Arai aan RA cal bui funi è 19 fi @i jcal © dn fa O DI Col CONFRONTO ELLE LEGGI ROMANE, D CODICE CIVILE NAPOLEONE IL GRANDE COL CONFRONTO DELLE LEGGI ROMANE, Ove si espongono i principj delle stesse leggi, si trattano le quistioni più im- portanti sull’ interpretazione delle mede- stime,€ si accennano le comuni teoriche dei giureconsulti ricevute nel foro; coll’ad- dizione di due indici delle materie, l’uno del Codice, l’altro del diritto romano. ’ Approvato dalla DIREZIONE GENERALE DI PUBBLICA Isrruzione, e da S. E. il Sig. Conte G. G. MiN:sTRO DELLA GIUSTIZIA Ab uso DELLE UNIvEYSITA E DEI Licsi peL ReGno D’ ITALIA oO PPMPS Tomo II. LIILIISSISOTISPPD MILANO 3810. Dalla Tipografia di Francesco Sonzoono di Gio. Bar, Corsia de’ Servi IV, 596. Raslas* x = “RZ pe 633 LIBRO TERZÒO. DEI DIFFERENTI MODI COL QUALE Sì ACQUISTA LA PROPRIETA". arttihoerò 7 n Abd gi SIR MANILA DEI CONTRATTI E DELLE OBBLICAZIONP CONVENZIONALI IN GENERE: ato onbò CAPO PRIMO, Disposizioni preliminari; îtoì:(A contratto è uda convenzione mediante a quale una o più persone si obbligano; verso una 0 più persone, a dare; a fare o a non fare qual= the cosa. ( Prima di definire il contratio a norma delle feggi romane+ È neressario di premettere alcnne fio4 zioni, seriza le quali non se rie iritenderebbe la de- finizione, e le stesse romane leesi riguardariti i Contratti e le convenzioni rimarrebbeto dscare. K Egli è quindì da sapersi che i romani distin® Î Buerano H evitiratto dallì convenzione 0 pdile ch4 Copicx civ. II\ 20: 686 LIBRO IM, TIT. ill. vogliam dirla, e questo dalla promessa o sia cfféi ta. La promessa, che essi chiamavano pollictiatio, era la semplice offerta che uno faceva all’eftro sen za che questi l’accettasse; 7.3 prin., ff. de pollicit Ta promessa fatta da un cittadino ad un altro non dava d’ ordinario diritto.di chiederne 1° adempi- mento a mend che non si fosse trattato di dot Ja quale godeva uno speciale favore, 2. 6, cod. de dot. pi omiss., oppure di salario promesso ad un procuratore rimunerazione dell’ ufficio da esso lui prestato; rg. I. 56,,6.3, ff. mend.;junct.l 7, ff. cod La promessa si soleva fare per lo più alla città od alla repubblica, ed allora produceva azione comun- me non fosse stata accettata, purchè il promettente PA stato presente€ si fosse potuto obbligare,€ avuto una giusta causi, V. g. (0) Ta promessa: avesse per un onore ottenuto© da ottenersi, per un ter— remoto, per un incendio, per una ruina o pei qualunque altro simile accidente che fosse accadute Eacit 14 gere i Li I, 4, Lr, ff. de pollicit. Ma se non vi era alenna causa, n produceva alcuna azione, salvo che il promettente non avesse incominciato arl ese— guire la promessa; DTA dd dA pr cl ff. cod.; nel qual caso poteva tnttavia.li- berarsi dalla promessa medesima, dando la quinta parte del suo patrimonio, ogni qualvolta fosse di- venuto povero dopo di aver principiato l’ esegui— mento della promessa; LL 9, in fin., ff. eod. Va- Jeva ancora un volo che si fosse fatto a Dio od alla repubblica; ma allora non erano obbligate le cose del votatore, ma solamente la di lui persona, purchè egli fosse giunto alla pubertà; 7. a, prin. et 6. 1, ff. eod. La promessa iu tal mode fatta ebbligava il la promessa no cd CONTRATTI E ORBLIGAZIONI 68” promettente ed i di lu eredi all’ ademnimento dî ciò che si era promesso, a meno che non si fosse trattato di una promessa fatta senza causa; imper- ciocchè allora se il promettente avesse incominci ito a dare esecuzione alla promessa, e che i di lui beni non fossero stati sufficienti, per un resoritto di Se- vero ed Antonino potevano gli eredi liberarsi dando la quinta parte dell'eredità se erano estranei, e la decima parte se erano figli o discendenti; /. 2, 6. a; 2. 9, 2 pen et ult., ff. eod. La convenzione o patto che vogliam dirla era quando due o più persone acconsentivano di pagar+ sì qualche cosa: pactio est duorum pluriumve in idem placitum consenss alicujus rei solvendae; - 1, 6. 2 ec 3, ff. da pactis. La parola rei era presa in questo luogo in senso amplissimo, e com* prendeva tutto ciò che era soggetto di obbligazione e per fino il fare ed il non fare, 2. 6, fl. de verd, s"gr7f., nel modo stesso che la parola so/vendae sì estendeva ad ogni dazione, prestazione, restitu- zione, fatto, astinenza dal fatto, e generalmente a qualsivoglia soddisfazione ed adempimento di nna obbligazione: 2.176, ff. de verb. signif. Il patto dlividevasi in nudo e non nudo, cliamato altre- sì dai dottori vestito. Il nudo consisteva in una semplice convenzione spogliata di qualunque forma= lità, e produceva abbligazione naturale soltanto, ma non azione; e ciò mon già perchè i romani permettessero di violare la fede, ma perchè non volevano che una semplice parola, forse pronunzia- ta imprudentemente. potesse obbligare con efficacia colui che la proferiva, 4 7 prin. et 6. 4, ff. de pactis; l. 13, cod. ead.; l. 27, cod. de locato. et conducto, e se alcuno avesse voluto obbligarsi ef ficacemente, volevane che avosse osservato‘alaune ola LIBRO ÎM1, TIT. lid. formalità che chiamavano cause, delle quali fre poco parleremo, onde si fosse distinto chi awe- va animo deliberato di obbligarsi da chi non lave- va. Ma sebbene il patto nudo non producesse alcu na azione, produceva però altri effetti considerevoli z imperocchè con esso si poteva togliere di mezze ipso jure una precedente obbligazione, qualora fosse stata naturale, oppure per via di eccezione, qualora fosse stata civile, 6. 3 instit. de except. 3 2. 95, 6. 4, ff. de solut.; talvolta ancora sì poteva fate Movazione; d 29) 8. 30 punot, Lerma Gist TÈ de pact.; l. 95, 6.4, ff. de solution., quirst. L. 35, ff. de res. jur., e sempre si poteva rendere effica- ce 1° obbligazione naturale nascente dat patto nudo coll aggiugnervi il patto de’ conslituta pecunia 4 I. 1, 6. 7, ff. de pecun. constit., oppure sì poteva fare compensazione con ciò che era dovuto per nu- do patto cioè per pura obbligazione naturale, L 6, ff. de compensat., od anche si poteva aggiugnere un fidejussore all’ obbligazione raturale, come sà disse nella nota dell’ art. 4503 in fine ciò che si era pagato per una obbligazione nascente da un patto nudo’ non si poteva più ripetere; 4 13, 1. 19, 2. 38, 6. 2, ff: de condict. inidebiti; le quali cose tutte saranno spiegate nei loro vispettivi luoghî. îl patto nor nndo 0 sia vestito era quello cui la legge, il pretore, od il contratto al quale era ag= giunte, attribuiva la forza di obbligare civilmente. Così per esempio la legge approvava il patto della donazione, /. 35, cod. de donat., i patti dotali, l. pen., cod. de dot, promiss., quelli coi quali si stabilivano le‘usure, Z: 30), ff. deusuri;. di tm,& 23, ff. cod.; I. 5,6. ult., ff. de naut. foenore; nov. 136, cap. 4 et 5, e questi patti chiamavansi le- gitfimi; /. 6, ff. de paet. Il patto dell'ipotesa, quel CONTRATTI B OBBLIGAZIONI 68) le ds constituta pecunia erano due patt' approvati dal pretore, e dlicevansi percio patti pretor]; l. 17, $. 2, fl. de pactis; l. 1, ff. de const. pecun. Il patto aggiunto ad un contratto riceveva forza dal contratto medesimo, e dicevasi purte di esso ogni qual volta vi fosse stato aggiunto incontanente; 4. 73 È€. 5, 6, f(., 2. 13, cod. de pactis. Tal era, a ca- gion d’ esempio, il patto de adietione in diem, le », ff. de aslict. in diem; quello della legge com- missoria, l. 2, ff. de leg. comiss.; il retratto convenzionele, d, 75, ff. de contrah. empt.; LL 21; 6 5, ff. de act. empt. et vend.; il patto di riven- dere, Z. 2, cod. de pact. inter empt. et vend., e simili; de’ cali tutti si parlerà ai loro rispettivi Iuoghi. Affinchè peraltro il patto producesse azione, era necessario che fosse non solo aggiunto incorta= mente ad un contratto, ma si ricliedeva eziandio che il contratto fosse di dona fede, LL 7, 6. 5 et ©, cod. de pactis; l. pen., cod. de pact. inter emptor.; alirimenti se il contratto era di stretto diritto, 0 se anche essendo di buona fede il patto vi fosse stato aggiunto dopo qualche tempo, allora il patto nom produceva più azione, ma soltanto ec- eezione; 2. 7, 6. 6, ff., 4. 13, cod. eod. Non era però lecito aggiugnere ai contratti qualunque pat fto, nè tutti ì patti aggiunti producevano azio- . ne. E di vero, se si aggiugnevano: patti che avessero potuto tanto essere, quanto non essere uniti al contratto, i quali chiamavansi patti accidentali, non v ha dubbio alcuno che tsli patti non si so- stenessero al pari del contratto medesimo. Così pure si sostenevano quei patti coi quali si recedeva bensì dall” ordinaria natura del contratto, ma il contrat= to nelle altre cose riteneva tuttavia la sa natura fissatagli dalla legge, come se si fosse convenuta figo LIBRO IMI, TIT. It. di dare un onorario al mandatario; comunque il mandato fosse di sha natura un contratto gratuito, tuttavolta i mandatario avrebbe avuto ragione di esigere| onovario convenuto, e nel resto si sarehb- bero osservate le regole del mandato; 4 6 pri., l. 7; ff. mandati, junct. 6. ult., inst. eod.; nia se i patti aggiunti fossero stati contrar) alla matura del contratto, allora non si poteva dare nna recola generale; nnperocchè talvolta viziavano il contratto, come nella 4. 31, ff. de oblig. et act.; talvolta eca iuucile il patto, e rimaneva fermo il contratto, come nei casi esemplificati nella 4. 1, 6. 45, 45, fi. depo- siti; li 12, ff. de precario; L. 14, l. 29, 6. 2, ff. pro socio; talvolta il contratto cambiava natura, come mel caso della Z. 27, ff. de-mort. causa donat. I patti dividevansi ancora in pubblici, e pri vati. I pubblici erano quelli che avevano per getto un qualche affare pubblico, come la puce, un armistizio tra una nazione ed un altra; i privati quelli che riguardavano le cose e gl’ intacssi dei privati, 4. 5 ff. de pactis, dei quali abbiamo di sopra dati var] esemp). Dividevansi parimenti i patti in reali. ed in personali; L. 7,$. 8, ff. cod. Hicali dicevansi quelli che giovavano agli eredi ed ai fidejussori, co- me se alcuno conveniva con un aliro di non chie- dere una data; cosa;-Z.. 7,,6.:8, Zar, 6. ull.5 L 33, L d7geSia1, ieodi;el 7 1, tl praes. et praejud.; L. 137, 6. ult.{{. de verb. obl:—- gat.; personali erano quelli i quali persona, come se si conveniva di von chiedere una cosa da una certa persona; e questi patti giovavano de excepl. (Ca) ardavano la eoltanto al patteggiatove, ma, non a’ suoi eredi, molto ineno poi ai successori singolari, come al com pxato:l, donatlar), legatar; co sunili, c ne anco al CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 691 fidejussori nel caso che questi avessero rinuncìato al benetizio dell’ordine; 2.7, 6. 8, 4. 17, 6. 3, 4.22, 1. 25,6. 1,(f. de pactis. Per distinguere poi i pati reali dai personali si doveva porre mente alle pa- role ed alla volontà dei patteggiatori, rammentan- dosi sempre 1 avvertimento di Pedio' riferito da Dilpiano, cioè che per lo più nei patti sì nominava la persona non perchè il patto fosse personale, ma perchè si conoscesse con chi si faceva il patto; L. 7,$.8, ff. de pactis, del che somministrano esemp] le&. 40, ff. cod. ed 8, 6. pen. tf. de pignor. act. in ultimo i patti dividevansi in espressi ed in taciti. Espressi dicevansi quando il consensò appa- riva col mezzo dei segni ordinar}, pata, colle parole, colle lettere e simili; 4. 52,$. pen. ec uli., fl. de oblig. et art.; l. 1, 6. 3, ft. de pactis; L. SO fin. tl. de verb. oblig.; L 93, 6. 1, ff. de adg. vel omitt. haered.; l 65, 6.3, ff. ad d.C.£re- bell.; l. 11, prin. ff de legat. 3; L.' 29, cod. de fideicom.; l. 17, ff. de novat. Faciti quando ap- parivano da presunzioni ed indizj, 4. 2 prin, fh de pact.; e di questi ga abbiamo esempj nel. là d. 4.02, 6.1, Junet. 17, 6. 2, ft. de pactis; 2.3, 6. 10et 2, ff. de lib. legat.; L 1, cod. de remiss. pig.; l. 59, tf. de legal. Zi», 2103304. YI, 57, ff. de pact.; È. 2; 6. 6, ft. de doli mali et met. except.; l. 2, cod. de pactis; l. 1,$. 10, II el 153 tf'‘de separat.; l. 9g, cod. de vemiss. pis»; di. 1 6. 1, ff. de lib. legat. Ad eccezione pertanto dei patti che venivano assistiti o dalla legge civile, o dal diritto pretorio, o dal contratto di buona fede cui si aggiugnevano incontanevte. tutti gli altri patti dovevansi vestire di una qualche formalità affinchè producessero azio- ue, e tosto che ciò era seguito, i patti degenerava= 692 LIBRO Il, TIT. lil. nò in contratto a norma della formalità che sî era wsata, la quale era la causa d’onde pracedeva Joh» bligazione efficace e quindi 1° azione, e chiamavasi perciò causa dei contratti. Da quattro cause era- fo originati i contratti, cioè dalla consegnazione della cosa che formaya l'oggetto del contratta; dalla solennità delle parole; dalla scrittura,€ dal nudo consenso. Queste quattro cause davano il nome alla specie dei contratti che producevano, Così dalla consegnazione della cosa nasceva una spezie di contratti che dicevansi regli; dalla solen» nità delle parole nasceva un’ altra spezie di con> quatti i quali chiamavansi verbali; dalla nasceva una terza spezie di contratti chiamati /etze» rali; finalmente dal nudo consenso derivava la guarta spezie di contratti i quali venivano detti consensuali;$. 2, inst. de oblig.; L 1, 6. 2 et 9, d. 2, 4. 52, 6. 1, et segg. ff. de«blig. et act.i $. 1, 6, ult. de verb. oblig. Quando i contratù, olure al nome che traevano dalla loro spezie, un altra ne avevano loro proprio, chiamavansi allora contratti nominati. Tali erano nella spezie dei cons Watti reali il mutuo, il commodato, il deposita ed i pegno; nella spezie dei verbali, scconda l’antico, diritto, la dizione della dote» dotis dictio n Ja promessa delle opere fatta da un liberto,@ firmata con giuramento,€ secondo il nuovo di- ritto, soltanto la stivulazione; pella spezie del detterali soltanto il chyrografario; nella spezie del consensnali le vendita’,.la locazione, l enfiteusi da società, ed il mendato; l 1,6. 5 ci bi& 52, prin. et 6. 1, et segg. ff, de ablig. et act.; prin. instit. et 6.>» di 45 quib. mod, re contrat. oblig.; L 7, 6. 12, ff. de pactig; I. 1, 6. 4, Îf ; erb -@g conslit. pocuan.; prin, instit, de ve CONTRATTI R OBBLISAZIONI. 693 stit. de liter. oblig.; l. 5, cod. de non numerata pecun.; inst. de oblig. ex consensu; 6. 3, tustit, de locat. et cond.; l. 1, cod. de jure emphyt. I contratti di quest uluma specie dicevansi consen= suali non già perchè in essi soli fosse necessario il consenso de’ contraenti( imperciocchè il consenso era necessario eziandio in tutti gli altri contratti) ma perchè essi altra formalità non richiedevano del consenso in fuori; instit. de oblig. ex‘consensu, Allorquando i contratti non avevano un nome loro proprio, chiamavansi innominati: tali erano quelli nei quali alcuno conveniva cov un alro di dare per ricevere, 0 sia do ut des; ovvero di dare perchè fosse fatta nona qualche cosa, 0 sia do ut facias 3 od anche di fare una cosa per riceverne un’ altra o sia facio ut des; o finalmente di fare una cosa perchè un’ altra ne fosse fatta, o sia facio ut fa- cias j© questi contratti appartenevano alla specie dci reali; l 5, ff. de praescriptis verbis; l 7,$- +, tf, de pactis. Dalle cose fin qui dette è manifesto che il contratto era una convenzione la quale aveva no- me e causa, a almeno cuusa obbligatoria civil- mente; l 7,$. 1 et 2, ff. de pactis, junct. L. 19. if. de verb. signifi; e questa era la defini me del contratto, Ja quale mon si sarebbe per avventera in- tesa se da se sola ci fossimo contentati di darla, 2 contratti nominati differivano dagl’ innominati in ciò, che dai primi non si poteva recedere se non col consenso di ambi i contraenti; daì secondi po- teva recedere quel contraente che per parte sua ave ya adempiuto al contratto, allorchè 1° altro con- \raente non aveva per anche cominciato a darvi gsecuzione, avvegnachè il contratto fosse in riguardo a colui che lo aveva eseguito come un nudo patto; 20,* 694 LIBRO HI, TIT. IH. il quale non produceva alcuna azione; 2 3, 6. 2. 5, prin. et 68. segg. fl. de cond. caus. data caus. non seg.; l. 5, 6 1, ff. de praescript. verbis. Ma sebbene i patti rudi non avessero forza di obbligare efficacemente, e quindi non producessero alcuna azione, ciò nondimeno la romana giurispru- denza somministrava dei mezzi onde renderli obbli- gatorj, quante volte alcuno avesse avuto fermo pro- posito di obbligarsi. Imperciocchè la legge civile aveva introdotto le stipulazioni colle quali se si ve- stivano ì patti nudi, essi digeneravano in contratti verbali, e producevano azione al pari di qualunque altro contratto; prin. inst. de verb. oblig.; LL 6. 12, ff. de pactis. La stipulazione, secondo la definizione che ne dà il giureconsulto Pomponio cra una forma di parole colle quali uno ad intero gazione deil’ altro rispondeva congruamente di dare o fare una qualche cosa» stipulatio antem est verborum conceptio, quibus îs, qui interrogalur, daturum, facturumve se quod interrogalus est, responderil bad 9: i,.ff. de verb. obtig. La forma: di parole che gli antichi solevano usare era: Sponi} Spondeo. Promittis? Promitto.£i- de pr.* itis? Fide promitto. Fide jubes? I Jubeo. Dabis? Dabo. Facies? PFaciam,$. 1, dn- stit. de verb. oblig. Così un esempio di slipulazi 10- ne l’ abbiamo in Plauto Pseud. 1. 1, v. 115, ove si dice: Ca. Dabisne argenti mihi hodie vi; Ps. Dabo. Il contratto di stipulazione era rimasto solo nella specie dei contratti verbali, avvegnachè decli altri due, cioè della diz'one della dote PISO yi minas? gue ssa giurata delie opere fatta da un libe CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 695 de quali fanno menzione Uipiano, dragm. tit. 6, 6. 1 el segq., e Gajo, instit. lib. LL, tie,‘gi: et 5, nella giurisprudenza nostra non se ne faccia parola. o La stipulazione era un contratto il più delle volte accessorio, Ja quale si poteva ggiugnere non splo ai patti, ma ben anche a qualunjue altra con- venzione, ed a qualunque specie d’ interessi; prin. instit. de. verb. oblisat.; le 71, ff. pro socio; 4. 27, cod. de pactis; L. 33, ft. donat. Colui al quale si prometteva una qualche cosa mediante sti- pulazione, si chiamava stipulante; colui per lo contrario il quale si obbligava con stipulazione di dare o fare una qualche cosa, dicevasi prometten— te; LL 1, ff. de«iuob. reis constit. Lo stipulante doveva pel primo fare l’ interrogazione, ed il pro- mettente doveva congruamenie rispondere; ond’ è che sì I uno che l altro doveva essere presente: e tutto ciò si presumeva fatto, quanilo in un qualche instromento si scriveva che vi era intervenuta sti- pulazione;$. 17, instie, de inut. stip.; 6. ult. inst. de fidejuss.; L 30, L 134, 6. pen., ff. de verb. obliw.; lx, cod:.de contrah. et committ. stipul. Le stipulazioni si dividevano in giudiciali, pre- torie, comuni e convenzionali; prin. inst. de divis, stipul.; I 5 prin., ff. de verb. oblig.; L 1,$. 1 et seqq., ff. de stipulai. praetoriis. Le giudiciali erano quelle che derivavano dal mero olficio del giudice, come quando il giudice condannando al- cuno a restituire una qualche cosa, gli comandava di dare cauzione onde assicurare che. senza usar fro» de avrebbe restituita la cosa medesima con tutti quegli utili che per di lei occasione si sarebbu percepiti, o per parlare in termini tecnici, can ogai causa, e questa cauzione chiamavasi. de dolo; Gof LIBRO II, TIT. IU, 6. 1 insitt. de divis, stipul,; È. 5 prîn., tt, da verb. ablig.; lar, LL 45, ff: de, rei vindica+ 2.9, 6.5, 7, ff. quod metus caus., junct, è, 20, ff. de rei vind.; 1. 31, ff. de reb. credi.; 6. 3, instit. de off. jud.; l ult,, 6. nliim.s{{ de verb. sigrif. Le pretorie erano quelle le quali procedevavo dal mero officio del pretore, com me quando il pretore ordinava al padrone di una casa ruinosa, od a colui che sosteneva le veci del padrone, di promettere a dar cauzione al vicino, onde assicurarlo che gli avrebbe rifatto i danni, se mai fosse avvenuto che entro ad un certo Lem} a gliene avesse axrecati la casa ruinosa; e qualora non avesse voluto dare una tale cauzione, lo co- stringeva prima col mettere il vicino in possessa della casa ruinosa, senza però attribuirgli alcun dominio su di essa, e senza escludere dal com- possesso. il proprietario della medesima; di poi, se era contumace nel dare cauzione, lo costringeva 2l- tribuendo al yicino il dominio della casa Fuinosa, in riguardo ai terzi, ed il diritto di ptescriverla in riguardo al proprietario medesimo; 6. a, irstit, de divis. stipul.; L. 5 prin. ff, de verb. oblig.; l. 13 prin. et 6. 1 et 3, 2. 35, 6. 16 et 20, 4. 39, 6.1, ff. de damn, inf.; È ult,, ff. de adq. vel anni. poss La stessa origine aveva la stipulazione colla quale si dava Ja cauzione ut /egatorum seu fidecommis» sorum servandorum causa caveatur,$- 2?inslit, de divis. stipul.; l. 1, ff. ut leg. seu fideic., della quale si parlo in principio della nota dell’ art. 10144 Jl giudice poi ed‘il pretore avevano due differenti officj; imperocchè il giudice era un privato, il qua» le veniva dato dal pretore a conoscere le quistioni di fattu, ed esso Je giudicava senza formalità di gindizio sedendo ad nn banco inferiore, per cui gi CONTRATTI E QBELIGAZIONI. 697 vhiamaya giudice pedaneo; al contrario il pruore era un magistrato, il quale decideva le quislioni di diritto sedendo pro tribunali Noodt de jurisd., dib. 1, sap. 6, 7. Le stipulazianti comuni cima quelle le quali venivano ordinate dal giudice c dal pretore ancora, come era la cauzione che davano 1 tutori e curatori, la quale veniva detta cautio rem pupilli salvam fore, di cui sì parlò nella nota dell’ art. 451; e quella che doveva dare uu procu- ratore, del di cui mandato si fosse dubitato, la quale dicevasi cautio de rato;$. fin. inst. de div, sUp.; 4, 5, ff. de verb. oblig,; l. 1, cod. de procur. Le convenzionali finalmente erano quelle che procedeva» no dalla convenzione dei contraenti; erano esse di tanti generi quante erano le cose che si potevana contrattare,$. 3, inst. de divis. stip,} d. 9, ff. de verb. oblig., di cui somuministrang esemip) le /l. 35, ff, de don.; 71, ff. pro socio; 1-88, ff. de solut, Che se coloro i quali avevano stabilito un 2u4a patto, avessero desiderato di dare al medesimo la forza di obbligare efficacemente, ma non avessero vo- lute o potuto convertirlo in nna stipulazione, tovse perchè erano muti, o assenti, potevano aggiugnere al nuda patto quello de coastituta pecunta inventata dal pretore, e soddisfure così al loro desiderio;£ I, prin. et 6. 1 et 7; ff. de constit. procun. Lia questo un patto il quale non ricercava alcuna for malità, e si poteva fare fra presenti,© assenti, per nunzio, 0 tal lettera, purchè non si fosse cuncepito impersonalmaente, 6. y, instit. de act.; È 14, 6: alt. ff. de const, pecun.; now, 119©Gp. 6; i+ perocchè il pretore, per dare 1° azione de con= stituta pecunia, mon ricercò altro se non che alcuno si fosse constituito debitore di una qualche cosa già antecedentemente in qualche mouo dira 698 LIBRO INI, TIT. NI. vuta, e venuto il giorno in cui doveva darla, nor avesse adempiuto al suo dovere indiperdentemente dal fatto del creditore» Qui pecuniam debitam sonstiluerit, eum, adveniente die, solvere debere, sique adpureal eum neque solvisse, neque fecis- se, neque per actorem stetisse quo minus fieret, guod constitutum sil, eamque pecuniam cum con sutuebatur, debitam fuisse, adversus eum de pe- cunia constiluta se aclionem daturum»; L. 1, 6. t;; 010,6: 12.31/0.18; 6..1, ff. de constit. pegun. Dalle prime parole di questo editto sì rende manifesto che bastava soltanto che fosse dovuta una cosa, perchè alcuno si potesse efficacemente consti— tuive debitore di essa; ond’ è che non importava ehe il debito fosse stato proprio, o alteni, di vna cosa mobile o immobile, corporea ol incorporea; imperciocchè la parola pecuniam ina questo luogo veniva presa nella sua più ampia significazione, co- sicchè comprendeva ogni genere di cose di cui si poteva contrattare; /. 222, ff. de verb. sisnif.; l. 2, cod. cle constil. pecun.,€ comprendeva eziandio i fatti, come sì rileva dalle parole dell’editto» 22e- que fecisse» dichiarate da Paulo nella 4 17, fi de pecun. constit., non che le cose che erano pe- rite, purchè però il debitore di esse fosse stato in mora prima del loro deperimento, e si fosse così perpetuata 1’ obbligazione, /. 2, 4. 23, ff. eod. Non importava poi che la cosa fosse stata dovuta piutio- sto per un titolo che per un altro, 4. 1, 8. 0; bi 29, ff. eod., od in forza di un’ obbligazione na- turale, civile, o mista; imperciocchè qualunque di queste obbligazioni era sufficiente; purchè però se era civile, non si fosse potuto con una eccezione; Z. 1, 6. 6 et ns 9 6. 1 et ki, eod. Neppure era mecessario che colui il quale si cosìi« (o una L CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. tniva debitore, avesse, espresso la; quant che assumeva di pagare, riva la quantità di cui si era inteso, Îa sua promessa doveva riferir rrecedente obbligazione; 4. 699 ità di ciò giacchè abbastanza appu= allorquando sì necessariamente ad 14, prin.{f. cod., Sunct. 6. 5, inst. de inut. stipul. Così pure non sì considerava se la preced o condizionale, oppure se era giorno certo od incerto, 4. 3, 6. ult.; ben intesi però che colmi che si consti mon poteva essere convenuto 4 soddisfare la promes- sa prima che arrivasse 1l condizione; 4. 8,$- 7 ff. de constit. pecun. Per questa ente obbligazione no, it de fide fuss.;£. 19, prin. era pura fino ad un L. 4, ff. coc., tuiva debitore sospesa o si verificasse la ragione se alcuno sì costituiva debitore di più dell’ obbligazione pre- F 5 cedente non era tenuto a pagare il dippiù; aveva pagato poteva ripeterlo coll’ bito, a meno che non vi fossero State sufficienti per credere che egli avesse voluto il soprappiù pagato; 4. 11,$. 53; df- vece veri contratti, nei quali il consenso poteva Ggiandio essere tacito; 4, 15, 6 ud., fl, docat.; CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 705 #.|, ff. pro socio; 1.18, ff. mand. E sebbene nella 2. 13, 6. ul. ff. commodati si dica che dai quasi-contratti discendeva una. tacità obbligazione, non per questo essì erano una tacita convenzione, nè tacito era il consenso, poichè in fiue della stes- sa legge avverte il giureconsulto Pomponio che quella tacita obbligazione nasceva extra id quod agitur, vale a dire senza il consenso dei contraen- ti Solevano i Dottori annoverare solamente cinque quasi-contratti cioè il maneggiamento di affari che i latini chiamavano negoliorum gestio, Vl am- minitrazione della tutela, V amministrazione del- le‘cose coniuni I° accettazione dell’ eredità ed il pagamento dell’ indebito; e ciò perchè Tribo- tanto parlò nel titolo delle insti- e quasi ex contract. nascunt.î dimostraremo che più ancora avvegnachè Triboniano ivten- lcuni esempj di q\asi-con= li a quelli soli che aveva niano di questi so tuzioni de oblig. qua ma noi a suo luogo erano i quasi-con tatti, desse soltanto di dare a tratti, e non di restringei nominati. L’ Eineccio ha, definito il delitto» fauctum il- licitum, sponte admissum, quo quis el ad resti- tutionem, si fieri possit, et ad pocnam obbliga- ur.» Questa definizione è difettosa in ciò, che non ricerca la violazione della legge civile. Se si ammettesse di poter pumire l’autore di un fatto col quale si fosse arrecato danno ad altri, ma non violata una legge civile, serebbe questo un princi- pio distruttivo Nlella civile libertà, la quale appunto consiste nel poter far ciò che la legge civile non proibisce. Accordo che tutto ciò che è illecito sia anche contrario ad una legge, ma non sempre al- la legge civile; imperciocchè sonovi alcune cose illecite perchè contrarie alla legge naturale, le quali 706 LIBRO NI, TIT. il. son sono dalla legge civile proibite. Tali s6éno per esempio 1’ astitenza dal coito, la polluzione. volon- taria, l’ ateismo e simili. Filangeri ha definito il delitto» una violazio» ne della legge accompagnata dalla volontà cdi violarla.» Questa definizione è ancor più difettosa di quella dell’ Eincccio; imperciocchè se la sem- plice volontaria violazione di una lesge bastasse a costituire un delitto, colui che a bello studio fa- cesse Un testamento senza osservare le solennità pre- scritte, commetterebbe un delitto. Da ciò si com- prende che il difetto di questa definizione consiste nel non aver compreso il danno del terzo, senza del quale non può commettersi alcun delitto. Si può adunque definir meglio il delitto quando sì dica essere una lesione volontaria degli altrui diritti fatta contro il disposto della lesse civile. Sem- brami che questa definizione dia un’ idea esatta del delitto, mentre fa vedere che per commettere un delitto è necessaria la violazione di una legge, ale trimenti 1’ azione sarebbe lecita almeno civilmente; è necessaria la lesione degli. altrui diritti sia che questi diritti siano proprj direttamente dell’ intera società, come quello della sua morale esistenza, quello della conservazione dell’ ordine pubblico, sia che siano proprj direttamente dei membri della società stessa, come quello dell’ esistenza e dell’ ine tegrità personale, quello della}ibertà, e quello fi nalmente della proprietà sulle cose; altrimenti. se non vi fosse la lesione di un diritto, non vi po- trebbe essere neppure una corrispondente obbliga- zione, la quale costriagesse a fare o non fare quella tal data azione che un delitto si vorrebbe che fosse Fa vedere in fine che è necessario. il concerso della GONTRATTI F OBBLIGAZIONI. 07 ralontà, trimenti se alcuno non avesse il libero esercizio di una tale facoltà o per un vizio di men- o per una violenza, iniquamente sì pretende- te, rebbe di condannarlo, I delitti dai quali, secondo le leggi romane, na- sceva una obbligazione in colui che li commetteva, ed una corrispondente aziowe cesercitabile da coluì a di cui pregiudizio venivano commessi, erano quat- tro, cioè il furto, la rapina, il danno dato per inginria, e 1 ingiuria o sia contumelia, prim. drst. de oblig. quae ex. dol. nasc., de’ quali a suo luoge parleremo. è Se un giudice per imprudenza giudicava mala- mente: sc sì gettava O versava Una qualche cosa in un luogo dove la gente passava, e si fosse con ciò recato danno ad aleumo: se in un luogo di passag- gio si collocava o si teneva sospesa una qualche cosa, la quale cadendo avesse dannificato qualche perso- na: se l’esercitatore di una nave, di un’ osteria, o di un albergo teneva al suo servizio persone le quali avessero apportato danno agli ospiti o viag— giatori: se sì usava un’ intempestiva misericordia la quale fosse stata dannosa per altri: se si lasciava commettere un delitto allorchè si poteva e si dove- va impedirlo, questi erano altrettanti quasi-delitti, dai quali nasceva un’ obbligazione alla rifusione dei danni; til. ins. de oblig. quae‘quasi ex. nas.; l. n prin., ff. depositi; l. 45 prin., ff. ad L. Aquil. Nel titolo delle obbligazioni trattarono i roma- ni siureconsnlti eziandio delle azioni consideranc'ole come effetti delle obbligazioni medesime: ond’ è che la parola obbligazione lisogna in questo luogo prenderla così ampiamente che non solamente com- preuda le obbligazioni gascenti dai pui Legittinmi 508 Lîsho 11, TIT. IM, 6 pretorî, dar contratti 0 quasi-contratti, dai des litti o quasi-delitti, ma eziandio quelle ché nasces vano dal diritto în re, e che producevano una (0 ha Li ne in rém o sla reale: ed in questo senso si diceva d che l ingiusto possessore di nria cosa era tenntò a f restituirla al padrone che la vendicava@ coll’azione P public'ana, 0 colla ipotecaria, cone il padrong Ù del fondo servente era tenuto a sopportare la servi. i tùit in quello tostitnita. A ciò corrisponile quanta f disse Giustiniano, cioè se contro di alenno veniva d promossa un' aziorie în reézi od in personam è che} il medesimo fosse stato assoluto, ciò nondimeno sì 1 poteva contro di Ini promovere di nuovo la stessa s azione, perchè durava tuttavia 1’ obbligazione, è 7 | conveniva che si difendesse coll’ eccezione della cosa | giudicata, 6. 5, ist. de except.; dal che si com- i I prende che Giustiniano ud’ obbligaziané È etiandio nel possessore di rina cosa; loechè eorris-| ponde ancora ad un responso di Ulpiano, il quale { disse che la parola deduit comprendeva ogni azio-; | rie, Z. 178, 6. ult., ff. de verb. sienif.: la qual{ ri cosa egli nori avrebbe potuto dire se anche nel poss Ì sessore non avesse ravvisato uni’ obbligazione. f Il giureconsulto Celso definì 1° azione» ur di-{ ritto di persezuitare im giudizio una cosa a sé 1 aloonta» INihil alind est actio, quam jus, quod{ sibi debeatur, judicio perseguendi;» È 51, fl. de oblig. et act. prin. instit. de action. Due era- no i generi delle azioni, uno è2 rem: che dicevasi altresì vrndicatio, V altro iri personiain, che chia-| i imavasi ancora condictto. Colle azioni in rém o sia hi reali si chiedeva una cosa propria conto qualunque possessore. Colle azioni ir personam o sia perso+‘ nali si agiva contro coluî che era obbligato a dare, ® fare una qualche cosa; e sempre si agiva contre GONTRATTI P_ OBBLIGAZIONI 709 di ut 32, 25, 2 28, ff. de oblig. et act.;$. 1 et 15 instit. de aòtion. Da questi due generi di azio- mi nasceva una specie di azioni che dicevansi miste perchè in parte erano reali, cd in parte personali. ‘rali erano le azioni Raereditatis, petitio., finium regundorum; familiae erciscundae, communi di- vidundo; L. 37, 6. 1, ff. de oblig. et act.; 6. 20, instit. de action.; l. 13, ff. de judiciis; Z. 10, ff. fin. reg.; L 44, 6. 4, ft. fam. ercis.;\Z.(7, cod. de petit. haeredit. Tutte queste azioni sì reali che personali alure erano civili, cioè discendenti dalle leegi civili, altre erano pretorie s vale a dire ha- scenti dagli editti dei pretori; 6. 3 et 8, instit. de act.: LL 25 in fin, ff. de oblig. el act. Le azioni reeli nascevano o dal dominio,@ dalla eredità, o dalla servitù, 0 dal pegno. Que- ste azioni, come Si disse, esercitavansi contro qua+ lunque possessore,€ sì aveva per: pomini anche colui che per un dolo malo aveva lasciato di pos- sedere; 2. 25 prin., ff. de obtig. cLénot3; di*13i; 6. 2 et 14, 2 25,68 et 9, ff. de hacred. petit. 3 2. 22, L. 27, 6. 3, ff. de rei vind.; diari i 5, 6. a, 2 9 prin. et 6. 2, ff. ad exhib.; 1. 4, ff. rer. amot.; L. 1, 6: 10, ff. si quis omiss. caus. test.; l. 2, 6. 42, ff. ne quid in loco pub.; L. 15, 6. 10, ff. quod vi aut clam; Lx prin., ff. de priv. delict.; LL 131, L Sottrai, ff de reg. Jur. Il possessore di una cosa non poteva giammai agire coli’ azione reale, perchè sarebbe stato contraddittorio che uno avesse posseduto nna cosa, éd avesse cercato di richiamarla a sè, o sia di veridicarla. Un solo caso però si cecettuava, cd era quando il possessore di un fondo agiva coll’ a- zione negatoria contro colui il quale pretendeva di avere un diritto di servità sul fondo medesimo; 2 ty ag** z19 LIBRO FM, TIY. II. k. 6, ff. uti possid.,$: 2 instit. de action., junct. 2 4, 6. ult. 1.6, 6. 1, ff. si servit. vindic. Per lo contrario il padrone di una cosa, il quale non la possedesse, mom poteva giammni agire coll’azione personale perchè dal dominio non nasceva che l’azione reale, tranne il caso di una cosa furtiva per odio particolare contro ai. ladri;$. 14 instit, de action.+ l. 1 et tot. tit., ff. de condict. furt. Dal dominio nasceva in primo luogo l’azione chiamata reî vindicatio. Quest’ azione si divideva in diretta ed utile. La diretta si dava a coloro che avevano acquistato per diritto delle genti o civile il dominio di una qualche cosa, 4. 23, ff. de rei vind., e perciò, durante il matrimonio, competeva al marito riguardo alle cose dotali, perehè veniva considerato come padrone civile della dote, Arg. lt: 9, cod. de:rer vind., qunet. 2 30, cod. de jur. dot.; ed ecco V uso della divisione del dominio in naturale e civile, di cui nella nota dell’ art. 711. Nè importava che colui il quale promoveva questa azione avesse avuto il pieno deminio, o soltanto la mula proprietà, /. 33.«tn fin, ff. de'rezvind., Junet. l. 25, ff. de verb. sigrif., come non im- portava che avesse giammai avuto il. possesso della cosa che voleva vendicare;. 2. 50, 6. 1, ff. de rei vind., junct lì 23, ff. de acq. vel amitt. poss. Si poteva vendicare una cosa rubata contro qualun- que possessore di buona o di mala fede, senza ob+ bligo neppure di pagargli il prezzo che per avveri- tura avesse potuto sborsare per acquistarla; Z. 2, cod. de furtis; l. 23, cod. de rei vindi; ma se la cosa rubata era danaro, il quale fosse stato ri- oevuto e consumato in buona fede da qualenno, allora non aveva più luogo la rivendicazione; Ù ff. de solut.; B 17, fl cod.; arg. L.19, 6.1, f6 de CONTRATTI E OBBLIGAZIONE qII web. ered. Così se Ja cosa rubata fosse stata aliena» tu il prezzo dalla medesima ricavato non si poteva vendicire, perchè nei giudizj singolari il prezso non succedeva in luogo della cosa, e perciò non sì poteva dire rubato al pari della cosa stessa; 2:43, 6 rudi. SL deifurtis;; 14:38: Win2 x ff. de noacdi, act. Parimenti non si poteva vendicare la cosa che si era acquistata col danaro, rubato, d. 4. 48, 3. ult., ff. de furtis, perchè generalmente era regola che la cosa comperata col danaro altrui apparte— nesse al compratore e non al proprietario del da- naro, a meno che in di lui nome non fosse stata comperata; da 1;;Z.-3;(2:»6,; ds permoagto ult,, cod. si quis alter. vel sib. sub alter. nom., ed in con- seguenza al proprietario del danaro non che l’ azione personale per avere il. suo danaro; l. 6, cod. de rei vind.; l 12, cod. de jur. dot. Da questa regola però si eccettuavano i minori cd ì milituri, i quali potevano intentare la utile river dicazione per avere quelle cose che i tutori avevano acquistuto col danaro dei pupilli, o altri col dana- ro dei militari; 4. 2, ff. quando ex fact. tut. vel curat.; Î.3, cod. arbit. tut.; l. 8, cod. de rei vind, Sì eccettuava eziandio la moglie, la quaie avendo donato al marito del danaro, avesse rivo- cata la donazione; imperciocchè ssa poreva vendi» care utilmente le cose dal marito acquisiate col da- naro donato, quante volte il marito non aves- se potuto restituire il danaro alla moglie; 4. 55, ff. de danat. inter vir. et uxor. L' utile rivendicazione poi competeva all’ enfi- teuta, al vassallo, al superficiario, 4. 1, Bois. Gosil.. ida fin, Li>; Il. de rei wind.; a quelli che volevano rivocare una do- Wuzione causa mortis fatta ia mode che il donà. si ager Vic 12 LIBRO II, TIT. II tario avesse di già acquistato il dominio della cosa donata; /. 29, 4. 30, ft. de mort, caus. donat.; a quelli che volevano rivocare una donazione én2er vivos, perchè il donatirio non avesse adempiute le condizioni impostegli nella donazione, l. 1, cod, de donat. quae sub modo; a quelli che volevano vendicare un proprio albero, il quale avesse fatte le radici nell’ altrui fondo perchè ivi trasportato per fatto del padrone del fondo medesimo; 4. 5, 6. 3, ff. de rei vid. La rivendicazione s' instituiva contro qualsi- voglia possessore di buona, o di mala fede, sia che avesse incominciato a possedere prima della conte- stazione della lite, sia che avesse iucomainciato in pendenza della lite medesima, ma non se aveva la- sciato di possedere prima che essa terminasse, 4. 27, 6. 1, ff. de rei vind.; L4, 1. 18, 6-2, ff. de petit. haered.; L. 7, 6. 4, ff, ad cxhib., a meno ehe non avesse ciò fatto con dolo; 4. 27, 6, 3; ff. de rei vind. S' instituiva eziandio contro gli eredi del possessore nel caso che avessero posseduto; e se alcuno di essi fosse stato soltanto il possessore, contro di esso solo si poteva agire colla rivendica- zione, atteso che si agiva contro gli eredi non come eredi, ma come possessori, l. 55, ff. de rei ‘vind.; e perciò se niuno di essi avesse passeduto, si dovevano tutti assolvere, Z. 42, ff. eod. Gli ere- di però di colui che per dolo aveva lasciato di possedere, comunque non potessero essere convennti colla rivendicazione, potevano però esserlo coll’ a- zione în factun in quanto che per dolo del loro autore fossero divenuti più ricchi, /. 52, ff. cod.; e se il lora autore fosse morto dopo la contesta— zione della lite, erano tenuti non in quanto erano divenuti più riechi, ma per| intere valore della GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. v:3 con; 7 42, ff. cod. S' instituiva ancora contro quelli i quali sebbene non possedessero, sì offrivano però di litigare, a meno che l’ attore non avess@ già saputo che essi non possedevano, di: 7 ba dale 27; ff. eod. Così pure contro ai nudi detentori della cosa che si voleva vendicare, come i comodatarj; i conduttori, i depositarj e simili, 4 9, ff. cod.; ma essi si potevano liberare dal giudizio nominando colui per cui possedevano; 4. 1, cod. ubi in revs act. Al contrario non si poteva instituire la. river= dicazione contro quelli che avevano acquistata una cosa dal fisco, o dal principe; e coloro che pre- tendevano di avere un qualche diritto sopra la cosa alienata, potevano soltanto dirigere Ja loro doman- da contro al fisco nel termine di quattro anni; 6. ult. instit. de usucap.; 2, la 3, cod. de qua- drien. praes. Affinchè però l’ attore avesse potuto ottenere, sì ricercava primieramente che egli avesse provato il suo dominio, altrimenti il reo veuiva assoluto; Lg, ff. de rei vind.; k. 21, cod. eod.; arg. l. 11, cod. de pet. haered.; l. 4, cod. de edendo; i. 198, ff. de reg. jur. Il dominio poi si provava con uno dei titoli abili a trasferirlo, de quali si parlò sotta l'articolo 711, e con dimostrare il dominio di colui che lo aveva trasferito, o. sia dell’ autore di quegli che agiva colla rivendicazione; 4g. 2. 20, f'. de adg. rer. dom.; e ciò per mezzo di testimo» n}, d’istromenti, o di altro genere di prova dalla legge ammesso; nop. 18, cap. 10 priit In secondo luogo si ricercava che l’ attore avesse descritta fa cosa che voleva vendicare, dandone il nome,£ confini, la forma, e tutti quei caratteri che pote- vane condurre a distinguerla da tutte de alice,£/6 g9 SKK "rh LIBRO VÎX, TIT. III, ff. de rei vind.; l. 19, prin. et 6.1, 2,3, 4, ff de fJurtis. Finalmente doveva. 1’ attore. provare il possesso del reo convenuto; 4. 2, 4. 18, cod. de probat.; L. 04,(. ult. cod. de rei vpd.; ma se il reo convenuto lo avesse negato, in pena del suo mendacio veniva privato del medesimo, e trasferito nell’ attore; 4. ult., ff. eod. Si vendicavano tutie le cose corporee mobili, immobili, o semoventi, sia che fossero singolari, sia che fossero università di cose, come un’ ar- mento, un gregge, ma non le cose incorporee, ca- me i diritti, le credità, il peculio e simili; 4. 1, 6,3; 4. 56, ff. de rei vind.; Lu 50, ff. de haered, pet.: nè tampoco le cose fuori di commercio, come le cose sacre, delle quali non si poteva acquistare il dominio, 4, 23, 6. 1, ff. de rei vind., gqunct, 6. 7, inst. de rer. divis., eccetto che agli ammini- stratori ed agli ecanomi delle chiese era permesso di vendicarle contro qualsivoglia possessore, 4 21, cod. de SS. E£L., mentre,si riputava che tali co- se appartenessero di pieno dominio alle chiese; 4, 64, în med. cod. de epis. et cler., junct. L. 2, 6. 2, ff. de interd, sive extra act. Non si veudicava— no le cose unite alle. altrui quando non potevano separarsi o per natura, 23; 6. 5, ff. de rei viud., o per legge, 4. 1, prin. ff, de tigno juncio, d. L. 23,.6. 6, ff. de rei vind. Sì dava la rivendicazione non solo per conse- guire Ja cosa, ma eziandio ogni sua causa ed ac- cessione insieme coi frutti a norma della qualità del possesso;.Z. 13, 7. 17, 6.1; Z 20, 4.,34, de 68, ff. eod.; ben intesi però che il padrone della cosa era tenuto a rendere indenne il possessore della medesima per Je spese in essa fatte secondo la CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 715 qualità del possesso; L. 37, 6. 38; tf. cod. Di qui è che qualnnque possessore doveva restituire. tutti 1 frutti percepiti dopo la contestazione della dite, 4. 40, ff. de haered. petit,: il possessore di mala fede doveva vestituire tutti i frutti esistenti, quelli che aveva percepiti dal primo momento del suo- so, e quelli ancora che avrebbe dovuto percepire, div20, 61/6; /.@5,:6. a) ff. de haered, petit.: con questo però che poteva ripetere dal padrone della cosa le spese necessarie in essa fatte, ma non le le quali gli eva permesso sol- utili, o le voluttuose qualora fossero esistite e si tanto di pportarsele vi fosse sedili senza pregiudicare alla cosa; 2.130; 6. 1, ff. de haered. pet., junct. L 37; tf. ZL. 5,, cod. de rei vind. Il possessore di buona fede’ era, tenuto a restituire soltanto i frutti esistenti, ma non i con- sumati ancorchè con essi fosse divenuto più ricco; 2, 48, ff. de aq. rer. domin.; l. 4, 6.2, fl. fin regund., e poteva ripetere dal padrone della cos: le spese necessarie ed utili ma nor le voluttuose, le quali poteva soltanto portarsele via quando non avesse arrecato con ciò pregiudizio alla cosa; l. 98, 1. 39, 10. e hacred. pet.; junct. L 38, in fin. ff de rei vind. ll possessore di buona fede non era tennto che di dolo, quello di mala fede anche di colpa; 4 25, 6. 2,11; 4. 30,4. 31, 6. Caf,«de hacered. petit. ll caso fortuito stava a carico del predone, 4. 7, 6. ule.; 4 8, 4. ult. ff. de condici. furt., e del possessore eziandio di mala fede, ma soltanto dopo la contestazione delia lite; 4. 40, prin. ff. de haered. petit. Siccome colui che voleva instituire Ja rivendi eazione doveva provare il proprio dominio, e l’ al- truì possesso, della cosa che voleva vendicare, e questa prova era difficilissima così avveniva spesse 16 LIBRO MI, TIT. HI. volte che un possessare di buona fede, e munito di un giusto titolo, avendo perduto per avventura il possesso di una cosa, non poteva vendicarla dalle mani di un ingiusto possessore, per non poter pruvare il dominio della medesima. Questo incon- veniente mosse Q. Pubiicio Pretore a pubblicare un editto, col quale accordò al possessore di buona fede e munito di un giusto titolo il diritto di poter vendicare la cosa di cui avesse per avventura per> duto il possesso, dalle mani di colui che senza ti- tolo, o con un titolo più. debole sa n° gra impos- sessato; e siccome il diritto di vendicare. una, cosa mon poteva essere fondato che sopra il dominio di essa, così egli finse che il primo possessore avesse di già acquistato un tale dominio mediante 1’ usu- capione, la quale, come vedemmo in fine della nota dell’ art. 711, era un modo di acquistare il dominio delle cose, e gli accordò quindi l’ azione di vendicare la cosa di cui aveva perduto il posses= so, e questa azione simile ne’ suoi effetti alla ri wendicazione, non differiva dalla medesima poco più che nel nome, poichè si chiamò publiciane dal nome del suo inventore; 6.3 272 fira et 4 ènst. de action.; lo 1, LL 7,6. 8et 11, 4$9, 4. ult., ff. de publiciana in rem. Per poter. adunque instituire efficacemente la publiciana si ricereava la buona fede, ma non per tutto il tempo del possesso; bastava semplicemente in principio del medesimo, 2: 7, 6. 11, 14, 17, ff. eod.: si ricercava un titolo abile a trasferire il do- minio unitamente alla tradizione della cosa, 4, x prin., LL 7, 6. 16,£. 9, 6-1, ff. eod., a meno che non si fosse trattato di cose il di cui domimo sì acquistasse senza tradizione: 4.1, 6,2, 7. a, 2.3, 4. 12, $- 1, 4£. cod. V. la nota dell'art, 711: si ricercava ile” ass 2 m- see CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 717 aucora che la cosa non fosse viziosa, puta furtiva, Ly; 9. 6, /. 12,$-4, ff. eod., ma non era necessario ene colui dal quale sì eva acquistata ne fosse stato il padrone, ed avesse avuto la facolià di alienarla; 0.7, 6.2 et4, ff. cod. Chiedevansi con questa azione non soio le cose corperee, ma eziandio le incorporee come le servitù, poichè non sì ricercava altro se non che si fossero potuto usucapire, /. 7, G.iult., L. 9, 6. pen., l. 12, 6. 2 et 3, tf. de pub. în rem, junct. È 15, 6 27, tt. de dano infecto; e questa era una differenza che passava tra la pu- bliciana e la rivendicazione, colla quale non si potewanb chiedere, come vedemmo di sopra, le co- sel'incorporee. Questi azione» non poteva instituirsi dal vero padrone perchè egli aveva in pronto la civile ven- dicatoria 0 1,$. 1, ff. eod., a meno che non avesse voluto esonerarsi dalla prova del domi» nio; di 897 6 1, ft. de evictionib. Se una o due persone avessero venduto separatamente a due di Versi@oMmpratori una medesima cosa consegaan> dola ad nino di essi, questi, ancorchè fosse supe- riore, era tuttavia di miglior condizione dell’ attro, comunque ambidue fossero in buona fede:;;(57,$ 16, 2. 9, 6. 4, ff. de public. in rem; l. 31, tt. de act. empt.; l, 14, ff. qui pot. in pign. hab.; L, 128, ff. de iiheg. jur. Quest azione regolarmente non sì poteva promovere contro il vero padrone, 2. pen. et ult., ff. eod., eccettuati alcuni casi, di cuì nella /: 28, ff. de nox. act.; LL 63, L 72, ti. de rei vind., junct. lL 7, 6.8, ff. de public. in rem; l. 4, 6, 32, ff. de dol. mal. et met. except.; 2. 24, ff. de excep. rei jud.; 1.7, 6.7, ff. de può. in rem, Dal deamnio masceva eziandio l’azione rescisso: 718 LIBRO lily TIT. IL ria, la quale era della stessa natura della publicia» na, anzi essa pure era in qualche legge chiamata publiciara; LL b7, Ml. mandati; L 35, ff. de oblig. et act. Questa azione fu dal pretore inventata in favore di coloro i quali stavano assenti per causa della repubblica. Accadeva spesse volte che durante i’ assenza di costoro, alcuno acquistava il dominia de’ Joro beni mediante l’usucapione, la quale, co- me vedemmo nella nota dell’ art. 711, era un Mo- dio di acquistare il dominio delle cose. Sembrò iui» quo al pretore che mentre la legge chiamava un eittadino a servire la patria, dovesse permettere che senza di lui saputa potesse essere@tspogliato dei suoi beni; e quindi accordò agli assenti per causa siclla repubblica di poter vendicare i doo beni di cui altri avevano acquistato ill dominio fmediante I usucapione: e siccome agli/ assentimpoleva essere opposta} eccezione della prestrizioneg feosì finse il pretore che coloro ì quali ,avevanofMa@guistata mana qualche cosa colì’ usucapione, mon IMayessero acqui, stata; 6. 65, instit. de act.; LN, 5, ff quib. ex caus. maj. 25 ann. Di quest’ azione parleremo più lungamente sotto È art. 1513. L' azione finium regundorum,.e quella” com- muni dividundo erano due azioni reale perchè era- no fondate sul. dominio e, stavano in. luogo della rivendicazione. Colla prima, si agiga per fissare i confini di due fondi contigui appartenenti a due diyersi proprietat}, e colla seconda per dividere una i proprietarj; 4. 1, 4. 2, 4. gosa comune a due div 3, Li AAA di 3) cad if mecundazo la, L de action. Egli nali, ma ciò non 3, ft, comm. divid.;$. 20, inst, vero che dicevansi ancora perso- ra che secondariamente in quap= lo€ evarip era cobbbzato per up qua CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. pid si-contratto a pagare all’ altro quanto di più del giusto aveva percepito in viriù della confusione dei* confini, oppure a rendere conto dell’ amministra» zione tenuta della cosa commne, e pagare quanto si era ritenuto oltre la sua parte, ovvero a rifarsi re+- ciprocamente le spese; 6. 3; instit. de oblig. quae quasi ex cont. nasc. Che se niuno dei proprietar avesse dovuto all’ altro iprestazione alcuna, perchè miente di più si fosse speso, o percepito, o niun di loro avesse amministrato, non avrebbe avuto luogo ” azione personale, ma solamente la reale onde fissare i confini, o dividere la cosa comune. Per Io contrario non sì sarebbe potuto agire soltanto coll’ a- zione personale quando non vi fossero stati con fini da determinare, o cose comuni da divide le, dati i, ff. comm. divid.; L. 9, cod. comm, utri- Usq. î. Ond’ è che se fossero petite, ò fossero state! alienate le cose per le quali potevansi institti- fe questi due gindizj divisori, e se l'un proprietario avesse dovuto all’ altro delle prestazioni personali, il proprietaria creditore non avrebbe potuto pur conseguire: tali prestazioni più insumirli in forza della legge civile, ma solamente por interpretazione de’ giureconsulti, perchè sarebbe mancato i oggetto primario per cni questi giudiz] erano stati introdot- edo d06,$. retin fera coni«divido Dal giudizio firiunt resundorum. già si parlò soito l'art. 646. Ora tratterenio dell’ altro brevemente giacchè moltè cose aveva in comune col gindizio familiae erciscundae} LL 6, 6. pen ff. comm. di vid.; tot. tit. cod. communia ulriusque pudicii, del quale lunsamente si tenne discorso nella sez. eapo. VI. tit. I. di questo libro.| I giudizio pertanto cornuni divilfundo tore na,) quello un giudizio possessorio, ma perchè s rato no, coli possi a c0 comi fide Gue rio] l'er mes, mel fidi Cost Zion a 0) rai e n e BO E CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 729) tuiva da quelli cui il pretore stesso concedeva il possesso dei beni nel caso in cui per rigore del di- ritto civile essi erano esclusi dall’ eredità, come già altrove vedemmo. Questa petizione pretoria o pos- sessoria che vogliam dirla era del tutto simile a quella di cui abbiamo fin’ ora parlato; /. 1, Z. 2, ff. de. possess. haened. petit. Allorquando un erede /iduciario aveva diehia- rato di restituire l’ eredità all’ erede fedecommessa- rio, e che un terzo possedeva la stessa eredità© col titolo di crede, o semplicemente col titolo di possessore, il fedecommessario poteva domandare a costui l’ eredità coll'azione che chiamavasi fede- commessaria petizione di eredità; l 1, ff. de fideicommiss. haeredit. petition. Quest’ azione adun- que non sì poteva instituire contro l’ erede fiducra- rio perchè supponeva che egli avesse già restituita I’ eredità, per quanto da lui dipendeva, al fedecom- messario, e che un terzo fosse in possesso della medesima, Z. ur., 6. 1, ff. eod., ma piuttosto il fiduciario, se aveva accettata l’ eredità, si poteva costringere a restituirla al fedecommessario coll’ a- zione ex testamento, perchè coll’accettazione si era a ciò obbligato per via di un quasi contratto; arg. 2. 5,6. 2, ff. de oblig. et act; 6. 5, instit. de oblig. quae quasi ex contr. nasc.; e se non l’ave- va accettata, potevasi costringere ad accettarla, e poscia a restituirla, a norma di quanto si disse nel tomo I. pag. 452 in fin. e seg. Del resto anche rapporto a quest'azione aveva luogo tutto ciò che si disse relativamente alla civile petizione di eredità; I. 2, ff. de fideicomm. haered. petit. Due azioni avevano luogo nelle servitù sì reali che personali; una chiamata azione confessoria, e l'altra negatoria ed anche contraria: la prima 728 LIBRO VIT, TIT. III. nasceva dalla servitù, la seconda dalla libertà; Z: 2,1. 8, ff. si servit. vind. La confessoria era diretta od utile: la diretta competeva al padrone del fondo dominante, ed anche al socio nel caso che un fondo comune a più soc) avesse servito ad un fondo proprio di uno degli stessi soc], O vicever- sa, I. 1, 2. 2, ff. si servit. vind.; L. 27, ff. de ser- vit. praed. rust.; LL 30, 6. 1, ff. de servit. praed urb.; L. 8, 6. 1, ff de servitut.; l’utile si dava al vas- sallo, all’enfiteuta, al superficiario, al creditore avente un’ ipoteca sul fondo dominante; all’ usufruttuario, lib. o, feud. tit. 8, vers. rei autem; UTI et ult. ff. de superfic.; I. 16, ff. de servit.; Ì. 9, ff. de oper. novi nunciat.; Vic A"de mense. LI dd 8, I, dt Si usufruct. petatur, ed a quelli che avevano acquistato una servitù, la quale, secondo il rigore del diritto civile, non po- teva sussistere, ma che sì sosteneva per equità co- me rispose Sabino, Z. 4, ff. de servit., cui corrispon- de un reseritto dell’ imperatore Antonino riferito da Ulpiano nella /. 2, ff. commun. praedior. Se il fondo dominante apparteneva a più padroni, ognuno di essi poteva bensì institmire quest’ azione, ma l’ esito della causa era comune a tutti i com- padroni, comunque essi non fossero intervenuti in causa, avvegnachè le servitù fossero individue. Ciò nondimeno se l’attore avesse chiesto gl’interessì invece di vendicare la servitù, l'esito della causa non in- fluiva nelle ragioni degli altri, perchè la prestazio- ne degl’ interessi poteva dividersi, come non influi- va nel caso in cui l'attore volendo vendicare la servitù; avesse per sua colpa perduta la causa, at- teso che sarebbe stato contro l’ equità che la di lui colpa avesse loro potuto pregiudicare; 2. 4; G. 3; d. 6, 6-4, ff. si servit. vind.; arg- to 4, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 129 N. de oqua et aq. pluv. arcen.; 2 19, Th si ser- vit. vind. Quest’ azione si poteva intentare contro chiun- que avesse impedito direttamente. od indiretta- mente l'esercizio della servitù; di 101,56: 1, ff cadi: lh 3 61, ff. god; 2x6: 25; ff. de agi quot, et aestiv.. salvo che si fosse trattato della servitù oneris ferendi, mentre allora non sì poteva intentare che contro al padrone del fondo servien.. te; Z. 6, 6-3, ff. si servit. wrrdti, data 600,4, de servit. praed. urban. Venivano condannati eziamdio con quest’ azione coloro i quali si offriva- no alla lite; Z ult. ff. si usufruct. petat. Il fine dell’azione confessoria era di togliere gl impedimenti che si frapponevano al libero eser- cizio della servitù, di obbligare il rco a dare cau- zione, di non disturbare per l'avvenire un tale eser- cizio, oppure, se a ciò si ricusava, di costringerlo a pagare all'attore quanto veniva determinato dall’ attore medesimo con suo giuramento in lite che dal giudice gli veniva offerto, 2. 7, ff. si servit. vind., e finalmente di obbligarlo alla rifazione dei danni sofferti e degl’ interessi perduti dall’ attore a cagione del disturbo recatogli dal reo, DA le 2. 6, 6. penult. ff. si servit. vind., junct. l. 13, ff. rem rat. hab. L’ azione negatoria competeva al padrone di un fondo libero onde farlo dichiarare tale contro chiunque lo avesse preteso soggetto ad una qualche servitù; 2>) pria.; 2. 4, 6-7: 28,6. 5; 2. 17, ff, si servitds vind,; 1 5, prin. ff. si ususfiuct. etat. Si presumeva poi ehe un fondo. fosse libero finchè colui che vi pretendeva una servitù 1° avesse provata, 2. 23, cod, de probat.; L. ult. cod. de rei vind.;& 4, cod. de edendo, a meno che Da RaSTO) LIBRO IMI, TIT. IM. mon fosse stato nel quasi, possesso della servità me- desima, nel qual caso toccava al padrone a_dimo- strare la libertà del proprio fondo, are. Z. 8, 6. 3, ff. si servit., sebbene peraltro nel foro fosse co- munemente ricevuta la massima contraria. Con que- st’ azione il padrone del fondo libero chiedeva i danni e gl’ interessi, ed una cauzione di non più disturbarlo per l’ avvenire, da colui che gli aveva contrastata la libertà del suo fondo, e faceva ri- mettere le cose nel loro primiero stato distruggen- do ttt: quelle opere che per avventura si fossero fatte. in pregiudizio della libertà dello stesso suo fondo, peas pl MA princi Gel est servit. vind. Dal pegno nascevano due azioni pvetorie, una chiamata serviana, e l’ altra quasi serviana, ossia ipotecaria. La serviana sì concedeva al locatore di un fondo urbano o rustico ond’ essere pagato della pensione convenuta coll’inquilino od affitinario, ed essere compensato dei deterioramenti cagionati al fondo, de’ quali 1° inquilino od affitwario era tenu-. to., con questo però che se il fondo era urbano, il locatore non aveva l’ azione. reale che sopra quelle cose che l'inquilino aveva portato nel fondo onde vi rimanessero, come la mobiglia di una casa e si- mili; Z. 2, 4. 3, 4. 4, L 6, ff. 2. 5, 2 ult. Cod. in quibus causis pignor. vel hypoth. tac. contrah.; al contrario, se il fondo era rustico, al locatore non competeva l’ azione reale sopra le cose dall’ af- fittuario portate nel fondo; 4. 4, ff. eod., ma so- lamente sui frutti che dal fondo stesso nascevano; 2. 24, 6. 1, 2 53, ff. locati; lL.-7,.ff. 1. 3, Cod. in quib.: caus. pig. vel hypot. tac. cont.,$. 7, instit. de action. La quasi serviana, o sia ipote- caria, si dava al creditore che. per‘sicurezza del suo CONTRATTI È OBBLIGAZIONI:»3r oredito aveva uù pegno od in’ipoteca onde perse guitare la cosa impegnata od ipotecata, contro qua- lunque possessore della medesima; 8. 7, instit. dé nction. È. 16, 6.3, ff. de pignor. et hypoth. Di queste due azioni parleremé altrove più a lungo. L' azione paulrana colla quale si rescirdevano le alienazioni che si facevano dai debitori in frode dei lora creditori, è stata da alcuni creduta un’ azione reale, perchè Triboniano, trattando delle azioni reali pretotie, fece parola anche della inedesima$ 6. 6, instit. de action.; nordimeno io sono pet suaso che essa fosse un'azione personalé, perchè il giureconsulto Paulo la considero tale Dllgbee essèn- dosi proposto di esaminare corn quali azioni perso— nali si potessero chiedete, oltre la cosa, anché 1 fruwi della miedesima, ne parlò rinitamente all’ a= zione faviana, È. 38, 6. 4, ff. de usuris la quale era personale, come apertamente rispose Ulpiano nella 2. 1} 6. 26, ff, si quid in fraudem patroni. Anche di quest'aziore parleremo più a lungo a suo luogo. Intanto faremo parola delle azioni pregiudiciali, le quali si annoveravano fra je azioni reali, 6. 13 instit. de action. Colle azioni pregiudiciali si conterideva sullo sta- to degli uomini. Lo stuto era quella condizione de- gli nomini la quale determinava il diverso diritto di cui essi sì servivano. Lo stato era naturale e civile. Il primo era quella condizione in cui 1° omo veni va costituito dalla legge naturale, come se nasceva piutiosto maschio che femmina, se era pubere od impubere, maggiore a minore di 25 anni, giovane o vecchio e via discorrendo; l’altro era quella con- dizione in cui lo costituiva la legge civile. Questa legge aveva introdotto tre stati, uno di libertà, l’al "do LIBRO If, TIT. 111. tro di cittadinanza, il terzo di famiglia; 2. rlf., ff de cap. min. Secondo lo stato di libertà gli nomini erano liberi o servi. Liberi dicevansi dalla libertà che godevano, servi dalla servitù cm soggiacevano. La libertà era la naturale facoltà di fare tutto ciò che dalla legge o dalla forza non veniva loro vie- tato; 6. 1, instit. de jur person. La servitù era una costituzione di diritto delle genti la quale as- soggettava gli uni al dominio degli altri contro Jo stato di pura matura; 6. 2, instit. end. Coloro i quali nascevano liberi dicevansi ingenui, quasi che fosse loro ingenita la libertà; quelli per. lo contra- rio che dallo stato di giusta servitù passavano a quello di libertà mediante manumissione, chiama- vansi libertini; prim. instit. de ingenuis, D07 Lf. de statu homin. Per ciò che riguarda lo stato di cittadinanza, gli uomini o erano cittadini romani oppure forestieri. I cittadini godevano molti diritti de’quali i forestieri erano privi; Z. 10,$- 6, ff..‘dein fus vocan. Per sapere quali erano questi diritti, si può consvItare 1° Eineccio Antiq. Rom. append. I. ab, et seg., OVe trovansi descritti eon molta accu- ratezza. In quanto allo stato di famiglia gli uomini si dividevano in padri ed in figli di famiglia. I primi erano quelli che non soggiacevano alla pode- stà del padre o di altro ascendente paterno; ì se- condi erano quelli che a tale podestà soggiacevano, prin. instit. de his qui sunt sui vel al. jur., EAT ff. cod. Allorchè pertanto nasceva una qualche cou- troversia di stato, l’azione che si proponeva in giu- dizio chiamavasi azione pregiudiciale, come quando si promoveva il giudizio de liberali causa, di cui nel tit. ff. de lib. caus., nel quale sì quistionava se alcuno fosse libero o servo, oppure quando si contendeva se alcano fosse ingenuo o libertino; su he D- va CONTRATTI E ONBLIS AZIONI. 733 di che avvi il titolo nei ff. sz libert. ingen. esse dicatur; la quale contesa non era di poca rilevan- za, come si può vedere dai titoli del ff. de jure patron., de obseq. parent. et patron. pracstan., de oper. hbert., de bonis hibert., de libert. univer- sit., de adsign. libert., ct si quid în’fraud, pa- tron.s OvYVero anche quando s'intentava|’ azione de agnoscendo partu, la quale si dava alla moglie ri- pudiata dal marito in istato di gravidanza, onde costringerlo a riconoscere ed alimentare, il parto 5 oppure si concedeva al marito onde far dichiarare suo il parto che la moglie ripudiata gli avesse per avventmra negato} Ovvero competeva al figlio contro ai genitori onde farsi da essi riconoscere ed alimen- tare come loro figlio 6. 13, érstit. de act. l 1 in n. et tot. tit. ff. de agnose. et alen. liber. Veduto quali fossero le azioni real, ora passere- mo a parlare delle personali. Dobbiamo però av- vertire in prevenzione che fra queste azioni alcune ve n'erano, le quali assimigliavano alle reali per- chè tendevano a perseguitare la cosa contro qualun- que possessore,€ venivano perciò dette în rem scrip- tae. Tali erano le azioni norales, ad exhibendum; pauliana; quod metus causa; aquae pluviae ar- cendae; delle quali si anderà trattando nei loro ri- spettivi luoghi. n Le azioni personali chiamavansi altresì- tiones dal verbo condicere, il quale in prisca lin» gna latina significava denunziare; di poi abusiva- mente le condictiones cominciarono a dirsi azioni personali, o sia in personani, colle quali l' attore chiedeva una qualche cosa, senza che si facesse al- cuna denunzia; 6. 15. instit. de action. Quando dunque le leggi usavano il nome condigtio od il verbo condicere, concedevano l' azigae personale 534 LIBRO MI, FIT. MI. Quest’ aziane mon si dava contro qualunque- sore come la reale, ma solamente contro quegli corì cui era passato un qualche affare; 6. 1, instit. eod I. 25; ff. de oblig. et act.; ond'è che essa di- scendeva sempre da una obbligazione; Z 3, prin. ff. eod.; e siccome l'obbligazione che produceva azione efficace era civile o pretoria, come già os- servammo di sopra, così l’azione che ne derivava si divideva in civile e prétoria, 6 è et 3, instit. de act. Come le obbligazioni, così le azioni discendeva no dalla legge, con questo però che altre disceni> devano immediatamente dall’equità naturale o dal- la legge civile, altre per mezzo di un fatto obbli= gatorto. Dalla sola equità naturale nasceva l’ azìotie ad exhibendum. Exhibere, come abbiamo dal gii reconsu'io Paulo nella lesse 2, ff. ad exhib., est facere in publico potestatem, ut ei qui agat, exc- periundi sit copia. Siccome spe volte. accadeva che alcuno aveva interesse di vedere una qualche cosa da altri posseduta, specialmente quanilo voleva intentare su di essa la rer vindicazione, la quale, come già vedemmo, esigeva che Vattore dovesse dé scrivere la cosa che voleva vendicare, così patve equo al pretore di costringere il possessore della medesima cosa ad esibirla a quegli che aveva inte resse di vederla, mentre una tale esibizione non po- teva arcecare alcun nocumento allo stesso possessore; 2.3, 6.9; 4 8, ZL pen., ff. ad exhibend. Que- cipale, ma prepa— stazione yion era um’ azione prin ratoria introdotta in grazia specialmente delle rei vindicazioni, l 15 fl. cod., talchè quel procuratore cui era stato commesso di promovere la rei vindi- cazione, poteva in prevenzione intentare 1° azione ad erhibendum; L. 56, ff. de procurat, Era que- i n cele. Va CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 735 st'azione personale, ma però scritta /n rem, per= petua, arbitraria, 1:3,, 6. 3,;ff. ad ezxhib.,$. 31, instit. de action., cd aveva luogo sia che l’ attore volesse agire sopra la cosa con un’ azione reale; sia che volesse agire con un’ azione personale, giacchè bastava che avesse dimostrato l'interesse che aveva di vederla: 7. 3, 6.3 4,7113125 l'14,!2 19, ff. ad exhib.; tocchè spettava al giudice di conoscere sommariamente,£. 3, 6. 9, 11, 13, fl. eod. Si chiedeva I’ esibizione delle cose mobili an- corchè fossero state unite a delle immobili, Z. 3,$. 8, 218, ff. Z. ult. Cod. ad exhib., ma non l'e- sibizione delle immobili, le quali per se stesse si manifestavano, nè sì potevano nascondere, Z. 4, prin. Cod. quando et quibus quarta pars. Si concedeva quest’ azione contro qualungue possessore sia che avesse posseduto civilmente, sia che avesse posseduto naturalmente, î. 3, 6. ult. LL 4, fl. ad exkib., cd anche contro coloro che per dolo malo avevano lasciato di possedere, 2. 5, 6. 2, 9, prin. et 6.2, L 14, ff. L. 5, 2.7, Cod. eod.; L 131, ff. de reg. jur. L'esibizione si faceva a spese di chi la chiedeva, 2. 11, 6. 1, ff. ad exhib.; con questo però che il possessore della cosa doveva esi- birla nello stato in cui si trovava al tempo della contestazione della lite, cioè a dire nè ustcapita, nè mutata o deteriorata, Z. 9,$. 6, ff. eod., e se l’attore provava il suo diritto sulla cosa, il pos- sessore della medesima non. sofo era obbligato ad esibirgliela, ma eziandio a restituirgliéla,/ 9, 6 en. et ult., fl. 2 ult. Cod. eod.; che se con do- A malo si riensava di esibirla, era tenuto in tanto quanto l'attore giurava, 2. 3, 6.2, 2.5, 6.2, ff. eod.; Z. 5, ff. de in lit. jur. Se poi non la esibi- va perchè senza dolo o colpa avesse cessato di pos- = 30 LRAO I, TIT. NI. sederla, allora si poteva da lui esigere canzione che| avrebbe esibita se mai fosse capitata‘in suo potere, 4. 5, 6. ult, ZL 12, 6. pen., ff. ad exhib. Parimenti dall’ equità naturale nasceva l’azione rn factum de edendo. Edere significava dar facoltà di copiare, Oppure descrivere nel libello, e darlo o dettarlo, ovvero condurre il suo avversario sopra leditto del pretore, e dimostrargli ciò che si‘vole- va dettare, ovvero anche, senza condurlo sopra l’ e- ditto del pretore, dirgli ciò di cui si voleva far uso— dere est copiam describendi facere, vel in libello complecti, et dare vel diciare. Eum quoque edere» Labeo au, qui producat- rium suum ad album et demonstret quod dictatu- rus est, vel id dicendo quo uti velit:- così Ul- piano nella Z. 1, 6. 1, ff. de edendo. In questi modi si facevano note le azioni, gl’istrumenti, e dai banchieri i loro conti. Coloro che volevano intentare in giudizio un’ a- zione, dovevano prima notificarla al loro ave versario onde potesse decidere se voleva contendere oppure cedere alla lite, 4. 1, prin. Lia eod. Sebbe- ne poi fosse tolte 1’ uso di concepire le azioni in certa formalità di parole, tit. Cod. de form. et impet. act, subl., nondimeno l’attore era ohbligato di far note al suo avversario il libello ove sì con- teneva espressa la sua intenzione, Z. 1, 6. 1, Z. 6, G. n; ff. de edendo;$- 24, instit. de act.; LL 7, fl. de inoff. test. Questo libello, perchè dovesse contenere l’ intenzione dell’ attore, doveva essere composto della narrazione del fatto, della causa su cui era fondata la petizione, e della: petizione stessa 0 conclusione che vogliam dirla, 6. 1, et 14, anstit. de act,; È: 6, ff. de rei vind. La causa deila petizione nelle azioni personali doveva essere CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 737 specificata talchè se alcuno avesse domandato ad um altro cento în forza di contratto, la sua domanda sarebbe stata rigettata; e doveva perciò specificare il genere del contratto, v. 8. di vendita; di mu- tuo ec. AI contrario nelle azioni realt bastava espri- mere Za causa in genere, cioè il diritto 7 re coi quale si agiva, c non importava che si fosse espres- so il modo di acquistare; come se alcuno avesse chiesto un fondo per ragione di dominio; la sua domanda sarebbe stata ammessa, e non sarebbe sta- to necessario che avesse specificato il modo con cui aveva acquistato Un tale dominio, /. 14, 6. 2, junct. L. 11, 9 2, ff. de except. rei jud. Da tutto ciò avveniva che più azioni tenderti ad nno stesso fine non si potevano cumulare in uno stesso libello, 2. 34, ff. de oblig. et action.; Z. 76, 6. pen, fC. de leg. 2; 1.43, 6-1, ff. de reg. jur, arg. l. 6, ff. de except. ret'ud., a meno che non si fossero accumulate in iti che poi una se ne fosse scelta onde in seguito agire contro l'avversario, /. 1, 6. 4, ff. quod legator., o non avessero teso ad ur diverso” fine, ben intesi però che non fossero state fra di loro contrarie, l. 11. tf. de jurisd.; 2 ult. Cod. de annal. except. ital. Del resto il libello doveva essere Breve cosicchè non contenesse alcuna cosa superflua, 2. ult. 6. 1, Cod. de appell.; do- veva essere chiaro da potersi ben conoscere il fatto, e 1’ intenzione dell’ attore, novell. 112, cap. 2; ac- concio da potersi rilevare la congruità della peti- zione col fatto e colla causa;€ certo, onde il reo potesse intendere ciò e quanto gli veniva domandato, sebbene peraltro il giudice col nobile(*) officio {*) L'officio del giudice sì distingueva daì dot 738 LUPRe IN, TIT. I. suo potesse emendare un qualche difetto a norma delle circostanze, 6. 32, inst. de action., arg. Ì. 12, Z. 21, ff. de reb. dub.; come, per esempio, condannare il soccombente nelle spese della lite, seb- bene il suo avversario non le avesse chieste nel Ji- bello, 2.‘79, princ. ff. de judiciis j L1, 6.1, fl de vacat, mun., la qual cosa peraltro non era am- messa da tutti i forensi, alcuni de’ quali pretende- vano che le spese della lite si dovessero chiedere. L’ attore non solo doveva notificare al teo il libello, ma eziandio tutti gl istromenti de’ quali voleva servirsi nella lite, non però quelli de’ quali Mon intendeva di fare. uso, a meno che non li avesse avuti in comune col reo, Z. 1, 6. 3, ff. de edend.; l. 7,\cod. de testibus; I. 2, l. 7, cod. de edendo, o il reo stesso non avesse voluto fon- dare sopra«li essi una qualche eccezione; 2. 5, cod. cod. Il reo poi non era obbligato a comnuicare all’ attore alcun istromento se non quando. l’ attore aoleva prevalersene per ribattere un’ eccezione del reo, l. ulti cod. de eden., 0 quando l’ istromento era comune tra l’ attore ed il reo, Z. 7, cod. eod o era fatto di pubblica autorità, o quando si trat- tava di una causa fiscale, ovvero anche quando vi fosse stato un altro ragionevole motivo; 2. 3, ff. Z. 1, et 2; cod. de edend.; l. 2,$. 1, ff. de jur. tori in mercenario e nobile. Mercenario dicevasi quando il giudice concedeva qualche cosa dietro do- manda che gli era stata fatta; zobile quando in- dipendentemente da ogni domanda, e mosso sol- tanto dall’'equità di giudice soccorreva qualcuno, come si ha dal titolo del Cod. we quae desunt ad» vocalis partium judex suppleat. CONTRATTI E OBELIGAZIONI. 739 fisci; LL 95,$. ult. fl. ad Leg. Falcid.; 0.5, it. de jur. delib, K La comunicazione degl’ istromenti che si do- vevano fare tra di loro i litiganti era diretta a porlî în istato di potere decidere con piena cognizione cli causa se volevano continuare la Jite o cedere alla medesima, per lo che bastava che si fossero comu- nicati tra di loro gl’ istromenti in copia semplice e non: muniti di sottoscrizione, Z. 11, ff. de edendo, purchè se lì fossero comunicati per intero, mentre non era sufficiente la comunicazione di quella parte che era necessaria per istruirli delie loro ragioni, 21,$.4, ff. eod., allorquando sì fosse trattato di un istromento che avesse riguardato soltanto V’af- fare che formava il soggetto della quistione,£. 46, 6. 5,{f. de admin. et peric, tut., altrimenti se in tale istroniento più affari diversi si fossero cone tenuti, il possessore dell’ istromento non era obbli- gato a comunicare se non quella parte che conte neva l'affare în disputa;£ 3, 2, 10, 6. 2, ff. de edendo, Perchè poi non potesse accadere alterazio— ne di data, il pretore aveva ordinato che la data degl’ istromenti non fosse comunicata,. 1,6. 2, ff. eod., nel modo stesso che si disse dell’ aper= tura di un testamento, nella nota dell’ art. 1007 pag. 571. Anche î banchieri che i latini chiamavano ar- gentarii erano tenuti a comunicare i loro libri de’ conti. Questi argeriarii erano coloro che tenevano banco nel foro e davano danaro ad usura; Cuzac. observ. 10, 14. Anche i nummularii, altra specie di banchieri, esercitavano il cambio di monete ad usura, ma differivano dagli argerntarii in ciò che, questi esercitavano un cambio pubblico, quelli pri- vato, Z. 10, 6. 1. ff. de eden.; Nov. 136 cap. 4 zjo LIBRO MII, TIT. MII. in fin.; nondimeno|’ editto pretorio fu esteso an» che ai nummularii; 1. 09,6. 2, ff. eod. Gli ar- gentarii adunque cd i nummularii erano obbligati a comunicare i loro libri de’ conti ed anche la da- ta de’ medesimi, ma non i libri interi, bensì quel- Ta parte soltanto che riguardava quella tal persona con cui s' intraprendeva lite, /. 1,$- 2; IS. 6; 210, 6. 2, ff. eod., qualora però quegli che chiedeva questa comunicazione avesse giurato prima che la sua domanda non era fatta per calunniare, RA Fa ff. eod. Dalla 2. 1, 6. ult. ff. cod. si raccoglie che i possessori d’istromenti, i quali non si prestavano a comunicarli, venivano assoggettati ad una qualche pema; laqual cosa sempre più appalisce chiara quando sì consìdera che la£. vlt.{{. eod. non dava azione contro gli eredi del possessorg appunto per non punire chi non aveva alcuna colpa; ma qual fosse la pena, a noi non è noto. Nondimeno gl’ interpreti comunemente hanno detto che l’ attore se si ricusava di comunicare gli istromenti, non poteva più nella lite. giovarsi dei medesimi; il reo sì aveva per confesso; ed un ter- zo era obbligato alla rifusione de’ danni. Per ciò che riguarda i banchieri di ambe le specie è ma- nifesto dalla /. 8, ff. eod. che si dava. contro de' medesimi, e de’ loro eredi 1 azione in factum per la rifazione de’ danni ed interessi. Dalla sola equità naturale nascevano quegì in- terdetti, o sia quelle azioni straordinarie colle qua- li si proibiva di fare alcuna violenza a quegli che di una cosa propria 0 pubblica desiderava di ser- i. Degl' interdetti tutti si parlerà nel cap. IH tit. di questo libro. Zosì pure dall’ Lina: naturale nascevano le restituzioni in intero ,; che il pretore concedeva a coloro che per timore, dolo, cià, a8= CONTRATTI E OBBLICAZIONI. ni senza, mutazione di,stato, 0 alienazione fatta per mutare giudizio, cadevano in inganno; /. 1, Dita, {f. de in integr. restit. Fra queste azioni annove- ravasi in primo luogo 1° azione quod metus causa; la quale si dava dal pretore a quelli che mossi da un giusto timore avevano conchiuso un qualche af- fare nel quale avevano sofferta lesione, contro coloro che tàl timore avevano ingerito, e contro eziandio qualunque possessore della cosa per timore perduta; e si dava loro quest’ azione ad oggetto che potesse- ro richiamare a se la cosa stessa con ogni sua cau- sa, oppure per conseguire il quadruplo della mede- sima se mai il possessore non l’ avesse restituita;£- 9,68; 2 12,0 14, Ginetto te quod met. caus.; 6 27, instit. de action. Anche|’ azione de dolo malo era una restituzione in intero che il pretore concedeva a coloro che per dolo mialo era- no caduti in inganno, contro quelli che simile do- lo avevano usato, onde potessero richiamare a se la cosa che per dolo avevano perduta, oppure agire per la rifusione dei danni ed interessi qualora non fosse stata loro restituita; /. 1, prim. et$. 15 l. 31, 2. 33, ff. de dolo malo. Parimenti ai minori di 25 anni, i quali fossero stati lesi in qualche af. fare, si concedeva la restituzione in intero contro quelli coi quali avevano conchiuso I affare. Quest” azione, che mancava di un nome proprio, produ- ceva gli effetti delle altre restituzioni; imperciocchè poneva il minore nello stato in cui si ritrovava pri- ma che fosse stato leso; 2. 1, 2. 3,6..132. 12, 4. 13, 6» 1, 2: 14,124, 6.3; 2. 28, ff. de minor. Si restituivano in intero anche i creditori di colui che soffriva la minima diminuzione di capo, all’ effetto che po- tessero conseguire i loro crediti, 2. 2,$- 1, ff. de cap. minut., ed cra necessaria anticamente questa Lenti wii> 742"LIBRO IMI, TIT. MI. restituzione, perchè una tale dinunuzione di capo liberava coloro che la soffrivano dalle obbligazioni civili che essi prima della medesima avevano con- tratto; Z. 2, 6. 2, ff. de cap. min. Così pure gli assenti per causa della repubblica contro ai presen- ti, ed i preseuti contro gli assenti godevano del benefizio della restituzione in intero; al qual effetto si concedeva loro l’ azione rescissoria, della quale si fece menzione di sopra in fine della pag: 717. Finalmente quando il possessore di una cosa, S0- pra della quale un altro gli voleva movere lite, alienava la stessa cosa onde rendere difficoltosa la causa del suo avversario, questi godeva del benefi- zio della restituzione in intero all’ oggerto di essere rifatto dei danni che soflriva, e degl’ interessi che perdeva per dover cambiare avversario; 4. 1, 2. 2, /.3, prin.; 1.8, 6.1, ff. de alien. Judicii mu- tan. causs Di tutte queste restituzioni in intero si parlerà più a lungo nella sezione VIL cap. V. tit. II, del presente libro. L’ azione pauliana o sia rivocatoria non ave- va altro fondamento che l’ equità. Quando un de- bitore alienava i suoi beni in frode de’ snoi credi- tori, se l’ alienazione era a titolo lucrativo, od es- sendo anche a titolo oneroso, il possessore fosse stato couscio della fraude, ai creditori messi in pos- sesso de’ beni del loro debitore, competeva l’azio— ne pauliana onde farsi loro restituire i beni da un tale possessore; 6. 6, st. de action.; l. 1, È. 6, 6. 8, 17, ff. quae in fraud. credit. fact. sunt. Si- mili a quest’ azione erano le azioni faviana, e cal- visiana, le quali competevano al padrone onde, dopo la morie di un suo liberto, rivocare Je aliena— zioni che lo stesso liberto avesse. fatto de? proprj beni in frode della successione cui era chiamato CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 743 dalla legge il di lui padrone. Questi, se il liberto eva morto con testamento, fuceva uso della favia- na, se ab intestato, della calvisiara; l. 1, prin. et 6. 3,4, et segg. ff. si quid in fraud. patr. fact. est. Dell’'azione pauliana tratteremo più in esteso al 6. 5 della sezione I cap. V. ti. III di questo libro. Circa alle altre due azioni basti quelto che abbiamo detto giacchè da molti secoli in qua esse cessarono di essere in uso presso di noi. Dalla legge civile discendeva l’azione detta condictio ex lege, la quale competeva quante vol- te una nuova legge imponeva una obbligazione sen- za esprimere con quale azione se ne dovesse chiedere l'adempimento; 4 wnio. ff. de cond. ex lege. Co- sì, si dava quest’ azione per domandare l'esecuzione di un patto legititmo, come quello della dona- zione, 4. 35, 6. ult. cod. de donat., quello delle usute, Z. 30, ff. de-usuris, quello di una dote Promessa,£. 6, cod. de dot. promiss. Si dava an- cora all’ alienatore di un immobile quando. fosse stato leso oltre la metà del prezzo dello stesso im- mobile, onde agire contro l acquirente per la re- scissione del contratto; 2. 2, cod. d'e rescin. ven- di. Sì agiva con questa azione quando si doman- dava il suppletuento alla legittima,£. 30, 2. 35 78 2, cod. de inof. test.; Nov. 115 cap. 3; quando £ì ripeteva ciò che si era perduto al gioco, Z. 1, et ult. in fin. cod. de aleat.; quando si ripeteva ciò che si, cera pagato ad uno il quale per errore lo iveva ricevuto in nome di ua altro,& 32, ff. de teb. ered.; quando un creditore ipotecario agiva :vutro no altro creditore munito di un titolo più lebole, onde in pagamento del suo‘credito conse- guire da esso il prezzo delle cose ereditarie che lall erede beneficiato gli era stato pagato in sod- IRSA DI ma ) "n Ill| INUII| Il{ 744 LIBRO III, TIT. IL disfazione del suo credito, 2, ult. 6. 6, cod. de jur. delîb.; quando il reo agiva contro l' attore ’ per essere rifatto dei danni che l’ attore stesso con un’ eccessiva domanda gli aveva cagionati, oppure contro gli esecutori che arbitrariamente avevano da ini esatto più del giusto,$. 24 et 25, instit. de action.; l. 12,$. 1, cod. de prox. sacr. scrin.; quando il donante agiva contro del donatario per rivocare la donazione in quella parte che eccedeva il modo legittimo, 4 21, Gir, ff. de donat.; quando si agiva in forza della 2. unic. cod. de suff. e simili. Il fatto obbligatorio da cui discendevano le azioni era o un patto, o Un contratto o un qGirast- contratto, un delitto o uu quasi-delitto. Vedem- mo di sopra che il patto si divideva in nudo e non nudo o sia vestito, e che il patto nudo secondo lo stretto diritto non produceva azione; ma vedem- mo del pari che per una inveterata consuetudine anch’ esso produceva azione. Ora dovremmo dire qual fosse quest’ azione: ma siccome gl’ interpreti sono fra di loro discordi, avendo alcuni conceduto l’ azione ex stipulalu, altri ex moribus; 4° altra parte essendo del tutto inutile di entrare in questa quistione allorchè per Pun canto siamo certi che dal patto nudo nasceva azione, dall’ altro sap- . piamo che Costantino tolse di mezzo le formole con cui dovevansi intentare le azioni, l. 1, cod. de form. et impetrat. action. sublat., così come ha fatto 1” Eineccio, noi tralascieremo questa qqiestione. Il patto non nudo© sia vegtito si divideva, come già si disse, in legittimo, in pretorio, ed in aggiunto. Il legittimo, che era quello che una qualche legge approvava, produceva I’ azione detta condiciio gx leges, della quale poo' anzi si parlo, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 745 ll pretorio che così chiamavasi perchè approvato dal pretore, cra| /potec1, il costituito ed il pesto confermato con giuramenio. Dali’ /peleca nasceva V azione serviana e quasi serviana o sia ipoteca— ria dì cui si fece di sopra menzione, e di cui si trat- terà in esteso in luogo più acconcio. Dal costituto disccadeva|’ azione de constituta pecunia, della quale abbastanza si è parlato in questa lunga nota alla, pag. 697 e segg. Finalmente dal patto confer mato con giuramento nasceva|’ azione 22. facium ex jurejurando colla quale colui che aveva giuralo agiva contro quegli che gli aveva deferito il giura— mento onde costringerlo al pagamento di ciò clie aveva giurato; 6. 11,&rst. de action.; ORE CA {f. de jurejur, Questa era una di quelle azioni che venivano dette adfeciitiue qualitatis, perchè da se sole non sussistevano, ma supponevano un’ altra azione antericre alla quale si aggiugnessero, e sì chiedeva con esse ciò che era dovuto con tile azio- ne anteriore. Così se alcuno fuori di giudizio a de- lazione del suo avversario, avesse giurato competer- gli la pubbliciana, o la rei vindicazione, 0 la pe- tizione di eredità, o l'azione emti, o Quella«e constituia pecunia, 0 qualunque altra azione, po- teva coll’ azione în factum ex]urejurando donian- dare quello che gli era dovuto con tali azioni; 4 sd asa a o, 1 desjure]ur, La.,,6.7, 6 de pubblic. in rem.; l 25,$. 1, f. de constit. pecun. Di quest’ azione parleremo più a lungo nell’ ultima sezione del titolo HMI. del presente libro. 11 patto aggiunto produceva la stes- sa azione che derivava dal contratto di duona fede cui era aggiunto; Z. 7, 6. 5, ff. de pactis; I. 69, ff. pro socio; L. 79, ff. de contrah. empt.;(pago A & 4, ff de leg. pommiss.; 1. 2,1.6, ù. de in dh N n46 LIERO II, TIT. NI. diem addict.; ll 2, 6.4, ff. pro emtore; Nov 136, cap. 1 în fin. Abbiamo detto di sopra che i contratti sì divide- vano in contratti nominali, ed in contratti 772720- minati: che i nominati altri erano reali, altri ver- bali, altri letterzli, ed altri consensuali: che i reali erino il mutuo, il comodato, il deposito ed il pegno; i verbali si erano ridotti alla sola stipu- lazione; i letterali consistevano nel chirografaria; ed i consensuali erano la vendita, Ja locazione, l’ enfiteusi, la società ed il mandato: e che i con- tratti innominati erano quattro, cioè do ut des, do ut facias, facio ut des, facin ut facias. Ora dobbiamo dire quali erano le azioni che da tutti questi contratti procedevano. Tutti i contratti romina 7 proaucevano un’azione dell’ istesso lor nome, e questo era il carattere prin- cipale che li distingueva dai contratti imnominali e dai patti, i quali ancorchè avessero avuto un no- me proprio, tuttavia non sortivano‘lalla loro specie, appunto perchè non producevano un’ azione che si chiamasse col loro nome. Così eravi un contratto che con nomé a sè proprio chiamavasi permuta; ‘ma siccome non produceva azione dell’istesso suo nome, ma la generale azione praescriptis verbis, così esso, rimarfeva nella spezie dei contratti înn0- minati. Parimenti eravi un patto che con proprio nome chiamavasi donazione; nondimeno siccome da essa non nasceva un’azione che portasse lo stes- so nome, ma nasceva l’ azione generale detta con- dictio ex lege, così essa rimaneva nella spezie dei patti secondo il sentimento dei migliori giurecon- sulti. Dal mutuo pertanto nasceva l’azione detta con- dictio certi ex mutuo, ovvero actio mutui, L, 5) CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 747 Cod. quibus non objicit. long. temp. praescript. s la quale competeva al creditove onde costringere i suo debitore a dare altrettanto di ciò che aveva ri- eolie di filo, ladra ed. cred. prin. instit. quib. mod. re contrah. oblig. Di questo contratto si parlerà nel cap. Il e III, tit. X di que- sto libro. Dul comodato nasceva l’azione comodati direcia et contraria. La diretta competeva al comodante onde costringere il comodatario alla restituzione della cosa comodata; e la contraria si dava al comoda» tario ond’essere rifatto dal comodante delle spese che avesse dovuto fare per la cosa comodata, o dei danni che un vizio nascosto della stessa cosa avesse potuto arrecargli; 4. 17, 6. 3; 4. 18, 6. 2, et 599.» fl. comod. vel cont. Perchè poi queste due azioni non che altre molte si chiamassero nna diretta e l’altra contraria, si dirà nella nota dell’ art. 1103. Di questo contratto parleremo più particolarmente nel cap. I. tit. X del presente libro. Il deposito | ge l’azione depositi directa et contraria, a prima si dava al deponente onde potesse costrin= gere il depositario alla restituzione della cosa depo= sitata; e la seconda al depositario per essere rifatto dal deponente delle spese incontratte e dei danni sofferti a cazione del deposito. L. 5, prin. et 6. 15 2. ra, prin. et 6.2, ff. depositi vel contra. Di nesto contratto si trattera più in esteso nel cap.)., I et, tit. XI, di questo libro. Il pegoo produ- ceva l’azione pignoratitia directa et contraria, Quella si dava al debitore affinchè, pagato il debi- to, potesse costringere il suo creditore alla restitu- zione della cosa impegnata: questa competeva al cre- ditore per conseguire dal suo debitore le spese fatte e i danni sofferti a cagion del pegno;$. ult. irst. 245 i LIBRO. IMI, TIT) TI. guib. mod. re contrah. oblig.; 1. g, 6.3, ff. de pignor. action."Tritteremo estesamente di questo coutratto ne! titolo XVII, del presente Jibro. Dalla stipulazione nasceva Vazione verti et in- certi ex stipulatu: certi quando la così stipulata € À una specie od una quantità determinata; incerti quando la cosa dedotta in stupulazione era un ge- nere od un fatto. Ouest azione competeva allo sti- pulante orde costringere il promettente al paga mento di ciò che aveva promesso; pri. instit. de verbi obliz:i;3' 0 s4.) 075, fl. eod::’ di questo con- tratto abbiamo già discorso di sopra, e continua— remo ancora 4 disedirerne nei successivi articoli. Dal contratto chirograferio nasceva Vazione det- ta condicito ex chirographo, la quale competeva al creditore per costringere colui che aveva scritto il clirografo a pagare ciò di cui si era confessato debitore nello stesso chirografo a titolo di mutuo, $. unic. inst. de liter. oblig. Di questo contratto parleremo più particolarmente Jù dove ragioneremo del mutuo. La compra e vendita prodnceva l’azione emti et venditi. L' azione emti si dava al compratore che per parte sua aveva adempiuto il contratto, per- chè potesse costringere il venditore a consegnargli la cosa venduta insieme con ogni causa ed acces- sione: V azione venditi si concedeva al venditore che aveva consegnata la cosa, contro al compratore per costringerlo a pagare ii prezzo della cosa com- perata insieme colfe usure dal tempo della mora; 4. È, do vir pnas. el 6-25, ANUFOL G100, el 19, et tot. tit., ff. de action. emti et venditi. Quesio contratto poteva produrre ancora altre due azioni, una detta redhibitoria, Valtra quanti minoris. Ani beduc competevano al‘compratore; la prima per af. su; ua- jet eva to sato TOA to mo mi ore vere coli es- ore (I JIl- CONTRATTI È OBBLIGO AZIONI, 549 Rive al venditore la casa co'suoi frutti 3€ con ogn! sua causa, e riceverne indietro il prezzo nel caso che la cosa fosse stata Laimente viziosa che non avesse potuto servire all’uso cui era destinata. /. 21; 2 93, 1.25, ff. de aedilit. edict.; la seconda per ricevere indietro dal venditore tanto prezzo quanto ininor uso poteva prestare la cosa, Land daino eod. Noi ragioneremo diffusamente di questo con- tratto hel tit. VI del presente libro. La locazione produceva 1° azione locati et conducti. L'azione lo- cati competeva al locatore per costringere il condut: tore a pagare la pensione insieme coll’ usura dopo Ja mora, ed a restinire la cosa locata; finita la locazioneg 31:£ 3g; 54, prov feto 6..1314. 56,4 ff. locat. con.;} azione. conducti si dava al con- duttore per costringere il locatore a consegnare la cosa locata. ed a rifare le spese necessarie ed utili che il conduttore aveva incontrate; 2. 9, prin; 4 15, prin., 6 1, et seq.; LL 19,$. 2; Li 330: 96, GO TINI ff. Locat. cond. Anche di questo còn+ tratto si parlerà diffusamente nel tit. VIÙI di que+ sto libro. Dall enfiteusi procedeva l’azione emphy+ teutfcaria directa, la quale competeva al livellario ossia enfiteuta onde costringere il padrone a conse- gnare la cosa livellaria a norma del contratto, 4, 1, ff. si ager vectigalis; l. 1, et seg; Cod. de qur. emphyteut., e competeva eziandio' al padrone onde costringere il livellario al pagamento del cas none, landem'o, e tutt’ altro nel contratto corvea nuto,$. 3, instit. de locat. et'cond; dr) e0d de jur. emphyt. Di questo contratto si ragioneià insieme con quello di locazione. La società produ= ceva l’azione pro socio diretta; la quale s1 dava 8 tutti i socj onde si costriugessero vicendevolmente a conferire i beni comuni, a comunicarsi fi lucro, ni FAX nbo s XIBRO TI, TIT. NIN ed a rifarsi 1 danni che tra di loro si arrecavano pe colpa leggiera; 2. 5, 6. uZe.; ZL 38, 6. 15 4. 62, 8 10;;+W19); 2 63, ZL 67, 6. 2, ff. pro socio. Noi parleremo in esteso di questo contratto nel ut. 1X del presente libro. 11 mandato produceva|’ azione mandati directa et contraria. La prima si dava al mandante onde costringere il mandatario a compie- re l'affare intrapreso ,, oppure a rifare i danni, 4. Sub piono r; E ale mandati. vel cont., ed a consegnare la cosa acqui- stata in forza del mandato insieme coi suoi frutti; 1. 8, 6. ult., ff. eod.: la seconda si concedeva al mandatario per essere rifatto delle spese incontrate e dei danni sofferti a cagione del mandato; 4. 12, 6.9, ff. 2 1, cod. mand. vel cont. Di questo contratto si parlerà nel tit. XII del presente libro. Sebbene quattro contratti inzorizati siansi di sopra annoverati, nondimeno a tre soli essi si era- no ridotti. Imperciocchè allorquando i patti nudi cominciarono presso di noi a produrre azione, ro- me si osservò alla pag. 700, i due contraiti do, UL Sacias, e facio, ut des si convertirono in un solo contratto, poichè, qualunque dei due contraenti aves- se pel primo dato esecuzione al contratto, non po- teva più pentirsene come gli era lecito di fare a norma delle leggi romane, le quali consideravano il contratto inzominato come un nudo patto in riguardo a quel contraente che per parte sua lo aveva eseguito, conforme fu osservato alla p..693. del tomo E. sebbene da questi tre contratti diversamente com- binati molti altri se ne potessero formare, come do ut des et facias, facio ut des et facias, do et fa- cio ut‘des et facias, do ne des, do ne facias, facio ne facias ce.( ragione per cui non si potè dare a cadauna di essi un nome proprio, ma si dos CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 551 vettero comprendere tutti sotto nome di contratti innominati, perchè 1° opera della natura è tale che più sono i negozj che i nomi, Ù..4i, ffi. dei praes. verb.), ciò non ostante 1 tre de quali abbiamo di sopra fatto menzione, potevano riguardarsi= me il risultato di tutte Je possibili combinazioni. Fra i contratti innominati, due principali se ne trovano nel diritto romano, i quali hanno un titolo a parte. Questi sono il contratto estimato— rio, e Ja permuta; di quest ultimo contratto par- leremo nel tit. VII. di questo libro. Ora ragione- remo dell’ estimatorio. Se alcuno dava ad un altro una qualche cosa da vendere per un determinato prezzo, con patto di dargli il prezzo o di restituirgli la stessa cosa, vesto era il contratto che chiamavasi estimatorio; tì r, prin., et 6. 1. ff. de aestimator. E sebbene questo contratto avesse grande affinità con altri cone tratti nominati, in quanto che, attesa la stima del- la cosa, sembrava che fosse una vendita, ed attesa l’opera che si prestava per la vendita della‘ cosa, sembrava che fosse una locazione d’ opera, od un mandato, tuttavia esso nè era una vendita perchè colui che riceveva la cosa non si obbligava soltanto , di pagarne il prezzo, ma alternativamente 0 di pa- garne il prezzo, o di restituive la cosa; nè tampo- co era una locazione d’ opera od un mandato, per- chè interveniva la stima della cosa, ma era un con- tratto innominato di buona fede, dal quale na- sceva l’azione«estimatorit prescriptis. verbis, l 1, prin. ff. eod., della quale fra poco parleremo. Intanto facciamo osservare che il pericolo della co- sa stava a carico di chi Ja dava, se in di lui gra= zia si dovevi fare la vendita, come se avesse avuto bisoguo di fare danaro, 4, 17, 6 1, ff, de pre= 50) tisko 1, TIT. III: vi. verb. i stava a carico di chi la riceveva, sé la veadita dovevasi fare in grazia sun, come se il proprietario della cosa volendo dargli danaro a mu- tuo, gli avesse dato la cosa da vendere la quale d° altronde non avesse venduto, Z. 17,$. 1, ff. cod.; È: 110 ide reb. cred.« l 34, prin. fr. mandati vel contra; e se la vendita non si doveva fare ia grazia nè dell’ uno nè dell’ altro, ma che però am- bidne avessero convenuto di vendere la cosa, allora il pericolo della medesima stava a carico di chi la dava, con questo però che chi la riceveva era te nuto di dolo e colpa anche leggiera perchè il con- tratto era di duona fede; 2. 17. 6. 1, ff. de praesi verb.; Ul. 1, prin. ff. de aestim. Se chi riceveva la cosa da vendere, l’ avesse venduta ad un prezzo iminore dello stabilito, era tenuto a pagare al pa- drone della cosa l’ intero prezzo convenuto;€ se l avesse venduta ad ua prezzo maggiore, doveva dare al padrone anche il di più, qualora non fos= se stato altrimenti stabilito; 4. 13, fl de praes. verb. le 44> ff. nro socio. Questo contratto pro- duceva, come si disse,|’ azione destimatoria prae- scriptis verbis, la quale st divideva in diretta è contraria; L 1, ff. de aestin. La diretta sì dava a colui che aveva data la cosa da vendersi ad un determinato prezzo, ed anche a’ suoi eredi onde cos stringere quegli che l’aveva ricevuta, od i suoi ere- , alla restituzione della cosa, od a pagarne il prezzo convenuto; I 1, prin. et Gen ff. eod. La contraria competeva a chi aveva ricevuta la cosa contro di chi l'aveva data, onde essere pagato del- la mercede se mai si fosse stabilita( avvegnachè non fosse contrario alla natura di questo contratto lo stabilire una mercede, 7. 2; ff eod.), cd esse re rifatto dei danni che per avventura avesse potuto CONTRATTI E OBELIGAZIONI, n63 soffrire a cagione del contratto; perciocchè tutte le azioni contrarie altro scopo non avevano che quello della rifusione de’ danni; 017,6. 1 et 3; 4. 18, 6. 2; Z. pen. ff. commod. vel cont. Del resto poi da tutti î contratti innominati nasceva la generale azione civile praescribtis ver= Lis, così detta pefchè non aveva nna particolare foriola, ma doveva essere conforme ai‘termini del contratto, del quale doveva esprimere la sostanza$ 3 va a quel contraente che per parte sua aveva eseguito il contratto onde costringere l’altro all’ese: cuzione del medesimo o alla rifazione dei danni e degl’ interessi; /. 5, 6. 1, et segg. ff. de prescripta verb. Alla quale azione fu necessario di ricorrere quando si trovavano contratti, cui il diritto civile non aveva dato un nome proprio, i quali non pro- ducevano per conseguenza un’ azione loro propria} £. 2, 2.3, ff. eod. D' onde avveniva che quest a- zione era sussidiaria, della quale perciò non sì po- teva far uso se un’ alira fosse competuta, Z. 1, prizz.; 7. 21, ff. eod., eccettuati î casi esemplificati. nelle Il. 19, 6. ult. ff. de precario; 6, ff. de rescind. vend.j; 2, cod. de pact. inter emptor. et vend.; bo, ff. de contra. emtion.; 13, 6. ult. ff. com- modati; 29, ff. de praes.-verd.;$. 1, inst. dè locat.; 6, cod. de trans... non ostante la sentenza di Giuliano, /. 5, 6. 2, ff. de praes. verb., rife- 2 rita da Mauriziano è da Ulpiano nella Z. 7, 6. 2, ff. de pactis. L’ azione civile prescriptis verbis di- cevasi ancora azione in factum, in quanto che ognuno era obbligato per ciò che aveva fatto, la che per altro ha bisogno’ dì spiegazione. L’ azione in factun: si riceveva in vat) sensi* dicevasi azione in factum quell’ azione che il pre bore mroinetteva con un suo editto messimamente n54 LIBRO MII, TIT. IT. per un delitto, Z. 10,$. 18,2. 14, ff. guae in fraud. credit.: dicevasi ancora azione în factum quell’ azione che il pretore dava interpretando una qualche legge civile, la quale in un qualche caso particolare non avesse concesso espressamente l'azio- ne diretta, come nel 6. ult. în fin. inst. de leg, aquil. E queste azioni chiamavansi azieni pretorie in factum; l 7, 68.2, ff. de pactis; l. 11, fi de prescriptis verbis. Così pure azioni in factum ma però civili chiamavansi quelle che discendevano dai contratti innominati, o da contratti di un nome incerto, e quelle che si davano in sussidio quando altre azioni mancavano; Z. 1, 2. 2, 2.3, 424, ff. de praes. verb., junet. I. a, 6.2, L 19, în fin. ff. de precar. Veduto così quali azioni producevano i contrat- ti, diremo ora quali nascevano dai quasi-contratti: di poi passeremo a parlare di quelle che discende- vano dai delitu e dai quasi-delitti, Cinque quasi-contratti furono esemplificati da Triboniano nel titolo delle instituzioni de oblig. quae quasi ex conl. nasce., cioè il maneggiamen- to di affari che dicevasi negotiorum gestio, dal quale nasceva l'azione negotiorum gestorum dire= cia et contraria. La diretta si dava a colui i dî «ui affari erano stati maneggiati senza sua saputa contro quegli che li aveva maneggiati onde costrin- gerlo a rendere il conto dell’ amministrazione tenu- ta, a restituire i residui, ed a pagare le usure del danaro di cui fosse stato per avventura debitore /. 2, 2. 3,123, L ky, 6. 1, ff. de'neg. pgest.; L 5, prin. ff. de oblig. et act.: la contraria competeva all’ amministratore degli affari contro il padrone de’ medesimi onde essere reso indenne, cioè risar— cito delle spese necessarie ed utili, 6. 1, énstit, de a pe dn: SE. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 755 oblig. quae quasi ex‘con. nas.; l. 2, I 27, 0-45, ff.: L. 10, cod. de neg. gest.; lL, 3. pr. fi. de oblig. et act., ed essere paguto delle usure del pro- prio danaro speso per il padrone degli affari; Z. 19, 6. 4, ff. de negot. gest.; l. 18, cod. eod.; l. 37, ff. de usur: La tutela, da cui nasceva l’azione detta actio tutelae directa‘et contraria. La prima com- peteva al pupillo finita la tutela, onde costringere il tutore a rendere i conti, a restituire i residui, ed a rifare i danni cagionati per suo dolo o colpa grave o leggiera, 6. 2, inst. de obl, quae quasi ex cont. nas.; l. 5,$. 1, ff. de oblig. et action.; 2. 23, prin. ff. de reg. jur.; l. 7, cod. arbit. tut.: la seconda si dava al tutore onde essere reso inden- ne dal i gap cioè essere pagato delle spese ne- cessarie ed utili unitamente alle usure delle mede- sime, e generalmente ottenere tutto ciò che aveva perduto, od era per perdere a cagione della tutela; 6. 2, inst. de oblig. quae quasi er conì. nas.; È. 1, 6. 45 2.3, prin. et 6. 1,4,8; 2. ult. ff. de cont. tut. act.; 1.5, 6. 1, ff. de oblig. et act. Questa azione aveva luogo soltanto nella tutela, ma non nella cura chi erano soggetti i minori, perchè que- sta fu introdotta molto depo la tutela, come si vi- de nella nota dell’ art. 489; e per conseguenza le antiche leggi da cui discendeva l'azione della tutela non parlavano punto della cura. Per la qual cosa i giureconsulti estesero l’ azione della tutela anche al. la cura, considerando che in questa come in quella militava la stessa ragione; e siccome non. poterono chiamare diretta una tale azione perchè‘non di- scendeva direttamente dalla legge, così la dissero utile azione della tutela, pischè utili chiamavansi tutte quelle azioni che non derivavano direttamente dalle parole della legge, ma bensì da un’ interpre= 756 LIBRO MI, TIT, MI. tazione estensiva della medesima, che i giurecon- sulti facevano quando in due casi uno con mplato e l’altro non contemplato dalla legge trovavano che militava una medesima ragione,$. ult. irst. de Leg. Aquil.; si dava pertanto al minore, al furioso, al prodigo, ed a tutti coloro che erano soggetti alla cura Vl utile azione della tuiela contro ai loro ca- ratori, ed a questi contro quelli I wzile contraria azione della tutela per il fine medesimo per cui aveva luogo tra pupillo e tutore l’ azione diretta e contraria della tutela; l 1, 6. 13; 4. 20, prin, ff. de tut.'et rat. distrahi; l. 1, 6.(2, th, de cont. tut. et ut act.; l. 3, cod. arbit. tut. Il terzo quasi contratto esemplificato da‘Prriboniano era ̰ anzi nistrazione delle cose comuni sia che fossero cose particolari, nel qual caso aveva luogo l’azione conz- muni dividundo di cui si parlò di sopra alla p.718 e segg. tom. I,, sia che fossero una universalità di cose, come una eredità, nel qual caso aveva luogo l’azione familiac erciscundae, della quale si tenne discorso nella sez. I. cap. VI. tit. I. di questo li bro. Il quarto era V accettazione dell’ eredità, da cui nasceva l’azione personale ex testamento, col- la quale coloro cui era dovuta una qualche cosa in forza del testamento agivano contro| erede che aveva accettata l’ eredità onde consegnire una‘tal cosa insieme con ogni causa ed accessione, c colle usure dal tempo della mora, non che per essere ri- fatti di qualunque danno dall’ erede cagionato an- che per colpa leggierissima; 6. 5, instit. de oblig. quae guasi ex cont. nas.; l.5, 6. 2, fl. de oblig. et action.;1.3, infin,; L 4, ff. quib. ex caus. in poss.; L. 6, in fin. ff. de separat.; L 20, ff. de adquir. vel omitt. haered.; l. 47, ff. de leg. 1; L. 33, prin, It. de leg. 2; l. 17, ff. de duobus reis consi, CONTRATTI FE OBBLIG AZIONI”+ 1} quinto era il pagamento dell’ indebito, da cut nasceva l’ azione deita condictio indebiti j colla quale colui che per errore di fatto aveva pagato una qualche cosa che naturalmente non doveva, agiva per ricuperarla da quegli che per ignoranza|’ aveva ricevuta; imperciocchè le leggi riputavano costu obbligato per via di un quasi-contratto alla restitu- zione; 6. 6, inst. de oblig. quae quas. ex cont. nas.; 6. 1, inst. quib. mod. re cont. obi] 2, 6.1; Z 19, 6. 1, ff. de cond. ind.; 2.5, 6.3, if. de ablig. et action. Mi ricordo di aver detto di sopra che avrei dimostrato che eranvi altri quasi-contratti oltre quelli riferiti da Triboniano nelle instiuzioni; ora debbo in questo luogo accennare quali fossero que- sti quasi-contratti riservandomi di trattare di tutti quanti nel capo I. tit. LV, nella sezione MU. cap. Jil. vt, VII, e nella sezione V. cap. Il. vit. XI. del presente libro. Gli osti, gli albergatori, i nocchicri, e vettu- rali ricevendo in consegna una qualche cosa cai viandanti che alloggiavano nella loro osteria, 0 nel loro albergo, o che viaggiavano nella loro nave o vettura, erano obbligati verso de’ viandanti mede= Simi, per via di ui quasi-contratto, a restitnire loro le cose ricevute in consegna, ed a rifarli de’ dandi che un qualche altro viandante alloggiato nella stes- sa osteria o nello stesso albergo, o ricevuto nella medesima mave, o vettura avesse loro cagionato; e da questo quasi-contratto nasceva l’ azione in fa» ctum de recepto; l: 1, prin. et$. 1, et segg.} dè. 2, 1.3, prin. et 6. 1, et segg. tf. nautae, caup. stab. ut recept. restit. La contestazione della lite, la quale si verifi cava allorquando il reo contraddiceva alla domande Con. cav. lI. 22 da 758 Uro NI, TIT. fil. IVI dell’ attore, /. unic. cod. de lit. contest., era un| quasi-contratto, il di cuì effetto era quello di per-| petuare l’ azione promossa in giudizio; 2. 3,$. 114 ff. de peculio;. l. 29, ff. de novat.; I. 58. ff. de i éblig.i et'act:; l.-86,1..8p;iL 189;;tluode: reg. Jur.; l ultim, cod. de praesc. 30 vel ho ann. Un altro quasi-contratio nasceva dalle interrogazio=| ni che d’ attore faceva in giudizio al reo convenuto i allorquando, voleado intentare contro di lui l’azio- ne personale, temeva di chiedergli di più del do-| vere, locchè lo avrebbe fatto cadere dalla causa; ZL. 1, prin.; L. 11, 6-9; ff. de interrog..in jur. fa- cien. Da queste interrogazioni, e dalle risposte«del reo nascevano delle azioni che chiamavansi interro- gatorie od anche confessorie, le quali supponevano altre azioni personali anteriori, alle quali si aggiu-| i gnevano, e perciò venivano dette adjectitiae quali-| tatisi 0234 Goiults; Lio tira Deo, Aquil., e competevano all’ attore per far condan- mare il reo a ciò cui si era obbligato colle sue ri- sposte confessando.0 mentendo, rispondendo fuori di proposito, o non rispondendo di sorte alcuna; 24, d 11, 6. 1, et segg. ff. de interrog. în Jur. fac. Quando coloro che avevano il dovere di far| ti seppellire un morto, non adempivano ad un tal do-| vere, rimanevano obbligati per via di un quasi-.| tl contratto verso di colui che mosso da religiosa pie- ta aveva fatte le spese della sepoltura, per rimbor- ” sarlo di tali spese, e da questo quasi-contratto na- sceva l’ azigne detta funeraria; l 14,6. 3, et SEQG»; d..15, 2-31, 6. 1,6 32,(prof. de.relig Chi ricevendo una qualche cosa colla condizio- ne di darne, farne, o non farne un’altra, se non adempiva ad una tale condizione, era‘obbligato per un Der= ly de reg. Inn, zio= nuto zio= do- usa} fa del erro» vano giu- sali» Leg, lan- Te fuori una$ o. n far do- nasi= pie- bore QI lizio- non iper 9 CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 759 mn quasi-contratto alla restituzione di quella che aveva ricevuto, e vi poteva essere costretto coll’azio» ne detta condictio causa data, causa non sequu- ta, la quale nasceva dal quasi-contratto, e compe- leva a chi aveva dato la cosa per una causa non verificatasi;.. 1, 2 3°,€&t segg: ff. de condict. caus. dat. aus. non seq.; l 13, 6.2, in fin.££. commod. La condictio ob turpem vel injustam causam era un’ azione colla quale si ripeteva ciò che si era dato per un fatto turpe per parte di colui che ave- va ricevuto, ed onesto per parte di quegli che ave- va dato;.. 2, 3, et segg. ff. Li, et segg. cod. de condict. ob turp. vel injust. caus. Quest’azione nasceva da un quasi contratto, mentre le leggi fiugeva- no che colui«he aveva ricevuto una qualche cosa per una causa turpe od ingiusta, si fosse obbligato alla restituzione della medesima cosa per la ragione che niuno dovevasi arricchire con danno altui; e com- peteva agli eredi di chi aveva dato, ma non contro sli eredi di chi aveva ricevuto se non in quanto ad essi fosse pervenuto del turpe lucro; 4 5; ff. de calunniat. Dallo stesso principio che niuno dovevasi ar- ricchire con danno altrui discendeva un’ altra azio- ne la quale chiamavasi condietio sine causa, ed era o generale o speciale. La generale competeva al- lorquando» aveva luogo la condictio indebiti, causa data, causa non sequuta, ob turpem vel injustam causam, e simili; imperciocchè in tutti questi casi si poteva dire che la cosa si trovava presso del pos- sessore senza causa; Z. 1, ff. de condici, sine caus. La speciale si dava allorchè le altre azioni non avevano luogo, ma che d'altronde alcuno posse- deva una cosa’ nosbla senza causa come nei€asi quo LIBRO II_L, TIT. III. esemplificati nelle //. 24, 6. 1, 30, prin. ff. de act. emt. et vend.; L. 2, È. ultime, cod. de cond. er leg. ei sine causa. Abbiamo fin qui veduto quali erano le azioni che discendevano dai patti, dai contratti, e dai quasi-contratti; ora dobbiamo vedere quelle che na- scevano dui delitti, e dai quasi-delitt. I delitti esemplificati da Triboniano nel- cipio delle instit. de oblig. quae ex delici. nas., du quali nasceva un’ azione esercitabile da colui a di cui pregiudizio venivano commessi, erano quat= tro, cioè il furto, la rapina, il danno dato per inziuria, e V ingiuria, o sia la contumelia. Dal furto discendeva 1’ azione detta condictio furtiva, la del. competeva al pac Irone della cosa rubata, a coloro che stavano in Ìu go del padrone, come il possessore di buona fede, ed il tutore in nome del pupillo, non che ai loro eredi,£. RS ff. de cond. furio. Liatb ti. de ur. 3 l. 56, 6. pen. fl. desgurli: ig fd cond. fari. s Junet. L. 49, Î{. de oblig. el act., per costringere i ladri in solido, od i lovo eredi 55 quanto loro perveniva, alla restituzione della cc rubata con ogni sua cau- me, oppute a pagarne il maggior preze sa ed access zo dojo messo il. furto di 2,043, 5 ye 8. 2; di dle cond. 2. unic. cod. ex de- aer. conv. Dal furto di- scendeva cziendio“Da zione detta actio furti, la, qua- le competeva al padroi e della cosa rubata, ed a tutti colora che vi avevano interesse, mon che ai loro credi, onde far condannare\il ladro, e coloro che gli avevano prestato ajuto o consiglio( non però i loro eredi) alla pena del quadruplo se il furto era manifesio, e del duplo se non era m@= fur. de reg.| lict. defunct. in quant. h CONTRATTI B OBBLIGAZIONI. 761 nifesto; A CALI) LE de furtis; hi,‘905 5° 54’ 10, fl L ult. prin cod. 6. pen.‘ff. co.; L. Das Si pen. fl. de verb. sig.$. 11, 13, et segg. instit. de oblig. quae ex delict. nase.; li, prin. ft. de priv. del., la, 9 fin, ff de vi bon. rapt.; L. rt, 6. 1, ff. de reg. jur., LD 1, 6. 44, ff. de vi et vi armata.;&. 9 insl. de leg. aquil.; 6. 1, ist. de perpet. et tempor act; Lio(E.\derpu blic. et vectie.: 6. 5, et fin. înst. de oblig. quae ev del. nas. inst. 6. 18, de action. La rapina produceva non solo l’ azione del furto, avvegnichè essa pure fosse un farto,./. 14,$: 12, fl. quod. met. caus., qunet. PA I E 6. 10. et Ult. ff. de vi bon. rapt.; Z 1,6. 1, ff. de effract. et eapil. prin. inst. de vi bonor. rapt., ma produceva ancora l’azione detta de vi bonorum rapitorum, la quile si dava al padrone della cosa rapita, a'suoi eredi, ed a co- loro cui interessava, 2 2; 16. 227 et segg. ff 6. 2; instit. de vi bonor. rapt., contro al rapitore e non contro a’ suoi eredi, 4. 2, in fin. ff. de vi bonor. rapi.; l. unic. cod. ex delict. defun. quaî. haer., Junct.$. 1, inst. de perpet. el temp. action., on- de farlo condannare entro all’ anno successivo alla rapina, nel.quadruplo del valore della cosa rapita, e nello scempio spirato l'anno; 1.3, 6. 191f£ 8243, cod. prin. inst. de vi bonor. rapt. Quando alcuno aveva per ingiuria arrerato danno ad altri, si dava l’ azione civile o pretoria ex lege aquilia, la qna- le competeva al damnificato, a” suoi eredi e succes= sori, ed a tutti coloro che avevano un qualche in— teresse procedente da un NOIA, 2. LI, G- YU: 3 È- ad leg. aquil.; l. 7. 8. i diritto reale sulla cosa cor- rag DI 17) Ri a3 NGI 4, ff. de dolo malo, con- tro colui che tale danno aveva arrecato, 0, se più erano i danneggiatori, contro ciascuno in solido, n62 LIBRO HI, TIT. NI. non però contro i loro eredi, 4. 11,$. 2; LB, 6. 8, ff. 6. 9, inst. ad leg. aquil.; È. 111, in fin. ff. de reg. jur., onde farli condannare al paga- mento di quel maggior prezzo che la cosa corrotta trovavasi aver avuto entro all’ anno successivo alla sua corruzione, 4. 2, prin., 4. 21, prin., Li29, 6. 3, ff. 6.9, et 14, instit. ad leg. aquil., od anche al pagamento del doppio prezzo, se i dan- neggiatori negavano il loro delitto;$. 26,#nstit. de action. Per\ ingiuria o contumelia che vo- gliam dirla si poteva agire civilmente o criminal mente, e o per editto del pretore, 0 per la legge Cornelia de injuriis; L 37, 6 13 ff, 93 6 Ult cod. 6. 10, instît. de inpur. Quando si agiva civil- mente in forza dell’ editto del pretore, s' intentava un’ azione che chiamavasi. pretoria civile ovvero anche estimatoria, la quale competeva all’ingiuria” to, e non a’ suoi eredi, non tanto se l’ingiuria era stata fatta direttamente a lui medesimo, quant' an- che ad alenno di sua famiglia, 2: 1, 6.3, 4 153 2. 16, 218, 2 41, ff. La, cod, 6,2, 8, 14, inst. de injur.; 6. 1, insut. de perpet. et lempor. action., contro colui che aveva ingiuriato© egli medesimo, o per mezzo di altri, nou però contro a’ suoi eredi, Z. 7, în fin., L.11, prin. 4 b 155091 , ff. 6. 11, instit. de injur.; 6. 1, insuit. de pera pet. et temp. act., onde farlo condannare al pa= gamento di ciò che l’ attore stimava; 6. 7,€010, instit.; LL 21, ff. de injur. Quando sì agiva cui= minalmente in forza dell’ editto del pretore ,, s’ in- tentava un? azione che dicevasi pretoria criminale s la quale sì dava a favore e contro le persone so- prannominate, e tendeva a far infliggere al reo una pena pubblica arbitraria; L. ult. ff.$. 10, instit. de-injur. L° azione civile che masceva dalla legg CONTRATTI E OEBLIGAZIONI. n63 Cornelia de injuriis non si dava che per un’ ins giuria atroce, come se alenno fosse siato perrose so nella persona o nell’ onore, o se si fosse voiuto entrare per violenza nella di lui casa, 2. 5, prir. eRebaet a. 2Za 606108 fast. de injur. 5 Ln, ff. de extraordin. crimin., e si dava sola= mente all’ offeso, non a’ di Ini eredi, contro l’ of- fensore, non contro i suoi eredi, 6. 1, inst. de pers pet. el temp. act.; junci. Da, ani ed de pocnis, onde farlo condannare al pagamento di ciò che 1’ attore stimava; 4. 7, 6. 6,7. 37,$. 1, Lor 6. 10, inst. de injur. L' azione criminaie che di- scendeva dalla legge Cornelia si dava a favore a contro le stesse persone onde far infliggere al reo una pubblica pena; 4. 5, prin. ff. 6. 8, et 103 instit. de injur. Oltre‘ai quattro delitti de’ quali Triboniano fece menzione nel principio delle istituzioni de oblig- quae ex delict. nasc., altri ancora ve n’ erano daî quali discendeva un’ azione. esercitabile dai privati Così I azione în factum de albo(*) corrupto si dava a qualunque. cittadino, contro colui che con dolo malo aveva corrotto una qualche cosa nell’alba (*) Non si sa peranche cosa fosse l'albo del pre= tore. Teofilo nel$. 12, inst. de. action. disse che era nna scrittura fatta in lettere bianche albis lit teris scriptum: ma ciò non sembra, perchè, come osserva l’Eineccio Antig. Rom. lib. I, tit. 11,$, 23, m2. non era lo stesso edito che chiamavasi al- bum, ma era l’ editto che proponevasi in albo. Accursio disse che quell’ a/bo era un muro imbian- cato, ma la sua opinione è stata da molti rigettata. Nondimeno sembra la medesima potersi provare 564 LIBRO HIT, TIT. lil. del pretore, onde farlo condannare in cinquanta seu- di d’ oro, i quali venivano applicati all’attore, 2, n. prin. ff. de jurisd. L'azione in factum colla quale si costringeva colui che in grazia o in odio di qualcuno stabiliva dolosamente, o impetrava un nuovo editto, ad osservare egli medesinio il nuovo editto the aveva pubblicato o impetrato, 2. 1, 6. 1, et tot. tit., ff. quod quisque jur. L' azione in fa- ctum che si concedeva all’ attore o al reo contro il suo avversario che non obbediva al giudice, ondè far condannare entro ad un anno il disubbidiente a pagare il valore della cosa che gli veniva chiesta in giudizio, oltre alla prestazione della cosa stessa, 4. unîc. ff. si quis jus dicent. non obtemper. L’ a- zione in factum. che competeva all’ attore contro colui che per forza aveva esimito o fatto esimere dal giudizio quegli che vi era stato chiamato, onde far- io condannare al pagamento del valore della cosa dedotta in giudizio, secondo la stima che ne face— vailattore;; 2.3; 6.203: Ladin; dios Berio tek seqg. ff. ne quis eum qui in jus vocab. vi exim. L'azione in factum chesi dava contro quegli per opera del quale avveniva che alcuno chiamato non sì pre- sentasse in giudizio, onde farlo condannare alla ri- fusione dei danni ed interessi, /. 1, prin. 6. 13 2. 3, fl. de e0 sv quem fattumerit quo minus quis în jud. sist. în facium de calumniatori- bus, la quale si dava a quegli che con una qualche calunnia era stato indotto a pagare una qualche coll’autorità di Planto Pers. 1} 2, v. 21, quando peraltro si voglia stare ai codicì manuscritti. Ne isti faxim nusquam adpareant, Qui hic Arto PaRIETE aliena oppugnant bona. V. Jac. Raevard.: Protribun,£77. p. 887. Tor de <‘tEe pa Li 0 l GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 565 cosa, mon a’ suoi eredi contro colui che tal cosa aveva ricevuto sotto salunnioso pretesto di fare© non fare alcuna cosa, ma non contro a’ suoi eredi onde, dentro all’ anno successivo all’estorto paga» mento, farlo condavnare nel quadruplo, e spirato l’anno nello scempio, 4. 13 pris. Wo RA, D:5) prin. l. 6, 2. penult. ff. de calumniat.; 8. 95, in stit: de act. L'azione de servo corrupto colla quale il padrone, od il sno erede agiva contro il cor- rompitore del suo servo, ma non contro il suo ere de, onde farlo condannare nel doppio del deterio= ramento cagionato al servo mediante la corruzione, Miri E 6 uti. n. dh 134 pre Di 10076: S, ff. de servo corrupto,$. 234 inst. de action. L’ azione in factum che competeva a colui, il quale aveva risentito danno da una falsa misura dolosamente o con lata colpa fatta da un misnvatore o agrimensore che vogliam dirlo, non cl he a’ suoi eredi, contro lo stesso misuratore od acrimersore, ma non contro a’ suoi. eredi, onde farlo- nare alla rifusione dei‘ danni ed interessi, 2. 1, 2. 3, rien 9; 1/0 Get, ff. si mensor fals. mod. direrit. Se Yun conjuge toglieva all’altro una quat che cosa con animo di far poscia divorzio, al con- juge cnî era stata tolta la cosa ed a’ sitoi eredi con- peteva l’azione rerum amotarum persecntrice della cosa, e perpetua, onde segimio il divorzio, cosuria- gere l’altro conjuge, o il di Sui padre sino alla concorrenza del peculio o del vantaggio che aveva percepito dalla cosa tolta, oppure i loro eredi a rea stitnire la cosa stessa con ogni sua causa, o a pa- garne la stima, Esroisiza Wiangidonb poet. 6,63, 4523374 ale. he 4346, bo, fl. rerum amotar.; È. g, fî. de condict. furt.; dA 6-1; 29, 417,6 2, 4. pen. ff. rerum amot. : 22* 766 LIBRO MII, TER. NI. L'azione de suspectis tutoribus, e quella de ras tionibus distrahendis delle quali sì tenne discorso sotto gli art. 444, 6. 2, 473, discendevano esse pure da‘un delitto, di#10), 6a, 0, fi d: 0, cod.) el prin. inst. cum 6. 3, de suspect. tut.; LL 1, 6. pen et ult.; l. 2, in fin. et tot. Ut. ff. de tut. et rat, Aistrah. Se un gabellicre esigeva un tributo maggiore del giusto, colui che tale tributo aveva pagato, od il suo erede, poteva intentare contro il gabelliere mon però contro ilsuo erede, se non in quanto fosse divenuto più ricco, l’ azione în factum penale mi- sta cioè in parte persecvtrice della cosa, ed in par te penale, onde entro all anno successivo all’ in- giusta esazione, costringerlo a pagare il doppio di ciò che di più aveva esatto, oppure il quadruplo se aveva usato forza, 2. 1, 2. 13, 6. ult.; LL 4, prin. 1.5, 61,29, 6-5, ff. de public- et vectig. Di tutte queste azioni che nascevano dai delitti par- leremo più in esteso al capo Il, ctit IV, di questo libro. Dai quasi delitti nasceva 1° azione in factum perpetua comunque onoraria, la quale competeva al dannificato ed a’ suoi eredi contro il e non contro agli eredi snoi, Z. ult.6. ult.(f. naut. caup. stab; 1. 5, 6.5, ff. de his qui effud. vel dejec.; L. 16, ff. de judiciis, 6. ultim. in fin. inst. de oblig, quae quasi ex delic.; del che parletemo più a lungo là dove tratteremo dei delitti. Dopo queste due generali divisioni delle‘azioni una in reali e personali eV altra in civili e pre- torie, passa Triboniano a dare nel 6. 16, instit, de action. un’ ultra divisione, quella cioè che le azioni altre sono persecuiyici della cosa: rei persequuto- riae; altre penali: pone persequutoriae; al- tre miste, cioè persecutrici parte della cosa,€ par- te della pena, Golle azioni persecutrici della cosa si CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 567 agiva ohde ricuperare ciò che mancava dal patrimo» fio nostro, Z. 28,4. 35, ff. de oblig. et act. Gi 78, înst. de actionib. Di questa specie di azioni erano tutte le reali e quelle tra le personali che nascevano dai contratti e dai,quasi contratti, salva lazione che discendeva dal deposito miserabile» la quale era mista, 6. 1a instit. de action.: cosà pure l’azione detta condictio furtiva, e 1° azione rerum amotarum appartenevano a questa specie, Z. 7,6. ret 2, ff. de cond. furt.; È. 1, gunet. L. vita I ORE I ff. de actione rerum amot. Le azioni penali erano quelle che s' istimivano in giudizio per conseguire una pena; le miste per conseguire parle la cosa che mancava dal patrimonio nostro e parte la pena. Tali erano le azioni che nascevano dai de» liti e quasi delittî, come l’azione del furto, aetio furti; quella de albo corrupio è simili, le quali erano meramente penali; 2. 54, 6.3» ff. de furti, 6. 18, inst. de act, All’incontro l’azione de vi bonorum rapiorum,\° azione ex lege Aquilia, Va- zione che si dava ai luoghi pii per conseguire il doppio del legato loro lasciato, quando 1° erede ne- gavà di prestarlo, o era in mora, ed altre simili, appartenevano alla spezie delle azioni miste, 6. 19 et 23, inst. de uction, È. 46,$. 7, cod de epis» at cler. Con queste azioni però non devornsi con- fondere le altre che pure miste appellavansi, delle quali si fece menzione di sopra alla pag. 709: im= perciocchè, come ivi sì disse, chiamavansi@ perchè erano in parte reali, ed în parte personalò. Dividevansi ancora le azioni in azioni in sim- plum, in duplum, in iriplum ed in quadruplum, oltre di che niuna azi@e progrediya, 8. 21, instit. de action. In simplum sì agiva colle azioni rei persequutoriae, come coll’ azione ex slipulatiore, 68 LIBRO IM, TIT. NT. ex mutui dalione, ex. emto, vendito, loc conducto, mandato, e con molte altre, 6. inst. de action. Le azioni penali eziandio e le mi ste si davano in simplum allorquando era trascorso un anno, come l’azione in facium de calumniato- ribus, i’azione de vi bonorum raptorum ec., L 1, piin. ff. de calumn.; l 2,6. 13, fl. prin. instit. de vi bonor. rapt. Alcune azioni erano in duplum fin dal loro nascere, come l’azione. del furto non manifesto, quella de servo corrupto ec. 6. 23, instit. de act.; Z. 10, 2. 14, 6. 5, ff. de sero. corr., altre davansi a principio in simplum, ma in progresso crescevano in duplum o perchè il debitore negava, come nel- l’azione della L. Aquilia, nell’ azione del deposito muserabiles 4-02, 6. 150(03000 LI cod. ad ll Aquil. Nov. 18, cap. 8, 6.1; 2.1, 6. 1, ff., depositi, o perchè differiva il pagamento co- me nei legati lasciati ai luoghi pii 6. 23, instit. de act., L 46, 6. 7, cod. de epis.-et cler. Si dava l’azione în triplum contro quegli che pretendeva di esigere più di ciò che gli era dovuto, come quando i pubblici nunzj, o messi che vogliam dirli, esigevano dal reo più del giusto sotto nome di sportole; imperciocchè allora il reo intentava contre.l’ attore quest’ azione, ben’intesi però che neì triplo era compreso lo scempio di danno che il reo aveva sofferto coll’ eccessiva esecuzione 6. 24, Instit. de acton.;!. 12,$. 1. cod. de proxim. sacr. scrîn. Nov. 53, cap. 3, in fin. Tra le azioni penali alcune si davano in qua- druplum, come Vazione del furto manifesto, de ealumniatoribus, de vi bo:Grum rapiorum, Vazione che s'intentava contro ai pubbuci nunzj, che a t+ tolo di sportole avevano esatto più del giusto 6. 253 ato 3 254 o CONTRATTI F©BBLIGAZIONI. 708. înstit. de act. 6. 5, instit. de oblig. quae er del. nas.; l.1, prin. ff. de calumn. fn quadruplum dan vasi: ancora l’azione, quod metus causa, ma sola= mente allorquando il reo non aveva restituito all’at tore ciò che il giudice aveva arbitrato 6. 25, et 27} inst. de action. l. 14, 6. 10 ff. quod. met. caus. Le‘azioni si dividevano ancora in azioni dî buona fede, di stretto diritto, ed arbitrarie. Le azioni di buona fede erano quelle, nelle quali si concedeva al giudice di giudicare ex dono et aequo quanto l’uno dei litiganti dovesse dare all’altro, 6. So, instit de act. Vali erano tutte le azioni che nascevano dai contratti consensuali, come di coma pra e vendita, di locazione e conduzione, d’enfitensi, di società, di mandato, 4. 11, 6. 1, ff. de act. emp. et vend.; l. 17, cod. locat. cond.; le 2, 6. ult., l. 5, prin. ff. de obl. et act.; L 3, in fin., LL 10, 6. 3,£. 35, ff. mand.; l 52, 6. 1, ff. pro socio; 6. 28. instit. de act. Fra quelle che nascevano dai con- tratti reali, annoveravasi l’azione del commodato, del deposito e del pegno, 2. 3, 6. 2; ff. com- mod.; î. 1, 6. 23, ff. depositi; I. 7, ff. de eo quod certo luco; L. 7, ff. L 6, cod. de pignor act.; 6. 28, inst. de act. Fra quelle che nascevano dai contatti darnominati eravi|’ azione praescriptis verbis, quella che dalla permuta procedeva, e Pe stimatoria, 4. 1, în fin. prin. ff. de aestim.; lL. 2, f{. 2. 2, cod. de rer. permut.; 6. 98, inst. de act. Fra quelle che nascevano dai quasi-contratti eravi Il azione regotiorum gestorum, la funeraria, della tutela, V azione fameliae erciscundae, e= muni dividundo; 05, prin.{f. de obl. et act.; È, 7, fl. de nieg. gest- l1, 6. 2,ff. de tut. vet rat. di, strah; lg, cod: fam. ercis., L 4, 6:12, 1. 14, 6. 1, ff. com. divid.;$.28, inst de act. Frale azioni biyie) LIBRO IM y TIT. NL îa rem eravi la petizione di eredità, comungre atte ticamente fosse dubbio se vi appartenesse o nò, 4 ult. in fin. cod. de petit. haered.} 6. 28, inst. de act. Le azioni di stretto diritto erano quelle nelle quali non era dato al giudice dì giudicare se non secon- do ciò che le parti avevano convenuto, 4. 99> ff. de verb. oblig. Tali erano l’azione certi ex mutuo, Vazione ex slipulatu, et ex chirographo, l’azione indebiti,\'azione ex testamento, la quale però sembra che fosse di ambigua natura,;Z. 5, ff. de eo quod cert. loc., junet. LL 87, 6. 1, ff. de leg. 2, e tutte quelle che non erano nè di buona fede, nè arbitrarie. E' però da osservarsi che sebbene l’a- zione ex stipulatu fosse di stretto diritto, nondi- meno l’ azione er stipulatu de dote eva di buona fede: imperciocehè l' azione ret uxoriae, che pure era di buona fede, la quale competeva anticamente alla moglie per la ripetizione della sta dote, fu da Giustiniano trasformata nell’ azione ex stipulatu de dote, con questo però che ritenesse tutte le qualità che aveva l’azione rei uroriae, e di più dasse alla moglie la tacita ipoteca sui beni del marito, ed il privilegio di essere preferita a tutti i creditori del marito stesso, Î. unic. cod. de rei uror. act., 6. 29, inst. de act. Le azioni arbitrarie erano quelle nelle quali era dato al giudice di giudicare ex dono et aequo quanto 1° uno all’ altro litigante dovesse dare, e se il reo non obbediva poteva essere condannato a pa- gare dì più; 6. 31, inst. de act. Di questa natura erano tutte le azioni reali ad eccezione della peti- zione di eredità, le azioni quod metus causa, de dolo, ad erhibendum, de eo quod certo. loco, le azioni. rehibidioria, finium regundorum, Fa- CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 77! viana e Calvisiana; 4 14, 6 1; et 4, ff. quod met. caus.; l. 18, prin. ff. de dol. malo.; l 2, pri». ff. de eo quod cert. loco; 1 3, 6. 2, ff. ad exhib.; lr, 6-11, 12, 26, ult. ff. quae in fraud. pat. Le azioni di buona fede erano differenti da quelle di stretto diritto in ciò che nelle prime il dolo annullava il contratto, nelle seconde non dava che un'eccezione, Z. 7, prin. et 6. 3) ff. de dolo malo: in quelle le cose perdute si stimavano a quel mag- gior prezzo che avrebbero potuto avere fino alla prolazione della sentenza; in queste a quei maggior prezzo che avrebbero potuto avere sino alla conte— stazione della lite, 2. 3, 6. 2, ff. commod.; in quelle quando il debitore era in mora, si condan- nava a pagare le usure sebbene non le avesse con- venute; in queste non si condannava se non erano state stipulate, Z. 17, 6. 4, 2. 32, 6-2, fl 2 1,4 3, 2. 13. cod. de usur.: in quelle î patti aggiunti incontanente producevano azione, in queste no; È. 7,6.5, ff. 2-13, cod. de pactis. Le azioni arbitrarie differivano da quelle di buona fede e di stretto diritto, in ciò che nelle prime la condanna del reo non seguiva se non quando il medesimo prestava eiò che il giudice ave- va arbitrato, nelle seconde il reo si condannava semplicemente senza veruna condizione; 6. 31, ina stit. de actîon. Nelle azioni di stretto diritte la condanna sì regolava a norma della convenzione delle parti, nelle arbitrarie: era rimessa al prudente arbitrio del giudice, d.$. 31. Vi era ancora un’ altra divisione di. azioni la quale era, che con alcune azioni il creditore conseguiva tutto. ciò che gli era dovuto, con altre meno. Ordinariamente sì soleva conseguire. tutto il 772 LIBRO ÎlI, TIT. INN. debito; ma se il reo si condannava a pagare non perchè fosse il vero debitore, ma perche avesse presso di se del peculio del debitore, come acca- deva quando s' intentava l’ azione de peculio, di che fra poco parleremo, allora se questo peculio non era sufficiente per pagare tutto il debito, il creditore non veniva pagato per intero perchè non aveva azione contro il possessore del peculio se nor per conseguire il pecnlio medesimo; Z. 47, 6. 2, ff. de pecul.;$. 36, iastit. de action. Indipendente- mente ancora dal caso dell’ azione de peculio, po- teva il creditore non essere pagato di tutto il suo credito se il debitore fosse stato uno di coloro che godevano il denefizio di competenza. Era questo benefizio un diritto singolare concesso dalle leggi ad alcune persone o per vincolo di parentela, o per la milizia, o per un benefizin, o finalmente per una calamità; mercè il qual diritto non pote- vano essere dai loro creditori spogliate di tutto il patrimonio, ma ne veniva alle medesime riservata una parte da poter vivere secondo la loro dignità; Z. 16, ff. de re jud.; 6. 37, et 38, inst. de act.; dl. 125, ffe-de verb: sig.;;L: 19, 6. ulte iti. de re jud.; L 179; ff. de reg. jur. Ond’ è manifesto che questo benefizio era personale, e non giovava nè agli eredi, nè ai fide)ussori del beneficiato; /. 24, d.-35;(2.041 pf. dere judis 1634, Sky ff pro socio; ll n, prin. ff. de except. Per vincolo di parentela godevano di questo benefizio i genitorî, d.7, 6: 1.,0ff. de obseg.; l 16, ff. de re jud.; 38, inst. de act., i patroni, i loro figli e ge- nitori, 2. 7,$. 1, ff. de‘obseg.; L 17, ff. de re jud., i fratelli ed i socii i quali si riguardavano come fratelli tanto se la società era universale quan- to se cra particolare, 2, 63, prin. ff. pre socio; CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 573 216, 2. 23, 6.1, ff. de re jud.; 6 38, instit. de act., avvegnachè Ulpiino il quale aveva prima risposio nella d. 2. 16, che questo benefizio aveva Inogo se la società era universale, cambiasse di sene timento e si uniformasse a quello di Sabino il qua- le stimava che avesse luogo anche se la soci:tà era particolare; d. I. 63. Competeva ancora al conjugi, L. 17,4. 20, ff. de re jud.; L. unic. 6.7, cod. de rei uror.; 6. 37, inst. de act., cd ai suoceri, Z. pen. ff. de jur. dot.; l 17, ff. solut. mat.; 1. 21, L. 23, ff. de re jud. Per la milizia godevano del benefizio di com- petenza i militari; 2. 6, 4. 18, ff. de re jud.; k px fi de castr. pecul. Per un benefizio, competeva ai donatori, 2. 33, in prin. ff. de jur. dot.; È. ig Gir(Bo 5 49, ff. de re jud.; l. 28, ff. de reg. jur.; 6. 38, insto de act. Per una calamità, competeva ai diredati, a com loro che si astenevano dalla paterna eredità, /.3, 6, 4, ff. de minor.; È. 2, ff. quod cum eo qui in al. pot.; L 49, ff. de re jud., ed a quelli che dopo di avere ceduto i beni, altri ne acquistavano; 7. 4, I. 6, L 7, in fin. ff. de cession. bon.; 6. ult. in- stit. de act. ll discorso che abbiamo sin qui tenuto, ri- guarda tutte le azioni in generale; ora segnendo l'ordine tennto da Triboniano nelle insvituzioni, dobbiamo parlare di una specie di azioni che chia- mavansi addiettive in latino adjestitiae ovvero an- che adjectitiue qualitatis. Avevano esse questo no- me perchè da se sole non potevano esistere, ma avevano bisogno di un’ obbligazione diversa, con cui unirsi. La prima di queste azioni, di. cui Tri- boniano entra in discorso nel titolo delle institu- t/ zioni quod cum co. qui in aliena pot. etc. è lazio» ne detta quod jussu. Quest azione, di cui già fa- cemmo menzione in fine della nota dell’ art. 893, era un’ azione pretoria personale, la quale si dava ai creditori i quali avevano contrattato con un figlio di famiglia autorizzato a contrattare dal comando del padre, sia che il comando fosse speciale, sia che fosse generale, in iscritto o in voce, od anche per mezzo di nuncio, Z. 1,$. 1, et segg. ff quod Jussu; contro il padre che tale comando aveva da- to onde costringerlo a soddisfare l’obbligazione con- tratta dal figlio per di lui comando; 4.3, ff. eod. Non si faceva però luogo a quest’azione quante vol- te il padre avesse rivocato il suo comando prima che il figlio s° impegnasse nel contratto; 2. 1, 6. 2, ff. eod., oppure si fosse servito del figlio come di un mandatario, /. uZi. ff. eod., ovvero anche non avesse comandato, ma fatto sicurtà pel figlio, 4. 1, 6. 5; ff. cod. Da ciò dunque si vede che quest a» zione abbisognava di una diversa obbligazione, col- la quale unirsi, qual era quella del figlio di fami- glia, senza la quale non avrebbe potuto sussistere. Così se l obbligazione che il figlio incontrava pro- cedeva da una compra, sì dava l’ azione emi quod jussu; se procedeva da una stipulazione, si dava lazione ex stipulatu quod jussu, e via discor- rendo. Dopo l’ azione quod jussu passa Tsibgniano, mel 6. 2, Instit. quod cum eo qui in al. pot., a parlare di altre due azioni che pure erano adpecti- tiae, una delle quali dicevasi esercitoria, l' altra inslitoria. L'esercitoria traeva il suo nome dalla parola erercitor, colla quale veniva chiamato colui, cui appartenevano gli utili che una nave rendeva, sia 774 LIBRO III, TIT. Ill» CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 775 che egli fosse padrone delia medesima, sia che l’ avesse soltanto in affitto per alcun tempo od an- che in perpetuo; Z. 1,$. 15, ff. de exercit. act., 6. 2, instit. quod cum eo qui in al. pot. est. Que- gli poi, cui dall’ esercitatore era affidata la cura di tutta la navè, veniva detto magister navis, Za, 6. 1, ff. eod., che in italiano suona quanto gover natore di nave o piloto. Sotto questo nome s1 com- prendevano eziandio le persone che il piloto, in di lui vece sostituiva anche contro proibizione dell’eser- citatore della nave, così esigendo 1’ utilità de’ na- viganti;£. 1, 6. 5, ff. eod. Questi governatori del- le navi, 0 piloti che vogliam dirli, col contrattare trasporti di merci od altro non potevano obbligare che se medesimi, ma non mai gli esercitatori dai quali erano stati deputati, per la regola che i con- tratti nè giovavano nè nuocevano ai terzi; Lo1n,06- pen.; Le 27, 6. 4, ff. de pactis; d>1,5 uffa de oblig. et act.; l. 38, 6. 17, ff. de verb. oblig.» 6.19, inst. de inut. stipul. La qual cosa riuscendo di grande incomodo al commercio mosse il pretore a pubblicare un editto, col quale«dispose che per tutti i contratti che i piloti ayrebbero fatto circa al governo della nave loro affidato avrebbe dato azio— ne anche contro gli esercitatovi della nave; 4. 1, prin. et 6. 7, et segg. tf. de exercit. actione. Quest’ azione era un’ azione perpetua, personale, che competeva a coloro che col piloto avevano con- trattato, ed a’ loro eredi, 2. 4, 6. ult. ff. c0d., covtro all’ esercitatore della nave, 4. 1, 6. per. ff. eod., 0 se erano più, contro tutti in solido perchè non era giusto che quegli il quale aveva contrattato con uno solo duvesse dividere la sua azione; Z. 1, 6. ult., La; 12.4, 6. 2; ff. eod., L 27,$ ult. ff. de pecul.; a meno che gli esercitatori della nave 776 LIBRO 19, TIT: NI. non avessero amministrato eglino stessi ciascuno per la loro porzione; 4. 4, prin. If. de exercit. act. Non altrimenti però aveva Inogo quest azione che quando il governatore della nave aveva con trattato sopra quegli affari che a Ini erano stati af- fidati; 2. 13$. 7,8, 9, 11, ff. cod. L perchè se più governatori della nave fossero stati deputati, conveniva distinguere se erano ai medesimi state di- vise le incombenze, o no: imperciocchè nel primo caso non restavano obbligati gli esercitatori della nave in ciò, in cui i governatori della stessa aveva- no, contrattando, oltrepassato i limiti delle loro incombenze, nel seconde rimanevano obbligati per i contratti fatti dai singoli governatori della nave, se pure non fossero stati deputati colla legge che disgiuntamente non potessero contrattare nè discen- dere) aspapoiiz Zi 1,612: 13,014 fio di Tio mil guisa, quando veniva somministrato al piloto qualche cosa a mutno, per munire la nave, conve- niva distinguere se la nave aveva realmente bisogno di essere munita, o no: mentre nel primo caso l’ esercitatore della nave rimaneva obbligato verso del mutuante, per quella somma però soltanto che era necessaria alla munizione della nave; nel se cendo caso niuna obbligazione incontrava; 4. ult. ff. eod. Rimanevano obbligati gli esercitatori della nave per i contratti dei piloti, ma non per i loro delitti, a meno che dai medesimi non avessero tratto pro- fitto; arg.£. 3, junct. L. 4, ff. quando ex fact. tut., oppure non se ne fossero resi complici; are. 6. JI, inst. de oblig. quae cx del. nasc.; LL 11, 6 2} ff. de public. et vectigal.; 1.43, 6. ult.Af. de verb. sig.; l. 37, ff. de reg. jur., ovvero anche non si fosse trattato di quasi-delitti relativi al governo della CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. v77 nave,$. ult. inst. de oblig. quae quasi cx del. nas. Quando l’azione esercitoria aveva Inogo, quegli cni competeva, poteva intentarla non tanto contro l’esercitatore della nave, quanto contro al piloto finchè peraltro durava il di lui officio, /. 1,$- 17, ff. de exercit. act.; L. ult. ff. de instit.‘act. Non così però in riguardo all’ esercitatore della nave, il gi non poteva agire contro coloro che col pilota a lui deputato si erano obbligati, se non in sussi- dio, cioè allorquando non poteva conseguire dal pi- loto ciò che costoro avevano promesso, /. 1,$. 18, {i de:eperet.-vurs. x, lo a. ti. de ins. 160), Junct. I. 4, cod. de inst. et exercit. Coloro aì quali veniva affidata l’amministrazione di una bottega, o di un negozio qualunque, chia- mavansi dai latini institores, in italiano agenti, o come volgarmente dicono, istitori, così detti per- chè negotio gerendo instabant, LL 3, l. 18, ff. de instit. act. Istitori dicevansi pure coloro che anda vano in giro a. vendere le mercanzie altrui, /. 5, prin. et 6.4, ff. eod., e quelli che erano- cati di ricevere danaro, di darlo ad usura, di rac- cogliere frutti e dì venderli, almeno all’ effetto che avesse luogo l’ utile azione, 2. 16, 2. per. ff. eod., così se erano stati destinati dal padrone, come dal di'lui procuratore, 2. 5, 6. ult., Z. 6, ff. eod. Nè meritava alcan riguardo la condizione dell’istitore, se cioè fosse libero o schiavo, maschio o femina, pubere o impubere; imperciocchè doveva il padrone imputare a sè stesso se aveva scelto un istitore inabile, giac- chè quelli che coll’ istitore contrattavano non tanto s'intendeva che segnissero la di lui fede, quanto den del suo principale> 2. 7, 6.1, 2, 4$) f£. god, 78 LIBRO III, TIT. IH. Dall’ istitore prese nome l’azione ist&toria, la quale s’ intentava contro al principale maschio 0 femmina ch’ egli fosse, Z. 7,$. 1, ff. eod., da co- loro che coll’istitore avevano contrattato, ma non se avevano contrattato col suo sustituto, giacchè ciò non si trova nel diritto: d’ altronde non è quì ap- plicabile quanto sì disse del sustituto del, perchè ciò era un diritto singolare introdotto a fa= vore dei naviganti, /. 1, 6. 5, ff. de exercit. act. il quale non si doveva estendere a quest’azione, co- manque Ja medesima fosse simile in molte.cose alla esercitoria, 4. 7; 8. 1, ff. de inst. act. In fatto come l’esercitatore nell’esercitoria, così l’istitore nell’istitoria non poteva sortire dai limit delle facoltà attribuitegli dal suo principale,. 11,$- 5, f£ de inst. act., e sortendo, non obbligava il principale stesso per quello, in cui aveva ecceduto, Z. 5,$. 11, et seq. ff%\,‘. 3; cod. de wnslit, et_ exere. act., come non lo obbligava se pubblicamente era stato dimesso dall’offici» 2. 11, 6. 2, et 3, ff. eud. Parimenti in quest’ azione il principale era te- nuto per i quasi-delitti che l’ istitore commetteva nel disimpegno di sue incombenze, come ne son- ministrano esempj le 22 5. 6. 8, 9, fl. de dnst. act.; 3, ff. de publican., 27, 6.9, fl. ad les. Aqui, 1. cod. ad leg. Jul. repetun. Così pure se più erano i principali, tutti erano tenuti in solido, 4. 13, Z. 14, ff. de inst. act. e l’azione cera perpea, e si dava a favore e contro gli eredi, 4. 5,$. pe- nult., I 15, ff. de înst. act., ma non competeva ai principali contro coloro che coll’ istitore avevano contrattato se non quando non potevano altrimenti salvare la cosa, 4. 1, et 2, ff. eod. Come queste due azioni fossero di qualità ad- diettiva ben si comprende considurarido esse pag CONTRATTI É OBBLIGAZIONI. 779 supponevano sempre l' obbligazione del governatore della nave e dell’istitore, alla quale si univano. Dopo ciò, passa Triboniano a parlare nel 6. 3, instit. quod. cum eo qui in al. pet. dell’azione tributoria. Essa aveva luogo quante volte un figlio di famiglia aveva negoziato in una sua particolar merce colla scienza e pazienza del padre, di qua- lunque età o sesso fosse questo figlio, 2. 1, 6. per. ff. de trib. act., in qualungne genere di negozio avesse mercanteggiato, Z. 1, 6. 1, ff. eod., ed in qualunque modo, cioè o da se stesso 0 per mezzo di altra, 2.°5î, 6..3; ff.‘ eod. Si dava quest'azione ai creditori del figlio, cd ai loro eredi, contro il padre, il possessore di buona fede, e l'usufruttuario eziandio, qualora fosse loro spettata la pecnliar merce, ma non contro ai loro «edi se non per quanto era loro pervenuto per dolo del defunto, od anche per il tutto, se eglino stessi‘fos- sero stati in dolo, 2.7, 6. ult., 2.8, 4. 9, prin. et 6. ult. in fin. ff. eod. Il padre poi doveva distribuire al creditori del figlio la stessa merce o il prezzo ricavatone in proporzione del loro rispettivo credito, mettendosi anch'egli come un creditore se mai lo era, ma nella stessa condizione di tutti gli altri, 4 1, pri. 1 5, 6.6, ff. eod. 6. 3, inst. quod. cun €0; a meno che non avesse avuto un diritto di pre- lazione sopra la merce, avvegnachè ciascun credito- re potesse prevalersi de’ suoi particolari diritti ad esclusione degli altri, î. 5, 6, 8, 17, 18, ff. de tibut, act. Che se il padre nel distribuire la merce non osservava questa proporzione, allora, se lo faceva senza dolo, quello fra i creditori il quale era stato leso, aveva il regresso non contro il distributore, ma contro coloro che più del giusto avevano conse- 780 LIBRO II, TIT. NI. guito, 2. 5, 6. uit. ff. eod.: se poi lo faceva con dolo, era egli tenuto a riparare del questo datino‘ai creditori lesi, 2. 7, 6: 2, 2. 8, ff. cod. Dicevasi poi che il distributore era in dalo non solo quando faceva una distribuzione ineguale fingendo d’ignorare che alcuni fossero creditori,£. 7,$- 4, ff. eod., ma eziandio se i creditori conseguivano meno o perchè trascurato avesse di esigere il prez- zo della merce, o perchè ad un vil prezzo 1° avesse venduta, o finalmente perchè I° avesse nascosta, nel qual caso era tenuto di stellionato, 4 7,$- 3, ff. eod: 03, SG. V, ff stellione Se il figlio avesse avuto due negozj separati, allora i creditori non avevano diritto sopra tutti e due i negozj, ma solamente sopra quello cui avevano avuto fede nel formare il credito col figlio di fami- lia 5506: 15,‘et‘16, fl. eod: Era quest’ azione persecntrice della cosa, e per- petua, 2. 7, 6. ult., 2. 8, ff. eod., ma a’giorni no- stri poco in uso, perchè i figli solevano ottenere l’e- mancipazione prima d’ istituire un qualche negozio. Quasi della stessa natura era l’azione de peculio della quale si fece menzione in fine della nota del- l’art. 878. Cosa fosse il peculio,© di quante spe- cie, già lo vedemmo nella. nota dell'art. 387. Ora rimane a dirsi che rispetto al peculio profettizio col quale il figlio di famiglia negoziava col consenso del padre, era nata quest’ azione de peculio’ la quale era personale bensì, ma però in rem scripta perpetua, se perpetua era l’azione principale di cul questa era una qualità addiettiva, 1. 2, prin., ff. quando de pecul. act. an. est. Essa discendeva dai contratti e dai quasi contratti del figlio di famiglia, ima non dai delitti, 2. 1, 6. 7, ff. de his qui effd. vel ejecer., purchè il padre nom avesse percepito CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 781 qualche bucro dal delitto del figlio, i Gre de pecul.; 1.3, 9. ult. ff. de act..yer. amot., 0 che il figlio non fosse stato condannato in giudizio, j nase=sse un quasi-contratto è e per i quasi contratti si dasse 1 azione de peculio contro il padre, /.,3, 6. 11, ff. de. pecul. d'in- tentava la medesima da coloro che col figlio di fa- niiglia avevano contrattato, contro il pacire e conuro qualunque possessore del peculio, di qualunque età o sesso egli fosse, 2.3, 6.22, 4. 27,6. 2; ff. de peculio; con questo però che se il peculio era pos- seduto da più separatamente, cadaun possessore non poteva essere convenuto che per la parte che pos- Sul vo el Se Lie 15. agirdindo;,«Gi {l. cod. Costringevasi con quest’azione il padre o. il possessore del peenlio a dare tutto il peculio che trovavasi avere al tempo della cosa gmdicata; d’on- de avveniva che essa aveva luogo ancorchè al tempo della contestazione della lite non si fosse trovato peculio, mentre bastava che vi fosse speranza che al tmpo della sentenza vi sarebbe stato, Z. 30, prin. ft. eod. LL 7,$.,15, ff. quib. ex caus. in poss. eat. Dal peeutio peraltro che il padre si Lrovova avere, poteva detrarre non solo ciò che il figlio gli doveva, ma ceziandio ciò dicui lo stesso fielio andava debitore verso coloro che erano sotto la potestà del padre, o sotto la di lui ammini- strazione, Z. 9,$. 2, et segg. fl. de pecul. Se più erano i possessori del peculio, cadaun di essi poteva dedurre il proprio credito, se soltanto per la sua porzione era convenuto; e se era convenuto per tutto il pecnlio, perchè forse avesse, posseduto in comune cogli altri, il credito di questi eziandie poteva dedurre, Z. 19, ff, cod. 22 xx avvegnachè nei giud viel are; oo a TSCAREAZIOE, y}:2) LIBRO II, TIT. III, Quest azione sebbene fosse quasi della stessa matura della tributoria, come già si disse, mondi» meno dalla medesima differiva non tanto perchè in quella il padre andava in concorso con tutti gli al- tri creditori, laddove in questa ai medesimi è pre- ferito, quant anche perche la peeuliar merce non poteva consistere che in cose mobili, ed il peculio ne poteva comprendere anche delle immobili, /. 66, ff. de verb. sig., e perchè ancora l’ azione tributoria cra in ogni caso perpetua, laddove l’ a- zione de peculio sebbene fosse anch’ essa perpetua, dl 1,6. 1, ff. quando de pecul. act, ann, sît., pure non lo era sempre; imperciocchè quando era estinto il peculio per lo scioglimento della patria potestà, era estinta eziandio l’azione; se non che Poi il pretore volle che un anno utile ancora du= rasse dopo l'estinzione del peculio se pure prima non fosse spirata l’azione principale,. 1, prir. et 6. a, 2. 2, ff. quando de pecul, ann. uct. est. Quando il figho di famiglia son aveva peculio onde soddisfare i suoi creditori, ma che d'altronde ciò che i creditori gli avevano somministrato era andato in utilità del padre, questi era tenuto col- l'azione de in rem verso. Dicevasi poi che le som- ministrazioni erano andate in utilità del padre, se sl crano impiegate in cose per lui necessarie od anche utili, comunque in seguito l'utilità fosse per un qualche accidente svanita; lg-9;0G. 1309, eh seqg. ff. de in ren verso. All’ incontro.se erano state impiegate in cose voluttnose, il padre non cra obbligato verso i creditori del figlio, se non aveva acconsentito alla formazione dei debiti, 2. 3, 6 4, ff. cod. Del resto quando le somministrazioni s' in& tendessero impiegate in cose necessarie, Utili, 0 vo» luttuose, facilmente si può comprendere dagli esca GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 793 pi che si trovano nelle 2.3, 7,8, 9, 10, 11, ff; de in rem verso, 6. 4, inst. quod cum eo qui in al. Competeva quest’ azione ni creditori del figlia contro il padre onde costringerlo alla prestazione di quanto in di lui utilità era stato impiegato, insieme colle usure se il debito principale contratto dal fi glio le produceva; imperciocchè quest’azione, ad= diettiva essa pure come le precedenti, seguiva la na- tura della principale cui andava unita, Z. 10, 6. 5, ff. de in rem verso, junct. L 19,$. 4, ff. de neg. gest. L'ordine tenuta da Triboniano nelle. institu- zioni vorrebbe che quì noi trattassimo del S. C. Macedoniano, siccome egli ne parlò nel titolo guod cum eo qui in al. subito dopo l’ azione de în rem verso, ma noi per eseguire il confronto che ab- biamo instituito fra le leggi romane ed il nuovo co- dice, crediamo di doverne parlare nel capo Il. tit, X. di questo libro, ove trattasi del mutuo. Intanto noi per non interrompere il nostro discorso sulle srioni di qualità addiettiva, diremo alcuna cosa delle azioni noxales che di tale qualità erano ve- stite solamente per intelligenza dei terwiini, giacchè cessarono di essere in uso presso di noi fin da che dimettemmo l’uso di quella specie di schiavitù che 1 romani praticavano. Queste azioni furono introdotte per riparare i danni che gli schiavi arrecavano altrui col com- mettere un qualche delitto privato, 4. 17,$. 18, ff. de aedilit. edict.; l 11, in fin. ff. de eviction.; 2. 200, ff. de verb. sign., ma non col commetter- ne uno dci pubblici, mentre allora andavano soggetti a punizione; Z. 4, cod. de noxal. act.; l. 2, cod. de acvusat,; l« 4, cod. ad L. Jul. de vi pub.; l. sei 984 urko tr, TIT. It. 5, f£. de atensat.; ll 12, 6.3, ff. cod. Nora di- cevasi quel corpo che aveva nuociuto; noria lo stesso nocumento, e zoxrales le azioni colle quali si riparava al nocumento; 4. 1, ff. et prin. instit. de noral. act. Queste azioni cerano di tante specie quanti erano i delitt privati. Così si davano le azio- ni norales furti. de vi bonorum raptorum, ex Lege Aquilia, injuriarum ere.;$. 43 instil. de nox. act. Quando adunque uno schiavo aveva ar- recato danno altrui mediante un privato delitto, il possessore di questo schiavo era tenuto di dario al dannificato, o di risarcirgli il danno che aveva ri- cevuto;-Z. 1, ff. prin. instit. et 6.2, et 3, de noxal. act.; d’ onde avveniva che queste azioni era= no in rem scriptae; 6. 5, insiit. eod.; l 1, 6. 18, ff. depos.; lì 1, în fin. ft. de-prid. idel.z L 18, ff. de furt.; LL 17,$. 7, if. de injur. Per tener dietro all’ ordine di Triboniano, noi qui dovremmo discorrere del danno che arrecavano gli animali; ma siccome troviamo di poterne trat- tare più comodamente sotto l'art. 1385. ove si fa parola di tale danno, così ci riserviamo di colà parlache compiutamente. Veduto in tal modo quali fossero le azioni, ora dobbiamo tenere‘discorso delle eccezioni. Per ecce- zione noi qui non intendiamo quel modo di difesa che aveva il reo, il quale chiamavasi dai pramma= tici eccezione di fatto, come il pagamento, la compensazione, l’ estinzione della cosa, e simili$ ma bensì quella difesa del reo, colla quale per ra- gione di equità si escludeva l’azione che per stretto diritto contro di Jui competeva, Z. 2, prin. ff. L to, ced. prin. instit. de except.; la, qual difesa dicevasi eccezione di diritto. Quando 1] eccezione di diritto discendeva da una legge, da nn senato« è“E iP CONTRATTI£ OBBLIGAZIONI» 785 entsulto, o da una costituzione del principe; ve miva detta eccezione civile; quando aveva origine da un editto del pretore, appellavasi pretorza, 8.9 instit. de except. Le eccezioni tutte. o impedivano d’introdnrsi 1 azione fino ad un qualche tempo,€ chiamavansi di/atoriae‘ossia(enporates, 0 toglie- varo V azione del bitto, e dicevansi perempioriae ossia perpetuae; l. 2, 6. ult.; LL 3, ff. de except. 6. 8, 9, 10, instit. eod. Troppo lungo sarebbe se qui volessimo dare il catalogo delle eccezioni dell’ una e dell altra speciej ond'è che rimetiiamo i nostri leggitori al chiarissinso, Zangero de exceptio- nibus, part. 2, et 3, ove meglio che negli altri li bri twoveranno questo catalogo. Le eccezioni si dividevano ancora in reali.e personali. Le reali giovavano agli eredi ed ai fide- jussori, conte la eccezione della cosa giudicata del senuto-consulto imacedoniano e simili: le personali non giovavano nè agli eredi nè al fidejussoti,. co- me la cecezione di un patto personale, del bencfi— zio di competenza; 7. 7, prin, et-6. 1}£. 19, ff. de except.; l. ult. ff. de pactis; L i1, cod. de L. ho, prin. ft. de fidejuss.; LL 4, ff. de in restit, Ve n'era ancora qualcuna che dice- vasi muistaz come| eccezione della minore, età, la quale giovara bensì agli eredi; ma non ai fidejus- sori; ol:(19, jurct. I. 184 G. ult. ,.d. 19, ff. de minor. 20 ann. Le cerczioni perpetue o sia peremptorie si po- tevano addwre in qualanque stato di causa fino al- la sentenza; 4. 4, 4. 8, cod. de except.; Ì. 2, cod. sentent.rescind.; l. 10,$. 1; cod. de fidejuss. Le dilatorie o sia temporali, se riguardavano Ja forma o l'ordine del giudizio, che oggi con nuovo vocabole chiamano procedutia, come la suspizione 22 Fht _ 986 LIBRO MI, TIT, IR. del giudice, la nom-competenza del foro, 1° inabi= lità del procuratore, e simili, dovevansi proporre e provare prima della contestazione della lite;£. pen. et ult. cod. de except.; l. 16, cod. de jud. Se pai riguardavano la causa, come il patto di non chiedere una cosa fino ad un tempo, l’ eccezione dell’ ordine, o sia dell’ escussione, e simili, dove» vansi proporre prima della contestazione della lite, ma potevansi provare anche dopo quando l’ attore aveva dimostrato la sua asserzione; l. 19, cod. de probat. Non devo però passare sotto silenzio che fra tutte le eccezioni, alcune se ne ritrovavano le qua- li si potevano opporre dopo la sentenza, come l’ee- cezione del sengto-consulto Vellejano, e Macedo- niano, Z. 11, tà ad$S. C. Macedon., quella del benefizio di competenza, e delle azioni da cedersi, 2. 41, ff, de re jud.; L 4x, 6. 1. ff. de fidejuss., e generalmente tutte quelle eccezioni che rendevano nullo il giudizio, come l’ incompetenza del gindice; £. ult. cod. si a non comp. jud.; l. 24, cod. de procurat. Neppur devo-tralasciare di dire che le eccezio»= ni in altro senso' dicevansi temporali e perpetue, cioè temporali in quanto che si estinguevano entro ad un certo tempo, come il patto di non chiedere mnna cosa che dopo. un certo tempo; la querela dell’ tinofficioso testamento, 2. 8, 6. ult. ff. de inoff. test., 1’ eccezione del danaro non numerato, e della dote non consegnata, 1. 14, cod. de nor num. pecun., 6. unjc. instit. de lit. oblig»,€ del. la restituzione in intero, 7. ult. cod. de tem. in int. restit.: perpetue in quanto che non si estinguevano con qualuague lasso di tempo, perchè era in arbi- trio dell’ attore di agire quando voleva, laddove A CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 587 reo non poteva proporre la‘eccezione. a. suo; piaci® mento, d’ onde la regola quae temporalia sunt agendo perpetuae sunt excipiendo; L. 5,6. ult. {f. de dol. mal, et met. except. Si potevano opporre le eccezioni dilatorie e p& remptorie nel tempo che si disse di sopra, purch peraltro non vi sì fosse rinunziato, avvegnachè po- tesse ognuno rinunziare ai diritti in suo favore in- trodotti; /. pen. cod. de pact.; arg., I. ulti. cod. de remiss. pign. La rinunzia però non bastava che fosse stata generale, v. g ad ogni diritto, ma do- veva specificare le etcezioni cuì s° intendeva di ri- munziates 2. 4,$. 4, ff. ssibeguis‘caul. in jud. sisten. caus. j l. 1, ff. si quis in jus vocat. non iver. Quando l’ attore aveva provata la sua inten- zione, il reo aveva il carico di provare la sua ec- cezione, in riguardo alla quale egli sosteneva le ve- ci di attore; /. 1, ff. 4. 9, cod. de excepti.;(AE Bite dre. de probat.; l. 1, l. 19, cod. eod. Ma se l attore non provava la sna intenzione, il reo doveva assolversi comunque non avesse la sua eccezione, per la regola» actore non pro- bante, qui convenituùr, etsi nihil ipse praestat 3 obtinebit» L. 4, cod. de edendo; l. ult. cod. eod.; I. ult. cod. de rei vind., I. 2, l. 8, cod. de pro- bat.; L. 8, cod. de excepì. Sebbene noi ci siamo discaricati di parlare in dettaglio delle singole eccezioni col rimettere i no- stri lettori al chiarissimo Zangero, onde ron sor tire i confini del nostro istituto, tuttavolta non pos» siamo dispensarci dal parlare in questo luogo di al- cune eccezioni che erano le più freqnenti, riservan- doci di trattare di alcune altre ove sarà a proposito. L° eccezione sclla cosa giudicata era così in 5:88: LIBRO TIT, TIT. NI. nso nei gindizj che Ulpiano Ia chiamò volgare: È 3, ff. de popul. act. Essa era una di quelle ecces zioni che secondo una comune divisione dei DD; fondzta sul cap. 1 de lit. contest. in 6, impediva» no Il’ ingresso della lite. In fatto essa impediva che 9' incominciasse di bel nuovo quella lite che già erà stata decisa, onde più sentenze fra loro dissonanti, e fors anche contrarie, non producessero difficoltà inesplicabili;. 6, in fin, ff. de excep. rei jud. Competeva la medesima al reo che con sentenza del giudice era stato assoluto, a’ suoi eredi e fidejnssori, posciachè era un’ eccezione reale, l 21, 6. ult. ff. de except. rei jud.; Li 7, 6. 1, ff. de ea cept.,‘sia che il reo fusse stato assoluto in un giudizio pri- vato, sia che fosse stato assoluto in un gindi- zio popolare,£. 3, ff. de popul. act.,‘od anche în tino criminale pubblico, 4 7, 6. 2, ff. de acensar senza che si ricercasse se la sentenza fosse giusta od ingiusta; imperciecchè mon si richiedeva altro se non che la causa fosse già stata giudicata, atteso che la cosa giudicata e non sospesa dall’ appella- zione si aveva pér una Verità; Z 1, 6. 4s(E. de lib. echib.; 1. 4. 3, ult. ft. de pignor. et hypotb.: 1 25, ft. de statu hom.; arg. Lr,$- 17, ff. de aedilit. eaict. Perchè si fucesse Inogo a questa eccezione si ri- chiedeva che la lite già terminata com sentenza del giudice si ricominciasse fra le stesse persone, sulla stessa cosa; e che la domanda fosse fondata svilla stessa causa, cosicchè mancando una di queste cose, veniva a mancare eziandio l'eccezione; Z. 12, Z 13, 14, 4. 21, ff. de except. rei jud. Dicevasi poi essere la stessa persona in senso civile, il defunto e l'erede, il padrone ed il procuratore, il munfci- pio e l° agente, il furioso, il soldato ed il curatore, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. nf9 il pupillo ed il intore, il padre ed il îelio di fa= miglia,£. 11, 67, 8, ff. de except. rei jud.,® tutti coloro che sono nominati ne’ 68. seguenti dele In stessa legge, non che nella 2 g,$ ull., 4 10, 291, 6. ult; L 28, ff. eod., LL 2, ff. de duob. reis const.}£. 31, 6. 1, ff. de novat. Ta lite s’ intendeva che fosse sulla stessa cosa quando nel nuovo giudizio che si voleva intentare sì chiedeva ciò che nel primo giudizio si era già chien sto. Jo che vieue dichiarato con alcuni esempj ri= feriti nella 4. 7, 6. 14) Giuli Lars 6.39 2,35 fl. de except. rei jud. La domanda dicevasi fondata sulla stessa causa sebbene non s' intentasse la stessa azione, ma sì agitasse la stessa quistione con altro genere di giudizio, 2. 7, 6.4, ff. eod., imperciocchè non tanto|’ azione quanto piuttosto l origine della do- manda faceva sì che la‘causa fosse la stessa, Z. 11, 6. 4, ft. eod.; lo che meglio si comprenderà se si osserveranno le 72. 9, 14.3 6. 2; 25, 6. I, et ult. ff. eod.; L 56, 6. pen. ff. de leg. 2. Prossima a questa eccezione era l'eccezione del- la Zite pendente; la quale esigeva i requisiti medea simi dell’ cocezione della cosa giudicata, cioè a dire, aveva luogo quando la lite che si voleva intentate avanti di un giudice, era già pendente avanti di un altro giudice tra le stesse persone, sulla stessa cosu, e per la stessa causa; imperciocchè era regola che i giudiz) dovevansi termivare ove si erano in= cominciati; Z. 19, ff. de jurisdict.; L39 gL dp de judiciis. Dicevasi poi che la lite era pendente avanti di un altro giudice non solo se era contesta- ta, mia eziandio se era eorsa solamente una citazio= he nella quale l'attore avesse notificata al reo la sua intenzione; 4. 7, ff. de judiciis; 2. ult. in fine O ESTUA SCRITTI 790 LIBRO III, TIT. NI. eod. de in jus vocan. Era questa eccezione, come per se stessa sì manifesta, una di quelle eccezioni che venivan dette declinatorie dal foro; d’ onde avve- viva che si doveva Ja medesima addurre prima che nel nuovo giudizio si contestasse la lite, anzi prima di acconsentire nella giurisdizione del nuovo giudi- ce, arg. l. ult. cod. de excep. L'eccezione del dolo era anch' essa una delle eccezioni le più usitate. Essa era generale e specia- de. La generale dicevasi quella che poteva concor- rere con altre speciali eccezioni. Ond’ è che la me- desima non sempre era sussidiaria, comunque per altro lo potesse essere, e competeva quando all’azio- ne dell’ attore era di ostacolo la naturale equità; 2. 12, ff. de doli mali et met. except. La speciale cra sussidiaria; in consegnenza aveva luogo quando altre eccezioni non concorrevano, e quando era in- tervenuto quel Jolo per il quale si sarebbe potuto dare I’ azione del dolce 2, prin. ff. eod.; lo che quando fosse, si vedrà nella nota del 6. 2 art. 1304. Essa era a favore di quelli i quali per altrui dolo essendosi obbligati, potevano per rigore di di- ritto essere convenuti in giudizio con tn’ azione, avessero o no eglino stessi sofferto il dolo; imper- ciocchè essendo essa un’ eccezione reale, era suffi- ciente che vi fosse stato dolo per parte dell’ attore in quella cosa di cui si trattava; 4. 2, 6. 2, ff. de dol, mal. et met. except.;$. 1, inst. de except. Dal che spontanea discendeva la conseguenza che la medesima si dava agli eredi ed ai fide)ussori; Z. TANTA except. Si opponeva poi a tutti. coloro che avevano nsa- to o usavano attualmente dolo, comungne fossero stati pupilli, minori e simili, purchè fossere stati capaci di dolo; Z. 4, 6. 26, ff. de doli mali et GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 791 mat. except. A coloro per lo contrario i quali non avevano praticato o non praticavano attualmente do- lo, non si poteva obbiettare questa eccezione, poi chè non era sufficiente che si fosse usato o sì usas- se.tuttavia dolo circa la cosa di cui si trattava; 4. 2, 6. 1, 4. 4, 6. pen. ff. eod. Per sapere poi quali fossero coloro che reputavansi aver usato oil usare tuttavia dolo, si veda la Z. 2, 6. 1, et segg. ff. eod. Fra costoro però non erano compresi i geni— tori, contro de’ quali questa eccezione non si pote- va opporre per la riverenza che loro era dovuta; 4. gg Gr 16, ff.-eod. Affine a questa eccezione era l’ eccezione del timore. Essa competeva a quegli che per timore ave- va acconsentito ad un qualche negozio, a’ suoi ere- di, ed a tutti quelli che vi avevano un interesse, 1. 14, 6. 6, ff. quod met. caus.; l. 7, 6-1, ff. de except.; contro quelli che agivano per un negozio conchiuso per timore, fosse stato da essi o da altri ingerito il timore; imperciocchè era questa una cc- eczione che veniva detta in rem scripta, e per con- seguenza non ricercava che l’ attore fssse sito que- gli che avesse incusso timore; 4, 4, 6. 33, ff. de dol. mal. et met. except. lo termino in questo Ino- go il mio discorso su questa eccezione per non dire lc cose due volte, avvegnachè ciò che dirò circa Ì azione quod metus causa nella nota al$. 2 dell? art. 1304 appartenesse anche a questa eccezione, salvo che l’azione quod metus causa non durava che un quadriennio, laddove I° ecc tua per la stessa ragione che lo cra Ì dolo, e generalmente le eccezioni tu ult. ff. de doli mal. et met. sppra si osservò. Avvi un titolo neî digesti che è inscritto qua- RIE?—< ri RTRT I I Tp n AA TMT VA nITLTI pi Sag 592 LIBRO Vl, TIT, LI. rum rerum aciio non datur,il qui'e offriva un'ec- cersone che i DD. chiamavano di non competente azione. Tre casi principalmente si riferiscono in questo titolo, mei quali ii pretore negava l'azione, Il primo è se alcuno, a delazione dell attore, in giudizio 0 fuori, giurvava di nou essere debityre, se conîro di lui si era promossa un’ azione personale; 0 che la cosa cra sua y se l'azione contro del me desimio intentata era reale; /. g, ff. de purejur.} 4. 1, prin. ff. quar. rer. act. non dat.&- 2, in- «tit. de except. L' cccezione che du questo- mento nasceva era reale, e perciò giovava non solo a quegli che ginvava, ma ancora agi eredi, ai fi- dejussori, ai successori singolari, l. 7, 6. 1, ff. de except,; lis1, prin. Junet. G.€, ff. quan. rer. act, non dat., non che ad altri, come apparisce dalla Lio, 6,.1,etspeng;:b960,.0 rid, 28, Got gt de jurejur.; l. 1, 6.3,£, ult. prin.{{. quar. rer. act. non dat. Siccome poi questa eccezione aveva Ja stessa forza dell’ cecezione della cosa. giudicata, di cui’sosteneva Je veci, 4, 1, prin. ff, eod., così anch’ essa richiedeva che il giuramento fosse stato dato tra le stesse persone, sulla stessa cosa,€ per la medesima causa; 2. 28,$-4,5,7, ff, de jù- rejur. Il secondo caso è se un patrono si faceva fare da un suo liberio una promessa, la quale imponesse un earico alla libertà del liberto medesimo; l 1, 6,5, et segg-;&. 3, Govulti ff. quar, rer. act.|. Il terzo caso è,‘se si agiva per la garanzia di una cosa acquistata ip giuoco, della quale 1° acqui rente vvesse sofierta| evizione; imperciocchè in questo caso 1 acquirente medesimo non aveva alcua na agione per essere garantito dal venditore; 4» 23 G.14 ff, cod, I la CONTRATTÌÎ E OBFLIGAZIONE: 793 Un’ altra eceezione frequente in giudizio era l'eccezione della cosa controversa. Quando il reo alienava la cosa eontroversa posseduta dall’ attore, la lite si doveva proseguire fra le stesse parti come se non fusse avvenuta alienazione alcuna, /. 2, cod. de litiz., ed all'attore competeva contro dell’acqui= rente comunque di buona fede, 1° eccezione della cosa controversa, non però se l’ alienazione era sta ta fatta da un terzo il quale non fosse stato im li te; 1, 6. 1,0fi. de Litig., junot. I ult. 6. 1, cod. eod. Dicevasi poi che la cosa era controversa allorquando sopra di essa era. stata contestata la li= we, l. 3, 6. x, ff. 2. 4, cod. de litig.iz;lo che po- scia fu mutato riguardo alle azioni reaiî, circa alle quali fu disposto che la cosa ritener si dovesse con> troversa quando fosse stato‘presentato il libello al giudice. Novell. 112 cap. 1. Contro coloro che alienavano ed acquistavano Ja cosa controversa erano stabilite delle pene pecu= miarie applicabili al fisco, 2. ud. cod. de litig., le quali però non avevano luogo nei casi in essa legge;, e nella Novell. r1a cap. r Noi dovremmo qui entrare in discorso delle prescrizioni. che pur erano eccezioni, ma siccome dobbiamo trattarne in esteso nell’ ultimo titolo di Questo codice, così per non replicare inutilmente le cose, rimettiamo colà i nostri lettori. Frattanto por- remo fine al presente discorso col dire brevemeny tc alcuna cosa delle eccezioni che chiamavansi prue- judicia. Il loro nome indica gli effetii che produ= cevano, cioè di escludere| attore col pregiudicare alla di lui azione; 4. ar, ff. de except. praes. et praejud. Così se alcuno promoveva il gnutizio di divisione di eredità senza possedere le cose credita- rie, e che dal sno avversario gli fasse stata negata Copics civ, II 23 LIRRO II, TIT. I! la qualità di coerede, non poteva più proseguire il giudizio di divisione, ma. doveva prima discu= tersi in un gmdizio di petizione: di eredità se egli fosse o no erede: 4. 1, 6 1, ff. fam. ercis. Altri esempj somo riferiti nelle 7. 13, 16, 18, ff. de except. praes. et praejud.; 32, 6. 10, ff. de re- cepi. et qui arbit. recep. Crederà forse qualcuno, imbevuto delle massime dei moderni giureconsulti francesì; che io trattando delle azioni e delle eccezioni, sia entrato Îm cose appartenenti all’ ordine o sia alla forma de) giudizj, 0, come dicono, alla procedura, e che abbia quin- di oltrepassato i limiti del mio istituto; ma se egli si ricorderà che io ho riguardato le azioni come un diritto di perseguitare im giudizio una cosa a noi dovuta, e le eccezioni come una esclusione dell’istes- so diritto, comprenderà di leggieri che le azioni e le eccezioni lungi dall’ appartenere all’ ordine dei giudizj, non sono, nel modo che le ho trattate, e @he le trattarono i romani giureconsulti, se non che un compendio di tutta la romana giurisprudenza, tanto più utile quanto men facile si rende di ri- chiamarla tutta ad un tratto alla mente per la sua grande estensione. Caddero i moderni giureconsulti francesi nell’ errore di credere che le azioni e le eccezioni formassero parte dell’ ordine dei gividizj, perchè non considerarono se non quella formola di parole colle quali esse addursi in giu dizio presso gli antichi romani, come abbiamo dall’ aureo libro di Barnabà Brissonio de formulis et solemnibus ponuli Romani verbis; ma se egli- no avessero riflettuto che quella formola di parole fu già tolta fin dai tempi di Costantino, Z. 1, cod. de formul. et impetrat. action. sublatis, di sareb- bero avveduti. del loro errore, nel quale ci reca stu 210 de qu sur is lie le di CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 795 stupore che sia incorsa eziandio la Corte di Cassa- zione di Frangia con quel suo libro intitolato» Z'eoria delle Azioni, Eccezioni, e Giurisdizione» il quale è stato dato ad uso delle Università del no- stro regno.) 1102. Il contraito è sinallagmatico o bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri. ( Anche secondo il diritto romano eranvi dei contratti bilaterali nel senso in cui li definisce que- st articolo, /. 19, ff. de verb sign., i quali veni= vano eziandio chiamati comunemente dai DD. con tratti propriî, ovver’ anche contratti strettamente presi. Tale era, a cagion d' esempio, la compra e vendita, in cui il veaditore si obbligava di conse- gnare la cosa venduta, ed il compratore di pagarne il prezzo, Z. 11, 8. 2, ff. de act. empi. et vend. Della stessa, specie era la locazione, in cui il loca- tore si obbligava a concedere al conduttore il godi mento della cosa locata, ed il couduttore a pagare la mercede, /. 9, prin. Z. 15, prin. ff. locat. cond.; prin. inst.; et$. 1, de locat. et cond.) 1103. E° unilaterale, quando una o più persone sì obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione. (I contratti unilaterali che venivano altresì detti comunemente dai DD. contratti impropriî, o larga- mente presi, non erano ignoti al diritto romano. Così un contratto unilzierale era il mutuo, in cui non nasceva obbligazione che da una sola parte, cioè da quella del mutuatario, di restituire altrettan- to di ciò che aveva ricevuto a mutuo nell’istesso ge- nere, e nella stessa bontà, /. 2, ff. de red. cred. Parimenti la stipulazione era un contratto unilate— rale, nel quale no si obbligava lo stipulatore, ma 596 LIBRO IMI, TIT. NP. soltanto il promettente, alla prestazione di ci8 che aveva promesso, prin. inst: de‘vetb. obbligat. Quindi dal mutuo, dalla stipulazione, e da tutti gli altri contratti unilaterali nòn nasceva azione che a favore di una sola parte contraente; laddove nei contratti dilaterali nasceva sempre azione a fa- vore di ambe le parti contraenti: la quale azione se nasceva a principio del contratto chiamavasi diret/a, come sella compra e vendita, la quale a principio produceva l’azione empti a favore del compratore per obbligare il venditore alla consegna della cosa venduta, e produceva del pari l’azione vendità a favore del venditore onde costringere il compra- tore a pagare il prezzo, come già fu detto nella nota dell’art. 1101 alla pag. 748. Se poi l’azione‘in favore di una parte nasceva a principio del con- tratto, ed in favor dell'altra soltanto dopo cele= brato il contratto, allora l'azione che a principio masceva, dicevasi diretta, quella che sopravveniva di poi, chiamavasi contraria, L 17,$. 1, et 3, 1. 18, in fin.,!. pen. If. commod. vel contra, la quale non si concedeva giamnîai se non per ottene- re una qualche indennità, come si vede nélla citata 2 18, 6. 2, et l pen. ff. commod. Eranvi anche dei contratti che i DD. chiama= vano imprapriissimi; 0 larghissimamente presi, ed erano quelli dai quali non nasceva obbligazione per alcuna delle parti, ma se ne scioglieva una già cons tratta, come nell’ acceptilazione o sia quitanza, Za 1, 4. 5, ff. de acceptil. della quale si parlerà a so luogo. Questa divisione del contratti in proprii, im- proprit, ed impropriissimi era di molto uso special. mente nel caso che nu qualche statuto particolare “avesse dato una disposizione circa ai contra; im Ram conse"” CONTRATTI B OBBLIG AZIONI, 797 perciocchè dicevasi che tale disposizione non ri- guardava che i contratti proprii; atteso che le pa- role degli statuti dovevansi prendere nel loto pro- prio significato; arg., Z. 64, 6.9, f£. solut. mat.; 1. 7,$. 1, fl. de supellect. legata.) 1104, E’ commutativo, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che viene riguar data come 1° equivalente di ciò che le si dà ,, o di ciò che si fa per essa. (Tutti i contratti nei quali le parti si obbliga- vano alla prestazione vicendevole di cose che veni- vano riguardate fra di loro equivalenti, solevano chiamarsi dai DD. contratti commutativi ed anche correspetivi. Tale era, per esempio, Ja compra‘e wendita, E’ contratto d° azzardo, quando l'equivalente consiste nell’ avventorare, tanto da una. parte che dall’ altra, il guadagno o la perdita ad un avvenia mento incerto.. ( Goncord., 4. 8, 6. 1, ff. de contrah. empt.; I. 11, în fin. Lt. 12, ff. de act. empi. et vend.; Di 3,0. 4,6, L 1, L. ult. cod. de aleator.) 1105, ll contratto di{97 Agia è quello im cui una delle parti procura all’ altra un vantaggio mera- mente gratuito, ( Concord., 2. 29, prin. ff. de donat.; I. 67, 6.1, ff. de deg. 3; I. 18, in fin. ff. de adim. vel tranf. lee.; L 47; ff. de oper. libert.; L. 83, ff, de reg. jur.; L. 6, cod. de revocand. donat.) 1106. ll contratto a titolo oneroso è quello che assoggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qual- che cosa. (Comunemente i DD. chiamavano contratto a#7 tolo oneroso quello in cui le parti si erano obbli- gate vicendevolmente alla prestazipne di cose, le 798 LIBRO IMI, TIT. UT. «quali peraltro non fossero riputate fra di loro equi= valenti; altrimenti questo contratto si sarebbe con- fuso con quello che dicevano commutativo 0'cor= respettivo, di cui nella nota del 6. 1, art. r104. Un contratto a zitolo oneroso soleva essere 1’ en- fiteusi, nel quale il padrone concedeva ad al- cuno l’ uzile dominio dei beni enfitentici, e questi dava per lo più al padrone, all’ atto del contratto, una qualche somma di denaro, ed in seguito paga- va un canone annualmente; ma tutto ciè peraltro soleva essere inferiore d° assai all’ utile che percepi- va dall’enfiteusi. Anzi l’Aretino, comentando la 4. 1, cod. de jur. emphit., fu d’avviso che il livella rio dovesse necessariamente pagarè a principio del contratto una tal somma, ed Alberico scrivendo sulla stessa legge disse che simile opinione era ro- munemente approvata; la qual cosa se fosse stata vera, avrebbe fatto sì che tutti i contratti d’ enfi- teusi sarebbero stati a titolo oneroso. Ma il fatto sta che non è vera l'opinione di Aretino e di Al- berico, essendo troppo noto che si davano degli enfiteusi anche a titolo gratuito: sù di che si può consultare Bart. in 7. mihi et titiò post. num. 4, ff. de verb. oblig. Petr. în d. LL i, cod. de jur. emphyt. Cyn. in ead. LL Salyc. ibid. num. 3, et Jason. num. 3, Paris. cons. 77, num. 13, lib. 3, Abb. in cap. potuit num. 6, in fin. de locato, dai quali si rileva apertamente che la comune dei DD. era che si potessero fare enfiteusi anche a ti- tolo gratuito. ù, 1107. I contratti, sia che abbiano ùna propria denoninazione, 0 che non ne abbiano, sono sot- toposti a regole generali, Je quali formano 1’ ogget- to del presente titolo. É Le regole particolari per determinati contratti ven- CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 799 gono stabilite in appresso sotto i titoli relauvi a ciascuno di essi; e le regole particolari risguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio. GbA- PONTI. Delle Condizioni essenziali per la validità delle Convenzioni. 1108. Quattro condizioni sono essenziali per la validità d’ una convenzione: Il consenso di colui che si obbliga; (Concord. 4. 2,7. 52,$. 4, fl. de oblig.et acts 2. 83, 6. 1; 2. 137, 6. 1, ff. de vers. obligat.) La capacità di contrattare; (Concord., 2. 2, prin. ff. de contrah. emption.$ 2, L 10, ff. de curat. furios.; L 18, ff. qui testam. fac. poss.; l. 1,6. 12, 7, tf. de Vblige et act.; I. 6, L. 141, 6. 2, ff. de verb. oblig.; I. 70, 6.4, ff. de fidejuss.; L. 5, ko, ft. de rega gjur.; 6. 6, 8, et y, instit. de inut. stipul.) Un oggetto determinato che formi il soggetto della convenzione, (Concord. /. 2, 6. 5, ff. de co quod certo loco; 2. 1,69, ff. de oblig. et act.; L. 356(09, 1; É. 94, l. gb, Z. 1068, 1. 115, ff. de verb, oblig.) Una causa lecita per obbligarsi. (Concord. 2. 1, 6.3, 4. 27, 6. 4, ff. de pactis; 1. 5, prin. ff. de pact. dotal.; L. 6 lid, 1:90 6. 1, ff. de verb. oblig.< tit.{f. de condict. sine causa, junct. tit. ff, de condict. ob turp. vel in= Just. caus.) Bop LIBRO IMI, TIT. IN SEZIONE PRIMA. Del Consenso. 1109, Il consenso mon è valido se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza o surretto con dolo. ( V. le note dei susseguenti articoli.) tiro. L' errore non produce la nullità della con- venzione che quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne è il soggetto. Non produce nullità quando non cade che sulla persona con la quale s' intende di contrattare, ec- cetto che la considerazione di questa persona sia la caùsa principale della convenzione. { L’ errore ostava alle convenzioni, 2. 15, ff. de Jurisd.; 1 6, 6. 1, ff. de off. praesid.; Lo, ff. de in int. rest.; l 2, prin. ff. de judic.; L 11, 6. 8, ff. de interrog.; L. 18, ff. de reb. cred.; È i, “n fin. ff. quod fals. iut.; I. 20, ff. de aqua et aqu. pluv. ar.; L a, ff. de confess.; l 15. 6. 5; ff. quod vi aut. clam; È. 76, 2 116, ff. de reg. Jur.; L 52, fi locat.; L. 9, cod. de jur. et fact. ignor. Nondimeno conveniva distinguere: o|’ er- Tore cadeva in tutto il corpo, o mella sostanza 3 CO- me se invece di vino sì fosse venduto aceto, 0 nel Prezzo, o in tutta la materia, come se sì fosse ven duto del rame inveee di oro, in tutti questi casì la convenzione era nulla ipso jure per mancanza dî consenso, Z. 9, Z. 11, 6. 1, 4. 14, ff- de contrah. empi.; salva J eccezione che si trova nella, 4 23, ff. de verb. oblig. ove Paulo rispose che si soste— neva una stipulazione nella quale fosse stato pro» messo allo stipulatore del rame che egli credefa oro gio diri con pol vali nie un: del SUS (o) CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. Sor ‘oro; imperciocchè il responso di Paulo ha per ras gione che la stipulazione era un contratto di stretto diritto, alla di cui validità bastava che si fosse ac- censentito nel corpo: d’ altra parte siccome lo sti- pulatore non si obbligava, gosì era meglio per Iui il dire valida la stipulazione, mentre in caso contrario egli miente avrebbe ricevuto. O 1’ errore cadeva sopra una qualità accidentale della cosa, o. sopra una parte della materia o sopra la quantità, ed in questi casi sussisteva la convenzione, Z. 9,$. 2, 2. 10, 4. 11; rr, dio 8 ff. de contrah. empt.; È. a, prin. L.i4 61, ff. dec aci.&npt.;l. 69,02; ft. de evict. Nè a ciò è contrario SWuliano quando dice: nullam esse emtionem, si mensam argento eoopertam mihi ignoranti pro solida vendidlisti imprudens, È 41, 6-1, ff. cod.; imperciocchè nel caso di questa legge, l'errore non cadeva su di una parte, ma sopra tutta la materia, puichè la mensa non avevà alcuna sva parte di argento, ma soltanto era coperta d' argento, Del resto quando la persona del contraente era stata la causa della convenzione, come nel matri- monio, non v’ la dubbio alcuno che. 1’ errore su tale persona non viziasse Ja convenzione, perchè al- lora l'errore dicevasi cadere su di una cosa sostan= ziale, 2. 15, ff. de jurisd.; L 8,.9, cod. de gur. et fact. ignor.) nirt. La violenza usata contro colui che ha con- aratta l' obbligazione, è causa di nullità ,, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella a vantaggio della quale si è fatta la conven- zione. ( Prima di dire ciò che il diritto romano dispo— neva nel caso di cuì tratta questo articolo, è duope esporre, una divisione dei contratti gia accennata dd 902 LIBRO WI, TIT. HI. alla pag. 689, del presente volume, voglio dire che ì contratti altri erano di duona fede, altri di stret- to diritto. Di buona fede erano tutti i contratti di- laterali non tanto se le due azioni nascevano a principio del contratto, quanto anche se una na- seeva'a principio, e 1 altra in seguito. In questi contratti siccome perla moltiplicità delle circostanze era difficile che i contraenti, comungné prudentissi- mi, provvedessero a tutti i casi che accader poteva- no, così aveva luogo l’ arbitrio del giudice, il qua- le oltre anche al convenuto, stabiliva ex dono et equo ciò che l’un contraente doveva dare all’altro. Al contrario i‘contratti uni/a/erali erano quasi tut- ti di stretto diritto, vale a dire non aveva in essi luogo l’ arbitrio del giudice, ma si stava precisa- mente a ciò che le parti avevano convenuto, perché non era difficile che le medesime preveder potessero i casì contingibili. Così erano di buona fede il com- modato, il deposito, il pegno, la compra e vendi- ta, la locazione, l’ enfiteusi, la società, il manda- to, l’ amministrazione della tutela, l’amministrazio= ne degli altrui negozj o delle cose comuni, la pe- tizione di eredità, il contratto estimatorio e la per- muta. Al contrario erano di stretto diritto il mutno, la stipulazione, il pagamento dell’ indebito, il patto di donazione e del costituto, e tutti i contratti in- nominati; Z. 11,$. 1, ff. de aet. empt. et vend.; 4. 17:, cod. locat. cond.; 1.>,(6. ult: L 5, ff de oblig. ét ati; Li n, SR de:meb pesi. 49, In Jen. L 10; 673, 35,0. mando hi 100099, fl. depositi L. 7, ft. de eo quod cert. loco; È. 52, 6. 1, ff. pro socio; L 1, 6.2, ff. de tut. et rat. distrah.; 1:13, 6. 2, ff. commod.; L. 7, ff. t. 6, cod. de pignory act.; l g, cod. fam. erci- scundae; l 4, 6.#51 14, 6. ts ff. comm, divid.;, om adi» da- io» lag per: mo, atto in- de I de in 9 VS] CONTRATTI E OBBLICAZIONI. 808 i. ult. in fin. cod. de petit. haered.; L 1, în fin: ff. de aestimat.; È. 2, ff. 1. 2, cod. de rer. per- mut.; 6. 28, instit. de act. Abbiamo detto‘ che ivasì tutti î contratti unilaterali erano di stretto dino, perchè questa regola pativa ecrezione nella stipulazione della dote; come già fu detto alla pag- n70 di questo volume, Ora venendo a parlare sul proposito della di- sposizione(del presente articolo, diciamo che se il consenso id un contratto di buona fede era stato estorto per violenza, il contratto era nullo per se medesimo senza che vi fosse bisogno di rescinderlo, avvegnachè i contratti di buona fede contenessero in se l'eccezione violenza, nè vi fosse cosa tanto contraria al consenso chie sì prestava in tali contratti quanto la violenza;£ 3, ff. de rescin. vend.; l. o1, ff. soluto matrim.; L 116, ST. we res. jur.; LL 1, 0. 8, cod. de rescin. vendit. E sebbene la legislazione romana concedesse la resti- tuzione în intero in alcuni contratti di bnona fede, supponendoli così validi per rigore di diritto, 2. 3, 24,0. 8,07, L. ult. cod. de his quae vi me tusve caus. gest. sunt; LL or, 6. 5, L. ult, 6. 1, i uod met. caus.; È. 85, ff. de adg. vel omitt. end nondimeno è da credersi che ciò non avesse luogo se non quarido colui che aveva usato violenza era impotente a pagare,€ che la casa era posseduta de un terzo. Noodt de form. emend. dol. cap. 16, tom. 1, opp. 5 poi il consenso era stato estorto in nn contratto di stretto diritto, allora il contratto stesso era bensì valido, perchè la persona violentata aveva spiegata la sua volontà scegliendo di acconsentire invece d’ incontrare il male che le veniva minacciato, ma però sì poteva rescindere, e a tal effetto il pretore concedeva l' azione Quod 804 LIBRO II; TIT. IMI. metus causa, È 1, È 21 ,-6. 5, LZ. ult. 6.1, ct 3, if. quod met. caus., 6. 1,.4anstit. de except. Que= sta regola però non si estendeva nè alla promessa della dote, 4. 31, 6. 3, ff. quod. met, caus., nè alle. nozze, Z. 14, cod. de nupt., nè. all’ autorità del tutore, /. 1, 6. 1, 2. 2, ff. de auct. et cons. iui.; imperciocchè questi negozj sebbene fossero di diritto civile, pure quando erano stati. conchiusi per violenza erano ipso yure nulli. Ora io debbo avvertire che non più era in uso presso di noi la distinzione di contratti di bnona fede e di stretto diritto, ma che tutti erano riguar- dati di buona fede così che in essi il giudice sup- pliva ex dono et aequo a ciò che i contraenti non avevano preveduto. Nondimeno per quanto riguarda le restituzioni in intero sussisteva ancora una tale distinzione, come altrove si dirà. Del resto non era necessario che la violenza fosse stata usata da uno dei contraenti; bastava che fosse intervenuta anche per parte di un terzo, e che con essa si fosse estorto il consenso ad una delle parti perchè la medesima potesse chiedere Ja resti- tuzione in intero 0 sia la rescissione del coniratto, 1. 5, cod. de his quae vi metusve caus.; Î 9, 6 1, 2. 14,6. 3, ff. quod met, caus.; L 15, in fin. ff. ce dol mal.; l 1,6. 12, fl. de‘vi et vi armat.) 1112. Il consenso si considera estorto per vio- lenza, quando questa è di tale natura do fare im- pressione sopra una persona ragionevole, e da po- ter incuterle il timore di esporre la persona propria © le sne facoltà ad un male considerabile e presente. Sì ha riguardo, in questa materia, alla eta, al sesso ed alla condizione delle persone. (Concord, 4, 2, /. 3, 6. 1;4 445,6 6,47 CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. è.1,4,8,68.1,2, Li;n2/,,0123 6..vjffiliguod met. caus.; lL. 3, ff. de extraord, cog.; L.:184,; ff. de reg. jur.; 2. 13, cod. de transact.; li 1, 9) l. 10, cod. de his quae vi meiusve caus.) 1113. La violenza è una causa di nullità di con- tratto, non solamente quando è stata wsata verso uno de’ contraenti, ma ancora quando lo fu. verso il marito, la moglie, i discendenti o gli ascendenti dello stesso contraente, (Concord. LL 8, 6. ult.(f quod met. caus.; arg- 2 1,6. 4, ff\ad I. corn. de sicar.;& utt. inst. de noxral, ac'.; 6. 2, inst. de injur; LD 1, 6-3, 4. 10, 6. pen. et ult. ff. de înjur.) 1114. Il solo timore reverenziale verso il padre, la madre, o altri ascendenti, senza che vi sia con- corsa una violenza di fatto, non basta per anmulla- re il contratto. (Concord. 4. 29, junet. l. 21, ff. deritu nupt.; I. 14, cod. de nupt.; L ult. ff. I. ult cod; si quis test. prohib.; l 4, ff. de reg. jur.; L 6, cod. de his quae vi metusve.) 1115. Un coniratto non può essere più impugna- to per causa di violenza, se, cessata la medesima, sia stato spprovato, o espressamente,© tacitamente, o con lasciare decorrere il tempo stabilito dalla leg- ge per la restituzione in intiero. (Concord.,2. 2, 2. 4, cod. de his quae vi met.; è. pen. cod. de re jud.; arg. l. pen. cod. de pact: nè era necessario che la persona violentata riacqui— stasse prima il possesso naturale della cosa, come alcuni hanno preteso di dedurre dal 6. 8, inst. de usucap: imperciocehè ivi non si dice che il vizio di cui è macchiato il contratto per la violenza usa- ta non sì possa altrimenti purgare che restituendo lg cosa al padrone; ma soltanto si dà un esempio Cao e 306 LIBRO IM, TIT. NI, di uno di quei modi coi quali il vizio della violena za può essere tolto, senza poi escludere gli altri mos di, fra i quali quello dell’ approvazione espressa o tacita, indipendentemente dalla tradizione della co- sa; imperciocchè la vendita e la transazione fatta col ladro sulla cosa rubata, e generalmente qualun- que consenso del padrone era sufficiente per conser- vare un violento possessore di uma cosa nel possesso della medesima anche senza tradizione, 4. 6, Wi, ff. de precario; L. 84, ff. de furtis;. 32, prim tf. de usurpation. et usucap.) 1116 Il dolo è una causa di nullità della con+ venzione quando i raggiri praticati da uno de’ con- traenti sono tali, che rendano evidente che senza di essi l’ altra parte non avrebbe fatto il contratto. Il dolo non si presume, e deve essere provato. (Secondo il diritto romano si distingueva il dolo che dava causa al contratto, dal dolo incidente. Dicevasi che il dolo dava causa al contratto quando Una parte contraente usava tali raggiri che senza di essi l’ altra parte non avrebbe contrattato. Se poi i raggiri praticati da una parte non avevano indotto i’ altra a contrattare, ma soltanto. 1’ avevano tratta in inganno nel modo di contrattare v, gr. nel prezzo, allora simili raggiri dicevansi dolo incidente. Qualora pertanto il dolo avesse dato causa ad un contratto di buona fede, il contratto era nullo, nè v'era bisogno di rescinderlo, 2. 7, ff. de dolo malo, junct. l. 16, 6. 1, ff. de minor. 25 ann.; l. 5, 6. 3, ff. de auct. tut.; 2. 3, 6. ult.ff, pro socio; î1,6.7, ff. quor. rer. act. non dat., a meno che non si fosse trattato di dolo praticato nou da uno dai contraenti, ma da un terzo; nel quale caso per mancanza di altra azione, si dava la restituzio— ne in intero a quel contraente che era caduto in CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 807 inganno, /. 2, ff. de proxenet.; L 7, prin. L 18; 6. 3, ff. de dolo malo. Ma se il dolo era soltanto incidente, allora il contratto sussisteva, ma si cor regeva l’ ingiustizia da simile dolo cagionata, dando al contraente ingannato l’azione che produceva il contratto, 2. 7, 6. 3, in fin; L 9, prin. ft. de APR po AS 5° gi gle act» EMP.‘ ct vend.; l 3, cod. eod.; L. 66, 6! 1511 de contrah. empt. Se poi trattavasi di un contratto di stretta ra- gione, sia che il dolo vi avesse dato causa, sia che fosse stato incidente, il contratto bensì, ma però sì rescindeva coll’azione de dolo; l. 7; 6. 3, ff. de dolo malo; I. 36, ff. de verb. obblig.; I pen. cod. de inut. stipul. Del resto il dolo non sì presumeva, ma coluì che lo allegava, lo doveva provare, li 18, Bn. de probat.; giovandosi a cagione d’esempio della qualità del fatto, e delle sue circostanze,£, 4, l- $, L. 10, cod. de rescind. vend.; L. 5, cod. de dolo malo.) II17. La convenzione contratta per errore, vio- lenza 0 dolo, non è nulla ipso jure: essa dà Ino- go soltanto ad agire per la nullità o per la rescis- sione, nei casi e moti espressì nella sezione VII del capo V del presente titolo. Vedemmo nella nota dell’art. rrro che quando i contraenti avevano errato nel corpo, nella sostanza © în tutta la materia della cosa contrattata, il con- tratto era ipso jure nullo per mancanza di consenso, c vedemmo del pari nella nota dell'art. 1111 p. 803 che quando il consenso era stato estorto Per violenza, il contratto, se era di buona fede, era ipso jurenullo, per non esservi cosa tanto contraria al consenso e illa buona fede quanto la viplenza; ma Vionio è PERINI RUI 308 LIBRO II, TIT. III. contrario a quest’ ultima opinione, e sostiene che i contratti anche di buona fede, ne’ quali il consenso era stato estorto per violenza, non fossero ipso jure nulli, ma soltanto scindibili coll’ azione quod me- tus causa. Imperciocchè; dic’ egli, se. tali contratti fossero statì ipso jure nulli non v'era bisogno di accordare la restituzione in intero, come fece il pre- tore quando disse: Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo, L. 1, ff, quod met. caus, av- vegnachè la restituzione in intero supponesse validi î contratti per rigore di diritto. Al che, seguita a dire, si aggiungono le 2. 3, 4, 5, cod. de his quae vi meiusve caus. dalle quali manifestamente apparisce che la violenza non rendeva nulli ipso Jure i contratti comunque di huona fede. Cujacio, Donello, ed Eineccio furono di contrario parere e con ragione, perchè in quelle parole del pretore non si vedono compresi i contratti di buona fede, d’ al- tronde è manifesto dalla /. 1, cod. de rescind, vend. che essi erano esclusi. Per quello poi che ri- guarda le 22. 3, 4, 5, cod. de his quae vi met. ed altre simil ancora, le quafi furono da noi ci- tate nella nota dell’art. 1111 p. 803, dicemmo già nella stessa nota avere il Noodt dimostrato che le mede. sime riguardavano il caso in cui si fosse voluto agi- e contro nn terzo possessore. E ciò basti in quanto all’ errore ed alla violenza. Ora venendo a parlare del dolo, eravi quistio»\ ne fra i Giureconsulti Oltremontani ed i Cisalpini se il dolo che dava cansa al contratto di buona fede lo rendesse nullo ipso Jure: Questi sostenevano l’af- fermativa, quelli la negativa, e dalla loro opinione ne sarà forse derivata la disposizione del precedente articolo. Nondimeno più appoggiata ci sembra alle Tqmane leggi la sentenza dei Cisalpimi e particolar= LU CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 809 ti mente alla /. 7, ff. de dolo malo, junct. I 165 $ r, ff. de minor.; 1.5, 6. 2, ff. de aut, tuto - 3, 6. ult. fl. pro socio; Ll 1, 6.7, fl. quar. rer. aci. non dat. Gli Oltremontani per provare che anche i con- tratti di buona fede, ai quali aveva dato causa il dolo, non erano ipso Jure nulli, ma soltanto scin- dibili coll'azione de dolo, hanno spesse volte cita= ta la Z. 192, 6. 1, ff. de jure dot., ove si dice che se una moglie tratta in inganno abbia dato in dote al ma- rito.un servo, ha diritto di chiederne la restituzione ma questa legge non favorisce punto la loro opinio« ne. Imperciocchè ivi Ulpiano non nega già che la dazione del servo in dote sia nulla, ma essendone trasferito il possesso nel marito, dice che la moglie può agire perchè le venga restituito il servo, il di cui possesso non fu trasferito nel marito per alcun dritto. Così pure non giova agli Oltremontani la 2, 5, cod. de rescind. vend. che essi sono andati pors tando in sostegno della loro opinione, poichè egli è vero che ivi si dice doversi rescindere dal Presi= dente della provincia la vendita cui abbia dato cau« sa il dolo; ma, come ottimamente osserva Cujacio, questa rescissione non sì riferisce‘al contratto di vendita che già per se stesso è nullo, bensì riguar- da l'adempimento che si suppone seguito dello stese so contratto, onde i contraenti si restituiscano a vicenda ciò che sì sono consegnato. Che se anche mon voglia ammettersi che quella. legge supponga seguito l’ adempimento della vendita, rispondo che non è nuovo nel diritto romano che si dica resciz= dere ciò che d'altronde consta essere ipso jure nullo: imperocchè fu detto nella Z. 9, cod. de praed. et al, reb. minor. doversi rescindere la vendita di n fondo pnpillare fatta dal curatore contro il se dro LIBRO NI, TIT. II. nato-consulto pubblicato sotto 1’ impero di Severo; eppure si sa che tale vendita era 7pso jure nulla, così che si permetteva la vendicazione della cosa alienata, 4. 5,$- ty, et 15, ff. de rebi eor. qui sub tut. vel cur. Lo stesso si dica della /. 11, 6. 5,{f. de act. empt. la quale supponendo che un compratore abbia creduto di comperare una donna gine, che però vale non era, gli dà lazione di sciogliere la vendita, alla quale il venditore ha da- to carisa col suo dolo quando scientemente ha Ja- sciato il compratore nel suo errore, Imperciocchè in questo caso la vendita che era ipso jure nulla, si scioglie in quanto all’ adempimento della medesima che suppone già seguito;€ perciò si dice in quella legge che si dà l’azione ut pretio restituto mulier reddatur. n sostegno della loro opinione gli OL- tremontani sono andati citando la 4. 13, 6. 4,5» 27, ff. de act. empt.; I. 3, cod. comm. utr.]ud.; Zi 10, cod. de rescin. vend., ma non è difficile il comprendere che inutilmente le hanno citate poichè non si propongono in quelle casî in cui il dolo abbia dato causa al contratto, ma soltanto casi in cui it dolo sia intervenuto incidentemente. Con altri due argomenti hanno creduto gli Ol» tremontani di poter sostenere la loro opinione. Il primo è che siccome la violenza mon esclude il con- senso, nè vizia il contratto, così neppure il dolo, il quale sempre si contiene nella violenza, l. 14,$- 13, ff. quod met. caus.; l. 2, 6. è, ff. de vi bonor. rapt. Vinnio sebbene abbia difeso l’ opinio- ne dei Cisalpini, pure ha tentato di dimostrare che } argomerto degli Oltremontani era vero nella pri- ma. parte; nel che peraltro abbiamo veduto essersi «egli discostato dal vero. Il perchè non importerebbe che noi ci affaticassimo per abbattere questo primo ve 4 A E- gl sto eg” Jla CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 811 argomento. Ciò non ostante stimiamo di non dover- ci contentare di quanto abbiamo detto, poichè la quistione è una delle più ostinate per essere una delle più importanti. Affinchè peraltro noi possiamo discorrere di questo argomento, conviene che noi lo supponghiamo vero nella prima parte, e lo fa- ciamo ben volontieri; anzi concediamo ancora che la violenza fosse inseparabile dal dolo, e non ostante questo, diciamo non essere l’ argomento di alcuna utitità agli Oltremontani. In fatto il dolo che le ci- tate ZZ. 14, 6. 13, fl. de dolo malo; 2,6. 8, ff. de vi bon. rapt., dicevano contenersi mai sem- pre nella violenza, s'intendeva che fosse quel dolo generale che comprendeva ogni malvagità, e pro— posito di delinquere; e in questo senso dicevasi che Ja violenza era dolo, 2. 7, ff. ad leg. corn. de si- car. è che la lesiene enormissima conteneva in se il dolo, 7. 17,$. pen. ff. de instit. act., junct. 2. 30, ff. de verb. obligat. Ma noi non sostenghia- mo che questo dolo annullasse ipso jure i contratti di buona fede. Il dolo che tali contratti rendeva nulli ipso yjure era quello che chiamavasi dolo spe- ciule ed era, secondo che lo descrive Ulpiano, una malizia, una fallacia, una furberia usata per in- gaunare e gabbare altrui, 2. 1,6. 2, ff. de dolo ma- fo: ma questo dolo disse lo stesso Ulpiano che era del tutto separato dalla violenza, 2 4, 6. 3, ff. de dol. mal. except.; 1.3, 6. ult. ff. ne quis eum qui n JUS voc. est vr exm, Il secondo argomento è questo: Nullo ipso yure ron può essere quel contratto per il quale passa il dominio di una cosa dall'uno nell'altro dei con- traenti, Z. 31, ff. de adg. rer. dom. Ora non sì trova scritto in legge, che nel caso nostro compe. ta la rei vindicazione, la quale competerebbe se il dominio non si trasferisce; dunque ec. 3% Solta if preat Bra LIBRO HI, TIT. ill. Con troppa precipitazione hanno asserito gli Oltremontani non aver quì luogo la rei vindica- zione. Avvezzi i Giureconsulti ad una legislazione composta Ja maggior parte di casì particolari, quan- do non hanno trovato scritto in una qualche Jegge il caso che trattavano, si sono facilmente dati a credere che la legislazione non provvedesse, perchè così esigeva l' interesse della loro causa. Al contra- rio quando hanno trovato vantaggio ad estendere alcuna legge, lo hanno fatto anche di troppo, e si sono quindi vedute le loro sentenze spesse volte in opposizione con una qualche legge. Non era neces- sario, io dico, che perchè competesse la re? vin- dicazione nel caso in disputa, si trovasse scritto in una qualche legge che quando ad un contratto di buona fede avesse dato causa il dolo, il contratto sarebbe stato ipso jure nullo, ed avrebbe(uti avuto luogo la res vindicazione. Bastava che la legge avesse dichiarato ipso jure nullo un tale con- tratto, come già fece, 4. 7, ff, de dolo mal., ‘junot.. lc16:, Gi 1, ff. de minori; LD, Gi 2, ff ‘de auct. tut. 1. 3, 6. ult. ff. pro soc.; lL1, 6-74 ff. quar. rer. act. non dat., perchè si potesse dire che il medesimo non poteva produrre alcun effetto: fin conseguenza che la nuda tradizione della cosa non poteva operare la traslazione del dominio quan- do non era preceduta da un giusto e valido titolo, 3h, ff. cdevadg. ner. dom k:3-8. 10, 11, IL de donat. inter vir. et urxor. e che perciò ayeva luogo la rei vindicazione. In fatto se una tradi zione fatta in forza di un titolo nullo non dava a colui che riceveva la cosa, il dritto di poterla pre- scrivere, come consta dalla /. 1,$. 1,2, ff. pro donato; l. 27, ff. de usurpat. et usucap., e nel caso nostro più particolarmente dalla 4. 5, 6. 2, ff. Len e enreii. seria» via ene uni li Am ne CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 813 de auct. iut., io non vedo come potesse operare la traslazione del dominio. La tradizione che seguiva, in forza di un contratto ipso zure nullo, altro ef- fetto non produceva che di trasferire il naturale pos- sesso della cosa, perchè il medesimo consisteva in un fatto; arg. 2. 1,8. 4, ff. de acquir. vel amitt. poss.; ond’è che tali possessori dicevansi possedere pro pos- sessore cioè senza alcun titolo, 6. 3, insti. deinter- dict.; l 12, L 13, 6. 1, ff. de heared. petit. Se pertanto il contratto di buona fede era 7pso jure nullo quando vi aveva dato causa il dolo, e se la tradizione della cosa seguita in virtù del medesimo non operava la traslazione del dominio, e neppure dava un diritto onde poterlo acquistare coll’ usuca— pione, ognun vede l’ utilità e l’importanza della quistione.) 1118. La lesione vizia Je convenzioni soltanto in alcuni determinati contratti o riguardo a determi— nate persone, come verrà dichiarato nella medesi» ma sezione. Nella sezione citata in questo articolo, e nella sezione IL. cap. VI. tit. VI, di questo libro spiega— remo in quali contratti, ed a riguardo di quali persone la lesione dava luogo all’ azione di rescis- sione, o di nullità.) 1119. Nessuno iu generale può obbligarsi o sti- pulare in suo proprio nome che per se medesimo. Concordi 99. 4, Lo ad, Li al, Si 4, fin., L. ult. ff. de pactis.; l. 38, prin. et$. 1, et 17, l. 83, prin. È 126, 6. 2, ff. de verb. oblig.; 2. 9, 6. 4, ff. de reb. cred.; L: 29,6. 4, ff. de pacet. dotal.; 2. 45, ff. sol. mat.; l. 59, ff. ad I. C. Trebell.; ll 11, in fin. ff. de obliz. et act.; I. 73, in fin. L74, ff. de res. jur.; L'ig, L'a06, cod. de jur. dot.; L 4, cod. de pact, convent.z 814; LIBRO IM, TIT. HI. 2. 25, cod. de pact.; 1.3, cod. de contrah. et committ. stipul.; I. 3, in fin. cod. ne uxor pro marito; I. 3, I. ult. cod., 6-4, et 19, inst. de inut. stipulat. Ho citato come concordanti con questo articolo anche le leggi riguardanti i patti, perchè“ho già av- vertito nella nota dell’art. 1101, pag. 700 e 744, che una inveterata consuetudine aveva tolto presso di noi la differenza tra patti e stipulazioni, e che i patti tutti avevano lo stesso valore detle. stipula- zioni.) 1120. Ciò non ostante può alcuno obbligarsi ver- so un altro, promettendo il fatto d'una terza‘pera sona; salvo il regresso per|’ indennità contro quel- lo che si è faito garante o che ha promesso di far ratificare, nel caso che la detta terza persona ricusi dì prestarsi all’ esecuzione dell’ obbligazione. Poteva uno promettere il fatto proprio,.ma non quello di un terzo, a meno che in questo caso non avesse aggiunto una pena, o non avesse pro- messo i danni e gl’interessi, ovver anche non aves- se promesso di fare per parte sua tutto il possibile perchè questo terzo si fosse prestato all’ adempi- mento della promessa, /. 38, prin. et$1, 2,4 85, prin. ff. de verb. oblig.; l. 65, ff. de fide- Juss.; 6 d, 21; instit. de inùt. stipuli; lo che ta- citamente sl faceva se con una pretoria stipulazione si prometteva che alcuno si sarebbe presentato in giudizio, o che il padrone avrebbe approvate 1é cose fatte dal suo procnratore, tot. tit. ff. rem. rat, haberi, junet. l. 4, ff. qui satisd. cog.; 2. ult. fl. în jus vocat. ut eant. Nondimeno presso di noi già da lungo tempo in qua si riteneva che quando alcuno aveva promesso il fatto di un terzo fosse lo stesso che ayesse promesso di fare dal canto suv Pe e—Ma- fe Ba Beni CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 815 tutto il possibile perchè questo cerzo avesse adempiu» to alla promessa.) 1121. Si può egualmente stipulare a vantaggio d’ un terzo, quando tale sia la condizione conte nuta în una stipulazione che si fa per sè stesso 0 in una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatta questa stipulazione, non può più rivocarla se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare. ( Sebbene alcuno non petesse stipulare per altri, eccettochè per se medesimo, come consta dalle leg- gi citate sotto l'art. 1119., pure questa regola pati- va eccezioné nel caso di un padre che avesse stipu- lato a favore di suo figlio sotto la sua potestà esi- stente, e nel caso in cui fosse importato allo stipu- ante che la stipulazione fosse fatta a vantaggio di un terzo, o il promettente si fosse obbligato ad una pena; 4. 38, 6. 20,-21,.23, Z. 118, in fin. ff. de verb. oblig.; I. ar, 6. a, ff. de-pactis;.l.i10, cod. de pact. dotalibus.; l. 3, cod. de inut, stip.; 6. 4, 19, 20, drst. cod. Così pure valeva la stipu- lazione a favore di un figlio emancipato quando il padre lo avesse considerato come suo futuro erede, l. 33, ff. de pactis; non se lo avesse considerato come estraneo, comunque fosse poi divenuto suo erede, 2. 17, 6. 4, ff. de pactis. Parimenti valeva la stipulazione a favore di un terzo quando si fosse trattato di un tutore che avesse stipulato per il suo pupillo, di un curatore per il furioso, di un agente per ìl mumicipio, arg.£. db,$. pen. ff. de const, pec., 0 quando s1 fosse trattato di una cauzione sti pulata a favore di un terzo onde risarcirlo del dan no che la casa ruinosa del promettente avesse potu- to cagionargli, Z. 13, 6. 13,£. 39, 6-3, ff. de damno inf. Valeva ancora una stipulazione quando ©una terza persona non era destinata a godere il van- 8:16 LBRO I, TIT. III. taggio della stipuiazione medesima, ma a ricevere il pagamento, come se alcuno avesse così stipulato: mihi aut Sejo dare spondes? è 10, l. 12, 6. per. ff. de solut.;$. 4, instit. de inut. stipulat. Che se qualcuno avesse stipulato dieci per se, od uno schiavo per Z'izio, per rigore di diritto Tizio non sì intendeva destinato a ricevere il pagamento, poi- chè ciò che ad esso si poteva dare era totalmente diverso da quanto si era promesso. allo stipulante.; nondimeno se a Tizio avesse il promettente‘dato uno schiavo, non si liberava ipso jure dall’obbli- gazione, ma però sì poteva difendere per via di ec- cezione, 4. ult. 6. 5, fl. de verb. oblig. Quid juris se alcuno avesse stipulato per se in un tempo oppu- re per Tizio in un altro tempo; ovver’ anche per se puramente, oppure per Tizio sotto condizione;© viceversa? La risposta a questi quesiti è nella cita- ta ll ult. 6.6,7,8, ff. de verb. oblig.) 1122. Si presume che ciascuno abbia stipulato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa, quando; non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò nom risulti dalla natura della convenzione. ( Concord. /. 27, ff. de adg. vel omilt. haered . 12, ff. de divers. tempor. praescript.; Li 56, 6 1, tf. de verb. oblig.; L 52, 6. 1, ff. de pactis 5 2. 143, 2. 1796, l. 177, prin. ff. de reg. pur.; LA 7, 6-84. 17,6. 5, 5, Miao 9 di ff, de pactis.; 6 4, inst. de verb. oblig.) Sezione IL Della Capacità delle Parti contraenti. 1133. Qualunque persona può contrattare 3e Noa dichiarata incap ace dalla legge col mi de 0l= ne (4 ao rig it] CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 817 ( Concord. Z. 21, cod. mand., juitet. 1. ult. cod. de reb. alien. non alienan.) 1124. Incapaci a contrattare sono, 1 minori, ( Gl' infanti non potevano far patti nè stipulare, per non aver l’uso della facoltà intellettuale, L: 1, 6. 13, ff. de oblig. et act.; dl 1, prin., Lu 10; ff. de verb. oblig.;$. io, instit. de inut. stipul.> coloro che avevano superato l'età infantile, ed 1 minori potevano’ contrattare, e. far patti come fu detto nelle note degli art. 450. 502. tom. 1.) Gl’ interdetti, { 1 ciechi potevano far patti e stipulare, 2. 4, 6: r, ff. de pactis; l. 48, ff. de oblig. et action.; 1 muti, i sordi, i non presenti potevano bensì far patti come consta dalle citate leggi, ma non stipù- lazione, avvegnachè per fare una stipulazione con- venisse che i contraenti-prenunciassero certe formali parole come si disse nella nota dell’ art. 1101. pag. 694, le quali era necessario che fossero intese da atnbe le parti contraenti; 2. 1,$. 14, et 15, 2. 48, ff. de oblig. et act.; l. x, prin. ft. de verb. oblie.; é. 8, ff. de duob. reis constit:; 6. 7, et a, instit. de inut. stip.; l. 3, cod. eod.1 furiosi, ed i menteeatti non potevano far patti, nè stipulare per non poter far uso della facoltà intellettuule; così pure i prodighi che ai furiosi venivano assiniigliati, L'ro 84 pag per det ir.;prigo0i 10); fl de curat. furios.; I. 18, ff. qui test. fac. poss.; 2 5, in fin. ff. de adq. vel omitt. haered.; LL 6, if. de verb. oblig.; L. 5, l. 4o, ff. de reg. jur. 6. 8, instit. de inut. stipul. Nondimeno: se i furiosi ed i mentecatti godevano dei lucidi intervalli pote— vano, durante i medesimi, contrattare e venire a pat- ©, e le poteyano del pari i prodighi, come si dis- 23 til 818 LIBRO 1M, TIT. INI se nella nota dell’ art. 502, tom. I, non che. tutti eoloro ai quali era stata interdetta l’ amministrazio- ne de'beni, quando non si‘trattava. d’ incontrare alenna obbligazione, ma di obbligare altri. a se, 4. 6, ff. de verbor. obligat. il padre non poteva sti- pulare nè venire a patti col figlio suo sotto la sua potestà esistente perchè ambidue in faccia alla legge civile negli affarîì privati venivano riputati per una sola persona, Z. 2, prin: ff. de contrah. empt.; L. 7, ff. de oblig. et act.; L. ult. cod. de impub. et al. subsi., e perciò non poteva essere tra essì alcuna obbligazione, azione, o lite,£. 4, 2. 11, dejud.l. 16, ft. de furt., 6. 6, inst. de inut. stipul. Se però si fosse trattato di peculio‘castrense o quasi castrense, al- lora circa al medesimo un patto od una stipulazione tra padre e figlio poteva sussistere, perchè il figlio in riguardo a tale peculio veniva considerato come un padre di famiglia, 2. 2, ff. ad S. C. Maced.; d. ult. 6. 1, cod. cod. Neppure due figli di fami- glia viventi sotto la potestà(di uno stesso padre po- tevano stipulare nè formar patti tra di loro due, /. 38, ff. de cond. indeb. La formalità di parole che si ricercava nelle stipulazioni fu presso gli antichi romani osservata con grande scrupolosità, così che se 1 contraenti al- cun poco se ne allontanavano, la stipulazione era nulla; ma ne tempi posteriori siccome si vide che troppo spesso s° andavano annullando supulazioni per la sola ragione che mancavano di una qualche minuta formalità, così i.giureconsulti andarono in- troducendo in.foro la massima che bastava che in una scrittura si fosse detto essersi fatta una supula— zione perchè si credesse fatta con tutte le solennità necessarie, /. 3a, /. 134, 6. 2,(f. de verb. oblig.; f. 1,.eod, de contrah. at commit: stipul.: la qual elle ala al- eri che oni che CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. gig massinia avendo sempre continuato ad essere in vi- gore perchè rendeva le stipulazioni meno soggette ad essere annullate, fu ripetuta da Giustiniano in più luoghi, /. 14, cod. de contrah. et com. slip.; $. 12, 17, înstit. de. inut. stipul.; 6. ult. instit, de fidejuss., d’ onde avvenne che la formalità del- fe parole andò in disuso. In disuso peraltro non andò certa formalità che riguardava la vera sostane za della stipulazione, voglio dire il consenso: im- perciocchè se lo' stipulante avesse chiesto venti, e non gli fossero stati promessi che dieci, oppure se gli fossero stati promessi venti allorchè«egli non aveva domandato che dieci, in ambi i casi la sti- pulazione non valeva che per i dieci, perchè con- tenendosi questa somma sempre nel venti, nella me- desima soltanto si poteva dire che i contraenti aves- sero convenuto, 2. 1, 6.4, ff. de verb. odlig. Per lo contrario se lo stipulante avesse chiesto pura- mente nna cosa, che dal promettente gli fosse stata Pale sotto condizione, 0 viceversa, inutile sa= ebbe stata la stipulazione, perchè il promettente coll’aggiugnere in tal modo o col togliere una qual. che cosa alla domanda avrebbe fatto mancare il re ciproco consenso, a meno che allo stipulante non fosse immediatamente piaciuta la promessa tal quale gli veniva fatta, Z. 1, 6.3, ff. eod. Così pure inu- tile sarebbe stata quella stipulazione nella. quale lo stipulante avesse chiesto Stico o Pamfilo, ed il pro- mettente avesse risposto di darne uno, Z. 83, 6. 2, ff. eod. Ma se lo stipnlante avesse domandato Stico e Pamfilo, ed il promettente uno solo gliene avesse promesso o viceversa, allora la stipulazione valeva in quanto ad uno solo, per la ragione che essendo tante stipulazioni quanti erano i corpi, la mancanza di una nòn doveva viziare l’altra, 2. 1,$- 5, 4. 29, P. 820 LIBRO II, TIT. IN. prin. L 83, 6.4, ff. cod., 6. 18, inst. de inut. stipulat.) Le donne maritate, nei casi espressi dalla legge, ( Secondo le leggi romane le donne maritate po- tevano sicuramente contrattare indipendentemente dal eonsenso del marito, come consta particolar- mente dalle leggi citate sotto l’ art. 217, tom. 3, salvo peraltro ciò che si dirà nel titolo della fide- Jussione.) E generalmente tutti quelli cni la legge proibisce certi determinati contratti. ( Allorchè ci è capitata l’occasione abbiamo già fatto conoscere le persone cui era proibito di fare certi determinati contratti, come a cagione d’ esem- pio la donazione tra marito e moglie, qualunque contratto tra padre e figlio, tra tutore e pupillo e simili, e continueremo ancora a farle conoscere quando accaderà l’ opportunità ,, senza che vi sia bi- sogno di osservare qui in modo indeternynato- che eranvi certe persone che avevano una incapacità re- lativa di contrattare, giacchè tale vsservazione@ nulla valerebbe da se sola.) 1125. Il minore, l’ interdetto e la donna mari- tata non possono impugnare, per causa d’ incapa- cità,, le loro obbligazioni, che nei casi.preveduti dalla legge. ( Rapporto ai pupilli abbiamo già veduto nella nota dell’ art, 450, tom. Î, che essi non potevano in niun caso obbligarsi efficacemente; rapporto ai miaori, che tutti gli atti che facevano senza il con- senso del loro curatore erano sempre nulli; se poi non avevano curatore abbiam detto che gli atti era- no validi, ma però rescindibili: rispetto agli inter- detti per qualche malattia, che i Joro atti potevano essere validi se erano fatti durante un lucido inter- ore hi he CONTRATTI E OBBLIGAZIONI: Sar vallo tiguardo ai prodighi, che le loro obbligaizur hi erano in qualunque caso nulle; lo che tuto risul ta dalla nota deli'art. 503, toni. I.; e finalment® circa alle donne abbiamo detto che io stato matri moniale non impediva loro di poter contrattare ina dipendentemente dal consenso del marito, come ri- sulta particolarmente dalle leggi citato sotto rt, 217, tom. I. Dobbiamo solo avgiugnere che tanto ai pupilli come ai mivcri ed agli interdetti per qua— lunque causa, competeva il bericfizio della restitu= rione in intero, come si védrà nella sez. VII. cap. V. cit. IL. di questo libro. Le persone capaci di obblgarsi non possono ope porre|’ incapacità del iminiore, dell’ interdetto o della donna maritata, con cui esse hanno-don= trattato. ( Le persone capaci ad obbligarsi. potevano ape porre l'incapacità di coli con cli contraevano quando questi fosse stato. un infante, tn furioso, ùn menteratto, e qualunque, altro di non sana men- te, poichè tutti costoro noh avendo l’uso dell’ in« telletto, non potevano neppure acconsentire che al- tri si obbligassero in loro favore; Z. 1,$. 12,.ff de oblig.cet act,; i. 70, 6. 4, ff. de fidejuss.} L. 6,£. 4o, ff. de reg. jur.; 8.8, tnst. de inùt. sti= pul. Al contrario non potevano opporre l’ incapa= cià del cohtraetite questi aveva superata l’ infanzia, e molto meno ancora quando era giunta alla puberià$ 0 quando era prodigo, l. 1), 6. 29, ff. de act. empi. el vendit. prin. institut. de auct. tut.; L. 6, ff. dé verb. oblig.; L 18, 6.3, ff. de cast, pegul.; lg, 6.7 ff. de reb. cred.; l. 3, ff. de navat.) 23*KX ‘£IBRO NI, TIT. 110. Sezione III. Dell Oggetto e della Materia dei Contratti 1526. Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno dei contraenti si obbliga di dare, ov- vero si obbliga dì fare o non fare. { Concord. 2. 1, ff. de reb. cred.; I. 3, prin. ff. de oblig. et act.; l. 176, ff. de verb. sg., prin. inst. de obligat.) 1127. Il semplice uso© il semplice possesso d’una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima. ( Concord. 2. 38, ff. de adquir. vel amitt. poss.; t. 28, 2 82, ff. de verb. oblig.) 1128. Le sole cose che sono in commercio pos- sono essere oggetto di convenzione. ( Comcord.(. 6.3 l'i MII 9a, {f. de contrah. empi.; l 83, 6. 5, l. 103, ff. de verb. oblig.; l. 182, ff. de reg. jur.; ritenendo che bastava che la cosa fosse in commercio dello stipu- ante, comunque non fosse stata in commercio del promettente, /. 34, ff. de verb. oblig. General- mente poi potevano cadere in contratto tutte le cose che potevano essere lasciate in legato, le quali fo- tono nominate nella nota dell'art. 1014, pag. 585, e seg. tom. I., e tutte quelle che potevano essere vendute, come si dirà nel capo MII. tit. VI. di que- sto libro») 1129. L’ obbligazione deve avere per oggetto una cosa determinata, almeno: riguardo alla sua specie. La quotità della cosa può essere incerta, purchè possa arti ( Concord. 2. 94, Z. 95,4 115 prin. fl, de verb.@blig.) na te im in. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 823 r13o. Le cose future possono essere oggetto di un’ obbligazione. ( Concord. 28,234, 6. 2, 4- 78, Gili ft, de contrah. empt.; IL 15, ff. de pignor.; L. 24, IE. de lecat. 1; L'x4 2 73, LL 88, 6. 5, ff. de verb. oblig., purchè peraltro avessero potuto esistere, altrimenti inutile era il contratto, 4 31, ff. de oblis. et act.; LL 35.1. 69, l gr, ff. de verb. oblig.,$. 1, instit. de inut. stipul.) Non sì può rinunciare però ad una. snccessione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione- pra la medesima successione, neppure col consenso di quello della cui successione si tratta. ( Niun patto, e niuna stipulazione si poteva fare circa la futura successione di una terza persona de- terminata e per anco vivente, perchè così si sareb- be data occasione di desiderarle, e fors’ anche di procurarle la morte.]l perchè i contraenti non solo non acquistavano alcun dritto sull’eredità che ave- vano contrattato, ma si rendevano invece indegni della medesima, 4 2, 6. ult., ff. de his quae‘ut indîig.; L 29,$. ult., L 30, ff. de donat. Pari- menti niun diritto acquistavano i contraenti ancor- chè la persona della di cuì eredità si trattava, aves- se prestato il suo consenso; imperciocchè essa con- servava sempre la facoltà di disporre della sua ere- dità a piacimento, con questo però che se, non tri- vocava giammai il suo censenso, Ja convenzione fatta circa la di lei eredità aveva forza e vigore, 4. 15, 2. ult. cod. de pact. în simil guisa se due aves- sero convenuto che chi di loro fosse rimasto super- stite, si sarebbe impadronito delle cose dell’ altro, la loro convenzione sarebbe stata nulla, /. 19, cod. de pactis, e lo sarebbe stata egualmente se avessero convenuto che uno soltanto sarebbe succeduto all’al- 524 LIBRO. IMI, TIT. IÎ0. tro, È 5... bd, de pact. convent.; 13 18, cod. dé pactis., 0 se uno avesse rinunziato all’eredità dell’al tro, come solevano fare le femmine in riguardo ale V eredità del padre allorchè si maritavano,£ 34 cod. de collati Non era peraltro impedito di fare una codven- zione intorno all’ eredità di una terza. persona vi+ vente, ma indeterminata ed incerta come accadeva allorchè si stabiliva una società nniversale nella quale i soci erano obbligati di conferire eziandio Îe ercdiv ed i legati, 2. 3, 6.1, 4 93, ff. pro so- cio; 6. 4, instit. de societ.; e neppure cera vietato che un fedeconmessario rinunziasse alla speranza di un fedecommesso dipendente dalla condizione che 1° erede fiduciario fosse morto senza figli, i. 1, 4 16, cod, de pact.; imperciocché allora ron si dava occasione di desiderare, o di procurare la morte ad alenno, 2. 11, cod. de transact. Non solo le convenzioni intorno all’ eredità di un vivente certo erano proibite, ma eziandio tutte quelle che impedivano la liberta dei matrimon), 4. nr, 6.1, ff. de cond. et demonst., l. 134, ff. de verb. obliv.; LL 2, cod. de inut. stipul.; quelle colle quali un malato, durante la malattia, promet- teva un qualche utile al medico, al chivargo.; allo speziale, 2. 3, ff. de eziraord. cog., lg, cod. de profess. et med.: quelle colle quali il cliente prometteva all'avvocato che lo difendeva una parte aliquota della lite, 4. 53, ff. de\pactis;| RTRT 12, ff. de extraord. cog.; L. 6, 8. 2, cod. de pa: stul.; e generalmente qualunque patto 0 convenzig= ne contraria al buoni costumi; Z, 7, 6. 35 14, 16, LL 27:30804 504128 pechsia dx PERE de pactis dotalibus; l. 70, in fin. ff. de fidejuss. 2 57, ff. pro socîo; L 35, 6.2, ff; de. contralà empt.; l 1, 6. 14) ff. de tut.& rat. distrah. O PI CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 825 Sezione IV. Della causa. 1131. L° obbligazione senza causa, o fondata so+ pra una cuusa, falsa od illecita, non può avere al- cun effetto. ( Concord. 2. 7,$. 4 ff. de pactis, tit. ff. de condict. sine caus., tit. cod. de condict. eg lege et sine causa; l. 27,$. 4, ff. LD 6, cod. È pac- dis; tit. ff. de‘condict. ob turpe vel injust. caùs.; tit. cod. de condict. ob turp. caus.) 1132. La convenzione non lascia«i essere valida ancorchè la causa non sia espressa. ( Concord. arg. l. 4, ff. de fid. instrum.; L.$ ff. de pignor.; s} 19,00.‘2357004. de gechi ly5 cod. de transact.; l, 9, l. 10, cod. de fid. i AA; 4. 9, cod. de locat. cond,; TA 9, cod. de nupt, Novell, 73. cap. 3.) 1133. La causa è illecita quando è proibita dalla Jegge, quando è contraria ai buoni costumi 0 all’or- dine pubblico. ( Concord. 2. 7, 6. 7, ff. de pactis; 2. 1,67, ff. depositi; 1. 14, 6. 1, ff. solut. mat.; LL: 71,$. 1, ff. de cond. et demonst.; L 19, l. 26, LL. 27, d.:67,.4.123» L21344 gt de verb. oblig.; L 6, È. 30, cod. de pactis.; l, 14, cod. de nupt,; È, ha cod, de inut. stipul,) = LIBRO MM, TIT. MI. CAPO IIL. Degli Effetti delle Obbligazioni. ace SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali. 1134. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le hanno fatte. Non possono essere rivocate ché o per mutuo lo- ro consenso, 0 per le cause autorizzate dalla Tegge: Esse debbono essere eseguite di buora fede. ( Concord. 2. 1, 6. 6, ff. depositi; 1. 43, ff. de pactis; I) Ba, ff. de verb. oblig.; l 23, ff. de reg. jur. Novell. 1368, cap. 1, în fin.; 1. 80, ff. de solut..; I. 5, 6. 1, ff. de rescind. vend.; l. 35, Z. 100, Z. 153, ff. de reg. jur.;$- ult. inst. quib, mod.‘toll. oblig.; È. 1, cod. quam. liceat ab empt. reced. INov. 140, cap. 1,$ 1.) 1135. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che în esse è espresso, ma anche a tutte le con- seguenze che l’ equità, la consuetudine o la legge attribuiscono all’obbligazione secondo la sua natura. ( 11 diritto romano, come abbiamo veduto nella nota dell’art. 111: distingueva i'comtratti in contrat- ti di buona fede ed in contratti di stretto diritto. I primi obbligavano non solo a ciò che era in essi espresso, ma ancora a tutto ciò che l’ equità natu- rale, la consuetudine, ed il costume esigevano,£. 31, 6. 20, ff. de aedilitio edict.; 1.2, 6.3, ff. de oblig. et act.; instit. de oblig. ex consensu in 36, id, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. ay Jin. I secondi a nient'altro obbligavano fuorchè& ciò che si era ne’ medesimi espresso,£ 99, ff. de verb. oblig. Nondimeno, come abbiamo osservato nella nota dell’art. 1111 p. 804, era già da lungo tempo presso di noi tolta una tale distiuzione, e tutti i contratti s'interpretavano ex doro et aeguo, ed obbligavano anche a ciò che in essi non era state espresso, quando così esigevano l’equità, la consue» tudine, od il costume.)© Ssziene ll. Delle Obbligazioni che consistono nel dare. 1136. L’ obbligazione di dare include quella d& consegnare la cosa e di conservarla sino al tempo della sua consegna, sotto pena del risareimento dei danni ed interessi verso il creditore. ( Concord. 2. 11 2 Sa ig da did I0,,eff. de aeti empt. et.vend.; l. 3, l. 11, in fin. ff. de peric. et comm. rei vend.; l. 5, 6. 2, ff. commod.; d: 35, 6. 4, ff. de contrah. empt.) 1157. L’ obbligo d’invigilare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per.0g- getto l° utilità soltanto di una. delle parti, quanta se abbia per iscopo la loro utilità comune, sottopo- ne colui che ne è incaricato ad impiegaryi tutta la diligenza di un buon padre di famigha, Quest obbligo è più o meno esteso relativamente ad alcuni contratti, i, cui effetti, a gaesto riguardo, sono spiegati nei rispettivi titoli. ( In qualunque contratto ognuno dei conuaenti era tenuto pel proprio dolo, talchè neppure una. cone venzione era valida per discaricarli da quest’obbligo, 27,6. 3, ff. de pactis; d 17; prin, bf. Gar 828 LIBRO II, TIT. III. mod.; LL 1,6. 7, ff depositi, L. 23) ff: de reg. jur> Avzi in aleuni contratti ne’ quali si seguiva la fede di amicizia, come nel deposzio, nella tutela, nella società, e nel mandato, quello dei contraenti il quale aveva praticato dolo, era infame, 2. 1, 4. 6, 6: 5, et 6,47. de his qui not. infam.; l 42, ff. de verb. sig.;$. 2; instit. de paena tem. litig. Per il caso nessufio era tenuto, Z. 18, ff. commod.; 2 2, în fin. LL 10, in fin. ff. de' peric. et comw ze wand.; L 11,6, 1, tl locat. db a, 6a i de admin. rer. ad civit. pert.; l 23, in fin. fi. de reg. jur.; l. 6, cod. de pignor., a meno ché il debitore non fosse stato in mora, /. 9, cod. de pe- ric. et comm. rei vend., o non si fosse obbligato anche pel caso, 0 non fosse stato ad un tempo in colpa, L''006. 65, ff dopostitiz" Li 35),"64, ff‘de‘cono trah. empt.; l 23, fl. de reg. jur.; l. 1, cod. commod.; È 6, in fin. cod. de pignor. Riguardo alla colpa si osservavano queste regole. Quando il coniratto era uno di quelli nei quali uno dei contraenti sentiva tutio il comodo, e dal tro tutio l’incomodo, il primo era tenuto anche di éolpa leggierissima, il‘secondo ordinariamente sol- tanto sli colpa lata. Dico ordinariamente, perchè questa regola soffriva eccezione nel tutore, il quale, come dissi nella nota dell’art, 450,$-. 2, pag. 149, tom- 1, era tenuto anche di colpa leggiera. Quando i contraenti sentivano egualmente il comodo e l’ in- comodo, essi, allora erano tenuti anche di colpa leggiera. Chi, senza essere ricercato, assumeva spon- taneamente un’ obbligazione, per soddisfare alla qua- le si richiedeva una somma industria, era tenuto anche di colpa leggierissima, comunque l’ ingomodo soltanto egli avesse sostenuto, 2. 1, 6. 25, ff. de- positi; 4. 11, ff. de neg. gest., I. 23, ff. de reg. mae, ff, ff. che ua nto do le- CONTRATTI E OBBLIGAZIONI: 829 Jur. 3.1 13, L 21, cod. mand. Chi:per lo contra= rio di spontanea volontà concedeva ad altri una co- sa, come nel precario, non, poteva pretendere chela prestazione della colpa lata perchè,.la medesima sì equi» parava al dolo,£. 8, 6. 3, ff. de precar., junet, L. 23, ff. de reg. jur. Cosa poi fosse il dolo, la\colpa lata, leggiera, e leggerissima, ed il caso, già lo dicemmo nel luogo testè citato.) 1138. L’ obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso dei contraenti, ( Secondo il diritto roraano l'obbligazione di com segnare una cosa il più delle volte non, era perfetta col solo consenso de’ contraenti; imperciocchè.ta— lora si richiedeva una certa formola di parole se si sceglieva di contrattare per mezzo di, stipulazione, talora il chirografo se la maniera di contrattare era chirografaria. Era soltanto nei cOntratti consensuali, e nei patti legittimi e pretorii che 1’ obbligazione nasceva dal consenso de’ contraenti, come il tut- to si può osservare nella, nota. dell’ articolo IIOI pag. 692 e seg. congiunte alla pag. 7104. Non dimeno siccome abbium detto nella stessa nota alla pag. 700 e 744 che i patti nudi avevano acquistato forza per una inveterata consuetudine di obbligare efficacemente, così può dirsi ehe col solo, consenso de’ contraenti l'obbligazione fosse perfetta.) Tale obbligazione costituisce proprietario il cre= ditore,. e fa che la cosa resti a di lui pericolo, dal momento in cui dovrebbe essere consegnata, quantun— que nòn ne sia seguita la tradizione chè il de- bitore non sia in mora della consegna nel qual caso la cosa rimane a rischio di quest ultimo. (L’obbligazione di consegnare una cosa non ca- stituiva proprietario della, medesima il ereditore, ma gli.dava soltanto un titolo otde poterla. chiedere, Cepice civ. II 24 830 LIBRO MI, TIT. Ul. o per dirlo più in breve, gli dava il Jus ad rem, e non dr re. Per acquistare la proprietà di una co- sa, oltre il titolo si richiedeva eziandio il modo naturale ovvero civile, conforme più in esteso fù detto nella nota dell'art, 71r Tom. I. Quando, per trasferire la proprietà di una cosa, si sarebbe do-| ivuto usare per modo la consegnazione, si poteva fa- Te comodamente senza di essa, supplendo col co- stituto possessorio, il quale era molto in uso. Se alcuno alienava una cosa corporea col patto di con- servarne il possesso non più in nome proprio, nu dell’ acquirente, le leggi fingevano che in virtà di un tal patto che chiamavasi costituto possessorio, la cosa fosse già stata consegnata realmente all’ ac- quirente, il quale)ne conservasse il possesso 1ne- diante l’opera ed il ministero dell’alienatore; /. 77, ff. de rei vind.;?. 28, /. 38, 6. 5, prin. cod. de donat.; L 1,6. 1,22, ff. pro socio; l. 28, fl, \de adquir. vel amitt. possess. Ma sebbene il solo titolo senza la consegnazione della cosa non costituisse proprietario il creditore, Z. 4o, ff. de abt. empti. et vend.;$. 3, in fin. inst. de empt. et vend., nondimeno la cosa stava a di lui pericolo sia perchè stava eziandio a. di lui vantaggio, /. 1,£. 5,4. 7, 2.8,.9, Z 10, in Fin; dr, l'a, oa! de per. et com. reî vend.; I 62, in fin. ff. de con- trah. empt.; l. 36, ff. de act. emt. et vend. UA 14, prin. ff. de furtis; L 70, fl. de eviction.$. , Instit. empt. ct vend., sia perchè il debitore di una specie si liberava dal suo debito, quando lx medesima periva;£. 23, ff. de verb. oblig. 32. pen. ff. de solut. j I. x, 6. ult. in fin. fl. de peric. et commodo rei vend. Quando peraltro il debitore fosse stato in mora di consegnare la cosa, stava la rem 1a CO modi 0 fi o, pe ; dos va fa: | co 0,$ I COD y Ii iù di orlo | ac- Itore o la pen. , ei tore ala CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 831 medesima a di lui rischio ancorchè si fosse perduta per un caso fortuito sopravvenuto dopo la mora, 4. 14, ff. 2.4, cod. de peric. et comm. rei vend., se però non sì sarebbe egualmente perduta presso il creditore;£. 15, 6. ult.; l. 16, fl. de rei vind.; 1. 40, ff. de petit. haered.; arg. eran e da ff. ad exhib.; l. 14, 6. 11, ff. quod met. caus.; LL 47, 6. ul. ff. de teg. 1. Che se il creditore fos- se stato in mora nel ricevere la cosa, allora il de- bitore non era più tenuto del caso fortuito, ma del dolo e della colpa lata che al dolo veniva equipa— rata; Z. 17, ff. de peric. èt comm. rei a] Se poi il debitore ed il creditore fossero stati entrambi in mera, il primo nel consegnare la cosa, il se- condo nel riceverla, allora la posterior mora. pur- gava l’ anteriore,€ la cosa stava a pericolo di que- gli che per l’ultimo era caduto in mora; /. 17. ff. eod.) 1139. Il debitore è costituito in mora tanto me— diante intimazione o altro attò equivalente, quanto in vigore della convenzione, allo:chè essa stabilisce che il debitore sarà in mora alla scadenza del ter- mine convenuto, senza necessità di alcun atto. ( Riferisce Marciano che nel libro duodecimo E- pistolarum Pomponio lasciò scritto‘che difficile era il definire quando alcuno fosse caduto in mora,€ che 1’ imperatore Pio rescrisse non potersi decidere ciò con alcuna legge per essere una cosa piuttosto di fatto che di diritto; ond’ è che la decisione era sempre rimessa nel prudente arbitrio del giudice; 4. 32, ff. de usuris. Ciò non ostante la romana gui- risprudenza somministrava a questo proposito alcune regole che in breve ora veniamo a spiegare. E primieramente la mora aveva origine o dalla cosa, o dalla persona, o per servirmi dei vocaboli ‘della legge, la mora altra era ez persona, altra 832 LIBRO IMI, TIT. IT. ex re. La mora ex persona era quando alcrino ins terpellato in tempo e luogo opportuno non pagava il suo debito, 7. 32, ff. cod., sebbene 1’ interpella» zione non fosse stata che una sola o giudiziale, 0 stragiudiziale, arg. /. 87, 6. 1, în fin. ff. de legut. 2, 4. 23, fl. de verb. oblig.; l 72, ff. de solut,, purchè in seguito il creditore avesse fatto‘istanza per essere pagato; Z. 32, 6. 1, ff. de usur. Non era peraltro inutile cautela quella di fare più inter- pellazioni, siccome vedesi che così anche praticava» no gli antichi; Z. 38, ff. de minor. 25 ann.; l- 59, 6. pen. ff. mandali; LL 192, 6. 3, ff. de verb. oblig. Che se 1’ interpellazione non si faceva al de- bitore, ma al di lui procuratore, o ad altra, simile persona, allora il debitore cominciava ad essere in mora dal momento che l’interpellato gliene. aveva recato avviso; sc poi niun avviso avesse ricevuto, era necessario di rinnovare l’ interpellazione onde pervenisse la medesima a‘di lui notizia 3 2. 20, Di Ir. ff, de petit. haered.; junct. Li 4, 6.5, ff. de dam. infect. La mora ex re era introdotta dalla legge senza che vi fosse bisogno d’ interpellazione, o di fatto dell’uomo, e perciò Ulpiano e Paulo dissero che questa mora si conteneva nella cosa stessa; 23, E te AT 6.1, ff. de usur. Ed invero sebbene non si cadesse in nora senza un’ antecedente interpella= zione, 2. 40, in fin.{{. de reb. cred.; È 54, fl. de pactis; LL 127, ff. de verb. oblig.; 1 88, fl. de res. jur., pure non era necessario che questa interpellazione fosse sempre fatta dall’ uomo, ma la si faceva anche in di lui vece dalla legge, e dal giorno, se nell’ obbligazione era apposto un giorno certo; onde si soleva dire Zex ovvero dies interpel- lat pro homine; 1 4, 6. ult, ff. de leg. commiss; 1, 23 kh; ne er; Una€ costit l'obl cazio] il 2 ! dro 18, diffe fisco quil prat senz Us de è con gue; pute Bless fi. dot oltr fine Vay ff, I con del EE] CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 833 123, ff. de obliz. et act.; I 114, fl. de verb oblig.; l. 12, cod. de contrah. et committ. slip.; 2, cod. de jur. emphyteut. Se poi l obbligazio- ne era sospesa dall incertezza di un giorno,@ di una condizione, era necessario che il debitore fosse costituito in mora con un’ interpellazione aliorchè l'obbligazione era divenuta pura mediante la verifi- cazione del giornc, o della condizione; arg. È, 21, l 24, ff. quando dies legat. ced. Per opera della legge incorreva in mora il la- dro che non restituiva al padrone la cosa rubatagli, 18, 6. 1, l ult. fî. de condict. furt.: quegli che differiva di pagare un debito ad un pupillo, od al fisco, 2 17,$. 5, ff. de usuris; 1.3, cod. în quib. caus, in integ. rest. necess. non est: il com- pratore che percepiva i frutti della cosa vendutagli senza che ne pagasse il prezzo, I:19,. 9. Ig dt. de usuris; L. 13, 6. 20, ff. de act. empt.; l. 2, cod. de usuris; L 5, cod. de act. emt.: il socio che convertiva in proprio uso il danaro della società; quegli che‘amministrano gli altrui affari senza sa- puta del padrone, usava per se dei danari dello stesso padrone, 2. 1,$. 1, ff. de usuris; l 33, ff. de negot. gest.: colui che avendo promesso una dote in cose fungibili, ne differiva il pagamento oltre a due anni, /. uit. 6. ult. cod. de jure dot.: ‘finalmente eravi mora quando il creditore non tro» vava‘alcuno cui fare l'interpellazione;£. 23,$. Ls ff. de usuris.) 1xjo. Gli effetti dell’ obbligazione di dare o di consegnare un immobile sono regolati nel titolo della Vendita, ed in quello dei Privilegi e delle dpoteche. ( Noi pure nei luoghi citati in quest’ articolo fa- remo conoscere gli eftetti dell’ obbligazione di dare © consegnare un immobile.) 834 LIBRO NI, TIT. NI, 1141. Se la cosa che taluno si è obbligato di da: re o di consegnare a due persone successivamente, è puramente mobiliare, quella fra di esse cui ne fn dato il possesso reale, sarà all’ altra preferita, e resterà proprietaria, ancorchè il suo titolo sia po- steriore di data, purchè il possesso sia di buona fede. ( Abbiamo già veduto nella nota dell’art. 71x tom. 1. pag. 304 che il solo titolo per acquistare il dominio delle cose non era sufficiente, ma che si ri- cercava eziandio il modo: di qui è che se qualcuno avesse alienato una cosa prima ad una persona, e poscia ad un’ altra, dandone a quest’ ultima il pos- sesso; la prima non aveva che| azione personale contro l’ alienatore per farsi consegnare la cosa, 3, ff. de oblig. et act.;l. 20, cod. de pactis, e la seconda comunque munita di un titolo posteriore, pure acquistava il dominio'della cosa per la ragione che ne aveva ricevuto la consegnazione, la. quale era un modo per acquistare il dominio delle cose, 2 72, ff. 2. 15, cod. de rei vindicat., sia che la consegnazione fosse vera, d. Z. 15, sia che fosse finta; 2 14,6. 1, ff. de peric. et commod. rei vend.; l. 18, ff. de adquir. vel amit. poss;(rs cod. de donat. Qualora però la persona cui era stata fatta la tradizione della cosa fosse stata in mala fede, perchè forsi avesse saputo che la cosa prima di eontrattarla, era stata ad altra persona alienata, in questo caso î prammatici comunemente accordavano alla persona munita dì un titolo ante- riore l’ azione personale in factum contro 1)’ altra oude non traesse profitto dalla sua mala fede, e ciò per argomento dedotto dal tit. ff. quae in fraud. cred. fact. sunt.; I TI! Caso tisol (( f I, verb, lata chi s Sten apert Tisol dem trani nel| avevi fare Sona Post Si ne tisar tant Non lion dor Yanc tod, IDO lina Îilo mn CONTRATTI E OEBLIGAZIONI. Sezione III. Delle Obbligazioni di fare o%dì non fare. 1142. Le obbligazioni di fare o di non fare, in caso d’ inadempimento per parte del debitore, si risolvono ne] risarcimento dei danni ed interessi. { Contord L 683 l 74.,oprin.i; L-81ol: 113; utilita 19; Juri; data 6 de verb. oblig.; l: 13, in fin. ff. de re jud., riget- tata 1° opinione dell’ Eineccio il quale scrisse che chi si era obbligato ad un fatto‘poteva essere- stretto ad eseguirlo; impercioschè dalle citate leggi apertamente si rileva che le obbligazioni di fate si nsolvevano nei danni ed interessi nel caso d’ ina— dempimento per parte del debitore. Nè a ciò è con- traria la /. 11, 6. ult. ff. de legat. 3., sia perchè nel caso che nella medesima si propone, il testatore aveva scelta l’ industria di una certa persona per fire un’ opera, per lo che non poteva la stessa per- sona coll’ offrire danaro liberarsi dall’ obbligo im- postole dal testatore, sia perchè in quella legge non si nega che la persona gravata potesse liberarsi col risarcimento dei danni ed interessi, ma si dice sol- tanto che la proposizione di danaro che essa faceva Non poteva ammettersi atteso che» una tal proposi lione veniva consìlerata come prezzo dell’opera che doveva farsi, laddove i danni e gl’ interessi pote— vano ascendere anche al doppio del prezzo; Z. unic, cod. de sent. quae pro eo quod int. ferant.; sia perchè finalmente l’ opera che il testatore aveva or- dinato, era un modo od nna condizione cui il gra— mio era tenuto di séddisfare ordinariamente‘in for= ma specifica se goder voleva della beneficenza del SR IR 836 LIBRO If, TIT, MM. testatore; Arg. Î. 44, prin. et 66. segg.; 45, ff. de cond. et demonst.) 1143. Ciò non ostante, il creditore ha diritto di domandare che sia distrutto ciò che fosse stato fat= to în contravvenzione all’ obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, sen- za pregiudizio de’ danni ed interessi, quando vi sia luogo. (Concord. arg. 2. 1, 6-5, 7,9, 2.3, 2.5, 4 6, 6. ult. et passim; tot, tit, ff, quod vi aut. clam.; 2-0, 6. 7, so, prin. et 6:1,"2,3, 4, ff. de oper. nov, e] 1144: Nel caso d’ inadempimento, può egual- mente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso 1’ obbligazione a spese del debitore. ( V. la nota fatta sotto l'art. 1142.) 1145. Se I obbligazione consiste nel. non fare, quello che vi contravviene è tenuto ai danni ed in- teressi pel solo fatto della contravvenzione. ( Concord. 4. 71, 2. 136;$. 7, 4 122, 643, e£ ult. ff. de verb. oblig.; 6. ult. instit. eod.) Sezione LV. Dei Danni ed Interessi per l' inadempimento dell’ Qbbligazione. 1146. I danni e gl’ interessi non sono dovuti che quando il debitore è in mora ad eseguire la sua ob- bligazione, o quando la cosa che si è obbligato di dire o fare, non poteva essere data 6 fatta se nou in un determinato tempo che lo stesso debitore ha Jasciàto trascorrere. ,( Quando il debitore era in_ mora ad eseguire l’obbligazione, o quando la cosa alla di cui pre- di Ate ns ob di no ha CONTRATTI E OBBLIGAZIONI 85) stazione si era obbligato, non poteva essere data se non in un certo tempo che il debitore avesse lascia- to trascorrere, aveva luogo l’ azione detta condictia triticaria la quale trovasi nel\ titolo ff. de cot- dictione triticaria. Vi fu già un tempo in cui non sì sapeva cosa fosse quest’ azione. ed il Noodt, uo mo d' altronde dettissimo, ne’ suoi commenti ad Pand. tit. de condict. tritic. ingenuamente con- fessò di non conoscerne la sua natura: ma oggidì, dice l’ Eineccio in principio dell’ istesso titolo, non siamo più in questa ignoranza€ sappiamo che con essa sì agisce per conseguire il valore di una cosa dovuta e non pagata al tempo determinato, da re- golarsi queste valore a norma del luogo€ del tem- po in cui la cosa doveva essere pagata; 2. ult. ff. de cond. trit. Era quest azione personale e addict- tiva, o sia adjectitiae qualitatis; dal che avveniva che l’ azione principale doveva essere anch'essa pere sonale, altrimenti se era reale non competeva Tia2 zione triticaria, ma bensì la rivendicazione, eccet- tuati quei casi nei quali era permesso di chiedere la cosa propria con un’ azione personale, lo ehe accadeva nelle cose rubate, e possedute per forza; Z. 1, in fin.; l. 2, ff. de cond, tritic., junet. È 25, prin. et 6. 1, ff. de furtis. Con quest azione si,chiedeva qualunque cosa mobile, immobile, od incorporea dovuta per contratto, o per delitto, ad eccezione del danaro, il quaîe se era 1 oggetto de- dotto a principio in conu attazione doveva chiedersi coll’ azione principale, 2. 1, ff. de condict. trit., altrimenti sarebbe stata assurda cosa che si fosse eon quest’ azione domandato la stima del danaro, il quale Inngi dal ricevere alcuna estimazione; esso invece era il comune misuratore del valore di tutte Te cose; arg. dl. 42, ff. de fidejussor. 7 2 x 838 LIBRO III, TIT. MII Molto hanno disputato gl’ interpreti pet deter= minare il tempo in cui si doveva stimare la cosa dovuta; ed io credo che in poche parole si‘potesse decidere la quistione. E primieramente sembrami che convenisse distinguere se 1’ oggetto dell’ obbligazione era il valore della cosa, o Îa cosa stessa. Nel primo caso non poteva aver luogo quest’ azione, nè tam- poco peteva mascere alcuna quistione pel cambia- mento del valore della cosa, perchè mient’ altro era dovuto che danaro, il quale non riceveva estima— zione; d’ altra parte non si poteva credere che i contràenti avessero avuto in mira altra quantità di danaro fuorchè quella che valeva la cosa al tempo, che nasceva l’ obbligazione: e a Questo caso credo che si riferiscano le 2. 28, ff. de VRovat. 37, prin. ff. mandati, 22, ff. de oblig. et action. Nel secondo caso, cioè se l’ oggetto dell’ obbligazione era la co- sa stessa, a me sembra che si dovesse distinguere tra i giudizj di buona fede e di stretta ragione, e che nei primi il valore della cosa dovesse- narsi al termine del giudizio; nei secondi al tempo della contestazione della lite, /. 3, 6.2, ff. com- modati; e credo che questa distinzione potesse fon- darsi sulle 22. per. et ult. fl. de cond. tritic., la prima delle quali parmi che tratti dei giudizj di buona feile, la seconda di quelli di stretta ra- gione, Ciò però non si deve intendere in modo che il tempo antecedente alla contestazione della lite, od al termine del giudizio non dovesse aversi in consi- derazione. Imperciocchè se il debitore era in mora, e che dopo la mora il valore della cosa fosse stato ruaggiore di quello che si trovava essere al tempo della contestazione della lite, o del fine del giudi- zio, non v ha dubbio alcuno che il debitore non dovesse condannarsi a pagare questo maggior valore; dici de che ade con Jon cel del (] ta se CONTRATTI FP. OBBLIGAZIONI. 839 È. 3, in fin. ft. mandati; L 3, in fin.{f. de con- diet. tritic.;L 3,6. 3,02 13, 6. 20, ff‘). 5 eods de act. emt. et vend. Così pure nello stesso caso che il debitore fosse stato in. mora per. non aver adempinto 1’ obbligazione nel tempo stabilito nella convenzione, era tenuto a pagare quel maggior va— lore che si trovava aver avuto la cosa dal tempo della mora a quello della contestazione della lite,© del termine del giudizio; 2. 22, ff. de reb. cred.; 250,&6o, ff. de verb. oblig. Fin qui si è veduto in qual tempo dovevasi con- siderare il valore di una cosa dovuta: ora rimane a vedersi in qual luogo. E primieramente se nella nvenzione si era stabilito un luogo in cui eseguire il contratto, dovevasi nel medesimo stimare il va= lore della cosa, fosse il contratto di stretta ragione, 1. 09, in fin. ff, de reb. cred.; L. ult. in fin. ff. de cond. triticar:, oppure di buona fede, /. 3, 6. ult. in fin. ff. de act. emt. et vend.; impercioc— chè Ta destinazione di un luogo in cui dare. esecu- zione al contratto faceva presumere che i contraenti non avessero avuto riguardo al luogo in cui era sta- to fatto il contratto, ma bensì quello in cui dove— vasi darvi esecuzione; /. 3, ff. de reb. auctor. jud. poss. 3 L ar, ff. de oblig. et action. Se poi niun luogo era stato destinato, in cui eseguire il con- tratto, allora se il contratto era di stretto diritto, la stima della cosa dovevasi fare nel luogo in cui la medesima sì chiedeva, 2. 22, in fin. ff, de reb. cred; È. ult. in fin. tf. de cond. triticar.; e se il contratto era di buona fede, la stima doveva farsi nel luogo in cui il contratto erasi celebrato, o in quello in cui erasì intentato il giudizio, ad arbitrio del creditore, purchè peraltro fosse dipenduto dal debitore il non essersi consegnata la cosa, 4. 3,&. LIBRO 11, TIT. 113. 3.,, if. de net. emt. et vend.; altrimenti se fosse dipenduto dal creditore, il valore della cosa doveva determinarsi in quello dei suddetti due luoghi in cui trovavasi essere minore; d. /. 3, 6. ult. ff. de acL emt. \ Del resto siccome non era più in uso presso di noi la distinzione di contratti di buona fede, e di stretta ragione, come fu detto nella nota dell’ art, xIt1 pag. 804, così per comune sentenza degl’ in- terpreti e dei prammatici ancora, il valore della cosa doveva determinarsi dal' tempo della mora a quello del termine del giudizio, nel luogo in cui il con- tratto era stato celebrato, o in quello in cui erasi intentato il giudizio ad_ arbitrio del creditore se ta convenzione non determinava alcun luogo ove darsi esecuzione al contratto. La mora del debitore non solo lo obbligava a pagare il valore della cosa dovuta secondo che si disse di sopra, ma lo obbligava ancora. al risarci- mento dei danni ed interessi, 2. 4, prin. ff. de eo quod cert. loc.; l: 31, ff, de reb. cred.; L it, fr. de re jud.; l: 114, ff. de verb. oblig., junct. I. 12, cod. de contrah. vel commiit. stipulat., avvegnachè i danni e gl’interessi differissero dal valore della cosa, come si deduce dal prin. et 66. seggi, junct. 6. 10, instit. dè Leg. Aquil. La mora del debitore produceva eziandio l’ef- fetto di rendere perpetue le azioni temporali, quan- do la mora fosse stata giudiziale, /. ult. in fin. ff. de fidejuss.; l 29, in fin. ff. de novat.; L. 9,$. 3, ff. de jurejur., e la mora del creditore lo ob- bligava alla restituzione dei frutti percepiti in forza dell’anticresi se mai questo contratto aveva avuto luogo, 2.11, cod, deusuris, del qual contratto si parlerà nel capo, II. tit, XVIL, di questo libro;€‘trasmetteva di (il )sa Ilo CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. S4r in lui il pericolo della cosa che gli era dowta;£ 72, ff. de solut.; l'gi,$. 3, ff.‘de verb. oblig.} 1147. Il debitore è condannato, se vi-è luogo, al pagamento dei danni ed interessi, tanto per I’ inadempimento della obbligazione, quanto per il ritardo della esecuzione, qualora egli non provi che l inadempimento sia provenuto da una causa estranca, ad esso non imputabile, ancorchè nom siavi perc sua parte intervenuta mala fede. Concord. Z ult. ff, de act. emt. el vend.; È. 5, ff. de reb. cred; arg. L ult. 6.1, fl ad L. Rhod. de jactu; Ltg1,,6.505 ff. de verk. oblig- Giò nonostante se il debitore al tempo della obbli- gaZione avesse avuto cognizione della difficoltà che v'era ad eseguirla, doveva imputare a se medesimo se di sua spontanea volontà aveva assunto un’obbliga- zione difficoltosa da soddisfarsi, arg.£. 7, 6.1, Urfin. {f. qui satisd. cogant., poichè una convenzione non era inutile per essere difficile ad eseguinsi; 4. 2, 6. n, în fin. ff. de verb. chlig. Non ogai ri altro dell’ esechzione costituiva in mora«il debitore; imperziocchè se il ritardo fosse provenuto dall’ aver egli cercato amici che gli ottenessero dal creditore la liberazione dal debito'y o‘ una dilazione al paga- mento, o che egli avesse” chiesto questa stessa dila- zione al giudice, o avesse allegata qualche‘altra giu- sta eccezione, era forsi giusto il dire che egli fosse caduto ini'inota? 2: ar, 4. da; di 43, fi.‘ de'usurif+; arg. 6. 2 et 3, instit. de offic. jud.; L:-robr ff de solut. Tilvolta ancora sccadeva che la mora in corsa si purgava, come se il creditore avesse accon- sentito‘d* invovare il''debito, Z. 8, 2 432 155 è 18, ff. de novat:; 1,17, ff. de cond. furt.,‘o@ avesse rinfesso al debitore la mora, poichè ognuno poteva rinunziare a' proprj diritti, 4/0, 6. ult; Li 4 É "ie 4° Co(AD, ga s42 LIBRO IÎl TIT. NT, v, fl delegi commiss.;!. penult. cod. de pacits; ?. 4, cod. de pactis inter emt. et vend.; od egli stesso fosse caduto in mora posteriormente al debi- tore; Z. 3, 6. uZt.; LZ gr, 6.3, ff. de verb. oblig.; 2. 72, ff de salut.; I 26, ff. solut. mat.; L 17, ff. de peric. et commodo rei vend. 1148. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando in conseguenza di una forza irre- sistbile 0 di un caso fortuito, fa impedito di dare o di fare ciò cui si era obbligato, od ha fatto‘ciò che gli era vietato. E ( Concord. 2. 18, prim. ff. commod.; l. 22, fl. de negot. gest.; È. 26, 6. 6, ff. mand; l 2, in fin., È 10, in fin. ff. de peric. et com. rei vend.; 4. 31, prin. ff. de act. emt, et Vendo: Lat, us 1, ff. locat. cond.; I 50, ff. de adm. et per. mutozl. 0, 6. 4, ff. de oblig. et act.; 1. 2,$. 7, ft. de adnin. rer. ad civit.; l. 23, in fin. fl. de reg. Jur.i 1. 6, cod. de pignor.) 1149. È danni ed interessi sono in genere dovnti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato, salve le modificazioni ed ecce- zioni in appresso spiegate. ( I danni e gl’ interessi erano le rerdite softerte, e gli utili mancati, o come scrisse Paulo, quantum alicui abest, quantumque lucrari potuit; È. 13, ff, rem ratam haberi; l. unic. cod. de sent. auae pro eo quod int. fer.; I. 9, 6. ul. ff. ad exhib,; l. 33, în fa. ff. locat. 1150. Il debitore non è tenuto se non ai danni ed interessi che sono stati preveduti o che si sono potuti prevedere al tempo del contratto, quando 1 inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo.: ( Quando trattavasi di determinare a quali danni nio tar lo de CONTRATTI I OBBLIGAZIONI. 043 ed interessi fosse il debitore tenuto, non sì aveva riguardo ai danni ed interessi troppo incerti e lon- tani, Così se alcuno avesse potuto; negoziando, ri- vino che aveva comperato, qua- trarre guadagno dal lora il venditore glielo avesse consegnato,$1 consi— derava un tal guadagno egualmente che se avesse comperato del frumento, e che per non essergli stato consegnato, fosse morta di fame la di lui fa- miglia; Z. 31, 6 3, ff. de act. emt. et vend.; È. ult. fl. de per. et commod. rei vend.; l. 29, 6 3, ff. ad L. Aquil. Affinchè pertanto il giudice avesse una regola, Giustiniano fece distinzione tra i casi certi ed i casi incerti, Nei casi certi volle che il giudice nel determinare il valore dei danni. ed interessi, non condannasse il debitore a pagare più del doppio valore cui ascendeva la cosa controversa. Nei casi incerti lasciò 1° arbitrio al giudice di de- terminare il valore di questi danni ed interessi, fra i quali però non doveva computare che quelli i qua- li realmente procedevano dal fatto del debitore; /. unic. cod. de sent. quae pro€0 quod int. fer. Sotto nome poi di caso s' intendeva qualsivoglia contratto, quasi contratto, 0 paito legittimo, ma non alcu delitto, sia perchè Giustiniano in quella lege non ne fece menzione, sia perchè dai delitti nascevano più azioni non solo in duplo, ma in tri- plo ancora ed in quadruplo, come già si osservò nella nota dell’ art. 1101 pag. 768. Dicevansi casi certi quelli dai quali appariva una quantità od una natura certa. Così una certa quantità appariva in dieci moggi di frumento, in cento anfore di vino» ed nn corpo per natura certo s'intendeva nel no- minare il fondo Corneliano, oppure lo schiavo Sti- co e simili; 4. unic. cod. de sent. quae pro eo qued int, fer., junok. L. 74, l75, fl de verb, 844 LÉIBROTITI TITO I. oblie.; L 6, ff. de reb. cred. Da ciò sì capisce quali fossero i casì incerti, quelli cioè che non ave- vano wma certa quantità, natura, o stima, È, urico. cod. de sent, quae pro co quod int. fer., come ne somminibtrano esempj le 4, 13, 6.5, 4 19, 6 TRAD 7 e lacan) 1151. Nel caso àncora in cnì l’ imadempimento della convenzione provenga dal delo del debitore, î danni ed interessi relativi alla perdita sofferta dal creditore, ed al guadagno di cui fu privato, non devono estendersi, se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta‘dell’ inadempimen> to della convenzione. ( in tutti i casì me’ quali erano dovuti i danni ed interessi dovevasi fare distinzione tra i fatti nei quali non tovavasi nè dolo nè mala fede, e quelli ove trovavasi|’ uno e l’ altra, poichè secondo que- sta differenza i danni ed interessi erano maggiori o minori» Così, per esempio, se il compratore di un fondo ne fosse stato evitto dopo avervi fatto alcune spese per gli abbellimenti, queste spese siccome vo- lattnose non si sarebbero comprese nei danni ed in- teressi dell’ evizione, se peraliro il venditore fosse stato in buona fede. Ma se era in mala fede, egli era tenuto al risarcimento eziandio di queste spese; 2:‘3 cin fn: 0° NS ,°6 der'agti. empti et vend. Parimenti se qualeuno avesse venduto il pro- prio bestiame ignorando che fosse infetto di morbo contagioso, e chie frattanto questo morbo non solo avesse fatto perire il bestiame venduto, ma quello ancora‘che il compratore aveva prima, il venditore non sarebbe stato obbligato ad altro che alla per- dita del bestiame venduto. Ma se à questo venditore fosse stato noto un tal morbo, egli sàrebbe stato di più tenuto alla perdita dell’ altro bestiame{che era para a E re di CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 845 del compratore, perchè col suo malizioso silenzio aveva dato causa ad una tal perdita; Z. 13, ff. de act, emt. Da questi esempj,€ da altri ancora che somministrand le 2. 19,$- 3;{f. Zocat.; d. 36, 6. 2, ff, de evict.; 1. 1, cod. de aedi:. ediet, si può comprendere di quali conseguenze erano respog- sabili coloro che praticavano dolo e mala fede.)” 1150. Quando la convenzione stabilisce che colmi il quale Mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può attribuirsi all’ altra parte una somma maggiore o minore. i ( Quando il giudice determinava il valore dei danni ed interessi, secondo che si disse nella nola dell’ art. 1150, egli soleva ridurli alla più piccola somma possibile, 4. ult. ff. de praet. stipulat., per- chè nelle dubbietà dovevasi sempre favorire- piutto— sto il reo che l'attore; /. 38, prin. et 6. 1, fl. de re jud.; l. 27, 6 3, ff. de recept. el qui arb. recep.; l. 9, ff. de reg. jur. Il perchè ottimo di- visamento era quello di stpulare una certa pena da incorretsi dal debitore quando ion avesse eseguito la promessa,&. ult. inst. de verb. oblig., junet. 2. ir, 6. 3, ff. de recepi. et qui urb. reccp.,}e questa pena doveva pagarsi nella quantità convenuta, qualunque essa fosse stata, poichè il promettente doveva imputare a se stesso se obbligato si era ad una pena troppo grave ed eccessiva; drg. l. 7, 6. 1, în fin. ff. qui satisi c03.; pria. diede pact.3 tl. 1, prin. ff. de constit. pecun.;d.. 24, in fin.; L. 26,$. 1, ff. depositi; L. 54, prin. ff. de evict.; l 23, l. 84, in fin. ff. de rea. jur.; È. 9, cod. de pactis; l. 10. cod. si cert., petat.; I. 5, cod. de oblig. et aci. Nè per discaricarsi dalla pena incorsa valeva che il debitore si fosse offerto 846 LIBRO MI, TIT. NI. @li adempiere l’ obbligazione, ang. hl. 87, 6-00. de leg. 2; 1. 3, 6. 1, ff. quod vi aut. clan; È. 24, 6-4, ff. Locat., o che avesse opposto che quando si doveva eseguire la promessa egli non era ancora obbligato ad eseguirla, perchè non aveva ac- cettata I eredità del promettente già defanro, Z 77, ff.°de verb. oblie.; I, ult. ff. de naut. foenor., ma avrebbe potuto discaricarsi dal pagamento; della pena solamente in quei casì, nei quali 1 inadempi- mento\della principale obbligazione avrebbe potuto meritare Una scusa, come se ne ha nn qualche esem- pio nella 4. 2, 6. 1, et segg. ff. si quis caut. in Jud, sisten.; LL 21, 6.1, ff. de recept. et qui ar- bit. recep., oppure quando, essendo stata Ja stipu— lazione della pena ordinata dal pretore, il ritardo nell’ adempimento della promessa non avesse cagio= nato alcun danno allo stipulante; 4. 8, ff. si quis caut. in jud. sist. 1153. Nelle obbligazioni che sono ristrette al pa— gamento di una somma determinata, i danni ed interessi risultanti dal ritardo di; eseguirle, non consistono giammai, se non nella condanna a pa- gare gl’ interessi fissati dalla legge, eccettuate le re- gole particolari al commercio ed alle assicurazioni. Questi danni ed interessi sono dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita. Non sono dovuti se non dal giorno della diman- da, eccettuati i casi in cni la legge dichiara che debbano ipso jure decorrere. ( Quando le obbligazioni consistevano in una somma determinata, e che il debitore era in mora a pagarla, egli era tenuto a pagare le usnre, se il giudizio era di buona fede, 2. 32, 6. 3, ff. de usuris, junct. Lt, 6. 1, ff. cod. d.5, cod. de act. erat. et vend.; l. 5, cod. de pact. inter empi. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 847 et vend.; se poì era di stretta ragione le usure non erano‘dovute nè per la mora giudiziale, nè per la mora stragiudiziale; lL. 1, cod. de cond. indeb.; arg. L. 3, cod. de usur.; L. 24, ff. de praes. verb.; 210, 6. 4, ff. mand. Salvo che però non si fos- sero chiesti legati o fedecommessi coll’ azione ex testamento; I, 3, 6. ult.; L 34, ff. de usur.; o non si fosse trattato di pagare un giudicato dopo lo spazio di quattro mesì dalla prolazione della sen- tenza, /. 2,£. 3, cod.,de usur. rei jud.; o il de- bito non fosse stato a favore del fisco; /. 17, 6. 5, ff. de usur. Nondimeno siccome era tolta presso di noi la differenza tra giudizio di buona fede e di stretta ragione, come sì osservò sotto l’ art. III, pag. 804; così si costumava di pagare le usure in tutti i casi ne’ quali il debitore fosse stato in mora a pagare, salvo che la mora non fosse siata stra— giudiziale, mentre allora non erano dovute le usure, purchè però non sì fosse trattato di un compratore che fosse in mora nello sborsare il prezzo, poichè sarebbe stata iniqua cosa che egli avesse posseduta la cosa ed il prezzo ad un tempo;£. 5, cod. de act. emt.; l. 13,$. 20, 21, ff. eod.; L 2, cod. de ustr. Fino a quanto poi potessero le usure ascen- dere, lo vedremo trattando del mutuo ad interesse. Frattanto qui non occorre di notare altro se non che coluì il quale aveva prestato del danaro il quale dovevasi trasportare di là dal mare, siccorse duran» te il viaggio questo danaro stava a di lui rischio, così poteva stipulare Je usure centesime, che erano la centesima parte della sorte da pagarsi ogni mese, o per dirlo più in breve, il dodici per cento all’an- no, Z. 26, cod. de usur.; novell. 110, nom osser— vata la novella 106 la quale permetteva di supulare usure maggiori, mentre essa fu derogata dalla citata 848 LIBRO II, TIT. II\ novella rro. Lo stesso si dica se si fosse trattato non di, fer tragitto per mare col danaro, ma di passa- re per luoghi terrestrì pericolosi; 4. 5, prin. ff. de usur.i I 3a, prin. ff. ad L. Aquil. Del resto le usure erano dovute dal tempo del- la mora, la quale quando s’ incorresse, già lo ve- demmo nella nota dell’ art. 1139. 1154. Gl’ interessi scaduti dei capitali possono produrre interessi, o in forza di una dimanda fatta giudizialmente, o in vigore di ùna convenzione spe- ciale, purchè o nella dimanda, o nella convenzio- ne si tratti d’ interessi dovuti almeno per un anno intiero. ( Contrar. 2. 26, 6. 1, ff. de cond. indeb.; 29, ff. de usur.;'l 27, fi dere jud.; l‘ 1a, 6. 6, ff. qui pot. in pign. hab.; l. 28, cod. de usur.; î. ult. cod. de usur. rei judicatae; l 20, cod. ex quib. caus. infam. irrogat., salvo che si fosse trat- tato di un tutore il quale avesse convertito in pro- prio uso le usure che i debitori del pupillo avevano pagato allo stesso tutore, 2. 7, 6. 12, 2. 58, 6. 1, et uluim. ff. de administ. et peric. tut., o che il tutore essendo debitore di usure verso il pupillo, non le avesse pagate alla loro scadenza; Z. 9, 6. 4, et 5, ff: eoil. Lo stesso si dica se il procuratore convertiva in proprio uso le usure a lui pagate dal debitore del padrone;£. 10, 6. 3, in fin. ff. man- dati, In tine il fidejussore che aveva pagato le usnre del debito per il quale si era reso malle—- vadore; colui il quale amministrando gli altrui af- fari senza di lui saputa, pagava le usure da costui dovute, onde impedire che gli si movesse contro una lite, o che gli fossero venduti i pegni che ave- va dato in assicurazione del suo debito; costoro po- tevano chiedere le usure delle usure da essi loro pa- 10 ee )e 10 CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 849 gate, quando ciò fosse stato necessario per renderli indenni; 7. 19, 6. g,ff. mandati; 0.37, ff. de usuris.) 1155. Ciò non di meno le rendite scadnte come i fit, le pigioni e i frutti maturati delle rendite perpetne 0 vitalizie, producono interessi\dal giorno della domanda o della convenzione. i f ( Vi fu un tempo disputa fra i giuresonsulti se sì potessero costituire rendite annue, vitalizie, o per- petue, e alcuni sostenevano la negativa dicendo che il danaro sterile per sua natura non poteva produr- re alcuna rendita. Nondimeno la più comune opi- pione ricevota eziandio in pratica era che tali ren- dite sì potessero costituire perchè niente differivano da'un contratto di compra e vendita, in cuî la co= sa venduta era la rendita, ed il prezzo il danaro che pagava l’acquirente della rendita. Non ostante ciò però io sono di avviso che queste rendite non potessero giammai produrre usura, perchè in realtà questa usura non sarebbe stata che usura di usura, la quale era proibita come poc’ anzi si osservò nella nota-dell’ art. 1154. Così pure sono d’ opinione che le pigioni, i fitti, e simili, che erano frutti civili, non potessero giammai produrre alcun frut- ro, comunque in alcuni paesi dell’ Italia si prati casse che le rendite, i fitti ,'le pigioni ec. produ- cessero usura.) La stessa regola si osserva per le restituzioni dei frutti ed interessi pagati da un terzo al creditore 2 scarico del debitore. { V. ciò che si è detto nella nota dell’ articolo 1154, relativamente a coloro che pagavauo usura a séatico di un debitore.)] LIBRO III, TIT. II. Sezione V. Dellu Interpretazione delle Convenzioni, 1156. Nelle convenzioni si deve indagare quale sia stata Ja comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole. ( Concord. 4. 6, 6. 1, ff. de contrak. empt.;& 7, in fin. Sl. de supell. leg.; I. 219, ff. de verb, st-5 0. 34, l 168, 6. 1, ff. de reg. fur.} È 1197. Quando una clausola è suscettibile di due seusi; si deve intendere in quello per cui può essa avere qualche effetto, piuttosto che in quello per cur non ne potrebbe produrre aleuno. ( Concord. 2. 80, ff. de verb. oblig.; 1. 12, ff. de reb. dub.) n 1158. Le parole suscettibili di due sensi devono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.‘ { Concord. 2. 67, ff. de reg. jur.) 1159. Ciò che è ambiguo, s' interpreta da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il con- tratto, À ( Concord. 2. 37, ff. de leg.; 1.31, 6. 20, ff. de aedil. edict.; l. 1, prin. ff. de usur.; L 6, ff. de eviction.; I 3, in fin. ff. dle testibus; la, in fin. fi. de inspic. vent.; lor, 6. 1, fl. qui test. fac. poss,; LL So, in fin. ff. de leg. 1; 1.18,6.3, in fin. ff. de insirict.; L 34, ff. de reg. jur.) 1160. Nei contratti si devono avere per, apposte le clausole‘che sono di uso, ancorchè. non siano espresse, Ah la nota dell'art, 1111 pag. 804, e dell’are, 1135. CONTRATTI E OEBLIGAZIONI,$5r 1161. Tutte le clausole delle convenzioni s’ intera pretano le une per mezzo delle altre, dando a cia- scuna il senso che risulta dall’ atto intiero. ( Concord. arg. l. 24, ff. de legibus; LL 134, 6. 1, ff. de verb. oblig.; le 126, ff. de verb. signif.) E 1162. In dubbio, la convenzione s’interpreta con- tro colui che ha stipulato, ed in favore di quello che ha contratta l’ obbligazione. ( Concord. 4. 39, ff. de pastis; I 21, 1. 33, ff. de contrah. empt.; l. 26, tf. de reb. dubiis; L. 47» ff. de oblig. et action.; 1 38, 6. 18, L 99, 4. 109. ff. de verb. oblig.; l. 172, ff. de reg. jur.) 1163. Per quanto siano generali i termini con i quali si è espressa una convenzione, essa non com- prende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si siano proposte di contrattare. ( Concord. /. 27, 6. 4, 4 47, în fin. ff. de pa- als pil 3, 6:00, Ino np veltulti 10, ff. de transact; l.‘24, l. 31, cod. eod.) 1164. Quando in un contratto. si è espresso un caso, ad oggetto di spiegare un’ obbligazione, non sì presume che siasi voluto con ciò escludere i casi non espressi ai quali, a termini di ragione, può estendersi l' obbligazione istessa. ( Concord. 4. 56, ff. mandati; l 81, ff. de reg. ur. penit SezioNnE VI. Degli effetti delle convenzioni riguardo ai terzi. 1165. Le convenzioni non hanno effetto che fra le parti contraenti; esse non pregiudicano, nè gio» vano ai terzi che nel caso preveduto nell’ articolo RI2r. 952 LIERÒ II, TIT, MI. ( V. le leggi citate sotto l’ art. I1IQ, ela nota fatta all’ art. 1121.) 1166. Non ostante, i creditori possono esercitare tutti i diritti ed azioni del loro debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali. ( Concord. /. 14, cod. de pactis; l. 4, cod. qui bonis czd..poss.; l. 1. cod. de jur. dom. impetran. 16, cod. de bonis auct. jud. poss.;.l. penult., di: ult.{f. de curat. bon. dando; L. 13, ff. solut. mat.; Z. 7, ff. de exception.; L. 58, ff. de legat. 2; L 194 if de jure immurit.; 1. 68, L 196, f£ de reg. jur. Anchie i privilegi personali non, pas- savano ad‘alcun sucegssore singolare od universale, non però i reali, i quali si trasmettevano agli eredi ed altri successori; /. 196, ff. de reg. Juri il dI, Gion, Zog ff de censibus; Li 4, ff. de jur. immunit.; L 1, prin. et 6. 1, ff. de excepiionibus. Dicevansi poi personali non solo quei privilegi che si concedevano ad una sola persona, ma ezian- dio ad nn certo gemere di persone; come per esera- pio una volta ai pupilli per amministrazione della tutela, alla moglie per ricuperare la sua dote, com- peteva il privilegio di essere essi soli non i luro ere- di e successori preferiti ai creditori dei tori e del marito; /. 19, 6. 1, ff. de reb. auci. jud. possîd.; I. unic. cod. de privil. dot.; 6.29, inst. de actton.; 2. 42, ff. de admin. et peric. tut. Reali chiamavan- si quei privilegi che non ad una cosa 0 causa sol- tanto si concedevano, ma generalmente a più cgse 0 cause della stessa spezie; come a cagion d’ esempio 2 tutti coloro che erano condannati a pagare una qualche cosa‘ed ai loro eredi, e successori, si con- ecdeva il termine di quattro mesì a pagare; l. 29, f{. de re judicata.) i 1167. Possono pure, in loro proprio pome, 193 tota tare nate CONTRATTI E OBBLIGAZIONI.-853 pugnare gli atti fitti dal loro debitore in frode del- le foro ragioni. Desono non di meno, riguardo alle lore ragioni enunciate“ nel titolo delle Successioni e 1 titolo del Contratto di matvimonio e de’ Diritti rispet- ivi degli sposi, conformarsi alle regole ehe ivi sono prescritte. ( Se i beni ceduti dal debitore a’ suoi creditori non erano suffic} per-soddisfare,‘i loro crediti, potevano essi| l'azione pauliana di cui sì fece menzione nella nota dell’ art. 1501 pag. qua onde Fivocare le alienazioni che il loro debitore aveva fatto. per finudarli;; da, ff iguae in Jraddem cre- dit. fact. sun'. Gompeteva quest’ azione ai creditori in, di cui pregiudizio erano stati alienati fraudolen- temsnte i beni, dal loro debitore, oppure al. curato- re degli stessi beni; d. 2. 1,,ff. c0d., non che agli eredi dei creditori. medesimi, d, 10,6; fe; aff. eod., non però ai successori del‘debitore nel caso che l’a- lienazione fosse stata fatta in Joro frode, poichè al- lora il loro éredito si estingbeva mediante la confu- sione; Z 143 cod. de revocand, his quae in fraud. cred. S' intentava; la medesima azione contro coloro ai quali era stata alienata fraudolentemente la cosa purchè fnssero stati consci della frode; 4. 6.} 6. Bos l.10, prin. ff. quae in fraud. cred.; l: pen. cod. de revocan. his quae in fraud. Quando poi gli.ac- quirenti si dicessero consci della frode, e tutt’ altro relativo a quest’ azione si dirà al 6. 5, sez. L cap. V. tit. IMI, di questo libro.) LIBRO 1lIy TT, HI, CAPO IV. Pai‘Delle diverse Specie di Obbligazioni. SEZIONE PRIMA. ‘Delle Obbligazioni condizionali. ΑDella condizione in genere, e delle sue Io diverse specie. ii 1168. L' obbligazione è condizionale quando si fa LR dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, 0 nl: tenendola in sospeso, finchè l'avvenimento accada, i o risolvendola in caso che l’ evento succeda o non È succeda. Tg( V. la nota dell'art. 1040 Tom. I.) RA, 1169. La condizione casuale è quella che dipen- de dall’ azzardo, e che non è in potere del credi- tore, nè del debitore. ( V. la stessa nota dell’ art. 1040.) 1170. La condizione potestativa è quella che fa dipendere l' esecuzione della convenzione, da fn avvenimento che è in facoltà dell’ una o dell’ altra î parte contraente di fare succedere o d’ impedire, 14 SAP IA( V. la stessa nota dell'art. 1040.) 1171. La condizione mista è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parù contraenti, e dalla volontà di un terzo, ( V. la stessa nota dell’ art: 1040.) ue o sil rio, icrada o noi dipen: credi» he fi Ja no altr re. pende per CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 855 1172. Qualunque condizione di una cosa impossi- lle o contraria ai buoni costumi, o proibWta dalla legge, è nulla, 0 rende nulla la convenzione da es- sa dipendente. ( Concord. l. 2, 6. 6, ff. de eo quod cert. loc.; 131, ff. de oblig. et act.; LL 7,0 35, prin. et 6152.83,8$ 5: 2 193,£. 137,$ 6% ff de verb. oblig.; LL 31, L 135, ff. de reg. jur.; 6. 11, inst. de inut. stipulat.) 11793. La condizione di non fare una cosa impo?- sbile mon rende nulla l obbligazione contratta sotto la detta condizione. ( Concord. 2. 7,!. 8, ff. de verb. oblig.) 1174. Qualunque obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa pet parte di colui che si è obbligato.; ( Concord. 2. 7, ff. de contrah. empt.i l. 2, 6$- 3, ff. de eo quod cert. loc.; 1.8, ff. de oblig. et act.; LL 17, 1. 46, 6. ulti; I 108, in fin. f de verb. oblig. Nondimeno era valida Ila stipu- lazione in cui taluno sì fosse obbligato i dare una cosa quando avesse vokato: imperciocchè 1° obbliga- zione non dipendeva dall’ arbitrio del debitore, ma soltanto il tempo del pagamento. E sebbene sia ve- ro che se il debitore moriva senza aver dichiarato di voler dare la cosa promessa, la stipulazione era inutile, 2. 46, 6. pen. ff. de verb. oblig., pure essendo manifesto che non era stato rimesso espres= smente in di lui arbitrio se non il tempo della consegnazione della cosa,€ solo per una tacita con- iandio l’ obbligazione, così sembrò a seguenza ezian Paulo che tale stipulazione non fosse inutile se il promettente avesse dichiarato di voler dare ciò che aveva promesso;€ ciò per la regola che le cose espresse nuocevano, le non espresse non nuoceVano a ; 856 LITRO NI, TIT. IH. on noe, la stessa significazione avéssero avuto delle espresse; 2 1195, ff. de reg: Jur.; L° 68, i med. ff. de ALIA inst.) 1179. Qualiinque condizione deve essere adempita nella, maniera che le. patti hanno! verosimilmente voluto ed inteso he lo fosse. (. Concord. arg. 2. 63; in fin. ff. de solut, et lib,; 4, 219; fl. de verb. oblig.; L' 34 y L.0vr4; ff, dè reg. juris. 1170, Quando un’ obbligazione è contratta sotto la, condizione che un‘avveniniento‘suce‘ederà in un tempo determinato, una| tale condizione. si ritiene mancata, se il tempo sia Spirato senza‘Che‘sia! ac- caduto l'evento. Se non vi è tenìpo determinato, la condizione può sempre essere adempita; e‘non si ritiehe mancata’ chè quando siasi. reso certo che 1’ evento inon accaderà, ( Concord. 4. 6, ff. de oblig. et action.; I. 10, 237, sn fon.; di 9a, Gr) dig; dfn sl. de verb. oblig.) 1177. Quando un’ obbligazione è contratta sotto la Montone che ur Svteliimento hon succederà in un dato tempo, questi condizione' verificata allorchè questo tempo è spirato, senza che sia’ suc= cesso l'avvenimento; essa‘è verificata egualmente, e PENNA, del termine sia certo’ che non' sarà. per succedere l' avvenimento; e se non vi è tempo de- termibato, essa non è verificata che quando sia cer- to che l’ avvenimento non sarà più per succedere. (Conderd, È. 6, L'109itan, 80 13 Sano 6 ti L. 99, in fin.; L 115,6. 1, ff. de verb. oblig.; 6 4 n Instt. cod.») 1178 La condizione si ritiene per adempita, quan- do il debitore obbligato sotto la stess» sia quegli che ne abbia impedito 1’ inaderipimento, ficata suc* ente, \ per i dee a cere 1200 (A J 24 bligs man Ah, quegli po n Ù vitti E OBBLIGAZIONI 35 ( Concord. È in:fin;(fr de contrak. tmpt.+ tl. 00, in fin[49 rin. ff. lecat.; L35379 L'23:%v in fim, fl de cond. ins {f. de usui>) I; 244 81; KG. 1, fl. de com. et demonst ee in frin.; 0 85, WI in if«de verb. oblig.; l 1, 8. {f:\ de ertiaord. cognil.j L; ibi, tl. de reg. .3L 15 cod, de inst. et, substit.; lv 1, cod. de pui his te sub modo:) 1179. La condizione adempita ha effetto retroat= tivo al giorno in cui fn contratta l'obbligazione. Se il creditore è motto prima che sì verifichi la con- diziohe, le sue ragioni passano al suo erede. ( Concorttl9g, 4. 11, 6.1, ff. qui pot.in pig» L:57; ff. de verb. oblig.; 8. 4) inslit. e0d.; 55, imetit. de inut. stipulat.) 1180. Il ereditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi divitti. ( Concord, 2 41, ff. de jud.; l. 27, in fin; L 28, 6. è8, prin.; 4.67, prin. ff. pro socto,) hab.; 6. 6.2. Della Condizione‘sospensiva. 1181. L’obblizazione contratta sbtto una condi zione sospensiva, è, quella la quale dipé nde o da un avvenimento futuro ed incerto, 0 da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anco noto alle parti, (A parlare propriamente, l'obbligazione contratta sotto condizione sospensiva dicevasi quella soltanto la quale dipendeva da un avvenimento incerta e fu- turo; non quella che, dipendeva da un avveniniento accaduto ma non per anco noto alle parti; imper- ciocchè in questo caso l'obbligazione era pura, ca- 2h KKXK N CN Li MERITI VERE) ce CIVIL Y tI «ETA 3 Ù NI 4 i ij n Da * dh < 14& AUT DA De N Hol 958 LIBRO WI, TIT. IU. j o munque ne fosse sospesa la di lui escenzione; 2. 10 Wi] 131 6: 1) ff. de cond instit.; 1.37, 2 38, L igsfl. SIE de, reb. cred.; È 1v0, l. 120, 6.1, 2. 6, instit. de verb. oblig.)© Nel primo caso, nou può eseguirsi l’ obbligazione "i che dopo l’ avvenimente. Mal( Concord. 2. 13, 6. 5,'ff. de pignor. et hypoth.; to 2. 213, prin. ff. de verb. signif.) NI Nel secondo caso, l’ obbligazione ha il suo effet- sal: to dal giorno in evi è stata contratta. Di|{ Concord. 2. 37, I. 38, ff. de reb. cred.; L. 100, ti. 2. 120, ff. 6. 6, instit. de verb. oblig.) di 1182. Quando è stata contratta 1° obbligazione sot: di| sto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione rimane a rischio del i.. debitore che non si è obbligato di consegnarla, se HI non nel caso dell’ evenienza della condizione. vr Se la cosa è interamente perita senza colpa del HA debitore, 1’ obbligazione è estinta. Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il«veditore ha la scelta o di sciogliere 1’ obbligazio- SUC ne, o di esigere la cosa nello stato in cuì si trova, senza diminuzione del prezzo. Se la cosa è deteriotata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto di sciogliere 1° obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, uni- tamente ai danni ed interessi. ( Quando era stata contratta un’obbligazione sotto uria condizione sospensiva, se la condizione manca- va, mancava pure l’ obbligazione, e quindi la cosa rimaneva a pericolo di colui che si era obbligato di consegnarla all’ evenienza della condizione. Ma se la condizione si verificava, ogni deteriorazione cui fos- se andata soggetta la cosa in pendenza della condi- zigne, stava a carico del creditore della cosa stessa, IU vde jone tha; fet= 100, sot: il del del Ie, Dio- IVA, De, qni* gtio ca= rosa odi ela ose di- s6a, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 859 purchè però non fosse perita interamente, nel qual caso era lo stesso che le parti non avessero giam= mai contrattato; 7. 8, ff. de peric, et_ comm. rei vend.; l. 5, cod. eo è; L. 10, 6. 5, gunot. LL 37, ff. de jur. dot. Per cio poi che riguarda la colpa sì veda la nota dell’ art. 1137.) 6. 3. Della Condizione resolutiva. 1183. La condizione resolutiva è quella che, verà» ficandosi, produce la revoca dell’ obbligazione, e.ri- mette le cose pel medesimo stato come se 1’ obbliga- zione non avesse mai avuto luogo. Questa condizione non sospende 1’ esecuzione dell’ obbligazione; essa obbliga soltanto il creditore a re= stituire ciò che ha ricevuto, nel caso in cui accada l' evento preveduto con la condizione. Concord. Z. 1, ff. de leg. commiss.; L.2, d- 3, ff. pro empt.; l. 4, 61,25, 1. 6,$.1, ff. de leg. commiss.; L 4, cod. de pastis inter empt. et vend.; l. ult. in fin. ff. de leg. comm., junet. 26,61, ff. de contrah. empt.) 1184. La condizione resolutiva è sempre sottintesa ne contratti sinallagmatici, nel caso in cui una dele le parti non soddisfaccia alla sua obbligazione. Concord. arg. 2. 2, cod. de cond. ob eaus. dat.; l. ult. cod. de revocan. donat.) In questo caso, il contratto non è scialto ipso ju- re. La parte verso cui non fu eseguita l’ obbligazio- ne, ha la scelta o di costringere I altra all’ adem= pimento della convenzione quando ciò sia possibile, 6 di domandarne lo scioglimento unitamente ai daa- ni ed interessi, 860. LIBRO TIT, TIT. Tit. Pi Concord. E, EL de leg. tommiss., DACIA RETI E AL na; cod. de ciion. enit. et vend.) Ta risohizione della convenzione deve domandarsi ivdizialtmente f e‘può essere uccordata al convenuto ù ma ditazione a norma‘delle circostanze. { Concord. 4. 68, ft. de rei vin 53 di ff. de verb. oblig.; 1.23, in fin. fe. è ob eriactis il. 105, ff. de sol''et lib.; L 10° 6 ff. de vert. oblig i} 6.2, instit. dadi) SEZ 190 N ef Delle Obbligazioni a tempo determinato. 1185. Il termine apposto alle obbligazioni diffe4 risce dalla condizione, in‘ciò che non sospende Pob- bligazione, ma'ne titarila soltanto)’ esec ui Concort. 2 46, prin. ff. dé verb. i L. « prin. fl. de‘verb. signifi. 3 6.02; instit de di oblrs Dei) r1i86. Giò ché non si Beve che a tempo determi» nato), non può esigersi prima della:‘scasteriza» del tditife: ma non puo ripetersì ciò che è stato pa- gato anti Agzn nie. ( Concord. /. 2, 6. 6, ff. de co quod cert. loc.; louhic. in jin. fl quando dies Ususf.; dgr, ff. de'le&zit;00. 14, 8 tf de'oblizi‘ettaetsz di REL 138, prin. ff. de verb. oblig. 5 da a86%y LE, de reg. jur.; 6. 2) inst. de verb. Cobli; 364 pe nult. inst. de inut. stipul.; 3116.1335 versic; tempo- re co de net. i g', prin. ff. de reb.i red.;. L 10,2. 16 Ue L'ai7y 0018; ff. de condici. in deb.) 1187. Il termine si presume empre stipulato in Tav luz mi CONTRATTI E OSBLIG AZIONI. 86r ‘bitore, guando oon risulti dalla stipu- favore del d che siasi convenuto egual-| lazione o dalle circostanze, mente in favore del creditore. (Goncord. 2, 1, 8. 1,{f. de‘cond. et demonst.; d) 2 504(f de oblie, etract. 0.) 39,8. AVRA ALT Ù stiat 37 de verb. obl'ig.; L 70,{f. de il solut, et lib. 7, ff. de re jud.; 20153 nf| $ ff. de ann. sl an Th de treg. qui.) > COSIO. bitore non può più reclamare il bene- ficio del termine, quando si è reso‘decotto, o quan- do per fatto proprio ha diminuite le, cauzioni che} aveva date nel contratto al suo ereditore. ((Quando. il debitore si rendeva decotto, o dimi- nuiva l’ assicurazione del debito,«il' creditore poteva chiedere‘cauzione»pel, suo‘credito, comunque non fosse per anco venuto il tempo di pagarlo; 4. 14; ff. de pignor.; L, 41, ff. de judiciis;"l 12, in fin. fl. qui satisd. cog.; l 16, ff. de haered. pe- tit., arg. 4, ff. de separat.) Sezione III, Î Delle Obbligazioni alternative. 1189. Chi ha contratta un’ obbligazione alternatiz va, sî libera dalla stessa mediante la consegna di ; una delle due cose comprese nell’ obbligazione. ({( Concord. LZ. 34,66, ff. de]urejur.; DISSI: ) 3, fl. de eo quod certo loGo*s di 5”, 6-5 Aaglen positi; l. 25; L. 34 7 6, Gs sfl.*de contrah. empt.3 L. 9,6. 5; ff. de donat. inter vir. el UxOr.; IaPLO, la in fini; iaba., 6. 1, f(. de jure dol. MOLE Ty ue: “ ff. d ine patron.; l: 10, cod..de cond* indeb.) Bi(Ig È o 1199. La sc lla appartiene itore, se non è Re Me di stata essamente accore ercditore. 862 LIBRO IMI, TIT. M. ( Concordano le leggi citate sotto il precedente articolo.) 1191. Il debitore può liberarsi dalla obbligazione, consegnando una delle due cose promesse; ma egli non può costringere il creditore a riceverg parte dell’ una e parte dell’ altra. (Concord. 4. 25, ff. de const. pecun.; arg. Lor, 6. 6, ff. de act. empt. et vend.; 2. 8, 6. 2, ff. de legat.) 1192. L’ obbligazione è pura e semplice ql, que contratta in modo alternativo, se una delle dué cose promesse non poteva essere il soggetto«dell’ob- bligazione. ( Concord. 2. 16, 2. 128, ff. de verb. oblig.; 52, 6-4, ff. de solut; È. 15, ff. de duob. reis consitit.); 1193. L’ obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce e non può più essere consegnata, quand’ anche. ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo Gi questa cosa non può essere offerto in suo luogo. Se ambedue le cose sono perite, e il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, deve pagare il prezzo di quella che fu 1° ultima a perire. ( Concord. 7. 2, 6. 3, ff. de eo quod cert. loc.3 234, 6. 6, ff. de conirah. empt.; È. 10, ff. de Jur: dot.; l kr, 6. 3, ff. de leg. 1; 2. 11, in fin. ff. de leg. 2; 1. 105, ff. de verb. oblig.; L 9, prin. et 6. 1, ff. de solution.) 1194. Quando, ne’ casi contemplati dal. prece- dente articolo, la scelta fu accordata nella conven- zione al creditore,’ O una soltanto delle cose è perita; e allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il ereditore deve ricevere quella che resta; se il debitore è in CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 863 colpa., il creditore può chiedere la cosa rimasta, 0 il prezzo della cosa perita; O amhedue le cose sono perte; e allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può domandare il rezzo dell'una o dell’ altra a sua elezione. ( Concord. 2. 34, 6. 6, ff. de contrah, empt.; 2. 95, prin. et$. 1, ff. de solution.) 1195. Se le due cose sono perite senza colpa del debitore, e prima ch’ egli fosse in mora, l’obbli- gazione è estinta in conformità dell’ articolo 1302. (Concord. 4. 34, 8. 6, fl. de contrah. empt.; È. 8, prin. ff, de per. et comm. rei vend.; l. 33, l. 87, fî. de verb. oblig.; l 92, 2 107, ff. de so- lut.) 1196. Gli stessi principj sì applicano ai casi nei quali più di due cose sono comprese nell’ obbliga- zione alternativa. ( Concordano le loggi citate a piedi degli articol i precedenti.) Serrone kVi Delle Obbligazioni solidarie. 6. 1. Dell’ obbligazione solidaria fra i creditori. 1197. L' obbligazione è solidaria tra più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascuno di essi il diritto di chiedere il pagamento dell’ in- tiero credito, e ché il pagamento fatto ad uno di essi Hbera il debitore, ancorchè il beneficio dell’ob- bligazione si possa dividere€ ripartire tra i diversi creditori. 854 LIBRO VIT, TIT. MI. {. Concord. Z. 2} ff. de duob. reis const. 6. 1, instit: eod. E° però e se a più per- )Di osservarsi vemiva, promessa una medesima sone in diversi te cost, non era tra essè persone|’ obbligazione soli daria, /. 12, ff. eod., a medio che ciò: non fosse riore, obbligazione»; 4. 3, stato sbiegato nella po ‘ ff. eod. Così pure non era solidaria tra più credi- H It tori l'obbligazione che aveva per oggetto una. cosa che s' intendeva propria dei singoli creditori, come un nsufentto, una dote ete.; imperciocehè l' usu- frutto era inerente a cadaun creditore, come la dote a cadaun matrimonio. Ond” è che diverso era Ius Tizio stipulava, diverso«era quello ne altra‘era la dote fruito che Vv. 2 che stipulava Sempr nio g che stipnlava il primo, altra quella‘clie stipulava il secondo; 15, ff. cod., junet. L 8, ft. de sti- pulat. servor.; I. 38, 6. 12,. ff. de verb.‘oblig. e che più persone avessero stl- votersi dire che 1° obbliga- zione era tra di esse solidaria, ma conveniva esprti- merlo, altrimen ataund di esse non poleva chie- dere che una porzione eguale a quella delle altre persone; /. 17,6. 1, ff. de duob. reis const.) 1198. Ibdebitore ha la scelta di pagare o all'uno o all’altro de creditori’ solidarj, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale do- manda., Ciò non di meno la condonazione fatta da nn solo de’ creditori solidarj, non libera‘il debitore che per la porzione di questo creditore, ( Concord. Z. 2, 2. 16, ff. de duob. reis"colpst.; 1.9, ff. de verb. oblig.; l: 57, f{. de solut. y° se non che poteva uno dei creditori solidarj liberare il debitore da tutto il debito o mediant® novezione,‘o mediante donazione specialmente se era fatta. col 4, mezzo Von bastava adung pulata la stessa cosa per I J mezi val, duo elis, dito iglì nell Zon Len I deb sim asi gan trer du CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 865 mezzo di acceptilazione; l. 31, 6.1, ff. de, no vat.; L 13, 6. ult. ff. de accept.; L 2, fl. de duob. reis const. Nè osta la Z. 27, prin. ff. de par etis, ove Paulo scrisse che il patto di uno dei cere- ditori di non chiedere il debito non poteva nuocere agli altri creditori; d’ altronde noi abbiam già dels nella nota dell’ art. 1101 pag. 688, che la dona- Zione era un patto. Imperciocchè la donazione cra bensì un patto, ma un patto vestito, voglio dire dalla legge approvato; laddove quello di cni parla Paulo non era che un patto nudo, il quale non diva se non eccezione a colui in di cui favore era sato fatto; 4. 3, 6. 3, ff. de Lib. legat. D'altra parte se la donazione si faceva sotto forma di ac- cepiilazione, come ho già detto, non v ha dubbio alcuno, che non avesse forza di liberare il debitore du tutto il debito, per le leggi di sopra citate.) 1199. Qualunque atto che interrompe la presori- zione relativamente ad uno dei creditori solidarj, giova egualmente agli altri creditori. ( Goucord. 2. ul. cod. de duob. reis stipulan.} 6. 2. Dell’ Obbligazione solidaria fra i debitori. 1200. L’ obbligazione è solidaria per parte deì debitori, quando essi sono obblizati ad una mede- sima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto al pagamento per la totalità, e che.il pa- gamento eseguito da un solo liberi gli altri verso iù creditore. ( Concord. 2 2, 2.3, 6. 1, tiL,3, 1604 de duob. reis, junet. L 11, 8. 1, Î0. cod.) 1201, L’ obbligazione puo essere splidar Copice civ. IL 29 ì) ancore SI dee ini 0 pa 866 LIBRO HI, TIT. I. chè nno dei debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa; per mente, nientre l'obbligazione dell’ altro è pura e i semplice, ovvero se uno tibbia preso un termine a pagare che non è accordato all’ altro. I(#Comcord:2,(6, duyi,d:vg 08. ult. tas 2/1 inst. de duob. rci. r.02. L'obbligazione solidaria non si presume, È ma debb’ essere stipulata espressamente. Dai Questa vegola non cessa fuorchè nei casi ne’ quali I’ obbligazione solidarie ha luogo ipso Jure, in virtù f d’ una disposizione di legge. it](i Goncortl. 2-6 primosil: 8, Linus p602, ide duob. reis; L 10,$. 3, lf. de appellat.;,L 48, ff. de re jud.; l. 3, cod. de duob. reis tit. cod. nah si plures una sent. condem. sint. Nov. gg cap. 1.) ) 12053. HI creditore in virtù di una. obbligazione i) tontratta solidariamente può rivolgersi contro quel- Jo fra i debitori che il creditore stesso vuole sce- di gliere, senza che il debitore possa opporgli il he- neficio di divisione, ( Concord. 2. 47, ff. Zocat.; 2. 3,-$- 1 ff. ll 2,63, cod. de duob. reis.) 1204. Le istanze giudiziali fatte contro uno dei debitori non tolgono al creditore il diritio di pro- moverne delle simili contro gli\altri. ( Le istanze giudiziali fatte contro uno dei ilebi- tori per l’ intero debito, non toglievano che il cre- ditore potesse farne delle simili contro gli altri de- bitori, oppure dividere la sua azione contro ai siu- # guli debitori; poichè il pagamento, e non l'istanza "rh che il creditore faceva ad uno dei debitori liberava pi altri debitori; 4. 2, /. 3, eod. de duob. reis stip.; 1, 6. 43, ft. depositi; l 23, È. 28, cod. de RE, esempio, se uno non è obbligato che-. fil Il, Ti n È No ne gr seg par poi rar al Di ten tar 17. ch Qu no né CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 867 fidejuss.; Vi\shiy Pg. csi refaeod! 1003+ EVO 11, ff. de duob. reis const.; l. 8, 6..1, ff. de legat. ryijunet. dry G. ult.3 2 2, 4.3), cf 1 ft: de hea ui effud.; 1. 3, ff. si mens. fals. mod.; I 1, 6. T, ff. de eo per quem factum erit quo. in Jud: Nondimeno se il ereditore avesse divisa fa sua azio- ne chiamando i singoli eredi in giudizio a pagare ognunò una parte eguale, non avrebbe potuto in seguito costringere un debitore al pagamento della parte di un altro ancorchè questi si fosse reso im- potente a pagare; l. 16, cod. de fidejuss.;s arg. LA 59, 6-3, ff. mandati.} 1205. Sc la cosa dovuta è perita per colpa o du- rante fa mora di;uno o più debitori solidarj, gl? altri condebitori non sono liberati dall’ obbligo di pagare il prezzo della stessa; ma questi non sono tenuti ai danni ed interessi. Il creditore pnò ripetere soltanto i danni e gl’in- teressi tanto dai debitori per colpa dei quali la co- sa è perita, quinto da coloro che erano in mora. ( Concord. /. 18, ff. de duob. reis const.; È. *g, 6. 2, ff. de reg. jur. Nè osta la Z. 32, 6.4, ff. de usuris, che anzi concorda coll’ar.icolo, per- chè dicendo essa che la mora di un debitore non nuoce all’ altro, ciò appunto significa che i debitori non morosi non erano tenuti ai danni ed interessì.) r206. Le domande giudiziali fatte contro uno dei debitori solidarj interrompono la prescrizione riguar- do a tutti. ( Concord. 2. 5, cod. de duob. reis stip.) 1207. La domanda degl’ interessi proposta eontro .uno dei debitori solidar) fa decorrere gl’ interessì riguardo a tutti. ( Concord. arg. 5, cod. de duob. reis stip.)} 1208, Il condebitore solidario citato dal creditore 308 LIBRO IIL, TIT. II. può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla nas tura della obbligazione, e tutte quelle che gli sono personali, e quelle pure ch’ egli ha comuni con tut: tu gli altri condebitori. Non si possono opporre le eccezioni che sono pu- ramente personali ad alcuno degli altri condebitori. ( Concord. 2. ro, /. ult. ff. de duob. reis const.; le T, ff. de except.; l. 12, l. 13, ff. sol. matrim.; 6. ult. inst. de replicat,) 1209. Quando uno dei debitori divenga erede) us nico del creditore, o quando il creditore divenga i’ unico erede d’uno dei debitori, la confusione non estingue il credito solidario che per la. quota e porzione del debitore o del creditore.: (Concord, 7. 50, 4. 71, ff. de fidejuss. et mand.; l. 1,..5, cod. de haered. action.) 1210. Il creditore che acconsente alla separazione del debito a favore di uno dei condebitori, con- serva la sua azione solidaria contro gli altri, dedvt ta però la porzione del debitore ch? egli ha; liberato dall’ obbligazione solidaria. ( Concord. rg. 4. 18, cod. de pactis.) 1211. Il, creditore che riceve separatamente la parte di uno dei debitori, senza riservarsi nella quitanza la solidarietà o i suoi diritti in geocrale, non rinunzia alla obbligazione solidaria che riguat= do a questo debitore. Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dall’ obbligazione solidaria, quando ha ri- cevuto da questo una‘soitma eguale alla porzione per cui è obbligato, se la quitanza non dichiari che la riceve per Za sua parte.( ( Concord. 28, 6. 1, ff. de leg. 1;/l:1, 6.48 ff. depositi; 4, 23,$ 28, God. de fidejuss.; li da, LI et OT qu sen bit Ji Pa ale da fiu pe sr pì II CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 869 ia 52, Gorle. fl. cod.; 4.3, 6.1, 4. 11, ff. de duobi no reis const.) i ul: Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta PA, contro uno de’ condebitori per /a, sua parte, se ue questi non vi ha aderito, 0 se non è emanata una ri, sentenza di condanna. sh;( Quando il creditore aveva convenuto i suoi de- n; bitori, ognuno per la rispettiva porzione ,- e che la È lite era contestata, non poteva più costingerli al Mi pagamento se non della stessa porzione, comunque ga alcuno di essi si fosse reso incapace al pagamento; l. 16, cod. de fidejuss.; arg. l. 5), 6. 3, ff. man- dati.) 1212. ll creditore che riceve separatamente: e sen- za riserva la porzione di uno dei condebitori nei frutti maturati o negli interessi del debito, non perde la solidarietà che per i frutti. od interessi int ola ne. é! 7 E nn Scaduti, non già per quelli a scadere, nè per il ca- Ì wu Pitale, eccetto che il pagamento separato siasi con- ft linuato per dieci anni continui, ( Nel caso di quest'articolo, secondo le leggi ro-= mane, il creditore conservava la solidarietà finchè Li gra stato del tutto soddisfatto del suo credito; 4. 1, * 6.43; ff. depositi; l. 8,,6. 1, ff. de.lego 1; Lo li Amp, cod. de fidejuss.) |; 1213. L’obbligazione contratta solidariamente vers so il creditore si divide ipso jure fra i debitori, i ; quali non sono fra essi obbligati che ciascuno per il la sua quota e porzione, be( Il debitore solidario che pagava tutto il debito * nou aveva diritto di ripetere da' suoi condcbitori la he loro rispettiva porzione di debito, poichè pagando N! egli l’ intero debito non tanto adempiva all’ altrui Î Pi obbligazione, quanto alla propria; a meno che ì Î LI debitori non fossero stati socj, /. 62, ff. ad Leg. 870 LIBRO tI, TIT. NI. i, Falcid., 0 non avessero convenuto, che quegli fra di loro, il quule fosse stato dal creditore costrett 4 pagare tutto il debito, awwbbe powito ripetere al suoi condebitori la loro rispettiva porzione, oppure chie il debito non fosse andato in loro comune uti- lità, 4 2, cod. de duob. reis stipul.; o finalmente che il creditore non avesse ceduto al debitore che pagava] tutto il debito, le azioni contro gli alui condebitori ode costringerli al pagamento della To- ro parte, arg. 2.36, ft. de fidejuss.; LL 76, fl de solut.; la qual cessione potevasi a buon diritto chiedere dal debitore che pronto era a soddisfare l’intero debito; 4. 47. ff. locat. Il perchè si. usava în pratica di dare anche senza cessione di azioni îl regresso al debitore contro i suoi coudebitori on- de costringerli a! pagamento di tutto il debito, se egli non vi aveva avuto parte, 0 della loro» porzio= ne, se alcuna parte vi aveva avuto.) 1214. Il condebitore di un debito solidario, che lo ha pagato per intiero,‘mon può ripetere dagli altri condebitori che la quota« porzione di ciascuno di essi. Se uno di questi si trovi insolvibile, la perdita cagionata dilla sua insolvibilità si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solvibili e sopra quello che ha fatto il pagamento. (V. la nota precedente,) 1215. Nel caso‘in cui il creditore abbia rinun- ziato all’ azione solidaria verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri condcbitori divenissero in- solvibili, Ja porzicne di questi sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche fra quelli che sono stati precedentemente liberati dalla soli- darietà per parte del creditore. { Il caso di questo articolo è; che sc il creditore GONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 81 avendo liberato dall'azione solidaria alcuno de’debi- tri,«siga poscia l'intero credito da uno dei debito- ri nom liberati, fea i quali, alcuno sia divenuto insolvi* bile, anche idebitori liberati dalla solidarietà devono contribuire, in favore del debitore che ha pagato nito il debito, la porzione di quegli che si è reso iusolvibile, perchè il creditore col liberarli dalla solidarietà in riguardo a lui, non poteva egual= mente liberarli in faccia a’ suoi condebitori, i quali contraendo, avevano inteso d’ incontrare un eg carico. Tale essendo il senso di quest’ articolo, egli è facile il sapere la disposizione delle romane leggi in questo caso, qualora si osservi la nota fatta sotto l'art. 1913.) 1216. Se l’ affare per cui fu contratto il, debito solidariamente, non risguardava che uno de’ coo- bligati solidar), questo sarà obbligato. per tutto il debito rispetto agli altri condebitori, i quali relati- vamente ad esso non saranno considerati che come sue sicurià." ( V. la nota deli’ art 1213.) Sieizi: NOE: Vi Delle Obbligazioni divisibili e delle indivisibili. 1217. L' obbligazione è divisibile o indivisibile, secondo che essa ha per oggetto una cosa che ne la sua tradizione, o un fatto che nella esecuzione, è o no suscettibile di divisione materiale o intellet- male. ( Concord. 2. 17, ff. de servit.; l. 32, in‘fin. Ii..de cond. Indeb.z 462; Geil 7», priny;; I: 85, prin. et$. da ff. de verb. obtig.; 1. 9,61, i. de golut. et liberal.) 872 LIRRO IMI, TIT. IT. 1318. L' obbligazione è indivisibile, quantunque Ta cosa© il fatto che ne è l'oggetto, sia di sua matura divisibile, se il rapporto sotto cui è consi+ derato nell’ obbligazione nou Jo rende suscettibile di ésecuzione parziale. ( Concord. 2 80, 6. 1; ff. ad Leg. Falcid.; I. SI tr, 6. 24, ff. de leg3. Lal 1219. La solidarietà stipulata non imprime all'ob- i bligazione il carattere d’indivisibilita. RI( Concord. arg. 1 2, 6. ult.; L. 4, prin.; 1.35, 6-0, e 13,(bi, n fin,{f. fam. ercis.; l.11, 2 uli. ff. de dìstraci. pignor.z, è. 6, cod. fam. éicîs.; 4. 1; cod. de except.) 6. r Degli Effetti dell'obbligazione divisibile. 7220. L’ obbligazione che è suscettibile di divi- sione, debb’ eseguirsi fra il creditore e il debitore come se fosse indivisibile, La divisibilià non è applicabile che riguardo ai loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè sovo tenuti di pagarlo che, per le porzioni loro spettanti o per quelle per cui sano obbligati, come rappresentanti il‘creditore o il debitore. ( Concord. 2 2, 6. ult.; L 4, prin.; ZL 25, r, 2 51, in fin. ff. fam. ercis.; Lor gi dai ulti de distraci. pignor.; l. 33, ff. de leg. 2; l. 1,.L 3, cod, de ALINA action. j l. 1, cod. si cert. petat.) - 1221. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione riguardo agli eredi del de- i? hitore, Î 1. Nel caso in cui il debito sia ipotecario; al tr Za DI Îi sti di sei rie lor 1 val p° ani CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 873 2: Quando sia dovuto un determinato corpo; 8. Quando si tratti di debito alternativo di co- sa A scelta Uel creditore, delle quali una è indivi- sibile; (. Quando un solo degli eredi è, in forza del titélo, incaricato dell’ adempimento dell’ obbliga- zione;; 5. Quando risulti o dalla natura dell’ obbliga— zione, o dalla cosa che nè forma l’ oggetto, 0 dal fine che si è avuto di mira nel contratto, essere stata intenzione de’ contraenti che il debito non potesse soddisfarsi partitamente» Ne’ primi te casi, l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato per il debito, può es- sere convenuto per il totale ci cosa dovuta o sul fondo ipotecato, salvo ad esso il regresso contro i suoi coeredi. Nel quarto caso,]’ erede unicamente incaricato del debito, e nel quinto caso, ciascun erede può egualmente essere convenuto per la tota- liù, salvo il suo regresso verso i coeredì. ( Concord. Z. 2, cod. de haered. action.; l. 2, cod. si unus ex pluribus; l. 2,$. 2, versie. sed si unus, ff. de stip. praet.; l. 85, 6. a, in fin. ff. de verb. oblig.; l. 17, ff. de servit.; L. 9, 6. 1, ff. de solut.; î 11,$. 24, ff. de leg. 3. Se non che il creditore non poteva chiedere tutto il suo credit» a quel debitore che per patto, 0 per volontà del testatore era tenuto a tutto il debito, ma doveva convenire i singoli eredi ciascuno per la sua parte, salvo però ai medesimi ìl regresso con- tro del coerede obbligato a pagare tutto il debito, 2 69, 6. 2, ff. de leg. 1; l 56, 6.1, ff. de verb. oblig.; l. 26, cod. de pactis, ovvero di po- terlo sostituire in di loro luogo; 2. 3, 4, 20, 6 By if. fam, ercis,) 25 x LIBRO IHlI, TIT. 11 Bale. Degli Effetti dell’ obbligazione indivisibile. 1222. Coloro che hanno contratto congiuntamen= te un debito indivisibile, vì sono tenuti ciascuno per la totalità del debito, ancorchè l’ obbligazione non sia stata contratta solidariamente. i (Concord. 4. 17, ff. de servit.; L, 11, 6. 24, ff» de leg. 33.4. ult. ff. de servit.‘legat.; l. 2,;6..1, 2, ff. de verb. oblie.; A. 192; fl. de reg. jur.) 1223. Lo stesso ha luogo riguardo agli eredi di quello che ha contratto una simile obbligazione, ( Concord. 4. 17,, ff. de-servit.;.L, 25;$. 10, ff. fam. ercis.; LL 80,36. 1, ff. ad Leg. Falcid.; 2. 2, 6. 2, ff. de verb. oblig.; l 192, fl. de reg. fur.) 1224. Ciascun erede del creditore può esigere l’in- tiera esecuzione dell’ obbligazione indivisibile, Non può egli solo fare la remissione della totali- tà del debito; nemmeno può egli solo ricevere il valore invece della cosa. Se uno solo fra gli eredi ha fatto la remissione del debito o ricevuto il va-* lore della cosa, il cogrede non può dimandare la cosa indivisibile che addebitandosi la porzione del coerede,, il quale ha‘fatto la remissione 0 ricevuto il valore. Concord. 4. a, 6. 2; ff. de verb. oblig.; L. 25, 6.9, ff fam. ercis., se mon che non aveva diritto un erede di esigere egli solo il. valorò della cosa, perchè‘un tal valore(essendo divisibile, pote- va csigersi dai singoli«redi, ciascuno per la sua par- te ereditaria; d. 4. 05,$..9.;#2 fin. É[. familiae «erciscundae.) il lì a (i) CONTRATTI E OLBLIGAZIONI. 875 10295. L' erede del‘debitore, convenuto. per la.to- talità dell’ obbligazione, puo dimandare un termine per chiamare ini causa i suoi cocredi, purchè il de- bito nonosia di tal natara che non possa essere sod- disfatto se’ non dall erede convenùto,‘il quale in tal caso può essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contro i coeredi. ( Concord, 4. 11,6. 23, ff. de deg. 3; L. 20, 8-3 ik 24, cod. fam..ercis.) Sezione\VI Delle Obbligazioni con clausole penali. 1926. La clausola penzle è quella eon' cui unà persona, per assicurare È adempimento di una con- venzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d’ina- dempimento. Concord. 4. 13, 6-2, ff. de red. dubiis; le 44, 6. 6, fl. de oblig, et act.; LL 68, LL 91, din'8r' 2. 137, 6 7, fl. de verb, oblig.;. utt. ff. de stip. praet.) 1227. La nullità dell’ obbligazione principale pro- duce la mullità della clausola penale. { Concord. Z\61, 4. 69, 4 103, ff. de verb. oblig.; L. 34,8. 2, ff. de contrah. empt.; l. 129, 6. 1., d: 135, 2. 185, ff. de rog. Jur., eccettuati però i casì di cui nei 6$. 19, et 21, dnst. de inut. stipul.) La nullità della clausola penale non porta seco quella dell’ obbligazione principale. (. Concord. 2. 97, prin. 52. 126, 6. 3, ff. de verb. oblig.> 1228. Il creditore può‘agire per l'esecuzione dell obbligazione‘principale, invece. di domandare la pena stipulata contro il debitore che è in mora. 876 LIBRO JI. TIT. VIT. ( Concord. 2. 58, ff. de act. empt. cl vend.; I. 129,6. 2,.fde verb.'oblig.; LA,$.7, ft. de doli mali met. except.; l. 40. cod. de'transact,) 1279. La clausola penale è Ja compensazione dei rlanni ed interessi che soffre il creditore per l' ina— dempimento della obbligazione principale. ( Concord. Z. 40, 4, 4r, ff. pro socio; 6. ult. inst. de verb. oblig., junct, ll 11, 6. 3, ff. de recept. qui arbit. recep.) Non può egli dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando non l’ abbia sti- pulata per il semplice ritardo. “( Concord. 4. 28, ff. de act. empt. et vend.; L. 4, 6. 7, ff. de doli mali metusve except. 1230. Tanto nel caso che I’ obbligazione princi. pale contenga un termine nel quale debba eseguirsi, quanto nel caso che non lo contenga, la pena non #’ incorre se non quando è in mora colui che si è obbligato o a dare, 0 a ricevere, o a fare. Concowd; 7. 23, ff. de oblig. et act.; LL 113, HF. ide werb.vobliz. Relativamente al caso di quest’ ‘articolo è da‘osservarsi che secondo le romane leg- gi se l’ obbligazione avesse dovuto adempiersi enup ad am determinato: tempo, del quale tanta parte ne fosse spirato quanta fosse stata sufficiente a’ dimlo- strare che l'obbligazione non poteva più esegnirsi entro a quel tempo che rimaneva, non aveva diritto lo stipulante di domandare la pena prima che fosse passato tutto il tempo nel quale 1° obbligazione do- veva' essere;‘&. 8, 2/72, 6.1, ff. de verb. obliz. Se poi il tempo mel quale: doveva compiersi l'obbligazione fosse stato prorogato, allo- ra per decidere se M debitore doveva: pagare la pe- na, era d’mopo così distinguere. O era certo che l obbligazione non poteva adempirsi nel tempo che CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 897 rimaneva, ed in questo caso, non ostante la pro- roga, il debitore doveva pagare la pena. O po- teva adempiersi, e non aveva luogo pena alcuna perchè non poteva dirsi che il promettente fosse in- corso in mora; Z. 113; ff. de verb. oblig.. Che se il rempo ad eseguire 1° obbligazione non fosse stato determinato, allora era necessario distinguere se V obbligazione e la pena erano comprese in due di- verse stipulazioni, o in una sola. Se in due, come se si fosse detto Prometti di dare Pamfilo? Pro- metti che se non darai Pamfilo pagherai cento 2 allora il promettente era obbligato a pagare la pena se, avendo potuto comodamente adempire l'obbligazione, non lo avesse fatto; /. 115, 6. 2, ff. de verb. oblg., junet. l: 14, L 15, 1. 73, ff. cod.; 1.58, 6.1, ff. Zocat. Se l'obbligazione e la pena erano com- prese in una sola stipulazione, come se si fosse det- to se non darai Pamfilo prometti di dare cento? in questo caso il promettente non era obbligato a pagare la pena prima che si fosse renduto impossi— bile 1° adempimento dell’ obbligazione, v. g. perchè Pamfilo fosse morto; 7. 115, 6. 2, ff. de verb. oblig.) 1231. La pena può essere modificata dal giudice, allorchè 1’ obbligazione principale è stata eseguita in parte. ( Poteva ognuno stipulare in suo favore la pena in quella quantità che più gli piaceva, poichè ninn limite si trova che Ja legge avesse posto a questa stipulazione, 2. 38, 6. 17, ff. de verb. oblig.; 6. 1), inst. de inut. stip.; d’ onde avveniva che il promettente doveva pagare tutta la pena convenula qualunque fosse stata la dî lei quantità, non po- tendo imputare che a se medesimo se obbligato‘si era ad una pena troppo grave ed eccessiva; arg, È. 958 DIBRO MI, TIT. MI, 9/6. 1,‘in fin. ff. qui satisd. cog. Nondimenosin pratica si. era introdotto di modificare la pena con- venuta, quando essa snperava di troppo il danno reale: che lo stipulante soffriva per la mancanza all'adempimento dell’obbligazione, avesse o nò il promettente dato mano all'esecuzione dell’ obbliga- ione medesima. E’ ancora da osservarsi che ciò aveva luogo quando trattavasi di stipalazioni voler tale; mon‘così quando trattavasi di stipulazioni ne- cessarie; di quelle cioè ordinate dal pretore; imper» ciotchè allora non si poteva esigere la pena se il ritardo nell’ adempimento della promessa non aveva cagionato danno allo stipulante; 4. 8, ff. su quis eun. in jud. sist.) 1232. Quando 1° obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indi. visibile, la pena#8’ incorre per da contravvenzione di an solo degli credi del debitore, e può doman- darsi,© per intiero contro il contravventore, ovve- to‘contro ciascuno dei‘coeredi per la loro quota e porzione, e coll’azione ipotecaria per il tiîtto, salvo il‘loro. regresso contro colui per il cui fatto sì è incorsa la pena. (‘Se il promettente fosse morto, ed avesse lascia to più eredi, era dd’ unpo distinguere se l obbliga zione consisteva in fare o astenersi dal fare una qualche cosa, ovvero nei darla. Nel primo caso dlo- vevasi di muovo distinguere isc il fatto:( sotto cui si comprendeva ieziandio‘l'astinenza dal fatto) era divisibile, o indivisibile. Divisibile dicevasi quando poteva adempirsi per parti dai singoli eredi, come approvare‘un negozio, astenersi dall’ agire, e simili. Indivisibile‘ra quando mon poteva compier- si per parti, come se si fosse stipulato che sarebbe lecito allo stipulante di passare per un qualche luo- CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 859 go, 0 che il promettente ed. i suoi éredi non gli Avrebbero impedito di passare per un dato luogo, da a, 6. walt. 4.3, L. 4, prin. cet 6. 1, f6hde verb. oblig., ovvero che si fosse promesso di consegnare na fonda, di fabbricare un'isola e simili; 472, ff. eod. Se trattavasi di nn fatto indiviliuo,‘o dell'asti nenza da un fatto individuo, la contravvenzione di un solo erede obbligava tti gli altri coeredì a pa gare la pena in proporzione della loro rispettiva 1a- ta diceredità; 4. 4, 8.110. 85, 6-4, ff de verb. oblig. Ma siccome poteva essere n a riserva dell? erede trasgressore, tutti gli altri eredi non in èolpa, così in questo caso si concedeva ai medé- simi di poter ripetere dall’ erede‘trasgressore quella parte di pena pecimiaria‘che erano stati costretti a pagare attes? la di lmi trasgressione; L86040 di ip, 272,06. 85 6.3. if£. edbd.; 1:25,$i 10) L 45, 6. 5, tf. famil. ercis. Se twattavasi di un fatto divisibile, o dell’'astinenza: da np fatto divisi- bile., allora la contravvenzione di un solo erede non obbligava che lui medesitno a pagare una parte del- la pena in proporzione della sua quota ereditaria 5 L 4,6 1, f(. de verb. oblig. Passando al secondo Îmembro idella distinzione, cioè al caso che si; fosse‘convenuto ili dare una qualche cosa, conveniva di nuovo distinguere sc questa cosa era individua, o divisibile. Se individua, come una servitù, allora potevasi agire. contro i singoli eredi in solido per avere la‘serviti. medesi> ma: 4 4,5. 4 ff. si servit. vind.; d. 2,$.(23 ff: de verb. oblig., talchè ciascun di essi era tenu- to a pagare la stima della servitù medesima, Z.(72, fl. cod.; l: 25, 6. 10, 11, ff fam. ercis.;&: 17 ff. de servitut.; ina qualora lo stipulante non aves- e volato agire per oitenere la servitù, nè il di lei ni 880 LIBRO VII, TIT. NI. valore, ma bensì la pòna convenuta in caso d’idà> dempimento della convenzione, allora la- venzione di un solo vrede obbligava tutti gli altri eredi a pagare tutta la pena, ciascuno in proporzio ne della rispettiva quota di eredità; Z. 85, 6. 6, ff. de verb. sblig., junct. 1. 38, 6. 2, ff. de con- trah. empt. Se poi Ja cosa promessa era divisibile, in questo caso la mancanza di‘un solo erede dava diritto allo stipulante di chiedere tutta la pena dai singoli eredi, ciascuno in proporzione della rispetti» va parte ereditaria; 2. 6, 6. 3,#2 med. ff. de verb. oblig.; 2.25, 6. 13, ff. fam. ercis. Se alcuno chiedesse perchè, quando era stato promesso di da- re una cosa divisibile, Ja mancanza di un solo ere- de dasse diritto allo stipulante di domandare tntta la pena, laddove quando era stato promesso nn fat- to divisibile, o 1’ astinenza da un fatto parimenti divisibile, la mancanza di un erede non obbligasse che lui medesimo a pagare una parte della pena in proporzione della sua quota ereditaria, potrei ri= spondere con Cujaccio e Voet che nel primo caso importava al creditore di non essere pagato in più riprese, per non soffrire così non piccoli incomodi, 2.3, ff. famil. ercis.; e perciò se uno degli eredi mancava al pagamento, noa si poteva negare al creditore l’esazione di tutta Ja pena senza fargli in- giuria, come disse Pomponio nella 2. 5, în fin. ff. de verb. oblig. Nel secondo caso, cioè quando: si trattava di un fatto divisibile, come di approvare un affare, o di astenersi dal fare, allora, siccome la mancanza di un erede non poteva essere supplita dall’ altro, così non era giusto che|’ crede il quale dal canto suo aveva adempiuto‘all’obbligazione, fos- se tenuto per le contravvenzioni degli altri eredi, poichè allo stipulante non’ poteva importare altro CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 88r se non che ciascnn erede soddisfacesse per parte sua all'obbligo che gli correva.) 1233. Quando l’ obbligazione principale, contrat. ta sotto una pena, è divisibile, non s’ incorre la pena che da quello degli, eredi del debitore che coutravviene a tale obbligazione, e per la parte so- lamente della obbligazione principale, per cui era egli tenuto, senza che si possa agire contro coloro che l hanno eseguita. Questa regola ammette eccezione allorchè, essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non sì potesse fare il pagamento parzialmente, un coe- rede ha impedito che 1’ obbligazione venisse per in- tiero adempita: in questo caso può esigersi da esso Ia pena intiera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi_il regresso. ( V. la nota del precedente articolo:) \ CA BO V. De Modi con cui si estinguono le Obbligazioni. 1234. Le obbligazioni si estinguono, Col pagamento, Colla novazione, Colla remissione volontaria, Colla compensazione, Colla confusione, Colla perdita della cosa, Colla dichiarazione di nullità o colla rescissione> Per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente capo,, E colla prescrizione, che formera il soggetto d’un titolo particolare. 880 uBRO IM, TIT. mM. ( Secondo le romane leggi le obbligazioni sì estin= guevano ipso jure o per mezzo ii cerezione. L'estint zione ipso jure accadeva per opera della legge ia- dipendentemente dal fitto dell’ uomo. Così colla compensazione si estinguieva ipso jure il credito dil momento che: tra il creditore ed il-debitore era na- ta una mutua obbligazione; 2. 4, ff. de. Col imnezzo di eceezione non si distruggevano le ob- bligazioni se l'eccezione non era opposta in- zio; LL 27, 6. 2, ff. de pactis, T modi coi quali le‘obbligazioni si estinguevano ipso]jure o erano comuni a tutti î contratti, o al- meno alla maggior parte, come il pagariento, la compensazione, la confusione, l' offerta e conse» gnazione, la perdita della cosa, e la novazione, 7. 5a, 2 54, 0. 107, ff. de solut.; 4, 176, ff. de verb. sig. l 1, ff. de compens.j L. 75, È. 95, 6 2, 2. peh. ff. de solut.; l 19, cod. de usur.; LL. 9, cod. de solut; dd SL. 85 uf gr ff.“ de verb. oblig.J; l 5, ff. de reb, cred.; l 1, prin. ff. de novat.; prin. instit. et 66. segq. quib. mod. toll. oùlig.; 0 erano propri ad alcune specie di contratti come|’ acceptilazione e il mutuo dis- senso; l 1. ff. de acceptil.; LL 35, ff. de res. jur.; junet. 1 3, ff. de rescind. vend.; l. 80, Lie de solut.; 6. 1, et 4, instit., quib. mod. toli. oblig. Le eccezioni che si potevano proporre onde di- struggere le obbligazioni, erano per esempio I cc- cezione del I. C. Macedoniano!, e Vellejano, del danaro non numerato, della prescrizione, del do- lo malo, della remissione volontaria, e simili. TL azione di nullità noîù poteva giammai essere nn modo per togliere l'obbligazione, poichè se l'ob- bligazione era nulla non v'era per ciò stesso mezzo per estinguerla essendo impossibile di estingaere ciò clic CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 883 non esiste. La rescissione poi poteva proporsi in via di azione, ed in via di eccezione, cd in ambi i casi il suo effetto era di togliere 1 obbligazione, e di ridurre le cose nello siato' in cui si trovavano prima dell’obbligazione medesima. Parimenti la con- ar> i ga di . Uh dizione risolutiva poteva addursi e come azione€} Wi come eccezione, ed operava sempre lo scioglimento ME 4 della obbligazione.) Ae); ke i x SEZIONE PRIMA, Del Pagamento. 6. 1. Del Pagamento in genere. a 1235. Qualunque pagamento suppone un debito: ciò che fu pagato senza essere dovuto, è ripetibile. La ripetizione non è ammessa riguardo alle- bligazioni naturali che si sono volontariamente sod- disfatte. (Prima di parlare del pagamento, mi sembra otti- ma cosa di cominciare dalla definizione del pagamen- to medesimo, onde, come disse Tullio, s'intenda ciò di cui sì tratta. Questa parola pagamento aveva pressg ai romeni due significazioni; una ampla e compren- deva qualunque scioglimento e soddisfazione di ob- bligazione, avvegnachè s’ intendesse pagare colui il quile faceva ciò che aveva promesso; 12764 NÉ de verb. sig. L’ altra significazione era più ristret- ta, e comprendeaa la maturale prestazione di ciò che si doveva; Z. 107, ff. de solut., prin. instit. quib. mod. toll. oblìig. 11 pagamento adunque sup- poneva un debito, ond’è che ciò che si pagava 884 LIBRO JM, TIT. II. senza essere dovuto almeno naturalmente era ripeti bile; 2. 1, 2. 13, 2. 16, fl. de cond. indeb.; L 15,(C. de oblig. et act.; LL 16,6.3, lar, 6 2, fl. de fidejuss.; L 83, fl. de solut.) 1236. Le obbligazioni possono estiaguersi col pa gamento tatto da qualunque persona che vi abbia interesse, come da uu coobligato o da un fide- jussore. Possono anche essere‘estinte col pagamento fatto da un terzo che non vi abbia interesse, purchè que-’ sto terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore, o se, agendo in nome proprio, non ven ga a smbentrare nei diritti del creditore. ( Concord. 2. 39, ff. de neg. gest.; LL 104, 148 de verb. oblig.; 1. 23, L 4o, L 53, 2. 56, L. 64, I. 66, 2. 76,4. 91, f(. 2.5, 17, cod. de so- Iut.; I 8, 6. fin. ff. de novat.; prin. inst. quib. mod. i0ll. oblig.) 1237. L° obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contro la volontà del creditore, ove «questi abbia interesse che venga adempita dal debi- tore medesimo. ( Concord. 2. 39, èr fin. ff. de statu liber.; È. 11, in fin, fl. de leg.3; 1, 31, ff. de solut.) 1238. Per pagare validamente, è necessario essere proprietario della cosa data in pagamento, ed. es- sere capace di alienarla.: Tuttavia non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro 0 di altra cosa che sì consumi coll’ uso, contro il creditore che l'abbia consumata in buona fede, sebbene il pagamento sia stato fatto da chi non ne era il proprietario 0 non era capace di alienarla. ( Concord. /. 20, ff. de adg. rer. dom.; Il. 54, ff. de reg. jur.; 6. ult. in fin. instit. quib. alien. licet vel non, juncet, l 14, 6.8, ff. de solut.) CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 885 1239. Il pagamento debb' essere fatto al eredito» re, o a persona autorizzata‘a riceverlo dal creditore medesimo o dal giudice o dalla legge. valido il pagamento fatto a colui che non era antorizzato a riceverlo pel creditore, quando questi lo ratifichi, o ne abbia approfittato, ( Concord. 2. 24, ff. de de nèég. gest.; L 12, prin: et 6. 4; 2. 15, 1. 49, ff. de solnt. et lib.; I 4.6. 4, ff. de doh mali met. except.;"PNL DI 12, cod. de solul. et lib.) 1240.]l pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore né abbia in appresso sofferta 1’ evi- zione.\ ( Concord. arg. 2. 3, prin. ff. ad 4. C. Ma- ced.; I. 38, 6. 1, ff. de solut.; L 17, ff. da transact.) 12/1. Non è valido il pagamento fatto al credi- tore, se questi fosse incapace a riceverlo, ecceuto che il débitore provi la versione della cosa pagata, în vantaggio del creditore. ( Concord. 13, în fir. fl. de cond. indeb.; L. 3, prin. ff. commod.; L 4, tî. de except.; 1.4, 6. 4, ff. de doli mali met. except.; L 15, L. 47, fl. de solut.;€. 2, inst. quib. alien. licet vel non.) 1249. Il pagamento fatto dal debitore al suo cre- ditore, in pregiudizio di un sequestro o d’ un atto d’ opposizione, non è valido riguardo‘ai creditori sequestranti od opponenti: questi possono costrin— gerlo a pagare di nuovo, per ciò che riguarda Je loro ragioni, salvo, in questo caso soltanto, il suo regresso contro il creditore. (Il debitore nelle di cni mani venivano sequestra te le cose che egli doveva al suo creditore, era in ob. bligo di tenere, c custodire presso ui se le stesse cose 886 LIBRO MI, TIT. LI, PI finchè era terminata la lite, /. 17, ff. depositi; L 5, cod. eod., altrimenti il sequestrante aveva dirit- to di agire contro il debitore per farlo pagare di bel nuovo; 4. 5, 6. 1,2 12,62, ff. depositt; L.9, 6.3, ff. de dolo malo. 12/13. Il creditore non puo essere costretto. a ri- cevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta fosse eguale ed anche maggiore. ( Concord. 4. 2,$. 1, ff. de reb. cred.; L 6, cod. de solut., eccettuati i.casi esemplificati nella ZL 13, 6. 1, ff. de re jud.; 6. ult. inst. de verb. oblig.; 6. 4, inst. de legat.; l 26, Go Uult. LL 713 6.3, fl. de legat. 1. Novell. 4, cap. d4} 12/4. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancor- chè divisibile. i ( Concord. 2. 41, 6. 1, fl. de usuris; Junct. L. 3, fl. fam. ercis., eccettnati i casi di cui nella 2. or, ff. de reb. cred.; l. 8, ff. si pars haered. pet.; la, 6. ult; 2.3 ,L.4, ff. fam. ercis.j L. 2, et tot. tit, cod. de haered. act.; l. 4, cod. de collat. fund. patvimon.) Non ostanic, i giudici, avuto riguardo alla si tuazione del debitore, ed usando con molta riserva di questa facoltà, possono accordare dilazioni mo- derate al pagamento, e sospendere 1’ esecuzione giu- diziale, restando il tutto nello stato medesimo. ((=Congoxdi ly 210,8 14{f, de const. pécun.; L. 105, ff. de solut.;;l. 16, in,fin. fl. de- sat; delle quali leggi se il sig. Nani Professore di diritto e procedura criminale nell’ Università di Pa- via, avesse avule cognizione, non avrebbe scritto in una nota fatta sotto quest’ articolo nell’ Analisi ragionata del diritto Civile Francese del sig. P. CONTRATTI E OBPLICAZIONI. 897 È C. Gin che le dilazioni permesse da qu@sto stes- so artiedlo, non si concedevavo secondo le. romane leggi che«al som:ino imperante, citando, per. pro vare la sua proposizione, la 2.4, cod. de precib. imperat. offer.; impercioechè ha fatto. vedere. con ciò d’ ignniare ancora cele una tal legge parli di quelle dilazioni il più delle volte quinquennali, che concedeva il prineipe al debitore col cousenso de’cre- ditori; luddove in questo articolo e nelle leggi ro- mance che noi abbiam citato per concordanti,. si parla di brevi dilazimi che si accordavano e si ac- cordano inttavia dai giudici ai debitori anche con-: tro la volontà dei creditori.) 1245. Hi debitore d’ una cosa certa e determinata vicue liberato con rimetierla nello stato in cui si trova ri tempo della consegna, purchè i deteriora- menti sopraggiunti non provengano dal suo fatto 0 colpa, nè dalle persone di cui deve rispondere, 0 clie non fosse in mora prima delle seguite deterio- razioni. ( Concord. 2. 5, ff. de reb. cred.; l. 108, Godi, ffale%“egiooni Do:A3rgd 8, ff. de peric. et com- modo rei vend.; l. 22, l 33, L 37,4 51, ff. de verb. oblig.; l. 92, prin.; L 107, ff. de solut.; I. 3, cod. de ustr. et fruct. legut.;l. 32, 6. pen. {f. de usur.; L 173, 6. pen. fr. de reg. Jur.) 1246. Se il debito è di una cosa determinata sol- tanto dalla sua specie, il debitore per essere libe- rato, mow sarà tenuto a,darla della migliore quali tà ma non potrà darla neppure della peggiore. (“Concordia di 18 841195 6.4, fl. de ae- dil. edicto.;& 37, è 110, prin. ff. de leg} 33, G-1, in fini; l 72, 6. 5, ff. de solut. et lib.; L. ult,$. 1, in fin. cod. comm. de le- su.) 888 LIBRO MI, TIT. IMI, 1247: pagamento deve effewtuarsi nel luogo de- stinato dalla convenzione. Non essendovi destinazi o- ne di luogo; e trattandosi di cosa certa€ determi- nata, il pagamento deve farsi nel luogo ove, al tempo del contratto, si trovava la cosa che ne. for- ma l’ oggetto. Esclusi questi due casi, il pagamento deve farsi nel domieilio del debitore. ( Il pagamento si doveva fare nel luogo conve+ nuto espressamente O tacitamente o in mancanza di convenzione, nel luogo del contratto; li319,/621255 ff. de judic.; L. 21, ff. de oblig. et act.; l. 5,{f. de reb. auct. jud. poss.; L. 9; ff. de eo quod cert. loc} 1.5, 6.1, ff depositi; l, 123, prin. ff. de verb. oblig.; L. 16, 6. 1, ff. de fidejuss.; l. 9, cod. de solut. Non era peraltro obbligeto il debi- tere a recarsi alla casa ,, 0 al domicilio del credi» tore quando così non si fosse convenuto, o tale non fosse stata la consuetudine del luogo;@g- den18i; ff. de constit. pecun.) La distinzione dei contratti in contratti di duona fede e di stretta ragione aveva fatto nascere un’a- zione che chiamavasi condictio de e0 quod certo loco. Se în un contratto di buona fede si promet- teva di dare una cosa in un certo luogo,€ che qui- vi ndn si fosse data, non v' era bisogno di quest’a- zionè, perchè i patti aggiunti incontanente ad un contratto di buona fede producevano l’azione dei contratto medesimo, cui eruno aggiunti; ed il giu= dice aveva la facoltà di arbitrare ex bono et aequo ciò che 1° uno dei éontraenti doveva fare o dare all’altro. Al contrario siecome i patti aggiunti ad un contratto di stretto diritto proilucevano, bensì un' cecèzione, ma non un’ azione, nè al: giudice era lecito di oltrepassare i termini della convenzione, hi di ii CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 889 come tutto ciò si disse nella nota dell’art. rrIis,; così se taluno si fosse obbligato-in un contratto di stretta ragione di pagare una cosa in Efeso, non poteva essere convenuto a Capua nel foro del suo domicilio, nè il creditore poteva convenire il debi- tore fuorchè in Efeso. nel i che questi colà si fossè ritrovato. Per lo che siccome poteva il debito- re a bello studio eludere l’ azione del suo creditore, così il pretore stimò equo d’ introdurre. l’ azione quod certo loco, colla quale il creditore convenir potesse il debitore nel foro del di lui deansicilio a pagare ciò che in un contratto di stretta ragione aveva promesso di pagare altrove; 4. 1, l. 2, 4 7, et passim. tot. tit. ft. de eo quod certo loco; 4. unic. cod. ubi conven. qui cert. loc. dar. prom. Era quest’ azione di qualità addiettiva; per lo ché in quella guisa che se alcuno si fosse obbligato di pagare in Efeso poteva essere convenuto in Efeso o coll’ azione certi ex mutuo, ex stipulatu, de conslituta pecunia, così fuori di Efeso, e precisa- mente nel foro del suo domicilio poteva essere con- venuto coll’ azione ex mutuo, stipulatu, constituta pecunia, de eo quod certo loco a pagare ciò che aveva promesso, e im oitre ì danni ed interessi per non avere soddisfatto alla promessa; 4. 2, 4. 3,£ 4, l 10, et passim. tot. tit. ff, de eo quod certo loco. Del resto siccome da, hmga pezza era tolta pres- so di noi la distinzione di contratti dî buona fede e di streîta ragione, conforme si disse nella nota dell’ avt. 1rHr, pag. 804, così si poteva agire in forza di qualunque contratto senza di quella addiet- tiva qualità contro il debitore nel foro del suo domi- cilio onde eostringerlo al pagamento di: quanto aveva promosso, ed al risarcimento= dei danni ed 235** . 890 LIBRO III, TIT. HI. Interessi derivati dal non avere esso pagato quanto doveva nel luogo convenuto.) 1248: Le spese dl pagamento sono a. carico del debitore. ( Il debitore che pagava il proprio debito, se voleva munirsi di una prova del pagamento, doveva farlo a proprie spese, giacchè una tal prova era sol tanto a di lui vantaggio;(arg. 4. 17) cod. de ero- gat. milit. annon.) 60 Del Pagamento con subingresso. 1249. Il subingresso nei diritti del creditore a fa- vore di un terzo che lo paga, è convenzionale o legale. È ( Concord. 2. 1, 2. 3, cod. de his qui in prior. cred.';;(li.1. vl 5a cad-igui potsunspigriz 0. id; cod. de pignor.; l. 9g, cod. de solut.; d. 11, 6 ult. ff. qui pot. in pign. hab.; L 12, 6. 6, ff. cod.; l. 16, versic. plane cum tertius ff. cod.) 1250. Il subingresso è convenzionale, 1. Quando il creditore ricevenito il suo paga- mento da una terza persona, la surroga nei suoi diritti, azioni, privilegi od ipoteche contro il- bitore; questa surrogazione debb’ essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento; i 2. Quando il debitore prende ad imprestito una somma ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante ne’ diritti del creditore. Per la validità di tale surrogazione é.d° uopo che la scrittura di prestito e la quietanza si facciano avan- ti notaro: she nella scrittura di prestito si dichiari che la somma fu presa ad imprestito per fare il; pos ch Lin] sta uri CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 891 pagamento, e che nella quietanza pure si dichiari che il pagamento è stato fatto‘on i danari. som- ministrati a tale«effetto dal nuovo creditore. Que- sta. surroga‘ sì opera senza il concorso della vo- lontà del creditore. ( Concord, 2.‘24, 6.3, ff. de reb. auet.]ud. poss.; L. 1, cod. de his qui in prior. cred.; se non che io non trovo che fosse necessario di fare alcuna serittura, per la qual cosa credo che si po- tesse fare anche senza di essa perchè non era- cessaria la scrittura se non nei casi in cui era dalla legge ricercata; 4. 17, cod. de pactis; Loro; cod. de fid. instrum.) 1251. Il subingresso ha luogo ipso jure, 1. A vantaggio di colui che, essendo egli stes- so creditore, paga un altro creditore che ba diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi od ipoteche; (Un creditore chirografario pagando un altro crea ditore a lui anteriore, entrava nelle ragioni e nei privilegi tutti del creditore soddisfatto; se.tali pri. vilegi e ragioni erano personali, 4. 24, 6 ult. ff. de reb. auct. jud. poss.; ma se erano rez i, come se il creditore pagato avesse avuto un’ ipoteca in si@ curezza del suo credito, allora non acquistava tali diriuti se non nel caso che li avesse acquistati dal creditore, o dal debitore, Z. 1, cod. de his. qui în prior. cred., 0 nel caso che dal giudice’ fosse stato in lui trasferito il diritto d’ ipoteca; 4. ult. cod. de privi!. fisci. Nè per entrare nei diritti dell’ anteriore creditore bastava la convenzione, ma . doveva a lui pervenire il dararo che il creditore chirosrafario sborsava; l. 17, ff. gui pot. in pign. hab. Per lo contrario se un creditore ipotecario avese se pagato un altro creditore ipotecario a lui ante- 392 LIBRO MIT, TIT. MT. teviore quelio entrava nelle ragioni di questo, ed anche nel diritto d’ ipoteca; /. 1,7. 5; cod. qui pot. in pig hab.) si 2. A. vantaggio dell’ acquirenté d° un immobile, ìl quale impiega il prezzo del suo arqunisto nel pa- gare i creditori a favore dei quali il fondo era ipo- tecato; (L’ acquirente di un immobile il quale impiegava il prezzo del suo acquisto nel pagare i creditori a favore de’ qnali il fondo era ipotteato j non suece+ deva nei diritti dei medesimi,‘perchè col pagare il prezzo egli intendeva di liberarsi dall’ obbligo in- contrato col venditore, non inai di obbligare a se il venditore medesimo: è sebbene questi fosse tenu- to di evizione verso di quello, tuttavolta il com- pratore non doveva giudicavsi coi diritti che conse -petevano al creditore poichè si doveva il principio, e la causa dei contratti; Z. 8. prin. ff. mandati; li 1, 6. 30, ff. depositi.) 3, A vantaggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito; ave va interesse di soddisfarlo; (Per ciò che riguarda colui che era obbligato con altri al pagamento di un debite, si osservi la nota dell’ art. 1313. Per quello poi che concetne quegli che era obbligato per altri al pagamento di un de- bito ,. se‘era costretto a pagare lo stesso debito, aveva diritto di farsi cedere dal. creditore le azioni tutte tanto contro il principale debitore, quanto contro coloro che per tal debito er.<> insieme con Jui. obbligati; d 133 dai 19,3 l/36,y©:39, fl d. ia, 4. 11, 4. 14, 2 21, cod. de fidejuss. et mandat.; 2. 27, infin.; L. 2%, ff. mandati; l: 95,$. 10, ff. de solut.) 4. A vantaggio dell’ erede beneficiario che ha Pagato con i proprj danari i debiti ereditar), )0. CONTRATTI 8 ORBLIGATIONEI: 843 O l'erede beneficiario era creditore; é. allora aveva Inngo ciò che, si disse nella prima nota di questo articolo. O non era ctediture, e sembrami che se pagava dovesse farsi surrogare dal creditore ps suoi dicitti e ragioni per via di convenzione} secondo le lesgi citate sotto l'art 1250.) 1959. DI siibingresso stabilito negli acticoli prece> denti ha Inozo tanto contro i fidejussori quanto con- tro i debitori: esse non può nuocere al creditore quando questi non fu pagato che in parte; iù tal caso egli può far valere le sue ragioni per il restna- te che gli. è dovuto, in preferenza a quello da cui non ha ricernto’ che un pagamento parziale: ( Se trattavasi di subingresso couvenzionale; qua- lora non si fosse fatta una stipulazione contraria, colni che pagava s° intendeva surrogato tanto contro il principale debitore, quinto contro i fidejussori se ve n'erano, ang. È. 23; prin. ff. de haerèd. vel aci. venil., se poi trattavasi di subingressa le sì veda la prima nota fatta all arts i95s.} 6. 3. Del Inputazione dei pogamenti. gale, 1253. Il debitore che ha più debiti, ha' diritto di dichiarare quando paga, qual sia il debito che intende di soddisfare. ( Concord.& 1,£ 5;$& 13 Laitorz; G5 13 di di #, cod: de solut.; Lor, cod. de usuris.}.| 1954. Il debitore per un debito che produce fyutti 6 interessi, mon pid senza il consenso del vereditore, imputare nel capitale in preferenza dei frutti e degl’ interessi, ciò ch'egli paga: il paga mento faito in‘conto di capitale ed interessi, rBa 25 4% 894 LIBRO IN; TIT. III. che non è integrale, s’ imputa prima negli inte> ressi. (-Goncotd. 2.5, 6-2, 354206,(E Ling codade solut.; l 35, ff. de pig. act.; l. 21, cod. de USUrIS. 1255. Quando il debitore per diversi debiti abbia accettata una quietanza per cui il creditore abbia specificamente imputata la somma ricevuta sopra uno di questi debiti, il debitore non può chiedere più 1’ imputazione sopra_.tm debito differente, pur- chè non siavi intervenuto dolo o sorpresa per parte del creditore. 5 ( Quando taluno avendo diversi debiti faceva un pagimento senza specificare il debito che intendeva di soddisfare, il creditoréè aveva la facoltà d’impu- tare egli stesso questo pagamento sopra quel debito che più gli piaceva, semprecchè però avesse l’ imputazione come egli avrebbe voluto se invece di essere creditore fosse stato debitore e ché|’ avesse fatta nell’ atto stesso del pagamento affinchè il de- bitore potesse contraddire se voleva, od approvarla tacitamente; 7. 1, /. 2, ff. /. 1, cod. de solut. l:'21, cod. de usuris, altrimenti aveva luogo il di- sposto delle leggi.) 1256. Quando la. quietanza non esprima alenna imputazione; il pagamento deve essere impuiato nel debito che a quell” evoca il debitore avesse misgion re interesse d° estinguere tra quelli che fossero pari- mente scaduti: altrimenti, nel debito scaduto, quan- tunque meno oneroso di quelli non per anco sca» dvi. Se i debiti sono di egual ratura, I imputazione si fa sopra il piu antico, e si fa pro rata in parità di cose. i ( Sc più erano i debiti, il pagamento s’ imputava siii CONTRATTI E OBULIGAZIONI: 895: sopra quel debito‘chie era scaduto} /. 103, ff. de solut:; arg. lL 3,6. 1, 25,6. 2, ff. eod. Se tut- ti i debiti erano seaduti, P imputazione sit faceva so- pra il debito più oneroso; pri Lp l63) prin. LL 7, 497, ff. eod. Dopo quest’ ordine se mai il debitore avesse avuto più debiti, aleuni pro- prj, alcuni altrui, forse perchè avesse fatto una qualche fidepussione,|’ imputazione si faceva prima sopra i debiti propri] ancorchè gli altrai fossero stati più antichi; 2. 97, junet. ln, 2 4} ff. cod. Se niente di tutto ciò si verificava, e che i debiti-fos- sero stati titti egualmente gravosi, proprj, 0 altrui, il pagamento s’ intendeva fatto pel debito più auti> co di 97, 5, Li 24 ff. cod. Se fra i debiti non ve n° era alcun più antico, 1° imputazione si faceva sopra tutti in proporzione della loro quantità; 4. 8, ff. eod.) Dell Offerta di pagamento, e del Deposito: 1257. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può farne ad esso 1 offerta reale, ed in censo di rifinto di accettarla per parte del creditore, può deposiwre la somma© la cosa offerta, Le offerte reali susseguite da un deposito liberano il debitore; esse a suo riguardo tengono. luogo di pagamento, quando sono faite validamente, e la cosa în tal modo depositata rimane a rischio del creditore. ( Quando il debitore faceva al suo creditore ta reale offerta di ciò che gli doveva, se. questi si ri- fiutava di accettarla, il debitore cra liberato dall’ob» 996 LIBRO îl1, TIT, tr. bligazione, e la cosa dovuta stava a rischio del cré: ditore perchè non era equo che nel debitore conti muasse quell’ obbligazione, della quale si sarebbe di. scaricato se il. creditore avesse voluto accettare 1’ of- ferta; ma questa liberazione accadeva in forza dell’ eccezione del dolo malo a meno che il debito' non fosse stato per causa di dote, 0 di altro giudizio di buona fede; e ciò ancorchè il debitore alcuna volta interpellato prima di fare I° offerta reale, non aves- se pagato, imperciocchè la mora posteriore purgava l’ anteriore, Z. 39, 2. 73, prin. ff. de solut.; È. 73, 6. ult.; LL 105, ff. de verbor. oblig., talmen= te che lo stesso ladro, il quale riputavasi essere sem- pre in mora, si liberava dall'azione detta condictio furtiva, di cui nella nota dell'art. rtor pag. 760, se la cosa rubata periva dopo di averla offerta al padrone; 4. 8, ff. de condict. furtiva. Coll’ offerta reale si scioglieva 1’ anticresi, ZL. 11, cod. de usu- ris, e la pena stipulata non aveva luogo se 1’ offer= ta veniva fatta in rempo debito; Z. 23, 6. ud.; 2/ 24, 1.43, ff. de recept. qui arkit. recep. Se poi la reale offerta era susseguita da um depo- sito, non v' ha dubbio alenno che il’ debitore non si liberasse pienamente dall’ obbligazione, purchè un tale deposito fosse fatto nel debito tempo e Inozo; L 9, cod. de solut.; L. 41, 6. 1, ff.‘de usuris; l. 19, cod. eod.; l. 12, cod. de compensat.) 1258. Affinchè le offerte reali sieno valide, è necessario, 1. Che siano fatte al creditore capace di esige» re, o a quello che ha facoltà di ricevere per il me- desimo; 2- Che siano fatte da persona’ capace. di pa gare; ia 3. Che siano fatte di tuta la somma esigibile, CONTRATTI È OBBLIGAZIONI. 897 dei frutti od interessi dovuti, delle spese liquide; e d'una somma per Je spese non liquidate, colla riserva per qualuuque suipplimento; 4. Che il termine sia scaduto) nel caso cliè‘sià stato stipulato a favore del éreditore} hs. Che siasi verificata la condizione sòtto la quale la. contratto il debito; 6. Cire V offerta sia futta nel luogo convenuto per il pagamento, e non essendovi convenzione spe- ciale per il luogo del pagamento, sia fatta alla per- sona del ereditore, o al suo domicifio, etvero@ quello scelto per l° esecuzione del contratto; “n. Che l'offerta sia fatta pur mezzo di om uf ficiale pubblico antorizzato a questa sorta di atti. ( Siccome il deposito regolarmente fatto stava in lnogo di‘pagamento talchè liberava il deponente dill’obbligazione, l 113£. 19, co. de usuris; cbsì nm vba dubbio alenno che il deposito mon dovesse tarsi da chi era capace di pagare, ed a chi era capace di esigere, o a quello che aveva la fa- colà di ricevere per il medesimo. Perchè il deposi= to producessè l’ effetto di liberare il debitore si ri- chiedeva ancora che fosse fatto di tuita la somma esigibile insieme coi frutti e gl interessi, non che colle spese ligiride; 7. 56, 6. 1, ff mandati; L 41, 6. 1, ff de usuris;£ 192, prin. fl. de verb. oblig.; d. 5, cod. de distruci. pig.; l 2, cod. debit. vend. pig. i:mped. non posse; I. 19, cod, de usuris; l. 9, cod. de solut. Che se il debito era parte liquido. e parte illiquido, il debitore do- veva fare il deposito della somnia liquida; e dare una cauzione per la somma illiquida, /. 5,(fl da stetu liber:z doveva farto quando era scaduto il termine nel caso che fosse stato stipulato a favoré del crcldivove, arg. d. 15, fl de annass degal., -898 LIBRO II, TIT. 111. quanilo st era verificata la condizione se il debito era condizianato; perchè prima di tale verificazione non v'era obbligazione di sorte alcuna,$. 4, drstit. de verb. oblig., e doveva farlo in moneta corren- te, 2. 24, 6. d, fl. de pig. act., nel luogo oppor- tunv secondo che si disse nella nota dell’ articolo 1247 e col mezzo di un pubblico depositario; /. 56, 6.1, ff. mandati, junct. l. 19, cod. de usuris; d. 9, cod. de solut.) 1259. Non è necessario per la validità del. depo- sito, che venga autorizzato dal giudice, ima basterà, 1. Che sia stato preceduto da una intimazione notificata‘al creditore, e contenente| indicazione del giorno, dell’ ora e del luogo in cui la cosa of- ferta sarà depositata; 2. Che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola, unitamente agli interessi decorsi sino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricevere queste- segne; 3.‘Che siasi“esteso dall’ ufficiale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie of_ ferte, il rifiuto di accettare fatto dal creditore o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito; 4. Che nel caso in cui il creditore non sia com- parso, gli sia stato notificato il processo verbale di deposito con l’ intimazione di ritirare la cosa de- positata. ( Concord. 2. 9g, cod. de solut.; bL 2, in fin. cod. de jur. emphyt.; I 19, cod. de usuris; L 2, cod. debitor. vend. pig. 1260. Le spese per 1° offerta reale e per il depo- sito, qualora siano validi, sono a carico del cre- ditore. ( Quando il debitore per‘liberarsi dal debito era . CONTRATTI E Mico 899 costretto al offrire è depositare la cosa dovuta, per- che il creditore ricusava senza nn giusto motivo di accettarla, le spese dell’ offerta del deposito appar- tenevano al creditore, a di cui causa venivano fatti l'offerta ed il deposito, perchè le spese di un atto spettavazo generalmente a colui a causa del quale si faceva l'atto; 2. 17, cod. de erog. milit. an- non.) 1261. Finchè il deposito now sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo;€ quanda lo ritiri, i suoi condebitori o sicurtà non restano liberati. Concord. Z. 19, in fin. cod. de usur.) 1262. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuto una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarate buone e valide le sve offerte e il’ depo= sito, non gli è più lecito, nemmeno col consenso del creditore, di riurare il deposito in pregiudizio de’ suoi condebitori o fidejussori. ( Sebbene siasi detto netla precedente nota che il debitore aveva facoltà di ritirare il deposito, non- dimeno è da credersi che non pote»se ciò in pregiudizio de’ suoî condebitori o fidejussori- im- pecciocchè se il debitore con un patto posteriore contrario ad un antecedente che per via di ecce- zione liberava il fidejussore, togliere non poteva al filejussore una tale eccezione,£. ult. ff. de pactis, molto meno sembra che potesse pregiudicargli col rìtirare il deposito, il quale aveva la forza di Nbe- rarlo ipso jure, tanto più quando vi fosse stita una contestazione, la qualè pel suo carattere dî qua- si-contratto, 4. 3, 6. 11, ff. de pecul.; 2. 29, fl. de novat.;.L. 58, ff. de oblig, et act.;! 86, È 87, 2. 139; ff. de reg. jur., avesse obbligate il debitore a-non poter. più rìtirare il suo: deposito.} TESE h4 9g00 LIBRO IM, TIT. II. 1263. 11 creditore il quale ha acconsentito che il debitore ritirasse il suo deposito, dopo che esso fu lichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più pel pagamento del proprio credito va- lersi dei privilegi e delle ipoteche che vi erano an- nesse; egli non ha, più ipoteca se non dal gierno in cui] atto col quale acconsenti che fosse. ritirato il deposito, sarà stato rivestito delle forme presurite te a produrre un’ ipoteca. ( Concord. arg. l. 6, ff. quib. mod. pig. vel &ypoih. solv.; È. 20, cod. de pignor.) 1264. Se ciò che è dovuto, è un determinato cor- po il quale debba essere. consegnato nel luogo in eui si trova, il debitore deve far ingiungere al cre- ditore di eseguire il trasporto, con atto notificato alla sua persona o.al suo domicilio, 0 al domicilio vletto per P esecuzione della convenzione. Fatta que- sta intunazione, se il ereditoregnon trasporta la co- sa, e se il debitore abbisogni del luogo in cui è collocata, questi powà ottenere la. permissione di depositarla GArizialmane in qualche altro luogo. ( Concord. arg. 4. 1, 6. 3, ff de peric. et comm. rei vend., junot. l. 19, cod. de usuris.) 6 5, Della Cessione de? Beni. 1265. La, cessione de' heni è un atto col quale il debitore dimette tutti i suoi beni ai suoi creditori» quando non si trova più in caso di pagare i proprj debiù. __{ A coloro i quali pon si trovavano più in caso di pagare ì proprj debiti, era concesso dalla legge Giulia, e. dalle costituzioni de’ principà di paia i ora pro for— ig a- meri nre o gn n I} ils (A CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. gof foro benì aì loro creditori onde liberarsi dalle mo+ lestie che avessero potuto artecargli; bri April pen. cod. qui bon. ced. poss. Questa cessione si faceva-in giudizio 0 fuori a viva voce, o per lettera o per nuncio, È. ult. ff. de cessi bonor. posciachè bastava che il debitore manifestasse semplicemente Ta sua volontà di cedere i beni; Z. 6, cod. gui bon. ced. poss.)\ , 1266. La cessione de beni è volontaria o' giudi= ziaria. *( Concord. 2. ult. ff. de cess. bon.; l..6, cod. qui bon. ced. poss. 1267. La cessione de’ beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che noa ha altro effetto fuori che quello che risulta dalle sti— pulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore. { Concordano le leggi citate sotto l’ articolo pre- cedente.) 1269. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore di buona fede e che ha sofferto disgrazie, cui, per conservare la libertà personale, è permesso di fare giudizialmente l' ab bandono di tutti i saoi beni ai suoi creditori, non ostapte quolunque stipulazione in contrario. ( Concord. 4 1, 2 4,£ per. cod. qui bon. ced. poss.; arg. l. 13, prin. et Giuse tisvadi L. Agquil. In conseguenza di ciò il dehitore non po- teva rigervarsene alcuno, eccetto che una veste la più vile per suo uso, siccome ciò si concedeva an che ai condannati per un qualche delitto che im- portasse la confisca de’ beni; 4. 6, fl. de boris damn. Doveva, il debitore fare la cessione. mon solo dei beni preseuti, ma ancora dei futuri, sepe- tò li aveva acquistati alocno colla speranza, co» Gopice civ. ll; 26 qua LIBRO TIT, TIT. III, me se il loro acquisto fosse dipenduto dalla verifi» cazione di una condizione, prqcedeva da ciò.che il debitore era obbligato a cedere le annue rendite vi- talizie che gli eramo dovute, gli usufrutti, gli. emov lumenti dei feudi, degli enfiteusi, dei fedecommessi per tutto il tempo che avrebbe dovuto goderli; arg. 4. 69,6. 1, ff. de legat. 2; 2. 8, prin, ff. de reb. auct, jud. poss.; l. 48, 6. ult. ff. de jure Jisct Non doveva però nè poteva cedere i beni de' suoi figli emancipati, /. 3, ff. de cess. bonor., nè di quelli che aveva sotto la-di lui podestà; imper- ciocchè come ai medesimi si concedeva di separare il peculio lor proprio dai beni paterni nel caso che il padre fosse stato debitore del fisco, 2. 3, 6. 4, in fin.{(. de minor. 25 ann., così non era ragio- nevole che privati creditori fossero di miglior con- dizione del fisco, il quale d’ altronde era sempre privilegiato. Neppure perdeva 1’ amministrazione de’ beni spettanti ai di lui figli, nè la tutela, o cura, quante volte non la prodigalità e i cattivi costumi, mia l'infelieità e il caso fortuito avevano dato causa alla cessione de’ beni; altrimenti questo beneficia inventato per mitigare la perversità della sna mala sorte, si sarebbe rivolto a di lui ingiuria contro la 4. 35, ff. de legibus; ll 6, cod. eod., junct. È, 317,6. 3, ff. commod. La cessione di tutti i beni importava che se al- eano ne era stato alienato in frode dei creditori, 1° alienazione poteva rescindersì coll’ azione- na, come già si disse mella nota dell’ art. 1167. Dicevasi poi che v'era intervenuta frode quando l’ acquirente non ignorava che il debitore aveva alie- nato per fraudare i suoi creditori, non se sapeva semplicemente che il debitore aveva altri creditori, a meno che però questi non lo avessero intimato 2 rig a “ CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 903 non acquistare, mentre in questo caso una tale«ine timazione lo avrebbe reso conscio della frode; l. 10, 62,3,4, ff. quae in fraudem credit. Quest a- Zione non si dava contro agli eredi di coloro che della fraude erano consci se non per ciò che loro era pervenuto in forza del dolo del loro autore; 4. ro, 6. ult.; 1. 11, ff. eod. Era necessario che l’ac- quirente fosse partecipe della fraude quando l° alie- nazione era fatta a titolo oneroso; ma se era fatta a titolo lucrativo bastava che fosse in frode soltanto il debitore alienante, perchè in questo caso trattan- dosi per parte del creditore di evitare un danno, e per parte dell’ acquirente di fare un lucro, era più favorevole la causa del primo; /. 6, 6-11, 4%.(7 6. 1,, ff. eod.; L. pen. cod. de revocand. quae in fraud. cred. alien. sunt. La dote in quanto al ma- rito si stimava acquistata per titolo oneroso perchè veniva essa assegnata per sostenere i pesi del matri- monio; perciò se il marito era conscio della frode, aveva luogo 1’ azione pauliana; se non era conscio, non aveva luogo; Z. ult.$. 1, 2, ff. quae in fraud. cred. AI conurario riguardo alla moglie la dote si re- putava acquistata a titolo lucrativo; in conseguenza, fosse ella o non fosse conscia della frode, quando era sciolto il matrimonio, ella od i suoi eredi pote- vano essere convenuti con quest’ azione; anzi in pendenza del matrimonio i creditori potevano esl- gere dalla moglie una cauzione di restituire loro ciò che a titolo di dote le sarebbe stato restituito; Z. ult. 6.1,.2; 108101 tod. li 3, cod. de revocan. his quae in fraud. Potevasi intentare quest’ azione anche contro un pupillo comunque aves- se acquistato a titolo oneroso, e non avesse potuto per la sua età essere partecipe della fraude; /. 6, 8. 10, ff, quae in fraud, cred. Che se il pupillo 9904 LIBRO JIl, TIT. MII. avesse acquistato coll’ autorità del tutore, allora se questi non era in frode, non poteva rivocarsi l’alie- nazione; se era in frode, l’ alienazione si revocava in quanto a ciò che era pervenuto al pupillo. Lo stesso si dica in riguardo al furioso, al minore, ed a tutti coloro che erano soggetti all’ altrui cura, 2. 5, ff. eod., non che in riguardo ai figli di fami- glia; 4.6, 6 12, ff. cod. Eranvi ancora dei casi in cui si rivocavano le alienazioni fatte dal debitore senza che fosse inter= venuta frode alcuna; come le donazioni a causa di morte, e i legati, allorchè peraltro i beni del de- funto non fossero stati sufficienti per pagare i di lui creditori; 4. 6, 6. pen. ff. quae in fraud.; 1. 1, 6. 1, ff. sé guid in fraud. patron.; arg. L. ult. 6. 6, et segq. cod. ide jur. delib. 6. ult. inst. ad Leg. Falcid. Tendeva quest’ azione a far ritornare le cose nel loro primiero-stato come se accaduta non fosse alienazione alcuna; Z. 1,:6. 1, 2, 4. 10,$. 19, 21, 22, 23, ff. quue in fraud. cred. Simile alla pauliana era} azione rescissoria, la quale non era fondata sulla frode dell’ acquirente, ma sul diritto di pegno che i creditori acquistavano quando erano stati messi in possesso del beni del decotto, e tendeva a rivocare le alienazioni del de- bitore fatte dopo che i di lui creditori avevano ot» tenuto un tale possesso; essa erà un’ azione reale, e si promoveva quindi contro qualsivoglia possessore di buona o di mala fede, ed è quell’ azione di cui Triboniano fece menzione nel 6. 6, inst. de action. Queste due azioni avevano tra loro in comune più regole, la prima delle quali era che si doveva- no intentare nel termine di un anno a contare dal dempo im cui avevaro potuto agire i creditori; 4 1, Do li a se vi alte. cava Lo , ed and die o le Iler= a di de- idi sl ult. ad cose fosse ) 2, la pie s vano del dee ote le sole i cul tion. pune eva= dal LI CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 905 prin.;& t0, prin. tf. quae in frand., vale a. dire dal tempo in cvi era accaduta| alienazione di tutti i beni, altrimenti prima della medesima non sa- rebbe stato certo se i crelitori avessero potuto essi re soddisfatti cogli altri beni rimasti net patrimonio del decotto} e non si sarebbe perciò potuto dire se essi fossero stati o no deftaudati; 4. 6, 8. ul:£ 10, 6. 18,{f. eod.; 2. ult. cod. de revocan. his quae in fraud, creilit. a seconda regola era che sì nell’una che nell altra azione doveva verificarsi la frode del debitore, (teorie 19 5 DADI LL 1, Mm quae in fraud. cred.; 6. 3, inst. quib. ex caus, man. non licet, la qual frode poteva praticarsi in varj modi come dagli esempi addotti nella 4. 1,$. Bn prin ee 1 4 hd 1 O Gantz vai Zero Ba I RL 18, ff. quae in fraud. cred.; LL 9, 6.5, ff. dz Jurejur.; 1. 8, 6. 1, ff. de reb. auct. jud. poss» prin. et 68. segg. inst. quib. er caus. man. nor licet. Non dicevasi però che il debitore alienasse im frode dei suoi creditori quando, potendo, non vo- leva acquistare; imperciocchè il pretore si propose d’ impedire la diminuzione del patrimonio dei de- bitovi, non di procurarne l’ accrescimento; 2. 6, prin. ff. quae in fraud. cred.; LL 134, ff. de reg. Jur., del che abbiamo varj esempj nella Z. 6, 6. 1, 2,3, 4, 5, 4. 19, 4. 20, ff. quae in fraud: cred.; L. 5,6. 15, ff. de donat, inter vir. et uror. Che se il debitore decotto pagava nno fra î suoi credi- tori; prima che i medesimi fossero stati messi in possesso de’ di lui beni, il creditore soddisfatto nou poteva giammai essere molestato, comunque egli avesse saputo che i beni rimasti a} debitore non era- no sufficienti da pagare gli altri creditori: se poi 906 LIBRO MI, TIT. III. Io pagava dopo un tale possesso, ciò che aveva pa- gato doveva conferirsi in massa a comune vantaggio di wtti i creditori; 7. 6, 6. 7, ff. quae in fraud. cred. Rivocata l’ alienazione, l’ acquirente non aveva diritto di domandare la restituzione del prezzo da esso lui pagato, atteso che non avrebbe potuto esse- re convenuto coll’ azione pauliana se non fosse stato in frode, in pena della quale perdeva il prezzo sbor- sato, a meno che i danari nou si fossero per anco trovati tra i beni del decotto, perchè in tal caso niuno sarebbe stato. fraudato; 2. 7, 2.8, ff. quae in fraud. credit. Lo stesso dir si doveva se l’acqui- rente o qualsivoglia altro possessore fosse stato con- venuto coll’ azione rescissoria; imperciocchè sebbene ambidue costoro non fossero stati in. mala fede, pure non avendo eglino potuto acquistare dal debi- tore la cosa se non affetta del peso di pegno in fa- vore dei creditori, per il possesso da essi loro ot- tenuto, erano obbligati a rilasciare ai creditori me- desimi la cosa acquistata, nello stesso modo che lo sarebbe stato un acquirente di una cosa ipotecata, salva ad essi l’evizione contro il loro autore, cioè a dire il decotto; arg. 4. 4,£. 22, cod. de evi= ciion.; L 34, 6. ult.; 1. 35, 2 65, ff. cod. Quando il debitore aveva ceduti i beni, si dava ai medesimi quel curatore che dai creditori veniva nominato, se tutti andavano accerdo nell’ elezio— ne, altrimenti quello che veniva eletto dal magi- strato col voto della maggior parte dei creditori; Z, 10 alt ff. de curat. bon. dan.; 1.3, 6. ult. ff. de reb.'auct, jud. poss. Questo curatore poteva essere uno dei, creditori od un’ altra persona, ritenuto però che non poteva costringersi ad assu- mere l’ amministrazione se non in caso di necessità, Rio Ta) ud, Teva da osst= lato bor= anco Caso puae qui cole bene ede, ebi= n la Qle me- J lo ata, cioè epie dava piva pgio= jagi- vil, ,9 tore ona, sue SOUL CONTRATTI E OBBLIBAZIONIT 997 atteso che non era un officie pubblico, come la tits tela, ma bensì privato; Z. 2, 6. 3; ff dé turat, bon. dan. Il curatore in tal modo eletto era obbligato a far l'inventario dei beni ceduti dal debitore, /. 15, fl. de auct. jud. poss., e dar cauzione fidejussoria, I. 3, cod. de post. revers.; a custodire ed ammi- nistrare i beni ceduti, e a rendere ragione della sua amministrazione, Z. i, cod, ubi de ration. non che della colpa lata in faccia al debitore, /. 9,$ 3,5, ff. de reb. auct. jud. poss., e della colpa lieve in faccia ai creditori; Z. 1, 6. 22, ff. de vent. in poss. mitt. Egli poteva essere convenuto dal de+ bitore coll’ azione in factum, e dai creditori coll’ azione mandati, o negotiorum gestorum; È. 9, 6» 3,5, ff. de reb. auct. jud. poss; lb 1, 6. 22, ffa de vent. in poss. mitt.) 1269. La cessione giuliziaria non conferisce la proprietà ai creditori, ma loro attribuisce il diritto di far vendere i beni a loro vantaggio, e di percepirne i frutti smo alla vendita. ( Concord. Z. 4, cod. qui bon.'ced. poss.; l 6, cod. de bon. auct. jud. poss., junct. l ult. ff. de curat. bon. dan.) 1270. I creditori non possono ricusare la cessione giudiziaria, se non ne’ casi eccettuati dalla legge. ( Il benefizio della cessione dei beni competeva regolarmente a chiunque, per una qualche disgrazia, non si trovava in istate di soddisiare i suoi credi» tori, arg.$. ult. inst. de action., sia che fosse stato in Italia, o nelle provincie, /. 4. cod. qui bon. ced, poss., non solo se era padre, ma eziandio figlio di famiglia”, 4. per. cod. eod., escluse però le femmine, e le città, perchè alle prime Giusti niano concesse il benefizio di nom poter essere cara ut 908 LIBRO HIT, TIT. 11, cerate per debiti, nov. 134, cap. 9; le seconile non si potevano naturalmente carcerare sc anche si fosse voluto, 4. 7,(LE ff. quod cujusg. universit. nom., comunque fossero riguardate come altrettanti priva.- ti; 2 16, fin. fl. de verb. sig. Non godeva di questo benefizio coluî che ne- gava il debito, 2. 8, ff. de cessione bomor., ri- gettata l’ opinione di Voet il quale ha detto che anche in questo casò si doveva concedere il benefi- zio per non trovarsi în diritto disposizione contra- ria. La qual cosa peraltro non è vera, perchè trop- po chiara mi sembra la legge citata per non poter- ne dubitare. Ecco le parole della legge» Qui ce- dit bonis, anteguam debitum agnoscat, condem= netur, vel in jus confiteatur, audiri non debet» Neppure era ammesso alla cessione dei beni colui che per un qualche delitto era stato condannato ad una pena pecuniaria; imperciocchè se egli non aveva be- ni da pagare una tal pena, doveva scontarla cal corpo suo, vale a dire essa si cambiava in una pe- na afflittiva, e per questa ragione non godeva del be- nefizio della cessione de' beni in riguardo a questa pena; L ult.{f. de in jus vocan.; l. 1, 6. ult.{f{. de poe- nis; 1. 7, 6. 3, Îf. de jurisd.; I. ult. cod. de sepul, miol.; 4. 35, ff. de injuriis; L 9, ff. de inocend. ruin. nauf. Parimenti non vi sì ammetteva quegli che per fraudare i suoi creditori aveva scialacquato le sue sostanze, 7. 51, ff. de re jud.; arg. l. 63, 6. 7, ff. pro socio, junct. l. ult. 6. uli. in fin. ff. quae in fraud. credit., 0 che le aveva dolosa— mente nascoste, sottratte, o in qualsivoglia modo consumate; arg. d. l 63, ff. pro socio; l. pen. in fin. ff. de jur. dot. Se, chi aveva ottenuto il benefizio della cessio= ne dei benî, era pronto a soddisfare i suoì credi4 NTRATTI E OBBLIG AZIONI, 909 tati, poteva richiamare a se i benì che aveva ce duto qualora non fosserò stati alienati, cl impedir rie così V' alienazione 5 2. 3, 4. 5, ff. de cess nor.; che se fossero stati alienati, ed îl prezzo ri ato l’ iniportare de suoi debiti, 1) (725 bn cavatone, avesse super egli aveva diritto di consegnire la somma rimasta dopo pagati i debiti, onde il benefizio non gli fos- se stato dannoso, lo che sarebbe stato conto alla disposizione della L 25, ff. de legibus; Î. 6, cod. eod. Non avevano bisogno di questo benefizio colaro che godevano di quello di competenza di cui si parlò nellaimota*dell’art. 1101 pag- 772 è;seg.;' nè iIMmpoco coloro che giuravano di essersi resi impotenti a pa gare non per loro colpa, ma per loro disgrazia. Nov. 135 cap. 1. Casì pure non abbisognavano di questo benefizio quei debitori che sperando di migliorare fortuna, imploravano dal principe uu rescritto MoI- essa nna dilazione darante ratorio col quale veniva loro cone che soleva essere per lo più quinquennale È la quale dovessero soddisfare i loro creditori, ma però senza poter essere molestati dai creditori me- desimi in tale spazio di tempo, Tale rescritto otte= nere non si poteva se non col consenso della- gior parte dei creditori, Ja quale si giudicava non dal lor numero, nè dalla qualità de’ lor crediti, ma dalla quantità dei crediti medesimi, 4. ult, cod. qui bon. ced. poss., nè poteva avere alcun effetto se il debitore non dava idonea cauzione di pagare i suoî debiti nel termine stabilito nel reseritto; 4. 4, cod. de precib. imperat. offer. Non ostante però questo rescritto, eranvi alcuni debiti, i qua dovevansi pagare prontamente, come i tributi al fisco, /. 5, 6. utt.{î. de cens.; Urg. î. 3, cod. de compensat.; gli alimenti; imperocelè chi ne era debitore, non solo dicevasi che uccideva se li negava, bb Al 26 916 LIBRO MY, TIT. II de agnos. vel alen. lb., mia se veniva condannato a pagarli, non gli si dava la solita dilazione che si concedeva a tutti quelli che venivano condannati a pagare un’ altra qualunque cosa, 4. 2, în fin. ff. de re jud., ma si costringeva a pagarli anche non ostante appellazione; arg. 4. ul. ff. de appell. re- cip. vel non.) Fissa esime il debitore dall’ arresto personale. ( Concord. 2. 4, 6. 1, ff. de cess. bon.; L 1 3 & ult. cod. qui bon. ced: poss. Essa non hbera il debitore che sino alla concor- renza del valore de’ beni ceduti; e nel caso în cui non fossero sufficienti, se ne acquista di nuovi, egli è obbligato a cederli:sino all’ intiero pagamento. ( Concorl. 2.4, 4 6,7 7, ff. de cessione bo- ner., salvo però il benefizio di competenza, come si disse nella nota dell’ art. 1101 pag. 772 e seg.) Sueazor on&«bk Della ovazione. 1271. La novazione si in tre maniere: 1. Quando il debitore contrae verso il sno cre ditore un nuovo debito il quale viene sostituito all? antico, che rimane estinto; 2,. Quando nn nvovo debitore è sostituito all’an- tico, il quale viene liberato dal creditore; 3. Quando in forza d’ vna nuova obbligazione, un nuovo creditore viene sostituito all’ antico, verso cui il debitore è liberato, ( La novazione si divideva in necessaria e volon: taria; Z. 20, ff. de rovat. Dicevasi necessaria quel. la che accadeva mediante la contestazione della}i- te, in quanto che si stimava che l’attere ed. il reo n° GowThatti E OSBMIEAZIONI. ygit rintittàessero col mezzo del giudizio, considerata odi tanto l'origine del giudizio me tesimo, quanto l’ob- bligazione che nasceva dal giudicato; 4. 3, 6. 1, FÉ, de pécul., junct. LL 11, 6. 1, ff. de rtovat. Era detta volontaria movazionie quella che si faceva me+ diante la libera convenzione< Ils parti, cd era un cambiamente della prima obbligazione in ub' altra. Questa novazione accadevarin dite modi, o senza dele4 gazione o per delegazione. Senza delegazione si faceva quando non intervenendo alcana nuova persona, si cona traeva una nuova obbligazione tra le stesse persone pri: ma obbligate, 7 14, prin. ff. de novat.; 6.3, institi guib. mod. toll. 6blig., del che se n’ ba tn eseme pio nella prima parte della stipulazione Aquiliata 7” & 18, 6. 1, ff. de accept.; 6. 2, înstit. quib. mod. toll. obliz. Non si faceva però tnovazione quando all’ obbligazione sì aggiugneva una pena da pagarsi în caso che alcuna delle parti avesse mancato all’a> dempimento dell’ obbligazione medesima; imperciocè chè la pena lungi dal distruggere l’ obbligazione s fa anzi inventata per confermarla, ary. 6. ule. inst. de-verbioblig:n i. 38599: np yoff cod., d’ alta parte colui a di cuì favore erasi stipulata la pena, roteva prima di chiedere la perta ssessa, domandare | adempimento dell’ obbligazione precedente; 0 via Geversa se prima aveva conseguita la pena stipulata, poteva domaridare i danuni ed interessi pet l’ inas dempirnento dell’ obbligazione, se questi danni ed ifteressi non fossero statt_minotfi della pena che aveva conseguito; /. 38, ff. de act. empi. et vend.s junet. L. 192, 6. 2, ff. de verb. oblig. Parimenti e si conveniva di dare una cosa in pagamento di ùn’ altra non accadeva novazione alcuna, 4 g, cod. de rescind. vendi; arg. 1. 26, 6. 4, ff. de cond. indeb:, come novazione alcuna rion accadeva 56 coi gra i LIBRO HI, TIT. UT. n prrtto si rendeva fruitifero quel credito che prie ma non lo era, o se si accrescevano le usure da prima convenute, argo. 2 44, 6.1, fl, de admin. et perire tut., junct. i. 29, ff. de naval s iossela posteriore obbligazione era ipso jure nuila; ZL 24, ff. de novat.;$3, inst. quib. mo.h toll. oblig. E benchè in quesio$. si dica ehe. talvolta nasceva novazione dicet posterior obligatio inutilis sil, non- dimeno ciò non è contrario«lia nostra= ne, perchè ivi si volle dire che la posteriore olbli- gazione era inutile in quanto che non competeva azione civile contro il pupillo che scaza l'antomtà ilel tutore aveva fatto novazione, ma non che nea fosse nata contro lo stesso pupillo un’ obbligazione natn> rale, la quale avesse distrutta i’ antecedente- gazione, mentre ciò si raccoglie evidentemente, dal- la 41,6. 1, ff. de novat. Così pure. non v'era novazione«i sorte alcuna quando la posteriore. ob- bligazione fosse stata condizionata, e si fosse reso certo che la condizione non poteva più verificarsi; mentre allora rimaneva ferma la prima obbligazio- ne; 2.14, ff. de novat.; 6..3, inst. quib: mad, toll. eblig. Sì poteva innovare qualunque obbligazione, sia naturale soltinto, sia naturale e ci insieme, d. 1; 6.1,(f desnovat., tanto se nasceva da. un ALQNWO da qual= contralto© s'inogha altra. maniera di obbligarsi; 44, ff. de trunsaci.; d. 2,(f. de novut.; 6.002, dust iquibe mod. toll oblig: 3 li 18, 8. 1, ff. de accep:il. ° La novazione per delegazione accadeva quenilo interveniva una nova persona, cioè quando nn nuevo debitore veniva sosemito all’ antico, il quale rimaneva. liberato verso il creditore s«sia che. il cre ditore rimanesse: io sutsso, sia(Le un altro ne fosse a un quasi-conu a CONTRATTI E OBRLICAZIONI. 013 sostituito dal crelitore medesimo; Baltea novat.; 6. pen. inst. quib. mod. toll. oblig.) 127% La novazione non può effettuarsi che tra persone capaci di contrattare. ( Concord. Luc gin firmi lo i, dandy 60 1;" aBirb 25. Lutti 6, ff. de novat.; I. 27, ff. de pacits;!. 15, ff. de solut.; 1. 4, cod. de no- vat.: osservato però quanto si disse nella nota de- gli art. 450 e 502 Tod) 1273. La novazione non si presume; conviene che suli chiaramente dall'atto Ta volontà di effettmarla. ( Concord. 4 ult. coll. de novat.; 6. pen. in fin. inst. quib. mod toll. oblig. 1274. La novazione col sostituire un nuovo debi- tore, può eff. warsi senza il consenso del primo. ( Abbiamo detto nella nota dell'art. 1271, che quando interveniva un nuovo debitore, accadeva no- vazione per delegazione. Questa delegazione non po- teva verificarsi altrimenti che quando vi era mm de- legante ed un delegato. tl delegaute era il debitore, il delegato era il nuovo debitore il quale chiamavasi erpromissor. Era dunque nece sario il consenso sì dell’vno che dell'altro, e si richiedeva in oltre che tra il delegato ed il creditore intervenisse sti- pulazione; 4. 1, L 6, cod. de novat.; l. 45, 6. pen. if. mand. Onu è che delegazione dir von si poteva se alenno avesse commesso al debitore suo di pagare il creditore del commettente 0 mandante che voglia: dirlo, senza che intervenisse stipulazione trà il mandatario ed. il creditore del mandante s arg: l. 21, ff. de novat. Nè per lo contrario po- tevasi dire delegazione se senza il mio intervento e con animo di far novazione il creditor mio si fosse fatto promettere dal mio debitore ciò che mi dove- va, e che io non avessi poscia approvato la. pro messa; Z, 22, ff. od.) )t4 LIBRO tI, TIT. ill. 1275. La delegazione per cui un debitore assegna al creditore un‘altro debitore il quale sì obblica verso il creditore, non produce novazione, se il creditore espressamente non ha dichiarato Ià sua volontà di liberare il debitore che ha fatta la de- lezazione. ( V. la nota precedente.) 1276. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione, non ha regresso contro questo debitore, se il delegato diviene insolvibile, purchè l'atto non contenga una riserva espressi, o che il delegato non fosse di già apertamente fallito © prassimo a fallire al momento della delegazione. ( Concord. 4. 26,$. 2, ff. mandati; 1, 3, cod. de novat.) 1277. La semplice indicazione fatta dal debitore, d’ una persona che debba pagare in sua vece, non produce novazione. Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore, d'una persona che debba per lui ricevere. ( Concord. 2 1, 2. 6, cod. de novat.; 2. 8, ix fin. cod. de obligat.; arg. LL 10, l 25, ff. de novat.; LL 10, ff. de solut.) 1278. I privilegi e lc ipoteche del credito antea riore non passano in quello che gli è sostituito; quando il creditore non ne abbia futta espressa ri- Serva. ( Gli effetti della novazione erano che la prima obbligazione rimaneva sciolta,% 2, cod. cod.de ere eut. rei jud., cessavano i privilegi inerenti alla prima obbligazione, 4. 29, ff. de novat., è si perdevano tutte le di lei accessioni; come le sicuttà, i pegni, il corso delle usure, e le pene convenzionali, 4. 15, & 18, ff. de novgt., a meno che Îe sicurtà ed i CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. giò perni non fossero stati rinoyati;, Z..-4,,60d.j(deyft» dejuss.; ll 11, 6.1, ff. de pignor. act., nel qual caso riguardo al pegno era come se accaduta non pe evazione alitalia. 41806.(d ff qui pot. in pig. hab. 1279. Quando la novazione si effettna per la so- stituzione di un muovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono ritenersi trasferite sui beni del muovo debitore. ( V. la nota precedente.) 1280. Se la novazione si effettua tra il creditore ed‘uno dei debitori solidarj., i. privilegi e le ipo- teche del credito anteriore non possono essere ri- servate che sui beni di quello che contrae il nuovo debito. ( Quando accadeva novazione tra il creditore ed uno dei debitori solidarj, 0 viceversa tra il debitore ed uno dei creditori solidar), la prima obbligazione rimaneva sciolta, e non. me nasceva una nuova che tra gl’ innovatori, 2. 31, 8: 1, ff. de novat. j l. 134 6. ult: ff. de accept.; L. 27> prin.{f. de pactis; in conseguenza i pegni€ le ipoteche contratte in sicurezza della prima obbligazione sì estinguevano, 2. 18, ff. de novat., comunque peraltro potessero essere rinnovate sui beni del nuovo debitore; di 15, 6. 1, ff. de pign. act.) 1281. Mediante la novazione fatta tra il creditore eA uno dei debitori solidarj, i condebitori restano liberati. La novazione eseguita relativamente al debitore priacipale libera i fide)ussori. * Nondimeno, se il creditore, nel primo caso, esiga l' adesione dei condebitori,®, 5 nel secondo 4 gnelta de’ fidejussori, e che quelli o. questi ricusing di accedere alla nuova convenzione; sussiste il crea dito anteriore. LIBRO IM, TIT. IM. (ei o © I (S) 7i pag. gra, edall’art. 1278.) Sceizii on‘ESITI Della Remissione del Debito. 1282. La volontaria consegna della sesittura ori- ginale dell’ obbtigo sotto firma privata, fatta. dal creditore al debitore, costituisce la prova della li- 9) 1008. ( Quando il debitore trovavasi in possesso. della prova del sun debito, tanto nel caso che avesse pro- vato che tale prova gli era stata consegnata dal cre ditore, quanto nel caso contrario, seeondo la comune dottrina dei forensi, si presumieva che fosse stato dal creditore stesso liberato, 2.2, ff. de pastis y argo li 24, f£. de probat.; L. 7, cod. de remiss. pignor., a meno che al debitore non fosse stato facile di sottrarre al creditor sno la prova del debito, v. g. perchè fosse stato una persona di sua casa, nel qual caso doveva provare che la consegna gli era stata fatta dal creditore; ars. L. unic. 6. II, cod. de latin. lib. toll., junet. I. a, ff. de pactis.) 1283. La consegna volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della serittura d’ ob- bligo fa presumere la remissione del debito o il pa- gamento, senza pregiudizio della pruova in con- trarie, ( Se il debitore provava che una copia autentica del sno debito gli era stata consegnata dal credito— re, qualora non fosse constato che ad altro fine era stata fatta la consegna, si presumeva fatta onde li- berare il debitore, giacchè tale era la più facile e natmrale interpretazione de’ atto di consegna, ce ( V: la nota precedente, c quella fatta all’ arti=: Ì CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 919 munque altra prova del debito fosse esistita: impere ciocchè uno solo: era il debito, cd una sola ls pro= va, non ostante che più esemplari della medesima fosséro stati fatti; ang.& 124,{f. qui test. fac. poss.; L. 1, 6. 6, ff. de bonor. poss secund. tab.) La consegna dello scritto originale d’ o0b= della copia anzidetta bligo sotto firma privata, 0 ad uno dti debitori solidarj, produee rispettivamen» te lo stesso effetto a vantaggio dei condebitori. ( Concord. arg. 2. 3,$ 1, in fin. ff. de duob. reis const., junct. L. 2, ff. de pactis.) 1285. La remissione del debito 0 la Jiberazione pattuita a vantaggio di uno de’ condebitori solidar;, libera tutti gli altri, purchè il creditore non siasi espressamente riservato i suoi diritti contro questi ullmi. In questo ultimo caso, non può ripetere il eredi> to. se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione. \( Concord. arg. 4. 2, ff. de duob. reis const.; 1. 51, in fin. ff. de evict.; L. 31, 6. 13 ff. de no- onli 113° in fin: 1.105 pri. ff. de acceptil. 3 2. 34, 6. 11, ff. de solut.) 1286. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito. ( Concord. 2. 3, ft. de pactis; L 1,$. 1, fl de liberat. leg.; I. 2, cod. de remiss. pignor.) 1287. La remissione o la liberazione convenzio= nale aécordata al debitore principale libera i fides jussori? Quella accordata al fidejussore non libera il de- bitore principale; Quella accordata ad uno dei fidejussori non libera gli altri. ( Concord. 2. ult. ff. de pactis; 2. 37, L 60,& 915 LIBRO II, TIT. It. 03, 6. 2, ff. de fidejuss. et mand.; È. 4, cod. sod.; LL 2, ff. de liberat. legat.; 1. 23, ff. de pactis; LL 15, 6. 1, ff. de fidejuss. 1288. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fide- jussore per liberarlo dalla cauzione, deve imputarsi nel debito, e portarsi in iscarico del debitor prin- eipale e degli altri fidejussori. { Concord. Z. 15, 6. 1, ff. de fidejuss.) Saaer'on e di Della Compensazione. 1289. Quando due persone sono debitrici 1’ una verso l' altra, ha luogo tra esse una compensazione che estingue 1 due debiti, nel modo e nei casi da esprimersi in appresso. ( Concord. 2. 1, Z. 2, 4. 3, ff. 2. 4, cod. de com pensat.; l. 4, ff. qui pot. in pig. hab.; l. 19, ff. de liber. caus.) 1290. La compensazione si fa ipso jure per la sola operazione della legge, ed anche senza saputa dei debitori; nel momento stesso in cui î due de- biti esistono contemporaneamente, questi reciproca mente sì estinguono, fino alla concorrenza delle lò- ro rispelluve quote. (-Concordad:.10,,4 113,412), fi di 4g, 29, ha 12, cod. de compens.) 1291. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose fungibilt della stessa specie, e che sono egual- mente liquide ed esigibili. Le prestazioni non controverse dì grani o di der- rate, il cui valore è regolato dal prezze de'ipubblici CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 919 mercati, possono compensarsi con somme liquide ed esigibili. Non aveva luogo la compensazione se non fra due debiti che avessero avuto per oggetto una som- ma di danaro, 0 cose fungibili della stessa specie; si compensava danaro con danaro, olio con olio, vino con vino, ma non danaro con vino, olio con frumento; Tiro Lodi, d2s ff. 24, 1.8, cod. de compens. Neppure si compen- sava un icorpo individuale con un altro corpo,£. 5, ff. de impens. in rem dot. fact., talchè se era do- vuta una quantità individuale di danaro, come se un testatore avesse detto di lasciare in legato quei cento scudi che si sarebbero trovati nel tale scri- gno, questo legato non avimetteva compensazione 4 Serchè la somma lasciata veniva considerata come un legato di specie, il quale non ammettesse per- muta; 7. 51, ff. de Zegat. 1. Perchè si facesse luo- go alla compensazione si ricercava‘ancora che i de- biti fossero puri e liquidi; 6. 30, inst. de act.; L, ult. 6. 1, cod. de compensat. r292- Le dilazioni che si fossero accordate, non. sono«di ostacolo alla compensazione. ( Se il debito scadeva soltanto dopo un certo giorno, non sì ammetteva la compensazione prima che un tal giorno fosse arrivato,£. 7, ff. de com. pens., a meno che però non sì fosse concesso al debitore una dilazione al pagamento per umanità, come si verificava nei debitori condannati con sen- tenza del giudice a pagare; imperciocchè sebbene aturò mesi di dilazione prima di po- tti al pagamento, nondimeno se vo= ralche cosa dal loro creditore, la compensazione anche du- 2 16,,6--1,, ff de compens.) per conseguenza essi avessero qui ter essere costre levano esigere una ql questi poteva opporre vanti i quattro Mesi; PI Lay e rsa pera RELA I Fo A g20 LIBRO MI, TIT. NI, 1293. La compensazione ha luogo, qualunque sia no le cause dell’ uno o dell’ altro debito, eccettuati ì seguenti casi, t. Della dimanda per fa restituzione della cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato; ( Concord. 2. lt.$. utt. cord. de compensat.) 2. Della dimanda per la restituzione del depo- sito o del comodato; ( Concord. 4. ult.$. 1, in fin. cod. de com- pens.; l. pen. cod. depos.;{. ult. cod, commod.) 3. Dì un debito il cui titolo derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro. ( Quando trattavasi di alimenti faturi noo aveva luogo fa compensazione, ma dovevansi pagare im- mediatamente per un particolare favore accordato alla causa degli alimenti futuri; /. 3, cod. de com- pens.; arg.(. 27, 6. pen. ff. de inoff. test.; l n. in fin. ff. de re jud.; 1. ul. ff. de appellat. recip. vel non. Egualmente non si poteva opporre la compersazione coutro un debito di pubblici tri- bum, Z 46, 6. 5, ff. de jure fisci, junct. L. 3, cod. de compens., 0 coutro un debito verso l’ an- nona; Z. 46, 6. 5, ff. de jur. fisci; LL 3, cod. de compens.}?. 20, ff. eod.; 2, 2, 6.4, ff. de ad- min. rer. ad civît. pertin.) 1294. Il fidejussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale; Ma il debitore principale non pvò opporre la compensazione di quello che il creditore deve al fidejussore. Il debitore solidario non può parimente opporre la compensazione di ciò che il creditore deve al suo condebitore. (Concard. 2. 43255 V. 186» 13 fl 2.09, cad. de compens.; l 10, ff. de duob. reis const.) RO Safin:"vir>, para(sagre I CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 921 1295. Il debitore che puramente e semplicemente ha acconsentito alla cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni ad un terzo, mon può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, prima dell’ accettazione. La cessione però alla quale il debitore non ha aderito, ma che fu al medesimo notificata, non impedisoe che la compensazione dei crediti poste- riori alla notificazione. ( Se il debitore nell’acconsentire aHa cessione che il creditore faceva delle sue ragioni ad‘un Lerzo prometteva a questo terzo di pagargli il debito così che fosse accaduta novazione; allora il debitore non poteva più opporre al cessionario la compensazione, poichè col mezzo della novazione restava tolta la prima obbligazione, ed il cessionario agiva in nome proprio in forza del diritto acquistato colla nova zione, senza che gli si potesse opporre la compen- sazione che oppor sì poteva al cedente; arg. Ung, ff. de novat. Se poi il debitore nell’ acconsentire alla cessione non aveva fatta novazione di sorte al- cuna, talchè fosse rimasta ferma la prima obbliga- zione, io nou vedo per quai ragione non avesse potuto opporre la compensazione al cessionario, Sp& cialmente se si supponga che il credito del debitore fosse non contra il cedente, ma contra il, cessiona- rio stesso, nel qual caso ammettevasi pure la com= pensazione; arg. 2. 4 et 5, ff. de compensat.) 1296. Quando i due debiti non siano pagabili nello stesso luogo, non si può opporre la compen- sazione se non computate le spese di trasporto nel luogo del pagamento. ( Concord. 2. 15, ff. de compensat.) 1397. Quando la medesiasa persona abbia più de- 922 LIBRO IMI} TIT. II. biti compensabili, si osservano, per la compensa zione, le stesse regole che si sono stabilite per l’im= putazione nell’ articolo 1256. i ( Siccome la compensazione era simile al paga= mento, È. 4, ff. de compens., così quando una per- sona aveva più debiti compensabili, secondo la più riceyuta opinione, si dovevano osservare le regole stabilite per l’imputazione nella nota dell’ artico= lo 1256.) 1298. La compensazione non ha luogo a pregiu- dizio de’ diritti acquistati da un terzo. Quegli per= eiò che, essendo debitore, divenne creditore dopo il sequestro ordinato presso di sè a favore di un terzo, non può opporre la compensazione a pregiù- dizio di chì ottenne il sequestro. ( Concord. arg. 4. 10, ff. qui pot. in pig. hab; î, 19, ff. de re judicata.) 1299. Quegli che ha pagato un debito il quale era di diritto estinto in forza della compensazione, proponendo il credito per cui non ha opposto la compensazione, non può, in pregiudizio dei terzi, prevalersi dei privilegi o delle ipoteche annesse’ al suo credito, quando però non abbia avuto un giu= sto motivo d’ ignorare il credito che avrebbe dovu= to compensare il suo debito. À ( Se alcuno potendo opporre la compensazione non lo faceva, ma invece pagava il suo debito, sem- bra che il suo credito rimaner dovesse cogli stessi privilegi ed ipoteche che aveva, poichè sebbene la compensazione si facesse ipso jure, l. ar, ff. de compensat., nondimeno elia era una cosa di fatto la quale si doveva opporre perchè il giudice vi aves- se riguardo, 6. pen. inst. de action., ed era in li Bertà del ereditore di non opporla senza che sì pre= CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 923 stimesse in questo caso che egli avesse voluto rinun- ciare a' suoi diritti, poichè non si presumeva che alcuno volesse donare il suo; d’ altra parte molte potevano essere le cause per le quali il creditore an- zichè opporre la compensazione avesse voluto pagare all'avversario suo il suo debito, forse perchè il di lui credito fosse stato fruttifero. Lo che sembra aver avuto in mente Giuliano quando nella 4. 2, tf. de compensat. disse» unusquisque creditorem sUuni, eumdemque debitorem, petentem summovet, st paratus est compensare.» SeEzIONE VW Della Confusione. 1300. Quando le qualità di creditore e di debitore sì riuniscono nella stessa persona, succede una con- fusione di diritto che estingue il debito ed il credito. ( Concord. 2. 95, 6. 2, 4. penult. in fin. ff. de solut.; L ult. 6. pen. ff. de leg. 2; L 59, l. 80.} in fin. ff, ad“S. C. Trebell.; L 1,6. 18, ff. ad L. Falcid.) 1301. La confusione che ha luogo nella persona del debitore principale, giova ai suoi fidejussori; ( Concord. 4. 21, 6. 3, 4. 38, 6. 1, 4. 50, ff, de.fidejuss.; I 34, 6.8, ff. de solut; 3002 ff. de peculio legato; l. 129,$. 1) ff. de reg. jur.) Quella che succede nella persona del fidejussore; non produce l’ estinzione della obbligazione prin- eipale; ( Concord. 2. ar, 6. 3, 2. 71, ff. de fidejuss.) Quella che ha luogo nella persona del creditore, non giava a’ suoi condebitori solidarj se non per la porzione di cui era debitere. ce 24 LIBRO MI, TIT. NI. ( Concord. 2. 6, cod. de haered. act.;.l. ult. cod. de cont. jud. tut.; ll 14, cod. ad L. Fal- cid.; l. 7, cod. de bon. auct. jud. poss.) Sezione VI Della Perdita della cosa dovuta. 1302. Quando una certa e determinata cosa che formava il soggetto della obbligazione, perisce, è posta fuori di commercio, o si perde in modo che se ne ignori assclutamente l’esistenza, 1° obbligazio- ne s’estingue se la casa sia perita o smarrita“senza colpa del debitore, e prima che fosse in mora. ( Concord. 2. 3, 6. 1, ff. naut.. stabul.; 2. 22, ff. de neg. gestis; L 26, 6. 6, ff. manda- ti; L 18, prin. f{. commodati; l 2, in fin; L 8, prin.; l. 10, in fin. ff. de peric. et com. rei vend.; l. 31, prin. ff. de act. emt. et vend.; L. 11, 6. 1, ff. locati; L 50, ff. de adm. et peric, tut.; d475:6. lt.ff. de leg» 13 L1 3) 94) I de oblig. et act.; L. 93, l: 33, È 37, È 49, prin; L.-:b1, d 82, Gir 91, pri(et 8-0; Mago e de verb. oblig.; L 107, fl. de solut.; LL 2, 6.7, if. de admin. rer. ad civit. pertin.; l 23, ff, de reg. jur.; l. 6, cod. de pig. act.) Quando pure il debitore sia in mora, e non ab- bia assunto in, sè stesso il pericole dei casì fortuiti, si estingue l’ obbligazione, se la cosa sarebbe egual- mente perita presso il creditore in caso che gli fos- se stata già consegnata. { Consord.£, 15, 6. ult. 4. 16, ff. de rei vind.; arg. L. 40; ff. de petit. haered.; LL 14, 6.1, ff. quod met. caus.; L. 47, 6. ult. ff. de leg. 1; da 14, în fin.&, depositi,) ult, al- che FAL. che 20» ‘nra CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 925 Ml debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.] (( Chiunque allegava un fatto su cui fondare la sui intenzione doveva provarlo; 4. 4,£ 6, Z 12, fegrn; L 15, Lato 1) lican liu, de 39 1,4 2, cod. de propat. Nov. 13 cap.$ prin. versic, si enim. In qualunque modo sia perita o siasì smarrita una cosa rubata, la di lei perdita non dispensa colui che Vl ha sottratta, dalla restituzione del valore. { Concord. /. 8, 6.1, 4 ra, L ult. ff. de cond. furt.; f. 1, 6.34, L. 19, ff. de viet de vi armata.) 1303. Allorchè la cosa è perita, posta fuori di commercio o perduta, senza colpi del debitore, è questi temuto a cedere al suo creditore i diritti e le zioni d' indennità, se aleuna gliene compete ri- guardo alla medesima.; ( Concord. 4. 18,$. ult. ff. de dolo.) Sezione VIL Delle Azioni di nullità o di rescissione r delle convenzioni. 1304. L'azione di nullità 0 di rescissione d’ una convenzione in tt i casi dura per dieci anni, quande non sia stata ristretta ad un minor tempo da una Legge particolare. ( I romani non confusero giammai l’ azione di nullità con quella di rescissione j imperocchè secon- do essi, se il contratto era nullo, non poteva esse- re rescisso, avvegnachè la rescissione supponesse esi- stente l'atto, onde poi potersi rescindere;£. 16, prim. et 6. 1, ff. de minor. 25 ann. Questa distinzione ebbe origine dal pretore il eran il rimedio 36 ner SETE 926 LIBRO MI, TIT. II. della restituzione in intero in alcuni affari che la durezza del dritto civile lasciava sussistere contro.la naturale equità; il qual rimedio quanto fosse com- mendevole, per se stesso si manifesta; 4 1, ff. de| in integ. restit. Quando adunque il diritto civile an- nullava tali affari, o dava coutro di essi un qualche rimedio, ricorrere non si poteva al rimedio preto- rio il quale veniva per ciò stesso chiamato rimedio straordinario; /. 16, prin. et$. 1, ff. de minor.; I. 2, cod. de filiofam. minor.) Perchè avesse luogo la restituzione in intero sì ri- chiedeva che chi la domandava avesse sofferto una lesione di qualche considerazione, altrimenti se la lesione era di poco momento, il pretore non vi ave- va riguardo, e solevasi perciò dire de minimis non curat practor;jl. 4,4. 16, 6-4, ff. de in integ. re- stit.; I 9, in fin, ff. de dolo malo; L. 54, ff. de contrah. empt: Questa lesione doveva essere provata avanti il pretore, il quale con cognizione di causa decideva se era tale da poter meritare la restituzione in intero; 2. 3, ff. de in integ. restit. Oltre alla lesione si ricercava eziandio una giusta causa. Tale era 1. il tiniore; 2.il dolo; 3. la minor età; 4. la mutazione di stato; 5.} assenza per affari della repubblica; 6. V'alrenazione fatta per cambiar giu- dizio; LL 1, l.2,ff.de in integ. restit., alle queli si può aggiuguere eziandio il giusto errore, Dago atte cod., del quale si trovano esempj nella TANTI e nelle 22. segg. ff. quod falso tutore auctore; L. 15, 6.5, ff. quod vi aut clam, 6: 33, instit. de action. La restituzione in intero si accordava soltanto clai magistrati superiori, come il principe, ld. 18, 6. 1,2,3,4, f. de minor. 25 ann.; l La cod. ubi et apud quen: cogn. in integr restit,, il pre de pvala cAUSÀ gione alla \ CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 907 fetto del pfetorio, e quello della città; Li: 107706. ult.; L. af, ff. de min. 25 ann.; il pretore, 4 5, ff de in integr. restit.; il presidente, 4 2, cod. ubi et apud quem cogn. in integ. rest., l: 2, cod. si advers. fisc., il procuratore imperiale, d. Z 2 et L 3, cod. si advers. fiscum. In pratica però e sino a’ dì passati la restituzione in intero si è sem= pre conceduta da qualunque inagistrato ordinario che avesse giurisdiziove, e impero. È da ritenersi però che un magisivato poteva concedere la restituzione in intero contro una sentenza sua, o di un suo pre- decessore, o di un magistrato inferiore, ma non contro la sentenza di un magistrato superiore; 16) 6. ult. 3 L'17, 4a, ff. de minor. 25 ann.3 l uli. cod. ubi et apud quem cognit. Potevano chiédere di essere restituiti. in intero tutti coloro i quali eranò stati lesi ed avevano una giusta causa, e lo potevano chiedere da se stessi© col mezzo di ùn procuratore purchè fosse il medesi- mo munito di uno speciale mandato; dit. cod. etiam pèr procurat. causam în integr. restit. agi posse, Janet. LL 920, È. 25;$. 1} ff. de minor. 25 ann. Si davà la restituzione in intero il più delle veltè contro quelli ché avevano leso; sebbene per altro si dasse eziandio contro quelli che possedevano la cosa perduta mediante lesione, non ostante che non fossero autori della lesione, come accadeva nel- Ja restituzione per causa di timore e di minore età; L'10, S. gig quod metus caus.; d. 13, 6.5 Rei eli da min. 25 ann. Non si concede- va però contro ai genitori perchè non sì presumeva che fossero capaci di recare lesione agli interessi dei loro figli, 4. ute. cod. qui et advers. quos, eccettuato il caso in cuì i genitori medesimi, amministrando la tutela dei loro figli, li avessere lesi in qualche negozio; nov. 158 cap. I. 938 LIBRO) III, TIT. UI. Non in ogni tempo era aperto l’ adito al rime- dio della restituzione in intero, ma anticamente soltanto entro un anno utile, secondo il nuovo di- ritto entro un quadriennio continuo; Z. ult. cod. de temp. in integr. restit., eccettnata la resuituzio— ne in intero per mutazione di stato, Ja quale era perpetua, /. 2, 6. ul. ft. de cap. minut.,€ quella per cansa di dolo, la quale durava solamente due anvi continui; /.#/t. cod. de dolo. La restituzione in intero aveva per effetto di ridurre le cose nel loro primiero stato mediante un solo giudizio, rigettata}’ opinione degli antichi i quali stimavano che il giudizio di restituzione do- vesse essere duplice, uno rescindente in cui trat- tar dovevasi della rescissione del contratto; 1’ altro rescissorio, in cui agir dovevasi per Ja restiinzione della cosa; imperciocchè Baccovio, Vinnio e Voet già dimostrarono non aver essa alcun appoggio in diritto. Il ritorno poi delle cose nel loro primiero stato, importava che a colui che otteneva la re- stituzione in intero fosse restituito ciò che aveva dato insieme coi frutti, Z. 28, 6. ult. ff. quib. ex caus. maj.; L 24, 6.4, 6. 27,$ 1,(Rede minor. 25 ann.; l. 23, 6. 2, ff. quib. ex caus. maj.; arg.£. 22, L. 35, ff. de verb. sig., e que- gli contro cui la restituzione in intero sì otteneva, fosse reso indenne; /. 28, 6. ult. ff. quib. ex caus. major.; L 24, 6. pene ft. de min. 25 ann.; hd; 2 4, cod. de his quae vi metusve causa. E per- che questa restituzione potesse farsi con più facili tà era stabilito che pendente I° esame della causa, nulla dovesse innovarsi; 4. 32, cod. de trans.; unic. cod. in integ» resti. postul. ne quid novi fiat.) Nel caso di violenza, questo tempo non comin» nel ror rit LO) dd un hi} do- rale Jtro ione Voet Ja Jero Tee vera uib, de iS. nes TÀ) AUS» dh per” cili= usa, , È port pid» CONTRATTI PL OBBLIG AZIONI. 920 sin a decorrere, che dal giorno in cui è cessata 5 nel caso di errore a di dolo, dal giorno in cvi fu. rono scoperti}€ riguardo aghi ai delle donne ma- ritate fatti senza antorizzazione, dal giorno dello scioglimento del mattimonio. ( La prima causa per ld quale il pretore restituti> va in intero era if tirzore, è s!a la vrolenza. Seb-- bene tutto ciò che per violenza si faceva non avesse dovuio sussistere secondo î principj. del dtitto nau- rale, nondimeno 1 romaui giuteconaulti seguendo le massime della stoica filesofia dicevano chie il consen- so estorto per violenza€ per timore obbligava 4 perchè anche nello stato di viblenza e di timore si faceva uso della facoltà di volere, quartvis, pr iti- berum esset, noluissetn, tarien coactus volut; l'al, 6.5, ff. quod. met, onus.; Paini pe CI adq. vel omit. haered, Ciò però era vero nel case she sì fosse trattato di contratti di stretto diritto, ma non di buona fede, 1 quali vedemmo già nella nota dell’ art. 1111 pag. 803,€ nel principio della nota dell’ art. 1117 ,, che erano ipso jure nulli. Il timore che dava causa alla Fedtiluzione in, intero fg da Ulpiano definito instantis vel futuri pericult causa mentis trepidatio; Li quod met. caus. Da questa definizione si comprende che non ogni timore era sufficiente per implorare il bevefizio del- la restituzione, nia erà necessario primieramente che fosse conuo ai bnoni costumi,€ perciò arrecato int giustamente; ond' è che il tumore che un magistra- to ingeriva facendo rettamente uso del sto impero non valeva in modo alcuno per far ottenere ln re- snibisone tn. inietb@li. dp ide 1, ll quod metus caus.; arg. l. 13, Gi det DI ff. de injur. In se- condo luogo si richiedeva che il timore fosse tal- mente grave che avesse fatto impressione anche ad a*** 530 LIBRO MII, TIT. NI. fa uomo costante; imperocchè un vano timore non porgeva alcuna scusa; /. 6, 4. 7, ff. quod meius caus.; È. 194, ff. de reg. jur.;l. 3, ff. ex quib. caus. maj. Si vedano le leggi citate sotto}° art. JI12€ Se9g. Davasì quest” azione a colui cui era stato inge4 rito timore, a' snoi eredi, Z. 9, 6.3, et 45; 2. 15, 6. a, Z. 16, 6. ult. fl. guod met. caùs.; l. 3, cod. de his quae vi metusve, non che ai fidejussori, sia che essi medesimi avessero sofferta la violenza; sia che, violentato il principale debitore, avessero vo- lontariamente fatta la sicurtà; ed a tutti coloro che avevano un qualche interesse; 7. 14, 6. 6, ec 8, ff. guod‘met. càus.; l, 10,$. 2, ff. eod.; LL 7, 6- 1, ff. de except. S' intentava la stessa azione contro quegli che aveva arrecato timore, e contro ancora qualsivoglia possessore della cosa perduta per timore, tanto se era possessore di buona, quanto se era di mala fe- de, avvegnachè quest’ azione fosse bensi personale, ma però in rem scripta; Î. g,$. 1, et ult.; LL 14, 6.3 et 5, ff. quod met. caus., come già fu os- scrvato nella nota dell’ art. 1101 pag. 733. Essa era un’ azione penale, 6. 27, inst. de action., in con- seguerza non si dava contro agli eredi se non in quanto era loro pervenuto; 4. 16, 6. ulz.; 2 17, ff. guod met. caus. Chiedevasi colla medesima non solamente il va- Tore di ciò che per timore si era perduto, Z. 21, 6.2, ff. eod., oppure il quadriiplo in caso di contuma- cia per parte del reo,$. 27, inst. de agiion., ma domanidavànsi ancora i fritti percepiti, consumati, € da percepirsi insieme con ogni causa ed interesse quadruplicato ih caso di contumacia; 4. 12, 4. 14; $. 7, ff. quod met. caus. Var hd) )ar ma ti, psse LA CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 931 Che se più erano coloro che avevano incussò timore, ed uno fra essi avesse restituita spontanea- mente la cosa, o pagato il quadruplo attesa la con- tumacia, gli altri tutti venivano liberati; ma se iu- vece di restituire tutta la cosa o di pagare l’ intero quadruplo una parte soltanto ne avesse dato, era salva 1 azione all’ attore per conseguire il rimanente da tutti gli altri correi; 4. 14,$. ult.; L. 15, ff. cod. Accadendo chie la cosa perduta per timore, fos- se perita quando sì trovava presso un terzo posses= sore, sì distingueva se questo possessore era di buo- na 0 di mala fede. Nel primo caso se la cosa periva prima della contestazione della lite e senza dolo e colpa del possessore, periva a danno del padrone cui per timore era stata estorta, e periva egual- mente a di lui danno anche dopo la contestazione della lite, qualora il primiero padrone non avesse provato che avrebbe avuto occasione di alienarla; I 14, 6.5 et 11, ff. quod met. caus., junet. È. 14,$. ult. in fin. ff. depositi; 1. 15, 6. ult. ff. de rei vind. Nel secondo caso, cioè se il possessore era di mala fede’, la cosa periva a di lui danno tanto prima che dopo la contestazione della lite; 4. in, 6-8, ff quod met. caus.; î: 1, cod. eod., funct. L. 8, 6.1, ff. de cond. furtiva. In qua- lunque caso peraltro doveva resutuirsi almeno il prezzo al terzo possessore, od‘a colui che aveva ingerito limore; Z. 3, 1.4, cod. de his quae vi metusve caus, Non sempre però si poteva rescindere la con- venzione che per timote si era fatta; imperciocchè, Fe, cessato il timore, la si fosse approvata espres- samente o tacitamente, non sì poteva più impugo re per causa di timore come dalle leggi citate sotte l'art. r115, Così pure non'aveva luogo Ja= Pa" (igudi: LIBRO MII, TIT. NI, eione in intero nel caso che alcuno fosse stato vio+ lentato a dare ciò che egli prima aveva estorto pet violenza,£. 12, 6. 1, ff. quo: met, caus., e ge- neraunente quando non era intervenuta alcuna le- sione, come nei casi della 2. 12, 6, Uli.; 4 14, prin. et 6. pen. ft. quod met. caus. Si è detto nella precedente nota clie il tempo per chiedere questa restituzione in intero durava quattro,anni continui; ma ciò non si deve inten- dere se non quando si trattava di demandare il quadruplo attesa la contumacia; imperciocchè quan- do sì agiva per ottenere lo scempio, ò sia la resu- tuzione della. cosa, 1 aziene era perpeiva, vale a dire durava trent anni non solo centro colui che aveva incusso timore, /. 4, ww fin. cod. de his quae vi melus. caus.} L. 14,:6. 13 ff« quod met. caus.; 2 21, 6, 1, ff. eod., mia eziandio contro i suoi eredi, solamente però in quanto era loro- venuto; Z. 17,#n fin.; L. 19, ff. eod. Questo ter- mine non sembra assurdo il dire ehe cominciava a decorrere dal momento della lesione ad esempio della restituzione per causa di dolo, 4. ul. cod. e dolo: imperciocehè io non trovo nella roma- na giurisprudenza che il termine per domandare la restituzione in intero non| cominciasse a decot+ rire sc non dal tempo della seienza; d’ eltra par- te vedo che se si fosse ammessa questa opinione si sarebbero urtate le generali regole della stessa giurisprudenza, secondo le quali l’ usucapione e la prescrizione correvano anche contro gl’ ignoranti; i. ult. in fin. cod. de praese long. temp. Ora siccome|’ articolo a piè del quale scrivia- mo questa nota, suppone che le donne maritate possano restituirsi in intero riguardo agli atti da esse fatti, durante il matrimonie, senza l’ autoriz= CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 933 zazione del marito, così, volendo noi fare un esat< to confronto, per quanto cì è possibile, tra le di- sposizioni di questo codice e quelle del romano di- ritto, diciamo che secondo questo stesso diritto le donne maritate erano alla stessa condizione dei ma- schj, nè il matrimonio interrompeva il termiae per domandare la restituzione in intero quando aveva luogo, poichè consta dalle leggi citate sotto gli art. o15 e 91) 1. I. che esss potevano conlrattare€ stare in giudizio indipendentemente dall’ autorizza= zione del marito; salvo che però non s1 fosse trat- tato di beni dotali de' quali aveva il marito l’ am- ministrazione, mentre ip riguardo ai medesimi il matrimonio sospendeva il corso all’ usucapione ed alla prescrizione, come in lnogo più aceoncio si ve- drà. Intanto passeremo a parlane della restizione in intero per causa di dolo prendendo pocasione da ciò che l'articolo che precede questa nota dimostra abbastanza che si dd una tale restituzione quando determina il momento in cui comincia a decorrere, il termine per domandarla; lo ehe meglio agche si comprende dagli art. 1116 e 1117,@ piè dei quali. noi avremmo esposto i principj della romana giuri= sprudenza riguardanti la restituzione per causa dî dolo, se non avessimo creduto di far ciò più eomo- damente în questa sezione eve si tratta della rescis- sione delle convenzioni. Il dolo pertanto dava luogo alla restituzione in intero allorchè era dolo malo, quale fu definito. nella seconda nota dell’ art. 450 T. 1; ma se era dolo buono qual era la destrezza che Je leggi ap- provavano contro l’ inimicò o un masnadiere,/ 1, CESAR de dolo, o quella circonvenzione che a cagion d’ esempio nel prezzo di una compra e ven- dita l’ un contraente praticava verso dcil' altro, la er mati 95 LIBRO VII, TIT. II. sual circonvenzione veniva dalle leggi tollerata,£ 16, 6. pen. ff. de minor. 25 ann.; 1. 22,$. ult. ff. locat.; L. 8, cod. de rescin. vend., non dava luogo alla restituzione in intero. Nè tutti i contratù quando vi era intervenuto dolo malo avevano biso— gno di essere rescissi,.ma solamente quelli di stret- ta ragione; imperciocchè se erano di Suona fede, o, erano ipso Jure nulli, o si corregeva l’ ingiusti- zia dal dolo cagionata, come fu detto nella nota dell’ art. 1116. À coloro pertanto che per dolo malo erano stati lesi in un contratto di stretta ragione, ed ai loro eredi si dava l'azione de dolo, la quale era personale, ed infamante, ed era per questo smissi- diaria; Z. 13, d. 1. 6. 4, Junot. LL 29, fl. de dolb è 2.6,$..2, ff. de his qui not. infam. Non però Lx ‘si concedeva quest’ azione quando ambidue i con traenti avevano usato dolo, mentre allora il dolo ‘dell'uno si compensava col dolo dell’ altro, LES ff. de dolo; arg. l. 4,8. 13, ff. de doli mdli met. except.; l. 154 ,, fl. de reg. jur., L. ul. 6. pen, Ît. de eo per quem facium erit quom. quis in jud.;, I, 39, f{. solut, thatrim., meno antora si concedeva a quel contraente che aveva ifiganmato l’altro, Z. 30, cod. de transact., o a quegli che avendo conosciuto il dolo che praticar sì voleva contro di lui, aveva ciò non ostante voluto essere ingannato; Z. 34, cod. de transact.; arg. ARTE 5, ff. de‘injur, S' intentava quest’ azione contro quegli che ave- va usato dolo, 4. 13, 6. 1, 4. 14; ff. de dolo, ma non contro i suoi credi se non in quanto per dolo era loro pervenuto; 4. 13, junet. L. 17,$. 1, L. 26, 2 27, ld 28, ff. de dolo. Se più erano quelli che avevano usato dolo, si dava contro ai A CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. Q25 singoli l’azione în solido, con questo pero che quando uno pagava, gli altri restavano liberati; 4» 17, ff. eod. Nè i terzi‘possessori, nè i genitori, nè coloro che erano costituiti in sublime’ dignità quando il giudizio si voleva promovere da uno di vile condizione, potevano essere convenuti con que- stazione; Z. 15, 6. ule. fl. de dolo malo; Arg.£. 4, 6. pen. ft.«le doli mali metusve except.; CAI; St gif de dolo malo. lu forza dell’ azione de do/a colui che era sta- to ingannato ricuperava ciò che aveva perduto, ov- vero conseguiva i danni e gl interessi secondo la stima che egli faceva col sno giuramento Ta lite;%. 18, ff. eod. Durava quest azione due anni continui a contare dal momento della lesione, e non della scienza,£. ult. cod. de dolo; e dopo î due an si dava ancora lazione è faciuni perpetua nel caso che l'avversario col suo‘olo fosse divenuto più ricco; imperciocchè non poteva egli godere di’ un torpe lucro, come non lo potevano i suoi eredi; 4. 28, 4. 29, Z 30, ff. de dolo. Quest’ azione non aveva luogo se il dolo non era manifestamente provato,£- 7, 6. w/t. fi. cod.; 35, De 1, ki- GE probat.,© st la lesione non superava almeno 1 due scudi d’ oro, 4. 9» 6. ult.» 10, Z. 11, ff. de dolo, oppure se conipeter po- teva un’altra azione; impercinechè questa essendo straordinaria, ed infamante, non si dava che in mancanza di ogni altra azione, 0 almeno quando era dubbio che altra azione competer potesse; l. 1, 924 41, Son fi. 2 2, cod. cod.; ll. pen.$ ) 3, in fin.$f. de in integ. res) Relativamente agli atti fatti dagl’ interdetti, il tempo non decorre, se non dal giorno in cui è tel» ta l’ interdizione; e riguardo a quelli dei. minosi 4 se ron dal giorno della loro maggior età. 938 LIBRO VII, TIT. UL. ( Sebbene sembri fuori di luogo il dire qui da qual giorno cominciasse a decorrere il termine della restituzione in intero che sì concedeva agl' interdetti ed ai minori, per ngn avere ancora trattato di tale restituzione, pure spero di non incontrate la cen- sura de’ miei lettori se prematuramente dò questa teoria; poichè ho già più volte avyertito essere mio instituto di confrontare le disposizioni di ca- daun articolo di questo codice con quelle delle leggi romane. Ciò premesso, io dico che il termine della restituzione in intero riguardo ai minori continciava a decorrere dal momento ché erano divenuti mag- ggiori. 0 che avevano ottenuto la dispensa dell'età, © venia che vagliam dirla, 2. 5, 4 ult. cod. de vemp. in integ. restit., della quale si fece parola nel- Ya wota dell'art. 478 T. I: riguardo agl’ interdetti eominciava a decorrere da che avevano cessato di es- sere sotto la cura, perchè per essi militavano le stesse disposizioni dei minori, arg. 4 8, 8. 1, Leto e de reb. eor. qui sub tuicl.; L: 3, cod. de in integ. trestit. minor.; L. 15, 6. 1, ff. de cural. furios.; Z. 19, 6. 1, et UU segg.{f. de reb. auct. jud. poss.: d' altronde il termine per domandare la re- stituzione non poteva decorrere se non dal tempo in eni era cessato l’ impedimento; 4. ult. cod, de iemp. in integ. reslit.) 1305. La semplice lesione dà luogo alla resc'ssio= ne in favore del minore non emuaciputo, contro qualunque sorta di‘convenzioni; ed‘in. favore del minore emancipato, contro tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti delia sua capacità, come è de terminata al titolo della Minore età, della Tutela e della Emancipazione, ( Go mivore per oticnere la restituzione in in- atu che tero doveva provare primieramente che gli voleva tu CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 937. voleva: rescindere efano stati fitti prima della di lu maggiorità, 4. 1,$- 1, ff. de minor. 25 ann.} È. 4, cod. de in integ- restit. minor. 25 ann.; nè importava che egli fosse mato, 0 ancor nell utero, pubere o impubere, padre o figlio di famiglia; 4 3, 6.4, ff. de minor. 25 ann.; L. 1, cod. de ft- liofam. minor. In secondo luogo provar doveva di aver sofferto una lesione qualunque, 2. 44, LA 45 8 ff. de minor. 25 ann.; li 9.$- 4, fl. de jurejur. 3 2 5, de cod. in integr. restit. minor., la quale per altro in alcuni casì appariva dagli atti stessi che il minore aveva fatti, come se avesse donato, /. 7, prin. ff. de donat., se avesse preso danaro a mu- tuo; imperocchè il creditore provar doveva che il danaro era andato în utilità del minore; 4. i, 4. 2, cod. si advers. credit. Del resto il minote poteva essere restituito in intero tanto contro gli affari stragiudiziali che ave- va conchiuso, quanto contra i giudiziali. Moltì era- no i stragiudiziali; come centro una confessione futta sconsigliatamente, Z. 6, 6. pen. ff. de con- fess., oppure sconsigliatamente tralasciata, allorchè vonfessando avrebbe potuto isfuggire una pena, 2 ), 6-2, ff. de minor.; l 26,$. 5, in fin. ff. de nox. act.; contro l’ arrogazione al minore di- sconvenevole, 7. 32, 2. 33, ff. de adoption.; con- tro una novazione, una delegazione, un’ acceptila= zione, 2. 27, 6. 2 et 3; Z. 40, 4. ult. ff. de mi- nor.; coutro| accettazione di un legato più dan- noso che lucroso, 4. 33, ff. eod., contro l’ offerta di giuramento, 4. 9, 6. 4, ff. de jurejur.; contro un comproinesso, /. 34. è. 1, ff. eod.; un manda- to od un'intrapresa amministrazione di un affare altrui, /. 22, /. 24, ff. eod., una vendita delle ‘sne sostanze, sebbene si fosse potuto farla, tit. cedy Copie cu, IL 27 938 LIERO WIl, TIT. IN. ‘sì advers. vend.;.l. pen. ft. de minor., e fosse stata approvata dal pretore secondo la costituzione dell’ imperatore Severo, 2. 1, ff. de red. eor. qui sub tutel.: ben intesi però che dopo una tale ap» provazione non si doveva con troppa facilità accor- dare la restituzione in intero anche per vantaggio, degli stessi minori, mentre avvenir poteva che per timore della restituzione in intero, niuno avesse vo- Juto acquistare cose appartenenti ai minori; 4. 2, cod. de fidejuss. minor.; l 11, cod. de praed. et aliis reb. minor., junct. L 7, 6. 8, ff. de minor. 25 ann. Poteva parimenti il minore restituirsi in intero contro, la ven- dita dei pegni fatta dal creditore, sè il minore stesso avesse costituiti tali pegni, 4. 7, 6. 1, ff. de distr. pign.; d. 1, cod. de praed. et aliis reb. mmninòr.; non co- sì se li avesse costituiti il suo autore maggiore, men- tre in questo caso doveva rivolgersi o contro. il sug. curatore che ne aveva permessa la vendita, o con- tro al creditore se non li aveva venduti con buona fede, 2. 2, cod. si advers. vendit. pignor.; a me- no che non fosse concorso eziandio Ja frode del compratore, nel qual caso aveva luogo la restitu- zione in intero; 7 2, cod. de praed. et alîis reb. minor., junct. È 1, 3, cod. si vendit. pign. agat. Egualmente poteva, il minore essere restituito, in intero contro una transazione, se dopo di essa appariva che egli aveva ceduto un suo, diritto tal- mente chiaro che da un maggiore non sarebbe stato csduto; 4. 1, l. 2, cod. si advers. transact. Se un minore pagava senza il consenso del curatore un, debito naturale e civile, poteva richiamare a se il danaro colla reî vindicazione qualora per anco si fosse trovato presso il creditore: ma se questi lo, aveva consumato, il minere perdeva ogni diritto,€ Gimaneva liberato dal suo debito; d. 149 6.#/te{fo id 1 id font dio giove steva age la ito cora tero în stre gal taln con: debi qua fan Se te nor bit cui tm ter Cor fi 106 CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 939 de solut.; 1. 19, 6-1, ff. de reb. cred. Che se il debito era soltanto naturale, allora, se era stato contratto senza il consenso del curatore, non v° era bisogno della restituzione in intero perchè poteva giovarsi o della rei vindicazione se il danaro esi- steva ancora presso il creditore, o dell’ azione dell’ indebito se il creditore stesso lo aveva consumato; l 29, 2. 41, fl. de condiet. indeb. Se poi il de- bito naturale era stato contratto col consenso del curatore, competeva al minore la restituzione in in- tero; non potendosi negare che egli era stato leso în pagare ciò cui non poteva giammai essere co- strette con un’ azione; arg, /. 25, ff. de minor. Se per lo contrario ad un minore veniva pa- gato ciò che gli era dovuto naturalmente, o natu- ralmente e civilmente insieme, ma però senza il consenso del curatore ed il decreto del giudice, il debitore non era liberato dal suo debito se non in quanto il minore fosse divenuto più ri:co col pa- gamento; 6. ult. înst. quib. alien. licet vel non. Se il pagamento si faceva col consenso del curato= re, ma senza il decreto del giudice, poteva il mi- nore chiedere la restituzione in intero contro il de- bitore qualora avesse provato di essere stato leso, & 1, cod. si advers. solut., eccettuati i casi di cui nella 2. 25 e 27, cod. de admin. tutor. Anche contro l’ accettazione e' la rinunzia di un? eredità poteva il minore essere restituito in in- tero; tit cod. si minor. ab haered. se absiin.; È. 7,69; 11,65, ff. de minor. 25 ann.; tit. cod. si ut omiss. haered, vel balcone, possi acquir, V. la nota fatta agli art, 462 e 790 T. i È Per ragione della minor età competeva il bene fizio della restituzione in intero‘eziandio contro la prescrizione; distinguendo però gl' impuberi dai pus ta ta N == ML AT TIVE ito cinico pre E 940 YIBRO IMI, TIT; UTI. beri. Imperciocchè contro ai primi non correva la prescrizione ,, e perciò non avevano bisogno dì esse re restituiti in intero, Z. 48, ff. de adquir. ren. domin.; laddove contro ai secondi correva la pre- scrizione,€ conseguentemente abbisognavano del be- nefizio della restituzione in intero; arg. 4. 2, 6. 15, ff. pro erhpt.; l unic. cod.'si advers. usucap. jJLe temporali prescrizioni pero non correvano nè contro gli uni nè contro gli altri, e quindi non faceva d’ uopo che eglino ricorressero a questo benefizio perchè melius est, diceva Giustiniano, intacta mir norum jura servari, quam post causam vulnera= tam remedium quaerere; l. ult. cod. in quib. caus. în integ. restit. necess. non est. Eranvi nondi- meno delle prescrizioni le quali correvano contro ai minori talchè avevano essi bisogno d’implorare con- tro delle medesime la restitazione im intero, cone contro lo spazio di dicci giorni che era concesso ad appellare; mov. 25 cap. 1, contro il decorso del biennio che era dato per opporre dopo lo sciogli= mento el matrimonio, 1 eccezione della dote non numerata, 00. 10, Cap. 1 el 2. Sin qui si è tenuto discorso di affari stragiudi= ziali, contro i quali si ammetteva la restituzione in intero; ora faremo parola degli affari. giudiziali y contro ai quali eziandio si ammetteva un tale bene- fizio tanto se il minore era attore come se era rea convenuto; è. 7,$. 4, ff. de minor. E primiera- mente si ammetteva la restitazione nel. caso che il minore avesse tralasciato di fare quelle allegazioni e prove che erano necessarie alla lite, 1. 18, 6. 1, DA 36, ff. eod., e nel caso pure che avesse abbanda= nato la lite già contestata, Z. 7, 6. ult. ff. eod., 0 non si fosse lasciato vedere, e fosse. quindi stato condannato, purchè peraltro ciò fosse accaduto 10 A0I$ } ni, agli( Feo. ne in lg, ore senler diata LU mac tero fosse qun chè è quest Mino Mine pat parte ulti pen, fosse Date Vilep Sa d nel frau 0erc; allor I lle (IS che CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 94r conseguenza della debolezza dell’ età sua, 4. 8, fi. eod., altrimenti se dolosamente non avesse obbedito agli ordini del magistrato, e si fosse in tal gnisa reso contumace, non poteva implorare la restituzio= ne in intero; arg. Z. 199, ff. de reg. jur., junct. L 9, 6.2, ff. de minor. 25 ann. Parimenti il mi- note poteva essere restituito in intero contro una sentenza,‘it. cod. si advers. rem. jud., pronun- ciata da qualsivoglia magistrato, ed anche dal prin- cipe; 2. 18, 6-1,3, 4, ff. de minor.; 1. 3, cod. sì advers. rem jud. Il minore poteva chiedere la restituzione in in- tero contro coloro che lo avevano. leso, ancorchè fosse stato il fisco, 2. 1, cod. sî advers. fiscum, oun figlio di famiglia, o una femmina; impercioc- chè a quello non giovava il S. C. Macedoniano, a questa il Vellejano; 2 11, 6. ult.; /. 12; ff. de minor.; 1.3, d 2, ff. ad S. C Maced. Se un minore contrattava con un altro minore, e che per parte dell’ uno si fosse trattato di guadagnare, per parte dell'altro di non padere, a favore di quest’ ultimo si dava la restituzione in intero, 2. 11., 6- pen.; 2 34, ff. da minor.: imperciocchè sebbene fosse verissimo che un privilegiato giovar non si poteva del suo privilegio contro uno egualmente pris vilegiato, tuttavolta cio s' intendeva quando la cane sa di ambidue era eguale, lo che non si verificava nel caso proposto; arg. 2. 6, 6. 11, ff. quae in fraud. cred. fact. sunt. Se poi nè l'uno nè 1’ altro cercava di arricchirsi con danno del suo avversario, allora non si-ammetteva la restituzione in intero; 4 ir, 6. pen.;£. 34, ff. de minor. Per ciò che rignarda ì terzi possessori delle cose del minore, contro di éssi non si concedeva la restiluzione in intero pur— chè non fossero stati partecipi della frode, oppure, | 963 LIBRO III, TIT. III. essendo ariche in buona fede, non fosse stato inca@ pace a pagare colui il quale aveva contrattato col minore. 0 che non fosse stato interesse del minore stesso di ricuperare piuttosto la cosa perduta che il di Jei giusto prezzo 4. 13, 6. ult.; 2 14, L 156 2. 39, 6. ult. ff. de minor.; l. 39, ff. de eviet. Allorquando il minore domandava. la restitu- zione in intero, doveva citare miti coloro ai quali mancar doveva qualche cosa in forza della restitu- zione medesima, non tanto perchè contraddir po- tessero all’ istanza del minore, e si discutesse così 1d causa, 2. 13, prin., 2 29,6. ult. ff. de minor. Novell. 119 cap. 6, quant’ anche perchè chieder potessero la restituzione di ciò che loro era dovuto, posciachè, come più volte si è detto, le cose dove- vano ritornare nel loro primiero stato; 2. 7, 6. 54 2.124, 64,139, 8-1, ff. eod.; l. unic. cod. de reputat. quae fiunt in‘jud. in integ. restit. Allorchè adunque il minore aveva restituito a’ suoi avversar} ciò che loro doveva, ricuperava le cose che aveva perdute insieme co’ frutti, 4. 24, 6. 4,£. 27, 6. 1, ff. de minor. 25 ann., ovvero il prezzo in ian colle usure se mai veniva restituito in intero cona tro una compra dannosa; arg. /. 29,$. a, ff. de aedil. edict. Il beneficio. della restituzione in intero era misto, cioè in parte reale, ed in parte personale; conciossiachè potesse giovare anche agli eredi;£. 18, 6. ult.; L 19, ff. de minor.; 0. 5, cod. de temp. in integ. restit., ed ai successori singolari ,, È. Ma ff. de minor.; l. 25, ff. de admin. et peric. tut.; arg. L.>. 6. ult. in fin. ff. si servit. vind., non però ai fidejussori; Z. 13, ff. de mizor.; Lug Tala a, cod, de fidejuss. minor.; l. 7, in fin. ff. de except. Che se un minore aveva cansa comune con Run 50 di Lt; sh, St ol lis Ten inc l'al indi nel mi lin Lon sim, del Ty mo! life Juri Qu »I ‘ tr fac li lis ils tONrhAttri È OBBLIGAZIONI; 543 lit maggiore, come se un fratello minofé avesse aèa cettata un’ eredità unitamente ad tn fratello mag+ giore y 0 che insieme avessero alienato un fohdo eda mune per nù prezzo vile, il minore aveva il soccora so della restituzione in intero, ma non il imaggio@ re; l.unic. cod. si comm, cad. vaus. in intèég. re- stit. post. Il compratore però del fondo comune; se ottenuta dal minore la restituzione in ittero per la sua parte; voleva tescindere il contratto intera= mente, poteva farlo, per non essere costretto a starà in comunione; Z. 474$. 13 ff. de minor. Ma 5è l'affare comune tra il minoré ed il maggiore età individuo, allora il minore comunicava il suo. be# nefizio al maggiore; arg. l. 10; ff. quemad. servit. amutt, Era quistioné fra gl’intetpreti se tin minoté liureato in legge godesse del benefizio della restitu+ zione in ivtero;€ comunemente era ricevuta la mass sima che se il minore errava iù fatto goder potesse del benefizio; arg.£. 1, cod. qui et advers. quos; l. 2, ff. de juris et facti ignor.; non così se eta tava in diritto, arg. di 6, cod. de muner. patria mon., conciossiachè, come disse Mucio a Servio al riferire di Pomponio nella È. 2; 6. 43; ff: de orga juris, fosse cosa turpe che colui il quale peroravaà cause, ignorasse il diritto mel quale sì esercitava » turpe est causas oranti jus un quo versallir 3 ignorare» arg. l. 9; 6 3 et 5, fi. de juris et facti ighor. Alla restituzione in intero ricorrere non poterà il minore allorquando il diritio comune gli sommi- nistrava ut qualche rimedio ordinario per difendete il suo interesse, imperciocchè allora inutile gl. erà il benefizio straordinario del pretore; d. 16; pri: #3 6: 1, ff. de minor., come nei casì della 4: 3) 6 DI Q4h LIBRO MIT, TIT. III 4, l. 8, LL 11, cod. de praed. ei aliis-reb. minor. 0. 2,‘c0d.'si advers. donat.; l. 16, prin. ff. de mi- nor.25ann.; I. 3, cod. de in integ. restit. minor. Se peraltro il minore nom fosse stato ipso jure assicu- rato nel suo interesse, ma che d’ altronde gli fos- sero competute delle azioni per non soffrire danno, era in libertà del minore di difendere 1’ interesse suo con queste azioni, o di chiedere la /restituzione in intero specialmente quando il rimedio della. re- stituzione in intero appariva più comodo e vantaggio- so, Il perchè se un minore dava indebitamente una cauzione, poteva intentare l’ azione dell’indebito, eppure la réstituzione in intero contro colui il di cui interesse egli aveva cautelato; Z. 16, 6. 2, ff. de minor. Lo stesso si dica se pagava indebitamen= te un legato, arg. Z. 2, cod. si advers. solut., gjunct. l 1, 6. 1, et Il. segg. ff. de condict. in- deb.; 0 se vendeva una cosa a vil prezzo; conciose siachè sebbene in tut! altro caso potesse il compra» tore effriro al venditore il rimanente del giusto prezzo;€ far così sussistere Ja vendita, Z. 2. cod. de rescindenda vend., tuttavolta nel presente nor era negata al minore Ja restituzione in intero; 4. 11 cod. de praed. et aliis reb. minor.; l 24 s$. 4. di 27,6 1, ff. de minor. Ciò che si è detto intorno ai minori aveva luo go eziandio riguardo ai prodighi, ai furiosi, ed« tutti coloro che per un qualche vizio di animo: di corpo erano soggetti all’ altrui cura,@Fg. 1. 8 6. 1,£. 11, ff. de reb. eor. qui sub tut.; li 3, cod. de in\inieg. rest. miînor.; L. 15, Gir, i d curat. furios,; L 19, 6. 1, et Il. segg. fl, de reb. euet. jud. pòssid., non che riguardo alle cit tà, alle chiesè-ed altre cause pie ed al fisco. ogg.— RM CONTRATTI E OBALIGAZIONI, 945 Imperocchè per ciò che spetia alle città, chia- re sono le 4. 4, cod. quib. ex caus. maj. L 3, cod. de jur. reipub.; 1 9; ff. de appellat. In quanto alle chiese ed altre cause pie, siccome ve- nivano esse assomigliate alle città,£. 23, cod. de sacros. eccles., co:ì goder dovevano degl’ istessi be- nefizj} delle città, e per conseguenza anche di quello della restituzione in iatero; arg. Z. 32, cod. de epis. et cleric. Rispetto al fisco sebbene non vi fosse al- cuna legge che precisamente gli accordasse questo benefizio, nondimeno ragione non v' era per negar- glielo, certo essendo che esso in privilegi eguaglia— va e talvolta ancora superava i minori. Così quegli che differiva di pagare un debito al fisco, cadeva ipso jure in mora egualmente che un debitore di un pupillo, come fu detto nella nota dell'art. 1139 pag. 833. Parimenti al fisco, come al minore, com- peteva la legale ipoteca sopra i beni de’ suoi ammi- nistratori;£. 90, cod. de admin. iut.; l. 1, cod. de jure fisci; l. 1, cod. de privil. fisci. Maggiore poi era îl favore che le leggi accordavano al tisco di quello fosse ai minori se sì consideri che esso, ma non i minori, aveva la legale ipoteca sui beni di tutti coloro coi quali contrattava, Li agende in quib. caus. pignor. vel hypoih. tac. contrah.; 2, cod. de privil. fisci; l. 46, 6. 3, ff. de jure fisci, e qualche altro privilegio non commune ai_mi- nori, come si può vedere nella Z. 9, ff. de rescind. vend.; 1. 3, cod. de jure fisci.) 1306. Il minore non può restituirsi in intiero per causa di lesione, quando questa unicamente provet= ga da un evento fortuito ed impreveduto. ( Concord. 2. 11, 6. 4 et 5, 4. 44, ff. de‘mi- nor.; l 11, 6. 1, ff. de magist. conven. 1307. La semplice dichiarazione fatta dal minore ag 946 LIBRO JHII; TIT. I. di essere maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione. ( Se un minore per errore si dichiarava, maggio- re, non perdeva il benefizio della restituziope in intero;£. 1, cod. si minor. se maj. dixerit. Ma se la dichiarazion sua era fatta con dolo, egli non godeva di tale benefizio, perchè esso si accordava ai minori che erravano, non a quelli che inganna- vano, Z. 2, 2. 3, et tot. cod. tit. cod., a meno che l’ inganno del minore non fosse stato noto all’ altro contraente; imperocchè allora questo. stesso contraente non poteva opporsi al benefizio della re- stituzione în intero, sia perchè non poteva dirsi in- gannato da un altro, ma da se medesimo, ars. È 25, junct. l. 26, ff. de rei vind., sia perchè il dolo dell’ uno si compensava con quello dell’ altro, 2. ult. 6. pen. fî. de eo per quem fact. quom.quis în jud. se sist.; arg. È. 4,$. 13, ff de doli mali mel. except.; e fatta una tale compensazione, ri- maneva migliore la condizione del minore che con tendeva per non soffrire danno, di quello fosse la condizione del contraente maggiore che trattava di guadagnare, e perciò conceder si doveva al primo il benefizìio della restituzione, secondo che si disse nella nota dell’ art, 1305 pag. g4r. Così pure se un minore pubescente avesse giurato di osservare sem pre il contratto che stipulava, non poteva. contro il medesimo chiedere la restituzione in intero per causa di minor età, Z. 1, et quth. sacramenta pu- berum cod. si advers. vend., imperocchè sebbene il giuramento in tutt’ altro caso seguisse la natura dell’ atto cui veniva aggiunto, talchè se l’atto stes- so non sussisteva il giuramento non poteva farlo sus- sistere, Z. n, Z. 16, ff. de pactisg 0. 5, cod. de «fegibus, pure in questo caso il giuramento era di = SITE da BotaAatti rin OBALIRAZIONI, 4 linta fotza che impediva la rescissione di quell’ atto che d'alutonde avrebbe potuto rescindersi. La qual tosa però mon aveva luogo nei contratti degl’ 1m- paberij perchè L'imperatore Alessandro esseridosi indotto a negare al minore pubescente la, resti: lizione if intero per ron approvare la perfidia;€ io spergiuro del minore stesso; come dalla citata 4. {, cod. si advets. vend., tale fagione addurre non si polèya eoritro gl’iimpuberi, i quali non erano ca- paci d’ ingannare altri scieniemente e con frode} li 26, prin. ff. dé Jurejur.) i 1369. Il minore che è negoziante; batichiere d artigiano; rion può restituìrsi in intierd contro lé obbligazioni contratte per ragiorie del suo commer= cio o della sua arte. È ( Coloro che comunemente erario ereduii maggio: ii di età o perchè pubblicamente riegoziavano; d perchè sostenevano pubblici impieghi, non godevarid Mella restituzione in intero per ragione della lora età minore; Z. 32, ff. de minor.; arg. 3| DEU Ir. dd S. C. Macedon.;.l. 3., ff. dé off. prat. La stessa regola si teneva in pratica riguardo a Quei ininori che, essendo creduti tali, esercitavariò pub= blicamente la mercatnra.) 1309. 1l minore non può restitoirsi in intiero cor tro le convenzioni stipulite nel sio contralto di ma- îrimonio, quando queste furono fatte coll’ approva- zione ed assistenza di quelli il cui consenso è nè cessario per la validità del matrimonio. ( Il minore, per causa della sla età, nori poteva essere restituitd in initerò conto il niattimorio ché aveva contratto, perchè il matrimonio era un cor- sorzio di tutta la vita. ed era perciò, pinîtosto da favorirsì che da sciogliersi;£. i; ff. de titù nupt.i 1; inel. de pas. pol Nondimeno se nei ratti 948 LIBRO MM, TIT. NI. ‘matrimoniali aveva sofferta lesione, come se la don» na troppa dote si fosse costituita, godeva del bene- fizio della restituzione in intero; 4. 9,$. 1, 2. 48, in fin. ff. de minor.; LL 6, 6. 2, l 61, ff. de ju- ie dot. l. unic. cod. si advers. dotem.) 1310. Il minore non può restituirsi in intiero con. tro le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi- delitto. ( Concord./ 9g, 6. 2 et 3, 2.37,6.1, ff. di minor.; l. 1, 1.2, cod. si advers. delict.; l 7, co de poenis. Nondimeno eranvi alcuni fatti, 1 qua hei maggiori sì stimavano delitti, ma non nei mi nori perchè si credeva che procedessero dall’ infir mità del giudizio Toro; del che somministrano al cuni esemp) le ZZ. 1, 2, cod. si advers. delict,;( 6, cod. de his quibus ut indig.;|. pen. cod. e: quib. caus. infam. irrog.; Î. 41, cod. de transaci 2 0, 6. 2, ff. de minor.) 1311. Non è più ammesso ad impugnare l’ obbli- gazione assunta nella sua minore età, quando, di- venuto maggiore, l’ ha ratificata, sia che tale ob- bligazione»fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione. ( Quando il minore divenuto maggiore aveva ap- provato ciò che aveva fatto durante la di lui minor età, non poteva più giovarsi del rimedio della re. stituzione in intero, Z. 1, 4. 2, cod. si ma]. fact. rat. habuer., sia che l’approvazione fosse stata espres sa, sia che fosse stata tacita: come se ad‘un mi* nore fosse stato promesso del danare a mutuo,€ gli fosse stato dato allorchè era divermto maggiore arg. l. 3, 6. ult; L. 4, L 5, ff. ad S. C. Maced: oppure se con un minore) sì, fosse cominciato ui giudizio, e si fosse terminato quando era pervenute alla maggior el, 4 3, 6. 1, if. de minor; l1, li CONTRATTI FE OEBLIGAZIONI. 949 cod. si advers. rem jud., a meno che I’ avversario non avesse dolesamente protratto il giorno del com- pimento dell’ affare sino a che il minore fosse di- venuto maggiore, lo che peraltro doveva manifesta» mente constare; d. 2. 3, 6. 1, in fin. ff. de minor. 25 ann. Se un minore, durante la sua minor età; avesse non solo incominciato, ma eziandio compiu- to un affare, e, divenuto maggiore, avesse fatto qualche cosa in conseguenza di un tale affare già perfezionato, non potevasi dire che egli avesse ap- provato|’ affare stesso, e però non gli si poteva ne- gare la restituzione in intero: come se nun minore condannato a pagare qualche cosa, divenuto mag» giore, avesse soddisfatto al giudicato; ovvero avesse esatto Un prezzo, o consegnata una cosa in forza di un contratto qualunque, oppure esatto un eredito o pagato un debito Tell'ere Mu, dB goa effi de minor. 25 ann., conriassiachè ciò che si faceva in conseguenza di nn atto già precedentemente per- fezionato s’ intendesse fatto contemporaneamente all atto medesimo; arg. Z. 1, ff. qui pot. in pig. hab. Se però il negozio conchiuso in‘minor età fosse stato ipso jure nullo, come se sì supponga che si fossero alienati beni immobili di un minore senza il decreto del magistrato, o che il minore stesso, avendo il curatore, avesse contrattato senza“il di lui consenso, allora ciò che il minore avesse fatto dopo di essere divenuto maggiore, in esecuzione di tali convenzioni, avrebbe necessariamente fatto con- getturare che egli avesse avuto ammo di approvare simili convenzioni per la ragione che se non avesse voluto adempirle, lo avrebbe potuto fare senza alenn suo danno, perchè essendo le medesime nulle, non gli potevano per ciò stesso imporre obbligazione al- cuna; 4. 10, ff, de red. eor. qui sub tut. vel cura.) palo SI —oi.iào. he, no È#> TESS 999 LIpRO Hi, Tit. rit 1312. Quando i minori, gl interdeiti o le done imaritate sono ammessi, in tale qualità, ad essere restituiti in intiero contro le loro obbligazioni; nou si può pretendere il rimborso di ciò che loro sid stato pagato, in conseguenza di queste obbligazioni; nel tempo della minor età; dell’ interdizione o del matrimonio, eccetto che venga provato che quanto fu pagato venne convertito in loro vantaggio. ( Goloro i quali ottenevano la restituzione‘in in- tero dovevano restituire ciò che avevano ricevuto j; , 2. 28, 6. ult. ff. quib. ex caus. maj.; l., 24; 6 pen.(f. de minor. 25 ann., ancorchè la restituzio- ne fosse loro stata concessa per causa di violenza d di dolo; 2.3, 2. 4, cod. de his quae vi mielusvé éaus. Imperocchè come a costoro concedevasi la re- stituzione in intero perchè ron soffrissero danno al- cuno, così neppur guadagnar dovevano in altrui pre- giudizio; 2. 13, in fin. ff. de reb. cor. qui sub tut.; 2 14, ff. de cond. indeb.; LL 16, ff. de ser- vit. praed. rust.; 20135 tt cazim. praéd: toh VEC ff. de institor. act.; LL 12, 6. 1, ff. de di- struct. pig. l. 2, 6. 10, ff. ne quid'in loco pu= blic.s È. 206, ff. de reg. jur. A colui pertanto contro cui avevano ottenuta la restituzione, doveva no rifare le spese se per avventura ne aveva fatte nella cosa che era obbligato di rendere in forza della restituzione medesima, l. 39, 6. 1, ff. de mi nor. 25 ann., a meno che non si fosse trattato di spese veluttuose, delle quali non era permessa che ia deduzione, 4. 32, 6- 5, ff. de admin. ei péeric. dut., ovver’ anche di spese utili bensì, ma però îroppo gravi a quegli cui era stata concessa fa resti= inzione in intero; conciossiachè egli non fosse ob= bligato a fare dei debiti per pagare queste spese,@ ad alienare la cosà che voleva ricuperare, ad 2 n CONTRATTI E OEBLIGAZIONI. ghi sclarla al suo avversario, nel che però molto doyve= vasi attribuire all’ arbitrio del giudice, il quale, sce- gliendo una strada di mezzo, non doveva tutto con* cedere nè all’ uno nè all’ altro; arg. 2.25, ff. de pignor. act..; I. 38, ff. de rei vindic. Nondimeno quando trattavasi di pagamenti fatti ai minori, 0 di cose date loro a mutuo, eglino non erano obbli+ gati di restituire alcuna cosa alloro avversario quan- do questi non avesse provato che i pagamenti e le cose mutuate erano andate in vantaggio dei minorì, come già dissi nella nota dell’ art, 1305 pag. 937. La qual regola, se non erro, aveva luogo eziandio in riguardo ai prodighi, ai furiosi, e a tutti coloro che erano sotto l’ altrui cura, i quali erano consi- derati come minori, e godevano 1 privilegi stessi dei minori, come osservai nella nota dell' articolo 1305 pag. 944-... 1313. I maggiori non sono restituiti in. intiero per causa di lesione se non nei casi e sotto le con- dizioni specialmente espresse in questo Codice. ( Rigorosamente parlando, la lesione non era giammai una causa per poter implorare il pretorio benefizio della restituzione in intero se nom era ac- compagnata da una di quelle cause che furono da noi indicate nella nota dell’ art. 1304 pag. 926. Nondimeno chiunque il quale in un contratto di buona fede avesse sofferto una lesione enorme, vale a dire maggiore della metà del giusto prezzo della cosa dedotta in contratto, poteva ottenere, mon già la pretoria restituzione in intero, ma quella che ve= niva concessa dalla 2. 2, cod. de rescind. vendit. E sebbene questa legge parlasse soltanto del con- tratto di compra e vendita, tuttavia per identità di ragione era stata comunemente estesa a tutti gli altri contratti di buona fede, conze ne abbiamo già dato vi bi È Di Hi er = meg gda LIBRO MT, TIT. II, un esempio nella nota dell'art. 887 pas. 415 DT. e come meglio sì vedrà nella nota dell’ art. 16744 Qualunque persona poteva otienere non solo Ja restituzione in intero che concedeva la citata. 4. 2, cod. de rescind. vend., per causa di lesione enor- me, ma eziandio la restituzione in intero întrodotta dal pretore quando fosse concorsa una causa legitti— ma, a riserva di quella per causa di minore età, la quale si concedeva soltanto ai minori, ed a tutt coloro che ai minori venivano assomigliati, Della restituzione in intero che si concedeva per violenza, per dolo malo e per età minore non ne parleremo quì, avendone già bastantemente trattato di sopra. Ora terremo discorso della restituzione che si dava per le altre cause, cioè per la mutazione di stato; per l’ assenza per affari della repubblica, e per l’ alienazione fatta per cambiar giudizio, giacchè non troviamo in questo Codice altro luogo maggior- mente a proposito per trattarne. La restituzione in intero che sì concedeva per mutazione dî stato è inscritta nei digesti col titolo de capite minutis. La parola caput presso ai roma- ni significava stato, lo che si raccoglie da ciò che coloro‘i quali godevano della libertà, e della cittadi- nanza dicevansi capite censi, cioè iscritti nel numero de’eittadini, e coloro cheftali dritti non godevano, e0- me i servi, e gli stranierì dicevansi capite destituti; 6. 4, instit. de cap. deminut. Demninutio poi si- gnificava cambiamento, 2. 1, ff. de cap. min, e sic- come tre erano gli stati, uno cioè di libertà, Val- tro di ciradinanza,+ terzo di famiglia, come si disse nella nota dell’ art. 1101 pag:‘731, così tre cambiamenti di stato potevano accadere, uno che cliamavasi mvassimo, l’altio medio, il terzo mini- mo, il che corrisponde alla maria, media, mi- nima capitis deminutie di cui nella dla€ 3. e) CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 953 tot. tit. ff. et instit. de capitis deminut. Quando oi accadessero questi tre cambiamenti di stato già o dicemmo nella nota dell’ art. 1035 pag. 625 T. I., e non occorre qui di replicarlo. Soltanto al pro» posito nostro è da dirsi che quando alcuno soffriva il minimo cambiamento di stato perchè veniva o adottato o emancipato, egli cessava di essere obbli- gato civilmente verso gli altri, e questi cessavano di esserlo verso di lui, Z. 2, 6. 2, tf. de capite minut., salvo che si fosse trattato di obbligazioni nascenti da delitti, /. 2, 6. 3, 47,61, ff. de cap. min. dal pubblico diritto, 4. 5, 6. 2,{. 6, 2. 7, prin. ff. eod. 4. 11, ff. de tut. et rat. distrah., o di quelle ob- bligazioni che la ragione naturale esigeva che fosse» ro soddisfatte, 2 8, 2. 4g, ff. de capit. minut., delle quali abbiamo qualche esempio nella 2. 10, ff. cod.; 0. 8, ff. de ann. legat.; È. 58,$. pen.; L 65, 6. rt, ff. pra socio. Questa estinzione di ob- bligazione sembrò al pretore che fosse contro la na- turale equità, ond' è che egli pubblicò un editto col quale promise la restituzione in intero nel caso della minima diminuzione di capo, affinchè coloro che avevano obbligazioni a se favorevoli o contrarie prima di una tale diminuzione, continuassero ad averle anche dopo, eccettuato il caso in cui il cre- ditore avesse arrogato il suo debitore; /. 2, 6. 1, 2, 4, fl. de cap. min. Era quest’ azione perpetua e sì dava a favore e contro gli eredi, siccome. essa non era nè penale nè rescìssoria, d. Z. 2,$. ult. ff, eod., mà cesso di essere in uso fin da che Giustiniano tolse il rito di fare le adozioni e le emancipazioni con tre consecutive vendite immaginarie, il qual ri- to era la causa dell’ estinzione delle obbligazioni, conciossiachè si stimasse che colui il quale, venive così venduto, divenisse schiavo, e mon potesse per*- IZ 23 i 354 LIBRO IT, TIT. Mn ciò continuare in lui alcuna obbligazione favorevole o contraria come accadeva negli schiavi; 2. ult. cod. de adopt.; l 3, 6.1, fl. de cap. minut. Non ci fermeremo adunque a parlare più oltre di questa restituzione, e passeremo piuttosto a trattare di quel= la che si concedeva per ragione di assenza, Assente in materia di restituzione in intero di- cevasi colui il quale non trovavasi nel suo domici* lio, 2. 32, ff. quib. ex caus. maj.} È. 173, 6-1, 4. 199; ff de verb. sig., e colui eziandio il quale trovavasi incarcerato, o non potevasi citare in giu» dizie, come un magistrato superiore; quegli il qua- le sebbene fosse nel suo domicilio, pure non si la sciava vedere; e quegli finalmente contro cui il ma4 ‘gistrato non voleva sentenziare per usare verso di lui un atto di grazia, o per un qualche guadagno; 2.23, prin. ct 6. ult; 2.24, l..26, L 26, 62 et segg. ff. quih. ex caus. majores. L’ editto pretorio il quale accordava questa re- stituzione in intero aveva tre parti; una nella quale venivano restituiti in intero gli assenti contro i pre* senti; nell’ altra i presenti contro gli assenti; nella terza il pretore concedeva la restituzione per altre cause che a luì fossero sembrate giuste; 2. 1, 6. 1. ff. cod. Quando gli assenti venivano lesi dai prioni 4 od anche assenti, secondo la Z. u/t. ff. eod., s1 di- stingueva se erano assenti volontariamente o per ne- cessità. Quando alcuno era assente per necessità ca+ gionata da una causa turpe, come se era relegato n allora non godeva della restituzione in intero, a meno che, conosciuta la causa, non fosse ‘he egli era stato leso senza sua colpa, forse per+ chè eva morto il procuratore che egli aveva- nato ai suoi affari, Z. a6, 6.1, 2 40,$ 1, ff CONTRATTI. E OBBLIGAZIONI. 95 quib, ex caus. majores; LL 20, ff. de minor. 25 ann. Se poi la necessità procedeva da mna. cansa onesta, come se un soldato fosse stato in ispedizio- ne, o avesse esercitato la milizia in Roma, non se era stato congedato, e quegli ancora il quale segui- va gli eserciti prestando a quelli l' opra sua, come il' medico e simili, tutti costoro godevano, del be- nefizio della restituzione in intero; 4. 7, 2.33, 8. ult. L. 34, 6. pen., ff, quib. ex caus. majores; ars. l. unic. ff. de bonor. poss. ex test. mil., tit. cod. de restit. milit.; L 3a, l 35, prin. et 66. segg. ff. quib. ex caus. maj. L’ assenza volontaria o procedesse da una causa giusta o ingiusta, non dava luogo alla restituzione in intero, a meno che il procuratore lasciato dall’as- sente non fosse morto, o non si fosse altrimenti reso inabile a maneggiare gli affari dell’assente me- desimo; arg. 2 14, ff. eod.; I 57, ff. mandati; 2, 28, ff. quib. ex caus. ma]. Quando i presenti venivano lesi dagli assenti, i primi avevano il soecorso della restituzione in in- tero, senza aver riguardo alla qualità dell’ assenza, se cioè fasse necessaria o volontaria, precedente da una causa giusta od ingiusta. Imperocchè se un as- sente per una causa necessaria e giusta., qual’ era assenza per affari della repubblica, non poteva pregiudicare ad un presente, /. 21, ff. quib. ex caus. maj.; L. 140, ff. de reg. jur., motto meno poì doveva poterlo mn assente per nna causa volon- taria, giusta o ingiusta che ella fosse. Nondimeno quando Li assente aveva lasciato un procuratore, o alcuno si fosse offerto di pagare il giudicato dando a quest’ effetto cauzione, il presente non godeva del benefizio della restituzione, perchè se non salvava i suoi diritti era sua colpa; Z 21, 6. 2, el Li 23, 956 LIBRO MII, TIT. NI. fl. quib. ex caus. majores. Secondo peraltro il nuo: vo diritto il presente poteva salvare le sue ragioni contro l’ assente mediante una protesta fatta avanti il presidente della provincia, 0 avanti il giudice del luogo, o io loro mancanza, avanti un notàjo, 0 avanti testimonj;£. 2, cod. de annal. except. Per la teeza parte dell’ editto il pretore conce- deva la restituziohe in intero per qualsivoglia causa che a lui fosse sembrata giusta, del che abbiamo varj esempj nella /. 3, 6.1, 3,2 8, 4 9, E 26, 6- uÎt. in fin.; 1. 38, in fin. ff. L 2, l. ult. cod. quib. ex caus. majores; A inîti costoro peraltro si negava la restituzione in intero quando avessero lasciato un procuratore che manéggiasse i loro affari, poichè coll’azione del mandato contro di lui abbastanza era assicurato il loro interesse; Z. 39, ff. eod.; 2. ult. ff. de in integ. restit. Che se il procuratore o non fosse sta- to in colpa e ha non fosse stato obbligato ai danni, o essendovi obbligato non avesse avuto beni da pagare, si concedeva al leso la‘restituzione in intero; /. 26, 6. ult. ff. quib. ex caus. majores. Questa restituzione si dava a favore e contro gli eredi, 4. 6, ff. de in integ. rest.; T3o eo 35, 6. 6, ff. quib. ex cars. maj., onde, rescissa Ì’ usucapione o la prescrizione, fosse restituita la cosa co’ suoi frutti e con ogni sua causa; 1.23, 6-2, 2. 28, in fin. ff. LL ult. cod. quib. ex caus. ma].} 6. 5, înst. de action. Essa sì proponeva in via di azione, ed era un’ azione reele quando nasceva dal diritto in re, 6. 5, inst. de| act.,€ personale se s' intentava contro la prescrizione di un'azione per- somale; arg. 2 3, cod. quid. ex eaus. maj. Que- sta è la ragione per cui, trattando noi delle azioni, la collocammo tra le azioni reali, e tra le personali, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 957 come nella nota dell'art.{1or pag. 717 e seg. e 742. Si proponera eziandio ia via di eccezione, e chiamavasi eccezione rescisseria, ed era allorquando l’ assente avendo riacquistato il possesso della cosa sua, si difendeva contro quegli che in virtà dell’usu. capione o prescrizione voleva a se richiamarla me- diante /a rei vindicazione; L. 28, 6. pen. tf. cod. Rimane a parlarsi dell’ ultima causa della resti- tuzione in intero, la quale è iscritta nel diritto ro- mano de alienatione judicii mutandi causa. Quan- do alcuno temendo che gli potesse essere mossa una lite, alienava la cosa su cuì cader doveva la lite, si dava al suo avversario ed a’ suoi eredi l° azione ir factum pretoria onde costringere 1’ alienante, non però i suoi eredi, perchè quest’ azione nasceva da un tal qual delitto, alla rifusione dei danni ed in= teressi, che per avventura avesse potuto soffrire per dover cambiare avversario: /. 3, 6. per.; 24, 6. pen. et ult.; 1. 5, 1.6, 2.7, ff. de alien. jud. mut. caus., conciossiachè il nuovo avversario avesse facilmente potuto essere un uomo molesto, rissoso, © più potente, il quale avesse resa più difficoltosa la causa dell’attore:; /. 1,:6..1,:42.2,2.:3, 4 4, 6..1, 2 pen. l. ult. f(..eod.; arg. 1.1, 31,}. 35, cod. de locato. E sebbene colu il quale lasciava dolosamente di possedere nna cosa sì considerasse dalle romane leggi come possessore della medesima, motivo per cui l’ attore non sarebbe stato obbligato a cambiare ayversario, Z. 13, 6. 2 et 14, 4. 25,$. 8 et 0, ff. de haered. petit.; l. 131, 2. 150, ff. de reg.]ur., la qual cosa fu già detta nella nota dell* art. 1101 pag. 712, pure siccome colui il quale vo- leva intentare la rei vindicazione doveva provare il dominio suo sopra la cosa che intendeva di richia» mare a se, lo che quanto fosse difficile, già il ve» 58 LIBRO IM, TIT. 11. demmo nella stessa nota pag. 713 e seg., così il pretore introdusse quest” azione, come un mezzo più pronto per provvedere all’ interesse dell’ attore. Er- rarono quindi coloro i quali credettero inutile que- sta restituzione, ma non errarono del pari quelli che negarono essere essa una restituzione propria- mente tale, posciachè nè l’alienazione si rescindeva, nè le cose venivano restituite nel loro primiero sta- to, lo che era l’ effetto costante di tutte le restitu zioni in intero, come si disse nella prima nota dell’ art: 1304 pag. 928, e come anche il loro nome ba- stantemente il dimostra. Perchè avesse luogo quest’ azione si richiedeva che fosse stato dolosamente trasferito in altri il do- minio, od il possesso di quella cosa sulla quale do- veva cadere la lite, 4 1,(4,6. 2, ff. de valien. jud. mut. caus., che tale traslazione fosse fatta con atto inter vivos, l. 8, 6. 3, ff. eod., e prima della contestazione della lite; arg. Z. 2, l. ult. cod. de litigios.; 1.8, 6.1, ff. de alien. jud. mut. cuus. Qualora pertanto l’ alienazione della cosa non fosse stata fatta dolosamente, vale a dire con ani- mo di rendere più difficoltosa la causa dell’ avver- sario, non aveva luogo quest’ azione, come se la cosa si fosse data in pagamento di un debito, Z. 10, prin. ff. eod., oppure essendo essu così viziosa da non poter servire all’ uso per cui fu comperata, si fosse restituita al venditore mediante l’azione redi- bitoria; 1. 8, 6. ult.; LL 9, fi. eod., o che Valie- nazione si fosse fatta per verecondia, e per odio contro il litigare, o in virtù di una qualche malat- tia, di nn’ occupazione, 0 della stessa vecchiaja; 4. 4561; 8/6. alt 0ag litro,{fr 7e0d; Nep- pure aveva luogo quest’ azione quando coll’ aliena— zione non era stata detoziorata la condizione dell’at- dl ui CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 959 tore, come nei casi della Z. 3, 6. ult.; 2. 4, 6. 5, 6.8,$ 4, ff. eod.) 9; 1314. Quando si sono osservate le formalità ri- chieste riguardo ai minori o agli interdetti, tanto. nell’ alienazione degl’ immobili, che nelle divisioni delle eredità, sono i medesimi considerati, relativa- mente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima dell*interdizione. ( Qualunque formalità si fosse praticata nell’ alie- nazione delle cose dei minori, e degl’ interdetti ai minori equiparati, ed ancorchè vi fosse intervenuto Ù decreto del magistrato, già vedemmo nella. nota dell’ asticolo 466 T. I. che quando costoro avevano sofferto lesione, godevano del benefizio della resti= tuziene in intero per rescindere le alienazioni.) CAPO. VI Della Prova delle Obbligazioni, e di quella del Pagamento, 1315. Quegli che dimanda l’ esecuzione d’ una obbligazione deve provarla, All’ incontro, colui che pretende di essere stato liberato, deve giustificare il pagamento o il fatto che ha prodotto la estinzione della sua obbligazione. ( Concord. 2. 2, Z 4,4. 6, l 19, in fin.; È. Rodi a feliz dia 17 a ato fiat: 2, cod. de probat.; l. 4, cod. de edendo. INoz well. 18. cap. 8, versie. si enim.) 1316. Le regole che riguardano la prova per iscritto, la prova testimoniale, le presunzioni, la confessione della parte ed il giuramento, sono. spie= gate nelle seguenti sezioni. ( Nei pure nelle segnepti sezioni esporremo le rè- 9 LIBRO IT, TIT. MI, gole del diritto romano riguardanti le materie ac- cennate nel precedente arucolo. Nondimeno alcuna cosa dobbiamo dire della prova in genere onde spie- gare i principj del titolo de probationibus che tro- vasi nei Digesti, e nel Codice. La preva soleva definirsi’ dai giureconsulti wr atto eol quale si fa fede al giudice sopra di un fatto dubbio. Questa fede o era appoggiata sopra argomenti intrinseci, vale a dire cavati dalla cosa stessa, come se si sumeva argomento dalla causa, dall'effetto, o da altri simili luoghi; o era appog- giata sopra argomenti estrinseci, come sopra testi- mon}, sopra istromenti, sopra giuramento€ simili. 1 giureconsalti, seguendo in questa parte i retori ed i logici, chiamavano@artifiziale la prima specie di prova, la seconda nor artifiziale. Dividevano an- sora la prova in. piena e semipiena, intendendo ner piena quella che faceva fede sufficientemente lelle cose accadute, talehè il giudice fosse istrutto sì, da poter sentenziare; e per semipiena quella che ron istruiva da se sola il giudice a sufficienza da boter pronunziare sentenza in causa. Quando poi il ‘iudice si dovesse dire bastantemente istrulto,€ mando no, era questo riposte nell’ intima persua- iene del giudice, avvegnachè non sì potesse dare “iu ciò alcuna regola certa, come rescrisse Adriano x Valerio Vero, le di cui parole riferite da Calli= rrato nella Z. 3, 6. 2> ff. de testibus sono queste » Quae argumenia, ad quem modum probandae ‘mique rei sufficiant, nullo certo modo satis de- iniri potest: sicut non semper, ita saepe sine ublicis monumentis cujusque ret veritas depre- ‘enditur, alias numerus testium, alias dignitas t auctoritas, alias veluti consentiens fama con» mat rei, de qua quaeritur, fidem. Hoe eygo () ed di A0= ado pile UO che da ji il A e ud lare #00 ]li= este dae de- sine re itas gone ie° CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 961 solum tibi rescribere possum summatim, non uti- que ad unam probationis speciem cognitionem statim uiligari debere, sed ex senientia ariimi ivi le aestimare oportere, quid aut credas, aut pa- rum probatum tibi opinaris.» Abbiamo detto, definendo la prova, che essa era la fede che si faceva di un fatto dubbio; da ciò avveniva che provar non sì doveva il diritto co- mune, il quale si presumeva già noto al giudice, arg. 2, ff. de juris et facti ignor., ma bensì provar dovevansi i fatti, la cognizione de’ quali nel giudice non si presumeva, Z. 16, cod. de probat.; ond’ è che le consuetudini per essere cose. di fatto dovevano essere provate, arg. 2 5, ff. de probat.; 2. 34 sf. de legih.; l. 15%.cod. quae sit long. consuet.; l. 3, cod. de aedif. priv.; lL. 4, ff. de eust. et exhib. reor.; l. 3,$. ult. ff. de test., e dovevano del pari essere provati i diritti-e le ra- gioni delle parti; 2. 5, fl. de probdat. Quindi l’at- tore doveva provare il fondamento della sua azione, il reo quello della sua eccezione, Z. 9, /. 19, ff. 2. 1, cod. de probat., ritenuta però la regola che la prova incombeva a chi affermava, e non a chi ne- gava, Z 2, 2. 13, 6. ult. ff. 1. 23, cod. de pro- bat.; 2. 10, cod. de non num. pecun., a meno che la negativa non contenesse in se un’ affermativa, come ne somministra esempj la 2. 8, 4. 15, in fin. ff. de probat.; l. 23, 6. ult.; LL 24, fl. ad L. Aqui; 1. 5, cod. de codicill.; l 14, cod. dz contralò. et comm. stipul.; 14, cod. de probat.; $. 19; dnst. de inut. stipul. Nè l’ attore peraltro nè il reo provar doveva la sna intenzione quando aveva in suo favore una presunzione, oppure il pos- sesso della cosa su cni cadeva quistione; /. 11, cod. de pet. haered.; È. ult. cod, de rei vind. a7** = REZZA ARE 6a LIBRO MI, TIT. ill. Del resto la prova dovevasi esibire in giudizio, 1.18, ff. comm. divid., nel termine stabilito dalle leggi, /. 1, cod. de dilat. Nov. 90 cap. 4; Now. 115 cap. 2., lò che se si faceva per parte dell’ at- tore, il reo veniva condannato, altrimenti era as- soluto; 2. 4, 2. 6, 2. 19, in fin.; LL 15, 20 18, 6. 1, 2. 21, 2. a2, 2. 23, ff. l. 1, cod. de probat.; 2.4, cod. de edendo.) SàzIONE PRIMA. Della Prova per iscritto, 6. n Del Documento autentica; 1317. L’atto antentico è quello che è stato rice tuto da pubblici ufficiali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui fu esteso, e colle solendità richieste. ( Secondo le romane leggi la prova per iscritto consisteva in istromenti. Comunque sotto nome d’ ie stromento si comprendessero i testimonj), e tutto ciò che serviva ad istruîre il giudice sulla verità della osa, Z. 99, 6. ult. ff. de verb. sign.; pure, pren dendo questo termine nel suo più stretto senso, sl- gnificava una scrittura comprovante le cose che si rano fatte; 2. 4, ff. de fide inst.; l. 4, ff. de pi- gnor. et hypot. Questa scrittura si divideva in pub. blica ed in privata. La pubblica era quella che si faceva mediante la pubblica autorità, come i\ibri del censo, ed‘altri att pubblici; 4. 10, ff. de pro- bat. s 0 25,8 27,0.)30, L 31, cod. de donat.; 1.2, k 18, cod. de testam.; l. 2, cod, quemad. 0) Ile CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 965 test. aper. inspic.;$. 2, instit. de donat. Pubbli= ca dicevasi eziandio quella scrittura che si faceva in forma solenne da una pubblica persona, come da. un notajo, Z. 17, cod. de fid. Inst.; I ult. cod. de jur. delib., i requisiù della qual scrittura sì possono leggere nella Mov. 44 cap. 1 e 2. IVov. 47 cap. 1$. 1. Nov. 73 cap. 1, 2, S. Nov. 74 cap.|. 6.1, 3; 2 3, cod. de tabular., ritenendo che fra questi requisiti eravi eziandio quello del luogo, arg. l. 14, cod. de contrah. et comm. stip.; 6. 12, inst. de inut. stip., comunque|’ Eineccio,€ nalche altro autore 1° abbia tralasciato forse cre- dends che per la Movel. 47 cap. 1 6. 1 non fosse necessario. Ma è da riflettersi cho ivi l’ imperatore non solo disse di non voler cambiare alcuna cosa del dritto antico, il quale esigeva che melle pub- bliche scritture si nominasse i] luogo in eui si face- vano, ma ancora ordinò che vi si dovesse scrivere I anno della città, lo che necessariamente importa che esprimere si dovesse il luogo. Era uguagliata alla pubblica s rittura quella In quale portava la sottoscrizione di tre testimonj, scb- bene fosse stata fatta da persone private; i; pen. cod. qui pot. in pign. hab. Fiu quì della scrittura pubblica; della. privata ragioneremo nel$. II di questa sezione.) 1318. L’ atto non autentico per l’ incompetenza© incapacità dell’ ufficiale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia siato sotto= scritto dalle parti ( Gli attî che si facevano avanti un magistrato; od un notajo che tale non era, non avevano, sem- pre la stessa torza. Imperciocchè se quegli avanti di cui si celebrava l'atto, da pochi era riputato un magistrato, od un notajo, l'atto non sussisteva, 64 Li8RO IMI, TIT. NI, ia perchè essendo quello un supino errore non rue- ritava scusa, Z. 6, /. 9, 6. 2, ff. de jur. et fact. ignor.;;arg: LL 7,,,6 1, ff. ad S. C. Macedon., mentre ognuno conoscer doveva la condizione di quegli avanti di cui contraeva nel modo stesso che la doveva conoscer di quello con cui contraeva, Z. 19, ff. de reg. jur., sia perchè non potendo i privati coi loro patti dare giurisdizione e potestà a chi non l’avevn, talchè tutto ciò che da costui procedeva, era inutile, /. 3, cod. de jurisd. omn, Jud., nep= por lo potevauo con un errore nen comune, il qua- e escludev.. il consenso. Se poi l’ errore era comu- ne, allora, o il‘magistrato o notajo avendo un ina- pedimento legale pef essere creato tale, nondimeno ne aveva, ottenuto il titolo da chi aveva facoltà di darlo, ovvero non, aveva giammai ottenuto simile titolo. Nel primo caso sussistevano gli atti fatti avan: ti da tn tale magistrato, o notajo putativo,(Ale ff. de off. praetor., nel secondo non sussistevano» perchè Î errore essendo dei singoli privati, come tali dovevansi considerare, ed aveva. quindi luogo la ragione che si dedusse dalla citata 7. 3, cod. de Jurisdict. omn. jud. E di vero se un comune erro- re avesse potuto operare da se solo la validità degli atti che si facevano avanti un magistrato o notajo putativo, non vi sarebbe stato bisogno che gl’ im- peratori Adriano, Severo ed Antonino per un trat- to di loro liberalità avessero dichiarato sussistere quel testamento, in cui eravi per testimonio un ser- vo riputato comunemente libero; 6. 7,#r2st, de test. ordin. Nè a ciò ripugna che l’ errore comune for-. mava legge, 2. 3, 6. ult. ff. de suppell. leg., e che 1’ eccezione del S. C. Macedoniano non aveva luogo quando si era dato a mutuo qualche cosa ad vn figlio di famiglia comunemente creduto un padre lo CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 965 di famiglia. luperciocchè in quanto alla prima leg- ge, come ben riflette il Voet l'errore comune del popolo formiva diritto, perchè le parole valevano, e vagliono tuttavia non per pubblica autorità, ma per l’ uso del popolo stesso. In quanto alla seconda legge, dipendeva dall’arbitrio dei privati, dalla morte, e da tanti altri accidenti, che uno fosse piuttosto padre che figlio di famiglia, benchè non intervenisse la pubblica autorità: per lo che sembrò che meritasse scusa colui che era stato ingannata da una comune opinione. Quando però 1° atto fatto avanti un magistrato od un notajo putativo avesse avuto i caratterì di privata scrittura, sembra che come tale avesse dovuto valere.) 1319. L' atto autentico fa piena fede della. con- venzione che contiene fra le parti contraenti e loro eredi o aventi causa da essi. ( La scrittura pubblica faceva piena fede se pure era autentica, non se era una copia, a meno che non fosse stata fatta di pubblica autorità; citata la parte avversa, 2. 2, ff. de jide inst.; fit Ba 7 ff. de bonor. poss. sec..tab.; I. ult., ff. testam. quemud. aper., junct. 1.2, cod. de testam. Que- sta scrittura faceva prova fra coloro che| avevano fatta, e fra i loro successori, ma non a favore o Contro rerzi varo 2:63, ffe'‘delre jud.; L. di flo de transact:* l, ult. ff. de inter. in jur. fac.; LE ult. fl. de probat. Sebbene peraltro negar non sì possa che a favor dei terzi non mascesse una pre- sunzione delle più deboli bensì; na però tale. che arasferisse negli avversar] il peso della prova. se- condo che sì raccoglie dal caso della 4. 13, prin. ff. de jurejur.; I. 58, 6. ult. ff. de aedil. ed:ct.} Ciò“non ostante, nel caso di quercla di falsa principale,| escetizione dell’ atto impugnato car n| 9 966 LIBRO INT, TIT. IM. falso verrà sospesa colla introduzione dell’ accusa di falsità, e nel caso in cui questa accusa fosse pro» mossa per incidente, i tribunali potranno, a norma delle circostanze, sospendere provvisionalmente: l’ese- euzione dell’ atto. ( Era nei dì passati costante pratica dei nostri tribunali di sospendere l’ esecuzione delle pubbliche scritture, od istromenti che vogliam dirle, quando contro di esse si proponeva la querela di falso o in via di azione, o in via di eccezione, se però non si fosse ritardato a provare la falsità.) 1300. Tanto l’ atto autentico, quanto la privata serittora, fa prova fra le parti, anche di quelle co- se le quali non sono state espresse che in modo éntmeiativo, purchè 1’ enunciativa abbia un diretto apporto colla disposizione. L' enunciative, estranee alla disposizione non. possono servire che per un principio di prova. ( Le parole enunciative generalmente prese non facevano prova secondo la comune opinione de'DD., e più particolarmente per argomento tratto dalla 4. 88, 6. ro, ff. de legat. 2, quando specialmente gadeva quistione sulle cose enunciate; /Vow.#19 cap. 8. Nondimeno nei contratti facevano prova, Z 26, 6.=, ff. depositi, massimamente tra le parti con- traenti; Z 14, cod. de contrah. et commit. stipul.) 1331, Le contro dichiarazioni in iscritto non poss sono avere effetto che fra le parti contraenti, c non contro terze persone. ( Concord.\arg. d. 63, ff. de re jud.; 1.3,{la de transact.; è ult. ff. de inter. in jur. fac.) do he eri 1322. La scrittura privata riconosciuta da quello éontro cuì si produce, o legalmente considerata co- me riconosciuta, ha la stessa fede dell’ atto atten- tieo fra quelli che l hanno sottoscritta, e fra i loro eredi ed aventi causa. ( La scrittura privata Z 34, ff. mandati; L. legata;«li 6-1, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 6. 2. Pella privata Scrittura. Ficevasi quella che si face- va dai particolari di loro privata autorità, della qual natura erano anche le lettere ed i libri domestici; 26, ff. de pecan. constit.; L. 34, 6. 1, ff. de pig. et hypoth.; 1. 3, 6. 14, 2. pen. ff. ad exhiben. Essa si divideva in obbligatoria ed in liberatoria: sisteva in uno scritto d’ obbligo, altresì chirografo; 1. 40, ff. de reb. cred.; 1. pen. cod. qui pot. in pig. hab.; 1.3, 6. 1, ff. de lib. ff. de pactis: la liberateria consisteva in una carta di assicurazione pel debitore, Ia quale aveva anche il nome, di apoca; Z. 19, cod. de fid. instrum.; 1 14,$. 1, 2, cod. de non num. peeun, Eranvi ancora le scritture chiamate volgarmente antapochae, le quali appartenevano pinttosto alla classe delle obbligatorie, perchè con- sistevano esse in una dichiarazione del debitore di aver pagato i frutti, le usure, le pensioni e simili, d'onde avveniva che il debitore riconosceva il suo debito; 4. 19, cod. de fid. rnstrum. Tutte queste private scritture facevano piena prova al pari delle pubbliche, contro coloro che le avevano scritte, sel» bene non avessero lo stesso effetto riguardo alla pre- Inziene in un pegno, d. 26, 6. vlt. ff, depositi; è. l’ obbligatoria con- che chiamavasi 968 uno MI, TIT. II 2, 2. 26, ff. de pecun. const., junct. I. pen. cod. qui pot. in pis» hab., purchè però lo scrivente avesse riconosciuto il suo carattere; e perchè non lo avesse negato con facilita era stabilito, che se veniva convinto di menilacio, dovesse essere con- daurato nel doppio dell’ obbligazione sua; Nov. 18 cap. 8. La sola comparazione delle lettere peraltn non era sufficiente per convincerlo di mendacio} 4 20, cod. de fid. inst.; Nov. 93 cap. 4 et 7. Po- teva anche darsi che egli@@avesse riconosciute il suò carattere, ma che avesse asserito, essere falso ciò che aveva scritto, mel qual caso Ja sua scrittura faceva piena fede contro di lai finchè non aveva provato in(contrario; are. l. 13, cod de non num. pec.; 2.023, 6. ult. ff. ad L. Aquil. Non importava poi per istabilire la prova contro il debitore che egli avesse seritto di tutto suo pugno la scrittura, o che soltanto|’ avesse sottoscritta, mentre in ambi i così la prova aveva egual forza contro di Jîi; 4 pen. cod. qui pot. in pig. hab.; LL 17, cod. de fide instr.: prin, instit. de empt. et vend. La scrittura privata non faceva prova nè a favore, nè contro i terzi, siccome questa forza non era neppor data alle pubbliche scritture, come osservammo nella prima nota dell’ art. 1319. Molto meno poi faceva prova a ‘favore di quegli cue aveva scritta, ancorchè fosse e hscolo(Oa ee cod. de probat.) 1323. Quegli contro cui si proluce un‘atto pri- di formalmente riconoscere o negare vato, è tenuto la propria scrittura 0 la propria firma. 1 suoi eredi o aventi causa possono anche sol- tanto dichiarare che non cquoscono la scrittura 0 la sottoscrizione del loro autore. ( Si usava nei tribunali«’ Ialia che quegli con- îro cui si produceva un atto privato, dovesse rico= no! ter re DI CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 969 noscere, o negare con giuramento il proprio carat=" tere, altrimenti in caso di contumacia sì aveva per riconosciuto. Così pure il figlio doveva riconosce= re o negare il carattere del padre, 1’ erede quel- lo del suo autore, la moglie quello del marito, il padrone quello del suo istitore, il procuratore quel- lo del suo principale, ben intesi però che tutti co= storo potevano‘anche rispondere di non aver cogni- zione del carattere di quella persona, cui sì attri> buiva la scrittura.) 1324. Quando la parte neghi la propria scrittura o firma, e quando i suoi eredi o aventi causa da essi dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale. ( Anche secondo il diritto romano, quando al= cuno negava la propria firma, o le altre omini di cui nella precedente nota negavano,© dichiaravano di non conoscere il carattere di quella persona cui si attribuiva lo scritto, si ordinava la verificazione giudiziale dello scritto medesimo, e questa verifica» zione si faceva mediante 1’ esame dei testimonj che erano stati presenti alla formazione della scrittura, o mediante la comparazione delle lettere, o me- diante esame di testimonj che per la cognizione ché avevano del carattere dello scrivente deponessero est sere lo scritto di suo pugno, ma di questi tre mo- di di verificare uno scritto soltanto il primo faceva piena prova, e gli altri due da se soli nom faceva-: no prova, Z. 20, cod. de fid. inst. Nov. 73 cap. 4 et 7, comundue peraltro quando concorrevano in= sieme tutti e due, costituissero una piena prova se= condo la comune opinione dei forensi, la quale era revalsa in molti tribunali dell’ Italia.) 1325. Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, uon sono valide quan 9” LIBRO TIT, TIT. III. do non siano state fatte in tanti originali, quante seno le parti che vi hanno un interesse distinto. Basta un solo originale per tutte le persone che hanno uno stesso interesse. In ciascun originale deve farsi menzione del nu mero degli originali che si sono fatti. Ciò non ostante, la mancanza della menzione che gli originali siano stati fatti in duplo, in triplo ec., non può essere opposta da colni che ha eseguita per parte sua la convenzione contenuta nell'atto. .( Siccome le private scritture non facevano prova che contro colui che le scriveva o sottoscriveva, co- me fu detto nella nota dell'art. 1322,€osì non ere necessario di farle in più originali, ma quando contenevano contratti bilaterali, bastava che L iaiiona state sottoscritte da ambe le parti contraenti perchè, contro cadauna di esse avessero. fatto prova.) 1326. La polizza o promessa per iscrittura, privata colla quale mn solo si obbliga verso d’' un altro a pagargli una somma di danaro o a dargli altra co- sa valutabile, debb' essere scritta per intiero di ma- no, di colui che la sattoscrive, 0. per lo meno è ne- cessario che oltre la sna sottoscrizione abbia scritto di. propria mano un. duoro ovvero un approvato indicante in lettere per esteso la somma o la quan- tità della cosa. Si eccettua il caso in cui la polizza o promessa suddetta si rilasci da mercanti, artigiani, lavoratori, vignajuoli, giornalieri e servitori. (. La privata scrittura colla quale uno si obbliga= va di pagare una somma di danaro, 0 di dare o fare una cosa qualunque, bastava anche solo che Fosse stata sottoscritta da colui che si obbligava, come già fu detto nella nota dell’ art. 1322: che se Fesse stata da esso lui seritta, ma non sottoscritta; 2a a "i U5o> 4 uo load CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. y7i egli non era obbligato in forza di tale scrittura, a meno che in principio della scrittura ton avesse posto il suo nome, e poscia dichiarato non essere necessaria la sua sottoscrizione appunto perchè ave- va già premesso il nome suo, lo che solevasi fate dai romani, come si vede nella 4. 24, 2. 26, 6. ul; 2 28, ff. depositi.) 1327. Quando la somma espressa nel corpa dell’ate to diversifichi da quella espressa nel buono, si pre sume che|’ obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l’ atto, come pure il duoro, fossero scrit- ti per intiero di mano di quello che si è obbligato, eccetto che non si provasse ove precisamente sia în corso l’ errore. ( Quando fra due diverse somme espresse in unb seritto d'obbligo non potevasi comprendere a quale Sì fosse ebbligato il debitore, ordinariamente èéra re- gola che gli fosse tenuto a pagare la minore, a meno che particolari circostanze del caso non avessero fatrà presumere al contrario; /- 14, in fir.; 2 39, 6. 6, ff. de leg. 1;)12. 43, in fin. ff. de leg. 2; 0: 29, 6. 1, 2 75, ff de leg. 3, 1 83, 6.3, 2. 109, ff. de verb. oblig.; L. 9, l. 34, in fin.; L 200, fe. de reg. jur.) 1328. La data delle scritture private non è com- putabile riguarda ai terzi che dal giorno in cui so- no state registrate, dal giorno della morte di colui o. di uno di quelli che le hanno sottoscritte, o dal giorno in cvi la sostanza delle medesime scritture resti comprovata da atti stesi da ufficiali pubblici, come sarchbero i processi verbali di sigiliamento© d’ inventario, La privata scrittura non abbisegnava oriliza- riamente di data, /. 34, 6.1, ff. de pig. et hy- poth., poichè essa non faceva prova che entro i» Fot AC Het| Nes tia Li Mi ip di Liri DS e "g° 972 LIBRO III, TIT, Ill. scrivente, come, già si disse nella nota dell’ articolo 13»2. Ciò non ostante riguardo ai terzi richiedeva la data, la quale si computava dal giorno che essa indicava, sebbene quando trattavasi d’ipoteche conves mute per privata scrittura non futta secondo la l. pen. cod. qui pot. in pig. hab., la data non fosse com- putabile per preferire 1° un_térzo all’ altro sui beni del comune debitore; 2: 6, cod. de bonis auct. Jud. poss.)| 1329. I registri de’ mercanti non fanno prova delle somministrazioni che vi sono allibrate, contro le persone che non sono mercanti; salvo quanto sa- rà dichiarato in proposito del giuramento. ( Già sì disse di sopra nella nota dell'art. 1322. che le private scritture non facevano prova in favo- xe di colui che le scriveva; d’ onde avveniva che i libri dei mercanti essendo private scritture, non fa- cevano prova per loro contre persone non mercanti, quanilo eglino stessi i avevano scritti, senza che queste tali persone li avessero approvati sottoscriven= doli, o in altro modo. Nondimeno però quando il mercante che li aveva scritti, era di buona fama, quando i libri contenevano non solo i‘crediti, ma eziandio i debiti, e quando in essi era espressa la eausa del debito, era comune opinione de’ giure= censulti in pratica abbracciata che tali libri faces- sere una semipiena prova, così che al mercante che li produceva potesse darsi il giuramento snppletorio per provare pienamente il suo credito. La qual opi- mione peraltro non si estendeva se non alle cose che riguardavano la mercatura; per lo che se un mercante avesse scritto ne’ suoi libri di avere ven- duto ad uno non mercante delle merci, e che un tale aveva per lui fatto sicurtà pel prezzo, questi libri miuna prova facevano contro questo tale, ed il more olo eva SSA Ive en ni- eni yet, Ova Uro ese pie ose CONTRATTI, E OBBLIGAZIONI. 973 ‘mercante avrebbe dovuto in altro modo. provare la fidejussione che pretendeva.) 1350.£ libri de” mercanti fanno prova contro di essi, ma quegli che yuole trarne vantaggio ,; non può prescindere da ciò che contengono di contrario alla sua pretensione, ( I libri dei mercanti facevano prova contro di essi, perchè le private scritture, quali erano questi libri, facevano prova cantre quegli che le scriveva, come fu detto nella nota dell’ art. 1322, wa però colui il quale voleva trarre vantaggio da tali libri non poteva prescindere da ciò che contenevano di contrario alla sua pretensione, quando fosse stato così connesso che fosse sembrato un solo atto; are. 4,0 5, prin. 6. 1, ff. de legat. 2. Per la qual cosa se un mercante avesse scritto ne’ suoi libri di essere debitore ad uno, ma però sotto. condizione, il mersante non pateva essere costretto al. pagamen- to prima della verificazione della condizione. Diver so sarebbe stato se il mercante avesse scritto. di es- sere debitore, ma però di aver, oppure di non dover pagare per essere stato. liberato con un patto dal sno creditore; imperciocche in questo ca- so trattandosi dî due differenti atti, il mercante per liberarsi dalla obbligazione avrebbe dovuta pro- vare il pagamento, od ilpatto, senza potersi giovare de’ suoi libri; arg. L-9, cod. de except.; l. 26, 6. ult. Kf. depositi,) 1331. I registri e carte domestiche non formano prova a favore di colui che le ha scritte; fanno però fede contro dì esso, I. in tutti è casi in cuè enunciane formalmente la ricevuta d’uu pagamento, 2. quando contengono una espressa menzione ch e l’ annotazione è stata scritta per supplire la man Cepice civ, IL 28 974 LISRO IN, TIT. NI, canza di documento a favore di quello a vantaggio del quale esprimono una‘obbligazione. ( 1 libri e le carte domestiche non provavano giammai a favore di chi le scriveva, ma bensì con- tro di lui;.5, 2 6, 2. 7, cod. de probat.) 1333. Qualunque annotazione posta dal creditore appiè, in margine o a tergo d’ un documento che gia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantungue non firmato nè datato da esso, quando tenda 4 dimostrare la liberazione del debitore. Lo stesso ha luogo per qualunque annotazione po- sta dal cfeditore a tergo, in margine o appiè d’ un originale in duplo', di una scrittura o di una quie- tanza, purchè tale originale in duplo, si trovi pres- so il debitore. ( Abbiamo già vedato nella nota dell’ art. 1322, che le private scritture facevamo prova contro que gli che le scriveva: ond°è che sé il creditere pone= va una qualche annotazione nello scritto d’ obbligo tendente a dimostrare la liberazione del suo debito- te da tutto o parte del debito, tale annotazione fa- ceva piena prova contro di lui sebbene non conte- messe la data, avendo già veduto nella nota dell'art. 1328 che la data non era necessaria, quanda d’ al- tronde fosse constato nel modo che si disse. nella nota dell’ art. 1324 che 1° annotazione era stata fat- ta di pugno del creditore;&. 36, 6. ult. ff. depo- siti; I. 24, L 26, ff. de pecun. constit.; I. pen. cod. qui‘pot. ih pig. hab.; arg. prin. inst. de empt. et vend.; la 17, cod. de fide inst.)‘ re ne lo CONTRATTI E OBBLIGAZIONI: 975 Gc Delle tessere o sia tacche a riscontro. 1333. Le tacche d’una tessera corrispondenti a quelle del riscontro compagno, fanno fede fra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono al minuto. :_( Quando i romani dispensavano del frumento della pubblic” annona si servivano di certe tessere, le quali mentre indicavano la misura del frumento che doveva consegnarsi, servivano eziandio per pro- vare che la consegna del frumento era stata fatta; e queste tessere erano una cosa consimile alle tac- che di cui parla 1’ articolo precedente 5 4. 52,$. 1, ff. de judiciis; ll 49, 6.1, 87, ff. de legate 2; 4. 2, cod. de frum. alerandr.) Ari Delle copie degl istrumenti. 1334. Le copie, quando esista l' istrumento ori- ginale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nell’ istrumento, di cui può chiedersi sempre l’ esi- bizione. ( Le copie degl’istromenti ordinariamente non fa- cevano prova, e dovevasi quindi esibire l’ instrumen- to originale;£. 2, ff. Voti înst.;© 1,0 6-7; fL de bon. poss. sec. tab.;(. ult.{f. test. quem. aper. inspic.; arg. INov. 119 cap. 3.) 1335. Quando non esiste più l’ istrumento origà= nale, le copie fanno fede in conformità delle se= guenti distinzioni: 976 LTBRO II, TIT. MII 1. Le copîe autentiche di prima edizione fanno Ta stessa fede che l’ originale. a stesso ha luogo tanto per le copie che sono state fatte per ordine de’ magistrati, presenti le parti o debitamente cità te, quanto per quelle che sono state fatte in pre» senza delle parti e di loro reciproco consenso. 2. Le copie che senza autorità del magistrato, o senza il consenso delle parti, e posteriormente al rilascio delle copie autentiche di prima edizione, saranno state trascritte dalla minuta dell’atto dal motaro che lo ha ricevuto, o da mo dei suoi suc- cessori, o da ufficiali pubblici aventi Ja qualità di depositarj delle minute notarili, possono, qualora fosse perduto l’ originale, far fede, purchè siano antiche, Sono ricevute per antiche quando abbiano più di trent’ anni. Quando abbiano meno di anni trenta, non pose sono servire: che di principio di prova‘in iscritto. 3. Quando le copie tratte dalla minuta. di un atto non fossero state scritte dal notaro che 1° ha ricevuto, o da uno de’ suoi successori, o da uffi- ciali pubblici aventi la qualità di depositarj delle minute notarili, non potranno servire che per un principio di prova in iscritto, qualunque sia la loro antichità. 4. Le copie delle copie potranno, secondo le circostanze, essere considerate come semplici indizj. ( Le copie ordinariamente non facevano fede sa meno che non fossero state fatte per ordine del giu- dice, citata la parte avversa, 4. 2, fÉ. de fide inst.; d'1, 6. 7, ft. de bon. poss. secund. tab.; È. ult. ff. test. quemad. aper., junct. l a, cod. de te- stamen., o non fossero copie di. atti fiscali, quante volte peraltro colui che tali copie otteneva, avesse Ge i| uil--«Sg ee è dg0 ine tà )(d OS un ‘ha ffi- elle I a gie sti ulta ante esse CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 977 dato canzione di non usarne contra il fisco 9 la re- pubblica; 2. 46, 6. 6, ff. de jure fisci. Nondime- no quando il notajo che si era rogato dell'originale aveva di sua mano. fatta la copia certificando di averla trascritta dal suo protocollo, munita della sua sottoscrizione, e concordare la medesima coll” originale, commnemente sostenevano i pranmatici che a tale copia dovesse aversi fede, ancorchè non si fosse fatta, citata la parte avversa,© non si fos- se potuto vedere l' originale, forse perchè per un qualche incendio, od altro accidente fosse perito. Le copie delle copi: non facevano giammai fe- de perchè non la facevano le copie da cui erano desunte, come poc' anzi si disse, e tutt'al più fa— cevano un indizio, se pure non hanno errato i pram- matici che tale teoria ci lasciarono scritto. La perdita dell’ instrumento originale non nuo- cena Ul'ereditore 0 2 x, 2 5, L 7, 1-8, l. 10,\cod. de fide inst., quando altrimenti poteva constare delfa verità della cosa;?- 4, ff. cod.; 2.4, ff. de pignor. et hypsih. Nè importava che Ia legge in qui dato caso avesse ricercato la prova per mezzo d’ istramento: impertiocchè bastava dimostrare che l’ instrumento si era fatto nelle forme prescritte,€ che poscia si era per un qualche accidente perduto; 2. 18, cod. de testibus.) 1336. La trascrizione d’ un atto ne’ registri pub- blici non potrà servire che di principio i prova in iscritto, ed anche per ciò sarà necessariò; i. Che sia indubitato essersi perdute tutte le minute del notaro, di quell’ anno in cui 1’ atto ap- parisce essere stato fatto, ovvero che si provi cs- sersi perduta la minuta di quest’atto per un acciden- te particolare; a. Che esista un repertorio in regola notarile, SFRMNUDA -® 2 978 LIBRO NI, TIT. II, «dal quale risulti che l'atto è stato fatto sotto Îa medesima data, Quando mediante il concorso di queste due cir- eostanze verrà ammessa la prova per mezzo di te- stimonj, sarà necessario che vengano esaminati co- loro che furono testimonj all’atto, se tuttora esistuno: ( Quando si provava la perdita fortuita dell’ in- strumento, abbiamo già veduto nella precedente no= ta, che sì poteva ricorrere a qualunque‘altro. mezzo di prova per supplire a tal perdita,) 6. 5. Degli Atti di ricognizione e di conferma. 1337. Gli atti di ricognizione non dispensano dall’ esibire il documento primiordiale, qualora il tenore di esso, non vi si trovi specificamente ri- portato. Tutto ciò ché contenessero di più del documento primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto. Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione, corroborati dal possesso, e uno dei quali fosse datato da anni trenta, il creditore potrà essere dispensato dall’ esibire il documento primordiale. ( Qualunque atto di ricognizione mon dispensava giammai dall’ esibire il documento primordiale, il quale solo doveva attendersi per la tegola referers sine relato non probat.; È. ult. ff. de probat.; ov. 119 cap. 3. Ciò non ostante il referente fa- ceva prova quando conteneva in se il referto, 0 quan- «lo questo trattava di cose necessarie alla. sostanza di quello; arg. 2. 14, cod, de contrah. et conan Lo CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 979 stipul. In ogni altro caso io credo, se non cerro, che anche il possessore della cosa. dovesse esibire il riferto, 0, sia il documento primgrdiale per conser vare il suo possesso, in preferenza di chi, in. forza di un titolo legittimamente provato, avesse. preteso la stessa cosa, ritenuto però che quando questo pré- tendente non avesse esibito questo titolo, 11= sere non era obbligato a_ mostrare quello del suo possesso;(. 73, /. 74.,, ff. de rei vind. sl 12, 6» 3, ft. de publ. în rem; 1,0. 2, ff. de superfi- cieb.; l. ult. cod. de rei vindic. eccettuato il. caso della 2 11, cod. de petit. haered.) 1338. L’ atto di conferma o ratifica di una. ob- blicazione contro la quale la legge ammette l’azione di nallità o di rescissione, non è valido che qua- lora vi si trevino la sostanza della stessa obbliga@ zione. il motivo esnresso dell’ azione di rescissione, e la dichiarazione di correggere il vizio su cui tale azione è fondata. ( Concord. 4. 19, versic. cacterum ff. de inoffe testam,) In mancanza d’ atto di conferma o. ratifica, basta che l’ obbligazione venga eseguita. volontariamente dopo l’ epoca in cui I’ obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata, La conferma, ratifica o esecnzione volontaria se= condo le forme e 1° epoche determinate dalla legge, producono la rinunzia ai mezzi ed all’ eccezioni che potevano opporsi contro tale atto, senza pregiudizio però del diritto dei terzi. V. Ja nota fatta all’ art. 1311.) 1330. Tl donante non può sanare con verun, atto confermativo i vizj d’ una donazione fra vivi, nulla per le forme; deve essa necessariamente essere fatta di nuovo nelle forme legali. fo pong Re SS e vl ara SII 930 LIBRO MI, TIT. NI. ( Secondo il diritto romano non solo una dona» zione fra vivi nulla per le sue forme, Ma eziandio qualunque nitro atto egualmente nullo potevasi sa- nare con un atto confermativo, e l’atto così sanato aveva il suo effetto dal giorno in cuì era stato ce- lebrato; 4. 25, cod. de donat: inter. vir. et UXO”.} d. ult. cod: ad.&. C. Macedon.; L. 16, SITO, «le pignor.; I. 20, ff. de pignorat. act.; I. 44, 6 1, ff. de usurpat. el usucav.) 1340. La conferma, ratifica o esecuzione volon= taria d’ una donazione per parte degli eredi o aventi causa dal donante, dopo la sia morte, inducono Ja Joro rinuazia ad opporre i vizj delle forme e qualunque altra eccezione. ( V» la precedente nota.) Sezione IL Della Prova testimoniale. 1341. Deve stendersi un atto per mezzo di notaro, © per iscrittura privata sopra qualunque cosa la qua- te erceda la somma o il valore di cento cinquanta lire, quand’ anche si tratti di depositi volontarj, e non è ammessa veruna preva per mezzu di testimo» nj tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si ailegasse essere stato detto avanti, contemporaneamentè© posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una sòm- ma» valore minore di cento cinquanta lire. Resta però in vigure quanto è prescritto nelle leg- gi relative al commercio. 5 bf ( Non credettero i romani che gli nomini aves- sero tanta malvagità da mutare o tacere Ja verità quando ne fossero stati interrogati; perciò ammisero ome nti mo ce TO, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 98t sempre la prova testimoniale, talchè Costantiao re- scrisse che questo genere di prova aver dovesse Va stessa forza che quello per mezzo d’ istrumeoti,£. 15, cod. de fid. instrum.,€ Giustiniano decretò che la prova instrumentaria potesse essere vinta dal- la testimoniale; 4. 14, cod. de contrah. et comm. stipul.;$. 13, inst. de inutil. stiput. Quysta re- pa però pativa eccezione nel comratto chirografa- rio, del quale si fece menzione nella nota dell’ art. iror pag. 692, ed in varii altri casi, ne’ quali era prescritta la prova per iscritto ed esclusa la testimo- niale, come nel caso della 2. pen. cod. si min. sc maj. dix.; l 25, 6. ult. in fin. fl. de probat.; 2. 13, cod. de non num. pecun.; LD 13°, Cogette donat.: sebbeme peraltro i prammatici, quando la legge esigeva la prova per iscritto, usassero di am- mettere in luogo di essa la confessione della parte, o la tesilÌmonianza di cinque testimonj; arg- 14480 cod. de testibus. Erano i testimonj quelle persone che facevano fede di una qualche cosa in una causa o civile o criminale; quindi dovevano essere capaci a far questa fede nel tempo in cui facevano la loro deposizione; arg. Z. 2, 2.'3, 013, ff. delestibùs, junet. LL 22, 6.1, ff. qui test. fac. posse Ond' è che alcuni eruno incapaci assolutamente di far testi- monianza, alcuni altri relativamente a cerle cause o persone. Assolutamente incapaci erano gl' impube- LOLA a CL) ff. de test. 6. 6, inst. de test. ordin., ì furiosi, i mentecatti, i prodighi, 6. 6, cnst. de test. ordin., junct. L. 40, î. 124,$ 1, ff. de reg. jur., gl’ infami di diritto; 2-137'6- 5, t. 14,2 15, 4 18, ff. de testibus, gli accu- sati di un pubblico delitto, gl’ imprigionati; colora che erano tenuti in pubblica custodia, 4. 3, 6. 5, 1. 50, ff. eod., i condannati di calunnia in un 28* SPA POZERS SS sa 983 LIBRO Il, TIT, TMW. giudizio pubblico, 4. 13, ff. cod., quelli che veni- vano rimossi dal Senato per una qualche turpitudi- ne, Z. 2, ff. de senator., i pagani, gli apostati, gli eretici, ì giudei, comunque fra di loro potesse ro servire da testimonj,. 4, /. 5, 2. pen. cod. de haeret. et manicheis, i condannati per un libello famoso, 2. 21, ff, de testibus, le meretrici, coloro che ricevevano danaro per fare o non fare testimo- nianza, Z. 3, 6. 5, ff. eod., e generalmente tutte le persone più vili e povere se altre non sospette e di buona riputazione se ne potevano avere, d, 3, prin. ff. LL 18, cos. eod. Nov. go cap. 1. Relativamente a certe cause o persone crano in- capaci di far testimonianza tutte le persone dome- stiche, lo che peraltro non si desumeva dalla, coa- bitazione, ma piuttosto dal diritto di famiglia, e di patria potestà; /. 3, cod, de testibus; l 6, L. pen. ff. eod.; 6. 9, înst. de tesi. ordinan, junct, 4. 17, ff. de testibus; LL. 195, 6. 2, ff. de verb, sig. Di qui è che il padre ed il figlio non poteva- no farsi testinionianza nè in favore nè contro, 4. 9, ff. 2. 6, cod. de testibus; così pure i fratelli, per non essere essi annoverati fra quelle persone che non si potevano costringere a farsi testimonianza tra di loro a favore o contra, Z. 4 et I. segg. ff. cod., e perchè ancora un fratello non poteva accusare l’al- tro fratello se non di un delitto de’ più leggieri, Z 13, 2. 18, cod. de his qui accus. non poss. Si- milmente il marito e la moglie, imperciocchè essi potevansi considerare fra quei domestici testimonj che le leggi non ammettevano, specialmente per es= sere la moglie sotto la potestà del marito, arg.£ 195, 8..2,,ff de verb. siga; LL. 1,615.» fi(ad S. C. Silanian, Lo stesso si dica dell’ avvocato e del procuratore, i quali non potevaro servire da te- 3 CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 63 sttmonj in quella causa che difendevano;£. ult. 604; de testibus. Ezualmente i sensali non potevano far testimonianza in quell’ affare nel quale avevano pres stata l’ opera loro, a meno chie ambe le parti. nom avessero acconsentito.[Vove!l. go cap.. 8. 11 socia non poteva: testimoniare nella causa della società, 4 arg. li 10, ff. 2.11, cod. de test.; liti. cod. de com. rer. alien.; l. 1, 6. 11, ff quando appella sit., il cedente nella causa del cessionario; l' autore nella causa di colui al quate aveva alienato, atteso che costoro erano come: testimonj in, causa, propria in forza dell'evizione cui erano tenuti,,2..10, ff. /, 104 cod. de testibus, il tutore ed il curatore nella cau+ sa del suo pupillo 0 minore, arg.£. ult. ff... cod. l inimico capitale contro il suo nemico; 4. 3, ff» eod., junct. L. 17, cod. cod:; Novell. go cap. 7. . Al contrario i minori potévano. testimoniare, ma però soltanto nelle cause civili, e non nelle crimi- nali, Z. 20; ff. eod., i ciechi sopra quelle cose che non esigevano il senso della vista, 9.sopra quel le cose che avevano veduto prima di divenir cies chi; i muti e sordi sopra quelle cose che po- tevano chiaramente indicare, a riserva dei testanicn- ti, come si disse nella nota dell’ art. 980..I.;L,. le femmine in tutte le cause sì civili che(criminali; Z. 18, ff. cod., a riserva parimenti dei testamenti, co- me si disse nella stessa si sudditi nelle cause del principe, i cittadini e cause della loro città, purchè queste non riguardassero principalmente 1’ u- zilità dei singoli cittadini; arg. È 7, 8» 14 ff. quod cujusg. univers. nom.j È. vo, 6. 4; ff. de in jus vocan. Eranvî delle persone chè potevano. testimoniare se volevano, mia che non potevano esserè costrette; tali erano i vecchj che perdota avevano la wetoo= ‘ LEGRO MI, TIT. HT, ria, gl’ infermiocci, i soldati, /.3,€. zle.; 2 8, ff, de testibus; l 60, ff. de re jud., i personaggi illustri, 4. 16, cod. de testibus, i gabellieri, gli assegti per affari della repubblica, coloro che ave- vano preso a fare una qualche cosa da dare all’eser- cito, 2. 8, /. 19, ff. cod., i cognati e gli affini più prossimi nominati nella 7.4 e 5, ff. eod. Allorchè alcuno era chiamato in giudizio a far testimonianza’, se Ron era nel numero di coloco che potevano scusarsi, era obbligato ad obbedire al pre- cetto del giudice, altrimenti poteva esservi, co- stretto o con una multa, o con un pignoramento, o con qualche altro mezzo di cui il giudice poteva servirsi per farsi obbedire; 2. 16, Z. 19, cod. de te- stibus, junct. 6. pen. instit. de satisdat. tut.; I unic. ff, si quis Jus dicenti non obtemper. Quegli peraltro il quale produceva un testimonio, era ob- Dligato a pagargli le spese di viaggio e tutt’ altro che gli era necessario per venire a deporre la yerità in giudizio; 2. 3, 6.4, ff. de testibus, l 11, L 16, în fin.;'l. pen. cod. eod:; l 6,6. 2, cod. de appellat. Quando nn testimonio si era recato in giudizio doveva primieramente giurare di dire Ja verità sopra ciò che sarebbe stato interrogato; /. 9, prin.; 1.16,£. 18, cod. de testibus. Depo questo giuramento doveva rispondere alle interrogazioni«he îi giudice gli faceva in Juogo secreto, ma purò in presenza delle parti; Z 14, 4. pen. cod. de testi- bus: LL 18, cod. de file instrum.; Nov. 0 cap. ult. Errarono quindi i prammatici allorchè intro- dussero l'uso nel foro che le parti fossero presenti al giuramento dei testimonj, ma non ala loro de- posi zioue;'# citata. 2 14, cod. de testibus, col dire ad. judico»::s intrare‘secretum non;prescrivesse giù che.1 Lesmon) deporre doves= p= 11) CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 985 sero in secreto senza che le parti fossero presenti, come si diedero a credere i prammatici, ma bensì ordinasse ai testimonj di non condurre seco alcuna persona, nè affucciare alcun privilegio, affinchè il giudice senza temere, potesse costringere i testimonj a rispondere in termini convenienti alla maestà del magistrato, redarguirli ove fosse stato necessario, e far loro deporre la candida verità anche col far uso dei mezzi coattivi quando vi fosse stato il bisogno. Ma se anche sì volesse far violenza al senso di que- stu legge intendendola come la intesero i pramma-: ticî, si dovrebbe dire che essa fu derogata da Giu- stiniano, il quale apertamente permise alle parti di poter stare presenti all’esìme dei testimon), prima colla 2. 18, cod. de fide instr., ove disse ut depo- sitionibus sub utriusque partis praesertia factis, dì poi colla 4. penult. cod. de testibus nella quale disse alterutra parie pracsente, quae eos introdu- cit testimonia eorum capere, indi colla Novella 90 cap. ult., ove disse oporiet etiam illum( cioè a parte conu'o cui sì producevano i testimonj) ir ea civilate conslitutum, in qua testationes dan- tur, admonitum a judice, sive a defensore, pre- sentem esse, et audire attestationes. Sî vero no- luerit advenire, sed respuerit, ut ex hoc ab una parte testimonia dentur, ut secundum hoc ipsum inutilia essent; sancimus hujusmodi attestationes ita tenere ac si non ex una parte conslilutae sint sed tamquam eo praesente factae sint ln tal mo- do esaminati i testimonj, essi non facevano neces- sariamente piena fede; imperocchè il giudice, esa= miînata l’ estimazion loro, la loro dignità} e co= stanza nei detti, decideva secondo 1’ intima persua- sion sua, quanta fede meritassero; Di 3, 6. I, 2; Bi, 4 ff de testibus, ONIO LIBRO TIE, TIT. It. Se i testimonj non dimoravano tel luogo di Zwrisdizione del giudice, avanti del quale pendeva la lite, e se il recarsi in tale luogo sarebbe stato per loro di svantaggio grande, citata la parte av- versa o il di Jei procuratore, si commetteva l'esame al giudice del luogo ove dimoravano, il quale spe diva le deposizioni al luogo del giudizio,, le quali valevano egualmente che fossero state fatte avanti il giudice, della lite, Z. 18, cod. de fid. inst.; l 16, cod. de testibus. semprecchè però si fosse trattato di cause civili, non di criminali; 2. 3, 6.3, ff. cod; Nov. go cap. 5. Era poi permesso di pro+ darre testimenj in una stessa causa per una, per due, per tre volte, ed eziandio per la quarta Mir pur- chè«in quest’ ultimo caso il producente, esaminata dal giudice la causa, avesse giurato che faceva que- st’ ultima produzione non per dolo, ima perchè la deposizione degli altri testimonj nulla gli giovava; AVovell. 90 cap. 4. Prodotti i testimonj poteva sì l'attore come il reo ricusarli per un qualche moti- vo legittimo, /. 179, 4. uit. cod. de testibus; INo- vell. go cap. 6, e nel caso che non fossero stati ricusati ,, dovevano nel loro esame dare la ragione per cui sapevano le cose che narravano, /. 4, cod, de testibus; ond’ è che nulla provavamo quei testi— monj che fondavano la loro deposizione suila fama, a meno che non si fosse trattato di cose antiche; î. 28, ff. de probat. Un solo testimonio, comunque qualificato, non faceva prova, Z. 9, 6. 1, cod. de testibus,; al contrario due testimonj) maggiori di ozni eccezione in ogni caso facevano piena prova, salvo che-ta legge non ne avesse ricercato un nu- mero maggiore, l. 12, ff. de testibus; LL 217, in fin. ff. de verb. signif., comg nel caso della 7. 18, cod, de testibus. Per ultimo\è da osservarsi chè CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 987 quando la deposizione dei testimonj rendeva la cau- sa dubbia, dovevasi la medesima decidere piuttosto in favore del reo che dell’ attore; Z. 38, ff.» dere judic.3 L 475 fi. de oblig. et act.; L 4, 6. 13, {f. de doli mali metusvo except.; l. ult. ff. de feriis 3 L 125, 2. 128, ff. de reg. jur.; I. 6, prin. et 6. 1, cod. de tem. in integr. restit.; l. 2, cod. de dilat. Siccome poi gli articoli susseguenti non sono che ampliazioni e restrizioni della regola stabilita nell articolo precedente, Ja quale vuole che sopra qualunque cosa la quale ecceda la soma o il valo- re di cento cinguanta lire debba farsi una scrittura o pubblica o privata, così non faremo noi alcuna osservazione sopra gli stessi articoli, bastando ri- cordarsi la regola che in principio di questa nota abbiamo dato, cioè che il diritto romano general- mente ammetteva la prova testimoniale anche per distruggere ia prova per iscritto.) 1342. La regola precedente s° applica al caso in cui 1’ azione, oltre la domanda del capitale, con- tenga quella degl’ interessi, i quali riuniti al capitale oltrepassino la somma di cento cinquanta lire. 1343. Quegli che ha fatto una domanda per uua somma eccedente le cento cinquanta lire, non, può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancor= chè restringesse la sua prima domanda. 1344. Non può essere ammessa la prova testimo- niale sopra la domanda di una somma anche mi nore di lire cento cinquanta, quando sia dichiarato che una tale somma è un residuo o parte di un credito maggiore il quale non è provato per iscritto. 1345. Se nella medesima petizione una parte fa più domande delle quali non abbia documento in iscritto, e che, congiugte insieme, eccedano la sora= 998 LIBRO IT, TIT. NL ma di lire cento cinquanta, la prova per testimonj non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengono da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni mon derivassero da diverse persone, per titolo di sutcessione, donazione od altrimenti, 1346. Tutte le domande, da qualunque causa pro- cedano, che non saranno interamente giustificate per iscritto, dovranno essere proposte in un medesimo atto di citazione, dopo il quale non potranno ri- ceversi altre domande delle quali non esista la pro- va in iscritto. 1347. Le regole superiormente stabilite soggiac— ciono ad eccezione, quando esiste un principio di prova per iscritto. principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto in iscrittura proveniopte da quello contro cui si propone la domanda, o da quello che lo rappresenta, e che rende verisimile il fatto allegato. 1348. Le predette regole soggiacciono pur. anche ad eccezione, ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell’ ob- bligazione che è stata contratta verso di lui. Questa seconda eccezione si applica, 1. Alle obbligazioni che nascono dai quasi-cor- tratti, dai delitti o quasi-delitti; 2. Ai depositi necessarj fatti in caso d’incen- dio, rovina, tumnlto o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano, e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto; 3. Alle obbligazioni contratte in caso d' acci- denti impreveduti, che nom permettessero di fare Atti per iscritto; I D) d Ì f 0 9 er ii se od CONTRATTI E OEBLIGAZIONI. 989 f. Nel caso in cui il creditore avesse perduto il ilocumento chie a lui sevviva di prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito, iu preveduto® proveniente da una forza irresistibile, Sezione III Delle Presunzioni. 13/9. Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto. { La definizione che î DD. comunemente davano della presunzione era che la medesimi fosse una congettura dedotta da ciò che il più delle volte soleva accadere e farsi. Questa congettira derivava della legge o dall’ uomo; se dalla legge, allora la presunzione dicevasi praesumtio juris, ovve:o prae: sumtio juris et de jure: se dall’ uomo, chiamavasi praesumtio hominis.) DET, Delle Presunzioni stabilite dalla legge. 1350. La presunzione legale è quella che una leg- ge speciale attribuisce a certi atti o a certi fatti; tali sono, 1. Gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, come presuntivamente fatti in fra» de delle sue disposizioni; a. I casi ne' quali la legge dichiara che la proprietà o la liberazione risulta da alcune detera minate circostanze; 3. L’ autorità che la legge attribuisce alla casa giudicata; 990 LISRO III, TIT. II, 4. La forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte. ( La presunzione juris discendeva dalla lesge e si aveva per una verità finchè non veniva provato in contrario. Innumerabili esempj di questa presun- zione trovansi sparsi quà e là nel romano diritto, al- cuni dei quali possono vedersi nella /. 25, ff. de probat. et praes.; I 3, 6.1; 2. 24, ff. de pactis; t.3, cod. de apoch. public.; 1 18, ff. de adim. mel transfer. leg. 1,3, 00 ult ffeod.i,L pi 6. 1, ff. de lber. legat.;.. 51, ft. pro socta;;) 6. 17, instit. de inut. stipul.;$. ult. inst. de fide- Juss.; 2. 3o, l 134, 6. pen. ff. de verb. oblig.; L 1, I. 14, cod. de contrah. et commit. stip.; l 11, cod. de probat. La presunzione juris et de gjure dicevasi quella che discendeva dalla legge e che o si aveva per una verità talmente che non ammettes- se prova in contrario. Anche di questa presunzione innumerabili sono gli esempj che. si trovano. nelle romane leggi, alcuni dèi quali possono vedersi nel- la 2. 1, 6. ult. ff. de min. 25 ann.; 1. 53, ff. de reg. jur.; l. 50, ff. de condict. indeb.; DL 9, ff. de sponsal.; l 15, ff. ad L. Cornel. de fals.; 1. ult. cod. arbit. tut.; L 4, cod. de non rw. pe- cun.; Î. 34, cod. ad L. Jùl. de adulter.; IVov. 117 cap. 5; 1.23, cod, ad$. C. Vellejaz.; L 25, ff. de statu homin.; È. 33, L 2c7, ff. de reg. jur. ‘1351. L' autorità della cosa giudicata non ha luo- go se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza. necessario che la cosa addomandata sia la stessa; che Ja domanda sì ap- poggi alla medesima causa; che|’ azione sia.tra le medesime parti, e proposta da esse e contro di esse nella medesima qualità. ti sì n Î (A le 0 A valo un- one Il Jlà CAL nel dè CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 941 ( V. ciò che si è detto nella nota dell’ art. 1101 pag. 787 in fin. e segg.) 1352. La presunzione legale dispensa da qualun- que prova colui a favore del quale essa ha luogo. Non è ammessa prova veruna contro la presun- zione della legge, quando, sul fondamento di que- sta presunzione, essa annulli certi atti, o nega Pat zione in giudizio, eccetto che la legge non abbia riservata Ja prova in contrario,€ salvo ciò che è prescritto riguardo al giuramento ed alla confessione giudiziale. V. la nota fatta all’ art. 1316 pag. 961 in fin. e quella fatta all’ art. 1350.) 6. 2. Delle Presunzioni che non sono stabilite dalla legge. 1353. Le presunzioni che mon sono stabilite dalla lege, sono lasciate alla dottrina ed alla prudenza del magistrato, il quale nom deve ammettere che presunzioni gravi, precise e eoncordanii,€ nel casò unicamente in cui la legge ammetta la prova testi moniale, quando però l’atto non sia impugnato per causa dì frode o di dolo. ( Quando dalle qualità e circostanze del fatto di- scendeva una presunzione della quale la legge non faceva parola alcuna, questa presunzione era quella che chiamavasi praesumtio hominis, Così, per esem- pio, nna grave presunzione sarebbe militata contro di Tizio, se egli, essendo inimico di Sempronio, fosse stato vedeto colla spada insanguinata, turbuto di mente, e torvo di volto, escire da quella casà, in cui fosse stato trovato ucciso Sempronio. Questa 992 LIBRO IT, TIT, DV. sorta di presunzione ammetteva sempre la prova in contrario, comungne colui che fondava 1° intenzione sua sopra una presunzione dell’ uomo fosse discari- cato di dare maggior prova quando specialmente la pretunzion era di qualche momento; 42. 3, 4 9; . 22, ff. È. 10, cad. de probat.) Sezione IV. Della Confessione della parte. 1354. La confessione che si oppone centro una parte è stragiudiziale o giudiziale. ( Qualunque affermazione di un fatto proprio dî- cevasi confessione. Essa poteva essere espressa o ta- cita, quando cioè la si deduceva da un fatto, co- me dall’ aver transatto sopra un delitto privato, 4, 6. ult. junet. L 5, ff. de his qui not. infam., © quand’ anche la si deduceva dal silenzio quante volte alcuno, dovendo rispondere per comando del- la legge o del giudice, se ne taceva, 2. 1, 6. 3, vip de tribut, act.; arg. l. 11, 6. 4, ff. de inter. în jur. facien. Se peraltro alcuno dava l’eccezione del- £ compensazione, o del pagamento, non potevasi dire che avesse con ciò confessato il debito, con- ciossiachè stimar non si dovesse che colui’ il quale adduceva un’ ceceziore confessasse per ciò stesso l’in- tenzione dell’ attore; 2. 9, f(. de except. praes. et frac La confessione si divideva in stragiudicia— e ed in giudiciale, come meglio si comprenderà in seguito.). 1355. È inutile l’allegazione d’ una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogni qualvol. ta si tratti d'una domanda la cui‘prova testimo- niale non sia ammissibile. ne ll la CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 993 {La confessione stragiudiziale, come il nome- so lo dimostra, era quella che si faceva fuori di giudi- zio. Essa non Le forza da far piena prova contre chi la emetteva, ma formava soltanto contro di Ii una presunzione più o meno grave a norma delle circostanze, e sì poteva rivocare sino alla contesta zione della lite; /. 58, 6. ult. ff. de aedil. edict.; arg. l. 26,$. 5, ff. de noxal. action. Nondimeno se alcuno faceva una confessione nel punto di sua morte, o nel suo testamento, non v' ha dubbio che la medesima mon producesse effetti di grande mo- merdto. Così se alcuno nell’ estremo pericolo di sua vita confessava di essere stato soddisfatto dal suo debitore, una tale confessione nuoceva a’ suoi eredi; L. pen. cod. de fals. caus. adjecia legat. Parimen- ti se un testatore giurava nel suo testamento di es- sere debitore a qualcuno di una qualche cosa, gli eredi di lui in forza di questa giurata confessione erano tenuti a pagare la cosa di cui il loro autore aveva giurato di essere debitore; LL 37,6. 5. fi. de legat. 3. Dippiù ancora, se un testatore giurava qual era l’ intero suo asse, i di lui eredì non po- tevano impugnare questa confessione, nè costringere eoloro che possedevano beni del defunto non com- presi nella sua confessione, a restituirli, scoza pre- giudizio però dei creditori, i quali potevano perse— guitare questi beni presso di chiunque si fossero tro- vati; Movell. 48 cap. 1. Ond' è che se il testatore confessava dei debiti in pregiudizio della porzione legittima, o in grazia di una persoRa incapace, gli eredi non erano obbligati a stare a quella canfessio- ne, Z. 37, 6. 6, ff. de leg. 3, nel medo stesso che pon erano tenuti a credere debitore il loro autore di ciò che aveva confessato semplicemente e senza giuramento, sebbene peraltro una tal confessione si 994 LIBRO NI, TIT. IM, sostenesse come un fedecommesso; 2. 94, 6 r, ff. de leg. 3; l 28, 6. pen. et ult. ff. de liberat. legal.) 1356, La confessione giudiziale è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo speciale procu- ratore. Essa fa piena prova contro colui che l’ha fatta. Non può essere divisa in di lui pregiudizio. Non può rivocersi, quando non si provi ch’ essa fu la conseguenza di un errore di fatto. Non può ritrattarsi sotto pretesto d’ un errore di diriito. ‘( La confessione giudiciale, come bistantemente dal nome suo si comprende, era quella che si fa- ceva in giudizio. E;sa perchè potesse produrre il she effetto era necessario che non ripugnasse nè al di- ritto, nè alla natura; 2. 14, 6. 1, ff. de interrog. in jur. fac.; per la qual cosa se si fosse trattato di condannare alcuno ad una pena pecuniaria in- forza della Legge Aquilia, per aver egli confessato di ave- re ferito od ucciso un uomo, il quale d’ altronde non fosse stato nè ferito, nè ucciso, la confessiò- ne non cra di alcun valore; 2. 23, 6. ult.; 2 24, 2. 25, ff. ad L. Aquil. Era mecessario ancora clé la confessione cadesse sopra un fatto proprio e non altrui, 4. 2/0. în fin. cod. de accus.; arg. I 25, 6. 1, ff. ad L. Aquil., poichè si presumeva bensì che ognuno sapesse i fatti proprj, ma non quelli degli altri; 2 9, 6- 3; 4. 19, ff. de interr. in jur, fac. Si ricercava in oltre che la confessione fosse fatta di libera volontà, non per forza, o per timo» re, o in un accesso di fervore o di ira, arg. 2. 29, 6. 1, ff. de-probat.; L 48, ff. de‘reg. jur.; li 3, ff. de divort.. et repud,, nè per errore, quando 1° errore non fosse stato di diritto; 2. 2, fl. de confessis, Dippiù, quegli che faceva una confessio= me di CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 995 ne doveva farla certa e chiara, altrimenti era tea nuto a spiegarla, se non voleva che il giudice aves- se interpretate contro di lui le cose oscure e dubbie; L 6, prin. et 6. 1, ff. de confess., junct. L. 11, 4,5, et 7, ft.‘de interrog. in jur. fac., junct. l. 61, 2. 66, ff. de judiciis. Chi confessava doveva essere fornito di pieno giudizio; imperocchè se un pupillo senza l’ autorità del suo tutore, un* minore senza il consenso del suo curatore faceva una con- fessione, essa era nulla in quanto al primo, e scin- dibile mediante la réstituzione in intero in quanto al secondo, 4 6, 6.5, ff. de confess., Lì, cod. qui legit. pers. stan. in jud. La con- fessione sconsigliatamente emessa dal procuratore, dul tntore, dal curatore, dall’agente e simili, a lo- to soli pregindicava non al pupillo, al minore od al padrone; 4. 6, 6. 4, ff. de confess.; LL 25,$. 1, ff. ad L. Aquit. La confessione richiedeva la presenza e l’ accettazione dell’ avversario, o del suo procuratore, tutore, 0 curatore, nel modo stesso che una sentenza, cui era simile la confessione, do- veva proferirsi in presenza delle parti; 2. 6, 6. 3, ff. de confessts. Se la confessione aveva più capi separati, ì quali fossero fra di loro indipendenti, allora potevasi Ja medesima in parte accettare, in parte no. Se pai le cose in essa comprese erano tal- mente unite che formassero un solo atto, allora non si poteva la medesima dividere, ma era d'uopo@ accettarla, o rigettarla per intero; arg. 2. 4, 2. 5, prin. ct 6, 1, ff. de leg. 2.) Chi aveva confessato una qualche cosa nel mo» do di sopra esposto, doveva dare, fare o non fare la cosa confessata, come se fosse stato obbligato mediante una definitiva sentenza passata in cosa giu- dicata, 2, 1,2 3,4 6, 8. 2, ff, de confess.; L FIACLEE STRESA 9 LIBRO III, TIT. IN. nic. cod. eod.; l. 56,{f. de re jud.; perciò do- po la confessione, le parti del giudice erano quelle di condannare a norma della confessione, 4. 5, 4. ult. ff. de confess.; 1.5, ff. de cust. et exhib. reor.; l. ult. cod. de execut. rei jud., dalla quale non poteva in alcun modo allentanarsi;«rg. Z. 40, 6. 1, ff. de pactis. Proferita poi la sentenza, se il condannato non pagava subito, o almeno dopo mn quadrimestre, la si mandava ad esecuzione, Z. 6, 6. ult. ff. de confess.; l. 21, ff. de judiecits; L. ult. cod. dé except. rei jud.; arg. l. 31, ff. de re Judic., ca quest effetto si dava l’azione detta con- fessoria; 423, 6. ulti; LL 255 0045. Ti de dla Aquil. Un altro effetto della confessione giudiziale era che, fatta in un giudizio civile, formava prova eziandio in un altro fra le stesse persone, o almeno faceva una grave presanzione contro quegli che l'ave» va emessa, /. pen. in fin. cod. de liber. caus.; l. pen. 6. ult. cod. de receptis, poichè ognuno do- veva acquietarsi alla propria confessione; /. 13, cod. de non num. pecun.) - Sezione V. Del Giuramento. 1357. Il giuramento giudiziale è di due specie. 1. Quello che nna parte deferisce all’ altra per farne dipendere Ja decisione della causa, e chiamasi decisorio; 2. Quello che vien deferito dal giudice ex 0f- Ficio all’ una o all’altra parte. ( Prima di venire a parlare delle diverse- cie di giuramento, comincieremo, secondo il no- etro costume, dalla definizione. Era il giuramento Jin wril gene asse ali Van mi mb hot: pre: era de giù CI CONTRATTI FE OBBLIGAZIONI. 997 J'invosazione del divin Nome in testimonio della verità; 2. 41, cod. de transact. Esso si divideva generalmente dai giureconsu!ti in promessivo, ed assertivo, Il primo riguardava affari futuri, e niente altro operava che assicurare maggiormente l’ osser- vanza della promessa, senza però renderla valida se mai fosse stata nulla, avvegnachè esso seguisse la natura dell’ atto cui si univa, come fu detto nella nota dell’ art. 1307. Il secondo riguardava affari presenti e principalmente passati talora altrui, qual era il giuramento dei testimonj, È. 1609 Ze FONTE, de testibus, talora propr), e questo si divideva in giuramento volontario, necessario,€ giudiciale, come si vede dall iscrizione del titolo dei Digesti de jurejurando sive voluntario, sive necessario, sive judiciali. In questo titolo spiegarono bensì i romani tre specie di giuramento, ma non definiro- no qual di questi tre nomi a cadauna di esse sì convenisse; ond’ è che i giureconsulti disputavano intorno alla loro denominazione; la qual disputa quanto fosse inutile, già abbastanza lo dimostrò A- zone perchè noi possiamo dispensarci dal parlarne. Nondimeno conviene che con questi tre nomi di- stinguiamo tre specie di giuramento, e lo faremo, nendo quanto ha praticato la più parte dei giu reconsulti, rale essendo la regola quando la disputa è di nomi. Diciamo dunque che il giuramento volontario era quello che una parte deferiva all’ altra fuori di giudizio a modo di convenzione; 2. 17, Z. 25,> 26, 6. ult. ff. de jurejur. Il necessario era quello che il giudice in cause dubbie per mancanza di pro- ve deferiva in giudizio ad uno dei litiganti; 4. 31, ff. cod.; 2. 3, cod. de reb. cred. ll giudiciale fi- nalmente era quello che una parte deferiva all’ altra 2$** 9 LIBRO IM, TIT. 11. in giudizio, ed era per lo più accompagnato con- un decreto del giudice il quale ordinava che la par- te cui era deferito o giurasse, o riferisse il giura- mento all’altra parte; /. 7, 2. 34,6. 6; 2. 35, 2. 38,ff. de jurejuran.; l. 9, l. 12, 6. 1, cod. de reb. cred, 11 giuramento volontario e giudiciale poteva de- ferirsi da tutti coloro che avevano la libera ammi- nistrazione delle cose, quali erano i maggiori, i tu= tori, i curatori nelle cause dubbie dei pupilli, dei minori, e degl’ interdetti, 2. 17, 6.1,2;4 35, prin. ff. de jurejur., purchè la lite cadesse sopra quelle cose, delle quali era permessa 1’ alienazione senza decreto del magistrato; altrimenti se la qui-' stione verteva sopra beni immobili, o sopra mobili preziosi assomigliati agl’ immobili, sono di avviso che non si potesse deferire il giuramento senza il decreto del magistrato alla guisa delle transazioni le di cni veci dicevasi sostenere il giuramento j ang» 2. 4, cod. de praed. et aliis reb. min., junet. 1. 2, f(. de jurejur. I procuratori deferire non pote- vano il giuramento, se non erano muniti di un mandato generale che loro attribuisse la libera am- ministrazione di tutti i beni, o di uno speciale, che loro concedesse la facoltà di deferire il giuramento, © che nen fossero mandatarj in cosa propria; 4. 17 S. ult.; 2 18, 2. 19, fl. eod. I difensori delle cit- tà, i direttori delle società e dei collegi lo poteva- no deferire se erano a ciò autorizzati, Z. 34,$. 1, ff. eod.; non però i pupilli senza l° autorità del tn- tore, /. 17, 6. 1, ff. eod., nè gl’ interdetti, l 35, 6. 1, ff. eod., nè coloro che, spirato un biennio, facevano uso dell’ eccezione del danaro non nume- rato, Z. 14, 6. 3, cod. de non num. pecun.; nè tampoco coloro, che avendo prima deferito al giu- ramento, lo avevano in seguito revocato, fidandosi sulle ris gite ciò| ben no| col. ciò Ira i red, mM tte dei 35, pra one li bili piso 0, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 999 sulle sue: prove s É. 11, cod. de reb. cred. È mino ri se- non avevano curatore, potevano deferire il giuramento perchè in questo caso era valido tutto ciò che facevano, sebbene peraltro godessero del benefizio della restituzione in intero; sc poi aveva= no curatore, allora non lo potevano deferire che col consenso del curatore, altrimenti era mullo per ciò. che si disse nella nota dell'art. 502 pag. 184 Da 1) 6. te Del Giuramento decisorio. 1358. Il giuramento decisorio può essere deferito în qualsivoglia specie di controversia. (1) giuramento volontario e giudiciale poteva dee ferirsi în ogni sorta di affari e di controversia civir le, sia che si trattasse di azione reale, 0 persona» le, persccutrice della cosa, 0 penale, od anche ine famante, come se si agiva civilmente coll’ azione del furto, d’ ingiurie e simile; 2 3, 6. 1, 2 9 9;j0:13, 6.125 d:28»$. 5,6,7,9. 134, ff. de jurejur lb dla 109 6.1 tf. de injur.; US 6, 6. 4, ff de his qui not. infam.; 1. 18, în fin. cod. er quib. caus. infam. irrog. Poteva ancora deferirsi nelle azioni popolari, 1:30.08 dda ff. de jurejur., e nella controversia se una donna fosse 0 no gravida ad effetto di concederle o negarle il pos- sesso dei beni del marito defunto; 4. 3,:6..:3, le god. sel: Lou, fta:de carbon. edicto.) 1359. Non si può deferire che sopra un fatto pro> prio di quello a cui viene deferito. ( Deferir sì poteva il giuramento 2 nalsivoglia persona di ambi i sessi, e per sino agl impuberi, too6 LIBRO MI, TIT. I. agli eredi, aî Procuratori, ai difensori, sopra nun fatto del defanto, o del principale ad oggetto che competesse loro un’azione od un’ eccezione, poichà il giuramento doveva osservarsi, e quegli che fo ave- va deferito imiputar doveva a se medesimo se a tali persone lo aveva deferito, 9; 8. 6, 2.25, 2 26,6. 28, 8. 1, 2. ult.$. pen. ff. de jurejur:, comunque egli- no non fossero obbligati nè ad' assumere il giura— mceato nè a riferirlo al loro avversario; ld, 34, 6. 2,3, ff. eod.; arg. I. 9562 4, da ge de interr. în jur. fac.; L 42, ff. de reg. jur.) 1360. Può deferirsi in qualunque stato sì ritrovi la causa, cd ancora quando nov esista. alcun prin- cipio di prova della demanda o della eccezione sul= la quale si provoca la parte a giurare, ( U giaramento potevasi deferive in qualunque. stato della lite prima o. dopo la di lei contestazione fino alla sentenza; Z. 12, cod. de reb. cred. Nè fa= ceva ostacolo che quegli che deferiva il giuramento avesse prima assunto di provare la sua intenzione, e che poscia nou 1’ avesse provata, poichè dall’ una parte si aveva per provato ciò che si giurava, Z. 11; $. 3, ff. de jurejur., dall’alua era regola. generale che colui il quale aveva il peso della prova, potesse supplire alla medesima col deferire al suo avversaria il‘ giuramento; /. 25, 6. 3, ff. de probat. Nè tam- poco faceva ostacolo che colui il quale deferiva il giuramento non avesse in favor suo alcuna prova, presunzione, od indizio qualunque, 4. 35, prin. f. de jurejur.; l. 25, 6. pen. ff. de probat.;{. per. prin. cod. de reb. cred.; I. ult:$. 10, cod. de fure deliber., che che abbiano scritto in contrario Bio Baldo, Saliceto, Fabro, e varti altri giu- reconsulti; imperocchè io non trovo seritio iu alcu- na legge che la delazione del. giuramento dovesse hh = CONTRATTI E OBBIAGAZIONI. 1001 essere preceduta da una prova» 0 congettura quas funque; ma all’ opposto osservo che senza limitazio= tie alcuna era prescritto che quegli che ricusava.di giurare o di riferire il giuramento, si confessava per Giò stesso manifestamente debitore, e tloveva quindi condannarsi a pagare} di 38, ff. de jurejur®; l: 9, tod. de reb. cred. Non vale l' argomento dedotto dui: sostenitori della contraria opinione,. cioè che si sarebbero in tal modo tolte le armi ia prestito dall° avversario per offenderlo, contro la disposizione della 2: H, cod. de testibus, poichè, come ben dis- sero Vinnio, e Voet, anzichè togliere le armi: in prestito dall’ avversario 3 egli stesso veniva cosutuito testimonio e giudice nella propria causa; l. 1, prin. ff. guar. rer. act. non det.; I, ult. cod. de fidei= com. E questa eta 1° opinione comunemente il pras tica ricevuta, cone ne fanno fede Alessandro, Oi= notomo y Fachineo; Cujacio, Duareno, Donello e tanti altri; la quale opinione è stata da me abbrac- ciata per le ragioni e per l’ autorica di questi chia= rissinii personaggi, non che dell’ Avvocato Stefano Bignami fornito di elevata dottrina, il quale sopra di questa quistione ho consultato.) 1361, Quegli cui viene deferito il giuramento, qualora lo ricusi o non elegga di riferirlo al sug avversario; 0 l' avversario al quale è stato riferito, se lo ricusa, deve succumbete nella domanda od eccezione.); ( Ghi deferiva il giuramento doveva priva segli stesso giurare di non deferirlo per calunniare il suo avversario, e quando aveva prestato Questo aura mento che::chiamavasi giuramento. di calunnia, 1° avversario suo era obbligato. ordinariamente© di giurare,‘o di riferire il giuramento a chi glielo ave= va deferito, altrimenti sì aveva per confessa dl. da a8** To02 LIBRO YIT, TIT. Nil. 8 4; 1 38, ff. de jurejur.; 1. 9g, cod. de reb. cred.'E se elesgeva di riferirlo, doveva riferirle in uella stessa forma che era stato deferito, a meno dii la diversità delle cose, o delle persone non wesse ricercato qualche varietà, nel qual caso era fficio del giudice di concepire la forma del giura- mento come credeva conveniente, nella stessa guisa che doveva far ciò nel.caso che i litiganti. non avessero convenuto nel modo e nella qualità.del giuramento; Z. 34, 6.5, 8, ff. de jurezur. Quegli poi cui veniva riferito il giuramento, non poteva di bel nuovo riferirlo al suo avversario, ma senza po- tere dal medesimo pretendere il giuramento di ca- Tunnia, doveva giurare, altrimenti perdeva la causa; 2 34, 6. 7, et ult. ff. de jurejur.; LL 12, 6. 1, cod. de reb. cred. Ho detto che quegli cui era deferito il ginra- mento, doveva ordinariamente o giurare, o riferire il giuramento, e ciò perchè questa regola ammette va delle eccezioni, come quando il deferente non voleva giurare di calunnia, o il giuramento era sta- to deferito da chi non aveva, od a chi non poteva deferirsi, o non era stato deferito nel modo e nella forma voluta dalla legge e dai buoni costumi, o nel foro competente di quegli cui era deferito; 4. 34, 6. 4; 2. 35,$. ult. fl. de jurejur. Similmente quegli cui era stato deferito o rife- Pito il giuramento non era tenuto a prestarlo se, avendo dichiarato di voler giurare, ne fosse stato dispensato dal suo avversario; 4. 6, /. 9,6. 1, ff. de jurejur. } Il giuramento prestatosi da quegli cui veniva 0 deferito o riferito, eta una specie di transazione, ed aveva maggiore autorità della cosa giudicata,/ 2, 2 3r, ff, de jurejur.; ba 1y prin: ff. quarum rers act. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» 1008 non dat.; produceva quindi a favore dell'attore 1’ azione in factum ex jurejurando, ovvero 1’ utile azione della cosa giudicata, se era sìata pronunciata la sentenza condannatoria,£. 8, cod. de reb. cred.z 19,61, et ult. fî. de jurejur.; 6. 11. inst. de action., ed a favore del reo l' eccezione del giura- mento, 2. 9.; 6. 1, ff. de jurejur. 5$. 4, inst. de ercept., ovvero l'eccezione della cosa giudicata, se il giudice aveva proferita la sentenza assolutoria 5 arg. l.$, cod. de reb. cred.) 1369. 11 giuramento non può riferwsi quando il fatto che ne è l’ oggetto non sia il fatto d’ ambe le parti, ma sia semplicemente proprio di quello cui si era deferito il giuramento» ( Concord. 2 11,$. 19 3; L. 12, 0. 13, ff. de act, rer. amot.) 1363. Quando siasi prestato il giramento deferito o riferito, non si ammette l avversario a provarne la falsità. ( Prestatosi il giuramento 0 dall’attore o da) reo, tanta era la sna forza che non ricercavasi se era do- yuta la cosa giurata, ma soltanto se erasi o no giu- rato, 6. 11, dnst. de act.; 6.&, inst. de except, nè il giuramento rescì dere potevasi sotto pretesto d’ instrumenti trovati di nuovo, o sotto pretesto di spergiuro; 2. 5,$. 25 1. 28, in fin.; IL 39, if. de gurejur.; L 21, 1. 20, ff. de dolo malo; d. tab 2, cod. de reb. cred.) 1364. La parte che ha deferito o riferito il giura» mento, non può più ritrattarsi, se la parte contra» ria ha dichiarato di essere pronta a giurare. To sono di avviso che il giuramento sì potesse ritrattare finchè la parte contraria non aveva giura= to, non ostante che avesse dichiarato di voler giu» tare, e sono mosso dalla 1,.6,459,6 1, Sf. de 1004 LIBRO IM, Tir. tro $urejur.,© principalmente dalla 2. 11, cod. de red. ered. d 1365. Il giuramento prestato non fa prova che in vantaggio o contro di colui che!’ ha dAeferito; ed a vantaggio de’ suoi eredi od aventi causa*o contro di essi. Ciò‘non di meo; il giuramento deferito al de« bitore da uno de’ creditori solidarj, non lo libera che per la porzione dovuta a questo creditore; Il giuramento deferito al debitore principale lia bera egualmente i fidejussori; Quello che si è deferito ad uno dei debitori lidarj giova ai condebitori; Quello deferito al fidejussorè giova al debitore principale. In questi ultimi due casi il giuramento del con+ debitore solidatio o del fidejussore non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando fu deferito sul debito, e non quando fà defesito sul fatto della solidarietà o della fidea jussione. ( Come una cosa fatta o givdicata fra due non recava prégiudizio ad un terzo, così neppure il giu= ramento‘prestato; 2. 3, 6. 3, ff. de jurejur.; L 7, cod. de reb. cred. Per la qual cosa il giuramento non giovava hè muoceva se non a chi lo aveva. de= ferito o prestato, ed a’ suoi eredi e successori; /. 3) 6.3; 29, 6. ult.; LL 10,0. Genluvinifins 4192, ff. de jurejur.; ll 7, 6 74 fi: de public. in rem act. Ciò‘non' ostante se il reo giurava di non essere debitore, il suo giuramento giovava ezian- dio al fidejussore, 2: 38,6. 2; 4. ult. ff. de' jure- jur., e viceversa se il fidejussore giurava di non es- sere debitore, il suo giuramento giovava al reo prin- cipale, purchè peraltro il gitramento medesimo si POME, Si I ri | CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. 1005 fosse riferito al debito, o sia fosse. stato concepito in reu, altrimenti se il fidejussore, senza aver ri- guardo al debito, avesse giurato relavivamente sol- tanto a se medesimo, asserendo di non essere egli fidejussore, 0 altra cosa simile, per mezzo di un tale giuramento il reo principale non veniva liberato;, 2, 28,6. 1, ff. de Jurejur.; L. 1, 6. 3, ff. quar. rer. act. non dat. Simi)mente il giuramento prestato da nno dei debitori solidarj giovava agli alti, 4. 28, 6. 3, ff. de jurejur., per la ragione che il giura inento stava in luogo di pagamento, Z. 27, L 28, 613 eod., purchè anche in questo caso. fosse Stato concepito in rem; arg. L 1, 6 3, ff. quare rer. act, noà dat.; arg. l. 33, in fin., junet. 24, ff. de pactis. Viceversa il giuramento. deferito da uno de' creditori solidarj nuoceva agli altri. sia che fossero o no socj.; 4, 28, prin, ff. de jurejur. Imperciocchè sebbene siasi detto nella nota dell'art. 1198 che il patto di uno de’ creditori di non chie- dere il debito, non nuoceva agli aluri creditori, pure riguardo al giuramento avevano le romane leggi or- dinato al contrario, per la ragione, se non m'ingene no, che il giuramento, era come un giudizio,£. 26, NI ult.; 0. 35,(E de jurejur.; d’ altronde quando a lite era contestata da uno dei creditori solidarj s gli altri erano esclusi dal poter agire; Z. 11(en în fin. ff, de leg. 3;£. 16, ff. de duob. reis. con- stit.; 1. 31, 6. 1, ff. de novat. Si arroge a ciò che il giuramento stava in luogo di pagamento, co- me poc' anzi dicemmo, e comprendeva in se una specie di acceplilazione, di novazione e delegazio— ne, e noi sappiamo già che tatti questi erano modi icon cui un creditore solidario poteva sciogliere l’ob- bligazione del debitore anche in riguardo agli aluri solidarj creditori, come dalla nota dell'art. 1198, 1006 LIERO INF, TIY. NL. dalie leggi citate sotto l'art. 1200 e 1236, dalla nota dell'art. 1971 pag. 12 in fin., c da quella dell'art. 1278. Diversamente dir si doveva se un de» bitore solidario deferiva il giuramento al creditore, e che questi avesse giurato essergli dovuta Ja‘cosa che domandava, conciossiachè in tal caso non si dasse l'azione se non contro di chi aveva deferito il giuramento, nella stessa guisa che in caso di no- waziorie, la non si dava che contro il novatore, co- wme si disse nella nota dell’ art. 1280,) Gin:; Del Giuramento deferito ex officio. 1366. Il giudice può deferire il giuramento ad uma delle parti, o per fare«la esso dipendere la de- cisione della causa, o soltanto per determinare l'am= montare della condanna. (-!I giudice poteva deferire il giuramento ad‘una delle parti per far dipendere da esso la decisione delie causa, 2. 31, ff. de jurejur.; 1. 3, cod. de reb. cred., e questo era il giuramento che chiama- Vasi recessario, come si disse nella nota dell'art. 1357 P-997- Quando lo‘deferiva all'attore appellavasi giu= tamento suppletorio, quando lo deferiva al reo as- sumeva il nome di ginramento purgatorio. Poteva ancora il giudice deferire il giuramento per deter- minare la condanna di colui che per dolo o colpa mon mostrava una cosa al suo avversario, il quale aveva interesse di vederla, oppure non gli restitniva, © non gli pagava ciò che gli doveva, e questo g1u- ramento chiamavasi giuramento in lite;(ASEM I ff. de in litem jurando. Esso si divideva dai DD. în giuramento di verità ed in giuramento di affe- N e CONTRATTI E OBBLIGAZIONI» roof zione. Quello di verità sì deferiva dal giudice all’ate tore perchè dichiarasse il vero valore, secondo la co- mune opinione degli uomini, di quanto V’avversario suo gli era debitore, 0 loveva mostrargli, e di cui per colpa mon gli aveva fatto il pagamento, 0 l’ostensione,€ perchè ancora dichiarasse 1’ ammontare dei danni sofferti e degl’ interessì perduti a cagione della man» canza del suo avversario, come si ha dalla 4. 5.,. 6 1, ff. si quid in fraud. pairon.; 13,1 5,6 ult 29, ff. de in lit. jur.; Novell. 82 cap. 10. Il giuramento di affezione si deferiva dal giudice all attore perchè secondo non la comune opinione de- gli uomini, ma la di lui particolare affezione sti- masse il valore della cosa, che il debitor suo per dolo o colpa lata noa gli aveva restituito; Z. 3, 8, FÉ. de in lit. jur.; È. 2, cod: 60d-(;1,:08,«Sla de rei vind., junet. L 33, if. ad L. Aquil. Se il debitore era soltanto în colpa leggiera, non aveva luogo questo giuramento, ma piuttosto. il giudice stimava egli il valore della cosa dovuta,© deferiva all’ attore il giuramento di verità; La, 6 ult; È 5, 6. 3, ff. de in lit. jur Il giudice soltanto deferîìva il giaramento di af- fezione, e se l'attore giurava a delazione di un al» tro, 0 senza delazione, il suo giuramento| non era di alcun valore; 2. 4, 8-1){ eod; Il giudice poi deferiva questo giuramento all’ attore se era proprietario della cosa,© almeno se aveva conte stato la lite a proprio nome, 1. 7, ff. eod., peer chè la principale ragione di questo giuramento. era che iniquo sembrava che il proprietario contro sla volontà e per dolo e malizia dell’ avversario dovesse perdere la propria cosa,€ riceverne soltanto il au do prezzo,£. 70, et segT. fl. de rei vindic.s È 25, 6. 1, ff, soll, 2240. Questo giuramento si pos 7003 LIBRO IM) TIT: ill. teva deferire ai. minori, ai tutori, e crrato— ri, non però alla madre tutrice, nè agl’ impube= ri, 2. 4, prin. ff. de in litem juran.: sembra an- cora che non vi fosse ostacolo alcuno per deterirlo all’erede di quegli cui poteva essere deferito, pur- chè avesse giurato non secondo l’ affezione del de- funto, ma secondo la propria; e se. non voleva gin- rare, doveva il giudice stimare la cosa secondo il suo vero valore; Z. 71, ff. de rei vindic. AW op- idr non si poteva deferire contro I° erede di co- ui contra cui sì sarebbe potuto deferire, perchè sic- come questo giuramento si dava in pena di chi per dolo non voleva restituire o mostrare la cosa altrui, d. 8, ff. de in lit. jur.; lo ult:(fl de fidejuss.» così non poteva deferirsi contro 1° erede, il quale mon succedeva nelle pene, /. pen. fl. de oper. nov. munciat., a meno che la lite non fosse stata conte- stata col defunto, 2. 4, cod. de in lit. jur., o Vere- de non fosse stato în dolo; 42. 1,4 2,23, 4, 2. 5, cod. eod.; LL(, fl. de fidejuss. et nominat. et haered. iui. Lo stesso si usava riguardo al fide- fussore, il gnale non poteva essere condannato a Pagare più del valore reale della cosa se non quan- do egli era in dolo, nel qual caso poteva contro di ui deferirsi il giuramento di affezione; 4. ult. ff, de fidejuss. et mandai. Aveva luogo questo giuramento in tutti i giudizj di buona fede ed arbitrarj, nei quali si trattava di restiiuire, 0. di mostrare una qnalche cosa, come ne somministrano esempj le#2. 2, 5, 8, ff. de in dit. jur.; L 68, fl. de rei vind.; L. 7, in fin. si servit. vind,; L 5, ff. depositi; 1.3, 6.2, ff. commodati; LL 16, 6. è, ff, de pignor. et hypoth.; 4. 18, ff. de doto; I. 95, 6. 1, ff. solm. mat. Non‘così in que’ giudizj ne’ quali trattavasi non di restituire CONTRATTI 2 OBBLIGAZIONI., 1059. restituire o di mostrare una qualche*cosa, raa di detrazione, o d’ indennità; lo che' accadeva nell” a- zione emti, nelle azioni contrarie del. commodato, del deposito e simili,£. 5, ff. depositi: nè tarapoco nei giudizj di‘stretta ragione, ne’ quali se al giu- dice non era bastaztemente facile di determinare il valore della cosa, si ricorreva al giuramento di. ve rità; arg! 2. 5, prin. et 6. ule; 6, fi. de n lit. jur.) 1367. Il giudice non può deforire ex officio il giuramento, tanto sulla dimanda dell’ attore, quan- to sull’ eccezione opposta, se nom quando vi cen corvano le seguenti due condizioni. i. Che la dimanda o l'eccezione non sia pie-) mamente provata; 2. Che fe medesime non siano mancanu total- mente tli prova. Esclusi questi due casì, il giudice deve ammette- re o rigettare puramente‘e semplicemente la di manda. ( Il giudice non poteva deferire i giuramento suppletorio ad uao dei litiganti tanto a di lai'istan- Za Quanto scusa, se nom nei casì dubbj per insufli- cienza di prove, e con cognizione di causa; DB fl. de furejur.; 1. 3, cod. de rel. cred. Disputavane i Dottori per determinare quali fos- sero i casi dubbj e quali no: Gli uni, e fra questi ’ principulmente Duareno, Donello, Fabro ed neccio=sisienevano essére quelli i casi dubbj, nti quali l'attore aveva provalo prepamente la sua azio- ne eil it rco ta sua cecezione; gli altei tra i quali particolarmente Qinotomo, Wiscinbecnio, Viunio vi Voc bauuo detto i casi dubbj essere quelli, ne” quali 01° nno 0 Y altro dei litiganti avera tato una semipiena prova della sua inténzione. L' epizione di Copice ev._H.(3) 1016 LIBRO III, TIT. i2L. gesti ultimi sembra la più probabile, poichè egli è vero che il non provare perfettamente era lo stes- so che.il non provare in alcuna maniera le Gark gui satisdar. cog., d’ onde avveniva che il reo do- veva assolversi per la regola actore non probanie reus absolvitur 5& 4, 1 6,4. Ja\iUnifinigi Lise, 38, 6.01; /d, ar, d.(22, 093,(6 41) cad de pro= bat; 2.4, cod. de edenào: ma eglino non preten= devano già che la semipiera prova data dall’ attore ‘0 dal reo fosse sufficiente o per secondare la do- manda del primo, 0 per assolvere il secondo; di- cevano che una tal semipiena prova poteva inte grarsi col giuramento suppletorio, ed avere così una Picna, prova in favore di uno dei litiganti‘onde sce- condare la sua istanza. Dal che si comprende di leggieri che gli avversarj non hanno bene conosciu- to il punto della quistione; conciossiachè non si trattasse di sapere se una semipiena prova bastare per sentenziare in favore di chi la dava; ma bensì di sapere se le romane leggi ammettessero il giuramento suppletorio ad effetto di formare nna Piena prova in favore di chi ne aveva dato soltanto Una semipiena, e sembra a noi come senibrò alla più parte dei giureconsulti che Jo armmetlessero, spe- cialmente le citate /2. 31, ff. de jurejur. e 3 sco, de reb. creditis. D’ altra parte Ì’ opinione degli av- versar} pare contraria al diritto romano, perchè se il reo provava pienamente la sna eccezione, doveva essere assoluto, senza aver bisogno di ricorrere al giuramento snppletorio, non ostante che 1° attore avesse provato pienamente la sua azione, e ciò per la ragione che appunto la forza delle eccezioni era quella di escludere le azioni; arg. l 3, cod. de except. et tot. tit. inst. de except.; dl. 1, ff eo; d. 112, ff. de reg. Jur. CONTRATTI E OBBLIGAZIONI. LOLT Che che ne fosse di questa quistione, egli è certo che in tutti i tribunali si usava di deferire il giuramento suppletorio a quello dei litiganti, il qua- Te aveva dato una semipiena prova. Che se ambi i litiganti avevano dato una prova incompleta, il giu» ramento si deferiva a quegli che aveva dato mag- gior prova del suo avversario, ben intesi peraltro che dovevasi eziandio considerare chi dei due- ganti fosse il più degno di fede, lo che era lascia- to al prudente arbitrio del giudice. Non in tutte le cause però si ammetteva il giu- ramento suppletorio; imperciocchè si escludevano le cause criminali, le matrimoniali,€ generalmente tutto le cause civili che erano ardute,, e di somma entità, a meno che, oltre alla semipiena prova, pon vi fosse stato anche qualche indizio o conget- tura, nel qual caso volevano i pramwmatici che an- che in queste cause il giudice potesse deferire il giu- ramento suppletorio.) 1368. Il giuramento deferito dal giudice ex officio ad una delle parti, non può da questa riferirsi all altra parte. ( Era dubbia quistione se Îa parte cui il. giudi aveva deferito il giuramento suppletorio potesse ri- ferirlo alla parte avversaria. Denello, Minsingero,, Vinnio e Voet sostennero Ja negativa; Fabro ab- bracciò V affermativa, la quale ci sembra la meno probabile. A di vero, sebbene Giustiniano dicesse nel- la.d 12, 6. 1, cod. de reb. creditis, che il giu- ramenta deferito in giudizio da una.parte all’ al- tra, o dal giudice ad una delle parti doveva è prestarsi 0 riferirsi, per it che si sarebbe potuto riferire alla parte avversaria anche il giuramento necessario dal giudice deferito, pure a questa sen= tenza noi non possiamo sottoscriverci} perchè resi e F012 LIBRO IM, TIT. UL, ste alla medesima la parola referre nsata da Giusti- niano nella sua costituzione, il significato della qual parola era:che il giuramento si referisse al deferen- te, di 346,064 91, f£: desgurezuri ilo chesnel caso nostro sarebbe stato un assurdo, perchè il de- ferente era il giudice. A noi:sembra pertanto ottima l’interpretazione di Vinnio quando disse:che, co- munque sembri aver Giustiniano parlaso del giura- mento necessario allorchè disse vel ex auctoritate Judicis unicuiqgue pavti illatum, pure il verbo re- ferre non dovevasi credere relativo ad un tal giura- mento, ma piuttosto al giuramento giudiciale nello stesso periodo«da Giustiniano deseritto colle» parole cun hoc a partibus facium fuetit, et a judice approbatum, onde evitare così un assurdo, In quanto poi al giuramento in lite sia che fos- se di verità, sia che fosse di affezione, se colui cui era dal giudice deferito non voleva giurare, il giu- dice faceva la stima; arg. l-(71, fl. de rei vind.; L. 4,6. ult. 1.5, 6.3,(f. de in lit, fur. E benchè sembri che tale giuramento dovesse necessariamente assu= mersi da quegli cui era deferito, /. ui. ff. cod., nondimeno ciò si deve intendere in quanto che se non giurava, poteva soffrire qualehe danno, perchè poteva essere che il giudice sumasse di meno, per essergli ionota qualche cosa.) i; 1369. Il giudice non. può deferire all’ attore il giuramento sul. valore della cosa dimandata, se non quando sir impossibile di comprovario alwimenti. Deve pure, in questo caso, determinare la som- ma sino alla concorrente quantità della quale si po- trà prestar fede all'attore in conseguenza del suo giuramento., ( Per ciò che riguarda il giuramento di verità, se il giudice poieva comodamente far egli la stima, CONTRATTI E OBBLIGAZIONI, 1013 non doveva deferire all’ attore questo giuramento, 24,6 ult. 05,8. ult, junet. LL 6, ff. de in lit. jur.s per quello poi che spetta al giuramento di iffezione era riservato sal prudente arbitrio del giudice di deferirlo o no; 4. 4, G:12,,5. 5, 8 45 if. cod. Colui. al quale era stato deferito il giuramento in lite, se trattavasi di ginramento di verità, non poteva. stimare la cosa oltre al suo vero valore,.co- me già si disse nella nota dell'art. 1366, p. 1007: se poi tuattavasi di giuramento di affezione, poteva dare alla cosa quel valore qualunque che più gli aggradi- va, con questo. però che il giudice poteva fissare nna somma, oltre alla quale non fosse lecito all’at- tore di giurare; /. 68, ff. de rez vind.; 1. 18; ff. de dolo malo 3 IN45/4642 Sl lib Gs 1; flagdecin lit. gur. Che anzi, sebbene iu questa specie di giura- mento non avesse luogo con facilità lo spergiuro, I. ult. ff. eod., tuttavolta il giudice che lo aveva de- ferito poteva per una causa assai grave non seguir= lo, ed assolvere il reo, o condannarlo ad una somM- ma minore della giurata; /. 4,$. 3, ff. eod. Se però il giudice con sua sentenza approvava la somma giura- ia, non poteva più diminwirla, perchè allora aveva terminato le parti dell’ ufficio. sno; L. 3, cod. de in lit. jur.; arg. l. 1h, ff. de re jud.; l. 16,$. 65 ff. de pig. et hypoth.) tELO LO: IV. Delle Obbligazioni che si contraggono 8 i(4 senza convenzione. 1370. Alcune obbligazioni nascono senzà precec dente contenzione nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligate. Le une risultano dalla sola‘autorità della legge. Le alire nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato. Le prime sono le obbligazioni che si formano in= volontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, © quelle dci tutori o degli altri amministratori i quali non possono ricusaro le funzioni che loro ven. gàno attribuite. \Le obbligazioni che nascono da un fatto persona» le\di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi-contratti, o dai delitti; o dai quasi=delitti.- Esse formano il soggetto di questo titolo. (V. la nota dell'art. 1101 pag. 704, 734 e segg.) CAPO PRIMO. Dei Quasi-contratti. 1371. I qguasi-contratti sono i fatti puramente vo- lontarj dell’ uomo, dai quali risulta un’ obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta un’ obbliga- zione reciproca delle due parti. ( V.}a suddetta nota alla pag. 704.) 1372. Quegli che volortariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quarto se lo ignori, contrae un’ obbligazione tacita PE E AE LR— Brio OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1018 ài continuare 1° amruinistrazione che ha incomincia+ to;e di coudarla a termine sino a che il proprietaria sia in‘istato di provvedervi egli stesso; deve egnale memnte incaricarsi di tutte le consegaenze del mede- sino affare. Zgli è sottoposto a tutte le obbligazioni che ri- suterebbcro da ua espresso mandato avuto dal pro= pretamo. ( Io promisi nella suddetta nota alla pag. 757 di tratare in questo capo di alcuni quasi-contratti; ora son a mantenere la promessa, e principio dal ma- negsumento degli affuri altrui ìil quale è inscritto nei Digesti c nel Codìce, de negotiis gestis. Quando alcuno spontaneamente e gratuitamente intrarrendeva 1’ amministrazione degli altrui affari senza saputa del padrone, nasceva da ciò un quasi- contnito che i latini chiamavano negotiorum ge stio;tt 41,(fi de neg. gest.} 6. 1, înstit. de obligs quae quasi ex contr. nasce. E benchè fosse volgar= mente iscritto a colpa il mischiarsi negli altrui af fari,(36, ff. de rea. jur.; 1.8, 6. 1, ft. ad Ls Aquil. nondimeno questa regola non aveva luogo in colui he, non im proprio vantaggio, ma in quel: lo del pedrone, imprendeva 1° amministrazione dei di lui affiri, de? quali il padrone stesso non poteva aver cura Z. 5, ff. de oblig. et act.; 8. 1, instil. de oblig quae quasi ex conir. nasce. D’ cena de avvenim che potevasi assimere l’amministrazione degli affarì di qualsivoglia persona mata o da nasce» re, Z 29, Ît de neg. gestis, di un furioso, di nh infante,£. 3,6. 5, ff. cod.; L. 46, ff. de oblig. et act, cd eziàndio di un defunto; cioè di un’ ere. dità giacente, 7. 3, pri. et 6. G5& 1240. 9h3 90 st,$. 1,(i de negot. gestis, e quando. tale am» minisirazione si cra assunta, si doveva contruarla 1016 LIBRO IT, TIT, Iv, sino a che il padrone era in istato di riprenderta, con questo. però che l’ amministratore non era ob- bligato, a maneggiare se non gli affari ine’ quali ave va messo mano, e ad incaricarsi delle loro. conse guenze, ma non ad intraprenderne dei nuovi, Z. 16, £,:21;.6. 2: 2. 6, 6. ult. ff.{. 20, cod. de nego). gest., a meno che non avesse già incominciato ad amministrare tutti gli affari di quello tal persora cui era piaciuto di prestare l’ opera sua; 4. 16, f. de negot. gestis. Qual cura poi dovesse avere l’an- minîstratore degli affari che imprendeva a man’g- giare, ed a quali obbligazioni fosse egli sotbopogo, Jo vedremo nella nota dell’ art. 1374.) 1373. E tenuto. a continuare l’ amministrazime, ancorchè il proprietario morisse prima che 1’ afare fosse terminato, fino a che l’ crede abbia prtuto intraprenderne la direzione. i( Concord. 2. 3, prin. et 6.6; 13,& fiu; L i 21, 6. 2,, ff. de neg. gest.) fi 1374. È parimente tenuto ad usare nell’ anminia strazione dell’ affare tutte le cure*di buon padre di famiglia. giudice pefò è autorizzato a moderare;a valu- tazione dei danni e degl’ interessi che fosso deri= vati da colpa o da. negligenza dell’ ammipstratore, a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell’ affare. (Era tenuto.l’ amministratore come un dilisentio simo padre di famiglia ad aver cura degli affari che imprendeva a maneggiare; talebè egli not solo era tenuto di dolo e colpa lata e leggiera, ma ezianio della leggerissima; 2. 24., ff. de usuris; dl, ogisathe de reg. jut.;$. 15 înstit. de oblig. quae quasi ex contract. nasce. E benchè nella Z. 20, cod. de ne- got. gest. si trovi scritto che 1’ amministratore de. O deri n et Cei i TA OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE, gli altrui negozj era tenuto di colpa lata e leggieva, non segue da ciò che non'fosse” responsabile anohe della leggerissima, poichè dall’ ma parte questa. leg- ge non lo esclude, dall’ altra le Jeggi di. sopra ci- tate sembra a noi che lo prescrivino. Ed invero. se il mandatario era tenuto di colpa leggierissima,,(i) 13, /. 21, cod. mandati, now vedo una ragione; come ben dice il Voet, per cui non lo debba essere del pari colui che spontaneamente assume Pammi: nistrazione degli altrui negozj, principalmente. per= chè coloro i quali per la natura del contratto non sarebbero stati responsabili che di colpa lata. e leg- giera, se spontaneamente si offrivano, erano ri sponsabili ancora della leggierissima. Così il de- positario non doveva rispondere che del dolo e della colpa lata, 2. 23, ff. de reg. jur.; L:5 0HE commodati;&. 3,‘instit. quib. mod. re conirah, oblig., ma se sì offriva spontaneamente al deposito rispondere doveva anche delia leggerissima; /. 1, 6. 35, ff. depositi. Il tutore era tenuto ordinaria- mente del dolo, della colpa Jata«e leggiera, come si disse nella seconda nota dell’ art. 450 page 149 T. I, pure se si offriva spontancamente ad ammi- nistrare il patrimonio pupillare dando a’ suoì Lonnie tori una sicuri, era tenntv anche della leggierissi= ma, come fu detto nella stessa nota pag. 150. Ma sebbene l'amministratore degli atfavi altrui fosse tenuto di colpa leggierissima, come ci sembra-di avere dimostrato, pure eranvi dei casì, nei quali non era tenuto che di dolo e colpa lata, come se prendeva a trattare gli affari di un suo amico, i quali fossero già stati ne- gletti, ed avessero perciò dovuto perire o deteriorare,£. 3, 6.9, ff. de neg. gest; se dal pretore era stato de- stinato a condurre a termine 0 va procurare un affare altrui, d. 2.3, 6.8. ff. cod.; l 9,6. 5, ff. de 2900 1018 EIBRO MI, TIT. Iv, reb. auct. jud. poss.; finalmente:se i di lui eredi avessero condotto a fine gli affari, ne' quali egli stesso aveva posto mano, non erano essi tenuti ig di dolo e colpa lata; arg. 2.1, 2. 4, ff. de fide- fuss. et nominat.; l. 17, cod. de neg. gest. Non mancavano peraltro dei prammatici i quali non isti- massero doversi lasciare all’arbitrio del giudice il deter- minare quando i maneggiatori dei negozj altrui doves- sero rispondere piùttosto per una colpa che per un’ altra, avuto riguardo alle circostanze dei casi, ed alla condizione e qualità delle persone. Del caso fortuito non era l’ amministratore re- sponsabile, 7. 22, 2. 37, 6. 1,-ff. de negot. gest., a meno che non avesse intrapreso un negozio che il padrone non fosse solito di fare, come se avesse dato danare ad usura, il quale solevasi dal padrone tener ozioso; d'evendosi peraltro aver in mente che se perdeva in un affare, e gnadagnava in-un altro, la perdita ed il guadagno si compensavano all’ ef- fetto di scaricare I° amministratore dalla respon- sabilità del caso fortuito; 4. 11°), ff. cod. Pari- mente era responsabile del caso fortuito se inve. ced’ impiegare il danaro esatto dai debitori del padrone mel soddisfare i creditori dello stesso pa- drone, lo avesse tenuto presso di se, e fosse po- scia perito senza di lui colpa; /. 13, ff. eod. Lo stesso si dica se si diportava da predone anzichè da buon amministratore, procurando il proprio, e mon il lucro del padrone; 4. 6,$. 3, erg. 4. 3a, ff. eod. Se l'amministratore era creditore di colui i di cui affari egli maneggiava, era tenuto di estinguere il proprio debito, qualora avesse avuto del danaro del padrone, sia per evitare il pericolo.di perdere îl danaro, sia per togliene ilcerso delle nente; 4.13, | LL li fe_ den ui | Goatrdazioni SENZA CONVENZIONE. 16î9 fanci, È. 35, Girl;"ff. cod. Viceversa se‘egli et debitore, doveva esigere da se medesimo, altrimenti il suo debito incominciava a produrre usure, comun- que prima nori le producesse;£. 6; 6, ult.; è, 35, Gul È. 38, ff. cod. Egualmente si deve dire dell'azione redibitoria che avesse potutò competere al padrone od all’ amministratore, quando néi beni deì padrone si fosse trovata da cosa, 0 il danaro da restituirsi; t.35,,6. 2, ff. eod. 1° mministratore sebbene potesse stragiudiziale merite interpellare i debitori di colui; 1 di cui af+ farì egli maneggiava, all’ effetto di costituirli ia mora, e di farli cadere nelle pere, stabilite contré i debitori morosi; l. 24) 6. lt. fi. de usuris; È. 6, 6. g; ff. de negot. gest., pure hon poteva co stringerli giudicialmente a pagare i loro debiti nellé di lui mani, poichè nè il debitore pagando ad altri fuorchè al creditore si liberava quando il creditore medesimo non avesse approvato il pagamento, L. 62} ir fin.(î. de solut., nè alcuno privo di mandatg aveva facoltà d’ interitare in giudizio un’ azione per un altro, 2. 6, 6. ute. ff. de neg. gest.; È. 20, it fin. cod. endi; 0. 5, 6. 4, fl. de praes. verbis; quando pur nomi fosse stato UNA persona congiunta, fa quale non avesse avuto bisogno dell’espresso mian- dato di colui, gli affari del quale maneggiata j cons ciossiachè in questo caso od solo potesse, rha ezians dio dovesse esigere i debiti semprecchè avesse già incomindiato a maneggiare tutti gli affari di colui cui eta piaciuto di prestare 1 operà sua,£ 8, ff de negot. gestis, junct i. 35, ff. dé procur. è. Per costringere poi l’ amministratore degli afe fati alteui a tendere conto della sua amministrazio+ ne, e rispondere del dolo e della colpa, a restituire ciò clic in viftà dell’ apaministrazione tenuta gli era 1020 LIBRO INI. TIT. Iv. pervenuto, ed a pagare le usive centesime se mat aveva convertito in proprio uso il danaro apparte— nente al padrone degli affari, si dava al padrone medesimo, od a chi vi aveva interesse, l’ azione di- reite chiamata negotiorum gestorum; 6. 1, instit. de oblig. quae quasi ex contraci.; arg. l. 46, 6. 4, ff. de procurat.; L 11,2: 19, 6. penult.; 1.8, G.1:;:2..23., 2.038, 4. 49, ff. de neg. gestis, la quale era un'azione personale, di buona fede, e ci- vile masrente da un quasi-contratto; d. 7, ff. de neg. gest.; l 5, prin. ff. de oblig. et act.; 6. 28, instit. de action.;$. 1, instit. de oblig. quae quasi ex contr. nasc.) 1375. Il proprietario il cui affare fu bene ammi- nistrato, deve adempire le. obbligazioni contratte dall’ araministratore in suo nome, deve tenerlo in= denne da quelle che ha personalmente assunte; e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da es- so fatte. ( Quegli il cui affare era stato bene amministrato doveva ratificare ciò che 1° amministratore aveva fat to, adempire le obbligazioni che aveva contratto in nome suo, discaricarlo degli: obblighi ne’ quali era. entrato, ed‘indennizzarlo compiutamente, onde i.buoni offici da esso lui prestati non dovessero es- sergli di pregiudizio alcuno:;; ja 44. Og dgeShid Dai$ 1, ff. de neg. gest.; arg.1.45, 6-2, fl. mandati; 1.53, 6.3, tl. de furtis. Competeva a que- sl’ effetto all’amminisiratore ed a’ suoi eredi l’azione contraria negotiorum gestorum conto il padrone degli affari che senza di‘lui saputa erano stati am= ministrati; ma quest’ azione fu introdotta principal- mente perchè l' amministratore, o il suo erede ri= cuperar potesse le spese necessarie ed utili«insieme, colle usure che aveva pagate in nome del pioprieta- x continuato; bastava che a gestis; arg. 1-3, 6 to il danaro, ma soltanto 3, in fin. if. eod. Non aveva luogo quest’ azione se a pr spese non apparivano fatte utilmente, come nei casi csemplificati nelle /Z. 105 cod; I. 8; 6 4, ff. derim rem verso; a meno che il proprietario non avesse ratificato quanto 1’ ammi= 9g, ff. de neg. gest. Parimenti non aveva luogo: se gli affari: erano stai amministrati contro proibizione del proprietario, per uardava le cose fatte dopo la proi- bizione, non per quelle fatte prima; 128 NGN ARI Z. ult. cod. eod. Così pure sì negava quest’ azione all’amministratore per ricuperare le spese incontrate, quando appariva che altri le avrebbe fatte: del pro- prio senza: volerle ripetere,£. 2, cod: eod., 0 quan= do la pietà faceva congetturare che: fossero state fat= pistralore aveva operato; ciò però che ri OBELIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. rio degli affari, 0 che avrebbe potuto percepire dal sno danaro impiegato in vant prietario; l. 2, in fin.; LL 19, 8. pen. gest:; l'19 cod. eod.3 L. 37, ff. de usuris, Non importava poi che l’utilità delle spese avesse sempre principio si fosse ravvisata, quand’anche im seguito per un qualche caso fortuito si fosse smarrita; Z. 10, 6. r; Z. 29, ff. Z. 10, cod. de neg. 9g, et 8: L. 17,(£. de inrem verso. Ghe se per una qualche spesa necessaria‘o utile‘aves- se| amministratore impiegato’ d gno, non poteva egli pretendere il rimborso di tut- di quella porzione che avrebbe dowito impiegare, 4. 25, ff. de neg. gest., e se per avventura erasi mischiato negli altrui affari per procurare il proprio vantaggio,€ del proprietario, non gli competeva quest azione se non per ricuperare ciò che constava aver reso mi- gliore la condizione del proprietario stesso; aggio dello stesso pro» anaro più del biso- t022 LIBRO-ItL, TIT, 17. e con animo di donarle, come net casi delle 7 34, 44, ff. 1, 11, 13, cod. eod.; L, 50, ff. fam. ercis., eccetto che però non sì fosse provato in cou- trario; d.. 34, in fin. ff. de neg. gest. Perchè poi competesse all’amministratore questa azione non era necessario che egli avesse animo di obbligare veramente colui, i di cui affari aveva ma- neggiati; bastava soltanto che avesse creduto di pro» curare gli altrui affòri; per la qual cosa. se pen- sando dì procurare. gli affari di Tizio avesse pro> curato invece quelli di Mevio, contro di questi poteva intentare l’ azione, 2. 5, 6.1; 2.6, 6. 8, ff. eod.; arg. I 29, ff. comm, divid.; l 456 ult. ff. de neg. gest., e poteva intentarla ancora contro di Tizio; se'Tizio aveva approvata l’ ammi- nistrazione tenuta; Z. 6} 6-9, et 10, ff. e0d. Che se succedeva l’ approvazione del proprietario, non cessava d’ aver luogo l’azione negotiorum gesto- rum, 1.9, ff. LL 9, cod. eod., comunque in tutt’ altro caso l’ approvazione facesse nascere l' azione del mandato; 4. 60, ff. de reg. jur.; i. ult. cod. ad S. C. Maced.; è. 56, ff, de Judictis,) 1376. Chi o per errore© scientemente riccve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirle a quello da cui lo ha indebìtamente ricevnto. ( L’ azione dell’ indebito, della quale si fece moen- zione nella nota dell’ art. r1ò1 pag. 757 in prin., aveva luogo allorquando si era pagata una cosa che non era dovuta nè naturalmente, nè civilmente; perciocchè se era dovuta anche soltanto naturalmen: te, essa cessava di aver luogo; Z. 13, 2. 64, ff. de condici. indeb.; ll 1,$. 4, tf. de pactis; È. 3, cod. de usuris, Quando si era pagato un debito condizionale, o dipendente da un giorno che non si sapeva se sarebbe giammai arrivato+. în pendenza OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1023 della verificazione della condizione 0 del giorno, competeva quest’ azione, ma non dopo una tale ve- rificazione; Z. 16, prin. et 6,1; rsa, 60, 6. 1, fl. de condict. indeb. Al contrario essa non competeva quando sì era pagato Un debito di- pendente da un giorno che sì sapeva che doveva ar- rivare, sebbene non si sapesse quando, come se si fosse dovuta una cosa alla morte di una qualche determinata persona; Z. 10, LL 17, 1.18, ff. cod. Se alcuno pagava una qualche cosa della quale non era debitore che per istretto rigore di diritto civile, forse perchè poteva difendersi con un’ ecce- zione in di Ini favore introdotte, ceme coll’ ecce- zione del S. C. Vellejano; del dolo malo, del pat- to di non domandare, del giuramento€ simili, ave- va azione di ripetere la cosa pagata; L26163, 1 4o, ff. eod.; L. 7,{f. de cond. caus. dat. caus. non seoîit. l. 34;$. ult. ff. de solut.; I. 43, ff. de condict. indeb. Che se potevi difendersi con un’ eccezione non in suo favore introdotta, ma in odio del creditore, come coll’ eccezione del STR. Macedoniano, cui diede causa 1° odio contro gli us raj, allora non aveva azione«di ripetere ciò che aveva pagato; Z. 40, ff. eod. Aliri esempj di ecce- zione introdotti in odio dei creditori, le quali non davano diritto di ripetere quello che sì era inde- bitamente pagato, possono vedersi nella Z. 19, pria. ff. cod.; i. 3, 6. ult. ff. quod quisque juris in alt. stat. Eranvi nondimeno delle eccezioni le quali sebbene introdotte în favore di coloro ai qua- li competevano, pure impedivano l’ azione dell’ in- debito, come nella Lg 1. 33, ff. de cond. indeb.; 1-49, 6.1, in fin, t. de fidejugs. Se alcuno, avendo promesso alternativamente due cose, le pagara ambedue, una a sua scelta ne 1024 LIBRO MI, TIT. Iv, poteva ripetere come indebitamente pagata, 7. pen. end, de cond. indeb.; e se s avéndo promesso in genere di dare un cavallo, ovvero di dare un ca vallo 0 dieci, consegnava un tal dato cavallo, cre- dendo di. essere debitore del medesimo, aveva azia- ne di ripeterlo come indebitamente consegnato, e di liberarsi dall’ obbligazione dandone un altro; Z 32, 6. ult. ff. cod. Perchè avesse luogo 1’ azione dell’ indebito era necessario che tanto chi dava quanto chi riceveva fosse in buona fede; altrimenti se chi dava, sapeva di non essere debitore, s’ intendeva che avesse vo4 luto donare, sapesse o no colui che riceveva di non essere creditore; 7. 50, ff. de cand. indeb. SCART ff. de reg. jur.; l 2, cod. de fiduicomm. Se poi dubitava soltanto di essere debitore, allora ave- va l’ azione dell’ indebito; Z. ult. cod. de cond. indeb. Al contrario se chi dava, credeva di essere debitore, e chi riceveva sapeva di non essere credi- tore, allora aveva luogo l’azione detta condittio Surtiva; L. 18, fl. de cond. furt.; ars. I. 43, pri, L 44, ff. de furtis. E da osservarsi che l’ignoranza che richiedevasì in colui che pagava, doveva essere ignoranza di fatto, altrimenti se era di diritto non dava Inogo all’azione dell’indebito, come si raccoglie dalla 2.1, ff. ul'in poss. leg. vel fideicom. ser- van. caus.j Î. 10, cod. de Jur.' et fact. ignor.; Lig, prin. et 6. 1, ff. eodi; È 9, cod. ad L. Falcid., e‘come anche fra gli altri sostennero Cu- jacio, Duareno, Donello, Perezio, Zoésio, ed Ei- necio, che che abbia detto in contrario Vinnio, le di cni ragioni suno state vittoriosamente combattute da Voet.) .| Competeva quest’azione a chi aveva pagato una cosa indebifamente, éd al suo erede,‘ al padrone ed al pupillo, il di cui procuratore,@ tutore aveva f OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1025 in Igro nome fatto un indebito pagamento, l. 6, 2, 12, ff. de cond. indeb.; L. 6, cod. eod., ma non al procuratore medesimo, od al tutore. d./ 6,$. ul. ff. cod.; arg. L 53., ff. eod. Accadeva ancora qualche volta che un’ altra persona diversa da quella che aveva pagato, 0 a di cui nome era siato. fatto il pagamento, aveva l’ azione dell’ indebito, come nei casi della Z. 36, 6-2, fl. de testami miîl.; 0. 2, 6. 1,2 3.24, 1 5, L 61, ff. de cond. indeb., la quale azione peraltro competeva anche a quella che aveva pagato, o a di cui nome, era. seguito il pagamento,£. 8, 6. 16, ff. de inof. test.; l..17 5 ff. de petit. haered. S'intentiva quest azione contro chi aveva rice= vuto nna cosa indebita, e contro a° suoi eredi,€ contro eziandio ai pupilli medesimi in quanto che avessero migliorato condizione,.@rg- 6. ult. inst. quib. alien. lic. velonor.+ bi 23,18 iL d 143 if de cond. indeb. 13,6. 4; 0.6, ff. de negat. gestis; ma non mai contro coloro ai quali non era stato fatto il pagamento, comunque del pacamento medesimo avessero approfittato, 4. 4o, ff. de cond. indeb., ecceituali i casì di cui nella/ 6,6. r, 4 57, 6. 1, ff. eod.; Lg, 6.1, ff. de cond. causa i oacansanoni seciiile 34, prin, l. 59 anifine ff. de solut.; 1. 2, cod. de cond. indebit, Del resto all’ attore spettava di provare che il pagamento era stato indebitamente fatto, eccetto che l'attore fosse stato un soldato, una femmina, un mi+ nore, un agricoltore inesperto negli affari forensi, 0 si fosse trattato di uro il quale altra volta convenuto com l’azione dell’indebite, avesse negato il pagamento fat» togli, e fosse poscia stato convinto di mevdacio; con- ciossiachè contro costui militasse nna presunzione la qua» le gli dava il peso di provare che l’attore od altri in no< 1026 LIBRO/ III, TIT. IV. me suo non gli aveva fatto pagamento alcuno;£ 25, prin., et 6..1, ff. dè probat. Se chi pagava, rinunziava a quest’ azione, o di chiarava‘di donare ciò che pagava più del dovere, essa non aveva luogo, arg. 2. 65, 6. 2, ff. de cond. indeb.; l. 6, cod. de solut., e non aveva del pari inogo nelle transazioni non calunnios:, 2. 65, 6.1, ff. de solut.; L 2, cod. de coni. indeb., nelle liti che col negare crescevano in duplo. d. 4, cod. cod.;$, ult. inst. de oblig. quae quasi ex contr.; nei pagamenti fatti in forza di an giuramento, /. 5, 6. 2, ff. de jurejur., e di una cosa giudicata, /. 1, cod. de cond. indeb.; I 36, ff. fam."ercis.; è, 2, cod. de compensat., ed in altri casi che possono vedersi nella Z. 32, 6. 2, ff. de cond. in- deb.; 1. 51, junct. 1 33, fi. cod.; 2° 16, cod. de nupt.;. È. 14, 67, ff. de relig.) 1377. Quando una persona che per evrore si cre- deva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il di- ritto della ripetizione contra il creditore, Tale diritto però cessa quavdo il ereditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo do- cumento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato contro il vero debitore, ( Io sono di opinione ché quando una persona aveva pagato un debito, creilendosi erroneamente debitrice, avesse il diritto della. ripetizione contro il creditore non ostante che questi si fosse privato del documento comprovante il credito, atteso che per l’ una parce con tale pagamento non si liberava il vero debitore, e per l’ alia trovasi scritto nelle romane leggi senza limitazione alcana che chi per errore pagava ciò che non doveva, aveva lazio ne della ripetizione contro il creditore; de ar7 00) » a I e GBELIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1027 219,6. 1, 2. 05; 6. ud. ff. LL 1, cod. de coni. indebiti; L 31, prin. ff. de haered. petit.; L»8, ff. mandati; è 38, 6. 2, vers. et magis, ff. de su- Int. Nè sembra contraria la Z. 44, fl. de cond. in- debiti,‘ove Panlo disse che quando un creditore aveva ricevuto il suo, ancorchè gli fosse stato paga- to da chi non gli era debitore, pure non sì poteva più da Iui ripetere ciò che aveva ricevato»£tepe- titio nulla est ab eo, qui suum recepit, tametsi ab alio, quam vero debitore, solutum est», ini perciocchè o si deve credere che Paulo in questa legge abbia parlato non del pagamento di un ere- dito, ma della consegnazione fatta al creditore di ciò che era di sna proprietà, lo che sembra do- versi dedorre dalla parola suum, la quale signi- ficava proprietà, 2. 27, 6. 2; 4 34, fl. de auro arg, leg.; o sì deve stimare che egli abbia parlato di colui che pagava, sebbene sapesse di non essere debitore, nel qual caso vedemmo già nella nota dell” art. 1376, p. 1024 che questo pagamento reputavasi una donazione; altrimenti sc si volesse dire che» Paulo abbia inteso di colui che pagava perchè credeva di essere debitore, non solo si metterebbe in contrad- dizione Paulo con, Ulpiano, 4. 1, 6. 1, ff. de cond. indebitî, e coll’ imperatore Antonino, Z. 1, 04. éodd., ma eziandio con se medesimo, poichè egli altra volta rispose che chi pagava un debito altrui credendosi egli stesso debitore, aveva l’ azione dell’ indebito» ÎIndebitum est non tantum, quod omni- no non debetur, sed et quod alii debetur, st alii solvatur: aut si id, quod alius debebat, a- diis, quasi ipse debeat, solvat.»[ROLE de cond. indeb. Non è contrario alla sentenza che noi difendiamo un rescfitto di Antonino, il quale 1228 LIBRO YIL, TIT. IV. concesse bensì ad uno che di buona fede possedeva un'eredità eredendosi di essere erede, di potersi ri- tenere dai beni ereditarj tanto quanto aveva pagato del proprio ai creditori evreditarj, ma gli negò, di poter ripetere dai creditori ciò che aveva Joro. pa= ato senz! esserne debitore; 7. 5, cod. de pei. hae- red. Imperciocchè io credo che Antonino negasse la ripetizione in quel caso particolare per trovarsi nella eredità delle cose dello stesso genere di quelle pagate ai creditori ereditarj, colle quali poteva. fa- cilmente il possessore dell’ eredità. del suo credito, giusta la Z 4, cod. eod., onde così evitare il numero dei, giudizj sempre dannosi così al privato come al pubblico interesse; ma se nell’ ere- dità non si fossero trovate tali cose, stimo che An- tonino avrebbe concesso al possessore dell’eredità di pere ripetere dai creditori ereditarj ciò che aveva oro indebitamente pagato.) 1378. Se quegli che ha ricevuto il pagamento era in mala fede, è tenuto a restituire, tanto il capitale che gl’ interessi o i frutti dal giorno del pagamento, ( Abbiamo già detto nella nota dell’ art. 1376 p. 1024, che se quegli che aveva ricevuto il pagamento era in mala fede, aveva luego contro di lui l’azione detta condictio furtiva. Quando adunque tratteremo di ques azione nel capo susseguente, vedremo a che fosse costui abbligato.) 1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un im- mobile o è un corpo mobile, quegli che 1’ ha rice- wuta, è obbligato a restituirla in natura, quando esista, 0 il suo valore, quando sia perita o deterio- rata per di lui colpa: è altresì risponsabile della sua perdita per caso fortuito, se I’ ha ricevuta in malà fedo. ( Le cose indebitanmente pagate dovevano resti» va rl 16) era ale to, to OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1020) tuîrsì fn matura insieme colle accessioni e ceì frut- 0; Z0n,(. 15, f£ de‘cond. wideb.; l. 38°,‘ 123 ff. de usuris: se erano perite, o deteriorate per colpa di i Je aveva ricevute, questi cra obbligato a pagare il loro valore, /. 15, 6.3, 4.60, ff. de rei vendicat.: sc crano petite per caso foriuito, chi le aveva ricevute non‘era obbligato a dare alcuna cosà, 2 15, 6 9, tf.(e0d., a ICNO che non le avesse ricevute in mala fede, nel qual caso vedremo a che fosse tenuto quando tratterenio nel grien- te capo del)’ azione fartva. Inianto osserveremo che se l'iodebito pugamento consisteva in un fatto, I quale non si fosse potuto avere per non fatto, co. mie se alcuno avesse ristaniato una casa,.0 data nn’ abitazione, erroncamente credendosi a ciò obbli> gato} allora costui aveva il diritto di conseguire la stima del fatto da colti che ne aveva sentito il van- taggio; /. 26, 6. 10, 2 65,6. 7, ff. de' cond. indeb.; l. 26, ft. de inoff. testam. Se poi il fatto s1 poteva avere per non fatto, come se alcuno aves- se dato per un altro una canzione, allora aveva luogo 1’ azione dell'indebito onde distruggere la cau- zione' prestata; arg. Z. ult. ff. de pecun. constit.; 1 3r, ff. de cond. indeb.; L 3, cod. COdi 695 6. 1, ff. de det. emti; LL 2,6. è et 4. ff. de do- nat.; dx, ff. ni in possess. legat. vel fideicom., junci. LL 54, ff. de cond. indebiti.) 1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, nen è tenuto che a restituire}il prezzo Pica- vato dalla vendita. ( Concord. 2. 3, 2. 26, 6. 12, ff. de cond. in- debiti.) 1381. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della stessa cosa, 1030 LIBRO III, TIT. IV. Le spese voluttuose si potevano togliere dalta cosa tanto dal possessore di buona che di mala fe= de, semprecchè non si fosse arrecato pregiudizio alla cosa stessa, c le spese dopo la loro separazione avessero potuto essere di qualche giovamento al pos- sessore; con questo però che. il proprietario delia cosa poteva scegliere che le spese rimanessero unite alla cosa pagando la loro stima al possessore; arg. él. 38, ff. de rei vind.; l. 09, ff. de impens. in rem dot. factis. Le spese necessarie si deducevano dalla cosa sì dal possessore di buona che di mala fede, urg. l. 5, cod. de rei vind. Le utili si ricupera» vuno dal possessore di buona fede, sc la cosa era per esse divenuta realmenvie più preziosa, ag. 0. 38, 4. 48, verb. meliore praedio facto. if. cod.; l. 58, fl. de legatis 1, e dal possessore di mala fede potevansi distaccare dalla cosa. purchè si fosse potuto fare ciò senza detrimento della cosa stessa; arg. ZL. 14, ff. de cond. indeb.; l a, 2 È, cod. de rei vindicat. Oltre al quasi-contratto che nasceva dal paga- mento dell’ indebito, facemmo menzione nella nota dell’ art. 1101. pag. 755 di quello che nasceva dal. la tutela e dalla cura; ma siccome del medesimo parlammo già abbastanza nel Tit. X ec XI Lib. I T. I, così colà rimettiamo i nostri lettori. Egual- mente rimettiamo i nostri fettori alla sez, E cop. VE tie. I, lib. IU. T. I, ed alla nota dell art, sror Pag. 719 e segg. per conoscere le disposizioni dglte romane leggi circa il quasi-coniratto nascente dall amministrazione delle cose comuni sia che Yossero esse particolari, sia che fossero un universalità di cose, e per conoscere le disposizioni delle stesi se leggi relativamente al quasi-contratto che na> secva tra l'erede cd i legatarj dall’ accettazio= OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1031 ne dell’ eredità, ed a quello che nasceva tra gli osîì, gli albergatori, i nocchieri ed i vetturali da una parte, e dall’ altra tra coloro che alloggia- vano nella loro osterìa} o nel loro albergo, o che viaggiavano nella loro nave o vettura, li vimettiamo alla sez. HI cap. II tit. VIII, ed alla sez. V cap. II vt. XI di questo libro, ove tratteremo di questi due quasi-contratti. Frattanto faremo discorso degli altri guasi-contratti che accennammo nella nota dell’ art. riot pag. 757 in fine e., incomin- ciaudo dalla contestazione della lite. Era la contestazione della lite I’ esposizione delta intenzione dell’ attore, e la gontraddizione del reo; l. unic. cod. de lit. contest.;-l. 14,$. 13 cod. de Judietis. Molti prammatici dividevano la contesta- zione della lite in affermativa ed in negativa, inten- dendo per affermativa quando il reo cpponeva una eccezione che toglieva di mezzo 1 azione, la qual eccezione chiamavasi perempioria, e per negativa quando il ren contraddiceva puramente alla petizio— ne dell’ attore; ma questa divisione non«ra ben fonilita, poichè in ambi i casi il reo contraddiceva al)’ intenzione dell’ attore. Dalla contestazione della lite nasceva un quasi- contratto, Z. 3, 6. 11, ff. de pecul,, il quale ep- portava novazione, 4. 11, in fin.; 2. 29,ff. 0.3, cod. de novat.; l. ult. cod. de usur. rei jud., co- stituiva il possessore in mala fede, 2.3, 8.2, ff. fin. regund.;, 1,$. 1. cod. de pet. haered,; È. 22, cod. de rei vind.; l. 10, cod. de acquir. et retin. passess.( sebbene a eiò bastasse anrl:e il solo incominciamento della lite, /. 25, 6. 7, ff. de petit. haered.), rendeva padrone della lite ii pro- guratore che l’aveya contestata, in modo che ac. quistaya diritto di proseguirne la difesa anche dopo 1532 LIBRO II, TIT. IV. morte del suo principale,‘o contro di lui volontà, purchè non avesse avuto dei motivi assai gravi, 4 11, Z. 22, 4. 23, cod. de procuratoribus; toglicva il diritto al reo di proporre eccezioni declizatorie e dilatorie,‘l.' pen. et ult. coil. de except. seu. praes., rendeva controversa la cosa, secondo che si disse nella nota dell’ art. rio1 pag. 793, e‘perpe- tue le azioni e twasmissibili agli eredi, 2. ule. in fin. ff. de fidejuss. et nomin.; I. unic. cod, de delict. def. in quant. haered. ten.; L. Ho PELATI] oblig. et'act.$ 1. 87, l. 139, 0.164, ff. de reg. WAIT SO O fin. instil. de perpet. et tempor. action., obbligava da quel momento in poi alia re- stituzione di qualnnque sorta di frntti che sì fossero in seguito percepiti dalla cosa controv TA DAG, cod. de rei vind.,; interrompeva la prescrizione, 4. 26, cod. eod.; l. ro, cod. de adquir. et ret. poss.; 2. 2,4 10, cod. de praes: long. temp., e gene ralmente non soleva giammai deteriorare la condi- zione di colorò che avevano contestata Ja lite, ma piuttosto migliorarla; Z. 86, 4 87, ff. de reg. jus. Dopo la contestazione della lite, abbiamo fatto menzione nella nota dell’ art. 1101 pag. 758, del quasi-contratto che nasceva delle interrogazioni che l'attore faceva in giudizio al reo, allorg Jendo inténtare contro di lui un’ azione personale, temeva di domavdargli più del suo credito, Ja qual cosa lo avrebbe fatto cadere dalla causa, e per ive- re noi promesso nella stessa nota alla pag. 797 di trattare di tutti i quasi-contratti ivi accennati, do- vremimo tenere discorso di questo quasi-contralto: ma siccome Callistrato tasciò scritto nella 2. 1,$-. 1, fl. de interrog. in fur. fac., che tali interrogazio— ni fin da* suoi tempi erano andate in disuso, così tralasticremo di parlarne; c rivolgeremo piuttosto il ando, vo- no” così OBBLIGAZIONI SENZA! CONVENZIONE. 1033| nostro discorso a quei quasi-contratti de’ quali ci\ trattare. eva inveresse della repubblica che gli uma- ni cadaveri nonrestassero insepolti.; /.. 43, fL de ‘elig. et sumpt. fun. così il pretore con un suo editto diede l’azione a colui che a. proprie. spese avesse fatto seppellire un morto, di poter essere rimborsato da quegli cui spettava, di esercitare un tal atto di pietà, e quest’ azione fu detta azione.fu- reraria; Lo 12) G. 2, et 3; 4. 14, 6. 11, 12, et ult. f. got Simile atto: poi di pietà dovéva praticarsi primieralbente da quegli) che il defunio\in vita sua aveva destinito; e se Costui mancava,\ non aveva Inogo contro di lui(alcuna pena, ameno che il defunto von gli avesse lusciato qualche emolumento, nel qual caso perdeva il diritto di conseguitlo, 4. 12, 6. 4, ff. eod., o avendolo conseguito, era tenuto a restituirlo. 0 era costretto con mezzi stfaordinar] a sosteriere le spese della sepoltora;£. 1g Si 2potf. cod. In secondo iuogo, se il defunto non aveva seeito alenno, erino tenuti a\dargli i di lui eredi testamentary, o in loto mancanza, i legit- bit dini 6 43ostf cod. Il padre eziandio. era obbligato a dar sepoltmra a’ suoi figli, che morivano essendo 3 anco sotto la di lui potestà, di part. eod., il miàrito a darla alla moglie nel caso che questa fosse stata indotata, e non avesse avuto nè eredi, mè padre; 2 28,(. eod. E mancando tutti costoro era officio del magistrato di far seppellire i morti, togliendo le spese dai beni che avevano lasciati;£. 14, cn fin.; LL 13, ff. eod. L’ azione&ineraria era un’ azione persecutrice del- la cosa, peypetua, 2. 31, 6. ul.{f, eod., di buona fede, nasc/ute da un quasi-contratto che passava tra colore ché avevano obbligo di far seppellire il. de- i ag** ri è 1034 LIBRO IMI, TIT, IV. fanto, e colnì che praticava un tal atto a proprie spese, ed era una specie dell’ azione negotiorum gestorum, l. 14,$. 9 et 13, ff. eod.; arg. 1.3, 6. 6, ff. de neg. gest., in quanto che la spesa della sepoltura era un debito non del defunto, ma dell’ erede, 4. 19, junct. 2 7,63, ff. de in rem verso, non ostante la Z. 1, ff. de religios., la ale non sembra che avesse altro senso se non di ar presumere che chi faceva la spesa del funerale, Ja facesse piuttosto in contemplazione del defunto che dell’ erede, e perciò dai beni di quello piucchè di questi dedurre sì dovesse la spesa, giusta la 4. 12, 6.8; 2 14 x 6 15 ff. ieod. Davasi l’azione funeraria soltanto quando man- «cava ogni altra azione 5 /. 14, 6- 12, ff. eod.; per- ciò non si dava al coerede che-aveva fatto Ja spesa deila sepoltura, il quale poteva ricuperare ma tal spesa nel giudizio di divisione dell’eredità; nè tam- poco la si dava a chi era stato incaricato dagli ere- di di fare Ie spese della sepoltura, mentre egli ave- va l’ azione del mandato, oppure quella rregotiorune gestorum se senza mandato, e dopo? accettazione dell’ eredità aveva fatto Ja spesa; nè in fine a que- gli che aveva fatto la spesa con animo di donarla n imperciocchè a costui non competeva alcun’ azione; 2, 14,6. 7, et segq. ff. cod., ma si dava a quegli che aveva fatta la spesa funerea prima che l'eredità fosse stata accettata; 4. 1. Z. 145 8-73 93€ 5€9- ff. cod. Si ricaperavano con quest’ azione Je spese fatte per dar sepoltura al defunto, come per trasportare îl suo corpo, per vestirlo, per erigere alla di lui memorîa un monumento, e simili; non le spese dell’ ultima sua malattia, 4. 34, 6 3545 L 37, ff. eod., sebbene i prammatici cencedessero l’azione se leg Se lo (” se ca) prie (/11/] Jane rel= pesa tal ame eré« ave rum jone que= ca; ne; egli cità OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1035 ii ripetere anche queste spese. Le spese dovevano essere convenienti alla dignità ed all'eredità del de- funto, e quindi non dovevano essere nè molte, nè poche, 2. 12, 6. 5; 2 14, 6.6, et 10, 2 21, ff eod.; così che in questa parte neppure la volontà del defunto doveva senipre eseguirsi, arg. Z. 27, ff. de condit. instit. L' interesse che aveva la repubblica perchè fos- se data sepoltura ai morti era così grande, che le leggi accordato avevano a chi faceva la spesa della sepoltura, di essere preferito a tutti gli altri credi— tori anche privilegiati; 2. 18, 2. 19, 4. 26, 2 43, in fin.; 1. pen. È. ult., 6. fin. ff. eod. I due contratti innominati do ut des, e do ut fa- èias fecero nascere|’ azione causa data, causa non sequuta, la quale chiamavasi altresì condictio ob causam dati; l. ult. ff. de cond. causa data, caus. non secut. Quando alcuno‘aveva dato nna cosa per riceverne vin’altra, o perchè un’altra ne fosse fatta, se accadeva clie quest’altrà cosa non gli fosse data, o neh fosse fatta, poteva chiedere la restituzione della cosa che egli aveva dato; nom coll’ azione praescriptis verbis hiscente dai contratti innominati, avvegnachè con tale azione sì chiedesse 1° adempimento dei contretti anzichè il loro scioglimento, ma bensì con l’azione ecusa data, causa non secuta, la quale nasceva da un quasi-contratto: conciossiachè le leggi presu- messero che colui, il quale aveva ricevuta una cosa per darne, o farne un altra, sî fosse obbligato a ‘restituire la’ cosa’ ricevuta‘se non dava‘o faceva la cosa promessa;‘argi d 13, 6. ult. ff. commodati. Da ciò di leggieri si comprende che occasione di quest’ azione non, furono che i due contratti inno- minati di Sopra Aaccenniti, e non gli altri due /@- ciò ut des, e faciorut facias, poichè i‘fatti con- sumati non potevano restituirsì. 1036 LIBRO II, TIT. IV. Era quest’ azione un’ azione personale, di stret- to diritto, colla quale colui che aveva dato, o a di cui nome era stato dato una cosa per una causa fu= tura, od anche il suo erede, poteva. domandare la restituzione della stessa cosa insieme colle sue acces sioni, e co’ suoi frutti, a quegli che aveva rice- vuta od al suo erede, quando uno o 1° altro non aveva per parte sua adempiuto il contratto,£ g,.prin. et.6..£1} Lg,.l 12, et U. segg. fb. de cond. caus. dat. caus.. non..sec., 0 perchè non 2 avesse voluto, o perchè non. avesse potuto,%, 3 prin. et).{i; LL: 5, prin-vetG.;1};2/3, Cda: fe. eod., salvo che non avesse potuto, per essersi ob- «bligato ad uma cosa impossibile per sua natura; im- perciocchè non era allora obbligato a restituire la cosa ricevuta, purchè peraltro chi l'aveva data ad ‘un patto impossibile, 1’ avesse.data in tempo che conosceva 1? impossibilità di eseguire il patto, mene tre in tal caso si presumeva; che avesse voluto, do= narla; arg.&. 53, tt. de reg, gur.; 1.8, cod. de cond. caus. data caus. son sec. Che se ignorava questa impossibilità, poteva ripetere la cosa data, purchè l’ ignoranza sua non fosse. stata nè supina nè affettata; arg. l. 53, ff. de reg. jur.;.l. 6, cod. de cond. caus. data, caus. non secuta, Se. V im- ossibilità non‘procedeva dalla natura, ma dalle los. sebbene chi aveva dato la cosa, avesse igno= rato questa impossibilità, nondimeno non poteva ri peterla, se I° ignoranza era di. diritto, avvegnachè simile ignoranza non, meritasse scusa, arg. 4. 9, ff. 2. 10, cod. de jur. et faci. ignari; se.poi era di fatto, si dava luogo: alla ripetizione della cosa data, mediante l'uso di quest azione; 2. 1, /. 5, 4. 0, £. 9, ff. de cond. caus. dat. caus. non sec. Queste cose s’intendeva che avessero luogo quan —— xè lt I cr. OBBLIGAZIONI«SENZA CONVENZIONE. 10%) té volte-la eausa futura per la quale era stata data la cosa, riguardava il comodo‘e 1° utilità di chi aveva dato la cosa medesima j mentre, se concerne= va soltanto il comodo e}’ utilità di chi l’ aveva ri- cevuta, non sì concedeva la ripciizione, ancorchè la causa non fosse seguita; come se uno avesse da- to del danaro ad un altro perchè si vestisse, e che questi non. si fosse vestito; imperciocchè questo an» zichè essere un contratto bilaterale, era piuttosia una donazione; d.13,;:/6, nie. ff. de donat. inter vir. etvuror:; Li 71,{È de cond. et demon. Se la causa futura per la quale si era data una cosa, era una causa‘onesta per parte di chi. aveva data la cosa, e turpe per parte di chi l’ aveva rice- vuta, come se alcuno avesse daty una cosa‘ad. un altro affinchè non gli movesse contro una ie ca- lunniosa, o non gli facesse un’ ingiuria, 0, perc lè gli restituisse ciò che era oboligato, a restituirgli spontaneamente, V. 8 perchè gli restituisse la cosa presso di lui depositata; in tutti questi casi, ed. al- tri simili competeva a chi aveva dato ed al suol ere- di, un’ azione-che chiamavasi condiciio ob turpem vel injustanr causam, onde costringere chi aveva ricevuto, ma non i suoi eredi se non in ciò che eta loro pervenuto del torpe lucro, alla restituzione di quanto aveva ricevuto 5 l 1, prin. et 6. ult..; L. 2; prim e1.6. 1; Leb yi 602, f£ è 3,4, cod. de cond» ob turp. vel. inj. cuus.; L. 5, ff. de ca- lumniatoribus. Alla quale restituzione presumevano, e fingevano le leggi che sì fosse obbligato chi aveva ricevuto una cosa per una causa turpe per part?«ua, ed onesta per parte di chi l'aveva data, conciossia= chè.le stesse leggi non, soffrissero che a!cuno artic- chir si potesse con danno altrui; 2. 14,/4 66, ff. de cond, indeb.; 1. 208, ÎL. de reg:]ur. Dal che Tk 29 Y038 LIBRÒ TIP, IT. Iv. Sì vede che quest’ azione discendeva da rn quasis Contratto, perchè‘il consenso era presunto e non vero, secondo che si disse nella nota dell’art, 1101 pag. Yo. Che se vera turpitudine dal canto di chi da- wa, e di chi riceveva, come se daviusi qualche cosa èd nun giudice perchè pronunciasse una sentenza in- giusta, o soltanto dal canto di chi dava, come se davasi qualche cosa ad una meretrice per ottenere i suoi favori, allora non si concedeva di poter ripe- tere ciò che si‘era dato, 2. 3, 4. 4, prin. et$ ti 3; 2. pen. fî. 1. 2, coil. de cond. ob turp. vel inj: caus.; comunque peraltro questi trpi lucri non st potessero ritenere da chi li aveva ricevuti, ma ce- dessero‘a‘vantaggio del fisco; arg. 4. 32, 6. ult. ff. de donat. înter vir. et uxor.; Novell. 124 cap. 2. Se‘invece di dare, sì fosse soltanto promesso vna qualche cosa per‘una causa onesta per parte di chi aveva promesso, e turpe per parte di quegli cui si era fatto la promessa, il promettitore poteva con quest’ azione farsi restituire lo scritto d' obbligo, op- pure difendersi coll’ eccezione del dolo malo; 2. 8, ff.©. 1, cod. de cond. ob turp. vel injust. caus.; È 134, ff. de verb. oblig. Qualora si fosse dato o promesso una qualche sosa senza alcuna‘causa, aveva luogo 1’ azione detta condiciio sine causa, colla quale si poteva chiede- re la restituzione di ciò che si era dato, o del chi- rografo contenente la promessa, o la liberazione da ciò che si era promesso, Z. 1, prin.; l 2, L 3, 2. ult prin. et 6. 1, ff. de cond. sine causa; L. as 1. ult. cod. de condict. ex lege et sine causa; e quest’ azione discendeva da un quasi-contratto, av- vegnachè le leggi nosire‘presumessero che colui il tuale aveva ricevuto la-gosa, od accettata la pro- me lib cip er mi co No) ten le co! OBBLIGAZIONI‘SENZA CONVENZIONE. 1039 messa, avesse acnonsentito di restituire: la cosa, o di liberare il promettente dalla obbligazione, per il prin- cipio già di sopra ricordato, che le medesime non tol- icravano che alcnno sî' arricchisse con danno degli al. ivi. Quest’azione si poteva intentare anche quando competeva l’azione dell’indebito, e le altre due di cui sopra parlammo, ma più particolarmente la s' in- tentava quando niun’ altra azione competeva,© che le-cose nostre erano da altri possedute senza Causa, come si disse nella nota dell’.art. 110r pag. 759.) CAPO IL Dei Delitti e de’ Quasi-delitti. 1382. Qualunque fatto dell’ nomo che arreca dan- no ad aliri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno: ( Nella nota dell’ art. 1101 pag. n66 promisi di trattare in questo luogo di tutti quel delitti e quasi- delitti ivi nominati, dai quali masceva un’ azione esercitabile da colui, a di cui danno venivano com- messi: ora sono a mantenere la promessa, e comin- cio ad esporre i principj della romana legislazione circa a quei fatti, che gli uomini solevano, e pur- troppo sogliono tuttavia praticare in pregiudizio dei loro simili. Nella quale esposizione niuno dovrà ma- ravigliarsi della brevità che userò, poichè basta pel mio instituto, che io dia le definizioni e le regole più generali, nella materia dei delitti, e quasi-delit- ti, lasciando ai criminalisti di trattarne più vestesar mente. Non eccorre che io dia la definizione del de- litto, essendomi giù su di essa occupato abbastanza nella nota dell'art 1101 pag. 705 e s6g: dirò piut 10/0( BIBRO Ill, TIT. IV. foste che i romani dividevano i delitti în pubblici ed in privati. I pubblici erano quelli che le leggi riguardanti i pubblici giudizj punivano, così che mon s'intendeva che fossero pubblici se una legge del popolo romano, un senato-consulto, o'-una co- stituzione di un principe non li puniva con una pe na di pubblico giudizio, 2. 1, È de public, jud.; argi L 3,6. ult: ff, de praevar.; 1x3, 6:02, ff. de stell.; del che si possono vedere degli esempj nel- la:01,:6413°71,:9374.16,«prim eti 66\seggizio li 21, ff. ad L. Corn. de fals.; L 5, 6. ult. fl. ad L. Jul. pecul.; ll, 6.2, ll 13, tf. ad L. Corn. de sicariis. Privati dicevansi quelli che si punivano con un’ azione privata esercitabile da quegli a di cui pregiudizio erano commessi, talchè a lui si ap- plicava la pena; arg. L 7, 6. 1, ff. de injur.; 6. 13, et segg. instit. de oblig. quae ex delict. nas.; 6. ult. inst. de vi bonor. rapt.;$. 9, el segg. in- stit. de injuriis. Di questi soltanto noi parleremo, poichè le azioni che nascevano dagli altri, cioè dai pubblici, tendevano alla pubblica vendetta, sebbene peraltro producessero sempre la riparazione dei dan- ni a favore della parte offesa. Il primo fra idelitti privati di cui ficemmo menzione nella citata nota; fu il furto. Da questo dunque noi in* comuinciaremo, e diremo che esso commettevasi quando fraudolentemente, e per guadagnare, si spogliava altrui della sua robba o del diilei uso o possesso; 4. 1, 6. ult. fi. de furtis;$. 1, instit, de oblig. quae èx idelict. rase Segue da ciò che chi entrava mell’ altrui casa con animo di rubare, ma senza toccare cusa alcuna non commetteva un furto, ma però ert tenuto d'in- giurie, o‘dell’azione de vi, se per forza si era in- tredotto;:2. 21; 6. 7°, ff. de furtis'; Li 23, ue de injuriis, Segue ancora che i furiosi, i dementi, ghi MR er CAT, OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 104T infanti, e i prossimi all’ infanzia non erano capaci di commettere furto. che i prossimi alla pubertà, siccome capaci di dolo, erano capaci di commetter- lo, sebbene solessero punirsi meno degli altri, /. 23, ff. de furtîs; 6.38, înst. de: oblig. quae ex del. nas.; 6 che non sì poteva commettere furto se boa di cose rmiobili, cd altrui; 4. 25, LD 57vite de furiis; 6. 7, instit. de usucap.; 1. ult. ff. ex- pilu. haered. Dividevano i romani il furto in manifesto e non manifesto. Vl manifesto era quando il ladre era Sorpieso colla‘(robba rubata, prima di averla portata ove aveva destinato: 2-3 do 4, LL Dal T° 6914 ff. de furtis;,6..3.. instit. de oblig. quae ex del. nas. Il non manifesto per lo contrarie, era quando il ladro non veniva sorpreso colla robba rubata; 2. 8, ff. de furtis; 6.3, inst. de. oblig. quae ex del. nas. Dal furto manifesto nasceva, l’a- zione penale del quadruplo, dal non manifesto del duplo; 2 1, 6.,3, ff. de pubblic. et vectig.; 250, ff. de furtis; 6. 5, inst. de oblig. quae ex delict. nasc. Quest’azione chiamavasi azione del furto. aclio Jurii,© sì proponeva in giudizio civile dal” padrone della cosa rubata, e da chiunque vi aveva interesse, comu nei casì della 2. 10, 2. 14, 2. 12, 48, 6-4, fto ult prin. cod. de furtis; 6, 13, If 30, instit. dé oblig. quae ex del. nas., contro il’ ladro, o colui che gli aveva dato ricetto, 0 che, gli aveva prestato opera e consiglio; 2. 39, /. 50, 1. 52, la 53. /. 54, ff. de furtis; 6. 11, dnst. de oblig. quae ex del. nas. Dal furto nasceva. ancora l’azione personale detta condictio. furtiva, la quale.in quanto‘all’’at- tore era persecutrice della cosa rubatagli, Z 2r., 6» pen. ft. de act. ver. amot., ed în quanto al’ ladro 1042 LIBRO 1It, TIT. IV. era penale, perchè egli veniva condannato con que- st" azione ancorché niente della cosa rubata gli fos- se pervenuto. Essa competeva a chi era padrone della cosa al tempo del commesso furto, e al tempo che la si proponeva in giudizio; 2. 1, Z 10,6. ult.; I. 11, ff. cond. furtiva; l. 04, in fin. ff. de furtis. Competeva ancora ai tutori, al curatori, ed ai creditori, i quali in riguardo a quest'azione' erano considerati padroni delle cose che possedevano ap- partenenti ai loro pupilli, minor e debitori; 2. 56, &.4, ff. de furtis; DI 13, 6. ult. ff. de cond. fur- tiva; l. aa, prin. fl. de pignor. act. Si dava quest’ azione contro il ladro manifesto © noo manifesto, è qualche volta ancora contro la moglie del padrone della cosa, 2. 3, 6. 2, ff. de act..rer. amol., junct. 2. 36, ff. de oblig. et act.j é, se al ladro era stata rubata la cosa; si dava con- “tro, l'uno. e l'altro ladro, 2. 76, 6. 1, ff. de furtis: si dava anche contro gli eredi del ladro, 2. 2, ff. de cond. furtiva, per‘conseguire tutta la cosa rubata, ancorchè parte soltanto$j 0 niente di essa fosse loro pervenuto, Z. 9, ff. é0d., con questo però che cadauno di essi non era tenuto a pagare’ tutta Ta cosa, ma soltanto una parte proporzionata alla parte di eredità che aveva'conseguito, perchè i de+ Dit ed i crediti ereditatj erano ipso jure divisi; d, Î..9, funct. I. 2, cod, de haered. act. Chiedevasi con quest’ azione‘la restituzione del- Ja éosa rubata 7 o‘della nuova specie che. con essa sì fosse per avvantura fatta, come se coll argento rubato si fosse fatto un bicchiere, 2.13, ff, de cond. furt.,, insieme co’ subi frutti percetti e dd percepir- si, 28,6. ult. ff. eod., junct. 1 5, cod. de rei vind,;;l: 63, 6. 1, ff. eod., ed‘insieme, cogl’in- teressi, 2.3, ff. de cond. furtiva; oppure se la OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONI. 1043 cosa era perita, quel maggior valore che essa avreb- he potuto ricevere dal tempo del furto comiuesso if poi, senza distinguere se sarebbe o no perita anche in mano del padrove, purchè questi non foste stato in moza nel riceverla dopo l' offerta fattaglicae dal ladro; Z. 8, prin, et 6. 1,4. 13. loro fe.) 2a cod. eod. Cowpeteva quest’ azione non solo se sî era rubato una cosa mobile, ma eziandio se si era tolto il possesso di una cosa immobile; t. 25, prin. et 6. 1, ff. de furtis; L. 1, în fin. et L 2, de cond. tritic., junct. L 38, ff. de usurp. et usucep.; 6.7, instit. de usucap. Cessava di competere quest’ azione se il padxo- ne aveva conseguita la sua cosa, 0 la di lei stima, 2 10, 2. 14,€. 2, ff. de cond. furt., 0 se l’aveva lasciata in legato al ladro, o ad altri,£. 10, 6. ult. fl. eod.) 0 se in altro modo 1° avesse perduta per suo fatto proprio; gli rimaneva salva l’ azione; Z. 12, prin. et 6. 1, ff. cod. Ces sava în fine se il padrone con animo di far nova= zione aveva convenuto col ladro che gli dovesse_re= stituire la cosa rubata, 4. 17, fl. eod.,, impeftiocr chè sebbene nessuno potesse stipulare una cosa pro- pria perchè ciò che era suo non poteva più divenìi- re suo, /. S2, pri. ff. de verb. oblig.; 6. 2, înst. de inut. stip., pure non inutilmente poteva stipu- laxe la restiwizioie di una cosa propria; Z. 29$- 1, 4. 82, ff. de verb. oblig. Contro i ladri si poteva anche agire criminal- mente per farli condannare ad una multa d’ appli carsi al fisco, o ad una pena afflittiva, la quale pe rò. non poteva giammai giugnere alla pena di uroi= te; Mov. 134 cap. ult. Ho detto di sopra che ij furto sì commetteva, quando si spogliava altrui della sua roba; di qui& CIBROUTIL,._yIT./IV: che un figlio di famiglia togliendo qualche così a sùo padie, non era tenuto dell'azione del furto, perchè tra padre e figlio non aveva luogo alenna azione durante la patria potestà; 4. 16, 4. 17, HE. de furtis; 6. 19, inst. de oblig. quae ex del. nas. Così pure chi toglieva una qualche cosa di un° ere- dità giacente, non era tenuto di furto, perché la cosa tolia non apparteneva ad alcano, ma si dava covtro di lui il gindizio chiamato expilatae haepe= ditatis; I 68, ff. de furtis; LL 4o, tl de nox. actionè ll 1, 6. 15, ff. sf is qui în test. lib* esse juss. Promovevano questo giudizio coloro che. ave- vano interesse, come gli eredi. 4 4, ff. expil. haered., contro gli estranei che avevano tolto una qualche cosa dell’ eredità, non contro gli eredi, 1 nali se toglievano alcuna‘cosa, si presumieva che fatelo ciò per usare di va loro diritto; tn cod. eod.; 1.3, cod. fan! ercis., junet, L 51, tt pro socio. La pena di questo delitto era siraorilivaria ad arbitrio del giudice: /. 1, ff. vanti haered. Per lo stesso principio che il furto si commet- teva spogliando altrni delle cose sne, seguiva che se Pun conjuge téglieva all’ altro qualche cosa duran- te il matrimonio, non_tra tenuto di farlo, perchè la società matrimoniale gi? rendeva. comune l° uso delle cose dell’ altro covjuge, ma per nen. disono- rare il matrimonio si dava contro di lui un’uzione alquanto più mite, Ja quale chiamavasi aclio rerum amotarumi lx, l. 2, lf de act. rer. amot.; le 4, cod. de crim. expil. haerei!. Amotae dicevausi quelle cose che l'an conju- ge, durante il matrimonio, aveva tolto all’ altro con animo di far poscia divorzio, sia che le avesse pre- se egli stesso, o per mezzo di altri, ed in qualun- que modo le avesse prese consumandole, o nascon- ; dendole piro ab OBBLIGAZIONI SENZA. CONVENZIONE.‘10/5 dendole, 0 alienandole; /. So dit 7 19, È. 20, ff. de act. rer. amot. Se pertanto le cose non erano state tolte con animo. di far in se- guito divorzio, non aveva luogo quest’ azione, ma piuttosto la reé vindicazione 0 l’azione sine causa; 1.24, 1.25, ff. cod. Quest azione si promovera dai conjugi allorchè era seguito il divorzio, 4.1, AR RATA Ret prin.; l. 95, ult. ff. eod., onde l'uno potesse conseguire le cose che l° altro gli aveva tolto, iusic- me con ogni loro causa;£. 1, Le dada Artrolieo prin. et 6. ult. ff. eod., oppure, se, erano perite., il valore che avevano al tempo che erano state tol- te, ovvero quanto l’ attore avesse giurato in lite; Z pen. sl. 17,,,9:2.9{ARE ARIA EN ed Era l’ azione rerum amotarum un azione per= secutrice della cosa, quindi perpetua, Z. 21, Sie ff. eod., e la si dava a favore e contro gli ccedi, ciascuno in proporzione della rispettiva parte eredi» taria;). 6 ,,6.3, et 43: 2. 21, 8. 5, f£ de uct, rer. amot.; l. 9, ff. de cond. furt, Una specie di furto era la rapina. Fissa. consi steva nel vogliere le altrui cose mobili con violenza e con dolo malo a fine di guadagnare, /. L, cod, prin. inst. et 6. 1, de vi bonar. rapt. Da, questa delitto nasceva I azione detta.de vi bonorum rap- torum, la quale competeva& coloro che avevano interesse generalmente in tutti î casi ne’ quali com- peteva l’azione del furtò, se però la cosa era stata tolta per violenza; Z. 2,.$. 22, 23 et ol. Îf.& ult. inst. de‘vi bonor. rapt. In forza di quiest'azion ne i rapitori venivano condanvati nello spazio di un anno utile a pagare il quatruplo del vero prezzo della cosa rapita, e dopo l’anno a pagarne soltanto Ja sti. ma; Z. 2, 6. 13, ff. prin, inst. de vi bon. rapt. Que Copice civ. 11. 0 pai 1046 LIBRO MI, TIR Vv, st azione si dava a favore, ma ron contro gli era di, poichè il pretore stimò sufficiente di dare con- tra di essi l’ azione detta condictio furiva; È 2, $. ult. ff. de vi bonor. rapt., junct. 1 1, ff. de priv. deliot.; I. 7, 6. ult, ff. de cond. furt. Simile a quest'azione era quella che si dava contro coloro 1 quali, radunati degli nomini armati © disarmati, recavano danno ad altri, comunque i danneggiatori non avessero fatto Ja radunanza con animo di recar danno; e si dava del pari contro coloro che avevano fatto la radunanza, comungne mon essî, ma altri, avessero, dato danno; ancorchè mon fosse in ambi i casì intervenuta violenza; 4. a, prin. cr 66.2,3, 4,5, 7,9, 12,24,6.6, 7, ff. de vi bonor. rapt. Se il danno era stato. dato in turba, contro. al danneggiatore, o contro colui per dolo del quale il danno era stato arrecato, si dava l* azione per farlo, condannare entro ad ni an- no. a pagare il doppio del danno secondo la stima da farsi al tempo che s’ introduceva# giudizio, e dopo un anno per farlo condannare at pagamento. del scempio. sebbene il danneggiatore mon avesse Paunato, 0. non avesse avuto anivo di raunare la turba; 2 45 6 5, 6,.7, 8, 11, 12, 13, 14, ff. eod. Dicevasi poi turba la radunanza almeno di dieci uomini; 4 4, 6. 3, ff eod. V Del resto il furto ela rapina non erano più presso, di noi delitti‘privati, ma bensì pubblici, per- ciò le azioni che da, essi derivavano erano andate in disuso, e i ladri, e rapitori si punivano con pene af- flittive più o mero gravi a norma del danno e del do- lo, eccetto. che. i dannificati avevano sempre azione per richiamare a se le cose loro involate ,, e. per essere isarciti dei danni sofferti.; È La Legge Aquilia dava azione. alla riparazione © 2#ne oe: cur Gocce pa ia ali "RO| on l'o ne lè to. OBBLIGAZIONI SENZA: CONVENZIONE. Î047 del danno dato per ingiuria;£ 30, pri ff, ad E. Falcid, junct. prin instit. de leg. Agquil. Sotto nome di danno dato per ingiuria s' intendeva qua- lunque diminuzione di patrimonio nostro sofferta in- giustamente; Z. 5, 6. 15 4. 49,8. 1, ff, ad L. Aquil.; lx, prin. ff. de injur.; 6.2, iînst. de leg. Aquil, Ond’è che la legge Aquilia riparava il danno arrecato non solo con dolo, colpa lata e leg- gera, ma eziandio leggerissima, LL 44, ff. ad L. -Iquil.; 6. 3, instit. de leg. Aquil., sia che con- sistesse nel fare, o nell’ommettere, purchè colui per di cui colpa avveniva il danno, fosse stato obbliga- to ad una qualche diligenza, /.$, 2. 27,$.95 4. 29, 6. 5; 2 30, 6.3, ff. ad L. Aquil.; Hi 13506: 2, fl. de usufruci.; 6. 6, inst. de leg. Aquil,; non però riparava il danno che accadeva per caso fottuito, 2 52, 6. ult. ff. ad L. Aquil.; 6. 3, inst. de leg. Aquil.; e neppur quello che alenno apre+ cava coll’ usare de’ suoi disitti, come se per neces saria difesa, 0 come dicevano, usando della mode» razione di un’ incolpabile tutela, uvcideva un ag- gressore; ta qual soderazione s' intendeva usata quando uccideva un ingiusto aggressore pell’ istante che gli minacciava la vita, o la proprietà sen- za potersi difendere altrimenti; 1.3, ff. de ju- stit. et jur.; l. 4, 5,4. 45, 6. pen. ffadi di Aquil.; 6. 2, instit. de leg. Aquil. Siccome adun- que la legge Aquilia non dava azione all’ emenda dei danni se non quando era intervenuta almeno colpa leggerissima, così quelli che di colpa non era- no capaci, mon erano tenuti alla riparazione dei danni, come i furiosi, i dementi, gl’ impuberi pros simi all’ infanzia; 2. 5, 6.2, ff. cod. La legge Aqnilia non considerò altro caso che quelle in cui con un corpo sì fosse arrecato danno 1048 LIBRO IT, TIT. 1V. ad un altro corpo; ond’ è che 1 azione diretta mon 81 dava che in questo caso; e se erasi arrecato dame Do ad uu corpo; ma non con un corpo, oppure nè ad un co:po, nè con un corpo, davasi nel primo caso 1° azione utile della legge Aquilia, nel secondo l’azione in faciam; L. Di nei ZONE pen.; l. 39, prin.; l 53, ff‘ad L. Aquil.; 1.5, cod. cod.; L. 4, ff. de servo corrupio; È 7, 6. 73 ff. de dolo malo; l. 764 Leg. Agquil.; 6. ult. instit. de leg. Aquil. E siccome il danno; come si disse, nient altro era che una diminuzione del patrimonio; seguiva da ciò che non competeva l’azione della legge Aquilia per l'uccisione di nn uomo libero, la quale portava un danno inestima= bile; nondimeno quando un nomo libero era stato vulnerato, poteva egli agire“per la rifazione dei dan: ni che soffriva per non poter esercitare I arte o la professione sua, e per essere rimborsato delle spese che faceva per risanarsi; 2. 3,(0 si quad. paup. fecis. d 001, 6-3; 4 ult. ff, de his qui‘eff. vel dejec. La Legge Aquilia aveva tre. cani come’ si ha della£ 2,2 27, 6.4, 5; ff. ad L. Aquil. prin: instit. et 6. 12 yet 13, de leg. Aquil Nel primo era«lisposto che chi per ingiuria uccideva un servo altrui, 0 un altrui quadrupede, il quale fosse? cora- preso sotto nome di bestiame pecudis;: doveva es- sere condannato a pagare il maggior‘valore‘che’ il servo! 0 il quadrupede ucciso avrebbe avnto neli”an- no successivo alla di fui morte, 0 alla ferita che in seguito‘aveva prodotto la morte; 2.2, 2:21,$.1; 5r, 6.2, fl. ad L. Aqui. prin.«inst. de leg. «Aquil.}l1 nome poi di pecus significava non i cani, e meno poi le bestie fiere come gli orsi, i leoni, le panutere, ma quelle che in gregge solevano pasca- P l, Ion are nè OBBLICAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1049 Jare, conîe i‘cavalli, i muli, gli asini, le pécore, i bovi, le capre, ì porci; e st bbene gli elefanti ed 1 camceli fossero. di una matnra ficra, pure erano compresi nel primo capo della legge Aquilia, perchè prestavano 1’ opera loro egualmente che i gimmenti; dik; 9) ult. ff ad L. Aquil.3; G. 1, dnst. de L. Aquil. Il secondo capo, andò in«lisuso secondo che raccontano Ulpiano e Triboniano, 4. 27, 6. 4, ff. ad L. Aquil.;$. 19, înst. de leg. Aquil. ce quindi non si sa precisamente cosa disponesse. Non- Londra è probabile che trattasse della. corruzione de’ servi per argomento tratto dalla;(44 e:5,, 6.2, ff. de servo corruplo, e delle cose che si gettavano 6 versavano in luoghi. ove la gente soleva. passare; 1.31, ff. ad L. Aquil, Il terzo capo disponeva che chi feriva un momo, o un quadrupede compreso sotto nome di pecus, o chi feriva o uccideva qual- sivoglia altro animale non compreso sotto tal nome, o chi corrompeva una cosa inanimata, 0 in altro modo qualunque recava danno ad altri, doveva pa- gare il maggior valore che l’animele o la cosa avreb- De avuto nei trenta giornì successivi al delitto, /..27, 6.5, ff. ad L. Aquil.; 6: 13, et 68. segg. inst. de leg. Aqui/.j e questo maggior valore sì in que- sto caso che in quello del primo capo, doveva de- terminarsi secondo la comune opinione degli nuomi- ni, non secondo la particolare affezione dell’attore 3 l 33, ff. ad L Aquil. Ole al qual valore, il reco doveva condannarsi ancora a pagare gl’ interessi se j medesimi crano certi; d., 2: 33, prin.; Lar, Gi ult; il dp, 23, prin. et 6.2, ff. ad Bic A quil.; 6. 10, înst. ad leg- Aquil. Se poi cerano incerti; non se ne doveva aver ragione alcuna come si raccoglie dalla 2. 29,$- 3,.ffi. cod., are. l.(01, 6. 3, ff. de act. empt. Finalmente se il reo negava, robo LIBRO tit, TUT. IV. si condannava a pagare il doppio di ciò che avrebé be pagato non negando; conciossiachè la lite- fosse nel numero di quelle che crescevaro colla negativa del reo; ihia, 601; fade Di A qui LI fi. de ser. corr.; l. 23, 6. pen. ff. ad L. Aquit. 5 !. 4, cod. eod.; 6. ult. înst. de oblig. quae quasi ex contr. nasc; 6. 26, iînst. de act. Se più persone insieme arrecavano danno, con- tto cadauna di esse era concessa l’ azione per con- seguire tutto il valore della cosa, e tutti gl’interessi, nè col pagamento di una si liberavano le altre, per- chè ognuna pagava la pena del suo delitto, qualun- que fosse stata la parte che avesse avuto nel delitto; Z 11, 61,2, 40.51) 6. r, et ult. in fin. If, ad L. Aquil. Se non che poscia si ammise che pagando un dei rei, gli altri sì Jiberassero; 4. 32, ff. eod. L’ azione della legge Aquilia si dava a chiunque avesse avuto un interesse sopra la cosa corrotta, Z. 11, 6. 10, 2. 17, ff. eod., e quindi agli eredì e successori, non contro di essi perchè l’azio- ne era penale; 2. 23, 6.8, ff. eod.; 2 1, 6. 1, ff. de priv. del.; l. 111, în fin. ff. de reg. jur.; 6. 9, instit. de leg. Aquil. Cessava quest’ azione quando non si era arrecato danno, benchè si fosse praticato un atto illecito; nel qual caso aveva piuttosto luogo l'azione delle ingiurie, o altra azione; 2. 27,$, 17, 25, 26, 27, 28, ff. eod. Cessava pure quando il danno cera stato dato con ragione, come nel caso della 2. 30} ff. eod.; 2. 24, ff. ad L. Jul. de adult., o quando era pro- venuto da un caso fortuito; 2. 29, 6. 2, 3, 4, 4 52, 6. ult. ff. eod.; 1. 5, cod. ad L. Corn. de sicar. Esposti così i principj delle romane leggi circa al danno che si dava per ingiuria, verremo ad esporre quelli circa Vingiuria, la quale cera qualuin- 1 D’ i ss osrLicazionI SENZA CONVENZIONE:| 10% gue detto, o fatto diretto con dolo malo ad oltrags giage elteui. L’ingifiria che consisteva in detti; chia» mavasi verbale, quella che consisteva in fatu, die tagurealentilo ur Quinte. Se 15 instit, dé injue réis: a qu-Ila si riferiva l’ingiuria fatta per iseritto$ a questa 1 ingiuria fatta col mezzo di pittura. L'inée giuria si divideva ancora in semplice e atroce, la quale si stimava. tale dall’ atrocità del fatto, dal luogo in cui veniva arrecata, dalla qualità e dignità della persona cui era fatta; 27,67, 4 8; dl 9; ff. eod. Siccome il fatto o il detto ingiurioso doveva es4 sere diretto con dolo malo ad oltraggiare altrui, ses guiva da ciò che chi di questo dolo not èra tapace, Some il furioso e l’ impubere prossimo all’ infans zia, non era tenuta coll’ azione d’ ingiurie, 2. 3, 64 r, ff. de injur.;£. 2, 6 19) ff. de vi bonors rapt.; così pure non era tenuto quegli che non avea va animo d' ingiuriare, ma che diceva, 0 faceva ima qualche cosa con animo di correggere ed einen dare, come il maestro e simile, lo 15,06. 305 00 39, ff. ds injur; Li 55 8. 3, in fim ff, ad Li Aquil., a meno che non avesse ecceduto Î limità dell’ ufficio suo; d.(. 5, 6.3, fi. ad L. Aquil Parimente non era tenuto d’ ingiurie chi diceva o faceva alcuna cosa per ischerzo, /. 3, 6.3, 4 15, 6. 23, ff. de injur., 0 per caso fortuito o pet cr4 Face 2.03, Golulti 004)(hi‘es. Al contrario eta tenuto. d’ ingiurie chi con dolo malo pronunciava contro qualcuno parole centumeliose ancorchè aves= se volnto provare la verità de' suoi detti; eccetto A caso che questa verità fosse stata utile alla repubblis ca; VARE];; cod: 8.18’ ff. de injuri Un gesto 4& qualunque altra azione la quale avesse potuto conscia liave il disprezzo, 0 diminuire la digui@ altinti, 1359 LIBRO II, TIT. IV; rendeva colpevole d' ingiurie chi Ja praticava quan- do, questi l’ avesse fatta con animo d’ ngioriart; Z. Lu'6. 24;#0 POI 59. 10,(20), 1213) 22,27, ff. reo 1) qual animo unito all’ azione era tamente capace di rendere colpevole 1’ agente d’ ingiome,‘che non sì ricercava neppure che| ingiuriato. avesse‘cono= sciuto}' ingiuria; per lo che potevasi. inginriare un infante, un furioso, od‘anche un assente, 4. 3, 6. rt ,.2; ff. eod.,, non però chi acconsentiva‘all in- giuria per Ja vulgata regola wvolenti non fit inju= ria, purchè l’ ingiuria non fosse stata‘di quelle contrarie‘ai. buoni costumi, 0 obbrobniose per un altro;- nel ag caso. a questi competeva il’ azione d' insinrie: 1,6. 5, ff. de njura(Lg 005 If. de aq. et aq. pluv. are.; l 11, ff. si quid in fraud. pat Poteva agire d’ ingiurie non solo 1’ ingiuriato, ma ancora il padre, il nuarito, lo sposo, per 1’ ine giuria arrecata al figlio, alla moglie, alla spose, pur- chè]° ingivriante non avesse ignorato trovarsi nell” ingiuriato una tale qualità di figlio, di moglie e di sposa;£. 18 6.5;.4. 15,$. 24, ff. de injur. La moglie però non poteva agire per l’ingiuria fatta al marito, purchè mon fosse caduta anche sopra di lei; 2 2, 4. 11, 6. 8, ff. eod. Le ingiurie si vendicavano coll’ azione estima— toria data dal pretore, per la quale era permesso al! ingiuziato di stimare l’ ingiutia col suo giura— mento#2 /îte, riferendo la stima al tempo della fitta ingiuria, 2: 21, ff. de injur., ed il giudice condannava il reo nella sorma giurata,‘o in una minore, secondo che gli sembrava giusto, come si disse nella nota. dell* articolo 13609 avuto in con siderazione la. qualità*de}l’ ingiuriato, 1° atrocità dell’ ingiuria, il-luogo, e qualunque altra particolar ace 10n 10 un n= TÀ ]le un ne LE) in 0, ine Ul'e ]l” di La al di OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZION Gredstanza che si fosse»trovata nel caso 3. Z- 7, ult; 158, Ml. ig, L 17, 8 FINTA GL Ta n, et 9g, instit. de injur. Comipeteva ancora l’azione civile discendente dalla legge Cornelia, ma solamente per un’ ingiuria atroce, come fu detto nella nota dell'art. r10t pag. 762' in fin. e seg., e quest’ azione non poteva in- tentare se non dall’ ingiuriato; 2. 5., prin.‘et 6. 6, fl. 6. 8, inst. de injur. Le ingiurie vendicare eziandio. con l'azione criminale discendente o dall'editto del pre- tore, o dalla legge Cormelia, come dissi nel. Inoge testè citato, ove sì può vedere anche chi poteva€ contro chi si poteva agire. In inolti luoghi ancora eravi il costume di con- cedere all’ ingiùriato|’ azione alla palinodìa 0 sia di costringere l’inginriagte a disdirsi, quanilo l’in- giuria era stata verbale, Molta differenza passava fra, tutte queste azioni; imperocchè lazione civile escludeva Ja criminale, e così viceversa, e perciò non potevansi glammal unire insieme, /. 6; ff. de vnijur.; l. unic. cod. quando civ. act. crim. vraejud.; nondimeno ove si concedeva U azione alla palinodìa, sì ammetteva di poterla intentare insieme all’azione estimatoria perchè la si riputava civile egualmente che l' esti matoria. L'azione civile s1 poteva intentare col mezzo di procvratore, /. 11; SOI ADI A ff. de injur., ma non la criminale, arg. d- ult. ff. de privat. deltet.; 2. ult. ff. de furtis, quando l’ attore non fosse stato un personaggio illustre;(A ult. cod.$. 10, instit. de' injur. Nov. 71 cap. 1, I’ azione pretoria si prescriveva in un anno; quella che discendeva dalla legge Cornelia nello spazio di trent anni se era civile, e nello spazio di venti ans 30* 1054 LIBBO MI, TIT, IV. ni se era ériminale; /. 5, cod. de injur.; arg. 2. 3, cod. de praes. 30 vel 40 ann.j; l i2, cod, ad£. Corn. de fals. L’ azione delle ingiurie restava tolta colla mot= te o dell’ingiurianie e dell’ ingiuriato, perchè, ese sendo essa un’ azione penale, non poteva passare Agli esedi, come si disse nella nota dell’. art. rIos pag. 762 e seg., se però la lite non era contestata prima della morte, altrimenti 1 azione civile delle ingiurie passava a favore è contro gli eredi; 2. 13, prin.; I. 15, 6. 14, ff. de injur.; l. unic. cod. ex delict. def. in quant. huered. conv.; LL 10; 6. 2; ff. si quis caut. in]ud. sist. eaus. fact.; l ult. in fin. ff. de fidejuss. et zomin.; 6. 1, instit. de perp. et tempor. act. Così pure restava tolta colla riconciliazione espressa o tacita, Z, 5, 6. 8, 2. 11, 6. 1, 2 17,6. 6, ff. 6. ult. instit. de injur., 0 quando l' ingiuria era stata ribattuta con altra 1in- giuria; arg. LL 14, 6. 6, ff. de bonis libert.; L 25, ff. de procuratoribus; 1. 39, ff. soluto matrim. E questo basti în quanto ai quattro delitti de? quali Triboniano trattò nelle iustituzioni; ora veniamo a parlare degli altri delitti. Il primo delitto di cui si fece menzione nella nota dell’ art. 1101 piag. 763. fu la corruzione dell albo del pretore. Noi non aggiugneremo alcuna cosa a ciò che dicemmo in quel luogo circa a questo de- litto, poichè ognun vede quanto sarebbe inutile; d’ altra parte non potremmo parlare con alcuna cer- tezza, perchè con certezza non sappiamo cosa fosse l’albo del pretore. Accadeva spesse volte che i pretori dolosamente pubblicavano degli editti in grazia o in odio di Qualcuno, Jo che quanto fosse iniquo, per se stesso si manifgpta, Fu quindi necessario di ovysré a que- pasticAZiONI SettsA CONVENZIONE, 5055 sto inosfiveniente, e fu quindi stabilito che tanto il magistrato che pubblicava on nuovo editto; quatis îo quegli che lo impetrava; fossero obbligati ad 084 servare tglino stessì il nuevo editto; al qual effetwò fn concesso l’azione 2 faciuri; è 1,$. 1; et tot: tit. ff. quod quisque juris in alter. stati Perchè quest’ azione avesse luogo si rictiledeva che il magistrato avesse pubblicato il nuoto edittà con dolo malo: di qui e clie se lo peter col consiglio del sua assessore,© 5 determinava di ma nbn mandava ad effetto la sua de: terminazione, rion sì poteva contro di lui iuteritare atiest’ azione; l. 1, 6.2, 4.3, ff. éod., come la rio si poteva intentare contro la parte che non aveva ih petrato jl nriovo editto; 4 3, prit. ff. eod: Quest azione ron aveva più‘alcun uso pressa di noi, poichè i nostri magistrati ilori avevano fas colà di pubblicare editti came quelli dei romani: Siccome Te parti liviganti non sempée obbedi vano alle sentenze del giudice; così per conservi îa di lui giurisdizione, il pretore pubblicò uri edit= to, col quale preserissé che quello dei litiganti, il quale impediva I° esecuzione delle scutenze del gil- dite, fosse condurinato entro ad un anno 2 pagare il valore della cosa di cui erà debitore, oltre alia prestazione della cosa stessa 4 I, unic, ff. si guit jusdic. non obtemper.} e concesse quindi alla coris tro-parte! azione in faciuni la quale era pemale,+ perciò not si dava contro gli eredi; d. l. unici; ff, si quis jusdic. non obtemper.; Anche quest azione era andata in disuso; pets chè i giudiei solevano far eseguire le loro seniténte colla forzà armata, 0 col condarinare i rei in idulté; Se alcuno per forza o esimiva ò cori dolo miald faccva esimere.un altro dal giudizio in evi erd state pubblicarlo A gobo LIBRO IM, IL. IV, chiamatò, lo che accadeva spesse volte presso ai romani, perchè.) loro modo. dr chiamare giue dizio era alquanto ignominjeso, era condannato a pagare il valore della cosa secondo la stima che ne faceva Vattore, al quale si concedeva perciò 1° azione intictum; 0 3, peo 8/1 6. CART met segq. ff. ne quis eum qui in Jus vocab. vi ir Incorreva in questa pena anche colui il quale aveva esitrito uno chiamato in giudizio calunnmiosamente, 4. 436. 1, ff. eod., tua non chi aveva esimito uno che non poteva chiamarsi in giudizio, come un ge- nitore, un padrone e simili persone, 4. 1, ORA 2. ff. eod., nè chi aveva soltanto tentato di esi- mere, uno, 0 che aveva esimito uno cliiiamato avan- ti un giudice pedaneo o non competente pel chia- mato; Z. 2, in fin.; I. 3, 6. 1, /..5,.6, 2, ff. eod. Quest’ azione durava un anno e si dava all’at- tore ed a’ suoi eredi contro colui che aveva esimito o fatto esimere con dolo malo, e se erano più, con- uo tutti in solido, ma non contro i loto eredi; /. 5.6 3, 4, ff. eod. Anche quest’ azione era an- data in disuso perchè più non s’ usava di chiamare in giudizio nel modo che praticavano‘i romani, cioè di permettere all’ attore l’ uso della sua forza onde strascinare in giudizio il reo. Non sola usavano i romari di esimere violen= temente dal giudizio chi vi era chiamato, ma ezian- cio di fare a bello studio in modo.che il chiamato non vi si presentasse; dal che il pretore fu mosso a pubblicare un editto, rel quale ordinò che chi in tal guisa, avesse operato, fosse condannato alla rifa- zione dei dani.ì ed interessi in favore dell’ attor: o del reo, e a girsto fine concesse 1° azione în /a- cium;L rA6. 1, 8,33 7. 3, pirun ei 6 ail, fl. de co per, quem jack. eu quem. quis in qud, sist, 1a -altro fosse calunmiosamente mossa una lite; 4.3, 6. OERLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE.‘1d57 Quest’ azione quando era in. uso, durava un anne e sì dava a favore, ma} non coutro gli eredi, se nor in quanto era loro pervenuto; 4. 1,6. ult ff. cod.‘ Fra le azioni discendenti dai delitti, eravi an= cora Ì' azione 22 factum de calumniatoribus, della quale si fece menzione“nella nota dell’ art. riot pag. 764 in fin. e seg. Calunniatore in quesio luogo dicevasi colui il quale riceveva danaro o altra cosa per movere o non movere una lite calunniosa. Lo stesso si dica se era liberato da una qualche obbli- gazione, 0 se riceveva danaro da usarne gratuita— mente coll’ obbligo della restituzione, 0 se compera- va o prendeva in affitto una cosa per un prezzo od una mercede minore, 0 se riceveva un guadagno qualungne o dal suo avversario o da un terzo; Z. I, pri. et 6. ult.; 22,23, ff. de calumniat. 1 rei di questo delitto, exano puniti col dover pagare entrorad un anno il quadruplo di cid che avevano ricevuto, do);o un anno il scempio, quan- do pure l° attore non avesse potuto riuvere ciò che aveva pagato col fur uso dell’azione detta condictio ob turpem vel mjustam causam, mentre in tal ca- so non era più necessaria]’ azione de— ribus per consegnire il scempio dopo l'anno; 2. 7, prin.; 1.5, 6.1, ff. eod: Il quadruplo non era tutto in pena del delitto, ma conteneva‘in se la re- stituzione della cosa ricevuta dal calunniatore; arg. d. l. 5, 6. 1, ff. de calumn. Competeva quest’ azione a colui, contro cui do- vevasi movere la lite calunniosa, ed a colui che aveva dato qualche cosa perchè non gli si: movesse coniro la stessa lite, mia non competeva a quegli: che aveva dato qualehe cosa perchè contro di un 1058 LIBRO 101, TIT. 1V. tele. ff. eod., c meppure a quegli che aveva dato als cuna cosa perchè contro di un altro ion s’ inten- tasse una lite calunniosa, poichè costni aveva l'azio» ne di ripetere ciò che aveva dato} Vl, Ateo Parimenti non competeva agli credi, perchè era suf- ciente il diritto che loro si accordava di ripetere ciò che il loro autore aveva dato; Z. 4, ff. cod. Essa s'intentava contro coloro che avevano ricevuto danaro, o altro, per promovere 0 no contro qual- cuno una lite calunniosa; ma non s' intentàva con+ tro i foro eredi se non in quanto era loro pervenu= to; Z 5, prin. ff. eod. Perchè poi non avesse luogo alcuna calunnia, le romane leggi avevano prescritto che l'attore ed il reo ginrassero di non litigare calunninsamente,& questo giuramento chiamavasi giuramento di calunnia, /. 44, 6.4, ff. fam. ercis.; l 2, prin. et 6. 2, cod. de jurejur. propter caluni. dand., il quale se non si voleva prestare dall’ attore, si doveva il medesi+ mo eliminare dal giudizio; se dal reo, si considerava come se avesse confessato la domanda dell'attore; 22,6. 5, 07» cod. eod. fo dovrei qui parlare del delittu che st com- metteva presso ai romani corrompendo|’ animo dei servi, per cui si dava l’azione de servo corrupto, di cui si fece menzione nella nota dell’ articolo r10r pag. 765; ma siccome giù da lungo tempo ans dò in disuso presso di noi questa sorte di servitù; così tralascieremo di parlarae, e piuttosto entreremo in discorso del delitto che commettevano i mhisura- tori, e gli agrimensori con delle false misure. Il titolo che tratta di questo delitto è inscritto nei digesti si mensor falsum modum direrit. Men- sor dicevasi colui il quale geometricamente misurava i campi e gli edifij, e ne riferiva la misura. L’opas le en lo di on SE) va Me let 0, ilo nie Ù mo Kite tto PA va pai ; ossuisazioni senza CosvENziONE. 1059 va«li misurare era talmente in estimazione, che not dicevasi una locazione di opera, ma piuttosto ut benefizio che il misuratore prestava, per il quale benefizio egli non riceveva mercede, ma onorario} 2. 1, ff. si mens. fals, mod. Per lo che se nn mi- stiratore riferiva una falsa misura, mon si dava con- tro di esso l’azione conducti, ma|’ azione sussi- diaria in factum perpettta quantuaque fosse pretoria; I 1,24, ff. cod. Con quest'azione domandavano la rifazione dei danni ed interessi tutti coloro che per la relazione di una falsa misura avevano soffer— to danno, non che i loro eredi, e tutti gl’ interes- sati, 2 3, 6. 1, et pen. ff. eod., contro il misu= ratore, che con dolo malo o colpa lata aveva rife- tito una falsa’ misara, di 1;$. 1, ff. eod.; 2.3, prin. ff. eod., sia che fosse stato un ingegnere, 0 un semplice agrimensore, tanto se avesse misurato campi, edifizj, e vie, quanto se avesse misurato fru- mento od altre cose fungibili, oppure che un cal- colatore avesse ingannato col calcolo, od un atchi- tetto colla misura dell’opera; l. 5, 6. ult; L 6, d. n, prin. et 68. segg. ff. eod. Siccome poi si disse che quest azione era sussi- diaria, così la non si concedeva se non quando il dannificato non poteva essere reso indenne dal misu- ratore che con quest'azione, Z. 3,$. 2, el 325,91, ff. eod.; l. 18, 6.3,{l. de dolo malo: e perchè la medesi- ma nasceva da un delitto, seguiva da ciò che non st poteva intentare contro gli eredi del misuratore che una talsa misura aveva riferito, 2. 3, 6. per. f£. si mens. fals. mod. dix., mè tampoco contro il misuratore stesso, quando aveva solamente fatto, ma ron riferito una falsa misura, conciossiachè il delitto consistesse nella relazione della falsa misera 4.1, 6. ulti ff. cod, Di -1060 LIBRO IIly TIT. IV. Del resto era nfficio del magistrato di far'rom- pere le false misure. come si deduce dalla Z 13, 6. 8, ff. locati, e colui che riferiva una falsa misura commetteva un delitto di falso, e poteva essere ac- cusato come di un delitto straordinario; 4. per. 6. 1, ff. ad L. Corne!. de fals.; LL 6, 6. ult. ff. de extraord. crimin.; l. 9g, È. ult. cod. de suscept. Dell’ azione de susceptis tutoribus e de ratio- mibus distrahendis le quali discendevano da un de- litto, noi non ne faremo quì parola, avendone già bastantemente trattato nella nota dell’ art. 464\8- 2, 456 e 473. Piuttosto passeremo a parlare del delitto che i gabellicri commettevano esigendo un tributo più del giusto. Gabellieti, in latino pubblicani, dicevansi co- loro ai quali il fisco, od un municipio aveva dato in affitto 1° esazione dei pubblici tributi; 4. 1, 6. 1; 2. 13, 6. 1, ff. de public. et vectig. Circa costoro il pretore ordinò con un editto, che se eglino, o la famiglia loro o altri in loro nome esige= vano per forza un tibuto maggiore del giusto, o se arrecavano danno per ingiuria, o finalmente se commettevano un furto, e non avessero restituito le cose a chi appartenevano, avrebbe dato contro di loro entro un anne l'azione per chiedere il scempio, la, prin.; lara 760 1, fl‘de public. et vectig., ovvero il doppio se differivano a restiwre fino alla contestazione della lite;-2. 1, 6. 45 4. 5, ff. 604. Crederà forse qualcuno che quest’ editto fosse inutile da che il pretore aveva già provveduto, come si disse di sopra, per le cose tolte per forza, pel dan- no dato per ingiuria, e pei farti, pure si rileva non essere ciò vero quando‘si consideri che quest’ editto era più mite dando esso l’ azione. al più per conse- guire il doppio; laddove per le cose tolte con vio- me ca OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1061 ènza, e pel forto manifesto, secondo che fu detto, davasi 1° azione per conseguire il quadruplo, comune que peraltro si potesse anche agire coli’ azione della rapina, della legge Aquilia, e del furto; RO) SE46 ff. eod. P° azione discendente da quest’ editto si dava pro rate per un reseritto di Severn ed Avtonino, contro tutti i gabellieri che avevano delinquito, e se alcuno di essi non poteva pagare, contro gli al- tri in solido, 2 6, ff. eod.; ma non si dava con tro gli eredi dei gabellieri se non per ciò che loro era pervenuto; LL 4, prin. ff. eod. La pena del doppio si poteva evitare dai rei qualora, prima del- la contestazione della lte avessero restitnito ciò che'avevano! tolto; Zini, 6.|, 205, tf. veod. Sotto nome poi di tributo, si comprendevano i redditi delle saline, delle miniere, delle cave di creta, le gabelle dei porti, della pece, e special= mente quelli che si pagavano per l’ introduzione e ‘estrazione delle merci; Z..13, 4. 15, ff. eod.; LL. 17,€. 1, ff. de verb, sig.; 2. 6, cod. de vectigal. Questi tributi s° imponevano soltanto dal principè, e dai monicip:j col permesso del principe; nei qual caso a quelli spettava un terzo del tributo, a questi spettavano gli altri due terzi; Z. 10, 2. ult. cod. eod.; l. 1, cod. vectig. nova instit. non posse, junet. l 13,$. 1, ff. de public. et vectig.;! 35, 6. ro, ff. de excusat. tut. E benchè si legga nell istoria del popolo Romano che i reggenti delle pro- vincie spesse volte imponevano a loro arbitrio. dei tributi, nondimeno non facevano ciò senza com+- mettere un delitto, il quale era punito col perpetuo esilio, 2 4 cod. vectig. nov. inst.. non poss.,@ anticamente colla pena della legge Giulia de ambi- tw, che era la deportazione,£. unic. cod. ad L. 1 OIL 1062 LIBRO IM, TIT: IV. di Jul, de ambit. Nov. 8, eap..8, e colla pena della ; lesce Giulia de vi publica, che era\.interdizione î dell’ acqua e del fuoco; 4 nie, junct. L 10, 8. ult. ff. ad L. Jul: dé vi publica;$. 8, instit. de publi. pudic. Tutti potevano prendere in affitto i tributi, ed anche le donne, 4. 47, ff. de jure fisci, ed i figli di famiglia, 3, 6.1, fl. ad I. C. Macedon., i ma non i magistrati, È. uric. cod. quib. ad con- | DR duct. praeilior. j i chierici,‘Nov. 123 cap. 6,ì soldati, 2. 31,2. ult. cod. loc. cond., i tutori e curatoti che non avevano ancora reso i conti del- ia loro amministrazione, /. unic. cod. ne tut. vel curat. vect. conduc., i minori, d. 45, 6. ult. mail ff. de jure fisci, ed i debitori della repubblica o Di del fisco; 2. 0,$. 2, et 3, ff. de public. et vectiz. H6it 1) Immuui dai tributi erano il fisco, 4. 9, 8. ult. ff. de public. et vectig., i proprietar) delle Il navi che trasportavano le loro merci per venderle, 2: 6, cod. de vectigal., gli ambasciatori delle na- zioni estere, i quali dal romano territorio traspor- tavano‘merci nella loco patria, 2. 8, cod. eod.; i fit professori, ed i studenti, 2. 6, 11, cod. de pro- fess. et medic. Auih. habita quidem cod. ne fil. pro patre. Le merci che non erano soggette a tri- buti erano varie, come quelle che servir dovevano al vitto e vestito per se e per la propria famiglia, 2.5, cod. de vectig.; quelle, che erano destinate ad uso del presidente della provincia, o dell’ eser- cito, 2. 4, 6. 1, 2. 9, 6.7, ff. eod., le cose ap- partenenti all’ agricoltura; 4. 5, cod. de vectigal. Jl tributo poi che si pagava era l’ ottava parte del- le merci; 4. 7, È. 8, cod. eod.; l. 2, cod. de cunuch. Se alcuno nel trasportare fe merci defraudiva i pa Lui) Si db ig cea eri ubi ilt, if OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE.* 1063 gabellieri non denunciando fedelmente tutte le mc Th ci che trasportava, tutto cadeva in contrabbande nnitarsente alla nave, e andava a profitto del fisco; 211, 6. 2, ff. de public. et vectig.; Jirrocod: de vectig.; l. 3, cod. de naut. focno. Per incors rere peraltro in questa pena si richiedeya il dolo ialo 291 2) Slide pub ret veclig., ond’ è;che il giusto errore prestava una scusa tale da non poter essere condannati che a pagare il doppio del tributo; 2 16, 6. 10, ff. cod. I pupilli non incorrevano in pena, purchè avessero pagato il tributo nel termine di trenta giorni, 2. 7, 6. 1, ff. eod., i minori godevano del benefizio della restitu- zione in iutero, 2. 10, 6. 9; ff. cod.; L. 9, 6. pen. ff. de minor., i soldati non cadevano in alcuna pena, e soltanto dovevano pagare il tributo, 2. 3, gJunet. 1. 7, cod. de vectig., così pure non cade- vano in pena alcuna coloro i quali, avendo confes= sato la loro frode ai gabellieri, e non pagato il tri- buto, venivano assoluti dai gabellieri stessi, È. Ult 6. 12, ff. de publ. et vectig.,€ molto meno coloro 1 quali per una burrasca erano stati costretti a sbar- care le loro merci; 2. ul. 6. 8, ff. eod. Dallo stes- so principio che si richiedeva il dolo malo seguiva che non cadevano in contrabbando se non le cose di colui che era in dolo, nou quelle degli altri; peo se un socio teneva nascoste le merci, la di ii porzione soltanto cadeva in contrabbando, non quella degli altri soci;. 8, Z. 11, 6. 2; Lib, fi. eod. AI fisco poi si dava la rei vindicaziene contr qualunque possessore delle cose cadute in contrab- bando, 7. 14, ft. e04.; la quale non aveva più luo- go quando le cose erano perite senza dolo del pos- sessore, e quando era spirato un€ nquennio; É: 2, cod. de vectis.} 1064.” LIBRO UL, TIT. 1V. 1383, Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza. ( Parlando il presente articolo del danno che si arreca per negligenza, non‘è inopportuno che io quì tratti colia solita mia brevità dei-delitti accennati nella nota dell'art. 1rot pag: 707, i quali sì commettevano per negligenza, o sia pet colpa, effetto di negligenza. Il primo quasi-delitto, del quale feci menzione nella nota dell’art. 1101 pag. 707, fu quello che i giudici commettevano col profevire sentenze ingiuste per ignoranza, o per imprudenza. Trovavansi anche a que’ tempi uomini che sebbene imperiti nella giu- risprulenza, pure o per ambizione«0 per avarizia accettavano di giudicare secondo le regole della giu- risprudenza medesima sulla vita, sulla proprietà, e sull’ onore dei loro simîli, e pronunciavano quindi sentenze assurde e dannose per i litiganti. Siccome era colpa di costoro l’ accettare 1° officio di giudice quando sapevano di non avere la capacità di disim- pegnarlo bene, così contro di essi fu introdotta l’azione in factum per farli condannare ad una pena pecuniaria più o meno grave, secondo che fosse sembrato equo a quel magistrato che li doveva giu- «licane;(0. 0, 9.00, If. de oblig. et act.; I ult. ff. de extraord. cogn:, prin. instit. de oblig. quae quasi ex del. nasce. Che se invece di essere in col. pa fossero stati in dolo, ed avessero così pronun- ziato nna sentenza ingiusta in grazia o in odio di qualcuno, eglino erano icfami ed erano tenui a pagare la stima della lite a quegli che avevano dan- nificato, 2. 15, 6. 1, ff. de judiciis; I. ult. cod. de pen. jud. qui mate Judic., e se erano stati’cor- rotti, volle Giustiniano che nelle cause‘civili per- des plo que Ì che Jor cià ha ma OBBLIGAZIONI SUNZA CONVENZIONE. 1065 dessero la diguità loro,€ fossero condannati al tri- plo di quello che avevano ricevuto, 0 al duplo di quello i era loro stato promesso; nelle criminali che fossero esigliati e fossero loro confiscati i beni, restituito al litigante che li aveva corrotti, ciò che loro aveva dato, quando ugli stesso avesse denun- ciato il delitto; Novell. 134 cap. 2. ll secondo quasi-delitto che accennai nel Inogo di sopra citato fu quello che si commetteva col get- tare 0 versare una qualche cosa in un luogo ove la gente soleva passare 0 fermarsi recando con ciò danno ad alcuno. Intorno a. questo quasi-delitto il pretore pubblico un editto così espresso« Unde in eum locum, quo vulgo tter fiet, vel in quo con- sisietur, dejectum vel effuswn quid erit, quan- tum cx ca re damnum datum, factumve erit, in eum gui ibi habitaverit in diuplum Judiciun dabo. Si eo iciu homo liber perisse dicetur, quinqua- ginta aureorum jwliciîum dabo. Si vivet, noci- tumque ei esse diceitur, quantum oh eam rem aequum judici videbitur, eum, cum Vine agelur, condemnart, tanti judicium dabo» È. 1, prin. ff. de his qui effud. vel dejecer. E sebbene pel danno che si arrecava gettando 0 versando nona qual- che cosa, competesse ancora L'azione della legge Aquilia delle ingiurie, e l’ accusa pur anco di stra- erdimario delitto contro il danneggiatore, Z. 1,$. 1, ff. de extraordin. crim., nou per ciò si deve dire che fosse inutile questo editto, specialmente perchè esso non ricercava che si dimostrasse la per- sona che aveva getiato o versato, ma dava l’azione sontro l' abitatore del luogo da cni si era gittato o versato, non contro a’ suoi credî,, sia che il luogo fosse proprio dell’ abitatore medesimo o altrui, nel qual caso non si distingueva se lò abitasse gratulia= 1066 LIBRO IMI, TIT. iv. mente o pagasse pensione; Z. 5, 6. 3, 6..5, et ult.; 2. 6. 4, et pen. ff. de his qui effuder. vel de- Jecer.j 6. 1, tnstit. de oblig. quae quasi ex del. nasce. Contro l’ ospite però tion si dava quest’ azio- ne perchè non aveva abitazione nel luogo, d’ oude si gettava o versava, e tanta differenza eravi, se- condo Ulpiano, tra un ospite ed un abitatore, quan- to tra nn domiciliato ed un pellegrinante; 4 1, 8. 9,72 5, 6. 1, ff. eod. Se più persone abitavano una medesima casa, allora, se}’ abitavano separa- tamente, si dava I° azione contro 1’ abitatore di quella parte, donde si cera gettato o versato; se l’ abitavano in comune per indiviso, È attore poteva agire contro chi voleva fra tutti gli abitanti, ben intesi però che pagando uno, gli altvi rimanevano liberati, salva contro di questi| azione a colui che aveva pagato per costringerli a sborsare la loro ri- spettiva porzione; 2. 1, 6, ult. et U. segg. ft. eod. L’ azione che discendeva dall’ editto chiamavasi aziene de effusis el ejectis: essa era perpetua, co- munque pretoria, e competeva ai danneggiati ed a’ suoi eredi, Z. 5, 6-5, ff. eod., onde conseguire il doppio del danno ricevuto secondo che espresse il pretore nel suo editto. Che se col gettare a basso 0 versare si uccideva un uomo libero, si dava con- tro 1° abitatore del luogo donde sì era gettato e ver- suto I’ azione in facium per obbligario a pagare cinquania scudi d’oro, la quale azione durava mn auno e conipeteva a chiunque del popolo, e dicevasi quindi popolare, ritenendo però che se più persone proporre la volevano, quella si preferiva che aveva interesse, o che era congiunta col defunto in con- sanguinità o affinità; 2. 1, 6. 5, 2 5,(A cod.; l. 3, 6. 1, ff. de popul. action. Se l'uomo Vibero non restava veciso, ma però offeso, aveva con pra con ceri soli con hc lho cad Uan dee lar luo qua îro ult, del Tec, “n OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1967 lnogo parimente I° azione popolare la quale durava un anno, ed all’ offeso competeva l'azione perpetua per chiedere le spese fatte per curarsi, e la suma delie opere perdute, e che perdere doveva pei Vav- venice 302. Li prùvsziZò 506.55 2 ult. ft. eod. 5 6. 1, instit. de oblig. quae quasi ex del. nasc. Non importava poi se si tosse gettato o versato 0 piuttosto sospeso una qualche cosa, la quale fosse di poî caduta; nè tampoco se era successo) ciò di giorno o di notte, in un luogo pubblico e privato, purchè la gente fosse solita di passarvi o fermarvisi; L 1, 62,3; 2. 6, prin. et 6. 1, ff. de his qui effud. vel dejee. L’ editto del pretore aveva un’ altra parte così conceputa» Ie quis in suggrunda proteciove, st- pra eum locum qua vulgo iter fiet, inve quo consistetur, îd posilumn habeat, cujus casus rno- cere cui possit. Qui adversus ca fecerit, in eum solilorun decem in factum judicium dabo» L. 1, 6. 6, ff. eod. Questa seconda parte dell’ editto, come le stesse sne parole il dimostrano, riguardava le cose che si collocavano o sì tenevano sospese in luogo ove la gente soleva passare o fermarsi e che, cadendo, potevano arrecare danno. Per evitare per- tanto questo inconveniente che con molta facilità accader poteva, il pretore concesse l’ azione popo- lare inn factum da intentarsi contro{1° abitatore del luogo ia cui era collocata o sospesa alguna cosa, la quale, cadendo, potesse arrecar danno, non con- tro il suo erede,‘onde costringerlo a pagare la pe— pa di dieci scudi d’ oro; 2. 5, 6.6, 8,9,+1, et ult. ff. cod. 6. 1, instit. de oblig. quae quasi ex del. nas. Che se la cosa collocata 0 sospesa cadeva recando danno a qualcuno, questi poteva intentare contre 1° abitatore‘del luogo non solo quest’ azione+ 1068 LIBRO IMI, TIT. IV. se gli bastava. per la riparazione dei danni, ma eziandio l'utile azione de effusis, et dejectis, 0 I azione della legge Aquilia contro chi aveva posto o sospeso la cosa caduta; Z. 1, 6. 3, /. 5, 6. pen. ff. de his qui effud. vel dejec. In fine deve. os- servarsi che l’azione derivante dalla prima e seconda parte dell’ editto pretorio si poteva intentare anche contro chi gettava. o versava, collocava 0 sospen- deva una cosa sopra luogo frequentato$ Z. 5,$. 12, ff. eod., e che Vl’ abitatore il quale era costretto a pagare aveva l’ asione n factum o ex locato con- tro chi aveva gettato, o versato, collocato, 0- speso la cosa caduta; 7. 5,$ 4, ff. cod. Un alto qusi-delitto eta l’ intempestiva mise- ricordia, come se alcuno avendo in deposito un ser- vo, invece di custodirlo fino al termine della lite onde consegnarlo al vincitore,| mosso a compassior ne, lo avesse liberato dai vincoli coi quali era le- gato, o lo avesse tolto dalla tavola sopra della qua- le era tenuto, secondo l uso dei romani, e fosse poscia fuggito, il depositario eommetteva un quasi- delitto, ed era tenuto coll’ azione in factunz alla riparazione dei danni in favore del padrone del servo; Z. 7, 6.7, ff. de dolo; lim, prin. fî. de, pos.; d. ult. 6.2, fi. de custod. reor.;$. fia. inst, de leg. Aquil. 7 Finalmente quando sì doveva e sì poteva im- pedire un delitto, non s'impediva, era questo un quasi-delitto che obbligava alla riparazione dei dan- ni, come se un padrone, il quale aveva debito d’im> pedire al servo di commettere un delitto, mon lo impediva, allorchè poteva, era tenuto alla iparas zione dei danni coll’ azione in factum; 4 45, prima ff. ad L. Aquil.; 0.3, ff. de nowal. action.) 1384. Ciascuno parimente è tenuto non, solo per i( per ne cost mise= n ser i hite Assior i le j qua: fosse quasi= alla del , dee cinsh im- o Un dape d'ub: n lo paras protta ) pa OEBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1069 il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle- ne delle quali ogunno debb’ essere«garante, 0 colle cose che ha in propria custodia. i Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagiohati dai loro figli mi- novi abitanti con essi; s F l padroni ed i committenti, per i danni cagio- nati dai loro domestici e commessi nelf’ esereizio delle funzioni pelle quali. vennero da essi impiegati; I precettovi e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allieri ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, La predetta risponsabilità non ha luogo; allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano ch’es- si non hanno potute impedire il fatto per cui avreb- bero dovuto essere risponsabili. ( Per le antiche leggi romane il padre era. tenuto o a riparare i danni che il figlio sotto la di lui po- testà esistente aveva recato altrui con un delitto, oppure a dare lo stesso figlio al danneggiato, lo che dicevasì dare‘noxie; 6. 7, inst. de nox. act. la seguito s' andò diminuendo la patria potestà tal- chè'i padri perdettero il divitto di dare i loro figli in eompenso del danno che gli stessi figli avevano cagionato; d’ altra parte il padre nen poteva essere convenuto pe’ delitti del figlio, perchè i delîtti non obbligavano che i loro autori; /. 26, ff. de poenis; £. 1,$. 7, fl. de his qui effud. vel dejec., junct. 4. 58, ff. de reg. jur. Rimaneya. pertanto l’ azione contro gli stessi figli, e quando* medesimi erano stati condaanati,.l’ azione della cosa giudicata po- feva proporsi contro il padre perchè pagasse finchè aveva presso di se del peculio del figlio, oltre di che mon fosse più tenuto;£. 39, ff. de pblig. el do Ye7a LIBRO: NT, TIT. Iv. act., junct. l 57, ff. de judictis, 13,6. 11, ff. de peculio. Gli-osti, gli albergatori, i nocchieri, i vettu- rali e simili erano tenuti pel fatto delle persone della loro famiglia e del loro servizio secondo le încombenze che avevano loro addossato. Che però se uno de’loro domestici o della loro famiglia eagionava qualche perdita ad un viaggiatore,«ome se dan- neggiava i suoi bagagli, o gli rubava ii cosa, ìl viaggiatore ed i suoi eredi avevano l’ azione per- petua per costringere l’ oste, l’ albergatore, nocchie- ize, o vetturale, ma non i loro eredi, a pagare il doppio del danno ricevuto, la quale azione nasceva ‘da un quasi-delitto che in essi si ravvisava poi aver scelto al proprio servizio persone di‘poca fede; i. ult. prin: et 6. ult. ff. navi. caup.\stab.; È. 5,6, ult. ff. de oblig. et act.; l. unic. prin. et 6. ult. ‘ff. furti adv. naut. caup. stab.; 6. ult. instit. de oblig. quae quasi ex del. nasc. Peraltro le perso- ne Wiahepiiati potevano eziandio agire contro quelli éhe avevano loro recato danno, intentando contro di essi o l’ azione di furto o qualunque altra azione nascente dal delitto commesso; nel qual caso cessa- va l’azione contro gli osti, albergatori ec.;/ 3, 6. ult.; 1 6, 6. ult.; I. ult. 6. ult. ff. nautae caup. stabul. Quest'azione era in uso presso di noi, salvo che la non si concedeva che per conseguire il scempio.) È 1385. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, per il tempo în-cui ne usa, è rispon- sabile per il danno‘cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua‘custodia, quanto che siasi smarri- to o fuggito. A ( Gli animali non avendo 1’ uso della ragione co- ‘me-gli vomiai; non potevanò giammai recar danno ia” n£ OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1071 per ingiuria, quindi trovavasi nei digesti un titelo articolare che trattava dei danni dagli animali ca- gionati, il qual titolo era inscritto si quadrupes pauperiem fine dicatur. Un animale poteva nuocere col far cose secondo o contro la natura sua. Secondo la natura sta nuo, ceva quando pascolava nel. fondo altrui; nel qual caso il padrone poteva essere convenuto coll’ azione della legge Aquilia quando il padrone stesso 0 altri avesse fatto andare 1° animale nell’ altrui campo@ pascolare; 2 1,$- 4, ff. si quadr. paup. fec. dic.; I. ult. cod. de leg. Aquil. Se poi) animale era entrato nell’ altrui campo senza che alcuno ve lo avesse diretto, allora al padrone del campo com- peteva l’ azione civile de'pasiu contro il padrone dell’ animale onde costringerlo alla riparazione.dei danni che l’ animale stesso gli aveva arrecato col pasturare nel di lui compo; Z. 14,$. ut. ff. de praes. verb. Affinchè peraltro avesse luogo quest’ a- zione si richiedeva che|’ animale si fosse dell’ altrui; ond’ è che se V‘animale fosse andato nell’ altra; campo a mangiarvi la ghianda del suo padrone, la quale fosse per avventura ivi caduta, cessava|’ azione de pastu; d. L. 14, 6. ult. ff. cod. Del resto il padrone del campo non poteva rinchiudere 1’ animale che ivi si pascolava, finchè non gli fossero stati rifatti i danni, ma tutt al più poteva espellerlo dal campo usando quelle maniere che avrebbe praticato se si fosse trattate di prendere un animale proprio;£. 39,$- 1» ff. ad L. Aquil. Un animale dicevasi nuocere contro la. propria natura quando irritato portava danno a qualcuno, come se un cavallo avesse tirato di calcio, od un bue dato di cozzo: imperoechè il cavallo ed. il bue anuoverati tra gli animali mansueti non essendo sq» 1072 LIBRO III, TIT. 1Y, ti a nuocere, dicevasi. rettamente che facevano con- tso la natura loro quando, infieriti, 1’ uno. caleitra- va, l’altro cozzava; 4. 1,6. 44 ff. prin. inst. si quad. paup. fec. dic. Che se. colui chè aveva sof- ferto il danno aveva irritato l’ animale, non poteva agire per la riparazione del danno nè contro il pa- drone, nè contro il custode. dell’ animale, perchè non riputavasi danno quello che alcuno soffriva per a colpa; Paulus recept.. sent. lib. 1 tit. 15 ni; arg. l. 2, 6.1. ff. si quad. paup. fec. dic.; L 203, ff. de reg. jur. Se non il danneggia- to aveva irritato l’animale, ma altri, contro questi si concedeva l’ utile azione della legge Aquilia e niuna azione contro il padrone dell’ animale; 2. x 5 €. 4, 5,6, 7,8, ff. si quad. paup. fec. dic..; l. 52, 6.2, f{. ad£L. Aquil. Se poù l’ animale non irritato da alcuno aveva recato danno, davasi l’azio- ne de pauperie direita o utile. La diretta si con- cedeva quando il danno era stato cagionato da un quadrupede, che soleva pasturare in gregge: l’ uti- le, quando il danno era stato dato da un animale quadrupede n bipede fiero bensì di nattra, ma però dimesticato, oppure fiero, ma posseduto da alcuno come padrone; 4, 1,6. 10; 4. 4, ff. prin. instit. et 6. ult. si quad. paup. fec. dic. L' azione de pauperie sì diretta che utile com- peteva al padrone della cosa che aveva sofferto dan- no,«' suoi eredi, ed a tutti coloro che vi avevano interesse, Z. 1, 6. ult.; 2. 2, ff. eod., contro ce- lui che al tempo dell’ instituzione dell’ azione era padrone dell’ animale, sebbene. non lo fosse al tem- po del danno cagionato, avyegnachè questa una di quelle azioni che dicevansi in rem scripiae, vale a dire che segnitavano Ja cosa ovunque la si trasferisse; 4.1, 6. 13; ffceod:; 2 n, ff. 9.5, ONBLICAMONI BENZA CONVENZIONE. 1073 bristitut. de noxal. action. Sì dava‘anche. contro gli eredi non come eredi, ma come padroni dell’anie male dial. ghi st quad. paup. f«c. dic., e contro quelli che si offrivano a litigare quasi che possedessero l'animale, 2.07 yl Bi ff. de icreafe in jur. fac., non che contro colore che per do male avevano lasciato di possederlo, nel qual caso era in arbitrio del danneggiato dì convenire costoro o îl nuovo padrone;&r$+ Look, 4 26, 4 26, ff. de nox. action. Se più erano 1 padconi,\ azione si dava contro cadauno in solido; con questo però che pagando uno gli altri rimanevano liberati; 4 1g 6. 14, ff. sé quad. paup. fec. dic. Con quest azione si chiedeva la riparazione dei danni, o l’animale in luogo di essa a scelta del debitore 3 /. 1,$- 11.3. et s€99: ff. prin. instit. st quad. paup. fee. dic., e se l'animale aveva portato danno ad un uomo libero, questi poteva agire per le spese necessarie a curarsi e per la stima delle opere perdute e che avrebbe dovuto perdere. per ì° avvenire, 2. 3, ff. eod., senza però poter pre- tendere cosa alcuna per la deformazione, le cicatri- ci, ed i dolori, poichè il corpo di un uomo libero riputavasi‘nestimabile.;. 2. 3, ff. e0d.; L 1y 8.5, è ult. fl. de his qui etfud. vel dejecer.) 1386. Il proprietario d’ un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio nella sua costruzione. ( Quando un edificio qualunque minacciava rovi= na, Chiunque avesse avuto interesse poteva chiedere dal‘proprietario dell’ edificio uha cauzione per-assi= curarsi della riparazione dei danni che l’ edifizio medesimo; rovinando, avesse potuto cagionargli; la qual cauzione chiamavasi de damno infecto, È. 7, L16594 LIBRO JIT, TIT. Tv. se, ff. de damno infezto, come giù si disse niel- a nota dell’art. 1101 pag. 696. Damnum infecium significava danno non‘ancora avvenuto; ma. però temuto; /. 2, ff. eod., sia che si temesse da un fondo rustico o urbano, da un grondajo, o da nuo sporto, da un letamajo, o da un forno contiguo 0 vicino alla‘casa di chi chiedeva la cauzione o da qualunque altra cosa privata o pubblica, 4. 19, 6. 1, 2. 24, 2. 30, 6. ult.; LL 38, 6. 1, fl. eod.; 2.1, 6.18, if. de novi oper. nunciat., purchè essendo pubblica la cosa‘minacciasse danno alla co- sa di un privato, nel qual caso questi ricorrere do- weva al principe, o al presidente della provincia;£ 35, 6. 10, 2. 24, prin. ff. eod. Avevano diritto di chiedere questa cauzione tut- ti coloro che avevano un interesse, come i padroni della cosà cui il danno era minacciato, coloro a di cui pericolo stava la cosa stessa, Z. 18, prin. ff, tod., i superficiarj, gli usufruttuarj, 2. 13, 6.8, 1 39, 6.2, junct. L 18, 6. a, 2 20, ff. cod., 1 creditori ipotecatj, 2. rr, ff. eod., gl’inquilini, Je loro mogli, coloro che‘con essi abitavano, pur- chè però non avessero chiesta la cauzione al padro- ne della casa, perchè se a principio avevano preso in affitto una casa che minacciava danno, era loro colpa; se solamente dopo il tontratto aveva inco- ‘Ivinciato a minacciare danno, avevano contro al pa- drone l’ azione conducti; l 13, 6.5, 6, ff. eod. 1 possessori però, comunque di buona fede, non ave- vano diritto di chiedere questa cauzione, l. 11, 2. 13, 6.9, ff. eod., non l’avevano i compratori prima della consegnazione della cosa, perchè abba- Stanza erano essi garantiti coll’ azione emti contro i venditori che avevano trascurato di‘chiederla per quindi cerlerla ai compratori, 4 18, 6. 8, 9, di 33, I OBILIGAZIONI SENZA CONVENZIONE, 1073 FL. eod., junct. LL 13,$. 12, ff. de aci. emt. et vend., non coloro che temevano danno in una co- si che fabbricata avevano illecitamente, 4. 13, 6 7, ff. eod.; arg. l. ult. ff fin. reg.; 6. 1, inst. de rer. div.; LL 11, cod. de aedific. privat.; non quelli che avendo una cosa viziosa per mon aver voluto prestare‘cauzione al vicino, avevano soffertò che il vicino stesso fosse posto in possesso della cu» sa, la quale d’ altronde minacciava danno ad altra cosa di ragione del proprietario discacciato dal pos- sosso della cosa viziosa, 2. 13., 6. tt, ff. de dam. infecto: non finalmente coloro che temevano danno da una cosa per uv di lei vizio naturale, o per la forza dei venti, delle acque e simili, Z. 24, 6.135 3, et seqq. ff. eod., 0 perchè un vicino usando del suo diritto, fabbricava una cosa in preprio van-- taggio, la quale forse poteva essere dannosa ad un altro vicino; come nei casi delle Z. 24, 6. ult., 25, 26, ff. eod. 21, ff. de aqua et aquae pluv. arcen. i Chiunque domandava questa cauzione non po- teva ottenerla se prima non giurava di non chic- derla per calunnia, 4 7, prin.; L 13, 6. 3, et 13, ff. de damno infecto: prestato questo giuramento, il pretore ordinava che s’ interponesse la domandata cauzione, senza esaminare con molto rigore se© i la chiedeva, aveva realmenté interesse dî chiederla, conciossiachè fosse proprio della giurisdizione del pretore il decidere a chì si dovesse o no dare cau- zione; 2. 13, 6. 3, in fin. ff. cod. Coloro che prestavano questa cauzione‘o prestar la dovevano a nome proprio,» come ji padroni ed'i possessori di buona fede della cosa che minacciava danno, 4. 13, prin. ff. eod; arg.l. 136, ff. de reg. jur., o la dovevapo prestare quali procuratori, come gli 1975 LIBRO IM. TIT. Iv, vsufrutmarj, ed i superficiar);£ 9,$. pen, et ult, tf. de damno infecto. Questa diversità era impor= tantissima, poichè la cauzione de’ primi consisteva în una promessa, quella de’ secondi in una fidejus- sione; Z. 9, 6. pen. et ult.; L. 13, prin.; l. 30,$. 1, ff. eod. Se più erano i proprietarj della cosa viziosa, ciascuno doveva dar cauzione espressamente per la propria parte, affinchè se avesse semplice— luente promesso senza far menzione della parte sua, non si fosse obbligato per tutto il danno; 4. dlgs 0, 6. pen. ff. god. Al contrario se più erano i proprietarj della cosa cui era minaccizto danno, Nessuno di essi poteva stipulare che per la propria parte, per Ja regola che non si poteva stipnlare, per altri, e perciò se accadeva del danno, non poteva agire che per quello che egli aveva sofferto; Se Mr et 19, instit. de inut. stipulat.; LL 4o, 6. 2, fl. de damn. infecto. Questa cauzione si doveva chiedere e prestare in giudizio, /. 4,$. 8, ff. eod., ed il pretore do- veva determinare il tempo della di Jei durata, avu- to riguardo alla causa dell’ imminente danno, alla di In qualità e a tutt altro da considerarsi nei casi particolivi; che se non determinava il tempo non perchè cu i avessero convenuto i contraenti, ma per errore, ailora spirato il tempo che soleva, apporsi in simili stipulazioni, il promettente domandar po teva al pretore di essere liberato dalla cauzione pre- stata; Z. 7, 2. 13, 6. ult.yU 34,0 15,6. 1, 2, if. cod.; l. unic. 6. 3, ff. de ripa munienda, il quale però non aveva obbligo di secondare la do- manda, avvegnachè potesse anche nel caso che fos- se trascorso il termine stabilito mella stipulazione, ordinare che di bel nuovo si dovesse prestare cau; zione; 6, 15, prin. ff. cod. OBBLIGAZIONI SENZA-CONVENZIONE. 1077 ‘Se, dopo prestata la, cauzione, avveniva del danno, lo stipnlatore ed i suoi successori universali e; particolari agir potevano per la riparazione del medesimo contro quelli che aveva dato cauzione, e contro i di lui. successori muiversali e. parti colari:,3%% 24,6. 4 ange L.17, 6/3 f{. 04, sempre che però il danno fosse avvenuto per un vizio. della«cosa ,, altrimenti se. era accaduto@ per ua caso fortuito, 0. per fatto. di un terzo, al quale mon avesse dato causa il promettente, non vi era luogo ad, alcuna riparazione; Z. 24,$. 2 et 6, ff. eod. La stima poi del danno doveva essere mo- derata e non doveva estendersi alle spese di lusso che sogliono essere eccessive; 4. 39, 6..ult.; dl. 4os prin. tf. cod.; 1.13, 6.1, ff. de servit. praed, urban, Gli esempj riferiti nella 2. 18, 6. 1; 4. 28, 2.29. 2.37, in fin. ff. de damno infecto ,: pos- sono far conoscere qual fosse la moderazione della stima del danna. Se, chi doveva dar cauzione, non la. dava, if suo avversario mediante decreto del pretore era mes- so in possesso della parte viziosa della cosa se se- paratamente poteva possedersi, altrimenti di‘tutta la cosa, 0 15, 6. 11, et 13; 2. 38, 6-1, ff. cod.,. ancorchè la medesima fosse stata di un pupillo o di )i È un assente per causa della#epubblica, È 15, 9: 23 et 29, junct. 6. 33, in fin. ff. eod., e se gli ve= niva fatta resistenza, era messo in possesso col brac= cio armiato della giustizia, e quando era‘in possesso poteva mantenervisi coll'interdetto ne vi fiat ei qui în possessionem missus erit; 1 3, ff. ne vis fiat: ei qui in poss. miss. erit. Quegli che col primo de- ereto del pretore era messo in. possesso della cosa viziosa, mon poteva esu)udere il padrone della mea idesima, ma gli era dato di possedere insieme con = TERI 1078." 4 DIBRO MII y\ TIT: iv. lui finchè questi tediato dal comune possesso si fose se risoluto di dare cauzione; Z. 15,$. 20, et 23, ff. de damno infecto. Che se lasciava passare nn lungo tempo, il quale non essendo dalla legge de- finito, era arbitrario, senza che egli avesse dato cauzione, talchè fosse paruto che avesse abbando- mata la cosa viziosa; quegli che era stato messo in possesso della medesima otteneva dal pretore un se- condo decreto che gli dava la facoltà di escludere dal possesso il padrone, e di possedere egli solo la co- sa a fine di poterne acquistare la proprietà median- te l' usucapione, 2. 5, 2. 7, 2. 12, 2.15, 6. 16,23, 26; 17, ff. eod.; L 3, 6. ult., ff. de acquir. vel amitt. possess. in pregiudizio eziandio dei diritti dell’ usufruttuario e del pignoratario, a meno che costoro not avessero dato cauzione se ne erano ri- chiesti;?. 9,6: ult.; 2.12, 2. 15,6. 25, ff. de damno infecto'; arg. LL 5, 6. 1, ff. ut in paossess. legat. vel fideicom. ser. caus., o che il padrone nos avesse‘avuto una giusta causa per essere restituito in intero:e per ricuperare quindi la propria cosa. dan- do cauzione; 2. 15, 6. 33, ff. de damno infecto. Nè a-ciò che io ho detto, cioè che il possessore poteva: acquistare la- proprietà mediante l’usucapione, si deve credere contraria la 4. 15, 6. 33, ff. eod., ove si diee che dopo il secondo decreto del pretore il possessore possedeva a titolo di proprietà post- quam autem quis possidere jure domini a praetore Jussus est etc., e perciò gli competeva la rei vin- dicazione, l. 7, 6. 9, ff. commun. divid.; impe» vocchè egli è vero che il possessore dopo il secondo decreto aequistava il dominio della cosa viziosa, ma non il dominio vero o sia civile, bensì il dominio finto o sia pretorio, in quanto che se perdeva il possesso della‘cosa stessa, il pretore fingeva che OBRLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 109/79 l’ avesse già usucapita,€ gli concedeva quindi la publiciana per poterla rivendicare secondo. che si disse nella nota dell’ art. 1101 pag. 716 e seg., la qual publiciana come ogni altra azione reale chia- inavasi vindicatio in quella guisa che ogni azione personale diccvasi condictio, l 95, prin. ff. de ‘oblig. et act. 6. 15, instit. de action.; altrimenti se ciò non fosse, non sì saprebbe conciliare U)pia— no con se medesimo, il quale nella stessa I RDES È 16, ff. de damno infecto, aderendo al sentimento di Giuliano chiaramente rispose che il possessore della cosa non poteva incominciare ad acquistarne il dominio mediante 1° usucapione se non dopo il secondo decreto del pretore, Julianus scribit, eun, qui in possessionent damni infecti nomine mitti- tur, non prius incipere per longum tempus do- miinium capere, quam secundo decreto a praetore. dominus constituatur. Tutte le cose sin qui dette relativamente alla cauzione de damno infecto sì possono comprendere in poche parole dicendo che chi mancando d’ ogni altro rimedio di diritto, non chiedeva avanti il pre- tore questa cauzione, comunque l'avesse chiesta pri vatamente, se gli avveniva del danno non poteva do- mandarne la riparazione, nè tampoco poteva do- mandare che il padrone della casa rovinata portasse via i rottami quando però questi fosse stato dispo sto ad abbandonare tutto, voglio! dire tanto le cose utili che le inntili ed‘èziandio‘tutta‘la casa) quate- do il dannificato non fosse stato negligente nel chiedere la cauzione e provvedere così alla sua: int dennità; 2. 6, 2/7;$ ult; LS ig LIAG, prin. ff. eod. Che se, mentre il pretore stava esi- minando se doveva ordinare la prestazione dela la cauzione, accadeva del danno, it pretore do- 1080 LIBRO LIL, TIT. tri weva decretarne Ja riparazione perchè il ritardo pivi- tosto da lui era derivato che. dal dannificato SAM, 6. 28, ff eod.; 2 ult.6..pen. ff. ne vis fiat ci qui în poss. miss. erit. Molto più poi doveva decretare una tale riparazione se, avendo egli ordinato}à pre- stazione della cauzione, accadeva del danno, prima che la medesima fosse stata prestata, 0 se, avendo egli ordinato Ja missione in. possesso per non essersì data cauzione, la cosa vovinava prima che un. tale possesso si fosse preso; Z. 7, priteziol. 155% ulti; 4. 44, prin. ff. de damno infecto. Per ultimo è d° avvertirsi. che questa cauzione non era molto in uso presso. di noi, e piuttosto sì praticava di protestare i danni al padrene della cosa viziosa, se mai ne fossero avvenuti; d' altra parte la polizia era sollecita ad ordinare al padrone stesso sotto una qualche pena la pronta riparazione delle cese che minacciavano rovina, oppure a ven- derle con obbligo del risarcimento o a farle atter- rare, quando il proprieiario non avesse obbedito ai di Jei ordini. Fin quì del danno che produr poteva un’opera già fatta; ora, giacchè il mio proposito mi vi conduce, parlerò del danno che poteva te- mersi da un’opera da farsi, su di che avvi il titolo nei digesti e nel codice de operis novi nunciatione. Quandu alcuno cominciava a fare una nuova opera, la quale arrecava danno al suo vicivo, questi aveva diritto di preibirne il proseguimento finchè era desiso se gli era lecito di fare una tal opera, e questa proibizione dicevasi annunzio di una nuova opera. Debbo peraltro avvertire in prevenire che io qui non parlo di quelle nuov opere-|he alcuno poteva fare comunque fossero state nocive al suo vi- cino; ma di quelle che le leggi per pubblica utilità vietavano, di farsi, 0 che si facevano in‘pregiudizio degli ci dn ad mi Rn dtt OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1081 degli altrui diritu. Imperciocchè se alcuno fabbri- cando nel proprio suolo, oscurava la luce del vicino, cui non doveva alcuna servitù, s’ intendeva che.fa- cesse ciò a buon diritto, perchè non arrecava ve- ramente danno al di lui vicino, ma piuttosto lo privava di un vantaggio che fin allora gli era pia ciuto di fargli godere; 2. 24,6. ult. 1. 26, îf. de damno infecto; L. 1, 6. 12, ff. de aqua et aquae pluv. arcen. Prernessa questa dichiamazione entro io moteria e dico che la proibizione o l’annunzio di una nuova opera sì poteva fare per varie cause, come per con- servave diritti proprj, o per allontanare un danno,© per conservare i diritti pubblici; 2. 1, 6. 16, 17, 18, 19; È. 5, 6. 6, ff. de oper. nov. rune. Si poteva fare pubblicamente ,. cioè mediante l'autorità del prcetome, 1.1, 6. 4,056 0g; 16, ff. cod., il quale peraltro soleva esigere dall’ annunziatore il giura- mento di calunnia qualora avesse amnunziato a pro- prio nome, /. 5, 8. 14, ff. eod., oppure, se an- nunziava a nome di un altro, una cauzione che vesti avrebbe ratificato la proibizione, 4. 5, 6. 18, f. eod., e sì poteva fare privatamiente în due modi, cioè o colle nude parole, 0 col fatto o sia col git- tre piccole pietre per significare di non riconoscere 1’ avversario. per possessore; la qual maniera di proibire era migliore perchè chi la usava, conser- vava il suo possesso come se avesse annuiziato col mezzo dell’ autorità del pretore, laddove chi annun- ziava colle sole parole, riconosceva per possessore il sno. avyersario; d.151,) f. 10/5 Mfiveodiz:Li 201,7 6. 1, ff. quod vi aut. clam.; L 6,$. 1, ff. sì ser- vit. vindic. Potevano annunziare una nuov’ opera per- con servare i proprj diritti o per allontanare un danno tuiti coloro che‘avevano interesse‘di ancunzierla 4 Copice civ. Il. 31 1082 LIBRO III, TIT. Iv. come coloro che godevano il dominio diretto o nti le, quali ecawo i superficiarj, i livellavj, i pignora- tar), 2. 1,6 pen.; 2.3, 6.9, ff. de oper. nov. nunc., junct. ll 1,6. 1, ff. si ager. vectigal.; i possessori di buona fede i quali si consideravano come padroni, arg. l. 136, ff. de reg. jur.; ìî tu- tori e curatori in nome dei loro pupilli e minori, non che i procuratori, purchè questi. ultimi avessero dato ranzione che i loro principali avrebbero ratifi- cato Ja proibizione; 4. 1, 6. 3; et ult.; 2 5, 6. 18, et uli.; LL 7,6. 1, fl. de oper. nov. nuncial.; “ e generalmente tutti coloro i quali potevano opporre al loro vicino che egli non poteva edificare contro a loro volontà; arg. 2. 2, ff. eod. Se più erano suo cui la nuov’ opera potesse nuocere, ciascuno oveva annuuziarla particolarmente perchè poteva essere che altri avessero diritto d’impedirla, alui no; Z. 5, 6. 6, ff. eod. Il socio se soffriva nocu- mento in un predio suo proprio dipendentemente da una nuov’ opera che il suo socio faceva in un predio comune, poteva proibire a quesio suo socio l’ opera che aveva intrapreso, ma però soltanto col mezza dell’ autorità del pretore, o col giudizio di divisione, 2. 28, ff. comm. divid. SUORA, ff. de oper. nov. nunc., altrimenti se la proibiva colle sole parole s la proibizione non valeva, per- chè sarebbe stato contraddittorio che egli si fosse dichiarato socia nel predio in cui}' altra socio ave- va incominciata la nuoy’ opera, ed avesse ad un tempo ammesso coll’ annunziazione verbale che non essa, ma il suo socio possedeva lo stesso predio, Gl' inquilini però ed i coloni non potevano fare annunzio di nuove opere; 4. 3, 6. 3, ff. cod. Tutti i cittadini, potevano annunziare Una nuo va opera per difendere i pubblici dirigi, 4. 3,& | I SENZA CONVENZIONE. 1083 ult.; 14,(£. e0d., fuorchè i pupilli e le ferrine; cui non era dato di promovere azioni pepolari; 4. 5, prin. ff. eod.; ars. I. 6, ft. de poput. action. La proibizione doveva farsi a chi intr aprendeva Ta nuov’ opera edificando contro l'antica forma, di- struggendo, 0 mutando, dir, 811, ff. de oper. nov. nunc., sia che l’opera fosse stata prossima 0 lontana, avvegnachè potessero esistere delle servitù tra due predj che avessero altri predj intermed) ap- partenenti ad altrì proprietar), 1.8, ff. eod., sia che l° opera stessa si fucesse in città 0 fuori in vil- le, od in campi, LD 6. hate eod., da perso- ne private o da magistrati; /. 5, 6.7, ff. cod. Se più erano i padroni dello suolo in cui sì faceva la nuov’ opera, bastava che la proibizione sì fosse fat- ta ad uno solo perchè tutti avessero obbligo di non continuare l’opera; se, non ostante questa proibizione, uno di essi segnitava ad edificare, questi solo era tenuto, enon gli altri, ai quali il di lui fatto non doveva nuocere;.5, ff. cod. Non era ne+ cessario di far 1° etario dell’opera, ma poteva farsi anche a trovavano nell’ opera per il proprietario stesso, come ai servi, agli artefici, ai fabbri, ai fanciulli, o alle fanciulle sa fossero tali da poter riferire al proprietario Ta fatta proibizione, Lr; 16. 5,02:15; 6.3, tf. eod.; d' onde avveniva che la si poteva fare anche ad wr infante o ad un furioso senza l’ autorità o consenso del tutore o curatore purchè coll’ infante 0 col fu- rioso si trovasse presente inteso qualcuno che avesse 1 farsi la proibizione,€ fosse così potuto constare della medesima: la rag ione si è perchè la proibi- zione non era personale, ma reale;@arge I, 10, te “rr, junet. L 5,63, in fin. tf. cod. Perchè avesse luogo l' annunzio) SI 9 LI b) OBBLIGAZION annunzio al propri quelli che sì richiedeva 1084 LIBRO YIL, TIT, 1V. che la nuav' opera st facesse sopra lo suolo; ond’ è che annuoziar non sì poteva a chi mieteva 0 ta- gliava alberi,© potava viti, o faceva altra. simile ©epera che non rimaneva unita allo suolo, 4. 1, 6. 123 ff, eod.} come pure annunziar non si poteva a chi ristabiliva o fortificava|’ antica opera; Z. 1, 6 13, ff. cod. L’ annunzio doveva farsi nella cosa presente e non jallove 3122/59.:2,,, 3,4,{[ueodsLuk.lo, che se in più Juoghi si faceva una nuov opera, l’ane nunzio far si doveva in ciascun luogo in cui si far ceva l’opera; 2. 5, 6. 16, ff.‘(eod.> e perchè si potesse comprendere se dapo l’annunzio sì era cone tinuato| opera, l’ annunziatore poteva mediante decreto del pretore far rilevare da periti lo stato dell’ opera prima della proibizione; 7. 8 selce Wa e 5, ft. eod. La proibizione poteva farsi in qualunque giorno anthe feriato perchè il più delle volte il pe- ricolo soleva essere soprastante; Z, 2, 6- 4, fl. eod., funet. LL>, fi. de feriis. Fatto l’annunzio, tosto si doveva desistere dall” opera intrapresa, e le parti dovevano presentarsi al pretore perchè decidesse se doveva continuarsi 0 dì- struggersi l’ opera; /. 5 540, degli Ba; rile dota 6. 0, ff. de oper. nov. nunc. Che se, mon ostante l’ annunzio, 1’ opera sì proseguiva, l’ annunziatore Poteva far restituir l’ opera nello stato ia cui si tro- vava al momento dell’ annunzio, ed a quest effetto gli competeva l’ interdetto resiztutorio de operis novi nunciatione, il quale era non annale ma perpetuo; è leto 943, Laappeprimet ai 4, 6, ff. eod. Se l’ annunziatore moriva o alienava la cosa a nuov’ opera recava danno, cessavano gli effetti ella preibizione perchè cessava il‘diritto dgFan- , cni] blu che pera toro proi quar cod aver nin Y a pr 00 Ìéci DA aver voli AVI 0, ma sil tin dir spe pro OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1085 munziatore; /. 8, 6. per. MF. cad. Conveniva pertauto che il di ju erede facesse uu nvovo annunzio. sebbene peraltro gli competesse l’interdeito restitutorio per far tornare le aose nel primiero stato se niai dopo la proibizione del suo autore erasi continuata l’ opera quando questi era ancora in Vital; 4102/01, 670 if eod. Cessavano parimenti nel caso che il pretore avendo prima ordinato, avesse poscia proibite l’an- nnnzio della nuov opera; 2. 16, ff. cod., junct. 7. 14, ff. de re judic. Egualmepnte cessavano! quando l’ annunziatore con un patto! toglieva di mezzo la proibizione, /. 1,$. 10, ff. de oper. nov. nunviat., o quando il pretore la rimetteva, Jo che gli era lécito di fare nel caso che l’ arinunziatore non aves- se voluto prestare il giuramento di calunnia, oppure avendo egli annunziato a nome altrui, non avesse voluto prestar cauzione che il di lui principale avrebbe ratificato la proibizione, Z. 5,(SOA) VAPONI 18, ff. eod., 0 îl pretore avendo esaminato som- mariamente le‘ragioni delle‘ parti, avesse ricono- sciuto che non v' era luogo alla proibizione; 4. unic. 6. 2, ff. de remission. Era pur lecito al pretore di rimettere la proibizione quando colui cui essa era diretta prestava cauzione di distruggere a proprie spese tutta Ja nuov” opera che aveva fatto dopo la pro'bizione, nel caso che fosse stato giudicato che l'opera non poteva per diritto edificarsi, 2. nic. cod: de nov. oper. nùnciat.; la quale cauzione per lo più soleva essere mediante satisdazione, Z. 8, 6. 2, ff. de oper: nov. nunciat., sebbene peraltro po- tesse essere ancora mediante una nuda promessa specialmente quando la proibizione teodeva a difen- dere i pubblici diritti; 4. 8, 6. 3, ff. cod. La cau. zione doveva prestarsi a ciascun annuuziatore da ca- daun di coloro cui era fatto l’ annunzio,£. 21;( sor 10 LIBRO MI, TIT. IV. 5, et 6, ff. e0d., e quando questi l’ avevano- ferta sufficiente, secondo che sì disse di sopra, po- tevano continuare l’opera, comunque quelli avessero ricusato di accettarla; Z. 5, 6.17, Z: 20, 619,19; 14,15, ff. eod. La proibizione però non cessava se colui cuì era fatta moriva o alienava la cosa, ma passava a’ suoi successori sì universali che particolari; 2. 8, 6. ult.{(. eod., î quali erano tenuti a soffrire che fos- sero distrutte le cose fatte dal loro autore dopo la proibizione, non a distruggerle eglino stessi a pro- prie spese, poichè essendo questa una pena, essi non dovevano soffrirla perchè non erano in colpa;‘A pen. ff. de oper. nop- nunciat., junct. l. 5, 6. 5, ff. eod.; L, 3, 6. 2, in fin. ff. de alien. Jud. met. caus. Qualora peraltro il successore universale con- tro la proibizione fatta al suo autore, avesse conti- nuato l’opera, io credo che fosse tenuto a distrug- gere a spese proprie ttto ciò che aveva fatto, poi- cEè colla morte dell’ autor suo non si estingueya la proibizione come giù poc' anzi osservai. Non così la penso rigmarde al suceessore singolare, il quale quindo aveva continuato l’ opera contro la proie Dizione fatta al suo autore, sembrami che fosse bensì tenuto a soffrire che fosse distrutto quanto aveva fatto dopo una tale proibizione, 2. ult. ff. de nov. oper. munc., ma non a distruggerlo egli a sue spese perchè ad esso non era stata fatta la proibi- zione; 2. 3, 6. 3., ff. de alien. judic. mut. caus. Poicliè sono in discorso del danno che 1° vomo arrecar poteva col fatto. suo proprio, voglio quì spiegare il titolo dei digesti de aqua et aquae plu- viae arcendae, il quale parmi che appartenga a que- sta sorta di danno., e terminerà così di parlare in- torno al presente capo. tali dov cu Joni are ——OSBIIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. 1089 Questo titolo era diviso in due parti, uva che ol-: ro| trattava del condurre acqua; e perciò sembra che ni dovesse inseriversi non de agua soltanto, ma dé 13, aqua ducenda; V altra che dava azione di tener lontano| acqua piovana dal proprio predio in cui il vicino la mandava a bello studio, e sembra quindi che dovesse inscriversì de aquae pluviae { arcendae actione. La‘prima parte conteneva la po) proibizione di far derivare|’ acqua da un fiume na- vigabile, o la di cui acqua servisse alla navigazione A di un altro fiume, oppure di farla derivare da un pubblico censervato;o di acqua, ovver’ anche di Ù1 farla passare per una pubblica strada, in pregiudizio dA del diritto di navigazione,@ di passaggio che ave= sa vano i cittadini; dalla quale proibizione nina altro net, poteva dispensare fuorchè il principe;/ 2, ff. dè or Alumin., junct. lL10,$. ult. ff. de aqua et or aquae pl. ar.; ll 1,$. 42, ff. de aqua quot. et ori aest.; l. 18,$. 1, ff. de aq. et aq. pl. ar.; poi:|£4, 6. ult. fl. de servi. o ala L'altra parte del titolo disponeva che niuno così potesse con opera artifiziale far sboccare 1’ acqua va piovana nel predio del vicino, oppure, sboccandovi role naturalmente, non potesse farla sboccare in. mage ose giore quantità, o con maggiore impeto e velocità, anto o più compressa, o sporcata, onde non arrecar dan- de no al predio del vicino, /. 1, 6.1, 6, et pen.; b, sue 3, prin.(f. de aquaet aq. pluv. arc., altrimenti que ibi- sti poteva far togliere| opera e chiedere la rifusio= gs» ne de' danui avvenuti dopo la contestazione della JO) lite, 2. 6, 6.6, et ult.; L. 11, 6. 3, ff. eod.,& qui poteva farla togliere a spese del reo convenuto quarie pu: te volte il medesimo l'avesse fatta, o fosse: stato que: erede di chi Vaveva fatta, ZL 4, 6. 2, in fin. L 6,36. 7, ff. eod.; al qual effetto gli competeva 1088 LIBRO IMI, TIT. Iv, azione aguae pluviae arcendae la quale era bensì personale ma però ir rem scripta; l. 6 RETRO ead. Questa azione non solo si dava al padrone del Jredio, in cui si faceva sboccare con opera artifi- ciale l’acqua piovana ,. ancorchè solamente dopo l’opera fosse divenuto padrone del predio, 2. 6, 6. 3 4. 16, ff. eod.; ma éziandio al livellatio RETOS]I 6. 1, tf. eod.; L, 5, 6. ult. ff. arbor. furt. caesar., a colui il quale godeva la servitù liae, qualora »v acqua avesse nuociuto alla medesima servitù,. pen.{f. de aqua et ag. pluo. arc., ed utilmente all’ usvfruttuario, 4. 22, ff. eod. contro il padrone che o da se stesso, 0 per mezzo del suo colono, o di altri, aveva fatto nel proprio un’ opera onde far sboccare 1° acqua piovana nel fondo del vicino, 4. 18, 2 23, 6. ult. fl eod.; ma non contro di al- tri, eccettuato l’usufruttuario, contro di cui sì da- va l’azione utile, Z. 22, 6. ult. ff. cod. Se più erano i padroui del fondo da cui l’acqua scorren= do, nuoceva, ciascuno era tenuto per la sua parte, nello stesso modo che se più erano i padroni del fondo cui l’acqua recava danno, ciascuno poteva agire soltanto per la sua parte; 4(E pe . 3, et 4, ff. eod. I successori singolari, come i compratori, i donatarj, i legatarj e simili erano te- nuti soltanto a sopportare che l’ opera fatta dal Jo- ro autore, fosse distrutta ,, ma non a farla distrug- gere a loro spese, 2 12, 2. 16, ff. eod., nei quali casi peraltro poteva obbligarsi il loro autore coll’in- terdetto quod vi aut clam a distruggere|’ opera a di lui spese ed a rifare i danni; Z. 13, /. 14, ff. cod. Ché se l’opera, che arrecava danno, non era artifiziale, ma prodotta dall’impeto di un fiume, ® da altra cagione naturale indipendente dal fatto dell’uomo, allora non la diretta, ma l'utile azione: ie e ii po f, OBBLIGAZIONI SENZA CONVENZIONE. rosa aquae pluviae arcendae aveva inox0 ad effeito di far togliere l’opera dannosa, perchè essa non si era formata per volontà delle parti; VAT AIR Veli Ae 6; 2. 11, 6. ult. ff. cod, Così pure se 1 impeto delle acque avesse gettato a basso tn argine nel predio di qualcuno, per to che l’atqua piovana che soleva trattenersi da quell’ argine, fosse scorsa nel redio del suo vicino e gli avesse recato danno,@ questi competeva l'utile azione per custringere il pro- prietario dell’ argine a rifarlo ove prima si trovava. Finalmente se un terremoto o qualche altro acciden- te avesse ridotto il. predio di qualcuno in modo da recar danno al predio di qualcun altro, questi poteva far ritornare il predio del sio vicino nella stessa forina di' prima, perchè così l equità sugge- riva, comunque uon vi fosse legge che espressamente MIS ediessen di la Qt OI eod. Non competeva quest’ azione per riguardo al danno che si éra arrecato prima della contestazione della lite, poichè doveva il dannificato imputare A se stesso di non aver annunziato la nuov opera, L. 6,6. 6, ff eod., ben intesì però che, se in lui not sì ravvisava negligenza, gli competeva V inter- detto guod vi aut clam per essere vilutto del dan- no; Z 14,&- 3, ff. eod. Parimenti non aveva luo- go riguardo al danno che avvenir poteva dopo la sentenza, poichè o si doveva chiedere la cauzione de damno infecto, o sì doveva instare perchè Je cose fossero restituite in istato tale da hon poterne iemere danno alcuno; 2. 14, 6 3, fl. cod. Così pure non sì dava quest’ azione per un'opera fatta dopo la contestazione Aella lite, avvegnachè si do- vesse în questo caso intentave UN nuovo giulizio; 14,6. ult. ff. eod., junct. L. 23, ff. de judiciis; 2a, 6. 9, di de except rei jud. Suailmente Qi (TO) le (SA) nea siudavasse\ acqua nuoceva ad nn predio non rustico, ma urbano, perchè in tal caso il padrone del predio urbano poteva agire coll’azione negatoria snde proibire al vicimo di far sboccare l’acqua nel sno predio, 4 1, 6. 17, 19, 20, ff. de ag. et ag. pluv. ar., e la non si dava neppure se si fosse trattito di un’ opera fatta soltanto per coltivare il predio, o per raccogliere i frutti,(0. 1,(EROI, 66. segg:; d. 24, prin. et GL 125, fh60d. 1(ava vero di un’ opera fatta per tener rinchiusa| acqua Piovana nel proprio predio, o per condurvi quella che al vicino era inutile; 2. 1, 6. 11, ff. cod. E- gralmente la non sì dava nel caso che alcuno sca- vando il proprio fondo avesse divertito il fonte del vicino non con animo di nuocergli, ma di miglio- rare il proprie fondo, 4. 1, 6. 12; ang. l. DI n Mb cod,; È. 24, 6 ult. ff. de damno inf.; e neppure nel caso che qualcuno avesse divertito il corso di un torrente, il di cui influsso era utile al suo vici- no, purchè avesse fatto ciò non per recar danno al vicino, stesso ma per nen soffrirne egli stesso, Z. 2, 6. pen. ff. eod., impercipeshè' azione aveva luogo se 1’ acqua piovana nuoceva, non se cessava di portare utilità; 2. 1,$. 21, ff. eod. Nè tampoco competeva se l’ opera dannosa era fatta în un luogo pubblico, poichè allora csiger dovevasi la cauzione de damno infecto, L. 3, 9. persa le 18, AE tengo, oppure se era fatta in luogo privato bensì, ma però con autorità del magistrato, 0, essendo stata futta di privata autorità, se era immemorabile,@ fatta da coloro che pei primi avevano dato forma al predio; 2. 2, 6.3, 2. 23, prin. il. cod.; L 28, ff. de probat.) 1000 LIBRO Ms TIT. 1v. et se 34 A ol TITOLO V. bii, CONTRATTO DI MATRIMONIO E DEI DIRITTI RISPETTIVI DEGLI SPOSI: de i GAPOÒO PRIMO: Disposizioni generali. 1387. La legge non tegola la società conjugala relativametite al beni, se noù in mancanza di= ciali comvenzioni, le quali gli sposi possono fare 4 cause giudicano più conveniente; purchè non siano contrarie ai buoni costunii; e siano inoltre osservata fe seguenti modificazioni. In mancanza di patti speciali, le leggi romatie fissavano i diritti del conjugi sui beni che la ino4 glie portava in dote al marito; come vedremo in segmito. Quiesti patti speciali che’ chiamavansi patti dotali, potevano essere espressi a taciti, egualmente che i paiti in genere de' quali si patlò riella nota dell art, rt01 pag. 6g1. Per la qual cosa nel patto espresso che morendo la figlia senza prole, la dote ritornàr dovesse al di lei padre, conìenevasi tacitamente il patto contrario, che morendo tot prole 3 la dote non ritornasse al padre 3 LL 26, 6. 2, ff. de pact. dot. Così pure se due conjtigi dopo di aver fatto divorzio, si riunivano in iatribono y 1092 LIBRO III, TIT. v, lo che era lecito di fare secondo che si ha dalle leggi citate sotto 1’ art. 295. T. I, s' intendevano tacitamente ripetuti gli stessi patti dotali che cransi stabiliti nel primo matrimonio, Z. 30, Z. 31, 4. 40, i. 64, fl. de Jur. dot.; I pen. 6. 5, tf. solut. matrun., a mena che però un estraneo non avesse costituita la dote col patto della riversibitità in car so di morte, o di divorzio, mentre aliora se i cone Jugi, dopo di aver fatto divorzio, si riunivano in matrimonio, nè la dazione della dote, nè i patti dotali s’ intendevano ripetuti, quando l’estranco, 0 il suo erede non avesse acconsentito alla rinnova- zione del matrimonio; Z. 29, 6. 1, ff. de pactis dot.; arg. l. 68, ff. de Jur. dot.; l. 421, GRU ff. sol. mat. Egualmente ripetuti non s’inteudevano 1 patti dotali quando i conjugi, sciolto il matrimo- nio, ne contraevano un altro non tra di loro, ma con altre persone; 4. O alfeide legat. 2; È, pen. 6. 5, ff. sol. mat.; È 64, ff. de Jur. dot. I patti dotali potevano stabilirsi dai coujugi medesimi, /. 17, ff. de pactis dot., e dai loro genitori in favore dei conjugi e degli altri Ioro figli e discendenti maschi o femmine, esistenti o no sot- to la loro potestà; e ciò per lo speciale favore che godevano le nozze, la dete, ed i figli, mentre in tutt’ altre caso questi patti sarebbero stati inutili per la regola che i patti tra due persone non gio- \avano nè nuocevano ad una terza; /. US i-Iti: 000 mat.; L 71, cod. de pactis convent.; l. 45, 6. 2, ff. de verb. oblig.; l. 23, ff. de pact. dotal. Che se Un estraneo nell’ atto medesimo in cui costituiva la dote ad una sposa, conveniva della riversibilità della stessa dote in di lui favore, valeva una tale convenzione, /. 1, 2. 9, in fin. cod. de pactis Conventie; È, 20,€. 1, ff. de pactis dotal.,€ var CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1003 fera pur quellu che altri colla di Jui permissione avessero fatto nel momento della della dote; 2. 1, 6.113 arg.£. 29,$. 1, et 2, ff. eod.; 2. 19, cod. de jur. dot. Ma se|’ estranco, dopo costituita la dote semplicemente, voleva. stipulare per se la riversibilità della medesima, non gli era permesso di farlo, come non era permesso neppure al di lei padre che|’ aveva dotata, quando ella non avesse acconsentito; Z. 20,$. 1, ff. de pactis dot.; l unic. 6. 13, cod. de rei uror.; I. 9, in fin. cod. de pact. conv.; EI ttSo/. ratio 2 7, ff. de pact. dot. A) conuario quando chi ave- va dato la dote o altri col di Jui permesso ne ave- va pattuito la riversibilità nel momento stesso della costituzione della medesima, aveva diritto di chie devne la restituzione secondo il patto stabilito, sen- za che la femmina dotata potesse con atto tra vivi o di ultima volontà pregiudicare ad un tale diritto ancorchè fosse stato il di lei padre che avesse con- venuto la restituzione della dote; 7. 29, 6. wl.; 2. 7, fî. de pactis dotal. 1 patti dotali, secoudo il ginreconsulto Paulo, si dividevano in patti appartenenti alla volontà dei contraeati; come che la voglie dovesse. alimertansi colla dote al muarito promessa,€ che questi non potesse domandarla, finchè sussisteva il matrimonio e simili; ed in patti appartencati al diritto, come quando si potesse chiedere od in qual modo si po- tesse chiedere od in qual modo si potesse restitume la dote e simili, e circa a questi ultimi pattè non sempre si osservava la volontà dei contraenti, eome nel caso che si fosse conventto che ii marito non potesse giammai domandare la dote, PECAUOE if. de pactis slotalibus, così pure quando i patti erano contraxj alle leggi od ai buoni costumi, /. A, 10094 LIBRO II, TIT. v. ft. cod.; Ly, 6. 16:04 27, 6-4, fl. de pactts$ È. 16, cod. de rei&ct.; I. 5, cod. de pactis con- ven., o rendevano indotata la donna, 4 2, ff. de pactis dot.; l. 3. cod. de pactis conven., o dete- rioravano la condizione della dote, 2. 6 sul rÙ, et segq. ff. dle pact. dot., o finalmente mettevano differenza tra la dote e la donazione propter nujs tias. INovell. y7 cap. 1.| Alle leggi od ai buoni costumi dicevansi con- trarj quei patti che tendevano a disciorre il matri monio, o a concedere l’ alienazione del fondo do+ tale, o ad indurre, durante il inattimonio, una donazione tra i conjugi proibita, Z. 22, in fin.; 1. 28, ff. de pact. dotal., o a togliere alla donna il diritto di succedere all’ eredità paterna,£. 3,104. de collat., o a togliere al marito il bencfizio di competenza, Z. 14, 6. 1, ff. sol matrim., del quale godevano i conjugi, secondo che si disse nel: la nota dell’ art. i101 pag. 773, o ad impedirgli di agire per la consecuzione delle spese riccessario| le quali ipso jure diminuivano la dote, 0 per ri| chiamare a se le cose toltegli dalla moglie con ani- mo di far poscia divorzio, ovvero quelle che esso, durante il matrimonio aveva donato alla medesima contro la proibizione delle leggi; 2. 5, 6. 1, 2, ff. de pactis dotal. Così pure non era permesso di pattuire che i frutti della dote sarebbero apparte- nuti alla moglie, o si sarebbero convertiti in dote; o si sarebbero erogati in pagare i debiti della mo- glie, a meno che essa in tal caso non avesse soste= nuto in tutto o in parte i pesi del matrimonio, 0 non avesse in altro modo provveduto affinchè la dote non fosse stata inutile al marito; è. 4, 2. 11, î. 12, 6. 1, ff. cod. l 21,$. 1, ff, de donat. inter, vir, et ugOr, di CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1095 Rendeva indotata la donna quel patto per il quale, sciolto il matrimonio in qualsivoglia manie ra, non doveva esserle restituita la dote, Z. 2, 4. 16, 2. 27, ff. de pact. dor il x, 6.1, IL 0e dote praeleg.: così pure quel patto per il quale si stabiliva che, in pendenza del matrimonio, la dote non dovesse chiedersi, allorchè un tal patto fosse ei i i a, i fin, ff. de pace. dot.; che se era personale, come se il padre do- tante avesse convenuto che ad esso, durante il ma- trimonio, non sì potesse domandare la dote che aveva promesso, doveva questo patto osservarsi, per- chè}a promessa non cera inutile, e la figlia now poteva dirsi indotata; /. 11,£. 30, ff. cod,; 1.33, ff. de pactis. Ma se il promettitore della dote aves- se pattuito che non sì potesse costringerlo contro sua voglia a pagare la dote, simile patto rendeva inutile la promessa; I ultim. 6. 19 ff. de past. dot. Quei patti poi col quali si conveniva che il marito lucrasse la dote in tutto od in parte erano validi gnalora avessero dovuto eseguirsi soltanto do- po la morte della moglie; LL 12, prin.; ATI 2, ff. de pact. dot.;.. 6, cod. de pact. convent. Deteriorava Ja condizione della dote quel patto, per il quale il marito era tenuto a rispondere sol- tanto del dolo, 2, 6, ff. de pact. dot., o poteva difforire la restituzione della dote, sciolto il matri- monio, oltre al tempo dalle leggi determinato, 2. 15, 2. 15, L 16,2. 17,Î0. eod., a meno che la dilazione ron si fosse stabilita dopo lo scioglimento del matri- monio, Z. 18, ff. cod., v che il padre della moglie non avesse convenuto nell'atto della costituzione della dote di consegnarla uno, due, o tre anni dopo contratto il ‘ matrimonio, e che potesse differirsene la restituzio- ne dopo altrettanto tempo dallo scioglimento del 1090 LIBRO 111, TIT. Vv. metrimonio, puichè peraltro la figlia avesse accon+ sentito a Questo patto, e fosse stata crede del pa dre; 6. 19, ff. eod, Così pure deteriorava Ja con dizione della dote quel patto per il quale il credito dato in dote stava a pericolo non del marito, ina della moglie; 4. 6, ff. cod. Circa|’ eguaglianza che si ricercava tra la dote e la donazione propter nuplias, avendone già di- scorso abbastanza nella nota dell’ art, togr. Det non ne faremo qui di bel nuovo parola, e teenine remo la presente nota coll’ osservare- che potevansi “novenire quei patti dotali che più piacevano ai contraenti, Z. 1, Z. 7, cod. de pact. conv.; L. 48, fi. de paci il 10, cod. cod., osservate però le disposizioni di sopra esposte, e quelle che andere- mo in seguito esponendo.) 388. Gli sposi non possono derogare dl’ di ritti risultunti dall’ autorità maritale sulle persone della maglie e dei figli, 0 a quelli che appartengo— no al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengono attribuiti al conjuge superstite dal ti- tolo della patria Podestà, e da quello della Mi- nor età, delia Tutela e dell’ Emaneipazione, nè stle disposizioni proibitive coutenute nel presente Codice. ( Concord, arg. ZL 14, 6. 1, ff. sel mat. 1 98, di da Ade RNact.; bh. 20, Il de reltg.; bt. 9,$- 7, fl. de admin. et per. tut.) 1589. Noa possono fare alcuna convenzione o ri- nunzia il di cui oggetto fosse tendente ad irmmutare l’ ordine legale delle successioni tanto riguardo ad essi medesimi nella successione de’ loro figli o di- scendenti, quanto rapporto ai loro figli fra essi; salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo secondo lé forme è me’ casi determimati nel presente Codice, 75 piSe<—— glia ATTO DI MATRIMONIO. 1097 { V. la nota fatta al 6. 2 deil’ art. 11:50.) 1390. Non è più permesso ai conjugi di stipulare in un modo generico che la loro associazione verra regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali che per lo addietro fossero state in vigore nelle diverse parti del territorio del Regno, e che dal presente Codice sono abrogate. Potevano i conjugi stipulare che la loro asso- ciazione sarebbe stata regolata da una consuetudine, da una legge, o da uno statuto di un qualche mu- nicipio, o di una qualche città,© provificia, sic- come era loro lecito di fare tntte quelle convenzioni che loro piacevano, come si disse in fine della no- ta dell’ art. 1387.) 1391. Possono però dichiarare in modo. generico che è loro intenzione di maritarsi 0 sotto il regime della comunione, o sotto il regime dotale. Nel primo caso, i diritti degli sposi e dei lore eredi saranno regolati‘ dalle disposizioni del capo II di questo titolo. Nel secondo caso, i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo II. ( Entrando noi a parlare della comunzone de’be- ni‘tra i conjugi, poche cose potremo dire circa alla medesima perchè, sebbene la si potesse stipulare, 2. 16, 6. ud. ff. de alim. et cib.; L 32, 6. 24, ff. de donat. inter vir. et urxor., come anche si osservò nella uota dell’ art. 220 T. I, nondimeno quando la non si stipulava( locchè rare valte ac- cadeva), essa non aveva luogo; imperciocchè è troppo chiaro che le romane leggi distinguevano, le cose del marito. da quelle della moglie; /. 1,$. 15, ff. ad I. C. Silan.; L 24, 6. 5, ff. solut. mat.; 2. 8, cod. de pact. conv,; L. 5, cod. si quis alteri vel sibi etc. Nè osta la 2. 1, ff. de act. rer. amot. ove Paulo rispose che la moglie togliendo alcuna cosa 10)8 LIBRO III, TIT. v, al marito non commetteva ua furto, perchè la s0+ cietà della vita la rendeva in certo modo padrona gia socictas vitae quodammodo dominam eant fareret: conciossiachè Puulò parlass: impropriamea= È Ì a te come lo dimostra la parola quodammoilo.) 1392. La semplice stipulazione con cuni Ja moglie sì costituisce 0 Je vengono costituiti dei beni in do- te, mon basta perchè sieno questi beni sottonessi al regime dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un’ espressa dichiarazione. Parimente non risalta che gli sposi si sieno sot- tomessi al regirze dotale colla semplice- razione da essi fatta, di mavarsi senza comunione; o di rimanere separati di beni. ( Non v ha dubbio alcuno chevi patti tra con- jugi e quello pure della comunione de' beni non U4 potessero provarsi col mezzo di argomenti e d’ in- dizj come si raccoglie dalla 4. 6,{f. de cond. caus. Î data caus. non sec.) 1393. In mancanza dî stipulazioni speciali che deroghino al regizze della comunione e che lo mo- dìifichino, le regole stabilite nella prima parte del capo IT formeranno il dirittò comune del Regno. (_V. la nota fatta all’ art. 1391. 1394. Le convenzioni matrimoniali saranno stese, prima del matrimonio, in un atto avanti notaro. ( Non era necessario che i patti dotali si faces- sero per iscrittura quando in altro modo qualunque potevansi provare, 0. 6, cod. de dot. promiss.; ‘. unic, 6. 1, et ult. în fin. cod. de rei uxor. act.; bi L. 15, cod. de jur. dot. Novell. 117 cap. 4; 1.(a i în fin. ff. de pig. et hypoth.; lL 4, în fin. ff. de fid. inst.; L 1, cod. eod., eccetto che il matri- monio non si fosse contratto tra illustri cittadini romani, o tra persone di condizione ineguale, o che CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1099 nn padrone non avesse preso per moglie la sna Ji- berta; nei quali casi era necessario che il matrimo= nio ed i patti dotali fossero ridotti in iscritto. Now 117 cap. h- Nov. 58 cap. 3; L53, 6.1, a fin. cod. de nupt. Ma‘ bbene non si richiedesse ordi- pariamente la scrittura» si ricercava pero}’ josinua- zione dei patti dotali negli atti del magistrato, qua lora la dote e la donazione propter nuplias aVisstr ro superato la somma di cinquecento solidi. Nov. 127 cap. 2) 1395. Esse non posso dopo la celebrazione del matrimonio. I patti dotali potevano stabilirsi prima ed in pendenza del matrimonio,€ stabiliti che fossero, potevano cambiarsi; ben intesi però che trattandosi di patti posteriori al matrimonio, la moglie non fosse srata con quelli ingannata, 0 non si fosse de- teriorata-la condizione della dote, o finalmente non si fosse indotta una donazione tra conjugi proibita; tr, L12, 8 D 1. 24, l. 28, junet. I. 29, fl. de pact. dot.) 1396. I cangiamenti ne del matrimonio, un atto del notavo, St contratio di matrimonio. V. la nota fatta all’ art, 1394.) Inoltre, nessun cangiamento O controdichiarazione în iscritto è valida, quando sia fatta senza la pre- senza ed il simultaneo consenso di tutte le, persone che sono state parti nel contratto di matrimonio. ( Concord. arg. È. go, ff. de solut.; SÙ 100, 2. 153,{f. de reg. jur.: L 19, în fin. ff. de pact. dot4zul.;15 cod. quando lic. ab empt. reced. INov. io cap. 1; 6.1, el ult. inst. quib. mod. toll. oblis. no cangiarsi in verun modo farti prima della eclebrazio= devono essere comprovati da eso nella medesima forma del bar il: il 1100 LIBRO MI, TIT. V. 1397. Ogni cangiameuto e contro-dichiarazione in iscritto, quantunque rivestita delle forme prescritte nel precedente articolo, sarà senza eletto riguardo ai terzi, se non sarà stata estesa appiè della ininuta del contratto di matrimonio; ed il notaro non po= trà, sotto pena dei danni ed interessi verso le par ti, ed ove occorra, sotto pene più gravi, rilasciare aè Je copie autentiche di prima edizione, nè le ul- teniori del eoniratto di matrimonio, senza riportare in fine di esse il cangiamento o la contro-dichia= razione. ( Non sembra che, secondo le leggi romane, fosse necessario farsi i cangiamenti e contro-dichia- razioni appiè della minuta del contratto di matri- monio, poichè vedemmo nella nota dell’ art. 1394, chie sì il matrimonio che i patti che lo riguardava- mo non ricercavano ordinariamente scrittura. Non- dimeno se gli sposi volevano cambiare o togliere un qualche patto matrimoniale, dovevano fare ciò pubblicamente nell’ istesso modo che avevano stabi- lito i primi patti, ars. Z. 12, cod. de pactis, al- trimenti se i patti posteriori erano clandestini ra nulla valevano, perchè si presumevano estorti o per timore, o per forza, 0 per blandizie, insegnando l’ esperienza che vi sono stati maschi e femmine co- sì intemperanti che e robba e figli hanno sacritica— to ad un furioso amore;‘ 22, in fin. cod. de adlm. iut., junct. LL 4, ff. de inoff. test.) 1398. Il minore capace a contrarre matrimonio è Dure capace di prestare il consenso per tutte le con venzioni delle quali è suscettibile questo contratto; e le convenzioni e donazioni che‘con esso avesse fatte, seno valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone il cui consenso è nécessario per la validità del matrimonio. CONTRATTO DI MATRIMONIO. I1OI ( Concord. are. 2. 45, ff. sol. mat.; 4 7, cod. de pact. conv.: L 73, ff. dè jur. dot. V. la nota fatta all’ art. 1095 Tom. l.) Cà, Pr0). II. Del Regime dellu comunione. 1399. La comunione, tanto ligale che, convehzio- nale, incomincia dal giorno del matrimonio con- tratto avanti l’ ufficiale dello stato civile. Non sì può stipulare ch'essa incomincierà in un’altra epoca. ( La comunione convenzionale poteva incomin= ciare anche durante il matrimonio; purchè non tendesse a fur frode alle leggi, come ad indurre una donazione tra conjugi proibita; Z. 16, 6. 3, ff. de alom. vel cib. lec.; L 35, 6. 24, ff. de donat. inter vir. et uxor. V. la nota fatta all’ art. 1395.) P_AgRgT. E, P_RI MIA. Della comunione legale. rjoo. La tomunione che si stabilisce colla sem- plice dichiarazione di matitarsi sotto il regime del- la comunione, 0 che deriva dalla mancanza d’ ogni contratto, soggiace alle regole spiegate pelle sei se- guenti sezioni. LIBRO II, TIT. V. SEZIONE PRI MA Di ciò che fortina la Comunione tante attivamente che passivamente. 61. Delle Attività delia comunione. r4or. Lo stato attivo della comunione è com= | posto, iii 1. Di tutti gli effetti mobiliari che i conjugi possedevano nel giorno della celebrazione del ma- trimonio, come pure di quelli che loro pervengono i durante il matrinionio, a titolo di successione o anche di donazione, quando il donante non abbia Ri i dichiarato il contrario; Î 2. Di tutti i frutti, vendite, interessi ed annua- lità, qualunque sia la toro natura, s lute o per- | cette durante il matrimonio, e provenienti da beni VE} che appartenevano ai conjugi al tempo del loro ma- LE trimonio, o di quelli che loro sono devoluti duran- te lo stesso, per qualsivoglia titolo; } 3. Di tutti gl’ immobili acquistati durante' il | morrimonio. ( Quando i conjugi avevano convennito la comu- nione universale de’ beni, si comprendevano in es- sa tutti 1 beni corporali ed incorporali, presenti e futuri, come eredità, legati, donazioni, 2. 13$- Ir La, 03, 91, 29%, 094, ti pro socio€ eziaudio le cose rubate finchè non venivano vendi. eate dai proprietarj; arg. 4. 53, et 4. segg. ff. eod. Si comprendevano ancora tutti gli utili prove- vienti dall'arte, industria, mestiere, o professione di Mete sa CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1103 qualunque dei conjugi, arg. 4. 7, et Ul. segg. ff. cod., i fruiti naturali, industriali e civili, e gene- ralmente tutto ciò che si comprendeva sutto. nome di frutti dovati all’ usufruttuario secondo che sì dis- se nglle note degli articoli 582 e segg. non che gli usufrutti che i conjugi avevano prima del matrimo- nio, o acquistavano in pendenza di esso, senza che îl conjuge usufruttmario potesse pretendere alcun compenso pe’ frutti dall’ altro conjuge percepiti du- rante Ja comunione; arg. Z. 66, 2. 78, ff. de jur. dot. Non cadevano però in comunione i beni fede- commessarj, perchè questi erano piuttosto altrui che proprj dei conjugi, eccettuato ciò che era dovuto al fiduciario a titolo di tredellianica, o di legittima, arg. l. ult. 6. a, et 3, cod. comra. de leg.; L. 8, cod. ad L. Falcid.; ll 67, 6.1, in fin. ff. de leg. 2; nè tampoco vi cadevano le cose che erano state donate ai conjugi con condizione che entrar non dovessero in comunione; arg. IVov. 117 cap. 1; 9, cod. de donat.; L 48, fl. de pactis; È. 42, ff. mort. caus. donat.; l 1, 2, 3, cod. de donat. quae sub mod.) 1409. Qualunque immobile si ritiene come acqui- stato in comunione, se non è provato che uno de’ conjugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà o il legale possesso, ovvero che gli è pervenuto dappoi per titolo di successione o di donazione. ( V. la nota precedente.) 1403, I tagli de’ boschi ed i prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate al titolo dell Usufruttn, dell’ Uso e dell’ Abitazione. Se, durante la comunione, non sono stati fatti i tagliamenti de’ beschi che potevano essere faiti a 1104 LIBRO IMI, TIT. Va norma delle snddette regole, ne sarà dovnta la compensazione al conjuge non proprietario del fon-] do o ai suoi eredì. Se le cave e miniere song state aperte«durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, salvo che colla compensazione o indennizzazione a favore di quello fra i conjugi cui potrà essere dovuta. ( V. la nota fatta all'art. r4or.) 1404. Non cadono in comunione gli immobili posseduti dai conjugi avavti la celebrazione del ma- trimonio, o che loro pervengono durante il matri- monio a titolo di successiune.; Non ostante, se dopo d° avere stipulato il con- tratto del matrimonio, col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avrà in quest’ intervallo acquistato n immobile, esso ca- drà nella comunione, purchè l’acquisto non sia sta- to fatto in esecuzione di qualche clausola matrimo- niale: nel qual caso esso sarà regolato a termini della convenzione. ( V. la nota fatta all’ art. 14or.) 1405. Le donazioni d’ immobili che durante il matrimonio sono state fatte ad uno soltanto de’con- jugi, non cadono nella comunione, ed appartengo- no al solo donatario, purchè la donazione non con- tenga espressamente che la cosa donata deve spetta- re alla comunione. ( V. la nota fatta all’art. 14or.) 1406. L’ immobile rilasciato© ceduto dal padre, dalla madre o da altro ascendente ad uno dei con- jugi per soddisfarlo di quanto gli deve, o col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non ca- de nella comnnione, salvo il diritto di compensa= zione o indennità, ( V. la nota fatta all'art, 1401.) la le Ne p0= Ne ta= CHI eso ca* ae CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1105 1/07. L'immobile acquistato durante il matrimo- nio, a titolo di permuta. con un immobile spettanie all’ aliro dei conjagi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo di quello alienato; alvo il compenso in caso di eccedenza. 4 ( Se, durante la comunione, uno dei conjugi vendeva, 0 pèrmutava una cosa, sua propria, la qua- le non poteva èeatrare in. comunione, forse perclè tale era la lege colla quale 1 aveva acquistata, si disputava se il prezzo ricavatone ,, o la cosa ricevuta in iscambio, cader dovesse nella comunione,€ sembra a me che vi dovesse cadere perchè il prezzo ricavato o la cosa ricevuta non vesuva la natura della cosa alienata; 2. 48, 6. ult. ff. de furtis; L. 35, 6.2, tf. de noxal. act.; d’ altra parte ve- derumio già nella nota dell’art. 1401 che nella comu- nione cadevano tutti i beni che in qualungue maniera acqristavansi dai conjugi durante il matrimonio. 1508. L° acquisto fatto durante i] matrimonio, col mezzo di dicitazione od altrimenti, della porzione d'una immobile di cui uno dei conjugi era proprieta- rio per indiviso, now si considera come un acquisto fatto alla comunione, purchè questa venga inden- nizzata della somma che avrà somministrato per ta- le oggetto.> Nel caso in cui il marito venisse ègli solo ed in nome proprio ad essere acquirente od aggiudicata- rio di tutto o di parte d’ un immobile spettante per indiviso alla moglie, questa, all’epoca della disso- luzione della comunione, ha la scelta o di rilascia= re l’effetto alla comunione, la quale in tal caso re- sta debitrice verso la moglie della parte che ad es- sa appartiene del prezzo, o di prendere l immobile, sinaborsando alla comunione il prezto dell’ acquisto. ( V. le nota fatta all’ art. 1401,) KE LIBRO III, TIT. V. 6. 2. Delle Passività‘della comunione e delle azioni che ne risultano contro di essa. 1409. Tia comunione si compone passivamente, r. Di tutti i debiti mobiliari da cui gli sposi sì trovavano gravati prima della celebrazione del lo- ro matrimonio, o da cui si trovassero gravate le eredità ad‘essi pervenute durante il matrinionio; salva la compensazione per quetli relativi agli immo- bili proprj dell’ uno o dell’ altro dei conjugi; 3. Dei debiti, tanto di capitali che di frutti maturati, o d’ interessi, contratti dal morito duran- te la comunione, o dalla moglie con il consenso del marito; salva la compensazione, ove abbia luogo; 3. Dei frasi maturati e degl’ interessi soltanto delle rendite costituite c dei debiti, che sono par- ticolari a ciascuno dei conjugi: 4. Delle riparazioni ordinarie degl’ immobili che non cadono in comunione; 5. Degli alimenti dei conjugi, della educazione e mantenimento dei figli, e di tutti gli altri pesi del matrimonio.; ( Tutti i debiti dei conjugi tanto contratti prima che in pendenza del matrimonio, spettavano alla comunione, arg. Z. 27, ff. pro socio, con questo però che se un conjuge nel contrarre if matruuonto ne avesse dissimulato alcuno, il quale fosse poscia stato pagato coi beni della comunione, V altro con- juge, sciolto il matrimonio, aveva diritto di pre» dedurse un compenso corrispondente al debito pa- gato, perchè in dubbio i beni intendevansi conferiti Per mu eri ta eo0 sed diz osi lo- le 10; n0- atti o) bia nto 1 ed ili ne sì fla CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1107 in società liberi da ogni peso; arg- L10, ff. eod. Perchè poi i pesi egualmente che i lucri fossero co- muni, era necessario che la causa di tai pesi e lu- erì o fosse più antica del matrimonio, o fosse na- ta durante il medesimo; arg- 227, d 28, ff eod.Ma conseguenza di che se uno dei conjugi pos- sedeva dei beni sottoposti ad un fedecommesso con- dizionale, e che dopo lo scioglimento del matrimo- nio, fosse mancata la condizione; dovevasi far par- te di questi beni all” altro conjuge od a’ suoi eredi, come se sì fossero alienati, e che poscia la condizione non avesse più poluto verificarsi, 1 alienazione deî medesimi Sarebbe stata valida come se non fossero giammai stati sottoposti ad alcun gravame, arg»(A ult. 6. 2, 3, cod. comm. de legat.; 1.15, ft‘(de reb; dub. Lo stesso si dica dei' pesi, la di cuì causa esisteva prima o‘era nata in pendenza del matrimo- nio; imperciocchè se il tempo di pagarli fosse giun- to soltatto dopo sciolto il matcimonio, cadauno dei conjugi, o il rispettivo erede era obbligato di con- tribnire al pagamento in proporzione della sua quo» ta. E perchè in questi casì di sopravvenienza di lu cri o danni i conjugi non avessero a satfrire‘alcun pregiudizio, era disposto che essi si prestassero vi- cendevolmente cauzione per assicurarsi il- mento dei lueri, ed il pagamento dei danni quane do fossero sopraggiunti lan, 1:28»{f. pro. so+ cio; arg. l. 1, 6. 11, ff. de collat.; l. hi, fe. de judiciis. Fra i pesi della comunione erano pure compresi gli alimenti, le spese per 1’ educazione e per gli studj dei figli, le doti e simili; 4 73, ff. pro socio.)|’ 1410: La comunione non è tenuta per i debiW mobiliari contratti dalla moglie prima del matrimo- r108«=© LIBRO III TIT, Vv. nio, se non quando. risultino da un atto‘autentico anteriore al medesimo, o che prima. della stessa epoca abbiano acquistato una data certa; o col re- gistro, 0 per la morte di una 0 più persone sotto— scritte a tale atto. {} creditore della moglie; in virtù d’ nn att che non abbia una data certa anteriore al matrimonio i mon può: agire contro la medesima per il pagamento che, sulla nuda proprietà de’ suoi‘immobili par- ticolari. Il marito che pretendesse d’ avere pagato per sua moglie un debito di tale natura, non può: doman- darne la compensazione alla moglie nè a’ di lei eredi. V. la nota precedente congiuntamente alla nota dell’ art. 1341.) r411. 1 debiti delle eredità puramente mobdiliarie pervenute ai conjugi durante il matrimonio, cadono interamente a peso della comunione. V. la nota fatta all’ art. 1409. 1419. 1 debiti d’ una eredità puramente immobi= Ziare pervenuta ad uno dei conjugi durante il ma- trimonio, non sono a carico della comunione; sal- Va ai creditori la ragione di agire per il pagamen- to smpra gl’ immobili della predetta eredità. Nou ostante, se l' eredità è pervennta al marito, i creditori verso la detta eredità possono pretendere il loro pagamento, tanto sopra i beni proprj del marito, quanto sopra quelli della comunione, salvo, nel secondo caso, la compensazione dovuta alla mo- glie o a’ suoi eredi. V. Ja nota fatta all’ art. 1409.) 1413. Se l’ eredità puramente#7220diliare sia per- venuta alta moglie, ed essa l'abbia accettata coll’as- senso del marito, i creditori deli” eredità possono dlomandare il loro paganiento sopra tutti i beni par sua Me di. ola ass to) CONTRATTO DI MATRIMONIO, 1109 ticolari della moglie: ma se|’ eredità non è stata accettata dalla moglie, che mediante autorizzazione giudiziale per causa(10) rifiuto del marito, 1 credi> tori. nel caso che gl immobili greditarj mon siano sufficienti, pon pass0no agire che sopra la nuda proprietà degli altri beni particolati della moglie. V. la nota fatta all’ art. 1401 congiuntamente alla nota fatta all'art. 1409.) 1514. Quando I° evedità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in effetti mobiliari e parte in immobiliari, i debiti da cui essa é gravata, non sono a carico della comunione che fino alla con- correnza della porzione contributoria del mobiliare nell’ estinzione dei debiti, in proporzione del va- lore del predetto mobiliare confrontato con quella degl inivobili Questa porzione contributoria sì desume dall’ in- ventario cni il marito deve far procedere in proprio nome, se l'eredità lo rissuarda particolarmente,© cone dirigente ed antorizzante le operazioni della moglie, quando si traiti di una eredità ad essa pervennta. ( V. le note citate appiè del precedente articolo.) 1515. In mancanza d’ inventario, ed in qualunque caso questa mancanza pregiudichi alla moglie, essa o i suoi eredi possono al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati a termini di ragione, come pure comprovare la preesistenza€ valore degli effetti mobiliari non in- Ventariati, tanto con documenti€ scrittuce, private, quanto con testimonj, ed occorrendo, per pubblica fama. Il marito non è mai ammesso a fare questa prova. 1416. Le disposizioni contenute nell’ articolo 1414 non impediscono che i creditori di un’ credità ia SI A 8 \ îrio LIBRO III, TIT. v. farte mobiliare ed in parte immobiliare dimandino 31 loro pagamento sopra 1 beni della comunione, tanto nel caso che l’ eredità sia devoluta al marito, come in quello che sia devoluta alla moglie, quando questa l'abbia accettata coll’assenso del marito; il tutto però senza pregiudizio delle rispettive compensazioni. Lo stesso ha luogo sec l’ eredità fu accettata dalla moglie con l’ autorizzazione giudiziale, e che ciò non ostante gli effetti moQiliari siano stati confusi con quelli della comunione senza che siavi precedu- to 1° inventario. ( V. le note citate appiè dell'art. 1413.) 1417. Se P° eredità fu accettata dalla moglie con 1° autorizzazione giudiziale atteso il rifiuto del mari- to, e se si è fatto l’inventario, i creditori non possono domandare il Joro pagamento che sopra i Beni tanto mobiliari che immobiliari di derta erc- dità, ed in caso d' insufficienza, sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie. ( V. le note citate appè dell’ art. 1413.) 1418. Le regole stabilite negli articoli 1411 e suc- cessivi, devono osservarsi egualmente riguardo ai debiti dipendenti da una donazione, come per quel- hi risultanti da un’ eredità. V. le note citate appiè dell’ art. 1413.) 1419. I creditori possono domandare il pagamen- to dei debiti contratti dalla moglie col consenso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione, quanto sopra quelli del marito o della moglie, sal- vo il compenso dovuto alla comunione, o l’indene ‘mità dovuta al marito. ( V. la nota fatta all’ art. 1409.} 1420. Qualunque debito contratto dalla moglie ome procwgatrice generale è speciale del marito, è de si on do tto ni, } iu st) IDÌ Li e CONTRATTO DI MATRIMONIO. riir a carico della comunione; ed il creditore non può domandarne il pagamento nè contro la moglie, né sopra i suoi bevi particolari. (V. la nota fatta all'art. 1409.) SIRIZIT O NNAE” Ii Dell'Amministrazione della comunione, e dell L'ffetto degli atti di uno dei conjugi relativa= mente alla società conjugale. 41. Il solo marito amministra i beni della co- munione. Li può vendere, alienare ed ipotecare senza l’ in- tervento della moglie. ( 1 conjugi non alienare rè disporre più della parte che loro spettava nella comunione; i. 1, et tot. tit. cod. de commun. rer. alien. In «quanto poî alle obbligazioni cui potevano i conjugi assoggettare i beni della comunione, considerarsi doveva se eglino amministravano in comune pro dr diviso, 0 se eransi tra di loro divisa 1’ amministra- zione, 0 se uno di Toro 1 aveva assunta tutta col consenso dell’ aliro, o se fiualmente l’ avevano com- messa ad una persona estranea. Se i conjuzi ammi- nistravano în comune pro indiviso, egliné non po- tevano obbligare i beni della comunione se non fi- no alla concorrenza della loro rispettiva porzione ad esempio di coloro i quali, senza l’ opera di un piloto, amministravano in comune una nave, GATTE prin. ff. de exercit. act., a meno che peraltro net avessero creato un debito il quale avesse portato vantaggio all’ intera società; conciossiachè in queste ‘caso ciascun conjuge fosse tettuto in quanto aveva migliorato la condizion sua; arg. 2.3, 6.9,( vir9 LiBRO IM, TIT. V. de in rem verso, Se eransi tra di loro divisa l’ana- miinisteazione erano tenuti in solido, come se ca- danno fosse stato uu istitore della società, alla gui- sa dei conduttori delle gabelle, i queli eransi divisa ica di loro}' amministrazione e l’esazione delle me- desime; ZL 9, 6. 4, fl. de pub. et vectig. Egual- mente cerano tenuti in solido se uno di loro col consenso deli’ altro aveva presa tutta l’ amministra— zione, o se l avevano conferita ad nno che non entrava in società, c6me accadeva negli esercitatori di una nave, i quali avessero conferita l’ ammini- strazione della medesima o ad un toro socio, o ad un piloto che i latini chiamavano magister navis; bri, Gi ll: e Lal Gr Seeta ff. de exercit. act. Nell’ amministrazione poi tenuta erano responsabili i conjugi del dolo che avevauio praticato, della col. pa lata, leggiera, Z. 52; 6.2, 3, 4, ff pro, so- cio; 6. ult. inse. de poteva farsi la restituzione de’ suoi beni dotali per alimen- tare se stessa ed i suoi, per far acquisto di un fon- do buono, per alimentare 11 proprio genitore rele gato o esiliato, per pagare i di lui debiti allotchè era erede del medesimo, per alimentare il fratello © la sorella povera, per cambiare il fonde dotale în uno dei migliori, e per altre simili cagioni; Z. 53,$-.1; 2. ult. ft. de Ju di: IIIa f. sol. matrim. La dote ritornava alla moglie quan- do il marito era stato deportato, sebbene in questo caso contingtiasse ancora il matrimonio; 2 31, prin. ff. solut. mat.; L. 1, cod. dé repudiis. Principal= mente poi quanilo il marito in pendenza del matri- movio andava perdendo il suo patrimonio in modo da far temere la perdita anche della dote, la mo- glie aveva diritto di chiedere in giudizio la restitu- zione della dote, Z. 24, prin. ff. sol. mat.; l. 29, 2. 30, in fin. cod. de Jur. dot. Novell. cap. 6, junct. L 1, prin. et 6. 14, ff. de separat., senza però poterne disporre, ma soltanto ammini- strarla, e con obbligo di sostenere coi frutti i pesi del matrimonio;£. 29, cod. de jur. dot.) 14/4. La separazione de' beni ancorchè pronun+; ca col cu he ali si ad i* E 2_Aa., ui i paco ; CONTRATTO DI MATRIMONIO. mi2t ciata‘dal giudice, è nulla, se non è stata seguita colla reale soddisfazione dei diritti e ragioni di ri- cupera competenti alla moglie, fatta per atto«auten- tico, fino alla concorrenza de' beni del marito,@ almeno con atti introdotti entro quindici giorni suc- cessivi alia sentenza, e coutinuati senza interruzione. 1445. Ogni separazione de’ beni deve prima della sua esecuzione rendersi pubblica mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata, nella sala principale del tribunale di prima istanza, ed inoltre, se il marito è mercante, banchiere o commerciante, in quella del tribunale di commercio del Juogo del sto domicilio; e ciò sotto pena di nullità della ese- cuzione. La sentenza che pronuncia la separazione de’ benda ha effetto dal giorno della domanda.|, 146. I creditori perticolori della’ moglie nonè possono, senza il di lei consenso, dimandare la se- parazione de’ beni. F Nondimeno, in.caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza dell’ am- montare dei loro crediti. 1447. I creditori del marito possono reclamare contro la separazione de’ beni pronunciata dal giu- dice, ed anche mandata ad esccuzione in frode de’ loro diritti; possono ancora intesvenire al giu- dizio per opporsi alla dimanda di separazione. ( Goncord. È. 1, prin. et tot. tit. ff. quae in fraud. credit.) 1448. La moglie che ha ottenuto la separazione de’ beni, deve contribuire, i0 proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese do mestiche ed a quelle d’ educazione della prole co- mune. 7129 LIBRO HI, TIT. V. Queste spese sono interamente a di lei caricd) se miente rimane al marito. (V. la nota fatta all’ art. 1443.) vi 1449» La moglie separata, tanto di beni e di per- sona, quanto di beni solamente, ne riassume la li. ci bera amministrazione. d Essa può disporre del sno mobiliare, ed alienarlo,}i Non può alienare i suoi immobili senza l’ assenso l del marito, e se ricusa di prestarlo, senza autoriz— ri zazione giudiziale. t V. la nota fatta all’ art. 1443.) I 1/50. Il marito non è risponsabile per la man È canza d’impiego o di rinvestimento del prezzo dello‘ immobile, che la moglie separata ha alienato. con giudiziale autorizzazione, eccetto che sia egli con- corso nel contratto, oyvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui o convertito in suo vantaggio. È però risponsabile della mancanza d’ impiego o rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in 1 sua presen e, col suo consenso; ma mon è tenuto a garantire l'utilità dell’ impiego. ( V. la nota fatta all’ art. 1443.) 1451. La comunione sciolta per la separazione di persona e. beni, o dei beni solamente, può ristabi- Jirsi di consenso d’ ambedue le parti, Ciò però non può farsi che per atto ricevuto da un, notaro. e con minuta, una copia della quale debb’ essere affissa in conformità, dell’ arbtcolo 1445. In questo caso, la comunione ristabilita regia sta i suoi effetti dal giorno del matrimonio; la co= se sono restituite nel medesimo stato, come se rion vi fosse stata scparazione, senza. pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie a tenore dell’ar- ticolo 1449. nici A le 0, Ji) i Ò le Land di: il CONTRAFTO DI MATRIMONIO, 1133 È nulla qualunque convenzione per cui î conjugi ristabilissero la loro comunione sotto condizioni die verse da quelle che la reggevano aiiteriormerite, ( o non trovo difficoltà alcuna che, sciolta‘ la comunione, la non si potcsse ristabilire di consenso dei conjugi, e nòn si potessero cambiare le condi zioni che prima la reggevano, conciossiachè fosse lecito ai conjugi di far patti: tra di loro atrche du- rante il matrimonio, quando noù fossero@tati con> trarj alle leggi, come si disse nella nota dell’ art 1395. Non'era poi néaessario che lò della comunione sì facessè per iscrittàra, seconilò ciò che si disse nella nota dell’ art. 139% 1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio 0 dalla separazione di peisona e di beni,© di beni solamente, nou fa luogo di diritti competenti’ alla moglie nel caso di sopravvivenza al marito essa però corsciva la facoltà di valersene dopo la di lvi worté tanto naturale che civile. Sszione IV. Dell'Accettazione della Comunione, è della Ri nunzia che vi si può fare colle condizioni che le sono relative. 1553. Dopo lo scioglimento della comunione, la moglie o i*suoi eredi ed aventi causa hanno la. fa- coltà di accettarla o di rinuuziarvi. Qualunque, con- venzione in contrario è nulla. ( Dopo lo scioglimento della commnione, i cori jugi, od i loro eredi potevano ristabilizlà, senza she però vi potessero essere costretti; 2. 52, 6-9, 1.63, 68,165, 6-9; ff. pro socio.) 1454. La moglie che ha presa iugerenza nei beni della comumione, non può rinunziarvi. 1124 LIBRO. MI, TIT. v. Gli atti semplicemente amministrativi 0 conserva: torj non inducono che abbia avuta lingcrenza, ?( La società universale di tutti. i beni non poteva contrarsi tacitamente, arg. d. 3, 6.1; ff. pro so- io: per conseguenza l’ ingerenza che si prendeva da uno deì conjugi nei beni della, comunione. von poteva giammai togliere il diritto di rinunciarvi, poichè non poteva giammai indurre una tacita co- unione universale. Ma se anche 1° avesse potuto indurre, mon v ha dubbio alcuno che‘non vi si fotesse rinunciare espressamente o, tacitamente pui chè la rinuncia non fosse stata dolosa, 0 intempe— stiva; Z. 4, 6. 13,2. 63, 6. ult; L 64, 2.65, prin» et$$. 3, 7,8, ff. pro socio,) 195. La moglie in età maggiore che in un. atto ha, assunta la qualità dichiarativa della di lei comu- nione, non può più rinunziarvi nè essere restituita în intiero contro questa qualità, non ostante che essa l’abbia assunta prima della confezione dell’ in- ventario, se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito. ( V. la nota precedente.) 156. La moglie superstite che vuole conservare ta facoltà di rinunziare alla comunione; deve, en- tro tre mesi successivi alla morte del marito,. fa- procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti 3 beni della comunione in contraddittorio degli ere- di del marito, 0 essi formalmente citati» Compiuto che sarà tale inventario, deve essa col proprio giuramento dichiarare$ avanti l’ ufficiale pubblico che lo ha ricevuto, essere l'inventario stesso fedele e veritiero, :° 1457. Nei tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella deve fare la rinunzia nella saucelleria del tribunale di prima istanza nel cir- CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1595 condario. del quale il marito aveva il domicilio‘ quest’ atto deve inscriversi nel registro destinato.a ricevere le rinunzie delle eredità. 1458. La vedova pnò, secondo le circ mandare al tribunal civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo, per Ja sua rmun- zia; questa proroga, se vi è luogo, è pronunziata iu contraddittorio degli eredi del marito, 0 essi for- OStaAnZe, di- malmente citati. 1459. La vedova che non ha fatta la rimunzia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare quando non siasi ingerita ne’ beni, ed abbia fatto procedere all’ inventario;, può soltanto essere convenuta come vivente In comunione sno. che vi abbia rinuuziaio, e deve pagare le spese fat- te contro di lei sino alla sua rinunzia. Può egualmente essere convenuta dopo la scadenza dei quaranta giorni successivi al compimento dell'io- ventario, qualora questo sia stato compito prima dei tre. mesi.; 1460. La vedova che ha distratto. od occultato qualche effetto della comunione, è dichiarata in co- munione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a’ di lei eredi, ( Un conjuge distraendo o‘ ‘cosa della comunione, mon poteva dichiarato per ciò stesso in comunione, perchè di- cemmo già nella nota dell’ art. 1454, che Ja comu- nione universale tacitamente non sj contraeva: Ron- dimeno poteva, quando vi fosse stato logo, essere tenuto coll’ azione rerum amotarnm”, di cni sì par- Jò nella nota dell’ art. 1982 pag. ro/h:e ser.» 60 eziandio coll’ azione di: furto; 4 VAGA oe pro socio. 1 occultando qualche q giammai essere 1461. Morendo, la vedoya: prima. della scadenza- è da 1126 LIBRO MI, TIT. Vi dei tre mesi senza che abbia fatto© compito l' in- ventatio, i suoi eredi avranno, per fare 0 per com- pire l’ inventario medesimo, un‘nuovo termine di tre mesi decorribili dal giorno della morte della vedova, e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare, Se la vedova muore dopo compito l’ inventario, i suoi eredi avrannò il nuovo termine di quarania giorni dopo la di lei morte, per deliberare. Inoltre, possono essi rinunziare alla comunione nelle forme superiormente stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1458 e 1459. 1452. Le disposizioni degli articoli 1456 e se- guenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento ia cui ebbe luogo la morte civile. 1463. La moglie che ha fatto divorzio o che è separata personalmente, se non ha accettata Ja co- munione entro i tre mesi e quaranta giorni dopo il divorzio, o dopo la separazione definitivamente pro- munziata, si presume che vi abbia rinunziato, pur- chè prima della scadenza del detto termine, non abbia ottenuto una proroga dal giudice in contrad- dittorio del marito, o questo formalmente citato. 1464. I creditori della moglie possono impugnare la rinunzia fatta da essa o dai snoi eredi in frode de’ loro crediti, ed accettare la comunione in no- me proprio. V. la nota fatta all’ art. 622 congiuntamente a quella fatta all’ art. 815 T. 1.)> 1465. La vedova, tanto accettando che rinunzian» do, ha diritto, durante i tre mesi e quaranta giorai che le sono concessi per fare 1’ inventario e per de. liberare, di percepire dalle provvisioni esistenti, gli alimenti per sè e per i suoi domestici, ed‘in man- le CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1127 canza di queste, può. supplirvi prendeado danar al imprestito a conto della massa comune, colf ob- bligo però di farne un uso moderato. Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abi. tato, duranti questi termini, in tima casa dipenden- te dalìîa comunione.0 spettante agli eredi del mari- to; è sela casa che abitavano i conjugìi al tempo dello scioglimento della comunione, era da essì pos- seduta per titolo d’ affitto, la moglie non sarà ob- bligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, per il pagamento della pigione, il quale sarà levato dalla massa. 1466. Nel caso di scioglimento della comunione “per la morte della moglie, i suoi eredi possono ri- Munziare alla comunione nei termini e colle forme che la legge accorda alla moglie superstite. ( V. la nota fatta all'art. 1433.) Sezione V. Della Divisione della Comunione dopo l accettazione. 146%. Dopo che la moglie o i. snoî eredì hanno arcettata la comunione, le attività si dividono, e le passività sì sopportano‘nel modo seguente. $ n Della Divisione dell’ attivo. 1468. 1 conjugi o i loro eredi conferiscono mella massa de' beni esistenti, tutto ciò che‘devono alla somunione per’ titolo/di compenso o d° indennizza= zione a norma delle regole superiormente prescritte nella sezione IK della prima parte del presente&apo 2128 LIBRO MII, TIT. vi (.Y. la nota fatta all’ art. 1409 congiuntamente a quella fatia all'art. 1437.) 1469. Ciascun conjuge o il suo erede conferisce egualmente le somme che si sono levate dalla co- munione; 0 il valore dei beni che il conjuge lia preso da essa per dotare una figlia d’ altro letto, o per dotare a conto proprio la figlia comune. ( V. le note citate sotto l’ art. precedente. 1470. Ciascun conjuge o il suo. erede prededuce dalla massa dei beni, 1. Î snoi proprj beni non conferiti nella comu- Nione, se esistono in natura, o quelli che sono sta- ti acquistati in loro surrogazione; 2. Il prezzo de’ suvi immobili alienati durante la'comunione, che non sia stato rinvestito; 3. Le indennizzazioni che gli sono dovute dal-; la comunione. ( V. la nota fatta all’ art. 1433 congiuntamente a quella fatta all'art. 1437.) 1471. Le prededuzioni spettanti alla moglie han= no luogo prima di quelie del marito. Si fanno riguarito ai beni che più non esistono in natura, primieramente sul danaro, quindi sugli effetti mobiliari, ed in sussidio sopra gl’ immobili della comunione: in quest’ ultimo. caso, la scelta degi’ immobili spetta alla moglie ed a’ suoi eredi. 1472. Il marito non può prededurre ciò che gli è dovuto se non daà beni della comunione. La moglie ed i suoi eredi, in casv d’ insufficien- za de beni commni, prededucono ciò che loro è dovuto dai beni proprj del marito. 1473. i rinvestimenti e le‘compensazioni cui, è te- nuta Ja comunisne verso i conjugi, e le compensa- zioni ed indennità che questi devono alla comunio- ne,‘producono ps, jure ei interessi dal giorno dello scioglimento della comunione stessa, na qu na tr CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1199 ( Sc un conjuge convertiva in uso proprio il das naro conferito dai conjugi in comunione, era egli obbligato a pagare le usure di tale danaro allor- quando era costituito in mora o éx re 0 ex perso= na 5 conciossiachè în tutti i gindizj di buona fede tra i quali eravi pur quello della società, pagar si dovessero le usure quando interveniva la mora; 4. 2,$. 1314-32; 6. 2, fl: de usuris. In. fatto non v'è ragione per credere che mel contratto di società non fossero dovute le usure per la mora di uno dei soc}, allorchè le medesinie erano dovute in alui simili contratti di buona fede, come nel mandato, nell’ amministrazione degli alieni affari senza. saputa del padrone, e nel prezzo ricavato dalla. vendita del pegno; 4 38, ff. de neg. gest.; L 10, SERE fe. mand.; di 6,,6.154 7, ff. de pig. act. Non osta la 2 67,6. 1; ff. pro socio, ove Paulo scris- se si unus ex sociis qui non totorum bonorunr socii erant;‘communem pecunian Soeneraverit 1 usurasque perceperit, ita demum usuras partiri debet, si societatis‘momine foeneraverit: nam si suo momine, quoniam sortis. periculum ad eum perveneril, usuras ipsum reiinere oportet. Imper- ciocchè sebbene il socio‘facesse sue ie usure che produceva il danaro comune da li impiegato a no- me proprio, non era però per questo che. egli non fosse obbligato a pagare alla società le usure dello stesso; danaro, come accadeva nel. procuratore, il quale sebbene facesse ste le usure del danaro del padrone, convertito in proprio uso, Lio, 8.8, ff. mandati, noadimeno era obbligato a pagare val padrone le usure dello stesso danaro; Z. 10, 63, ff. cod. Se poi il conjuge convertiva in proprio uso non il danaro dai conjugi conferito in comunione, ma i lucri appartenenti alla comunione, non doveva 1130 LÎBRO-IM, TIT. V. vagare le usure se non dal momento clic era. staté dall’ altro conjuge costituito in mora mediante.in- terpellazione; 2. 60, ff. pro socid.) 1474. Fatte da. entrambi i conjugi tutte le prede- duzioni dalla massa, il rimanente si divide per me- tà tra ciascuno d' essi o fra quelli. che li rappre- sentano, ( V. la. nota fatta sotto l’ art. 1433.) 1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che 1° uno abbia accettata la. comunione cui L'altro ha rinunziato, quegli che l’ha aceèttata non può prendere sui beni cadenti nella porzione della moglie che la sua quota virile ed ereditaria nella detta porzione. Il di più rimane al marito, il quale resta obbli- gato verso l’ erede rinunziante, per quei diritti che la moglie avrebbe potuto esperimentare in caso di rinunzia, ima soltanto fino alla concorrenza della porzione virile ereditaria del rinunziante. ( La comunione cessava colla morte di uno dei conjugi, come sì disse nella nota dell’ art. 1441} in conseguenza era lecito ai di Imi eredi di rinnovare o no la comunione, e quelli cui non piaceva di rinnovarla avevano azione per la loro porzione, se- condo che si disse nella nota dell'articolo 815 e segg. T. IL 1476. Inoltre, la divisione della:commnione, per tutto ciò che risguarda le sue forme, per la licita- zione degl’ immobili allorchè ha luogo, per igli ef- fetti della divisione, per l’.assicurazione che ne ri- sulta, e per i conguagli dell’ eccedenze,‘soggiace a . tutte le regole stabilite nel titolo delle‘Successioni per le divisioni fra coeredì. ( Ai conjugi competeva l’azione pro secio e Va- zione communi diridunde di cui nella vota dell'art. — Sa e e: tatò pre- pià cui non lella rella bli= che di lella CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1137 tor: pag. 719€ SC88-: la prima per costringersi reciprocamente alle prestazioni personali cuì poteva- no essere tenuti; fra le quali eravi jpure il rendi- mento de’ conti dell’ amministrazione tenuta,€ Ve- stensione dei libri d' amministrazione: 1° alîra per dividere i beni componenti la comunione; 7. 1, ff. comm. dividundo; l. 9g, prin. ff. de edendo. Que- ste azioni si davano a favore e contro gli credi, i quali sebbene non fossero socj, nondimeno-succe- devano nell’ emolumento che apparteneva ai soc; loro autori; Z. 63, 6-8, ff. pro socio. Gli eredi: voi tra(di loro; siccome non erano soc], avevano f azione familiae erciscundae di cui nella nota dell’ art. 815 e segg. 1. L- 1477. Quegli fra’ conjugi che avrà distratto od occultato qualche effetto della comunione, sarà pri: vato della sua porzione negli stessi effetti. V, la nota fatta all’ art. 1460.) 1478. Compita la divisione, se uno dei conjugi è creditore particolare dell’ altro, come nel caso m cui il prezzo d’ una sua proprietà fosse. stato con- vertito nel pagamento d'un debito‘particolare dell altro conjuge: o per tutt’ altra causa; egli agisce per tal credito sulla parte pervenuta a questo dalla comunione o sopra i suoi beni particolari. 1479. I crediti particolari, che i conjugi hanno da proporre l’ uno contro dell’ altro, non produco- no interesse che dal giorno della domanda giudi= ziale. V. la nota fatta all’ art. 1401, congiuntamente a quella fatta all'art. 1139. 1480. Le donazioni che 1° uno de' conjugi avesse fatte all’ altro, non si eseguiscono che sulla p@rte che ha il donante nella comunione; e sopra i suoi beni particolari. 1132 LIBRO II s TIT. V.©> V. la nota fatta all'art. r4or congiuntamente a quella fatta agli art. rogr Tom. I e 1395.) 1481. Le spese del lutto della moglie sono a ea- rico degli eredi del predefunto marito.' Tali spese sano regolate secondo le facoltà del marito. Sono dovute anche alla moglie che rinunzia alla comunione.. 6 Delle Passività della comunione e della Contribuzione al pagamento de’ debiti. 1180. I debiti della comunione sono a carie» per metà di ciascuno de’ conjigi o dei loro eredi; Je spese per l’ apposizione de’ sigilli, per l'inventario, per la vendita di effetti mobiliari, liquidazione, li- citazione e divisione, fanno parte di questi debifi. V. la nota fatta all’ art. 1409.) 183. La moglie non è tenuta per i debiti detta comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo ai creditori, che sino alla concorrenza. degli utili ad essa spettanti, purchè siavi stato un valido e fedele duventario, e renda cento tauto di ciò che è com- preso nell’ inventario stesso, quanto di. ciò che le è pervenuto. dalla‘divisione. (Vi; la nota fatta all’ art; 1409. 1484. Il marito è tenuto per la totalità dei debiti della comunione da esso contratti, salvo il regresso contro la moglie o contro i suoi eredi per la. metà dei debiti predetti. ( V. la nota fatta all'art. 1409.) 1485. Non è tenuto che per. la metà dei debiti particolari della moglie, e che fossero caduti a ca- rico della comuniene. tali nell del que no ser N n fe poni. CONTRATTO DI MATRIMONIO.— 1133 { Vi la nota futta all'art. 1409.) 1486. La moglie può essere convenuta per la t0- talità dei debiti contratti in suo‘nome, ed entrati, nella comunione, salvo il regresso contro il marito o contro i suoi eredi, per la metà dei predetti debiti.‘9“« V. Ta nota fatta all’am. 14ar congiuntamente a quella dell’ art. 1409.) r 1487: La moglie, ancorchè obbligata in proprio nome per un debito della comunione, non può es- sere convenuta che per la metà di tale debito, pur- chè V obbligazione non sia solidaria. ( V. le note citate all’ art. precedente.) 1488. La moglie che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza noi esprima che ciò che ha pagato, era per la sua metà. ( Il conjuge che erà costretto a pagare un debito della comunione oltre la sua parte; aveva il regres- so contro l’altro conjuge per faesi rimborsare della parte del debito per lui pagata; L1, 6. ult. et Il segg. ff. de exercit. act. Se poi pagava volonia— riamente credendo di dover egli’ solo pagare tutto il debito, allora poteva ripetere dal creditore ciù che aveva indebitamente pagato; 2° 195$. 1; 4 65, 6. alt. fl. de cond. indeb.) 1489. Quegli dei due conjugi che viene molestato per la totalità d’ un debito della comunione, in for- za dell’ ipoteca sopra l'immobile ad esso provenuto dalla divisione, ha di diritto il regressò contro l’al- tro conjuge o contro i suoi eredi, per la metà di questo debito. (V. la precedente nota congiuntamente a quella dell’ art. 1409.) 1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che, in forza della divisione, sia addossato all’ une b134 LIBRO tI, TIT. v. © all’ altro de’ condividenti, il peso di pagare nna quota dei debiti, oltre la metà, ed anche di soddi sfarli interamente. ( Concord. 4. 3, ft. fam. ercis., junot. 2. 1 6, 6. 11; 4 19, in fin. f£ comm. divid.) Ogni qual volta uno dei condividenti ha pagato dei debiti della comunione oltre la porzione per cui era tenuto, ha il regresso contro dell’ altro. ( V. la nota fatta all’ art, 1488. congiuntamente a quella dell'art. 1409.) 1491. Tutto ciò che è stato dicljarato superior- mente riguardo al marito o alla moglie, ha Inogo pure riguardo agli eredi dell’ uno o dell’ altra;; e questi credi esercitano gli stessi diritti, e sono sot- toposti alle stesse azioni egualmente che i conjugi che rappresentano. (Concord. 2. 35, 2. 36, Z 4o,!. 63, 6. 8, L.(65.16. 930 di 3, 00d. pro socia.) de ? DEL: Maio Ju Della Rinunzia alla comunione,€ de’ suoi effetti. 492 La moglie che rinnnzia, perde qualunque sorta di ragione sopra i beni della comunione, co- me pure sopra gli effetti rrobi/iari che sono in essa stati conferiti. per sua parte. Essa ricupera soltanto la biancheria e quanto è mecessario per il suo ordinario abbigliamento. 1493.La moglie che rinonzia, ha diritto di ricuperare, r. Gl'immobili ad essa spettanti, se esistono in natura, 0 I’ immobile acquistato in loro Juogo; 2. Il prezzo de’ suoi immobili alienati di cui non è stato fatto ed accettato il'vinvestimento come si è dichiarato di sopra; Seri lun tan No Di Cal lei tr REESE nona di- ato cu inte CONTRATTO DI MATBIMONIO 1135 3. Tutte le indennizzazioni che le possono es- gere dovute dalla comunione. 1494. La moglie rinunzi:nte è liberata da qua- lunque contribuzione per ji debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto dei creditori. Nondimend è tenuta verso di essi, quando siasi ob- Dligata unitamente al marito,© quando il debito caduto a carico della comunione, fosse in or gine& lei particolare; e tutto ciò salvo il sno regresso con- tro il marito o contro i di lui eredi. 1495. Essa può valersi di tutte le azioni e diritti di riempera superiormente specificati, tanto sopra i beni della comunione, che sopra i beni particolari del marito. Tio stesso possono fare i suoi eredi, ad eccezione di ciò che concerne la previa ricnpera della bian- cheria e di quanto è necessario all’ ordinario abbi- gliamento della moglie, come pure di ciò clie ri- sguarda 1° abitazione e mantenimento durante il ter- mine accordato per fare l’ inventario e per delîbe- rare, i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite. Disposizione relativa alla comunione legale, quan- do‘uno de’ conjugi od ambidue abbiano figli di precedente matrimonio. 1496. Quanto è stato superiormente stabilito, do- vrà osservarsi anche nel caso in eni uno de’ conjugi od ambidue avranno figli di precedenti matrimon]. Se però la confusione del mobiliare e dci debiù producesse ,, a favore d’ uno dei conjugi, un vantag= gio superiore a- quello che resta autorizzato dall’ ar- ticolo 1098 al titolo delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti, i figli del primo matrimonio dell'altro conjuge’ potranno agire per la riduzione. 2 1136 LIBRO IL, TIT. V. PARETO Della Comunione convenzionale, e dei Patti che possono modificare od anco escludere la co= munione legale. 1467. I conjugi possono modificare la comunione legale con qualunque sorta di patti non contrarj agli articoli 1387, 1388, 1389 e 1390. Le principali modificazioni sono quelle che han- no luogo stipulando in nna od in altra delle se- guenti maniere; cioè, 1. Che la comunione non si estenderà che ai soli acquisti; 2. Che il mobiliare presente o futuro non en- trerà nella comunione, o che non v' entrerà che per una data parte; 3. Che vi si comprenderanno tutti o in parte gl’immobili presenti o futuri, con attribuire ad es- si la qualità di beni mobili;; 4 Che i conjugi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio; .© 5. Che in caso di rinunzia, la moglie potrà ri prendere ciò che ha portato; senza spesa od ag- gravio; 6. Che il conjuge superstite conseguirà un’ an- tiparte; 7. Che i conjugi avranno porzioni ineguali; 8. Che vi sarà fra essi comunione a titolo uni versale. ( Potevano i canjugi fare quei patti che volevano prima ed in pendenza del mavrimonio a norma di quanto si disse nella nota dell’ art. 1387 pag.. 1093 e segg.) ne he te se lo] li CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1137 SEZIONE PRIMA: Della Comunione limitata agli acquisti. 14983. Quando î conjugi stipilano che tra essì non vi sarà che una commnione d’ acquisti, si m- tenà che abbiano eseluso dalla comunione 1 debiti di ciascuno di essi, attuali e futnri, ed il loro ri- spettivo mobiliare presente e futuro. In questo caso} e dopo che ciascuno dei conjugi avrà prelevato ciò che ha conferito con la debita giustificazione, la divisione si limita agli acquisti fatti dai conjugi unitamente o separatamente duran< te il matrimonio, e provenienti tanto dall’ industria comune, che dai risparmj sopra i frutti e redditi dei beni dei due conjugi. { Quando i conjugi avevano limitata Ja comunio- ne agli acquisti, in essi comprendevasi tutto ciò che derivava dall’ industria, dalla fatica, dal traffi- co, dall'arte, mestiere, o professione de’ conjugi, ang. l. 7 et Ul. seqq. ff. pro socio, ed eziandio tutto ciò che acquistavano col mezzo di delitti, fin- chè il proprietario non richiamava a se le cose in- volategli; arg. 2. 53 et 2. segg. ft. pro socio. Co- sì pure il peculio profetizio di cui nella nota dell ‘art. 387 T. I, i frutti naturali, industriali e civili, e gli usufvutti acquistati dai conjugi prima o in pen- denza del matrimonio, secondo che si disse nella nota dell’ art. 1401 si comprendevano in tale co- munione. In essa cadevano ancora tutti i beni mo- bili ed immobili acquistati durante il matrimonio a nome di ambi i conjugi, o del marito soltanto, e per fino le vesti acquistate pendente pure il max trimonio ad uso dell’ uno o dell’ altro, dei conjugi 1138 LIBÀG NI, Tit. v. Voet ad pand. lib. 23 tit. 4 n. 33 ct 34. Se col danaro conferito dall’ uno o dall’ altro dei conjugi in sussidio del matrimonio. erasi comperata una qualche cosa, questa cadeva in comunione, ben in- tei però che, sciolto il matrimonio, sebbene do- vesse diridersi la cosa tra i conjugi, nondimeno quello di essi che aveva somministrato il danaro po- teva ripeterlo;, quantunque, se trattavasi di dauari dotali, si fosse convenuto nei patti nuziali d’ im3 piegarlo nella compra di predj, arg. 2. 12, cod. de juve dot., purchè peraltro il marito non avesse espressamente dichiarato di avere comperato il pre dio per la moglie e eo’ di lei danari; arg. 4 20, 4. 27, L. 28, fl. e0d. Lo stesso si dica se l'uno 0 l’ altro dei conjugi col danaro ricavato dalla vene dita di un foudo allodiale o feudale, avesse acqui» stato nn altro fonilo allodiale; arg. l 95, 8. 1, ff. de haered. petit.; non così sc avesse acquistato un nuovo fondo feudale, conciossiachè questo nou cadesse nella comunione degli acquisti; Yoet ibid. n. 36. Parimente non vi cadevano le cose acquistate durante bensi il matrimonio, ma però per una cau- sa anteriore al medesimo, e neppure le eredità, i legati,!e donazioni provenienti da un parente, cui 1 conjuge poteva succedere«@d intestato; ibid. n. 3g et 43, Quello che si è detto negli acquisti si dica an cora dei danni i quali erano comuni, quando mnicu- te su di essi erasi convenuto, erg.$.&%, dnst. de societ.; l. ro, f£ de reg. jur., tranne quelli che soffriva il fondo proprio di uno dei comjugi, per la regola che le cose stavano sempre a pericolo del padrone; arg. 4. 6,& 9, cod. de pig. act. Comu Di erano parimenti i debiti contratti in pendenza del‘matrimonio, ma non quelli al medesimo ante riori Voet ibid. n. 50 el 51.) { pa mai stato stato quis ; Li ne| 0 cam dete, solo Iî tone Mes: coll: ? V'igu cont un( colli colo Il dell epi | port Dost | Com col Del Ina Q= o- CONTRATTO DI MATRIMONIO 1159 1499.. Se il mobiliare esistente al tempo del mal irimonio, 0 provenuto posteriormente, non sarà stato comprovato cok mezzo:li inventario o d’° uno stato in‘buona forma, sarà considerato come ac quisto. Sezione IL Della Clausola che esclude dalla comunione il mobiliare in tutto o in parte. 1500. I conjugi possono escludere dalla comunio+ ne tutto il loro mobiliare presente e futuro. Quando essi stipulino che ne metteranno recipro— camente in comunione fino alla concorrenza d’ una determinata somma© valore, si riterrà, per questo solo motivo, che se ne siano riservato il di più. 1501. Questa clausola costituisce il conjuge debi- toré verso la comunione della somma che ha pro- messo di conferirvi, e obbliga a giustificarue Ja collazione. 1502. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrituonio, che il suo mobiliare è di un dato valore: E bastautemente giustificata riguardo alla moglie, colla quietanza che il marito rilascia ad essa, 0a coloro che l’ hanno dotata. 1503. Ciascuno dei conjugi ha diritio, al tempo dello scioglimento della comunione, di riprendere e prelevare il valore di quanto il mobiliare seco portato al tempo del matriwonio, o pervenutogli posteriormente, oltrepassiva la sua quota postà in comunione. 504. 1 mobiliare che perviene a ciaschedono rifo LIBRO INT, TIT: V. de’ conjugi durante il matrimonio, deve, risultare da un inventario. Mancando l’ inventario del pervenuto al marito, o un documento proprio.a giustificare la sua preesistenza e valore, detratti i debiti, il marito non può agire all’ eggetto di ripigliare il mobiliare predetto. Se la mancanza d’ inventario concerne il miodi- Ziare pervenuto alla moglie, questa o i suoi. eredi sono ammessi a provare, tanto con docnmenti, quanto con testimonj, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di questo mobiliare. Sezione LI. Della Clausola attribuente la qualità di mobili ai beni immobili. 1505. Quando i conjugi o uno di essi fanno en- trare in comunione in tutto o in parte i Joro im- mobili presenti o futuri, questa clausola sì denomi= na mobilizzazione, 1506. La mobilizzazione può essere determinata o indeterminata. determinata quando il conjige ha dichiarato di mobilizzare e di porre in comunione un dato immobile nella sua totalità, o sino alla concorrenza d’ una data somma.: È indeterminata quando il conjuge ha semplice mente dichiarato di conferire nella comunione 1 suoi immobili sino alla concorrenza d’ una data sotama. 1507. L'effetto della mobilizzazione determinata è quello di rendere l’ immobile o. gl’ immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione come a mobili stessi. 7 obi- redi nù, della im= MU inata nrato dato renda lice- suol pma pala che me i CONTRATTO DI MATRIMONIO. FIGI Quando l'immobile o gl’ inimobili della moglie solo stati meobilizzati nella totalità, il marito ne può disporre come degli altri effetti della coniunio- né. ed aliemarli per intero. P immobile non è modilizzato che per una data somma, il marito. non può alienarlo che col consenso della moglie: può però ipotecarlo, senza ii di lei consenso, sino alla concorrenza soltanto della porzione mobrhzzaia. 1908. La mobilizzazione indeterminata non ren de la comunione proprietaria degli immobili che vi sono stuti assoggettati: il suo effetto sì limita ad obbligare il conjuge che vi ha acconsentito, a far entrare nella massa; allorchè la comunione si scio- glie, aleuni de’ suoi immobili, sino alla concor- renza della somma da lui promessa. Non può il marito, some all’ articolo precedente, senza il consenso della moglie, alienare in tuito 0 în parte gl’ immobili sopra i quali è stabilita la 7720- bilizzazione indeterminata; ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale mobilizzazione. 1509. Il conjuge che ha mobilizzato un fonde, ha ia facoltà, all’ atto della divistone, di ritenerlo; computandolo nella di lui porzione per iì valore av tuale; e i di lui eredi hanno lo siesso diritto. Sezione IV. Della Clausola di separazione dei\debiti. 15ro. La clausola colla quale î conjugi stipulano di pagare separatamente i lero debiti\particolari, gli obbliga, all’ atto, dello scioglimento della comu- nione, a darsi reciprocamente cuuto dei\debiti, che gi giusuficherà essere stati soddisfatti dalla comu- E il 1142 LIBRO III, TIT. V. nione per liberatne quello de’ conjugi ch'era de» bitore. Questa obbligazione è la stessa, vi sia o non vi sia stato inventario: ma se il mobiliare conferito dai conjugi in società non risulta da inventario o da stato autentico anteriore al matrimonio, i credi- tori dell’ une o dell’ altro conjuge possono, senza avere riguardo ad alcuna distinzione che si recla- masse, chiedere d’ essere soddisfatti tanto sul 720= biliare no inventariato, quanto sopra tutti gli al- tri beni della comunione. I creditori hanro lo stesso diritto sul mobiliare pervenuto ai conjugi durante la comunione, se que- sto non risulta egualmente da inventario o da stato autentico. 1511. Quando i conjugi mettono in comunione una data somma, o un determinato corpo, una ta- le collazione induce un tacito patto ch’ essa non sia aggravata di debiti anteriori al matrimonio; ed consorte debitore deve dare conto all’altro di tutti que’ debiti che diminuirebbero la somma che ha promesso di conferire. 1512. La clausola di separazione dei debiti non impedisce che la comunione sia aggravata degl’in- teressi e de’ frutti decorsi dopo il matrimonio. 1513. Quando si proceda contro la comunione pei debiti di uno de’ conjugi, dichiarato dal contrat- to libero e sciolto da qualunque debito anteriore ad matrimonio,} altro consorte ha diritto ad una indennigzazione che si prende tanto sulla parte del- la comunione spettante al conjuge debitore, quanto sui beni particolari di esso, ed in caso d’ insufti- cienza, questa indennizzazione può proporsi In giu= dizio con azione per garanzia contro il padre, la madre, l’ ascendente od il tutore che lo avessero dichiarato libero e sciolto. «Ori pro cas Tan sell D CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1143 Quest azione per garanzia può essere proposta an- cora dal marito durante la comunione, se il debito proviene per parte della moglie; salvo, in questo caso, il rimborso dovuto, a coloro che hanno g2- rantito, dalla moglie o da suoi eredi, dopo lo scioglimento della comunione. S'aiz L'ON, Della Facoltà accordata alla moglie di riprendere liberi e senza pesi gli effetti conferiti. 1514. La moglie può stipulare che in caso di ria munzia alla comunione, essa ripiglierà in tutto© in parte ciò che vi avrà conferito, tanto all’ atto del matrimonio, quanto dopo; ma tale stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espres- se, e nemmeno a vantaggio di altre persone fuori che delle individuate. In conseguenza la facoltà di ripigliare il mobi- liare conferito dalla moglie all’atto del matrimonio, pon si estende a quello che le fosse pervenuto du- rante il medesimo. Così pure la facoltà accordata alla moglie non si estende ai figli; e quella accordata alla moglie ed ai figli non si estende agli eredi ascendenti,© al collaterali. In tutti î casì, mon può essere ripigliato quanto sì conferì, che facendosi deduzione dei debiti par- ticolari della moglie, e che la comunione avesse soddisfatti. LIBRO 09 BARI pd SezionE VI Della Prededuzione convenzionale. 1515. La clausola. colla quale il conjnge snperstite è amtorizzato a prelevare, prima di qualunque divi- sione, una data somma o una data quantità d’ ef- fetti mobiliari in natura, non dà diritto a tale pre- deduzione, in vantaggio della moglie sopravvivente, che quando cessa accetti la comunione, purchè nel contraito di matrimonio non le sia stato riservato un tale diritto, anche in caso di rinunzia. Fuori del caso di questa riserva, la predednzione non si esegnisce che sulla massa divisibile, e non sui beni particolari del conjuge premorto. i 1516. La prededuzione non si risguarda‘come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma come Una convenzione matrimoniale. 1517. Si fa luogo alla prededuzione per la morte naturale o civile. 1518. Quando slo scioglimento della comunione deriva‘dal divorzio o dalla separazione personale, i non vi è luogo all'attuale rilascio della. cosa da ) prededursi; ma il conjuge che ha ottenuto o il di- vorzio‘o la separaziore personale, conserva i snoî diritti alla prededuzione nel caso di sopravvivenza. Se è la moglie che ha ottenuto il divorzio o la se- parazione, la somma o la cosa che costitnisce la prededuzione, resta sempre provisionalmente al ma- rito coll’ obbligo di dare cauzione. 1519. I creditori della commnione hanno sempre il diritto di far veodere gli effciti compresi nella sE] prederlnzione, salvo al conjuge il regresso, in con- forinità dell’ articolo 1515. me CONTRATTO DI MATRIMONIO: 1145 sezione VIT Delle Clausole colle quali s' assegnano@d cia- scheduno de conjugi parti ineguali nella co- muntone. 1520, TL conjugi possono derogare alla eguaglianza” della divisiotie stabilità Falla legge, tanto col non assegnare nella comunione al donjuge sopravvivente eredi,‘che‘una porzione minore della metd, quanto col nòn assegnargli che tina somma fissa per qualunque diritto nella comunione, e così pie collo stipulare che la caftnunione intiera, in certi casì, apparterrà al conjuge sopravvivente© a o ai suoi uno di essi solamente. 1521. Quando è stato stipulato che il conjuze o È suoi eretì noî avrannò che una data porzione nella sommmione, come sarebbe i terso oil quarto, il ronjugi eni rale patzione è per tal modo limitata,© i suoi credi, non sono obbligati ai debiti della co- munione clie proporzionatamente alla parte delle ate tività ch' essi vi hanno. La convenzione è nulla sè obbliga il conjuge li= mitato come sopra, 0 î seoi eredi, a soggiacere a ona quantità maggiore di debiti, o se li dispensa dal carico di rina parte di essi eguale a quella che huono nelle attività. 1522. Quando siasi stipulato che uno dei conjugi o i suoi eredi, non potranno pretendere che una data somma per qualunque diritto di comunione, la clausola si risolve in un contratto eventbvale the ob- ) bliga l'altro conjuge 0 i suoi eredi a pagare la somma convenuta, sia che la cotntiniionè riesca Du- le o danuosà; Suflicietite d insuffitieàte a Soddisfare ln detta somma, rat 3a LIBRO MI, TIT. v. 1523. Se Ja clausola non contiene un tal contrat- to che relativamente agli eredi del conjuge, questo, in caso di sopravvivenza, ha diritto alla divisione Jegale per metà. 1524. Jl marito o i suoi eredi che, in virtù dele la clausola enunciata nell’articolo 1520; riteagono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfare tutti i debiti di essa, I creditori non hanno, in questo caso, azione alcuna contro la moglie o i suoi eredi. Se appartiene alla moglie superstite il divitto di fitenersi, mediante una convenuta somma, tutta la comunione contro gli eredi del marito, essa ha la scelta o di pagare loro tale somma; restando ob- bligata per tutti i debiti, o di rinunziare alla co- munione,.cedendone agli eredi del marito i beni ed i. pesi. 1525. E lecito ai conjugi di stipulare che la to- talità della comunione apparterrà al conjuge super- stite o soltanto ad uno di essi, salva agli credi dell altro Ia ragione di ricuperare i beni conferiti ed i capitali caduti nella comunione, per parte del loro autore. Questa stipulazione non sì ritiene come una libe= ralità soggetta alle regole delle donazioni, tanto ri- guardo alla sostanza, che rapporto alla forma, ma si considera semplicemente come una convenzione muziale e fra soci. Saezione VIII. Della Comunione a titolo universale. ‘1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione universale dei loro beni tut dul pere an to, me cle la re CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1147 tanto mobili che immobili, presenti e futuri, 0 di tutti i loro beni presenti, solamente,© soltanto di tutti i loro beni futuri. ( V. la nota fatta all’ art. 1401, congiuntamente a quella dell’ art 1498 e 1395.) Disposizioni comuni alle otto precedenti Sezioni. 1527. Ciò che è stabilito nelle. otto precedenti sezioni, non restringe le stipulazioni di cui è su- scettibile Ja comunione convenzionale alle precise. disposizioni in esse contenute. 1 conjugi possono fare qualunque altra convenzio— ne, come all’ articolo 1387, e salve le modificazio- ni enunciate negli articoli 1388, 1389 e 1390. V. le note fatte agli art. 1387 1395 e 1498.) el caso però in cui vi fossero figli di un prece- dente matrimonio, qualunque convenzione che nei suoi effetti tendesse a dare ad uno de’ conjugi una porzione maggiore di quella stabilita nell’ articolo 1098, al titolo delle Donazioni tra vivi e dei Te- stamenti, serà senza effetto per tutto ciò che ec- cede questa porzione; Ma i semplici guadagni risul- tanti dai lavori comuni e dai risparm) sulle rendite rispettive, quantunque ineguali fra i due conjugi, non sono considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio dei figli del primo letto. ( lo sono d’ avviso che la 2. 6, cod. de secund. nupt., la quale disponeva che il marito o la mo- glie avendo figli di altro matrimonio, non potesse dare per qualsivoglia titolo al nnovo sposo più di una parte eguale alla minore che era per. pervenire ad uno dei figli, fosse di ostacolo a potersi contrar- te comunione universale tra i conjugi quando esi- stevano figli di primo letto, speciaimente perchè in 1:48 LIBRO 11, TIT. v. cqiesta comnniore i beni tutti dei conjugi diventava» no ad essi comrini, come fu detto nella nota dell’ar- ticolo 1433. Non credo però che fosse di ostacola a potersi contrarre comnnione degli acquisti, mosso dalle ragioni addotte dall’ illustre Voet ad pand. ib. 23 tit. 2 nm. 124, che spesse volte consulto, e che mi dà grande ajuto nel confronto per cui tra- vaglio.) 1598. La comnrione convenzionale soggiace alle regole della comunione legale, in tutti i‘casi in cui non vi si è detogato col contratto implicitamente gd esplicitamente,; SEZIONE IO. Delle Convenzioni esclusive della Comunione. 1529. Allorchè gli sposi, mon. sottomettendosi«1 regine dotale, dichiarano di maritarsi senza comn- nione, o di rimanere separati di beni, gli effiti di questa stipulazione sono regolati nel modo che st gue. 6. 1. Della clausola che contiene la Dichiarazione degli sposi di maritarsi senza comunione. 1520. La clausola contenente la dichiarazione de- gli sposi di maritarsi senza comunione, non attri> buisce alla moglie il diritto di amministrare î suoi beni, nè di percepirne i frutti: questi frutti si ri- tengono assegnati al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Il marito amministrava, e godeva i frut- tì della dote della. moglie perchè egli. sosteneva i pesi del. matrimonio, 4. 7, prim, 7{; 56, 6. 1, CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1149 PR 2 00, cod. de jure dot., ma non dei beni parafernali, dei quali non aveva neppure l' ammini: strazione quande la moglie non glicla' concedeva, come sì disse nella nota' dell’ art. 89 DT) 1531, Îl marito rivigne l'animinisirazione dei beni mobili ed immobili della moglie, e per consegnen= za. il diritto di ricevete tutto il mobiliare che essa sorta in dote, o che le perviene dutante il matci- imonio, sulva Ja restituzione ch' egli‘ne dovrà fare dopo io seloglimento' di esso, o dopo la separazione de’ beni pronunziata giudizialmente, V. la nota precedente.) 1532. Se nel mobiliare portato dalla‘moglie in dote, o pervenito ad essa durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll’ uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale wma descri= zione colla stima, ovvero formarsi‘inventario allora chè le stesse cose pervengono alla moglie, ed il marito shrà tenuto a restituire il prezzo della stima. ( Quando la moglie aveva portato in dote al’ mae rito cose fungibili, cioè cose che si davano a peso; numero, e misura, s' intendeva sempre che il ma- rito o il di lui erede fosse obbligato di. restituire altrettante cose dello stesso genere,€ della, stessa qualità; /. 42, ff. de jur. dot. Se poi la moghie ave- va dato in dote non cose fungibili, ma_ però tali che sì fossero consumate coll’ uso, come su pellettili, e simili, allora aveva luogo la distinzione di dote stimatà, o non istimata secondo che si dirà nella sezione II. del capo successivo.) 1533. Il marito è obbligato a tutti i pesi che so- no a catico dell’ usufruttuario. TI marito, quando la dote non era stimata, era tenuto di dolo, colpa lata, leggiera,€ talvolta‘ans cora leggieri.sima, come sì disse nella nota dell’arz 1150 LIBRO II, TIT. 7. ‘ticolo 1491, Egli doveva pagare i pesi imposti sul- la dote perchè questi si compensavano coi frutti; Z. 3, 6. 1,4. 13, ff. de impens. in rem dot. fact., e doveva restituire Ja dote medesima a tempo debi- to, come si dirà nella sezione ILL. del capo suc- cessivo,) 1534. La clausola enunciata. in questo. paragrafo mon impedisee che si possa pattuire che la moglie percepirà annualmente, sopra semplice sua quitanza, una determinata parte de’ suoi redditi per le sue minute spese e pei bisogni della sua persona. ( Concord. 2. 4, 2. 12,$. 1, ff. de.pact. dot.; 221, 6.1, ff. de dona. inter vir. et uzor,) 1535. I beni immobili eostituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili. Non possone tuttavia alienarsi senza il cemsenso del marito, ed in caso di rifiuto, senza giudiziale mutorizzazione. ( I beni immobili costituiti in dote erano inalfe= nabili, secondo che si dirà nella sezione IL del ca- po successivo.) 6. 2. Delta clausola di separazione di beni. 1536. Allorquando gli sposi nel contratto del lo- fo. matrimonio hanno stipulato ch’ essi saranno- parati di beni, la moglie conserva l’ intiera ammi- nistrazione dei suoi beni mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite. 1537. Ciascuno de’ conjugi concorre. ai pesi del Inatrimonio, secondo le convenzioni cormtenute nel loro contratto; e non essendovi patto a tale riguar. do, la moglie contribuisce per i pesi matrimoniali fino alla concorrenza del terzo delle suc rendite, sti fin fa ea cine ee = lel nel ale :©GONTRATTO DI MATRIMONIO: 1159 1358. In nessun caso, nè in fotza di qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi immobili senza speciale assenso del marito, 0, in case di ri- finto, senza autorizzazione giudiziale. Mae autorizzazione generale accordata alla moglie di alienare i suoi beni immobili, tanto nel contratto di matrimonio che posteriormente, è nulla, 1539. Se la moglie separata lascia che il marito abbia il godimento de’ di lei benî, questi non è tenuto, tanto sulla dpmanda che la moglie potesse fargli, quanto dopo lo scioglimento del matrimo- nio, se non alla consegna dei frutti esistenti, e non è obbligato per quelli che fino allora sì fossero consumati. ( Quando la moglie aveva concesso al marito nel contratto nuziale l’ amministrazione de’ di lei beni parafernali, il marito poteva consumare i frati dei medesimi per sbstenere i pesi del matrimonio, senza obbligo di restituzione; ben intesi peraltro che do- veva conservare per la moglie i beni come se fosse= ro stati dotali;£. ult. cod. de pactis conv.) CAPO III. Del Regime dotale. 1540. La dote, sotto questo regime come sotto quello del capo IL, consiste in quei beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del ra trimonio. ( Sotto I art. 204 T. L, il quale dispane che il figlio non ha azione con:ro il padre© la madre per obbligarli a fargli un assegna a causa di watri- monio, citammo puramente come coutrarie allo stesso articolo le 22.19; ff, de ritu nupl., ult. cod. visa LUBRO MI, TIT. V, de dot. promiss.: ora ci si è presentata l'occasione di spiegare questa contrarietà esponendo i principj delle romane, leggi intorno alla dote. Ma prima d'ineltrarsi nel discorso, voglianio dare la defini- zione della dote, e le varie sue divisioni, La dote consisteva in tutto ciò che la moglie, o altri per Jei dava al marito, perchè questi sostenes- se i pesi del matrimonio; 2‘7, prin.s 4. 56,$: 1, 4. =6, ff. L 20, cod. de jure doti:m. D'ondé avveniva che mancando il matrimonio, noò v'erd dote alcuna: Z. 3, 2 11, fl‘ eod. Éssa si divideva primieramente ia dote in èontantii, 0 sia in dote numerata; ed in dote non aneora corisegnata, sebbene nell’ insiru- mento dotale appariuse al contrario, é questa dov dicevasi cauta. Ed in questo caso contro chi ripe- teva la dote potevasi opporre entro un anno dallo scioglimento del matrimonio, se ubi era dwato più di un biennio, oppure enteò tre mesi se’ érasi sciol- to entro un decennio, l’ eccezione della dote non numerata, la qual eccezione dava 1° obbligo all’ at- tore di provare che\la dote era stata numesuta, now ostante che della numerazione constasti dall instrt- mento dotale, l: 3, cod, de dot. caut, non nun. Novell. 100 cap. è, a meno che il marito non avesse confessato in una carta separata dall’ inseru- mento dotale, di aver ricevuta Ja dote;£ 14,$. 3, in fin. copl. de non num. pecun. La dote sì divideva ancora in dote stimata, e mon istimata, in profetizia ed avventizia. Non im- porta 3piegare i termini della prima divisione poi- chè per sv stessi sono manifesti, Nella sez. HI e HIT del presente capo vedremo 1’ uso di questa divi- sione. y' è bisogno di spiegare i termini della seconda divisione, per averne già data la si- gnificazione nella notà dell’ ari, 387 T, I. Se pun ene di m ti 101 rile ni, nu ma Did IH ini si- 100 CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1153 che in quanto alla dote profetizia. è da. osservarsi che essa dicevasi tale sia che la figlia fosse sotto la paterna. potestà ,, sia che fosse cmatcipata, non ostante che non si dasse peculio profetizio di. figli. emancipati; 2. 5, 6. 11, ff. de jure dot. Di que- sta divisione vedremo l’importanza nella successiva sezione EI.) s 1541. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote o che te viene dato nel contratto del mami- monin, è dotale, se non vi è stipulazione in con- trario. ( Tutto ciò che si dava in dote cera dotale, se non v'era stipulazione in contrario, /. 23, 2 44, 6. 1; Z. 45, prin. et 6. 1; Lig Ae de jure dot., ma se Ja moglie avesse lasciato. go- dere al marito i di Yei beni ricevuti nel contratto del matrimonio senza costituirseli in dote, non po- tevano dirsi dotali, ang. Z 1, cod. de dot.‘pro- miss.: perocchè sebbene in dubbio favorir sì d'oves- sero le doti, 2. 70, ff. de jure dot.; I. 85, ff. de reg. jur., tuttavolta ciò non aveva Imogo che quan- do si trattava di restituire le doti, Ie quali‘era di pubblica utilità che fossero conservate; /- 1, ff. so> iut. mairini.) SEZIONE RLRIM Aè Della Costituzione della dote. 154% La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, 0 soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de’ suoi beni presenti e futuri; oppure un oggetto individuale. La costitazione di dote, concepita in termini ge= Cosice civ. II. 33 1154 LIBRO NI, TIT. V. merici, di tatti i beni della donna, non comprende as dt) ii î benì futuri, rd( Potevansi dare in dote tutte le cose che erano VE LUARTE 31 commercio, corporali, incorporali, crediti, ere- 19 dità, usuftutti,, Z. 2, cod. de oblig. et act.; È gi 13, 6. 10, ff. de haered, pet.; LL 59, 6.1, 4 66, I. 77, ff. de jur. dot.; ed anche tutti i heni che la moglie possedeva, 2. 72, ff. Z 4, cod. eod., talchè il tutore non poteva riprendersi d’ aver ac- consentito che tutti‘ i beni della sua pupilla che passava a matrimonio, fossero costimiti in dote, arg. È. 61, prin, ft. eod., ben intesi però che la pupilla godeva del benefizio della restituzione in in- 6} RARI tero quando fosse staga ingannata, /- 9, 6. 1, ff. | de minor. 25 ann.; Di unig. cod. si adv. dot. Così pure potevano darsi in dote tutti 1 beni presenti e Ì futuri, i quali peraltro non vi si comprendevano \ quando la costituzione della dote non si estendeva che a tutti i beni, senza far menzione ancora dei futuri, in quella guisa che in nn iegato di tutto (104 l'oro, si comprendeva soltanto quello che il testa- 3 tore aveva al tempo della disposizione, e non quel lo che avesse di poi acquistato; 4. 7, 4. 27, 6. 2% d. 34, ff. de auro arg.-mund. ornam. legat. 1543, Durante il matrimonio, la dote mon può | essere costituita nè aecresciuta. ,( V. la nota fatta all'art. 1093: T. L) 1544, Se il padre e la madre costituiscono unita» mente una dote, senza distinguere. la parte di cia scono,&' intenderà costituita in parti eguali. Se la dote è costituita dal solo padre per i di» Ì, ritti paterni e materni, la madre, quantunque pre- sente al cantratta, non sarà obbligata, e Sa dote yesterà per intiera a carica del padre,) ( HI padre anche senz’ essersi obbligato per via di Tende erano , ere DA I, 66, che god. Ale i che dote, e la n in pifi Così pl 6 eVoDO. adeva i del intto. [esta= quel Aa CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1158 convenzione, era tenuto a dare la dote alla propria figlia, e a collocarla in matrimonio; l. 19, tt. de ritu nupt.; l. ult. cod. de dol. promiss. Questa è la ragione per cui, se il padre prometteva sempli- cemente di dotare la figlia senza determinare alcuna somma, e senza neppure promettere di dotarla ad arbitrio d'uomo da bene, la di lui promessa valeva, e doveva dare una dote proporzionata alle di lui sostanze, e conveniente alla dignità del marito; l. 69, 6. 4, ff. de jur. dot. AI contrario se un estra- neo, od anche la stessa figlia prometteva in genere una dote al marito, senza aggiugnere neppure che la dote sarebbe stata ad arbitrio di uomo da bene, la promessa era di niun cffetto;, 2. 1, cod. de dot. pramiss., ma se v°‘aggiugneva la clausola ad arbi- trio di nomo da bene, o altra simile, la promessa valeva; 2. 3, cod. eod. Quest’ obbligo sussisteva nel padre ancorchè la figlia avesse avuto onde dotarsi da se medesima: perocchè le citate /2. ult. cod. de dotis promiss.€ 69, 6. 4, ff. de jure dotium, non distinguevano se la figlia fosse o no ricca; ma semplicemente im- ponevano|’ obbligo al padre di costituire una dote alla figlia; d’ altronde V obbligazione di dotare la figlia egualmente che quela di lasciarle la porzioue legittima era vana tra le obbligazioni naturali, le quali non potevano essere tolte dalla legge civile; 2. 8, ff. de capite min.; È. 22,8. pen. ff. al S.C. Tre- bell., junet. L. 15, ff. de inof. testam. Nè cessava Ì obbligo nel‘padre se la figlia era emancipata, per- chè Ia stessa 2. ult. cod. de dot. prom., si esien- deva anche alle figlie emancipate, Jo che sì rileva da ciò, che avendo essa in principio: parlato delle figlie esistenti sotto la paterna potestà, e delle eman» gipate, poco dopo soggiugue» Neque enim leges 1156 LIBRO INT, TIT. v. încognitae sunt, quibus cautuni est,, omnino pai ternun. esse officium, dotem vel ante nupiias do- nationem pro sua dare progenie. Quando la figlia era sotto la potestà dell’ avo, questi era tenuto a darle la dote egualmente che il padre, ed era del pari tenuto quando il di lei pa- dre non esisteva, o era povero; arg. d. 6. cod. de collat. Nè il padre peraltro nè alenn altro ascen- dente paterno era obbligato a dare la dote alla fi- glia scostumata ed indegna, arg. 4. 3, 6.5, ff. de bonor. poss. cont. tab. Novell. 115 cap. 3, nè alla figlia© altra discendente naturale soltanto, poi- chè la legge prescrivendo di dar la dote alle figlie e discendenti, sotto queste denominazioni non so- leva comprendere che le figlie e discendenti nate da ginste nozze; 2. 6, ff. de his qui sunt sui vel alien. jur.; 1. 5, ff. de in jus vocan.; arg. I. 2. 6. 3, ff. de excusat. La madre non aveva obbligo di dotare la figlia: nondimeno quando essa era ricca, ed 1) padre povero, are. /. 14, cod. de jur. dot.,.quando eva eretica, e la figlia ortodossa, 4. 19,$. 1, cod. de haeret. et manichaeis; quando la figlia non era legittima, ma soltanto hutnrale doveva darle la doie, conciossiachè la figlia natura- le riguardo alla madre godesse di tutti i divitti di iglia legittima, come di successione ab intestato, di querela d' inofficioso testamento e simili. V. la nota fatta all'art. 756 e g67 pag. 541 in fin. T. I. Quando il padre e la madre essendo in comu- nione, costituivano una dote alla loro figlia, s' in- tendeva costituita a peso eguale di ambidune i con- jugi, perchè, come vedemmo nella rota dell’ art. 1409, la costituzione delle doti era ua peso della comunione. Se poi mon erano in commufivae, non s'iatendeya la dote costituita da ambi i conjpgi se noi fen mis mi car Lisi di ma so cu lei u cm CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1157 rion quando la moglie avesse avuto dei beni pare- fernali da poterne disporre; 2. 92, ff. de jur, dot.; 2.14, cod. cod., junct. L. ult. cod. de dot. pro- miss.) 1545. Se il padre o la madre superstite costituisce naa dote sui beni paterni e materni, senza specifi- carne Je porzioni, la dote si prenderà primieramen- te sopra è diritti spettanti alla futura sposa ne’ beni di quello fra i genitori che è predefunto, ed il ri- manente sopra î beni di chi I’ ha costitnita. Se il padre costituiva la dote alla figlia tanto sopra i di lui beni quanto sapra quelli. della figlia, cui forse erano pervenuti dalla successione della di lei madre, la dote s' intendeva costituita soltanto sopra i beni del padre quando peraltro avesse avuto un sufficiente patrimonio per costituirla, alimenti se era povero, sussisteva Ja costituzione della dote anche sopra i beni della figlia; /. ult. cod. de dot. promiss. fd contrario io pceuso che se la madre non avesse dichiarato di costiire sui proprj beni la dote alla figlia, s intendesse costituita su quelli della figlia stessa, perchè ella non era ordinaria mente obbligata a dotare la figlia,£. 14, cod. de jur. dot.; laddove la ragione per cui s' intendeva che il padre avesse costituito la dote sopra i propr]: beni soltanto, comunque|’ avesse ancle costituita sopra quelli della fi glia, si era che egli aveva obbl- go di dotare la figlia; d.&. ult. cod, de dot. pro- miss. 1546. Non ostante che la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprj di cui ad essi ap- partenga|’ usufrutto, la dote si prenderà dai beni de’ costilucati, se non vi è stipulazione in con trario. (-V.a nota precedente.) Sdi sore 1758 LIBRO IM, TIT, V. 1547. Quelli che costituiscono una dote sono tea nuti a garantire gli effetti costituiti in dote. ( Concord. 2. 16, ff. 2. 1, cod. de jur. dot.; . unic. 6. 1, cod. de rei uror. act.; 9,$.I; ff. de cond. caus. dat. caus. non sec.; l. 5, 6. 5, ff. de doti mal. et met. except.; conciossiachè ,, costituita la dote, i diritti del marito sopra di quel- la, fossero di acquistarne il dominio civile e rivo- cabile di cui si fece menzione in principio della no- ta dell’ art. 711 T. 1, se la dote non cra stimata, ed il dominio naturale e civile insieme, è per con- seguenza irrevocabile, se era stimata con intenzione di fare una compra e vendita delle cose costituenti la dote, 4 10, prin., junct. 6.5, LL 14,2 15, 2.16, 2 17, 601; 4. 25; ff. 2.(30,/cod. de jure dot., altrimenti se la stima era fatta non per in- durre una compta, e vendita, ma perchè, acca- dendo deteriorazione, si fosse potuto conoscere di che era tenuto il marito, come si ha dalle 2. 50, ff. solut. mat.; 5, 21., cod. de jure dot., allora il marito non acquistava che il dominio civile an- corchè si fosse convenuto che sarebbe stato in li- bertà della moglie di ripetere Ja dote in natura, ov- vero la stima; arg. ZL. 10, 6. ult.; 2 18,£ 69, 6.7, 8, ff. cod.; 2. x1, ff. de fundo dot.; È. 50, 2. pen. 6: 3, ff. sol. mat.; l. 1, cod. eod. Per il dominio pei che il marito acquistava, non solo gli competeva, durante il matrimonio, l'a- zione vendicatoria contro chiunque, come fu detio nella nota testè citata, ma eziandio l’ azione rerum amotarum contro la moglie, ed in di lei nome po. teva intentare anche l’azione del furto e della tegge Aquilia; LL 17, 6.2, 2 24 ff rer. amot.; LL 13, 6.«lt. ff. sol. mat.;:1. 49,6. 1, ff. de furtis, talchè la moglie non poteva promovere nè l’ azione conrrarro DI MATRIMONIO 1159, vendicatoria nè quella del furto in pendenza del ihaccimonio 5. d. 2.49,$. La;fh de furti; È 9) Cod. de rei vind. I marito peraltro now acquistava non quando gli venivano dati i Boni da chi be era il parlrone; altrimenti era ne= cessario che| acqpustasse mediante l’usucapione gios vaadosi del titolo pro dote; tit. ff, et cod. pro do è iii de fundo dot.) 158. Gl’ interessi della dote decorrono ipso qure dal giorno delîmatrinionio contro coloro che l'hanno quando anche siasì pattuita uda dilazione al pagamento; se non vi È stipulazione, in contrario: -(. Le usure erano dovute; spirato il terpb stabile lito alla conseguazione della dote, 0; non essendosi stabilita alcun tempo, due anti dopo contratto, il matrimonio; Z, ult. 6. 2;, cod. de Jur. doi.} salvò quanto fu detto nella nota dell’ att. 1139.) quo sto dominio se promessa, Sezione IL Dei Diritti del marito sùi beni dotali, è dell Inalienabilità del fondo dotale, 1549. U solo marito ha} amministrazione dei he hi dotali durante il toatrimonio. if Egli solo ha il diritto di agire contro i debitori e detentori dei beni dotali; di percepivre i frotti& gl’ interessi, e di esigere la restituzione dei capitali Ciò non ostante; può convenirsi nel contratto di matrimonio; che la moglie ricevad annualbionte i coniro la semplice sua quitanza, una parte delle su rendite per te sue minute spese:€ per. i bisog della sua persona.; n ( V. la nota fatta all’arè. 1530 e 1547 e le Lega gi citate solto I art. 1534.) PAR I Yl marito non è territo d prestàre cauzione per la dote ch° egli rictve, sc nOn vi è stato os, bliguto bol contratto di piaitimonig. 1160 LIBRO III, TIT. v, ( Era proibito per le romane leggi, che il marì- to‘0‘chiunque altro aveva ricevuto la dote, prestasse canzione per assicurarla, poichè la moglie che non sveva avuto difficoltà di affidare se medesima al marito, non doveva neppure diffidare dell’ assicura- zione della sua dote per non turbare la pace con- jugale; tit. cod. ne fidejuss. vel mand. dot. dent.) 1551. Se la dote© parte di essa consiste in cf fetti mobiliari stimati nel-contratto di matrimonio d senza dichiarazione che tale stima non ne produce da vendita, il marito ne diviene il proprietario, e non è debitore che del prezzo loro attribuito. ( La stirna dei beni costituenti la date sia che fossero mobili o immobili, induceva una compra e vendita per la quale il marito acquistava de’ mede- sir il domipio naturale e civile, e quindi irrevo- cabile, divenendo ad un tempo debitore della sti ma, l. 10, /. 11,6. 42.,0.,69, 6.8, ff. de Jur. eot.; L 51, ff. solut, matrimi; È 5, L 10, cod, de jur. dot.; l. unie. 6. 9, cod. de rei uxor. act., salvo che la stima non fosse stata fatta puramente per conoscere il valore de’ beni, come fu detto nella nota delì’ art. 1547. o il masito non fosse stato insolvibile; 2. f0., cod. de Jure dot.) 1552. La stima dell’ immobile costituito. in dote non ne trasferisce la proprietà al marito, senzà una espressa dichiarazione, ( V. Ja precedente nota.) 1553. L' immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale se non qualora nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell'im- piego. Lo stesso ha luogo relativamente all'immobile da- to per pagamento della dote costitnita in danaro. ( Concord, 7. 12, cod. de jur. dot; 2 ult. cod, Ion al CONTRATTO DI MATRIMONIO. 16: de sero pig. dat. manum.; ZL 91, ff. de. pacti dotal. Nè ostano le 2. 54,{l. de jur. dot. 22, in Jin.{f..sol. mat., per le quali sembra che le cose comperate col danaro ricevuto in dote, fossero do- tali; perciocchè devesi intendere che queste leggi parlino del caso in cui i conjugi avessero così con- vénuto nel contratto di matrimonio, o dopo con- chiuso iì medesimo, lo che era loro lccito di fare quando non avessero deteriorato la condizione della dote; Z. 26, ff. de jur. dot.; dol; a, eli; il. 29, prin, ff. de pact. dotal.) 1554. GI immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da enuambi unita— mente, salve le seguenti eccezioni.- (Il marito, essendo padrone della dote, facoltà di disperne a piacimento; Ja qual fac siccome poteva facilmente rendere indotata la mo=- glie, così dalla legge Giulia degli aduiterj gli fu tolta, ma però solamente in quanto ai fondi italici; per il che essendo rimasto al marito la facoltà di alienare i fondi dotali situati nelle provincie, non aveva questa legge assicurato bastantemrnte alle mo» gli Je loro dotì; 4. wnic. 6. 15, cod. de rei uxor. act., prin. înstil. quib. alien. lic. vel non. Per la qual cosa volendo Giustiniano provvedere d& tutto alla sicurezza delle doti tolse Ja differenza tra fondi italici, e fondi provinciali,€ vietò indistintamente ‘alienazione dei fondi dotali ancorchè il marito o la moglie o Ambidue insieme vi avessero acconsenti. to; 2. unic.$. 15, cod. de rei uxor. act.; prin, inst. quib, alien. lic. vel non. Questo divieto si estendeva a qualunque fondo dotale non tanto in- stico quanto urbano sia perchè Ie leggi senza distin- zione altuna parlavano di fondo pori. lo 12, pb d 1362 tIRO II, TIT.# 13, pri. et 6. t, 2, ff. de fund. dot. prin. inst, quib. alîen. lic. vel non; sia perchè alcuna legge parlava precisamente di fondo urbano;£. 6, ff. de fund: dot. Non importava poi se il fondo fosse stato dato in dote dalla moglie, o da altri in di lei nome, ovvero se la moglie si fosse costituito ili dote un fondo che erale dovuto dal di lei riarito3 conciossiachè bastasse che un fondo fosse costituii® in dote, perchè ne fosse proibita l’ alienazione; 4 14, 6. 15 4. 9, prin. ct 66. segg. fl. eod. Dicendo la Jegge Giulia che era proibito al marito di alie- nare il fondo dotale, sotto nome di marito inten- deva anche lo sposo, che per la speranza del futuro matrimouio aveva ricevuto un fondo in dote, /. 4, ff. cod., ed intendeva del pari chiunque altro aves- se avuto il fondo dotale col consenso del marito, o senza; Z. 12,$. 1, 2. 14, prin. ff. eod. Vietando la legge Giulia di alienare.il fondo dotale non solo proibiva Sosia atto col quale si trasferiva il dominio; ma ancora di darlo in pe- gno, ed in enfiteusi, di venderne it diritto di superficie, di provocare ad una divisione quanda fosse stato comune a qualcun altro, Z. 1, cod.; 2 5,26, l 7, ff. de fundo dot.; l 32, ff. de Jure dot., junct. l. ult. cod. de reb. alien. non nlien.; l. ult. cod. de fund. dat.; LL 18, 6. 2, ff. de cast. pecul., di tollerarne|’ usneapione quan- do questa incominciava in pendenza del matrimonio, Î. 28, ff. de verb. sig., junct. l. 16, ff. de fund. dHot., di lasciar col non uso estinguersi 1° usnfrutto costituente la dote secondo che si vede nella 2. 78, 6. 2, ff. de jure dot. La legge Giulia peraltro non proibiva che la volontaria alienazioné, ma mon la necessaria, quale si trova nelle 2. 1, prin. ff. de fund: dot.; 78,$. pen. ff. de jure dot.; 1._ult ; comtraTTO DI MATRIMONIO. 1:53, 8454. de fund, dot., punt, È. ult. cod. comm. divit.ì i it. cod. de nraed. et ali. reb. nuinor. Così mie non proiliva? alienazione delle cose mobili tali, fossero o no fungibili sT.:42 ff. de pure 2.3. cod. cod.) ovve r'anche preziose; con> tiossizichè nulla‘circa Te medesime disponesse la les: ge, ec non Vera quindi wia ragione per differ dalle. altre\fose mobili: Nè perchè le cose mobili preziose dei pnpilli alienar non sì potevano dai tutori; 21'2î; cod. dé admin. tut. vel curdl.; poteva dirsi altrettanto rignardo alle cose dotati; per- Goccliè la differenza di ciò. apparisce manifesta se gì consideri che il marito vendo il domirid dell dote; aveta luogo la regola generale del dousinio; cioè di poterne dispdérre‘a piacimento, salve le re- strizioni portate dalla legge, come si Cisse nella no- ia dell'atti 544 T. 1. Ora la legge non proibiva l’alie- nazione. delle cose dotali preziose, dunque ec. Ma nelle Giuse dei pupilli non avendo i tutori alcun dominip; ammetter dovevasi la regola in contrario, cioè che nén.era lecito di alienare alenita cosà, se nou quan- do la legge loro lo permetteva. Ora la legge no4 per x loro di alienare se ifon quelle cose che nou potevatio cONservarsi; 1. 92; cd. cod.; dun- Ai que ce. ° 1556. La imoglie può coll’ assenso del marito; 0; {n caso di rifiuto, coll’ autorizzazione sgiuidizizle, da- te i snoi beni dotali per it collocamento dei figli eh’ ela avesse da precedente matrimbnio; ma sé non è autorizzata che giudizialasente, deve riservare l usuftutté al marito. V. le leggi cime sotto I° art. 203, la riota fat- ia AV aît. 303 T, I. congiuntamente a quella fatta AN arti 1544 pag. 11565€ alle leggi citate sotto gli avi. 203 e 207 PE, 556, Può aucora; call autorizzazione del piarite 1164 LIBRO: II, TIT. Vv. dare i di Ici benì dotali pel collvcaniento de figli comuni.- i ( V. le leggi e le note citate nell’ articolo. pre- cedente.) 1557. L'immobile dotale può essere alienato al- lorchè col contratto del matrimonio ne. è permes= sa l’ alienazione. ( V. la nota fatta all’ art. 1387 pag. 1094 con- giuotamente a quella fatta all’‘art. 1421 in prin.) 1558. Si può parimente alienare l imniobile do- tale coll’ autorizzazione giudiziale, ed all’incanto, Goa tre pubblicazioni, ?er liberare dal carcere il marito o la moglie; Per soraministrare gli alimenti alla famiglia ne casì preveduti negli articoli 203, 205.e 206 al ti- tolo del Matrimonio; Per pagare i debiti della moglie o di quelli che hanno costituita Ja dote, allorchè questi debiti hau- no una data certa anteriore al contralio di matri- monio. Per fare straordinarie riparazioni indispensabili alla conservazione dell’ immobile dotale; Fiualmente quando quest immobile è indiviso coi terzi, ed è riconosciuto non suscettibile di divisione, In tutti questi casi, l’avanzo del prezzo ricavato dalia vendita, soddisfatti i bisogni comprovati, ri- marà dotale, e verrà impiegato con questa qualità a vantaggio della moglie. ( Si sosteneva l’ alienazione del fondo dotale se la moglie un biennio dopo di avervi acgonsentito fa ratificava, ed il marito fosse stato solvibile;. 01 cap. 1 6.1, 2. Parimenti se la moglie fosse di- venuta erede dei marito‘1° alienazione si sosteneva per quella parte che ella era crede, purchè gli altri beni del marito fossero stiti sufficienti a readerla li CANTRATTO DI MATRIMONIO. 1165 indenne; ang. 2 13, 6. ult. ff. de fund dot..3 Junct. L. 14, cod. de rei vind. Così pure col tem- po prendeva forza l’ alienazione, come se, la mo- glie essendo morta durante il matrimonio, il fondo dotale fosse pervenuto al marito in. forza dei patti matrimoniali; 4: per. ff. de fundo dut.:; L 42, ts de usurp. et usucap. Egualmente era valida 1 alic- nazione necessaria come si disse nella nota dell’ ara ticolo 1554 pag. 1162 rin fin.) 1559. L'immobile dotale può col. consenso della moglie essere permutato con un altro immobile del- lo stesso valore per quattro quinti almeno, purchè si giustifichi P utilità della permuta, s' ottenga l'au- torizzazione giudiziale, e preceda la stima per mezzo di periti nominati ex officio dal tribunale. In questo caso, VP inmebile ricevuto in permuta diverrà dotale, come pure sarà dotale 1° avanzo del ito come tale a prezzo, se ve ne ha, c sarà impi vantaggio della moglie. ( Poteva il marito col consenso della moglie alie- nare il fondo dotale permutandolo con uno più uti- le, o col prezzo’ ricavato comperandone mm‘altro egualmente più utile; nei quali casi i nuovi fondi divenivano dotali; Z. 20; d--27 ff: de jure dot.) 1560, Se, fuori delle eccezioni sopra indicate, la moglie o il marito, o entrambi unitamente alicnano il fondo dotale, Ja moglie o i di lei eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare I alienazione, senza che si possa loro opporre alcu na prescrizione per il tempo decorso duraute il ma- irimonio; la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de’ beni. {I marito povà egli stesso durante il matrimonio far rivocare l’ alienazione, restando però obbligate per i danni cd interessì verso il compratore, nei 1166 LIBRO tI, TIT.€ gaso che nel contratto di vendita non abbia dichîa- tato che la cosa venduta era dotale. (Se, nori ostante la proibizione, il marito o Ja moglie o entrambi unitamente, 0 chiunque altro avesse ricevuto la dote, alienavano ed obbligavano it forido dotale, tutto era épso jure nallo; 2. 42, ff. de usurpat. et usucap.; l. unic. 6. 15, cod. dè rei uxor. aet., junct. 1.5, cod. de legibus, e la mo- glie o il di lei erede poteva vendicare da qualunque possessore il fondo alienato tanto se era stato. alie- nato tutto, quinto se una parte solamente,/ 30, cod, de jur. det.} l.13, 6.153, ff. de fundo dot,, non ostante che dopa l’ alienazione fosse spi- rato il tempo di qualsivoglia prescrizione od usucas pione, eccetto che Ja medesima non fosse già incé- minciata prima del matrimonio; nel qual caso, seb- bene non venisse dalla legge interrotta, nondimeno il fondo dotale stava a pericolo del marito, quarte volte, poterido richiamarlo a se, non lo avesse fat: to. Ciò però non aveva luogo se, quando il inavito azeva ricevuto il fondo in dote, fossero mancati pochissimi giorni al compimento dell'usucapione ot- dinaria; 4. 16, ff. de fund, dot. 51,350, W'tz ff. de usurp. et usticap.) 1561. Gl' immobili. dotali che nel contratto di matrimonio non si sono dichiarati alienabilî, non soggiacciono a prescrizione durante il medesimo 5 purchè questa non abbia cominciato a decorrere pri- ina del matrimonio. Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de’ beni; qualunque siasi l'epo- ca in cui la prescrizione è incominciata. ( V. la precedente nota, alla quale‘si devè ag- giugnere che i fondi dotali crano soggetti a pre- scrizione solamente dopo lo. scioglimento del ma CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1164 trimonio, 0 dopo la separazione della dote nei casì în cui poteva aver luogo, perchè, fino a tanto che il marito teneva presso di se ta dote, la moglie non poteva promovere Je sue azioni; come fu detto nel- la nota dell'art. 1547,€ perciò non era giusto che contro di lei corresse prescrizione alcuna; onde a questo proposito solevasi addurre la regola contra non valentem agere non currit praéscriptio; L. 30, cod. de jur. dot.) 1562. Il marito, riguardo ai beni dotali è Astret- to da tutte le obbligazioni che sono a carico dell’u- sufruttuario. È risponsabile per tutte le prescrizioni incorse€ deterioramenti avvevùti per sua negligenza. Vi. le note fatte agli art, 1421 in fin. e 1560, alle quali devesi aggiugnere che si ascriveva a colpa del marito se col non uso perdeva una servitù do- vuta al fondo: dotale, o un usufrutto costituito in dote, quando Ta proprietà non apparteneva alla. mo- glie, 2.5, 2. 6, I. 7, ff. de fundo dot.; L79; 6. 2, ff. de jur. dot., oppure se liberava il debitore che gli era stato delegato nella costituzione della dote, 0 se negligentara di esigere da lui il debito, e che questi frattanto fosse‘divenuto‘insolvibile, 331-0%9; ML. de jur. dot., ovver’ anche se lbe- tava il promettitore della dote mediante acceptila— sione o col patto di non più chiederglicla, L'h4 s 6. 1; Z. pen.$. pen.{f. solut. matrim., purchè il promettitore non fosse stato il padre od anche un estraneo che l’ avesse promessa per. pura liberalità, conciossiachè in questo caso il marito non dovesse incolparsi per non essere-stato rigoroso nell’ esigere Ja dote; 2. 33, ff. de jure dot. 1563. Se la dote è in pericolo, la moglie può domandare la separazione dei beni, come è detto agli articoli 1443€ seguenti; "Net 1168 LIBRO MI, TIT. v. Ì(-V. la nota fatta all art, 1443} Sezione. III Della Restituzione della dote. 1564. Se la dote consiste in immobili O in mobili non istimati nel contratt stimati bensì > o nuziale, o > Ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie Ja proprietà, Il marito oi suoi eredi } all istantanea restituzione del il matrimonio. ( Sc la dote consisteva in immobili, it marito o i suoi eredi potevano essere cos subito dopo lo scioglimento del I 6. 7, cod. de rei uxor. cet.) "i 1865. Se la dote consiste in una somma di possono essere astretti la dote, sciolto che sia tretti alla restituzione matrimonio; d. wnic. da- i naro 4 i O in mobili stimati nel contratto senza’ che siasi | dichiarato che la stima non ne attribuisce la Dro- | prietà al marito, RA La restituzione non può domandarsi che un anno dopo lo scioglimento del matrinionio. ( Se la dote consisteva in mobili, la restituzione non poteva domandarsi che un anno dopo lo scio- i glimento del matrimonio; 7. unic. 6. 7, cod. de : rei uxor. action. La restituzione poi tanto se In dote consisteva in. mobili quanto in immobili si chiedeva coll’ azione ex stipulautu di cui si fece menzione nella nota dell’ art. 1101 Pag. 770. Se la dote era avventizia, perchè cioè fosse stata costi'ui- ; ta da un estraneo, questi, sciolto il matrimenio 0 "ERI: per la morte del marito, 0 per quella della moglie, @ anche per divorzio, poteva promovere quest’azio- CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1169 ne quando avesse convenuto la riversibilità nell'atto della costituzione, o avesse ad altri perniesso di convenirla 5 Z. 29%,$. rn; 2° 33, 2 42, 6. ult f& solut. matrim.; 1. 53, 6.1 ff. de jur. dot.; l. 1, 2 9, cod. de pact. convent.; 2020787 3, fi de pact. dot.; l'unic.$. 13, cod. de rei vxor. act. Che se l’ estraneo non avesse convennto, nè avesse ad altri permesso di convenire la riversibilità, ov- vero se Ja moglie avesse del suo dato la dote, ella poteva domandarne la restituzione dopo lo sciogli- mento del matrimonio, qualora in tale tempo non fosse stata soggetta alla paterna potestà; 2. 35, ff. solat. mat.; l. 43., 6: 1, ff. de jur. dot, Ma se era sotto la potestà del padre, questi in vixtà della sua potestà intentar poteva non a nome proprio, ma della figlia, il giudizio di restituzione della do- tes Zi‘ unic:9..13, coll. de'rer'uxor: acki="L22, ff. solut. mat.; arg. l: 18, 6.1, ff. de judiciis; 2 9, 2 13, ff. de oblig. et act. Se la dote era profetizia, e che il padre avesse conventto© permesso ad altri di convenire la ri- versibilità, aveva luogo la medesima dopo lo scio» glimento del matrimonio in' favore di chi l’ aveva convenuta, ed eziandio degli eredi del padre, 4. unic.$. 14, cod. de rei uxor. ot. Novell. 97 cap. 5, prin.; lL1, LL 9, in fin. cod. de pact. conv.; l 20, 6. 1, ff. de pact. dotal.; l.1, 6.1, arg. È. 29; 6. 1, 3, fl. eod.; 1 ig, còd. de‘jur. dot., con questo però che la convenzione fosse ane teriore alle nozze; perciocchè se era posteriore, non era essa di alcun valore quando la figlia non vi aveva prestato il sup consenso;/ 29, ff. so- lut. mat. Sc poì intorno alla dote profetizia non s' era fatta alcuna convenzione, allora la figlia conseguiva EEUIO LIBRO MI, TIT. v. la dote dopo lo scioglimento del matrimonio sè in questo tempo ella era dì suo diritto, Z. wric. 6. ri} 1, cod, de rei uror. act.; l. a, 6. 1,2 22, 6. Bd. SArttesoliamab.; dl. 34; 60» ade leg. 2; arg. IVov. 97 cap. 5 in prin. el'cap. 6 in pri.; ma se era soggetta alla potestà del padre, questi insieme colla figlia conseguiva la dote, perchè en- irambi formavano civilmente una sola persona, cen questo però che il padre non poteva chiederla se non vi concorreva la volontà espressa o tacita della nolan 2 dr Zi ai e t.. 37, ff. solut. mat. Nov. y7 cap. 6, 6.13; 22, d. 7, È. 10, cod. solut. mat., eccettuati alcuni casi nei quali si concedeva la ripetizione dellà dote 0 soltanto al padre o soltanto.alla figlia come nella C224:0% Do hei Vaie 0 re oa Ms pula ff ada Qualora la figlia fosse morta in pendenza del matrimonio, e quando era ancor soggetta alla ,po- testà del padre, a questi sicuramente ritornar= veva la dote profetizia, onde sentir. non. dovesse il danno della figlia perduta ed eziandio della dote; 2.4, cod. de fund. dot.; l. 6,{{, de jur. dot.; arg. l. 2,$. 1, ff. solut, mat. Si quistionò lungamente tra Martind e Bulgard se in questo caso la figlia avendo lasciato figli dopo di se, la dote dovesse non ostante ritornare al pa dre, oppure appartenere ai figli. Bulgaro sosteneva la parte edel padre, e tanto era tenace della sua opinione, che, accadtito il caso a. lui medesimo, restituì Ja dote al di lui suocero. Martino difendeva la parte dei figli, è la sua opinione come più equa prevalse nel foro. Nondimeno egli è ceito che an- che in questo caso militava la ragione per cuni Ja legge volle che la dote profctizia riternasse al pa- dre, cioè perchè questi sentir non dovesse il daunu la (la el CONTRATTO DI MATRIMONIO. 1171 di perdere la figlia. e la dote; d. /. 6, ft. de jur dot. D'altra parte non jdistingueva la legge se la figlia defunta avesse lasciato 0 no figli dopv di se, ma generalmente prescriveva cite morendo wa figlia di famiglia durante il matrimonio, ta dote profetizia ritornar dovesse al di lei padre: Dos a patre profecta, si in matrimonio decesserit mulier filiafamilias, ad patréim redire debet; 1, 4, cod. de fundo dot. Nè può dirsi che fosse a ciò contraria la 4. ule. 6. 1, ff. ut legat. sex fidei: com. servan. caus, cav., ove Scevola rispose che tutta|’ eredità della madre appartener doveva al di lei figlio: perciocchè ivi trattavasi certamente di tina figlia emancipata, perchè narra il giureconsulto che essa aveva fatto testamento, lo che rion‘era permesso che ai padri di famiglia, come si disse nel- la nota dell’ art. 902 p: 464 T.LI: d'altronde la figlia maritandosi, mon si liberava dalla paterna‘potestà, come si ha dalle leggi citate sotto I’ art. 496 T. L Se poi fosse morta; essendo di suo diritto, allora sembra più probabile che la dote profetizia. appar+ tenesse ai di lei eredi sia che fossero stati discen= denti o estranei; del che persuade primierarvente 1’ argomento tratto dalla Z. 4, cod. de furd. dot., nella quale mentre l’ Imperatore rescrisse che la do- te profetizia ritornar doveva al padre sì in matri> monio decesserit mulier filiafamilias, significò ab- bastanza che si doveva ritener ìl contrario nel caso che la figlia fosse morta emancipata.. S’ arroge a ciò l'argomento dedotto dalla:/. 19, cod. de col- dat., ove avendo Giustiriamo prescritto che i figli conferir dovessero in favore dei loro zii e delle Io- ro zie la dote che la madre defunta aveva ricevuto dal di lei padre, e rispettivamente di loro avo, è per ciò stesso manifesto avere Giustiniano ritenuto 1172 LIBRO Ill, TIT. che la dote, morta la figlia, non era ritornata all* avo dotagte, mia ai nepoti come eredi della madre loro. Ciò posto, egli è certo che in quel‘caso trat- tavasi di una figlia emancipata morta durante il miatrimonio, altrimenti se fosse stata sotto la pater= na potestà, la dote anzichè pervenize ai di}ei fighi, avrebbe dovuto ritornare al padre, secondo clie po- ch’ anzi si dimostedò. La nostra sentenza sembra che abbia appoggio ancora in un responso di Paulo, il quale irattandosi di figlia emancipata, disse cune uno casu ad eum(cioè al padre) dos regredi possit; L. 17, ff. de eviction., il qual caso appun- to era quello che il padre nel dare la dote alla fi- glia, ne avesse stipulata la riversidilità. Neo.‘97 cap. 5 prin. Se 1’ avo aveva costituito la dote alla‘nipote, la quale fosso morta sotto la di lui potestà, lascian- do superstite il padre, l’ avo aveva diritto di ripe- tere la dote, e non il padre, al quale non compe- teva tale diritto se non quando l’ avo avesse dotato à nipote in contemplazione del di let padre, e fos- se alla medesima premorto; 2. 6, ff. de collat., junet. I 5, 6. 2, ff. de jum dot. Che se non I aveva dotata per questo riguardo, la dote era av- ventizia, ec apparteneva perciò ai di lei eredi; 4 79, ff. de jure dot, Restituir dovevasi la dote colle sue accessioni, qual era per esempio. VP a/luvione, il parto delle ancelle, 2 10, 6. 1, 2, ff. de jur. dot., l ere- dità, o il legato lasciato ad un servo dotale non in contemplazione del marìvw, 2. unico. 6. 9, cod. de rei uror. act:; l 19, 6: 1, fi. de pecul.;£. 31, 6. ult. ff. sol. mat., ciò che non cera frutto delle cose dotali, e che pur il marito tLercepiva, come gli alberi che non erano da taglio, 4. 7,$. 12, el CONTRATTO DI MATRIMONYO 1173 13; ff. eod.,.i frutu percepiti dal marito prima del matrimonio e dopo io scioglimento del medesi- cre nile De it Da DREI NEGA ult. ft. eod.) Per la restituzione della dote si poteva convet nire chi l'aveva ricevuta, ciod il marito© il di Ini padre,£. 7, 6. 15, d2 fin.3 l 15, 6. ult,; 1.25, 10; lap, ff. eod.; L 10, cod. eod.; e si po> tevano del pari convenire coloro i quali si eranò resi mallevadori in faccia di un estraneo in 44a- lunque tempo s ed in faccia della moglie non pen dente il matrimonio, poichè vedemmo già nella no: ta dell'art. 1550 che era proibito che ella esigesse malleverìa, ma dopo lo sciaglimento del medesimo, 2 n, ff. desexcept. et praese; ipt.; L. 24, 6-2, ff. solut. mat., non che gli eredi di tutti costoro, Z. 12,,- l. 15.306. L5, 0 dLa 6. pen; LL 444 61, Di Gif cod Neg anche il fisco se érano stati, con- fiscati i beni di chi doveva restituire la dote, 231, prin. ff. cod. l. 2, cod. cod. Cessava la ripetizione della dote quando cera già stata restituita in pendenza del matrimonio, secondo che si disse nella nota dell’ art. 1453 quando era segnito il divorzio per colpa della moglie, come si osservò nella nota dell’art. 3or T. I, a meno che il marito non I’ avesse sorpresa in adulterio e quin- di uccisa, arg. Z 10, 8. 1,{E° sol mati; L35352 o, ff. de his quac ut indig., Junet. L. SST49 ff ad L. Jul. de adult-; L 1, 6. ult. tf. ad L. Cornel. de sicar.; l 4, in fin. cod: ad IEndtar de adult., o non le avesse fatto il ruffiano, 0 non fosse stato anch’ egli adultero, 2. 39, 4. forate solut. mat., 0 nou vi fossero stati fsi, cuni con- servar si dovesse la dote, come fu detto nella cita- ta nota; 0 la dote ritornar non dovesse a chi l'ave- 1174 LIBRO NI, TIT. v. va costituita; Movell. 22 cap. 19; È. 24: cod. de Jur. dot.;% 3, cod. de repud. Non aveva luogo la ripetizione della dote qualora la medesima fosse perita scenza che il marito fosse stato in dolo, colpa , ed eziandio leggerissima quante val. îe una mossima diligenza avesse praticato nel ma= neggiare i suoi affari; 4. 26, 2. pen. prin.; l. ult. fl, plinto 10, S. 1°(Bas) pria ME de Nun: dot. Cessava la ripetizione della dote non in tutto, ma in parte, pel benefizio di competenza che go- devano coloro che dovevano restituiria, come il marito, i di lui figli nati dal medesinio matrimo— nio, lo suocero che aveva ricevuta Ta dote, ma non i loro eredi, o mallevadori, e neppure il marito, ì suoi figli,.e lo suocero qualora per dolo malo si fossero ridotti in istata da non potere restituir la dote senza rimaner privi degli alimenti; /. 12, 1A 19 UL, prin. et 6. 1; È. 15, prin. et 68. segg.; 1030027 19") promMel 06,01 gALS0l, mat; lL9, fî. de except. praes. el praejud. lì marito poi pel restituire la dote poteva chiedere una garantja di non soffrire ulcun daono nel caso che si fosse= Juto recedere dall’ affitto del fondo dotale, che egii in buona fede aveva fatto olire il tempo în cui si era sciolto il matrimonio,£. 25, 6.#‘. fi. solut. mat., 0 nel caso che in pendenza del matrimonio fosse stato costretto a prestar enuzione al vicina, perchè la casa dotale avesse minacciato rovina; È. 55, ff. cod.;‘arg. LL 19, ff. de rei vind,) 1566. Se gli effetti mobili, la cui propriet resta alla moglie, siansi consunti coll’ uso, o‘senza colpa del marito,‘egli non sarà tennto a res che quelli che rimarranno, e nello stato iù€ veranno, Ciò non ostante, la moglie potrà, in qualimque lata@ leggiera CONTRATTO DE MATRIMONIO. 1175 caso, ripreudere la biancheria e ciò clie serve all’or- dinario e necessario suo abbigliamento, salva la pre- via deduzione del loro valore, quando la sua bian- cheria e robe di uso saranno state date con istima. ( V. la nota precedente pag. 1174.) 1567. Sc la dote comprende obblighi o costitu» zioni di rendita che siano periti, od abbiano sol- ferto riduzioni non imputabili a negligenza del ma- rito, questi non ne sarà risponsabile,€ sarà libe- rato restituendo le scritture dei contratti. Concord. 2. 49, prin. ff. solut. mat. Se non che qualora si fosse trattato di crediti non esigibiti per insolvibilità del debitore già nota al marito fin da che li aveva ricevuti in dote, la perdita stava a cirico del marito medesimo: ma non così se la in- solvibilità era sopraggiunta dopo di averli ricevuti in dote senza che egli fosse in mora nell’ esigerli; perciocchè in questo caso Ia perdita era della nio- glie; LL 4i, 6.3, ff, de jur. dot. 1508: Se la dote siasi costituita in un usufrutto, sciogliendosi il matrimonio, il marito o i suoi ere, di non sono tenuti che a restituire il diritto di usu- frutto, non già i frutti scaduti durante il matri= monio. ( Concord. 2. 4, ff. de pact. dotal.; 20 57.10 sol. mat.; l 66, I 78, ff. de Jun. dot. o 1569. Se il matrimonie ha durato dieci anni do» po la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie o i suoi eredi potranno ripe= terla contra il marito dopo la scioglimento del ma, îrimonio, sonza essere tenuti a provare che questi I abbia ricevuta, quando non giusti ficasse di avere usate inutilmente tutte le dilicenze per procurarsene 1 pagamento. » 1176 trBRO IM, TIT. v. ( V. la nota fatta all'art. 1540 pas. 1152, 1570. Se il matrimonio è, sciolto per la morte della moglie, gl’ interessi ed i frutti della dote che deve restituirsi, decorrono ipso jure a favore dei suoi eredi dal giorno delio SR Se questo accade per la morte del marito, la moglie ha la scelta di esigere, durante Panno del lutto, gl interessi della sua dote, o di farsi som- ministrare gli alimenti per il tempo predetto, dalla eredità del marito; ma, jo ambedue i casi, nel corso di detto anno deve 1’ eredità soinministrarle l’ abitazione e gli abiti del lutto, senza diminuzione degl’ interessi add essa dovuti. ( V. la nota fatta all’ art. 1565 pag. 1172.) 1571. Sciogliendosi il matrimonio, i frutti degli immobili dotali si dividono tra il marito e la mo: lie o i loro eredi, in proporzione del tempo: che pic durato il matrimonio neli’ ultimo anno. L’ anvo principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio. ( I frutti che rendeva la dote nell'ultimo anno di matrimonio, dovevansi dividere tra i debitori. e creditori della medesima in proporzioae del tempo che era durato it matrimonio nello stesso anno; 4. 7, Gr, et 66. segg. junet. 1, 5, L. 31,8, ult, fl. solut. mat.; L unic. 6.7, in fin. cod. de rei uxor. act. Fra lo stesso se Ja dote avesse reso i frutti non di anno in anno, ma di sei in sci mesi, o di cinque in cinque anni, e simili; 4. 7, 6. 6, 7, ff. solue. matrim. L’anno poi incominciava a decorrere dal giorno della consegaazione«della dote, con questo però che non si computava il tempo anteriore al matrimonio, 4. 5, 2. 6, ff. cod.; perchè vedemmo già mella nota dell’ art. 1565 pag. 1172 che il ma- rito era obbligato a restituire 1 frutti da esso lui in. tale tempo percepiti) CONTRATTO DI MATRIMONIO. Etno: Y572. La moglie e i suoi eredi non godono di alcun prìvilegio per la ripetizione della dote sopta i itorî ipotecarj‘anteriori alla medesima, stiniario: eltre alla tacita ipoteca, accordò ancora alla dote il privilegio sopra i creditori aven- ti un’ ipoteca anteriore alla medesima; Z. nic.$ 1, cod. de rei uxor. act; LL ult. cod. qui potior- în pig. hab.; 6. 29, înst. de action.) 1573. Se il marito era già insolvibile, e non ave- va ne arte, nè professione quando il padre costituì una dote a sua figlia, questa non sarà tenuta a eon- ferive nella eredità paterna che lazione ad’ essa spettante contro l’ eredità di suo. marito. per‘otte- uerne il rimborso. Ma se il marito non è divenuto insolvibile che dopo il matrimonio, O se aveva un mestiere o una professione che gli tenesse luogo di beni, La perdita della dote cade unicamente a. danno della moglie. ( La figlia maritata ngn era obbligata a conferire nell’ eredità paterna. se non le azioni che. aveva per ripetere la dote dal marito o da chiunque altro ne fosse stato debitore, quando pur‘non si fosse potuto ascrivere a di lei colpa la perdita della do- te, come se essendo maggiore e non soggetta alla paterna potestà, avesse mancato di ripetere la. dote, 0, essendo sotto la potestà del padre; avesse tra- lasciato di fargli instanza perchè acconsentisse di ripeterla dal marito ché s° andava tutto giorno ri- ducendo in povertà; Z. 1, 6.6, ff. de dot. collat. Novell. 97 cap. 6.; i L'obbligo che il marito aveva di«restituire Ja dote era unito al diritto di ripetere le spese che aveva fatte intorno alla medesima. Le antiche leggi ZAk 178 LIBRO III, TIT. V. gli concedevano di potersi ritenere la dote per. tali spese, ma le nuove gli tolsero questa facoltà, non senza però provvedere in altro modo alla sua in- dennità secondo che le spese erano necessarie, utili, ado o.voluttuoss.s I, nic$: Dig COd. de rev FUuxola senza delle act. INecessarie dicevansì quelle spe, quali la dote si sarebbe deteriorata, e diminuita: tali erano la costruzione degli argini, la riparazione delle.case, la piantagione di nuovi alberi in luogo dei morti, 3 ristauramento degli oliveti, la pro= pagginazione delle viti, la restaurazione dei mulini, dei grana}, e simili, come nella(151905 22,53, 1 4, 1 14, ff. de impens in rem dot, fact.; 1. 39, ff. de haered. petit.; L 79, prin. fl. de verb. sig.; l 78,$. 4, ff. de jur. dot, Queste spese fatte dal marito diminuiyano#ps0 jure la do- te se essa consisteva in danaro impiegato in, parle nell’ acquisto di fondi a fine che i medesimi fossero dotali, 0 se consisteva in danaro, ed in corpi, 0p- pure soltanto in cospi, ma però alcuni di. essr, sur inati con intenzione che fossero di proprietà«del marito; imperciocchè quando dicevasi, che le, spese necessarie diminuivano la dote, si riferiva, 20“Aa ai singoli corpì, ma all’ vniversalità. della megesu ma, 2 1,6. 4s ff. de dot. praeleg., e percio nol 5’ intendeva che si diminwssero corporalmente le cose, ma bensì che la diminuzione accadesse nella dote, quando questa comprendeva del danaro, al- trimenti sarebbe stato assurdo che si, fossero dim nuiti dei corpi per del danaro; l: 5; ff. de Impens, in ram dot. fuct.; L 56,6. ult.{£. de jur. dot. Che se: il marito restituiva la dote, senza dedurre da quella le. spese, era equo che le potesse ripetere coll’ azione dell’indebito, 4. 5,$+ 2,{f. de impens. ia rena dot. fact, qualora peraltro tali. spese aves tali non in- itili, Tor. delle JI ione 1070 pro« lm, DI, dot, Si peste (oe arte ser p- sU- del pes non lesie pon e le nella ale pens: dos. nrre plere Jens USA CONTRATTO DI MATRIMONIO, 1179 sero recato una utilità perpetua alla cosa dotale, al= trimenti se le spese avessero portato utile solamente per quel tempo in cui venivano fatte, non erano ripetibili, comunque fossero state necessarie, Z. 3, 6.1, 2 13, L pen. 2. ult. ff. eod.; arg. L'7, 6. 2,3, ff. de usufruct. et quemad., e non lo era- no del pari quando fossero state piccole, sebbene avessero dato utilità nel tratto successivo degli anni; 2 10, ff. de impens. in rem dot. fact.; l 28,$. 1, ff. de donat. inter vir. et uxor.; arg. l 7, Gra, 3% i. de usufruct. Quali poi fossero le spe- se che arrecavano un' utilità perpetua o momenta- nea, spettava al prudente arbitrio del giudice il deciderlo; 2. per. in fin. ff. de impens. în reni dot. fact. Le spese utili eran quelle che miglioravano la cosa dotale, e che non le recavano alcun detrimen- to se non venivano fatte, del che abbiamo esempj nella 2. 5, 6. ult.; 4. 6, l. 14,$ 1, ff. de impens. în rem dot. fact.; 0. 79,$.{f. de verb. sig. Per ricuperare‘queste spese davano le antiche leggi al marito il diritto‘di ritenzione, quando erano sta- te fatte col consenso della moglie; 2. 7,$. 1, 2. 8, ff. de impens. in rem dot. fact. Giustiniano tolse questo diritto al marito, e gli concesse invece l’ a= zione del mandato, 0 quella negotiorum' gestorum secondo che le aveva fatte col consenso della mo- glie© senza; I. unic, 6. 5, cod. de rei uxor. act. Nondimeno quando la moglie era impotente a pa- gare queste spese,©ra dato al marito di poterle Sedurre dalla cosa dotale perchè la moglie non fosse costretta a vendere la medesima per paga- re le spese; 2. 8,{f. impens. in rem doct. fact. Voluttuose dicevansi quelle spese che serviva= no di ornamento alla cosa dotale, ma che non ac= 1180 LIBRO.IIL, TIT. V. crescevano il di lei valore; del che recano. esempio le 2.7, 14, 6. ult.(f. de impens. in rem dot. fact;; 7,$-.ult.; 13. 6. 4, ff. de usufruct.' et qguemad.,{o, prin. ff. de dam. inf.; 39, 6-1, fl. de haered. petit.; 79, 6. ult. fî. de verb. sig. Per queste spese non competeva al marito la deduzione o ripetizione ancorchè le avesse fatte per volontà della moglie, ma poteva solamente ripigliarsele ad- dietro se senza deterioramento della cosa dotale po- tevano separarsi, e se erano per essergli di qualche utilità: nondimeno la moglie aveva diritto d’ impe- dirne la separazione sborsando al marito quanto aveva speso; /. 9, 4. 11, ff. de impens. in rem dot. fact.; l. unic. 6. 5, cod. de rei uzor, act.) Sezione IV. Dei Benî parafernali. 1574. Sono parafernali tutti i beni della moglie che mon sono stati costituiti in dote. ( Concord.Z. 9, 6. 3, ff. de jur. dot.; LL'31% 6. 1, ff. de donat.; l. 8, cod. de pact. conv. se non che tutti i beni che la moglie aveva, de’ quali non appariva il titolo e l’ origine, sì stimavano prove» mienti dal marito, e perciò al medesimo apparte=i nenti, onde così evitare il dubbio che ella potesse averli acquistati con mezzi turpi; 2. 51, ff. 4. 6, cod. de donat. inter vir. et uxor.) 1575. Se tutti i beni della moglie sono parafer- rali, e se nel contratto non esiste alcuna conven- zione per cui debba soggiacere ad una parte dei pe- sì del matrimonio, la moglie vi contribuisce fino alla concorrenza del terzo de’ suoi reddit, ( La moglie poteva disporre de’ suoi beni para- apio dol, Sei nl Per ione putà ad- po- che pe- anto rem glie 3Ia non non vee riesi esse 6, fore en re {ino ae CONTRATTO DI MATRIMONIO: 1187 fetnali come più le piaceva, ed'il marito pet cons seguenza non aveva sopra di quelli alcun diritto, 4. 8, 2. ult. co. de pact. convent., salvo però quan= to era preseritto dalle leggi citate, sotto art: 203 è 207, e quauto si disse nella nota dell’ art. 303 'f, Le degli art. 1539 e 1544 pag. 1156.) 15796. La moglie ha l' amministrazione cd il go=- dimento de’ suoi beni patafernali; Ma essa non può alienarli, nè comparire in giu» dizio per causa dei detti beni, senza l’ autorizzazio- ne del marito, 0, in casò di rifiuto, senza permis sione del giudice,} ( La moglie aveva 1° amosînistrazione ed il godi+ mento de suoi beni parafernali, poteva altenarli a suo piacimento,€ comparire in giudizio per causa de’ detti beni senza l’ autorità od il consenso del marito+ 2. 8, 2. ult., cod. de pact. conventis; 2. 6, cad. de fevocandis donat.,]unet. L'27, cod. de donat.; I. 11, cod. de solut. et lib, V.le'leg. gi citate sotto l’ art. 255 T. t..) 1577. Se la moglie costituisce suo marito procu- ratore ad amministrare i suoi beni parafernali, col peso, di renderle conto dei frutti, egli satà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore. (Concord. 2. 95, ff. ad L. Falcid.; Loto fin. cod. de procural.; 2. ult. cod, de pact. cons ven., salvo però quanto si disse nella nota dell’iar- ticolo 15309. d 1578. Se il marito ha goduto i beni parafernali della moglie, senza procura, ma però senza oppo- sizione per parte di essa, questi non è tenuto, scio- gliendosi il matrimonio, o alla prima domanda del- fa moglie, che a consegnare i frutti esistenti, senza essere risponsabile di quelli che sono stati fino allo- ra consunti, 33 FXX x183 LIBRO SII, TIT. Vi (V. la nota dell’ art. 539.) 1579. Se il marito, non ostante l' opposizione romprovata della moglie, ha goduto déi beni para- fernali, è tenuto a rendere conto alla medesima di tutti i frutti tanto esistenti che consunu. ( Concord: 2. 8, cod. de pact. conven.; L. 1 in fin. cod. de donat. int. vir. et uror.; È. 9 ff. ad L. Falcidiam.) 1580. 11 marito che gode i beni parafernali, è te- nuto a tutte le obbligazioni dell’ usufruttuario. Se, come soleva farsi, la moglie metteva 1 Suoi beni parafernali in potere del marito perchè li cu- stodisse, ed era questi obbligato a prenderne la mede- sima cura che aveva per i suoi beni proprj, era re- sponsabile delle colpe contrarie a questa cura alla guisa: di un depositario 0 di un mandatario; 2 4, $. 3, ff. de Jur dot.; 2, ult. in fin. cod. de pact, conventis.) , , n ee) Disposizione particolare. 1581. I conjugi sottomettendosi al regime dotale, possono non ostante stipulare tina società pet gli acquisti, e gli effetti di tale società vengono rego lati come è prescritto agli articoli 1498 e 1499. V. la nota fatta all’ art. 1498 congiuntamente a quella fatta all’ art. 1387 pag. 1094 e seg.) ed all'art, 1395.) ra di VI è te» suol cue le- te alla 94 LOA TITOLO VL DELLA VENDITA. seno GUATOTPUR.I OM O, Della Natura e Forma della vendita. 1582. La vendita è una convenzione per cui uno si obbliga a dare una cosa, e l’ altro a pagarla. Può esser fatta tanto per alto autentico, come per iscrittura privata. (GAL giureconsulti definivano comunemente la com- pra e vendita essere un contratto consensuale col quale una e più persone obbligavansi di dare una ualche cosa per riceverne in iscambio un determi- nato prezzo; 4. 1,6. 1, eL 2, l.2,6.1; 2 8, prin.; 4. 9, L. 72) f(. de contrahenda emptione; prin. înstit. de empt. et vend.; l. 5, 6. 1, ff. de praes. verb.; 2. 2, prin.; L. 48, ff. de oblig. et act. Da questa definizione è manifesto che i requisiti essenziali del- la compra e vendita erano la cosa per parte del ven- ditore, il prezzo per parte del compratore, ed il consenso sulla cosa e sul prezzo per parte di en- trambi. Questo contratto potevasi fare per mezzo di scrittura o pubblica© privata, ed anche col solo consenso manifestato per lettera, o per nunzio, 0 in altro modo qualunque, cd eziandio tra assenti; Lx, 6 Uli; 2,61, ff. de contrak, empt.; 1194 LIBRO MI, TIT. vi. 2. 4, ff. de pig. et hypoth.; L. ult. cod. si quis alteri vei sibi; È 10, l 17, cod. de flde instrum.$ prin. et$. 3, instit. de empt. et vend. Questa è la ragione per cui la compra e vendita aveva per ka) causa il solo consenso, e dicevasi perciò un con+ i tratto consensuale, come si osservò alla nota dell’are di ticolo 1101 pag. 692 in fin. e seg.: se non che i quando i contraenti avevano convenuto di celebrare il contratto per iscrittura, mon era il n perfetto fincliè la scrittura non era compiuta;; cod. de fids instr.; prin, inst. de empt. et vend. Come adungque questo contralto aveva per sua causa | il consenso, co:ì niuno poteva essere costretto a “RAI vendere, ld. 11, d. 15, Z. 14, cod. de coniral. empt:, salvi i casi di cuì nelle leggi citate sotto 1583. E perfeita fra le parti, ec la proprietà sì i acquista di diritto dal compratore riguardo al ven- ditore, al momento che siasi convenuto su la cosa e sul prezzo, quantunque non sia seguita aficora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo. ( La compra e vendita era perfetta tra le patti quando avevano convenuto della cosa e del prezzo, come si disse nella precedente nota, ma la proprie- tà della cosa non s' acquistava dal compratore se non gli veniva consegnata dal venditore, concios- srachè per acquistare il dominio delle cose non solo sì richiedesse il titolo, ma ancora il modo, qual era la consegnazione, come sì disse nella nota dell' art. 711 pag. 304 e seg. T. I. Anzi scbbene la conse- gnazione della cosa fosse seguita, pure se il com- pratore non avesse pagato al venditore il prezzo , convenuto, non Re dequistava la proprietà, a meno che non avesse ottenuto dal venditore stesso una dilazione al pagamento; 4. 19; è. 53, ff. de con- :desimo tro ser sol te, lat DELLA VENDITA. 1185 rrah. empt.; È. 12, cod, de rei vind.; 6. 41, énst. de rer. divis.) 1584. La vendita può essere fatta puramente.e semplicemente, 0 sotto condizione sospensiva, 0 ri- solutiva. Può altresì avere per oggetto due o più cose. al- ternattvaruente. In tutti gl’ indicati casi, il di lei effetto è rego- lato dai principj generali delle convenzioni. ( Concord. 2. 3, 4. 7, ff. de contrah. empt.; L. 8, 2. 10, ff. de peric. et comm. rei vind., tt, ff. de in diem addiclione et tit. ff. de leg.:commiss.) 1585. Quando si tratti di mercanzie non vendute în massa, ma a peso, numero e misura, la vendi= ta non è perfetta, in quanto che le cose vendute stanno a rischio del venditore, finchè non siano pesate, numerate o misurate; il compratore però può chiederne o la consegna, 0 i danni ed inte- ressi, se vi è luogo, in caso d’ inadempimento del- la obbligazione. ( Concord. 2. 35, 6. 5, 6, ff. de contrah. empt.; 21,6. 1, ff. 4. 2, cod. de peric. et comm. ret vend.) 1586. Se al contrario le mercanzie sieno. state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantun- que le mercanzie mon siano per anche state pesate, numerate o misurate. ( Concord. 2. 35, 6. 63 2. 62, 6. 2, ft. de con- trah. empt.; l 4, 6. 1, 2, tf. de perio. et comm. rei vend., la qual maniera di vendere fu dettà dai romani per aversionem.): 1587. Riguardo. al vino, all’ olio ed alle altre cose delle quali si costuma di fare)° assaggio prima della compra, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le ha assaggiato cd approvate. 186 LIBRO III, TIT. VI. ( Concord. 2. 34, 6. 5, ff. de contrah. empt.; 2, 4, prin. et 6. 1, ff. de per. et comm. rei wend.) 1588. La vendita col patto di preventivo assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva. ( Quando non constava se il patto del preven- tivo assaggio fosse stato posto per mina cendizio- ne, la compra e vendita sussisteva, sebbene la co- sa venduta stasse a pericolo del venditore quan- do fosse stato in mora nel concedere 1’ assaggio al compratore; Z. 4, pre ff. de per. ct comm. rei vend. 1589. La promessa di vendere equivale alla ven- dita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo. ( Io sono d’ avviso che la promessa di vendere equivalesse alla vendita stessa, quando esisteva il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prez- zo determinato, perchè, come in più Iwoghi osser- vammo, anche i nudi patti producevauo azione per comune consuetudine. Nondimeno se alcuno avesse promesso ad un altro di son vendere una tal data cosa se non che a lui stesso, penso che per questo patto non si sarebbe potuto costringere il prometti- tore a vendere la cosa, sebbene peraltro si fosse pututo condannarlo alla rifusione dei danni ed in- teressi nel caso che| avesse venduta ad altri fuer- chè a quegli cui l’ aveva promessa; Tati tt de act, empt. et vend.) 1590. Se la promessa di vendere è stata fatta mediante caparra, ciascuno de’ contraenti è in ar- bitrio di recedere dal contratto. Quegli che l’ha data, perdendola, « E quegli che l'ha ricevuta, restituendo il doppio. -_( Concord. 4. 17, cod. de fid. instr:; prin. inst. ‘de empt. et vend, Nondimeno sé il contratto era eri DELLA VENDITA; 1187 perfeito, e che la caparra si fosse data o in prova del contratto medesimo, o per parte del prezzo, non era più lecito ad uno dei contraenti di recedere dal contratto senza il consenso dell’ altro, ancorchè avesse voluto raddoppiare il prezzo;£. 35, ff. de contrah. empt.; prin. inst. de empt. et vend.; È. ult. ff. de leg. commiss.; L 3, L. 6, cod. de rescin. vend. Che anzi se il contratto era non solo perfetto, ma eziandio consumato perchè fosse se- guita la consegnazione della cosa, ed il pagamento del prezzo, non vw era più luogo a recedere dal contratto, ma se i contraenti, volendo ritornare nello stato primiero, sì restituivano vicendevolmente ciò che si erano dato, era questa restituzione non una rescissione del contratto, ma piuttosto un nuo vo contratto; Z. 2, ff. de rescind. vend.;[PELOSA 2, cod. quando lcet ab empt. discedere.) 1591. Il prezzo delta vendita debb? essere= minato e specificato dalle parti. { Concord. 2, 7, 6. 1, et 23;L. 35, 6 1,2. 37, ff. de contrah. empt.; l. 35, cod. eed. Non solo il prezzo doveva essere determinato, ma era. necessario anca- ra che fosse vero, conciossiachè una vendita non sussistesse, il di cni prezzo fosse stato. immaginario, ‘05 ff. de petit empt.; l 12, ff. de aqua et aquae pluv. arcen.; 2.:54, ff. de oblig. et act.; L. 10, ff. de reg. jur.; 21, cod. de trans.;. 9 si fosse fatto consistere in una somma inferiore a>- saissimo al valore della cosa venduta, per celave una donazione, comunque peraltro la donazione va: lesse perchè ognuno poteva disporre del suo come più gli piaceva; 4. 36,£ 38, ff.}. 3, cod. de contrah. empt.; arg. t. 46, ff. Locat. cond.; È. 10, fl. de adg. vel om. poss. I prezze doveva ezian- ì ra tolto ai contracatò dio cssere giusto, ma non€ 1188 LIBRO NI, TIT. VI. dl di cìrconvenirsi per guadagnare}’ uno a spese dell’ altro, purchè però il guadagno non avesse superato Ta metà del giusto prezzo, nel qual caso la compra e vendita potevasi rescindere per vizio di lesione; I 16, 6-4, ff. de minor. 25 dnn.; Lao; LL 8, cod. de rescind. vend. Finalmente il prezzo dove- va consistere in danaro almeno per la maggior par- te, altrimenti se il prezzo consisteva più in altre cose che in danaro il contratto non era una compra e ven- dita, ma piuttosto una permuta, CIRIE 1, fi. de con- zrah. empi.; l. pen. cod. de rer: permut.; 6.2, inst. de empt. et vend.; che se il prezzo consisteva me- tè in danaro, e metà in altre cose diverse, qualora non vi fosse stato’ alcun indizio per conoscere qual era stata la volontà delle parti, si presumeva che ‘avessero voluto fare una compra e vendita; siccome era un contratto più in uso della permuta dopo V invenzione del danaro; 2. 1, ff. de contrah. empt.) 1592. Può'per altro rimettersi all’ arbitramento di un terzo; se questi non vuole o non. può fare. la dichiarazione del prezzo,}n vendita è nulla. ( Concord. 2. 7, prin. ff. 1. ult. cod. de con- trah. empt.; arg. l. 25, ff. locat. cond.; L 43, 2. 14, ff. de verb. oblig.;$. 1, instit. de empt. et vend.) 1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, ( Concord. arg. 2. 9g, LL 13,$. 22; 2. 38,61, ff. de act. empt. et vend.) pi ì d DELLA VENDITA. rito CAPO IL Di quelli.che possono comprare 0 venderei: 1594. Possono comprare 0 vendere tutti quelli cui non è vietato dalla legge. (Concord. 2. 26, ff: de contrah. empt.; l. 13, 6. 29, ff. de act, empt. et vend.; L. 10, fl. de curat. furios.; l. 12, ff. de usurp,, et usucap.; Li 6, ff. de verb. oblig.; 1.3, cod. de. in.integ. restit. minori 25 ann.; l uit:cod» de reb. alien. nov alien.; prin. instit, quib. alien. lie. vel non. V. la nota fatta all'art, 450, 502 e 503 T.Le quel la fatta all’.art..1124.): 1595. Il conwatto di vendita mon può aver luogo tra i conjugi che ne tre casì seguenti; I. Quanilo uno de’ conjugi giudizialmente- parato cede all’ altro dei beni in pagamento de’suoi diritti; 2. Quando la cessione che il inarito fa alla mo- glie, anche non separata, è fondata sopra una cau: sa legittima, come sarebbe il rinvestimento del prezzo de’ di lei immobili alienati o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non ca. dono in comunioae; 3. Quaudo la moglie cede al marito dei beni in pagamento d'una somma da Ici promessagli in do- te, é siasi esclusa la comunione; Salve, in questi tre casi, le ragioni degli eredi delle parti contraesti, quando ne risulti alcun van- taggio indiretto. (I conjugi potevano vendere e comperare tra lo= ro, purchè il contratto non avesse contenuto in se una doliazione;£. 5,$. 8; 4 da,$.3, 4547 Copice civ. 1, 34 1790 LIBROMII, TIT.‘VI, ff. de donat. inter vir. et uxor.; È 38, ff. de contrah. empt,) 1596. Non possono essere aggiudicatarj, sotto pera di'nulliti; nè direttamente,‘ife: per interpo— sle persone, 1 tmeori, Felavivanionte ai‘beni di quelli de” quali hanno la tutela; 1 procuratori; per i beni‘cle sono iricaricati di vendure 5 Gli ammivistratori,‘per i beni dei‘comuni o de- gli stabilimenti pubblici; affidati alla loro cord; { pubblici‘ufficiali; per i bem del demanio, le vendite dei quali S'eseguiscoro mediante îl'loro mi- nistero. ( 1 tutori, i curatori, è procuratori e general. mente gli amministratori de’ beni pubblici, o pri- vati non potevano comperare nè per se nè per‘in- terposta persona i beni che essi amministravadno se non che alla pubblic’ asta almeno in quanto ai tu tori, curatorì e amministratori del fisco, ovvero da un contutore, quando il pupillo avesse avato più tatori; 2. 34, 6. ult.; 2. 46, ff. de contrah. emipt.; & 5; cod: eodi;‘LL 1, V 5,6. 3; et ult. fl de\auct. et cons, iut:; l 2, 6. 1, ff. de admin. rer. ad civ. pertin.; 1. 9; cod. de fid. e jur. hastac.) 1597, 1 giudici, i loro supplciti, i Regj Procu- ratori, e lorò sostituti, i cancellieri, gli uscieri, i patrocinatori, i difensori officiosi èd i notaj, non possono essere cessionarj delle livi, diritti ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunalé nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, e delle spese, danni ed interessi, (-* giudici, i presideati delle proviacie e gene= xalmente tutti coloro i quali erano, costituiti ih au-. Gorità amministrativa o giudiziaria, ada potevano cio vie tre ai CU oni lla tto Tal Mi no) NELLA VENDITA. 119i hè per se) nè per interposte persone acquistare beni mobili o immobili, o fare qualsivoglia: contratto coi cittadini soggetti alla loro giivisdizione, se non ave- vano ottenuto dul principe uno speciale permesso, o non si fosse trattato di cose appartenenti al vitto; 2. 33, ff. de reb. cred.; LL 46, Il 62, ff. de con- trah. empi.; 1.8, 6. 1, ff. ad L. Jul. repetund.; I 46,$ 2, fl. de jur. fisci; l. unic. cod. de contract. jud., l. 3, cod. si cert. petat.) GUA:P.O' III: Delle Cose che possono vendersi. 1598. Si può vendere tutto ciò che è in commer- cio,‘quando le leggi particolari mon ne abbiano vietata|’ alienazione. ( Concord. 2 5, prin.; L 34,$. 1, ff. de con- trah. empt. In commercio poi non erano le cose sere, religiose; e sante, 7. 6, Z. 62, 6. 1, ff. de contrah.; le pubbliche, 6. ult. inst. de empt. et‘vend., gli vomini liberi, 2. 6, prin. 5 4 34, 6. », ff. de contrah. empt., i cattivi veleni,/ 39, 6. a, ff. ead.; L 3, prin. ff. ad L. Corn. de Si- car.; i libri proibiti a leggersi, 0. 4,$ 1» ff. fam. ercis.; l 3, 8.3, cod. de Sum. Trin.; l 8, 6. ult. cod. de haeret.; le cose rubate, 39,; 4, Îf. de contrah. empi.; le litigiose, 4. 2, Zu tim. cod. de litig.; la porpora, Z. 1, cod. quae res vend.: non: poss.; gli uffirj pubblici. Nov. 6 cap. 15 6. 5 Mov. 123 cap. a; 61, 4 31, cod, de Epis.; l 11, ff. de pollicit. Era proibito pres- so ai romani di vendere agli‘esteri la seta, l.2', god. quae res ven. non poss., il frumento pub- Dlico, 3;‘cod: cod., o destinato per l’esorgito, 4 1198 LIBRO Ill, TIT. VI. ultim. cod: eod.; le armi, il vino; l'olio, e tut altro, appartenente sali vitto, onde i cituadini, romani nòn si trovassero in penuria di viveri; /. unic. cod. ut armor. usùs'insc. pria. Nov. 35 cap. 1;l.1, 1.2, cod. quae res export. non deb.z li. 11, ft. de public. Era proibita eziandio la vendita dei beni immobili dei pupilli, dei minori e degl’ iuterdetti., come si disse nella nota dell'art.(457 T. 15 così pure quella dei fondi dotali non istimati, secondo che fu notato sotto|’ articolo 1554. e quella del- le cose comprese in una sostituzione fedecommes- saria, o vulgare, Z. 3,$. 3, ft. ad I° C. Trebell.; 23, 6.2, cod. comm. de legat. Novell. 39 cap. 1; ZL ult. cod. de reb. alien. non alien.; ma nou in una pupillare; impercioechè essendo questa.s0- stituzione il testamento del pupille, come si osservò nella nota dell’ art. 896 pag. 437,T. 1, sussisteva l’ alienazione, ed il sostituito won poteva, revocarla quando si era fatto luogo alla sostituzione, perchè il testamento non impediva, nè proibiva 1’ aliena- zione delle cose pupillari col consenso del tutore, e col decreto del giudice ove era necessario; A..32,$. 2, ff. de donat, int. vir et uzxor.; concioss!ache potesse ognuno dopo fatto testamento, cambi irlo e alienare le cose sue;« perciò solevasi dire che la volentà dell’ uomo era mutabile simo alla morte; 4. 1, cod. de sacros, eccles.; l. 32,$. 2» ff. de do- nat: interi vir. et uxcor. S' arroge a.ciò che la s0- stivuzione fedecommessaria e la vulgare dicevansi en peso, ed un gravame imposto all’ ecede, arg. l. 42, 6. 2, ff. de vulg. ei pupill.; laddove fa pupillare reputa volevasi un bencfizio a favor del. pupillo, come rilevasi dalla vota di sopra citata, pag: DI per lo che questo beneficio non si doveva, rilorcere in pregiudizio del pupillo naedesime, sol proibirgli DELLA VENDITA. 1293 l'alienazione delle cose sue, contro: alla. 7. 25, ff. de tegibus; l: 3, 6.5, ff. de carb. edict.; 1.6, cod. de legibus.) 1599. La vendita della cosa alteni è nulla; essa può dar luogo al risarcimento dei danni(ed inte- ressì, quando il compratore abbia ignorato che. la cosa fosse d’ altri. La vendica della cosa altruî era valida; perchè l'obbligazione del venditore era ristretta a mante- nere il compratore nel pacifico possesso della cosa vendutagli, altrimenti in caso di evizione. sofferta per parte del padrone, il quale non perdeva giam- mai i suoi diritti se egli non se ne spogliava, o se non lasciava trascorrere.il: tempo. dell’ usucapione, era obbligato alla riparazione dei. danni sofferti e dei lucri perduti; /. 28, ff. de contrah. empt.} 1.130z 6. 1, ff, de act. empt. et vend:) 1600. Non si possono vendere i diritti di succes= sione d’ una vivente, ancorchè questa. vi acconsenti. A ( V. la nota fatta al 6. 2 dell’art. 1130. A que- sto proposito voglio esaminare‘una quistione non men dubbia che importante, la quale ha tenuto di- vise le opizioni dei più chiari interpreti. Questa quistione è se un coerede vendendo i suoi diritti ereditarj, 5 intendesse aver venduto anche il diritto d’accrescere, che avesse potuto aver luogo per l’in- capacità, o per la rimunzia di un coerede. Cujacio,, Gomezio, Facchineo, Zoesio e varj altri hanno so- stenuto che questo diritto non era compreso nella vendita, dicendo che non appariva al tempo che fu fatta, 2. 2, 6. 1) ff. de haered. vel act, vend., d’al- tronde non avendolo i contraenti potuto aver di mira in tale tempo, dovevasi per cìò stesso credere che Pin- tenzion loro non vi si fosse estesa; 2. 9, 6. ul, ff. de 1194 LIBRO III, TIT. VI. transact. Aggiunsero a ciò che il diritto di success sione era talmente connesso colla persona.dell’ ere de. ch’ ci, malgrado la vendita, rimaneva sempre erede, d’ onde avveniva che non poteva trasferir in altri il diritto di accrescere che dalla sua qualità dî erede era dipendente. E sebbene nel compratore le cose ereditarie, non per questo dir potevasi che si fosse spogliato della qualità di ere- de; perchè il prezzo che ritraeva succedeva in luo- go della cosa, tale essendo la regola che sì osser= vava ucì giudiz) universali; 2- 4, in fin.; l 28, ff. si quis. omiss. causs. Guttiero; Duareno, Voet. e molti altri hanno sostenuto la parte del compratore. nella seguente guisa. L’ alienazione di una cosa comprendeva tutto quello che ne faceva parte, e che ne. era una di- pendenza naturale. Ora se taluno accettava un’ ere- dità, fra gli altri diritti ch ei acquistava, annove- ravasi pur quello‘dell’ accrescimento uando fosse avvenuto che un cocrede avesse rinenti la sva porzione di eredità; dunque questo diritto era coms preso fra quelli del coerede che aveva accettato l’c= redità, e dovevasi perciò, dire alienato al pari di tutti gli altri. Nè dir sì poteva che 1 acquisio del compratore. non comprendeva che la porzione. ap- partenente al venditore al tempo. del contratto; per- ciocchè questi in vendendo la sua parte di eredità faceva sì che il compratore tenesse luogo di erede; e come ad esso lui incombeva ogni peso, così in suo vantaggio ridondar doveva ogni lucro, l. 2} 6. 9; et 18, If. de haered. vel act. vend., per la ra- gione che nella vendita dell’ eredità al compratere pervenir non doveva nè più nè meno di quello che apparteneva al coerede venditore, d. Z. 2, in princip., d'onde la regola che questi fosse tenuto a restitue dos coli 1) qu Vel 0) il all: ma zio me DELLA VENDIDA.‘11068 al compratore tutto quello clievgli sarebbe venato per la sua qualità\dicérede"» r0n) solum quod jam pervenit, sel er quandoque perventrit restituendum»d. l. 2. A' ciò aggiunsero’ ancora i fautori di questa opinione ilresponso di.'Papiniano* nella 4. 33, invfin, fî. de ustf..,' ove-'égli, renlo al sentimento. di Giuliano, disse: che trattans dosi di proprietà e non di usufrutto; la porzione di colui che rinunziava portava incremento| alla pata zione di chi accettava e non alla di lui persona è il qual responso sembrò‘così: decisivo al eelebre Dia reno, che iautile stinid opposizione che il coerede venilitore rimaneva sempre erede”, è. che tipuravasi conservar: sempre la sua porzione‘ereditaria, perchò il prezzo ssucceiteva in luogo di' essa 1‘corciossiaché. se l’acerescimento doveva farsi alla porzione, e noti alla persona, seguiva che non il coerede venditore; ma' bensi il compratore qual” possessore' della para zione, sentir doveva il vantaggio di’ tale‘aterésci« mento. A queste considerazioni sembrami chè w' altra se ne possa aggiugnere di non lieve momento, ed è che se è vero ciò dì cui nessi dubita, che eo= lui il quale rinuoziava ad un’ eredità, si stimava che non fosse giammai stato erede, sar-verd altre sì che la parte‘del cocrede che aveva accettato, att: ziechè acerescersi colla parte ripudiata, dir dovea vasi piuttesto che non decresceva, perchè il coerede accettante reputar volevasi erede di tutta 1’ eredità dal momento della morte del defunto, lo che non si sarebbe potuto dire se la sua accettazione‘non si fosse estesa a tutta 1’ eredità, la quale non era de= cvesciuia per ia rinunzia del suo coerede, Mala pro: posito adunque hanno sostennto gli avversarj clie il diritto di accrescere era un soprappiù della porzine 1196 LIBRO;IM, TIT. VI. venduta, soyFaggiunto-inopinatamente dopo la ven- dita, mentre anzi. esso era compreso nella vendita stessa, e perciò appartener doveva al compratore.) 1601. La vendita è nulla, se al tempo del» con- tratto era interamente perita Ja cosa venduta. (+ Conghto. di 8 de 1544 7a pria. Fete8. an; £. 58, prin. ff. de contrah. empt.) Se ne fosse perita soltanto una parte, il compra- tore avrà Ja scelta 0 di recedere dal contratto, 0 di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo mediante stima proporzionale. ( Se ia metà od una minor patte della cosa ven- duta era perita, il compratore non poteva recedere dal contratto., ma aveva diritto ad una dimimuzione di prezzo proporzionata al deterioramento che Ja cosa aveva sofferto 3 se poi ne era perita la maggior parte, non. si poteva costringere il compratore a stare al enotratto, e per conseguenza aveva la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte vimasta pagandone il prezzo corrispondente; 4.j57, prinv; l. 58), ff. de contrah. empt.) G.A.P.O. IV. Della Obbligazioni del Venditore. SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali. 1602. Il venditore è obbligato a spiegare chiara— mente ciò a cui si obbliga. Ogni patto oscuro od ambiguo s' interpreta con- tro î1 venditore. 4 e a T a la DELLA VENDITA. 1197 ( Concord. Z. 99} It. de verb. oblig.; LL 172, fl. de reg. jur.; l. 21, L 33, ff. de contrali. empt.; 4 38, 6. 18, lf. de verb. oblig., L 39, cod. de pactis. 1603. Egli ha due obbligazioni principali, quella* di consegnare e quella di garantite la cosa che vende, ( Concord: 23 ry'prim:; 2 11,06 aL 4. Go L 10, cod. de act. empt. et vend.; L 15 I 60 70 ff. de evictionihus. Che se il venditore non:consegnava la cosa venduta aveva luogo azione empti personale di Buona fede, la quale si dava al compratote, al di lui erede, ed anche utilmente al padrone, il di cui procuratore aveva comperato; /. 13, 6. 25, fl. de «et. empi. et vend. Se più erano i congpratori, o se più erano gli eredi di mn sol conipratore, dove- vano o'agire tutti offrendo l intero prezzo, o se agiva uno solo doveva egli offrire tutto il prezzo; 78, 6. 2, ff. de contrah. empt. Competeva questa uzione contro il venditore, ed utilmente anche con- tro il padrone, il di cui procvralore aveva compe tato, d. 13, 6. 25, ff. de act. empt. et vend., e Sc più erano 1 venditori, o se più erano gli eredi di un sol venditore, competeva contra ciascuno per la sua parte; conciossiachè il venditore dovesse tra= sferire nel compratore il dominio della casa se. egli ne era padrone, o almeno garantitlo nel pacifico possesso dela medesima, qualora non ne fosse. stato padrone, /. 11, 6. 2, ff.€0d.; la qual cosa sareb- be stata dura se si fosse pretesa soltanto da quello fra gli eredi del venditore, il quale possedeva la cosa; arg. l. 86, 6-3, tf. de legat. 1. Coll'azione emptii si chiedeva la consegnazione delle cose corporee vendute, o la cessione o in'al 3% , li 1198 LI9RO II, TIT. VI: tro modo la gnasi consegnazione delle ineorporee, in un coi frutti percepiti dalla vendita in poi, e con tutte le accessioni secondo che si vede nelle leggi citate sotto l’art. 1614 e seg.) Sezione II Della Tradiziane della cosa. 1604. La tradizione è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore. ( Concord. 2. 3, ff. de act. empt. et vend. junet. LL 22,(£. de adquir. vel omitt, poss. Di quali e quante specie fosse la consegnazione, già lo dicemmo nella nota deld’ articolo 711 pag. 307 e seg. T. I, 1605. IT venditore adempie l’ obbligazione di di- mettere gl’ immobili, quando ha rimesso le chiavi, se trattasi di un edifizio, ovvero i documenti della proprietà venduta. (Concord. 144, 6-5, ff. de legat. 1.30 Uoory cod. de donat.; L. 74, ff. de contrah. empt.; L 9, 6.6, ff. de adquir. rer. dom.$. 45,‘instit. de rer. divis.) 1606. La tradizione degli effetti mobiliari sì compie, O colla loro consegna reale, O colla consegna delle cliavi degli edifizj che li contengono, O anche col solo consenso delle parti, se la trae slazione non può eseguirsi al tempo della vendita, oppure se il compratore gli aveva già in suo potere in dipendenza d'’ altro titolo. ( Concord. 2. 9,$. 3, 5; ZL 20, ff. de adg. rer. dom,, ly 1, 6 2154, 18, 62; 4 51, ff. de eli ne n L) se ha DELLA VENDITA:, 1199 adgq. vel omili. poss.; le 79, ff. de soluti; li 745 ff. de contrah. empt.;$. 44, et 45, inst. de ret. divis. V. la nota fatta all'art. 71% pag.:3oj T. LL Sì è fatto quistione se il venditore che teneva pres» so di se la cosa venduta, potesse costtinigersi a cons segnarla al compratore. Scutting, Noodt e varj al tri iltustri giureconsulti hanno sostenuto la negativa appoggiandosi primieramente alle 4. 1 ed 11, 6. 9g, ff. de act. empt. et vendit., le quali davario l'azione ai danni ed interessi contro il venditore che sì osti- nava a nan voler consegnare la cosa; di poi addu+ cendo ché niuno poteva essere costretto ad un fatto, lo che fu pnre da noi dimostrato contro l’ opinione dell’ Binecio, nella nota’ dell'art. 1142. Cujacio all’ opposto, Perezio, Zoesio e moltissimi altri an- cora sono stati di opinione contraria perchè le /l. 35, 6: 4, ff. de‘contrah. empti., 31, ff. de acs. empt. et vend., concedendo al compratore di po- ter costringere il venditore a cedergli l’azione ven> dicatoria e V azione furtiva per‘richiamare a se dala le mani di un terzo possessore la cosa comiperata, dimostravano apertamente che il venditore poteva costringersi alla consegnazione della cosa. Non osta che riuno potesse forzarsi al un fatto, perchè ciò s' intendeva quando la considerazione della persona che al fatto si era obbligata, era stata Îa causa principale della convenzione, la quale perciò non pes essere‘eseguita che dalla. persona medesima. Ta quando la convenzione aveva avuto. tutt’ altra causa,€ si fosse potuto eseguirla da persona diver sa da quella obbligata, come nel raso presente, in cni la cosa poteva essere tolta‘al venditore colla pubblica forza e consegnata al compratore,. allora men procedeva la stessa. regola. E questa” opinione era comunemente abbracciata in pratica, coma pa fanna fede Fabbro e Fissembgecchio,} 7200 LIBRO III, TIT. VI. 1607. La tradizione dei diritti incorporali sì ese- guisce 0 colla consegna dei ciocumenti, o coll’ nso che ne fa il.compratore di consenso del venditore, ( Le cose corporali non cadendo sotto ai sensi non potevano consegnarsi, ma dicevasi che quasi consegnavansi o colla tradizione de’ doenmenti, 0 coll’ uso che se ne faceva col consenso del proprie= tario; d. 43, 6. 1, ff, de adg. ver. dom.;{. ult. ff. de servit..; L. 1,$. ult. ff. de servita pracd. rustic.; Î, 3, cod. de novat. et deleg.; l. 1, cod. de donat.) 1608. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto appartengono al compratore, se non vi è stata stipulazione in con- trario. ( Gencord. 2. 2, 6. 1,2. 11,6. 1, ff. de act. empt. et vend., le quali imponendo al venditore I obbligo della cousegna; stimar devesi che gl’ im- ponessero anche quelio delle spese per eseguire. la medesimia nello stesso modo che il compratore era tenuto alle spese del trasporto; 4. 10,({. de rei vind.; arg.} 9, ff. de act. empt. et vend.) 1609. La tradizione della. cosa che formò il. sog= getto cella vendita, deve farsi nel luogo dove quel- Îa csisteva al. tempo della vendita stessa, quando non s'asì diversamente pattuito. ( Concord. /. 3, in fin. ff. de act. empt. et vend.j 2 10, ff. de rei vind.; l 12, 6.1, ll. depos.; L. 28, ff. de jud. 5; l. 9, fl. de eo quod certo loco.) 16r0. Se il venditore omette di fare Ja tradizione nei tempe fra le parti convennto, potrà il compra- to e chiedere, a suo arbitrio, la risoluzione del cor tratto, o la immissione in possesso della cosa ven dutà, se il ritardo non procede che dal fattu del venditore DELLA VENDITA. 1201 ( Coîtcorda: 2 1,48, 6/3, ZL 11, Griso tiva. ig L 10, cod. de act. eript. et vend., conginnta= mente alla mota fatta sotto l’ art. 1606.) 1611: In tutti i casi, il venditore debb” essere condannato al risarcimento de’ danni eil interessi 3 qualora dalla tradizione non fatta nce} tempo conve- nuto risulti un, pregindizio al rompratore. ( Concord. 2.1, 2. 3. 8. 3, ff. 2(10;!d: 15, cod. de act. empt. et vend.) 4 1612, Il venditore non è temuto a consegnare la cosa, quando il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordata dilazione al pagamento. V. la nota fatta all'art. 1583.) 1613. Neppnre è tenuto alla consegna della cosa, ancorchè avesse accordato una. dilazione al paga- mento, se- dopo la vendita il compratore sia fallito o prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; salvo che il. enmipràtore presti cauzione di pagare nel termine pattuito. ( Concord, 118,6. 1, ff. de peric. et com. rei vend.; l: 22, ff. de hacred. vel act. vend.+ ZL 31, 6.8, ff. de aedili edici,; l. 2/, cod. de evict. L 57, prin{. de aedil. ed.; La Monet; ff. de ac'. empt. et vend.) 1614. La cosa deve consegnarsi nello stato in cui sì trova al tempo della vendita. Dal giorno della stessa vendita, tutti i frutti spet- tano al compratore. ( Concord. Z- 17,2. 8; ff. de peric. et comm. rei vend.; 1.13,$. 10, 11,13, ff0"2..hr13.dlg16, dd: de act. empt. et vend. 3 l. 10, ff. de reg. jur. Era comnne ai predj urbani e rustici, che il venditore era tenuto a mantenerli liberi da ogni servitù, la quale non derivasse dalla legge, quando 1202 LIBRO str, TIT. li aveva promessi ottimi: se poi li aveva. semplice+ mente venduti senza nna tal promessa, od. anche con tutte le servitù di cui erano gravati,‘senza si- guilicarne alcuna in particolare, non era obbligato a darti liberi dalle servità, quando pur non le aves- se dolosamente tenute nascoste al compratore; Z. 1, 6. 1, ff. de act. empt. et vend. Lo stesso si“deve dire dei tributi; conciossiachè il venditore noù fos- se obbligato a darlì liberi dai medesimi, quando non li avesse tenuti nascosti con dolo, 0 non aves- se dichiarato che erano esenti dai tributi: 2. 21.46 1, ff. l. 9, cod. eod. All’opposto il venditore non era obbligato a garantire alenna servitù dovuta al fondo venduto, quando non lo aveva promesso spe- cificamente, mon ostante che avesse detto di ven- derle ottimo; 4. pen. ff. de evict.; LL 59, ff. de contrah. empt.; L. go, ff. de verb. sig.; LL vr, 6. pen. et ult. fî. de servit. praed. urban. Nondime= no se al fondo era dovuta alcuna servitù, era ob- bligato alla prestazione della medesima, comunque non si fosse ciò nominatamente pattuito; e se il compratore le avesse perdute col non: uso per aver- gliele il venditore dolosumente tenute nascoste, con tro costui si dava l’ azione ai danni ed interessi a favore del compratore; 7. 66, 6. 1, ff. de contrah. empt. Se il padrone di due case, una debitrice all’ altra di una servitù, le avesse vendute enirambe a diversi compratori, ovvero‘una‘sola; ritenendo per se l’altra, era obbligato a consegnarle libere, a meno che non avesse diciriarato di venderle tali quali. erano; ovvero soggette a servitù, 2. 1, ff. de senvit. legat.; L 30, ff. de servit. praed. urban.; 2. 7,:ff.. comm. praed.; l. 36, 2. 37; ff. de ser- uit. praed. urban..; l: pen. ff. de damn. infect.; ag» li x0, LL 35, ff, de servit. praed, urban.) DELLA VENDITA. 1903 1615,1° obbligo di consegnare la cosa comprende quello di consegnare i suoi accessorj,€ tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa. ( Concord. /. 13, 6. 10. 11; 13, ult. Li 14, È 15, dl. 16, 4.17, 6. 708 3510; 9,0. 300008: 2, ff. de act. empi. et vend.; L 12, 6. 24, 26, ff. de inst. vel inst. leg.; l. 38, prin. et 6. 11, ff. de aedil; edict.; L 44; ff. de rei vind.; È. 40, 6. 6,247, 1.48, L 49, 1..98,, prin. fi. de, con- trah. empt.; L. 242,8. 2, 4, 1. 245, ff. de verb. signif., ove sì danno esemp) delie cose accessorie, e destinate a perpetuo uso.): 16:6. Il venditore è tenuto alla tradizione. della cosa in tutta la quantità che sì è stipulata nel con- tratto, sotto le modificazioni che siegnono. ( Goncord. 1.6, pri. et 6. 43 2.13, 6. 1g. 83; l. 34 ff. de act. empt. et vend.; l. 7, 6.1, {f. de peric. et comm. rei vend.; l. 29, 6.2; ft. de aedil. edict.) 1617. Se la vendita d'uno stabile è stata fatta call’ indicazione della quantità, in ragione d’ un tanto per ogni mistra, il venditore è obbligato di consegnare al eompratore, se lo esige, la quantità indicata nel contratto. E quando ciò non sia possibile, 0 il compratore non lò esiga, il venditore è obbligato a. soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo. ( Se in una vendita fatta coll’ indicazione della È fio in ragione di un tanto per ogni misura, sì osse errato nella quantità espressa, il contratto non era ipso jure nullo, ma dipendeva dall’ arbitrio del compratore di annullarlo, 0 farlo sussistere, ed in quest’ ultimo caso il prezzo si aceresceva© diminui- va secondo che la quantità della cosa erasì trovata 1204 LIBRO IM, TIT. VI. maggiore o minore; /: 40,$ 2, fl. de contrak. empt.; L 2, in prin.; 14,6. 1, ff. de act. empt. et vend.; l. 69, 6. ult. ff. de evict.) 1618. Sc all opposto, nel caso dell’ articolo pre- cedente, la quantità sì trovi maggiore di quella che è stata espressa nel contratto,|’ acquirente ha la scelta o dì corrispondere il supplimento def prez- zo, o di recedere dal contratto, se l'eccedenza ol- îrepassa la vigesima parte della quantità dichiarata nel contratto. ( V. la nota precedente.) 1619. In tutti gli altri casi, Sia che la vendita venga fatta d'un corpo deter- minato e limitato, S'a che riguardi fondi distinti e separati, Sia che incominci dalla misura, oppure dalla in- dicazione del corpo venduto susseguita dalla misura, L’ espressione di questa vsjisura non lascia ad alenn supplimento di prezzo in favore del ven> ditore per l eccedenza della medesima, e nemmeno vi è Juogo ad alcuna diminuzione di prezzo in fa- vore del compratore per la misura ninore, sal- vo che la differenza della misura reale in con- fronto di quella indicata nel contratto ecceda la vi- gesima‘parte in più o in meno, avuto riguardo al valore della totalità delle cose vendute, quando pe- rò non vi sia stipulazione in contrario. ( Se la vendita era stata fatta a corpo e mon a misura, allora non aveva luogo accrescimento o di- minuzione di prezzo a meno che non vi fosse con- corso il dolo del venditore; 4 19, 6 14, f(£ de act. empt. et vend. Reputavasi poi fatta Ja vepAita a corpo e nona miswn ove di questa mon si fosse fatto menzione, come se taluno avesse venduto il fondo Cornelsano tal quale si trovava, oppure, e» DELLA VENDITA, 1205 sendosene anche fatto mevzione, vi si fosse aggiun= to Ta clausola del più o meno, ovvero 1° indicazione dei confini, quando trattavasi di un immobile; arg. 2 45; ff. de evicto 1 10; cod. eod. Nondimeno in que- sti due ultimi casi il Voet stimo equa cosa‘oversi accrescere 0 diminuire il prezzo quando ta differenza tra la misura espressa e-la vera fosse stata notubile.) 1620. Nel caso in cui, secondo il precedente ar ticolo, vi è luogo all’acerescimento‘di‘prezzo per eccedenza di misura, il compratore ha la scclta,@ di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo, e ciò cogl’ interessi, se ha ritenuto lo stabile. ( V. la nota precedente congiuntamente‘a quella fatta sotto l'art. 1617, 16021. In tutti i casi in cui il compratore ha di- ritto di recedere dal contratto, il venditore è tenu- to a restituirgli, oltre il prezzo ,, se lo ha ricevute, le spese del contratro medesimo; ( Concord. /. 27. ff. de aedil.\ediet), 1622. L'azione per snpplimento.del prezzo che compete al venaitore, e quella per la diminuzione del prezzo o per il recesso dal contratto che com- pete al compratore, devuno proporsi entro un ann no, da computarsi dal giorno del.contratto, sotto pena della perdita delle Joro ragioni. ( Al venditore per supplemento del*prezzo sem- bra che competer dovesse 1° azione venditi la‘quale essendo personale al pari‘dell’ azione“empi?, du= rava trent anni come ogni altra azione personale. I compratore per la rescissione del contratto pare che intentar potesse l’ azione redibitoria, e per la di- mintzione del prezzo l'azione guanti minoris la prima delle quali durava sei mesi. se altrimenti le parti non avevano stabilito, o una giusta‘eausa non avesse richiesto, Z. 19,$. ult.; 2. 31,6. 22, 28; 1206 LIBRO MI, TIT. VI. 2 38, ff. de aedil. ediet., la. seconda durava. un anno utile nei casi in cui la redibitoria durava. sei mesi, e sei mesi quando la redibitoria durava- santa giorni; Z. 19, 6, wlt.; 2 28, 2. 38, fl. eod.; 2.‘2, cod..eod. Su di queste due azioni. parleremo più a lumgo nel 6. Il della susseguente sezione.) 1623., Se: sì sono venduti dune, fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo coll’in- dicazione della misura di ciascuno. d’ essi, quando sì trovi che Ja quantità sia minore nell’ uno e mag- giore nell’altno, se ne fa Ja compensizione fino al- la debita contorrenza, ie l’ azione ta' ito pel suppli- mento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non iu conformità delle regole superior- mente stabilite. { Concord. 2. 4, in fin; li 22,1 42, ff. de act. epipt. et vend.) 1624. La questione. per riconoscere a carico. di chi, fra il venditore ed il compratore, debba ca- dere la perdita o la deteriorazione della cosa. ven- duta e now per anco consegnata, sarà gindicata a norma delle regole prescritte al titolo dei Contratti o, delle Obbligazioni.convenzianali in genere. 7 (Alla disposizione di quest’ articolo si. può rife- vire il titolo dei ff. e del cod. de periculo et com- modo rei venditae. Sotto nome di pericolo inten- devane i romani giureconsulti qualunque danno, ed il perdimento stesso della cosa venduta, il quale avvenisse per un caso fortuito: prr comode qualun- que utilità e Iucco che acceder potesse alla. cosa venduta; 2. 1, 27, 2. 15, if. de peric. et comm. rei vend. Definiti così i termini, veniamo a spie- gare brevemente il titolo. Sebbene prima della consegnazione della cosa # venditore ne rimanesse padrone, come fu detto DELLA, VENDITA; 1907 nella nota dell’ articolo 1583, e ordinariamente il pericolo ed il comodo appartenesse al padrone, Z 3, 27,9, cod. de pignor. act., nondimeno quando la vendita era perfetta; il pericolo della cosa spettava al compratore perchè a lui spettava ‘anche il comodo, e perchè ancora il venditore do- po la vendita cominsiava ad essere debitore di una specie; la di cui perdita liberava il venditore- desimo egualmente che ogni altro debitore di una specie;£. 35, 6.4, ff. de contrah. empt.;$. 3, ingiit. de empt. et vend.; id. 1,9. ult; Li 7, L 8, ff. de per. et comm. rei vend,; l. 1, 0 4, LL. ult. cod. eod.; l. 23, ff. de verb. oblig.; L. pen. ff. de solut. Nè a ciò è contraria la sentenza di Panlo e di Giuliano i quali stimarono che la per- dita dall’ Edile cagionata dei letti venduti e non ancora consegnati spettasse al venditore, Dad 13, 4. 14, prin. ff. de per. et comm. rei vend., conciossiachè i) venditore fosse in colpa per ayerli collocati nella pubblica via invece di consegnarli al compratore, e dovesse per ciò' stesso a lui apparte— nere il danno, Neppure la 2. 14, 6.1, ff. eod. è contraria alla teoria che noi difendiamo, perchè ivi non si trattava della vendita di una specie, ma bensì di materia, cioè di un certo numero di travi vendati, e da scegliersi tra una maggior quantità. Ma- sebbene il pericolo ed il comodo spettasse— ro al compratore, pure ciò non era vero se non quando la compra e vendita era perfetta, 28, prim. {f. eod., per lo chevia una vendita condizionale il pericolo ed il comodo non appartenevano al com- pratore prima della verificazione della condizione, 2. 8; pri; L 10, ff. eod., così pure in una ven- dita che si fosse convenuto di fare per, isorittura, prima che sì fosse compiuta la scvittura, il pericolo <- E 1208 LIBRO III, TIT. VI. ed il comodo non passavano nel compratore; 4 4, cod. eod., junct. L. vu), cod. de fido insir. prin. inst. et 6. 3, de empt. et vend. Parimente il pe ricolo ed il comodo non passavano nel compratore in una vendita fatta a peso, mumero o misura, prima che Ja cosa fosse pesata, numerata,© misu- TNA OO ft. de contrah. empt., junct. 2.1, 6. 1, 2.5, fl. LL 2, cod. de per. et com. rei vend.; 0, se la vendita cera fatta di cose»che si costumasse di assaggiare, prima che ne fosse segui- to l'assaggio, 2-1; Z. 4, 6. 1, 2; 2-15, ff. 604, ovvero prima che ne fosse seguito l'assaggio e la misura insieme, se la vendita era fatta a misura el assaggio;£. 1, pri. et 6. 2, ff. eod. Se la cosa venduta era un genere, il pericolo ed il comodo stavano presso al venditore prima che fosse deter- minato l’ individuo che egli avrebbe consegnato; 8, prin.(l. cod.; arg. l 11, cod. si cert. pet. Nella vendita alternativa di due specie, o sia di Aue individui, la perdita del primo stava. a danno del venditore, il quale restava obbligato a conse- gnar l’ altro; quella del secondo stava a danno del compratore; /. 34, 6-6, ff. de contrah. empt. Tuite lo eccezioni stabilite alla regola che, per- fezionata la vendita, il pericolo ed il comodo pas- savano nel compratore, non avevano hiogo se al- trimenti le parti avevano convenuto, Ur aigepra, fl. de per. et conini. rei vend., o se il compratore era in mora nel ricevere o nell'assaggiare la cosa; nel qual caso il venditore non era tenuto che di dolo e.di colpa lata, Z. 5, 2. 17, ff. eod., e per- ciò se egli aveva bisogno delle botti, poteva in cer- ti casi versare il vino venduto qualora avesse prima intimato il compratore, /. 1,$. 3, 4; f£. cod., ov- vero se la vendita era fatta in massa o sia per aver- DELLA VENDITA. 1209 sionem, perchè allora non si faceva misura, 2. 35, 6.5, ff.de contrah.-empt.; l. 4,$. 15 2, ff. de per. et comm. ret vend.,o se erasi stabilito un tem= po per fat l' assaggio, e che il compratore fosse stato in aiora, /. 4,61, 4 15, ff. eod.,.0 final- mente se la cosa fosse perita per dolo del vendito— re, o per di Sui colpa lata, o leggiera; 2. 5,$. 2, ff. commod.; 1. 35, 6.4; ff. de contrah. empt.; I. 11, ff. de per. et com. rei vend.; L. 23, ff. de reg.]ur.) Sezione II. Della Garanzia. 1625. La garanzia che il venditore deve al com- pratore ha due oggetti: il primo è il pacifico pos- sesso della cosa venduta; il secondo risguarda i di- fetti occulti di essa, 0 i vizj che danno luogo all’a- zione redibitotia. ( Concord. 4.3, 11, 6-2, ff. de act. empt. et vend.; l. 22, ff. de adq. vel omitt. poss.; Gi 1, 6. 1, 4. 38, ff. de aedil. edict.) 6. 1. Della Garanzia în caso di evizione. 1626. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garanzia, il venditore è tenuto di diritto a garantire il compratore dall’ evizione che soffse di tutta o di parte della cosa venduta, 0 dei pesi che si pretendono sopra la medesima,\e che non furone manifestati all’ atto della vendita. ( La ricuperazione che aleuno per mezzo di set 1210 LIBRO MII, TIT. VI. tenza del' giudice faceva delle cose proprie acqui state da un altro mediante un giusto titolo, dice- vasi evizione sia che le cose fossero possedute dall’ acquirente, sia che egli ricercandone dal padrone la consegnazione, venisse rimosso dat‘giudizio 3 4. 10 GI 535° Gr 7 ai ey(E deveniot, L’ evizione doveva prestarsi in tutti quei con> tratti Rei quali era stata promessa; 4. 52, ft. de eviction.:; L 1, cod, de jur dot.; L. 1, l. 2, cad. de evict. Se poi la non si era proinessa, sì sottin= tendeva naturalmente in tutte le convenzioni per le quali si trasferiva in altri una cosa a titolo onero- so: e primieramente si sottiniendeva nella compra e vendita; 1.46:, GTI 0: ult. ff, eod.; L. 4, ft. de haered. vel act. vend., purchè il venditore non tosse stato il fiscé od il principe; conciossiachè in questo caso non potesse per ispecial privilegio essere tolta: la‘cosa al compratore;'e per conse= guenzà non potesse moversi quistione di evizione; arg. 6. ult. inst. de usucap. Si sottintendeva‘an cora nella dazione in pagamento, la quale era simile‘alla vendita; 2. 4, cod. de evict., junct. li ult. ff. quib. ex caus. in poss. act:, nella permu- ta, 4. 29, cod. de evict.; l. 2, cod de rer. per- mut., nella divisione di eredità, 2. 7, cod. comm. utriusg. jud., purchè il testatore non avesse fatto la divisione con animo‘di fare un prelegato a qualcuno degli eredi, /. 77,$. 8, ff. de leg. 2; nella divisio- né delle così comuni, 2. 10,$. ult. ff. comm. divid.y nella locaziòne e conduzione, 2/9, prin ff. local: et cord., nell'enfiteusi, arg. L. 38, 9. 3, ff. de verb, oblig.; nella transazione, /. 33, cod, de transact., nella dote consegnata, e stimata‘ad‘oggetto d’indarre una compra€ vendita; altrimenti se mon era stata consesmgta, rimancya‘al marito l'azione per farei DELLA VENDITA. 12I1 dare in’ altrà dote; e se non era stata stimata con intenzione di fare una compra e vendita, non ave- va il marito alcuna azione; quando pur. con. dolo malo non fosse stata data lin dote una‘cosa valtuat; nel qual. caso vaveva logo 1’ azione de dolo; ovvero l’azione 2 factum se il dolo era della moglie, 4 1, cod. de jur. dot.; l 16, L 1yl. 69,6. 7, junet. L. 10, 6: 4, ff de jur. dot, Si sottintendeva Pevi= zione anche nei legati» di genere, /. 58, ff. de'evict:; li 29, 6. 3, ff ideclegi 3; 01 45, 61; 2 71,$. 2,(f. de leg. 1, ina non nei legati di specie, d. 49 ,0G0 100.3: 0056 glio, Sf. de Meo. 1, salvo ciò che sì disse‘nella nota dell’art. 1021. Tom. 1 Nelle donazioni semplici il donatore non era obbli- gato all’ evizione, quando non 1° avesse promessa, o.non avesse dolosamente donato una. cosa è altrui, nel qual caso era tenuto a rifare‘al donatario quelle spese, che questi non aveva potuto ricuperare dal padrone dellacosa:; d. 2, cod. de evict.; junct. l. 18,$. ultff. de donat.; arg. l. 62, if.“de aedil. edict. Perchè poi si facesse luogo‘all’ azione di'evi> zione non iniportava che la cosa fosse stata evitta in tutto o in parte, 2. 1, ff. de evict. purchè se una parte soltanto era stata evitta, questa‘purte fos- se, stata la priacipale, ed avesse ritenuto il nome che davasi a tutta la cosa; Ja qual parte chiamavasi volgarmente parte omogenea, Z. 39, 6.2; 4. 453 l. 64, ff. eod. Che se era evitta vna parte cieroge- nea della cosa) ossia un’ accessione della medesima, il venditore non era teriuto verso del compratore coll’ azione di evizione, 4. 36; 4:(49;4. 43, ff. eod. ma coll’ azione empti; la 16, juncet. l 60, 2. 56, 6. 2, ff. cod. Dicevasi‘poi evitta urla parte‘omoge= Rea della cosa quande veniva: evitto l'asufiutto, è r2r2 LIBRO:III} TIT. VI. l'uso della medesima, 2.146,04. 4g, 2.162, 6. ult. ff. cod.;; 1:66, ft. de contra. empt.; L. 38,$. 3, ff. de verb. oblig., junctol. 4,(i, de usufr, et quemad. quis; 0 il diritto.d’ enfiteusi, o. di- perficie; args. 1.,38, 6 3aff. de verb. oblig.,0 il diritto di pegno, 4. 4,4. 22, cod. de evict.j LL. 34,6. ulti; dl. 35, l. 65, ff. cod,, 0 una serviti reale che il venditore avesse, nourinatamente dichia- rato doversi al fondo venduto, 4. pen ff. cod..; L 66, ff. de contrah. empt., e generatmeate qualunque accessione che il venditore avesse espressamente pro- messo; id. 5.16, ff. de-evict. Non cera pero, te- nuto il venditore di evizione se[si scopriva vchie il fovido era gravato di una' serviti reale, quando non l'avesse venduto come ottizzo; l. pen. L. 48 ead.;, 1. 59., ff. de contrah. empt., 0 non avesse maliziosamente tenuta nascosta la servitù al compra- tore, nel qnal caso era tenuto coll’ azione empti; ovvero quanti minoris j L. 61, ff. de aedil. edict.; arg. l. 4r, ff. de act. empt. et vend. L'azione di evizione competeva ai compratori, ed a tutti coloro che avevano» acquistato con alcuno dei titoli di sopra noioimati, non che ai loro etedi, ma nonai secondi successori singolari se non veniva loro ceduta: l’ azione dal wrimo compratore; l bg, ff. de evict. Essa s' intentava contro î, venditori, e contro coloro che avevano trasferita la cosa con qualche titolo di sopra mentovato, 1 quali tutti. ve- nivano detti autori, contro.i loro eredi, nen che contro i fidejussori e loro eredi; 4. 51,6. 3,(£ 4 ii bo Belo Osa Lots la 18, Z. ult, cod, cod. Se più erano coloro che, possedendo una cosa pro t1- diviso i’ avevano alienata con ua solo contratto@ se più erano gli eredi di un solo venditore, ciascun no era tenuto in solido a difendere l’ acquirente, U, \ DELLA VENDITA» 7213 perchè fa difesavera una cosa individua$?. 62, è. r, ff. eod. Nondimeno, seguita l’evizione della co- sa, oguuno era obbligato soltanto per la sna part6 siccome la prestazione pecuniaria di cui erano de- bitori ora divisibile; 2. 85, 6. 5, ff. de verb. oblig.; 4. 62,$. 1, ff. de evict.; L 2, cod. eod. Al coa- trario se più erano colora i quali, possedendo una cosa pro indiviso, l'avevano alienata non in co- mune, ina ciascuno per la sua parte, allora sicco- me erano tante alienazioni quante erano le parti, così ciascuno non era tenuto che a difendere la sua parte, e ad una prestazione alla medesima corri- spondente, quando ne fosse accaduta| evizione; arg. LL 11,6. 1, ff. de in diem addict.; l 13, cod. de locat. Non era teanto di evizione il creditore che avesse venduto il pegno del suo debitore,£. 68, ff, de evict., junct. L 1, 2, cod. credit. evict. pig. non debere; l. 11, 6. 16, ff. de act. empi. et vend., sebbene peraliro il compratore potesse co- stringere il debitore a pagargli 11 prezzo sborsato in un colle usure, /. 74,$. 1, ff. de eviet.; l 13, cod. eod., junct.$. 1, inst, quib. alien. le. vel non, ovvero potesse chiedere al ereditore la cessio— ne dell’ azione contraria del pegno onde conseguire dal debitore quanto sarebbe interessato al ereditore che non gli fosse stato dato in pegno nna cosa al- trui; 6. 38, ff. de eviet.; arg. li 14, ff. mandatiz 2. 36, fl. de fidejuss. Parimente non erano tenuti di evizione coloro che in esecuzione di una sen- tenza del giudice avevano venduti i pegni ad un debitore, i quali erano poscia stati evitti dalte mani del compratore; 7. 50, ff, de eviot, Così pure non erano Lenuti i procuratori autorizzati ad alienare, 2. |- 66, 6. u&. ft. cod.; d. 67, ll. de procurat., ì tue 34 sk 1214 LIBRO IT, TIT. VI? tori ed i curatori, arg. Z. 50, et LZ. 66, 6. ult. ff. de evict., e tutti coloro che avevano semplicemente acconsentito‘alla vendita; arg. 4. 11, cod eod.) 1627. Le parti possono, con patti particolari, ac- crescere o diminuire l’ effetto di questa obbligazione di diritto; e possono pure convenire che il verdi- tore non sarà sottoposto ad alcuna garanzia. ( Concord. 4. 11, 6. 1, et 18, ff. de act. empt. et vend.; l. 14, 6. 9, ft. de aedil. edict.; I. 69, prin.; l. 74, tf. 4. 23, È 25, cod. de evict.; L. 14, cod. fam. ercis. 1628. Quantanque stasi pattuito che il venditore non sarà soggetto ad alcuna garanzia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio: qualunque convenzione in con- trario è nulla, ( Concord. 2. 6,$. 9, ff. de act. empt. et vend.} 227, 6.4, ff. de pactis.) 4 1629. Nello stesso caso di stipulata esclusione del- la garanzia, il venditore, accadendo l’evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo, Eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo dell’ evizione all'atto della vendita, 0 aves- se comprato a suo rischio e pericolo. ( Concord. /. 11, 6. ult. ff. de act. empt. et vend.; l 21, cod. de evict., se non che mi sea— bra che il compratore avesse diritto alla ripetizione del prezzo anche nel caso che fosse stato consape- vole del pericolo dell’ evizione, mentre sarebbe sta ta iniqua cosa che il venditore si fosse arricchito a danno di Ini;«rg. 2. ult. 6. ult. cod. comm. de legat.; l. 1, cod. si vend. pig. agat. 3 Zoes. ad pand. tit. de evict. n. 19, che che abbiano detto in contrario Accursio e Baldo fendandosi sulla 4. 27, cod, de evict,: conciossiachè sebbene sembri a DELLA VENDITA.® 1215 primo aspetto che il loro sentimento convenga colla detta legge quando essa dice» si fundum sciens alienum, vel obligatum comparavit Athenocles, neque quicquam de evictione convenit; quod eo nomine dedit, contra juris poscit rationem» non- dimeno ben sì rileva punto non convenire allorchè sì osservi con Cujacio, che le parole quod eo ro- mine dedit non si riferiscono già al prezzo da Ater nocle shorsato, il che sarebbe contrario all’ equita, ma alle spese che egli aveva fatto in litigare per conservarsi in possesso del fondo; delle quali spese pon riconobbero giusto gl’ imperatori che egli fusse rimborsate, dappoichè sapendo egli che il fondo o apparteneva ad altri, o ad altri era obbligato, si era voluto impegnare in una lite temeraria, che il venditore non avrebbe sostenuto. Sembra che questa sia la retta intelligenza di detta legge, altrimenti interpretandola secondo che hanno fatto Accursio e Baldo, sarebbe in contraddizione con la /. ult. 6: ult. cod. comm. de legat. di sopra citata, la quale come posteriore a quella, avrebbe dovuto! prevalere, Non è d’nopo di alcun ragionamento per rilevare questa contraddizione, poichè essa si manifesta alla semplice lettura del 6 così espresso» Emptor au= tem sciens rei gravamen, adversus venditorem actionem habeat tantum ad resiitutionem pretii, ne- que duplae stipulatione, neque melioratione locum habente, cum sufficiat ei saltem pro pretio, quod sciens dedit pro aliena re, sibi satisfieri» Sebbene il compratore avesse ordinariamente azione per ripetere ìl prezzo della cosa evitta anche quando sapeva che la cosa apparteneva ad altri, ciò non ostante occorreva talvolta che per la sua mala fede, e per la sua turpitudine non gli competeva una tale azione, come nel caso che scientemente î216| LIBRO I°, TIT. VI. avesse comperato dal ladro la cosa che costui aveva rubato; conciossiachè fosse una turpe causa lo sbora save nn prezzo per acquistare una cosa che sapeva essere rubata, e per ciò stesso non avesse azione di ripetere il prezzo; il quale cedeva a vautaggio del fisco, secoudo che si disse nella mota dell’ articolo 1381 pag. 1038.) 163», Quando siasi promessa la garanzia, o nulla siasi stipulato‘su tale oggetto, se il compratore ha sofferta l' evizione, ba diritto di domandare dal venditore; 1. La restituzione del prezzo; 2. Quella dei frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario da cui fu rivendica la cosag 3, Le spese fatte per la denunzia‘della lite al sno autore, e quelle fatte dall’ attore principale; 4. Finalmente ì danni ed interessi,;come pure le spese ed i legittimi pagamenti fatti per il con- tratto. ( Concord, 2. 13, 2. 43, ff de act. empt. et vend:; l 8, 1 60, 1. 66, in fin.; 1. 67, 70, ff. de eviction.; l. ult. cod. comm. rer. alien.; È. 9, 217, 4. 21,6. 23, 4.25, 4. 29, cod. cod.; 4. 15, ff. de dèl. mal. et met. excepi., junct. È. 13, ff. rem rat. haberi. Era dubbia quistione sè V acquirente, vincendo la causa in ultima istanza; potesse ripetere dal suo artore le spese della lite che non gli erano state pugate dal suo avversario» e sembra a me che non le potesse ripetere, perchè la difesa cui era tenuto il sno antore, non si esten- deva ai casi fortuiti, tra i quali annoveravasi una lite.calunniosa; 2. 41, ff. docat.; 2. 14, ff. commod. 2. 18, cod. de evict. E questo fu il sentimento an- cora di Cujacio, Donello, Zasio, Strnvio, Zoesio, ed Finecio contro quello di Gomezio e Fachineo combattuti vittoriosamente dal Voet. ca | ritieni ud DELLA VENDITA, 1231) Atene volte invece dell’ azione ai dammi ed id teressi davano le leggi l’azione del duplo, come quando erano state evitte gemme ed altre simili cos se preziose; 0. 37, 6. 1, ff. de evict. E quando le leggi non concedevano il duplo, potevano i con- traenti stipularlo, e potevano stipulare eziandio il triplo, il quadruplo e quanto volevano, senz’ obbli- go di dure fidejussione se non noi casi in ci si fossé convenuta, 0 una consuetudine l’ avesse 24, prin:; 1. 6, L 37, prin.; L 56, prin. ff. cod. Ed ecco la ragione per cui il titolo delle evizioni era inscritto néi Digesti de evictionibus et duplae stipulatione. Chi adunque aveva sofferto evizione agiva coll’azione er stipulatu, se v' era intervenuta stipulazione, o cail’ azione empti se stipulazione non era intervenuta. Con quella si chiedeva ciò che era stato stipulato, Z. 37, 6. 2; 2. 56, 4. 66, ff... 8% 2: 25, cod. de evict., con questa ciò che per equi. tà era dovuto secomda che si ha dalle leggi citatey e dalla nota fatta sotto l'art. 1630. Se era evitta Una cosa acquistata non per contratto di compra e vendita, ina per altro contratto, l’ acquirente aveva V utile azione empti; 2 4, ff. eod.; LL 24, ff. de pig. act:) 1631. Quando, all’epoca dell’ evizione, la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilrene te deteriorata, tanto per negligenza del compratore, quanto per l’ accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l’ intiera prezzo. ( Il prezzo che doveva sborsare il venditere al compratore chie aveva sofferto l'evizione era quello che la cosa aveva al tempo dell’ evizione medesima; per conseguenza ogni accrescimento stava a vantage gio del compratore coniè ogui dimimizione Wava a 34 9% 1918 LIBRO It, TIT. VI. di lui danno, 2. 66,$. ult.; 7. 70, ff. de evièr.; 4. 45, prin. ff. de act. empt. et ven, non ostan- te la Z. 64, pri. et 6. 1, ff. de evict.; concibssia- chè sebbene ivi Papiniano rispondesse che 1° accre- scimento, o il decremento dal fiume recato al fon- do dopo la vendita, mon accresceva nè diminuiva ciò che il venditore doveva dare al compratore per l' evizione accaduta in seguito, nondimeno nel caso a Papiniano proposto, considerando che in luogo dei dati ed interessi crasì convenuto una pera, ri- Jevasi con facilità che egli così doveva rispondere perchè quando i contraenti avevano pattuito una pena in luogo dei danni ed interessi, stavasi onni+ namente al patto senza esaminare quali e quanti fossero questi danni ed interessiz 2. 58, 6. 17, ff. de verb. oblig. V. la nota fatta all'art. 1152. Dal» tra parte è da riflettersi che i contraenti per pena avevano stimato il fondo al doppio del suo valore, e perciò star si doveva a questa stima perchè era regola che quando erasi stipulato Ja stima di nn fondo, comunque il medesimo sì fosse in seguito aceresciuto n diminuito, pure non si potesse pre- scindere dalla stima stipulata; 2. 28, ff. de novat. Che se volessi credere aver Papiniano inteso di di+ re che il prezzo da pagarsi, accaduta l’ evizione, doveva essere quell’ istesso che il venditore aveva ricevuto dal compratore, oltrechè mi troverei im- Harazzato vell’ abbattere le ragioni di sopra esposte, le quali mi fanno opinare al contrario, mi troverei poi anche più imbarazzato nel dover credere Papi» niano in contraddizione con se. medesima dappoi- chè egli altra volta rispose che il prezzo da sbor- sarsi dal venditore al compratore era quello che la cosa aveva al tempo dell’ evizione, come patente- mente apparisce dalla citata 4. 66, 6. ult. ff. de evil. DELLA WENDITA: 1219- Se]' evizione doveva prestarsi per un’ azione alìenata, allora, se la somma che con essa si sa- rebbe dovuto esigere, era incerta, l’ acquirente ave- va l’azione per 1 danni e gl’ interessi: se era certa, il venditore era tenuto a pagargli tale somma, e nen e col restituirgli il prezzo che uve- potevasi liberar Na ricevuto ste 4 de I d06 la 8, 2 9, ff. de hae- red. vel act. vend. 1632. Se però il compratore ha ricavato un. utile dalle deteriorazioni da esso fatte, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispon- dente all’ utile predetto. ( Concord. arg. 4. 14, ff. de cond. indeb.; È. 16, ff. de servit. praed. rust.; L. 13, ff. comm. praed.; l. 17, 6. 4, in fin. ff. de inslit. act.;(A 1a, 61, ff. de distr. pig.; ll 2,$. 10, ff. ne quid in loc. pub.; l. 206, ff. de reg. fur.) 1633. Se la cosa venduta fosse aumentata di‘prez- 20 al tempo dell’ evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto di pagargli ciò che supera il prezzo della vendita. V. Ja nota fatta all’ art. 1631.) 1634. Il venditore è tenuto a rimborsare il com- pratore, o a farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni€ miglioramenti utili che vi avrà fatti. V. la nota fatta all'art. 1631 congiuntamente a quella fatta all’ art. 1101 pag. 714 e seg. 1635. Se il venditore ha venduto in mala fede 11 fondo altrui, sarà tenuto a rimborsare al compra- tore tutte le spese, anche voluttuarie o di piacere, che questi avesse fatto sul fondo. Concord. 2. 45,$. 1, ff. de act. empt. et vend., junet. l. 38, ff. de rei vind.) 1636, Se il compratore ha sofferta la evizione per 1220 Lisro- MI, Trr. Y. Una parte soltanto della cosa, e che questa sia di tale entità, relativamente al tutto, ch'egli non I’ avrebbe comprato senza la parte evitta, potrà fare sciogliere il contratto di vendita. ( Concord. 2. 29, 6. 1, ff. de minor. 95 ann.$ 2-13, pria. ff. de‘addict. in diem. VW. la nota fatta ali’ art, 1626 pag. rarr.) 1637. Sc, nel caso di evizione d’ una parte del fondo venduto, non siasi sciolta Ya vendita, il va- lore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore a norma della stima all’epoca dell’e- vizione, e non in proporzione del prezzo totale del» la vendita, tanto se la cosa venduta sia aumentata; quantò se sia diminuita di valore. { Concord: 2i:1 34.186 450. 15.6: np 45, 4. 64, 6. 3, ff. de evict. V. la nota fatta all'art. 163r. 1638. Se il fondo venfInto si trova aggravato di servi non apparenti, senza che ne sia fatta di- chiarazione, e siano di tale importanza da far pre- sumere che se il compratore ne fosse stato avverti» to, non lo avrebbe cemperito, questi potrà doman- dare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi di un’ indennizzazione. ( V. la nota fatta all' art. 1626 pag. 1212:) 1639. Le altre questioni che possono mascere per la rifusione de’ danni ed interessi dovuti al com- pratore per l’ inesecuzione della vendita, devono es- sere decise secondo le regole generali stabilite al ti= tolo dei Contratti o delle Obbligazioni conven- zionali în genere. ( Quando il venditore non eseguiva il contratto, come se non consesnava la cosa venduta o non adempiva alle altre sue obbligazioni, doveva rifon- dere al conspratore i danui e. gl’iuteressi come si © ra eci 4 DELLA VENDITA. 1227 ha dalle Z2. 1, prim.; 6, 6.6; 0.11, 6-9, 2. 12, 2. at, 6. 3, 2-23, 0. 31, ff. L 4, l- vo,0. 12, cod, de evi4 ction.,e da ciò che si disse nelle note della sezione li{IL e IV cap. ILL tit. INI di questo libro.) 1640. La garanzia per causa d'evizione cessa quare do il compratore si è lasciato condaniare con una sentenza pronunciata in Ultima istanza, 0 di cui non è più ammissibile 1° appellazione, senza chiae mace în giudizio il venditore, se questi provi che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda. ( La garantia per causa di evizione cessava quan do l’ acquirente non aveva denunciato in terupo ope portuno la lite che gli era stata mossa;£. 53, 6. 1, ff. 2. 8, 2. 20, cod. de evict. L'acquirente poteva fare questa denuncia tanto all’autor suo quanto al di lui procuratore, ben intesi però che in questo secondo caso l’augore stesso non|’ avesse ignorata; l. 56, 6 4> ff. eod. Poteva farla al pupillo quando il di luî tutore non' si fosse ritrovato;£. 56, 6. ult. ff. eoda Se più erano gli autori, o più gli eredi di un solo autore, doveva farla a ciascuno di essi; 4. 62, 6. 1» ff. eod.; L. 85; 6. 5,2. 139, ff. de verb. oblig. Lace quirente aveva obbligo di far la denuncia ancorchè l’autore in altro modo avesse saputo la lite mossa» arg. l: 20, în fin. rod. de eviet., 0 la lite fosse statà notoriamente ingiusta per parte dell’ acquirene te; conciossiachè a lui non spettàsse di conoscere della giustizia o ingiustizia della lite specialmente perchè non gli erano noti i mezzi dî difesa che l' autore poteva avere, ma spettasse al giudice; arga 1. 20,$. r, fî de oper. nav. nunciat. Siccome poi la denuncia sj faceva perchè lane tore assumesse la difesa, così la si poteva. fare sino a che non‘si era conchiuso in causa, ed anche quando la lite decisa in prima istanza, era stata een nai eo ge dda rn 1222 LIBRO III, TIT. VI. portata avanti il tribunale di appello, poichè presso di esso poteva l’ autore fare quella difesa che vole- va, mon ostante la sentenza di prima istanza, la nale coll’atto di appellazione veniva tolta;£, 29» P. ult;{f. de èvict.; dl. 1, 6. ult. ff. ad S. C. Lurpi!. Se Va quirente ometteva la denuncia, l’au- zor suo non era obbligato a garavtirlo per|’ evizio- ne, a meno che l’acquirente non fosse stato per patto disesricato dall’ obbligo di denunciare; 2. 63, prin. ff. de‘evict.,«;) autore non avesse fatto in fnodo che l'acquirente non avesse potuto fargli la denuncia, come se si fosse nascosto a bella posta, d 55, 8.1, 256,6 5,6, ff. eod., nel qual ca- so peraltro conveniva recar la denuncia alla di lui casa, arg. 1. 4, 6. 5, ff. de dam. inf., o final- mente non si fosse trattato di un fidejussore il qua- le chiamavasi altresì secondo autore; conciossiachè a cosmi fosse inutile la denuncia, perchè si presu- meva ignaro dei mezzi di difesa competenti al pri= mo antore; Z. 7, cod. de eviction. Gessava la garantia se|’ evizione seguiva in for- za di uma sentenza di arbitri, in cui}” acquirente avesse compromesso, 1,56.) Cailtende 1 19si6dde eod., 0 in forza di una sentenza iniqua pronunciata dal indice, 2. 51, prin. tf. 2 8, 4. 15, cod. eod.y © in forza di una rinuncia alla lite, o di una tran» saziene fatta dall’ acquirente, 0 del giuramento da esso lui deferitoa colui che gli chiedeva la cosa; 2. 1°, cod. eod.' Parimente cessava se l’ evizione segniva per colpa dell'acquirente, come se non aves= se onposto le eccezioni che a lui competevano, se fos- Ge stato contumace, o non avesse appellato, 0 aves- se lasciato deserca 1’ appellazione, o potendo acqui- stare la cosa coll’ vsicapione, non| avesse acqui- stata, o l’ avesse del tutto abbandonata; 49, bo ae hè i Le le d, ta ly 6 ie l DELLA VENDITA: 1223, ag, 6. 1,2. 56, 6.3, 65, 6.1, 2, 4. le. ff. L 19, cod. eod. Cessava ancora se la cosa periva per caso fortuito,£. 21, pri.) I. 26, cod. eod., oppure se ha vendita comprendeva un’ universalità di cose, alcune delle quali fossero state evitte, L,. 1, cod. eod., se|’ acquirente avesse saputo di ac- quistare una cosa altrui, l. 27, cod. eod., nel qual caso però ricuperava il prezzo, come sì. dimostrò: nella nota dell’ articolo 1624., che che contro, aî principj dell’ equità abbia detto V Einecio; se 1’ acquirente non avesse fatto uso dei mezzi di di- fesa suggeritigli dal suo autore, z 66., ff. cod.,@ finalmente se fosse stato per forza cacciato dal pos-. sesso della cosa; /. uli. cod. de act. empt. et vend.) 6.>. Della Garanzia per è vizj della cosa venduta. pi} 1641. H venditore è tento a garantire la cosa venduia dai vizj occulti che la rendono non atta all’ uso cui è destinata, o che talmente lo diminui» scono, che se il compratore gli avesse conosciuti,@ non l’ avrebbe comprata, o avrebbe offerto un mi- mor prezzo. ( Giulio Cesare al numero degli Edili ne aggiun> se due che chiamò Edili di Cerere.Ediles Cerea- les, i quali soprantendessero al framento; 4. 2, 6 32, ff. de orig. fur. Questi Edili estesero la loro giurisdizione anche alle vendite, intorno alle quali pubblicarono un editto che i venditori devessero avvertire î compratori deì vizj e morbi eceulti delle cose ehé ponevano in vendita, 0, in caso di silen» zio, che i. compratori pattuissero che le. così son 1224 LIBRO MI, TIT. VI. av ebbero nwto alcan vizio o morbo occulto: e que st editto non sclo si estendeva ai servi© ad ogni sorte di best ma ben anche agl'immobili; 4. ri Gr gog 3a Get, 4 50900 doi fado ae.dil. edict.; l° 31, L. 32,(Cl de eviction. Allorchè pertapto la cosa venduta era affettà di un vizio, o morbo orculto dal venditore non manifestato al compratore, questi per provvedere alla sna indennità, aveva due aziodi, una chiamata redhibitoria, Valwa quanti minoris. Queste dne azioni avevano luogo aucora quando il venditore aveva promesso nella cosa una certa virtù o bontà che poi non vi si trovava, o quanilo aveva promes- so che nella cosa non si sarebbero trovati dei vizj, che poi vi si trovavano; 4. 18, prin. ez 69. seggq-; ld. 19, pri. et 68. seqq. If. de aedil. edici.; L 13, 6.4, fl. de act. empt. et vend. Queste promesse però non dovevano intendersi tanto rigorosamente, ma con una certa moderazione, come dagli escmpj che ne dinno le /Z. 18, 19,$. 4,!f. de cedil. ediet., e soprattutto dovevasi considerare sé erano ver: pro- messe o piuttosto quelle lodi che gli uomini sòglio- no dare alle cose loro per agevolarne l'alienazione; conciossischè il venditore per queste lodi non si rendesse responsabile di alcuna cosa, 4 19, prin. etigza; 3 diet f6@000; Li53)fli idaltonmiuh, empt., purchè non le avesse fatte con anno d’in- gaunare il compratore, nel qual caso era tenuto di dolo; 4 37, ft. de dolo.) 1642. Il venditore non è tenuto per i vizj appa- renti, e che il compratore avrebbe potuto da sè stesso conoscere, ( Quando i vizj o le malattie erano apparenti, cessava l’ editto edilizio, ma pero si dava l'azione ex‘empto, L1, 666,03, 44; prin; L'14, DI ullo DELLA: VENDITA» 1235 ult. ff. de aedil, edict., come nei casi delle#4, 8, 9, 10; prin. et 6. 1, ff. eo. Lo stesso era quando non il corpo, ma l’ animo soltanto era af- fetto di vizj come nei casi delle //. 1, 6. 9, et ult; 2,3, 4, pri. et 66. segg.; Li 14, 6.4, 4 43, fi, cod.\ 1643. È obbligato per i vizj occulti quand’ anche non gli fossero noti, eccetto che se avesse stipulato di non essere in questo caso tenuto ad alcuna ga ranzia. ( Era tenuto il venditore peri vizj occulti quando anche non gli fossero stati noti; conciossiachè poco premesse al compratore di essere ingannato dall’igno- Tanza piuttosto che dalla malizia del venditore; 4. 1,$. 2, ff. de aedilitio edict. Nondimeno se il venditore avesse convenuto di essere obbligato per tutti ivizj e mali occulti., eccettuato qualcuno che egli avesse nominato, valeva la convenzione, purchè nou avesse avuto certa scienza che la‘cosa era af- fetta del male, o vizio eccettuato; Z. 14, 6. pen. ff. eod.; 1.6, 6. ult.; 2.39, ff. de act. empt. et vend, Ma se, conoscendo i vizj e mali occulti del- la cosa, avesse in genere convenuto di nou voler essere tenuto per alcun male o vizio, la convenzione nona gli era di alcun giovamento, perchè troppo oscura e maliziosa; arg. 4. 43, 6. ult. ff. de con- trah. empi.) 16/4. 1l compratore, nei casi contemplati. negli articoli 1641 e 1643, ha la scelta di rendere la co- Sa e farsi restituire il‘prezzo, o di ritenerla e dî farsi rendere quella parte di prezzo che sarà arbi- trata dai periti. ( Quando i vizj o morbi della cosa erano tali che, se fossero stati noti al compratore, non l’avreb» de comperata, per 1° edilizio editto. gli competeva Corzez civ. IL, 34 1556 tiero int, TIT. vi, 1° azione redibitoria onde far ritornare le cose nel loro primiero stato, e perciò farsi restituire il prez- zo insieme colle usure, e colle spese fatte per vo- lontà del venditore, o per netessità, o per conser- vazione della cosa, e farsi ancora dare una canzio— me per le spese che gli sovtastavano; 4. 38:; 4. 23, 6.7; 29, 6.2, et ult. 25, 6-8, 4.127, È 30, prin. et 613 2 ar, 6.1, 25 ff. de acdil. edicto. 1) compratore al contrario era obbligato di restituire la cosa com tutti i frutti, e gli utili che aveva percepiti, senza aver riguardo se il venditore li avrebbe o nò egnalmente percepiti; 4. I, et ult,; l 34, ff. eod. Che se il compratore avesse sottoposto la cosa ad un’ obbligazione, essa non si sciogfieva per la redibitoria, ma però il comprato- re era in dovere di liberare Ja cosa dall’ obbliga- zione, e restituirla non deteriorata per sua colpa, 2. 43, 6. 85 2 23,"ff. eod. Quest’ azione sì dava al compratore e suo erede contro al venditore e suo erede, i. 23,$. 5, ff. eod., contro il padrone dell’ istitore, /. 17; ff. de instit act., contro il padre sotto la di cui potestà trovavasi il figlio ven- ditore, 2. 23, 6.4, 2. 57, 6.1, ff. eod., non che contro 51 secondo antore o sia contro il fidejussore del venditore il quale aveva fatto sicurtà per tutti gli eventi; /. 563 ff. eod. Se più ewano 1 compra- tori, o gli eredi di un solo eompratore tutti dove- vano essere d’ accordo per intentare la redibitoria, ‘onde non obbligare il venditore a_ stare in comu- nione con quelli che non volevano intentarla, 2. 31, 6. 5, et 7, ff. cod. la qual cosa era contrana al- le leggi, come si disse in principio della nota del srt. 815. I. I. AI contrario se più erano 1 vendi= tori, o gli eredi di un solo venditere, il compra- tore poteva restituire a ciasenno la sva parte, per= DELLA VENDITA: 1227 chè non induceva tra essi uma nuova comunione, ‘na soltanto ristabiliva quella che avevano prima della vendita, 2. 31, 6. 10, ff. eod.,€ poteva ezian- dio restituire tutta la cosa ad uno solo dei vendi- tori quando avessero avuto su di quella una parte eguale, ovvero a quello fra essi che vi aveva la maggior‘parte; 2. 44, 6. 1, ff. eod. e i vizj o morbi della cosa erano tali che, se ‘fossero stati noti al compratore, 1’ avrebbe bensì comperata, ma però ad un prezzo minore, ellora per l’ editto edilizio, gli competeva l’azione guan= ti minoris onde farsi restituire tanto prezzo guar- to meno valeva la cosa pe’ vizj o mali di cui era affetta; 7. 6r, ff. eod. Per lo che stimar dovevansi le cose cadute in vendita, avendo riguardo alla bon- tà delle une, e‘alla malvagità delle altre, qualora si fossero vendute tutte per un sol prezzo, e così dal prezzo di tutte giudicar si doveva quanto il ven= ditore era obbligato di restituire al. compratore. Se poi ciascuna cosa aveva il suo prezzo, allora sicco— me erano tante vendite quante erano le cose, così la bontà delle une non compensava la malvagità delle altre; 2. 36°, 4. 38, 6. 13, ff. eod. Questa azione si poteva promovere o da tutti i compratori, o da ciaseun di essi per conseguire la parte del prezzo corrispondente a quella che aveva nella cosa venduta, conciossiachè non potesse accadere, come nella redibitoria,, d’ indurre una comunione tra i venditori, e coloro tra i eompratori che intentar non volevano l’ azione quanti minoris; arg. L 31, 6. 6, ff. cod. Del resto quando al compratore‘com- peteva la redibitoria, egli in luogo di essa poteva promovere l’azione quanti minoris perchè quella in questa si conteneva; Z. 25, 6. 1, ff. de excepi. rei Jud, Perchè poi avesse luogo una di‘queste azioni, 1228 LIERO MI, TIT. VI. € massimamente la redibitoria, era necessario che i morbi fossero gravi, altrimenti se erano leggieri, e di una facile guarigione, non si avevano in con= siderazione, come una febbre quartana, una piccola ferita, un’ ulcera, una lieve ottalmìa e simili; 4. 1, 6. 8,4. 4, 6. ult. FC. de aedil. ed. La redibitoria proporre non si poteva che una sol volta perchè uno stesso contratto non poteva sciogliersi che una sol volta, bene intesi però che chi l'aveva proposta senza ottenere, la poteva di nuovo proporre per un altro vizio scoperto nella medesima cosa; arg. d. 48, 6. pen. ff. cod. Al contrario Ì azione guanti menoris promovere pote- vasi più velte, parchè più volte non sì fosse voluto ottenere cou essa la restituzione di una parte del prezzo per un medesimo vizio o morbo, 2, 31,6 16, ff. eod., e quando si era intentato una di que- sie azioni, mon si poteva più intentare l’altra per lo stesso vizio o male; /. 25, 6.1, ff. de except. rei jud.) Poteva sciogliersi la vendita anche cell’ azione emptii per i vizj e morbi della cosa venduta, /. 19, Sa, in fin. fi. de aedil. edict.; l 11, 6. ELE de act. empt. et vend., ma non per ciò erano inu- tili quesie due azioni,“Meer: 0 fossero spesse volte più utili dell’ azione empti, specialmente al- lorquando si davano in duplo attesa la contumacia$ 4. 23, 6.4, 2 45, ff. de aedil. edict.) 1645. Se il venditore conosceva i vizj della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevato, a tutti i danni ed interessi verso il come pratore. ( Concord. 2. 45, ff. de contrah. empt.; ubi Îf. de act. empt. et vend.; I. 19,$ 1, ff, locat.; 1. 5, cod, de acdil, action.) i ra ee I DELLA VENDITA. reg 1646. Se il venditore ignorava i vizj della cosa, Non sarà tenuto che alla restituzione del prezzo, e a rimborsare l'acquirente delle spese occasionate dalla vendita. ( V. la nota fatta all'art. 1644. 1647. Se la cosa ch'era difettosa, è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita sta a carico del venditore, il quale sarà tennto vorso il compratore alla restituzione del prezzo; ed alle altre indennizzazioni indicate nei due articoli precedenti. Sarà però a carico del compratore la perdita pro- veniente da caso fortuito. ( Concord. /. 11, ff. de eviet.; 1. 3, cod. de dedil. act. V. peraltro la nota fatta all’ articolo 1644.) 1648. L° azione redibitoria proveniente dai vizj della cosa deve proporsi dall’ acquirente, entro un breve termine, secondo Îa natura dei vizj produ- centi la redibizione, e la consuetudine del luogo dove è stata fatta la vendita, (_V. la nota fatta all'art. 1622.) 1649. L’ azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali. ( Le edilizie azioni di cui parlammo di sopra non avevano luogo quando il compratore prima del con- tratto aveva conosciuto i mali e vizj della cosa,£. 48, 6.3, 4, ff. de aedil. edict., 0 quando dopo di averli conosciuti, aveva pagato il prezzo, arg. /. a, cod. de his quae vi met. caus., o per colpa sua o di alcuno de’ suoi perduta la cosa, 4. 47; ff. de aedil. edict.} arg. l. 21, ff. eod., 6 desistito dal giudizio; 2. 48,$. 1, ff. eod. Così pure non avevano luogo nelle vendite fiscali; 7.1, 6. 3, ffy eod., nelle vendite di sese di poco valore, /. 48, 6. ult. ff. cod., junct. l 37, 6.1, ff. de eviet, 1230 LIBRO MI, TIT. VE nelle donazioni, Z. 62, ff. de aedil. sedicto, nelle locazioni, 4. 63, ff. cod., e gencralmeute in tutti quei contratti ai quali non sì estendeva la giurisdi- zione degli Edili. Per la garantia cui cra tenuto il venditore spe- cialmente in caso di evizione di cui abbiamo di sopra parleto, avveniva che s’ ei promoveva un giu- dizio contro il compratore onde spagliarlo della co- sa venduta, questi poteva scegliere o di soffrire l’:evizione e convenire poscia il venditore al du- plo coll’ azione ex stipularu, se stipulaziene v' era intervenuta., o ai danni ed interessi coll’ azio- ne empti, oppure di ritenere la, cosa compera- ta, e ribattere la domanda del venditore coll’ ec- cezione del dolo malo o della cosa venduta e con- segnata, conciossiachè egli non potesse molestare il compratore per essere tenuto a guarentirlo;. quindi la regola quem de eviclione tenet actio, eumdem longe magis agentem repellit exceptio; l. 17, da 18, 4. 73, ff. de evict.; l. 14, cod. de rei vind.; 2.4, 6. 321, ff. de dol. mal. et met. except.; i. 3, cod. de reb. alien. non alien. Su di‘che eravi il titolo nei ff. de exceplione rei venditae et tra ditae. uesta eccezione competeva al compratore che aveva avuto il possesso non vizioso della cosa, ed a° suoi successeri univessali e singolari,£. 1,$. ult; 2. ult. prin. ff. eod., contro il venditore e sno] suc= cessori parimenti universali e singolari, dilata Lo Za ,-L. ult. 6.1, ff. eod.;+..h,$. 32, ff. de dol. mal. et met. except.; lL. 2, ff. de rei vind.; L. 14, cod. eod.; L. 3, cod. de reb. alien. non alien.z L.4«4, cod. de evict., non che contro ai fidejus= sori e loro‘eredi quante volte però questi ultimi vo- lessero richiamare la cosa a loro stessì prevalendosi stat 2, tari di Dal - DELLA VENDITA, dei diritti dei loro autori; altrimenti se usar. vole=" vano dei diritti loro proprj, potevano scegliere o di non molestare il compratore e non essere tenuti di evizione, o di privarlo della cosa, ed essere ver» so di lui obbligati all’evizione; /. ull. cod. de eviet. Non competeva quest’ eccezione se la cosa era stata consegnata solto condizione di pagarne il prez- zo, e che questo nou fosse. stato pagato; /. 7,$. 2, fl. de except. rei vend. et trad., se il manda- tario aveva venduto la, cosa ad un prezzo minore di quello che il padrone gli aveva» prefisso, /. 1,$. 3; ff. eod.,0 se l'attore poteva togliere quest’.ec- cezione con una qualche giusta replica, 4. 1,$ 24/1.» ff, cod., del che somministra ùn esenipio la 4. zl. 6. 2, fl ad I. C. Vellej.) G AP O. Delle Obbligazioni del campratore. 1650. L' ebbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determi- nati nel contratto‘di vendita. ( Concord. 4. 19, Z. 53, ff. de contrah. empt.; 2. 19.; ff. de per. et com. rei vend.; LL 13, 6. 20; ff. de act. empt. et vend., 6. 45, inst. de rera divis., junct, L. 4, ft. de eo quod certo floe.;£. 5,6. 1, ff. depos.; L. 122, ff. de verb. oblig.; l. 16,$. 1, ft. de fidejussor.; l. 9, cod. de solut.; 2. 41,$. 1, ff. de verb. oblis.; L. 14, ff. de reg. Jurs, 8. 2, inst. de verb. ollig., quindi si dava al venditore l’azione venditi diretta, are. Z rr, 6. 2, ff. de act. empt. et vend, e l' azione utile a colui in nome del quale il mandatario suo aveva venduta la cosa non che ai loro eredi,@rg, 4. 13, 1235 LIBRO IM, TIT. VI. 6. 25, ff. eod.; L 10, ff. eod., onde esigere dal compratore; o da quegli che a proprio nome aveva commesso di comperare, non che dai Joro eredi non solamente il prezzo, arg. 2. 13, 6. 25, 2. 10, ff. eod.,ma eziandio le spese necessarie ed utili fat- te per la conservazione della cosa fino alla di lei consegnazione e tutti i danni ed‘interessi; din34 6. 22,; /. 38, 6. 1, ff. 2. pen. cod. cod.; arg«Ì. 1, 6.3, ff. de per. et comm. rci vend.) 1651. Quando al tempo della. vendita nulla siasi stabilito in proposito, il compratore deve pagare nel luogo e nel tempo in cui deve farsi la tra dizione. ( Concord. 2. 41, 6.1, ff. 6. n, inst. de verb. obl l 14, ff. de reg. jur. Se la vendita fosse sta- ta fatta col patto che il compratore avrebbe pagato il prezzo quando avesse voluto, o dopo che fosse arrivato in Roma, il compratore finchè viveva non poteva essere convenuto pel prezzo, 0 perchè si ar- recasse in Roma, e così si facesse Inogo all’ esa- zione del prezzo, ma soltanto dopo la di lui morte i suoi credi potevano convenirsi al pagamento del prezzo, come se fosse estinto quell’ arbitrio di vo- Jere o non volete, 11% quale teneva sospeso l’ adems« pimento del contratto; arg. LL 4, ff. locat. V. la nota fatta all’ art. 1174. 1652. Il compratore è tenuto all’ interesse del prezzo della vendita fino al giorno del pagamento del capitale nei tre casì seguenti: i Se ciò è stato convenuto al tempo della vendita; Se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri proventi: Se gli è stata. intimata la domanda del paga- mento.» In quest ultimo caso, gl’ interessi nen decorrono che dal giorno dell’ intimazione. DELLA VENDITA. 1933 { Il compratore era' obbligato a pagare le usure del prezzo, ancorchè non fossero state convenute, dal momento della consegnazione della cosa special- mente se essa produceva frutti o altri proventi, per- chè per l'una parte il compratore fin da quel tem- po cominciava ad essere costituito ia mora ex re, per l’altra sarebbe stato iniquo che egli avesse per- cepito i frutti della cosa, e si fosse ad un tempo goduto il prezzo; 2. 13, 6. 20, et 21, ff. /. 5, cod. de act. empi. et vend.; l. 2, cod. de usuris. xi la nota fatta all'art. 1139.) 1653. Se il compratore è molestato o ha giusto motivo per temere di esserlo con una azione ipote- caria o vendicatoria, può sospendere il. pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto ces- sare le molestie, quando questi non prescelga di dar canzione, 0 quando non siasì convenuto che il compratore pagherà, nou ostante qualunque mo- lestia. ( Concord. Z. 18, 6. 1, ff. de per. et com. rei vend.; l. 24, cod. de evict.) 1654. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita venga di- sciolta. ( Se il compratore non pagava il prezzo, il ven- ditore aveva l’azione verditi per chiederglieto, ma non per far rescindere il contratto, a meno che non avesse ciò convenuto, Z. 8, cod. de contrah. empt.; Ì. 12, cod. de rei vind.; l- 14, cod. de rescind. vend.; l. 6, cod. de act. empt. et vend.; d. 6, cod. de pact. inter emt. et vend.; LL 6, 6. 1, ff. eod., salvo peraltro quanto fu detto nella no- ta dell’ art. 1583.) 1655. Lo scioglimento della vendita degl’ immo- bili deve prorunziarsi so se il venditore sr 1234 LIBRO HI, TIT..VE sì trova în pericolo di perdere la cosa ed il prezzo. Non sussistendo questo pericolo, il giudice può, accordare al compratore una dilazione più o meno lunga secondo le circostanze. Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, sì pronunzierà lo scioglimento della vendita. { V. la precedente nota.) 1656. Quando al tempo della vendita d’un im- mobile siasi stipulato che, non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la vendita sia discialta ipso Jure, il compratore può non ostante pagare, spirato il termine, finchè non è state, costituito in mora con intimazione della domanda; ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione. ( Quando al tempo della vendita si patiiva che non pagandosi il prezzo nel termine stabilito, la co- sa sì sarebbe avuta per rion comperata, questo patto che cliamavasi patto commissorio lex commissoria, 4. 2, ff. de leg. comm., non era una condizione sospensiva, ma piuttosto risolutiva, 2. 1, ff. eod.; î. 2.,$. 3, f£. pro empt.; conciossiachè in pen- denza di questa condizione passassero nel comprato- re il pericolo, il comodo, ed il dominio della cosa, e almeno la facoltà di acquistarlo coll’ usucapione, non che il diritto di percepire i frutti; 4. 5,(f. de deg. commiss. Questo patto si stabiliva in grazia del venditore, il quale poteva prevalersene o. no, a suo piacimento; 2. 2, 4. 3, ff. eod. Se egli, spirato il tempo fissato pel pagamento del prezzo, dichiarava di voler far uso del patto, il contratto era. subito sciolto ipso jure, e la cosa co’ suoi frutti, e colle sue accessioni ritornava al venditore, 4. 5, /. 6, 6. 1, ff. cod., al quale perciò competeva l' azione della egropra e vendita, non. che la vendicatoria, DELLA VENDITA. 1238 sé però il patto commissorio era concepito con pa- role dirette, come se si fosse detto che la cosa sia non comperata res inemta sit; LL 4, cod. de pact. inter empt. et vend.; l. ult. in fin. ff. de leg. commiss., junct. È. 4, ff. eod.; l. 6,$. 1, tt. de’ contrah. empt., altrimenti se era espresso con pa role oblique, come v. g. la cosa sia restituita, ri- tofni, si receda dalla compra, e simili, allova non ” si dava al venditore che l’azione della compra e e vendita; Z. 3, cod. de pact. inter empt. et vend. All’ opposto il. venditore; se aveva ricevuto alcuna parte del prezzo, doveva restituirla al compratore; quando pur non si fosse tra di loro‘convenuto che il compratore stesso l'avrebbe perduta in pena della sua mora, nel qual caso egli lucrava i frutti dalla cosa percepiti, come sembra potersi ricavare. dalla L4,$. 1, ff. de leg. commiss. La forza del patto commissorio era tale che spirato il tempo col medesimo stabilito, il contratto era ipso jure disciolto, senza che vi fosse bisogno di alcuna interpellazione, comciossiachè in questo caso avesse luogo la regola dies interpellat pro ho- mine; L. 4, 6. ult, ff. eod., junct l. 12, cod. de'conirah. et comm. stip. Il verthè se col patto non si era determinato un gioruo certo, era neces= savia l’ interpellazione, da quale poteva farsi sessanp ta giorni dopo il contratto onde costituire in mora, il compratore; arg. d. 31, 6. 22, ff. de aedil, edict. Il patto\commissorio‘non aveva effetto se il compratore mon aveva pagato il prezzo: per fatto del venditore,£. ul.$. 1, in fin. ff. de rescinil. vend.y o per essere stato intimato da un creditore del venditore medesimo di non' pagargli il prezzo prizaa che egli fossg stato soddisfatto dal suo esem 1236' BIBRO MI, TIT. VI. dito, 2 ult. ff. cod., o per non trovare alcuno cui pagare il prezzo forsi perchè il venditore fosse assen- te, o morto, e la sua eredità non fosse ancora stata accettata; /. 4,$. ult. ff. eod.; arg. l 31, 6. 23, ff. de aedil. cdict.; LL 17,$. 3, ff. de usuris. Che se il venditore a bello studio fosse. scomparso per non ricevere il prezzo, il compratore doveva depositarlo, /. 7, cod. de pact. inter empt. et vend., e se egli fosse stato dato per tutore ai figli de] venditore, doveva pagarlo ai suoi contutori se ne aveva,© riferirlo nella partita delle esazioni; 2. ult. prin. ff. de rescind. vend.) 1657. Trattandosi di vendita di derrate ed. effetti mobiliari s lo scioglimento della vendita avrà luogo ipso jure e senza intimazione a vantaggio del ven- ditore, spirato il termine stabilito per riceverne la consegna. ( V. la precedente nota.) CAPO VI Della Nullità e dello Scioglimento della vendita, 1658. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento sopra espresse in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni; il contratto di vendita può essere sciolto mediante 1° uso del diritto di ricupera e per la modicità del prezzo. ( Concord. 4. 75, tf. de contrah. empt., l. 14, cod. eod.; I. 2, 2. 8, in fin. cod. de rescind. vend. Oltre a ciò poteva anche il contratto di ven- dita essere sciolto mediante il patto, che il con pratore entro, o‘dopo un certo tempe, o quardo il venditore avesse volute, fosse. ebbligato a vene DELLA VENDITA, 1239 dere al venditore medesimo la cosa da esso lui com- perata, nel qual caso era questi tenuto a restituire il prezzo ricevuto, e non quelto che la cosa‘valeva al tempo della rivendita, quando pur non si fosse convenuto diversamente; /. 12, ff. de pres. verb.3 LL 7,6. 1, ff. de distract. pig.; Lecr3i.iife de pig. act.; l. 2, cod. de pact. inter empt. el vend.) SEZIONE PRIMA. Del Retratto convenzionale. 1659. Il retratto convenzionale o sia recnpera è un patto per cui il venditore si riserva di riprende- re la cosa venduta, mediante la restituzione del pa capitale, ed il rimborso di cui sì tratta nel- ” articolo 1673. ( Ul retratto altro era convenzionale, altro legale. Il primo era quello che stabilivano tra di loro ill venditore ed il compratore, il secondo era quello che concedeva la legge a certe persone; /. 75, ff. de contrah. empt.; l. 14, cod. eod. La legge concedeva il retvatto o per la qualità della cosa, 0 della persona. Per la qualità della cosa concedeva il retratto al padrone diretto quante volte l’ enfi- tcuta avesse venduto ad altri| utile dominio,_/. ult. cod. de jur. emphyt., al socio nella cosa. co- mune, lib. 5, Feud. tit. 13, al vicino nel fondo del vicino, 2. unic. cod. non lic. hab. metrocom. loc. suae ad extr. trans., ciò che dicevasi‘jus congrui. Per la qualità della persona la legge con- cedeva il retratto ai creditori, e tra questi a colui cui era dovuta la somma maggiore, z 16, ff. de reb. auct. jud. pess., ai cognati, d. 2. 16, 2. 35, ff. de minor. 25 ann.; lo che però fu tolto colla d 14, cod. de contrah, empt.) 1238 LIBRO UL, TIT. VI. 1660. Il diritto di retratto non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque. Quando fosse stipulato per un tempo maggiore, sì riduce al rermine predetto. ( Il patto di rivendere poteva comprender anche n tempo indefinito e perpetuo, come si disse nel- la nota dell’ art. 1658, nel qual caso disputavano i Dottori se questo patto fosse soggetto a prescrizione, e generalmente concludevano di no, per la ragione che esso era meramente facoltativo} 4. 2, ff. de via pub. et. itin. pub. lu quanto al retratto non erano concessì più di trenta giorni da una costitu- zione di Federico, 26. 5, feud. tit. 13; nondi- meno era comunemente ricevuta l’ opinione di Bal- do, il quale voleva che si dovesse far uso del di- ritto di retratto nel termine di un anno, spirato il quale fosse prescritto un tale diritto.) 1661. Il termine fissato è perentorio, e non può essere prorogato dal giudice. ( V. la nota precedente. 1662. Non proponendo il venditore la sua azione di retratto nel termine prescritto, il compratore ri- mane proprietario irrevacabile. V. la nota fatta all’ art. 1660.) 1663. Il termine decoxre contro qualunque perso- na, ancorchè minore di età,‘salvo il regresso, se vi sia luogo, contro chi di ragione. ( Era comunemente ricevuto dai DD. che il ter- mine per il retratto, corresse contro di chinnque così che nè agli assenti, nè agli ignoranti, nè aj pupilli, nè ai minori e simili si concedesse la re- stituzione in intero sia perchè col retratto la- pra e vendita si rendeva inutile, lo che essendo odioso e non conforme alle regole comuni del: di- ritto in quanto, gl compratore, doyeva. strettamente DELLA VENDITA» 1239 interpretarsi; sia perchè coloro che in tale caso avessero chiesto la, restituzione in intero, non tanto sarebbero stati intenti ad evitare un dunno, quauto piuttosto ad acquistare un lucro, la qual cosa per lo più soleva impedire la restituzione in intero; arg. l. 18, l. 19, 2. 20, ff. quib. ex cous. maj.) 1664. 11 venditore che ha pattuito il retratto, può promoverne|’ azione contro un secondo, acqui- rente, quand” anche nel secondo contratto non fos- se stato manifestato il retratto convenuto. ( Era quistione tra i DD. se il patto di rivendere dasse il diritto al venditore di vendicare il fondo venduto dalle mani di un terzo possessore. Castren- se fondato sulla 2 13, ff. de pig. act. sostenne l affermativa perchè, trattandosi in quella legge di un creditore che aveva venduto il pegno col patto, di rivendita a favore del debitore s’egli avesse paga- to il debito, o sia il prezzo, Ulpiano scrisse» sed et ipse debitor aut vendicare rem poterit, aut in factum actione adversus empierem agere» L’opi- nione di Castrense fu seguita anche da Socino se- niore, da Couvarruvias, e da Tiraquello, il quale cita anche molti altri Dottori. Nondimeno la nega- tiva era la più comune, come ne assicura il Gaill, il quale dice che dal patto di rivendere non na sceva che l’ azione personale ex verdito od anche praescriptis verbis per la /. 2, cod. de pact. inter empt. et vend. ove l’ imperatore Alessandro rescris- se» SÎ fundum parentes iui ea lege vendiderunt; ut sive ipsi, sive haeredes eorum emptori pretium quandocungque, vel intra certa tempora obiulîs- sent, restitueretur; teque parato satisfacere con- ditioni dictae, haeres emptoris non paret, ut contracius fides servetur, actio praescriplis verbis. vel ex vgndito tibi dabjtpr» Abbracciazono questi È 2 fetale 1250 LIBRO II, TIT. VI opinione Zasio, Giasone, Alessandro, Cnizio_se- miore, e per sino lo stesso Castrense che fu a se stesso contrafidicente, i quali tutti dissero che al primo venditore competeva l° azione ai danni ed in- teressi, o alla pena, se era stata stipulata; /. 135%, 6. 3, ff. de verb. oblig. In quanto poi al diritto di retratto sebbene al- cuni abbiano detto che esso era un diritto persona= le, tuttavolta la più parte dei Dotteri hanno soste- nuto che era ua’ azione scritta i rem, e che per- ciò la si poteva promoyere contro qualsivoglia pos- sessore come tutte le azionì di simil sorta; 4. 3, 6. 3, ff. ad exhiben.; È 9, 6. ult. ff. quod met. caus.) 1665. Il compratore col patto del retratîto esercita tutte le ragioni del suo venditore; egli può usare della prescrizione tanto contro il vero padrene quan- to contro csloro che pretendessero di avere ragioni od ipoteche sopra la cosa venduta. { Il fondo venduto col patto di rivendita, o gra- vato del retratto convenzionale o legale, s intendeva vendato puramente, Z. 1, ff. de leg. commiss.;(A 2, 6.3,4,5, ff. pro empt., e perciò il pericolo «ed il comodo del fondo stesso, il deminio o la potestà di usucapire il dominio del medesimo, non che il diritto di percepirne ì frotti passavano nel compratore; Z. 5, ff. de‘eg. commiss.) 1666. Può opporre il beneficio della escussione ai ededitori del suo venditore. ( V. la nota precedente.) 1667. Se il compratore col patto di retratto di parte indivisa d’un fondo è divenuto aggiudicata= fio del fondo intiero‘per la dicitazione provocata contro lui, può obbligare il venditore a redimere tatto il fondo quando egli voglia far use del patto. e I DELLA VENDITA. 12/1 Sembrami che se il compratore di parte divisa di un fondo venduta col patto di rivendita, o gra» vata di retratto convenzionale o legale, avesse ac- quistuto 1’ intiero fondo, non avrebbe potuto obbli= gare il venditore a redimere tutto il fondo quando egli avesse voluto usare del suo diritto, conciossia= chè in questo caso mon sì trattasse di formaré una nuova comunione, ma bensì di continuare 1’ antica che esisteva tra il venditore ed il compratore, con la sola differenza del cambiamento delle parti, men- tre il venditore acquistava mediante il suo diritto dî rivenlita o di retratto, la parte“he aveva venduto, ed il compratore mediante nuovo contratto acqui» stava l’altra parte che al venditore era rimasta. V. la nota fatta all'art. 1644 pag. 1226. Ma se il com+ pratore invece di acquistare questa seconda parte dal venditore della prima, l’ avesse acquistata da una terza persona, così che il venditore stesso re= dimendo la parte da esso venduta avesse indotto società col compratore col quale non I° aveva giame mai avuta, io penso che siccome niuno poteva es= sere costretto a stare in comunione, come fu osset= vato în principio della mota dell’ art. 815 T. Va così il compratore potesse obbligare il venditore che voleva riscattare la parte da lui venduta, a riscat= tare tntto il fondo; arg. 2. 47, 8. 1, ff. de minor. 25 ann.; l. 46, ff. de solut.; l. 26, 6. 4, ft. de cond. indeb.; lr, 6.1, L'13, L'13) ff.‘de in diem addict.) 1668. Se più pessone hanno venduto unitamente, e mediante un solo contratto, un fondo tra esse comune, ciascuna può promuovere l’ azione di re- tratto sopra la parte soltanto che le spettava. ( Se più persone avessero venduto unitamente, e mediante un solo contratto un fondo tra esse co- picasa, ESE 1242 LIBRO Il, TIT. VI. mute, parmi che ciascuna non avrebbe potuto prame» vere lazione di retratto che sopra la sua parte, e sa- rebbe stata obbligata di stare in comunione col com- pratore cui erano rimaste le altre porzioni, se a questi fosse così piaciuto, poichè quella fra le persone ven- ditrici, la quale voleva usare del suo diritto di riscat» to, se non avesse aggradito di stare in comunione col compratore, non avrebbe fatto uso del suo diritto, sapendo d’ altronde di non poter riscattare anche le porzioni che erano delle altre persone venditrici quando il compratore non avesse acconsentito. Ma se al compratore non fosse piaciuto di contrarre co- munione con questa persona che vsava del diritto di riscatto, avrebbe potuto obbligaria a redimere tutto il fondo, poichè egli non lo avrebbe comperato tutto se avesse voluto stare in comunione; 2rg.£. 47, 6 1, ff. de minor. 25 ann.; L 46, ff. de solut,; 26, 6. 4 ft. de cond. ind.; l 11, 6. x li xa lt ff. de in diein addict.) 1669. Avrà luogo la stessa disposizione, quando quegli che solo ha venduto il fondo, avesse lasciati più eredi. Ciascuno di questi eredi può far uso della facoltà di retratto per quella parte soltanto della quale egli è erede. ( Gli eredi del venditore che aveva venduto col atto di rivendita o di retratto potevano ricuperare L cosa venduta mediante un tale patto, il quale come ogni altro, passava negli eredi; arg. l. 9, ff. de probat.; È. 13, cod. de contrah. et comin. stipul. Ma se alcuno degli eredi non era d’ accordo nel riscattare, il suo diritto sì accresceva agli altri coeredi; Voet ad Pand. lib. XVII. te. LI.‘2,6; ln quanto al diritto di retratto legale, era questo un diritto personale che non oltrepassava quella: tal, RTAS a DELLA VENDITA. 1243 famighia cuî era dalla legge concesso, e si regolava secondo l’ ordine della successione così che lo eser- citava quegli che era più prossimo al venditore de- funto; Voet ibid. n. 14 et 15,) 1670. Il compratore però, nei casi espressi. nei due precedenti articoli, può esigere l’ intervento in causa ìdi tutti i convenditori o di tutti i coeredì, affinchè si concordino tra essi pel retratto del fon+ do intiero; e se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda. ( V. le note fatte ai due precedenti articoli.) 1671. Se la vendita d’ un fondo spettante a più persone non è stata fatta unitamente e deli’ intero fondo, e che ciascuna abbia venduta la sola sua parte, esse possono separatamente promuovere l’azio- ne di ricupera sopra la porzione. che loro. appare teneva; Il compratore non, può astringere quello, che la promuovesse in questo modo; a redimere tutto il fondo.; ( Concord. arg.&. 11, 6.1, Z. 12, ff. de in diem add.) 1672. Se il. compratore ha lasciati più eredi, l’azione di retratto non può promuoversi contro ciascuno di essi che per la sua parte, nel caso in cui essa sia ancora indivisa, ed in quello altresi in cui la cosa vemluta sia stata tra essi divisa, Ma se l’ eredità fu divisa, e la cosa venduta.sia compresa nella porzione di uno degli eredi, l’azio- ne di retratto può essere intentata coniro di lui per la totalità. ( Concord. arg. 2. 1, cod. si cert. petat.; L, 2, cod. de haered. action.) 1673. Il venditore che fa uso del patto di retrat> to, deve rimbersare non solo il prezzo capitale, 1264 LIBRO II, TIT. VI ma ancora le spese e qualunque altro legittimo pa- gamento fatto per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che hanno aumentato il valore del fondo, sino a'l’importare di questo au- mento. Non può rientrare în possesso se non dopo aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni. Quando il venditore rientra in possesso del fondo în virtù del patto di retratto, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche di cui il compratore lo aves- se aggravato: è però tenuto a mantenere le locazio- ni fatte senza frode dal compratore. (Colui il quale faceva uso del diritto di retratto entrava in luogo dll compratore come se egli, e non il compratore, avesse a principio comperata la cosa: era quindi obbligato a restituire al comprato» re non solamente il prezzo,€ tutto ciò che si era aggiunto a causa di prezzo, L. 79, ff. de contrah. empt., ma eziandio tutto ciò che il compratore aveva speso per necessità del contratto, come ciò che volgarmente dicevasi laudemio, le spese dell’in- strumento e simili, Z. 27, ff. de«edil. ediet.: co- sì pure doveva restituire le spese dal‘compratore fatte întorno alla cosa comperata, secondo la di- stinzione fatta nella notadell’ art. 1101 pag. 715. Se al compratore erano state concesse dilazioni al pagamento del prezzo, il ritraente godeva. di tali dilazioni; arg. 2. utt. 6. ult. cod. de usur. rei jud. Generalmente poi le cose ritornavano per quanto era possibile nello stato in cui si trovavano prima del contratto; quindi se a tale tempo il fondo era affittato al compratore, se costui aveva sul fondo il diritto di usufratto, se il fondo medesimo doveva una servità ad un altro fondo del compratore, 0 vi- ceversa, comunque tutti questi diritti si fossero estin- ti nell'atto che il compratore aveva acquistato il Rete— ed TINO DELLA VENDITA» 1249 dominio del fondo, pure rinascevano al momento che si ritraeva la‘cosa; arg. l. 2, 6. 18, 22 19; ff. de haered. vel act. vendita; arg- l. 3, 6. ult. ff. de usufr. acores.; l. ult ff. de mihor. 95 ann.; I. x, l 2, cod. si advers. trans. 1. 1, 6. ult.; 1,8, 6. 11, eL seggi; È. 14, ff. ad$. C. Velley. Il compratore doveva dal canto suo restituire al ritraente la cosa esente da egni peso ed ipoteca; arg. l. 3, ff. quib. mod. pig. vel hypot. sol.; L. 31, ff. de pignor.; l. a, cod. de pact. int: empt. et vendit., che che abbia detto in contrario Zoee sio intorno al retratto convenzionale; ma mon era obbligate a restituire i frutti raccolti sino alla do- manda di retratto, ben intesi però che non poteva toccar quelli che erano pendenti al momento di tav le domanda perchè essi facevano parte della cosa, arg. l. 43, ff. de usur., e che. doveva restituir quelli che al momento del contratto erano pendenti perchè per essi il compratore aveva dato un mag» gior prezzo che gli veniva restituito per intero; Zoes. Comment ad Pand. tit. de leg. commiss. ove-dè retraci. n. 125.) Sezione IL Della Rescissione della vendita per cause di lesione. 1674. Se il venditore è stato leso oltre i sette duodecimi nel prezzo d’ un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quand’ an> che nel contratto avesse. rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore. ( La compra e vendita si poteva rescindere per 1246 LIBRO II. TIT. VI. tonsenso di ambi i«contraenti o di uno soltanto; Per consenso di tutti e due poteva sciogliersi perchè per consenso di tutti e due si contraeva, conciossia» chè non vi fosse casa tanto naturale quanto quella di sciogliere:mna cosa in quell’istesso modo con cui era fatra; Z. 5°,-G. 1, ff. de rescind.“vend.;‘1. 35, ff de reg. jur.; 6. ult. inst. quib. mod. toll. oblig. V. la nota fatta all’ art. 1234. Affinchè peraltro di scioglier si potesse col mutuo consenso era necessa— rio che ella fosse bensì perfezionata, ma non però consumata; perciocchè se il venditore aveva conse= gnatà la cosa ed il compratore pagato‘il prezzo, non Vera più luogo a scioglimento; e se i con+ traenti si restituivano reciprocamente l' unn la cosa, > altro il prezzo, non rescindevano la vendita, ma ne facevano una nuova secondo che fu notato sotto P art. 1590. Il mutuo consenso poi si poteva dare e nudamente e per mezzo di acceptilazione; l: 5, ff. de rescind. vend, Ma questo nome forse non s'ina tenderà se non ne diamo la spiegazione. L’ accepiilazione, di cui si fece menzione nel- la nota dell’ art. 1234, era un atto legittimo col quale, mediante interrogazione del debitore, e con— grua risposta«del creditore, sì scioglievano lc obbli- gazioni contratte per mezzo di stipulazione, Z. 1, L. 4, Bb ff de accepiil.; Li«my{ll-\de veg: pur. Triboniano nel$. 1, inst. guib. mod. toll. oblig. diede la forma dell’ acceptilazione in questi- ni» Quod ego tibi promisi, habesne accepium P_— Habeo. L’acceptilazione era un modo proprio sol- tanto per togliere le obbligazioni contratte mediante stipulazione, e se si usava per togliere le altre ob- bligazioni o reali, o letterali, o consensnali, mon le toglieva ipso jure, ma, considerata come un patto di non domandare, produceva 1° cecezzone di DELLA VENDITA: 1247 fin mido patto; 2. 8, pri. et 6. 3; 219, pri. ff. de accepi.;$. 1, instit. quib. mod. toll. oblig. D’ onde avvenne che.C. Aquilio Gallo ingegnosissi- mo inventore di formole, come narra. Cicerone de Nat. Deor. lib. III. c. 30.; de office. lib. Ii. c. 14. pro Caecin. c. 27, una ne immaginò onde togliere coll’ acceptilazione anche le altre obbligazioni non verbali, e fu d’ innovare la primiera obbligazione co) ridurla a stipulazione, e toglierla poscia median- te|” acceptilazione; v. g. Quidquid te mihi ex quacumque causa, dare, facere oportet, tante pecuniam tu mihi dare spondes?-Spondeo; e que- sta era la stipulazione. Veniva‘in seguito l’ accepti- lazione» Quod tibi jam me daturum spopondi, id habesne a me acceptum?-- Habeo. Questa for- mola prese il nome da quello del suo autore, e fu quindi detta stipulazione aquiliana; l 18, 6. 1, ft. de acceptilat.;(6. 2, inst. quib. mod. toll. oblig. Facendo ritorno al proposito nostro; la com- pra e vendita si scioglieva mediante acceptilazione allorquando il venditore ed il compratore avevano per ricevntò uno la cosa, l’altro. il prezzo, talchè nulla potesse più chiedersi da alcuno dei contraenti; l. 5, tf. de rescin. vend. Per volontà di uno soltanto.de’ contraenti si poteva sciogliere la compra e vendita quando in es- sa era‘intervenuta lesione enorme, la quale era quella‘che oltrepassava la metà..del giusto valore della cosa venduta; perciocchè sebbene fosse lecito ai contraenti di circunvenirsi nel prezzo, come. fu detto nella seconda nota dell’art. 1304 pag. 933 in fin., pure quando si scorgeva enorme lesione nel contratto, era dato di poterlo rescindere per la /. 2, cod. de rescind. vend., perchè tale lesione di- cevasi contenere ia se il dolo comunque noa ispe- 8 LIBRO LUI, TIT. VI. ciale o sia ex proposito, ma bensì generale; L. 17, pen. ff. de inst. act., juncb. I. 56, ff. de verb. oblig. Il rimedio della d. î. 2 aveva luogo tan- to se. si trattava di cose stabili, quanto di cose mobili, purchè queste ultime fossero preziose; con- ciossiachè per l'una parte la stessa 2 2 parlasse in genere di cose senza distinzione di mobili o immo- bili, per l’altra le cose mobili preziose fossero egua- gliate alle immobili perchè sì delle une, come delle altre era vietata l'alienazione mel caso che appartenes- scro ad un pupillo o minore; 2. 22, cod, de admin. tut, Sebbene nella citata /. 2 si facesse menzione sol. tanto della compra e vendita, nondimeno i prame matici l'avevano estesa alla dote, alla società e si- mwili perchè in questi negozj anche prima della d. 2. 2,«i soccorreva chi era stato enormemente leso, 2. 6, 6. ult. ff. de jur. dot.; LL 78, L. 79, ff. pro socie: così pure l’ avevano estesa alla permuta, alla locazione, alla dazione in pagamento, all’ enfiteusi, perchè questi contratti si assomigliavauo alla compra @ vendita ed erano regolati da tutte quasi le di lei regole, arg. I. 1, ff. de contrah. empt.;$. 2, in- stit. de empt. et vend.; L. 2, ff. locat. cond.; prin. instit, eod.; L. 4, cod. de evist.; 6. 3, instit. de locat. et cond., e generalmente l’ avevano estesa a tutti i contratti di bnona fede, perchè gl'imperato- ri Diocleziano e Massimiano autori della d. 2 2, cod. de rescind. vend.; generalmente rescrissero che nei contratti di buona fede dovevasi osservare l’ eguaglianza tra i contraenti« è bonae fidei ju- diciis, quod inaequaliter facium esse constilerit, in melius reformabitur» L. 3, cod. comm. utrius», jud., dal qual reseritto non è puuto dissimile V al- tro degli stessi imperatori nella 4 3; cod. quib. ex caus, maj. in int. restit. la lì, ra DI Ma de DELLA/ VENDITA. 1249 © beneficio peraltro che la d. 7. 13 concedeva mon competeva a coloro i-quali vi avevano. rinun- ziato per la ragione che ognuno poteva, rinunziare si benefizj în sto favore introdotti, e dopo la ri+ punzia non era più ammesso a preyalersene, /. pen. cod, de pact.; arg. l. 14, 6. 9, ff. de acdil. edit., pacchè questa rinunzia fosse stata speciale, arg. 4. 4, 94, fÈ. si quis caut. in jud. sist. caus. fact., v sì fosse dichiarato di donare il soprappiù del giu- sto valore delia cosa, perchè dall’ un canto le leggi permettevano di donare una cosa col venderla a vi Je prezzo,£. 38, ff. de contrah. empt., dall’ altro nella donazione non poteva aver luogo la lesione perchè la donazione considerata in se era tutta una Jesione ed una perdita; arg. 4, 65, 6. 2, ff. de cond. indebiti, junct. LL 7; pri. ff. de donat.) 1675. Per conoscere se vi.è lesione oltre i sette duodecimi, si deve stimare l’ immobile secondo il suo stato e valore al tempo della vendita. ( Concord. /. 8, in fin. cod. de rescin. vend.) 1676. La domanda non è più ammissibile spira due auni, da computarsi dal giorno della vendita. Questa dilazione decorre contro le donne marita- te,€ contro gli assenti, gl’ interdeti,«dè minori aventi causa da un venditore di maggiore ciù. La stessa dilazione decorce e non si sospende du- Yante il tempo stipulato per il retratto. ( Quando era occorsa lesione enorme si dava}Va- zione detta conditio ex l. 2, cod. de resc. vend., come fu notato sotto l’ art. 1101 pag. 743; la qua» le essendo personale egualmente che ogni altra si- mile azione, come fu notato sotto lo stesso articolo pag. 733, durava perciò trent’ annî. Questi trent’an- ni non cerrevano contro ai pupilli perchè non cor- Teva contro di essi alcuna prescrizione, 1. AB prin. 36> Pai SGFETISA 1250 LIBRO III, TIT, VI. ff. de adquir. rer. dom.; l 3, cod. de praes. 30, vel 4o ann. correvano nondimeno contro ai mi nori, e contro coloro che nella nota dell’ art. 1305 pag. 9/4 vedemmo godere degli stessi. privilegi dei Minori, ma però competeva a tutti costoro il bene. fizio della restituzione‘în intero; arg. 2. 2, 6. 15, ff. pro empi.; l. unic. cod. si advers. usucap,; È. ult. in fin. cod. in quib. caus. in int. rest. necess. non est.) 1677. La prova della lesione non potrà essere ammessa che mediante sentenza, ed in caso soltanto în cui i fatti articolati fossero bastantemente verisi- mili e gravi per far presumere la lesione. ( All’ attore spettava di provare la lesione, la quale giudicar si doveva dalla qualità della cosa;€ dalla quanutà dei frutti che essa produceva, Eros cod. de rescin. vend.; I. pen. ff. de reb. cor. qui sub tut. vel cur., non dalla particolare atfezione del venditore verso la‘cosa venduta; arg» Z. 62, 8. 1,(.63, ff. ad L. Falcid.) 1678. Questa prova non potrà farsi che col mezzo di relazione di tre periti, i quali saranno tenuu di stendere un solo processo verbale comune,€ di non formare che un solo giudizio a pluralità di voti. 1679. Se vi sono dispareti, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso«di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito, 1680. I tre‘periti saranvo nominati ex officio, quando le parti non abbiano convenuto nel nomi- narli tutti tre unitamente.; 1681. Nel caso in cui l’azione di rescissione ven- ga ammessa, il compratore ha la scelta 0 di resti» tuire la cosa ritirando il prezzo ch’ egli ha sborsa- to, o di ritenerla pagando il supplimento al giusto prezzo, colla deduzione. di ua decimo dal prezzo totale I sd DELLA' VENDITA. 1251 . Î1 terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contro il suo venditore. ( Quando la lesione enorme era provata, il. com- pratore aveva la scelta o di restituire la‘cosa riti— rando il prezzo ehe egli aveva sborsato, 0 di rite- nerla pagando il supplemento al giusto prezzo della cosa; l. 2, l. 8, in fin. cod. de rescind. vend. Siccome poi l’ azione che si dava era persona le, come fu netato sotto 1’ art. 1676, così non si poteva promoverla contro un terzo possessore, cui il compratore avesse alienato la cosa,.tranne il caso che questi fosse stato povero, e per fraudare il ven- ditore avesse dolosamente alienato la cosa a qual- cuno, sia che costui fosse stato partecipe della fro- de, arg. L. 1., cod. si vend. pig. agat.; kh. 8,6 È. mand., sia che non lo fosse stato; percioc— chè sarebbe stata iniqua cosa, che il secondo acqui» rente si fosse arricchito a danno del primo vendi- tore; e’ perciò penso che a questi potesse competere il beneficio della restituzione‘in intero coutro il se- condo acquirente quando il primo compratore non avesse avuto modo da pagare; arg. l. 13, 6. ult.; LL 14, 1..15, ff. de minor. 25 ann.; l. 3,, cod. sì vend. pig. agat.) 1682. Se il compratore elegge di ritenere la cosa pagando il supplimento a norma del precedente ar- ticolo, egli è tenuto all’ interesse del supplimente medesimo, dal giorno della domanda di rescissione. Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli. deve i frutti dal giorno della domanda. L’ interesse‘del. prezzo ch’ egli ha. pagato, è a lui parimente computato dal giorno della domanda medesima, 0 dal giorno del pagamento, se non ha percepito alcun frutto. ( Se il reo convenuto eleggeva di correggere l’inì- 1252 LIBRO HT, TIT. VI. quità del prezzo, le usure tanto del supplemerito che pagar doveva il compratore al venditore, quanto della parte del prezzo che questi a quello era obbligato di restituire, non erano dovute che dal momento della contestazione della lite; concios- siachè prima di questo tempo non vi fosse alcuna causa che obbligar potesse al pagamento delle usn- re: non la 7. 2, cod. de rescind. vend., perchè essa su questo proposito osservò alto silenzio: non una convenzione, perchè è abbastanza manifesto che non v'era: non la mora ex persona, perchè in terpellazione non esisteva: non finalmente la mora ex re, perchè il compratore non era obbligato alla restituzione dei frutti percepiti prima della contesta- zione della lite dalla cosa comperata; d’ onde av- veniva che egli non poteva chiedere le usure del rezzo, altrimenti poteva dirsi che si fosse goduto da cosa ed il prezzo contro la disposizione della /. &, cod. de act. empt. et vend. Che poi il com- pratore non fosse obbligato alla restituzione dei frutti percetti prima del suddetto tempo apparisce non solo dal non avere la citata Z. 2 dato alcuna disposizione a questo riguardo, ma eziandio da ciò che se sì supponga che fosse stato leso il venditore, e che il compratore da esso convenuto avesse scelto di rescindere il contratto, benchè sia vero che i frutti della cosa avrebbero probabilmente superato le unsure che si sarebbero potuto ricavare dal vile prezzo della vendita, nondimeno non poteva che imputare a se stesso il venditore se, ignorando il giusto-valore della cosa sua, aveva differito di pro» movere 1° azione di lesione finchè era giunto a ca- noscere ni tale valore, mentre non solo lo poteva, ma eziandio lo doveva conoscere al tempo del con- scatto:(15,«od. de rescin. vend. Se poi si sup- fine dia ei e sl i DELLA VENDITA. 1353 ponga che fosse stato leso il compratore sborsandé un prezzo eccessivo,€ che il venditore da esso con» venuto avesse preso il partito di recedese dal con- tratto, sebbene le usure del prezzo avrebbero pto- babilinente ecceduto il valore dei frutti della cosa comperata, pure il compratore doveva ascrivere a colpa sua sc aveva differito dì proporre l’ azione di lesione, quandochè poteva proporla senza dar tem- po al venditore di godersi il prezzo; e così poteva dirsi tanto in questo come nell’ altro caso che non s' intendeva soffrir danno colui che lo soffriva per indugiare a prevalersi dei rimedj, che le leggi ac» cordavano contro la lesione; 4. 203, ff. de reg. jur. Se il compratore aveva fatto delle spese neces- sarie, o utili sembra che avrebbe avuto il diritto di ripeterle. Diffatti se le poteva ripetere quel com- pratore, contro cul um minore era stato restituito in intero per causa della sua minor età, 39,$. alt. ff. de min. 25 ann.; l 16, in fin. cod. de praed. et aliis reb. minor., se le poteva ripetere quel compratore, il quale per patto era stato obbli- gato a dare la cosa ad altro campratote che miglior: partito del suo aveva offerto al venditore; /. 165 ff. de in diem addict., se le poteva ripetere quel compratore che restituiva la cosa comperata al ven- ditore per avere in essa scoperti dei vizj occulti che all’ atto della vendita non conosceva, nè tampoco. gli erano stati manifestati dal compratore, /. 27, L. 29, 6. ult.; LL 30,$. 1; 4 31, prin. ff. de aedil, edict., se finaluwente le poteva ripetere quell erede fiduciario che èra stato gravato della restitu+ zione dopo un giorno certo,£. 40, 6. 1, ff. de cond. iheb., mon aveva forse egual diritto di ripeterle anehe quel compratore! di buona fede È sa*PR 15054 LIBRO III, TIT. VI, tlie per enorme lesione aveva restituito la cosa al venditore?) 1683. La rescissione a titolo di lesione non ha luo- go in favore del compratore. ( Dalla precedente nota ognuno deve aver inteso che noi; contre l’ opinione di Cujacio, sostenghia- mo che la rescissione a titolo di lesione‘aveva luo- go anche in favore del‘compratore: in fatto non possiame dire diversamente dappoichè cì sembra che Îa condizione del compratore in un contratto di buona fede doveva essere eguale a quella del ven= ditore; anzi se nel caso di lesione favorir si doveva ‘alcuno de’ contraenti, sembra che costui fosse piut- tosto il compratore che aveva errato nel giusto va- lore che non il venditore, il quale poteva e doveva conoscere il vero prezzo della cosa sua; /. 15, cod. de rescin: vend.; arg. l. 24, 6. 12, ff. de fidei- com. libert. Intendevasi poi che il compratore aves- se sofferto lesione non solo se.comperava per venti= no una cosa, il di cni giusto valore non fosse stato che di dieci, ma eziandio se la comperava per se- dici. Ed invero se il venditore vendendo questa co- sa a sei di meno, poteva promovere l’ azione di le- sione, perchè egualmente non doveva poterla pro» ‘movere il compratore ehe aveva pagato la stessa ‘cosa. sei di più, essendosi già dimostrato nella nota dell’ articolo 1674 pag. 1248 che nei con- tratti di buona fede eguale doveva essere la conk dizione dei contraenti? Questa era in fatti l’opinio- ne della più parte dei Dottori, che che abbiano detto in contrario Fachineo, Pinello, Zoesio, e qualcun altrò. 1684. Essa nemmeno ha luogo in_ tutte le vendite che, a termini della legge, non possono farsi se non coll’ autorità giudiziale. DELLA VENDITA» 7255 ( I rimedio della 2 2, cod. de rescin.‘vend. 4 non aveva luogo nel comodato, nel deposito, ed al- tri simili contratti di gran lunga differenti dalla compra e vendita, e mè tampoco aveva luogo nei contratti di stretta ragione, perchè sebbene sembri che la buona fede non comportasse che non fosse corretta la lesione enorme in simili contratti, pure devesi credere all’ opposto, considerando che in essi seguire si doveva soltanto ciò che i contraenti ave- vano convenuto, e non quello che 1 equità suggeri- va, Z. 99, ff. de verb. oblig., tit. instit. de oblig. ex consensu in fin., laddove nei contratti di buo- na fede l'uno e l’altro si doveva seghire; 6. 30, inst;- de'‘act. dutit. inslit, de oblie. ex consensu» Parimente non aveva luogo nella vendita di un’ere- dità, Zi 10, 2. 14, 6.1, ff. de haered. vel act. vend., o di frutti da nascere da un certo fondo, arg. l 17, cod. de usur., 0 di un usufrutto, È. 12, 6. 2, ff. de usufr. quemad. quis, ed anche nel caso che Un testatore avesse ordinato la vendita di una cosa ad un certo prezzo‘minore della metà del giusto valore, 2. 49,$. ult. ff, de leg. 1., sia che avesse conosciuto questo giusto valore, sia che lo avesse ignorato; arg. 6. 11 instit, de legat. E- gualmente non aveva luogo nelle vefidite alla pub- blic' asta, che il fiseo faceva dei beni de’ suoi de- bitori ancorchè costoro fossere stati..minori ,, 7.5, in fin. cod. de fid. et jur. hast fiscal., a meno che in tali vendite non si fosse usata frode a pre- giudizio dei debitori; 2. 2, cod. eod.; l. 16, cod. de rescin. vend. Che se alcuno avesse venduto all’ incanto, ma non alla pubblic’ asta fiscale, e senza decreto del. giudice, poteva ricorrere al rimedio della /. 2, cod. de rescin. vend., qualora avesse ‘sofferta lesione, la quale poteva qecadere per man- 1288 LIBRO NI, TIT. VI. eanza di offerenti; /. ult. cod. de jur. dom. impet.+ 2. 16, cod. de rescin. vend.; l. 2, cod. de fid. et jur. hast. fis, In oltre questo rimedio non si pote- va implorare da coloro che avevano sofferto enorme lesione allorchè all’ atto del contratto conoscevane il vero valore della cosa che vendevano o compera- vano: imperciocchè nen s’ intendeva che costoro avessero patito ingiuria, nè danno, dappoichè egli- no stessì avevarfo voluto sì l’ una che l’ altro; 2, 4% ff. de contr. empt.; LL 1, 6.5, ff. de injur.; 1. 145, ff. de reg. jur.; l 34, cod. de transact. E ceriamente se non poteva portare in campo l’ ecce- zione del dolo colui il quale al tempo della vendita conosceva il dolo medesimo che verso di lui si yo« leva praticare, Z. 1t, cod. de rescin. vend., sc potevasi costringere al pagamento del prezzo colui che scientemente aveva comperato una casa abbru- ciata, Z. 57, 6. 2, fl. de contrah. empt., se colui che essendo divenuto maggiore approvava una vendita di un suo predio fatta durante la di iui minor età senza decreto del giudice, e ad un vile prezzo, non sì soccorreva se non nel caso che la sua approvazione fosse stata erronea, td. 13 odi maj. fact. alien. rat. hab., se finalmente si poteva ripetere ciò che si era dato per errore, ma non quello che si era dato a bello studio perchè riputr- vasi una donazione, /. 26, 6. 8, ff. de cond. ind.; 1. 53, ff. de reg. jur., per qual ragione si doveva soccorrere colui che al tempo del contratto cono- sceva d’ incontrare lesione, e non si doveva piutto= sto credere che egli avesse contrattato in quel modo con animo di donare il di più, lo che era permes- so di fare come già vedemmo nella mota dell’ art. 1674 pag. 1249. de dope il contratta la cosa periva setabra cha DELLA VENDITA. 1257 il venditore non potesse promovere l'azione di les sione, e devesse contentarsi che la cosa ,non era perita a suo danno, mentre se non avesse, fatto fa vendita, egli avrebbe sentito tutto il danno; arg. 2.12,$. 1, fî. de jur. dot. AI contrario è da cre- dersi che il compratore potesse promovere una tale azione perchè 1° equità non permetteva che a‘spese dì costni si fosse arricchito il venditore; /. 14, ff. de cond. indeb. Nè poteva opporre. il, venditore stesso di non aver più 1° elezione o di recedere dal: la vendita, o di restituire il soprappiù del giusto prezzo, poichè doveva piuttosto, rallegrarsi con se stesso che la cosa non era perita a di lui danno; ma del compratore, e che non ostante gli rimaneva il giusto prezzo della cosa perita. 1685. Le regole espresse nella sezione precedente per i casì in cui più persone hanno venduto unita= mente 0 separatamente$ e per quello in cui il ven- ditore o il compratore ha lasciati più eredi, sono similmente osservate per promuovere l’ azione di re- scissione» ( L’ azione procedente dalla Z. 2, cod. de rescin. vend., passava agli eredi se si consideri che ad ess sì passavano tutti 1 vantaggi e tutti i pesì; Z. 9,$. 12, ff. de haered instit.; L 24, ff. de verb. sig.; 2. 59,£. 62, l. 194, ff. de reg. jur. Se quest’ azio- ne competeva a più persone, ciascuna di esse po- teva promoverla per la sua parte, ben intesi però ehe il reo poteva eleggere o di emendare|’ ingin= stizia occorsa nel prezzo, o di rescindere il contrat- to, oude non istare in comunione; al che niuno poteva essere astretto. Di qui è clie se 1 attore era uno de’ venditori, poteva costui obbligarsi. a rice+ vere lutta la cosa, e a pagare al compratore tutto. il prezzo. Sc poi uno fra i comprateri voleva pro= moveie l’azione per se solo, sembra che noù po 1258 LIBRO. IMI, TIT. VI. tesse farlo, perchè non restava libera al venditore la scelta, ma dovesse unirsi con: tutti i compratori a promovere una tale azione.) CAPO VII. Della Licitazione. 1686. Se nna cosa comune a. più persone non può dividersi comodamente e senza discapito; Ovvero, se in una divisione di beni comuni, di reciproco. consenso, se ne ritrovano alcuni che nes- suno dei condividenti possa o voglia prendere; Se ne fa la vendita all’ incanto, ed il prezzo vie- ne diviso tra i comproprietar]. V. la'nota fatta all’ art, 5799, e 827 T. T.) 1687. Ciascuno de’ comproprietarj è padrone di domandare che gli estranei siano invitati alla. dici- tazione; essi sono necessariamente invitati quando uno dei eomproprietarj è minore. Y. la seconda nota fatta all’ art. 460 T. 1.) 1688. Il modo e Ie formalità da osservarsi nella licitazione sono spiegate nel titolo delle Successio- ni e nel Codice giudiziario. ( V..la nota fatta all art. 827. T. 6) CAPO VIL Della Cessione dei crediti e degli altri diritii incorporali. 1689. La cessione ad un terzo d’ un credito, d’on divitto‘0 di un’ azione si eseguisce tra il cedente ed il cessionario mediante la consegna del documen- to ehe li comprova, Ù DELLA VENDITA. 125g {( Secondo le romane/eggi potevansi cedere tutte le azioni sia reali sia personali, pure o condiziona- li, 2 17, l. 19; 4. ult. cod. de haered. vel act. vend.. certe o incerte; ed in quest’ ultimo caso il cedente se era in buona fede non era obbligato nep- pure a guarentire l’ esistenza dell’ azione, I GISRTTO fin., junet, LL 10, LL 11, ff. de haered, vel act. vend.; non però k pubbliche aecuse, Z pen. 6.13 ff. de pub. jud., nè le popolari azioni; 4 7,$. 1, ff. de popuì, aci. Inolire proibivano le leggi di cedere le azioni ad un personaggio dei più potenti ende il debitore non deteriorasse condizione, /. 2, cod. ne liceat potentior., e proibivano ai tutori e curatori di accettare la cessione di azioni, contro i loro pupilli o minori, come dall’ ultima nota fatta all'art. 460 T. I, sotto pena, ip ambi i casì, della perdita delle azioni; d, Z. a, cod. ne liccat, po- tent. Nov. 72 cap. 5. Non importava che le azioni fossero cedute a n del debitore, o, centro sua volontà, 2 1, cod. de novat.; L. 2, cod. de donat.; 1 3, cod. de haered, vel agt. vend., e si potevano vendere o mediante la consegna del do- cumento, come sì disse nella nota dell’ articolo 711 pag. 307 in fin. e seg. T. L, o mediante scrittura, 0 anche verbalmente, Z. 17, cod. de fid. inst.; prince. in- stilut. de empt, et vend,, e talvolta angora non:si po- vano neppur cedere mediante la consegna del. do- cumento; come vuole l'articolo appiè del quale scri- viamo, quando le azioni od i crediti non risultava» no da docqmenti, ma erano verbali.) 1690. Il cessionario non ha diritto verso i terzi, che dopo fatta la denunzia al debitore della, seguita cessione.. Nulla ostante, il cessionario può avere‘lo. stesso diritto, quando.il debitore abbia accetiata. la ces sione con un atto autentico, 1262 LIBRO II, TIT. Vi. ( Sebbene îl creditore avesse venduto 6 ceduto la sa azione, nondimeno conservava il dititio di esi-/ gere il debito sia che il debitore sapesse, sia che iguorasse la vendita o cessione, ed il debitore pa- gando al suo creditore prima della denuncia del compratore si liberava dal debito, /. 3, cod. de novat., ben intesi però che il ereditore rimaneva obbligato a dare al compratore tutto ciò che dal debitore aveva ricevuto; arg. 4. ult. ff. de transact.; I. 55, ff. de procurat.; L. 23, 6. 1, fÈ. de hueredt. vel act. vend. Che se pagava dopo tale denuncia mon si liberava; 4/g. 2. 4, cod. quae res pig. oblig.; I. ult. ff. de leg. commiss. Se il debitore promei- teva al compratore di pagare in sie mani il debito secondo che si disse nella nota dell’ art. 1274, al- Jora accadeva novazione, e non v ha dubbio alcuno che il debitore non fosse obbligato a pagare al com- pratore anzichè al venditore; /. 3, cod. de novat.) 1691. Se, prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, questi avesse pagato al cedente, sarà csso validamente liberato. ( V. la nota precedente.) 1692. La vendita o la cessione di ua eredito com» prende gli accessorj del credito stesso, come sareb-" bero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. ( Il compratore poteva promovere tulte le azioni utili, cioè quelle che i giureconsulti inventavano interpretaado le leggi, /. 5, LL 7, 2 8,£. ult. cod. de haered. vel act. vend., ma non le dirette o sia quelle che emanavano direttamente dalla legge quando non gli fossero state cedute dal venditore, lo che era egli obbligato di fare, o si trattasse di azioni principali o di accessorie, come di sicurtà, di pegni e simili, Z. 6, 4. 23, ff. eod.; L10604 7, ced. de ablig. et act.; 4. 43 cod, de procurat.; r. PR = e db 1 ai DELLA VENDITA.» 1261 arg. L 2, 6.8; L 14, ff. vel act. vend.; l. 214 prin. ff. de fidejuss.; arg. LL 24,$ ult. ff. de reb. auct. jud. poss.; l. ult. cod. de privil. fisc.; I. 2, cod. de his qu in prior. cred. loe. succed.; ad eccezione dei privilegi personali, 4. 42, ff.. de adm. et per. tut.; L. 68, 4. 196, ff. de reg. jur., e se al creditore perveniva alcuna cosa dall’ azione venduta, doveva restituirta al compratere; /. 23,$» 1, ff. de haered. vel act. vend.; arg. l. 2,$. 3. ff. eod. Ma sebbene il compratore potesse intentare tutte le azioni utili, ed eziandio le dirette quando gli erano state cedute, pure il debitore poteva opporre contro di Ini tutte le eccezioni che avrebbe paduie opporre al creditore cedente; arg. l: 2, prin. ff. de birered. vel aci: vend's W43 5, ff. de compen- sat.;?, 33, 6. 3, et segg: sl. 70, ff. de procurat.) 1613. Quegli che vende un eredito 6 altro diritto incorporale, deve garantirne|’ esistenza al tempo della cessione ,° quantunque questa si faccia senza garanzia. Concord..2 4, L 5, ff. de haered. vel act. vend.; L74, 6. ult. fî. de evict.; 1. 30, ff. de pig. et hypot., a ineno che non avessero altrimenti conve- rinto i contraenti, d. 2. 4, ff. de haered. vel act. vend., 0-il compratore non fosse stato dolosamen= te ingannato dal venditore; I 74, 6. ult. ff. de evict.> I 22; 6. 2, ff. solut. mat. Nè osta la /. 6, {Fi de dolo malo ove Gajo rispose îs nullam vi ‘detur acionem habere, cui propter inopiam ad- wersgrii înanis actio est; conciossiachè la parola vi- detur abbastanza dimostri che Gajo parlò impropria- mente, perchè non gli era ignoto chie un debitore insolvibile poteva cambiar sorte e divenir solvibile.) 1694. Egli non è risponsabile della solvibilità del debitore che quando si è a ciò obbligato,© per la Copics civ. U., 36 1260 LIBRO MIT, TIT. VI. concotrenza soltauio del prezzo che ha riscosso, del credito venduto, V. la nota precedente.) 1695. Quando il cedente ha promesso la garanzia della solvibilità del debitore, tale promessa non coniprende che la solvibilità attuale, e non st esten- de al tempo avvenire, se ciò nou(lu espressamente SUpulato, ( Se il cedente aveva. proinesso la solvibilità del debitore, tale promessa si estenileva sino a che era arrivato il giorno in cui il debitore doveva pagare, d. 4,{f, de haered. vel ast vend., junet. ars. 4.273! A9),:8 vel 56) 6.3, fl de vevicuioni 4. 1, in fin. cod; de anna’, except, ital. cont. giunto questo giorno, se il cessionario ditferiya ad esigere, ed il debitore in questo frattempo diveniva insolvibile, it cedente era discaricato dalla sua pro- messa, ed il cessionario soffrir doveva tutto ji dan- no, perchè esso era avvenuto per di ilui colpa; 4. 44, 8. 5, ff. fam. ercis.; l. 18, ff. si quis vmiss. caus. test.; L. 203, ff. de regi jur. 1696, Quegli che vende un’ eredità‘senza specifi- carne in dettaglio gli oggetti, non è teuuto, a ga- rantire che la propria qualità di erede. Concord, 4, 1,52, prinygl,7,08,t9,4 13.,;d- 14,06. 1 yi 4. 15,416,(C.da. hagred vel act. vend.; l. 1, cod. de eviét. Donde avveniva che se il venditore non era erede, doveva restùàtuire al compratore il prezzo, e risarcirlo dei dannì ed ino teressi, qualora non vi fosse stata alcuna eredità, 4, 8, 2.9, ft. de haered. vel act. vend., ma se vi eva un eredità, che il venditore aveva creduto erronca- trente a lui appartenente, allora era tenuto a paga- re al compratore soltanto la stima di una tale eredità; €, 8, ff, cod, Chi vendeva la speranza di un'eredità, e 3 Ù DELLA VENDITA» 12063 qualsivoglia diritto ereditario se gliene spettava, 29m era obbligato a restituire al compratore alcuna cosa perchè era questo un contratto alcatoria, a meo che non vi fosse stato dolo milo per parte del ven- ditore; Z. 6, in fin., ff. de act. empt. et vend. 3 L. Logi i. 13, fi. de fnered. vel act. vend.) 1697. S' egli aveva di già convertito(a. proprio prolitto i frutti di qualche fondo, o ricemito lin portare. di qualche credito appartenente a tale ere- dita, o venduti alcuni effetti della stessa, è teputo a rimborsacli al compratore; qualora non gli al;bia espressamente riservati nella vendita. Il venditore di un'eredità ed il smo erede era obbligato di dare al compratore della medesima bt- te le cose ereditarie che aveva, di eederzli tutte le azioni che gli competevano, 2 2,$. 4; 214,$. 1, ff. de hacred. vel act. vend., e di restiwivgli ìl prezzo ricavato dalla vendita delle cose ercdita— rie, non che qualunque cosa avesse percepito dalla eredità, od anche non percepito per suo dolo malo o colpa lata;. 2, 6.3, et 5, ff. cod.; L 17, fl. quod met. caus.; È. 23, ff. de hacred. petit; L 171, ff. de verb. signif. Non dra però obbligito di dare al compratore ciò che dopa la vendita gli era pervenuto a causa di una sostituzione pupillare; imperciocehè sebbene questa sostituziàne fosse na vo- lo testamento, pure due erano le eredità, una del testatore che era la venduta, l altra del‘pupillo la quale non era caduta in contratto; 4. 2, 6.% ff. a'e haered. vel act. vend. Nè tampoco era obbligato cii dargli quanto indebitamente aveva ricevuto a causi dell’ eredità, o quanto si era ospressamente riscrvar- to nella vendita; Z. 2, 6/7, T2, ff cod.) 169$. Il compratore deve dal canto suo rimborsa 1254 LISRO JIL, TIT. vi. sive nl venditore quanto questi ha pagato pei debiti e posi dell'eredità, ed accreditargli quanto gli spet- tasse sila siedesima, qualora non esista stipulazione in contrario. { I compratore di nn’ eredità doveva rifare al venditore della medesima‘tutte Ie spese che questi aveva futto per l'eredità stessa, 2: 2, 6. 9, 10, ff. de haered. vel act. vend.; LL 10, ff, de reg. jur., come in pagare debiti, legati, fidecommessi, il fu- neta!le/pel defunto e simili, 2. 2,$. 3, 16, 17, ff. de hatred. vel act. vend.; era di più obbligato di pagare al venditore ciò di cui ìl defunto gli andava debitore, d. 2. 2, 6 17, 18, ff. eod., e non po- teva©|:potsi al venditore stesso, il quale pretendeva le servitù clie aveva perduto cola confusione nata mediale|” accettazione dell’ eredità; d. 2. 2, 6. 19, ff. co.; LL 9g, ff. comm. praed. Siccome poi l’ere- de verditore rimaneva sempre erede, come fu no- tato sotto 1 art. 896 pag. 451 T. 1, così poîèeva essere co venuto dai creditori ereditarj, dai legatarj e dai felecommessarj, 2. 2, cod. de haerel. vel act. vend,; lL‘2, cod de pactis, ma però il com- prato c era obbligato di renderlo imdenne; /. 2, 6 9, 11, ff de haered. vel act. vend,; L. 10, ff. de rig. jur.) 16). Quegli contro cui fu da altri ceduto nn di- ritto. l'tigioso, può farsi liberare dal cessionario, risaborsandogli il prezzo reale della cessione colle speso è legittimi‘pagamenti, e cogl’ interessi da comovtarsi dal giorno in cui il sessionario ha pa- gate il prezzo della fattagli cessione. I diritti litigiosi erano inalienabili, 1/6. 1, ff. L. 9, 0. ult.$. 1, cod. de litigiosis; gli altri dirittì potevansi alienare, con questo però che il debitore poteva liberarsi dall’ intero debito pagando , DELLA VENDITA. 1265 all’ acquirente il prezzo che aveva in realtà s} sato, le nsure delio stesso prezzo, non che ogni aliva spe- sa fatta per l’ acquisto dei diritti, 4. 22, cod. man- dati: e perchè non fosse fatta frode a questa di- sposizione sì eva prescritto che non fosse l:cit di vendere una parte delle ragioni e. di donare Valwra; ma se. si voleva donare, si donasse-intto il credito, altrimenti il debitore non fosse obbligato a pagare se non il prezzo dall’ acquirente sborsato; 4. 23, cod. cod.} 1700. La cosa sì ritiene per litigiosa quando vi sia lite e contestazione sul merito‘di essa. ( V. la nota fatta all'art. 1181 pag. 793.) 1701. La disposizione dell articolo 1699 c:ssà, r. Nel caso in cui la cessione siasi fatta ad un coercde o comproprietario«el dirittb ceduto; 2. Quando fu fatta ad un creditore in paga- mento di quanto gli è dovuto; 3. Quando sia stata fatta al possessore dd fon- do soggetto al diritto litigioso. ( Le disposizioni\delle dd. 72. 22 e 23 cod. mand., nou avevano luogo nei casi di cui in que- sto articol», e di più nel caso di alienazione a ti- tolo di donazione; d, 4. 22.) TITOLO VII DELLA PERMUTA. 1702. La permuta è un contratto con cui le parti sì daano rispettivamente una cosa per averne un” altra. ( Era la permuta un contratto innominato, come si notò sotto l’ art. 1101 pag. 751, col quale uno dava ua cosa per riceverne in iscambio ua’ altra; 21,61, ff. de contrah. empt.; L. 1, ff. de rer. permut.; È. 5, 6. 1, ft. de praes. verb, Questo contratto era simile alla compra e vendita, Z. 2, ff. rer. permut., e non differiva da essa se nou in cîè, che la compra€ vendita ricercava che uno dei contraenti dasse danaro per la cosa che. riceveva in iscambio, laddove la permuta esigeva che icontraea- ti si dassero reciprocamente una cosa, É. 1,$. 1, ft. de contrab. empt.; LL 5, 8. 1, ff. de praes. verb.;$.2 instit. de empt. el vend., così pure la compra e vendita si perfezionava col solo con- senso, la permuta colla consegnazione della cosa; 2. 1, 6. 2, ff. de rer. permut. D'onde si rileva che la permuta non differiva dal contratto do ut des; 105, pri.et$, 1,2, ff. de praescript. verb., comunque alcuni abbiano sostenuto che essa assu- meva la natura di questo contratto solamente quan- do si permutava una specie con un genere. 1703. La permuta sj effettua mediante il solo cousenso, come li vendita. ( V.a nota precedente.) 1704. Se uno de permutanti ha ricevuta la cosa DULIA PERMUTA: 1269 dletàgli in eambio, è provi in seguito che il mp ditore non è proprietario della stessa; non può es- sive costretto a cousegnare la cosa ch’ egli ha pro- messo iv dontraccanbio, ma solamente a restituire la cosa ricevuta. (Belt si potessero vendere le cose altrai- ime fu votato sottel art. 1599; nondimeno non si potevano petmutare,(/..1:6, 3, tf de crer. pera mut. i; couciossiachè 1’ essenza della permuta cansi- stessy nella consegnaziome della cosa, come si disse nelia nota dell’art. 1703.; d'onde avveniva che nessuno poteva dare. efficacemente le cose altrui, perchè avrebbe trasferito in altri| più di qnel che egii avesse, contro alla Z 54, ff. de reg. jur.; lad- dore l'essenza della compra e vendita consisteva nel consenso de’ contraenti sulla cosa e sul prez= zo, come fu detto sotto l’articolo 1582. Da ciò seguiva che colui il quate riceveva in permuta una cosa altrui, non era obbligato nè a consegnare. la propria che egli aveva promosso, nè ai danni. ed, interessi verso quegli che aveva dato la cosa. non sua, ma era soltanto obbligato di restituire la cosa a chi gliela aveva data, al quale perciò competeya l’a- zione detta condictio causa data, causa non secuta;z gl. 1,$. ult.€. de rer. permut. Colui peraltro che in buona fede aveva ricevuto la cosa da chi non ne era padrone, poteva acquistare il: dominio della stessa cosa mediante l’ wrsucapione, quando egli aves- se consegnata la sua, o se prima di compiersi l’usu; capione, gli fosse stata evitta, poteva. promovere 1° azione di evizione, Z. 1, 6. 1, ff. 2. 1, cod. eod.; I. 29, cod..de evict.; arg. L kh, 6. 17, ff. de usur= pat. et usucap.; LL 1,65, ft. de public. in rem act. ovvero lazione detta condictio sine causa contra l'alero contraente onde costringerlo alla re- 268 tIBRO VII, TIT. VII. stituzione della cosa che egli riteneva presso di se senza alcuna ragione, poichè non aveva contratto permuta col dare una cosa altrui; arg. 2. 1, 2.4, ff. de condict. sine caus., junct. LL 1,$. 3,{{. de rer. permut. Che se, dopo la reciproca consegna- zione della cosa, nno dei contraenti scopriva di aver ricevuto in permuta una-eosa altrui’ poteva recedere dal contratte restituendo fa cosa ricevuta, e richiamando a se quella clke aveva dato coll’azio- ne chiamata condicito causa data causa non secu= ta; l. ult. ff. de cond. caus. dat. caus. non sec.; perchè colui che' doveva dare, non aveva soddisfatto all'obbligo suo dando una cosa non sua; Z. 75, 6. ult. ff. de verb. oblig., junct, l 25, 6. 1, ff. de «contrah. empi.) 1705. Il permutante che ha sofferta 1’ evizione della cosa ricevuta in permuta, può a suo arbitrio dimandare la rifusione de’ danni ed interessi, 0 ri- etere la sua cosa. (Gonsord. 2. 1, 6. 1, ff. de rer. permut., junct. 2: 1, cod. cod.; l. 29, cod. de evict.; urg. L' 4y t. 5, cod. de rerum permutat.) 1706. La rescissione per causa di lesione non ha Inogo nel contratto di permuta. (IV. quanto fu notato sotto Bart. 1674 pag» 1248.) 1709. Tutte le altre regole stabilite per il contrat- to di vendita s’ applicano anche alla permuta. ( Concord. 2. 2; ff. 2.02, cod. de rer. permut.; 2 utt. ff. quib. ex caus. in poss. cat. V. là nota fatta all’art. 1702.) TITOLO VII DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. ardua CAPO PRIMO. Disposizio;:i génerali. 1708, Vi sono due specie di contratti di loca- zione: Quella delle cose, E quella delle opere. ( La locazione era un. contratto consensuale di buona fede, mediante il. quale si commutava l’uso di una cosa, od un’ opera pr una de.rminata querce- de. V. la nota dell’ art. 1101 pag. 692 e 769. Essa era simile alla compra e vendita, e perciò le regole di questa erano a quella comuni; 4. 2, prin. ff. locat. cond. La locazione si divideva in locazione di cose, ed in locazione di opere; lot. 31, ff. locat.;il. 26, ff. de verb. ablig.; L&,$. o, ff. de praes. verb.; L. 22, 6. 2, L. 25, 6. pen; dii3ioi, 6-33 20797 13 L 1607163,»{ft Locat. cond., ma di opere illiberali o meccaniche, le quali si compensavano con la mercede; non di opere od agti liberali, per le quali si dava mon mercede, ma onorario; 7. 8, 6. 4, ff. de vacat. et excusat. mun.; lr, 6.4, et 5, ff, de extraord. cognit.) 1709. La locazione delle todo è un contratto col # 36 1270 LIBRO II, TIT. VUI. quaie una delle parti contraenti s’ obbliga di las sciare all’ altra il' godimento d'una cosa per un de- terminato tempo, e mediante un determinato prez= zo che questa si obbliga di pagarle, ( Concord.;Z. 2, prine;ilea, 6:19,)25 491, ff. local. cond., in chroseguenza se si fosse. promesso di pagare quel prezzo, o per meglio dire quella mercede che savebbe stata giusta,© che avrebbero in seguito convenuto 4r di loro i contraenti, non era questa convenzione tina locazione, ma piuttosto un contralto innominato pel quale si dava ai con- traenti l’azione preseriptis verbis; L. 22,{(f. de praes. verb.;$. t, insttt. de locat. et conduct. Che se Ja mercede si fosse rimessa. all’ arbitrio di mna terza persona detetrsivata, valeva da locazione qualora questa terza persona avesse dichiarato qual mercede doveva pagarsi; by 4250 prin, ff. /ocat. cond. 3; 6. 1, inst. de locat. et cond. Oltre di che la mercede deveva essere vera e giusta; d° onde av- veniva che non valeva quella locazione la quale in realtà non era che una donazione, /. 20,$. 1, 4. 49, ff. Zocat. cond., e che aveva luogo nella lora- zione il rimedio della 2. 2, cod. rescind. vend., come sì disse nella nota dell’art., 1674 pag. 1249; sebbene anehe in questo contratto egualmente che nella compra e vendiza potessero î contraenti- eir- convenirsi nel prezzo; /. 22, 6. ult.; 4. 23, ff. lo- cat. cond. Doveva ancora la mercede consistere in danaro, altrimenti se sì dava un’ altra cosa qualun- que, Ta convenzione degenerava in altra specie. di contratto Uiverso dalla locazione; 2. 5, 6. 2, ff. de praes. verb. Nondimeno se la cosa locata produce— va frutti da se stessa, si poteva convenire di dare una quantità determinata di questi frutti in luogo della mercede, e la convenzione era tuttavia tha locazione; 4. 21, cod. de locato et conducto,) DUL CONTRATTO DI LOCAZIONE. tant 1910. La locazione delle opere è nn contratio per cui voa delle parti s' obbliga, mediante fa conven huta mercede, di fare una cosa per I’ altra parte. (Concord. Wiarg,0 dt, Wi 1,<. 22), 9.15 3094 prin.a do c94,8. per. cel ult, Li 260000 , ff locat. cond.; L 20, ff. de tontrah, empt.j 5, 9. 26,0, 22, If. de praesi verb. i711. Queste dite specie di locazioni si guddivi- dono ancora if altre più particolati; Si chiama dare a pigione o a nolo, la locazior ne delle case, e quella dei mobili; Colonia ovveto affittanza, quella dei fond rus rali; Prestazione d' opere, la locazione del Mvoro 0 del servizio; Svecida, quella de’ bestiami il cui finto si di vide fra il proprictario e quello al quale furono affidati. i Appalio, cottimo ò prezzi fatti, 1° impresa di in'opera mediante lo sborco d° vin. determinzta prezzo, quand’ anche quegli per cui si eseguisce l'opera; somministti la materia. Quisie tre dltime specie hanno le foro regole particolari. { La Tocazione delle case chiamiavasi volgarmente dare a pigione, ed il conduttore era gominato dal& le leggi inquilino+ così pure volgarmente era detta dare a nolo la locazione di éose mobili che non consumavansi colì uso, ed anchée'la' locazione degli animali, la quale solevasi altresì chiamare socero, o accomdndita di bestiame, come si vedtà in se= guito. Colonîa 0 affittanza dicevasi volgarmente la locazione dei fondi rurali, ed il conduttore era deta t0 dalle leggi colorio. Locazione d’'opere o sia ope- rarum chiamiavasi propriamente quella locatione, im a SÙ (la 1072 LIBRO M?. TIT. VII. cui nno prestava l’opera sua per una determinata miercede, ed in qnesto contratto il locatore era que- gli che prestava l’opera, il conduttore quello che pagava la mercede. Altca locazione d’ opera o sia operiss la quale volgarmente dicevasi appalto, 0 col« timo era quella in cui dava a fare un qualche Ja- voro, come Un ponte, una casa e simili per una mercede determmata; ed in questo contratto colui ee pagava la mercede dicevasi locatore del lavoro, o qaell’ opera locator operis,€ dicevasi eziandi® condattore di opere conduetor operaruni in quanto che prezzolava la mano d’ opera che prestava colui che riceveva la metcede, il quale per ciò stesso di Cevasi lotutore d’ opere locator operarum,€ ad un tempo conduttore di opera o sia appaltatore, o, per usare î termini dei giureoonsulti, conduetor 0 re- demptor operis in quanto che prendeva a fare un Tivore o sia un’ opura per un determinato prezzo;£. TI 2 22,$- 2, 0. 25, 6. pen. fl. locat. cond, Era peraltro d’ avvertirsi se chi prendeva a fare un’ opera prestava la propria industria, e dava ancora tutte ciò che era necessario per fare l’ ope ra, ovvero se prestava bensì la propria industria, ed eziandio una parte di cio che era necessario alla fabbricazione dell’ opera, ma nop la parte princi pale+ conciossiachè nel. primo caso non fosse una Jocazione, ma una compra€ vendita, come se. un otefice si fosse incaricato di fare un vaso d’argento di una: data forma e per nn determinato prezzo somminist'ando egli 1’ argento,£. 2, 6. 1, ff. do4 cdi conduete: Gu ky tastit,, de lecat. ct cond.; nel secondo casso fosse una vera locazione, come se un architetto avesse intrapreso una fabbrica con ob- bligo di somministrare ì materiali, ma non di, dare o suolo il quale cra la pate principale, di cui la DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, 1273 fabbrica non cru che un accessorio; l. 22, 6. if. cod.) 1712. Le affitanze de’ beni demaniali, del beni de‘comuni e de’ pubblici stabilimenti, soggiacciono 29 a” regolamenti particolari. (Fl beni di cui in quest articolo, si affittavano al- îa pubblic’ asta; 1.,3, cod. de locat. praed. civil.) CAPRIOLI Della Locazione delle cose. 1713, Si pho locare qualunque sorta di beni mo- bili od immobili, { Si potevano affittare tnuti i beni che erano in commercio degli vominìi ed anche gli altrui, purchè fossero stati tali da potersi vestitnire in natura; oR- d’ è che non potevansi aftittare le cose fungibili, come il vino“il frumevto e simili} 2. 9, prin. et 6. 1, ff. Locat. cond.; 2 34, 6. 1, ff. de contrah. empt., junet.!. 2, prin, ff. locat. cond.; dont 8,2. 31, ff. cod.) Srzicnz prima Delte Regole comuni alle Locazioni delle case e de’ beni rustici. 1714. Le locazioni sì possone fare‘o per iscrittn- ra, o verbalmente ( AUa perfezione del contratto di Nocazione ba- stava semplicemente il consenso perchè, come si notò sotto|’ articolo 1708 esso‘era tm contrat- to_ consensnale: nondimeno si poteva\'are ezian- dio per iscrittura, ed anzi quando si foss= conve- t274 LIXRO JE, FIT. vHE, tinto di farlo per iscrittnra non era perfetto se nor sì era condotte a termine la scrittura medesima; è. 1, da, prin.; L. 14, fL. Locat. cond.,; 8.9, Il dé obtig. et ai Z. 17, cod. de pact.j LL vj, cod. de fid. insir.; L'9, ZL 24, cod de locut. cond.}j 1715. Se ia locazione fatta senza scrittura rion ha ancora avuta alcuna esecuzione, e che una delle parti la impegni, non può ammettersi la prova dt essa col mezzo di testimonj, comunque sia tenne il prezzo, e quantunque venga allegato che vi sia ina tervennta caparra. Può sclamente deferirsi it ginramento a colui che nega la locazione. ( V. la nota antecedente congiiritamente& quella dell’ art. 1341 in prin.) 1716. Quando vi sia contestazione sul prezzo del+ la locazione contratta verbalmente Ja di crt e ne sia già incomincista, e nor esista quietanza, si presteràì fedesal proprietario sul sue giuramento, ce- cetto che il condnttore non prescelga di domauttare la stima per mezzo di petiti; nel Qual caso le spese della perizia rimangono a suo caeico, se fa stima eccede il prezzo ch’ egli ha dichiarato. ( Quando la contestazione cadeva sula quantità del prezzo avevarro Iuogo i micz# ordinarj di prova tanto per parce del locatore che del comdutiore, è fra questi mezzi eravi pur quello del giuramento di verità che il gindice poteva deferire al locatots; se= condo che si aisse nella nota dell’ art. 1366,) r717. Il condnitore ha diritto di sublocare, e di cedere il sno affitto ad un altro, quando tale facol tà non gli sia stata interdetta. Gli potrà essere interdetta in tmtto 6 in parte. Questa clausola è sempre di stretto diritto. { Concord. 4 11, 6. 5, ff. de pig. aci; L 4, ecuzio DEL CONTRATTO DI LOCAZIONI. 12535 1.94, 6. 1, ff. Locat. cond.; 1.6, co. de loc. cond., e poteva il conduttore sublocar; in tutto od in‘parte, Z. 5. 6. 1. fi de his giu effud. vel de- gecig 30, ff.\loeat. cond., a 1uCnO che il se= condo condurtore usando della cosa licata non fos+ se in tale suito da doverle arrecare pia davno del primo conduttore, 0 cambiarne V° uso;&rg. 4 19, 6. ult.{f. de usnfr. et quemadri.) 1718. Gli articoli del’ tivolo del Contratto di matrimonio e dei Diritti rispettiva degli sposi, re- lativamente alle locazioni de beni delle donne ma ritate, sono applicabili alle locazioni de' beni dei minori. ( La locazione fatta per dicci anni, quella fatta a vita del locatore, o del conjluttore, oppure di novennio in novennio, e nella la di cui clorata era messa in arbitrio. del conduttore, tutte. queste locazioni dicevansi comunemente dar Dottori loca- ziovi fatte a lungo tempu Vincent. Caroce. tract. de locat. et cond. part. 2 quaest. I. LITE Voice locat. ad longum tempus:€ siccome era. 1inassima ricevuta nel foro‘the per la focazione a luogo teni- po si trasferisse al conduttore il dominio utile della cosa locata, così a coloro cui era proibito P alie- nazione dei proprj beni, come ai minori, agl'in- terdetti e simili, secondochè‘fn notato sotto gli art. 450, 457, bo2 T.I, era proibito eziandio di fare questa sorte di locazione, la quale si aveva per un’ alienazione; Vinc. Carocc. ibid. quaest. I. 11. IV. de effect. locat. ad lung. temp.) 1719. 1} locatore è tenuto per la natura del con- tratto, e senza bisogno di alcuna speciale stipu= lazione, i. Di consegnare al conduttore la cosa locata; o. Di mantenere questa casa in istato dì poter servite all’ uso per cui venne locata: 1276 LIBRO Il, TIT. VIII 3. Di fave che il condattore ne abbia il pacifi- co godimento per tutto il tempo della locazione. ( Il locatore o il sno erede era obbligato di con- segnare al confluttore od al suo ere.le la cosa locata insieme con miti gli strumenti e gli accessorj della medesima, di mantenerla in istato di poter servire all’ uso per emi era stata locata, e di conservare il conduttore o suo erede nel pacifico possesso della medesima per tutto il tempo della locazione; al qual efîetto competeva al conduttore o suo erede l’azione chiamata conducti di cui si fece menzione nella nota dell’ art. 1101 pag. 749, contro il loca- tore 0 sno erede onde costriugerlo al soddisfacimen- to di queste obblizazioni, le quali erano di natura del contritto, e uon vera bisogno«i farne parola nel contratto stesso; 2. 7, 2 8,4 0, puri li 13, $..I, Z 15, prin,, et 6. 8: L'19, Gila, 24, 6. 4, 2. 25, 6. 1,0, 4. 33, ff. Qocat. cond.; L 10, cod. de locat. cond. prin. et 6. ult. inst. cod.) 1720. Il locatore è tenuto a cansegnare la cosa in buono stato di riparazioni d’ ogni specie. Deve farvi, durante la locazione, tutte quelle ri- parazioni che possono essere necessarie, eccetto che le piccole riparazioni che per uso sono a carico del conntlore.’ ((Concord:22.(15,16. 1, Zig a 241008. 38 60, tF.locat.‘condi je se îl‘conduttale fa- ceva delle spese necessarie od anche utili, poteva compensarle colla mercede che doveva pagare, ov- vero ripetere dal locatore; Z. 55, 6. 1, Z 61“er eod.; l. unic. 6. 3, ff. de via publica et si quid in ea. V. però la nota dell’ art. 1754. 1721, Il conduttore debb' essere garantito per tut- ti que’ vizj e difetti della cosa locata«he né impe- discono l’ uso, quantunque non fossero noti.al lo catore al tenapo della locazione, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, 1277 Se da questi o difetti proviene qualche dan- no al condattore, il locatore è teriuto ad inden- nizzario. ( Concord. /. ros io È zione salva la prova in conuario. ( Si presumeva che tutte le deteriorazioni fossero accadute per colpa del conduttore siccome egli per l’ una parte doveva custodire da buon padre di fa- miglia la cosa locata conforme si dirà nella nota sussegmente, e per l’ altra il locatore era obbli- gato di consegnare la cosa stessa in buono stato on= de potesse servire all’ uso per cuì era destinata, co= me fu notato sotto l’ art. 1720.) LIBRO MI, TIT. VIII risponsabile delle deteriorazioni o del quando mor provi che siano avvenuti senza sua colpa. ( Avendo noi veduto nella nota dell’ art. 1137 x | che il conduttore per natura del contratto non era il obbligato a rispondere che della colpa leggiera, per | ssere questo nn contratto che si faceva in grazia di ambi i contraenti, sembra ch'egli non dovesse essere i tenuto delle deteriorazioni che succedevano durante la locazione se il locatore non provava che esse erano pro- venute per colpa del conduttore, conciossiachè la colpa Non si presumesse, ma dovesse provarsi da chi l’al- legava: nondimeno se la cosa locata deteriorava du- i rante la locazione, la presunzione stava contro il Lia conduttore, perchè per natura del contratto egli era | obbligato di custodire con tutta la diligenza di un buon padre di faiglia la cosa stessa,€ di avvera tire il locatore dei pericoli e dej danni cui essa fos- se andata soggetta senza di lui colpa; d SET,(9025 }i 2. 13, 6 7,[.‘29, ff. locat.; 1. 33, if. de reg. jur.; L. 28, cod. de local.) LE GURT 1733. È risponsabile dell’ incendio, quando nen n provi, Che sia avrentto per caso fortuito o forza irresi- Ù stibile, o per vizio di cosuuzione, ì O che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina, |( Dubbia e trista quistione era quella, se v” in- quilino fosse responsabile dell’ incendio; e fra i giu- reeonsulti molti erano coloro i quali la decidevano contro l’ inquilino per aver risposto Paulo ed Alfe- no che incendio non soleva accadere senza colpa degli abitatori della casa; 4. 3,$- 1, ff.'de‘off ; praef. vigil.; 1. 11, ff. de peric. et com. rei vend. Nondimeno sembra che) opinione contraria, la «quale era la più comunemente in pratica ricevuta, toni iù Don Lato lasse AE n DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1203 fosse anche la pià probabile, perchè 1’ incendio so- levasi annoverare tra i casi E RZ TO AE AZ » d 13; prin. Il cominod. vel conti did, 6.3; ff: Locat.; lr, 6. 4, lE de oblio. ietacti; lv,(0 de incend. run. nauf.; L 28, 6. 12, if. poenis; 1. 23, ff. dle res. Fur. 3 Lar, cod. si cert. pet.; $. 2, siti. quib.\mod. re contrah. oblig.; d’al- tronde| inquilino non era tenuto per i casi. for- tuti, conforme si notò sotto l’art. precedente. Gozzadini, Rolandi, Gabrieli s Mascardi, Mea mochio, Pacioni, Gaill e quanti altri giureconsulti sostennero questa sentenza, per difenderla dai\re- spensi di Paulo, e di Alfeno, i quali sembrò(loro che stabilissero una presunzione contro l'inquilino, dissero, che Paulo ed Alfeno non avendo dichiara- to per qual colpa accader soleva l’ incendio, credere si doveva che eglino avessero inteso di dive per colpa Jeggierissima, perchè quando parlavasi di col- pa senza spiegare di quale; s’ intendeva. della leg- gicrissima per un responso di Ulpiano nella 2. 5, 6. 2, ff. cominod. vel cont., ove avendo detto que- sto giureconsulto che il comodatario era, tenuto di colpa, doveva credersi che egli si fosse inteso di colpa leggierissima perchè di tal colpa sappiamo che era tennto it comodatario per essere il comodato un Contratto ordimariamente a lui soltanto V. la nota fatta sotto l'art Don era tenuto di colpa le tato sotto|’ art. precedente; dunque ec. Penso anch’ io che il responso di Alfeno par- lasse di colpa leggitrissima, ma non per questo si Foteva dire che l’ibquilino non fosse obbligato alla Tifazione dei danni cagionati dall’ incendio nato nella casa a Ini Jocata; poichè se Alfeno avesse in= doro una prevunzione di colpa leggierissima contro favorevole. . 1137. Ora l’ inquilino ggierissima, come fu no- 1284 LIBRO JI, TIT. VIII. P inquilino, egli è vero che costui non avrebbe do- vuto rispondere di tale colpa in forza dell’ azione locati, la quale non si estendeva che alla colpa leggiera, come più volte si disse, ma avrebbe però dovuto rispondere della colpa leggierisvima in virtù dell’ azione della legge Aguilia, la qualo anche que- sta colpa comprendeva, conforme fu notuto sotto l'art. 1382 pag. 1047. Reca pertanto maraviglia che quei giureconsulti 1 quali sostenevano l' opinione all’ inquilino favorevole, dassero le armi ai loro avversarj per combatterla, ammettendo che Alfeno aveva indotto una presunzione di colpa leggierissiuma contre|’ inquilino. Giò non ostante io sono del sen- timento di costoro non perchè Alfeno parlasse di colpa leggierissima, ma perchè. egli volle che per condannare una persona al risarcimento dei danni avvenuti dall’ incendio, si dovesse provare che l’in- cendio era accaduto per colpa della medesima.— In quanto poi al responso di Paulo io conside- ro clic se\egli avesse parlato di colpa leggierissima, potrei ripetere ciò che dissi intorno al. responso di Alfeno: ma siccome egli rispose che gli abitanti della casa in cni era accaduto| incendio dovevano punirsi colla pena del bastone, e ciò conformemen. te ad un rescritto degl’ imperatori Severo ed Anto- nino da Ulpiano riferito nella 4. ult. if. eod., COSì mi do a credere che Paulo intendesse di parlare di colpa lata, ma non di colpa leggiera, e meno pol di leggierissima, conciossiachè 1’ incendie che acca- deva per queste due qualità di colpa non 31 punisse che con pena pecuniaria; É. 9, L. 11, ff. de incend. ruin. nauf. È sebbene sembri che con questa inter pretazione io dia le armi ai sostenitori ell’ opinio» ne contraria, per essere manifesto che l'inquilino era tenuto di colpa lata, pure se si rifletterà che pel solo fatto dell’ incendio della casa Paulo non DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1285 può giammai aver voluto indurre contro gli abitanti della medesima una presunzione. di colpa litata quale non mai si presunteva, e molto meno si pre- sumeva quando si trattava di punitla con pena cor- pova'e, mentre è a tetti noto che in quel caso sì richiedeva che fosse pienamente prov2ta, l. ult. cod. de probat., se si rifletterà, io dico, a questo, si co.n- prenderà di leggicri che gli avversar) falsamente han- no sostenuto essere la loro opinione fondata sopra una presunzione da Paulo indotta contro gli abitanti della casa incendiata, mentre questo giureconsulto non ha giamnai indotto contro di costoro presunzione alcuna.) 1734. Essendovi più inquilini, tutti sono rispon— sabili solidariamente per l' incendio; Eecetto che provino che 1° incendio sia incomin- ciato nell’ abitazione d’'uno di essi, nel qual caso questi soltarito ne deve rispondere; O che alcuno di ei provi che l’ incendio non ha potuto cominciare» Wa sua abitazione, nel qual caso questi non è risponsabile. ( Per condannare un inquilino alla rifazione det danni derivati dall’ incendio della casa, sempre pro- var si doveva che costui era in colpa, come si dis- se nelia nota precedente; quindi se più erano gl’in- quilini, provar dovevasi chi fra costoro era il coi pevole onde rcondannarlo, altrimenti se niuno ap- pariva colpevole, tutti dovevano assolversi; arg. 4. 11, If. de per. et com. rei vend. 1735. Il conduttore è rispousabile per le deterio- razioni e deperimenti cogionati per fatto delie- sone della sua famiglia o de’ suoi subaffittuarj. ( Concord. 2, 7, 6. 4, ff. naut. caup. stab.; È» 11, prin; l. 25, 6. 4, et 7; LL 30, 6. 4, ff. lo- cat. cond.; L 27, 6. 9 et 11, ff. ad L. Aquil.; d. x, prin.; 0. 3, prin, ff. de publie. et veci.) 1286 LIBRO:1HM, TIT. VII 17306. Sa Ta locazione è stata fatta senza scrittura, ron potrà alenna delle parti contraenti dare il con- gedo all'altra, se mon che osservando i termini sta- biliti dalla consuetudine de' Inoshi. ( Spirato il termine della locazione, sia che fosse stata futta per iscrittura, o verbalmente( concios- siachè si potesse fare in tti due questi modi y se= condochè fu notato sotto l'art. 1714) al locatore competeva I’ azione locati per farsi restituire rial conduttore Ja cosa-tocatagli, senza che vi fosse bi- sogno di fargli alcuna preventiva denuncia, 2. 11, 6.9 34 Sg pffe locatiicondi li(476, 44205, cod. de locat.; 6. 5, instit. de locat. et cond..; e se il conduttore ne differiva la restimzione, pate— va il locatore stimare la cosa sna medianie il giu- ramento in lite, e chiedere il pagamento di tale stima qualora si fosse trattato di cosa mobile; 2.48, 6.1, ft. Zocat. cond. Se poi si fosse trattato di un immobile, e che il conduttore ne avesse ritardato la restitnzione sino alla sentenza, era questi condan» nato a restituire l’ immobile e a pagarne la stima al locatore; 4. per. cod. de locat. et cond. Non, dimeno gli statuti e le consuetudini dei diversi iuo- ghi avevano stabilito che le parti si dassero il con- gedo entro un termine più o meno bceve prima che spirasse la locazione. Che anzi indipendentemente da questi statuti e da queste consuetudini, se wat- tavasi di espellere un conduttore prima del termine della locazione per una legittima causa, io sono d’ avviso che il conduttore: non fosse obbligato ad abbandonare la casa nd il fondo se non passato alcun tempo dopo il congedo, entro cui potersi provvedere di altra casa.o fondo, arg. 2. 17,$..5, ff. commod., i qual congedo penso che dovesse essere fatto giudizialmente affinchè il locatore, vo DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1287 lendo espeliere per forza il’ con-luttore che mpa ave- va voluto considerare un congcilo datogli. privata- ménte, non fosse incorso nell’ interdetto de vi eé vi armata; l 2, l. 18,(£ de vi el vi armata; ars. t. 176, ff. de reg. jur.;. 3, cod. de pignor. et hypot.) 1739. La locazione cessa ipso jure spirato il ter- mine stabilito, qualora siasi fatta mediante serittu= ra, senza che sia necessario di dare il cougedo. ( Vi. la nota precedeute.) 1738. Spirato il termine stabilito nella scrittura di locazione, se il conduttore rimane ed è lasciato in possesso, si ba per rinnovata la locazione il cui effetto è regolato dall’ articolo relativo alle Iocazio- niì fatte senza scrittura. Se, spirato. il termine della locazione, il con- duttore continuava nel godimento della cosa locata con scienza e pazienza del locatore,‘la locazione si aveva per rinnovata di annoio anno, qualora si fosse trattato di fondi rustici, ancorchè la prima locazione fosse stata fatta per un teupo maggiore di un anuo. Se poi si fosse trattato di fondi urbani, s' intendeva rinnovata la locazione solamente per quel tempo che durava il tacito consenso delle parti; conciossiachè i fondi urbani prestassero godimento di giorno. in giorno, ed anzi di momento iò momento, laldove i rustici ordimaviamente di anno in anno. D’ onde avveniva che se un fondo rastico produceva i suoi frutti solamente di due in due anni, ovvero in mag- giore o minor tempo, la locazione s° intendeva rin- novata per Lutta quel tempo che era necessario a percepire i.frutti; 2° 13%, 6. w2i-; 2. 14, ff. locat, cond.; l. 16, cod. de locat. et cond. Ciò che si è detto rapporto ai fondi nrlLaui non aveva luogo: nel caso che la prima locazione si X** 36 rave ica = Sn 1298 LIBRO HI, TIT. VII. fosse fatta per iscrittura, e per ùn determinato tem- po; conciossiachè in questo caso sì avesse per rin- novata fa locazione per tutto queì tempo che era durata la prima; /: 13, in fin. ff. Locat.) 1739. Quando fu intimato il congedo, il condut- tore, ancorchè abbia continuato nel sito godimento, non può opporre la tacita riconiluzione. ( Concord. arg. ZL 11, cod.«e locat. et cond.; d. 11, cod. de contrah. empt.} 1740. Nel caso dei due articoli precedenti, la si- curtà data per la pigione non+’ estende alle obbli- gazioni risultanti dalla proluagazione del termine. ( Quando si era tacitamente rinnovata Ja loca- zione, le ipoteche ed i pegni che il conduttore ave- va dato sulle cose proprie continuavano a sussistere anche per la nuova locazione, ma non così le fide- jussioni e le cauzioni cle aveva dato sulle cose altrui.; 2. 13, 6. ult. fl. locat. cond.) 1741. Il contratto di locazione resta sciolto per il totale deperimento della cosa Jocata, o per la mancanza rispettiva del locatore e del condutiore, in adempire alle loro obbligazioni, ( Se la cosa locata periva, il contratto di loca- zione rimaneva sciolto; /..9,$. 1, 2. 19, 6.2, 22 fin.; 1. 33, ff. locat. cond.; LL 23, ff. de reg. Jur.; LL 33, junct. LL 13, 6. 6,{l. de damno inf.; £. 28, cod. de Locat. et(cond. Così pure oltre ai casi esposti nelle precedenti note, si scioglieva la locazione finito il diritto del locatore nella cosa]o- cata, come se l’ inimico per diritto di guerra avesse occupato ed affittato dei beni nov suoi, e fosse stato discacciato prima che fosse spirato il termine della jocazione; imperciocchè in questo caso il pro- prietario di questi beni per diritto di postliminto po- îteva iminediatamente scioggiere la locazione senza DEL CONTRATTO DI LOGAZIONE,. 1280 obbliso«i cifare alcun danno al conduttore;. arg. t. 18, 6. ult. ff. de adquir. vel amitt. possess.} Z 20, 6. 1, ff. de capt. et postlim. Parimenti si scioglieva la locazione quande il locatore aveva affittato in mala fede dei beni altrui; conciossiachè il proprietario di questi beni avesse ragione di ri- chiamarli a sè, ma però il locatore, ancorchè fos- se stato usufruttnario di detti beni, era obbligato a rifare i danni al conduttore; 4. 4, 6. 1, 4 15;$. 80; 0033 ini figa dadi LAS locat.. cond, Eranvi ancora delle cause per le quali il conduttore poteva abbandonare la cosa presa in affitto, come se gli veniva reso incomodo gravemente l'uso della cosa, da un terzo che avesse divitto di farlo, 4. TONE LI alano Goa A Pr IIS rt fini pd. 34, I 35, ff odi, junet. Lor, 6. ult. ff. si usufruci. pet., se da una forza: irresistibile, o da ultra giusta causa era costretto a fuggire per suettersi. in salvo; 2 13, 6. 7, /. 33, dr fin., junct. l 34, EF. tocat. cond.; l. 27,$. 1, ff. eod., junct. L..9, ff. 7Fuod, met. caus.; l. 184, ff. de reg. jur.) 17/2. Il contratto di locazione non si risolve per la morte.det locatore, nè per quella del conduttore. ( V. la-mota fatta all'art. 1719€ 1728.) 1743. Se. il Jocatore vende Ja casa locata, il com- pratore non può espellere l’ affittuario o l' inquilino il quale abbia una scrittura di iocazione autentica o di data certa, purchè il Tocatore stesso non siasi riservato un tale diritto nel contratto di locazione. ( Non solo il compratore, ma eziandio il lega= tario e|’ usufeutmario avevano diritto di espellere il conduttore prima che terminasse la locaziong quando altrimenti î contraehi od il testàtore non avessere stabilito$ ben intesi però ehe il locatore 1290 LIBRO MI, TIT. VIII. ed il suo erede era obbligato alla rifazione dei dan- ni ed interessi versò del conduttore; 4. 25, 8. 1, fl. locat. cond.; l 9, cod. de locat. et cond.; l. 32, ff. locar.\et'condi; UL 120,6. ult fl. dei leg. 1, I. 59, 6. 1, ff. de usufr. et quemad. quis. tn pra- tica però si usava che quando il locatore aveva ipo- tecato il fondo affittato per sicurezza della locazio- ne, non potesse il successore singolare espeticre il conduttore perchè, avendo egli acquistato na dirit- to reale sul fondo anteriormente al diritto del suc- cessore singolare, cessava per ciò stesso la ragione per cui le leggi permettevano lo scioglimento della locazione, voglio dire la mancanza peli’ aftittuario od inqrilino di un diritto reale sul fondo o sulla casa affittata.) 174/.. Se nel contratto di locazione si è convenn= to che in caso di vendita il compratore possa espel- leve P inquilino o 1° affittaario, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno ai danni ed interessi, il locatore è tenuto ad indennizzare l’affittuario o l’in- quilino;.el modo seguente. 1 danni e gl’interessi che si dovevario al con- duttore secondochè si disse. nella nota dell’ art. pre- cedente, si stimavano dal conduttore stesso con sno giuramento in lite, avuto riguardo a tutto il tempo in evi doveva durare la locazione, cd al guadagno cl’ egli avrebbe ricavato dal subaffitto, se Jo av fato; 2.7, 2. 8,4. 30, ff. locat. cond. In prati ca si usava eziandio di far stimare da periti questi danni ed interessi con facoltà al giudice di mode- rare la stima; Thesaur. lib. II. quaest. 13 n. 12. Richer. de locat. act. 6: 1295. 1. X.) 1745. Se si tratta di casa, appartamento@ bot- tega, il locatore paga, a titolo di danni ed inte- ressi, al conduttore che debb' essere espulso, una somma eguale«lla condo la consictndi dalla denunzia di cgngedo all’ uscita. ( V. la nota pree 1746. Tiratlumdosi di fondi rustici, 1’ inc zione che il locatore deve pagare al il terzo del fitto di tutto il tempo per cui doviebbe continnere la locazione. ( V. la nota fatta all’ art. 1744.) 1747. L’indennizzazione sarà determinata dal giu. sì tratti di briche o altri stabilimenti ch’ esigono considerevoli dizio de’ periti, ove annceipazioni. { nuovo acquirente non viene loro prima pagata l’in- slennizzazione superiormente stabilita. ( Se il conduttore non aveva stipulsta in sno fa- vore l’ ipoteca, sembra anche prima che gli fossero rifatti 1 danni, perchè Je leggi citate nella nota dell’ art. /1743 gli davano SD bensì|’ azione alla rifazione venditore o sno erede, ma non gli concedevano il diritto di ritenzione sulla cosa locata. Ma se‘aveva stipulata l’ipoteca sia generale sia speciale, volevano DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. ione, per il tempo Cer, Ste ne der luoghi ente. (/V. la nota fatta all'art. 174 19/8.‘Il compratore che vuole far viso ala fa- coltà riservata mel contratto, di espellere V affitta rio o l’ inquilino-in cuso Gi vendita, è nuto a rendere anticipatamente avvertito: il condut- tore nel tempo fissato dalla. consuemdine del luogo per le denunzie di congedo. L’ affitmario‘de’ beni rustici debb’ essere avverti— to, alieno un anno prima. ( V. la nota fatta all'art. 1736.) 1749. Gli affitiaarj o gl inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o in sua mancanza, dI 92 LIBRO IMI, TIT. VII i prammatici che egli avesse tale diritto dì riten- zione finchè non gli erano stati rifatti i danni© dal venditore 0 dal compratore, Thesauz: did. LU. quaest. 13 n. 9; e questo è quello che essi. inter- devano quando dicevano che il conAettore aveva diritto per P ipoteca stipulata di non essere espulso dal successore singolare, secondochè si notò sotto U art. 1743.) 1750. Se la locazione non è fatta con atto anten tico, o non ha data certa, l'acquirente non è te- nuto a verun risarcimento di danni/ed interessi. V. la nota fatta all'art. 1743 congiuntamente a quella fatta all’ art. 1914.) 1751. Îl compratore con patto di retritto non può usare della facoltà di espellere. il conduttore, fino a che, collo spirare del termine fissato pel re- tratto, egli non divenga irrevocabilmente proprietario, To sono di avviso chie il successore sinzalare,‘ il di cui fondo era soggetto a retratto, potesse espel- lere il conduttore anche prima che spirasse il tear po fissato pel retratto medesimo perchè il condutto re possedendo pel padrone, 4. 60, 6. 1, ff. Zocat.; 2 30, 65,240, 6.1, ff. de adquir. vetTamitt. poss:% I. 1, cod. commun. de usucap., non jo- teva coatinuare il suo possesso gontro volontà del successore siugolare, il quale diveniva padrone del fondo secondochè si disse nella‘neta dell’ ariico- lo 1665.) Sezione IL Regole particolari per le locazioni delle case. 1752. L' inquilino che non fornisce la easa di mobili sufficienti, si può espellere da essa, eccetto che dia cautele bastanti ad assicurarne ia pigione. DEL CONFRATTO DI LOCAZIONE.| 1293 ( Non v'era nel diritto roimino una legge la qua- le permettesse di espellere l’ inquilino dalla. casa quando non la forniva di mobili sufficienti ad assi+ curare la idereede al locatore: quindi opino che non sì potesse espellere, perchè ciò, che la legge non diceva, neppur l’uomo poteva dirlo, arg. Nov. 20 can, ult. in fin., specialmente in materia odio- sa qual era quella di cui parla quest’ articolo.) 1753. Il subaffittuario non è tenuto verso il pro- prietario, che sino alla concorrenza della. pigione convenuta nella sublocazione della quale può essere debitere al tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente. Non sono però considerati come fatti anticipata= mente i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffit- tuario, tanto in virtà d’una stipulazione risultante dal contratto di sublocazione, quanto in conseguens 2a della consuetudine dei luoghi. ( Tl primo locatore non aveva alcuna azione cone tro il secondo conduttore e subaffittuario che vo- gliam dirlo, perchè non aveva seco lui alcun con- tratto; d’ altra parte non poteva agire contro del medesimo pel contratto che aveva col primo con- duttore perchè niuno poteva promovere un’ azione discendente da un centratto di un altro, secondo= chè fu notato sotto l’ art. 1119. Ciò non ostante i mobili che questo secondo conduttore pottava. nella casa erano tacitamente ipotecati a favore del primo locatore, ma però per la mercede soltauto che. il subaffitwario aveva promesso al suo locatore; /. 11, 6. 5, ff. de pig. aet. Donde avveniva che il sub- affitinario estingueva}\ obbligazione sua verso il suo locatore pagando al primo locatore o per Jibe= rate i suoî mobili dalla tacita ipoteca, 0 per com- pensare il suo debito col credito ele. formava spl 4 1294 LIBRO IIIy TIT, VIII sto locatore pagando un debito del medesimo, arg. 2. 6, în fin. ff. de dol. mal; met. except., pur chè però costui non gli avesse proibito di pagare al I primo locatore, arg. d. ult. cod. de neg. gest.) | 1754. Le riparazioni. Zocalive,‘0 sta di piccola | manutenzione che restano a carico dell’ inquilino, LENTA se non vi è patto in centrario, sono quelle che ven- IR gono per tali indicate dalla‘consuetudine de luoghi, e fra le altre, sono le riparazioni da farsi, Rei Ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei 1 cammini; AI incrostamento del basso delle muraglie negli i appartamenti ed altri luoghi di abitazione fino all’al- VE IE- tezza d’ un metro; IS:/ Al pavimento e a’ quadrelli delle camere, quando Vi ds solamente alcuni di essi sigdo rotti; nà|* Ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla gran- A dine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cuì l’ inquilino non possa essere risponsabile; Inoltre Je riparazioni da farsi alle imposte degli usci, ai tela; delle finestre, alle tavole dei tramez- p zi 0 alle imposte delle botteghe, ai cardini, chia= Al vistelli e serrature. ( Le spese necessarie, come il riattamento della casa minacciavte ruina, quello delle porte, delle finestre, della via vicino alla casa, degli strumenti compresi nella locazione, lo spargamento dei pozzi, e delle latrino e simili spettavano al locatore, 4. 15, 6. 1, 2.10, 6. 2,2. 25, 6. 2, 2. Go, prin.{f. locat. cond. A1 locatore delle opere spettava di provvedersi de- N° gli strumenti necessarj alla prestazione delle opere die stesse, e sc questi strumenti si rompevano nel furne uso, il locatore doveva ripristinarli a sne spese; 4. 2, 6.5, ff. de leg. Rhod. de jacw. Le spese nuili i i DEL CONTRATTO Df LOCAZIONE. 1295 e Te voluttuose non aveva obbligo di farle nè il lo= catore, nè. il conduttore; Pacion. de locat. et cond.. part. PIII., cap. Mk, G1,'r 45.) 1759. Nessuna delle predette riparazioni è a cari- co dell’ inquilino, quando esse sono cagionate da vetustà© da forza irresistibile. ( V. la nota precedente congiuntamente alla nota dell’ art. 1732.) 1756. Lo spurgamento dei pozzi e delle Jlatrine è a peso del locatore, se non vi è patto in contrario. ( V. la nota fatta all'art, 1754. 757. L’ affitto dei mobili somministrati per l’ad- dobbo d'una casa intiera, di ua appartamento, bottega o di qualuuque altro locale, si cousidera fitto per il tempo per cni, secondo la consuetudine e’ luoghi, sogliono ordinatiamente durare le loca- zioni delle case, appartamenti ,, botteghe ed altri locali. ( Quando la locazione era fatta a tempo indeter- minato, s’ intendeva fatta pel tempo fissato dalla consuetudine de’ luoghi; arg. I. 18, 4. 19, cod. de locat. et co:nrd.) 1758. La locazione d’un appartamento mobigliato si ritiene fatta ad anno, quando si è convenuta la Pigione ad un tanto per anno; A mese, se la pigione è a un tanto per mese; A giorne, quando fu pattuita ad wn tanto per giorno. Non essendovi circostanza atta a provare che. la locazione sia stata fatta ad anuo, a mese o a gior- no, si deve ritenere fatta secondo l’uso dei luoghi, ( V. Ja nota precedente: se però non vera cone snetudine, i prammatici dicevano che. il locatore poteva dare il congedo al conduttore ogni anno se trattavasi di fondi rustici, ed ogni mese se. tratta» 1296 LIBRO If, TIT. VIN. vasi di fondi urbani; Win. Carocc. de locat. et cond. part. I. tit. de locat. ad long. temp.; quaest. 9, de locat. sine tempore, n. 2. 1759. Se un inquilino continua nel godimento della casa o dell''appartamente, terminata la loca- zione fatta per iscritto, senza opposizione per parte del locatoré, s' intendagà che Io ritenga colle stesse condizioni per il tempo determinato dalla consuetu- dine dei Inoghi, c non potrà più dimetterlo od es- serne espulso fuori che dopo un congedo dato nel tempo stabilito dalla stessa consuetudine. ( Vi: Ja nota fatta all'art. 1738 congiuntamente a quella fatta sotto 1’ art. 1736.) 1760. Nel caso di stidglimento del contratto per eolpa dell’ inquilino, questi è obbligato a pagare la pigione pel tempo necessario ad una nuova locazio- ne, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall’ abuso della cosa locata. Quando il conduttore era discacciato dal fondo affittatogli per I° abuso che faceva del fondo mede- simo, era bensì tenuto ai danni ed. interessi, ma non a pagare la mercede se non pel tempo che ave- va goduto il fondo; 2. 30, 6. 2, ft. locat. Novell. 120 cap. 8. 1761. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la ca- sa locata', quando mon vi sia patto in contrario. ( Contrar. Z. 3, cod. de locat., ben intesi però che il locatore era obbligato alla rifazione dei dan- ni ed interessi verso 1’ inquilino secondo la comune consnetudine del foro fondata sulla regola che ognu- no doveva rispondere del fatto proprio. 1762. Essendosi pattuito nel contratto di losazione è@he sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la eqsa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all’ in= all de rd le ne Ne ne la to DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. I all’ inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine, de’ luoghi. V. la nota fatta all’ art. 1761 congiuntamente a quella fatta all’ art. 1763.) SezioNnNE III Regole particolari alle affittanze de’ fondi rustici. 1763. Quegli che coltiva-un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può sublocare, nè cedere il fondo locato, se non gliene fu espressa— mente accordata la racoltà nel contratto di locazione, ( Siccome quegli che coltivava un fondo col pat- to di dividere i frutti col locatore, invece di essere un conuttore era piuttosto un socio che chiamavasi colono mezzajuolo colonus partiarius, l. 25,$. 6, ff. locat., così non poteva sublocare nè cedere il fondo locato senza il consenso del suo socio;£. 19, l. 20, ff. pro socio; l. 47,$. 1, ff. de reg. jur.) 1764. In caso di contravvenzione, il proprietario ha diritto di riprendere il godimerto della cosa lo- cata, ed il conduttore è condannato‘alla rifusione dei danni ed interessi risultanti dall’ inadempimento del contratto. ( Se il colono mezzajuolo cedeva ad altri la. sua colonia, questa cessione non era di alcun valore’, e tutt’ al più faceva divenire il cessionario socio del colono, ma non del locatore perchè il consenso dî questi non era intervenuto, /. 25, 6. 6, ff. Zocat., Junet. LL 197, mifin.; LL 20°, 1.586. 2, L.00, 6. 11, ff. pro socio; L 47, 6. 1) ff. de reg. jur., ben intesi però che il colono era tenoto alla- sione dei danni ed interessi secondo le regole dii Copice civ.]L 37 1298 LIBRO II, TIT. VHI, soej che saranno da noi spiegate nel titolo della società. 1765. Se in un contratto d’affitto si dà ai fondi tna maggiore o ruinore estensione di quella che realmente hanno, non si fa Inogo alla diminuzione © all’ aumento del fitto per il conduttore, che nei casi e secondo le regole spiegate nel titolo della Vendita. ( Molto era controverso tra i giureconsulti quan- do un fondo s' intendesse affittato a corpo od a misura: tutti conveniwano che la soluzione della quistione dipeneva dalla volontà de’ contraenti, ma pochi si, accordavano, nel dare il valore a quelle congetture che erano atte a manifestare tale volontà. Il Pacioni però ha così bene trattato questo artico- lo che se io volessi parlarne non potrei far altro che replicare quanto egli scrisse; ond’ è che rimetto i miei lettori al medesimo iraet. de locat. et cond. part. FI. cap. XXIV., ove vedranno 1’ utilità della quistione, e specialmente quella che se 1’ af- fittanza era fatta a corpo, essa era pura e semplice, e l’ affittuario era obbligato a pagare soltanto la mercede promessa ancorchè il fondo fosse risultato di una misura maggiore dell’ espressa; e se risulta» va di una misura minore, aveva diritto di diminuire la mercede proporzionatamente alla diminuzione del- la misura espressa, perchè il locatore aveva obbligo di conoscere le qualità del fondo che affittava: lad- dove se l’ affitto era fatto a misura, esso dipendeva dalla condizione che la misnra fosse seguita, e, ve- rificata questa condizione, l’ affittuario doveva ac- crescere 0 diminuire Ja promessa mercede in pro- | porzione che la misura risultàva maggiore o minere dell’ espressa, perchè si vedeva che i contraenti avevano in questo caso voluto regolare la quantità iaia—d 11 LI 0 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1299 delia mercede secondo la vera misura del fondo, laddove nel primo caso 1’ espressione della misura si vedeva fafta piuttosto per via di dimostrazione, la di cui falsità non era atta a viziare od alterare la disposizione in cui si ritrovava.) 1766. Se il conduttore di un fondo rustico non lp fornisce del bestiame e degli stromenti] all’ agricoltura, se ne abbandona la coltivazione, se non coltiva da buon padre di famiglia, se impiega la cosa locata ad altro nso che a quello per cui fu destinata, 0, generalmente, se non eseguisce i pat- ti dell’ affittanza, e ne risulti. danno al locatore; questi potrà, secondo le èircostauze, far rescindere l’ affittanza. fin caso di rescissione proveniente dal fatto del conduttore, questi è tenuto alla rifusione dei dannì ed.interessi, com'è prescritto all’ articolo 1764. (Concord. 2. 11, 6.1, 2, 2 24,6 2,3, 4 25, 6. 3, 2.30, ff. locat. cond.; È. 19, cod. de locat. et cond.; 6. 5, instit. eod. V. peraltro le note fatte agli art. 1725, 1728, 1741.) 1767. Ogui conduttore dì, fondi rustici è tennto a riporre i raccalti nei luoghi a tal fine destinati nel eontratto di locazione. ( Concord. arg. 2. 11, 6...2,, 2.25, 6-3» fÉ. locat. cond.; l. 19, cod. de locat. et. cond.; 8. 5, inst. cod.) 1768. ll conduttore d’ un fondo rùstico è tenuto, sotto pena di tutte le spese, danni ed interessi, a reneler inteso il proprietario delle usutpazioni che sì commettessero sui fondi. Questa notificazione deve darsi nello stesso ter- mine stabilito per le citazioni a comparire in giu- dizio, secondo la distanza de’ luoghi.: ( Quando il conduttore non poteva egli impedire 1300 LIBRO IMI, TIT. VIII, le usurpazioni, e i danni che si commettevano sulla cosa locata, era obbligato di avvertirne per tempo iì padrone onde potesse ripararvi; 4 11} 6. 2, 4 13, 6. 7, ff. Locat. cond.) 1769. Se|’ aftittanza è fatta per più anni, e che, durante Ja stessa, la totalità o almeno la metà della colta di un anuo venga(a perire per casi forni ti, il conduttore può doinandare aa riduzione del fitto, eccetto che sia indennizzato dalle precedenti raccolte, Se non è indennizzato, non si fu logo a deter- minare la riduzione che alla fine dell’ affitto, nel qual tempo si fa na conguaglio con i fruiti perce- pit in tutti gli anni del medesimo; i Frittanto può il giudice dispensare provvisional- mente il conduttore dal pagamento d’ vua parte del fitto, in proporzione del danno selferto» ( Se 31 fondo affittato diveniva sterile oltre Ja consuetudine per cause al medusino estrinseche, l’affittuario poteva chiedere di non pagare in tutto o in parte la mercede promessa, a norma della ste- rilità, qual cra quella che cagionavano gli storni, le cornacchie, le locuste, la nebbia, la gragnuola, la soverchia quantità di pioggia o di neve, un'inoa- daziene d’ acque, la violénza di un fiume,|} iacur- sione dell’ inimico e simili; 2. 25., 6. 6, 2. 15, 6. 2) ff. locat. cond.; l. 78, 6. ult. ff. de contrah. eript.; l 18, cod. de locat. et cond. Ma se la sterilità proveniva da vizj naturali del fondo affitta to, come da vetustà delle viu e degli alberi, ovve- ro se non era insolita, ma frequente secondo la consuetudine del paese, o se, essendo fatto l'ailitto per più anni Ja sterilità di qualche anno era com- pensata dall’ insolita abbondanza di un all’ auno; in questi casi| affitvario doveva pagare nica Ta D) nere DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1301 proméssa mercede senza poter pretendere compensa- zione alcuna per la sterilità; con questo però che se il locatore sapendo‘1’ abbondanza di cui aveva goduto 1’ affittuario negli anni trascorsi lo. avesse ciò non ostante compensato della sterilità sofferta nell’ ultimo anno dell’ affitto, il locatore non pote va più impugnare la compensazione accordata;£. 15, 6.5, 45 di 25, 6 6, f£. Zocat. cond.; L. 8, cod. de locat et conl. Che seil’ affittunrio invece di sterilità aveva an- zi un insolita abbondanza, non era obbligato di neerescere la mercede;£. 25, 6. 6, ff. locat. cond.; Lordi ult. FC. de public. et vectig.; non ostan- te la 2. 25.cod. de alluvion:, ta quale non tratta di nbertà di ricolta, ma di accrescimenzo del. fon- do. non di mercede,, ma di tributo da pagarsi in maggior 0 minor quantità secondo l' ingrandimento o Ja diminuzione del fondo.) 1770. Se 1’ affittanza non è che per un anno, e sia occorsa la. perdita o della totalità, o almeno della mer de’ frutti, il conduttore surà liberato d’ nna parte proporzionata del fitto, Non potrà pretendere altuna riduzione se la per- dita è minore della metà. (/V. la nota precedente.) 1771. Jl conduttore non può conseguire la ridu- zione. allorchè la perdita de’ fitti actade dopo che sono separati dal snolo, eccetto che il contratto assegni al proprietario una quota parte dei frutti in natura; nel qual caso questi deve soggiacere alla perdita per la sua parte, purchè il conduttore non fosse in mora per la consegna al locatore della sua porzione de’ frutti. TI conduttore non può parimente domandare uva rîduzione, quando la cansa del danno era. esistente 1302 LIBRO III, TIT. VII. e nota al tempo in cui fu stipalata l’'affittanza. ( Concord: 15,6, 2' 712/25, 640,(the local. cond.; arg, ly 13, 6.6, ff. de damno inf.) 1772. L° affittuariw può con un’ espressa conven= zione assoggettersi ai casi forluiti. ( V. la nota fatta sotto 1° art, 1730. 1773. Questa convenzione non s' intende fatta che per i casì fortuiti ordinarj, come la grandine, il fulmine, la gelata o brina. Essa non s’ intende fatta per i casi fortuiti. stra= ordinarj, come le devastaztoni della guerra, o una inondazione, cui non sia d’ ordinario sottoposto il paese, eccetto che il eonduttore siasi assoggettato a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti. ( La convenzione colla quale l’ uno o l° altro dei contraenti si assoggettava ai casi fortuiti, non com- prendeva che i casi fortuiti ordinarj,.i quali pote- vansi prevedere da un uomo prudente, ma nomi casi fortuiti straordinar) che prevedere non si po- tevano neppure da un uomo prudentissimo, aneor- chè si fosse promesso di assoggettarsi at casi for- tuiti preveduti ed impreveduti. Tale era la più co- mune sentenza dei giureconsulti, come si può vede. re in Pacion. tract. de locat, et coad. part. A. cap. ALIX. n. bo. et segg, Quali poi fossero i casi fortuiti preveduti od imprevedutis, era. rimesso al prudente arbitrio del giudice; Pacion. ibid. n. ‘102.) 1774. L’ affitanza d’ un fondo rustico senza scrit- tura, si reputa fatta pel tempo ch’ è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato. Quiodi V affttanza di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo i cui fratti si raceolgone i mente nel decorso dell’anno, si reputa fatta anno. un CONTRATTO DI LOCAZIONE»— 1303 fiittanza di terre coltive, quando queste sono divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatta per tanti anni quante sono le porzioni. ( V.la nota fatta sotto l'art. 1738.) . I affitanza de fondi rustici, quantunque fattà senza scrittura, cessa ipso jure collo spirare del rempo per cui s'intende fatta, a norma del preecdeate articolo. ( V. la nota fatta sotto I art. 1736 e 1738.) 1776. Se, allo spirare. della locazione dì fondi rustici fatta con iscrittura, il conduttore continua ed è lasciato în possesso, ne risulta una nuova af- fittanza il di cui effetto è determinato dall’ artico= lo 1774. ( V. le mote citate sotto l’ art. precedente) 1777. Il conduttore che cessa, deve lasciare a quello che gli succede nella coltivazione, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti per i lavori dell’ adno susseguente; e reciprocamente, il nuovo conduttore deve lasciare a‘quello che cessa, gli op- portuni locali e gli altri comodi occorrenti per il ‘consumo de’ foraggi; e per le raccolte che restano a farsi. Sì nell’ uno che nell’ altro caso, si devomo os- servare le consuetudini dei luoghi. ( Il conduttore, finito l'affitto, doveva lasciare il fondo nel modo e stato‘che lo‘aveva ricéevato; quindi doveva lasciarlo seminato e fornito di pa= glia, di concime, e generalmente dei luoghi e co» modi necessarj alla coltivazione, se così lo aveva ricevutd$ di 1056. 37402578. 3, ff. locat. cond.; £. 19, cod. de locat.; 8. 5, instit. eod., osservate però sempre le consuetudini dei luoghi; 2. 18, 4 ad. eod.) Il conduttore che cessa, deve pure lasciare 19,€ 1304 LIBRO II". TIT. VII. la paglia ed il concime dell’ annata, se gli ha ri- cevuti all’ ingresso della locazione; e quando non ‘gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli se- condo la stima. ( V. la nota precedente.) Avendo noi terminato di parlare della Jocazio& ne dei fondi, per seguire l'ordine che tenevano i giureconsulti dobbiamo qui trattare dell’ enfiteusi. Poichè questo contratto molto si assomigliava alla locazione e molto alla: vendita, disputarono lungamente gli antichi giureconsulti sc esso fosse piuttosto l' una che l’altra, e la loro disputa dwò finchè Zenone ebbe dichiarato avere l’ enfiteusi una natura a sè propria differente dalla locazione e dal- la vendita; /. 1, cod. de jur. einphyt.; 6.3, instit. focat. et cond. Errarono quindi coloro i quali cre- dettero che Zenone fosse l’inventore di qnesto con- tratto poichè la disputa ch'egli decise abbastanza «limostra che prima di lui l’ enfiteusi era in uso, Secondo pertanto la descrizione che fece Zenone di questo contratto pare che esso fosse un contratto consensuale, col quale alcuno concedeva ad altri 1 utile dominio di un fondo per un certo canone da pagarsi annualmente in ricognizione del dominio diretto che rimaneva al concedente; 4. 2, cod. de Jur.‘emphyt.; 6. 3, înstit. de locat. et cond. bi qui è che la scrittura che richiedeva questa /. 2, non era di essenza del contratto, ma per prova, come‘in tutti gli altri contratti consensuali; Z 4, în fin. ff. de pign. et hypoth.; ll 4, ff. de fia. înstrum. Una prova di questo si è che il diritto enfiteutico si poteva acquistare mediante la prescri- zione di lungo tempo, arg. 2. ult. cod. de long. temp. praes., sia che alcuno avesse posseduto un fondo altrui come enfiteutico, arg. 4. 10, ft. si ser- DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1505 vit. vind., sia che ne avesse riputato tale uno suo proprio, e avesse perciò pagato ad altri il canone, arg. l. 15, 6. 26, 274 ff. de damno infecto, con- a fosse stata di essenza non ciossiachè se la serittor si sarebbe potito acquistare il diritto enfiteutico mediante la prescrizione, la quale non ricercava scrittura di carie alcuna. Si oge a ciò che pe: una costituzione di Anastasio il diritto enfiteutico potevasi acquistare anche sopra| fondi patrimoniali del principe, mediante prescrizione, ma però di qua- rant' anni; /. ult. cod. de fund. potrimon. >. Non permettevano le leggi di dare in enfitensi se non i fondi, e anticamente sembra soltànto 1 rr stici, come sì deduce dall iscrizione del Vitolo nei Digesti sì ager vectigalis ec. poscia anche gli ur- bani, sta che tali fondi fossero ecclesiastici. 0 seco- lari, Mov. 120 cap. 1, 6. ult. ci cap. 6, at Nov. 55 cap. 2; È. 15, 6.26, ff. de damn. inf.,,.d’ onde la distinzione di er.fiteusi ecclesiastico e secolare, la quale aveva origine non dalla qualità della per- sona che dava 0 riceveva in enfiteusi, ma dalla gna- lità del fondo; nè l’entiteusi ecclesiastico differiva dal secolare se non in questo che il primo, richie- deva ld scrittora, Now. 7 pres. Nov. 190 cap. 65; nel secondo non era essenziale come già dimostram- mo. Erayi ancora anticamente un’ altra differenza, cioè che I° enfitensi ecclesiastico non potevasi. con- cedere se non fino alla terza generazione di.ambi i sessi, ladduve il secolare si poteva costituire in per- petuo, Mov. 7 cap. 3 prin., ma. questa differenza fu tolta, e fu stabilito chie anche i fondi ecclesia- stici sì potessero concedere, in. enfiteusi perpetuo; Nov. 190 cap. 6. Del resto sì poteva costituire un enfiteusi semplicemente senza far menzione degli eredi, od anche cal.farng menzione espressa 0 ta- * 37 1306 LIBRO NI, TIT. vil. cita dicendo: concedo il fondo corneliano in enft- teusi a Tizio ed a sudi eredi, oppure a Tizio ed a coloro cui egli vorrà darlo e sìmili; ovvero si; poteva costiuire un enfiteusi în favote di una certa È famiglia o persona: e allora pel primo caso 1 enfi-) teusi passava a tutti gli eredi e successori dell’acqui- rente, purchè costoro avessero pagato la cinquante- sima parte del fondo eniiteutico, il qual pagamento dicevasi volgarmente laudemio, LL 3, cod. de Jur.; emphyt., e ciò se 1° enfiteusi era secolare; mentre se era ecclesiastico non passava che a? discendenti dell’ enfiteuta, IVoveli. 7 cap. 3:*el’Stcondo ca- 80, passava a tutti coloro che erano della famiglia dell’ acquirente; nel terze. non passava ad alcun successore, Nor, 120 cap. 6. Nov. 7 cap. 3; d’on- de la distinzione presso ai prammatici di enfiteusi ereditario è non ereditario 0 sia ex paclo el pro- videntia. Quando si concedeva 1’ enfiteusi ad una famiglia si soleva per lo più limitare sino ud una certa ge- nerazione, v. g. alla terza, alla quarta e così di- scorrendo; ond’ è che si faceva quistione se il pri- mo acquirente si dovesse annoverare per una gene- razione quando i contraenti non si erano spiegati: e comunemente i prannmatici conchiudevano di no per la ragione che niuno poteva generare; Clar. 6. emphyteosis, quest. 34. Potevano‘concedere in enfiteasi tutti coloro che avevano la libera amministrazione de prop»; beni e la facoltà di alienatli+ per consegucuza i minori, gl’ interdetti e simili noi potevano«dire in enfiten- si; arg. È. 4, cod. de praed” et lis pes. minor. L'enfiteuta aveva il pieno gotlimento dei fondi enfitentici quasi alla guisà ditn usuftittuario; quia. di godeva dell’ utilità ea” caccia J° della pesci, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, 1307 dell'alluvione e simili, argi du9, pricet 6. 1, 4; n 05.6 62, fi. de usufroet querradmod.; anzi siccome osni danno sbettava all’ enfitenta, il quale uon osiante era sempre obbiigato al pagamento deli’ annuo canone quando il fondo non fosse.to- talmente perito, /. 1, cod. de jur. emphyt.; così stimo che egli godesse ancora del tesoro trovato, e dell isola nata nel fondo enfiteutico, per. la regola della 4 10, cod. de reg. jur., comunque 1° usu- frattuarie non avesse alcuu diritto sopra queste cose secondochè fu notato sotto 1° art. Misa: Dall enfiteusi nasceva 1 azione detta enfiteutica la quale era dicetta dall’ una€ dall'altra;parte, e competeva all’ entiteuta od al‘sno erede onde to- stringere il padrone diretto od il sua erede alla consegnazione del fondo; e competeva eziandio al padrone diretto od al sno erede per costringere V’en- fitenta o suo erede al pagamedto del canone, e del laudemio, e generalmente all'adempimento del con- tratto; d 1, cod. de jure emphyt.; 6. 3, insitt. de lo at. con. L’enflievsi si estingueva colla consolidazione la quale accadeva o spirando il termine, 0 mancando la famiglia o la generazione eni era concesso, nè il padrone diretto era obbligato a rinovare il contrat- to a favore dell’ enfiteuta o de’ suoi figli od- eredi, altrimenti noa sarebbe più stato padrone ed arbitro delie cose sue come lo costituivano le leggi; 4. per. cod. de contrah. empt.; L. 21, cod. mandati; È 32, cod. de locat. Novdimeno la comtine epinione agi Dottori era che il padrone diretto fosse«tenuto a rinovare l’ enfiteusi a favore dell’ enfitenta 0 dei suoi discendenti, e secondo alcuni anche a’ favore de suoi collaterali agnati; Jul. Clar. 6. emphytea- sis, quaest. 3. Si estingueva ancora col totale de- 1308 LIBRO TIT, TIT. VILI perimento del fondo fenfiteutico, ana non di una parte, Z. 1, cod.‘de jur. empliyt.; 6. 3, in fin. tnstit. de locat. et cond.; sebbene peraltro in que- st’ ultimo caso fosse lecito all’ enfiteuta di abban- donare il fondo se il deperimento non era accaduto per sua colpa, e se il canone era divenuto troppo gravoso! in proporzione dei(rutti che sì ricavavano dal fondo; Yoet ad Pand. lib. VI. tit. III n. 17; 18, 19, 20, 21. Parimenti sì estingueva se, trat- tandosi di enfiteusi secolare, 1’ enfiteuta ritardava per un triennio il pagamento del promesso canone, oppure per un biennio se trattavasi di enfitensi ec- clesiastico, 4. 2, cod. de jur. emphy. Nov. 7 cap. 3 6 2: e non v'era bisogno di denuncia del pa- drone o di sentenza del giudice, conciossiachè la caducità s’ incorresse ipso jure, l. 1, eod. eod., perchè in questo caso aveva luogo la regola dies in- terpeltat pro homine; li 12, cod. de contrah. et come, stip:; nè si ammetteva la purgazione della mora perchè essa non aveva luogo quando nella convenzione si contenevano il giorno e la pena; 2. 23, ft. de recept. arbit.; lL..4, 6. ult. ff. de leg. commiss.; l. 35, ff. de cond. ind.; LL 23, ff. de oblig. et act.; l 77, È 113, ff. de verb. oblis. Ciò non ostante era ammesso l’ enfiteuta a purgare la mora facendo al padrone diretto la reale offerta del canone che gli doveva, Jul. Clar.$. emphy- teosis, quaest. 8, vers. pone quod emphyteota, e :nolto più era. ammesso ove vigeva il diritto| cano- nico il quale era indulgente nel concedere la pur- gazione della mora; cap. ult. extrav. de locat. In conseguenza io stimo che non avesse più luogo la Novella 120 cap. 8, la quale permetteva alla Chie- sa dì esigere il canone.degli anni trascorsi,€ di espellere 1’ vnfiteuta atteso il ritardo nel pagamento DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1309 deì canone sebbene} amministratore della chiesa non avesse alla medesima riservato i suoi diritti per la caducità incorsa dall’ enfitenta, La gnal disposi- zione io credo che fosse un privilegio della Cluesa e non-si estendesse all’ enfiteusi secolare, perchè.la pena s' intendeva rimessa quando il creditore do- mandava il suo credito senza parlare della pena in cui era incorso il debitore per la mora, come si verificava nel venditore il quale potendo esercitare îl diritto che gli dava il patto commissorio, amava piuitosto di chiedere il prezzo, l. pen. ff. de. leg. conumiss.;€ ciò perchè dall’ una parte le pene così legittime come convenzionali erano sempre odiose, i. ult. ff. de eo quod cert, loc.; l. pen. ff... de poen., dall’ altra regolarmente non si poteva do- mandare la cosa dovuta ed insieme la pena; Z. 10, 6. 1, fl. de pact.; 4. 12, 6.2, ff. de pact. dol; 24,67, ff. de dol. mal. except.; L 4, cod. de pact. inter cmpt. et vend, Se peraltro il pa- drone diretto, avesse ricevuto il. canone degli anni passati protestandosi che dovesse rimanergli salvo il diritto di caducità dall’ enfiteuta incorsa, poteva esercitare tale diritto, perchè la forza della protesta era di conservare i diritti del protestante; 2. 4, 6. 1, ff. quib. mod. pig. vel hypot. solv. Che se il padro- ne, dopo incorso dall’ enfiteuta la caducità” avesse ricevuto il canone del tempo avvenire, 1’ enfitcuta era per ciò stesso liberato dalla pena delia caducità ancorchè il padrone avesse protestato di non volere pregiudicare al suo diritto dì caducità, poichè la di lui protesta essendo. contro al fatto suo proprio nom gli poteva giovare in conto alcuno;«4. 1, ff. sé ususf. pelat. Se una parte soltanto del canone rimaneva a pagarsi, il padrone nondimeno aveva diritto divi idro LIBRO TIT, TIT. VIII chiamare a se tutti Ji beni dati in enfitvusi. perché egli, come chiunque altro, era obbligato a ricevere il pagamento m più riprese, conforme si motò sotto Parti 1244» Ond' è che se più erano gli cufiteuti 0 i loro snecessori, e che alcuni di essi avessero: pa- gato la loro parte ciel canone, alcuni no, ui ina doi; cortevano la pena della caducità, perchè sebbene | ordinariamente i debitù ereditarj fossero is0 jure divisi tra gli eredi, come fu notato sotto l'art. 832 Apro: questa regola però non procedeva quando i debiti erano individui, conforme parimenti fu notato sotto l’ art. 873 T. I; d'altronde il debito del ca- none era individuo perchè individua era la ricogni- zione del padrone per la quale il canone si pagava; 2 7, prin. ff. comm. divid. Sc I° enfiteuta, senza avvertire in prevenzione il padrone diretto, alienava‘il fondo enfiieutico, 0 per via di vendita, di donazione, di permuta, di legata, d’ instiuzione d’.erede, o per altra guisa, P'enfiteusi si estingueva vin tutto od im parte secon dochè in tutto od in parte era stato alienato il fon- do; 2. ull. cod. de jur: emphyt.; arg. L. gif quib. mod. ususfi amitt. Tale avvertituento era ne- cessario perchè il padrone diretto godeva della pre- lazione a quelle stesse condizioni colle quali alte si offriva«i acquistare il diritto enfiteutico. Jl padro- | ne entro due mesi successivi all’ avvertimento dove- va dicliiurare se voleva o no far uso del suo diritto di prelazione: spirato questo termine infruttuosa- mente, 1 cafiteuta era in libertà di alienare il suo diritto senza timore d’ incorrere nella caducità; ult. cod. de jur. emphyt. Se l’cofiteuia, senza fa- re alcuna denunzia al padrone dircetto, alienava il suo diritto cnfitcutico,«e che 1’ alienazione fosse stata nulla pel mancanza dj una qualche solennità DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, 1Ò1i ‘o per alcun altro vizio, stimo ch’ ci non decailess® dal suo diritto, perchè le cose odiose si doveva- no sempre restringere, e le pene diminuire più che cra possibile; /. pen. ff. de pocenis. Egual- mente penso nel caso che l’ alienazione fosse condi- zionale, 0, essendo pura e semplice, non fosse an- cor seguita la conseguazione della cosa 3 conciossia— chè in ambi i casi non‘fosse trasferito il domiaio nell’ acquirente; 2. 2, 2 3, 2. 4, ff. de in diem addict.;‘arg. l. 20, cod. de tradit. Ma sebbene fosse proibito all’ enfitenta di alie- nare senza prevenirne il padrone diretto, noa gli era però egualmente vietato. d’ ipotecare il fondo enfitentico; 4. 16, 6. u4., ff. de pignor. act.; LA04, ff. de pignor. et hypoth.; l. 15, tt, qui pot. in pignor. hab. Quando era seguita l’ alienazione, l’ acquirente era obbligato di pagare al padrone diretto chie noù aveva usate del suo diritto di prelazione, la, cin- quantesima parte del prezzo 0 della stima del fon- do enfiteutiro acquistato, e questo pagamento, chia- mavasi comunemente Zaudermio, come già di sopra osservai; Z. 3, cod. de jur. emphyt. Laonde era peso del venditore il far noto al compratere l’ ob- bligo che gli correva di pagare tale laudemio, al- trimenti se il‘venditore avesse tenuto nascosto que st obbligo, vendendo il fondo come libero, io s0- no d’avviso che al compratore competesse i\azione quanti minoris contro al venditore, perchè se aves- se sapoto tale obbligo avrebbe forse esibito un, mi- nor prezzo; arg. ZL 61, ff. de aeilil. exlict. Se nel giudizio familiae erciscundae. o com- muni dividundo il fondo enfiteutico toccava ad'uno soltanto. dei coeredi 0 soc}, lo che era permesso di fare; Z 10, junct. L sr, l xa, ff. fam. ercis.; 1312 LIBRO NI, TIT. VIII. î 7, prin.{. comm. divid., io penso, che sebà bene la divisione fosse una specie di alienazione, nonditueno perchè essa era necessaria.( conciossia- chè niuno fosse obbligato a stare in comunione co- me fu notato sotto l'art. 815 T.£.). non vi fosse obbligo di prevenirne il padrone diretto, nè di pa- gargli il laudemio. Un'altra cagione per cui l' enfiteusi si! estin- gueva era Il cnorme abuso che l enfiteuta“avesse fatto del fondo enfiteutico; /Vov. 120 cap. 8. Terminato l' enfiteusi, i fondi che, erano in esso compresi ritornavano al padrone'diretto, e se l’ enfiteuta non si restitniva volontariamente, il pa- drone non poteva espellerlo di propria privata au- torità ma doveva farlo per mezzo del magistrato, arg. l 13, 6.3, ff..de usufruct. et quemadm.; l. 176°, ff. de reg. jur.; L 3, cod. de pig. et hye poth.; LL 4, cod. soelut. matrim.; lr 7} cod. unde vi; 6. 1., instit. de vi bonor. raptor.; 6. 6, inst. de interdictis: quindi la /. 2, cod. de jur. em- phyt.; la quale diceva che il padrone poteva espel- lere 1° eufitevta; intender dovevasi' che. parlasse di espulsione per mezza del magistrato: Zoes. ad Pand.tit., locati condueti, n. 63. Se V enfitenta aveva fatto delle miglicrazioni ole 1 obbligo suo, io penso che Je potesse dedurre: imperciocchè se questo diritto era concesso al colono, Z. 53, 6. 1, {. pen. ff. locat., se era concesso dl comolatario ed al pignoratario; 2.18, 6 2, fl. eommodat.; 1. 8, ff. de pignor. act., se era concesso all’ nen fruttuario ed all’ erede fiduciavio,. 2 58, ff de leg. 13 2. 40,6. v, ff de‘cond: indebi; lu 3, cod. de usufr. et habit., se in Sine era concesso al vassallo; Lib. a, feud. tit. 28, wersic. vassal- Ius, per qual ragione non si Uaveya concedere an | DEL CONTRATTO DI;LOCAZIONE. 1313 cera. all’enfiteuta che era possessore di buona fede al pari di tutti costoro? Nondimeno sel’ enfiteusi finiva per colpa dell’ enfiteuta, come per non aver egli pagato il canone a tempo debito, o per avere abusato del fondo enfiteutico, non aveva diritto di ripetere le migliorazioni perchè così dispose Giusti niano nella 2. 2, cod. de jur. emphyt. Nè deve dirsi che questa costituzione parlasse delle migliora- zioni cui l’ enfit:uta era obbligato in forza del con- tratto, come ha creduto 1’ illustre Voet; concios- siachè se di tali miglioramenti ivi. avesse 1’ impera- tore discorso, non sarebbe stato necessario ch’ ci avesse tolto all'enfiteuta il diritto di ripeterle, per- chè un‘tal diritto. si sarebbe tolto 1° enfiteuta stesso colla sua convenzione. Ond’ è che stimo vera l’ opi- nione dei prammatici i quali negavano all’ enfiteuta il diritto di ripetere le migliorazioni quando l’ enfi.: teusi cessava per di lui colpa; Clar.$. emphyteo- sis, quaest. 45. Se queste migliorazioni consistevano in edifizj, al padrone diretto si accordava per con- suetline, o di pagare all’ enfitenta ii prezzo degli edifizj stessi, o di soffrire che portasse via i mate- riali; Clar. ibid. in fin.) CA PO. III. Della Locavione delle opere e dell’ industria, 1779. Vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’ industria; i. La locazione delle persone che obbligano la propria opera all’ altrui servigio; 2. Quella de’ vetturali, sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasportò delle persone o delle cose; r3rh LIBRO IM, TIT. VII. 3. Quella degl’ intraprenditori di opere ad appal to o cottimo. ( Concord. 4. 5,$. 2, fl. de praes. verb.; L. 6. 3 IETO0A, 6. pen.; lido 6-38, 167 6. 1 4.60, 8. Z;i4,£CA local. bi az flquebnin caus. pig. vel hypot. tac. contrabi3di calnganrig£ » ff. de reb. auct. Jud. poss. 3 È. 14, cod. de lacas:; olii; passini. tol. lil. if. naut. caup. stub. ut re- cept. rest. V. la nota fatta sotto Ì' art. 1711.) SEZIONE. P RIMA. Della Locazione delle opere de’ dongestici e degli operaj. 1780. Nessuno può obbligare i suoi servigi che a tempo, o per una determinata impresa. ( Secondo il diritto romano un cittadino poteva non solo locare in perpetuo 1° opera sua, ma poteva eziandio vendere sè medesimo benchè peraltro, se faceva ciò a solo fine di percepire il prezzo, dive- nisse schiavo; /. 5, 6. 1, ff. de statu homin.; L. 6, 6. 5, ff. de injust. rupt,; l 14, ff. de poenis; 6. 4, instit. de jur. personar.;$. 1, instit. de cap. deminut. Leone colla Novella 59 tolse che un cittadino potesse vendere sè medesimo, la qual No- vella, sebbene non facesse parte del diritto glusti— nianco, pure fu presso di noi universalmente segni- ta specialmente da che cominciammo, a dar. bando a quella sorta di schiavitù che si usava presso i ro- mani. Per il che io stimo che fra noi nessuno po- tesse obbligare i suoi servigi che a tempo o per una determinata impresa, perchè sebbene un cittadino fosse talmente padrone di sè da pote si dare la morte da se medesimo quando la vita gli era dive» pit TÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1315 nuta insopportabile, 2 9,$ 7, ft. de pecul.; /.3, prin. ff. LL 1, cod. de bon. eorum qui ante sent. mort. sibi consc.; l. 45, 6. 2, ff. de jur. fisci, nondimeno se egli voleva sopravvivere, doveva vi- vere integralmente per quanto da lui dipendeva; arg. ll 13, ff. ad L. Aqui.) 1781. Si presta fede al padrone sopra la sua giu- rata asserzione, Per la quantità delle mercedì; Per il pagamento del salario dell’ annata scaduta; È per le somministrazioni fatte in conto dell’ an- no corrente. ( Io non trovo nel diritto romano alcuna dispo- sizione particolàre relativamente alla prova di cui tratta quest articolo; sono quindi di opinione che avessero luogo î mezzi ordinarj di prova de’ quali sì parlò altrove.) SezioNE IL De’ Vetturali per terra e per acqua. 1782. I vetturali per terra e per acqua sono sot= topasti, quanto alla custodia e conservazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli alber- gatori, rapporto ai quali resta disposto nel titolo Del Deposito e del Sequestro. I vetturali ed i vocchieri erano tenuti a custo- dire le.cose che ricevevano dai viandanti, ed a ri fare loro i danni cle in esse soffrivano; 4. 1, et passivi. tot. tit. ff. naut. canp. stab. ut recept. restit. Ed erano tenuti a tale rifazione di danni an- corchè non ricevessero mercede, 4. 6, ff. cod., nel qual caso però non si convènivano coll’ azione in Tfacium, ma coll’azione depesiti: che se rigevevano 1516 LIBRO HI, TIT. VII mercede, si potevano convenire coll’ azione condus cti, ma era più vantaggioso il convenirli colle azio- ni pretorie, Ja prima delle quali era I’ azione in factum de recepto, la quale era persecutrice della cosa perpetua ed aveva luago nel. caso che il danno fosse stato arrecato dai viandanti ricevuti nella stes- sa nave o vettura; nasceva quindi da un quasi cone trotto, come si disse nella nota dell’ art. 1roI pag. 757. Essa competeva ai viandanti danneggiati nelle cose proprie o altrui( perciocchè bastava che aves- sero avuto interesse di salvarle, Z 1, 6. per. ff. natur. caup. stab.), contro i nocchieri o vetturali in solido o contro i loro eredi, 4. 1, 6.2, 3,4; 2. 3, 6. 4, ff. naut. canp. stab.; arg.l. x, 6. ult. le 2, 2 3, ff. de exercit. act., onde costringerli a rifare i danni cagionati alle cose da essi loro rice- vute nella vettura o nave; 2. 1, 6. udt.; 2. 2, 4. 3, prin. et$. 1, ff. naut. caup. stab. L’ altra azione, che è quella dii cui si fece pa- rola sotto 1’ art. 1384, aveva luogo non solo se al- cuno della famiglia de’ vetturali o nocchieri, ma eziandio se eglino stessi avevano recato danno alle cose che dai viandanti avevano ricevuto, Essa era penale; quindi si dava ai danneggiati ed a’ suoi eredi contro i vetturali e nocchieri ciascuno in pra- porzione della parte che aveva nella vettura o na- ve, ma non contro i loro eredi, onde costringerli a pagare il doppio del dauno éhe i viandanti ave- vano sofferto essendo nella nave, o vettura, con- ciossiachè non fossero tenuti com quest’ azione i vet- turali o nocchieri a rispondere del danno che al- cuno di loro famiglia avesse arrecato ai viandanti fuori della nave o vettura;/ wie. prin. et 6.1, pen. et ult.{f. naut. caup. stab. Rese la ragione Ulpiano di quest editto preto= DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1317 rio, dicendo, che se così non avesse stabilito il pretore, si sarebbe dato occasione ai mocchieri ed ai vetturali di accordarsi coi ladri onde defraudare i viandanti, sebbene non si astenessero da simili fro- di neppure, dopo lo stesso editto; 2: 1,$. 1; sa eod.\)° onde avveniva che se i nocchieri o vettu- rali avendo ricevuto un baule od una cassetta sug- gellati, li avessero restituiti, erano con- dannati alla rifazione dei. danni secondo il giura- mento che i viandanti prestavano, perchè la rottura dei suggelli abbastanza faceva presumere ch’ eglino o alcuno di loro tamiglia avessero commesso il fur- to. Al contrario se restituivano il baule o la casset- ta suggellati come li avevano ricevuti, la presunzio- ne era che essi non avessero rubato alcuna cosa; arg. L. 9, cod. une vi; ll 15, 6 9,{f, quod vi aut clam; l. 1,$. 4r, fl. depositi.) 1783. Sono risponsabili non solo di ciò che css hanno già ricevuto nel loro bastimento 6 vettura, ma eziandio di ciò che loro è stato consegnato sul porto o nel luogo di ricapito per essere riposto nel loro bastimento o vettura. ( Concord. 2. 1, 6. 8, 4. 3, ff. naut. caup. stab.: ciò non ostante se i nocchieri 0 vettarali indipen— d ntemente dall’ esercizio del loro nestiere s'incarica- vano di custodire una cosa, o se vedendo in peri- colo le cose dei viandanti li avvertivano a salvarle sc potevano,€ che questi avessero acconsentito, non erano tenuti con alcuna delle azioni che propose il pretore; Z. 3, 6. 2, 2. ult. prin. ff. cod.) 1784» Sono risponsabili per la perdita e per Je avarie delle cose che sono state loro affidate, quan- do non provino che siansi perdute e abbiano sof- ferta avaria per un caso fortuito o per forza irvesi= stibile. 1948 LIBRO II, TIT, VII Concord. 2. 3, 6. 1, ff. naut. caup. stab.; È. 155 Gi agile ed 0 locati cornd:3) 1785. Gl intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, c quelli delle vetture pubbliche, devono tenere un registro del danaro, effetti ed involti di cnì s' incaricano. 1786. Gl’in!raprenditori e direttori dei trasporti e vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono inolire soggetti a regolamenti particolari che fanno legge fra essi e gli altri cittadini. ( Coloro che per far commercio tenevano legni mercantili 0 aperti magazzini o pubblici luoghi per trafficare per terra 0 per acqua, erano tenuti del fat- to de loro agenti, istitori, o soprantendenti, ed erano astretti dalle obbligazioni che costoro assu- mevano in nome de’ loro principali, 4. 3, 2. 5,4 18; ff. de institvactò; l 1,6. 1, 10, ff, de exer- custa quando però esse obbligazioni concerne- vano il commercio o Il’ affare di cui gli agenti jsti- tori, o soprantendenti erano stati incaricati;(o Biiir1M2 de gastiaclhzgl. do Na ff. de erercit. act. V. ciò che si disse nella nota dell'art. 1101 pag. 774 in fin. e segg.} Sezione III Degli Appalti e dei Cottimi. 1787. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattnire che somministrerà soltanto la sua opera o la sua industria, ovvero che som= ministrerà pure la materia. ( V. la nota dell’ art. 1711.) neg 1788. Nel caso in cui|’ artefice somministri Ja materia, se la osa viene a perire in qualsivoglia mo DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1319 modo, prima di essere consegnata, Ja perdita resta a danno dell’ artefice, purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla. ( Se Vartefice si era incaricato di somministrare la materia, ma non la parte principale di ciò che era necessario alla fabbricazione dell’ opera onde così. il contratto fosse una locazione e non una vendita, come fu detto nella nota dell'art. 1711, e se la locazione era stata fatta per aversioneni cioè a dire se I° artefice doveva fare l’opera intera per un, solo prezzo, allora il pericolo della medesima prima che tosse stata approvata dal locatore spettava al con- duttore o sia all’ artefice se peraltro il deperimento era provenuto da un di lei vizio, e che I opera non fosse stata fatta ad arbitrio e sotto la direzione del locatore 9 46-5x 0. 13,2:.(255 Gaga 500 $. 1, 2. ult. tf. Locat. Che se l’opera, non ancor terminata ed approvata dal locatore periva per vizio dello suolo, il danno era del locatore; 2. 36, è Sini bg lo utt. Sigunoti 4l+38 Ho locati L. 14002 ue oqua ci aguae pluv. arcen, Sc 1’ opera terminata ma non ancor approvata periva per un. caso fortuito, il danno era parimenti del locatore, quando altrimenti non si. era convenuto, 1. 36, in fin., junet. l 37, ff. locat.; al- rio se l’ opera era imperfetta e per conseguenza an- cor da approvarsi dal locatore, il pericolo della me- desima era del conduttore; arg. d. Z. 37, ff. eod.; 2 15, junct. LL 14, ff. de verb. oblig. Nè a ciò è contraria la Z. 59, ff. Zocati ove Giavoleno ri- spose» Marcius domum faciendam a Flacco con- duxerat: deinde operis parte effecta terrae motu concussum erat aedificium. Massurius Sabinus, st vi naturali, veluti terrae motu, hoc acciderit, Flacci esse periculum»; conciossiachè non in- 1320 LIBRO MI, TIT. VIII tendesse ivi il giurecorisulto di parlare del moto della terra che viene cagionato da quella forza na- turale che i fisici chiamano elettcicismo, ma bensì di quello sprofondamento ché fa Ja verra quando vi s'impone un peso superiore alla sua resistenza: quin- di parlò Giavoleno di un vizio dello suolo egual- mente che Labeone nella /. ult. ff. eod., e Gajo nella 2. 20, ff. de damno infecto. Quando poi le partì avevano convenuto che l'approvazione dell’ opera dipendesse dall’ arbi- trio del locatore, se il conduttore nel costruire l’opera non si era discostato dalla convenzione, il locatore doveva approvare l’opera stessa perchè V'ar- bitrio suo non poteva eccedere quello di un nono dabbene; 2. 24, prin. ff. locat.; L. 65,$. 5, Li cod.; l. 30, ff. de oper. libertor., junct. L 22, 6. 1, ff. de reg. jur, Egualmente si dica se l'ap- provazione dell’ opera era stata dalle parti rimessa all’ avbitrio di un terzo; 0.124 ff. Zocat.; 2 76, 2. 79; ft. pro socio; L 7, ff. de contrah. empt. È Se questo terzo non poteva o noa voleva approvare l’opera, non per questo era inutile la locazione quasi che mancasse una condizione del contratto, come accadeva allorquando in questo contratto od anche in quello di compra e vendita sì era rimesso all’ arbitrio di nn terzo’ il determinore la quantità della mercede o del prezzo, e che costui nulla de- terminava, secondochè fu notato sotto gli art. 1592 e 1709; imperciocchè la locazione nel caso nostro era perfetta perchè si era convenuto dell’ opera da farsi, e della mercede da pagarsi, ed il terzo non doveva far altro che esamimarè|’ opera ed ap- provarla se la trovava fatta secondo la convenzione. Laonde se mancava questa approvazione, toccava al giudice di arbitrare come nel caso che un padre dot biu chì soli me per tel sen Ie ced del | più pa tit por ch an va ca ‘ ce fat nu Ye Pa DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1321 avendo ad arbitrio suo 0 di un terzo promesso una dote al suo genero, egli od il terzo non avesse ar- bitrato; conciossiachè il giudice dovesse costringere il padre a dare al genero una congrua dote ancor- chè forse mancato l’ arbitrio, conforme fu notato sotto l’ art. 1544.) 1789. Nel caso in cui l’ artefice impieghi sola- mente il suo lavoro o l’industria, se la cosa viene a perire, l' artefice è tenuto soltanto per la sua colpa. ( V. la nota precedente,) 1790. Nel caso dell’ articolo precedente, se la co- sa perisce, arena senza colpa per purte dell’ar. tefice, prima che l’ opera sia stata consegnata,€ senza che il padrone sia in mora nel verificar)a, l’ artefice non ha più diritto di pretendere la mer- cede, purchè la cosa non sia perita per un vizio della materia. ( V. la nota dell'art. 1788.) 1791. Quando si tratti d’ un lavoro che sia di più pezzi o a misura, la verificazione può farsi jn partite diverse; e si presume fatta per tutte le par- tite soddisfatte, se il padrone paga l’artefice in pro- porzione del lavoro fatto. ( Se l’ opera doveva farsi a pezzi od a misura, c che si fosse eonvenuto un dato prezzo per ogni pez- zo o misura, tutto il lavoro faito e verificato, od anche non verificato ma per colpa del locatore, sta- va a danna del locatore medesimo se periva per un caso fortuito; Z. 30, 6. 1, junct. 2. 36, ff. locat. Negli altri casi avevano luogo le distinzioni che fa- cemmo nella nota dell’ art. 1788 circa la locazione fatta per aversionem; arg. L 36, ff. eod., rite- nuta la regola che dopo Ì’ approvazione del locato» ve, l’opera stava a di lui pericolo ancorchè fosse Perita per un vizio della medesima, o per colpà 97 Sk 1322 LIBRO Il, TIT. VIM. dell’ artefice, in quella guisa che alenno ammetten= do come idoneo un fi.lejussore quando in realtà non Jo era, non poteva domandare che in di lui luogo un altro ne fosse surrogato, l. 3, in fin. 1l de fidej. et mand.; l. 3,$. ult. ff. ut in poss. legal. vel fideicom. ser. caus., a meno che il. locatore non si fosse indotto ad approvare l’opera per dolo dell’ artefice; /. 24, ff. locat.) 1792. Se 1° edifizio costrutto a prezzo fitto, pori. sce in totalità 0 in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio dei suolo, durante il corso di anni dicci|’ architetto c l' intraprencditore ne resta- no risponsabili. ( Se 1° edifizio costrutto, ma dal locatore non approvato, periva in tutio od in parte per co!pa del conduttore, durante lo spazio di quindici anni, il conduttore‘od i suoi eredi erano tennti a ristal> rarlo od a rifarlo a proprie spese; 4. 8, cod. de oper. pub. 1793. Quando un are sì è incaricato per appalto di costrnîre un edilizio, in conformità d'un piano stabilito e concordato col non può domandare. alcnu ] itetto 0 un intraprenditore proprietario del suolo, aumento di prezzo, nè col pretesto€ tato-il prezzo della nano d' opera o dei nè col preiesto che siansi fatte al detto piano se queste non sono stute ape ne sia convenuto il » sià aumen materiali; va- riazioni od aggiunte, provate in iscritto, e non se prezzo col proprietario. (V. la nota fatta all'art. 1709 congiuntamente a quella fatta all’ art. 555xT.k dr 1794: Sl padrone può sciogliere ja smo arbitrio 1’ accordo dell’ appalto, quantunque sia già comin- ciato il lavoro, indennizzando I intraprenditore di tutte le sue spese, di tutti 1 suoi favori, e di tutto rio pe di DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1323 xò che avrebbero potuto guadagnare in tale impresa. ( Concord. arg. 2. 19, 6. pen: et ult.; LL 38, I. Gr,$ 1, tf. Zocat.; 1. 24, ff. de cond. et demonst.) 1795. I contratto di locazione di un' opera si scioglie colla morte dell’ artefice, dell’architetto od intraprenditore. ( Concord. arg. l. 31, ff. de solut.: LL 11, VE de leg. 3; l. 39, w fin. ff. de statu!l:b.; sebbene però il conduttore potesse sublocare l’opera che ave- va promesso di fare; /. 48, ff. locat.; l 33, 6. 21, ff. de verdi. oblig.; arg. LL 16, cod. de«pis. et cleric,) 1796. Il proprietario però è tenuto a pagare ai loro eredi in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l’ importare dei lavori fatti e dci ma- terialt preparati, allora. soltanto che tali lavori o tali materiali possono essergli utili. ( Concord. arg. Z. 19, 6. 8,, 2 60, 6. 1, ff. locate; livio deg 10 345 cod) de local'et conduct.; 6. ult. instit. eod., junct. arg. l. 19, 6, B, 4-95, Gr, ff. locat.) 1707. L°intraprenditore è risponsabile delle‘ope razioni delle persone che ha impiegato. ( Goncord. arg: 4 2, 6. 1, ff. si mens. fal. mod. dix.; l 21, cod. de epise. et cler.; LL 11, ff. locat. 5 L 3, prin. ff. de public. et vectis.; l. > 6 0, ff, ad L..iquil,; 6. ulti insut. de cural.) 1798. I muratori, falegnami ed altri artefici. che sono stati impiegati alla costruzione d’ un edifizio 0 di alta opera data in appalto, non hanno azione contra quello a cui vautaggio si sono fatti i lavori, che fino alla toncarrenza di quanto si trova in de- bito verso I’ intraprewditore, nel tempo in cui in- teatano la loro azione. 1324 LIBRO-II_, TIT. VIII. lo non vedo che i muratori, falegnami ed al- tri artefici che fossero stati impiegari dal condutto= re dell’ opera‘alla fabbricazione della medesima n avessero alcuna azione per la loro mercede contro la persona del locatore, perchè con esso lui non av» vano giammai contrattato; d'altronde non potevane promovere contro del medesimo l’azione che di- scendeva dal contratto che egli aveva fatto col con- duttore per la ragione che niuno poteva intentare un’ azione nascente dal contratto di nn altro, secon- dochè fu notato sotto I’ art. 1r1g. Stimo però che se il locatore avesse pagato a costoro la loro jmer- cede avrebbe diminuito la sua obbligazione verso il conduttose in proporzione del pagamento fatto 3 arg. l. 6, ff. de dol. mal. met. except., purchè questi noa gli avesse proibito di far loro alcun pa- mento; arg. l. ult. cod. de neg. gest.) 1799. 1 muratori, falegnami, ferraj ed altri are tefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo fatto, sono tenuti ai regolamenti; prescritti nella presente sezione: essi sono considerati come, appal= tatori per la parte che esoguiscono. ( Se il conduttore di un’ opera servivasi di arte» fici che facessero contratti a prezzo fatto, non v'ha dubbio alcuno che costoro non fossero altrettanti eonduttovi di quel tal dato lavoro che era loro affi- dato, e che nom avessero per conseguenza verso il loro locatore conduttore di tutta l’ opera quelle stes- se obbligazioni che costui aveva verso il suo loca- tore, delle quali si è discorso nelle note di questa sezione; conciessiachè un conduttore di wn' opera potesse sublocarla in tutto od ia parte, come fu notato sotto l’ art. 1799, ei anzi fosse costretto a fare ciò per la somma difficoltà ed incomodità che si sarebbe incontrata se il cenduttere avesse dovute «dla se sole fare tutta l’opera.) “Srl CONTRATTO DI LOCAZIONE,| 1333 CAPO IV. Della Locazione a soccidte Pt SEZIONE PRIMA» Disposizioni generali. 18n0. La locazione a soccida è un contrattà pet gui una delle parti dà all’ altra una quantità di bce stiame perchè lo enstodisca, lo untrisca e ne abbia cura, a norma delle condizioni fra esse convenute. (. Concord. 2. 52, 6. 2, ff. pro secto; L. 8, cod. de pactis.) 1801. Vi sono più specie di soccide: La soccida semplice ed ordinaria, Ta soccida a metà, La soccida coll’ affittuario e con il:colono pare ziario. Evvi ancora nna quarta specie di contratto chia! mato impropriamente soccida. ( La locazione degli animali se si faceva per utia mercede in danaro era propriamente una locazione, la quale chiamavasi volgarmente dare a nolo, mas- sime se trattavasi di animali da vettura, e cadeva sotto le regole della locazione. Se si faceva ad og- getto di dividere soltanto il frutto che producevano gli animali, od anche il frutto e gli animali. insie- me, era una specie di società che chiamavasi pro= priamente soccio e volgarmente soccita qualunque fasse In qualità dei contraenti, ed aveva quindi luo- lulatai 39 ‘1326 LIERO IMI, TIT. VII. go l’azione pro socio, avvertendo però che se si davano animali ad un pastore perchè li custodisse© li alimentasse ricevendo un compenso è ma non col dividere i frutti soltanto, od i frutti e gli ani- mali insieme, era questo contratto o ùna Tocazione d’ opere se il pastore non prestava che l' opera sua, od un contratto innominato do ut facias et des se, oltre\all’ opera, prestava ancora l'alimento agli animali; 4. 52, 6.2, ff. pro socio; L 13,$. 1, ff. Iobat.; Pacion. de locat. et cond. cap. AIIR 12, el segg.3.21; 25, et segg.; 6o, et seqq.) 1802. Si può dare a soccida qualungne specie di bestiame che sia‘suscettibile di accrescinicnto o di utilità all’ agricoltura'o al commercio. ( Concord. arg. Z DG pro socio; È. 8, cod. de pact., junci NL. 2, Galliate Aquil.; 6. 1, institi de I Aquil.) 1803. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai|} inci] seguenti. (In mancanza di patti particolari avevano luogo le regole di cui nelle antecedenti e susseguenti note.) V, DE: ONE STE Della Soccida semplice. 1804. La locazione a soccida semplice è un} con- tratto per cùi si danno ad alui dci’ Pestiari per custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che il conduttore guadagnerà la metà nell’ accrescimen= to, e dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita, ( Concord. 4. 52, 6. 2, ff. pro socio; l. 8, cod. de paciis, junct. 1. 25, 6. 6, ff. locat. cond. V. peraltro Ja rota dell’ art. 1817. 1805, La stima data ai bestiami nel contratto. di DEL CONTRATTO DI LGCAZIONE. 1327 locazione uon'ne trasferisce la propriet al covdut» tore; non ha per oggetto che di determinare Ja pere dita o il guadagno che potrà risultarne, terminata la locazione. (La stima data al bestiame nel contratto di locazio- ne, 0 sia di soccfo, non rendeva comune tra. l'un socio€ l’altro il bestiame ma solo il lucro che da esso sì ricavava, conciossiachè nelle società particolari il capitale rimanesse di chi l’aveva conferito, a meno che non si fosse capito essere stata diversa la volon- ta delle parti 50% 92509: 2,01, Il. pro socio;"9-2, instit. de societ. V. la nota dell art. 1877. 1806. IU conduttore deve usare la diligenza“d’ un buon pafve di famiglia per la conservazione del be- suame dato in snccida. ( Se degli animali eva seguita nna vera locazione, allora è giù nota di qual colpa fosse tenuto il con- duttore come tale, cioè di colpa leggiera secondo- chè fu notato sotto i art. 1732. Se poi gli aniìmali crano stati dati a soccio, veilremo fra poco trat- tando della società di qual colpa fosse tenuto colui ché li aveva ricevuti.) 1807. Non è risponsabile pei casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua’ parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita. (.Sc,v era azione, il conduttore non era te- nuto pe casi forli, Z. 9, 9° 4, ZI, SIT, 15, 6.2, ff. locat., se-v' era soccio il danno cera comune fra i soci; /. 52, 6. 2, ff. pro socio; l. 8, cod. de paciis, junct., t. 25, 6. 6, ff. locat. salvo però quanto si dirà nella nota dell’ art. 1817. 1808. Nascendo coniroversia, il conduttore deve provare il caso fortuito, è il locatore la colpa da iui imputata al conduttore. { Siccume non si presumeva chie il conduttore fos- 1328 LIBRO IMM, TIT, VIII, se in colpa, così egli per escluderla mon era olibli+ gato a provare il caso fortuito. secondochè fu dimo- strato sotto l’ art. 1733. Nè osta la /. 9g, 6.4, ff. locati, ove Antonino rescrisse» Si capras latro- nes citra tuam fraudem abegisse, probari potest, Judicio locati casum praestare non cogeris; atque temporis, quod insecutum est, mercedes ut inde- bitas ricuperabis», conciossiachè il conduttore fos- se obbligato di rendere conto dello capre consegna. tegli; e avendo egli esposto che gli erano state con- dotte via dagli assassini di strada, Antonino rescrisse, che se provava ciò, poteva ricuperare le mercedì co- me indebitamente pagate, perchè così avrebbe pro- vato il fondamento della sua azione. Ma se non avesse fatta questa prova, egli nou avrebbe potuto ottenere, perchè non avrebbe provato il fondamen- to della sua azione che sì era proposto di provare, voglio dire il caso fortuito qual era appunto il fatto degli assassini. E ciò era vero se trattavasi di loca- zione: se poi trattavasi di soccio è manifesto che il danno proveniente dal caso fortuito era comune fra tutti i socj; 2. 52, 6.3, 4, 2 58, prin. et 6 1, ff. pro socio, salvo quanto si dirà nella nota dell' art. 1817.) 180y. Il conduttore il quale è liberato per motivo «li caso fortnito, è‘sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie. ( Ul conduttore non era sempre obbligato a dar conto delle pelli degli animali per tutti i casi for- tuiti, ma per comune consuetudine soltanto per quci casi che producevano la morte degli animali in morlo che fosse in potere del conduttore da rendere simile conto; Pacion. de locat. et cond. cap. XI. n. 46; e così direi che si dovesse intendere il prece- dente articolo se fosse mio istituto di dare l' inte. ligenza degli articoli di questo codice,) DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, 1339 1$10. Se il bestiame perisce interamente senza rolpa del conduttore, la perdita ricade a danno del locatore. Se non ne perisce che una parte, la perdita re- sta a carico comune, ragguagliata. al prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione,. V. la nota dell’ art. 1817.) 1811. Von si può stipulare, Che il conduttore soffrirà a solo suo danno tutta la perdita del bestiame, avvenuta anche per caso fortnito e senza sua colpa, O ch'egli avrà nella perdita una parte più gran- de che nel guadagno. O che il locatore prededurrà, in fine della loca- zione qualche cosa oltre il bestiame dato a soccida, Ogni convenzione di tile natora è nulla. TI conduttore profitta egli solo del latte, del cons eime e del lavoro del bestiame dato a soccida. La lana e l’ accrescimento si dividono. ( Se il contratto era una locazione,‘secondoch& si notò sotto l’art. 1801, non v ha dubbio alcuna che il conduttore non potesse assumere sopra di 5e anche il caso fortuito, conforme si disse nella mota dell'art. 1730; e sebbene si dispntasse se questo at- to fosse lecito anche nel contratto di soccio, non ostante la più sicura opinione era che si potesse fa- re, quando però il conduttore fosse stato in altra guisa compensato del rischio cuì si assoggettava.; Z. 20,$. 1, ff. pro socio; 6. 2, instit. de societatez Pacion. de locat. et cond. cap. AÎI n. 55& seqq. E generalmente nel contratto di soccio si po- tevano fare tutti i patti che si volevane, purchè non fossero stati contrarj alla buona fede, e non avessero dato ad uno dei socj tutto il guadagno e 1330 LIBRO. II, TIT, VII» al altro tutta fa perdita, come la favola narra aver atto il leone; d’ onde avvenne che tale. società chiamossi leonina; 1. 3, 6. ult.;& 29, 6.2, fl pro socio.) i 1312. Il conduttore non‘può, disporre di afcuna bestia. della mandra, tanto appartenente al capitale della soccida, quanto all’ accrescimento, senza il consenso del locatore, il. quale‘ nemmeno può di- sporne se non ha il consenso del cenduitore. ( Se trattavasi di locazione, aveva luogo la rego+ fa di cui nella nota dell’ art. 1743» se, di. soccio, niuno dei socj poteva alienare pr della sua por- zione ,, o assumere obbligazioni a nome degli al- tri socj senza il loro consenso, o senza essore stato slestinato amministratore dalla società, a meno che per le obbligazioni assunte Ja società non avesse sen- tto ddl gnadagno, conciossiachè non fosse lecito ali Juerare.a danno degli altri; 2. 16} ff. de red. ered.; l. 68‘, 2 82, ff. pro socio; L 4, ff. de pactis, junct. L 54, ff. de verb. signif.) 1813. Quando la locazione a soccida è contratta coll affittusrio altini, debb' essere notificata al pro- prietario de’ beni di cui tiene l’affittanza; senza di che il proprictario di detti beni può sequestrare e far vendere il bestiame per essere soddisfatto di quanto I° affittnario gli deve. (.Jo credo che, anche senza notificare il contrat- to di soccio al proprietario de’ beni che uno dei sor) tereva in affitto, il socio che non era affittuario potesse sempre pretendere la sua parte libera da ogui peso, conciossiachè per 1° una parte io non trovi nel diritto romano legge alcuna che obbligas- se a tale novificazione, ,e per l'altra non poiesse per fatto di un socio gravarsi o obbligersi in alcun modo la porzione degh altri socj senza il loro con- senso, conforme si disse nella precedente nota.) DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.—133r 1814. 1 conduttorè non può tosare gli animali duti a soccida senza avvertirne preventivarnente il locatore. { Non mi è nota alcuna legge del diritto romano obilligasse il pastore a ciò che dispone questo , sebbene peraltro io sappia ch'ei v'era ob- igato per una generale consuttudine,) 1815, Se nel contratto non si è stabilito il tem- po per cui dovrà durare la soccida, si ritiene ch'es- sa abbia a durare per tre auni, (Fl contratto di soccio se non conteneva il tempo della sua durata, durava per tutto quel tempo che sì dirà nelle note che faremo al capo ÎV. del sus- seguente titolo. Se poi il contratto era una: verà lo- cazione, allora durava per quanto wvelle precedenti note si disse che«durava la jocazione.) 18:6. Hi locatore può‘domandarne‘anche prima lo scioglimento, se il conduttore non adempie a’suvi obblighi. { 1 contratto di soceio potevasi sciogliere anche a piacimento di un solo socio, 2: 63, in fin.;£ 64, /. 65, 6.3, ff. pro socio;;& 4, instit. de societ., intoruo a quello di locazione si veda la nota precedente,) 1617. Ai termine della locazione,‘ed al tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima. del bestiame dato a soccida. Il locatore può estrarre bestie dalle mandre d’ogni specie, sino alla concorrenza della. prima stima; il di più si divine. Se non esistono bestiami: sufficienti ad agguaglia- re Ia prima stima, il locatore preade quelli che ri- mangono, e le parti si compensano per la' perdita. { Il capitale rimaneva di chi lo aveva conferito, ed il guadagno si divideva iu‘parti‘eguali tra î's0» 1332 LIBRO Ml, TIT. VII. €], quando non v’ era patto in contrario: se il ca- pitale periva in tutto od in parte, il danno era del proprietario qualora il pastore non fosse stato in colpa; 2. 52, 6.2, 3, 7unct, l 29, ff. pro so- cio; 6. 1, instit. de societ. Sezione IIL Della Soccida a metà. 1818. La soccida a meta è una società nella qua- le ciascuno de’ contraenti conferisce la metà de’ be- stiami, che restano comuni pel guadagne o per la perdita. ( Quando i socj avevano conferito per cadauno una parte eguale del capitale di bestiame, tutti i dan- ni e gli uuli si dividevano in. parti ugnali trai soc], a meno che il danno non fosse derivato da colpa di un socio; arg. 2 52, 6. 4, ff. pro socio.) 1819. Il conduttore protitta egli solo, come nella soccida semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali. Il locatore non ha diritte che sopra la metà del- Je Jane e dell’ accrescimento. Qualunque convenzione contraria è nulla, fuori che nel caso in cui il locatore sia proprietario della possessione di cui il condntiore è 1’ affittuario o il colono parziario. ( Se 3} soccio era formato di animali da servizio, ìl pastere poteva servirsene; ma era obbligato ad alimentarli a sue spese; arg. 4. 18, 6. 2, ff. com- mod.; l. 31, ff. de rei vind. In quanto alla divi- sione dei frutti V. la nota fatta agli articoli 1805 3811 e 1837.) po di gli qu DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1333 1820. Tutte le altre regole della soccida semplice s' applicano alla soccida per metà. ( V. la nota dell'art. 1801.) Sezione lVi Della Soccila data dal Proprietario al suo Affittuario 0 al Colono parziario. 6. da Della Soccida data all’ affittuaria. 1821. Questa soccida( chiamata ancora soccida di ferro) è quella per cnì il proprietario d' una possessione la concede in affitto, a condizione che al termine della locazione, 1° affitinario Jascierà de- gli animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevnti. ( Concord. arg. 4. 54. 6. ult.{f. locat. cond.} 1822. La stima del bestiame consegnato all’ affit= tuario nou pro:luee la traslazione in lui della pro- prietà, ma nulladimeno lo pone a suo rischio. ( lo credo che la stima del bestiame operasse Ja traslazione del dominio; 4. 3, 2. 54, 6. ult. ff, lo- cat. cond.) 1823. Tutti i guadagni appartengono all’ affittua- rio durante la locazione, quando non vi sia patto 10 contrario,. ( Se Ja stima operava la traslazione del dominio come si,disse nella nota precedente, è naturale che tutti i guadagni appartenevano ail’ acquirente, per le regole dell’ accessione di cui nella nota dell’articola 546 e sesg. T. 1) 1824. Nelle soccide contratte coll’ affittwarjo; il Copice civ, II, 38 1334 LIBRO NI, TIT. VII. concime non cede a suo profitto- particolare, ma appartiene alla possessione locata, mella coltara di cui deve unicamente impiegatsi. 1825. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a dan- no dell'affittuario, se non si è diversamente pattuito. Siccome per la stima del bestiame| affitinario ne diveniva padrone, comé fu notato. sotto| art. 1822; così a di lui danno stava la perdita anche fortuita del bestiame medesimo per/la vulgata rego- la res perit suo domino; l 7,168, PEA 5, cod. peric. et commod, rei vend.; L. 12, cod. de action. empt. et vend.; 5. 3, instit. de empt. et vend..) 1826. AI termine della-tocazione, l’affiituario mon può ritenersi il bestiame compreso nella soccida pa— gando il valore della stima primitiva; ma deve lascia- re bestiami d’egnal valore di quelli che ha ricevuto. Se vi è mancanza di bestiaue, deve pagarla:€ soltanto. gli appartiene ogni eccedenza. ( L’ acquirente doveva pagare/ il prezzo del be- stiame perchè accadeva di esso una compra e, ven- dita, /. 3, ff. locati; nondimeno si costumava che ei restituisse alla fine dell’ affitto altrettanto- me pel valore di quello ehe aveva ricevuto,) 6. 2. ‘Della Soccida contratta con il colono, 1827. Se il bestiame dato/a soccida perisce inte- ramente senza colpa del colono, la perdita è a dan- no del locatore. p V. la nota dell’ articolo 1825 congiuntamente a quella dell’ ari. 1301.} fn = ne le. DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE. 1335 1898. Si può stipulare che il colano rilascerà al locatore la sua parte della lana tosata a prezzo mi- nore de] valore ordinario; Che il locatore avrà una maggiore porzione degli utili; Che gli spetterà Ja metà del latte; Ma non sì può stipulare che il colono debba sof- frire tutta Ja perdita. ( V. le note fatte agli art. 1811 e 181%) 1829. Questa soccida termina col fine della lo- cazione. ( Concerd. arg. 2. 65, 6. 10, ff. pro socio; 6. instit. de societ. 1830. Nel rimanente è sottoposta a tutte lé ré- gole della semplice soccìida. ( V. la nota fatta all’ art. 1801.) 6 ? Sezione V. Del Contratto impropriamente chiamato di Soccida. 1831. Quando si dà una o più vacche perchè sia- no custodite ed alimentate, il locatore ne vconserva îa proprietà; egli ha soltanto il guadagno de’ vitelli che nascono da' esse. ( V. le note fatte agli art, 1801, e 1805.) 1336 T'ITOLO"IX. DELE CONTRATTO DI SOCIETÀ. daddi CAPO PRIMO. Disposizioni generali. 1832. La società è un contratto col quale due o pìù persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, al fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare. (‘La società veniva comunemente definita dai giureconsuki, 42 contratto consensuale, di buona fede; col quale due o più persone conpenivano di conferire in comunione una cosa od opera gne- sta per guadagnare in comune. V. ciò che si disse nella nota dell’art. r1o1 pag. 692 e 769. Questo con- tratto non si poteva giammai confondere colla co- munione di beni; imperocchè per contrarre società senziale it consenso dei socj, talchè Papiniano ire di Ulpiano ebbe a chiamarla volunia- rium consortium; l. 52, 6. 8, ff. pro socio; lad- dove poteva esservi comunione di beni tra più per- sone indipendentemente dal loro consenso come ac- cadeva quando upa cosa particolare od un’ eredità era stata lasciata a più di uno, o quando più per- sone comperavano insieme una qualche cosa; ARE) 2. 32, 2. 33, 4. 34, ff. pro socio;$. 3, instit. de oblig. quae quasi ex contr. nas. no qe d-| 33] (Ce stà n| de| BEL CONTRATTO BI SOCIETA”. 1337 Potevano contrarre società. tutti coloro i qual? avevano la libera amministrazione de’ proprj beti, € potevano contrarla semplicemente o sotto condi- zione, o per un determinato tempo od anche x perpetuo, cioè a dire finchè vivevano, non in eter- molin do 14,269, 80, Li 0. L 6,004 pro socio. 1833. Qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, e debb’ essere contratta per l' inte- resse comune delle parti. Ciascun socio deve conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria. (Concordi: 483,6: 337/.90308; 13 lag 9‘73 2; Zi30, 0 do Gpeni li 53, do 94 Lr 1, cod. pro soeio; l. 1, 6. 14, ff. de tut. et rat. distrah.; l: 70, in fin. ff. de fidejuss.; L. 35, 6. a, ft. de contrah. empt.) 1834. Ogni società si deve contrarre col mezzo dî scrittura, quando l' oggetto della medesima ecceda il valore di cento cinquanta lire. La prova testimoniale, non è ammessa contro ed oltre il contenuto nell’ atto di società, nè sopra ciò che siasi asserito prima, al tempo o dopo del me- desimo atto, ancorchè si tratti d’ una somma o va- lor minore di cento cinquanta lire. ( Come la società era un contratto consensuale, così la si poteva contrarre anche senza scrittura, conciossiachè bastasse il semplice consenso espresso o tacito, D’ onde la comune divisione della società in espressa e tacìta; /. 4, ff. 2. 2, cod. pro so- cio. Si divideva ancora la società in pubblica e pri- vata. La pubblica si contraeva da enloro ì quali prendevano insieme in affitto le gabelle è altri simili tributi dovuti al fisco; la privata da co- loro che confèrivano in comunione le loro cose r338 LIBRO IT, TIT. ix. private; 4. 5, prin.; 1/59, 4. 63,,8.8 L 65, 6 15; ff- cod.); x; 4 CAP. 0. diL Delle diverse Specie di società, 1835. Le società sono universali o particolari. TA FO( La società non sole si divideva nei dune modi di cui nell’anteredente nota, ma si divideva ancora principalmente in universale, in gererale cd in particolare o singolare. La prima comprendeva tut» if ti. i beni presenti e futuri mobili od immobili, cor- porali od incorporali, 2. 1, 6. 1, 2.3, 6.1,1,5, (. 73, 6. 1, ff. pro socio; 6. prin. instit. de so- | ciet. la seconda comprendeva solamente gli acqui sti fatti coll’ opera e colla negoziazione, non quelli i provenienti da causa lucrativa, Z. 8, /. 9, 2.10, 1) 1% ] 4. 12, ff. eod., e in dubbio si presumeva contrat- ta pinttosto questa società che quella, Z.$, ff, cod.; la terza era quella che aveva per oggetto una certa cosa, opera, arte o negoziazione; É. 5, prin,; 4 52,(6.4, et Bi; la 71; ffr004.,.) SEZIONE PRIMA. \ Delle Società universali. 1836. Si distinguono due sorta di società univer> sali, la società di tutti i beni presenti, e la società universale de’ guadagni. ||( V. la precedente nota.) 1837. La società di tt. i beni presenti è quella per cui Je parti pongono in comunione wtti i beni mobili ed immobili ch’ esse pessiedono attualmente, e gli utili che potrauno ricavarne. 1)741 in ute FL CONTRATTO DI SOCIETÀ. 1339 Possono altresì comprendere tutte le altre specie A’ utili, ima i beni che le parti potrarino acquistare per successione, donazione© legato, non entrado în questa società, sc uoa per goderli in comunione: ogur stipulazione che tenda a rendere comune la proprieta di questi beni, è vietata,’ fuorchè tra i conjogi, e a norma di quanto è stato a loro ri- guardo stabilito. V. la nota dell’ art. 1835.) 1838. La società wniversale de’ guadagni compren- de tutto ciò che le parti saraamo per acquistare col- la loro industria, per qualsivoglia titolo, durante il corso della società: sone pure compresi i mobili che ciascuno de’ soci possiede ali tempo del contrat= to: ma i loro immobili particolari non fanno parte della società, salvo che per goderli in comunione. ( V. la nota dell’ art. 1835.) 1839. Il semplice contratto di società universale senz’ altra dichiarazione non induce che la società "universale degli utili. V. la nota dell’ art. 1835.) 1840. Non può aver luogo veruna società univer- sale‘cocetto che tra persone capaci di dare o di ri- cevere scambievolmente, VP una dall’ altra, ed alle quali non sia vietato d’avvantaggiarsi reciprocamen- te in pregiudizio dei diritu d’ altre persone. { V. ciò che si disse în fine della nota dell’ art: 18320 la nota dell'art: 854.0 g18 T. I.) Sezione. II. Delta: Società particolare. 1841. La società particolave è quella la quale non ha hi per oggetto semon certe delerminate cose,.0 il loro uso, uvvero i frutti che se ne possono percepire, 1340 LIBRO Ill, TIT. Ix. {.V. la nota dell’ art, 1835.) 1842. È parimente società particolare il contratto con cuì più persone si associano, o per una impre- sa determinata, o per l'esercizio di qualche me- stiere o professione. ( V. la nota dell’ art. 1835.) CAPO I: Delle Obbligazioni de Soci tra loro e relativamente a’ terzi. ite SEZIONE PRIMA. Delle Obbligazioni de' Soci fra loro. 18/3. La società incomincia nell’ istante medesi- mo del contratto, se non è stabilita un’altr’ epoca. ( La società cominciava dal momento in cni era contratta; quindi i soc) potevansi costringere im> mediatamente coll’ azione pro socio a conferire in comunione le cose promesse, fuorchè se sì fosse trat- tato di società universale nella quale» tacitamente s’ intendevano conferiti tutti i beni a riserva delle azioni, le quali essendo inerenti alla persona del creditore era necessario che fossero cedute; /. 1,$. 1, 2. 2, 4.3, prin. tf. pro socio. Nondimeno era lecito di stipulare che la. società sarebbe incomin- ciata solamente dopo un certo tempo;/ 1, prim. ff. cod. 1844. Non essendovi‘patto sulla durata della so- cietà, si presume contratta\per tutta la vita de’ so- ci, se un tra sey 05 p N ci LIT el DEL CONTRATTO DI SOCIETA”. 1341 ci, Sotto le limitazioni prescritte all'articolo 1869; se però sì tratta d' affare il quale non duri che per un determinato tempo, la socictà s’intenderà con- tratta per tutto il tempo in cui deve durare lo stes- so affare. ( Siccome la società durava finchè le parti per- severavano nel loro consenso, conciossiachè potesse ogni socio vinunziare alla società anche prima che spirasse il termine convenuto, pesche la rinunzia mon fosse stata fraudolenta, 4. 14, 4. 15,£ 16, 2. 63, in:fin.; 2 64, 8.:4,/f£. 4-5, cod. pro so- cio; 6. 4, instit. de societ.; così le leggi romane non indussero presunzione alcuna, per la durata del- la società quando non era stato convenuto un ter- mine. Nondimeno se la società aveva per oggetto uu affare il quale non avesse durato che. per un certo tempo, la società s' intendeva contratta per tutto guei tempo in cui doveva durare lo stesso af- fare; 2. 65, 6. 10, ff. pro socio; 6. 6, iustit. de societ. 1845. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che la promesso di conferirvi. (V. la nota fatta all’ art. 1843.) Quando ciò che si deve conferire consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofierto l’ evizione, il socio che I° lia conferito n° è rispon- sabile verso la stessa società, nell’ egual modo che ìl venditore è tento per l'evizione a fuvore del compratore. ( Concord. arg. 2.14, 4 15, ff. pro socio, Junet, t 3, prin. ff. de act. empt. et vend.) 1846. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l’ha conferita, resta ipso]ure, e senza bisoguo d'istinza, dcbitore degl’ interessi % 38 13/2 LIBRO MI, TIT. Mx. di tale somma, dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento. Lo stesso ha Imoso rignardo alle somme che aves- se‘prese dalla cassa sociale, gl’ interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolare vantaggio. Tutto ciò senza pregiudizio de’ maggiori danni ed interessi, quando vi sia laogo., ( V. la nota dell’ art. 1473.) 1847. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro‘industria, devono render con- to alla stessa di tutti î guadagni fatti‘con- la specie d’ industria, che è l’oggetto della so- cietà. ( Concord. 2. 7, 2. 8, 2 71, ff. pro socio; LI. 45,6. 2, fl. de adquir. vel omitt. haered.) 1848. Quando uno de’ soci sia creditore per suo canto particolare di una somma esigibile verso di ùna persona che è parimente debiîtvice alla società di una somma esigibile, deve imputarsi ciò che ri- ceve‘dal debitore, sul credito della società e sul proprio nella proporzione de’ due crediti, ancorchè colla quitanza avesse fatta l’ intiera impuiazione so- pra il svo credito particolare: ma se avrà dichiara- to nella quitanza, che 1’ imputazione sarà fatta in- tieramente sul credito della società, questa dichia- razione sara eseguita, Vi le' note fatte agli art. 1253 e segg.) 1849. Quando uno de’ soci abbia ricevuta I’ in- tiera sua porzione di un' credito comune, ed il de- bitore diventi dopo insolvibile, questo socio dovrà conferire nella massa ciò che la ricevuto, quan- tunque avesse rilasciato la quitanza Specialmente@ sconto della sua porzione lì 0 TRATTO DI SOCIETA!.‘13/43 (Se ua debitore della società dopo di aver pagato ad un socio la sua porzione; diveniva insolvibile, guesto socio doveva far parte agli altei soc) di ciò, che aveva vicevnto dal samune debitore, U 63 9 6. 5, ff. pro socio, perchè:1 danno doveva essere co- mune egualmente che il gnadagno; 4. 52, 6.4, 4 07, fr, pro socio.) 1850. Ciascuno de soci è obbligato verso la so- ciea, per 1 danni cagionati alla stessa per sua col- pa, seuza che possa compensarlifcogli utili procac- ciati colla sua industria in altri affari. ( Ogni sacio era obbligato a rispondere della sua colpa 10 era non 72 astratto; 0 sia non per quel- la colpa che si commetteva allor quanilo sì ometteva eiò che ogni diligente padre di famiglia rion soleva tralasciare, ma bensì în concreto, o sia per quella colpa che commetteva un socio per non usare negli interessi della società quella diligenza che soleva praticare ne’ suoi proprj: e ciò. attesa la: reciproca iprovazione che 1 sor} colla loro-clezione avevano fitto gli unì degli altri; /. 52} 6. 11, 2. 72, ff. pro sacio; 9. 9, insi it. de societ. 1 danni poi ché al ig aveva cagionati alla società per non aver pra— o questa diligenza, mon si potevano conipensare cagli utili procacciati ila sua industria ju altri af- favi della società, perenè in miti‘gli affari era obbli- gato ail usare della sua solita diligen dl 23, 6. Ilio cole) 1851. Se le cose il cui godimento soltanto è stato posto in società rousistono im corpi certi e determi- nati; che no n si consumano coll’ uso, restano a’ ri= schio del s che-ne è proprietario.” Se pasto cose si consumano coll’ uso, se comser- vandole sì deteriorano, se sono state«destinate(ad essere vendute, o se furono poste ia-socictà; pre- DEL CO 11344 LIBRO SIl, TIT. 1x. via suma risultante da un inventario, esse restano a rischio della società. Se la cosa è stimata, il socio non può ripetere che l' ammontare della stima. ( Concord. 2. 52, 6. 3, 4. 58, prin. et 6. 1, ff. pro socio.) 1852. Un socio ha azione contro lu società non solo per la restituzione de’ capitali sborsati a di lei conto, ma ancora per le obbligazioni coatratte di buona fede per gli affari sociali, e per i rischi in- separabili dalla sua amministrazione. ( Concord. 2. 38, 6. 1, 2.52, 6.4, 12, et 15, 2. 60, 6. 1, junct. 2 61, et 2. 67,6. 2, ff. pro SOCLO. 1853. Quando la scrittura di sociètà non deter— mina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tale parte sarà in proporzione di quanto ha ognunoconferito per il fondo sociale. Rappeito a quello che non ha conferito che la propria industria, ta sua parte ne’ guadagni 0 nelle perdite sarà regalata come Ja parte di colui che nella società avrà conferito la somma o porzione minore. ( Quando la serittura di società non determinava la parte di ciascun socio nei guadagni e nelle per- dite, tale parte era in proporzione di quanto ognu- no aveva conferito. nella società o in cose, 0 in opere o in industria;£. 29, prin., junct. L 6, 2. 80; in fin. ff. pro socio; 6. 1, instit. de societ.) 1854. Se i soci hanne convenuto di. rimettersi all’ arbitramento di uno di essi o di un terzo per determinare le porzioni, questo arbitramento non potrà impugnarsi che nel caso in cui sia evidente= mente contrario all’ equità. Non è ammesso alcun riclamo a questo riguardo, DEL CONTRATTO DI SOCIETA”. 1345 {sando sono trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio, il quale si pretende leso, ha avuio notizia dell’ arbitramento, 0 quando dal suo canto ha incominciato ad eseguirlo. ( Concord. 4. 76,2. 77, 78, LL 79, L 80, ff. pro socio; se nou che io eredo- che l’ azione d’im- pugnare l’iniquità cnorme dell’ arbitramento durasse trent’ anni, sia che si volesse promovere l’ azione pro socio, la quale, essendo personale durava ape puuto trent’ anni,£. 3, cod. de praescript. 30 vel jo annor., sia che si volesse intentare l’azione del- la 2. 2, cod. de rescindenda vend.; la quale du- rava per tanto tenipo, come fu notato sotto larti- colo 1676, cd aveva luogo nella società, conforme sl disse nella nota dell’ art. 1674 pag. 1248,) 1855. È nulla la convenzione che attribuisce al uno de’ soci la totalità dei guadagni. Lo stesso la luogo per quella convenzione per cuì i capitali o effetti posti in società da uno 0 piu soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite. V. la nota fatta all’ art. 1811.) 1856. Il socio incaricato dell’ amministrazione in forza di un parto speciale del contratto di società può fare, non ostante l opposizione degli altri so0cì, iui gli asti che dipendono dalla sua amministra= zione, puschè ciò siegua senza frode. Questa fucoltà non può essere rivocata durante la società senza suna causa legittima, ma se è stata ac- cordata con un atto posteriore al contratte di so- cietà, sarà revocabile come un semplice mandato. ( Se la società era stata contratta col patto che uno dei soc) avesse l’ amministrazione, questi pote- va amministrare come più credeva convenire al co- puune interesse ,, non ostante qualunque opposizione 1346 LIBRO NI, TIT. 1x. flegli altri soc); ritenuto però che se ad. alena sos cio dispiaceva l’ arministrazione, poteva rinanziare alla società chiamando a conti l'amministratore, e dare così termine alla società; 7. 69 pro «socio; dlect. Felic, tract. de societ. cap. XXXVI. n. 5 et segg. Ma se posteriormente al contratto’ di socicià l’ amministrazione fosse stata affidata ad uno dei socj, allora costui era un mandataria degli‘al- tri socj, i quali potevano rivocare il mandate avlo- 10 piacimento secondochè sarà notato sotto|’ arti- “colo 2004.) 1857. Quando più soci sono incaricati di ammi- nistrare senza che siano precisate le lero funzioni, © senza che sia stato espresso chie 1’ uno. non po- tesse agire senza l’ altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di questa amininistra— zione. (Concord. arg. 2. 1, 6. 13, ff. de exercit. act.; a meno che lun socio non fosse stato costituito “mandatario posteriormente, all’ altro, onde togliere al primo l’ amministrazione e conferirla ìnterumen= te al secondo; arg. 4. 31, 8. ult. ff. de procurat.) 1858. Quando siasi paunito che uno degli ammi- nistratori non possa fare cosa alcuna senza dell'al- tro, uno selo non potrà, senza una nuova conven- zione, agire in assenza dell’ altro, quantangue gque- sti fosse nell’ attuale impossibilità di concorrere agli atti dell’ amministrazione. (Concord. arg. li 1, 6. 14, ff. de exercit. act.) 1859. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di anministrare, si osservano È seguenti regole: 1. Si presume che i soci siansi data recipraca— mente la facoltà di ammivistrare 1’ uno per 1’ altro. L' operato di ciascuno è valido anche pu la parte , DEL CONTRATTO DI SOCIETA". 1347 de consoci, ancorchè non abbia riportato il loto consenso; salvo a questi ultimi o ad uno di cssy, il diritto di opporsi all’ operazione, prima che sia conclusa. 2. Ciascun socio può servirsi delle cose appar- tenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall’ uso, e non se ne ser- va contro l’ interesse della società, o in modo che impedisca a’ suoi soci di servirsene secondo il lo- ro diritto.) 3. Ciascun socio ha diritto di obbligare i con- soci a concorrere con cesso alle spese necessarie. pet la conservazione delle cose della società. 4. Uno de’ soci non può fare innovazione s0- pr gl’ imivobili dipendenti dalla società, ancorchè e preterida vantaggiose‘alla stessa, se gli altri soci mon vi acconsentano. ( Quando i socj avevano fatto alcun patto spe- ciale per regolare 1° amministrazione, tutti i S0C} potevano amministrare€ servirsi delle cose apparte— nenti alla società secondo peraltro 1° uso cui erano state destiuate e senza pregiudicare ali interesse co- mune, 0 impedirsi?° un Valtro di servirsene; ond’è che ogni socio poteva obbligare i consorj a concor- rere seco lui alle spese necessarie per la conserva— zione delle stesse cose, ma non poteva assumere ob- bligazioni in faccia a' terzi a nome anche degli al- tri socj, nè fire alcuna innovazione contro la loro proibizione; /. 52, 6. 13; 2. 82, ff. pro socio; arg. l. 39, ff. eod.; l. 27, 6. 1, ff. de-servit. praed. urbanor.; l'ira, l. 28, ff. comm. divid. Che se niun socio si opponeva alle innovazioni, an- corchè si fosse. trattato d’ innovazioni fatte sopra immobili conteriti in comunione, il socio innova- tigre comunque poss: costringersi alla rifusione dei se, NE E ne 1349 Lieto ill, TIT. LR, Fauni, non poievasi però obbligare a distruggere opera quando la medesima eva già terminata; 11, ff. si servit. vindic.; l 28, ff. comm. divid.) 1860. ll socio che non è amministratore, not pnò alienare nè obbligare le cose benchè mobiliari Ie quali dipendono dalla società. ( Niun socio poteva alienare of obbligare più della sua porzione; Z. 16, ff. de red. cred.; L 68, ff. pro socio,} 1861, E in facoltà di ciaseumro de’ soci di asso ciarsi, senza il consenso degli altri, una terza per- sona relativamente alfa porzione che egli ha' nella società: non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia 1’ amministrazione. (Concord. 2193" 20, 4.31) 7. 22, fs pro socio; L 47, 6. 1, ff. de reg. jur.) Sk zIr'00 NE II. Delle Obbligazioni de’ soci verso i terzi. 1852. Nelle società, escluse quelle di commercio, ì soci non sono obbligati solidariamente per i de- Divi sociali, ed uno de’ soci non può obbligare gli altri, se questi von gliene hanno accordata la facoltà. (_V. la nota dell’articolo 1421. congiuntamente a quella dell’ art. 1859.) 1863. I socj sano obbligati verso il creditore con cui hanno contrattuto, ciascuno per una somma è parte eguale, ancoreliè uno di essi avesse în socictà una porzione minore, se il contratto non ha spe- cialmente ristretta l'obbiigazione di questo in ragio- ne di quest’ ultiora porzione. V. la nora dell’art.:421 congiuatamente a quel- la dell'art. 1853.) DEL CONTRATTO DI SOCIETA”. 1349 1864. La stipulazione esprimente che 1° obbliga= zioue fu contratta per cento sociale, obbliga sol- tanto il socio che ha contrattato e non gli altri, eccetto che questi gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa siasi convertita in vantaggio della so- cietà. ( Concord, 2. 82, ff. pro socio; 0. 3, 6. 9, ff. de in rem verso, V. le note fatte agli art. 1421, e 1859.) CAPO IV. Delle diverse Maniere ton cui finisce la società. 1865. La società finisce, 1. Per lo spirare del tempo per cui fu cone tratta; ( Concord. 2. 65,$. 6, in fin. ff. pro socio.) 2. Per l’ estinzione della cosa, o per il compi- mento della negoziazione; ( Concord, 2. 63, 6. ule.; 2 65, 6. 10, ff. pro socio; 6. 6, inst. de societ.) 3. Per la morte\naturale di alcuno de’ soci; (È Goncord, 4: 4, berto yard 5a, l 60, prin.; L. 65, 6. ult.; L 65; 6: 9, ff. pro socio; 6. 5, instit. de/societ.; sussisteva peraltro la so» cietà finchè la morte del socio era ignota agli altri s0cj-; 7.65, 6 10.; ff. cod.) 4. Per la morte civile, per l’ interdizione© per il fallimento di alcuno di essi; ( Concord. /.4, 6. 1, 4 63,6. ulr.; L. 65, 6. 1, et\12, ff. pro socio; li 1 prin.{f. de.bon, damnat.; 6. 7, et 8, instit, de societ.; se non che per l' interdizione nom si scioglieva la società, ma era libero al curatore ed ai sofj tutti di.seio- glieila o no; /, ultim. cod, pro socio.) 1350 LIERO IMI, TIT. I. 5. Per la volontà espressa Ala uno: o più soci di non, velere. continuare la società. ( Concord. 2: 4, 6, 1,263, 6. vlr.; È 65, 6. 3,((. 2. 5, cod. pro socio;:6. 4, instit. de sor ciet., e molto più si scioglieva la sorietà col dix senso di mtti;i soc); Z. 65,$.\3,(f. pro. socia. Si scioglieva ancora eol tacito dissenso de’ 50€], 64- me quando facevano i loro alfari sepavatamente; fi 64, ff. eod.) 1866. La prorogazione d'una società contratta a tempo determinato non può essere provata che per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto cli società. V. la nota dell’ art. 1832.) 1867. Quando uno dei soc; ha promesso Yi met- tere in commvione Ja, proprietà d’ una cosa, se que- sta viene a perire prima che sia stata realmente conferita; ciò produce lo scioglimento della società riguardo a tutti i soci. La società resta sciolta egnalmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando il solo- dimento siasì posto in comunione, e che la. pro- prietà sia rimasta presso del socio.; Mà la societd non è sciolta per la perdita della cosa la cuni proprietà fu cià conferita nella società. ( Concord. arg.(. 63, 6. ult: ff. pro socio. Y. Gabriel: cons. 63, n: 19,(ib. 23 Petr. de Ubald. in traciat. de duob. frat. part.$ n. 22.) 1868. Quando siasi stipulato che in caso di mor- te di uno dei soci, la società debba continuare col sno erede,‘ovvero che debba. soltanto continuare pui dovranno ese- fra irsoci superstiti, tali disposi guirsi: nel secondo caso, l'erede del defunto. non lìa diritto che alla divisione della società, avuto diwuardo alla situazione im cui; ssa. siutrovasse al e AE cl DEL CONTRATTO DI SOCIETA”. 35 tempo della morte del socio, e non partecipa nelle ulteriori ragioni che in quanto siano una conseguen- za necessaria delle operazioni fatte prima della mor- te del socio a cui succede. ( L’erede non era obbligato a continuare la s0- cietà ancorchè così avesse convenuto il suo autore, e se la continuava era essa una nuova società, e Lon la prima; la quale era già terminata colla morte del suo autore. Ciò non ostante all'erede competeva l’azione pro socio eyualmente che sarebbe compe- tuta al defunto, e poteva essere convenuto colla stessa azione a mantenere il fatto del defunto stes- so, ed a condurre a termine le cose dal medesimo incominciate; /. 35, Z.. 40:, 4.59, È. 63, 68; 65, 6. ir, ff. pro socio. Tutto questo aveva luogo se-trattavasi di società pri àte; conciossiachè se st trattava di pabbliche società, continuassero. le me- desime anche negli eredi; 2. 59, ff, cod. Che se Li SOC) avessero convenuto che non ostante la mora te di alcun di loro la società avesse continuato fra j, la convenzione valeva, e continva- va quindi la società anche dopo Ja merte di un qualche socio; 4. 65, 69, ff. pro socio; 4. 5, dae stit. de societ.) 1869. Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società la cni durata sia senza limite, e si. effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i soci, pur- chè tale rinunzia sia fatta in buona fede e non fuo- rì di tempo. ( Lo scioglimento della società mediante rinunzia di una delle parti aveva. luogo anche prima che spirasse il termine convenito, come si notò sotto Part. 1844, ma però questa rinanzia non doveva essere nè dolosa, nè intempestiva;(4. 65,$-3, 4 6, ff. pro socio;€. 4, insuit, de societ.) 1352 LIBRO MI. TIT. IX: 1870. La rinuuzia non è di buona fede quando ìl socio rinunzia per appropriarsi in particolare il guadagno che i soci si erano proposto di ottenere ri in comune. n Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non ti sono più nella loro integrità, e che 1’ interesse del- la società esige che ne venga differito lo sciogli- mento. ( Dolosa dicevasi la rinunzia che un socio faceva per fare da solo quel guadagno che i socj si erano proposto«di ottenere in comune, Intempestiva quan- do la si faceva prima che spirasse il tempo conve- nuto, oppure con danno della società, se niun tem- po era stato prefisso: conciossiachè se era passato il tempo stabilito, la rinunzia non si potesse dire intempestiva non ostante qualunque danno che la società avesse sofferto. La rinunzia. sì dolosa che] intempestiva scioglieva bensì la società liberando i socj che non avevano rinunziato, i quali non erane più obbligati a partecipare alcun lucro al socio ri- munziante, ma non liberava questo stesso socio, il pù Sg ‘lutti annali lle quale, se v° era danno, lo soffriva da se solo, e se‘ v'era luaro, ne doveva far parte agli altri socj, a meno che la rinunzia non avesse avuto una causa i probabile; 6. 4, dnstit. de societ.; LL 65,6. 3,4;; 6, junet. È, 14, et seqg. ff. pro socio.) È 1871. Non può essere domandato da uno dei so- i ci{o scioglimento della socicià a tempo determina- to, prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero dei giusti motivi, come nel caso che uno dei saci mancasse a’ suoi impegni, è. che una malattia abituale lo rendesse inabi- le per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la Jegitumità o. gravità de’ quali sono lasciate all’ar- eg bitrio dei giu@lici o) DEL CONTRATTO DI SOCIETA”. 1353 ( V. la nota precedente.) 1872. Sono applicabili alle divisioni tra soci le regole concernenti la divisione delle eredità, la for- ma di tale divisione e le obbligazioni che ne risul- tano fra i coeredì. ( Coll’ azione pro socio sì costringevano i socj vicendevolmente alle prestazioni personali come al rendimento de’ conti /. 1, ff. comm. divid., junct. 2. 9, prin, ff. de edendo, alla partecipazione dei danni e simili, Z. 52, 6. 2, 3, 4, ff. pro socio; 6. ult. instit. de societ., ma non alla divisione del- le cose comuni, conciossiachè per questa divisione avesse piuttosto luogo il giudizio, commun? dividun- do; l. x, ff. comm. divid., del quale si tenne di- scorso.) Disposizione relativa alla Società di commercio. 1873. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di tommercio che in quei casi i quali non sono in verun modo contrarj alle leggi ed agli usi commerciali. (In tutte le società ed anche in quelle di commer- cio dovevansi osservare gli usi e le consuetudini dei diversi luoghi, perchè tali usi e consuetudini erano altrettante leggi /. 35, 2. 36, ff. de legibus; L 3, ced, quae sit longa consuet.) TETTO Trova DELL'IMPRESTITO. 1874. L’ imprestito è di dne specie; Quelio delle cose di cui si può far uso seria cons sumarle, E quello delle cose che si consumano con l’ uso, La prima specie sì chiama iriprestito ad uso,@ sla comodato; È La seconda si chiama ènprestito per consumo, © mniutuo, ( Concoèùd. 2. 2, prin et 6. 1, ff. de reb. cred.; dI. 1, 6. 2, et 3, ff. Ze oblig: et act.; prin. in> stit. et. 6. 2, quib. mod. re contrah. oblig.) hi CAPO PRIMO. Dell imprestito ad uso, o sia Comodato, PERE SE ZI Oo NE PRIMA. Della Natura dell’ Imprestito ad uso. 1875. L’imprestito ad nso o sia comedato è mn contratto per cui una delle parti consegna all’ altra una cosa perchè se ne serva, coll’ obbligo a colui che la riceve, di restitnirla dopo che se ne sarà servito. { Il coniodato era un contratto reale, mediante DELL IMPRESTITO. 1355- iL quale si concedeva a qualcuno l’ uso gratuito di una cosa non fungibile con obbligo di restituire Ja stessa cosa dopo essersene servito, /. 2, prin. ff. de reh. cred..; l:1, 6. 3f. de oblig- et'acti, lin, 6.1, 2.5, 6.2, ff. commod.; 6. 2, înstit. quib. mod. re cont. oblig. V. ciò che si disse nella nota aell’ art. 1101 pag. 747 e 769.) 1876..11 comodato e essenzialmente gratuito. V. la precelente nota.) 1877. Il comodante ritiene la proprietà della cosa mpresiata, ( Concord. 2. 2, prin. ff. de reb. cred.; L'8, el 9, ff. commod.; l. 2, 6.1, ff. pro haerede; LL 1, in fin. ff. de precario; 6. 2; instit. quib. mod. re contr. oblig.) 1878. Tutto ciò che è in'commercio, e che non si consuma con l’uso può essere l'oggetto di questo contratto. ( Potevansi comodare tte fe cose mobili, immo- bili, incorporali, come l'abitazionè., 2. 1, 6.1, ff. commod., le servità prediali, arg. 2. 3,£. 15, 6. alt de precario, proprie o altrui, perchè sicco- me il comodato non era un titolo abile a trasferire il dominio, conforine fu notato sotto 1 art. prece- dente, così anche coloro che ritenevano presso, di sè una cosa alteni come un usufruttuario, arg. 4 12,$. 2, ff. deusuf. et quemad., e perfino un predone, potevano comodare le cose altrui, ben intesi però che jl. proprietario poteva anche prima che spitasse il tempo del comodato richiamare ja se Ja cosa rubatagli, ed intentare, eziandio /1’ azione del furto; o la condiciio furtiva contro il comoda- tario.,. se muî costui scientemente avesse-ricevuto? la cosa rubata; 4 14, 2. 15, 4. 16, ff. commod. Non potevano peraltro comodarsi le cose casì dette /un= 1356 LIBRO II, TIT. x. gibili, a meno che il comodato non fosse stato per ostentazione, come se si fosse dato del danaro non per ispenderlo, ma solo perchè il comodatario ne facesse mostra; Z. 3, 6. ult.;£L 4, fî. eod.) 1879. Le obbligazioni che si contraggono in for- za del comodato, passano negli eredi del comodan- te e del comodatario. Se però 1’ imprestito è stato fatto a contempla- zione del comotatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa umprestata. (‘.Conéord. /: 3, 6,34.-5,6- 78, Zaurz,: 89, ff. commod.; l. 3, cod. de commnod., se non che cia- scun erede del: comodatario non era tenuto che in proporzione della sua parte ereditaria, a meno che non avesse uno solo posseduta tutta la cosa como- data, o non si fosse trattato di farlo rendere ra gione del suo fatto proprio, conciossiachè allora co- stui solo si condannasse mel solido;£. 3, 6.3, Z. 17,.6. 2; ff. commod.) Sezione IL Delle Obbligazioni del comodatario. 1880. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa imprestata. Non può. servirsene che per l'uso determinato dalla natura della cosa o dalla convenzione sotto pena della rifusione dei danni ed interessi, ove siavi. luogo. ( Il comodatario doveva custodire e conservare la cosa comodatagli con ogni diligeuza e doveva ser- virsene soltanto per l’ uso cui era destinata, altri- menti egli era tenuto anche di. colpa leggicrissima ei ei a tali ni it DELL’ IMPRESTITO: 1357 perchè il contratto ordinariamente si faceva soltanto in grazia sua: dico ordinariamente, perchè talvolta poteva farsi in grazia sì del comodatario che del comodante, ed allora il comodante era tenuto solo di colpa leggiera, e talvolta in grazia soltanto del comodante, ed in questo caso il comodatario non era obbligate che di colpa lata. Dicevasi in grazia di ambi i conuraenti come se uno avesse comodato all’ altro dell’ argenteria da servire per un foro co- mune amico che eglito avessero invitato a pranzo. In grazia del solo comodante sarebbe stato il co- modato se v. g. il marito avesse dato qualche cosa alla moglie da abbellirsi onde avesse futto miglior figura; 4.5, 6. 2, 5, et 10; L. /18, ff, commod.; L. 1, 6-4, ff. de oblig. et action.; 6. 2, instit, quid. mod. re contrah. oblig.; l 3, ff. de perie. et comm. rei vend. Se il comodatario pertanto non praticava la diligenza cui era tenuto poteva costrin- gersi dal comodante a pagare il prezzo della cosa insieme coi danni ed interessi se mai fosse perita o deteriorata} /. 17, 6. ule., junct. L. 13, prin. et 6. 1, ff. commod.; L. 3. 6. 1, ff. cod.) 1881. Se if comodatario impiega la cosa in un uso diverso, 0 per un tempo più lungo\di quello cle dovrebhe, sarà risponsabile della perdita acca- duta, anche per case fortuito. ( Se il comodatario faceva servire la cosà ad un uso diverso da quello cui era destinata; se non la vestituiva nel tempo convenuto,€ generalmente era în colpa era responsabile anche dei casi fortuiù cui la sua colpa avesse potuta dare causa; 4. 5,$. 2, 4,97, 8; 6. 18, prin. L.\, 6. 4, ff de oblig. et act.; 6. 2, instit. quib. mod. re contr. oblig.) 1882. Se la cosa imprestata perisce per un caso fortuito a cui il comodatario l’ avrebbe potuta.sote 384% TI ieri mn“lite n seria et 1358 LIBRO III, TIT.,X. trarre surrogando la propria,, o se, non potenilo salvare che una delle due, ha preferità la propria, egli è risponsabile per la perdita dell’ altra. ( Concord. /. 5, 6. 4, ff. commod.; ars. L. 13, 6. 1, ff. de administ. et peric. tut.; conciossiachè il comodatarin fosse tenuto verso le cose comadate ad una maggiore diligenza ché verso le proprie;£ 3; fl. de per. et commod. rei vend:) 1883. Se Ja cosa è stata stiprata al tempo del prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso for= tuito, è a carico del como@atario s qualora non vi sla convenzione in contrario. ( Quando al tempo del contratto la cosa era stata stimata onde il comiodatario o restituisse la cosa, 0 pagasse la stima, egii doveva. pagare la stima se mai avveniva che la cosa fosse perita per caso for- tuito; /. 5, 6 3, ff. commod. pila dn fini ff. de aestim. ast. 1884. Se la cosa si deteriora a cagione unicamen- te dell'uso per coni fu data ad imprestito e senza colpa del c@modatario, non è questi tenuto per il deterioramento. ( Concord. 2. 10, prin.; 1. ult. ff. commod.) 1885. JI comodatario non può ritenere la cosa imprestata in compensazione di ciò che il comodan» te gli deve. ( Concord. 7. 4, cod. de commod., colla quale fu derogato alle contrarie Z/, 15, 6. ult.; 59, ff. de furtis; L 20, ff. de adquir. vel amitt. poss.)) 1886. Se il comodatario sha fatto qualche spesa per potersi servire della cosa comodata, non potrà ripeterla. (Il comodatario non poteva ripetere le spese che ei faceva per servitsi della cosa, qualunque fosse stata la loro quantità, e neppure le spese straordi= DELL’ IMPRESTITG. 155 marie come, a cagion d' esempio, quelle per la ma- lattia di un cavallo, allorchè però fossero state pic- cole; 2. 13, 6. 2, fl. conmnd.) 1887. Se più persone}uanno unitamente presa ad imprestito Ja stessa cosa, ne sono solidariamente ri- sponsabili al comodante. ( Concord. /. 5, 6. w/t. ff. commod., junct. LA 3, 2. 11, ff. de duob. reis constit., a meno che le parti non avessero diversamente convenuto come nel caso della /. 21, 6. 1, ff. commod.) Sezione II, Delle Obbligazioni del comodante. 1888. Il comodante non può ripigliare la cosa da- ta ad imprestito, se non trascorso il termine con- venuto, ovvero in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all’ uso per cui fu im- prestata. ( 1 comodante era tenuto ai danni ed interessi mediante l’ azione‘contraria del comodato se mai intempestivamente, 0 sia prima che trascorresse‘il tempo convenuto, ovvero, Lon essendo determina» to alcun tempo; prima che la cosa avesse servito al comedatario; sì ripigliava la cosa comodata, sia che egli medesimo. se la fosse ripigliata, ovvero un’ altra persona; arg. 2 24, 6.4, ff docat.; Li 17, 6. 3, ff. commodati.) 1889. Nondimeno, se, durante;l detto termine, o Prima che abbia cessato il bisogno del comoda- iuvio, sopravviene al comodante un’ urgente ImMpre- veduta necessità di valersi della cosa, può il giudi- ce, secondo le circostanze, obbligare il comodata- rio a restituitla. 1360 LIBRO MI, TIT. X. 1890. Se durante 1’ imiprestito è. stato obbligato il comoratario, per, conservare la cosa, ad. incontrare qualche spesa straordinaria, di necessità, ed urgen- te în modo da non potexne prevenire il comodante, questi serà tenuto a farne il rimborso. (_V. la nota dell’ art. 1886.) 1891. Quando la cosa comodata sia tanto difetto. sa, che possa recar pregiudizio a colmi che se ne serve, il comodante è tenuto per il daano, se co- noscendone i difetti, non ne ha avvertito il co- modatario. ( Concord. 2. 17, 6.3, 2.18, 6. 3, 2. pen. ff. commod.; L 19, 6. 1, in fin. ff. locat. Al comodato assoungliava il precario in quan- to che l'uno e l’ altro erano gratuiti, ma però lun- gamente differivano in ciò che il'comodato era. un contratto, il precario una specie di liberalità; in quello il comorante non poteva ripigliarsi. la cosa se non spirato il tempo 6 terminato. l'uso cui la cosa stessa era stata destinata, in questo all’oppo- sto il concedente, poteva. richiamarla a. sè quando voleva, conciossiachè il precario fosse un benigno esqudimento delle preci. di alcuno colle quali egli chiedeva l’uso di una cosa; d’ onde avveniva che tale esaudimento non dava all’ oratore alcun diritta sulla cosa, e, neppure un possesso, tale cla poterla usucapite; 4. 1, prin. et 6..1,.2, ff. de precario; 2.3, 6.2, ff. de adquir. vel amitt. poss. Da ciò procedeva eziandio che la concessione passava bensì agli eredi del concedente, ma non a quelli di chi aveva ricevuta la cosa, e qualora costoro avessero continnato a servirsene, s’ intendeva intervenuto un nuovo precario;£ 12, 6. 1, fl. de precar. Se il concedente anzichè permettere il semplice nso. tra- sferiva il dominio della cosa, ciò non era più un Precario, ma una donazione; 4. 1, 6. a, ff. eod. DELL’ IMPRESTITO 1351 Potevansi concedere a titolo di precario tutte quelle cose che potevansi comodare, e potevano con- deere tutti caloro che potevano darle a comodato, cioè tutti i possessori, ed anche i creditori i quali, possedendo la cosa del loro debitore, potevano con- cederglicIr a titolo precario, perchè con questo ti- olo non si trasferiva la proprietà, ma soltanto il possesso di eni il debitore si era privato, /. 6, Ga ult.; Lv fl eodi; arg. LL 37, fl. de pig. act., cd ecco altre somiglianze tra il comodato ed il come il precario. non era nn contratto, conforme poe anzi si disse; cuì non. nasce- val da esso alcuna azione per/la qual: si. potesse revocare, Z. 14, ff. de precario, quindo pur non sì fosse voluto agire straordinariamente coll’ azione sraescriptis verbis; LL 2, 6.2, È: 19; 0.2, il. e0d. Y onde avvenne cha il pretore iutrodusse un inter- detto che fu chiamato interdetto de precario, il gmnale era sestilutorio e perpetvo, Laz &. pen.{f. eod.; è a, cod. de praes. 30 vel 4o an., e conipeteva al concedente ed al di lui erede, 28, Gir, LL 1d hot, fi c04., onde costringere chi aveva ricevuto‘a cosa a titolo precario od il suo erede a restituiria coî frutti e gl’ interessi dal giorno della mora, non che con ogni sua causa, ritenuto però che il ricevente era obbligato acid aye corchè avesse per dolo malo lasciate di possedere, laddove)° see non era obbligato pel dolo del suo autore se non in quanto era allo stesso erede per- vena: L.18 6.4, et ult,; L, 10% 45° 89 2, E cod. Che se il ricevente non possedeva nè aveva lasciato per dolo malo di possedere, non poteva essere coavenuto con questo interdetto: egli non ara tennto che di dolo e colpa lata, LL 8, 8. 3, ot *Kk 68 15352 LIBRO IN, TIT. x. 5 ff vcodiiZio3 if de reg. jur., purché non fosse in mora, conciossiachè allora fosse tenuto an+ che di colpa leggierissima come il comodatario j£. 8, 6. 6, ff. de precario. Quest’ interdetto non aveva luogo se il conce- dente aveva stipulata la restituzione della cosa; im- perocchè con questa stipulazione egli tacitamente ri- nunziava al rimedio pretorio; Z. 155,919, fie.lendi Il precario poi cessava in. diversi modi, come se il debitore avendo ottenuto la cosa sna a titolo preca- rio dal suo creditore, pagava il debito cosicchè si fosse estinto il diritto di pegno che il creditore aveva sulla cosa; 2. tt, ff. eod; Cessava ancora se il concedente alienava la cosa, d. 8, 6. 2, ff, eod., oppure se la richiamava a sè anche prima del ten Po per cui era stata concessa, /. 12,#f. eod.: pa- timente se mentro che il concedente era in istato di furore; spirava il tempo pe? quale la cosa era stata data, Z. 6, ff. eod., altrimenti se spirava nien- tre il concedente era di sana mente,‘ciò non ba- stava perchè si potesse dire revocato il precario, ma era necessaria una revoca, perchè non s' intendesse continuare il precario; 4. 4,6. sell.[{. e0d,) DELL’ IMPRESTITO. 1363 C A B'@QuPeRil MO. Dell Imprestito di consumazione, 0 sia Muluo. nora SEZIONE PRIMA: Della Natura del mutuo. 1892. Il mutno è un contratto per eni nno del contracati consegna all’ altro una data quanti di cose le quali coll’ uso si consumano, coll’ obbligo a quest ultimo di restiirgli altrettanto della medesi- ma specie e qualità. ( Era il mutuo un contratto reale per cui‘uno dei contraeuti consegnava all’ altro una cosa che coll uso si consumava, o sia una cosa fungibile coll? obbligo a quest ultimo di restituirgli nn’ altra cosa della medesima specie, quantità e qualità; Z. 2, 6. 1, ff. de neb. cred.; L+, 6. 2, ff. de oblig. et act., prin. instît. quib. mod. re contrah. oblig. V. quanto si disse nella nota dell’ articolo 1101 pag. 746%n fin. e 747 in prin. 1393. In forza del mutuo, il mutmatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto. ( Concord. Z. 2, 6. 2, junct. 6.4, ff. de reb. cred.; l 1, 6. 4, ff. de oblig. et act. prin. xt$. 2, instit. quib. mod. re cont. oblig.) 1894. Non posserio darsi a mumo cose le quali, benchè della medesima specie ,, sono però diverse hi Rn n 1364 LIBRO IIl; TIT. x. nell’individuo, come sono gli animali: in tal caso îl contratto mon è comotlato, {Concord::Zi0n€..03 es 3Lufhi delzebi ered.; 2. 1,6. 2, fl. de oblig. et act.; prin.'instit. quib. mod, re cont. oblig.) 1895. L’obbligazione risultante da nn prestito in danari, è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto, Accadendo aumento o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debi+ tore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligalo a restitùire questa somma che nella specie in corso al tempo del pagamento. (Ricaveremo ciò che vogliam dire intorno a que- sto articolo da un Inngo ragionamento che tenem= mo in proposito del medesimo, il quale trovasi in- serito negli Annali di Scienze e‘Lettere vol. 1V e V. Quando tra il tempo in cuì taluno si obbligava di pagare una somma di danaro, e quello ia cni doveva pagare tale somma, era accaduta un’ altera= zione nominale nel prezzo delle ecie, distinguevano comunemente 1 giurzeonsulti l'altera- zione che era accaduta nel peso o fino delle imane- te, il quale veniva da essi chiamato valore intrin= seco, e questa, dicevano accadere per fatto del go- verno, da quella che era avvenuta nell’ espressione del prezzo numerario rimanendosi‘il peso ed il fino tuttavia Io stesso, la qual espressioni era detta da essi valore estrinseco, ed avveveniva per, editto del gover. no; Zhesaur. de angm. mon. p.x n.(5. Joan. A- quil. de monet. cap.{. Gob. traci.«de mongt. q, 2 n. 47. Voet ad Pand., tit. de 15. cred. n. 34. Nel Primo caso dicevano cheta monetg che si dava in pa- gamento doveva darsi secondo ii valore che aveva at e, Ti, SG DELL IMPRESTITO. 1368 tempo della contrarta obbligazione: nel secondo che doveva darsi Ja moneta secondo il valore che aveva al tempo del pagamento; A/ciat. in L. item. erit Go nm. 7 ff. de verb. oblig. Covarruv. de collat. vet. num. cap. 7 n. 2.‘Gabriel. cons. 164 n- 4, lib. et tit. de solut. conclus. 1n. 1et 2, et con- cius, 2°n. 1. Gob. tract. de monet. q. 4 et 5 per totas Laber de var. num. deb. solu. cap. 5 prin. Vinn. instit. tit. quib. mod. re contrah. oblig. n. 12. Il Voet però impugnò questa comune distinzio- ne, e sostenne che in ogni caso si doveva attende+ re il valore delle monete al tempo del pagamento fondandosi principalmente sopra la /:-.1, ff. de contrah. empt., la quale, secondo lui, prescriveva che niun riguardo sì dovesse al’ valore intrinseco, ma solamente all’ estrinseco, o sia alla dichiarazio- ne del governo. L' Eineccio al contrario disse che si doveva stare al valore che le monete avevano al tempo del contratte, ed. appoggiò la sua opinione sulle 22. 3, ff. de reb. cred. e 2 cod. de vet. num. potest. Noi conveniamo con Voet. nell’ impugnare la comune distinzione dei giureconsulti, conciossiachè o si alterasse il peso od il fino delle, moncte, ov- vero, I’ espressione del medesimo rimanendosi esso tutuvia lo stesso, egli è certo che o il creditore od il debitore era sempre in danno secondochè|’ alte- razione era accaduta o per aumento o per diminu- zione; ma dissentiamo lungamente da lui perchè non altrimeoti la /. 1, ff. de contrah. emp., pre- seriveva che soltanto al valore estrinseco delle mo- nici si doveyie aver riguardo; d'altronde dalle leg- gi deli Einecdio citate chiaramente si comprende che per il diri romano il valore si doveva consi- drrare che Je monete avevano al tempo dell' obbli- 7366‘LIBRO MI) TIT.“x, gazione, Ed in vero allorquando accadeva un’ alto razione nominale o per editto o per faito del o- verno, cemungue rignardo a coloro tra quali non vera aleun debito non nascesse che un cambiamen- to di voci, perchè la quantità dei metalli e dei bi- sogni sì rimaneva tuttavia la medesima, non era però lo stesso rapporto a coloro tra i quali v° era un qualche debito, perchè se 1° alterazione accadeva per via di un alzamento, i‘debitori ne traevano utile perchè pagavano il Joro debito con miaor mé- tallo di quello che avevano ricevutoz e se accadeva per via di uno sbassamento ve traevan nile i cre- ditori perchè ricevevano maggior metallo di quello che avevano dato. Ond® è che ingiusta appariste Ta distinzione dei giureconsulii in quella parte che ol Dligava a ricevere le monete secondo il valore che avevano al tempo del pagamento allorchè 1’ altera zione era accaduta per editto del governo, e più inginsta ancora apparisce 1° opinione del Voet, il quale un tal tempo avrebbe voluto che si. fosse ri- guardaio tanto sc l’ alterazione nasceva per editto quanto se masceva per fatto del governo. Nè è‘da credersi che la 4. 1, ff. de contrah. empt. prescri— vesse doversi aver riguardo soltanto al valore estriv seco delle monete ,, percliè avendo detto questa lég- ge eaque‘materia( cioè i metalli ande si’ ferma moneta) forma publica percussa usum domifium- que non tam‘ex substantia pracbet, quam éx quantitate} volle con ciò sigwificare che’'ì metalli non tanto servivano alle umane indigenze come me- valli ex substantia, ma eziandio come moneta er quantitate. Conciossiachè in tal guiso' restassero li- beri i contraenti dal disimbarazzo' di dovere ad ogni momente pesare ed assaggiote i metalli che ricevevano, perchè la pubblica gutorità attestava‘a la DELL IMPRESTITO,. 1367 tuttu il peso e fino dei metalli stessi p la quale alle» stazione inipropriavante è stata detta dai giuvecon- sulti e dagli cconomisti aneora valore. estrinsuco delle moneie, mentre«ssa altro non è, ed ultro non dev essere che una fedele espressione del va- lore intrinseco e reale dille monete cousiderate co- me, metallo: la qual cosa sì rene manifesta per una costituzione di Valentiniano e Valente, i quall prescrissero che non si potesss ricusare la moneta quando fosse stata del debito peso e fino, vale a dive quando I’ attestazione della. pubbli autorità espresso il vero peso e fino delle monete s0- lidos veterum principum veneratione formatos ita tradi, ac susci, avesse vi ab ementibus,'et. distrahentibus Jubemus, UL nihit omnino refragationis ortatur, modo, ut debiti ponderis sint, et speciei probae; È. 1, cod. de vet. num. pot. A questa costituzione 8’ arroge un responso di Pomponio il quale aperta— mente disse non potersi dal debitore restituire al ersditore una cosa inferiore a. quella che aveva ri- cevuto ancorchè von se ne fosse convenuto la resti- tuzione di eguale bontà. Cum quid mutuuri dede- rimus y etsi mon cavimus.,, ut aeque bonum nobis regderetur, non licet debitori ìdeteriorem rem, quae cx eodem genere sil; reddere: veluti vinurne imvuni pro vetlere. Nan in contrahendo, quod agilur, pro cauto habendum est:- id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis; el eadem boni- , qua datum est; l. 3, ff, de reb, cred. Tant è lungi che pel diritto romano conside. rar si dovesse soltanto 1° attestazione della. pubblica autorità, 0, come dicono, il valore esirinseco delle monete al tempo del pagamento come avrebbe. vo- luto il Voet, e non del contratto, conforme LV Ei necio opinò appoggiandosi. alla vera| disposizione delle romane leggi.) tate solvatrir bi Di Alco ino: ei SN DE IO III ET 1868 LIBRO INT, TIT. x. 1896. La regola contennta nel precedente articolo non ha luogo, se il prestito fu fatto in verghe me- talliche. ( V. Ja nota precelente.) 1897. Se furono prestate‘verghe metalliche o der- rate, qualunque sia 1 aumento o la diminuzione del loro prezzo, il debitore«leve in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più. ( V. la nota dell’ are, 1895:) Sezione IL Delle Obbligazioni del mutuante. 1898. Nel muto, il mutuante è obbligata alla stessa responsabilità stabilita coll’ articolo 1891 per il comodato.) ( Il mutno non era obbligatorio che da una sol parte cioè da quella del mutuatario; quiudi una so- la azione nasceva la quale si chiamava condictio certi ex mutun; ovvero actio mutui; l.-5, cod. quib. non obji. long. temp. praes.; pro. inst. quib. mod. re cont. oblig. V. ciò che si disse nella no- ta dell’ art. 1101 pag. 746:in fin. e 747 in prin. Essa era personale é distretto diritto, ecompeteva al nm tuante ed a’ suoi eredi. onde costringere il mutuatario od isuoi eredi a restituire altrettanto della stessa spe- cie, qualità e bontà. V. la nota sopra citata e la no- ta dell'art. 1892. Da ciò si comprende che il mutuo non produceva alcun’ azione a favore del mutuata- rio onde chiedere al mutante la rifusione dei danni che un qualche vizio. della cosa a quest’ ultimo co- gnito avesse potuto arrecare al mutuatario. Ciò non ostante non v’ è ragione perinon credere che a co- stni potesse competere l’azione\della legge Aquilia ol 0° It) DELL IMPRESTITO. 1369. perchè il mutante non era esente da colpa se sa? pendo i vizj non apparenti della cosa, li avesse ta- ciuti.) 1899, Il mutuante non può ridomandare le ense prestate, prima del termine convenuto. ( V. la nota dell’ art. 1186. ig00. Non essendosi fissato il termine alla resti= tuzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione secondo le circostanze. ( Sebbene sia vero che in ogni obbligazione quan- do non'si era fissate un tempo al pagamento, do— veva esso eseguirsi entro al giorno presente, Z 14, ff. de reg. jur.; l. 41, 6. 1, ff. de verb. oblig.; non= dimeno nen era tolto al giudice di concedere al mu- tuatario un congruo termine secondo le circostanze, per ia restituziome della cosa ricevuta a mutuo; arg. 4. 17, 6. 3, ff. commodat. V. la seconda nota fat- ta all’art. 1244, e si poteva qui ripetere quel detto di Paulo haec aequitas suggerit, etsi jure defi- ciamur; L. 2, 6. 5; ff. de ag. et aq; pluv. arcen.) 1901. Essendosi soltanto convenuto che il mua- tario paghi quando gli sarà possibile, o quando ine avrà i mezzi, il giudice gli prescriverà un termine al pagamento, a norma delle circostanze. { Conforme alla disposizione di quest’ articolo era la comune opinione dei giureconsulti in pratica ri= cevuta, come ne attestano il Menochio ed altri.) Sezione III, Delle Obbligazioni del mutuatario, 1992. Il mutuatario è obbligato di restituire fe cose ad esso date-in mntno, nella stessa quantità e nalità, ed-al tempo COnventito; Gopics civ. II, 39 ‘1370 LIERO II,.TIT. x. ( V. la nota dell’ art. 1892. 1903. Sc si trova nella impossibilità di soddisfare vi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al Inogo in cuni doveva,a termini della convenzione, farsi la restituzione della, cosa. Se non è stato determinato nè il tempo, nè il luogo, il pagamento si fa secondo il valore corren- te nel tempo e nel luogo iu cui fu fatto, l impre- stito. ( Qualora il mutmatario non avesse potuto soddi- sfare alla sua obbligazione} di cni nella nota citata sotto l’ act. precedente, doveva pagare la stima che la cosa aveva nel tempo e nel luogo in cui per la convenzione doveva restituirla. Se nella convenzione non era stato determinato nè il tempo nè il luogo, doveva pagare la stima che la cosa aveva nel tem- po e nel luogo della contestazione della lite.;. 4. 22, ff. de reb. cred.; 1. ult. ff. de cond. tritic. V. la nota fatta all’ art. 1146.) 1904. Se il mutnatario non restituisce le cose im- prestate o il loro valore nel termine conyennto, de. ve corrispondere l’ interesse dal giorno della do- manda giadiziale. (. V. ciò che si disse in fine della mota dell’ art. 11146‘congiuntamente alla nota dell’awt. 1139.) CAPO. III, Del Mutuo ad interesse. 1905. È permessa la stipulazione degli interessi nel semplice mutno di danaro, di derrate, o di al- tre cose mobiliari. ( Perchè il mutuante avesse azione da. poter do= mandare le. usore era necessario che le avesse con- ELL’ 1MPRESTITO, 1371 venute per mezzo di stipulazione, altrimenti se le aveva convenute per mezzo di nudo patto, non ave- va azione alcuna, perchè il nudo patto aggiunto ad un contratto di stretto diritto qual era il mutuo non dava azione, ma soltanto eccezione: ond’ è che se il mutuatario, avendole pagate in forza di tale pat. to, avesse volato ripeterle, il mutnante avrebbe po- tuto opporgli l'eccezione del nudo patto il quale sebbene inducesse soltanto obbligazione vaturale, to- glieva però di poter ripetere ciò che per esso sì era pagato; 2. 3, 2. 4, ln, 1 22, cod. de usur.; LÀ 24, ff. de praes. verb. V. la nota, dell’ articolo 1101 pagina 688. e quella dell’ articclo 1376 in principio. Questa regola però aveva Inogo sol tanto nel mutuo di danaro,‘non in quello di+ con mestibili, e generalmente di tutte le altre cose fun- gibili, LL 12, l. 23, l. 25, cod. de usuris, nè tampoco nelle usure promesse ad una città, 4. 30, ff. eod.; al fisco, ZL 45, ff. eod.; i banchieri; Nov. 136 cap. 55 oyvero nelle usure che sì pro- mettevano per danaro che il mutnante avesse dovuto trasferine di là dal:mare, L. 5; 6-1, Liz ta de naut. foenore, conciossiachè in tutti questi casì si potessero chiedere, le usure' sebbene promesse sola- mente con nudo patto: La ragione di queste— zioni io credo che fosse, in quanto alle cose com- mestibili, perchè questi mutni solevano farsi tra con- tadini ignari per lo più delle formole della stipula- ione: negli altri easi io, penso che fossero dovute le usure promesse per mudn patto per lo speciale favore che godevano le cià ed il fisco, e per Vuti- Lità che recavano al commercio i banchieri e coloro che azzardavano di trasportare danaro di là dal mare; /. 13,6. 1, ff. de edendo; Link Sd *, de reb. auct. jud. poss.; LL 7,$ per. et ult.; 1379 LIBRO MI, TIT. Xi I. 8, ff. depositi. Tali erano le disposizioni del dic ritto romano. L’ uso però avendo generalmente tol- to la differenza tra contratto di buona fede e di stretto diritto, e tra putto nudo e non nudo, Co sicchè ogni patto produceva azione, avexa' dato an- che di poter chiedere le usure promesse anche sol: tanto con nudo paîto.) 1906. LI mutuatario che ha pagato interessi. nor convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul ca= pitalie. (Il mutnatario che pagava usure non convenute, non poteva ripeterle, nè imputarle sul capitale, quapte volte avesse saputo di non doverle; ma però non era obbligato a pagarle per l'avvenire; 27, cod.‘de usuris; l. 28, cod. de pact., V. la‘nota dell’ art. 1376 pag. 1024, non ostante la 4.6, ff. de usuris, ove Papiniano riferisce che Antonino giudicò doversi Je usure quod cas ipse. dominus vel pater longo tempore praestitisset; conciossiachè in quel caso non si dubitasse se Je usure fossero@ no dovute, ma se fe cose mutuate fossero andate in vantaggio del padrone o dei padre onde poi co- stringerlo coll’azione in. rem verso al pàgamenta delle usure promesse dal servo o dal fi#i0; ed avendo l imperatore considerato che il padrone od il padre aveva per luriga tempo pagate le wsure pros messe al mutuanie dal servo 0 dal figlio, covgettu= rò che realmente Je cose mutuate fossero andate a vantaggio o del padrone, o del padre,‘e quindi condannò i loro‘eredi a pagare le usure.. Che se il mutuatario credeva di essere debitore delle unsure quando realmente non lo era, ovvero se pagava usure maggiori‘di quelle che la legge permetteva, poteva;iraputarle.. nel capitale tutte‘0 il: soprappiù del giasto., ovver' anche ripeterle;, seuma 1 aveva. re= DELL’ IMPRESTITO, 1393 stituito il capitale al mutante; 2. 26, ff. de cond. indeb.;£. 102, ff. de solut.; l. 18, cod. de usu- rîs. V. la.nota testè citata,) 1907. L’ interesse è legale o convenzionale. L’in- teresse legale è fissatò dalla legge. L'interesse con- venzionale può eccedere quello fissato dalla legge ogni qual volta la legge non lo proibisce. La misura dell’ interesse‘convenzionale debb’ es- sere determinata in iscritto, ( L'usura, secondo il diritto romano, era con- venzionale, o legittima. La prima era quella che le parti stabilivano con una svpulazione, come si-dis- se nella nota dell’ art. 1905;,fa secenda era quella che accordava la legge nei casi di cui nelle note degli art. 1139, 1153. L’ usura convenzionale non poteva giammai eccedere la legittima. La legittima si divideva in centesima ed in minore. La centesi- ma, ehe era la maggiore di tutte, consisteva nel dodici per cento all’ anno, e si chiamava centesima perchè era la centesima parte del capitale, la quale si pagava ogni mese, conciossiachè 1 romani usasse. ro di pagare le usure ogni mese. Questa usura sî divideva‘in dodici oncie servendo così di asse all’n- sura minore. Quindi l’ usura minore poteva essere di un’oncia o sia dell’ uno percento all’ anno, di due oncie, di tre, di quattro e via discorrendo, ed era detta minore perchè era sempre minore della centesima; Z. 26, cod. de usuris. Ai mercanti ed ai banchieri era concessa 1’ usura dell’ otto per cen- to all'anno, ai personaggi illustri il quattro, e ad ogni altro cittadino il sei;£. 26, 6.1} cod: e0d. Novell. 136 cap. 4e5. L'usurà centesima.cra per- messa nel mutuosdi danaro da trasferirsi dia: dal mare, ed in. quello divcose fungibilizi4. 06) E 1; cod, eod., V. la nota dell'art. 1153 pag. 847 iu 1374 LIBRO Ult, TIT. Xx fin., anzi in quest ultimo era permessa l’asura an- che maggiore della centesima, lo che era un’ ecce- zione singolare;[Vov. 34. Se il creditore aveva sti- pnlato le usure senza determinarne la quantità, e che daltronde non gii fossero dovute per legge, non aveva diritto di esigerle, perchè le usure con- venzionali dovevano essere fissate nella loro quanti tà; 2 31, 2. 41, in fin. fl. de usuris. Nè poteva dirsi col Voet e var] altri giureconsulti, che fossero dovute le usure che si costumavano nel luogo in cui si era fatta la stipulazione, per la regola che quan- do non appariva ciò che le parti avevano convenu- to, devevasi ricorrere al costume del luogo ove el. leno avevano contrattato, /. 34, ff. de reg. jur.; eonciossiachè questa regola andasse soggetta all’ ec- cezione che apertaniente stabilivano nelle nsure le citate 02. 31 e 41. Meno poteva opporsi, come fece il Voet, che la prima legge non era‘applicabile al caso perchè trattava di' usure già scadute, mentre ciò non è vero, rilevandosi‘patentemente dalle di lei parole che la convenzione delle usure formava ‘parte della stipulazione del mutuo, e cle quindi si trattava di usure che dovevano scadere; altrimenti se si fosse trattato di usure già scadute, la conven. zione avrebbe dovuto essere vosteriore alla stipula; zione medesima ed essere perciò in sostanza un nu- do patto: onde avrebbe risposto il giureconsulto che le usure non erano dovute perchè un nudo patto azione alcuna non' poteva produrre, conforme sì no- tò sotto l'art. 1101 pag. 687 e più particolarmente sotto l’ar!. 1905. Ma dato ancora clie nella 2,31, si trattasse di usure scadute, che avrebbe potuto giovar ciò se la ragione per cui‘il giureconsulto rispose non valere a convenzione, cioè la non definizione della quantità delle usure, cra comune alle’ usute scadute DELL® IMPRESTITO. 1375 e da scadere? In quanto alla /. 41 perchè se nel caso in essa riferito constava della conveuzione delle usure, ma non delia loro quentità, mon sì doveva ricorrere al costume del paese per definire tale quantità, dappoichè era certo che si non pateat quid actum sit, erit consequens ut id sequamur, quod im regione ir qua actunt est, frequentatur? 4. 54, if. de reg. jur. Non vi si doveva ricorrere, risponde il Voet, perchè le pari avevano convenuto la quantità delle usure, e se si fosse condannato il debitore secondo il costume del paese, era facile di condannarlo ad vna quanutà o maggiore,@ minore della convenuta. Ma non si richiedeva forse, sog- giungo io, che le parti avessero fatto una conven- zione, la quale essendo oscura, si fosse poi inter- petrata secondo il costume del. paese? Se non v'era ccavenzione, come si voleva‘iuterpetrala? Sarebbe stato meglio che avesse risposto il Voet che non vi si doveva ricorrere perchè apertamente ostava la ci- tata Z. 41, dicendo Quaero an ex co instrumento usurae peli possint, et quae? Modestinus respon- dit, si non appareat, de quibus usuris conventio facta sit, peti eas non posse. Del resto non si potevano esigere partitamente o tutte in una volta usure che ecceilessero il capi- tale,. 27, cod. de usuris. Nov. 121 e 138, de- rogata la /. 10. cod. eod., rapporto a tutte le per- sone, eccettuate le citta, intorno alle quali volle Giustiniano ché restasse ancora ia vigore; Mov. 160.) 1908. La quitanza per il capitale rilasciata senza riserva degl’ interessi, ne fa presumere il pagamene to, e ne produce la liberazione. ( Concord. /. 49, 8. 1, ff. de act. empt-;, arg. 2 ult. ff. de eo quod certo loco, specialmente pere 1376 LIBRO MI, TIT. x. chè il creditore cui veniva pagato il’ capitale, pote- va imputare il pagamento prima nelle usure ed il vimanente nel capitale; Z. 5, 6. ud. ff. de solut.; 4. 21, cod. de usuris. Lo stesso si dica se il. giu- dice condaunava alcuto a pagare un capitale senza condannarlo ad un tempo alle usure; cenciossiachè dalla cosa giudicata nn nascessero due azioni una per le usure l’altra per il capitale; ma soltanto un’a- zione, per la quale non si poteva esigere dal debi- tore più di quello che era espresso nella sentenza; 4 4, cod. depositi; l 13, cod. de usuris. La qual cosa era vera se lè usure erano dovute sola— mente in virtù della mora, 4. 49, 6. 1, ff. de act. sempi.; dd. Ul. 4 et 13; altrimenti se erano dovute per stipulazione, rimaneva}’ azione alle. an- corchè fosse estinto il capitale, perchè aveva il cre= ditore due azioni principali una per le usure, 1 al- tra pel capitale; /. 75, 6. pen. ff. de verb. oblig.; 2. 1, cod. de judiciis; arg. È. 8; ff. de co quod certo loico.) 1909. Si può stipulare un interesse mediante un capitale che il muinante si obbliga di non ripetere. In questo easo, il mutuo si denomina stabili mento di rendità. { V. la seconda nota fatta all'art. 530 T..I.) 1g10. Tale rendita può costituirsi in due magie= ze, Im perpetuo o a vita, ( V. ta nota citata.sotto 1’ art. precedente.) 19rr. La rendita costittita«in perpetuo è essun» zialmente redimibile.: Possono soliunto: le parti. convenire che non si redimerà la rendita. prima. d’ un termine il quale non potrà eccedere dieci anni, Ovvero senza che siame anticipatamente avvertito il eredirore nel ter= mine da esse determinato. DELL’ IMPRESTITO. ( V.le note dell'art. 550 hr) eg12. I debitore di una rendita costituita in per- pewuo può essere costretto alla redenzione, 1. Se cessa dall’ adempire i suoi obblighi pel corso di due anni; 2. Se tralascia di dare al creditore le cauzioni promesse nel contratto. ( I, prammatici davano per regola che quando il venditore di un censo non adempiva le promesse fatte al compratore potesse costringersi a redimere il censo e dicevano che questa redenzione stava in luogo dei danni ed interessi; Cenc. de cons. part. 3, cap. 8, quest. 3, art. 4, n.13. Rote decis. 285, 5. 3 et decis. 286 n. 4 et segg. unpressae post eumdem tract. de censu et decis. recent. 320 72-79, part. 15. Per altre cause ancora dicevano i pram- matici che potevasi obblizare il venditore del censo a redimerlo, come quando era stato imposto sopra an fondo altrui o soggetto a fedecommesso senza che si fosse ciò notificato al compratore vel censo; quando il venditore distruggeva 0 rendeva infrut- tuoso il fondo censito, e per altre cause riferite dal Cencio nel luogo di sopra citato.) 1913. É pure ripetibile il capitale di una rendita cosùtuita in perpetuo nel caso di fallimento o di prossima decoziove del debitore. ( Comunemente dicevano i prammatici che un cenîo prima del fallimeuto del venditore del mede- simo e prima dell’ esecuzione della sertienza gra— duatoria, non s° intendeva estinto, sebbene peraltro il compratore potesse chiederne l'estinzione instando per essere collocato nel grado che gli competeva frai sreditori, perchè il venditore col citare al con- corso î suoi creditori aveva‘mostrato di. volere che fossera soddisfatti per quanto portavano le. forze del * 39 r378 LIBRO MI, TIT. x, sno patrimonio; Sudell.$. census, n. 8. Salsa. Labyr. credîtor. part. 1 cap. 17 n. 32, cap. 13 n. 10 et segg. el cap. 19 per tot.) Ù 1914. Le regole concernenti le rendite sono determinate nel titolo dei, Contratti di sorte. ( Noi pure nel luogo di cui in quest articolo esporremo le regole concernenti le rendite vitalizie. Iutanto discorreremo del contratto chirografario di cui sì fece menzione nella‘nota dell'art. 110r p3g» 692© 748 il quale soleva intervenire nel mutua. Se‘alcuno aveva rilasciato uù chirografo o sia Una scrittura, in cui si fosse confessato debitare per titolo di muwo, poteva essere costretto a soddisfare 1° obbligazione se erano trascorsi due anni da che era stata fatta, 6. unze. instit. de literar. oblig.; altri- menti non essende passato tanto tempo poteva difen- dersi coll’ eccezione così detta del dararo non nu- merato, la quale consisteva nel negare di avere ri- cevuto il danaro o altra cosa a mutuo, e dava al Imutuavte Îl peso di provare che. aveva consegnato al mutuatario la cosa che. egli aveva confessato dî AVERTICENOMO.3,4., 2, dd lo ,.let tot rl.\eod. de non numer. pecun. Questa eccezione era fra le reali, e perciò giovava agli eredi ed ai fidejussori; 2. 8,4 12, cod. eod. Che se il possessore dei chirografouon agiva in due annî cosicchè il mu- tuatarlo apparente mon avesse potuto opporre resta eccezione, egli poteva nello stesso termine di due anni farsi restitoire il sno chirografo o coll’ azione sine causa, 0 coll’ altra causa data causa non se- euta se il possessore del chirografo si poteva con- Venire; Lul. cod. de; cond. ex‘lege; i 3, cod.; de postul..; altrimenti, poteva.)' apparente debitore, protestare, solenmementesmgli atti del giu- dice di ngn aver ricevuto‘a mujuo da cosayda lui 4 di DELL’ 1NMPRESTITÒ. 1379 coufessata, e così trasferire nell’avversatio il peso di provarne la consegnazione; 4 8, ORE CIA cod. de non num, pecun. Questa eccezione non aveva luogo che. ne) con- tratto chirografario e non negli. altri contratti‘, e nè‘tampoco si poteva opporre contro le apoche, ad eccezione«delle private, contro e quali si poteva opporre nel termine di‘trenta giorni;.5, 4. 6, 2.13, LL 14, 6.1, 2, cod. de non num. pec. Neppure aveva luogo nello stesso contratto chiro= grafario aliorquando il debitore avesse scritto 0 confessato al creditore di aver in realtà ricevuto la cosa, e null’ altro rimaneva‘al debitore’ stesso sé pon che di deferire al creditore il giuramento; No- vell. 136, cap. 5 et 6. Cessuvà ancora se la confes= sione cra stata fatta per causa di un debito antece= dente, conciossiachè allora non sì ricercasse se non se la causa del debito era o no giusta, 2. 5, 7. 113, cod. col., e cessava del pati se il debitore aveva incominciato a pagare, o.se\aveva transatto sopra quella cosa la quale si dubitava se‘gli fosse o no stata data a mvtuo; 4. 4, d. 11, cod.'éod., juact. l: 65, 6.1, fl. de cond. indeb. Se-passava il biennio senza che lo scrittore del chirografo avesse opposto questa eccezione, non po- teva più opporla, ma però poteva giovarsi dell” ce- cezione perpetua del dolo di cui nella nota dell’ar» ticolo r101 pag. 790, provando di non aver.r:cevtito la cosa confessata, avveghachè fosse in d;lo colui il quale chiedeva la restituzione difuna cosa che non ayeva dato giammai, 2. 2,6. 3, ff: de-dolî mal. et'‘\met. except., junct.$.>. instit. de ercept., e questa eva la comune sentenza der giureconsuiti, che che‘conìvo di essa abbia'seritto'Vinvio, il qua- le quanto” siasì discostata dal vero ben‘lo ha dido= strato il Voet.) li 1380 T.-4:T:0 LO XL DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. CAPO PRIMO. Del Deposito in genere e delle sue diverse speciò. 1915. 11 deposito in genere è un atto per cui si XYiceve la cosa altrui eoll’ obbligo di custodirla è di restituirla in natura. ( II deposito era/un contratto reale e di buona fede, mediante il quale alcuno assumeva obbligo di custodire gratuitamente un? altrui cosa mobile. e di restituirla in natura in qualunque tempo che fos- se piaciute al deponente;/ 1, prin. ct 6.8, ff. depositi; 6. pen. instit. quib. mod. re cont. oblig. IV. quanto si disse nella nota dell’ articolo 110I «pag: 692 e 747.) 1916. Wi sone due specie di deposito; il deposi- to propriamente detto, ed il sequestro, ( Anche secondo il diritto romano eranvi due sorta di deposito, cioè il deposito propriamente detto, ed il sequestro, ma però volontario al quale era quando due’ persone litigando sopra di una cosa mobile, acconsentivano di darla in mano ad un ter- 20 perchè lastodisse e‘consegnasse al vincitore 3 t. 6,4 17, ff. depositi; 2. 5, cod. eod., altri- metti Se era‘mecessario è cioèvise! era ordinato dal giudice per una qualche giusta: causa anche contro volontedei-litigantò non aveva la: siatura. di cone Ua.lo€ per tousegueuza non poteva«ssere un de= DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1381 posito, ma era una semplice custodia della cosà eontroversa dal giudice ordinata; 4. 7, 6. ult. fÉ, qui sutisd. cog.) Cilea LI, Del Deposito propriamente detto. niuno SEZIONE PRIMA. Della Natura e Sostanza del contratto di deposite. 1917. Il deposito propriamente detto è un con- tratto essenzialmente gratuito. ( Ali la mota dell’ art. 19:15:) 1918. Non può avere per oggetto che cose mobiliari, ( Non v'era deposito se non di cose mobili, co- me il nome stesso il manifesta, conciossiachè fosse detto deposito ex co guod ponebatur, l. 1, prin, ff. depositi: e sebbene le leggi dicessero che Je co+ se immobili potevansi commendare, il qual verbo equivaleva a deponere, l. 24, ff. eod.; bt. 186, ff. de verb. signif., nondimeno in tal caso. non era un deposito, ma nn mandato perchè colui che s'in- caricava della custodia di una cosa, immobile non tanto. si obbligava di tenerla come depositario, ma si cbbligava eziandio di fare alla-guisa, di un man- datario: 0. 5. 6. 4. ff.+de praes. verb. Huber. Praelection. ad instit. quib. mod. re cont. oblig. 6. 10. 1949. Non è perfetto;che colla tradizione reale o finta della casa depositata. La tradizione finta basta, nel casozin chibla; co- sa che si conviene di lasciare in deposita, fosse. già presso il depositario per qualche*+®—*-’ è 1382 LIBRO Il, TIT. XI. ( Concord. Z. 1, 6. 5, ft. de 4blig. et act.; 6. pen. instit. quib. mod. re cont. oblis. Vi. lu nota dell'art. 1101 pag. 692€ quella dell’ articolo PIE pag. 307 T. 1920. H deposito è volontario 0 necessario. ( Anche secondo il diritto romano il deposito si divideva in volontario è necessario, il. primo‘de’ qua< li era volgarmente detto semplice, il secondo mise- rabile; l 1,$. 1, et seqq. if. depositi.) Sezione II. ’ Del deposito volontario. 1921. Il contratto di deposito volontario si fa col consaso reciproco di chi deposita‘e di chi riceve la cosa in deposito. V. la nota dell’ art. 1915.) 1922. Il deposito volontario non può regolarmen= te farsi che dal proprietario della’ cosa depositata ovvero col suo consenso Cspresso(a) tacito. ( Potevansi depositare nun tanto le cose. proprie quanto le altrui per la ragioue ce col deposito non sì trasferiva il dominio‘della cosa depositata; ond’è che il creditore depositar poteva il pegno, il ladro edlil predone ta cosa rubata 6/predita, e lo stesso depositario la cosa chel‘teneva in deposito, 4. 9, tod. de pignor. att. y;d, 1,0 6-3g,54:31, 8. 1, 4 06 ff. depositi j' con avertenza però che Ja cosa faltrui non si poteva'idepositare presso ilidi lei pa- drone perchè seila possedevarper idovitàià non po- tevd possederla a titolo di' depositor che(supponeva nel drpositario! la‘malicanza del«lopinto è divida «fin; MiLeodi tf derregi gue.) DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. r383 1923. ll deposito volontario debb’ essere provato col mezzo di scrittura. Non è ammessa la prova te- stimouiale se il valore del deposito eccede cento cinquanta lire. ( V. quanto si disse nella: nota dell’ art, 1101 pag: 692 e dell’ art. 1341 in prin.) 1924. Quando il. deposito eccedente cento cin- quanta lire non è provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione, tanto per lo stesso fatto del de- posito, quanto per le cose che ne formano P og- getto, e per la loro restituzione. { V. le note citate sotto|} art. precedente.) 1925. Il deposito volontario non può aver luogo che fra persone capaci di contrattare. Ciò non ostante, se una persona capace di con- trattare accetta il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni d'un ve- ro depositario; essa può essere convenuta in giudi- zio dal tutore o dall’ amministratore della persona che ha fatto il deposito. ( H deposito poteva aver luogo anche tra— ne incapaci ad obbligarsî come un pupillo, il qnale senza l autorità del tutore poteva bensì Ja propria condizione, contattando, nia non dete- riorarla, conforme si disse nella. prima nota dell’ar- ticolo 450. T.T. Nandimeno:se-um pupillo, avendo ri. eevuto in deposito una quulehe cosi, avesse da quel- la tratto vantaggio, od, essendo capace. di dolo, ne avesse usato intorno alla medesima.;; potewa ob- bligarsi coll’'azione alel depositora rendere Fagione del suo dolo ed‘avrestituive il guadagno cheravéva fatto con«lanino:idelsdeponente; 4 1316.1315; 1ffivde- positi; L. 9 3:$0l2 ff de minor. bensintesi bperal- t che. se la veosa‘esisteva‘ancora; presso» del pupillo 1384 LIBRO IMI, TIT. XI. poteva costringersi alla restituzione della medesima coll’ azione vindicatoria o colla publiciana, di cui nella nota deli’ art. r10t pag. 710€ segg.) 1926. Se il deposito è stato fatto da una persona capace ed una incapace, quegli che ha fatto il de- posito non ha che l’azione vindicatoria della cosa depositata, finchè Ja medesima esiste presso il de-. positario, ovvero uo’ azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto sì è convertito in vantaggio di quest’ ultimo. ( V. la nota precedente.) Sezione III. Degli Obblighi del depositario, 1927. Il depositario deve usare nel cnstodire la eosa depositata la stessa diligenza che impiega per custodire le cose«he gli appartengono. (1) depositario ordinariamente non era tenuto che di dolo e di colpa Jata perchè il deposito il più delle volte si faceva in grazia non di lui ma del deponente; Z. 20, /. 32, ff. depositi; LL 1, 6 5, ff. de oblig. et act.; LL 23, ff. de reg. jur.; 6. pen. instit. quib. mod. re cont, oblig. V. la nota' dell'art. 1137. 1998. Il disposto nel precedente articolo deve ap- Flicarsi con maggior rigore, 1. quando il deposita- rio stasi egli stesso offerto‘a ricevere il deposito; 2. quando abbia stipulato una rimunerazione per la custodia del deposito;‘3, quando il deposito» siasi fatto: unicamente‘per interesse del, depositario‘$ 4. quando siasi convennto espressamente che il dee positario sarà‘tisponsabile per qualuaque colpa. x (H dipesitario ci) casi di euisifi questo articolo: DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1385 era tenuto di colpa leggerissima, avvertendo però che nel secondo caso il deposito degenerava in una locazione di opere: Z. 1; 8.5, 8, 9; 35 ffi 4.13 cod. depositi; l. 5, 6. 2; ff. commod.; l. 4, ff. de reb. cred.; l 2,$. 24, ff. de vi bonor. rapt.»; LL 23, ff. de reg. jur. V. la nota dell’ art. 1137) 1029- Jl depositario non è in verun caso rispom= sabile per gli accideti prodotti da una forza irre— sistibile, eccetto che sia costituito in mora psr la restituzione della cosa depositata. ( Îl depositario non era tenuto pe casi fortuiti, fra i quali quello pure annoveravasi di una forza superiore, a meno che non vi si fosse volontaria- mente assoggettato, É. 1, cod. depositi, o mon avesse convenuto di restituire altrettano di cio che aveva ricevuto in deposito, conciossiachè allora il contratto fosse non un deposito, Ina un Mutuo, arge 2. 24, ff. eod.; L 31, tt. locat., 0 la cosa depo- sitata non fosse perita, dopo, la contestazione della lite; Z. 13, 6. ult., junct. 114,6. 1, ff. uepositi. Che se la cosa depositata dopo di essere stata prima alienata e poscia riacquistata dal depositario, periva per un caso fortuito, era costui obbligato a pagarne la‘stima insieme coi danni e gl’ interessi perchè ta- le obbligazione era. nata dalla delosa alienazione della cosa, e mon aveva potuto sciogliersi per,Ja perdita accidentale della cosa medesima; 4. 1,6 25, ff. eod.) 1930. Non può servirsi della. cosa, depositata senm za l’ espressa..0, presunta permissione: del\deportente; ( Jl depositario che-scientemente, usava della.casa depositata era, tennto di.furto€ macchiato d’ infas mia; ZL 76 ff desfuntisi SG bs vinstitiv de obliga quae ex dalistomastumni. V.. la notadell’art: bidgi Se ne usava col gonsenso, del.deponente,sjallora lil Md 1386 LÈSRO. MI, TIT. SI Kde deposito degenerava in mutno se la cosa depositata Bu eva delle fangibili, ed il consenso del deponente si Lit, ipresumeya qualora egli avesse consegnata. la cosa MITI senza. chiuderla o suggellavla; 4. 10, ff. de reb. i) cred.;d. 1, 6.34, ff.-depositi; 1.31, ff. Locat. Mi Se poi Ja cosa era delle non fungibii, e che il } deponente ne avesse concesso l’ uso, il contratto era un comodato, comunque i prammatiei lo chiamas- sero deposite irregolare.) MIA 1931. Non può fare verun tentativo per. iscoprire gigi le cose che presso di lui sono state depositate, quan- ; do gli vennero affidate in una cassa chiusa o in un involto sigillato. |( V. la nota dell'art. 1782 in fin.) SRPANESNI 1932. Il depositario deve restituire]' identica co- TERRI sa che ha ricevuto, (ESNO In conseguenza, il deposito del danaro deve re- DEI stituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto {Ol nel caso di aumento, che in quello di diminuzione -del Joro valore. ( V. la nota, dell’ art. 1915 congiuntamente || quella dell’.art. 1930 e 1895.); | 1933. Il depositario non è tenuto a restituire la di cosa depositata, che in quello stato în cui si ritro- ) i va al tempo della restituzione. Le deteriorazioni av- ER ì yenute senza sua colpa sono a carico del deponente, v MELO: 5:(Va laxnota, dell att. 1915, congiunzamente a I07| quella: dell'art, 1927.) 4934. U depositario a cri fu tolta la? cosa feno- sfilata da una;forza irresistibile,‘e che ha riceveto -dayluogo di. quella una;souama 0. qualche altra, cosa, OE DICE) sideve restitnive] ciò che dia) zicevura în cambio. RESRSIIAT gg) Concord d'a been 4 diliunoi 4a, d 4, IRANGA| rifl depos. Viila nota dell'art BD TE « a o) DI DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.— 1387 1935. L’ erede del depositario, il quale ha ven- dutò in buona fede la cosa che igruvrava essere de- pesitata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contro il com- pratore nel caso che non gli sia stato pagato. ( Concord. 4. 1,$. ult.; I 2, l 4; ff. depositi. Se più erano gli eredi, non sì potevano convenire che in proporzione della loro parte ereditaria, an- corchè il loro autore fosse stato in dole. Se alcuno di essi era in dolo, egli solo poteva essere eonve- vuto a pagare il solido, nè il di lui dolo pregiudi- cava agli altri coeredì; l. 9, 4. 10, ff. eod. Se poi totti gli eredi erano in dolo s; ciascuno era tenuto în proporzione della sua parte ereditaria, qualora il deponente avesse agito per la rifazione dei danni, oppure per ciò che ciascuno si era indebitamente appropriato; quante volte si fosse‘trattato di un de- posito di cose fungibiti; l. 22, ff. cod.) 1936. Se la cosa depositata ha prodotto frutti i quali siano stati percett dal Ccpositario, è questi tenuto a restiwirli. Non è debitore di alcun inte- resse del danaro depositato, se non dal giorvo in cui fu costituito in mora per la mon fatta restitu- zione. 11 depositario doveva«estituire la cosa‘leposi- tatà insieme co’ suoi frutti, con ogni causa ed“ac- cessione; 2. 15% Gal 0 6£ depositi: LAB o, {f. de usuris; È. 1, 6:05, ff depositò,‘junet.-L. 5, 6. 9, ft. commod. Doveva’ ancora pagare. le usùre se, per aver convenuto di servirsi del’ danaro depositato ,.€ restituirne altrettanto, le aveva‘prb- messe, l.124, ff depositi; nel qual-ciso vedenitho già nella nota dell'art.‘1930. che il deposito dege- nerava in niumo: Parimenti era Vobbligato: att@*ustire se aveva convertito in: proprio uso il danaro depo- 1388 LIBRO III, TIT. XI, sitato, di 28, ff 2.08.02 4, cod. depositi, 6 se era in mora nel restitnire le cose fungibili che te= neva#n deposito; 4. 25, 6. 1, ff. 2. 2, cod. eod.) 1937. Il depositario non deve restituire Ja cosa depositata, che a quello che glie Jha affidata, 0 a colui in nome del quale fu fatto il deposito, 0 a quello che fu indicato: per riceverlo. (. Concord. 2.1, 6. 39, 44, 2 11, 2. 26, ff. de- postti; l. pen. cod. ad exbib.) 1938. Non può pretendere che il deponente pro- vi essere egli il proprietario della cosa depositata. Ciò non ostante, se scopre che la cosa è statà rubata, e chi ne è il. vero padrone, deve denun- ziare a questo il deposito a lui fatto con intimazio— ne di réclamarto in un determinato! e congruo ter- mine. Se quegli cui fu fatta la denunzia’ è npegli= gente nel reclamare il deposito, il depositario è va— lidamente liberato colla consegna dal deposito& quello da cui 1’ ha ricevuto, ( Se il depesitario.avesse saputo che le cose de= positate erano state rubate, non poteva più resti< tuirle al ladro deponente, ma solo al padrone delle medesime.: se poi avesse ignorato‘ciò, poteva resti tuirle al ladro;,2. 11), 4. 31, 6. 15 ff. depositi.) 193g- In; caso. di. morte naturale. o civile‘ del’ de- ponente, cla cosa depositata: non può restituitsi che al suo erede. i, Se; yisona-più ieredi;} bessa. deve restitàitsi a'‘Cia scuno, ici essi;.penla lorosporgione!? i Se..lagosa none divisibile gigli etti devond Sii essi, accordarsi; sul modo die rivevertà? ci (Se il deponente: murive netiralifente‘ 0; civil. mente, il deposito dovesa»:restitiits) Hl'Ssin' erede i purché la morte 00m ai Ta obo fistazione de’ isuvi beni}? mentre! alfbra-ik"d IA èstt DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1389 doveva collocarsi in una pubblica depositerìa; 4. 3r, prin. ff. depositi. Se più erano i deponenti o gli eredi di un solo deponente, ciascuno di essi non poteva chiedere tutta la cosa depositata, ma sol- tanto una parte proporzionata a quella che aveva‘o mella comunione o nella eredità, qualora peraltro la cosa fosse stata divisibile,‘o altrimenti now si fosse convenuto all’ atto del deposito; 2 1,$. 44, gunct. l 17, ff. depositi. Ond* è che se il depo- sito consisteva in danaro chiuso e sigillato, doveva aprirsi alla presenza del giudice, o di uomini dab- bene, e darsene la sua porzione a quello fra i de- ponenti od eredi che la chiedeva, e poscia chiu- derlo e sigillarlo di bel nuovo alla presenza pure o del giudice o di uomini dabbene onde fosse dal de- positario conservato per gli altri deponenti. 0 coe» redi, ovvero collocato in una pubblica depositeria; 4. 1,6, 36, ft. e0d, Nè quegli che in tal modo aveva ricuperate la sua porzione era obbligato a farne partecipi gli altri depopevti o coeredì nel ca- so che non avessero potuto conseguire le loro por- zioni dal depositario caduto in povertà, perchè egli doveva godere il frutto della sua diligenza, e gli altri soffrir dovevano la pena della loro trascura- tezza, Z. ult. cod. eod., junct. l: pen. n fini fl. quae in fraud. cred. fact. sunt.; purchè’ non si fosse trattato di s0cj; 4. 63, 6:05», ffuopro Socio. V. la nota dell’ art, 1849.): All’ opposto.se-la cosa depositata‘era"indivis bile, ogni deponente,, od; eredè spoteva‘chied@t# ivtta, purchè avesse dato cavzione‘che. il£ deposita rio non sarebbe stato molestato daglialtri deponthtf** od eredi; e.se non. dava questa.cauzione; lil deposita> rio per hberarsi dall’fizione scontro di lui intentatà; poteva collocare il. deposito vin: una, pubblica‘depò. siteria j 4 136... 30, infima ff. depositi, ih 13g0 LIBRO IM, TIT. XFs Non era lo stesso intorno ai depositarj.,® ciossiachè ciascuno di essi fosse tenuto in solido; i. 1,:6..43, fl.eod.) 1540. Se il deponente ha cangiato di state; per esempio, se Ja donna che al tempo del fatto de= posito era libera, siasi in seguito maritata e si ri trovi sotto la poilestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito sia stato interdetto; in wt- ti questi ved altri simili casi, il deposito non può resttuirsi che a quello che ha 1’ amministrazione delle ragioni e de’ beni del deponente. ( Se il deposito era di beni parafernali della mo- glie, a lei sola competeva l’ azione per la restitu- zione. del deposito stesso, perchè a lei sela compe- teva la proprietà e l’amministrazione de’ beni para- fernali, conformemente a quanto si notò sotto gli att. 1575 e 1576. Sc poi era di beni dotali sia. che îl marito ne avesse la piena proprietà, o soltanto il godimento e l’ amministrazione, egli aveva l’ azione per la restituzione del deposito siccome ancne in quest ultimo caso gli competeva la vdindicatoria se condochè fu notato sotto jart.. 1547; con questo però che il depositario restituendo il deposito alla moglie deponente si liberava con molta maggior ra giene che nel caso di un Jadro deponepte cui avess se restituito il deposito conforme a quanto fu notato sottoxl’artì922 e 1938. Rapporto ai pupilli, ai minori, agl’interdetti e simili, se il depositario restitdiva ai medesimi. lil deposito senza AVautorità:»*od:‘il cor- senso de’ loro tutori o curatori, non si liberavà' sè non in quanto che'èglin6? fossero divenuti più*fic- chi colla restituzione deb deposito$ secondo: la régo- la spiegata nella primd/Wota! dell’Aift.‘450‘FI I. e dell'ari:.1241. 0} sticogob Hi nossa scie"Od «ghi. Se il deposito? èstatò fitto da° un tutore, 5 1 J14C9T 6Y 97, NOM sISILROL9D FL Mme DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1391 da mn marito. 0 da un amministratorè, in una di queste qualità, non può restituirsi che alla persona rappresentata da questo tutore, marito o ammini- stratove» se la loro agenzia o amministrazione sia finita. (Il deposito che era stato fatto da un curatore, ed amministratore in nome del minore, dell’ inter= detto, o del padrone, non poteva, restituirsi che‘a questi uitimi aliorquando cra finita la cura o I°. am- minjstrazione, se peraltro il depositario avesse sa» puto che era finita; imperciocchè se non lo aves- se saputo io stimo che avrebbe potuto restituirlo le- gittimamente al tutore od amministratore per la ra- gione, che il deposito restituire si doveva ordinaria— mente a chi lo aveva fatto; 4. 11, 0. 31, 6-1, ff. depositi.) 1942: Sc nel contratto di deposito si è. indicato il luogo in cui deve farsi la restituzione, il. depo- sitario è tenuto di trasportarvi la cosa depositata. Se occorrono spese di trasporto, sono a carico del deponente. ( Concord. L. 5, 6. 1, ZL 19, prin. ff. depositi.) 1943. Se il contratto non indica il luogo della resutuzione, deve questa farsi nello stesso-luogo del deposita. ( La restituzione doveva farsi in, quel;luogo in cui, senza dolo malo del depositario si)trovava. la cosa, depositata 3£..12,,, 6. 13 ffiLidepositipbengi ils 38 nf£. de judics; dl 10, dar, d 19) fff.iodeviresa vind,..):{ re 1944 11 deposito deverestituirsi,;al deponente ap-m pena,..lo avtà domandato, quando ancora: si sfossè fissato nel contratto‘jan, termine per la! restituzione pl purchè non esista presso il depositario nn. decretab di seguestro, o.un atto di. opposizione, acciò la co+ sa depositata non venga restituita o traslocata, ‘1392 IARRO NI, TIT. XI, ( Concord. 2. 1, 6. 45 et 46, Junct. 6. a2, in fin. et L. 17, ff. depositi,) 1945. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione. (Il depositario cedendo i beni non poteva cedere le cose che aveva in deposito perchè il loro domi- nio ed il possesso eziandio civile rimaneva presso al deponente; /. 17,$. 1, ff. depositi. Se. poi dopo di aver consumato le cose depositate senza il con- senso espresso o tacito del deponente, implorava il benefizio della cessione de’ beni, non si liberava per questo dal debito che aveva incontrato, il quale vedemmo già nella nota dell arl, 1g3o che era un furto infamante. 1946. Qualunque obbligo del depositario si estin- gue, quande venga a scoprire ed a provare essere egli stesso il proprietario della cosa depositata, ( V. la nota dell’ art. 1922.) SezioNE IV. Degli Obblighi del deponente. 1947. 1) deponente è obbligato di rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa depositata, e di indennizzarlo di tute le perdite che il'deposito può avergli occasionato.; (CAT depositario competeva I° azione contraria del deposito‘onde costringere il deponente alla rifazione di‘qualinque spesa fatta per la conservazione della ‘cosa depositata, 7. 8,0 123,,f. depositi, e di ‘gpalunque danno! da‘depositario sofferto per la. stessa‘cosa; 2.5, 1,6, 5, fl. cod.)°° -..,,1948. 11 depositari uò ritenere il drago sine |[All’intiero' pagamento i tutto, e19 spe pito. ovuto ‘per causa del. deposita' stebs6 ue DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO. 1363 ( To penso che il depositario non potesse ritar- dare la restituzione del deposito nè per le spese che aveva fatto per la cosa depositata, nè per i danni che per essa aveva sofferto, nè per compensarsi di un credito contro il deponerte, nè per l’ eccezione del danaro non numerato; arg. 4. 4, cod. de com- mod.; è. pen. cod. depositi;{. ult. 6. 1, in fin. cod. de compensat.; li 14,$. 1, cod. de non num. pecun,) S} Bab OMIRIV. Del Deposito necessario. 1949. Il deposito necessario è quella che’ si rese indispensabile per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un saufragio od altro avvenimento non preveduto. ( Concord. 4. 1, 6-v1, 2,60 3, ff. depositi. V. la nota dell’ art. 1920). i950. Per il deposito necessario può essere am messa la prova testimoniale, quando anche si trat- taxsse d’una somma maggiore di cento cinquanta lire, ( V. le note citate sotto l’ art. 1923.) 1951. Nel rimanente, al deposito necessario’ è sat- toposto a tutte le regole precedentemente enunciate. ( Le regole esposte nelle precedenti note. avevano luogo eziandio. nel deposito necessario*o miserabile chie vogliam‘dito, se non che il depositarig, ne gatido, si obbligava al duplo, e si obbligava del pari l'erede“del depositario, non per la negativa del suo‘autore, mà per la. jropriaj conciossiachè per quella del suò- autore, non rimanesse obbligato nè dopo. un'.aninéd; nè a più del scempio, nè oltre al= Ta parte}roporzionata a quella che aveva nell’ere= dità; 4, 6 1, et$eqqi l 18, ff. depositi, si tI, oo) 1394 LIBRO IU, TIT. XI. 1952. Gli osti e gli«albergatori sono risponsabili, come depositarj, per gli effetti introdotti nei loro alberghi dal xiandante che vi alloggia: il deposito dl tali effetti deve riguardarsi come un deposito necessario. ( Se gli osti, gli albergatori, i mocchieri, i vet- turali e simili toglievano le cose che dai viandanti avevano ricevuto nel loro albergo, osterìa, nave, 0 Vettura, commettevano un delitto che li obbligava al doppio coll’ azione pretoria in factum; L 3, 6. t, fl. naut. caup. stab.;£. unic. ft. furti advers. naut, caup. stab. Nondimeno potevano ancora. es- sere convenuti coll’ azione civile diretta del deposi- to, se non ricevevano mercede, 0, sela ricevevano col)’ azione civile conducti; l. 1, prin. et 66. segg.; 23, 6. 1) f(. naut. caup. stab. V. la nota dell’ar- ticolo 782.) 1953, Sono rispunsabili per il furto 0 per il dan- no arrecato agli effeiti del viandante, tanto‘nel ca- so che il furto sia stato commesso o che il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone pro- poste alla direzione degli albeeghiy o da estranei che vanno e vengono in essi. ( Sc ai viandanti veniva rubato 0 in altro modo recato danno dà alenno della famiglia degli osti, albergatori, noschieri, vetturali e. simili, costoro erano enuti per un-quasi-delttto al doppio median- te l’;azione; pretoria‘în fuetum;"Lt; prin., junet. Seas retisegg: y livull. prin.et' 6. ult. fl.‘naut. caup. stab.;l. unio. ff. furti advers. naut, caup. stab. V. la nota dell’ art; 1384'è t782. Se il furto vor al danno veniva) commesso da un viandante in pie- giudizio dell’altro,‘gli‘osti, albergatori ce. eraio?te *Rati per nn quasi-contrattò alla”tifizione; dei‘dan coll’ azione pretoria i» faetum’ dé recepto, li 1,$ Lo 2, li 7,6, nauticaupo stabi j° 9 26° ) ) DEL DEFOSITO E DEL SEQUESTRO, 1395 1954. Non sono responsabili per i furti commessi a forza armata o altra irresistibile, ( Concord, /. 3, 6. i, ff. naut. caup. stab.; Q. 26, 6.6,(£. mandati, l. 2, in fin. ff. de per. et comma. rei vend.; L. 18, prin. ff. commod.; È. 23, ff. de reg. jur.) CAPO. Del Sequestro: coeur SEZIONE PBRIM A Delle diverse specie di Sequestro. 1955. Il sequestto è o convenzionale o giudiziario: ( V. la nota dell’ art.. 1916.) SzzionE.II. Del Sequestro convenzionale. 1956. Il sequestro convenzionale è. il deposito. di fina cosa controversa. fatto da, mana. 0; più persone presso un terzo il quale si obbligata restituiria, ver- minata la contreversia,,.a quello: cuì sarà‘dichiarato che debba appartenere: Concord, l° 6,£ 17, prin. ff. depos.: LL{103 ff. de verb. sig,,.ed il depositato. che i latini. chia- mavamo segrtesteraveva nen.solo la custodia, ma eziandio il possesso, e.’ amministrazione della cosa sequestrata, hon in\nome proprio, ma di colui‘ché 1395 LABRO IM, TIT. XI. rimaneva vincitore, a differenza del semplice. depò» sitario, il quale non aveva che la custodia; 2, $. 1, ff. 2. 8. cod. depositi. V. la nota delli colo 1915 e 1922.) 1957. Il sequestro può non essere‘eratuito. V. la nota dell’ art, rar5 e 1916.;) 1958. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto, salvo le differenze sotto enunciate. ( Dal sequestro nasceva 1’ aziene del deposito di+ retta e contraria, la quale chiamavasi sequestraria, e riguardo alla medesima avevano luogo tutte le: re- gole del deposito semplice esposte nelle precedenti note; 2. 5, 6-1, 2,04: 10, 6. 2, ff. depositi.) 1959. Il sequestro può avere per oggetto gli effete ti mobiliari, come pure gl’ immobili. ( Benchè abbiamo sostenuto nella nota dell’ arti- colo 1918. che gl’ immobili non si potevano depo= sitare ,, pure ci sembra che. sì potessero sequestrare: per le 2. 6 e 17, ff. depositi. V. la nota dell' ar= ticolo 1916..)\ iù 1960. Il depositario incaricato del sequestro, nof può essere liberato, prima che sia terminata la con- troversia,, se:non che mediante il consenso di tutte Je parti interessate, 0 per.una causa giudicate le- gittima.; n à 17 arti» ;£ Concord. 2.1, 6 22,0. 5,6. 2, fl. depositi. la nota dell'art, 19165 per lo: che se non si terminava ka lite, la cosa sequestrata. nom si poteva ripetere‘ dal depositarigà coll’ azione: seguestrariz;; ma piuttosto coll’'azione praescriptis verbiss*l, 9; 6. 3, ff. de dolo wralo.);|. po sp. n* SER SIR ONTO DAL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO; 397 Sezione III Del Sequestro o sia Deposito giuùdiziarivu t961. I giudice può ordinare il sequestro. 1, Dei.mobili pignorati al debitore; 2. D'un immobile o d’una cosa mobiliare il ca possesso@ proprietà sia contesa fra due o più pera sone; 3. Delle cose che un debitore offre per la sua lis berazione. { Quantunque regolarmente senza il consenso dei litiganti non si potesse sequestrare la cosa litigiosa} perchè il sequestro era una specie di esècuzione, da cui non si poteva con facilità incominciare,£. urifes .cod, de prohib. sequest. pecun.; nondimeno il giudice poteva ordinape il sequestro per una qual- che giusta causa, come per evitare il pericolo che i litiganti venissero alle mani, Z. 13, 6.3, ff..de usufr. et qguemad. quis; o per timore di una dila= pidazione, o di una fuga, o di altre simili cause} £. 21, 6. ule. ff. de appell.; 1. 92, 6. 8, ff. solut. ma- trim.; 15, cod. quor. appell. non recip.; è. 7, 6. ulti ff. qui satisd. cog.; lx20, cod. de agric. et cen= sit.; L. 16, ffa de off. praesid.; LL fitte. cod. dé ord. cognit.; l ult. cod. quib. ad libert.) 1962. La destinazione di un depositario giudiziale proctace fra il sequestramte e il depositario! stesso vi= cendevoli obbligazioni..Il depositario deve. usare:pet la conservazione delle cose«sequestrate la diligenza di buon padre di famiglia. Deve presentarle, tanto per soddisfare il. seque= strante con la vendita, quanto per restituirte‘alia park contro cui sono state. fatte l’ esecuzioni» is, rase di, revoca del sequestro,: "1398 LIBRO MI, TIT: xf: L' obbligo del sequestrante consiste nel pagare«1 depositario il salario stabilito dalla legge. { V. da nota deli’ art. 1958. congiuntamente a quella dell’art. 1915 e 1916.) 1963. IL sequestro giudiziario viene affidato, o ad Un. persona su cui le parti interessate siano fra lo- ro convenute ,. 0 ad una persona nominata ex offi- cio dal giudice, Nell’uno e nell altro caso, quegli a cui venne affidata Ja cosa, è sotteposto a tntti gli obblighi cie produce il séqnesiro convenzionale. ( V. la nota dell'art. 1916 e quella dell* articolo 1958.) FINE DEL TOMO SECOND == = Sa ne 7