatto di comune consenso; sebbene nel capo 10 susseguente fosse ordinato altrettanto, questo però fu derogato dalla rov. 140, come pia volte si disse.) 300. Il conjuge che avrà ottenuto il divotzio, conserverà. gli utili accordatigli dall’ altro. conjuge, quantunque essì fossero stati stipulati reciprocamente, e che la reciprocità non abbia più luogo. [ Concord. V. la nota del precedente artie.] Sor. Se i conjugi non avessero stipulato alcu ntile, 0 se questo non apparisse sufficiente ad assi» DEL DIVORZIO. 79 corare la sussistenza del conjuge che ha ottenuto ìl divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui fa— vore, sui beni dell’ ajtro conjuge, una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite dél medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno. ( Secondo le leggi romane se il divorzio era stato celebrato per una causa dalle medesime determinata, allora se era stato pronunciato contro la moglie, il marito guadagnava la dote, e poteva guadagnare eziandio dalle altre sostanze della moglie tanto quan. to corrispondesse alla terza parte della dote mede- sima; ogni qualvolta però il divorzio fosse seguito per causa di adulterio. Se però fossero esistiti figli nati da quel matrimonio, il marito aveva il diritto di usufruire tali benìî, ed aveva del pari il dovere di conservarne la proprietà ai figli. All’ incontro se il divorzio veniva pronunciato contro il marito, la moglie ripeteva la sua dote, e qualunque donazione propier nuplias, e poteva ancora guadagnare dalla residuale sostanza del ma- rito tanta parte, quanta corrispcadeva alla terra parte della donazione antinuziale, nel solo caso però che il divorzio fosse seguito per avere il ma rito negligentata lo sropr ié, e per essersì dato in-btcio ad''un altra donna. Che se esiste- vano figli nati dal loro matrimonio, la moglie era obbligata a conservare ai medesimi la proprietà del- le cose comprese nella donazione antinuziale, e della terza parte del va'ore della medesima, qualora il’ a- vesse conseguita.[Vovell. 117, cap. 8 et g. Se poi il divorzio fosse seguito per una causa bensì, ma non determinata dalla legge, allora, se il divorzio era stato chiesto dalla moglie, il marito guadagnava la dore, la proprittà della quale peral- mael i Ii LIBRO I, TIT. VI. tro era obbligato di conservare ai commi fisli qua. lora fossero esistiti. La moglie poi veniva chiusa in Un ruonastero per tutta la sua vita; e se, oltre allà dpte aveva altri beni, due terzi di questi erano de- voluti vai di lei figli, e in loro mancanza ua terzo aì di lei genitori, e gli altri due terzi spettavano al monastero. Se poi non aveva nè figli, nè geni- tori, o che questi avessero acconsentito all’ irragio- nevole divorzio, tutta Ja sostanza passava al mona- Siero. All’ incontro se il divorzio era. stato domanda- to dal marito, la moglie ripeteva la sna dote, e qualunque donazione antinuziale, e la terza parte ancora del valore delta medesima, conservando però in favore dei comuni figli la proprietà sì dell’ una che dell’altra. Nov. 117, cap. 13 302. I figli saranno affidati al. conjuge che ha ottenuto.il divorzio, quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia, o del Regio Procuratore, mon ordini pel maggiore vantaggio de’ figli, che tutti od. aleuno di essi siano affidati alle cure 0 glell’ altro conjuge, o di una terza persona. (Concord. 2. unie. cod. divorito fact.; nov. 117. cap. 7].);; È 3oà, Qualunque sia la persona a cu saranno 1 figli affidati, il padre e la madre conserveranno rispettivamente il diritto di vegliare. sul manteni— ione de’ medesimi, e, saranno mento e sulla educ: tenuti a contribuîrvi in proporzione delle loro so—- stanze. ( Secondo la legislazi a munque avesse dato causa al divorzio, non era mat tenuta a contribuire nelle spese del mantenimento ed edneazione della comune prole se non nel caso che ellà fosse ricca, e il marito povero; r00, 117 ne romana la madre co DEL DIVORZIO; Tr cap. 7. Nè si deve avere alcun riguardo all’ Auth- si pater cod. divort. facto, ove sembra che qua— lora la madreavesse data causa‘al:divorzto fosse ob bligata di alimentare la prole. Perciocchè non coin- binando essa colla novella rr. da cui fu ricavata dal giureconsulto Irnerio, deve prevalere la novella medesima, alla quale egli non ha potuto derogare eolla sua. autentica, perchè' era un privato cit tadino., 304. Lo scioglimento del matrimonio a causa di divorzio ammesso g'udizialmente, non priverà i figli nati da questo matrimonio‘d’alcun avvantaggio che Jor venisse assicurato dalle leggi, o dalle conven— zioni matrimoniali de’ loro genitori; ma non si farà luogo ai diwitti, dei figli; se non nella me- desima guisa e nelle medesime circostanze in cui vi si sarebbe fatto luogo se non fosse avvenuto il di- vorzio. ( Concord. nov. 98, cap. 2 in fin. et nov. 117, cap. 7.); 305. In caso di divorzio pel reciproco consenso de’ conjugi. computando dal giorno della loro prima dichiarazione, i figli nati: dal loro matrimonio acquisteranno ipso Jure la proprietà della metà de' benî de’ loro genitori: questi conserveranno ciò nondimeno l’ usufrutto della stessa metà sino‘alla maggior età de’ figli, col carico di provvedere al loro nutrimento, educazione e mantenimento, in proporzione delle loro sostanze e del loro stato, e ciò senza pregiudizio degli altri vantaggi che fossero stati assicurati ai medesimi figli nei patti matrimo— miali dei loro genitori. ( Qualora fosse accaduto divorzio per mutuo.con- senso, ai comuni figli era devoluta la dote, e qua lunque donazione antinuziale, e se alesna de’ geni= Ss LIBRO 1, TIT. VI tori passava a seconde nozze, tutti i sloi beni divenivano proprj dei fîgli medesimi nov. 117, cap. 10. Questa novella per altro fu derogata dall’ altra posteriore 140 colla quale si permise il divorzio di comune consenso senza che i conjugi incorressero in alcuna pena). © A6PQ N. sita Della Separazione personale. soli 306. Nel caso in cui ha luogo la domanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio dei conjugi di domandare la separ:izione personale. 307. Sarà proposta, attitata, e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reci- proco de’ conjugi. 308. La moglie contro cui sarà pronunziata la separazione personale a causa d’ adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, alla reclusione in una casa di correzione per un tempo(letermiuato non mi- nore di mesì tre, nè maggiore di anni due. (V. nov. 117, cap. 8, 6.:1 et nov. 134, cap. 10.) 309. Sarà în arbitrio del 1narito di sospendere l’effetto di questa condanna, quando acconsenta 2 | ripigliare la moglie.; tI Concord. arg. mov. 134, cerp. 0 1.2,6.3; I 29; 5: 2 et 4; l 15, 6-5 ff ad L. Jul, de adult; L 6, 6. 3, ff. de his qui not, inf.) 4 310. Allorchè la separazione personale pronunziata per qualunque alîra causa, eccetto che per quella d’ adulterio della moglie, avrà durato tre anni; lo DEL DIVORZIO. 83 sposo che in ovigine era convenuto, potrà doman- darè il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se colui che eva in origine attore, presente o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immedia- tamente a far cessare la separazione. 3r1. La separazione personale produrrà sempre la separazione de’ beni. TITOLO... VIL DELLA PATERNITÀ’ E DELLA FIGLIAZIONE. unorou CELSO REMO, Della Figliazione della prole legittima o nata durante il matrimonio. 3192. Il figlio concepito durante il matrimonio Ha per padre il marito. ( Concord. 2. 5, ff. de in jus voc.; 2. 6, ff. de his quì sunt sui vel al. Jur.; Ly, cod. de nupt.) Nilla ostante questi potrà négare di riconoscere il figlio, se proverà che, durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno privìa della nascita del figlio, egli cra; sia per causa di allontanamtato, sia per effetto di qualche acci- devte, nella impossibilità fisica di coabitare colla moglie. ( Contord. 2. 3, 6. ir. et ult. ff. de suis èt legit,; l 12, de stat. homi;-l 1,$ 14 ff. LIBRO 1, TIT. VII. ‘agnos. et al.; È, 6. ff. de his qui sunt sui vel al.;!. 4, cod. de posth. haered. inst.; nov. 39, cap. 2.) 315. Ii marito, allegando la sua naturale impo- tenza, non potrà ricusare di riconoscere il figlio, e non potrà neppure ricusare di riconoscerlo per cau- sa d'adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre. i Stando la legislazione romana la naturale im potenza del marito era un motivo onde egli era in diritto di non riconoscere il figlio nato dalla sua moglie; 2. 12. ff. de statu homin.; qualora però il marito stesso avesse provata una tale impotenza dl. 1. ff. de probat.; novell. 36. 6. 2. L’ adulterio all’ incontro non era un sufficiente motivo per non riconoscere il figlio, perchè poteva stare|’ adulte— rio, e che non ostante il marito avesse generato il figlio, /. 11. 6. 9. ffi ad L. Jul. de adult.) 314. Il marito non potrà ricusare«li riconoscere îl figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del- matrimonio, nei casi seguenti: 1,n0 quando avanti il matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza; 2.d0 quando avesse assistito all'atto di mascita, e quando questo atto fosse stato da lui sot» toscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non saper scrivere; 3.20 quando il parto non fosse di- ehiarato vitale.; { Concord. arg* 2, 1, 6. 4, de agnos. et al. lib. arg. 2. 3, 6. 12, ff. de suis et leg. arg. l. 19, Sf de stat. hom.) 315. La legittimità del figlio nato trecento giorni dopa lo scioglimento del matrimonio, potrà essere impugnata. PATERNITA' E PIGLIAZIONE 185 ( Concord. 2. 4, cod. de posth. haered. inst.; Bir; 6. 14, ff: de agnos. el ai. lib.; 1. 6, ff..de his qui sunt sui vel al. jur.; novell. 39, cap. 2.) 316. Nei diversi casi in cui il marito è autorizza- to a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo; Entro due mesi dopo il suo ritorno, quando a quell’ epoca fosse assente; Entro due mesì dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo. (V. la legge 1, 6. 4, ff. de agnos. et al. lib.) 317. Se il marito fosse morto prima di reclama— re, ima non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo; gli eredi avranno due mesì per impugnare la legittimità‘del figlio, compntabili dall’ epoca in cui questi sarebbe entrato in possesso dei beni del ma- rito, o dall'epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio medesimo in questo possesso. ( Se ad un figlio impubere, dopo la morte del di lui genitore ,, alcuno moveva quistione sulla sua qualità di figlio, per l’editto carboniano si differiva la quistione sino alla pubertà dello stesso figlio al quale in quel frattempo si dava il possesso de’ be- ni del defunto padre;£ 1, ff. de carbon. edicto, qualora però avesse prestata idonea cauzione al swo avversario di restituirgli i beni in caso di soccum+ benza; Z, 1, cod; eod. Che se non dava cauzione, allora insieme con lui si poneva in possesso il suo avversario;- Z. 1, 6. 1, 4. 5, 6. 2, ff. de carbon. edicto, cui‘si dava l amministrazione de’ benì se pet lui intercedeva.un fidejussore; diversamente si dava un curatore ai beni; Z 5, 6. 1, 2, ff. cod. Se però l'avversario dell’impubere eva un figlio del defunto, allora amendue sempre ponevansi in pose sesso; 2. d, prin. ff. cod.) ta ia i econisi ; LIBRO 1, TIT. VII 318. Qualunque atto stragiuliziale contenente il rifiuto per parte del marito o de’ suoi eredi, di ri- conoscere il figlio, sarà ritenuto come non fatto, se non è susseguito, nel termine di un mese, da un’ azione in giudizio, diretta contro un titore spe- giale dato al figlio, ed in concorso di sua madre. CAPO II. Delle Prove di Figliazione della prole legittima. 3r9. La figliazione della prole legittima si prova con gli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile. ( Goncord. 2. a, cod.‘de testibus; 1.29, ff. de probat.; I. 3, ff. de censibus.) 320. In mancanza di questo titolo, basta il pos- sesso continuo delio stato di figlio legittimo. ( Goncord. 2:09, et 13, cod. de nupt.) 3212 Il possesso di stato si comprova mediante una sufficiente riunione di fatti i quali indichino le relazioni di figliazione e di parentela fra un indi viduo e la famiglia a cui pretende appartenere. I principali fra ai fatti sono, Che l'individuo ha sempre portato il cogno:ne del padre cui pretende appartenere; Che il padre lo ha trattato come suo figlio’, èd ha provveduto, in questa qualità, alla sua educazio- ne, al mantenimento, e allo stabilimento di lui; Che è stato riconosciuto costantemente, come tà» le nella società; RIChe è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia, PATERNITA' E FIGLIAZIONE. 89 (CV. la 1 6, ff. de his qui sunt sui vel al. gur.; l. 5, ff. de in jus vocan,; I. 9, cod. de nupt.;} 2. 83, ff. de cond. et demonst.; È 1,0 9 de quest.) 4 322. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’ atto della sun nascita ed il possesso conforme ad esso; E parimente, nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso con- forme al titolo della sua nascita, 323. Mancando il titolo ed al possesso continuo, 6 quando il figlio fosse stato inscritto sotte falsi nomi, a come nato da genitori incerti, la prova dî figliazione può farsi col mezzo di testimonj). Ciò nori ostante, questa prova non può essere ammessa. che allorquando vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le presunzioni.0 gl in- diz) risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, sì trovino abbastanza gravi per determinarne l’ am- missione. ( V. la l. 2, cod. de test., e la I. 29, ff. de greri 324.{l principio di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pub- blici e privati provenienti da una delle parti impe- gnate nella contestazione, o che vi avrebbe interesse se‘fosse in vita. Concord. 2. 29, ff. de probat,'‘) 25. La prova contraria può farsi con tutti 1 mezzi proprj a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, oppure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata Ja maternità, lea vd+9 88 LIBRO-1, TIT. VII 326. T-tribunali civili saranno i soli competenti per promunziare sui reclami di stato. ( Concord. 2. 32, 6. 6, et 7» ff. de receptis qui arbit.; l. 2, in fin. cod. de pedan. jud.;{. ultim, cod. ubi causa stat. 5 527. L'azione criminale contro nn delitto di sop- pressione di stato non potrà intraprendersi che do- po la sentenza definitiva sulla quistione di stato. re Concord. Z 1, et 2,{, cod. de ord. cogn.) 523. L'azione per reclamare lo stato è impre- scrittibile riguardo al.figlio. (Vila Liiieitde agnos.; l. ult. cod. de long. iemp. praes.) i 329. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio il quale non abbia riclamato, Se non nel caso in cui fosse morto in età minore, o nei cinque anni dopo la sua maggiore età. (_V. ta LL 3, 6. 5, ff. agnos. et alen. lib.) 330. Gli eredi possono proseguire questa azione quando stata proviossa dal figlio, purchè non abbia receduto formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall’ ultimo atto della lite; senza proseguirla. PATERNITA E FIGLIAZIONE. CAD Ù I, Dei Figli naturali. L—_non h SEZIONE PRIMA. x Della Legittimazione dei Figli naturali.| n fr è ian È. Ai ATÙ È Ssr. L figli nati fuori di matrimonio, eccettuati Pò; gl’investuosi e gli adulterini, potranno essere legit- a timti mediante il susseguente matrimonio de’ loro padri, e delie loro madri, quanio questi gli avan ,.. S. no egualinente riconosciuti per figli prima del loro ,.. ù’ matrimonio, o che li riconosceranno nell’ atto stesso della celebrazione. -( Concord, 4 5, 4. 6, 2. 7., 4. 10., ZL 11.)c0d. de 4 nai. lib.; nov, 12, cap. 4, nov. 89, cap. 8, et. 15. 4 1 Romani avevano in uso altre maniere di legitti= | mare i figli. Una era quella di offrirli alla curia se erano maschi, e di darli per moglie ai decurioni se erano femine 6. ult. inst. de nupl.; 1, Sstbiehka li ch cod. de natur. lib, Altra era quella di ottenere la legittimazione dal principe con suo rescritto; 720V, _89, cap. g. Altra finalmente era di legituimarli con testamento, 20v. 74. cap. 2; nov. 89, cap. 10.) 332. La legittimazione può aver luogo anche a favore dei figli premorti che hanno lasciati discen— dcati superstiti; ed in tal caso essa giova ai detti discendenti. ( Con‘ord. ag. 6. ult. inst. de nupt. 6. 2. instit. de huered. quae ab intest. def.; l 10, in fin: in verbo omnes LIBEROS cod, de natural, lib,) », 90 LIBRO I, TIT. VII. 333. I figli legittimati col susseguente matrimo- nio, avranno diritti eguali come se fossero nati dallo stesso matrimonio. ( Concord. 6. 2. inst. de haereil. quae ab. int. def.; 10. cod. de nat. lib.; nov.$g, cap. 8. Lo stesso si osservava per rapporto ai figli legittimati con offerta alla curia; mov. 89, cap. 3., 0 per mezzo di testamento, d. nov. 89, cap. 10.) Sezione IL Del Riconoscimento dei Figli naturali. 334. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto autentico, quando lo stesso figlio nell'at- to di nascita non sia già stato riconosciuto. 335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de’ figli nati da incesto o da adulterio. 336. Il riconoscimento che' fa il padre, senza I’ indicazione e l'approvazione della madre, non produce effetto che riguardo al padre. 337. Il medesimo riconoscimento fatto‘durante il matrimonio, da uno de’ conjugi, a favore d’ un fi- glio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè ai figli nati dal suo matrimonio. om ostante produrrà il sno eftetto dopo lo scio- glimento del matrimonio, quando da questo non resti prole.) 338. 11 figlio naturale riconosciuto non potrà re- clamare i diritti di figlio legittimo. I diritti de’ fi- gli naturati saranno determinati nel titolo delle Successioni. 339. Ogni riconoscimento fatto per parte del pa- dre o della madre, ed ogni reclamo per parte del PATERNITA' E FIGLIAZIONE: 9I figlio, potrà essere impugnato da tutti caloro che vi avranno Interesse. 340. Le indagini sulla paternità sono vietate. Nel caso di ratto, allorchè l’epoca di esso coin: ciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate., potrà essere dichiarato padre del fanciullo. 341. Le indagini sulla maternità sono ammesse. Il figlio che reclamerà la madre, dovrà prpvare ch’ egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito. Non sarà ammesso a somministrarne la prova per testimonj, eccetto che vi contoita un principio dì prova per iscritto. 342. Il figlio non è giammai ammesso a fare in> dagini sulla paternità e sulla maternità, nei casi in cw, a termini dell’ articolo 335, mnoù si fa luogo al riconoscimento, TITOLO. VIII DELL ADOZIONE E DELLA TUTELA OFFICIOSA, Da) Deli CAPO PRIMO. Dell’ Adozione. SEZIONE PRIMA. Dell Adozione e de’ suoi effetti. 343. L’ adozione è soltanto permessa alle person dell'uno o dell’ altro sesso, in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell’ adozione non abbiano figli o discendenti legittimi, ed ab- biano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare. ( Seconda le leggi romane siccome le femine non avevano sui loro figliuoli il diritto di patiia pode- stà, così non potevano adottare, perchè l'adozione era un modo di acquistare la patria podestà; prin= cip. instit, et 6. 10, de adoptionibus; ZL 5, cod. cod.;l. 29,6.3, ff. de inof. testam. 51.8 cod. de praes. long. temp. Un’ eccezione però si faceva a pur regola, ed era allorquando la femina aveva dato alla luce dei figli, i quali poscia erano Dian.; cati di vita; nel qual caso era ad essa permesso di adottare per una graziosa concessione del princì» pe, d. 6. 10. inst. de adoption. 5 L. 5, cod: eod.j; L 29, 6. 3, ff de inoff. test.) Del resto non era permessa| adozione a quelli che avevàno meno dî sessant’ aimiz 2.015; 6. 27//f de adopt.,nè a coloro che avevano figli; 2 17; GR eod:. o che non superavano di dieciotio anni l'età di quegli- che intendevano. di adottare, 6. 4, inst. od. I. po 6.1, ff end.) ’ 344. Nessuno può essere adottato da più persone, ADOZYONE FE TUTELA OFFICIOSA. 93 fuori che da due conjugi. (( Siccome l'adozione, secondo i principj del dritto romano, imita la natura, 6. 4, înst. de adopt., così una persona non può avere dne padri adot- tanti.) Toltone il caso dell'articolo 366, niun conjuge può adottare senza il consenso del suo consorte.© ( Contrar. arg. ds et-È. 23, ff. de adopt.) 315. Non. si potrà far uso della’ facoltà di adot- tare se non verso quello, a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si siano som- ministrati sussì:lj, e per cui si sia ron interrotta, ovvero verso colui che ta la vita all’adottante o in un combattimento, 0 col liberarlo dall'incendio o dalle acque. In questo secondo caso basterà che sia maggiore, più avanzato in età dell’ adottato, senza figli e discendenti legittimi, e se è conjuga- to, che il consorte acconsenta all'adozione. ( Secondo il diritto romano non era nece per adottare, quanto si prescrive in quest'artic come si può osservare nell'intero‘titolo dei digesti e del codiee de adoptionibus. J avuta una curva abbia salva— } adottante 10, ilo, =" Por = 4 LIBRO I, TIT. VII. 346. L’ adozione, in nessun caso, pod aver Ino- go prima dell’età maggiore dell’adottato. Se questi avendo ancora il padre e la madre, o uno di essi, non ha compiuti glî anni venticinque, dovrà per l’adozione ottenere il consenso o d’ entrambi, o del solo superstite; e se è maggiore degli amnìi venti cinque, dovrà richiedere il loro consiglio. ( I Romani distinguevano 1 adozione in adozio= ne in ispecie, e in arrogazione. Dicevano adozione in ispecie quando si adottavano figli di famiglia; nel qual caso si ricercava solamente il consenso del padre naturale, il quale per un effetto della patria podestà, e col mezzo di una finta vendita, conce— deva il di lui figlio in adozione, il di cui consen- so non era%ecessario, sebbene peraltro potesse contraddire, qualora fosse stato in età da poter manifestare Ja sua volontà; 4.1, 6. 1, 4 17,(18, 4. 19, Z. 42, ff. de adop. 6. 1, et 3, instit. eod.; l. 5, ff. cod. l. 2, cod. cod. La madre non aveva diritto Ci dare in adozione i figli, nè si ricercava il di lei consenso quando voleva il padre darli in adozione, perchè essa mancava della patria pode- stà, come fu detto nella nota dell’ artic, 343. All’incontro quando si adottavano persone di suo diritto, un tal atto chiamavasi atrogazione; 4.£, 6. 1,}}. de‘adopt. 6. 1. instit. eod. Secondo le leggi antiche ron potevansi arrogare se non quei padri di famiglia che almeno erano giunti alla pu- bertà, perchè eglino stessi. dovevano farsi autori del nuovo stato che andavano ad assumere, sebbe- ne peraliro fosse necessario il consenso eziandio dei loro curatori; 4. 8, /f de adopi.; 2. ult. cod. de quot, praest.; l, ult. jf. de his qui sunt sui vel al. Ju. Anyonino Pio però permise che si potessero gfrogare anche dei padri di faraiglia impuberi pur- ADOZIONE E TUTELA OFFICIOSA. 95 chè però intervenisse l'autorità dei tutori, il con- senso dei più prossimi parenti del pupillo; che si prendesse cognizione della causa; che il padre are rogatore prestasse sigurtà di restituire agli eredi di sangue del pupillo i beni che avesse avuto dal me» desimo, nel caso che fosse morto prima di giugne- re alla puberùà, e di restituire al pupillo medesime tali beni umitàmente alla quarta parte delle sue so+ stanze qualora lo avesse emancipato senza uni giu- sta causa; 6. 3, instit. de adopt. L 17, 1.3, L19, I: 22, 6.1, /f 4.5, cod. eod.; 1-8. 6. 13, ff. de inoff. testa.) 347. L'adozione conferisce il cognome dell’ adot- tante all adottato,«he lo aggiunge al proprio. (Concord. arg. l. 5, 4.5, d. 10,-{f. de se- na. 348. L' adottato rimarrà nella sua famiglia na3 turale, e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito ( Siccome l’ adozione in genere(la quale com- prende: sotto di se l'adozione in ispecie e 1 arroga- zione) era un mezzo onde acquistare la patria po- destà, come già si notò sotto l’ articolo 343., così non v'ha dubbio che il padre adottante non acqui- stasse le medesima sull’ adottato, il quale perciò fa- ceva parte di sua famiglia; 2. 23, /f. de adoption. Giustiniano però volle che l’adozione non attri- buisse agli adottanti sugli adottati il dritto di pa— tria podestà, se non quando gli adottanti fossero stati ascendenti; diversamente ordinò che gli adot- tati rimanessero sotto la podestà dei proprj padri naturali, e che conservassero nella loro famiglia tutti i diritti come se non fosse accaduta adozione di sorte alcuna; 6. 2,@nstit. de adopt.; l pen. cod. eod. %«'*00BRO 1, TIT. vi. = Gli artogati però rimanevano sempre-sébgla podestedegli artoganti, comunque questi| ion fo sero loro ascendenti; 2. 2, 6. w/1-5 2 155 primo Sf. de ailopt. 61%; înstit eod.) E «Eva! dl adottinte, l’adottato ed' i suoi disten- denti; ( Concord. 6. 1, instit. de‘nupt: 3.1.‘55, Lf: de ritu nupi: Che anzi il diritto romano preibiva il matrîmonio tra 1 adottato e la madre dell’ adottahe ten:d. 255,816) Tra i figli adottivi di una stessa persona; (Concord. ang. 1 17. prin., 6. 1, ff. de nupt. 6:00, instit. eod. finchè però restava ferma 1’ ado- zione.) Pra V adottato ed i figli che potrebbero soprav- venire all’ adottante; (Finchè sussisteva l'adozione non si potevano contrarre nozze tra l’adottato, e i figli dell’adot- tante.; d. 2. 17, prin. 6. 1i,'ff. de ritu nupt. 6. 3; instit> cod.) -Tra l° adottato‘ed il. consorte dell’ adottante, e recipvocamente| tra 1° adottante ed il consorte dell' adottato. (Concord. 2. 14. prin. et 6. 1, ff. de ritu nupt. Svissistevano però le nozze conîratte anteriormente! all’ adozione tra Ja moglie ripudiata ddl padre adot tan:e, ed il figlio di poi adottato;£ 12, Jf de rilu nupt.) ©349. L’obbligazioue natale, che continnerà a smssistere tra} adottato ed i suoi genitori, di s0m- mimistrarsi gli alimenti nei. casi determinati dalla lesgé.: sand considerata comune all’ adottante ed sli adottato 1 4muno verso 1° altro.» srlGoacord. dig.© 2. 4; eL di 45 SF. de‘adopt guncti 0: 5, Sf. de agnosi vel alt lib.)& ? ADOZIONE E TUTFLA OFFICIOSA. e DT 356. L’adottato non acquisterà veran diritto di successione sui beni dei parenti dell’ adottante; ma sull’eredità lell’'adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nuto dal matrimonio, anche quando vi fossero aleri figli legittimi e naturali nati dopo' adozione. ( Anticamente siccome l’adozione era un, modo onde acquistare la patria podestà; prin. inst. et 6. 10, de adoption., così attribuiva ai figli adotti- Fi wtti i diritti che avrebbero avuto se fossero nati da giuste nozze; 6. 8, instit. de adopt.; 6. 4. in- stit. de echaered. liberor: Quindi: il padre adot- tante aveva obbligo d’instituirli eredi, o nominata- mente diredarli finclè sussisteva l'adozione; d.6-4, instit. de erhaered- tib. altrimenti era loro accor- deto il possesso dei beni contro il testamento nel quale erano stati preteriti; 4. 1, prin. ff. de bonor. poss. cont. tab. Siccome altresì coll’ adozione si acquistava il diritto di agnazione, /. 23, et 44, FF. le adopt., così i-figli adottivi succedevano a tutti gli aguati. Giustiniano però rolla /. 10, cod. de adopt. cambiò tutto questo, disponendo che l’ado- zione non‘attribuisse più la patria podestà, se. non agli ascendenti; che il padrè adottivo estraneo po- tesse preterire nel suo testamento'1 figlio adottivo; che questi non avesse più diritto di succedere ab intestato ad alcuno della famiglia del padre adot- tante, salvo che allo stesso padre. 351. Se 1’ adottato muore senza discendenti legit- timi, le cose donate dall’ adottante, 0 provenute dalla di-lui eredità le quali esisterinno in natura al tempo della morte dell’ adottato, ritorneranno all’ adottante o a’snoi discendenti. coll’ obbligo di contribuire al pagamento de’ debiti,‘e senza. pre= «giudizio‘dei‘diritti dei terzi, 3ZÒ** A 93 LIBRO 1, TIT. Vitt. Gli altri beni, dell’adottato appartertanno a'sttoi parenti, ì quali, anche per gli. oggetti espressi an mest'articolo, escluderanno sempre;gli, credi dell’adottant:; quando non siano suoi discendenti. ( Siccome Giustiniano dispose che l’ adozione non attribuisse il diritto di patria potestà, al padre adot- tante, salvo che agli ascendenti, conforme si È 03- servato. all’ articolo precedente, così non poteva aver luogo il diritto di reversione in favore dello stesso padre adottante, sulle cose da esso donate all’adot- tato, perchè siffatto diritto cra un’emanazione della patria podestà; 4. wnio. 6. 13, cod. de rei uzor. act. Loechè maggiormente si conferma colla l. 10, 6.1, cod. de adopl., ove si dice che tutto ciò che pervevrà al figlio vadottivo, spetti al di lui padre naturale, nom all’adottante, come se mai non fosse avvenuta. l’ adozione, distinguendo però da peculio, come fra poco diremo al titolo della patria podestà: In quanto poi al diritto di successione universa- le, sebbene i ficli adottivi di qualunque genere fos- sero, succedessero ai loro padri adottanti, 6.9,%r2- stit. de leg. agn. succes. ,$. 14, instit. de, succes. ab intest:, 6-25 instit. de adopi., l. 10. Ge 1. cod. de adopt.) pure questi 9 quelli non succedevano nel caso dell'adozione in ispecie, se non graade fos- sero stati ascendenti 6. 14, érslil. de haered. quae ab. int. def. LL 10, 6.1 cod. de adopt., e nel caso dell'arrogazione sc, non quando, arrogato fos- se morto dopo. compiuti gli anni quattordici; 8: 3, instit. de adopt.; 4.18, L. 22;$ 1 Sf e0d.) 352. Se, durante. la vita dell’ adotiante, e dopo la morte dell’ adottato, i figli o discendenti lasciati da questo morissero essi pure senza prole; 1° adot- tante succederà nelle cose da lui donate, come è | stabilito nell'ant NE E TUTELA OFFICIOSA. 99 cedente artitolo; ma questo dirittà sarà‘inerente. alla persona doll’ adottante, e non trasmissibile' a’ sudîì credi, ancorchè discendenti. Sezione II Delle Forme dell Adozione. 353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, sî presenteranno al giudice di pace del domicilio dell’»dottante, per passare all’ atto del loro rispettivo consenso. ( Anticamente per un effetto della patria podestà, i figli‘in riguardo al padre si riputavano non cor me persone, ma come cose, le quali: fossero in do- minio del padre, come si raccoglie dalla 4, 13$ 2, ff. de rei vind.; 1 14, 613; 1 38, 6 1, ff. de gurtis. Quindi il padre poteva darli in adozione, ancorchè costituiti in eth infantile, 2.49, ff. de adopt. L'adozione poi siccome era un’ azione della legge, 2. 4, ff. de adopt.; I. 1, cod. eod.; l. 3, ff. de off. procons.; Lr; ff. de off. jurid., cioè a dire sì fa- ceva con una certa' solenne formola di parole inven- tata dai giureconsulti( tale essendo V'origine delle azioni della legge 2. 2,$ 6,{f. de orig. jur.), così non si poteva fare se non avanti di quei magistrati presso dei quali si potevano spiegare le azioni di legge;£ 3, 2045 ff.& 1. cod. de adopt. Giusti. niano però portò dei cambiamenti,€ volle che per adottare, olire al consenso del padre naturale e del padre adottante, intervenisse eziandio quello del figlio che sivvoleva adottare; e che il consenso di miti civ fosse manifestato avanti un magistrato qua- anque, 4 ultimi cod. de adopt. E ciò si. è detto 100 LIBRO 1, TIT. VOI. tapporto all'adozione in ispecie. Lo quantocall’are rogazione si ricercava l’ autorità del sovrano perchè potesse aver luogo; /. 2, prin. ff: de adoption.$:1, înstit. cod., oltre agli altri requisiti di cui si è parlato altrove). 354. Dalla parte che. avrà prevenuto, si conse- gnerà entro i dieci giorni sussegnenti, mna copia di quest’ atto al Regio Procuratore presso il tribu- nale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell’ adottante, perchè venga preseritata per l’ omologazione del tribunale medesimo. 355. Il tribunale radunato nella camera del con+ siglio, dopo aver#ssunte le opportune informazioni, verificherà, 1.mo se siansi adempite tutte le con- dizioni della legge; 2.do.se colui, che si propone di adottare, goda buona fama. (V. LL 17, ff., et L 2, cod. de adopt). 356. 11 tribunale,‘sentito, il Regio Procuratore, ed omessa ogni altra formalità di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzierà in questi termini: Si fa luogo ovvero Non si fa luogo‘all’ Ado» Zione. ( Anticamente l’ adozione in ispecie si. faceva con una vendita immaginaria per tré volte replicata, la quale dicevasi per aes et libram; l. 11, cod. de adoption. L’arrogazione si faceva nei comizj coll’in- tervento del pontefice Massimo(Ge//. lib. 5, cap. 19. Sì nell’ una‘che nell’ altra visavansi certe. formali parole che trovahsi nelle antichità dei romani: ma tutto ciò fu cambiato, come si osservò di sopra al- l’ articolo 353). i 357. Nel‘mese successivo alla sentenza del tribu- nale di prima istanza, sarà la detta sentenza sot— toposta al tribunale d’ appello, ad istanza della parte che avrà prevenuto, ed il tribunale d’appelta CI ADOZIONE E TUTELA OFFICIOSA. ror praticate da quello di allegarne 1.motivi: La sentenza è ri- procederà nelle stesse forme prima istanza e, promunzierà senza La sentenza è confermata, 0 formata; in’ conseguenza si fa luogo, 0 non si fa luogo all'adozione.; 356. Qualunque sentenza del tribunale d° appello che ammetterà l'adozione, sara proferita all’ udiea- za, c verrà affissa in que’ luoghi ed in quel numero di copie che il tribunale stimerà conveniente. 359. Nei tre mesi successivi alla seutenza, sul V istanza dell'una 0 dell'altra parte, l’ alozione sarà inscritta nei’ registri dello stuto civile del luo- go ove l’adottante avrà il suo domicilio. Questa inscrizione non avrà luogo che in vista della presentazione di una copia autentica della sem tenza del tribunale d' appello;€ adozione. resterà senza effetto se non sarà stata inscritta entro il sud- detto termine. 360. Se: alottante comprovante la sna volontà morisse dopo che l' atto di passare all'atto deli l'adozione sarà stato ricevuto dal giudice di pace, ed inoltrato avanti i tribunali,€ questi non aves- sero pronunziato definitivamente, sarà contunuato H processo e sarà, se v° è luogo, ammessa l' ado= zione. Gli eredi dell adottante potranno, qualora cre»: dano inammissibile l'adozione, presentare al Regio Procuratote qualunque memoria ed osservazione 4 quest oggetto. LIBRO 3 3 TIT. WIR GnAi Pe Qt Della Tutela officiosa. 361. Chiunque in età cltre i cinquant’ ami, pri- vo di figli e di Jegittiui discendenti j vorrà. co un titolo legale unire a sè una persona, durante‘la di lei minore età, potrà divenire tutore officioso di questa, qualora ottenga il consenso‘di entrambi ‘i di lei genitori, o del superstite fra essi, e man, cando sì l'uno che Valtro, del consiglio di fami- glia, o finalmente, se detta persona non ha parenti noti, qualora ottenga il consenso degli amministra- tori dell’ ospizio 1n cui sarà stata ricoverata, 0 della municipalità del luogo della suna residenza. 362. Un conjuge non può divenire tutore officio- so senza il consenso dell’ altro. 363. 11 giudice di pace del domicilio del figlio stenderà processo verbale delle domande e de’ cor- relativi assensi alla tutela officiosa. 364. Questa tutela non potrà aver luogo che in favore de’ figli minori d’anni quindici. La medesima, oltre ciò che sarà stato- Jarmente convenuto, produrrà l obbligo di alimene tare, di allevare il pupillo,€ di porlo in istato di procaceiarsi il proprio sostentamento. 365. Se il pupillo ha qualche sostanza,€ se egli era anteriormente sotto tutela, 1’ amministrazione dei suoi beni, e la cura della persona, passerà al tutore officioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese della educazione. î 366. Se il tutore officioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l’assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia giunto alla maggiore età; ADOZIONE E TUTELA OFFICIOSA. 103 gli conferisce l'adozione mediante atto testamenta- rio, questa disposizione sarà valida purchè il tutore officioso non lasci figli legittimi. 367. Nel caso che il tutore officioso morisse 0 prima o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a questo, durante la di lui minore età, i mezzi di sussistenza, nella qualità e quantità da regolarsi, in mancanza di un’ anteriore e speciale convenzione, o amiche— volmente tra i rispettivi rappresentanti il tutore ed il pupillo, o nella yia giudiziaria in caso di con- testazione. 368. Se il tutore officioso vuole adottare il suo pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi accon- senta, si procederà all’ adozione, osservate le for- me prescritte nel precedente capo, e gli effetti sa- ranno in ouni loro parte i medesimi. 369. Se nei tre mesi successivi alla maggiore età del pupitlo, le di lui istanze fatte al tutore— cioso per essere adottato, non avranno avuto effetto, e che il pupillo non si trovi capace di procacciarsi la sussistenza, il tutore officioso potrà essere, con- dannato ad indennizzare il pupillo per la sovrac= cennata di lui incapacità. Questa indennizzazione sì limiterà ai sussìdj atti ad abilitarlo ad un mestiere; ritenuti però in vigore i patti che sì fossero stipulati per l’ evenienza di questo casa. 3nu. il tutore officioso che avesse avuto l’ ammi- nistrazione dei beni, pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento dci conti, TI D'0*#Eoi@ee he DELLA PATRIA PO DESTA”. 371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve ono- Fare e rispettare i suoi geaitori. (Conc. 2. 2, ff. de just. et Jur. 1.6, ff. de in jus voc. et tot. tit. ff. de obseq. parent.et patr. praest.) 372. È soggetto alla loro autorità sino a che sia giunto alla maggiore età o sino alla sua emancipa- zione. ( Secondo il diritto romano la patria podestà competeva soltanto al padre, e non alla madre; 2 3, ff. de his qui sunt sui vel al. jur., 6. a, institut. de patr. potest. Coll’ emancipazione esciva il figlio dalla podestà del padre,$ 6 znstit. quib. mod. jus pat. pot, l. 5, cod. de dolo malo; ma non per essere giunto alla maggiore età; per ciocchè esso restava sempre soggetto alla patria po- destà, qualunque età egli avesse avuto, a meno che non-fosse stato liberato per una causa ammessa dalla legge; /. 8, de his qui sunt sui vel al. Jur. Tal era a cagion d’ esempio, la morte civile del padre, 61 et 3 instit. quibus mod. jus pat. pot. solv., la prostituztone che il medesimo avesse fatto delle sue figlie; 2. 12, cod. de epis..aud., L, 6, cod. de spectac., 0 la esposizione: del figlio in- fante; 2.2, cod. de infant. exposit., 0 le nozze incestuose che avesse celebrate; nov... 12, C4p. d © per altri motivi adottati dalle leggi). È ; 373. Durante il matrimonio, quest’ autorità è eseri eitata dal solo padre. 374. Il figlio nen può abbaadonare la casa pae PATRIA FODESTA”. 105 térva- senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento, dopo compiti gli annì diciotto. ( Il padre era padrone del figlio come di una sua cosa, e poteva vendicarlo ovunque si ritrovasse, finchè però lo teneva sotto la sua podestà, L'13 90 ff. de rei vind. Gli competevano ancora altre. azio- ni onde riacquistare il figlio e ridurlo alla sua casa, come l’azione di furto, l’ interdetto de Ziberis erhi= bendis, 1 utile azione de servo corrupto, e della legge Aquilia, e simili; Z. 2,$. 2, if. de interd. siv-. ertraord. act. tot. tit. ff. de liber. exhibend:, 6 9g instit. de oblig. quae ex delicto, 1. 5, in fin. l 7 prin. et 6 4, ff.ad leg. Aquil.) 375. Il padre avendo motivi gravissimi di disgu- sto per la condotta di un;figlio, avrà ì seguenti mezzi di correzione. 376. Se il figlia non sarà ancor giunto al prin cipio dell’anno sedicesimo di sua età, il padre potrà. farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese, ed a tale effetto, 3 presi- dente del tribunale del circondario dovrà, ad Jstan- za del padre, rilasciare. il decreto d’ arresto. ( Presso gli antichi romani i padri di famiglia avevano sui loro figli il diritto di vitae di morte; d. 11, ff: de lib. et posth.Fu poscia ristretto un tanto potere alla facoltà di castigare i figli con moderazione 2. 3, et 4 cod.de pat, pot.; l.unic., cod. deemend. propin.; I. un. cod. de his qui par. vel lib. occid.; 1.2, ff. ad È: cor. de sic.; ma se il figlio com metteva un qualche delitto atroce, il padre poteva prescrivere al magistrato la sentenza che doveva pronunciare contro del figlio; Z. 3 cod. de pat. pot. La madre sebbene non avesse. podestà sui figli, po- -teva però ricorrere al giudice onde farli castigare., rt réiz LITE ibi” rat 106 LIBRO 1, TIT, IX, se mai non l’ avessero rispettata; Z. 4 ev 5, cod. de pat. pot. 377. Dall' incominciamento dell’ anno sedicesimo sino alla maggior età o alla emancipazione, il pa- dre potrà soltanto domandare la detenzione del fi glio per sci mesi al più; a quest’effetto si rivolgerà al presidente del detto tribunale, il quale, dopo aver‘conferito col Regio Procuratore, rilascerà o ricuserà l’ ordine dell’ arresto, e potrà, rel prima caso, abbreviare il tempo‘della detenzione richiesta dal padre. 378. Nell’ uno e nell’ altro caso, non avrà luogo veruna scrittura o formalità giudiziale: il’ solo or- dine d’ arresto sarà ridotto in'iscritto, senza espri+ mere 1 MOtvI. Il padre sarà soltanto tenuto a sottoseriversi ad un atto con cui si obblighi di pagare tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti. 379. È sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata@ richiesta. Se il figlio dopo essere. stato' posto in li- bertà, ricade in muovi traviamenti; la detenzione potrà nuovamente ordinaàrsi nel modo prescritto negli antecedenti articoli. 380. Se‘il padre è rimaritato, sarà‘obbligato, all’ oggetto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto, di: conformarsi all'articolo 377, quando anche questi non fosse giunto all’età d'anni sedici, 381.. La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà far arrestare un figlio se non coll’ assen- so dei due più popo parenti paterni,€ mediante istanza, ia conformità dell’ articolo 377: 382. Quando il figlio avrà beni propri ad eserci+ terà una professione, non pouà: aver luogo il di lui arresto, sc non mediante un’ istanza, nella for. PATRIA PODESTA!.‘ 307 mia prestritta nel citato articolo 345, quand' anche il figlio non fosse giunto all’età d'anni sedici. Tl figlio detenuto potrà indirizzare una membotia al Regio Procuratore presso il triburiale d’ appello. Questo Procuratore se ne farà render conto da quel- lo di prima istanza, e farà la sua relazione al pre- sidente del tribunale. d’ apello, il quale, dopo»di averne data notizia al padre, e dopo di avere’ rac- colte tutte le informazioni, potrà rivocare o modi= ficare I° ordine rilasriato dal presidente del tribu» nale di prima istanza. 383. Gli articoli 376, 277: 398 e 379 saranno comnni al. wadre. cd alla madre de’ figli naturali egalmente riconosciuti. 384. Îl padre durante il matrimonio,€, dopo.lo scioglimento di esso; il superstitè, fra i genìtori, avrà l’usufrutto dei beni de’ suoi figli, finchè essi sian giunti ai diciott' arini compiti, o sino all' eman- cipazione che potesse aver luogo: prima della età dei diciott anni. A ( Secondo Je leggi romane il padre soltanto, per un effetto della patria podestà, e non la ma- dre, la quale mom. aveva tal podestà, aveva il diritto di usufrutto sui bem dei proprj figli, finehè erano soggetti alla sua podestà;€ quest” usufrutto sì estetcleva anticameute sopra qualunque sorte di beni che i figli avessero potuto acquistare; 6 1, instit. per quas personas. cuig. adquiritur, I. 2, cod. de pat. pot. la qual cosa fu poi moderata come si vedrà nella nota all'art. 387: L' emancipazione sebbene toglicsse la causa del- l’ usufrutto; cioè a dire la patria podestà, pure il padre riterieva la nrerà dell usufrutto, come in pre- mio dell’emancipazione, inetit.$ 2, per quas perse cuig. adquir). 108 LIBRO I, TIT. ix. 385. T pesi di questo usufrutto sarando i seguenti, r.mo I pesi stessi ai quali sono tenuti gli usu- frattuarj; (Conc., Z. 1. cod. de bon. mater.;l. 4, 1.6, 62, prin. cod. de bon. quae lib. Se non che poteva U padre alienare i beni mobili e‘immobili del fi- glio sui quali aveva l’usufrutto onde pagare i debiti de’ quali erano gravati, o anche per migliorare la "condizione del figlio, se mai fossero stati sterili 1.8,$. 4 et 5; cod. de bon. quae lib.) 2.do Gli alimenti, il mantenimento€ 1° educa- zione de figli in proporzione delle Toro sostanze; Concord. 2. 8, 6 5, cod. de bon. quae Nib.) .z0 Il pagamento dei frutti matvrati o degl’interessi de' capitali; ( Concord. d. 2. 8, 6 4, cod. de bon. quae lib.) 4.to Le spese funebri e quelle dell’ ultima mu- lattia. ( Concord. 2. 21, 2. 28, 4. 31, prin. ff. de relig. et sumpt. funerum). 386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori contro cui sarà stato pronun- ziato il divorzio, e cesserà per la madre che fosse passata a seconde nozze. ( En quanto alle pene, cui venivano assoggettati dalle leggi romane coloro; contro de' quali si pro- munciava il divorzio per una causa determinata dalle leggi medesime, si osservi ciò che si disse all’art. 361. Per ciò poi che riguarda le seconde nozze, varie erano le pene che le leggi stabilivano con- tro coloro che le contraevano. Se la vedova prima ehe spirasse un anno dalla morte. del di lei mari “to(il quale chiamavasi anno di lutto; Z. 2, cod. de ses. nupt.) passava a seconde mozze, diveniva $ infamo Pathnia PODESTA”. rog infame qualora fosse stata di suo diritto, vale è dire non soggetta alla paterna podestà; Di!*pg prin: Jf. de his qui not. inf; È. 1; 2, cod. de sec: rninpt.} altrimenti se vi cra soggetta era il padre Y infame perchè avéera actorisentito a tali nozzej 218) f}ede his qui not. infi;l.1, 2; cod. de sec. nupl. In secondo luogo non poteva ritenere ciù ché per avventura avesse ricevuto dal primo ina= rito: d. Z. 1. 2. tod. de séc. nupt. In terzo logo hon poteva ricevere alenna cosa per testatnento da veruma persona; di l. 1; hov. 29; cap. 32. Quat= to: non poteva succedere, al intestato j a’ suoi pas renti che fossero più lontani del terzo grado; d. Î. 1, cod? de sec. nupt. et d. nov. 22, cap. 22. Finalmente non poteva dare in dote; 0 lasciare per testemento al secondo marito più della terza pafte de di lei bevi; d. 2. 1; cod. dé sec. nupt. Che se il marito passava a seconde no7Zé afia che prima di un'anno dalla morte della moglié ( giacchè egli non aveva obbligo di aspettare alcun tempo) o la vedova contraeva un secondo matri+ monio, ma dopo però spirato l’anno del lutto; allora diverse erano le pente dalle leggi prescritte: La prima era che il«onjuge passato a secoride nozze perdeva la proprietà dì tuite le cose chè per aiveninra aveva ricevnie dal conjute: defunto; d anche per successione di un ille figlio del pri- mo inatrimonio; Z. 3: 6. 1, cod. de sec. nupt: ov. 25. tap. 23: Sca:ndo: perdeva i beni lasciati sotto condizione di vedovanza; nov. 225 Cup. 43: Terzo: la vedova cadeva dalla tutela ed ediiea= zione dei propri figli; nov: 22. cap. 38. et 4o: Quarto: non poteva, il conjnge stperstite revocate Tà donazione fatta ai figli del primo letto, pet tiv ivlo d’ingratitudine, a meno dhe Toti fosse stabt CorieE civ; 110 LIBRO 1, TIT. IX di massimo:grado; d. nov. 22, cap. 35. Quinto: perdeva la: vedova la dignità acquistata mediante il primo matrimonio; 7. 10, cod. de RUPL. ROV. 22. cap. 36. Sesto finalmente non poteva il cotijuge su- perstite donme fra vivi o lasciare per testamento al secondo conjuge più di quello che avesse- to a quel figlio del primo matrimonio, cui era toccata la più piccola porzione. in confronto degli altri fratelli; /. 6, cod. de sec. nupi.; nov. 22. rap. 27. restando perciò abrogata la /. 9, cod. de nupt. Queste pene però, siccome erano state intro- dotte in favore dei figli di primo letto, così, se non ne esisteva alcuno, o esistendo, avesse rinun- ziato a’ suoi bencfizi, non avevano più luogo; 4. 3. cod. de sec. nupt.; nov. 22 cap. 22; È. penult. cod. de pact. 387. Lo stesso usufrutto non sì estenderà ai beni che i figli potranno acquistare con un lavoro ed un? industria separata, nè a quelli che loro saranno stati lasciati per donazione o per legato colla espres- sa condizione che il padre e la madre non ne ab- biano a godere.{ ( Secondo le leggi romane il peculio di un figlio di famiglia(tale chiamavasi quel patrimonio che egli possedeva separatamente dalle sostanze pater- ne; 5, 6. 3, et 4 ff. de peculio) si distin- gu:va in peculio militare, e peculio paganico: il promo si divideva in peculio, castrense, e quasi ca- strense; l'altvo in profetizio e avventizio. Il ca- strense era tutto ciò che il figlio di famiglia acqui- stava coll’esercizio della milizia sagata; 4 11, /f° de cast. pecul. I 1, cod. cod. Il quasi castrense consisteva in ciò che egli acquistava coll’ esercizio della milizia togata; /. 14, cod. de adrocat.; l. 6, BATRIA DODESTA". til ff. de re jud.; I. fin. cod. de inoff. test. Dicevasi profetizio tutto quello che riceveva dal padre, o per di lui occasione;$. 1, drstit: per quas pers: cuiG-y e avventizio ciò che gli proveniva per altre cause, a. 6. 1. Il castrense e quasi castrense spettava di piéno diritto al figlio; 2 4, pre. et$. 1, SY de pecul. cast; l:6;‘cod. de bon. quae lib.; e perciò relativamente al medesimo si riputava un padre di famiglia; È a ff: ad S.- Ce BMaced., e nc poteva disporre per tal ragione non solo fra vivi, ma ezian- dio per testamento; Z. 3, cod. de castri pecul. princ. inst. quib. non est perm. fac. test. ll profetizio apparteneva pienamente al padre, ed il figlio non ne aveva che l’amministrazione, e la speranza d' im- padronirsene;$. 1, ènstit. per quas pers. cuig adg.; 1.3, 6. 4, ff: de minor;; 31:$-25 ff: de donat. Del peculio avventizio la proprietà spettava al figlio, e l’usufrutto coll amministrazione- mariamente al padre; 6. 1, instit. per qguas pers: cuig. adg. l 6, 1. ult. 6. 5, cod. de boni quae lib. Si è detto ordinariamente, perchè alcuna voltà spettava per intero al figlio, come quando gli ve- niva donata o lasciata qualche cosa colla condizio» ne che il padre avesse l’usufrutto; m0v. 117, cap.1- Parimenti allorchè il figlio adiva una eredità con- tro volontà del padre$ 2. alt. G1, cod. de bon. quae lib. Così quando succedeva insieme col padre al fratello germano; nov. 118. cap. 2.. Ovvero an- che se il padre aveva usata frode sopra quei beni che per vincolo di fidecommesso doveva restituire al figlio; 2. So. ff. ad S. C. Trebell.) d33 rà RS 143 TITOLO. X DELLA MINORE ETA’, DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE. GA PO PRIMO. Della Minore età. 388. TI minore è la persona dell’uno e dell'altro sesso la quale non è giunta ancora all’età d’anni ventuno compiti. ( Le leggi romane distinguevano. 1’ età. pupillare dall'età minorile. La prima durava fino alla pubertà, © sia nei maschi sino. agli anni quattordici compiuti| e sino ai dodici pure compiuti nelle femine. Dopo questa età cominciava la minorile, la quale durava sino agli anni venticinque compiti nelle persone dell'uno e dell’altro sesso; prin. instit. quib. mod. tut. fin.; ll 5, ff. L 4, cod. qui test. fac. poss.} f. ult., cod. quan. tut. vel curat.; È 1, 6-2 ef 3,{f de minor.) MINOR ETA", TUTELA, EMANG» Ci A PO sbL Della Tutela. SEZIONE PRIMA- Della Tutela del Padre e della Madre. 389. Il padre, durante il matrimonio, è l’ammie nistratore de’ beni di proprietà de’ suoi figli mi- nomi. Egli è tenuto a rendere conto della proprietà e delle rendite di que’ beni di cui non ha|’ usufrutto, e della sola proprietà di quelli il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito. ( Concord. 2. 8, prin. ff. de procurat.; 1. ult, Hf. de haered. pet.; l. 8. in fine prin. et 6-1, 3 et| cod. de bon. quae Lib. 390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno de’ conjugi, la tutela de’ figli minori e non emancipati appartiene ipso jure‘al genitore superstite. ( Secondo il diritto romano finchè viveva il pa dre, ai figli esistenti sotto la di lui podestà non sì dava alcun tutore, sebbene fosse morta la madre, ed era ricevuto l'assioma patrem habenti tutor nor datur; prin. et 6. 3. instit, de rutelis; L 6,$- ult., SF. eod., LL 239, ff. de verb. sign. Morto il padre, la madre era, ammessa alla tutela dei figli comuni purchè però avesse rinunciato alle seconde nozze, ed al beneficio del Senato eonsuito Vellejano; 7209. 118, cap. 5, e che il padre non avesse ai medesiuà DI4* LIBRO î, TIT. Xx assegnato un tutore; Z. 1. priz.; 2. 3, ff. de test. ut.; 6. 3, inst. de tut.; L 37, 6. 1, ff de reg. Jur.> perciocchè i romani ginreconsulti considera—- varo la tutela come una credità; e come 1’ crede testamentario escludeva il legittimo, il quale noa succedeva che«ad intestato, LL. 39; Sf. de adquir. vel om. haered., così il tutore testamentario esclu- deva le altre due sorte di tutori. legittimi e dativi; 2.11, prin., de test. tut., de’ quali fra poco pa Jeremo. Non solo il padre, ma eziandio watti gli al- tri ascendenti paterni potevano dare un tutore ai loro discendenti esistenti sotto la loro podestà, purchè però dapo la morte degli ascendenti, non fossero caduti in podestà dì alcun altro, come del padre.ec., 6 3, instit. de tut., l1, prin. ff. de test. tut. La madre peraltro non poteva essere as- «tretta ad accettare la tutela dei proprj figli; 4. 2 ez 3, cod. quando mul. tut. off. fung.; perchè, sic come vi veniva ammessa per una graziosa concessio- ne di Giustiniano, così non doveva la medesima interpretarsi a di lei pregiudizio; 4. 25 /f-, 4 6, cod. de legibus.) Sgr. Potrà nondimeno il padre destinare alla ma- dre sopravvivente e tutriee, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare aleun atto relativo alla tutela. Se il padre specifica: gli atti pei quali il consi lente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l’assistenza di esso. ( Concord. 2. 3. 6. 1,2, ff de adm. et peric. ut.‘et curai.; I 14, 6.1, ff. de solut. et liberat., $- 1 instit. de satisd. ut.) -3g* La nomina del consulente non potrà esser fata che in una«elle seguenti maniere: x.Mo per un ato di ultima volontà; (OR ETA, TUTELA, EMANO; 115 2.do Con una dichiarazione fatta al giudice di pace assistito dal suo cancelliere, o pure avanti no- tari. [ T romani siurcconsulti ritenevano la massima che non sì potesse dare il tutere se non per testa— mento, 0 in nn codicillo confermato nel testamen- to. o dal giudice, 6. 3, sn de tutelis; l 2, È. È I. de test. tut:; Î. 1, 1.3, tf de confir. iui; I. 35; ff. de erciuuti; 1.08, L'h, di 2, ff. de test milo» deducevano il foddaiment della loro mi ma dalle leggi delle dodici tavole, ove stava scritto: utì paterfamilias legasset super pecunta tutelade suae rei île jus esto; l. 120 junet, L 53, ff. de verb. srgnif. 393. Se alla morte del marito, la raoglîe trov ìncinta, verrà nominato um curatore al venire dal consiglio dì famiglia. { Il Pretore concedeva al ventre pregnante il pos- sesso dei beni del defunto padre, e dava un cura- tore al ventre medesimo, il quale ad na tempo am- ministrava i beni, dava. gli alimenti alla madre a misura delle sostanze del marito e della di lei di- gnità, e cessava allorchè la madre aveva partorito, o abortito,© si rendeva certo ch*essa non era in- cìnta; 4 8, ff. de curat. fur.; l. 20, ff. de tut. et curat.; l.(8, If. de admin. et peric. tut. et curat. et tot. tit. ff.‘de ventre in possessi mitten. el ow- rat. eJus. Nato il figlio, se il padre non glì aveva assegna- to un tutore, la madre poteva assamerne la tutela per benefizîo speciale concesso da Giustiniano; 7201, 118, cup. 5. Per ciò poi che riguarda il surrogato tutore# osservi_la nota fatta qui sotto alla sezione V. di questo titolo.| lenta Dr 116 LIBRO 1, TIT. X- Ala nascita del figlio, la madre ne«diverrà tu» trice, ed il curatore sarà épso jure il surrogato tutore. A La madre non‘è obbligata ad accettare la tutela 3 nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempirne i doveri sino a che abbia fatto nomipare un tutore. [ Concord. 2. 2 et 3, cod. quand. mul. off. tnt. fung:3 L 2, 6. 1 e0 2, ff. qui pet. tut.; L3 et 11, cod. ead.; l. 10, cod. de leg. haered., 6, penult. fustit. ad Sen: Con. Tertull.| 365. Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà, pres del matrimonio, convocare il consiglio di amiglia, il quale deciderà se la tutela debba es- serle conservata.» { La madre passando alle seconde nozze non po- teva essere conservata nella tutela de’ suoi figli; quindi doveva prima dimandare un tutore ai medesimi, e rendere conto dell’ amministrazione fino a quel tem- po tenuta; Z. 9, cod, quand. mul. tut. off. fung.; nov. 22, cap. 4; nov. 9, cap. 2. In mancanza di questa convocazione, essa perderà ipso jure la tutela; ed il suo muovo marito sarà solidariamente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela cli’ essa avrà indebitamente conservata, [ Concord. 4. 2, cod. quand. mul. tut. off. fung nov. 94, cap. 2; L. 6, cod. in quib. caus. pig. vel hypoth. tac, contrah.; nov. 22, cap. 4o.|}. 396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà Ja‘tutela alla madre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidariamente risponsabile unitamente Alla moglie, dell’ amministrazione posteriore al matrimonio, { V. la nota del 6. 1, dell'art, precedente.] MINOR ETA", TUTELA, EMANC, 117 Sezione II. Della Tutela conferita dal Padre c dalla Madre. 397. ll diritto personale‘di eleggere un tutore parente anche estraneo, non appartiene che a quello de’ genitori il quale morrà l’ ultimo. (Secondo le leggi romane poteva il padre, an- corchè fosse rimasta superstite la madre, dare un tutore ai comuni figli, il quale la es ludeva insieme con tutti gli altri tutori legittimi nella guisa stessa che un erede testamentario escludeva il legittimo; 2. 11, ff. de test. tut.; nov. 118, cap. 5» Il dirit- to poi di dare un tutore ai figli siccome cra radi— cato su quello di patria podestà, 6. 3 et 4 inst..de tut; Er, 8.45 Hf. de test. tut.; così non competevà alla madre perchè non aveva su di essi la patria pode— stà, come si osservò all’ art. 372. Qualora però la ma- dre li avesse instituiti eredi, ed avesse loro assegnato ua tutore, egli assumeva la tutela, semprecchè però fosse stato-cenfermato dal magistrato con cognizione di causa; Z. 4, ff. de test. tut.; L. 1, 6.1; ff. de conf. tut.; L. 4, cod. de test. tut.) 398- Questo diritto non potrà essere esercitato che nelle forme prescritte all articolo 392,€ satto le seguenti eccezioni e madificazioni. ( V. ciò che si è detto allart. 392.) 300. La madre rimaritata e non conservata nella tutela dei figli del primo suo matrimonio, non può eleggere ad essì un tutore. ( V. la nota fatta al 6. 1. dell’ art. 395, e l’ale tra all’art.à 4* de kate die E ctr BA ao a RTRT x II LIBRO, 1, TIT..X. 400. Quando la madre rimaritata‘e conservata nella tutela, avrà destinato un tutore ai figli nati dal primo sto matrimonio, tale, destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal con- Siglio di famiglia. / V. da nota fatta all’ art. 397.) 01, Il tutore eletto dal padre o dalla madre, Meine non serà tenuto ad accettar la tutela, se non è PIERA d'altronde nella classe di quelle persone alle quali, in mancanza di questa elezione speciale, può il con: è siglio di famiglia addossarne il peso. ( Presso ai Romani la tutela era un pubblico of- ) ficio; prin. instit. de excusat. tut.; l. 9, ff. de ; his qui sunt sui vel alien. jur.: per conseguenza niun cittadino poteva sottrarsene; Z. 214 prin. ff. de verb. signif., a meno che non avesse una qual- che scusa legittima, o non fosse capace, o non me- ritasse di essere escluso, cornice si vedrà nella Sezio= ne VI e VU del presente"capo.) SEZIONE. DI, a Della Tutela degli Ascendenti.(*) pila ho. Quando dall’ ultimo dei genitori defunti non " sia stato destinato un tutore al figlio‘in età mino+ d re, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; (*) Perchè si fosse potuto- far. luogo alla. tutela legitùima, conveniva che il padre fosse morto ab | intestato almeno in quanto alla tutela, mentre una 54 volta che fosse stata devoluta li tutela al tutore te- stafmertario, o anche-solo si fosse sperata, rimuneva MINOR ETA", TUTELA ,.EMAN 119 in mancanza di questo, all’avo materno; e si terrà lo stesso ordine mmontamlo la liucea ascendeatale, iu modo che l'asccudente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del grado me- UUSULO. esclusa la tutela legittima; 2. 11, prim. et 6. 1, et 2, f}Y. de test. tut.; l. 6, ff. de leg. tut. perchè eru assioma presso ai romani giureconsulti che un cittadino, ad eccezione dei militeri, mou poteva morire parte testato e parte intestato; Z. 7, ff. de reg. Jur.$. 5, inst. de hacred. inst.; LL 6, L 15, 64, ff. de mil. test. Ailorchè adunque si faceva. luogo alla tutela legittima, la medesima sì regolava a nor- ma dell’ eredità, ed eri ricevuto l’assioma: ubi successionis est emolumentum, ibi et wutelae onus esse debet>$.unic. inst. de leg. patron. tut.;l. 73, prin. ff. de reg. jur. Quindi, siccome seconio l’antico diritto romano, se moriva un cittadino senza discendenti, erano chiamati. alla di lui ere- ditàt gli agnati, vale a dire coloro che erano con- giunti col defunto per mezzo di maschj; Z. 11, ff- de suis et legit. prin. instit. et 6. 1, de legit. agnat. success., così ad essi spettava eziandio il carico della tutela; prin. et 6. 1, instit. de leg. agnat.tut., I 1,prin.; l. 6, in fin. ff. de leg, tut. Giustiniano però avendo tolto la ditterenza che pas- sava tra gli asnati e cognati, voglia dire coloro che sono uniti al defunto per mezzo di femine, ed avendoli chiunati tutti indistintamente all eredità dei lori parenti a regola di prossimità di grado nov. 118, cap. 4., per servire ai priocip) delia le gislazione doveva chiamarli anche alla tutela colla stessa regola, come diffatti fece col susseguente cun. 3 ©3930 LIBRO 1, TIT. x. 403. Mancando l’avo paterno ed il materno del minore, e concorrendo due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all’avo pa- terno del padre del minore. 404. Concorrendo due bisavali della linea mater» na, la nomina sarà fatta dal consiglio di famiglia, il quale non potrà però scegliere che uno di questi due ascendenti. della detta novella. Fra i chiamati però erano esclu- se le femine perchè incapaci di pubblici offici; 4. 1, 6. 1. ff. de De. tut.; È. ultim. ff. de tut. 6. unic. inst. de legit. patron. tut.; nov. 118, cap. 5, ad eccezione della madre e dell’ava, le quali volle Giustiniano che fossero preferite a qualunque altro parente; d. cap. 5. Se più parenti nello stesso grado erano chiamati dalla legge alla tutela, si ammette» vano tutti$. ult. inst, de cap. deminut., l. 9,{fa de leg. tuta MINOR ETA’, TUTELA, EMANC» Sezione lV. Della Tutela conferita dal Consiglio di Famiglia.(*) 405. Quando un figlio minore e non emaneipato resterà senza padre e madre, senza tutore da essi eletto, senza ascendenti maschi, come pure quanda (*) Allorchè mancava totalmente la tutela testa- mentaria, e la legittima, a che la testamentaria era in sospeso, si faceva luogo ad una terza specie di tutela la quale chiamavasi dativa perchè si dava da quei magistrati, cui dalla legge era stata special- mente concessa questa facoltà; prirz. et 61,02, inst. de Atil, tut.; l. xa, prin. et$.1, et Der de test. tut.; l. a, ff. de tut. et curat. dat.; 1.6, 6. 2, ff. de tuti; L'1, prin. ff. de off. ejus cui wand. jurisd. Taie facoltà a principio fu data dalla Legge Atilia al pretore urbano unito alla maggior parte dei tribuni della plebe, prin. inst. de Atiliuno tutore; di poi fu estesa dalla Legge Giulia e Tizia ai presidenti delle provincie; prin. inst. eod. In se- guito l’ebbero in Rocca il Prefetto della Cità, ed il Pretore, nelle Provincie i proconsuli, ed i lega— ti, non che i magistrati municipali con ordine dei Presidenti; 6. 4 inst. cod.; LL 1, prin. et(RIESI CSI 2.3, 1.19: prin. et$. 1, ff. de tutor. et curat. dat. Finalmente per il diritto giustinianeo fu con- cessa al Prefetta di Roma, ed al Pretore,«i Pre sidenti ed ai Proconsuli, al Prefetto d' Egitto, aî o(322 LIBRO I, TIT. Xx. il tutore avente alcuna delle qualità sopra espresse , af si trovasse o nei casi di esclusione di cui si parlerà i ; im appresso, 0 legittimamente scusato, si procederà È di) Legati proconsulari, ai magistrati municipali, ed al Î Giuridico di Alessandria, purchè però, in riguardo I a questi due ultimi, le sostanze del pupillo non ol- trepassasscro. è cinquecento solidi;$. 4, inse. de; Atl. tut., l. pen. ff. de off. proc.erlegat.; l.1, Fin.-etifi#3 4405; 4834. 2‘ de tul. et cu- n’> 4+{ rat. dat.$. 5, insvit. de Atil. ut. L'atto col quale si dava questa sorte di tutori{ chiamavasi atto legittimo, cioè fatto solennemente,- ma non d’ innanzi a quei magistrati presso de’quali$ si spiegavano le azioni di legge. Era proprio di tali I atti il non poter essere celebrati nè sotto condizio— i ne, nè per mezzo di un procuratore, nè d’ aver lai forza fino ad un certo‘tempo, o dopo un determi. È nato giolno, nè tampoco di poter essere reiterati; Î È L 77, 2.299, prom ff: de reg.]ur.; 2 6,6. KE,{ Sf. de tutel. AL contrario i tutori testamentar) po- tevano essere dati in qualanque de’ suddetti modi,| i perchè il dare îl tutore nel testamento non era un ; atto legittimo; 6. 3, instit. qui test. tut. dari poss. 6. 5, dnstit. quib. mod. tut. fin., L 14, 63,€15, &f. de tutelis, I 11, prin. ff. de testam. tut, 6. 1, x instit. de Atil. tut.; L 8, 6. 1, et 2, ff. de test. Lai tut.; Davano i suddetti magistrati il tutore primaria[ . mente alla persona del pupillo, e secondariamente alle sue sostanze; 6. 45 inst. qui test. iut. dar, ì: poss., LL 12, L 14, ff. de test.. tut. Dal che deri ; vava che non potevano dar tutore se non a quei 123 one di un tu- MINOR ETA’. TUTELA, EMAN nia img qu; dal consiglio di famiglia alia deputazi tore. 406. Questo consiglio sarà convocato tanto a ri- pupilli che erano soggetti alla loro giurisdizione sia per ragione d’ originarietà, sia per ragione di do— micilio, sia ancora per ragione della situazione della maggior parte delle sostanze del pupillo; 2. r, 6. ult.; 3, LL 24, l 27, ff. de tut. et curat- dat., i. 3, cod. qui dar. tut. I. unic. cod. ubi pet. Che se il pupillo aveva il suo domicilio in luogo diverso da quello della sua origine, il magistrato di quest ultimo luogo dava il tutore; arg. 4. 17, 6. 4, ff: ad municip.; e se era un wagistrato su- periore, lo dava premettendo un’ inquisizione sui costumi, e sulle sostanze del tutore;/ 21,$.5, et 6, ff. de tut. et curat. dat.; se era un magistrato inferiore lo dava senza inquisizione, ma esigeva nn fidejussore; prin. instit. de satisd. tut., L 1, ff: qui satisd. cog., l. 7, ff. rem. pup. Per tutore dovevasi eleggere una persona sog- getta alla giurisdizione di quel magistrato che lo scieglieva;£. r, 6- ule., 2.3, 2.24, 4 27; Sf. de tut. et curat. dat.; e poteva eleggersi anche un’ast sente, /. 5, ff. cod.; purchè i genitori del pupillo non avessero proibito di dare quella tal persona; 4. 21, 6. 2, ff cod., o il magistrato non sì.fosse creato tutore. da se medesimo, 2. 4, /f. cod. Nel caso che in quel tal luogo non sì fosse trovata per- sona capace, il magistrato doveva proporre al Prè- sidente della Provincia persone capaci scelte dalle vicine Città, onde una ne destinasse ad assumere la tutela,%: 24, /7 cod, 124 LIBRO I, TIT. X. chiesta e preventiva istanza dei parenti del mino+ re, de’ suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora ex officio e per ordme del giudice di pace del domicilio del minore. Sarà in facoltà di qualunque persona il denunziare a questo giudice di pace il' fatto che darà luogo alla deputazione di un tutore. ( Sebbene i magistrati potessero ex-officio dare un tore ai pupilli che non l'avevano, special- mente quando loro apertamente constava che il proprio officio poteva aver luogo; /. 1, Îf. de ju- risd.; L 3, 6. 4, ff de susp. tut., pure per mag- gior sicurezza si pensò di permettere ad alcuni, ad alcuni altri di comandare che chiedessero ai magi= strati un tutore per quei pupilli che ne mancavano. I cognati e gli agnati, i quali non erano nel più prossimo grado congiunti cel pupillo, gli affi. ni, i famigliari ed amici dei genitori del medesimo; ed i di lui precettori, erano quelli che potevano spontaneamente chiedere tutori dai. magistrati; 4. 25 prin. ff. qui pet. ut., 1.5, L 10, cod. eod. La madre, lava, gli agnati e i cognati più prossimi al pupillo avevano preciso obbligo di do+ mandare pel medesimo un tutore al magistrato, al- trimenti venivano esclusi dalla di lui credità senza che si ammettesse in questo caso scusa alcuna d' igno- ranza di diritto; /. 2; 6. 1, gui pet. tut, vel curat. L 2, 6. 23, et 28, ff. ad S. C. Tertull.; 1/6, cod. eod.; l..10.. cod. de leg. haered., I. fin. cod. qui pet. tut. vel curat, Dovevano soddisfare con ogni accuratezza; a questo«loro obbligo domandando un tutore che noa potesse scusarsi legittimamente; 4. 2, 8.32, ff. ad S. C. Tertull. e che fosse suf- ficientemente ricco; d. /. 2, 6.37, ff. cod. Se il futore si scuseva, 0 veniva rimosso, dovevano proe MINOR ETA’, TUTELA, EMANC. 125 porne ben tosto un altro al magistrato; d. 2. 2, 6. AU, et seg.; L.2, Su, ff qui pet. tut. vel curat, In oltre era loro dovere di chiedere la conferma del tutore che non fosse stato dato nel mode voluto dalla legge, dî, prin.# eod. Per altro se coloro cui inenmbevano gl’ obblighi sopraddetti fossero stati minori, o che il pupillo fosse stato. del tutto povero, a che gli fosse stato lasciato nn pingne legato sotto condizione che Ja madre non domandasse alcun ti.tore, ovvero che essa fosse stata instituita erede dal marito con obbligo di restituire 1’ eredità al pupillo giunto alla pubertà, e che avesse perciò prestata cauzione; in tutti questi casi non avevano luogo le pene sopraddette; 4. ul. cod. si advers. delict., I. 2, 6. 26, 44, 46, ff. ad. S. C. Teviull. Anche i creditori allorchè volevano‘convenire in giudizio il pupillo, e chiunque altro che avesse voluto promovere contro di lui una pretesa, dové- vano domandare pel medesimo un tutore al magi strato; 2.2, 6.3, ff, 2 1, 2. 4, cod. qui pet. tut. et curat.) i 407. Il consiglio di famiglia, non compreso il giudice di pace, sarà composto di sei parenti cd affini, me del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea, 1 quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di due miriametri. ll parente sarà preferito all’affine nello stesso grado; e, fra i parenti di ugual grado, verrà pre- ferito il più vecchio, 408. I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilita nel precedente are iicolo, N pa petnintitta 126 LIBRO I, TIT. x. Quando siano sei o più, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto, unitamente alle vedove degli ascendenti ed agli ascendenti legittimamente scusati, se ve ne fossero. Quando fossero in numero minore, saranno chia, mati gli altri parenti per completare il consiglio. 4oy. Quando i parenti od affini nell’ una o nell’ altra linea non si troveranno nomero sufficiente nei luoghi o nella distanza indicata nell’ articolo 407, il giudice di pace chiamerà i parenti od affi- ni domiciliati in distanza maggiore, oppure dei cit- tadini del medesimo comune cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore. ro. Il giudice di pace, quand’ anche sì trovasse in luogo un numero sufficiente di parenti o di af- fini, potrà permettere che vengano citati, qualun- que sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, come pure di grado eguale a quello dei parenti o degli affini presenti; în maniera però che ciò si effettui sottraendo alcu- no di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti. 4rr. TI termine a comparire verrà stabilito dal giudice di pace per un giorno determinato, in ma- niera però che vi passi sempre, fra 1° intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convoca- zione del consiglio, un intervallo di tre giorm al- meno, quando tutte le parti citate risederanno nel. lo stesso comune, o alla disianza di due miria- metri. Qualora, fra le parti citate, se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciu- ta il termine di un giorno per ogni tre miriametri. MINOR ETA", TUTELA, EMANC. 127 412. I parenti; gli affini o gli amici, în tal mo: do chiamati, saranno tenuti a presentarsi personal mente, oppare a farsi rappresentare da un procura- ratore speciale. Il procuratore non può rappresentare più di una persona. 413. Qualunque parente, affine od amico, chia- mato, e che, Senza leg ima scusa, non comparis- se, incorrerà in una multa che non potrà eccedere cinquanta lire, Ja quale sarà pronunciata inappella- bilmente dal giudice di pace. 414. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e tro- vandosi conveniente o di aspettare il membro assen- te, o di rimpiazzarlo, in tal cuso, come in qualun- que altro in cui sembrasse esigerlo l’ interesse del minore, il giudice di pace potrà rimettere l’ assem- blea ad altro giorno determinato, o prorogarla. 415. Quest assemblea si terrà di diritto presso il giudice di pace, eccetto che egli stesso non abbia indicato un altro locale, Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti dei membri stati chiamati, perchè essa possa deliberare. 1416. AI consiglio di famiglia presederà il giudice di pace, il quale vi avrà voto deliberativo e prepon= derante in caso di parità di opinioni. 417. Quando il minose, domiciliato nel Regno, possedesse beni nelle colonie, o viceversa, l’ammi- nistrazione speciale di questi beni verrà affidata ad un protutore. (Concord. 2. 15, ff. de test. tut.; LL 1), ff. de tut. dat.) In tal caso, il tutore ed il protutore saranno in- dipendenti, e non obbligati uno verso 1’ altro per la loro rispettiva amministrazione. ( Concord. Z 4. ff. de admin. et peric. tut.; e Sg is nai n art Je SF 128 LIBRO I, TIT. X.; 2 46, 6. 6; 2047, 6-2; Li 51, L 55, ff. cod.;£ 2, cod. de peric. tut.; l 2. cod. de divid. tut‘; f. ult., cod. si ex plurib. tut.) sirà 418. Il tutore, in tale qualità, agirà ed ammini strerà, dal giorno della sua deputazione, se era presente; diversamente, dal giorno iu cui gli sarà stata notificata. ( Concord. 2. 1, 6. 1; 2. 5 in fin.; I 17, ff. de admin, et perie. tut.; l. 31 prin., Sf. de excusat. 2. 19, cod. de admin, et peric.| 419. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenui soltanto per 1° amministrazione del loro autore,€ quando siano in età maggiore, saranno tenuti a contnuarla fincliè sia deputato un nuovo tutore. ( Goncord. 2. 16, 6.1, ff. de tut.; 1.1, ff. de fide- juss. et nom. et haer. iut.; LL 4, ÎL, cod.} Sezione V. Del Tutore surrogato.(*) /20. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato, che si nomina dal consiglio di famiglia. -(*) Allorquando gl’ interessi del tutore venivano in opposizione con quelli del suo pupillo, siccome cra del tto frustranea l’ interposizione dell’ auto— rità del tutore ne’ medesimi,$. 3 225%. de auct. iut.; LL 1 prin.; L 7 prin. et 6. 2; ff eod.; l. 4» 6- 4 prin., ff. de tut. et rat. distrah., così secon- do P antica legislazione il Pretore dava al pupilio un altro tutoré‘onde agisse in tali affari, il quale chiamavasi tutore pretorio; G. 3, érstil. de auct. it, Ulpian. Fragm, tit. 11.j de tutelis$. 24 Ma MINOR fra’, tEteLA, RMANC 126 Le sue funzioni consisteranno nell’agire per gl” im teressi del minore, allorchè si troveranno in oppo- sizione con quelli de] tutore. 421. Quando le funzioni di tutore saranno de volute ad vna persona avente alcuna delle qualità èspresse nelle smperiori sezioni I, Sbell ad pre- sente capo, questo tutore, prima di entrare in fum- gione, dovrà far convocare*n consiglio di fami- glia, composto nelle forme indicate nella sezione IV, acciocchè passi alla depùtazione di un tutore surrogato. Qualora si.sì immischiato nell’amministrazione prima di avere adempito a questa formalità, il con- siglio di famiglia convocato, ad istanza dei parenti, creditori od altre persone interessate, Ovvero dal giudice di pace er officio, potrà, se vi è stato dolo per parte del tutore, rimmnoverlo dalla tute- Secondo la legislazione giustimianea fu ordinato che sè îl tutore aveva uno 0 più contutoti, 0 perchè il testatore ne avesse nominato, 0 perchè la legge ne avesse chiamato alla twtela più di uno, l autorità di enstoro bastasse onde il tutore potesse agire col pupillo, ed a se obbligarlo; 2. 5, ir prin. et 6. 25 Ff. de auct. et cons. iut. et curat.; LA, ff. de testam. tut.; l.9,$-4» ff. de tut. et rot. distrah. j È. 1, cod. de in lit. tut. dan. Qualora poi il tuto- re fosse stato solo, allora al pupillo si dava ud cue ratore, il quale agisse negli affari che passavano tra il pupillo medesimo ed. il suo tutore;£.3;:6.3, 3 er 4, ff. de tutelis; Lg 6. 4, ff. de tnt. et rat. distrah; I. 1, l. 2 in fin:, cod. da in lit. tut. vel eurat. dand. 130 LIBRO 1; TIT. V. la, senza pregiadizio delle indennità dovute al mi Nore. 422. Nelle altre tutele, la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore. 433. In nessun caso il tutore voterà per la no- mina del surrogato tutore, il quale sarà s scelto, ec+ cettuato il caso in cui sianvi fratelli germani, ia quella delle due linee a cuì il tutore non appartiene, 424. Se la tutela diverrà vacante o sarà abban= donata per assenza, il surrogato tutore non sotten- îrerà ipso jure al tutore; ma dovrà provocare la nomina di un nuovo tutore, sotto pena della tif» sione dei danni ed interessi che ne potessero deri- vare al n)nore. 425. Le incumbenze del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela. 4 (26. Le disposizioni contenute nelle sezioni VI e VIL.-di questo capo, si applicherauno ai tutori sur-. rogati. Nondimeno il tutore non potrà provocare la de- stituzione del surrogato tutore, nè votare nei con- sigli di famiglia convocati a quest oggetto, Sazione.V.I Delle Cause che dispensano dalla Tutela, 427. Sono dispensati dalla tutela, _1 membri delle autorità stabilite nel titolo IE del secondo statuto costituzianale, e nel titolo 1Y, del terzo statuto; i { Concerd. 4. 15,$.3, jiret.; 2.6, 6. 14,016, ff de excusat. tut.; I. 30, If. cod.; L 9, L 10, 6.5, 4.15, 6. 9, 4 17, 6.5, ff. cod.; noti 123. cap.%; MINOR ETA", TUTELA, EMANC. 131 . ultim. cod. de excus. tut., l. ultim. cod. de silentiar.) I giudici del tribunale di‘cassazione, il. Regio Procuratore generale ed i sostituti presso il mede- SÌMO; ( Concord. 6. 3, inst de ercus. tut.; L 15, 6. Ss ff. eod.) I commissarj della contabilità nazionale; (Concord. 2.17,$. 5, 2. 22, 61,441, priz: ff.; È 10, cod. de excus. iul») I prefetti; ( Concord.‘ 2. 15, 6. 5, /Y. de ercus. tut. 6.3, inst. de excus., l. 6, 6. 16, ff. cod.) Tutti ì cittadini esercenti un pubblico impiego fuori del dipartimento in cui deve conferirsi la tutela. ( Concord. Z. 10, 6: 4, Z. 12, 6. 1, 2 utt. 6. 2, ff. de excus.) (28. Sono egualmente dispensati dalla tutela, I militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Governo fuori del Regno. ( Concord.$. 14, instit. de ercus. tut.; l 8, I. 9, 2. 10, ff. eod.; l 4, cod. qui dar. tut. vel curat. poss.; È 1, et o. cod. si tut. vel curat. reipub. caus. boxinaz ide ercus. ul, iL AI 6. 2, ff. de minor.; L 10, prin. et 6.2, ff. de excus. tut.) 429. Se la missione non è autentica, e sia im- pugnata, non si ammetterà la dispensa se non dopo che il Governo avrà su di ciò emessa la sua di- chiarazione col mezzo del ministro da cui dipende la missione addotta per titolo di scusa. (30. I cittadini della qualità indicata ne'prece= denti articoli, che hanno accettato la tutela poste Da 7 n Se ara mei 159 biskò Y, Tri tiormerite alle funzioni, servigi o missioni che li disperisano, riod saranno più‘ammessi a chicdere d' esserne liberati per le stesse cause. (Concord. 7. 2} cod. si tut. vel turat. fals. alleg.; l. 1, cod. de his qui spont. pub. mun. subeunt:} I 17,$: 5, ff. de excusat.} ad eccezione però dei militari, e degli arcivescovi nominati nel titolo 11. del secondo statuto costituzionale, i quali mon potevano, anche volendo, essere iutori; 2. 44 cod. qui dar. tut. vel. curat. poss.; I. 8. ff:‘de ercus. tut. 6. 14, trst. eod.; nov. 123, cap. 5.) 431. Coloro, per lo contrario, ai quali Je men tovate funzioni, servigi o missioni saranno state conferite: posteriormente all’accettazione ed ammi- nistrazione d’ una tutela, se non vogliono ritenerla; potranno, entro un mese, far couvocaré un consi- glio di famiglia, affinchè sì proceda al loro riin> |iazzamento. Gessate le funzioni, servizi o imissioni, se il duovo tutore reclama la sua liberazione, oppure st îl primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli piiovamente conferita dal consiglio di famiglia. (Le canse espresse ne' precedenti articoli scusava- no, secondo il diritto romano, non solo da ta tutela assiinta, ima eziandio da una da assimersìi, a riserva però delle due cause contemplate nelli 805, e 3, del precedente articolo 427, le quali seusavano soltanto da una tutela da assumersi, locchè. thtto appare dalle leggi citate in cadaun paragrafo dello stesso articolo« Riguardo all’ assenza di cui si parla nel prece- dente articolo 428, si distingiteva la tutela intra> presa da quella da intraprendersi. Dalla prima non Feniva scusato l’ assente, se mon durante l° assenza, e ritornato doveva ripigliarla, Dalla seconda veniva MINOR FTA" TUTELA, EMANC. 133 scusato prima di assentarsi. Che se dopo il ritorno sì chimava ad una nuove tutela, non poteva esi- mersene, sebbene peraltro godesse di un anno di rinoso, che chiamavasi anno di vacanza. E ciò sia detto in riguardo all’ assenza non trasmarina, men- tre la trasmarina scusava dalla totela assunta, e da assumersi: È. 2. irtsti. de excusat.;. I° Yo, prin. et 6.2, ff. eod.; 1.2, cod. si tut. 1 el curat. reipub. caas- abs. junct.; I. 4, ff. de vacat, et excus. mun-; LL 4, ff. ex quib. cavs. maj.; La1, 6 2, in med. ff. de min. 25. annis. Per ciò poi che riguarda il tempo entro il quale dovevansi proporre le scuse, si osservi ciò che si dirà qui sotto all’ art. 439. 432. Qualunque cittadino che non sia parente, nè affine, non può essere costretto ad accettare Ja tutela, fnorchè nel caso in cui, nella distanza di quattro miriametri, non esistessero parenti od affini in istato di amministrarla. { V. ciò che si è detto di sopra all'art. 4or.) 433. Qualunque persona in età d’ anni sessanta— cinque compiti, può ricusare d'essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà al setèant anni farsi liberare dalla tutela. L'età di settant'anni compiuti scusava da qua- Inhque tutela assunta, o da assumersi; del che per- suadono i testi generalmente concepiti i quali senza distinguere la tutela intrapresa da quella da intrapren- dersi, scusano coloro che sono maggiori di 70 anni 6. 13, instit. de excusat.; l. 3, ff. de jur. immunil.; 2, ff. de ercusat. E sebbene alcune leggi scusino per l'età dalle witele da conferirsi; 7. unic. cod. qui aetat. se ercus.; l. ult. cod. qui aetat. vel profess., tattavolta esse non parlano in modo re- strittivo, e non escludono le tutele conferite). 4eF* ARI 134 LIBùO i, rit. x. ( 434. Qualunque persona attaccata da una Stave £ infermità debitamente giustificata, è dispensata dalla Dilt tuccla. Gpueord.. 2. 10, 8.19: CdL q4og 45,16 "4 ult. ff: de excus. 6. 7; insitt. eod.; arg. L i. et d 2; codic. qui morbi se excus.j arg. d. 13; cod. de deeurion). Potrà anche ottenere d’ esserne liberata se la in x fermità gli è sopravvenuta dopo la sua nomina. 435. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall’ accettarne una terza. 4(Il numero di tre tutele amministrate in un mes rlesimo.teimpo scusava dalla quarta; sia che qualcuno | le amministr egli tutte, sia per mezzo di altri, come per esempio per mezzo de’ figli che aveva so tto la di lui podestà, giacchè bastava che fossero le tre tutele in una sola casa; 2.2,$. ult.; L 3, 4, 4 5, 2. 3:, ff. de excusat.$. 5, inst, eod. Queste | tutele non dovevano essere nè affettate, nè tennis- sime, ma dovevano essere reali, e dovevansi giudi- ill care tali non già dal numigio aei pupilli ,; bensì dalla separazione dei loro pairimon), é dall’ entità | de' medesimi? d. 2.13, d. 15, 6. 15} L 31; 6. ult. È in fin. ff. de excusat. tut.) Un conjuge o un padre già incaricato d'una tu tela, non sarà tenuto ad accettarne una secenda, Seni eccetto quella de’ suoi figli. 1 436. Coloro che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni titela, a riserva di quella de’ propry figli. ( Coloro che in Roma avevano tre figli legittimi e naturali, in Italia quattro, nelle provincie cinque, venivano scusati dall’ assumere ogni tutela prin. înstit. de excus. tut.; L 2, 8-2,3, 4; S,ict 6, Î. cod.; è. 1, cod. qui num, dliberor. St ,6XCLS,; MINOR ETA", TUTELA, EMANC- 135 le 2, 6. 1, ffi de vacat. et excus. mum.; l 129, L..231,ff. de verb. signif.) I figli morti in attività di servizio nelle regie armate, saranno sempre computati per far luogo alla dispensa. (Concord. 7. 18, ff. de ercus. tut. prin. instit. eod.; L ult. ff..de vacat. et exscus. mun.) Gli altri figli morti non faranno numero, se non în quinto che abbiano lasciati dei figli tuttora vIivenù. ( Concord. 2. 2, 6. 7, de ercus, tut. prin. instit. eod.; l. 3, cod. de his qui num. liberor. vel paup. CICcUus, meruer.) 437. La sopravvenienza di figli durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla. ( 1 ZL. 2, 6-4 et 8, ff. de excusat. tut., 2. 2, 6. 3, ff. de vacat. et excus. muner. Oltre alle premesse cause, altre ve n'erano, secondo il diritto romano, le quali scusavano dalla tutela, come a cagion d’ esempio la povertà, la quale fosse tale che obbligasse il tutore ad occupare a giornata pel suo sostentamento; Z. 7, 2. 40, 8.1, f. de excusat. tut. 6. 6 instit. eod.; l’imperizia Delle letteze congiunta all’ ignoranza negl’ interessi; I 6, 6. ult. ff. eod.&. 8, instit. eod.;la mutaziane di domicilio fatta con reseritto del principe; 4. 12, 6 I. ff. cod. Potevansi ancora scusare i Gramma- tici, i Retori, i Medici esercenti lè loro rispettive arti in Roma, o in patria, purchè però fossero nel numero definito dalla legge: così pure i Giurispe- riti che insegnavano in Rema, ed i Filosofi che ammaestravano la, gioventù, de’ quali 1’ imperadoro Pio non prefinì il numero adducendo per ragione che pochi erano quelli che filosofassero; e general mente tutti i professori esercegti la propria arte in rane 136 LIBRO I, TIT. Y.© patria, qualora fossero nel numero stabilito; 4. 0, 6. 1,2, 3, 5, 7, 8,9, e 12, ff. de excus. tut.; 2. 6, L. 8, cod. de prof. et med.; L 11, 6. 3; ff de mun. et honor.$. 15, instit. de excus. I mi- suratori frumentarii in Roma, e non nelle provincie; I. 26, ff. de excus. junct.; L. 10, 6.1, ff. de vacat. et excusat. ed i conduttori delle gabelle del popolo romano, e non dei municipj potevano essere immuni dall’ officio di tutore; 2. 8,$- 1, ff. de vac, et excus. mun.; dl. 5; 6. 10, ff- de jur. im- imun.; L 15, 6. 10, ff. de excus. tut.) 458. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà im- mediatamente, e sotto pena d° inammissibilità d’ogni suo reclamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il consiglio di famiglia delibererà.* ( V. la nota del susseguente articolo.) 439. Se il tutore nominato non ha‘assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, poirà far convocare il consiglio di famiglia affinchè deli- beri sopra i suoi motivi di scusa. A questo effetto dovrà fare le rel 2 nel termine di tre giorni, da decorrere dalla noti ficazione fattagli della di lui nomina; il qual ter- mine sarà accresciuto di un giorno per ogni tre m- riametri di distanza dal luogo del suo domicilio a quello dove debbe esercitarsi la tutela; trascorso queste termine, mon sarà più ammissibile la do- manda. (Coloro che volevano scusarsi da una qualche tu tela, dovevavo simultaneamente proporre avanu il tribunale competente, tutte le cause che avevano; L 13, 6. 8, et 10, tf.,. 6 cod. de excus. tut. e se trattavasi di un pupille, dovevano citare i di ative incumbenze U- MINOR ETA, TUTELA, EMANC. 137 lui parenti prossimiori 0 almeno dovevasi dargli ua curatore, onde fossero udite ed impugnate, se si poteva, le scuse dei tutori; e se trattuvasi di mino- ri, dovevansi essi me.lesimi citare per lo stesso cf- fetto; arg.l. 1 cod. si tut. vel curat. fals. all. excus., 11,$. 2, fl. de minori 25, ann.; arg.$. ult, inst. de auct. tut. 6. ult. inslit. de curat. Le cause poi onde scusarsi dalla tutcia dove vansi proporre entro il perentorio termine di cin- quanta giorni continui a contare dal tempo in cui aveva taluno saputo di essere tutore 0 perchè chia- mato dalla legge, o dato, o confermato dal magi- strato, o perchè era stata adita l'eredità, in forza di quel testamento, in cui sapeva di essere egli stato nominuto tutore, o perchè finalinente sapeva essersi verificata la condizione sotto cui era stato creato tutore; /. 13, 6. 1, et g; ff. de excusat. tut.; l; 21, a E. 6A Wi, fi. eod. l- 6, cod. cod. 6. 16, frstit. eod. Dal che ne veniva che in pregiudizio del tutore sebbene conscio di essere tai, non cor- reva il predetto termine di So. giorni ogoi qualvoi- ta non era stata adita fa eredità, o. non era venuto il giorno, o purificata la condizione sotto la quale era stuto nel testanicuto mominato, ovvero. ancire qualora non fosse stato creato. nel testamento: colle debite forme e non ancora dal magistrato, conter- mato, 0 fosse stato dato. da ua magistrato, èla cu giurisdizione egli non era soggetto;€ generalmente se cea dato da chi non aveva facoltà, è a chi now aveva bisogno di tutore, o iù ua modo irreguiare:, ovvero anche perchè+ legge gli proibiva di essere tutore, e che non fosse stato confermato, ue sl fosse intromesso nell'amaminisirazione; E 133$. SPA st 12; È penali. G 1, fL de excusul. Li, ai La A Krk -'’ a 138 DIEROM, TILL I) predetto spazio di cinquanta giorni si accor= Ù diva a coloro che non crano distanti dal vibunale competente più di cento miglia: quelli che trava vansi in maggior distanza avevano un giorno di $ tenipo per agni venti miglia, a cui sì aggiugnevano SL altri trenta giorni cosicchè però non avessero mena di cinquanta giorni onde non fossera di condizione inferiore a quelli che non trovavansi loniani piu di cento miglia; 6. 16, instit. de excusal, Lul. j PAT 6. 1; et 2. ff. eod. Del resto bastava che il tutore avesse saputa la sua destinazione in qualunque modo ancorehè non fosse stato intimato a dovere assumere la tutela con. fevitagli con testamento; 2.5, 6. wie, ff. de adm. et per, tut. Inperciocchè sebbene ai tatari creati dal magistrato, se travavansi lontani, si dovesse x| entro trenta giorni notificare dallo stesso magistra» 5 to la loro destinazione;. ul.. ff.-de tut. et curat, dat. ab his, ciò però non fu mai ricevuto in ri- | guardo‘ai tutori testamentar} e legittimi ignoti pro— hi babilmente anche al medesimo magistrato. Per pro= ° vare poi la scienza o Vignoranza del wiare dovevasl hg ricorrere ai fatti, ed alle congetture; e se il tutore : era presente gli spettava di provere la sua ignoran- za; arg. l.pen. cod, de peric. tut., se era lontano era i peso del pupillo il provare la scienza nel suo tutore; arg. l. 6, te de adm. el peric. lul. junct.; L.a4kb« ff. de tut. et curat. dat. ab his. i Quando il tutore aveva introdotte in tribunale le sue scuse entra il termine legittimo, aveva quattro mesi computabili dal giorno della sua nomina, a produrre le prove della sua domanda; 2 38, ff. de gxcusal. p) 44o. Se sono rigettati gli adotti motivi di scusa, potrà ricorrere ai tribunali per farli ammettere, ma CORE ia Ac 2 i MINOR ETA', TUTELA, EMANC. 159 durante la lite, sarà tenuto ad amministrare prov- visionalmmente. (Il tutore poteva appellare dal decreto che aveva rigettato le scuse da lui proposte; 6. 16, instit. de excus, tut.; I. 13, prin. ff. cod: L 6,.2.,18, cod. eod. ed in pendenza della lite egli non era obbli- gato ad amministrare ma si affidava 1) amministra- zio.e ad un curatore: Z. 2, ff. de tut. et curat. dat. ab his; I. 17,$ 1, ff. de appell. et relat. Che se soccombeva il tutore, stava a di lui pericolo anche Y' amministrazione tenuta dal curatore; /. 2, fì. si tut, vel curat. magist. creat. appell.; È. unic. 6. ult. ff. si pend. appell. mors. interven.; 2 39, 6. 6, ff. de adm. ct peric. tut. et cur.; ZL 1. cod. si tut. vel» curat. fals. alleg.) 441. Venendo ad essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato i motivi di scusa, po- tranno essere condannati nelle spese del giudizio. Se succumbe, vi sarà condannato egli stesso. ( Concord. arg. 6. 1, instit. de poena temer. litig-; L 79, Îf. de jud.) LIBRO 1, TIT. Xo t3 Sezione VIL Dell’ Incapacità, e delle Cause di Esclusione e di Rimozione della Tutela. 442. Non possono essere tutori, nè membri dei la consigli di famiglia, imo- I minori, eccettuati il padre o la madre: ( La minor età era un impedimento ad assumere la tutela legittima, e dativa;$. 13, inst. de excus. tut.; 6. unic. inst. de fid. tut.; 1. 5, cod. de leg. tut.; Nov. 118, cap. 5. La testammentaria era s0- spesa fino a che il tutore fosse giunto alla maggior età; ed in questo frattempo si dava interinalmente al pupillo un tutore provvisorio;$. 2, d/2st. qui test. tut. dar. poss.; l 32 in fin., ff. de testam. Lut.; | 2. 10, 6. 7, fl. de excusat.) «ife 2do. Gl’ interdetti; ;|( Anche l' interdizione impediva di assumere la tutela legittima e dativa. La testanientaria veniva sospesa fino a che cessava I’ interdizione, e frattan- to veniva dato al pupillo un tutore interinale; 4. 1, ff. de curat. jur.;l. 1, 6.2 et 3, ff. de tut.; l. 11, ft. eod.; Z. 10, 6. 3, ff. de test. iut.; l. 12 prin., ft. de exacus.; i 8 2, însiit. gui testam. tut. dar. poss.) p 3z0. Le donne, a riserva della madre e delle : ascendenti; ( Concord, 2. 16 et ult., ff. de tutelis;£ 2 prin. IS; ff. de reg. jur.; E. 21 prin., ff. de tut. dét.31iî, I 42, 2. 3, cod. quand. mul. tut. of. fung.; Nov. % 94, cap. 2; noo. 118, cap. 5.) 4to. T'utti quelli che hanno o dei quoli il padre © la madre avesse col minore una lite 3n cui fanta MINOR ETA", TUTELA; EMANC, rr ro compromessi lo stato, la sostanza o una parte considerabile de’ beni dello stesso minore. ( Concord. 27, 6. 1, ff. de test. tut.; 26, 6. 18; 4. 20, /. 21 prin., ff. 1.16, cod. de excus. tuwt.; 6. 4 instit. eod.; nov. 72, cap. 1 eri; 1:23, cod. de excusat.) 4453. La condanna ad una pena afflittiva od in- famante opera ipso yjure l’ esclusione dalla tutela, ed egualmente ne produce la destituzione, nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita. ( Concord. 6. 4 inst. quib. mod. tut. fin.; Lu. 6. 2, ff. de tmi.; PA kh, ff de tiutel. et rat. distrah.) 444. Sono parimente esclusi dalla tutela ed ancie rimovibili, quando ne siano in esercizio, r.mo Le persone di notoria cattiva condotta; ( Concord, 2. 8, ff. de suspect. tut.; LL. 17,$- I, et 2, ff. de test. tut. 6. ult. inst. de susp. tutel.) 2.do Quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità od infedeltà. ( Goncord. Z. 3, 6. 18, ff. de susp. tut.; de, in fin. ff. eod. 6. 5, instit. de susp. tut.; L. 3, 8. 5, 12, et 17. ff. eod.; L. 17,$. 1, ff. de test. lutel. Per altre cause, secondo il diritto romano, poteva un cittadino escludersi o rimoversi dalla tu- tela, le quali per altro quasi tutte sì possono rift- rire alla causa generale d'infedetà nell’ amwinistra- zione: come se il tutore alienava senza decreto del magistrato i beni stabili del pupillo; 2290/8916, tf. de susp. tut. Se nou si faceva vedere onde nou si fissassero gli alimenti al pupillo,$. 9g. dast. de sus. tutor.; L 3, 6. 14, 1 7,$. 2, ff.€od. Se non voleva mettere a parte della sua amministrazione‘ il suo contutore j È, 19, ff de admir. et perio. 4ul Re; 142, LIBRO:15 TIT n Se non compariva sebben citato col mezzo di pùb-; | blici editti; 4. 7, 6. ult. ff: 1 2, 3, cod. de sus. pH 2ut. Se era stato nimico«del padre del pupillo; L. 3, ? 6. 12, /f. eod. Se dilapidava talmente le proprie bui bi sostanze, che avesse bisogno dell’ altrui direzione i Ipod arg. l. ult. 9: 6, in fin. ff. de bon. eoruni que ante sent. stbîì mort. consciv. junot.; L. 12, 6 ult. in fin.{f. de tut. et curat. dit. ab his. Se incon- siderautamente o per dolo faceva astenere il pupilla ] dall’ eredità; Z. 3, 6. pen. ff. de sus. tut. Se non| faceva inventario; /. ultim. 6. 1, cod. arbit. int. 1. 7, ff. de adm. et perie. tut. Se per danaro 0 Di; altro mezzo si procurava la tutela 6. 10, enstit. de bi); susp. tut.; l. 3. 6. 15, în fin. ff. cod. L 1,$+.9 X/. de off. praef. urb., l'21, 6 ult. ff. de tut. et eurat. dat. ab his.; e generalmente per qualunque|| altra giusta causa poteva il pretore escludere e ria 1 movere i tutori dalla tutela;£. 3, 6. 19, /f. de susp. asi tutor, Se però erano congiunti al pupillo o per 4% cognazione, o affinità, doveva ai-medesimi aggiun» Po genti gere un curatore che amministrasse; Z. 9, /f-€04.{ s° risparmiando loro così la nota d’ infamia che avreb- i hi, bero incontrato se fossero stati esclusi o rimossi RA come sospetti; Z. 3, 6. ul. /f. eod.; L 1, ff. de de his qui nat. infam.) È; 445. Qualunque individuo che sarà stato escluso Ri| o rimosso da una tutela, non potrà essere membra ì di un consiglio di famiglia. Ra| 446. Ogni qual volta si farà luogo alla rimozione| del tutore, sarà questa decretata dal consiglio di famiglia convocato senza ritardo ad istanza del sur- rogato tutore. 0 ex officio dal giudice di pace. Questi non potrà dispensarsi dali’ ordinare tale convocazione, quando gli sarà formaJmente richiesta da uno o più parenti od affini del minore, nel DR vera) aaa MiNoR ETA, TUTELA, EMANC. 143 Stado di cugini germani o in altro- de’ gradi più prossimi. ( Presso ai romani potevano rimovere 1 tutoti tutti quei magistrati che potevano darli, come ì pretori, i presidenti, 1 proconsoli, e 1 loro legali È ì DAI, 3 ag 1 6 1, inst. de susp. tut.; L. 1, 8 3, et 4, Îf. cod. ad eccezione però dei magistrati municipali i quali sebbene potessero dare, non potevano però runo- } vere i tutori j deg. è. i, 6,11, ad SC. Zur 15 Per escludere, o rimovere rin tutore si faceva rin G. 3, instit. de supect, tul.; conseguenza non solo po- gindizio quasi pubblico. ls 80 édd, Per tevano promovere il giudizio di sospetto contro al tatore coloro che per lui cerano tenuti, come i con- tutori ancorchè fossero oniorar), cioè non ammu:ini- stranti 4, 3; prin. ffi- de susp. l. 2; in med. cod. de divid. iut.; Ì. 3, Su. dali de admin. et pcrie. tut., ma ceziandio tutti‘i cittadini non eschise le femmine, 8. 3. tnst. de susp. tut.; LT, $. 6, et 3, fù cod.; L 6, cod. cod. e gli stessi minori, col consiglio peraltro de’ suoì più pros- sìmi congiunti, ma non 1 pupilli, 0 siano gl’ impù- beri,$. 4. inst. de sus. tut.; Ì. 7. prin. ff. L. 6, in fin: cod, eod., cui non osta la Z. 7, cod. eod., nella gnale o sì deve togliere la parola- tuaruzm, la quale non si trova in tutti gli esemplari, o sì deve intendere che parli delia tutela cui erano s0g- getie le femmine perpetnamente. Qualora poi nessuno avesse promosso il giudizio di sospetto, se il magistrato aveva convincenzi prove dell’ inf:delt® del tutore; poteva ex-officio rimò- verlo; o cscluderlo dalla tutela, 4. 3,$. 4, ff. de susp. tut. Pendente il giulizio di sospizione, s° interdiceva Ku rh LIBRO I, TIT. x. ì amministrazione al tutore, e veniva affidata prov- Ì | visoriamente ad un altro finchè era terminato il i giudizio,$. 7. inst. de sus. iul.; LI. LO de solut. et lib.; I. 7, cod. de susp. tut. Se in i bt fine del giudizio il tutore era convinto d’ infedeltà, t si doveva rimovere dalla tutela 2. 3, 6. 5, et 12, ff. i de susp.iut.; e se la rimozione derivava da dolo o da colpa Jata, il tutore era infame, se però Ja| cavsa della rimozione era espressa nella sentenza;|| L n, 6.1, 2 /, 6. 1, ev2. ff. de susp. 1n0,0e| ritenuta la limitazione di sopra fatta circa ai tu tori cognati o affini del pupillo.“SR Siccome poi il giudizio di sospetto tendeva prin-| cipalmente a rimovere dalla tutela il tutore, per ‘E: questa ragione dovevasi promovere durante la me-|| ha, desima, altrimenti, se era terminata, non pote-| RAM vasì più intentare; Z. 3, 6. 6, 2. penult. LET, cod.$. 8, instit. de suspect. tutor. 447. Qualunque deliberazione del consiglio di fa- miglia che pronunzierà 1’ esclusione o la destituzio- ne del tetore, sarà motivata, ec non potrà esser (2 presa se non sentito 0 citato il tutore. ( Poteva il magistrato non esprimere nel svo de- ja ereto la causa della rimozione, e risparmiare così a al mtore Ja nota d’infamia, se mai lo avesse ri= mosso per frode o lata colpa; 4 4,$. 2. ff. de susp. tutor. Siccome poi il giudizio era quasi pub- blico, come si osservò nella nota del precedente articolo, così non v ha dubbio che non si dovesse xh trattare come tutti gli altri giudizj pubbhci, e che Sp per conseguenza non dovesse il tutore interve— nie personalmente al gindizio a difendersi, al- “tirmenti se era contumace non poteva condannar- Sì; L pen., 6. 1, ff. de pub. jud,; l. T'prin-,$. i 1, /f. de reg. vel abs. Pea E°9, de port) 4d, ra ina A MmiNoA ETA', TUTRLA, EMANO, 145 443. Se il tutore aderisce alla deliberazione, né sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà îimmantinente le sue funzioni. Quando reclami, il surogatovi tutore addoman= ) derà| omologazione della deliberazione avanti il+4 4 tribunale di prima istanza ,. il quale pronubzierà th h salva} appellazione.(a). 0 1l tutore escluso o rimosso può egli stesso; in Li A questi casì, chiamare in giudizio il surrogato tutore| P per ottenete la dichiarazione di essere mantenuto 4a; e nella tutela. fi ( In questa causa, come in tutte le altre, potevasi appellare, 2. 14, cod. de appell. salvo il caso della 2 1, 6.9, fi. a quib. appelli, non licet, e della z I unic. 6. 1, ff. de off. praef. praet.; ra se il tutore aderiva alla sentenza espressamente o tacita» mente, la sua quiescenza gli toglieva il rimedio dell’ appellazione; 4. 1, 6-3, ff.@ quid. appell. a) smi È non licet; nov. 23, cap. 1.) Ei 449. I parenti o gli affinche avranno domane: ì dato la convocazione, potranno intervenire in causa, 4 Ù la quale verrà istrutta e giudicata come affare d'ure i genza.: i( V. la nota fatta all'articolo 446.) i Sezione. VIII : Dell Amministrazione del Tutore. s 450. Il tutore avrà cura della, persona del minore ; e lo rappresenterà in tutti gli atti civili. i x( Concord. lv12; l13, 014, ff. de test.-tut. 1 M 6 4y instit. qui iest. tut. dar. poss.; l. prim. 62, d, i 4 12; 63, 2. 30, fis ZL. ult cod. de admin. et peric. tut, i 1 i Copice Liv; ‘146 mIERO:1; TITA Mi E’ per altro degno di osstrvazione che il diritto romano distingueva fra i pupilli gl’infanti, cioè coloro che non avevano ancor compiuti gli anni sette, da quelli che erano maggiori dell’ infanzia; 1. 14, ff. de spons.; I. 18, cod. de jur. delib.4 21, 6. 2, ff. de adm. tut. Per ì primi, siccome non potevano spiegare alcuna volontà, così i loro tutori facevano tutto in loro vece; 4. 1, 6. 2, ff. de adm. et per. ut.; leg e adg. vel omn. haered. Gli altri, cioè i maggiori dell’ infanzia, po- tevano agire in proprio nome coll’ autorità però del loro tutore, il quale integrasse la loro persona d. È. 9g, ff. de adq. vel om. haer.; l. 32,:6. 2, f£ 2. 3, cod. de adq. possess.; l- 17, ff. de auct. tut. Tale autorità era un atto legittimo, e per conse- guenza doveva interporsi dal tutore presente al ne- gozio; nè valeva se era interposta per lettera, 0 per nunzio, nè sotto condizione, 0 fino ad un certo tempo,$ 2, instit. de auct. tut. l. 3, LL 8, L 9, 6. pen.; I 14. ff. eod., alla guisa di tutti gli altri atti legittimi de’ quali si parlò sotto l’ artic. Era pertanto necessaria l’interposizione dell’ auto- rità tutoria allorchè trattavasi di obbligare il pu- pillo verso di altri: ma quando si trattava di ob- bligare altri a favore del pupillo, non era necessaria I’ avtorità medesima, ri in diritto romano era ricevuto} assioma= Melia facere conditionem pupillo licet, etiam sine tutoris auctoritate, de- ieriorem non aliter, quam auctore iutore= prin. instit. de auct. tut, 6. 9, instit. de inutil. stipul.; 2 0, prin. ff. de auet. tut.; 1. 28, prin. ff. de pactis; l 11, ff. de adq. rer. domin.; Zora 65; ff. de adg. vel cmiit.‘poss.; L 1 cod. de auct. praest.;{. 7, cod. de contrch. et comm. slip. 3 l 7, cod.«de. stiput. Dal che De ve MINOR PTA', TUTELA, EMANC. 157 nîva che il pupillo poteva stipulare per sc senza l'autorità del tutore; 2. 9, prin. ff. de auct. tut.: boteva accettare una donazione, o Una remissione di debito, 2. 2. ff. de accept. è generalmente acqui- stare per qualunque titolo Iucrativo, Z. 11, ff. de adq. rer. domin. Nei contratti bilaterali era necessaria l'autorità del tutore onde potesse obbligarsi il pupillo, altrimenti che per l'altra non erano i medesimi obbligator] parte, mentre il pupillo poteva a sua voglia prescin- dere dai medesimi, c dicevansi perciò contretzi claudicanti; 4. 5, ff. de reg. Jur. prin. inst. de auct. iut.; l. 2, cod. de auct. praest.; 215909 29) ff. de act. empt. et vendit. Quando si dice che' il pupillo non si poteva ob- bligare senza l'autorità del suo tutore, si vuole con ciò intendere che il pupillo non poteva contraree un obbligo sussistente ed efficace in faccia alla legge civile, non già rispetto alla legge naturale, mentre in forza di essa egli rimaneva‘obbligato, semprecchè fosse stato capace di consenso, cioè a dire che fosse stato maggiore dell'infanzia; 2. 1,$-_1, ff. de nov. I. 91, ff. ad I falcid.; 1.25,$ 1, ff. quand. dies leg. cedat.; L. 4/4, ff. de solut.; l. 14, ff. de spons.; dia» ff. de adm. tut.; l. 18, cod. de Jur. delib. Un effetto considerabile di questa distinzione era che valida ed efficace sì riputava dalle leggi l' ob- bligazione di un fidejussoge, sé interveniva, abben- chè fosse accessoria di un' obbligazione soltanto na— turale; 7. 95, 6 4, ff. de solut.; I. 35, ff. de recept. arbit.; l'127, ff. de verb. obblig.; mentre se fosse mancata anche l'obbligazione naturale, sic— come sarebbe in questo caso mancato il principale, così sarebbe cziandio caduto I’ accessorio, voglie 148 LIBRO I, TIT. Xx. dire la fidejussione; 4. 13.12 72. Seba, et seq. fl de fidejus. La premessa regola però non era indeclinabile, mentre se il pupillo era in età capace di dolo, cioè prossimo alla pubertà, si obbligava validamente senza l’ autorità del tutore, pe’ delitti che commer teva; d. 111, ff. Qe reg. jur. 6 pen. inst, de oblig. quae ex delict. nasc.; L 14, fî. ad,&. C. Silan. Così pure si obbligava per tutti quei contratti o giasi contratti l’azione de’ quali nasceva dalla cosa, o dal fatto che ne formava il soggetto; e gencral- mente in tutti i casi nei quali si faceva più ricco con danno. altrui; 4 1, priz.j d. 5,6. 1,(fi de auct. tut.; l. 46, ff. de oblig. el. aglio lixd, Gala ff. de neg. gest.; l. 3, prin. ff. commod. gunet.; I. 13, în fin.; l. 14, de cond. indeb. Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile d’ ogni danno ed iu= teresse che potessero risultare da una, cattiva ammi nistrazione. ( Concord. 2. 10, 2. 33, ff. de admin. et peric. tut. 81 curat.; d. n, 6. 2,09, 6 1300.-12,.642; dt22r08 0,7, 15.4. 46. 6. ult. ff. eod. Se il iestatore nominava 0 la legge chiamava più tutori ad una tutela, potevano tutti ammini strarla, se volevano, e dividersi fra di loro V.am- imistrazione: se non convebivano.in ciò, si dava Ìì' amministrazione a quello che offriva agli altri idonea siguetà, la quale d'altronde non sarebbe stato‘te nuto a prestarla: Se niuno offriva sicurtà, ammini strava colui che il tesiatore aveva de ignato; o. nen essendo designato, colui, che veniva eletto. dalla maggior parte dei tutori, o dal magistrato ,. se î tutori non corlvenivano; 7. di$-:1, 2,57, Pemueb ult, d 4, L 24,$. 1, ff. de admin. et peric.. tu. MINOR ETA”, TUTELA| EMANC. 19 6. r, instit: de satisd. tut.; L 14) 6. TioTde 1 solut.;£. 19, 6. 1, ff. de test. tut. Gli altri tatti erano esenti dal peso di amministrare, ma mon dal pericolo dell’ amministrazione; 4. 3, 6 2, ff. de adm. et peric. tut.: l. 14,$. 1, ff. de solution.; 2.15, 6.0, ff. de excutat. tut., come meglio. si dirà all’avtic. 473. Il tntore era tenuto ordinariamente del dolo, e della colpa lata, c leggiera, ma non della leggie- rissima nè di un caso fortuito; 4. 1, prin. ft. de tut. et rat. distrah.; l. 23, ff. de reg. que.; ù: cod. arbit. tut., L 4, cod. de pericul,(ut. Sotto il nome di dolo s’intendeva qualunque astu- tezza, inganno, e raggiro, diretti a fraudare e cir— convenire altrui, Z. 1,£. 2, ff. de do/o. Per colpa s' intendeva un fatto inconsiderato, 0 un’ ommissione di diligenza, onde si arrecasse ingiustamente danno agli altri; 2. 31, ff.@d L. Aquil. Il caso non era che Un evento inaspettato procedente dalla natura delie cose, al quale non si poteva resistere; 4. 18, prin. ff. commod. vel cont. Dicevasi poi colpa lata allorquando non si usava quella diligenza, che tutti gli uomini anche trascurati so- levano praticare ne’loro affari; Z. 213, 6. 1,07. 223, ff. de verb. sig.; l. pen. 6. 2, fi. de jur. et fact. zgnor. Era colpa leggiera quando si onimetteva quella diligenza, che un attento padre di famiglia soleva usare; Z. 32, ff. depos. vel cont. Era leggerissima quando non sì faceva uso di quella diligenza, che un at- tentìssimo padre di famiglia era solito a praticare;/ 18, ff. commagd. vel cont. Ho detto di sopra che il tutore era tenuto ordi- nariamente di dolo. colpa lata, e leggiera, perchè aleune volte prestava anche la. colpa leggerissima, e alcune altre non era obbligato che per il dolo e la colpa lata. 9 10 LIBRO Y, TIT. X. Prestava la leggerissima,‘se era solito ad usare 2 massima diligenza ne’ suoi affari, perchè non sembrava scevro da frode se con minore diligenza trattava quelli del pupillo; 4. 1, prin. ff. de tut. er rat. distrah. junct.; l. 23, ff. depositi vel con- tra. Parimenti se si offriva spontaneamente ad am- ministrave il patrimonio pupillare, dando ai suol contutori una sigurtà; Z. 53,$ 3, ff, de furtis junct.; l. 1, 6 35, ff. depos. All’incontrario non era tenuto che di dolo e colpa lata se v. gr. comperava pel pupillo un predio di mediocre qualità; perciocchè in questo caso noù gli si poteva imputare di non averlo comperato di buona qualità, Z 7, 6 2, ff. de adm. et per. tut. Così se non era manifestamente negligente nell’ esi gere i crediti formati dal padre del pupillo ante- siormente alla tutela, mon gli si poteva dar carico di aver trascurata l’ esigenza de’ medesimi fin tanto che i debitori eransi resi insolvibili; Z. 2, cod. arbit. tut. Similmente se il padre del pupillo nel suo te- stamento, o il pupillo medesimo, 0 chiunque altro cui si dovevano rendere i conti della tutela, disca- ricavano il tutore dal rendere i conti sebbene fosse non ostante tenuto a renderli, non era pero obbligato dalle leggi che al dolo, e alla colpa lata; 12:55 Gigi ff. de adm. et peric. iut.; 1. 20,$. 1» ff. de lib. legat.; LL 72; 6135 ff. de cond.‘el demonst.; L 119, ff. de legat. 1; L4:, ff. de admin. et peric. Non potrà comprare, o prender del minore. salvo che il' consiglio autorizzato il surrogato tutore a fa nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione 0 eredito contro il sno pupillo. ( Concord. 2 34, 6.7, ff. de contrah. empt.; I. e in affitto i beni di famiglia abbia rgliene 1° afiltto, MINOR ETA', TUTELA, EMANC. 154 5, 6. 2, 3, et 4, ff. de auct. tut.; L 5, cod. de contrah. empt.;-novell. 72, cap. 5. nÎ (51. ll tutore nei dieci giorni successivi a quello della sua nomina da esso legalmente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i sigilli, net caso in cui fossero stati apposti, e farà immediata— mente‘procedere all’inventario deì beni del minore, ìn presenza del surrogato tutore. (Prima d' intraprendere l' amministrazione della tutela, doveva il tutore in primo luogo promettere di difendere in giudizio il suo pupillo;£. ult. 6. 4, cod. de adm. ci peric.; l 32, cod. de epis. et clericis, e giurare di fur le cose utili, e omamettere le inutili; nov. 72, cap. 8. Doveva secondariamen- te prestare idonca sigurtà onde assicurare che l’ in- teresse del pupillo sarebbe stato salvo. Non però tutti i tutori dovevano dare questa sigurtà, ma so+ lamente quelli, sopra de’ quali cadeva un qualche sospetto; prin. insut. de satisd. tut. vel curat.; 1, et seg. ff. rem. pup. salv. fore; l. 1, cod. de tut. et curat. qui sati non deder. ln conse- guenza i tutori testamentar), la di cui fede era già stata riconosciuta dal testatore;; i tutori dati dai magistrati superiori, previa inqglisizione sui loro co- stumì e sulle loro sostanze, non erano tenuti a dare fidejussore; /. 7,$. 5, cod. de curat. fur.; l. 13, 6. ult.{f. de tut. dat. prin. instit. de satis@. Lut.; 4. 17, ff. de test. tut. I tutori legittimi ,, e quelli dati dai magistrati inferiori senza. inquisizione, e generalmente tutti quei tutori testamentarj, legittia mi, o dativi, i quali sì offrivano ad amministrare in preferenza degli altri contutori, erano tenuti a dare un fidejussore;£, 5, 6. 1, ff. de deg. tut. 6.1, instit. de salisd. tut.; l. ult. cod. de mag. cons venien.; I. 17, prin. tf. de test, tut. Che se non 154 LIBRO erp, davano tale fidejussore, tutto ciò che facevano era di niun momento;. 3, 4. 5, cod. de tut. et curat. qui satis non ded., e dovevansi rimovere dalla tu- tela come sospetti; /. 2, cod. eod. In terzo luogo il tutore prima d' ingerirsi nel VP amministazione;«doveva far precedere un esatto inventario di tutto il patrimonio pupillare entro al più breve termine possibile onde una dilazione non necessaria non portasse deterioramento alle sostanze eell’impubhere; 1. 7, prin. ff. de admin. et peric. ut,: 1.24, cod.cod.;\.27,in fin. cod. de episcopor. audient.; nov. 94, in epilogo, L. ult. 6. 1, cod. arbit. tut. Questo inventario doveva essere fatto alla presenza di persone munite di pubblica autorità; ft. 24, cod. de admin. tut.; L ult. 6: 1, cod. arbit. tut, nov. 94, in epilogo. La mancanza dell’ inven- tario rendeva sospetto il tutore, il quale dovevasi rimovere dalla tutela, a meno che una giusta’ causa non lo avesse dispensato dal farlo, come se il pa- dre del pupillo ivesse comandato che non si fa- cesse, perchè non si scoprisse la povertà, 0 la ric- chezza del patrimonio pupillare, onde difendere il figlio dal disprezzo, 0 dall’invidia; 4 ult. 6. 1, cod. arbit. tut. junct.; 2 ultim. cod. de alim. pup. praest.; bia, prin. cod. quando et quibus quarta pars deb. ex ben. decur.; l. 7, prin. ff. de admin. el peric. tut, Se al tutore è dovata qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell’ inventario, sotta pena della perdita delle sue ragioni, e tale dichia razione si farà sulla domanda che il pubblico uffi- le sarà tenuto di fare allo stesso tutore,€ di cuì sarà fatta menzione nel processa verbale. { Concord, now, 72, cap. 4.) MINOR ETA’, TUTELA y\-EMANC. 153 452. Nel mese successivo al compiniento dell’ in- ventario, il tutore, in presenzit del surrogato tuto— re, farà vendere tutti i mobili, eccettuati quelli che il consiglio di famiglia lo avesse autorizzato a con- servare in natura, mediante‘incanto tenuto da un ufficiale pubblico, prevj gli affissi c le pubblica— zioni di cui sì farà menzione nel processo. verbale della vendita. ( Anche secondo il diritto romano il tutore era obbligato. a. vendere i mobili che non potevansi conservare lungamente, e se, differiva di venderli, stavano a suo pericolo; 4. 22, /. 24 4 ult. 6. ult. cod. de adm. tut;. ult. cad. quando decreto opus non est; L. 7, 6. 1, ff. de admin. et peric.; 2. 56, fl. eod.; 2. 3, cod. de peric. tut., ma non trovo prescritto dal medesimo diritto che si doves- sero vendere alla pubblic’ asta.) 453. JI padre e la madre, sino a che hanno il propria legale usufrutto dei beni del. minore, sono dispensati dall'obbligo di vendere i mobili, se pre- scelgono di conservarli per poscia restiwirli in na- tura. Im questo caso, essi faranno eseguire, a loro spe- se, una stima a giusto valore, da un perito che verrà nominato dal surrogato tutore, e prestera giu ramento avanti il giudice di pace. Essì restimiranno il valore della stima di quei mobili che non potes- sero réstiluire in natura. (Secondo le leggi romane il padre soltanto e non la madre godeva l’ usufrutto dei benì de’ suoi figli che avéva sotto la sua podestà, come già si osservò nella nota all’ art. 384. Se, fra tali, beni se ne tro= vavanò dei mobili, poteva, alienarli, con obbligo bensì di censervare ai figli il ricavato" ma non di 154 LIBRO 1, TIT. X. prestare canzione; 4. 6, 6. 2,; 4. ultim. 6. 4, et d, cod. de bon. quae liberis ele.) 454. Al momento in cui s'incomincerà l'esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella dei ge- nitorì, il consiglio di famiglia stabilirà per appros- simazione, e secondo l’ importare de’ beni ammini- strati, la somma cui potrà ascendere Ja spesa annua per il minore, non che quella della amministrazio- ne de suoi beni, ( Se il padie aveva determinata l’annua spesa che si doveva fare per il pupillo, si doveva stare al di lui giudizio, purehè non avesse ecceduto; mentre in tal caso il tutore aveva obbligo di dimandare al pretore la riduzione della somma fissata; 2.12, 6. ultim. 5 l. 3, prin. ff. ubi pub.‘educ» vel mor. deb. Se poi il padre non aveva prescritta alcuna cosa su di ciò, il tutore usandp del prudente ar- bitrio di uomo dabbene, poteva dadse solo fissare la spesa da farsi pel sno pupillo; L. 2, prin. ff. ubi pupill. educ. vel morar. deb.; L 47,81; ff. de admin, et periculo tut.} I. 3, cod. de adm. Lt. 3; i. ultim. cod. de alim:. pupillo praest. Nel caso che non avesse voluto fav uso di questa facoltà po- teva implorare l'ufficio del pretore, il quale i} avuto riguardo principalmente al patrimonio, all’ età, ed alla dignità del pupillo. decretar doveva la som- ma da impiegarsi pel di lui mantenimento; d. 1.2, l. 3, ff. ubi pup. educ. vel morar. d.; L. ult. prin. cod. de alim, pup. praest. Che se la somma dal pretore decretata era eccessiva, doveva il tutore 1n- formarne il pretore onde la riducesse, altrimenti 1 eccessività stava a danno del tutore medesimo: per Ja ragione che il pretore avrebbe moderata la som ma da Iui prefissa se fosse statò istruito bene del MINOR ETA” TUTELA, EMANE. 155 patrimonio pupillare; 4. 2,$. 2, ff. ubi pup.educ. vel. mor. deb. Qualora poi il tntore fosse stato latitante onde non sì fosse potuto decretare la somma pel manteni— mento del pupillo, questi veniva messo in possesso dei beni del tutore, il quale doveva rimoversi dalla tu. tela se continuava ad essere contumace; Gy drzstit. de sus. tut; L. 3, 6. 14, 2 7, 6. pen. ff. de su- spect. tut.) Lo stesso atto specificherà se ìl tutore sia auto— rizzuto a farsi coadiuvare, nella sua agenzia, da uno a più amministratori particolari, stiperdiati ed amministranti sotto la sua risponsabilità. ( Concord. 6. ult. instit. de curat.; 1. 13, ff. de tutelis; L 24, ff. de admin. et peric. tut.; l. 11, cod. de procurat. 455. Il consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l'obbligo nel tutore d’im- piegare gli avanzi deì redditi, dedotte le spese. Questo impîego dovrà essere fatto nello spazio di sei mesi, passati è quali, senza che siasi effettuato, il tutore sarà tenuto a pagare gl’interessi. ( Doveva îl tutore, a norma delle leggi romane, impiegare il danaro del pupillo nell’acquisto di beni stabili idonei, e se non lì poteva ritrovare, doveva durlo ad usura, altrimenti se differiva più di sei mesi dal tempo dell’assunta tutela, egli ed i suoi eredi erano tenuti a pagare al pupillo le usure del danaro ozioso; Z. 3, 6. 2; 2. 5, 27,6. 3, 4. 15, 2. 58, fl. de administ.et peric, tut.; l. 24, cod. cod. Che se il tutore non ritrovava occasione da impie- gare il danaro del pupillo(la qual cosa si preso- meva qualora peraltro egli non avesse ad un tempo impiegato il proprio} uom era tenuto alle usure è ta Du nia F _ 186 LIBRO 1, TIT. X. 4 12,6. ult.; LL 13, 6. 1, ff. de admin. et peri tut.; 3, cod, de usur. pupill. I sei mesi di tempo onde investire il danaro del pupillo, sì accordavano al tutore, per una sol volta al principio della tutela,, ma in seguito, non aveva che due mesi di tempo per cadaun anno; 2.7, 6.11, ff. de admin. et peric. tut. Giustiniano perà mitigò il rigore di tutte queste leggi onde i tutori per non pagare le usure del danaro ozioso, non l’impiegassero men cautamente, e restasse così pregiudicato|’ interesse dei pupilli; nov. 72, cap. 6, € 5088.) 156. Se il tutore non ha fatto determinare dal consiglio di famiglia la somma da cui dovrà inco> minciare} obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scor- so il termine espresso nel precedente articolo, a pa- gare gl’ interessi di qualunque somma non impiega- ta, comunque piccola essa sia. V. lanota dell’artic. 454., 6.1.0 del precedente.) 57. Il tutore, quand’ anche sia il padre 0 la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè alienare od ipotecare i suoi beni im- mobili, senza| autorizzazione di un consiglio di famiglia. ( Antigamente i tutori potevano di loro propria autorità alienare i beni dei loro pupilli came si rile- va dalla‘Z., 47, prin. et 6. 1, fl. de min. 95 ann., e dalla l 22, cod. de admin. iut. Poscia con un senato consultofu moderata tale facoltà, e fu: loro proibito di poter alienare senza il decreto del ma- gistrato i predii rustici,€ suburbani unitamente ai loro accessorj.i Gli urbani, non che l'oro, I ar- gento, le gemme, le vesti, ed altri mobili preziosi Ron solo si potevano, ma eziandio sì dovevano ven= MINOR ETA’, TUTELA, EMANC. 157 dere daì tutori; 7. 22, cod. de adm. tut. Ondiè che nelle leggi del cod. de praed.. et aliis‘reb. minor., non s'incontrano esempj di decreti inter posti se non per l’ alienazione di predii rustici e sub- urbani, come si vede nelle Ui:3:05-d'9s n Lc, 15, 16, cod. de praed. et aliis reb. minor. Costantino finalmente proibì che, senza il de- creto del magistrato, sì vendesse alcun’ immobile spettante ad un pupillo, e fra i mobili, quelli che sl potevano conservare senza che il tempo li facesse perire, come l'oro, l'argento, le vesti, le gemme, ed altre cose preziose; /. 22, cod. de adminisi tut. xl questa proibizione cadevano i beni enfì- dd 8. has ff. de adm. et peric.. iut,; 2. 13, cod. de praed. et aliis reb. min. sine de- eret., le saline; le miniere dei metalli le cave di creta; di arena e simili; d..4. 3, 6.#1. 3 4.4, &. 5, prin. et 1, ff. de admin. et peric. iul. Si comprendevano parimenti l usufrutto e le altre sei vitù sì personali che reali; ded.;3, Be Dei fil s£AA- gli annui. redditi o cevsi; arg. 2. 4, cod. de praed et aliis reb. minor.; l. 22, circa med. in verbis, ita enim annui reditus, cod. de admin. tut. LE generalmenie non si poteva sciogliere alcuna obbliga— zione favorevole al pupillo senza il decreto del mia- gistrato; quindi il debitore che pagava al tmniore, pagava beusì rettamente, Z. 14, 8. 1, et seg.;l.15, 2.45, 6. 1, 2. 96, 4. 100, ff. de solut. et liberat., ma non cera sicuro talmente che il pupillo non potesse promovere il benefizio della restitnzione in intero: ond’è che per pagare con tutta sicurezza doveva ot tenere il decreto del magistrato, a meno che nan avesse pagato le usure, o i redditi di un biennio non eccedenti la somma di cento solidi; 6. ulzizz #58 LIBRO I, TIT. x. instit. quib. alien. non licet; l. 35, LL 27, cod. dé admin. tut. Sotto nome poi di alienazione si comprende— vano non solo tuti quegli atti mediante i quali si trasferiva il dominio, secondo la definizione che ne dà Giustiniano nella Z. 1, cod. de fund. dot. y ma quelli ancora coi quali si diminuiva al pupillo un diritto in re, o reale che vogliam dirlo, o sì ripu- diava un diritto acquistato. Di quì è che era proi- bito, oltre alla vendita, cd alla permuta come sì vede in molti luoghi nei digesti e nel codice al tit. de rebus eorum qui sub ut. etc., la pazienza del- l’ usucapione, la quale non poteva correre a pregim. dizio degl’ impuberi;£. 3, cod. de praes. 3o, vel 4o, ann.; l 28, fî. de verb. signif.; la dazione în solutum la quale è simike alla vendita o alla permuta; 4. 15, cad. de praed. et aliis reb. min. qunct.; L. ult. ff. quib. ex caus. in poss. eat; la prestazione di un legato nel caso che il testato re, il quale avesse instituito erede il pupillo, lo avesse gravato di un legato di cosa propria del pu- pillo medesimo; 2. 5,$. 4, ff. de reb. eorum qui sub tut., la donazione la quale altro non è che una perdita; 2. 12, 6.2, ff. de admin. et peric, tut.; 2. ultim.(f. de curat. furios.; LL 16. cod. de adm. tut.; I.(6. 6. ult. ff. cod.‘mulo l 7, ff. de do- mat.; L: 28, fi. de pactis; la risoluzione 0 sciogli— mento di una donazione fatta al pupillo; 4. 7, cod. de praed. et aliîs reb. min.; il ripudio di un le- gato; Z. 5, 6-8, de rebus eorum qui sub tut. Era proibito eziandio di dare in pegno, 0 1po- tecare i benî dei pupilli senza il decreto del magi Strato; Z. 1, 6.2; È 6.1, 4 pen. ff. de reb. corum qui sub tut. Tutti gli atti che sì facevano contro le pre- MINOR ETA', TUTELA, EMANC. 159 messe proibizioni erano per lo più nulli 7ps9 Jura come si vede nelle ZU 2, 10, 11) 15 et-16,; cod. de praed. et aliis reb. minor.,«d al pupillo com- petevano varie azioni per riparare al suo interesse, come cx. gr. gli competeva l’azione della tutela, actio tutela, contro al tutore per farlo condan- nare ai damni ed interessi; Z. 5,$. pen. ff. de reb. eor. qui sub tut.; l. 6, L 7. cod. arbit. iut.: ri- maneva obbligato il debitore verso- il pupillo non ostante Ja liberazione fattagli dal tutore; /. 46,$. ult. ft. de admin. et peric. tut.: poteva il pupilio, e lo potevano del pari i suoi eredi rivendicare i benî contro qualunque possessore, cui dal tutore fossero stati consegnati; L 5, 6 pen. ff. de reb. corum qui sub tul.; Pig OSE Tail agg) LA LÀ cod. de praed., et aliis reb.in.; la. 1.3, cod. si quis ignor. rem. min., insieme coi frutti tutt se il possessore era di mala fede; d. 2. 2, cod. sé quis ignorans, e se era in buona fede solamente gli esistenti, ed i raccolti dopo la contestazione della lite, ma non î consumati ancorchè con essi fosse divenuto più ricco a differenza di ciò che sì disse nella nota dell’artie. 138, in proposito della pet zione dell'eredità; Z. 22, cod. de rei vind.; 1.48, ff. de adquir. rer. domin.; l. 4, 6.2, fî. finium regund. Li proibizione peraltro di alienare i bem in mobili, o mobili preziosi de) pupilli andava soggetta a varie eccezioni, come se il padre del pupillo, o quegli che aveva instituito eredi il pupillo medesimo avesse ordinato nel suo testamento, o in un codi- cillo 1’ alienazione di una qualche cosa, la quale d’altronde non sarebbe stata permessa senza il de- creto del magistrato; i. pen. coil. uando decreto opus nonest; l. 1, 6-2, ff. de reb. eor. qui'sub tut. Se gli esattori delle îasse prediali vendevano il fou= I6o LIBRO Ta, TIT do pupillare. onde, essere. delle niedesime, I. ult. cod. si propt. pens. pub. vend., l. 5, cod. de fide er jure. hastae fisc. Se il pignoratario ven- deva il pegno che gli era stato dato dal padre del pupillo, o da chiunque altro avesse istituiro erede il pupillo; 4. 1, 6. 2, ie fin. SL. de reb. cor. qui sub iut. zl. 2, cod. de praed. et aliis reb. min. Se per volontà del testatore.il pupillo restituiva l'eredità, 0 parte di essa, o una cosa singolare ad una qualche persona sostimita; 4. 5, 8. 4» ff. de reb. cor. qui sub tut., ovvero anche se cousegnava una cosa proibita ad alienersi senza decreto» a_co- lui, cmi era stata promessa o venduta dal di lui padre, o dal suo autore, voglio dire da colui che lo aveva instituito erede;/ 5, 6. 6. et 7 ff. cod. Così se il pupillo avesse comperato un fondo col patto che chiamavasi addictio in diem, cioè di darlo a chi entro un certo tempo avesse offerta mi- glior condizione al venditore, ovvero anche col patto di rivenderlo, poteva senza decreto del magi- strato consegnarlo al venditore qualora avesse voluto ricuperarlo, o a chi avesse offerta miglior condizione entro al tempo prefisso; /. 1, cod. quando decrito opus non est. Similmente sussisteva|. alienazione se invece del decreto del magistrato vi fosse siato il permesso del principe; 1. 2, cod. eod., oppure se i) pupillo divenuto maggiore l’ avesse conferinata espressamente o Lacitanfente; L 1,.. 2, cod. si ma- jor factus alien. fact.; 1. 6, cod. arbit. tut. Per ciò che riguarda aî prestiti dì danaro o di altro, poteva il tutore di sua propria autorità ,. e senza i decreto di magistrato prendere a mutuo qualunque cosà a nome del pupillo; 2. 3, cod. quan do ex facto tut. vel curat. In quanto poi ai padri che amministravano i MINOR ETA’, TUTELA, EMANC. 16r beni de’ loro figli, si veda ciò che sì disse di sopra nelle due note degl’ artie, 385, e 453.) Questa autorizzazione non dovrà essere accordata che per causa di assoluta necessità, o di evidente vantaggio. ( Secondo le leggi romane il magistrato non po- teva concedere» l'alienazione degl’ immobili, o dei mobili preziosi spettanti ai pupilli sè non in casa di assoluta necessità, come quella di pagare un cre- Citore pressante; per conseguenza in caso di uulità qualunque, ed.in ogni altro caso non poteva: per mettere tale alienazione; /. 1, 6..2,:2.5 6. 14,£ pen. prin. fî. de reb. eor. qui‘sub tut.; L 19, l. ultim. cod. de praed. et aliis reb. minor.) Nel primo caso, il consiglio di famiglia non ac- covderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario;presentato dal tutore, sarà statà comprovata l'insufficienza dei danari, degli effetti mabiliari, e delle rendite del minore. ( Concord. 2. 1, 6. 2, in: verd. quod si; LL 5, 6. 9, Z. 16, in verb. ex. caeieris facultatibus cod. de praed. et aliis reb. corum, se non che per co- noscere la necessità di alienare. non doveva stare il magistrato al conto che il tutore presentava, ma doveva ricercare ì pareuti più«prossimi del pupillo onde informassero sullo stato del di lui patrimonio, e se non potevansi ritrovare parenti, doveva farsi consegnare dal tutore lo stato attivo e passivo del pupillo e commettere ad un avvocato l esame della cosa 3-d.. l 5,$. 11, ff. de reb. eorum qui sub tut: Il consiglio di famiglia, in qualungue caso, in- dicherà gli stabili ele dovranno preferibilmente es- sere venduti, e tutte le condizioni che riputorà van taggiose, »62 LIBRO I, TIT. X. ( Concord. 2. 1, 6-2, 25, 6.10, ff. de reb, cor, qui sub tut, vel cura etc.) 458. Le deliberazioni del consiglio di famiglia re lative a quèst’ oggetto, non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l’ omologazione avanti il tribunale civile di prima istanza, il quale deciderà nella camera del consi- glio, sentito il Regio Procuratore. V. le note del precedente articolo.) 459. La vendita si farà in presenza del surrogato tutore, all’ asta pubblica, i di cui atti saranno ri- cevuti da un membro del tribunale civile, o da un motaro a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affi gersi ai luoghi soliti del cantone, in tre domeniche consecutive, Ciascuuo di questi avvisi sarà approvato e sot- toscritto dal podestà dei comuni in cui sarà stato affisso. ( Concord. 2. 7, 6. 8, ff. de minor-25. ann.) (60. Le formalità richieste dagli articoli 457 e 58 per l'alienazione dei beni del minore, non si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordi- nato l'incanto in conseguenza d’ una provocazione di un comproprietario indiviso. ( Concord. /. pen. cod. de praed. et aliis reb. minor.; l 1, 6. 2, in fin. ff. de reb. eor. qui sub tut., l 7, prin.;l. 8, in fin., ff. eod,) Solamente, ed in questo caso, l’ incanto dovrà farsi nella forma prescritta dall'articolo precedente; gli estranei vi saranno necessariamente ammessì. ( Chiunque si ammetteva alla subasta come si rac- coglie dalla, 2: 7,6. 8, ff. de min. 25 ann., ma i patenti avevano il diritto di retratto, cioè di essere eglino preferiti alle istesse condizioni del delibera tavio; /. 16, ff. de reb, auct. jud. poss.j l. 60, ff. de pactis.) MINOR ETA’, TUTELA, EMANC. 163 {6r. Il tutore non potrà accettate nè ripudiar un’ eredità devoluta al minore, se non previa l’au- torizzazione del consiglio di famiglia. L'accettazione non avrà luogo che col beneficio dell’ inventario. ( Secondo le leggi romane bastava la sola auto= rità del tutore per accettare o ripudiare un’ eredità, cui fosse chiamato il‘suo pupillo; 6! 1, instit. de «uct. tut; I. 9, 6. 3 cl.segq.; li 115 ff cod.;-Z. 8; /. 9 ff. de adquir. vel ommitt. haeredit.; 1. 18, 6. 2, cod. de jur. delib.; l 5, cod. de repuld. vel abstin. haered.; l. 7, cod. qui admitti ad bon. poss. Nè si esigeva che| accettazione fosse stata col benefizio dell’ inventario; d.$. 1, instit. de auct. tut.; l. 9, 6.3, 2. 11, ff. cod., perchè il pupillo poteva, drestdi maggiore, essere restituito in intero; tit. cod. si minor ab haered. se abstin.; 27 6.9; 2. 11, 6-5, ff. de min. 25 an. sebbene le cose non fossero rimaste nello stato in cui. si trovavano al tempo dell’ adizione; 2. 23, 2. 31, ff. de min. 25 ann.; È. 90, ff. de solut. et lib.; l. 6, 6. 1, ff. de reb. auct. Jud. poss.) 463. Nel caso in cui l’ eredità ripudliata in nome del minore, non fosse stata accettata da altri, sa- ranno riammessi ad accettarla, tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del con- siglio di famiglia, quanto il minore divenuto mag- giore, nello stato però in cui la stessa’ eredità si troverà al tempo dell’ accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era giacente. ( Si distingueva, secondo il diritto romano, la rinunzia fatta da un pupillo legalmente autorizzato all’ eredità di un ascendente, il quale alla sua mor- te avesse sotto la sua podestà il pupillo medesimo, dalla rinunzia fatta all'eredità di un estraneo. Nel 164 LIBRO I, TIT. X. primo caso si concedeva al. discendente la restitu- zione in intero contro la fatta rinunzia, e sì re* scindevaro le alienazioni de’ beni ereditarj le quali sì fossero per avventura fatte durante la di lui mi+ mor età da colui; che per sostituzione o ab intesta- to aveva adita la rinunziata erediu; 2. ult. in fin, cod. de rep. vel abstin. haered. Nel secondo caso, cioè quando trattavasi dell’e- redità di un estraneo, se i beni ereditarj erano siati distratti, si negava al pupillo il benefizio, delia re- stituzione in intero contro la rinunzia, perchè ripu- tavasi iniqua cosa che egli dovesse godere quei van- taggi, che l'erede colla sua fatica aveva procurati. Se poi non erano stati distratti, allora veniva ascol- rato; Z. 24, 6. 2, ff. de minor. 95 ann. Chiunque per ragion dell’ et sua fosse stato restituito in intero contro l' adizione di un’ credi- tà, poteva per la medesima ragione dell’ età essene ammesso di bel nuovo‘ad adirla se la rinunzia gli era stata dannosa, ad eccezione però del figlio di famiglia minorenne, il quale coll’ autorità del padre avesse’ adita 0 rinunziata un’ eredità, e po- scia fosse stato restituito in intero, mentre non ave- va più alcun rimedio control’ ottenuta restituzio= ne, e. ciò in pena della sua sconsigliatezza nell’ ave re disprezzato quello che. aveva fatto col consiglio paterno, che le leggi presumono ottimo; Z. 7.:8- 9 f. de minor. 25 ann.; l. ultim., 6. ult, cod. de bon. quae lib. Pi gi 463. La donazione fatta al minore non potra ac- cettarsi dal tutore‘che coll’ autorizzazione del consi- glio di famiglia. Essa produrrà, riguardo al minore, lo stessa effetto che produce riguardo al maggiore. ( Poteva il pupillo accettar donazioni senza ù MINOR ETA”, TUTELA /EMANO. 165 consenso del suo tutore, o di alcun altro, perchè da sè solo poteva migliorare e non deteriorare la sua condizione; /. 9, ff. de auct. tut; 0 11, fl; de adquir. rer. domin.; l- 1, cod. de‘auct. praest.;[. 26, cod. de donat. Conseguentemente se st trattava di nna donazione la quale importasse quelche obbli- gazione dal canto del pupillo, la qual donazione chiamavasi dai giureconsulii donatio ob causam; Lr, 6.1; 2 2, 6. ultim., ff. de donat., allora si risolveva in un patto claudicante, cioè a dire che non era obbligatorio se non dalla parte. del. dona— tore, e non dalla parte del pupillo donatario il quale, per non adempire la promessa, poteva a suo; piacimento recedere. dalla medesima, come già sl osservò di sopra alla nota dell’ art. 450, 6. 1. Se poi| accettazione era stata autorizzata dal tutore, o anche dal magistrato nel caso che- fosse stato necessario, competeva tuttavolta al pupillo il benefizio della restituzione iu intero quante volte avesse provato di essere stato în qualche parte leso; 2.1, 6.1, ff. de min. 25 ann,; lo, cod. de fide;. min.; l. 11, cod. de praed. et aliis reb. min., L. 7, 6. 8, fl de min. 25 ann.; tot. tit.. cod. si tut; vel‘ curat. interven.; l..7 6. 3, ff. de minor. 2° ann.; l. 5 prin. cod. de integr. restii. minor.) 464. Nessun: tutore, senza 1’ autorizzazione del consiglio di famiglia, potrà intentare in giudizio un’ azione relativa ai diritti del minore. sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa ai me- desimì diritti. ( Contrar. 33 Fo, 830, if; L16102.(28, 000d. de admin. tut.; LL 55, ff. deveviction.; 8..1,,6. 2 in fin., ff, de reb, cor, qui sub tut,; 1.2, cod. de praed: et aliis reb. minor.; lL. 3,$. 2 et 3; È, 5, 64,6 07, ff. de reb. cor. qui sub tut,) PEA Seettizi: iii La 166 LIBRO I, TIT. X. 465. La stessa autorizzazione sarà necessaria al îutore per provocare ad una divisione; potrà però, senza.tale autorizzazione, rispondere ad una doman- da di divisione diretta contro il minore. ( Concord, 4. 1. 6.2 in fin., L 7 prin. ff. de reb. cor. qui sub tut.; l 17, cod. de praed. et aliis reb. minor.; l. 20, ff. de auct. et cons. tut.) 466. Affinchè ia divisione produca riguardo«hl minore gli stessi effetti che prodwrrcbbe riguardo ai maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale, e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo ove si sarà aperta la suc- cessione, I periti, dopo aver prestato il giuramento avan- ti il presidente del iibunale o avanti il giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commissione, procederanno alla divisione deî beni ereditarj ed alla formazione: delle porzioni che verranno estratte a sorte, in presenza o di un mem- bro del tribunale, o di un notaro dal tribunale deputato, il quale ne farà la consegna. Qualunque alîra divisione sarà considerata come provvisionale. ( Poteva il pupillo domandare la restituzione in intero contro una divisione fatta anche con decreto di magistrato, perchè un tal decreto non impediva il benefizio della restituzione;£. 4, cod. commun. divid.; l;1, cod. si advers. transact.; l. 2, cod. de fidejuss. minor.; l. 11, cod. de praed, et altis re- bus minor.) 467. Il tutore non potrà transigere in mome del minore, se prima non sia stato antorizzato dal cons siglio di famiglia, 6 dal parere di tre giureconsulti rprea dal Regio Procuratore presso 4) uibunale civile, È MINOR ETA, TUTELA, EMANC. 167 La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, dopo ave- re sentito il Regio Procuratore. ( Siccome il tutore non solo poteva, ma anzi doveva alienare i beni mobili del pupillo, come si disse nella nota all'art. 452, così non vw ha alcun dubbio che su di essi non potesse transigere, avve- gnachè la transazione fosse una specie di alienazio— ne; Z. 54, 6. ult., l 56, 6. 4, fl. de furtis; LL 96, 6 1 ff. de solut. et lib.; L. 38, cod. transaction.; alle quali leggi non osta la 2. 46, 6. ult. ff. de ad- min. et peric. tut., nè la 2. 28, 6. 1, ff. de pactis, nè tampoco la ,/. 22, cod. eod., atteso che esse suppongono che il diritto del pupillo sia chiaro e certo, e non dubbio come è necessario che sia on- de sì possa transigere, Z. 1, ff. 2 12, cod, de tran- sact,, Se poi trattavasi di beni immobili, o anche di mobili tali, per la di cui alienazione si richiedesse il decreto del magistrato, come si disse nella nota del$, 1, dell'art, 457, allora non sì poteva transi- gere senza il decreto del magistrato, qualora peraltro si fosse trattato«i spogliare il pupillo di alcuno de’ suddetti beni per darlo al suo avversario: 4. 4; cod. de praed, et aliis rebus minor. sine decret, non alien,) 468. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue do- glianze al consiglio di famiglia, e, quando sia autorizzato da questo, potrà provocare la reclusione del minore, in conformità del prescritto a queste proposito nel titolo della patria Podestà, 815 bravd tt SU +68 LIBRO 1, TIT. X Sezione IX Del Rendimento de’ Conti della Tutela. 469. Qualunque tutore, finita la tutela ,, è tenuto a ren ler conto della sua, amministrazione. ( Concord. 6. ultim. instit. de Atilian. tut,; L 15 6.3, ff. de tut.‘et rat. distrah.; L 1, cod. ubi de ratio. tam pub. quam priv.; nov. 724 cap. ult.) 470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al surrogato tutore gli stati dei covti di sua amministrazione, all’ epoche che. il consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si, possa costringere a dare più d’ uno stato per anno. Questi prospetti de’ conti saranno estesi e rimessi senza speso, su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio. ( Contrar. Z. 4, L. 16, ff. de tut. et rat. distrah. 6. ult. instit. de Atil. tut.; L 9, 64 et Sy il de iut. et rat. distrah. Fra ciò non ostante tenuto@ render conto il tutore dell’ amministrazione durarite la tutela, se così aveva convenuto, perchè poteva rinunciare al diritto in suo vantaggio introdotto; arg. l. pen. tod. de pact.; L. 70, ff. de solutionib. 1. 137,$ 2 circa fin. ff. de verb. obligat.) 471. Il conto definitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggior età. 0 avrà; ottenuta l' emaneipazione, Il tutore(ne anticiperà le spese. ( Finita la tutela, dovevanisi rendere 1 conti dal tutore conforme‘dispongono le leggi citate all’ art, 469. La tutela poi finiva colla morte sia del tutere MINOR ETA”, TUTELA, EMANC. 169 sf del pupillo, 6 3, instil. quib. mod. tut. fin.> lla diminuzione di capo massima,€ media rap- orto al tutore, e in quanto al pupillo anche minima, 6 1; 6 4, instit. eod.; I. 14, prin. et:$ 1,,2, ff. de tulelis. Finiva eziandio colla pubertà del pu- pillo, nel qual caso esso riceveva un curatore come si dirà fra poco al titolo della maggior età; L. 4, prin.{f. de tut. et rat. distrah.; 1. 1, cod. quando tut. vel curat. esse desin. Col giungere il giorno, o verificarsi la condizione sotto di cui fosse stato dato in un testamento il tutore, 6 2 et 5, instit. quib. mod. tut. fin.; l. 14, 6 3, 5, ff. de tutelis; è î, cod. in quib. cas. tut. haben.; LL 9,$ 2 et 3, ff. de tut. et rat. distrah. Finalmente quando il tutore sì scusava, o veniva rimosso,$ wle. instit. quib. mod. tut. fin.; l. 14, 64, fl. de iutelis.) Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese bastantemente giustificate, il cui oggetto sì riconosca vantaggioso. ( Concord. 2. 1, prin. ff. de contr. tut. aet.; d. 2, 2. 3. ff. ubi pupill. educ. deb.; L. 1, 6.24 et segg.{f. de tut. et rat. distrah.; L. È, 446, cod de admin. wut.; l. ultim., cod. de alim. pupill. praestund.) 472. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tatore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non è stata preveduta da un circostanziato rendimento de’ conti; e dalla consegna dei docu- menti giustificativi: il tutto comprovato da una ricevuta dell’ incaricato all'esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione. ( Concord. Z. tutores; ff. de auct. tut. arg.; 1.7, cod. qui pet. tut,) 473. Se il conto, dà luogo a contestazioni, sa- ranno premosse e giudicate come le altre in materia civile. DAT

LL 5, cod. quih. non objicit.; 4:19, cod. de presc. 30, vel 40 annor.) MINOR ETA”, TUTELA, EMANC. C- A POSI Dell Emancipazione, 476. Il minore è ipso jure emancipato col ma- trimonmo. ( Contrar. 6. 3, instit. de pat. pot. prin. instit. quib. mod. jus. pat. pot. solvit.; I, 5, ff. de his qui sunt sut vel alien. jur.; i. 2 ft. de minor. 25, ann.; l. 12, cod. de adm. tut.; Lebiognt te 02 DA UGO ff. solut. matrim.; novell. 97, cap. 6,$. 1.) i 477. Ùl minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, o in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compito l’ età d'anni quindici. ( Siccome i padri soltanto e gli altri ascendenti paterni, e non le madri, e i loro ascendenti ave— vano il diritto di patria podestà sui propri figli e discendenti, come sì osservò nella nota all articolo 372, così î primi soltanto potevano emancipare i loro figli e discendenti, siccome P emancipazione era uno de modi co’ quali si scioglieva la patria podestà 6. 6, instit. quib. mod. jus pat. pot. solviiur; L. 3. prin. cod. de dolo malo. Potevansi anche gl infanti; ma se erano in età da poter spiegare la propria volontà; si richiedeva il loro consenso; Z. 5, cod de emancip. lib; nov. 89, cap. 11.) È Questa emancipazione si&fetwierà mediante la sola dichiarazione del padre 0 della madre, rice; vata dal giuiice. di pace assistito dal di lui cane celliere. 5 AAA 14 LIBRO I, TIT. IX. ( Secondo il diritto romano 1 emancipazione A divideva in vecchia, anastasiana,€ giustinianea. La vecchia era un'azione della legge colia quale i figli maschi di primo grado escivano dalla Patria podestà mediante una vendita immaginaria per tre volte replicata; e le figlie ed i nepoti mediante un solo atto di vendita; 6. 0, instit. quid. rod. jus pat. pot. solv.Caj. instit. ib. 1, tiè. 8,6. 3, L'una» stasiana, che trasse il suo nome dal suo inventore Anastasio, si faceva meiliante rescritto del Principe insinuato negli atti, ed otteneva lo stesso. effetti della vecchia; 2. 5, cod. de emancip. tiber. L’ ultima che fu introdotta da Giustiniano,« si chiamò per questo giustinianea,- si. faceva me= diante l’autoriià di apalkagro magistrato perchè era un atto di volontaria giurisdizione, 6.6, insiùt. quiò, mod. jus pat. pot. sot.; l. ultim. cod. de emancip. liberor.; l. 36, ff. de adapi. et emancip.) 478. Il minore rimasto senza padre e madre, pos trà essere pure emancipato, se il consiglio di fami- glia lo giudica capace, ma soltanto dopo che avrà compiti gli anni diciotto. In questo caso, l'emancipazione risulterà dall'atto di deliberazione che l'avrà autorizzato, e dalla di- chiarazione che il giudice di pace, nella qualità di residente del consiglio di famiglia. avrà fatto nel- pera stesso qualmente il minore è emancipalo. (Quei minori, i quali rimasti senza padye, tro- vavansi sotto l’altrui curatela, qualora avessero com piuta l'età dî anni venti se crano maschi, e di anni dieciotta se erano femmine, ed avessero‘fatto constare al principe la loro probità d'animo, e ca- pacità di amministrare le proprie sostanze, potevano cen nn permesso del principe ipa in parte dalla €uratela cui erano soggetti; /. 1, d. 2, cod. de his QUE Vv eniam getat. imper.) È MINOR ETA’, TUTELA; EMANC. 179 intorc non avrà fatta aleuna azione del minore di cui sl è parlato nel. peccedente articolo, e che uno o pu *."o-... parenti od attini di que minore, nel grado di cugino germano 0 in gradi più prossimi; lo stime» ranno capace di essere emancipato, essi potranno domandare al giudice di pace la‘convocazione del consiglia di famiglia per deliberare su tale oggetto. Il giudice di pace dovrà assecondare questa do- o 479: Allovquanilo il istanza per| emancip piavda, (La;di ipda si faceva dai minori al principe;€ j magistrati informavano sulla loro moralità, e ca- pacità; L. a, cad. de his qui ven. aetat. imp.). 480. 11 conto. della tutela sarà reso al minare emancipato, assistito da un curatore che verrà no- pinato dal consiglio di famiglia, ( Cancord.£. 7, cod. qui pet. iut. vel curat., se non che il curatore veniva nominata dal magi strato.) 481. Il minare. emancipato. potrà affittare i suoi beni per nn tempa non maggiore di anni nove, ri- scuotere le sue entrate, rilasciarne la liberazione,€ fare tutti quegli atti i quali aon sono che di sem- plice amministrazione, senza che passa essere resti— tuita in intiero contro questi atti in tutti quei casi ne' quali neppure il maggiore lo patrebbe essere. (Concord. 2. 1, 2. a, 4. 3, cod. de his qui ven. aetat. impetr.) 482. Non potrà istituire un'azione sopra beni sta- bili, nè difendersi contro di essa, nè ricevere cè pitali, nè vilasciarne la liberazione, senza| assi> stenza del suo curatore, il quale, in quest’ ultimo caso, invigilerà per l’impiego del capitale ricevuto. ( Contrar. Z. 11, cod. qui dare tutores vel cu- ratores poss.,€ la ragione si è perche al minore 176 LIBRO I, TIT. X. che aveva impetrata la venia dal principe era per- Messo di fare qualunque atto, salvo che non poteva Dè alienare, nè ipotecare i suoi beni immobili; /. 3 cod. de his qui ventum aelat, impet. Dunque po- teva eziandio promovere azioni sopra beni stabili, e difendersi contro di esse, e ricevere capitali, ri- lasciandone’ la liberazione, tanto più che tali atti erano permessi al tutore indipendentemente dal de- creto del magistrato, come si osservò agli articoli 457, è 464.) 483. Il muinore emancipato non potrà prendere a Mutuo, sotto verun pretesto; senza la deliberazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunal civile, e dopo‘essersi sentito il Regio Procuratore, (Siccome non era vietato al minore se non di alienare, o ipotecare beni immobili, come si disse nella nota dell’articolo precedente, così poteva pren- dere danaro a mutuo, specialmente perchè si per- metteva ciò anche al tutore indipendentemente dal decreto del magistrato, come alla nota dell’artic. 457,600.) 484. Non pot parimente. vendere, nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, nè fure alcun atto, senza osservare le forme prescritte al minore non emancipato, a riserva di quelli. di pura am- ministrazione. (Concord. 4. 3, cod. de his qui ven. aetat. im- Pet.) Ò Le obbligazioni ch’ egli avesse contratte in via di compra od altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti. 1 tribunali, su quest’og- Setto, prenderanno in considerazione la sostanza del minore, la buona 6 mala fede delle persone‘che avranno seco lui contrattato yP utilità o l’ inutilità delle spese. MINOR ETA’, TUTELA, EMANC. 177 (Contrar. Z. 1, cod. de his qui ven. aetat. ima pet.) (85. Ogni minore emancipato le cui obbligazion î saranno state ridotte in forza del precedente artico- lo, potrà privarsi del beneficio dell’ emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela. 486. Oal giorno della rivocata emancipazione, il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla magglor era compita. 489. Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pei fatti relativi al traffico stesso. (Concord. 2. 1, cod. qui et advers. quos. junct.4 2. 1, cod. de his qui ven. aetat. impet.) 178 T..Et.0 LD LL DELLA MAGGIOR ETA, DELLA INTERDIZIONE, E DEL COSULENTE GIUDIZIARIO. aa aaa) CA PO: PR.LMOQ, Della maggior età, - 488. La maggior età è stabilita agli anni ventuno compiti: questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, ritenuta la vestriziane stabilita nel titolo del Matrimonio, (Le leggi romane avevano stabilita la maggior età in ambi i sessi agli anni venticinque compiti; 1. ultim. cod. de his qui veniam aetatis impet.; 1.3, 6.x,et 3, ff. de minor. 25 ann.; L. So, in fin. ff. de legat. 3;£. ult. ff. de cond. et demonst.) GASRO-II, Della Interdizione, 489. Il maggiore il quale ritrovasî in uno stato abituale d’ imbecilliàù, di demenza o di furore, debb'essere interdetto, quand’ anche un tule stato presentasse dei lycidi igtervalli, MAGGIOR ETA, ÎNTERDIZIONE, EC, ( Concord. 6: 3, el 4, instt. de curat.; L. i, 9 tf. 2. 1. 1. 6, tod. de éurat: Fuitos.; li 3; 6. 13 ff. de tutelîis. Secondo le leggi tomane si dava von cutatore gaianidio ai sordlì è muti, e n titti colgro che afu fetti di una perpettta inalattia, non potevano ani= ministrate i propri affafi;$. 4, tnsut. de curat.; è. è, fl. cod.; È. 1%, prin. fi. dè tut. ét curat. dat, Si dava parimenti ai prodighi; i quali venivano as- simigliati ai furiosi; Îj ni pagg ff. de cut. tt cua rat. dat.: È. 1, ff.-dé tarati farios., È 1} cod, 80d. Ariché i niinori, cioè coloro che érano giunti alla pubertà; ma clic non avevano compiuta| età d'anni venticinque, etano regolati da un cul'atore; quante volte però lo avessero eglino stessi doman dato; pria. inst. et$. 2, dé curatoribus: L 1, 6. tiliim. fî“de minor. 35 ann.; I. 13; 4. ult.(E. de tit. st cirat: dat.; È. 33, 6: 14 ff: de admin. et peric. tut: Per ben comprendere ciò è da sapetsi ché ati ticamerite 1 pupilli cominciavano da se soli ad am iministrate le proprie sostanze allorchè erano giunti alla pubertà, poichè a tal tempo terminata la tua tela, come sì disse riella nota dell'articolo 4713 d'altronde non potevano costririgersi a soggiaceté ad un curatore fuorchè qtiando volevano stare it giudizio, 0 il tutore voleva loro rendere torito della finita tutela, o vn debitore voleva loro pagatt tia debito î o, instit. de curat.; Li, col. qui pet, tun tAl 1, 4. I ff. de niin. 25 drnis. La ragione di ciò era che sembrava ai romani ignominioso Vas4 soggettare un tiomo di sana metite alla curatela, locchè non si praticava che verso dei futiosi, e dei prodighi, che a quelli véwivario assomigliati, e versa 180 LIBRO I, TIT. XI. di chiunque altro non avesse avuto sano gimidizio; dl. 2, ff. si a parente quis manumiss.; l. 1, ff. de curat. furios.$. 4, instit. de curat. Marc’ Aurelio peraltro sebbene non costringesse î minori a ricevere un curatore, volle però che essi non fossero liberati dalla tutela, se prima non ave- vano domandato un curatore; Z. 33, 6. 1, ff. de admin. et peric. tut. Da quel tempo in poi rimase sempre salvo ìl principio in diritto, che ai minori non si dava il curatore se non lo chiedevano; 6. 2, instit. de curat.; l. 13,$. 2, ff. de tut. et curat. dat.; l. 5,$. 5, ff. de admin. et perio tut.; I. 2, 6. pen. et ult. ff. qui pet. tut. et curat.; l, 43, 6. 3. ff. de procurat.;&. 6, cod. qui pet. tut. Nè a ciò ripugna il responso di Ulpiano nella 2. 1, 6. ult. ff. de min. 25 ann., vve si dice: Et ideo hodie in hanc usque uetatem(( idest 25 ann.) adole- scenles curatorum auxilio reguniur, nec ante rei suae administratio eis committi debebit quamvis bene rem suan: gerentibus: imperciocchè ivi niente altro è disposto se non che ad un minore, il quale abbia chiesto il curatore, non si debba dare 1 am- ministrazione de’ suoi beni prima di essere giunto alla maggior età.) 490. Ogni parente è ammesso a provocare l’ in- terdizione di un suo parente. Lo stesso ha luogo per l'uno de’ conjugi riguardo all’altro. ( Coneord. 4. 1, 2. 2, ff. qui pet., L. ult., 6.2, cod. de adm. iut.; l. 22, 6. 8, ff. solut. matrim. IV. ciò che si è detto nella nota dell'art. 406; per, ciocchè le stesse persone che erano obbligate a chiedere il tutore, dovevano eziandio domandare il curatore, come si rileva anche solo dall’ iscrizione, del titolo nei digesti, e nel codice qui petant tu- sores vel curatores, ad eccezione però del curatore de’ mià MAGGIOR FTA', INTFRUOZIONE, è. 187 te nuinovi, cone si è detto nella nota dell’ ariiéva lo 459. 1 jg1. In caso di furore, se l'interdizione non è provocata nè dal conjuge; nè dai parenti, cessa lo debb’ essere dal Regio Procuratore, il quale potrà anche provocarla, in caso d’ imbecillità. 0 di de- enza, contro una persona che non av sorte, nè parénii conosciuti, ( V. la nota dell’artie. precedente:) 492: Ogni domanda d’ interdizione satà proposta avanti il tributiale di prima istanza. (Quegli stessi magistrati che davano i tutori, co- me si vide nella nota dell’ artic. 405, davano ezian> dio î curatori, 6. 1, fasti: de curat.; 1.3, ff. dé int. et curat. dat. Nel testamento rigorosamente rion si pòteva dare turatore ai minoti; al furiosi, ai prodighi; o a chiunque altro ne abbisognava; se però veniva dato, sl confermava dal pretore d previa inquisizione, d senza inquisizione secondo. quello che si disse nella hota dell’ art. 397 G 1, insiti. de curat.; 2. 1} in Jin., 1 6. ff. de confîr. tui.; È 2, cod- tod.} l. 16, ff. de curat. furiosi; l: 6; cod. de negot» gest.; È. n; cod. de test. tnt.) 493. I fatti d'imbecitlità; di demenza 60 di fa= fore, satanno dedotti ed articolati in iseritto» Quelli che faranno istanza pet 1 imberdiziene, presentetanà ko 3 testimonj ed î docnmenti. ( Concord.£. 6, ff. dè cura: furios:; È 13, ins Fin.; LL 14, ff. de off. praesid; 6. 3, insiti. de curat. Li cia 404. Il tribunale ordinetà che il consighio di fa= miglia, composto secondo il modo determinato nella sezione IV del capo IL del titolo della Minor etti, della Tuièla. è dell E mancipazione espodga il CODICE Givi: B se nè coni 182 LIBRO I, TIT. XI. suo parete intorno allo stato della persona dì cui è domandata l’ interdizione. (V. Z. 13, 6. 1, în verb. per necessarios; L. 1/,, ff. de off. praes.) 495. Chi avrà provocata la interdizione, non po- trà far parte pel consiglio: di famiglia: tntavia il marito o.la moglie, ed i figli della persona di cui sia provocata la interdizione, potranno esservi ani messi senza che abbiano voto deliberativo. 496. Ricevuto il parere del consiglio di famigha, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio: se egli non vi si può preseutare, surà interrogato nella sua abitazione da uno de’ giudici a ciò deputato, coll’assistenza del. cancelliere. In tutti ì casi il Regio Procuratore sarà presente all’ ih- terrogatorio. ( Concord. Z. 6, ff. de curat. furios.; L. 14, ff. de off. praes.,$. 3, instit. de curat.) 497. Dopo il primo interrogatorio, il tribunale deputerà, se vi è luogo, un amministratore- visionale affinchè prenda cura della persona e dei beni del convenuto. 498. La sentenza su una domanda d’ interdìzio- ne non potrà essere pronunziata che in pubblica udienza, sentite o citate le parti. ( Sebbene fosse necessario il decreto del magistrato one costituire ad un furioso o ad un imbecille va curatore, 7. 6, ff. de curat. furiosi. mon sì ricer- cava tuttavia alevrna formale pubblicità 0 solennità, come si deduce dalla 2. 1, ff. de curat. furios., e dalla l. 6, cod. cod.) ss; 49g. Rigettando la domanda d’interdizione, il tribunale potrà nondimeno, sc le circostanze lo esi gano, ordinare che in avvenire il convenuto sla 1na- bilitato a stare in giudizio, ugnsigere, pigliate a DI MAGGIOR ETA', INTERDIZIONE,@€- 153 plestito, ricevere capitali, rilasciare Tiberazioni, alienare od ipotecare i suoi beni, senza l’ assistenza di ùn consulente che verrà monrinato mella stessa sentenza. (V.2.5, 2.9, fl de curet. furios.) 500. In caso d’ appellazione da una setitenza di prima istanza, il tribunale d’ appello potrà, se lo giudica necessario, interrogare dî nuovo, o fat in- terrogare da uu delegato, la persona di cui è do- mandata l interdiziorie. ( V: le leggi citate all’ artic. 496.) Bor. Qualunque sentenza con ceri si ordina la in- terdizione, o la momitia di ùn cunsulente, satà, a sollecita istanza degti attori, estratta dagli atti, no- tificata alla parte, cd inscritta, entro diecì giorni, sopra le tabelle che devono essere affisse mella sala di udienza e negli uffici de' notari del circondario ( Per argomento tratto dalla Z. 11, 6-2, e segg, ff. de instit. action. era invalsa la pratica di pub- blicare le interdizioni onde ognuno si potesse guar- dare dal contrattare cogl’ interdetti.) 50%. L’interdizionre o la nomina di un consulen- te avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo di diritto qualunque atto fosse fatto posterior— mente dall’interdetto, o senza l'assisteuza del con- sulente. ( Se un cittadino furioso, o affetto di altra ma- lattia per chi gli fosse stata interdetta l’ammrinistra- zione de’ suoi beni, godeva dei lucidi intervalli, poteva nel corso de’ medesimi maneggiare da se i proptj affari come se non fosse siato interdetto; è. 6, cod: de' curat. furios. arg.; l. 39, ff. de ju- diciis, 6. 1, instit. quib. non est permiss. fac. test.; l, 2, cod.'de contrah. empt.; l. 9, cod. qui test. fac. poss.; e dagli aui che aveva fatto si deduceva 184 LIBRO 1, TIT. XM sc egli era di sana mente allorchè li fece; 2. 5,, cod. de codicill. Ail’ incontro il prodigo dopo di essere stato interdetto non poteva nè alienare nè obbligarsi senza il consenso del suo curatore, talmente che non rimaneva neppure obbligato il fidejussore se per esso fosse intervenuto; Z. 6, ff. de verb. oblig.; L. 103 ff. de curat. furios.; l. 26, ff. de contrah. empi. Peralt:o quando si trattava di migliorare la pro» pria condizione, poteva farlo alla guisa dei pupilli, senza‘il conseuso del curatore, Consegugntemente poteva acquistare col mezzo di stipulazione; b.; 63 ff. de verb. oblig.; LL 18, 6.3, ff. de cast. pe- cul.; LL 9,$. 7, 1. de. reb, cred. ,, poteva ezian= dio far novazioni a lui vantaggiose;/ 3, ff. de noval. Rispetto ai minori, se essi avevano il curatore, e contraevano senza il di lui consenso, l’ atto era nullo; se poi non avevano curatore, l’ atto era va- lido, ma però rescindibile col mezzo del beneficio della restituzione in intero;. 3, cod. de integ. reslilul.; il minore non poteva stare in, giudizio, sìa co» me attore sia come Treo convenuto, senza l'assistenza di un curatore, il quale gli veniva assegnato, dal giudice; 6. 2, instit. de curat.; 1.2,$. 3, ff. qui pet. tut.; ll 1, cod. eod., 1. ult. 6. 2, cod. de admin. tut.; l 1, 1. 2, cod. qui legit. person.; 2. 11., cod. qui dar. tut. vel curat. Non, poteva neppure costringere i suoi debitori al pagamento di ciò che gli dovevano se non si faceva dare un cu- ratore; ed i debitori che avessero voluto soddisfare i loro debiti per liberarsi dalle usure 0 dovevano depositare avanti il giudice.il loro debito, o far MAGGIOR ETA’, INTERDIZIONE, ec. 185 assegnare al minore un curatore nelle di cui mani esegui: potessero con sicurezza il pagamento; Z. 7 6. 2, ff. de minor. 25 ann.; L 64,11. de fidejuss et mandat.) a 503.‘Gli atti anteriori all’interdizione potranno essere annuli.ti, se la causa d’interdizione‘esisteva notoriamente all’ epoca in cui sono stati fatti. ( Per ciò che riguarda gl’interdetti per causa di furore, d’ insania, e simili, gli atti-che avevano futto nell'accesso della malattia erano nulli sebbene non fossero stati ancora interdetti, per la ragione che nor potevano dare il consenso, nè erano capaci di volontà o di affetto, e non potevano neppure commettere alcun delitto, e perciò si reputavano co- me morti o dormienti; 4. 6, cod. de curat. furios.; t- 2, cod. de contrah. empt.; LL{o, tf. de regi Jur.; Lr, 6-3, fi. de acquir. vel ammitt. poss. 5 dl 1,$. 6, ff. ne vis fiat ei qui in poss. miss.; 2.7, prin. cod. al SC. Trebell.; l 2), cod. de acquir. vel ammitt. poss-; l 5, 6-2, ff. ad Leg. Aquil.; 1.19, tl. ad Leg. Corn: de sicur.; l. pen= ult., Goult. ff. ad L. Pomp. de Parricid.; l. 14, ff. de off. praesid.; 1.3,$. 1, ff. de injurits; I. ultim. fl. de verb. signif.; I 124, 6.1, if. de reg. jur.? I. 7, 6 11,ff. de injuriis; È. 2, 6. penult. ft. de codicill. Per quello poi che riguarda i pvodighi, tntto ciò che avevano fatto prima dell’ interdizione era valido, nè poteva andar soggetto ad alcuna censura per causa della loro prodigalità;$. 2, dstit. qui A non est permi:s. fac. test.; 018, ff. qui testam. fac. poss.) 504. Dogo la morte d’ alcuno, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non nei casi che si fosse pronunziata ? ti$ i 06 % Bu. rt vi " Seli Sita sò RO), Pane urna 3: 156 LIBRO I, TIT. KI. © provocata 1° interdizione avanti Ta sua morte, o che la prova clella sua demenza risultasse dall’ atto stesso che viene impugnato. ( Contrar. 4. 5, cod. de codicill.) 505, Non essendosi proposta appellazione dalla sentenza d’ interdizione pronunziata in prima istan- za, 0 quarda venga confermata in appello, si pas- serà a deputare all’ interdetto un tutore ed un sur- rogato tutore, secondo le regole prescritte al titolo della Minor età, della Tutela, e della Emanci- pazione. L'amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni e renderà conto al tutore, quanda non fosse nominato egli stesso. (Secondo le leggi romane nessuno poteva essere costretto a ricevere un curatore senza che il magi- strato conoscesse la causa; /. 6, 7. 13, Za 16, ff. de curat. furios. Quindi se era dato mel testamento un curatore, aveva bisogno della conferma del ma- istrato; 6. 1, instit. de curat. furios.; Lminfin., f. de confirm. tut.; l. 16, ft. de curat. furios.; se poi non era stato assegnato curatore nel testa— mento, si faceva luogo alla curatela legittima, ma anche questa aveva bisogno di canferma del magi- strato con cognizione di causa; 6. 3, instit. de cu- rat.; L. 13, ff. de curat. furios.; l. 5, cod. eod.; 2 1, 61; 2.4, ff. de curat. furios.; LL 12, 6-1 fl. de tut. et curat. dat. Se frà i parenti non vi era persona capace, potevano essere dati curatori tutti quelli che potevano essere tutori; 6, 18, ir2stez. de excusat, tut.s I, 20, cod. eod.) 506. Il marito è di diritto tutore della moglie interdetta, {Contrar. 6. 19, insti!. de excus. tut.) Lsbpbla fin. ff. cod.; L 4, cod. cod.; l. 1), ff. de curata fuiriose; 1 2, cod: gui dar. tut. poss.) MAGGIOR ETA’, INTERDIZIONE,€C. 187 Son. La mioglie potrà essere deputata tutrice del marito, ed in questo caso il consiglio di famiglia regolerà il modo e Je condizioni dell’ amministra— zione, salvo alla moglie, che sì credesse lesa dalla deliberazione dello stesso consiglio, ìl ricorso ai tribunali. (Contrar. 6. 2, instit. de înjur.; L. 2, ff. cod.) 508. Nessuno, ad eccezione de’ conjugi, degli ascendenti e dei discendenti, sarà tenuto di conti— nuare nella tutela di un interdetto oltre dieci anni. Alla scadenza di questo termine, il tutore potrà domandare, e sarà in diritto di essere rimpiazzato. (Concord. 2. 1, in fin.; 2.2, 2.4, fî. de curat. furios.; l 12, 6. 1, ff. de tut. et curat. dat. se non che ogni cittadino era obbligato ad assumere la cura, come si disse nella nota dell’ artic. 505, e poteva dispensarsì o essere rimosso per quelle eause che si notarono alla sezione vI e vir, cap. 11, tit. x. di questo libro, le quali cause erano comuni ai tutori ed ai curatori, come si rileva an- che solo dall’ iscrizione de’ titoli nei digesti, e nel codice de excusationibus tutorum et curatorum, et de suspectis tutoribus et curatoribus.) 5og. L’interdetto è parificato al minore, per cià che risguarda la sua persona ed ì suoi beni. Le leggi sopra Ja tutela dei minori saranno applicabili alla tutela degli interdetti. (La tutela e cura convenivano fra dì loro perfet= tamente, come sì al vedere nei titoli dei digesti, e del cod'ce, salve alcune differenze, come per esempio che il tutore si dava principalmente alla persona, e secondariamente al di lei patrimonio, non ad una parte del medesima; all’ incontro il caratore si dava primariamente ai beni, e secon— dariamente alla persona, ed anche ad una particolar 188 i LIBRO.1; PIT, KI. causa; d. 19, 213,0. 14, fi de test. tut.,$. per, instit. qui test. tut. dar. poss, 6: 2;«instit. de curaty;. 20, tt..0.-.8,..cnd: de mupti; data 6. pen. ff. de admin. tut. MH pupillo non poteva giammai accusare di sospetto il suo tatore; il minore lo poteva col. consiglio de’ suoi congiunti; 6.4, insiti. de suspect. tut:; A, 73 prin, df.eod, La ma dee, lava, e gli altri che speravana l’ eredità del pupillo dovevano chiedere al medesimo un turore, sotto pena di rendersi indegni della di lui eredità; pel minore all’ apposto egli solo poteva domandare Un curatore pe se medesimo; di 2, 6. 1, ff. que pet. tat.3, L2, 6.29, tf. ad 80. Tertull.3 d.r0, coda. de, leg. haere1.; 1.6, cod. ad SC. Tertull.; d.. 1, ÎL.; li 6,,c0d. qui pet. tut. Il tutore si po+ teva dare nel testamento, il curatore: non mai; e se veniva dato, aveva bisogno di conferma;$-Fa' inst. de curat; l. 1, in fin.; luo, 6.1, fido confirmat tt.; l, 6, cod. de. nes. gest.,; 1.7 cod. de test. iut., salvo il caso della Novell. r17; cap. 1. 6. 1. A colui che aveva il tutore non’ si poteva lare altro tutore, bensì un cnratore; al con» èrario si poteva aggiugnere un, euratore a chi ne aveya.un altro; 4. 9, tt. de susp. tut., 1. 20; in fin. fl. de tut. et curat. dat.; È. 2, L 3, cod. in ‘quib. casib. tut. vel curati. haben. tut. vel curat. dar. poss, 6. 5, instit. de curati ll tutore agiva egli per il pupillo intevponendo la sua autorità la quale era un, atto legitvimo; Z. 1, 6-2, ff. de adm, ut. È. 9, ff. de acq. vel ommitt. haered.; i. 32; 6. 2,(f.; 2. 3, cod. de qcq. possess. V. la nota «ell art, 450, 6. 1:‘all’ oppasto il curatore stava il suo consensa a ciò che faceva il minds re; Z. 26, cod. de admin. tut. et tit. de auctori= tR12 et caonsensu tutorum et curatorim, Altre MAGGIOR ETA’, INTERDIZIONE, Cc. 189 differenze ancora si possono osservare nei vari titoli dei digesti e del codice riguardanti Ja tutela e la cura.) 5ro. I redditi di un interdetto devono essere es+ senzialmente impiegati per addolcine la sua siuazio— ne ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e-lo stato delle sne facoltà, il che venga sia posto 1a consiglio di famiglia potrà determinar curato, nella propria abitazione, 0 ci una casa di sanità, ed ancora in uno spedale. ( Concord.£. 7, prin., ff. de curat. furios.; l. 22, 6 8, ff. solut. matrim.) 5ir. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o l assegnamento a titolo di. eredità, e le altre convenzioni nuziali, saranno regolate dal parere del consiglio di famiglia, omo- logato dal tribunale, in seguito alle conclusioni del Regio Procuratore. (Quando il padre o gli altri ascendenti che do- vevano assegnare la lote, o altro, erano interdetti, i loro curatori fissavano la dote, o altro assegna— mento ad arbitrio di uomo da bene, im proporzione della dignità e patrimonio del marito, e dell’în- terdetto, con autorizzazione però del magistrato; 2. 25, cod. de nuptiis; l. 28, cod. de episcop. audien. prin. instit. de nupt.; L 9, ft. de rilu nupt.; l. 60, ff. de jure dotium.) 512. L' interdizione cessa col cessare delle cause per le quali fu detexminata; la revoca però non sarà ronunziata se non osservate le formalità prescritte per decretarla, e l interdetto non potrà riprendere Y esercizio de’ suoi diritti che dopo la sentenza di revoca, ( La eura del minore cessava allorchè aveva com- piutì gli anni venticinque ,' /. 1, 6, ult. ff. de min G* 19 LIBRO 4, TIr- XI. Le altre cure cessavano ipso jure allorquando tera minava la causa che vi aveva dato luoga.; AREA 6.1, if. de curat. furios.; 1.6, cod. eod.; se non che la cura de’ prodighi si voleva generalmente che non finisse che con va decreto del mpagistrato,€ si appoggiava l'opinione alla L. pen., 6. ult.,{f. eod. ed alla 4, 11, 6. 2, et SEZg» fÈ. de instit. action.) C AB. lE Del Consulente giudiziario» 513. Può essere proibito ai prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere denari a presti- to, di riscuotere capitali e di rilasciarne la libera- zione, di alienare e di aggravare i lora beni d’ ipo- teca, senza l'assistenza di un consulente che loro è deputato dal tribunale. ( Ai pradighi si dava un curatore, come sì osservò nella nota delv'artie, 489.) 514. La proibizione d’agire senza l'intervento di un consulente può essere provocata da coloro che hanno diritto di domandare l interdizione; la loro domanda debb' essere€ giudicata nello. stesso modo. Questa proibizione non potrà essere tolta se non osservate le medesime formalità. È(V. Ja nota fatta agli artic. 490, 498, Sor, e 12,) 515. Nessuna sentenza, in materia d’ interdizione a di deputazione di consulente, potrà essere pros nunziata nè in prima istanza, nè 10 appello, s° non dope le conclusioni del Regio Procuratore. D FINE DEL LIBRO PRIME. felpa a LIBRO SECONDO, TEL BEN E E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETA. TITOLO PRIMO. DELLA DISTINZIONE DEI BENI, 516: regie i beni sono mobili od immobili: ( La prima e principale divisione delle cose che fecero ì romani fu in cose dì divino e di umano diritto. Distinsero le prime in cose sacre, religiose e sante; Z. 1, prin., ff. de rerum divis. Le sacre erano quelle che coll’ autorità del Pontefice massimo o del Princîpe venivano. consacrate a, Dia; 6. 8, instit. eod.; I. 6, 35 2.9, premo CL, G Ggtd- eod.; l. ult. ft. ut ih poss. legat. Conseguentemente nè con una privata dedicazione, nè con una offerta o con un vote alcuna cosa poteva. divenire sacra; d. 6. 8, instît. de rer. div.; IL 6, 6.3, ff. eod.; 1. 2, ft. de pollicit.; Lar, cod. de sacros. accles. Le cose sacre non potevano appartenere ad alcuno, € perciò non se ne poteva fissare il valore, nè si potevano obbligare uè alienare; d. 1, prin., 2. 6, 193 LIBRO TI, TIT. K 6 2; 4. 9, 6. 5, ff. de rer. divis. 6. 8, instit. eod., salvo che si volessero redimere i prigionieri, o alimentare i poveri, o pagare debiti delle chiese, o anche permutare le cose sacre in altre con vantaggio delle chiese stesse; Z. 21, cad. de sacros. eccles.; Mo”. 7, cap. 1 et 8: fuori di quesu, casi le cose sacre non potevano distrarsi, e consacrate una volta non. potevano divenire profane, talchè lo suolo rima= ‘peva sacro sebbene l’ edifizio fosse caduto in ruina; 6. 8, dnsut.; 2 6, 6, 3, ff. de rer. divis. Questa regola però aveva due eccezioni; una quando con una pubblica legge le cose sacre ren= devansi profane; Z. 9, 6. 2, ff. de rer. divis.; È. 83, 6. 5, ff. de verb. obligat. V altra allorchè ve- nivano prese dall’inimico, e non si fossero più ‘ricuperate, mentre se ricuperavansi rjacquistavano la loro primiera. qualità per diritto di postliminio; 4. 5, cod. paganis; l 36, ff. de religios. Le cose religiose erano i sepolcri; per conseguenza ognuno poteva far divenire religioso un luogo col seppelbirvi un morto; 4. 6, 6. 4, ff, de rerum divis.; &. 2, 6. 4, fl. de relig. IT sepoleri non erano in commercio degli nomini, sebbene il diritto di sep- pellirvi i morti si contasse per un bene che in altri si poteva trasferire; 7. 12, 6. 1. ff. de relig.; bl. 14, cod. de legat. ciò non ostagte potevansi rendere profani, e quindi commerciabili, se coll’antorità del Pontefice si fossero trasferite alvrove le relignie ivi seppellite; 2. 44, 6. 1, ff. de retig.; Le cose sante erano quelle che con una sanzione penale venivano difese dalle ingiuriv degli uomini, 9. 10, instit. de rer. divis.: È. 8, prin. et 6. 1a if. eod. A questa classe si riferivano gli ambascia— tori; Z. ult, ff. de legationib.; È, 7. ff. ad Leg, Ful. de vi pub., le mura e le porte di Roma e de DISTINZIONE DEI RENI. igò municipi; 4. 8, 6.«lt.; 4, ult., ff. de rer: divis. 6 10, zustit. eod.; L 3, 6. 17, ff. de re militari. Nelle mura e nelle porte non si poteva mettere alcuna cosa, e ne anco risarcirle se non col consenso del principe o del presidente della provincia; 4. 8, 6. 2; 7. 9, 6. 4, ff. de rer. divis. Le mura non si potevano saltare sotto pena di morte, del che la {. ultim. fi. de rer. divis. dà un esempio in Remo. Le cose di umano divitto si dividevano in co< muni, pubbliche, dell’ università; e dei singolì; prin. instit.; l 2, prin. ff, de rer. divis. Le comuui erano quelle, la di cui proprietà non apparteneva ad alcuno, l’uso a tutti gii uomini: tali sono l’aria, l'acqua piovana, il mare, è i tidi del medesimo, 6, 1, înstit.; Z. 2 6..i, ff de rer. divis.; d. 3. 6. 1, ff. ne quid in loco pub.; L. 13, S. fin. fl. de injur. Pubbliche. dicevansi quelle, la proprietà delle quali spettava al popolo, e Vuso ai singoli cittadini; come per esempio, i fiumi, i portì, le ripe; 4. 4 $. 15 4. 5, princip. ff. de rer. divis. 6. 2, instit cod.; 1.1, 6. 3, ff. de flumin, Dell’ università dicevansi quelle cose, la proprietà delle quali spettava ad essa, e l’uso ai singoli mem- bri che la componevano; tali erano a cagion d’e= sempia i teatri, i forti, e simili; Z. 6, 6 1, ff. de rer. divis:; Ul 7, 6. 1; ff. quod cujusq. univers. nomine. Finalmente le cose dei sìngoli erano quelte che erano in pieno dominio dì cadauno; 6. 1%, dnstiti de rer. divis.; L 1, prin. ff. eod. Adottarono i‘romani nna seconda divisione di cose, ed è che altre erano corporce, altre incor= poree: fra le prime anneveravano tWtte quelle che sì i L. x wi H tego BIORGEERo. Sa Pi | 194 LIBRO II, TIT. I. ‘potevano toccare, come un fondo, un momo, tma veste, V oro, l'argento, ed altre innumerabili: nelle s:conde comprendevano quelle che non si potevano toccare, quali sono quelle che consistono in un di- ritto, come di eredità, di usufrutto, di uso, di obbligazioni in qualunque modo coutratte; 2 1,$- v, ft. de rer. divis. tit. înstit. de reb. corpor. et incorporalib. Da questa divisione delle cose ne procedeva una terza: imperciocchè le eose corporce dîstinguevansi in mobili ed immobili. Le prime’ erano quelle che si movevano da loro medesime per waa forza in- terna, come gli animali, o che si potevano col mezzo di una forza estrinseca trasportare da un luogo in un altro rimanendo salve, come il danaro, le suppellettili, le navi, î granaj di legno, e si- mili; I. 79. 6. 1, ff. de Zegat. 3; L. 2, ff. de su- pellect. legat.; l. 60, ff. de adq. rer. dom.; l. 13 6. 6 et 7, ff. de vi et vì armat.; 2. 20, 6. pen. 4 ff. quod vi aut. clam.; I. 26, 6. 1, ff. de înstruct. vel inst. legat, Alte immobili si riferivano quelte che per loro natura non sì potevauo trasportare da un luogo ad un altro, come un fondo, una casa, un campo e simili, e tutto ciò che a queste era stato aggiunto o destinato ad uso perpetuo j È no”, 6. fin; È 14, 8.15, LL 17, prùn., ff. de get. emp. et vend.; È, 242, 6. ult. ff. de verb. sig.; Questa divisione non apparteneva alle cose incor- porce, le quali non erano comprese nè sotto ib nome di mobili, nè sotto quello d'immobili;‘4. 7, 6. 4, ff. de pecul.; I. 15,$. 2, ff. de re Judicat.} I. unic. 6. 7, cod. de reè uxor.(act; o non ostante fu necessario, come si vedrà in appresso, di comprendere tutto sotto questa divisione principal= mente per sapere quando senza decreto di magistrato DISTINZIONE® DEI BENI. 195 si potevano alienare i beni di coloro che erano sotto tutela o curatela, o per sapere quando aveva luogo l’interdetto uti possidetis, vel recuperandae pds- sessionis, il quale apparteneva solo alle cose immo- bili; 4. 1, 6. i//ud, ft. de vi et vi armata; l. 1, 6. 8 et 9, ff. uti possidelis; così pure per conoscere quando si faceva luogo all’interdetto, col quale si assicurava il possesso di nna cosa mobile, il quale per avventura fosse stato dall’ avversario disturbato; Z. unico. 6. 1, ff. utrobì, ed anche per sapere quando taluno era tenuto a prestare sigurtà a norma di quanto si disse nella nota dell’ ar- ticolo 16.) CAPO PRIMO. Dei Beni immobili. 517. I beni sono immobili o per Ia loro natura, o per la loro destinazione, n per l'oggetto cui si ri feriscono. ( Concord. 2. 1, ff. de condict. tritic.; I 13, 6. dns Lerk L12, 6. 7, ff. de act. empt. et vend.; 2. 2492, ff. de verb. sig.; LL 3, 6. 5, ff. de\veb. eor. ui sub. tut.; L. 86, ff. de verb. signif.; LL 12, f. quemod. servit. ammilt. arg.; L.: 3;"@-a5% Zo vi et vi armata; l. pen.$. 1, cod. de usufruct.; nov. 7, in praef. in verb. nam et haec inter im- mobilia; L 14, cod. de sacros. eccles.) 518. I terreni e gli edifizj sono immobili per loro natura.' ( Concord. Z. 1, ff. de condict. trilic.) 519. Sono pure immobili per loro natara i molini a vento o ad acqua, fissi su pilastri e formanti parte di edifizia. «pr 2 ir 196 LIBRO MI, TIT. 1. 1 molini formanti parte di edifizio erano anno- verati fra le cose di loro natura immobili; nou cosù i molini sostenuti da ancore; 4. 12, 6: 10; Z. 26, în fin. ft. de instruct. vel instrum,‘legat. arg. 4. 18, ff. de act. empt. et‘vend.; Le 18; in for ff. eod.) 526. Sono parimente immobili le messi mnite alle loro radici, ed 1 frutti degh albert non per anco staccati. ( Concord. 4. 13, 6. 10, ff. 4. 13, 4. 16, cod. l'e act. empi. et vend.; l. 44, ff. de rei vindic.; I. d ult,$. 6, ff. quae in fraud. credit.; 2+1231@0111) i ff. de inst. vel instr.; l. 61, 6. 8, ff. de furtis.} Quando le biade sono tagliate ed i frutti colti, quantunque non trawpartati, divengoso beni mo- bili. Se una parte soltanto dei frutti è raccolta, questa sola è mobile. ( Concord. 2. 17, 6.1, ff. de act, empt, et vend.) E 521. I tagli ordinarj de’ boschi ceduti o di alto TESINA fusto, destinati a regolari tagliamenti, nou diven- gono mobili che: in proporzione ed‘a misura che gli alberi vengono abbattuti. ( Concord. 4 57$. 6. ff. do act. empt. et vend.3 1. 66, 6. 2, ff. de‘contrah. empt.; Lan AG A ad exhibend.; l. 9, ff. de peric. et comm. rei ' vend,) 622. Gli animali che il proprietario del fondo consegna all’ affittuario o al colono parziario per la coltivazione, siano 0 no stimati ,:si annoverano fra i beni immobili fino a che’, in vigore\della» com Po venzione, restano addetti al fondo. ( Contrar, 4. 16, ff. de«act, empt. et vend.; L.4, 2.8, fl. de insiruet. instr.; L 12,6 2; l. 198 prin. li. cod,) DISTINZIONE DEI BENI. T99 Quelli che il proprietario consegna a soecida ad altri, fuorchè all’affittuario o al colono parziario, sono beni mobili. { Discordano le leggi citate nel precedente pa- ragrafo). 523. I condotti, che servono a tradurre le acque in una casa o altro fondo, sono immobili, e fanno parte del fondo medesimo cui sono annessi. ( Concord. 7. 12, 6: 24, ff, de instruct. vel inst.; dl. 15, 2. 38, 6. 2, ff de act. empi. et vend,) 524, Sono beni immobili per destinazione. le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per il servizio e la‘coltivazione del medesimo. Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario per il servizio e la coltivazione del fondo, Gli animali addetti alla coltura; ( Contrar. 2. 4, 4. 8, 24,12, 6. 2, fl, deînstr. vel instr. legat.) Gli strumenti aratorj; ( Contrar. 4. 8, ff. de inst. vel inst. legato). e sementi somministrate agli affittuar) o ai coloni parziar)]- (Contrar. 2. ra, prin. I, 18; 6. 9; ff. de instruet, vel instrum. legat.) I piccioni delle calombaje; ( Contrar. 4. 16, ff. de act, empt. et vend,;?. 93, fî. de verbor. signif.) I conigli dei covi; Contrar, d. 4. 16, et d, 2 93,) Gli alveari; ( Gentrar, 4 10, 7 vi, 2. 12, 6-13 ih‘de mn slyuct. vel instr.) I pesci delle peschiere; { Contrar, 4, 15, ff de act. empt. et vend.) 158 LIBRO Il, TIT, 1. I'torchi, le caldaje, i lambicchi, le tina e botti; ( Contrar. IL 17, prin. fî. de act. empt. et vend.; 2. 8, ff. de instr. vel instr.) Gli utensili necessarj all’ uso delle fucine, carticre ed altre fabbriche; ( Contrar. 2. 8, 2. 12, 6. 1 et segg. ff. de instr. wel instr. leg.; L 60, ff. de adquir. ver. domin.; I, 17, 6. 2, ff. de act. empt. et vend.) La paglia e il concime. ( Secondo la legislazione romana la paglia si an- noverava fra i mobili; il concime, se era destinato per ingrassare il terreno, sì riteneva come parte di esso, ed era perciò riputato immobile; se poi do- veva servire ad altro uso, conservava la sua natu- ra di mobile; /. 17,$. 2, ff. de act. empt. et vend.) Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobiliari annessi dal proprietario ad un fondo coll’ intenzione che vi restino perpetuamente. ( Concord. d.75; 6. fin L 14, 2. 15, 4 17, 6. 7, ff. de act. empt. et vendit.; l. 242, 6. ult., ff. de verb. signif.) 525. Si considerano annessi al fondo dal proprie tario, coll’ intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobiliari, quando vi siano uniti con gesso, calce 0 stucco, 0 quando non possano di- staccarsi senza rottura€ deteriorazione, 0 senza rompere e guastare la parte del fondo cuì son taccati. ( Cancord. 2. 13, Z. 14, 2. 15, 4. 17, 6. 3, 3, 9, ff. de\nct. empt. et vend.; 2. 12, 6. 29; 4. 21) ff. de inst. vel inst.) Gli specchi d’ un appartamento Sì posti a perpetuità, quando i telari cui sono ak o: at- reputano DISTINZIONE DEI BENI. 199 taccati. formano corpo col rimanente del tivo= lato. ( Concord. 7. 17, 6. 3, 8, ff. de act. empt. et,.giend.è d. ita; 6. 25, ff. de inst. vel instr. leg. P, o stesso ha luogo per ì quadri ed altri orna- menu. ( Concordano le leggi citate nell’ antecedente pegno). Riguardo alle statue, si ritengono immobili quan- do sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi sen= za frattura o deteriorazione. ( Secondo la legislazione romana quando le sta= tue erano fisse, talchè non si potessero levare senza Tottura, sì riputavano. formanti parte dell’edifizio; Z. 12, 6.23, ff. de instruct. vel instrum. legato; Se poi potevansi levare senza frattura e deteriora= zione alcuna, si annoveravano fra i mobili; /. 245, ff. de verb. signif.) 526. Sono immobili, per} oggetto cui si riferi= scono, L’ usufrutto delle cose immobiliari; > ( Concord. 2. 3, 6. 15, ff. de vi et vi armata$ a cuì sì aggiugne ancora che per prescrivere il di- ritto di usufrutto contro l’ usufruttuario si ricercava che scorresse tanto tempo quanto era necessario a prescrivere Ja proprietà; /. penult. 6. 1, cod. de usufruct. Ora per prescrivere la proprietà di uf usu- frutto sopra beni stabili si ricercavano dieci anti fra presenti, e venti fra gli assenti; prin. instit. de usucap.; Î. unic., cod. de usuc. transf.; dun- que 1’ usufrutto su’ beni stabili era riputato dalle leggi romane uno stabile, perchè se l'avessero an= noverato fra i mobili, si sarebbe potuto prescrivere diet cea Li Lp ernia 200 LIBRO II, TIT, T. in un triennio; tale essendo lo spazio in cui si pre- scrivevano i mobili; prim. instit. de usucape; l. wnic. coi. de usucap. trans‘ormanda. Da ciò si vede la necessità di comprendere sotto la divisione delle cose mobili ed immobili auche i diritti, le servitù, e le altre cose incorpo- ree, delle quali la legislazione romana formò una classé a parte come si disse in fine della nota dell’ art. 376.); Le servitù prediali; ( Concord. /. 3, 65 ér verb. simili modo, ff. dé reb. eor., qui sub tut.; I ult. in fin., cod. de praes. long. temp., tanto più che colle servitù pre- diali si diminuiva il gius di dominio del fondo ser- viente, e sì trasferiva nel padrone del fondo do- minante; 7 86, ff. de verb. signif.; a quemad. servi. ammilt.; arg- 12, cod. de servit. ei aqu.) Le azioni che tendono a rivendicare un imma- bile. ( Varie sono state le opinioni sulla dlassificazio— ne delle azioni. La prima è stata che le medesime non si possino collocare nè fra i beni mobili, nè fra gl immobili, ma che debbano annoverarsi nella classe a parte delle cose incorporee, a norma di quanto. si disse nella nota dell'art. 516, e‘non si è voluto riconoscere la necessità che noi abbiamo rata‘nello stesso articolo, di doverle re© sotto il nome di beni mobili, 0 immo- com- dimo pren bili. Un. altra opinione è stata di sostenuto che tutte le azioni indistintam al mettersi fra i beni immobili, appogg 2. utt, in fin., cod. de praescript. long. temp. a coloro che hanno ente debba- iandosi alla DISTINZIONE DEI BEM. dI ove si dispone che le cose incorporali non si pre- scrivono iu uno spazio di tempo minore a quello che è necessario per prescrivere gl’ immobili, Altri all’ opposto sono stati d’ avviso che le azioni debbono annoverarsi fra 1 beni mobili, e si sono fondati sulla Z. unic., 6. 7 i2 verb. exactio, cod. de rei uror. act. e sulla 4. 18 prin., ff. de; auci. tut., la prima delle quali distingue le azioni PRRST dai beni immobili im ciò che accorda alla vedova Sto di ricuperare i beni immobili portati in dote subito{ È sciolto il matrimonio, laddove concede un anno di gi respiro ai debitori della dote prima che possino es- f sere costretti a restituire i beni mobili, e a soddis- fare le azioni favorevoli alla vedova: la seconda permette che il pupillo colla sola autorizzazione del suo tutore possa delegare ad altri il suo debitore. Una quarta opinione finalmente è stata di quelli che hanno distinto le azioni tendenti ad ot- tenere una cosa mobile dalle azioni dirette a con- seguirne nna immobile. Nel primo caso hanno getto doversì le azioni ritenere fra i beni mobili, perchè venivano le medesime perente colla prescrizione di tre anni, mediante la quale si acquistava dal pos sessore il dominio delle cose mobili, e nel secondo le hanno annoverate. fra gl’ immobili, atteso che non sì toglievano che con un decennio necessario a pre- scrivere le cose immobili; prim. instit. de usucap.; d. unic., cod, de usucap. transform. Bret Tutte queste opinioni vanno soggette a forti Rsa a difficoltà. Imperciocchè in quanto alla prima non E sembra assolutamente che meriti alcun seguace,atte= È so che è indispensabile, come già altrowe si dimo= strò, di riferire le azioni alla classe de’ beni mobi=; li o degli immobili. di La.secovda non sembra bastanteniente fondata ro 202 LIBRO IT, TIT. Ti. perchè tendercbbe a togliere la differenza della prei strizione che Giustiniano introdusse colla£. unite. cod. de usucap. tranfor. fra le cose mobili e le immobili, se si dovesse ritenere che tutte le azioni dirette ad ottenere una cosa mobile© immobile non si prescrivono che nel tenipo ticcessario alla prescrizione degl’ immobili. Non pare di maggior fondamento la terza, pet- chè se bene si osservi la prima legge, su cui sì ap poggia, si comprenderà facilmente che Giustiniano non fece differenza fra le azioni€ i beni immobili non già perchè riconoscesse che le prime vestivano la natura di beni mobili, ma bensì per dar como- do al debitore della dote di accumulare danaro senza grave suo pregiudizio, onde soddisfare la ve- dova o i suoi eredi delle sue azioni: laddove quan: do parlò dei beni immobili dati in dote, ordinò T immediata restituzione de’ medesimi, perchè essa non‘refava alcun danno a chi doveva resutuirli. Così spùre volle che le navi, che si fossero per av- ventura date in dote, si dovessero restituire al pari degl’ immobili, ma non per questo si deve dire che egli ritehesse le navi nel numero degl’ immo- bili, mentre sappiamo che si reputavano mobili% 2 1,$. 6 et 7, ff. de vi et de vi urmat:j L 20, 6. 4, ff. quod vi aut clam. In quanto!poi alla 2. 18 prin. ff. de quet. tut.» siccome la medesima non ispiega se il debitore del pupillo dovesse dare una cosa mobile o immobile, è da credersi che fosse obbligato a prestare una cosa della prima specie e non della seconda, altri- menti il giureconsulto Paulo sarebbe stato in con> traddiz'one con se medesimo, allorchè nella 2.4; ff. de reb. eor. qui sub tut. approvò l’ antecedente response di Ulpiano, il quale ritenne in fine del DISTINZIONE DEI BENI. 203 suo responso, che non sì potessero alienare le mi micve spettanti ai pupilli, perchè le riguardò come beni immobili. Se pertando si deve credere che il giureconsul- to Paulo abbia parlato di un debitore dì cosa mo= bile, si potrà bcusì dedurre da ciò che le azioni dirette ad ottenere un mobile devonsi annoverare fra i mobili, ma non si potrà giammai conchiu- dere che fra i medesimi debbansi mettere eziandio le azioni tendenti a vendicare uù immobile, perchè di Yrieste il girireconsulto non parlò. L'ultima opinione finalmente sembra che non tolga di mezzò la quistione, atteso che se si tratta di un' azione mediante la quale si voglia ottenere la cessione di un' altr: azione, come accade nel fi- dejussore, il quale prima di pagare l’intero debito ha il diritto ci farsi cedere dal creditore le sue azioni onde poi convenire i stroi confidejussori per Ra loro rispettiva rata; 4. 1),£- 36; 2. 3Y, 162: d, IT,?. 14, cod. de fidejussor., non sì può giam- utai ia quesio caso sapere se l’azione con cui si di- manda al creditore la cessione delle sue azioni sia da metrersì fra i beni mobili, 9 i beni immobili, Perchè noù si sa se le azioni da cedersi apparteti— gano piuttosto alla prima che alla seconda classe di detti beni. Sembra quindi che colla quistione si vo- glia sciogliere la quistione niedesima. Ciò non ostante dobbiamo confessate che que- sta opinione è la più fondata di tutte le altre,‘non solo perchè fu dai pratici costantemente abbraccia— ta, ma cziandio perchè i romani giureconsulti sti- mayano che colui, il quale ha un’ azione sopra una cosa, fosse lo stesso che avesse la cosa medesima mel proprio patrimonio; l. 15, ff. de reg. jur.; li 49, 0. 143, ff. de verb. signif.; L 52, tf. de == dl e e 204. LisRò il, Tir. I. @dqueir. ver. doinin.? dal che resta bastantemet 8 giustificata|’ opinione che l azione reputare si deve mobile se tende a vindicar un mobile, annoverare si deve fra gl’ immobili se è diretta ad ottenere un immobile.) CA PLO 1 Dei Beni mobili. _ 527. I beni sono mobili o per loro natura, 0 pet determinazione della legge. (. Concord. Z 79,$- 1, fi. de legat. 3; LL 493, ff. de verb. sig.; lr, Lo; fl de suppell. legat.; 1. ult., ff. de requir. vel abs. damnand. j l. 154 ff. de reg. jur.; L 49, LL 143, ff. de verb. signif.} È. 50, ff. de adq. rer. dom.; L. 18, ff. de act. empt. et vend.> l. 60; ff. de adquir. rer- domin.) 538. Sono mobili, per loro natura, i corpi che possono tvasportarsi da un luogo ad un altro o sia che si muovano da se stessi, come gli animali, o sia che non possano cangiare di posto, se non per l’ef- fetto di una forza estrinseca, come Je cose inanimate; Concord.£. 93, ff. de verb. signif.; L 79,$ t,.fl.. de, les- ROZATO£ fl. de suppell. legati; Di 18, MW. de act. empt. el vend.) È 529. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somine esigibili o effetti mobiliari, le azioni 0 in+ teressi nelle società di finanza, di commercio 0 d' industria, quand’ anche appartengano@ queste società beni immobili dipendenti dalle stesse impre se. Tali azioni od interessi sono riputati mobili ri- guardo a' soci, e pel solo tempo ia cui dura la 50. gietà, DISTINZIONE DEI BENI. 05 {_V. l’ultima vota fatta all'art. 526.) Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite perpetue o vitalizie, tanto sullo Stato, quanto sui particolari. ( Fra i redditi perpetui, o vitalizj si distingne— vano gli annui redditi già scaduti da quelli che dovevano scadere. T primi sì annoveravano nella classe dei beni mobili alla guisa di tutti gli altri frutti raccolti; 4. 19, 6. 17, ff. de instruci. vel in- strum. legat.; L 175$. 1, ff. de act. empt. et vend.; l. ult. in fini, fl. de jure fisci; gli alti se avevano una lunga durata venivano considerati come immobili per la ragione che ne era proibita l’ alienazione alle città ed alle chiese, cui non era vietato che di alienare gl’ immobili; Z. 14, cod. de Sacros. Eccles.; I. ult., cod. de vend. rer. civit., Lib. 11;£. 6, 6.1, cod. de sec. nupt.; novell. 7 in proefat.) 550. Qualunque rendita perpetna stabilita in cor- respettività del prezzo d'un immobile venduto,@ come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile. ( Concord. arg. 2. 2, cod. de fund. dot.) E nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausule e le condizioni del riscatto. E' parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata, se non dopo un certo tempo, il quale non potrà msi eccedere trent’ anni. Ogni stipulazione contraria è nulla. ( Il diritto romano non frapponeva ostacolo al- cuno all’ alienazione di un censo perpeuo e irre— dimibile; arg.£ 4 in fin., ff. de dolî metusve Cascept pel. fi fe dersuriti© Sali de paclis.) d 3 xt 406 tisào ii, tit. i. 531. I battelli, le chiatte, le navi, i molini€ bagni su battelli, e generalmente ogni edifizio non fisso sopra pilastri; è riori forniante parte della ca+ sa, sono mobili. Il sequestrò di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loto impòrtan- za, essere sottoposto a particolati forme; come vetrà' dichiarato nel Codice della procedura civile. (Concord: l: 1,$. 6; e 7, ff. de vi ct de vi armat.} È 20, 6. 4, ff. quod vi aut clam:; l. 12; 6. 10, ff. de instr. vel inst: leg; 2. 56, 6: 13 ff. tod.) 532. I matetiali provenieriti dalla demolizione di tin edifizié; o raccolti per costtuirie un fuovo, sono imobili sino a che siano infpiegati dall’ operajd in utta costruzione. ù (Concofd. 2 17; 6. 5; 4. 18, 6. i, ff. dé aci; empi. et vend:} l: 5, 6. 2, ff. ad exhib.) i 533. La parola mobili, usata nelle disposizioni della legge 6 dell'uomo; senz’ altfa aggiunta 0 de- signazione; mon compichdè pet se sola il danaro; le gemme; i crediti; ì libti, le inedaglie; gl' istro= menti delle scieuze, delle atti e dei inesticri; le biancherie ad uso della persona, i cavalli, gli cqui- paggi, lc armi, i grani; vini, fichi cd altre derta- te, e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una ne- goziazione.; (Sotto la patola todili in latinò mobilia, com= prendevasi tutto ciò che si poteva movere sia dal se stesso, come gli aniptali, sii da altri, come il daîia= fo; le suppellettili, una nave ec.; Li 98; ff. de verb: signif.; L 719, 6. 1, ff. de leg: 3; È. 2; ff. de su= pell. legat.} LL 97, 6. 3, fi. dè inist. vel. insti le+ gat.; l. 60, ff. de adquir. rer. domin.; L. 1;$. 6; et 7, tl. de vi et de vi atm.j LL. 20;$- 4; ff quod vi aut clan:;&, 12,$. 104 li 36,$ 14 fi. DISTINZIONE DEI BENI. 207 de inst. vel inst. leg.; LL 17,6. 2, et 6, l. Lo, ff, act. empt. et vend.; l 9, ff. de per. et com. rei vend, i; l 18, ff. de act. empt. et vend., nd ecce- zione però delle azioni, le quali siccame non vi era necessità in questo caso di comprenderle, comunque tendessero a vindicare un mobile, così rimanevano sotto la loro propria classe di cose incorporee, come si disse nella nota del art. 516. Se all'incontro si usava la parola mobilia in modo relativo, ex. gr. i mobili che sono in una casa o in un fondo, allora non solo non si com- prendevano Je azioni, ma neppure il danaro; /. 41, Sp AIA AT SOTA 1, 2 86, 2. 92, 6. 1, ff. de legat. 3, a meno che però manifesta— mente non fosse stato dichiarato al contrario; d, I. 78, 6. 1, ff. de. legat. 3, ovvero che nella casa o nel fondo non sì fosse nascosto danaro dal pa- drone, locchè solevano fare i romani in occasione specialmente di guerre civili, come riferisce il giu- reconsulto Celso nella 2. 79,$. 1, ff. de legat. 3.) 534. La parola mobdiglia non comprende che i mobili destinati all'uso ed ornamenta degli appar» tamenti, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, penduli, tavole, porcellane, ed altri aggetti di que sta natura. I quadri e le statue che fanno parte dei mobili ‘d’ un appartamento, vi sono anche compresi, ma non vi si comprendono le collezioni de’ quadri che «possono essere nelle gallerie o stanze appartate. Lo stesso ha luogo per le porcellane: quelle so- lamente che formano parte della decorazione d’ un appartamento, sono contenute nella denominaziòne di mobiglia. {Sotto la parola mobiglia, che corrisponde in Ia» bno a supellex, i ramani comprendeyano tutto- ciò ; i DA tà "i(11£ 4: Mo hi, PACI K he& 208 LIBRO Iî, TIT. I, che serviva all’ uso quotidiano di un padre di fa- miglia; 4. 7,$- 1; ff. de supell. legal.; in vonse- guenza si‘escludevano| argento, le.vesti, gli orna— menti, e gl’ istrumenti dei campi; d. 2.7; GIA: de sup. leg. Ciò non ostante se il padre di fami— glia avesse annoverato nella mobiglia eziandio i vasi di argento, essi vi si comprendevano; 13 6. ult; DIRSI CAP SILE cod. Egli è vero che antica— mente sebbene un padre di famiglia fosse Stato so- lito di frapporre nel suo suppellettile dell’argenteria, essa tuttavia non vi era’ compresa; perchè secondo la severità de’ costumi degli autichi romani, i quali non adottavano‘suppellettile d’argento,‘come con- fessa Paulo nella£. 3, 6. ult. ff de supel. leg., si sarebbe dovuto far violenza‘alla comune intelli> genza della parola suppellettile se‘sotto di essa sì fosse voluto intendere anche 1 argenteria; 129, 76.3, ff. cod. Si cambiarono però col tempo i costumi, è s’ introdusse il lusso, cosicchè non più la mate- ria, ma la specie delle cose cominciò a considerarsi per definire se fucevano o no parte del suppellettile; d. 7,$. 1, in fin. ff. eod,; quindi si estese il vo& cabolo anche“all argento;£. 3, 6. ult. ff. cod., in modo che ne’ tempi posteriori cominciò a com- prenilere sotto di se le mense d’argento; i letti, i candelieri, e ognî sorte di vasellame i /.‘9, 6.15 2. 19, 6.$, ra, ff: de auro arg. mund,; l 27) 6. ult. fl. eod. Secondo la coîmtine intelligenza della parola suppeller si comprendevano le mense, i scanni, i letti, le coltrici, i vasi da acqua, quelli da tavo- la, gli arnesi. dî cacina, le tappezzerie, le casse, gli armari,‘le sedie, e simili, non però î libri, le pitture, le vesti, o gli armamenti da SUEITA; € 33 pri TE PET A fl. de sup. DISTINZIONE DEI BENI. 209 legat.; È 11, ff. cod. junot. l. 12;$- 16, in fire» ff. de instr. vel instrum. legat, Generalmente poi per conoscere ciò che si com- prendeva sotto il nome di suppellettile, conveniva riportarsi all'uso del padre di famiglia che ne aveva disposto, ben inteso però che non avesse cambiato genere ad una qualche rosa; 4 32, 6. 2, ff. de aur. arg. mund,; l n, 6. 2, ff. de supell. legat.) 535. L° espressione di derî mobili, quella di mobiliare, o quella d’effetti mobiliari, comprende generalmentè tutto ciò‘che viene riputato mobile, secondo le regole superiormente stabilite. i ( V. ciò che si è detto nella nota dell'art. 533.} La vendita o la donazione d’una casa mobigliata non abbraccia che la mobiglia. ( Per sapere cosa abbracciasse la vendita o dona- zione di una casa mobigliata è d’uopo osservarsi la 4 15,£. 17, prin. et 6. 4, ff. de act. empt. et vend.; l. 3, 6. 5, ff. de penu. leg.; I. 245, fî. de verb. sign.; lL 41, 6. 10, ff. de legat. 1; l. 12, 6. 17, e segg. et tot. tit. ff. de instruct. vel inst. legat.) 536. La vendita o la donazione di una casa con tutto quello che vi.sì trova, non comprende il, da- naro, nè i ereditî ed altri diritti i cuò documenti possano esistere nella casa. medesima; tutti gli altrà effetti mobiliari vi sono compresi. ( Concord. 2. 41,16. 6, 2.44 2 64, 2..73,$- Fx 2 86, 7. 92, 6. 1, ff. de leg. 3, fatte però, le. ec- sezioni portate dalla di 2. 78, G 1,& 79, Kr, delle quali si è parlato: nellu nota dell art. 534, ed osservata: la disposizione della£. 32, 6 2} ff do usu et usufr. leg.} Guet DI Atatto vi A ile ; i di VINOREAIA VARE, Ridi LIBRO iI, TIT. I CAPO HEL Dei Beni relativamente a coloro che& possiedono, 53. T privati hanno la libera facoltà di disporre èe' beni che loro appartengona, calle modificazioni stabilite dalla legge. ( Concord. I 21, cod. mandati; I. ult., cod. de reb. alien. non alienan.) 1 beni che nan apportengono ai privati. song amministrati ,,e non possano essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie. { Concord. 2. 14. cod. de SS. KFE., nov. Ta praef. et cap. 1, 2, 3, 5, 11 et ra; Z. ult., cod. de vend. rer. eivit., lib. vi)c 538. Tutte le strade che sano a carico: dello Sta- to, i fiumi e le riviere, navigabili od inservienti a trasporto, le rive, le coste gcenpate ed abbandona- te dal mare, i porti, i seni, le spiagge, e gene. ralmente tutte le parti del territoria dello Stata non sascettibili di privata proprietà. sona considerate. come pertinenze del demania pubblico { Cancord. 7. 1 et 2, ff. de loc, et itin. pub.$ ?. 2, 6. 21 et 29, ff. ne quid in loco public.; unic., 6. 2. ff. de via pub. et sì quid in ea 32 1 ff. de via public. el itinere publico; l. 1, PI°n et 6 1-8 1g de fluminib.; ne quid in flum. pub.; tunica, Îf. ne quid in flumine public. fiat quo aliler aqua; Ì. unic,, ff. de vipa munien.; È 1,$- 15 et seg., ff. de cloacis),} 534. Tutti i beni vacanti e senza padrone N quelli DISTINZIONE DEI BENI. eri delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono allo Stata. ( Concord. Z. 1, prin.; d ult. fin. ff. de success» edict.; l 1, l 4, cod. de bon. vaca.); 540. Le porte, i muri, le fosse, 1 bastioni delle piazze di gnerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico. ( Concard,$. 2, et ra, instit. de rer. divis.; LL. 8, 6. 2, 2. 0, 6. 4, ff. eod.; LL 1, ff. de cloacis; Z. ultim., ff. ne quid in loco sacro fiat.} 541. Lo stesso è de’ terreni delle fortificazioni e dei bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non fu- yono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro la Stato Concord. 7, 2, fi, ne quid in loco pub.; È unic., fî. de via pub. et si quid in ea; I. 4, cod. de praescript,-30 vel 4o ann.; l, fin. cod. de fun. patr.) 542. I beni camumali sono quelli, alla proprietà a al prodotto dei quali gli abitanti di uno o più commi hanno un diritto acquisito. ( Concord, 6. 6, instit. de rer: divis.; 2, 6, 6. 1, ff. eod.;£ 129, prin. ff. de legat. 1.) 4; 543. Si può avere sopra i beni a un diritto di proprietà, o il semplice diritto di usufrutto, 0 so- lamente quello di esigere una qualche servitù. ( Concord. 2. 21, cad. mand.; I. ult. cod. de reb. alienis non alien.,$. 3, instit. de servitut.; ì 1, 6. 1, ff. commun. preed. j I1, ff da usufruet.} LIBRO HI, TIT. IT, T HT+0:L'0. HI. LE DELLA PROPRIETA» 5/4. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai rego= lamenti. La proprietà st definiva dalle leggi romane, un diritto sopra una cosa corporea, dal quale nasce la facoltà di disporre della medesima, e di richia— marla a se purchè non osti la legge, un patto,© Ta volontà del testatore= jus in re corporali ex quo facultas de ea disponendi, eamque vindi- candi nascitur,; nisù vel lex, vel conventio, vet pi testatoris voluntas obsistat; l. 21, cod. mandali; % f. unic. cod, de reb. alieri. non alien.) È 545. Nessnno può essere costretto‘a cedere una e sua proprietà se noù per causa di utilità pubblica, e mediante Una giusta e preventiva indennizzazione. )( Concord. 2, ri, 4. 13, 2. 14, cod. de contrah. RIS Ì empt.; È. 1, cod. de rescind. vendit, tot. tit. cod. ut nemini liceat în empt. specier. se excus. 6 ult. È înstit. de his quì sunt sui vel alien, jur.; 2,12, ff. da de relig.; LL 14, 6. 1, ff. quemadm. servi. ammitt.} Ni 546. La proprietà di una cosa sì mobiliare. che L: immobiliare, attribuisce diritto su tuito ciò ch? essa &' produce, o che vi si nnisce per accessione, tanto; naturalmente, quanto coll’ arte. Questo diritto si chiama diritto di accessione. ba( Concord. 2. 4, Z 6, 4 7,& 26, L. 3o, ff. de IR adquir. rer. dom.,$.13, 19, 20, 21, 22; instit, de DELLA PROPRIETA”. LEA rer. divis.; l 7, cod. de rei vind., 6. ult. instit. de jur. person.; l 19,$. 13, ff. de auro arg» legat., l. 23, 6. 3 et 5, Îf. de rei vind. Se non ehe oltre all’accessione naturale è industriale, di cui parlano le citate leggi, i romani ne ammette vano una terza che partecipava sì della naturale, che dell’industriale, e la chiamavano perciò acces- sione mista. Essa si verificava allorquando e per benefizio della naturà e per industria dell’ nomo accedeva una qualche cosa alle cose nostre, comé colla piantagione, colla seminazione, e colla perce- zione de’ frutti; /.Q prin. ff. de adquir. rer. dom., 6. 32 ét 35, instit. de per. divis-;© 9339 1, fix de adquir. rer. dom.) CAPO PRIMO. Del Diritto di accessione su ciù che è prodotto dulla cosa. 547. 1 frutti naturali od industriali della terra, I frutti civili, I parti degli animali, appartengono al proprie- tario per diritto di accessione. ( Concord. 6. 19, instit. de rer. divis.; LL 4,.1. 6, 2. 18, ff. de adquir. rer. domiù.; L 7, cod. de rei vindicat.;t, 5; 6-2, ff. od.? LL 62, ff. de rei‘vindicat.; LL 5),$. 1, ff. de usuff; L 5, fl. dè usur.; L 13, cod. de reî vindicat.) 548. Non ispettano al proprietario i frutti pro- dotti dalla cosa, se non col carico di rimborsate le spese de’ lavori, delle fatiche‘e sementi dovute a terze persone. ( Concord. 2. 36, 6. 5; 2. 38, ff. de haered. pet,; 2. 46, ff. de usuris; 0. 4, l ult în fin.;{f. de 214 LIBRO II, TIT. fl, oper. servor.; I i, cod. de fruct. et lit. erpens, 3 Î. 1, cod. de petit. haered.) 549. 11 semplice possessore fa suoi i frutui, solae mente quando possiede in buona fede: in caso con= trario, è tenuto a restiture i prodotu colla cosa al proprietario che la rivendica. { Concord, 6. 35, instit. de rerum divis.; LL 23, 6. 1; 2. 48, ft. de aquir. rer. domin,; 1.33,. 62, h..1, ff. de rei vind.; l. 25, ff. de usur. et Sruct.; Z. 22, cod, de rei vindic.) 550. E’ possessore di buona fede colui che pos- siede come proprietario, in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, ignorando i vizj dello stesso titolo. Cessa d’ esser passessore di buona fede dal mo- menta in cvi tali vizj sono a lui noti. ( Concord. Z. 109, ff. de verb. signif.; L. 1, cod, de petit. haered.; I. 20, cod. de rei vind.; IL. 1, $. 9, ff. de vi et de vi armat.; l, 2,$. 1, ff. pra naered.; I. 38, 6. 7, fl. de verb. oblig.; L. 48,{fa de adquir. rer. dom.) i GALBO a Del Diritto di accessione sopra ciò che si unisoe e s° incorpora alla cosa. 551. Tutto cià che si unisce e 5’ incorpara, alla cosa, appartiene al proprietaria di essa, secondo le regole qui appressa stabilite. ( Concord, 2.7, 6. 10, et 12; 7. 98, ff. de ad- quir. rer. domin.;!. 50, ff. ad L. Aquil.; Lul tim., ff. de superficiebus., 6: 29 et 30, instit. de rer. divise; l. 2, cod. de rei vindicaqt.) DELLA PROPÀtETÀ', SEZIONE PRIMA: Dil Diritto d' accessione relativamente alle cose immobili. 554. Chi ha la proprietà del siolò, ha pure la proprietà di ciò chè vi esiste tanto superiornierite the inferiornierte. ( Concord. 2. 1;$. 4, È. 2, ff. dé superficiebus; È. 28, fî. de adguir. rer. domin.} è. 3, È. 6, cod. dè rhèiallariis et indtallis.) Il proprittatio può far sopra il suo suolo tntte le piaitagioni e costruzioni che stima à proposito; Salve l’eccezioni stabilitetal titolo delle Sérvisù pre- tliali: ( Coricord. 2. 1, priz.; 2. 34; ff. dè sérvit. praed. urban.} l: 1:58; /: 9, cod. de servit.; 1. ult. S. 4; ff. quod vi aut clam.; L sj, t. 26; ff. de Uanih. infeci;) i Può fate al disotto tuite lé costrizioni e scava= înenti the crederà a proposito, e trarre da questi îutti i prodotti di ci fossero stscev bili; salte le tnodificaziogi i'isultanti dalle leggi e da’ regolamenti relativi allé maniete,& dalle luggi e dai regola= ìnenti di polizia. (Concord. 2. 3; Î. 6, cod: dè rieteliar. èt me tallis.) 553. Qualurique costriizione, piaàtagione vd opera sopra uti terrerio 0 nell’ initcino di esso, si presumè fatta dal proprietario a sue spese e di sua appatte= neriza, fivichè nou consti il contrario, senza: pre- giu:lizio della proprietà che un terzo potrebbe avere àcquistata@ poichbe acquistare colla prescrizione, i id: UCIA; n Ut LI da e Sai 216 LIBRO II, TIT. 1I. sia dì un sotterraneo inferiore alla casa d'altri, sia di qualunque altra parte dell’ èdifizio. (Concord. 2, 2, ff. de super icieb.; 6. 4, instit. de interdict.; l. ultim. cod. de rei vindicat.; È. ult. ff. de adquir. vel ammitt. possess.; I. 2, cod. de probat.) 554. Il proprietario del suolo che ha fatto co- suuzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, deve pagarne il valore; può anche essere condan- nato, ove siavi luogo, alla rifusione di qualunque danno e degl igrari è ma il proprietario de’ ma- teriali non ha divitto di riprenderli. ( Chi usando dell’ altrui materia fabbricava nel proprio suolo, riteneva bensì l’ edifizio; L_ 239% pen. et ult. ff.; 2 2, cod. de rei vindicat., 6.29; Sastit dé ren divis.; IL. 1, 6. 10, l p8, fl de ad- quir. rer. dom.; I. 50, ff. ad L. Aquil., ma non ne diveniva assoluto padrone: imperciocchè se avve- niva che l’edifizio fosse caduto, o altrimenti di- strutto, poteva il padrone della materia richiamarla a se, e conseguire eziandio dal padrone dello suolo il doppio del valore di essa se aveva fabbricato in mala fede; 4. 59, ff. de rei vind.; l. 26, 6.1, ff, de adquir, rer. dom. 6. 29, instit. de rer. divis.; I. 2, ff. de tigno juncto; e se aveva fabbricato in buona fede, non poteva che domandare il doppio del valore della materia, o la materia stessa, qua- lora fosse caduto l'sedifizio;-S« 29, instt. de ner. divis.; I. 6, 6. 10, fl. ad exhibend. 1a Chi nel proprio fondo poneva un’ altrui|pian- ta, diveniva padrone di essa, quante volte avesse fatto le radici, ed ivi si fosse alimentata, 6; 20 instit. de rer. divis.; l. 7, 6. ult.; Ito... 20 6.>, ff. de udquir. rer. domin., nè il primo pa drone poteva a se richiamarla ancorchè fosse stata svelta DELLA PROPRIETA". DIGA svelta dallo suolo; 4. 26;$ fl. de adquir. rét dom. Ciò non ostanté se il padrone dello suolo l’aveva piavtata in mala fede, contro di li poteva. il padrone della pianta intentare}’ azione di fuito, ola reivindicazione, ò V azione ad eéxhibendun non come contro un possessore, ma comè contro di uno, il quale con frode avesse lasciato di possedere, 6. ult. instit. de oblig. quae ex delict.} L 1, în fini; L.>, ff. de tigno junct. Se poi la pianta gione età stata fatta in buona fede, allora compe- téva“al primiero padrone della pianta contro quello dello suolo l’azione per. essere soddisfatto del valo- re della pianta, la-Qual azione chiàmavasi in factum, 1. 93, 6. 5, ff. de rei vindicat. E se la pianta non aveva gettate le radici, per interpretazione di Varo e Nerva gli‘sì dava l’ azione‘utile 72 rem onde ti= chiamare a se'la pianta; 4 5 6. 3; ff. bd. Lo stesso‘eta disposto rapporto a colui che avesse gettato nel proprio campo le altrui semenze; 24, prin. ff. de adg. rer. dom., 6.-32, instit, de rer. divis.;& 95, prin. et 6+, ff. de usuris.) 555. Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da ùn terzo e chn suoi materiali, il proprietario del'fondo ha diritto o di ritenerle.; odi obblicare colui che le ha fatte a Tevarle. Se il proprietario del fondo dornanda. che sianò tolte le piantagioni e costraziani; verrà: ciò eseghità a'spese di colui che le ha fatte, senz’ alcuna ins dinnizzazione a suo favore} potrà ques essere iî= oltre condannato; ove siavi luogo, al risatcimento dèi‘(danni è‘degl’imteressì, per quel pregiudizio ché il proprietario del fondo potesse aver sofferto. Se il proprietario preferisce di conservare le piàù= tagionî e costrizioni, deve rimborsate il valore dei Cobice tivi‘* T 218 LIBRO 1I, TIT. 1f. materiali e del prezzo della mano d’ opera, not avuto riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fundo avesse potuto ricevere. Ciò non- dimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un. terzo che abbia sofferta evizione, e che, attesa la sua buona. fede, non sia staio coD= dannato alla restituzione de’ frutti, il propriciario won potrà domandare che siano levate dette opere, piantagioni e costruzioni; ma pourà scegliere o di rimborsare il valore de’ materiali e del prezzo della mano d’opera, ovvero di pagare una somma eguale a quella dell’ accresciuto valore del fondo. Chi essendo in possesso dell’ alirui suolo vi erigeva un qualche edifizio; poteva, se aveva fab- bricato in buona fede, conservare il suo possesso fino a tanto che il padrone del suolo lo aveva soddisfatto, del. valore dell’ edifizio, e delle spese incontrate;$. 30, zr2stit. de' rer. divis.; L. 7, 6- 1% ff. de adquir. rer. domin,, ovvero, se veniva a cadere|’ edifizio; era in diritto di prendere il suo materiale: 7, 2, cod. de rei vindicat. Ali inconuo se aveva fabbricato in mala fede, perdeva la pro- prietà della materia, talchè non poteva a se richia- marla sebbene fosse caduto l’edifizio, e non aveva azione onde essere rimborsato del valore del mede- simo, e delle spese sostenute, per la ragione che col fatto suo proprio aveva bastantemente dichiarato di volere donare]' edifizio al padrone dello suolo, 6. 20, instit. de rer. divis.; L 7, 6. 12, ff. de ad- quir. rer. dom. ì| Se poi non era in possesso, allora comungiie avesse fabbricato in buona fede, non gli competeva alenn azione‘ond’ essere soddisfatto del valore dell’ editizio, e delle spese incontrate. Difatti non gli competeva l’azione vindicatoria è. nè l'altra ad IR DELLA PROPRIETA". 2.49 exhibendum, perchè furono ambedue tolte dalia legge delle 12 tavole, onde distruggendo gli edifizj non si deformasse la citt; 6. 29, instit. de rer. divis.; l. 7, 6. 10, ff. de adquir. rer. dom. Non l’azione de tigno Junceto, perchè non si dava che contro colui, il quale aveva fabbricato nel proprio suolo coll’ altrui materia; 2. 1. fl de ligno junct. Non quella in factum, di cui nella 4. 23, 6. 5, fl. de'rei vindicat., perchè tale azione non si dava contro coloro, de' quali nium fatto era intervenuto. Neppure gli poteva competere l’azione negoliorim gestorum, perchè chi faceva una cosa come sua propria, non sì poteva dire che trattasse. gli altrui affari; ond'è che gli si negava il diritto ripeti zione; 2. 5, cod. de rei vind. Ma non vi è neppur bisogno di questa induzione perc provare ia nostra proposizione, giacchè gli antichi giureconsulti ci lasciarono scritto in più responsi. che non si poteva essere rifatti delle spese‘impiegate nelle altrui cose fuorchè per via della retenzione, opponendo 1’ ec- cezione doli mali, contro al padrone della cosa it quale, avesse voluto a se richiamarla; Z. 48, ff. de rei vind.; LL 33, ff. de cond. indeb.; L 14, ff. de dol. mal. except.; I. 21, ff. ad S.C. Trebell. La stessa regola sì teneva per coloro, ì quali ponevano delle piante proprie; o gettavano delle proprie semenze negli altrui campi; eglino non ave- vano diritto di essere soddisfatti del valore delle loro piante o semenze se non possedevano in buona fede il suolo; Z. 11, cod. de rei vind.; L 9, prin., ff. de adg. rer. domin.; L 14; ff. de donat.$. 31, et 32, inst. de rer. divis.) 555. Le unioni di terra ed‘inerementi che for- mansi successivamente ed. impercettibilmente ne' fon- 220 LIBRO Il, TIT. Il. di posti lungo le rive de’ fiumi o delle riviere, chia- mansi alluvioni. (Concord. 6. 20, instit. de rer. divis.; Ln, 8-13 ff. de adquir. rer. dom.; 2 1,403;(cod. deal luvion.) i L’alluvione cede a favore del proprietario lungo la riva, sia che sì tratu di un fiume, come di una riviera atta o no alla navigazione 0 al trasporto; coll’ obbligo, nel jprimo caso, di lasciar il marcia- piede o sentiero, secondo i regolamenti. (Concord.$. 20, inst. de rer.@div.; L7, 8. 13 ff. de adquir. rerum domin.; l. 1, 1-3, cod. de alluvion.} b57. Lo stesso ha luogo riguardo al terreno ab- bandonato dall'acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle sue rive portandosi sull’altra: il proprietario della riva scoperta gode dell’ ali vione; senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. ( Concord..l. 7, 6. 1, ff. de adqg. rer. dom.; 1.1, cod. de alluvion.), Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti ab- bandonati dal mare. V. 6. 22, instit. de rer. div.; l. 7; 6 3ipeti Fog 6. fin. ff. de adquir. rer. dom.); 558. Non ha luogo 1’ alluvione rignardo ai laghi e agli stagni, il proprietario dei. quali conserva sem- pre il terreno che l’acqua copre quand’ essa è all’al- tezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell’ acqua venisse a scemare. Per la stessa ragione, il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto' sopra le terre lungo le rive che la sua acqua va a scoprire ne’ casi di stra— ordinarie escrescenze,‘ DELLA PROPRIETA" 221 { Concord: 4..69, ff. de contrah. empt.; li 24, în fin. ff. de aqua et aqu. pluv. arc.; L. 12, prin. ff. de adquir. rer. rer. dom.); 559. Se un fiume o una riviera, sia o no navi gabile,; per un’ istantanea forza, da un fondo contiguo alla riva ne svelle mina parte considerevole e riconoscible, e la trasporta verso un fondo infe+ riore o verso l' opposta riva, il proprietario della parte staccata. puo reclamarne la pro} rietà, ma è tenuto di addomandarìa dentro l’ anno; scorso que» sto termine, la sna domanda non sarà pu ammis= sibile, salvo che il proprietario del fondo al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso. (Concord. /. 6. a, ff. de adquir. rer.:dom., 6. 21, instit. de rer. divis.; L 9, Sica ti da damn. infect.; l. 4, in fin. ft. de reb. credit.; I. 8. fl. de incend. ruin., salvo che però si con- cedeva al padrone della parte di fondo trasportata di poterne reclamare la proprietà fino a tanto che gli alberi non avessevo fatte le radici} e che non fosse più riconoscibile, come si legge nelle citate leggi.) 560. Le isole, isolette ed unioni di terra che si formano ne’ Jetti de fiumi o delle riviere navigabili od inservienti a trasporta,..appartengono allo Stato, se pure non esiste titolo o prescrizione in con- trario. ( Contrar. 4. 7 6.370,20) 4,8120440 et 3, ff. de adg. rer..dom.; l rt. 6..6, ff. de flumin., 6. 22, instît. de rer. divis,; L. 30,.6. 2; ff. de adg. rer. domin.) 561. Le isole ed unioni di terra che si formano rielle riviere non navigabili e non inservienti a tra- porto, appartegone ai proprietarj confinanti dal lato and LIBRO 11; TIT.'11 ove si sono formate. Se l’isotà non siasi. formata da un sol lato, essa apparterrà ai proprietarj con- Sinanti ai due lati, divisibile, secondo la linea ch si suppone tirata nel mezzo della riviera. (Concord. 6. 22, instit. de rer. divis.; 1.7;6. 3, 2. 29, 2 56, 2-65., 6. a, et 3, fi. de adq. rer. dom.; 1. 1, 6. 6, ff. de flumin.;} 2 30, 6-2, ff. de adquir. rer. domin., alie quali leggi non osta ciò che rispose Labcone nella /. penult. 6. ult. ff. eod. ove si dice, si id, quod in publico innatum est, aut aedificatum est, publicum est, insula quoque quae în flumine publico nata est, publica esse debet; imperciocchè è da credersi che egli suppose il caso che l'isola non fosse avvicinata se non da fondi limitati, cioè da quei fondi, i quali, essendo stati tolti all’ inimico, si concede vano aì cittadini con condizione chè non potesserò estenderne i confini approfittando di un'alluvione, come si ha dalla 4. 16, ff. de adg. rer. domin., © anche di un’ isola nata in un finme, locchè si trova nella 2. 1, 6. 6, ff. de fluminib., ne quid în flum. pub.; ond’ è che in questo caso Y isola non era privata, ma bensì pubblica, e diveniva propria del primo che l’occupava; dl: Eh BI do flumin. Sebbene niuno, per quanto mi è noto, abbia data questa interpretazione al mentovato responso di Labeone, nondimeno essa non mi sembra da posporsi all’ opinione degl’interpreti, e specialmen- te di Accursio, di Otomaano, e di Vinnio, i quali hanno asserito, senza però provarlo, che quel testo è stato viziato, e che bisogna leggere, Non si id, quod in publico etc.[mperciocchè questa lettura non solo è contraria al testo delle pandette firenti- se, a cui spesse volte sono ricorsi i so rranominati 1 DELLA PROPRIETA”.| 273 interpreti quando si è trattato di trarre da quelle no argomento onde giustificare una qualche loro opinione in quistioni simili alla presente, ma è eziandio contraria agli altri esemplari dellù romana giurisprudenza, comunque Accursio abbia assicurato di averne visto qualcuno fra gli antichi, senza per- altro nominarlo, nel quale si leggeva, ron sè id e:c.) 560. e una riviera o un finme, formando una muova diramazione, attraversa e circonda il campo del proprictàrio confinante, e ne fa un'isola, que- sti. conserva la proprietà del suo campo, sebbene l’isoli siasi formata in un fiume o in una riviera navigabile o inserviente a trasporto. (Concord. 2. 7, 6: 4, 4. 30, 6. 2, ff. de adquir. rer. domin.$. 22, instit. de rer. divis.) 563. Se un fiume o una riviera navigabile, in- serviente a trasporto o no, si apre Un Mbwvo corso abbandonando l'antico letto, i proprietarj de fondi recentemente occupati si dividono, a titolo d’in- dennizzazione, l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto. ( Secondo la legislazione romana il letto che ve- niva abbandonato da un fiume, si acquistava dg coloro che possedevano i fondi vicini alle due ripe, a misura della larghezza del rispettivo fondo, nella stessa maniera che si è detto rapporto alle isole che nascevano in mezzo ai fiuni. IÌl nuovo alveo poi diveniva pubblico al pari del fiume; 6. 23, instie. ade rer. divisi; i. 1: S bi& 50, g. 1,(E de al]. ver. dom. 564. I colombi, conigli, pescì, e passano ad nn° altra colombaja, couigliera o stagno, si acqui- stano« proprietario di questi oggetti, quando non vi siano stati attratti con arte o con frode. 9 i) 224‘LIBRO I, TIT. Il, Tromani giureconsulti distinguevano le bestie in fiere e mansucte. Chiamavano fiere gnelle, le quali per loro natura vanno quà e là vagando, come i pesci, gli uccelli, le api, i pavoni, i coloinbi, ì cervi e simili; ed accordavana su di quesie il do- minio al primo che le occupava, 6. 12, 14, 15, instit. de rer. divis.; l 5, 6. 2, 3, 4,5, i. de adquir. rer.. domin.; ciò non ostante qumdo si fossero mansuefatte ,: niuno se ne poteva impadro> mire senza commettere un furto, fino a.che conser vavano l’ abitudine di andare e ritornare; 4 5,$ b, 2, 44, ff. de adq. rer. dom.;$. 12 60 16, instit. de rer. divis.) © Le mansuete erano gli animali domestici, come le galline, le anitre, le pecore, e simili; e queste, quanda erano state una volta occupate, rimanevano sempre del padrone, ancorchè avessero smarrita la di lui abitazione; e calni che se ne impadroniva èommetteva un furto; /. 5, 6. 6, 4 44, ff, de derelicto.) DELLA PROPRIETÀ”. Sezron:e Il. Del Diritto d’ accessione relativamente alle cose mobiliari. 565. Il diritto d’accessione, quando ha per og- getto due cose mobiliari appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente ai principj dell'equità naturale. Le seguenti regole serviranno di norma al giudice pe determinarsi,* ne’ casi non preveduti, secondo e particolari cire»stanze. 565. Quando due cose appartenenti a diversì pa— droni, le quali sono state unite in guisa da for- marne un sol titto, sono separabili, in modo che tuttavia possano entrambe sussistere l'una senza l’al- tra, questo tutto. appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pa- gare all’ altro il-valore della cosa statavi unita. ( Concord. 7. 23. 6. 2, 4 et 5, ff. de rei vindie.; $i 9.13.10, 19, 10%: de. aur, erp. mund. ornam.; l. 26, Ga 1; 4 27, pres ff. de adquir. rer. dom.) 567. E' considerata parte principale quella cui I’ altra non è stata unita chie ad uso, ornamento e compimento della prima. Concord. Z. 19, 6. 13, 14, 15, 16; 220,2. 29; ff. de auro varg.; l. 26, ff. de adg. rer. domin.) 568. Ciò non ostante, quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa mita affine n 4 ; LIBRO II,"IT. TI. È iglipor: ritaità, quand” anche da tale separa zione potess: provenire. deteriorazione alla cosa a cui fu vinita. ( Secondo le leggi romane, in tutti i casi, salvo quello dichiarato dalla Z. 25, 6. 5, f£. de rei vind., si dava l' azione ad exhibendum preparatoria allo reivindicazione; onde separare la cosa aggiunta alla principale, se il possessore era di buona fede; d. L 23,6. 5: e se cra di mala fede, si concedeva di furto, onde fosse punito il possessore sì permetteva al padrone narla a se iants Pazio- az 6-26, mnstil. de ren della cosa aggiunta, e della medesima di richi ne detta condictio furtiv divis.): 5g. Se di due-cose unite per formare un sol intro, Puna non può essere risguardata come acces altra,«è riputata per principale quella che considerevole per il valore, o per il vo, ivo loro valore è a un dipresso soria de trovasi] lime, se il rispet eguale. ( Concord. 4. 6,2, ff. de lg. rer. domin.) 570. Se un artelice 0 rilunque x persona ha impiegata una matera che non gli apparieneva, per formare una cosa di nuova specie, possa o non pos- sa questa materia riprendere la sna prima forma, colui che ne era il padsone ha diritto di preten- der la cosa che si è lor rimborsando il prezzo della mano d° opera: ( Se la materia impiegata] specie si poteva ridurre edla sua la nuova‘specie apparlenev al padrone della mate- Tia: se poi, non poteva vipigliare la primiera forma, spettava all’ artefice; 6. 25, dr:st. de rer. divis.; I n, 6, 7: 4 af fl. de ag. ver: dom., purchè però non avesse fatta la puova specie a nome U yer formare la. nuova primiera forma, el padrone een DELLA PROPRIETA",: 229 Ada materia; 4, 25, 4. 27, 6. 2, ff. end. Nel caso in cui apparteneva all’ artetice la nuova Specie, se egli era in buona fede, era tenuto ai danni cagio- nati al padrone della. materia; A. 23, 6. 5, ff. de rei vind, junet.} LL 11, ff. de praes. verb. Se era in mala Lite era tenuto dell’ azione di furto in in quanto alla pena, e dell’azione chiamata condictio furtiva per la restitazione della specie; 6.26, irst. de rer. divis.; UL 52, 8. 14, ff. de furt.) 571. Quando però la mano d'opera fosse tanto pregevole che sorpassasse d’assai il valore della ma- toria impiegata, im tal caso l’ industria sarà consi- derata come parte priacipale, e l’ artefice avrà di- ritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario per il prezzo della materia. (. Concord. 2 9, 6. a, ff. de adg. rer. domin., alla quale non osa la 2. 23, 6. 3, ff. de reî vind., perchè fu derogata da Giustiniano nel 6. 34, drzstie. de rer. divis.) 572. Quando alcuno abbia impiegata materia in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di muova specie, senza che nè l’ uno nè l al tro dei due materiali sia interàmente distrutto, in maniera però che non possano separarsi senza pre- giudizio, la cosa resta comune ai due proprietar), in ragione, riguardo all'uno, della materia che gli apputtenava, e quanto all’altro, in ragione ad un tempo della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua mano d’ opera. È ( Se i materiali spettanti a due differenti, pros prietar) ed impiegati da uno di essi a formare una muova specie, non si potevano più separare e ridurre al loro primiero stato, allora la nuova specie dive niva di colui che l'aveva fatta; 2, 5,$. r, ff. de reî vind,, 6. 25 in fin., tnstit, de divis.; e sè 228. LIBRO ML, TIT. II. egli era in buona fede, doveva rifare i danni recati all’altro padrone della materia, 2. 23, 6. 5, ff. de rei vind. junct. l. 11, ff. de praes. vérb.; se poi era in mala fede, era tenuto dell’ azione di furto, e dell’ azione condictio‘furtiva; 6. 26, instit. de rer. div.; 1:52, 6. 14, ff. de funi. All'incontro se i ma- îeriali potevansi separare, potevano i due proprietar] richiamare a se la loro rispettiva porzione; Do: N, 1, ff. de rei vin.; L 12 in fin. ft. de adq. rer. dom.) 573. Quando una cosa È stata formata con la mi- stura di diverse materie spettanti a differenti pro- prietarj, ma delle quali nessuna può essere conside- rata come materia principale; se le materie sono suscettibili di separazione, quegli senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può doman- darne la separazione. Se poi le materie non possono più separarsi senza pregiudizio, ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie a ciascuno spettanti.: { Concord. 6. 27 et 28, instit. de rer. divis.; L , 6.8 et 9; 2. 19, d. 1, ff. de adq. rer. dom.; 4. 3, 6. 2; ff. de rei vind.; L 5,$. 1, ff. cod.) 574. Se la materia appartenente ad uno dei pro- prictarj fosse di molto superiore all’ altra per la quantità ed il prezzo, in questo caso il proprietario della materia superiore in valore potrà reclamare la cosa prodotta dalla misura, rimborsando all’ altro il valore della sua materia. ( Se la mistura era seguita per volontà di ambi î padroni della materia, essi rimanevano compro= prietarj in comune. della medesima; ma se era se- guita per volontà di uno solo di essi, ognuno ri- mancva padrone della rispettiva porzione,€ il giu= dice doveva decidere per via di approssimazione€ AI DELLA PROPRIETA”. 229 ad arbitrio di uomo dabbene qual era la quantità che apparteneva a ciascheduno, 6. 27, et 28, dnst. de rer. divîs.; l. 5, prin. ff. de rei vindicat.) 75. Quando la cosa resta in comune fra i pro- prietarj delle materie con le quali è stata formata, debb’ essere venduta all’ incanto a vantaggio commne (Quando la materia rimaneva in comune perchè fosse stata mischiata sia di consenso dei proprie- tar, sia per accidente, aveva luogo il giudizio chia- mato communi dividundo, 6..27, et 28, instit. de rer. divis.; IL 5, prin. ff. d2 rei vindicat. Quindi, siccome le regole del giudizio fumiliae erciscundae erano comuni anche a questo giudizio; Z. 6, 6.11, ff. commun. divid., così poteva il giudice assegnare a cadaun proprietario una porzione della materia mischiata corrispondente a quella che aveva messa în comunione, o anche aggiudicare ad uno solo de’ proprietarj tutta la materia, condannandolo a pagare all’altro il prezzo della porzione che gli spettava; 7. 22, 6. 1, 2. 55, ff. famyliae ercis,, 6. 5, instit. de offic. jud.) 5,6. In tutti i casi ne quali il proprietario della materia che è stata impiegata, senza sua saputa,@ formare una cosa di altra specie, puo reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di doman- dare la restituzione della sua materia nella medesi+ ma natura, quantià, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore. ( V. la nota fatta all’art.:568.) 577. Coloro che avranno impiegate materie spet- tanti ad altri, e senza saputa dei proprieta), po- tranno.pure essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi, se vi è luogo, salvo il diritto di ricorrere, quando occorra, in via straordinaria» (V. la nota dell’art. 570,‘) Ia plz ns LS Gio Lal PT POESIE, DELL’ USUFRUTTO, DELL USV E DELL ABITAZIONE ‘ATI GA PIO SER EM | Dell Usufrutto. 578. L’ usufrutto è il diritto di godere delle cose di cri un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario né godrebbe, ma coll’obbhigo di conservarne la sostanza. (Il ginreconsulto Paulo definì V usufrutto» un diritto di usare, godere delle cose altrui, salva ta loro sostanza» ususfructus est jus alienîs rebus utendì, fruendî, salva rerum‘substantia; L. 1, i} ff. de usufruct. prin. instit. de usufruct.) i Î 579. L’usufrutto è stabilito dalla legge 0 dalla Me volontà dell’ uomo. È( Concord. 4. 6, cod. de bon. quae lib.;:.. 3, 2.5, cod. de secund. nupt.; novell. 32, Cap. 40, 6. 2, instit. per quas person. cuig: adq.3*.°» prin. ff. de usufr. et quemadm.; l 6 prin., ff. eod.; È. 1, ff. de servit. praed. rust.; nov. II7s cap. 1;& ult. in fin cod, de long. temp. praes. USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE, 231 To poteva anche stabilite il giudice nei Lie giud izj divisorj familiae erciscundae, communi dividundo, fintum regundorum; 1. 6, 6.1, fl. de ustfrict. el quemadmod quis utat, fruat.; Z. 6, 6. 10, ff. commun, divid.; LL 16, 6. 1; fe. Jamil. erciscund.) 5530. L' usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione. (Concord. 2. 4, ff. de usufr. et quemad.; I 16, 6.2, ff. fam. erciscund.; l. unic., 6. penult. ft. quando dies ususfr.; 1. 13, ff. de usu et usufr. È) legat.; 2. 5, cod! de usufruct.) 581. Può egualmente. costituirsi sopra qualunque specie‘di beni mobili èd immobili.* ( Concord.$. 2, instit. de usuf.; 1.3, 6.1, 2 7, princip. ff. de usufruct. et quemad. E’ però da osservarsi che siccome doveva rimaner salva la sostanza delle cose che cadevano in usufrutto con- formemente alla definizione data nella nota dell’ar= ticolo.578, così non poteva costituirsi usufrutto so- pra quelle cose, che coll’ uso si consumano, come il grano, il vino, l'olio; il danaro, e silnili, 6. 2, instit. de usufruct. Ciò non ostante da che il se- mato romano permise che sì potesse, lasciare per le- gato l’ usufrutto di tutte le cose che potevano ca— dere nel patrimonio di chiunque, si. dedusse da questo che le cose che si consumano coll’ uso che chiamansi altresì fungibili:( cioè ehe consistono in numero, peso, e misura; Z. 2, 6. 1, ff. dè reb. cred.) potessero essere. capaci se non di usufrutto, almieno di un guasi usufrutto, il quale nient'al- tro è che il diritto di abusare‘delle cose altrui fun- gibili, prestata cauzione di restituire, finito-il quasi usnitutto, cose della stessa qualità e quantità, av metin Grida La Pa 232 LIBRO.MI, TIT. HI vero il loro valore, 6. 2, isti. de usufruci. sal.1, U g,-l 3, ff. de usufruci. earun rer.. quae usie consum. vel min.) SEZIONE PRIMA. Dei Diritti dell'usufruttuario. 582. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale o civile che può produrre la cosa di-cui ha Vusufmtto. ( Concord. 2. 7, prin.; L. 9 prin. et 6. 7,£. 10, LL 15,,6-4,6,. 4205 2: 593,0+.1, ff. de usufruct. et FETO, quis ut., 6. 37, instit. de rer. divis: 13, ff. quib. mod. ususf. am.; l95,.1 28, fl de usur.); 583. I frutti naturali sono quelli che la terra pro- duce da sè stessa.-Il:reddito ed il parto degli ani- mali sono pure frutti naturali. ( Concord.$..37, inst. de rer. divis.; l. 28, prin. 1.45, ff. de usur.; IL 7,8 9; ff. solut. mat.; LL 63, 6.1, ff. de usufruci. et quemad. quis ut fruat.) I frutti industriali di un fonde sono quelli che sì ottengono metliante la coltura. ( Concord. 6. 35, instit. de rer. divisi; IL 48, fl. de. adquir. rer. dom.) i 584. I frutti. civili sono le pigioni delle case, gl’ interessi de’ capitali esigibili, i frutti matmrati delle rendite. o (Concord....27;.$. 14 I. 39, ff. de pet. hae- red.i'1. 55, ft. de cond. indeb.; Ì, 63, ff. de rei vindie.; 1. 19, 2.34, 4 36, ff. de usur..; È. 121, {. de verb. signif.) n USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 233 I fit dei fondi locati si annoverano pure nella classe dei frutti civili, ( Conkrar, 4. 26, 4. 58, ff. de us fruct,) 585. I fratti natuvali ed industriali. pendenti daj rami o non istaccati dalla radice, mel momento in cu si fa luogo all’ usufrutto, appartengono all’ usu> fruttuavio. ( Concord. 2, 27 prin.; 2. 35, 2.36, 6. ult.; È 37, L. 47 L 60, ff. de usufruct. et quemad,; L. 5, i, ff. si ususf. pet.) i frutti che si travana nello stesso stato al mo- menta in cui finisce Vl usufratto, appartengono al proprietario, senza compenso nè da una parte nè dall'altra dei lavori e delle sementi; ma però senza pregiudizio della porzione dei frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi era, al tempo in cui incominciò l usufrutto, o venne a cess:re, ( Concord. 6. 36, instit. de rer. divis.; L. 13, Alle quibus mod. ususf. vel usus amitt.; 1:80. fkrde ann. legat.; L 95, 6.1, ff, de usur.; È. 44, ff. de rei vindic,; l. 1 prin. ta: quando dies ususf. leg. cedat.,; È. 32, 6 7, ff. de usu et ususf, et red. legat,; Se non che l'usufruttuario ed il proprietario erano obbligati a compensarsi reciprocamente fra di lora dei lavori, delle spese ec sementi, di cui| uno aveva. goduto al cominciare, e| altro al finire dell’ usufrutio:; 7. 36, 6. ul, ff. de petit. hacred.; 40, IE da tusur- d57_ fu solut: mat.; l. 4,4. ult. in fin.; ff‘de operis servorum; È. 1, cod. de fruci. et lit. expens. E° rvarsi ancora che fra i frutti nau rali e ali che si percepivano da un foen- do, sì endevano ceziandio le pensioni se mai Y usufeuttuario lo avesse. locato; cosicchè perà l'usufruttuario stesso non poteva pecepire al La Îli 234 risno 11, TIP. 10. mine dell’ usufrutto se non tanta parte delle pen- sioni quanta corrispondeva ai frutti raccolti dal colono del fondo; /. 58, ff. de usufr. et quem- adm. quis ut. fruat. La ragione di ciò era che siccome 1 usufruttuario non faceva suoi se non ì frutti che raccoglieva: 2. 15, ff. quid. mo 1 usus. vel usus. amitt.;[.$8 in fin. 4f. de ann. legat.;(A 25, 6. 1, ff. de usur., così non si doveva fare dif ferenza se egli stesso li avesse percetti, o per mezzo di un altro, cui avesse locato, o in altro modo ces duto il godimento della cosa usufruttuaria;/ 38, 2. 39, ff. de usufruct. et quemad. si quis ut.; L 88, 4.034,(29305 de‘peculio?) 586. I frutti civili si vitengano acquistati giorno per giorno, ed appartengono all’ usufrutmario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica ai fitti dei fondi logati, egual- mente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili. ( Goncord. 2. 25,$. 3; I 26, ff. de usufruct. et quemad. quis ut.; L 24, ff. de usu et usuf. gjunet.; L. 34, ff. de usur.; ritenuta però la limita: zione fatta nella precedente nétà circa alle cose ché producono frutti naturali o industriali.) 587. Se 1° usufrutto comprende cose delle quali non si possa far uso senz consumarle, come da- naro, grani, liquori, l’usyfruttuario ha diritto di servirsene, ma coll’obbligo di restituirle in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne il lorò va= lore a stima, al termine dell’ usufrutto. ( V. la nota fatta all’ art. 581.) 588. L’ usufrutto di nina repdita vitalizia attri- buisce pure all’usufruttuario, durante il suo usu> frutto, il diritto di riscuotere le pensioni sexlute, senza esser tenuto a veruna restituziazie USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 235 (‘Per sapere la disposizione del diritto roma sul proposito di cui tratta quest’ articolo, è d’ uopo comprendere prima l'articolo medesimo. Parmi che il caso che in esso si contempla sia queste: Tizio ha la proprietà di una rendità vitalizia,€ Sempro- nio ha l' usufrutto della medesima; in questo caso l’articolo ha deciso, che Sempronio ha diritto di riscuotere Je annualità formanti la rendità ancorchè fossero arretrate, senza obbligo di restituirle a Ti- zio, finito l’usufrutto. Quest’ articolo ha deciso una quistione che fa- cevano gl’ interpreti del diritto romano, la quale seguitava ad agitarsi anche a’ giorni nostri. Eglino erano d’ accordo nel concedere. all’ usufruttnario della rendita vitalizia il diritto di riscuotere le anuua- lità anche arretrate, sia che vestissero Ja natura di frutti civili, 2. 26, ff. de usuf., sia che stassero in luogo di frutti naturali o industriali: 7. 58, ff. eod.; ma non erano egualmente d’ accordo uel liberarlo interamente dalla restituzione delle annualità, spi= rato l’usufrutto. Imperciocchè alcuni* portarono opi nioue che 1’ usufruttuario alla fine‘dell’ usufrutto dovesse' restituire al proprietario una‘parte delle rendite percepite, per la ragione che se mai fosse avvenuto il caso che il proprietario fosse premorto all’ usufruttuario, la proprietà della rendita vitalizia gli sarebbe stata inutile, contro al disposto della 14, cod. de usuf. ei habit. Altri al contrario sostennero che l’ usufruttuario non erà obbligato ad alcuna restituzione verso il proprietario, per la ra- gione che quando era possibile che l’usufrutto si fosse consolidato colla proprietà, ciò bastava onde poter costituire un usufrutto. In sostegno della loro opinione ricorsero all’esem- pio delle navi, delle vesti, delle pecore, dei giu- {$ i# ì Wiebile disy 5 Lù Pat f ci ii Felt: x Pu ti hx i 206,4 O A ino, d} d> 236 LIBRO 1I PAT, MIL. menti, e dei servi, su, cui si poteva costitu)re un vero usufrutto, nonostante che il proprietario avesse potuto non percepire alcun utile da tali cose, se mai fosse avvenuto che fossero perite senza colpa AclY usnfruttuario prima che terminasse l’ usufrutto; 2.12; 6.01, ff de usufruct. ei quemad. junct. A 16, 6.1, 2.62, f& de rei vindicat.;; li gn 6. 3, fi. de usufr. et quemad.; PARISI)? ff. eod. Questa opinione che sembra la più probabile, era la più comunemente abbracciata dai forensi.) 58g. Se I usufrutto comprende cose che consumarsi immediatamente, si deterionanio a poco a poco con l’uso, come la biancheria e la mobi glia, Vl usufruttuario ha diritto di servirsene per senza l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a re- stituirle, in fine dell usufrutto, se non nello stato suo dolo jin cui si trovano; non deteriorate però per o calpa. (Concord. 2.9,$, 3 Guidi dio6hs di 65pah. de usufruct. et quemad,; bi 1, 6. ult.; 012, ff. usufr. quemad., caveat, Nè osta il$. 2, nstit. de usufr., ove sì an- noverano Je vesti fra le cose fungibili; imperciocchè le vesti possono essere soggetto di usufrutto., e di quesi usufrutto secondo la volontà del disponente, dsl. 154 Gil toi usufr. et gueade)i: 1 590, Se 1 usufentto comprende, boschi cedui, l’ usufrutwuario è tenuto ad. osservare l'ordine e la quantità de tigliamenti, giusta la distribuzione e la pratica costante dei proprietarj, senza indenniz— zazione però a,favore dell’ usufrutiario 0 de SUOL eredi, pei tagliamenti ordinarj delle piante redue di quelle riservate perchè crescano, 0 di, quelle 4° alto fusto che non fossero State tagliare durante i usufrutto. Meet USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 287 I piantoni quando si possono estrarre da un se- menzajo senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell’ usufrutto, coll obbligo all’ visufruttuario di conformarsi agli usi de’ luoghi per la rimessa dei virgulti. ( Concord. Z. 9, Giuutt. 3 20n9*6PL al 59, ult. fl. de us junet. L. 405) 6. h3 ff. de con- trah. empt., 38, instit. dè rer. divis.; 1. 7, in fin.; 1118,(È de usufr.) Sur. L'isufentuario; uniformandosì‘sempre all’epo- che ed alla pratica dei precedenti proprictar]; ap profitta ancora delle parti di bosco di alto fusto che sono state distribnite in regolari tagliamenti, 0 questi sieguano periodicamente sopra ùna certa esten- sicne di terreno, o sì fazciano di una determinata quantità dì alberi presi indistintamente su-tatta la superficie del fondo: (Concord. 2. gi,‘8. ult.; 2. 484 BD. 59/8: ult. ff. de usufr. junct. L 40, 8. 4, ff. de con- trah. empt.) 592. In tutti gli altri casi, non è lecito all’usu- fruttario di valersi degli alberi di alto fusto: può solamente,adoperare per le riparazioni cui egli è te- ‘nuto’, gli alberi svelti o atterrati per accidente; a questo oggetto, può anche farne atterrare se è ne cessario, ma è tenuto di farne constare al proprie tario la necessità. (Concord. 2. ro 211, 2.12, 2: 18; ff. de usu- fruci. et quemad. quis ut. frual.) 593. L’ usufruttuario può prendere pali nei boschi per le vigne, non che i prodotti«annuali‘o perio dici degli alberi, osservando serapre l’uso!del paese o la pratica dei proprictar;.. ( Concord. /. 10, 2.113, 64, fi de usufruet. e quemad,): . 338. LIBRO. tI, Pt. It. bg4. Gli alberi fruttiferi che mmuojono, come an che quelli che sono syelti 0 spezzati per accidente, appartengono all’ usufrattuario, coll’ obblizo di sur- rogarne altri. ( Cancord. 4. 18, ff, de usufr., 6. 38, inst. de rer. divis.; se non che l'usufruttuario non poteva servirsi degli alberi svelti o spezzati. per accidente che per proprio uso, e per quello del fondo, al- trimenti se l’intero fondo fossea andato soggetto a tale accidente, 1’ usufruttuario avrebbe portato. via| tatti gli alberi;. 12, prin, ft. de usufruct. et quemad.) 595. L' usufruttuario può godere egli stesso. date in affitto ad altri, vendere o cedere I’ esercizio del suo diritto a titolo gratuito. Aflittando, è tenuto ad uniformarsi, per il tempo in cui l’affittanza deve essere rinnovata, e per la sua durata, alle regole stabilite pel marito, tiguardo aivbeni della moglie nel titolo del Contratto del Matrimonio e dei Di- titti rispettivi de’ conjugi.© ( Concord. 2. 12,$. a, 2 38, Z. 39, 2. 40, 2. 67, ff. de usufr. et quemad.; I, 57, ff. solut. maurim. Nè osta il 6. 3, dnstit: de usufr., nè tampoco Ta 2. 66,[f. de jur. dot., ove sì dice che, non si può cedere ad altvi i’ usufrutto; imperciocchè questi te- sti parlano dell’ antica cessione d2 jure lu quale si faceva avanti il pretore coll’ intervento del cedente e del cessionario, e col mezzo‘di certa di parole prescritta per tale solenniàù; Ulpian. frag- tit. 11, et 19; Paul. 5, sentent. 6. Che se non st volesse ammettere questa intelligenza(ammessa d'al: tronde dai-migliori interpreti) avremmo Una mo- struosa antinomia di leggi, e sussisterebbe non ostan- te la teoria perchè amunessa dalla 4 13, cod de usufruci, USUFRUTTO, 150, ABITAZIONE. 239 Poteva l’usufruttuario Jocare là cosa di cui go- cieva Vusufrutto j;ma col finir. dell’ usufrutto si rie solveva la locazione ancorchè fosse stata fatta a lungo tempo; 4 9, 6.1, ff. Zocati; L. 25, 6. 4, ff. soluto matrim.) 596. L’usnfruttuario gode dell’ incremento pro- dotto per alluvione al fondo di cui ha l’ usufruito. ( Concord. 4. 9, 6. 4, ff. de usufr.) 597. Gode dei dirituù di servitù, di, passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godete il proprietario, e ne gode come il proprietario me- desìmo ( Concord. 2. 15, 6. fin. ff. de usufr. et quemad.; 2. 25, ff. de. servitut. praed.: rustic.; dl, 2, ff. si usufr. petat.) 598. L” usufruttnario gode delle miniere. c delle cave di pietre che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all’ usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se si tratta di escavazione che non possa eseguirsi senza licen— za, l'usufruttuario non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo ( Concord. /..9., 6.2, è, ff. de usufr.; L. 7, 6. 14, tf. solut. matrim.) Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, uè su quelle di sorda non ineominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potes- se essere scoperto durante l’ usufrutto. ( Qualora non avesse I° usufruttuario pregiudicato al fondo, poteva aprire nuove miniere, o cave di pietre, e d'altro, migliorando così il fondo; /. 13, 9. 5 et 6, ff. de usufr. Sul tesoro non aveva aleun diritto come’ nsu= fruttuario; ma come inventore nè percepiva la metà; 2.7,$. 12, ff. solut. mat.; l, unic. cod. de thesau= ris.} èdo Ligrò ti, TIT. ill. 599. TI proprietario Non può, col în qualunque siasi modo, nuocere ai diviti dell’usu- fritinario. {Conkcortd. senso, il mutuo, il comodato e siiuili senza V in- dervento della cosa, dappoichè avevano esse disposto che per la prima specie di contratti fosse essenziale soltanto il consenso, per la secoinla oltre al con- senso l’ intervento della cosa mutuata 0 comodata; prin. instit. de empt. et vend.; l 1, 6. ult.; LL ay $. 1, ff. de contra. empt,; È. 1, ff. mandat. înst, de obligat. cx conscrsu; l. 2, 6. 3: 0 11 prin.y 0 To; ih derreb. Credits 8.,3, asti, quib. mod, re contrah. oblig.; I. 1, 6.3, ff. de oblig. et act. Risulta da ciò che la cauzione non era neces» saria a costituire l'essenza dell’ usufrutto e del quasi usufrutto; che 1 usufruttuario non poteva godere della cosa prima di dare cauzione, qualora gli fos- se stata chiesta, e che all’. incontro gli era concesa so di usufruire la cosa stessa senza aver data cau- zione, ogni qual volta non gli fosse stata domandata; Tocchè apparisce anche più chiaramente dalla Th, 245 ff. de usu et usuf. legat.;;l 1, 8. 17, ff. ut leg. seu fideicom.; La, 6. 1, ff. quod legator.;:l. 1, 6. 1, ff. ut in possess, legator.) 605. L’ usufrattuurio non è tenuto, se non alle yiparazioni ordinarie. Le riparazioni straordinarie sonora carico del pro- prietario, a meno che non siano state cagionate i dall’ineseguimento delle riparazioni ordinari, dopo è tenuto| usufruttuario. ( Concord. 2, 7, 62,3 et ult.; L SRL A MG 1516. 357 2 180420 L° 455 CO usufruct. ct quemad. quis utat. fruat.; l 7, cod. de usufiuct.;(. 20, ft. de damn. infeet.; 2. 32, ff. de usu, et usufr. legat. Vusufrattmario voleva sottrarsi dal peso del- le riparazioni ordinarie, poteva farlo abbandonando usufrutto; Z. 48, 4 64, ff. de usufr. et quemad., purchè però non si trattasse di deteriorazioni deri- vate dal fatto di lui medesimo, o di coloto per i quali egli era tenuta; 2. 65, ff. cod. 7 606. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte, il rinnovamento delie travi e degl’intieri coperti dci tetti; Quello degli argini e delle mura di sostegno e di cinta egualnrente per intiero. Tutte!c alire riparazioni sono ordinarie. ( Concord. 2.7, 6. a et ultim.; L 44, LL 50, LL 61, ff. de usufruct. etquemad.; L. 32, 6. 5, 1. de usu el. legato.) Nè il proprietario, nè l'usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito. (Coneord.WZ., 6. a, 2 46,6. 1, 247,£ 65, 6. 1, ff. de usufr. et quemadm. quis ut. fruatur. Ciò non ostante se per vetustà fosse caduto un qual che edifizio il quale fosse state necessario per la rac- colta e conservazione de’ frutti, la spesa per riedi- ficarlo sarcbbe spettata all’usufruttuario; 4. 50, ff. de usufr, et quemad.; L 32,$. 2, ff. de usu et usufruct. legat.) 508. Durinte 1’ usufrutto, l'usufruttuario.è tenuto a tutti i carichi annuali del’ fondo; come sono lè 248 LIBRO It, TIT. HI, contribuzioni ed altri pesi che secondo la consuete dine si ritengono cadenti su i frutti.; ( Concord. 2. 7, 6.2, 2.27, 6-3, 4 526 ff. de usufruct. et quemadm.; LL 28, ff. de usu el usu-' fruct. legat.; l. 2, cod. de annon. et tribut.) 60y. Al pagamento de’ carichi che possono essere imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, l'usu- fruttuario: ed il proprietario concorrono nel modo seguente: Il proprietario è tenuto a pagarli,€ I’ usufruttua-. rio gli deve corrispondere l’ interesse della somma pagata, Se dall’ usufruttuario se ne anticipa il pagamento, questi ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell’ usufrutto. ( L’usufruttuario, perchè possessore del fondo, poteva essere costretto al pagamento dei carichi im- posti sulla proprietà; arg. LD ALLO de cen- sibus tit. cod. sine cens. vel relig. fund. alien. non posse, ma, finito I’ usufrutto, aveva diritto di ripeterli dal proprietario; arg. 17, ff. de public. et veclig F o Se poi il proprictario pagava egli. questi cari- chi, poteva pretendere che l’usufrutto dovesse re- stingersi in proporzione dei pagamenti fatti, i quali diminuivano. la proprietà de’ beni; 7. ult, tf. de usu et usufr. leg.; L. 69, ff. ad leg. falcit,; l. ult. 6.-4, cod. de bon. quae lib., avvegnache anche i romani distinguessero i pesi gravanti I° usufrutto, da quelli imposti sulla proprietà, dome si deduce dalla 2. 4, 6. 1, ff. de censibus. N; 610. Il legato di una rendita vitalizia 0 di una pensione alimentaria, fatto da un testatore, si deve prestare interamente dal legatario universale dell’usu- frutto, e dal legatario a. titolo universale dell’ uan; USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 249 frutto in proporzione del sno godimento, senza c he abbiano verun diritto di ripetizione. (Concord. arg. 4. ultim. 6. 4, versic. sin autem cod. de bonis quae liberis.) 6r1. L’usufruttuario a titolo particolare non-è te- nuto al pagamento dei debiti per i quali il fondo è îpotecato; se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario, salvo ciò che è detto all. ar. ticolo 1020, al titolo delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti. ( L' usufrattuario di una cosa particolare non aveva obbligo di pagare.i debiti pe’ quali era ipo- tecato il fondo, a meno che il proprietario non avesse imposto un tal peso nel titolo dell’ usufrutto 3 arg.$. 5, inst. de legat.; L. bo, ft de leg.-li l. 6, cod. de fideicommiss.) 612, L’usufruttuario, o universale; o a titolo uni- versale, deve contribuire col proprietario al paga- mento dèi debiti, nel modo che siegue: Si stima il valore del fondo soggetto all’ usufrut- to; si fissa in seguito il contributo al pagamento de’ debiti in ragione di questo valore. Se l'usufruttuario vuole anticipare la somma pet cuì il fondo deve contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell’ usufrutto, senza alcun in- teresse. di Se l’usufruttuario non vuol fare questa anticipa zione; il proprietario può scegliere o. di pagare tale somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene cor- risponde l’interesse durante il tempo dell' usufrutto, o di far vendere una porzione de’ beni soggetti all’usufrutto sino alla concorrente somma dovuta. ( Sì quistionava se l’ usufruttuario universale, o il proprictario fosse tenuto a pagare i debiti. Alcuni erane d’ avviso che questo peso spettasse all’ usu= 250 LIBRO 11, TIT. NI, fruwtuario per la ragione che quando si faceva in un’ultimi volantà una disposizione di tutti i beni, s' intendeva col peso di pagare i deb;ti; Z. 14, in Fin.; LL 15, ff.«d S. C. Trebell. Questa opinione non solo era mal fondata perchè le citate leggi parlano del caso in cui fosse lasciata la proprietà di tti i beni, ma era ancora contraria ad altre leggi le quali imponevano l’abbligo ali'erede di sod. disfare i pesi ereditarj ed i legati, came‘ sarebbero le /Z. 1, cod. si certum petat. 1, el 2, cod, de haered. vel act. vend.; l. fin. cad. de haered:tar. detion.; LL 26, cod. de paciis l. 33. ff. de legat. 2. Oltre a ciò, l’azione personale si concedeva s0+ lamente contro al debitore, o contro chi lo rap-| i 21, 6. 16, fl. ad S..C. Trebelli Ova ’usufruttuario universale non rappresentava il de- futo, perchè se una volta fosse. stato erede, non avrebbe più potuto spagliarsi di tale qualità; /. 88, ft. de haered. instit.: tl. 7, 6. 10, ff. de minor, 25 ann., 6.3, instit. de fidcicom. haereditat, Dunque ec. Ma sebbene il proprietario fosse tenuto a pagare i debiti, pure l’usufruttuario non approffittava di ciò, ayvegnacchè dovessero prima dedursi i debiti dai beni, e poscia consegnare i rimanenti all’ usu= fruttuario da godere; Z. ult. ff. de usu et usufr. legat.; L. 69, ff. ad leg. falcid.; L. ult. 6. 4, cod. de bonis quae lib. arg.; l. 39, 6-1, ff. de verbori signif.; 1. 72. ff. de jure datium.) 613. L'usufruttuario non è tenuto che per, le spe- se delle liti concernenti Vusufrutto, e per Je con danne alle quali le stesse liti potrebbero far luogo. (Concord. /, 1, cod. de sig et lit. expens.; 2:36, È) ult. ff. de pet. haered.;& 46, fl. da USUre; 7, ff. solut. matri.) p Muggia pot Cp IS TR n è USUFRUTTO, Ùs$o, ABTTAZIONE. aSr 614. Se, durante l'usufrutto, un terzo. commet- tesse qualche usurpazione sul fondo; o altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, 1 usufrat= Mario è tenuto a denunziargli tali fatti; e mancan- do a did, egli è risponsabile«di metti i danni che me potrebbero risultare al proprietario, come lo sa» rebbe per li detetiorimenti del fondo da lui mede- sim» cagionati, (Coazord. /. 15,$. 7, ff. de usufruct. et que=> mad.} I. 1,$. 7, l. 2, ff. usufruct. quemad. ca» veat.)) 615. Se l’usufrutto non è costituito che sopra un auimale il quale venga a perire senza colpa dell’isu= frutario, non è questi tennto a restitui:ne ua al» tro, né a pagarne la stima. ( Concord. 4. 70, 6.3, ff. de usufruct. et que- mad.): 6:16. Se il greggr, sn cui si è stabilito 1’ usufrutto, perisce interamente per caso o per malattia, e seni za colpa dell'usufrutmario} questi non è obbligato che a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore. (Concord. 2. 30, ff.-quib. mod, ususfiuct. vel tisus amttt.; d. 49; prin. ff. de legat. 2. Nè osta la 2 70, 6. 2, ff. de usuf. et quemad., ove si dice che la carne di un feto morto appartiene all’usufruttuario: imperciocchè i feti noa ancora sostituiti aglîi animolî motti. del gregge, dei quali ivi si parla, essendo annoverati fra i frutti, segne che i medesimi appartengono interamente all’ usu- fruttuario;$. 37, insut. de rer. divis.; LL 68, 6.1, 2 63, Z 70, 6. 1; ff. de usufruct. et quemad.) Se il gregge non perisce interamente, 1’ usofrat- tuario è tenuto a smirregare i capi degli animali che sono periti, sino alla concorrente quantità de’ natis . » 252 LIBRO 11, TIT. MM. ( Concord. 6. 38, instit. de rer. divisi; L. 68, 6. 2, L 69, 270, ff. de usufruct. e quemad. quis ut. fru;) Sezione IIL Dei Modi con cui finisce PUSsufrutto. 617. L'usufrutto si estingue, Collà morte naturale o civile dell’ usufruttua— fio; ( Concord. 2. 4, Lo, 61,28, 63, 205,604 ff. quib. mod. usufruct.‘vel usus amitt.; 48 f@ de ann. legat.;!. 29, ff. de usu et usufr. legati; 23; L ig; 1. 10,:"16, cod. de usufr., 6.3, inst. de usufruct. In conseguenza se I usufruttuario ven- deva,‘locava, o concedeva gratuitamente ad. altri 1° usufrutto, se accadeva la morte dell’ acquirente, non si estingueva per ciò l’ usufrutto, ma durava fino alla morte dell’ usufruttuario; 1:84-6.nag 1‘dle peric. et comm. rei vend.; l. 9, 6.+, ff. locat. Se ad un figlio di famiglia veniva lasciato un msnfrutto in contemplazione del di lui padre, non si estingueva che alla morte naturale o civile del anedesimo: all’ incontro finiva Y usufrutto colla morte naturale o civile del figlio, se.a di lui con- templazione e non del padre gli ea stato lasciato; arg. l. 23 et I. ult., ff. de mort. caus. donat. Qualora poi tion si fosse rilevato a contemplazione di chi era stato costituito, in tal caso morendo > l'uno passava all’altro; 4. uli., cod. de usufr.) Collo spirare del tempo per cui fu costituito; ( Concord. 2. 15. ffi quib. mod, ususf. vel usus amitt.; 4, 5;cod. de usufr,) Se USIFRUTTO; USO, ADET AZIONE. 3.53 Se 1 usifeutto era stato concesso finò ad. uti terto giorno, o sino a che si. fosse purificata una condizione, qualora VP usnfruttamurio fosse morto pri* ma che giugnesse un tal giotto j 0 sì verificasse la condizione, finiva tuttavia 1 nsùfrutto perchè non passava agli credi. dell’'usufrutttario, ria èra iné tente alla di lui persona; Z: 13, cod) de vusufrect., pamrs Ze, 6. 1°, ff. quib. mod. ususf. vel usus amitt.) Lolla ronsolidazione o sia riunione nella stessa petsona delle due qualità di usufruttuario è di pro+ priccario; ( Concord. 6. 3, instit. de‘usufr.} 1 17; 1. 27} fl. quib. mod. ususfr. vel us. am.} L. 4; ff. ususi fruct. quemad. caveat, E° da osservarsi chè sebbene, seenita la conso: lidazione, il padrone della cosa sodesse 1° usufrutto della medesinia+ ciò non ostante non è ménh vero dhe colla consolidazione si estinguesse 1’ usufrutto; qualora sì consideri*che le leggi romane riconosee= vano due sorte di usufrutto: cno, ehe aveva pet causa il domiaio 7é chiamavesi perciò dagì’ inter- preti causale, l. 4, ff. de usu aceresce.} l. 21, 6. 3, ff. de except. rei Jud.} Palvro, che era tina SCIVHÙ pesonate 3 la quale consisteva nel dititto di usare e godere delle cose altrui, salva la sestans za delle medesime; 2 1 ff. de servit.; È. 1) E de ws ct quemad.; e veniva detto usufrutto for= È ni A A di° da(A male. Dal che è manifesto che]a consolidazionè mertre dava fine all’ usufrutto forziale, perchè il padrone di-una cosa non poteva acquistare su di essa un diritto di servitù, 4. 5 prin.; ff. si ususfi petat., faceva-ifeomintiare 1 usufmitto edusale. manto era pacifico fra g! interpreti che allora quando 1° usnfruttuarie cedeva il suo diritto al pro= Conrces civ: 954 LIBRO 31} TIT: 10. ue, seguisse la consolidazione, per Je chiare eggi di sopra citate, altrettanto era fra di Joro it: aaa se per la cessione fatta ad un eswranto si ‘acesse luogo parimenti alla consolidazione, dappoi chè Giustiniano non volle che tale cessione non avesse vigore, nam: cedendo eatraneo nihil agitur, 6. 3, instit. de usufr. AL Alcuni sostennero l’ affermativa, appoggiandosi ad un responso di Pomponio, il quale scrisse ele l'usufruttuario non può ccdere l’ usufrutto se mon al padrone della proprietà; e se sì ceda ad un estra- neo, cioè a colui il quale ron ha la proprietà, ad esso non passa alcuna cosa; ma l usufrutto ritor perà al padrone della proprietà, usun:fructum a fruciuario cedi non posse nisi domino propricta- lis; et si ertraneo ccdaturs idest ci qui proprie- iatem non habet, nihil ad, eum. transire; sed ad dominum proprietatis reversurumi usumfiucinmni 5 2. 66,{f. de june dotium. Altri furono d’ avviso che l'usufruttuario non perdeva l usufrutto, erchè avendo Giustiniano di- sposto che la cessione fatta ad un estraneo fosse di niuna forza, nam cedendo exirerco nihil agitur, si sarebbe contravvenuto alla di lui disposizione se sì fosse attribuito alla cessione la forza di privare l’usu- fruttnario del sro diritto, e di trasferirlo nel pa- drore della proprietà. Fra queste Gue contrarie opinioni parmi che quest’ultima sia la più fondata. Imperciocchè è da osservarsi che Giusuniano ove disse nam cedendo extraneo nihil agitur, ivi sì era proposto di trat- tare dei nodi co’ quali tominava l'usufrutto; dal che si deduce r. gionevoln«nte che, egli non volle che si considerasse Ta cessione fatta ad. un estraneo fra. i noci coi quali si cUngrova È usufrutto, come USUFRUTTO, 0S0, ABITAZIONE. 255 le stesse sue parole ne persuxono. Olue di che sembrami che il responso di Pomponio anzi che favorire l’ opinione deg avversarj, sia alla mede- sima contrario. Diffatti quando Pomponio disse dominum proprictatis res rum usumfruciuni, mon s' intese già che ciò accader dovesse subito fatta la cessione in forza della cessione medesima, ma bensì quando si fosse verificato alcuno dei modi le- gittimi per i quali si estingueva Ì usufrutto: im- perciocchè se si fosse inteso in forza della cessione, siccome aveva prima detto in tempo presente nihil ad extraneum transire, avrebbe dovuto soggiugnere în tempo pure presente sed ud proprietatis domi num reverti usumfructum, onde far vedere che ciò era un cftetto della cessione. Ma egli all'opposto usò il tempo futuro reversurum affine di significare che la cessione non aveva forza da estinguere attual- mente l’usufrutto, ma che il medesimo continuar doveva fino a che fosse sopraggianto un modo le gittimo col quale si fosse estinto.) Col non usarne pel corso d’ anni trenta; ( Secondo le leggi romane l usufrutto si estin- gueva col non usarne per lo spazio di dieci anni fra presenti, e venti fra gli assenti se tvattavasi di cose immobili, e per lo spazio di tre ammi sc l’usu- frutto era costituito sopra cose mobili; 6. per. in- stit. de usufr.; l. pen.,$- 1, cod. eod.; L. pen., cod. de servitut. Sc non si faceva uso di una parte della cosa, l’usnfrutto di quella soltanto si perdeva; dr, L 05,"f€. quib. mod. ususf. S' intendeva poi che non usasse l'usufruttuario della cosa se nè esso, nè alcuno in di lui nome ne usava; come un compratore, un locatario, un donatario j} un procuratore ad rnegotia, il mavito per la moglie, la moglie pel marito. assente, Z, 22, , ad 256 LIBRO H, TIT. 110, Col totale deperimento della cosa. sulla quale fu costituito l’ usufrutto. ( Concord. 6. pen. instit. de usufr. zl 2,, 1 3hs 631235 4130. ff. cod,.;.dinb; 9/2 get 3; kyo ei 7, L 23, ff. quib. mod. ususf. vel us. amitt: Secondo la giurisprudenza romana si estingueva Y usufrutto eziandio allorquando la cosa. soffriva un cambiamento totale di forma, come. se in un’ area usufruttuaria si edificava una casa, 0 di uno stagno; o lago si formava un campo, e viceversa, i vasì di argento si ridugevano in verghe, e viceversa, se di ùn bagno si faceva un’ abitazione, e simili; 4 5, Garzelti> L-1013 6:12, 3,435: 614. p12)6£. quib. mod. ususf. vel us. am. Allorquando Ja cosa‘usufruttuaria era perita per intero, o aveva sofferto un totale cambiamento di forma, se veniva restituita mel primiero stato, 0 forma, rinasceva‘il diritto di usufrutto ,, qualora però fosse stata la stessa cosa, come per es mpio, se in un'area veniva una casa, la quale poscia ruinasse, rinasceva l’usafinito sull'area perchè essa era la medesima; 4. 36, priz.; 2 71, ft. de usuf. et quemad.; d. 5, Beasdio;, 406; 2.7, ff. quiò. mod; ususfr. vel uvs.-am.; LL 98, 6. ult. ff. de solut. Così un campo usufrattuario il quale fosse stato inondato dalle acque, o preso dal- l’ inimico, tornava a soggiacere alla servitù di usu- frutto, quando le acque erano recedute, o il campo era stato ripreso; Z. 23; Z. 24, 2. 26, ff. quib. mod. ususfr. vel us. amiîtt. AI contrario se la cosa non era.Ja stessa, ma simile, 1’ usufrutto non rinasceva. Laonde una casa. fabbricata in]uogo di un’ altra già distrutta,.non era soggetta all’usufrutto, cui era USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE: 257; sottoposta la prima: così i bicchieri usafruttuarj ri- tig dotti in verghe, poscia restituiti alla primiera fox— ma, nen soggiacevatio più alla servitù di usufrutto; 2 36, ff. de usuf. et quemad.;° li 10, 6.1, fl. quib. mod. ususf. vel us. am. Così una nave, la quale fosse stata disfatta, indi restituita alla pri 7 micra forma usando la stessa materia senza aleuna id) aggiunta, non ritornava in usufrutto; 2. 10,$. pen.} fl. quib. mod. usuf. vel us. arsitt., semprecchè però fosse stata disfatta con aniwo' di non più rifaria, non ostante che si fosse poscia ricostruita; /. Ud» a 6. 5, if. de verd. obligat. Se peraltro la cosa usufruttuaria veniva ristau- rata non in una sol volta, ma'a poco a Poca, Pusufrutte non si estingueva, ancorchè la cosa stessa si fosse del tutto rinovata: 2. 10,$. 1, et penult. ft. quib. mod. usuf. vel us. amitt; L. 65. 631 gotf. de legat. 1.) A 613. L’usufratto può anche cessare per l’ abuso La che fa YP usufruttuario dgl suo diritto, tanto‘col ca- gionare deterioramenti ai foadi, quanto col lasciarli deperire per mancanza di ordinarie riparazioni. Sto I creditori dell’ usufruttuario possono interveni— re alle Hitì, ad oggeito di conservare le loro ragio- ni; essi possono offrire la riparazione. dei com- i messì deterioramenti, e dare delle caùzioni per l’av- i; venire. Ì giudici possono, secondo la gravezza delle cir i 9 costanze, pronunziare l’ estinzione assoluta dell’ visu- Î 334] frutto, ovvero ordinare l’ immissione del proprie- tario nel possesso della cosa sottoposta all’usufrutta, col peso però di pagare annualmente all’ usi rio, o agli aventi causa dal medesi determinata sino al momento in avrebbe dovuta cessare, fect., Ja quale purmette al pro] 258 LIBRO II, TIT. If. ( Gontrar. 2. 1,$. 5, et 6, ff. ususfi quemad. caveat. Nè osta la 2 9, 6. ult. ff. de damn..in- prietario della casa d'impedire all’usufruttuario il godimento della stessa, qualora, essendo ruimosa, nou la faccia risarcire; imperciocché una tal legge non tende a togliere pe» sempre il diritto di usufrutto, ma a sospenderne Y esercizio fino a che siasi risarcità la casa, nella inaniera stessa che al cocrede; il quale non vuole conferire, si nega di poter esercitare le azioni ere- ditarie, fino a che non abbia conferito; 7.1, 6. 10, if. de collat., ed all usufruttiario, il quale et 19); ricusa di dare cauzione, non si concede il possesso e godimento della cosa rasufruttuaria finchè non ab- bia prestata cauzione; 4. 13, ff. de ususfr. er que- mad. quis ulat. Meno osta il 6.3, isti. de usufr-» ove Giustimiano dice che col non usare della cosa per modum et tempus, si perde l’ usufrutto: 10- perciocchè egli con ciò non intende già di parlare dell'abuso che si possa fare per avventura della cosa risufruttuaria, ma bensì vuol dire che chi non usa nel imodo e pel tempo da esso stabilito nella 16, tod, de usufr. perde L'usufrutto, intendendo sotto nome di modum il possesso,€ di tempus dieci armi fra presenti e venti fra gli assenti, come in detta 2. 16, cod. de usufr.) Gig. L’usufrutto che non è accordato a partico tari, non dura oltre trent’ anni. L° usufrutto accordato ai corpi morali, cioè alle cità ed ai collegi, alle chiese, agli Ospitali© simili luoghi pii, i quali non erano di condizione $nferiore alle città; arg. 2. 23, prin. et Bit, cod. de SETE. durava cento anni; 56, ff. de usufr.; L. 8, ff. de usu et usufr. legal., purchè ) i suddetti corpi morali e Inoghi pii non tere USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 359 minassero di esistere prima di tale tempo, nel qual caso finiva l'umfrutto; 7. 21, ff. quid. mod. ususfi vel us. amitl.) 620. L'usufrutto concesso sìino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tile epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell’ età fissata ( Concord. 4. 12) cod. de usuft.) 621. La vendita della cosa soggetta all' usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell’ usn» fruttuario: egli continua nell' usufrutto se non vi ha formalmente rinunziato. (Concord. 2. 17,$. 2, ff. de usuf. et quemad.; I. 19, ff. quib. mod. usuf. vel us. am.; È 13, commun. pracd.; L 44,$. 5, fi. de usur. et usu. cap.; 1. 3, cod. de servitut.; I. 34, ff. de res. pur.) 622. I creditori dell’ usufruttuario possono far dichiarare nullà la rinunzia all’ usufrutto che questi avesse fatta a loro pregiudizio. Se il debitore prima di formare debiti aveva tra i suoi beni il diritto di usufrutto, i creditori pote- vano opporsi alla rinunzia del medesimo; L1,2; 3,4, et 5, ff. quae in fraud, credit.; ma se dopo già contratti i debiti gli perveniva un usufrutto» poteva rinunziarlo senza che i creditori avessero diritto di opporsi, per la ragione che eglino pote- vano bensì ostare perchè non si diminuisse il patri» monio del loro debitore, ma non potevano preten= dere che si accrescesse call’ accettare eredità, dona zioni, legati e simili; Lr, fi. quae in fraud. credit.; 4. 28, prin. fî. de verb. signif.; I 134, prin. fe. de reg. jur.; 1. 1, 8. 6, fi. si quid in fraud. pa- iron.) 260 LIBRO IT, TIT. LIL. 623. Se una sola parte della cosa soggetta all’u= suftutto perisce, 1’ usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. ( Concord. 2. 3f, 6. 2, 4. 53, ff. de usufr. et guemad.; L. 8,4. 9, l. 10, ff. quib. mod.) 624. Se I usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un ancen dio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, V usufruttuario non aviùà diritto di godere nè Narea, nè 1 materiali. i (Concord, 6. 3, in. fin. instit. de usufr.; È. 34) in fin.; L 36, prin: ff. cod; l.:5, 6.2, ff. qui. mod, usuf. vel us. amitt. Se però era stato lasciato l’ usufrutto di tutti È beni, continvava l’usufrutto‘sopra 1’ area, perchè essa pure entrava.a formar parte de*beni, /. 34; 6. ult. FO. de usuf. et quemad, L' usufrutto di un gregge si estingueva allor- quando i capi del medesimo eranò“rimasti in nu- mero inferiore a quello che era necessario per for- mar gregge, secondo le diverse spezie di animali; 4. utt. ff. quib. mod. usuf., vel us. amitt. Così se veniva lasciato lusufrutto di una quadriga, morendo un cavallo, terminava l'usufrutto, à meno che non fosse morto in vita del| testitore, e che questi ne avesse sostituito un altro;£ 10, 6. ult; 4 11, ff, quib. mod. usuf. vel usitam. Non era lo stesso se “eniva lasciato l’usufrutto di quattro cavalli, mentre ancorchè ne- fosse morto uno, continuava VP usufrutto sopra gli altri tre; 4. 10, 6. ult. ff. quib. mod. usuf. vel-us. amitt.) é 4 Se J usufrutto cia costiluito sopra una possesstone cli cui 1’ edificio non era che una parie, in tal casa l'usufruttuario godrà del suolo, e de materiali. : USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 261 cai bibi dig, di rojkff. quib. mod.usu vel usus amitt.) GAL. Dell Uso e dell’ Abitazione. 625. I diritti d’ uso e di abitazione si acquistano e sì perdono nella stessa maniere che! usufrutto. ( Concord. prine.'inst. de usa et habit.; l 1, ff. eod.,(3, in fin. ti. dé usufruct. ci quemad. quis.; l 11, cod: de usufr. salvo che non si può 10 parte usare&.in parte nou usare della cosà, come sì può fare! nell? usufi-nito; A.-tg, il. de'usu ei ha- bitat. E* degnov'ancora. di‘osservazione che il di- ritto di abitazione non si estingue nè col non usar- ne, nè colia morte civile: 4. 10, ff. de usu et ha- dit.; LL penult fl. de capit. minut.) 626. Non sì può godere di tali‘diritti senza che sì sia data previamente cauzione, e si formino gli stati e gl’ inventirjj come nel caso delì’ usu- frutto. ( Concord. 2. 13, princ. ff. de usufr. et quemad.; Z 1, prin. et 66 seggi; l 5, 1. usufr. quemad. caveat; l. 4, cod. de usufr. V. la nota fatta all’ar- ticolo 500.) 627. L’ usuario, e colui che ha diritto di abita» zione, devono goderne da buoni padri di fami+ glia. ( Concord. 6. 38, instit. de rer. divis.; L. 65, prin. ff. de usuf. et quemad.; l 1,:înfin.; 1.2, ff. usufr. quemad. cav.; L. 16,$. 1, fi, de‘su et habit.) 8* 362 LIBRO II, TIT. UT. 628. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che gli ha stabiliti,€ ricevono maggiore © niinore estensione, giusta le disposizioni in esso contenute. { Goncord. arg. 4. 12, Z. 91, cod. mandat.) 629. Se il titolo non questi diritti, saranno regolati come siegue. 530. Colui che ha l'uso dei frutti di un fondo, non può percepire se non ciò che gli è necessario per i-suoi bisogni e per quelli della sua famiglia. Può percepirli anche per i bisogni dei figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell’ uso. { Concord. 2: 2, 6. 1, 4. 4; 1.5, d4b;i È. hay Be 1. 20, 6. ult. tl. Fe usu et hubitat.z args bl 65. if. ide legat. 2; l. 22, ff. de legat. x.) 631. L’ usnario non può cedere nè locare il suo 6. 4, ff. de usu et habit.; determina l’ estensione di diviuo ad un altro. { Concord. 6. 1, 2; et 3, inst. de usu et habit.; LL 85° 021, Li 19,6 ult il. cod.)' 622. Quegli che ha il diritto d’abitazione in una casa, può abitarvi con la sua famiglia ancorchè non fosse maritato all’ epoca in cui acquistò questo di- ritto. (Concord. 2 2, 6. 1, 4 3, 1 iL 5,46, 039, I. 8, 6. 1, ff. de usu et habit.; arg. L. 65, ff. de legat. 2; I, 22, ff. de legat. 1) 4 633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui al quale venne accordato un tale diritto y e‘della sua famiglia. ( Concord. 2 2,$. 1, l. 4» lh,,0/0, 2 8, 6-5, £C, de usu et habit.} 634. 5 diritto d’ abitazione ceduto, nè locato non può essere nè SIAE: PIA USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE. 263 ( Le leggi romane permettevano di poter locsre il diritto di abitazione, 6. 5, instit. de usu et ha- bit.; l. 13, cod. de usufr.) 635. Se l' usuario consuma tutti i frutti del fon- do, 0 se occupa tutta la casa, spettano ad esso le spese della caltura, le riparazioni ordinarie, ed il pagamento delle contribuzioni, nell’ egual modo che spettano all’ usufruttuario. Se non percepisce che una parte dei frutti, o se non occupa chè una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode. (Concord. /. 18, ff. de usu et habît..; arg. 218, 6. 2, ff. commod.; 2. 30, 6. 1, infin. fî. de aedil. edict.) 636. L'uso dci boschi e delle fareste è regolato da leggi particolari, TITOLO I. DELLE SERVITU’ PREDIALI. 637. La servîtù è un peso imposto sopra tu fon- do per P uso e utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario. (Secondo il diritto romano le servitù sì distin- guevano in personali, e reali. Quando una cosà Scrviva all'uomo, dicevasì servitù personale. Tali erano l'usufrutto y l'usove l’ abitazione. Quando ui fondo serviva ad mu altro fondo, chiamavasi servitù reale o prediale, come il diritto di passare per. un fondo per serviz.o. di un altro, quello di proibire 264 LIBRO IX, TIT. IV. al vicino di alzare la sua casa in pregiudizio della propria, e simili; Z. 1, ff. de servitut. prin. et 6. 1 et 3 instit de servitut. praedior. 638. La servitù non induce alcun diritto di pre- minenza di un fondo sopra l’ altro. 639. La servità deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla leg- ge, o dalle convenzioni fra i proprietar;. ( Concord. 6. ult. instit. de servit. praedior., LL 10 prin., ff. si servit. vindic.; LL 16, ff. commun. praedior.; l. 1,$. 10, 13, 14, 22 et 23; L. 2 prin. ff. de aqua et aq. pluv. arcen.; l. fin. 6. 1, cod. de servit. tit., ff. de servit. praed. urban. lib. 43, ff. tit: 7, 8, 9, 10, 11,1 12, 19, 14, 15, Ul delace qua et vd ai arcendae actione; l. 12, lf. de religios.; È. 5, ff. de sepuler. violato. Si co- stituivano le servitù anche dal giudice nei tre giu- diz) divisorj, familiae erciscundae, communi di- vidundo, fininm regundorum; l. 253, 6. 3, ft. fa- mul. ercis.; l 7, 6. 1, l. 18, ff. comm. divid.) CAPO REMO. ‘Delle Servitù che derivano dalla situazione dei' luoghi. J 640. 1 fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più elevati; a ricevere lè ac que che da essi scolano naturalmente. senza che vi sia concorsa l’ opera dell’ uomo.. sl Eroprietario inferiore non può alzare alcun vi: Paro che impedisca questo scolo. DELLE SERVITU PREDIALI. 265 mM proprietario superiore non può fare alcuna ca- sa che renda più grave la servitù del fondo in- feriore. ( Concord. 2. 1, 6. 1,_0,,10, 15, I ID) 21, 25 et 23;.Z. 2 prin., È. 3 prin., fl. de aqua el aquac pluo. arc. 6/1. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo i può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore în forza di un titolo o della prescrizione. ( Concord. 2. 1, Nur 4A gi 10. d Pf; Zvi, LL 26, ff. de aq. et aq. pluv. arc.; L. 4, ff. de ag. quot. el aestiva; L. 10, ff. sî servet. vind.) 642. La prescrizione in questo caso non può- quistarsi che col possesso continuo d’ anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili, e destinati a facilitare il declivio” ed al corso delle acque nel proprio fondo. ( Nel caso di cui parla 1’ articolo la prescrizione si acquistava secondo il diritto romano nello spazio di dieci anni fra presenti, e di venti fra gli assen- ti; Z. 10, ff. si servit. vindic.; L da fi da de ag. quot. et aest.; l. 1, l. 2, cod. de servilut.; l. ullim,, cod. de praes. longi temporis. E’ però da osservarsi, che se trattavasi di acque, le-quali naturalmente e senza I opera dell’ nomo avessero avuto il loro scolo nel fondo del vicino 3 poteva.il padrone del fondo, da cui tali acque,derivano, im— pedire lo scolo delle medesime, ancorchè avesse privato con ciò il vicino di una qualche utilità, nè il vicino stesso poteva addurre alcuna prescrizione anche immemorabile, perchè trattavasi di cose fa- coltative in cui mon ayeva luogo prescrizione alcuna £ 1,$. 21, ff, de aqua et aguae pilu. arc. act.} 366 LTERO IL, TIT. IV. 643. Il proprietario della sorgente non può de- viarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di ùn commne, villaggio 0 borgata, } acqua che è loro necessaria; ma.se gli abitunii nori ne hanno acquistato 0 prescritto l’uso, il pro- prietario può pretentlere una indennizzazione ia quale viene determinata da periti. ( Concord. arg. Z. 14 èn fin., fl. quemad. serv. dmitt.; l. 12, ff. de religios., 6. ult. iustit. de his qui sunt sui vel ali, jur.; 2. 13,$.1, ff. cominun. praedior. 644. Quegli, lungo il cui fondo scorre nu’ acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio coll’ articolo 538, al titolo della Distinzione de’ beni, può, mentre trascorre, servirsene per l' irrigazione de’ suoi fondi. Quegli il cui fondo viene attraversato da que- sl’ acqua, può anche servirsene nel intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll’ obblizo di restitinrla al suo corso ordinario nell’ uscire dai suoi terveni. ( Concord. 2. 1, 4 3, ff. de aqua quot. et aest.) 645. Insorgendo qualche controversia fra i pro- prietarj cui tali acque possono essere utili, i tribuno nali, decidendo, devono conciliare I’ interesse del- I’ agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; cd in tutti i casi devono essere osservati i regolamen- ti- particolari e locali sul corso ed usò delle acque. ( V. il titolo dei digesti de aqua quotid. et aestiva.) Dura 616. Ogni proprietario può obbligare il suo vici- no a stabilire i termini di confine delle loro conti- gue proprietà. Lo stabilimento dei termini di con- fine si fa a spese comuni. PA ( Quando i confini di due© più fondi apparie- menti a diversi padroni eransi confusi; Ciascun pa- — EE te> DELLE SIRVITO' Prontare 267 drone aveva diritto di fav istabilire i confini del proprio fondo, mu diante il giudizio finium regun- dortem, di cui nel lib. 10, tit.1. dei digesu, e nel lib. 3, tit. 3) del Codice. Con questo giudizio potevasi do- mantiare lo stabilimento dei confini dei fondì ru- stici contigui, non degli urbani, 1 quali per lo più venivano divisi da nn muro; perciò circa ai mede- simi aveva luogo piuttosto il giudizio de novi ope- ris nuncictione, 0| interdetto quod vi ant clam; Z 2,24, 6. 10, ff. fin. regund. Potevano promover: questo giudizio i padroni dci fondi rustici, ai quali perciò competeva lezione diretta; 2. 4, 6. 4; 2. 12, ff. fin. regund. Poteva= ne prowoverlo eziandio l'usufruttuario€ i creditori ipotecarj; ma non competeva loro 1° azione diretta, bensì l'utile; 2. 4, 6. 9, ff. Z. 3, cod. fin. regund. Mediante questo giudizio nou solo si stabilivano i confini, ma si conseguiva ancora la rifazione dei danni ed interessi, e la restituzione dei frutti per- certi; 2. 4,$. 1, 2, ff. fin. regund., e l'azione durava trent anni; Z. ult., cod. eod., 2 4 cod. de ann. except. Onde poi determinare i confini, il giudice do» veva investigare gli antichi confini, giovandosi dei monumenti, dei libri censuarj, di testimonj© altro che lo potesse istruire; Z 2, 6 1, 7. ts ff. fin. reg.; 1. 28, ff. de probat.; 2. 2,$. 8, ff. de aq. et aq. pluv. arcen. Doveva eziandio prevalersi di agrimensori e portarsi egli stesso nel luogo onde raggiormente prendere cognizione dello steto delle cose, /.-8, 6. 1, ff. 2. 3, cod. fin. reg. i indi do- veva terminare la lite colla sua sentenza, colla qua» le poteva anche aggiudicare ad una delle parti una porzione del fondo del suo avversario condannan= dolo però a pagargli la stima della medesima;€ ciò P | 268 LIBRO II, TIT. IV. qualora non si fosse potuto fare diversamente; 6. pen. instit. de off.‘jud.; LL 2,$6.1;4 3, ff. fin. eg) 647. Ogni proprietario può chiulere il suo fon- do, salva l eccezione prescritta nell’ articolo 682. Concord.$. 12,?nstit. de rer. divis.j L 39, LE ad IE Aqui!; 79:37 Cpagiit ff. de adq. rer. do- min.; LL 16, ff. de servit. rust. praed.; l 17, cod. de servitut.; lix, fl de‘relio.; Iax, 6. 3,61 fam. erc.; L 44,6: ult.:ft. de Tegat. 1.} 648. Il proprietario che vuol' fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestié nell’ altrui fondo dopo la raccolta dei le messi, in proporzione del terreno che ha. sot, tratto all’ uso comune. ( Seconda le leggi romane ninno aveva diritto di mandare le sue bestie a pascolare negli altrui cam- pi; 4. 39, ff.@d'L. Aquil.; l 16, fl. de serviti rust. praed.; l 3, 6. 1, ff. de adg. rer. dom., 8. 12, înst. de rer. divis.) G*7A> POET Delle Servitù stabilite dalla legge. servitù stabilite dalla legge hanno per pubblica o comunale utilità, 0 quella dei Il. citate all’ art. 639:) b servità stabilite. per l'utilità pubblica 0 comunale, hanno per oggetto i marciapiedi lungo 1 fiumi navigabili@vatti a trasporto, la cosirnzione 6 riparazione‘delle strade ed altre‘opere‘pubbliche 6 comunali. DELLE SERVITU” PREDIALI. 269 l'utto ciò che concerne questa specie di servità, viene‘determinato da leggi o da regolamenti parti- co'sari. ( Concord. 2. 14 in fin., ff. quemad. serviît. am- mit. V.-le Il. citate all’ art. 6349.) 651. La legge assosscettà i proprietarj] uno verso Paltro a differenti ol gazioni, in dipendentemente da qualunque convenzione. ( V. ciò che si dirà în appresso sîno al capo Il di questo titolo.) 65a. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale. Le altre risguardano i muri e le fosse comuni, i casì in cui si faccia luogo alla ragione d’ appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio ed il diritto di passaggio. i( V. ciò che si dirà in appresso sino al capo INI «di questo titolo.) À SEZIONE PRIMA. Del Muro e delle Fosse comunì. 653. Nelle città e nelle campagne, ogni muro, che fino alla sua sommità serve di divisione tra ed î- fizj È cortilì, 8 Ì dini, ed anche tra recmti ne’ cim- pi, si presume comune, se non vi è titolo o segno (concordi are! allVet 18? IF. Ta p mit Palin le àÀ rer.‘Uom.; 0.|, ff: de servir esat.,$ de rer® divis; l. 19, ff. comm. divid.; L pro socio.) 200:, LIBRO IT, TIT. 1V- 634. E segno che il muro non è comune quando la sommità di esso da una parte è diritta cda piombo della sua fronte esteriore,€ dall'altra pre, senta un piano inclinato; Come pure quando non vi sono che da una parte sola o lo sporto«del detto o i cornicioni e le men- sole di pietra appostivi ai tempo della costruzione del muro. In questi casi, si consilera che il muro appar- tenga esclusivamente al proprietario‘ dalla cui parte sono lo stillicidio o il cornicione è le mensole di pietra. ( Concord. arg. 2. 13, ff. de servit. praed. urb.; 2. 1, 6. 6, ff. de aedil. edicto; La2e0l. fin, fl. do oper. publ.) 655. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno., ( Concord. arg. 4. 28, I. 32, 2. 37, 4 39, ff de damn. infecto.) 656. Ciò non ostante, qualunque compadrone di mn muro comune può esimersi dall'obbligo di con- correre alle spese delle riparazioni c ricostruzioni, rinunziando al diritto di comunione, purchè il muro comune non sostenga un edifizio di sua spettanza. Concord. arg. l. 6,$. 2 in fin. ff. si servit. vind.; LL 48, l 64, l 65 prin. fi. de usufi. et quemad.) 657. Ogui compadrone può far fabbricare, appog= poggiando ad un muro comune, ed immettervi travi o travicelli per tutta la grossezza del muro, ad eselu- sione di cinquantaquattro millimetri di essa(due pollici), senza pregiudizio del diritto che ha il vi- cinu di far accorciare con l'asce la trave fino alla metà del muro. nel caso in cui egli volesse collo- , e gigli e plinto“Sa 1 DELLF. SERVITU' PREDIALI. ap care una trave nello stesso sito, od appoggiarvi un cammino. ( Secondo le leggi romane conveniva così distin- gere: 0 il muro era comune pro édadiviso, oppure pro diviso. Pro iniiviso dicevasi allorguando i compadroni avevano espressamente, 0 tacitamente e col fatto contratta società del muro, cosicchè ognu- fo potesse immettervi travi o fabbricarvi sopra al di là della metà;/ 52, 6. 13; Z. 31, 4 4 prin., ff. pro socid. Se gon vi era questa specie di socie- tà, dicevasi comune pro diviso; arg- l. 19, ff. comm. div.; l. 36, ff. de servit. praed.) Se pertanto il muro era comune pro diviso, ognuno de’ compadroni poteva fabbricare sopra la sua metà, e immettervi travi o altro, così che però l’ opera non inclinasse dalla parte dell’ altro compa- drone, il quale, se vi era timore di ruina, poteva esigere cauzione per i danni, che l’opera ruinando avesse potuto cagionargli;£. 34; /. 40, 6. 1 Junect. 2. 35 et ségg-> ff. de damn.anf.; I 14, 6. ty(E; si servit. vind.; l. 25,$. 1; ff. de servit. praed. urb. All’ incontro se il muro era comune pito indi giso, niun compadrone poteva erigervi sopra alcun edifizio, il quale non fosse comune egualmente che il muro; Z. 28, ff. comm. divid.j l. 3 prin., l. 16, cod. de rei vind.; l 13, ff. de servit. praed. urb.; 2 35, 6. 1; 4 97, 6-fin., ff. cod.; I 28, ff. de adq. rer. dom., 6.) et 30, instit. de rerum divi. sione. Ciò non ostante se un compadrone aveva fab> bricato con scienza e pazienza dell’ altro sopra un muro fra di loro comune pro diviso, oltrepassando la propria metà, aveva diritto il padrone che aveva ciò sofferto non di far demolire il fabbricato, ma soltanta 272 LIBRO IU, TIT. IV. i ad una indennizzazione: che se aveva disseatito po-? io teva fav rimettere le cose nel loro primiero stato; d ; Hd 1 28, ff. comm. divid.) i fi 658. Ogni compadrone può far inalzare il muro|} 7 tomune; ma sono a di lui carico le spese dell’ ina ‘gl zamento) le riparazioni pel mantenimento dell” al P zata superiore alla cinta comune, ed inoltre V in- î dennità pel maggior peso in proporzione dell’ alza— dl mento, e secondo il suo valore. ì ;(Niun compadrone poteva rifare, inalzare, 0 ù ta latta demolire il. muro comune se non in caso di ne- NOVA Ù Ì cessità; Z. 8, 4. 26,- ff. de servit. praed. urb. juncé. È E Ma 2«12, ff. comm. divid.; I. 35, 1. 36, L 3% fl. de î k:* damno infecto.){ F 659: Se il muro comune non è atto a sostenere d l alzamento, quegli ch@ vuole alzare. è tenuto a ti faclo ricostruire per intiero. a sue spese, e nel pro- È prio snolo quanto. alla maggior grossezza.; s (V. ciò che si è detto nella nota dell’artic. pre- H cedente.);: si, 660. li vicino che non ha eontribuito all’alza—( th mento, può acquistarne la comunione pagando ta î metà della spesa, ed il valore della metà del suolo h che fosse stato occupato per l’cecedente grossezza.; |(V..la nota dell’ art. 658.) 66r. Ogni proprietario contiguo ad un muro, ha| r È pure la facoltà di renderlo comune in tnito 0 in î Î parte, riîuborsaudo al padrone del muro homer ML del totale‘suo valore, o la metà del valore, della? i pra. re parte che wiol rendere comune, e la metà del va- lore del suolo sopra cui il muro è costrutto. ì { Contrars ang. Z 11, et ZL 14, cod. de contrah. ì eiipl.) 662. Uno dei vicini non può fave alcun incavo Hi nel corpo. a’ un muro comune, nè applicarvi od a DELLE, SERVITU, PREDIALT. 3 appogciarvi aleuna. nuova opera, senza il consenso dell'altro, ovvero, in caso di rifiuto, senza‘avere fatto da periti determinare. i mezzi, necessarj onde l’opera non riesca di danno alle ragioni dell’ altro. ( Secondo le leggi romane non poteva un com- padrone di un muro comune fare. alcun incavo, 0 na opera qualunque sul medesimo contro il. divieto dell” altro compadrone, Z. 11,.ff. si servit. vind. 2 08, fi comm. divid.; L. or, ff. de servil.praed. urb.; I. dolo 1:00) 653. Ciascuno pwnò costriagere il suo vicino: a can- correre Nelle spese di costruzione o di riparazione dei recinti che separano le loro rase, i cortili e fardini situati nelle città e nci sobborghi; l’altezz& i essi sarà determinata secondo i regolamenti par- ticolari, o secondo gli usi costantemente. ricevuti; e,.non essendovi nsi o regolamenti ,. ogni muro di separazione fra ì vicini da costruirsi. o riedificarsi àn avvenire, dovrà essere, nelle città di cinquan— tamila anime o più, almeno di trentadue decimetri ( dieci piedi) in altezza, compreso.il coperto, e nelle altre città, di ventisei decimetrì.(.otio piedi.) (Concord. iargi; 2.28, 2.132 3148;,37, 4.39, ff. de dam. infeci.) 664. Quando i differenti piani di una casa ap- partengono a più proprietarj, se i titoli di proprie» tà non determinano il modo delle riparazioni e ri costruzioni, devono queste farsi nel modo che sie- gue:. I muri maestri ed i tetti sono a carico’ di tutti i proprietarj, ciasenno in proporzione del valore del piano che gli apparuene. Il proprietario di ciascun piapo, fa jl pavimento su cui cammina. 974 LtRRO II, TIT. IV îl proprietario del prio piano forma la scala che vi conduce; quello del secondo continua la scala dal primo al secondo piano,€ così di se- guito. È(CV. le Il citate neli’ artic. precedente.) 665. Ricostmendosi un muro comune o una casi, sì ritengono le servitù attive e passive anche ri- guardo al nuovo muro o alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose,€ purchè la ri- costruzione siegua prima che sia acquistata la pre- scuzione. ( Concord. 2. 20, Ga 37, 1. 33, ff. de servit. praed. urb.; salvo però che quantunque fosse spira- to il tempo della prescrizione, ciò non ostante ri- costruendosi l’edifizio sì rinnovava la servitù; 4. 14, ff. quemad. servil. amilt.; 2. 35, ff. de servitut. praed. rust.; arg. È 18, 6 ult. ff. eod. Impercioc-| chè siccome il padrone dell’ cdifizio dominante non aveva diritto di costringere il padrone del fondo serviente a ricostruite l’edifizio medesimo, per-| chè quest ultimo non era obbligato a fare, ma soltanto a soffrire, o a non fare; DIS TOTE de servit., così era giusta cosa che la servitù per- duta senza colpa di colui, al cui edifizio era do- vuta, sì rinnovasse col ricostruirsi 1’ edifizio serven- te; arg. È. 35, ff. de servit. praed. rust. Nè a ciò è contraria la‘/. 6, ff. sî servitus| vindic., ove si dice che se il padrone di una casa situata in riezzo ad altre due, una delle quali do-| veva all'altra Ja servitù altius ron tollendi, in- nalzi la sua casa talmente che resti inutile la sere vità, e poscia la restitu'sca al suo primiero stato,| torna a nascere la servitù come prima, qualora non sia spirato il tempo della prescrizione. Impercioc- chè R:l caso di questa legge la prescrizione nuoce DELLE SERVITU' PREDIALI 275 al pudrove della casa dominante, perchè esso fu troppo negligente nell acquistare una servitù sopra un edifizio talmente lontano dal suo, che ad ogni momento gli poteva essere sospeso l'esercizio della medesiuta, allorchè anzi doveva sapere che nelle servitù prediali le leggi ricercano la vicinanza dei predj; 4. 5, 6. 1, ff. de servit. praed. rust.; l. 38 4 39, ff. de servit. praed. urb.) 666. Tutti i fossi fra due possessioni sì presumo= no comuni se non vi è titolo o segno in con- trario. ( Concord. arg. 2. 7, 6. ult.; 4. 8, ff. de adg. rer. dom. 3; l. 4, ff. de servit, legat., 6. 31, inst. de rer. divis.; l. 19, ff. comm. divid.; I. pen. ft. pro soc.) 667. E vu segno che ha la fossa non è comune se si trovi lo spurgo o il getto della terra da ma sola parte della medesima. 668. La fossa è considerata di spettanza esclusiva di colui dalla cui parte csiste il getto della terra. 669. La fossa comune deve mantenersi a spese comuni, (V. lc H. citate sotto l'artic. 663.) 670. Ogni sicpe dividente fondi è riputata co- mune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto+ o non vi si abbia titolo o possesso sufficien'e in contrario. ( V. le ll. citate sotto l’ artic. 666.) 671. Non è permesso di piantar ilberi di alto fusto se non alla distanza prescritta dai regolamenti particolari attualmente veglianti, o dalle costuman- ze del paese costanti e ricevute; ed in mancanza degli uni e delle altre asc inon alla distanza di due metri dalla linea di separazione di due. possessioni Ri bI46 LIBRO II, TIT. Îv. gli alberi d’ alio fusto, e di un semimttro pet altri alberi e-siepi vive. I fichi e gli ulivi dovevansi piantare move piedi lontano dall’ altrui fondo; gli altri alberi, cinque picili; 4 13, in fin. ff. fin. regund.); 672. Il vicino può esigere che gli alberi e le si&- pi, piantati ad una distanza minore; sieno svelti. Quegli sul cui fondo s' inoltrano i rami degli‘al- beri del vicino, può costringerlo a tagliarli. Se, poi le radici, s° inoltrano nel di lui fondo$. può esso stesso tagliarle. ( Gli alberi che pendevano sopra V’alirui casa, sé noia venivano recisi dal padrone de medesimi, por teva il padrone della casa svellerli egli stesso© na tenerli per se. Che se pendevano sopra di un fon dé rustico, non poteva il padrone del fondo stesso svellerli come i primi; ma era in diritto soltanto di recidere loro i rami, e ritenerhi per se, quante volte il padrone fosse stato negligente xiel reciderli, e d’ altronde gli alberi fossero stati alti da terra più di quindici piedi; 41, ff. de arboribus caedend. Se le radici degl’ alberi s' innoltravano nell’ al- trui fondo, gli alberi divenivano comuni al loro padrone ed a quello del fondo; 6. 31, inslit. de rer, idivis.) 673. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune come la siepe, è ciascuno dei due proprietarj può chiedere‘che siano abbattati. ( Concord. 6. 31, instst. de rer. divis.; 2, fl de arbor. caeden.) nt i ca SERVITU” DELLE PREDIALI. v 7 D'e'zio ne 674. Quegli che fa scavare un pozzo‘o una latri 195 *ona presso un muro, sia 0 non-sita comune: LI Quegli che vuole costruirvi cammino o focolare, 4 a fucina. forno 0 fornello, pr i O appoggiarvi una senderia,' È O formare al dorso di questo mero un masazzi- ; no di sale, od nun ammasso di materie corrosive. dui da obbligato di lasciare Ja distanza prescritta dai Rage "a regolamenti ed usì partico] vi intorno a tali ogget- 104 È| U,e di fare le opere prescritte dai medesimi rego- Mii Lor. Li lamenti ed usi, a fine di non apportar danno al st E vicino. iN ov de ser. praed. urb.; 1.8} sÉ NeRO:I7 servît. vindic.; l 27, 6.10, rd ff.. 57 ME local; L13639), Ta i ff. de aq. quot. et'aestiv.) Sezione III. Del Prospetto sul fondo del vicino. D 675. Uno de’ vicini non può, senza il consenso Ì dell'altro. formare nel muro comune“alcina fine stta od apertra, in qual si sia maniera, anche LARE con' invetriata fissa. { Concord. 2. venult.. ff: de ser: pracd. urb.; i. 8, cod. de servit.) 8** She 978 LIBRO It, TIT. IV. 676. Il proprietario di ua muro hòn comune contiguo al fondo altrui, può formare if questo muro delle luci o finestre con inferriate e inyetria— te fisse. Queste linestre devono essere munite di una gra- ta di ferro, le cui maglie avranno nn decimetro ( tre pollici e otto lince circa) di apertura al più, è di un tellajo a invetriata fissa.. (Concord. 2. 12, 6.3, cod. de acdif. privat. Poteva peraltro il vicino innalzare un muro,© un edifizio qualunque, e toglicre così la luce alle finestre del vicino, posciacchè ad ognuno era lecito di costruire nel suo quello che voleva;{.:8;,16000 ff. si servit. vind.; l. 9, ft. de servit. praed. ur= ban.; L. 26, ff. de damn. infecto; l 1, 1.8, 1,9 cod. de servitut.; e se il padrone delle finestre non voleva ciò, conveniva the acquistasse dal via cino la servità chiamata ne luminibus officiatur$ LL i,3t vb,h 1g, pru ct 6.:1;.Z: 23, fl.(della praed. urban.) 677. Queste finestre o luci non si possono collo4 care che all'altezza 4i ventisei decimetri( otto pie- di) al di sopra del pavimento o siolo della ca+ mera che si vuole illaminare, se questa è a pian terreno, e di diciannove decimetrì( sci piedi) al di sopra del pavimento, se questa è nci piani superiori. ( V. la nota precedente.) i; 673. Non si possono avere vedute dirette o fine stre a prospetto, nè logge o altri simili spocti vera so il fondo chiuso o non chiuso del suo vicmo, se tra il fondo di questo e il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di diciannote decimetri( sci piedi}.; (-V.#l. 12,18. 4, 004, de aedific. privat.) A si "O I IT I DELLE SERVITU' PREDIALI. 27) 679. Non si possono aver vedute laterali od obli- ne sul medesimo fondo, che alla distanza di sei Morini( due piedi). 680. La distanza di cui si è parlato nei due precedenti articoli, si computa dalla faccia este— riore del muro ove si fa l’ apertura, e se vi sono balconi od altri simili sporti, dalla loro linea este, riore sino alla linea di separazione dei due fondi Sezione l1V. Dello Stillicidio. 681. Qualunque proprietario deve far costruire ì tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino. (Niuno aveva diritto di far cadere le acque dal proprio tetto nel fondo del vicino a meno che non avesse acquistata la servitù chiamata sti/licidii reci- piendi, se trattavasi di ucqua che cadesse a gotta per gotta, ovvero la servitù /luminis recipiendi, se l'acqua cadeva raccolta in molta copia e con impeto, 6- 1 inst. de servit. praed.; l. 2, L 20, 6. 2, 3, 4, 5,6, 2. a1, ff, de servit. pracd.urb.; £. 16, ff. si servit. vind. All’ incontrario, se vi fosse stata uma qualche legge la quale avesse permesso di far cadere dal proprio tetto l’acqua nell’area, o nella casa del vicino, questi non aveva diritto d’ impedirlo, a meno che non avesse acquistata la servitù stillicolii, vel fluminis no: recipiendi, di cui pariano Je snd- dette leggi, comunque altri abbiano sostentito con- sistere quespa servitu nel diritto‘ di costrintere il = 280 LIBRO IL, TIT..IV. vicino a far cadere le sue acque nella casa o area dell'altro vicino, la qual cosa invero non è da credersi, perchè contro alla natara delle servitù, obbligarebbe il padrone dell’ edifizio servente ad un fatto, allorchè è costante in diritto romano che le servitù tutte consistono nel sofirire cune si faccia, o nel non, fare una qualche cosa; 4. 15,,, 8. ftt de servitut.)' Sezione. Vi Del Diritto di passaggio. 682,.Il proprietario i cui fondi sono circondati per ogni parte e che non ha yeruna uscita sulla via pubblica, può addomandare©un passaggio Sul fondi de’ suoi vicini per la coltivazione del suo po- dere, assumendo il peso di una, compensazione pro- porzionata al danno che tale passaggio può cagio- nare. ( Concord. arg. l. 12, ff. de relig.; l: 1, 62, et 3, fl. si ususfr. petat.; L. ult. ff. de servit. praed, urban.; l, 22, 8. 3; ff. fam..ercis.; L 44, 8. ult. ff. de legat. 1. A questo proposito la giunispruden- za romana. distingueva, tre servitù Je quali non dif- ferivano fra di loro che di gradi, La prima era la servitu chiamata iter; l'altca appeliavasi@04U$, la terza via.‘ past Quando un vicino. aveva acquistato il diritto di andare e passare a piecli pel fondo del, vicino, dicevasi che aveva la servità iter; prio. inst. de servit praed se poseva in forza di ques to diritto r | DELLE SERVITU' PREDIALI. 236 far passare anche i suoi domestici, gli ospiti, è commensali, il medico-, ed’ altre simili persone che l’ opinione ha rese necessarie; arg. 4 20, ff. que- mad. servit. amitt. 6. 1, et 2, inst. de usu.el ha bit.z Le 1, 6. 7, 11, l. 3, 6. 4, ff. de itin actug. | privat. La seconda sérvitù consisteva nel diritto di passare con un giumento, o con un armento, o con un veicolo, prin. inst. de servit. preed.; Ll 1, pra: dl. 12, ff. de servit. praed. rust.; se la larghezza del sito noa veniva determinata dalle parti, sì fissava ad arbitrio del giudice, siccome non vi era alcuna precisa determinazione della. legge; PARE(Re 16,9, ff. desservit. praed. rust., comunque dasse qualche norma la£ 7, fl. eod. La terza servitù finalmente-era un diritto di pas- sare anche con ua carvo; 4. 1, prim; l. 7, ff. de servit. praed. rust. Sebbene la larghezza della via poteva determinarsi. dalle parti come meglio cre- devano, tuttavolta moù potevasi giammai restria- gere a tanto da non potere passare un giumento(6) nu veicolo, altrimenti sirebbesi acquistata la ser- vitù iter o actus; l 13, ff. de servitut.; L. nd, ff. de servit. praed. rust. Se poi le parti non ave- vano fissata la lutitudine, venìva in soccorso la legge delle dodici tavole, la quale aveva determinato che la via ove era retta dovesse essere larga otto piedi, ove yoltava sedici piedi; 4. 8, f£. de servit praed. rustic. È i Dal sin qui detto è manifesto. che colui che .godeva,la servitù actus, godeva eziandio la servitii iter; prin. inst. de servil. j Lt prin. ff. de servit. praed. rust., a meno che però neo stabilire Ia «servitù non sì fosse convenuto«li accordare solo È ecius, e non l'iter; L 4;$-1,"i E perla vind» 282 LIBRO IL, TIT. Iv. Nè.a ciò è contraria Ja sentenza di Paulo il quale nella 4, 1, ff. de adim, vel trans. legat.> scvissè che colui,il quale aveudo lasciato per legato la ser- vitù zozus toglie dalla medesima la servitù iter, nulla toglie poichè non può stare l actus senza ” iter. Imperciocchè si deve intendere che sotto la parola iter egli non intendesse già la servitù cluia+ mata con tal nome, ma bensì quel passaggio cha rino fa quando sero conduce un giumento o un vei- colo, altrimenti. Paulo sarebbe stato in manifestà contraddizione con se medesimo allorchè nella 4. 2; ff. quemad. servit. amiti., appose che colui il qua le aveva ad un tempo la servitù iter e actus ,, par teva perdere la prima non usandone, e conservare la seconda,) 683. Il passaggio deve regolarmente prendersi in ca parte in cui il transito è più breve dal po- ere circondato alla via pubblica. ( Quando erasi stabilita una servitù su di nn fondo, ogni parte, ogni gleba di esso era affetta di questo peso; Z. 13, 6. 1; 2ic6g, I: agg wi; ff. de servit. praed. rust.; 2 9. ff, de servit.; ciò non ostante dovevansi assegnare degli arbitri ì qua- li determinassero il sito in cui doveva esercitarsi oltre del quale non si potesse estendere; D'19161, er ult., ff, de s:rvit. pred. rust., L. 9, ff. de servitut., I 20,$. 4, ff. de servi. praedior. ur- ban; lor, 615, è ultim. ff. de aq. quot. et dest.)" 684. Ciò‘nondimeno il passaggio debbe essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene accordato. ( Concord. 1, 9, ff. de servitut., L 20, 6. 5, f(. de servit. praed. urb., l. ult, ff. de ag. quot, A ystra) —- DELLE SRVITU' PREDIALI. 293 635. L'azione per I indennità, nel'caso preved'uto dall'articolo 682,, è soggetta a prescrizione; e sus- siste il diritto dì continuare il pussaggio, quantun- que l'azione per Pindennità nou sia più anamissi— Lile, E: A+P.0 DL Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo. aquaizho Sezione PrIMA. Delle diverse sorti di Servità che possono stabilirsi sui beni. 686. E' permesso ai proprietarj di stabilire sopra i loro fondi, 0 a bclicio di essi, quelle servità che sembrassero loro opportune, purchè però lc servitù stabilite non sieno imposte nè alla persona, nè in favore della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tali servitù non siano in alcun modo contrarie all’ ordine pub- blico. Il titolo che costituisce le dette servitù ne regola l'esercizio e l'estensione; mancando il titolo, hanno luogo le seguenti regole. { Concord. 4. 1,$- 1, 2. 6. prin. LL 8, Li 16, ff, comm. praedior. 6. 3, insiitut. de servit., l 13, 6. 2. ff. de servit. praed. rust., I 19, ff. de usuf. et quemad., l, 13, ff. de servitut.;‘1. 23, ff. de servit. praed. rustic,, l. 4, 6. 1, ff. de servit., 2. 7» ff. quemad. servit. amitt.) 687. Le servitù sono stabilite per l’uso o degli edifizj o dei terreni. en eri ta n pe aa 284 LIBRO Il, TIT. IV. Le prime si denominano urbane, tanto se gli edifiz; cui spettano‘siano situati in città, quanto an campagna. Ù Le seconde si. denominano rustiche. ft( Concord. Z. 198, art, ff. de verd. signif.; 1.3, Ap ff. de servit. l 1, fl. comm. praed. Le servitù desumevano la denominazione dalla A qualità del fondo dominante. Se il medesimo era urbano, la servità era urbana, se era rustico, la servitù era rustica, talchè una stessa specie di ser- sia vità talora cra urbana talora era rustica, secondo SÙ) che il fondo dominante, quello cioè cui era dovuta la servitù, apparteneva all’una 0 all’ altra specie di fondi; locchè si ravvisa nellé servitù altius tol- lendi vel non tollendi, pr x] iciendi seu protegen- di, cloacae, aquaeductus, itineris ad domun, è simili; /. 20.$. 1, ff. de servit. praed. urb.; LL 11, Giri ff. de pub. in:rem. act. l. 2, ff. de Servil. praed. urb.; L. 2, ff. de servit. praed. rust. Gn, inst. de servit. praed.; L. 1, 6. 11, ff. de ag. quot. et aestiva.) 688. Le servitù sono o continue, 0 discontinue. Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è necessario un o può essere continuo senza che sia A| i, ax fa:to attuale dell’uomo: tali sono gli acquedotti, LI gli stillicidj, i prospetti ed altre di questa specie. Le servità discontinue sono quelle che richiedono de} un fatto attuale dell’ uomo per essere esercitate: tali ; sono quelle di passare, di attinger acqua, di con- durre le bestie al pascolo ed altre simili. b vi( Anché la legislazione. roinana distingueva le - servitù in‘continue, e discontinue, ma mon desu- meva il punto dì differenza dalla natura delle ser= vitù, bensì dal titolo che ne regolava V esercizio. DELLE SERVITU' PREDIALI. 285. 7 ond' è che chiamava discontinua la servitù di coa= dutre acqua, se l’ esercizio era stato risuretto soltam= to alla stagione di estate di cadauna anno, oppure concesso alternativamente ogni anno ovvero ogni mese, ma non ogni giorno, nè ogni ora, Così di- casi della servitù di passaggio e- simili; 4. 7.£0. quem. servit, amitt.) I forensi però avevano introiotto la distinzione fatta da questo articolo, sull’ appoggio della I. 3 fi. de servitut., comunque non molto fondata perchè ivi il giureconsulto Paulo nient'altro dice se non che le servità mon possono acquistarsi coll’ usucapione, atteso che non possono possedersi per essere cose incorpor e: e ciò in virtu. della legge Scribonia 4 la quale ne aveva proibito l’ usucapione, conforme egli stesso dichiara nella 4. 4,$. ud. ff. de usur— pat. el usucap.) 639. Le servitu sono apparenti o non. appa renti. Le servitù apparenti sono quelle che si manife- stano con opere esteriori, come una porta, una fi nestra, un acquedotto. Le servitù. non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della[oro esistenza, come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fon- do, 0 di noa fabbricare che ad un’ altezza deter- minata. ( Auche le servitù conosciute dal diritto romano potevansi distinguere in apparenti, e noa apparen- ti: come per es mpio fra le prime potevasi anno- vefare la servita oneris ferendi, la cui natura è spiegata nel 9. 1, astit. ce servitut. praed. e neila di di ff. de servit. pracd. urban.,, quella tigni immittendi di cui nella 4. 253, tf. de verb. sig., P altra projicien.li di cui in'd. 4 243,$. 1, ff. de 1 pr 286 Livnò ni, fir.av. verb. sig,, e simili. Fra le seconde potevasi m et- tere Ja servitù ne Zuminibus officiatur, spiegata dalle /2. 4, 15, 17, prin. et 6. 1, 23, ff. de servit. praed. urban. Così pure le servitù pecoris pascert= di, altius non tollendi, delle quali si parla nella 2. 3, prin, ff. de servit. praed.‘rust. e nella 2 2, f. de servit. pracd. urban. cd altre simili. Ma questa distinzione non sarebbe stata di alcun uso.) Sezione II In qual modo si castituiscona le Servitù. 690. Le servitù continue ed apparenti si acqui= stano ii forza di un titolo, o mediante il possesso di trent anni. ( Le servità tanto urbane che rustiche siccome erano annoverate fra lè cose incorporce, così non potevano possetlersi: dal che avveniva che neppure poievansi acquistare col mezzo dell’ usucapione, 6 o prescrizione che vogliam dirla, perchè non vi era usucapione senza possesso; 2/99, Go; SET servit. praed. urb.; I. 14, ff. de servit. junct. 2.93, fl. de usurp. et usucap.; l 3. prin. f{. de adqg- poss.: tale fu Ja legislazione presso gli antichi ro- mani.[n seguito però fu tolta, e cominciarono 2 vequistarsi le servitù coll’ usucapione finchè sovrag» gianse la legge Scribonia che lo proibì: 2.4,$- ult. ff. de usur. et usucap,; dal qual tempo, co- munque potessero acquistarsi Însieme cogli edifiz; come accessorie de’ meilesimi, da sc sole però ne fu proibito l’ acquisto; 2 10.017 tf de''asure i usucap, DELLE sERVITU. PREDIALI. Gl' inter preti generalmente, c fra questi l'#- liistro Zoet, sono stati di opipione che la legge «Stribonia non riguardass: che le servitù urbane, sia perchè il giuieconsulio Paulo nella Z. 4; 6. 4/8 ff. se usurp. et usucup. nom perla che di quelle serviti, le quali potevano estinguersi col mezzo dell’ usucapione, vale a dire vinidicando la libertà del fondo servente, locchè accadeva nelle urbane, quando si faceva dal padrone del fondo servente tin atto contrario alla servità, ma nona nelle rusti- che; 2. 6,(£. de servit. praed. urban, juntt. È 4,$. 27, fl. dé usurp. et usucap., sia perchè il giureconsulto Panlo in d. 2. 4, 6. LZ. ttattando della legge Sceribonia diede un es 4 vio soltanto delle servità urbane, cd il giureconsalto Ulpiano nella Z. 10, 6. 1, fl. de tosurp. parlando della stessa legge Scribonia tese menzione soltanto degli edi- ficj, 1 quali,‘come vedemino sotto' attic. 689°, constituivano la classe dei fondi urbani. Noi peraltro non potiamo. sottoscriversi a sif= fatta opinione, perchè sebbene i suddetti giarecon» sulti si servissero soltanto di esempj di servità ur bane, non devesi però credere ché a quelle sola intenilessero di limitarsi, altrimenti, il g'ureconsulto Paulo sarebbe stato in aperta contraddiz one con se medesimo, perchè nella 2. 14, pria. ff. de ser». disse chiaramente che le servità rustiche non si potevano acquistare col mezzo dell usucapiane,» servitules frazdiorum rusticorum, etiam si corporibus acce- dunt, incorporales tamen sunt; el i.leo usu nor capiuntur.» A questa sentenza corrisponde quiella del giureconsulto Gajo, il quale senza fare.Icuna eccezione, o limitazione, scrisse che nelle cose in- corporali non aveva luogo nè la consegna, nè l'usu- caplone» incorparales te#| traditionem, eb usucdaa psp Mili ai seri 288 LIBRO II, TIT. IV. ionem non recipere manifestum est; ey 0 a ff. de adquir. rer. domin. Tornando al nostro proposito, la legge Scri- bonia non seguitò ad aver vigore lungo tempo, mentre non moko dopo fu permesso di acquistare servitù se non coll’ usucapione la quale non aveva luogo che nelle cose corporee, con una specie però di usucapione che chiamossi quasi usucapione;“. 10, ff. si servit. vind:; 1.5$ 3,4%. 1, 6. ult. fî. q. plu. arc.; 2. 2, cod. de servit. et de aq. et a in fin. cod. de praes. long. temp. 10, aqua; l. ult. val 20 ann. Chiunque avesse esercitato Un diritto di servitù per lo spazio di dieci anni fra presenti, 0 di venti fra gli assenti,@ CU giusto titolo, 0 colla scienza ep nza del padrone del fondo servente in luo= go del titolo, ucquistava la servita; 2 10, ff. sé Servit:‘vind.;‘LL‘1, én fin. fl. de acq. et aq. pi. dro al cod. de'servit.; I ultim. in fin. cod. de praes. long. temp.; altrimenti se ma 3) titolo, o in luogo di‘esso la scienza€ pazi del padrone del fondo servente, sì ricercava un continuo esercizio di trent'anni, il quale supipliva al diffetto del titolo nella prescrizione; ld. 8, 8. 1, cod de' praes. 30, vel 40, annor. Alenni opinarono che per acquistare una ser- necessario soltanto l° esercizio continnato e venti fra gli assenti, ® vitù fosse per dieci anni fva presenti, escludere il titolo si fondarono sulla 4 10%, e per ove si dice» sti quis diuturno ff. si servit. vin. ci longa quasi possessione jus acquae du- est ei necesse docere de veluti ex legato actionem, ut USIIL, cendac racitis sit, non Jure quo agua constituta est, vel alio modo; sed utilem habet ostend@i, per annos forte tot usum se, non vi, mon ea a e-_ pia mie nn DELLE SERVITU' PREDIALI, s$g fiori clam nor precario possedisse», e per esclusa dere la scienza e pazienza del padrone del‘fond è Servente ricorsero alla 2. uil. cod. de praés. long. tenip.; ove Giustiniano disse» nulla. scientia i) ignorantia erpectanda, ne altera dubitationis inextricabilis oriatur occasio. Comunque questa opinione sembri a primi aspe ts to molto bene appoggiata alle leggi, tuttavolta sé $ì tichiarerà a serio esame, si verlrà essere essa più Speciosa che vera. Imperciocchè le due citate leggi non escludono ad ui tempo il titolo; e la scicaza è pazienza; ma l'una, cioe la 4. 10; ff. sé servit, vind. esclude bensì il totolo, ma ricerca la scieriza e pazienza quando dice» non vi, non èlam; non precario possedisse»j al che corrisponde* un re4 serìtto di Antonio Caracalla tiella 42, cod. dè servità, nella quale sta scritto» sì aguan per poss Sessionèewi Martialis eo scierte duxtisti; servitu= tem eretriplo reruiti immobitium tempore quesisti«} l’altra, cioè la 7. ultima, cod. de praes. time: terni: poris ,,ron esige la scienza è pazieriza, ma il titolo, allorchè dice» ut Borio imitio possessionem reéiia nentis etc. Da ciò sì teride manifesto che qiafido il quasi possesso della servitù aveva origine da colui che riodà aveva diritto di coricederla, s1 riceicava il‘titolo atto ad acquistarla, seriza chè ostasse in questo casò l’ igrioranza del padrone del fondo servente, come Giustiniano dichiatò nella 2. 2. ulti. tod de prabs, long. temp.} quando poi aveva principio dal pa= dronè‘stesso del fondo servente mediante‘la sità scieriza é pazienza, nor, sì esigeva alcun titolo, cnimè si ha dalla d. Z 10, ff. sé servit, vindi, lotchè sì coriferma eziandio dalla 4. 1,$: fi fl de dyi Cosicà civ. a e Ra 49) SPS tinRò mm, TIT. IV. i aeg. pluv. arcen. Finalmente quando non cotte cotreva nè titolo, nè scienza e pazienza del padto- ne del forido servente, non sì poteva acquistare servitù che coll’esetcizio continuato di trent'anni, come si disse di sopra; e questa era la teorica co- munemente abbracciata nelle scnole e nei tribu nali.) Ggi. Le servitù‘continile non appatenti, e le ser- vitù discontinue, siano 0 mori siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante ut titolo. 11 possesso, benchè immemorabile j non basta 4 stabilirle, senza che però si possano atlualmente im- pugnare le servitù di questa natura acquistate di gi col possesso, in quei paesi ove potevano iu tal mo- do acquistarsì. ( Abbiamo veduto nella nota dell'artic. 688, che le leggi tomane non distinguevano le servitù con- iinue dalle discontinue se-non quando la distinzio- ne era stata fatta‘dal padrone del fondo servente ‘pel concedere la servitù: ond’è che questa distin- zione ner aveva luogo quando uwattavasi di"acqui stare lc servità colla prescrizione, perchè la pre- scrizione supponeva che non vi fosse titolo del vero padrone. Le servitù pertanto continue o discontinue acquistavansi nel modo che abbiamo detto nella no- ta del precedente articolo. Ciò non ostante in pratica era stabilita la mas- s'ìva che le servità discontinve non si acquistassero che colla, prescrizione centenaria Q immemorabile, ed era fondata specialmente sulla 7. r, 6. ulti, SL. de aq. et aq. pluv. arcen., ove il giureconsnito UI- piano selbene abbia detto che la vetustà teneva luo- go di titolo nell’ acquisto della servitù di condurre acqua, locchè fu ripetuto da Poriponio nella 1.3, per DELLE SERVITU' PREDIALE. gi $, 4, ff. de‘aq. quot. et aést., non intese però ghe fosse necessaria la prescrizioné centenaria@ îmmemorabilè, perchè soggiunse chie per acquistare tale servità cra sufficiente um esercizio conti euato per dungo tempo, non per forza, rion mascostamen- te, hè a titolo precario; e se avesse detto diversa— mente sarebbe caduto in contraddizione con se stesso perchè nella Z. 10, ff. si servitus vind. apertamente aveva dichiarato che il diritto di eoridurre acqua si ac- quistava con lungo esercizio, e cow na lungo quasi possesso, ivi» si quis diuturnoi usu, et longa quasi possessione etc.» tè quali parole indicano lo spazio di dieci anni frà presenti, e venti fra gli assenti; 4. ulì, cod. de praes. long. temp:) 692. La destinazione del. padre di famiglia rî- guardò alle servitù continue ea apparenti tiere luo- go di titolo. ( Contrav. 2. 5, prin. ff. si ùsusfr. petatè.; l. 6, 2. 30, ff. de servit. praed. urb.; fin. ff. de servit. praed. rustit:; Lt. 7, L 10, in fin., ft. comm. praed.; l. 1; ff. quemad. servit. amitt. 5 L 116,$. ul., ff. de legat. 1.) 3. Non vi è destinazione del padre di famiglia se non quando sia provato che i due fondi attual- mente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste l& cose nello stato dal quale risulta la servitù. 644: Se il proprietario di due foddi tra i quali csiste un segno apparente di servitù, dispone di uno di essì senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad tsistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato, o sul fondo alienato. { Contradgicono le leggi citate sotto l’arì: 652.) 292 LIBRO IT, TIT. IV i 695. Mancando il titolo costiuente quolle serviti che non possono acquistarsi. colla préscrizione, ngn vi si può supplire che col mezzo di un documento ìl quale contenga la. ricognizione delle servitù, e che. sia emanato dal proprietario del fondo ser- viente.; (Alla mancanza della prova, del titolo sì poteva supplire con qualunque altro genere di provs; l; 20, i. 21, cod. de probat.; L 1,1. 4,‘et stqg. Li. do et seg. cod. de fide instrum.) ft 6gf. Costituendosi una servitù, sì riMene accor dato tutto.ciò ch'è necessario per usarne. E per ciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio. î; 6( Concord. 7. 10; ff. de.; 1.-Bo Gul 1. 15,{£. de servitut. praed. rustic.; l..20, LE Lo ff. de servit, praed. urban.; L. 3, 6. pen, ff. de ag. quot. et aestiv.; L 40, 6 1,{f. de contrah. empt.; l. 11, ff..de ag.et aq. plup. are; LL 4,65» fl. si servit. wind. l 11, prin.et 6.1, ff. commun, praed.; dl. 1, 6, ult; 1. 3,66 de rivis-) DELLE SERVITU’ PREDIALI, 243 1 li Sezione II. 0 DI e| Dei Dirittì del proprietario del fondo; al quale SITO I è dovuta la Servitù. RSA a Da DI 697. Colui al quale è dovuta una servitù, può va fare tutte le opere necessarie. per usarne e conser= varla. Concord. le leggi citate sotta 1’ articolo prece= 085 e dente, alle quali si devono aggiugnere le 7. 1, 3, } É î e| 4 et 5, ff. de itin. actuqg. privat.; l, 1, 6-6,% el Wrypilf:rde fonte;? è 190pron. etì6;‘13! flo de eloacis,) H 648. Tali opere debbono farsi a sue spese e non Is del proprietario del fondo serviente; purchè il ti- le È tolo di costituzione della servitù non ìstabilisca il h. contrario. Dr(Concord. Z. 6, 6 2, ff. si servit. vind.; L 154 l 6. 1, ff. de servitut. Comunemente i pratici. etcettuavano dalla re- gola la servitù oreris ferendi, e fondandosi sulla d. 4 6, 6. 2, e sulla /. 33; ff. de servite. piraed. urban. pretendevano che;l padrone del. muro, o della colonna servente fosse obbligato al risarci= mento sebbene non si fosse obbligato a ciò nel ti- tolo costituente la servitù. Per verità la loro opinione, comunque ricevuta nel foro, non aveva alcun ap- poggio, Imperecchè il giureconsulto Ulpiano, nella d..È 6, 6. 2, fl. si servit. vind. non dice già che îl padrone del mura e delle eolouna servente sia tenuto: al rifacimento sebbene non siasi a quello ebbligato; ma riferisce soltanto uua quistione che si 294 LIBRO IH, TIT. IV. agito tra Aquilio Gallo e Servio Sulpicio, il primo de’ quali contendeva che potesse farsi un patto, col col quale il padrone del muro 0 della colonna ser- vente si obbligasse al rifacimento, e adduceva per ra- gione che un tal patto era contro la natura della servitù, le quali consistevano 0 nel non fare nna qualche cosa, o nel soffrire che si facesse da al- tri, ma non mai nel fare; l’altro, cioè Servio Sul- picio, si epponeva dicendo che potevasi fare un tal patto, e che vi si doyeva dare esecuzione, La quat. quistione poi fu decisa da Labeone, il quale disse; doversi bensì. eseguire il patto, ma essere lecito però‘al padrone del muro o della colonna. serven- te di abbandonare la sua proprietà onde disimpe— gnarsi del patto convenuto. A questo responso di. Ulpiano corrispode l’altro di Paulo nella citata 2, 33, ff. de servitut. praed. urban. s ove espressa mente il giureconsulto parla di un patto fra le parti concordato, come manifestamente si rileva dalle sue stesse parole.» Iam cum in lege aedium ita scriplum esset, paries oneri ferundo, uti nunc est, ita sit ele.» Risulta adunque da ciò che, secondo Je leggi romane, se non erasi convenuto chi dei due pa= droni dovesse’ rifare il muro‘o la.calonna serven- te, spettava il peso al padrone del fondo domi— nante,) 699. Quando pure il proprictario del fondo ser- viente fosse tenuto, in forza del titolo alle spese necessarie per l’uso o per Ja conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo domi- nante ( Concord. 2. 48, prin.; L. 64, I. 65, prin. ff. de usufr. et guemad. quis ut. fruat,; 2 6, 6. 2° ff, si servitut. vind.) ’ DELLE SERVITU' PREDIALT. 895» 790. Se il fondo a cui vantaggio fu stabilita uma servitù, viene arl essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna potzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo servente. Così, per esempio, se si tratta di un diritto di passaggio; tutti i compadroni debbono usarne.nello stesso sito, ( Concord. 2. 17, ff. de servit.; 2 4, 6. 3, 2-6, GU E. si Segui sid mor. Il proprietaria del fondo servieate non puà fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servità a a renderlo più incomodo. Per conseguenza, non può variare lo stato de’lno= ghi, nè trasferire l'esercizio della servitù ia un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita; Tuttavia, se questa primitiva destinazione fosse divenuta più onerosa al proprietario del fondo ser= viente, o se gli impedisse di farvi delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario, dell’ altro fondo un sito egualmente comodo per| esercizio de’ suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo, (Concord. 4. 9, ff: de servit.; 2. 20, 6. 3 et 4, 1. 31, ff. de servit. praed. urb,; l 13,$. CRAC de ser. praed. rust.; fl. 1, 6. 15,£. ultim. ff. de aq. quot. et aest.; l. 14, ff. ds oper. novi nun ciat,; 2. 2, 6. pen. ff. de relig. et sumpt. fun.) 702, Colui che ha un diritto di servità, non può dal canto suo usarne, se non a norma del sto ti- tolo, senza che tanto nel fonda serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo. ( Concord. 4. 5, n fin.; l. 34,-d. 29, ff. de ser- vit. praed. rust.; L 9, ff. de servit.; LL 20,$. 5, I. 1,$. 15, et 16; d. ult, ff. de aq, quot. et “est.) LIBRO IT, TIT, 1%, | ì Sezione IV, Un qual maniera si estinguevano le Servitù, 703, Le servitù cessano quando le cose si trova» i po in uné stato tale’ per cui non se ne possa più 7 far uso: i Da}( Concord, 2. 14; 2. 15, tf. quemad. servit. amilt,; i DIBRTSS 1.53, 0. 24, ff. quib. mod. ususfr. amittatur.)| Lat moss Tornano ad aver Juoga se le cose sono ri= ti stabilite in modo da paterne usare; eccetto che sia tsascorso uno spazio di tempo bastante a far presu- mere‘estinta la servitù, come all’ artié. 707. ( Concord.‘4.20, 6.2, 4. 31, 33, ff. de servit. praed, urban.; l. 35,{f. de servit. praed: rustic.; l. 14, 4.18, 6. ult., ff. quemad. servit. amitt.; salyo che però non aveva luogo la prescrizione, come si dimo strò nella nota dell’artic. 665,) 705. Qualunque servitù si estiugne riunendosi in LÌ rina sola persona la proprietà del fondo dominante vete A e quella del fando serviente. Ri(Concord. 4.1, ff, quemad. servit. amitt. junct.} 1.5, prin. ff. si ususfr. petat.; 2. 26, l. 50, ff, de servit. praed. urb.; l. 27, È 33, în fin., ff. de servit, praed. rust.; LL 7, l. 10, in fin, ff, comm, praed.; 2. 116, 6. utt. ff., de legat. 1. ne| Qualora però fra più fondi, sui quali fosse stata imposta una servitù, uno se ne fosse acqui. stato dal padrone del fondo dominante, rimaneva salva la servitù sugli ali fondi, perchè le cose non Ù DELLE SERVITU' PREDIALI. 207 erano ridotte in istato da non potere più esercitarsi il diritto di servitù; 2. 15, if. quemad. servit. amitt.; l. 20, 6. pen.; L. 51, ff. de serbit. praed. rustic. Lo stesso accadeva se il padrone del fondo déminante e quello del fondo servente avessero diviso dai loro rispettivi fondi una parte de’ mede- simi, e se la fossero reciprocamente consegnata;£. 30, 6. 1, ff. de servit. praed. urb., ovvero anche se il padrone del fondo dominante avesse acquista- to una parte del fondo servente, 0 viceversa; men- tré comunque le servitù non potessero in parte ac- quistarsi, potevano però in parte ritenersi; 4. 8, 6. 1, ff. de servit.; 2° dai 67 x fr Tide servit. praed. urban.; L 34, ff. de servit. praed. rust.; 2. 140, 6. ult. ff. de verb. oblig. Poteva ancora qualche volta accadere la con- fusione a sia‘consolidazione, e poscia rinascere la servitù, come se il marito essendo padrone del fon- do dominante avesse ricevuto in dote il fondo ser- vente; o viceversa; mentre sciolto il matrimonio, la servitù tornava a rivivere; Z. 7,$- 1a ff. de fun- do dotal. In sîmil modo se fosse, stato lasciato per legato o per fedecommesso un fondo ereditario sotto una condizione, il qual fondo avesse servito.ad uù altro di proprietà dell’ erede, o pel contrario, comunque.coll’ addizione dell'eredità si fosse estinta la servitù, ritornava tuttavia ad aver luogo-ailor— chè si fosse purificata la condizione;: Z: 18%, ff.. de serviuut.; L. 73,$-. 1, ff. ad&. C. Trebell. Lo stesso deve dirsi se l° erede possedendo un fendo di sua particolar pertinenza, al quale fosse stata do- vuta una servitù da un fondo del suo autore, avesse venduta'la eredità; imperciocchè in questo. caso la servitù già estinta coll’ addizione dell’ eredità, tor 9* 298 LIBRO I, TIT. IV. mava 2 rivivere per la ragione che l'erede vendendo l’eredità non si era inteso di cedere alcuna cosa del proprio 7. 2, 6. 18, et 19, ff. de haered. vel cor. vend.; l. 9, ff. comm. praed.) 766, La servitù è estinta col non uso pel corso di trent’ anni. ( Le servitù si estinguevano col non uso pel corso di dieci anni fra presenti, e di venti fra gli assen- ti; Z. 3, 6. ult. fi. de usurpat. et usucap. junet.; I. penult. cod. de servit. el ag., eccetto che le di- scontinne, delle quali si tenne discorso nella nota dell’ artic. 688, non sì estinguevano, secondo la me- dia giurisprudenza, se non duplicando il suddetto tempo, e secondo la nuova collo spazio di venti anni;£. ult. cod. de servit. et aqua.) 707. I trent anni cominciano a decorrere, se— condo de diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall’usarne, se si tratta di servitù disconinue, 0 dal giorno in cui si è fatto un atto contrarie alla servitù, se trattasi di servitù con- tinne, (Seconda il diritto romano niuna conseguenza derivava dalla distinzione delle servitù in’ continue e discontinue, fuorchè quella che abbiamo visto nella precedente nota, Ciò non ostante la prescri zione non incominciava in un medesimo tempo in tutte le servitù: imperciocchè nelle servità rusuche, dall'ultimo atto di esercizio principiava la preseri=- zione, e nelle urbane non incominciava se non dil momento che il padrone del fondo servente aveva esercitato un qualche atto contrario lla servitù© tendente a vendicare la libertà del proprio fondo; I. 6, 2. n, ff. de servit. praed, urb.; l. 18,$- 2, ff, quemniad, servit, amitt.; l. 3, cod. de servit. et DULLE SERVITU' PREDIALT. 209 aqua. Tia ragione di questa differenza che l' Ubero*, ed altrì chiarissimi interpreti hanno assegnato, si è che siccome le servitù rustiche il fatto dell'uoma, come le servitù i{ineris, actus, viae, aquac ducendae, calcis coquendae ?, arenae fa= diendae, e simili, così se si tralasciava di» tyre questi atti, esse finivano perchè appunto la na- tra loro covsisteva nell’ esercizio, Laddove le ser- vitu urbane se consistevano in patierndo, ricerca— vano un atto contrario, altrimenti i loro vestigj sarebbero sempre rimasti, e quindi le servità me- desime; come per esempio, se il padrone del fon do servente nou avesse chiuso il buco rimasto nel di lui muro, nel quale il vicino aveva immesso il suo trave, il buco sarebbe sempre restato, e con esso la servità; lo stesso si dica delle altre servitù. Se poi cousistevano in non fuciendo, era manifesto, seconilo essì, che si ricercava un fatto contrario per estinguerle,«altrimenti sarebbero sempre. sussistite; perchè la loro natura appuato esigeva che non si fosse fatto alcuna casa. Sebbene io non sappia ritrovare ragioni. soli de onde spiegare la riferita disposizione, quelte degl’ interpreti tuttavia non mi persuadono perchè. mi sembrano comuni anche alle servitù rustiche. Diffatti se, come tutto giorno si pratica, colui che. ha il diritto di passaggio pel fondo del vicino, ab- bia assicurato il suo diritto cou un rastrello, la. di cui chiave rimanga presso di lui, siccome con cià ha stabilito una prova evidente della servità anche superiore a quella che si deduce da wa forame tin masto in un muro, così non sembra che. dovesse essere d’ inferiore: condizione/ di quegli, a.di cui favore si vuole che continui la servitù per la prova Zad LIBRO 1, TIT. IV, che ne fa vin buco in un muro. Parîmenti se sì supponga, come si vede nella /, ult. 6. 1, cod. de servit., che un vicino abbia promesso all’ altro vi- cino la servitù di non alzare un edifizio onde non privarlo del vento necessario per là pula dal frumento posto sull’aja,' siccome non vha dub- bio per l'una parte che questa non sarebbe una servitù rustica perchè il fondo dominante è rustico, dall’ altra che essa non consistesse in zon faciendo, così nen vedo una ragione per cui non dovrebbe mettersi alla‘stessa condizione delle servità urbane che consistono in non faciendo, e che il ragiona- mento degl’ interpreti non fosse applicabile sì all'una che alle altre. Gud’ è che in questo anfratto si puà con più modestia usurpare;l detto del giureronsul- to‘Giuliano» nor omnium, quae a majoribus con- stituta sunt, ratio reddi potest» L. 20, ff. de le= gibus.) 708. Il modoyWdella servitù può prescriversi come da‘servitù medesima, e nella stessa mianiera. ( Chi esercitava il diritto di servitù più 0 mena del convenuto, conservava la servitù senza che il modo praticato nell’ esercizio passato gli attribuisse maggiore o minore diritto per l'avvenire ancorchè fosse trascorso il tenipo per la prescrizione; lo) in fin., ff si servit. vind.; L. 11,{f. quemad. ser- vit.‘amîtti; ll 1,6. 18, 1. de aq. quot et aestiv, Ma se‘invece di far uso più o meno del diritto ac- cordatogti,‘la‘avesse esercitato in un tempo diverso dallo stabilito;‘come se avesse condotto acqua di notté, alloréhè la' convenzione‘non gli permetteva che di giorno, siccome'in'questo caso era manife- sto«che egli.non aveva esercitato il diritto di ser- sità‘concessogli, così lo perdeva col non uso, senza DELLE SERYITU' PREDIALI, 301 acquistare una nuova servitu, se pure non fossero concorsi gli alti requisiti per istabilirla; /, 10,$. 1 Ae LAGO quemad. servit. amitt.; l. 2, ff. de quot. arcen, » dq- el aest.; I. 17, ff. de aq. et@aq. pluv, 709. Se il fando dominante appartiene a più per. sone in comune, l’uso della servitu fatto da alcuna di esse, impedisce la prescrizione riguardo a tutte, {ioncord: 2. 5, 1a.£ 16, in med.; l 20, d'21,64, 2a, d. 23,.li 24, ff. quemad. servit. amiti.; dx, 6.17,:40; 34$. 4 et 7, fi. de itin, acug. pri- valo.) 710. Se fra i comproprietarj v'è alcuno contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un Minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri, ( Concord, 4. 10, prin., ff, quemad. servitut, amitt. Secondo le leggi romane si estinguevano le ser vitù ron solo colla remissione espressa, ma eziao dio colla tacita; /. 8, 4. 17, fl. quemad. servit, amilt.;. pen. in fin., ff. comm. praed.; l. 55 i ff. comm. divid.; È. 13,$. 7, ff. de dama. inf.; ma la remissione doveva essere di tutta Ja servitu, e non di*una parte, perchè le servitu, siccone co- se incorporali, così erano individue; 4 34, ff. de servilut. praed. rust. Ciò però non impediva che non sì potesse liberare dalla servitù una par— te derminata dal fondo servente, e restringe la nelle alue parti del fondo stesso, giacchè essa sussisteva in tutta la sua integrità;.(. 6, fl. de ser= witut. Finalmente si estinguevano le servitù quando.sì risolveva il gizitto di colui che le aveva imposte 3 302 tIgROo UU, TIT. IV. come se un erede costituiva una serv cosa lasciata dal suo antore in legato mna condizione; imperciocchè se condizione, il legatario acquistava la cosa libera da qualanque servità; Z. 105, tl. de cond. et demonst.;i A)& 11,$. 1, fl. quemad. servit, amitt.)| ità sopre una ad altri sotto si verificava la FINE. NEL LIERO SECONDA. do, LIBROTERZO. e) DEI DIFFERENTI MODI Coi QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETA”. cia DISPOSIZIONI GENERALI. tela proprietà de’ beni si acquista e si tras. mette per successione, per clonazione fra vivi o te- stamentaria, e per effetto di obbligazioni, ( Il dominio delle cose anticamente si divideva constituzione; Z. urie., cod. de nud. Jure Quirit. 1 tollen. Cl I pragmatici divisero il dominio în civile e nas turale, e dissero competere N al marito sui be j ni dotali, questo alla moglie. Fondarono essi la loro divisione principalmente sulla 7 23, cod, de in quiritario e bonitario. Il primo sì aequistava so- LA Jamente dai cittadini romani con modi cèvilî, dei AE quali tra poco parleremo; Ulpian. Fragm. tit. 19,) $. 2. ll secondo si acquistava da chiunque in qual- iO sivoglia r:odo naturale, di cui pure qui sotto avre- 7{: mo discorso; Yheoph. 6. ult., instit. de libert. Que. Ia sta distinzione fu tolta da Giustiniano con wna sua ca v: Lett E 304 LIBRO TERZO. Jure dot., ove sì dice che il marito è il padrone della dote, e sulla£. 9, cod. de rei vind.; la quale accorda al marito la reivindicazione sui beni dotali, non ché sulla 4. zez., 8. 19, cod. de rei uxor. acl., ove sì proilyisce al® marito di poter alienare i beni dotali. Di questa sorte di dominio tratteremo diffu- samente nel capo IM, tit. V, lib. II. Divisero ancora il domiuio in pieno e meno pieno. Lo dissero pieno quande la proprietà era unita all’ usufrutto presso di una stessa persona; la quale ne potesse disporre ed a se richiamare la co- sa. Meno pieno lo chiamarono quando la proprietà e V° usufrutto: trovavansi divisi presso diverse persdne. Colui che aveva la proprietà dissero che aveva il dominio diréito; e riconobbero il dominio utile in colui che che aveva il godimento della cosa. Così dissero appartenere il diretto al padrone del feudo 3 dell enfitensi, del diritto chianìato jus superficici» ed il dominio wtile al vassallo, all’ enfiteuta; al snperficiario. Vedremo 2 suo lnogo 1’ uso di questa divisione. Intanto parleremo dell’ acquisto del do- minio, di cui già sì diede la definizione nell nota dell’ art, 544. 11 diritto romano distingueva i titoli dai modi di acquistare il dominio delle cose. Coi primi nou sì acquistava generalmente il dominio delle cose. se non seguiva la consegnazione di esse; 1.20, cod. de pactis., I titoli trovansi nel libro.41 dei D.gesu, e sono pro emptore, pro haerede, vel pro possessore, pro donato, pro derelicto, pro legato» pro do- te, ai quali si aggiugne anche il titolo pro adju- dicato, che trovasi nella L,17., ffy-de usurp. et usutap.s.€ sì possono anche annoverare gli altri due ammessi comunemente, dai- dottori, cioè pra permutato, pro transacto. Noi parleremo ia esteso di tutti questi titoli ai loro rispettivi luoghi. DISPOSIZIONI GENERALI. 305 bbiamo detto che generalmente non si acguie staya il dominio delle cose col solo titolo disgiunto dalla consegnazione, e ciò A Pes ) perchè la regola non jro- cedeva nel diritto d’ ipoteca, lè quale si poteva îm- porre col salo patto; 4. 1 pria,, ff, de pian. act., neppure nelle servitu negative, cioè in quelle che consistevano in 707 Jaciendo, Je quali non Ko yano nè consegnarsi, nè guasi consegnaisi, Pari» menti nelle cose aggiudicate in upo dei tre giudizj divisorj communi dividendo, Jamiliae arciscundae, finium regundorum,$. fin, inst, de off. ged. s e melle cose finalmente ac qusite per mtzzo di ultima volontà, le Quali acquistayansi snbito sebza la con segnazione; È ult,» if, de servit, legat.j l: 19,$ 1, ff. quemad, servit, ammitt, Confroptando adunque il fin qui detto coll’ar= ticolo del codice, risalta che le dne legilazioni con. cordano in ciò che Je medesime dispongovo, che la proprietà sia acquista immediatamente col tiolo di suc» cessione testata ed intestata; e discordano in quanta che Ja romana non ammette acquisto immediato di dominio per donazione fra vivi, nè per ettetto di obbligazioni, ad eccezioque del patto dell’ ipoteca e delle servitù negative, allorchè la presente vuole che sì acquisti Ja proprietà immediatamente coi suddetti Litoli, come ancor meglio si vedsà allorchè si trat terà di ciascun titolo a parte, Passando ai modi di acquistare la proprietà delle cose, Ja legge romana li distingueva in modi di divitto naturale o delle genti, e in modi ci di. Fitto civile; 6.11, snsit. de rer. divis. 1 primi co- munque altri li abbiano divisi, si possono tuttavolia ridurre coniodan:iente a questi bre, cioè, all''occu»= pazione,‘al’ accessione, ed alla consegruzione, 4’ occupazione si difipiva pna giusta apprensione 306- LIBRO TERZO. delle cose corporee futta con animo d’ impadronir- sene, mediante la quale divenivano proprie del pri- mo occupante se cose che non erano di alcuno; 2.3, prin. ff. de adq. rer. dom., 6. 12, inst. de rer. divis. Riputavansi poi di nessuno quelle cose le quali per natura non erano in dominio di alcu- no, o erano state abbandonate dal loro padrone con animo di non averle più fra le suc cost; 6.47, incide rei dite E 1, brag,6, To Sao derelicto. AI’ occupazione si riferivano la caccia, la pesca, la bellica occupazione€ I’ invenzione. Della caccia e della pesca parleremo sotto all’ art. 715; dell’ invenzione sotto l'art. 716. Ora faremo brevemente discorso della bellica occupazione. Essa consisteva nell’ apprensione delle cose dell’ inimico, Je quali secondo i principj del diritto romano erano di nessuno; /. 5, 8. ult., ff. de adq. rer. dom. j 1. 1,6, 1, ff. de adq. vel amiit. poss., 6. 17, înst, de rer. divis.‘L’ acquisto con tal modo non si esten> deva nè alle cose immobili, le quali divenivana della repubblica, nè a quelle fra le mobili, le quali il generale comandante non aveva concesse ai soldati; /. 20,$- 1; ff. de capt. et postl,} Ti dba 6. 1, cod, de donat. 1 terreni presi all’ inimico per lo più si concedevano da coltivare e godere ai sol- dati veterani, o sì restituvano ai primieri posses- sori, o si affittavano alla pubblic’ asta dai censori; 6. 50, inst. de rBr. divis.; 1, 15, 6.2, ff. de rei vind.; t. 16, fl. de adq. rer. dom,; Lib da eviction:; l. ult, in med. ff. de jur. fisc.; 6.030; 6. ult., ff. ad municip.; l 1, ff. de loco publ, Jruen, I soldati mercenarj però loro, ma per la repubblica; e se ritenev non acquistavano per ano per le- DISPOSIZIONI GENERALI. 3o7 ro le cose tolte in guerra all’ inìimico, erano rei di peculato; 7. penuli., ff, ad L. Jul. pecul. Per ciò che riguarda l’ accessiore noi non ne faremo qui parola, avendone già parlato bastante— mente nei cap, I e II, tit. IH del presente tibro. ll terzo modo di acquistare il dominio delle cose secondo il diritta delle genti era la consegna- zione, come già si disse. Questa differiva dagli al- tri modi in ciò che quellì servivano ad un tempo di titolo e di modo; questa non serviva che di modo, ed aveva bisogno di essere accompagnata da uno dei titoli abili a trasferire il dominio, de’ quali si è di sopra fatto menzione, o almeno sussidiata dalla prescrizione; 2, 31, ff, de adg. rer, dom,; L 1 et segq., ff. de public. in rem act.; essa pera tanto da se sola non valeva, ma ricercava l’ inter= vento della volontà del padrone; 2. 55, ff. de obf. et aci.; l 2, ff. de his qui sunt sui vel al. jur.5 4, riff. de reg.]ur. ) La consegnazione distinguevasì in vere ed in Jinta. La vera dicevasi consistere in una dazione di una casa mobile dalla mano di una persona in quella d’un’ altra, 0, sc trattavasì di una cosa immobile, nell’ induzioae in possesso della cosà stessa; 4. de ff. de pecul.; È. 1, 6. pen., ff. de adg. possess. La finta, colla quete si fingeva di consegnare una cosa, quando realmente noù era vero, si suddivi— deya in consegnazione brevi manu, symbolica et longa manu. La prima era quando no fingeva di consegnare per una causa una cosa ad un altro, il quale già la possedeva per un’ altra causa; come se alcune avesse dato. a titolo di comodato un anel- lo ad ua suo amico, e poscia gli avesse fatto del medesimo un regalo: 6.(4 iînst de rer. divis.; L. 3, $. pen.,{£, de donat, inter vir. et uror, La sym- 308 LIBRO TERZO. bolica era quella che si facesa con un qualche se= gno esterito, come’ per esempio Ja consegna delfe chiavi di tania casa, quella di un ist'umento e simili; 6. 45 vst.\de rer. divis.; L. 74, fl. de contrah. empi.j lv,$. pen., ff. de adquir. poss. La terza finalmente xa quando la cosa si poneva in cospetto di colui, il: quale voleva acquistarta;£ 79, ff. de solu et’ Liberi 3 Wi 1,6. pen; 48, de adq. vel amilt. poss. La consegnazione non aveva forza di trasferire ili doinibio se non veniva fatta dal padrone o da altri per volontà sua; 6. 42 et 43, inst. de rer. di- vis. 3 I: 38,/6. 1, If. de donat. inter vir. et uxor. con enimo e podestà di trasferire il dominio,€ con nia causa abile a quest effetto; 1.31, ff. de adq. Ver. domin. Doveva eziandio concorcerte 1° accettazione di quegli, ui s' intendeva di voler trasferite il do- minio; 2, 55, ff.‘de‘oblig. et act.; Che se il datore ed il ricevitore acconsentivatio zione del dominio delia cosa, ma se il datore credeva di coa- segnare la cosa per esservi costretto per testamento, ed il ricevitore| accettava credendo. che, gli fosse dovuta per stipulazione, seguiva non ostante la tra- slazione di dominio, conforme rispose Giuliano nel- la 2. 36, f(. de adq. rer. dom. Lo stesso accadeva sé alcuno consegnava ad un altro del danaro a tito= lo di dbnazione y e questi lo accettasse a titolo di mbtuo: inipereiocchè sebbene non valesse nè la do- nàzione, nè il mutuo per mancanza di consenso, si trasferiva però il dominio del danaro in colui che lo riceveva; d. 4, 36, ff. de adg. rer. dom. Nè a ciò è contraria la 4..19, ff. de reb. cred., ove Ulpiano dice, che se tu mi consegni del danaro& tiiolo di donazione, ed io io riceva a titolo di bensì nella trasla non nel titolo, come PISPOSIZIONI GENERATI. Je intttno, non vale nè la donazione nè il muluo,€ îl danaro non divien mio. Imperciorchè egli negan- do che il danaro diyenisse mio, intese per unò dèi suddetti titoli, ma non gli sfuggì dalla mente che il dominio del danaro era non ostante trasferito in me: locchè sì rileva da cid, che egli non accorda al datore se non l' azione condictio sine causa, la quale è personalmente al pari di tutte le altre si- milì azioni; 6. 1, inst. de actioh., mentre se aves- se inteso che il dominio non fosse stato trasferito, avrebbe detto che competeva al datore la rewiadi- cauzione. Ma egli non dice ciò y anzi se i danari sono esonsumati, accorda al ricevenfè 1° eccezione doli mali, onde difendersi: contro la condictio si- ne causa. 1 Tutto cid che si è detto sin qui aveva luogo riguardo alle cose corporee, non alle incorporee, come le servitù, i crediti ec., le quali non pote- Vansi consegnare, ma solo quasi consegnare, e questa guasi consegnazione corisisteva, per parte del concedente, nella pazienza, per parte del ricé- vitore:‘nell'uso’ è nell’ dsetcizio i 2.‘1 6 ult, ff. de servitut. rust. praed.; L. ult., ff. de servitut. Sebbene la consegrazione accompagnata con nn titolo fosse un‘modo di trasferire il dominio, questa regola però pativa eccezione nel contratto di compra e vendita, nel quale Ja cosa venduta e con- segnata nom passava in dominio del compratore se prima non pagava il prezzo, o mon concordava nel contratto una dilazione a pagarlo; 6. 41, inst. ile rer. divis.> L. 5; 6. 18, ff. da trib. act.; L 19, Z 53, ff. de contrah. empt. *‘Abbiamo fin qui parlato dei modi di diritto naturale-o delle genti onde acquistare la proprietà delle cose. Qra accenneremo quelli di diritto civile, 310 4 LIBRO TERZO: A riserbandocr di trattarne compiutamente fici loto ?rispettivi luoghi. I modi di dirittd civile altri erano tnivetsali; altri singolari. Gli universali ezano cinque: 1: ae- sreditatis: 2. Bororuii possessio è 3. Adquisitio pet adrogationem: 4. Addictio bonorum libertutum servandaruîm causai 5. Ad- quisilio per sectionéni bonorum, et. co 8. C. Ctawdiano. I singolari erano quattro: f. Usucapio: 2. Donatio: 3. Legatum:|. Fidéeicommissuîti singulare, 6. 11, et seqq. inst. de rér. divis.,$- ultim. insttta per quis perso, cuigq. adquir.) n12. La proprietà si acquista anche per aceussione «od incorporazione, ed in foiza della prescrizione. (V. la nota precedenic.) 713. I beni che non hinno padrone, apparten= gono allo Stato. ( Concord, tit. cod. de bonis vacani., purcliè però lo Stato me avesse preso possesso entro quattro anni da computarsi dal giornò in cui si eta reso certo che non esisteva alcun erede; l. 1,$. 2; 1. de jure fisci.) 714. Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno e l’uso delle quali è comune a tutti. Le leggi di polizia determinano.il modo di usarne. (Le cose la di cui peoprietà no apparteneva ad alcuno, J uso a tutti, erano l’aria, l’acqua. piova= na, il mare; ed i lidi del medesimo, come s1 disse nella notà dell'art. 516. Poteva ognuno tisare di queste cose come meglio credeva, purchè però non ne avesse impedito l’uso agli altri; 2. 2, 6. 8 ety; 2.3, 1.4, ff.ne quid in loco pub.; A 13 Lalla, la, 6. ult. ft. de rer. divis. Che se ilcurio s1 fosse av- tisato d' impedire agli altri il diritto di usare delle DISPOSIZIONI GENERALI. Ire suddette cose, si poteva intentare contro di Ini l’uti« lc interdetto ne guid in loco pubblico ec. ed anche l’azione d’ ingiurie; dedi 6. 8, et 0, ft. ne quid în loco pub.; l 13,$. ult., ff. de injur.) 715. La facoltà della caccia e della pesca è pa- rimenté determinata da leggi particolari. ( Ad ognuno era lecito di andare a caccia non tanto degli animali che radono la terra, quant'an- che di quelli che sì sollevano per aria, osservata però la distinzione fatta nella nota dell'art. 564; e potevasi andare a caccia di tali animali sì ne pubblici luoghi come ne’ privati propr) o altrui, di maniera che la preda apparteneva al cacciatore an corchè l’ avesse fatta nelbalur fondo senza il con- scuso o contro la volontà del padrone del fondò stesso;$. 12, inst. de rer. divis.; 1.3, 6. 1, ff. de adq. rer. dom. Imperciocchè sebbene le leggi romane proibissero di cacciare negli altrui terreni contro volontà dei padroni, 4i quali perciò, conce- devano l’azione d’iugurie contro i cacciatoti;£. 16, ff. de servit. praed. rust.; l:3, 6. 1, ff. de adg. ver. dom.,$. 12, inst. de rer. divis. Juncet.; L.13, 6. ult., ff. de injur.; ciò non dimeno la proibi= zione del padrone del fondo, la quale tutt'al più po- teva far divenire la preda di nessuno, non privava il cacciatore: del diritto di farla sua come primo occupante; 2.3, prin. ff. de cdq. rer. dom. junct., 6. 12, inst. de rer. divis., comunque potesse il pa= drone del fondo instituive l’azione d’ingiure contro il cacciatore; d. /. 13, 6. uZt., fl. de injur. Nei pubblici fiumi come nel mare ad ognuno era lecito di pescare, 6. 2, inst. de rer. divis., l. 13): 8. ult. ff. de‘injur., cccetto che se alcuna avesse più anni egli solo pescato ia un sito dieres- sjro del fiume pubblico o del piare; poteva proi- 318 tino TrRz6s. biro agli altri di esercitate fvi il‘diritto della pesci& b. 7: ff. de divers. temp. praes. 3 Li 135 prin. fÉ 1 commun. praed.): | 716. La proprietà d’in tesoro appattiené a colui che lo trova nel proprio fonilo: se il tesoto è tros ato mel fondo alirui; appartiene per metà a quello che l'ha scoperto; e pet 1’ altra nietà al proprie tario del fondo. TI tesoro è qualuitique cosa nascosta 0 sSotterrata, della tuale non vi è alcuno chie possa giustificare d’ esserie il padrone, e che‘viere scoperta per il Î solo‘effetto del caso.; dui(Concotd. 2. 31; 6. 14 ff. de adq. rer. dom.; tei63 primi it: end., 6. 36); dist. de‘ei. divis.; I uni, cod. dé thesanr; Conseguentemente non era ripùtato“m tesoro; né si aSquistava dall’inventore r qualtinque cosa che al"und avesse nascosto in ua x muro 0 sotto terra per assiclarserit: per locchè Co sé egli avesse alienato il sito in eni era nascosta la cosa ivi lascian dala per dimenticanza, poteva a s richiamiarla, sebbene fosse* stata ritrovata dall’ ac quorente del sito medesimo; 4.31, 6 r, fl de adq: rei donil® 1.'4h3ff.'"de) ddg. vel amitti poss.; L 67, ffi de rei vind.) SIA| 517. È diritti sopra gli effetti Betiahi ifi mare; 0 n sopra le cose che il mate rigettà, di qualufigruie na- inva siano, sopra le piante e l’erbé che crescono lungo le rive del miaré, sorio pure regolati da leggi particolari. 7 (Le‘cose gettate in mare onde sollevare 11 peso della nave, appettenevario al loro padrone; ond” è chie se alcuno‘se’ le appropriava, comictteva Un furto;‘9, g. ult, ff. de adg. rer. dop.s 6 ult: ihsti de rer. divis’ pl«SPS 30 de or vel amm. poss.; li 3, 6. ult, hi 8, fl. dé‘logi'Hhokia, DISPOSIZIONI"GENERALT. 313 de Jactu. Se però fossero state gittate cose, le quali coll’ aspersione dell’ acqua si corrompono e peri- scono, allora chi le raccoglieva le faceva sue. senza tîmore di commettere delitto alcuno; /. 43, 6. 11, ff. de furtis;& 4 6. 2, ft. de incend. min. nau Jrag. Tatto ciò che il mare rigettava, e tutto ciò che nel medesimo e ne’ suoi lidi nasceva, apparte— neva al primo occupante;$. 18, inst. de rer. di- i: di fin. fl. de adg. vel amitt. vis oss.) Lo stesso ha Inogorper le cose perdute delle quali non sì presenta il padrone. ( Le cose perdute e ritrovate da qualcuno, dove- vansi restituìve al padrone; G. ult. in fin. inst. de rer. divis.; l: 43,160 4. et'segg, ff. de furtis, senza pretendere alcun premio, comunque sì potesse onestamente riceverlo se veniva offerto; L'b. Made praes. verb.; 1. 4,8. ult., fl. de condict. ob turp. caus.; LL 43,$ 0, ff. de furt. gunci.z l NS, ff. de praes. werb. Perchè poi l'inventore delle cose perdme isfuggisse il pericolo di essere creduto un ladro, doveva‘depositarle presso di una pubblica persona, o almeno rendere noto al pubblico con amo seritto. 0 col mezzo di un comandatore; 2 13, 6. 8. ff. de furtis; che se non sì presentava il pa- drone, comunque io non trovi nel diritto romano una lesse la quale contempli. esplicitamente questo caso, ciò non ostante sono d’ avviso che le cose ri- trovate dovessero appartenere all’inventore a simili tudine del.tesoro. Le cose poi abbandonate dal padrone con animo di non averle nel sno patrimonio, divenivano pro- prie del primo occupante; 6. 47,-inst. de rer. div 97 St4 itBno TERZO; . 1, 2. 5; ff. pro derelieto, salvo che il padrone di un fondo da lui: abbandonato poteva entro a | due anni vichiamarlo a se restitucado prima al | nnovo coltivatore del medesimo le spese che aveva ol) fatto; /. 8, cod. dé omni agro deserto,) i TITOLO PRIMO. DELLE SUCCESSIONE» ano v GAPO PRIMO. fa Dell Apertùra delle Successioni; e dello immediato possesso degli Eredi. 718. Le successioni si aprono per la morte natu: bale e per la morte civile: ( Ariche secondo il diritto roriano si aprivano le SÙ à sucedstioni si testaté che intestate per la motte na sa turale; 2 2, 6. 4, ff. testam. quemad. aper. in- REA satana spic.; LL 1; 6. 5, ff. ad l° corn, de fals.; ll 38, viag$ 6.73 ff: de pothis,; Li, fî. qui testam. fue. Lupe. poss.; l° 9; ff. de adg. vel'omitt: lenered,3:l.:9, da 6. 2, ff: de lib. et posth. riov. 118; per la morte civile all’ incontro che qualcuno incontrava per uni conidarida, la quale lo facesse soffrire la massima 0 Ì media dimiriuzione di capo, di cui sì parlò nella nota dell'art. 237, 6.3, moù si apriva vegolarmente la DELLE SUCCESSIONI. Zid successione; imperciocchè costui non potevg avere aleun crede, perchè aveva perduta la cittadinanza; d’ altrond e niuno, fuorchè i cittadini, pgteva avere eredi: ond’ è che il fisco apprendeva i Ai lui beni; ZL 1, 2. 2, ff. 1. 2, cod. de bonis damnat.; LL 3, if. de interd. et relegat., ad eccezione dellà spo- glie di cui era vestito, le quali si grogavano dai residenti. secondo la Z. 6, ff.. de bon. damnat.. Questa-asprezza dall’ antico diritto romano venne di poi moderata a poco a poco; imperocchè Adriano volle che i figli del condannato avessero un’ oncia, e talora anche più dall’ eredità del loro padie; 4 7, ff. de bon. damn. Teodosio ne concesse loro la metà; Z. 10, cod. de bonis damn. Esistevano anche delle leggi le quali permettevano al marito di rite— nersi la dote della moglie condannata a pena capi- tale, eccetto che non avesse incorsa la pena della legge Jul. majestatis, o de vi publica, o della 2. Corn. de‘sicariis et venef., o della 2 Pomp. de parricidiis, mentre allora tutti i beni della mo- glie si confiscavano; /. 3,4, et 5, ff. de bon. danin. Finalmente Giustiniano dispose che i figli e discen- denti, e gli ascendenti fino al terzo. grado fossera preferiti al fisco nei beni de’ condannati, salvo che avessero incorsa la pena per delitto di lesa maestà; nov. 134, cap: ult. La sopra esposta regola, che per la morte ci- vile non sì aprisse successione alcuna soffriva un’ee- cezione in coloro, i quali entravano in qualche mo: nastero facendo voto di abbandonare! le cose mon- dane. In questo caso, benche costoro incontrassera una specie di morte civile, tuttavolta la loro suc— cessione sì apriva a favere dei loro eredi testamen- tar) dal momento dell’ingresso in monastero, se vevano fatto testamento, oppure a favore dei loro a 316 LIBRO MI, TIT. la figli e discendenti; e del monastero medesimo se+ condo la regola prescritta da Giustiniano} ov. 5, cup. 5, nov. 76, mov. 123, cap. 38.) L 71g. La successione per la morte civile è aperta dal momento it cui questa viene inflitta, in con- formità delle disposizioni della sezione IL del capo II del. titoto del Godimento e della Privazione dei Diritti civili, ( V. la nota dell’ artic. 26, e la precedente.) 720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l’ una dell'altra, peristono per uno stesso infortunio senzà cine sì possa scoprire. quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in loro mancanza, dal vigore dell’ età o del sesso. ( Concord. /. 9, ff. de reb. dubiis; li 16, 7.20, 2. 23. ff. eodi; L 26, ft. de pactis dotal.; l. 195 7, in fin. ff. ad S. C. Trebell.) g21. Se coloro che perirono insieme avevano meno«danni quindici, si presume che sia soprav-. vissuto il più avanzato in età. (Se coloro che perivano insieme erano impuberi, la legge ion induceva alcuna presunzione di pre- morieuzà; 2.9, prin. ff. de reb. dubiis.) Se avevano tutti più di sessant’ anni; sì. presu- merà che sia sopravvissuto il men vecchio fra essia Se gli uni avevano meno di quindici anni.,€ gli altri più di sessanta, si presumerà che siano soprav=- vissuti i primi. ( Se fra coloro ché perivano insieme uno erà pu- bere, e l’altro impubere, si presumeva o ini il primo; 7. g, in fin.; 2.93, fl. de reb. dubùis 3 L. 26, prin. ff, de pact. dotal. Se entrambi erano puberi, allora si presumeva premorto il più avvau- zato in cià; 4. L7} 6. 75 iu fin, If. ad S, C. DELLE SUCCESSIONI. 317 Trebelk: junct.; I. 9, 6 1 ec ult.; DR 16, Lx gi ff. de reb. dub.) pa; Ù 722. Se coloro che perirono insieme avevano| compita P ciù d’ avnì quindici, e non oltrepassava» a no quella dei sessanta, e gnando vî sia esunglianza to di età, o girando la differenza non ecceda nn anno, Si SÌ presummerà sempre che sia sopravvissuto il ma— Mw È schio.} Se essì eranio di sesso esuale,, deve antracttersi Fa: Ù presunzione di sopravvivenza per cuì st fa luogo al- Ja la successione secondo} ordine della natura; e so quinilî ìl più giovine si presume sopravissuto: al più di vecchio. Hi Da f V. la nota precedeme. Ì 7 ro 723. La legge regola l ordîne della smecessione fa giî eredì legittimi: în mancanza di questi, pas- d; sano i hecì aî figlè naturali, quindi al conjuge su- 1) perstite; ed în loro mancanza, allo Stato: (Concord. tit. dig. ct corl. undle liberi; tit. dig. et cod. unde legîtimi et unde cognati; tit. dig. et‘cul. de success. ed:cta; tit. dig. et cod, de suis et legil. haered.; lib. 3, înst.; lit. 1 et ayiit. dig. quis ord. în» poss. servel.© ti. dig. et cod. La »nde viret uxor.3 tit. dig. st cod. ad$. C. Ter- tult. et OQrphitian. tasti. tib. 3, tit. 3, ct Gf, nov. 118, dit. cad. de don. vacanti., tit. dig. de Jur. fiscè. Vi è però questa differenza nelle disposizioni generali dell'una e l'altra legislazîione, che i figli ve naturali non succedevino giammui ad' intestato nella totatità de’ beni, ma solamente in due oncie del— ne Pereditr, ie quali si dividevano insieme colla loro‘ sio madre; mov. 86, cap. va, 6. 4. Così pre i} fisca i Di) non smecedeva îmmerliatamente Giiando non esiste= Fia 10 vana mè purcali, nù conjuge del defunto, ma sè ARR $ 318 LIBRO IX, TIT. I pu ferivano al medcsinso varie persone e corpi ma di, rali, come si vedià nella sezione II, cap.4V, di questo titolo.) 724. L'immediato possesso, de beni, diritti ed azioni del defunto, passa ipso jure negli eredi le-) gittini, coll’ obbligo di soddisfare a tutti i pesi ere- ditavj: i figli naturali però, il conjuge superstite c lo Stato deyano farsi immettere in possesso giudi— zialmente nei modi che verranno determinati. (L’ erede, di qualnnque qualità egli fosse, aveva bensì obbligo di soddisfare a wtti 1 pesi créditarj dopo che si era immischiato neli’ eredità, o dopo che l’aveva adita; 7 8, ff. de adg. vel oputt. hared.; I. 10, cad. de jur. delib..; l. 1, cod. si cert. pet.; Z. 35, 6. 1, ff. de haered. instit., ma non acquistava it possesso delP eredità. mesgesima per opera della legge, perchè il possesso ,. secondo,) le leggi romane, non era una cosa di diritto, ma vi di fatto; 2. 1, 6: 3,+ 23, ff. de adg. vel amiit. si poss;& 1, 6-15, ff. sé is qui test. lib. esse Juss.); CCALPO.LHs Delle Qualità richieste per succedere. 725. Per poter sucpedere, è necessario di esistere nel momento in cui si apre la SUCCEssSIoLe. È Sono quindi incapaci di succedere, i. Quegli che non è ancor concepito;; TO ict 2. Il fancinllo che non è nato vitale; Lu 3. Quegli che è morto civilmente. pato{ Concord. 2. 6,fet 7, ff. de suis et legit. haered.; MR ì. 7, e026, ff. de statu homin.; l 30, Gta (2°) DELLE SUCCESSIONI, 319 ff. de adq. vel om. haered.; l 10, ff. de vent, în poss. mitten.; l. 153, ff. de verb. signif.; L 9 et 35, cod. de post. hacred.; L 129, Tia de verb. sig; L 135, fl. cod.; l. 14, ff. de‘statu hom.; f. 12,.ff. de lib. et posth.; 2 6, ff. de inofi test.; I. 13, ff. de bon. poss.; L. 1, cod. de hae- red. inst. Sccondo il diritto romano erano incapaci di succedere i religiosi professi siccome morti civii- mente; zo, 5, cap. 5, now. 123, cap. 8, nè i fi- gli dei perduelli, eccettuate le femmine, alle quali Arcadia e Onario lasciarono salva la porzione le— gittima sui beni materni; Z. 5, 6-1 ec 3, cod. ad l. Jul. Majest.; così pure erano incapaci gli apostati della religione cristiana cattolica; 2. 3, cod. de aposiat., gli eretici della stessa religione, 4. 4, 2. 5, cod. de haeret., i giudei; 2. 1, cod. de Ju- dae., e tutti i collegi e corporazioni non approva= te; 2. 12, cod. de haered. instit.) 726. Uno straniero non è ammesso a succedere ne' beni che il suo parente straniero o italiano pos sedeva nel territorio del Regno, se non nei casi e nel modo con cui un Italiano succede al suo pa- rente possessore di beni nel paese di questo stranie- re, in conformità delle disposizioni dell’ articolo undecimo, al titolo del Godimento e della Priva- zione pe' Diritti civili. ( Gli stranieri in qualunque caso non potevano succedere nell’ eredità di un cittadino; 2 1, cod.; 2. 6, 6. 2, ff. de haered. inst.) 727. Sona indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni, 1. Colui che fosse stato condannato per aver ycciso o tentato di uccidere il defunto; 350 LIBRO MI, TIT. I. 2. Colui che avesse promossa contro il defun- to un’ accusa di delitto capitale, giudicata calun—. miosa; 3. L’ erede in età maggiore che, informato dell’ omicidio del defunto, non l’ avrà desunziato alla giustizia.; ( Concord. Z. 9, ff. de jure fisci; L. 7, 6. 4 f£. de'Usnis Bennett 36/01 Wadi. fai, fe de his quae ut indignîs aufer.; L 31, 6. 2, ff. de adîm. vel tranfi legat.; L 1, L 8,9, 19, cod. de his quib. ut indig. auf. Altre cavise ancora secondo il diritto romano. rendevano indegno 1° erede‘di succedere al defunto, o‘di e in qualungne modo. della sua ere- dità. Tali cause erano: 1, Se l'erede moveva contro. al. defunto una quistione di stato; Z. 9, 6. ult, fî. de his quae ut ind.‘2. Se alcuno avesse preso: per moglie una donna di quella provincia cui presiede- va, o se il tutore avesse Sposata la sua pupilla, la quale posciargli avesse lasciato qualche cosa; 4 2, 9: 1, ff. eod.;&. ult, ff. de tegad. 1. 3. Se *-adgiltero' lasciava. all' adultera qualehe cosa nel suo testamettto;;;£. 33; ff. de his quae wi ind. 4: Se alcuno. denunziava falso quel'tesvamento in cui era stato beneficato, o se promoveva contro de] medesimo la querela d’inofficioso,, 0 st doman- dava il possesso de’ beni, contra sabulas, e che in Tutti questi casì non avesse. ottenulo.; 28,168, fl de inof. test.; l. 8, cod. de his'quil, ut ind.; L. 18, ff. de bon. poss. contr. tab; Li ayipri. sl. 5, preeti Gr» lE de his quae ut indi‘5: Coloro che avessero împutato alla miadre di coluî' emi erano sostituiti, di‘avere supplantato un‘parto; la#0, prin.{£. cod. 6. Quelli che priaia di accettate Vere DELLE SUCCESSIONI. 354 i dirà sottraevano qualche cosa dalla medesima; 2. 6, fl eod. 7. Quelli che avevano impedito al defunto. di testare; 1, pra‘6/1, et 2; Zualz primi il si quis testar. prokibuer. 8. Colui cui indiretta mente fosse stata lasciata una qualche cosa nel te— stamento, allorchè d’ altronde era incapace di suc» cedere, qualora ciò si fosse fatto maliziosamentè dal vestatore; /. 10, prin. et 6& seggi; 4. 11, 4. 23, lult., 6. 1, tf. de his quae ut ind. yz L. 103; fi. de legat. 15 L 3, prin. et 65. seqg., ff. de jur, JISCì. i In tutti î casì sopra espressi l'erede o il le- gatario era indegno di percepire alcuna cosa dal- P eredità del defunto, ed in di lui vece subentrava il' fisco, il quale apprendeva le eredità e legati come sopra lasciati, conforme si ha dalle leggi superior— mente citate. Alcune volte sì toglieva I eredità o il legatò a coloro che ne erano indegni; e si passava ad al- tre persune, senza che il fisto potesse averne parte; Z: 1, 6. 12, cod. de coduc. til. Ciò accaiteva mit caso che il tutore, il quale, essendo? stato beneficato, con’ ia legato dal padre del pupillo, si fosse— sato dalla tutela; allora il tutore perdeva il legato, e sì dava al pupillo; 4. 5, 6 2, ff. de his quae ut ind.; È. penult. cod. de legat. Similmente se un legatario teneva celato il testamento, il quale fesse poscia comparso alla luce, perdeva il legato io punizione della frode da esso lui usata, ed il le gato rimaneva ali’ erede; d.& pen. cod, de lega- tis; così, se la madre non. chiedeva un Vutore a” suòdì figli impuberi, v niva ella esclasa dall’ eredità de' medesimi, la quale passava agli altri parenti det pupillo, come si disse nella nota dell’ art. 406. Tu simil guisa se qualcuno îl quale fosse già staia inti, 392 LIBRO III, TIT. 1. mato ad escguîre la volontà del defunto non adem- piva alla medesima in ternrine dì un anno, il qua le era il termine fissato dalle leggi, perdeva qua- lunque emolumento che gli fosse potuto. competere sull’ eredità del defanto, 6 si devolveva ai sostitniti ed agli altri simili; nov. 1, cap. 4, Per le inimici- zie capitali che fossero intervenute fra il testatore ed il.legatario, questi perdeva il legato specialmente se egli le aveva suscitate; 4 9, ff. de his quae ut ind., come st il testatore tacitamente lo avesse pri- vato del medesimo; arg. 7. 3, 6. ult., ff. de adim. vel transfer. legat. La vedova, la quale passava a seconde nozze entro l’ anno del lutto, perdeva tutto. ciò che aveva ricevuto per testamento dal primo mari- to, e subeutravano in di lei vece gli eredi del defunto marito; 4. 1, cod. de secund. nupt. Finalmente se l'erede o-il legatario ingiuriava atrocemente il te- statore, come se si fosse reso autore di un qualche libello famoso contro il di lui onore, perdeva ciò che aveva ricevuto, e si devolveva agli altri eredi testamentar}, o«b intestato; 2. 9, 6 1, ff. de his quae ut indiz.) 728. La mancanza della denunzia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell’ uecisore, nè a’ suoi affini nello stesso grado, nè al suo con- juge, nè ai suoi fratelli o sorelle, zii, zie e nipoti, ( Gli ascendenti e i discendenti, i fratelli ed i fanaigliari non potevano vicendevolmente accusarsi fra di loro;£. mò. 1, fl. de accus. et ins.} L. 13, L. 18, 2. 20, cod. de his qui accus. non poss.; I. 5;ft-ad L. Corn. de fals. T minori tutti venivano scusati; Z: 6. rod. de his quib. ut indig.) - 729. L° erede escluso come indegno dalla succes= sione, è obbligato a restituire tutti i frutti e pro venti de’ quali avesse goduto dopo aperta la suc= cessione, DELLE.$'7CCESSIDNI. 323 ( Goncorl. 2. 17, fl. de his quae ut ind., l:1, cod. eod. 730. I figli dell’ indegno, snecedendo per sica| propria,& senza il be neficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non serò in alcun Pei pretendere sui. beni cadenti nella successione, Pusutrutto che la legge accorda ai genîtori sui beni de’ loro figli. ( V. la nota fatta sotto I’ articolo 727.) CA PPO” MI Dei diversi Ordini di Successione, Anno SeEziOoNnE PRIMA: Disposizioni gererali; 531. Le succéssioni si defetisconò ai figli e. di> scenilenti del defunto, a’ srici ascendenti ed a’ suoi PD ti coliatepali, nell'ordine, ed a tenore delle regole dèterinimate in appresso. 7 Concord. tit. dis. et cod. ufde liberi sit. dig. el cod. unidè legilimi, et undè cognati; til. dif. et cod. de successorio cdicto; tit. dig. er cod. ad &. C. Tertull. et Orphit. Novell, 118.) 739. En legge non consìdera né la mituta, nè l origine de’ beni per regolarne là successione. ( Ciò è conforme alle leggi romane. Egli è vero che nel foro era introdotta la massima di ammette- 32h LIBRO MIT, TIT..1 ve:i fratelli consanguinei alla successione arci‘beni paterni,€ gli uterini alla successione nei beni ma- terni; e ciò sull’ appoggio della 2. 13, 6. ult. cod. de legit. haered., ma non è men vero che una tal massima mon fosse in opposizione col diritto novissi- mo di Giustiniano, il quale colla row. 118, cap. 3le 4, avendo abolita la differenza tra agnazione€ cognazione, ed avendo chiamati i fratelli. consan- guinei(ed uterini alla successione del comune fra=" iello senza fare alcuna distinzione, venne per ciò stesso a derogare alia suddetta 2. 13.) 733. Qualunque eredità devoluta agli ascendenti od ai collaterali si divide in. due parti eguali; Y una a favore de’ parenti della linea paterna, V' al- tra A favore dei parenti della linea materna, ( Secondo il diritto antico é novissimo le eredità devolute agli ascendenti ed ai collaterali appartene- vano ai più prossimi di grado; /. 9; 6. o, fl. de Tib. et posth.; 6. 5, et 7, instit. de leg. agnat. success., l 1, 6. 3. et segg. ff. unde cognati,$. 4 et 5,.inst. de bon. possess.; 1. è prin., 6. 8 et seq., fl. de success. edicto; L. 1. prin. 6. 1, ff. quis ordo in possess. servet.; nov. T18, cap. 2 el 3, Si dividevano le eredità in due parti egitali sola- mente allorquando succedevano ascendenti paterni e materni in; egual grado; nel qual caso una metà si assegnava alla linea paterna, P altra alla linea ma- terna; nov. 118, cap. 2. T parenti uterini 0 cons dai germani; ma non prendong, parte che nella, lo- ro linea, a riserva di ciò che sarà dichiarato all’ar- ticolo 752. 1 germani prendono parte nelle due inguinei non sono esclusì line. ( Se alla, successione concortevano fratelli ger- mani, o loro figli in primo grado, questi esclule— vano DELLE SUCCESSIONI. 345 vano tutti gli altri parenti collaterali compresi i frà telli consanguinei ed uterini; se poi non eranvi nè fratelli germani, nè loro figli in primo grado, suc celevano i fratelli consanguiiei ed uteriti ed i lord figli di primo grado ad esclusione di qualunque al- tto parente collaterale. Fuori di questi casi, non sì faceva più differenza fra i parenti uniti al defuntà da uo sol lato, o da tutti e due; ropvell. 1184 sap. 3.) Non si fa alcuna devoluzione dall’ una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascenden@ te nè alcun collaterale di una delle due linee. 734. Eseguiità questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, mon ha più luogo* alcun” al- tra divisione tra i diversi rami j ma la metà devos lita a ciascuna linea} appartiene all’ erede o eredi che sì ritrovano in grado più prossimo, eccettuato îl caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso. ( Quando accadeva la divisione dell’ eredità fra le due linee, come si è detto nella prima nota dell’ articolo precedente, gli asce@denti più possi» mi di grado in ciascuna linea consegiivaniorla metà dell’ eredità assegnata alla loro libea; 0 118, cap. 2.) x 735. Lia prossimità della parentela si stabilisce seguendo il numero delle generazioni; ciascuna ge» nerazione si chiama un grado, ( Concord. 2. 1,7. 10, 6. 9 et segg. ff. de gra» dib. et affin.;$. 1 et segg. instit. de grad. cogn.} 936. La serie dei gradi forma la linea: si chia= ma linea retta la serie dei gradi tra le persone che discendono l'una dall’altia; Mrea trasversale, la serie dei gradì tra persone che non discendone Chpice ary, j 10 326 EIBRO IM, TIT. IL le-une dalle altre, ma che discendono‘da uno sti- pite comune. Si distingue la linea retta in linea retta discen- dentale ed in linea retta ascendentale. La prima è quella che lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo; la seconda è quella i che lega una persona a coloro dai quali essa di- 0) scende. ( Concord. 4.1 et ro, ff. de grad. et affin. prin. ìnstit. de grad. cognal;) 737. Nella linea retta si computano altrettanti i gradi quante sono le generazioni, così il figlio è rispetto al. padre. nel primo grado; il nipote nel secondo, e così reciprocamente-il padre. e l’avo ri spetto al figlio ed al nipote. ( Concord. Z: 10,$. 9, 10, 11 ef segg. ff. 6. 1 et segg: înst. de grad. cognat. 738, Nella linea trasversale, i gradi sì computa— no dalle generazioni, cominciando da uno de’ pa- renti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all’ altro parente.| Perciò due fratelli sono in secondo grado; lo zio ed il nipote in terzo; i cugini germani in quarto; e così successivamente. ( Concord. 2. 10, ff. de grad. et affin.; 6. 2 et segg. inst. de grad. cognator:) DELLE SUCCESSIONI: Sezione II. Della Rappresentazione. »39. La rappresentazione è una finzione della legge, il cui effetto è di far entrare, i rappresen- tanti nel luogo, nel grado e nei diritti del rappre- sentato. ( Goncord. nov. 18, cap. 4.) 740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale. Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano coi discendenti di un figlio pre» morto, sia che, essendo mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti di det ti figli si ritrovino fra loro in gradi eguali o ine- guali. (Concord. 6. 6, inst. de haered. quae ab intest, def.; l. a et 3, cod. de suis et leg. haered., nov. 118, cap. 1; Z. 9,6: 7, ff: de excusat.) 741. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti; il più prossimo, in ciascuna delle due linee, esclude sempre il più rimoto. Concord. nov. 118, cap. 2.) 742. Nella linca trasversale, la rappresentazione è ammessa in favore dei figli e discendenti dai fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione coi loro zii 0.zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione ritrovisi devoluta ai lo- ro discendenti in gradi eguali o ineguali, 308 LIBRO MI, TIT. I. { Nella linea collaterale il diritto di rappresens tazione non aveva giammai luogo; 4. 3, L. ult,$. 2 et 3, cod. de legit. haered., talche se esistevano soltanto figli del: fratello defunto, questi succede— vano al loro zio per capi e non per suirpe; 4. 2, 6. 2, ff. de suis et leg. haered. arg. L. 1,$. ult., Îf. si pars. haered. pet. Giustiniano però concesse ai figli dei fratelli defunti il benefizio di poter rap- presentare il proprio padre onde porsi: nello stesso grado dei loro zii, e concorrere co’ medesimi all’ere- dità dei zii predefunti; mor. 118, cap. 3. Ond'è che quando i figli dei fratelli defunti concorrevano soli all’ eredità de’ loro zii, succedevano in capi e non in stirpe perchè rendevasi in tal caso inutile il benefizio. Errarono quindi coloro, i quali credettero che il diritto di rappresentazione dovesse aver luogo sia che i figli de fratelli concorressero insieme coi zii, sia che concorressero da se soli. all’ eredità di un loro zio, mentre Giustiniano chiaramente dichiarò che non‘accordava loro il privilegio se non nel caso che fossero stati preceduti di un grado dai loro zii» Hujusmodi vero privilegium in ordine cognationis solis praebemus fratrum masculorum et foeminarum fitiis aut filiabus, ut in suorum parentum jura succedant. Nulli enim alii omnino personae ex hoc ordine‘venienti hoc jus mp0 mur. Sed et ipsis fratrumn filiis tune hoc be- neficium conferimus, quando cum propriîs judi- cantur thiis masculis‘et foeminis sive paterni, sive materni sint» d. nov. 118, cap. 3. Nè vale l'argomento di Accursio e de’ suoi seguaci, che i nipoti succedono sempre agli avi per diritto di rap- presentazione; imperciocchè nella«linea discendén= tale non si ha riguardo ai‘gradi,. nè alla: prosgi= DELLE SUCCESSIONI. 324 mità; d. now. 118, cap. 3,$. ult. inst. de:haered. quae ab intest. def. nella trasversale al contrario i gradi e la prossimità danno il diritto di succe- dere; prin. inst. de legit. agnat. success. prin. inst. de suecess. cognator. Non è vera l’ opinione di Vinnio, cioè che. Giustiniano volle che i figli dci fratelli succedessero per rappresentazione, sia perchè potessero concorrere con coloro dai quali sarebbero stati esclusì, sia perchè potessero esclude- re quelli coi quali sarebbero concorsi. Imperciocchè eglino nè escludono gli avi, nè con essi concorro— no, ma anzi sono da’ medesimi esclusi, allorchè d’ altronde se avessero goduto del benefizio della rappresentazione, avrebbero potuto concorrere cogli avi al pari dei loro padri; d. novell. 118, cap. 2 et 3.) 743. In tutti i casi in cui la rappresentazione È ammessa, la divisione si fa per stirpi. Se uno stes- so stipite ha prodotto più rami, la suddivisione sì fa anche per stirpi in ciascun ramo,€ fra 1 mem- bri del medesimo ramo la divisione si fa per capi. ( Concord. rovell. 118, cap. Is 6. 6, instit. de haered. quae ab. intest. deferuntur; l. 2, cod. de suis. i 744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civilmente. Si può rappresentare quello. alla cui successione sìasi rinunziato. ( Concord. 4. 7, ff. de his qui sunt sui vel al. gur.; L1, 9-45 l.11, ff. de suis et legit. haercd.; d. 1, 6.8, in fin. ff. ad S. C. Tertyll,, novell, 118,‘cap. 1 et 3.) LIERO: 111) TIT. la . Sezione II. Delle Successioni che si deferiscono ai Discendenti. 745. AY padre ed alla madre, agli avi ed alle avolé o altri ascendenti succedono i figli o ì loro discendenti, senza distinzione di sesso. nè di pri- anogenitura, e ancorchè essi siano procreati da dif ferenti matrimon]. Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono. tutti nel primo grado e chiamati per proprio diritto; succedono per stirpi, quando ven- gono© tutti o alcuni di essi per rappresentazione. Le leggi delle dodici tavole chiamavano alla eredità dei padri e degli altri discendenti paterni i loro figli è discendenti esistenti sotto la loro po- destà‘tanto naturali cle Adowivi,€ fra tutti que— sti coloro che erano più prossimi di grado; per conseguenza i figli emancipati erano esclu= si; 6.1, 2, 6 et 9, inst. de haered. quae ab intest. defer. In seguito il pretore il quale soleva correggere il rigore del diritto scivile; 4 7 3 6.1, ff. de just. et jur. mosso dall’equità naturale venne in soccorso dei figli emancipati, e Ti e di dei loro padri coll’ editto unde liberi, 6. 9 srit. de haered. quae ab intest. defer.; Lt) 9.7 et 9, ff. si tabul. testam. null. extab.; del quale edicto potevansi anche prevalere i figli esistenti sotto la patria podestà; few, 6. 6 et 9; da 7% fî. cod. Alla eredità della madre anticamente i figli non succedevano perchè non erauo nè suoi agnati, nè hiamò all’ere- lai ir n DELLE SUCCESSIONI. 331 della sna famiglia. Poscia furonvi ammessi sia dal pretore, coll’editto unde cognati; l 1, ff. unda cognati, sia dal senato consulto Orfiziano pub- blicato sotto Marco Antonino; tit. instit. de S. C. Orphitian.; l. 1, ff. ad SI. C. Tert. et Orphit.; il quale senato consulto fu poscia esteso dalle co= stivuzioni degl’ imperatori anche ai nipoti; 4 93 cod. de suis et les. haered. In seguito non vi fu più bisogno delle suddette leggi perchè Giustiniano chiamò i figli e discendenti tanto esistenti sotto la patria podestà, quanto emane cipati, all’ eredità dei loro padri e madri, e degli ascendenti paterni e materni, conforme dispone l'at ticolo di questo codice; r0r. 118, cap. I.) Sezione IV. ‘Delle Successioni che si deferiscono aglì Ascendenti. 746. Se il defunto non ha lasciato;nè figli, né fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la suc cessione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna. L’ ascendente che sì ritrova nel grado più pros simo, conseguisce la metà assegnata alla, sua linea, ad esclusione di tutti gli altri. Gli ascendenti nel medesimo grado succedano per capi. ( Siccome per l'antica legislazione romana, tutto ciò clie i figli e discendenti acquistavano era devo» luto ai loro padri. ed ascendenti paterni sotto la cui podestà esistevano, così avveniva.che questi a 339 MISRO II, TIT. 1. "pe non potevano succedere. In seguito da Giulio esare, come riferisce Ulpiano nella bo 1 g49de test. mil., ovvero da Augusto, come narra Giusti- miano nel principio delle instituzioni quibus non est permiss. fac. test., essendo stato introdotto in favore dei figli il peculio castrense, del quale si parlò nella nota dell art. 387, qualora eglino non aves- sero disposto per testamento di tale peculio, i pa dri ne rimaneyano padroni non già per diritto di successione, ma per nn diritto, il quale chiamavasi jus peculii; l. 1, L. 2, LL 9; Z 14, 0. 19,6. È, ff. de cast. pecul.; l. pen. cod. eod. Di poi quando @onstantino M. colla /. 1, cod. de bonis mater= nis, indi Arcadio ed Onorio colla 4. 2,004. eodi € in fine Giustiniano colla /. 6, cod, de bon. quae Zib. introdussero la varia distinzione de’ peeulj, di gui nella nota del citato art. 387, furono ad un tempo chiamati i padri a conseguire per diritto di successione i pecul) de’ loro figli quante volte però i figli stessi non avessero lasciato superstiti discen> denti, o fratelli; 2. 3, 2. 4, cod. de bonis quoe dib.; I, ult. cod. commun. de success. prin. inst. quib. non est permiss, fac. test, Tali‘erano le disposizione dell’ antica e media giurisprudenza in> torno alla successione di quei figli che esistevano sotto la patria podestà. Se poi i figli erano stati emancipati, il peculia che lasciavano dopo la loro morte non poteva ac quistarsi dai loro padri, jure peculii, perchè que» sto era un diritto procedente dalla patria podestà; 4. 1,2, 9,14, ff.; L pen. cod. de cast. pecul,; neppure poteva acquistarsi in forza delle leggi delle dodici tavole, le quali, unitamente al successivo edit» to del pretore unde legitimi, chiamavano alla successione del defunto i suoi più prossimi agnalì DELLE SUCCESSIONI. 333 $n mancanza di discendenti; prim. instit. et 66. seqq. de leg. agnat. success. j I. 11, ff. de suis et legit.; L. 1, 1.3, tf. unde legit., perchè col- I emancipazione sì toglieva il diritto di agnazione il quale era puramente civile; 6. uli. dnst. de leg. agnat. tut., 6. 3, instit. de capit. deminut. Per questa stessa ragione non potevano i padri implo— rare il soccorso delle 4. 3 e 4, cod. de bon. quae lib., le quali non parlavano«he dei figli esistenti sotto la patria podestà. Ciò non ostante i padri succedevano ai loro figli emancipiti per diritto di patronato riservato nell’ emancipazione; 6. ult. inst. de leg. agnat. success. j I. ult. cod. de emanci- at. Siccome per l' arrogazione si acquistava la pa- tria podestà, come si disse nella nota dell’ articolo 348, così il padre arrogatore acquistava tutto ciò che aveva il di Jui figlio arrogato; 6.1, insiit. de adquis. per arrogat.; 2. pen.,$. pen.; cod. de usufruct. Le madri e gli ascendenti materni non succe— devano ai loro figli e discendenti, perchè dall’ una parte non avevano su di essi il diritto di patria podestà, dall’ altra non godevano del diritto di agnazione;$. 1, el segg. inst. de legit. agnat. success: ciò non dimeno anche le madri e gli ascendenti materni furono ammessi alla successione dei loro figli e discendenti coll’editto pretorio unde cognati; I. 2, ff. unde cognati, e col S. C. Ter- tulliano nel modo e nei casi espressi nelle inst. de S. C. Tertull. e nella la, pr. 6.1 et seg) ff. eod. Giustiniano però cambiò tutte queste disposi= zioni, e colla nov. 118; cap. 2, dispose che re, mau 10 334 LIBRO III, TIT. L. canza di discendenti la successione passasse, agli ascendenti più prossimi sia paterni sia materni,€ non volle che avesse luogo la divisione dell'eredità fra le duc linee se non nel. caso euunciato nella prima nota dell’ artic. 733. Por ciò che riguarda la successione all’ eredità dei figli adottivi, si veda ciò che si disse nella nota dell'art. 351.) , Gli‘ascendenti succedono, ad esclusione di tutti gli altri, nelle. cose da essi donate ai loro fioli o discendenti morti senza prole, allorchè gli oggetti donati si ritrovino in natura nella eredità. Se tali oggetti, furono alienati, gli ascendenti ri- scuotono il prezzo che possa tuttora essere dovuto. Succedono inoltre‘all’azione, di recupera che aves* sè potuto spettare al donatario. Secondo le leggi romane il diritto di rever- sione competeva soltanto al padre ed agli ascenden- ti puiterni, i quali avevano sotto fa loro podestà i figli e discendenti; 2. 5, 6. 11 Jenet. L'OMA Jure dot.; L. 5, ff. de divort.; Î. 10 prin., 1.59, TE. 4.(, cod. solut. matrim.; L. 2, ,00d, de bon. quae liber.;(. ulvimn., cod, comm. ulriusq. jud. Per gli ascendenti. materni, 1 conseguenza la madre e quali mon avevano il diritto di patria podestà ,, co- iue si osservò nella nota dell’ art. 372, non gode vano del diritto di reversione.) 748. Quando il padre e la. madre sono soprav- vissuti alla persona. morta senza prole. se questa ha lasciato fratelli, sorelle, 0 loro discendenti, Yseredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si diferisce al padre€ alla ma- dre, che la dividono tra loro iu parti eguali. L'ala metà appartiene ai, fratelli, alle sorell DELLE SUCCESSIONI. 3368 o a’ loro discendenti, come verrà spicgato nella FI sezione V. del presente capo. A ( Quando il padre 0 la madre sopravvivevano ai loro fieli morti senza prole, se questi avevano la- sciati fratelli germam 0 sorelle getmatte 3 1’ credità si divîdeva per capi fra ì genitori, ed i fratelli e le sorelle. Se avevano lasciati insieme coi suddetti fra- telli o sorelle figli di altri fratelli.0 sorelle prede- funti, questi figli rappresentando il doro pa Le ola ini loro mudre succedevano non per sapi ma, per stir= o pe, e perciò non raccoglievano che quella porzione di eredità, che sarebbe toccata al padre 0 alla mas dre loro se fossero vissuti. Se poi col padre o colla. miadré non concorrevano nè fratelli germani, nè so@ relle germane; allora il padre© la madre raccoglie» vano tutta la eredità, ancorchè fossero esistiti figli di fratelli o sorelle predefupti; noe. 118, cop. 2} i nov. 427, Cap. I.) a 749. Nel caso in cui la persona morta senza pro» i le abbia lasciatovfratelli, sorelle. o loro discendea- us ti, se è premorte o il padre o la madrà, la por zione che gli sarebbe stata devoluta, in conformità lel precedente, articolo, sì riunisce alla metà defe i rita ai fratelli, alle sorelle o. a’ loro rappresentanti, i come sarà spiegato mella. sézione. V.,del presente 3 : capo. ( V. Ja nota precedente.}; LIBRO Vl, TIT. l Sezione V. Delle Successioni de’ collaterali. 50. In caso di premorienza del padre e della madre d’una persona che muoja senza prole, i suoi fratelli, sorelle o toro discendenti sono chiamati alla successione, ad eselusione degli ascendenti e è degli alti collaterali. Essi succedono, o per proprio diritto, o per quel- to di rappresentazione, come fu disposto nella se- zione H. del presente capo. ( Quando il padre e la madre erano premorti ai Joro‘figli, V eredità di questi ultimi era devolu- sa aglisaltri ascendenti, come si disse nella nota dell’ artic. 746,; e se il defunto aveva lasciati fra- itelli germani o sorelle germane, gli uni e le altre concorrevano per capi sieme cogli ascendenti. Se unitamente ai suddetti fratelli o sorelle eranvi figli di altri fratelli o sorelle predéfunti, questi figli rap» presentavano il padre o la madre loro, e raccoglie vano quella porzione di eredivà, ehe ad essi sarebbe spettata se fossero sopravvissuti. Se poi il defunto non. lasciava nè fratelli, nè sorelle, allora iut- ta l'eredità era devoluta‘agli ascendenti paterni e materni ancorchè fossero esistiti figli di fratelli o sorelle del defunto; 2700. 118, cap. 2; noV. 127, cap. 1,) 751. Se il padre. e la madre della persona morta senza prole sono sopravvissuti, i suei fratelli, so- zelle o loro rappresentanti non sono chiamati che alla metà dell'eredità. Se è sopravvissuto soltauta dl Len e dt MERO, E DBLLE SUCCESSIONI. 337 il padre o la madre, sono chiamati a consegnire i pi tre quarti. T, ( V. la nota dell’art. 748.) Ì 752. La divisione della metà o dei tre quarti de- voluti a’ fratelli o alle sorelle, a norma dell’ arti= colo. precedente, si eseguisce tra loro in eguali por- ziom, quando derivano tutti dal medesimo matri- monio; se provengono da matrimon) diversi; la di- visione si fa per metà tra le due linee paterna è materna del defunto; i germani premdono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei cia- scuno soltanto nella propria linea: se non vi sono di fratelli o sorelle che da un lato, succedono nella) totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell’ altra linea, ( Per ciò che riguarda i fratelli e sorelle consan- guinei ed uterini s: osservi ciò ehe fu detto nella seconda nota dell’ art. 733,) 4 753. In mancanza di fratelli o sorelle o discen- denti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell’una o nell’ altra linea, l'eredità è deferita per metà agli 4 ascendenti superstiti; e per l' altra metà ai parenti Li più‘prossimi dell’ altra linea. fin ( V. la nota dell’art, 750.) Quando vi concorrono parenti collaterali net me- desimo grado, la divisîone sì fa per capi. 4 ( Quando mancavano discendenti della persona a defunta, erano chiamati dalle leggi delle 12 tavole È gli agnati tanto naturali che adottivi; /..9,$. 3; Sa 4. 11, ff. de suis et legitîmis haered.; prin. inst. has et 66. segq. de legit. agnat. success., ai quali fa eziandio dato il possesso dei beni dal pretore; 4. 2;: 6. ule., 2. 3, ff. unde legitimi.) vate 1 cognati dalle leggi delle 12 tavole non erano a ammessi alla suceessione; ond’è che il pretore ven- LIBRO HI, TIT. I. ne in loro soccorso, e li chiamò sino al sesto grado uvitamente a quegli agnati i quali per la minima dimiuuzione di capo avessero perduta l agnazione; 2 1,6. 3 el segg.; 12, lf, unde cognati, GE et seq. înst. de success. cognat.; l. 8,{f. de suis et legit. Secont( maniere di succedere, lo l'antico diritto eranvi anche altre tre Le quali furono da noi ac- cennate nella nota dell'art. 711 in fin.; uma era detta è addictio bonoruhn Hbertatum servandarum causa, lc altre due adguisitio per sectionem bonoruni el ex S. C. Claudiano. La prima consisteva in, que— sto: quanda un testatore,, il di cui patrimonio ve- niva coperto dai debiti, manometteva nel testa mento alcuni servi, siccome niuno sì ritrovava che volesse essere erede, d'onde avveniva che cadevano i legati delle libertà, così l’ imperadore Marco can un suo rescritto permise che viti i beni ereditarj si aggiudicassero ai servi, o ad uno di essi, 0 an— che ad un terzo, purch ai creditori che i loro crediti sarebbero stati per intero pagati: e ciò all'effetto di assicurare i legati delle liberta; 8. 1 inse. de en cui libertaiis cau- sa; l. 2, ff. de fideicom. libert.; l. 16, cod. de lestam: manumiss. L’ acquisto per sectionem bonorum era quando sì dava ai creditori il possesso de’ beni del loro de- bitore, il di cui patrimonio era coverto dai debiti; mentre allora il pretore costituiva un agente il quale s’ incaricava di vendere tutti i beni ad un compra— tore, il quale come un successore universale doveva soddisfare per intero i creditori, 0, venire seco loro a transazione; prince. inst. de success. sublat.; 4 29, ff, de reb, auct. jud. poss. è si fosse prestata cauzione DELLE SUCCESSIONI. 334 L'acquisto ex S. 0. Claudiano éra allorquan= do una donna libera si abb anuore fonava ad uu impuro con un servo, e giugmeva a disprezzare una triplicata ammonizione; mentre allora il pretore con un sto decreto poneva la donna sotto.la schiavità del padvtone del di lei. drudo, éd il padrone veniva con ciò ad acquistare‘tutti i beni«della novella schiava; 6. unic. inst. de success. sublat. Queste tre maniere però cessarono già da gran tempo: imperciocchè in quanto. alla prima e secon> da finirono coll’ andare in disuso l odiato diritto di schiavitù; e la terza fu tolta da Giustiniano co- me indegna de’ suoi tempi; /. unic.., cod. de S.C. Clawd. L'altro ordine poi di snecessione fu totalmente cambiato dallo stesso Giustiniano 3 imperciocchè in mancanza di ascendenti volle che succedessero i fratelli germani e le sorelle germane; se” questi con. correvano insieme co’ figli di altri germani o ger- mane, dispose che i primi succedessero in capi,© îì secondi in stirpe per diritto di rappresentazione: se soltanto esistevano figli di fratelli germani 0 /S0— relle germane, li ammetteva tutti in capi. IVovell. 118, cap. à; nov, 127, Cap. 1. Quando mancavano fratelli o sorelle germani o germane, o loro figli, deferiva la successione vai fratelli ed alle sorelle unilateralit se questi concor- tevano insieme con figli di altri fratelli o di altre sorelle: unilaterali,’ f. a succedere i primi in ca- pi, i secondi in stirpe per diritto di rappresenta— zione: se eranvi solo figli di fratelli o sorelte uni— laterali, li ammetteva tutti per capo; rdvell. 118, cap. 3. Se anche costoro mancavano. l’credità era de- voluta: ai più(prossimi. parenti; sia che£ 340 LIBRO MI, TIT. I. agnati, sia che fossero cognati, e senza‘avere alcun riguardo alfa duplicità del vincolo; nov. 118, cap. 3. Circa la successione poi‘dei figli adottivi alla eredità dei parenti del padre adottante sì veda' ciò che fa detto nella nota dell'art. 551.) 754. Nel caso dell’ articolo precedente, il padre o fa madre superstite ha l’usufrutto della terza parte dei benì a cui non succede in proprietà. ( Quando, una persona, morendo, lasciava sUper- stiti il padre 0 la madre, 0 in loro vece ascenden» ti dell’uno o dell’ altra linea, fra questi coloro che erano in grado prossimiore conseguivano l' eredità ad esclusione di tutti i parenti collaterali del de- funto, salvo che fra questi vi fossero siati fratelli germani, 0 sorelle germane 10 loro figli, come si disse nella nota dell’ artic. 751, nel qual caso sulla porzione che ad essi perveniva il padre e gli ascen- denti paterni non godevano l’ usufrutto, come si disse nella nota dell’artic. 387. 755. Non ha luogo la successione tre il duodecimo grado. E In mancanza di parenti in grado sugcessibile in una linea, i parenti dell’ altra linea su.cederanno nell’ intiera eredità.; Secondo il diritto. romano la successione dei collaterali aveva luogo in infinito; 6.3, inst. de legit. agnat. success.; 2;6.1, ff. de suis et leg. haered.; I. unic. cod. unde vir et uxor., noV, 118, cap. 3. Generalmente sì era stabilita Ja massima, nel foro che la successione de collaterali giugnesse fino al decimò grado, perchè Giustiniano nel 6 ul. inst. de success. cognat. aveva detto» adgnatio-» nis quidem jure admitti aliquem ad haeredila» fem, etsi decimo gradu sit»; Wa egli mon intese dei parenti ol- nei ro dei sei DELLE 8UCCESSIONI. 341 con ciò di restringere Ja successione al decimo gra- do, fece solo per dimostrare con un esempio da differenza che passava fra la successione degli agna- i e quella dei cognati, 1 quali, com’egli nello stesso $ racconta, non succedevano oltre il settimo grado. Anche Papiniano disse» octavi gradus adgnaio Jure legitimi haeredis, etsi non extiterit haeres, possessio defertur»; l. 9, prin. ff. unde cognati, ma nessuno ha mai detto che gli agnati non ve- nissero ammessi alla successione ole 1’ ottavo gra- do, perchè appunto sì sapeva che eglino erano chiamati in infinito, come ne fa fede Ulpiano, il quale nella Z. 2, 6. 1, ff. de suis et leg. haered., trattando degli agnatì che si ammettevano alla suc- cessione, disse» narmì post suos el consanguineos statim mihi proximus est consanguinei mei filius, et ego ei: patris quoque frater, qui patruus ap- pellatur: deincepsque caeteri, qui sunt, hinc orti in infinitum.» Nè abbiamo solo l'autorità di Ulpiano la quale cì assicuri che gli agnati erano chiamati in infini- to, ma abbiamo eziandio quella degl’ imperadori Teodosio e Valentiniano nélla citata /. unze. cod. unde vir et uxor. ivi» maritus et uxor ab inte— stato invicem sibi in solidum pro antiquo Jure succedebant, quoties deficit omnis parentum, li- berorumve, seu propinquorum legitima vel na- turalis successio, fisco excluso.» A cio corri— sporde una constituzione degl’ imferadori Arcadio ed Onorio, concepita ne’ seguenti termini» cornstaz virum a bonis intestatae uxoris superstitibus con= sanguineis, ess. extraneum cum prvdentium omnia responsa, et lex ipsa naturae successores eos faciant. Ergo jubemus ut omnibus fiysira- tionibus amputatis, per interdicium, quorum LIBRO II,(TIT. I. bonorum, in petitorem corpora transferantur, secunda actione proprielatis non exclusa.» Ma per terminare la quistione basta soltanto ricorrere allo stesso Giustiniano, il quale non solo chiamò gli agnati anche i più remoti alla succes- sione» caeterum inter masculos quidem adgnatio- nis Jjure haereditas etiamsi longissimo gradu sint; ultro citroque capilur;” 6.3, prin. instit. de legit. agnat. success., a insieme con questi chiamò eziandio tutti i cognati per regola di pros- simità di grado, senza limitazione alcuna» 0/2Hes deinceps@ latere cognatos ad haereditatem vo- camus| secundum uniuscujusque gradus praero= galivam» nov. 118, cap. 3, in fin.) 342 GirioP 0; LV ‘Delle Successioni irregolarie RP e SEZIONE PRIMA. Dei Diritti naturali sui beni dei loro genitori, e della Successione di questi ai Figli naturali mo;.i senza prole. 56. I figli naturali non sono eroi; la legge non accorda ad essi alcun diritto sopra 1 beni del loro padve e della loro madre defunti, se, non quando sono stati legalmente riconosciuti. sa mon accorda ai medesimi figli alcun diritto sopra i beni dei pa renti del loro padre o della loro madre. DELLE SUCCESSIONI. 343 (I figli naturali non succedevano al loro padre natnrale, allorquando questi aveva degli‘altri figli legittimamente nati, oppure la moglie: che se non di E; esistevano figli legittimi, nè il padre naturale aves- se avuto moglie, allora î figli naturali suecedevano in due oncic dell’ eredità del loro padre naturale, con obbligo di dividerle in porzioni virili: colla do- re madre; nov. 86, caz: 12, 6. 4. Eglino poì non taz succedevano nè agli avi nè alle avole, nè agli altri parenti paterni;£. ult. cod. de lib. natural. All’ incontro. succedevano sempre all’ eredità) della madre insieme anche coi figli legittimamente Vaoge nati, e vi succedevano eziandio i figli spuriì purchè la madre non fosse stata illustre; /. per. cod. 4 S. C. Orphit.; l 1, 6.12, ff. cod.; arg. L. 29,$. 1, ff. de inoff. testam. Dippiù essì suecettevafio eziandio agli ascendenti materni, ai fratel li, c a tutti i cognati anche per diritto di rap- presentazione; Z. 2, Z. 8, ff. unde cognati,$. 4, Inst. de success. cognat.) 757. Il diritto del figlio naturale sui beni del pas z dre e della madre defunti, è regolato. nel seguente et modo È n fi Se il padre o la madre ha lasciato dei discen- denti legittimi, il diritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria ch’ egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo: è della metà, i quando il padre o la madre non avessero lasciato(& discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli o!so- relle: è di tre quarti, quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti nè ascendenti; ) nè fratelli nè sorelle. ì i( V. la nota precedente.) i 758. Il figlio naturale ha diritto sulla totalità; 344 LIBRO NI, TIT. IL dei beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado successibile. (V. la nota dell’ art. 756) 759: In caso di premorienza del figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti. V. la nota dell’ art. 750.) 760. Il figlio naturale o ì suoi discendenti sono tenuti ad imputare nella porzione cui hanno diritto di pretendere, tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, la successione de’ quali è aper- ta, c che sarebbe soggetto a collazione, seconuo le regole stabilite alla sezione Hl'dal capo IV del pre- sente titolo. ( Rapporto all’ eredità del padre non potevasi giammai far luogo alla collazione per parte dei fi- gli naturali, sia che il padre fosse morto ab inte- stato, sia che fosse morto con testamento, Imper- ciocchè se egli era morto ab intestato, siccome per l'una parte la collazione non sì faceva che fra quei figli i quali succedevano all'eredità del comun pa— dre; 4.12; 2 13, 4 17) I 19, L 20,81, cod. de collat., e per l'altra i figli naturali non ave- vano alcun diritto nella stessa eredità quando esi- stevano figli legittimi, come si osservò nella nota dell’ art. 756, così non poteva farsi luogo a col- lazione. Se poi il padre era morto con testamento, ed aveva in quello lasciato ai figli naturali un’ oncia ereditaria, di‘cui Giustiniano permise ai padri di poter disporre in favore dei loro figli naturali quan- do esistevano figli legittimi; 70v. 89, cap. 12; nondimeno i figli legittimi non potevan? doman- dare ai loro fratelli maturali la collazione di ciò de avevano avuto in vita del comun padre, sia = c DELLE SUCCESSIONI. 345 perchè essi non ricevevano una tale oncia a;gitolo universale, locchè si deduce da ciò, che essi; me- desimi non godevano del diritto di accrescere dal momento che non potevano conseguire più di un’ oncia, sia perchè fra i discendenti scritti eredi non erano obbligati alla collazione se non coloro, i quali non avrebbe il testatore potuto escludere dalla sua eredità senza‘una giusta causa; z0v. 18, cap. 6, Junet.; L 17, LL 194 cod. de collat. Per ciò che riguarda l’ eredità della madre, siccome i figli naturali surcedevano alla medesima, come sidisse nella nota dell’art. 756, così non v' ha dubbio alcuno che non dovessero conferire in favore degli altri fratelli onde vi fosse l'eguaglianza volutà dalla legge; 4. 17, cod. de collat.) 761. E' ad essì proibito qualunque reclamo, quan- do, durante la vita del loro padre o della loro ma- dre, abbiano ricevuto la metà di quanto è ai me- desimi figli assegnato negli articoli precedenti, colla espressa dichiarazione per parte degli stessi genito— ri, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno dato. Nel caso în cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio na- turale, questi non potrà reclamare che il suppli= mento necessario a compire questa metà. ( Per. ciò che riguarda il padre naturale sì osservi la nota fatta all’ art. 756. In quanto poi alla madre è da osservarsi che i figli naturali avevano il diritto di legittima sulla di lei eredità; ond’è che se anche durante la vita della madre avessero ricevuto. una tale degittima, locchè era permesso di fare, come si raccoglie dalla 2, 56, 6. fin. ff. aa Leg. Falcid., tattavolta la madre era obbligata: 346 tisro ni, Tr. 1 ad‘fhbrivairli eredi almeno riella legittima ricevuta, o fb winatamente distredarli per una giusta causa, valef dire ammessa’ dalla legge, altrimenti‘se Hi diseredava ingiustamente, 0 se li preteriva‘ nel suo testamento, potevano essi ni Ap la querela del- l'inofficioso testamento; Z. 29;$- 1, ff. de inoff. a; 62. Le disposizioni degli articoli 757 e 758 non sono applicabili ai figli adulterini od incestuosi. La legge non accorda loro ché i soli alimenti. (I figli adulterini od incestuosi mon avevano al- cun diricto sui beni déi loro genitori, e neppure di alimenti; mov. 8g, cap. ult.; nov. 74, cap. ultim. ‘Auth. ex complexu, cod. de incest. et inut. nupt,) 63. Questi alimenti sono regolati a norma delle facoltà del padre o della madre, del numero e della ualità degli eredi legittimi. 764. Quando il padre o la madre del figlio adul- teriuo o incestuoso gli avranno fatto imparare un’ar- te meccanica, o quando uno di essi gli avrà, men> tre viveva‘, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretesa contro la loro ere- dità. 765. L'eredità del figlio naturale morto senza prole, è devoluta al padre o alla madre che l'avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciato: da entrambi. ( Come î figlî naturali venivano ammessi all’ere- dit dei loro genitori e dei loro cognati, nella stessa guisa questi venivano chiamati all’ eredità di uelli; 2. 2,$- 1} ff. ad’ S C. Fertyll.; Lea; Ti. , ff. unde cognati,$.4, inst. de success. cogne» nov, 89, cap. 13:) DELLE SUCCESSIONI 34 766. In caso di premorieuza del padre e della madre del figlio naturale, 1 beni ch' egli avesse ri- cevuto daì medesimi, passano ai fratelli o alle so- relle legittime, quando sì trovano in natura nella dì lui eredità: le azioni di ricnpera, se ve ne sono, ovvero il prezzo dei detti beni alienati, se per anco non fu pagato, spettano egualmente ai fratelli e so- relle legittimi. Tutti gli altri beni passano ai fra= telli e sorelle naturali, o a’ loro discendenti. ( V. la nota precedente.) Sezione li. Dei Diritti del Conjuge superstite e' del Fisco. 767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado successibile, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al conjuge superstite’ non separato per divorzio. ( Concord. 4. unic. ff., 2. unic. cod. unde vir et uror. Oltre di ciò, se la moglie era povera, ed il marito ricco, ella succedeva al marito in questo modo: se il marito aveva lasciati più di tre credi succedeva coi medesimi in una porzione virile; se ne aveva lasciati meno di tre, succedeva nella quar- ta parte, con questa differenza però che se gli ere- di erano figli non aveva che l’ usufrutto; se erano altri, conseguiva eziandio la proprietà. La stessa disposizione aveva luogo se il marito discacciava la moglie dalla di lui casa senza una giusta causa, con questo però che conseguiva le suddette parti di usu- rutto o di piena proprietà dal momento deila re= pulsa; zor. 117, cap. 5. 348 UIRRO TI, TIT. 1. Alcuni, e fra‘questi 1’ Ubero€ I’ Eineccio; hanno opiuato che la disposizione data dalla citata No- vella nel caso della povertà della moglie sta comu- ne anche al. marito nel caso inverso, ed. hanno così ragionato. Giustiniano pubblicò la mov. 53, la quale al capo 6 conteneva ua disposizione poco differente dalla r0v. 117, cup. 5, ed ordinò espres- samente che dovesse essere reciproca tra marito e moglie; di poi pubblicò la stessa 700. 117, nella quale sebbene togliesse la reciprocità, tuttavolta sic- a parte non è abbastanza chiato‘se i toglierla anche nel caso della po= vertà del marito, dall’ altra. le successioni devono essere reciproche, così sì può conchiudere ragione+ volmente che la nov. 53, cap. 6, non sia stata de= rosata nella patte che riguarda il caso della povertà come per lun abbia inteso d del marito. In questo ragionamento io osservo che sebbene sarebbe stata giusta cosa che(Giustiniano avesse resa‘ al marito ed alla moglie 1° ultima sua di- come aveva fatto della prima, nonli» meno avendo egli trattato nel suddetto cap. 6 due soli casi, cioè quello della povertà della moglie, e Jaltro della di lei repulsa dalla casa del marito, è evidente che quando passò a probire la reciprocità, comprese ambidue i casi, e non uno solo, perchè sarlò in numero plurale» Firun enim( diss'egli) in talibus casibus quartant secundum priorem no- stram legem ex substantia mulieris accipere, mo= dis omnibus prohibemus»; d. nov. 117, CAP: Ys in fin.) _768. In mancanza di conjuge superstite, l'eredità si acquista dal Fisco. (AL fisco venivano preferite aleune persone indi= viduc e morali, come si disse nella nota dell’artie, comnne sposizione, Dali @ po i i ar eee le ei ann preso. pe e a, DELLE SUCCFSSIONT. 349 923. Tali erano, a cagion d' esempio, coloro i quali avevano ricevuto dal principe un dono in comune col defunto: in questo caso la di lui porzione si accresceva ai socj; Z. unie. cod. si liberal. imp. soc. sim.haered. decess. Se il defanto era membro di un qu alche corpo nuorale, lecito e privilegiato, la di ni eredità passava allo istesso corpo. Così il corpo de’ navicellaj succedeva a suoi membri; Z. 1, cod. de haered. decur. La enria ai decurioni; l. en; cod. eod. La legione ai suoi soldati, e simi- Fo I. 2, L ult. cod. eod.; LL 6, 6. 7; in fin. ff. de injust. rupt. trrit. test. La chiesa o il mona—- stero al prelato, o al cherico, al diacono, alla diaconessa, al monaco, alla monaca, o a qnalun- que altro ministro di grado ecclesiastico; now. 131, cap. 13; l. 20, Auth. nunc autem cod. de Epis. et Cleric. All’ avvocato il collegio degli avvocati; arg. L 14, cod. de advocat. divers. jud. Allo stu- dente l'accademia; arg. auth. habila cod. ne fil. pro patre. Quando mancavano tutte queste persone succe— deva il fisco; 2. 1 prin., 2. ult., ff. de success. edicto; l.1, 6-2, ff. de jure fise.; lunic., 6. 13, cod. de caduc. tollen.; l. 4, cod. de praepos. sacr. cubic. tit., cod. de bon. vacant., semprer- chè avesse preso possesso dei beni entro a quattro auni da computarsi dal giorno che si era verificato che non esisteva alcun erede del defunto; Z 1, 6. o, ff. de jur. fisc.; L 1, cod. de quad. praescript.; è. 6, 6. 7, ff. sì quis omiss. caus. testam.) 760. Il conjuge superstite, e 1’ amministrazione del demanio che preterdono aver diritto all'eredità, devono fare apporre i sigilli, e fare stendere l’in- ventario nelle forme prescritte per}’ accettazione dell’ eredità col benificio dell’ inventario. 10** }_FRPSSDE, 360 LigRO II, TIT. i (.11 fisco doveva far apporre i sigilli, e fare sten Oeselun iufentazio dei penali) 05 cod. de bon. vacant.) 770. Essi devono domandare al tribunale di prio ma istanza nella cui giurisdizione si è aperta la successione,' intmissione in possesso della medesi+ ma. Il tribunale non può pronunziare sulla doman= da che dopo tre pubblicazioni ed affissioni nelle solite forme, e sentito il Regio Procuratore. dii( Concord. 4. 3.et 5, cod. de bonis vacant.) | ma. Il consorte superstite è pure tenuto ad: im> piegare il mobiliare, o a dare: cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto nel caso che questi sì presentassero nell’ intervallo di tre anni: passato questo termine, la cauzione è sciolta. 772. Il conjuge superstite o l’amministrazione del demanio che non avesse adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno essere Con- dannati al risareimento dei danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentino» ( Qualora gli esecutori ed il. procuratore del fizco, ed anche il presidente della provincia non avessero eseguite le formalità ricercate dalle citate 13 640, ncorrere nelle penalità stabilite nel> cod., poteyano 1 le medesime leggi.) 773. Le disposizioni degli articoli 760, 779, 77! Di e 5379, sono\comnpi ai figli naturali chiamati alla dI” È successione In mancanza di parenti. DELLE SUCCESSIONI. 351 G.ilP. 0... V. Dell'Accettazione e della Rinunzia alle Eredità. hi Sezione: PRIMA. Dell’ Accettazione. n74. L' eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col benefizio dell’ inventario. ( Concord. 6. 5. instit. de obl. quae quasi ex contr.; 1. 5, 6.2, ff. de obl. et act.; Ltd. ultim.; cod. de jur. deliber.) 775. Nessuno è tenuto ad accettare una eredità che gli sia devoluta. ( Secondo la legislazione romana gli eredi si di- vwidevano principalmente in eredi necessarj, suoi e necessari, ed estranei. I necessarj erano i servi instituiti dal padrone«col dono della libertà. Eglino non potevano ricusarsi, di essere eredi de! loro pa drone, altrimenti vi potevano essere costretti dal giudice; 6. 1, inst. de haered. qual. et differ.; L 57 ,<6. 2, ff. de adq. vel omitt. haered.; L. 4, i ult., cod. de necess. ser. haered. inst.; ciò non ostante potevano domandare la separazione del loro patrimonio dai beni ereditarj, unde non essere te— nuti a pagare oltre alle forze dei medesimi beni; 21,6. ult., ff. de separat. Gli credi swoi e ne- cessarj crano i figli e discendenti cofstituiti soîto la patria podestà del testatore, i quali dopo la di lui morte non erano per ricadere sotto la padestà PR NA nt È reg Ri ar 352 LIBRO IM, TIT. di tin altro. Questi alla guisa dei servi non poteva» no ricusare di essere eredi dei loro padri ed ascen- denti paterni, ancorchè ciò fosse stato loro di pre- giudizio; 6. 2, inst. de haered, qual, et diff.; È. 33, 6. 1, ff. de test. milit. Chiamavansi eredi suoi, perchè vivente il padre o l’ ascendente ripu- tavansi compadroniì del di lui patrimonio; e mo- rendo esso dicevansi quasi eredi di se medesimi, Erano detti recessarj appunto perchè era loro im= posta dalle leggi la necessità di essere eredi;$. 2, inst. de haered. qual. et diff.; L 11, ff. de lib. et posih.; l. 12, ff. qui test. fac. poss. Quindi si acquistavano.l’ eredità ipso jure, e dicevasi he non l’ accettavano, ma si mischiavano in essa} I. 11, Z. 12, ff. de adq. vel omitt. haered. Siccome pertanto potevano i figli risentire un grave danno col dovere necessariamente essere eredi dei loro padri, specialmente se l’eredità era gravata di debiti, così il pretore temperò il rigore delle leg- gi antiche, accordande loro non già di potere ri- pudiare l’ eredità paterna, locchè si faceva solamen- te dagli eredi estranei, come fra poco vedremo, ma di potere astenersi dalla medesima;$. 2, énst. de haered. qual. et diff.; l. 11, 12, 2 57, ff. de ada. vel omitt. haered.; 1. 89, ff. de legat. 1. Gli eredi estranei chiamavansi coloro che non erano nè suoî, nè necessarj. Questi potevano ad arbitrio non già immischiarsi 0 astenersi dall’ ere- dità, perchè noa erano eredi suoi, ma accettarla, o ripudiarla; 6. 3, érnst. de haered. qual. et diff. I servi e i figli di famiglia non solo non po- tevano ricusarsi di essare eredi dei loro padri e pa- droni, ma dovevano dippiù accettare qualunque al- tra eredità che loro fosse stata deferita, allorquando id padrone© il padge lo avessero loro comandato p e DELLE SUCCESSIONI." 353 6. 3. inst. per quas pers. cuig. adquir.; l. 25, 6. 4, ff. de adq. vel omitt. haered.; nel qual caso secondo il diritto antico il figlio acquistava 1’ eredi- tà pel padre, e secondo il diritto meilio e novo I acquistava per se, salvo al padre|’ usufrutto, co- me si disse nella mota dell’ art. 387, e dell’ art. 746: che se il padre non avesse voluto che il figlio accettasse l'eredità deferitagli, questi poteva secondo il diritto muovo accettarla senza il comando pater- no; e all’ incontrario il padre poteva accettarla da se solo, ancorchè il figlio cui era stata deferita avesse dissentito, Nel primo caso il padre non ave- va il diritto di usufrutto, e nel secondo il figlio non aveva quello di proprietà; Z. wlt. prin. et 6. 1 et 2, cod. de bon. quaz lib., V. la nota fatta all’ art. 387.} 756. Le donne maritate non possono validamente accettare un’ eredità senza l’ autorizzazione del ma— rito o del giudice, in couformità delle disposizioni del capo VI del titolo del Matrimonio. ( Contrar. arg. l. 9, 6.3, ff. de jure dot.; È 8, cod. de pactis convent.; È. 11, cod. eod. tit, cod. ne uror pro marit. vel mar. pro uxor.) Le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non possono validamente accettirsi, se non secondo il disposto dal titolo delle Minor: età, della Tu- tela e della Emancipazione. ( Il tutore per l’ infante, ed il curatore per il furioso, imbecille, o demente accettavano l'eredità; L 17,$. 2, cod. de jur. delib.; l. ult., 6-3 et 7, cod. de curat, furios. arg.; l. 65, 6.3, ff. ad S. C. Trebell. Gl impuberi coll’ autorità del tute re, i minori ed i prodighi col consenso del cura- tore accettavano l' eredità loro defoica,$ 1, inst, 10" ‘quando l'erede 35 LIDRO IM, TIT. I. ide auct. tut.; I 5; cod. de Jur. delib. arg.; I. 6, tf. de verb. ovlig.; l. 3, cod. de in‘integ. rest. min.) 777. L' effetto dell’accettazione si retrotrae al giorno in cui sì è uperta la successione. ( Concord. /. 54, fl. de‘adg. vel omitt. hae- red., l. 28, 6. fin. ff. de stip. servor.; lo#08), ZL. 193, fl. de reg. Jur. 4 778. Di agcettazione può essere espressa O tacita: è espressa, quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico 0 privato; è tacita, fa un atto che suppone necessaria» l'eredità, e che mente la sua volontà di accettare non nella qua» non avrebbe egli diritto di fare; se lità di erede. ( Concord. 6. ult. inst. de haered. qual. et difiz gna eta, 1701, TECO GA. 88, fl. de adq. vel omitt. radre d'ala, cod. de jur. delib.; L 14, if. de bonor. poss.$ 2 1, prin. et$. 1)‘uneti; 1 36. ft. fam. ercts. 6. pen. in fin insut. de' Leg. Falcid.; L. r4, ff. de transact.; L. 3', 4; 5, et tot. tit. cod. de his qui a non dom. manum.; l 12, junci.; 1 ult. na de inter. in jur. fact.) 779. Gli atti semplicemente conservatorj, di vi- gilanza e d’amministrazione provvisionale, non sono ‘atti di adizione d’eredità, se con éssi non siasi as- suhto il titolo 0 la qualità di erede:|’ è'( Concord. /. 20, 6.1 ei 25 f£. de adq. vel om: haer. junot.} 2. 9) fl. de jur. patron. 3 È 14, 6.8, ff. de relig. et Sumpt. fun. 198, ff. de adg. vel omitt. hacred.; L1 et 2, cod. de re- pud. vel abstin. haered.) n80. La donaziout, la vendita a la cessione cha DELLE SUCCESSIONI. 355 ano de’ cocredì faccia de’ suoi diritti di‘successio= ne, sia add un estraneo, sia a tutti i suoi coeredì, ovvero ad‘aleano di essi, intucono dal suo canto l'accettazione dell’ eredità. Lo stesso ha luogo, 1. per la rinunzia fatta an- che gratuitamente da uno degli ercdi a vantaggio di uno o più de’ suoi coéredì; 2. Per la rinunzia fatta anche a profitto di tutti î suoi coeredì indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinunzia. ( Concord. 4. 24, fi. de adq. vel om. haer.; 4. 2, ff. si quis omuss. caus. testam.; l. 1, cod. eod.; l. 6. ft'de reg. jur.;(:6, cod. de jur. ieli- ber.) 781. Quando colui, a favore del quale si è aperta una successione, è‘morto senz’averla ripudiata 0 accettata espressamente ovvero tacitamente, i suoli eredi possono per diritto proprio accettarla 0 ripu- diarla. ( Secondo il diritto romano quando colui il qua- le aveva diritto di conseguire un’ eredità,‘moriva prima di averla aecettata o ripndiata, egli non Ja trasmetteva a’ suoi eredi; /. unic., 6. 5, cod. de cadue. toll:; 107, cod.‘de jur. deliber. Questa regola però non procedeva negli eredi suoi, ì qua- Ji sebbene non si fossero mischiati nell’ eredità, la trasmettevano tuttavia ai loro eredi tanto suoz quan- to estranei sia per testamento sia ab intestato; L- 9, ff. de jur. fisci; l. 3, cod.'de jur. delib.; I. 7,6.+, ff. de adq.vel omitt. haer. Parimenti non aveva luogo nei figli ancorchè emancipati, i quali tra- smettevano 1’ eredità ai loro figli anche emaneipati; 2. unic. cod. de his qui ant. apert. tabul. hae- red: trans:; l unic., 8.5, cod. de cad. tollen. Cox 356 LIBRO IT, TIT. I. se un infante esistente sotto la patria podestà, al quale fosse stata deferita un’ eredità, moriva prima che il di lui padre l’ avesse accettata, V credit si trasmetteva al padre come se in vita dell’ infante fosse stata dal padre stesso accettata; l. 18, prin. et 6. 1, cod. de pur. delib. Non solo in questi, ma eziandio in altri casi si trasmetteva l’ eredità, come si può vedere nella 2. 3,6. 30, L. 4, ff. ad S. C. Silan. et Claud.; È. 4, 6. ult., L 5, ff. de bonor. poss. contra iab.; l. 12, ff. de car. bon.‘edit. Ma sebbene regolarmente non sî trasmettesse la eredità, si trasmetteva però a qualsivoglia erede il diritto di deliberare, se colui cui era stata deferita un’ eredità moriva entro al termine che la legge concedeva a deliberare, purchè avesse saputo di es- sere erede;‘l. 19, cod. de jur. delib.; e questa trasmissione si faceva eziandio agli eredi degli eredi perchè anche questi si contenevano sotto nome di eredi; Z. 14; cod. de usufruct.; L. 65, 4. 170; ff. de verb. signif.; l. 2, 6. 1, ff. de lib. legat.; che se moriva senza sapere che in di lui favore erasi aperta l’ eredità, non trasmetteva a’ suoi eredi nep= pure il diritto di deliberare; 4. 19; cod. de jur. delib.) 782. Se questi eredi non sono fra loro d’ accordo per accettare Q per ripudiare l'eredità, deve questa agcettarsi col beneficio dell’ inventario. ( Quando un erede suo non voleva mischiarsi in un'eredità; o un erede estraneo non voleva ac- cettarla, potevano tarlo, e la loro porzione si ac- cresceva aghi altri corredi) 4 qpeliyo,#81(21980, JA schiati nell’ eredità, o l' avevano accettata; e questa regola aveva luogo tanto pelle successioni testamene DELLE SUCCESSIONI» 357 tarie quanto în quelle ad intestato; 2. 3, 6. ult, 4,0 5{f. de-bonor. possess.; l. 7, ft. de reg. Jur.; LL 9, ff. de suis et legit. haered.) 783.{l maggiore d’età non può impugnare l’ac- cettazione espressa o tacita da esso fatta d’ un’ ere- dità, se non nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di' un dolo usato verso di lui: egli non può addurre mai verun reclamo sotto pre- testo di lesione, toltone il caso in cuì l’ eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non sì aveva notizia al tempo dell’ accettazione. ( L’erede quando aveva accettata un’ eredità non poteva regolarmente ripudiarla; 6. 5, irst., de hae- red, qual. et dif.; l 3, 6. a, fl de lib. et posth.; 4. 4, cod. de repud. vel abst. haered,, ancorchè gli fosse stata dannosa; 4. 10. cod. de jur. delib.; ciò nondimeno quando l’ altrui dalo malo avesse dato causa all’accettazione dell’ eredità, poteva l’ere- de domandare di essere restituito in intero così in questo come in altri simili negozjj Z. 1,$ 1, 4 ult., ff. de dolo malo; l. 32, ff. mandati. Se si scopriva un testamenta dopo che l’ erede ab intestato aveva accettata l’ eredità, allora questi non poteva venire astretto a soddisfare î pesi che imponeva ad esso il testamento, perchè un erede prima di accettare un’ eredità doveva sapere per qual causa l’ accettava, cioè se in forza di un te- stamento, oppure ab intestato; 4. 22, Z. 23, Z. 93, prin, ff, de adq. vel omitt, haered,) LIBRO MI, TIT. LA Sezione Il. Della Rinunzia alle Eredità: v8/. La rinunzia ad tn eredità non si presume: essi non può farsi in'avvenire che presso la cans celleria del tribunale di prima istanza nel cuì did. stretto. sì è aperta la successione, sopra un registro jarticolire tenuto a questo èffetto. ( Gli eredi suoi potevano astenersi dall’ eredità già co non toécare alcuna cosa appartenente alla melesima; Sia col dichiarare la loro volontà in giudizio 0 fuori; 1128 25 71, 8. 4566 de adquir. vel omitt. haered. Gli credi estranei potevano ri- pudiare l'eredità espressamente o tacitamente nello stesso modo ché lu potevano accettare; 7. 45; ff. to.l. 785. L’ erede che rinunzia, è considerato come se non fosse mai' stato erede. ( Concord. 7. 1, cod. de jur. delib.; l. 1 et 2,4 cod. de repud. vel abstin. lara:; 2.13, prin. ff. de adq. vel omitt. haered:, salvo il ciso della 2. 4, cod. de Primip.) 786. La parte. di coluì che rinunzia si accresce a’ Sudi cocredì; se è solo, si devolve al grado sus+ seguente. ( Sebbene siasi detto nella nota dell’ artie. 782; che la porzione degli eredi, i quali si astenevano dall’eredita jo la ripudiavano, si accresceva agli altri coeredi, nondimeno avveniva qualche volta che alcuni fra i cocredi non approfit! xvano della porzione rinunziata,€ qualche volta gli uni appro» fittavano meno d 1 li altri, DELLE SUCCESSIONI. 359;‘RARE La porzione rinunziata accresceva a tutti i core 6 wo redi, i quali avevano accettata la loro rispettiva i | parte, se erano stati tutti chiamati congiuntamente, Vaud Beta o disgiuntamente, come se il testatore avesse detto? I >, e Cajo, e Sempronio; e Mevio. siano miei eredî; iu questo. caso se uno di essi non yò- leva, o non poteva accettare la sua parte, si ac- È cresceva la medesima agli altri tre pro rata, sic= TAR come tutti crano chiamati congiuntamente. Das stes- o so si deve dite se il testatore avesse chiamati i snoi eredi disgiuntamente: v. g. Tizio sia mio erede: Cajo sia mio erede: Sempronio sia mio erede: È Mevio sia mio erede. i Che se gli eredi fossero stati cluamati in parte congiuntamente e in parte disgiuntamente, allora se un congiunto o non voleva 0 non poteva accet- tare la sua parte, sì accresceva la medesima a co- loro soltanto coi quali egli era‘congiunta: all’ iu- contro la parte di un disgiunto si accresceva a tut= ti, con questo però che i congiunti fra di loro non figurav: mo che per una persona. sola; quindi non conseguivano che una porzione, v..g., sc il testatore; avesse detto, Z'izio e Cajo siano miei eredi; Sem to pronio sia mio erede,«Mevio sia mio erede, Stico e Servio siano miei eredi; qualora Zizio o non avesse potuto, o nom avesse. voluto accettare la js | sua parte, a conseguiva Cajo Der intero perchè | era a lui congiunto; e sebben Stico è Servio fos- î | sero fra di loro congiunti, pure non godevano del tg diritto di accrescere perchè riguardo a Z;zio erano Zali disgiunti egualmente che Sempronio e Mevio. AI incontro la parte di Sempronio si accresceva 4 È tutti gli altri, cosicchè però Tizio e Cg7o ne con- di seguivano un terzo, Stico e Servid un altro terzo 7 ed a Mevio apparteneya l’ultimo terzo; l. unic. 8 360 LIBRO Til, TIT. 1. Rio, cod. de caduc. tollen.; l 59, 6. 3, L 63, ff. de haered. instit. Quando tin erede era solo e rinunciava, l’ ere» dità sì devolveva al prossimiore;$. 7, trst. de leg. agnat. success.} L 1, 6.3, ff. si tabul. test. null. ext.; l 1, 6. 6 et 11, ff. de success. edicto.) 789. Non si succede giammai rappresentando un erede che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel sto grado, o se tutti i cocredi rinunzia= no, subentrano i figli per diritto proprio e succe- dono per capi. ( Concord. nov. 18, cap. 4; 1. 1,6. 3, ff. si tab. test. null. ext.; L 1,$- 6 et 11, ff. de success. edict.;$. 5, înst. de bonor. poss. ì, 88. Î creditori di colui che rinunzia ad una ere- di in pregiudizio de’ loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome, luogo e stato del loro debitore. In questo caso, la rinunzia è annullata, non in favore dell’ erede che vi ha rinunziato, ma sola- mente a vantaggio dei suoi creditori, e per la con- Corrente quantità de’ loro crediti. V. la notta fatta all’artic. 622.) »89. La facoltà di accettare o rinunziare ad una eredità SÌ prescrive col decorso del tempo richiesto per la più lunga prescrizione nei diritti sui beni immobiliari. ( La facoltà dì accettare un eredità, o di rinun» ciarvi, sì prescriveva col decorso di trent'anni; /.3, cod. de praescript. 30 vel ko ann.; L. 8, cod. de jur. deliber:) 790. Sino& che il diritto di accettare una eredi» tà non è prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, possòno questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi senza pres DELLE SUCCESSIONI 36: pregiulizio però delle ragioni acquistate Ca sberzé persone sopra ì beni dell’ eredkà; tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti walida= mente fatti col.curatore deputato call’ieredità gia= cente. ( Secondo il fdivitto romano si rlistiriguieva la#i4 nuncia fatta ad nn eredità da un le estraneo a qaella fatta da un erede swo. L'er estranQo quando aveva rinunciato all’ eredità, non aveva più divitto«li essore ammesso all adcettarla; 6. we fidi ta de haered. qual. et diff., 6.5, inst. dé boner. possess., 1.18, ff. de ddqruar. vel omitt. haered.; L 1, 6.3, 6 sitab. cesti 0nallert.; di 8,6. 6, ff. de success.\edict.; 0. 4. mrin. ML quis ordo in poss. serv.} /. 0, cod. de jurs et fact. ienor. 5 le 4, cod. de inut. stipulat. Nè a ciò sono contrarie le Ul. 1, 16, cod. de pactis. 11. cod. de transaction., nelle quali si dice che il sostituito può liberare l’in- stituito dall’ obbligo di restituirgli l’ eredità. dopo la di lui morte a norma della: volonta del testa- tore: imperciocchè ivi non si tratta dell’ eredità di un vivente, ma bensì di un defunto, il quale è il testatore.) 792. Gli eredi che avessero sottratti o nascosti effeiti spettanti ad un’ eredità, decadono dalla fa- coltà di rinunziarvi. Restano eredi puri e semplici, non ostante la loro rinunzia, senza che possano pretendere alcuna parte n gli effetti sottratti o nascosti, ( Se un erede estraneo sottraeva 0 nascondeva una qualche cosa spettante all’ eredità, veniva con ciò a dichiarare di non voler essere crede, poichè se avesse voluto esserlo, non avrebbe avuto bisugno di sottrare o nascondere la cosa ereditaria, men- tre l’ avrebbe acquistata mediante l'accettazione del- l'eredità; 4. 21, ff. de adg. vel omitt. haered. Se poi un erede suo avesse ciò fatto, ritencvasi che si fosse mischiato nell’ eredità, e perdeva il diritto di astenersi dalla medesima; Z. 71, 6.4 et seg. ff, de adq. vel omitt. haered.) Sezione HI. Del Beneficio dell’ inventario, de’ suoi effetti€ delle Obbligazioni dell'erede beneficiato. rede, il quale non 1 beneficio dell 793. La dichiarazione di un e vuole assumere questa qualità che co. non DELLE SUCERSSIONI. 363 inventario, debbe esser‘fatta nella cancelleria del tribunale civile di prima istanza nel circondario in cui si è aperta Ja. successione, e debb’ essere in- scritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia. ( Siccome l’ erede rol mischiarsi, o coll’ accetta- re l’ eredità assumeva‘tutii i pesi cui cra soggetto il defunto, come si è detto nella nota dell'art. 775, locchè si ha eziandio dalla 4. 24, ff. de verb. sig. e dalla 2. 62, ff. de reg. jur, e faceva un quasi contratto coi legatarj e fedecommissarj di soddisfar loro i legati cd i fedecomunessi; 6. 5, dr2st. de oblig. quae quasi ex cont. nas., l. 3,$. ult., ff. quib. er causa in poss. eat., derivava da ciò che l’ere- de cra spesse volte titubante se dovesse o no mis- chiarsi, o accettare 1’ eredità. Ciò diede occasione al pretore di accordare un termine a coloro che lo avessero chiesto, entro cui deliberare se volevano o no mischiarsi, o ripudiare V eredità loro deferita; l. 23, 6. 1, ff, de haered. instit.; l 1, 6. 1, fl. de ure deliber. a Questo termine non. fu a principio definito, e stava in arbitrio del pretore; Z. 1, 6. 2; 2.3, ff. de gJur. delib.; I 9 in fin., cod. eod., il quale però non poteva accordare’ meno di cento giorni; /. 2, ff. eod. Giustiniano tolse un tale arbitrio, e prefini lo spazio di un anno, duraute il quale se. fosse morto l' erede, i di lui eredi godevano del rima- nente dell’ anno; 7. 19, cod. eod.: ciò aveva luogo uante volte i creditori avessero pulsato l’ erede: de se questi non era molestato, aveva tempo tren- l’anni per deliberare, siccome l’ azione per chiede- re l'eredità uon si prescriveva in uno spazio di tempo minore; Z. 8, cod. de jur. delib. junct. Ta cod, de petit. haered. 364 LISRÒ UT, TIT. I. Giustiniano credette che neppure. con ciò si fosse provveduto all’ indennità degli eredi; quindi il benefizio che Gerdiano, con una sua costimzio ne diretta a Platone, aveva concessa soltanto ai mi- ‘i di non essere tennti oltre le forze dell’ eredi- lo. estese a tti i cittadini, qualora avessero fatto un inventario di tutti i beni ereditarj; Lg alt. prin. et 6.>, cod. de jur. delib. Questo inyenta- rio, il quale consisteva in una fedele deserizione di intte le cose appartenenti all’ eredità; 2. 7 prin., ff. de admin. tut. junct. /. ult. 6. 2, cod. de Jur. delib., doveva essere fatto alla presenza di pub- blici attuarj, dei creditori e dei legatari, i quali dovevansi perciò intimare ad intervenire alla confe- zione dell’ inventario; e se non comparivano, do- vevansi chiamare almeno tre testimonj: di più, l’e- rede doveva sottoscrivere 1 inventario medesimo,€ se non poteva ciò fare, dovevasi chiamare nn altro attuaro, il quale în presenza dei testimonj si sotto- serivesse per l’ erede; 2. fin.,$. 2, cod: de jur. de- lib.3 nov. 1, cap. 2, Get) 794. Questa dichiarazione non produce effetto se nen quando è precedota© snssegnita da ng fedele el esatto inventario dei beni dell’ eredità, nelle forme stabilite dalle leggi sopra la procedura ciyi- Ie. e nei termini che verranno determinati in ap- presso. ( Gancord. Dult., 6 ra, cod. de jr. delib. 9) ny5. L' erede deve fare 1° inventario entro tre ruesi computabili dal giorno dell’ aperta successione. ( L’ erede doveva incominciare 1° inventario eh tro trenta giorni, quali si computavano dal momen- to che egli aveva saptito di essere erede, e‘loveva compietlo nel termine di altri sessanta giorni; È ult., 6. 2, cod. de jur.«lelib.; che se È erede non DELLE SWCCESSIONI: 365 Sì‘trovava-néla provincia in cui erano«situate Te cose ereditarie, allora aveva un avdno di tenipo da computursi dalla nrorte del tsstatore; 4. z/6., 6. 8, cod. de jir. delib.) Ha inoltre nn termine di quaranta giorni per de- Liberare sull accettazione 0 rinoinzia dell’ eredità si quali inicomintiamo a decorrere: dal giorno scadenza de’ tre mesi accordati per l’ ibyentario, e dal Biornò in cui fu compito l’ inventario nel caso che fosse ultinivato prima dei tre£ della stesso. ( Sebbene Giustiniano avesse reso inuti nebzio dell’ inventario P almo di deliberàre accorti stato dal pictore; indi da esso lui confenmato. co- me egli stesso fece rilevare nél 6 13 della. detta I. ult., ciò noti‘di mero per non essere creduto un sovvertitore dell’ antica legislazione, tale benefizio per coloro ehe lo avessero ma non wnlie che oltrepassass mesi se si chiedeva ai gividicì, e di un, anno sè a luî niedesimo; d. 4 ult. 13; e se spirato P.uno 6 altro dei suddetti termini l'erede avesse l'eredità; c conservò èùn {€ implorato- il termine. di nove accettata si fosse in quella mischiato; dichiarò che si dovesse ritenere per puro e semplice erede, amcorchè avesse fatto l’ invetitario', giacchè aveva piuctbsto valnto prevalersì cell’ antico beneficio di deliberare, di quello fasse del suo più ampio e più sicuro; d. Z. ult., 6 14. 796. Se però si trovano nelle èredità degli\og- getti susgettibili di deperimento; ola cui conserva» zione toa grave dispendig, l° erede» nella suà qualità di successibile, può farsi giudizialprente ana torizzare a procedere alla vendita de’ muedesimi, senza che da ciò isi possa indurre ch’ egli abbia a cettata P eredità. Questa vendita deve farsi col mezzo di pubblice Ca è 366 LIBRO III, TIT. I ufficiale, prevj gli avvisi e le pubblicazioni regolate secondo le leggi della jrocedura, ( W'erede dovevasi far autorizzare giudizialmente alla vendita delle cosè ereditarie suscettibili di de— perimento, 0 la cu conservazione importar potess del dispendio; /. 5, 6. 1314-.6; 7 rin., ff. de jur. delib.; ma non trovo prescritto the la vendita do- vesse farsi alla pubblic’ asta.) 747. Duranti i termini accordati per fare| in- ventario e per deliberare, l'erede non può essere costretto ad assumerne la qualità, e non può essere ottenuta alcuna condanna contro di lui: se rinun- zia all’ eredità, quando sono spirati i termini, O prima, le spese da lui fatte legittimamente sino a tale epoca, sono a carico dell’ eredità. ( Concord. 2. fin., 6. get 11, cod. de jur. del.) 798. Scorsi i suddéwi scermini y-l'-erede: pacato che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo‘termine, il quale gli verrà accordato o ne- gato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti cui pende la contestazione. ( Contrar. d. 4. ult., 6. 12, 13, 14) cod. de jur. delib.) 7949. Le spese della lite, nel caso del precedente articolo; sono a carico della eredità, quando l’e- rede giustifichi 0 che non era informato della morte, o che ì terreni sono stati insufficienti, sia a cagione della situazione de’ beni, sia per ntestazioni: in. mancaliza pese restano a suo rin causa di‘sopravvenute Co di tali ginsuficazioni, le s personale. fra 809. L’ erede, benchè siano scorsi i termim ac- eordati dall’ art. 795,€ quelli concessi dal giudice iu conformità dell’ articolo 798» ha nondimeno la fucol:à di fare} inventario€ di qualificarsi erede: DELLE SUCCESSIONI. 3 beneficiato, quando non abbia esercitato d' altron< de verun atto proprio di un erede, o non vi sia coatro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice. ( Contrar. d. Z. ult., 6. 12, 13 et 14, cod. de jur. delib.|) 801. L’ crede che è colpevole di avere occultato, o di avere, scientemente e con mala fede, ommes- so di descrivere nell’ inventario alcuni effetti appar- tenenti alla eredità, è decaduto dal beneficio, dell” inventario. ( L' erede veniva condannato al doppie di ciò che con mala fede aveva sottratto o nascosto; d. 4. fin.$4 10, cod. de jur. delib., nè poteva da quello detrarre la falcidia; /. 24, ff. ad L. Falcîd.z . 6, fl. de his quae ut indig.) 802: L’ effetto del beneficio dell’ inventario con= siste nel dare all’ erede il vantaggio: rmo. Che non sia tenuto al pagamento dei debiti ereditarj, se non° sino‘alla concorrente somma del valore de’ beni ad esso pervenuti, ed inoltre che possa liberarsi dal pagawrento dei debiti col cedere tuttì i beni dell’ eredità ai creditori ed aì legatar); 2do. Che non siano confusi i suoi beni proprj con quelli dell'eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di pretendere il paga» mento de’ suoi crediti. Concord.£. ult., 6-4, 5, 6. 7, 9, cod. de Jur delib. Auth. hoc nisi, cod. de solut.) 803. L' erede beneficiato è incaricato di ammini» strare i beni ereditarj, e deve render conto della sua amministrazione ai creditori ed ai legatar). ( Concord. /. ult.,$. 4 et 10, cod. de jur. deli.} ra di gi 3 368 LIBRO NI, TE. L Nen può essere costretto al pagamento coi Ì sugi' propîj clie dopo cssute stato costituita in mora a presemare il suò cotto, e quando nou ubbia an- cora soddisfatto a questa obbligazione, ( Generalmente era ricevuta nel fovo la massi chie 1° erette beneficiato potesse essere costretto i p a ai gare del proprio, alloraquando non presentano il conto della stia ami vistvazione per argoniento trat- to-dulla citata!: 206.; 6 4 et 10, colt. de jur, deltb,) Dopo la liquidazione del conto’ non' puo: essere astretto al pagamento co’ suai propr) beni ché fina alla concorrériza soltanto di quelle sonime, delle quali egli risulti debitore per residuo. ( Concord. d. 2. ult, 664; 5,7, 004. de jur. dlelib., e-quando sî doveva esegmire un qualche più gnoranento sui beni ereditàrj pet decreto del gino dice, Vl erede aveva diritto di fare da quelli sepa= rare i proprj beni, initéritando Va ciamtela saveritatà dal famoso giareconsulto Angelo Gumnbellioni di Arezzo, la quale cliniavasi commentare nel foro la cautela di Angeto.) 804. Egli non è tenuto ché per le mancanze gra- vi Colnimesse nell’ alimaiivistrazione dî dui& inc: cato. ( Concord. 2. 1,$. 25 L 3, 6. ult:p Li&; b_ 5 f. quae: in fraud. creditor., e‘comunemente su ‘erede amministrava malamente i beni ereditary, ii deava' nel foro di dare ai nîedesimi um curatore per argomento dedotto dal titolo dé curati bonits dando.) 805. Non può venitere i mobili della eredità che col mezza di un pubblico ufficiale, all’-incanto,€ gopo le solite affissioni è pobblicuzioni. { L’'eredè poteva veadere di sua pro] fl ,] i VILOLIZÀ i DELLE SUCCESSIONI: 369 e senza alcuna formalità i beni mobili; 4. ult.,$ 5 et 8, cod. de jur. delib) Se li.presenta in. natura, mon è obbligato che per la diminuzione del loro valore, o per;da dete- rioraziome cagionata dalla sun negligenza. ( Vi le leggi e la nota dell'art. precedente.) 806. Non può vendere gi’ mumobili che nelle forme prescritte dalle le nuto ud assegnarne il prezzo ai creditori ipotecarj che si sono fatti riconoscere; ( L' erede poteva vendere di nutorità e sen= za formalità alcuna sl’ immbbili eréditarjp5 1,4 uz. è $. 5 et 8, cod. de jar. delib.,, comunque la, prati— ca da ciò discordasse, e doveva asseghare il rica— vato a tutti i creditori indistintaniente non secondo l ordine de’ loro crediti, ma secondo l’ ordine con cui si presentavano; d. wl., 6. 4,,5, 7, cod. cod.) for. È tenuto; st così vogliono i creditori 0 al- tre persone aventi, inturesse, di, prestare idonea e sufficiente cauzione per il valore del mobiliare com- preso nell’ inventario, e per. quella parte del prezzo degl’ immobili che non fosse stata assegnata al cre- ditori ipotecarj. Maneando egli di dare questa canzione, i mobili sono venduti, ed il loro prezzo è depositato; come pure la parte non assegnata dal prezzo degl’ immo- bili, per essere il tutto impiegato a soddisfare i pesi ercditarj. 808. Sè vi sono opposizioni per parte dei credi» tori,}' erede beneficiato non può pagare che se- condo l ordine éd il modo determinato dal giu= dice. Se non vi sono ereditori opponenti, egli paga è ereditori ed i legatarj secondo che si presentanga ( L’ erede nel soddisfare i‘crediteri ed i.legatarj' ic se, i sulla procedura: è te=, dari da LIBRO TI, wID.i bh regola di cui nella nota preceden- di tutti i beni eredi loro 370 teneva sempre la te, e se dopo la distribuzione darj presentavansi creditori.,* i quali per le ilegiate‘avessero avuto il di- azioni ipotecarie 0 priv creditori che era- ritto di essere preferiti agli alti no stiti soddisfatti, potevano sperimentare valida— rente non tanto contco ai medesimi: quanto contro ai legatarj le loro ragioni, ma‘non‘avevano- al ola’ dzione nie“contro duered®:, nè. contro coloro cui l'erede aveva venduto un qualche bene mobile o inimobile ereditario s 4. ult., 6. 56,7; 8, cod. de jur. delib. j locchè forinava un’ eccezione regola! generale stabilifatmella 40/85; cod». quimpola Pi SÌ in pign. hab.) 809. 1‘creditori non opponenti, dopo la liquidazione to della residua somma; NO he contro-i legatarj. i quali non sì de’ conti e do- presentano che n hanno po il pagamen azione di regresso€ ( V. La nota precedente,) Nell’ uno e nell’ altro caso quest’ azione sì pre- scrive: col lasso di tre anni, da computarsi dal giorno della liquidazione del conio e del pagamen- to della residun somma. I creditori i quali eransi presentati dopo la di- stribuzione di tutti i beni ereditarj, Ma tronde avevano azioni preferibili a quelle degli al- tri creditori soddisfatti, e per conseguenza anche a quelle dei legatarj,, potevano esercitare 1° azione ipotecaria sugl immobili ereditar), che dall’ erede eransi consegnati sì agli nni che agli altri;€ pote vano eziandio valersi dell’azione chiamata condictio ex lege contro ai creditori, e dell’ altra detta con- ditio indebiti contro i legatarj ond’ essere soddis- fatti dei loro crediti; L'uli;, 6. 5iet 6; cod. de jur: delib. L' azione ipotecaria, siccome si promo- che d’ al- DELLE SUCCESSIONI. 37 Wweyva contro terzi possessori, così sì proscriveva In dieci anni fra presenti e venti fra gli assenti, qua. Ù lora i possessori fossero stati in buona fede» se erano in mala fede si prescriyeva in trent’ anni; Z. 1, 2, cod. st advers. cred. praes.; l. 7, coil. de praes. 30 vel 4o an.; le altre due azioni, siccome crano nella classe delle personali, 6. 1, irast. quib. i mod. re contrah. oblig. junct. 6. 1, inst. de act., 2 unic., ff. de condict. ex lege, così si prescrive vino tollo spazio di trent’ anni; 4. 3, /. 7,004. de fina praes. 30 vel 4o-ann.). 810. Le spese de’ sigilli giudiziarj, se vennero apposti, quelle dell’ inventario e del conto sono a carico dell’ eredità. pid. ( Concord. 4. ult., 6.9, cod. de jur. delib.) Sezione IV. pe i Delle Eredità giacenti, Fa tg 8r1. Quando, spivati i termini per fare l’ inven- SARZI tatio e per deliberare, non si presenti alcuno che e: | reclami un’ eredità, o che non sia noto l’ erede, bE ; o che gli eredi certi vi abbiano rinunziato, questa 1) eredità si reputa giacente. E, ( Concord. 4. 1 prin., fl. de success. edict.;L. 4, LL 1 cod. de bon. vacant.; arg. LL 68, 6), 70, ff. de 5 , furt.z Lx, 6. 15, ff. si is qui test. lib. LL 40,££ ty i ue noxal. action.; L. 2, è. ult. ff. expil. haered.) tex 8192. Il tribunale di prima istanza nel cui circon- dario si è aperta, la successione, deputa un curatore sull’ istanza delle. persone, interessate, o sulla ri- chiesta del Regio Procuratore. i(Concord.£. 1°, 6. 1,42, pri.{{.«de curat. bon. dando, con questa differenza però che il ma; gisirato scieglieva per curatore colui che veniva pre; 372 LIBRO TÉ, TIT. I. posto dilla maggior parte de’ creditori; d. l; 2 prin; oppure i cfeditori medesimi potevuno eleggerlo a loro‘piacimento; 4. ult. ff. de‘curat. bon. dan.; l. 8, 6. ult. fl. de‘reb. auct. jud. poss.) 815, Hl'eufatore di in’ diediti giseente è tenuto, prima di tutto, di farne constave lo stato per tuez= 10 di ùn inventario: ne esercita e' promuove le ra- gionî; fisponde allé istanze promosse contro la stessa,€ I atuininisua, coll’ obbligo di versare il contante‘clie si riv'ova nell’ eredi, come pure quello ricavato dal prezzo dei mobili o degli stabili verldiviti, nella cassa del rieevitore delta K miflistriZiofie, e ciò per Ja conservazione dei dirite ti, e coll’ obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione. 3 ( Concord. 1. 15, ff. de reb. auct, jud. poss.; VASO 2.3, fl- de éurde bom. dand.; l L, cod. ubi de ratiocin. tam pub. Se non che era ob- bligato il curatore a dare 1donea cauzione; l. 3, cod. de posttim. revers.) 814. Le disposizioni della sezionie III del presen- te capo, sopra fe foruié dell inventario; sui modo di annninistrazione€ stil séfidiinento de conpu per parte dell’ erede beneficiato;$Uno inoltre ai coràtori délle eredità giacenti. (H curatore potiva aliciare i beni da Hi am- migisiriti; 4 2,$ 1; L 4, fi. ae clrat. bon. dand., ed era tuto versa ai creditori di colpa anche Ieggiera; 4 1, Gi 25, fi. de vent., ih pos= ses$. mill., é verso a debitori ai colpa lata sol> tanto; 4 9, 6. 3 et 5, ff. de réb. auct. Jjud: poss.; perciò al debitore si concedeva Fazione in factum cono il Curatore, di‘cheditofi lazione Mandati ovvero regolioîtmi gestoruni; 2 9;$i 3, 5, ff. dé reb.@uict, jud. poss.5 1; 6 93, ff. de vent id dali comuni DELLE SUCCESSIONI. 3nò poss. mitt, L' alienazione peraltro de’ beni iiun9- biti non si|oteva faure che col. decreto del nia- gisti to alla suisa degli altri curatori; 4. 5; it. cle cu- rat. jurios. juuct. 4. 22, cod. de admin. sul,) @ AP 05 Delle Divisioni e delle Colazioni. ra SEZIONE PRIMA. De ‘* Azione per la divisione, e dellu sud forma, 815. Nessuno può essere astretto a rimanere in comunione, e si può sempre domandare la divisio- ne, non’ ostante qualungue proibizione e corven- zione In contrario, Ciò non di merò si può convenire di sospendere la divisione per nn telupo determinato; questa coi venzione non può essere obbligatoria oltre i cinque anti, ma può essére rinnovata. ( Nitno poteva esserè astretto a stare in comu nione; /. 45, if. famil. ercis.; L. ult. cod. comm. divid. Per conseguenza nè il testatore poteva ordi— nare, nè i covredì potevano convenire di rinianere perpetvamente in comunione; /. 14, 6 2, ff. cons mun. divid.; I To, ff. pro soci. Ciò nondimeno e l'uno potéva presefivere, e gli altri porevanò sti bilire di restare im commione fino di in deterni= nato tempo ancorchè fosse stato di lunga durata; I. 14, 6. 2, ff. comm. diotd.; 80 13 LL 65, 6 6; ff. pro socio; l. 4, ff. de conidit. inst.; È utt. 6.3, Sf. de legat. è, I 98, prin. ll. ad S.C. 4rebell.} 816. Può domundarsi hi divisione, quinido anelio 374 LIBRO IM, TIT. I., uno«de coeredì avesse goduto separatamente parte de’ beni ereditar), se però non vi è stato un atto di divisione, o un possesso bastante a indurre la presemnzione, ( Quando i coeredi avevano posseduto pro indi- viso l'eredità, potevano, nou ostante qualunque lasso di tempo, cliiedere fra di loro la divisione, perchè siccome ognuno ayeva posseduto non per se solo, ma eziandio per gli altri coegredi, così niuno poteva addurre prescrizione alcuna. perchè il di lui possesso non cra mai stato accompagnato coll’ animo di essere egii salo il padrone dell’ ercediti; 4 2, cod. de praes. 30 vel 4 ann. D'alteso le siccome non si poteva convenire di'rianere per sempre in comunione, come si vide nella nota dell articolo precedente, così non devesi riputare che il tempo avesse forza di fare ciò che agli uomini non era permesso, Che se alcuno de’ coeredi avesse egli solo pos- seduto tutta l' eredità, siccome Vazione per dividere la medesima, la quale chiamavasi familiae ercis- cundae cra un azione. mista, cioè a dire reale e personale ad un tempo, 6. 20, ist. de action., così egli prescrivera una coeredi nello spazio di tr tale azione contro gli altr ent anni alla guisa di cut- te le altre azioni miste, come de haereditatis pe= titione, communi dividunilo€ simili} 4 7, cod. de petit. haered.; l. 3, eod. de praes. 30 ann.; I. ult. cod. fin. regund.;£. 1, 6. 1, cod. de ann. ercept.; LL 3,4, cad. in quib. caus. cess. long. temp. praes. Qualora poi. ognuno de’ coeredìi aves spazio di. dieci anni continui goduto separatamente una porzione di beni pagandone ad un tempo le gravezze, allora comunemente i dottori interpretane se per: lo DELLE SUCCESSIONI: 375 do la 2. penult. cod. comm. divid., stabilivano la, prestinzione che già fosse seguita la divisione, spe= cialmente poi se iu tutto. il suddetto tempo i. cop- redi non si fossero mai resi i conti fra di loro della rispettiva amministrazione tenuta; l. 26, ff. de pro» bat.,.c se le parù posse lute dai covredì cerano egua- li; altrimenti. se vi cra disuguaglienza considerevole, volevano, che la presunzione svanisse. La forza adunqne di questa presunzione era quella di liberare ogni coerede dal peso di provare la divisione f«tta, giacchè, secondo le leggi voma- ne, chi aveva in suo favore la presunzione era di- searicato dall’ obbligo della prova; l;' 9» 2.12, ft. de probat. et praesumpl.;€ siccome non eva una presunzione dichiarata espressamente dalla leg- ge, come quella che induce la 4. 51, ff. pro soczo, e simili, ma soltanto era indotta( peraltro ragio— nevolmente) dai giureconsulti, e chiamavasi perciò praesumptio hominis, così non v' ha dubbio che non ammettesse prova in, contrario; 2.3, /.9. ARIA ft. 2. 10, cod. de probal.) 817. L'azione per la divisione, riguardo ai coe- redi minori od interdetti, può essere promossa dai loro tutori., a ciò specialmente autorizzati da un consiglio di famiglia. Riguardo aì cocredì assenti, 1° azione spetta ai parenti che sono stati messì in possesso. ( Nè i pupilli, nè i minori, nè gl’interdetti, nè i loro tutori o curatori conipresi quelli degli assenti di cui si parlò nella nota dell’artic. 119, potevano promovere un'azione di divisione di eredità, perchè la divisione riputavasi una specie d' alienazione per la quale fosse necessario il decreto del magistrato; 2. pen. cod. de praed. et aliis reb. min.; È 1 6: 2, 6. 7, ff. de reb. cor. qui sub tul.) i 376 LImRO MI; TTT. 1. 818. Il matito, senza.il concorso della’ moglie, può udare la divisione degli etfetti mobiti: od immobili ud éssa pervenuti i quali cadono nella co- uardò agli effetti che non pnumone tei beni; cadono Pap comunione; il lr nom puo do- mandare la divisione senza il concorso della mo- potrà soltanto, il diritto di golere dei suoi beni, dontandare una divisione provvisio»! nale, ({Hi marito non poteva pei Ucare vu am di divisione dei fonili dotali; 4. 18, 6.2, de castr. pecul.; s d. ultimi cod. Ue fundo tre perché la iemazione, come SI disse divisione era una specie di nella nota precedente, e 1° alienazione de' fondi do- tali non era pernuessa al murito ancorchè ta nroglie vi avesse tcconsentito; prin. insl, quibus uttetti licet vel non È. anice. 6. 15, eni, de rei uxor. act. Sui beni parbferndli il arito non aveva al- cun diritto, e spettavanid per intero alta moglie in riguordo alelie«ll aministrazione, e percio cha POSMa alienarli, e provocare ad Una° d'ivissone, ir A qualunque dlurd assoluto. pddrvoe; 85 cod. pactis convent.) Quelli clie sotto‘eredi. viniumnente alla moglie, non possono domandare la divisione definitiva, ué ron chiumando in causa il nurito e la moglie. ( Il marito poteva ce gi wl una: domanda di divîsiohe der fondi dotali;£. ult. cod, de fund. dotal.; ma se la dofaanda non si diriggeva‘ezian— dio‘alla moglie, cui spettava il Uomuinie naturale sui fondi inedesinti, conte si disse nella mota dell’ar- titolo 711, essa, Burante il matrimonio, not poteva reclatnire, ma dopu lo scioglimento del nicacsimo poteva impugnare fa divisione fatta dal. niarito; alla guale essa nou dyéva vccomseritito; Dom ostato Glam DELLE SUCCESSIONI. 377 lungue lasso. di tempo; /. 30, cod. de jur. dut. al che penso che appartenga la sentenza di Uipiw no neélki 4. 20, 6. 4 fl. famil, ercis.; ove dice che anche due volte sÌ puo dividere uma ici, per altro. com coghizione di causa.) Brg. Se tutti gli oredì sono presenti e in età maggiore, non è. necessario l’ apposizione: dei si gillî sopra gli effetti éroditarp, è Ia divisione può farsi in quell: forma e con quell’atto che le parti interessate creeranno conveniente, Se neu gli eredi mom sono presenti; se fra essi sì trovano de’ minori 0 degl interdetti; dovrà e re- apposto il sigillo nel più breve termiae; sì a li chiesta degli eredi, come ad istanza del Regio Pro= curatore presso il oibmmaté di priota istanza; ed anche ex officio dil giudice di pace hel cui cir condarîo si è aperty ha successione, 820. I creditori pure potranto richiedere l’appo= sizione dei sigilli; in farza di un titolo esceutivo o di una pet messionie del giudice. 821. Quantlo si sono apposti ì sigilli, è permesso a qualungqu è érettîtore d' imsinudre 1 piopî) dii, ameorchè mon abtria mè zitolo esecùtivo, tre permes. sione del giudice: Le formalità pet levare i sigilli e pet formare l’ inventario; sono regolate dalle leggi sulla proce- dura. 822. L° azione pér la divisione;@ le controversiè che insorgessero nel corso delle opritzioni, sono sottoposte al tribunale del luogo ove si è aperta la È) successione, Di sta ì‘mnalbisi inedredenimlità Davanti a questo tribunast s1 procede agi 1Ntcan- ù, le devono ussere prodetie le domande CONCcCera nenti la garanzia delle porzioili fra i condividenti, come pme quelle diritte a rescindere hi divisione, { V. da nota fatta all’ artic, 110,) 3 E và ri + È FRGtIE RUN TRA } uc di î 378 LIBRO MI, TIT. I. 823. Semo dei coeredì ricusa di acconsentre alla divisione, 0 se insorgono controversie sul modo d’ intraprenderla, o di ultimarla, lo stesso tribu nale pronunzia come nelle cause sommarie, OVVEro, essendovi luogo, delega va giudice per le operazio- ni della divisione, e decide le contestazioni, sopra la relazione del medesimo. Dalle leggi delle 19 tavole discendeva l’azione familiae erciscundae, mediante la qu ale i coeredì potevano sciogliere la comunione, e dividere l' ere- dità. Di poi il pretore promise di assegnare un giu- dice avanti il quale si dovesse promuovere il suldetto giudizio ex aequo et bono, non che qualunque qui- stione relativa; 4. 1, 6.1, 0-2, ff. famil. ercis. Questo giudizio si dava soltanto fra coeredì; hors prin., l. 24, 6.1» 2.«5,«Goig PL famil. ercis.,€ perciò era necessario che non si movesse quistione contro di alcun coerede sulla sua qualità, altri menti dovevasi preliminarmente. decidere una tal quistione la quale portava pregiudizio al merito principale della causa; Lt, 61,4 36, L49, 4 51, 6. 1, ff. cod. Da ciò derivava eziandio che gli eredi instituiti sotto condizione nona potevano domandare la divisione prima della verificazione della condi- zione medesima, giacchè prima di un tale evento non potevano accettare l'eredità; 2. 13, ff. de adqg- vel omitt, haered. junct. L. 7, fl. famil. ercis.) 824. La stima degl’ immobili si fa per, mezzo dei periti scelti dalle parti interessate, 0 nominati d’uf- ficio, quando esse sl ricusino. Il processo verbale dei periti de basi della stima; deve indicare se possa comodamente dividersi, ed in e finalmente, in caso di divisione, dev scunu delle parti che si possono fare, ed valore. ve presentare le l’ effetto stimato qual maniera; e fi-sare cia- il loro DELLE SUCCESSIONI. 379 825. La' stima dei mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, deve farsi a giusto prezzo da persone esperte, e senza lasciar]uogo ad acerescimento. 826. Ciascuno de’ cocredi può chiedere in natura Ja sua parte dei beni mobili ed immobili dell’ ere— dit: nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati, 0 che vi si opponessero, o se la maggior parte dei coeredi giudi-asse necessaria la vendita per il pagamento dei debiti e pesi ere- ditarj, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme. ( 11 giudice doveva per quanto era possibile as segnare in natura a ciascun coerele la sua porzio— ne di beni sì mobili che immobili; 6. 4, 2rs6. de off. jud.; LL 22, 6. 1, 4. 5a, 6. 2, ff. fam. ercis.; È 3, cod. comm. divid.; e se alcun creditore o le- gatario si opponeva, era ofticio del giudice di far vendere tanti beni quanti erano necessarj al paga- mento del debito od alla prestazione del legato; 2.26, ff. famil. ercis.; È. 12, prin. ff. de le= gat. 2. 827. Se gli stabili non possono comodamente di- vidersi, se ne dovrà fare la vendita all’ incanto davanti al tribunale. Quando però le parti siano tutte în età maggio- re, possono consentire che l’ incanto siegua davanu un notaro eletto di comune accordo. ( Allorchè gl’iymobili non potevano comoda= mente dividersi,‘poteva il giudice assegnare ad un coerede tutto l'immobile condannandolo a pagare agli altri una somma proporzionata alla parte che dovevano avere, oppure poteva agli uni assegnare l’ usufrutto, agli altri la’ proprietà, ovvero anche far vendere alla pubblic’ asta gl’immobili, c distri. x 4) + (ag 4; y ‘i pei A d4 n DÀ 380 LIBRO INI, TIT. I. buire il ptezzo' aì coeredi im proporzione della loro rispettiva rat; 9. 4; inse. de off. Jud.; Z. 6, 6-1, ff. de usufrict.; L.t9; 4124; Gi 1 6 2, L 55, fr famil. ercis.; l. 1, L 3; cod. comm. divid.) 828. Dopo lu stima è vendita dei mobili ed iîn- mobili, il gindict delegato rimette, se occorre, le parti avanti ai ti nblato da esse diletto;@ dorvi= officio, quitndb esse hot si dcedrdiho Lélla nato èx scelta, Avanti a questo si procede di conti che i cotidi- videnti dovessero téiidersi; Cd' alla formazione dello stato gencrale dei beni, a quella delle fispertive porzioni ereditare, edi ile soltthinistrazionii Ua fard a ciscuiti6 dii condividetiti. ( Gaticord. l 3£. ig; Cod. famil. erèi i eocredì erano bbBligatr«a tisdretrsi fra di io L avevanò sata ; dippiù datihi se nella Cos4 ebniune non quelta dilfgerizà che‘erano Soliti a pradicare riclte cose proprie;£. 25,$. 10, ff. famit. eréis.') 829. Giaseiunò dei qoéredi, a horma delle regole chè Saranno stabilite ih dppresso; conifetisev nella massa tutto ciò che gli è stato donato; e le soiumie dicéttii È debitore. { B'erede conferita trito ciò di cui eta debitoîè; 2. 3, L 19,,c0d. famil. ercis.; ed abele i benì che gli éfano stati donati dal 300 ab nei modi ché satudtio spiegati nella susseguente$e- zione II. 830. Be la collazio coetedi ai quali è dovuta, prede né esuale sulla nrassa eretta Queste prededuzioni, per quanto è possibile, si forinano coi begetti della stessa natura, qualità e boot ele quelli ele non sono siali conferiti in ua- ti Lote invi cavi t ric‘noh è futta in natura, i duconoò una porzio- DELLE SUCCFSSIORI. 381 { La colazione, secondo il diritto romano, si. fa- ceva mediante la conmnicazione della cosa in na+ tura nello stato in cui sì ritrovava al tempo della morte del comune autore, non deteriprata per dolò malo, 0 colpa del conferente; 2. 1, 6. 23, 4. 2,$. 2, ff. de collat., oppure col percepire dalle cose ereditarie tanto di yueno quanto corrispondeva al valore della cosa che dovevasi conferire$ 4 1,$. 12, ff. /. 5, cod. de callut.,© anche col prestare canzione fidejassoria. o pignoratizia, se mai yfosse stata incerta Ja quantità da conferirsi; 4. 1, 6.9; et segg: ff. de‘collat:; Il. 1,$. 1, ff. de colla. dotiîs. Fra i due pu modi colui che doveva con- ferire poteva Sceg ire quello che gli piaceva, come si ricava dal responso di Ulpiano nella d. Z. 1,$. 12, ff. de collat.) 831. Dopo le dette prededuzioni, si procede so- pra ciò che imane in massa alla formazione di alirettante parl eguali quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. ( V.Ja nota fatta‘agl’ art. 826,827. e la susseg.) 839. Nella formazione e compasizione delle quo— te si debb' cwitane, per. quante sia possibile, di smembsyare i fondi e di recar danno colla diyisione alla qualità delle coltivazioni, e devesi fare in mo- do che entri in ciascuna quota, se è possibile, la mnedesima quantità di mobili, immobili, divitti, o crediti della stessa matura e xalore, { Concord. 6. 4, inst. de off. jud,.+ hd serod. comm. divid;; L: off. e0d.; l. 65,6..8, 20 fin. ff, pro socio; I. 11, cod. commun. utriusg. jud, se non che i debiti ed i crediti non aveyano bi sagno di essere divisi, mentre lo erano. ipso jure; 2.9;(6 ult; Lobo prim so doadbg$ A: 4 dir fin. ff. famil. ercis.j; l. 6, cod. eod. Ciò non 382 LIBRO It, TIT: f. vstante il giudice per eguagliare le parti poteva ag- giudicate ad uno solo i debiti, e i crediti; Z. 3, ff. fam. ercis., ma non per questo cessavano gli altri coeredi di essere obbligati per la loro patte di debiti proporzionata alla porzione di eredità che avevano, senza che però fossero tenuti per quei coe- redi ché si rendevano ivsolvibili, di 2.3, if. fam. ercis.; l. 33, ff. de legat. 2. Le servitù così attive ione perchè era- come passive non cadevano in di mo gose incorporee, e non se ne poteva dividere che l’ esercizio, cioè in tempo, in misura ec.; l.22, 6. 3, 225,6. 9, et:10,. 30, ff. fam. ercis. Col giudizio familiae erciscundae si divideva— no tutte le cose ereditarie, le quali erano possedute dal defunto sia per diritto di dominio, sia per qua- Junque altra causa; I, 1, prin., La, prin. V..0d, 6. 20, 2. 29, ff. fam. ercis. Non si dividevano però le cose che avevano cessato di essere comuni, come il fondo lasciato sotto una condizione, la quale si era già verificata; imperciocchè dalla verificazione della. condizione il fondo cessava di appartenere agli eredi, e diveniva del legatario; 4. 12, 6. ult., 1. 54, ff. fam. ercis. Parimenti le cose, le quali per un qualche morale o civile impedimento non entravano in commercio, non potevano dividersi, come i veleni, e generalmente qualsivoglia altro cattivo medicamento, i libri osceni,€ simili; Joc- chè tntto era ufficio del gindice di disperdere. Nep- pure le cose di mal acquisto potevansi dividerc, ome il danaro rubato, ciò che era stato' tolto per forza, o mediante aggressione ec.; 1. 4, prin. et 6.1 e12, ff. famil. ercis., e generalmente tutte le cose che non erano in commercio degli uomini; /. 30, ff. fan:il. ercis, Per ultimo non epurava nella divisione DELLE SUCC 385 cò che il defunto aveva lasciato ad un qualche coe- rede per antiparte; 2. 17..6, 2, ff. de legat, n, Se dopo questo giudizio, mna qualche cosa ri- maneva in comune, per dividerla non s'intentava nuo- vamente questo stesso giudizio, ma aveva luogo quello communi dividundo; l. 920,$. 4, ff. fam. ercis.} 833. L’inegnaglianza in natura. delle quote ere— ditarie si compensa con una retribuzione, o in ren- dite, o in danare. V. la nota fatta all'art. 897, e la precedente.) 834. Le quote si formano da uno dei coeredi, se gli altri concordano nella di Jui scelta, e se colui che è stato eletto accetta la commissione: in caso controrio, si formano da un perito che si nomina dal giudice delegato. Le quote vengono in seguito estratte a sorte. (_V. la nota fatta agl artic. 826, d27 e 832.) 835. Prima di procedere all’ estrazione delle quo- te, ciascnn condividente è ammesso a proporre 1 suoi reclami contro la formazione delle medesime. 836. Le norme prescritte per la divisione delle masse da cvipartirsi, si osservano egualmente nella suddivisione da farsi fia le stirpi condividenti. 837. Se nelle operazioni commesse ad. un no- tajo insorgono contestazioni, il notajo sten— derà proccsso verbale delle opposizioni e di quan to deducono rispettivamente le parti; quiodi le rimetterà avanti il delegato per la divisione; nelre— sto si procederà secondo le forme prescritte dalle leggi sulia procedura civile. 838. Sc. tutti i coeredi non sono presenti o se fra questi vi sono degl’ interdetti o de’ minori d’età, ancorchè emancipati, la divisione deve farsi giudi— zialmente, in conformità delle norme prescritte ne- gli articoli 819 e successivi, sino al precedente in- 354 TIBRO tf, TIT. I. elusivuimente. Se vi sodo più minori î quali abbia no interessi opposti nella divisione, si deve dare a ciaseun di loro un tutore speciale» e p articolare. ( Sebbene 1 tutori e geuratori dei pupilli, minori, non potessero eglino provor prodishj, assenti de. dedceto del magistrar care ad una divisione senza il to, potevano però risnondere da senza di un tale decreto, il quale in questo caso eva inntile perchè il magistrato non porca impedie re la divisione; /: pen. cod. de praed. el ali. res bus nrinar.; I. 1, 6- 2, L. 7, prin. ff. de reb.'eor. qui sub tut.> l. ult. cod. comm. divid. Che se la divisione si fosse fatta scenza che gla assenti vi avessero awuta parte sia perchè non avesse sero avuto curatore, sia p‘ rchè si fosse ignorata fa ad ua sinile doomo- loro esistenza, potevano ritonnam lo reelamate i loro diritti, c pretendere una nuova divisione;.£. 17; cod. fa. ercis.) 839. Se vi è luogo ad incanto, ud caso_aell’ an tecedente‘articalo, non può esser fatto ehe giullie zialmente colle formalità prescritte per de’ beni de’ minori. Gli estranei vi sono ammessi. ( Quando pronanevas: un incanto dal giudice di- ie. e che i coeredi dichiaravano di non poter e della cosa l'alienazione vidente, sostenere in vendita, si ammettev junet. 1.3, in fin. cod. comm. divid.) $/0. Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, ista dalktitoni coll’ autorizzazione del consiglio di famiglia, sta dai minori emanci= pati, assistiti dai loro©: sono definitive: sc mori sono le dimisio- la spesa cui ammontava il valor ano oblatori estranei; i. 1% assenti o nou presenti, state osservate le regole sopra prescritte; hi nor sono ehe pravvisionali. ratori, sia in nome degli’ è DELLE SUCCESSIONI; 385 (£ pupilli, i minori ec. avevano‘sempre il di- ritto di essere restituiti in interò contro una divi= sione ancorchè autorizzata dal magistrato; Z. 1, 6. 1, ff. de min. 25. ann.; L 2, cod. de fidejuss. minor.; l. 11, cod. de praed. et aliis reb. min.; 2 7, 6. 8, ff. de min. 25 ann. tit. cod. si tut. vel cnrat. interven.; l. 5, prin. cod. de in int. restit.) 841. Qualnnque persona, ancorchè parente del defunto, che non sia fra i successibili, ed a cni un coerede abbia: ceduto i sui diritti all’ eredità, può essere esclusa dalla divisione, da tutti i coeredì o da un solo, col rimborsare ad essa il prezzo della Cessione. ( Contrar. 2. 68, ff. pro socio; LL 16, ff. de reb. creditis; I. 2, 8: 3 et 8, 2. 14, 6.1, ff. L 4, cod. de haered. vel act. vend.). 8/9. Compita la divisione, si dovranno rimettere a ciasenno dei condividenti, i documenti relativi agli effetti speciali che loto sono pervenuti. T documénti di una proprietà divisa rimangono a quello che ne. ha la maggior parte, coll’ obbligo però» di comunicarli a coloro fra i suoi condividen- ti che vi avranno interesse, ogni qual volta ne venga richiesto. I documenti comuni all’intiera eredità si conse- gneranno a colui‘che tutti gli eredi. hanno scelto per esserne il depositario, coll’ obbligo di sommini- strarli ai condividenti, ad ogni loro domanda. Se vi è difficoltà sulla scelta, essa verrà deter- minata del giudice. j (Corcordy' 2445/602087 do Bd: Coeli famil. ercis.; I. 5, cod. comm. utriusg.-]jud.; l ult, ff, de fid. instrum,) {1** LIBRO IMI, TIT. LO Sezione II. Delle Coliazioni. 8/3. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, cor correndo‘ad un’ eredità, deve conferire ai suoi coe- redi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per do- nazione tra vivi, sì direttamente che inilirettamen— te: egli non può ritenersi le cose donate, nè re- clamare i legati a lui fatti dal defunto, eccetto che le donazioni ed i'legati gli siano stati fatti espres- samente a titolo di prelegato ed oltre la sua parte, o colla dispensa dalla collazione. ( Allorquando il pretore coll’ editto chiamò i figli emancipati alla successione dei Loro padri e degli altri ascendenti paterni, dalla quale dell’ artic. unde liberi erano esclusi, come si disse nella nota 7455, ed allorquando coll’ istesso editto accordò loro il possesso de' beni contra tabulas fel caso i che fossero stati preteriti nel testamento degli stessi loro adri, e degli altri ascendenti paterni, Come si vedrà nella sezione I. cap. V. del seguente titolo ordinò ad un tempo che i figli emane!pati dove ro conterire in favore degli altri fratelli che trova- vansi sotto la patria podestà dell’ ascendente al uro- mento della di lui morte, tanto i beni che l’ascea- dente aveva loro dati, quanto quelli che avevano da loro medesimi acquistati dopo 1° emancipazione, onde non fosse fatta ingiuria ai figli suoi; i quali acquistavano tutto per l’ asce: Aente sotto la di cui podestà giacevano; ZL 1} ft. de collat.; I. 20, 6-1, ff.«de-bonor, poss. COnSVA tab.; 1.9, cod. de Et,:- gf deo e e» DELLE SUCCESSIONI. 387 Nella collazione però non cadevano i beni ca- strensi e quasi castrensi, perchè siccome i figli suoi li acquistavano per loro medesimi, come si disse nella nota dell’artie., 387; così neppure i fieli emancipati erano obbligati a conferirli; L. a:Se 155 ff. de collat. Le figlie di famiglia a principio non conferi— vano la dote ricevuta; /. 4, ff. de collat.; DL Si ult. ff, de dot. collat.3 L. 3, 6. 5, fl. de minor.; 2. 14, prin. fî. ad L.Falcid. Ma siccome questa era un'ingiuria che si faceva ai figli suoi, così l’im= eratore Pio dispose che la figlia dovesse conferire ® dote; 4. 1, ft. de dot. coll. Ad eserapio, della dote, l’imperatore Leone volle che le figlie di fumiglia conferissero eziandio Je donazioni propter nuptias, le quali non furono comprese nella disposizione dell’ imperator Pio, per- chè allora non si conoscevano; Z. 29, cod. de inoff. test.; l. 17, cod. de callat. Volle dippiù che i fi- gli succedendo alla madre, ed agli altri ascendenti materni, dovessero conferire vicendevolmente, onde servare tra di loro l'eguaglianza; /. 17, cod. de collat. In seguito fu stabilito che tutti i discendenti quando succededàno ab intestato alla eredità dei loro ascendenti, fosser» obbligati alla collazione; Z. 19; cod. de collat. Giustiniano estese questi disposizio- ne anche al caso della successione testamentaria 5 novell. 18, cap. 6, Ma siccome fino da: tempi di Constantino s introdusse la distinzione de’ peculj, come si disse nella nota dell’ arzic. 746, i quali ac- quistavansi pel figlio ad eccezione del profetizio, lo:chè si osservò nella nota dell’ artic. 387; così Giustiniano ordinò che solamente questo si dovesse conferire; /. ultim. cod. de collat. 388 LIBRO NI, TIT. L Anticamente dovevano conferire, come si disse, soltanto gli emancipati in favore de’ suoi, ma nom gli emancipati fra di loro, perchè essendo tutti in egual condizione, l'uno, non poteva tare ingiuria all’ altro;.2. ix) 57%‘agg tf 095 cod. de collat. Gli eredi suoi non conferivano nè fra di loro, nè a favore degli emancipati. Fra di loro, perchè dalle leggi delle dodici tavole erano tutti egualmente chiamati alla successione, come si disse nella nota dell’ artic, 745, d'altronde rapporto agli acquisti che facevano erano tutti in egual condizione, cosìc= chè:l’ uno non poteva fare ingiuria all’ altro, men- tre il peculio castrense e quasi castrense era di pieno diritto di quegli che lo acquistàva; e tutto ciò che non si comprendeva sotto questa specie di peculio, apparteneva al padre, come nella nota del citato artic. 1745. Non conferivano poi in favore degli emancipati perchè, in quanto al peculio ca- strense e quasi castrense, erano sì gli uni che gli altri costituiti in egual sorte, come di sopra si vide;sed iu quanto» agli altri peculj erano, direi quasi, di miglior condizione i figli emancipati; per- chè non erano obbligati a,conferirli che el tempo della successione, allorchè î figli suo? li conferi- vano, dirò così, appena che li avevano acquistau. I figli adottivi finchè rimanevano nelia fami glia del loro padre adottante, non erano obbligati a conferire in favore dei fratelli natmali, perchè in quauto al loro padre naturale venivano cpnside- rati come estranei sia per diritto civile, sia per diritto onorario o pretorio che vogliam dirlo; perciò non venivano chiamati nè all’ eredità' ab intestato del loro padre naturale, coll’ editto unde liberi, nè, se venivano dal medesimo preteriti nel sup ke DELLE SUCCESSIONI. 389 stamento, potevano domandare il possesso de’ be- ni contra tabulas; 6. 10 et segg., inst. de haered. or ab intest. def.,$- 4, inst. de grhaered. li- eror. Che se venivano instituiti eredi dal padre na- turale non erano tuttavia obbligati a conferire, perchè gli eredi testamentarj mon furono obbligati a conferire che ai tempi di Giustiniano, come di sopra si osservò. In seguito però, siccome Giustiniano non voll che il padre naturale, concedendo ad altri in ado4 zione il proprio figlio, perdus la patria podestà sul medesimo, eccettuato il caso che l’ adottante fosse stato u@ì ascendente, come si disse nella nota dell’ art. 350, e dispose che il figlio adottivo con- servasse nella sua famiglia tutti i diritti di succes- sione sì ad intestato, che per. testamento; i: 10, cod. de adopt., così non y' ha dubbio alcuno che il figlio adottivo non dovesse conferire in favore dei fratelli naturali. Sebbene siasi detto di sopra che Giustiniano estese L obbligo di conferite anche agli credi testa- mentarj, non sì deve però intendeve di tutti gli eredi, ma solamente di quei discendenti, i quali sarebbero succeduti al intestato al testatore se non avesse fatto testaniento. Per conseguenza se il testa- tore unitamente a questi discendenti avesse Insltuiti eredi degli esiranci, ad essi non cra dovuta dai discendenti collazione alcunay nè questi da quelli potevano pretenderia. Ond' è che quando gli estra nei avevano ricevuto ciò che il testatore aveva la- sciato, dovevano i discendenti tra di loro conferire nel rimanente dell’ evedità loro lasciata; la lta, cod. comm. utriusg. jud.3 arg. t. 1. 6.5 fn, ff. de collat:; l. 1,6, 13, ti. de conjung. cum eman.» liber. FI STA tt Me RIVA Me. pere MN 390 LIBRO II, TIT. 1. Invano sì è domandato dagl’ interpreti. se gli ascendenti, succedendo ai loro discendeuti, fossero obbligati a gonferire, mentre la cosa è per se chia- ra. Diffatti, secondo)’ antico diritto, non mui po- tevano succedere simultaneamente due ascendenti ad un discendente, poichè, come si osservò nella nota dell’ art, 746, quer solo ascendente, il quale aveva sotto la sua podestà il discendente al tempò della sua morte, conseguiva tutto ciò che questi. lasciava dopo di se, non già per diritto di successione, ma Jure peculîi. Lo stesso si dica del figlio emancipato, al i ig succedeva il padre esclusivamente per diritio i patronato, come si disse nella$hota del detto art, 746. E sebbene anche la madre succedesse al figlio emancipato, il quale moriva senza prole, non di meno veniva ad essa preferito il padre; e quan do il padre non v' era, succedeva Ja madre sola ad esclusione dell’ avo e proavo paterni; 4 2, 6: 15, fl. ad$. C.Tertull,; L. 10, ff. de suis et legit. haered. Egli è vero che in detta nota abbiamo osser- vato che fin dal temno di Costantino M., il quale introdusse la varia distinzione de’ peculj, fu data ui figli di poter avere eredi, ma è altresi vero che alla loro eredità non venivano amunessi i gemtori che in mancanza di fratelli del defunto, come già si disse nella stessa nota; è quando venivano am- messi, il padre in benemerenza della manomissione escludeva sempre la madre; 4 2, cad. ad&. C. Tertull, È Ora siccome i fratelli, i quali venivano prefe- riti ai genitori, mon erano obbligati a collazione allorgnardo saccedeyano ad un loro fratillo, come fra poco si vedrà, non è credibile che i genitori ’ DELLE SUCCESSIONI. 391 guunido succedevano in mancanza dei fratelli fossero asteetti alla collazione, molto più perchè i figli pri- ima di Leone, come si vide di sopra, quando suo cedevano alla madre non erano obbligati ad alcuna collazione, perchè in questo, come nel caso oppo- sto cessava la ragione finale per cui fu indotta dal pretore la collazione, voglio dive 1’ inginria che un erede riceveva dall’ altro, il quale detraeva una maggior porzione di eredità. Ma dopo che questa ragione fu tolta, e yi fu sostituita quella dell’ uguaglianza fra i coeredi, e che d'altronde pgr la nov. 118, cap. 2 più ascen- devti possono concorrere simultaneaggente all’ ere- dità di un discendente, non è sembrato assurdo ad Aage!o ed a Giasone il decidere che gli ascendenti dovevano conferire. Noi peraltro non possiamo sottoseriverci alla loro sentenza, perchè non troviamo scritto nel di- ritto romano che gli ascendenti siano tenuti a col- lazione; d’ altronde Giustiniano non ebbe in mira che la sola eguaglianza tra i figli; nov. 18, cap. 6. Per questa stessa ragione dobbiamo dire che non si faceva luogo a collazione alloraqnando sue- cedevano i fratelli, o qualunque altro collaterale; imperciocchè non è da credersi che un collaterale doni ad un altro collaterale una qualche cosa, on- de diminuire la porzione di eredità che gli può toccare, allorchè il donatore della sua eredità può a suo piacimento privare il donatario. Ond’ è che per sostenere questa sentenza fuor di proposito si è addotta da molti abili interpreti la 2. 3, 6. 1, ff. de legat. praest. contr tab., ove il giureconsulto Ulpiano nega che, impetrato il possesso de’ beni contra tabulas, sì debbano soddisfare i legati, i quali nelle tavole testamentarie sovvertite, erano stati” 3 PAS ln $ 4 Ì n ci ». d2 LIBRO I, TIT. I. lasciati dal testatore a’ suoi fratelli. Imperciocchè per questa ragione si dovesse dire che i collaterali noi sono tenuti a conferire, si dovrebbe all'incontro sostenere che i genitori sono obbligati a conferire, perchè ad essi venivano soddisfatti tali legati; del 3, 6. 1, ff. ead., locchè abbiamo visto di sopra non aver in legge alcun fondamento. Dovevano i descendenti conferire i beni profe tizj, come si disse, ma non ciò che acquistavano dopo la morte di colui alla di cui credità trattavasi di succedere; 2. 10, 2. 13. Z. 15, cod. de collat., a meno che le leggi non avessero finto che l’ ac- quisto erasi fatto prima, conforme ne somministra— no esempj IEP 22. 1,6. 22,2,$ 1, ff. de coll. Neppure dovevano conferire i prelegati che loro fa- ceva il testatore, onde la di lui volontà avesse ef fetto;:2. 8, 1. 42, ff. famil. ercis., junct. ball cod. cod, Secondo le leggi antiche il domatario nom era tenuto a conferire le cose donate allorquando il do- natore lo aveva instituito erede senza incaricarlo di conferire; /. 35, ff. fam. escis.; 4. 14, in fin. tf. de dot. praeleg. Giustiniano al» contrario dispose che se il donatore non aveva dispensato dalli col- lazione il donatario instituito erede, vi era il me desimo tenuto; nov. 18, cap: 6, in fin. Dubitavano gl’ interpreti. se bastasse una tacita dispensa‘del testatore, d\ppoichè l’imperatore us0 le parole» nisi expressim designaverit ipse se velle non fieri collationem». Gencralmente era ricevuta in foro la massima che il testatore, per esprimere la dispensa, non importava che avesse fatto uso delle parole, ma che bastavano anche i fatti, giac- chè coi fatti si poteva esprimere la propria volontà egualmente che colle parole; 4. 32, 8. 1, ff. de le- gibus; 1,5, ff. rem rat, hab.; L, 1.8:4,{{, quod jussu,} DELLE SUCCESSIONI. 393 84. Anche nel caso in cui le donazioni ed 1 le+ gati siano stati fatti con dispensa dalla collazione, o a titolo di prelegato, l’erede venendo alla divi sione non può ritenerli che sino alla concorrenza della porzione disponibile; il di più è soggetto a collazione. ( Concord. 4. 1, 2, 5, 6, 7, cod. de inoff. do- nat.; l. unic. cod. de‘inoff. dot.; novell. 92, cap. 1, junct. nov. 18, cap. 1.) 845. L’ erede che ripudia l’ eredità, può non ostante ritenersi le donazioni tra.vivi, 0 reclamare i legati a lui fatti, fino alla concorrenza della por= zione disponibile. (Concord. nov. 92, cap. 1, l. 25, cod. fam. er- eisc.; I. ult.,(£. de dot. collat.) 846. Il donatario che: non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova suc— cessibile allora quando s'apre la successione, debbe egualmente conferire le cose donate, quando il do- natore non l’avesse dispensato. V. la nota fatta all’ art. 843.) 847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che si trova successibile al tempo in cui s apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione. Il padre succedendo al donante, non è tenuto a conferirli. ( Contrar. 2: 17, 2. 19, cod. de collat. Rapporto ai legati, abbiamo già visto, nella nota dell'artiv. 843, che non sì cenferivano, onde ricevesse così esecuzione la volontà del testatore, altrimenti sa= rebbe stato inutile che li avesse ordinati.) 848. Similmente, il figlio succedendo per ragio= ne propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al di lui padre, ancorchè avesse accet- tato l'eredità di questo; ma se il figlio succede per, 1 4 394 LIBRO IT, TIT. I. diritto di rappresentazione, deve conferire quello che fu donato al padre, anche nel caso in cul avesse ripudiata la sua eredità. ( Allorquando il figlio succedeva al donante per ragione propria, sia perchè il donante fosse di lui gadre adottivo, sia perchè il di lui padre namrale si fosse reso indegno dell’ eredità del donante, 0p- pure avesse alla medesima rinunciato, e poscia fosse morto, il figlio non era obbligato a conferire nel- I eredità del donante le cose uonate al di lui pa- dre, ancorchè avesse accettata la di lui credità, mentre le medesime pervenendo al figlio non dai beni e per volontà del donante, ma dall’ eredità e per volece del proprio padre, cessavalio perciò di essere profetizie, e quindi non erano soggette a col- Jazione; 2. 13, 4. 17, 4. 19; 4. ult. cod. de collat. Se poi i figlio surcedeva al donante rappresentando il proprio padre, era tenuto a conferire le cose do nate al medesimo di lui padre, sia che si fosse mi= schiato nella sua eredità, sia che si fosse da quella astenuto; Z. 19, cod. de collat.) 8/49. Le donazioni ed i legati in favore del con- juge di una persona successibile, sono riputati come fatti colla dispensa dal conferirli. Se le donazioni ed i legati sono fatti cengiunta= mente a due conjugi, di cui uno‘solamente è suc+ cessibile, questi ne conferisce la metà; se sono fatti al consorte successibile, ha luogo la collazione per intiero. Egli è certo che fra due conjugi cui fosse stata fatta una donazione, soltanto il successibile confe» riva Ja sua parte delle cose donate; ed è del pari certo che l’un conjuge successibile non conferiva ciò che era stato donato all’ altro conjuge_non succes” sibile, per la ragione che questi nella sua qualita DELLE SUCCESSIONI, 395 dì non saccessibile nou sarebbe mai stato tenuto a collazione, come già si disse nella nota dell’ arti- colo 843. Per ciò che riguarda i legati, si osservi la stessa nota.) 850, La collazione si fa solamente-nell’ eredità del donante. (V. Ja nota fatta all’ art. 843.) 851. È soggetto a collazione ciò che si è impie- gato per uno stabilimento di uno dei coeredì, 0 per il pagamento de’ suoi debiti, ( Concord. Z. 17, in fin.; l. 20, cod. de collat. Doveva pure conferire il figlio ciò che il di lui pa- dre aveva speso per comperargli un impiego, cone un canonicato trasmissibile a’ snoi eredi, oppure vendibile, ad esempio della milizia presso ai ro- mani; 4. 30, 6. 2, cod. de inoff. test.; l. 20, pr. cod. de coltat. Non così se il padre aveva acqui stato al figlio una qualche dignità, o titolo il quale non fosse stato veadibile, è terminato fosse col dignitario o titolato; 4. 1.$. 16, ff. dé collat.; L ao, 6. 6, 2. 39, 6.3, ff. fam. ercis.; 2. 3:6. ult.{l. de mun. et honor.) 85a. Non' si devono conferite le spese di alimen- ti, di mantenimento, d’ educazione, d’ istruzione, le spese ordinarie di vestiario, quelle per mozze€ regali d’ uso. ( Concord. 2. 50, ff. fam. ercis. arg. L rt, 215, cod. de negot. gest., purchè il padre non avesse fatte tali spese con animo di ripeterle, c;me si ha dalle citate leggi, locchè però non si presumeva; arg. auth. habita, cod. ne filius pro patre;.28 ff. ex quib. caus. major.; ma se il padre ammini- strava dei beni dei figlio, allora non si presumeva che avesse vo'uto incontrare simili spese col suo, 346 LIBRO M, TIT. Y.‘ ma col patrimonio del figlio, are. 2. ult. ff. de pe- tit. haered.; LL 34, în med. ff. de negot. gestis.; di 4, 6. 1, ff. de admin. et peric. tut.) 853. Lo stesso ha luogo riguardo agli utili chè l'erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto, purchè le dette convenzioni non con- tenessero, al momento in cui vennero fatte, alcun indiretto vantaggio. ( Concord. arg. 2. 36, et Z. 38, ff. de contrah. empl.; V. 3, È 9, cod. eod.) 85/4. Non è pure dovuta collazione alcuna in con- seonenza delle società‘contratte senza frode tra 4l defunto ed uno de'suoi eredi, quando le condizioni siano state regolate con un atto autentico. ( Solevano dire gl’ interpreti che quando i capi- tali della società erano stati somministrati per in- cero dal padre, si consideravano i medesimi come parte dell’ eredità, su cui il figlio non aveva alema diritto, salvo quello di essere compensato dell’opra sna e della sua industria percependo una porzione Jooli nuli; arg. 6. 1, inst. per quas. personas cuin. adquir.) 855. L'immobile che è perito per. caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a col- lazione: 1’: ( Concord. 2. 2, 6. 2, ff. de collat. bonor:.) 856. I fritti o gl’interessi delle cose soggette alla collazione, non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la' successione. ( Concord. 4. 5.6.3, If. de dot. collat.; 1.20, prin. cod. de coll.; arg. l 9, cod. fam. ercis.) 85-. La collazione non è dovnta che dal coerede al suo: coerede: non:«è dovuta a favore dei legatarj nè dei creditori ereditar]. ( Con- DELLE: SUCCESSIONI. 357 {'Concord. Z. 1, 6. 1, ff. de collat.; 1. dg IM, cod. end.) 838. La collazione ssi fa.0. col presentare la cosa in natura, o coll imputarne il valore nella porzio— ne dovuta, ( V. lx nota fatta sotto l'Art. 830.) 859. La collezione può esigersi in natura riguardo agl’ immobili, ogni qualvolta Vimmobile donato non sin stato’ alienato dal. donatario, e non si ri- trovino nell’ eredità degl’ immobili della stessa na- tura, valore e bontà, co’ quali sì possano formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli alti coeredi. i ( V. la nota fatta sotto l'art. 830.); 860. La collazione non: ha Juogo: che per impu- tazione, quando il donatario ha alienato l'immobile prima dell’ apertura della successione. Tale collazio= ne sì fa, avuto riguardo al valore dell’ immobile, al tempo dell’ aperta successione. ( Per ciò che riguarda il caso in cui aveva hìò- go la collazione per ifaputazione, si veda la nota sotto l'art. 830. Per quello poi che concerne il valore delle cose che dovevansi conferite, sì riguardava quel valore che avevano al tempo dell’ aperta succes- sione; arg../. 20, prin. cod. de collat.;£ 30, 6-2, cod. de inoff. test., perchè sebbene la collazione sì facesse al tempo della divisione ,. si retrotraeva però al tempo della morte dell’ascendente, della cui. eredità si trattava;. 4 6, Z. 14, cod. de collat.) S61. In tutti i casi,‘devesi dare credito al dona-. tario delle spese colle quali ha migliorata la(cosa, avuto riflesso al maggior valore di essa al tempa della divisione. Copier civ. 42 f 398 LIBRO II, TIT. 1. |( Concord. arg. 2.14, ff. de cond. indeb.; 1. 38 ei, ff. de haered. petit.) ! 862. Devono egualmente computarsi a favore del donatario le spese pecessatie ch’ egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non 1’ abbia migliorata. {( Concord./Z. 1, 6. 5, ff. de dot. colla; lab, cod. famil. ercis.; 2. 6, cod. de collat.; 2386. 1, fl. eod.; arg. L. 72, ff. de jur. dot.; 139, 6-1, fl. de verb. signif.) 863. Il doratario, dal suo canto, è tenuto per li guasti e deterioramenti che per suo fitto; 0 col- pa e negligenza, abbiano diminuito il valore deli’im- fi 1uobile. i ( Concord. 2. 1}$ 23; L 2, 6.2, ff. de collat..) P 864. Nel caso in cui immobile sia stato aliena n to dal donatario, i miglioramenti 0 deteriovamenti fatti dall'acquirente, devono essere‘ computati in conformità dei tre aticoli precedenti. ( V.la nota fatta all’ art. 830 e le leggi citate sotto ai ire precedenti articoli.) 865. Quando da collazione si fa in‘natura, i be- alla massa dell’ eredità, liberi ed esenti da qualunque. peso imposto dal donatario' 5 ma i creditori ipotecarj possono intervenire alla di- visione,‘per opporsi alla collazione che fosse per forsi in'frode dei loro diritti. ( Vfigli emancipati conferivano il peculio, dedotti i debiti che avevano‘contratti; 2-2,$- 7, ff. de collat:; I. 72 prin., ff. de]ure dotium 5 16 in fin, cod. de collat. j ciò non ostante se si fosse fatta una divi- sione in frode dei creditori, siccome la divisione era una specie di alienazione, 4-1, cod. commun, utriusq. jud.; L. penult. 5 cod. de praed. et aliis reb. min; Lig 6. 2;£ 7 prin; fl. dereb,. cor. qui ni sì riuniscono DELLE SUCCESSIONI 399 sub tut., così non v' ha dubbio alenne che i ere- ditori non avessero potuto rivocarla o coll’ azioni pauliana, o colla»escissoria; 0 coll’ interdetto restitutorio s o fraudatorio che vogliam dirlo; Z. 1, ff. quae in fraud. credit.; l. 10 prin., ff. cod.; 6. 6.inst. de actionibus; l, 67,$. i, I A Trebell.) 866. Quando la donazione d’un immobile fatta ad una persona sure essibile colla dispensa dalla col- lazione, ecceda la porzione disponibile, la collazio ne di ciò che eccede, si fa in natura, se la sepa- razione può comodamente eseguirsi. Nel caso contrario, se l' eccedenza snpera la metù del valore dell'immobile, il donatario deve confe- rirlo per intiero, salvo ad esso il diritto di prede- dvrre dalla massa ereditaria il valore della porzione disponibile: se questa porzione eccede la metà del valore dell'immobile, il donatario può ritenere l’im- mobile per intiero, imputando il di più mella sua parte ereditaria, e compensano in danaro od al- trimenti i suoi coeredì. ( V.la nota fatta sotto l’ art. 830, e le leggi citate sotto l’ art. 844-) 867. Il coerede che deve conferire un immobile in natura, può citenerne il possesso Sino@ll’ effet- tivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o miglioramenti. Abbiamo già veduto nella nota fatta all’artie. 830, che coloro, î quali dovevano conferire, po- tevano scegliere di conferire le cose-in matura, o per imputazione: ond’ è che, se offrivansi di con- ferive nel primo modo, penso che avessero diritto di ritenere le cose finchè fossero stati soddisfatti delle speso alla guisa di qualunque altro possessore di buona fede; 6. Jo,'instit. de rer. divis.; 1.33, er CRA PERA URI Crateri aio idolo Mio {vo; RIBROCIIT, TIT. 1. tf. de condict. indebiti. Che se senza motivo sì fos= fero ricusati alla collazione in*utti*i modi indicati dalla legge, vi potevano essere astretti in varie guise! Imperciocchè si potevano loro negare le azioni eredita- rie, sia che Ja loro contumacia riguarlasse tutti, sià che rignardasse uno solo dei coeredì,} quali avewano di- ritto alla colazione, 2. 1,$. 106113, fi, de collat.; 1:19, 2:14, cod. eod. Che serion avevano bisogno dele‘azioni ereditarie, potevano nondimeno essere costretti alla collazione mediante 1’ ufficio del giu- dice; arg. 1. 8, cod. de collat. Ma se essi non conferivano: per mancanza dî mezzi, allora si doveva. dare un curatore alla loro porzione onde assicurare agli uni.e agli altri i ri* spettivi diritti 5 4. 1, 6. ro, If. de.collat. Eranvi però dei casi in eui 1 discendenti non avevano obbligo di conferire, come a cagion d’esem- pio se fossero statt diseredati, e sì fossero quietati al giudizio del testatore; ZL. 4, ff. de dot. collat.} se: a titolo particolare e non universale avessero ricevuto dall’ eredità qualunque pingue legato; 4.7, n, ff. de collat.; 4. atogel.a16, cod:neod.:;' L) 4, ff.‘de dot. collat.; se il testatore li avesse discari= cati dalla‘collazione:; 09.18, cap. 6, in fin., locchè potevilsi fare espressamente o tacitamente, come si disse in fine della nota dell'art. 843, o an- che col dividere i beni fra ì discendenti assegnandone meno a:colorò che avrebbero dovuto conferire, e più a quelli, i quali da. vin tal obbligo erano esenti; L 39, 641 ff. fam. ercîs.): “863. La collazione del mobiliare non si fa che per- imputazione. Si favsul ragguaglio de] prezzo che il medesimo valeva al tempo della donazione, giusta la stima annessa‘all'atto: della donazione stessa; ed in piancanza di tale stima, a norma di quella che DFELLE SUCCFSSIONI. por werrà fatta da‘periti a giusto prezzo, e.senza dar luogo ad anmento. ( V. la nota dell'art. 830, e quella dell’ artico- lo 860.) Boat La collazione del danaro donato si fa col prendere una minore quantità del danaro che si trova in effettivo nella. eredità, ln caso che tale danaro non basti, il donatario può esimersi dal conferire altro danaro, cedendo, sìno alla concorrente quantità l’equ valente in m0- biliare, o în mancanza di questo, in immobili ere ditar). ( V. la nota dell’ artic. 830.) Sezione III, Del Pagamento dei debiti. 870. I coeredi contribniscono tra essi al paga= mento«lei debiti ed ai pesi della eredità, ciascuno în proporzione di ciò che gli perviene. ( Secondo il diritto reimano i coeredi contribu vano al pagamento dei debiti non in proporzione dell’emolumento che ricevevano dall’eredita, main ragione della parte aliquota. in cui erano instituiti eredi, cositchè un erede al quale fossero pervenuti due terzi dell’ eredità, nno cioè a titolo d’ institu- zione,-e l'altro a titolo di prelegato, cra tenuto a pagare solamente nn terzo dei debiti ereditarj., e gli altri duc. terzi erano a carico del)’ aliro erede instituito bensì in due terzi dell’ eredità, ma real- mente beneficato di meno dell’ altro erede eonside- rato nella duplice figura di erede, e di legatario. «La ragione di ciò éra che il legatario particolare non era giammai tenuto" a pagare i debiti perchè t. H Ù Li bh il Re) Li| x 3: i i 402 LIBRO IT, TIT. I. non rapprescatava la, persona del defunto, succe= dendo, come gli credi, nella universalità dei dirit- ti, e dei pesi ereditarj.° è che se il testatore senza assegnare una parte aliquota ai singoli ere i, tutti indistintamente lì avesse imstituiti, ma Però in porzioni disuguali, come. per esempio, uno nelle cose che aveva in Italia, V'aitro. nelle cose che aveva nelle provincie, gli eredi‘erano obbligati a pagare i debiti metà per cadauno, ancorchè il valore delle une avesse di gran lunga superato quello delle altre. Lo stesso si dica sc il testatore instituiva due ere uno nei bevi mobili, 1’ altro negl” immobili, avve- gnachè questa divisione di eredità non fosse di parti aliquote, ma di pura quantità’; Li'39.,-6, 1 ela, Junet. L. 9, 8. 13, ff. de haered: instit.; l 1, c04. si cert. petat.; l: 26, cod. de pacl,; 1 3, cod. de haeredit. action.; I. 2, cod. si unus-€L plur. haered.> LL 6, cod. fam. erci La,$: ult. ff. eodi; L 10, cod. de jur. delib.;. 33, Îf. de le- gato; li 2, cod. de annon. el iribut.; CAO prin. ff. de testam. milit. Che se la porzione del- P'etede meno beneficato non era sufficiente per pa d'altronde egli non avesse avuto allora gli altri coeredi di successori miversali, gare i debiti, e alcun mezzo per soeddisfarli, considerati nella figura non ma di prelegatari,‘dovevano contribuire, in propor- zione del rispettivo prelegato al compimento di ciò che mancava per pagare I intero debito dell’ erede povero, perchè come i legati, così i prelegati non dlovevansi soddisfare prima che fossero stati pagati uniti i debiti; 8. ult. inst. de Leg. Falcid., dad 35, Gi et 2; 1. de herred. instil.; Ag. Lo KG. 7. ff. dv testam. mulit. Per conseguenza sc alcu- no fosse: stuto insutiito. erede in'una cosa COD, v, g. nel fondo corneliano, ed un altro fosse stato DELLE S!ICCESSIONI. 403) institnito nel rimanente dell'eredità, siccome il pri. mo cra ripntato un legatario particolare come a suo lrogo sì vedrà, così non aveva diritto al consegui— mento del fano in prefercuza dei creditori credi- tt}, comunque egli non fosse tenuto del proprio a soldisfavli,‘conforme era tenuto il vero erede in- stituito nel rimanente dell’ eredità, quante volte l'ercdità medesima compresivi tutti i legati, prele- gati ce., non fosse stata sufficieute per pagare i du biti ereditar); L 13, cod. de haered. instit. Polcva ciò nondimeno avvenire che gli eredi fossero obbligati a pagare i debiti in proporzione dell’enolumento che ricevevano, qualora la loro par- te ereditaria si fosse dovuta considerare come una eredità separata, come st il testatore avesse insti— tuito due eredi, uno mel peculio castrense, e l’al- tro nel paganico. Imperciocchè questi due peculj siccome potevansi dire due separate eredità, così l’ erede instituito nel. primo peculio, era tenuto al debiti contratti dal defanto negli accampamenti, e l’evede instituito nel secondo peculio era astretto ai debiti dal testatore fatti fuori degli accampamenti; la Igyn@i 1; ff. de testam.«milit.3 4. 16, tf. de compensat.) 871. MU legatario a titolo universale contribuisce unitamente agli eredj, in propo! zione della sua par- tc ereditaria; ma il legatario particolare non è te- nuto ai debiti e pesi ereditarj, salva però l’azione ipotecaria sul fondo legato. ( Il legatariota titolo universale, a sia 1’ erede institnito in una parte aliquota, era tenuto a paga re i debiti in ragione della sua parte, ed il leza- tario a titolo particolare non era obbligato a paga- re i debiti, come già si disse. nella precedente nota. Tuttavia rimaneya salva, anche secondo il diritto 404 LIBRO MI, TIC 1. romano; l’ ipoteca sul fondo legato, se il creditore l'aveva in qualche modo acquistata, nè la mutazione del padrone del fondo portava alcuna’ alterazione sull’ipoteca, la quale nondimeno rimaneva sul fon- do medesimo perchè era una qualità ad esso ine- rente; Z. 16, 6. 3, ff. de pignor. et hypoth.; l 2, ff. de haered. actio.; L. 2, cod. si unus ex plur. haered.; L 2, 6. 2, ff. de stipul. praet.; L:85; 6 2, in fin., ff. de verb. obligat,): 872. Cissean coerede, quando i beni immobili d’un’ eredità sono aggravati di prestazioni di ren- dite con ipoteca speciale, può esigere che da tali alice siano affrancati e resi liberi gl’immobi- di, prima che si proceda alla formazione delle por+ zioni ereditarie.‘Se i coeredi dividono 1’ eredità nello stato in cni e si trova,‘il fondo gravato deve stimarsi colle medesime norme con cui si sti- mano gli alivi beni immobili; si detrae dal. prezzo totale il capitale. corrispondente alla prestazione; Jerede nella cui quota cade questo fondo, è cari- cato solo dell'adempimento della prestazione mede— sima ,, ed è in dovere di garantirne i coeredì.| (I. debiti erano ipso.jure divisi fra i coercdi, ca- me si disse nella nota fatta all'art. 832; ciò non ostarte se il creditore ipotecario voleva. promovere Ja sua azione sul fondo ipotecato, poteva farlo; nel;qual caso gli altri cocredi erano tenuti ciascuno in. proporzione della rispettiva quota ereditaria, con- forme si dirà nella nota: del susseguente articolo.) 873. Gli credi sono tenuti ai debiti. ed al pesi ereditar}, personalmente per la Joro parte e por- zione virile, ed ipotecariamente per l*intiero; sal ‘vo il loro regresso tanto. contro i coeredì, quanto contro i legatarj universali ,, in proporzione della angente per cui cssì devono contribuire. DELL. SUCCESSIONI. 400 { Seconilo il diritto romano glì eredi erano te- nuti ai debiti, e pesi creditar) personalmente a mi- sura delle. loro sparti aliquote, ec non dell’ emolu- mento come sì disse nella nota dell'art. 870; e se i debiti erano Jipotecar}, il coerede che possedeva il fondo ipotecato era all’ intero Mbico non già coll’azione person ile, ma coll ipotecaria, come si osservò nella. precedente nota, salvo ad esso il diritto di ripetere da' suoi coeredi ciò che loro sa- sebbe spettato da pagarsi in proporzione della loro rispettiva parte; 24, cod, fumil. ercis.; l. 20, 6. 3, 2.95, 6.21, ff. cod.; L. 7, cod. comm. utriusq, jud. Ma perchè sì comprenda bene ciò che ho det- to, riferirò la 4. 85, ff. de verb. oblig., ove il giureconsulto Panlo spiega così magistralmente que sta materia da non potersi desiderare di piu. Egli dice che nn'obbligazione si può mandare talvolta‘ad esecuzione col dividere l'oggetto della medesima; e conseguirne le parti dai singoli eredi: talvolta non si può dividere, ma bisogna doman- darlo tutto intero: talora si può chiedere per parti, ma non pitò essere dato che. per intero: talora fi- nalimente si deve chiedere per intero, e puo tutta via essere dato per parti. Sotto la prima specie sì oggetto comprendono tratte quelle obbligazioni il c è comodamente divisibile, come il danaro,€ st- mili, e în questo caso, come,giù si disse, l’ azione si deve dividere contro i singoli credi, d. 1.85, 6. 1, ff. de verb. oblig. Sotto la seconda specie si contengono le obbligazioni che hanno per oggetto mna qualche opera, come una pittura, una statua, e simili: e queste obbligazioni devonsi esegmire per intero dai singoli eredî, perchè il loro oggetto non ammette divisione, d. /. 85,$. 2, ff. de verb. oblig, 132* carat UA 106 LIBRO MI, TIT. T. net. Li 5561, fl de'verbor: signifoyL. 80, al Leg. Falcid. Lo'stesso sì dica di una qual. e serviti dovuta dal defunto ,i come della servitù iineris. e simili; 2. 17, ff. de‘servitut. 5 Lage- 1, l.)2yglî. de verb. oblig.; Lit, 6. pen. fl. de legat. 3, La terza specie comprende quelle obbli- gazioni, che hanno per‘oggetto una cosa in genere, come un Uomo, oppure due cose alternativamente, come diecimila, od un uomo: in questo caso Uno eredi non può dare una parte di un uomo, non può dare una parte di un uomo 0 dei ila, perchè non verrebbe con. ciò a soddis- fave all’obbligazione; 2. 2, 6. 1, di«Li 85, 9a, fl. de verb. oblig.; LL 9, 6. 1, ff. de solut: et li- berat. A questa specie si possono riferire i debiti ipoterarj del defunto, in quanto che può bensì il creditore domandare il pagamento per: parti ai sin- goli credi, ma'non è costretto a rimettere l'ipoteca se prima non è soddisfatto dell'intero credito. L'ul- tima specie finalmente si verifica nella evizione, in quanto che la si deve intimare a tutti gli eredi di colui che cra obbligato a prestarla, ma quando è seguita, gli eredi non soiro tenuti che in proporzio- ne della‘rispettiva parte ereditaria; 7.85, 6-5, ff. de verb. obligat. Qualche volta ancora vi sono delle’ canse pri vilegiate, le quali nou ammettono la divisione del- l'azione, comunque si potesse in fatto dividere. Tal è‘per esempio la causa di alimenti; 2. 3, fl. de alim. et cib. legat.): 874. DI legatario particolare che ha estinto il de- bito di cui era aggravato il fondo‘legato, entra nelle ragioni del creditore contro gli eredi e’ suc- cessori a titolo universale. ( Quando era stata legato un fondo affetto di DELLE SUCCP.SSIONI. 407 nua epalche ipoteca, se il testatore non ignorava tale poter, spettava all’erede a liberare il fondo dalla mudesima: se poi la ignoraya, ovvero se avendo x ccrta, ma una università di lesata non una cos cose, come una dote, sapeva che una fva queste era soggetta ad ipoteca, allora il legatario doveva redi- mierc la cosa a conto suo; 8. 6, instit. de legat.; 2. 15, ff. de dot. praeleg; è. 57, ff. de legal. ks {. 6, cod. de fideicomm. Nul caso pertanto in eni sarebbe spettato all’erc- de di liberare il fondo dall’ ipoteca, se lo liberava il Jegatario, mediante il pagamento del debito, con- veniva, perchè avesse potuto subentrare nelle ragio- ni del creditore contro l'erede, che si fosse fatto c dere dal creditore medesimo le sue azioni prima di eseguire il pagamento; altrimenti, se precedeva il pagamento, restavano con esso estinte le ragioni, € per conseguenza non sì potevano più promovere; 1. 67, ff. de solut.; l. 1, cod. de contrar. jud. rutel.;), 36, 2.39, ff. de fidejuss.; l vi, cod. e»!-In pratica però era ricevata la massima che coluì il quale pagava s’ intendeva che avesse avuto amino di acquistare le ragioni del creditore onde spet im: ntarle contro al debitore.) 875. ll cocrede o snecessore a titalo universale che, in forza dell’ ipoteca, ha pagato un debito comune oltre la sua parte, non ha regresso contro gli altri coeredì o successori a: titolo universale; iori che per quella pa è» che ciascheduno di essì (eve personalmente sostenere, quando anche il coe- rede che ha pagato il debito, si fosse fatto surro— gere nei diritti dei creditori; senza pregiudizio, pe- rò delle ragioni di un coerede il quale, in forza ds} benetìcio dell’ inventario, avesse conservata la focoltà di ripetere; come qualunque altro creditore îl pagamento del suo credito personale ) È ettari ati Mater ire XS 408 TIRRO III; TIT. I. ( V. le leggi citate sotto‘1’ articolo 802, la nota fatto all’artic. 873, e la precedente.) 876. In caso d’ insolvibilità d’ un coerede o sue- cessore a titolo universale, la sua tangente del de- bito ipotecario è*ripartita in proporzione sopra tut- ti gli altri. ( Se l’ipoteca non comprendeva che i beni del- l’erede resosi insolvibile, allora gli. altri non potevano essere Iolestati per i debiti di un tal erede, come si disse nella nota dell’ artic. 832. Se poi si estendeva ad altri beni toccati nella divi sione a qualche altro erede, questi era, ienuto per tutto il valore de' fondi ipotecati che possedèva, salve le sue ragioni contro gli altri cocredì, a nor- ma di quanto‘si disse mella nota dell’ artic.. 873; e dell’ artic, 874) 877. I titoli esecutivi. contro il defunto sono pa- rimente esecutivi contro Ja persona dell'erede; non potranno ciò non di meno i ercditori procedere alla esecuzione, se non otto giorni dopo aver fatta l’in- timazione di questi titoli alla persona o al domici- lio dell’ erede. ( Concord.:arg. Z. 2, 6. 2, ff. de verb. olligat.; 2. 11, ff. de divers. temp.. praescript.; Lf de verb. sign.; lì 62, ft. de reg. pur.) 878. In qualunque caso, e contro qualunque cre- ‘ditore, essi possono domandare la‘separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell’ erede. ( Concord. 4. 1, 6.1} 4 4-prin., ft. de sepa- ration.j L. 2, cod. de bonis auct. jud. possid. A benefizio della separazione de’ beni era accordato eziandio ai legatarj e fedecommissarj; 2: 4, 6-13 I. 6 prin., ft. de separat. i; «- Mediante questo benefizio inventato da) pretore, à ereditori‘dell’ eredità, i legatarj ed 1 fgdecome DÉLLE SUCCPSSIONI. 499 missarj acquistavano. al diritto di esser eglino soli soddisfatti dai beni creditarj ad esclusione dei cre- ditori dell’ erede, i quali non avevano diritto alcu- no sull’ eredità se non pagati prima“tutti i debiti, 1 legati ed 1 fedecomuiessi; È TI, 6. 175 DÀ 3 in fin. tf. de separat. AI incontro i creditori dell’ redità non' avevano giammai diritto sui beni che l erede acquistàva di nuovo, 7. 5, ff. eod., ed ap- pena si concedeva loro di potere rivolgersi sopra gli altri beni dell’ erede, quando unt i di lui erc- ditori érano stati soddisfatti; 2 8, 6. ult., ff. eod azione un’ altrà e- Trovavasi nella romana legis sorte di separazione dî beni. Coloro, ì quali aveva- no formaio nn debito contro un figlio di famiglià mentre esercitava Ja milizia, avevano diritto di do- mandare la separazione del di lui peculio castrense, ond' essere con quello soddisfatto an preferenza degli altri creditoni, îi quali avevano contrattato col figlio di famiglia prima che militasse. Tale preferenza competeva loro eziandio in confronto di quei ere- ditori ai quali spettava contro del padre l'azione in-rem verso j L. 1, 6. 9, H. de separat. Quest a- zione potevasi promovere dai creditori del figlio di funriglia contro il di lui padre, ond' essere soddis- fatti di quei debiti che lo stesso figlio di aveva coutralto per necessità, 0. con utilità del pa- dte: ma non di quelli che aveva fatto per semplce voluttà, a meno die il padre non avesse prestato il suo consenso;£:‘3, Z. 7, 6. 3 et 5; doi 1302 17, 2.20, 4. ult., fî. de in rem verso; 6. 4, înslit. quod cum eo qui alien. potest. Quest’ azione non si deve confondere con‘quel- la chiamata actio de peculio, nè coll’ altra detta quod jussu: imperciocchè 1’ azione de peculio non competeva ai creditoti del figlio di famigli a v Dista© re"9087| 10| RL MA 3: NR 410 LIBRO IM, TIT. I. ppo"do il padre aveva sacconsentito alla ereazione dei debiti, ed il padre nom era tenuto verso i ere- ditori del figlio che fivo alla concorrenza del pece lio profetizioss, L.4, lwat,;l. 36, ff. de peculio; $. 10, instit. di action.; 6.4, énstit. quod cum co qui in alien. potest. L'altra quod jussuw si da- va în solido, contro del padre per que’ debiti, che egli aveva comandato al di lui figlio di contrarre, in qua- lunque modo il comando fosse stato dato,€ si r}pu- tava che il pad: stesso avesse contrattato; 4.1 pria. et$. 1,3, 4, 6; ft. quod jussu; 6. 1, instit. quod cuni co qui in al. pol. 879. Questo divitto nom è però, più esetcibile, quando, vi è novazione del debito del detuato;. coll’ aver accettato I’ erede per debitore. (Concord...4. 11, 6. 10, fl. de scparat. j 12, cod. de reb. quet. jiud. possi Oltre al caso della nova- zione, secondo la legislazione romana, non aveva Inogo la separazionè neppure gnando 1 creditovi ave- vano accettato dall’ erede un fidejussore, od un pe- gn0, 0 quando avevano seguita la di lui fele rice- vendo le usnre de’ loro erediti,;0 anche quando i beni ereditarj eransi mischiati in modo con quelli del” erede da. non potersi‘più separate; È(64 10; 11, 12, 15, ff. de separat.) 830, Si prescrive, rignardo ai mobili, col decor- so di tre anni. Rignardo agl’ immobili, I’ azione può esercitarsi finchè esistono in potere dell’ erede, (IU benefizio della separazione, de’ beni durava un quinquennio; 2. 1, 6. 13, ff. de senaralion.:) 881, 1 creditori di un erede non sono‘ammessi a domindare la separazione dei. patrimonj contro ereditori dell’ eredità. Concord. 4. 1, 6. 2, ff. de separati Ciò non DELTP SUCCESSIONI. 411 estante se l'erede aveva accettata L'eredità in frode de" suoi creditori poteva il pretore accordare loro il benefizio della cestiinzion in intero, locchè per altro non soleva fare.cou fucilità; d.£. 1, 6. 5yeff. de separat.) 882. I creditori di un condividente, per impedi- re che la divisione sia fatta in frode dei loro di- ritti possono opporsi perchè non VI.sSl proceda se non col loro intervento, e possono intervenirvi a » Joro spese: ma non possono imin enare una divi sione consumata, eccetto il caso in cui si fosse ese- guita senza di essi ed in pregiudizio di un’ oppo- sizione Che avessero fatta. ( V. la nota fatta all’ art.,865.) Sezione! dV. Degli Effetti della Divisione, e della garanzia delle rispettive Quote. 883. Ogni cocrede è riputato solo ed immediato successore in tutti gli effetti componenti la sua guo- ta, 0 a lui pervenuti per Zicitazione,€ che non abbia giammai avuta la proprietà degli altri effetti ereditarj. ( Concord. 2. 20,63; Z. 44,@- 1,24 ff fam. ercis.; L 3, 6. 2, ff. qui pot. in pign. hab.; ‘. 0,6. 8, fi. comm. divid.; l. a, cod. cod.; unic, cod., si commun. res pign.) 884. 1 coèredì rimangono vicendevolmente‘tra di loro garanti per le sole molestie ed evizioni proce denèi da una causa anteriore alla divisione. La garanzia nora ha luogo se la qualità dell’ evi- zione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell'atto di divisione; cessa È IA de EI e 3910) ai su »; Ù ho iz LIBRO IT, TIT. le inoltre, se il coerede soffre| evizione per propria colpa. (Concord. 2. 20, 6. 3,225, 6. 21,2. 33, ff. Sam. ercis. j L 14, cod. eod.; 2 2, cod. de hac- red. aclion.; 55, 56,6. 6, ff. de evict.y.L9s cod. eod.; L. cod. comm. utriusg, jud.; l. 27» dllagig 8.11; Lo, 16. dhe L ult., tf. de evictioni- bus; L. 20, ft. comm.-divid.) 885. Ciascun coerede è personalmente obbligato, in proporzione della sua quota ereditaria, d’ inden- nizzare il di lui coerede della perdita cagionata dall’‘evizione. ( Concord. /. 3, cod. de hacred. action; lr, cod. si cert. petatur V. le leggi citato nel. prece- denie articolo.) Se uno de’ coeredî sì trova insolvibile, la tan- gente cui è tenuto, debbh' essere egualmente ripar— tita tra il coerede garantito, e tutti i coeredì sol- vibili. ( Se al creditore ereditario non competeva che l’azione personale contro del defunto, e quindi con- tro desuoi eredi, allora siccome i debiti erano ipso gure divisi, così gli eredi non erano tenuti a sod! ‘are la parte del debito che‘spettava ad un‘loro come si disse. nella nota TE| dis coerede resosi insolvibile, dell’art.” 832. Se poi al creditore competeva V’azio- ne reale sopra un qualche bene ereditario, esli po- teva intentare la sua azione sopra del medesimo, e l’erede, cui era toccato. un tal bene nella divisione, poteva domandare‘a suoi coeredì un’ indennizzazio— ne‘proporzionata‘alla loro rispettiva quota evedita— ria, conforme: sì‘osservò nella nota dell’art. 873, a‘meno che non fosse stato nella divisione assegnato a Joi solo di pagare l’intero debito; come si disse quella nota del'citato art. 8351) DFLLE SUCCFSSIONT. 473 886. La garanzia della solvibilità del debitore di una rendita non può sussistere che pei cinque anti successivi alla divisione. Non vi è più luogo a ga Tanzia a titolo dell’ insolvibilità del debitore, qua do questa è sopravvenuta soltanto dopo ultimata tà divisione, (I coeredì non erano obblisati a garaptirsi fra RES E di loro se non|’ esistenza e la realtà dei crediti è 4 delle rendite, ma non la selvibilità‘del debitore; i|{f£. de haered. vel act. vend. Hi 74, 8. Ullo ff. de cevict. Junet.. l‘1, cod. comm. uilrisi], Jud.; L 20, 6. 3, ff. fam. erciszun.) Sezione V. pra 4 O #2 iviatd PI... nie n tf Della Rescissione in materia di divisioni. vi X 3° dI LA } i è Fi) Soa a: Va Mea 887. Le divisioni possono rescindersi per carsa L di-violenza o di dolo. 3 Può altresì aver luoro la ressissione, quando nb de’ coeredì prova dì essere stato leso nelle divisioni 5 oltre il quarto. La semplice omissione di un oggettò della eredità non fa luogo all’azione di rescissione, ma soltinto ed un supplimento all’ atto di divi- sione, ( Le divizionî, le quali erano state originate da una violenza non eràno nulle, perchè vi era inter-- ( venuta la‘volontà de’ condividenti comunque forza— ta, ma potevansi rescindere coll’ azione quod me- tus causa; I. 1, 2 3,0. 21, 6. 5, ff. quod metus causa. AN incontro le divisioni alle quali avevà dato causa it dolo‘nialo‘erano ipso Jure nulle, per- chè esse erano annoverate frazi negozj di buona fè le; 2° 1,(6/4, 27, ff. de dolo malo jurnct. 1. 5, po L: na tre È =; - a "TA li 4 2; fl de auct.iut.; 0.3, Gini. fE- pro. socia» ci g y F 2 di 14 LIBRO It, TIT. IL. Li, 6.7, fî. guar. rer, act. non dat; Ladyuedd commun. utriusq. jud. Se era stata fatta in giudizio una divisione fra un vero ed un falso erede, potevasi la medesima rescindere ad istanza dell’erede. vero, al quale com- peteva poscia il diritto di chiedere al falso erede tutta ciò che indebitamente aveva percepito median- te la divisione, la quale non poteva aver luogo che fra i vefi eredi;£. 2, ff. de in integr. restit. Junct. L 1, l. 36, ff. fam. ercis.; L. 65, 6,2% 4. ad&S: C. Trebell. Nè poteva fare ostacolo la regola, che la cosa giudicata si aveva talmente per verità che noo si poteva neppure rescindere per do: cumenti ritrovati di nuòvo.;-4.t27,\ff. de except. rei jud.; L 35, ff. de‘re jud.; ll 4, eod. eod. Imperciocchè questa regola non procedeva in questo raso sia perchè nel giudizio di divisione non si tyattava di decidere se i condividenti erano 0 nò eredi, ma supponendo in loro una tale qualità, si definiva qual era la porzione di eredità che loro ri- spettivamiente competeva, come già si disse nella nota dell'art. 823, sia perchè, una cosa giudicata sì po- teva rescindere quando era stata basa legazioni e deduzioni; Z. 3, et Lot. fals. instr. vel testim. julio. sit, Se poi la divisione fra un vero ed un, falso erede era stata fatta privatamente, allora il vero erede poteva promovere l’ azione dell’ indebito con- tro il falso erede onde restituisse quanto aveva rICe- vuto inàlebitamente mediante la divisione, senza che in questo caso vi fosse bisogno di rescindere Ja d' visione;£. 36, in fin., ft. fam. ercis:>[.:4, cod. de jur. et fact. ignor. Se in una divisione interveniva qualche lesione accompignata da dolo malo, si poteva riformare la tit. cod. si ex ta su false al-, DELLE SUCCESSIONI 415 d.i0 da) divisione non solo se la Jesione era enorme, ma È eziandio se era minore, purchè fosse stata di tale i quantità da potèr essere sufficiente per ottenere l' a- " zione di dolo nei giudiz) di stretta ragione; 7. 3, bi i cod. cam. ULVIUSY], qud s ar L. 9$ ult.; L 10 î f et 11, ff. d: dolo; se poi la lesione non cra ac+ pi; d compagnata da dolo malo, allora la divisione alla o$ guisa di un’ alienazione cui veniva assomigliata da Ì le leggi, conforme sì disse nella nota dell'art. 865, vt vi | non poteva rescindersi che per la lesione enorme; i È È 2. 2, cod. de resciud. wend., junct. h...3 600 lf sì ‘ commun, utsiusg. jud 13 11 todo gi Molti abili espositori del romano diritto, fra i fondandosi svlla 7. 3 quali il chiarissimo Eineccio .’.. O. a f: } cod. comm. utriusg. jud., ove sì dice: Majoribus ne: a etiam, per fraudem vel dolum, vel perperam sine EI: Li. Judicio factis divisionibus, solet subveniri: han- z: DIETE TRA Ti no distinto la divisione fatta in giudizio da quella fatta privatamente, ed banno sostenuto nel primo caso non doversi‘rescindere la divisione, attesa l'ad torità della cosa giudicata; 4. 44, 6. 1; Z 47; ff. famil. ercis. Noi non possiamo approvare una tale distinzio- L ne, perchè ci sembra che le parole perperam sine Judicio non significhino già che soltanto le divi sioni fatte fuori di giudizio si potessero res indere per la lesione enorme, ma che il loro valore sia, che la rescissione avesse luogo nelle divisioni fatte sconsigliatamente e senza esame. lmperciocchè È tanto nelle divisioni fatte in giulizio, quanto in Pe quelle fatte privatamente poteva occorrere ùn errore } nel deterininvare i prezzi dei beni ereditarj, ed ac- dl cadere così un enorme lesione, la quale si doveva # pur emendare in un gindizio di Quona fede; arg. Z. 11, cad. de praeit. et aliis reb, minor.; l 16| 416 LIBRO DIF, TIT. I. cod. de rescind. vend.; 1.9, cod. de fide et jur. hastne fiscal.: d' altronde sembra assai strana co- sa; che I autorità del giudice potesse essere. per 1 condivid+ntt piuttosto nociva che vantaggiosa, e che potesse difendere ua’ enorme iugiusuzia în un giudizio nel quale le leggi ordinavano tutta l’equi- tà e la perfetta eguaglianza delle parti; Unibo; CAI #19, l. 47, fl. fami. èrcis.; I 4), cod.‘eod. Nel caso che fosse rimasta indivisa dna qual- che così dell’ eredità, si faceva luogo al: giudizio comuni divittendo, come già si disse nella nota dell’ art. 85 888: L'azione di rescissione sarà ammessa contro qualunque atto il quale abbia per oggetto di far cessare la comunione trai coeredì, ancorché fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, 0 di qualunque altra specie. ( Concord. I. 3,-cod. comm. utrius. jud.; 2, cod. de rescind. vendit. junct. IL 3,$. 9 in fin. 7” «ff. de aidim. vel. transf. legat.; I. 2, 6. 1, versie, sed rt subtilitati; cod. de constit. pecun.; tot. tit. cod. plus valere quod agitur quani quod, simu> late concipitur.)°° Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in Juogo della medesima, 1’ azione di rescissione non è più ammissibile contro la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, an- corchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite incominciata." ( Concord.-2. 10, 2 16, 2 20, L 23, 2. 25, cod. de transact,; L 78,$.ult., feud SC. Trebell.; l. 65, 6. 1, ff. de cond. indeb.) 889. La detca azione non è ammessa contro una vendita di diritto ereditario fatta senza ad i, a dicevi rischio è pericolo, dagli ’ «Uno de’ coere altri coeredi o da uno di essi. DELLE SUCCESSIONI. 41; (Il venditore di un'eredità, 0 di‘una parte. di essa, non era obbligato che a garantire la sua qua- lith di erede ancorchè non avesse convenuto che la vendita sarebbe stata a 1 ischio e pericolo del compra- tore: 7. 9, prin. 1. 13, I 23, ff. de haered. vel act. vend.: l. 5, cod. cod.., a meno che non vi fosse stato dolo malo, mentre siccome la vendita era un contratto di bnona fede; 2. 133 6.11, ti: least. empt. et vend., 6. 28. instit. de action., così il contratto era ipso jure nullo senza che vi fosse bi- sogno di rescinderlo, come si disse nella prima no- ta dell’ art. 887: che se il venditore avesse dichia— vendere i suoì diritti ereditar), se gliene competevano, non era in tal caso tennto neppure a garantire la qualità di‘érede i’Z*10,-L. 11, L 13, in fin. ff. de haered. vel act. vend.) $go. Per riconoscere se vi sia stata lesione, sì fa eseguire la stima degli effetti, giusta il loro valore all’epoca della divisione. a ( Concord. l. 8, in fin. cod. de rescind. vendit. junet. 1. 20, Gi dol fam. ercis.; L 1, cod. comm. utriusq.]jud.) 891. Quegli che è. convenuto coll’ azione di re- rato di scissione, può troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione, offrendo e rilascian— do all'attore il supplimento della sua porzione ere- ditaria, o ìn danaro, 0 in natura,. ( Concord. 1. 2, in fin., 1.8, in fin. cod. de re- scind. vend. junct. Î. 20, 6..3, ff. fam. ercis.; Z. 1, cod. comm. utriusq. jud.) 892. Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto o în parte, non è più ammesso.a proporre Y azione di. rescissione per. dolo o. violenza ,, se P alicnazione è seguita| dopo che gli fa palese il dolo, o che è cessata la violenza» {18 LIBRO II, TIT. i ( Corcord. 2. 2, 4 4 cod. quod metus causea arg., l. pen. cod. de pactis; l. 6, cod.‘ide le- gibus. TITOLO II DELLE DONAZIONI‘TRA VIVI E DEI PESTAMENTI. e ea la ariani E‘A; Pi. tb Rel MU 04 Disposizioni generali. 893. Nessuno potrà disporre de’ suoi beni, a ti tolo gratuito, se non per donazione tra vivi o per testamento, nelle forme stabilite in appresso. ( Non solo per donazione, fra vivi e per testa= mento, ma eziandio per donazione causa mortis, e per codicilla poteva un cittadino, secondo il di- ritto romano, disporre de’ suoi beni a titolo gra— tuito. La donazione causa mortis era una liberalità che si facéva avendo in considerazione la morte, cosicchè però, secondo. il‘giureconsulto Marciano, il donante voleva avere presso di se le cose che do- nava piuttosto clie le avesse il donatariv,‘e‘voleva che' le avesse il donatario piuttosto che l’ erede; 6. 1, instit. de donat.; È i, ff, de mort. caus. donat. Era necessario adunque il far menzione del- la. mortalità, nè il solo pericolo imminente della morte bastava per iodwre una donazione causa DONAZIONI E TESTAMENTI. 449 mortis, come la mancanza del pericolo presente non era sufficiente perchè si dovesse chiamare na auo donazione inter vivos j imperciocchè, poteva farsi una donazione causa mortis avendo in consi- derazione la morte y ancorchè non vi fosse. alcun pericola presente, Li è. ff. de morti caus. donat., e all’ incortvario si poteva fare una donazione fra vivi da chi era in pericolo di morte, allorchè avesse donato con animo di trasferire irrevocabil- mente le«ose donate nel donatario; 7. 42,$- 1, ff. eod. Siccome pertanto era necessario d' impri— mere all'atto il carattere di donazione causa mortis coll’avere in considerazione la morte, seguiva da ciò che in dubbio si presumeva una donazione piuttosto fra vivi di quello che a causa di morte, perchè Ja prima era propria, la seconda impropria; dea; 6. ult., ff. de mort. cans. donat.; l. 1, ff. de donat. Non osta che Giuliano, Paolo, e Giustinia- ro ancora abbiano detto essere una donazione a causa di morte quella, in cui il donatore avesse dichiarato dì non ripetere le cose donate anche ri- sanandosi; 7. 13, 8-13 4. 35, 6: 43 mov. 87, cap. 1; imperciocchè eglino non defin'rono se quella dona- zione valesse pitittosto come donazione fra viri 0 4 causa di.morte; per il che è da credersi che con- formemente a Marciano iniendessero di dire che la causa impulsiva della donazione era la morte, ma non che la donazione fosse a causa di morte; L ff. de mort. caus.‘don. La donazione causa mortis somigliava in molte cose ai legati; 2. 15) 4. 17, 4. 37, ff. de mortis caus. donat.;$. 1, instit. de donat.; nov. 87 in praefat.; Quindi come ne’ legati così nella dona- zione causa mortis aveva luogo la detrazione della falcidià in favore dell’ erede; della quale sì parlerà am 27» 440 LIBRO MIL y TITO. suo luoga 5 2: 5, cod. ad.£L. Falcid.; pavimenti si faceva luogo al.dirittd, dî accrescere fra più do- natar}‘congiunti come ne legati;‘4. unio., 6 145 cod; de caduc, tollen. Nom importava che fosse insinuatav. iL,«cod. ide‘mort. caus. donati.; trasferiva il dominio senza consegnazione, il quale però era rivocabile finchè viveva il donatore; Z. 29, L: 30, ff. cod., 6. x, instit. de donat. Non pote vano far ddnazione causa mortis se non quelli che potevano far testamento; Li 15; ff. ceod., ad ecce- zione del figlio di famiglia, il quale poteva donare causa mortis. col consenso paterno;!./..125, Giotty {€. cod. Non potevano essere donatarj se non quelli che potevano ricevere legati; 1.135 prin., ff. eod. AI donatario competevano le stesse azioni che ave- va il legatario, cioè la vindicazione, l' ipotecaria e la personale derivante dal testamento 5 1, cod. comm. legat.;$..2, instit. de. legat..junct. nov. 87 in praef., 6. 1 instit. de donat. La donazione causa mortis doveva farsi. alla presenza di cinque testimonj; Z. ule., 6. ult., cod. de codicill.; in essa aveva luogo la sostituzione, di altri. doratary, 2-10 ff., 2.1, cod. de mort. caus. donat., non che la cauzione muciana, di cui si terrà discorso a suo luogo;, r200. 22, cap. 44.; La donazione: causa mortis peraltro differiva dal legato in ciò, che il figlio di famiglia poteva donare col consenso del padre vil peculio profeti zio; laddove non poteva far testamento perchè il domare éra di diritto privato, ed erà lo stesso che donasse il padre, ed il«testamento. era di diritto pubblico, cui gli uomini mon. potevano derogare; d'altronde i figli di famiglia, non potevano far te- stiuiento se non del peculio, castrense 0: qguas ca- trensej‘primo inst quib, non est pernniss Jac I DONAZIONI P__TESTAMFNTI. r test. junct. l. 3, fl qui test. fao. poss.} Lr, 6. 1, es segg.; l. 2, 6. 2, ff. de donat. Parimenti si ricercava. nel legatario la capacità di poter ricevere il legato al tempo in cui si faceva il testamento;‘0 il codicillo, e-al tempo eziandio della miorte del testatore.; 6. 24, inst. de legat. qunct. 6. 4, in- stit. de haered. qualit. et dif.; laddove nel Cona- tario non era necessaria la capacità di ricevere se non al tempo della morte del donatore; 2. 22, ff. de mort. caus. donat. Un legato annno era con ni‘che andavano trascorrendo; 4. 4. ff. de ann, legat.; la donazione causa mortis per lo convario non veniva riguardata come mc tiplice comunque l’ esigenza fosse incominciata dopo la morte del do- myutore j /. 34, 4. 35, 6. ult., ff. de mort. caus. do- nat. Nella donazione causa mortis si ricercava che il donatario l’ accettasse; /. 38, ff. de mortis caus. donat.; arg. l. 10, ff. de donat.;‘addove il le- gatario non era necessario che avesse notizia del sìderato come altrettanti legati quanti ermo gli an- legato, nè.che lo accettasse se non dopo la morte del testatore; 7. 1, 6. 6, ff. si quid in fraud. pa- tror.; l. 38, 6. 1,£ 44, 6.1, 2 86,6. 2,/ff. de legat. 1. In fine contro al donatario possessore del- le cose donate mortis causa, non poteva 1’ erede intentare l’ interdetto guod /egatoram, mentre contro al legatario possessore del legato poteva pro- moverlo; 4. 1, 6. 5. et tot. til. ff. quod legato- rum. La donazione causa mortis. veniva ad. estin= guersi in varj modi: colla revoca espressa 3 7, 29, 2. So, 7. 35, 6. 3, ff. de mort. caus. donat.; l. 12, ff. de cond. sine cuusa; colla tacita. cioè quando cessava il pericolo per'il quale il donatore si era mos- so a donare;$, 1, ist, de donat.; l. 35, 6. 3, 19** {22 trdro iti; Tir. tì. ff. de mott. caus. donat.; quando il donatav'o premoriva al donatore; /. 23, 4. 29, 2 fin. 1. ult. 4%. de mort. caus. donat. 8. 1, instit. de donat. Che se perivano ambidne ia uno, stesso incontro, senza‘che sì potesse sapere chi dei due era premor- to all’ altro, rimaneva la dotazione dd a0110ffaride most. caus. donat.; ll 32, 6 14% ff. de donat. ih- ter. vir. et uxor. Rendevasi‘inutile se’ era stata fatta in frode o pregiudizio dei creditori del do- nante, mentre cessi avevano diritto di rescinderla ab pari dei legati ond' essere soddisfatti de' loro ere- diti; 20 17; ff. de mort. caus. donat. Se il testa- tore alicnava le cose comprese nella donazione} al- lora essa sussisteva quante volte 1‘testatore fosse stato da uma necessità indotto ad alienare: al con- trario s'iutendeva tacitamente rivocata se il restato- re aveva alienato di sua spontanea volonià le cose donare 109 99 19) fede legati 3,; L 18} de adim. vel transf. legat.; 6. 19, dnstit. gal.; 2.3,‘cod: de legat., DOS4,r i soft de au- ro et arg. mund. jurtet.$. 1, tnst. de donat. et Nov. 87, in praefat. Alla donazione causa mortis assomigliava Pae- morte. Quando si agquisinva una qualche cosa a cagione dell’ alueni movie dice vasi acquisizione a causa di morte-— mortis cau- sa capio— L.$; 25 3v3» primi Al: de mort, ces. donat. Sc un testatore donava la /libertà ad un suo servo, 0 lasciava tn legato@ qualcuno sotto: con- dizione‘che questi pagassero Una qualche cosa al di Iui crede) o a qualcun altro, ciò che eglino paga vano era un acquisto, il quale facevasi dall’ erede, o dall'altro designato dal testatorie a cagione della morte del testatore medesimo; du l 8; d, 31, 82, I. 38, ff. de mort, caus. donahe quisizione a causa di Pan, 000" no Ego, ss i e n DONAZIONI E TESTAMENTI. 423 Potevano atquistare a causa di miorte tutti co- loro ì quali potevano accettare legati, 0 sia quele li che potevano essere iustituiti eredi; /. 9, ff. de mort. causi donat.; arg» d. 5, 6-,18, ff. de his quae ut indig.‘ Coloro ll quali erano stati cluamati dal testalo- Te a percepire accausa della di lui niorte nna qual. che cosa da alcuno; cui era stato dato il peso. dal testatore di pagarla mel caso che avesse voluto go- dere della di lui 1. avevano l'azione dn ta caus. non sequ. I codicilli anticame: erana lettere, le quali scrivevansi daì moribonili ai loro eredi, colle quali indicavano ad essi ciò che desi eravano che faces> sero; ond' è che per lo più erano alla forma di lettere; 2. 56; ff.\de fideicom. libert.; 1. 37,62) ff de legat. 3; LL: 50, 6. 15 ff. de adim. vel transf. legat.; anzi spesse volte si dava ai medesimi il no- me di Jettre; 4.8) prin., ff. de legat, 2; l 42, 6. a,(ff. de legat. 3; 0. 7, cod. qui test. fac, poss. Narra Giustiniano, che prima dei tempi di Argu- sto ì codicilli non furano in uso, ma ch’ ebbero ori- gine da uo certo Lucio Lentule; il quale mentre stava morendo in Africa ne scrisse alcuni, nei quali pregò Augusto;ad eseguire alcune cose, e che Au- gusto adempì la di lui volontà. Prosegue a dire che in seguito Augusta consigliato da Trebazio, uomo di somma‘autorità, stàbilà che. coloro i quali non potevano far testamento avessero facoltà di fare co- dicilli, e ehe successivamente avendo Labceone seritti dei cailicilli, covrincìiarono di > a quel tempo in poi ad essere usati ed osservati; pres. Unslit. de ca. dicii Ta I nzand Me Credi AT n 24 LIBRO NI, TIT. N.|; Il codicillo pertanto era una volontà meno so- lenne del testumento, la quale maniféstar si poteva sì da coloro i quali facevano testamento, come da quelli che mon lo facevano; l 16 in fin, ff. de jure codicill., 6. 1, instit. de codiciil. Dividevasi il coilicillo in scritto, e nuncupa- tivo ad esempio del testamento, come si dirà a suo luogo; 4. ult} 6. ult. cod. de jure codicill.; l: 3 prin, cod: de bonis libertor.; Z 13, cod. de SS. Eccles. Ond' è che nei responsi degli antichi giureconsulti. si fa menzione di fedecommessi lasciati senza scrittura; 7. 5, ff. de re-jud., ed‘anche in alcuni rescritti d’ imperatori; /. 22, cod. de fidei- comi; l. 5; cod. a@ I. C. Trebell. Dividevasi parimenti in codicillo accompagnato da testamento, ed in codicillo‘ab intestato; que- sto sussisteva da se, quello seguiva la sorte del te- stamento; 6.' 1, u2stit. de codicill;; 1. 3 prin:,$+ ret ultim.; 1. 8 prin:,$. 1; L 16, ff. de jure codicill. Potevano fare codicilli soltanto coloro ai quali dalla legge era permesso di far testamento;‘/..6, 6. 3, 2.8, 6.0; ff. de jur. codicill., comunque 10$> sero impediti da una qualche circostanza di fatto; come per esempio per mon aver pronti sette tesli= monj‘abili, i quali si ricercavano ne’ testamenli 4 come vedremo‘in seguito}$. 1, Zast. de codicill. Minoti' solennità si richiedevano nei codicilli di quello che ne’ testamenti: ond’ è che erano suffi- cienti cinque testimonj anche non pregati,“purchè sì sottoserivessero se il codicilio‘era in iscritio; l. ult. in fin., cod. de codicill. Vinnio sostiene che le feminine non potevano servire da testimonie in un codicillo; ma la sua opinione è erronea, poic hè comunque non fossero ammesse ne' testamenti, per rat cale: ea n die= TAR 2 PAIA Roi DONAZIONI E TESTAMENTI. 425 la ragione che facevansi quresti ne’ comizj, ove le donne non potevano intervenire, è però da ritenere sì l’ origine de’ codicilli, dalla qualè si può dedurre facilmente che i ciogne tesltimon] sì ricercavano più per prova che pet solennità; per locchè sì può con- chiudere che le femmine potevansi ammettere; arg. {. 20, 6. 5, ff. qui test. fac. poss.; l. 18, ff. de testib., fatta però eccezione dei codicilli dei ciechi, ne’ quali, per timore di frode, Giustino ordinò che si usassero le solennità de’ testamenti; Z 8 in med. cod. qui testam. fac. poss. Del resto non si richiedeva nè la soscrizione del testatore, nè che i testimonj vi apponessero il loro sigillo, nè l'ordine della seritwra; 6. 3, dr2st. de codicill,; l. 6, 6. 1, fl. de jur. codicill., cose tutte, le quali richiedevansi nei testamenti solenpì, come in appresso sì dirà, Bastava che vi fosse unità di atto, e non importava che uno avesse fatto più coslicilli, mentre tutti avevano vigore purchè fra Jo- ro non fossero in contraddizione; 6 3, inst. de eod.; È. 6,9. 1, ff. de jur.. cod.;;l- 3, I ult. cod. de codicill. Altre differenze ancora passavano fra i codicil- li ed i testameuti; ìmperciocchè nei codicilli non si poteva direttamente instituire alcuno erede, nè di redarlo, nè farvi una sostituzione diretta onde non confondere î testamenti coi codicilli; 6. 2, zrstit,, de codicill.; l. 6.+prin. ff. de jur. cod. l.-a, I. 7, cod. de codicill.; neppure sì poteva apporre una condizione all’ evede nominato nel testamento, nè tampoco togliere quella che vi era, perchè in ambi i casì Pinstituzione dell’ erede Sarebbe stata dipendente dallacdisposizione codicillare;$..2, Zastit. de. co- dicill:; arg. l 9 et 10, ff. de adim. vet iransf. degat, I militari però potevano perpra particolar 13 ava Log è Trian DE «i 4 MOI 19 SAT 14(AE Ai ped a ì Vo A I È Li 12 Pi h3 d + î» : ds 1 fi } il i$i i. sì : 4n6 LIBRO 115, TIT. II. 1 calice dare o togliere dmwettamente nei codici ? eredità; Z. 36, ff. de test. muilit, Si sosteneva cziandio come un fedecommesso una sostituzione pu- pillare; Z. 76, ff. ad S. C. Trebell. della quale 19 appresso parleremo, Ma sebbene non si potesse dare nè togliere di- rettamente| eredità nei codicilli, si poteva però in quelli dichiarare il nome degli eredi justituiti, 0 assegnare loro la rispettiva porzione di eredità,@ anche interpretare una condizione‘oscura: 0; ambi gua ascritta all’ erede nel testamento; ovvero. di- chiarare indegno deli’ eredità nno fra gli eredi, nel qual caso la sua porzione cera devoluta al. fisco;;1 4 86, 2. 77, ff. de haered instit., 4. 10, If: de cone dit..instit. 3 arg. È. 38, fi. de cond. et denion= strat.} Arg. Anand n, ff. qui taest. fac, poss: 3 l, 4, cod. de his quibus ut indignis. Quando i codicilli erano confermati dal— monto, si riguardava il tempo dei codicilli,« non del sestamento nelle cose però di futto,, non nelle cose di diritto;(ond’ è che sè Tizio in un codicillo avesse lasciato Za sua veste a Sempronio,€ che prima o dopo avesse confermato il codicillo col suo testa— mento, per decidere qual veste aveva Tizio lasciata a Sempronio sì aveva in considerazione il tempo del fatto codicillo, e non del testamento; L,7, 17 ff devjur. codicill. Se alcuno avesse fatto. un testamento, fosse Stato mancante delle solennità necessari, ma avesse avuto quelle chesi ricercavano nei codicilli, un. tale: testanisoto‘non‘si poteva sostenere come! codicillo; l. 1; ff de jùre codicill;;; armeno che il testatore non avesse dichiarato che se il suo-te- stapiento mon awesse potuto vulere come testanunto, gvesse alieno avuto forza di codicillo; imperoinos il quale DONAZIONI E TESTAMENTI. 427 chè una tale dichiarazione. la quale chiamavasi cluusola coldlicillare, faceva degenerare il testa— mento nullo in un codicillo; e siccome in un co- dicillo. non si poteva dare«lirettamente, ma solo per fedecommisso unbereditt; 6. 2, instit. de codi- cill., così si supponeva che il defunto con tale co- dictilo avesse commesso alla fede de’ suoi credi ad intestato, ai quali era devoluta V eredità per non esservi erede testamentario, di restituire 1’ eredità aglj eredì nominati nel testamento nullo avente forza di cedicillo; 4. 41, 8. 3, ff. de vulg, et pu» pil. substit.; L. 3. in fin. fl. de test. mi LZ ult» $. 1. cod. de codicilt.; l 11, cad. de testam. manumiss.; L. 29, 6. 1, fL qui test. fac. poss.; LA persuli. 6. ult. fl. de legat. 2. Era necessario: che: una tal clausola fosse espres- sa nel testuimento, altrimenti non si sottintendeva; è. 41, 6. 3, ff. de vulg. et pupill. fuorchè nel te- stamento di un militare; 7. 3, ff. de test. mil.; arg. 4.8; in Jin. cod. de impùb. et ali. substit.; ed in favore dì uno schiavo cnì fosse stata legata la li lextà; 4. 38, ff. de fideicom. Liberi. Ciò non di meno i pragmatici avevano introdotto in foro. la che la clausola codicillare si sottintendeva testamenti, per presunta volontà dei testa tori, î quali col. fare testamenta, avevano dimo» strato di volere che valesse; are. 23. ff. de test. militi La forza della clausola codicillare era quella di confermare i testamenti, i quali mancavano di na qualche formalità‘estrinseca, purchè però avessero avuto almeno le-solennità necessarie ai codicilli; ma nop sanava il difetto di volontà sia che il te- statore avesse incominciato« ad esprimerla, e non avesse* terininato, sia‘che avesse voluto instituire eredi persone incapaci, sia ehe mon avesse avuto iò mTuassima ln tutti i = ami Sant AA enna. ET AZORERI II 428‘ LIBRO INT, TIT. It diritto di far testamento; 7. 11, 6. 1, ff. de leg. 3, junct. l 25, ff. qui testam. fac. poss.; arg. 2. 10, 6. 1, ff. de his quae ut indign.; arg. L. 6, 6.3, 2. 1, 2.8, 6. 2, ff de jure codicili.; l. 2, ff. de legat. 1. Neppure sanava il difetto di prete- rizione di un figlio, nè quello della non accetta- zione dell’ eredità; /. 29, ff..qui test. fac. poss.; è. 3, ff. de vulg. et pupilli; ciò‘non ostante în pratica era comunemente ricevuta la massima che la clausola codicillare‘sanasse ancora il difetto di pre- terizione per argomento tratto dalla% 24,$. 11; ff. de fideicom. bibert. Ainmhessa una tal massima‘il figlio preterito, secondo la disposizione delle leggi romane, non avrebbe potnto ritenersi dai beni fedecoinmessary sé non la porzione legittima, ma non la trebelliani- ca; 1. 6. cod. ad S.€. Trebell.; L 24;‘cod: fam.ercis.; 1.10, cod.ad L.Falcid. Pure presso quasi tutte le genti si era introdotto il costume che it figlio detraeva dai beni fedecommessarj la porzione legittima e la trebellianica insieme, specialmente per. l’ autorità del, diritto canonico in quei paesi ov èra ricevuto; cap. Raymutius 16, et cap. Ray+ naldus 18, extrav. de testam.); 894. La donazione tra vivi è.un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed‘irrevocabilmente della cosa donata, in favore del ,donatario che 1° accetta, 3 ( Sebbene in fine della nota dell’ art. 711 s1a stata da noi annoverata la donazione fra i modi di acquistare il dominio delle cosè, dobbiamo. tuttavia avvertire che non sì deve intendere ciò se non re< lativameute alle donazioni causa mortis di cui vab- , biamo di sopra; parlato, ed. alle donazioni propter mupiias, di cui terreno discorso a sU9 luogo» DONAZIONI E TESTAMENTI. donazione fra vivi era anch’ essa un molo di acqui. stare il dominio delle cose, ma lò era soltanto an- ticamente, perchè per la legge Cincia, pubblicata da M. Cîncio Alimento tribuno della plebe, era ne- cessaria all'atto della donazione la consegnazione di ciò che s'intendeva di donare; Brumm. ad l. Cine. cap. 13. Ma dopo che per le leggi pesteriori., e specialmente per la /. 35, cod. de donat., comin- ciarono ad nsarsi Je donazioni sériza che vi fosse necessità di consegnare; al momento ehe si facevano, Ie cose che volevansì donare, terminarono le dona- zioni di appartenere ai modi, e Sì annoverarono soltanto fra i titoli per acquistare il dominio delle cose. Errò quindi Giustiniano quando nelle sue i+ stituzioni collocò le donazioni fra vivi nei modi di acquistare il dominio delle cose, se pure non si voglia scusarlo per avere detto nel$. 6, process înstit. di aver seguito le instituzioni del giurecon-: sulto Cajo, ai di cui tempi le donazioni fra vivi erano per.anche fra i modi di acquistare il domi- , mio delle cose. Del resto la donazione si definiva» una lide- ralità esercitata senza obbligazione di legge in favore di qualcuno che l accoetta» l. 24), if. de donat.; l. 82, ff. de reg.]ur. Questa era una definizione generale la. quale comprendeva sotto di se tanto la donaziane fra vi- vi quanto quella a causa di morte, di cui si diede la definizione nella nota precedente. La donazione fra vivi si definiva»; una liberalità conferita ir- revocabilmente senz’ obbligo di legge in qualcuno che l accetta; l. 29, ff. de donat.; l. 82, fi. de reg. jur.,]unct. I. 4 et 5, cod. de revocand, donat. Sì faceva uso della parola liberalità perchè era RAI ICE 430° LIBRO IM, TIT. ll il genere più prossimo, il quale comprendeva sottò di se Je due specie di donazione. Se si fosse ado- perata la parola atto, il genere sarebbe stato trop- po remoto, quindi la definizione sarebbe stata vi ziosa 3: d' aluronde non si sarebbe considerata la so- stanza della donazione, ma piuttosto la sua forma, Non si diceva mella definizione che il donante sì spogliava attualmente della cosa donata, perchè co- me vedemma nella precedente nota, cessò di essere un modo, e rimase solamente un titolo per trasfe- rire il dominio delle cose. Vero è che il donatore poteva essere costretto a consegnare al donatario la cosa donata sia coll’ azione ex stipulato se la Di zazione era stata fatta per stipulazione, sia. colla condictione ex lege se era stata fatta per patto; L 35, 6. 4, et 5, cod. de donat.; nov. 162, cap. I, y 1, ma non è men vero che la consegnazione del a cosa donata apparteneva soltanto alla consumazio= ne della donazione, e non alla sua essenza, appunta perchè la consegnazione poteva seguire dopo già fat» ta la donazione. La donazione si distingueva dagl’ interpreti in” donazione semplice, e donazione per una valche causa 0 fine; chiamavano semplice quella che pro- cedeva da pura e mera liberalità d’animo: per una qualche causa 0 fine x 0 sia per usare la loro fra- se, ob causa quella la quale imponea un qualche obbligo al donatario, o che era fondata sopra di un motivo particolare diverso dalla pura e mera li+ beralità d’ animo» A questa classe riferivano la do nazione propter nupiias, la: donazione di' dote, la donazione rimuneratoria,© unite quelle che tene devano ad un certo fine; di Yi prim 6. I;& 2 prin. ff. de donat. Affinchè il donatayio potesse fur sue le coes DONAZIONI R_TESTAMENTI! tionate. era necessario che fossero proprie del di fante, o che il padrone delle cose ac la donazione; om’ è che lt cose alttui non pote- nsentisse dl ì vansi donare all’ effetto che il donatario ne acqui- stasse immediatamente il dominio; 4 14, cod. de donat.; l. 38,$. 1; ff. de donat, inter vir. et uror.; È À in fin. fî. de donat. Peraltro- chè il Ì ine delle cose non avesse prestato il suo so alla donazione, il donatario tuttavia acqui- stava il poss ssa de Ile cose medesime} quindi pote va prescrivere quante volte fossero concorsi gli al tri requisici della POREEBA GIO, fd instit. de usu- cap.; È 18, 6. ule. ff. de ra è fi 25, de donat. inte: vir. et uxor. Ad o..Îy F 3, et tot. Ut. fl pro donato. Sì poteva donare tanto una cosa tetta, quatito tel ki univecesalità di cose, come un' eredità deferita al donante, ma non quella di un vivente; 4 28, fe, de donat.; LL 1, ff. de hacred, vel act. vend.; È. ult. cod. de pactis.) 895: Il testamento è un atto col quale il testatore panda per il tempo iu eni avrà cessato di esiste - i e, di tatti o di parte de' suoi beni, e che hi la fa olt di rivocare. (dì giureconsulto Modestino definì il testa » una giusta sentenza della volontà nostra su ciò che alcuno vuole che si faccia dopo la sua morte» Testamentum est voluntatis ju sta sententia, de eo quod quis post mortent suam fieri velit; l. 1, ff. qui test. fac. poss. La parola giusta significa che il testamento dev’ essere fatto conforme alle leggi; l. 3, ff. qui tesi. fac, poss.) 896. Le sostituzioni sono vietate, Qualunque disposizione colla quale al denatario, 432 LIBRO MI, TIT. Il. P erede instituito o il legatario, sarà‘incaricato di conservare e restituire ad mna terza persona, sarà nulla anche riguardo ab donatario, all’ erede insti- mito 0 al legatario. ( Presso ai romani era stimata cosa ignominiosa che un cittadino, morendo, non lasciasse eredi i quali lo rappresentassero. Fu quindi dalle leggi per- messo ai cittadini di chiamare alle loro eredità più eredi successivi, onde con facilità non rimanesse di- sonorata la loro membria. Questa mamera d’ insti- tuire eredi chiamossi sostituzione. La sostimazione era l’instituzione di un secondo, di un terzo, di un quarto erede, così successivamente in luogo del primo che mancava; pri. insiit. de vulgar. sub- Sei Le ae 36, LUISA ff. de vulg. et pu pill. subst.; 2.9, 6. 3, ff. de bonor. poss. cont. tab. Se il testatore faceva più gradi di sostituzioni, colui che era sostituito ad un altro sostituito s' in- tendeva sostituito. anche all’ instituito j come se avesse detto» Tizio sia mio erede, dopo di lui Sempronio, dopo di Sempronio Mevio», se mo- riva prima Sempronio, indi Zizio, allora Mevio subentrava in luogo di Tizio, sebbene espressamente non fosse stato sostituito che in, luogo di Sempro- nio; L. 7; l: 41; ff. de vulg. et pup. subst., 6.3, inst. de vulgar. Franvi due generi di sostituzione; uno era di sostituziane direttal, il salUo Al sostituzione fede- commessuria. La diretta alura era vulgare, altra pupillare, altra quasi pupillare la quele chianya- vasi altresì esemplare, 0 giustinianea, altra final- mente militare: La sostituzione fedecommessaria, si divideva in universale ed in singolare. La sosi- tuzione diretta sì distingueva, dalla Fedecontaggieonto ‘in cîò, che la prima si faceva con parole dirette a: 3 DONAZIONI E T i. i ed imperative; Z. 5, 2 15, ff. de vule. et pupilb (3 subst.; 8-5, 4 7. cod. de impub. et al, subst. 5; ” nelia seconda si usavano preghiere e parole oblic 74 DI 455 ue. DO 26,622 77,0 ad SC. Trebéell Da sci È stituzione vuZgare pariarenio qui sotto all'art. 898, i della fedecommessaria sîngolare nella sezione VI. - cap. y. del presente titolo. Ora terremo discorso 1| delle altre. l Siccome gl’ impùbeti, comunque fossero padri a dì famiglia, non potevano far testamento attesa e l’ infirmità del giudizio loro: 6.01, inst. quibi non N est permiss. fac. testahi.; I 5, LL 19, ff. qui test. I fac. possi} L. 4} cod edd.. I ult. cod. de te- > stam. mil., così lé leggi venbero in loro SOCcOrSO, e permisero ai loro padri ed agli altri ascendénti paterni di poter fàr testamento per i loro figli e sea discendenti esîstenti sotto la loro podestà, ondé co- Li sì potessero riparare al disonare che gli stessi fielî è e discendenti avsebbero incontrato sé mài fossero i rîmasti' senza eredi. Questo modo pertanto di far testamento, il quale chìamossi sostituzione pupil- b lare, età una sostituzione fatta‘ai figlì inpnberi, i le quali esistevano sottò la podestà del’ testatore, e d nou eranò per ricadere dopo la' dî Ilùi motte sotta 3. la podestà di alcuù altro. Ta quale aveva luogo nel caso che gli stessì impuberi fossero motti prima di li- giughere allà pubertà; 4.“» piu& VAL: 30 PL Li 41, 6. 23 ff. de vuls. et pupill. substit;; L. 8, A cod. dè impub. et aliis subst. è Da questa definizione sì comprende’ che non È Potevano sostituire puùprllarmehte sé non coloro che f avevano il diritto di' patria podestà. Per cons guenza 4 la madre; e' tutti gli ascendenti materni, i quali x non'avevano tale podestà, come sì dissc nélla nota le dell? art. 372°, noù Potevano fare’ sostituzioni pus d Corsa CIV; 43 3 Life #0 [ae e] @ 9)54 80 feti DI £w et RS su» de de Ddl rad sr 34: = 6 Y PRLSCI Teo */ 434 LIBRO MI, TIT. Il pilluri; prin. înstit. de. substit. Noi è Contrariaca ciò la 4. 33, ff. de-vulgar.(et pupill. subst., ove si dice che una madre fece una sostitu- zione al figlio suo in pupillaribus tabulis, mentre si comprende chiaramente che ivi trattò il givre— consulto Africano di una sostituzione volgare, per- chè soggiunse» st sibi haeres non erit, aliun substituat» le quali espressioni convenivano alla sostituzione volgere‘la quale era permessa alla ma- dre, come vedremo quando si parlerà di tale sosti» tuzione, Siccome adunque il fondamento della sostitu= zione pupillare era la patria podestà, così derivava da ciò che sì poteva sostituire non solo ai figli na- turali e legittimi insieme, ma eziandio ai legittimi soltanto: ond’ è che il padre arrogatore poteva so- stituire pupillarmente al figlio arrogato non solo nella quarta di beni che per disposizione di Anto— nino Pio era dovuta aî figli impuberi arrogati, come s vide nella nota’ dell’ art. 346, ma eziandio in tutti gli altri beni che il padre lasciava al figlio oltre alla suddetta quarta; 4. 10, 6. 6, ff. de vulg. et pupill subst. E sebbene Ulpiano nella 2. 22,$..1y fl. de adopt. ei emancipt. dicesse che 11 padre ar- rogatore non poteva sostituire pupillarmenie» nist forte ad quarta solam quam ex bonis ejus con- sequitur», sì deve tuttavia credere che egli inten- dese di dire con ciò che il padre arrogatore nom poteva fate una sostituzione nei beni propri del fi- glio arrogato sia perchè tali beni spettavano ai par renti dell’ arrogato nel caso che fosse inorto prima della pubertà, come si disse nella nota dell’ art. 346, sia perchè ancora lo stesso giureconsulto Ul- piano sarebbe stato in aperta contri addizione con se medesimo se‘avesse inteso di restringere il diritto DONAZIONI E TESTAMENTI:. 435 dì sostituire solamente nella quarta fissata da Anto= nino Pio, mentre nella /. ro, 6. 6. ff. de vul. et pup. substit., disse chiaramente che il padre arro- gatore poteva sostituire non solo nella quarta di Antonino Pio, ma eziandio in tutti gli altri. beni, che pervenivano all arrogato direttame nte dall’ al rogatore, o per di lwi occasione» Ego etiam am- plius puto et si quid beneficio a lrogatoris ad- quisiit, et haec substitutum posse habere». Dallo stesso principio, d la patria podestà era il fondamento della sostituzione pupillare, de- rivava eziandio che si poteva sostituire non sola— mente ai figli instituiti eredi, ma ancora ai direda- ti, avvegnacchè la diredazione non sciogliesse il vin- colo della patria podestà; 6. 4, instit. de pu pill. subst.; l 1, 6. pen.; l. 10, 6. 5, ff. de vulg. et pup. subst. junct. È. 20, ff. de bonor. poss. cont. tab. Potevasi sostituire non solo ai figli ma e ndio ai nipoti e a tutti gli altri discendenti, purchè non fossero per ricadere nella podestà di alcuno dopo la morte del testatore. Che se questi avevano vivo il lorò padre, potevasi noudimeno ai medesimi sosti- tuire, nel caso che il loro padre fosse premorto al testatore; imperciocchè siccome allora eglino avreb- bero dovuto essere instituiti eredi. oppure diredati in luogo del loro genitore per la legge Giulia Vel- leja; l. 29, 6. 11, 12, ff. de lib. et posth., così per la siessa legge sì poteva ai medesimi sostituire quando fossero stati instituiti, o diredati; Z 2, prin. ff. de vul. et pup. subst. Ma sebbene si potesse sostituire ai figli diredati, mon sì poteva però fare lo stesso riguardo ai prete— riu, i quali anuullavano il testamento, e quindi ancora lu sostiiuzione pupillare;$. 5, inst. de pu- spl” CIVETTA era PI Gul Rosarno BE SA 436 LIBRO IM, TIT. HM. P pill. subst.; l. 2, prin. ff. de vulg. et pupili. subst. Che se fossero stati preteriti nel primo gra= do, e diredati nel secondo, l’ instituzione di primo grado non era di alcun valore, ed il testamento iu- cominciava a prendere forza dal secondo grado,€ quindi valeva ia sosiituzione fatta in questo secondò grado ad un figlio diredato: comé per esempio se Lucio Tizio, avendo figli sotto la sua podestà.» avesse instituita la propria moglie erede, ed avesse a quella sostituito i suoi figli, non valeva 1’ institu zione@ella moglie, e si riputavano eredi i figli, perchè essi in questo caso jnfirmavano non tutto il testamento, îna solamente il primo grado d’ insttu- zione nel quale erano stati preteriti. Ma se il testa- tore avesse sostituito: alla moglie sua wa qualche persona, e avesse diredato i figli in questo seconda grado d° instituzione, indi fosse passato: a sostituire qualcuno ai figli diredati in secondo grado, allora il primo grado 4’ instituzione era nullo, ed aveva forza il secondo dal quale cominciava il testamento, e valeva perciò la so tuzione; Z. 43, ì a, ff de vulg. et pupill. junct. l 3,6, ulti, ff. de lib. et posth. Questa regola però mon aveva luogo nei po- stumi preteriti nel primo,€ diredati nel’ secondo grado, mentre essi rompevano tutto il testamento, € quindi cadeva la sostituzione pupillare;;£. 5, în fin. fl. de injust. rupt. irrit. test. La sostituzione pupillare si divideva in espres- sa ed in tacita. Allorquando un ascendente- vedendo il caso che un suo discendente’ niorisse in età pupillare, chiamava alla successione del medesi- mo una qualche persona, questa vocazione chiama- vasi sostituzione pupi/lare espressa. Sè 1° ascenden= te prevedendo che il di lhi discendente non sareb- be stato suo erede© perchè now avesse potuto, DONAZIONI R TESTAMENTI 439 perchè non avesse voluto esserlo, visiti una pere persona in di lui luogo, questa vocazione vare espressa, la quale si estendeva eziandio al caso in cui il discendente fos- se stato erede ma fosse morte in età pupillare,« questa e tensione chiamavasi sostiluzione pupillare icevasi sostituzione tacita, la quale era contenuta nella volgare espres- ma; i, a,$< peri; dl h, ff. de vulg. et pupill.; Z 4 cod. de impub. et ali. subst. Questa tacita pupillare sostituzione non sì con- teneva nella volgare espressa allorquando quest’ul- tima era stata ordinata da un militare, o quande estava la volontà del testatore; 4. 8, cod. de im- pub. et aliis subst.; I. 4, cod. eod.&. 3, inst. de pupill. substit. Neppure si conteneva nella volgare | nrocamente fra eredi, alcuni espressa or linata re: de’ quali o fossero giunti alla pubertà ,, 0° fossero sotto la. podestà del testatore;£ 4, 6. 2,2 45, fl. de vulg. et pupill.; L a, l. 4, cod. de inpub. et ; aliis subst.} l. 6, cod. de test. mit. Dippiù Giu- stiniano con nna sua costituzione dispose che non dovesse aver luogo quando trattavasi di escludere la madre dalla eredità del figlio morto in età pupilla- re, cuì dal di lui padre fosse stata sostitnita volgar- mente una qualche|e:rsona; /. uit. cod. de instit. et substit. Junet. l. 15, ff. de inoff. testam La sostituzione pupillare in quanto alle forma= Utà estrir era na solo testamento, in quanto alle intrinse era un duplice testamento; imper- ciocchè era necessario che il padre facesse prima;l suo testamento, e poscia queHo del fielio, cosicchè se cambiava@r tino, e avesse fatto prima quello del figlio, di poi il suo, la sostituzione era dì niun va- lore, semprecchè peraltro ron avesse fatto ciò in tana stessa parte del discorso, come se avesse detto e < ante i artt TAI } A} i’ vv 4» È #% ì 4 n ; i 36 CP! 180 1 f LI i si =° gie ent nto 438 LIBRO IMI, TIT. IL. » Se mio figlio non sarà mio erede, Sejo sia erede: mio figlio sia erede», mentre in questo caso non si teneva conto dell’ ordine della scrittura, ma di quello della successione; 6. 2,€2 5, instit. de pupill. suhst.; 1.1, 6. ult.; L 2, GTA 05 6; 2 16, 6. 1, L 90) 6 1, tf. de vulg. et pupill. arg. L 28, Sf. de hacred. instit. Allorquando si faceva luogo alla sostituzione, il sostituito succedeva in tutti i beni provenienti dal testatore, ed ancora negli avventizj che 1 impubere possedeva on:le non‘avesse a morire parte testato€ parte intestato; prin. instit. de pupill. subst.; L. 105 6. 5, 2 16, ff. de vulg. el pupill. subst.; d. 7, ff. de reg. fur.; 6. 5; tnst. de haered. inslit.: escludeva tutti i parenti dell’ impubere e per fino la madre la quale rigorosamente non poreva neppi= re chiedere la porzione legittima; 7. 8, 6. 5, ff. de inoff. test., sebbene però in pratica sì usasse di dar- le una tale porzione sui beni avventizj. per: argo= sinto agila 299) 1. dalicod:Vdelmofforestatt: Non poteva il sostituito‘separare l’ eredità dell’ impubere da quella del. padre onde accettare P una e ripudiare l’altra, ma doveva accettare tut- te e due perchè avevano già incominciato ad essere una sola; Z. 10,$. 2, et 3, ff. de vulg. et pupill.; 1. 59; ff. de adq. vel om. hacered.; l. 28, in mea. fl: de reb auot. Gud.‘poss. salvo ciò che si di- spone mella:2. 42, ff. de adq. vel om. haered.;z 12, ff. de vulg. et pupill. Ta sostituzione veniva a mancare Se l’impubere al tempo della morte del sostituente non era più sotto-la di lui podestà; Z 2, prin.; L 41,62, ff. de vulg. et pupillar. Se il Ltestamento era nullo: imperciocehè la sostituzione pupillare veniva in se- quela‘del testamento paterno; 6. 5, instit. de pu- DONAZIONI E TESTAMENTI. 439 pill. substit.; l. a, prin.{f. de vulg. et pupill. non così se veniva rescisso, perchè allora sussisteva in tutte le sue parti fuori dell’ instituzione dell’ere- de; nov. 115, cap. 3, in fin. N ppure cessa la sostituzione se il testamento veniva sovvertito«d edit- to pretorio de Bonorum possessione contra-tabu- tas; L 34, 6. ult,; 1.35, ff. de vulg. et pupill.; perchè in quel caso erano dovuti 1 legati lasciati dal sostîtuente a’ suoi congiunti come dul titolo de legat. praest. contra tab. bon. poss. petit. Svaniva la sostituzion pupillare quando l’insti— tuito giugneva alla pubertà; prin. et 8.8, inst. de pu- pill. subst.; l: 14, ff. de vulz. et pupill., oppure se scorreva il tempo dal testatore prefisso, il quale però non poteva oltrepassare la pubertà;/ 21, Juncet. I. 14, ff. de vulg. et pupill.; L. 7.(E. eod., salva l'eccezione fatta im favore dei militari, i quali potevano determinare un tempo maggiore della pu- hertà, mentre allora divenîva sostituzione fedecom= messarja;£. 8, cod. de impub. et aliîs subst., L 15, ff. de vulg. et pupiltl. E ciò basti iu quanta alla sostituzione pupitlare. Passiamo ora.a far pa- rola- della esemplare. Questa sostituzione introdotta dall’ umanità, ch- be per autore Giustiniano. Egli permise ai genitori nel caso che ì loro figli puberi, furiosi, dementi, o pazzì fossero stati loro eredi, di poter chiamare all’eredità de’ medesimi una qualche persona, la quale succedesse loro quante volte fossero morti du- rante il furore, la demenza, a la pazzia; 2. 9, cod. de impub. et aliis subst. Giustiniano non fece pa- rola in detta legge deì muti e sordi, pure non si vede una ragione per cuì la sua costituzione non si debba estendere eziandio a costoro qualora non sia= ro capaci di scrivere il loro testamento, speciale» spet get e rea ho LIBRO MI, TIT. H. îe perchè secondo il diritto antico i genitori pote wano sostituire al sordo e muto, ed al furioso; 2. 53, prin. ff. de vulg. el pupill. I prodighi vi sono implicitamente compresi, perchè le leggi ro- mane li assomigliavano ai furiosi; 2. 40, ff. de reg. gur.s.t. 2,08. Ul.; ff. de tut. et curat. dat.; L. 15, in fin. fi. de curat. furios.; 210,$. ult; L, 20, 2. 21, ff. de reb. auet. jud. possiden. Il fondamento di questa sostituzione era non già la patria podestà, come nella pupillare, ma bensì l’amore; ond’ è che potevano sostituire il pa- Are e la madre, e tutii gli altri ascendenti purchè avessero instituiti eredi i loro figli e discendenti al- meno nélla legittima porzione, sa non se li aves- sero diredati;$. 1, instit. de pupill. substit.; L. 9, cod. de impub. et aliis substit. Che se i ficli e discendenti fossero stati furiosi, pazzi, o dementi, 0a però costituiti in età pupillare, allora non si poteva loro sostiire esemplarmente ma pupillar- mente, e quindi da coloro che avevano su di essi la patria podestà; arg. 2.3, 6. 1,,ff. de tut. Potevasi sostituire esemplarmente mon solo ai ‘figli naturali e legittimi irisieme, ma ancora ci le- gittimi soltanto,;come sarebbero gli arrogati; args 4. 10, 6, 6, ff, de vulg. et pupill.; L. 22, 8. Is ff. de‘adopt. In quanto ai figli naturali, siccome i medesimi non erano credi del padre, così sembra che debbasi conchiudere che egli mon potesse ad éssi sostituire. Non così riguardo alla madre, per- chè essi alla medesima succedevano come i figli le— gittimi, è potevano dire inofficioso sil di lei testa— mento; 2. pen. cod. ad S. C. Orph.; b. 29» 6. 15 if. de inoff. test. ue .. Non era in arbitio dci genitori di sostilmre ai loro figli qualunque persona; pia dovevano piu DONAZIONI E TESTAMENTI 443 ma sostituire i figli e discendenti dei furiosi, pazzi ce., in mancanza di figli i loro fratelli e sorelle, e non essendovi nè gli uni nè le altre, chi più lo- ro piaceva; d. l. 9, cod. de impub. et aliîs subst, Cessava questa sostituzione al terminare di quel vizio di corpo o di mente che vi aveva dato Itogo, e perciò nel demente, nel furioso e nel pazzo quando aveyano deposto la demenza, il furore, la azzia: mel prodigo quando gli era stata restituita ; popiitA.nd izione de’ suoi beni; nel sordo e muto, quando aveva acquistato l uso dci sensi; /. 9, cod. de impub. et aliis substt. La sostituzione militare la quale e tresì privilegiata cra quella per la quale un milita- re non solo a’ suoi fiyli, ma eziandio agli estranei instituiti eredi poteva sostituire nel caso che fossero stati di lui eredi, e fossero morti in qualunque età prefinita da lui medesimo. Questa sostituzione dava il diritto al sostiluito di conseguire i beni che prove- nivano soltanto dal testatore, e ciò quasi per ra- gione di fedecommisso;£. 15, ff. de vulg. et pu pill.; 2. 6, in fin. cod. de test. mb, bai 6 4, ff. eod. junct, 1. 8, cod. de impub. et alirs subst.;£. jr, 6. 3, ff. de vulg. et pupill. Ciò ba- sti in quanto a queste sostituzioni dirette. Passiamo ora a trattare della sostituzione fedecommessaria imavasi al- universale. Quando con parole supplichevoli ed oblique s' inciugneva all’ erede instituito di restituire ad al- tri|P vredità in tutto e in parte, coine se un testa> tore avesse detto» Lucio Tizio sia mio erede, e posgia avesse soggiunto» ti prego, 0 Lucio tizio, che quanto prima potrai accettare la.mia eredità, 1a la renda e restituisca a Cajo Sejo» Lucius 1itius haeres esto, rogo te; Luci Fili, ut su prinuna 33? re kia LIBRO MI, TIT. IM. poteris haeredilatem meam adire, eam Cajo Sejo reddas, restiluas»j; questa disposizione si chia= mava sostituzione fedecommessaria universale; 6. 2, instit. de fideicomm. haeredit. Colui pertanto il quale veniva instituito direttamente erede, come nell'esempio dato, Lucio Tizio dicevasi erede fi i si doveva restituire l’ eredità, come Cajo Seo chiamavasi erede fedecommessa- rio: il primo rimaneva sempre erede,€ il secondo soltanto riceveva i beni ereditar);$- 3, instit. de fideicom. haered. L' fedecommessi dividevansi in espressi ed’ in taciti. Gli espressi erano quando il fedecommet- tente nel suo testamento, 0 ne soi codicilli; in- giugneva con parole all’ erede instituito la restitu- zione della‘ sua eredità ad una qualche persona, 9 anche quando in risposta all’ altrui interrogazione ordinava con cenni alla presenza almeno di el testimonj una tale restituzione, purchè però il fe- decommettente sapesse parlare, sebbene per avven- tura nel momento in cui ordinava la restituzione nou avesse potuto far uso della loquela; L top E de legat. 3; L. 22, cod. de fideicom. Junct. I. ult. in fin. cod. de osilicill. li 65; 6.3, ff. ad $. C. Trebell. Potevasi eziandio fare a meno dei cinque testimonj nel caso in cui il fedecommettente avesse ordinato a voce‘all'\erede fiduciarto” preseDte la restituzione; imperciocchè poteva I erede fedei commessario, prestato prima il giuramento di ca- lunnia, deferire all’ erede fiduciario il giuramento se era vero che il defunto avesse ordinata la. re- stituzione, e qualora non avesse voluto giurare, ve- niva costretto a restituire il fedecommesso al fede- commessario; 6. ultins. inst. de haered. fideicom. j I, ult. cod. de Sideicom. Che se il. fedecommet- duciario: quello cu DONAZIONI E TESTAMFNTI. 453 tente avesse ordinato la restituzione con una lettera, doveva esegnirsi la stra volontà, semprecchè avesse bsato del numero necessario di testimonj; 29, eod. de fideicom.; È. ult. prin. ff. de legat. 2; d. 7, cod. gui test. fac. poss. Potevasi eziandio ercare un fedecommesso con un atto fra vivi; /. 3”, 6. 3, fi. de legat. 3} arg. 2. 2, cod. de donat. quae sub modo; L. 26, ff. depositi; 2, 77, fl. de egat. 1, e colui cui dovevasi fare la restituzione aveva l’ utile‘azione personale contro il fiduciario onde ottenere il fedeenmmesso; /. 3, cod. de do- nai. quae sub moda. I taciti fedecommessîì erano quelli, i quali ri- sultavano necessuriamente dalle disposizioni del te- statore, comunque non li avesse ordinati espressa— mente, come per esempio se un testatore avesse in- giunto al suo erede di non far testamento fino a tanto che gli fossero nati figli; 2. 74, fl. ad&.€. Arebill.: non però se il testatore si fosse limitato a dare al suo erede un semplice consiglio. di non fac testamento; 2. 97, 6 24. ff. de legat. 2. Così risultiva un tacito fedecommesso. se il avesse ordinato al suo erede d’ institnire erede uni qualche persona, non però se lo avesse semplicemen> te comsigliata; 4. 17, prin. ff..ad S. C: Trebell.; Z. 114, 6. 6, ff. de legat. 1; lo 13, 6-2, ff. de le- gat. 3. Similmente se il testatore avesse pregato il suo erede a non lasciare I eredità ad alcuni suoi congiunti perchè ne aveva deeli altri a cui lasciarla, în questo caso s' intendeva ordinato un tacito fedè= commesso in favore di questi ultimi; 7. pon. 6. pera ff. de legat. 3. Parimenti, se il testatore avesse detto, che egli credeva, oppure che egli stimava, oppure che. egli saneva rhe il‘suo crede avrebbe Postituita 1 credità ad una qualche. persona da lè be, palla prg e 6. ult., fl. de:legat. 2; L.:39, ff. de legat. stesso si dica qualora vil avesse pregato T erede sro ad aver cura de’ beni. ida sesso lui da- sciatigli onde potessero‘pervenire. ai di lui figli; 4 11,6. 9, ff. de fegat. 3. Non icasì se il avesse diretto il suo discorse a; coloro, cui egli cre- deva che 1 eredità sarebbe stata restituita dal suo erede; Z. 68, 6. 1, ff. de legat. 3; I. 32, ff. de usu et usufruct. legat. Ritenevasi ancora‘che ri sultasse un tacito: fedecommesso da quella disposi zione, colla: quale il testatore avesse ingiunto al suo erede di non alienare 1’ eredità, ma di lasciarla al- Ja sua: famiglia, nel qual caso si chiamava fede> commesso famigliare; l. 69, 6..3, ft. de legati 2. Sotto il nome poi‘di famiglia si comprendevano non: solo i‘discendenti e gli ascendenti, ma în sus- sidio eziandio il genero. e la nuora; 2. uliim. cod. de verb. et rer.. Non‘is. intendeva però che il restatore avesse‘ordinato fedecommesso alcuno allorquando semplicemente aveva proibito all’ erede di‘alienare senza. designare«alcuna persona in ri- guardo. della. quale avesse fatta tale proibizione; imperciocchè. la medesima era riputata di niun mo- mento 5 7. 114, 6. 14, ff. de legat. 1. junet, L. 38, 6. 4; 2. 93 prin, ff. de legat. 3. Se‘un testatore aveva vinstituita erede una‘ per— sona, ed i figli della medesima, nasceva dubbio se questi. tigli dovessero intendersi‘chiamati simulta— neamente col. loro padre, oppure«con ordine;suc= cessivo, casicchè il.padre fosse obbligato a\conser— ware l'eredità; e restituizia alla di lui morte a'ausì DONAZIONI E TESTAMENTI. 445 fighi. Il giureconsulto Zorzie:to, interpretando la L. 1,$. 29, ff. de lib. et posth., fu d’ opinione che se la persona.instituita era un discendente, verso del quale militasse non sole il voto di carità del disponente, ma eziandio I’ obbligo d’ instituirlo erede, si dovevano ritenere chiamati i figli dell’ in- stiuito con ordine successivo, di maniera che questi avesse obbligo di restituire alla. sua morte+1’ eredità a' suoi figli per ragione di fedecommesso. Se poi l’instituito era un collaterale, o anche un estraneo, siccome non militava verso di lui che il solo vota di carità del disponente, e non l’ obbligo d°’ insti— wirlo erede, così opinò che i figli dovessero rite— nersi chiamati simultaneamente al loro padre a par- tecipare cgualmente dell’ eredità, e che da una tale disposizione non risultasse alcun-fedecommesso. La opinione di Z'ornzello fu abbracciata comunemente nel foro, e.fu chiamata la teorica di 1'orniello. Quando un testatore aveva ordinato un fedecom- messo famigliare, ed‘aveva designato l’ ordine col quale,i chiamati dovevano succedere,.non poteva l’ erede fiduciario variare siffatto ordine;.@arg. 4. 32, 6. ult.,(ff. de legat. 2; e se coloro che erano chiamati venivano a mancare, mancava ad inn teru- po eziandio il fedecommesso; arg. 0.32, 16. uli., ff. de legat. 2; 1. 78,6. pen., tf. cod.; L. 38,16. 2, ff. de legat. 3.‘Se‘il:itestatore aveva designato un ordine di cognati,.ai quali doyesse essere resti- tuita:l’ eredità, e se aveva ad un tempo attribuita la facoltà‘all’ erede«fiduciario di scegliere uno. fra eostero, cui‘dovesse‘restituirsi.}’.eredtià, Il’ erede fiduciario-potova bensì eleggere fra medesimi quello che a luivpiù piaceva, ina;non poteva eleggere inna persona‘che non‘ fosse compresa tra i/cognati desi; gnati‘dal testatore:; d, 77, 6. 10, ff. de Vegat..9; arti ne: 2 er anta 8°- 6 LIBRO IL, TIT. 11, ma se il testatore aveva distinti più ordini, come per esempio se avesse pregata sua moglie ila esso lui instituita erede a restiumive Peredità, quando essa morirebbe ai. di lui figli, oppure ad uno di essì, op- pure ai di lui nipoti, o a chi ella, avesse volnto, ovvero a quale de’ di lui cognati avesse ella voluto: l’ erede fiduciaria non’ poteva scegliere uno tra È figli cui restituire l’ eredità, ma doveva restituirla a tutti indistintamente, posciachè il testatore non aveva attribuito all’ erede fiduciario la scelta, ma aveva chiamati tutti î figli senza distinzione o ec- cettuazioné alcuna. S: pol mancavano i figli poteva la erede fiduciaria eleggere uno fia i nipoti, o fra gli altri cognati, chi restituire l'eredità, con que- sto però che aî nipoti non poteva anteporre‘gli’ al- tri cognati, perchè quelli erano stati chiamati in preferenza di questi; digg Alba; fl. ad I. C. Trebell. Sc poi il testatore non aveva designato al- cun ordine di persone, ma aveva sempliesmente ordinato un fedecammesso famigliare, conceden.la Y arbitrio all’ erede fiduciario di restituite I° eredità a chi avesse voluto: fra i membri della fumigha, non si dubitava punto che il fi luciario non, avesse potuto. trascurare i più prossimi di quella famiglia, e deferire l’eredità ai più remoti, se così gli pia- ceva; 2.67, 6.2, fl de legat. 2,; Arg.& 54, fP. ad L. Falcid. Lo stesso sì dica se il testatore noo aveva dato al fiduciario. 1° arbitrio della scelta, mentre bastava che non avesse disposto in contra— rio; Z. 114, 6. 15, 16, 17, ff. de legat:15 bd4, fl. ad EL, Falcid.; che se risultava che il testatore aveva voluto formare un fedecommesso famigliare graduale, allora il più prossimo intendevasi sem» pre chiamato pel: primo,€ così Successivamente di grado in grado.; 1A 69, 8. 3, 49 de legal. 2, Juni da DONAZIONI E TESTAMENTI./ 67, 6. 5, ff. e0d. Per sapere poi chi era al più prossimo si teneva la regola della successione ab intestato, secondo la comune opinione degl’ inter— preti; L. 3, 2. 8, 6-1, ff. de jur. codicill.;!. 69, bi ff ide degal.;d; Pra dubbia quistigne se nella restituzione de'fe- decommessi dovevasi riguardare la prossimità det fedecommettente, oppure quella dell’ erede gravato, o sia dell’ ultimo possessore. Ciò nondimeno era ricevuta la massima in foro che quando non si po- teva rilevare qual fosse stata la mente del fedecom— mettente, si riguardasse la prossimità dell’ ultimo possessore. Si poteva lasciare un’ eredità fedecommessaria puramente, o dopo un certo giorno, 0 fino jad un certo giorno, 0 sotto condizione; 6. 2, instit. de Jideicom. haered.; l. 13, prin. l 19, prin. ff. ad S. C. Trebell. Una candizione frequentissima era quella se l'erede gravato fosse morto senza figli. Quando il fedecommettente aveva reso coùdizionale il fede» commesso in questa maniera, qualora fosse morto l erede gravato lasciando dopo di se figli legittima- mente nati cadeva il fedecommesso; ma se avesse lasciato snperstiti figli soltanto naturali, sussisteva il fedecommesso, allorchè però non si fosse potuto comprendere che il fedecommettente aveva compreso anche questi figli; 2, 17, 6. 4, 2 77, 6.1, ff. a@ S. C. Trebell. Perchè poi sì fosse potuto dire che la condizione erasi vorei non si richiedeva che il gravato avesse lasciato dopo di se più figli; ba- stava che ne avesse lasciato uno solo, perchè non si fosse potpto dire che egli era morto senza figli; 2. 148, I. 149, ff. de verb. sign.; LL 6,$. 2, cod: ad S&S. C. Trebell.; LL 101, 6. 1, ff. de cong. et 48 LIBRO MII, TIT. 11. demonst. Nè era necessario che questo figlio fosse stato di primo o di ulterior grado j d. 2. 6, 6. 2» cod. ad S. C. Trebell.; ll 1, cod. de cond. in> sert.; nè tampoco che fosse nato, 0 solamente con- cepito al tempo della morte del gravato, purchè fosse poscia nato; /. 187, ff.«le reg. jur.; LIA ff. de verb. signif.; l. 18, lf. quand. dies legat. cedat,, junct. l. 2. cod. de posth. hdered. instit.; 4. 129, ff. de verb. signif. Una tale condizione benchè non fosse stata espressa, pure qualche volta si sottintendeva per ta- cita volonta del fedecommettente: come se un ascendente avessî gravato un suo discendente, il quale in quel tempo non aveva prole, di restituire 1’ eredità ad una qualche persona congiunta o estra- nea; qualora fosse morto il discendente gravato la- sciando dopo di se figli, cadeva il fedecommesso, perchè sebbene 1° ascendente non avesse scritta- una tile disposizioi tottavia la di lui pietà parlava abbastanza per far congetturare che egli non aveva voluto posporre i figli del discendente gravato alla persona sostituita; 7. 102, ff. de cond. et de- monst.; l. 30, cod. de fideicommissis.; L'*6; in med. cod. de inst. él subsit. Abbiamo veduto di sopra che 1*fedecommessi ‘universali riguardavano tutta D eredità, o una parte di essa: di qui è che non potevano creare fedecom- messi se non coloro, i quali avevano diritto di fare testamento; /. e, fl.‘de legat. 1; l. 1 prin. et LO 2, ff. de legat. 3; nè potevansi lasciare se non, a quelli, i quali potevano essere instituiti eredi; 4:67, Sult, ff. ad‘S. C. Trebell.; I 10 prin. et ei, ff. de his quae ut‘indign. Quali poi,f ssero coloro i quali potevano essere instituiti eredi, Jo. vedremo mel susseguente capo HI. Jutanto avvertivemo che DONAZIONI E TESTAMENTI. 449 l'incapacità dell’ erede gravato non veniva conside= rata, ma solamente quella del sostituito, il quale doveva ricevere 1° eredità da godersi; 4. 42, ff. de legat. 2; È. 28, fl. de legat. 3; L Sn, fi adob. T'alc:d. junct. L 71, fî. de verb. signif. Accadeva spesse volte che un fedecommettente sostituiva una persona, ed 7 figli della medesima, e si disputava se 1.vipoti erano gravati di fedecommesso. Era que sta una dispnta la quale riguardava dla volontà del fedecommettente; ond’ è che si tenevano a calcolo tutte Je circostanze le quali potevano far conoscere una tale volontà: ma se niuna congettura si poteva raccogliere, qualora il fedecomaneitente avesse usata la parola diberi, s intendevano gravati ancora i ni- pou, i quali si comprendevano sotto tale parola; Z. 56, in fin. I 220, ff, de verb. sign. Se poi avesse adoperata la parola filéi, i nipoti per lo più non erano gravati; perchè non solevano denotarsi con tale purola; 6. ult. dnst. qui testam. tut. dar. poss.; L. 6, ff. de test. tut. Poteva gravarsi di fedecommesso non solamente 1’ erede fiduciario, ma eziandio do stesso fedecom— messario sia per testamento, sia ab intestato, come per esempio per mezzo di codicilli; 4. 17, 62, O ad S. Cons. Irebell.; L. Y, cod. de fideicom.; i. ult. cod. eod. Riferisce Giustiniano nel 6. 1, inst. de fidei- com. hacred. che anticamente i fedecommessi non avevano forza da obbligare}’ erede, ma che sola- mente ai mpi di Augusto cominciarono gli eredi ad essere astretti ad eseguire ciò di cui erano stati pregati dai loro autori. Od’ è che gli eredi fiduciarj non potevano alienare 1 beni fedecommessarj se non per pagare i debiti del fedecommettente, o per sod- disfare i legati da lui lasciati, quante volte non si ie TR 450 LIBRO IM, TIT. TT. fossero‘trovati nell’ eredità beni liberi, co’ quali soddisfare a tali pesi; 2.(14, 6. 14, ff. de tegat. 1;l. 38, ff. de legat. 3. Poteva Y° erede fiduciario alichare i boni fedecommessarj” per constituire tina dote alle di lui figlie, o per fare una donazione propter nuptias, nov. 39, cap.\. Potevansi ezian- dio alienare se‘tutti gl’ interessati acconsentivano all’ alienazione; 2. 11, cod. de fideicom.; i. 120, 6. 1, ff de legat, 1.+5c il.testatore non aveva in+ giunto all’ erede di restituire se non ciò che avreb- be lasciato dopo la di Jui morte, anche in questo caso poteva|’ ercde alienare; novell. 103. Così pu- re poteva alienare Je cose che non potevano lunga- mente conservarsi, con questo però che doveva re- stituire il prezzo ricavato. venuto il tempo della re- stituzione; /. 22; 6. 3, ff. ad 4. C. Trebell. Fuori dei casi in cui era permesso all’ erede fiduciario di alienare, nou sussisteva alienazione alcuna-se mon fino alla concorrente quantità della èrebellianica, e della legittima se aveva luogo, come sì disse in fine della nota dell’ att. 893: impercioc- chè siccome era disposto che le cose, le quali sì alienavano dall’ erede, s° imputassero nella di lui quarta; L 3, 6.3, ff. ad S.'C. Trebell.; così se- guiva da ciò che non si riputava fatta contro le leggi se non quella alienazione che oltropassava una tal quarta, nel qual caso si concedeva ai sostituiti di poter vindicare le cose fedecommessarie contro qualsivoglia possessore, non ostante qualunque Jun- ghissima prescrizione in contravio, poichè non cor- reva prescrizione contro colui il quale non poteva agire giusta il vulgato legale assioma» contra non valentem agere non currit praescriptio; Lal 3, cod. comm. de legat. junet.‘Go,{î. le reî vindic: L' erede fiduciario oltrecchè generalmente DONAZIONI E TESTAMENTI. 451 parlaudo non poteva alienare, era tenuto eziandia di dolo e di colpa verso i chiamati; /. 22, 8:13; ff. ad S. C. Trebell. Fin da che Augusto obbligò gli eredi ad ese- guire ciò che i loro autori avevano. commesso alla loro fede, cominciarono gli eredi a ripudiare le eredità, perchè, non ostante la restituzione delle medesime, eglino rimanevano sempre eredi; 4. 88, în fin. ff. de haered. inst. 6. 3, instit. de fidei- com. haered., ed erano perciò obbligati a pagare i debiti; 2. 25, 6. 13, ff. fam. ercis.; l ult. cod. de petit. haered.; l 10, cod. de jur. delib. Dal che avveniva che i cittadini morivano per lo più ab intestato, perchè i loro testamenti restavano destituiti di forze, la qual cosa era presso ai roma- ni ignominiosa. Ciò diede motivo ad un Senuto- consulto sotto l'impero di Nerone, col quale fu or- dinato, che se un’ eredità si restituiva per causa di fedecommesso, tutte le azioni così attive come pas- sive competenti all’ crede fiduciario, si dassero all’ erede fedecommessario, e che.l’ erede fiduciario comungne rimanesse sempre erede, Laga tuttavia Gifendersi col proporre l'eccezione di quel Senato— consulto. Fu un tale Senato-consulto pubblicato sotto il consolato di Anneo Seneca, e di Trebel- Zio Massimo, e fa perciò detto Senato-consulto Irebelliano; 6. 4, instit. de fideicom.-laered.; d. 1,4. 4, ff ad. Sa C.- TFrebell:; di ky 6° 81-ff. quando de pecul. ann. act. est. Ma sebbene fosse con ciò provveduto alla indennità degli eredi fida- ciarj, pre non restavano meno di frequente desti tuiti di forze i testamenti, perchè gli eredi i quali erano incaricati di restituire ad altri l'eredità senza che il più delle, volte percecpissero alcun lucro, ri pudiavano le eredità. Avvenne da: ciò che. sotto Te I a << 4a LIBRO IM, TIT. Il V'impero di Vespasiano Augusto fu pubblicato un’al- tro Senato-consulto, essendo consoli Pegaso e Puo sione, d’onde trasse il nome di Senato-consulto Pegasiano, col quale fu disposto che l'erede, in- caricato di restituire ad altri l’ eredità, potesse TI= tenersi la quarta parte della medesima; e se di> sprezzando‘un tal lucro, avesse voluto ripudiare l eredità, potesse essere costretto dal fedecommes- sario ad accettarla, indi a restituirgliela, senza che avesse ricevuto luero o danno alcuno; 6. 5 et 6, instit. de fideicomm. hiekedit. Sl, 4d,;d76, 101 2 16, 2:27, 6. 2, 14 et 15; 4. 55, 6.3, ff. ad S- C. Trebell. L’ erede fiduciario pertanto al quale restava sal- va la quarta pegasiana; restituva Veredità all'erede fedecommessario in forza del Scnato-consulto Fredel azioni ereditarie competevano contro di liano, e le rispettiva ereditaria ambidue in proporzione della rata. Se poi P erede fiduciario non aveva salva la detta quarta, egli Ja detraeva,€ restituiva l'eredità all’ erede fu lecommessario in virtù del Senato-con= . e le azioni ereditarie competeva- sulto pegasiano; no. tutte contro l'erede fiduciarzo, a meno che pe- che il Senato- sò non si fosse prevalso del diritto consulto pegasiano gli concedeva; di farsi garan— feiecommessario mediante stipula- tire dall’ erede zione per la porzione corrispondente alla sua rata di eredità;$. 6, instit. de fideicom. haered. Giustiniano ridusse questi due Senato-consulti in uno solo, cui diede il nome di Senato-consulto Trebelliano, col quale dispose che all’ erede fidu- ciurio fosse sempre lecito di detrarre Ja quarta chia- mata non più pegasiana, ma trebellianica, e che se egli ricusava di accettare l eredità, vi potesse es gere costretto con obbligo di restituirla al fedcecome DONAZIONI E TESTAMENTI. 453 messario, per altro senza risentire lucrò o danne alcuno; 6. 7, 8» instit. de fideicomi haereditat. Soltanto però gli eredi fedecommessarj avevano il diritto di costringere 1° erede fiduciario ad accettare 1 eredità e non i legatarj, 0 fedec omnnessarj parti— colarî; 2. 14, 6. 5, et 6; 2. 16 6.2, 7. 53, ff. ad S. C. Trebellì; 6 2, in fin. instit. ad L. Falcid., e potevano costringerlo allorquando, era onorato del titolo di erede, nom se gli era stata lasciata una parte di eredità a titolo di legato col peso di resti> tuirla; arg. /. 22.$. ulti if. ad S. C.» Trebell, costringersì ad' accettare l'eredità se il quale avesse accettata la sua porzione, perchè aveva luogo il diritto di ac- crescere in favore di. quest” ultimo; 4. unic. cod. de eaduc. tollen. Poteva però essere costretto, ancor- chè il fedecommesso: fosse stato ordinato sotto con- dizione; 2 ri, Gi ulti, 13. prin: fl, ad$£. GC. Trebalì.; l 3v, prin. L 55,$. 3, ff. eod., o_do- po nn certo giorno; L 1, 6-9, d 6; 6. ult, if. ad SC: Trebelli Cho se le ede fiduciario fosse stato egli instituito sotto condizione, allora, se la condi zione era casuale, non poteva costringersi; h9,. 6: ul. RL 3ro6 ult; fi. ad:&. G. Frebell> Se la condizione erà potestativa, se consisteva: in dare via qualche cosa, Verede fedevommessario po- teva offerire al fiduciario ciò che doveva dare per adempiert la condizione; e qualora si fosse ricusato di riceverlo, è quindi di: atcettare VP eredità, ib fo- decòommessario poteva seddisfare all'obbligo cui era temuto il fiduciario; e costringerio; adi accettare indi 2 réstituire L'eredità; 2075 2 313 6 ult. 1° 63, 6. 8, ff. ad'S.€. Trebell. Se poi consisteva nel fare nia qualche così, gli si poteva comandare» di: farla, sèmiprecchè noi avesse isoportato difficoltà;@ di iTeppure poteva sveva un altro coerede, v cu Sca ei nta tig 454 LIBRO MI, TIT. II. È spendio; 2. 63, 6. 7, 4 64, 6. 1, fl ad S. C. È( Arebell., e qualora egli si fosse ostinato a non vo-} derla fare, poteva supplire in sue veci il fedecom- Ì messario, per indi costringerlo ad accettare e resti tuire V eredità; 2. 31, 6. ult. ff. ad S. C. Trebell.; Che se il fatto posto in condizione dal testatore non si poteva da un terzo eseguire, poteva 1° erede fedecommessario ottenerne dal pretore la remissione I semprecchè fosse stato di poca rilevanza, Come se{ il testatore avesse ordinato all’ erede fiduciario di S aggiugnere al sno il di lui cognome; da 03; Bo104 5 ff. ad S. C. Trebell. Se pòi il fatto posto in con-/ dizione era di molta importanza e che l'erede fida Li ciario non si fosse voluto prestare ad eseguirlo, non: poteva il pretore rimetterlo, ma piuttosto si lasciava; cadere il fedecommesso; 2. 63, 6. 7. ff. cod.' Allorchè 1 erede fiduciario aveva accettata l° e- P redità senza coazione, poteva, come si disse di so-; pra, dedurre dalla medesima la quarta tredelleani— i ca, e se per errore aveva restituita l’ intera eredità,! poteva. ripeterla. dall’ erede fedecommessario colla si condictione indebiti, 0 con gli alti rimedj pro- vosti nella Z 21, 2. 68, 6.1, ff. ad S.C. Zrebell.; 3 . 5, 6. 15, ff. de donat. inter vir. et uxor.;$. 7; înstit. de fideicom. haered.; La trebellianica potevasi dedurre soltanto dal- i l erede fiduciario, e non dal fettecommessario;/+ k: 29, 6: ult;; 2, 55, 6. 2, ff.\ad$. C. Irebell.,e| dovevasi imputare in essa tutto ciò che il fiduciario k aveva ricevuto per volontà del defunto, compresi î 3 frutti percetti dagli altri beni ereditarj; 4. 91, 4. 93, f ff. ad L. Fate.; l 18, 6.1; 4. 22, 6.23 4274| 6. 1; 2. 44, 6. utt. ff. ad S. C. Trebell.; fatta|; però eccezione dei soli figli di primo grado, i quali i non avevano obbligo d’ imputare pella quarta a itut- ti; 4. 9, cod, ad S, G, drebell. DONAZIONI È TESTAMENTI. 455 La tredellianica fu introdotta a similitudine della quarta falcidia, 6. 6 instit. de fideicom, haered., di cui si parlerà. a. suo. luogo; anzi te leggi la chiamano sempre col nome di falcidia, e non di tredellianica, LL 2, L..3,,L. 29, 6..2; 4.20, 6. 16; Z. 30 et passiin tot. tit., fl ad S. C. Tre- dell.; dal che avveniva, che la tredellianica ces- Sava quasi in tutti i casi nei quali non. avea luogo la falcidia, come quando V erede fiduciario non faceva 1 inventario dell'eredità, 2. uf, 6. penult., cod. de jur. delib.; nov..1, cap. 2, 6. 1, ces sava nel testamento di ua militare; /. 3, 6. rifl ad S. C. Trebell.; LL 7, cod. ad L. Falcid.; se il fiduciario ricusava di accettare l'eredità, come si disse di sopra;$. 7, instit. de fideicom. haeredit.; 4. 14, 6: 4, ff. ad S. C. Trebell.; se il testatore proibiva di detrarla, n07..1, cap..2,..in fin., la dol proibizione però non aveva luogo riguardo ai igli, 2. 6, cod. ad&. C: Trebell., i quali anzi deducevano la tredellianica è la legittima insieme, come sì disse di sopra. Allovchè i due Senatoconsulti furono da Giu- stiniano ridotti in uno solo, le azioni ereditarie così attive come passive cominciarono a competere tanto all’ erede fiduciario, quanto al fedecommessa- rio, ciascuno in proporzione della rispettiva rata di eredità, senza che vi fosse bisogno di stipulazione alcuna;$. 7, îns!. de fideicom. haeredit. Ciò non ostante|’ crede fedecommessario fu sempre quello che in effetto fu tenuto a soddisfare ai legati; ai fedecommessi singolari e simili, a meno che non fosse stato obbligato a restituire meno di otto oncie dell’ eredità; /. 1, 6. per. et ult.; 1.3, 6.2, fl ad S. C. Trebell. Spirava il fedecommesso quando i fedecommes 456 LIBRO IT, TIT. II. sar], chiamati anche, sotto condizione vi rinuncia vano; Î. 1, 2. 16, cod. de pactis; l. 1°, cod; de transact. 3 quando mancava la condizione tacita 0 espressa la quale teneva in sospeso il fedecommesso; ZL. 102, ff. de cond. et demonst.; l. 36) cod. de fideicom.; I ult., 6. 3, cod. comm. de legat., cd anche quando mancavano. coloro ai quali doveva pervenire sia perchè non erano gismmat esistiti, 4: 78; 6, penì ff. de legat. 2, sia perchè erano! morti prima che sì purifivasse la condizione del fe- devdmmesfo, li 48508 off: de jure fisci';‘1 unic. 6. 7, cod. de cadi toll:; argì LL 45 le 5; 6! 2, dé 25, ff. quando dies legat. ced. D°13 6. 29 LA70p 6. 1, ff: de cond. ci demonst. Spirava eziandio il fedecommesso se 1° erede fiduciario premoriva al fe- decommettente;‘d. 29, 6 1, ff. de legat. 2; arg+ di 13,603; ff. ad S. C. Trebell., 0’ se il principe rendeva: liberi i beni, la qual cosa peraltro non s0- leva fare se non per gravi motivi. Spirava pure dopo il quarto grado déi chiamati, quando altrimenti nòn avesse ordinato il testatore; n0#. 159.) 897. Sornio eccettuate dall’ articolo precedente le disposizioni permesse nel:capo VI di questo. titolo, ai genitori, ai fratelli ed' alle sorelle;* ( V. la nota precedente,€ quello che’ sì dirà nel cap. VI. citato nell’ articolo presente.) 898. Non sarà considerata. come sostituzione,€ sarà valida la disposizione colla quale una terza per- sona’ sia chiamata a conseguire Ta donaziorie, Vere dità oil legato, nel caso”in' cui il donatario, l’ere- de' o‘il legatario'non la conséguissero. ( Quando il’ testatore chiamava una qualthe per- sona‘alla di. lui eredità, nel caso che' V’ erede da esso lui instituito non avesse potnto o non avesse voluto accettare 1’ eredità, questa vocazione chiama DONAZIONI E TESTAMENTI. 457 Vasi sostitizione volgare; prin. instite de vulg. substit.; LL 15 6. 1, ff. de vulg. et pupill. subst. Juncet. 1. 3, cod. de haered. inst.; 4. 4 prin., ff, de vulg. el pupill.; Z. 4, cod. de impub. et al, subst. Potevasi sostituire vo/garmente uno in luogo di più, o vicevers«, e potevasi ancora dare un so- stituto ad ogni erede, oppure sostituire gli eredi 1e- ciprocamente fra di loro; /. 36, 6. 1, ff. de vulg. et pupill., DI 1, înstit. de vulg. subst., la qual so— stituaioue chiamavasi reciproca 0 mutua; È. 4; 6. t, ff. de vulg. eè pupill.; I, 64, ff. de legat. 2. Allorquando il testatore aveva ordinato una tale so- stituzione, i cocredì s’ intendevano sostituiti ciascu- no in proporzione della rispettiva porzione eredita— ria in cuì cera stato instituito; /. 1, cod. de impub. et aliis subst.,$.2, instit. de vulgar. subst., pur- chè però il testatore non avesse altrimenti disposto sia espressamente, Z. 24 in fin., ff. de vulg. et pupill., sia tacitamente; arg. l. ult. cod. de im- pub. et al. subst.; I. 124, ff. de legat. 1; l. 23 d. 24, ff. ad S. C.. Trebell.) La sostituzione volgare alla guisa della pupil dare, altva era espressa, altra era tacita. L’espres- sa-era quando sì sostituiva un secondo erede nel caso che il primo non fosse stato erede» Lucius Titius haeres esito: sà mihi Lucius Titius haeres non erit, tunc Sejus haeres mihi esto»; 1. 1, 6. 1, ff. de vulg. et pupill. I tacita era contenuta nella pupillare espressa ne®.tesso modo che nel- la volgare espressa sì conteneva la pupillare taci- ta, come osservammo nella nota dell’ art. 896; 4. 4 prin. et$. 2, ff. de vulg. et pupill. Spirava questa sostituzione se l’ erede sostituito premoriva al testatore; 2. 9, ff. de suis et legit. facred.; I. 45,$. fi, de vulg, et pupill., oppure se 13*5 , murato a Lt Gina Coadie! 458 tiro IM, tir. its îl primo erede accettava l'eredità; 4 5, cod. de impub. et aliis subist.; purchè però I’ avesse acceta tata in forza del testamento; impercibechè se l’aves- sè voluta accettare ab intestato, si faceva luogo alla sostituzione; /. 3, cod eod.; arg. T-«Qogoft. de reg. jur. Così pure spirava ancorchè il primo erede instituito fosse stato‘restituito in intero per causa della di lui minore età; imperciocchè chi assu- meva la qualità di erede non poteva più spogliarsene; I. 7, 6: 10, ff. de minor. 25, ann.; I. 88, in fin. ff. de haered. instit. Nè a ciò è contraria la 2. 44; ff. de re judicata, ove il giureconsults Scevola di ce che una pupilla condannata dal giudice ad ese- guire un contratto del di lei padre, per esimersi da tale condanna, si astenne dalla paterna eredità, la quale ricadde al sostituito» Ex contractu paterno actum est cum pupilla tutore auctore, el con- demnata est; postea tutores abstinuerunt eam bo nis paternis, et ita bona defuneti ad substitutum, vel ad:cohucredes pervenerunt. Quaeritur an hi ?-Responidit: dandan ex causa judicali teneantur! pupilla con- in eos acitonem, nisi culpa tulorum demnata est». Imperciocchè, come bene avverte il Zoesio, da questa legge non consta se la pupilla sì mischiasse nell’ eredità peterna, d'altronde è da etedersi che non si mischiasse, perchè non avrebbe più goduto del benefizio di astenersi, ma avrebbe dovuto ricorrere a quello della restituzione in inte— ro', perchè il benefiZio di astenersi non si concede- vi a coloro che si erano mischiati nell’ eredità, i «uali per lo contrario rimanevano sempre eredi; 4. ;, cod. si minor ab haered.; l. 4, cod. de repud. hacred,‘6. 5, instit. de haered. qual. et diff. junet. I 88, ff. de haered. instit. Ci reca per- tanto stmpore if chiarisgivao Voet, quando dopo di utbocaleriine i rete e DONAZIONI E ,TESTAMENTI. 459 aver difesa questa teorica, interpretando la citata LL 44, ff. de re judic., sostiene che si deve erede- re che la pupilla di cai ivi si tratta, si. fosse mi schiata nell eredità paterna. Imperciocchè se è vero, ciò che egli asserisce, cioè che i figli i quali sì mischiavano nell’ eredità paterna non potevano più da quella astenersi ma dovevano implorare il bene fizio della restituzione in intero, Sarà vero ancora che la pupilla di cui parla il giureconsulto Scevola, alla quale fu concessu di astenersi dall’ eredità. del padre, non doveva essersi.ìn quella mischiata: quindi egli non poteva abbracciare l’ opinione con- îraria senza entrare in contraddizione con. se. mede+ simo. Nè. può recargli difesa alcuna ciò che egli soggiugne, cioè che il giureconsulto Scevola quando mella citata 4. 44, ha detto che la pupilla si asten- me dall’eredità paterna, si è inteso di dire che fu restituita in intero per causa della di«lei minore età;: conforme in simil guisa sì spiezò in altri due responsi; pen. ff. de auct. tut.; LL 61, ff. de cond. indebiti: imperciocclhiè anche nel. caso. che lo stesso giureconsulto propone nella prima legge non sì comprende se il pupillo si mischiasse nell’ere- dicà del padre, e dalla seconda apparisce che quan do ì suoi tutori pagarouo an debito ereditario, non lo costituirono necessariamente erede, perchè eser— citarono un atto che poteva farsi anche da.chiun- que non avesse avuto il carattere di erede,: lochè si raccoglie dall’ intero titolo de’ digesti de condici. indebiti.) 899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizio- ne tra vivi o d' ultima volontà per cni sarà dato ad uno} usufrutto,€ ad un altro la nuda pro+ prietà. ( Allorchè alcuno assegnava ad uno l’ usufrutto, dre rat a NT me ce 460 LIBRO MI, TIT. II, ad un altro la proprietà di una qualche cosa, era bensì lecita una tale disposizione; 4. 9; ff. de usuf. accres.; l. 26, ff. de usu et usufr. et red. legato, ma non veniva considerata come una sostimzione; perchè quando 1’ usufrutto ritornava al proprietario, non ritornava in forza di sostituzione, ma in forza della proprietà colla quale era necessario che si consolidasse quando era spirato il diritto dell’ usu- fruttuario; 6. 3, instit. de usufr.; L 3, 6. fin. ff. de usuf. accres. 5 l. 17, È, 27, ff. quib. mod. usufr. vel usus amitt. 900. In qualunque disposizione tra vivi o d’ultima volontà, si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi, o al buon costume. ( Le condizioni impossibili, quelle contrarie alle leggi od ai buoni costumi si consideravano come non iscritte negli atti di ultima volontà, perchè si riputava che fossero sfuggite inconsideratamente dal- la bocca‘del testatore;. 3, È: 6,.6..1, ff. de cond: et demonst.; l. 16, in fin. ff. de inj. rupt.; lab0; Gentatinide haéredsinst, solid do fon;"78 6, 2. 20 prin., ff. de cond. instit.; l. 12,6. 1 in fin,; LL 104, 6-1 in fin., ff. de lezat. 1,$. 10, instit. de haered. instit.; l: 20, l. 64, li 72; 6-:5, ff. de cond. et demonst.; l: 9g, L1h, L 15, ff. de cond. instit.; I. 69, ff. de haered. inst.; L. 65, 6 1, ff. ad S. C. Trebell. AI contrazio quando tali condizioni erano state inserite in un qualche atto fra vivi, viziavano l’atto medesimo,€ lo rendevano dì niun momento, perchè sì reputava che i con- traenti avessero scherzato;$. IT, é2st. de inut. stip,; 2. 31, ff. de obligat. et act.; l, 7; de;:20, A Ae verb. obligat.) 7 DONAZIONI E TESTAMENTI 46r Ci‘A POPE Della Capacità di disporre o di ricevere per Donazione tra vivi o per Testamento. gor. Per fare una donazione tra vivi o un testa— mento, è necessario che il disponente sia di mente sana. ( Concord. Z. 12, cod. de donat., junet. I. 6, cod. de curat. fur.; l 2, cod. de contrah. empt.; Z. 4o, ff. de reg. Jur. 3 d.-7,.prin. cod. ad S. C. Trebell.:; L.a,"l: 17, ff. qui test. fac. poss.j 3, 2.9, cod. éod.) 902. Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi, o per testamento, eccettua. te quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci. *( Secondo il diritto romano poteva donare chiun- que avesse avuta la libera amministrazione de’ suoi beni; 4. 19, cod. de donat., junet. l 21, cod. mand. vel cont., e chiunque, il quale non fosse dichiarato dalla legge incapace, poteva ricevere per donizione; Z. 29, cod. de donat. Per conseguenza eta di niun momento la donazione fatta dal padre al figlio esistente sotto la di lui podestà, perchè ambidue venivano considerati come una persona so- la; 2. 1, 6. 1, ff. pro donat. Se però il padre do- nava qualche cosa mobile o semovente al figlio suo, il quale si portava aì campi di battaglia, va- leva una tale donazione; /. 4, cod. fam: ercis.; L, di 6. 4, ff, de donat. inter vir. et uxor. Era lo stesso se il padre faceva una donazione al figlio, e moriva senza rivocarla; Z 25, cod. de donat. inter vir. et uxor- 1] liglio di famiglia comunque avesse l’ amministrazione del peculio ITA) pure non I LIBRO MII, TIT. II. 462 suo, ma del padre; poteva donarlo perchè non era 1. 7, prin. tt. de dont. ji l. 8, 6. uli.{{. de pa- clis; nondimeno poteva donato mosso da una giu- sta causa qualora il padre fosse stato ussente, 0 egli stesso si fosse trovato in luoghi lontani dal padre; VAI ff. de donat., junct. L. 19; 6. 3, ff. de adm. et peric. tut. j VERO CO AA{f. de pudiciis. I rei di perduellione non porcvano donare dopo di aver, commesso il delitvo- ancorchè fos- prima di essere condannati; Je dti de donat. junct. 6. 3, inst. de pub. jud.; L‘ult. fe.«ad. E, gut. n ajest.; L' ult. cod. cod. 1 rei. di altro delitto potevano donare finchè non erano stati condannati, talehè Sé uorivano valevano le donazioni estinguevano i sero morti prima della sentenza finale, da essi fatte, poichè colla morte si delitti titti ad eccezione del soprannominato; Ma se venivaro cond‘npati prima di morire, sì annul lavano tutte le donazioni che avevano fatie dopo tommessa il delìitto;@arg. SIA LTD, 6. ult. ft. qui test. fac. poss.; 105 K. 85 ft. de injust. rupi, I tutori. i curatori, ed i procuratori non po- tevano donare i beni che ariniiuistravano; d. 22, 2. 46, 6. ult. ff. de adm. et peric. tut.; V' 195(FE de curat. furios.; l 16. cod. de admin, tut. 1 conpug! durante il matrimonio, non pote- vano farsi fra di loto alcuna donazione; 2. 3,£. 32, ff, de donat. inter vir. el uror. Le leggi romane non peru itevano di far stamento ai furiosi, ai mentecati, ai dementi, ed ai prodighi; 7. 17, ff.“}:'"9,‘cod.(quei test Jac. poss.;£. 9, cod. de impub. et gliis substit. 6. 13 el 2, inslit. quibus non est permiss. Jac. test.; pro tutti costoro non potevano avere alcuna vo- te- ontà; d: 40, ff, de reg.:Jur. Se però i furius:, DONAZIONI E TESTAMENTI. 463 mentecati e dementi prima della malattia, ed i prodigi prima dell’ interdizione avevano fatto te- stamento, valeva, comunque pervenisse in un caso da cui non«poteva incominciare; 6. 1, st. quib. non est permiss. fac test.; 2 18, ff. qui test. fac. poss. juuct. L. 85, 6.1, ff. de reg. gur. Dippiù valeva il testamento dei furiosi, s€ lo avevano fatto jri un lucido intervallo; 4. 9; cod. de impub. et aliis subst.; l. 6, cod. de curat. furios., locchè si deduceva dal testamento medesimo; 4. 5, cod. de co?licill. Il sordo e muto ad un tempo non poteva far testanicuto se mon sapeva Scrivere; 2 10, cod. qui test. fac. poss. 8. 3, instit. quiò. non est permiss. fuc. test., comunque anticamente lo potesse fare impetrando dal principe il permesso, conforme ri spose il giureconsulto Macro nella 4. 7, ff. qui test. fac. poss. 51 cieco poteva far testamento, purchè avesse manifestata la sua«volontà a‘viva voce,‘e ) avesse poscia fatta redigere in iscritto da un no- tajo, o da un testimonio non compreso negli«altri sette che si richiedevano; Z. 8. cod. qui test, fac. poss. 6. 4, instit. quib. non est permiss. fac. 1e- stam. I forestieri non potevane far testamento perchè questa fucoltà derivava dal diritto pubblico romano, I. 3, ff. quitest. fac. poss., non attesa LAuth. omnes peregrini cod. comm. de success.; la quale non faceva parte della romana legislazione.‘I servi e coloro che dall’inimico venivano fatti prigionieri, non pote- vano durante la‘prigionia far testamento, ancorchè dopo fossero ritornati in patria; 6. ult. dnst. quib. non est perm. fae. test.; L°8,‘prin.; ll 11, l19, fl. qui test. fac. poss.; 2. 10; ff. de test. milit. Ma se prima di cssere capitati nelle mani del ne st n dm pilrie 9 AO E = ia - TX Armi Cio POI 464 LIBRO IE, TIT. 1I. Mico lo avevano fatto, valeva per diritto di postli- Mminio se ritornavano, e se mon ritornavano più, va- leva tuttavia per la legge Cornelia, la quale fingeva che i cittadini morti presso all’ inimico non fosse To mai stati prigionieri; 6. ult. inst. qui test. fac. Poss.; LL 19 prin.,{f. qui test. fac. poss.; l 28, ff. de vulg: et pupill. Non potevano testare coloro i quali dubitavano del proprio stato civile; Z. 14, dica bi th qui testam, fac. poss. Neppure i figli di famiglia esistenti sotto. la podestà del loro padte ancorchè questi avesse prestato il suo conscaso; 4. 6, prin. ff. qui test. fac. poss.; prin. inst. quib., non est permiss. fac. testam., o eglino fossero di poi divenuti di suo diritto, 1. 19, fl. gui test. fac. poss., ad eccezione però del, peculio castrense e quasi castrense, in riguardo al quale venivano ri- putati come padri di famiglia, e perciò ne poteva- no disporre anche per testamento, come si disse nella nota dell’ art. 387. Non potevano far testa mento neppure i rei di lesa maestà, /. 5, cod. ad L. Jul. majest., gli eretici della religione cristia- na, i loro fautori e ricettàtori; 4. 4, 6.5; 4 15, Auth. Credentes et Auth. Gazaros, cod. de hae- ret. et manich., gli apostati della stessa religione, dl 2, 3, 4, cod. de apostat., coloro i quali aveva— no contratto nozze Incestuose, se Imal avessero YO luto instituire eredi degli estranei; 4. 6, cod. de încest. nupt., i monaci dopo pronunziato il voto religioso, zov. 5, cap. 3, coloro i quali venivano dichiarati infami, 4. 18, 6. ult.; 2 26, ff. qui dest. fac. poss., i deportati, o condannati al Ja- voro dei metalli, Z. 8, 6. 1, 2, 4, ff. cod., i con- dannati all’ ultimo supplizio, purchè non avessero interposta appellazione, e fossero morti naturalmen» te in pendenza di essa, Z, 13, 6. ul, fl, cod,; 4 6; DONAZIONI E TESTAMENTI. 465 6. 8 et o, ff. de injust. rupt., 0 purchè non fossero stati militari, i quali fossero stati condannati alla morte per un delitto militare, col quale non aves- sero infranta la fede militare; imperciocchè eglino per ispeciale privilegio potevano far testamento, e in esso disporre soltanto dei beni castrensi; l. 11, fî. de test. milit. «Secondo il diritto romano non potevano T vere per atto di nitima volontà gli eretici e gli apo» stati della religione cattolica, 2. 3, cod. de apost.; I: ult. cod. de haeret. et manichaeis, coloto i quali avevano sofferto la massima o media diminu- zione di capo, Z. 1, cod. de haered. instit., i figli dei perduelli: le figlie potevano conseguire la le gittima porzione dei beni della madre, 2 5; 6. I et 2, cod. ad L. Jul. maj., il collegio de’ Giudei sebbene approvato, /. 2, cod. de Jud., e tutti gli altri collegi non approvati, 4. 8, cod. de haered. instit. L' adultero non poteva ricevere alcuna cosa dal testamento dell’ adultera e viceversa, Z. 13, ff. de his quae ut indign. La vedova, la quale entro l’ anno del lutto passava a seconde nozze nen por teva godere delle liberalità verso di lei dal defunto marito ordinate, Z. 2, cod. de secund. nupt., ed il secondo marito non poteva dalla vedova rimari- tata ricevere per testamento più della terza parte de’ di lei beni; /. 1, cod. de secund. nupt. Il conjuge, il quale contraeva un secondo matrimonio, non poteva lasciare al secondo conjuge più di quel- lo che ricevesse un figlio nato dalle prime nozze, al quale fosse toccata la minor porzione;£ 6, cod. de secund. nupt. I genitori e ì figli incestuosi non potevano lasciarsi fra di loro‘alcuna cosa; 4 6, cod. de incest. nupt.) 903. Il minore che non è giunto agli annì sed :c- grace Tau E e ae a da 466 LIBRO IM, TIT. IM. dici, non potrà in verun modo disporre come so- pra, a riservva di quanto è determinato nel capo IX di questo titolo. ( Secondo il diritto romano bastava che si fosse giunti alla puberià per poter far testamento; l ult. cod. de-test. milit. 6. 1 instit. quib. non est per miss. fac. test.; LL|, cod. qui testam. Sac. poss.s ond’ è che gl’ impuberi non potevano fare testamen= io neppure coll’ autorità dei loro tutori, perchè il fare testamento non doveva dipendere dall’ altrui arbitrio; 4. 32, ft. de haered. instit. Che se un imprbere avesse fatto testamento, e divenuto pubere fosse morto con quello, era tuttavia il medesimo di niun valore pa la regola Catoniana la quale non permetteva che i testamenti nulli a principio si fos- sero coll’ andar del tempo convalidati; 4. 1, ff. de reg. Caton.; l. 29, l. pen. ff. de reg. jur, Ba stava peraltro che 1’ imupubere avesse incominciata l' uitimo giorno dell’ età impubere, perchè si avesse p«r compiuto, atteso lo speciale favore che godevano gli atti di ultima volontà; 4. 5, ff. qui test. fac. poss.) 904. TI minore pervenuto all’età d'anni sedici non potrà disporre, eccetto che per testamento,© fino alla concorrenza solamente della metà de’ beni che la legge permette di disporre al maggiore; ( Quando il pupillo era giunto alla pubertà po+ teva faure testamento‘al pari di qualunque altro cit tadino; /. 5, ff. qui lest. fac. poss., e perciò non poteva disporre di una sola parte de’ suoi beni, ma doveva disporre di butti, mentre era assioma. del diritto romauo che un cittadino non poteva morire parte testato, e parte intestato; /. 7, ff. de‘ reg. ]ur. 6. 5, instit. de haered. instit. Donde avveni» va che se alcuno instituiva crede una qu leche per DONAZIONI E TESTAMENTI. 467 Bona in tina cosa certa, oppure in uma porzione icil’ ta senza darle un cocrede, ella faceva sua tutta l'eredità; 4. 1, 6. 4, ff. de haered. instit.) 905. La dona mavitata non poisà far donazioni tra vivi senza l'assistenza 0 il consenso special del marito ovvero senza 1 autorizzazione giudiziale, sc- condo il prescritto dagli articoli 21) e 219 del ti- tolo del 4 ( V.le leggi citate sotto l'art. n06.) Essa non abbisognerà del consenso del marito, nè della giudiziale autorizzazione a fine di poter di- sporre per testamento. (Concord.$. ult. instit. de exhaered. Liber.} L, 33, ff. de vulg. et pupill.; I 3. cod.‘de impub. et aliis subst.; arg. L. 32, ff. de haered. instit:) 905. Per essere capace di ricevere per atto di do- nazione fa vivi, basta che il donatario sia conce- pito al«euipo della donazione. (Goncord. arg. 2 7, l. 26, ff. de stat. hom.) Per essere capace di ricevere per testamento, ba- sta'd° esser concepito al tempo della morte dei te- statore. (-Gontord.£ 6. ff. de suis et leg. haered.;’.8, ff. eod.;$. 8, inst. de haered. quae ab in- rest. def.; È. 6 prin. ff. de injust. rupt.; l 1, Gu 3, ff. unde cognati; L. 1, 6. ult. ff. st pars haered. pet.) Ciò non ostante non potranno avere effetto snè Ja donazione, nè il testamento, se il fantiullo non sia nato vitale. V. le leggi citate sotto il 6. secondo dell’ art. 312, e le relative citate sotto l’ art. 725.) 3 907: ll minore, ancorchè giunto‘agli anm's dici, non potrà disporre, neppure per testamento,-a vano taggio del suv tutore: rthimoniao. VERTE TEA TTT 468 LIBRO II1 TIT. II. ll minore, fatto maggiore d’età, non potrà di- spoire per donazione tra vivi o per testamento@ vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente reso€ liquidato il conto de- finitivo della tutela. ( Contrar. 2. 20,$. 1, 2. 28, 6.4 et 10; l ult.s 6. 2, ff. de liber. legata.) Sono-eccettuati ne’ due casi sopra riferiti gli ascendenti«de®minori, che attualmente siano o che furono loro tutori. ( Concordaao le leggi superiormente citate.) 908. I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna, sì per donazione fra vivi, che per Lesta- mento, oltre quello che loro è accordato nel titolo delle Successioni. (I figli naturali non potevano ricevere dal loro padre naturale nè per donazione fra vivi vè per disposi- zione di ultima volontà più di un’ oncia del di lui patrimonio© della di lui eredità nel caso che avesse avuto legiitima+ discendenza: se questa non esisteva potevano ricevere butto il patrnonio 0 tut- ta l’ eredità del padre, salva però agli ascendenti la porzione legittima, qualora fossero esistiti; 7700. 89, cap. 12. Per ciò che riguarda la madre, i figli naturali venivano considerati al pari dei figli legit- timi, come si disse nella nota dell'art. 756 e 761,) 909. I medici, chirurghi, ufficiali di sanità e gli speziali che avranno curata una persona nel corso della malattia per«cui sia morta, mon potranno percepire verun vantaggio dalle disposizioni tra vivi ©‘testamentarie fatte in loro favore durante il tempo della stessa malattia. ( Concord. 2. 3, ff. de extraord. cognit.; L cod. de profess. et medicis,) s ora DONAZIONI E TESTAMENTI. 469 Sono ccecetlnate, 1. le disposizioni rimuneratorie fitte a titolo particolare, avuto rignardo. alle fa- coltà del disponente ed ai servigi prestati; a. Le disposizioni universali nel caso di paren- tela fino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defurtto non abbia eredi in linea retta, ov- vero colui a favore del quale venne fatta la dispo= sizione, non si trovi nel nùmero di quesu crédi. (Concord. arg. L 27, ff. de donat.) Le stesse regole si òsserveranno rispetto al fhibi- stri del culio. g10. Le disposizioni tra viyi 0 per testamento in vabtaggio degli Spedali, dei poveri d’un comune» o degli stabilimenti di pubblica utilità, non avran- no effetto se non în quanto che saranno autorizzate da un decreto del Governo. ( Secondo|’ antico diritto romano lè persone in- certe, come i corpi morali, non potevino ricevere aleuna cosa per testamento; poscia fu cambiata la legislazione,€ fuvonmo fesi cùpaci di ricevere in qualunqoe modo, al pari di ogni altra: individuale persona. Quindi potevano ricevere per disposizione fra vivi.e per ultima volontà le città, 2. 26, ff.-ad Sv E Treb E'20, fl. de reb. dubits; L. 1,$. 5, f®° al L. Falcid.; l 12, ff. de haered. inst.; i collegi leciti e privilegiati, 4. 8, cod. de haered. inst.; L. 122, fl. de legat. 1; le chiese, i pove i monasteri, gli spedali, ed altre simili instituzioni pie; 2. 1, I-139)L. 164 dali. cod. de; DM BA; 1. 24, 2. 28, LL. 49, prin. et 6. 1, et seqg. cod. de epis. et eleric.; nov. 131, cap. 9, 10, ti. Tutte queste pie cause accettavano col mezzo dei rispettivi amministratori, e direttori le disposizioni che veni- vano fatte in loro favore, come si ha dalle leggi di sopra citate, e quante volte fossero state Icse, Copica CIVY 14 470 LIBRO II, TIT. IT. potevano ricorrere al benefizio della restituzione in intero al pari dei minori; 2. 4, cod. quid. ex caus. mu].; l. 3, cod. de jur. reip.; Lp AO appell: et relat,;\arg. L.$2, cod. de epis. et cle- ric. 5 l. 23, cod./de SS. EF.) g11. Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace, sarà nulla, ancorchè venga simu- lata sotto la forma d’ un contratto oneroso,‘0 che venga fatta sotto nome d’ interposte persone. ‘Saranno considerate interposte persone i padri, le madri, i figli e discendenti, ed il conjuge della persona incapace. ( Concord. arg. Z. 3, 4 5, d. 3a, 6. 10, 17! segg. fl. de donat. int. vir. et uxor. tot. til cod, plus valere quod agit. quam quod sim. concip.) gr2. Don potrà farsi alcuna«disposizione a favore d’ uno straniero se non nel caso in cui questo stra- aiero potecse disporre a vantaggio di un Italiano. (A favore degli stranieri non si poteva fare al- cuma disposizione; 4, 1, cod, 4. 6, 6. 2, ff. de hae- red. instu.) DONAZIONI E TESTAMENTI. G-A°P.O.- BL Della Porzione disponibile de' beni,€ della Riduzione- avi Sezione PRIMA, Della: porzione disponibile de’ beni. g'3. Le liberalità, tanto per atto tra vivi, quar to per testamento, non potranno oltrepassare la metà déi beni del dispomente, quando questi mo- rendo non lasci che un figlio legittimo; il terzo se lascia due figli; il quarto, se ne lascia tue o un numero maggiore. a ( Dalle leggi delle 12. tavole, ove stava scritto » wii pater familias legasset super pecunia tute- Zave suae reivita jus esto», come si, disse nella nota dell’ art. 392, dedussero- gli antichi giure- consulti, che i padri potevano a loro arbitrio insti- tuire 6 diredare, o anche preterire i figli nel loro testamento; /. 120, ff. de verb. sign.;[. 11, ff. de diber. et posth.; ma siccome alcune volte i padri abusavano di una tale illimit>ta facoltà, sedotti spe- cialmente dalle blandizie delle matrigne, come dice il giureconsulto Gajo nella£. 4,. ff. de irioff. te stam., così fu disposto che eglino dovesseto insti- tuire o nominatamente diredare i loro i figli, altri- menti il loro testamento sarebbe stato ipso jure nullo; prin. inst. de exhaered. liberor.; l. 30, ff. de lib. et posthum. Questa disposizione fu di poco o niun gievamento ai figli, poichè essi venivano di- fi ag i ar h72 LIBRO II, TIT. Il. rxedati dei loro padri senza alcun motivo, come ne dà un esempio Valerio Massimo, lib. VII. caps 7, ove racconta che no certo Teczio diredò Ter zio suo figlio infante, il quale peraltro impetrò da Augusto di poter conseguire l'eredità paterna atteso che ingiustamente era stato della medesima privato. Fn quindi necessario di correggere l’empietà di quei padri i quili senza una grave e ragionevole causa diredavano i loro figli, e fu perciò inventata la querela dell’ inofficioso testamento, colla quale i figli rescindevano i testamenti dei loro genitori, dai quali erano stati ingiustamente diredati, e suc- cedevano quindi«bd intestato àlla loro credità, co- me a suo Inogo si vedrà. Era‘provvida per i figli la querela dell’ inofficioso testamento, ma non lo era abbastanza, poichè i padri instituivano eredi i loro figli in una minima porzione della loro eredi- ta, e nel rimanente instituivano erede chi più Toro piaceva. Per. temperare adunque anche in, questa parte l’ effrenata facoltà dei padri, riservarono le leggi ai figli una porrione dell’ eredità dei loro pa- dri, la qual porzione anticamente‘era la quarta parte di ciò che avrebbero conseguito sefossero succe- duti ab intestato;‘6. ult.‘inst.. de inoff. test.; È 8. 6. 6, ff. 2. 6, cod. de inoff. test.; now. 18 in praefat.; di poi fu accresciuta da(iustiniano sino, al terzo dell’ eredità se i figli non. erano più di quattro, e‘sino alla metà se erano più di quattro, d. nov. 18 cap. 1. Disputavano î dottori se i figli diredati faceva= no numero per accrescere la quota legittima, e par- te per diminuirne Ja Quantita; vale a dire. sc, un padre avendo cinque figli, ne diredava uno, con- tendevano sc questo‘figlio doveva numerarsi all’ ef- fetto di fissare la quotà Icgittima Fino alla metà DONAZIONI E TESTAMENTI. 473 dell’ eredità, c se faceva parte in questa quota per diminvirla in pregiudizio degli altri figil. Bartolo opinò che 1l figlio diredato faceva par- te, e quindi, necessariamente numero ,,© fondo la sua opmione sulla Z. 8, 6.$, ff. de inoff. test.; Zoesio, Eineccio e Vinnio seguirono da stessa opinione. Dino al contrario, Saliceto e Voct so- stennero che il figlio diredato non faceva nè nu mero, nè parte, e si fondarono specialmente sulla tà 6. 5, ft. de conjung. cum eman, lib. L° opi- nione di costoro si oppone direttamente alla citata I. 8, 6. 8, ff. de inoff. test., ove Ulpiano concor- rendo nel sentimento di Papiniano apertamente de- cise che i figli diredati faceyano parte, e conse guentemente numero» Quoniam autem( diss’egli) quarta debitae portionis sufficit ad excludendara querelam, videndum erit, an exheredatus- tem faciat, qui non queritur: ut pula, sumus duo filii exhzredati? et utique facit, ut Papinianus respondit. Et-si dicam inofficiosum, non totam haereditatem debeo, sed dimidiam petere. Proin- de si sint ex duobus filiis nepotes: ex uno plu- res, tres puta, ex uno unus: URICUT, SESUnNcia unum ex illis semuncia querela excludit». Non vale contro di questo chiaro testo P argomento de- sunto dalla. d. 2. 1, 6. 5, ff. de conjung. cuni eman. lib., ove si dice«he il diredato si ha per morto: imperciocchè gli scrittori che hanno appli— cato al nostro caso questa legge della‘quale è au- tore Ulpiano al pari dell’ altra, hanno sesso Ul- piano in contraddizione con se medesimo; quindi l'applicazione è assurda, locchè si rileva manife- stamente quando si considera che Ulpiano in questa legge non trattò già di legittima, ma decise che i figli di un diredato si dovevano ammettere all’ ere- RA 474 LIBRO MI, TIT. Il di, dalla quale il loro padre era stato escelaso, cd assegnò per ragione che il diredato si aveva per morto. Secondo, le‘Teggi antiche la legittima si poteva lasciare sotto qualunque titolo, cioè particolare, 0 universale; 6. ult.vinst. de‘inoff. test.; 1:30, cod. cod. ma Giustiniano ordinò che dovesse essere la- ; scena a titolo d' instituzione,, nov.(115 cap. ds locchè nn solo era più onorevole pe’ figli; DTS, 6. 6, fi. av legat. praest! cont. tab. bon. poss. pel. ma era ancora più vantaggioso, perchè go- devano del diritto di acerescere, e potevano perciò conseguire tutta l'eredità; allorchè se fosse loro stata lasciata a titolo particolare, come di legato, di do- nazione ec. non«avrebbero mai potuto godere di un tal diritto; 2. 1, 6. 4, ff. de haered. inst. Dippiù Ja legittima doveva essere lasciata immune da ogni peso, condizione e gravame qualunque’ anche di fe- decommesso, o‘di usufrutto, e se il testatore l’aves- se gravata iri qualsivoglia maniera, il gravame era di niun‘valore; 2. 30, 2. 32; cod. de inoff. test., nov. 18 cap. 3. Ciò mon ostante potevano i padri gravare di felecommesso la legittima dei loro figli usando una cautela seggerita dal Socino, quella cioè d’ instituire eredi i figli‘in una porzione mag- giore della legittima, ed ordinar loro la‘restituzione della stessa porzione, compresavi la legittima; po- scia dichiarare che se si fossero ricrisati a tale re- stituzione, intendevano d’ instimirli soltanto nel Vegittima; così non potevasi dire che il padre, aves se gravita la legittima dei figli, ma piuttosto egli- no medesimi se avessero scelto di godere il fede- commesso, e restitnitlo per intero; 478. L 94 6. 2, fl. de legat. r. Questa caugla veniva tutto gior- no messi in pratica dai padri, e chiamavasi comu nemente la cautela di Socino. DONAZIONI R TESTAMENTI. 475 Accadeva spesse volte che i padrî instimivano eredi i loro figli nella proprietà di tutti i loro. be- ni, e lasciavano l’ usufrutto de’ medesimi alle pro- prie mogli, e nusceva, disputa se tali disposizioni dovevavsi osservare. Bulgaro fu di sentimento che un padre, il quale avesse così disposto, sì doveva inteudere che non avesse voluto laseiare alla pro- pria moglie se non gli alimenti, e la di lui opinio— ne passò in consuetudine, la quale veniva detta vol. garmente la consuetudine di Bulgaro. Che se il padre non lasciava‘ ai figli V intera legittima, ma li instituiwa eredi in una qualche co- sa minore della legittima, eglino potevano chiederne all’erede universale il supplemento mediante la con- dictio ex I. 30, cod. de inoff. test,, et nov. 18, cap. 1; noV. 115, cap. 5 prin, Per fissare la' porzione legittima sì aveva ri- guardo alla quantità dei beni che si trovavano alla morte del padre; 4. 6, cod. de inoff. test.; arg. 2. 3, 6. ult. ff. de bon. liberi.; l So, 6. ult, cod. de inoff. test. Per consegnenza allorquandu vi fos- se stato uno statuto, il quale avesse escluse le fem- minè in confronto dei maschî dall’ eredità paterna, nel caso che avessero ricevuto una dote non minore della legittima, poteva una femnina domandare il supplemento alla legittima, se il patrimonio paterno si era accresciuto dopo l'assegnazione delta dote; I. 30, cod. de inoff. test., all’incontra non era obbligata, nel caso che fosse dimiuuito il patrimo— hio paterno, a restituire il dior della legittima, a meno che non fosse restata le la porzione le- gittima che spettava agli altri figli; 4. ultim. ff. de dot. collat. Se dopo la morte del padre si accresceva la sua eredità, l' accrescimento giovava eziandio al le» falsa ai SIEPI 4 IDE . gamento dopo la morte del padre creditore, allor— 476 LIBRO NI, TIT. 11. gitumario, ogni qual volta fosse stato prodotto da dna causa anteriore alla morte suddetta, cone se un debitore ereditario fosse diyentito idoneo al pa{ chè prima non Jo era, ovvero se dopo la morte dello stesso padre si fosse purificata una condizione la quale teneva în sospeso un debito a di lui favo- ME AZIO, 6. TVRE Ud DI. Falc. Così Dure se dopo la morte ritornavano nell’ eredità per diritto di postliminio‘cose, le quali fossero state prese in vita Ù) del testatore; 2.43, ff. ad L. Fate. All incontro sî diminuiva Ja Jegittima‘se dopo la morte del pa- dre sì diminuiva P eredità per una causa anteriore alla stessa morte, attesa la regola che chi sentiva il comodo doveva ancora sentire 1 incomodo; /.,10, ff. de reg. jur.; 6. 3, instit. de empt. et vend.; 6. 3, instit. de societ.; ond’ è che se il defunto era debitore di mna qualche cosa sotto condizione, qualora si fosse Ia medesima purificata dopo la di lui morte, si diminuiva la legittima; arg. 2 73, 6. 1, 2, 3, fl. ad L. Falcid. La legittima era dovuta ai figli sopra tutti e singoli‘beni ereditarj pro rata j arg. l.'pen, cod. de inoff. test.; nov. 18, praef. in fin. et cap. 1, cosicchè eglino venivano riputati padroni di una parte degli stessi beni corrisponienti alla legittima; arg, 1. 26, ff. ad L. Fatcid. s Prima però di far il calcolo della legittima si dovevano dedurre le spese fumerce e i debiti; 4. 8, 6. 9, ff. de inoff..test., i fedecommessi purificati, î quali non potéfgno considerarsi*fra 1 beni del Aefunto; 2. ult., f. 2 et 3, cod. comm. de legat. Nella Tegittima dovevansi imputare tutte le cose che il legittimario doveva conferire; arg. 4 20, cod. de collat.; l. 29, cod. de inoff. testam.; sta DONAZIONI E TESTAMENTI. 477 che egli. stesso chiedesse la separazione della- legit- tima. sia che la chiedessero i suo» figli; arg. le xy, cod» de‘coll.;- ond’‘è che, sì dovevano«imputare le doti e le donazioni propter nuplias ricevute da quegli, dai beni del quale era dovuta la legittima; arg. L 4, 5, 7, 12,47, cod: de collat.; È. 29, cod. de inoff. test., auili. ex. testamento; cod. de collat. Nan però dovevansi imputare le cose che le conjuge€ le concedeva- leggi toglievano al secondo cod. de secund. no ai figli di primo letto; IDA nupt., nov. 22, Cap. 27. Allorquando era fissata vevansi unitamente alla medesima ciando dalla morte del padre; r0V. 18 cap. 3. Molto si è disputato fra i dotiori se la legitti- ma fosse una porzione di beni, od una porzione di eredità. Questa disputa aveva per oggetto il dcier- minare se il legittimiario era tenuto a pasare i de- biti in proporzione’ della sua quota, allorquando i beni ereditarj non fossero stati sufficienti per pagarli, e se potesse esigere interamente i suoi crediti che a- veva contro il defunto, oppure. se una parte di essi si eonfondeva in proporzione della quota ereditaria at- tesa la duplice qualità che sarebbe gittimario dì ereditore di se medesimo. 11 Voet sostiene essere la legittima Una parte di beni non solo perchè casì yiene dalle leggi chia» mata:£. 6, cod. de inoff. test., ma perchè ancora non sì può aver ragione della legittima, se nor. de- dotti prima i debiu;(. 8, 6-9, ff de inoff. test., perlocchè, dic’ egli, nom resta che la denomina— zione di beni, avvegnacchè dicansi beni quelli, dai quali sono stati dedotti tutti i debiti; LAO if. de verb. sign.; l. 72,041. de jur. dot.; l..6, cod. de collat. la quota legittima, do- i frutti incomin- concorsa nel le- 14% RE: 478, LIBRO IM, TIT. II. L’ Eineccio, forse per togliersi dall’ imbarazza/, Da definito nello sue. instituzioni la legittima essere Una parte di eredità, nelle sue pandette una parte di beni. L' Ubero A sostenuto che la legittima è una parte-di eredità, perchè la si deve lasciare a titoio d’instituzionhe, e perché ancora il legittima— rio ba il diritto di accrescere. Vinhio ha, sostenuto che la quistione non può essere definita o per l'una o per V altra parte atteso che bisogna considerare se la legittima sia‘stata laserata‘a titolo. d’ institu- zione, oppure a titolo singolare, come nel caso ehe Yin padre ad un suo figlio giustamente diredato* avesse lasciata la legittima per sentimento di com- miscrazione. Per verità la quistione è assai dubbia allorchè si consideri che la legittima ha dei caratteri di por- zione di eredità, e ne na ancora di quelli che la fan- no comparire una porzione di beni.{mperciocchà non v' ha dubbio alcuno che la legittima non do- vesse lasciarsi a titolo d'’ instituzione in forza della novella 115 cap. 3, e che per conseguenza il legit- Lunario non avesse il diritto di accrescere, il quale competeva soltanto agli eredi, e non mai a coloro i quali avevano un titolo singolare, come dî legatarj e simili; 2. 1, 6. 4, ff. de haered. inst. Così pure è certo che quando si domandava la legittima, s'in- teetava un giudizio di divisione di eredità; Vi 56, cod. de inoff. test., perche, come vedemmo di sopra, la Jegìttima si doveva detrarre da tutti e sin: goli i beni. Parinienti i‘legittimarj‘dovevano conf erire cio che avevano ricevuto da colui, da di cui beni domandavano Ja Tegittima, e la colazione come vedewmo nella‘ nota dell’ art. 843, non si ceva che dagli eredi, e non dai legatarj€ simib, come si ha dalle leggi citate sotto«l'art. 857. In TAC] DONAZIONI È TESTAMENTI: 7 finc'il lesittimario instituito erede nella legittima poteva castringersi ad-accettave l’ eredità e restituir- la all’erede fedecommessaria, la qual cosa sicura= mente la dimostrava un erede ce non ua legatario; 2. 27, 6. 13, fl. ad S. C. Trebell. Al incontro la legittima sì presentava sotta l’ aspetto di una porzione di beni@llorquando si osservi che il legittimario non aveva diritto alla le- gittima se non dedotti i debiti, come si disse di sopra, e damandava il supplemento, alla legittima non coll’ azione di divisione, ma colla personale ex lege, conforme parimenti di sopra si notò. l}ippiù se era instituîto erede. ìn una cosa certa, locchè era permesso di farsi, rav. lucana Dx Ai aveva per un leSatario e non potevasi contro di lui promovere alcuna azione considerandolo nella quae lità di erede; 2. pen. cod. de haered. ènst. 6: 9, inst. de fideicom. haered.; È. 30:93 ff.-d4d: 4. C. Yrebell. In questo anfratto dî cose. 2 narisce adungue ragicugvolissima la riflessione di Viunio, e ragione. volissima ancora apparisce Il’ opinione di coloro i quali hanno, sostenuto che la legittima si doveva ri- quando si trattava tenere per una parte di cred del comodo del legittimario., e per una parle di beni quando si trattava dei di lui pregiudizio, spe— cialmente perchè Giustiniano oxdînòd che la legitti= mia si dovesse lasciare. a titolo d’ instituzioné per accordare un particolare fav ai fichi, nov. 115 cap. 5; la qual cosa non si sarehbe verificata se st fosse considerato il legittimario, come un vero“erede in tutta la sua estensione, così sarebbe rivalta con- tro di lui ciò«che era introdotto, a suo benedzio contro sal disposto della 2. 6, cod. de lezib.; L..25, ff cod.‘Questa opinione era passata talmente in i arie 430 LIBRO MI, TIT. MM, suo nel foro che non aveva più contraddittore ale cuno.) 914. Sono compresi nell’ articolo precedente sotto nome di figli, i discendenti in qualunque grado essi siano; ma non si.contano però che per quel figlio che rappresentano nella successione del dispo- nente. ( Concord. 7. 8, 6. 8,.{f. de inoff. testam., arg. 6.6 et ult., instit.‘de hatred. quae ab intest. defer.=) 915. Le liberalità per‘atto tra vivi‘o per testa— mento, non potranno oltrepassare Ja metà dei be= ni, se, in mancanza di figli, il defunto lascia su- berstiti uo 0 più ascendenti in ciascuna linea pa terna e materna 5 ed i tre quarti, se non lascia ascendenti che in nna sola linea. I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno ad essi con l’ ordine con cui la legge li chiama a succedere: essi soli avran- no diritto a questa riserva, in qualunque caso‘che una divisione in concorso di collaterali non desse loro la quora parte de' beni loro risefvata. ( Quando jl defunto noî aveva Tasciata® legittima discendenza, ai più prossimi degli ascendenti dell una e dell’ altra Jinéa era dovuta la legitoma in qualunque caso, la quale si determinava secondo il loro numero nella stessa maniera clie bi disse rap- porto ai figli; nov. 18, cap. 1‘în fin.} Junct. Bh, d. 15, l. 30, ff. de inoff. iestam.) 3 916. In mancanza d’ascendenti€ di discendenti, sì potrà disporre della totalità dei beni tanto per stu di liberalità fra vivi, che per testamento. ( Concord. 4.‘1 ff., /. at, cod. de inoff. test., 1, instît. cod.; se non che qualche volta era dovuta anche ai fratelli ed alle sorelle la legittima, DONAZIONI E TESTAMENTI. 481 cioè nel caso che il defunto in preferenza dei me- desimi avesse deferita la sua eredità ad una. ti]€ persona; nov. 18, cap. 1 în fin., junct. nov. è in praef., 6.2, È. 1, ft. Z. 27, cod. de inoff. rest., $. 1, instit. eod. Nel fissare ai fratelli ed alle- velle"la quota legittima; si aveva riguardo al loro numero, secondo quello che sì disse dei figli, per— chè Giustiniano in fine del citato cap. 1 della 40- vell. 18, ordinò che ciò che aveva disposto in ri- guardo ai figli avesse luogo anche rapporto a tutti coloro ai quali per 1’ addietro competeva la querela dell’ inolficioso testamento. Ora tale querela compe- teva anche ai fratelli ed alle sorelle del defunto nel caso che fosse loro stata anteposta nella snecestone una qualche turpe persona; 4. 4. 27, cod. de invj). iest.; lL 1, ff. ead., 6.1, instit. eod.; cuu- que cc.) 917. Quando la disposizione per atti tra vivi 0° per testamento sia d’ nn usufrutto o d’ una rendita vitalizia il cui valore ecceda la porzione dispomibile, gli credi a vantaggio de’ quali la legge fa una ri- serva, potranno eleggere o di eseguire tale disposi- zione, 0 di cedere la proprietà della porzione dis pombile. ( 1 legittimarj avevano diritto di conseguire Ja Jegittima immune da qualunque peso anche di usn- irutto, o di una rendita qualunque; per conseguen- za se il defunto o con un atto fra vivi a titolo gra— tito, o con nno di ultima volontà| avesse lesa in qualche, maniera, i legittimarj avevano diritto di fer ridurre tali disposizioni e conseguire l’intera fegiliia sì in proprietà che in usufrutto; 20v. 13, 07. 3, Junet. 1. 1,2, 9,0, 7; cod. de inoff. donu.; I, r:nic., cod. de inoff. dotibus.) 918. JI valore della piena propiictà dei beni glie perineo 4a vete” 82 LIBRO MI;‘TIT. IL. nati ad una persona successibife in linea retta, tanto col peso dî una rendita vitalizia, come a capitale perduto, 0 con riserva di usufrutto, sarà impntato nella porzione disponibile, e 1 cecedente, se ve n'è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa colluzione inoa potranno domandate da cotoro fra i successibibili in linea retta che aves- rero prestato il loro assenso all’alichaziove, ed in veruri caso, dai successibili in Tinea trasversale. ( Finchè il figlio esisteva sotto la podestà del padre, venivano ambidue riputati negli affari prim vati per una sola persona;} ult., cod. de impub. et aliis subst.; quindi fra di loro nen potevano far alcun contratto, nè vi pateva essere ilcuna azione, nè alcuna obbligazione; Z. 4, L 11, ff.‘de judicits; Z 7, fl. de oblig. el act.; 6.6, ins. de inut, stipul.; l. 13 in fin. cod. de, transact. Allorchè poi il figlio era emancipato poteva contrattare col inco, e perciò tutto quello padre al pari di un es che poteva acquistarne dat medesimo per mezzo di contratto anerosa non veniva considerato come par- te del patrinionio paterno, nè le leggi giugnevano a tanto da presumere i contratti fra padre e figlio fatti per fraudare gli altri figli, anzi supponevano costantemente che il padre fosse sempre intento al ben essere det figli;£. 7, 6. 9, ff. de min.; L. ult, 6. ult.; cod. de bon. quae liber. Ciò nondimeno se sotto l'apparenza di un contratto oncroso sî fosse tenuta celata una qualchè donazione a favore di un figlio in frode degli altri figli, siccome si doveva piuttosto riguardare la sostanza dei contratti anzi che la loro apparenza, e denominazione, tit. cod. plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur pe 9, cod. de legib.; l. 21, cod. de transact.; L' 54, fl, ilo oblig. et act., così non v' ha dubbio alcuno clic ik pei Aprica SS DONAZIONI XL TESTAMPNET. 485 figlio non avesse«dovuto imputare nella. sua legitti- ms tutto quello che avesse avuto gratuitamente dal pidre sotto la vana ipparenza di uu contratto onè- roso,.€. ultim., ff. se quis în fraud patron.; d. 50, cod. de inoòff. testam.;. che‘se i legit- timar; avessero, acconsentito ad un tale simulato contratto, rinunciando al divitto di succedere nelle cose dedotte in contrattozione, comunque alcuni siano stati‘di avviso che una tale rinuncia pote— va sostenersi, tuttavolta io sono di’ sentimento che. non sarebbe stata di alcun valore, perchè si strebbe con ciò potuto con tutta facilità fur frode alle leggi, le quali altamente proibivano di rinun- ciare ai beni ed alle eredità dei viventi; 4. ult, cod. de pact:: 71.3, cod. de collat:;"l. ult., ff de suis et legil. - 919. La porzione disponibile potrà essere donata Im trito o in parte, tanto per atto fra vivi, come per testamento, ai tigli o alle altre persone succes- sibili al donante, senza che il donatario o il le- gatario venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione,;‘con che però la disposizione sia stata fattà espressamente a titolo d’ antipuite o. prelegato. La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di antiparte o di prelegato, potrà farsi tan to eoll’ atto stesso che contiene Ja disposizione, quanto. con un atto posteriore nella forma> delle disposizioni fra vivi o testamentarie. ( Concord. arg. 2. 56, 6. ult., ff. ad L. Falcid. V. ciò che si è detto sul finire: della nota all'art 843. LIBRO INT, TIT. Il Sezione IL Della Riduzione delle Donazioni© dei Legati. che per can- 920. Le disposizioni, tanto tra viti, di- sa ni morte, le quali eccederanno la porzione sponibile, saranno riducibili alla detta porzione al tempo in cuni si apre la successione. ( Concord. 2.87. 6. 3 e£.4, fi. de' legat. 2; L 1, 2, 4 et segg. cod. de inoff. donate sl. lla Bf de dot. collat.; l. 25, cod. fara. ereis:; nov. 9% cap. 1. Ole agli eredi legittimarj, tutti gli alu credi eziandio potevano ridurre non. già le dona- zioni fia vivi, ma bensì i legati e le donazioni cau- sa mortis, ogni qualvolta non fosse loro rinuasta salva la quaria parte dei beni ereditar) dedotti pri- ma-i debiti. Ma per ben comprendere ciò dobbia- ino richiamare alla memoria la legge delle. dodici tavole, la quale attribuiva la facoltà ai cittadini, di disporre de’ loro beni come più loro piaceva» uti pater familias legasset super. pecunia utelave suae rei, ita jus esto», l. 120, junct. LD ft de ver. signif.; priu. inst. de leg. Falci. ic In virtù di una tal Jegge i-testatori diswribui- vano in legati le loro eredità talmente che. poco 0 nulla rimaneva agli eredi; ond' è che questi per lo più non voleyano accettare siffatte eredità, ed 1 cittadini niorivano/ spesse volte intestati, la, qual cosa era stimata ignominiosa presso ai romaut, GOA me già si osservò la principio della nota fatta all’ art.&96. Ciò fece sentire la necessità di mode= rare l’illinitata facoltà che Je leggi delle 12 tavole accordavano ai cittadini di disporie de’ suoi bed, DONAZIONI E TESTAMENTI. 485 onde non si rendesse inutile il diritto che aveyano di far testamento. Fu perciò pubblicata la legge Furia, la quale trasse il nome dal suo autore€. Furio.tribono della plebe, colla quale fu disposto che niun cittadino potesse dare ad un altro citta- dino a titolo di legato o di donazione a. causa di morte più di mille assì, fuorchè"ai cognati, e ad Altre determinate persone; W/p. fragm. tit. ab. 7a 3: SC alenna persona non eccettuata. avesse ace cettato di più, non sì rescindeva il legato, ma do- veva restituire il quadruplo; omde Ulpiano cliamò questa legge rbeno perfetta; Ulp. fragm. 1, Sie da Non corrispose la legge Nuria al fine per cui fn fatta, perchè i cittadini facevano un tal numero di legnti non maggiori di mille assi per cadauno che distribuivano,‘come prima, le loro eredità in tanti legati. Perlorchè fu pubblicata da Q. Voco- nio Sassa souto il consolato di Cepione e Filippo» un’altra fegge, la quale chiamossi Voconia, è fu în essa disposto che niun, cittadino potesse lasciare ad altri più di quello che fosse per pervenire a’ suoi eredi; Cicer. Verrin. I.(3. Si trovò tosto da elu+ dere anche‘questa legge, come sì vede che era fa- cilissimo, e perciò ai tempi di Augusto, essendo consoli Gneo Domizio, M. F. Calvino, e C. Asi- nio Pollione, né fu pubblicata una terza da POESIE cidio. tribono della plebe, la quale fw detta‘perciò Falcidia; Dio. Cass. lib, 48, Euseb.. Chron. n. 1978. Isidor. origin. lib. 5 cap.-15.,€ fu in cessa disposto che il testatore non potesse disporre in le- gati più del dodrante, cioè più di nove ovcie del- la sua eredità, e le altre tre oncie dovessero, r'1va- nere all’ erede; prin. inst. de Leg. Falcid.; LA 6. ult. ff. ad L. Falcid. Così fu provveduto con questa legge all’ interesse dei testatori, perchè nom , 486 LIBRO J1I1, TIT. II. si trosarono più eredi i quali si ricusassero colla facilità di prima di accettare le eredità; prin. in- stit. de leg. Falcid. Fu provveduto a quello degli eredi; mentre trovavano un congruo luero nelle ere- dit; 4. 71. fl. ad£. Falcid. Yu provveduto a quello de’ legatarj, perchè gli eredi allettati da un tal lucro, accettavano le eredità, e pagavano quindi i legati,«i quali d’,altronde non sarebbero stati soddisfatti se gli eredi non fossero stati spinti da un‘interesse ad‘accettare le eredità; arg. 6. per. in fin. inst. de Leg. Falcid.; l. 73, prin. ff. ad Leg. Falcid. Fu in fine provveduto all’ interesse della repubblica, mentre tornava a conto alla me- desima chy ie ultime volontà dei cittadini fossero eseguite;,£. 5, ff. testam.-quemad. aper. inspic. et describ. I) ginreconsulto Paulo nella 2. 1, prin. fl. ad L. Falcid., riferisce che la legge Falcida nel se- condo capo così disponeva» Quicumgque civis Ro- manus, post hanc legem rogatain iestamentum fa- ciel, is quantum cuique civi Îomano pecuniam Jurt publico dare, legare. volet, jus, potestas- que esto: dum ita detur legatum, ne minusy quam partem quartam laereditalis, co testamen- to haeredes capiant; eis quibus, quid ita datum, lugatumve crit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto; Isque haeres qui eam pecuntani da- re]jussus dannatus erit, eam pecuniani debeto dure quam daninaius est d. Da ciò è manifesto che Ja legge Falcidia, non parlava che degli eredi testamentar),; pure fu estesa anche agli eredi dd, intestato; l. 1, 6: 2, ff. ad L. Falcid., e si dcuwaeva eziandio, dai fedecom- messi singolari lasciati@0 intestato; d. 18, ff. eod., non che dalle donazioni a causa di morte; /. 5,£ DONAZIONI E TESTAMENTI. 487 per. cod. cod.; l. 2, cod.,de mort. caus. donat.; 2 77, 6. 2, ff. de legat. 2., e da quelle fra mari- to e moglie; 7. 12, cod. ad L, Falc.; LL 15, 6. 5, ff. cod.; 1. 3>, 6.1, ff. de donat. inter vir. et uxror. Si detraeva aneora da ciò che dovevano i de- bitori ereditarj, i quali fossero stati liberati dal te- statore per via di legato; 2. 22, 6. 3; Z. 82, ff. ad L., Palcid.;‘1. 77,$. 2, ff. de legat.. 9.; dalle servitù prediali lasciate per legato, le quali si sti mavano, cd il legatario era obbligato a pagare all’ erede la sua rita per formare la quarta fa/ci- dia; L..7,.L$o, 6. ult. ff. ad* L. Falcid.; arg. 1. 76, prin.{f. de leg. 2. La stessa regola si tene- Va intorno alle statue, ed alle altre cose individue lasciate per legato; 2. 26,:6. 1, 2. 80, 6. ult. ff. ad L. Falcid. Gli usufrutti, i legati annvi e quelli di ali- menti erano anch'essi soggetti alla Falcidia; ZL 1, 6. 7, 2. 89, ff. ad Leg. Falcid. Nella 2:68, ff. eod. riferisce Macro la regola che diede Ulpiano per computare questi legati, e nella 7. 3, 6. ult. ff. eod., junct. I. 3, versic. quae de causa, ff, de alim. vel cib. leg., si dà la regola per computare gli annui legati lasciati alle città. Anche i legati da soddisfarsi dopo un certo tempo,@ lasciati sotto condizione andavano soggetti alla legge Falcidia, talechè venuto il giorno, o purificata la coudizione, si faceva dall” erede la detrazione. Persitro. è«la osservarsi che dui legati, i quali:dovevansi- sfare dopo un certo tempo, si detraeva quanto l’erede poteva da essi Incrare finchè era venuto il giorno da séddisfarli, e si metteva a vantaggio de- gli alti legatarj puri e semplici, come se il testa— tore avesse lasciato un tanto di meno in legati; 7, AD, Pruti Lv, S. 43 Eh 3 45 Pre eee 498 LIBRO) IN, TIT, II. et 3,((.. st cui plus quam per les. Falcid. In quanto ai legati condizionali si aspettava che si pu rificasse Ja condizione, e frattanto agli altri legatary si pagavano i iegati Toro lasciati, senza diminuicli, purchè avessero data cauzione all’erede, di resti inirgli, se s1 fosse verificatà la condizione, quanto avessero percepito più di quello che permetteva la legge Falcidia; LL 1,6, 2 el 16: LAI A 75, 6. 9, f. ad L. Faleid.; L 1,$ 7;1.3,6. 3, ih. si cui plus quam per leg. ralcid. Qualora fosse avvenuta. la condizione si detraeva dai legati Ja quarta Faleidia, mettendo’ però a conto di essa tutto ciò che I erede aveva percepito di lucro dai legati condizionali in pendenza della condizione; 4 66, ff. ad L. Falcid.; 1,88, 6. ult. ff. cod. La quarta Fa/cidia sì doveva detrarre doi sin- goli legati pro rate, e non cra in arbitrio dell’ere- de di detrarla per intero solamente da gati; Z. 2, cod. ad L. Falcid., anzi i legati tutti erano diminuiti ipso, jure per opera delìa legge Falcidia; L. 49, junct."I. nh& ult. ff. cod. Avevano diritto di detrarre la quarta L'aicidia gli eredi primi, ed.i secondi; Z. 1,$. 135"115 6. 5, fl. ad L. Falcid.; non però i fiduciarj in di cui favore militava il£. C. Trebélliano, di cui lungamente parlammo nella nota fatta, sotto Dart. 896. La detraevano butti gli eredi e se essi moriva= no prima di detrarla, passava il diritto ai loro suc- cessori; l.10, cod. ad L. Falc. La detraeva il fisco; 2. 3, 6. ult, fl. ad 4. C. Trebell.; L. 5, cod. ad-L. Faless}: 59,(PRA ff. cod.; il com- pratore dell’ eredità; args 4. 77, ff. end,; qunet. di 2, prin. ff. de haered. Vel act. vend.; il donata— se, della medesima; arg. 2. 76, 6. 1, ff. de legat. 2; . 28, fl. de donat., ma non i legatario, Me il alcuni le- DONAZIONI E TESTAMENTI, 489 fedecommessario particolare;.. 32. 6. 4, 4. 47,6 1, fl. ad Leg. Fal.; 1. 5a, in fin. ff. ad S. è Trebell. Tutti e singoli gli eredi avevano diritto alla quarta Malcidia della rispettiva parte in cui erano stati instimiti erédi, cosicchè non bastava che uno © più credi avessero salva la loro quarta, ma erano tnt în diritto di averla salva;$. 1; instit.;* di: 193 ff. 41 L: Fal. Se ad wu erede fosse stata salva la sua quarta, all’ altro no, perchè erà gravata di le+ gati, qualora fosse venato a morire il prinio, la di lui porzione sì accresceva al secondo, il quale per aver conseguita In porzione non gravata del suò coerede, perdeva il diritto di detrarre la quarta ri- spetto alla sua porzione gravatala di legati, atteso che egli riceveva come erede la porzione non gra- vata, ed era quindi obbligato ad imputarla Falzidia; 1 18,(f. ad L. Fate. AI contrario se la parte‘gravata Sì aceresteva al primo erede, aveva questi il diritto di detrarre la Falcidia rispetto alè la porziahe artresciutagli, onde‘non gli fosse inuti- le îl dirittò Ri iccrescere; ZL i,$. 45 E°9S99 185), S. 4, ff. ad L. Fal.: Per fissare la quarta Falcidia si doveva aver riguardo alla quattuià dei beni èsistenti al tempo della morte, talchè I° accrescimento e la dimiinuzio- nc ché Actadeva dopo un tal tempò‘era favore© “ontro dell'erede; 7. 3ò, 2. 56, priù.} È: 73, prih. tf ad Li Falc, 6.>. instit: èod. Per conseguenza si dovevano prima detrarrè i debiti‘ertditar),"Te spese funeree€ quelle dell’ inventario: 2. 1,$. 025; 2 s, ff ad L. Fal. 4. ult. inse. éod.; 1:92, ff. cod.; T. ult. 6.‘9, cod. de‘jur. delib. Aecrescevario defunto‘anche le azioni compe- il patrimonio del dolot per lo tontiario lo dintiî- ani done l'aedo, Insalata dl de a Lore 490 LIBRO IM, TIT. II, nuivamo qu#: dell’ erede contro il defunta imper» ciocchè in quanto alla legge Falcidia le azioni non si confondevano per la duplice qualità concorrente nell’ erede di creditore e debitore di se, medesimo; l..1,,6. 18, ff. ad L. Falcid. Ai beni, i quali trovavansi al tempo della mor- te, dovevasi assegnare il loro reale valore giusta la comune opinione degli uomini, e secondo il, prezzo che avevano in(quel tempo, e non secondo l’ affe- zione particolare dei singoli; /. 42, PIPER SE ao A 63, ff. ad L. Falcid., nè tampoco secondo la sti— ma fattà dal defunto; Z. 15, 6. uZt. ff. eod.; L. 81, 6. 4; ff. de legat, 1. L'ercde doveva imputare nel- la quarta Ha/cidia tutto ciò che aveva ricevuto per la/sua qualità di erede;£. 74, 2. 76, LL 91, ff. ad L. Falcid. Egli, Se possedeva Je cose lasciate in le- gato dal defunto; aveva’ il diritto di ritenersi la parte dei legati, la quale cccorreva pet formare Ja quarta Faleidia, e quante, volte 1 legati fossero consistiti in cose individue, poteva ritenere per in- tero finchè i legatarj pagavano la parte del valore delle medesime onde compiere la quarta;%. 18,9: Ts,(93,00 7,& AO, 901: 0. BOLSA ff. ad L. Falcid. Se poi le cose lasciate in legato possedevan-. si dai legatarj, poteva 1’ crede intentare contro dei medesimi la reî windicazione; l 26, prin. ff. l. pen. cod. ad L. Falcid., oppure I interdetto gueò legatorum; l. 1, ff. quod legator., 0 anche a-condictio indeliii, ogni qual volta per un èrro- re di tatto avesse l’ erede rilasciato il legato, al le- gatario: che se l’ avesse rilasciato per un errore di diritto, o anche avesse saputo che non gli restava salva la quarta non aveva alcuna ripetizione; i, cod. ad L. Fal.; È. 1,$i 11, ff. eod.; L. 9; 6.5, fi. de jur, et fact ignor.; arg. l. 10, cod. cod. j DONAZIONI E TISTAMENTI. 491° Cessava la legge Ma/cilia se il defunto aveva issegnato im vita all’erede la quarta; Z. 56, 6. nile. it. ad L. Fal., junct. I 35,$. 2, cod. de‘invff. testam., o se egli aveva proibito di detrarla; r0v. 1, cap. 2 6. 2. Cessava ancora se l’ erede aveva pro- messo ai legatsrj, dopo Ja morte del testatore, di soddisfare loro 1 legati; 4. 46, ff. ad L. Fale., op- pure vendendo l eredità, avesse imposto per patto al compratorre di non detrarre Ta quarta; o Aia di i A eod., ovvero anche se avesse promesso al testatore di soddisfare interamente i legati; Z. ultim. cod. eod. Parimenti cessava st il testatore avesse proibi- to all’ erede di alîenare i beni in grazia de’ di lui successori; /200. rI1Q cap. 11, 0 AVESSE espressamen- te ordinato che si pagassero i legati per intero, e senza alcuna diminuzione;£. 6, in fin. ff. de fidei- com. libert., junct. L. pen.$. pen. ff. de legat. 3. Così pure se l'erede non faccra 1 inventa: io, 2. ult. $. pen. cod. de jur. delib.; o scientemente, o per errore di diritto pagava tuiti i legati o. anche alcu- no di essi; nov. 1 cap. 3. Nen aveva luogo la Fal cidia nei prelegati di dote; /. 81,$-.1, 2, ff. ad L. Fal., nè tampoco nei testamenti dei militari; l. 92; l..96, ff. L 7, cod. eod,, neppure nelle co- se che 1° erele sottraeva, lè quali erano devolute al fisco; /. 6, ff. de his quae‘ut indig.; L. 24,(f. ad L. Fal., junet. LL 68,$. ult. ff. eod.; anzi se- condo il diritto nuovo l’ eresle era tenuto al dop pio; Z. ult. 6. 10, cod. de jur.*deliber. Non aveva luogo nei legati lasciati a delle cause pie; /. 49» cod. de Epis. et Cler.; mov. 131 cap. 12., e nep- pure negli acquisti fatti a causa di morte, i quali dicevansi mortis causa capio; l 76, l. 93, ff. ad L. Falcid. Siccome poteva essere incerto se la legge /"22- 492 LIBRO NI, TIT. 1I. eidi dovesse aver luogo, specialmente perchè po- tevano scoprirsi dei debiti, 1 quali avessero dimi- nuita I° eredità del defunto, così il. pretore pubb cò un editto; col quale ordinò che i legatarj prima o dopo il pagamento dei legati dovessero of, five all’ erede idonea cauzione di restituire al me- desimo Uitto‘ciò ché avessero percepito più di‘ciò che permetteva la legge Falcidia; l 1 prin.,$- n, get seqg.; 1.3,$. 5 el ult.,{f. si cui plus quam per L. Fulctd:; 1. 31, ft. ad L. Falcid. Erano dispensati dal darè questa catizione, il fisco; 2.3, 6-5, ff. si cui plus quam per L. Falc.; coloro ai quali erano stati diminuiti gli‘alimenti, ZL. 3,6.4, ff. eod.; quelli, ai quali era stato lascrato im annuo legato da distribuîre, 2. 17, ff. éod., e Unti quelli ancora i quali non potevano ritrovare un fi= dejussore; 2. 6, ff. eod.) A 921. La riduzione delle disposizioni fra vivi non pottà' essere domandata che da quelli a vantaggio de’ quali la legge ha stabilita la riserva, dai loro eredi o aventi causa da essi: i donatatj, i legata), i creditori del defunto non potranno doinandare La le riduzione, nè approfittarne. ( Concord. 4. 4, gem do Bedi de inoff. donat.; atg. l.27, cod. de inoff. testam. Se non ehe io sono di parere che i creditori del defunto potessero approfittare della riduzione, atteso che i lesittimarj, sebbene, non fossero obbligati a pagare del‘proprio i debiti ereditar),‘cosicchè. in questa Jarte non venivinò considerati come eredi, confor- mi» si ilisse in fide della nota dell'art. 913, tutta— voltà eglino non avevano alcuù diritto alla legitti> ma, se non dellotii tutti i debici; 2. 8, 6.9, ff. de inoff. testam. D’ altron.le i legittimarj non acqui stavano diritto alla legittima st non dopo la inorte, DONAZIONI E TESTAMENTI. 493 del debitore; arg. 2 2, S.», fl. de vulg. et pun.s 2 x 6. 21, ff. de collat., dal che avveniva che gelino crano sempre posteriori a qualsivoglia credi tore del defunto. Dippiù, parmi che i legittimarj non avessero potuto consegue una cosa col titolo di eredi, senza poter essere convenuti sotto l’ istes- sy titolo a restitunla, comunque non fossero stati obbligati ad aggiuntarvi del proprio. Non importa se i creditori non avevano diritto di richiamare a se dalle mani del donatario le cose donate per mancanza di un diritto reale sulle medesime; ave= vano però diritto che nessuno potesse godere alcuna cosa in forza del titolo di erede, senza es'?re tè- nuto ad un tempo a soddisfare i debiti del suo au- tore almeno fino alla concorrenza dei beni che egli godeva col nome di erede.) 922. Si determina la riduzione formando una miassa di tatti i beni esistenti alla morte del donan- te o del testatore. Viì si riuniscono per finzione quelli di cui è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all’epoca delle dona» zioni ed il loro valore al tempo della morte del do- naute, e si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di evi ha potuto, di- sporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia. { Concord. 4. ult., cod. de inoff. donat., junet. Z. 1, G. 21, ff. de collat.; LL 1,2 et seqg.; cod. de‘inoff. donat.) 923. Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, che dopo avere esaurito il valo» re dì tutti.i beni cadenti nelle disposizioni testa- mentarie; e qualora vi sarà luogo a questa riduzio» me, essa sì farà cominciando dall’ ultima donazione, 14*x* oh LIBRO IN, TIT. II. eregsì sviccessìvamente risalendo dalle ulime'.dile più antiche. ( Concord. arg. 4 35, 6. 1 et 2, ff. de hacred, inst3 6. ult., inst: de Leg.‘Falcid.; L 60, L. 83, 6. 1, ff. de haercd. inst.; LL 24,((. qui e a quib, menumiss.) 924. Se la donazione fra vivi riducibile è stata fitta a favore di uno dei successibili, potrà quesit ritenere sui beni donati, il valore di quella porzio- ne che gli spetterebbe, nella qualità di erede sui beni non disponibili, quando siano delia medesima natura: ( Il\legittimario doveva imputare nella legittima tutto ciò che aveva ricewito a titolo gratuito«dal defunto; l. 29; l: 30, cod. de inoff. testam. Di qui è che se il legittimario oltre a quello che sotto un tal titolo aveva ricevuto, aveva bisogno per com: piere la sua porzione legittima di disgersi cone tro 1° eredità del defunto, cra impossibile che Ja donazione avesse leso l'altrui legittima, allorchè non era neppur sufficiérite per la propria. Che se la do- nazione era stata fatta con dispensa dalla collazio+ ne, ma computata insieme con tntto| asse eredita= rio, non avesse lesa 1’ altrui legittima, aveva il donatario. diritto di conseguire 1° intera legittima al pari di tutti gli altri legittimarj, come si rileva dalle leggi citate sotto l'art. 844. Al contrario; se avesse leso la legittima degli altri, allora il dona+ trio doveva conferire il di più, e la colazione sì facéva‘mettendo ini matura quel di più nella massa conmne, 0 imputandolo nella legittima del: donatario ar scelta del donatario medesimo, come sì disse nella nota dell'art. 830.) È vor: 925. Quando il' valore delle denaziogi fra vivi iatale DONAZIONI E TESTAMENTI 49d eecederà o eguaglierà Ja quota disponibile, tatte le disposizioni testamentarie saranno senza eftetto. ( Il diritto di legittima cera di gran lunga supe- riore a quello dei legatar), avvegnacchè il testatore non potesse in alcun modo diminwirla o graverlas oi. è che se il testatore avesse dato a titolo gra- tuito la porzione, di cui le leggi gli permettevano di disporre, readevansi vane tutte le. disposizioni testamentarie, colle quali avesse voluto diminuire© gravare la legittima; 2. 30, 4. 32, cod. de. inoff= test.; now. 18, cap. 3. 926. Quando le disposizioni testamentarie ececede— ranno, ola quota disponibile, 0 la porzione di questa quota she resterebbe. dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà pro rata senza alcuna distinzione fra‘i legati uni» versali ed i legati particolari. ( Quando le disposizioni testamentarie ledevano la legittima, vale a dire quando.il testatore aveva lasciato ai legittimarj meno della legittima, essi po- tevano domandarne il supplemento all’ erede univer- sale, e non ai legatar) particolari, avvegnacchè Giustiniano non incaricasse di questo peso se non glì eredi universali; rov. 115, cap.5 prin.; la qual cosa si conferma ancora col riflettere che la legitti- ma veniva considerata come un debito dell’ eredità, 2. 8, 6: 15, ff. de inoff. testam.; e perciò i lega tarj non potevano essere astretti a soddisfarla, pe chè non erano. tenuti a pagare i debiti, ereditar); 1. 13, cod. de. haered. instit.; I. ult., cod. de haereditar. action. L’.erede universale però, se col- soddisfare la Iegittima non rimaneva salva la quarta falcidia aveva dititto disdetrarla dai singoli lega» ti, come si disse nella nota dell’art. g20.) Ha 496 LIBRO II, TIT. 11. 927. Nondimeno in tutti ì casi in cuì il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l'oggetto, nom verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati. non fosse- ciente a compire la riserva legale. ( Poteva il testatore esimere dalla legge Falcidia un qualche legato, /. 64, ff. ad L. Falcid., sic- come poteva esimerli tutti; 20V. I, cap. 23 Gieta:) 928. ll donatario restituirà i frutti di ciò che ec cederà la porzione disponibile, dal. giorno, della morte del donante, quando sia stata domandata la riduzione entro l’anno; altrimenti, dal, giorno della domanda. ( Siccome la legittima era dovuta dal momento della morte del donante unitamente a’suoi frutti, talchè non poteva esso recare col. proprio fatto alcun pregiudi— zio al legittimario, m0P. 18, cap. 1 et 3.5: 93, cod. de inoff. testam., così il donatario era tenu— to da quel momento a restituire al legittimario i frutti corrispondenti alla parte dei beni donati, che il legittimario rivocava a se per compiere. la sua legittima, senza distinguere se i frutti percetti dal donutario dopo la morte del donante fossero o no consumati, in buona o mala fede, perchè il. dona- tario non poteva far suoi i beni donati se non sol- to condizione che la donazione non avesse lesa la legittima, che ad altri competeva, la qual condi- zione contenevasi sempre tacitamente in tali dona zioni, conforme si vede da tutto il titolo‘cod. de inoff. donat.) 029. Gl immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ognà debita© ipoteca contratta dal donatario. DONAZIONE E TESTAMENTI. ira ( Concord. nov. 18, cap. 3: 430% 3a.'eod. de inoff. testam., junet, LL 1,2 et seqg:, cod. de inoff. donat.) 930. L’ azione per la.riduzione o per la rivendi» cazione potrà promuoversi dagii eredi contro i terzi detentori dest immobili formanti parte delle dona- zionì, ed alievati dai donatarj, nella maniera me- desima e collo stesso ordine clie si potrebbe pro- porre contro ì donatarj medesimi, e previa|’ escus- sione dei loro beni. Quest azione: dovrà promuoversi secondo I ordine dî data delle alienazioni comin- iando dall’ ultiora. ( L'azione per la riduzione poteva promoversi non tanto dai legîttimarj, quant anche dai loro eredi, L. 5, cod. de inoff. donat,, e dai figli eziandie naturali in riguardo alle domazioni; inofficiose fatte dalla Toro madre, sulla di cui eredità avevano il divitto di legittima; 2. 29, 6.+. ff de inoff. te- siam., junct. nov. 18 cap. 1, in fin. Quest’ azio— ne dovevasi promovere contro ai dovatarj; Zi 87, 6 3 et 4, ff. de legati. 2; È 1, 3,05; 6,,8;: cod.«de innff.' donat., c sono persuaso che.i legittimarj nella loro qualità di eredì, di cui volle Giustiniano che fossero onorati; 20v. 115 cap. 3, prin. et 4 prin., potessero vendicare gl’ immobili donati pos seduti da terze persone, atteso che dal diritto ere- ditario nasceva îl diritto. reale, che gP. interpreti solevano chiamare jus în re, per il quale È erede poteva vendicare lè cose ereditarîe contro qualsivo- glia possessore; /. 7, cod. de petùt. haereditat. la= perciocchè nè il dovatario, nè gli aventi causa. da esso potevano acquistare i benî donati se non satta condizione che la donazione non avrebbe mai lesa il diritto dei legittima]). 14 Ax LIBRO NI; TIT. 11. GuAYPL O hTVA Delle Donazioni tra vivi. MARR SO SEZIONE PRIMA. Della Forma delle Donazioni tra vivi. 931. Tutti gli atti di donazione tra vivi. saranno stipulati avanti notajo, nella forina ordinaria dei contratti, e ne rimarrà presso di lui l'originale nu- nuta, sotto pena di nullità. ( Le donuzioni potevansi fare, secondo il diritto romano, verbalmente; 6. 2, instit. de donat.; 1.29, 2. 3i, in fin. cod..de. donat.; l 12, cod. de file instrumeni., per nudo patto purchè si fosse potuto epr che si era voluto donare; /. 25, ff. de pro- @l., o anche per scrittura; 8.2, Zastit. de do- nati; l, 16, ff. e9d.; per lettera, 7. 5. 4. 13, cod. eod., o per stipulazione; /. 33, ff. eod. Quando però si trattava di donazioni ec»edenti la somma di cinquecento solidi, dovevansi insinuare nell’ uf ficio del censo, o negli atti del giudice; 6. 2; in- stit. de: donati; l, 25, L.. 27; L 32, cod. cod.; nov. 127, cap. 2. Se ciò non veniva fatto, le do- nazioni sussistevano sino alla detta somma; nel dip- più erano di niun valore; 2: 34, prin.; 4 36, 6. ult. cod. de donat. Questa regola soffriva eccezio- nc nelle donazioni fatte in favore di cause piissime; 77 34, cod, de donat., come pel riscatto dei pri gionieri; Z. 36, prin. cod, eod.; non sc si trattava di donazioni fatte in favore di altre cause pie, co» DONAZIONI E TESTAMENTI. 499 me in favore delle chiese, degli spedali,, orfano= simili; 2. 19, cod. de SS. EE.; L 340,8» d. de donat. Non.vi era parimenti obbligo sinuire le donazioni fatte dal principe, 0 in di Ini favore, nè tampoco quelle che. si facevano a fi he fosse riedilicata una qualche casa caduta© incendiata, de 34,4. 36, 6. 13 ed 2, cod. de do- nat.; nemmeno le doti, 4 ult. cod. de jur. dot.; donazioni di cose mobili, che si facevano in favore dei soldati, Z. 36, 6. 1; cod. de donat. Co- sì pure se una qualche persona faceva a favore di uu’ altra in diversi. tempi varie donazioni, niuna delle quali avesse ecceduto la somma di 500 solidi, comunque gutte mmite avessero formata una somma superiore ,, non era necessario d’ insinuare tali do- nazioni, purchè non si fossero fatte per eludere. la leg 34, 6. 3, cod. de donat. In simil guisa le donazioni rimuneratorie non avevano bisogno d’ insinuazione; arg. Giu ult. ff. de donat., nè tampoco quelle con cuì i. creditori rimettevano ai loro debitori le usure non ancora scadute; 7. 23, ff. eod., e:generalmente tutte quelle colle quali si rinunciava ad un diritto non ancora pienamente acquistato, mentre se era acquistato pienamente er vi bisogno-d’ insinuazione; 2. 9, ff. eod. Era p soggetta ad insinuazione quella donazione, colla quale si fossero donati in un medesimo tempo a più persone più di 500 solidi; imperciocchè non poteva dirsi che fossero tante donazioni quanti erano i donatarj, ma si considerava come una sola donazione comunque fosse fatta‘a più persone, altrimenti si sarebbe fat»: ta frode ai creditori a di cui vantaggio fu iniro- dotto l’ obbligo della insinuazione;\arg.£. 27, cod. de donat, Così dovevansi insinuare le donazioni, colle quali si donava nna somma maggiore dei. 500 EMAIL a 3 PNE Faro sa: ea pete: Boo LIBRO MI, TIT. MI, solidi, comunque il pagamento di essa fosse stato diviso în più rate inferiori alla detta somma; arg. ZL. 20, 2. 26, 6. ult. ff. quando dies legat. ced. Lo stesso si dica se si fosse donata una qualche cosa da darsi annualmente in perpetuo ma non se sì fos- se limitato il. tempo alla vita del donante o del donatario; 2.34, 6. ult. cod. de donat, La querela delle inofficiose donazioni al pari di quella dell’ inofficioso testamento spirava nel ter- mine di un quinquennio a contare dalla‘morte del donatore; nov. 92, cap. 1, junet. L. ult. cod. de inoff. donat.; LL 34, în fin. ced. de inoff. te- stam.) 932. La donazione tra vivi non obbligherà il do- nante, e non produrrà alcun effetto, se non dal giorno în cui sarà stata accettata in termini, espressi. L’ accettazione potrà esser fatta durante la vita del donante, con un atto posteriore ed autentico, di cui pure rimarrà 1’ originale minuta; ma in tal caso la donazione non avrà effetto, relativamente al donante; se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l'atto che‘comproverà*la detta accetta» zione. ( Prima che le donazioni fossero accettate, non avevano‘alcuna forza; 41034 119,6(0) ff.ade do- nat.; arg. l. 6), L 156, in fin. fl. de reg. Jur.; 1. 38, ff. de ady. vel amitt. poss.” accettazione poi bastava semplicemente che constasse; 4. 6, cod. de donat., junct. LL 1, 6. ult, fi. de contrah. empt.; quindi si poteva’ fure per lettera, per, nun> zio, 2. 4, 4. 10, tf. de donat.,€, secondo la co- mune opinione dei dottori, si poteva fare\cziandio col mezzo» di un notajo, il quale stipulasse pel du- natario; arg. G. 3, drstit. de adoption.) 933. Se il donatariv è in età maggiore, 1° acco» DONAZIONI E TESTAMENTI. Sot tazione dehb’ essere fatta da lui, 0 in suo nome, du persona munita di procura esprimente la facoltà di‘accettare la fattagli donazione, o ta facoltà ge nerale di accéttàre le donazioni che gli fossero sta» le 0 potessero essergli fatte. Questa procura dovrà essere fatta avanti notajo, éd una copia della medesima verrà annessa alla mir nuta originale della donazione, o a quella dell’ ac+ cettazione clie fosse fatta con atto separato. ( L’ accettazione delle donazioni poteva essere fat ta dai. procurati generali o speciali dei do- natarj; 6. pen. inst. per quas. person. cuia. ad» guir., ed i procuratori potevano constituìrsi 0 per tettera, 0 per nunzio, o con ratificazione, purchè intervenisse quando non era peranche compiuto il negozio, o con qualsivoglia altra maniera di espri- mersi;£. 1, 6. 1, et 2, ff. mandati; L. 60, ff. de reg. jur.) 934. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza' il consenso det marito, 0, nel ca- so del di lui rifiuto, senza 1° autorizzazione giudi- ziale, in conformità di ciò che è disposto’ negli ar- ticoli 217 e 219, al titolo del Matrimonio. ( Contrar. arg. l. 9,$. 3, ff. de jur. dot.; L. 8, cod. de pact. conv.; l. 11, cod. eod. et tot. tit, cod. ne uTor pro TRAV. vel mal. pra usxor.] 935. La donazione fatta ad an minore nonemar- cipato o ad un interdetto, dovrà essere accettata “dal suo tutore yin conformità dell’ articolo 463 del titolo della Minor eiù, della Tutela e della P of; ancipazione. Il minore emancipato potrà accettarla coll’ assi- stenza del suo curatore. Ciò non ostante il padre e-la madre del minere, sia 0 non sia cmancipato, fo gli aliri ascendenti y = «IBRiti È Lett 502 LIBRO SII, TIT. IL. benchè siano‘ancora in vita i genitori, 6 benchè non siano nè tutori, nè curatori del minore, po- stranno accettarla per lui. (I padri per i figli, i tutori per i pupilli, i cuvatori per i minori, e per gl’ interdetti potevano accettare le donazioni; /. 8, cod. de bon. quae li- beris,l. 18, 6. 2, cod. de jur. delib.; 6. 4, inst. de inoff. testam.; L ult. 6. 7, cod. de curat. furios. Si veda la nota fatta sotto 1’ art. 450 c quella fatta sotto l’ art. 502.) 936. 11 sordo e muto che saprà scrivere, potrà accettare la donazione egli stesso, 0 col mezzo di un, procuratore. Se non sapesse scrivere; 1’ accettazione dovrà es- sere fatta da un curatore‘nominato a tale effetto, secondo*le regole. stabilite nel titolo, della Minor età ,'della Tutela e della Emancipazione. Si vedo la nota dell'art. 489 unitamente‘a quel la‘dell’ art. 502.) 037. Le donazioni fatte a favore degli spedali, dei poveri d’ un comune. 0 degli stabilimenti di utilità pubblica saranno accettate dagli amministra— tori di questi comuni o stabilimenti, dopo che ne samimmo stati debitamente autorizzati. V. la nota fatta sotto l’ art. gio.)»\ 938. La donazione accettata nelle forme sarà per- fetta mediante il solo consenso delle parti; e la proprietà degli effetti donati s’ intenderà trasferita nel donatario, senza la necessità di formale tradi» zione. ( La donazione era perfetta dal momento(chè era stata accettata in qualenno dei modi di cui si parlò nella nota dell'art. 932, nè era più.in arbitrio ds dowante di rivocarla; 6+.2,. de donat.; 35, 6. ult. cod, de donat. Sulvo ciò che si. dà FONAZIONI È TESTAMENTI. nella srissogiionte sezione. Ma sehbene Tosse accettazione tavia Ron si acquistava in virtù di essa il dominio donate prima che fossero conseguate, co- Tinti Bscervo nell Rab iti Bo Mme si osservo reila nota dell art. 094. 93g- Quanilo si farà donazione di beni suscettibi= la donazione semplicemente coll” delle cose li d'ipoteche, la t la donazione è astrizione l’ accettazione, dell’ accettazione che si fosse futta con atto separa- to, dovrà eseguirsi negli uffici delle ipoteche esi degli atti non che 50 perfetta , n >» tut contenenti la noti stenti nel circondario in cui sono situati i beni. ( V. la nota fatta all’art. 931.) g4o. Qnesta trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del mario, aliorchè 1 beni saranno stati donati al- la moglie; e se il marito non adempie a malità, fa moglie potrà farla eseguire seriza auto rizzazione. ( Siccome i beni che venivano donati alla mos ino bevi parafernali, cioè a dire non dotahi, così il mar?to non era tenuto ad insinuare le dona- ziouì colle quali si davano tali beni alla di lui mo- glie, perchè dci medesimi egli non aveva nè pro— Z glie prictà, nè usufrutto, nè amministrazione; tr: cod. tale= 8, fica & de pact. convent.; l. 9,$. 3, fl. de jute doiium. Ciò non di meno egli era obbligato ad in- sinuare le donazioni propser nuplias;€ comunque non l'avesse fatto, non poteva tuttavia opporre con- tro la moglie il difetto d' insinuazione; rovell. 127 cap. 3.) Allorchè la donazione sarà fatta a persone d' età mivore, ad idtetdetti, o a stabilimenti pubblici, la trascrizione sì eseguirà ad istanza dei tutori, cura» torì 0 amministratori. ( I tutori, curatori od amministratori avevano abbligo d' iusiguarg le denazioni fatte alle persone, ie ATE A 504 LIBRO II, TIT. 11° j-di cui beni venivano da essi loro amministrati; 4. 19, cod. de SS. EE.; 1. 34. 6. 1, cod. de do- nat.; arg. l.+,$. 2, f(. de admn: et per. tut.; È. o, ff. de ada. vel omitt. haered.;-L 17, fl. de auct..tut., junet. L 27, 30, 32, cod. de dornat.) gjr. Potrà opporsi Ja mancanza di trascrizione da tutti gli aventi interesse, eccettnati però coloro che banno V’obbligo di fare eseguire la trascrizione, o che hanno causa da questi,«ed eccettuato pure il doratore. Quando una donazione eccedente la somma di 500 solidi non veniva insinvata, era dalle leggi di- chiarata inutile in quanto all’ eccesso; /. 34 prin., 2. 36, ff. de donat.; salve le eccezioni fatte nella nota dell'art. 931, e nella prima nota dell'art. 0940.) 942. 1 minori, gl’ interdetti, Je donne maritate, pon saranno vestituiti in intiero per la mancanza d’'aceéitazione‘o«di trascrizione delle donazioni, salvò ad%essi il regresso contro i loro tutoti 0 ma- riti; se compete, e senza che possa farsi luogo alla quando anche i detti tutori restituzione in intero» e mariti fossero insolvibili. ( Per mancanza d’ insinuazione mon poteva aver eInogo fa restituzione in inticro in favore dei pupilli, dei minori,«degl’ interdetti e delle cause pie equi- parate ai minori, perchè le donazioni erano inutili în quanto all’ eccesso, e quindi non obbligavano il donante; sZ. 34, prim, L 36, ff. de donat.;, ond’ è che in qualunque stato si fossero rimesse le cose, ‘noù si sarebbesmai potuto rimietterle in uno. stato utile pei pupilli, minori ce, perchè sarebbe sempre mancata l’‘obblisazione del donante. Tuttavolta i peo, È minori ec. avevano diritto di ripetere dai oro tatori; curatori ec. butto ciò che non: avevano gua DOVAZIONI E TESTAMENTI. 505 guadagnato per loro colpa; 4. 1, ff. de tut. ee rat; 5 l. 7, cod. arbit. tut. hi 93. La donazione tra vivi non potrà comptena dere che ì beni presenti del donante; se compreni de beni futuri, sarà nulla rapporto a questi. ( Secondo il diritto romano la donazione fra vivi poteva comprendere tutti i beni presenti e futtiri} &. 35. 6. 4, et 5, cod. de donat. Nè si poteva dirè che il donante con ciò sì spogliasse della facoltà di far testamento, contro al disposto della£. 52, 8. 9, ff. pro socio; mentre non era necessario per fat testamento che egli avesse avuto dei beni; imper= ciocchè| eredità nen consisteva in beri, ma in un diritto, il quale non era necessario che fosse luero- so, ma poteva eziandio essere dannoso per l'erede; 2. 50, ff. de haered. petit.; L 3, 6. 15 ff. de bon. poss. 3 LL 119, Z 178, 6. 1; 2.908, ff. dè verb, signif. Meno fa! sì poteva opporre che il donante spogliandosi. di tutti 1 beni presenti e futuri, sì metteva in povertà tale da essere di peso alla re- pubblica: imperciocchè egli godeva del benefizio di competenza in forza del quale riteneva per se quana to era necessario per non divenire povero; 6. 38, instit. de’ action.; L. 33, ff. de]ure dot.; l 19, 6. 1; Z. 30, ff. de re judicata; I. 38, ff. de res, jur. Ciò non ostante eta ricevuta in foto la massi= ma che la donazione di tutti i benì presenti e fu= turi non valesse a meno che il donante non sì fos= se riservata almeno la vigesima parte de’ suoi beni onde poter fare testamento.) i 944. Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fita ta sotto condizianì la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del douame. (Concord, L. 8, ff. de oblig, et act.; LL in ODICE GIVa Dì 506 LIBRO II, TIT. 11. 46, in fin., L 108. in fin. fl. de verb. obligat.; I 43, 6. pen. tf. de legat. 1,) 945. Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi fuori di quelli che esistevano all’ epoca della dona- zione, o che fossero espressi, sia nell'atto di dona- zione,‘sia nello stato che dovrebbe esservi an- nesso, ( Quando nélla donazione erano specificati i«e- bit che il donatario doveva seddisfire, egli non potcvasi esimere dall” obbligo di pagarli ancorcnè la donazione gli fosse per ciò stesso riuscita dannosa; I. g, l. 22, cod. de donat.; arg. l. 28, ff. eod. Che se si fosse convenuto che il donatario avrebbe pagato tutti i debiti di cui fosse piaciuto al donante di cariculo, io sono d’ avviso che la donazione sa- rebbe stata valida, ma che la convenzione avrebbe dovuto interpretarsi ad arbitrio di uomo dabbe- ne; imperciocchè permettevano le leggi romane di rimettere all’arbitrio del creditore il determina— re la qualità e quantità di ciò che avrebbe dovuto pagargli il debitore, ma volevano che un tal patto dovesse intendersi ad arbitrio di uomo dabbene; 4. 6, 2. 76, et seg., ff. pro socio: L. 30,(f. de oper.; lib.. 1. 3, cod. de dot. promiss., ag. Ì. 92, in fin.{f. de reg. jur.; Leg de contrah. nipt. j ff. locali.) Nel caso in cui il donante si sia riscivata la libertà di disporre d’ un effetto compreso nella donazione,© di una deriminata sor:ma sui beni donati, s° egli niuore senza averne disposto, un tale effetto o una tale somma apparterrà agli eredi del donante, non ostnte qualunque clausola e siipula— zione in contrario. ( Quando il dorante si ca» riservata una parte DONAZIONESE INOTAMENTI. Bor ele snéi beni onde far testamento 7 Tocchè dove fare, secondo. l'opinione de’ prammatici, nelle do- nazioni universali, come sì osservò. nelia nota del- l'art. 9453, se egli moriva senza aver disposto dei beni riservati’, disputavano i dottori se‘i medesimi beni appartenessero al donatario,© agli eredi del donante. Questa quistione è stata variamente decisa 4 pure la camune opinione. era che se tratavasi di donazione fra vivi, i beni riservati spettassero agli a eredi del donante, qualora però non. fosse stata posta nella donazione Ja clausola she sarebbero de- voluti al donatarie. ogni qualvolta il donante non ne avesse disposto.‘Se poi trattavasi di donazione a causa di morte, volevano che i feni riservati ap- partenessero al donatario per Ja Z unic., 6. 105 cod. de caduc, toll,, comunque tutti concovressero nell’ opinione, che il donante non fosse obbligato a fare per se riserva alcuna.) 97. 1 quattro articoli precedenti mon si applica— no alle donazioni delle quali si è fatta menzione ai capi VII e IX. del presente titolo. ( V.iciò che si dirà nei capi VII e IX sul pro- posito di cui parlano i quattro precedenti articoli.) 9484 Qualunque atto di donazione di effetti m0- biliari non sarà valido, se non per quelli de’ quali una descrizione e stima sottoseritta dal donante, e dal donatario, o.dall’ accettante per lui, sarà stata unita alla minuta originale della donazione. ( Allorguando le donazioni riducevansi in iscritto sia per volontà delle parti, sia per comando della legge, era necessario di descrivere de cose che si donavano; 4. 25, Z. 31,‘cod. de donat.) 949. E permesso al donante di riservare a suo vantaggio, o di disporre a vaataggio di un altro, dell’ uso 0 dell’usufrutto dèi beni donati tanto mo- bili che immobili. 50% LIBRO IM, TIT. ML. ( Concord. 2. 28, 2. 35, 6. 5, cod. de donat.; 42; prin. ff. de mort. caus. donat; L 9;!f. de usufr. accres.j li 26, 6 1 ff. de usu et usuf. legat.) 950. Quando la donazione di effettà mobiliari sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare; sarà tenuto il donatario a‘ricevere gli effetti. donati che sì. troveranno in natura, nello stato in cui saranno; ed avrà azione contro il do- nante o suoi eredi per gli effetti non più esistenti, sino alla concorianza del valore che sarà stato ad essi attribuito nella descrizione e stima. ( Se il donante.si riservava l’ usufrutto delle cose donate, quando veniva a cessare questo usufrutto, non poteva essere obbligato dal donatario a resti- tuin li le cose donate se non nello stato in cui sì ritrovavano al termine dell’ usufrutto, siccome 2 niente di più poteva essere astretto ogni altro usu- frutuario, come si disse nella imota dell’ art. 6er. Ma se le cose donate fossero state di quelle che chiamavansi fungibili, ed il donante:se' ne fosse riservato il quasi usufrutto, penso che‘egli; od i snoi eredi sarebbero stati obbligati. a restituire al donatario in fine dell’ usufrutto, cose della stessa qualità e quantità, ovvero il loro valore, al pari di ogni altro quasi usufruttuario, conforme si osservò nella nota dell'art. 581.) g51. Il donante potrà stipulare la riversibilità degli effetti donati, tanto nel caso della premo- rienza del donatario solo, quante del donatario e de’ suoi discendenti. Questo diritto non potrà stipularsi che a benefi- cio del solo denante. (A figo uando donavano qualche cosa ad al- cuno de’ loro Eh, potevano stipularne la riversi= DONAZIONI E TESTAMENTI. 509 bittà non solo in loro favore, ma eziandio in fa- vore degli altri loro figli, ed era questa una ecce— zione alla regola che niuno poteva stipulare per al- tri; /. 45, ff. sol. mat.; l. 7, cod. de pact. conv.; 2. 12; ff. de pact. dot. Ma se erano estranei quelli che donavano, potevano bensì stipulare in loro vantaggio la riversibilità delle cose donate; /. 1, 2. 9 cod. de pact. convent:; l. 10, cod. de pactis; . 9, cod. de donat.; l. 20, 6. 1, ff. de pactis dotal.; l. unic. 6. 13 et 16, cod. de rei uxor. act., ma non in vantaggio di altri, attesa la rego— la che niuno poteva stipulare fuori che per se me desimo, a meno che però non avesse permesso ad altri di stipulare per loro medesimi la riversibilità delle cose che egli donava, nel qual caso era vali- da la stipulazione; 4. 1, 6. 1, 2. 29, 6: 1 et 2, f£. de pact. dotal.; l. 19, cod. de jure dotium.; l. 26, cod. eod.) 952. Il diritta di riversibilità produrrà 1° effetto di sciogliere tutte le alienazioni de’ beni donati,€ di farli ritornare al donante, liberi, ed. esenti da ogni peso ed ipoteca, a riserva però dell’ ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del conjuge donatario non bastino, e nel caso Soltanto in cui la donazione gli fosse stata fatta collo stesso contratto matrimoniale da cuî ri- sultano tali diritti ed ipoteche. ( Era massima. costantemente ricevuta’ nel fora che quando il donatore richiamava a se in forza della riversibilità sripulata, le cose da esso lui da- nate, aveva diritto di riceverle libere da. qualunque peso o ipoteca; e di vendicarle dalle mani di qua lunque possessore; rg. mor. 3g cap. I.) LIBRO Ill TIT. ITo Sezione ll. Dell’ Eccesioni alla regola della irrevocabilità delle Donazioni tra vivi. 053. La donazione tra vivi non potrà essere ri- vocata che per l'inadempimento delle condizioni sotto Je quali sarà stata fatta, 0 per causa d’ ingra- riudine, o per sopravvenienza di figli. ( Concord. 2. 132. 7, ZL 9,5 2. ult. cod. de re- vocan. donat.; 6$+ 2, instit. de donat.; novell. 22, cap. 35. Se non che io non trovo scritto nel diritto romano che per la sopravvenienza di figli po- tesse rivocarsi la donazione. Egli è vero che ì pram- matici generalmente hanno sostenuto l’opinione con- traria appoggiandosi sulla /. 8; cod. de revocan. donat., ma non è men vero che una tal legge ri guardasse soltanto il caso in cui un padrone avesse fatto nna donazione ad un suo liberto, e non il caso in cui un ingenuo avesse fatta una donazione ad un altro ingenuo, la quale anzi era di sua na- tura irrevocabile 5 4. 2) 2 4, 4 5, 46; cad. de re- vocand. donat: Non importa se nel codig: di Giu- stiniano si vedè una tal legge diretta ad)rphituni Praefecium Praetorio; imperciocchè quello fu un errore dei compilatori delio stesso‘codice, locchè apparisce da crò, che nel codice Tevdosiano da cui fu estratta Ja Stessa legge, e trasportata in quel- lo di Giustiniano, si legge che fu diretta ad Or- phitum Praefecium Urbi, il quale‘era il magi- sirsto destinato a decidere le quistioni fra padroni e liberti; 4. 1, 6 1, 2, 5, 8, 10, fi de offic. praef. urb.; l 5, prin. ff. de manumission. Più chiara- micrite poi si vede che quella legge non riguardava DONAZIONI E TESTAMENTI. Sit le donazioni che si facevano tra ingenni, perch& Autonio Agostini, il quale visse dopo la pubblica= zione della medesima, racconta che un uomo privo di figli donò alcuni beni alla Chiesa cartaginese, e ghe dopo la donazione essendogli sopravvenuti figli, Aurelio Vescovo della stessa Chiesa gli restituì per commiserazione i beni che aveva donati, comunque per diritto non fosse stato tenuto a restitnirglieli » potestatem habuisse Episcopum non reddere, sed jure fori, non jure poli»j causa 19 quest. 4. cum ult. Hanno insistito i prammatici dicendo che la pictà paterna fece congetturare al legislatore che il donante non avrebbe fatta la donazione se avesse pensato che gli fossero sopravvenuti figli, perchè non si supponeva mai che alcuno avesse voluto po< sporre a degli estranei i proprj figli; 4. 102, ff. de condi. et demost.; l 30;.coil. de fiteicomm. Ma io osservo che la ragione da cui fu mosso il legislatore a rivocare per sopravvenienza di figli la donazione fatta da un padrone a’ suoi libertà. non fu già la congettura della pietà paterna, ma gli os- sequj che i liberi dovevano al loro padrone per l’ inestimabile dono ricevuto della libert®; dito£È de obsequiis paren. et patron. praestan., cd il diritto cne le leggi accordavano al padrone ed a’ suoi figli sui beni dei liberti; prim. instit, et 6. 1 et 2, de success. libert. tit, ff, de bon. Llibertar. D’ altropde egli è vero che la congettura della pie- tà paterna mosse altre volte il legislitore a preferire sui beni del padre î di lui figli sebbene non chia- mati espressamente‘ad esclusione degli estranci a di cni favore stava l’ esplicita volontà del padre, come si ha dalle citate Z/. 102, ff. de cond. et demonst. et 30, cod. de fideicom.; ma è vero ancora ché 519 LIBRO NI, TIT. IL ivi si trattava di ultima volontà, e che in conse+ guenza Ja volontà del testatore era 1’ unica la quale si doveva interpretare e seguire; É. 12, li‘95, ff. «e legat. 3; I.:6, cod. de fideicomm.; laddove l» donazioni siccome non sono perfette se non col concorso della volontà del donante e del donatario, così la volontà di entrambi devesi interpretare, ed eseguire; arg. I. 92, ff. de donation, junet. L 99 ff. de verb. oblig. Ho detto ciò, non perchè io pretenda di sov= vertire la massima dei prammatici, la quale già da lungo«tempo prevalse in foro, ma perchè si cono- sca il genuino senso delle leggi romane, onde, confrontate col codice Napoleone, se ne possa ye= dere la convenienza e disconvenienza, locchè è lo scopo che mi sono proposto.) 954. In caso di revoca per inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del do- nante, liberi da qualungne peso ed ipoteca imposta dal donatario; ed il donante avrà, contro i terzi detentori degl’ immobili donati, tutti i diritti che avrebbe contro il medesimo donatario. ( Concord. 2. 1, cod. de donat. quae sub modo; 4. 5, in fin. ff. de donat. inter vir. et uxor.)| 955.-La donazione tra vivi non potrà essere ri vocata per ingratitudine che nei seguenti casi: 1. Se il donatario abbia attentato alla vita del donante; 2. Se siasi reso colpevole verso di lui di sevi- zie, delitti od ingiurie gravi; la 3. Se neghi ad esso gli alimenti, ( Concord. 2. 7, 2 9, 4. ult. cod. de revoc. do- mat: 191, BO e e de donat.; arg. nov. 115 cap, 3 et 4: salvo che non aveva diritto il dona+ tore di rivoeare la domazione se il domatario gli DONAZIONI E TE&TAMENTI. 513 negava gli alimenti a meno che non li avesse con- venuti; arg. É. 1, cod. de donat. quae sub modo. La ragione di ciò è perchè il donatore godeva del benefizio di competenza come si disse nella nota dell’ art. 943; d' altronde se il donatario si fosse opposto sconsigliatatnente a questo benefizio, poteva al più essere condannato mei danni e nelle spese della lite; 6. 1, drstit. de poena temere litig.; L n9, ff. de jud.; l. 4, cod. de fruct. et lit. Era iu oltre comune opinione de’ dottori che le dunazioni ob causam non potessero rivocarsi per titolo d’ ingratitudine, poichè esse non, erano pro- priamente vere donazioni procedenti da semplice li- beralità di animo, ma erano originate da altra causa riguardante il donatore.) 956. La revoca per inadempimento delle condi- zioni, o per causa d’ iugratitudine, non avrà mai luogo ipso yure. ( Concord. 2. 9, I. 23, cod. de donat.; I. 6, Ca 8, cod. de rer. permut.; 2. 2, cod. de condict. ob eaus. dat.; L 9, l. ult. cod. de revocan. donat..; 8::31;:5 tiff: de donat.) 957. La domanda di revoca a titolo d’ ingrati- tudine, dovrà esserè proposta entro l’anno, com- putabile dal giorno del delitto imputato dal do- nante al donatario, o dal giorno in cui il donante avrà potuto averne notizia. ( Siccome le cause per rivocare le donazioni a ti- tolo d’ ingratitudine, consistevano in ingiurie atro- cì, come si rileva dalle leggi citate sotto l'art. 959; così l azione civile discendente dalla legge Cornelia per proporre tali cause durava trent’ anni; L 42, 6. 1, ff. de procurat., 1.3, cod. de prercrip. 30 vel 4o ann. Questa revoca non potrà domandarsi dal donante 19* è » roi sv S Srna a DS 1 irrie a Mu pena 514 LIBRO II, TIT. II. coptro gli eredi del’ donatario nè dagli eredi del douante contro-il donatario, fuori che se fosse sta- ta, in questo ultimo caso, proposta lazione dallo stesso donante,‘o fosse egli. mancato di vita entro l’unuo dal comniesso delitto. ( Quando il donante era morto senza aver con- stata la lite della revoca della donazione per tito- i gratitudine, 1’ azione non passava a’ suoi ere- di; 21 in fin.; L 7, 1. ult. in fin. cod. de re- vocard. doriat., atteso che le azioni penali d’ in- giurie spiravano quando 1’ ingiuriato veniva a man- zare di vita; 0. 15, 6. 14, ff. de injur.; L 10,$. ult., fÎ. si quis caut. et in jud.; 2 32, prin. ff. «4 L. Falcid.; 1. 1, 6. 13 ft, de’ privat. delict. 3 S. 1, iînstit. de per. et temp. dact.; l unic. cod. ex delict. defunct. Se poi la lite era contestata, allora 1’ azioue passava agli eredi del donante, e sì poteva proseguire la lite anche contro gli eredi del donatario, guiando ancor esso fosse morto; 4. 43, 1. 28, ff. de injar., 6. 1, ènst. de perpet. et temp. act.; l unic. cod. ex delict. def.) 958. La revoca a titolo d’ ingratitudine non pre- giudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali ch’ egli abbia potuto imporre sugli stessi effetti donati, purchè tutto ciò sia anteriore alla inscrizione che fosse sta- ta fitta della copia della domanda di revoca, 12 margine alla trascrizione ordinata nell’ articolo 439. Nel caso di revoca, il donatario sarà condannato a restituire il valore degli effetti alienati, avuto ri- guardo al tempo della domanda, ed i frutu da computarsi dal giorno della medesima. (Sè il donatario; prima che fosse stata contro di lui proposta’ dal donante la querela d’ingratitu- dine, aveva alienato i beni donati, non Ss Yaccva DONAZIONI F_TESTAMENTI. 515 più luogo alla revoca della donazione; 4. 5, cod. de revocand. donat. Se poi li aveva ipotccati Sa] dii m pegno, o aveva imposto sopra di essi qual che altro peso reale, si faceva bensì luogo alla re voca della donazione, atteso che il donatario rite— neva tuttavia presso di se il dominio dei beni do- mati, ma però senza pregiudizio dei diritti acquista= ti dai terzi; d. /. 7, junct. L 67, ff. de verb. si- gnif.3 L 3 in fin.; L. 4, ff. quibus mod. pign. vel hypoth: solvitur. Il donatario faceva suoi i fsutti percetti sino alla contestazione della lite perchè non. formavano parte della donazione; 4. 9, 6 1, f£ de donat.) 959. Le donazioni a contemplazione di matrimo= nio non saranno rivocabili per btolo d’ ingrati- tidine. A ( Concord. arg. 2. 69, 6. 6, ft. de jure dotium; 2 25, co. eod. V. ciò che si disse in fine delta nota dell’ art. 955.) gfo. Tutte te donazioni tra vivi fatte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tem- po della donazione, di qualunque valore siano le dette donazioni, e per qualunque titolo fatte, ana corthè fossero reciproche o rimuperatorie, e quelle piire che fossero state fatte a contemplazione di ma: trinionio da qualunque altra persona, fuorchè dagli ascendenti ai conjugi, o dai conjugi stessi l’une ail’ altro, sono rivocate ipso jure per la sopravve- nienza di un figlio legittimo del donaute, benchè postumo, o per la legittimazione di un figlio natu- rale col susseguente matrimonio, se però sia nate dope la donazione. ( Ammessa l’ opinione comunemente ricevuta nel foro, che per la sopravvenienza di figli si facesse luogo alla rtvoca della donazione, canvenivano ge= Cd arri a 516 LIBRO ML, TH. BM. neralmente gl’ interpreti nel non concedere la stessa gevoca quando al donante sopravvenivano, figli na- turali,, poichè questi in riguardo al loro padre non venivano sotto nome di figli; arg. 2. 6, tf. de his quae ut ind.; L. 5, ff. de jus vocand.; l. 2,$- 3, ff. de excusat. tutor.; non in quanto alla ma- dre, rispetto alla quale erano considerati come gli altri figli legittimi, conforme si disse nella nota dell’ art. 756. Così, pure gl° interpreti che la donazione non si rivocava per la sopravve- mienza di figli adottivi; arg. 4. 67, ff. de cond. et demonstrat.. Non importava poi che uno, 0 più figli fossero sopravvenuti, poiehè non si poteva dire privo di figli colui che ne aveva anche uno solo; 2. 147, 4. 149. ff. de verb. signif.; L. 6, 6. 2, cod. ad 8, C. Thebelli; I 10139.;1; fi. de cond. et demonst. Come pure. non importava che tali figli fossero stati di primo,© di ulterior grado, poichè sotto la parola» liberos»‘usata in dl. 1. 8, cad. de revoeand. donat., si comprende- vano tutti i discendenti; Z. 6, 6. 2, cod. ad. SA ITrebell.; 6. ult., inst. qui test. tut. dar. poss.; 1. 200, ff. de verb. signif. Neppure si faceva dif- ferenza tra figli legittimati e Bili legittimi, poi- chè anche i legittimati suecedevano al loro padre insieme coi legittimi, come si ha dalle leggi citate sotto l’ art. 333. Non tutte le donazioni. si revocavano per la sopravvenienza di figli, ma soltanto quelle le quali erano di qualche considerazione, avuto riguardo alle circostanze dei casi particolari, la qual cosa veniva lasciata all’ arbitrio del giudice, secondo la comune opinione degl’ interpreti, siccome la citata 3. 8, cod. de revoc. donat. disponeva soltanto che si gevocavano«de donazioni di tutti i beni, 0 di una DONAZIONI RF TESTAMENTI 517 parte dì essi, ma non definiva quale dovess’ essere questa parte: d’ altronde sarebbe stato ingiusto il concedere la revoca di quelle donazioni, le quali per la loro tenuità si sarebbero fatte dal donatore mon ostante che avesse pensato all’ atto delle- desime di poter aver figli. Così pure non si revorava la donazione rimu- neratoria, quella fatta a contemplazione del matri monio del donatario, da una qualche persona a lui congiunta o estranea, e generalmente tutte le dona- zioni ob cdusam, purchè la causa fosse stata cor- rispondente all’entità della donazione. Impercioechè in quanto alla donazione fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, ritlettevano gl’ interpreti che sarebbe stata iniqua cosa, se sì fosse potuto rivo- carla, atteso che per l’una parte probabilmente aveva dato causa al matrimonio, al quale forse non si sa- rebbero indotti i comjugi senza la donazione, per esser privi dei mezzi onde alimentare la prole clie loro sarebbe sopravvenuta, e per 1’ altra riguardavano la donazione a contemplazione di matrimonio come un eontratto innominato, in cui il donatore donava perchè seguisse il matrimonio, e ravvisavano percià, in tale donazione il contratto do ut facias, dal quale non si poteva recedere, per diritto civile dopo la di lui consumazione, es per consuetudine dopo la di lui perfezione, per volontà di un solo de’ con- traenti; Z. 5, cod. de oblig. et action. In quanto poi alle altre donazioni 06. eausam, consideravany che queste non erano propriamente semplici dona= zioni fondate sulla sola liberalità;. ma che erano donazioni. improprie, /. 1, ff. de donat., le quali non erano state considerate dalla /. 8; cod. de re= vocad. donat. Molti autori harno sostenuto che per la sos i“er 518 LIBRO VIM., TIT. H. pravvenienza de’ figli la donazione sì rivocava per opera della legge, e molti altri hanno opinato che vi era bisogno della sentenza del giudice. L'utilità di questa disputa poteva consistere principalmente in ciò, che se la donazione fosse stata rivocata 2pso jure; il domiuvio de beni donati sarebbe ri tornato al donatore al momento della sopravveniem» za de’ figli ancorchè î medesimi fossero morti pri ma che il loro padre avesse rivendicato dalle mani del donatario i benî donati. All’‘opposto se da do+ nazione avesse dovuto essere rivocata per sentenza del giudice, i beni non avrebbero potuto ritornare in dominio del donante, se prima della rivoca= zione della donazione fossero morti i figli, sarebbe mancata la causa della rivocazione,€ quin- di Ia rivocazione medesima. Coloro i quali hanno opinato per la rivocazio= ne ipso jure, hanno creduto che quando la 4. è, cod. de revoc. donat. ha detto» totum quilquid largitus fuerat, revertatur in ejusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum» abbia ella stessa pronunciata la sentenza senza bisoguo dell’ opera dell’ nomo. Gli altri hanno opposto che la su non ha voluto far ritornare al donante de’ beni donati, e che mon gli ha comcess i, azione personale chiamata enndictio ex lege,‘one de acquistare il dominio de beni medesimi, Dipoi hanno detto che alla loro opinione non fa ostacolo la parola revertatur, poichè egsa non importa tra- slazione di dominio; e per provare ciò sorio TICOLSI al un reseritto di Alessandro, il quale decise, che sebbene il venditore di un fondo avesse stipulato che gli sarebbe ritornato il fondo medesimo nel ca pagato il resi poichè Idetta legge il domimo o se non $ n) o so che il corapratore non gli ave DONAZIONI E TESTAMENTI 519 duo del pro termine stabi ! prezzo nei termine stabi pete to; pere non com- va ul venditore medesimo la rivendicazione del fono; iifa soltanto l’azione personale ex vendito; L 3; cid. de pacto inler emptor. et vendit. Dippiù Danno soggiuato che anche nella(2. 5, cod. de inuff. donat. sta scritto che i beni dpnati dal ae- uilore in pregiulizio della porzione legittima dei figli, debbano ritornare nel patrimonio del genitore rucdesimo onde compiere la legittima ai figli, pure che è indubitàbile che{e‘donazioni inofficiose non era- no so jure inùtili, ma che dovevansi ridurre me- diante querela;£. 1, 3, cod. de inoff. donat. Scubra che questa opinione fosse la più pro= ile, nou‘ostante’‘che avesse molti contraddit- tori. g6:. Questa revoca avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della. donatrice fosse: già concepito al tempo della dunazione. (Bartolo fu d'opinione che il donatore quando aveva pensato di potere aver figli; e non ostante aveva fatta la donazione, non avesse più diritto di rivocarla} atteso che aveva dimostrato di non vole- re anteporre i proprj figli al donatario, unica ra- gione per la quale Ja legge-accordava la revoca del- Ja donazione. L'opinione di. Bastolo era comune- mente abbracciata dai prammatici. Ond’ è che se il donatario era ammogliato; ed aveva la moglie inciota, probabilatente non avrebbe avuto luogo la Tevoca, percliè si sarebbe creduto improbabile che avesse ignorato la gravidanza della propria moglie specialmente se fosse stata alquanto avvanzata.) 962. La donazione sarà parimente rivocata, an= che nel caso in cui il donatario fosse entrato in possesso dei beni donati, ed il donante l’ avesse lasciato contimuare nel medesimo possesso dopo ta FIT. Ma »nza che però il donatas percetti, di qua— 520 LIBRO II, sopravvenienza de) figlio; rio sia tenuto a restituire i frutti lunque natura essi siano, se non dal giormo che gli sarà stata notificata con intimazione od. altro atto legale la nascita del figlio 0 la sua legittimazione col susseguente matrimonio;€ ciò, quand’ anche la domanda per rientrare nel possesso de’ beni donati, non fosse stata proposta che dopo tale notifica= zione. Bur il donatore, figli, continuava a lasciare in donatario, si considerava il suo conferma della donazione, cosic eredi del donatore non avevano£ a donazione non tanto perchè questo era un bene- fizio personale del donatore solamente, quant’ an- che perchè i figli o altri eredi non. potevano con- travvenire alla mente del loro‘autore. Se, pol il do- il donatario era ob- i beni donati i frutti dopo la sopravvenienza dei possesso de’ beni il silenzio come una chè i figli, 0 altri liritto di rivocare natore rivocava la donazione, bligato a restiwire insieme co percepiti dopo la contestazione della lite, non quel- li percepiti prima, i quali non erano compresi nel la donazione: 4. 9, 8 1» ff. de donat.) i 963. L beni compresi nella donazione rivocata ipso jure, ritorneranno nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca imposta dal donatario, e non potranno restare obbligati nem- meno sussidiariamente per la restituzione della dote della moglie del donatario stesso, e per gli altri di- ritti dipendenti da recupera o da convenzioni nu- ziali; ciò avrà luogo quando ancora la donazione fosse stata fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel coutratto, eil an- corché il dopante si fosse obbligato come sicurtà, DONAZIONI E TESTAMENTI. 521 nella donazione, per l’ esecuzione del contratto‘ma- trimoniale. (I prammatici erano d’ accordo nel sostenere ché il donante non poteva richiamare a se altri beni fuorchè quelli che si trovavano presso. al donante, e nello stato in cui si ritrovavano,‘tanto più.che ammettevano ciò anche nel càso della revoca per ingratitudine, come si disse nella nota dell’art. 958.) 964. Le donazioni in tal modo rivocate non po- tranno rivivere ed avere di nuovo! il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per al- cun atto di conferma; e se.il donante vuole dona re gli stessi beni allo stesso donatario, tanto prima che dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, non lo potrà fare che con una nuova disposizione, ( Quando i figli del donante morivano prima della revoca, non aveva più luogo la revoca mede- sima, sia perchè era cessata la causa per cui la si concedeva, sia perchè la cosa perveniva«là dove non poteva aver principio; arg. 2.98, ff. de verb. oblig.; l 82, ff. de.legat. 2, e fa anche al pro- posito il caso della 2. 12, ff. de injust. rupi. ir- rit.; l. 3, in fin. cod. de secund. nupt.; l. 17, 6. 7, ff. ad S. C. Trebell. Se il donante, dopo la nascita del figlio, aves- se confermata espressamente la donazione, egli non avrebbe più potuto rivocarla, perchè avrebbe con ciò dichiarato di non volere anteporre il proprio figlio al donatario, ragione per cui î prammatici furono indotti ad estendere! la 1. 8, cod. de revoc. donat., anche alle donazioni che si facevano fra persone‘libere, come si disse nella nota dell’ art. h35%a) 965. Qualunque clausola o convenzione con. cui 522 LIBRO II, TIT. Il. il donante avesse rinunziato al diritto di rivocare la douazione per la sopravvenienza di figli, sarà ri- putata come nulla, e non produrrà alcun effetto. ( Siccome il benefizio deila revoca indotto in favore soltanto del donatore, come si disse nella nota dell’ art. 962, così non v' ha dubbio clié non potesse rinunziarvi; 4. per. cod. de pact.; perchè, conforme ottimamente riflette Tiraquello, siccome la donazione si rivocava per presunta volontà del donante, così quando faceva una dichiarazione con- traria, non doveva più aver diritto di rivocarla, tanto più che il padre avendo diritto di donare in pregiudizio dei figli già nati, doveva avere ancor quello di donare in pregiudizio dei nascituri.) 966, Il donatario, i suoi eredi, gli aventi causa da esso, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far sussistere la donazione rivocata per la sopravvenienza de figli, se non dopo il possesso di trent’ anni, i quali non incominceranno a decorrere che dal giorno della nascita dell’ ultimo figlio del. donante, bea- chè postumo;€ ciò, senza pregiudizio delle cause che a termini di ragioné interrompono la prescri> zione. ( L'azione colla quale si chiedeva la revoca della donazione era la condictio ex I. 8, cod. de revoc- donat., la quale era personale al pari di tutte le altre simili azioni; 4 25, prin. tf. de oblig. et act., e quindi si prescriveva nel termine di trent'an- ni; 4. 3, cod. de praes. 30 vel 4o ann. Ciò non ostante i figli e gli eredi del donatore non poteva- no domandare la revoca della donazione ancorchè non fusse spirato il suddetto termine, perchè era un benefizio che competeva soltanto al donatore 3 come si disse nella nota dell’ art. 962.) DONAZIONI E TESTAMENTI. CAPO V. Delle Disposizioni testamentarie. aria SEZIONE PRIMA. Delle Regole generali sulla Forma det Testamenti. 967. Qualunque persona potrà disporre per testa— Inento, tanto a titolo d’ istituzione d’erede, quanto a titolo di legato; 0 con qualsivoglia altra‘deno- minazione atta a manifestare la sua volontà. (Si è giù veduto nel capo If. del presente titolo quali erano le persone le quali potevano fare testa— mento. Ora parleremo delmodo con cui si faceva= no i testamenti, Nel fare testamento dovevansi osservare alcune formalità esterne ed alcune altre interne. Delle esterne anderemo parlando sotto ai diversi articoli della presente e della susseguente sezione. Ora trat= teremo delle interne. La principale formalità interna del testamento, la quale era il capo ed il fondamento del testamen- to medesimo, era l’instituzione dell’ erede 316 34, instit. de legate; Lio Li 13; 6. 1, ff. de Jure co- dicill. L° instituzione dell’ erede era la designazione del successore nell’ universalità dei diritti del de- funto; 2 24, ff de verb. signo; 00 63, ff. de regt jur. La designazione del. successore si poteva“fare anche con pochissime parole; per esempio; Tizio sia erede, ovvero Tizio siu; ovvero anche. Z'izio TIT. IL. 524 LIBRO MI, . ff. de haered. inst. 5 erede; l. 1, 6. 3, 5 et seqq l. 7, cod. de test. Quando colui che si voleva no- minare erede, era presente, potevasi instituirlo ere de senza dargli il nome, dicendo» questi. sia mia erede; 4 58, ff. de haered. instituen.;€ gcueral- alunque modo di dire, pur= chè si fosse spiegata la propria volonti, comunque anticamente si fossero dovuto usare parole imperative; per esempio; Ti-ic sia mio erede, oppure coman- do che Tizio sia mio erede,€ simili, e ciò. per- chè i testamenti si facevano nei comizj a guisa di LL 48, prin. et Sita ff. de lib. et posth.; L mente potevasi usare qu leggi, conforme vedremo; de hacred. instit.; l 17, 7, 15, 2 21, cod. de testamen. L' erede di un testamento fatto in iscritto; si poteva eziandio non nominarlo apertamente, ma solo per relazione ad altra scrittura; 4. 36, 4 77; ff. de haered. inst.; 2. 38, ff. de condit. et demonst. Era peraltro di niun valore l’ instituzione, qualora fosse stata per plessa; per esempio se un testatore avesse detto = se Tizio sarà erede, Mevio sia. erede, S€ Mevio sarà erede, Tizio*sia erede= Z. 16, ff. de condit. institut. Così pure sì aveva per non fatta quella instituzione nella quale si fosse creato erede qualcu. no chiamandolo con un nome ingiuri@so;“ 9;$ 8. ff. de haered. instit. Questa instituzione però non si deve confondere con quella che si faceva cun elogio come se un testatore avesse detto» mio figlio iniquissimo, il quale ha incontrata la mia indignazione, sia erede»: imperciocchè questa instituzione valeva perchè era diretta al fine di ot- tenere l’ emendazione. dell’ erede col rimproverarlo de snoi falli 3 2. 48; 6. 1 ff. de haered. instit. le instituzioni cattalorie, e il testatore non Erano inutili eziandio così chiamate, perchè con quell DONAZIONE L TESTAMENTI. 505 tanto voleva lasciare la sua eredità all’ erede, quan- to voleva acquistare quella dell’ erede medesimo; ed ecco come si facevano» Tizio sia mio erede în quella parte della mia eredità, nella quale egli instituirà me nella sua»; l. 70, ff. eod.; Lg 64, ff. de legat. 1; l. 11, cod. de testam. milit.* eppure»{n quella parte che Tizio instituirà me erede, nella medesima io instituisco Sempronio» ovvero anche» Zizio sia. mio erede in quella arte în cui instituirà Sempronio» lag, 4 ff. de haered. instit. Finalmente non erano valide quelle instituzio— nî, le quali si facevano dipendere direttamente dall’ arbitrio di un terzo; per esempio» se Tizio vorrà, Mevio sia mio erede, oppure» siano miei eredi quelli che vorrà Tizio».; L 32, l 68, fl. eod.; l. 52, ff. de cond. et demonst. Tutti coloro i quali venivane instituiti. eredi dovevano essere capaci di ricevere l’ eredità a nor- ma di quello che si disse nel capo II. del presente titolo. La capacità negli eredi estranei si riguardava in tre tempi, cioè al tempo in cui il testatore fa- ceva-il suo testamento, a quello della di lui morte, ed a quello dell’ accettazione dell'eredità$ e’ se V erede era instituito sotto condizione, si riguardava anche quello in cui si verificava la condizione me- desima; 6. 4, instit. de haered. qual. et differ.; I. 49, 6. 1, ff. de haered. instit. Negli eredi suo non si considerava la capacità loro al tempo dell’ ac- cettazione dell’ eredità, perchè essi non avevano bi- sogno di accettarla ,; ma si mischiavano in essa, e venivano considerati come+compadroni, 1 quali do- o la morte del padre anzi chè acquistare il domi- nio dell’ eredità, continuassero in quello; /. 11, ff. de lib. et posth.;l, 1, 61 12; ff. de success. edict.; 526 nIBRO III, 1rr. Ir $. 2, institut. de haered. qual. et diff. L' incapa- cità che poteva passare in mezzo ai suddetti tempi non pregiudicava aghi eredi sia svoi sia estranei; d. 6- 4; inst. de haered. qual. et diff., LL 6,$. 2, 2. 49, 6. 1/50, L 59, 6.4, ff. de haered. inst.; l. 46, ff. de manumiss. testam. Lo Poteva il testatore instituire uno, 0 più eredi. Se ne institaiva uno solo, egli era erede in tutta l’ eredità, sebbene fosse stato instituito in nna cosa certa v. g. mel fondo corneliano, oppure fosse sta- to instituito in una parte dell’ eredità, v. g. nella metà,‘in due terzi ce., e ciò perchè era assioma della romana giurisprudenza che un cittadino non poteva morire parte testato, e parte intestato; 8. 5; instit. de hacrea. inst.; 1. 1, 6. 4, ff. eod., junete f. 7, fl. de reg. jur. Se poi ne instiwiva più, al- lora se alcuno fra essi era instituito in una cosa certa, questi veniva riputato‘come un legatario, e gli altri erano i veri eredi, e conseguivano Wtla I eredità; 4. 13, cod. de hacred. instit. Se tutti eraro institniti in una cosa certa, succedevano‘in tutta 1’ eredità in porzioni eguali, ancorehè diffe renti fossero state le. porzioni della cosa certa, in cui erano stati instituii, a meno che però il testa- tore non avesse manifestata la sua volontà in con- trario; Z. 9, 6 13,4. 11.17. 35, prin. ff. eod.; I. 17, ff. de testam. milit. La porzione poi della cosa certa in cui erano stati instituiti, era loro dovma a titolo di prelegato; d..4. 35, 6. 1, ff. de hacred. instit.; l. 78, ff. eod. i Se il testatore instituiva più eredi senza asse- gnare loro alcuna cosa certa, allora, se li instituiva tutti indistintamente senza assegnare loro alcuna parte, s'intendevano chiamati tutti ad una porzione eguale;. 4 9,612; 4 14,{f. cod.;$. 6, insiù. DONAZIONI E TESTAMENTI. 597 cod. Se alcuni eredi venivano chiamati congiunta- mente, altri nò, i congiunti si avevano per una sola persona, e non potevato percepire che una potzione eguale a quella che spettava ad un di- sgiunto, come se il testatore avesse detto» Tizio e Sempronio siano miei eredi, Cajo sia mio ere- de», allora i primi due, conseguivano una metà dell’ eredità, e I ultimo l'altra metà: 2. 11,£ 155, Dolina, Ge Ain, fini Le Ad did; 612 god. Così se il testatore avesse instiluito er. suo fratello ed i di lui figli,‘oppure. sna moglie ei i suoi cognati, ovvero i di Juni cognati,€ quelli di stu moglie, in miti questi casi quelli i quali erano chiamati colletivamente non si consideravano“he per una sola persona; per consegnenza i figli del fratello, ed i cognati del testatore conseguivano una metà dell’ eredità, e V' altra metà spettava al. fra- tello 0 alla moglie; e nél terzo caso i cognati del testatore percepivano Ja metà dell’ eredità, V altra metà i cognati della moglie; d. /. 13, ff. eod., a meno che il. testatore non avesse spiegata la sua volontà in contrario, o non vi fossero state con= getture, le quali avessero diversamente persuaso;. È, Ty Lo53, prin. 11:06. ff codgs. Ls! 68, REIT de legat. 2; I. 5, 6.6 et 7, fl. de reb. dubiis. Qualora poi il testatore avesse assegnato a tutti gh eredi una parte dell'eredità, allora cadauno perce- piva la rispettiva parte; c se tutte Te parti prese in- sieme non formavano l’intera l'eredità o sia dodiei oncie, allora se cra rimasti, qualche cosa, si acere- sceva la medesima ai singol; pro rata; ed all’in- contro se mancava qualche vosa, si diminuiva la porzione dei singoli pro rata;$. 7. et 8. inst. de haered. instit.; L 13, 6.2 et segg.{£. eod.; che se ad alcunì eredi fosse stata assegnata una parte; 508 triro ni, TIT. H. gd altri nd; questi conseguivano il rimanente dell'eré dita, e se lo dividevano fra di‘loro în orzioni rionali come se si fosse trattato di dividere 1° intera eredità: 6. 6, instit. eod., junct. LL 13, prin. fl. cod. Ma se dopo di essere stata assegnata ad alcu- hi erédi la rispetuva parte, non rimaneva alcuna cosa dell’ eredità non si divideva più in dodi+ in ventiquattro, la qual divisione e gli eredi cui erano state assegnate le parti conseguivano dolici oncie, le al- tre Vodici Sspettavano agli altri eredi cui niuna“0- sa eta rimasto. Che se il testatore nell’ assegnare le parti ad alcuni eredi avesse ecceduto l’ ordinaria divisione dell’ erediità, puta, SC ad alcuni eredi avesse lasciato tredici oncie, anche in questo caso $ì ricorreva al dupondium e gli eredi cui non era stata assegnata alcuna parte, conseguivano il rima- nente delle ventiquattro oncie, cioè undici oncie; 6. 6, inst. eod.; L 18, 2. 87, ff. cod. Se il testa- tore superava pell’ assegiyazione delle parti le vouti= fuattr” oncie, sì ricorreva al tripondium, cioè ad ana divisione di trentasei omcie, e se anche questa veniva superata, si faceva il quadripondium, cioè una divisione di quarant’ otto oncie, con questo pe rò che gli eredi, ai quali non era stata assegnata alcuna parte, e per i quali si facevano queste divi+ sioni, ton percepivano altro ehe le dodici oncie, ovvero quello che rimaneva del dupondio, tripon- dio ec.; l. 17,$. ult. ff. eod. Queste cose aveva no Inogo quando uno 0 più eredi erano stati nomi+ natì senza assegnare loro alcuna parte; imperciocchè se il testatore avesse Uistribuita tutta l'eredità ad alcuni eredi senza oltre dell'eredità, o il dupondio ec., che instituiva gli altri eredi nel ci oncie, ma chiamavasi dupondium, passare 1° ordinaria divisione ed avesse aggiunto rosiduo dell’ eredi Peng i SITI. DONAZIONI E. TESTFMENTI, 529 tà alora, siccome niente rimaneva, così non aveva luogo altra divisione della medesima, e.gli eredi instituiti. senza parte non conseguivano alcuna cosa; dl.'17, 6-3; 2. 78,6. ult.; L. 79, ff, eod. Non solo era necessario che il testatore insti— tuisse erede qualcuno nel suo testamento, ma era necessario ancora, se aveva figli o discendenti, che li avesse instituiti eredi, o nominatamente diredati, come si disse nella nota dell’ art. 913, altrimenti il suo testamento era ipso jure nullo, 4. 30, ff. de lib. et posth., la qual cosa però ha bisogno di spiegazione. f pertanto da sapersi, che allorquando le leg- gi imposero l’ obbligo agli ascendenti d’ instituire eredi, o nominatamente diredare i proprj discen= denti, come si disse n.lla nota dell’ art. 913, la disposizione non fu comune per tutti gli ascendenti nè per tutti i discendenti, imperciocchè non fu im- posto il dovere se non si padri d’ instituire eredi, o nominatamente diredare î proprj figli naturali e legittimi o adottivi, esistenti sotto la loro podestà; prin. inst. et 6. 4 de lib.‘exhaered.; lo 1, LL 17, ff. de injust. rupt.; l 7, L 30, ff. de lib. et. posth.; è. ult., cod. de liber. praeter.; l 15, 1. 45, ff. de adopt.; le figlie, ed i discendenti tutti maschi o femmine dovevansi instituire eredi, oppure dire- darli, ma non era necessario diredarli nominata— mente; bastava diredarli tutti insieme senza= narli,.e quando fossero stati preteriti non annulla— vano il testamento, ma sì accrescevano al numero degli eredi instituiti, e conseguivano una porzione virile se gli eredi instituiti erano. suoî, ed una me- tà dell’eredità, se erano estranei; prin. inst. de ex- haered. liber. Ulp. fragm. tit. 22, 6. 17. Gli emancipati gon era necessario nè\d’ instituirli, nè 5** ga 530 LIBRO IIl; TIT. N. ili nominatamente diredarli perchè non erano eredi suoi. Ciò non ostante il pretore ordinò che anch’es- si dovessero instituirsi oppure diredarsi,€ che la diredazione si facesse nominatamente, se erano ma- schi. e bastasse insieme cogli altri, se erano femmi- nes altrimenti in caso di preterizione, volle che potessero conseguire il possesso de' beni ereditarj, e propose perciò l editto de bonormm possessione contra tabulas;$. 3, instit, de exhaered. liber.; I. 1, prin. 6.6; 1. 3, 6. 10; L: 6; Ge, ze bonor. poss. cont. tab.} L 4, ff. si tab. testenuli. extab,\l pretore estese il sno editto a tutti quanti i figli in qualsivoglia modo esciti dalla, paria. po- destà purchè fossero capaci di snecedere al tempo della morte del padre: non però agli adottivi, per- chè, sciolti dalla patria podestà, non avevano più il nome di figli; 2. 1, 6. 1, 3, 6; 4. 3, prin. et Go etto, ff. de bonor. poss. cont. tab. j L. 4 ff‘st tab. testam. null. extab. I figli postumi non pote- vano, come persone incerte, instituirsi eredi; quin- di nor era neppure necessario di diredarli. Dopo però fu disposto che anch’ essi doveesero ingtituirsi, ò divedarsi, e se ccano maschj, nominatamente, se erano femmine insieme cogli altri, altrimenti essen- do preteriti rompevano il testamento, oppure pote vano domandare il possesso de’ beni contto il me- desimo, giacchè il pretore nel suo editto de bono- rum possessione contra tabulas comprese eziandio i postumi;$. 25 et 2°, instit. de legat.; Li"to; ft. de lib. et posth.;$. 1, instit. de erhaered. lib.3 L. 3, prin.{f. de injust. rupt. irrit.; 1.1, 8.2, ff. de bon. poss. cont. tabul. Sotto nome di po- stumi si comprendevano non solamente quelli che erano tali, ma eziandio quelli, i quali venivano finti così dalle leggi, cioè gli aguiliani, i velle» DONAZIONI E TESTAMENTI- 537 fari, i giuliani, ed i corneliani: Gli aquiliani erano quelli, i quali, essendo premorto il loro pa- dre, nascevano dopo la morte dell’ avo;€ questi doveva instituirli eredi o diredarli secondo la for- mola proposta da C. Aquilio Gallo nella/ 29, prin.$. 1 et seqg.(f. de lib. et postih. 1 vellejani. erano quelli i quali, essendo morto il loro padre, Nascevano quando l’ayo era per anche in vita, ma aveva fatto il suo testamento. Dicevansi vellejuni ancora quelli, i quali nascevano prima del testa— mento dell’avo, è succedevano in luogo del loro padre. premorto. Tutti questi dovevansi instituire eredi, o diredarli secondo il prescritto della iegge Giunia Velleja; LL 29, 6. 11, 12, 13 et 14, ff eod. I giuliani chiamavansi quelli, i quali nasceva- no, essendo ancor vivo il loro padre, ma dopo il testamento dell’avo, e succedevano in luogo del loro padre allorchè veniva a morire. Anche costoro per sentenza dì Giuliano dovevansi instituire o di- redare; /. 29, 6. 15, ff. eod. I corneliani finalmen- te erano quelli îi quali erano concepiti prima che il loro padre fosse fatto prigioniero, e che nascevano dopo che il nemico aveva fatto prigioniero il loro padre; e questi, al pari di tutti gli altri, dovevano per lo legge Cornelia essere instituiti, o dal loro avo; /. 15, ff. de injust. rupt. Tutte queste disposizioni avevano luogo riguar- do al palre ed agli altri ascendenti paterni. La madre, e gli altri ascendenti materni non erano obbligati d’ instituire o diredare i propri figli e di- scenaenti, perchè non avevano su di essi il diritta di putria podestà, e la-loro preterizione stava in luogo di diredazione; quindi neppure il pretore ci chiamò al possesso dei beni contra tabulas; 6. di. ins. de echaered. libor.;& 17, cod. de inoff. o SET 532 LIBRO MI, TIT. I. testam.; L 4,£ 2, fl. de bon. poss. cont. tab. Tali erano le disposizioni dell’ antico diritto roma- no. Ma dopo furono mutate, e fu disposto che tut- ti gli ascendenti sia paterni sia materni dovessero instituire jo nominatamente diredare i loro figli e discendenti tanto maschi che femmine, esistenti o nò sotto la loro‘ podestà, nati o postumi; 6. da instit. de exhaered. liber; 4, cod. de lib. praet.; nov. 115 cap. 3 et 4; e se venivano prete- riti nel testamento degli ascendenti paterni, rende- vane nullo il testamento medesimo, quinte volte fossero stati sotto la loro podestà al tempo della loro morte; 4. 7, ff. de lib. et posth.; L. 16, 6 1, în fin. ff. de vulg. et pupill. rin. instit. de exhaered. liber., nov. 115 cap. Det 4; se poi non erano sotto la loro podestà venivano al posses- so de’ beni contra tabulas; 6. 3, inst. de exhae- red. lib.; LL 4, cod. de lib. praeter. tit. ff. de bon: poss. cont. tab. Che se erano postumi, rom- pevano il testamento; 6. 2, instit. de erhaered. diber.; con questo però, che i veri postumi, ed i postumi corneliani, quando avevano rotto il testa- mento, non poteva il medesimo più riacquistare al- cuna forza, ancorchè î postumi fossero morti viven- te il testatore; /. 2, cod. de posth. haered. instit.; 2. 15, ff. de înjust. rupt.; al contrario se morivano gli altri postumi, viveate peranche il testatore, il testamento riprendeva il suo primiero vigore;/ 12, ff. de injust. rupi. irrit.; ll 8, 6. 3, in fin. fl. de jur. codicill., junct. 8. 16, in fin. ff. eod. Oltre ai figli naturali, dovevansi eziandiò in- stituire o nominatamente diredare i figli arrogati, ed i pienamente adottati, altrimenti annullavano il testamento; 6. 5, inst. de erhaered, liber.; b. P@- nult. cod. de adopt. DONAZIONI E TESTAMENTAE, 533 Era quistione agitata nelle scnole e nei tribuna= , Sé, quando un ascendente paterno preteriva un discendente esistente sotto la sua podestà, era nullo tutto ìl testamento, oppure se cadesse soltanto l’in- stituzione dell’ erede, e sussistessero i legati, i fe decommessi ec. Bartolo, Gaill, Duareno, Donello e tanti altri sono stati di opinione che il testamento cadesse so- lamente in quanto. alla instituzione dell’ erede,‘è che le altre parti rimanesseto ferme, perchè l’auzk. ex casa cod. de lib. praeter. dice» ex causa exrheredationis vel praeteritionis irritum est testa- mentum quantum ad iînstitutiones: caelera nam que firna permanent». All incontro Azone, Cu- jacio, Fabbro, Vinnio e molti altri ancora hanno opinato che cadesse l’ intero testamento, perchè ( secondo essi) la zop. 115 cap. 3, da cui Irne- rio estrasse la citata auth. non ha cambiato punto del diritto antico, il quale annullava l’ intero testa= mento; /. 7, ff. de lib. et posth.; l. 1, ff. de in3 Just. rupt. Diffatti eglino osservarono, che allor- quando nella medesima rovell. si disse» rom li cere penitus patri vel matri, avo vel aviae, pro- avo vel proavie; liberos suos. praeterire vel ex- haeredes in suo facere testamento.», non si volle già uguagliare la preterizione alla diredazione, la quale, secondo la detta novella, annullava soltanto l’ instituzione dell’ erede, ma quando si parlò di preterizione, si riferì il discorso alla madre ed agli ascendegti paterni, ì quali se preterivano un loro; discendente, era lo stesso che lo diredassero, avvegnachè le leggi considerassero sempre la prete rizione che facevano gli ascendenti materni, come una diredazione; 6: 7; drstit. de exhaered. liberor, Aggiunsero che dovevasi dare tale intelligenza alla I4 SK 534 LÌBRO WI, TIT. 1i. detta novella, perche, sicu ess non concedeva SÈ pon la rescissione de’ téstaluetti ne’ quuli, fosse occorsa una preterizione, 0 Una ditdazione, così cera evidente che essa non parlava se. nom di testa— rienti a principio validi, perche la privazione spo poneva l’ abito, la qual cosa verificavasi appunto nei testamenti degli ascendenti wateriti, È quali era no validi a principio, e si rescindevano poi colla que- rela dell’ inofficioso testumiento, 6.7, i08b.* exhaered. lberor.; ima non nei testamenti whegli ascendenti paterni, i quali, quando cra stato in es- si preterito un discendente esistente sotto la Joro podestà, erano da bel principio nulli;.4. 1, 29005 if. de injust. rupl.; 2g{t.«6 ib. et posth., e nou vi era bisogno di annuliarle in seguito; lip, de injust. rupt. 6. 5, dustit. quib. mod, testani’ infirm. Parmi che questa intelligenza sia la più retta, atteso che Giustisziano dopo di aver detto che non era lecito agli ascendenti paterni e materni di pre terire i loro discendenti, o di diredarli, soggiunse, » nisi forsan probabuntur ingrati, et ipsas no- minatim ingratiludinis causas parentes suo in seruerint testamento»5 le quali parole, siccome furono riferite così alla preterizione come alla dire- dazione, così è chiaro ds ivi urattò di quella pre— terizione la quale stava in luogo di diredaziane, e non della preterizione che facevano gli ascendenti paterni, la quale non si faceva giammai col nomi- nare e provare le cause dell’ ingratitudine, mentre allora sarebbe stata una vera diredazione, ma col puro silenzio, cioè o col non istituire eredi i di+ scendenti, o col non diredarli. nominatamente; prin. instit. de exhaered. liberor. Questa opinione, oltrecche sembra la più pro DONAZIONI E TESTAMENTI. 535 babile per le ragioni sopra esposte, era. poi anche lu piu abbracciata, checchè ne dica il Gaill, ed io stesso l' lio veduta mettersi in pratica più volte dui nosici tribunali. Del resto, se i figli e discendenti venivano preieriti dalla madre, o dagli altri ascendenti ma- terni; nou annulluvano il testamento, ma lo re- scindevauo mediante la querela dell’ inofficioso te- Staluento; atteso che, come si disse, una tal prete- rizione stava in luogo di diredazione; 6. ult. inst. de echaered. liber.; novell. 115 cap. 3. Come gli ascendenti avevano obbligo d’ insti- tuire eredi, o diredare nominatamente i loro di- secadeati, così questi, se non avevano prole, do; vevano fare altrettanto in favore di quelli, ed in loio niantanza dovevano institure o nominatamente duedare i fratelli e le sorelle, quante volte avesse ro loro anteposta una qualche turpe persona, altri-. menu tanto gli ascendenti quanto i fratelli e le so- relle potevano querelare d’ inofficioso quel testa— mento, in cui erano stati preteriti; 4. 1,£. 15, ff. l. 21, /. 27, cod. 6. 1, instit. de inoff. testam., mov. 115. cap. 3 et 4.‘ Avendo noi fin qui dimostrato che tanto i di- scendenti quanto gli ascendenti, ed. alcune volte eziandio i fratelli e le sorelle dovevansi instituire eredi, 0 nominatamente, diredare, cd avendo anco, ra prima di ciò dimostrato come si faceva 1’ insti» tuzione dell’ erede, è necessario che faciamo ezians dio vedere come si faceva la diredazione. La diredazione era un’ esclusione legittima dal la eredità; essa si doveva fare con esprimere il no- me di colui che si voleva diredare, o‘con desi+ gnarlo in modo da non potersi gonfondere cogli altri; sì doveva fare puramgate, e non sgtio con= 536 LIBRO 111, TJT. 1. dizione; 2. 3, 6. 1, ff. de lib. et posth.; d ovevas escludere il diredato da tutta l'eredità; 2. 19, ff. eod., cosicchè non potesse giaramai‘pastecipare della medesima o per sostituzione, o per, non essere escluso da tutti i gradi; 2. 3,/6. 1, 3, 6, ff. cod., sì doveva fare in fine per una giusta causa, Ja quale era necessario che fosse espressa nel testamento,€ provata dagli eredi i quali volevano escluso il direda- to; nov. 115 cap. 3et 4. Ond' è che s’intendeva che fosse una preterizione quando il testatore non aveva fatta la diredazione nominatamente, prin. irst. et 6. 2, de exhaered. lib., nè puramente, ma sotto con- dizione; 2. 15, ff. de cond. instit.; 1 68, in fin. ff. de haered. instit., quando non aveva escluso il diredato da tutta l’ eredità, ma solamente da una certa cosa; Z 19, ff. de lib. et posth., oppure uando non lo aveya escluso da tutti gli eredi, e da tutti i gradi, ma soltanto da qualche erede, 0 da qualche grado; 2. 3, 6. 2, et segg. ff. e0d.; d. 8, 6. 3, ff. de bonor. poss. cont. tab.; e final- mente quando lo aveva diredato per una causa in= giusta, vale a dire per una causa differente da quel. le contemplate nella rov. 115 cap. 3 et 4, 0 nep- pure equivalente ad una di esse, secondo la comune opinione degl’ interpreti; ovvero, essendo giusta la causa, non|’ aveva espressa nel testamento; row. 115 cap. 3, prin. La ragione si era perchè la dire- dazione non fatta a norma delle leggi era nulla, avvegnachè s’ intendesse nullo tutto ciò che si fa- ceva contro le leggi; Z 5, cod. de legibus, o non sì faceva secondo quello che esse prescrivevario; A 6, ff. qui satisdare cogant.; del che abbiamo un esempio nella 4. 8. 6. 2, ff. de bon. poss. cont. tab., ove Ulpiano scrisse che non ogni diredazione bastava per impedire il possesso de’ beni contra 43 DONAZIONI E TESTAMENTI. 53 Bulas, ma solamente quella, la quale era fatta a nor= ma/delle leggi; d’ altronde sappiamo che il possesso de’ beni contra tabulas non si dava che ai figli preteriti;$. 3, instit. de exhaered. liber.; l. 1, et tot. tit. ff, de bonor. poss. cont. tab. La diredazione pertanto non fatta a norma delle leggi, la‘quale equivaleva alla preterizione, produceva gli effetti della preterizione medesima. Ond’ è che i figli esistenti sotto la podestà del te— statore ed in tal modo diredati, sia che fossero maturali, sia che fossero pienamente adottati, o ar- rogati annullavano il testamento; Z 1,£. 17, ff. de injust. rupt.; l 7, ff. de lib. et posth.; 6. 4, inst. de exhaer. lib. junct., l, pen. cod. de adopt., gli emancipati domandavano il possesso de’ beni con- tra tabulas,$. 3, instit. de erhaered. liber.; È. 1, et tot. tit. ff. de bonor. poss. cont. tabulas. ì postu mi veri e finti rompevano il testamento;$. 1, e0 2, instit. de exhaered. liber., e benchè a tutti questi figli competesse la querela dell’ inofficioso testamen- Rot: n, 4, 6,(029,0. JO, Ho\de itro)j. resto, ciù nonostante in questo caso la medesima non aveva luogo, perchè era essa un rimedio sussidiario il quale non si accordava se non quando mancavano tutti gli altri rimedj; 6. 2, instit. de inoff.; l. ult. cod. de lib. praet. I figli diredati come sopra dal- la madre e dagli altri, ascendenti materni, rescin- devano if testamento mediante la querela dell’ inof- ficioso; 6. ult. inst. de exhaered. lib.; novell. 115 cap. 3, e lo rescindevano eziandio gli ascen- denti tutti tanto paterni che materni, non che in loro mancanza i fratelli e le sorelle nel caso in cui dovevano essere instituiti eredi, o diredati; 4. 1, 2. 15, prin. ff. de inoff. test.,$. 1} instit. eod.'; 4. 17,£. 21, È 27, cad. e0d,, nov. 119 cap. 4g 538 LIBRO HI, TIT. II, imperciocchè in questo caso la pretcrizione si aveva ‘gl diredazione; 6. ult. instit. de exhaered, liber. tro quindi l’ Eineccio quando disse nelle sne in- stituzioni che i figli ed i genitori diredati per una causa ingiusta, cioè non approvata dalla novell, 115, annullavano il testamento, mentre ciò si veri. ficava soltanto ne’ figli suoi, ma non ne figli non esistenti sotto la podestà del testatore, sia perchè egli fosse un ascendente materno, sia perchè li aves- se dimessi dalla sua podestà coll’ emancipazione, né tampoco si verificava negli ascendenti paterni e ma- terni, ai quali tutti non competeva che la querela dell’inofficioso testamento tanto se erano stati in- giustamente diredati, quanto se erano stati preteri- ti; 6. 7, instit. de exhaered. liber.; l. 17, cod. de inoff:; U-ty;h, 34, 4. 15, fi.\eod., novell. 115 cap. 3 et 4, ad eccezione dei figli emancipati, i quali competeva il possesso de’ beni contra ta- bulas; 6. 3, instit. de exhaered. liberor.; e ciò fu ammesso eziandio dall’ Eineccio medesimo quan do trattò della querela dell’ inofficioso testamento sì nelle instituzioni che melle pandette, locchè non mi lascia senza maraviglia. Un errore fu pure quello di Fulgosa, Doncllo, Duareno, Cujaccio, Vinnio, Voet, e di vary altri allorquando sostennero che ai figli diredati dal pa- dre senza esprimere nel testamento alcuna causa, 0 per una causa ingiusta, non competeva sé non la querela dell’ inofticioso testamento. Imperciocchè se è vero, com'è verissimo, che Giustiniano quando definì Ja misura di gravità delle cause per le quali poteva aver luogo la diredazione,€ quando ordinò che tali cause dovessero esprimersi nel testamento, non facesse sltro che. aggiugnere alla diredazione altre’ formalità oltre a quelle, le qual veniveto DONAZIONI R TESPTAMENTI. 539 prescritte dalle antiche leggi, satà vero ancora chè se non verificavasi la divedazione nella formola prescritta, doveva essere come non fatta‘, perchè il non fare una cosa a norma delle leggi era lo stesso ehe il non farla in alcuna maniera; 4. 6, ff. qui satisd. cogantur., e quindi il diredato doveva ri- tenersi per preterito È perchè non era stato nè in stituito, nè diredato; prin. instit. de‘exhaered. liber. L 30, ff. de lib. et posth. Per qual ragione un figlio non diredato a norma delle leggi antiche si doveva avére per preterito, come se fosse‘stato diredato non nominatamente, oppure sotto condi— zione, e non fosse stato escluso da tutti i gradi, nè da tutta l'eredità, e non si doveva poi avere del pari per preterito se non'era stato'redato a norma delle nuove leggi? Non è vero che con ciò si sarebbe reso inutile, come dicono Vinnio e Voet, la querela dell’ inofficioso testamento, ed il possesso dei beni contra tabulas, mentre eglino hanno snpposto che la preterizione“pro— ducesse in tutti i casi la nullità del. testamento; ma io ho già detto che la preterizione doveva pro- durre î suoi antichi effetti, dare cioè il possesso de’ beni contra tabulas agli emancipati, la querela dell’ inofficioso ai discendenti materni contro il te— stamento degli ascendenti della stessa linea, il be- neficio ai postumi di rompere il testamento paterno, e la querela di nullità ai figli sudi contro il— mento del padre e degli ascendenti paterni. D’ al- tronde, neppure secondo le antiche leggi, quando i figli suoî, emancipati o postumi, venivano pre- teriti, potevano promovere la querela dell’ inofficioso se prima non sì prevalevano degli altri rimedj, at teso che essa era mn rimedio sussidiario, il quale Ron si concedeva che in mancaùza di tutti gli al- 540 LIBRO NI, TIT. 1. tri; 6. 2, instit. de exh. liberor.; l. ult. versici nam cum cod. de lib. praeter. Conchiudo adun- que a buon diritto con Giovanni da Imola, con Curzio juniore, con Claro, con Bacorio, con Go- mezio€ con quasi tutti gl’interpreti, che i figli suoî diredati ingiustamente o senza alcuna causa espressa avevano diritto di dire nullo il testamento jpaterno, e‘gli altri figli godevano dei benefìz; di cui ho par- lato di sopra. Ho creduto di, trattare la premessa quae attesa la sua grave importanza: imperciocchè se i figli diredati‘ingiustamente o senza espressione di causa, non avessero avuto altro soccorso fuorchè la querela dell’ inofficioso testamen to, comunque anti» camente avrebbero con essa rescisso l’ intero testa= mento; 2.18, 6. per.; 2. 28 in fin., ff. de inoff. destam.; pure per il diritto novissimo non potevano rescindere‘che l’ instituzione dell’ erede, e tutto il rimanente del testamento, come 1 legati ec., restava salvo; nov. 115, cap. 3 in fin., cap. 4 in fin. AI contrario annullando o rompendo il testamento, oppure ottenendo il possesso de' beni contra tabu- dus rendevano inutile il testamento per intero; L..17s fl. de injust. rupt.,$. 1 instit. de exhaered. li- Beror.; salvo che però in quest ultimo caso dove- vano soddisfare i legati lasciati dal testatore ai suoi ascendenti e discendenti, 1, 6. 1 et segg., al la di lui moglie e nuora; 4. 8,$. ult.; 4. 15, 94 ff. de legat. praest. cont. tab. Avendo noi di sopra fatta più volte menzione della querela dell’ inofficioso testamento, crediamo necessaria cosa di doverne quì trattare, onde s' in- tenda ciò che ella fosse. La querela dell’ inofficioso testamento era una specie di petizione di eredità; 4. 20,{1.244 A e DONAZIONI E TRSTAMENTI. Bit de inoff. testam., il di cui effetto era che il qtie relante succedeva ab intestato; L 6, 6. 15; 2 8; 6, pei), Lilith eerftie de inoff. testam.; I. 13, cod. eod. Essa fu inventa tata, come sì disse nella nota dell’ art. g13 per soccorrere i figli, i quali anticamente venivano di- redati o per niuna causa, 0 per una carisa teritissi= ma attesa l’ illimitata facoltà che le leggi accorda— vano ai padri sui loro figli. Dipoi fu estesa a tutti coloro ai quali competeva la porzione legittima. Pet conseguenza non solo si dava ai figli contro. il te- stamento della loro madre e degli avi materni, agli ascendenti sì dell' una che dell’ altra linea contro il testamento de’ loro discendenti, ai fratelli. ed alle sorelle nel caso che fosse stata loro pceferita una qualche turpe persona, come sì disse di sopra, ma si dava ancora aì figli dagli ascendenti paterni. die redati per una giusta causa, ma hon vera,, o dagli eredi scritti non provata, sia che essi figli fossero suoî sia che fossero emancipati o postumi, maschi o femmine; prin. inst. de inoff. testam., nov. 115 cap. 3; 1. 3, cod. de inoff. testarg.; l. 33, în fin. cod. eod.;$. 2, in fin. inst. eod, Si conce» deva eziandio agli arrogati puberi( non agli impu beri, 1 quali aveano la quarta fissata da Antonino io, conforme sì disse nella nota dell'art. 346) agli adottati pienamente;$. 2, instil. de adopt. i. pen. cod. eod.} L. 8,$. 15, ff. de inoff. test. aì figli naturali e spurii in quanto alla madre sol= tanto; Z. 29,$. 1, ff\eod. Se il più prossimo non sì querelava, poteva farlo quello che seguiva dietto Ran ed aveva quindi luogo l’ editto succéssorio l. pen. prin. ft. eod. La querela dell’ inofficioso si promoveva contro lì eredi testamentarj sia che fossero congiunti di CoDIGE CIV. 16 wr vo 542 LIBRO Ir, TIT. tr. sangue col testatore sia che fossero estrinti; L'& 6.2, 2. 13, 2. 22, L pen. ff. l: 17, cod. de inòff. testam. Si promoveva antora contro coloro i quali rappresentavano gli eredi testamentarj, cioè contro ai loro eredi, e contro al fisco, non che contro gli eredi fedecommissorj,; Z. 1, 2. 10, cod. cod. Cessuva questa querela qualora si fosse potuto conseguire 1° eredità con un’‘altra azione: 6. 2, ist. de inoff. testam,, atteso che questo rimedio era odioso, mentre si veniva con esso a trattare il'te- statore quasi da furioso, prin. inst. eod., È ult. in med., cod. eod.; 40 è che il querclante"se non otteneva perdeva i legati, i fedecommessi ec. de’ quali il testatore aveva disposto in suo favore, ed erano devoluti al fisco;£ 8, 6. 14, ff. eod. Cessavà ancora dopo un quinquennio dal giorno dell’ accet- tazione dell'eredità; i 34, 4. pen., 6.2, cod., L'8; 6. 10, ff. eod., il quale però non correva contro ai ininori;?. 2, cod. în quibus caus. rest. in integ. Parimenti cessava se il padre direlava il figlio con retta intenzione, cioè a dire non con animo di pregiudicargli ma di giovargli, come se il figlio es- sendo prodigo, ovvero gu di debiti, lo dire- dava,«d instituiva ere i i nipoti, esprimendo Ja causa della sua disposizione, e laseiando al diredato gli alimenti; 2. pen., 6. 2, ff. de. furios.; 2 18, ff. de lib. et postho; l. 19, 6. 2, ff. de bo- nis Uibert:; L 3,6.+, fl. de usur, Così pure se colui il quale aveva diritto di querelarsi rinunciava espressamente o tacitamente al suo diritto, dopo la “ morte del testatore non aveva più luogo la querela, Dicevasi poi che alcuno rinunciava espressamente getti i romani, pure furono da Giustiniano ri- novate per altre ragioni; 2. wlt., cod. de pact.; t. 35, 6. 1, cod. de inoff. tesium.; l 3, cod. de collat. Una tale maniera di far testamento andò in disuso allorchè sopraggiunsero le leggi delle XI tavole, le quali accordarono ampla facoltà ai padri di famiglia di disporre per testamento delle proprie cose come più loro piaceva; prim. inst. de Leg. Falc.; l 120, ff. de reg. jur.; nov. 22, cap. 2; ma siccome regnava ancora la massima che le leggi sulta successione non si potessero togliere se non ‘con altra legge, così i giureconsulti riconobbere necessario d’ inventare un modo di far testamento, col quale salvare Vl analogia di una tal massima. Finsero pertanto che Veredità ron si trasferisse con atto di ultima volontà, ma con una vendita imma- ginaria, colla quale‘un cittadino vendeva la sua eredità ad un altro cittadino il quale chiamavasi compratore dell’eredità» emptor familiae» in pre- senza di cinque cittadini romani, dell’ antestato e del 2ibripende; e questa maniera di testare chia- mossi per aes, et libram; 6. 1, instit. de test. ‘ordin. Anche questo genere di testamenti andò in disuso quando il pretore cominciò a concedere il possesso de’ beni in forza‘di quei testamenti i quali portavano il sigillo di sette testimonj.$. a.#r2stàt. cod. L’ uso in seguito, e le constituzioni de’ prin “cipi introdussero una nuova maniera di testare com- posta di tutte le antecedenti, e furono distinti i te 546 LIBRO MI, TIT. IP. stamenti in testamenti solenni in iscritto, ed in te: stamenti solenni. Sì gli uni che gli altri sì potevano fare in forma mistica, o segreta 3 i primi per diritto civile, 4. 21, cod. de testamen- tis; i secondi per comune opinione degl’ interpreti passata in consuctudine. Se i testamenti erano serit- ti di mano del restatore chiamavansi olografi, ma non per questo il testatore era dispensato dall usare le formalità dalle leggi prescritte, come in seguito sì vedrà 1 testamenti solenni in iscritto dovevansi fare per scrittura in un solo contesto, senza inserirvi dentro alcun atto estraneo, nè alcun contratto; 6. 3, instit. de test. ord.; l.21, 6. ult. ff. qui test. fac. poss.z 1. 20, ff. de verb. sign.; L. 28, prin. cod. de te- stain. Ciò non ostante se il testatore avesse do- vuto per una qualche necessità interrompere lat to di testare, der per. prendere qualche medica= mento, o fare altra cosa necessaria alla sua salute, non per questo potevasi dire che il testamento non fossesfatto.in un,splescantesto sil: 28, 004..d6,,.1@ stami. Dovevansi eziandio sottoscrivere dal testatore, e se non sapeva, o non poteva sorivere, dovevasi pregare un testimonio non compreso nel numero prescritto, il quale si sottoscrivesse pel testatore; luz COR de destapi.;y;6:92, ILufestatone ,aNera egli scritto di suo pugno tutto ji] testamento, non era necessario che lo sottoscrivesse; 4. 28, 6. 1, cod. eod. Giustiniano aveva aggiunto che il testatore do- vesse ancora. scrivere di proprio pugno il vome dell'erede; 6. 4, inst. de testam. ordin.:;' l. 29, cod. de testam., ma dopo tolse una tale solennità; nov. 119 cap. 9. Nei testamenti solenni in iscrilto erano neces- j sette testimonj pnberi e cittadini romani; 6. 3, DONAZIONI E TESTAMENTI. 547 instit. de testam. ordin,, î quali dovevano essere pregati a stàre presenti di spontanea loro volontà dal principio sino al fine del testamento; 4. 20, 6.$, et ult.; I, ov, 6. penult, ff. qui testi fac. possi; L 21, cod. de testam.; 6. 3, inst. de test. ordinand., e ciò ad imitazione dei testamenti che si facevano nei comizi, ne’ quali si pregavana i cit- tadini romani a voler approvare la volontà del te- statore; Meinecc. Antig. Roman. sec, ord. inst. lib. 2, tit. 6. 2. Dippiù dovevano vedere ìl te- Statore, ma non importava che avessero inteso il di lui linguaggio, bastava che avessero saputo a qual fine erano stati pregati; /, 9, cod. de testam.; £. 20,$. pen. ff. qui tzst. fac. poss. Dovevano sottoscrivere il testomento,. ed apporvi ognuno il proprio sigillo, o altrui, o anche del testatore, oppure far uso di altro istrumento,$. 5, dzstit. de test. ordin.; I, 22, 6. 2, 4,5 sl. 3oy,ff. qui test. fac. poss.; l. 12, cod. de testam. Poco importava che 1l testamento fosse scrilto piuttosto in una lîn- gua che in un’ altra; 4. 21,$. uél. cod. de test.; in carta, in cera, o in- membrana, o in qualunque altra materia; 6. 12, ist. de test. ordin.; l, 1, L. 4, ff. de bon. poss. sec. tabul.:‘bastava che le parole si fossero scritte per intero, e non per abe; breviatura; 4. 6, 6. ult. ff. de bonor. poss. I testamenti solenri nuncupativi si facevano come i solenni in iscritto, salvo che invece della scrittura, il testatore nominava a voce l’egrede; i testimonj non sì sottoscrivevano, nè apponevano il sigillo, ma nondimeno il testamento si doveva fare in un solo contesto, in presenza di sette testimonj pnberi cittadini romani, i quali dovevano essere pre- gati, e dovevano stare presenti a tutto l’ atto, ve dere il testatgre, ed intendere ciò che egli diceva; 548 LIBRO HI, TIT. II 6. ult. instit. de test. ordin.; I. 21, prin. et 6. 2 ff. qui test. fac, poss: j I 21, 6. 2; 4. 26, to de testam, Era utile questo modo di fare testamento per- chè si faceva in poco tempo;«rg.£. 40, ff. de test. milit.; e perchè ancora se afeine avesse volu- to usare tutte le solennità del testamento seritio, ‘ma ne avesse lasciata qualcuna riguardante la scrit- tura, poteya sostenersi l’atto come testamento 72U74- cupalivo se il testatore aveva manifestata a voce la sua volontà, purchè però non avesse protestato di volere sestare in iseritti; arg. l 3, f{. de test. mil.; (. 14, cod. de test.; arg. L. 1, ff. de jur. codi- citt. I testamenti nuncupativi, allorchè erano stati fatti come sopra, potevansi ridurre in iscritto dal te. statore, o da Hi. e farli sottoscrivere dai testi— WION}, e rimanevano tuttavia testamenti nuncupati- vi, se però si fosse fatto ciò onde con facilità non fosse venuto a mancare la prova; arg. 4 2, cod. ‘de testam.; che se il testatore si fosse riferito ad una qualche scheda, o scrittura, noa avrebbe con ciò fatto un testamento nuncupativo perchè non si sarebbe potuto dire che avesse nominato a viva vo- ce l’ erede, presenti ed intelligenti i testimonj con- forme le leggi prescrivevano; 4 21, ff. qui test. it poss.; l. 21, 6. 23 I. 26, cod. de testam, er questa ragione io sono di sentimento che un testamento nuncupativo non si sarebbe realmente potuto fare in forma segreta, stando alle leggi ro- mane, comunque si fosse introdotta una consuemdi- ne la quale li approvava, came già di sopra dissi.) 970. Il testamento olografo non sarà valido, se mon è scritto interamente, datato e sottoscritto di Topria mano del testatore; questo testamento non soggetto ad alcun’ altra formalità DONAZIONI E TESTAMENTI, 549 { Chiamavansi olografi i testamenti i quali sì seri- vevano di mano del testatore, ma non erano per questo esenti dalle formalità che le leggi prescrive- -vano. Tuttavolta vi era una specie di testamenti olografi, i quali si facevano senza alcuna formalità, e questi erano quelli che le leggi permettevano di fare agli ascendenti in favore de’ loro discendenti. In essi non si ricercava altro se non che i testatori ‘ li avessero scritti di propria mano senza alcuna ab- breviatura, e che vi avessero posta la data, ed espressi i nomi de’ figli; /. 21, 6. 1, cod. de test.; nov. 107 cap. 1. Potevano ancora gli ascendenti fa- re testamenti nuncupativi senza le formalità richie- ste in tali testamenti, purchè si fossero provati suf- ficientemente, puta per mezzo di due testimonj alla guisa dei testamenti militari; 2. 24, junct. 2. 40, ff. de test. milit.; l: 16, cod. fam. ercis. Tali testamenti però, i quali dicevansi privile— giati, non avevano forza che tra i discendenti, del testatore, e'se con’ questi era stata instiluita una qualche estranea persona, siffatta instituzione era inutile, e si accresceva ai figli; 2. ultim. cod. fam. ercis. 5 L 21, 6. 1, cod. de testam. Ma se il testa- tore invece di fare una instituzione in favore di una persona estranea, avesse alla medesima lasciato un qualche legato, la disposizione aveva forza semprec- chè avesse fatto uso di testimonj; mov. 107 cap. 1; e siccome questa novella non definiva il numero de’ testimonj, così due soli bastavano, perchè era regola di diritto che quando la legge ricercava te- stiîmonj, e non definiva il numero, anche due soli bastavano; /. 12, ff. de testibus, Non osta che Ir- nerio nell’ Auih. quod sine cod. de testam. dices= se che anche senza testimonj valevano i legati la- sciati a persone estranee in siffarti tia im i 1 550 LIBRO MI, TIT. IT. perciocchè essendo essa contraria alla novella 109 cap. 1, da cui fu estratta, non doveva avere alcu- na forza. Parimenti non avevano alcuna forza tali testa— menti se la volontà del padre era imperfetta, co- sicchè si fosse rilevato che egli voleva aggiugnere altre disposizioni a quelle già fatte; 2. 25, ff. gui test. fac. poss.; arg. l. 29; ff. cod.; lL11, 6.1, ff. de legat. 3; 6. pen. instit. quib. mod. test. in- firm., oppure se aveva preterito un figlio; arg. l. 7, ff. de lib. et posth.; 1. 1, L 17, ff. de injust. rupt. irrit.; 6. 5, instit. ae exrhered. liberor., ov- vero anche diredato; imperciocchè Je leggi non concedevano di poter diredare un figlio in un te- stamento privilegiato; d’ altronde le diredazioni non dovevano essere ajutate con delle interpretazioni; le 19, ff. de lib. et posth. In oltre la zov. 107 Cap. 1, concesse, è vero, agli ascendenti di poter fare testamento senza formalità, ma volle ad nn tempo che ai figli tutti fosse assegnata la rispettiva porzio- ne» deinde quoque filiorum nomina propria ma- nu: ad hoc uncias. in quibus scribi eos haere- des, non signis numerorutn significandas, sed per totas literas declarandas»; la qual cosa se non si fosse fatta, si sarebbe rivolto il beneficio& danno dei beneficiati contro la dispesizione della 4. 6, cod. de legibus.) 971. Il testamento per atto pubblico è quello che è ricevnto da' due notari in presenza di due testi— monj, o da un notajo in presenza di quattro te- sumon]. ( Anche secondo il diritto romano eravi una spe- cic di testamenti pubblici, ma questi erano de] tut- to differenti da quelli di cui tratta V articolo. Éra- Do cessi quei testamenti, i quali si facevano in pre= DONAZIONI E TESTAMENTI, 551 senza del principe o negli atti di qualunque giu- dice, o magistrato municipale e non axévano biso- gno di alcuna formalità; Z. 19, cod. de testam.) 972. Se il testamento è ricevuto da due notari, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da nuo di questi notari, ne’ termini stessi ne’ quali gli viene dettato. Se non vi è che un solo notaro, debbe egual- mente essere dettato dal testatore e scritto da que- sto notaro. Nell’ uno è nell’ altro caso se nce debbe fare la lettura al testatore in presenza dei testimonj. Di tutto ciò si deve fare espressa menzione. 973. Questo testamento debb' essere sottoscritto Bri testatore: se egli dichiara di non sapere o di lon potere scrivere, sì farà nell’ atto espressa men- zione della sva dichiarazione, non che della causa che lo impedisce di sottoscrivere. 974. Il testamento debb' essere sottoscritto dai te- stinonj: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno deîì due testimonj, se il testa- mento è ricevuto da due notari, e che sia sotto, scritto da due dei quattro testimoej, se è ricevuto da un notaro solo. (I testamenti, i quali facevansi nelle campagne erano privilegiati, e perciò non si ricercava in essì se non la presenza di cinque testimon], se altri non sc ne potevano avere. Questi testimonj devevansi so:toscrivere tutti nel testamento, e se alcuno di essi non sapeva scrivere, uno fra gli altri i quali sapevano scrivere, si sottoscriveva per lui; Z. ultime, cod. de testam.) 975. Nei testamenti per atto pubblico, non pa- tranno ammettiersi per testimonj nè i legatary, qua— lunque sia il loto titolo, nè i loro parenti o affini 552 LIBRO MI, TIT. Ml. sino al quarto grado inclusivamente, nè i pratican- ti dei notari dai quali saranno ricevuti i detti te- stamenti. ( Gli eredi tutti diretti o fedecommessarj, insti— tuiti, o sostituiti, i loro padri, i loro discendenti esistenti sotto la loro podestà, ed i loro fratelli non Potevano essere testimonj, perchè sarebbero stati te- mon) in causa propria; 6. 10, instit. de test. ordin.; 2. 20, ff. qui test. fac. poss., junet. LL 10, ff. de te- stibus. Non potevano parimente essere testimon) i discendenti del testatore esistenti sotto la di lui po- destà, i di lui fratelli esistenti seco lui sotto la po- destà tel comune genitore, ed il genitore medesimo, 6. 9, inst. de test. ord.; l. 20, prin., 6. 1 et 3, ff. qui test. fac. poss. Tutti questi però potevano essere testimonj insieme mel testamento di un estra- neo; 6. 8, instit. eod.; è. 17, ff. de testibus. AI contrario i legatarj ed i fedecommessarj a. ti- tolo singolare potevano fare da testimonj nei teste— menti, nei quali erano beneficati, perchè ivi il testatore non trattava seco loro il principale affare, il quale era l’ instituzione dell’ erede; 6. 11 dr2sti0. de test. ord.; l, 20 prin., ff. qui test. fac. poss.; 4. i4, ff. de reb. dub. Nè si poteva opporre che alcuno non poteva fare da testimonio in quella causa, da cui sperava mn qualche emolumento, /. a0, ff. de test., junet. l 1, 6. 11, ff. quando ap- pellat. sit et int: quae temp., imperciocchè quan- do la causa non era principalmente a suo vantaggio, ma indirettamente e per una conseguenza, era am- messo a far testimonianza; arg. 1, l. 7, ff. de auct. tut. Oltre di che non si poteva dire che il legatario fosse testimonio in causa propria, perchè a di lui testimonianza non, era necessaria per la validità del suo legato, il quale sussisteva con soli DONAZIONI R TESTAMENTI, 553 cinque testimonj, /- ult., 6. ult., cod. de codic.;. ma realmente serviva da testimonio per l’ interesse dell’ erede. Ciò non ostante i prammatici non efano d’ accordo nell’ ammettere questa teoria, e la mag— gior parte volevano che avesse luogo soltanto nei testamenti mistici o segreti, e non in quelli il cui contenuto si manifestava dal testatorè ai legatarj.) 976. Quando un testatore vorrà fare un testamen- to mistico o segreto, dovrà sottoscrivere le sue di- sposizioni, tanto se siano state scritte da se stesso; quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta in cui saranno estese queste disposizioni 3,0 quella che servirà d’ involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigiliata. Il testatore la presenterà chiusa e sigillata‘al notaro, ed a sci testimonj almeno, ov- vero la farà ehiudere e sigillare in loro presenza; e dichiarerà che il contenuto in quella carta€ il suo testamento da esso scritto e sottoscritto,© serit- to da un altro e da esso firmato: il notaro formerà l’ atto‘ di soprascrizione, che verrà esteso sulla car- ta medesima ovvero sul foglio che serve d’ involto; quest’ atto sarà sottoscritto dal testatore€ dal‘uota- ro unitamente ai testimonj. Tutio ciò sarà fatto di seguito e senza deviare ad altri atti; e nel caso în cui il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non potesse sotto- scrivere Ì’ atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione ch’ egli ne avrà fatta, senza che sia négessario, in questo caso, di accrescere il nu- mero de’ testimonj]. ( V. la nota futta all’ art. 969.) 977. Se il testatore non sa scrivere, 0 se non ha potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l’'at= to di soprascrizione un testimonio di più del. nug e .t Liar < 8 1 È 554 LIBRO IM, TIT. II. mero prescritto dall’ articolo precelente, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimonj;€ vi si esprimerà il motivo per cui sarà stato richiesto que sto testimonio. ( V. la nota fatta all’ art. 969») 978. Coloro che non sanno o non possono leg- gere, non potranno fare veruna disposizione in fow- ma di testamento mistico. ( V. la nota fatta all’ art. 969.) 979. Nel caso in cni il testatore non possa par- bare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico, a condizione però che il testamento sia id- teramente scritto, datato€ sottoscritto dì sua pro pria mano e carattere, ch’ egli lo presenti al nota ro ed ai testimonj,€ che in fronte dell’ atto dj soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta ch'egli presenta è il sto testamento; il notaro scri» verà in seguito l’ atto di sopraserizione, nel quale esprimerà che il testatore ha scritto le indicate pa- role alla presenza del notaro€ de’ testimonj,€ sì osserverà, nel resto, tutto cio che è prescritto nell’ar- ticolo 976. V. la nota fatta all'art. gor, e quella fatta all’ art. 969.) 980. I testimonj richiesti ad essere presenti al te- stamento, devono essere maschi, maggiori di ciù, domiciliati nel Regno, e partecipi dei diritti civili. ( I testimonj di un testamento qualuaque dove- vano essere cittadini romani, non servi, puberi e di sana mente; non furiosi nè prodighi, dalle leg- gi assomigliati ai furiosi, nè mentecatti, nè IMULU, nè sordi, nè ciechi; 6. 6 inst. de test. or Un. n ZL. 18 prin., l. 20 prin. et G4etTy fl, qui test. fac. poss., junet. L. y, cod. de testam.; l. 4. 5, 6, 7, ff, testam. quemad, aper: inspic.. Dove DONAZIONI E TESTAMENTI. 555 vano ancora essere maschi e non femmine, e ciò per un vestigio dell’antico uso di far testamento nei comi), nei quali le femmine non potevano interve- nire;$. 6 inst. de test. ori.; L 20, 6.6, ff. qui testam. fac. poss. Non potevano nei testamenti far da testimonio le persone improbe e rese incapaci dì testare; 6. 6 inst. cod.; 2. 18, 2. 26, ff. qui dest. fac. poss.; l. 21, fl. de testibus; gli creci e gli apostati della religione enstiana cattolica, auf. credentes, cod, de haeret. et manic.; 1-3, cod. de apostat.; l. pen. cod. de haeret.; i condan- nati per la legge Giulia de adulteriis,€ Giulia repetundarum; l. 14, l. 15, ff. de testibus; l. 20, 6. 5, ff. qui test. fac. poss. Per giudicare poi se un testimonio era o no capace si riguardava il tempo in cui si faceva il te- stamento, comunque in seguito fosse divenuto in- capace; /. 22, 6. 1, ff. qui test. fac. poss.;@rg- 4. 1, cod. de testam.) Sezione II. Delle regole particolari sulîia Forma di alcuni Testamenti. 981. T testamenti de’ militari e delle persone im- picgate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, essere ricevuti da un capo di battaglio— ne 0 di squadrone, o«la qualunque altro ufficiale di grado superiore, in presenza di due testimon], o da due commissarj di guerra, o da nn solo di essi in presenza di due testimonj. 1 soldati anticamente quando erano in procinto di andare alla guerra potevano fare testamento sen- zà osservare alcuna. formalità, e bestava che lo RR, 556 LIBRO IM, TIT. II. avessero fatto in presenza di tre 0 quattro€ coninzilitoni. Tali testamenti dicevansi fatti 2 pro= cinctu; 6. 1, énstit. de testam. ordin.; Plurarch. în Coriolan.‘pag. 198} Vellej. Paterc. lib. 2 cap. 5. Andò in disuso questo modo di far testa- mento; 6. 1, dnstit. de testam. ordin., ma DOR per questo i militari furono astretti ad osservare al- cuna formalità nel far testamento: imperciocchè mrurTa Ulpiano nella 4. 1, fl. de testam. milit., che Giulio Cesare, dipoi‘lito, indi Domiziano, in se- guito Nerva, e per ultimo Trajano coneessero ai mi litari una così libera facoltà di far testamento che formalità nè du- di ciò essi pote» tutti coloro i ivi da mn L 7, 8. 4 milit., e€c- 13, 6. 2; È cod. de et ULOT. le” suo? essi non‘erano obbligati ad alcuna serna, nè esterna. In conseguenza vano instituire i deportati,€ quasi quali non avrebbero potuto essere institu pagane; DxD, 90 27 fl. de test. milit. j tf, de legat. 3; l. 5, cod. de testam. cettuate però le persone di cui nella 4 41, 6. 1, ff. de testam. milit.;{. ultim. > haeret.; l 2, cod. de donat. inter vir. Potevano preterite i loro figli tanto suo? cipati, nati o da nascere, purchè avessero saputo che dovevano nascere: imperciocchè se lo avessero ignorato, una tale preterizione non avrebbe portaio ai figli nascituri alcun pregiudizio; 1. 36, 6. 2, tf. de test. mil.; 6. pen. inst. de exhered. lib.; L 9, Î. 10, cod. de tesiam. milit. Ciò non ostar.te se fosse stata loro mente di preterire 0 diredare«ua lunque figlio, ancorchè non avessero saputo che la propria moglie era gravida, il loro testamento avieb- be avuto tutta la forza, nè si sarebbe potuto rom» pere colla nascita di un postumo, nè si sarebbe concesso al figlio la querela dell’ inofficioso, nè‘il possesso de’ beni contra tabulas; L 7, 4. 8, 4 9) che cuan» ) i DONAZIONI E TESTAMENTI. b57 d.'30)' ff. de test: milit.; LL 9g, L 24,0. ult. prin. cod. de inoff. testame Potevano ancora i militari sostituire pupillar— mente ai loro figli ed anche agli estranei, ed ordi- nare che tali sostituzioni durassero oltre la pubertà degli instituiti, ancorchè avessero fatte simili sosti- tuzioni senza prima fare il loro testamento conie i avrebbero dovuto fare sè fossero stati pagani; 2. 15, If. de vulg. et pupill.; 1. 6 in fin. cod.; L. 15, i 9 pen.; l. 28, 2. 41, 6. ult. ff. de test. milit. Era oro lecito eziandio di dare direttamente l’ eredità in un codicillo; 4. 36, prin. ff. de testam. milit. 1 loro testamenti non erano soggetti nè alla legge Falcidia, nè al S. C. Frebelliano; LL 17, I ut. ff. 1: 7; cod. ad,L. Falcid.; I. i2, cod. de te- stam. milit, Potevano testare ancorchè avessero dit= bitato del loro stato; Z. 11, 6. 1, ff. de test. mi- | Zit., e se volevano, potevano ancora morire parte testati e parte intestati; Z. 6, 2. 15, 6. 4; 4. 19, 6. ult.; l. 37, ff. de test.’ mil.; 6. 5 in fin. ff. de hacred. instit. Il diritto di accrescere non aveva luogo nei loro testamenti; d. Z. 37, ff. eod.; l. 42, 6.1, ff. de bon. libert. Era in loro facoltà di mo- rire con più testamenti purchè non fossero stati tra di loro in contraddizione, o non avessero con un testamento anteriore disposto di tutta l’ eredità, ) mentre in tali casi si sarebbe osservato l’ ultimo te- : stamento, e se avessero ordinato che avesse» dovuto valere anche il primo, allora l’ erede instituito nell’ultimo avrebbe dovuto restituire l'eredità all’ere- ; de instituito nel primo; 2. 19, 2. 36, 6. 1, ff. de ; test. milit., junet. 6.3, instit. quib. mod. test. i infirm. È ciò sia detto in quanto alle solennità z7r2- terne. In quanto alle esterne, non arano astretti ad esservare alcuna solcunità, e perciò potevano scri 558 LUBRO II, TIT. II. were il loro testamento nell’ arena, nella spad: di Jei fodero, ed in qualsivoglia altra manier 1, fl. de test. mil.;.1. 3, L 14, l 15, cod. eod., purchè però si fosse potuto provare qual era stata la loro volontà; 4. 40, ff. de testam. mil.; che sc avessero fatto un testamento nuncupativo, sarebbe- ro stati necessarj dune testimonj almeno, onde si fosse potuto provare la loro volontà; ZL. 40, ff. eod.; 6. 1, inst. eod.; arg. L 12, fl. de testibus. Ond' è che avrebbero potuto servire da testimonj due per- sone capitate a caso, senza‘essere pregate; 2. ult, 6. ult. cod. de codicill., ed anche se fossero state femmine; imperciocchè 1° unico requisito che si ri- cercava nei testamenti militari eva quello che si fosse provata la loro volontà; 6. 1, énstit., i lo {f. de testam. milit. Non solo i militari che andavano in battaglia, ma tutte le altre persone impiegate presso le arma- te, e che erano esposte ai pericoli dei militari po- tevano testare nella maniera suddetta; 6. 1,#02st. I fin. tf. de test. milit.) 982. Potranno ancora, se il testatore è ammalato o ferito, essere ricevuti dall’ ufficiale di sanità in capo, assistito dal comandante militare incaricato delta polizia dello spedale. V. lu nota precedente.) 983. Le disposizioni de’ sopraddetti articoli non avranno luogo che in favore di coloro che saranno in ispedizione militare, 0 acquartierati, o in guar nigione fuori del territorio del Regno, 0 prigionie- ri presso l inimico; non potranno però approfittar- gu rnigione ne coloro che sono acquartierati, 0 in nell’ interno del Regno, ettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, 0 in una cittadella o altri luoghi, fe cui porte siano chiuse, ed inter> rotte le comunicazioni a cagione della guersa. DONAZIONI E TESTAMENTI. 55% ( Goncord. 6. 3, nstit. de test. malit.; l ult ff. L 17, cod. eod.) 84. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita, sarà nulîo sei mesi dopo il ritorno del testatore in luogo ove. possa fare. testamento colle forme ordinarie. ( Aliorquando i militari erano usciti dal pericolo, non potevano più fare testamento all’ uso militare; e se lo avevano fatto durante il pericolo, valeva fino ad un anuo dopo ottenuto il congedo, purchè non fosse stato un congedo ignominioso: e se nel decorso dell’ anno venivano a morire, aveva tutta la forza, ancorchè si fosse verificata dopo 1’ anno una qualche condizione, la quale avesse tenuto iu sospeso l’ eseruzione del testamento; 6. 3, inst. de test. milit.., l'ago los ieteon,. I. 1 ff. de injust. rupt. trril.) 985. I testamenti fatti in un luogo in cui saran- no interrotte tutte le comunicazioni a cagione della peste o di altra malattia contaggiosa, potranno es- sere fatti avanti il giudice di pace, o avanti nno degli ufficiali municypali del comune, in presenza di due testimonj. {In tempo di peste, o di altre malattie conta- giose., i testatori non erano dispensati che dalla formalità dell’ unità di contesto, cioè a dire dalla simultanea presenza dei, testimonj; 7. 8, cod. de lestam. 986. Questa. disposizione avrà luogo a favose, tanto di quelli che saranno attaccati da tali malat> tie, quanto di coloro che sì troveranno ne’ luoghi infetti, comunque non siano attualmente ammalati. (Concord. 2.&, cod. de testam.) 987. I testamenti mentovati ne’ due precedenti articoli, diverranno nulli sei mesi dopo che le co= 560 BIBRO MI, TIT. WU. imunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sarà‘trasferito in un luogo in cui non saranno interrotte. 988. T testamenti fatti sul mare, durante un viag- gio, potranno essere ricevuti, cioè, A bordo dei vascelli e d” altri bastimenti dello Stato, dall'ufficiale coniandante del bastimento, 6 in di Inî mancanza, da quello che ne fa le veci nell'ordine di servizio, l’uno o 1 altro unitamente all’ ufficiale di amministrazione 0 a colui che ne adempie le funzioni; Ed a bordo dei bastimenti di commercio, po- tranno essere ricevuti dal segretario della nave o da chi ne fa le veci, l'uno o l’altro unitamente al capitano, comito 0 patrone, o ia mancanza di questi dai loro supplenti. In tutti i casî, questi testamenti devono riceversi alla presenza di due testimonj. ( Tutti gl’ individui delle armate navali, i noc- chieri, i remiganti e tutti quelli. i quali si fossero trovati in pericolo come i soldati, potevano far te- stamento secondo 1° uso militare; 2. uric. ff. de bonòor. poss. ex test. mikt., ed avevano quipdi luogo le disposizioni, delle quali alibiamo parlato nelle note degli art. 981, 983, 984.) 989. Sui bastimenti dello Stato, il testamento da capitano o quello dell’ ufficiale di amministrazione, e sui‘bastimenti di commercio, il testamento dl i del comito o patrore, o quello dello scrivano, potranno essere ricevuti da quelli che lo- ro succedono in ordine di servizio, uniformandosi pel resto alie disposizioni del precedente articola. 99°. In tntti i casi, si farà un doppio originale dei testamenti indicati ne due precedenti articoli. “eee 1 DONAZIONI È TESTAMENTE, 561 g91. Se il bastimento approda ad mn porto stra= niero in cui si trovi un commissario delle relazioni commerciali d’ Italia. coloro che. avranno ricevato il testamento, saranno tenuti a depositare l’ uno degli originali, chiuso e. suggellato, nelle mani di questo commissario che lo fa:à pervenire al mini stro della marina, e questi lo farà depositare alla cancelleria del giudice di pace del luogo ove il te- statore ha il domicilio. 92. AI ritorno del. bastimento nel Regno, sià nel porto dell’ armamento, o în qualunque altro, i dne originali del testamento, egualmente chiusi e suggellati, o l’ originale che resterebbe nel caso che l’ altro, di conformità all’ articolo precedente, fosse stato depositato durante il viaggio, saratino consegnati alì’ ufficio del preposto all’ inscrizione marittima; questo PEDOREO 1 trasmetterà senza ri< tardo al ministro della marina, il quale ne ordi— nerà il deposito, come è. prescritto dalto stesso ar= ticolo. 943. Si noterà sul rnolo del bastimento, éd im margine al nome del testatore, la consegna clie sa- rà stata fatta degli originali del testamento; 0 nellé mani d’un commissario delle relazioni commerciali, o all’ ufficio di un preposto all’ inscrizione matit+ tima. 99/4. Îl testamento non sarà considerato come fat to sul mare, ancorchè sia stato fatto durante il viaggio, se al tempo in cui fu fatto, la nave fosse approdata ad una terra o.straniera o del Regno, in cui vi fosse un pubblico ufficiale italiano; tel qual caso non sarà valido ,, se non quando sarà statò steso secondo le forme prescritte nel Regno d’ Ita: lia, 0 con quelle praticate mel paese in cui sarà stato fatto, 562 LIBRO III, TIT. 10. 995. Le sopraddette disposizioni saranno comuni ai testamenti dei semplici passaggieri che non for. meranno parte dell’ equipaggio. 6. 11 testamento fatto sul mare, nella forma preseritta dall’articolo 988, non sarà valido, se non quando il testatore morrà sul mare, 0 nei tre mesi dopo che sarà dise:so in terra, e in un luogo in cui avrebbe potuto nuovamente far testamento nelle forme ordinarie. 997. Il testamento fatto sul mare non potrà con- tenere alcuna disposizione in favore degli ufficiali del vascello, quando non siano parenti del testa- tore. 998. I testamenti contemplati negli antecedenti articoli di questa sezione, saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che gli avranno ricevuti. Se il testatore dichiara che non sa o non può sottoscriversi, si farà menzione di questa sua di- chiarazione, come pure della causa che lo impedi- sce di farlo. Nel ciso in cui si richieda la presenza di due testimonj, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di essi, e si farà menzione della causa per cui l’ altro non avrà sottoscritto. 999. Un Italiano che si troverà in estero stato, potrà disporre con. testamento olografo, come è prescritto nell” articolo 970, 0 con atto autentico, nelle forme praticate nel paese in cui quest’ atto sarà ricevuto.& 1000. I testamenti fatfî in estero stato non po- tranno mandarsi ad esecuzione rignardo ai beni si- tuati nel Regno, che dopo essere stati registrati all’ ufficio ove esiste il domicilio del testatore, quan- Ao questi ne abbia conservato alcuno, ovvero all’uf- fisio del suo ultimo domicilio notp nel Regno; e DONAZIONI E TESTAMENTTI. 563 quando il testamento contenesse delle disposizioni relative a beoi immobili ivi situati, dovrà inoltre registrarsi all’ uflicio del luogo in cui sì trovano questi immobili, senza che si possa esigere una doppia tassa. 1001. Le formalità-alle quali sono soggetti i di-- versi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione, devono‘essere osservate sotto pena di nullità. Sezione III, Delle Istituzioni d' erede e dei Legati în genere. 1002. Le disposizioni testamentarie sono o uni- versali, o a titolo universale, o a titolo partico= lare. Ciascheduna di queste. disposizioni fatta, tanto sotto la denominazione d'’ istituzione d’erede, quan- to di legato, produrrà il suo effetto secondo le re- gole in appresso stabilite per i legati universali, pet i legati a titolo universale,& per i iegati paru— colari. ( Secondo il diritto tomino Non si conoscevano propriamente chie successori universali, e successori singolari, e se il testatore avesse lasciato erede al cuno in una parte qualungne della sua eredità, 0 anche in una cosa certa, come nel fondo corne- liano, costui era l’ erede universale, quante volte però il testatore non gli avesse dato alcun coerede; e ciò per la regola che niuno poteva morire parte testato, e parte intestato, come già si disse nella nota dell’art. 967. Ciò non ostante se il. testatore avesse divisa la sua eredità fra più coeredi, e che 564 tiRO MI, TIT, fl. a ciascuno avesse assegnato una quota dell’ eredità,. questi eredi potevansi dire credi a titolo universale in quanto che nun di loro aveva Î' intera eredità, e ciascuno era obbligato a pagare i debiti ereditar) in proporzione della rispettiva quota, ma petò po-, tevano conseguire tutta l credità in forza del dirit- to di accrescere, e così in questa parte non perde- vano mai la figura di eredi universali, come sì ve4 drà sempre meglio in seguito.) Sezione IV. Del Legato universale. 1003. Tl legato universale è là disposizione testa= mentaria con cui il testatore dona ad upa a. a più peso l'universalità dei beni ch' egli lascerà dopo a sua morte. (A parlare in termini tecnici, il nome di legatario non coriveniva giammai all’ erede; tuttavolta se un testatore avesse dato ii nome di legatatio ad uno, ma che d'altronde sì fosse potuto comprendere che aveva voluto instituirlo erede, si stava piuttosto alla volontà del testatore; giacchè Constantino tolse le antiche formole d’ instituire gli eredi, ed ordinò che in qualsivoglia modo fosse fatta, e con qualun- que espressione fosse concepita l’instituzione dell’ere- de, dovesse essere valida purchè si fosse iriteso ciò ché aveva voluto dire il testatore; I 15, cod. de test. Sebbene Constantino colla. sta consumzione togliesse dall’ imbarazzo i testatori di dovere usare gerte formole nell’ instituzione dell erede, le quali per l’ addietro erano prescritte dalle antiche leggi, come si osservò nella nota delli art. 967, tutta vol- ta non sì può negare che la di lui consiitubione ni lf a roi PASTO DONAZIONI E TESTAMENTI, 565 mon@riginasse invumerabili Jitigj, i quali hanno continuato a promoversi fino ai giorni presenti. Im- perciocchè si cominciò a quistionare se le espres+ sioni che usavano i testatoti, specialmente nel ca- so in cui non avessero disposto espressamente di tutta Vl’ eredità, importavano. o no instituzione di erede, e crebbero maggiormente 1 litigi allorchè Giustiniano ordinò che gli ascendenti, ed. i di- srendenti dovessero lasciarsi reciprocamente la le— gittima porzione a titolo d’ instituzione; iMpercioc= chè tutto giorno non si vedevano mei tribunali che discendenti ed ascendenti, i quali querelavano di nullità o d’ inofficiosità i rispettivi testamenti sotto pretesto che le parole in quellì usate non attribuiva» no loro 1’ onorevole e vantaggioso titolo di eredi ed intanto Bartolo, Baldo, Saliceto, Accursio, AZ lessandro, Benedetti, Claro, e tanti altri giurecon- sulti stavano dettando. teoriche e. dottrinali onde distinguere le parole, le quali importavano institu4 zione di erede da quelle che non avevano un tale valore, e queste teoriche, e questi dottrinali, sic= come a vicenda si escludevano, così invece di ser= vire.al fine per cui si formavano, suscitavano mag- gior numero di liti, e rendevano ostinati i litiganti, perchè ognuno, di essi credeva di essere assistito dalla ragione. Diffatti se un testatore diceva: lascio scudi rento a mio figlio per legittima, offriva con ciò gl foro una quistione delicatissima, percliò il figlio, appoggiato all’ opinione di Saliceto; avrebbe preteso di essere stato preterito, e quindi avrebbe chiesta la nullità del testamento; all’in- contro gli eredi scritti, fondati sulla opinione di Bartolo, avrebbero sostenuto che il figlio era stato institnito, e per conseguenza che il testamento. era valido. Pazimenti se un testatore avesse detto: lay 16** È: ui ; i dà Hi Ai È i una, È 7 ie DI tira SSR] LE 566 LIBRO MII, TIT. IT. seîo a mia figlia cento scudi in dote, sarebbe nuta su questa espressione Una dubbia contestazione, perchè la figlia avrebbe creduto di non essere stata ‘mstituita crede, ed avrebbe avuto in suo favore L'o- pinione di Guglielmo Benedetti; al contrario gli eredi avrebbero preteso che la figlia con quella espressione fosse stata instituita erede, e 1’ antorità di Claro li avrebbe resi pertinaci nella loro pretensione.) 1004. Quando alla morte del testatore vi siano eredi vai quali è dalla legge riservata Una quota parte de’ suoi beni, questi eredi, per Ja di lui movte,‘entrano ipso jure nell’ immediato possesso di tutti ivbeni dell’ eredità; ed il legatario univer= sale deve da essi ripetere il rilascio de’ beni com- presi nel testamento. ( Siccome la porzione legittima dovevasi necessa= riamente lasciare a titolo d° instituzione a tutti. co- loro, cui era dovuta; r10v. 115 cap. 3, 4,5; cos i legittimarj erano: eredi al pari degli eredi universa— Hi) e non avevano obbligo di chiedere dai miedesi= mi la loro legittima, come facevano i legatarj, ma promorevano un giudizio di divisione di eredità, conforme si disse nella nota dell’ art. 913. Niuno poi degli eredi acquistava il possesso de' beni ete- ditavj per opera ella legge, per hè il possesso era una cosa di fatto, come fu osservato nella nota dell’ art. 724.) 1005. Ciò non estante, nello stesso caso, il le- gatario universale avrà il godimento de’ beni com- presi nel testamento, dal giorno della morte, Se la domanda per il rilascio è stata fatta dentro l’ anno dopo tale epoca; altrimenti, questo go:limento non incomincierà che dal giorno della domanda giudi- ziale; o da quello in cui si sarà voloutagiamente acconsentito al rilascio de’ beni, DONAZIONI E TESTAMENTI. 567 ( L’erede aveva diritto a conseguire i beni eredi- tarp-insieme coi frutti dal momento della morte del testatore; Z. 54, ff. de adg. vel om. haered.; È. 48, 6. fin. ff. de stip. servor.; l. 23, ff. de adq. vel am. poss.; l. 138, È 193, ff. de reg. jur. Ciò nondimeno quando qualcuno avesse posseduto mn buona fede l’ eredità, 1° erede non aveva diritto di chiedere da questo possessore se non se i frutti esi- stenti, e quelli percepiti dopo la contestazione del- la lite, mia non quelli già consumati prima, a me- no che non avesse provato che lo avevano reso più ricco; 2. 1, et 3, cod. de petit. hacred.; I. 40, 6. 1, Junct. I 36, 6. 4, fl. eod.; LL 29, ff. eod.;. 4. 25, 6. 7; 2. 31, 6. 3, ff. eod. Al contrario da un possessore di mala fede aveva diritto di domandare tutti i frutti anche consumati insieme colle usure de’ medesimi, e quei frutti ancora, i'quali non era- no stati dal possessore di mala fede percepiti, ma che però poteva onestamente e doveva percepire; non però le usure de’ medesimi; Z. 51, 6. 13 4. 25, 6. 4. ff. de haered. petit.; l. 62, ff. de rei vind.) 1006. Quando alla morte del testatore non vi sa- ranno eredi ai quali la legge riservi una quota par- te de’ suoi beni, l immediato possesso dei. medesi- mi, seguita la morte del testatore, passerà ipso ju- re nel legatario universale, senza che sia tenuto a domandacne il rilascio. ( V. la nota fatta all’ art. 724.) 1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del circondario in cui si è aperta la successione,(Questo testamento sarà aper- to, se è sigillato. Il presidente stenderà processo verbale della presentazione, dell’ apertura e dello stato del testamento, di cai ordinerà il deposita presso un notaro da lui deputato, e ER LSSZenE " LIE 508 LIBRO MIT y° TIT. MI. Se il testamento è nella forma mistica, la(pre sentazione, l’ apertura, la descrizione ed il deposito del medesimo, saranno fatti nella stessa mamiera; ma l’ apertura non potrà farsi, se non in presenza di quei notari e testimonj che hanno segnato l'atto di soprascrizione, i quali si troveranno nel luogo, o saranno citati. (Sebbene prima di aprire il testamento potessero accettare 1’ eredità; 4. unic. 6. 1 et 5, cod. de cad. toll., ciò non ostante perchè fosse eseguita la volontà del testatore era necessario di aprirlo. Perciò il pretore pubblicò un editto, col quale promise che quante volte fosse richiesto avre be aperti i testamenti, se pure non fossero, stati spontaneamente aperti; Z. 1, Z. 10, 6.1, ff. test. ‘quemad. aper. inspie.{ Apriva il pretore solennemente i testamenti, citati prima i testimonj, i quali dovevano rco- noscere il loro sigillo e la loro; le 4, L 5, ff, testam. quemad. aper. inspic., e se al cuno di loro negava la propria sottoscrizione ed il proprio sigillo, il testamento era bensì sospetto, ma però si apriva; Z. 1, 6. 2, ff. eod. Per apnre un testamento bastava che fosse intervenuta la mag: gior parte dei testimonj; 4. 6, ff. eod.; e se. 1 ite= stimonj trovavansi assenti, sì trasmetteva loro il te- stamento onde rigonoscessero la loro sottoscrizione ed il loro sigillo, oppure, se vi era caso di urgen- za, il pretore apriva il testamento alla presenza“ui persone probe, e di ottima fama,€ dopo la de- scrizione del medesimo, lo tornava a sigillare,€ lo spediva ai testimonj assenti perchè lo riconoscesse= ro; Z. 7, ff. eod. Il;testamento doveva aprirsi tre o quattro giorni dopo la morte del testatere; Paul. recept. sent. lib. 4, tit, 6,$. ult. gli eredi DONAZIONI E TESTAMENTI: 569 Quando il testamento era aperto, chiunque il quale vi aveva interesse, poteva osservarlo, legger= lo e descriverlo, ma però doveva giurare di non fare ciò con animo di voler calunniare; 2. 1, ff. 4 pen. cod. eod.; arg. l- 9, 6. pen. ff. de edendo. Siecome poi era interesse della repubblica che i te- stamenti avessero il loro esito; 2. 5, ff. test. quem ad. aper. inspic., così sì usava d’insinuarli nell’uf= ficio del censo, e descriverli, onde, se fosse perita la materia sulla quale i testatori li avevano scritti, non fosse tuttavia mancata la prova. de’ medesimi; 2. 2, l. 18, cod. de testam., junet. L. 27, l 31, cod: de donat.,€ se i testamenti erano più, tutti dovevansi aprire ed osservarli; 2. 2, 6. 3, ff. test. quem. aper. însp., non però se erano più esempia- ri di un testamento solo, mentre allora bastava’ os= servare e descrivere in solo esemplare; Z. 10, ff. eod. Non solo i testamenti, ma eziandio i codicilli e qualunque altra parte del testamento;£. 2,$, 2; VE pen. fl. cod.; L. vlt. cod. eod. Questa era la ma- niera con cui. sì aprivano i testamenti secondo il diritto civile. Ma se il costume del paese in cui. si dovevano aprire era diverso, si doveva stare al co- stume medesimo; Z. 2. cod. eod., arg. l. 6, ff. de evict.; l. ult. vers. in illis vero, cod. de testam. Siccome poi il pretore non poteva aprire i te- stamenti se non gli venivano esibiti; 2. 3,$- 9» fe. de tab. exhib., così egli pubblicò un altro, editto, col quale accordò a coloro i quali avevano interesse in qualsivoglia testamento 0 eodicillo, vero o falso, valido o nullo, di poter costringere colui che lo passe ad esibirlo al, pretore, e concesse perciò ? interdetto de tabulis erhibendis; l. 1, 6. 2,3, 4, 6,7, 8, 9g, 11. ff. de tab. exhib.; L. 2, 6. 3, if. test, quemad, aper. iaspic.; defi ff, ad Lo x, 570 RRO II, TIT. 1L. "Corn. de fals. Questo interdetto competeva 2 tutti | quelli, i quali, prestato il giuramento di calunnia, | asserivano di credere che nel testamento, 0 codi- cillo si trovasse una qualche disposizione in loro DI favore; 2. 3, 6. 10, ff. de tab. exlub.; L pena tr cod. quemad. test. ap.; Arg 4 16546: 0 Arad 6. pr pen. ff. de edendo; ed in conseguenza competeva i han siti a tutti gli eredi conmnque potessero eziandio gio- DIE| varsi dell’ azione ad erhibendum« della reivindi— PRI cazione; l. 3, ff. quemad. test. aper., junet. di9; ; 6. 12, ff. 2. unic. cod. de tab. exhib.; ai legatary ni DE Du e fedecommessarj;£. 3, 6. 14, If. cod.; contro tut- ded: ti coloro i quali possedevano i testamenti© codicil- Î li, contro; Bro eredi e contro quelli eziandio i qua- i li per dolo malo avevano lasciato di possederlì; 4. DI 3, 6. 2, 3,4, 6, L. pen ff. eod. Che se‘tutti co- storto non obbedivano subito, se erano presenti, 0 in breve termine, se erano assenti; diga 0 eod.; arg.$. 3, inst. de off. jud., venivano con- dannati dal pretore a pagare aghi ereli, 0 legatarj la stima dell’ eredità, o dei legati; 2. 3, 6 13, 12, 13, ff. de tab. exhib. L’editto del pretore col quale promise che avrebbe aperti i testamenti© codicilli andava sog- N getto a varie eccezioni; imperocchè se si dubitava Dai che il testatore fosse vivo, il di lui testamento non si apriva, come si disse nella nota dell’ art. 123, Vate 1 dis SY È neppure se egli avesse ordinato che non si aprisse Nt i se non dopo un determinato tempo; l. pen. cod. MLT quemad. test. aper.; È. ult. 6. uli. ff. de iegate 3; POI( anzi se anche senza fare alcuna proibizione espressa, fivesse seguito il consiglio di Cionisiano facendo p fina sostituzione pupillare separata dal testamento, fa tale sostituzione, quando fosse stata da Jui sigillata, RA pon si poteva aprire; Z. 8, l 9; ff. test,«quem. ì DONAZIONI E TESTAMENTI. 571 aper. înspic., junet. 6. 3, instit. de pupill. substit‘ Dippiù non sì doveva apnre nè inscrivere quella parte di disposizione, la quale tendeva all’ ignòmi- nia di qualcuno; Z. pen. cod. eod., giacchè, co- me sì disse nella nota dell’ art. 967, tale disposi— zione era inutile. Non doveva finalmente il pretore permettere che si osservasse,€ descrivesse la data del testamento, o codicillo, perchè si credeva che ciò si facesse per commettere una falsità; Z. perse cod. eod.; l. 2, 6. 6, ff. eod.) 1008. Nel caso dell’ articolo 1906, se il testa- mento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto cdi farsi immettere nel possesso, con un decreto del presidente, esteso appiè dell’istanza cui sarà unito l’ atto del deposito. (L’ erede poteva di propria autorità mettersi ia possesso dell’ eredità; 2. 23, ff. de adq. vel am. poss.; LL 30, prin. ff. ex quib. caus. major.; op- pure farsi mettere in possesso dal giudice quando fossero concorsi i requisiti della 4. final. cod. de edict. Divi Adrian. toll.) 1009. Il legatario universale che concorrerà con un erede cui la legge riserva una quota parte de’be- ni, sarà tenuto per i debiti e pesi dell’ eredità del testatore, personalmente per la sua quota e- ne, e ipotecariamernte per il tutto; e sarà tenuto di soddisfare a tutti i legati, salyo il caso di riduzio- ne, come è stato dichiarato negli articoli 926 e 927. { V. la nota fatta all'art. gr3.) LIBRO NI, TIT. IL. Sezione V. Del Legato a titolo universale. ro1o. Il legato a titolo universale è quello con cni il testatore lega una quota parte del beni dei quali la legge gli permette di disporre, come sa- rebbe una metà, un terzo, ovvero tutti i suoi im- mobili, o tutto il suo mobiliare, o una quota de- terminata di tutti i suoi immobili, o di tutto il suo mobiliare. Qualunque altro legato non forma che una di- sposizione a titolo particolare. ( Colui al quale il testatore lasciava una quota parte de’ suoi beni non sempre si considerava come erede, ma allora soltanto che sotto ad un tal titolo gli era stata lasciata; imperocchè se gli fosse stata lasciata a titolo di legato, egli era un legatario di quota o sia parziario; 1.23, LL 26, 6. 2; ff. de tegat. 1; 2. 9, fl. de legat. 2, 6. 5 et 6, instit. de fideicom. haeredit., cd eva molto importante il distinguere se il testatore aveva lasciata una quo- ta parte dell’ eredità a titolo d’ instituzione, 0 a titolo di legato; imperocchè nel primo caso se il testatore avesse ordinato un fedecommesso, l’ erede della quota parte poteva da quella detrarre la quar- ta trebellianica y laddove nel secondo caso il:par- ziario non poteva detrarla, ma doveva resutwire tutta la quota parte di eredità al 3 I. 22, 6. ult. ff. aa S. C. Trebell., Juncet. l 47» 6. 1, fî. ad L. Falcid. Così pure era importante di considerare se il testatore aveva lasciata in lega- to una parte dell’ eredità, ovvero una parte di be- vi, perchè nel primo caso non si dovevano dedura DONAZIONI E TESTAMENTI. 573 re ì debiti, nel Secondo dovevansi dedurre; 2. 8, 6. ult.; 2.9, ff. de legat. 2, comunque qualche volta i termini di eredità e di beni si confondessero. in- sieme, e si prendessero promiscuamente, come sî vede appresso Ulpiano in fragm. tit. 24,$. 25. 1or1. I legatarj a titolo universale saranno tenuti di domandare il rilascio agli eredi cui è riservata dalla legge una quota parte dei beni; ed in loro mancanza, ai legatarj universali, e mancando que- sti, agli eredi chiamati secondo l’ ordine stabilito al titolo delle Successioni. ( V. a nota fatta all'art. 1004 e quella fatta all’ art. 1008. 1012. Il legatario a titolo universale sarà tenuto, egualmente che il legatario universale, a soddisfare ai debiti ed a sostenere i pesi de!l’ eredità del te- statore, personalmente per fa sua quota e porzione, ed ipotecariamente per il tutto. V. la notta fatta all’ art. 870 unitamente a quella fatta all’ art. 873.) 1013, Quando il testatere non avrà disposto che di una quota della porzione disponibile, e che avrà fatta tale disposizionne a titolo universale, il lega» tario sarà tenuto unitamente‘agli eredi naturali a soddisfare per contributo ai legati particolari.: V. la nota fatta all’articolo 870 e quella fatta all’ art. 913.) LIBRO HI, TIT. II. Sezione, VI. De’ Legati particolari. ros. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un dirit.o sulla cosa legata ,.il quale diritto sarà tras- missibilc a’ suoi eredi o aventi causa! Ciò non ostante il legatario: particolare non po- trà mettersi in possesso della cosa legata, mè pre- tenderne. i frutti o gl' interessi ,, che dal giorno della sua domanda di rilascio, fatta secondo 1’ or- dine stabilito nell’ articolo 1011; 0 dal giorno in cui gli si fosse volontariamente accordato il detto rilascio. ( Secondo l’ antico e nuovo diritto romano i le- gati erano dowti ai legatar] dalla morte del testa— tore ancorchè non fosse Ancora stata accettata l'ere- dita, ed essi trasmettevano il loro diritto ai loro eredi; 2. 5, prin. et 6. 1, ff. quando dies legat. vel fideicom. cedat.; LL unic. 6. 5, cod. de ca- duc: toll., non così secondp il diritto medio, in forza del quale non erano n i legati se nou dopo aperto il testamento; d; l..unic, 8..Ly cod, de cad. toll.;.Ulpian. fragm. tit. 24,$. 31. Era- no dovuti i legati dal giorno della morte del testa— tore ancorchè 1 erede fosse stato instituito sotto condizione; Z. 7, prin. et$. 15 Li 10, quando dies legat., 0 che la cosa legata fosse stata dovnta al testarore sotto condizione; 1.19;$- 3 et 4, ff. eod. Ciò nondimeno se il legato veniva a terwiuare colla niorte del legatario, non era do- vuto il legato stesso se non dal ten.po dell’ tazione della eredità, conforme si verificava accet= nelle DONAZIONI E TESTAMENTI. 5n5 seryitàù personali, e nelle libertà concesse al servi; È, unic.G. 6, cod. de cad. toll.; L 2,\fî. quand. dies legat.; tot. tit. fî. quando dies usuffruct. le- gat. cedal:} e se era stata lasciata in legato }? opera di un qualche servo, noa era dovuta la medesima se non dal giorno che veniva domandata dal legatario; 4.7, ff. de usw ct usuf. leg. Se il le- gatanio moriva prima del testatore, mon trasmetteva alcun diritto a’ suoi eredi perchè neppure egli lo aveva acquistato; 6. 8, instit. de legat., e non lo trasmetteva ancorchè il testatore avesse lasciato al legatario il legato per se e suoî eredi; impercioc= chè da tale espressione nient’ altro si ricavava fuor chè il testatore aveva voluto lasciare il legato in piena proprietà al legatario, cosicchè potessero go- derne anche i suoi eredi, ma non poteva dedutsi che avesse chiaimuto gli eredi stessi. a godere del legato nel caso che il loro autore non avesse potu- to acquistarlo; arg. l. 8, 6- 4, ff. de lib. legat., junet. t: 15, fi. eod. Ma sebbene i legati fossero dovuti dalla morte del testatore; pure non si potevano domandare ef- ficasemunte se non dopo che l’ erede aveva accetta= ta l'eredità, avvegnachè prima di tal tempo non vi fosse alcuno cui poterli. domandare; 4 32, ff. de legat. 2; L. 7, ff. quando dies legat. Tutto ciò aveva luogo nei legati. puri e sem plici: ma se ai legati fosse stato ascritto. un giorno, ‘od una condizione, diversa eta la regola; imper= ciocchè in quanto ai legati, cui era stato apposto un giorno, se il medesimo era certo, puta al gior no 21 di marzo, allora i legati erano dovuti dalla morte del testatore, e si potevano chiedere quando era venuto il 21 di marzo; purchè in tal giornp V erede avesse già acsegtata 1’ eredita, altrinze.ì 576 LIBRO MI, TIT. I. ‘dlal giorno della accettazione della medesima; 4 26, ff. de usu et usuf. legat.; L. 5,6. 1. fb. quando dies legat. Ma se il giorno era incerto, allora, se l'incertezza era tale che si fosse saputo bensì che il giorno doveva venire, ma si fosse ignorato se sarebbe venuto essendo vivo il legatario, 0 dopo la di lui morte, non era dovuto il legato, nè si po- teva chiedere se non quando era venuto il giorno; 2. 4, prini; L 13, fl. quando dies legat.; day 2; L. 79: 6-3, ff. de cond. et demonstrat, Così sì dica quando era incerto se il giorno doveva giam- mai avvenire, mentre allora si reputava un tal gior- no che fosse una condizione; 4 75; ff. de cond. et demonstrat. Al contrario, se era certo che il giorno doveva venire essendo in vita il legatario, era dovuto al medesimo il legato dal giorno della morte del testatore, ma ne era differito il. paga— mento fintantochè fosse venuto il giorno prefisso dal testatore medesimo;(A 4, 6. 13 ff quando dies legat.; L 70, prin. ff. de cond. et demonst, In quanto poi ai legati condizionali, non erano essi dovuti, nè sì potevano domandare che dopo la verificazione della condizione ancorchè fosse sta- ta potestativa; 1. 5, 6. 2, tf. quando dies legat.; &. 104, 6. 1, ff. de legat. 1; che anzi se fosse stato lasciato im legato sotto due- contrarie condi- zioni, come we il testatore avesse detto» sia che venga sia che non venga la nave dall’ Asia, la- scio cento a Tizio», neppure în questo caso era dovuto il legato se non si verificava luna o l’al- tra delle due condizioni; I. 13; ff. quando dies legat.; arg. l.:97, ff. de legat. 2. In molti casi però la condizione apposta nel anna non impediva la trasmissione del. medesimo agli eredi, quante volte la condizione fosse data tale 0 DONAZIONI E TFESTAMENTI, bob tale che la legge, o il pretore ne avessero rimesso l’ adempimento, come si verificava iu tutte le cona dizioni turpi, impossibili o inette, Z. 5. 6. 3 et Si ff. quando dies lesat., e nelle condizioni stative, 2. 5, 6. 5, ft. eod., delle quali‘si p sotto L'art. 105o. Lo stesso si dica se il le: cera stato lasciato sotto la stessa condizione da cui di- peudeva l’instituzione dell’ erede; imperciocchè Vin- stituzione condizionale non rendeva condizionale il lecatos /. st; S. tf. cod; l 107. Sf. de cond. et dermonst., junct. l*, 6 1, ff. quando dies leg. Ate cose si diranno circa alle condizioni sot to il«itato art. 10/0, cd ancora sotto l'art. 1041. Intanto. è da sapersi che sebbene. il. legatario cui era stato lasciato un legato sotto condizione, o dopo un tempo, non potesse chiedere il legato se non verificatasi la condizione, o giunto il tempo, tuttavolta perchè non fosse andata a voto la di lui speranza, se mai fosse avvenuto che la condi- zione si fosse purificata, o il tempo fosse arrivato, potew chiedere all’ ere:le un ficiejussore, onde as- sicurarlo che se fosse avvenuto il caso di dovergli pagare il legato, gli sarebbe stato senza frode alcu- na'so:ldisfatto; 2. 1, prin. es$. 2, ff. ut legat. seu fideicom. servan. eaus. caveatur, funet. l. 5, 8. 2, ff. cod. Questa cauzione aveva lucgo per tuiti i legati e fedecommessi particolari o universali; 4 14, /. 15, ff. eod., e dovevasi dare non solo dagli eredi ma eziandio dai loro successori; 2. 1, 6. 6, ff. eod.; dai legatarj, e dai fedecommessarj quante volte costoro fossero stati gravati di. simili legati; 2.1, 6. 7, et 12; LZ. 15, 6. 1, fl. cod. Dovevasi por dare.non solo a tutti i legatarj€ fedecommessarj particolari. ed universali, ma ancora ai loro suc» KopieR civ, 17 548 LIBRO IM, TIT. II. cessori quante volte eglino morendo; avessero tras- messo il loro diritto agli stessi loro suecessori nei casi in cvì di sopra sì vide che lo trasmettevano; 4,1, 6,9; Hi podi Questa cauzione dovevasi dare daì gravati, nel luogo în cuì eglino. avevano il loro domicilio, o in quello‘ov’ era situata l'eredità, od una massima par- te di essa, 0 anche in quello in cui‘si trovava la cosa lasciata in legato RI 5, 6. 3, ff. eod., junet. 2. 50, prin. et 66. segg.; L 51, l. 52, prin. et 66. segg.{f. de judiciis. L'effetto di questa cauzione era che i gravati, ed i loro fidejussori si potevano convenire a soddi— sfare i legati quante volte si fosse verificato il caso in cui si dovevano pagare; L. 8, L 9, ff. ut legat. seu fideicom., con questa differenza però che con- tro ai gravati si promoveva 0 la reivindicazione se il Jegato era di una specie certa; L. Bo, fi. de le- gat. 2; 0. 64, ff, de furt., 0 I’ azione personale éx lestamento atteso il quasi contratto che l’ erede feceva coi legatarj accettando l’eredità;$. 5, irstit. de oblig. quae quasi ex coniract.; dad, de ollig. et act.; del che si parlerà più a lungo: a suo luogo; o finalmente V azione ipotecaria sotto la quale erano obbligati tacitamente wtti i beni del testatore in favore dei legatarj e fedecommessar]; I. 1, cod. comm. de legat. Contro ai fidejussori s’' întentava l’ azione ex stipulati, avvegnachè egli. no nel rendersi malevadoî) si obbligassero per via di stipulazione avanti il pretore, perchè questa cau- zione era pretovia, Ma crano tenuti a tutto ciò, cui erano tenuti i gravati, e si giovavano delle‘stesse eccezioni, le quali competevano 2i gravati medesi- mis 2: 1, 6. 13, 14, 16; 4. pom i, legat,. seu fideicom. serrand, DONAZIONI E TESTAMENTI. 579 Questa. cauzione non. aveva. luogo se non si chiedeva prima della contestazione della Nite nt, - 9. ff. eod., così pure se la persona gravata del egato fosse stata il padre del legatario esistente sotto Ja di dui podestà; 4. 7, ff. eod.; purchè però in pendenza della condizione il figlio non’ fosse stato emancipato, o il padre non fosse passato a seconde nozze; Z. 7, ff. eod.; novell. 22 cap. 41; 2. 6,$. 1, cod. ad S. C. Trebell, Così pure, se la persona gravata era il fisco, non era tennta che a promettere di soddisfare i‘legati, ma non a dare alcun fidejussore; Z. 1, 6.18; 2. 6, 6-1, ff. ut legat. seu fideic.; I 3, 6.5, ff. si cui plus quam per L. Falcid., junct. L 2, 6. 1, ff. de fundo dotali. Similmente se il gravato era pronto a provare che niun legato o fedecommesso era dovuto; Thy 6$.\1, ff. ut legat. seu fidcicom.; È. 3, prin. et 6. 1, ff. ut in poss. legat. vel fideicom. serv. caus. esse liceat., oppure se il. legato consisteva in una liberazione di debito, perciocchè allora il. legato stava presso del legatario; Z. 1, 6. 2, ff. ut in poss. ‘legat., ovvero anche se‘il gravato fosse stato il so- stituito al pupillo, e che il pupillo fosse stato per anche vivo, cosicchè non sî fosse ancor fatto luogo alla sostituzione;£. 5, 6. 12. ff. eod.; arg. l. 9, 6. 2, ff. de vule. et pupill. Parimente non”era te- nuto il gravato a dare questa cauzione se il legata- rio glicne aveva fatta‘la remissione; 2. 46, ff. de pactis, o che il testatore l’ avesse proibita; d. 2. 46, ff. de pact.; l. 2, l. penult. cod. ut in pos- sess. legat. caus.; l. 12, ff. ut legat. seu Sidei- com.. Per costringere poi i gravati a dar la cauzione di cui si è di sopra parlato, il pretore pubblicò un editto, col quale promise che quante volte i gra- 560 LIRRO IM TIT. Î1. vati non avessero la data cauzione da Îni orlinata., avrebbe ciesso in possesso dei beni ereditarj î le- gatar) ed i felecommessarj, se però non fosse avve= muto per fatto loro proprio che i gravati non aves- sero data cauzione; Z. 1,$- 13 B°5, 9. Ds L'13T06 ul in possess. legat.; L. 1, ff. quib. ex caus. n poss. eat. In virtà di un tale editto si dava il possesso di tutti è beni che aveva lasciati il testatore dopo a sia morte sis che gli fossero spettati di pieno dominio. sia che noù avesse. avuto Sopra di essi che un diritto enfiteutico,© pignoratizio, non pe rò se l'aveva in deposito, od ih comodato; 4. 5,8 6.7, 8,09 nale ES, A: lesat. seu fid. Qnesto possesso non si estendeva aì beni propr) dei grava, ancorchè non vi fossero stati beni eredita= tj;./. 10, ff. eod., se non quando i gravati mede= simi erano stati in mora sei mesi, conforme re- scrisse Antonino Augusto; Z. 5,$- 16, ec segg: fl. eod.; Con tale possesso non si venivano ad espellere i grava, ma sì associavano con‘essi i Jegatacj e e fedecommessar], i quahi ninn altro diritto aveva- no fuorchè quello, di custodire i beni ereditarj fin- chè i gravati tediati dal comune possesso si fossero indotti o a dare cauzione, 0 a soddisfare i legati ed i fedecommessi;£. 5, prin. et 6. 22, ff. eod. In conseguenza di ciò i nuovi possessori non potevano sendere i beni, nè impedire ai gravati che li colti- vassero: potevano però vietar loro di tenersi î frut- ti, i quali cadevano sotto la enstodia come i beni dai quali si raccoglievano; L 5,6.21, 22, ff. cod., a meno che i legati o fedecommessi non fossero stati dovuti al- le figlie, alle nepoti, alle pronepoti, o alla moglie del seatatore, la quale non sì fosse rimaritata, nè avesse BONAZIONI E TESTAMENTI. 58r posseduto del suo alcuna cosa; impercioechè tutte queste persone potevano diminuire i frutti per alimentarsi;£ 14, ft. cod. Coloro i quali erano in tal modo messi in Possesso dei beni ereditar):, acquistavano su di essi il diritto di pegno pretorio, il quale vi rimaneva non ostante chie i grayati li avessero alienati; 4. 3, È. 5, cod. ut in possess. legat. Allorquando il pretore aveva decretato che i Je- gatar) ed 1 fedecommessar; sì mettessiwo in posses= so, IMsreme col gravati’ se non vI venivano dlD=- messì di fatto, competeva loro| interdetto re vis fiat ei qui in possessionem missus crib;il dle ne vis fial ci qui in poss. miss. er. Se i gravati non davano cauzione per impoten- za, allora i beni sottoposti a fedecommesso si met tevano in scquestro., 0 si davano ad un euratore perchè li amministrasse,.e passasse i frutti al fidu— ciario nello stesso modo che si praticava coll’ usu= fruttuario il quale non poteva dare cauzione, come si disse nella nota dell’ art. 602; e ciò per analogia dì quanto è disposto mella 4. 1 in fin. ff. ut le- gat. seu fideicom. Del resto sebbene, il legatarto, quando gli era stata lasciata una qualche specie, o sia una cosa certa, divenisse immediatamente padrone della stes- sa al momento della morte del testatore anche pri ma che gli fosse stata consegnata dall’ erede, come si disse nella nota dell’ art. 711, tuttavolta non po- teva impossessarsene di sua propria autorità, ma do- veva chiederne il possesso all’ erede; Ng tot. tf ff. quod legator.; L. 176,(f. de reg. TO PSTMER A quod metus causa, a meno che però il testatore non gli avesse data. tale facoltà, e che il legatario fosse già in possesso. della cosa, o non fosse la me desima posseduta da alcuno, mentre allora poteva 582 tIBRO MI, TIT. IL vitenersela, oyvéro prenderne il possesso; 6. 1,‘et ult.{£. de legat. 2. i; In quanto ai frutti ed agli interessì, erano 1 siédesimi dovuti‘‘ar legàtarj:‘ e*fedecoMmpaessar dal iesupo della contestazione della lite; L 1, 234 cod. de usur. et fruct. legat.; I. 26, ff. de legat. 3; 2 34, junet. L 35,$. 2, ff. de usur., non ostante la 4. 42, ff. de usur. Sebbene‘nè la presente sezio sposizioni contenute in questo co casione onde esporre almeno tutti} romana legislazione in materia di legati particolati, cio nondimeno parmi che io li debba esporre sé non altro nella maggior brevità possibile, perchè il confronto che io ho intrapreso di fare della stessa legislazione con questo codice, eredo che esiga che io debba accennare le disposizioni che quella con- teneva, e che questo ha ommesse, perchè una tale ommissione le ha tacitamente dichiarate per lo me- no inutili. Comincierò pertanto dalla definizione del legato, onde, come disse Cicerone, si possa com- prendere ciò di cui si tratta. Il giureconsulto Modestino donazione lascidta nel testamento» legatum est do- natio testamento relicta» L. 36, ff. de legat. 2. Que- sta definizione non era esatta perchè la donazione era un patto, il quale non poteva farsi se non col con- senso di due, come. già vedemmo trattando delle donazioni; al contrario per fare un légato non era necessaria che la volontà del testatore, e sì poteva fare anche in favore di chi non aveva alcuna nott- zia del legato medesimo;€ comunque fosse stata necessaria 1’ accettazione del legatario, ciò però ap- parteneva non alla sussistenza€ validità del legato, ma alla di lui esecuzione. Giustiniano modificò la arg. l. 34, ne, nè le altre di- dice mi diano 0c- i princip) della definì il legato» una DONAZIONI E TESTAMENTI. 583 definizione di Moilestino, e disse che il legato era » donatio quaedam a defuneto relicta ab haerede praestanda»; 6. 1, instit. de legatis. Neppure Gresta definizione era esatta, mentre oltrecchè era troppo indeterminata e vaga, non era poi nemmeno vera, perchè sì poteva incaricare di un legato non solo l’ erede, ma eziandio un legatario, ed un fe- decommessario particolare, come vedremo in segui to. Una terza definizione, la quale sembra migliore cielle altre, fu data dal giureconsulto Fiorentiao nella 2. 116, ff. de lesat. 1. Egli definì il legato in questi termini» Legatum est delibatio haerc= ditatis; gua testator ex ed quod universum hae+ redis foret, alicui quid collatum velit». I legati sì distinguevano dai fedecommessi singolari in cià che i legati si la ciavano con parole imperative, e dirette, come do, lego, capito, sumito e simili; all’incontro i fedecommessi si lasciavano con parole oblique, e supplichevoli, come fideicomnitto, pe- to, rogo e simili; prin. instit. et$. ultim. de sing. reb. per fideicom. relict.; L. GBL LE de legal 3; Ul/pian. Jragm. tt. 2/4, 6. 1, el segg. et Lil. 25, 6. 1, et 2. Molte erano le differenze che anticamente passavano fra legati e fedecominessi singolari, ma Giustiniano le tolse e rese eguali gli unì agli altri; 6. 3, dnstit. de legat. Anticamente cranvi quattro specie di legati, una la quale‘ilicevasi per vindicationem, era quando il testatore diceva» do, lego, sumito., capito, habeto»; la seconda chiamavasi per dam- nationem e si faceva quando il testatore dirigeva le sue parole all’ irede dicendo,» Aaeres damnas esto dare, dato, facito, eum dare facere ju= beo»; la terza era detta. per praecepiionem, ed cra quando le parole del testatore venivano direte 584 LIBRO MI, TIT. II ad uno degli«eredi dicendo» hatres' praecipito, praecipuum accipito»; la quarta tinalmente chia- mavasi sinendi modo v,'g. haeres sinito legata- riun sumere habere;» 6.2, instit, de legal. Ul- pian. fragm, tit. 24, 6.2, et segg. Molto differi- quattro specie vano anticamente tra di loro queste di legati, ma furono poi tolte tutte le differenze; 2: 21, cod. de legat.; Lt, L 2; cod. comm. de legat.;$. 2, instit. de legat. Potevano lasciare Jegati tutti quelli i quali po- ff. de legat.; L. 1, tevano far testamento; 4. 2, e potevano ricevere prin. et 6. 2, tf. de legat.:3, legati tutti coloro che potevano essere instituiti ere- di;$. 24, instt. de legat.; l. 101, GP”D; ff. de legat. 1. Quali poi fossero colore i quali potevano far testamento ed essere instituiti eredi, avendolo noi detto nelle note fatte al capo JI del presente titolo, ci dispeusiamo di quì ripeterlo, ramuentan do però ai lettori che anche questo codice’ dba le sue disposizioni su questo particolare, come sì vede nel citato capo ll, e che‘ip conseguenza Don ha creduto che fosse inutile il parlarne. Si potevano gravare di legati tutti coloro i qua li percepivano qualche cosa per volontà del defun- to, quali erano principalmente gli eredi tanto te stamentar] quanto legituimi; e sebbene seibri che qui ultimi conseguissero l'eredità per disposizione ella legge, pure nan la ottenevano iueno per be- mefizio del defunto, perchè egli se avesse voluto poteva della medesima privarli; LB, ff. de jur. codicill.; LL 1,$ 6, ff. de legat. 3. Così pu- re si potevano gravare gli eredi sostituiti; 4" 74, ff. de legat., ancorchè si fosse trattato di spstitu- zione pupillare, purchè però il pupilio fosse stato ipstisuito erede, e noa diredato;£. 92; 6. ulti 4 se DONAZIONI E TESTAMENTI. 595 93, 2. 94, ff. de legat. 1, junct. L. 24, cod. cod.; ed in dubbio i sostituiti s° intendevano gravati taci- tamente degl’ istessi legati, de’ quali erano gravati gl’ instituiti; 4.74, ff. de legat. 1; l 61,6. 1; 4. 77, 6.15, fl. de legat. 2; L 48, ff. de legat. 3; 6. 4, cad. ad S&C.. Frebell.; I. 82; 6. 1, fE. de legat. 3. Si potevano ancora gravare di legati i Jegatarj medesimi, ed i fedecommessarj, cioè la- sciando loro una qualche cosa con obbligo di Go- ver dare a qualcuno una somma di danaro, o al- tro; prin. instit. de sing.reb. per fideicom.; junct. 6. 3, inst. de legat. Lo stesso si dica dei donatarj cuusa mortis; l. 9, cod. de fideicom.j; l. 77,$. 1, ft. de legat. 2. Fra gli eredi però, e coloro i quali non erano tali vi era questa differenza, che i primi sì pote vano gravare di legati oltre a quello che percepiva- no dall’ eredità dei defunto in quanto‘che se non facevano l’ inventario non potevano dedurre la fal. cidia, come sì disse nella nota dell’ art. 920; al contrario issecondi non potevano gravarsi più di quello che fossero stati onorati, altrimenti il di più era inutile;$. 1, inst. de sing, reb. per fidei- com. relict.; l, 70,$. 1, ff. de‘legat. 2. Si. potevano lasciare per legato tutte le cose che erano in cominercio almeno del jegatario, an- corchè fossero state‘nelle. mani dell’ inimico in quanto che vi era speranza di riacquistarle;£. 9, 4 98, /. 104; 6. 2, ft. de legat. i; l. 49,6. 2, e0 3, tf. de legat. 2; 6. 4, inst. de legat.; così pure le cose future, come i frutti da nascere; 6. 7, dist, eod.; l. 24, in prin. tt. de.legat. 13 0. 17, prin, ff. de legat. è. In conseguenza; potevansi fare lega= ti di genere, di specie, e di quantità. Per gene= Te intendevino i giurecousulti ciò, che presso ii fi 27% ri soa FE TESS i Fai a 586 LIBRO II, TIT. Il. losofi significa specie; per specie ciò che i filosofi chiimano individuo; e per quantità un genere de- finito dal numero. Il legato di genere era valido. Se il genere era infimo, e se aveva certi termini fissati dalla natura, come per esempio un cavallo, un bue e simili; 6. 22, instiz. de legat.; I. 108, 6. 2, ff. de legat. 1, e Se il testatore non aveva Jisciato nella sua eredità niuna specie di quel ge- nere, era obbligo dell’ erede di acquistarla per sod- disfare il legatario; arg. 4. 3, ff. de trit. vin. vel ol. legat., che se il genere non avesse avuto i snoi termini fissati dalla natura, ma dall’arbitrio dell’uo- mo, come una casa, un fondo e simili, allora, se nell’ eredità del testatore trovavansi specie di un tal genere, il legato era utile; ma se il testatore non aveva lasciato alcuna specie di quel genere, il legato era derisorio al pari del legato di gerere somma, o, come dicevano i pratici, di genere ge- neralissimo, v. g. di un animale di Una cosa e simili; 4. 71, ff. de legat. 1; l 69,$- 4; ff. de jur. dot. Il legato di specie era quando» il testato— re lasciava un qualche individuo, puta il fondo cor- neliano: quello di quantità era quando il testatore lasciava un numero di cose qualunque puta quattro cavalli, cento scudi e simili. Sì potevano lasciare in legato eziandio nomi di debitori, vale a dire crediti e azioni, vel qual caso l’ erede era tenuto a cedere al legatario le azioni onde poter esigere sorte€ frutti; 6. 21, ds4. de legat.; L. 10, ff. de liberat. legat.; LL 44 6, fi. de legat. 1; L 34, ff. de legat. 3, è quan- do aveva cedute siffatte azioni egli non era più te- nuto ad altro ancorchè i debitori nor fossero stati solvibili; L. 88, ff. de legat. 2; arg.l 4 ff. de haered; vel'acto vendi; l 395$: 3 4105; ff, de Da DONAZIONI E TESTAMENTI, 587 iegat. 1. Non solo determinati crediti potevansi la- sciare, ma eziandio in genere tutti quelli che il te- statore aveva; nel qual caso si dovevano tutti quei crediti che si trovavano alla morte del testatore, e quel danaro che aveva esatto, quante volte lo avesse conservato con animo di tornarlo ad impiegare; 64, ff. de legat. 3; L 88, ff. eod. Il testatore non solo poteva lasciare le cose proprie in legato, ma eziandio quelle dell’ eréde, sia che avesse saputo che erano dell’ erede, sia che io, avesse ignorato credendole forsi proprie; 6 4, et 11. instit. de legat.; l 67, 6. 8, ff. de legat. 1. Se uu testatore lasciava in’ legato una cosa che aveva in comune con altri, in dubbio si stimava che egli non avesse voluto lasciare che la parte sua, sia che avesse saputo sîa che avesse ignorato che aveva Ja cosa in comune con altri; 2. 5, 6. I, 2, ff. de legat. 1; L. 30, 6. di aff.de lecet. 3; l-744 ft. eod. Non si poteva però lasciare la cosa propria del legatario; ed ancorchè il legatatio l'avesse alie- nata vivente il testatore, l’ erede non era tenuto nè ad acquistarla per darla al legatario, nè a pagarne la stima al ila, e cià in virtù della regola catoniana, la quale prescriveva che in materia di disposizioni di ultima volontà cìò che a principio cera nullo, non poteva col tratto del tempo divenire valido;$. 10, drstit. de legati. Ma se il testatore avesse lasciato al legatario una di lui cosa, nel caso che avesse’ cessato di essere sua, valeva ii legato; dl 1, 6. ult. ft. de reg. caton.; perchè la regola catoriana non si estendeva ai legati condizionali;£ pen. ff. de reg. caton.;. 41,$. 2, ff. de legat. 1, Che se il testatore avesse lasciata al legatario una cosa appartenente allo stesso legatario, sulla quale il testatore avesse avuto un qualche divitto LIERO II, TIT. Il. era valido il’legato in quanto che si stimava che il testatore avesse voluto rimettere il suo diritto al legatario; /. 71,$. per.; L. 88, 6. ult. If. de le- gati. 15 L. 66, 6. 6, ft de legat. 2; 19%, 9005 tf: de liber. legat. Potevansi anche lasciare in legato i fatti, come se il testatore avesse. condannato!° erede a rifare l'altrui casa, oppure a liberare alcuno dai debiti, ovvero a fure un’ opera in grazia di qualcuno o a comperare, o a vendere una qualche cosa, nel qual casò si sottintendeva‘a giusto prezzo, se il testatore nonilo aveva Atlinito';‘6 dI n’ fe. instit. de le- gat.; l 11, 6. 23, et ult. ff, de legat. 3; L 49, 6. pen. et ulti; L 00, ff. de legat. 1; l. 30,$. 9, ff. de legat. 3. È Era lecito ai testatori non. solo di lasciare in legato una cosa da darsi per una sola volta, ma eziandio«da darsi ogni anno, od ogni mese, e que- sto legato clitamavasi annuo 0 mensile; l 18,& 1, ff. de ann. legal.; 2 12, 6. 6, ff. quand. dies leg. ced. Tl legato annuo@ mensile non era un solo legato, ma consisteva: in tanti legati quanti erano gli anni o 1 mesi che scorrevano dopo la morte del testatore; il legato del primo anvo 0 mese era puro, ed era dovuto dalla morte del te- statore; Z. 4, 4 11, fl. de ann. legat.; È. 10, l 11, Z. 12, prin. ff. quando dies leg. ced.; i le- gati dei successivi anni o mesì erano condizionali, cioè se il legatario viveru; e bastava che il lega- tario fosse vissuto al principio dell’anno o del we- se perchè avesse potuto trasmettere a' suoi eredi il diritto di percepire il legato di quell’anno o mese; l: 4, ff. de ann. legat.; LAP, de 12, ff, quando dies legat. cedat.; arg. l 5, et LL 22, ff de ann. legat. DONAZIONI E TESTAMENTI, 589 Questo legato terminava colla morte del lega- tario; 1%, /. 8, ff. de ann. legat., ma se fosse stato lasciato anche agli eredi del legatario,, era perpetuo, ed era dovuto a tti quanti gli eredi in infinito; /. 22, cod. de legat. Terminuva quan— do era giuato il tempo prefisso dal testatore, conie ne somministrano esemp] le Z. 10, 13, prin.$. 1; l. 17, 22, ult, ff. de ann. legat.; È. 20, ff. quan. dies legat. cedat. Siccome poi erano più legati, fosì era Becessarja una prescrizione di trent’ anni per ogni legato; 4. 7, 6. 4, cod. de pracs. 3o, vel 40 ann, Potevasi fare un legato eziandio di uso, usu- frutto, di rendita, o di abitazione; d. 2,2. 3, 4 74 AR AR PA TO, do dfdy EC pass. Vial(ilo fi. de usu et usuf. et hab: legat. Avendo noi a sufficienza parlato dell uso, usutrutto, e dell’ abi» tazione nei rispettivi luoghi, ci dispensiamo di far ne quì ulteriormente parola, eci restringianio sqla tanto a dire qualche cosa sulla rendita. Poteva la rendita consistere’ in danaro soin altre cose fungibili, come nei frutti di un fondo, Tha non ostante questo legato era diverso da quello di usufrutto comunque ayesse dovuto terminare per volontà del testatore alla morte del legatario; im- perciocchè se alcuno avesse lasciato in legato ad un altro, finchè fosse vissuto, le rendite di un fon- do, non era impedito all’ crede di vendere il fon- do, e ofterire al legatario quell’ annua quantità di danaro, la quale era solito il testatore di. ricavare dalla locazione del fondo; 2 58, ff. de usu, et usufi leg.; l. 21, ft. de ann. legat., nè lalupoca era obbligato l’ erede.a dare l’ abitazione» în quel fondo al legatario, locchè non si verificava Rell’usus frutto; 4, 30, If, de usu ct usuf. legati£ n 590 LIBRO IL, TIT. If, Quante volte fosse stata lasriata la rendita in- terà di un fondo, 0 di tutto il patrimonio, spirava il legato colla morte del legatario, onde non si rcadesse inutile la proprietà; 6. 1 è fina ins. de usufruct.; I. 22, l. 25, L. 35, 67; 4 38, fl. de usu et usufr. legat.; TRIS rt SEDE ff. de ann. legat.; ma sc non era stata lasciata l'intera ren- dita di un fondo o del patrimonio, o non fosse stato determinato il fondo dal quale si doveva to- gliere la rendita, allora in dubbio il legato si pre- sumeva perpetto;€ Se;l testatore aveva prefinito il tempo della durata del medesimo, non proseguiva più olt:e un tal tempo; 2. 18, ff. de ann. legat.; li 26, 6. ult., ff. quando dies legat. cedat. Peo prescrivere questa rendita erano necessarie tante prescrizioni di trent’ anni 1 una quante erano le annualità che si volevano prescrivere, avvegnachè un legato di questa natura fosse altrettanti. legati pc erano gli anni che scorrevano dopo la morte el testatore; l, 7,$ 4 et ll., cod. de praes. 30 vel jo ann. Potevansi non solo lasciare in come vedemmo di sopra, e vogliam dirle; 21 et pas- ; Le servità legato le servitù personali, ma eziandio le reali o prediali ch sin ENTRO. API de servit. legat. dovevansi prestare dagli eredi in Colidol li], 1a eod., non potevansi lasciare in‘legato.‘se Non a coloro î quali avevano fondi vicini; l. 1, 4.2, 1.552 ff. eod.; non ispirava il legato colla morte del te- gatario, ma passava a’ suoi eredi, 2. 6, ff. cod.; L 4, ff. de servit. praed. rustio. ed il legato per conseguenza era dovuto dalla morte del testatore; 2. 3, ff. de servit. legat.; Lun., 6.6, cod. de cad’ voll. Se alcuno desidera vedere di più in que= DONAZIONI E TESTAMENTI. 501 sta materia, può osservare le note che si sono fatte al titolo TV del secondo libro. Anche la dote potevasi lasciare in legato© in prelegato. In legato si poteva lasciare da chiunque, è sì supponeva sempre nel legito la condizione, che lu legataria si fosse maritata, altrimenti non| trasmetteva il legato a' suoi eredi, a meno che di-(a Yeesa non fosse stata la volontà del testatore; 2.21, pl ft. de jur: dot.; l 31, L gr, 6: 3, ff. de‘condit. Î et demonst. In prelegato‘si lasciava la dote dal inarito, o da chi ne era' dehitore, e dicevasi pre- legato di dote, perchè anche senza la disposizione del testatore, la donna avrebbe potuto esigere la sua dote per Ja ragione ché ne aveva sempre presso di se conservato il dominio; 4. 3, 65, ff. de min. 25 ann.; LL 30, cod. de jur. dot., ond’ è che si di- ceva magis recepisse dotem quam acoepisse; È. 2, S. 1,{f. de dot. praeteg. Se il debitore di una dote in quantità lasciava un legato della stessa quantità alla donna, senza fare menzione di dote, la donna poteva. chiedere la dote, cd insieme.Ja quantità legata; 2 unic., 6. 3, cod. de reì uxor. act. L’ utilità di questo prelegato consisteva in. ciò che‘la donna ancorchè non avesse data alcuna do- te, pure, se il testatore aveva designata una som- Ma, poteva esigerla immediatamente dopo la morte del testatore, allorchè avrebbe dovato aspettare un anno, se uon le fosse stato fatto ìl prelegato, nel caso che il testatore fosse stato,‘realmente debitore della dote; Z. 1, 6. 2, ff. de dote prasleg., junct. ?. umic., 6.7, cod. de reî uxor. act. ippiù da questo prelegato non si deducevano che le spese ne- cessarie fatte dal testatore in favore delle cose do- tali, c°non si deducevano in ulcun modo lè dona- 592 LIBRO MI, TIT. HM. zioni fatte alla donna dal testatore medesimo, loc: chè era diverso quando la. dote non.erasstata pre- legata; DE: del. 5, ff. de impens. in rem dot. fact. 3 La 5; il, de‘dote praeleg.3 4,9» 6. ult. a ff. de pactis dot. Pa Potevansi fare legati di frumento, di vivo, 9 di olio; su di che vi è un titoo nei if. de trilico vino, vel oleo legato. Se si faceva UN legato di frumento, senza determinarne la quantità, deva lasciato quello che aveva il testatoFe; LAI if de trit. vin. vel oleo leg. Se si era determinata la quantità, si doveva dare ciò che il testatore soleva intendere sotto quella quantità; Li, 19, priv; le 13, ff. eod. Nel legato«i vino non si comprendeva l'orzo in bevanda, la birra, la sapa» l aceto, purchè il testatore sotto il nome di vino mor avesse compreso anche tali bevande; l 1; L. 9, fi. eod. Se sì faceva un legato di vino vec- il vino melato; prin» chio, il legato comprendeva Lutto quel vino che 1 testatore era solito di chiamare con tal nome; Se ‘s' intendeva lasciato, il vino: non quello dell’ anne precedente; 12, ff. eod. Que.to legato comprendeva anche i vasi€ le botti minori jin cui si conteneva: il vino, ua nou quei vasi che con difficoltà si movevano, o che erano fissi 10 reva;£ 3,$ 15 Lido ya i 106il eod., junct, 115, 900 tf. de usufrucet. Se il testatore lasciava una cerca quantità divino: di frumento s 0 di olio da levausi tha un certo fondo, come se avesse detto » lascio a Tizio dieci corbe. di quel vino che produrrà il fondo corneliano, allora., S€ il iegato era fatto per una spla volia, jl legatario doveva essere contento, di quella quantità di vino che na- scova dal fondo, nèid' epeue Gra obbligaio ad 46= ciò non appariva, nuovo,€ perciò anche 1 9, 6. ult.; L. 10, Leti le s' inien=| DONAZIONI E TESTAMENTI. 593 giùgnervi ciò che mancava alla quantità dal resta— tore designata; /. 5, ff. eod., purchè però il lega- tario non fosse stato un congiunto del testatore; /. 26, prin. ff. quando dies legat. cedat.; arg. L. 10, cod. de legat. Al contrario se il legato era Stato fatto per più volte, il icgatario aveva’ dirit- to di conseguire l’ intera quantità del yino Jasciato- gli in quanio che la fertilità di un anno supplisse alla stevlità dell’altro, ma ron per obbligare: l’ere- de neppure in questo caso a compiere la quantità in alto modo, perchè nel? uno e nell’ altro caso l’espressione del testatore era limitata al fondo corneliano, e dicevasi un legato taxationis; d. È. 5, junet. L. 13, ff. eod. Ma se il testatore non ave- va limitato la sua espressione al fondo corneliano, ma lo av&se nominato piuttosto per dimostrare il fondo da cui prendere il vino, come se avesse det= to» lascio a Tizio dieci corbe di vino, Il quale si prenderà dal fondo corneliano», allora an- corchè il fondo corneliano non avesse prodotto vi- no, era non ostante dovuto il legato, perchè il tel statore col dimostrare il fprndo corneliano, non aveva voluto: a quello solo liniitarsi, ed il legato non chiàivavasi axationis ma demonstratronis; l. 12, ff. de alim. et cib. legat. Se veniva fatto un legato di olio, ed il testa tore avesse specificata la quantità, ma non la qua lità, cioè jolio per condire i cibi, oppure per ìl lucignolo, era libero all’ erede di dare al lega tario quella qualità di olio che più gli piaceva senza aver riguardo alla qualità di olio clie solevasi usare dal iestatore, o nel di lui pacse; 4. 4, ff. de trit. vin, vel ol. leg. Avvi ancora nei digesti un titolo de instructo vel insirumeszto leggio, il quale tendeva ad inter= ‘ LIBRO UI, TIT. II.. pietare la volontà di quei testatori i quali avessero lasciato 1m legato un fondo fornito,© cogl istruw- menti. Il legato di un foralo fornito comprendeva “sotto di se non solamente tuiti gl istrumenti, ma ancora tutte quelle cose le quali al tempo 10 cu ) cominciava ad essere dovuto il legato trovavansi nel HEY il fondo ad uso‘od ormamento del fondo medesiruo; L, 20 1 2. 12, prin. eb 6. 27 el SEq.; 1. 98, fî. de instr. vel inst. legat. Il lecato Ji un fondo cogl’ istru- menti comprendeva q Me cose le quali erano ne- "L cessarie per procacciatsì i frutti del fondo, per rac- i coglierlì e conservarli; 1. 8, prin. ei$. Ly et Il. de, segg. ff. cod. Il legato di un fondo fornito com- ed uno accessorio, ello del fondo me- prendeva due legati principali, {I primo legato principale era qu i desimo; il secondo cera quello delle cose che ivi il testatore perchè fosse il fondo aveva collocate più adornato, come il suppellettife, 1’ oro, P ar- gento, il vino, il frumento, la biblioteca, i medi- camenti, e molte ale cose. Il legato accessorio | erano gl’ istrumenti del fondo medesimo; Z. 2, cod. de verb. signif.; l 16, 6. ult; L-‘97,,6. I, e Mie TORO TORI segq.; È. 23,{f. de instr. vel inst. leg.; L. 12, 6. CASTRO 97, et segg. ff. eod. Gl'istromenti poi, oltre quel- li de’ qual di sopra si è fatta menzione, erano var} secondo il diverso genere di vita del testatore; altri erano gl’istrumenti del macellajo; shall imperciocchè BRE 4. 18, prin. ff. eod., altri quelli del fornajo; 2. 18, Ò 6. 1, ff. eod., altri quelli del medico; di x8; Sì asp 10, ff. eod., altri quelli del pittore; l 19, priv. di eR RT ff. cod., altri quelli del pescatore; VE G PIA:DIROS pa ult. eod., altri quelli del bagnajuolo; 4. 0-17:6 : ff. eod. A\ contrario il legato di un fondo cogl’is- pie trumenti, era un solo legato principale del fondo, IAS ed un altro accessorio degl’ istromenti del fanda e DONAZIONI E TESTAMENTI. 595 stesso; Z. 8, princ et 6.1, et MU. seqg. fl‘eod: Questi strumenti erano varj‘a norma della qualità del fondo; imperciocchè altri erano gli strumenti di un fondo rustico, Z. 8, et seggi’; lamag; Liaba ff. eod.; altri quelii di una casa, Z 12, 6. 16, e£ segg. ff. eod.; altri quelli di una villa;‘ere. 2 16, prin: LL 19, 6.1, ff. cod.; ali quelli di un’ osteria, /. 15, Z. 23; ff. eod.; altri quelli di una vigna; Z. 16, 6. 1, ff cod.; altri quelli di una nave, ed altri quelli delle] cose non coniprese sotto il nome di fondo; 2. ult. ff. eod. Il legato di ùun fondo fornito comunque com- prendesse tutte le cose che ivi si ritrovavano, non‘ si estendeva però alle cose. venali, nè al danaro destinato a darsi ad usura; 7. 12, 6. 30; ff. eod.: 2 44, ff. de legat. 3; l. 1, cod. de verb. sign., nè alle cose trasportate nel fondo per custodirle, o per maggior sicurezza; o temporalinente; Z. 1, 2. 2, cod. de verb. signif., nè alle immagini non de- stinate ad ornamento del fondo, nè al frumento procacciato dal testatore' per altra parte e. collocato nel granajo del fondo medesimo; 4. 12, 6. 36, et 39, ff. de instr. vel inst. leg. Il legato di un fon- do cogli strumenti comprendeva soltanto, come si disse, ogni strumento necessario a: procacciarsi i frutti, 2 raccogherli ed a conservarli, ma non il suppellettile, l'oro, l'argento, e le altre cose ap- partenenti al fondo fornito; È. 19, ve) 15, et 16, ff. cod.‘Fra il legato di un fondo fornito, e quel- lo di un fondo cogli strumenti passava eziandio un’ altra notabile differenza, ed è che,‘estinto il fondo lasciato cogli strumenti, era estinto ancora Yi legato degli strumenti, perchè quest ultimo le- gato era, come si disse, accessorio; 2. PORCA e de instr. gel inst, legat.; all’ incontro, estinto il 596 LIBRO HI, TIT. M.” fondo fornito, sussisteva il Jegato del fornimento del medesimo fondo, perchè, come fu di sopra osservato, questo era un legato principale ivdi— par da quello, del fondo. digiti eod. 1 legato semplicemente di uu fordo non com= prendeva che le, cose fisse ed edificate, nel Joss do medesimo, ma non le doti dei fondi, come la ed altre stauli cose; Leb Sy paglia, i bovi‘ratori, a, l. 21, ff. cod., nè tampoto gli sirumenti jd, Ul era, stato tim.{l. de supell. leg. Se. peraltro non lasciato come ottinro©. MASSIMO musque. inop ansi dare al. le- gatario tutte queste cose unitamente al foudo; 1. 18,, 6. 9, Z. 22, ff.-eod. Come pure dovevasi dare il fondo libero da ogni servitù, allorchè se. non fosse stato lasciato ut opiimus mMaximusjue sarebbe sta= to sufficiente che l'erede do.ayesse consegnato, tale qual’ era anche..colle-servitù,f. 09, 6.3, fi. de le- gal. 15 Arg: I 59, ff. de contrah. empt, Al, con- irario il Jegato fatto di, un fondo con. tutto Ciò che xi si conteneva, comprendeva, non solo le cose.ap= partenenti al fondo fornito ,. ma eziandio tutte le cose venali, quelle che ivi. aveva collocate il testa= tore o temporalmeate, 0 per custodirle,. o per mas gior sicurezza, il danaro, gli ornamenti,, il. fru- inento anche non appartenente al fondo;.0:17,$- 3, ff. de inst. vel inst. legat.,;€ generalmente do- > vevasi stare in primo juogo alla mente del testato— ed. al costume re, di poi alla qualità delle persone 6.3, ff. eod.; l. 50, 6. ult. ff. erciocchè allora doyev del paese; Z. 18, de legat. 1. Occorre ancora nei digest ta, nel quale i romani consultanilo il loro comune lin- i litigi, quali cose si cam= guaggio definirono, a. scanso€ 1 prendessero in va legato di veitovaglie. Eglino pertanto i il titolo de penu lega- opiimus maxi È DONAZIONI E 597 decisero che an leg uo di vettovaszti@ compreu desse tutto ciò che il testatore aveva provvedmo per il mangiare è bevere della sua famiglia, de? suoi ami- ci, e de' suoi giumenti: D 3; 6 RILOA40 ff. de penu legata; L. ult. fî. cod; ma non le cose venali, nè quelle che non aveva presso di se, 15356. 6; ff. cod. Che se tutte‘le cose che egli aveva erano venali, forse perchè fosse un mercante; Mora al legatario non competeva altro se non quanto bastava per sno afmuo uso ,° per quello della sun famiglia, e di coloro i quali stavano presso di loi, 24,$- 2, ff. eod. Colle vettovaglie erano do- vutî anche i vasi în cui esse si contenevano, gli odori, gl’ incensi, ta sapa di mele, i carboni, il pepe, i legnami, le salse, gli olii, i salumi, 1’ ace- to nurchè però non fosse destinato ad estinguere gl’ incendj. ed altre simili cose; 4. B, 6. 5, 9; 10; ar 05, 6. 1, tb'eodi Non però erano dovuti i medisamenti, nè gli strumenti primarj o i vasi di cucina, nè le-botti, nè i vasi contenenti il frumento od i legumi, nè qualunque altro vaso appartenente al suppellettile o destinato ad oroamento della dispensa, 4. 3, 6..ult., 2.5 prin., L. pens ff. eod., osservata però la re- gola che la mente del testatore era la prima legge da osservarsi: 2 3, 6. a in fia.; Mfeod: Il suppellettile, della di cni etimologia parla Labéone nella 2. 7 prin., fl. de supell. legat., poteva Jasciarsi‘in legato, come si ha dal titolo nei digesti de supellectile legata. Sotto il nome di snppellettile intendevano i giureconsulti' romani tutte quelle cose, le quali un padre di famiglia preparava per 1’ uso cotidiano, èsètuso però l’ oro, argento, je vesti, gli ornamenti, gl’ istromenti dei‘fondi e delle case, e gli animali; 2. 1,/0./2, 2.7, 61,(hh Li iii va ginn si Mi. È CR LIBRO MI, TIT. Il|, de supell. legat. Ciò nondimeno se il testatore fasa, se_ stato solito a comprendere nel suppellettile un; qualche vaso di argento, era il medesimo dovuto; al Îegatario.; 2. 3, 6. ule.; 2 6, L'9;, 6 1; fl. c08.$ e ciò basti rapporto al suppellettile, avendone.già parlato abbastanza sotto l'art. 534, ove il.presente Codice ha date alcune disposizioni su questa, mate= ria.’ Potevasi ancora, fare un legato di alimenti, oppure di cibo.«Gli alimenti consistevano in tutto ciò che era necessario per mangiare, bevere, vestire cd abitares 2. 1, 2. 6, ff. de alim. vel cib. legate HU cibo non comprendeva sotto di se che le cose necessarie per mangiare e bevere; L ar, ff eoda Da ciò si vede facilmente che in questi. Jegati non si comprendevano le cose necessarie per dare educazione al degatario, purchè però il testatore non avesse disposto altrimenti; 2.6, L. o aMenda Ciò non ostante se. il testatore avesse incaricato l'erede suo di dare educazione a qualcuno, l' oh- bligo dell’ erede sì estendeva ancora agli alimenti; è. ult., ff. eod, Così se il testatore avesse incari— cato l'erede di passare il vitto a qualcheduno, l’ obbligo dell’ erede era quello di dare gli alimen- ti, poichè tra il legato di vitto, e quello di ali— menti non passava alcuna differenza; l 43, LL 44, I. 234, 6.2, ff. de verb. signif. Per sapere poi quale fosse la quantità di alimenti da darsi, si do- veva in primo luogo ricorrere alla volontà del te- statore; 2. 12, ff. de alim. vel cib. legat.; e se esso non aveva definita quantità alcuna, doveva la medesima determinarsi a norma del costume del tTestatore, aveva verso il legatario; l. 22 prin., ft. cod. Il legato dî alimenti o di cibo era un legato delle di lui facoltà e dell’ affezione che- tei na aci DONAZIONI E TESTAMENTI, 599, ka quale godeva il favore speciale delle leggi;‘pers lecchè sì poteva lasciare eziandio a persone.‘inca paci di ricevere per testamento, come ai condane natbial lavoro dei metalli, e simili; Z. 11, ff e0d è, 3°prin., ff. de his quae pro non script. hab, in caso di dubbio il legato di cibo o alimenti si éstendeva per tutto il tempo della vita del legatario; 14 prin., ff. de alim. vel cib. leg.; 19, 6:(0, ff. de transact.} se un tale legato era lasciato fino alla pubertà, s° intendeva fino alla pienà pubertà, cioè sino agli‘anni dieciotto nei maschj, e sino ai quattordici nelle femmine, 2 r4,$. 1, fla delalini. vel cib. legat.; finalmente mon si poteva venire a patti sugli alimenti futuri‘se non col decreto del giudice, e previa la cognizione della causa; 2. 8° prin. et$. 1, fl., Z. 8, cod. de transact. Dopo il titolo degli alimenti sussegne quello de auro, argento mundo, ornamentis unguer= lis, veste vel vestimentis, et statvis legatis, le quali cosé tutte potevansi lasciare in legato. Un le gato di oro ced argento comprendeva tutte Je cose Dr di questi metalli, e gli stessi metalli in massa, o sia non lavorati, ma non il danaro, a meno che diversa non fosse stata Ja mente del testatore; /. 19 prin., l 27 6. 1, ff. de auro, arg. mund. In va legato di oro ed argento lavorato si comprende- vano ttt i vasi già fatti, e quelli che sì erano in- cominciati a lavorare, a riserva. però degli acciac— cati e dei rotti, e di quelli i quali appartenevano al suppellettile, all’ ornamento donnesco, e ge- neralmente a qua‘unque ornamento; L. 19. 6. 11; 2. 27,$. 3 et 6, ff. eod. In un legato di oro ed argento in massa venivano gli ori e gli argenti non lavoreti, ed anche i vasi’ acciaccati e rotti 5 L. 19, 6: It; 29,$. 3‘er, fl’eod’ Se il testa= “ vi 600+ LIRRO MI, TIT. IT. i tore Insciava dl il suo oro ed argento, era dovuto fiello che si ritrovava al tempo della dì lui morte, noa quello del quale il testatore era creditore, per- chè non si poteva dive suo quell’ oro ed argento, il quale non poteva essere da lui Dindicato”; LL 2% 6.2; 4 34 prin., È£. epd., Junet. L' 31, lo cati. Per la stessa ragione non era dovuto neppur quello che il testatore aveva acquistato dopo fatto il testamento 5,& 7» ff. eod. Nel legato di oro non si conteneva ciò‘che era semplicemente indorato, nè l ambra o.il metallo di Corinto; I 32,$. 1 in fin. 90 eod.; l 4, ff. de legat. 1;€ benchè non sì comprendessero nep- pure quei vasi ed istrumenti, i‘quali appartenevano al suppellettile, agli ornamenti ec.; I: 19, 6.8 et segg: ff. de duro, args. mundo; perchè, come poc' anzi. dicemmo, n legato di oro ed argento non sì estendeva a tali vasi ed istrumenti, pure ciò dovevasi intendere nel caso in cui il testafore avesse lasciato ad uno il suo oro ed argento,€ ad un altro il suo suppellettile, od i suot ornamenti ec. mentre allora era chiaro che dal legato di oro ed doveva detrarre quell’ oro e quell’ argen- al suppellettile, agli avna- e il‘testatore avesse la- argento sì to, il quale apparteneva sind eee Lo e eod. Ma s sciato 21 nno tutto il suo oro ed argento, in questo legato si comprendevano metti quegli ori ed argenti 10 al suppellettile,‘agli ornamenti ec }] testatore non avesse disposto nè nè degli ornamenti ec. 3€ ciò ultime volontà deviare delle parole 4, a meno ce disposto d' altronde î quali spettavar ogni qual volta del sunpellettile, perchè non dovevasi dalla propria significazione che il testatora non avesse mani festanìe diversamente, Z. 69, ff. de legal.- gli ori e gli arggnti impropriamente si contenevano . nelle nt DONAZIONI P_TFSTAMENTI. 607 Solto il nome di suppellettile, di ornamento CCNI come, già si disse nella nota dell’ art. 534.} Se un testatore avesse lasciato.un certo peso di oro od argento, V erede poteva, soddisfare un tale legato in danaro, purchè non fossesstato la- sciato. un certo genere di oro o di argento; 4. 6 ty ff. de aur. arg. i Nel legato di ornamento donnesto, o sia nel legato mundi venivano gli specchj, gli orinali, Je manteche yi profumi ed i loro vasi non che quelli da lav>rsi, i pettini, e generalmente tutto quellò che era necessario ad una doma per abbellirsi. Nel legato di ornamenti» ornamentorum» venivano i giojelli, le maniglie, gli anelli, 1 cuffie, le fascie ed i spilletti per ì capelli, le reti da testa e tutto ciò che rendeva nna donna più abbellita ed ornata, ad esclusione però delle vesti; 4. 25, 6. 10; 4 32, bi, 8, L08976 ad, Sotto il nome: di ungrenti s' intendeva tutto ciò che era atto ad un mngere sia per adornarsi, sia per curarsi la salute; Z. 21, Gig 2.,$. ultim., ff. cod. Nel legato di vesti, o vestimeria venivano tutte le cose le quali servivano per coprire il corpo li qualunque materia fossero tessute; 7. 19, 6. 5 în fin., È 93, 6. Yet ult.; LL ak, LL 95 prin. et 66. segg.; L 36, ff. eod. Se le vesti, o vesti- menta erano destinate per gli. nomini, dicevarsi virili, se per le donne, femminili, se per i fan- ciulli dell'uno o dell’altro sesso, puerili, se. pr l’uso della famiglia, familiari; 1.33, 6-2; et seggi, L 25,€. 8, ff. eod. Il legato di statue comprendeva anche gli ac- gessorj delle statue medesime, 4.114, ff«:eod.,; ma 17#* Is fiea LIBRO MI, TIT. il. non‘quelle statue, le quali erano fisse nelle! case 4 poichè le medesime erano piuttosto accessorie delle ciîse stesse;£. 12, 6:23, ff. de insti. mel instit. legat.< dae a Oltre a tutti i legati de’ quali si è fin quì par= ancora un testatore liberare il sno de+ hiamavasi.@ ff. de liber, Ifberazione porevasi fare anche allorquando 8i lasciava al debitore il chirografo dal quale vistil- tava la sua obbligazione; L93118{f. cod.; ma non se sì fosse lasciato iu Jegato il pegno su cui cra‘assicurato il debito, mentre allora rimaneva il debito senza pegno, il quale altro non era che‘ace cessorio 3 Zi 1, 1, ff. eod. li Jegato di liberazione potevasi f ‘ del testatore’, quant an- re dell'erede, 0, di un io del fidejitssore del te Jato, poteva bstore diil'diebito, e questo legato iberazioney Li vy prin; L. 3, prin. legat. 6.13, instit. de. legatis. Questa acitamente. C10e face non tane to in favore del debitore che' a vantaggio del debito terzo, od anche a vantagg statore:;:Z. 3, 6. ul.; Lig. bile Gli effetti della liberazione erî la micdesima riguardava soltanto la persona del de- bitore, era bensi il medesimo liberato, ua non 1 hè il testatore non Avevi voluto contrario: s6 la libert- 1 debitore, e col no che st di Tui eredi, poi ierè aliuito iledebito'; al zione non riguardava la sola persona de mia la(éosa' dovuta,‘allora il debito era tolto, debitore erano liberati ancora i di lui credi; PROT 63 et.4, ffveod. Per aliro il debito non era tol- to ipso jure, ma solo poteva il legatario difender- si per cocezione, oppure anche agire contro} de perchè lo liberasse o per: mezzo dell’ accepiila- Ziof.e, 0 pl MEzzp di un pago. Peg peezzo di dGz ? ere DONAZIONI E TESTAMENTI. 603 ceptilazione se il legatario era stato liberato Ua tutto if debito. Per mezzo di patto, se, più essen> dio i debitori y uno solo era gstato liberato; impe r se si fosse usata 7 acceplilazione si sareb- bero eziandio liberati altri debitori, perchè l'ac- copirlazi Ta equivaleva al pas amento, conforine a suo luoso vedremo; 4 1,$‘BR de 6. oi. 7, Siae. Sa, 4, dle. 09, Meg. 9 15, Vaste. - 3 che se il debitore. ignorando il legato futtogli, pagava il suo debito all'erede, poteva ripe- terlo colla condictione indebiti; L. 26, 6. fa) ff. de comdict. indebiti. Questo ddegato non liberava da altro se non dai debiti esistenti al tempo in cui si faceva il te mento non da quelli i quali si contracvano do- Do, ancorehè il testatore avesse fatto un secondo testamento nel quale avesse fatto il legato di Zibe- razione come nel primo, e cbe nel tempo che passava tra uno e l° altro testamento avesse il de- Litore contratto nuovi debiti; come pure non libe- rava dall’ averesciniento del debito dopo fitto il» testamento, comunque ss intendessero ri+ messe le usure tanio del tempo futuro, che del passato; Z. 28, 6.1, 2, 6; /. ult. 6. pen. ff. de lib. legat, Allorquando il legato di Ziberazione veniya fatto in favore del debitore di un terzo, il legato s' intendeva fatto non tanto a favore dello stesso debitore, quant’ anche a favore del terzo creditore, in quanto che il primo poteva chiedere all' erede di essere difeso dalla domanda del creditore, cd il creditore medesimo poteva convenire V ere a Pa gare il debito; 2.3, 6. uZt.; 2.4, fl. eod:; li 49 b, 7, ft deseraftirà? Se poi il icgato di Ziberazione era fatto in{a- Lab % rio an La 7g IBRO; DU ,, TIT 0 vg 40 Riorec del. fide)ussore del testatore, allora l’ erede I fidejussore 0 pagando il ‘debito p 0 con sostituire un altro fidejussore, od un Pegnosnel caso che il creditore l'avesse voluto, ac- dette ,,\ oppure dare una cauzione al)ussore onderassicurario che non, sarebbe stato molestato; bovt;off de lib. legat.‘ Veduto quali fossero le cose le quali potevansi lasciacè in legato, vediamo ora quali erano quelle delle quali non era permesso di fare alcun legato. Abbiamo già detto di sopra che le cose che si lasciavano in legato dovevamo essere in commercio almeno del legatario; ond’' è che non potevansi lar sciare in legato gli uomini liberi, nè le cose sacre, religiose e sante, nè tampoco le cose pubbliche, 0 del principe; e se si faceva un legato di tali cose, i legato era nullo, nè si doveva la stima del me- desimo; 6:*4, instit. de legat.; l. 39,$- 8,9, 19, 1. de legat. 1; L. 14, cod. eod. Non importava poi se si fossero lasciate. simili"cose puramente o sétto condizione; imperciocchè comunque la regola catoniana non avesse luogo nei legati condizionali, come si‘disse di sopra, e comunque in pendenza della condizione potessero quelle cose entrare nel commercio. degli uomini, pure era inutile un tale legato perchè nou era lecito di aspettare un simile Soenimento: arge È. 137,8: 6, ff. de verb. sign.; 6. 2, înst. de inul. stipul.; pi 34 92 de contruh. empi. Era pure inutile il legato tigri jun- ceti cioè di un trave, o altro materiale atto alla fabbricazione di case immesso nelle case medesime; 4. 41, 6 1 0.2, ff. de legat. 1, Junet. D'INS1La ff. de tig. junet., purchè non fosse fatto sotto No ide legat. 1. condizione, d. 2. 41,$ Sv un testatore lusciava più. volîc 4 qualcuno 9101 bligato a liberare i DONAZIONI E TESTAMENTI. 605 una stessa cosa, come nel suo testamento,‘e poscia in un codicillo, se la cosa dasciata era un corpo», puta un cavallo, una casa ec, in dubbio non era dovuta che una sola volta; 4. 34, 6. 1, Junez. 6. 3,.et arg. l108, 6. 4, ff. de legat. 1;.d. 66,$. 5, ff. de legat. 2., a meno che il legatario non avesse. provato sche era stata mente del testatore che fosse dovuta la cosa e la di lei stima; arg. 2. al; GL ff. de legat, 3; 1. 42, 6. I in fin. de de usuf. et quemad, quis ut. fruut. Al contrario se la cosa lasciata era una quantità, era dovuta tan» te volte quante era stata lasciata, purchè però fosse stata lasciata cadauna volta in una scrittura diver= sa; 2.34, 6.03, ff. de legat. 1, junct. I. 12, ft. de probat. Era intitile ancora. quel legato. la prestazione del quale fosse stata conferita nel libero. arbitrio dell’ erede, perchè allora non vi era aleuna neces. sità di soddisfarlo; 4. 43, 6. pen. ff. de legat. 15 7. 46, ff. de fidcicom. libert., junct. LL 8, ff. de oblig. et act. Sì poteva però conferire nell’ arbitrio dell'erede la scelta della persona cui avesse voluto dave il legato, cioè se@ Yizio o a Mevio; L. 16, ff. de'legat. 2; l. 3, 6. 2, ff. de ann. legat. Si poteva ancora lasciare nell’ arbitrio dell’ erede eo- me di un uomo dabbene la prestazione del legato, come se il testatore avesse detto» se dl m2/0 erede sti, merà se sembrerà utile al mio erede, se lo crederà» e-simili; rmperciocchè allora 1° arbitrio dell’ erede non era più libero, ma vincolato a ciò che avreb= be fatto un’ altra persona dabbene; 2. 11, 6. 7, ft. de legat. 3. Poteva eziandio îl resiatore lasciare il legato in arbitrio del legatario, nel qual caso il lo, gato era condizionale, e se moriva il legatario prix ma' di aver dichiarato di voler accettare al legato, 17 AR 6, rirRo 11, ir, dî. “) tenuli Zpotecariamente se non pero quella parte di legati, per la quale erano tenuti personal mente.» In omnibus autem hujusmodi casibus in tantum ct hypotecaria unumquemque conveniri vofùmus in quantum personalis actio@dversus cum competit: et hypothecaria esse nonipsius haeredis vel alterius personae quae gruvata est ,,€ foss fideicomisso, rerum: sed tantumodo carum quae a tesiatore ad eum pervencrint.». I. 1 în Jin.., cod. comm. de legat. La reivindienziore la quale era fondata sul dominio che passava direttamente dal defunto nel legatario nel caso che il legato fosse stato di una cosa certa, come del fondo cornelia- n0, L 64 in fin., ff. de furtis, si poteva promo» vere contro qualsivoglia crede, il quale avesse pos= seduta la cosa’ lasciata fn: legato} 55, MN. de ret Cqn:ic8 cav, 18 2 ui afoh ca 9, IH, PIT i tagliata dels i Ci Risi Near TI resso' Co, io per, NO È pid L 6,3 DI Do 1° Tai: Lo i gia gabso dad LOSiL 1018; La cosa Tegaca! sarà”‘rilasciata con. pon)- cessor] necessarj, e- nello stato in cui si troverà, Es giorno della morte del donante. La legislazione romana non solo sì contentò di egola che i legau dovevansi prestare e nello stato in cui si sarebbero del testatore,, ma diede ancora delle cose le più co- difficoltà, e fosse pericoloso, di prescrivere lar con gli accessor), trovati alla morte molti esempj degli accessorj insorgessero minori he sì poteva il sempre conforme si vede nella LL 44, 6 4, ff. de legat. 1; Lo 5,£. 100, 6 Si 40% muni on: più ristretto© bitrio del giudice, ult.; LWbo. 6. 3,£ 116, S. 16; È ha, 6. ult. I. Od988- 6. 3,.ff. de legat. 3; 2.2, 6.2, ff. si servil. vind.z 4 ff. de servit. praed. urb.; si 1),$. 13 el S€GI-3 l. 23, 6.1, f(. de auro, arg: mund.; I. 4,78. Is ff in quib. caus. pig. vel hypot. tac. contrah.; ZL 10, 9016; MH. de instruct. vel insl. leg; l. 49, 6.3 cL A, È. 59, 2. 66, 6. ult, Dro I f. de copri da emp.; l 94 ff. de per. et com. rei vend.; di; ff. de rei vind.: li 3 91 1.13, 6 lo el“e Lo 14, L, 19: h 17) POP totam; l. 13, SOM pei &_Pifae PO voNAziONI‘È PESA MENTI,© FBI5 8. 1, È 33, ff. de acLiph. emipt. et vende 8, cod.'eod.$ È ar, ft. de Verb: signif. Ì; data: 1019: Quando colùì chè ha legato, Ta"propiiétà a” in immobile, 1° avésse” Aebtettiuti dn“equisti posteriori, questi, ancorché contiglii, now si riterrà ghé Pacciano parte del legato; scaza mua nubva i- Sposizione. ‘Si riterrà il contrario riguardo agli- abbellimenti ò‘alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad uù récinto di cui il testatore avesse ampliato il cir- Cuito. ( Concord. 6. 18, inst. de lecat.; l. 21, L 44, S. 4, ff. de legat-1; I. 3g, l 65, ff. de legat. 2; 0. 16, ZL 34, fl. de legat.3; li 3, ff‘de inst. vel inst. legat.; LL 14, ff. de auro, arg. legat.; se non che quando il testatore aveva accresciuto con nuovi acquisti il fondo legato, erano dovuti anche gli acquisiti medesimi formanti parte del fon- do legato; 2. 24, 6. 2, ff. de legat.jia.; ao, ff. de legat. 2.) 1020. Se, prima o dopo del testamento, Ta cosa legata è stata ipotecata per un debito dell’ eredità 3 o-anche per il debito di un terzo, o se è stata gra- vata d’un usufrutto, quegli che deve soddisfare il legato, non è tenuto a renderla libera, quando non ne sia stato-incaricato dal testatore con un’ espressa disposizione. ( Se il testatore lasciava in legato una cosa bensi sua, ma però obbligata ad altri, V-erede era tenu- èo di darla libera al legatario, quante volte il te statore avesse saputo che la cosa legata era obbli= gata: se poì lo avesse ignorato; oppure, sapendolo, avesse: lasciata un’ università di cose, come una do- te, ed+in tale vmiversità' si. fosse trovata una cosa obbligata, l'erede non aveva obbligo di dare la PIO ISTRA AVO ur ALUNNI FERÙZOI 005 CIO att AREUP Rita da sedia stiro‘ ineut si tt Rava Nd or arte guegide 015), BI Les PSI, Le Hosen priclegizt via AENelabt9% P'prbod de pater de Vedi? I° 28; IPP! ris tè LU od gun s elena Aeintto la eis RFI rutto 40 ENEVGEO{pagate Ia uma? della Bivio Rielesinid5] 1..6658: Piet SLIP ER osnario fasi TOzt: Quando{FP Otestatote altruî‘il Tegato Sarà nullo»,@b saputo ceti’ essa Mon gli apparteneva. ( Se un testatore sapendo che una cosa a lasciava im legato, potev tario costringere l’ erede alla prestazione to, ben intesi. però che era. suo peso tina tal scienza nel testatore; I. 10, cod. neva ad altri] jumet. 1. 4, reivind: 3;1:'8, il: 23, in molti luoghi sì era introdotta contraria ad una tale disposizione del divi specialmente perchè a Gregorio TX pontel iniqua cosa che potesse disporsi delle cose a 5 de testamentis; ma i srietidine non potè giammai derogare al mano‘perchè fondata sopra un errore di 1.39, ff. de Vegibus, il qua tesse spogliare contro sua voglia il propr a cosa legata; ma se egli avesse avuto della romana giurisprudenza, in così grossolano- errore, pere che la stessa romana giurisprudenza nom cod. de probat, Egli cod. de' edendo; 2. ultim. WARECEIOTA pipe Tia GOSSR IA EV uARAV?I rbtalore verano lavano ib Pet “Go 0 tatche' cHsà ara vita di rin''ustifistitto! Pei L e n608 tn tale» ambite, “Rpaano 18 scossi agata o alla Vogatario ‘6, N de ; addome cento 078 ca bia rd nol il'estatore appatte- a il lega del lega- di provare de legat., cod. de è vero che una consuetudine tto romano ice sembrò lirui; cap. o osservo che una tale con+ diritto ro- Gregorio; le credette che si po- ietario del cognizione non‘sarebbe. caduto hè avrebbe saputo altrimenta DONAZIONI E, TESTAMENTI. 619 permetteva. che;si;spogliasse il Propristazio, dglla co- sadegata; ma pbbligava i crede pas Acfugtare ir Sosa-medesima.}.e consegnata al Jegatarso me a posarzli il. prezzoidi essa ,;, quante volte dl pra- prietarigonop avesse voluto, yenderla, cr AVESSE pi Lesò din prezzo|ceeessiya,; 14; i1950,1 de degdi, i, È To 1%Mfsor le sing, rab,.per fed. reli.; dan bard- ole fi,1.d0) legati 3. Al cantrazio, non, obbheava l erese Imrblcunaszianiera a/soddisfane il legato qualora. il testatane anesse creduto, che Ja cosanaltrvu fosse. staz fa sm propreo,| perchè. presumeya, che egli non avrebbe altrimenti ordinato il legato quante. volte ghi fosse stato moto, che, la. cosa di cui disponeva era proprietà altrui,z;6. 4, 1instit.. de legat.; L 67, 6. 8, ff. de legat.,2; a. meno che la disposizione non fosse stata in favore di una persona congiunta al testatore; 4. 10 in fin. ff. de auro, arg. mundo; £. ro, cod. de legatis, ovvero in favore di un erede fiduciario incaricato‘di restituire ad altri 1° eredità; 2. 72, ff. ad S. C. Treb.; od anche in favore di uno de’ figli del testatore, fra î quali egli. avesse divisa la sua eredità; 4. 77, 6. 8, if. de legat. 2. Che se il legatario, vivente per anche il te statore, acquistava la cosa altrui lasciatagli in lega- to, sì distingueva. se|’ acquisto era a titolo onero- so od a titolo gratuito. Nel primo caso l’ erede ‘era tenuto a pagare al legatario la stima della cosà Jegata, e nel secondo era liberato da qualunque obbligazione perchè era regola che due cause lu- crative non potevano concorrere in una stessa per- sona e per una medesima cosa; 6. 6, instit. de le» gat.; 34, 6- 7,0 108, 6.4, ff. de legat.(1;£, an 6; 1,1 de legat. 3; Qax7; 19, ff. de oblig. et act.; È. unic. versie. lnecativas vero cod. de «npon, lucrat. Per, questa raRione a SC Una stessa > pra ren ian GIÒ1O aria mo: dI; TITOMBIS A HOG cosnvonivasitasciatai hda: dueedif fenenti{Lesba! nigadoo unafvordesimal persona laqualeilim ford del dprimo:n restoonentéo a vesiiiogià utomsegpita li cos dif fMAWWEAo0I ndolpotova:chibdene insvinia deb segonido testamento, la.stimaldelta còsa, corml'isivrobibe potuta damanai dare se per il primo testamento avesse avutào Ns la-ranorpa cha istinhas dir ness13#26, Finali 1.5369 Gli ffilode legatinanoli 60) Goityl. aderderto gol)li qossgol al s19 smoisizogeit sIZIIP è siagbl «Wogd«Qadado Hic lagato sarda di suna 0054-19 atetdo milatag/1” crede mon sarà o obbligato na sdavla della) miglidrebqualitày! ima dieppure pot«darlaudellasgharo IRTCS peggiore.s10) iesv9log, sros(01910 9, OCA ologi? Scoil testatore Avessesfatto un legato, di genere» j cui termini! fossero stuti fissati dalla matta;(cOme; fu detto nella nota dell’.art. 1014, senza lasciare la scelta ad alcuno; la scelta apparteneva al legatario, ma egli non poteva cleggere la cosa migliore di quel genere, come l' erede non poteva dare la peg- giore nel caso che in di lui arbitrio fosse stata dal zestatore conferita la scelta; 6.22, instit. de legat.; 4. 32, 6. per; 1.139, L t08, 6. 25 I. 110, ff. de legat. 15 l 2,$. 1, ff. de opt. legat.; ESATA o 5, Gret2, cod. cod. com. de legat.; arg. 1099 de donat.‘Sì presumeva poi che il testatore avesse attribuita la. scelta all’ erede allorquando‘aveva 2 lui dirette le sue. parole‘, come né somministrano esempj le 2. 49, 6. 1, ff. de legat. 1 et 43, 6-33 ff. de legat. 2. Al contrario se il legato Fosse stato di genere i cui termini non fossero stati fissa dalla natura, ma dall’ uomo, conforme fu detto nella citata nota dell’ art. 1014, allora la scelta spettava it quale poteva dare fra le cose di quel nell’ eredità, quella che a lui, pia- 1; 4. 39, 6 Li Loq1; ft de leg. ti all’ erede, genere esistenùi 37, 6 cova 3 DONAZIONIT E” TEST OMENTI. 6rg:d coleprre! psèdil auguro bssenstatobdi quantitàsaimormao» diegidchéesi dissè udlia!istossal move rete bartolrog4y tochavacallivreto di stegliencola qualità vdebkuogoseo; lehtassenza obbligo dilunerideri me ladistostunie deb: testtonb, ni vaqquellordel[patsoy di 4 sfiilentrit.s! VERI ob): I): fr 1g se s1eb i aeltdrtfratido\il,destatoresavéva: daseiado sspeckfiea-1; 1 nresite in. iibestà? deb Itgatarivo Ja stelili della còfsa.A legata, questa«lisposizione era un legato; il( quale chiamtviseegasumiloptionist 6198, odasto Re lege. Qst Saelta cermiamitibimente annoverata‘frassgdic atti degttibni!; de’‘quali sivpartò mollacribta»dettisirà ticolo 450, e percio non potevasi fare.sper: mezza dirprozuratorez:oZ. 77; gunetoik 1235:tt. der reg, TWNVA ntisamente questo:'\liritto di scelta non pas= savavagli eredi del legatario:, ed il legato non co- minciava ad essere dovuio se non dal moineuto dell’ accett zione. della eredità;_$. 23, énst. de legat.; bl. 163° ff. gle opiion. legat.; loechè pe rò fu mutato da Giustiniano, il quale dispose che il diritto di scegliere passasse eziandio agli eredi del legatario nel caso che fosse morto senza sceglie re; Z. ult., cod. com. de legal.; e perciò d’ al- lora în poi cominciò il legato optionis al essere dovuto dalla morte del testatore; arg. l. unic., 6. 6, cod. de cadue. toll: Che se gli eredi det lega- tario si fossero trovati discordi nel fare la scelta È la sorte decideva qual fosse colui fra gli eredi il quale dovesse eleggere, ed egli aveva obbligo di pagare agli altri. coeredì la stima della rispettiva porzione; /. ult., cod. comm. de legat. {1 diritto di scelta attribuito dal testatore era differente da quello che concedeva la iegge in que go, che chi uveva il diritto attribuitogii dal testa- tore poteva scegliere anche la cosa migliore; 4 a 96 i; i, Hiedo NÉ md v 1a Pow. Me YoAd, DL; Tua gel Mo i STUIYARO TA RISAZOA Bi li gr va passi d TA dios Ù tti pi Riba! 92 èmod 2 9I1d9 9 di vi IPO fio PE Abc ila ia ni Eri edttità Stia 8'Pah dif E A$ì Fine La IG pit ptt Re de I edi dalle be E 7 ft CA pri€ OP 9: to) spin ù st made ti Deli Nn ja; met t di A A+ QUEI Vera pi dd 115%. 9e2 È sE vo erpedi, e li a, dh od sil dida 0 BAR! LAN Tose' LiedohadvbSi * dosso actquistatati DO Real arto«Anélie à UtoIo Yucràti wo; /. 82, 6, ult., 2 84, 6. 11, ff. de legat 1 ° Altorquando il lefatario aveva fatta la scelta, non poteva più pentitsene e tornar a scegliere, I. 20, ff. de spl legat., a meno che nun avesse avuto‘ina giusta. capsa ,, comme se avesse scelto un uomo libero invece di un servo, 4. 9,61; ff. c04, oppure una cosa altrui, e non'del testatore, ovvero anche se non gli venivano esibite tutte quelle. cose fra le quali si Mloveva fare la scelta; 2. 2,$-12, 3, 4,3, 2 43, 0 bogeateod..) 1023, ll legato fatto ad un creditore non$i ri terrà come fatto in compenso del suo credito, nè il legato fatto ad. un domestico; im corupenso dei suoi“salari. ( Concord, Z. 4, ff. de dat. collat:3 l. unic. 6. , cod. de rei uxor. acte; h 16, cod. de legat.; 1, 85, ff. de legat. 2, a meno che la volonià. del testatore, sia espressa, sia presunta ULI congettur ata, nor fosse stata diversa come nella‘34,‘6: 6, fi, de leg. 4:74, 34,:6, 5,(£ de lego 2340225$ 5; 4 sloyera, ayes 3: SME £MNSLS" ligizione 38h. Li 14, isti, de, degat.; L. 34 i) tefal; 456,[ato 1024. Il. legatario a: titolo. particolare non. sarà tenuto per i debiti dell’ eredità ,; cecetmati i casi tt È della riduzione del legato, come è stato sopra di- E sposto, ed eccettuata l’ azione ipotecaria. dei cre- ditori.: y ( V. la nota dell'art. 874 e quella dell'art. 920.) Sezione. VII. Degli Esecutori testamentarj. 1025. Il testatore potrà nominare uno o più ese- cutor? testamentary. ( Concord. /. 12,’ 6..fir. ff. mand.; LL 96, 6. 3, ff. dé legat. x} ZL 17, fl de deg. 2:00. 14; ff. de dote praeleg.; 2 8, ff. de alim. vel cib. legat.; I. 28, 6. 1, cod. de episcop..et cleri.) 1926. Potrà. loro‘accordare’ 1’ immediato possesso gli tutto o di una paric soltanto del suo mobiliare, 19* SITUATA Tr pisa mo uf\5ppos ab 1nR6 fot STO er 19) SS cupo,(ess non' A ICAO cri Vaie gel D ni: iolrisia lob ne if RISTEC F . Mii e SA OLIITÀ vio o od DEE IRRITO I- da pl mae Rana parto def i DE a È Di pra; di ra si 4 M104 Ò te pi li etto Mera ng E o. prài inibiwiti È( Ì(a«o bad e(edo dò, Atri. 1o0l Dovevano poi‘gli eséeutori mel«crime© di un anno eseguire.il testamento, altrimibiti 1° ese- cuzione del redesitno era deci al‘Vescovo; Z. 28, cod. de episcop. el cleric. E° però. d’ avvertirsi che, secondo il diritto romano, non vi era molto bisogno di esecutori testamentar} perchè se gli ere- di non davano esecuzione al testamento nel termine di un anno, si rendevano indegni dell’ eredità, la quale si devoleva agli altri eredi sostituiti, e simili, come si osservò nelta nota dell’ art. 727. 1027. L’ erede potrà far cessare il‘detto possesso, offrendosi a consegnare agli esecutori testamentar] una quantità di danaro bastante al pagamento del legati del mobiliare,© giustificando d° averli, sod- disfatti, del Ivg arg. 1.98, cod. de epis. et CE- 1. 78, 6. 1, ff. ad$. Cc."Trebell) 1028. Quegli che non può obbligarsi, mon può essere esecutore testamentario. ( Concord. arg. l. 107, ff. de legat. 1, È 7) ff si cui plus quam per L. Falcid.) DONAZIONE P_TEZTAMENTI. POT de29: La. davna maritità non potrà accettaré“Î ? Ù Taguar naogolnt nia prot carico(hi esecutrice lestameptaria, scnga Îl‘consefiso ti I) I OSMTOS mass| del Marito. È 9% la mme lesima è separata di beni ,, o, in, forza' del contratto di matrunonio, 0 per sentenza, 3 po tri pissummere.il detto carico coll’ asséfso del Thirazo, 0, 30 caso,di rifiàto ,. coll autonzzazione gilylizial în conformità di quauto è alato presertto negli are" titohi 2 7€219 al titolo@el Matrimonio. ser (GEra comune opititong. dei dòltori Che ehy ming pon potessero servire da esecutoti Vestimentis' T}_,,,6,f0ndavano la loro opinione specialmeate nella” 2.2,({..de geg,]Jur.; 1030, d minore noa potrà essere csecutore. testat; mentario, neppure coll’ antorizzizione del SUO tutos Te o curatore. ( Sivcome ì minòri venivano riputati intapdici'di amui»istrare i proprj affari, conforme fu osservato nella nota dell’at. 489, così non venivano am- messi a procurare quelli degli altri; arg.$. 13 in- stit. de excusat. tut.; I. utt., cod. de legit. tut., Junct. 13, cod. de în integ. restii.) ro3reGli esecutori testamentarj faranno apporre ì sigilli, quando vwì siano. eredi minori, interdetti od assenti. Furaano stendere, o in presenza dell’ erede presuntivo, 0 formalmente citato, l'inventario dei beni dell’ eredità. Non essendovi danaro bastante per‘solldisfare ai legati, faranno istanza per la vendita del mobi liare. Invigileranno ad oggetto che il testamento venga eseguito, ed in caso di controversia sopra la sua esecuzione, potranno intervenire in giudizio per so- stenerne la validità, 9 iaia ii rain cafoh sITUATAERA Up idr Aoc “Spirato l’anno dalla morte del. testatore ,, do- vranno renderg fgopto della loro a mminisirazione. di‘Era comrine conchiusione dei prammatici che gli«eugi pe gr) dovessonontareItiinventa- so SI. 5 net epis. et cler., po- tessero alienare tanti beni quanti erano necessatj (do;\ spadisfore di, debiti edo degatice nel splo: caso 24 Dal She, 6991: AVKAXL95 sostenuto; le eci diseredi, *EBfhe‘affando erano; dnstituibi zi pavetiso ma ,nemise sionp Ap son gORPph(ni, e pece È LI altro s dae sinoviidDezia Revacareh Tennenit Ver ella NA 7 È DR\oj f ob; eros PP dp, odo Ioissuziaitn agro effet cap prodi dana fo sIDS5) SFIORUIAIMN09,. SIAIUNOI ET d I loPo Caascatà. c SII \(*Bra ssstom®®int Viuatisfradehia romana che, il è posuriore testa di Etre ORSI P afiteriore, ancorchè c “Ubi Where diverso dall'an- ter lore”) è non avese&spatssamente devogato allian- Mi teribre ittetleSimd; 1Mpetero delie Onitn cittadino, ad MET eccezione“eis nifitrtAri! poteva miotire“con due te- N i stamenti;$. 2, instin*'quibvbiod.‘tesì wfs; 0.‘1, Li ta) L. 16, Nlde'mnjust. rupe. irrit., junct. L1(#8 9; ÎT. de testi milit.; arg. GV ult.inst. de test. ord.; Z. 21, 62 2, cod. de testam.; nov. 107 cap. 2; li 36; 6. ult. FE de test. militPéteva eziandio il te i statore derogare al suo testamento senza farne un i altro, ma facendo una dichiarazione rivocatoria‘al-; meno in presenza di tre testimonj; nel qual caso se I Spirava un decennio dopo una tale dichiarazioni, i il testamento s’ intendeva rivocato; /. 27, cod. d3 i testam. i Si rompevano, ancora i testamenti o cancellan— i doli, o lacerandoli, o in altro modo corrompendo» li, purchè ciò si facesse a bello studio dal testato— re, 0 da.aliri peredi Ini commissione;-/.. 1, 6 1 et 3; 00. pen. in prih. fl. de“his quae in test. del. ind.; l 1, 6. pen., L. pen. 6. ult, fl. de bonor. poss. secund. teb.; È 29, 9. 94: qui test. fac, Possi j li, 6 penetl si tab. dest. null cotab.; CPU Db CRA & dei poteva in forza, DI sa, CM pei 2% Lista n Me?. 616) è iui ; Ho Rf"£°d up seta pipa ge Dea È > ACC, iP, CAIANO 110 tito 1 futgf o pirare anche, init mente, ut or deo Hipra sn JA; Ma pr, el... t pa Met ii db, Lutti queski HA ni Hi fea nio di e Alt test, Lica; A TAVPRIie dai SRICoe: Ii RA Gba sE bor. Pa$$si9PS- colta Mot Ha. 8% To tG9FatagR Arie uenivapa, oi sil Si cottomiperanO, Durehe, dea soptiddett, si DIE paia«ama prendere, la dalptegtatores i Sol AE de;(nb Pasia see ra tab:;9C; pù spefpplai, iena di 1 8%, ESME MenÎ9 30 Ur pe. il tegta; LC i Aesse dci iP, O ve rotto Pd RIREEHO AR gir i steva den hè.la, volontà, di pe sì, poteva, prifem ao vare, dagli PIATTA Ki‘però fossero stati.) muniti delle necessarie, solenpità, e che. gli eredi.î vali volevano venire; ab: intestato pù successione del defunto, non avessere provato, che il defanto slesso aveva avuto animo di togliere del tutto‘il suo testamento,€ di morire«2‘intestato; 9 che gli eredi scritti in un anteriore testamento non avesse= ro provato che il testatore aveva voluto to; gliere di mezzo il posteriore testamento onde. avesse forza il primo‘nel quale eglino erano stati instituiti; i, ult. ff. de his quae in test. del.; l. pen.$e 4 ult.{f. de bon. fo sec. tab. utto ciò si osservava SI a soltanto rapporto. ai te- do ai codicilli, ì quali o.in qualsivoglia aver forza ancorchè i stamenti se non in. Pr iguari allorquanda venivano‘cancellati, maniera corrotti, cessavano di sì fosse potuto rilevare ciò che in essì era stato sposto; 4, 1, 6. uh fl, de his quae in test del DONAZIONI‘È Trstintevtt. Gafso e IRMIRACELICUNTI CCM LLU tebiiotà 3 i erdéfi 0 cita Pi Solito Yi Spano chi ess Mi iriPavefarto A'ftto 97 siero CREAM TMTVa ea ti Tfibmif derit eri L dano vntrlidità“a 8vi Piet per Bui interpretazione! AP ARTO AhaBt!. LÀ, d° pet: ft. de NS que in est de mea ie PAM ua diet Uh dAMRdt Piopo Mi aver Tatto e! testàmenito, mutata stato,‘còme, sé” Soffrivà ta' mis sunà’@iminuzionie di capo perdendo"la Itberta hab mébiaperdtado 1°c marzia,#14 Didi aptiaive 0! netfAè dica di faroiioha i Oprini noe? di G sed de'CUPa! Benin LIU. Pe 0g capire” nlinbtiz' go siccOME Ie Aî Sclftivi®nè i Tolestieri né? t fiati‘di famigiri\fotevadii fire Valiant n Lg; t0* se netta Trota ULIP att?‘$o8 3 Eps iPlresiaifi@nto? CHE aveva faub' divéaiva itunle, perche” peivenità în tini cas, di cili non INFEbhe potuto‘intomintiare$‘6. 4, inst. quib. mod. dest'inf.U61 605,10 de infust. rupi. irrit. Cid NO ostante il pretore soste— neva un tale testamento dando il possesso‘de’ beni conira tabulus allorquando il testatore fosse morto essendo divenuto nuovamente cittadino romano ,,e padre di famiglia;€. 6. dnstit. quib. mod. testam. tnf.; t. 12 prin., ff. de injust. rupt. irrit, Diveniva inutile anche il testamento di colore i quali erano condannati all’ ultimo supplicio, a meno che il principe non avesse loro fatta grazia restituendoli ai loro primitivi diritti; Z. 6, 6. pen., fl. de injust. rupt. irr. Il testamento dei suicida era valido quante volte si fosse arrecato la’ morte perchè tediato della vita; ma se si era ucciso per essere conscio del proprio delitto, diveniva inutile, ZL 6, 6,7, ff. de injust. rupt.; È. 2, cod. qui test. fac. poss., juact.$. 1 in fin. inst. quib. non' est permsts. fac. test., ed i suoi beni erano devoluti eva Insifiigt gh SESSO A e I ip iii ana i in O. TERMO RIT BEVI OG abifizzo®P2:3 piin\ca Ea, aero DIRI 208, idea) dBA 0 it dn irenb mat Hdi«èonsori:} 16983610 fofestàamedta® posteriori Ché Sign!'PivochiéA FimaGsisplosttascntavi. prusetunti;Sahnbleritino* tt sti OdGtrarito uretieni ispoggiahi vivi pate iborato;) at celezione dici hiitivattnasiiennelia nota dell arvicos to» g8i 1 d@ivava dda! biò es afiinor poteva! morire ctnevbuetò più! restimmenti 9 edcottuati“i militari, Îl posteriore testamento rompevd, medessariamente> priasi, Gira sensti uri fil.-£É41 2, 43016) FP del infust vapus, juste Lo rugsi ffivderte= shin. Mil, 3 comuque questo: avesse contemitò’ una clausola Ta‘qualerlavesseoderogato;a iprialongue: altro posteriore testamento, la qualcelausola chianiavasi Vor garmente clausola derògatoriw; ds 6, 6.2, ff de jare codierll.‘sv imperciocehè niuno-poteva obbligarsi con se medesimo a non recedere da) quanto faceva, l. 22, ff. de leg. 3, ancorchè avesse giurata l’ obbligazio— ne, avvegnachè per l'una parte il giuramento seguisse Ta natura dell’ atto in cui veniva apposto, 1. 5, cod. le legibus; I. 7 et 16, ff. de pactis, e dall’ altra non sarebbe più stato vero che Ia volontà dell’ uo- ino fosse stata ambulatocia fino alla morte; L4, 6. de adim. vel transf. legat. Siccome adunque niuno potevi morire con due 6 più testamenti, ne avveniva che se si ritrovavano due o più testamenti fatti da uno stesso, nè si fosse potuto rilevare qual era l’ultimo, tutti perdevano la Toro forza perchè‘a vicend a‘si esclu= DONAZIONI-;E- TESTAMBNTI.(139) af) degana; d. 30} ffr) de dest. tut a Austba ff. vedi gusti rei» ava de VALTER PANCIA BBrolfde, deg Riifro Wan osanigda A(do Sq MI, Hornongpes. i: SES oniestida dadi ii Meptra; ivi satastà: Tilpiagoadi i diendispesizioni; de quali; formakano 413,;$0i0 tyblam 38) mero, locchè siriracongdi sctalon. sbesso n pera grafo[s s ove si dicè;.»‘sed et si in duobus codiait ws 473$ mulisigaatiszatio», atque lalio vhderedes, SGEPIETfI, Cr AIR Ger i ETAGE 1 Frs IMAGE sio bn PRI COMPLULIBONORULL PASSEISÌO to ULasPro i 1414) Si BAM di i his hahenduwi soste cd suprenunz, VLENTUGRE GET î piostes 319) aloehéfonesvisponde;:Bzian zio Fidia da, È A sprtissei lovostessmabilpiand, Diliablsa3dzi: Gb 1 s ilo de 4: ? bob. eshic, è Txifpowiano sasa sed 6 3Ìs du shile 5 Le slesianiz orditts)[ 13I20q|" i;4 | Ib3n. La repoca futtaocen d;ua testamento Roster{i ’ riore. avrà) pieno) efl&to;, aneorrhè questo, n0ovg)jat= i toresti senza esecuzione pun brincapacità dell’ erede i | istituito; 0 del degatario, 50. per la vinunzia dell’are- It i ditàj ovvero del legato.} i ( Sebbene il posteriore’ testaniento rompesse. l’an- ii i 4 teriore, ciò però non sì verificava se noù quando i i Li il posteriore testumento. era fatto a norma delle I 1 leggi, cosicchè in forza di esso avesse potuto 1’ ere I; de' conseguire 1° eredità; Z. r, ff. de injuse. an, il 220 î) înst. quib. mod. test: infir. Ond' è che’ se sai po- te: Î steriore te stamento era nullo sia perchè non conte— I}| a nesse 1 instituzione-dell’ erede,‘sia perch è fosse HA 4 A stato în quello preterito nù figlio esistente: sotto la IRE| , podestà del testatore ,° non potéva ver tanta forza A i da rompére) il primo testamento; 201}, ff. de in- IL È: € puisto Lar 6. 1, li. de vulgar. et. pupillar. Lo lib HA 0 ilesso' si dita se l’instituzione era taluiente per plesa| 1 , sa che non potesse avere alcun‘effetto, 6‘se‘era‘ 1 eopccepità sotto una condizione: iguardante Il pas 6309 SyIMIBRO DIRT TUVAILA VOL coi op firpresentazo la) quale[ossa maneatarsiazonseoì ses lesai era, donsoles nell cauno:sedrsoporevero ri | seMerionài condo/01 col presesmte 4 di 0604 fb ptere cond. inssitz; lonbz:f&abdeVinjast.Aruptsj ppenot. bs 169f.ongif. lee cord. dbitey sb obno2se li saro» 40 Raristentii seigli Zexedi Snsuliuitài malinposterigne?! tcatamonto fasseraostati sacaphci: dd specedere,urimaes! nevacia vigorelil«rimor testamentoro; glioeredD iù»* ia scritti conseguito oll'oerettità 304151 19rrf.01 det hisrguaerstcindigre; ciselbenccin; avsto leggeroîiio senato omnmoi decidesse che ilsprino iesraniunitoni restaza bemyskiferiho j0ma:perdel? oredìveerà ttevoluturi 2lidisca; attiso; che glineredb melo) miedesimn;gresta@li mento maminatiro cinnossiad epità adell'oèredità)v pur®q siccomeole cadugiudb questazonattraberanò-{ ressa. È dinoi giànda Jungooteinpo lin«quà vanldates imvdisusog 9 cospsglî eredisscritti melo primo o-testamemto lavevandi O diritto. Jalla\éredità;:pperchè>1evàì tolta«E seccezioneo! chela suddetta ode idraveva portato alla rus dla«gears nerale;nla quale voleva chevllevede scritto‘nel 960 conilo; testamento| avesse potuto; dî diritto consegnii> re I’ eredità; ondevsi fosse potuto dire rotto il‘pri> mo testamento,|$. 2, d2sti. quib. mod. test. inf.; 2 1, ff. de injust. rupi. Generalmente poi allorquando il posterior te» stamento era imperfetto sia per mancanza di solen- nità, sia perchè il testatore non avesse terminata di spiegare la sua volontà, il testamento anteriore rimaneva nel suo pieno vigore; 6.7.et 8, instit. quibus mod. test. infir. 3 l. 18; ff. de:legut. ba Ma sebbene fosse stato necessario ché‘l’ erede scritto mel secondo testamento avesse potuto di di- ritto conseguire 1’ eredità, pure se anche. realmente non la conseguiva 0 perchè I avesse ripudiata;© perchè fosse morto prima del testatore, 0 perchè DONAZIONE NY FEST LENTI. 69£0 fosstovenutas a man carola condizioni g Rergnilo rossa numysaspysarlbrastbiuaio no dedPoeneh 89 SEN UNZRO sesdprètrojdo ib praieotestu niento): Gia TASIR gg po mad sesti infozd.r16,5ff dellinjust)+rdéban)-baroò corchè il secondo da valido- fosse dol.trauto.dlebi tempordiscnilto imiviluzo?. 36706. i eele fTinateimmik lic. LestaziargivLsa2je 6) Lp.ffede doltopipyss.0! 00 niet tal; Gi: mooilimeno! poruvavaceadere lelasopir sestron mehto. imperfetto; posteriore orogliesse dao forzava bliuyp ariferiope perfette; svuomeisbozin quretbò nEodser®a spa ei i insmuiti:gli cuodigalii intestato» tdtD Lemina, odoase munguessì fossc'sfàtto iisorsoltanto, odi1disemei rostleor monj»pumeiavevau fotza disrompere:b pristié imozgils peuayvewtubarfossefo statà mominutiserià ni esirantà gu 2. 21,16. Sg scodsdertestazi:p GONE Pud:to donsrassi: rigopatéva i accallere rele nil oprimioo resa menta rondb dalrsecondaconservasserinidirettamerite»dai Isa forza; loochè--potevasi verificares:altorquatidlo»ril siestarore avesse néb:secorido«testamento vordinato espressamente te-ohe lanche il primo:davesse aver vigore,,«mentré allora.’ erede institnito; nel secondo!, detrattac!la uarta trebellianica era obbligato per ragione di edecoùnmesso a restituire l'eredità all’'erede scritto nel primo testamento; 8. 3, inst. quib. mod. test. anfar,;l. 13,6: 1; flare injust. rupt.; I 19, ff. de testam. milit. Similmente si poteva verificare nel caso che il testatore credendo morto l’ erede scritto nel primo testamento, avesse nominato un altro erede in un secondo testamento, allorchè real= mente il primo erede viveva; imperciocchè sebbene il primo testamento si fosse potuto ire rotto dal se- condo, pure 1’ erede in quello scritto conseguiva l'eredità con obbligo peraltro di soddisfare ai-}e- gati ordinati anche nel secondo testamento; Î. wir if. de haered. instit.) 6390 PROTEICA SN038. DALE«Medal, ottavi id dia RISIRTA AREE RI AIR divetipèra) 05 medjantei pe anta CRE tata ABratbreodi\tuto è;diimparti FAP MIE legati indNirriita royocd dilolegàto!, gio siraagi i adi eat aliena vos, anepichè Sales! ANEDTIR! polo rar tas betclie san indsdh sites SPORMORLRA Lia nni dl ellob da1o» SIE oa melone darai isp la fatinguevarIlabier: fazione deli Esa TeYaMo fate ivolbutàtiamenite, 1pud GIRI‘toa 216nd 20 pirelli sfata qredabedessivàz FOT. per pibarò dn débito-0 nel primo casoli alea gi 28° Patea deva tivota Lo“ pate tacito volonstu dbl ds SA tore 1 Ta e risultava'etifdrambnte dalla rmoloni taP i nalicAnzi012% heD'ieondo‘asverima me vas furmnd il'laRo,, Perche‘an attò-\nrdssp?) erbnecessità, pod piterà giditinra Spiegare 1a vofonti dèl.destatoreg 4 IE G0I%; th de degat13y900 183 iffrodel ddimaquel tPansfi fegat!"' 4.012, Sist. dè legat: 30 20113 cd de legati, D034; Gt fio devaurò, sargoo mind. Nbh_‘‘finportittà pol“ehe! nl? ilignazione ovolontaria Tassell stat vafida o ihullà pd chie da cosa alitnatà fossé tornata in potere del testatore; imperciocehd Busthva' sdiviplicemionite lalitiazione perchelis»inten— desse rivocato‘il Iegato; L24640;(fio de\adim. vet'transf. lég.; li h5,(: deValim) vel transf.; comunque‘il lezatario” poresse:! essere ambiesso. a provare che il testatore non aveva cambiata volontà, nella stessa maniera che l'erede!poteva provare nel caso dell’ alienazione“necessaria, che il testatore iveva. avuto animo di rivocare il legato; Dil, 6. 12, ff. de adun. vel transfer. Le leggi romane non solo da nazione della cosa legata deducevano una tac oca del Jegato, ma‘eziandio da albi fatti del te- giatore, gone se cancellaya è boita posta il legato 5 lla volontaria alie- ita re- E Du i a e ene DONAZIONI ErkilbbA ENTI OePa atx; Sirolo ledim. uobiteguzie i oAsgriton Wto fe Insigna in lestpddelerit, Akboodichiyavansngrata sil, tepniarid; 4 13512 ib9ordie do qliga vb teanintra ang. lo&pd0ob dmohis quibe ttt ir go) SE g vengo, lascia td inolegato uw noie di. 905 debitore,£ 1,(GuzTA erede debd dfterbmedesiàag mentre, allora, degno corso della qualita diseveditpre e fdsbitore pela pe: CH neidel'iesvatora;sitidobitocaafengdendos1;sì setiagpepa; Lugi 3 Goripiffindeo the, Neggsst FOÙ PHSS Sk Libea ravazib-debutpre modesiana, lab ns}t9, delpiuo anediante octepiilazione siti San Si09x1h de legate tag, FOR attb db ultiarinvvolonià senza; Suurogare aluo‘debito davlcomsbtalir.à! ndalitogatariot rds$8r,9-19» Ho di legaii 2y:01meiesigeYya i debita, Jasciath In legato. A on: finsitardmdegaty f.cia Gardrift de legal; 15; Argo d1956.[4 fhnde Liberal, Legali n Mk qual. car sbuperò Lil: lelzatàtrio} poteva; provare che la riscossione d@xebito non..era staia fatta con animo, di rivotas resitlegato:, Li persh 63) ul., ff,sde‘adini.. vel sransfi; come ne sotmministrano esemp), de, ZZ. 154 6::r3)14.:64, ff. de legat. 3; 0h,.88,. prin, fl. de legat. 2. Se il testatore in yita sua..consegnava al lega- tario la‘cosa legata, questi perdeva il diritto al le_ gato; Z. 29, ff. de. îeg.>; lo ii, cod: de legat.+ ma se fosse stato lasciato‘alternativamente Stico 0 Pamfilo, e che il testatore mentre viveva avesse consegnato al legatario uno dei due servi, era do- vuto eziandio l’ altro per ragione di legato; /. 84, 6. 11, ff. de legat. 1. La translazione di un legato era anch’ essa una certa tacita revoca del legato medesimo, come se il testatore invece di uma somma’ di danaro anterior- mente legata, sostituiva un fondo,, oppure sc ren- deva condizionale nu legato? puro, ovvero anghe se data nia TT TITO tre En we meta Sai La‘o‘da op girlz ea tato i. ea pi tx o da quae” gii pra e LE» 01°" dai[RI tito! o i ci"50 ei ARA loto HA «pigra é To ondidione ton spie)? setta. iron stele Oriente n paitub” CATIA 3 prite fn intendeva, ene lia pl vrebre< a Pio DI"la£9 2A io teo te pit CTIAEIO: e ehe SE ML Shaborgi cambiava la, persona ph 9 ivato ro 1ENGATACARE er Esci iaeio MAREA Fizio Gid che difted ehe Tosse AO. da; RR d$ ping pia; CpuSstE OI dIù posidione(Ra gran] az SERI de to: rigato si DA" rav: DAL Ss di nto:‘del a9t 1 me pe Apia 18° Sh> ua ni hate 2 EVO0RAN evoca‘ia Te ato si Drevà fare ezag Liar Mor, d'hel'iès ian“in o‘gadicilio, letra 04 chigion'‘dî tem pio,} ciò.“che. lasciat a di 220 nd BHELO! Mascio" più, prÙb., insi. de-adim. DEI trans. fegal."Che se die srano i Tizj legatar], na' si fosse pouyto“comprendere, di, quel Tizio, aveva Tad: til testatore,, non s' intendeva rivocato alcun @gato3!253P 87, ff. e0d., salvo, il caso che î due ‘Tizj fossero stiiti‘chiamati al legato, conginuntamen- te; LZ to;ff Ue reb. dubiis.. Si poteva, ancora ri- vocare tin lesato‘con una’ dichiarazione fatta alla presenza di due testimonj, oppure in. una polizza; 4 3, 6. ult; 4, 13, ff. de adim. vel trans.; 1.27 cod. de Aidetooni, 1039. Qualunque disposizione testamentaria sarà senza effetto, se. quegli ,; in favore-del quale è stata fatta, non gia sopravvissuto al testatore. den \0YED9 D_ 03 Lc a — di.+|_MeT_pupa,__ C’ DONAZIONI E, TE:ATAMENTI. { Concord.:8. 7 GSi, dei haered, TUA; dI, Lar Ult. tr ore stferrde_ condi TRE: ff RATA Ò Ae 2): La Nenp gt ib vi togb Oghi‘ dispòs zone tostimEntaria, ay sprto ti*caitàiohe diben ente da tin AVI Rpmenta Li the Di nt tale elit, segon do Ta mente Hel Seviatares Pi detti? Hispogizio: mè Don‘debba obi tI CITE RIC sar cRIB' ici l' avvenimento. succed duo 1,9 ta Mvate] SvatHte o Siri“priva‘d° metto! qui rindo, Fede. 154 mid il lègatariò, Atei che stan vgri ffcat ta' ttizibat LORIA fl quise Attiedlo‘mi| dà occasione Rien i priùpj% Cha” legislazione, romana, In. goa ieri io CIVAIORE+ Wirca” fe‘quali| vi.sono dug PI pi s gesti ni’ Uò' co hditionibes' gas titationzni e, ti ud de Condinibilibus el de mansirat comibits ica) "La'‘cotidlizione si deffiniya comunemente:d: sglino nali v'ime darcostanza ta quale sospende, l'at» to a cagione di un. evento incerto€ futuro». Da Questa definizione‘è inanijfesto che le condizioni riguardanti il passato od il presente; le impossibili e"Te Netessarie non potey ansi propriamente dire condizioni perchè‘tum sospendeyano.]' atto;.É,:105 $- 1, ff. dé cond. inst.,$. 11) înst, de inub stip.; L.. 5, G- X9, A.‘de 50r. Uiberigr.; bio Ge verb. oblig., 6 penuli instit. eod.“ha nonostante gl’in- terpreti solevano dividere le condizioni in possibi- li È ed impossibili. islinguev: ino le prime in potes stative, casuali, miste. Le seconde in impossibili per natura, per legge, per i buoni costumi, e per perplessità dì parole. Le condizioni potestalive era- no quelle le quali dipendevano dalla volontà di colui cui venivano ascritte y. g. se ascenderai il campi doglio: le casuali erano quelle le quali dipendevano dall’ azza do, v. g. se verrà la nave dall'Asia: le 536> tiro Mm, Tir. Il, . Wifste cerano‘quefit it tipi Ate“fedi ciano.«dal te Î Bito” ii] RIA von d parte? dela for» SÙ 2 AI. de AVA? Int+ È È fio"RARE n OR 78;‘09, FE'b'algarà. hatrell.< Nitto, CARE Fre A POM"1? fog pani db\etid; n 23 di Ha zii 197, Sibg8 ritto rea fa”& i dii im rdter88dì : OStaegÌo di nAudra« ME iene” Soste ta "i da Hi UR IMBCR TatleeAte"Tae CRUSSE EST ; ditg, 13 pi(E‘è nu or odi date ina 29 sala+e ot sso Dibtvi"rata È 104 b sofa di del ega yo altre simili con Roàà si MELE: a Ha ascite ff SI tifi STE esemp} Sg 30 pER® PE 0 BOIA Vee G8t.A5 Nr;DI gl die o MP. N96 dorite: rist: BPLO 6. (batt de e0°g ROAD"IGES VENETI ITA % AOP CURO> GHl?D Le"RANAtZiOni‘iiPost do? co i e, «Ml 4A Si Ag rate Teggi vt ai Babi: IS Sipast PAPI 5 sCofE. He 1ad. OI NARÀ) L'39 n a%e bo Scie pì TASCELTA tad L'Paria. vi, é SAI giostra? nifubve am cli le she deris)t2 RI 7691) ipa hrwI nda. DI 413%. ult, gati IZIINREA urlzli REAL fto ia he lar? DOP IT 14, GIGA ade etto. i; dh 35.$.i i FÉ Hey 54 blng:(TeTAm I Fodì POS pali"pet, PeR eschla:“Hi pgrofe‘critio‘q! èmep Fe Ihali non potevano avtpe attu> Aitd Ato8A Stat età dellé Eesti UL. 9#6;5 ni VANI, ILE imb1d 10908. di: set. ad A Pale. VET nota Ridi sorio” na attia 103149? colo 967. Abbiamo vedo:‘nella nota» atlPart: ga Nehe cranvi delle persone, le*quali uovevanisi ndtesttia= mente instituite eredî) 0° ridimmatamente diredirle 5 delle altre le quali potevansi preteriro ad arbit) Rich è abete altra glasse, si Paci. ARI ones BON 109 prague. sii ata, dti tre sila apriva age, per Co ary«i s}poTevan ascrivere altra, condizione, se Bpa,© fp SIMUR> SE ATRIA garda) e, catpegle 0 trust, iù}tesparmentg cra Rsa Luis, ba andinpreturizione: fi par credo SH, 18610 Madden aes inte cdi vita lt, eda, USE ne. Je- Ah 10 SbpP9Ltgya sA}SBHF RL Va one te Ras ngi Lila h Udo ft. she cond dns Tn 9 d> toi lo 14% So 44 RESI{obvdtlres Ip n@e s0ng pet. i PieBsknon il s Allerquanda, era RE‘ancaitta” saga, credi” shoi 3pna"sopgliziona Potesatita, ad agli eEedi_‘estranei è Ovaro yMintcsntati Una qualsivoglia cpnllizione Pas- capii so YA pe! deva dolarvé rificazione i tali fondi. Qui; v cseouone della, Appoigant cx quange” le sBondizioni, CPI ELICA axsenute,, Je disposizioni si‘pende. NA LLO{ PUBS.) NP se on{psstno mi state copdizio- nali 31. 05,#f- de gond, ct dgionsi.;'D. 69, 6. fida legrudrsl idt.& d, es ffd Mr RA Bir pifi de col Li etrde CDRon NO,(EE Inlde D CA PIA Bg, 3 dh RICREA fn. 3 dor‘td te, RCN, Te«lib; Spb oifimugi fe Keg Uri L: PI finiti j legalsSob fa Paine i dina Iifinne De Ki Ra Bt9nok sl To O ho Li Slots op Uta E ATI ATER prog 6 pe ad ORI irta lil. uesto,"6959 GI, 08Y dan de at Monpiliae slo TOOL dir}tp A iu chg CAV SARDI YI di 61 SD, 19° 9116 spo Jia SISSI SES Hi A i flora “quan dies leg ced; pae 2 Hol 81,8 a sp id. po de, ROVRA°Lo ss60"sit ie a fe hO 3: Ani a dala UBndizione Posse stato, impedita Re fer TO i 9) esik DÌ QJaura ito) dd Ai altr snella i cn) persona SI, Apves: ì. 68£T dit TR asi Mich“del ofic.abbiatgo NED netta ALI to Rs RE xl ha co de ogni Fubtoo} 1:09{ gitari îes‘ les#64 152% 6° ri! 3 MipI Ina‘ tento el da o]‘DAS;{dead> privi 60 Sp st.‘dé campalis degdt, e Dis ASFut pimbtito”, ig ofla condizione: br tia‘ifupedita per fitto, di uf tér:6, il° quità non quesse. avuto alcun eEesse perchè non sì, fosse. Alemiont, Ti. soidiziQne,,‘pllora ( IfTO: veniva ad fidncate‘c6Rdizione), medespini,i i e 0682 essa la disposizione Αche; I°‘impedime Lo. Topse stato frapposto vivente. do Uestatore sla. lopo, da, di lui morse 7 23, 8. 2,"(6.°ad: ki Aquil, 1 atvyegnar chè Je sima polesigiive si“dovessero Adempire dopo la inorte del testatore 3% 2, fi‘Ag cond. et DONAZIONI E TEST AMENTI. 69 de; nonst. E sebbehié euibfi” ghe Malegno MIpa4 GAS Che‘ftistinzibht a” dp ecdimenk P afppokig: ada Uk” Mteressito‘da Quello” intronu ci da RIGA dial- DI Part VEUIItI flforgpanio” Tpose I pi pifaped Lera, fra fAbssoi a toe ide; ghi sa. AGI e ARA, 705 £ Nu«al legata 03 5 di È aires€, de rsì donati che I K d vieta To sblo'in''mitthà di adennpug 10, 9"g' ve Titor ATEORNZIONI;$$, ff.| dé qond“at denenst.+ Ma zia mtio RI YA ui allen* a Pani d conta) pe SI ESS Ri dot®®E 13 Ablo‘dell‘alitotta e del ct iRHmiSir a Fon! mitori, st compren pia 4 Pal FINFRLI«he 85 des tind"£ 5° Saetisse"i cqgi ris 30} MC ehe rit cop etie'i Unas Tosséro, o pitt Page inn A Piaséntb di tina c , pra, CFA i ut) Ki UA?uf!"qualthé rAgcide ute, dUpra yenivaca fhay ANC: aresd titiztbne!! è qundi d sSbgsmpone vere R vi FI . destcondi‘Èi dear rà YÌ Non! mha Sola i, IRE più DON iolevipsi mbdrtvtre dd Una disposizione so». nel LUCLET. C4$0_ Sf: Je Col drfiofi eralo congiunte, rt Qevansi_ uie, Pf‘ fa pie; sè Uatfo Caisglinto, bastava, 18 tempiene,, ma. Bota LI5-°fr. usa cond,«RSI. Là Pei SPS de Maefe2.®Mst ats AI A 120,» I. de pexb.\ ia Ossértatà però"Saro da votgpità, flel Î Narn Ie (DÀ Vegnadhiè Tdù Jossero rari 1 Casì n Sghi HA tYhgiuitte Sì fivevano per disgir Inte Mer 8. let SEgg, 7 ff. de rel. dub, 17. 5 i sigh. 3. L. per x 604, god. BIO LA e DIRT CT, Do” si PRI Adempire da co- T8ro? i quali‘erano, stati gesunati. dal talehe se veniamo adempiute dai loro eredi, era inutile® perchè, prima, dell ademp imento delle con- dizioni” ta speranza dell‘instituzione e delle non sì trasmetteva agli eredi;/ 104, 6 1, sstatore testatore A ato 7 ae A A : DONAZIONI E(TESTAMENTI. Mi ide condizioni«doveransi, Adempir@?/net è and i peglissa dal testatore.; 2.90,$ utt. HR SOR spe 79 stati;lib..;‘se non pretintito Ata? th allofa, se trattavasi di Eoadizioni pBferte: glad 19 nyste gie quali solevansi chiatnafe| MISARTO Poe i SEE, NQU si potevano adenfpirt“chie id>pb Ta fa? te;stel testatore;£L 2,2 IT,$i DL è! gÎ i fe Ab cand..et denonst. Sk crattdvasi li eondizioo teatri lu qualilicevmuzi altresi 12078 pIoWRISERE, omne sì, b9ssero,,yerHicate Pippa! Topo lf'‘ImPrte sa testatore,, flatana, diritto. All''OAdfito Ri DESIO ir cià. ghe, al, testatore Medesidio Eh att las Ag d, Bnofrid ad In;l pò, ilo de‘End! eb alemibpstie tig, cod, de gnst, et SUDAI e BA Quiatr chis fà DE iMerita incpra la cogdizione 9°3e? Mid“AZlia%zinial Hier, ada qua! con Tizibhe;‘pom itique pilestattvag pPuse si.pateva adempite adche TR vita‘prestatore, onds;di.tioppo non sì fosse ritatlat60 mftrmmbonio; sé; naai si. fosse, dovuto aspettarti indi Helistosta= tore sd. 19, 19, 2608, 2 Qi, fl. He chNl, eV AMoaser lssTimoeodi;fde_tnsf. et SUOstir Priilei sata scelta cavdizioni sla quali mote st potenvaboadefipiri sche im, pata del teatatore ed eradb tuttè Ape odunquali doyesang avere adempint@hto‘netfà petsona dello‘stes sostesiriore, delle quali Aa CRetipro 1 gtarecotsalto Meciano, mallagiqurio sebarincento, quanilio dovessesàtr! rto iche doveva: s8F 71 disposizione: dek% 17 “come Isegrins'testatore; avesse dettoa Pat) mbrirà ,glisiano.dathdH4 10.9 scudi n; 1ydp primi. fb de.copdotet) . 1, ff dev manumiss.»de été il'giofifo dell” esegaind vattds, oppure‘se: era dertolto! incerto se primi o dopo videro 11) orporato sh4 di sposizione tra«otidizionale, Uvvegnaclzè; il, gaorno;[37 certd, si'Avesse! pet Lo marini 0 Bays601 Ar Éb de led.\ 0 1'43;!6.‘1,(Po degio Lo 4h Pritusioli i RD ab LISI FP\yuando%diasslogi ced. sed Za 1.793°6. 1, fa*4e‘cont. en) demanst; b09 snstit, Leg ieodrend: Sevpoi ìl. giovno deverbiimato. e Cet cp Ile disposizioni\spat= i he de haered. ihsts 3 apposto nella condizioneterà comunque si potesse apporre Re ticolàri‘testamentarie, non era però permesso DONAZIONI E TESTAMENTI. 649 re_altrettanto nelle-Mndversali;z cotrmmelle instivuziogi deb Panno€! so beiovenisdo appostbrsi AFYA\ BET noflla rRAPiI Kr 1ibposibivecrran. paredtr se CE eRace SEtheiesiatare! andssutdirigono«bizios SEGIZERI> es18 PrES dnfidilbpo basinita omoxted doRRIBEI Ai BOti ad un anno dopo la mia morto 41891 i@RA der pa pe sore 7 184, fici feaeredi ast, 95 FRS:#99.£40 PI19 ito nleimegi sfitsi o moisieo( Lib pigra LP tecateogade seluza ruffetbopisth dado LF3d galli RR: FLCITR® 4 paga u dimalsi: la Mistie dt ARE+4: î 2oqgil sl 83199 Brita aresstig hse! piecibii dopao Lanodeniib nile Sand Patto a: ia dello: enale, Benchè; quer si Isae puito da piordìfier; vkk si 13} Lie08 Li letnatiia A9reble pe imc perte, PESI delle» itte® è: Coord: Vora6g: bb‘do 36; Ù 86,1 27; Bei dA 53 Ri dssLe 111910eodeodegioet 3140752, Si[Bordo 60,- Pibdenegormp dlon, sitfire, dt‘le Hesu x o 69%, Îé“Rd Asnbl'alvidX; Se\6giustitnsde ver gate BY erolle ebarvinr amd, 3 ha_;cosa Berigad sab Bar9909 1. 89,66: Da Dali Srllar Latine 94 1alifr. detledd assit. 16, diodo tese vot usati;tezatri li î3o Goadstde msurenvfiviat. VPeg'sHpere poi dioquolnsozta dij. colpa€13; tes nitib aP'efavatosrsioboveang1sdistin gere sfrg, Casto 1° ehlde& ascosravatordà chegatà P Caduto par: tiédlA21968 ctia sgruvatorzdi fedespaimesso.in versie o'èra-'gravatoQwr Tegatagio; 0}; fedecommessario, pag tibolaréBSe dl) ereder erasigravato di alegati co. fede= cord messì particolatò; erà,«tenuto SU cina di. colpa ledxietsssima 5 dir gpyi$b pere E de lego 1. Se. cera grava di ledesoiatnesso universale, cra tenatò di colpa r’antche!steggieras 422,$. 3, fi ad I. C. Lrebelli Sci poi il gravato era ua legatario,@ fe Di zi + fregi eee e i re 646} WIBRO MI, TIT. IL dea essario partisalera allena: quante volte non ayessesrispvun dal Id alieoochd quiltu: che Mara go ada PERA. Ponf-a estese ntiposdenili vIpi4 Aki cer denso che di dolo; lit intànd STRA raven MO«palgbe tttilizà derdò tenbu» 40h; i lg» esige; Loan asqutip ale steggi tao 6bo n te fen2ea bf AMtibegortuodrsbmina. SP $ a oReose se palesi[ssempjodiy dol pap1si spoio SOTTO Fegttodond! né 4, 14% 148, Alonte chef bol: Bran ties desesase Conbyobastuideitagli.1; A Hfiyl rufinde lago 1 inda:toe6 2I ffrad Lin@p 5° Pepslofl Lage tnbaneosa legotalifusse puritav #79? 1283 YO VR E0PA 0 cehii.scad ego vvarosise‘ attuora! pNi esjstesseoj 1; 630d51 CER AB9UHL01 dosare«cauzione nba La a oFieesanio 2090 Sega e. dir co msogdà rei To erela(quante ggla.t' avesse privata Ab 3g posa pu; Lo h3% 6-57 2 E9Sp uditoff, do legato. simini sh 9% ft Ghe;© Wamparicoseanton déBa:1c0s4 lekatai RARI 08se Poitagi gra: lovatarskbegatario, 1} laltrassparta9s] IE qualora querà da parta ipasta mondi fosse. dstata dea) cessoriastli: quellas.che era peitab come ze damn nistrano, escrajpj le f/.022, stferda-dégi pb 21 49,361 Lanff. ide rei mindorz; deb, sbonyeft.(desdogag no}itdoi i Copa 6 suulea Lt 1$(è quibus: mad sufi Delusis? ai, Gel17y mstia de légatiasvp i)ui spor.. IZ Qualora, si fosse Tmuprtasoltamtor la fontana slelka cosa» legata‘il legato: rimaneva feno bspurdhébd”abs; tronde non si fosse rileuatosiché; 11) testatorenuvepa cambiata volontà... Opdiè he se colla; lanasiegata si fosse fatto una vestege@Ppuneoi colli dio sItedtoo si fosse formato un bicchigtgi;;@ la«veste edistit Lita chiere erano dovnti al kegatatio, 7. 88,160 wi& ff de lee. 3; i. 44} SG aet 3, ff. de leg-1yoe dosì viceversa; d. ZL: 44,6: 2, fl. de leg. 1. Così sé ta un’.arca legatarveniva fabbricata una casa, era do- MM TIT{MI OABIT d)d not silor shomperoreie riaflovtv sottesa tuta Mifup la! casale gia fiati 1g! 4p LL Ai 290 Besikùgioi as HB Sc INOP. RN! Cso Ea 5 nie Laribgi Phi: ato. ib, DIOREH. 9) ABU 6. ARE Lr eadnsi 65398, dell ff eda srge 041 pifi tto diversa: este sha giano doblo iena s6pl, EF dée snisrederisoho beabitts Yosstre©mbsst a'cò Pedei ciglege iattesagla voloftnetel intatta DIEORNO! ig Vf rifoaita v®nche dèi hi ché bui propotlg8Hif* ri pi A Lidegitistrimuevdi0ì sefiza? eta nesso qUindo porità la sel deghtà| rita* Sapio! glanità vesiivà semillatoril serandént“pers diehole Ha 304 levantà Gate mery puo parcili Hokalo gato perio? unpitifo senpisote S6ltos 181 potest? aborti ONE 1, 1ftrg dear ab UE A quanta ATeniva' sa plbitu pot dil-Lus hi sglarità ds tab stopup, gl° de injust..rupsgpì ab BA clits dtt verfivé silto’ perrdsl mascitastià bunojratiamo?ffilfurile d? cei 30 pevimaezoaslalil ui 1perrtriore testà nità to GI P220Ì ins& destb.serhibuog. sis angtta pid AIbALIeSEP inftampA em ces deliatr6@ gico! abp ibresti9?2p9 1,@) fl da iPisbbruptafto nido 9 Sent inbrilec pegehblil.tèsiitode«Gimbiiv®staogr HM rad Stieg iis frodi fescn irfejsd 6)$i 5 Sf ind Just. rupt.: in tutti questinagì sb ritateva L1a2cos® abiliniestatò sl winoitoèratiduabeatdli i(deietg i Prin. inde.‘bdé Ihaegedpoquae morintesio ont) 18 sseedt a7@? regavpurazodiie9){fr dduestiaratiz&e0b) 9060 fidata! boinodibert! ssllor, ot. iis rd 6060 posséssp? x okoTa atispbsizione dramdanir in isani! bread Li? fesol diaitdo d'aered muitinvilovil leva niro age piuùiesày adsi Mirovetiiatapace dil coriseenirla, (Concord.$.53 se Ref. Fuae ab ink. L. 38, 607) in fin,{fi deddgat. rt. adltinifinì, ff de cond. instie. Siccome: adunque:guanido l’erede instituito non accettava 1’ eredità sj rendeva destituito di forze iure inni FPFTPr—r—+[(PPi i BAY:..00. 3.) MES II, TTT... « SUUA il ytestamento 0&Siifaceva luogo Alla surcese ‘’sione ab infestato, rosì avveniva spesse vole che 5 quo itestamentario.. cra anche chiamîto i llactegge alla sarcessigne;; matestata; del defunto, ripudiszio a edita deferitagli, per, testamento> ande snntedero) ab; inlgstal9:»€ Sgrayansi così dal peso di Sspaghre i, Jegatis Laonde,il pretore;n P6E, OYWare alla - finoe; degli. eredi 10d, ASSIuraTe ii adempimento delle inolania dei defunti; pubblico, an«editto col quale’ piro nise! che 3 gonasciuta.; 1a, fusa a, avkebbe sidato ausdegat@ fedecommessari le aziona pe"don- seguire dstegari e, feleconnnessi TO Pt uali ‘avessero/sctreato. di ciscotmepirli gon: ripyidiare, Verc- dita sréstamibntatià 51€ sucesdere,«ad: intestato», sgia 0h! fosséro! stati maggiori sy sia che fossero, st ati più c;imori:;siacche sycssero posseduta PI aredità al intestato, GI anclie suna sola parte tbenrhée, minima, 45m prinvet 695 Li:13] ch.» SEGG:> L. 24 pro el ‘obra 0g 2.127; 6. ultet passim; 1044, Us, ff, sijquis dura Ini questo editto“erano com- }i senza Tipudiare;es) ressa» dolo malo, mancare = idi.Forza il testamento) col nen adempire; una, qual che condizione porestativa dalla quale dipendeva 1103 astituzione+dell’ erede 3; 4.16, 4 dinieod., è | a condizione, mon ,aypsso, Gontenpto; UP | fatto inestimabile, V. 8} l'‘emancipazione, di un fielio pil 27, 6. 1 ff-eod. Cos pure si, compren devano quelli, i quali dobosamente accettano, da- narò dall crede 4b‘intestato ripudiavano Jeredità 16ro'deferita per testamento‘;€ se la tipufdiavano gratuitamente, Ma che d' altronde avessero jciò fat- to‘con dolo malo, i legatarj e fedecommwssarj.po= tevano dirigere le loro azioni non più contro ai rinuncianti, ma bensì contro î possessori dell’ ere- 9 ; òmissii causa test 1.oprési antota coloro i(quia imente 1‘eredita“faceyanoston Imeno che] Te TEO mdredsi Sonar)» peo bilonaafalesthi DONAZIONI E TRSTAMENTI. 65 elio; 2,5, Gode” TO/e RE RRBIZ, 4, Z 20, MA, puntt. È 15, 602. de Sretcara pIpSSpiooge li dirt. meli svuIS»VA‘200. oMmiisini. da sooiz Ra È RON EPS Vite bere"Lio e uiava Vivete a"perl Tala STD. erede Men e itiglidst’9‘PritBia tene Rami baro rplasinrite Motte Gritroctie* ah lieeftsomi-cdittaluicordiegi DINE Rim* TENTA Reg mo asset a tao hreoito Ra UM REP AGTIO cadi io erthfortaiio iti STISZI ME RI pesriilivnin don, 6,342 i I RITIU GA “Qp gu tire Ly lf bero foster stato odudlie WbstitutrB ILA? a scita IR stitàzio ni guerngavo- Te! PRIA 1A OPIZA NM RIE Moasarad- be HREVBL Ao IAA re di retorico» uiali il tettitort'IFP@Er da vato Rirquialitto dbiab tintito, “ptasi Re* il Hsta ts tO med esito gli dosso attriborito IVA tate FAGGIO eg, RIE 1, V;96; 16 piaffarevà. ° EH Seek si e ea? se dif testatore ayeaserpondàsso SP institmità! dis Sitcedere!aanit.pervotestamenìo » ‘HladtB' ab MER aLEIe i avessesgravatos in:dmbi i CISL PELI hentità‘peralro na tale:facoltargon IAA O rt cedtta cperdhiè ib itestiltore: aveva praviti DIAstttoiton eri cen dae stocabi aliofegati; PCI Rrti ee GIA Mad Parimentinnon'ave. e Posb P editto! seb ile Rosnitafivolera-stato‘instituito ePpAB EE a Atena» altro;,) è che ambitiie avesc@t Fip fanta dredtrà vtestamentaria per: sud dadete db Wtastàto);‘oppurè se il legatatio essendo stato Sobtititito all''irnistfimuito! yi avesse«rinnnciàto alla sliccossiBnè tescamtentària Mais si vera fatto luogo in firtù' della sostituzione; itmperciocehè avrebbe dovi- tò il legatario imputare a se stesso se potendo avere tutta l'eredità allorquandol’ insvituito l'aveva rigane ziata, mort lo avesse fatto; ma si.fossa contentato di ConicEs civ. 19 Pinging i. pn E ND VI ea de Pc, ns peg; .350 ATUIMERO IL, TIPI ANT vi spicetdare Hero dii al Mitéstato:s 1.075 ki+8.6.L, sip R0 Finsairente mom) aveva: luogo rin 97 GOIGIA quiale aveva bi nunzidto salbercdità! puo ste- 1 srimehto], possedova! da suessivenedivi snom iivtafolo nti dec Somrad albrsstitold)ivputà»idi\conipradi -idhizione, è» sindili.bod. 2,-0f£.2od ,) oppiiré» se Li GI4dheivi leattitio"01 fededéinmiessaridogliivenà) stato ie dit S1*P9dsessoi deli leredità“im int dell arbitito Dt Ud. possessi onemslegatorumi vebDfi leiepitrntis sotum olzevadorum chuserseblicbat;ch è,«G1opofifieni., -‘liquide ssp psttò, nellitenoue dell rardiotosga Bari l- Lei prc noi veci che-siicorde: Giustini apo olbînò 15©]AsHoa. ploaprrep Sr panise gug00heibsebbene ab Poredità PERA fidato, pesi gii eneditidblin- < astuto dovessiro boddisfareLiTegii ved io: fedeoom- ‘16 tergo Bidtinguère» sella.) sinunzia di.-hiceva! in -s bandi atazfede) Così seribrb cche! sicefusse osso inutile l editto dél‘pretore!!)b sion sila out oulrogavSi farùIuogo ial diritto idis‘acrrescimento a vantaggio dei legatarjy me] caso imeecui sil legato 1sa- tà fatto! las più persone congiuntamente; Si'riputerà fatto congiuntamente il legato, quan- do dipenderà daiuna sola-e medesima duifanaziie, e il testatore non avrà assegnata la parte: di ciascun collegatario nella cosa ilegata. p ( Quando un erede veniva a mancare prima del testatore, oppure non voleva 0 mon poteva accettare un’ eredità, Ja di lui parte si aceresceva agli altri coeredì; 2. 3, 6. ult., l-4, LS, ff. de bonor. poss»; 1. 9, ff. de suis et legit.; l 7, ff. de reg. jur. Nelle eredità il diritto di accrescere aveva luogo per necessità: La necessità nasceva da.due- principj di legge; uno che niuno poteva morire parte Le stato© parte intestato, e questo riguardava le suc- cessioni testameritazie; 6. 5, dustiti de haerod, inst.; »reddpedierancatip eo munque DONAZIONI EtTESTAMENTI. 036861 L.ò, Îf. dé reg. jur:glsakrob;. ché piuneiphpissazio mb raccettare.© cin. parte nipudiare; queto greptita «sta guele non aveva alto: erede; e questo riguardava [spucialmente le;Suceessioni idtestatoz: da 1n1rd osa(f- desadquir.iwelromilbi haeredis b:29n00d-,@£e Fure delib.; l, nic. 3}6. 0, cod.ilde;cad. todbisAyygni- sv dasciòd vchessils testatoteì non pateva,] pyoibize il diritito‘div baccnescere£sipeneliti) biuno,-patera Hut sì sche isdispesto delle leggi) nomiayesse Inago, Rel;suo testitanto), 4 Sbasffrido degeb ut) euticrede. che luriminewaosola:.ntlta, suocessitine fra ntastatas Sia pn— restato za nonpolesaronigusare le, porzionò, deglinadtri Fossenorstate gravasero di vdébitibuos diglegati; ds3ugh DEjelo 0A} fior ff de adj.;vel. om. haeredyisti9boffoderswis chdegit.; i deunid.,16. s1016dd.sHes 6edy40H;Anqnal maniera poiravèsse luogo iidhivitto. di actaèsctre:, giànlorFe- demmo nella nota dell? artax7865 ossibs‘! sfisuni coNtisslegatii fil shmitto di cagerescert; Aveva, luogo mon. perl necessità n dò legge puma def. presunta, men- te del testatoregradli squalo poteva, eziandio;;proibire che pomsawesse luogo.;sictome erasinisua libertà di farezoonò legititdi$4,06 slish ff.;de legati 1. Sottoilnomenpoi dislcgati sit comprendevano; ancora i fedecommessi particolari;. e» le, donizioni,{&eusa mortis tonico, 6.145 cod de cad..toll.| A ffinchè pertanto; si fosse potuto farsluogos nei legati al divîtto di incerescere,«era necessario"ehe i Jegatavj'fossero stati cliuamati congiuntamente/alilegato, I.+ prim L3 prin.; ffde usufruct., accrescen., e chevalcun collegatariò fosse premorto al. testàtore, o avussetipudiato il leguto, o.in qualche modo si fosse reso incapace di conseguirlo, 6. 8. imstit. de legait.; l. 1, 6. pen., ff. de usuf. accrese.; altri= menti se i legatarj non fossero siati chiamati cons > friggere e a ee Goo..TtREBROMTEN, STImont, Vos giongunette.;faspatepdebrcollegatario! chie stenivara aoinogte simenermibll’ienedò do wuzio#, 519? 101P 7360, den cinfucistolba, oppure: sì; Itrasizettevà aglisoreli dels cadlegatgrio! quimtesitalte culi) anche:per alcu nnitento silimaifonie infravviastitarale testatorog: 45, nodi. A({. oprabdò diesi Sega dedi jureti 4. urbie? 6I/$h cadisderind.‘Lolla sinvralsiorge È«2 sb 0 sl ud rifatta ordidevansi, congiumfî! initré maniere] sioù edllascasarlegatai soltantor9) siblste g ocolte: più erbosi olosinsiverbis:,@meallmoonsa e! odlle parve insibmer disimimctimasGonginati:cisdsbote tmntrsidicezansi saltortiuamdo7 ciano celtianaiti ai cone segnito nba sdtestà così y;tha scono diverse! prppaosizigt wiliarome:rso ili téstatore anesses dito:‘ Snbascaty& Fizionib fondescorneliandv-lasciv:!raVerhipeonitb- Losstesso fondo conneltano pio. 8\instiudedes spartz ilin amestoistiso sepuenizana!mamcape uno odi hesotark lap duis porzione sbiacebesceva tal® albro?t ciipersmeglio\\dire:nom«itechescovar aaltro 3» giaehè ilutestatoreitaveva lasciato«mb rrogiumosilosolillo gr# Egyifliododegb b;:il'tunior 6/1 rysooda ode cad15Ît3 Gongiuntie zolle parole-dicevahsi allofquandorid te staroresili«chiamava»"con! mmestessa proposizione 8 conîeguisé UnA medesima casa) assegnimdo sperò rat rosla:gispettiva: parte} come:-se: avegae|» detto?5 rfid* sciolia Tizia eda Senproninsilifonda:coFnelianio ini pantiveguali>» L 895 f{.o-dleileg. 35 ell sfnclae ia, questò\caso si‘faceva luogo» al diritto di! acere— scereni d9116yff de legat.o1 od: 186,«ff: deMegat. 3, attéso- che vi legatarj erano-dongiuntilezianidio colla: cosàz lì 142; fl. de verbu signif:\ Non«im porta sche Voet, difendendo!}-opinione contraria, abbia:detto che vi legatarj congiusiti verbis non pa- tevanogiammiai considerarsi ecomginuti re per la ra gione che a principio+éra;stata' loro dal!testarote DONAZIONE E ,DESTAMENTI. 65% assegnata la rispettiva»‘partd 5) Gadidrsiit.o Torte gati; imperciocohè è vduscohsidérarsi the lanparte chiodo» Zo;werilya destimata; dale testatare nodo Lera và» unk paste reale:;!i ma bebsì mitellettualen la‘quate be ah+ «hg pon.fosse slata fissata: 1dab desvitord 9? si! sottina Sevideva\tuttavias per»disposizion® dibdiritto.}? 4.180 If. de leg- 3, specialmente pri énumetazibno delle persanay 4166 Modzivond, etvalelo nti Ota be la sestinazion«delle parti si sottintendèvazancotthè riot fosse tatà\ fatta, nonvera\perciò nigritemeno:che iuntite stodab.testatòre veniva: espressa) Au 6g; fi daudiaoe redo instit. Ditvò oper» Voet ratlorthè; persdstenere la js opinione); iticonse salla, 2207, Afioile sdacazi;ra; amperciàcohè: egli è mero che! sivetili giureconsulto Pauledecise che umieredivcòdadamnarob dal testatore a-\pagare\dievi,&é Tisia evadisuno> intapàca rates Rittooavpagare soltanto: ciaque a2T'iziozsma egli ron fondò; già.la;sua decisione ssulbaragiobe fche! Lizione Finsapace erano conzimatisdla mente eòlle perolermea su quellàg cliecantieamente mer legativ fatti pem danno niaitonem noncareva Iluogo@ i idivittò dis'actrescero; conforme:si: rileva dallo‘stesso suo responso: gue rda giò ancora; che riferisce Ulpiano! invfragm. tit 24} 6. 13.>da qualcosa: durò finchè fu tolta laudiffea renza trarie diverse. spezie di legati, come fu bssèr= vato inclia notadell’art. 101. E tanto più si nileva clie Paulo non fu.mosso. a così decidere perchè vri- tenesse i(due tegàtayj congiunti soltanto colle paro-. Ze, quanto che dal suo responso manifestamen te ap- parisce che i medesimi erano congiunti e colle pas role, crcollàa.cosa 6 sia mizrtimz per lo che*avreb- be dovuto rispondere che la parte dell’ incapaîe Si aceresceva«a, quella di Zizio;‘dlirimenti sarebbe stato in contraddizione con se meilesimo, perché altra volta rispose che fra i hgatarj congiunti mix 1 FARI ES AR A te RISE e OVP IBIGE MALI pù fra; N Ri SHO1N9A n los:“al vg =Ò, al 7 sist i Srranilis, Cus, pren! DE di Raiti s N38; parit RED: Lena citi! Lost Qequiis D ps confini Ts a Bja den o ined 3 E s SONE bTgT Arta voo “ A if gi Sorin oBggdaf: e i reuo imibenponi ta Se di CE SONE VA iena ricorse. Do PAN s Siprde nb rano prat deli I usca ,a de In LpdOR: aAhssé fiv advertonggo Db ello VI Vind hio duet ate pa ePle: porzioni Wetlallooia eg: JI erat, idaiquatisi SLI RL soon er sì volle€(Rice dato ATO ToRBANI]iscPIT sti dite sit del"E" quitt? vani chia? matt sen rlicemente CA Vhs Sp DproPoski imeondl nia medesima co dà, Sgr Re P'iStatore ty vesser dota VT Rio. dd A SOiproniò Vaesò dogane) ini'ighlesto\cdsg Juevà Fosa ilodiviard) È di tristit*“dè lebat:; 1 80, 0ff de od 5 d 1737€ Welb.«sf3Htf. 3 ipuniv.:6d1g” cod. de cad."i; SE LA 84356. By fl de leg. 1, ove‘Giiltano"scrisse St TMT‘et Maevio leskius fuerit Stichùs, qui Titti"efat'; debebitur pars Stichi“Maevio; nam'Titius, quamvis< ad'le= gain noh ddmittatur, partem factet 3}‘imper= perciocchè questo deve riferirsi ai legati fr er: darte nationem 9 nel quali, come pot anzi si 19SC, non aveva luogo il diritto di accrescere. Che poi Giu- liano trattasse dei legati per damnationem si rac- coglie non tanto dalla connessione coi 66. 7, 93,1% quant anche da ciò, che il testatore dispose di una Cosa altrui, cioè di Tizio, la quale non‘si poteva lasciare che per damnationem; come avvertono Gajo instit. lib. 2, tit. 5, 6 4 L Ulpiano fragm tit 24, 6 7, et& DONAWPRI® TEITAMANTI «N Spircuiva a imancare ing qualche le gisinto)ì colle: parole: saltanto 70, co cqlitasarnsa FASIL WC 1R dh, Mii 40o ALAOS vaglio golizzatario; ,$e v@i A logatiri» congiunta, colla. cosa, so? paszionesba aecreseeya,a th 1. Tega paoquelli che ser ang\caggiunt“coli mientea alpes i calle parole e, 20 le-megi x dinuna,:sola, PERSONA è Li 3 legionsvi: uni DI 49 FI, de cad. tolk e Rolle parole. e«oil ER-S.SP Avéssi J i Ea L A> LI SIEM sesdbtisnee«Pd feta daro 4h: JOndO, COTMERANE* sa Setupipnio lascio do. stesso Jondo: ad CF SE persona,» el'ialtra, terza parte spettava a Sico e Damaiperchè; anch’ essi nou si riputavano chè per una; sola persona. In. fine è da ayyertirsi che nei legati di ali menti..non aveva luogo-il diritto di accrescere, perchè duplicandosi gli alimenti in una sola perso- E6RG V'BUBRO ME, ETTARO nt rima sarebbe: fauivviblesza(ella macatedel.testarose, sstobuale apasiveyà valuta sdasciaro‘che;sscinplige- + ngale dardirmeniigudanba) Cmulesdi.. ale 2as1u/fr; iset sigggoni adi; lpitb,; faro fipda salipo. Wwckicibolegas,) sii dodo) Bit pater anthe fatto»! congimmanioa gag -dagatita quad dasumastosnily qualesitoasti Isiscopatae d'essere divisa senza deterioramento, sarà-stata|gol- miaisteisooaltorgdonalta sò rio Perseo na ache csepara- « dammerna. fot sisoutvoa sl gt18ì vesip sonno“nm ipo Bedi, legasatj conan sranao Senglanti n90p aXeva Tuoga il diritto di acerestera 316 pdén Di 212 freddo leg. aj d. 1, L{xrpgl.sde Inusufiruegres- si By ynio, $i 11, cod. de cad. toll.) 1046. Le medssifie@af&esclg, secondo 1° artico= lo 954; e le due prime disposizioni dell’ articolo rodi, saitoziazernno»zta: dom mniizidi FaroG1i della iclauiazioni ibra:s Iva, SYranposregualaagita, ammesse per chiedere la rerocg\gelle a disposizioni: 1£6ekmuene arie, arinf.iQudado soloro, fisquali; erano, fstati, glal sirstatore -dbcabioati Jdiana qualglio€020, adewpiano la sli‘Jhi niglontò nel tsraminedà ua; anno; perdevano deililche di testatore;medusimo, loro a yeya das latoz€ Limearnéra guito meli) excdità a yantaggio deipsosppmiti, pd altri thiamatiza norma della 2064, 116APoHEnSe i legatazi incentravane inimigizia capitale col pesta= tate, decadevano dal; degato DR pr Spiate sel Lestalloro, medesimo‘), a mena che durame sta; di Jui vita non sì fossero seco lui riconciliati; 4. 3, 6» ult, 4; 4, 0. 22, ff..de adi. vel transfer. les al.; 5 9, prin. îf.-de his quae ut indig.; ma se fra il te- siatore e 1’ erede nasceva inimicizia, capitate y, questi nen perdeya dl diritto“alla successione; bad ff, de adinzzvel transi.(eg. 1 legatar], 1 quali mon verano, contro del testalore una quisione di, plalo, BON AZIONI. E, TESDAMIENTI. 653 olo mittevamo‘in pericolo divvità prodrnvendo cons to idi-loi uu’ accasa Capituter, decsilevano dai'lefa- ti; Avpens 6. pen ML de ladina:!vel: dwanisf. degat4 d5gz 60 ld fl. dle his quue ut indif Por isupere rd ie'cavse per leoquili gli cerotti‘si readevabo: in- degni dell'eredive';'s) védar fa«moto funa all'art tolo! 7371)) 1et0475/Se© questa domanda:‘hao'per!fondainento un iugiuria grave fatta alla niemoria del-réstatore, essa deve esscre profeta couto}'unpo, idatopipa tarsì dab‘giornò dell iniziària. i bh] {VÀ le tiote fatte“al’art:' 9572) its"|?| GIASP:O VE, dI le di i eve lette Disposizione permesse va favore lilei nipot& del: dinatte‘a rtestatore’,»60!\deiv fi gli deUstoi ifratelli& delle sue S6rello.(*)i D, r648. P'beni de dpidli HM padre o Ta madeéhànno Îa farcolit'di disporré porla essere hi essirodb— nati in tutto!"6 iB' parte,"ail uno 0 a più lal’iltor fiali oh atti mataivi vo l'ultima /votontà;@ali'ob- bligo di’ restitiites testi beni csi Ofigis| di prio grado Soltinto',‘nati e da'imecerd! da‘essi Gonatar,. toi: In‘caso di*rtiorte' senza Betty! sorde aula a Ja‘disposizione fatta dal defunto con'attò ta; Vivi! o per testalbentò, a vantaggio d’ uno 0 più dé"-Siioi f34 Vo cià Che si disse nella notà’ dell art. 895 rèlitiviamiente ai fedecommessi. universali, ie nella bta Asl art. ror4 relativamente at fedecomntessi particolari i quali furono; parificati ai legati. 19r* Dain| nto Pie n È sos da 2_putie Das em ‘ mipvise non songiefservatio talia legga: cbellat dif: tai, . stò È sITUUMATRIT N INOISANOA 8 110ibIene ssraio matpittfieltasitàvi sb insd jua {raleAi!adelle sicssorellogddistattizo»pstte dei Bo ereitigzosaromibbbligor di alestivuireequestinstassi 0 1b9nl- ai figli, di primo grado soltanto, nati e da passtito TeasanivfrateBizivodalfesse! samelle odon tini..è007 Uob91Le adisposidioni, perau:sselmé) 1duenphecedgnirb risatticoliimon sacamed walideyse momoguande#L0bno Llijpon@kegciftuzionebsardo aueantafigio odiotwttnf digli delogravato diatitogzilla smasecnerzo pensa SOCLHOBLÀP scita Lie gg mostre Seghe LAU 29Y sispil Selindi cafdosopri Mespibsto pialia giniyatd chio restituzione a favore de’ suoi fagla; santone liGciando figtindétcprimo gratlé oIdep discendenti:di un figlio preforto aguiest nttinisaripirinno; per diritto, dio raffprestttazionie; Mo porzione: spettante al figlio press delaiesnob fsh simon slfob osvors fsb iersiugato: st. Sedb figlio, sil foatello dsHa o sorollac;a.: ci fabavisumado miti dibenisicon atto stru vivi sORZAL obbligo di restituzione, accettano Una mnova lis bersi fandigsga dat rvransivi To persigstamerito, séeò—Uattizione tene. bewiopreoedenteriente loro dinai?fima#anfio gravati cdi«questa obbligazione; noti lè più doro? pernsusso di) dividere lè suecdisposi= zioni fatte adoro favore!; edi itinunziare: alla, se- conda per'atthersi alla0 prima, quand? anche. essi offtissero lu'testituzione de'‘beniicompresirnella! se» conii disposizione.; i siate 1053. I diritti de’ chiamati Saranno c‘estieibii al témpo in cui, per qualsivoglia causa gucesserà ibago= dimento de’ beni per parte del figlio, del-fratello o delia. sorella gravati di restituzione’: l’rabbafidono anticipato del godimento de’ beni‘in favbré» dei chiamati, ron potrà‘pregiudicare ai creditori del gravato anteriori all’ abbandono. 1054. Le mogli dei gravati non potranno averey apra 1 DONAZIONI E TESTAMENTI: 659 sui beni da restituitsitàlquan azasac sussidiaria$ 4h gas89 disfnstifficicazia rdelbbentistobcoig sHeb peliBala:) calbitaliò dell darte! palftftolimodotogor noel sehsan solttfto ian ienivibupestatorse-bo ita vessttidespressamieitier ortifhras. sb s sem.odnsiloe obs1g ogainq ib.ilgR ig 1055.«Golti rches Hume leresddisposizifài Automzziio: dirinphesedinri Artienti:z-potrà sicollàausso« Ittodo D cosà posteriore im sautehblica ferma; nomilanemni: uatiiè incaricato adglusecuziate:2di riad: disposizioni dd quest6olaare mompofriuoessere; Hisperisato 9166 PoRb per una delleocaasebespréssé h neltarisiezà neroVit steli cao dievieb titolo afellaeMinanzetàzo lae Tutela | e QhdbiBhancipaziongi iova‘sb vioviì£ acoisusiteoi oilifiè. In imaficahzaridi questo bitore s mè:50bntzit mk attinto ad istanzaiglebrgravato; Gest ggli0 A oi] noti] eiébitubs tuitoris3quelatermine:idis Ho: messes dai computarsi dal giorno della morte del donante deo testatbregto sHab gionao) in, cai) dop@ questa naRdez sivipàzavuta notizia» dell’ atto: contenente last disposizione. enu 09819 ncistivest ib ostiddo ros rtbegravato cheimon.anràzadempito sal; pro! scritto daltrartiebloy precedènte ,5 sarà pirtina dal beneficio della disposizione jjedin n questo, 116450; sl diritto:!potr® dichiatarsi devoluto» favore de chia», mati, ads istauzao:iti loro stessi.y se sono in: Biagt giore ettigue Sersomo minori ointerdottà,, ad, astanz! dei: lotèmiarisoveuratoti ji 0 di qualunque parente dei chiamati maggiori, minori od intertletti:;, o.ran» che er officio sca sichiesta. del“Regio, Procuratore pressi ilstribunale, di prima istanza del lupgo..in cùi la successione è aperta. 1058. Dopo la morte di quello che awrà disposto coll’ obbligò della restituzione, si. procederà, nelle forme ordinarie, all’ inventario, di. iutti..i boni ed effetti componenti l’ eredità, eccettuato: però il caso ati in + f | i PA di st gi du È " KIpRO. III ,; TIT Me ‘ip cu ngn, si tratti‘che di, un solo: legato; partice» SStOn. N noniitfào? Pes 1«dine e dai beni compresi pela diepor el termine, de e Nerysro Î.0001 SPARATO‘ID vERTario;s bi Prorh GAETA ER ORA TDEMOAZIONE,(BEI FARI(POGVE ASI ad istanza«d@P'iitàre“nominato, per, l'iesetuzioneno riu pressita"Uel'WrIVALO stesso 0,; Lido: Se Stili"sì soddisfatto(al, prescritto, eb die'prétedé ISTRIA si procederà, a T0,,3445501 19 verttaridi Sola‘stà Adele persone; indicase, glell'ax- titoli<1654") chianiasdovi il gravato ail: sug,;tuto= re, ed i] tutore nominato per l'esecuzione. 8) eb. HPgrivato della restituzione: dovrà far prom cede alla vetidità, mediante affissi«ed, incanto, di tutti i mobili. ed effetti compresi nella disposizione, atisertà ped! di‘quelli di eni:;sì, fit, menzione nei die‘a ttieoli‘Seguenpi co de ap, PNE] 11063. La Ssliobigha e eli alte Cffotu., quobiliari ché fossero‘stati compresi"nella disposizione, coll’ob- bligo èspresso di conservaxka; in i Ra iza ,} sasanua consegnati‘nélio stato 1n;jgù1 si troveranno al ha po delta*rilstituzione, livira. 05. ilidogmni ined 10641! bestiami é gli nterisilà inservienti, alla colmra delle terre, 5’ intenderanno compresi nglie donazioni, tra vivi o testamentarie delie, stesse:}K7#55 ed il&ratato sarà‘tenuto’sdlamente a farlb, supuarp e Valutare!S per Cortisponderne 1 egnale valore, al tempo della restituzione. i È 2065. Il‘gravato, nel termine di«sei mesk gf? a. espresso, agli, istanza* 9, 9 dpl suo, Iutoreni. ifont DONAZIONI E TESTAMENTI, 660 computatsi dal‘giorno della’ uftimazione dell’ ipvenr imiio!5) dovrà impiegare il‘Tanaro contante‘che, surà trovato, quello proveniente dal prezzo< dei mobili ed effetti stiti-vendhu, è‘c13° che sì sarà ricevute În' cotto‘dei eredità ereditat). i i‘ b; Questo‘teruittie,’quatilò becorta ,. potrà, proron gursi. na) sb 1066. Il gravatò' sarà pafimente tentito ad umpic= guee lil dhuro“elit provettà in seguito dall’'esaziang deeredisi0e dali itfraticizione’ delle rendite, entra un mesi'af-più‘tatdi‘dopo‘seguita l'esazione...,51- 10699 Sé il disponénte avrà Speci icato sita qualia degli eff@t? hei quali deve farsi l'impiego3 satà, giù E uîtd' a termina delta”stia“disposizione 3, ixersaf mine;“iron pou'à*farsi U' impiego. medesimo, cho coll atquisto!*di' bei fambobih+0, COR privilesio su beni‘intro Mili.*;; hic; 1068, Is°fmpiego prestritto nei precedenti articoli sinti fatto“Coll intervento&“ad'istanza” del LUIDEG nominato per'l° esertizione. robg. Le disposizioni! per au tra vivi o per:te- stamento,‘dol peso*ditèstituzione, dovranno IGN= dersi pubbliche, ad istanza o dél''gravato 0 del,tu- torte deputato per l'escetizione| cioè, quanto. iii be- nî immobili, mediante Ta tuserizione degli atti sui registri dell'ufficio‘détlé ipoteche del luogo... doye sonò situftij*&Quadto alle Pe> impiegate, sui beni immobili.con privilegio, mediante l’;instrizio= ne siti Behi' affetti dal privilegio! 1670? Li fiantaniza di trascrizione: dell” atto. cons tenente la' disposizione, potrà dai creditori e dai terzi acquirenti éssere opposta, anche ai minori 0 agl’'iaterdetti; salvo il regrésso. contro il, gravato« contro il tutore nominato per T esecuzione} e senza ckei minori 0 gl’ iuterdeiti possano essere restivuiti x Wii casi \ Te ai gio ia, è Lit CR III it Rie ‘ i 60859 CARI SER 1 in te o contr dati Ln Vi pa) th"gipo, né aL te SA” ti SRSE tp a essere Din al la, notizi Ind Tag por tetta ai Pata RRCPOTI È poreadro: pi My si25) 19g 0 IVIV 172.1 Lp 3 i_(K A f la di i co Ono Pda ott na sui aloug#5:0, Bri n glieli E Mid Ciad 5 sizione 0% inscfizib Ì tatore eni, Ù uzPo AA peli AA Reno 1 Ra E Rea ica Late ROLE An ormat{0a TE Nn I SODra, sta HO VEE ret 1)"%A6 ito gi per ade sei o a rn sio begin DI ecessa dé rip"'dadettò dhe Bhe, PO ade apilo. po obbligo‘ della“FORI TA ti ravato è‘ì Net rhitiore) onéti‘bol pos Il g Di& anche at casò Ù insofribi Lita Atl‘sub 0 essere mento della sto capo, )9 CAPO VIL Delle Divisioni fatte dal padre, dalla madre, è da altri ascendenti, tra i loro discand@gti,, 1075: I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra i lo- so figli e discendenti. ti fam. grci, sul RIESI) È ifdsiu hgste GI ii Ke) Pr o) Co$o Pa Pf dr pan 20 Rioa 2 A ni Pena LaLEr0tAa di Ù ci ; Fab dai 55€. ppi ga 5 dai fio Pmaliti RI vm o pe tustagmento 00 ce Ric dizigni a PHaale ASIA Nile SPIE. € EST FESIANRERD-.»noisioge id sì five I Poni pe Ri gl pad Bolli Lp ò 3 PORTE all'sgri. n) s Pins oTpips 3 n L94I a nella divisione DONI ono stati ii co tutiz.i Reni, Jagriati, fall, RC AL sapo, iTo> G di 11 Apm, OMProsi Sar nato visi ii 60h cm foriuua Ae CRERA ri= È Dr SM9A ISD 0358512 Sr st ta asc snglehtà CT nur‘ale ant E| dnsi tf pi: TR lisgendn Ù; arcieri, a meno gioco benî Îasciah imdivisi î fossero, stati assegnati. ag uno sd distandepti 1% non. fossero, suli. aceessor] dei‘divasi3, ar dg DI fam. ercis..;, 4; 24,(609-104. 1078. Sarà 1nfcramaeute mulla la divisione! la qua, le non è stata fatta fra tutti‘i figli che esisteranno al tempo della morte e fra i discendenti déi figli predefunti. Tanto i figli od disce‘denti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra’ quali venne fatta la divisione, potranno. provocarne una muova nelle forme leg: ali. ( V. la nota fatta all’ art. 970.) 1079. La divisione fatta dall’ ascendente potrà impugaarsi. per stitolo di lesione oltre il quarto; potrà egualmente essere impugnata nel caso in cui risnltasse dalla divisione e dalle disposizioni fatte per antiparte, che uuo di quelli fra i quali sone L.a spurgo De ni har È PA ano e ana pr” dote Sar isb stovsat: gi on: to A rt n È tai Ana DA un vantaggio maggiore dî MAI i Me ascendenti pe e h heitaù: om ca Yeggi citate sotto l art. g20 . 10580 DIE abc enlià delle icalte. e8pres- sfata dall'asseadelità,:dovrdi rantibipare le: spesodel- aliom 010Î siisb ogqmo la s1 "Usa 010Ì(bi ivesa Ilan Sb sodo ,120g4(9Db è 9629VIvvsigo: sSlagno{ in n 59 don, OISMO:K ULI) de 7 aus£ UPos visenob q 25D C. BEOOYI: DONAZIONE TASBAMBENTI C A PO MI; li WDstteDomationi«fatte per Gontralto. di. matri» amiomanaglivSiposi vedi di, Bigli nuscitamrisi lai molegini st no k ì I 1:£ -255981«Qgni diabazione fra, vivà de?|bènîil presenti, cpoivtrità quei fatta= conleatta; din inatrimofiio i agli $Pbshzog: ad una; di essi; sai soUopostas alle!) negote agepanilio preseuittà per ide. udodanioni, d'aste sai ana sitilloa!{ 4‘ ( V. le note* fatte. Solta gli art. pea, 90%; sab ipa, 999. pa: vecbratta sen Lelkpedy di‘questo! Utolbp.} sRr mo bpatrdi ans Jaeko, Norantaggiosd cei figli pasciluri\. ecegttubtii dasi comvcdati AlseaporVEy-di questorstitolo x {o Nan:sapto Guidi: Miaonii dei, guanto ateora mediante qralunquenh]tra cattoifra vivi.si mE VAOOor- dinaré;una.jsostituzibme fedechiàmessariàz 4 37: 3, fi. de legatz: 3g its df. de-degat. 1:9)4 vaniaggio di chi si.xeluya;& tornia di quanio si dici nota dell''art...896 relativainente sui! fedecommessi:) 1082,..1.p: ade esle madri: gli altnin ascendenti, ì Di A colbaterali degli sposi, cd anche; gli;estra- ne, potranno per. ce ritratto di matrimonio di isporre di tutto o di parte dei beni che fossero pet Jascia— re al tempo della loro morte, tanto in favore dei detti sposi, che de’ figli nascituri dal loro matri- monio, nel caso in cui il donante sopravvivesse al- lo sposo donatario. Tale donazione, quaatunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi 0 di uno dicessi, si presumeri sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del do- nante, fatta a favore dei figli e direcadeuti nascia mall183}0n10, ht ki ii Te JUITRAT CCI AIMAN prriuara br Ad ? de pei 66609. JRARRO LILY DIENAILA ZOO -brQuandoissi facdva una dobazitine ja.dortemipkdlor ziong,.,.dj 3nomatribaonionpo conseniva precco nità fase DO coguiziione i pramuiuticii;!-distiaguere sti q INTERA figli Rappituni[erianò: mangi chiamati nello ivd steam Nel primbutasoiSilovota! consichituro se andai D no attodalodonatartidirettanàbute prapputie dali dagatàrioiche.svipula vasper‘ferce isuoiDfiglidei di4o? scordenti;Sel grano chipibarir direttamerite idatrdomesoì tor 8 descrideyamo:chiamazio(come figli ijpers ind i un. ledecampyisozse io ns@fan mectssarids cohiifossurage9 eredi del donatario onde gaduisedelb béhefitio! dulsv * dopakeze-n$a pidjpitramo dhianatiedal domataziogptr- chépètesst Biiplilatoo persve comuni figlitendiste nici degiti sofacavamo»de daitorbi diherorieeraheoiunacse Ho log, pafrergiotena ddisporre de’ beirt2domatiljo0 Budwows tra,$4od figilicebdiscenduntisnimendexumoi fehoatnuti Îi cogagofigliyiorgomeoaredìsdebpadue: isTniugnanto sala 0o prima:miersagisohebché altri cabbiino apinatòs, ievp sonagdi.sentinientorieIne ili padre! s potidsse ndispispino ia 09 suo; galerttio bei benizuioresta, ippéto èoresdin westivano:: ta qualità‘Ibi Henioprofetizj jodaropictra Projitictà deo e quali: dp pirtidiéva sab O, coin sdiccummo intlla 9 nota deil’ arti 38ps giianto:attagschonda} iorpenz>] so cher irfighi esidiseondenti£3ssewoisehininati cone eredì deldloro spadrérsti piante; nomsblosperthiè tas: verosimile n che«ilnpadte Inello spiputazioneo pensasse cheji loro figli: sarebbero, stati ssuonleré:lio,«farggpitto si tabytest:i nllviertab. pi volessns prowvedent allo: proprio onore, il qualenimon Lera: paco quello di avereseredì-;: 6,1.‘vaslili quib.€x,'Cass. mani. 3 ma eziandio perchè niuno poteva stipulare per.wal= tri, Gio4iiete ro instit: de inato stipubir 1.538.) 6- 17,(È. de‘verb. obblig.iz fuonchè pel suoi eredi; L 9, ff. ile probat. j e questa era la‘comune? teox Fica de’ dottori, la quale aveva per autore Bartolo DONAZIONE HW TEST AMANTI. nella go:0706. 4 5 ffiscdod paotisivBrà utidbo seni figli cerano chimmatio conti figli 16.1co ft perchè ssererana ichiamiani come figli arsebls@ o? pato? tuto cansegnind lb ob ni do natig senz) robdl ig! iaas sod! disfare sè enuditora: delitoro[pad reagstaddueg selen(10 se chiabatirgame orediry:i:mverlitni: potevafto(18826510 sopib isbebi\donati sond’ assprevipugai. Di ppi go P fossarolstebi«thiamsati 100 nas figli, avrebbero eee i Ibrovifratelli pod samgoi niis coc interimis yo Bb wonttagitto? essendo tchiamatimnetla» qualatmedi serali spuntano vabo talti)alial dobazionog sbio oimsisnob lsb ibors _ Lao PrOReEO Ichsoisucio@ seriifigli] n6o-verdagoD stati chisimati\>.èglino:non a7evanounétkiidomaziona!!> ch smssnteyesserssecondéariazotla) speranza» cioè spp trovarti nellimssnebessiode spatermajsi[beni apnali: eo! il idimatofSodiocessete o. nlinientatibeot aiedesitpi\ bet 57 comflagio.npna Isiand smpalnba i) modti pramuatichig0? quali abbina» sestedtito ietie dalodotrazione1»fartas ia! 19 contemaplazibneeritamatrimonib‘sì intendenoosertiprg 0? che neomyrendesses dofigli, nascituri: anicdroli®> md! noivinati.Smwi cheégerao, cosììotiscorti dl’ Sntera preti! ed ispramibatinigo chesera) cosa«difficile di sal4”P pere qual fosse boepidione prim ricevatà;)ius Lob SI 1083» Lia rdonazione:-fitu secondobla» forma! préa 0! scritta ne: precédente rartivoloy; sarà lintevocibile im15 questo senso» soltanto:}: cli&ril«donante+mone!potrà79 più disporre, a'‘titolacgratuito jodegli effetti tompresi®:' nella donàzione!; eccetto v che.per‘piccole. svmmesa: titolo di.rivompensa rod altrimenti: ì (Contrari. 2,.3,14, S\er 6, cod. de revorandi donat.) 1084- La. donazione per conrratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente dei beni presenti e fu- turi, in tutto o in parte, coll’ obbligo però di uni- re all’ atto di donazione uno stato dei debiti e pesi e pari Pica 668) css. RI TIT Mrs vob È delysboniiale| osistenti if? gioruo;_della;. donazione Ni nek sQualyscasoo sa pdacolli da ARA mo, k compila sansizte; o] gd Su beni, piesimis niffufziambo sal; sommppiù gici Bona ndfh;;dp=: nambeo‘Î, istoisibiroo stili Lp alli o ci obif Lp fiv Vende std, nate.fa alla, dh si alli altra Ìi sidouite db Matese Mot BSP ns ces durde tagica» bs rn o atto: di sd fi: PRAgio ni déichedi giresontisst fun, dI CoNAIAriA preatio dinapoottalve gli riaugziare dnigrgment; 3a gOnipor de nsrodm:casandira96bUaZionE+0 NARSPITI Ei i seonaien pi benio si puadi PhatrpvsssBno 65) Ri al temr Lisa delle ibrte ect: fo 893 EER. tir PENA eclibantgà rio deBith e. PSA crd#44 PETE 9lit onatario tere n era Un; fHECes$o Pe sò più cod. di ni PREGO, Pa tenuto(a pagar@il rg[do mal y di I nitgnt credgsr del: Jorge ps CSO$, 4 PÒ, deidonati Ciò, nondimeno, i creciiori., saleriorira donazione; avevano siritto, di essere RARA dal de nutario; al qual effetto 1 crec ftori‘chirofabtar); poi- yano promevere lazione parltiane ancorch» il do matafio non fosse Slatn conscio dela frode che aveva accompagnata; ta, donazione, L_39.5.903a; br. quaenrfraud.. eredi; e.gl’ ipotecar] poteva ano, in_ tentare la loro‘azione reale contro qualunque post sessore; 6. 5 el 969.) instit. decact:34. 1, L 18) eod, de pignor.:‘na i posteriori creditori non po- tevano fare altrettanto; /. 4, cod. de donat. quac sub mod.; l. 5, cod. ide re. donat. a meno‘che non fosse“tag rvenvta fraude,«conforme i pramma- tici, raccoglievano dalla LL. 19; PI de donat. ante aupi.,€‘dalla nov. 97, cap, 2» at 2a i do urina per contratto di matrimonio aborto gbrerspello< sti Segn Du pa RF ge0 è°° DON AZIBNITE? farmene. GE în Tagare degli Sposi Se eee fili daseitemi datoottehi 50° rotto. Va pitti agtte persona prowpga'). potrà qndi User fatti sth Ialn dizione alb ipazzine indisuntantente‘tate it aebirileo opesiiadella cernadirà del dopante, ovvero sotto altre: condizioni, l'estane zione delle quali tosse pe dipehdune dalla vfua/ vd bott” îil‘l'ontitatto“Sarti entità dille pino a qué ste condizioni|; quibdo ffoti prescelgt di rinviiziare alll'Aonazione; é he! co Che'ilidonantopipel ebn*) tratto di amatori’) Si«fosse irisetriuzo rin‘facoltà di'disporre di‘ul’EPRÉttO“Ssapreso Rellnsstà nina di'Heavaraàì dai sila ott” beni Preffento na! n ass» mal, quinda:10837 508% e-1085) saranno purè séntà cefffetto, Se il“donante sopravvive allo sposo dohatatio‘e’ alla sua discen- denza, )04 TR ini, rifo nti ad DISPONIB pate saIPARE ZIA© DE QIAT Wi Bnd Jostantts em a(OLII «He iuserita FEAT NEMI Pop H Las ARABA ui Ato E od chè EB «FosS® mot sr pro atht9ra Post Portel La optato Ls lindi'"Rp£ ian Gipi cafe asl Notre? e Mod Wie fifint DI VEST if TOLfD Sedia) Bg Fia carat toa . Mitte: Rerdiniio ob nuli ita ta#0 px. Adi cie del TR" n ionis! Si do allea spora da pertàrd VPI: preso idfie«MP ql si SUASDIM? als[Pordibite«dil'8aPI2 164gÈ nie Micia sti‘fs patto) arma usioh‘5h stà D pile INVIA Sta"fafta? e atl?*Gio 92140209 ansiors is Q1f16n Gi 930D Sid y 1RvVOVs Mon ils Ip sì -oissrob al svobbe! ARP 0 ib. CULI sl 9 ee smoinso oto 19q ons IM ISIGOW sberle Dispì saio fra conjugi per contritito‘di I Ùr LILONprbat bibi, 0° a binte, LA diatrimonio. insup 9. viob sHlisb 9? OG? FIVIPposî pottinid; pet Eofitratro di’ima- siriindttà si Ufarsi‘‘neciprotamente, 6 1 ino” dei due all'‘altrò’, quelle0 donazioni; che giùtlicheéranno a proposito ,' sotto lè modificazioni in appresso indi- cate, (® Anticamente‘doloîò i quali volevanò unirsi in matrimonio potevano fatsi‘tra’ di Toro qualunque donazione” purché Iavessero fatta‘prima di con- trarre matrinionio)' e‘tale‘donazione chiamavasi do- nazione ante nuptias; 6. 3, instit. de donat.; l.1, 6. 1, ff. de donat.; L. 1,8. 7, ff. de jur. dotium; Z. 27, ff. de donat, inter Vir. et uror.; l 20 prin, cod. de donat.vante nupt. In seguito Giustino, dî poi Giustiniano pernaise che si facessero donazioni iii et pe a DONAZIONI. TASBAMENTI. Riv perasontretio di matumapia; anche Loi ci al matrunanto, mydesimo, ne, tali, sdangzioni,, furono ipluamate, donazioni, propter, nupliusi Sindnirstt de, dARAtii d:119x.t3 89 PIAr9o EP dies le, donata e pa I72:69Ptp!. Pad BI re VRoutYeok La O AZIONA RrPPlen Aphras; faceva dal ario % da, ali ott AG sua favore della[moglie onde sompensarla‘della, date;che portava, pal magie; o dg 2050, de donat.;- 19 et aut( SEInizo ba: Bo Rriz. et publ.;se9-nrEPAn Fed Brotto dar! 3 persla, qual, cosa, una. tale donazione[,seg4zi da par tura della date, pe;si,confon spa 6006 donazioni puoi, marito; e maglia, delle Quali, sif;dratfa nel utolo deî digesii de donationibuî iB4er o et urorem, mentre, gueste erano, Semplica donazioni, le quali non avevano” per causa la dote dal marito ricevuta, e le nozze confragtey, laddove le donazio- ni propter nuptias riconoscevano per loro cagione la dote e le nozze celebrate o{.(205 cod, 42 dauat. ante MIPl,r L0R-\Yh, Cap 3 Queste donazioni si regolavano sullo stesso piede della dote, e quando sì accresceva la dote, esse, pure. si accitescevang, e veniva a servarsi così l° eguaglianza itra la dote«la donazione propter nuptias.; l.;1gyicod. de donat. ante nupi.; È. y, cod. de pactis.conventis; nov. 97, cap. 1 et 2. La moglie al contrario, 0 alcuno per essa; poteva, durante ìl matrimonio, accrescere la di. let dote data al marito, e questo accrescimento chia- mavasi, tanto dai giureconsulti quanto dagl’ Nupera= tori aumento di dote o dotale; L. 26, 6. 2, in fin., ff. de pact. dot., 6. 3, instit. de donat.; L. 19}; cod. de donat. ante nupt.; ma dopo per consenso unanime dei prammatici aumento di dote chiamossi quella donazione, la quale faceva.il. marito so chi za de beta dor 6a SI MARIO AM RT n peri, ala imogliostim‘accrescimento della Mi. 1 date tonda ehepoca differenza; coMingrà,.g; passa: seria Vvaumrento! din dase:-e.da, dofiazione,. pres pier niupiidsiil siatito poteva:bblignie) il, proprio Da= dies sbttoolaidi ie podesbbptieoyawasi,, sia A sibi demiento dotate zo; donazione+ pe“oper. pupiiùi mindd diteimenti‘ion si fosse,\ potuto; Conghiudere Sp icermasatoy doll nadii. de; dots, promtiss:i ,e lbporchè: Sb padues non. poteya: impedire il matrio Worljoedel-figlioBsceaza: giusti. motivi, conforme, si gflisse nella nota. dell’ arbie.» 148. Altorgiindo agun- Mani padisraviva:promesso 0 numero dotale, +prbhiaro)"perste» coso sini; quis detta, che doveva cine Falendersì corrispondente. al valore: della: dote ma se 7 la'Segutto Ta srrotò sit anmientayni,;. era aubbia ae Sistiolie” se!’ aumento dotale;: avesse. acgrescersi, A »srtisttra delta. dote Coloro: che sostermero sla Nmega= —itida;), sir Appoggiarono: sm due regole dis, diritto+ una = ‘#16he 51 padiclil qualeraveva promesso l'aumento+«dà- di questo. che tal SRITaI’ dd, 3 Mirimenti Jocchè sn- di mi nella tile”; PA om potevanessere| tenuto oltre Utvevdi\proniesso!, i 191{6 depeb...eîe sl’uatebbie costretto:seiiza: sO! 0ONSCNSO ‘ebbe dstato aputro ba sesonda i regala, Me de.reg; quri Giò mon, pertanto cglnò certo chie il«padre quanto avevi pramesso' arm:8zto do- tale cri 6bbligato a darlo«orrispondente alla dote *raché-‘accresciùta duramtesil mattinonio attesochè al'obbligo sunidio dar d'aumento dotule comprendeva “origine 1° obbligo idivacerescerlo. in proporzione della&otej Li 1299901, 178, fl. de reg. ur. perchè° aumento edotale eta vba parte della dote medesima, esi doveva eegolare sul. dieJei piede, I: 26,$..2, ff. de.pact. dotal; x.tanto più, che il la dote si acotesreva non padresdoveva sapere che pad n pendenza ssolamaente printa del mamimonio, DOS ARfÉStIA HSTAMEUNTI. 633; Radio"All amiata) ed de donata one Pap, è percidiMontàza. crporare A° Sd; Mede sino Se nén yet? epressor nuit) dotenminata gian Gti di dumertto!Motàle, mà) di portera agnare se risentiva del din pr] Reti) coi pito prlogiide 203); ir ade reg: jarn Aaesstroose lnatbra.si piias non attua ila moglie; Unrante il matrimonio; hè sl dominio debéni-demati, né il diritto.di percepit ne è fritti, nima dava soltanto alla medesima mm dimttà di peguo tacito sui bénì'del marito; 4 20,‘réd. dè “tir, dot.: novi br; capi 1! Sciolio il matrimonio, Siccome i‘beni donàti‘segmvanb la: condiione. della dote, È‘36,6% 2, ff. de pacet: dotal.j- così dove! ‘arlsi consegnare alla Vedova utiitamente’ ala: dote: quindi se i beni donati‘consistevànò in mebili'; od in danaro, si dovevanò tcoasegnare ui‘anno dopo lo scioglimentò‘dél'&nitrimoniò j se id simmobili;, dovévansi consegnate* subito, dopo‘sciolto ilemitri- monid; 28 unic., 6%7, cod de rei uxor. act,«Ei x 194% ERA ano suli LIBRO MI, TIT. Il. SH, Vi pesi pig so US i beni Ro dI ii, ce Ae dii rela Ri.“a si na sl‘A Kane ee! fx 9 E id p 4 pa rp i, Pf O e Li E Aelat i AMENO pl i TE ibi ih Care dti eri: d jRsaIInt*“elle SRO dai sil Had if TRAVE Ma spot pito a(RAR, È no it I DA YA? al cms ph “itioHlBiogil“irta dati mente"Ha qui pig La né il parita nè i di hiiserettieo19 ava ino fitto BEE APFHERIZIONI 1'°a1 Gitto! he cose Iddal& Won‘165 EROE she Fot abiti: tra ia HRTO DUB A EiioL ti L'Ae PA oe hat dille Ru viti V: MI dre ita AI é sc Le vi Ha ARor O IP topo: pie arri E Fist agito spe: mute da"mi Panini 1 it. e ch Boa;»-£ pae ILA iitrinto Te, a Geenie 4 Topo preseritie di‘pià per 3h dbna- Ziovi. cp‘pioli aveva difitto Ui c6nseguire‘in piena Proprietà; i°beni a lei dotati‘dal’ mo trito0 da altri per’ e556) 1 cagione del'‘imattimibonio, qualora essa fosse sopi'avyissuta al’’matito, nion ostante che‘vi ifosstro Stati figli fiati dallo stesso matrimonio; Z. 5, 6, 6 i, coll. de secundis nupt.; mi se ella pre motiva al marito era massima de’‘prammatici, co- stantemente ricevuta, nel foro, che i beni dona tornavano al‘ donatore.) rose DONAZIONI: E: FESPAMENTI,, h gui uo "o aogis Lu donazione des bem f fuse 79 ‘ presenta,€) fotupi,, fatta, fra, Si, SPOSI. der ia . di'RApiinonto, a da. uno Fala di: 699, CE regprpp cumente} soggiacerà alle, seg le. stabile,; na£qpo __Pgcodepl:..1; cri ispetto, è Sidbliopazioni«he foro" ve- ‘ pssero fatte da terze IRstsone 5 S£ecsito, cl}IGA Sap strazuniszi bile; al digli, nati dal: rRpLriLomA rd FASO di pie Marina, del sonpge donatareo al gong ugsdgrante. # a ac pat Huston Le oASlbone part“ rodi; tep3 vi Maga)«ia ka 3 TI 705) nol lì sn sto. APhgho, suaso sià.;peel panmatto di matpigronmo, e 4 3 uti ante 1), PIIHIMORIO,, ROB ESP_Mnéhh mog Tasc iasser nè eUigli— È gd Pareggi PORRE, an favore dell altro, sen} 59[ch a"Rime _SÌ9 di cui Potrebbe; slisparrs; ino fanpare da vp fs neo(EL patri, lasciatgli o, sloltep, Puspipuo de Mola stota]ità_ di“quella Perzi ippe, di, giù A ln"Prgdisge ì disporre in preguitlzio degli er:\ si 2A caso da cn il conjuge donante dasciasse fi gli o discen lenti, porrà donare. all altro 19} age una quarta parte dei suoi beni 1u PLOPriChI; d-Bpa quarta in, usuirutto,, 0, Ja mutà di.tutu i, 300 bepi soltanto in usnfrutto, std -._{ Vs le note fotte agli akk ia 915,‘Pongimata= Ràènte a quelfa dell’ art. 902 in Hhe. 1095. ll. minore nou potrà, nel contratto PA ma- trimonio, donare all'altro: sposo. tanto per dona- zione semplice;, Quanto, per donazione VECIPLOCA,; Se non coll approvazione ed. assistenza di. coloro dl chi asserso è prescritto per lat validità del. suo_matwi- moro; mediante. tale consenso y: egli potrà> donare tutto ciò che la legge permette allo sposo in. età maggiore di don-re all’ altro conjuge. { Poteva il aunore assistito dal suo: curatore fare donazioni alla persona con cui voleva unirsi in mas t_ mob RSI ti Lu fo di Id. A Sh Lig P 1Ck d perdi ot 96 s AMARO: 1} mr LE sitoilitonio ssempreochio fossord state die COSE dnbbità, silsdivevi vdloresnoni fosse stato sproporzionare alte idiorzb» di patrimonio iddludohaneyi4ir; cod: si ad- sveruse donat.\; altrimenti. sereranordî;vuse‘info —hiloggovsasto ancherdimibbilàmanon proporzionite. ngi patriuedinio!» del minòre) potevansi rivocare 5 MK, sud serpraci. t altisi reb. niinos livgz 060%1-p brr ofiro 86 de rairra 5) arina pil vaj6) Gift, sd idliimiz. cetisperiolotanz bib,:6: alisdn61) ffvade «Garidoftuni); kiuhic..cod. si adpersi':dotemi pe s011096 Qualunque idonafiode fatto fratrconjuzi; de mante;ileomatrimonioiquantuniue qualificata perda» “minzione fvarviviy pomà, sermpreaiyovarsi/i) sa fi asoiaituroca[potrà favsirdb llacanogite:) senza: essirdi anbbrizaatà dal mianito;ae dat giudice;«ul anta 2 QUoste. donazioni; nom saranno: rivovato!pet! la» sé- avarmstenzi dii figlitup»‘ paob CA -ssu( Sicbome: piresso» egli; auiic hi romani! re miozze: sì debravavo col rito«di14j vw priucipale-eficuo del.tyoral zito«dra rquiello» cheila moglie passava» sotto la(po «dest delsuiaritò come una figlia di famigliay Ant. diotomicde; riu! nupi.. 2: p. 298. Thomas. de uisuipraatidoct. inst.rde nupt. I. p..225 così fra marito ve moglie non si poteva fare alcana dona- zione,‘perchè tra quegli:che aveva alcuno sotto la sua: polostà.,€ quegli che-era sotto la podestà, non vi;potevavessere alcuna obbligazione; /. 1,6. 1€6 ay jfia pèò donato. Vila nota fatta all'art. 902. Andò in disuso questo modo di contrarre le nozze, &}le mogli vincominciarono a non essere soggette al- Jafipodestà del marito. come un figlio di famiglia lo.era aloproprio padre, ma rimase tuttavia la proibizione«di potersi fare doazioni bra maarito?€ DONAZIONI R_ TESTAMENTI, 9 nanglie, non. solo. perchè. uni conjuge; non ,ispagkiaste Kala, con; tinto amore; ma: cezianilio perchè Ta Gatvordia. mattimoniale';ed.bi mattinion} Lhedesidhi noanisi. rendissero» venalicz:; list L.105db 3}. ffode deonisinter vir: et uoòri: Rimase, una state proibi- gione prima pern:cestune pd ty fl dei doni inter vir. et uror,,, poscia inv forza di lunnsenito om Sulzo pubblicato sotto l'impero di Severo: ed pd» Quod Garacala esscenda consolb: Fulvio. Emiliangce Nifiunio Albino LA 3, prime. A034, Pfda donare. entervait e uror.; Lod reod.speodi eUsemon astunte unutalerpveibizione ysi, fossero: 1fattali i0icom piri una quatelued'owazione ,ipassayav bensì ib ovatta. tulo.possosso iellevcoselidbnate? nelocdanaturio:-pere chè siffutto passisso cohsistevan in st fasi: dive, Se S| farderats webuarm posso soia boat LL pro donat., e competéva quiridè ali damatario sdi- scustioto siolentementé dali possesso; inseodetto tr- deri sid di G9: erro, i ide vi eb wicarmatio, mail civile possessosno» phisava; Alby fficda da- imat.(inter: vir. dicumor:z per lò:ché! LZ dawratdrio Royu poteva prescrivere: te‘cose donate}-2p1; 6. cel. it.;pro. donato, junct. L. 46 SE de donati: inter wir. et wxor., perchè mon possedeva. a Htolovalcuiio fuorchè a quello pra possessore: ulla\guisa:disimà predove;, 4 11, 6. 13 4 125 4-13, prim eto@in i. de petit. haered:; l. 16, fl. de adgirvel amite. Poss., comunque ficesse. snoi i frutti\industriali perchè în, riguardò ai medesimi sî riputavavpossese sore di buona feile; 4. 46, ff, de usuris: Meno pod aequistava i doinlinio. delle cose donate; 28, Gao, Îf. de donat. înter vir. et wron., punti. 315 Uff. de adq»*rer. dor. ya poteva il dooaite rivendal arle dalle mani di qualunque possessore quarte fosséro’ esistio: in natu, purchè avesse cituse y Sea (6) RI5EN) 800, TEVAII 1 figo nt, Prifori na s gt è Spese BRE a lidiauationob diivaleroposssssofe) tot imsdo he si pruticava quundo rs'iuteatino la! rewwilj.kilibhes: 4 9756 leo AE de yet vinid ada 1OpeAt. e Vote mati è exdeit.; DI 17064 me410, Mb de dig: et eppoi, 10 679 pd 1158. gdr Sg ttt ate donoi.o!frieri diri et unor:; asmeno che it dò itario iIndA avesse scelio di pagare al(dex inte la Istat ncielle cose‘doviaté; ricevendo dal:dow ank std ia sempliéé cauzione per L'evizione; È 365 firteod.«St poi I‘cos ionate erano state VYonsiifae dall dobatàtio; allori«il donante) poteva tutte Ta stiniî@sino: hi quella»somma per là quale i‘troviva‘più tieco* ib donatario® al tempo delta iebtadfonè ella‘litez A 6: Goo dle, 3) 10 0; VASI Ph 8 608#16; 2188; proan'ev'S;-by\Lb29; EI IINE 95, To holì gl pd 4056,«di 585 Guutt. de dId'An'iuulivtasi pois dicesse di- venu Pietb diSdonaQft96 si” possono vederpole OIR8, 67 aR UE, 6. 6895 1 Ja ST 1:15) 8.1, Treo L0H bop fvets Li 4500 deusur. ì tsti proibizione però né si!restendeva valle Abnlzioht ché si Tacevato fra? di loro: gli sposi pra Gia delle nozze, 25. pri; SL. 273 ff. eod., nè a Wélle ché si facevano dopo lo scioglimento del Matrimonio, 2. 64, ff. eod., meno poi alie dona- Xiohi causa mortis, l. 9,$ 3; 1040). 4.341, ff. eod.; 1 43, ff. de mort. caus. donat., nè aque le che I° imperatore faceva alla propria moglie, 0 questa a quello, /. 26; cod. de donat. inter vir. et Uuxor:: neppure apparteneva alle donazioni indwet- te chie i conjugi si fucevano ripudiando un’ eredità od.un legato o restituendo interamente un fede- commesso, cui fosse sostituito 1° altro conjuge, aY- vegnachè il conjuge ripudiante non divenisse in tal manicrà più»povero, perchè non dava: alcuna cosa yeouto DONAZIONE E TEBTAMENTI. 679 ranno avevano AR, miza d imbelite n, pra,"MLA Re nòn; diveniva, più, rigco,i d. 53- 8 15,34 el, Jago i ed. Ord è che sussistevano. quelle,“epge: Quid 0g: getto. delle quili nvn era quello, di, sp@ISI io: na beni, ma dà farsi. ua piocolo deng, qu 208 residdva più powero; il. dopante nè, psa, ricco: 13;' dg natuiia) someone samministrano, rescrp Je ef TO, Ly arivpivanet Godot Bibo 2a ili«59 di; niset Egobo 53; Bol, Lf cod.;;b 93, Seo 1 sypfl ne de fure dowunz;+ 5, 88000146; D 1 Ò, DR et ailtun Li Sodi yri da 0404 Lo apri fia de, donato illtér wire 4 i ori: 2‘694, 204.5: d. 11,,4:3b codi ad) Si C.Lellej.z bh 18{flyjquag, tn. fraud ared.\ fac. Filmente smsitcian e donazioni xe munerutoria, 6274 6, 29 foi de donet Angers vir. cb umor quelle delle; ci alicui, aj’ oggetto di dcquisturie goll'usugapione 5 5028, it. cod par .1.è Comtaque la Uonaziani fpa marito,©, moghe fasserò, unille.; si confermavano perà colla. morte, del Uduante, se egli non.Je rivotaya,; e) sé i, dogatario Sori dgr tt£.,25:, cod. e0d., oppuri che TE.do- nùnte èd.il donatario fossero periti emirambi in,upo stesso incoutro cosìc ch@ non. si fosse potuto SiapeFe cli dei due era’ morto prima; /..32; 6.14, ff.£04.; 8, Z 9,06. 3, ff. de red: dub.; L., 26, ft... de mori. caus. donal.; purchè però la donazione fosse stata insinuata negli atti del giudice, 0 fosse, siuta contermata con testamento, qualora avesse superato ì cinquecento solidi; altrimenti non shssisteva che fino ad une tal somma. Vi era però diiterenza. dal caso in cui fosse stata insinnata e da quello in cui fosse stata confermata neletestamento; imperciocchè se era stata insimuata sì riconosceva valida fin.dal tempo della insinuazione;. se era. stata. confermata 680 LIpRO.MI, TIT. Il. don;fentamento; non riceveva forza che dal tempo della Fonfirma; i. 25, cod..de donat. inter Vitt UL@N 37300162 cap..137$. 2. Nom importava poi se; il donante;fosse morto di morte naturale 0 violenta, oyyero anche di morte civile;-2:32, 6. 8; et 14, fe./.af, 1. ult, cod. de‘donat. inter vir. el uror.; Bastava solo che non avesse rivocato la donazione 5 1,32, 6: 2, f{. cod. Poteva il donante espressamente, L 32, 6.4, ff. cod.,;0 tacitamente conforme si raccoglie dai casi semplificati dalla 4. 39, 6.10, 11,12; 13,19, 20; ff. eod-; junct. È, cod. de repudiis 1.5, L. 18, cod, de donat. inter“vir. él uror.; l. 11; G. ult.; Le 12, 0. 13, Hi 60, 6.11;& 6ryd: 62, 2. 64, ff é04,; D 10, So t6 solut. mate: 1-36. sull. ff. de adim. vel trans. legat.; 1.3, lg; ff de his quae ut indignis; 4. 12, cod. de donat. inter Vir. el a50r,; Z PREAA de.rch, dubiisg L.i81ft. de, donat.. inter Vir. E4 urori Il.solo donante però,»nta non il di lui erede Aveva diritto;di rivocare;la donazione a, uneno che non avesse provato evidenteneite che il suo autore erasi già: pentito«di aver donato; 4° 32, 62 64 4) ffi de donat. inter vir, et uror. Qualora la moglie avesse avuto una qualche saputo’ la derivazione, si dél marito, o di lestà, onde cost cosà senza che se nè fosse stimava che. provenisse dalla parte quegli..chie era softo la di lu po: non si fosse dubitato dell'onore della moglie,€ della di. lei fede conjugale; 4. 51,{f. 4. 6, cod. de donat.-inter vir. el wxor.)‘ 1097. E conjugi, durante il matriivonio, non. po- vanto«rid con'e atto Era vivi, nè con testamento, farsi alcuna dotazione, statabievole è reciproca ia fan salo e inedesimo atto.; (AV da notai fatta all' art. 968:)} DONAZIONI E TESPAMENTI. 697 103. Il marito 0 la moglie! che, avendo figli Vf ittro'‘ibatrimonio, ne contratrà un secondo” ed“Ure teridfe", non potrà donare al nuovo$puso!&he aa prurtte eguale alla nrimore che sia‘per’ perdere uno de’ figli legittimi, senza che; in+ertia Casos queste donazioni' possano eccedere il quiirib«de bèni2 ( Concord. 2. 3, 2. 6, codi'd@ secundi‘hitapts ya 1099. 1 conjugi non potranno ibiliréttamerite far® sì alcuna donazione oltre ciò‘che loro‘è p'erimessò? dalle precedenti dispòsizioni. ato Sarà nulla qualunque donazione j? o:'simulatà a fatta ad interposta persòna. (I conjugi non solb‘érano proibità” di fatsi"ta di loro donazioni dirette, ma eziandio fadirette)#1 în frode della legge;‘comelte avessero aviito tà altro titolo,’ ma che-in fondò fossero*tate- semplici donazioni simulate;'2. 46; dr ined: ff e\finat. inter vir. et lror-E di' vero isebbedè» per diritto civile fossero periiessi fra‘î conjugi tatti‘i‘contratti omerosi qualora si*fosséro fattildi buona fede, 47) 6. 6, Fi. cod!) come. la comipralè vendita jd.», 6: 6, ff. eod.; 2. 12, ff. de pres. verbi; iDmin- dato, 2. 9, 6. ult. fl. We jur. dot.j 1. nic. 6. 5; cod. de rei uror. act:; la società, 7. 16; 6. ult. fl. de alim. vel cib. leg.; îl muwio, 4. 7, Gi Gy ff. de donat. inter vir. et uxor.; l. 38, 6. pen fl. de lib. leg.; il commodato, 2. 7, 6. 5; dr fin. ff, de donat. inter vir. et-uxor.; il deposito, Z. 9, 6. u/tim. ff. de jure dot.; il pegno, 4. 75& 658, de donat. inter vir. et uror:;|’ amministrazione cli affari conosciuta sotto nome di negolioruni gt stio, I. unic.$. 5, cod. de rei uror. act.j l. 0, cod. de donat. inter vir.\et uror. e simili; cià non di meno se tali contratti avessero tenuto celata tina donazione proibita sarebbero stati nulli come’ se ruderi LA gr ‘accutteva lo stesso anche nelle donazioni DONAZIONI R_TESTAMENTI. 683 moglie s1 confermava colla morte del danagita oa i i i gttes per interposte persone, conforme dispone la Z.$2,06. 16 et scgq., ff. eod., ove si dichiara‘eziandio di chi doveva accadere la morte, onde si ritenessero, per confermate le donazioni”{ Frss pai Tomo Primo. ", marras “MAU: ded Rd a STA pd dl te NVPre i‘ lol ve N ® € L# QUEHNGIEH È ee